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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1405 ______________ PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati PAGANO ALESSANDRO, CENTEMERO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, COIN Capitale umano Italia 1
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1405

______________

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati PAGANO ALESSANDRO, CENTEMERO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, COIN

Capitale umano Italia

1

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ONOREVOLI DEPUTATI. – La mobilità è una risorsa perché permette il confronto con realtà diverse ed è, se ben indirizzata, una opportunità di crescita e arricchimento. Oggi, però, nello stato generale di recessione economica e culturale in cui purtroppo si ritrova il nostro Paese, la migrazione, per gli italiani in particolare, è diventata nuovamente, come in passato, una valvola di sfogo, ciò che permette cioè di trovare probabilmente una sorte diversa e migliore rispetto a quella a cui si è destinati nel territorio di origine. Così intesa, la mobilità diventa unidirezionale, dall’Italia verso l’estero, con partenze sempre più numerose e con ritorni sempre più ridotti. La questione, quindi, non è tanto quella di agire sul numero delle partenze ma piuttosto di trasformare l’unidirezionalità in circolarità in modo tale da non interrompere un percorso, continuo e crescente, di apprendimento e formazione, da migliorare le conoscenze e le competenze mettendosi alla prova con esperienze in contesti culturali e professionali diversi, tenendosi aggiornati e al passo con il mondo che cambia.

A conferma della unidirezionalità del fenomeno migratori poc’anzi citato è sufficiente citare alcuni numeri: dal 2006 al 2017 la mobilità italiana è aumentata del 60,1% passando da poco più di 3 milioni a quasi 5 milioni di iscritti. Al 1 gennaio 2017, infatti, gli italiani residenti fuori dei confini nazionali e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) sono 4.973.942, l’8,2% degli oltre 60,5 milioni di residenti in Italia alla stessa data.

A livello continentale, oltre la metà dei cittadini italiani (2.684.325 milioni) risiede in Europa (54,0%), più specificatamente nell’UE 15 (1.984.461 milioni, il 39,9%) mentre 2.010.984 milioni vivono in America (40,4%) soprattutto in quella centro-meridionale

(32,5%). A seguire l’Oceania (147.930 mila residenti, il 3,0%), l’Africa (65.696, l’1,3%) e l’Asia (65.003, l’1,3%).

Guardando, invece, alle realtà nazionali, i primi tre paesi con le comunità più numerose sono, l’Argentina (804.260), la Germania (723.846) e la Svizzera (606.578), mentre è il Regno Unito che, in valore assoluto, si distingue per avere la variazione più consistente (+27.602 iscrizioni nell’ultimo anno).

Per quanto riguarda il dettaglio regionale resta la preponderanza (50,1%) dell’origine meridionale dei cittadini italiani iscritti all’AIRE (Sud: 1.632.766 e Isole: 859.547, +47.262 rispetto ai 2.445.046 iscritti di origine meridionale nel 2016), mentre il 34,8% è di origine settentrionale (Nord-Ovest: 817.412 e Nord-Est: 806.613, +82.892 rispetto a 1.624.025 del totale Settentrione del 2016) e, infine, il 15,6% è originario del Centro Italia (774.712, +32.620 rispetto al 2016).

La drammaticità del fenomeno migratorio colpisce, come abbiamo detto, in particolare il Mezzogiorno: a livello provinciale tra i primi quindici territori solo tre sono del Nord Italia.

Nell’analisi comunale, accanto a grandi aree urbane vi sono territori dalle dimensioni molto più ridotte ma dalle incidenze molto più elevate. Tre esempi, tutti siciliani e più specificatamente agrigentini, estratti dalla graduatoria dei primi 25 comuni per numero di iscritti all’AIRE nello stesso comune sono: Licata (16.236 residenti all’AIRE e un’incidenza del 43,4%); Palma di Montechiaro (11.014 residenti e 48,0%) e Favara (10.319 e 31,7%).

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In questi ultimi anni, però, il fenomeno non riguarda più solamente i giovani desiderosi di opportunità che nel nostro Paese sembrano precluse, ma anche i nostri pensionati. Oggi, infatti, assistiamo a una nuova fase dell’emigrazione italiana caratterizzata dall’espatrio del pensionato italiano che decide di emigrare al seguito dei figli o dei nipoti, ovvero alla ricerca di luoghi climaticamente più favorevoli o fiscalmente vantaggiosi.

