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17/10/2014
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PROFILI FISCALI DEL TRUST E DEL FONDO PATRIMONIALE
Viviana CAPOZZIRicercatrice Area tributaria Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Dottore di ricerca in diritto tributario - Università La Sapienza di RomaAvvocato cassazionista
FondazioneNazionale dei Commercialisti
IL TRUST
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3Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 3
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Il trust è un tipico istituto giuridico nato e sviluppatosi neisistemi giuridici di common law (Inghilterra) già impiegatonel Medioevo con modalità simili a quelle utilizzate oggi.
Nell’ordinamento italiano non è prevista una norma di leggeche disciplina il trust, tuttavia, l’applicazione del trust inItalia è consentita a partire dal 1° gennaio 1992 a seguitodella ratifica della convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985,realizzata dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364.
La finanziaria per il 2007 ha introdotto alcune disposizioni dicarattere fiscale che individuano i criteri di tassazione deltrust.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
4Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 4
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L’impianto normativo, nel complesso piuttosto scarno, èstato oggetto di diversi interventi interpretativi da parte dellaprassi amministrativa, fra questi spiccano per importanzadue circolari dell’Agenzia dell’Entrate:
• circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e
• circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E.
Nel corso degli ultimi anno sono stati presentati vari disegnidi legge finalizzati all’emanazione di una legge cheregolamentasse il trust in Italia. Ultimo in ordine di tempo èil dDL n. 2284 presentato dal Ministro della giustizia(Alfano) il 10 luglio 2010 nel corso della 16ª Legislatura.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
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5Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 5
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In base all’art. 2 della convenzione dell’Aja:
«per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da unapersona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa -qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di untrustee nell'interesse di un beneficiario o per un finespecifico».
In altri termini, per trust si intende l’affidamento riposto daun soggetto (il disponente o settlor) su di un altro soggetto(il trustee), al quale viene trasferito uno o più beni che sonosotto il suo controllo e da questi gestiti per il raggiungimentodelle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
6Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 6
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Per trust si intende un rapporto giuridico mediante il quale:
• una persona fisica o giuridica, detta disponente (osettlor),
• pone dei beni o dei diritti (trust fund)
• sotto il controllo di un amministratore (trustee), a suavolta eventualmente controllato da un garante (protector)
• perché li gestisca nell'interesse di uno o più beneficiariovvero per una specifica finalità.
Tale definizione coglie gli elementi essenziali del trust chesi caratterizza per essere uno strumento estremamentemutevole nelle modalità applicative e nelle finalitàperseguibili.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
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7Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 7
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• Il disponente “progetta” l’operazione mediante unamanifestazione di volontà unilateale, ma poi “esce discena”.
• Il trustee amministra, ma secondo le indicazioni deldisponente (atto di trust e “letter of wishes”) enell’interesse di altri (i beneficiari).
• I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivoo anche in seguito e non hanno poteri di influire sullagestione del fondo (possono esservi beneficiari delreddito e beneficiari finali del patrimonio).
• Possono essere istituiti dei guardiani (protectors) conpoteri di vigilanza sul trustee.
• È richiesta la presenza di uno scopo o di un finespecifico.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
8Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 8
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Il beneficiario (o i beneficiari) del trust è il soggetto aventediritto ai vantaggi da parte del trust, oppure nel cuiinteresse può essere eseguita discrezionalmente ladistribuzione di beni in trust.
Un trust può essere istituito senza la designazione di alcunbeneficiario, prevedendo al suo interno meccanismi dinomina dei beneficiari (o di revoca) nel corso della duratadel trust.
Se il trust prevede dei beneficiari questi devono essereidentificati o identificabili come categoria o come persone.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
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I diritti dei beneficiari possono essere relativi a:
• reddito prodotto dai beni in trust (beneficiari delreddito);
• al fondo in trust (beneficiari del capitale),
• sia al reddito che al fondo (vested beneficiary).
Le spettanze di ciascun beneficiario possono essere:
• quantitativamente determinante nell’atto costitutivo(fixed trust)
• rimesse alla discrezionalità del trustee (trustdiscrezionale).
LA DEFINIZIONE DI TRUST
10Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 10
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In relazione al momento in cui il beneficiario ottiene ibenefici dal trust si distingue in:
• posizione beneficiaria assoluta se è esercitatoimmediatamente;
• posizione beneficiaria vitalizia se cessa con le mortedel beneficiario (di norma è legata al reddito);
• posizione beneficiaria residua se il beneficiario hadiritto alla parte di reddito che il trustee non hadistribuito ai beneficiari vitalizi.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
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Al guardiano è affidato il compito di vigilare sulla correttaesecuzione da parte del trustee della volontà deldisponente nonché, sempreché ciò sia espressamenteprevisto, di essere interpellato dal trustee prima delcompimento di determinanti atti individuati dal settlor.
Il guardiano è normalmente nominato dal disponentenell’atto istitutivo o con atto separato indirizzato al trustee.
Il guardiano può svolgere tre distinte tipologie di funzioni:
• esercitare direttamente poteri dispositivi e gestionali;
• prestare o meno il proprio consenso a decisioni deltrustee;
• impartire direttive o istruzioni al trustee circa ilcompimento di specifici atti.
LA DEFINIZIONE DI TRUST
12Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 12
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Le principali caratteristiche del trust sono:
• fiducia: i rapporti tra disponente e trustee sono improntatisu base fiduciaria,
• versatilità: le suddivisioni e le definizioni dei ruoli sonorimesse all’autonomia privata (un unico soggetto puòricoprire anche ruoli diversi, salvo l’opportunità di nonconfondere i ruoli del settlor e del trustee),
• autonomia patrimoniale: il patrimonio rimane “segregato”nel trust sino alla sua estinzione.
Con la segregazione i beni vengono sottratti alle vicendeche possono vedere coinvolto il loro proprietario, nonpossono essere assoggettati a procedure esecutive, sonosottratti all’eventuale regime di comunione legale e nonfanno parte dell’asse ereditario.
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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13Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 13
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Nell’ambito della valutazione dell’opportunità di utilizzare iltrust (o un diverso strumento fra quelli di volta in volta offertidal nostro ordinamento) per il perseguimento di specifichefinalità dovranno essere valutati:
• le finalità perseguite,
• gli strumenti e gli istituti giuridici previsti dal nostroordinamento per il perseguimento di tali finalità,
• l’opportunità di utilizzare il trust per il perseguimento ditali finalità,
• un’analisi costi/benefici nell’utilizzo delle differentisoluzioni individuate.
LA SCELTA DELLO STRUMENTO
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In particolare, nell’ambito dell’analisi costi/benefici, si dovràvalutare:
• appropriatezza dello strumento giuridico individuato,
• regime delle responsabilità patrimoniali dei soggetticoinvolti,
• adempimenti di natura contabile, normativa edamministrativa previsti dallo strumento,
• implicazioni di carattere fiscale derivanti dall’adozionedello strumento,
• costi connessi alle fase di costituzione, gestione econclusione/estinzione dello strumento,
• la scelta della legge straniera di riferimento in caso diutilizzo del trust.
LA SCELTA DELLO STRUMENTO
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Il trust si basa su l’esistenza di un rapporto di fiducia tradisponente e trustee, se questo viene e violato, il trustee siespone ad azione risarcitoria nei confronti del trust.
I casi di violazione del trust (breach of trust) sonoindividuabili in:
• operazioni compiute dal trustee in conflitto di interessi,
• operazioni compiute da un trustee che riveste il ruolo ditrustee per entrambe le parti,
• operazioni compiute dal trustee che è anche beneficiariodel trust;
• operazioni compiute dal trustee che ha un interessepersonale, mediato o immediato nell’operazione (es.operazioni con se stesso).
BREACH OF TRUST
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Il trustee commette una violazione del trust ogni volta chenon agisce nell’interesse dei beneficiari o per ilraggiungimento dello scopo e se ha conseguito unbeneficio personale dal contratto.
In ipotesi di violazione della fiducia sono previste i seguentirimedi:
• se il fondo in trust ha subito una diminuzione, questo dovràessere ricostituito dal trustee;
• se si sono confusi il patrimonio personale del trustee e ilfondo del trust: per i beni fungibili è ipotizzabile un’azionerisarcitoria nei confronti del trustee e per i beni infungibiliun’azione volta ad ottenere un ordine giudizialeall’esecuzione di un’azione “di ripristino”;
BREACH OF TRUST
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• in caso di indebita alienazione di un bene del fondo intrust:
annullamento del negozio posto in essere inviolazione dello scopo del trust o in conflitto diinteressi,
azione di risarcimento nei confronti del terzoche con dolo o colpa grave abbia acquistato ibeni dal trustee,
azione revocatoria ordinaria nei confronti deltrustee o dei terzi acquirenti (salvo l’acquisto inbuona fede e a titolo oneroso).
BREACH OF TRUST
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In funzione della presenza dei beneficiari si distinguono:•Trust con beneficiari: con beneficiari individuati oindividuabili;
•Trust di scopo: senza beneficiari ma per il perseguimento diuno scopo specifico.
Come si vedrà nel prosieguo, l’Amministrazione finanziaria(circolari n. 48/E del 2007 e 61/E del 2010) sempre conriferimento alla presenza di beneficiari ha distinto fra:
•Trust opaco: non prevede l’individuazione di beneficiariche siano destinatari dei flussi reddituali prodotti dal trust;
•Trust trasparente: se sono individuati beneficiari chehanno il diritto di ricevere periodicamente i redditi deltrust.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST
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In ragione delle modalità di istituzione del trust:
• Trust auto-dichiarato: in cui il disponente ed il trusteecoincidono;
• Expressed trust: trust costituti mediante atto istitutivodel disponente con valenza quando il disponente è invita;
• Trust testamentario o mortis causa: trust istituitomediante disposizione testamentaria e che ha efficaciadopo la morte del disponente;
• Secret trust: trust che non è stato istituito con atto in formascritta;
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST
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• Resulting trust: trust in cui il disponente mantieneun’aspettativa proprietaria sui beni in trust che nongli spetterebbe, e di cui non necessariamenteabbia cognizione o corrisponda al suointendimento;
• Statutory trust: trust che si genera in automaticoin ossequio alla legge (solo nei paesi di commonlaw);
• Constructive trust: in cui la costituzione del trustavviene per volontà giurisprudenziale (solo neipaesi di common law).
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST
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In funzione della provenienza dei beni in trust:• Trust liberali: nei quali si dispone di beni familiari e non;
• Trust commerciali: per disporre la segregazionepatrimoniale di asset aziendali per il perseguimento difinalità inerenti l’attività di impresa.
