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Sezioni unite civili; sentenza 18 febbraio 1963, n. 392; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P.M. Pepe (concl. parz. diff.); Della Pietra (Avv. Santagata) c. Mannelli (Avv. Sassone, Scopece)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 927/928-929/930Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152585 .
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927 PARTE PRIMA 928
reddito di ricchezza mobile inferiore al minimo impouibile,
o, in maneanza di accertamento, ooloro che abbiano in
vestito nell'azienda un capitale non superiore a lire
30.000 (elevato a lire 900.000 dall'art. un. della legge 20
ottobre 1952 n. 1375). £ pure noto ehe, sempre ai fini della qualifica di piccolo
imprenditore, occorre che l'accertamento fiscale sia defi
nitive, e ciõ sia che esso risulti dalla rettifica di ufficio
alia denuncia del contribuente, sia che risulti dalla de
nuncia stessa, accettata dai competenti organi finanziari.
£ infine, giuridicamente esatto che i presupposti del
fallimento debbono accertarsi in relazione alia data di
dichiarazione, non al tempo in cui si decide sulla oppo sizione.
Ma la sentenza impugn ata lungi dal disapplicare o dal
malamente interpretare la norma ed i principi teste ri
chiamati, come sostiene il ricorrente, si e uniformata per fettamente ad essi nel giudicare sul caso concreto sotto
posto al suo esame.
Ed invero, la sentenza della Corte di merito ha ritenuto
pertanto che l'Elia non fosse piccolo imprenditore ai
sensi del 2° comma, prima ipotesi, dell'art. 1 legge sul
fallimento, in quanto lo stesso, nella denuncia dei red
diti presentata per il 1958 (come del resto per gli anni
precedenti 1957 e 1956), aveva dichiarato un reddito di
ricchezza mobile superiore al minimo imponibile, reddito
che era stato accettato dall'ufficio imposte, mediante
concordato intervenuto col curatore.
La qualifica di piccolo imprenditore dell'Elia fu quindi esclusa dalla Corte di merito in base alia sua stessa dichia
razione (di essere titolare di un reddito di ricchezza mo
bile superiore al minimo imponibile) integralmente accet
tata dal Fisco, ne puõ fondatamente opporsi che, essendo
l'accertamento fiscale intervenuto dopo la dichiarazione
di fallimento, esso non potrebbe spiegare efficacia, in
conformity del principio, giä richiamato, che i presuppo sti del fallimento debbono accertarsi in relazione alia data
di dichiarazione.
A vineere la obiezione 6 sufficiente considerare, da una
parte, che gli organi fiscali potevano solo accettare senza
variazioni o aumentare, ma non mai diminuire l'entita
della somma denunciata dal contribuente quale reddito di
ricchezza mobile, dall'altra che l'accertamento fiscale de
finitive deve riguardare il periodo di tempo anteriore alia
dichiarazione di fallimento, ma puõ bene intervenire anclie
dopo, specie in relazione alia legge Vanoni di denuncia po stuma dei redditi (legge 11 gennaio 1951 n. 25 e successive
variazioni). Pertanto deve disattendersi il primo mezzo del ricorso,
senza nemmeno esaminare la seconda parte della cen
sura, che concerne il punto del capitale inferiore alle lire
900.000 investito nell'azienda, siccome ovviamente assorbita.
Ugualmente infondati sono gli altri due mezzi di ri
corso (secondo e terzo) con i quali, rispettivamente, si
deduce : che la Corte di merito abbia omesso di motivare
sulla istanza di richiesta di informazioni all'Ufficio finan
ziario di Bari per accertare l'esatta posizione dell'Elia,
anche in relazione all'equivoco tenore del certificato rila
sciato da quell'ufficio il 16 luglio 1960 ; e che erroneamente
abbia affermato l'esistenza dei presupposti richiesti dal
l'art. 1 della legge fallimentare, mentre nessun reddito
fu dichiarato ne accertato nel 1959 a carico dell'Elia (sia
pure limitatamente ai primi sei mesi di quell'anno). Osserva sulla prima censura che la sentena denunciata
ha precisato che risultando chiara, dai documenti giä
acquisiti al processo, la posizione dell'Elia, quanto al red
dito di ricchezza mobile ricevuto dall'esercizio commer
ciale (superiore al minimo imponibile), appariva super flua ogni altra prova. Tale motivazione e adeguata e cor
retta, e il giudizio sulla superfluity della prova e incensu
rabile in questa sede. Peraltro, il precetto dell'art. 213
cod. proc. civ. per il quale il giudice puõ richiedere di uf
ficio informazioni alia pubblica Amministrazione relativa
mente ad atti e documenti dell'Amministrazione stessa,
riflette non giä. un obbligo, ma una facoltä discrezionale,
il cui mancato esercizio non e suscettibile di sindacato in
Cassazione (cfr. da ultimo sent. 14 marzo 1962, n. 534, Foro it., 1962, I, 946).