Tutto questo non può lasciare indifferente il legislatore che è chiamato a trovare soluzioni finalizzate a rendere l’Italia un polo di attrazione per diverse categorie di soggetti. Ed è proprio questa la finalità della presente proposta di legge denominata, per l’appunto, Capitale umano Italia.

Entrando nello specifico del provvedimento, l’articolo 1 va a rafforzare, sotto molteplici profili, l’efficacia del regime agevolativo previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia: viene potenziato l’incentivo riducendo dal 50 al 30 per cento i redditi da lavoro che concorrono alla formazione dell’imponibile, la base soggettiva viene ampliata, rimuovendo i requisiti di elevata qualificazione e includendo i dipendenti della pubblica amministrazione e viene ridotto il periodo di residenza estera richiesto per attrarre un numero maggiore di soggetti; si prevede un periodo aggiuntivo di incentivi fruibile a condizione che il lavoratore abbia almeno un figlio o, in alternativa, abbia acquistato almeno un immobile residenziale sito in Italia, per evitare che al termine del periodo agevolato i lavoratori siano portati ad espatriare nuovamente e favorendo la natalità e il radicamento permanente; si prevede una agevolazione maggiore per tale periodo

aggiuntivo a condizione che il lavoratore abbia due, tre o più figli; si rimuove il requisito di natura esclusivamente formalistica dell’iscrizione all’AIRE evitando così di discriminare lavoratori di nazionalità italiana rispetto a cittadini di diversa nazionalità; si estendono le agevolazioni anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti che rientrano in Italia, per incentivare la creazione di nuove attività d’impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla normative comunitarie; si prevede una agevolazione di portata maggiore per i lavoratori che dall’estero si trasferiscono nel Meridione.

L’articolo 2 introduce ulteriori agevolazioni per il rientro di ricercatori e docenti. L’attuale normativa, ai fini delle imposte sui redditi, prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del novanta per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residente all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia. Attualmente, tale beneficio, decorre dal periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi. In particolare (lett. a) si vuole estendere a cinque (oltre l’anno in cui si prende la residenza civilistica) i periodi d’imposta in cui poter beneficiare dell’esenzione del novanta per cento; nel caso di docenti e ricercatori con a carico un figlio (lett. b), anche in affido preadottivo, il limite temporale per cui beneficare dell’esenzione al novanta per cento viene esteso a sette (oltre l’anno in cui si prende la residenza fiscale) periodi d’imposta (maggiori agevolazioni sono previste nel caso in cui i figli a carico siano due o più di due). La medesima estensione è prevista nel caso di docenti e

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ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile.

L’articolo 3 ha l’obiettivo di facilitare il ritorno dei talenti e delle eccellenze italiane di levatura internazionale sia da parte dei ricercatori che da parte delle università, attraverso l’estensione degli stessi incentivi fiscali relativi al ritorno dei cervelli ai ricercatori che ottengano una “cattedra con dote”, principio già adottato nel mondo accademico-scientifico dei Paesi più sviluppati. Inoltre, per incentivare tale tipologia di donazione nel sistema italiano, si introduce la deducibilità delle donazioni che istituiscono la “cattedra con dote” per i soggetti finanziatori.

L’articolo 4 prevede l’istituzione del portale unico per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato.

L’articolo 5 ha l’obiettivo di interrompere ed invertire l’esodo di pensionati italiani che trasferiscono la residenza all’estero per godere di un trattamento fiscale favorevole (o di esenzioni totali), anche nell’ambito dell’UE. Questo trasferimento rappresenta una perdita netta per le finanze pubbliche, a cui vengono a mancare gettito diretto (per via delle minori imposte dirette) ed indiretto; inoltre rappresenta una sostanziale perdita di indotto, con evidente incidenza sui consumi, in quanto questi redditi vengono spesi in altri Paesi. Per invertire questo trend negativo, e contemporaneamente diventare un potenziale polo d’attrazione per pensionati cittadini di altri paesi, si può proficuamente utilizzare lo schema introdotto dalle leggi per l’attrazione del capitale umano. A tal fine questo articolo

introduce un regime agevolativo consistente in una sostanziale riduzione dell’imposizione diretta sui redditi da pensioni o assegni assimilati percepiti da persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, regime potenziato per chi si trasferisce nelle regioni meridionali, con l’obiettivo di attrarre in Italia sia pensionati italiani trasferiti all’estero sia pensionati stranieri. La proposta ha molteplici vantaggi: riesce ad attrarre sia pensionati italiani trasferitisi all’estero per ragioni fiscali di minore imposizione, sia pensionati di altri paesi; è molto semplice e diretta, utilizzando lo schema già consolidato delle agevolazioni per l’attrazione del capitale umano (d.lgs. n. 147/15) e potendo essere messo a regime con minimo impegno amministrativo; fornisce un incentivo importante e di lunga durata.