In ragione delle modalità di determinazione del beneficiopercepito dai beneficiari:
• Trust fisso: in cui il disponente individua i beneficiari conl’atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi delpatrimonio e del reddito del trust;
• Trust discrezionale: in cui il disponente si riserva la facoltàdi nominare successivamente i beneficiari o rimette altrustee o al guardiano l’individuazione dei beneficiari, deiloro benefici e delle modalità di soddisfacimento;
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST
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• Trust protettivi: quando è impedito ai beneficiari didisporre dei propri interessi e ai creditori deibeneficiari di compiere atti esecutivi su taliinteressi.
In ragione della residenza del trust
• Trust interno: trust in cui gli elementi essenzialidel trust (beni, trustee, beneficiari, disponente)sono in prevalenza residenti o esistenti in Italia;
• Trust estero o internazionale: trust i cui elementiessenziali sono in prevalenza residenti o esistenzain Paesi stranieri.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST
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In funzione di specifiche finalità perseguite:
• Trust di garanzia: istituito al fine di garantire ilverificarsi di un determinato evento;
• Trust liquidatorio: finalizzato alla liquidazione di beniper il pagamento di creditori;
• Voting trust: accordo tra soci che trasferiscono leproprie azioni ad un trustee allo scopo di attribuire aquesti l’esercizio del diritto di voto in assemblea;
• Housing trust: trust nel quale al trustee è attribuito ilcompito di gestire il patrimonio immobiliare perrealizzare il progetto di social housing; incassare egestire i canoni dai beneficiari delle opere di ediliziasociale e di incassare e gestire i contributi derivanti dasponsor pubblici e privati.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST
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Altre tipologie e caratteristiche dei trust:• Trust nudo o bare trust: quando il trustee non ha il potere
di amminisitrare il patrimonio in trust che è affidato ad unterzo, di norma il beneficiario può revocare il trust inqualunque momento;
• Grantor trust: è il trust revocabile da parte del disponente;
• Blind trust: trust utilizzato per gestire i casi di conflitti diinteresse dei soggetti che rivestono cariche governative epubbliche;
• Unit trust: trust costituito per gestire fondi comuni diinvestimento mobiliare o immobiliare;
• Charitable trust: trust che persegue finalità meritevoli diattenzione e filantropiche;
• Sham trust: trust solo apparente che non presenta nellasostanza le caratteristiche di un trust.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST
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Il trust è uno strumento particolarmente adatto nell’ipotesi diassistenza di soggetti diversamente abili,tossicodipendenti, incapaci di provvedere al propriomantenimento o alla gestione del patrimonio familiare (laris. 4 ottobre 2007, n. 278/E ai fini fiscali ha consideratoquesti trust come dei trust “di scopo”, privi di beneficiari delreddito).
Il trust si caratterizza per una maggiore riservatezza,velocità, flessibilità ed adeguatezza rispetto alle altreprocedure (disposizioni testamentarie, interdizioneinabilitazione e nomina di un tutore; amministrazione disostegno) previste dall’ordinamento per garantireassistenza a soggetti incapaci di provvedere a se stessi o diamministrare il proprio patrimonio.
LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI
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Il Trust consente, a differenza degli altri istituti, diprovvedere, in via preventiva, alle esigenze che potrebberoverificarsi in futuro a seguito di inabilità subentrate con lavecchiaia.
Con il trust si può prevedere anche la destinazione finaledel patrimonio, dopo che questo non sia più necessario asoddisfare le esigenze della persona a favore della quale èstato istituito.
Il trust consente la gestione più semplice in quelle ipotesi incui i genitori vogliano assicurarsi le cure di un figlio disabilee nel contempo tutelate gli interessi successori degli altrifigli.
LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI
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Infatti, il trust in relazione:
• al testamento consente l’individuazione di un soggetto,il trustee, in grado di provvedere all’esigenze delbeneficiario e di gestire professionalmente il patrimonio,consentendo al contempo la possibilità di individuareun guardiano più attento alle esigenze del beneficiario;
• all’interdizione o inabilitazione rappresenta unaprocedura più rapida e meno burocratica;
• all’amministratore di sostegno rappresenta unaprocedura più elastica e caratterizzata da maggioreriservatezza in quanto non richiede il ricorso al giudice(consentendo, inoltre, l’individuazione del trustee in unasocietà professionale più adeguata a seguire leesigenze del soggetto incapace).
LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI
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Il trust può essere realizzato anche con la finalità di gestireil passaggio generazionale nell’impresa di famiglia (inluogo di testamento, donazione, usufrutto di partecipazioni,patti parasociali, holding, patti di famiglia).
I vantaggi dell’utilizzo del trust nella gestione del passaggiogenerazionale dell’impresa di famiglia sono rappresentatida:
• non richiede che vi sia accordo da parte degli eredisulle modalità di disposizione da parte dell’imprenditoreo del socio;
• risolve i problemi derivanti dalla difficoltà di reperirerisorse necessarie a liquidare la quota agli altri eredi;
LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI
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• consente al disponente di dare indicazioni sullamodalità di conduzione dell’impresa al trustee;
• si neutralizza l’effetto di divisione del patrimonioaziendale proprio della successione, in quanto pereffetto della segregazione patrimoniale il patrimonio intrust è distinto dal patrimonio del disponente edinsensibile alle sue vicende personali e patrimoniali;
Il trust dovrà comunque tenere in giusta considerazionela tutela degli interessi successori di altri soggettilegittimati i quali, in caso di estromissione, potrannoesperire l’azione di riduzione.
LE FINALITÀ FAMILIARI PERSEGUIBILI
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Il trust può essere inoltre utilizzato:
• per segregare il patrimonio familiare da quellopersonale dei genitori;
• per la costituzione di garanzie con finalità similiall’ipoteca o al pegno;
• per l’ottenimento di certificazioni necessarie almantenimento o ottenimento di contratti con lapubblica amministrazione (c.d. trust antimafia);
• per la realizzazione di operazioni di finanza innovativaquali project financing, obbligazioni internazionali ocartolarizzazioni;
• per la ripartizione dell’importo complessivo delrisarcimento del danno in ipotesi di azione collettivarisarcitoria class action, etc.
LE FINALITÀ PERSEGUITE
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LA FISCALITÀ DEL TRUST
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IMPOSTE DIRETTE:
• L’art. 1, commi da 74 a 76, della legge n. 296 del 2006,(legge finanziaria 2007) ha introdotto, per la prima voltanell’ordinamento tributario italiano, disposizioni in materiadi tassazione diretta dei trust.
• L’art 73, co. 1, lett. b), del Tuir include i trust fra i soggettipassivi IRES; il co. 2 del medesimo articolo dispone che,in presenza di “beneficiari individuati” il redditoconseguito dal trust deve essere loro imputato, inproporzione alla propria quota di partecipazione,individuata in base all’atto costitutivo oppure ad altridocumenti a questo successivi, ovvero, in mancanza, inparti uguali (il c.d. “trust trasparente”).
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
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IMPOSTE INDIRETTE
• L’art. 6 del D.L. n. 262 del 2006 aveva previstol’applicazione dell’imposta di registro sulla costituzione divincoli di destinazione su beni e diritti; la legge diconversione n. 286 del 2006, tuttavia, non ha confermatotale ultima previsione e ha, invece, previstol’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioniper gli atti di costituzione di vincoli di destinazione.
• Successivamente, la finanziaria 2007 ha ridisciplinato, invia generale, il regime di franchigie ed esenzionidell’imposta sulle successioni e donazioni.
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
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IMPOSTE DIRETTE
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Per essere riconosciuto ai fini fiscali il trust deveessere titolare esclusivo della ricchezza prodotta daibeni che ha in dotazione patrimoniale, a tal fine:
si richiede che sia irrevocabile (nei rapporti con ilsettlor) e discrezionale per quanto riguarda l’operatodel trustee (risoluzione n. 8/E del 17/01/2003),
maggiore è il potere di gestione attribuito al trustee,maggiore è la possibilità di qualificare il trust comesoggetto autonomo nei confronti del Fisco.
In mancanza la tassazione avviene in capo al settlor.
RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI
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Con riferimento alle ipotesi trust revocabile (grantor trust),la circolare n. 48/E del 2007, ha evidenziato come:
• in questa ipotesi non si verifica un trasferimentoirreversibile dei diritti;
• il disponente non subisce una permanentediminuzione patrimoniale;
• conseguentemente, non si verifica la soggettivitàpassiva del trust ai fini delle imposte sui redditi chesono tassati in capo al settlor.
Contra: CTP Brescia n. 339/10/14, secondo la quale anche inipotesi di trust revocabile (e nel caso anche autodichiarato) perpoter imputare la tassazione in capo alla persona fisica ènecessario che sia intervenuta la revoca (negoziale ogiudiziaria) del trust.
RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI
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Come ricordato dalla circolare 61/E del 2010,affinché vengano riconosciuti effetti giuridici inItalia ad un trust, questo deve presentare glielementi fondamentali individuati dallaConvenzione dell'Aja.
Di conseguenza “i beni facenti parte del patrimoniodel trust non possono continuare ad essere adisposizione del disponente né questi puòbeneficiare del relativo reddito”
RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI
38Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 38
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“Non possono essere considerati validamenteoperanti sotto il profilo fiscale i trust che sonoistituiti e gestiti per realizzare una merainterposizione nel possesso dei beni e dei redditi.
E' il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attivitàdel trustee risulti eterodiretta dalle istruzionivincolanti riconducibili al disponente o aibeneficiari”.
RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI
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39Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 39
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La circolare 43/E del 2009 ha offerto unadettagliata elencazione delle tipologie di trustche devono considerarsi “inesistenti” (ovvero,privi di soggettività passiva IRES):
• trust che il disponente o il beneficiario possono farcessare immediatamente, generalmente a propriovantaggio o a vantaggio di terzi;
• trust in cui il disponente ha il potere di designare sestesso come beneficiario in qualsiasi momento;
RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI
40Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 40
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• trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulta dotato dipoteri in forza dei quali il trustee non può esercitare lasua discrezionalità senza il consenso di questi;
• trust in cui il beneficiario “ha diritto di ricevere attribuzionidi patrimonio dal trustee” (prima dell'estinzione deltrust);
• trust in cui il disponente può, nel corso della vita deltrust, modificare i beneficiari;
• trust in cui sia comunque limitata la discrezionalitàgestionale del trustee.
