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Prima lezione sul decreto legislativo 28 del 2011, definizioni.

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Aspetti normativiin tema di risparmio energetico nel settore termoidraulico

Associazione Artigiani e Piccola Impresa “Città della Riviera del Brenta

Lezione 01/04Andrea Per.Ind. Bernardi

Decreto Legislativo n. 28/2011

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.1

Il Decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,

necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da

fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti

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Finalità del decreto

2

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«energia da fonti rinnovabili»

Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,

idrotermica e oceanica,idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e

biogas

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«energia aerotermica»energia accumulata nell’aria

ambiente sotto forma di calore

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni«energia geotermica»

energia accumulata sotto forma di calore nella crosta terrestre

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

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Geotermia

bassa entalpia

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

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Geotermia

bassa entalpia

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

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Geotermia

alta entalpia

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«biomassa»la frazione biodegradabile dei prodotti,rifiuti e residui di

origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la

pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potatureprovenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«consumo finale lordo di energia»i prodotti energetici forniti a scopi energetici

all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla

silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la

produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la

trasmissione

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»

la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di

spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«bioliquidi»combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal

trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa

«biocarburanti»carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla

biomassa

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«biometano»

gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo

corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«garanzia di origine»documento elettronico che serve esclusivamente a

provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati

prodotti da fonti rinnovabili come previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai

provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,n. 125;

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«regime di sostegno»strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri

mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie

rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«centrali ibride»centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli

impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di

fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«edificio di nuova costruzione»

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Edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»edificio ricadente in una delle seguenti categorie:

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1) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.2

Definizioni

«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»edificio ricadente in una delle seguenti categorie:

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2) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.5

Autorizzazione Unica

La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione

unica

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Procedimento unico non può essere superiore a 90giorni

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.6

Autorizzazione Unica

30 giorni prima dell’inizio dei lavori bisogna depositare in Comune o inviare tramite posta

elettronica certificata:

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- Dichiarazione inizio lavori

- Progetto impianto

- Progetto architettonico

- Elaborati per la connessione al gestore della rete24

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.6

Autorizzazione Unica

La realizzazione dell’intervento deve essere finita entro 3 anni dal perfezionamento della pratica

L’utente deve comunque comunicareal Comune della fide dei lavori

Il progettista deve depositare un certificato di collaudo finale assieme alla variazione catastale

conseguente alle opere realizzate

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

Autorizzazioni solare termico

L’installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati

previa comunicazione, anche per via telematica, dall’inizio dei lavori da parte dell’interessato

all’amministrazione comunale

Quando ci sono le seguenti condizioni:…….

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

Autorizzazioni solare termico

1)L’impianto deve essere installato integrato nel tetto o aderente con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, e i cui componenti non

modificano la sagoma degli edifici stessi

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!28

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!29

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!30

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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PROMOSSI!!31

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!

2) Viene specificato inoltre che

l’impianto non deve superare la superficie

del tetto

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!33

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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NON RIENTRA IN ATTIVITA’ LIBERA!!!34

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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Autorizzazioni solare termico

3) Nel caso di impianti installati su edifici esistenti nelle loro pertinenze o nelle pareti verticali devono procedere con la procedura abilitativa semplificata

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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Procedura abilitativa semplificata!!36

Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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Installazioni di pompe di calore per ACS

L’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinante unicamente alla produzione di acqua calda negli edifici esistenti e

negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in

opera.

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.7

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Autorizzazioni geotermia

Il Ministro dello sviluppo economico in concerto con il Ministro dell’ambiente dovevano entro tre mesi

dalla data in vigore del presente decreto stabilire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di

produzione di calore da risorse geotermiche.

Saranno inoltre definiti i casi nei quali si applicheranno le procedure semplificate.

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Decreto Legislativo n. 28/2011

Art.9

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Energia Geotermica

Diventano di interesse nazionale progetti pilota per nuove centrali ad alta entalpia di media dimensione

Nel caso di impianti con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza

Con potenza non superiore a 5 MW

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DCP n.47 2011

Provincia di Venezia

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Energia Geotermica

Per gli impianti a bassa entalpia nella provincia di Venezia

In attesa dei decreti attuativi è necessario presentare alla Provincia la domanda di

autorizzazione secondo il regolamento emanato con la Delibera del Consiglio Provinciale n.47 del

201140

DCP n.47 2011

Provincia di Venezia

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Il regolamento suddivide gli impianti geotermici distinti in due categorie, a seconda della potenza termica complessiva (Pt):

categoria 1: impianti con Pt inferiore a 50 kW; categoria 2: impianti con Pt pari o superiore a 50 kW.

Gli impianti costituiti da sonde geotermiche orizzontali sono sempre considerati di categoria 1, a prescindere dalla potenza termica complessiva.

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DCP n.47 2011

Art. 3

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Nel caso di impianti con potenza termica complessiva superiore a 50kW,

viene richiesta la preventiva realizzazione di una prova in sito,

tramite un test di risposta termica (Ground Response Test), ai fini della verifica delle proprietà termofisiche del terreno.

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Ground Response Test

GRT

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Ground Response Test

GRT

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Ground Response Test

GRT

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DCP n.47 2011

Art. 3

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Per impianti con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW, viene richiesta la presentazione di un’analisi di impatto termico nel sottosuolo.

La Provincia inoltre si riserva di chiedere il test di riposta termica e l’analisi di impatto termico nel sottosuolo anche per impianti con potenze termiche inferiori ai limiti stabiliti ai commi 3 e 4, in ragione di particolari condizioni al contorno.

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DCP n.47 2011

Art. 8

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L’autorizzazione alla realizzazione delle sonde geotermiche è rilasciata entro il termine di quarantacinque giorni per impianti sotto i 50 kW e novanta giorni per impianti sopra i 50 kW dalla data di ricevimento della domanda.

Questo termine può essere sospeso una sola volta in caso si rendesse necessaria, da parte della Provincia, l’acquisizione di ulteriori documentazioni e/o informazioni relative all’impianto.

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DCP n.47 2011

Art. 8

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I termini cominciano a decorrere dalla data di presentazione al protocollo generale, o all’indirizzo di posta certificata, della Provincia della domanda corredata di tutta la documentazione

Allegato 1 + Allegato 2

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DCP n.47 2011

Art. 8

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DCP n.47 2011

Art. 10

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Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di installazione dell’impianto è inviata alla Provincia la seguente documentazione:

a)Certificato di regolare esecuzione dell’impianto, a firma del Direttore dei Lavori e del geologo responsabile, attestante la rispondenza delle opere alle assunzioni di progetto e la descrizione delle eventuali modifiche di modesta entità resesi necessarie in corso d’opera;

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DCP n.47 2011

Art. 10

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b) Rapporto di corretta perforazione (allegato n.4), a firma del geologo abilitato, attestante la corretta realizzazione delle perforazioni, della cementazione dei fori e dell’isolamento delle eventuali falde attraversate, contenente i risultati delle verifiche di tenuta effettuate sulle singole sonde;

c) relazione dell’esito e delle modalità di esecuzione del collaudo funzionale dell’impianto di scambio termico sottoscritto da un tecnico impiantista abilitato o dal direttore lavori.

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DCP n.47 2011

Art. 11

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Ai fini del controllo sulla corretta realizzazione degli impianti di scambio termico a circuito chiuso da parte del personale della Provincia e del Comune sede dell’impianto, è garantito l’accesso e l’ispezionabilità dell’impianto.

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DCP n.47 2011

Art. 11

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La realizzazione di un impianto geotermico senza autorizzazione, comporta il fermo cantiere ed il fermo impianto sino alla regolarizzazione della procedura autorizzativa, ed eventuale verifica in sito da parte dell’autorità provinciale del rispetto delle indicazioni normative.

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