L’articolo 6 introduce un’agevolazione consistente nell’applicazione delle imposte indirette dovute sui trasferimenti immobiliari in misura fissa e ridotta, a favore di soggetti persone fisiche che, trasferendo la residenza nel territorio dello Stato, acquistino unità immobiliari residenziali site in un comune con popolazione inferiore a 5.000 (limite portato a 15.000 se il comune è appartenente alle regioni del Mezzogiorno). Sono inoltre previste ulteriori agevolazioni consistenti nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sugli interventi di ristrutturazione effettuati sui predetti immobili.

L’articolo 7 prevede la possibilità, per i cittadini Italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, di versare spontaneamente contributi previdenziali in Italia, validi ai fini della totalizzazione internazionale dei periodi contributivi versati in più stati.

L’articolo 8 chiarisce alcune casistiche e semplifica le procedure per il riacquisto della cittadinanza da parte di cittadini italiani nati

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all’estero e che l’abbiano perduta. Si chiarisce che la donna cittadina per nascita non perde la cittadinanza se coniugata con uno straniero, assieme ai figli; si stabilisce che i figli di un genitore che riacquisti la cittadinanza riacquistano anch’essi la cittadinanza, indipendentemente dalla minore o maggiore età, in modo da evitare di creare situazioni discriminatorie fra figli, palesemente ingiustificate. Si stabilisce che le pratiche per l'accertamento della cittadinanza italiana possano essere avviate, oltre che presso i Consolati, anche presso il Comune di origine dell’antenato italiano emigrato, o presso un comune diverso solo in presenza di elementi che provino la residenza effettiva - quali contratto di lavoro, attività di lavoro autonomo o iscrizione a corso di studi; si stabilisce un termine temporale per l’evasione delle pratiche relative, e si stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dai contributi versati da chi richiede l’accertamento; si prevede che la presentazione dell’istanza di accertamento della cittadinanza consente l’ottenimento immediato di un Permesso Speciale di soggiorno.

L’articolo 9 va a prorogare di ulteriori dieci anni il termine per presentare istanza di acquisto della cittadinanza per le persone di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, prevedendo che le pratiche per l'acquisto della cittadinanza italiana possano essere presentate presso il Consolato italiano del Paese di residenza all'estero, o nel Territorio Italiano, in quest’ultimo caso presso il Comune di origine dell’antenato italiano emigrato o in alternativa, potranno essere avviate presso un Comune diverso in presenza di condizioni che comprovino la residenza effettiva. Inoltre, si introduce la possibilità per i cittadini degli stati pre-unitari emigrati all’estero di

presentare istanza di acquisto della cittadinanza italiana se acquistano un’unità immobiliare residenziale sita in Italia del valore di almeno euro trecentomila e trasferiscono la residenza in Italia.

L’articolo 10 istituisce una banca dei dati storici di tutti i nostri connazionali che hanno rinunciato formalmente alla cittadinanza italiana o che siano naturalizzati con altra cittadinanza estera. Questi dati storici esistono negli archivi consolari e saranno forniti da tutti i consolati italiani nel mondo retroattivamente e poi mantenuti aggiornati. L’obiettivo primario di questa banca dati sarà consentire agli operatori anagrafici dei comuni e al personale consolare di consultare online queste informazione e quindi snellire le pratiche di accertamento della cittadinanza italiana, evitando al contempo frodi e truffe.