RICONOSCIMENTO DEL TRUST AI FINI FISCALI
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41Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 41
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Il trust riconosciuto ai fini fiscali è soggetto passivo IRES,tuttavia, la soggettività passiva IRES viene meno conriferimento a taluni redditi di natura finanziaria, tassati omediante imposta sostitutiva o mediante ritenuta a titolod’imposta.
Si pensi all’ipotesi di un trust che non commerciale(altrimenti opererebbe il principio di attrazione) che possiedetitoli soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996:
saranno tassati con imposta sostitutiva gli interessi, ipremi e gli altri frutti relativi a detti titoli;
saranno, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta iredditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell’art.26, co. 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 .
IL TRUST COME SOGGETTO PASSIVO IRES
42Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 42
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Sotto il profilo della territorialità, come si vedrà meglio nelprosieguo, sono soggetti passivi IRES:
I trust residenti nel territorio dello Stato che hannoper oggetto esclusivo o principale l'esercizio diattività commerciali
I trust residenti nel territorio dello Stato che nonhanno per oggetto esclusivo o principale l'eserciziodi attività commerciali
I trust non residenti, per i redditi prodotti nelterritorio dello Stato.
IL TRUST COME SOGGETTO PASSIVO IRES
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43Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 43
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Come anticipato, il regime impositivo dei redditi deltrust muta a seconda che l'atto istitutivo identifichi omeno i c.d. “beneficiari del reddito” (circolare 6 agosto2007 n. 48/E).
A tal fine, si individuano due tipologie di trust:
trust senza beneficiari individuati, i cui redditivengono tassati direttamente in capo al trust, chepossono essere definiti "trust opachi";
trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengonoimputati per trasparenza ai beneficiari stessi, chepossono essere definiti "trust trasparenti".
TASSAZIONE “PER TRASPARENZA”
44Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 44
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È possibile (circolare 48/E del 2007 e circolare 61/E del2010) che un trust sia al contempo opaco e trasparente,come avviene nel caso in cui l'atto istitutivo preveda cheuna parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale el'altra parte sia attribuita ai beneficiari (c.d. "trust diaccumulo").
In tal caso: il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust (circ.
61/e del 2010);
il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano ipresupposti (vale a dire quando i beneficiari hannodiritto di acquisire detto reddito), sarà imputato aibeneficiari medesimi.
TRUST MISTO
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45Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 45
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Sotto il profilo operativo, il trustee:
procede alla determinazione del reddito complessivodel trust, in base alle regole applicabili alla tipologia ditrust di cui si tratti e, quindi, al tipo di attività svolta daltrust;
individua la parte di reddito accantonata al trust, sullaquale il trust stesso assolverà l’IRES;
Individua, separatamente, la parte di reddito imputataper trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimiassolveranno l’IRPEF.
TRUST MISTO
46Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 46
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Quindi, sia in ipotesi di trust trasparente che opaco, ènecessario:
in prima battuta, determinare il reddito del trust;
solo successivamente, procedere a verificare seesistano beneficiari individuati, ai quali sarà imputata pertrasparenza, la parte di reddito loro spettante.
Nella determinazione del reddito del trust trovanoapplicazione le norme previste per:
gli enti commerciali (se il trust svolge attivitàcommerciale);
gli enti non commerciali (se il trust non svolge in manieraprevalente attività commerciale);
gli enti non residenti (se è un trust non residente).
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO
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47Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 47
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In base al dettato normativo dell’art. 73, comma 2,del Tuir, l’imputazione per trasparenza dei redditidel trust deve avvenire «nei casi in cui i beneficiaridel trust siano individuati».
La norma, quindi, non specifica se deve trattarsi dibeneficiari di reddito (che godono delle utilità deibeni in trust, in quanto titolari di una quota delreddito dello stesso) o di patrimonio (che godrannodei beni destinati al trust, che gli saranno devolutialla scadenza del trust medesimo).
TRUST TRASPARENTI
48Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 48
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La cenata disposizione normativa, tuttavia, vainterpretata nel senso di essere riferita unicamenteai beneficiari di reddito:
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del2007, in ordine al criterio di imputazione pertrasparenza del reddito del trust, parla espressamentedi “trust con beneficiari di reddito individuati”
i beneficiari di patrimonio non partecipano allaripartizione periodica pro-quota del reddito prodottodal trust, espressamente richiamata dal comma 2dell'art. 73 del Tuir.
Avv. Viviana Capozzi
TRUST TRASPARENTI
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49Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 49
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Qualora, in base alla documentazione relativa al trust, nonsia possibile individuare la quota di reddito imputabile alsingolo beneficiario, l’art. 73 dispone che detto reddito siaimputato in parti uguali ai singoli beneficiari.
Parte della dottrina aveva sollevato dei dubbi in merito allalegittimità costituzionale di tale articolo in caso di “trustdiscrezionali”.
Si definisce discrezionale il trust in cui la destinazione deiredditi é rimessa a scelte discrezionali del trustee.
TRUST TRASPARENTI
50Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 50
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Nelle ipotesi di trust discrezionali, l’imputazione pro quotadi cui all’art 73 del Tuir risulterebbe illegittima rispetto aquei beneficiari che potrebbero non percepire mai alcunreddito, ma vedersi comunque assoggettati a tassazione.
In questa ipotesi residuale, il presupposto in base al qualeil beneficiario sarebbe tassato non risiederebbe più nelfatto che è il destinatario del reddito, quanto nel fatto che,nell’atto costitutivo del trust, è stato indicato come possibiledestinatario (violazione art. 53 Cost.).
TRUST TRASPARENTI
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51Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 51
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Nella a circolare 48/E del 2007, sul punto si legge:“premesso che il presupposto di applicazione dell’impostaè il possesso di redditi, per “beneficiario individuato” è daintendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a direil soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, unacapacità contributiva attuale”.
L’art. 73 del Tuir avrebbe esclusivamente la funzione diindividuare, nei casi di incertezza, la quota di redditosingolarmente imputabile a ciascun beneficiario nell’ambitodel valore “complessivamente ed effettivamente” attribuitodal trustee ai beneficiari del reddito.
TRUST TRASPARENTI
52Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 52
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La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del2007 ha chiarito che:
è beneficiario “individuato” colui che esprime rispettoal reddito una capacità contributiva attuale;
è necessario che il beneficiario abbia il diritto dipretendere dal trustee l’assegnazione di quella partedi reddito che gli viene imputata per trasparenza;
il beneficiario deve essere in condizione di esercitareun’azione nei confronti del trustee per rivendicare isuoi diritti.
TRUST TRASPARENTI
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53Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 53
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Pertanto, ai fini delle imposte dirette, per ritenere"individuato" il beneficiario del trust:
non è sufficiente che questo sia indicato nell'atto ditrust;
è necessario che esso sia effettivamente titolaredi un inequivoco ed attuale diritto a percepire iredditi conseguiti dal trust;
è necessario che, rispetto a quel reddito esprimauna capacità contributiva attuale (circolare n. 61/Edel 2010).
TRUST TRASPARENTI
54Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 54
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Con riferimento all'ipotesi di trust trasparenti, e, quindi, inpresenza dei richiamati presupposti, la circolare 61/E del2010 ha evidenziato che:
“se nell'atto costitutivo è fatta espressa menzionenominativa dei beneficiari del trust, quest'ultimo assumeai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggettotrasparente “per natura”: in tal caso infatti il trust configuraun soggetto trasparente ex se, non rendendosinecessaria alcuna opzione in proposito da parte dellostesso e dei relativi beneficiari.”
TRUST TRASPARENTI
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55Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 55
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La manovra di finanza pubblica per il 2007 ha,altresì, disciplinato sotto il profilo fiscale i redditiconseguiti dal beneficiario del trust.
Ai sensi dell'art. 44, lett. g-sexies aggiunta al co. 1del Tuir, costituiscono redditi di capitale «i redditiimputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73,comma 2».
I redditi imputati ai beneficiari sono ricondotti allacategoria dei redditi di capitale anche nel caso incui il beneficiario sia un soggetto non residente.
LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI
56Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 56
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NB i redditi tassati in capo ai beneficiari del redditodel trust, qualificandoli come redditi di capitale,sono unicamente quei redditi imputati pertrasparenza ai beneficiari.
I redditi tassati in capo ad un trust opaco, qualoradopo aver scontato l'IRES vengano trasferiti albeneficiario finale del trust (insieme al resto delpatrimonio), non subiscono alcuna ulteriore formadi tassazione.
Tali redditi, infatti, integrano una forma di reddito“patrimonializzato” (circ. 48/E del 2007, par. 4).
LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI
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57Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 57
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Qual è la ratio dell’art. 44, co. 1, lett. g-sexies) del Tuir?
non può avere la funzione di adeguare la tassazione deibeneficiari del trust ai criteri di tassazione dei redditi dicapitale, in quanto la circolare 48/E ha chiarito che ilreddito imputato ai beneficiari è tassato secondo il criteriodi competenza e non di cassa;
è altresì escluso che il legislatore abbia voluto introdurreuna deroga agli ordinari sistemi di qualificazione delreddito imputato, prevedendo un duplice procedimento:prima il reddito viene qualificato come se dovesse esseretassato in capo al trust, quindi viene imputato ai beneficiarie tassato come reddito di capitale.
LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI
58Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 58
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Possibile soluzione interpretativa:
il legislatore ha voluto “isolare” il reddito imputatoai beneficiari, impedendo che eventuali perdite deibeni destinati al trust potessero concorrere, indiminuzione, alla determinazione del redditocomplessivo dei beneficiari;
la qualificazione come reddito di capitale, quindi,servirebbe ad indicare che il reddito tassato incapo ai beneficiari è un reddito “lordo” e non unreddito “netto”.
LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI
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59Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 59
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L'imputazione del reddito “di capitale” ai beneficiari deveavvenire anche nei confronti del beneficiario non residente,sul punto la circolare n. 48/E ha chiarito che:
il trust residente imputa, per trasparenza, i propriredditi sia ai beneficiari residenti che a quelli nonresidenti;
il reddito attribuito al beneficiario non residente vienetassato in Italia, in quanto reddito di capitalecorrisposto da soggetto residente (art. 23, co. 1, lett.b), del Tuir);
il trust non residente imputa per trasparenza i propriredditi ai soli beneficiari residenti, tassandoli comeredditi di capitale.
LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI DEI BENEFICIARI
60Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 60
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Se la dotazione patrimoniale del trust avviene attraverso lacostituzione di un vincolo di destinazione su beni relativiall’impresa, la costituzione del vincolo integra un’ipotesi didestinazione a finalità estranee all’impresa (circolare48/E del 2007);
Se viene destinata ad un trust un'azienda, il trasferimentoavverrà in piena neutralità fiscale, secondo le modalitàdettate dal co. 1 dell’art. 58 del Tuir, che deve ritenersioperante nei confronti della fattispecie in esame.