Per questi motivi, rigetta, ece.
CDRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 18 febbraio 1963, n. 392 ; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P. M. Pepe
(eoncl. parz. diff.) ; Delia Pietra (Arv. Santagata) c. Mannelli (Aw. Sassone, Scopece).
(Oonferma App. Napoli 14 marzo 1961)
Trascrizione — Demolizione di costruzione abusiva
per violazione di norme di edilizia —■ Trascri
zione della domanda — Illegittimitä — Falti
specie (Cod. civ., art. 873, 2643, 2645). Trascrizione — Domanda non trascrivibile — Ri
sarcimento di danni —- Condizioni (Cod. proc. civ., art. 278 ; cod. civ., art. 2643).
E illegittima la trascrizione della domanda intesa alla demo
lizione di costruzione, ehe si assuma abusiva per viola
zione di norme di edilizia (nella specie art. 7 della legge 29 gennaio 1939 n. 1497 ; 2 e 3 dell'appendice del rego lamento edilizio di Napoli). (1)
La trascrizione della domanda non trascrivibile giustifica la
condanna generica di ohi, incorrendo in errore di diritto vi
ha proceduto, ai risarcimento dei danni, indipendentemente dalla injondatezza della domanda giudiziale illegittima mente traseritta. (2)
La Corte, ecc. — (Omissis). Con il terzo motivo del ri
corso principale si lameuta clie sia stata dichiarata ille
gittima la trascrizione della domanda del Della Pietra.
All'uopo si deduce ehe taie domanda, come diretta al
1'accertamento di una trasgressione di un vincolo legale esistente sull'immobile, era suscettibile di trascrizione, ai
sensi dell'art. 2653, n. 1, eod. civ. o, quanto meno, del
1'art. 2645, in relazione all'art. 2643, n. 14. Si sostiene ehe
non lia rilievo l'origine legale anziche convenzionale del
vincolo, poiche non alla provenienza di esso va fatto rife
rimento, bensi agli effetti, ebe sono uguali neile due ipotesi. Ancbe quest a censura e infondata.
Come questo Supremo collegio ha giä avuto occasione
di rilevare (sentenza 5 maggio 1960, n. 1029, Foro it.,
1961,1, 1198) e come ö pacifieo anche in dottrina, non esiste, secondo il nostro ordinamento, una trascrivibilitä, facolta
tiva ; la trascrizione e ammessa solo se essa o richiesta dalla
legge in ordine a quella determinata categoria o a quel de
terminate tipo di atti. La trascrizione costituisce, cioe, una
forma di pubblicitä necessaria, in deroga alla regola generale
per cui la nascita o 1'efficacia dei negozi giuridici non dipen dono dall'osservanza di particolari formalitä,; per modo ehe
essa b eonsentita solo nei easi tassativamente indieati dalla
(1-2) La sentenza 14 marzo 1961 della Corte d'appello di
Napoli, ora confermata, e riassunta in Foro it., Kep. 1961, voce Trascrizione, n. 74.
Sulla prima massima, v., in senso conforme, Cass. 5 maggio 1960, n. 1029 (id., 1961, I, 1198, con nota di richiami, cui adde
ProzZillo, in Riv. trim,, dir. e proc. civ., 1961, 1526), eitata nella
motivazione della presente. Sulla seconda massima, cons, l'ampia nota redazionale a
Cass. 8 luglio 1957, n. 2695 (Foro it., 1958, I, 883), richiamata nella motivazione della presente, la quale ritenne clie la domanda
di risarcimento di danni per illegittimitä, della trascrizione, de
rivante dall'essere stata traseritta domanda giudiziale non
trascrivibile, puõ formare oggetto di separato giudizio ; nonche
App. Napoli 15 marzo 1957, ibid., per la quale la responsabilita di ehi ha proceduto alla trascrizione di domanda non trascrivi
bile, e disciplinata dal 1° comma dell'art. 96. La decisione 18 marzo 1960, n. 66 del Cons. Stato, Sez. V,
resa tra le parti, e stata confermata da Cass. 26 febbraio 1963, n. 469, retro, 699, con nota di richiami.
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929 GIÜRISPRÜDENŽA COSTITÜZIONfALE E CIVILE 930
legge. Da ciõ consegue ehe le norme sulla trascrizione non
possono appliearsi analogieamente (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). Ora Part. 2653, n. 1, prevede «le
domande dirette a rivendicare la propriety o altri diritti
reali di godimento su beni immobili e le domande dirette
aH'aceertamento dei diritti stessi». L'articolo aggiunge, nel capoverso, ebe «la sentenza pronunciata contro il con
venuto indicato nella trascrizione della domanda ba ef
fetto anche contro coloro cbe banno acquistato diritti dal
medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione
della domanda». Questa ultima disposizione costitnisce
appunto la ratio della precedente, in quanto deroga al prin
cipio generale dell'art. Ill cod. proc. civ., secondo cui la
sentenza pronunciata contro l'alienante produce i suoi
effetti ancbe contro il successore a titolo particolare in corso
di lite, deroga ricbiamata dallo stesso art. Ill, cbe fa salve
le norme sulla trascrizione. Ciõ dimostra cbe tra le domande
considerate nell'art. 2653, n. 1, non puõ ricomprendersi
quella diretta alia demolizione di un fabbricato per viola
zione delle norme edilizie, o, in subordine, al risarcimento
dei danni, dato cbe tale domanda e fondata esclusivamente
sulla legge, cbe si pretende violata, e concerne una situa
zione alia quale qualsiasi terzo cbe divenga proprietario dell'immobile õ soggetto direttamente in forza della legge,
indipendentemente dal rapporto negoziale con il proprie tario originario.
Nemmeno puõ farsi riferimento, come vorrebbe il ri
corrente, all'art. 2645, in relazione all'art. 2643, n. 1, cod.
civ. Invero l'art. 2645 considera ogni altro atto o provve dimento, cbe produca, rispetto agli immobili, gli effetti
dei contratti menzionati nell'art. 2643, il cbe dimostra cbe
ba riguardo pur sempre a un determinato atto, ancorcbe
non contrattuale, owero ad un determinato provvedimento delTautoritä, non giä, ad una situazione di fatto stabilita
direttamente dalla legge, come quella cbe deriva dai limiti
della propriety. D'altro canto la sentenza di accoglimento della domanda, con cui si lamenta la violazione di tali li
miti, non potrebbe certo operare la costituzione, iltrasfe
rimento o la modificazione di un diritto immobiliare, ai
sensi dell'art. 2643, n. 14. Pertanto la domanda in oggetto non poteva essere trascritta.
Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale si
lamenta cbe la Corte abbia pronunciato condanna al risar
cimento dei danni per l'illegittima trascrizione della do
manda. Si assume cbe il giudice avrebbe dovuto valutare
il fondamento della domanda e cbe comunque avrebbe
dovuto escludere la colpa del Della Pietra, cbe sarebbe
incorso in un errore di diritto ; cbe, infine, avrebbe dovuto
escludere la sussistenza del danno.
Ancbe queste censure sono destituite di fondamento. La trascrizione illegittima costituisce un fatto illecito,
indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda
trascritta, ed obbliga quindi al risarcimento dei danni cbe ne sono conseguiti (si veda in tal senso la sentenza 8 luglio 1957, n. 2695, Foro it., 1958, I, 883). £ infatti nozione di
comune esperienza cbe l'esistenza di una trascrizione di
una domanda con cui si vanti una pretesa concernente un
immobile importa di regola un intralcio all'alienazione dell'immobile medesimo, ancorchõ quella pretesa sia in
fondata. Naturalmente, in sede di liquidazione dei danni
dovrä il creditore dimostrarne la sussistenza concreta, senza di cbe la condanna generica non poträ avere attua
zione.
Quanto alia dedotta assenza di colpa, basta osservare
cbe questa consiste nell'aver compiuto volontariamente
un atto non consentito dalla legge, e produttivo di effetti
dannosi, senza cbe abbia influenza l'erroneo convincimento
cbe l'atto fosse invece lecito. Pertanto entrambi i ricorsi
devono essere respinti con la condanna dei ricorrenti alia
perdita dei depositi. Le spese vanno poste a carico del Della Pietra, data la
minima importanza, rispetto alia sua soccombenza di
quella del Mannelli.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile; sentenza 18 febbraio 1963, n. 358 ; Pres. Naso P., Est. Felicetti, P. M. Silocchi (conol.
conf.) ; Errante (Avv. Gallo) c. Favero (Aw. Mo
SCHELLA, LATROFA).
(Cassa App. Venezia 21 settembre 1962)
Prova testimoniale — Prova tendente a dimostrare
la nullita del contratto —- Limitation! in materia
convenzionale —• Sussistenza (Cod. civ., art. 2722). Prova testimoniale — Verbale di mancata risposta
all'interrogatorio tormale — Prineipio di prova seritta — Insussistenza (Cod. civ., art. 2724).
Prova testimoniale — Interpretazione del eontratto — Limitazioni in materia convenzionale — In
sussistenza (Cod. civ., art. 2722). Obbligazioni e eontratti —• Delegazione cumulativa
— Debito del delegato verso il delegante —- Estin
zione — Presupposto (Cod. civ., art. 1268).
II divieto, posto dalVart. 2722 ood. civ. alia prova per testi moni avente per oggetto atti aggiunti o contrari al con
tenuto di un documento, sussiste anche quando la prova abbia il fine di dimostrare la nullita del contratto. (1)
II verbale attestante che la parte non e comparsa per rispon dere all'interrogatorio deferitole, ovvero che non ha ri
sposto, non integra gli estremi del prineipio di prova per iscritto idoneo a superare i lirniti alia prova testimoniale
posti dagli art. 2722 e 2723 cod. civile. (2) II divieto posto dalVart. 2722 cod. civ. non opera quando
la prova testimoniale e diretta a chiarire il contenuto del
documento. (3) Anche nella delegazione cumulativa, la estinzione del debito
del delegato verso il delegante avviene con Vadempimento del delegato verso il delegatario. (4)
La Corte, ecc. ■—- La Corte di merito ha riteimto in
punto di fatto che il Parrino, creditore verso il Favero
dell'importo di 1400 quintali di vino da quest'ultimo ven
duti e non consegnati, e nel contempo debitore verso il
Lloyd triestino, rilasciö al Favero, in data 13 marzo 1957, una scrittura con la quale dichiarõ «tacitata ogni sua pre tesa di credito » (verso lo stesso Favero) « con la defini
zione del rapporto Favero-Lloyd triestino». La stessa
Corte ha ritenuto pacifico che la suddetta « definizione »
del secondo rapporto ebbe luogo mediante il rilascio di
cambiali emesse dal Favero in favore del Lloyd triestino
per l'importo del debito del Favero verso il Parrino.
In base a tali premesse, la Corte ha ritenuto contraria
al contenuto del documento sopra cennato la prova per
(1) Conf. Cass. 25 gennaio 11J60, n. 68, Foro it., Rep. 1960, voce Prova testimoniale, n. 15.
(2) Non risultano precedenti giurisprudenziali editi. In
dottrina, in senso contrario Battaglint, Appunti sul concetto di prova per iscritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, 573 ; conforme Ricci, Delle prove, 1891, pag. 607. Cons., per i! caso inverso in cui l'interrogatorio sia stato reso, Cass. 20 ottobre
1955, n. 3328, Foro it., Rep. 1955, voce Prova testimoniale, n. 48 ; 6 ottobre 1954, n. 3337, id., Rep. 1954, voce eit., nn. 36, 37 ; 5 luglio 1952, n. 2016, id., Rep. 1952, voce cit., n. 33 ; 16 marzo
1951, n. 673, id., Rep. 1951, v ce c t., n. 38 ; 15 marzo 1949, n.
548, id., Rep. 1949, voce ci1., n. 26; 17 maggio 1949, ibid., n. 29 ; App. Venezia 19 dicembre 1947, id., Rep. 1948, voce
cit., n. 28 ; Cass. 9 aprile 1943, id., Rep. 1943-45, voce cit., n. 77 ; 31 luglio 1945, n. 656, ibid., n. 86.
(3) Giurisprudenza costante : v. per tutte, Cass. 22 febbraio
1961, n. 413, Foro it., Rep. 1961, voce Prova testimoniale, nn. 16, 17 ; 18 aprile 1961, n. 842, ibid., n. 18; 22 ottobre 1960, n. 2865, id., Rep. 1960, voce cit., n. 17 ; 15 giugno 1960, n. 1583, ibid., n. 18 ; 18 ottobre 1960, n. 2819, ibid., n. 19 ; 25 mag gio 1960, n. 1347, ibid., nn. 20, 21.
(4) Non risultano precedenti editi: v., per qualche riferi mento, Cass. 28 gennaio 1961, n. 155, Foro it., 1961, I, 440, con nota di richiami, e, successivamente, Cass. 4 giugno 1962, n. 1336, id., 1962, I, 1271, con nota di richiami.
It, Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte 7-60.
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