Le misure di cui sopra hanno il duplice obiettivo di aumentare l’attrattività del Paese per il capitale umano residente all’estero e mantenere in Italia coloro che nel corso del tempo sono rientrati (retention). Ad eccetto dell’articolo 4, le misure a sostegno di questi due obiettivi sono ad impatto neutro o positivo per le finanze pubbliche. In particolare, per le misure oggetto degli articoli 2 e 3 (Incentivi per il rientro dei lavoratori e dei docenti o ricercatori) si evidenzia che:

1) chi, grazie alle norme agevolative, rientra dall’estero produce, seppur in maniera ridotta per qualche anno, nuovo gettito per il Paese. Nel corso del tempo tali soggetti produrranno un gettito ancora maggiore, dunque è nell’interesse dello Stato trattenerli ben oltre l’iniziale periodo;

2) chi, a seguito della scadenza del periodo agevolato, decidesse di espatriare nuovamente, andrebbe inevitabilmente a ridurre il gettito per

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gli anni futuri; in quest’ottica, argomentando sulla stessa linea delle valutazioni della Ragioneria di cui sotto, una misura di rafforzamento o prolungamento, che eviti o riduca il nuovo espatrio di una quota dei soggetti rientrati, consente di recuperare gettito e compensa eventuali perdite di gettito tendenziale.

La conferma di questi argomenti è stata più volte ribadita nelle relazioni tecniche allegate ai principali provvedimenti in materia, e di seguito si riportano i tre casi più importanti. Il potenziamento dell’agevolazione fiscale prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 non necessita di coperture finanziarie come confermato dagli Atti Parlamentari relativi alla Legge di Bilancio 2017. In quella sede è stato approvato il potenziamento dell’incentivo riducendo la percentuale del reddito da lavoro dipendente che concorre alla formazione dell’imponibile dal 70 al 50 per cento. Gli Atti Parlamentari recitano quanto segue:“Dal punto di vista strettamente finanziario la misura non comporta effetti in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l’eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all’introduzione dell’incentivo stesso.”

La neutralità finanziaria del provvedimento appena richiamato è anche confermata dalla Relazione Tecnica della Ragioneria Generale dello Stato datata 21 Luglio 2015: “In sede di valutazione della norma che ha introdotto tali incentivi non sono stati ascritti effetti sul gettito, in considerazione della tendenza annuale di rientri dei soggetti numericamente esigua (ove non nulla). In particolare, gli

effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale. Relativamente alla disposizione in esame è possibile confermare, coerentemente a quanto già valutato in occasione della disposizione di cui alla legge n. 238/2010, la neutralità finanziaria della disposizione ivi contenuta. anche in considerazione del fatto che l'agevolazione che si vuole introdurre è di minore portata (tassazione al 70% del reddito in luogo del 20/30%) e della minore platea, riguardando la norma in esame solo alcune categorie di lavoratori.”

L’allungamento della durata dell’agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs 147/2015 non necessita di coperture finanziarie come confermato dalla Relazione Tecnica preparata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in sede di Mille-proroghe approvato a Febbraio 2017. La Ragioneria, in particolare, si espresse sull’emendamento 3.41 che, fra le altre cose, prevedeva al comma 3, la proroga del termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’art.16, comma 4 del D.Lgs. 14 Settembre 2015 n.147. Tale relazione recita quanto segue:“Dal punto di vista strettamente finanziario la misura che interviene all'articolo 16 non comporta effetti in quanto trattasi di una riscrittura avente un contenuto sostanzialmente analogo a fronte della quale si evidenzia che in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all'introduzione

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dell'incentivo stesso. Per quanto riguarda la misura relativa all'opzione (comma 3) non si stimano effetti sul gettito in considerazione sia del contenuto numero di soggetti interessati dalla misura sia in quanto la stessa mira a garantire neutralità nelle scelte del regime fiscale”.

Quanto alle misure oggetto dell’articolo 5 (Incentivi per l’attrazione dei pensionati) l’impatto finanziario per le finanze pubbliche non può che essere positivo, in quanto sia il trasferimento in Italia di pensionati stranieri, sia il ritorno in Italia di pensionati italiani emigrati comportano un incremento del gettito diretto e di quello indiretto: questi soggetti non sono attualmente fiscalmente residenti in Italia e non sono quindi tassati in termini di imposizione diretta sui redditi da pensione; inoltre, il trasferimento in Italia genera un incremento dell’imposizione indiretta tramite l’effetto positivo sui consumi.

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO IRafforzamento delle politiche per l’attrazione

del capitale umano

Art. 1(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti

in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione».