LA DESTINAZIONE AL TRUST DI BENI RELATIVI ALL’IMPRESA
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61Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 61
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LA RESIDENZA DEL TRUST
62Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 62
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La circolare n. 48/E del 2007, precisa che la residenza deltrust viene individuata utilizzando i criteri generali dicollegamento al territorio, dettati per i soggetti IRES.
Sono necessari alcuni adattamenti, a causa dellaparticolare natura dell’istituto (art. 73, co. 3, del T.U.I.R.).
In linea di principio si considerano residenti in Italia i trustche, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nelterritorio dello Stato:
• la sede legale, o
• la sede amministrativa, ovvero
• l’oggetto principale.
LA RESIDENZA DEL TRUST
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63Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 63
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Considerando le peculiari caratteristiche del trust, i criterimaggiormente utilizzati sono quelli della sededell’amministrazione e dell’oggetto principale
La sede dell’amministrazione del trust coinciderà con:
la sede della struttura organizzativa (dipendenti,locali, etc.) della quale eventualmente si avvalga,ovvero,
in mancanza, tenderà a coincidere con il domicilio deltrustee.
LA RESIDENZA DEL TRUST
64Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 64
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Il criterio dell’oggetto principale è strettamente legato allatipologia di trust:
se il patrimonio del trust è interamente costituito dibeni immobili situati in Italia, l’individuazione dellaresidenza del trust è agevole;
se il patrimonio del trust è costituito da beni immobilisituati in diversi Stati, occorrerà fare riferimento alcriterio di prevalenza (circ. 48/E del 2007);
se il trust ha un patrimonio mobiliare o misto,l’oggetto dovrà essere individuato facendoriferimento all’effettiva e concreta attività esercitata.
LA RESIDENZA DEL TRUST
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65Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 65
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Qualora si verifichino problematiche di tassazionetransfrontaliera (con possibili fenomeni di doppiaimposizione), si dovrà fare riferimento ai modelliconvenzionali (Modello OCSE e Convenzioni contro ledoppie imposizioni sul reddito).
Ai fini convenzionali il trust, essendo soggetto passivoIRES, va considerato “persona diversa da una personafisica” (art. 4, comma 3, del Modello OCSE), questo anchequando il trust non viene espressamente considerato dallesingole convenzioni (come viceversa accade, per es. inquella con gli Stati Uniti).
LA RESIDENZA DEL TRUST
66Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 66
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Ai criteri generali di collegamento con il territorio, se neaggiungono altri dettati specificamente per il trust, confunzione anti-elusiva (art. 73, co. 3, del T.U.I.R.).
A. si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i trustistituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni,quando almeno uno dei settlor ed almeno uno dei beneficiarisiano qui fiscalmente residenti
La residenza del settlor rileva all'atto della dotazionepatrimoniale del trust, mentre la residenza del beneficiarioattrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica inun momento successivo, a nulla rilevando l’avvenutaerogazione del reddito a favore del beneficiario nellospecifico periodo d’imposta (circolare 48/E del 2007).
LA RESIDENZA DEL TRUST
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67Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 67
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B. si considerano residenti nel territorio dello Stato i trustistituiti in uno Stato che non consente lo scambio diinformazioni quando, successivamente alla costituzione, unsoggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà oaltro diritto reale su di un bene immobile situato in Italia,ovvero costituisca, a favore del trust, dei vincoli didestinazione sugli stessi beni e diritti
La norma vuole colpire disegni elusivi perseguiti attraverso lacollocazione fittizia di “trust interni” in Paesi che non consentonolo scambio di informazioni (non è chiaro se anche in questo casoper gli immobili si debba adottare il criterio di prevalenza).
Si considerano “trust interni” i trust con settlor, beneficiario ebeni in trust, nel territorio dello Stato.
LA RESIDENZA DEL TRUST
68Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 68
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GLI ADEMPIMENTI CUI È TENUTO IL TRUST
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69Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 69
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Quale soggetto passivo d'imposta, il trust, sia essotrasparente o "opaco", è tenuto ad adempiere gli specificiobblighi previsti per i soggetti IRES.
Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nellacircolare 48/E del 2007, il trust deve:
• presentare annualmente la dichiarazione dei redditi;
• dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora esercitiattività commerciale, di partita IVA;
• adempiere agli obblighi di tenuta delle scritturecontabili.
Come precisato nella circolare 48/E del 2007, tutti gliadempimenti tributari gravanti sul trust sono assolti daltrustee.
GLI ADEMPIMENTI
70Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 70
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La Circolare 38/E del 28 dicembre 2013 dell’Agenzia delleEntrate (a seguito delle modifiche apportate alla disciplinasul monitoraggio fiscale, di cui al D.Lgs n. 167 del 1990),ha specificato gli adempimenti che devono essere tenutidal trust o dal “titolare effettivo” (beneficial owner) qualoranel fondo del trust vi siano attività estere.
In particolare per i trust (enti non commerciali) residenti:
• non ci sono obblighi per i trust residenti con attivitàestere, se i beneficiari residenti sono tutti “titolarieffettivi” (in tal caso, i beneficiari devono indicarenel quadro RW il valore delle attività estere del trust,secondo l’approccio del look through, e lapercentuale della loro partecipazione al trust);
GLI ADEMPIMENTI
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71Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 71
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• se i beneficiari residenti non sono tutti titolarieffettivi per il trust con investimenti esterisussiste l’obbligo di compilare il quadro RW, oveindicherà il valore delle attività estere e la quotadel patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi.
Inoltre, il beneficiario residente di un trust estero saràcomunque tenuto alla compilazione del quadro RW:
• se è “titolare effettivo” applicherà l’approcciodel look through;
• se non è “titolare effettivo” deve indicare ilvalore della quota di patrimonio del trust a luiriferibile.
GLI ADEMPIMENTI
72Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 72
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La nozione di “titolare effettivo” è stata ripresa dallanormativa antiriciclaggio e la sua applicazione in ipotesi ditrust è stata “chiarita” (seppure permangono margini diincertezza) nell’ambito della circolare n. 38/E del 2013
In particolare, in caso di trust:
• se «i futuri beneficiari» sono stati già «individuati», lapersona fisica o le persone fisiche che “beneficiano” del25% o più del patrimonio del trust;
• la persona fisica o le persone fisiche che «esercitano ilcontrollo sul 25% o più del patrimonio del trust»;
• la categoria di persone nel cui interesse principale èistituita o agisce l’entità giuridica (su questa ultimacategoria di soggetti la circolare in realtà si contraddice,ma in sostanza sembra escluderne l’applicabilità al trust).
GLI ADEMPIMENTI
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73Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 73
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L'Agenzia delle entrate, con la richiamata circolare n. 38/Edel 2013, ha previsto, in capo al trustee (che non può maiessere considerato «beneficiario effettivo», un obbligo (nonnormativamente disciplinato) di individuare gli eventualititolari effettivi delle attività estere detenute dal trust e dicomunicare agli stessi i dati utili per la compilazione delquadro RW.
In tutti i casi in cui il trust deve essere considerato una merainterposizione (secondo i criteri già individuati dalla prassi),inopponibile all’Amministrazione finanziaria, l’approccio delc.d. look through deve essere applicato dal soggetto che hal’effettiva disponibilità del patrimonio del trust, anche inmancanza dei richiamati presupposti per considerare ibeneficiari del trust dei «beneficiari effettivi».
GLI ADEMPIMENTI
74Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 74
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IMPOSTE INDIRETTE
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75Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 75
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Sotto il profilo delle imposte indirette, i momenti“potenzialmente rilevanti” nella vita di un trustsono:
• la stipula dell’atto istitutivo di trust (con o senzadotazione patrimoniale)
• atto di dotazione patrimoniale del trust da partedel disponente (settlor)
• trasferimento dei beni in trust ai beneficiari finalidello stesso, da parte del trustee.
TRUST E IMPOSIZIONE INDIRETTA
76Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 76
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L'ATTO COSTITUTIVO DI TRUST
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77Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 77
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L’atto con cui si costituisce il Trust deve essereformato per iscritto (art. 3 convenzione dell’Aja) epuò essere utilizzata sia la forma dell'atto pubblicoche quella della scrittura privata autenticata.
In entrambe le ipotesi, sarà possibile procederealla trascrizione dell'atto di trust ai sensi e per glieffetti di quanto disposto dall'art. 2657 del C.c.
LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO
78Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 78
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Quando l'atto costitutivo non contiene anche ladotazione patrimoniale del trust, non realizza alcuntrasferimento di tipo patrimoniale, né costituiscevincoli di destinazione.
“L'istituzione del trust, senza che si realizzi alcuntrasferimento di elementi patrimoniali costituisceun programma di attribuzioni, anche patrimoniali,non ancora realizzato” (Parere n. 19972/2003 del24 luglio 2003 - Agenzia delle Entrate - Direzioneregionale della Liguria - Ufficio fiscalità).
LA TASSAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO
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79Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 79
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La circolare 48/E del 2007 sul punto ha infattievidenziato che l'atto costitutivo del trust, che noncontenga al suo interno anche la dotazionepatrimoniale dello stesso:
• va assoggetto ad imposta di registro e non adimposta di successione e donazione (non implicala costituzione di alcun vincolo di destinazione);
• l’imposta di registro deve essere applicata inmisura fissa ex art. 11 della Tariffa parte primaallegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (altri atti nonaventi contenuto patrimoniale).
LA TASSAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO
80Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 80
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L'ATTO DI DOTAZIONE PATRIMONIALE DEL TRUST
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81Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 81
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L'atto con il quale viene costituito il patrimoniodel trust, viceversa, è quell’atto di “dotazione”,ovvero “segregazione”.
Con l’atto di dotazione il disponente (settlor)destina i beni al fondo del trust (trust fund) e liaffida all'amministrazione del trustee.
La dotazione patrimoniale del trust può essereeffettuata dal settlor o con atto inter vivosoppure con atto testamentario (mortis causa).
NATURA DELL'ATTO
82Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 82
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L'atto di dotazione avente ad oggetto beni immobiliè soggetto a trascrizione.
La Convenzione dell’Aja prevede all’art. 12 lafacoltà del trustee di richiedere che dettatrascrizione avvenga, alternativamente:
• a proprio nome (nella sua qualità ditrustee),
• “o in qualsiasi modo che riveli l’esistenzadel trust”.
LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE
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83Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 83
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L’importante è che sia pubblicizzato il“trasferimento” dei beni dal settlor all’entità trust ilquale, essendo un contratto, potrebbe essererappresentato nell’atto di trascrizione anche dalsuo “gestore” (il trustee).
Con la complicazione che in questo caso si dovràprocedere ad una nuova trascrizione ogni qualvolta si sostituisce il trustee (compresi i casi dimorte) e tale sostituzione dovrebbe avveniresempre per atto pubblico o scrittura privataautenticata.
LA TRASCRIZIONE DELL' ATTO DI DOTAZIONE
84Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 84
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Similmente, se la trascrizione avviene a favore deltrust per i terzi diviene difficile stabilire quale sia ilsoggetto autorizzato a disporre del bene, perindividuare il trustee, infatti, si deve fare riferimentoall'atto istitutivo del trust e alle sue successivemodificazioni.
Così, se non si sono pubblicizzate le successiveeventuali sostituzioni del trustee il terzo cheacquista dal precedente trustee verserebbe in unaposizione soggettiva di buona fede, non potendoevincere in alcun modo dalle trascrizioni (in caso ditrascrizione a favore del trust) la modifica delsoggetto cui sono attribuite le funzioni di trustee.
LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE
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85Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 85
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La trascrizione dei trasferimenti a favore del trustnon va confusa con quella che tipicamentecaratterizza i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter del C.c. che richiede che “Gli atti siano redattiin forma pubblica”.
La previsione “in forma pubblica” dovrebbecondurre ad escludere, in deroga all’art. 2657 c.c.,la trascrivibilità di atti di destinazione redatti con laforma della scrittura privata autenticata (così circ.5/T del 7 agosto 2006, Agenzia del Territorio).
Tale limitazione, si precisa, non vale per il trust.
LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE
86Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 86
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A fronte dell'eventuale diniego da parte dell’ufficiodi trascrivere il trasferimento dei beni a favore deltrust, è possibile presentare opposizione mediantericorso al tribunale nella cui circoscrizione èstabilita la conservatoria:
il ricorso va proposto entro 30 giorni dal momento incui viene reso l'atto di diniego motivato (art. 113-terdelle disposizioni di attuazione al codice civile);
entro lo stesso termine il ricorso viene notificato alconservatore a pena di improcedibilità;
il giudice decide in camera di consiglio con decretoimmediatamente esecutivo.
LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE
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87Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 87
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Prima di intraprendere un'attenta analisi dei modelliimpositivi applicabili al trust ai fini delle imposte indirette, èappena il caso di specificare che:
• i profili di imposizione indiretta vengono inquestione unicamente per i trasferimenti diimmobili al trust e per i successivi ri-trasferimenti aibeneficiari, ovvero in tutti gli altri casi in cui lospostamento patrimoniale dal disponente al trusteeviene effettuato tramite atti solenni;
• è prassi separare l’atto costitutivo del trust dalledotazioni finanziarie, da effettuare in modo nonformale.
LA TASSAZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE
88Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 88
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L’art. 6 del D. L. n. 262 del 2006 ha introdotto unaspecifica disciplina volta ad assoggettare ad imposta diregistro la “costituzione di vincoli di destinazione”.
Tale regime fiscale è stato successivamente modificatodalla legge di conversione n. 286 del 2006, la quale,ripristinando l’imposta sulle successioni e donazioni(D.Lgs. n. 346 del 1990), non ha convertito il richiamatoart. 6 ed ha disposto l’applicazione dell’imposta didonazione e successione anche alla “costituzione deivincoli di destinazione”.
LA TASSAZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE
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89Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 89
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Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titologratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli didestinazione di beni l'imposta è determinatadall'applicazione delle seguenti aliquote
a)a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valorecomplessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,1.000.000 di euro: 4%;
a)a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degliaffini in linea retta, nonché degli affini in linea collateralefino al terzo grado: 6%;
a)a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivonetto eccedente , per ciascun beneficiario, 100 milaeuro; 6%;
a)a favore di altri soggetti: 8%.
ALIQUOTE E FRANCHIGIE
90Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 90
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Sono previsti alcuni regimi agevolati, fra cui:
•l’art. 2, co. 49-bis, del DL n. 262 del 2006 prevede che se ilbeneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice dihandicap riconosciuto grave, l'imposta si applicaesclusivamente sulla parte del valore della quota o del legatoche supera l'ammontare di 1.500.000 euro;
•l’art. 3 , co. 4-ter, del D.Lgs n. 346 del 1990 prevede che nonsiano assoggettati ad imposta di donazione e successione itrasferimenti, effettuati (anche tramite i patti di famiglia) afavore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami diesse, di quote sociali e di azioni.
L’esenzione di cui al comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs n.346 del 1990 compete al verificarsi di alcune condizioni,diverse a seconda se si tratti di trasferimenti di aziende opartecipazioni sociali.
ALIQUOTE E FRANCHIGIE
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91Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 91
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Il trasferimento di azienda o di rami d’aziendabeneficia della non applicazione del’imposta qualora:
• il soggetto destinatario dell’atto liberale (il cd.“avente causa”) subentri nella conduzionedell’impresa e ne prosegua l’attività per almeno 5anni dalla data in cui si è giuridicamenteperfezionato il contratto di trasferimento dell’aziendao del ramo d’azienda;
• l’avente causa, al momento della stipula dell’attodi trasferimento, deve rilasciare un’appositadichiarazione in cui attesti la sua volontà aproseguire, per almeno un quinquennio, l’attivitàd’impresa oggetto dell’azienda.
ALIQUOTE E FRANCHIGIE
92Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 92
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Qualora si trasferiscano quote sociali o azioni disocietà di capitali, l’imposta non si applica se:
• le quote sociali o le azioni trasferite devonoconsentire al soggetto destinatario dell’atto liberaledi acquisire o integrare il controllo della società,come definito dall’art. 2359, primo comma, punto 1),del c.c. (maggioranza dei diritti di voto esercitabilinell’assemblea ordinaria);
• il controllo deve essere mantenuto per 5 anni;
•l’avente causa deve rilasciare, all’atto deltrasferimento una dichiarazione in tal senso.
ALIQUOTE E FRANCHIGIE
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93Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 93
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Alla luce della novella normativa del 2006, cheassoggettato ad imposta di donazione e successioneanche le costituzioni di vincoli di destinazione, occorre farechiarezza sui seguenti punti
1.se la attribuzione dei beni al trust costituisce unadonazione,
2.se la dotazione patrimoniale del trust può esserequalificata tra gli atti a titolo gratuito,
3.se ed in che limiti il trust rientra nella definizionenormativa di “vincolo di destinazione”,
4.se al fine di individuare i vincoli di parentela richiestidalla norma per l'applicazione di aliquote efranchigie occorra tenere conto dei rapporti delsettlor con il trustee oppure con i beneficiari,
5.se, in quest’ultimo caso, la franchigia può essere, omeno, calcolata tenendo conto del numero deibeneficiari finali.
LA TASSAZIONE DELL'ATTO DI DOTAZIONE
94Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 94
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Prima della riforma del 2006 si discuteva in meritoall'applicabilità alla dotazione patrimoniale del trustdell'imposta di donazione ovvero di quella di registro.
In quest'ottica, andava verificato se: (i) si trattasse di attiaventi contenuto patrimoniale, (ii) era riscontrabile unanimus donandi, (iii) la dotazione patrimoniale del trustproduceva o meno un arricchimento nel patrimonio deltrustee.
In aggiunta oggi è necessario verificare anche se il trust siao meno un atto che costituisce vincoli di destinazione.
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
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95Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 95
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Da principio, l’Amministrazione Finanziaria (nota del28.9.2004) aveva evidenziato che “l'atto di conferimentodell'immobile, da parte del disponente nei confronti deltrustee, non evidenzia alcun animus donandi,considerato che la costituzione del trust rispondeall'esigenza del disponente di assicurare l'inalienabilità,unitarietà, la valorizzazione del complesso immobiliare”
Concludeva quindi per l’applicazione dell'art. 9 della Tariffa(allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) "atti diversi da quellialtrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenutopatrimoniale”.
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
96Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 96
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In tal modo si applicava l'imposta di registro “residuale” del3% (art. 9 tariffa) sia ai passaggi disponente-trust che aipassaggi trust-beneficiari
Una soluzione di questo tipo, tuttavia, appariva pocosoddisfacente considerando che il trustee, all'atto delladotazione patrimoniale del trust, non si arricchiva, nonincrementa il proprio patrimonio.
Pertanto, anche laddove si fosse ritenuto che il disponenteera mosso da animus donandi, per l'applicazionedell'imposta sulle donazioni sarebbe comunque mancato ilfondamentale requisito dell'arricchimento patrimoniale deltrustee.
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
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Il Consiglio Nazionale del Notariato ha rilevato l’assenza diun animus donandi da parte del disponente a favore deltrustee.
Ciò che muove il primo al trasferimento dei beni è solol’esigenza di affidare ad una persona di fiducial’amministrazione dei beni “Vi è una totale inettitudine deltrustee a manifestare una capacità contributiva propria conriferimento ai beni affidatigli fiduciariamente”.
La “titolarità” dei beni da parte del trustee “ha un contenutoeconomico-giuridico non corrispondente al diritto diproprietà” (in senso analogo: Tribunale Bologna 18 aprile2000).
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
98Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 98
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Il negozio istitutivo di trust non è assimilabile alladonazione (769 c.c.), neppure considerando il fattoche lo stesso comporta un depauperamento delpatrimonio del disponente.
Questo effetto non è necessariamente collegatosoltanto ad un contratto donativo, ma ben puòverificarsi anche in atti a titolo gratuito non donativi.
Nella fattispecie in esame, non si verifica uncorrispondente arricchimento del patrimonio deltrustee ed egli non è il destinatario finale dei beni,ma la persona obbligata a trasferirli ai beneficiari.
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
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Contrariamente agli indirizzi interpretativimanifestati dalla prassi amministrativa, già primadella riforma del 2006, la dottrina e lagiurisprudenza prevalente ritenevano applicabileall'atto di dotazione patrimoniale del trustunicamente l’imposta di registro in misura fissa (exart. 11 della Tariffa di Registro - “atto non avente adoggetto prestazioni di carattere patrimoniale”).
“I beni non entrano a far parte del patrimonio deltrustee trattandosi di un'attribuzione meramentestrumentale al raggiungimento del fine ultimo deltrust” (così il CNN).
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
100Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 100
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Anche un successivo studio del gruppo di lavoropresso la Direzione delle Entrate dell’Emilia Romagnaaveva riconosciuto che il trustee non ottiene alcunarricchimento sostanziale del suo patrimonio
Il trasferimento dei beni dal trustee al beneficiariofinale è “una sorta di liberalità indiretta che, quindi,costituisce il presupposto per l’applicazionedell’imposta di donazione nei confronti dei beneficiarifinali, ove ne ricorrano le condizioni. Occorrerà,pertanto, avere riguardo al rapporto intercorrente fra ibeneficiari e il disponente al fine di verificare sesussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13,comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383”.
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
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101Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 101
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Come anticipato, la riforma del 2006, haassoggettato ad imposta di successione edonazione la “costituzione di vincoli didestinazione”, tale ultimo concetto è piuttostogenerico.
Finisce per coinvolgere istituti diversi tra loro:
il fondo patrimoniale; i vincoli di cui all’art. 2645-ter (dove la norma parla
espressamente di vincolo di destinazione);• i patti di famiglia;• il trust.
DUBBI INTERPRETATIVI VECCHI E NUOVI
102Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 102
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Sono atti neutri che non implicano alcun trasferimento dibeni e diritti, i quali dovrebbero però costituirepresupposto su cui misurare la capacità economica.
Il presupposto dell’imposta sulle donazioni è tassarel’incremento patrimoniale ottenuto senza sforzo.
Sotto questo profilo nella tassazione dei vincoli didestinazione sfuma la capacità economica a questicollegata (possibile contrasto con l’art. 53 della Cost.).
Si pensi all’art. 2645-ter del c.c. con cui un contribuentesegrega una parte del proprio patrimonio, oppure ad untrust “autodichiarato”.
VINCOLI DI DESTINAZIONE
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103Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 103
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Nel nostro sistema la tassazione dei vincoli didestinazione, a prescindere dal verificarsi di untrasferimento di ricchezza, potrebbe lasciare spazio adubbi in merito alla sua coerenza con i criteri su cui sifonda l’imposizione della capacità economica.
Focalizzando l’attenzione sul momento in cui simanifesta una ricchezza è possibile ritenere che unacapacità economica si manifesta nei vincoli didestinazione nel momento traslativo.
Per questo la ratio dell’imposta potrebbe essere salvatatassando non l’atto ma l’effetto finale
VINCOLI DI DESTINAZIONE
104Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 104
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Oltretutto, ragionando diversamente, non è chiaro comedovrebbe misurarsi la capacità economica, dal momentoche quest’ultima è data dalla apposizione del vincolo enon dal valore dei beni vincolati
Si pensi ad un vincolo che interessa un pattoparasociale: come si calcola il valore del vincolo?
Altra problematica riguarda l'applicazione delle aliquotee delle franchige che vengono misurate in base alrapporto di parentela tra disponente e beneficiario (ilquale potrebbe non essere individuato o individuabile almomento dell'apposizione del vincolo).
VINCOLI DI DESTINAZIONE
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105Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 105
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La problematica è stata sottoposta all’Agenzia delleentrate in occasione del Telefisco 2007.
Domanda: L'imposta di donazione si applicaall'istituzione di qualsiasi vincolo di destinazione (adesempio: vincoli urbanistici; fondo patrimoniale;accettazione di eredità con beneficio di inventario)oppure solo quando con l'istituzione del vincolo sidetermini un incremento patrimoniale stabile in capo aun soggetto definibile come "beneficiario" deltrasferimento gratuito? Conseguentemente, qualeimposta è applicabile al vincolo che un soggettoistituisce con riguardo a un bene che rimane nel suopatrimonio?
POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
106Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 106
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Risposta: La locuzione “…costituzione di vincoli didestinazione...” potrebbe essere genericamente riferita adogni negozio giuridico di destinazione di beni allarealizzazione di un fine, con effetti segregativi e limitativi delladisponibilità dei beni medesimi.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successionie donazioni, tale locuzione è da intendersi riferita all’ipotesi dicostituzione negoziale del vincolo che comporti ilcontestuale trasferimento di beni – anche temporaneo - incapo ad un soggetto diverso dal disponente.
Pertanto, tale imposta non è applicabile alla costituzione divincoli di destinazione che trovi fondamento in previsioni dilegge (beneficio d’inventario) o provvedimenti amministrativi(vincoli urbanistici).
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
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107Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 107
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L’imposta sulle successioni e donazioni non èapplicabile nemmeno alla costituzione di vincoli didestinazione su beni che permangono nella titolaritàdel disponente (ad esempio, costituzione di unpatrimonio destinato ad uno specifico affare da parte diuna società di capitali, di cui all’articolo 2447-bis c.c.).
Per quest’ultimo tipo di costituzione di vincoli didestinazione è dovuta l’imposta di registro in misurafissa, ordinariamente prevista per gli atti privi dicontenuto patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parteprima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro)ed, eventualmente, l’imposta ipotecaria in misura fissa.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
108Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 108
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Con la successiva circolare 48/E del 2007 l'Agenziadelle Entrate ha espressamente affermato lariconducibilità dell'atto di dotazione patrimoniale deltrust al concetto di atti da cui deriva l'effetto della“costituzione di vincoli di destinazione”.
In tale occasione sono state fornite dettagliateindicazioni in merito alle modalità di applicazionedell'imposta sulle successioni e donazioni siaall'atto di dotazione patrimoniale del trust che alsuccessivo eventuale trasferimento dei beni aibeneficiari finali del trust.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
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109Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 109
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Secondo l’Amministrazione finanziaria, il trust comportala segregazione dei beni del settlor in un patrimonioseparato, gestito dal trustee (ciò vale anche per il trustautodichiarato, in cui il trustee coincide col settlor).
Pertanto, il conferimento di beni nel trust (o il costituitovincolo di destinazione che ne è l'effetto) vaassoggettato all'imposta in misura proporzionale, siaesso per atto inter vivos che mortis causa.
L’imposta è applicabile anche se il trust è formalmenteprivo di effetti traslativi (circolare n. 3/E del 2008).
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
110Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 110
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Il trust si sostanzia in un rapporto giuridicocomplesso che ha un'unica causa fiduciaria.Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazionepatrimoniale, gestione, realizzazione dell'interessedel beneficiario, il raggiungimento dello scopo)sono collegate dalla medesima causa.
Ciò induce a ritenere che la costituzione delvincolo di destinazione avvenga sin dall'origine afavore del beneficiario finale (naturalmente neitrust con beneficiario) e sia espressione dell'unicodisegno volto a consentire la realizzazionedell'attribuzione liberale.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
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111Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 111
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Quali sono le modalità di individuazionedell’aliquota e delle franchige d’imposta applicabilialle singole operazioni?
Nell’individuazione dell’aliquota dell’imposta sulledonazioni e successioni, non si deve fareriferimento al rapporto esistente fra settlor etrustee, bensì a quello tra settlor e beneficiario(questo nonostante l'imposta venga applicata almomento della dotazione patrimoniale e non almomento del trasferimento al beneficiario finale).
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
112Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 112
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte siadelle franchigie, il beneficiario deve poter essereidentificato, in relazione al grado di parentela con ildisponente, al momento della costituzione del vincolo:
ad esempio, per poter applicare l'aliquota del 4%prevista tra parenti in linea retta, e' sufficiente sapereche il beneficiario di un trust familiare sarà il primonipote al conseguimento della maggiore età.
Nel trust di scopo, l’imposta sarà dovuta con l’aliquotadell’8%, prevista per i vincoli di destinazione a favoredi “altri soggetti”.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
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113Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 113
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La destinazione del bene al beneficiario finalecomporta una doppia imposizione?
In un primo momento i rappresentanti dell’Agenziadelle Entrate in occasione del Telefisco 2007evidenziavano una duplice imposizionenell’applicazione dell’imposta sia al momento dellacostituzione del vincolo effettuata con modalitàtraslative, che al successivo trasferimento di beniin favore dei beneficiari finali.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
114Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 114
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La circolare n. 48/E del 2007 risolve la questioneprecisando che la devoluzione ai beneficiari deibeni vincolati in trust non realizza, ai finidell’imposta sulle donazioni, un presuppostoimpositivo ulteriore:
I beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sullacostituzione del vincolo di destinazione almomento della segregazione in trust e questatassazione ha come presupposto il trasferimentodi ricchezza ai beneficiari finali.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA
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I chiarimenti forniti dalla circolare n.48/E del 2007,in materia di imposte indirette, appaiono menoesaustivi di quelli forniti con riguardo alle impostedirette, oltre che, ancora una volta, in apertaviolazione del principio di capacità contributiva (art.35 della Cost.).
Di seguito, si segnalano gli aspetti che presentanomaggiori criticità.
CRITICITA' DELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA
116Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 116
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1. La prassi citata parla di beneficiario che “deve poteressere identificato in relazione al grado di parentela conil disponente, al momento della costituzione del vincolo”
• La norma, viceversa, si riferisce ai “vincoli e atti a titologratuito a favore di …” senza specificare se il beneficiariodeve essere individuato o semplicemente individuabile
• Evidentemente, l’Agenzia fa riferimento ai trust conbeneficiari finali individuati sin dall’atto istitutivo per chiarireche, in relazione a questi, risultano applicabili non soloeventuali aliquote agevolate ma anche, ricorrendone ipresupposti soggettivi ed oggettivi, le esenzioni di cui alcomma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990.
CRITICITÀ DELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA
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117Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 117
FondazioneNazionale dei Commercialisti
La medesima prassi, tuttavia, non chiarisce cosa accadequando all'atto di dotazione i beneficiari risultano individuabilima non individuati nel numero o nel legame di parentela conil settlor?
Esempio:
Il disponente ha indicato come beneficiari finali del trust, perun valore di tre milioni di euro, i propri figli; al momento dellaistituzione del trust ne sono nati solo due, e, pertanto sui tremilioni si applica unicamente una franchigia di 2 milioni dieuro.
Alla nascita del terzo figlio (prima che sia avvenuto iltrasferimento dei beni) potrebbe sorgere il diritto al rimborsoper le somme versate a titolo d’imposta sul restante milionedi euro non coperto dalle franchigie al momento dellacostituzione del vincolo?
CRITICITÀ DELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA
118Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 118
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2. Nel trust di scopo, secondo l'Agenzia, l’aliquota è dell’8%
• La capacità contributiva assoggettata a tassazione conl’imposta sulle donazioni e successioni, è stata rinvenutanell’incremento patrimoniale che si verifica in capo albeneficiario (così vengono determinate aliquote e franchige).