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b) il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1 Gennaio 2019. In questo caso, la percentuale di cui al comma 1 è portata al sessanta per cento. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)»;

d) al comma 3, le parole: “in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, sono sostituite dalle seguenti: “in cui è avvenuto il trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile”;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d’imposta anche nel caso in cui i lavoratori

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diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione».

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al cinque per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza o il domicilio in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui

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al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1 Gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione».

Art. 2(Incentivi per il rientro di docenti e

ricercatori)

1. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “nei tre periodi d’imposta successivi” sono sostituite dalle seguenti: “nei cinque periodi d’imposta successivi”;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal

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docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1 Gennaio 2019, anche ai soggetti, di cui al comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.

Art. 3(“Endowed chair” (cattedra con dote) per il

ritorno in patria e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-

elevata)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente articolo:

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«Art. 44-bis (Cattedra con dote per il ritorno in Italia e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata)1. Le disposizioni agevolative di cui

all'articolo 44 si applicano anche agli emolumenti percepiti da docenti o ricercatori che rientrano in Italia a seguito dell'istituzione di una cattedra con dote finanziata da enti pubblici o privati, a condizione che:a) gli emolumenti siano erogati al

docente o ricercatore da un ente pubblico o privato dotato o meno di personalità giuridica, con la finalità di finanziare un’attività di ricerca sulla base di uno specifico progetto che deve essere definito nelle sue linee guida prima dell’assegnazione dell'attività di ricerca;

b) l’attività di ricerca si svolga presso un’istituzione universitaria Italiana, che accetti di associare il docente o ricercatore alla facoltà, alle condizioni indicate dalle lettere f) e g) seguenti;

c) i docenti o ricercatori siano cittadini italiani, non siano stati residenti o domiciliati in Italia ai sensi del codice civile negli ultimi cinque anni, siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero;

d) i docenti non ricoprano già il ruolo di professore ordinario nel sistema universitario italiano al momento

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e) dell’assegnazione della cattedra;

f) i docenti o ricercatori rispondano a requisiti d’eccellenza definiti nel comma 2;

g) l'ente finanziatore corrisponda la retribuzione del docente o ricercatore per un ciclo quinquennale rinnovabile fino a tre volte, unitamente ad una quota aggiuntiva corrispondente al cinquanta percento della retribuzione del docente o ricercatore per sostenere i costi diretti della sua ricerca;

h) l’università si impegni a coprire i costi indiretti eventualmente legati alla cattedra “con dote”, con una delibera del consiglio di facoltà o organo equivalente in cui si accolga il docente o ricercatore sulla base del progetto specifico finanziato nell'ambito della cattedra con dote.

2. I docenti o ricercatori dovranno essere cittadini italiani autori o coautori di un numero non inferiore a dieci pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo «peer reviewed», ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico.

3. Le erogazioni o donazioni tramite cui viene istituita o finanziata una cattedra con dote sono deducibili dalle imposte dirette fino ad un

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importo massimo del 30% dell’imponibile.

Art. 4

(Istituzione Portale per il rientro del capitale umano)

1. E' istituito il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all’estero e intendono trasferire la loro la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito internet www.capitaleumanoitalia.it.

2. Il Portale di cui al comma 1 è gestito in coordinamento con il Ministero dell’Interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:a) Normativa vigente in tema di

incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;

b) Documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;

c) Offerte di lavoro pubblicate dei Centri per l'impiego (Cpi);

d) Offerte di lavoro per persone altamente qualificate;

e) I concorsi pubblicati dalla PA;

3. Ai fini di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell’Interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.

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4. Possono essere membri della commissione speciale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche soggetti ed enti privati attivi nel settore della assistenza ai cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato.

5. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la istituzione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO IIItalia e Mezzogiorno come polo d’attrazione

Art. 5(Incentivi per l’attrazione dei pensionati)

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1. Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 è aggiunto il seguente:

«Art 16-bis (Regime speciale per pensionati impatriati). 1. I redditi derivanti da pensioni e

assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del D.P.R., 22 dicembre 1986 n. 917, percepiti in Italia o all’estero dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinque per cento del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i soggetti sono cittadini di Stati dell’Unione Europea o di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;

b) i soggetti non sono stati residenti in Italia almeno nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 1 Gennaio 2019;

c) i soggetti trasferiscono la residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 30 per cento per i soggetti che si trasferiscono in un comune appartenente ad una regione diversa

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da quelle indicate nel medesimo comma.