• Nei trust di scopo, in cui si crea un vincolo di destinazione sudei beni che non saranno devoluti a dei beneficiari finali, (oche, nel caso di trust autodichiarato resteranno addiritturanel patrimonio del settlor), è difficile ipotizzare una qualunquemanifestazione di capacità contributiva, nonché impossibiledeterminare il rapporto di parentela esistente tra il settlor e ilbeneficiario finale del trasferimento che è inesistente.
CRITICITÀ NELL'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA
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119Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 119
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Una corretta ricostruzione del modello impositivo applicabilealla fattispecie, non può non tener conto del fatto che inmolte ipotesi l'atto di dotazione patrimoniale del trust èfacilmente riconducibile all'ipotesi di atto sottoposto acondizione sospensiva, di cui all'art. 58, co.2, del D.Lgs n.346 del 1990.
“Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano ledisposizioni relative all'imposta di registro”.
Vediamo alcune pronunce giurisprudenziali.
INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA
120Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 120
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Trust di famiglia con attribuzione in trust di beni immobili:
• Si esclude l’applicazione del tributo all'atto delladotazione patrimoniale del trust in quanto si evidenziauna condizione sospensiva che non integra i presuppostiper applicare l’imposta sulle donazioni (art. 58, co.2, delD.Lgs n. 346 del 1990).
• Il programma predisposto dal disponente si concludesolo con l’attribuzione dei beni ai beneficiari, momento incui si integrerà anche il presupposto impositivo (la normaparla di un atto a favore di qualcuno, pertanto dovràintegrarsi il presupposto impositivo solo al momentodell’effettivo arricchimento).
CTP Firenze 12.02.2009, n. 30 e CTP Milano 5.02.2014, n. 1208
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121Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 121
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• Secondo i Giudici, solo quando il diritto divieneincontrovertibile è possibile fare luogo alla applicazionedel tributo e tale requisito non è rintracciabile almomento della costituzione del trust.
• All'atto di dotazione del trust dovrebbe quindi essereapplicata unicamente l'imposta di registro in misura fissa(atti non aventi contenuto patrimoniale).
• La funzione dell’atto attributivo di beni al trustee è quella,puramente strumentale, di consentirgli, attraverso ilcontrollo dei beni stessi, di attuare il programmapredisposto nell’atto istitutivo, che si realizza conl’avveramento della condizione (momento in cui torneràapplicabile l'imposta proporzionale).
CTP Firenze 12.02.2009, n. 30 e CTP Milano 5.02.2014, n. 1208
122Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 122
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Nel luglio 2010, i contribuenti avevano istituito un trust,trasferendovi la proprietà di una serie di immobili; il trustee,avrebbe dovuto amministrare i beni attribuendone i frutti, inbase a una sua valutazione discrezionale, ai beneficiari delreddito (la cui individuazione veniva rimandata ad un attosuccessivo).
Lo scopo dell’operazione veniva così individuata: “conservareed incrementare il valore dei beni in trust, assicurando ilgodimento dei frutti e dei beni capitali del trust fund aibeneficiari”.
Alla scadenza (fissata al 31.12.2050), i beni sarebberopassati al cosiddetto beneficiario finale (da individuarsi conatto successivo con discrezionalità del trustee).
CTR Firenze 22.09.2014, n. 1702
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123Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 123
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Le imposte di donazione, ipotecaria e catastale venivanoliquidate e versate in misura fissa.
A seguito dell’impugnazione dell’accertamento notificatodall’Amministrazione finanziaria: la CTR Toscana, decidendoin senso contrario alla giurisprudenza sin qui esaminata,ha ritenuto che al momento della dotazione patrimoniale deltrust sussistono i presupposti per l'applicazione dell'impostadi successione e donazione e che:
“nel caso di specie sussistono anche gli elementi dell'abusodi diritto in quanto i poteri attribuiti al trustee e l'assenza diqualsiasi controllo effettivo sul suo operato induce a ritenereche il trustee sia il reale beneficiario dell'operazione e laforma del trust sia stata scelta appunto allo scopo di sfuggirealle imposte sui trasferimenti”.
CTR Firenze 22.09.2014, n. 1702
124Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 124
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Vendita acquarelli:
• Il trust è stato istituito nel 2008 allo scopo di garantireche per la durata del trust e fino al 31.3.2008 (ovveroanticipatamente se venduti nel frattempo ad un prezzosuperiore a 3.000,00 euro) restassero segregati rispettoalle vicende personali del titolare degli acquarelli e delpromissario acquirente.
CTP Bologna 30.10.2009, n. 120
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125Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 125
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• La commissione fa leva sulla funzione del trust che nonè quella di trasferire i beni al trustee, ma di sottoporli aduna garanzia nelle more del perfezionamento di unavendita.
• Solo quando il trustee cederà il bene allora si realizzeràil presupposto impositivo.
• È certamente possibile registrare asimmetrie o arbitraggifiscali (ad es. tra l’aliquota applicabile alla persona fisicae quella al trust-ente non commerciale), ma si tratta di uneffetto fisiologico che va accettato nei limiti in cui lacausa sottesa al trust si ritiene meritevole di tutela.
• Laddove si ritenesse senza causa il trust dovrebbeintendersi inesistente e fiscalmente non opponibile.
CTP Bologna 30.10.2009, n. 120
126Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 126
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Se la dotazione patrimoniale del trust ha ad oggettobeni immobili, troveranno applicazione anche le imposteipotecarie catastali.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.Lgs n. 347 del1990 “Le formalità di trascrizione, iscrizione,rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registriimmobiliari sono soggette alla imposta ipotecariasecondo le disposizioni del presente testo-unico e dellaallegata tariffa”.
Rimane da verificare se dette imposte si debbanoapplicare all’atto della dotazione patrimoniale, almomento del trasferimento al beneficiario finale, o adentrambi i passaggi.
LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
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127Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 127
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In proposito, la circolare n. 48/E del 2007 ha chiaritoche, in mancanza di una specifica disciplina normativa,le ipo-catastali andranno applicate sia al momento delladotazione patrimoniale, che al momento deltrasferimento ai beneficiari finali.
In senso analogo si è posta anche la più recentegiurisprudenza di merito: le ipo-catastali si applicano inmisura proporzionale agli atti ad effetti traslativi; “effettoche nel caso di specie deve ritenersi essersi verificato,in quanto all’istituzione del trust si è accompagnata unaattribuzione patrimoniale che si concreta … neltrasferimento della titolarità dei beni, dovuti al trust fund,in capo al trustee” (CTP Napoli 16.12.2013, n. 367).
LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
128Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 128
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Inoltre, è utile ricordare che non sono soggetti alleimposte ipotecarie e catastali le formalità relative aitrasferimenti di cui all’art. 3 del testo unicodell’imposta sulle successioni e donazioni (artt. 1,co. 2, e 10, co. 2, del D.Lgs. n. 347 del 1990).
Pertanto, se il trasferimento oggetto di tassazioneusufruisce, ai fini dell’imposta sulle donazioni esuccessioni di esenzioni d'imposta (come, peresempio, in presenza di alcune ipotesi ditrasferimenti di aziende e partecipazioni ai propridiscendenti), anche le imposte ipotecarie e catastalinon troveranno applicazione.
LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
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IL FONDO PATRIMONIALE
130Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 130
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Il fondo patrimoniale può essere costituito su iniziativa di uno
dei coniugi o di entrambi con atto pubblico, ovvero o da un
terzo anche mediante testamento, e consiste nella
destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei
bisogni della famiglia, al fine di garantire a questa ultima una
certa stabilità economica nel caso di dissesto dei singoli
patrimoni dei coniugi (art. 167 del C.c.).
Possono essere destinati al fondo patrimoniale: i beni
immobili, i mobili iscritti nei pubblici registri e i titoli di credito
(i quali, tuttavia, devono essere vincolati rendendoli
nominativi con annotazione del vincolo o “in altro modo
idoneo”).
LA DISCIPLINA CIVILISTICA DI RIFERIMENTO
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131Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 131
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Per quanto concerne la proprietà dei beni conferiti al
fondo, è opportuno ricordare che l’art. 168 del C.c.
stabilisce che la medesima spetta ad entrambi i coniugi
“salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di
costituzione”.
Tale locuzione sta a significare che il legislatore ha voluto
riconoscere al conferente la possibilità di disporre in merito
alla titolarità dei diritti reali sul bene: una di queste ipotesi è
quella in cui la costituzione del fondo avviene su iniziativa
di uno dei due coniugi o di un terzo, il quale, nel conferire il
bene opera un’espressa riserva di proprietà sul medesimo.
LA TITOLARITÀ DEI BENI IN FONDO
132Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 132
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Ai sensi dell’art. 168, co. 3, del C.c., per l’amministrazione
del fondo valgono le regole dettate per i beni in comunione
legale: l’ordinaria amministrazione spetta ai coniugi
disgiuntamente, mentre è necessaria un’azione congiunta
per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione.
Infine, per alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del
fondo, è necessario il consenso di entrambi i coniugi, salvo
diverse pattuizioni; nel caso in cui vi siano figli minori, è
necessaria anche l’autorizzazione del giudice che emette
un provvedimento in camera di consiglio “nei soli casi di
necessità o utilità evidente”.
L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
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133Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 133
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Ai sensi dell’art. 171 del C.c., il fondo si estingue in
tutte le ipotesi di annullamento, scioglimento e
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, permane in vita fino al raggiungimento della
maggiore età dei figli minori, ove ve ne siano, in modo
tale da garantire loro il soddisfacimento dei bisogni
esistenziali; mentre fra le cause di scioglimento del
fondo, non viene menzionata dal legislatore la volontà
espressa dei coniugi, ipotesi che, tuttavia, viene
ammessa, con talune limitazioni, dalla dottrina
prevalente.
L’ESTINZIONE DEL FONDO
134Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 134
FondazioneNazionale dei Commercialisti
In deroga all’art. 2740 del C.c., sussistono alcuni limiti allo
svolgimento dell’azione esecutiva dei terzi creditori dei coniugi:
l’esecuzione non potrà avere luogo sui beni del fondo e sui
loro frutti nell’ipotesi in cui il creditore sia a conoscenza del
fatto che il debito è stato contratto per scopi estranei al
fabbisogno familiare (CTP Brescia 410/03/14 ha sottolineato
che l’iscrizione ipotecaria è un atto di natura cautelare non
qualificabile come azione esecutiva).
L'amministrazione finanziaria, con una risalente nota, aveva
specificato che detti limiti allo svolgimento dell'azione
esecutiva non erano ad essa opponibili (nota 17 dicembre
1983, n. 15/10423).