3. La percentuale di cui al comma 1 si applica anche ai trasferimenti in un qualsiasi comune con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che presenta un decremento di almeno il 10% della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile, e per i quindici periodi di imposta successivi.

Art. 6(Ulteriori agevolazioni per l’attrazione di persone che trasferiscano la residenza in

Italia)

1. Sui trasferimenti di unità immobiliari, e relative pertinenze, site in uno dei comuni di cui ai successivi commi 3 e 4, le imposte di registro, ipotecaria, catastale si applicano nella misura fissa di euro cinquanta al ricorrere delle seguenti condizioni:a) i soggetti acquirenti sono persone

fisiche che hanno trasferito la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;

b) il trasferimento dell'unità immobiliare avviene successivamente al trasferimento

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della residenza in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

2. I trasferimenti di proprietà di cui al comma 1 sono esenti da IVA, ove applicabile.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano sui trasferimenti di immobili, e relative pertinenze, siti in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che presentano un decremento di almeno il 10% della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981.

4. Le condizioni di cui al comma 3 non si applicano se il trasferimento ha ad oggetto immobili e relative pertinenze siti in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

5. Al ricorrere di tutte le condizioni previste dai commi precedenti, gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali, e relative pertinenze, sono esenti da Iva se i lavori sono effettuati entro due anni dall’acquisto.

6. Nel caso in cui le proprietà immobiliari siano rivendute prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, si provvede al recupero delle imposte nella misura ordinaria, degli interessi e delle sanzioni.

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Art. 7(Versamento di contributi previdenziali da

parte di cittadini italiani residenti all’estero)

1. I Cittadini Italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono versare contributi previdenziali su una gestione separata INPS, con le modalità stabilite da un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I periodi di versamento di tali contributi possono essere fatti valere in sede di totalizzazione internazionale dei periodi contributivi secondo i Regolamenti comunitari e gli Accordi e Convenzioni bilaterali vigenti.

CAPO IIIPolitiche per gli Italiani nel mondo

Art. 8(Cittadini italiani all’estero)

 1. Alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91

sono apportate le seguenti modifiche:a) Articolo 1, dopo il comma 1, sono

inseriti i seguenti:«1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con un straniero, anche se il matrimonio è stato contratto prima del 1 Gennaio 1948. 1-ter. È cittadino il figlio o la figlia della donna di cui al comma 1 bis, nato anteriormente al 1 Gennaio 1948.1-quater. L'accertamento della cittadinanza italiana dovrà essere svolto presso il Consolato italiano

del Paese di residenza all'estero o, nel Territorio Italiano, presso

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il Comune di origine dell’antenato italiano emigrato; in alternativa, potranno essere avviate presso un Comune diverso soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni:a) il richiedente sia residente in

tale Comune;b) il richiedente sia in possesso di

un contratto di lavoro, o svolga un’attività autonoma o imprenditoriale, o in alternativa sia iscritto ad un corso scolastico di istruzione media, superiore o universitaria o ad un corso formativo o culturale della durata minima di un anno in tale Comune.

1-quinquies. La richiesta di accertamento della cittadinanza è soggetta al versamento di un contributo di Euro 300,00 per persona maggiorenne. I proventi di tale contributo saranno destinati esclusivamente all’assunzione di personale di ruolo o di contrattisti locali tra i cittadini italiani se la relativa pratica è avviata nei Consolati italiani, mentre per le pratiche avviate nei Comuni italiani i proventi resteranno nella disponibilità del Comune stesso per uso libero. Le istanze per l'accertamento della cittadinanza italiana saranno evase entro un termine massimo di tre anni se avviate presso i Consolati, e di sei mesi se avviate presso un Comune italiano.1-sexies. La presentazione dell’istanza di accertamento della cittadinanza consente l’ottenimento immediato di un Permesso Speciale di soggiorno in attesa dell’accertamento della cittadinanza italiana, della durata di due anni e rinnovabile a richiesta sino al completamento della pratica, che garantisca diritti per lavoro, studio e sanità pubblica».

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b) Articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: « f) I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana;g) I figli maggiorenni di un genitore che riacquisti o abbia riacquistato la cittadinanza, riacquistano anch’essi automaticamente la cittadinanza italiana anche nei casi occorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Art. 9(Riacquisto della cittadinanza da parte degli

italiani emigrati all’estero e dei loro discendenti)

 1. Per le persone di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori dieci anni.

2. I richiedenti potranno avviare le pratiche per l'acquisto della cittadinanza italiana presso il Consolato italiano del Paese di residenza all'estero o, nel Territorio Italiano, presso il Comune di origine dell’antenato italiano emigrato; in alternativa, potranno essere avviate presso un Comune diverso soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni:a) il richiedente sia residente in tale

Comune;b) il richiedente sia in possesso di un

contratto di lavoro, o svolga una attività autonoma, libero professionista o imprenditoriale, o in alternativa sia iscritto ad un

corso scolastico di istruzione media,

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superiore o universitaria o ad un corso formativo o culturale della durata minima di un anno.

 3. Queste istanze per l'acquisto della

cittadinanza italiana saranno evase entro un termine massimo di quattro anni se avviate presso i Consolati, e di 365 giorni se avviate presso un Comune italiano.

4. I discendenti di cittadini degli stati pre-unitari emigrati all’estero possono presentare istanza di acquisto della cittadinanza italiana al ricorrere delle seguenti condizioni:a) il richiedente trasferisca la

residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile;

b) il richiedente acquisti un’unità immobiliare residenziale sita in Italia del valore di almeno euro trecentomila, misurato come prezzo-valore;

c) il richiedente si impegni a mantenere a residenza o il domicilio nel territorio dello Stato per almeno due anni.

 5. L'istanza di cui al comma 4 dovrà

essere presentata presso il Consolato italiano del Paese di residenza  all'estero, o nel Territorio Italiano, presso il Comune di origine dell’antenato italiano emigrato o presso il Comune di nuova residenza. 

6. La presentazione dell'istanza di cui al comma 4 è soggetta al versamento di un contributo di Euro 500,00 per persona maggiorenne. I proventi di tale contributo saranno destinati esclusivamente all’assunzione di

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personale di ruolo o di contrattisti locali tra i cittadini italiani se la relativa pratica è avviata nei Consolati italiani, mentre per le pratiche avviate nei Comuni italiani i proventi resteranno nella disponibilità del Comune stesso per uso libero. 

7. La presentazione dell’istanza di cui al comma 4 consente l’ottenimento immediato di un Permesso Speciale di soggiorno in attesa dell’acquisto della cittadinanza italiana, della durata di due anni e rinnovabile a richiesta sino al completamento della pratica, che garantisca diritti per lavoro, studio e sanità pubblica.

8. Le istanze di cui al comma 4 saranno evase entro un termine massimo di quattro anni se avviate presso i Consolati, e di 365 giorni se avviate presso un Comune italiano.

Art. 10(Snellimento dell’accertamento dello status 

civitatis italiano) 

1. Il Ministero dell'interno dovrà istituire una banca dei dati storici di tutti i connazionali che hanno rinunciato formalmente alla cittadinanza italiana o che siano naturalizzati con altra cittadinanza estera. Questi dati storici, che esistono negli archivi consolari, e saranno forniti da tutti i consolati italiani nel mondo retroattivamente e poi mantenuti aggiornati. L’obiettivo primario di questa banca dati sarà consentire agli operatori anagrafici dei comuni e al personale consolare di consultare online queste informazioni e quindi snellire le pratiche di

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accertamento della cittadinanza italiana, evitando al contempo frodi e truffe. L’archivio conterrà:a) i nominativi e i dati dei cittadini

italiani che hanno rinunciato o perso la cittadinanza italiana all'estero;

b) un archivio storico centralizzato delle pratiche e documenti degli italiani all'estero in possesso dei consolati italiani nel mondo affinché possa essere consultato e studiato per uso accertamento della cittadinanza e ricerca.

2. Ai nostri connazionali che riacquistano o acquistano la cittadinanza e trasferiscono la residenza in Italia saranno garantiti, a partire dal momento di ottenimento del Permesso Speciale di soggiorno:a) l’applicabilità delle agevolazioni

fiscali sull’acquisto di "prima casa" in Italia;

b) l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli precedenti;

c) il riconoscimento dei titoli di studio conseguito all'estero, e l’iscrizione dei professionisti nei rispettivi albi di categoria, al ricorrere delle condizioni di legge, entro 60 giorni dalla data di trasferimento della residenza.

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