I LIMITI ALL'AZIONE ESECUTIVA
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135Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 135
FondazioneNazionale dei Commercialisti
La giurisprudenza di merito prevalente ritiene che il fondo
osti all'esecuzione del Fisco, poiché i debiti fiscali dei coniugi
non sono strumentali al soddisfacimento dei bisogni familiari
(C.T.R. Piemonte 11.2.2010, n. 18; C.T.R. Grosseto
30.11.2009, n. 280; C.T.P. Torino, 18.11.2009, n. 56; C.T.P.
Mantova, 10.6.2008, n. 71).
Tuttavia, è stato evidenziato che, nell’ipotesi di debiti fiscali,
l’estraneità degli stessi ai bisogni familiari non è in re ipsa: i
carichi fiscali contratti nello svolgimento della professione
devono intendersi contratti per soddisfare i bisogni familiari,
salvo prova contraria del contribuente (CTP Firenze
21.1.2014, n. 88, analogamente Cass. 5.3.2013, n. 5385).
I LIMITI ALL'AZIONE ESECUTIVA
136Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 136
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Ovviamente, la costituzione del fondo patrimoniale può
essere sottoposta ad azione revocatoria se effettuata al fine
di eludere il soddisfacimento dei creditori (Tribunale Padova
Este 11 .2.2014 ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del
fallimento, del fondo nel quale l’imprenditore aveva fatto
confluire l’unico immobile).
La Cassazione penale, infine, ha frequentemente ravvisato il
reato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 nella
costituzione di un fondo, perché tale segregazione può
rappresentare un ostacolo all’azione esecutiva del fisco
(Cass. 31.5.2012, n. 21013; Cass. 15.6.2011, n. 23986;
Cass. 7.10.2009, n. 38925).
I LIMITI ALL'AZIONE ESECUTIVA
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137Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 137
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Affinché sia opponibile ai terzi l’appartenenza di taluni beni e
frutti al fondo patrimoniale, è necessario che la costituzione
di questo ultimo venga annotata a margine dell’atto di
matrimonio e, secondo parte della dottrina, che sia
adempiuto l’onere della trascrizione nei registri immobiliari ex
artt. 2647 e 2685 del C.c. relativamente ai beni immobili o
mobili registrati in esso conferiti.
Nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo abbia comportato
un trasferimento dei diritti reali sul bene, oltre alla
costituzione del vincolo va trascritto anche tale acquisto ai
sensi di quanto disposto dagli artt. 2643 e 2684 del C.c.
PUBBLICITÀ E TRASCRIZIONE
138Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 138
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Il fondo patrimoniale non costituisce un’entità autonoma
dotata di una propria soggettività passiva e i redditi dei beni
appartenenti al fondo sono imputati per metà del loro netto
ammontare a ciascuno dei due coniugi (a prescindere dalla
titolarità del bene).
Nel caso in cui si verifichi la cessazione del fondo
patrimoniale in presenza di figli minori, invece, i redditi dei
beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per
intero al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo
medesimo (art. 4, co. 1, del T.U.I.R).
PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA
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139Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 139
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Le plusvalenze di cui all’art. 67 e 68 del T.U.I.R., ove
derivanti dalla cessione di beni appartenenti al fondo
patrimoniale, devono essere imputate al 50% fra i coniugi,
secondo i criteri dell'art. 4 del T.U.I.R., o costituiscono
reddito esclusivo del soggetto titolare del bene?
ll criterio di imputazione dei redditi di cui all’art. 4 del T.U.I.R.
non attribuisce alcuna rilevanza alla titolarità della fonte
reddituale, pertanto anche le plusvalenze derivanti dalla
vendita di detti beni vanno imputate ad entrambi i coniugi.
PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA
140Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 140
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Tale principio di imputazione del reddito vale anche in sede di
applicazione della cedolare secca, “in considerazione del
comune presupposto impositivo e del carattere alternativo
della cedolare secca rispetto all’Irpef, risultando ciò
assorbente rispetto al requisito soggettivo previsto dall’art. 3,
comma 1, del D.Lgs n. 23 del 2011, concernente la proprietà
dell’immobile”.
Di conseguenza, anche il coniuge non titolare dell’immobile
destinato al fondo, può optare autonomamente per
l’applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione lui
imputati al 50% per effetto dell’atto di destinazione
patrimoniale (risoluzione 4 giugno 2012, n. 20/E).
PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA
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141Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 141
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Infine, con riferimento alla destinazione al fondo di beni
relativi all'impresa, va sottolineato che la medesima integra
un'ipotesi di destinazione a finalità estranee.
A prescindere, infatti, dal fatto che la destinazione al fondo
sia avvenuta, o meno, con riserva di titolarità sul bene da
parte dell'imprenditore, una volta confluito nel fondo il bene
viene per legge destinato al soddisfacimento dei bisogni
familiari.
Di conseguenza, in capo all'imprenditore conferente tale
destinazione darà luogo a ricavi (in caso di “beni merce”) o
plusvalenze (in caso di “beni strumentali”).
PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA
142Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 142
FondazioneNazionale dei Commercialisti
La tassazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale
varia in funzione del fatto che detta costituzione determini o
meno degli effetti traslativi dei beni destinati al fondo. Si
possono verificare, infatti, le seguenti ipotesi:
• fondo costituito con beni in comunione legale,
• fondo costituito con beni di proprietà di uno dei coniugi
(o di un terzo), con riserva di titolarità sul bene,
• fondo costituito con beni di proprietà di uno dei coniugi
(o di un terzo), senza riserva di titolarità sul bene.
Vediamo l'interpretazione offerta dalla prassi.
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
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143Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 143
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La circolare 30 novembre 2000, n. 221/E ha evidenziato che
nell’ipotesi in cui alla costituzione provveda uno dei coniugi
mediante il conferimento di beni di sua proprietà,
riservandosene la titolarità, non è rinvenibile alcun effetto
traslativo dell’atto.
Il mancato verificarsi di effetti traslativi, tuttavia, non induce
ad individuare una natura dichiarativa nell’atto de quo, bensì
ad inquadrare la fattispecie nell’ambito di operatività dell’art.
11 della Tariffa dell’imposta di registro e quindi ad
assoggettarlo ad imposta in misura fissa.
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
144Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 144
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Tanto corretta ricostruzione interpretativa, giunge ad opposte
conclusioni nel caso – del tutto analogo al precedente – in
cui il fondo sia costituito con beni di proprietà di un terzo che
se ne riservava la titolarità, prevedendo in tal caso
l'assoggettamento ad imposta di donazione proporzionale.
“Infatti in questo caso, sebbene non si verifichi l'effetto
traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia,
dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio,
di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni
che vi sono destinati.” (!!)
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
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145Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 145
FondazioneNazionale dei Commercialisti
La giurisprudenza di Cassazione, modificando un risalente
orientamento, ha chiarito che nell'ipotesi di costituzione del
fondo con beni di proprietà di uno dei coniugi che se ne
riserva la titolarità, la mancanza di effetti traslativi, l’assenza
di alcuno spirito liberale, nonché la natura costitutiva di un
vincolo di destinazione e non dichiarativa dell’atto
medesimo, impongono di ricondurre la fattispecie all'imposta
fissa di registro.
In tal senso, fra le altre: Cass. 28 ottobre 2005, n. 21056;
Cass. 7 luglio 2003, n. 10666; Cass. 26 maggio 2003, n.
8289 e Cass. 6 giugno 2002, n. 8162.
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
146Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 146
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Pertanto, alle soglie dell’emanazione del nuovo regime
impositivo delle costituzioni di vincoli di destinazione, era già
consolidata fra gli interpreti l’opinione che non tutte le
costituzioni di fondi patrimoniali comportassero degli effetti
traslativi in ordine ai beni destinati al fondo.
Tenendo presente tale affermazione, si tratta, quindi, di
verificare in che modo ed entro quali limiti la nuova
disciplina normativa dell'imposta sulle donazioni e
successioni si applica alla costituzione del fondo
patrimoniale.
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
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147Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 147
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La circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E ha chiarito che alla
nozione di “costituzione di vincoli di destinazione”, sono
riconducibili “i negozi giuridici mediante i quali determinati
beni sono destinati alla realizzazione di un interesse
meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti
segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”,
riportando l’esempio della costituzione di un fondo
patrimoniale.
E ancora “le diverse modalità (traslativa e non) con cui
l’effetto segregativo viene conseguito rilevano ai fini
dell’applicazione delle imposte indirette, posto che l’imposta
va assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti
mediante trasferimento di beni”.
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
148Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 148
FondazioneNazionale dei Commercialisti
Con specifico riferimento alla costituzione del fondo
patrimoniale, la medesima circolare ha altresì chiarito che gli
“effetti traslativi” sono ravvisabili unicamente “nell’ipotesi in
cui quest’ultimo sia costituito con beni di un terzo o di
proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la
proprietà, vale a dire quando la convenzione matrimoniale
comporti il trasferimento del diritto di proprietà dei beni
conferiti in capo a uno o entrambi i coniugi”.
Sul punto si richiama la circ. n. 221/E del 2000,
conseguentemente, si deve ritenere ribadita, da parte
dell’Amministrazione finanziaria, la discutibile soluzione
interpretativa già manifestata.
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
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149Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 149
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Qualora la costituzione del fondo patrimoniale comporti
degli effetti traslativi, l’aliquota dell’imposta di donazione e
successione applicabile andrà individuata in base al
rapporto di coniugio o parentela esistente fra il disponente e
il “destinatario dell’attribuzione”.
Non vengono chiarite le modalità con le quali si deve
individuare l’aliquota e le franchigie eventualmente operanti,
nel caso in cui il fondo sia stato costituito da un terzo, con
riserva di titolarità sui beni: chi è, in questo caso, il
“destinatario dell’attribuzione?”
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA
150Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale 150
FondazioneNazionale dei Commercialisti
La costituzione di vincoli di destinazione senza effetti
traslativi (fondo patrimoniale costituito con beni di entrambi i
coniugi, ovvero di uno solo ma con riserva di titolarità) sconta
l’imposta di registro in misura fissa (art. 11, Tariffa, parte I, del
d.P.R. 131/1986).
Infine, le successive eventuali attribuzioni di beni,
conseguenti al venir meno del fondo patrimoniale (es:
scioglimento del matrimonio con attribuzione dei beni in
proprietà ai figli, per disposizione del giudice) scontano
autonoma imposizione, a prescindere dalle imposte già
assolte (circ. n. 3/E del 2008).
PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA