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04 AMBIENTE

Date post: 30-Mar-2016
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P REAMBOLO © Laurus Robuffo (Omissis). 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo A LLEGATO 1 © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo
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© Laurus Robuffo 1. L. 31 dicembre 1982, n. 979 (in Gazz. Uff., 18 gennaio 1983, n. 16, s.o.). Disposizioni per la difesa del mare ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ). ––––––––––––– (1) La gestione delle aree protette marine previste dalla presente legge è affidata ad enti pubblici, isti- tuzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute (art. 3, comma 37, l. 9 dicembre 1998, n. 426). (2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presen- te provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accor- pamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni. (3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irre- vocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione pena- le o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione pro- duce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213). PREAMBOLO (Omissis). Art. 1. Il Ministro dell’ambiente attua la politica intesa alla protezione dell’ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regio- ni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall’inquinamento e di tutela dell’ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenu- to conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali. Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modi- fiche e varianti che si rendessero necessarie in rela- zione alla evoluzione orografica, urbanistica, econo- mica ed ecologica delle coste. Il piano delle coste indirizza, promuove e coordi- na gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela del- l’ambiente marino, secondo criteri di programma- zione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastar- li una volta che si siano determinati. Ai fini della formazione del piano, il Ministro del- l’ambiente comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro dell’am- biente sente la Commissione consultiva interregio- nale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano. Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte for- mulate dal Ministro dell’ambiente. Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro dell’ambiente procede autono- mamente. Il Ministro dell’ambiente provvede altresì a rego- lare l’esercizio delle attività marittime ed economi- che nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979 ( 1 ) ( 2 ). ––––––––––––– (1) Le funzioni del Ministero della marina mer- cantile in materia di tutela dell’ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell’ambiente dal- l’art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (2) La Consulta per la difesa del mare è stata sop- pressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente. Art. 2. Per la realizzazione dei compiti di cui all’ar- ticolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soc- corso in mare, il Ministro dell’ambiente provvede: a) alla istituzione di un servizio di protezione dell’ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto; Ambiente
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© Laurus Robuffo

1.

L. 31 dicembre 1982, n. 979 (in Gazz. Uff., 18gennaio 1983, n. 16, s.o.). Disposizioni per ladifesa del mare (1) (2) (3). –––––––––––––

(1) La gestione delle aree protette marine previstedalla presente legge è affidata ad enti pubblici, isti-tuzioni scientifiche o associazioni ambientalistericonosciute (art. 3, comma 37, l. 9 dicembre 1998,n. 426).

(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presen-te provvedimento la nomenclatura dei Ministri e deiMinisteri è stata aggiornata sulla base degli accor-pamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimianni.

(3) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzionepecuniaria penale o amministrativa espressa in lirenel presente provvedimento si intende espressaanche in Euro secondo il tasso di conversione irre-vocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Adecorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione pena-le o amministrativa espressa in lire nel presenteprovvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso diconversione irrevocabilmente fissato ai sensi delTrattato CE. Se tale operazione di conversione pro-duce un risultato espresso anche in decimali, lacifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51,d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

PREAMBOLO

(Omissis).

Art. 1. Il Ministro dell’ambiente attua la politicaintesa alla protezione dell’ambiente marino ed allaprevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare,provvedendo alla formazione, di intesa con le regio-ni, del piano generale di difesa del mare e delle costemarine dall’inquinamento e di tutela dell’ambientemarino, valido per tutto il territorio nazionale, tenu-to conto dei programmi statali e regionali anche inmaterie connesse, degli indirizzi comunitari e degliimpegni internazionali. Tale piano, di durata noninferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Conla stessa procedura sono adottate le eventuali modi-fiche e varianti che si rendessero necessarie in rela-zione alla evoluzione orografica, urbanistica, econo-mica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordi-na gli interventi e le attività in materia di difesa delmare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela del-l’ambiente marino, secondo criteri di programma-zione e con particolare rilievo alla previsione deglieventi potenzialmente pericolosi e degli interventinecessari per delimitarne gli effetti e per contrastar-li una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il Ministro del-l’ambiente comunica alle singole regioni le propostedi piano relative al rispettivo territorio. Entro 60giorni da tale comunicazione il Ministro dell’am-biente sente la Commissione consultiva interregio-nale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio1970, n. 281, al fine di definire e coordinare leosservazioni e le proposte delle regioni stesse checoncorreranno alla formazione del piano. Entro isuccessivi 30 giorni le regioni debbono comunqueesprimere il loro motivato avviso sulle proposte for-mulate dal Ministro dell’ambiente.

Ove le regioni non provvedano entro il terminepredetto, il Ministro dell’ambiente procede autono-mamente.

Il Ministro dell’ambiente provvede altresì a rego-lare l’esercizio delle attività marittime ed economi-che nel mare territoriale e nelle aree marine esternesottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita laConsulta per la difesa del mare dagli inquinamentiistituita con decreto del Presidente del Consiglio deiministri del 4 ottobre 1979 (1) (2). –––––––––––––

(1) Le funzioni del Ministero della marina mer-cantile in materia di tutela dell’ambiente marinosono state trasferite al Ministero dell’ambiente dal-l’art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

(2) La Consulta per la difesa del mare è stata sop-pressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n.426 e le relative funzioni sono state trasferite aicompetenti uffici del Ministero dell’ambiente.

Art. 2. Per la realizzazione dei compiti di cui all’ar-ticolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soc-corso in mare, il Ministro dell’ambiente provvede:

a) alla istituzione di un servizio di protezionedell’ambiente marino, nonché di vigilanza costiera edi intervento per la prevenzione e il controllo degliinquinamenti del mare;

b) al potenziamento del servizio di vigilanza e disoccorso in mare svolto dal Corpo delle capitaneriedi porto;

Ambiente

c) alla istituzione, d’intesa con il Ministro delladifesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marit-time ed economiche, compresa quella di pesca, sot-toposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situa-te al di là del limite esterno del mare territoriale; incaso di necessità tale servizio può integrare quello dicui alla precedente lettera b).

Il servizio di protezione dell’ambiente marino, divigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a)e b), opera in accordo e con il contributo dei serviziesistenti sul territorio.

Art. 3. Per i fini di cui alla lettera a) dell’articolo2 il Ministro dell’ambiente provvederà ad organiz-zare una rete di osservazione della qualità dell’am-biente marino ed un idoneo sistema di sorveglianzasulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per losvolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell’ar-ticolo 2, costantemente collegato con centri operati-vi, che opereranno nell’ambito di compartimentimarittimi, da situare nelle zone maggiormente inte-ressate al traffico marittimo e con un centro a livel-lo nazionale di coordinamento generale e di raccol-ta dati. Per la costituzione ed il funzionamento del-la rete di osservazione della qualità dell’ambientemarino, il Ministero dell’ambiente si avvale anchedelle strutture e del personale dell’Istituto centraleper la ricerca scientifica e tecnologica applicata allapesca marittima di cui all’art. 8, L. 17 febbraio1982, n. 41.

La rete di osservazione effettua periodici controllidell’ambiente marino con rilevamento di dati ocea-nografici, chimici, biologici, microbiologici e mer-ceologici e quanto altro necessario per la lotta con-tro l’inquinamento di qualsiasi genere e per lagestione delle fasce costiere nonché per la tutela,anche dal punto di vista ecologico delle risorsemarine.

Per il sistema di sorveglianza sulle attività che sisvolgono lungo le coste sono istituiti centri operati-vi nelle seguenti aree:

1) Mari Ligure e Alto Tirreno; 2) Medio e Basso Tirreno; 3) Acque della Sardegna; 4) Acque della Sicilia; 5) Ionio e Basso Adriatico; 6) Alto e Medio Adriatico. La localizzazione dei compartimenti marittimi in

cui hanno sede i centri operativi è disposta condecreto del Ministro dell’ambiente. I centri operati-vi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenientidal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici,enti ed amministrazioni della zona di competenzarelativi alle attività svolgentisi in mare e trasmetto-no i dati raccolti al Centro nazionale di coordina-mento di cui al successivo comma nonché agli uffi-ci, enti ed amministrazioni della zona di competen-za, ai fini degli interventi operativi. Presso l’Ispet-torato centrale per la difesa del mare, di cui al suc-

cessivo articolo 34, viene istituito il Centro naziona-le di coordinamento generale e di raccolta dati. Essoraccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi deicentri operativi periferici o provenienti da altreamministrazioni e li mette a disposizione degli uffi-ci competenti ai fini degli interventi operativi. Tuttii dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispetto-rato con apposito bollettino.

Con decreto del Ministro dell’ambiente sono adot-tate le disposizioni necessarie per dotare il centronazionale di coordinamento ed i centri periferici del-le attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fis-sati nella presente legge nonché per il funzionamen-to dei centri medesimi e della rete di osservazionedella qualità dell’ambiente marino. Per le spese diorganizzazione e funzionamento dei servizi di cui alpresente articolo è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi daiscrivere nello stato di previsione della spesa delMinistero dell’ambiente secondo quote che verran-no determinate in sede di legge finanziaria di cuiall’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Laquota relativa all’anno 1982 viene determinata inlire 1.500 milioni.

Art. 4. Per gli interventi di prevenzione e di con-trollo degli inquinamenti di cui alla lettera a) delprecedente articolo 2 si provvederà mediante lacostruzione o l’acquisto o il noleggio o comunque lautilizzazione, anche attraverso apposita convenzio-ne, di unità navali con caratteristiche di particolaremaneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché dimezzi di trasporto e di rimorchio (1).

Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopradovranno essere strutturati ed attrezzati per opera-zioni di pronto intervento, per il prelievo e la neu-tralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salva-guardia, in caso di necessità, della vita umana inmare, nonché per ogni altra operazione tecnicamen-te possibile in caso di emergenza.

(Omissis) (2). Per la costruzione, l’acquisto o il noleggio delle

unità di cui al primo comma, con le relative dotazio-ni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni daiscrivere nello stato di previsione della spesa delMinistero dell’ambiente secondo quote che verrannodeterminate in sede di legge finanziaria di cui all’ar-ticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all’anno 1982 viene determinatain lire 14,000 milioni. Per il trattamento delle mor-chie e delle acque di zavorra e di lavaggio dellepetroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO sti-pulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previ-sto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro del-l’ambiente può stipulare convenzioni, di durata nonsuperiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono naviappositamente costruite ed attrezzate per la raccoltaed il trattamento di detti materiali nonché per i fini

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di cui al secondo comma e che nella convenzioneassumano l’obbligo di mettere tali navi immediata-mente a disposizione dell’autorità marittima per gliinterventi di prevenzione e controllo degli inquina-menti di cui alla lettera a) dell’articolo 2. In tal casoall’atto della stipula della convenzione è concessoun contributo non superiore al 15 per cento del costodi costruzione della nave comprensivo delle perti-nenze ed attrezzature.

In caso di mancata osservanza degli obblighiassunti in convenzione, il Ministro dell’ambientedichiara la decadenza dal contributo concesso, conconseguente obbligo per l’interessato di restituire laquota di contributo corrispondente al periodo diresidua durata della convenzione, maggiorata del-l’interesse pari al tasso di sconto vigente alla datadel provvedimento di decadenza, aumentato di duepunti.

Resta comunque fermo l’obbligo della restituzionedell’intero contributo maggiorato dell’interesse, cal-colato con le modalità di cui al comma precedente,se la decadenza viene dichiarata prima che sia tra-scorso un quinquennio dalla data di concessione delcontributo. All’onere relativo si provvede a caricodel capitolo 8051 dello stato di previsione della spe-sa del Ministero dell’ambiente per l’anno 1982. –––––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 5, l. 8 ottobre1997, n. 344.

(2) Comma abrogato dall’art. 5, l. 8 ottobre 1997,n. 344.

Art. 5. Al potenziamento del servizio di vigilanza esoccorso in mare di cui alla lettera b) dell’articolo 2si provvederà mediante la costruzione o l’acquisto diunità navali da iscrivere nei quadri del naviglio mili-tare, idonee ad essere impiegate anche in navigazio-ne di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, dimezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezziadeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel regi-stro degli aeromobili militari dello Stato.

Per l’acquisizione delle predette unità navali, non-ché dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occor-renti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per ilperiodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsionedella spesa del Ministero dell’ambiente secondoquote che saranno determinate in sede di leggefinanziaria di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto1978, n. 468.

La quota relativa all’anno 1982 viene determinatain lire 6.000 milioni.

Art. 6. Alla istituzione del servizio di vigilanza dicui alla lettera c) dell’articolo 2 si provvederàmediante la costruzione o l’acquisto di unità navalied aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei qua-dri del naviglio e nel registro degli aeromobili mili-tari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tec-

nici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel lorocoordinato assetto, ad effettuare prolungate opera-zioni di altura e ad assicurare la necessaria prontez-za di interventi o la capacità di perlustrare in tempibrevi ampi tratti di mare. Le unità navali e gli aero-mobili dovranno essere progettati ed attrezzatianche per il soccorso in zone di altura e per opera-zioni antinquinamento.

Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concertocon il Ministro della difesa, verranno determinate lecaratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisi-re. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesidalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l’acquisizione dei predetti mezzi, con le rela-tive dotazioni e attrezzature, è autorizzata per ilperiodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsio-ne della spesa del Ministero dell’ambiente secondoquote che saranno determinate in sede di leggefinanziaria di cui all’articolo 11 della legge 5 ago-sto 1978, n. 468.

La quota relativa all’anno 1982 viene determinatain lire 8.000 milioni.

Art. 7. Ai fini dell’acquisizione dei mezzi di cuiagli articoli 4, 5 e 6, il Ministro dell’ambiente potràavvalersi della consulenza della Direzione generaledelle costruzioni, delle armi e degli armamenti nava-li del Ministero della difesa. Con decreto del Mini-stro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delladifesa, potranno essere affidate alla medesima Dire-zione generale la stesura delle specifiche tecnichecontrattuali e l’assistenza tecnica durante la costru-zione dei mezzi sopra indicati.

Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sonoadeguati annualmente in sede di legge finanziaria dicui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 8. I progetti ed i contratti nonché gli atti diconcessione e le convenzioni per l’esecuzione dilavori, provviste e forniture inerenti all’attuazionedegli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all’importo comples-sivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con ilquale si sia proceduto all’aggiudicazione, sonoapprovati dalla competente amministrazione senzal’obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle normevigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di impor-to superiore a lire 500 milioni è prescritto, in sosti-tuzione dei pareri richiesti alle norme vigenti, ilconforme parere di un Comitato (1) presieduto dalMinistro dell’ambiente o da un sottosegretario da luidelegato e composta da:

1) il Presidente del Consiglio superiore dell’am-biente;

2) il Presidente del Consiglio superiore delle For-ze armate, sezione marina;

3) un avvocato dello Stato designato dall’Avvoca-to generale dello Stato;

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4) il direttore generale del demanio marittimo e deiporti del Ministero dei trasporti e della navigazione;

5) il direttore generale del naviglio del Ministerodei trasporti e della navigazione;

6) il direttore generale della navigazione e trafficomarittimo del Ministero dei trasporti e della naviga-zione;

7) il direttore generale della pesca marittima delMinistero dei trasporti e della navigazione;

8) il direttore generale delle costruzioni, armi earmamenti navali del Ministero della difesa;

9) il direttore generale della produzione industria-le del Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, o un suo delegato;

10) il capo dell’Ispettorato generale delle Capita-nerie di porto;

11) il capo dell’Ispettorato tecnico del Ministerodei trasporti e della navigazione;

12) un funzionario del Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica conqualifica non inferiore a dirigente generale.

Ai lavori del Comitato (1) partecipa anche il diret-tore del dipartimento della protezione civile o unsuo delegato.

Le funzioni di segretario del Comitato (1) sonosvolte da un funzionario designato dal Ministro del-l’ambiente coadiuvato da due dipendenti del Mini-stero stesso.

I membri del Comitato (1) e della segreteria sononominati con decreto del Ministro dell’ambiente. –––––––––––––

(1) Soppresso dall’art. 3, d.p.r. 9 maggio 1994, n.608.

Art. 9. Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c)dell’articolo 2, è affidato alla Marina militare, cheprovvederà all’equipaggiamento ed alla condotta deimezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttiveche saranno emanate d’intesa fra il Ministro del-l’ambiente e il Ministro della difesa, sentite, oveoccorra, le altre amministrazioni, interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzidestinati al servizio di vigilanza di cui al primocomma, conseguenti alla realizzazione del pro-gramma di costruzione e acquisto dei mezzi di cuiall’articolo 6, saranno a carico del Ministero delladifesa.

Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui alpresente articolo, è riconosciuta la qualifica di uffi-ciali di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 221,ultimo comma, del codice di procedura penale.

Art. 10. Il Ministero dell’ambiente provvede, nelquadro del servizio nazionale di protezione civile,d’intesa con le altre amministrazioni civili e militaridello Stato, mediante il concorso degli enti pubbliciterritoriali, alla organizzazione del pronto interventoper la difesa del mare e delle zone costiere dagliinquinamenti causati da incidenti.

Art. 11. Nel caso di inquinamento o di imminentepericolo di inquinamento delle acque dl mare causa-to da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi odi altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasifonte o suscettibili di arrecare danni all’ambientemarino, al litorale agli interessi connessi, l’autoritàmarittima, nella cui area di competenza si verifichil’inquinamento o la minaccia di inquinamento, ètenuta a disporre tutte le misure necessarie, nonescluse quelle per la rimozione del carico del natan-te, allo scopo di prevenire od eliminare gli effettiinquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecni-camente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l’inquina-mento in atto sia tale da determinare una situazionedi emergenza, il capo del compartimento marittimocompetente per territorio dichiara l’emergenza loca-le, dandone immediata comunicazione al Ministrodell’ambiente, ed assume la direzione di tutte le ope-razioni sulla base del piano operativo di prontointervento locale, ferme restando le attribuzioni diogni amministrazione nell’esecuzione dei compiti diistituto, da lui adottato d’intesa con gli organi delservizio nazionale della protezione civile. Il Mini-stro dell’ambiente dà immediata comunicazione del-la dichiarazione di emergenza locale al servizionazionale della protezione civile tramite l’Ispettora-to centrale per la difesa del mare di cui al successi-vo articolo 34.

Quando l’emergenza non è fronteggiabile con imezzi di cui il Ministero dell’ambiente dispone, ilMinistro dell’ambiente chiede al Ministro della pro-tezione civile di promuovere la dichiarazione diemergenza nazionale. In tal caso il Ministro dellaprotezione civile assume la direzione di tutte le ope-razioni sulla base del piano di pronto interventonazionale adottato dagli organi del servizio naziona-le per la protezione civile. Restano ferme le normecontenute nel decreto del Presidente della Repubbli-ca 27 maggio 1978, n. 504, per l’intervento in altomare in caso di sinistri ed avarìe a navi battenti ban-diera straniera che possano causare inquinamento opericolo di inquinamento all’ambiente marino, o allitorale (1). –––––––––––––

(1) Vedi art. 4, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.

Art. 12. Il comandante, l’armatore o il proprietariodi una nave o il responsabile di un mezzo o di unimpianto situato sulla piattaforma continentale osulla terraferma, nel caso di avarìe o di incidenti aglistessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versa-mento di idrocarburi o di altre sostanze nocive oinquinanti, danni all’ambiente marino, al litorale oagli interessi connessi, sono tenuti ad informare sen-za indugio l’autorità marittima più vicina al luogodel sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti almomento possibile per evitare ulteriori danni ed eli-minare gli effetti dannosi già prodotti.

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L’autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nelcomma precedente immediata diffida a prendere tut-te le misure ritenute necessarie per prevenire il peri-colo d’inquinamento e per eliminare gli effetti giàprodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effet-to, o non produca gli effetti sperati in un periodo ditempo assegnato, l’autorità marittima farà eseguirele misure ritenute necessarie per conto dell’armato-re o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi lespese sostenute.

Nei casi di urgenza, l’autorità marittima farà ese-guire per conto dell’armatore o del proprietario lemisure necessarie, recuperandone, poi, le spese,indipendentemente dalla preventiva diffida a prov-vedere.

Art. 13. Per i contratti riguardanti gli interventiurgenti il Ministro dell’ambiente, sentito il Comita-to di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del-la Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, e, con riferi-mento agli obiettivi del piano di pronto interventonazionale, il Ministro della protezione civile, puòprovvedere a trattativa privata, senza l’obbligo diacquisire il preventivo parere del Consiglio di Statosui progetti di contratto. All’esecuzione di contrat-ti, stipulati ai sensi del comma precedente, si puòprovvedere anche prima del visto e della registra-zione dei relativi decreti di approvazione da partedella Corte dei conti.

Con la procedura di cui ai precedenti commi prov-vedono i capi dei compartimenti per i casi di emer-genza locale, previa autorizzazione del Ministrodell’ambiente, sentito il comitato di cui al primocomma.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata lanecessità di assicurare l’immediata disponibilità dimateriale di pronto impiego e non sia stato possibi-le stipulare i relativi contratti, il Ministro dell’am-biente, per il pagamento delle somme agli aventidiritto, provvederà con atti di riconoscimento didebito.

Art. 14. Alle spese occorrenti per l’adozione dellemisure di cui all’articolo 11 nonché per il rimborsoalle altre amministrazioni delle spese sostenute pergli interventi ad esse richiesti, si provvede a caricodi apposito capitolo dello stato di previsione dellaspesa del Ministero dell’ambiente, avente natura dispesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per lespese sostenute per gli interventi di cui all’articolo12, verranno versate all’entrata del bilancio delloStato.

Art. 15. Il presente titolo ha per oggetto le immis-sioni in mare di sostanze nocive all’ambiente mari-no provenienti dalle navi: esso non riguarda lo sca-rico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disci-plinato dall’articolo 14 della legge 24 dicembre1979, n. 650.

Art. 16. Nell’ambito delle acque territoriali e del-le acque marittime interne, compresi i porti, è fattodivieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazio-ne di nazionalità, di versare in mare, o di causarnelo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarbu-ri, nonché le altre sostanze nocive all’ambientemarino indicate nell’elenco «A» allegato alla pre-sente legge.

Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandieraitaliana di scaricare le sostanze di cui al precedentecomma anche al di fuori delle acque territoriali.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque delmare di materiali provenienti da fondali di ambientimarini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litora-nei emersi, compreso il ripristino del passo di acces-so ai porti, restano ferme le disposizioni di cuiall’articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650,e le direttive del Comitato interministeriale per latutela delle acque dall’inquinamento di cui all’arti-colo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L’elenco di cui al primo comma deve essereaggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne rav-visi la necessità, con decreto del Ministro dell’am-biente, sentite le competenti Commissioni parla-mentari.

Art. 17. Al di là del limite esterno del mare terri-toriale italiano, qualora navi italiane, in violazionedelle norme in materia di tutela delle acque marinedall’inquinamento stabilite nella presente legge enelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l’I-talia è parte contraente, versino in mare idrocarburi,miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sonoapplicabili le pene di cui ai successivi articoli delpresente titolo.

Il comandante della nave che violi le disposizionidi cui all’articolo 19 è punito con l’arresto fino a seimesi ovvero con l’ammenda fino a 10 milioni (euro5.164).

Art. 18. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Sostituisce con tre commi i commi quarto equinto dell’art. 14 l. 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 19. Le navi italiane, alle quali si applica lanormativa di cui all’articolo 17, devono avere, tra ilibri di cui all’articolo 169 del codice della naviga-zione, il registro degli idrocarburi sul quale vannoeffettuate le prescritte annotazioni.

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarbu-ri, il comandante della nave è tenuto a farne annota-zione nel registro degli idrocarburi, con l’indicazio-ne delle circostanze e delle cause di tale versamentoo perdita, nonché a farne denuncia al comandantedel porto più vicino.

Ogni pagina del registro degli idrocarburi deveessere firmata dall’ufficio o dagli ufficiali responsa-bili delle relative operazioni e, qualora la nave siaarmata, dal comandante. Per la tenuta del registro

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degli idrocarburi si applicano le disposizioni degliarticoli 362 e seguenti del regolamento per l’esecu-zione del codice della navigazione marittima riguar-danti i libri di bordo.

Art. 20. Il comandante di una nave battente ban-diera italiana che violi le disposizioni dell’articolo 16o la normativa internazionale di cui all’articolo 17,nonché il proprietario o l’armatore della nave, nelcaso in cui la violazione sia avvenuta con il loro con-corso, sono puniti con l’arresto da due mesi a dueanni o con l’ammenda da lire 500.000 (euro 258) alire 10 milioni (euro 5.164); se il fatto è avvenuto percolpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di unanave battente bandiera straniera che violi le disposi-zioni di cui all’articolo 16.

Per i reati previsti al primo e secondo comma delpresente articolo, è consentita, in caso di recidivaspecifica, l’emissione del mandato di cattura.

Per il comandante di nazionalità italiana della navela condanna per il reato di cui al precedente primocomma comporta la sospensione del titolo profes-sionale, la cui durata sarà determinata ai sensi del-l’articolo 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italianache abbiano subito condanne in relazione al reato dicui sopra sarà inibito l’attracco a porti italiani per unperiodo variabile, da determinarsi con decreto delMinistro dell’ambiente, commisurato alla gravitàdel reato commesso ed alla condanna comminata.

Art. 21. In relazione ai danni provocati per viola-zione delle disposizioni previste dal presente titolo,fermo restando il disposto dell’articolo 185 del codi-ce penale, il comandante e il proprietario o l’arma-tore della nave sono tenuti in solido a rifondere alloStato le spese sostenute per la pulizia delle acque edegli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati allerisorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anchenei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica inmare di sostanze vietate, per la sicurezza della pro-pria o di altra nave, o l’immissione delle sostanzevietate nelle acque del mare sia stata causata daun’avarìa o da una perdita inevitabile ed ogni ragio-nevole precauzione sia stata adottata dopo l’avaria ola scoperta della perdita per impedire o ridurre ilversamento delle sostanze stesse in mare.

Art. 22. Per i reati previsti dalla presente legge loStato, nella persona del Ministro dell’ambiente, puòcostituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 23. La sorveglianza per la prevenzione degliinquinamenti delle acque marine da idrocarburi edalle altre sostanze nocive nell’ambiente marino el’accertamento delle infrazioni alle norme relativesono affidati, sotto la direzione dei comandanti deiporti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dicui all’articolo 221 del codice di procedura penale eall’articolo 1235 del codice della navigazione, non-

ché al personale civile dell’amministrazione del-l’ambiente, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapidella marina militare.

Art. 24. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Abroga la lett. e) dell’art. 15, l. 14 luglio 1965,n. 963.

Art. 25. Le riserve naturali marine sono costituiteda ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali edai tratti di costa prospicienti che presentano un rile-vante interesse per le caratteristiche naturali, geo-morfologiche, fisiche, biochimiche con particolareriguardo alla flora e alla fauna marine e costiere eper l’importanza scientifica, ecologica, culturale,educativa ed economica che rivestono.

Art. 26. Sulla base delle indicazioni contenute nelpiano di cui all’articolo 1 e in conformità agli indi-rizzi della politica nazionale di protezione dell’am-biente, le riserve marine sono istituite con decretodel Ministro dell’ambiente su conforme parere delConsiglio nazionale per la protezione dell’ambientenaturale sezione protezione dell’ambiente per ladifesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regio-ni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della Proposta di cui al comma precedente,la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamen-ti, previa individuazione delle aree marine per lequali appare opportuno l’assoggettamento a prote-zione, accerta:

a) la situazione naturale dei luoghi e la superficieda proteggersi;

b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi,minerari ed economici con cui va coordinata la pro-tezione dell’area;

c) i programmi eventuali di studio e ricerca non-ché la valorizzazione dell’area;

d) i riflessi della protezione nei rapporti con lanavigazione marittima e le attività di sfruttamentoeconomico del mare e del demanio marittimo;

e) gli effetti che prevedibilmente deriverannodalla istituzione della riserva marina sull’ambientenaturale marino e costiero nonché sull’assetto eco-nomico e sociale del territorio e delle popolazioniinteressate;

f) il piano dei vincoli e delle misure di protezio-ne e valorizzazione ritenuti necessari per la attua-zione delle finalità della riserva marina (1).

La Consulta per la difesa del mare dagli inquina-menti può avvalersi, ai fini dell’accertamento, diistituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. Inogni caso è richiesto il parere dell’Istituto centraleper la ricerca scientifica e tecnologica applicata allapesca marittima di cui all’articolo 8 della legge 17febbraio 1982, n. 41 (1).

Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alpresente titolo, la Consulta per la difesa del maredagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti

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delle associazioni naturalistiche maggiormente rap-presentative nel settore della tutela dell’ambientemarino, da tre esperti nella stessa materia, nonché dadue membri del consiglio di amministrazione dell’I-stituto di cui al precedente comma, designati dalconsiglio medesimo (1).–––––––––––––

(1) La Consulta per la difesa del mare è stata sop-pressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n.426 e le relative funzioni sono state trasferite aicompetenti uffici del Ministero dell’ambiente.

Art. 27. Nelle riserve naturali marine, ogni attivitàpuò essere regolamentata attraverso la previsione didivieti e limitazioni o sottoposta a particolari auto-rizzazioni in funzione delle finalità per la cui realiz-zazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:a) l’asportazione anche parziale e il danneggia-

mento delle formazioni minerali; b) la navigazione, l’accesso e la sosta, con navi e

natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balnea-zione;

c) la pesca sia professionale che sportiva conqualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggia-mento e in genere qualunque attività che possacostituire pericolo o turbamento delle specie anima-li o vegetali, ivi compresa la immissione di specieestranee;

e) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta oindiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristi-che biochimiche dell’acqua, nonché la discarica dirifiuti solidi o liquidi e in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche tran-sitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;

f) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasimezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanzetossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecaredanno, intralcio o turbativa alla realizzazione deiprogrammi di studio e di ricerca scientifica daattuarsi sull’area.

Il decreto di istituzione della riserva marina pre-vede:

a) la determinazione delle aree marittime e didemanio marittimo costituenti la superficie dellariserva;

b) le finalità di carattere scientifico, culturale,economico ed educativo per la cui realizzazione èistituita l’area protetta;

c) i programmi di studio e di ricerca scientificanonché di valorizzazione da attuarsi nell’ambito del-la riserva;

d) la regolamentazione della riserva con la speci-ficazione delle attività oggetto di divieto o di parti-colari limitazioni o autorizzazioni.

Nell’ambito territoriale della riserva marina posso-no essere disposti dal Ministro dell’ambiente pro-

grammi di intervento per il ripopolamento ittico, oper la salvaguardia ecologica.

Qualora la riserva marina confini con il territoriodi un parco nazionale o di una riserva naturale delloStato, il decreto di costituzione, adottato di concertocon il Ministro delle politiche agricole e forestali,regola il coordinamento fra la gestione della riservamarina e quella del parco nazionale o della riservanaturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parteintegrante dell’eco-sistema terrestre e non vi sianoprevalenti ragioni di tutela dell’ambiente marinorispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, lagestione della fascia costiera demaniale, è affidataall’ente di gestione del parco o della riserva natura-le che, per le relative attività di vigilanza, si avvaledelle Capitanerie di porto.

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell’entedelegato la concessione dell’area demaniale ecostiera e il relativo canone viene ad avere caratterericognitorio.

Art. 28. In attuazione dei principi di cui agli arti-coli 1 e 26 il Ministro dell’ambiente promuove ecoordina tutte le attività di protezione, tutela, ricer-ca e valorizzazione del mare e delle sue risorse edassicura il raggiungimento delle finalità istitutive diciascuna riserva attraverso l’Ispettorato centrale perla difesa del mare, di cui all’articolo 34.

Per la vigilanza e l’eventuale gestione delle riser-ve marine, l’Ispettorato centrale si avvale delle com-petenti Capitanerie di porto.

Presso ogni Capitaneria competente è istituita unacommissione di riserva, nominata con decreto delMinistro dell’ambiente e così composta:

a) il comandante di porto che la presiede; b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi

designati dai comuni medesimi; c) un rappresentante delle regioni territorialmen-

te interessate; d) un rappresentante delle categorie economico-

produttive interessate designato dalla camera dicommercio per ciascuna delle province nei cui con-fini è stata istituita la riserva;

e) due esperti designati dal Ministro dell’am-biente in relazione alle particolari finalità per cui èstata istituita la riserva;

f) un rappresentante delle associazioni naturali-stiche maggiormente rappresentative scelto dalMinistro dell’ambiente fra una terna di nomi desi-gnati dalle associazioni medesime;

g) un rappresentante del provveditorato agli stu-di;

h) un rappresentante dell’amministrazione per ibeni culturali e ambientali;

i) un rappresentante del Ministero dell’ambiente(1).

Con apposita convenzione da stipularsi da partedel Ministro dell’ambiente, di concerto con il Mini-

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stro dei trasporti e della navigazione, la gestione del-la riserva può essere concessa ad enti pubblici, isti-tuzioni scientifiche, associazioni riconosciute (2).

La commissione affianca la Capitaneria e l’entedelegato nella gestione della riserva, formulandoproposte e suggerimenti per tutto quanto attiene alfunzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parerealla proposta del regolamento di esecuzione deldecreto istitutivo e di organizzazione della riserva,ivi comprese le previsioni relative alle spese digestione, formulata dalla Capitaneria o dall’entedelegato. Il regolamento è approvato con decreto delMinistro dell’ambiente, di concerto con il Ministrodei trasporti e della navigazione, sentita la Consultaper la difesa del mare dagli inquinamenti (2) (3) (4). –––––––––––––

(1) Lettera aggiunta dall’art. 2, l. 8 luglio 1986, n.349.

(2) Comma così sostituito dall’art. 2, l. 8 luglio1986, n. 349.

(3) La Consulta per la difesa del mare è stata sop-pressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n.426 e le relative funzioni sono state trasferite aicompetenti uffici del Ministero dell’ambiente.

(4) Si veda il D.lgs 30 luglio 1999, n. 300, modifi-cato dal D.L. 217/2001 conv., con modif., dalla leg-ge 3 agosto 2001, n. 317 e dal D.L. 7 settembre2001, n. 343, conv., con modif., della legge 9 novem-bre 2001, n. 401.

Art. 29. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 2, l. 8 luglio 1986,n. 349.

Art. 30. Per la violazione dei divieti o dei vincolicontenuti nel decreto di costituzione della riserva siapplica, salvo che il fatto costituisca reato, la san-zione amministrativa da lire 200.000 (euro 103) alire 5 milioni (euro 2.582).

La Capitaneria di porto applica la sanzione di cuial comma precedente e provvede alla confisca dellecose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si siacommessa la violazione.

Il violatore è tenuto altresì alla restituzione diquanto comunque asportato dalla riserva.

Art. 31. Nella prima applicazione della presentelegge, l’accertamento di cui al secondo comma del-l’articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguentiaree:

1) Golfo di Portofino; 2) Cinque Terre; 3) Secche della Meloria; 4) Arcipelago Toscano; 5) Isole Pontine; 6) Isola di Ustica; 7) Isole Eolie; 8) Isole Egadi;

9) Isole Ciclopi; 10) Porto Cesareo; 11) Torre Guaceto; 12) Isole Tremiti; 13) Golfo di Trieste; 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo; 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu; 16) Capo Caccia, Isola Piana; 17) Isole Pelagie; 18) Punta Campanella; 19) Capo Rizzuto; 20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

Art. 32. Per l’onere derivante dall’attuazionedegli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo19821985, la spesa complessiva di lire 3.000 milio-ni, da iscrivere nello stato di previsione della spesadel Ministero dell’ambiente secondo quote chesaranno determinate in sede di legge finanziaria dicui all’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all’anno 1982 è determinata inlire 500 milioni.

Art. 33. In relazione all’ampliamento delle acqueterritoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n.359, ed alla fissazione delle linee di base del mareterritoriale, disposta con il decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonchéall’esercizio della giurisdizione dello Stato italianoal di là del limite esterno del mare territoriale,secondo i principi del diritto internazionale, la fissa-zione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cuiall’articolo 16 del codice della navigazione ha luogoanche sulle aree marine antistanti il litorale, secondocriteri che valgano ad assicurare la massima funzio-nalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.

A quanto previsto dal precedente comma si prov-vede a norma dell’articolo 1 del regolamento di ese-cuzione del codice della navigazione marittima.

Art. 34. Per lo svolgimento dei compiti e delleattribuzioni di cui alla presente legge è istituito pres-so il Ministero [della marina mercantile] (1) un Ispet-torato centrale per la difesa del mare. Tale Ispetto-rato ha compiti ispettivi e di intervento, alle direttedipendenze del Ministro dell’ambiente, nonché dicoordinamento a livello nazionale e locale dei servi-zi indicati all’articolo 2; esso adempie inoltre a tuttele altre competenze in atto attribuite al Ministerodell’ambiente in materia di inquinamento e difesadel mare.

Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede icentri operativi di cui all’articolo 3 sono istituitesezioni tecniche per lo svolgimento in sede localedei compiti attribuiti all’Ispettorato; tali sezioni ope-rano nell’ambito dei compartimenti marittimi e sonoalle dirette dipendenze dei capi compartimento.

L’Ispettorato è articolato in due divisioni; ad essoè preposto un dirigente generale dei ruoli dell’am-ministrazione dell’ambiente; alle due divisioni sono

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preposti primi dirigenti dei ruoli dell’amministrazio-ne stessa. Alle sezioni tecniche locali sono prepostiispettori in possesso di laurea con qualifica tecnicadell’VIII qualifica funzionale di cui all’articolo 2della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In relazione a quanto previsto dai precedenti com-mi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostitui-ta dalla tabella «B» allegata alla presente legge;inoltre i ruoli organici del Ministero [della marinamercantile] (1) sono incrementati di 14 unità nell’-VIII livello delle qualifiche funzionali di cui allalegge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unità nel VII livel-lo, 42 unità nel VI livello, 25 unità nel V livello, 296unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66 unitànel II livello.

Per tutto quanto attiene alle esigenze della prote-zione civile, l’Ispettorato centrale per la difesa delmare assume le funzioni di componente del servizionazionale della protezione civile.

I profili professionali di tali qualifiche sarannodeterminati ai sensi dell’articolo 3 della legge 11luglio 1980, n. 312; in tale sede si terrà conto anchedelle necessità di formazione degli equipaggi deimezzi disinquinanti, nonché di copertura delle sedidelle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.

L’aumento di organico di cui al presente articoloha luogo gradualmente nell’arco di quattro anni apartire dalla data di entrata in vigore della presentelegge.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presentelegge il Ministro [della marina mercantile] (1) prov-vederà, con proprio decreto, ad emanare, in attesadegli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980,n. 312, le norme regolamentari per il funzionamen-to degli uffici centrali e periferici dell’amministra-zione dell’ambiente, stabilendo altresì, nell’ambitodelle dotazioni organiche complessive dell’ammini-strazione medesima, le piante organiche dei suddet-ti uffici.

Alla copertura dei nuovi posti si provvederà conl’utilizzazione del personale disponibile degli entipubblici disciolti in possesso di adeguate competen-ze professionali; in carenza di detto personale ver-ranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali,applicando l’articolo 6 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. –––––––––––––

(1) Ora dell’ambiente.

Art. 35. Il ruolo tecnico della carriera direttiva delMinistero [della marina mercantile] (1) di cui al qua-dro «B» annesso alla legge 7 dicembre 1960, n.1541, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro«C» allegato alla presente legge.

La nomina in prova alla qualifica di ispettore del-la VII qualifica funzionale di cui all’articolo 2 dellalegge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al pre-cedente comma, si consegue mediante pubblico

concorso per titoli integrato da colloquio, al qualepossono partecipare coloro che posseggono i pre-scritti requisiti per accedere agli impieghi civili del-lo Stato e siano muniti di laurea in ingegneria nava-le o meccanica.

La nomina in prova alla qualifica di ispettore capoaggiunto, della VIII qualifica funzionale di cuiall’articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, delruolo di cui al precedente primo comma, si conseguemediante pubblico concorso per titoli integrato dacolloquio, al quale possono partecipare coloro che,in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma,abbiano svolto attività professionale per un periododi almeno due anni.

Le categorie di titoli valutabili e l’oggetto del col-loquio sono stabiliti nel bando di concorso.–––––––––––––

(1) Ora dell’ambiente.

Art. 36. Presso il Ministero [della marina mer-cantile] (1) è istituito il ruolo tecnico della carriera diconcetto con la consistenza organica di cui al quadro«C» allegato alla presente legge.

La nomina in prova alla qualifica di perito della VIqualifica funzionale, di cui all’articolo 2 della legge11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al preceden-te comma, si consegue mediante pubblico concorsoper esami al quale possono partecipare coloro cheposseggono i prescritti requisiti per accedere agliimpieghi civili dello Stato e siano muniti di diplomadi istituto tecnico nautico, di istituto tecnico indu-striale, di istituto tecnico per geometri, di liceoscientifico o di diplomi equipollenti. –––––––––––––

(1) Ora dell’ambiente.

Art. 37. In attesa del potenziamento degli orga-nici del personale militare delle Capitanerie di por-to, da attuare in sede di esame globale delle esigen-ze delle Capitanerie medesime, la consistenza orga-nica del personale militare nelle Capitanerie di por-to, per sopperire alle immediate esigenze di cui allapresente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruo-lo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottuffi-ciali nocchieri di porto, da realizzare nell’arco di 4anni a partire dal 1982. Per realizzare tale incre-mento:

a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delleCapitanerie di porto della tabella n. 2 annessa allalegge 12 novembre 1955, n. 1137, e successivemodificazioni, è sostituito da quello riportato in alle-gato alla presente legge (allegato «D»);

b) i numeri massimi dei contrammiragli e deicapitani di vascello previsti dall’articolo 3 della leg-ge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispet-tivamente di 2 unità e di 20 unità. Le predette ali-quote in aumento sono riservate agli ufficiali di det-ti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo del-le Capitanerie di porto;

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c) fino alla completa copertura dei posti di orga-nico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dalquadro XI, così come sostituito dal quadro «D» alle-gato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sot-totenenti di vascello non possono essere promossi algrado superiore se non abbiano compiuto nel gradorivestito una permanenza minima di 4 anni;

d) il numero dei posti da mettere annualmente aconcorso per la nomina ad ufficiale in servizio per-manente del ruolo normale del Corpo delle Capita-nerie di porto non può superare un dodicesimo del-l’organico complessivo degli ufficiali inferiori qua-le risulta dal quadro XI, così come sostituito dalquadro «D» allegato alla presente legge;

e) il numero globale dei capi di prima, seconda eterza classe e dei secondi capi della marina militare,quale risulta dall’applicazione dell’articolo 18 dellalegge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato di 234unità; l’aumento è riservato ai sottufficiali dei pre-detti gradi appartenenti alla categoria nocchieri diporto.

Art. 38. L’onere derivante dall’attuazione degliarticoli 34 e 37 è valutato per l’anno 1982 in lire2.000 milioni.

All’onere derivante dall’attuazione degli articoli35 e 36, valutato in lire 550 milioni in ragioned’anno, si provvede per l’anno finanziario 1982mediante riduzione dello stanziamento iscritto alcapitolo 6856 dello stato di previsione della spesadel Ministero del tesoro per l’anno finanziariomedesimo.

Art. 39. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del-la presente legge, con decreto del Ministro [dellamarina mercantile] (1), di concerto con i Ministridei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il pro-gramma quadriennale di potenziamento delle infra-strutture logistiche ed operative delle Capitaneriedi porto e degli altri uffici periferici dell’ambienteal fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dallapresente legge nonché alle nuove dotazioni di per-sonale.

Il Ministro dell’ambiente si avvale, per la realizza-zione del suddetto programma, delle procedure dicui all’articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15. –––––––––––––

(1) Ora dell’ambiente.

Art. 40. All’onere di lire 32.000 milioni, derivan-te dall’applicazione della presente legge per l’anno1982, si provvede mediante corrispondente riduzio-ne dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dellostato di previsione del Ministero del tesoro per l’an-no finanziario medesimo alla voce «Difesa del maredagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccor-so in mare e vigilanza sulle attività economiche sot-toposte alla giurisdizione italiana».

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica è autorizzato ad apporta-

re, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

Art. 41. Fino all’approvazione degli elenchi pre-visti dall’articolo 59, secondo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, le concessioni di cui l’autorità marittimadisporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quan-do l’utilizzazione prevista risponda a finalità turisti-che e ricreative, periodi di tempo non superioriall’anno. Qualora, per la natura delle iniziativerispondenti ad obiettive esigenze di interesse pub-blico, il rapporto concessorio debba avere maggioredurata, l’autorità marittima procederà sentita laregione territorialmente interessata.

Art. 42. [Alla ricomposizione della Consulta perla difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all’arti-colo 1, ed alle modifiche della sua composizione chesi siano rese necessarie in base alla normativa previ-sta dalla presente legge, si provvede con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro dell’ambiente.

Ai componenti della Consulta ed all’ufficio disegreteria nonché agli esperti aggregati spetta, perl’opera svolta, un compenso la cui misura è stabilitacon decreto del Ministro dell’ambiente di concertocon il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica] (1). –––––––––––––

(1) La Consulta per la difesa del mare è stata sop-pressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n.426 e le relative funzioni sono state trasferite aicompetenti uffici del Ministero dell’ambiente.

Art. 43. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Aggiunge il n. 5-bis all’art. 2, d.c.p.s. 15 set-tembre 1947, n. 1177.

ALLEGATO 1

Sostanze nocive all’ambiente marino di cui è vie-tato lo scarico da parte del naviglio mercantile nelmare territoriale italiano

Acetaldeide Dietilammina Acetato di amile normale Dietilbenzene (miscela di isomeri) Acetato di butile normale Acetato di butile secondario Dietilchetone (3 pentanone) Acetato di 2-etossietile Dietilene glicol etere monoetilico Acetato di etile Acetato di isoamile Dietilene triammina Acetato di metile Difenile e difeniletere

Acetato di propile normale Di-isobutil chetone Acetato di vinile Di-isobutilene Acetilato di butile normale Di-isocianato di toluilene Acetone Di-isopropilammina Acido acetico Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento) Acido acrilico Acido butirrico Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)Acido citrico (10 per cento-25 per cento)

Dimetilformaldeide Acido cloracetico 1.4 Diossano Acido cloridrico Di-isopropanolamina Acido clorosolfonico Dodecilbenzene Acido cresilico Epicloridrina Acido eptanoico Esametil-diamina Acido fluoridrico (soluzione al Etere benzilico 40

per cento) Etere dicloroetilico Acido formico Etere etilico Acido fosforico Etere isopropilico Acido lattico Etere monoetilico dell’etilenglicol (2-etossietanolo) Acidi naftenici Acido ossalico (10 per cento-25 Etil-amil-chetono

per cento) Etilbenzene Acido propionico Etilcicloesano Acido solforico 2-etil-3 propilacroleina Acido solforico fumante (oleum) Etilendiammina Etilen-cianidrina Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60

per cento) Fenolo Formaldeide (soluzione al 37 per cento) Acrilato di etile per cento-50 Acrilato di 2-etilesile Fosfato di tricresile Acrilato di isobutile Fosforo (elementare) Acrilato di metile Tetraidronaftalina Acrilonitrile Idrossido di calcio (soluzione) Acroleina Idrossido di sodio Adiponitrile Isobutanolo (alcol isobutilico)

Alchibenzenesolfonato (catena Isobutiraldeidelineare) (catena ramificata)

Isoforone Alcol allilico Isopentano Alcol amilico normale Isoprene Alcol benzilico Isopropanolammina Alcol 2-etilesilico Isopropilammina Alcol furfurilico Isopropil cicloesano Alcol metil-amilico Isottano Aceton-cianidrina Lattato di etile Alcol monilicoMetacrilato di butile Alcol propilico normale Metacrilato di isobutile Aldeide butirrica normale Metacrilato di metile Aldeide crotonica 2-metil 5 etil piridina Allume (soluzione al 15 per cento) 2-metil pentene Metil-stirene-alfa Amminoetiletanolamina (idroscloretanolo)Monocloridrina di etilene (2 -sietiletilendiammina) Ammoniaca (soluzione al 28 per cento) Monoetanolamina Monoisopropilamina Anidride aceticaMonometiletanolammina Anidride ftalica (liquefatta)Monopropilammina (propilamina) Anidride propionica Morfolina Anilina Naftalene (liquefatta) Benzene Nitrobenzene Bicromato di sodio (soluzione) 2-nitropropano Bisolfuro di carbonio Nitrotoluene (ortonotrotoluene) Butilene glicol(i) Nonilfenolo Butirrato di butile Olio di canfora Cicloesano Ossido di mesitile Cicloesanolo Ottanolo normale Cicloesanone Pentacloretano Cicloesilammina Pentaclorofenato di sodio (soluzione) Cimene (parametilisopropilbenzene) Pentano normale Cloridrine (grezze) Piombo tetraetile Clorobenzene (monocloro benzene) Piombo tetrametile Piridina Cloroformio Potassa caustica

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(idrossido di Cloroprene potassio) Para-clorotoluene Beta-propiolattone Cloruro d’acetile Propionaldeide Cloruro d’allile Sego Cloruro di benzile Stirene Cloruro di metileneTetracloretilene (percloretilene) Cloruro di vinilidene Cresoli Tetracloruro di carbonio Creosoto Tetracloruro di silicio Cumene Tetracloruro di titanio Decaidronaftalene Tetraidrofurano Decano Tetrametilbenzene Diacetonalcole Toluene Dibromo etilene Trementina Diclorobenzene Tricloretano Dicloroetilene (o bicloroetilene)Tricoretilene Trietilamina Dicloropropene e dicloropropano Trietanolammina (miscela di D.D. per disinfe-

Trimetilbenzene zione di terreni) Xilene (miscele di isomeri)

ALLEGATO 2

(Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Sostituisce la tabella XVII di cui al d.p.r. 30giugno 1972, n. 748.

ALLEGATO 3

(Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Sostituisce il quadro B annesso alla l. 7 dicem-bre 1960, n. 1541.

ALLEGATO 4

(Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Sostituisce il quadro XI, ruolo normale delCorpo delle Capitanerie di porto, della tabella n. 2annessa alla l. 12 novembre 1955, n. 1137.

2.

D.L. 5 febbraio 1990, n. 16 conv. in L. 5 apri-le 1990, n. 71. Misure urgenti per il miglio-ramento qualitativo e per la prevenzionedell’inquinamento delle acque. (G.U. 7 apri-le 1990, n. 81).

Art. 1. Zone di intervento e divieto di venditaal minuto e di impiego di sostanze diserbanti. 1.Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottanoi piani di intervento di cui agli artt. 17, comma 3, e18 del decreto del Presidente della Repubblica 24maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i con-trolli analitici di cui all’art. 11, comma 1, lettera a),dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acquedestinate al consumo umano il superamento dellaconcentrazione di 0,1 microgrammi per litro per cia-scuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti dicui al comma 1, provvedono a delimitare, ovenecessario d’intesa fra di loro, i territori interessatidai piani di intervento e le eventuali zone contermi-ni, tenuto conto dell’entità della situazione di degra-do delle risorse idriche in relazione alla tutela dellasalute umana, al rischio ambientale, alla natura deisuoli, all’assetto idrogeologico, alle pratiche agro-nomiche ed allo stato di attuazione del piano regio-nale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e diimpiego di prodotti contenenti sostanze attive diser-banti nei territori e nelle zone contermini individua-ti dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cuial comma 3, i controlli sulla qualità delle acquedestinate al consumo umano, relativamente al para-metro 55 di cui all’allegato I al decreto del Presi-dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sieffettuano con frequenza almeno quindicinale.

Artt. 2 - 3. Omissis (1).–––––––––––

(1) Soppressi dalla legge di conversione 5 aprile1990, n. 71.

Artt. 4 - 5. Omissis.–––––––––––

Articoli abrogati, da ultimo, dall’art. 175, D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152.

Artt. 6, 7. Omissis (1).–––––––––––

(1) Soppressi dalla legge di conversione 5 aprile1990, n. 71.

Art. 8. Approvvigionamento idrico alternativo.1. I piani per l’approvvigionamento idrico alternati-vo ed i relativi progetti di intervento nelle zone inte-

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ressate dall’ inquinamento da diserbanti, propostidalle regioni ai sensi dell’art. 18 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,sono approvati dalla Conferenza interregionale per-manente per il risanamento e la tutela del bacinoidrografico del fiume Po, istituita con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gen-naio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesadi cui all’art. 9.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a normadel comma 1 debbono perseguire i seguenti obiet-tivi:

a) installazione di entità di potabilizzazione acarboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti erogantiacqua non conforme con acquedotti limitrofi inden-ni, previa esclusione delle fonti di approvvigiona-mento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acque-dotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, dinuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui alcomma 1 è integrata, in via permanente, dal Mini-stro per gli affari regionali ed i problemi istituziona-li, nonché, limitatamente alla discussione ed alladeliberazione relative agli interventi di cui al com-ma 1, dal Ministro per il coordinamento della prote-zione civile, dal presidente della giunta regionaleFriuli-Venezia Giulia e dal presidente della regioneMarche; il comitato tecnico della medesima Confe-renza è integrato con i rappresentanti designati dalMinistro per il coordinamento della protezione civi-le e dalle predette regioni.

Art. 9. Finanziamento dei progetti per il rifor-nimento idrico alternativo. 1. Il fondo per la pro-tezione civile, istituito con l’art. 2 del decreto-legge10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integratodella somma di lire 575 miliardi per far fronte agliurgenti interventi, approvati con la procedura di cuiall’art. 8, diretti ad assicurare la potabilizzazionedelle acque ed a superare le situazioni di crisi idricanelle regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giu-lia, Lombardia, Marche, Pie-monte e Veneto deri-vanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezio-ne civile, con i poteri di cui al secondo comma del-l’art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829,convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicem-bre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze,emanate d’intesa con i Ministri dell’ambiente, dellasanità e del tesoro, all’attuazione delle disposizionidi cui al comma 1.

2 bis. L’attuazione delle ordinanze di cui al com-ma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delleregioni interessate (1).

2 ter. Per l’esecuzione delle opere i presidenti del-le regioni si avvalgono dei comuni territorialmentecompetenti e loro consorzi (1).

2 quater. I fondi che risultino disponibili a seguitodel constatato venir meno delle condizioni di neces-sità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costodelle opere già identificate, rispetto alla previsionedi spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti del-le regioni per nuove opere rispondenti alle caratteri-stiche identificate dall’art. 8 nonché per variantirelative agli interventi ed opere già previsti (1).

3. All’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo si provvede a carico delle disponibilità delcapitolo 7602 dello stato di previsione della Presi-denza del Consiglio dei Ministri per l’anno 1990.–––––––––––

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5aprile 1990, n. 71.

Art. 10. Venezia e Chioggia. 1. I comuni di Vene-zia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995,progetti di massima per la realizzazione di fognaturee per la depurazione delle acque usate provenienti daicentri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e diPellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secon-do criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell’inte-ra area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regio-nale di risanamento delle acque, approvato con deli-bera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1° set-tembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla sud-detta elaborazione nell’ambito del progetto integratodefinito dall’accordo di programma del 3 agosto 1993ai sensi dell’art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sonoapprovati dalla regione Veneto previo parere dellacommissione per la salvaguardia di Venezia di cuiall’art. 5 della L. 16 aprile 1973, n. 171, come inte-grata dall’art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 360.L’approvazione costituisce integrazione del "Pianoper la prevenzione dell’inquinamento ed il risana-mento delle acque del bacino idrografico immedia-tamente sversante nella laguna di Venezia, nonchévariante agli strumenti urbanistici generali.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati difognature dinamiche, è consentito lo scarico delleacque reflue provenienti dagli insediamenti civili dicui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo,dell’art. 3 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, dal-le aziende artigiane produttive, ancorché non rien-tranti nella tipologia di cui all’art. 17 del pianoregionale di risanamento delle acque, approvato condelibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1°settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, daglienti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive edella ristorazione, purché sottoposte a trattamentiindividuali secondo i progetti approvati dai comuni.I privati e gli altri soggetti non compresi nel prece-dente periodo, e più in generale tutti coloro che uti-lizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotar-

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si di sistemi di trattamento in esecuzione dei proget-ti di massima di cui al comma 1 del presente artico-lo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci deicomuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degliscarichi di cui al presente comma superiori a centoabitanti equivalenti devono essere basati sull’impie-go delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, acosti sostenibili e tenendo conto della situazioneurbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degliimpianti individuali o le relative prestazioni depura-tive sono identificate dalla regione Veneto con il pia-no regionale di risanamento delle acque, approvatoai sensi dell’art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 319,e successive modificazioni, che sarà a tal fine inte-grato, per il trattamento degli scarichi superiori acento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluen-ti degli impianti individuali di cui al presente com-ma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabellaallegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, fattesalve specifiche e motivate prescrizioni integrativeda parte delle autorità sanitarie competenti.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco delcomune di Chioggia possono concedere contributi aiprivati per 1’esecuzione delle opere di risanamentodegli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edi-lizie interessate dai progetti di intervento, utilizzan-do le quote vincolate ai sensi dell’art. 2, comma 3,della L. 5 febbraio 1992, n. 139.

4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e diquelli relativi alle aziende artigiane produttive, aglienti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive edella ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dalMagistrato alle acque di Venezia previa approvazio-ne dei progetti da parte dei comuni di Venezia e diChioggia, secondo le rispettive pertinenze territoria-li, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sonoversati direttamente ai comuni di Venezia e diChioggia, per i fini di cui al presente articolo. Icanoni di cui sopra saranno rideterminati in base alconsumo idrico ed ai criteri che saranno stati defini-ti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comunidi Venezia e di Chioggia con le modalità di cuiall’art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma3. gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali,le aziende turistiche ricettive e della ristorazionenon serviti da pubblica fognatura che abbiano pre-sentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 un pia-no di adeguamento degli scarichi, possono comple-tare le opere entro il 31 dicembre 1999 (1). Le dispo-sizioni di cui al comma 4 si applicano ai soggetti, dicui al comma 3, che abbiano presentato ai comunientro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di ade-guamento degli scarichi. I sindaci., nel definire ilcriterio preferenziale, dovranno tener conto delrischio di inquinamento collegato e quindi della par-ticolarità del caso e dell’urgenza delle opere da ese-

guire, oppure dell’avvenuta completa esecuzionedegli interventi previsti nel suddetto piano di ade-guamento degli scarichi. I mercati all’ingrosso e alminuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più dicento abitanti equivalenti, non serviti da pubblicafognatura, sono tenuti a presentare ai comuni diVenezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, unpiano di adeguamento degli scarichi e a completar-ne le opere entro il 31 dicembre 1999. (2)

6. In attesa della definizione dei procedimentiamministrativi di cui al comma 5, sono sospesi iprocedimenti penali per i reati di scarico senza auto-rizzazione e di superamento dei limiti di accettabi-lità di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, pre-visti dall’art. 9 della L. 16 aprile 1973, n. 171, e suc-cessive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio insanatoria delle autorizzazioni entro i termini previstidal comma 5 estingue i reati stessi. (3)–––––––––––

(1) Termine prorogato dall’art. 29, 1. 30 aprile1999, n. 136.

(2) Comma così modificato dall’art. 29, l. 30 apri-le 1999, n. 136.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 1, d.l. 29 mar-zo 1995, n. 96, conv. in 1. 31 maggio 1995, n. 206.

Art. 11. Omissis (1).–––––––––––

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile1990, n. 71.

Art. 12. Competenze delle regioni a statutospeciale e delle province autonome. 1. Sono fattesalve le competenze delle regioni a statuto specialee delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13. Sanzioni. 1. Chiunque impiega o vendesostanze attive diserbanti in violazione del divieto dicui all’art. 1 è punito con l’arresto fino a tre anni ocon l’ammenda da lire duecentocinquantamila (euro129) fino a cinque milioni (euro 2.582).

Art. 14. Omissis (1).–––––––––––

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile1990, n. 71.

Art. 15. (1) Acque di balneazione. 1. Il termine dicui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio1988, n.155, convertito con modificazioni, dalla leg-ge 15 luglio 1988, n. 271, è prorogato di un anno inattesa di una revisione della normativa di attuazionedella direttiva CEE numero 76/100.–––––––––––

(1) Articolo così modificato dalla legge di conver-sione 5 aprile 1990, n. 71.

Art. 16. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno stesso della sua pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana e sarà presentato alle Camere per la conversio-ne in legge.

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TABELLA A (1)–––––––––––

(1) La tabella che si omette, essendo strettamentecollegata all’art. 11 che è stato soppresso dalla leg-ge di conversione 5 aprile 1990, n. 71, deve ritener-si soppressa anch’essa.

3.

L. 25 gennaio 1994, n. 70. Norme per la sem-plificazione degli adempimenti in materiaambientale, sanitaria e di sicurezza pubbli-ca, nonché per l’attuazione del sistema diecogestione e di audit ambientale (G.U. 31gennaio 1994, n. 24).

Art. 1. Modello unico di dichiarazione. 1. Condecreto del Presidente della Repubblica emanato aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato, di concerto con ilMinistro dell’ambiente, sentiti il Ministro dellasanità e il Ministro dell’interno, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabilite norme finalizzate a:

a) individuare, ai fini della predisposizione di unmodello unico di dichiarazione, le disposizioni dilegge e le relative norme di attuazione che stabili-scono obblighi di dichiarazione, di comunicazione,di denuncia o di notificazione in materia ambienta-le, sanitaria e di sicurezza pubblica;

b) fissare un termine per la presentazione delmodello unico di dichiarazione di cui al comma 2,che sostituisce ogni altro diverso termine previstodalle disposizioni di legge e dalle relative norme diattuazione di cui alla lettera a).

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adottacon proprio decreto, da emanare entro i trenta gior-ni successivi al termine di cui al comma 1, il model-lo unico di dichiarazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri disponecon proprio decreto gli aggiornamenti del modellounico di dichiarazione, anche in relazione a nuovedisposizioni individuate con la medesima proceduradi cui al comma 1.

Art. 2. Presentazione del modello unico didichiarazione. 1. Il modello unico di dichiarazioneè presentato alla camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura competente per territorio,entro il termine stabilito dal decreto di cui all’ arti-colo 1, comma 1.

2. La camera di commercio, industria, artigianatoe agricoltura entro trenta giorni dal ricevimentoprovvede a trasmettere il modello unico di dichiara-

zione alle diverse amministrazioni, per le parti dirispettiva competenza, e all’Unione italiana dellecamere di commercio, industria, artigianato e agri-coltura (Unioncamere).

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, con proprio decreto, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, determina i diritti di segreteria da corrispon-dere alle camere di commercio, industria, artigiana-to e agricoltura per l’espletamento dei compiti pre-visti dalla presente legge, comprensivi degli oneriderivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4.

4. Il modello unico di dichiarazione sostituisceogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia onotificazione obbligatorie previste dalle disposizio-ni di legge e dalle relative norme di attuazione indi-viduate ai sensi dell’articolo 1, comma 1.

5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichia-razione in possesso delle pubbliche amministrazioniè esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo Vdella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3. Raccolta statistica. 1. Il Ministero del-l’ambiente conclude un accordo di programma conil Ministero dell’industria, del commercio e dell’ar-tigianato e con l’Unioneamere per la predisposizio-ne, l’elaborazione e la comunicazione al pubblico diuna raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base delmodello unico di dichiarazione. Tale raccolta è arti-colata anche su base regionale o per ambiti signifi-cativi di territorio.

2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contie-ne anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensidell’articolo 4.

3. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’am-biente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materiedisciplinate dalle leggi e dalle relative norme diattuazione individuate ai sensi dell’articolo 1, com-ma 1, utilizzando i dati contenenti nella raccolta sta-tistica di cui al presente articolo.

Art. 4. Controlli. 1. Restano ferme le disposizio-ni in materia di controlli previste dalle leggi e dallerelative norme di attuazione individuate ai senti del-l’articolo 1, comma 1, nonché dalle leggi, dai decre-ti e dalle relative norme di attuazione di cui allatabella A allegata alla presente legge.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, il Ministero dell’ambiente e il Ministe-ro della sanità promuovono, entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente legge, la conclu-sione di accordi di programma con i soggetti com-petenti per l’effettuazione di controlli a campionesulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelmodello unico di dichiarazione. I risultati dei con-trolli sono comunicati alle amministrazioni compe-tenti e all’Unioncamere.

3. Gli accordi di programma di cui al presente arti-colo devono prevedere l’effettuazione di controlli

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anche su istanza motivata dei soggetti portatori diinteressi pubblici o privati nonché dei soggetti por-tatori di interessi diffusi costituiti in associazioni ocomitati.

Art. 5. Sistema di ecogestione e di auditambientale. 1. L’organismo individuato ai senti del-l’articolo 1 del D.L. 6 luglio 1993, n. 216, converti-to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.294, svolge altresì i compiti previsti dall’articolo 18del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio,del 29 giugno 1993.

2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazionedelle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera e), delpresente articolo, sono versate all’entrata del bilan-cio dello Stato e sono riassegnate al capitolo delloStato di previsione del Ministero dell’ambiente indi-viduato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citatoD.L. 216/1993, convertito, con modificazioni, dallaL. 294/1993.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di con-certo con il Ministro dell’industria, del commercio edell’artigianato, sono stabiliti, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni dipartecipazione al sistema di ecogestione e di auditambientale;

b) l’obbligo per i soggetti richiedenti il rilasciodelle dichiarazioni di presentare apposita domandaallegando la documentazione richiesta certificata aisensi della legislazione vigente;

c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gliimporti dei diritti di utilizzazione delle dichiarazio-ni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fattu-rato dei soggetti richiedenti;

d) le modalità ed i criteri per dare comunicazio-ne al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e perla pubblicazione dell’elenco dei soggetti cui le stes-se sono state rilasciate;

e) le modalità per l’effettuazione dei controlli,anche a campione, avvalendosi degli organi delleamministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Ilcontrollo è avviato anche ad istanza delle associa-zioni di categoria o ambientaliste o di consumatori outenti maggiormente rappresentative;

f) l’applicazione a titolo sperimentale ai settoridel commercio e dei servizi del sistema di ecoge-stione e di audit ambientale.

4. Gli organismi di certificazione svolgono altresìle funzioni e i compiti dei verificatori ambientaliprevisti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93.

5. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato promuove la conclusione di un accordodi programma con le organizzazioni di categoriainteressate, per l’applicazione del citato regolamen-to (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medieimprese, prevedendo a tal fine anche semplificazio-ni procedurali e agevolazioni finanziarie nell’ambi-to di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 6. Disposizioni transitorie. 1. In attesa del-l’emanazione del decreto di cui all’articolo 1, comma1, il modello unico di dichiarazione, in sede di primaapplicazione della presente legge, è adottato, ai sensidell’articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, con rife-rimento agli obblighi di dichiarazione, di comunica-zione, di denuncia o di notificazione previsti dalleleggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazionedi cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presen-tazione del modello unico di dichiarazione, in casodi obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell’annosuccessivo a quello di riferimento, fermi restando itermini previsti in caso di obblighi che abbianocarattere non periodico. (1)–––––––––––

(1) Il modello unico di dichiarazione è statoapprovato con D.P.C.M. 6 luglio 1995 e successiva-mente sostituito dal D.P.C.M. 21 marzo 1997.

4.

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Attuazionedella direttiva 96/82/CE relativa al control-lo dei pericoli di incidenti rilevanti connessicon determinate sostanze pericolose (in S.O.alla G.U. 28 settembre 1999, n. 228).

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità. 1. Il presente decreto detta dispo-sizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanticonnessi a determinate sostanze pericolose e a limi-tarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.

2. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome di Trento e di Bolzano provvedono ad ade-guare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamen-tali contenute nel presente decreto secondo le previ-sioni dei rispettivi statuti e delle relative norme diattuazione.

3. Le disposizioni del presente decreto recantiobblighi o adempimenti a carico del gestore nei con-fronti delle regioni o degli organi regionali si inten-dono riferite per le province autonome di Trento e diBolzano, alla provincia autonoma territorialmentecompetente; quelle che rinviano a organi tecniciregionali o interregionali si intendono riferite aglienti, agli organismi e alle strutture provinciali com-petenti secondo il rispettivo ordinamento.

Art. 2. Ambito di applicazione. 1. Il presentedecreto si applica agli stabilimenti in cui sono pre-senti sostanze pericolose in quantità uguali o supe-riori a quelle indicate nell’allegato I.

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2. Ai fini del presente decreto si intende per "pre-senza di sostanze pericolose" la presenza di queste,reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle chesi reputa possano essere generate, in caso di perdita dicontrollo di un processo industriale, in quantità ugua-le o superiore a quelle indicate nell’allegato I.

3. Agli stabilimenti industriali non rientranti traquelli indicati al comma 1, si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 5.

4. Salvo che non sia diversamente stabilitorimangono ferme le disposizioni di cui ai seguentidecreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agliarticoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

b) decreto del Ministro dell’ambiente del 20 maggio1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;

c) decreto dei Ministri dell’ambiente e della sanità23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 15 del 20 gennaio 1994;

d) i criteri di cui all’allegato del decreto del Mini-stro dell’ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;

e) decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio1996, pubblicato nel supplemento ordinario dellaGazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;

f) decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del9 luglio 1996;

g) decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre1997, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;

h) decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3febbraio 1998;

i) decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del30 marzo 1998;

l) decreto del Ministro dell’ambiente 20 ottobre1998, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto nonpregiudicano l’applicazione delle disposizioni inmateria di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogodi lavoro.

Art. 3. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretosi intende per:

a) “stabilimento”, tutta l’area sottoposta al con-trollo di un gestore, nella quale sono presenti sostan-ze pericolose all’interno di uno o più impianti, com-prese le infrastrutture o le attività comuni o connes-se;

b) “impianto”, un’unità tecnica all’interno di unostabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, mani-

polate o depositate sostanze pericolose. Comprendetutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, imacchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarieparticolari, le banchine, i pontili che servono l’im-pianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe,galleggianti o meno, necessari per il funzionamentodell’impianto;

c) “deposito”, la presenza di una certa quantità disostanze pericolose a scopo di immagazzinamento,deposito per custodia in condizioni di sicurezza ostoccaggio;

d) “gestore”, la persona fisica o giuridica chegestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto;

e) “sostanze pericolose”, le sostanze, miscele opreparati elencati nell’allegato I, parte 1, o rispon-denti ai criteri fissati nell’allegato I, parte 2, chesono presenti come materie prime, prodotti, sotto-prodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresiquelli che possono ragionevolmente ritenersi gene-rati in caso di incidente;

f) “incidente rilevante”, un evento quale un’emis-sione, un incendio o un’esplosione di grande entità,dovuto a sviluppi incontrollati che si verificanodurante l’attività di uno stabilimento di cui all’arti-colo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo gra-ve, immediato o differito, per la salute umana o perl’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabili-mento, e in cui intervengano una o più sostanze peri-colose;

g) “pericolo”, la proprietà intrinseca di una sostan-za pericolosa o della situazione fisica esistente inuno stabilimento di provocare danni per la saluteumana o per l’ambiente;

h) “rischio”, la probabilità che un determinatoevento si verifichi in un dato periodo o in circostan-ze specifiche.

Art. 4. Esclusioni. 1. Sono esclusi dall’applica-zione del presente decreto:

a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi milita-ri;

b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito

temporaneo intermedio su strada, per idrovia internae marittima o per via aerea;

d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta,comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori deglistabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1;

e) lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazio-ne e il trattamento di minerali in miniere, cave omediante trivellazione, ad eccezione delle operazio-ni di trattamento chimico o termico e del deposito adesse relativo che comportano l’impiego delle sostan-ze pericolose di cui all’allegato I; (1)

e-bis) l’esplorazione e lo sfruttamento off shore diminerali, compresi gli idrocarburi;(2)

f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli

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impianti operativi di smaltimento degli sterili, com-presi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, con-tenenti le sostanze pericolose di cui all’allegato I, inparticolare quando utilizzati in relazione alla lavora-zione chimica e termica dei minerali; (1)

g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,nonché le soste tecniche temporanee intermedie,dall’accettazione alla riconsegna delle merci e leoperazioni di composizione e scomposizione deitreni condotte negli scali di smistamento ferroviario,ad eccezione degli scali merci terminali di ferroviadi cui al comma 2:

h) gli scali merci terminali di ferrovia individuatisecondo le tipologie di cui all’allegato I del decretodel Ministro dell’ambiente 20 ottobre 1998, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre1998, che svolgono in modo non occasionale le atti-vità ivi menzionate, per i quali restano validi gliobblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamen-to di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20ottobre 1998.

2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientranonella disciplina del presente decreto:

a) quando svolgono attività di carico, scarico o tra-vaso di sostanze pericolose presenti in quantitàuguale o superiore a quelle indicate nell’allegato Inei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in reci-pienti o in colli fino a un volume massimo di 450litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;

b) quando effettuano, in aree appositamente attrez-zate, una specifica attività di deposito, diversa daquella propria delle fasi di trasporto, dall’accettazio-ne alla riconsegna delle sostanze pericolose presen-ti in quantità uguale o superiore a quelle indicatenell’allegato I.

3. Nei porti industriali e petroliferi si applica lanormativa del presente decreto con gli adattamentirichiesti dalla peculiarità delle attività portuali, defi-niti in un regolamento interministeriale da adottarsidi concerto tra il Ministro dell’Ambiente, quello deitrasporti e della navigazione, e quelli della sanità edell’interno, entro novanta giorni dalla data di entra-ta in vigore del presente decreto. Il regolamentodovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti aquelli stabiliti, in particolare specificando le moda-lità del rapporto di sicurezza, del piano di emergen-za e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entra-ta in vigore del regolamento continuano ad applicar-si, per i porti industriali, petroliferi e commerciali, incui sono presenti sostanze pericolose di cui all’arti-colo 2, comma 1, le normative vigenti in materia dirischi industriali e di sicurezza. (3) (4)–––––––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238 recante «Attuazione delladirettiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rile-vanti connessi con determinate sostanze pericolose»

(pubblicato nel S.O. alla G.U. 21 novembre 2005, n.271).

(2) Lettera inserita dall’art. 1, D.Lgs. n. 238/2005cit.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. n.238/2005 cit.

(4) Con D.M. 16 maggio 2001, n. 293, è stato ema-nato il regolamento di attuazione della direttiva96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di inci-denti rilevanti connessi con determinate sostanzepericolose.

CAPO II

ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO

DI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 5. Obblighi generali del gestore. 1. Il gesto-re è tenuto a prendere tutte le misure idonee a pre-venire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conse-guenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto deiprincipi del presente decreto e delle normativevigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro edi tutela della popolazione e dell’ambiente.

2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cuiall’allegato A in cui sono presenti sostanze pericolo-se in quantità inferiori a quelle indicate nell’allega-to I, oltre a quanto previsto al comma 1, è altresìtenuto a provvedere all’individuazione dei rischi diincidenti rilevanti, integrando il documento di valu-tazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 set-tembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed inte-grazioni; all’adozione delle appropriate misure disicurezza e all’informazione, alla formazione,all’addestramento ed all’equipaggiamento di coloroche lavorano in situ come previsto dal decreto delMinistro dell’ambiente 16 marzo 1998, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.

[3. Il gestore degli stabilimenti industriali di cuiall’allegato A in cui sono presenti sostanze in quan-tità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 del-l’allegato B e, per le sostanze e categorie elencatenell’allegato I, in quantità inferiori ai valori di sogliaivi riportati, deve:

a) presentare una relazione, redatta, fino all’ado-zione del decreto previsto all’articolo 8, comma 4,secondo i principi stabiliti dal decreto del Presiden-te del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile1989, contenente le informazioni relative al proces-so produttivo, alle sostanze pericolose presenti, allavalutazione dei rischi di incidente rilevante, all’ado-zione di misure di sicurezza appropriate, all’infor-mazione, formazione, addestramento ed equipaggia-mento di coloro che lavorano in situ, così come pre-visto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998,nonché la scheda di informazione di cui all’allegato

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V. La relazione e la scheda sono presentate allaregione territorialmente competente e al prefettoentro un anno dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto e aggiornate ogni cinque anni;

b) predisporre il piano di emergenza interno con lemodalità e i contenuti minimi previsti dall’articolo11]. (1)–––––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 21 settem-bre 2005, n. 238.

Art. 6. Notifica. 1. Il gestore degli stabilimenti dicui all’articolo 2, comma 1, oltre a quanto dispostoagli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Mini-stero dell’ambiente, alla regione, alla provincia, alcomune, al prefetto; al Comando provinciale deiVigili del fuoco competente per territorio; e alComitato tecnico regionale o interregionale del Cor-po nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’articolo20 del decreto del Presidente della Repubblica 29luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell’articolo19 e d’ora in avanti denominato Comitato, una noti-fica entro i seguenti termini:

a) centottanta giorni prima dell’inizio della costru-zione, per gli stabilimenti nuovi;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, per gli stabilimenti preesistenti. (1)

2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell’auto-certificazione con le modalità e gli effetti della leg-ge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,deve contenere le seguenti informazioni:

a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indi-rizzo completo dello stabilimento;

b) la sede o il domicilio del gestore, con l’indiriz-zo completo;

c) il nome o la funzione della persona responsabi-le dello stabilimento, se diversa da quella di cui allalettera a);

d) le notizie che consentano di individuare lesostanze pericolose o la categoria di sostanze peri-colose, la loro quantità e la loro forma fisica;

e) l’attività, in corso o prevista, dell’impianto o deldeposito;

f) l’ambiente immediatamente circostante lo stabi-limento e, in particolare, gli elementi che potrebbe-ro causare un incidente rilevante o aggravarne leconseguenze.

3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto dimodifiche all’allegato I o per effetto di modifichetecniche disposte con il decreto di cui all’articolo 15,comma 2, o per effetto di mutamento della classifi-cazione di sostanze pericolose rientrano nel campo diapplicazione del presente decreto deve espletare iprescritti adempimenti entro un anno dalla data dientrata in vigore delle suddette modifiche ovveroentro il termine stabilito dalla disciplina di recepi-mento delle relative disposizioni comunitarie. (1)

4. In caso di chiusura definitiva dell’impianto o deldeposito, ovvero nel caso di aumento significativo

della quantità e di modifica significativa della natu-ra o dello stato fisico delle sostanze pericolose pre-senti, o di modifica dei processi che le impiegano, odi modifica dello stabilimento o dell’impianto chepotrebbe costituire aggravio del preesistente livellodi rischio ai sensi del decreto di cui all’articolo 10,nonché di variazioni delle informazioni di cui alcomma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nel-le forme dell’autocertificazione, la notifica di cui alcomma 1 e la scheda di cui all’allegato V. (2)

5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al com-ma 2, invia al Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco,al prefetto, al Comitato, nonché al Comando provin-ciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio,le informazioni di cui all’allegato V. (2)

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2,comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma2 le certificazioni o autorizzazioni previste dallanormativa vigente in materia ambientale e di sicu-rezza e quanto altro eventualmente predisposto inbase a regolamenti comunitari volontari, come adesempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consi-glio, del 29 giugno 1993, sull’adesione volontariadelle imprese del settore industriale a un sistemacomunitario di ecogestione e audit, e norme tecnicheinternazionali.

6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero ilgestore che ha realizzato modifiche con aggravio delpreesistente livello di rischio ovvero modifiche talida comportare obblighi diversi per lo stabilimentostesso ai sensi del presente decreto, previo conse-guimento delle previste autorizzazioni, prima del-l’avvio delle attività ne dà comunicazione ai desti-natari della notifica di cui al comma 1. (3)–––––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. n.238/2005 cit.

(3) Comma inserito dall’art. 3, D.Lgs. n. 238/2005cit.

Art. 7. Politica di prevenzione degli incidentirilevanti. 1. Al fine di promuovere costanti miglio-ramenti della sicurezza e garantire un elevato livel-lo di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mez-zi, strutture e sistemi di gestione appropriati, ilgestore degli stabilimenti di cui all’articolo 2, com-ma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, un documen-to che definisce la propria politica di prevenzionedegli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il pro-gramma adottato per l’attuazione del sistema digestione della sicurezza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, i gestori degli stabilimenti esisten-ti alla data di entrata in vigore del presente decretodevono attuare il sistema di gestione della sicurezza,

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previa consultazione del rappresentante della sicu-rezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, esuccessive modifiche, secondo quanto previsto dal-l’allegato III.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di con-certo con i Ministri dell’interno, della sanità e del-l’industria, del commercio e dell’artigianato, d’inte-sa con la Conferenza unificata prevista dall’articolo8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite,entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, linee guida per l’attuazione del siste-ma di gestione della sicurezza secondo le indicazio-ni dell’allegato III alle quali il gestore degli stabili-menti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il ter-mine previsto per il primo riesame, successivo all’e-manazione del predetto decreto, del documento dicui al comma 1. (1)

4. Il documento di cui al comma 1 deve esseredepositato presso lo stabilimento e riesaminato ognidue anni sulla base delle linee guida definite con idecreti previsti al comma 3; esso resta a disposizio-ne delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e25.

5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quan-to stabilito dal comma 2 contestualmente all’iniziodell’attività. –––––––––––––

(1) Le indicate linee guida sono state stabilite conD.M. 9 agosto 2000.

Art. 8. Rapporto di sicurezza. 1. Per gli stabili-menti in cui sono presenti sostanze pericolose inquantità uguali o superiori a quelle indicate nell’al-legato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto aredigere un rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento pre-visto all’articolo 7, comma 1, è parte integrante,deve evidenziare che:

a) è stato adottato il sistema di gestione della sicu-rezza;

b) i pericoli di incidente rilevante sono stati indi-viduati e sono state adottate le misure necessarie perprevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomoe per l’ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e lamanutenzione di qualsiasi impianto, deposito,attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzio-namento dello stabilimento, che hanno un rapportocon i pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sonosufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabili-menti di cui all’articolo 14, comma 6, anche lemisure complementari ivi previste;

d) sono stati predisposti i piani d’emergenza inter-ni e sono stati forniti all’autorità competente di cuiall’articolo 20 gli elementi utili per l’elaborazionedel piano d’emergenza esterno al fine di prendere lemisure necessarie in caso di incidente rilevante.

3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 con-tiene almeno i dati di cui all’allegato II ed indica, tra

l’altro, il nome delle organizzazioni partecipanti allastesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contie-ne inoltre l’inventario aggiornato delle sostanzepericolose presenti nello stabilimento, nonché leinformazioni che possono consentire di prenderedecisioni in merito all’insediamento di nuovi stabi-limenti o alla costruzione di insediamenti attornoagli stabilimenti già esistenti. (1)

4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambien-te, di concerto con i Ministri dell’interno, dellasanità e dell’industria, del commercio e dell’artigia-nato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono defi-niti, secondo le indicazioni dell’allegato II e tenutoconto di quanto già previsto nel decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, icriteri, i dati e le informazioni per la redazione delrapporto di sicurezza i criteri per l’adozione di ini-ziative specifiche in relazione ai diversi tipi di inci-denti, nonché i criteri di valutazione del rapportomedesimo; fino all’emanazione di tali decreti valgo-no, in quanto applicabili, le disposizioni di cui aidecreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 12del decreto del Presidente della Repubblica 17 mag-gio 1988, n. 175, e successive modifiche. (2)

5. Al fine di semplificare le procedure e purchéricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente arti-colo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi,predisposti in attuazione di altre norme di legge o diregolamenti comunitari, possono essere utilizzatiper costituire il rapporto di sicurezza.

6. Il rapporto di sicurezza è inviato all’autoritàcompetente preposta alla valutazione dello stessocosì come previsto all’articolo 21, entro i seguentitermini:

a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell’inizio del-l’attività;

b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dal-la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggettialle disposizioni del citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 175 del 1988, entro due annidalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) in occasione del riesame periodico di cui alcomma 7, lettere a) e b).

7. Il gestore fermo restando l’obbligo di riesamebiennale di cui all’articolo 7, comma 4, deve riesa-minare il rapporto di sicurezza:

a) almeno ogni cinque anni; b) nei casi previsti dall’articolo 10; c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Mini-

stero dell’ambiente, eventualmente su segnalazionedella regione interessata, qualora fatti nuovi lo giu-stifichino, o in considerazione delle nuove cono-scenze tecniche in materia di sicurezza derivantidall’analisi degli incidenti, o, in misura del possibi-le, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle cono-scenze nel campo della valutazione dei pericoli o a

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seguito di modifiche legislative o delle modifichedegli allegati previste all’articolo 15, comma 2.

8. Il gestore deve comunicare immediatamentealle autorità di cui al comma 6 se il riesame del rap-porto di sicurezza di cui al comma 7 comporti omeno una modifica dello stesso.

9. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’ar-ticolo 22, comma 2, il gestore predispone una ver-sione del rapporto di sicurezza, priva delle informa-zioni riservate, da trasmettere alla regione territo-rialmente competente ai fini dell’accessibilità alpubblico.

10. Il Ministero dell’ambiente, quando il gestorecomprova che determinate sostanze presenti nellostabilimento o che una qualsiasi parte dello stabili-mento stesso si trovano in condizioni tali da nonpoter creare alcun pericolo di incidente rilevante,dispone, in conformità ai criteri di cui all’allegatoVII, la limitazione delle informazioni che devonofigurare nel rapporto di sicurezza ala prevenzionedei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e allalimitazione delle loro conseguenze per l’uomo e perl’ambiente, dandone comunicazione alle autoritàdestinatarie del rapporto di sicurezza.

11. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Com-missione europea l’elenco degli stabilimenti di cuial comma 10 e le motivazioni della limitazione del-le informazioni. –––––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. n.238/2005 cit.

Art. 9. Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurez-za. 1. Chiunque intende realizzare uno degli stabili-menti di cui all’articolo 8, comma 1, prima di dareinizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte leautorizzazioni previste dalla legislazione vigente,deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all’ar-ticolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all’auto-rità di cui all’articolo 21, comma 1, un rapporto pre-liminare di sicurezza. La concessione edilizia nonpuò essere rilasciata in mancanza del nulla osta difattibilità.

2. Prima di dare inizio all’attività, il gestore, al finedi ottenere il parere tecnico conclusivo, presentaall’autorità di cui all’articolo 21, comma 1, il rap-porto di sicurezza, integrando eventualmente quellopreliminare.

3. Abrogato.4. Abrogato.

–––––––––––––I commi 3 e 4 sono stati abrogati dall’art. 5,

D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.

Art. 10. Modifiche di uno stabilimento. 1. Condecreto del Ministro dell’ambiente, di concerto coni Ministri della sanità, dell’interno e dell’industria,

del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entrotre mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto sono individuate le modifiche di impianti edi depositi, di processi industriali, della natura o deiquantitativi di sostanze pericolose che potrebberocostituire aggravio del preesistente livello di rischio.

2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termi-ni fissati nel decreto di cui al comma 1:

a) riesaminare e, se necessario, modificare la poli-tica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i siste-mi di gestione nonché le procedure di cui agli arti-coli 6 e 8 e trasmettere alle autorità competenti tuttele informazioni utili;

b) riesaminare e, se necessario, modificare il rap-porto di sicurezza e trasmettere alle autorità compe-tenti tutte le informazioni utili prima di procederealle modifiche, secondo le procedure previste dal-l’articolo 9, per i nuovi stabilimenti;

c) comunicare la modifica all’autorità competentein materia di valutazione di impatto ambientale, chesi deve pronunciare entro un mese, ai fini della veri-fica di assoggettabilità alla procedura prevista pertale valutazione.

Art. 11. Piano di emergenza interno. 1. Per tuttigli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell’artico-lo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consul-tazione del personale che lavora nello stabilimento,ivi compreso il personale di imprese subappaltatricia lungo termine, il piano di emergenza interno daadottare nello stabilimento nei seguenti termini: (1)

a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l’at-tività;

b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora sogget-ti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigo-re del presente decreto;

c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assog-gettati alla disciplina prevista dal decreto del Presi-dente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tremesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto.

2. Il piano di emergenza interno deve contenerealmeno le informazioni di cui all’allegato IV, punto1, ed è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in mododa minimizzarne gli effetti e limitarne i danni perl’uomo, per l’ambiente e per le cose;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteg-gere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di inci-denti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e le auto-rità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamentodell’ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di emergenza interno deve essere riesa-minato, sperimentato e, se necessario, riveduto edaggiornato dal gestore, previa consultazione del per-sonale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il

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personale di imprese subappaltatrici a lungo termi-ne, ad intervalli appropriati, e, comunque, non supe-riori a tre anni. La revisione deve tenere conto deicambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servi-zi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuoveconoscenze in merito alle misure da adottare in casodi incidente rilevante. (2)

4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla pro-vincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tut-te le informazioni utili per l’elaborazione del pianodi emergenza di cui all’articolo 20 secondo la rispet-tiva competenza.

5. Il Ministro dell’ambiente provvede, con regola-mento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a discipli-nare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e3, del personale che lavora nello stabilimento ivicompreso il personale di imprese subappaltatrici alungo termine. (2)–––––––––––––

(1) Alinea così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. n.238/2005 cit.

Art. 12. Effetto domino. 1. In attesa di quantoprevisto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112, il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio, sentiti la regione interessa-ta e il Comitato, in base alle informazioni ricevutedai gestori a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 8,individua gli stabilimenti tra quelli di cui all’artico-lo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possi-bilità o le conseguenze di un incidente rilevante pos-sono essere maggiori a causa del luogo, della vici-nanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario del-le sostanze pericolose presenti in essi. (1)

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1devono trasmettere al prefetto e alla provincia entroquattro mesi dall’individuazione del possibile effet-to domino, le informazioni necessarie per gli adem-pimenti di competenza di ci all’articolo 20.

2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma1 devono:

a) scambiarsi le informazioni necessarie per con-sentire di riesaminare e, eventualmente, modificare,in considerazione della natura e dell’entità del peri-colo globale di incidente rilevante, i rispettivi siste-mi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurez-za, i piani di emergenza interni e la diffusione delleinformazioni alla popolazione;

b) cooperare nella trasmissione delle informazioniall’autorità competente per la predisposizione deipiani di emergenza esterni. (2)

2-ter. Il Comitato, in attesa dell’attuazione diquanto previsto dall’articolo 72 del decreto legisla-tivo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:

a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle infor-mazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);

b) i gestori cooperino nella trasmissione delleinformazioni di cui al comma 2-bis, lettera b). (2)–––––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. n.238/2005 cit.

Art. 13. Aree ad elevata concentrazione di sta-bilimenti. 1. In attesa di quanto previsto dall’artico-lo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,il Ministero dell’ambiente, sentita la regione interes-sata e il Comitato:

a) individua le aree ad elevata concentrazione distabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decre-to di cui al comma 2 e sulla base delle informazionidi cui all’articolo 12, comma 2;

b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimentisoggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, pre-senti nell’area, avvalendosi del Comitato:

1) lo scambio delle informazioni necessarie peraccertare la natura e l’entità del pericolo globale diincidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestoristessi ogni altra informazione utile ai fini della valu-tazione dei rischi dell’area, compresi studi di sicu-rezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell’areain cui sono presenti sostanze pericolose;

2) la predisposizione, da parte dei gestori deglistabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artico-li 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio disicurezza integrato dell’area, aggiornato nei tempi econ le modalità di cui all’articolo 8, comma 6;

c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anchesulla base delle indicazioni contenute nello studio disicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b),numero 2), un piano di intervento nel quale sonoindividuate le misure urgenti atte a ridurre o elimi-nare i fattori di rischio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambien-te, di concerto con i Ministri dell’interno, dellasanità e dell’industria, del commercio e dell’artigia-nato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sonostabiliti:

a) i criteri per l’individuazione e la perimetrazionedelle aree ad elevata effetto domino coinvolga grup-pi di stabilimenti;

b) le procedure per lo scambio delle informazionifra i gestori e per la predisposizione e la valutazionedello studio di sicurezza integrato;

c) le procedure per la diffusione delle informazio-ni alla popolazione;

d) le linee guida per la predisposizione dei pianid’intervento di cui al comma 1, lettera c).

Art. 14. Assetto del territorio e controllo dell’ur-banizzazione (1). 1. Entro sei mesi dalla data di entra-ta in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavo-ri pubblici, d’intesa con i Ministri dell’interno, del-l’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’arti-

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gianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce,per le zone interessate da stabilimenti a rischio diincidente rilevante che rientrano nel campo di appli-cazione del presente decreto, requisiti minimi di sicu-rezza in materia di pianificazione territoriale, conriferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoliche tengano conto della necessità di mantenere leopportune distanze tra stabilimenti e zone residenzia-li nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rile-vanti o di limitarne le conseguenze, per:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo

10, comma 1; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli

stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comu-nicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zoneresidenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento ol’infrastruttura possono aggravare il rischio o le con-seguenze di un incidente rilevante. (2)

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al com-ma 1, all’emanazione del decreto provvede, entro isuccessivi tre mesi, il Presidente del Consiglio deiMinistri.

3. Entro tre mesi dall’adozione del decreto di cuial comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli entiterritoriali apportano, ove necessario, le varianti aipiani territoriali di coordinamento provinciale e aglistrumenti urbanistici. La variante è approvata inbase alle procedure individuate dall’articolo 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre1998, n. 447. Trascorso il termine di cui sopra senzache sia stata adottata la variante, la concessione ol’autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1,lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progettosia conforme ai requisiti di sicurezza previsti daidecreti di cui al comma 1 o al comma 2, previo pare-re tecnico dell’autorità competente di cui all’artico-lo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenzadello stabilimento, basato sullo studio del caso spe-cifico o su criteri generali.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza chesiano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, laconcessione o l’autorizzazione per gli interventi dicui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate,previa valutazione favorevole dell’autorità compe-tente di cui all’articolo 21, comma 1, in ordine allacompatibilità della localizzazione degli interventicon le esigenze di sicurezza.

5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rila-sciate alla data di entrata in vigore del presentedecreto.

5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti dicui all’articolo 2, comma 1, gli enti territoriali ten-gono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pia-nificazione dell’assetto del territorio, della necessitàdi prevedere e mantenere opportune distanze tra glistabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e lezone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto

principali, le aree ricreative e le aree di particolareinteresse naturale o particolarmente sensibili dalpunto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti egli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (3)

6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino azone residenziali, ad edifici e zone frequentate dalpubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricrea-tive e ad aree di particolare interesse naturale o par-ticolarmente sensibili dal punto di vista naturale ilgestore deve, altresì, adottare misure tecniche com-plementari per contenere i rischi per le persone e perl’ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponi-bili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali sta-bilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all’autoritàcompetente di cui all’articolo 21, comma 1, le misu-re che intende adottare; tali misure vengono esami-nate dalla stessa autorità nell’ambito dell’istruttoriadi cui all’articolo 21. (4)–––––––––––––

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 8, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) In attuazione del presente comma, vedi il D.M.9 maggio 2001.

(3) Comma inserito dall’art. 8, D.Lgs. n. 238/2005cit.

(4) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. n.238/2005 cit.

CAPO III

COMPETENZE

Art. 15. Funzioni del Ministero dell’ambiente. 1.Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, diconcerto con i Ministri dell’interno, dell’industria, delcommercio e dell’artigianato e della sanità, d’intesacon la Conferenza unificata, sono stabiliti le normetecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi diincidenti rilevanti, le modalità con le quali il gestoredeve procedere all’individuazione di tali rischi, all’a-dozione delle appropriate misure di sicurezza,all’informazione, all’addestramento e all’equipaggia-mento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valu-tazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimen-to per l’adozione di iniziative specifiche in relazioneai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l’indi-viduazione delle modifiche alle attività industriali chepossono avere implicazioni per i rischi di incidentirilevanti; fino all’emanazione di tali decreti valgono,in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decretiministeriali emanati ai sensi dell’articolo 12 deldecreto del Presidente della Repubblica 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, previacomunicazione al Ministero della sanità, al Ministe-ro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,d’intesa con la Conferenza unificata, ogni qualvolta

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la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per ilproprio recepimento. (1)

3. Il Ministero dell’ambiente: a) comunica agli Stati membri relativamente agli

stabilimenti di cui all’articolo 8 vicini al loro terri-torio nei quali possa verificarsi un incidente rilevan-te con effetti transfrontalieri tutte le informazioniutili perché lo Stato membro possa applicare tutte lemisure connesse ai piani di emergenza interni edesterni e all’urbanizzazione;

b) informa tempestivamente la Commissione euro-pea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorionazionale e che rispondano ai criteri riportati nel-l’allegato VI, parte I, e comunica, non appenadisponibili, le informazioni che figurano nell’allega-to VI, parte II;

c) presenta alla Commissione europea una relazio-ne triennale secondo la procedura prevista dalladirettiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicem-bre 1991, per la standardizzazione e la razionalizza-zione delle relazioni relative all’attuazione di talunedirettive concernenti l’ambiente, per gli stabilimentisoggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8.

c-bis) comunica alla Commissione europea ilnome e la ragione sociale del gestore, l’indirizzodegli stabilimenti soggetti all’articolo 2, comma 1,nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabi-limenti. (2)

4. Il Ministero dell’ambiente predispone e aggior-na, nei limiti delle risorse finanziarie previste dallalegislazione vigente avvalendosi dell’Agenzianazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA),l’inventario degli stabilimenti suscettibili di causareincidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valu-tazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi digestione della sicurezza.

5. Il Ministero dell’ambiente, per lo svolgimentodei compiti previsti dal presente decreto, può avva-lersi anche della segreteria tecnica già ivi istituitapresso il Servizio inquinamento atmosferico e acu-stico e per le industrie a rischio.

6. Il Ministero dell’ambiente, per la predisposizionedelle norme tecniche di attuazione previste dal pre-sente decreto, può convocare, ai sensi dell’articolo 14della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza diservizi con la partecipazione, a fini esclusivamenteconsultivi, di un rappresentante per ciascuno degliorgani tecnici previsti all’articolo 17, di due rappre-sentanti delle associazioni degli industriali nominatidal Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato, di un rappresentante delle organizzazionisindacali maggiormente rappresentative e di un rap-presentante delle associazioni ambientali di interessenazionale riconosciute tali ai sensi e per gli effetti del-l’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. –––––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Lettera aggiunta dall’art. 9, D.Lgs. n.238/2005 cit.

Art. 16. Funzioni d’indirizzo. 1. Su proposta delMinistro dell’ambiente, di concerto con i Ministridell’interno, della sanità e dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato sono adottati atti di indiriz-zo e coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della leg-ge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di stabilire criteriuniformi:

a) per l’individuazione dell’effetto domino di cuiall’articolo 12;

b) per l’individuazione delle aree ad elevata con-centrazione di cui all’articolo 13;

c) relativi alle misure di controllo di cui all’artico-lo 25;

d) diretti alla semplificazione e allo snellimentodei procedimenti per l’elaborazione dei provvedi-menti discendenti dall’istruttoria tecnica di cuiall’articolo 21.

Art. 17. Organi tecnici. 1. Ai fini dell’applica-zione del presente decreto i ministeri competenti siavvalgono, in relazione alle specifiche competen-ze, dell’ANPA, dell’Istituto superiore per la pre-venzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del-l’Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corponazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) i quali,nell’ambito delle ordinarie disponibilità dei propribilanci, possono elaborare e promuovere ancheprogrammi di formazione in materia di rischi diincidenti rilevanti.

2. L’ISPESL armonizza il procedimento di omolo-gazione degli impianti, ai sensi della legge 12 ago-sto 1982, n. 597, in cui sono presenti le sostanze del-l’allegato I, parte I e II, con le norme tecniche delpresente decreto in materia di sicurezza.

Art. 18. Competenze della Regione. 1. La regio-ne disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio dellecompetenze amministrative in materia di incidentirilevanti. A tal fine la regione:

a) individua le autorità competenti titolari dellefunzioni amministrative e dei provvedimenti discen-denti dall’istruttoria tecnica e stabilisce le modalitàper l’adozione degli stessi, prevedendo la semplifi-cazione dei procedimenti ed il raccordo con il pro-cedimento di valutazione di impatto ambientale;

b) definisce le modalità per il coordinamento deisoggetti che procedono all’istruttoria tecnica, rac-cordando le funzioni dell’ARPA con quelle delcomitato tecnico regionale di cui all’articolo 20 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvol-ti nell’istruttoria, nonché, nel rispetto di quanto pre-visto all’articolo 25, le modalità per l’esercizio del-la vigilanza e del controllo;

c) definisce le procedure per l’adozione degliinterventi di salvaguardia dell’ambiente e del terri-

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torio in relazione alla presenza di stabilimenti arischio di incidente rilevante.

c-bis) fornisce al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio tutte le informazioni necessarieper le comunicazioni di cui all’articolo 15, comma3, lettere c) e c-bis), nonché per l’aggiornamentodella banca dati di cui all’articolo 15, comma 4,anche attraverso le procedure e gli standard di cuiall’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 dicembre 2000, n. 365. (1)–––––––––––––

(1) Lettera aggiunta dall’art. 10, D.Lgs. 21 set-tembre 2005, n. 238.

Art. 19. Composizione e funzionamento delComitato tecnico regionale o interregionale. 1.Fino all’emanazione da parte delle regioni delladisciplina di cui all’articolo 18, il comitato tecnicoregionale, di cui all’articolo 20 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimen-ti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurez-za ai sensi dell’articolo 8 e a formulare le relativeconclusioni con le modalità previste all’articolo 21.

2. Ai fini dell’espletamento dei compiti previstidal comma 1 il Comitato è integrato, nei limiti dellerisorse finanziarie previste dalla legislazione vigen-te, dl comandante provinciale dei Vigili del fuococompetente per territorio, ove non sia già compo-nente, nonché da soggetti dotati di specifica compe-tenza nel settore e, precisamente:

a) due rappresentanti dell’Agenzia regionale per laprotezione dell’Ambiente territorialmente compe-tente, ove costituita;

b) due rappresentanti del dipartimento perifericodell’ISPESL territorialmente competenti;

c) un rappresentante della regione territorialmentecompetente;

d) un rappresentante della provincia territorial-mente competente;

e) un rappresentante della comune territorialmentecompetente.

3. Per ogni componente titolare è nominato unsupplente.

4. Il Comitato è costituito validamente con la pre-senza dei due terzi dei componenti e delibera a mag-gioranza dei presenti.

5. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.

CAPO IV

PROCEDURE

Art. 20. Piano di emergenza esterno. 1. Per glistabilimenti di cui all’articolo 8, al fine di limitare glieffetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sullascorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi

degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell’istrutto-ria, ove disponibili, delle linee guida previste dalcomma 4, nonché delle eventuali valutazioni formu-late dal Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri - il prefetto,d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, pre-via consultazione della popolazione e nell’ambitodelle disponibilità finanziarie previste dalla legisla-zione vigente, predispone il piano di emergenza ester-no allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. Il pia-no è comunicato al Ministero dell’ambiente, ai sinda-ci, alla regione e alla provincia competenti per terri-torio, al Ministero dell’interno ed al Dipartimentodella protezione civile. Nella comunicazione al Mini-stero dell’ambiente devono essere segnalati anche glistabilimenti di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a).

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elabora-to tenendo conto almeno delle indicazioni di cuiall’allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo sco-po di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in mododa minimizzarne gli effetti e limitarne i danni perl’uomo, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteg-gere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di inci-denti rilevanti, in particolare mediante la coopera-zione rafforzata negli interventi di soccorso conl’organizzazione di protezione civile; (1)

c) informare adeguatamente la popolazione e leautorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigential ripristino e al disinquinamento dell’ambientedopo un incidente rilevante.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesami-nato, sperimentato e, se necessario, riveduto edaggiornato previa consultazione della popolazione,nei limiti delle risorse previste dalla legislazionevigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e,comunque, non superiori a tre anni. La revisionedeve tenere conto dei cambiamenti avvenuti neglistabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progres-si tecnici e delle nuove conoscenze in merito allemisure da adottare in caso di incidenti rilevanti; del-la revisione del piano viene data comunicazione alMinistero dell’ambiente. (2)

4. Il Dipartimento della protezione civile stabili-sce, d’intesa con la Conferenza unificata, per le fina-lità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, lelinee guida per la predisposizione del piano di emer-genza esterna, provvisorio o definitivo, e per la rela-tiva informazione alla popolazione. Inoltre, fermerestando le attribuzioni delle amministrazioni delloStato e degli enti territoriali e locali definite dallavigente legislazione, il Dipartimento della protezio-ne civile verifica che l’attivazione del piano avven-ga in maniera tempestiva da parte dei soggetti com-petenti qualora accada un incidente rilevante o unevento incontrollato di natura tale che si possa

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ragionevolmente prevedere che provochi un inci-dente rilevante. (3)

4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sonoaggiornate dal Dipartimento di protezione civile,d’intesa con la Conferenza unificata, ad intervalliappropriati comunque non superiori a cinque anni.L’aggiornamento deve tenere conto dei cambiamen-ti normativi e delle esigenze evidenziate dall’analisidei piani di emergenza esterna esistenti. (4)

5. Per le aree ad elevata concentrazione di cuiall’articolo 13, il prefetto, d’intesa con la regione egli enti locali interessati, redige anche il piano diemergenza esterno dell’area interessata; fino all’e-manazione del nuovo piano di emergenza esternovale quello già emanato in precedenza.

6. Il Ministro dell’ambiente provvede a disciplina-re, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’artico-lo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n.400, le forme di consultazione della popolazione suipiani di cui al comma 1.

6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi siapplicano anche agli stabilimenti di cui all’articolo6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a nor-ma dell’articolo 8. Il piano di emergenza esterno èredatto sulla scorta delle informazioni di cui almedesimo articolo 6 e all’articolo 12. (4)

7. Le disposizioni del presente articolo restano invigore fino all’attuazione dell’articolo 72 del citatodecreto legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezioneper le procedure di adozione e aggiornamento di cuiai commi 4 e 4-bis. (2)–––––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 11, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Comma così modificato dall’art. 11, D.Lgs. n.238/2005 cit.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presentecomma, vedi il D.P.C.M. 25 febbraio 2005.

(4) Comma inserito dall’art. 11, D.Lgs. n.238/2005 cit.

Art. 21. Procedura per la valutazione del rap-porto di sicurezza. 1. Il Comitato provvede, finoall’emanazione da parte delle regioni della specificadisciplina prevista dall’articolo 18, a svolgere leistruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presenta-zione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.

2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevu-to il rapporto di sicurezza, avvia l’istruttoria e, esa-minato il rapporto di sicurezza, esprime le valuta-zioni di propria competenza entro il termine di quat-tro mesi dall’avvio dell’istruttoria, termine com-prensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fat-te salve le sospensioni necessarie all’acquisizione diinformazioni supplementari, che non possono esserecomunque superiori a due mesi. Nell’atto che con-clude l’istruttoria vengono indicate le valutazionitecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative

e, qualora le misure adottate dal gestore per la pre-venzione e la riduzione di incidenti rilevanti sianonettamente insufficienti, viene prevista la limitazio-ne o il divieto di esercizio.

3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche indi-viduate con il decreto di cui all’articolo 10, il Comi-tato avvia l’istruttoria all’atto del ricevimento del rap-porto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esamina-to il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati isopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilasciail nulla osta di fattibilità, eventualmente condizionatoovvero, qualora l’esame del rapporto preliminareabbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda lasicurezza, formula la proposta di divieto di costruzio-ne, entro quattro mesi dal ricevimento del rapportopreliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioninecessarie all’acquisizione di informazioni supple-mentari, non superiori comunque a due mesi. A segui-to del rilascio del nulla osta di fattibilità il gestore tra-smette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezzarelativo al progetto particolareggiato. Il Comitato,esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprimeil parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dalricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivodei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell’atto checonclude l’istruttoria vengono indicate le valutazionitecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioniintegrative e, qualora le misure che il gestore intendeadottare per la prevenzione e la riduzione di inciden-ti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovveronon siano state fornite le informazioni richieste, è pre-visto il divieto di inizio di attività. (1)

4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi2 e 3 vengono trasmessi al Ministero dell’ambiente,al Ministero dell’interno, alla regione, al prefetto, alsindaco, nonché, per l’applicazione della normativaantincendi, al Comando provinciale dei Vigili delfuoco competente per territorio.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche amezzo di un tecnico di sua fiducia, all’istruttoria tec-nica prevista dal presente decreto. La partecipazionepuò avvenire attraverso l’accesso agli atti del proce-dimento, la presentazione di eventuali osservazioniscritte e documentazioni integrative, la presenza incaso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento.Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestorepuò essere chiamato a partecipare alle riunioni delComitato stesso.

5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 com-prendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e leinformazioni contenuti nel rapporto di sicurezzadescrivano fedelmente la situazione dello stabili-mento. (2)–––––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Comma aggiunto dall’art. 12, D.Lgs. n.238/2005 cit.

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Art. 22. Informazioni sulle misure di sicurezza.1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimentiraccolti dalle autorità pubbliche in applicazione delpresente decreto possono essere utilizzati solo pergli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La regione provvede affinché il rapporto di sicu-rezza di cui all’articolo 8 e lo studio di sicurezza inte-grato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), nume-ro 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Ilgestore può chiedere alla regione di non diffondere leparti del rapporto che contengono informazioni riser-vate di carattere industriale, commerciale o personaleo che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla dife-sa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizio-ne della popolazione la versione del rapporto di sicu-rezza di cui all’articolo 8, comma 9. (1)

3. È vietata la diffusione dei dati e delle informa-zioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiun-que ne venga a conoscenza per motivi attinenti alsuo ufficio.

4. Il comune, ove è localizzato lo stabilimento sog-getto a notifica porta tempestivamente a conoscenzadella popolazione le informazioni fornite dal gesto-re ai sensi dell’articolo 6, comma 5, eventualmenterese maggiormente comprensibili, fermo restandoche tali informazioni dovranno includere almeno icontenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5,6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d’uf-ficio, nei limiti delle risorse finanziarie, umane estrumentali disponibili a legislazione vigente e sen-za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,nella forma più idonea, a ogni persona ed a ognistruttura frequentata dal pubblico che possono esse-re colpite da un incidente rilevante verificatosi inuno degli stabilimenti di cui all’articolo 2. Tali noti-zie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, pergli stabilimenti di cui all’articolo 8, devono essereaggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimentidi cui all’articolo 21. (2)

6. Le informazioni sulle misure di sicurezza daadottare e sulle norme di comportamento da osser-vare in caso di incidente sono comunque fornite dalcomune alle persone che possono essere coinvolte incaso di incidente rilevante verificatosi in uno deglistabilimenti soggetti al presente decreto. Tali infor-mazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se delcaso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta cheintervenga una modifica in conformità all’articolo10. Esse devono essere permanentemente a disposi-zione del pubblico. L’intervallo massimo di ridiffu-sione delle informazioni alla popolazione non può,in nessun caso, essere superiore a cinque anni. –––––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

(2) Comma così sostituito dall’art. 13, D.Lgs. n.238/2005 cit.

Art. 23. Consultazione della popolazione. 1. Lapopolazione interessata deve essere messa in gradodi esprimere il proprio parere nei casi di:

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabi-limenti di cui all’articolo 9;

b) modifiche di cui all’articolo 10, quando talimodifiche sono soggette alle disposizioni in materiadi pianificazione del territorio prevista dal presentedecreto;

c) creazione di nuovi insediamenti e infrastruttureattorno agli stabilimenti esistenti.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell’am-bito del procedimento di formazione dello strumen-to urbanistico o del procedimento di valutazione diimpatto ambientale con le modalità stabilite dalleregioni o dal Ministro dell’ambiente, secondo lerispettive competenze, che possono prevedere lapossibilità di utilizzare la conferenza di servizi conla partecipazione dei rappresentanti istituzionali,delle imprese, dei lavoratori e della società civile,qualora si ravvisi la necessità di comporre conflittiin ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alladelocalizzazione di impianti nonché alla urbanizza-zione del territorio.

Art. 24. Accadimento di incidente rilevante. 1.Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore ètenuto a:

a) adottare le misure previste dal piano di emer-genza di cui all’articolo 11;

b) informare il prefetto, il sindaco, il comando pro-vinciale dei Vigili del fuoco il presidente della Giun-ta regionale e il presidente dell’amministrazioneprovinciale comunicando, non appena ne venga aconoscenza:

1) le circostanze dell’incidente; 2) le sostanze pericolose presenti; 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze

dell’incidente per l’uomo e per l’ambiente; 4) le misure di emergenza adottate; 5) le informazioni su sulle misure previste per

limitare gli effetti dell’incidente a medio e lungotermine ed evitare che esso si riproduca; c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da

indagini più approfondite emergessero nuovi ele-menti che modificano le precedenti informazioni ole conclusioni tratte.

2. Il prefetto informa immediatamente i Ministridell’ambiente, dell’interno e il Dipartimento dellaprotezione civile nonché i prefetti delle provincelimitrofe che potrebbero essere interessate daglieffetti dell’evento e dispone per l’attuazione del pia-no di emergenza esterna; le spese relative agli inter-venti effettuati sono poste a carico del gestore,anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misureassicurative stipulate.

3. Il Ministro dell’ambiente, non appena possibile,predispone un sopralluogo ai fini della comunica-

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zione alla Commissione europea delle informazionidi cui all’articolo 15, comma 3, lettera b).

3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo puòaccedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richie-dere i documenti ritenuti necessari e quelli indispen-sabili per la relazione di fine sopralluogo. (1) –––––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 14, D.Lgs. 21 set-tembre 2005, n. 238.

Art. 25. Misure di controllo. 1. Le misure di con-trollo, effettuate ai fini dell’applicazione del presen-te decreto, sulla base delle disponibilità finanziariepreviste dalla legislazione vigente, oltre a quelleespletate nell’ambito delle procedure di cui all’arti-colo 21, consistono in verifiche ispettive al fine diaccertare adeguatezza della politica di prevenzionedegli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore edei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1sono svolte al fine di consentire un esame pianifica-to e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e digestione applicati nello stabilimento, per garantireche il gestore possa comprovare di:

a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto del-le attività esercitate nello stabilimento, per preveni-re qualsiasi incidente rilevante;

b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le con-seguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’e-sterno del sito;

c) non avere modificato la situazione dello stabili-mento rispetto ai dati e alle informazioni contenutinell’ultimo rapporto di sicurezza presentato. (1)

2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sonoeffettuate, sulla base delle disponibilità finanziariepreviste dalla legislazione vigente, dalla regione; inattesa dell’attuazione del procedimento previsto dal-l’articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998,quelle relative agli stabilimenti di cui all’articolo 8sono disposte ai sensi del decreto del Ministro del-l’ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.

3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sonosvolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto delMinistro dell’ambiente, di concerto con i Ministridell’interno, della sanità e dell’industria , del com-mercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferen-za Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalladata di entrata in vigore del presente decreto e sonoeffettuate indipendentemente di ricevimento del rap-porto di sicurezza o di altri rapporti e devono essereconcepite in modo da consentire un esame pianifi-cato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi edi gestione applicati nello stabilimento.

4. Il sistema delle misure di controllo di ci al pre-sente articolo comporta che:

a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un pro-gramma di controllo con una periodicità stabilita inbase a una valutazione sistematica dei pericoli asso-

ciati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabili-mento e almeno annualmente per gli stabilimentisoggetti alla presentazione del rapporto di sicurezzadi cui all’articolo 8;

b) dopo ogni controllo deve essere redatta unarelazione e data notizia al Ministero dell’ambiente;

c) i risultati dei controlli possono essere valutati incollaborazione con la direzione dello stabilimentoentro un termine stabilito dall’autorità di controllo.

5. Il personale che effettua il controllo può chiede-re al gestore tutte le informazioni supplementari cheservono per effettuare un’adeguata valutazione del-la possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire leprobabilità o l’entità dell’aggravarsi delle conse-guenze di un incidente rilevante, anche al fine dellapredisposizione del piano di emergenza esterno.

6. Fermo restando le misure di controllo di cui alcomma 1, il Ministero dell’ambiente può disporreispezioni negli stabilimenti di cui all’articolo 2,comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre1997, usufruendo delle disponibilità finanziarie pre-viste dalla legislazione vigente. –––––––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 15, D.Lgs. 21 settem-bre 2005, n. 238.

Art. 26. Procedure semplificate. 1. Fino all’at-tuazione dell’articolo 72 del citato decreto legislati-vo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti allapresentazione del rapporto di sicurezza di cui all’ar-ticolo 8 e per quelli interessati alle modifiche conaggravio del rischio di incidente rilevante di cuiall’articolo 10, la documentazione tecnica presenta-ta per l’espletamento della procedura di cui all’arti-colo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui con-clusioni vengono acquisite dal Comando provincia-le dei vigili del fuoco competente per territorio aifini del rilascio del certificato di prevenzione incen-di di cui all’articolo 17 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, da ema-narsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, sono stabilite le procedure sempli-ficate di prevenzione incendi per gli stabilimenti dicui al comma 1; fino all’emanazione di tale decretosi applicano, in quanto compatibili, le procedure dicui al decreto del Ministro dell’interno 30 aprile1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del19 maggio 1998. (1)

3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valuta-zione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dal-l’autorità di cui all’articolo 21, comma 1, agli orga-ni competenti perché ne tengano conto, in particola-re, nell’ambito delle procedure relative alle istrutto-rie tecniche previste:

a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali inmateria di valutazione di impatto ambientale;

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b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,e dal decreto del Presidente della Repubblica 18aprile 1994, n. 420;

c) dall’articolo 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica 15 febbraio 1952, n . 328;

d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dalregio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) dall’articolo 48 del decreto del Presidente dellaRepubblica 19 marzo 1956, n. 303;

f) dall’articolo 216 del regio decreto 27 luglio1934, n. 1265;

g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esuccessive modificazioni e integrazioni;

h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10. –––––––––––––

(1) In attuazione di quanto disposto dal presentecomma, vedi il D.M. 19 marzo 2001.

CAPO V

SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 27. Sanzioni. 1. Il gestore che omette di pre-sentare la notifica di cui all’articolo 6, comma 1, o ilrapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 o di redi-gere il documento di cui all’articolo 7 entro i termi-ni previsti, è punito con l’arresto fino a un anno.

2. Il gestore che omette di presentare la schedainformativa di cui all’articolo 6, comma 5, è punitocon l’arresto fino a tre mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilgestore che non pone in essere le prescrizioni indicatenel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure inte-grative prescritte dall’autorità competente, anche aseguito di controlli ai sensi dell’articolo 25, o che nonadempie agli obblighi previsti dall’articolo 24, comma1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, èpunito con l’arresto da sei mesi a tre anni. (1)

4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualo-ra si accerti che non sia stato presentato il rapporto disicurezza o che non siano rispettate le misure di sicu-rezza previste nel rapporto o le misure integrativeindicate dall’autorità competente, anche a seguito dicontrolli ai sensi dell’articolo 25, l’autorità prepostaal controllo diffida il gestore ad adottare le necessa-rie misure, dandogli un termine non superiore a ses-santa giorni, prorogabile in caso di giustificati, com-provati motivi. In caso di mancata ottemperanza èordinata la sospensione dell’attività per il temponecessario all’adeguamento degli impianti alle pre-scrizioni indicate e, comunque, per un periodo nonsuperiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo ilperiodo di sospensione, continui a non adeguarsi alleprescrizioni indicate l’autorità preposta al controlloordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibi-le, di un singolo impianto di una parte di esso. (1)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilgestore che non attua il sistema di gestione di cuiall’articolo 7, comma 2, è punito con l’arresto da tremesi ad un anno.

6. Il gestore che non aggiorna, in conformitàall’articolo 10, il rapporto di sicurezza di cui all’ar-ticolo 8 o il documento di cui all’articolo 7, comma1, è punito con l’arresto fino a tre mesi.

7. Il gestore che non effettua gli adempimenti dicui all’articolo 11, all’articolo 12, comma 2, e all’ar-ticolo 14, comma 6, è tenuto al pagamento dellasanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamilioni a lire centottanta milioni. (1)

8. Alla violazione di cui all’articolo 22, comma 3,si applica la pena prevista all’articolo 623 del codi-ce penale. –––––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 16, D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238.

Art. 28. Norme transitorie. 1. per gli stabilimentigià autorizzati in base alla previgente normativa e peri quali, alla data di entrata in vigore del presente decre-to, non sia stata ultimata la costruzione, la notifica dicui all’articolo 6, comma 1, deve essere trasmessacentoventi giorni prima dell’inizio dell’attività.

2. Fino all’emanazione del decreto di cui all’arti-colo 25, comma 3, le misure di controllo di cuiall’articolo 25 sono effettuate conformemente aquanto previsto dalle norme tecniche in materiariconosciute a livello nazionale ed internazionale.

3. Fino all’emanazione dei decreti di cui all’artico-lo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essereredatto in conformità alle indicazioni di cui al citatodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indata 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori ele-menti di cui all’allegato II. Per i nuovi stabilimentio per le modifiche di stabilimenti esistenti di cuiall’articolo 10, fino all’emanazione dei decreti di cuiall’articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezzadeve essere formulato secondo le specificazionicontenute al punto 5 dell’allegato A del decreto delMinistro dell’interno 2 agosto 1984, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, esecondo la struttura di cui all’allegato I al decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, utilizzando la corrispondenza riportata nel-l’appendice allo stesso allegato, e integrato con gliulteriori elementi di cui all’allegato II.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo10, si applicano i criteri stabiliti nell’allegato al decre-to del Ministro dell’ambiente del 13 maggio 1996.

Art. 29. Norme di salvaguardia. 1. Dall’attuazio-ne del presente decreto non debbono derivare mag-giori oneri o minori entrate a carico del bilancio del-lo Stato e, in relazione alle previste istruttorie e con-trolli, i relativi oneri sono posti a carico dei soggettigestori.

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2. Con decreto del Ministro dell’ambiente di con-certo con il Ministro dell’industria, del commercio edell’artigianato e con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica sonodisciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffeda applicare in relazione alle istruttorie ed a i con-trolli previsti dal presente decreto.

3. Per le istruttorie ed i controlli di competenzadelle regioni e degli enti locali, le somme derivantidalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all’en-trata dei rispettivi bilanci per essere riassegnate aipertinenti capitoli di spesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-cio, ai fini della riassegnazione delle somme di cuialle tariffe del comma 2 alle apposite unità previsio-nali di base relative ai controlli e alle istruttorie deiMinisteri interessati.

Art. 30. Abrogazione di norme. 1. A partire dalladata di entrata in vigore del presente decreto, sonoabrogate le disposizioni incompatibili con il presen-te decreto ed, in particolare:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 17maggio 1988, n. 175, ad eccezione dell’articolo 20;

b) l’articolo 1, comma 1, lettera b), e commi 7 e 8,della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Gli allegati, che si omettono, sono stati modificati dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.

5.

D.L. 4 agosto 2000, n. 220 (in G.U. 7 agosto2000 n. 183). Disposizioni urgenti per larepressione degli incendi boschivi, converti-to con modificazioni dalla legge 6 ottobre2000, n. 275 (G.U. 7 ottobre 2000, n. 235).–––––––––––––

Ha apportato modifiche al codice penale – artt.423, 424, 425 e 449. Ha inserito l’art. 423-bis«Incendio boschivo».

6.

L. 21 novembre 2000, n. 353. Legge-quadroin materia di incendi boschivi (G.U. 30novembre 2000, n. 280).

CAPO IPREVISIONE, PREVENZIONE

E LOTTA ATTIVA

Art. 1. Finalità e princìpi. 1. Le disposizioni del-la presente legge sono finalizzate alla conservazione

e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivonazionale quale bene insostituibile per la qualità del-la vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’or-dinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costitu-zione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al com-ma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordi-nato attività di previsione, di prevenzione e di lottaattiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terrae aerei, nel rispetto delle competenze previste daldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchéattività di formazione, informazione ed educazioneambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono adadeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delledisposizioni di principio della presente legge entro enon oltre un anno dalla data di entrata in vigore del-la stessa. Le regioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provvedono allefinalità di cui alla presente legge secondo quantoprevisto dai rispettivi statuti speciali e dalle relativenorme di attuazione. Gli interventi delle strutturestatali previsti dalla presente legge sono estesi ancheai territori delle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome interessate su richiesta dellemedesime e previe opportune intese.

Art. 2. Definizione. 1. Per incendio boschivo siintende un fuoco con suscettività a espandersi suaree boscate, cespugliate o arborate, comprese even-tuali strutture e infrastrutture antropizzate posteall’interno delle predette aree, oppure su terreni col-tivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3. Piano regionale di previsione, prevenzio-ne e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Omis-sis.

Art. 4. Previsione e prevenzione del rischio diincendi boschivi. Omissis.

Art. 5. Attività formative. Omissis.

Art. 6. Attività informative. Omissis.

Art. 7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendiboschivi comprendono le attività di ricognizione,sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimentocon mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garan-tisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosidel Centro operativo aereo unificato (COAU), le atti-vità aeree di spegnimento con la flotta aerea antin-cendio dello Stato, assicurandone l’efficacia operati-va e provvedendo al potenziamento e all’ammoder-namento di essa. Il personale addetto alla sala opera-tiva del COAU è integrato da un rappresentante delCorpo nazionale dei vigili del fuoco. (1)

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensidell’articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicuranoil coordinamento delle proprie strutture antincendio

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con quelle statali istituendo e gestendo con una ope-ratività di tipo continuativo nei periodi a rischio diincendio boschivo le sale operative unificate perma-nenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle propriestrutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’at-tività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale delloStato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni divolontariato, riconosciute secondo la vigente nor-mativa, dotato di adeguata preparazione professio-nale e di certificata idoneità fisica qualora impiega-to nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze arma-te e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di rico-nosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Auto-rità competente che ne potrà disporre l’utilizzo indipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accor-di di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene,con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo proce-dure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delleoperazioni a terra anche ai fini dell’efficacia dell’in-tervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degliincendi boschivi. A tali fini, le regioni possonoavvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite icentri operativi antincendi boschivi articolabili inunità operative territoriali da istituirsi con decretodel direttore generale del Corpo medesimo. (2)

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioniper attività connesse alle finalità di cui alla presentelegge deve essere prevalentemente impiegato nelleattività di prevenzione di cui all’articolo 4 e recluta-to con congruo anticipo rispetto ai periodi di mag-giore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data prio-rità al personale che ha frequentato, con esito favo-revole, i corsi di cui all’articolo 5, comma 2. Leregioni sono autorizzate a stabilire compensi incen-tivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini diriduzione delle aree percorse dal fuoco. –––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 7 set-tembre 2001, n. 343 conv., con modif., dalla L. 9novembre 2001, n. 401.

(2) Comma così modificato dall’art. 5, L. 6 feb-braio 2004, n. 36.

Art. 8. Aree naturali protette. 1. Il piano regio-nale di cui al comma 1 dell’articolo 3 prevede per learee naturali protette regionali, ferme restando ledisposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esuccessive modificazioni, un’apposita sezione, defi-nita di intesa con gli enti gestori, su proposta deglistessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Sta-to è predisposto un apposito piano dal Ministro del-

l’ambiente di intesa con le regioni interessate, su pro-posta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale del-lo Stato. Detto piano costituisce un’apposita sezionedel piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sonoattuate dagli enti gestori delle aree naturali protettedi cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalleprovince, dalle comunità montane e dai comuni,secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali pro-tette sono organizzate e svolte secondo le modalitàpreviste dall’articolo 7.

Art. 9. Attività di monitoraggio e relazione alParlamento. 1. Il Ministro delegato per il coordi-namento della protezione civile, avvalendosi dell’A-genzia, ovvero, fino alla effettiva operatività dellastessa, del Dipartimento, svolge attività di monito-raggio sugli adempimenti previsti dalla presente leg-ge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigoredi quest’ultima, riferisce al Parlamento sullo stato diattuazione della legge stessa.

CAPO IIFUNZIONI AMMINISTRATIVE

E SANZIONI

Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni. 1. Lezone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sianostati percorsi dal fuoco non possono avere unadestinazione diversa da quella preesistente all’in-cendio per almeno quindici anni. È comunque con-sentita la costruzione di opere pubbliche necessariealla salvaguardia della pubblica incolumità e del-l’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di areee immobili situati nelle predette zone, stipulatientro quindici anni dagli eventi previsti dal presen-te comma, deve essere espressamente richiamato ilvincolo di cui al primo periodo, pena la nullità del-l’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore èvietata per dieci anni ogni edificazione su areaboscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata perdieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazionedi edifici nonché di strutture e infrastrutture fina-lizzate ad insediamenti civili ed attività produttive,fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stataprevista in data precedente l’incendio dagli stru-menti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietateper cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivitàdi rimboschimento e di ingegneria ambientalesostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvospecifica autorizzazione concessa dal Ministro del-l’ambiente, per le aree naturali protette statali, odalla regione competente, negli altri casi, per docu-mentate situazioni di dissesto idrogeologico e nel-le situazioni in cui sia urgente un intervento per latutela di particolari valori ambientali e paesaggisti-ci. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamen-

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te ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dalfuoco, il pascolo e la caccia (1).

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dal-la data di approvazione del piano regionale di cui alcomma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite appositocatasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ul-timo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievieffettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto èaggiornato annualmente. L’elenco dei predettisoprassuoli deve essere esposto per trenta giorniall’albo pretorio comunale, per eventuali osserva-zioni. Decorso tale termine, i comuni valutano leosservazioni presentate ed approvano, entro i suc-cessivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e lerelative perimetrazioni. È ammessa la revisionedegli elenchi con la cancellazione delle prescrizionirelative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo chesiano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, perciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolosu soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuocoai sensi del comma 1 si applica una sanzione ammi-nistrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000(euro 30) e non superiore a lire 120.000 (euro 61) enel caso di trasgressione al divieto di caccia suimedesimi soprassuoli si applica una sanzione ammi-nistrativa non inferiore a lire 400.000 (euro 206) enon superiore a lire 800.000 (euro 413).

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizza-zione di edifici nonché di strutture e infrastrutturefinalizzate ad insediamenti civili ed attività produt-tive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi delcomma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, let-tera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudi-ce, nella sentenza di condanna, dispone la demoli-zione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghia spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendioboschivo sono vietate tutte le azioni, individuate aisensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinan-ti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 siapplica la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma non inferiore a lire 2.000.000 (euro 1032)e non superiore a lire 20.000.000 (euro 10.329). Talisanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsa-bile appartenga a una delle categorie descritte all’arti-colo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al com-ma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltrealla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revo-ca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedi-mento amministrativo che consente l’esercizio del-l’attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni del-l’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, suldiritto al risarcimento del danno ambientale, alla cuideterminazione concorrono l’ammontare delle spese

sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni alsoprassuolo e al suolo. –––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma173, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 11. Modifiche al codice penale. Omissis.–––––––––

Tale articolo Introduce l’art. 423 bis c.p. e modifi-ca gli artt. 424, 425, 449 c. p., già oggetto di modi-fica da parte del D.L. 4 agosto 2000, conv. ,conmodif., in L. 6 ottobre 2000, n. 275.

CAPO IIIDISPOSIZIONI FINANZIARIE,ABROGAZIONE DI NORME

ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12. Disposizioni finanziarie. Omissis.

Art. 13. Norme abrogate ed entrata in vigore.1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con lapresente legge e in particolare:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante normeintegrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezio-ne civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno suc-cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale.

7.

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. Attuazione del-la direttiva 98/83/CE relativa alla qualitàdelle acque destinate al consumo umano(S.O. alla G.U. 3 marzo 2001, N. 52).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3

novembre 1998 concernente la qualità delle acquedestinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante“Disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunitàeuropee” (legge comunitaria 1999), e in particolare,gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche;

Vista la deliberazione preliminare del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio2001;

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Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-to e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti diinteresse comune delle regioni, delle province e deicomuni, con la Conferenza Stato - città ed autono-mie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comu-nitarie e del Ministro della sanità, di concerto con iMinistri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, deilavori pubblici, dell’industria, del commercio e del-l’artigianato e del commercio con l’estero, dellepolitiche agricole e forestali, dell’ambiente e per gliaffari regionali;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1. Finalità. 1. Il presente decreto disciplinala qualità delle acque destinate al consumo umano alfine di proteggere la salute umana dagli effetti nega-tivi derivanti dalla contaminazione delle acque,garantendone la salubrità e la pulizia.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decre-to, si intende per:

a) “acque destinate al consumo umano”:1) le acque trattate o non trattate, destinate ad

uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, oper altri usi domestici, a prescindere dalla loro origi-ne, siano esse fornite tramite una rete di distribuzio-ne, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un’impresa alimentareper la fabbricazione, il trattamento, la conservazioneo l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanzedestinate al consumo umano, escluse quelle, indivi-duate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e),la cui qualità non può avere conseguenze sulla salu-brità del prodotto alimentare finale;

b) “impianto di distribuzione domestico”: le con-duttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra irubinetti normalmente utilizzati per l’erogazionedell’acqua destinata al consumo umano e la rete didistribuzione esterna. La delimitazione tra impiantodi distribuzione domestico e rete di distribuzioneesterna, di seguito denominata punto di consegna, ècostituita dal contatore, salva diversa indicazionedel contratto di somministrazione;

c) “gestore”: il gestore del servizio idrico inte-grato, così come definito dall’articolo 2, comma 1,lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio1999, n. 152, e successive modifiche, nonché chiun-que fornisca acqua a terzi attraverso impianti idriciautonomi o cisterne, fisse o mobili (1);

d) “autorità d’ambito”: la forma di cooperazionetra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, com-ma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla

piena operatività del servizio idrico integrato, l’am-ministrazione pubblica titolare del servizio”. –––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art.1 del D.Lgs 2febbraio 2002, n.27.

Art. 3. Esenzioni. 1. La presente normativa nonsi applica:

a) alle acque minerali naturali e medicinali rico-nosciute;

b) alle acque destinate esclusivamente a quegliusi per i quali la qualità delle stesse non ha riper-cussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consu-matori interessati, individuate con decreto del Mini-stro della sanità, di concerto i Ministri dell’industria,del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, deilavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

Art. 4. Obblighi generali. 1. Le acque destinateal consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate alconsumo umano:

a) non devono contenere microrganismi e paras-siti, nè altre sostanze, in quantità o concentrazionitali da rappresentare un potenziale pericolo per lasalute umana;

b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alleparti A e B dell’allegato I;

c) devono essere conformi a quanto previsto neiprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14,comma 1.

3. L’applicazione delle disposizioni del presentedecreto non può avere l’effetto di consentire undeterioramento del livello esistente della qualità del-le acque destinate al consumo umano tale da avereripercussioni sulla tutela della salute umana, nè l’au-mento dell’inquinamento delle acque destinate allaproduzione di acqua potabile.

Art. 5. Punti di rispetto della conformità. 1. Ivalori di parametro fissati nell’allegato I devonoessere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete didistribuzione nel punto di consegna ovvero, ovesconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo diinquinamento del campione, in un punto prossimodella rete di distribuzione rappresentativo e, nel pun-to in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzatiper il consumo umano;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel puntoin cui fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o conte-nitori, rese disponibili per il consumo umano, nelpunto in cui sono imbottigliate o introdotte nei con-tenitori e nelle confezioni in fase di commercializ-zazione o comunque di messa a disposizione per ilconsumo;

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimenta-ri, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.

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2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si con-sidera che il gestore abbia adempiuto agli obblighidi cui al presente decreto quando i valori di parame-tro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto diconsegna, indicato all’articolo 2, comma 1, letterab). Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è for-nita al pubblico, il titolare ed il responsabile dellagestione dell’edificio o della struttura devono assi-curare che i valori di parametro fissati nell’allegato1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenutinel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2,qualora sussista il rischio che le acque di cui al com-ma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegnarispondenti ai valori di parametro fissati nell’allega-to I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l’a-zienda sanitaria locale dispone che il gestore adottimisure appropriate per eliminare il rischio che leacque non rispettino i valori di parametro dopo lafornitura. L’autorità sanitaria competente ed ilgestore, ciascuno per quanto di competenza, prov-vedono affinché i consumatori interessati sianodebitamente informati e consigliati sugli eventualiprovvedimenti e sui comportamenti da adottare. (1)–––––––––

Articolo così modificato dall’art.1 del D.Lgs. 2febbraio 2002, n.27.

Art. 6. Controlli. 1. I controlli interni ed esternidi cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che leacque destinate al consumo umano soddisfino, neipunti indicati nell’articolo 5, comma 1, i requisitidel presente decreto, devono essere effettuati:

a) ai punti di prelievo delle acque superficiali esotterranee da destinare al consumo umano;

b) agli impianti di adduzione, di accumulo e dipotabilizzazione;

c) alle reti di distribuzione;d) agli impianti di confezionamento di acqua in

bottiglia o in contenitori;e) sulle acque confezionate;f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o

mobile.2. Per le acque destinate al consumo umano forni-

te mediante cisterna i controlli di cui al comma 1devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo ditrasporto.

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel pro-cesso di preparazione o di distribuzione delle acquedestinate al consumo umano, i controlli di cui alcomma 1 verificano l’efficacia della disinfezione eaccertano che la contaminazione da presenza di sot-toprodotti di disinfezione sia mantenuta al livellopiù basso possibile senza compromettere la disinfe-zione stessa.

4. In sede di controllo debbono essere utilizzate,per le analisi dei parametri dell’allegato I, le speci-fiche indicate dall’allegato III.

5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8devono seguire procedure di controllo analitico del-la qualità sottoposte periodicamente al controllo delMinistero della sanità, in collaborazione con l’istitu-to superiore di sanità. Il controllo è svolto nell’am-bito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5-bis. Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata alconsumo umano spetta all’azienda U.S.L. territo-rialmente competente. (1)–––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art.1. lett.g) del D.Lgs. 2febbraio 2002, n.27.

Art. 7. Controlli interni. 1.Sono controlli inter-ni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare perla verifica della qualità dell’acqua, destinata al con-sumo umano. (1)

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlliinterni possono essere concordati con l’aziendaunità sanitaria locale. (1)

3. Per l’effettuazione dei controlli il gestore si avva-le di laboratori di analisi interni, ovvero stipula appo-sita convenzione con altri gestori di servizi idrici. (1)

4. I risultati dei controlli devono essere conservatiper un periodo di almeno cinque anni per l’eventua-le consultazione da parte dell’amministrazione cheeffettua i controlli esterni.

5. I controlli di cui al presente articolo non posso-no essere effettuati dai laboratori di analisi di cuiall’articolo 8, comma 7. –––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art.1 lett.h) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

Art. 8. Controlli esterni. 1. I controlli esternisono quelli svolti dall’azienda unità locale territo-rialmente competente, per verificare che le acquedestinate al consumo umano soddisfino i requisitidel presente decreto, sulla base di programmi elabo-rati secondo i criteri generali dettati dalle regioni inordine all’ispezione degli impianti, alla fissazionedei punti di prelievo dei campioni da analizzare,anche un riferimento agli impianti di distribuzionedomestici, e alle frequenze dei campionamenti, inte-si a garantire la significativa rappresentatività dellaqualità delle acque distribuite durante l’anno, nelrispetto di quanto stabilito dall’allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all’artico-lo 6, comma 1, lettera a) l’azienda unità sanitarialocale tiene conto dei risultati del rilevamento dellostato di qualità dei corpi idrici [effettuato nell’ambi-to dei piani di tutela - delle acque] (1) di cui all’arti-colo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modificazioni, e, in particolare perle acque superficiali destinate alla produzione diacqua potabile, dei risultati della classificazione edel monitoraggio effettuati secondo le modalità pre-viste nell’allegato 2, sezione A, del citato decretolegislativo n. 152 del 1999.

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3. L’azienda unità sanitaria locale assicura unaricerca supplementare, caso per caso, delle sostanzee dei microrganismi per i quali non sono stati fissativalori di parametro a norma dell’allegato I, qualoravi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità oconcentrazioni tali di rappresentare un potenzialepericolo per la salute umana. La ricerca dei parame-tri supplementari è effettuata con metodiche predi-sposte dall’Istituto superiore di sanità.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell’areadi competenza territoriale di più aziende unità sanita-rie locali la regione può individuare l’azienda allaquale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l’organo sanita-rio di controllo è individuato d’intesa fra le regioniinteressate.

6. L’azienda unità sanitaria locale comunica i pun-ti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze deicampionamenti e gli eventuali aggiornamenti allacompetente regione o provincia autonoma ed alMinistero della sanità secondo modalità propostedal Ministro della salute e sulle quali la ConferenzaStato-regioni

esprime intesa entro il 31 dicembre 2001 e tra-smette gli eventuali aggiornamenti entro trenta gior-ni dalle variazioni apportate (2).

7. Per le attività di laboratorio le aziende unitàsanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionaliper la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’artico-lo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni o di proprilaboratori secondo il rispettivo ordinamento (3). Irisultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensil-mente alle competenti regioni o province autonomeed al Ministero della sanità, secondo le modalità sta-bilite rispettivamente dalle regioni o province auto-nome e dal Ministero della sanità. –––––––––

(1) Parole soppresso dall’art.1, lett.. i) del D.Lgs.2 febbraio 2002, n. 27.

(2) Comma così modificato dall’art.1 lett. .j) delD.Lgs. n. 27/2002 cit.

(3) Comma così modificato dall’art.1 lett. k) delD.Lgs. n. 27/2002 cit.

Art. 9. Assicurazione di qualità del trattamento,delle attrezzature e dei materiali. (1). 1. Nessunasostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti oper l’adeguamento di quelli esistenti, per la prepara-zione o la distribuzione delle acque destinate al con-sumo umano, o impurezze associate a tali sostanze omateriali, deve essere presente in acque destinate alconsumo umano in concentrazioni superiori a quel-le consentite per il fine per cui sono impiegati e nondebbono ridurre, direttamente o indirettamente, latutela della salute umana prevista dal presentedecreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da ema-nare di concerto con i Ministri dell’industria, del

commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, sonoadottate le prescrizioni tecniche necessarie ai finidell’osservanza di quanto disposto dal comma 1.–––––––––

(1) Rubrica originaria così modificata dall’art.1,lett.l) del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

Art. 10. Provvedimenti e limitazioni d’uso. (1).1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14e 16, nel caso in cui le acquedestinate al consumoumano non corrispondono ai valori di parametrofissati a norma dell’allegato “I”, l’azienda unitàsanitaria locale interessata, comunica al gestorel’avvenuto superamento e, effettuate le valutazionidel caso, propone al sindaco l’adozione degli even-tuali provvedimenti cautelativi a tutela della salutepubblica, tenuto conto dell’entità del superamentodel valore di parametro pertinente e dei potenzialirischi per la salute umana nonché dei rischi chepotrebbero derivare da un’interruzione dell’ap-provvigionamento o da una limitazione di uso del-le acque erogate.

2. Il gestore, sentite l’azienda unità sanitaria loca-le e l’Autorità d’ambito, individuate tempestiva-mente le cause della non conformità, attua i corretti-vi gestionali di competenza necessari all’immediatoripristino della qualità delle acque erogate.

3. La procedura di cui al comma precedente deveessere posta in atto anche in presenza di sostanze oagenti biologici in quantità tali che possono deter-minare un rischio per la salute umana.

4. Il sindaco, l’azienda unità sanitaria locale, l’Au-torità d’ambito ed il gestore informano i consumato-ri in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno perquanto di propria competenza. –––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art.1 lett. m) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

Art. 11. Competenze statali. 1. È di competenzastatale la determinazione di principi fondamentaliconcernenti (1):

a) le modifiche degli allegati I, II e III, in rela-zione all’evoluzione delle conoscenze tecnicoscien-tifiche o in esecuzione di disposizioni adottate inmateria in sede comunitaria;

b) la fissazione di valori per parametri aggiunti-vi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia neces-sario per tutelare la salute umana in una parte od intutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, alminimo, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4,comma 2, lettera a);

c) l’adozione di metodi analitici diversi da quel-li indicati nell’allegato III, punto 1, previa verifica,da parte dell’Istituto superiore di sanità, che i risul-tati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelliottenuti con i metodi specificati; di tale riconosci-mento deve esserne data completa informazione allaCommissione europea;

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d) l’adozione, previa predisposizione da partedell’Istituto superiore di sanità, dei metodi analiticidi riferimento da utilizzare per i parametri elencatinell’allegato III, punti 2, nel rispetto dei requisiti dicui allo stesso allegato (2);

e) l’individuazione di acque utilizzate in impresealimentari la cui qualità non può avere conseguenzesulla salubrità del prodotto alimentare finale;

f) l’adozione di norme tecniche per la potabiliz-zazione e la disinfezione delle acque;

g) l’adozione di norme tecniche per la installa-zione degli impianti di acquedotto, nonché per loscavo, la perforazione, la trivellazione, la manuten-zione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;

h) l’adozione di prescrizioni tecniche concernen-ti il settore delle acque destinate al consumo umanoconfezionate in bottiglie o in contenitori nonché peril confezionamento di acque per equipaggiamenti diemergenza;

i) adozione di prescrizioni tecniche concernentil’impiego delle apparecchiature tendenti a migliora-re le caratteristiche dell’acqua potabile distribuitasia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

l) L’adozione di prescrizioni tecniche concernen-ti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c),d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero dellasanità, di concerta con il Ministero dell’ambiente,per quanto concerne le competenze di cui alle lette-re a) e b); sentiti i Ministeri dell’ambiente e deilavori pubblici per quanto concerne la competenzadi cui alla lettera f); di concerto con il Ministero deitrasporti e della navigazione per quanto concerne lacompetenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cuial comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministerodei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dellasanità e dell’ambiente, sentiti i Ministeri dell’indu-stria, del commercio e dell’artigianato e delle politi-che agricole e forestali.

3. Gli oneri economici connessi all’eventuale atti-vità di sostituzione esercitata, ai sensi dell’articolo 5del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inrelazione alle funzioni e ai compiti spettanti a com-ma del presente decreto alle regioni e agli enti loca-li, sono posti a carico dell’ente inadempiente. –––––––––

(1) Alinea così modificata dall’art.1, lett. n) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

(2) Lettera così modificata dall’art.1, lett.) delD.Lgs. n. 27/2002 cit.

Art. 12. Competenze delle regioni o provinceautonome. 1. Alle regioni e alle province autonomecompete quanto segue:

a) previsione di misure atte a rendere possibileun approvvigionamento idrico di emergenza perfornire acqua potabile rispondente ai requisiti pre-visti dall’allegato 1, per la quantità ed il periodo

minimi necessari a far fronte a contingenti esigen-ze locali;

b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerziadelle autorità locali competenti nell’adozione deiprovvedimenti necessari alla tutela della salute uma-na nel settore dell’approvvigionamento idrico-pota-bile;

c) concessione delle deroghe ai valori di parame-tro fissati all’allegato I parte B o fissati ai sensi del-l’articolo 11,comma 1, 1ettera b), e gli ulterioriadempimenti di cui all’articolo 13;

d) adempimenti relativi all’inosservanza deivalori di parametro o delle specifiche contenute nel-l’allegato 1, parte C, di cui all’articolo 14;

e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per iquali è necessaria particolare richiesta di proroga dicui all’articolo 16;

f) adozione di piani di intervento per il migliora-mento della qualità delle acque destinate al consumoumano;

g) definizione delle competenze delle aziendeunità sanitarie locali.

Art. 13. Deroghe. 1. La regione o provincia auto-noma può stabilire deroghe ai valori di parametro fis-sati nell’allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell’ar-ticolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimiammissibili stabiliti dal Ministero della sanità condecreto da adottare di concerto con il Ministero del-l’ambiente, purché nessuna deroga presenti potenzia-le pericolo per la salute umana e sempreché l’ap-provvigionamento di acque destinate al consumoumano conformi ai valori di parametro non possaessere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma1 è fissato su motivata richiesta della regione o pro-vincia autonoma, corredata dalle seguenti informa-zioni:

a) motivi della richiesta di deroga con indicazio-ne della causa del degrado della risorsa idrica;

b) i parametri interessati, i risultati dei controllieffettuati negli ultimi tre anni, il valore massimoammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;

c) l’area geografica, la quantità di acqua forniteogni giorno, la popolazione interessata e gli even-tuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che pre-veda, se necessario, una maggiore frequenza deicontrolli rispetto a quelli minimi previsti;

e) il piano relativo alla necessaria azione corret-tiva, compreso un calendario dei lavori, una stimadei costi, la relativa copertura finanziaria e le dispo-sizioni per il riesame.

3. Le deroghe devono avere la durata più brevepossibile, comunque non superiore ad un periodo ditre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale perio-do, la regione o la provincia autonoma trasmette alMinistero della sanità una circostanziata relazionesui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al

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comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qua-lità delle acque, comunicando e documentandoaltresì l’eventuale necessità di un ulteriore periododi deroga.

4. Il Ministero della sanità con decreto da adottaredi concerto con il Ministero dell’ambiente, valutatala documentazione pervenuta, stabilisce un valoremassimo ammissibile per l’ulteriore periodo dideroga che potrà essere concesso dalla regione. Taleperiodo non dovrà, comunque, avere durata superio-re ai tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell’ulterioreperiodo di deroga, la regione o provincia autonomatrasmette al Ministero della sanità un’aggiornata ecircostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qua-lora, per circostanze eccezionali, non sia stato possi-bile dare completa attuazione ai provvedimentinecessari per ripristinare la qualità dell’acqua, laregione o la provincia autonoma documenta adegua-tamente la necessità di un’ulteriore periodo di deroga.

6. Il Ministero della sanità con decreto di concertocon il Ministero dell’ambiente, valutata la documen-tazione pervenuta, previa acquisizione del parerefavorevole della Commissione europea, stabilisceun valore massimo ammissibile per l’ulteriore perio-do di deroga che non deve essere superiore a treanni.

7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riporta-re quanto segue:

a) i motivi della deroga;b) i parametri interessati, i risultati del preceden-

te controllo pertinente ed il valore massimo ammis-sibile per la deroga per ogni parametro;

c) l’area geografica, la quantità di acqua fornitaogni giorno, la popolazione interessata e gli even-tuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che pre-veda, se necessario, una maggiore frequenza deicontrolli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessariaazione correttiva, compreso un calendario dei lavo-ri, una stima dei costi, la relativa copertura finanzia-ria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.8. I provvedimenti di deroga debbono essere tra-

smessi al Ministero della sanità ed al Ministero del-l’ambiente entro e non oltre quindici giorni dallaloro adozione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8,se la regione o la provincia autonoma ritiene che l’i-nosservanza del valore di parametro sia trascurabilee se l’azione correttiva intrapresa a norma dell’arti-colo 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il proble-ma entro un periodo massimo di trenta giorni, fissail valore massimo ammissibile per il parametro inte-ressato e stabilisce il periodo necessario per ripristi-nare la conformità ai valori di parametro. La regio-ne o la provincia autonoma trasmette al Ministero

della sanità, entro il mese di gennaio di ciascunanno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensidel presente comma.

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 nonè consentito se l’inosservanza di uno stesso valore diparametro per un determinato approvvigionamentod’acqua si è verificata per oltre trenta giorni com-plessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

11. La regione o provincia autonoma che si avvaledelle deroghe di cui al presente articolo provvedeaffinché la popolazione interessata sia tempestiva-mente e adeguatamente informata delle derogheapplicate e delle condizioni che le disciplinano. Oveoccorra, la regione o provincia autonoma provvedeinoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifi-ci di popolazione per i quali la deroga possa costi-tuire un rischio particolare. Le informazioni e racco-mandazioni fornite alla popolazione fanno parteintegrante del provvedimento di deroga. Gli obbli-ghi di cui al presente comma sono osservati anchenei casi di cui al comma 9, qualora la regione o laprovincia autonoma lo ritenga opportuno.

12. La regione o la provincia autonoma tieneconto delle deroghe adottate a norma del presentearticolo ai fini della redazione dei piani di tuteladelle acque di cui agli articoli 42 e seguenti deldecreto legislativo n. 152 del 1999 e successivemodifiche.

13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dallaloro adozione, comunica alla Commissione europeai provvedimenti di deroga adottati ai sensi del pre-sente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, irisultati conseguiti nei periodi di deroga.

14. Il presente articolo non si applica alle acquefornite mediante cisterna ed a quelle confezionate inbottiglie o contenitori, rese disponibili per il consu-mo umano. (1)–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art.1 lett.q) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

Art. 14. Conformità ai parametri indicatori. 1.In caso di non conformità ai valori di parametro oalle specifiche di cui alla parte C dell’allegato I,l’autorità d’ambito, sentito il parere dell’aziendaunità sanitaria locale in merito al possibile rischioper la salute umana derivante dalla non conformitàai valori di parametro o alle specifiche predette,mette in atto i necessari adempimenti di competen-za e dispone che vengano presi provvedimenti inte-si a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sianecessario per tutelare la salute umana (1).

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regioneo la provincia autonoma comunica al Ministero del-la sanità e dell’ambiente le seguenti informazionirelative ai casi di non conformità riscontrati nell’an-no precedente:

a) il parametro interessato ed il relativo valore, irisultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi

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dodici mesi, la durata delle situazioni di non confor-mità;

b) l’area geografica, la quantità di acqua fornitaogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventua-li effetti sulle industrie alimentari interessate;

c) una sintesi dell’eventuale piano relativo all’a-zione correttiva ritenuta necessaria, compreso uncalendario dei lavori, una stima dei costi e la relati-va copertura finanziaria nonché disposizioni inmateria di riesame.

3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l’obbli-go di cui al comma 2 è assolto mediante la trasmissio-ne di una relazione contenente i parametri interessaticon i relativi valori e la popolazione coinvolta.

4. Il presente articolo non si applica alle acqueconfezionate in bottiglie o contenitori, rese disponi-bili per il consumo umano e a quelle fornite tramitecisterna (2).–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art.1 lett. r) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

(2) Comma così modificato dall’art.1 lett. s) delD.Lgs. n.27/2002 cit.

Art. 15. Termini per la messa in conformità. 1.La qualità delle acque destinate al consumo umanodeve essere resa conforme ai valori di parametrodell’allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvoquanto disposto dalle note 2, 4 , 10 e 11dell’allega-to I, parte B (1).–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art.1 lett. t) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

Art. 16. Casi eccezionali. 1. In casi eccezionali eper aree geograficamente delimitate, qualora non siapossibile un approvvigionamento di acque destinateal consumo umano, conformi ai valori di parametrodi cui all’allegato I, con nessun mezzo congruo, ilMinistero della sanità, su istanza della regione, oprovincia autonoma, può chiedere alla Commissio-ne europea la proroga del termine di cui all’articolo15 per un periodo non superiore a tre anni.

2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere tra-smessa al Ministero della sanità entro il 31 marzo2002 e deve essere debitamente motivata, deve indi-care le difficoltà incontrate e deve essere corredataalmeno delle informazioni di cui all’articolo 13,comma 2.

3. Sei mesi prima della scadenza del periodo diproroga concesso ai sensi del comma 1, la regione,o provincia autonoma, interessata trasmette al Mini-stero della sanità un’aggiornata e circostanziata rela-zione sui progressi compiuti, comunicando e docu-mentando altresì l’eventuale necessità di un ulterio-re periodo di proroga in relazione alle difficoltàincontrate. Il Ministero della sanità può chiedere allaCommissione europea la concessione di una ulterio-re proroga per un periodo non superiore a tre anni.

4. La regione, o provincia autonoma, provvedeaffinché la popolazione interessata dall’istanza siatempestivamente ed adeguatamente informata delsuo esito. La regione, o provincia autonoma, assicu-ra, ove necessario, che siano forniti consigli a grup-pi specifici di popolazione per i quali potrebbe sus-sistere un rischio particolare. La regione, o provin-cia autonoma, informa tempestivamente il Ministe-ro della sanità delle iniziative adottate ai sensi delpresente comma.

5. Il presente articolo non si applica alle acque for-nite mediante cisterna ed a quelle confezionate inbottiglie o contenitori rese disponibili per il consu-mo umano (1). –––––––––

(1) Comma così modificato dall’art.1 lett. u) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

Art. 17. Informazioni e relazioni. 1. Il Ministe-ro della sanità provvede all’elaborazione ed allapubblicazione di una relazione triennale sulla qua-lità delle acque destinate al consumo umano al finedi informare i consumatori.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene le infor-mazioni relative alle forniture di acqua superiori a1000 mc al giorno in media o destinate all’approv-vigionamento di 5000 o più persone. La relazione,in particolare, deve rendere conto delle misure di cuiagli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13,commi 9 e 11; 14; 16 e all’allegato I, parte C, nota10.

3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblica-ta entro l’anno successivo al triennio cui si riferiscee viene trasmessa alla Commissione europea entrodue mesi dalla pubblicazione. La prima relazionedovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.

4. Il Ministero della sanità provvede alla redazio-ne di una relazione da trasmettere alla Commissioneeuropea sulle misure adottate e sui provvedimenti daprendere ai sensi dell’articolo 5, comma 3, ed inrelazione al valore parametrico dei trialometani dicui all’allegato I, parte B, nota 10 (1).

5. Le informazioni elaborate dal Ministero dellasanità ai sensi del presente decreto sono rese acces-sibili ai Ministeri interessati. –––––––––

(1) Comma così modificato dall’art.1 lett. v) delD.Lgs. 2 febbraio 2002, n.27.

Art. 18. Competenze delle regioni speciali e pro-vince autonome. 1. Sono fatte salve le competentedelle regioni a statuto speciale e delle province auto-nome di Trento e Bolzano.

Art. 19. Sanzioni. 1. Chiunque fornisce acquadestinata al consumo umano, in violazione delledisposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, è punitocon la sanzione amministrativa pecuniaria da lireventi milioni (euro 10.329) a lire centoventi milioni(euro 61.974).

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2. La violazione delle disposizioni di cui all’arti-colo 4, comma 2, secondo periodo, è punita con lasanzione amministrativa pecuniaria da lire diecimilioni (euro 5.164) a lire sessanta milioni (euro30.987).

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, median-te incorporazione o contatto per la fabbricazione, iltrattamento, la conservazione, l’immissione sul mer-cato di prodotti o sostanze destinate al consumoumano, acqua che, pur conforme al punto di conse-gna alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2,non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinet-to, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salu-brità del prodotto alimentare finale.

4. L’inosservanza delle prescrizioni imposte, aisensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2,con i provvedimenti adottati dalle competenti auto-rità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniariada lire cinquecentomila (euro 258) a lire tre milio-ni (euro 1.549) se i provvedimenti riguardano edi-fici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pub-blico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniariada lire dieci milioni (euro 5.164) a lire sessantamilioni (euro 30.987) se i provvedimenti riguarda-no edifici o strutture in cui l’Acqua è fornita alpubblico;

c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria dalire venti milioni (euro 10.329) a lire centoventimilioni (euro 61.974) se i provvedimenti riguardanola fornitura di acqua destinata al consumo umano.

4-bis. La violazione degli adempimenti di cuiall’art.7, comma 4, è punita con la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.987 (1).

5. La violazione delle disposizioni di cui all’arti-colo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecu-niaria da lire venti milioni (euro 10.329) a lire cen-toventi milioni (euro 61.974).

5-bis. Fatta salva l’applicazione delle sanzionipenali per i fatti costituenti reato, la violazione del-le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 11,comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con lasanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987(2).–––––––––

(1) Comma inserito dall’art.1 lett. w) del D.Lgs. 2febbraio 2002, n.27.

(2) Comma inserito dall’art.1 lett. x) del D.Lgs. n.27/2002 cit.

Art. 19-bis. 1. In relazione a quanto disposto dal-l’articolo 117, comma quinto, della Costituzione efatto salvo quanto previsto dalla legge di proceduradello Stato di cui al medesimo articolo 117, nellematerie di competenze delle regioni e delle provin-ce autonome, le disposizioni di cui agli articoli pre-cedenti del presente decreto si applicano, per le

regioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano che non abbiano ancora provveduto al recepi-mento della direttiva 98/83/CE, sino alla data dientrata in vigore della normativa di attuazione diciascuna regione e provincia autonoma. Tale norma-tiva è adottata da ciascuna regione e provincia nelrispetto dei principi fondamentali desumibili dalpresente decreto.

Art. 20. Norme transitorie e finali. 1. Le normetecniche adottate ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano invigore, ove compatibili, con le disposizioni del pre-sente decreto, fino all’adozione di diverse specifichetecniche in materia.

3. Dall’attuazione del presente decreto non deriva-no nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del-lo Stato.

Si omettono gli allegati

8.

L. 22 febbraio 2001, n. 36. Legge quadro sul-la protezione dalle esposizioni a campi elet-trici, magnetici ed elettromagnetici (G.U. 7marzo 2001, n. 55).

Art 1. Finalità della legge. 1. La presente legge halo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori,delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti del-l’esposizione a determinati livelli di campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispettodell’articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valu-tazione degli effetti a lungo termine e attivare misu-re di cautela da adottare in applicazione del princi-pio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell’ambiente e del pae-saggio e promuovere l’innovazione tecnologica e leazioni di risanamento volte a minimizzare l’inten-sità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici edelettromagnetici secondo le migliori tecnologiedisponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome di Trento e di Bolzano provvedono alle fina-lità della presente legge nell’ambito delle competen-ze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle rela-tive norme di attuazione e secondo quanto dispostodai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. Ambito di applicazione. 1. La presentelegge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le appa-recchiature per usi civili, militari e delle forze dipolizia, che possano comportare l’esposizione deilavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a

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campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici confrequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In partico-lare, la presente legge si applica agli elettrodotti edagli impianti radioelettrici compresi gli impianti pertelefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodif-fusione.

2. Le disposizioni della presente legge non siapplicano nei casi di esposizione intenzionale perscopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed aidispositivi di uso domestico, individuale e lavorati-vo si applicano esclusivamente le disposizioni di cuiagli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze dipolizia le norme della presente legge sono applicatetenendo conto delle particolari esigenze al servizioespletato, individuate con il decreto di cui all’artico-lo 4, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia disicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalledisposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici isti-tuiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; ipredetti servizi sono competenti altresì per le areeriservate od operative e per quelle che presentanoanaloghe esigenze individuate con il decreto di cuial comma 3.

Art. 3. Definizioni. 1. Ai fini dell’applicazionedella presente legge si assumono le seguenti defini-zioni:

a) esposizione: è la condizione di una personasoggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagne-tici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campoelettrico, magnetico ed elettromagnetico, considera-to come valore di immissione, definito ai fini dellatutela della salute da effetti acuti, che non deve esse-re superato in alcuna condizione di esposizione del-la popolazione e dei lavoratori per le finalità di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elet-trico, magnetico ed elettromagnetico, consideratocome valore di immissione, che non deve essere,superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luo-ghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità dicui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costi-tuisce misura di cautela ai fini della protezione dapossibili effetti a lungo termine e deve essere rag-giunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:1) i criteri localizzativi, gli standard urbanisti-

ci, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzodelle migliori tecnologie disponibili, indicati dalleleggi regionali secondo le competenze definite dal-l’articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico edelettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le pre-visioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), aifini della progressiva miticizzazione dell’esposizio-ne ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è ]’insieme delle linee elettri-che, delle sottostazioni e delle cabine di trasforma-zione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: èogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavo-ratrici che, per la loro specifica attività lavorativa,sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettro-magnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo diesposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettro-magnetici. ad eccezione dell’esposizione di cui allalettera f) e di quella intenzionale per scopi diagno-stici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o uninsieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese leapparecchiature accessorie, necessari in una datapostazione ad assicurare un servizio di radiodiffu-sione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazioneradio di terra del servizio di telefonia mobile, desti-nata al collegamento radio dei terminali mobili conla rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazio-ne di terra per il servizio di radiodiffusione televisi-va o radiofonica.

Art. 4. Funzioni dello Stato. 1. Lo Stato esercitale funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione,dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, inquanto valori di campo come definiti dall’articolo 3,comma 1, lettera d), numero 2), in considerazionedel preminente interesse nazionale alla definizionedi criteri unitari e dì normative omogenee in rela-zione alle finalità di cui all’articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di spe-rimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordi-namento dell’attività di raccolta, di elaborazione e didiffusione dei dati, informando annualmente il Par-lamento su tale attività, in particolare il Ministrodella sanità promuove, avvalendosi di istituzionipubbliche e private senza fini di lucro, aventi com-provata esperienza nel campo scientifico, un pro-gramma pluriennale di ricerca epidemilogica e dicancerogenesi sperimentale, al fine di approfondirei rischi connessi all’esposizione a campi elettroma-gnetici a bassa e alta frequenza;

c) all’istituzione del catasto nazionale delle sor-genti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici edelettromagnetici e delle zone territoriali interessate,al fine di rilevare i livelli di campo presenti nel-l’ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazionedei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma2, con particolare riferimento alle priorità di inter-vento, ai tempi di attuazione ed alle modalità dicoordinamento delle attività riguardanti più regioninonché alle migliori tecnologie disponibili per quan-

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to attiene alle implicazioni di carattere economicoed impiantistico;

e) all’individuazione delle tecniche di misurazio-ne e di rilevamento dell’inquinamento elettroma-gnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma coni gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari deglistessi o delle reti di trasmissione o con coloro che neabbiamo comunque la disponibilità nonché con gliesercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva etelefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie etecniche di costruzione degli impianti che consenta-no di minimizzare le emissioni nell’ambiente e ditutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotticon tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previ-sione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’in-terno di tali fasce di rispetto non è consentita alcunadestinazione di edifici ad uso residenziale, scolasti-co, sanitario ovvero ad uso che comporti una per-manenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gliobiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rile-vamento dell’inquinamento elettromagnetico e iparametri per la previsione di fasce di rispetto pergli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h),sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente, di concerto con il Ministro dellasanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e lecompetenti Commissioni parlamentari, previa intesain sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, diseguito denominata «Conferenza unificata»;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restandole disposizioni previste dal decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti iMinistri dell’ambiente e del lavoro e della previden-za sociale, il Comitato di cui all’articolo 6 e le com-petenti Commissioni parlamentari, previa intesa insede di Conferenza unificata. Il medesimo decretodisciplina, altresì, il regime di sorveglianza medicasulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmenteesposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2non siano state raggiunte le intese in sede di Confe-renza unificata, il Presidente del Consiglio dei mini-stri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti dicui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazionedei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, let-tera d), si provvede, entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’ambiente, sentiti il Comi-tato di cui all’articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ailimiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limi-tatamente alla definizione dì cui all’articolo 3, com-ma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualitàprevisti dai decreti di cui al comma 2 del presentearticolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è auto-rizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascunodegli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui alcomma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue adecorrere dall’anno 2001 per le attività di cui alcomma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per cia-scuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizza-zione degli accordi di programma di cui al comma 1,lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di pro-gramma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5. Misure di tutela dell’ambiente e del pae-saggio. Procedimento di autorizzazione allacostruzione e all’esercizio di elettrodotti. 1. Alfine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con appo-sito regolamento adottato, entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, letterag), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, suproposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i benie le attività culturali, previo parere del Comitato dicui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissio-ni parlamentari, sono adottate misure specifiche rela-tive alle caratteristiche tecniche degli impianti e allalocalizzazione dei tracciati per la progettazione, lacostruzione e la modifica di elettrodotti e di impian-ti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stes-so regolamento vengono indicate le particolari misu-re atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesag-gistici e possono essere adottate ulteriori misure spe-cifiche per la progettazione, la costruzione e la modi-fica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli impo-sti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti dipianificazione territoriale ed urbanistica, a tuteladegli interessi storici, artistici, architettonici, archeo-logici, paesaggistici e ambientali, fermo restandoquanto disposto dal testo unico delle disposizionilegislative in materia di beni culturali e ambientali,approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincolie strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma1 sono adottate misure di contenimento del rischioelettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1,ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e dicollisione dell’avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti diautorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli

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elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, inmodo da assicurare il rispetto dei principi della pre-sente legge, ferme restando le vigenti disposizioni inmateria di valutazione di impatto ambientale. Taledisciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri eprincipi:

a) semplificazione dei procedimenti amministra-tivi;

b) individuazione delle tipologie dì infrastrutturea minore impatto ambientale, paesaggistico e sullasalute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti localiinteressati nell’ambito dei procedimenti amministra-tivi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delleprocedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù dielettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettroma-gnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano iprocedimenti indicati al comma 3, individuate dalregolamento di cui al medesimo comma, sono abro-gate con effetto dalla data di entrata in vigore deiregolamento medesimo.

Art. 6. Comitato interministeriale per la pre-venzione e la riduzione dell’inquinamento elet-tromagnetico. 1. È istituito il Comitato intermini-steriale per la prevenzione e la riduzione dell’inqui-namento elettromagnetico, di seguito denominato«Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’am-biente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, edè composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretaridelegati, della sanità, dell’università e della ricercascientifica e tecnologica, dei lavoro e della previden-za sociale, del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica, dei lavori pubblici, dell’indu-stria, del commercio e dell’artigianato, per i beni e leattività culturali, dei trasporti e della navigazione,delle comunicazioni, della difesa e dell’interno.

3. E Comitato svolge le attività dì cui agli articoli4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4,comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggiosugli adempimenti previsti dalla presente legge epredispone una relazione annuale al Parlamento sul-la sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che vienereso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti edorganismi, aventi natura pubblica e competenze spe-cifiche nelle diverse materie di interesse della pre-sente legge.

7. Per l’istituzione e il funzionamento del Comita-to è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milio-ni annue a decorrere dall’anno 2001.

Art. 7. Catasto nazionale. 1. Il catasto nazionaledi cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito,entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sen-titi il Ministro della sanità ed il Ministro dell’indu-stria, del commercio e dell’artigianato, nell’ambitodel sistema informativo e di monitoraggio di cuiall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-blica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale ope-ra in coordinamento con i catasti regionali di cuiall’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità diinserimento dei dati sono definite dal Ministro del-l’ambiente, di concerto con il Ministro delle comuni-cazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei datirelativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemied apparecchiature radioelettrici per usi civili di tele-comunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici econ il Ministro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento deidati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei tra-sporti e della navigazione, per quanto riguarda l’in-serimento dei dati relativi agli impianti di trasporto,e con i Ministri della difesa e dell’interno, per quan-to riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgentifisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiatu-re per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 8. Competenze delle regioni, delle provincee dei comuni. 1. Sono di competenza delle regioni,nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori diattenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei cri-teri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve lecompetenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l’esercizio delle funzioni relative all’indivi-duazione dei siti di trasmissione e degli impianti pertelefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degliimpianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cuiall’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi sta-biliti dal regolamento di cui all’articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotticon tensione non superiore a 150 kV, con la previ-sione di fasce di rispetto secondo i parametri fissatiai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazionialla installazione degli impianti di cui al presentearticolo, in conformità a criteri di semplificazioneamministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamen-to con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, com-ma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse deicampi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alfine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorioregionale, con riferimento alle condizioni dì esposi-zione della popolazione;

e) l’individuazione degli strumenti e delle azioniper il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

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f) il concorso all’approfondimento delle cono-scenze scientifiche relative agli effetti per la salute,in particolare quelli a lungo termine, derivanti dal-l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettro-magnetici.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1,lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi rela-tivi alla tutela della salute pubblica, alla compatibi-lità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’am-biente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si appli-ca l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1,definiscono le competenze che spettano alle provin-ce ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dal-la legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti areeinteressate da installazioni militari o appartenenti adaltri organi dello Stato con funzioni attinenti all’or-dine e alla sicurezza pubblica sono definite median-te specifici accordi dai comitati misti paritetici di cuiall’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898,e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento perassicurare il corretto insediamento urbanistico e ter-ritoriale degli impianti e minimizzare l’esposizionedella popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 9. Piani di risanamento. 1. Entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta,su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuniinteressati, un piano di risanamento al fine di ade-guare, in modo graduale, e comunque entro il termi-ne di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettricigià esistenti ai limiti di esposizione, ai valori diattenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secon-do le norme della presente legge. Trascorsi dodicimesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerziao inadempienza dei gestori, il piano di risanamentoè adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli entiinteressati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cuirealizzazione è controllata dalle regioni, può preve-dere anche la delocalizzazione degli impianti diradiodiffusione in siti conformi alla pianificazionein materia, e degli impianti di diversa tipologia insiti idonei. Il risanamento è effettuato con onere acarico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo-re del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, igestori degli elettrodotti presentano una proposta dipiano di risanamento, al fine di assicurare la tuteladella salute e dell’ambiente. I proprietari di porzio-ni della rete di trasmissione nazionale o coloro checomunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti afornire tempestivamente al gestore della rete di tra-smissione nazionale, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore dei decreto di cui all’articolo 4,comma 2, lettera a), le proposte degli interventi dirisanamento delle linee di competenza, nonché tut-te le informazioni necessarie ai fini della presenta-zione della proposta di piano di risanamento. Il pia-no deve prevedere i progetti che si intendono attua-re allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e ivalori di attenzione, nonché di raggiungere gliobiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all’ar-ticolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare ilprogramma cronologico di attuazione, adeguandosialle priorità stabilite dal citato decreto, consideran-do comunque come prioritarie le situazioni sottopo-ste a più elevati livelli di inquinamento elettroma-gnetico, in prossimità di destinazioni residenziali,scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibitia permanenze non inferiori a quattro ore, con parti-colare riferimento alla tutela della popolazioneinfantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entratain vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2,lettera a), in caso di inerzia o inadempienza deigestori, il piano di risanamento di cui al primoperiodo del comma 3 è proposto dalla regione entroi successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150kV, la proposta di piano di risanamento è presenta-ta al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato,con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizio-ni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambien-te, di concerto con i Ministri dell’industria, delcommercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici,sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed icomuni interessati. Per gli elettrodotti con tensionenon superiore a 150 kV, la proposta di piano di risa-namento è presentata alla regione, che approva ilpiano, con eventuali modifiche, integrazioni e pre-scrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuniinteressati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entra-ta in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza deigestori, il piano di risanamento per gli elettrodotticon tensione non superiore a 150 kV è adottato dal-la regione, nei termini di cui al terzo periodo delpresente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve esserecompletato entro dieci anni dalla data di entrata invigore della presente legge. Entro il 31 dicembre2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve esserecomunque completato il risanamento degli elettro-dotti che non risultano conformi, rispettivamente, ailimiti di cui all’articolo 4 ed alle condizioni di cuiall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al finedell’adeguamento ai limiti di esposizione, ai valoridi attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti aisensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della pre-sente legge. Il risanamento è effettuato con onere a

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carico dei proprietari degli elettrodotti, come defini-ti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, aisensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14novembre 1995, n. 481, determina, entro sessantagiorni dall’approvazione del piano di risanamento,la valutazione dei costi strettamente connessi all’at-tuazione degli interventi di risanamento nonché icriteri, le modalità e le condizioni per il loro even-tuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alleregioni per l’elaborazione dei piani di risanamento,la realizzazione dei catasti regionali e l’eserciziodelle attività di controllo e di monitoraggio, è auto-rizzata la spesa massima di lire 2.000 milioniannue a decorrere dall’anno 2001. Le somme deri-vanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal-l’articolo 15, versate all’entrata del bilancio delloStato, sono riassegnate nella misura del 100 percento, con decreto del Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, adapposite unità previsionali di base dello stato diprevisione del Ministero dell’ambiente; tali sommesono destinate, sulla base di criteri determinati dal-la Conferenza unificata, alla concessione di contri-buti alle regioni, ad integrazione delle risorse adesse assegnate ai sensi del primo periodo del pre-sente comma, ai fini dell’elaborazione dei piani dirisanamento, della realizzazione dei catasti regio-nali e dell’esercizio delle attività di controllo e dimonitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, dellestazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impiantiper telefonia mobile e degli impianti per radiodiffu-sione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto adinerzia o inadempienza dei proprietari degli elettro-dotti o di coloro che ne abbiano comunque la dispo-nibilità, fermo restando quanto previsto dall’articolo15, comporta il mancato riconoscimento da parte delgestore della rete di trasmissione nazionale delcanone di utilizzo relativo alla linea non risanata e ladisattivazione dei suddetti impianti per un periodofino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degliutenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità.La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell’ambien-te, di concerto con il Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro del-la sanità e del lavoro e della previdenza sociale non-ché le regioni interessate, per quanto riguarda glielettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giun-ta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti contensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettri-ci, con esclusione degli impianti per telefonia mobi-le e per radiodiffusione e degli impianti per telefoniafissa nonché delle stazioni radioelettriche per tra-smissione di dati, la cui disattivazione è disposta con

provvedimento del Ministro delle comunicazioniche assicura l’uniforme applicazione della disciplinasul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, su ciascuna struttura dicui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo3 deve essere applicata una etichetta informativaben visibile, riportante la tensione prodotta, i valoridi esposizione rintracciabili nella documentazioneautorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori diattenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionalie le distanze di rispetto.

Art. 10. Educazione ambientale. 1. Il Ministrodell’ambiente, di concerto con i Ministri dellasanità, dell’università e della ricerca scientifica etecnologica e della pubblica istruzione, promuovelo svolgimento di campagne di informazione e dieducazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa dilire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno2001.

Art. 11. Partecipazione al procedimento ammi-nistrativo. 1. Ai procedimenti di definizione deitracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8,nonché ai procedimenti di adozione e approvazionedei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma2, si applicano le disposizioni di cui al capo III del-la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi-cazioni, sulla partecipazione al procedimento ammi-nistrativo.

Art. 12. Apparecchiature di uso domestico,individuale o lavorativo. 1. Con decreto del Mini-stro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dellasanità, previo parere del Comitato e sentite le com-petenti Commissioni parlamentari, sono stabilite,entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigo-re della presente legge, tenendo conto anche degliorientamenti e degli atti dell’Unione europea inmateria di inquinamento elettromagnetico, tuteladei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti,le informazioni che i fabbricanti di apparecchi edispositivi, in particolare di uso domestico, indivi-duale o lavorativo, generanti campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornireagli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, medianteapposite etichettature o schede informative. Leinformazioni devono riguardare, in particolare, ilivelli di esposizione prodotti dall’apparecchio odal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliataper ridurre l’esposizione al campo elettrico, magne-tico ed elettromagnetico e le principali prescrizionidi sicurezza. Con lo stesso decreto sono individua-te le tipologie di apparecchi e dispositivi per i qua-li non vi è emissione di campo elettrico, magneticoed elettromagnetico, o per i quali tali emissionisono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcu-na precauzione.

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2. Il Comitato promuove la realizzazione di inteseed accordi di programma con le imprese produttrici diapparecchiature di uso domestico, individuale o lavo-rativo, che producono campi elettrici, magnetici edelettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tec-nologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13. Accordi di programma per i servizi ditrasporto pubblico. 1. Il Ministro dell’ambiente,su proposta del Comitato, promuove la realizzazio-ne di intese ed accordi di programma con i gestori diservizi di trasporto pubblico che producono campielettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine difavorire e sviluppare tecnologie che consentano diminimizzare le emissioni.

Art. 14. Controlli. 1. Le amministrazioni provin-ciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni dicontrollo e di vigilanza sanitaria e ambientale perl’attuazione della presente legge, utilizzano le strut-ture delle Agenzie regionali per la protezione del-l’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993,n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenzein materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribui-te dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per laprotezione dell’ambiente non sono ancora operanti,ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provin-ciali e comunali si avvalgono del supporto tecnicodell’Agenzia nazionale per la protezione dell’am-biente, dei presidi multizonali di prevenzione(PMP), dell’Istituto superiore per la prevenzione e lasicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori terri-toriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispet-to delle specifiche competenze attribuite dalledisposizioni vigenti.

3. Il controllo all’interno degli impianti fissi omobili destinati alle attività istituzionali delle Forzearmate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuocoè disciplinato dalla specifica normativa di settore.Resta fermo in particolare, quanto previsto per leforze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell’eser-cizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puòaccedere agli impianti che costituiscono fonte diemissioni elettromagnetiche e richiedere, inconformità alle disposizioni della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, leinformazioni e i documenti necessari per l’espleta-mento delle proprie funzioni. Tale personale èmunito di documento di riconoscimento dell’entedi appartenenza.

Art. 15. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costitui-sca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego diuna sorgente o di un impianto che genera campielettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i

limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cuiai decreti del Presidente del Consiglio dei ministriprevisti dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti pre-visti dall’articolo 16 è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma dalire 2 milioni (euro 1.032) a lire 600 milioni (euro309.874). La predetta sanzione si applica anche neiconfronti di chi ha in corso di attuazione piani dirisanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tem-pi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazionedelle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1,è punita con la sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da lire 2 milioni (euro 1.032) alire 200 milioni (euro 103.291). In caso di recidivala sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni dicui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità com-petenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalleautorità abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14.Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzio-ni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decre-ti di cui all’articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previ-ste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute,dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licen-za per l’installazione e l’esercizio degli impiantidisciplinati dalla presente legge, si applica la san-zione della sospensione degli atti autorizzatori sud-detti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infra-zione l’atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dal-l’autorità competente in base alle vigenti disposi-zioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla basedegli accertamenti effettuati dalle autorità abilitateai controlli.

6. L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12,comma 1, è punita con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma compresa fra lire 2milioni (euro 1.032) e lire 600 milioni (euro309.874).

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presen-te articolo non è ammesso il pagamento in misuraridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16. Regime transitorio. 1. Fino alla data dientrata in vigore del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, let-tera a), si applicano, in quanto compatibili con lapresente legge, le disposizioni del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio1992, e successive modificazioni, le disposizioni deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni deldecreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre1998, n. 381.

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Art. 17. Copertura finanziaria. 1. All’onerederivante dall’attuazione della presente legge, pari alire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dal-l’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, perdetti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unitàprevisionale di base di parte corrente «Fondo spe-ciale» dello stato di previsione del Ministero deltesoro, del bilancio e della programmazione econo-mica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-l’ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno deglianni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delleproiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscrit-to, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’am-bito dell’unità previsionale di base di conto capitale«Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-stero del tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica per l’anno 2001, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento relativo alMinistero dell’ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica è autorizzato ad apporta-re, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

9.

D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. Attuazionedella direttiva 1999/5/CE riguardante leapparecchiature radio, le apparecchiatureterminali di telecomunicazione ed il recipro-co riconoscimento della loro conformità(S.O. alla G.U. 7 luglio 2001, n. 156).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 1999/5/CE concernente le appa-

recchiature radio, le apparecchiature terminali ditelecomunicazioni e il reciproco riconoscimentodella loro conformità;

Visto l’articolo 9 della legge 29 dicembre 2000, n.422, recante disposizioni per l’adempimento diobblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alleComunità europee - legge comunitaria 2000;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n.614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE con-cernente il ravvicinamento delle legislazioni degliStati membri relative alle apparecchiature terminalidi telecomunicazioni, incluso il reciproco riconosci-mento della loro conformità, come modificata dalledirettive 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE delConsiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvi-cinamento delle legislazioni degli Stati membrirelative alla compatibilità elettromagnetica, modi-ficata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE delConsiglio, del 28 aprile 1992, dalla direttiva93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 e dal-la direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 otto-bre 1993;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delletelecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, che appro-va il regolamento per la procedura di approvazionenazionale delle apparecchiature terminali di teleco-municazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio diMinistri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissionidella Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politichecomunitarie e del Ministro delle comunicazioni, diconcerto con i Ministri degli affari esteri, della giu-stizia, dell’industria, del commercio e dell’artigia-nato e del commercio con l’estero, dell’interno edel tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica;

EMANAIL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto,valgono le seguenti definizioni:

a) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura chesia un’apparecchiatura radio o un’apparecchiaturaterminale di telecomunicazione o entrambe;

b) «apparecchiatura terminale di telecomunica-zione»: è un prodotto che consente la comunicazio-ne, o un suo componente essenziale, destinato adessere connesso in qualsiasi modo, direttamente oindirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di tele-comunicazione, cioè di reti di telecomunicazione uti-lizzate, interamente o parzialmente, per fornire servi-zi di telecomunicazione accessibili al pubblico;

c) «apparecchiatura radio»: è un prodotto, o unsuo componente essenziale, in grado di comunicaremediante l’emissione ovvero la ricezione di onderadio impiegando lo spettro attribuito alle radioco-municazioni di terra e spaziali (1);

d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di fre-quenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si pro-pagano nello spazio senza guida artificiale;

e) «interfaccia»:

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1) un punto terminale di rete che costituisce unpunto di connessione fisica, tramite il quale l’utentepuò avere accesso alle reti pubbliche di telecomuni-cazione, incluse le specifiche tecniche di tali con-nessioni;

2) un’interfaccia radio che definisce la connes-sione radioelettrica tra le apparecchiature radio, ivicomprese le specifiche tecniche di tali connessioni;

f) «categoria di apparecchiature»: è la categoriache individua particolari tipi di apparecchi che, aisensi del presente decreto, sono considerati simili eche specifica a quali interfacce l’apparecchio è desti-nato ad essere collegato; l’apparecchio può apparte-nere a più di una categoria di apparecchiature;

g) «fascicolo tecnico di fabbricazione»: è ladocumentazione che descrive l’apparecchio e forni-sce informazioni e chiarimenti sulle modalità con lequali sono stati rispettati i requisiti essenziali appli-cabili;

h) «specifica tecnica»: è la specificazione chefigura in un documento che definisce le caratteristi-che richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità,le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, compre-se le prescrizioni applicabili ad un prodotto perquanto riguarda la terminologia, i simboli, le proveed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura el’etichettatura;

i) «norma armonizzata»: è la specifica tecnicaadottata da un organismo di normalizzazione rico-nosciuto, in forza di un mandato della Commissioneeuropea e secondo le procedure di informazione nelsettore delle norme e delle regolamentazioni tecni-che di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE alloscopo di stabilire un «requisito europeo», al qualenon è obbligatorio conformarsi ma il cui rispetto fapresumere la conformità ai requisiti essenziali di cuiall’articolo 3;

j) «regola tecnica comune»: è la specifica tecni-ca per le apparecchiature di rete fisica, derivata danorme tecniche internazionali o europee, valida neiPaesi membri dell’Unione europea e la cui osser-vanza è obbligatoria solo per le apparecchiature del-la rete fisica;

k) «interferenze dannose»: sono le interferenzeche pregiudicano il funzionamento di un servizio diradionavigazione o di altri servizi di sicurezza o chedeteriorano gravemente, ostacolano o interromponoripetutamente un servizio di radiocomunicazioneche opera conformemente alle normative comunita-rie a nazionali applicabili;

l) «immissione sul mercato»: il passaggio dallafase di produzione a quella di messa a disposizionedell’apparecchio, ai fini della distribuzione, a paga-mento o a titolo gratuito, ovvero dell’uso nel merca-to interno.–––––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 14, L. 25 gen-naio 2006, n. 29.

Art. 2. Ambito di applicazione e scopo. 1. Il pre-sente decreto detta le disposizioni per l’immissionenel mercato, la libera circolazione e la messa in ser-vizio delle apparecchiature radio e delle apparec-chiature terminali di telecomunicazione.

2. Nel caso in cui l’apparecchio di cui all’articolo1, comma 1, lettera a), del presente decreto, contie-ne, come parte integrante o accessoria, un dispositi-vo medico ai sensi dell’articolo 1 del decreto legi-slativo 24 febbraio 1997, n. 46, modificato daldecreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o undispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi del-l’articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre1992, n. 507, l’apparecchio è soggetto alla discipli-na del presente decreto, fatta salva l’applicazionedelle pertinenti normative armonizzate comunitariee di quelle nazionali che le recepiscono, previste peri dispositivi di cui al presente comma.

3. Nel caso in cui l’apparecchio di cui all’articolo1, comma 1, lettera a), sia un componente o un’en-tità tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decre-to del Ministro dei trasporti e della navigazione 20febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordina-rio n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo1996, concernente le perturbazioni radioelettriche(compatibilità elettromagnetica) dei veicoli ovverosia un componente o un’entità tecnica distinta di unveicolo ai sensi del decreto del Ministro dei traspor-ti e della navigazione del 5 aprile 1994, pubblicatonel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile1994, relativo all’omologazione dei veicoli a moto-re a due o a tre ruote, l’apparecchio è soggetto alladisciplina del presente decreto, fatta salva l’applica-zione delle pertinenti normative armonizzate comu-nitarie e di quelle nazionali che le recepiscono, pre-viste per i componenti o le entità tecniche distinte dicui al presente comma.

4. Il presente decreto non si applica alle apparec-chiature elencate nell’allegato I annesso al medesi-mo.

5. Il presente decreto non si applica agli apparec-chi usati esclusivamente nelle attività concernenti lasicurezza dello Stato, la difesa, i procedimenti pena-li, l’ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui isuddetti apparecchi debbano essere collegati alle retipubbliche di telecomunicazioni, l’amministrazioneinteressata è tenuta a garantire il rispetto dei requisi-ti essenziali di cui all’articolo 3.

Art. 3. Requisiti essenziali. 1. I requisiti essen-ziali applicabili a tutti gli apparecchi sono iseguenti:

a) la protezione della salute e della sicurezza del-l’utente o di qualsiasi altra persona, compresi gliobiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezzaprevisti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, modifi-cata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n.626, ma senza applicazione di limiti di tensione;

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b) i requisiti in materia di protezione per quantoriguarda la compatibilità elettromagnetica previstidal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.

2. Le apparecchiature radio, in osservanza del pia-no nazionale di ripartizione delle frequenze, sonocostruite in modo da utilizzare in maniera efficace lospettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra espaziali e le risorse orbitali, evitando interferenzedannose.

3. Sono, altresì, requisiti essenziali quelli stabilitidalla Commissione europea che prevedono, per gliapparecchi all’interno di determinate categorie o dideterminati tipi, l’obbligo della loro costruzione inmodo da:

a) interagire tramite reti con altri apparecchi epoter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;

b) non danneggiare la rete o il suo funzionamen-to nè fare cattivo uso delle risorse della rete arre-cando quindi un deterioramento inaccettabile delservizio;

c) contenere elementi di sicurezza per garantirela protezione dei dati personali e della vita privatadell’utente e dell’abbonato;

d) supportare funzioni speciali che consentano dievitare frodi;

e) supportare funzioni speciali che consentanol’accesso a servizi d’emergenza;

f) supportare funzioni speciali che facilitino illoro uso da parte di utenti disabili.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede arendere noto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana le determinazioni della Commissioneeuropea circa l’applicazione dei requisiti essenzialidi cui al comma 3 e la relativa data di efficacia.

Art. 4. Notifica e pubblicazione delle specifichedi interfaccia. 1. Il Ministero delle comunicazioninotifica alla Commissione europea le interfacce cheesso ha regolamentato; qualora non siano state noti-ficate ai sensi delle disposizioni concernenti leinformazioni nel settore delle norme e delle regola-mentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e98/48/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura lapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana delle decisioni della Commissioneeuropea in ordine all’equivalenza tra le interfaccenotificate ed all’assegnazione di un identificatore dicategoria delle apparecchiature, pubblicate nellaGazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Il Ministero delle comunicazioni notifica allaCommissione europea i tipi di interfaccia offerti inItalia dagli operatori delle reti pubbliche di teleco-municazione. Con uno o più regolamenti da adotta-re con decreto del Ministro delle comunicazioni aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità con lequali gli operatori informano il Ministero dellecomunicazioni e rendono pubbliche le specifichetecniche di tali interfacce prima di rendere disponi-

bili al pubblico i servizi forniti mediante dette inter-facce nonché i relativi aggiornamenti.

3. Sono soggetti all’obbligo di comunicazione alMinistero delle comunicazioni e di pubblicazionedelle interfacce:

a) i gestori diretti, cioè gli operatori che forni-scono un servizio pubblico di telecomunicazioniattraverso una rete a cui i terminali possono essereconnessi o attraverso una interfaccia di rete fisica aattraverso una interfaccia radio;

c) i gestori indirettamente connessi, cioè queglioperatori di rete pubblica che forniscono servizi aterzi mediante contratto, ma che non offrono unainterfaccia diretta di rete;

d) i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operato-ri che forniscono servizi pubblici di telecomunica-zioni mediante uno o più apparecchi connessi allarete pubblica ma che non gestiscono in proprio larete.

4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce alpubblico; in particolare le specifiche:

a) fanno esplicito riferimento alle norme armo-nizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente oparzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni,aggiunte o modifiche sono state adottate;

b) contengono informazioni sufficienti a consen-tire la progettazione degli apparecchi in modo taleche possano interoperare con le reti pubbliche ditelecomunicazioni allo scopo di stabilire, modifica-re, tariffare, mantenere e liberare una connessionefisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cuiall’articolo 3; le specifiche devono inoltre forniredettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristi-che di livello superiore forniti dalla rete, necessariper la progettazione ed il funzionamento dei termi-nali; devono essere fornite inoltre informazioni suf-ficienti sulle modalità di verifica della conformitàdei terminali ai requisiti di cui all’articolo 3;

c) sono disponibili anche in formato elettronico.

Art. 5. Norme armonizzate. 1. Gli apparecchiconformi alle norme armonizzate, o a parte di esse,i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nel-la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si pre-sumono conformi ai requisiti essenziali elencati nel-l’articolo 3, nella misura in cui siano contemplatinelle dette norme armonizzate o in parte di esse.

2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazio-ni reputi che la conformità ad una norma armoniz-zata non garantisce il rispetto dei requisiti essenzia-li di cui all’articolo 3, il Ministero stesso informa ilcomitato TCAM (telecommunications conformityassessment and market surveillance committee),istituito dalla Commissione europea per la valuta-zione della conformità e per la sorveglianza del mer-cato nel settore delle telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede arendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana le determinazioni della Commissione

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europea in materia di interpretazione o di revocadelle norme armonizzate.

Art. 6. Immissione sul mercato. 1. Il fabbrican-te o il suo mandatario sono tenuti ad immettere sulmercato gli apparecchi soltanto se rispettano gliappropriati requisiti essenziali di cui all’articolo 3nonché le altre disposizioni pertinenti del presentedecreto.

2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima delladata di cui all’articolo 3, comma 4, possono conti-nuare ad essere distribuiti per il periodo di tempofissato dal Ministero delle comunicazioni, confor-memente alle decisioni della Commissione europea.

3. Il fabbricante o la persona responsabile dell’im-missione sul mercato dell’apparecchio è tenuto afornire all’utente le informazioni sull’uso a cui l’ap-parecchio è destinato, unitamente alla dichiarazionedi conformità ai requisiti essenziali. Nel caso delleapparecchiature radio, tali informazioni devonoessere apposte sull’imballaggio e essere riportatenelle istruzioni per l’uso allo scopo di identificaregli Stati membri dell’Unione europea o la zona geo-grafica all’interno di uno Stato membro dove l’ap-parecchiatura in questione è destinata ad essere uti-lizzata e devono avvertire l’utente, attraverso lemarcature sull’apparato, di eventuali restrizioni orichieste di autorizzazioni necessarie per l’uso delleapparecchiature radio in taluni Stati membri. Nelcaso delle apparecchiature terminali di telecomuni-cazioni, tali informazioni devono essere sufficientiad individuare le interfacce delle reti pubbliche ditelecomunicazioni cui l’apparecchiatura è destinataa collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali informazio-ni devono essere esposte in maniera visibile.

4. Nel caso di un’apparecchiatura radio che utiliz-zi bande di frequenza la cui applicazione non èarmonizzata nell’Unione europea, il fabbricante o ilsuo mandatario stabilito nell’Unione europea o lapersona responsabile dell’immissione sul mercatodell’apparecchiatura notifica, almeno quattro setti-mane prima, la propria intenzione di immettere l’ap-parecchiatura sul mercato al Ministero delle comu-nicazioni, utilizzando il modello definito dal Mini-stero stesso. La notifica fornisce informazioni circale caratteristiche radio dell’apparecchiatura con par-ticolare riferimento alle bande di frequenze, allaspaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed allapotenza RF emessa e riporta il numero d’identifica-zione dell’organismo notificato interessato di cuiall’articolo 12. Il Ministero delle comunicazionicomunica al fabbricante o al suo mandatario stabi-lità nell’Unione europea o alla persona responsabiledell’immissione sul mercato dell’apparecchiaturaeventuali divieti o limitazioni motivati e ne informala Commissione europea.–––––––––

Il secondo periodo del comma 3 è stato così modi-ficato dall’art. 13, L. 31 ottobre 2003, n. 306

Art. 7. Messa in servizio e diritto di collega-mento. 1. È consentita la messa in servizio degliapparecchi per lo scopo cui sono destinati se essisono conformi ai requisiti essenziali di cui all’arti-colo 3 ed alle altre disposizioni pertinenti del pre-sente decreto.

2. Fatti salvi il comma 1 ed eventuali condizioniconnesse all’autorizzazione per la fornitura del ser-vizio in questione in conformità alla normativacomunitaria ed a quella nazionale di recepimento, ilMinistero delle comunicazioni può limitare la mes-sa in servizio di apparecchiature radio soltanto permotivi connessi all’uso efficace dello spettro delleradiofrequenze, per evitare interferenze dannose oper questioni di sanità pubblica.

3. Fatto salvo il comma 4, gli operatori di reti pub-bliche di telecomunicazione non devono rifiutare dicollegare apparecchiature terminali di telecomuni-cazione ad apposite interfacce per motivi tecnici,qualora dette apparecchiature siano conformi airequisiti di cui all’articolo 3.

4. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazio-ni ritenga che un apparecchio dichiarato conformeal presente decreto provochi seri danni ad una reteo interferenze radio dannose o disturbi la rete o ilsuo funzionamento, l’operatore della rete stessa puòessere autorizzato dal Ministero a rifiutare o adinterrompere il collegamento a a ritirare dal servi-zio tale apparecchio. Il Ministero delle comunica-zioni notifica dette autorizzazioni alla Commissio-ne europea, che esprime un parere in materia. Aseguito delle indicazioni della Commissiorie euro-pea, il Ministero delle comunicazioni può adottarealtre misure.

5. In caso di emergenza l’operatore può disconnet-tere gli apparecchi qualora lo richieda la protezionedella rete o qualora possa essere offerta subito all’u-tente una soluzione alternativa, senza costi a caricodi quest’ultimo. L’operatore informa immediata-mente il Ministero delle comunicazioni.

Art. 8. Libera circolazione degli apparecchi. 1.Non è vietata, limitata o impedita l’immissione sulmercato e la messa in servizio di apparecchi recantila marcatura CE che ne indica la conformità alledisposizioni del presente decreto. Ciò non pregiudi-ca l’applicazione dell’articolo 6, comma 4, dell’arti-colo 7, comma 2, e dell’articolo 9, comma 8.

2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazionicommerciali e manifestazioni analoghe è ammessal’esposizione di un apparecchio che non rispetti ledisposizioni del presente decreto, purché un’indica-zione visibile segnali chiaramente tale circostanzaed indichi che l’apparecchio non può essere com-mercializzato o messo in servizio finché non sia resoconforme alle predette disposizioni.

3. Nel caso che l’apparecchio sia disciplinato peraspetti diversi da quelli del presente decreto da altredirettive comunitarie e norme nazionali di recepi-

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mento, concernenti l’apposizione della marcaturaCE, ciò fa presumere che l’apparecchio soddisfianche alle disposizione di tali altre direttive e normenazionali. Nel caso in cui una o più delle suddettedirettive e norme nazionali lasciano al fabbricante lafacoltà di scegliere il regime da applicare durante unperiodo transitorio, la marcatura CE indica che l’ap-parecchio soddisfa esclusivamente le disposizionidelle direttive e norme nazionali applicate dal fab-bricante. In questo caso i riferimenti alle direttive ealle norme nazionali applicate devono figurare neidocumenti, avvisi o istruzioni che accompagnanotali prodotti.

Art. 9. Sorveglianza del mercato - laboratori diprova. 1. Il Ministero delle comunicazioni, in col-laborazione con gli organi di Polizia di cui all’arti-colo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997,n. 249, provvede ad accertare la conformità dei pro-dotti immessi sul mercato e di quelli messi in eser-cizio a quanto stabilito dal presente decreto anchemediante prelievo delle apparecchiature presso icostruttori, gli importatori, i grossisti, i distributoried i dettaglianti nonché presso gli utilizzatori delleapparecchiature medesime. I controlli sono effettua-ti secondo le modalità stabilite con regolamento daadottare con decreto del Ministro delle comunica-zioni ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400 (1).

2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare larispondenza degli apparecchi ai requisiti essenzialidi cui all’articolo 3, alle norme armonizzate di cuiall’articolo 5, alle norme nazionali di cui all’artico-lo 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dalcostruttore sono effettuate presso i laboratori dell’I-stituto superiore delle comunicazioni e delle tecno-logie dell’informazione (ISCTI) o presso laboratoriprivati accreditati; se non esistono laboratori accre-ditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto laresponsabilità di un organismo notificato.

3. Con riferimento al comma 2 il Ministero dellecomunicazioni accredita laboratori di prova sentitauna commissione tecnico-consultiva, nominata dalMinistero stesso, di cui sono chiamati a far partealmeno un rappresentante del Ministero dell’indu-stria, del commercio e dell’artigianato ed un rappre-sentante per ciascuno degli organismi di normazio-ne italiani. I laboratori di prova accreditati effettua-no le prove di conformità degli apparati alle normeper le quali hanno ricevuto l’accreditamento. Conregolamento da adottare con decreto del Ministrodelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 17, com-ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è discipli-nata la procedura di rilascio dell’accreditamento,dell’effettuazione della sorveglianza e del rinnovodell’accreditamento stesso.

4. I laboratori di prova accreditati non possonodipendere direttamente dall’organizzazione delcostruttore o di un operatore di rete di telecomuni-

cazioni ovvero di un fornitore di servizi di teleco-municazioni; devono essere liberi da influenzeesterne, possedere un’adeguata capacità per quantoattiene alla competenza ed alle attrezzature ed esse-re forniti di tutte le apparecchiature di misura perl’esecuzione delle prove. L’istruttoria relativa all’ac-creditamento dei laboratori viene svolta con l’impe-gno di riservatezza verso terzi.

5. L’accreditamento può essere sospeso dalla com-petente direzione generale del Ministero dellecomunicazioni, sentita la commissione tecnica dicui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesinel caso di inosservanza da parte del laboratoriodegli impegni assunti. L’accreditamento è revocatodalla direzione stessa, sentita la commissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera,con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabi-lito nell’atto di sospensione;

b) nel caso in cui sono venuti meno i requisitiaccertati al momento del rilascio dell’accredita-mento.

6. Ai fini dell’accreditamento, della sorveglianza edel rinnovo si applicano le quote di surrogazionestabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi del-l’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legi-slative in materia postale, di bancoposta e di teleco-municazioni, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta cheun apparecchio non è conforme ai requisiti indicatinel presente decreto, esso adotta i provvedimentinecessari per ritirare detto apparecchio dal mercato odal servizio, proibirne l’immissione sul mercato o lamessa in servizio o limitarne la libera circolazione.

8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di ado-zione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifi-ca immediatamente alla Commissione europea indi-candone i motivi e precisando, in particolare, se iprovvedimenti siano da collegare:

a) ad una non corretta applicazione delle normearmonizzate di cui all’articolo 5, comma 1;

b) a carenze delle norme armonizzate di cuiall’articolo 5, comma 1;

c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all’arti-colo 3, laddove l’apparecchio non soddisfi le normearmonizzate di cui all’articolo 5, comma 1.

9. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, ilMinistero delle comunicazioni può, a norma delTrattato istitutivo della Comunità europea, reso ese-cutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e succes-sive modificazioni e, in particolare, degli articoli 28e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopodi vietare o limitare l’immissione sul suo mercatoovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di appa-recchiature radio, inclusi tipi di apparecchiatureradio che hanno causato o che il Ministero presumeragionevolmente causino interferenze dannose,comprese interferenze con i servizi esistenti o pro-

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grammati sulle bande di frequenze attribuite in sedenazionale.

10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso diadozione di misure di cui al comma 9, ne informaimmediatamente la Commissione europea specifi-candone le ragioni.

11. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei com-mi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo man-datario o del responsabile dell’immissione sul mer-cato degli apparecchi.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministerodelle comunicazioni adotta provvedimenti definitiviconformemente alle conclusioni comunicate dallaCommissione europea dopo le consultazioni comu-nitarie espletate dalla stessa.–––––––––––––

(1) Il regolamento è stato adottato con DecretoMinist. Comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275,G.U. n. 298 del 20 dicembre 2002)

Art. 10. Sanzioni. 1. Chiunque immette sul mer-cato ovvero installa apparecchi non conformi airequisiti essenziali di cui all’articolo 3 è assoggetta-to alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del paga-mento di una somma da euro 20 a euro 123 per cia-scun apparecchio. Alla stessa sanzione è assoggetta-to chiunque apporta modifiche agli apparecchi dota-ti della prescritta marcatura che comportano manca-ta conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso lasanzione amministrativa non può superare la sommacomplessiva di euro 103.291 (1).

2. Chiunque immette nel mercato, commercializzaall’ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunqueforma ovvero installa apparecchi conformi ai requi-siti essenziali di cui all’art. 3, ma privi della marca-tura CE, compreso l’identificatore di categoria oveprevisto, e del numero dell’organismo notificato,laddove richiesto, oppure chi, dovendo detenere ladocumentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IVe V annessi al presente decreto nei rispettivi casi diapplicabilità, ne viene trovato totalmente o parzial-mente sprovvisto è assoggettato alla sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma da euro1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una sommada euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. Inogni caso la sanzione amministrativa non può supe-rare la somma complessiva di euro 103.291 (2).

2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mer-cato apparecchi conformi ai requisiti essenziali dicui all’articolo 3, ma privi delle informazioni sull’u-so cui l’apparecchio è destinato, nonché delle indi-cazioni relative agli Stati membri dell’Unione euro-pea o alla zona geografica all’interno di uno Statomembro dove l’apparecchiatura è destinata ad esse-re utilizzata, nonché delle informazioni relative adeventuali restrizioni o richieste di autorizzazioninecessarie per l’uso delle apparecchiature radio intaluni Stati membri, è assoggettato alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma daeuro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di unasomma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparec-chio. In ogni caso la sanzione amministrativa nonpuò superare la somma complessiva di euro 103.291(3).

3. Chiunque appone marchi che possono confon-dersi con la marcatura ovvero ne limitano la visibi-lità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma daeuro 1.032 a euro 6.197 (2).

4. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiche non rispettano le prescrizioni del presente decre-to è assoggettato alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 2.582 a euro15.493 (2).

5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi al pre-sente decreto, non correttamente installati o sottopo-sti a non corretta manutenzione ovvero non li utiliz-za per i fini previsti dal fabbricante o apporta per usopersonale modifiche agli apparecchi dotati della pre-scritta marcatura che comportano mancata confor-mità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 èassoggettato alla sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro 258 a euro 1.549 (2).

6. La mancata notificazione al Ministero dellecomunicazioni della immissione sul mercato di unprodotto di cui all’articolo 6, comma 4, comportal’applicazione della sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 5.164 a euro30.987 (2).

7. L’accertamento delle violazioni delle disposi-zioni recate dal presente decreto è svolto dagli uffi-ci centrali e periferici del Ministero delle comunica-zioni e dai competenti organi di Polizia; l’applica-zione delle previste sanzioni amministrative compe-te agli uffici periferici del Ministero.

8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi dicui all’articolo 2, comma 1, che sono immessi sulmercato o messi in esercizio e che risultano:

a) non conformi ai requisiti essenziali di cuiall’articolo 3;

b) privi della marcatura CE, ivi compreso l’iden-tificatore di categoria ove stabilito, o del numerodell’organismo notificato, laddove richiesto;

c) non corredati dalla dichiarazione di confor-mità;

d) provvisti di marcature che possano confonder-si con la marcatura CE ovvero che possano limitar-ne la visibilità o la leggibilità.

9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei seimesi successivi alla esecuzione del sequestro, non siè proceduto alla regolarizzazione delle situazioniindicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercatodegli apparecchi medesimi.–––––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 14, L. 25 gen-naio 2006, n. 29.

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(2) Comma così modificato dall’art. 14, L. n.29/2006 cit.

(3) Comma inserito dall’art. 14, L. n. 29/2006 cit.

CAPO IIVALUTAZONE DELLA CONFORMITÀ

Art. 11. Procedure di valutazione della confor-mità. 1. Le procedure di valutazione della confor-mità indicate nel presente articolo devono essereapplicate per dimostrare la conformità dell’apparec-chio ai requisiti essenziali pertinenti definiti nell’ar-ticolo 3.

2. A scelta del fabbricante, la conformità dell’ap-parecchio ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3,comma 1, lettere a) e b), può essere dimostratamediante le procedure definite, rispettivamente, nel-la legge 18 ottobre 1977, n. 791, come modificatadal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, enel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,qualora l’apparato rientri nell’ambito di applicazio-ne di tali provvedimenti ovvero in alternativa secon-do le procedure indicate nel presente articolo.

3. Le apparecchiature terminali di telecomunica-zione che non impiegano lo spettro attribuito alleradiocomunicazioni terrestri e spaziali nonché lecomponenti di ricezione delle apparecchiature radio,sono sottoposte alle procedure di valutazione dellaconformità descritte negli allegati II, IV o V annessial presente decreto, a scelta del fabbricante.

4. Qualora il fabbricante abbia applicato le normearmonizzate di cui all’art. 5, comma 1, le apparec-chiature radio non previste nel comma 3 sono sotto-poste a una delle procedure descritte negli allegatiIII, IV o V annessi al presente decreto, a scelta delfabbricante.

5. Qualora il fabbricante non abbia applicato oabbia applicato solo in parte le norme armonizzate dicui all’articolo 5, comma 1, le apparecchiature radionon previste nel comma 3 sono sottoposte alle pro-cedure descritte nell’allegato IV o nell’allegato Vannessi al presente decreto, a scelta del fabbricante.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alleprocedure di valutazione della conformità di cui aicommi da 2 a 5 sono redatti in lingua italiana o, sedel caso, in una lingua ammessa dall’organismonotificato coinvolto.

Art. 12. Organismi notificati. 1. Il Ministerodelle comunicazioni designa gli organismi cherispettano i criteri di cui all’allegato VI annesso alpresente decreto per l’esecuzione delle proceduredi valutazione della conformità previste dall’arti-colo 11.

2 Gli organismi, che intendono ottenere la desi-gnazione di cui al comma 1, presentano appositadomanda al Ministero delle comunicazioni, fornen-do ogni informazione e documentazione compro-

vante il rispetto dei criteri di cui all’allegato VIannesso al presente decreto. Il Ministero dellecomunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni.

3. Il Ministero delle comunicazioni verifica perio-dicamente, ed almeno ogni due anni, il corretto svol-gimento dei compiti assegnati agli organismi edaccerta che essi mantengano i requisiti di cui all’al-legato VI annesso al presente decreto.

4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presentearticolo sono a carico dei soggetti interessati, ai sen-si dell’art. 19 del testo unico delle disposizioni legi-slative in materia postale, di bancoposta e di teleco-municazioni, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

5. Il Ministero delle comunicazioni informa laCommissione europea in merito agli organismi noti-ficati di cui al comma 1.

6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezziper le singole prestazioni offerte e li rendono pub-blici.

7. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accer-ti che un organismo notificato non soddisfi più i cri-teri indicati nell’allegato VI annesso al presentedecreto ovvero non espleti correttamente i propricompiti, adotta un provvedimento motivato disospensione e successivamente di revoca se il sog-getto interessato non ottemperi alle indicazioni.

8. I provvedimenti di cui al comma 7 sono notifi-cati alla Commissione europea.

9. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana dell’elenco degli organismi notificati e deirelativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissio-ne europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee, completi del numero di identificazione loroattribuito dalla stessa Commissione.

CAPO IIIMARCATURA CE DI CONFORMITÀ

E ISCRIZIONI

Art. 13. Marcatura CE. 1. L’apparecchioconforme ai requisiti essenziali pertinenti di cuiall’articolo 3 è contraddistinto dalla marcatura CEdi conformità prevista nell’allegato VII. Tale mar-catura è apposta sotto la responsabilità del fabbri-cante, del suo rappresentante autorizzato nell’U-nione europea o della persona responsabile del-l’immissione sul mercato dell’apparecchio. Quan-do si ricorre alle procedure di cui agli allegati III,IV o V annessi al presente decreto, la marcatura èaccompagnata dal numero di identificazione del-l’organismo notificato previsto nell’articolo 12,comma 1. Le apparecchiature radio sono inoltreaccompagnate dall’identificatore della categoriarispettiva, ove ne sia stato assegnato uno. È con-sentito apporre sull’apparecchiatura altre marcatu-

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re, purché non riducano la visibilità e la leggibilitàdella marcatura CE di conformità.

2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o menoai requisiti essenziali pertinenti, di cui all’art. 3, puòrecare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quan-to al significato e alla forma della marcatura CE dicui all’allegato VII annesso al presente decreto.

3. Il Ministero delle comunicazioni adotta i prov-vedimenti indicati nell’articolo 9 nei confronti di chiha apposto una marcatura non conforme ai commi 1e 2 del presente articolo. Se non è possibile identifi-care la persona che ha apposto la marcatura, il prov-vedimento può essere adottato nei riguardi di chideteneva l’apparecchio al momento in cui è statariscontrata la non conformità.

4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fab-bricante mediante l’indicazione del modello, dellotto, dei numeri di serie e del nome del fabbrican-te o della persona responsabile dell’immissione sulmercato.

CAPO IVCOMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 14. Composizione. 1. Il Ministero dellecomunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigen-ziale, istituisce una commissione consultiva nazio-nale con il compito di fornire pareri in ordine allaapplicazione delle disposizioni di cui al presentedecreto. La commissione è costituita da funzionaridei Ministeri delle comunicazioni, dell’industria, delcommercio e dell’artigianato e dell’interno.

CAPO VDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15. Paesi terzi. 1. Il Ministero delle comuni-cazioni può informare la Commissione europea del-le difficoltà di ordine generale, giuridiche o prati-che, incontrate da imprese comunitarie con riguardoall’immissione sul mercato di Paesi terzi di apparec-chiature terminali di telecomunicazioni e di appa-recchiature radio.

Art. 16. Disposizioni transitorie e finali. 1. Lenorme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre1997, n. 791, come modificata dal decreto legislati-vo 25 novembre 1996, n. 626, o dal decreto legisla-tivo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispet-tivamente, delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE,i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GazzettaUfficiale delle Comunità europee, possono costitui-re la base per la presunzione di conformità ai requi-siti essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, letterea) e b), del presente decreto. Le regole tecnichecomuni previste nella direttiva 98\13\CE, i cui rife-rimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficia-

le delle Comunità europee, possono costituire labase per la presunzione di conformità agli altrirequisiti essenziali pertinenti di cui all’articolo 3 delpresente decreto.

2. Sono consentite l’immissione sul mercato e lamessa in servizio di apparecchi che ottemperanoalle disposizioni della direttiva 98\13\CE o allenorme vigenti anteriormente alla data dell’8 aprile2000, immessi per la prima volta sul mercato pri-ma del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla mede-sima data.

3. Dall’attuazione del presente decreto non deriva-no nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del-lo Stato.

Art. 17. Abrogazioni. 1. Sono abrogati il decretolegislativo 12 novembre 1996, n. 614, ed il decretoministeriale del Ministro delle poste e delle teleco-municazioni 17 aprile 1997, n. 160.

2. Agli apparecchi, che rientrano nell’ambito diapplicazione del presente decreto, non si applicanogli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposi-zioni legislative in materia postale, di bancoposta edi telecomunicazioni, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,e successive modificazioni, l’articolo 1, comma 1,lettere f), g), h), l) e l’articolo 8 del decreto legisla-tivo 12 novembre 1996, n. 615, ed il regolamentoemanato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 9 dicembre 1998, n. 507.

3. Agli apparecchi che rientrano nell’ambito diapplicazione del presente decreto non si applicano ledisposizioni della legge 18 ottobre 1977, n. 791,come modificata dal decreto legislativo 29 novem-bre 1996, n. 626, tranne gli obiettivi in materia direquisiti di sicurezza di cui all’articolo 2 ed all’alle-gato I, nonché la procedura di valutazione dellaconformità di cui agli allegati II, lettera B, e III,annessi alla medesima legge n. 791 del 1977, e suc-cessive modificazioni.

4. In relazione alle specifiche tecniche delle inter-facce, per gli apparecchi soggetti al presente decre-to sono fatte salve le prescrizioni tecniche, contenu-te nella vigente normativa nazionale, riguardanti lagestione delle frequenze.

Art. 18. Modifiche. 1. All’adeguamento degliallegati da I a VII annessi al presente decreto, neces-sari per l’allineamento degli stessi alla successivanormativa comunitaria, si provvede con regolamen-to governativo emanato ai sensi dell’art. 17, comma2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 19. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo alla pubblicazio-ne del medesimo nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

Si omettono gli allegati.

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10.

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazionedella direttiva 1999/31/CE relativa allediscariche di rifiuti (G.U. 12 marzo 2003, n.59) (Stralcio).

Art. 7. Rifiuti ammessi in discarica. 1. I rifiutipossono essere collocati in discarica solo dopo trat-tamento. Tale disposizione non si applica:

ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnica-mente fattibile;

ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al rag-giungimento delle finalità di cui all’articolo 1, ridu-cendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute uma-na e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini delrispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essereammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfa-no i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi pos-sono essere ammessi i seguenti rifiuti:

rifiuti urbani;rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che

soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previstidalla normativa vigente;

rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfa-no i criteri di ammissione previsti dal decreto di cuial comma 5.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possonoessere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfa-no i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. I criteri di ammissione in discarica sono defini-ti con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con i Ministri delleattività produttive e della salute, sentita la Conferen-za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome.

Art. 11. Procedure di ammissione. 1. Per la col-locazione dei rifiuti il detentore deve fornire preciseindicazioni sulla composizione, sulla capacità diprodurre percolato, sul comportamento a lungo ter-mine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti dacollocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimentodei rifiuti ed ai fini dell’ammissione degli stessi indiscarica, il detentore deve presentare la documen-tazione attestante che il rifiuto è conforme ai crite-ri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all’ar-ticolo 7, comma 5, per la specifica categoria didiscarica. I suddetti certificati possono essere pre-sentati in occasione del primo di una serie determi-nata di conferimenti a condizione che il tipo e lecaratteristiche del rifiuto rimangano invariatianche per tali ulteriori conferimenti e, comunque,almeno una volta l’anno, e devono essere conser-vati dal gestore.

3. Ai fini dell’ammissione in discarica dei rifiuti ilgestore dell’impianto deve:

a) controllare la documentazione relativa ai rifiu-ti, compreso, se previsto, il formulario di identifica-zione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al rego-lamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° feb-braio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllodelle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunitàeuropea;

b) verificare la conformità delle caratteristichedei rifiuti indicate nel formulario di identificazione,di cui allegato B al decreto del Ministro dell’am-biente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibi-lità previsti dal presente decreto;

c) effettuare l’ispezione visiva di ogni carico dirifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scaricoe verificare la conformità del rifiuto alle caratteristi-che indicate nel formulario di identificazione di cuial citato decreto del Ministro dell’ambiente n. 145del 1998;

d) annotare nel registro di carico e scarico deirifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative allecaratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati,con l’indicazione dell’origine e della data di conse-gna da parte del detentore, secondo le modalità pre-viste dall’articolo 12, comma 1, lettera d), e comma2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso dideposito di rifiuti pericolosi, il registro deve conte-nere apposita documentazione o mappatura atta adindividuare, con riferimento alla provenienza ed allaallocazione, il settore della discarica dove è smaltitoil rifiuto pericoloso;

e) sottoscrivere le copie del formulario di identi-ficazione dei rifiuti trasportati;

f) effettuare le verifiche analitiche della confor-mità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità,come indicato all’articolo 10, comma 1, lettera g),con cadenza stabilita dall’autorità territorialmentecompetente e, comunque, con frequenza non supe-riore ad un anno. I campioni prelevati devono esse-re opportunamente conservati presso l’impianto adisposizione dell’autorità territorialmente compe-tente per un periodo non inferiore a due mesi;

g) comunicare alla regione ed alla provincia ter-ritorialmente competenti la eventuale mancataammissione dei rifiuti in discarica, ferma l’applica-zione delle disposizioni del citato regolamento(CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfron-taliere di rifiuti.

Art. 16. Sanzioni. 1. Chiunque viole i divieti di cuiall’articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzio-ne prevista dall’articolo 51, comma 3, del decretolegislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione siapplica a chiunque viola le procedure di ammissionedei rifiuti in discarica di cui all’articolo 11.

2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’ar-ticolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo

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fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilitàdi cui all’articolo 5, è punito con la sanzione di cuiall’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n.22 del 1997.

11.

D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65. Attuazione del-la direttiva 1999/45/CE e della direttiva2001/60/CE relative alla classificazione,all’imballaggio e all’etichettatura dei pre-parati pericolosi (in S.O. alla G.U. 14 aprile2003, n. 87) (Stralcio).

Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presentedecreto disciplina la classificazione, l’imballaggio el’etichettatura dei preparati immessi sul mercato checontengono almeno una sostanza pericolosa ai sensidell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio1997, n. 52, e che sono classificati come pericolosiall’esito delle valutazioni di cui agli articoli 4, 5, e 6.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e4, 9, comma 2, 13 e 16, comma 1, si applicano ancheai preparati non classificati come pericolosi ai sensidegli articoli 4, 5 e 6, ma che possono presentare deipericoli specifici. 3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 194, il presente decreto si applicaanche alla classificazione, all’imballaggio, all’eti-chettatura e alle schede informative in materia disicurezza dei prodotti fitosanitari. 4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo

25 febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si appli-ca anche alla classificazione, all’imballaggio, all’e-tichettatura e alle schede informative in materia disicurezza dei biocidi.

5. Le norme del presente decreto non si applicanoai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinatiall’utilizzatore finale, di seguito elencati:

a) medicinali per uso umano e veterinario; b) prodotti cosmetici; c) miscugli di sostanze che si presentano sotto

forma di rifiuti; d) prodotti alimentari; e) mangimi; f) preparati contenenti sostanze radioattive; g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a con-

tatto diretto con il corpo umano. 6. Le norme del presente decreto non si applicano,

altresì: a) al trasporto di preparati pericolosi per ferro-

via, su strada, per via fluviale, marittima o aerea; b) ai preparati in transito soggetti a controllo

doganale quando non siano oggetto di trattamento odi trasformazione.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretos’intende per:

a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro com-posti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsia-si procedimento di produzione, compresi gli additi-vi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti ele impurezze derivanti dal procedimento impiegato,ma esclusi i solventi che possono essere eliminatisenza incidere sulla stabilità delle sostanze e senzamodificare la loro composizione;

b) preparati: le miscele o le soluzioni costituiteda due o più sostanze;

c) polimero: una sostanza composta di moleco-le caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi diunità monomeriche che comprenda una maggio-ranza ponderale semplice di molecole contenentialmeno tre unità monomeriche aventi un legamecovalente con almeno un’altra unità monomerica oaltro reagente e sia costituita da meno di una mag-gioranza ponderale semplice di molecole dellostesso peso molecolare. Tali molecole debbonoessere distribuite su una gamma di pesi molecola-ri in cui le differenze di peso molecolare sianoprincipalmente attribuibili a differenze nel numerodi unità monomeriche. Nel contesto di tale defini-zione per unità monomerica s’intende la formasottoposta a reazione di un monomero in un poli-mero;

d) immissione sul mercato: la messa a disposi-zione di terzi e l’importazione nel territorio dogana-le dell’Unione europea;

e) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimenta-zione scientifica o le analisi e le ricerche chimicheeffettuate in condizioni controllate, compresa ladeterminazione delle proprietà intrinseche, deglieffetti e dell’efficacia, nonché le ricerche scientifi-che relative allo sviluppo del prodotto;

f) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulterioresviluppo di una sostanza nel corso del quale i setto-ri di applicazione della sostanza stessa vengono con-trollati utilizzando impianti pilota o prove di produ-zione;

g) inventario Europeo delle Sostanze Commer-ciali Esistenti, di seguito denominato EINECS: l’in-ventario europeo delle sostanze chimiche considera-te presenti sul mercato comunitario alla data del 18settembre 1981;

h) Lista Europea delle Sostanze Chimiche Noti-ficate, di seguito denominata ELINCS: l’elenco del-le nuove sostanze chimiche notificate, nella comu-nità europea, a partire dal 19 settembre 1981.

2. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 sono consideratipericolosi i preparati classificati come:

a) esplosivi: i preparati solidi, liquidi, pastosi ogelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigenoatmosferico, possono provocare una reazione eso-termica con rapida formazione di gas e che, in deter-minate condizioni di prova, detonano, deflagrano

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rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamentoquando soggetti a parziale contenimento;

b) comburenti: i preparati che a contatto con altresostanze, soprattutto se infiammabili, provocanouna forte reazione esotermica;

c) estremamente infiammabili: i preparati liqui-di che presentano punto di infiammabilità estrema-mente basso e punto di ebollizione basso e lesostanze ed i preparati gassosi che a temperatura epressione ambiente sono infiammabili a contattocon l’aria;

d) facilmente infiammabili: 1) i preparati che, a contatto con l’aria, a tem-

peratura ambiente e senza apporto di energia, posso-no subire innalzamenti termici e infiammarsi;

2) i preparati solidi che possono facilmenteinfiammarsi dopo un breve contatto con una sorgen-te di accensione e che continuano a bruciare o a con-sumarsi anche dopo il distacco della sorgente stessa;

3) i preparati liquidi il cui punto di infiamma-bilità è molto basso;

4) i preparati che, a contatto con l’acqua o l’a-ria umida, sprigionano gas estremamente infiamma-bile in quantità pericolose;

e) infiammabili: i preparati liquidi con un bassopunto di infiammabilità;

f) molto tossici: i preparati che, in caso di inala-zione, ingestione o assorbimento cutaneo, in picco-lissime quantità, sono letali oppure provocano lesio-ni acute o croniche;

g) tossici: i preparati che, in caso di inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quan-tità, sono letali oppure provocano lesioni acute ocroniche;

h) nocivi: i preparati che, in caso di inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo, possono essereletali oppure provocare lesioni acute o croniche;

i) corrosivi: i preparati che, a contatto con i tes-suti vivi, possono esercitare su di essi un’azionedistruttiva;

l) irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contat-to diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o lemucose può provocare una reazione infiammatoria;

m) sensibilizzanti: i preparati che, per inalazioneo assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad unareazione di ipersensibilizzazione per cui una succes-siva esposizione alla sostanza o al preparato produ-ce reazioni avverse caratteristiche;

n) cancerogeni: i preparati che, per inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo, possono provo-care il cancro o aumentarne la frequenza di insor-genza;

o) mutageni: i preparati che, per inalazione, inge-stione o assorbimento cutaneo, possono produrredifetti genetici ereditari o aumentarne la frequenzadi insorgenza;

p) tossici per il ciclo riproduttivo: i preparati che,per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo,

possono provocare o rendere più frequenti effettinocivi non ereditari nella prole o danni a carico del-la funzione o delle capacità riproduttive maschili ofemminili;

q) pericolosi per l’ambiente: i preparati che, qua-lora si diffondano nell’ambiente, presentino o pos-sano presentare rischi immediati o differiti per una opiù delle componenti ambientali.

Art. 3. Determinazione delle proprietà pericolo-se dei preparati, loro classificazione ed etichetta-tura. 1. La valutazione delle proprietà pericolose diun preparato si basa sulla determinazione delle pro-prietà chimico-fisiche, delle proprietà aventi effettisulla salute e delle proprietà ambientali, secondo icriteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6.

2. Ove sia necessario effettuare prove di laborato-rio ai fini della valutazione delle proprietà pericolo-se di cui al comma 1, esse sono eseguite sul prepa-rato così come immesso sul mercato.

3. Ai fini della determinazione delle proprietà peri-colose, sono prese in considerazione, secondo lemodalità stabilite dal metodo utilizzato, tutte lesostanze pericolose ai sensi dell’articolo 2, comma2, in particolare quelle che:

a) sono indicate nell’allegato VIII; b) sono classificate ed etichettate provvisoria-

mente a cura del responsabile dell’immissione sulmercato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislati-vo 3 febbraio 1997, n. 52;

c) sono classificate ed etichettate in base all’arti-colo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 59,e non figurano ancora nell’ELINCS;

d) sono contemplate dall’articolo 8 del decretolegislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

e) sono classificate ed etichettate in base all’arti-colo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

4. Per i preparati contemplati dal presente decreto,le sostanze pericolose che rientrano nelle categoriedi pericolo di cui all’articolo 2, comma 2, anche sesono presenti come impurezze o additivi, sono pre-se in considerazione qualora la loro concentrazionesia pari o superiore a quella definita all’allegato IX.

5. La classificazione dei preparati pericolosi infunzione del grado e della natura specifica dei peri-coli è basata sulle definizioni delle categorie di peri-colo di cui all’articolo 2, comma 2.

6. I principi generali della classificazione e dell’e-tichettatura dei preparati sono applicati ai sensi del-l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 feb-braio 1997, n. 52, e secondo i criteri definiti nell’al-legato VI del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro del-la sanità, pubblicato nel supplemento ordinario n.164 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianan. 192 del 19 agosto 1997, e successivi aggiorna-menti, tranne quando si applicano i criteri alternati-vi di cui agli articoli 4, 5, 6, e 9 ed i corrispondentiallegati del presente decreto.

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Art. 8. Imballaggio. 1. I preparati di cui all’arti-colo 1 sono immessi sul mercato soltanto se i loroimballaggi soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono progettati e realizzati in modo tale aimpedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questorequisito non si applica qualora siano prescritti spe-ciali dispositivi di sicurezza;

b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e lachiusura non devono deteriorarsi a contatto con ilcontenuto, né formare con questo composti perico-losi;

c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusuradevono essere solide e robuste, in modo da esclude-re qualsiasi allentamento e da sopportare in pienasicurezza le normali sollecitazioni dovute a manipo-lazione;

d) i recipienti muniti di un sistema che può esse-re riapplicato devono essere progettati in modo chel’imballaggio stesso possa essere richiuso varie vol-te senza fuoriuscite di contenuto.

2. I recipienti contenenti preparati di cui all’artico-lo 1, offerti o venduti al dettaglio, non devono avere:

a) una forma o una decorazione grafica che atti-ri o risvegli la curiosità dei bambini o che sia tale daindurre in errore il consumatore; oppure

b) una presentazione o una denominazione usataper prodotti alimentari, alimenti per animali, medi-cinali o cosmetici.

3. I recipienti contenenti taluni preparati offerti ovenduti al dettaglio e di cui all’allegato III devonoessere muniti di chiusura di sicurezza per bambini erecare un’indicazione di pericolo riconoscibile altatto.

4. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi edai sistemi di sicurezza di cui al comma 3 sono indi-cate nell’allegato IX del D.M. 28 aprile 1997 delMinistro della sanità, e successivi aggiornamenti.

5. L’imballaggio dei preparati si considera rispon-dente ai requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) ec), se è conforme ai criteri previsti per il trasporto dimerci pericolose su rotaia, su strada, per via naviga-bile interna, per mare o per via aerea.

Art. 9. Etichettatura. 1. I preparati di cui all’arti-colo 1, sono immessi sul mercato solo se l’etichetta-tura dell’imballaggio risponde a tutte le condizionidel presente articolo e alle disposizioni particolari dicui all’allegato IV, parti A e B.

2. I preparati di cui all’articolo 1, comma 2, qualidefiniti nell’allegato IV, parti B e C, sono immessisul mercato soltanto se l’etichetta dell’imballaggiorisponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b),e alle disposizioni particolari dello stesso allegatoIV, parti B e C (1).

3. Fatte salve le informazioni richieste a normadell’articolo 16 e dell’allegato V del decreto legisla-tivo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitarisono immessi sul mercato soltanto se l’etichettaturaè conforme alle prescrizioni del presente decreto e

se recano la dicitura: «Per evitare rischi per l’uomoe per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso».

4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indi-cazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, inlingua italiana:

a) denominazione o nome commerciale del pre-parato;

b) nome e indirizzo completi, compreso il nume-ro di telefono, del responsabile dell’immissione sulmercato stabilito nell’Unione europea;

c) il nome chimico delle sostanze presenti nelpreparato che hanno dato luogo alla classificazioneed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio,secondo i criteri indicati nell’allegato VII, parte A;

d) simboli ed indicazioni di pericolo individuatisulla base dei criteri di cui all’allegato VII, parte B;

e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondoquanto previsto all’allegato VII, parte C;

f) consigli di prudenza (frasi S) individuatisecondo quanto previsto dall’allegato VII, parte D;

g) quantitativo nominale espresso in massa o involume del contenuto, nel caso di preparati offerti ovenduti al pubblico.

5. Se il contenuto dell’imballaggio non supera 125ml:

a) per i preparati classificati come facilmenteinfiammabili, comburenti o irritanti, tranne quellicontrassegnati con R41, o pericolosi per l’ambientee contrassegnati con il simbolo N, non è necessarioindicare le frasi R o S;

b) per i preparati classificati infiammabili o peri-colosi per l’ambiente non contrassegnati dal simbo-lo N è necessario indicare le frasi R, ma non è neces-sario indicare le frasi S.

6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, com-ma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,sull’imballaggio o sull’etichetta dei preparati con-templati dal presente decreto non possono figurareindicazioni quali non tossico, non nocivo, non inqui-nante, ecologico o qualsiasi altra indicazione direttaad indicare il carattere non pericoloso o che inducaa sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati. –––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 1 lett. a),D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260.

Art. 12. Vendita a distanza. 1. In caso di utilizzodi una tecnica di comunicazione a distanza, qualedefinita dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, ai fini della conclusione di un contratto aventead oggetto un preparato contemplato dal presentedecreto legislativo, il fornitore, fermo restando ilrispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del citatodecreto legislativo n. 185 del 1999, deve informarel’acquirente del tipo di pericolo e delle precauzionid’uso indicate sull’etichetta del prodotto.

Art. 13. Scheda informativa in materia di sicu-rezza. 1. Per consentire agli utilizzatori professiona-

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li di adottare le misure necessarie per la protezionedella salute, della sicurezza e dell’ambiente sul luo-go di lavoro, il responsabile dell’immissione sulmercato di un preparato pericoloso ai sensi dell’arti-colo 1, comma 1, deve fornire gratuitamente, aldestinatario del preparato stesso una scheda infor-mativa in materia di sicurezza su supporto cartaceoovvero, nel caso in cui il destinatario disponga del-l’apparecchiatura necessaria per il ricevimento, susupporto informatico.

2. Su richiesta di un utilizzatore professionale, ilresponsabile dell’immissione sul mercato di un pre-parato deve fornire una scheda di sicurezza conte-nente informazioni adeguate per i preparati nonclassificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4,5 e 6, ma che contengono in concentrazione indivi-duale uguale o maggiore all’1 per cento in peso, peri preparati diversi da quelli gassosi, e uguale o mag-giore allo 0,2 per cento in volume per i preparatigassosi, almeno una sostanza che presenti pericoliper la salute o per l’ambiente o una sostanza per laquale esistono limiti di esposizione comunitari sulposto di lavoro.

3. La scheda di sicurezza deve essere redatta inlingua italiana conformemente alle disposizioni delD.M. 7 settembre 2002 del Ministro della salute,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana n. 252 del 26 ottobre 2002, e successiviaggiornamenti.

4. Il responsabile dell’immissione sul mercato diun preparato, allo scopo di compilare quanto dispo-sto dai commi 1 e 2, nonché allo scopo di assicura-re una corretta applicazione delle norme di tutela deilavoratori, deve ricevere informazioni adeguate nelrispetto dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 feb-braio 1997, n. 52, e successivi aggiornamenti. Qua-lora dette informazioni risultino carenti o erronee,egli può chiedere un’integrazione o una correzionedella scheda informativa in materia di sicurezza alresponsabile dell’immissione sul mercato dellasostanza. In caso non vengano fornite le informazio-ni richieste, il responsabile dell’immissione sul mer-cato del preparato informa gli organi deputati allavigilanza di cui all’articolo 17, i quali ove ritenganoche la scheda informativa in materia di sicurezzacontenga informazioni effettivamente carenti o erro-nee, adottano i provvedimenti ritenuti necessari aifini della tutela della salute pubblica, cui il produt-tore della sostanza deve ottemperare entro sessantagiorni, dandone formale comunicazione scritta. Incaso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cuiall’articolo 18, comma 5, aumentate da un terzo adue terzi.

5. Gli organi di vigilanza informano immediata-mente e, comunque entro cinque giorni, il Ministerodella salute dei provvedimenti di cui al comma 4. 6. Il responsabile dell’immissione sul mercato dellasostanza fornisce la scheda informativa in materia di

sicurezza, aggiornata ai sensi del comma 4, airesponsabili dell’immissione sul mercato di un pre-parato che contenga quella sostanza.

Art. 15. Organismo incaricato di ricevere leinformazioni relative ai preparati pericolosi. 1.L’Istituto superiore di sanità è l’organismo incarica-to di ricevere le informazioni relative ai preparatiimmessi sul mercato e considerati pericolosi per iloro effetti sulla salute o in base ai loro effetti alivello fisico e chimico, compresa al (n.d.r. la) com-posizione chimica, disciplinati dal presente decreto.

2. Il responsabile dell’immissione sul mercato diun preparato pericoloso e i fabbricanti o le personeresponsabili della commercializzazione dei prodottiautorizzati o registrati come biocidi ai sensi deldecreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e clas-sificati come pericolosi ai sensi del presente decre-to, devono inviare all’Istituto Superiore di Sanità leinformazioni di cui all’allegato XI secondo le moda-lità ivi riportate. Le informazioni così raccolte costi-tuiscono l’Archivio dei preparati pericolosi.

3. Le informazioni ed i dati, contenuti nell’archi-vio di cui al comma 2, sono utilizzabili esclusiva-mente per rispondere a richieste di carattere sanita-rio in vista di misure preventive o curative e in par-ticolare caso d’urgenza, mediante consultazione del-l’archivio preparati pericolosi da parte dei centriantiveleni, riconosciuti idonei ad accedere all’archi-vio, sulla base dei criteri indicati nell’allegato XI.

4. Per gli stessi scopi di cui al comma 3, le infor-mazioni contenute nell’Archivio preparati pericolo-si possono essere fornite ad altri soggetti a cura dal-l’Istituto superiore di sanità.

5. I soggetti che sono a conoscenza delle informa-zioni contenute nell’archivio preparati pericolosisono tenuti a mantenere la riservatezza delle stesse ea non utilizzare quanto a loro conoscenza per scopidiversi da quelli per i quali hanno avuto il diritto diaccesso alle informazioni medesime.

6. L’Istituto superiore di sanità ed i centri antivele-ni ritenuti idonei tengono una registrazione dellerichieste di informazione concernenti i prodotti con-tenuti nell’archivio.

7. L’Istituto superiore di sanità trasmette periodi-camente, e comunque con una frequenza non supe-riore ad un anno, una relazione al Ministero dellasalute in merito alla consultazione dell’archivio pre-parati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alleeventuali problematiche connesse, evidenziando idati epidemiologici anomali per l’eventuale attiva-zione delle attività di vigilanza da parte del Ministe-ro della salute. 8. Qualora l’Istituto superiore di sanità riscontri cheper un prodotto vi sono state ripetute richieste diinformazione, ne dà immediata comunicazione alresponsabile dell’immissione sul mercato, nonché alMinistero della salute.

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Art. 17. Controlli. 1. All’accertamento dell’osser-vanza delle norme del presente decreto e agli esamie alle analisi dei campioni si applicano le proceduredi controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decretolegislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Art. 18. Sanzioni. 1. Chiunque immette sul mer-cato i preparati pericolosi di cui al presente decreto,in violazione delle disposizioni in tema d’imballag-gio e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10,nonché in violazione delle disposizioni sulla classi-ficazione di cui all’articolo 3, è punito con l’am-menda da euro centoquattro a euro cinquemilacen-tosessantacinque.

2. Nei casi di maggiore gravità si applica anche lapena dell’arresto fino a sei mesi.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si appli-cano al commerciante al dettaglio che pone in ven-dita o comunque distribuisce per il consumo prepa-rati pericolosi in confezioni originali, semprechénon sia a conoscenza della violazione e la confezio-ne originale non presenti segni di alterazione.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui all’artico-lo 12 in materia di vendita a distanza sono punitecon la sanzione amministrativa pecuniaria da euromille ad euro settemilacinquecento.

5. Le violazioni delle disposizioni di cui agli arti-coli 13 e 15 in materia di scheda informativa e diinformazioni sono punite con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottan-tadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.

12.

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazioneintegrale della direttiva 96/61/CE relativaalla prevenzione e riduzione integrate del-l’inquinamento (in S.O. alla G.U. 22 aprile2005, n. 93) (Stralcio).

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione. 1. Ilpresente decreto ha per oggetto la prevenzione e lariduzione integrale dell’inquinamento provenientedalle attività di cui all’allegato I; esso prevede misu-re intese ad evitare oppure, qualora non sia possibi-le, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’a-ria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure rela-tive ai rifiuti e per conseguire un livello elevato diprotezione dell’ambiente nel suo complesso.

2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinno-vo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambien-tale degli impianti di cui all’allegato I, nonchè lemodalità di esercizio degli impianti medesimi, aifini del rispetto dell’autorizzazione integrataambientale.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché del-l’articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, l’autorizzazioneintegrata ambientale per gli impianti di produzionedi energia elettrica di potenza superiori a 300 MWtermici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostan-ziali, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui alpresente decreto, che costituisce il compiuto recepi-mento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del terminedi cui all’articolo 5, comma 12.

4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti amodifiche sostanziali, che svolgono attività di cuiall’allegato I del presente decreto, il procedimentodirilascio dell’autorizzazione integrata ambientalegarantisce contestualmente, ove ne ricorrano le fat-tispecie, l’osservanza di quanto previsto dall’artico-lo 27, commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22.

5. Per gli impianti di produzione di energia elettri-ca alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sot-toposti a modifiche sostanziali, l’autorizzazioneintegrata ambientale, ai sensi dell’articolo 12 deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rila-sciata nel rispetto della disciplina di cui al presentedecreto.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretosi intende per:

a) sostanze: gli elementi chimici e loro composti,escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legi-slativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi gene-ticamente modificati di cui ai decreti legislativi del3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

b) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta,a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni,calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, chepotrebbero nuocere alla salute umana o alla qualitàdell’ambiente, causare il deterioramento di benimateriali, oppure danni o perturbazioni a valoriricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

c) impianto: l’unità tecnica permanente in cuisono svolte una o più attività elencate nell’allegato Ie qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecni-camente connesse con le attività svolte nel luogosuddetto e possano influire sulle emissioni e sull’in-quinamento;

d) impianto esistente: un impianto che, al 10novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizza-zioni ambientali necessarie all’esercizio, o il prov-vedimento positivo di compatibilità ambientale, oper il quale a tale data erano state presentate richie-ste complete per tutte le autorizzazioni ambientalinecessarie per il suo esercizio, a condizione che essosia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;

e) impianto nuovo: un impianto che non ricadenella definizione di impianto esistente;

f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da

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fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze,vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acquaovvero nel suolo;

g) valori limite di emissione: la massa espressain rapporto a determinati parametri specifici, la con-centrazione ovvero il livello di un’emissione chenon possono essere superati in uno o più periodi ditempo. I valori limite di emissione possono esserefissati anche per determinati gruppi, famiglie o cate-gorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all’al-legato III. I valori limite di emissione delle sostanzesi applicano di norma nel punto di fuoriuscita delleemissioni dall’impianto; nella loro determinazionenon devono essere considerate eventuali diluizioni.Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua,l’effetto di una stazione di depurazione può esserepreso in considerazione nella determinazione deivalori limite di emissione dell’impianto, a condizio-ne di garantire un livello equivalente di protezionedell’ambiente nel suo insieme e di non portare acarichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto sal-vo il rispetto delle disposizioni del decreto legislati-vo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifica-zioni;

h) norma di qualità ambientale: la serie di requi-siti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono inun dato momento in un determinato ambiente o inuna specifica parte di esso, come stabilito nella nor-mativa vigente in materia ambientale;

i) autorità competente: il Ministero dell’ambien-te e della tutela del territorio per tutti gli impiantiesistenti e nuovi di competenza statale indicati nel-l’allegato V o, per gli altri impianti, l’autorità indi-viduata, tenendo conto dell’esigenza di definire ununico procedimento per il rilascio dell’autorizzazio-ne integrata ambientale, dalla regione o dalla pro-vincia autonoma;

l) autorizzazione integrata ambientale: il provve-dimento che autorizza l’esercizio di un impianto o diparte di esso a determinate condizioni che devonogarantire che l’impianto sia conforme ai requisiti delpresente decreto. Un’autorizzazione integrataambientale può valere per uno o più impianti o par-ti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito egestiti dal medesimo gestore;

m) modifica dell’impianto: una modifica dellesue caratteristiche o del suo funzionamento ovveroun suo potenziamento che possa produrre conse-guenze sull’ambiente;

n) modifica sostanziale: una modifica dell’im-pianto che, secondo un parere motivato dell’autoritàcompetente, potrebbe avere effetti negativi e signifi-cativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In parti-colare, per ciascuna attività per la quale l’allegato Iindica valori di soglia, è sostanziale una modificache dia luogo ad un incremento del valore di unadelle grandezze, oggetto della soglia, pari o superio-re al valore della soglia stessa;

o) migliori tecniche disponibili: la più efficiente eavanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodidi esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinatetecniche a costituire, in linea di massima, la base deivalori limite di emissione intesi ad evitare oppure,ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo gene-rale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suocomplesso. Nel determinare le migliori tecnichedisponibili, occorre tenere conto in particolare deglielementi di cui all’allegato IV. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche mpiegate sia le moda-lità di progettazione, costruzione, manutenzione,esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una sca-la che ne consenta l’applicazione in condizioni eco-nomicamente e tecnicamente valide nell’ambito delpertinente comparto industriale, prendendo in consi-derazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dalfatto che siano o meno applicate o prodotte in ambi-to nazionale, purchè il gestore possa avervi accessoa condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenereun elevato livello di protezione dell’ambiente nelsuo complesso;

p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridicache detiene o gestisce l’impianto;

q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridi-che, nonché, ai sensi della legislazione o della pras-si nazionale, le associazioni, le organizzazioni o igruppi di tali persone;

r) pubblico interessato: il pubblico che subisce opuò subire gli effetti dell’adozione di una decisionerelativa al rilascio o all’aggiornamento di una auto-rizzazione o delle condizioni di autorizzazione, oche ha un interesse rispetto a tale decisione; ai finidella presente definizione le organizzazioni nongovernative che promuovono la protezione dell’am-biente e che soddisfano i requisiti di diritto naziona-le si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Art. 3. Principi generali dell’autorizzazioneintegrata ambientale. 1. L’autorità competente, neldeterminare le condizioni per l’autorizzazione inte-grata ambientale, fermo restando il rispetto dellenorme di qualità ambientale, tiene conto dei seguen-ti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di pre-venzione dell’inquinamento, applicando in partico-lare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquina-mento significativi;

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, anorma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni; in caso contrario irifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamenteed economicamente impossibile, sono eliminatievitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente,a norma del medesimo decreto legislativo 5 feb-braio 1997, n. 22;

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d) l’energia deve essere utilizzata in modo effica-ce;

e) devono essere prese le misure necessarie perprevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquina-mento al momento della cessazione definitiva delleattività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sen-si della normativa vigente in materia di bonifiche eripristino ambientale.

Art. 7. Condizioni dell’autorizzazione integrataambientale. 1. L’autorizzazione integrata ambienta-le rilasciata ai sensi del presente decreto deve inclu-dere tutte le misure necessarie per soddisfare i requi-siti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire unlivello elevato di protezione dell’ambiente nel suocomplesso. L’autorizzazione integrata ambientale diattività regolamentate dalle norme di attuazione del-la direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per leemissioni dirette di gas serra, di cui all’allegato Idella direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risultiindispensabile per evitare un rilevante inquinamen-to locale.

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostan-ziale, se sottoposti alla normativa in materia di valu-tazione d’impatto ambientale, le informazioni oconclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione ditale normativa devono essere prese in considerazio-ne per il rilascio dell’autorizzazione.

3. L’autorizzazione integrata ambientale deve inclu-dere valori limite di emissione fissati per le sostanzeinquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegatoIII, che possono essere emesse dall’impianto interes-sato in quantità significativa, in considerazione dellaloro natura, e delle loro potenzialità di trasferimentodell’inquinamento da un elemento ambientale all’al-tro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensidella vigente normativa in materia di inquinamentoacustico. I valori limite di emissione fissati nelle auto-rizzazioni integrate non possono comunque esseremeno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigentenel territorio in cui è ubicato l’impianto. Se necessa-rio, l’autorizzazione integrata ambientale contieneulteriori disposizioni che garantiscono la protezionedel suolo e delle acque sotterranee, le opportunedisposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’im-pianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico.Se del caso, i valori limite di emissione possono esse-re integrati o sostituiti con parametri o misure tecnicheequivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 del-l’allegato I, i valori limite di emissione o i parametri ole misure tecniche equivalenti tengono conto dellemodalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l’articolo 8, i valori limite di emis-sione, i parametri e le misure tecniche equivalenti dicui al comma 3 fanno riferimento all’applicazionedelle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligodi utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’im-

pianto in questione, della sua ubicazione geograficae delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi,le condizioni di autorizzazione prevedono disposi-zioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grandedistanza o attraverso le frontiere e garantiscono unelevato livello di protezione dell’ambiente nel suoinsieme.

5. L’autorità competente rilascia l’autorizzazioneintegrata ambientale osservando quanto specificatonell’articolo 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza dellelinee guida di cui all’articolo 4, comma 1, per gliimpianti nuovi l’autorità competente rilasciacomunque l’autorizzazione integrata ambientaletenendo conto di quanto previsto nell’allegato IV.

6. L’autorizzazione integratam ambientale contie-ne gli opportuni requisiti di controllo delle emissio-ni, che specificano, in conformità a quanto dispostodalla vigente normativa in materia ambientale e nelrispetto delle linee guida di cui all’articolo 4, com-ma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione,la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbli-go di comunicare all’autorità competente i datinecessari per verificarne la conformità alle condi-zioni di autorizzazione ambientale integrata edall’autorità competente e ai comuni interessati i datirelativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’au-torizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti dicontrollo, l’autorizzazione stabilisce in particolare,nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 4,comma 1, e del decreto di cui all’articolo 18, com-ma 2, le modalità e la frequenza dei controlli pro-grammati di cui all’articolo 11, comma 3. Per gliimpianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, quantoprevisto dal presente comma può tenere conto deicosti e benefici. Per gli impianti di competenza sta-tale le comunicazioni di cui al presente comma sonotrasmesse per il tramite dell’osservatorio di cuiall’articolo 13 o, nelle more della sua attivazione,per il tramite dell’Agenzia per la protezione del-l’ambiente e i servizi tecnici.

7. L’autorizzazione integrata ambientale contienele misure relative alle condizioni diverse da quelledi normale esercizio, in particolare per le fasi diavvio e di arresto dell’impianto, per le emissionifuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arrestodefinitivo dell’impianto.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislati-vo del 17 agosto 1999, n. 334, l’autorità competen-te ai sensi di tale decreto trasmette all’autorità com-petente per il rilascio dell’autorizzazione integrataambientale i provvedimenti adottati, le cui prescri-zioni ai fini della sicurezza e della prevenzione deirischi di incidenti rilevanti sono riportate nella auto-rizzazione. In caso di decorrenza del termine stabili-to dall’articolo 5, comma 12, senza che le suddetteprescrizioni siano pervenute, l’autorità competenterilascia l’autorizzazione integrata ambientale eprovvede al suo successivo aggiornamento, una vol-

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ta concluso il procedimento ai sensi del decreto legi-slativo del 17 agosto 1999, n. 334.

9. L’autorizzazione integrata ambientale può con-tenere altre condizioni specifiche ai fini del presen-te decreto, giudicate opportune dall’autorità compe-tente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10 nonsi applicano alle modifiche necessarie per adeguarela funzionalità degli impianti alle prescrizioni del-l’autorizzazione integrata ambientale.

Art. 11. Rispetto delle condizioni dell’autorizza-zione integrata ambientale. 1. Il gestore, prima didare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazio-ne integrata ambientale, ne dà comunicazioneall’autorità competente.

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma1, il gestore trasmette all’autorità competente e aicomuni interessati i dati relativi ai controlli delleemissioni richiesti dall’autorizzazione integrataambientale, secondo modalità e frequenze stabilitenell’autorizzazione stessa. L’autorità competenteprovvede a mettere tali dati a disposizione del pub-blico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’arti-colo 5, comma 6.

3. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e peri servizi tecnici, per impianti di competenza statale,o le agenzie regionali e provinciali per la protezionedell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondoquanto previsto e programmato nell’autorizzazioneai sensi dell’articolo 7, comma 6, e con oneri a cari-co del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazioneintegrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore,con particolare riferimento alla regolarità dellemisure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquina-mento nonché al rispetto dei valori limite di emis-sione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propriobblighi di comunicazione e in particolare che abbiainformato l’autorità competente regolarmente e, incaso di inconvenienti o incidenti che influiscano inmodo significativo sull’ambiente, tempestivamentedei risultati della sorveglianza delle emissioni delproprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui alcomma 3, l’autorità competente, nell’ambito delledisponibilità finanziarie del proprio bilancio desti-nate allo scopo, può disporre ispezioni straordinariesugli impianti autorizzati ai sensi del presente decre-to.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza neces-saria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnicarelativa all’impianto, per prelevare campioni e perraccogliere qualsiasi informazione necessaria ai finidel presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sonocomunicati all’autorità competente indicando le

situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni dicui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo lemisure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza,controllo, ispezione e monitoraggio su impianti chesvolgono attività di cui all’allegato I, e che abbiaacquisito informazioni in materia ambientale rile-vanti ai fini dell’applicazione del presente decreto,comunica tali informazioni, ivi comprese le notiziedi reato, anche all’autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiestidalle condizioni dell’autorizzazione integrataambientale e in possesso dell’autorità competente,devono essere messi a disposizione del pubblico,tramite l’ufficio individuato all’articolo 5, comma 6,nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislati-vo 24 febbraio 1997, n. 39.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni auto-rizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazio-ne, l’autorità competente procede secondo la gravitàdelle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro ilquale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’at-tività autorizzata per un tempo determinato, ove simanifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;

c) alla revoca dell’autorizzazione integrataambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso dimancato adeguamento alle prescrizioni imposte conla diffida e in caso di reiterate violazioni che deter-minino situazioni di pericolo e di danno per l’am-biente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni auto-rizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestinosituazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dàcomunicazione al sindaco ai fini dell’assunzionedelle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 delregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente eper i servizi tecnici esegue i controlli di cui al com-ma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali eprovinciali per la protezione dell’ambiente territo-rialmente competenti, nel rispetto di quanto dispostoall’articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicem-bre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dal-la legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 16. Sanzioni. 1. Chiunque esercita una delleattività di cui all’allegato I senza essere in possessodell’autorizzazione integrata ambientale o dopo chela stessa sia stata sospesa o revocata è punito con lapena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammendada 2.500 euro a 26.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, siapplica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo inpossesso dell’autorizzazione integrata ambientalenon ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dal-l’autorità competente.

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3. Chiunque esercita una delle attività di cui all’al-legato I dopo l’ordine di chiusura dell’impianto èpunito con la pena dell’arresto da sei mesi a due annio con l’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore cheomette di trasmettere all’autorità competente lacomunicazione prevista dall’articolo 11, comma 1.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore cheomette di comunicare all’autorità competente e aicomuni interessati i dati relativi alle misurazionidelle emissioni di cui all’articolo 11, comma 2.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che,senza giustificato e documentato motivo, omette dipresentare, nel termine stabilito dall’autorità compe-tente, la documentazione integrativa prevista dal-l’articolo 5, comma 13.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previstedal presente decreto non si applica il pagamento inmisura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24novembre 1981, n. 689.

8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gliimpianti di competenza statale e dall’autorità com-petente per gli altri.

9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioniamministrative previste dal presente articolo sonoversate all’entrata dei bilanci delle autorità compe-tenti.

10. Per gli impianti rientranti nel campo di appli-cazione del presente decreto, dalla data di rilasciodell’autorizzazione integrata ambientale, non siapplicano le sanzioni, previste da norme di settore,relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

Art. 17. Disposizioni transitorie. 1. Le disposi-zioni relative alle autorizzazioni previste dallavigente normativa in materia di inquinamento atmo-sferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quan-do il gestore si sia adeguato alle condizioni fissatenell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata aisensi dell’articolo 5. I gestori degli impianti di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio 16gennaio 2004, n. 44, che intendono conformarsi alledisposizioni di cui all’allegato II dello stesso decre-to ministeriale e ricadenti nel campo di applicazionedel presente decreto, presentano la relazione e il pro-getto di adeguamento di cui all’articolo 6, comma 3,del decreto del Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio 16 gennaio 2004, n. 44, contestual-mente alla domanda di autorizzazione integrataambientale nel rispetto dei termini previsti dall’arti-colo 5, comma 3. Nel caso in cui la relazione e ilprogetto di cui sopra siano stati già presentati alladata di entrata in vigore del presente decreto la lorovalutazione è effettuata nell’ambito del procedimen-to integrato.

2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni chericomprendono autorizzazione integrata ambienta-le, in corso alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, sono portati a termine dalla medesi-ma autorità presso la quale sono stati avviati. IlMinistero dell’ambiente e della tutela del territorioadotta le determinazioni relative all’autorizzazioneintegrata ambientale per l’esercizio degli impiantidi competenza statale, in conformità ai principi delpresente decreto, entro il termine perentorio di ses-santa giorni decorrenti dal rilascio della valutazio-ne di impatto ambientale. Per gli impianti giàmuniti di valutazione di impatto ambientale, il pre-detto termine di sessanta giorni decorre dalla datadi entrata in vigore del presente decreto. Nei casi diinutile scadenza del termine previsto dal presentecomma, o di determinazione negativa del Ministe-ro dell’ambiente e della tutela del territorio, ladecisione definitiva in ordine all’autorizzazioneintegrata ambientale è rimessa al Consiglio deiMinistri.

3. Le linee guida per l’individuazione e l’utilizza-zione delle migliori tecniche disponibili emanate aisensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislati-vo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gliimpianti esistenti, delle corrispondenti linee guida dicui all’articolo 4, comma 1, nelle more della loroapprovazione. È facoltà del gestore di integrare ladomanda già presentata a seguito della pubblicazio-ne del pertinente decreto di cui all’articolo 4, com-ma 1. In tale caso il termine di cui all’articolo 5,comma 12, decorre dalla data di presentazione del-l’integrazione.

4. Fermo restando il disposto dell’articolo 9, com-ma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrateambientali già rilasciate, nonché le autorizzazioniuniche e quelle che ricomprendono per legge tutte leautorizzazioni ambientali richieste dalla normativavigente alla data di rilascio dell’autorizzazione, rila-sciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata invigore del presente decreto. La stessa autorità che harilasciato l’autorizzazione verifica la necessità diprocedere al riesame del provvedimento ai sensi del-l’articolo 9, comma 4.

5. Quanto previsto dall’articolo 16, comma 1,non si applica al gestore di una attività industrialeper la quale è prevista l’emanazione di un calen-dario ai sensi dell’articolo 5, comma 3, per la pre-sentazione della domanda di autorizzazione inte-grata ambientale, fino al termine fissato nel calen-dario e nelle more della conclusione del procedi-mento relativo alla domanda presentata entro taletermine.

Art. 19. Abrogazioni. 1. È abrogato il decretolegislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quantoprevisto all’articolo 4, comma 2.

2. È abrogata la lettera d) dal comma 2 dell’artico-lo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

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3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 77della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. È abrogato l’articolo 9 del decreto-legge 24dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

5. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell’articolo 10 deldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in mate-ria di discariche.

6. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio in data29 maggio 2003, 19 novembre 2002 e 23 novembre2001, e successive modificazioni, e dei decreti delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 24dicembre 2002 e 24 febbraio 2003.

Allegato I(articolo 1, comma 1)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ART. 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati perla ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuo-vi prodotti e processi non rientrano nel presentedecreto.

2. I valori limite riportati di seguito si riferisconoin genere alle capacità di produzione o alla resa.Qualora uno stesso gestore ponga in essere varieattività elencate alla medesima voce in uno stessoimpianto o iN una stessa località, si sommano lecapacità di tali attività.

1. Attività energetiche.1.1 Impianti di combustione con potenza termica

di combustione di oltre 50 MW.1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.1.3. Cokerie.1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del

carbone.2. Produzione e trasformazione dei metalli.2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di

minerali metallici compresi i minerali solforati.2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio

(fusione primaria o secondaria), compresa la relati-va colata continua di capacità superiore a 2,5 ton-nellate all’ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione dimetalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superio-re a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impattosupera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calori-fica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fusocon una capacità di trattamento superiore a 2 ton-nellate di acciaio grezzo all’ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacitàdi produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi

da minerali, nonché concentrato o materie primesecondarie attraverso procedimenti metallurgici,chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, com-presi i prodotti di recupero (affinazione, formaturain fonderia), con una capacità di fusione superiore a4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie dimetalli e materie plastiche mediante processi elet-trolitici o chimici qualora le vasche destinate al trat-tamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m3.

3. Industria dei prodotti minerali.3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker

(cemento) in forni rotativi la cui capacità di produ-zione supera 500 tonnellate al giorno oppure di cal-ce viva in forni rotativi la cui capacità di produzio-ne supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi diforni aventi una capacità di produzione di oltre 50tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amian-to e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro com-presi quelli destinati alla produzione di fibre divetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellateal giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze mineralicompresi quelli destinati alla produzione di fibreminerali, con una capacità di fusione di oltre 20 ton-nellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotticeramici mediante cottura, in particolare tegole,mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcella-ne, con una capacità di produzione di oltre 75 ton-nellate al giorno e/o con una capacità di forno supe-riore a 4 m3 e con una densità di colata per fornosuperiore a 300 kg/m3.

4. Industria chimica.Nell’ambito delle categorie di attività della sezio-

ne 4 si intende per produzione la produzione su sca-la industriale mediante trasformazione chimica del-le sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di pro-dotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi oinsaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,eteri, perossidi, resine, epossidi;

c) idrocarburi solforati;d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine,

amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cia-nati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

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f) idrocarburi alogenati;g) composti organometallici;h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sin-

tetiche, fibre a base di cellulosa);i) gomme sintetiche;j) sostanze coloranti e pigmenti;k) tensioattivi e agenti di superficie.4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di pro-

dotti chimici inorganici di base, quali:a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idro-

geno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbo-nio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido luoridrico,acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acidosolforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido dipotassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato dipotassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio,perborato, nitrato d’argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri compostiinorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo disilicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fer-tilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertiliz-zanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di pro-dotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chi-mico o biologico per la fabbricazione di prodotti far-maceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione diesplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.Salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e

l’art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consi-glio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti peri-colosi.

5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero dirifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, para-grafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definitinegli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, con-cernente l’eliminazione degli oli usati, con capacitàdi oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbaniquali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consi-glio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzio-ne dell’inquinamento atmosferico provocato dainuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, enella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquina-mento atmosferico provocato dagli impianti di ince-nerimento dei rifiuti urbani, con una capacità supe-riore a 3 tonnellate all’ora.

5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti nonpericolosi quali definiti nell’allegato 11 A delladirettiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacitàsuperiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellateal giorno o con una capacità totale di oltre 25.000tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiu-ti inerti.

6. Altre attività.6.1. Impianti industriali destinati alla fabbrica-

zione:a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre

materie fibrose;b) di carta e cartoni con capacità di produzione

superiore a 20 tonnellate al giorno;6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di

lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o latintura di fibre o di tessili la cui capacità di tratta-mento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora lacapacità di trattamento superi le 12 tonnellate algiorno di prodotto finito.

6.4:a) Macelli aventi una capacità di produzione di

carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;b) Trattamento e trasformazione destinati alla fab-

bricazione di prodotti alimentari a partire da: mate-rie prime animali (diverse dal latte) con una capa-cità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 ton-nellate al giorno ovvero materie prime vegetali conuna capacità di produzione di prodotti finiti di oltre300 tonnellate al giorno (valore medio su base tri-mestrale);

c) Trattamento e trasformazione del latte, con unquantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellateal giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l’eliminazione o il recupero dicarcasse e di residui di animali con una capacità ditrattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l’allevamento intensivo di polla-me o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg),

oc) 750 posti scrofe.6.7. Impianti per il trattamento di superficie di

materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi orga-nici, in particolare per apprettare, stampare, spalma-re, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, vernicia-re, pulire o impregnare, con una capacità di consu-mo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200tonnellate all’anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (car-bone duro) o grafite per uso elettrico mediante com-bustione o grafitizzazione.

Si omettono gli altri allegati.

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13.

D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133. Attuazionedella direttiva 2000/76/CE, in materia diincenerimento dei rifiuti (in S.O. alla G.U. 15luglio 2005, n. 163).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in parti-

colare gli articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l’al-legato B;

Vista la direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’incene-rimento dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 del

Ministro dell’ambiente, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, esuccessive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n.

503 del Ministro dell’ambiente; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del

Ministro dell’ambiente, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile1998;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2000, n.124 del Ministro dell’ambiente;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 otto-bre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 29 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comu-nitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio, di concerto con i Ministri degli affari este-ri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, del-le attività produttive, della salute e per gli affariregionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Finalità e campo di applicazione. 1. Ilpresente decreto si applica agli impianti di inceneri-mento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce lemisure e le procedure finalizzate a prevenire e ridur-re per quanto possibile gli effetti negativi dell’ince-nerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull’am-biente, in particolare l’inquinamento atmosferico,del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, non-ché i rischi per la salute umana che ne derivino.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decretodisciplina:

a) i valori limite di emissione degli impianti diincenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

b) i metodi di campionamento, di analisi e di valu-tazione degli inquinanti derivanti dagli impianti diincenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

c) i criteri e le norme tecniche generali riguardan-ti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonchéle condizioni di esercizio degli impianti di inceneri-mento e di coincenerimento dei rifiuti, con partico-lare riferimento alle esigenze di assicurare una ele-vata protezione dell’ambiente contro le emissionicausate dall’incenerimento e dal coincenerimentodei rifiuti;

d) i criteri temporali di adeguamento degli impian-ti di incenerimento e di coincenerimento di rifiutiesistenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretosi intende per:

a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido comedefinito all’articolo 6, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all’articolo 7,comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni;

c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all’articolo 7,comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai sottocapi-toli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 dicui all’allegato A, sezione 2 del decreto legislativon. 22 del 1997 e sue modificazioni;

d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità eattrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trat-tamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento,con o senza recupero del calore prodotto dalla com-bustione. Sono compresi in questa definizione l’in-cenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, non-ché altri processi di trattamento termico, quali adesempio la pirolisi, la gassificazione ed il processoal plasma, a condizione che le sostanze risultanti daltrattamento siano successivamente incenerite. Ladefinizione include il sito e l’intero impianto diincenerimento, compresi le linee di incenerimento,la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento elo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in

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loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del com-bustibile ausiliario e dell’aria di combustione, igeneratori di calore, le apparecchiature di trattamen-to, movimentazione e stoccaggio in loco delle acquereflue e dei rifiuti risultanti dal processo di inceneri-mento, le apparecchiature di trattamento deglieffluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemidi controllo delle varie operazioni e di registrazionee monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impian-to, fisso o mobile, la cui funzione principale consi-ste nella produzione di energia o di materiali e cheutilizza rifiuti come combustibile normale o acces-sorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamentotermico ai fini dello smaltimento. La definizioneinclude il sito e l’intero impianto, compresi le lineedi coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingres-so allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazionidi pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazionedei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria dicombustione, i generatori di calore, le apparecchia-ture di trattamento, movimentazione e stoccaggio inloco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal pro-cesso di coincenerimento, le apparecchiature di trat-tamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositi-vi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e diregistrazione e monitoraggio delle condizioni dicoincenerimento. Se il coincenerimento avviene inmodo che la funzione principale dell’impianto nonconsista nella produzione di energia o di materiali,bensì nel trattamento termico ai fini dello smalti-mento dei rifiuti, l’impianto è considerato unimpianto di incenerimento ai sensi della lettera d);

f) impianto di incenerimento o di coincenerimentoesistente: un impianto per il quale l’autorizzazioneall’esercizio, in conformità al decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, è stata rilasciata ovvero lacomunicazione di cui all’articolo 31 e 33 del decre-to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata effettua-ta prima della data di entrata in vigore del presentedecreto, ovvero per il quale, in conformità del decre-to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta diautorizzazione all’esercizio sia stata presentataall’autorità competente entro il 28 dicembre 2002,purché in entrambi i casi l’impianto sia stato messoin funzione entro il 28 dicembre 2004;

g) nuovo impianto di incenerimento o di coincene-rimento: impianto diverso da quello ricadente nelladefinizione di impianto esistente;

h) capacità nominale: la somma delle capacità diincenerimento dei forni che costituiscono unimpianto di incenerimento, quali dichiarate dalcostruttore e confermate dal gestore, espressa inquantità di rifiuti che può essere incenerita in un’o-ra, rapportata al potere calorifico dichiarato deirifiuti;

i) carico termico nominale: la somma delle capa-cità di incenerimento dei forni che costituiscono

l’impianto, quali dichiarate dal costruttore e confer-mate dal gestore, espressa come prodotto tra laquantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calo-rifico dichiarato dei rifiuti;

l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fontipuntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze,vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua onel suolo;

m) valori limite di emissione: la massa, espressa inrapporto a determinati parametri specifici, la con-centrazione o il livello di una emissione o entrambiche non devono essere superati in uno o più periodidi tempo;

n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e idibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell’al-legato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a);

o) operatore: il gestore o il proprietario, intenden-dosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridi-ca che detiene o gestisce l’impianto;

p) autorizzazione: la decisione o più decisioniscritte da parte dell’autorità competente che autoriz-zano l’esercizio dell’impianto a determinate condi-zioni, che devono garantire che l’impianto siaconforme ai requisiti del presente decreto; un’auto-rizzazione può valere per uno o più impianti o partidi essi, che siano localizzati nello stesso sito e gesti-ti dal medesimo gestore;

q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido,comprese le scorie e le ceneri pesanti, le cenerivolanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi direazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghiderivanti dal trattamento delle acque reflue, i cata-lizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, defini-to come rifiuto all’articolo 6, comma 1, lettera a),del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gene-rato dal processo di incenerimento o di coinceneri-mento, dal trattamento degli effluenti gassosi o del-le acque reflue o da altri processi all’interno del-l’impianto di incenerimento o di coincenerimento.

Art. 3. Esclusioni. 1. Sono esclusi dal campo diapplicazione del presente decreto i seguenti impian-ti:

a) impianti che trattano esclusivamente una o piùcategorie dei seguenti rifiuti:

1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole eforestali;

2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimenta-ri di trasformazione, se l’energia termica generata èrecuperata;

3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzio-ne della pasta di carta grezza e dalla relativa produ-zione di carta, se il processo di coincenerimentoviene effettuato sul luogo di produzione e l’energiatermica generata è recuperata;

4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che pos-sono contenere composti organici alogenati ometalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sen-si dell’articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di

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un trattamento protettivo o di rivestimento; rientra-no in particolare in tale eccezione i rifiuti di legnodi questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e didemolizione;

5) rifiuti di sughero; 6) rifiuti radioattivi; 7) corpi interi o parti di animali, non destinati al

consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrio-ni e lo sperma, di cui all’articolo 2, comma 1, lette-ra a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Riman-gono assoggettati al presente decreto gli impiantiche trattano prodotti di origine animale, compresi iprodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n.1774/2002;

8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfrut-tamento delle risorse petrolifere e di gas negliimpianti offshore e inceneriti a bordo di questi ulti-mi;

b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca,sviluppo e sperimentazione per migliorare il proces-so di incenerimento che trattano meno di 50 tonnel-late di rifiuti all’anno.

Art. 4. Realizzazione ed esercizio di impianti diincenerimento dei rifiuti. 1. Ai fini della realizza-zione ed esercizio degli impianti di incenerimento:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazio-ne integrata ambientale ai sensi del decreto legisla-tivo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano rispettiva-mente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 deldecreto legislativo n. 22 del 1997;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazioneintegrata ambientale ai sensi del decreto legislativo18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, ledisposizioni del medesimo decreto legislativo.

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioniper la realizzazione ed esercizio degli impianti diincenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l’altro,una descrizione delle misure preventive control’inquinamento ambientale previste per garantireche:

a) l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gesti-to in modo conforme ai requisiti del presente decre-to nonché in modo da assicurare quanto meno l’os-servanza dei contenuti dell’allegato 1;

b) il calore generato durante il processo di incene-rimento è recuperato per quanto possibile, attraver-so, ad esempio, la produzione combinata di caloreed energia, la produzione di vapore industriale o ilteleriscaldamento, fermo restando quanto previstodall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22;

c) i residui prodotti durante il processo di incene-rimento sono minimizzati in quantità e pericolositàe sono, ove possibile, riciclati o recuperati confor-memente alle disposizioni del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22;

d) lo smaltimento dei residui che non possonoessere riciclati o recuperati è effettuato conforme-

mente alle disposizioni del decreto legislativo 5 feb-braio 1997, n. 22;

e) le tecniche di misurazione proposte per le emis-sioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scaricosono conformi ai pertinenti requisiti del presentedecreto.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, inogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta aquanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

a) la capacità nominale e il carico termico nomi-nale dell’impianto e le quantità autorizzate per lesingole categorie dei rifiuti;

b) le categorie di rifiuti che possono essere trattatenell’impianto, con l’indicazione dei relativi codicidell’elenco europeo dei rifiuti;

c) i valori limite di emissione per ogni singoloinquinante;

d) i periodi massimi di tempo per l’avviamento el’arresto durante il quale non vengono alimentatirifiuti come disposto all’articolo 8, comma 8, e con-seguentemente esclusi dal periodo di effettivo fun-zionamento dell’impianto ai fini dell’applicazionedell’allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C,punto 1;

e) le procedure di campionamento e misurazioneutilizzate per ottemperare agli obblighi di controlloperiodico e sorveglianza dei singoli inquinantiatmosferici ed idrici, nonché la localizzazione deipunti di campionamento e misurazione;

f) le modalità e la frequenza dei controlli program-mati per accertare il rispetto delle condizioni e delleprescrizioni contenute nell’autorizzazione medesi-ma, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali eprovinciali per la protezione dell’ambiente, con one-ri a carico del gestore.

4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le auto-rizzazioni rilasciate dall’autorità competente perimpianti di incenerimento che utilizzano rifiuti peri-colosi devono indicare esplicitamente le quantità edi poteri calorifici inferiori minimi e massimi dellediverse tipologie di rifiuti pericolosi che possonoessere trattate nell’impianto, i loro flussi di massaminimi e massimi, nonché il loro contenuto massi-mo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP,cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesan-ti.

5. Se il gestore di un impianto di incenerimento dirifiuti non pericolosi prevede una modifica dell’atti-vità che comporti l’incenerimento di rifiuti pericolo-si, tale modifica è considerata sostanziale ai sensidel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e aglieffetti dell’articolo 27, comma 8, del decreto legi-slativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. La dismissione degli impianti deve avvenirenelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deveessere bonificato e ripristinato ai sensi della norma-tiva vigente.

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7. Al fine di ridurre l’impatto dei trasporti di rifiu-ti destinati agli impianti di incenerimento in faseprogettuale può essere prevista la realizzazione diappositi collegamenti ferroviari con oneri a caricodei soggetti gestori di impianti. L’approvazione ditale elemento progettuale nell’ambito della procedu-ra prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra,variante allo strumento urbanistico comunale e com-porta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza edindifferibilità dei lavori ai sensi del comma 5 delmedesimo articolo 27.

8. Prima dell’inizio delle operazioni di inceneri-mento, l’autorità competente verifica che l’impiantosoddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali èstato subordinato il rilascio dell’autorizzazionemedesima. I costi di tale verifica sono a carico deltitolare dell’impianto. L’esito della verifica noncomporta in alcun modo una minore responsabilitàper il gestore.

9. Qualora l’autorità competente non provvedealla verifica di cui al comma 8 entro trenta giornidalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puòdare incarico ad un soggetto abilitato di accertareche l’impianto soddisfa le condizioni e le prescri-zioni alle quali è stato subordinato il rilascio del-l’autorizzazione. L’esito dell’accertamento è fattopervenire all’autorità competente e, se positivo, tra-scorsi quindici giorni, consente l’attivazione del-l’impianto.

10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 28,comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, nel caso in cui un impianto risulti registrato aisensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 mar-zo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, ilrinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni ottoanni.

Art. 5. Realizzazione ed esercizio di impianti dicoincenerimento. 1. Ai fini dell’esercizio degliimpianti di coincenerimento:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazio-ne integrata ambientale ai sensi del decreto legisla-tivo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazioneintegrata ambientale ai sensi del decreto legislativo18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, ledisposizioni del medesimo decreto legislativo.

2. Al fine della realizzazione di un impianto dicoincenerimento:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazio-ne integrata ambientale ai sensi del decreto legisla-tivo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazioneintegrata ambientale ai sensi del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, ledisposizioni del medesimo decreto legislativo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettri-ca disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e b)del comma 2 si attuano nell’ambito del procedimen-to unico previsto dall’articolo 12 del medesimodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

4. È vietato il coincenerimento di oli usati conte-nenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedentele 50 parti per milione.

5. La domanda per il rilascio delle autorizzazionidi cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l’altro, unadescrizione delle misure preventive contro l’inqui-namento ambientale previste per garantire che:

a) l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gesti-to in modo conforme ai requisiti del presente decre-to nonché in modo da assicurare quanto meno l’os-servanza dei contenuti dell’allegato 2, fatto salvoquanto previsto all’articolo 9, comma 3;

b) il calore generato durante il processo di coince-nerimento è recuperato, per quanto possibile, attra-verso, ad esempio, la produzione combinata di calo-re ed energia, la produzione di vapore industriale oil teleriscaldamento;

c) i residui prodotti durante il processo di coince-nerimento sono minimizzati in quantità e pericolo-sità e sono riciclati e recuperati laddove tale proces-so risulti appropriato conformemente alle disposi-zioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) lo smaltimento dei residui che non possonoessere riciclati o recuperati è effettuato conforme-mente alle disposizioni del decreto legislativo 5 feb-braio 1997, n. 22;

e) le tecniche di misurazione proposte per le emis-sioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scaricosono conformi ai requisiti del presente decreto.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono,in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta aquanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

a) la potenza termica nominale di ciascuna appa-recchiatura dell’impianto in cui sono alimentati irifiuti da coincenerire:

b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che pos-sono essere trattate nell’impianto con l’indicazionedei relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti;

c) i valori limite di emissione per ogni singoloinquinante;

d) i periodi massimi di tempo per l’avviamento el’arresto durante il quale non vengono alimentatirifiuti come disposto all’articolo 8, comma 8, e con-seguentemente esclusi dal periodo di effettivo fun-zionamento dell’impianto ai fini dell’applicazionedell’allegato 2, paragrafo C, punto 1;

e) le procedure di campionamento e misurazioneutilizzate per ottemperare agli obblighi di controlloe sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed

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idrici, nonché la localizzazione dei punti di campio-namento e misurazione:

f) le modalità e la frequenza dei controlli program-mati per accertare il rispetto delle condizioni e delleprescrizioni contenute nell’autorizzazione medesi-ma, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali eprovinciali per la protezione dell’ambiente, con one-ri a carico del gestore.

7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, leautorizzazioni concesse dall’autorità competente perimpianti di coincenerimento che utilizzano rifiutipericolosi devono indicare esplicitamente:

a) le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimie massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolo-si che possono essere trattate nell’impianto, nonchéi loro flussi di massa minimi e massimi, nonché illoro contenuto massimo di inquinanti quali, adesempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale,zolfo totale, metalli pesanti;

b) il divieto di cui al comma 4. 8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando

il divieto di cui al comma 4, è autorizzato secondole disposizioni del presente articolo, alle seguentiulteriori condizioni:

a) gli oli usati come definiti all’articolo 1 deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sianoconformi ai seguenti requisiti:

1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui aldecreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degliidrocarburi policlorurati presenti concentrazioni nonsuperiori a 50 ppm;

2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fat-to di contenere altri costituenti elencati nell’Alle-gato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del1° febbraio 1993 del Consiglio, in quantità o con-centrazioni incompatibili con gli obiettivi previstidall’articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del1997;

3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJper chilogrammo;

b) la potenza termica nominale della singola appa-recchiatura dell’impianto in cui sono alimentati glioli usati come combustibile sia pari o superiore a 6MW.

9. Se il gestore di un impianto di coincenerimentodi rifiuti non pericolosi prevede una modifica del-l’attività che comporti l’incenerimento di rifiutipericolosi, tale modifica è considerata sostanziale aisensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,e agli effetti dell’articolo 27, comma 8 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 28,comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, nel caso in cui un impianto risulti registrato aisensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovodell’autorizzazione è effettuato ogni otto anni.

11. La dismissione degli impianti deve avvenirenelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito

deve essere bonificato e ripristinato ai sensi dellanormativa vigente.

12. Prima dell’inizio delle operazioni di coincene-rimento, l’autorità competente verifica che l’im-pianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni allequali è stato subordinato il rilascio dell’autorizza-zione medesima. I costi di tale verifica sono a cari-co del titolare dell’impianto. L’esito della verificanon comporta in alcun modo una minore responsa-bilità per il gestore.

13. Qualora l’autorità competente non provvedealla verifica di cui al comma 12 entro trenta giornidalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puòdare incarico ad un soggetto abilitato di accertate chel’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni allequali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazio-ne. L’esito dell’accertamento è fatto pervenire all’au-torità competente e, se positivo, trascorsi quindicigiorni, consente l’attivazione dell’impianto.

Art. 6. Coincenerimento di prodotti trasforma-ti derivati da materiali previsti dal regolamento1774/2002/CE. 1. Il coincenerimento dei prodottitrasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 è autoriz-zato secondo le disposizioni dell’articolo 5, a condi-zione che siano rispettati i requisiti, le modalità diesercizio e le prescrizioni di cui all’Allegato 3.

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazionidi cui all’articolo 5 è inviata anche alla ASL territo-rialmente competente.

3. Nella documentazione di cui al decreto ministe-riale 1° aprile 1998, n. 148 del Ministro dell’am-biente, e nel Modello unico di dichiarazioneambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,e successive modificazioni, deve essere indicato,nella parte relativa all’individuazione e classifica-zione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codicedell’Elenco europeo dei rifiuti; 020203 "Scarti inu-tilizzabili per il consumo e la trasformazione".

Art. 7. Procedure di ricezione dei rifiuti. 1. Ilgestore dell’impianto di incenerimento o di coince-nerimento deve adottare tutte le precauzioni neces-sarie riguardo alla consegna e alla ricezione deirifiuti per evitare o limitare per quanto praticabilegli effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’in-quinamento dell’aria, del suolo, delle acque super-ficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e irischi diretti per la salute umana. Tali misure devo-no soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai com-mi 3, 4 e 5.

2. Prima della accettazione dei rifiuti nell’impian-to di incenerimento o di coincenerimento, il gestoredeve almeno determinare la massa di ciascuna cate-goria di rifiuti, possibilmente in base al codice del-l’Elenco europeo dei rifiuti.

3. Prima della accettazione di rifiuti nell’impiantodi incenerimento o di coincenerimento, il gestore

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deve acquisire informazioni sui rifiuti al fine di veri-ficare, fra l’altro, l’osservanza dei requisiti previstidall’autorizzazione e specificati agli articoli 4 e 5.

4. Prima della accettazione di rifiuti nell’impiantodi incenerimento o di coincenerimento, il gestoredeve inoltre acquisire le informazioni sui rifiuti checomprendano almeno i seguenti elementi:

a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizionechimica dei rifiuti, il relativo codice dell’Elencoeuropeo dei rifiuti e tutte le informazioni necessarieper valutare l’idoneità del previsto processo di ince-nerimento o di coincenerimento dei rifiuti;

b) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, lesostanze con le quali non possono essere mescolatie le precauzioni da adottare nella manipolazione deirifiuti.

5. Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosinell’impianto di incenerimento o di coincenerimen-to, il gestore deve inoltre applicare almeno leseguenti procedure di ricezione:

a) deve essere verificata la documentazione pre-scritta dall’articolo 15 del decreto legislativo 5 feb-braio 1997, n. 22, o dall’articolo 7, comma 2, delregolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento(CE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza ed al con-trollo delle spedizioni di rifiuti all’interno dellaComunità europea, nonché in entrata e in uscita dalsuo territorio e dai regolamenti sul trasporto di mer-ci pericolose;

b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi arischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individua-ti dall’autorità competente, per i quali il campiona-mento risulta inopportuno, devono essere prelevaticampioni rappresentativi. Questa operazione vaeffettuata, per quanto possibile, prima del conferi-mento nell’impianto, per verificarne mediante con-trolli la conformità all’autorizzazione nonché alleinformazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentirealle autorità competenti di identificare la natura deirifiuti trattati. I campioni devono essere conservatiper almeno un mese dopo l’incenerimento o il coin-cenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

6. Le autorità competenti possono, in sede di auto-rizzazione, concedere parziali deroghe a quanto pre-visto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera a), alle imprese cheinceneriscono o coinceneriscono unicamente i pro-pri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purché ven-ga comunque garantito, mediante la previsione dieventuali prescrizioni specifiche che tengano contodelle masse e delle categorie di tali rifiuti, il rispettodelle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8. Condizioni di esercizio degli impianti diincenerimento e di coincenerimento. 1. Nell’eser-cizio dell’impianto di incenerimento o di coincene-rimento devono essere adottate tutte le misure affin-ché le attrezzature utilizzate per la ricezione, glistoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione deirifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccag-

gio dei residui prodotti, siano progettate e gestite inmodo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo icriteri della migliore tecnologia disponibile.

2. Gli impianti di incenerimento devono esseregestiti in modo da ottenere il più completo livello diincenerimento possibile, adottando, se necessario,adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Lescorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo diincenerimento non possono presentare un tenore diincombusti totali, misurato come carbonio organicototale, di seguito denominato TOC, superiore al 3per cento in peso, o una perdita per ignizione supe-riore al 5 per cento in peso sul secco.

3. Gli impianti di incenerimento devono essereprogettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modotale che, dopo l’ultima immissione di aria di combu-stione, i gas prodotti dal processo di incenerimentosiano portati, in modo controllato ed omogeneo,anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una tem-peratura di almeno 850 °C per almeno due secondi.Tale temperatura è misurata in prossimità della pare-te interna della camera di combustione, o in un altropunto rappresentativo della camera di combustioneindicato dall’autorità competente. Se vengono ince-neriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 per centodi sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, lasuddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °Cper almeno due secondi.

4. Per determinate categorie di rifiuti o determina-ti processi termici, l’autorità competente può, insede di autorizzazione, prevedere l’applicazione diprescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e3, e 6, purché nell’impianto di incenerimento e dicoincenerimento siano adottate tecniche tali da assi-curare:

a) il rispetto dei valori limite di emissione fissatinell’allegato 1, paragrafo A, per l’incenerimento enell’allegato 2, paragrafo A, per il coincenerimento;

b) che le condizioni d’esercizio autorizzate nondiano luogo ad una maggior quantità di residui o aresidui con un più elevato tenore di inquinanti orga-nici rispetto ai residui ottenibili applicando le pre-scrizioni di cui sopra.

5. Ciascuna linea dell’impianto di incenerimentodeve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliarioda utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arrestodell’impianto, per garantire l’innalzamento ed ilmantenimento della temperatura minima stabilita aicommi 3 o 4 durante tali operazioni e fintantoché visiano rifiuti nella camera di combustione. Tale bru-ciatore deve intervenire automaticamente qualora latemperatura dei gas di combustione, dopo l’ultimaimmissione di aria, scenda al di sotto della tempera-tura minima stabilita ai commi 3 o 4. Il bruciatoreausiliario non deve essere alimentato con combusti-bili che possano causare emissioni superiori a quel-le derivanti dalla combustione di gasolio, gas lique-fatto e gas naturale.

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6. Gli impianti di coincenerimento devono essereprogettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo taleche i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti sianoportati, in modo controllato ed omogeneo, anche nellecondizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatu-ra di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se ven-gono coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1per cento di sostanze organiche alogenate, espresse incloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno1100 °C per almeno due secondi.

7. Per quanto concerne il coincenerimento dei pro-pri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a cor-teccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno edella carta, l’autorizzazione è subordinata almenoalle seguenti condizioni: siano adottate tecniche talida assicurare il rispetto dei valori limite di emissio-ne fissati nell’allegato 2, paragrafo A, per il carbo-nio organico totale e che le condizioni d’esercizioautorizzate non diano luogo ad una maggior quantitàdi residui o a residui con un più elevato tenore diinquinanti organici rispetto ai residui ottenibiliapplicando le prescrizioni di cui al presente articolo.

8. Gli impianti di incenerimento e di coinceneri-mento sono dotati di un sistema automatico cheimpedisca l’alimentazione di rifiuti nei seguenticasi:

a)) all’avviamento, finché non sia raggiunta latemperatura minima stabilita ai commi 3 e 6, oppu-re la temperatura prescritta ai sensi del comma 4;

b) qualora la temperatura nella camera di combu-stione scenda al di sotto di quella minima stabilita aisensi dei commi 3 e 6, oppure della temperatura pre-scritta ai sensi del comma 4;

c) qualora le misurazioni continue degli inquinan-ti negli effluenti indichino il superamento di unoqualsiasi dei valori limite di emissione, a causa delcattivo funzionamento o di un guasto dei dispositividi depurazione dei fumi.

9. Il calore generato durante il processo di incene-rimento o coincenerimento è recuperato per quantopossibile.

10. Gli effluenti gassosi degli impianti di inceneri-mento e coincenerimento devono essere emessi inmodo controllato attraverso un camino di altezzaadeguata e con velocità e contenuto entalpico tale dafavorire una buona dispersione degli effluenti al finedi salvaguardare la salute umana e l’ambiente, conparticolare riferimento alla normativa relativa allaqualità dell’aria.

11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivosono introdotti direttamente nel forno di inceneri-mento senza prima essere mescolati con altre cate-gorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

12. La gestione operativa degli impianti di incene-rimento e di coincenerimento deve essere affidata apersone fisiche tecnicamente competenti.

Art. 9. Valori limite di emissione nell’atmosfe-ra. 1. Gli impianti di incenerimento sono progettati,

costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che non ven-gano superati nell’effluente gassoso i valori limite diemissione indicati dall’allegato 1, paragrafo A.

2. Gli impianti di coincenerimento devono esse-re progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti inmodo tale che non vengano superati nell’effluentegassoso i valori limite di emissione indicati o cal-colati secondo quanto descritto nell’allegato 2,paragrafo A.

3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento dirifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento delcalore totale liberato nell’impianto, i valori limite diemissione sono quelli fissati al paragrafo A dell’al-legato 1, e conseguentemente non si applica la "for-mula di miscelazione" di cui all’Allegato 2, para-grafo A.

4. I risultati delle misurazioni effettuate per verifi-care l’osservanza dei valori limite di emissione dicui al comma 1, sono normalizzati alle condizionidescritte nell’Allegato 1, paragrafo B.

5. I risultati delle misurazioni effettuate per verifi-care l’osservanza dei valori limite di emissione dicui al comma 2, sono normalizzati alle condizionidescritte nell’Allegato 2, paragrafo B.

6. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbanimisti non trattati, i valori limite di emissione sonoquelli fissati al paragrafo A dell’Allegato 1.

7. In sede di autorizzazione, l’autorità competentevaluta la possibilità di concedere le specifiche dero-ghe previste negli Allegati 1 e 2, nel rispetto dellenorme di qualità ambientale e, ove ne ricorra la fat-tispecie, delle disposizioni contenute nel decretolegislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 10. Scarico di acque reflue provenienti dal-la depurazione degli effluenti gassosi degliimpianti di incenerimento e di coincenerimentodi rifiuti. 1. Fatto salvo quanto previsto dal decretolegislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque reflueprovenienti dalla depurazione degli effluenti gasso-si evacuate da un impianto di incenerimento o dicoincenerimento sono soggette all’autorizzazionerilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’arti-colo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio1999, n. 152, e successive modificazioni.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico diacque reflue provenienti dalla depurazione dieffluenti gassosi deve essere accompagnata dall’in-dicazione delle caratteristiche quantitative e qualita-tive dello scarico; della quantità di acqua da prele-vare nell’anno solare, del corpo ricettore e del pun-to previsto per il prelievo al fine del controllo, dalladescrizione del sistema complessivo di scarico, ivicomprese le operazioni ad esso funzionalmente con-nesse, dell’eventuale sistema di misurazione delflusso degli scarichi ove richiesto, dall’indicazionedei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivoe nei sistemi di scarico, nonché dall’indicazione deisistemi di depurazione utilizzati per conseguire il

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rispetto dei valori limite di emissione di cui al com-ma 3.

3. L’autorizzazione stabilisce: a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di

cui all’allegato I, paragrafo D; b) i parametri di controllo operativo per le acque

reflue almeno relativamente al pH, alla temperaturae alla portata;

c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai finidella sorveglianza degli scarichi come frequenzadelle misurazioni della massa degli inquinanti delleacque reflue trattate, nonché la localizzazione deipunti di campionamento o di misurazione;

d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungi-mento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici ricet-tori individuati ai sensi dell’articolo 4 e seguenti deldecreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e suc-cessive modificazioni;

e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garan-tire che gli scarichi siano effettuati in conformitàalle disposizioni del presente decreto e senza pre-giudizio per il corpo recettore, per la salute pubblicae l’ambiente.

4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflueprovenienti dalla depurazione degli effluenti gasso-si deve rispettare almeno i valori di emissioni previ-sti dall’allegato 1, paragrafo D; è vietato lo scaricosul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.

5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui allatabella 5 dell’allegato V del decreto legislativo 11maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni,devono essere separate dalle acque di raffreddamen-to e dalle acque di prima pioggia rispettando i valo-ri limite di emissione di cui all’allegato I, paragrafoD, a piè di impianto di trattamento.

6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depu-razione dei gas di scarico siano trattate congiunta-mente ad acque reflue provenienti da altre fonti, lemisurazioni devono essere effettuate:

a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai pro-cessi di depurazione degli effluenti gassosi primadell’immissione nell’impianto di trattamento collet-tivo delle acque reflue;

b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell’im-missione nell’impianto di trattamento collettivo del-le acque reflue;

c) dopo il trattamento, al punto di scarico finaledelle acque reflue.

7. Al fine di verificare l’osservanza dei valori limi-te di emissione stabiliti nell’allegato I, paragrafo D,per il flusso di acque reflue provenienti dal proces-so di depurazione degli effluenti gassosi, sono effet-tuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa perstabilire i livelli di emissione che, nello scarico fina-le delle acque reflue, possono essere attribuiti alladepurazione degli effluenti gassosi dell’impianto dicoincenerimento.

8. I valori limite non possono essere in alcun casoconseguiti mediante diluizione delle acque reflue.

9. Fermo restando il divieto di scarico o di immis-sione diretta di acque meteoriche nelle acque sot-terranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulicied ambientali, le acque meteoriche di dilavamento,le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acquecontaminate derivanti da spandimenti o da opera-zioni di estinzione di incendi delle aree esternedevono essere convogliate ed opportunamente trat-tate, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decretolegislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successivemodificazioni.

10. Devono essere adottate le misure necessarievolte all’eliminazione ed alla riduzione dei consumi,nonché ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo diacqua reflua o già usata nel ciclo produttivo comel’acqua di raffreddamento, anche mediante lemigliori tecnologie disponibili ai sensi dell’articolo25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio1999, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 11. Campionamento ed analisi delle emis-sioni in atmosfera degli impianti di incenerimen-to e di coincenerimento. 1. I metodi di campiona-mento, analisi e valutazione delle emissioni in atmo-sfera, nonché le procedure di acquisizione, valida-zione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sonofissati ed aggiornati ai sensi dell’articolo 3, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 24maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.

2. Negli impianti di incenerimento e in quelli dicoincenerimento devono essere misurate e registratein continuo nell’effluente gassoso le concentrazionidi CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF.L’autorità competente può autorizzare l’effettuazio-ne di misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, insostituzione delle pertinenti misurazioni in conti-nuo, se il gestore dimostra che le emissioni di taliinquinanti non possono in nessun caso essere supe-riori ai valori limite di emissione stabiliti. La misu-razione in continuo di acido fluoridrico (HF) puòessere sostituita da misurazioni periodiche se l’im-pianto adotta sistemi di trattamento dell’acido clori-drico (HCl) nell’effluente gassoso che garantiscanoil rispetto del valore limite di emissione relativo atale sostanza.

3. Devono inoltre essere misurati e registrati incontinuo il tenore volumetrico di ossigeno, la tem-peratura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e laportata volumetrica nell’effluente gassoso. La misu-razione in continuo del tenore di vapore acqueo nonè richiesta se l’effluente gassoso campionato vieneessiccato prima dell’analisi.

4. Deve essere inoltre misurata e registrata in con-tinuo la temperatura dei gas vicino alla parete inter-na o in altro punto rappresentativo della camera dicombustione, secondo quanto autorizzato dall’auto-rità competente.

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5. Devono essere misurate con cadenza almenoquadrimestrale le sostanze di cui all’allegato 1, para-grafo A, punti 3 e 4, nonché gli altri inquinanti, dicui al comma 2, per i quali l’autorità competenteabbia prescritto misurazioni periodiche; per i primidodici mesi di funzionamento dell’impianto, le pre-dette sostanze devono essere misurate almeno ognitre mesi.

6. All’atto della messa in esercizio dell’impianto, esuccessivamente su motivata richiesta dell’autoritàcompetente, devono essere controllati nelle più gra-vose condizioni di funzionamento i seguenti para-metri relativi ai gas prodotti, individuati nell’artico-lo 8:

a) tempo di permanenza; b) temperatura minima; c) tenore di ossigeno. 7. Gli impianti di coincenerimento devono assicu-

rare inoltre la misurazione e registrazione dellaquantità di rifiuti e di combustibile alimentato a cia-scun forno o altra apparecchiatura.

8. I valori limite di emissione degli impianti diincenerimento e coincenerimento si intendonorispettati se conformi rispettivamente a quanto pre-visto nell’allegato 1, paragrafo C, punto 1, e nell’al-legato 2, paragrafo C, punto 1.

9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati,elaborati e presentati all’autorità competente inmodo da consentirle di verificare l’osservanza dellecondizioni di funzionamento previste e dei valorilimite di emissione stabiliti nell’autorizzazione,secondo le procedure fissate dall’autorità che harilasciato la stessa.

10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che ivalori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalpresente articolo sono superati, il gestore provvede ainformarne senza indugio l’autorità competente el’agenzia regionale o provinciale per la protezionedell’ambiente, fermo restando quanto previstoall’articolo 16.

11. La corretta installazione ed il funzionamentodei dispositivi automatici di misurazione delle emis-sioni gassose sono sottoposti a controllo da partedell’autorità competente al rilascio dell’autorizza-zione. La taratura di detti dispositivi deve essereverificata, con metodo parallelo di riferimento, concadenza almeno triennale.

Art. 12. Controllo e sorveglianza delle emissio-ni nei corpi idrici. 1. Fermo restando quanto previ-sto all’articolo 10, ai fini della sorveglianza su para-metri, condizioni e concentrazioni di massa inerential processo di incenerimento o di coincenerimentosono utilizzate tecniche di misurazione e sonoinstallate le relative attrezzature.

2. Le misurazioni delle emissioni negli ambientiidrici effettuate al punto di scarico delle acquereflue, devono essere eseguite in conformità a quan-to previsto dall’allegato 1, paragrafo E, punto 1.

3. I valori limite di emissione si consideranorispettati se conformi a quanto previsto nell’allegato1, paragrafo E, punto 2.

4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati,elaborati e presentati all’autorità competente in mododa consentirle di verificare l’osservanza delle condi-zioni di funzionamento previste e dei valori limite diemissione stabiliti nell’autorizzazione, secondo le pro-cedure fissate dall’autorità che ha rilasciato la stessa.

5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che ivalori limite di emissione negli ambienti idrici sonosuperati si provvede ad informare tempestivamentel’autorità competente e l’agenzia regionale o pro-vinciale per la protezione dell’ambiente, fermorestando quanto previsto all’articolo 16.

6. La corretta installazione ed il funzionamento deidispositivi automatici di misurazione degli scarichiidrici sono sottoposti a controllo da parte dell’auto-rità competente al rilascio dell’autorizzazione. Lataratura di detti dispositivi deve essere verificata,con metodo parallelo di riferimento, con cadenzaalmeno triennale.

7. Il campionamento, la conservazione, il traspor-to e le determinazioni analitiche, ai fini dei control-li e della sorveglianza, devono essere eseguiti secon-do le metodiche IRSA - CNR.

Art. 13. Residui. 1. La quantità e la pericolositàdei residui prodotti durante il funzionamento del-l’impianto di incenerimento o di coincenerimentodevono essere ridotte al minimo; i residui devonoessere riciclati o recuperati in conformità al decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quando appro-priato, direttamente nell’impianto o al di fuori diesso; i residui che non possono essere riciclati orecuperati devono essere smaltiti in conformità aldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sot-to forma di polvere devono essere effettuati in modotale da evitare la dispersione nell’ambiente, adesempio utilizzando contenitori chiusi.

3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smal-timento dei residui prodotti dall’impianto di incene-rimento o di coincenerimento, devono essere effet-tuate opportune prove per stabilire le caratteristichefisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinantedei vari residui. L’analisi deve riguardare in partico-lare l’intera frazione solubile e la frazione solubiledei metalli pesanti.

Art. 14. Obblighi di comunicazione. 1. I Mini-steri dell’ambiente e della tutela del territorio, delleattività produttive e della salute redigono ed inoltra-no, ogni tre anni, alla Commissione europea unarelazione concernente l’applicazione del presentedecreto con le modalità previste dall’articolo 5 delladirettiva 91/692/CEE del 23 dicembre 1991 delConsiglio. La prima relazione è trasmessa entro il 31dicembre 2005.

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Art. 15. Informazione, accesso alle informazio-ni e partecipazione del pubblico. 1. Le autorizza-zioni alla realizzazione e all’esercizio degliimpianti di incenerimento o di coincenerimentosono rilasciate solo dopo aver garantito l’accessoalle informazioni secondo le procedure di cui aicommi 2 e 3.

2. Fatta salva la normativa in materia di accessodel pubblico all’informazione ambientale e quantodisposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, le domande di autorizzazione e rinnovo perimpianti di incenerimento e di coincenerimentosono rese accessibili in uno o più luoghi aperti alpubblico, e comunque presso la sede del comuneterritorialmente competente, per un periodo di tem-po adeguato e comunque non inferiore a trentagiorni, affinché chiunque possa esprimere le pro-prie osservazioni prima della decisione dell’auto-rità competente. La decisione dell’autorità compe-tente, l’autorizzazione e qualsiasi suo successivoaggiornamento sono rese accessibili al pubblicocon le medesime modalità.

3. Per gli impianti di incenerimento e coinceneri-mento aventi una capacità nominale di due o piùtonnellate l’ora, entro il 30 giugno dell’anno succes-sivo, il gestore predispone una relazione annualerelativa al funzionamento ed alla sorveglianza del-l’impianto che dovrà essere trasmessa all’autoritàcompetente che la rende accessibile al pubblico conle modalità di cui al comma 2. Tale relazione forni-sce, come requisito minimo, informazioni in meritoall’andamento del processo e delle emissioni nel-l’atmosfera e nell’acqua rispetto alle norme di emis-sione previste dal presente decreto.

4. L’autorità competente redige un elenco, accessi-bile al pubblico, degli impianti di incenerimento ecoincenerimento aventi una capacità nominale infe-riore a due tonnellate l’ora.

5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonchédella relazione di cui al comma 3 sono trasmesse, ameri fini statistici, dall’autorità competente all’A-genzia per la protezione dell’ambiente e per i servi-zi tecnici (APAT).

Art. 16. Condizioni anomale di funzionamento.1. L’autorità competente stabilisce nell’autorizza-zione il periodo massimo di tempo durante il quale,a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi didepurazione e di misurazione o arresti tecnicamenteinevitabili, le concentrazioni delle sostanze regola-mentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nel-le acque reflue depurate possono superare i valorilimite di emissione autorizzati.

2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arrestal’attività appena possibile, finché sia ristabilito ilnormale funzionamento.

3. Fatto salvo l’articolo 8, comma 8, lettera c), pernessun motivo, in caso di superamento dei valori

limite di emissione, l’impianto di incenerimento o dicoincenerimento o la linea di incenerimento puòcontinuare ad incenerire rifiuti per più di quattro oreconsecutive; inoltre, la durata cumulativa del fun-zionamento in tali condizioni in un anno deve esse-re inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta oresi applica alle linee dell’intero impianto che sonocollegate allo stesso dispositivo di abbattimentodegli inquinanti dei gas di combustione.

4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cuial comma 1, il tenore totale di polvere delle emis-sioni nell’atmosfera non deve in nessun caso supe-rare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minu-ti; non possono essere inoltre superati i valori limiterelativi alle emissioni nell’atmosfera di CO e TOC.Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescri-zioni di cui all’articolo 8.

5. Non appena si verificano le condizioni anomaledi cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazio-ne nel più breve tempo possibile all’autorità di con-trollo. Analoga comunicazione viene data non appe-na è ripristinata la completa funzionalità dell’im-pianto.

Art. 17. Accessi e ispezioni. 1. Fermo restandoquanto previsto all’articolo 18, i soggetti incaricatidei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tem-po presso gli impianti di incenerimento e coinceneri-mento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievie i campionamenti necessari all’accertamento delrispetto dei valori limite di emissione in atmosfera ein ambienti idrici, nonché del rispetto delle prescri-zioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiu-ti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazio-ne dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute neiprovvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tut-te le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.

2. Il proprietario o il gestore degli impianti sonotenuti a fornire tutte le informazioni, dati e docu-menti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, neces-sari per l’espletamento delle loro funzioni, ed a con-sentire l’accesso all’intero impianto.

Art. 18. Spese. 1. Le spese relative alle ispezioni eai controlli, in applicazione delle disposizioni del pre-sente decreto, nonché quelle relative all’espletamentodell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e perla verifica degli impianti sono a carico del titolare del-l’autorizzazione; sulla base del costo effettivo del ser-vizio, secondo tariffe e modalità di versamento dadeterminarsi con disposizioni regionali.

2. Le attività e le misure previste rientrano nel-l’ambito dei compiti istituzionali delle amministra-zioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con lerisorse di bilancio allo scopo destinate a legislazio-ne vigente.

3. Dall’attuazione del presente decreto non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica.

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Art. 19. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, chiunque effettua attività di incene-rimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi inmancanza della prescritta autorizzazione all’eserci-zio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l’arresto dauno a due anni e con l’ammenda da diecimila euro acinquantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque effettua attività di incenerimento o di coin-cenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impiantidi cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g),in mancanza della prescritta autorizzazione all’eser-cizio di cui agli articoli 4 e 5, è punito con l’arrestoda sei mesi ad un anno e con l’ammenda da dieci-mila euro a trentamila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuo-lo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacua-te da un impianto di incenerimento o coinceneri-mento e provenienti dalla depurazione degli effluen-ti gassosi di cui all’articolo 10, comma 4, è punitocon l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda dadiecimila euro a trentamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilproprietario ed il gestore che nell’effettuare ladismissione di un impianto di incenerimento o dicoincenerimento di rifiuti non provvedono a quantoprevisto dall’articolo 4, comma 6, o dall’articolo 5,comma 8, sono puniti con l’arresto fino ad un annoe con l’ammenda da diecimila euro a venticinque-mila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque effettua attività di incenerimento o di coin-cenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all’arti-colo 16, comma 3, superando anche uno solo deilimiti temporali ivi previsti, è punito con l’arrestofino a nove mesi e con l’ammenda da cinquemilaeuro a trentamila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque effettua lo scarico in acque superficiali diacque reflue evacuate da un impianto di inceneri-mento o coincenerimento e provenienti dalla depu-razione degli effluenti gassosi di cui all’articolo 10,comma 4, non rispettando i valori di emissione pre-visti all’allegato 1, paragrafo D, è punito con l’arre-sto fino a sei mesi e con l’ammenda da diecimilaeuro a trentamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cuiall’articolo 10, in mancanza della prescritta autoriz-zazione di cui al comma 1, è punito con l’arrestofino a tre mesi e con l’ammenda da cinquemila euroa trentamila euro.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque, nell’esercizio dell’attività di incenerimen-to o coincenerimento, supera i valori limite di emis-sione di cui all’articolo 9, è punito con l’arresto finoad un anno o con l’ammenda da diecimila euro a

venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sonoquelli di cui all’allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4),il responsabile è punito con l’arresto da uno a dueanni e con l’ammenda da diecimila euro a quaranta-mila euro.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilprofessionista che, nel certificato sostitutivo di cuiall’articolo 4, comma 9, o all’art. 5, comma 11, atte-sta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l’ar-resto fino ad un anno o con l’ammenda da cinque-mila euro a venticinquemila euro.

10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque mette in esercizio un impianto di inceneri-mento o di coincenerimento autorizzato alla costru-zione ed all’esercizio, in assenza della verifica di cuiall’articolo 4, comma 8, o dell’articolo 5, comma10, o della relativa certificazione sostitutiva comu-nicata nelle forme di cui all’articolo 4, comma 9, oall’articolo 5, comma 11, è punito con l’arresto finoad un anno o con l’ammenda da tremila euro a ven-ticinquemila euro.

11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque effettua attività di coincenerimento dirifiuti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, senza averfornito o rinnovato la prescritta comunicazione dicui all’articolo 6, comma 2, è punito con l’arrestofino a tre mesi o con l’ammenda da diecimila euro aventicinquemila euro.

12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato esalvo quanto previsto al comma 13, chiunque, nel-l’esercizio di un impianto autorizzato di inceneri-mento o coincenerimento, non osserva le prescrizio-ni di cui all’articolo 4, comma 2, o all’articolo 5,comma 3, o all’articolo 7, comma 1, o all’articolo 8,comma 1, è punito con l’ammenda da tremila euro atrentamila euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,nell’esercizio di un impianto autorizzato di inceneri-mento o coincenerimento, avendo conseguito insede di autorizzazione le parziali deroghe di cuiall’articolo 7, comma 6, o dell’articolo 8, comma 4,non rispetta le prescrizioni imposte dall’autoritàcompetente in sede di autorizzazione, è punito conla sanzione amministrativa da tremila euro a venti-cinquemila euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,nell’esercizio di un impianto autorizzato di ince-nerimento o coincenerimento, avendo conseguitoin sede di autorizzazione le deroghe di cui all’arti-colo 9, comma 7, non rispetta le prescrizioniimposte dall’autorità competente in sede di auto-rizzazione, è punito con la sanzione amministrati-va da duemilacinquecento euro a venticinquemilaeuro.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, aldi fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell’e-sercizio di un impianto di incenerimento o coince-nerimento non rispetta le prescrizioni di cui al pre-

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sente decreto, o quelle imposte dall’autorità compe-tente in sede di autorizzazione, è punito con la san-zione amministrativa da mille euro a trentacinque-mila euro.

Art. 20. Danno ambientale. 1. Chi con il propriocomportamento omissivo o commissivo, in viola-zione delle disposizioni del presente decreto, pro-voca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo edalle altre risorse ambientali, ovvero determina unpericolo concreto ed attuale di inquinamentoambientale, è tenuto a procedere a proprie speseagli interventi di messa in sicurezza, di bonifica edi ripristino ambientale delle aree inquinate e degliimpianti dai quali è derivato il danno, ovvero deri-va il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo ilprocedimento di cui all’articolo 17 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non ottem-pera a queste prescrizioni è soggetto alle sanzionidi cui all’articolo 51-bis del decreto legislativo n.22 del 1997.

Art. 21. Disposizioni transitorie e finali. 1. Gliimpianti esistenti si adeguano alle disposizioni delpresente decreto entro il 28 febbraio 2006 (1).

2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l’ob-bligo a carico del gestore di adeguamento previstoal comma 1, l’autorità competente al rilascio del-l’autorizzazione provvede all’aggiornamento dellastessa secondo le norme regolamentari e tecnichestabilite dal presente decreto, in occasione del pri-mo rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, edi cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, ovvero in occasione del rilascio o riesame del-l’autorizzazione ambientale integrata di cui aldecreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, succes-sivi alla data di entrata in vigore del presentedecreto.

3. Per gli impianti esistenti che effettuano coince-nerimento di rifiuti non pericolosi secondo le proce-dure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i qua-li si effettui il rinnovo della comunicazione previstadai predetti articoli, resta fermo l’obbligo di adegua-mento, a carico del gestore, previsto al comma 1.Ove il gestore richieda invece l’autorizzazione dicui all’articolo 5, l’autorità competente provvede alrilascio dell’autorizzazione predetta.

4. Agli impianti di coincenerimento non sottopostiad autorizzazione integrata ambientale ai sensi deldecreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con l’e-sclusione degli impianti che utilizzano rifiuti perico-losi, possono essere applicate le procedure semplifi-cate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislati-vo 5 febbraio 1997, n. 22. L’ammissione delle atti-vità di coincenerimento dei rifiuti alle proceduresemplificate è subordinata alla comunicazione diinizio di attività che dovrà comprendere, oltre a

quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 6, la rela-zione prevista dall’articolo 33, comma 3, del citatodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l’av-vio dell’attività di coincenerimento dei rifiuti laregione può chiedere la prestazione di adeguatagaranzia finanziaria a suo favore nella misura defi-nita dalla regione stessa e proporzionata alla capa-cità massima di coincenerimento dei rifiuti. L’avviodelle attività è subordinato all’effettuazione di unaispezione preventiva, da parte della provincia com-petente per territorio, da effettuarsi entro sessantagiorni dalla data di presentazione della predettacomunicazione. Le ispezioni successive, da effet-tuarsi almeno una volta l’anno, accertano:

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottopostialle operazioni di coincenerimento;

b) la conformità delle attività di coincenerimento aquanto previsto dagli articoli 31 e 33 del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e relative normedi attuazione.

5. Nel caso in cui la provincia competente per ter-ritorio, a seguito delle ispezioni previste dal comma4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite alcomma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di untermine per adempiere, l’inizio ovvero la prosecu-zione dell’attività, salvo che il titolare dell’impiantonon provveda, entro il termine stabilito, a conforma-re detta attività alla normativa vigente.

6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni dicui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operaresulla base del titolo autorizzatorio precedentementeposseduto.

7. I gestori degli impianti di incenerimento di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera d), esistenti operantisulla base degli articoli 31 e 33 del decreto legislati-vo n. 22 del 1997, presentano, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto,uno studio di impatto ambientale contenente leseguenti informazioni:

a) descrizione dell’impianto, con indicazione deiparametri ubicativi, dimensionali e strutturali;

b) la descrizione degli effetti sull’ambiente, anchecon riferimento a parametri e standard previsti dallanormativa ambientale, nonché ai piani di utilizza-zione del territorio;

c) la descrizione delle misure previste per elimina-re o ridurre gli effetti sfavorevoli all’ambiente.

8. All’esito favorevole dell’esame dello studio dicui al comma 7, l’autorità competente rilascia auto-rizzazione a norma dell’articolo 4.

9. Fino all’adeguamento e comunque non oltre iltermine del 28 febbraio 2006 (1), previsto nel com-ma 1, si applicano agli impianti esistenti le normetecniche previgenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

10. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislati-vo n. 209 del 1999, le parole: "25 parti per milione"sono sostituite dalle seguenti: "50 parti per milione".

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10-bis. Per gli impianti la cui funzione principaleconsiste nella produzione di energia elettrica e cheutilizzano come combustibile accessorio prodottitrasformati di categoria1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4,5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28dicembre 2007 (2).–––––––––––

(1) Le originarie parole “28 dicembre 2005” sonostate sostituite con quelle “28 febbraio 2006” dal-l’art. 22, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 conv., conmodif., dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

(2) Comma aggiunto dall’art. 22, D.L. n.273/2005 cit.

Art. 22. Procedura di modifica degli allegati. 1.Per il recepimento di normative tecniche comuni-tarie di modifica degli allegati al presente decretosi provvede con decreto del Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio, previa comunicazio-ne ai Ministri della salute e delle attività produtti-ve; ogniqualvolta la nuova normativa comunitariapreveda poteri discrezionali per la sua trasposizio-ne, il decreto è adottato di concerto con i Ministridella salute e delle attività produttive, sentita laConferenza unificata.

Si omettono gli allegati

14.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196. Attuazionedella direttiva 2002/59/CE relativa all’istitu-zione di un sistema comunitario di monito-raggio e di informazione sul traffico navale(G.U. 23 settembre 2005, n. 222). Estratto.

Art. 1. Finalità. 1. Scopo del presente decreto è diistituire un sistema di monitoraggio del trafficonavale e d’informazione ai fini di una migliore sicu-rezza ed efficienza di tale traffico, di una migliorerisposta delle autorità in caso di incidente o in pre-senza di situazioni potenzialmente pericolose inmare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso,e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l’in-dividuazione dell’inquinamento causato da navi.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decre-to si intende per:

a) “strumenti internazionali pertinenti” i seguentistrumenti internazionali, ed i relativi eventualiemendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigoreal momento dell’applicazione delle norme che rin-viano agli strumenti stessi:

1) “MARPOL”: la convenzione internazionaledi Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione

dell’inquinamento causato da navi e il relativo pro-tocollo del 1978;

2) “SOLAS”: la convenzione internazionale diLondra del 1° novembre 1974 per la salvaguardiadella vita umana in mare e i relativi protocolli emodifiche;

3) la convenzione internazionale di Londra del23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;

4) la convenzione internazionale di Bruxellesdel 29 novembre 1969 sull’intervento in alto mare incaso di sinistri che causino o possano causare l’in-quinamento da idrocarburi, e il relativo protocollodel 1973 sull’intervento in alto mare in caso diinquinamento causato da sostanze diverse dagliidrocarburi;

5) “SAR”: la convenzione internazionale diAmburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salva-taggio marittimo;

6) “Codice ISM”: il codice internazionale perla gestione della sicurezza;

7) “Codice IMDG”: il codice marittimo inter-nazionale per il trasporto di merci pericolose;

8) “Codice IBC”: il codice internazionale del-l’IMO per la costruzione e le dotazioni delle naviadibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimicipericolosi;

9) “Codice IGC”: il codice internazionale del-l’IMO per la costruzione e le dotazioni delle naviadibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

10) “Codice BC”: il codice dell’IMO delle nor-me pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichisolidi;

11) “Codice INF”: il codice dell’IMO relativoalle norme di sicurezza per il trasporto di combusti-bile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie alta-mente radioattive in fusti a bordo di navi;

12) “Risoluzione IMO A851 (20)”: la risolu-zione 851 (20) dell’Organizzazione Marittima Inter-nazionale, avente per titolo "Principi generali deisistemi di rapportazione navale e prescrizioni per larapportazione navale, comprese le linee guida per larapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte mer-ci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inqui-nanti per l’ambiente marino";

13) “Risoluzione IMO A.861 (20)” dell’Orga-nizzazione Marittima Internazionale avente per tito-lo “VDR”;

b) “armatore”: la persona fisica o giuridica cheesercita l’attività di gestione della nave;

c) “agente”: la persona incaricata o autorizzata arilasciare informazioni in nome dell’armatore dellanave;

d) “spedizioniere ovvero caricatore”: la personache ha stipulato con un vettore un contratto per iltrasporto di merci via mare o la persona nel cuinome o per conto della quale è stipulato il contratto;

e) “compagnia”: la compagnia ai sensi della rego-la 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;

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f) “nave”: qualsiasi costruzione destinata al tra-sporto marittimo;

g) “merci pericolose”:1) le merci classificate nel Codice IMDG;2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capi-

tolo 17 del Codice IBC;3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codi-

ce IGC;4) le sostanze solide di cui all’appendice B del

codice BC;5) le merci per il cui trasporto sono state pre-

scritte condizioni preliminari conformemente alparagrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6del codice IGC;

h) “merci inquinanti”:1) gli idrocarburi secondo la definizione della

MARPOL, allegato I;2) le sostanze liquide nocive, secondo la defi-

nizione della MARPOL, allegato II;3) le sostanze dannose, secondo la definizione

della MARPOL, allegato III;i) “unità di carico”: un veicolo stradale adibito al

trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito altrasporto di merci, un contenitore, un veicolo cister-na stradale, un veicolo cisterna ferroviario o unacisterna mobile;

l) “indirizzo”: il nome e i canali di comunicazioneche consentono di stabilire, in caso di necessità, uncontatto con l’armatore, l’agente, l’amministrazio-ne, l’autorità marittima, qualsiasi altra persona oorganismo abilitato in possesso di informazioni det-tagliate riguardanti il carico della nave;

m) “amministrazione”: il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti - Comando generale del Cor-po delle capitanerie di porto;

n) “autorità marittima”: gli uffici marittimi di cuiall’articolo 16 del codice della navigazione ovvero iCentri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC)individuati nel decreto del Presidente della Repub-blica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità pre-poste al coordinamento delle operazioni di ricerca edi salvataggio ovvero i Centri VTS come definiti condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti 28 gennaio 2004, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, secondo la spe-cifica funzione espletata e connessa alla caratteristi-ca o tipologia dell’intervento o del servizio fornito;

o) “luogo di rifugio”: il porto, la parte di un portoo qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggioprotetto o qualsiasi altra area riparata individuati dauno Stato membro per accogliere una nave in peri-colo;

p) “servizio di assistenza al traffico marittimo(VTS)”: il servizio finalizzato a migliorare la sicu-rezza della navigazione e l’efficienza del trafficomarittimo e a tutelare l’ambiente, in grado di inte-ragire con le navi che transitano nell’area copertadal VTS;

q) “sistema di identificazione automatica (AIS)”:il sistema di identificazione delle navi rispondentealle norme di funzionamento definite dall’IMO;

r) “sistema di rotte navali”: qualsiasi sistema cheorganizza uno o più corsie di traffico o prevedemisure di organizzazione del traffico al fine di ridur-re il rischio di sinistri; esso comprende schemi diseparazione del traffico, corsie di traffico a doppiosenso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone ditraffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsiedi traffico in acque profonde;

s) “nave tradizionale”: qualsiasi tipo di nave stori-ca e relative ricostruzioni, comprese quelle finaliz-zate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l’ar-te marinaresca tradizionali e nel contempo identifi-cabili come monumenti viventi di cultura, il cuiesercizio rispetta i principi tradizionali dell’arte edella tecnica marinaresche;

t) “sinistro”: il sinistro quale definito dal Codicedell’IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugliincidenti marittimi.

Art. 3. Ambito di applicazione. 1. Il presentedecreto si applica alle navi di stazza lorda pari osuperiore a 300 tonnellate, salvo diversamente spe-cificato.

2. Il presente decreto non si applica:a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausilia-

rie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato mem-bro o da questo esercitate ed utilizzate per un servi-zio pubblico non commerciale;

b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alleimbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45metri;

c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnella-te, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.

Art. 10. Registratori dei dati di viaggio. 1. Le navinazionali e straniere, individuate nell’allegato II, par-te II, che fanno scalo in un porto nazionale, sonodotate del registratore dei dati di viaggio (VoyageData Recorder - VDR) entro le date rispettivamentestabilite dal citato Allegato. Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gliobblighi derivanti dall’installazione obbligatoria deiregistratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli arma-tori che per i comandanti delle navi, in conformitàalle disposizioni emanate in sede internazionale.

2. Sono esentate dall’obbligo di installare il regi-stratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeg-geri adibite esclusivamente a viaggi nazionali intratti di mare delle classi B, C e D, come definiteall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4febbraio 2000, n. 45.

3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi adisposizione della richiedente amministrazione del-lo Stato interessato in caso di un’indagine effettuataa seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sotto-poste alla giurisdizione nazionale. L’amministrazio-

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ne provvede nel corso dell’indagine ad utilizzare e adebitamente analizzare detti dati nonché a pubblica-re i risultati dell’indagine al più presto possibiledopo la sua conclusione.

Art. 13. Comunicazione delle merci pericolose oinquinanti trasportate a bordo. 1. L’armatore, l’a-gente o il comandante di una nave, che trasportamerci pericolose o inquinanti, comunica, al momen-to della partenza, all’autorità marittima le informa-zioni di cui all’allegato I, punto 3.

2. L’armatore, l’agente o il comandante di unanave che trasporta merci pericolose o inquinantiproveniente da un porto extracomunitario e direttaverso un porto nazionale ovvero un luogo d’ormeg-gio situato nelle acque territoriali italiane, comunicale informazioni di cui all’allegato I, punto 3, ancheall’autorità marittima del primo porto di destinazio-ne o del luogo d’ormeggio, se questa informazione èdisponibile al momento della partenza. Se tali infor-mazioni non sono disponibili al momento della par-tenza, esse sono comunicate non appena è noto ilporto di destinazione o il luogo di ormeggio.

3. L’autorità marittima conserva le informazioni dicui all’allegato I, punto 3, per un periodo sufficien-te a consentire la loro utilizzazione in caso di inci-dente in mare e adotta i provvedimenti necessari perfornire immediatamente tali informazioni a richiestadell’autorità interessata.

4. L’armatore, l’agente o il comandante della navecomunica le informazioni relative al carico di cuiall’allegato I, punto 3, all’autorità marittima compe-tente. Le informazioni sono trasmesse, per quantopossibile per via elettronica, nel rispetto della sin-tassi e delle procedure specificate nell’allegato III.

Art. 17. Rapportazione di incidenti in mare. 1.Il comandante di una nave che naviga all’internodella regione di interesse nazionale per la ricerca e ilsalvataggio in mare, come individuata con decretodel Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,n. 662, rapporta immediatamente all’autorità marit-tima competente:

a) qualsiasi incidente che pregiudica la sicurezzadella nave, come collisioni, incagli, avarie, disfun-zioni o guasti, allagamento o spostamento del cari-co, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedi-menti della struttura;

b) qualsiasi incidente che compromette la sicurez-za della navigazione, come guasti o difetti idonei adalterare le capacità di manovra o la navigabilità del-la nave, qualsiasi guasto o disfunzione che alteri isistemi di propulsione o la macchina di governo, leinstallazioni per la produzione di elettricità, le appa-recchiature di navigazione o di comunicazione;

c) qualsiasi situazione potenzialmente idonea aprovocare un inquinamento delle acque o del litora-le, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanzeinquinanti in mare;

d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, conte-nitori o colli alla deriva.

2. Il messaggio di rapportazione trasmesso ai sensidel comma 1 indica il nome della nave, la sua posi-zione, il porto di partenza, il porto di destinazione,tutte le indicazioni che consentano di ottenere infor-mazioni sulle merci pericolose e inquinanti traspor-tate a bordo, il numero delle persone a bordo, i parti-colari dell’incidente e qualsiasi informazione perti-nente prevista dalla risoluzione 851(20) dell’IMO.

Art. 19. Misure relative agli incidenti in mare.1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensidell’articolo 17, l’autorità marittima competenteadotta le misure appropriate, comprese quelle di cuiall’allegato IV, in conformità alle vigenti disposizio-ni nazionali e internazionali per garantire la sicurez-za delle persone e la protezione dell’ambiente mari-no e costiero.

2. L’armatore, il comandante della nave e il pro-prietario delle merci pericolose o inquinanti traspor-tate a bordo, collaborano pienamente con le autoritàallo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di unincidente in mare.

3. Il comandante di una nave, alla quale si appli-cano le disposizioni del Codice ISM, informa lacompagnia di ogni incidente, di cui all’articolo 17,che si mette a disposizione delle autorità competen-ti e fornisce la massima collaborazione.

Art. 25. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituiscareato, il comandante della nave, l’agente o l’armato-re che viola gli obblighi previsti dall’articolo 4,comma 1, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.

2. Il comandante della nave o l’armatore che violal’obbligo previsto dall’articolo 6 è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro mille-trentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiora-ta, nei confronti dell’armatore, dell’importo di 2,58euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

3. Il comandante della nave o l’armatore che violagli obblighi di cui all’articolo 10, comma 1, è puni-to con l’arresto da un mese ad un anno ovvero conl’ammenda da euro cinquecentosedici a euro mille-trentadue.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilcomandante della nave, l’armatore o un suo rappre-sentante che non osserva gli obblighi rispettivamen-te previsti dall’articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall’arti-colo 17, comma 1, e dall’articolo 19 ovvero forniscafalse informazioni relative alle merci pericolose oinquinanti trasportate a bordo o a elementi che, senon tempestivamente conosciuti possono crearesituazioni di pericolo, è punito con la pena dell’arre-sto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da euroduemilacinquecentottantadue a euro quindicimila-quattrocentonovantatre.

Si omettono gli allegati.

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15.

D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161. Attuazionedella direttiva 2004/42/CE, per la limitazio-ne delle emissioni di composti organici vola-tili conseguenti all’uso di solventi in talunepitture e vernici, nonché in prodotti per lacarrozzeria (G.U. 2 maggio 2006, n. 100).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativaalla limitazione delle emissioni di composti organi-ci volatili dovute all’uso di solventi organici in talu-ne pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozze-ria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante dispo-sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.Legge comunitaria 2004;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 16 gen-naio 2004, n. 44, recante attuazione della direttiva1999/13/CE;

Visto il Codice del consumo di cui al decreto legi-slativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare iltitolo II relativo alle informazioni che devonoaccompagnare i prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comu-nitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio, di concerto con i Ministri degli affari este-ri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, del-le attività produttive, della salute, per i beni e le atti-vità culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n ail seguente decreto legislativo:

Art. 1. Campo di applicazione e finalità. 1. Ilpresente decreto, al fine di prevenire o di limitarel’inquinamento atmosferico derivante dagli effettidei composti organici volatili, di seguito denomina-ti: “COV”, sulla formazione dell’ozono troposferi-co, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti

per carrozzeria, di seguito unitariamente denomina-ti prodotti, elencati nell’allegato I, il contenuto mas-simo di COV ammesso ai fini dell’immissione sulmercato.

2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1,le disposizioni vigenti in materia di tutela dei con-sumatori, dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro,nonché in materia di etichettatura dei prodotti.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretosi applicano le seguenti definizioni:

a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed irelativi composti, allo stato naturale o prodotti daattività industriali, in forma solida, liquida o gasso-sa;

b) Preparato: qualsiasi miscela o soluzione com-posta da due o più sostanze;

c) Composto organico: qualsiasi composto con-tenente almeno l’elemento carbonio ed uno o più tragli elementi idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, sili-cio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degliossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonato inor-ganici;

d) Composto organico volatile (COV): qualsiasicomposto organico avente un punto di ebollizioneiniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad unapressione standard di 101,3 kPa;

e) Contenuto di COV: la massa di composti orga-nici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella for-mulazione del prodotto pronto all’uso. Non è consi-derata come parte del contenuto di COV la massa dicomposti organici volatili presente in un dato pro-dotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimica-mente formando parte del rivestimento;

f) Solvente organico: qualsiasi COV usato dasolo o in combinazione con altri agenti per dissolve-re o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppureusato come agente di pulizia per dissolvere conta-minanti o come mezzo di dispersione, correttore diviscosità, correttore di tensione superficiale, plastifi-cante o conservante;

g) Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi tuttii solventi organici o i preparati contenenti i solventiorganici necessari per una corretta applicazione,usato per ottenere una pellicola da applicare a scopodecorativo, funzionale o protettivo su una determi-nata superficie;

h) Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nel-l’allegato I, paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applica-ti a scopo decorativo, funzionale o protettivo suimanufatti edilizi e sulle relative finiture o sugliimpianti e sulle strutture connessi a tali manufatti;

i) Pellicola: uno strato continuo risultante dal-l’applicazione di uno o più rivestimenti su un sup-porto;

l) Rivestimento a base acquosa (BA): rivesti-mento la cui viscosità è regolata mediante l’uso diacqua;

m) Rivestimento a base solvente (BS): rivesti-

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mento la cui viscosità è regolata mediante l’uso disolventi organici;

n) Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elenca-ti nell’allegato I, paragrafo 2, usati a fini di ripara-zione, manutenzione o decorazione dei veicoli stra-dali, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o diparti degli stessi, ove tali attività siano effettuate aldi fuori del luogo di produzione; gli aerosol sonoinclusi soltanto nei casi espressamente previsti;

o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di mes-sa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolooneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presentedefinizione anche la messa a disposizione del pro-dotto per gli intermediari, per i grossisti, per i riven-ditori finali o per gli utenti e l’importazione del pro-dotto nel territorio doganale comunitario;

p) Produttore: colui che produce i prodotti elen-cati nell’allegato I, pronti all’uso o non pronti all’u-so, o che importa tali prodotti nel territorio dogana-le comunitario; chi effettua, su tali prodotti, opera-zioni di miscelazione si considera come produttoresolo se dall’operazione deriva un prodotto di tipodiverso secondo le definizioni contenute nell’allega-to I;

q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti percarrozzeria elencati nell’allegato I;

r) Prodotto pronto all’uso: prodotto che nonnecessita di operazioni di miscelazione per essereutilizzato;

s) Miscelazione: l’aggiunta, ad un prodotto elen-cato nell’allegato I già immesso sul mercato, di altriprodotti, quali solventi o preparati contenenti sol-venti, anche diversi da quelli elencati nell’allegato I;si considera come miscelazione anche l’aggiuntaprevista dall’articolo 3, comma 2.

Art. 3. Immissione sul mercato. 1. A decorreredalla data di applicazione dei valori limite previstinell’allegato II i prodotti elencati nell’allegato I pos-sono essere immessi sul mercato solo se hanno uncontenuto di COV uguale o inferiore a tali valorilimite e se sono etichettati in conformità all’articolo4.

2. Se i prodotti elencati nell’allegato I richiedono,per essere pronti all’uso, l’aggiunta di altri prodotti,quali solventi o preparati contenenti solventi, anchediversi da quelli elencati nell’allegato I, i valorilimite previsti nell’allegato II si applicano soltantoal prodotto divenuto pronto all’uso a seguito di taleaggiunta.

3. Al fine di valutare la conformità del contenutodi COV dei prodotti elencati nell’allegato I ai valorilimite previsti nell’allegato II si applicano i metodianalitici di cui all’allegato III.

4. I valori limite previsti nell’allegato II non siapplicano ai prodotti elencati nell’allegato I, da uti-lizzare nelle attività effettuate presso gli impiantiautorizzati ed eserciti in conformità al decreto mini-steriale 16 gennaio 2004, n. 44. Se presso tali

impianti si effettuano attività di restauro o manuten-zione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore nondeve ottenere l’autorizzazione ivi prevista.

5. I valori limite previsti nell’allegato II non siapplicano ai prodotti elencati nell’allegato I, da uti-lizzare per il restauro o la manutenzione degli edifi-ci d’epoca o dei veicoli tutelati come beni culturalidal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o peril restauro o la manutenzione dei veicoli d’epoca odi interesse storico o collezionistico di cui al decre-to legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intendeacquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere unapreventiva autorizzazione. L’istanza di autorizzazio-ne è presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelaticome beni culturali, al soprintendente per i beni cul-turali competente per territorio nell’ambito dellarichiesta di autorizzazione di cui all’articolo 21 deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per glialtri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestridel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ilquale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.L’autorizzazione è rilasciata soltanto per le quantitàrigorosamente necessarie alla esecuzione delle atti-vità di restauro e di manutenzione.

6. Le autorità competenti al rilascio delle autoriz-zazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio, entro il 31gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rila-sciate nell’anno precedente.

Art. 4. Etichettatura. 1. I prodotti elencati nel-l’allegato I, inclusi quelli non pronti all’uso, posso-no essere immessi sul mercato soltanto se provvistidi un’etichetta, nella quale sono indicati, in modochiaro e leggibile:

a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni con-tenute nell’allegato I, ed il relativo valore limite,previsto dall’allegato II, espresso in g/l;

b) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l,nel prodotto pronto all’uso.

2. All’etichettatura di cui al comma 1 provvedonoil produttore e chi trasferisce il prodotto da una con-fezione ad una o più confezioni differenti.

Art. 5. Raccolta e trasmissione dei dati. 1. Condecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio, da adottare entro diciotto mesi dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, sono indi-viduate le informazioni che i produttori dei prodottielencati nell’allegato I devono trasmettere a taleMinistero ai fini dell’elaborazione della relazione dicui al comma 2 e le pertinenti modalità di trasmis-sione.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio invia alla Commissione europea entro il 1°luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successiva-mente, ogni cinque anni una relazione circa l’appli-cazione del presente decreto, elaborata sulla basedelle informazioni di cui al comma 1 e di cui all’ar-

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ticolo 3, comma 6. A tal fine è utilizzato, ove dispo-nibile, il formato predisposto dalla Commissioneeuropea. Il Ministero comunica inoltre annualmentetali informazioni alla Commissione europea, suapposita richiesta.

Art. 6. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, in caso di immissione sul mercato diprodotti elencati nell’allegato I, aventi un contenutodi COV superiore ai valori limite stabiliti dall’alle-gato II, è punito con l’arresto fino a due anni o conl’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:

a) il produttore se il prodotto non ha subito ope-razioni di miscelazione o se tali operazioni sono sta-te effettuate in modo conforme alle istruzioni perl’uso da costui fornite;

b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione seil superamento dei valori limite è stato determinatoda successive operazioni di miscelazione effettuatein modo conforme alle istruzioni per l’uso da costuifornite;

c) chi ha effettuato operazioni di miscelazione inmodo difforme dalle istruzioni per l’uso fornitegli oin assenza di tali istruzioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica seil prodotto, secondo le istruzioni per l’uso che loaccompagnano, non è pronto all’uso. Tale sanzionesi applica in caso di immissione sul mercato di pro-dotti che, secondo le istruzioni per l’uso che liaccompagnano, e indipendentemente dal propriocontenuto di COV, non sono pronti all’uso e che, aseguito dell’aggiunta prevista dall’articolo 3, com-ma 2, effettuata in modo conforme alle istruzionistesse, presentano un contenuto di COV superiore aivalori limite stabiliti dall’allegato II.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque altera o contraffà l’etichetta prevista dal-l’articolo 4 per i prodotti elencati nell’allegato I,ovvero appone un’etichetta riportante caratteristichenon conformi al prodotto, è punito con l’arresto finoa due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cin-quantamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunqueimmette sul mercato i prodotti elencati nell’allegatoI nei quali l’etichetta prevista dall’articolo 4 è assen-te, incompleta o evidentemente alterata o contraffat-ta è punito con una sanzione amministrativa pecu-niaria da cinquemila euro a trentamila euro. All’ir-rogazione di tale sanzione provvede la regione com-petente per territorio o la diversa autorità indicatadalla legge regionale.

5. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non siapplicano se i prodotti sono destinati, fin dal primoatto di immissione sul mercato, ad un’attività previ-sta dall’articolo 3, comma 4, o ad un’operazioneautorizzata ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Lasanzione non si applica comunque a chi, prima diimmettere il prodotto sul mercato, acquisisce dalsoggetto che lo utilizzerà una dichiarazione scritta in

merito al possesso dei requisiti previsti dall’articolo3, comma 4, o una copia dell’autorizzazione previ-sta dall’articolo 3, comma 5.

6. Le sanzioni previste dal presente articolo non siapplicano all’immissione sul mercato dei prodotti dicui all’articolo 7, commi 1 e 2, effettuata nei termi-ni ivi previsti.

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali. 1. I pro-dotti elencati nell’allegato I aventi un contenuto diCOV superiore ai valori limite previsti nell’allegatoII possono essere immessi sul mercato nei dodicimesi successivi alla data di applicazione del valorelimite superato se si dimostra che gli stessi sono sta-ti prodotti prima di tale data.

2. I valori limite previsti dall’allegato II, nei treanni successivi alle date ivi previste, non si applica-no ai prodotti elencati nell’allegato I che, fin dal pri-mo atto di immissione sul mercato, sono destinati adessere oggetto di miscelazione o di utilizzazioneesclusivamente in Stati non appartenenti all’Unioneeuropea.

3. Con appositi decreti del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio, di concerto con il Mini-stro della salute e con il Ministro delle attività pro-duttive, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 feb-braio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degliallegati del presente decreto, al fine di dare attuazio-ne a successive direttive comunitarie per le parti incui le stesse modifichino modalità esecutive e carat-teristiche di ordine tecnico della direttiva comunita-ria recepita con il presente decreto.

Art. 8. Disposizioni finanziarie. 1. Dall’attuazio-ne del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alleattività di cui all’articolo 3, comma 5, con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

Si omettono gli allegati.

16.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in mate-ria ambientale (in S.O. alla G.U. 14 aprile2006, n. 88). Estratto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante

delega al Governo per il riordino, il coordinamentoe l’integrazione della legislazione in materiaambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell’attività di Governo e

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ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,recante conferimento di funzioni e compiti ammini-strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, inattuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernen-te la valutazione degli effetti di determinati piani eprogrammi sull’ambiente, e 85/337/CEE del Consi-glio, del 27 giugno 1985, come modificata dalledirettive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997,e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazio-ne di impatto ambientale di determinati progettipubblici e privati, nonché riordino e coordinamentodelle procedure per la valutazione di impattoambientale (VIA), per la valutazione ambientalestrategica (VAS) e per la prevenzione e riduzioneintegrate dell’inquinamento (IPPC);

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzioneintegrate dell’inquinamento;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istitui-sce un quadro per l’azione comunitaria in materia diacque;

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEErelativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugliimballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquina-mento atmosferico provocato dagli impianti indu-striali;

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul con-trollo delle emissioni di composti organici volatili(COV) derivanti dal deposito della benzina e dallasua distribuzione dai terminali alle stazioni di servi-zio;

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio,dell’11 marzo 1999, concernente la limitazione del-le emissioni di composti organici volatili dovuteall’uso di solventi organici in talune attività e intaluni impianti;

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore dizolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifi-ca della direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concer-nente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera

di taluni inquinanti originati dai grandi impianti dicombustione;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sullaresponsabilità ambientale in materia di prevenzionee riparazione del danno ambientale, che, in vista diquesta finalità, "istituisce un quadro per la responsa-bilità ambientale" basato sul principio "chi inquinapaga";

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 mar-zo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con i Ministri per lepolitiche comunitarie, per la funzione pubblica, pergli affari regionali, dell’interno, della giustizia, del-la difesa, dell’economia e delle finanze, delle atti-vità produttive, della salute, delle infrastrutture e deitrasporti e delle politiche agricole e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presentedecreto legislativo disciplina, in attuazione dellalegge 15 dicembre 2004, n. 308, le materieseguenti:

a) nella parte seconda, le procedure per la valu-tazione ambientale strategica (VAS), per la valuta-zione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizza-zione ambientale integrata (IPPC);

b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lottaalla desertificazione, la tutela delle acque dall’inqui-namento e la gestione delle risorse idriche;

c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e labonifica dei siti contaminati;

d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la ridu-zione delle emissioni in atmosfera;

e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro idanni all’ambiente.

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Art. 2. Finalità. 1. Il presente decreto legislativoha come obiettivo primario la promozione dei livel-li di qualità della vita umana, da realizzare attraver-so la salvaguardia ed il miglioramento delle condi-zioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razio-nale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presentedecreto provvede al riordino, al coordinamento eall’integrazione delle disposizioni legislative nellematerie di cui all’articolo 1, in conformità ai princi-pi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’arti-colo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nelrispetto dell’ordinamento comunitario, delle attribu-zioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sonoattuate nell’ambito delle risorse umane, strumentalie finanziarie previste a legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

Art. 3. Criteri per l’adozione dei provvedimen-ti successivi. 1. Le norme di cui al presente decretonon possono essere derogate, modificate o abrogatese non per dichiarazione espressa, mediante modifi-ca o abrogazione delle singole disposizioni in essocontenute.

2. Entro due anni dalla data di pubblicazione delpresente decreto legislativo, con uno o più regola-menti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, suproposta del Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio, adotta i necessari provvedimenti per lamodifica e l’integrazione dei regolamenti di attua-zione ed esecuzione in materia ambientale, nelrispetto delle finalità, dei principi e delle disposizio-ni di cui al presente decreto.

3. Ai fini della predisposizione dei provvedimentidi cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio si avvale del parere delle rappre-sentanze qualificate degli interessi economici esociali presenti nel Consiglio economico e socialeper le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorioprovvede alla modifica ed all’integrazione delle nor-me tecniche in materia ambientale con uno o piùregolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelrispetto delle finalità, dei principi e delle disposizio-ni di cui al presente decreto. Resta ferma l’applica-zione dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.11, relativamente al recepimento di direttive comu-nitarie modificative delle modalità esecutive e dicaratteristiche di ordine tecnico di direttive già rece-pite nell’ordinamento nazionale.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente arti-colo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio si avvale, per la durata di due anni e senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di ungruppo di dieci esperti nominati, con proprio decre-to, fra professori universitari, dirigenti apicali di isti-tuti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualifica-zione nei settori e nelle materie oggetto del presentedecreto. Ai componenti del gruppo di esperti nonspetta la corresponsione di compensi, indennità,emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimbor-si spese.

PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESADEL SUOLO E LOTTA ALLA

DESERTIFICAZIONE, DI TUTELADELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO

E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Sezione IIIGESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TITOLO IIIVIGILANZA, CONTROLLI E

PARTECIPAZIONE

Art. 159. Autorità di vigilanza sulle risorse idri-che e sui rifiuti. Vigilanza, controlli e partecipa-zione. 1. Alla data di entrata in vigore della parte ter-za del presente decreto, il Comitato per la vigilanzasull’uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione diAutorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiu-ti, di seguito denominata "Autorità", con il compitodi assicurare l’osservanza, da parte di qualsiasi sog-getto pubblico e privato, dei principi e delle disposi-zioni di cui alle parti terza e quarta del presentedecreto.

2. Sono organi dell’Autorità il presidente, il comi-tato esecutivo ed il consiglio, che si articola in duesezioni denominate “Sezione per la vigilanza sullerisorse idriche” e “Sezione per la vigilanza sui rifiu-ti”; ciascuna sezione è composta dal presidente del-l’Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinquecomponenti per la “Sezione per la vigilanza sullerisorse idriche” e da sei componenti per la “Sezioneper la vigilanza sui rifiuti”. Il comitato esecutivo ècomposto dal presidente dell’Autorità e dai coordi-natori di sezione. Il consiglio dell’Autorità è com-posto da tredici membri e dal presidente, nominaticon decreto del Presidente della Repubblica, su deli-berazione del Consiglio dei Ministri. Il presidentedell’Autorità e quattro componenti del consiglio, deiquali due con funzioni di coordinatore di sezione,sono nominati su proposta del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio, due su proposta

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del Ministro dell’economia e delle finanze, due suproposta del Ministro per la funzione pubblica, unosu proposta del Ministro delle attività produttiverelativamente alla “Sezione per la vigilanza suirifiuti”, quattro su designazione della Conferenzadei presidenti delle regioni e delle province autono-me. Le proposte sono previamente sottoposte alparere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Presidente dell’Autorità è il legale rappresen-tante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e lesezioni nelle quali esso si articola. Il comitato ese-cutivo è l’organo deliberante dell’Autorità e provve-de ad assumere le relative decisioni sulla base del-l’istruttoria e delle proposte formulate dal consiglioo dalle sue sezioni.

4. L’organizzazione e il funzionamento, anchecontabile, dell’Autorità sono disciplinati, in confor-mità alle disposizioni di cui alla parte terza e quartadel presente decreto, da un regolamento deliberatodal Consiglio dell’Autorità ed emanato con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri secondo ilprocedimento di cui al comma 3 dell’articolo 17 del-la legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. I componenti dell’Autorità sono scelti fra perso-ne dotate di alta e riconosciuta competenza nel set-tore, durano in carica sette anni e non possono esse-re confermati. A pena di decadenza essi non posso-no esercitare, direttamente o indirettamente, alcunaattività professionale o di consulenza attinente alsettore di competenza dell’Autorità; essi non posso-no essere dipendenti di soggetti privati, né ricoprireincarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti poli-tici, né avere interessi diretti o indiretti nelle impre-se operanti nel settore di competenza della Autorità.I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sonocollocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incaricoo, se professori universitari, in aspettativa, senzaassegni, per l’intera durata del mandato. Per almenodue anni dalla cessazione dell’incarico i componen-ti dell’Autorità non possono intrattenere, diretta-mente o indirettamente, rapporti di collaborazione,di consulenza o di impiego con le imprese operantinel settore di competenza.

6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto delprincipio dell’invarianza degli oneri a carico dellafinanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 8, let-tera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Pre-sidente ed i componenti del Comitato per la vigilan-za sull’uso delle risorse idriche rimangono in caricafino al compimento del primo mandato settennaledell’Autorità ed assumono rispettivamente le fun-zioni di Presidente dell’Autorità di vigilanza sullerisorse idriche e sui rifiuti e di componenti della“Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche”, tra iquali il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio nomina il coordinatore. Analogamente, ilPresidente ed i componenti dell’Osservatorio nazio-nale sui rifiuti istituito dal decreto legislativo 5 feb-

braio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al com-pimento del primo mandato settennale dell’Autoritàed assumono rispettivamente le funzioni di coordi-natore e di componenti della “Sezione per la vigi-lanza sui rifiuti”.

7. L’Autorità si avvale di una segreteria tecnica,composta da esperti di elevata qualificazione, nomi-nati con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri su proposta dell’Autorità. Per essi valgonole incompatibilità di cui al comma 5 con le relativeconseguenze previste. L’Autorità può richiedere adaltre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loroprestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. Ladotazione organica della segreteria tecnica, cui èpreposto un dirigente, e le spese di funzionamentosono determinate con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri su proposta del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze e conil Ministro per la funzione pubblica,

8. I componenti dell’Autorità e della segreteriatecnica, nell’esercizio delle funzioni, sono pubbliciufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio. Si appli-cano le norme in materia di pubblicità, partecipazio-ne e accesso.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, è determinato il trat-tamento economico spettante ai membri dell’Auto-rità e ai componenti della segreteria tecnica.

10. Il bilancio preventivo e il rendiconto dellagestione sono soggetti al controllo della Corte deiconti ed alle forme di pubblicità indicate nel regola-mento di cui al comma 6; della loro pubblicazione èdato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana.

11. L’Autorità definisce annualmente e con proie-zione triennale i programmi di attività e le iniziativeche intende porre in essere per il perseguimento del-le finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degliinteressi degli utenti, dandone comunicazione alMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio.

12. L’Autorità è rappresentata in giudizio dall’Av-vocatura dello Stato.

Art. 160. Compiti e funzioni dell’Autorità divigilanza. 1. Nell’esercizio delle funzioni e deicompiti indicati al comma 1 dell’articolo 159, l’Au-torità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e con-trolla il rispetto della disciplina vigente a tutela del-le risorse e della salvaguardia ambientale esercitan-do i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.

2. L’Autorità in particolare:a) assicura l’osservanza dei principi e delle rego-

le della concorrenza e della trasparenza nelle proce-dure di affidamento dei servizi;

b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigilasull’integrità delle reti e degli impianti;

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c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui alcomma 3;

d) promuove e svolge studi e ricerche sull’evolu-zione dei settori e dei rispettivi servizi, avvalendosidell’Osservatorio di cui all’articolo 161;

e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delleconcessioni e delle convenzioni in base all’anda-mento del mercato e laddove siano resi necessaridalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela esalvaguardia dell’ambiente;

f) specifica i livelli generali di qualità riferiti aiservizi da prestare nel rispetto dei regolamenti delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorioche disciplinano la materia;

g) controlla che i gestori adottino una carta diservizio pubblico con indicazione di standard deisingoli servizi e ne verifica il rispetto;

h) propone davanti al giudice amministrativo iricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventual-mente i comportamenti posti in essere in violazionedelle norme di cui alle parti terza e quarta del pre-sente decreto; esercita l’azione in sede civile avver-so gli stessi comportamenti, richiedendo anche ilrisarcimento del danno in forma specifica o perequivalente; denuncia all’autorità giudiziaria le vio-lazioni perseguibili in sede penale delle norme di cuialle parti terza e quarta del presente decreto; solleci-ta l’esercizio dell’azione di responsabilità per i dan-ni erariali derivanti dalla violazione delle normemedesime;

i) formula al Ministro dell’ambiente e della tute-la del territorio proposte di revisione della disciplinavigente, segnalando nei casi di grave inosservanza edi non corretta applicazione;

l) predispone ed invia al Governo e al Parlamen-to una relazione annuale sull’attività svolta, con par-ticolare riferimento allo stato e all’uso delle risorseidriche, all’andamento dei servizi di raccolta e smal-timento dei rifiuti, nonché all’utilizzo dei medesiminella produzione di energia;

m) definisce, d’intesa con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e con la Conferen-za delle regioni e delle province autonome, pro-grammi di attività e le iniziative da porre in essere agaranzia degli interessi degli utenti, anche mediantela cooperazione con analoghi organi di garanziaeventualmente istituiti dalle regioni e dalle provinceautonome competenti;

n) esercita le funzioni già di competenza del-l’Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dall’arti-colo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

o) può svolgere attività di consultazione nellematerie di propria competenza a favore delle Auto-rità d’ambito e delle pubbliche amministrazioni,previa adozione di apposito decreto da parte delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, per la disciplina delle modalità, anche con-tabili, e delle tariffe relative a tali attività.

3. Nell’esercizio delle proprie competenze, l’Au-torità:

a) richiede informazioni e documentazioni aigestori operanti nei settori idrico e dei rifiuti e a tut-ti i soggetti pubblici e privati tenuti all’applicazionedelle disposizioni di cui alle parti terza e quarta delpresente decreto; esercita poteri di acquisizione,accesso ed ispezione alle documentazioni in confor-mità ad apposito regolamento emanato con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi delcomma 3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto1988, n. 400;

b) irroga la sanzione amministrativa del paga-mento di una somma fino a trentamila euro, ai sog-getti che, senza giustificato motivo, rifiutano odomettono di fornire le informazioni o di esibire idocumenti richiesti ai sensi della lettera a) o intral-ciano l’accesso o le ispezioni; irroga la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma fino asessantamila euro ai soggetti che forniscono infor-mazioni od esibiscono documenti non veritieri; lestesse sanzioni sono irrogate nel caso di violazionedegli obblighi di informazione all’Osservatorio dicui all’articolo 161;

c) comunica, alle autorità competenti ad adottarei relativi provvedimenti, le violazioni, da parte deigestori, delle Autorità d’ambito e dei consorzi dibonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposi-zioni di cui alle parti terza e quarta del presentedecreto, in particolare quelle lesive della concorren-za, della tutela dell’ambiente, dei diritti degli utenti edei legittimi usi delle acque; adotta i necessari prov-vedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibi-tori, assicurando tuttavia la continuità dei servizi;

d) può intervenire, su istanza dei gestori, in casodi omissioni o inadempimenti delle Autorità d’am-bito.

4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti del-l’Autorità spetta alla giurisdizione amministrativaesclusiva e alla competenza del TAR del Lazio.

Art. 161. Osservatorio sulle risorse idriche e suirifiuti. 1. L’Autorità, per lo svolgimento dei propricompiti, si avvale di un Osservatorio sui settori dipropria competenza. L’Osservatorio svolge funzionidi raccolta, elaborazione e restituzione di dati stati-stici e conoscitivi formando una banca dati connes-sa con i sistemi informativi del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio, delle regioni e del-le province autonome di Trento e di Bolzano, delleAutorità di bacino e dei soggetti pubblici che deten-gono informazioni nel settore. In particolare, l’Os-servatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:

a) al censimento dei partecipanti alle gare perl’affidamento dei servizi, nonché dei soggetti gesto-ri relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finan-ziari di esercizio;

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b) alle condizioni generali di contratto e conven-zioni per l’esercizio dei servizi;

c) ai modelli adottati di organizzazione, digestione, di controllo e di programmazione dei ser-vizi e degli impianti;

d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;e) alle tariffe applicate;f) ai piani di investimento per l’ammodernamen-

to degli impianti e lo sviluppo dei servizi.2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smalti-

mento dei rifiuti trasmettono ogni dodici mesiall’Osservatorio i dati e le informazioni di cui alcomma 1 e comunque tutti i dati che l’Osservatoriorichieda loro in qualsiasi momento.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l’Osservatorioeffettua, su richiesta dell’Autorità, elaborazioni alfine, tra l’altro, di:

a) definire indici di produttività per la valutazio-ne della economicità delle gestioni a fronte dei ser-vizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli orga-nizzativi ottimali dei servizi;

c) definire parametri di valutazione per il con-trollo delle politiche tariffarie praticate, anche a sup-porto degli organi decisionali in materia di fissazio-ne di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando ilrispetto dei criteri fissati in materia dai competentiorgani statali;

d) individuare situazioni di criticità e di irregola-rità funzionale dei servizi o di inosservanza delleprescrizioni normative vigenti in materia;

e) promuovere la sperimentazione e l’adozionedi tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei pro-grammi di investimento in relazione alle risorsefinanziarie e alla politica tariffaria;

g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.4. L’Osservatorio assicura l’accesso generalizzato,

anche per via informatica, ai dati raccolti e alle ela-borazioni effettuate secondo deliberazione dell’Au-torità e nel rispetto delle disposizioni generali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro perla funzione pubblica, sono determinate, nel rispettodel principio dell’invarianza degli oneri a carico del-la finanza pubblica, la dotazione organica dell’Os-servatorio, cui è preposto un dirigente, e le spese difunzionamento. Per l’espletamento dei propri com-piti, l’Osservatorio, su indicazione dell’Autorità,può avvalersi della consulenza di esperti nel settoree stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca econ società specializzate.

Art. 162. Partecipazione, garanzia e informa-zione degli utenti. 1. Il gestore del servizio idricointegrato assicura l’informazione agli utenti, pro-muove iniziative per la diffusione della cultura del-

l’acqua e garantisce l’accesso dei cittadini alle infor-mazioni inerenti ai servizi gestiti nell’ambito territo-riale ottimale di propria competenza, alle tecnologieimpiegate, al funzionamento degli impianti, allaquantità e qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, le regioni e le province autonome, nell’ambi-to delle rispettive competenze, assicurano la pubbli-cità dei progetti concernenti opere idrauliche checomportano o presuppongono grandi e piccole deri-vazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione,nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le ammi-nistrazioni competenti curano la pubblicazione delledomande di concessione, contestualmente all’avviodel procedimento, oltre che nelle forme previste dal-l’articolo 7 del testo unico delle disposizioni di leg-ge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato conregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almenoun quotidiano a diffusione nazionale e su un quoti-diano a diffusione locale per le grandi derivazioni diacqua da fiumi transnazionali e di confine.

3. Chiunque può prendere visione presso i compe-tenti uffici del Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio, delle regioni e delle province auto-nome di tutti i documenti, atti, studi e progetti ine-renti alle domande di concessione di cui al comma 2del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposi-zioni in materia di pubblicità degli atti delle ammi-nistrazioni pubbliche.

Art. 163. Gestione delle aree di salvaguardia. 1.Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardiadelle risorse idriche destinate al consumo umano, ilgestore del servizio idrico integrato può stipulareconvenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali,le associazioni e le università agrarie titolari didemani collettivi, per la gestione diretta dei demanipubblici o collettivi ricadenti nel perimetro dellepredette aree, nel rispetto della protezione dellanatura e tenuto conto dei diritti di uso civico eserci-tati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestio-ne delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimen-ti di acqua da un ambito territoriale ottimale all’al-tro, è versata alla comunità montana, ove costituita,o agli enti locali nel cui territorio ricadono le deri-vazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini del-la tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Art. 164. Disciplina delle acque nelle aree pro-tette. 1. Nell’ambito delle aree naturali protettenazionali e regionali, l’ente gestore dell’area protet-ta, sentita l’Autorità di bacino, definisce le acquesorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conser-vazione degli ecosistemi, che non possono esserecaptate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenzia-le delle acque superficiali o sorgentizie che hannoassunto natura pubblica per effetto dell’articolo 1

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della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le conces-sioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell’entegestore dell’area naturale protetta. Gli enti gestori diaree protette verificano le captazioni e le derivazio-ni già assentite all’interno delle aree medesime erichiedono all’autorità competente la modifica dellequantità di rilascio qualora riconoscano alterazionidegli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto dicaptazione, senza che ciò possa dare luogo alla cor-responsione di indennizzi da parte della pubblicaamministrazione, fatta salva la relativa riduzione delcanone demaniale di concessione.

Art. 165. Controlli. 1. Per assicurare la fornituradi acqua di buona qualità e per il controllo degli sca-richi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizioidrico si dota di un adeguato servizio di controlloterritoriale e di un laboratorio di analisi per i con-trolli di qualità delle acque alla presa, nelle reti diadduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori enei depuratori, ovvero stipula apposita convenzionecon altri soggetti gestori di servizi idrici. Restanoferme le competenze amministrative e le funzioni dicontrollo sulla qualità delle acque sugli scarichi neicorpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quel-le degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in par-te di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedottosono tenuti a denunciare annualmente al soggettogestore del servizio idrico il quantitativo prelevatonei termini e secondo le modalità previste dalla nor-mativa per la tutela delle acque dall’inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall’articolo 19 del decretolegislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano alresponsabile della gestione dell’acquedotto soltantonel caso in cui, dopo la comunicazione dell’esitodelle analisi, egli non abbia tempestivamente adotta-to le misure idonee ad adeguare la qualità dell’acquao a prevenire il consumo o l’erogazione di acquanon idonea.

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEIRIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO IGESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 177. Campo di applicazione. 1. La partequarta del presente decreto disciplina la gestione deirifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attua-zione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiu-

ti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, suirifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB),sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettri-ci ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuoriuso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amian-to. Sono fatte salve disposizioni specifiche, partico-lari o complementari, conformi ai principi di cui allaparte quarta del presente decreto, adottate in attua-zione di direttive comunitarie che disciplinano lagestione di determinate categorie di rifiuti.

2. Le regioni e le province autonome adeguano irispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela del-l’ambiente e dell’ecosistema contenute nella partequarta del presente decreto entro un anno dalla datadi entrata in vigore dello stesso.

Art. 178. Finalità. 1. La gestione dei rifiuti costi-tuisce attività di pubblico interesse ed è disciplinatadalla parte quarta del presente decreto al fine di assi-curare un’elevata protezione dell’ambiente e con-trolli efficaci, tenendo conto della specificità deirifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti sen-za pericolo per la salute dell’uomo e senza usareprocedimenti o metodi che potrebbero recare pre-giudizio all’ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, ilsuolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odo-ri;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di par-ticolare interesse, tutelati in base alla normativavigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conforme-mente ai principi di precauzione, di prevenzione, diproporzionalità, di responsabilizzazione e di coope-razione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo dibeni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princi-pi dell’ordinamento nazionale e comunitario, conparticolare riferimento al principio comunitario “chiinquina paga”. A tal fine le gestione dei rifiuti èeffettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,economicità e trasparenza.

4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi dellaparte quarta del presente decreto, lo Stato, le regio-ni, le province autonome e gli enti locali esercitanoi poteri e le funzioni di rispettiva competenza inmateria di gestione dei rifiuti in conformità alledisposizioni di cui alla parte quarta del presentedecreto, adottando ogni opportuna azione ed avva-lendosi, ove opportuno, mediante accordi, contrattidi programma o protocolli d’intesa anche sperimen-tali, di soggetti pubblici o privati.

5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altre-sì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza,in un contesto unitario, relativamente agli obiettivida perseguire, la redazione delle norme tecniche, isistemi di accreditamento e i sistemi di certificazio-

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ne attinenti direttamente o indirettamente le materieambientali, con particolare riferimento alla gestionedei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cuiall’articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispettodelle procedure di informazione nel settore dellenorme e delle regolazioni tecniche e delle regolerelative ai servizi della società dell’informazione,previste dalle direttive comunitarie e relative normedi attuazione, con particolare riferimento alla legge21 giugno 1986, n. 317.

Art. 179. Criteri di priorità nella gestione deirifiuti. 1. Le pubbliche amministrazioni perseguo-no, nell’esercizio delle rispettive competenze, ini-ziative dirette a favorire prioritariamente la preven-zione e la riduzione della produzione e della noci-vità dei rifiuti, in particolare mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permetta-no un uso più razionale e un maggiore risparmio dirisorse naturali;

b) la messa a punto tecnica e l’immissione sulmercato di prodotti concepiti in modo da non con-tribuire o da contribuire il meno possibile, per laloro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti ei rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eli-minazione di sostanze pericolose contenute neirifiuti al fine di favorirne il recupero.

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui alcomma 1, le pubbliche amministrazioni adottano,inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti median-te riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azioneintesa a ottenere materie prime secondarie, nonchéall’uso di rifiuti come fonte di energia.

Art. 180. Prevenzione della produzione di rifiu-ti. 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la pre-venzione e la riduzione della produzione e dellanocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’articolo179 riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisidel ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazionee di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di siste-mi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di mar-chio ecologico ai fini della corretta valutazione del-l’impatto di uno specifico prodotto sull’ambientedurante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

b) la previsione di clausole di gare d’appalto chevalorizzino le capacità e le competenze tecniche inmateria di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di pro-gramma o protocolli d’intesa anche sperimentalifinalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzioneed alla riduzione della quantità e della pericolositàdei rifiuti;

d) l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento del-

la direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione eriduzione integrate dell’inquinamento.

Art. 181. Recupero dei rifiuti. 1. Ai fini di unacorretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministra-zioni favoriscono la riduzione dello smaltimentofinale dei rifiuti attraverso:

a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;b) le altre forme di recupero per ottenere materia

prima secondaria dai rifiuti;c) l’adozione di misure economiche e la previ-

sione di condizioni di appalto che prescrivano l’im-piego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine difavorire il mercato di tali materiali;

d) l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per pro-durre energia.

2. Al fine di favorire e incrementare le attività diriutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l’adozionedelle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubblicheamministrazioni ed i produttori promuovono analisidei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne diinformazione e tutte le altre iniziative utili.

3. Alle imprese che intendono modificare i propricicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la peri-colosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recu-pero di materiali sono concesse in via prioritaria leagevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativoper l’innovazione tecnologica, previste dagli artico-li 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.Le modalità, i tempi e le procedure per la conces-sione e l’erogazione delle agevolazioni predettesono stabilite con decreto del Ministro delle attivitàproduttive, di concerto con i Ministri dell’ambientee della tutela del territorio, dell’economia e dellefinanze e della salute.

4. Le pubbliche amministrazioni promuovono estipulano accordi e contratti di programma con isoggetti economici interessati o con le associazionidi categoria rappresentative dei settori interessati, alfine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclag-gio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonchél’utilizzo di materie prime secondarie, di combusti-bili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pro-venienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto deiprincipi e dei criteri previsti dalle norme comunita-rie e delle norme nazionali di recepimento, dettiaccordi e contratti di programma attuano le disposi-zioni previste dalla parte quarta del presente decre-to, oltre a stabilire semplificazioni in materia diadempimenti amministrativi nel rispetto delle normecomunitarie e con l’eventuale ricorso a strumentieconomici.

5. Gli accordi e i contratti di programma di cui alcomma 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale esono aperti all’adesione dei soggetti interessati, inconformità alla comunicazione della Commissioneal Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitatodelle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17luglio 2002, in base alla quale la Commissione potrà

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anche utilizzarli nell’ambito della autoregolamenta-zione, intesa come incoraggiamento o riconosci-mento degli accordi medesimi, o coregolamentazio-ne, intesa come proposizione al legislatore di utiliz-zare gli accordi, quando opportuno.

6. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per otte-nere materia prima secondaria, combustibili o pro-dotti devono garantire l’ottenimento di materiali concaratteristiche fissate con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio, di concertocon il Ministro delle attività produttive, ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400. Sino all’emanazione del predetto decretocontinuano ad applicarsi le disposizioni di cui aldecreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristi-che possono essere altresì conformi alle autorizza-zioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210del presente decreto.

7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e6 del presente articolo, i soggetti economici interes-sati o le associazioni di categoria rappresentative deisettori interessati, anche con riferimento ad interisettori economici e produttivi, possono stipulare conil Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,di concerto con il Ministro delle attività produttive esentito il parere del Consiglio economico e socialeper le politiche ambientali (CESPA), appositi accor-di di programma ai sensi del comma 4 e dell’artico-lo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiutidestinati all’ottenimento di materie prime seconda-rie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissanole modalità e gli adempimenti amministrativi per laraccolta, per la messa in riserva, per il trasporto deirifiuti, per la loro commercializzazione, anche tra-mite il mercato telematico, con particolare riferi-mento a quello del recupero realizzato dalle Cameredi commercio, e per i controlli delle caratteristiche ei relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissa-no altresì le caratteristiche delle materie primesecondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti,nonché le modalità per assicurare in ogni caso laloro tracciabilità fino all’ingresso nell’impianto dieffettivo impiego.

8. La proposta di accordo di programma, con indi-cazione anche delle modalità usate per il trasporto eper l’impiego delle materie prime secondarie, o ladomanda di adesione ad un accordo già in vigoredeve essere presentata al Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio, che si avvale per l’istrutto-ria del Comitato nazionale dell’Albo di cui all’arti-colo 212 e dell’Agenzia per la protezione dell’am-biente e per i servizi tecnici (APAT), che si avvaledelle Agenzie regionali per la protezione dell’am-biente (ARPA). Sulla proposta di accordo è acquisi-to altresì il parere dell’Autorità di cui all’articolo207.

9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contene-re inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme gene-rali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le con-dizioni alle quali l’attività di recupero dei rifiuti èdispensata dall’autorizzazione, nel rispetto dellecondizioni fissate dall’articolo 178, comma 2.

10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dalpresente articolo sono iscritti presso un’appositasezione da costituire presso l’Albo di cui all’artico-lo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e sen-za essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui aicommi 7 e 9 del citato articolo 212.

11. Gli accordi di programma di cui al comma 7sono approvati, ai fini della loro efficacia, condecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive e con il Ministro della salute, e sono suc-cessivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.Tali accordi sono aperti all’adesione di tutti i sog-getti interessati.

12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti siapplica fino al completamento delle operazioni direcupero, che si realizza quando non sono necessariulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali egli oggetti ottenuti possono essere usati in un proces-so industriale o commercializzati come materia primasecondaria, combustibile o come prodotto da colloca-re, a condizione che il detentore non se ne disfi o nonabbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene.

13. La disciplina in materia di gestione dei rifiutinon si applica ai materiali, alle sostanze o aglioggetti che, senza necessità di operazioni di trasfor-mazione, già presentino le caratteristiche dellematerie prime secondarie, dei combustibili o deiprodotti individuati ai sensi del presente articolo, ameno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, oabbia l’obbligo, di disfarsene.

14. I soggetti che trasportano o utilizzano materieprime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispet-to di quanto previsto dal presente articolo, non sonosottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se nedisfino o abbiano deciso, o abbiano l’obbligo, didisfarsene.

Art. 182. Smaltimento dei rifiuti. 1. Lo smalti-mento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicu-rezza e costituisce la fase residuale della gestionedei rifiuti, previa verifica, da parte della competen-te autorità, della impossibilità tecnica ed economi-ca di esperire le operazioni di recupero di cui all’ar-ticolo 181. A tal fine, la predetta verifica concernela disponibilità di tecniche sviluppate su una scalache ne consenta l’applicazione in condizioni econo-micamente e tecnicamente valide nell’ambito delpertinente comparto industriale, prendendo in con-siderazione i costi e i vantaggi, indipendentementedal fatto che siano o meno applicate o prodotte inambito nazionale, purché vi si possa accedere acondizioni ragionevoli.

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2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devo-no essere il più possibile ridotti sia in massa che involume, potenziando la prevenzione e le attività diriutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricor-so ad una rete integrata ed adeguata di impianti dismaltimento, attraverso le migliori tecniche disponi-bili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefi-ci complessivi, al fine di:

a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimentodei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territorialiottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in unodegli impianti appropriati più vicini ai luoghi di pro-duzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti deirifiuti stessi, tenendo conto del contesto geograficoo della necessità di impianti specializzati per deter-minati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei agarantire un alto grado di protezione dell’ambiente edella salute pubblica.

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute neidecreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la rea-lizzazione e la gestione di nuovi impianti possonoessere autorizzate solo se il relativo processo dicombustione è accompagnato da recupero energeti-co con una quota minima di trasformazione delpotere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolatasu base annuale, stabilita con apposite norme tecni-che approvate con decreto del Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio di concerto con il Mini-stro delle attività produttive, tenendo conto di even-tuali norme tecniche di settore esistenti, anche alivello comunitario.

5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosiin regioni diverse da quelle dove gli stessi sono pro-dotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o inter-nazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportu-nità tecnico-economica di raggiungere livelli otti-mali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi daldivieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccol-ta differenziata destinate al recupero per le quali èsempre permessa la libera circolazione sul territorionazionale al fine di favorire quanto più possibile illoro recupero, privilegiando il concetto di prossi-mità agli impianti di recupero.

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disci-plinato dall’articolo 107, comma 3.

7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiu-ti sono disciplinate secondo le disposizioni deldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attua-zione della direttiva 1999/31/CE.

8. È ammesso lo smaltimento della frazione biode-gradabile ottenuta da trattamento di separazione fisi-ca della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nel-l’ambito degli impianti di depurazione delle acquereflue previa verifica tecnica degli impianti da partedell’ente gestore.

Art. 183. Definizioni. 1. Ai fini della parte quartadel presente decreto e fatte salve le ulteriori defini-zioni contenute nelle disposizioni speciali, si inten-de per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rien-tra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla par-te quarta del presente decreto e di cui il detentore sidisfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi:

b) produttore: la persona la cui attività ha pro-dotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la personache ha effettuato operazioni di pretrattamento, dimiscuglio o altre operazioni che hanno mutato lanatura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggettoche li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero elo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo diqueste operazioni, nonché il controllo delle discari-che dopo la chiusura;

e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita odi raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea,secondo criteri di economicità, efficacia, trasparen-za ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in fra-zioni merceologiche omogenee, al momento dellaraccolta o, per la frazione organica umida, anche almomento del trattamento, nonché a raggruppare irifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiu-ti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indica-ti siano effettivamente destinati al recupero;

g) smaltimento: ogni operazione finalizzata asottrarre definitivamente una sostanza, un materialeo un oggetto dal circuito economico e/o di raccoltae, in particolare, le operazioni previste nell’AllegatoB alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiutiper generare materie prime secondarie, combustibilio prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici,chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione,e, in particolare, le operazioni previste nell’AllegatoC alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edi-fici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati traloro all’interno di un’area delimitata in cui si svol-gono le attività di produzione dalle quali sono origi-nati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consi-stenti nelle operazioni di deposito preliminare dirifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla partequarta del presente decreto, nonché le attività direcupero consistenti nelle operazioni di messa inriserva di materiali di cui al punto R13 dell’Allega-to C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento deirifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo incui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenerepoliclorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,

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policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5parti per milione (ppm), né policlorobifenile e poli-clorotrifenili in quantità superiore a 25 parti permilione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti edavviati alle operazioni di recupero o di smaltimentosecondo le seguenti modalità alternative, a scelta delproduttore;

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipen-dentemente dalle quantità in deposito;

oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolo-

si in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ognicaso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non puòavere durata superiore ad un anno;

oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo

effettuato in stabilimenti localizzati nelle isoleminori, entro il termine di durata massima di unanno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccol-ti ed avviati alle operazioni di recupero o di smalti-mento secondo le seguenti modalità alternative, ascelta del produttore;

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipen-dentemente dalle quantità in deposito;

oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non peri-

colosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ognicaso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non puòavere durata superiore ad un anno;

oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo

effettuato in stabilimenti localizzati nelle isoleminori, entro il termine di durata massima di unanno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettua-to per categorie omogenee di rifiuti e nel rispettodelle relative norme tecniche, nonché, per i rifiutipericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinanoil deposito delle sostanze pericolose in essi contenu-te;

5) devono essere rispettate le norme che disci-plinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiutipericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell’attività dell’im-presa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attivitàprincipale, scaturiscono in via continuativa dal pro-cesso industriale dell’impresa stessa e sono destina-ti ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sonosoggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta delpresente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa nonsi disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deci-so di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impie-gati direttamente dall’impresa che li produce o com-mercializzati a condizioni economicamente favore-

voli per l’impresa stessa direttamente per il consu-mo o per l’impiego, senza la necessità di operare tra-sformazioni preliminari in un successivo processoproduttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazionepreliminare s’intende qualsiasi operazione che fac-cia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia lecaratteristiche merceologiche di qualità e le pro-prietà che esso già possiede, e che si rende necessa-ria per il successivo impiego in un processo produt-tivo o per il consumo. L’utilizzazione del sottopro-dotto deve essere certa e non eventuale. Rientranoaltresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposi-zioni di cui alla parte quarta del presente decreto leceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, prove-nienti dal processo di arrostimento del minerale notocome pirite o solfuro di ferro per la produzione diacido solforico e ossido di ferro, depositate pressostabilimenti di produzione dismessi, aree industrialie non, anche se sottoposte a procedimento di bonifi-ca o di ripristino ambientale. Al fine di garantire unimpiego certo del sottoprodotto, deve essere verifi-cata la rispondenza agli standard merceologici, non-ché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore edeve essere attestata la destinazione del sottoprodot-to ad effettivo utilizzo in base a tali standard e nor-me tramite una dichiarazione del produttore o deten-tore, controfirmata dal titolare dell’impianto doveavviene l’effettivo utilizzo. L’utilizzo del sottopro-dotto non deve comportare per l’ambiente o la salu-te condizioni peggiorative rispetto a quelle dellenormali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibilead alto tenore di umidità, proveniente da raccoltadifferenziata o selezione o trattamento dei rifiutiurbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità ea basso tenore di umidità proveniente da raccoltadifferenziata o selezione o trattamento dei rifiutiurbani, avente un rilevante con tenuto energetico:

q) materia prima secondaria: sostanza o materiaavente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’artico-lo 181;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibileclassificabile, sulla base delle norme tecniche UNI9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,come RDF di qualità normale, che è recuperato dairifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trat-tamenti finalizzati a garantire un potere calorificoadeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e control-lare:

1) il rischio ambientale e sanitario;2) la presenza di materiale metallico, vetri,

inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umi-dità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in parti-colare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata(CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base

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delle norme tecniche UNI 9903-1 e successivemodifiche ed integrazioni, come RDF di qualità ele-vata, cui si applica l’articolo 229;

t) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal com-postaggio della frazione organica dei rifiuti urbaninel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate adefinirne contenuti e usi compatibili con la tutelaambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne igradi di qualità;

u) materia prima secondaria per attività siderur-giche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa enon eventuale:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti daoperazioni di recupero completo e rispondenti aspecifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre spe-cifiche nazionali e internazionali, individuate entrocentottanta giorni dall’entrata in vigore della partequarta del presente decreto con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio di concertocon il Ministro delle attività produttive, non aventenatura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali oartigianali o provenienti da cicli produttivi o di con-sumo, esclusa la raccolta differenziata, che possie-dono in origine le medesime caratteristiche riportatenelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e pro-duttori di materia prima secondaria per attività side-rurgiche appartenenti a Paesi esteri presentanodomanda di iscrizione all’Albo nazionale gestoriambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 12,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredel decreto ministeriale di cui al numero 1);

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e dibonifica dei siti: l’impresa che effettua il servizio digestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di boni-fica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole,anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti dilegge, per lo svolgimento di singole parti del servi-zio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’at-tività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deveessere iscritta nelle categorie di intermediazione deirifiuti e bonifica dei siti dell’Albo di cui all’articolo212 nonché nella categoria delle opere generali dibonifica e protezione ambientale stabilite dall’Alle-gato A annesso al regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida ogassosa introdotta nell’atmosfera che possa causareinquinamento atmosferico;

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acquereflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuoloe in rete fognaria, indipendentemente dalla loronatura inquinante, anche sottoposte a preventivotrattamento di depurazione;

bb) inquinamento atmosferico: ogni modificaatmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di unao più sostanze in quantità e con caratteristiche tali daledere o costituire un pericolo per la salute umana o

per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere ibeni materiali o compromettere gli usi legittimi del-l’ambiente;

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complessodelle attività volte ad ottimizzare la gestione deirifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento dellestrade, come definita alla lettera d);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccol-ta dei rifiuti su strada.

Art. 184. Classificazione. 1. Ai fini dell’attuazio-ne della parte quarta del presente decreto i rifiutisono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbanie rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di peri-colosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, prove-

nienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abi-tazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali eluoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla let-tera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quan-tità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento dellestrade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle stradeed aree private comunque soggette ad uso pubblicoo sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive deicorsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, qua-li giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumu-lazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attivitàcimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e)ed e).

3. Sono rifiuti speciali:a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,

costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivanodalle attività di scavo, fermo restando quanto dispo-sto dall’articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvoquanto previsto dall’articolo 185, comma 1, letterai);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabi-lizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalladepurazione delle acque reflue e da abbattimento difumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed

obsoleti;l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e

loro parti;m) il combustibile derivato da rifiuti;

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n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione mec-canica dei rifiuti solidi urbani.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio di concerto con il Ministro delleattività produttive si provvede ad istituire l’elencodei rifiuti, conformemente all’articolo 1, comma 1,lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1,paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui allaDecisione della Commissione 2000/532/CE del 3maggio 2000. Sino all’emanazione del predettodecreto continuano ad applicarsi le disposizioni dicui alla direttiva del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nelSupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.108 del 10 maggio 2002 e riportata nell’Allegato Dalla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicatiespressamente come tali, con apposito asterisco,nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta delpresente decreto, sulla base degli Allegati G, H e Ialla medesima parte quarta.

Art. 185. Limiti al campo di applicazione. 1.Non rientrano nel campo di applicazione della partequarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosiemessi nell’atmosfera di cui all’articolo 183, com-ma 1, lettera z);

b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costi-tuiti da acque reflue;

c) i rifiuti radioattivi;d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estra-

zione, dal trattamento, dall’ammasso di risorseminerali o dallo sfruttamento delle cave;

e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: mate-rie fecali ed altre sostanze naturali non pericoloseutilizzate nelle attività agricole ed in particolare imateriali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione,anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla puli-zia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzatinelle normali pratiche agricole e di conduzione deifondi rustici, anche dopo trattamento in impiantiaziendali ed interaziendali agricoli che riducano icarichi inquinanti e potenzialmente patogeni deimateriali di partenza;

f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nellecucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi,non entrati nel circuito distributivo di somministra-zione, destinati alle strutture di ricovero di animalidi affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281,nel rispetto della vigente normativa;

g) i materiali esplosivi in disuso;h) i materiali vegetali non contaminati da inqui-

nanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utiliz-zabili tal quale come prodotto, in misura superiore ailimiti stabiliti con decreto del Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio da emanarsi entronovanta giorni dall’entrata in vigore della partequarta del presente decreto. Sino all’emanazione del

predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti dicui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre1999, n. 471;

i) il coke da petrolio utilizzato come combustibi-le per uso produttivo;

l) materiale litoide estratto da corsi d’acqua,bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzionedisposta dalle autorità competenti;

m) i sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infra-strutture direttamente destinati alla difesa militareed alla sicurezza nazionale individuati con decretodel Ministro della difesa, nonché la gestione deimateriali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove ven-gono immagazzinati i citati materiali, che rimango-no disciplinati dalle speciali norme di settore nelrispetto dei principi di tutela dell’ambiente previstidalla parte quarta del presente decreto. I magazzini,i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengonocustoditi i medesimi materiali e rifiuti costituisconoopere destinate alla difesa militare non soggette alleautorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quar-ta del presente decreto;

n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi neldecreto ministeriale di cui alla lettera m), finché nonè emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiu-to ai sensi del decreto del Presidente della Repubbli-ca 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento perl’amministrazione e la contabilità degli organismidell’esercito, della marina e dell’aeronautica.

2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanita-rie relative a sottoprodotti di origine animale nondestinate al consumo umano, che costituisce disci-plina esaustiva ed autonoma nell’ambito del campodi applicazione ivi indicato.

Art. 186. Terre e rocce da scavo. 1. Le terre erocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui dellalavorazione della pietra destinate all’effettivo utiliz-zo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati noncostituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall’am-bito di applicazione della parte quarta del presentedecreto solo nel caso in cui, anche quando contami-nati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inqui-nanti derivanti dalle attività di escavazione, perfora-zione e costruzione siano utilizzati, senza trasforma-zioni preliminari, secondo le modalità previste nelprogetto sottoposto a valutazione di impattoambientale ovvero, qualora il progetto non sia sotto-posto a valutazione di impatto ambientale, secondole modalità previste nel progetto approvato dall’au-torità amministrativa competente, ove ciò siaespressamente previsto, previo parere delle Agenzieregionali e delle province autonome per la protezio-ne dell’ambiente, sempreché la composizione mediadell’intera massa non presenti una concentrazione diinquinanti superiore ai limiti massimi previsti dallenorme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

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2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui pro-getto è sottoposto a valutazione di impatto ambien-tale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qua-lora i materiali di cui al comma 1 siano destinati adifferenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi sianotutti progettualmente previsti.

3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può esse-re verificato, in alternativa agli accertamenti sul sitodi produzione, anche mediante accertamenti sui sitidi deposito, in caso di impossibilità di immediatoutilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le moda-lità di analisi dei materiali ai fini della loro caratte-rizzazione, da eseguire secondo i criteri di cuiall’Allegato 2 del titolo V della parte quarta del pre-sente decreto, sono determinati con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio daemanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigoredella parte quarta del presente decreto, salvo limitiinferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all’e-manazione del predetto decreto continuano ad appli-carsi i valori di concentrazione limite accettabili dicui all’Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decretodel Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazionedi inquinanti di cui al comma 3 deve essere verifi-cato mediante attività di caratterizzazione dei mate-riali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual voltasi verifichino variazioni del processo di produzioneche origina tali materiali.

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende pereffettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati emacinati anche la destinazione progettualmente pre-vista a differenti cicli di produzione industriale, non-ché il riempimento delle cave coltivate, oppure laricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autoriz-zata dall’autorità amministrativa competente, qualo-ra ciò sia espressamente previsto, previo, ove il rela-tivo progetto non sia sottoposto a valutazione diimpatto ambientale, parere delle Agenzie regionali edelle province autonome per la protezione dell’am-biente, a condizione che siano rispettati i limiti dicui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuatasecondo modalità progettuali di rimodellazioneambientale del territorio interessato.

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 sianodestinati a differenti cicli di produzione industriale,le autorità amministrative competenti ad esercitarele funzioni di vigilanza e controllo sui medesimicicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntiviper la finanza pubblica, anche mediante l’effettua-zione di controlli periodici, l’effettiva destinazioneall’uso autorizzato dei materiali; a tal fine l’utilizza-tore è tenuto a documentarne provenienza, quantitàe specifica destinazione.

7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e del-le province autonome per la protezione dell’ambien-te, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottopo-sti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta

di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegatauna dichiarazione del soggetto che esegue i lavoriovvero del committente, resa ai sensi dell’articolo47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nel-l’esecuzione dei lavori non sono state utilizzatesostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senzatrasformazioni preliminari, che il riutilizzo avvieneper una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del pre-sente articolo, come autorizzata dall’autorità com-petente, ove ciò sia esprEssa mente previsto, e chenel materiale da scavo la concentrazione di inqui-nanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimen-to anche al sito di destinazione.

8. Nel caso in cui non sia possibile l’immediatoriutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essereindicato il sito di deposito del materiale, il quantita-tivo, la tipologia del materiale ed all’atto del riuti-lizzo la richiesta dovrà essere integrata con quantoprevisto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenireentro sei mesi dall’avvenuto deposito, salvo prorogasu istanza motivata dell’interessato.

9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso neltermine perentorio di trenta giorni, decorsi i qualiprovvede in via sostitutiva la regione su istanza del-l’interessato.

10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiutiurbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minera-li e di materiali da cava.

Art. 187. Divieto di miscelazione di rifiuti peri-colosi. 1. È vietato miscelare categorie diverse dirifiuti pericolosi di cui all’Allegato G alla partequarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosicon rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la misce-lazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiu-ti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sen-si degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora sianorispettate le condizioni di cui all’articolo 178, com-ma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e losmaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifi-che ed in particolare di quelle di cui all’articolo 256,comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separa-zione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamenteed economicamente possibile e per soddisfare lecondizioni di cui all’articolo 178, comma 2.

Art. 188. Oneri dei produttori e dei detentori. 1.Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono acarico del detentore che consegna i rifiuti ad un rac-coglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua leoperazioni di smaltimento, nonché dei precedentidetentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti specialiassolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati aisensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gesti-scono il servizio pubblico di raccolta dei rifiutiurbani, con i quali sia stata stipulata apposita con-venzione;

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiu-ti pericolosi per distanze superiori a trecentocin-quanta chilometri e quantità eccedenti le venticin-que tonnellate;

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previ-ste dall’articolo 194.

3. La responsabilità del detentore per il correttorecupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al serviziopubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggettiautorizzati alle attività di recupero o di smaltimento,a condizione che il detentore abbia ricevuto il for-mulario di cui all’articolo 193 controfirmato e data-to in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla datadi conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovveroalla scadenza del predetto termine abbia provvedutoa dare comunicazione alla provincia della mancataricezione del formulario. Per le spedizioni transfron-taliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e lacomunicazione è effettuata alla regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggettiautorizzati alle operazioni di raggruppamento,ricondizionamento e deposito preliminare, indicaterispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’Allega-to B alla parte quarta del presente decreto, la respon-sabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smal-timento è esclusa a condizione che questi ultimi,oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3,lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenutosmaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto cheeffettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 delcitato Allegato B. Le relative modalità di attuazionesono definite con decreto del Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio che dovrà anche deter-minare le responsabilità da attribuire all’intermedia-rio dei rifiuti.

Art. 189. Catasto dei rifiuti. 1. Il Catasto deirifiuti, istituito dall’articolo 3 del decreto-legge 9settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articola-to in una Sezione nazionale, che ha sede in Romapresso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente eper i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali odelle province autonome di Trento e di Bolzanopresso le corrispondenti Agenzie regionali e delleprovince autonome per la protezione dell’ambientee, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, pres-so la regione. Le norme di organizzazione del Cata-sto sono emanate ed aggiornate con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, diconcerto con il Ministro delle attività produttive,

entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della par-te quarta del presente decreto. Sino all’emanazionedel predetto decreto continuano ad applicarsi ledisposizioni di cui al decreto del Ministro dell’am-biente 4 agosto 1998, n. 372. Dall’attuazione delpresente articolo non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo com-pleto e costantemente aggiornato, anche ai fini dellapianificazione delle attività di gestione dei rifiuti,dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nelCatalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20dicembre 1993, 94/3/CE.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attivitàdi raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i com-mercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzio-ne, ovvero svolge le operazioni di recupero e dismaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli entiche producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istitui-ti con le finalità di recuperare particolari tipologie dirifiuto comunicano annualmente alle Camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura terri-torialmente competenti, con le modalità previstedalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e lecaratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto dellepredette attività. Sono esonerati da tale obbligo gliimprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 delcodice civile con un volume di affari annuo nonsuperiore a euro ottomila.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosiconferiscano i medesimi al servizio pubblico di rac-colta competente per territorio e previa appositaconvenzione, la comunicazione è effettuata dalgestore del servizio limitatamente alla quantità con-ferita.

5. I soggetti istituzionali responsabili del serviziodi gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilaticomunicano annualmente, secondo le modalità pre-viste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguentiinformazioni relative all’anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel pro-prio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel pro-prio territorio a seguito di apposita convenzione consoggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestionedei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipo-logie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnicoe finanziario degli investimenti per le attività digestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa dicui all’articolo 238 ed i proventi provenienti daiconsorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in

attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati alrecupero dei rifiuti.

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6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle pro-vince autonome del Catasto, sulla base dei dati tra-smessi dalle Camere di commercio, industria, arti-gianato e agricoltura, provvedono all’elaborazionedei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezionenazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sen-si dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e4. Dell’ Agenzia per la protezione dell’ambiente eper i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, eviden-ziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti,raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gliimpianti di smaltimento e di recupero in esercizio ene assicura la pubblicità.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imbal-laggio si applica quanto previsto dall’articolo 220,comma 2.

Art. 190. Registri di carico e scarico. 1. I sog-getti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbli-go di tenere un registro di carico e scarico su cuidevono annotare le informazioni sulle caratteristichequalitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare aifini della comunicazione annuale al Catasto. I sog-getti che producono rifiuti non pericolosi di cuiall’articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hannol’obbligo di tenere un registro di carico e scarico sucui devono annotare le informazioni sulle caratteri-stiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le anno-tazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giornilavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scari-co del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il tra-sporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dallaeffettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i con-sorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dallaeffettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni direcupero e di smaltimento, entro due giorni lavorati-vi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalleimprese che svolgono attività di smaltimento e direcupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e ladestinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti edil mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di

produzione, di stoccaggio, di recupero e di smalti-mento di rifiuti, nonché presso la sede delle impreseche effettuano attività di raccolta e trasporto, nonchépresso la sede dei commercianti e degli intermedia-ri. I registri integrati con i formulari di cui all’arti-colo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conser-vati per cinque anni dalla data dell’ultima registra-zione, ad eccezione dei registri relativi alle opera-

zioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, chedevono essere conservati a tempo indeterminato edal termine dell’attività devono essere consegnatiall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti noneccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi ele due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adem-piere all’obbligo della tenuta dei registri di carico escarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni dicategoria interessate o loro società di servizi cheprovvedono ad annotare i dati previsti con cadenzamensile, mantenendo presso la sede dell’impresacopia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono resedisponibili in qualunque momento all’autorità dicontrollo che ne faccia richiesta.

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con leprocedure e le modalità fissate dalla normativa suiregistri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta deiregistri di carico e scarico si intendono correttamen-te adempiuti anche qualora sia utilizzata carta for-mato A4, regolarmente numerata.

7. La disciplina di carattere nazionale relativa alpresente articolo è definita con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore della parte quartadel presente decreto. Sino all’emanazione del pre-detto decreto continuano ad applicarsi le disposizio-ni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente l°aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9,e di cui alla circolare del Ministro dell’ambiente del4 agosto 1998.

8. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1l’organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, acondizione che dispongano di evidenze documenta-li o contabili con analoghe funzioni e fermi restandogli adempimenti documentali e contabili previsti acarico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

9. Nell’Allegato 6.CI, sezione III, lettera c), deldecreto del Ministro dall’ambiente 1° aprile 1998, n.148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" èsostituita dalla disgiunzione: "o".

Art. 191. Ordinanze contingibili e urgenti epoteri sostitutivi. 1. Ferme restando le disposizionivigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e dipubblica sicurezza, con particolare riferimento alledisposizioni sul potere di ordinanza di cui all’artico-lo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutivadel servizio nazionale della protezione civile, qualo-ra si verifichino situazioni di eccezionale ed urgentenecessità di tutela della salute pubblica e dell’am-biente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presi-dente della Giunta regionale o il Presidente della pro-vincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’am-bito delle rispettive competenze, ordinanze contingi-bili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo aspeciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga

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alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livel-lo di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordi-nanze sono comunicate al Presidente del Consigliodei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio, al Ministro della salute, al Ministrodelle attività produttive, al Presidente della regione eall’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tregiorni dall’emissione ed hanno efficacia per unperiodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordi-nanze di cui al comma 1, il Presidente della Giuntaregionale promuove ed adotta le iniziative necessa-rie per garantire la raccolta differenziata, il riutiliz-zo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In casodi inutile decorso del termine e di accertata inatti-vità, il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio diffida il Presidente della Giunta regionale aprovvedere entro un congruo termine e, in caso diprotrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitu-tiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le nor-me a cui si intende derogare e sono adottate su pare-re degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, chesi esprimono con specifico riferimento alle conse-guenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possonoessere reiterate per più di due volte. Qualora ricorra-no comprovate necessità, il Presidente della regioned’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio può adottare, dettando specifiche pre-scrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltrei predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentonoil ricorso temporaneo a speciali forme di gestionedei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio alla Com-missione dell’Unione europea,

Art. 192. Divieto di abbandono. 1. L’abbandonoe il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nelsuolo sono vietati.

2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qual-siasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acquesuperficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cuiagli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti dicui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimo-zione, all’avvio a recupero o allo smaltimento deirifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in soli-do con il proprietario e con i titolari di diritti reali opersonali di godimento sull’area, ai quali tale viola-zione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in baseagli accertamenti effettuati, in contraddittorio con isoggetti interessati, dai soggetti preposti al control-lo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni atal fine necessarie ed il termine entro cui provvede-re, decorso il quale procede all’esecuzione in dannodei soggetti obbligati ed al recupero delle sommeanticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito siaimputabile ad amministratori o rappresentanti dipersona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i sog-getti che siano subentrati nei diritti della personastessa, secondo le previsioni del decreto legislativo8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche, dellesocietà e delle associazioni.

Art. 193. Trasporto dei rifiuti. 1. Durante il tra-sporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sonoaccompagnati da un formulario di identificazionedal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del deten-tore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione;d) data e percorso dell’istradamento;e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma1 deve essere redatto in quattro esemplari, compila-to, datato e firmato dal produttore o dal detentore deirifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copiadel formulario deve rimanere presso il produttore oil detentore e le altre tre, controfirmate e datate inarrivo dal destinatario, sono acquisite una dal desti-natario e due dal trasportatore, che provvede a tra-smetterne una al detentore. Le copie del formulariodevono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti peri-colosi devono essere imballati ed etichettati inconformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si appli-cano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal sog-getto che gestisce il servizio pubblico né ai traspor-ti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttoredei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario,che non eccedano la quantità di trenta chilogrammio di trenta litri.

5. La disciplina di carattere nazionale relativa alpresente articolo è definita con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio da emanar-si entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dellaparte quarta del presente decreto. Sino all’emana-zione del predetto decreto continuano ad applicarsile disposizioni di cui al decreto del Ministro del-l’ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

6. La definizione del modello e dei contenuti delformulario di identificazione e le modalità di nume-razione, di vidimazione e di gestione dei formularidi identificazione, nonché la disciplina delle specifi-che responsabilità del produttore o detentore, deltrasportatore e del destinatario sono fissati condecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio tenendo conto delle specifiche modalitàdelle singole tipologie di trasporto, con particolareriferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti perferrovia e alla microraccolta. Sino all’emanazione

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del predetto decreto continuano ad applicarsi leseguenti disposizioni:

a) relativamente alla definizione del modello edei contenuti del formulario di identificazione, siapplica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° apri-le 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione e vidimazio-ne, i formulari di identificazione devono esserenumerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delleentrate o dalle Camere di commercio, industria, arti-gianato e agricoltura o dagli uffici regionali e pro-vinciali competenti in materia di rifiuti e devonoessere annotati sul registro IVA acquisti. La vidima-zione dei predetti formulari di identificazione è gra-tuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizionetributaria.

7. Il formulario di cui al presente articolo è valida-mente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizionitransfrontaliere, dai documenti previsti dalla norma-tiva comunitaria di cui all’articolo 194, anche conriguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

8. Le disposizioni del presente articolo non siapplicano alle fattispecie disciplinate dal decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghiin agricoltura, compatibilmente con la disciplina dicui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° feb-braio 1993.

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamenteall’interno di aree private non è considerata traspor-to ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. Il documento commerciale, di cui all’articolo 7del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, per gli operatori soggettiall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scari-co di cui all’articolo 190, sostituisce a tutti gli effet-ti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la rac-colta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o tra-sportatore presso più produttori o detentori svoltacon lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nelpiù breve tempo tecnicamente possibile. Nei formu-lari di identificazione dei rifiuti devono essere indi-cate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappeintermedie previste. Nel caso in cui il percorsodovesse subire delle variazioni, nello spazio relativoalle annotazioni dev’essere indicato a cura del tra-sportatore il percorso realmente effettuato.

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti carica-ti per la spedizione all’interno dei porti e degli sca-li ferroviari, delle stazioni di partenza, di smista-mento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli inconfigurazione di trasporto, nonché le soste tecni-che per le operazioni di trasbordo non rientrano nel-le attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, com-ma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate daesigenze di trasporto e non superino le quarantottoore, escludendo dal computo i giorni interdetti allacircolazione.

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cuial comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello Fdi cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n.392.

Art. 194. Spedizioni transfrontaliere. 1. Le spe-dizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinatedai regolamenti comunitari che regolano la materia,dagli accordi bilaterali di cui all’articolo 19 delregolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e daldecreto di cui al comma 3.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell’articolo 19 del pre-detto regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259,gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vati-cano, la Repubblica di San Marino e la Repubblicaitaliana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani eassimilati provenienti dallo Stato della Città delVaticano e dalla Repubblica di San Marino non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 20 delpredetto regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con i Ministri delleattività produttive, della salute, dell’economia e del-le finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nelrispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimidelle garanzie finanziarie da prestare per le spedi-zioni dei rifiuti, di cui all’articolo 27 del predettoregolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquan-ta per cento per le imprese registrate ai sensi delregolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas),e del quaranta per cento nel caso di imprese in pos-sesso della certificazione ambientale ai sensi dellanorma Uni En Iso 14001;

b) le spese amministrative poste a carico deinotificatori ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, delregolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiu-ti negli Stati di cui al comma 2;

d) le modalità di verifica dell’applicazione delprincipio di prossimità per i rifiuti destinati a smal-timento.

4. Sino all’emanazione del predetto decreto conti-nuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decretointerministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE)n. 259 del 1° febbraio 1993:

a) le autorità competenti di spedizione e di desti-nazione sono le regioni e le province autonome;

b) l’autorità di transito è il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio;

c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio.

6. Le regioni e le province autonome comunicanole informazioni di cui all’articolo 38 del regolamen-to (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio per il suc-

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cessivo inoltro alla Commissione dell’Unione euro-pea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, idati, riferiti all’anno precedente, previsti dall’artico-lo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, rati-ficata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all’artico-lo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 212, comma 12.

CAPO IICOMPETENZE

Art. 195. Competenze dello Stato. 1. Fermerestando le ulteriori competenze statali previste daspeciali disposizioni, anche contenute nella partequarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamentonecessarie all’attuazione della parte quarta del pre-sente decreto, da esercitare ai sensi dell’articolo 8della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quan-to stabilito dall’articolo 8, comma 6, della legge 5giugno 2003, n. 131;

b) la definizione dei criteri generali e delle meto-dologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonchél’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimentodei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movi-mentazione;

c) l’individuazione delle iniziative e delle misu-re per prevenire e limitare, anche mediante il ricor-so a forme di deposito cauzionale sui beni immessial consumo, la produzione dei rifiuti, nonché perridurne la pericolosità;

d) l’individuazione dei flussi omogenei di produ-zione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale,che presentano le maggiori difficoltà di smaltimen-to o particolari possibilità di recupero sia per lesostanze impiegate nei prodotti base sia per la quan-tità complessiva dei rifiuti medesimi:

e) l’adozione di criteri generali per la redazionedi piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, ilrecupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l’individuazione, nel rispetto delle attribuzionicostituzionali delle regioni, degli impianti di recupe-ro e di smaltimento di preminente interesse naziona-le da realizzare per la modernizzazione e lo svilup-po del paese; l’individuazione è operata, sentita laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decre-to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di unprogramma, adottato con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri su proposta del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio, e inserito nelDocumento di programmazione economico-finan-ziaria, con indicazione degli stanziamenti necessariper la loro realizzazione. Nell’individuare le infra-strutture e gli insediamenti strategici di cui al pre-sente comma il Governo procede secondo finalità diriequilibrio socio-economico fra le aree del territo-rio nazionale. Il Governo indica nel disegno di leg-

ge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, let-tera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risor-se necessarie, anche ai fini dell’erogazione dei con-tributi compensativi a favore degli enti locali, cheintegrano i finanziamenti pubblici, comunitari e pri-vati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzionicostituzionali delle regioni, di un piano nazionale dicomunicazione e di conoscenza ambientale. La defi-nizione è operata, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulatocon decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri, su proposta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, inserito nel Documento di pro-grammazione economico-finanziaria, con indicazio-ne degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l’indicazione delle tipologie delle misure attead incoraggiare la razionalizzazione della raccolta,della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l’individuazione delle iniziative e delle azioni,anche economiche, per favorire il riciclaggio e ilrecupero di materia prima secondaria dai rifiuti,nonché per promuovere il mercato dei materialirecuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte del-le pubbliche amministrazioni e dei soggetti econo-mici, anche ai sensi dell’articolo 52, comma 56, let-tera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e deldecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l’individuazione di obiettivi di qualità dei ser-vizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differen-ziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai finidella elaborazione dei piani regionali di cui all’arti-colo 199 con particolare riferimento alla determina-zione, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, del-le linee guida per la individuazione degli Ambiti ter-ritoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell’articolo200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all’assegna-zione della concessione del servizio per la gestioneintegrata dei rifiuti, d’intesa con la Conferenza Sta-to-regioni, delle linee guida per la definizione dellegare d’appalto, ed in particolare dei requisiti diammissione delle imprese, e dei relativi capitolati,anche con riferimento agli elementi economici rela-tivi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d’intesa con la ConferenzaStato-regioni, delle linee guida inerenti le forme edi modi della cooperazione fra gli enti locali, anchecon riferimento alla riscossione della tariffa suirifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territo-riale ottimale, secondo criteri di trasparenza, effi-cienza, efficacia ed economicità:

p) l’indicazione dei criteri generali relativi allecaratteristiche delle aree non idonee alla localizza-zione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

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q) l’indicazione dei criteri generali per l’organiz-zazione e l’attuazione della raccolta differenziatadei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d’intesa con la ConferenzaStato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali edegli standard di bonifica dei siti inquinati, nonchéla determinazione dei criteri per individuare gliinterventi di bonifica che, in relazione al rilievo del-l’impatto sull’ambiente connesso all’estensione del-l’area interessata, alla quantità e pericolosità degliinquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calco-lo e la definizione di materiale riciclato per l’attua-zione dell’articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l’adeguamento della parte quarta del presentedecreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamen-ti dell’Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:a) l’indicazione dei criteri e delle modalità di

adozione, secondo principi di unitarietà, compiutez-za e coordinamento, delle norme tecniche per lagestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifi-che tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai rela-tivi sistemi di accreditamento e di certificazione aisensi dell’articolo 178, comma 5;

b) l’adozione delle norme e delle condizioni perl’applicazione delle procedure semplificate di cuiagli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le lineeguida contenenti la specificazione della relazione daallegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità edelle caratteristiche chimiche, fisiche e biologichedi talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione aspecifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attivitàdi recupero dei prodotti di amianto e dei beni e deiprodotti contenenti amianto, mediante decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, diconcerto con il Ministro della salute e con il Mini-stro delle attività produttive;

e) la determinazione dei criteri qualitativi e qua-li-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della rac-colta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiu-ti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate suaree con superficie non superiore ai 150 metri qua-dri nei comuni con popolazione residente inferiore a10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250metri quadri nei comuni con popolazione residentesuperiore a 10.000 abitanti. Non possono essere dinorma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si for-mano nelle aree produttive, compresi i magazzini dimaterie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti pro-dotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar enei locali al servizio dei lavoratori o comunqueaperti al pubblico;

f) l’adozione di un modello uniforme del certifi-cato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolaredell’impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o

conferimento la quota smaltita in relazione allacapacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

g) la definizione dei metodi, delle procedure edegli standard per il campionamento e l’analisi deirifiuti;

h) la determinazione dei requisiti e delle capacitàtecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività digestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali perla determinazione delle garanzie finanziarie a favo-re delle regioni, con particolare riferimento a quelledei soggetti sottoposti all’iscrizione all’Albo di cuiall’articolo 212, secondo la modalità di cui al com-ma 9 dello stesso articolo;

i) la riorganizzazione e la tenuta del Catastonazionale dei rifiuti;

l) la definizione del modello e dei contenuti delformulario di cui all’articolo 193 e la regolamenta-zione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l’indivi-duazione delle tipologie di rifiuti che per comprova-te ragioni tecniche, ambientali ed economiche devo-no essere trasportati con modalità ferroviaria;

m) l’individuazione delle tipologie di rifiuti cheper comprovate ragioni tecniche, ambientali ed eco-nomiche possono essere smaltiti direttamente indiscarica;

n) l’adozione di un modello uniforme del regi-stro di cui all’articolo 190 e la definizione dellemodalità di tenuta dello stesso, nonché l’individua-zione degli eventuali documenti sostitutivi del regi-stro stesso;

o) l’individuazione dei rifiuti elettrici ed elettro-nici, di cui all’articolo 227, comma 1, lettera a);

p) l’aggiornamento degli Allegati alla parte quar-ta del presente decreto;

q) l’adozione delle norme tecniche, delle moda-lità e delle condizioni di utilizzo del prodotto otte-nuto mediante compostaggio, con particolare riferi-mento all’utilizzo agronomico come fertilizzante, aisensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del pro-dotto di qualità ottenuto mediante compostaggio darifiuti organici selezionati alla fonte con raccoltadifferenziata;

r) l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nel-le acque marine, in conformità alle disposizioni sta-bilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioniinternazionali vigenti in materia, rilasciata dal Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio su pro-posta dell’autorità marittima nella cui zona di com-petenza si trova il porto più vicino al luogo dovedeve essere effettuato lo smaltimento ovvero si tro-va il porto da cui parte la nave con il carico di rifiu-ti da smaltire;

s) l’individuazione della misura delle sostanzeassorbenti e neutralizzanti, previamente testate daUniversità o Istituti specializzati, di cui devonodotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,manutenzione, deposito e sostituzione di accumula-tori al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del

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sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambien-te derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto contodella dimensione degli impianti, del numero degliaccumulatori e del rischio di sversamento connessoalla tipologia dell’attività esercitata.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dallaparte quarta del presente decreto, le funzioni di cuiai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio, di concertocon i Ministri delle attività produttive, della salute edell’interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, leregioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dallaparte quarta del presente decreto, le norme regola-mentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate,ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio, di concertocon i Ministri delle attività produttive, della salute edell’interno, nonché, quando le predette normeriguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti,di concerto, rispettivamente, con i Ministri dellepolitiche agricole e forestali e delle infrastrutture edei trasporti.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislati-vo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianzae dell’accertamento degli illeciti in violazione dellanormativa in materia di rifiuti nonché della repres-sione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegalidei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutelaambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie diporto; può altresì intervenire il Corpo forestale del-lo Stato e possono concorrere la Guardia di finanzae la Polizia di Stato.

Art. 196. Competenze delle regioni. 1. Sono dicompetenza delle regioni, nel rispetto dei principiprevisti dalla normativa vigente e dalla parte quartadel presente decreto, ivi compresi quelli di cuiall’articolo 195:

a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiorna-mento, sentiti le province, i comuni e le Autoritàd’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti,di cui all’articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestionedei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata deirifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criteriogenerale di separazione dei rifiuti di provenienzaalimentare e degli scarti di prodotti vegetali e ani-mali o comunque ad alto tasso di umidità dai restan-ti rifiuti;

c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiorna-mento dei piani per la bonifica di aree inquinate dipropria competenza;

d) l’approvazione dei progetti di nuovi impiantiper la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’auto-rizzazione alle modifiche degli impianti esistenti,

fatte salve le competenze statali di cui all’articolo195, comma 1, lettera f);

e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazionidi smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche peri-colosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfronta-liere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità compe-tenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guidagenerali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m),degli ambiti territoriali ottimali per la gestione deirifiuti urbani e assimilali;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per lapredisposizione e l’approvazione dei progetti dibonifica e di messa in sicurezza, nonché l’indivi-duazione delle tipologie di progetti non soggetti adautorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’ar-ticolo 195, comma 1, lettera r):

i) la promozione della gestione integrata deirifiuti;

l) l’incentivazione alla riduzione della produzio-ne dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazioneda allegare alla comunicazione di cui agli articoli214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborateai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l’individuazione,da parte delle province, delle aree non idonee allalocalizzazione degli impianti di smaltimento e direcupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generaliindicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l’individuazionedei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e ladeterminazione, nel rispetto delle norme tecniche dicui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposi-zioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l’adozione, sulla base di metodologia di cal-colo e di criteri stabiliti da apposito decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, diconcerto con i Ministri delle attività produttive edella salute, sentito il Ministro per gli affari regio-nali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, delle disposizioni occorrenti affinché glienti pubblici e le società a prevalente capitale pub-blico, anche di gestione dei servizi, coprano il pro-prio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indica-ti nel medesimo decreto, con una quota di prodottiottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 percento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predettisoggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezioneper l’aggiudicazione apposite clausole di preferen-za, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sinoall’emanazione del predetto decreto continuano adapplicarsi le disposizioni di cui al decreto del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 mag-gio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazio-

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ne. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioniregionali esistenti.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regio-nali per la protezione dell’ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione diimpianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in areeindustriali, compatibilmente con le caratteristichedelle aree medesime, incentivando le iniziative diautosmaltimento. Tale disposizione non si applicaalle discariche.

Art. 197. Competenze delle province. 1. In attua-zione dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267, alle province competono:

a) il controllo e la verifica degli interventi dibonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività digestione, di intermediazione e di commercio deirifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazionidelle disposizioni di cui alla parte quarta del presen-te decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previstiper l’applicazione delle procedure semplificate, conle modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l’individuazione, sulla base delle previsionidel piano territoriale di coordinamento di cui all’ar-ticolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsionidi cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), non-ché sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni, dellezone idonee alla localizzazione degli impianti dismaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non ido-nee alla localizzazione di impianti di recupero e dismaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni leprovince possono avvalersi, mediante apposite con-venzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agen-zie regionali per la protezione dell’ambiente(ARPA), con specifiche esperienze e competenzetecniche in materia, fermo restando quanto previstodagli articoli 214, 215 e 216 in tema di proceduresemplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effet-tuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioniall’interno di stabilimenti, impianti o imprese cheproducono o che svolgono attività di gestione deirifiuti. Il segreto industriale non può essere oppostoagli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenu-ti all’obbligo della riservatezza ai sensi della norma-tiva vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabi-nieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato adeffettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai finidell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 8della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Mini-stero dell’ambiente.

5. Nell’ambito delle competenze di cui al comma1, le province sottopongono ad adeguati controlli

periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltisco-no o recuperano rifiuti, curando, in particolare, chevengano effettuati adeguati controlli periodici sulleattività sottoposte alle procedure semplificate di cuiagli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concer-nenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosiriguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazio-ne dei rifiuti.

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti inmateria di vigilanza e controllo previste da disposi-zioni speciali.

Art. 198. Competenze dei comuni. 1. I comuniconcorrono, nell’ambito delle attività svolte a livel-lo degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo200 e con le modalità ivi previste, alla gestione deirifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle atti-vità del soggetto aggiudicatario della gara ad evi-denza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito aisensi dell’articolo 202, i comuni continuano lagestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilatiavviati allo smaltimento in regime di privativa nelleforme di cui al l’articolo 113, comma 5, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestionedei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nelrispetto dei principi di trasparenza, efficienza, effi-cacia ed economicità e in coerenza con i piani d’am-bito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, sta-biliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sani-taria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasportodei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccoltadifferenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assi-milati al fine di garantire una distinta gestione dellediverse frazioni di rifiuti e promuovere il recuperodegli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed ade-guata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e deirifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’ar-ticolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme diconferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primaridi imballaggio in sinergia con altre frazioni merceo-logiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiu-ti urbani prima di inviarli al recupero e allo smalti-mento;

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, deirifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secon-do i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, letterae), ferme restando le definizioni di cui all’articolo184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, allaprovincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informa-zioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richie-ste.

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4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il pro-prio parere in ordine all’approvazione dei progetti dibonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

CAPO IIISERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

DEI RIFIUTI

Art. 199. Piani regionali. 1. Le regioni, sentite leprovince, i comuni e, per quanto riguarda i rifiutiurbani, le Autorità d’ambito di cui all’articolo 201,nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agliarticoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in confor-mità ai criteri generali stabiliti dall’articolo 195,comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presentearticolo, predispongono piani regionali di gestionedei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la mas-sima partecipazione dei cittadini, ai sensi della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedo-no misure tese alla riduzione delle quantità, deivolumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedo-no inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai qua-li, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezionedelle discariche, possono essere localizzati nellearee destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti dismaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da rea-lizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo diassicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolo-si all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cuiall’articolo 200, nonché dell’offerta di smaltimentoe di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito terri-toriale ottimale sul territorio regionale, nel rispettodelle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1,lettera m);

d) il complesso delle attività e dei fabbisognidegli impianti necessari a garantire la gestione deirifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, effica-cia, efficienza, economicità e autosufficienza dellagestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’internodi ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cuiall’articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimen-to dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli diproduzione al fine di favorire la riduzione dellamovimentazione di rifiuti;

e) la promozione della gestione dei rifiuti perambiti territoriali ottimali attraverso una adeguatadisciplina delle incentivazioni, prevedendo per gliambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorsedisponibili a legislazione vigente, una maggiorazio-ne di contributi; a tal fine le regioni possono costi-tuire nei propri bilanci un apposito fondo;

f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suo-

lo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiu-ti civili ed industriali che comunque possano incide-re sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotter-ranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensidell’articolo 65, comma 3, lettera f);

g) la stima dei costi delle operazioni di recuperoe di smaltimento dei rifiuti urbani;

h) i criteri per l’individuazione, da parte delleprovince, delle aree non idonee alla localizzazionedegli impianti di recupero e smaltimento dei rifiutinonché per l’individuazione dei luoghi o impiantiadatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto deicriteri generali di cui all’articolo 195, comma 1, let-tera p);

i) le iniziative dirette a limitare la produzione deirifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed ilrecupero dei rifiuti;

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dairifiuti di materiali e di energia;

m) le misure atte a promuovere la regionalizza-zione della raccolta, della cernita e dello smaltimen-to dei rifiuti urbani:

n) i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recu-perare o da smaltire, suddivisi per singolo ambitoterritoriale ottimale per quanto riguarda i rifiutiurbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle normetecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a),di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare,comprese quelle di cui all’articolo 225, comma 6;

p) i requisiti tecnici generali relativi alle attivitàdi gestione dei rifiuti nel rispetto della normativanazionale e comunitaria.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coor-dinato con gli altri strumenti di pianificazione dicompetenza regionale previsti dalla normativavigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regio-nale i piani per la bonifica delle aree inquinate chedevono prevedere:

a) l’ordine di priorità degli interventi, basato suun criterio di valutazione del rischio elaborato dal-l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per iservizi tecnici (APAT);

b) l’individuazione dei siti da bonificare e dellecaratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risa-namento ambientale, che privilegino prioritariamen-te l’impiego di materiali provenienti da attività direcupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;e) le modalità di smaltimento dei materiali da

asportare.6. L’approvazione del piano regionale o il suo ade-

guamento è requisito necessario per accedere aifinanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro dueanni dalla data di entrata in vigore della parte quar-

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ta del presente decreto; nel frattempo, restano invigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui alcomma 7 e di accertata inattività, il Ministro del-l’ambiente e tutela del territorio diffida gli organiregionali competenti ad adempiere entro un congruotermine e, in caso di protrazione dell’inerzia, adotta,in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla ela-borazione e approvazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gliinterventi previsti dal piano regionale nei termini econ le modalità stabiliti e tali omissioni possanoarrecare un grave pregiudizio all’attuazione del pia-no medesimo, il Ministro dell’ambiente e tutela delterritorio diffida le autorità inadempienti a provve-dere entro un termine non inferiore a centottantagiorni. Decorso inutilmente detto termine, il Mini-stro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedi-menti necessari e idonei per l’attuazione degli inter-venti contenuti nel piano. A tal fine può avvalersianche di commissari "ad acta".

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possonoriguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;b) provvedere al reimpiego, al recupero e al rici-

claggio degli imballaggi conferiti al servizio pubbli-co;

c) favorire operazioni di trattamento dei rifiutiurbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

d) favorire la realizzazione e l’utilizzo di impian-ti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Le regioni, sentite le province interessate, d’in-tesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cuialla parte quarta del presente decreto provvedonoall’aggiornamento del piano nonché alla program-mazione degli interventi attuativi occorrenti inconformità alle procedure e nei limiti delle risorsepreviste dalla normativa vigente.

12. Sulla base di appositi accordi di programmastipulati con il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio, di concerto con il Ministro delle atti-vità produttive, d’intesa con la regione interessata,possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214e 216, la costruzione e l’esercizio, oppure il soloesercizio, all’interno di insediamenti industriali esi-stenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbaninon previsti dal piano regionale, qualora ricorrano leseguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia primarifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia pro-dotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato com-bustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agliarticoli 214 e 216;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tuteladell’ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioniinquinanti.

Art. 200. Organizzazione territoriale del servi-zio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 1. Lagestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base diambiti territoriali ottimali, di seguito anche denomi-nati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’ar-ticolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all’ar-ticolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondoi seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione dellegestioni attraverso un servizio di gestione integratadei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestio-nali, definite sulla base di parametri fisici, demogra-fici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale eferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare itrasporti all’interno dell’ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinitànella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiutigià realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioniaffinché i nuovi ATO si discostino dai precedentisolo sulla base di motivate esigenze di efficacia,efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni inte-ressati, nell’ambito delle attività di programmazionee di pianificazione di loro competenza, entro il ter-mine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dellaparte quarta del presente decreto, provvedono alladelimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nelrispetto delle linee guida di cui all’articolo 195,comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunica-to alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d’intesa tra loro, delimi-tano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel terri-torio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche informa sostitutiva, delle operazioni di gestione deirifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e delrispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dallerelative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimen-sioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito,possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri dicui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comu-nicazione di cui al comma 2 possono presentaremotivate e documentate richieste di modifica all’as-segnazione ad uno specifico ambito territoriale e dispostamento in un ambito territoriale diverso, limi-trofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativio in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Otti-mali laddove predispongano un piano regionale deirifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispettoagli obiettivi strategici previsti dalla normativa

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vigente, con particolare riferimento ai criteri genera-li e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato aisensi dell’articolo 195.

Art. 201. Disciplina del servizio di gestione inte-grata dei rifiuti urbani. 1. Al fine dell’organizza-zione del servizio di gestione integrata dei rifiutiurbani, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla datadi entrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, disciplinano le forme e i modi della coope-razione tra gli enti locali ricadenti nel medesimoambito ottimale, prevedendo che gli stessi costitui-scano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, allequali è demandata, nel rispetto del principio di coor-dinamento con le competenze delle altre ammini-strazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamentoe il controllo del servizio di gestione integrata deirifiuti.

2. L’Autorità d’ambito è una struttura dotata dipersonalità giuridica costituita in ciascun ambito ter-ritoriale ottimale delimitato dalla competente regio-ne, alla quale gli enti locali partecipano obbligato-riamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delleloro competenze in materia di gestione integrata deirifiuti.

3. L’Autorità d’ambito organizza il servizio edetermina gli obiettivi da perseguire per garantirnela gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia,di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta unapposito piano d’ambito in conformità a quanto pre-visto dall’articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio digestione integrata e per il perseguimento degli obiet-tivi determinati dall’Autorità d’ambito, sono affida-te, ai sensi dell’articolo 202 e nel rispetto della nor-mativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pub-blica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell’in-tero servizio, comprensivo delle attività di gestionee realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercia-lizzazione e smaltimento completo di tutti i rifiutiurbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.

5. In ogni ambito:a) è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua

costituzione, l’autosufficienza di smaltimentoanche, ove opportuno, attraverso forme di coopera-zione e collegamento con altri soggetti pubblici eprivati;

b) è garantita la presenza di almeno un impiantodi trattamento a tecnologia complessa, compresauna discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggettiaffidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplina-ta dalle regioni in modo da consentire il raggiungi-mento di obiettivi di efficienza, efficacia ed econo-micità.

Art. 202. Affidamento del servizio. 1. L’Autoritàd’ambito aggiudica il servizio di gestione integratadei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai prin-cipi e dalle disposizioni comunitarie, in conformitàai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decre-to legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché conriferimento all’ammontare del corrispettivo per lagestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carat-tere tecnico e delle precedenti esperienze specifichedei concorrenti, secondo modalità e termini definiticon decreto dal Ministro dell’ambiente e della tute-la del territorio nel rispetto delle competenze regio-nali in materia.

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formula-re, con apposita relazione tecnico-illustrativa allega-ta all’offerta, proposte di miglioramento dellagestione, di riduzione delle quantità di rifiuti dasmaltire e di miglioramento dei fattori ambientali,proponendo un proprio piano di riduzione dei corri-spettivi per la gestione al raggiungimento di obietti-vi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto,in particolare, del peso che graverà sull’utente sia intermini economici, sia di complessità delle opera-zioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali diproprietà degli enti locali già esistenti al momentodell’assegnazione del servizio sono conferiti incomodato ai soggetti affidatari del medesimo servi-zio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggettoaffidatario del servizio o direttamente, ai sensi del-l’articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso deirequisiti prescritti dalla normativa vigente, omediante il ricorso alle procedure di cui alla legge11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schemadella finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis eseguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamen-to del servizio, appartenga alle amministrazionicomunali, alle aziende ex municipalizzate o con-sortili e alle imprese private, anche cooperative,che operano nel settore dei servizi comunali per lagestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando larisoluzione del rapporto di lavoro, al passaggiodiretto ed immediato al nuovo gestore del serviziointegrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle con-dizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubbli-ci e di ex aziende municipalizzate o consortili e diimprese private, anche cooperative, al gestore delservizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, aisensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimentodel ramo di azienda di cui all’articolo 2112 delcodice civile.

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Art. 203. Schema tipo di contratto di servizio. 1.I rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affida-tari del servizio integrato sono regolati da contrattidi servizio, da allegare ai capitolati di gara, confor-mi ad uno schema tipo adottato dalle regioni inconformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all’arti-colo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).

2. Lo schema tipo prevede:a) il regime giuridico prescelto per la gestione

del servizio;b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio

economico-finanziario della gestione;c) la durata dell’affidamento, comunque non

inferiore a quindici anni;d) i criteri per definire il piano economico-finan-

ziario per la gestione integrata del servizio;e) le modalità di controllo del corretto esercizio

del servizio;f) i principi e le regole generali relativi alle atti-

vità ed alle tipologie di controllo, in relazione ailivelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, itermini e le procedure per lo svolgimento del con-trollo e le caratteristiche delle strutture organizzati-ve all’uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissionedi dati, informazioni e documenti del gestore e lerelative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimen-to e le condizioni di risoluzione secondo i principidel codice civile, diversificate a seconda della tipo-logia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del ser-vizio da assicurare all’utenza, anche con riferimentoalla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui altitolo I, capo II, del regolamento approvato condecreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre1986, n. 902;

m) l’obbligo di riconsegna delle opere, degliimpianti e delle altre dotazioni patrimoniali stru-mentali all’erogazione del servizio in condizioni diefficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;o) i criteri e le modalità di applicazione delle

tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggior-namento, anche con riferimento alle diverse catego-rie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti delloschema tipo di cui al comma 2, le Autorità d’ambitooperano la ricognizione delle opere ed impianti esi-stenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. LeAutorità d’ambito inoltre, ai medesimi fini, defini-scono le procedure e le modalità, anche su base plu-riennale, per il conseguimento degli obiettivi previ-sti dalla parte quarta del presente decreto ed elabo-rano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissatidalle regioni, un piano d’ambito comprensivo di unprogramma degli interventi necessari, accompagna-

to da un piano finanziario e dal connesso modellogestionale ed organizzativo. Il piano finanziarioindica, in particolare, le risorse disponibili, quelle dareperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazio-ne della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

Art. 204. Gestioni esistenti. 1. I soggetti che eser-citano il servizio, anche in economia, alla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione eorganizzazione del servizio di gestione integrata deirifiuti da parte delle Autorità d’ambito.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui alcomma 15-bis dell’articolo 113 del decreto legislati-vo 18 agosto 2000, n. 267, l’Autorità d’ambitodispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle dispo-sizioni di cui alla parte quarta del presente decreto,entro nove mesi dall’entrata in vigore della medesi-ma parte quarta.

3. Qualora l’Autorità d’ambito non provveda agliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivistabiliti, il Presidente della Giunta regionale eserci-ta, dandone comunicazione al Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio e all’Autorità di vigi-lanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sosti-tutivi, nominando un commissario "ad acta" cheavvia entro quarantacinque giorni le procedure diaffidamento, determinando le scadenze dei singoliadempimenti procedimentali. Qualora il commissa-rio regionale non provveda nei termini così stabiliti,spettano al Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio i poteri sostitutivi preordinati al completa-mento della procedura di affidamento.

4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzio-ne, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gliimpianti delle imprese già concessionarie sono tra-sferiti direttamente all’ente locale concedente neilimiti e secondo le modalità previste dalle rispettiveconvenzioni di affidamento.

Art. 205. Misure per incrementare la raccoltadifferenziata. 1. In ogni ambito territoriale ottimaledeve essere assicurata una raccolta differenziata deirifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minimedi rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31dicembre 2012.

2. La frazione organica umida separata fisicamen-te dopo la raccolta e finalizzata al recupero com-plessivo tra materia ed energia, secondo i criteri del-l’economicità, dell’efficacia, dell’efficienza e dellatrasparenza del sistema, contribuisce al raggiungi-mento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui a livello di ambito territorialeottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi

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previsti dal presente articolo, è applicata un’addizio-nale del venti per cento al tributo di conferimentodei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’ambi-to, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l’onere traquei comuni del proprio territorio che non abbianoraggiunto le percentuali previste dal comma 1 sullabase delle quote di raccolta differenziata raggiuntenei singoli comuni.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio di concerto con il Ministro delleattività produttive d’intesa con la Conferenza unifica-ta di cui all’articolo B del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e icriteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e2, nonché la nuova determinazione del coefficiente dicorrezione di cui all’articolo 3, comma 29, della leg-ge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conse-guimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all’emanazione del decreto di cui al com-ma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa dicui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28dicembre 1995, n. 549.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa inte-sa con il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio, possono indicare maggiori obiettivi diriciclo e recupero.

Art. 206. Accordi, contratti di programma,incentivi. 1. Ai fini dell’attuazione dei principi edegli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui allaparte quarta del presente decreto al fine di persegui-re la razionalizzazione e la semplificazione delleprocedure, con particolare riferimento alle piccoleimprese, il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio, di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive, e d’intesa con le regioni, le provinceautonome e gli enti locali può stipulare appositiaccordi e contratti di programma con enti pubblici,con imprese di settore, soggetti pubblici o privati edassociazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti diprogramma hanno ad oggetto:

a) l’attuazione di specifici piani di settore diriduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi dirifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazio-ne e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnolo-gie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzionedei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare ilrecupero dei rifiuti;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produt-tivi per favorire metodi di produzione di beni conimpiego di materiali meno inquinanti e comunquericiclabili;

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riproget-tazione di componenti, macchine e strumenti di con-trollo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produ-zione di beni progettati, confezionati e messi in

commercio in modo da ridurre la quantità e la peri-colosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento:

f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazio-ne di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dirifiuti;

g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed ilriciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di siste-mi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e dellesostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l’impiego da parte dei soggetti economici e deisoggetti pubblici dei materiali recuperati dalla rac-colta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero edella riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, di concerto con il Ministro delle attività pro-duttive, può altresì stipulare appositi accordi e con-tratti di programma con soggetti pubblici e privati ocon le associazioni di categoria per:

a) promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi dicertificazione ambientale di cui al regolamento(CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e delConsiglio del 19 marzo 2001;

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consu-mo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riu-tilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia pri-ma secondaria, anche mediante procedure semplifi-cate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le qua-li devono comunque garantire un elevato livello diprotezione dell’ambiente.

3. I predetti accordi sono stipulati di concerto conil Ministro delle politiche agricole e forestali qualo-ra riguardino attività collegate alla produzione agri-cola.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con il Ministro del-le attività produttive, sono individuate le risorsefinanziarie da destinarsi, sulla base di appositedisposizioni legislative di finanziamento, agli accor-di ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17luglio 2002 della Commissione delle Comunitàeuropee è inoltre possibile concludere accordiambientali che la Commissione può utilizzare nel-l’ambito della autoregolamentazione, intesa comeincoraggiamento o riconoscimento dei medesimiaccordi, oppure della coregolamentazione, intesacome proposizione al legislatore di utilizzare gliaccordi, quando opportuno.

Art. 207. Autorità di vigilanza sulle risorse idri-che e sui rifiuti. 1. L’Autorità di vigilanza sullerisorse idriche e sui rifiuti di cui all’articolo 159, diseguito d e nominata “Autorità”, garantisce e vigilain merito all’osservanza dei principi ed al persegui-mento delle finalità di cui alla parte quarta del pre-

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sente decreto, con particolare riferimento all’effi-cienza, all’efficacia, all’economicità ed alla traspa-renza del servizio.

2. L’Autorità, oltre alle attribuzioni individuate dalpresente articolo, subentra in tutte le altre compe-tenze già assegnate dall’articolo 26 del decreto legi-slativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’Osservatorionazionale sui rifiuti, il quale continua ad operaresino all’entrata in vigore del regolamento di cui alcomma 4 dell’articolo 159 del presente decreto.

3. La struttura e la composizione dell’Autoritàsono disciplinate dall’articolo 159.

4. L’autorità svolge le funzioni previste dall’arti-colo 160.

5. Per l’espletamento dei propri compiti ed al finedi migliorare, incrementare ed adeguare agli stan-dard europei, alle migliori tecnologie disponibili edalle migliori pratiche ambientali gli interventi inmateria di tutela delle acque interne, di rifiuti e dibonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l’ef-ficienza di detti interventi anche sotto il profilo del-la capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofi-nanziamenti, l’Autorità si avvale della Segreteriatecnica di cui all’articolo 1, comma 42, della legge15 dicembre 2004, n. 308, nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie previste a legisla-zione vigente. Essa può avvalersi, altresì, di organied uffici ispettivi e di verifica di altre amministra-zioni pubbliche.

CAPO IVAUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

Art. 208. Autorizzazione unica per i nuoviimpianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuo-vi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti,anche pericolosi, devono presentare appositadomanda alla regione competente per territorio,allegando il progetto definitivo dell’impianto e ladocumentazione tecnica prevista per la realizzazio-ne del progetto stesso dalle disposizioni vigenti inmateria urbanistica, di tutela ambientale, di salute disicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’im-pianto debba essere sottoposto alla procedura divalutazione di impatto ambientale ai sensi della nor-mativa vigente, alla domanda è altresì allegata lacomunicazione del progetto all’autorità competenteai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 resta-no sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sul-la compatibilità ambientale ai sensi della parteseconda del presente decreto.

2. Resta ferma l’applicazione della normativanazionale di attuazione della direttiva 96/61/CErelativa alla prevenzione e riduzione integrate del-l’inquinamento, per gli impianti rientranti nel cam-po di applicazione della medesima, con particolare

riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005,n. 59.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della doman-da di cui al comma 1, la regione individua il respon-sabile del procedimento e convoca apposita confe-renza di servizi cui partecipano i responsabili degliuffici regionali competenti e i rappresentanti delleAutorità d’ambito e degli enti locali interessati. Allaconferenza è invitato a partecipare, con preavviso dialmeno venti giorni, anche il richiedente l’autorizza-zione o un suo rappresentante al fine di acquisiredocumenti, informazioni e chiarimenti. La docu-mentazione di cui al comma 1 è inviata ai compo-nenti della conferenza di servizi almeno venti giorniprima della data fissata per la riunione; in caso didecisione a maggioranza, la delibera di adozionedeve fornire una adeguata ed analitica motivazionerispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corsodella conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, laConferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi

alla compatibilità del progetto con le esigenzeambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativavigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativiatti alla regione.

5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regio-ni possono avvalersi delle Agenzie regionali per laprotezione dell’ambiente.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclu-sioni della conferenza di servizi e sulla base dellerisultanze della stessa, la regione, in caso di valuta-zione positiva, approva il progetto e autorizza la rea-lizzazione e la gestione dell’impianto. L’approva-zione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, auto-rizzazioni e concessioni di organi regionali, provin-ciali e comunali, costituisce, ove occorra, varianteallo strumento urbanistico e comporta la dichiara-zione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilitàdei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincola-te ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L’istruttoria si conclude entro centocinquantagiorni dalla presentazione della domanda di cui alcomma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica ocon il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, peruna sola volta, da eventuali richieste istruttorie fattedal responsabile del procedimento al soggetto inte-ressato e ricominciano a decorrere dal ricevimentodegli elementi forniti dall’interessato.

10. Ove l’autorità competente non provveda a con-cludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazio-

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ne unica entro i termini previsti al comma 8, siapplica il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L’autorizzazione individua le condizioni e leprescrizioni necessarie per garantire l’attuazione deiprincipi di cui all’articolo 178 e contiene almeno iseguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o darecuperare;

b) i requisiti tecnici con particolare riferimentoalla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizza-te, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed allaconformità dell’impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicu-rezza ed igiene ambientale;

d) la localizzazione dell’impianto da autorizzare;e) il metodo di trattamento e di recupero;f) le prescrizioni per le operazioni di messa in

sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino delsito;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devonoessere prestate solo al momento dell’avvio effettivodell’esercizio dell’impianto; a tal fine, le garanziefinanziarie per la gestione della discarica, anche perla fase successiva alla sua chiusura, dovranno esse-re prestate conformemente a quanto disposto dal-l’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio2003, n. 36;

h) la data di scadenza dell’autorizzazione, inconformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i proces-si di trattamento termico dei rifiuti, anche accompa-gnati da recupero energetico.

12. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessaper un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A talefine, almeno centottanta giorni prima della scadenzadell’autorizzazione, deve essere presentata appositadomanda alla regione che decide prima della scaden-za dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attivitàpuò essere proseguita fino alla decisione espressa,previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

13. Quando, a seguito di controlli successiviall’avviamento degli impianti, questi non risultinoconformi all’autorizzazione di cui al presente artico-lo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e leprescrizioni contenute nella stessa autorizzazione,quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un perio-do massimo di dodici mesi. Decorso tale terminesenza che il titolare abbia adempiuto a quanto dispo-sto nell’atto di diffida, l’autorizzazione è revocata.

14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazionidi carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio dirifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifi-che disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994,n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE suirifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizionipreviste in materia dalla normativa vigente. Nel caso

di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazio-ne delle operazioni di imbarco e di sbarco non puòessere rilasciata se il richiedente non dimostra diavere ottemperato agli adempimenti di cui all’arti-colo 194 del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recu-pero, esclusi gli impianti mobili che effettuano ladisidratazione dei fanghi generati da impianti didepurazione e reimmettono l’acqua in testa al pro-cesso depurativo presso il quale operano, ad esclu-sione della sola riduzione volumetrica e separazionedelle frazioni estranee, sono autorizzati, in via defi-nitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sedelegale o la società straniera proprietaria dell’impian-to ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimentodelle singole campagne di attività sul territorionazionale, l’interessato, almeno sessanta giorni pri-ma dell’installazione dell’impianto, deve comunica-re alla regione nel cui territorio si trova il sito pre-scelto le specifiche dettagliate relative alla campa-gna di attività, allegando l’autorizzazione di cui alcomma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestoriambientali, nonché l’ulteriore documentazionerichiesta. La regione può adottare prescrizioni inte-grative oppure può vietare l’attività con provvedi-mento motivato qualora lo svolgimento della stessanello specifico sito non sia compatibile con la tuteladell’ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo siapplicano anche ai procedimenti in corso alla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, eccetto quelli per i quali sia completata laprocedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri dicarico e scarico da parte dei soggetti di cui all’arti-colo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’ar-ticolo 187, le disposizioni del presente articolo nonsi applicano al deposito temporaneo effettuato nelrispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183,comma 1, lettera m). La medesima esclusione ope-ra anche quando l’attività di deposito temporaneonel luogo di produzione sia affidata dal produttoread altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti.Il conferimento di rifiuti da parte del produttoreall’affidatario del deposito temporaneo costituisceadempimento agli obblighi di cui all’articolo 188,comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte delproduttore che dell’affidatario del deposito tempo-raneo debbono essere effettuate entro ventiquattroore.

18. L’autorizzazione di cui al presente articolodeve essere comunicata, a cura dell’amministrazio-ne che la rilascia, all’Albo di cui all’articolo 212,comma 1, che cura l’inserimento in un elenconazionale, accessibile al pubblico, degli elementiidentificativi di cui all’articolo 212, comma 23, sen-za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione,

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questi sono comunicati, previo avviso all’interessa-to, oltre che allo stesso, anche all’Albo.

20. Le procedure di cui al presente articolo siapplicano anche per la realizzazione di variantisostanziali in corso d’opera o di esercizio che com-portino modifiche a seguito delle quali gli impiantinon sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.

Art. 209. Rinnovo delle autorizzazioni alleimprese in possesso di certificazione ambientale.1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sededi espletamento delle procedure previste per il rinno-vo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto,ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cuiall’articolo 212, le imprese che risultino registrate aisensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(Emas) ed operino nell’ambito del sistema Ecolabeldi cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o cer-tificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire taliautorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione alsuddetto Albo con autocertificazione resa alle auto-rità competenti, ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L’autocertificazione di cui al comma 1 deveessere accompagnata da una copia conforme del cer-tificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regola-menti e degli standard parametrici di cui al medesi-mo comma 1, nonché da una denuncia di prosecu-zione delle attività, attestante la conformità dell’im-presa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizionilegislative e regolamentari, con allegata una certifi-cazione dell’esperimento di prove a ciò destinate,ove previste.

3. L’autocertificazione e i relativi documenti, dicui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effettil’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’eser-cizio delle attività previste dalle norme di cui alcomma 1 e ad essi si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applica-no, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all’ar-ticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L’autocertificazione e i relativi documenti man-tengono l’efficacia sostitutiva di cui al comma 3 finoad un periodo massimo di centottanta giorni succes-sivi alla data di comunicazione all’interessato delladecadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della regi-strazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e deglistandard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche esalvo che il fatto costituisca più grave reato, in casodi accertata falsità delle attestazioni contenute nel-l’autocertificazione e dei relativi documenti, siapplica l’articolo 483 del codice penale nei confron-ti di chiunque abbia sottoscritto la documentazionedi cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l’applicazione della normativanazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE

relativa alla prevenzione e riduzione integrate del-l’inquinamento, per gli impianti rientranti nel cam-po di applicazione della medesima, con particolareriferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005,n. 59.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devo-no essere comunicati, a cura dell’amministrazioneche li rilascia, all’Albo di cui all’articolo 212, com-ma 1, che cura l’inserimento in un elenco nazionale,accessibile al pubblico, degli elementi identificatividi cui all’articolo 212, comma 23, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 210. Autorizzazioni in ipotesi particolari. 1.Coloro che alla data di entrata in vigore della partequarta del presente decreto non abbiano ancora otte-nuto l’autorizzazione alla gestione dell’impianto,ovvero intendano, comunque, richiedere una modi-fica dell’autorizzazione alla gestione di cui sono inpossesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presenta-no domanda alla regione competente per territorio,che si pronuncia entro novanta giorni dall’istanza.La procedura di cui al presente comma si applicaanche a chi intende avviare una attività di recuperoo di smaltimento di rifiuti in un impianto già esi-stente, precedentemente utilizzato o adibito ad altreattività. Ove la nuova attività di recupero o di smal-timento sia sottoposta a valutazione di impattoambientale, si applicano le disposizioni previste dal-la parte seconda del presente decreto per le modifi-che sostanziali.

2. Resta ferma l’applicazione della normativanazionale di attuazione della direttiva 96/61/CErelativa alla prevenzione e riduzione integrate del-l’inquinamento per gli impianti rientranti nel cam-po di applicazione della medesima, con particolareriferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005,n. 59.

3. L’autorizzazione individua le condizioni e leprescrizioni necessarie per garantire l’attuazione deiprincipi di cui all’articolo 178 e contiene almeno iseguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o darecuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimentoalla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizza-te, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed allaconformità dell’impianto alla nuova forma di gestio-ne richiesta;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicu-rezza ed igiene ambientale;

d) la localizzazione dell’impianto da autorizzare;e) il metodo di trattamento e di recupero;f) i limiti di emissione in atmosfera per i proces-

si di trattamento termico dei rifiuti, anche accompa-gnati da recupero energetico;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa insicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino delsito;

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h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla nor-mativa vigente, o altre equivalenti; tali garanziesono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento perle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta percento nel caso di imprese in possesso della certifica-zione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso14001;

i) la data di scadenza dell’autorizzazione, inconformità a quanto previsto dall’articolo 208, com-ma 12.

4. Quando a seguito dì controlli successivi all’av-viamento degli impianti, la cui costruzione è stataautorizzata, questi non risultino conformi all’auto-rizzazione predetta, ovvero non siano soddisfatte lecondizioni e le prescrizioni contenute nell’autoriz-zazione all’esercizio delle operazioni di cui al com-ma 1, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per unperiodo massimo di dodici mesi. Decorso tale temi-ne senza che il titolare abbia adempiuto a quantodisposto nell’atto di diffida, l’autorizzazione stessa èrevocata.

5. Le disposizioni del presente articolo non siapplicano al deposito temporaneo effettuato nelrispetto delle condizioni di cui all’articolo 183,comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agliadempimenti relativi al registro di carico e scaricodi cui all’articolo 190 ed al divieto di miscelazionedi cui all’articolo 187. La medesima esclusioneopera anche quando l’attività di deposito tempora-neo nel luogo di produzione sia affidata dal produt-tore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dirifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produt-tore all’affidatario del deposito temporaneo costi-tuisce adempimento agli obblighi di cui all’articolo188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da par-te del produttore che dell’affidatario del depositotemporaneo debbono essere effettuate entro venti-quattro ore.

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni diimbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontalie-ro di rifiuti si applica quanto previsto dall’articolo208, comma 14.

7. Per gli impianti mobili, di cui all’articolo 208,comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

8. Ove l’autorità competente non provveda a con-cludere il procedimento relativo al rilascio dell’au-torizzazione entro i termini previsti dal comma 1, siapplica il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

9. Le autorizzazioni di cui al presente articolodevono essere comunicate, a cura dell’amministra-zione che li rilascia, all’Albo di cui all’articolo 212,comma 1, che cura l’inserimento in un elenco nazio-nale, accessibile al pubblico, degli elementi identifi-cativi di cui all’articolo 212, comma 23, senza nuo-vi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 211. Autorizzazione di impianti di ricerca edi sperimentazione. 1. I termini di cui agli articoli208 e 210 sono ridotti alla metà per l’autorizzazionealla realizzazione ed all’esercizio di impianti diricerca e di sperimentazione qualora siano rispettatele seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non com-portino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità nonsuperiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giu-stificate dall’esigenza di effettuare prove di impian-ti caratterizzati da innovazioni, che devono peròessere limitate alla durata di tali prove.

2. ha durata dell’autorizzazione di cui al comma 1è di due anni, salvo proroga che può essere conces-sa previa verifica annuale dei risultati raggiunti enon può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’im-pianto non siano stati approvati e autorizzati entro iltermine di cui al comma 1, l’interessato può presen-tare istanza al Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio, che si esprime nei successivi sessantagiorni di concerto con i Ministri delle attività pro-duttive e dell’istruzione, dell’università e dellaricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestataa favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostan-ze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanita-rio, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciatadal Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, diconcerto con i Ministri delle attività produttive, del-la salute e dell’istruzione, dell’università e dellaricerca.

5. L’autorizzazione di cui al presente articolo deveessere comunicata, a cura dell’amministrazione chela rilascia, all’Albo di cui all’articolo 212, comma 1,che cura l’inserimento in un elenco nazionale,accessibile al pubblico, degli elementi identificatividi cui all’articolo 212, comma 23, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 212. Albo nazionale gestori ambientali. 1. Ècostituito, presso il Ministero dell’ambiente e tuteladel territorio, l’Albo nazionale gestori ambientali, diseguito denominato Albo, articolato in un Comitatonazionale, con sede presso il medesimo Ministero,ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite pressole Camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura dei capoluoghi di regione e delle provin-ce autonome di Trento e di Bolzano. I componentidel Comitato nazionale e delle Sezioni regionali eprovinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio sono istituite sezioni speciali delComitato nazionale per ogni singola attività sogget-ta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, e ne vengonofissati composizione e competenze. Il Comitato

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nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed è com-posto da diciannove membri di comprovata e docu-mentata esperienza tecnico-economica o giuridicanelle materie ambientali nominati con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio edesignati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, confunzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;d) uno dal Ministro dell’economia e delle finan-

ze e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti;f) uno dal Ministro dell’interno;g) tre dalle regioni;h) uno dall’Unione italiana delle Camere di com-

mercio industria, artigianato e agricoltura;i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappre-

sentative delle categorie economiche interessate, dicui due dalle organizzazioni rappresentative dellacategoria degli autotrasportatori e due dalle associa-zioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

l) due dalle organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albosono istituite con decreto del Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio e sono composte;

a) dal Presidente della Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura o da un membrodel Consiglio camerale all’uopo designato dallostesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovataesperienza nella materia ambientale designato dallaregione o dalla provincia autonoma, con funzioni divice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovataesperienza nella materia ambientale, designato dal-l’Unione regionale delle province o dalla provinciaautonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nellamateria ambientale, designato dal Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio;

e) da due esperti designati dalle organizzazionimaggiormente rappresentative delle categorie eco-nomiche;

f) da due esperti designati dalle organizzazionisindacali maggiormente rappresentative.

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delleSezioni regionali dell’Albo sono svolte, sino allascadenza del loro mandato, rispettivamente dalComitato nazionale e dalle Sezioni regionali del-l’Albo nazionale delle imprese che effettuano lagestione dei rifiuti già previsti all’articolo 30 deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-ca, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispet-

tivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3,lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dalcomma 16.

5. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgi-mento delle attività di raccolta e trasporto di rifiutinon pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e tra-sporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, dibonifica dei beni contenenti amianto, di commercioed intermediazione dei rifiuti senza detenzione deirifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smal-timento e di recupero di titolarità di terzi e di gestio-ne di impianti mobili di smaltimento e di recupero dirifiuti, nei limiti di cui all’articolo 208, comma 15.Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente com-ma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,a condizione che dispongano di evidenze documen-tali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fer-mi restando gli adempimenti documentali e contabi-li previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigentinormative.

6. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinqueanni e costituisce titolo per l’esercizio delle attivitàdi raccolta, di trasporto, di commercio e di interme-diazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizioneabilita alla gestione degli impianti il cui esercizio siastato autorizzato o allo svolgimento delle attivitàsoggette ad iscrizione.

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta etrasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano atti-vità di intermediazione e di commercio dei rifiuti,senza detenzione dei medesimi, e le imprese cheeffettuano l’attività di gestione di impianti mobili dismaltimento e recupero dei rifiuti devono prestareidonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Taligaranzie sono ridotte del cinquanta per cento per leimprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per centonel caso di imprese in possesso della certificazioneambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

8. Le imprese che esercitano la raccolta e il tra-sporto dei propri rifiuti non pericolosi come attivitàordinaria e regolare nonché le imprese che traspor-tano i propri rifiuti pericolosi in quantità che noneccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litrial giorno non sono sottoposte alla prestazione dellegaranzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscrit-te all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito disemplice richiesta scritta alla sezione dell’Alboregionale territorialmente competente senza che larichiesta stessa sia soggetta a valutazione relativaalla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e sen-za che vi sia l’obbligo di nomina del responsabiletecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsio-ne di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 eurorideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decretodel Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

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9. Le imprese che effettuano attività di gestione diimpianti fissi di smaltimento e di recupero di titola-rità di terzi, le imprese che effettuano le attività dibonifica dei siti e di bonifica dei beni contenentiamianto devono prestare idonee garanzie finanziariea favore della regione territorialmente competente,nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridottedel cinquanta per cento per le imprese registrate aisensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(Emas), e del quaranta per cento nel caso di impre-se in possesso della certificazione ambientale ai sen-si della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cuial presente comma devono essere in ogni caso pre-state in base alla seguente distinzione:

a) le imprese che effettuano l’attività di gestionedi impianti fissi di smaltimento e di recupero di tito-larità di terzi devono prestare le garanzie finanziariea favore della regione per ogni impianto che vienegestito;

b) le imprese che effettuano l’attività di bonificadei siti e dei beni contenenti amianto devono presta-re le garanzie finanziarie a favore della regione perogni intervento di bonifica.

10. Con decreto del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio, di concerto con i Ministridelle attività produttive, delle infrastrutture e deitrasporti e dell’economia e delle finanze, sentito ilparere del Comitato nazionale, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore dellaparte quarta del presente decreto, sono definite leattribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, irequisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i dirit-ti annuali d’iscrizione, nonché le modalità e gliimporti delle garanzie finanziarie che devono esse-re prestate a favore dello Stato. Fino all’emanazio-ne del predetto decreto, continuano ad applicarsi,per quanto compatibili, le disposizioni del decretodel Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Ildecreto di cui al presente comma si informa aiseguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l’iscrizione,validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare leprocedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sul-l’autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui allalettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delleSezioni regionali, per garantire l’efficienza operati-va;

d) effettiva copertura delle spese attraverso idiritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

11. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, sentita la Conferenza Statoregioni, sono fissati i criteri generali per la defini-zione delle garanzie finanziarie da prestare a favoredelle regioni.

12. È istituita, presso l’Albo, una Sezione speciale,alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei edextraeuropei che effettuano operazioni di recupero dirottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’articolo183, comma 1, lettera u), per la produzione di mate-rie prime secondarie per l’industria siderurgica emetallurgica, nel rispetto delle condizioni e dellenorme tecniche nazionali, comunitarie e internazio-nali individuate con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio. Sino all’emanazio-ne del predetto decreto continuano ad applicarsi lecondizioni e le norme tecniche riportate nell’Allega-to 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio1998. L’iscrizione è effettuata a seguito di comuni-cazione all’albo da parte dell’azienda estera interes-sata, accompagnata dall’attestazione di conformità atali condizioni e norme tecniche rilasciata dall’auto-rità pubblica competente nel Paese di appartenenza.Le modalità di funzionamento della sezione specialesono stabilite dal Comitato nazionale dell’Albo; nel-le more di tale definizione l’iscrizione è sostituita atutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’at-testazione di conformità dell’autorità competente.

13. L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti disospensione, di revoca, di decadenza e di annulla-mento dell’iscrizione, nonché l’accettazione, larevoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie chedevono essere prestate a favore dello Stato sonodeliberati dalla Sezione regionale dell’Albo dellaregione ove ha sede legale l’impresa interessata, inbase alla normativa vigente ed alle direttive emessedal Comitato nazionale.

14. Fino all’emanazione dei decreti di cui al pre-sente articolo, continuano ad applicarsi le disposi-zioni già in vigore alla data di entrata in vigore del-la parte quarta del presente decreto.

15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regio-nali dell’Albo gli interessati possono proporre, neltermine di decadenza di trenta giorni dalla notificadei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazio-nale dell’Albo.

16. Agli oneri per il funzionamento del Comitatonazionale e delle Sezioni regionali e provinciali siprovvede con le entrate derivanti dai diritti di segre-teria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo leprevisioni, anche relative alle modalità di versamen-to e di utilizzo, che saranno determinate con decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio di concerto con il Ministro dell’economia e del-le finanze. L’integrazione del Comitato nazionale edelle Sezioni regionali e provinciali con i rappresen-tanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) edf), è subordinata all’entrata in vigore del predettodecreto. Sino all’emanazione del citato decreto, siapplicano le disposizioni di cui al decreto del Mini-stro dell’ambiente 20 dicembre 1993 e le disposi-zioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 13dicembre 1995.

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17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, aisensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto1990, n. 241, l’esercizio di un’attività privata puòessere intrapreso sulla base della denuncia di iniziodell’attività non si applica alle domande di iscrizio-ne e agli atti di competenza dell’Albo.

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta etrasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplifi-cate ai sensi dell’articolo 216, ed effettivamenteavviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese chetrasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui alregolamento (CEE) 259/93 del 1 ° febbraio 1993non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cuial comma 8 e sono iscritte all’Albo mediante l’inviodi comunicazione di inizio di attività alla Sezioneregionale o provinciale territorialmente competente.Detta comunicazione deve essere rinnovata ognicinque anni e deve essere corredata da idonea docu-mentazione predisposta ai sensi dell’articolo 13 deldecreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonchédelle deliberazioni del Comitato nazionale dallaquale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l’origine e la destinazio-ne dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche edella tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti sta-biliti dall’Albo in relazione ai tipi di rifiuti da tra-sportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso deirequisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacitàfinanziaria.

19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comu-nicazione di inizio di attività le Sezioni regionali eprovinciali prendono atto dell’avventa iscrizione einseriscono le imprese di cui al comma 18 in appo-siti elenchi dandone comunicazione al Comitatonazionale, alla provincia territorialmente competen-te ed all’interessato.

20. Le imprese iscritte all’Albo con proceduraordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dal-l’obbligo della comunicazione di cui al comma 18se lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasportodei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sen-si dell’articolo 216 ed effettivamente avviati al rici-claggio e al recupero non comporta variazioni dellacategoria, della classe e della tipologia di rifiuti perle quali tali imprese sono iscritte.

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 21 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svol-gono le attività di cui al comma 18 a seguito dicomunicazione corredata da documentazioneincompleta o inidonea, si applica il disposto di cuiall’articolo 256, comma 1.

22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti diprogramma previsti dall’articolo 181 e dall’articolo206 sono iscritti presso un’apposita sezione dell’Al-bo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza

essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui aicommi 8 e 9.

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale iregistri delle imprese autorizzate alla gestione dirifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sonoinseriti, a domanda, gli elementi identificativi del-l’impresa consultabili dagli operatori secondo leprocedure fissate con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio, nel rispetto deiprincipi di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodi-ci mesi dall’entrata in vigore della parte quarta delpresente decreto, sono resi disponibili al pubblico,senza oneri, anche per via telematica, secondo i cri-teri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazio-ni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale,subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragio-ne sociale dell’impresa autorizzata, l’attività per laquale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiutioggetto dell’attività di gestione, la scadenza del-l’autorizzazione e successivamente segnalano ognivariazione delle predette informazioni che interven-ga nel corso della validità dell’autorizzazione stes-sa. Nel caso di ritardo dell’Amministrazione supe-riore a trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione,l’impresa interessata può inoltrare copia autenticadel provvedimento, anche per via telematica, alComitato nazionale, che ne dispone l’inserimentonei registri.

24. Le imprese che effettuano attività di smalti-mento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produ-zione dei rifiuti stessi ai sensi dell’articolo 215 sonoiscritte in un apposito registro con le modalità pre-viste dal medesimo articolo.

25. Le imprese che svolgono operazioni di recupe-ro dei rifiuti ai sensi dell’articolo 216 sono iscritte inun apposito registro con le modalità previste dalmedesimo articolo.

26. Per la tenuta dei registri dì cui ai commi 22, 23,24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsio-ne di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipo-logia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile aisensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro del-l’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui alcommi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalitàdi cui al comma 16, alla competente Sezione regio-nale dell’Albo, che procede a contabilizzarli separa-tamente e ad utilizzarli integralmente per l’attuazio-ne dei medesimi commi.

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23decorre dall’entrata in vigore del decreto di cui alcomma 16.

28. Dall’attuazione del presente articolo non devo-no derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Art. 213. Autorizzazioni integrate ambientali. 1.Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate aisensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

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sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivipreviste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;b) la comunicazione di cui all’articolo 216, limi-

tatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5dell’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplifica-ta, sono escluse dall’autorizzazione ambientale inte-grata, ferma restando la possibilità di utilizzare suc-cessivamente le procedure semplificate previste dalcapo V.

2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde delregolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, desti-nati agli impianti di cui al comma 1 del presentearticolo si applicano le disposizioni di cui agli arti-coli 214 e 216 del presente decreto.

CAPO VPROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 214. Determinazione delle attività e dellecaratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alleprocedure semplificate. 1. Le procedure semplifi-cate di cui al presente Capo devono garantire in ognicaso un elevato livello di protezione ambientale econtrolli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell’ambiente e dellatutela dei territorio di concerto con i Ministri delleattività produttive, della salute e, per i rifiuti agrico-li e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con ilMinistro delle politiche agricole e forestali, sonoadottate per ciascun tipo di attività le norme, che fis-sano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni inbase alle quali le attività di smaltimento di rifiutinon pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi diproduzione degli stessi e le attività di recupero di cuiall’Allegato C alla parte quarta del presente decretosono sottoposte alle procedure semplificate di cuiagli articoli 215 e 216. Con la medesima procedurasi provvede all’aggiornamento delle predette normetecniche e condizioni.

3. Il comma 2 può essere attuato anche secondo ladisciplina vigente per gli accordi di programma dicui agli articoli 181 e 206 e nel rispetto degli orien-tamenti comunitari in materia.

4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e leprocedure semplificate devono garantire che i tipi o lequantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smal-timento o di recupero siano tali da non costituire unpericolo per la salute dell’uomo e da non recare pre-giudizio all’ambiente. In particolare, ferma restandola disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005,n. 133, per accedere alle procedure semplificate, leattività di trattamento termico e di recupero energeti-co devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbanioppure rifiuti speciali individuati per frazioni omo-genee;

b) i limiti di emissione non siano inferiori a quel-li stabiliti per gli impianti di incenerimento e coin-cenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, conparticolare riferimento al decreto legislativo 11maggio 2005, n. 133;

c) sia garantita la produzione di una quota mini-ma di trasformazione del potere calorifico dei rifiu-ti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecni-che e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3,

5. Sino all’emanazione dei decreti di cui al comma2 relativamente alle attività di recupero continuanoad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti delMinistro dell’ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno2002, n. 161.

6. La emanazione delle norme e delle condizioni dicui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, irifiuti indicati nella lista verde di cui all’Allegato IIdel regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

7. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,comma 3, e 216, comma 3, e per l’effettuazione deicontrolli periodici, l’interessato è tenuto a versarealla Sezione regionale dell’Albo il diritto di iscrizio-ne annuale di cui all’articolo 212, comma 26.

8. La costruzione di impianti che recuperano rifiu-ti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni edelle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disci-plinata dalla normativa nazionale e comunitaria inmateria di qualità dell’aria e di inquinamento atmo-sferico da impianti industriali. L’autorizzazioneall’esercizio nei predetti impianti di operazioni direcupero di rifiuti non individuati ai sensi del pre-sente articolo resta comunque sottoposta alle dispo-sizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.

9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle doman-de disciplinate dal presente Capo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni relative alle atti-vità private sottoposte alla disciplina degli articoli19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si appli-cano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 21della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione chesiano rispettate le condizioni, le norme tecniche e leprescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi1, 2 e 3 dell’articolo 216, l’esercizio delle operazio-ni di recupero dei rifiuti possono essere intrapresedecorsi novanta giorni dalla comunicazione di iniziodi attività alla sezione competente dell’Albo di cuiall’articolo 212.

Art. 215. Autosmaltimento. 1. A condizione chesiano rispettate le norme tecniche e le prescrizionispecifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, leattività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effet-tuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi pos-sono essere intraprese decorsi novanta giorni dallacomunicazione di inizio di attività alla competenteSezione regionale dell’Albo, di cui all’articolo 212,che ne dà notizia alla provincia territorialmente

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competente, entro dieci giorni dal ricevimento dellacomunicazione stessa.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedo-no in particolare:

a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiu-ti da smaltire;

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio

degli impianti;d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimen-

to;e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idri-

ci nell’ambiente.3. La Sezione regionale dell’Albo iscrive in un

apposito registro le imprese che effettuano la comu-nicazione di inizio di attività ed entro il termine dicui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza deipresupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, allacomunicazione di inizio di attività, a firma del lega-le rappresentante dell’impresa, è allegata una rela-zione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tec-niche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza edelle procedure autorizzative previste dalla normati-va vigente.

4. Qualora la Sezione regionale dell’Albo accerti ilmancato rispetto delle norme tecniche e delle condi-zioni di cui al comma 1, la medesima Sezione pro-pone alla provincia di disporre con provvedimentomotivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzionedell’attività, salvo che l’interessato non provveda aconformare alla normativa vigente detta attività ed isuoi effetti entro il termine e secondo le prescrizionistabiliti dall’amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve esse-re rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in casodi modifica sostanziale delle operazioni di auto-smaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agliarticoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmalti-mento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

Art. 216. Operazioni di recupero. 1. A condizio-ne che siano rispettate le norme tecniche e le pre-scrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1,2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero deirifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giornidalla comunicazione di inizio di attività alla compe-tente Sezione Regionale dell’Albo, di cui all’artico-lo 212, che ne dà notizia alla provincia territorial-mente competente, entro dieci giorni dal ricevimen-to della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiu-ti elettrici ed elettronici di cui all’articolo 227, com-ma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all’artico-lo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coince-nerimento, l’avvio delle attività è subordinato all’ef-fettuazione di una visita preventiva, da parte dellaprovincia competente per territorio, da effettuarsi

entro sessanta giorni dalla presentazione della pre-detta comunicazione,

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al com-ma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, preve-dono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:1) le quantità massime impiegabili;2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei

rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifichealle quali le attività medesime sono sottoposte alladisciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed aimetodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperatisenza pericolo per la salute dell’uomo e senza usareprocedimenti o metodi che potrebbero recare pre-giudizio all’ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:1) le quantità massime impiegabili;2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei

rifiuti;3) le condizioni specifiche riferite ai valori

limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, aivalori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto edal tipo di attività e di impianto utilizzato, anche inrelazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare for-me diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze peri-colose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per lasalute dell’uomo e senza usare procedimenti e meto-di che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.

3. La sezione regionale dell’Albo iscrive in unapposito registro le imprese che effettuano la comu-nicazione di inizio di attività e, entro il termine dicui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza deipresupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, allacomunicazione di inizio di attività, a firma del lega-le rappresentante dell’impresa, è allegata una rela-zione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condi-zioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti perla gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolge-re;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e ilciclo di trattamento o di combustione nel quale irifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, non-ché l’utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodottiderivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la competente Sezione regionale del-l’Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecni-che e delle condizioni di cui al comma 1, la medesi-ma sezione propone alla provincia di disporre, con

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provvedimento motivato, il divieto di inizio ovverodi prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessatonon provveda a conformare alla normativa vigentedetta attività ed i suoi effetti entro il termine e secon-do le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve esse-re rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso dimodifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente arti-colo sostituisce, limitatamente alle variazioni quali-tative e quantitative delle emissioni determinate dairifiuti individuati dalle norme tecniche di cui alcomma 1 che già fissano i limiti di emissione in rela-zione alle attività di recupero degli stessi, l’autoriz-zazione di cui all’articolo 269 in caso di modificasostanziale dell’impianto,

7. Le disposizioni semplificate del presente artico-lo non si applicano alle attività di recupero dei rifiu-ti urbani, ad eccezione:

a) delle attività per il riciclaggio e per il recupe-ro di materia prima secondaria e di produzione dicompost di qualità dai rifiuti provenienti da raccoltadifferenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbaniper ottenere combustibile da rifiuto effettuate nelrispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissio-ne in atmosfera di cui all’articolo 214, comma 4, let-tera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinantistabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l’osser-vanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari eambientali, entro sessanta giorni dalla data di entra-ta in vigore della parte quarta del presente decreto, ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, diconcerto con il Ministro delle attività produttive,determina modalità, condizioni e misure relativealla concessione di incentivi finanziari previsti dadisposizioni legislative vigenti a favore dell’utiliz-zazione dei rifiuti come combustibile per produrreenergia elettrica, tenuto anche conto del prevalenteinteresse pubblico al recupero energetico nelle cen-trali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventi-ve operazioni di trattamento finalizzate alla produ-zione di combustibile da rifiuti e nel rispetto diquanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo diattuazione 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensidel comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dal-la data di entrata in vigore della parte quarta del pre-sente decreto, è individuata una lista di rifiuti nonpericolosi maggiormente utilizzati nei processi deisettori produttivi nell’osservanza dei seguenti criteri:

a) diffusione dell’impiego nel settore manifattu-riero sulla base di dati di contabilità nazionale o distudi di settore o di programmi specifici di gestionedei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cuialla parte quarta del presente decreto;

b) utilizzazione coerente con le migliori tecnichedisponibili senza pericolo per la salute dell’uomo esenza usare procedimenti o metodi che potrebberorecare pregiudizio all’ambiente;

c) impiego in impianti autorizzati.10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono

sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agliarticoli 188, comma 3,189, 190 e 193 nonché allerelative norme sanzionatorie contenute nella partequarta del presente decreto. Sulla base delle infor-mazioni di cui all’articolo 189 il Catasto redige perciascuna provincia un elenco degli impianti di cui alcomma 9.

11 Alle attività di cui al presente articolo si appli-cano integralmente le norme ordinarie per il recupe-ro e lo smaltimento qualora i rifiuti non venganodestinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative airifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunica-te alla Commissione dell’Unione europea tre mesiprima della loro entrata in vigore.

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiutipericolosi individuati ai sensi del presente articolosono sottoposte alle procedure semplificate dicomunicazione di inizio di attività solo se effettuatepresso l’impianto dove avvengono le operazioni diriciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9dell’Allegato C alla parte quarta del presente decre-to.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lenorme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabilisconole caratteristiche impiantistiche dei centri di messain riserva di rifiuti non pericolosi non localizzatipresso gli impianti dove sono effettuate le operazio-ni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti daR1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del pre-sente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e itermini massimi entro i quali i rifiuti devono essereavviati alle predette operazioni.

15. Le comunicazioni già effettuate alla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto ai sensi dell’articolo 33, comma 1, deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le con-seguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Provincerestano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui alcomma 5 del medesimo articolo 33.

TITOLO IIGESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 217. Ambito di applicazione. 1. Il presentetitolo disciplina la gestione degli imballaggi e deirifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurnel’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevatolivello di tutela dell’ambiente, sia per garantire ilfunzionamento del mercato, nonché per evitarediscriminazioni nei confronti dei prodotti importati,

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prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi edistorsioni della concorrenza e garantire il massimorendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti diimballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 20dicembre 1994, come integrata e modificata dalladirettiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, di cui la parte quarta del presente decretocostituisce recepimento nell’ordinamento interno. Isistemi di gestione devono essere aperti alla parteci-pazione degli operatori economici interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda lagestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercatonazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivantidal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie,esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nucleidomestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i mate-riali che li compongono. Gli operatori delle rispetti-ve filiere degli imballaggi nel loro complesso garan-tiscono, secondo i principi della "responsabilità con-divisa", che l’impatto ambientale degli imballaggi edei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo pos-sibile per tutto il ciclo di vita.

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia diqualità degli imballaggi, come quelli relativi allasicurezza, alla protezione della salute e all’igiene deiprodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni inmateria di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

Art. 218. Definizioni. 1. Ai fini dell’applicazionedel presente titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materia-li di qualsiasi natura, adibito a contenere determina-te merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a pro-teggerle, a consentire la loro manipolazione e la loroconsegna dal produttore al consumatore o all’utiliz-zatore, ad assicurare la loro presentazione, nonchégli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio pri-mario: imballaggio concepito in modo da costituire,nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’uten-te finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio seconda-rio: imballaggio concepito in modo da costituire, nelpunto di vendita, il raggruppamento di un certonumero di unità di vendita, indipendentemente dalfatto che sia venduto come tale all’utente finale o alconsumatore, o che serva soltanto a facilitare ilrifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Essopuò essere rimosso dal prodotto senza alterarne lecaratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio ter-ziario: imballaggio concepito in modo da facilitarela manipolazione ed il trasporto di merci, dallematerie prime ai prodotti finiti, di un certo numerodi unità di vendita oppure di imballaggi multipli perevitare la loro manipolazione ed i danni connessi altrasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o com-ponente di imballaggio che è stato concepito e pro-gettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vitaun numero minimo di viaggi o rotazioni all’internodi un circuito di riutilizzo.

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio omateriale di imballaggio, rientrante nella definizio-ne di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, letteraa), esclusi i residui della produzione;

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività digestione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d);

h) prevenzione: riduzione, in particolare attra-verso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie noninquinanti, della quantità e della nocività per l’am-biente sia delle materie e delle sostanze utilizzatenegli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degliimballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del pro-cesso di produzione, nonché in quella della com-mercializzazione, della distribuzione, dell’utilizza-zione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella qualel’imballaggio concepito e progettato per poter com-piere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimodi spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo oreimpiegato per un uso identico a quello per il qua-le è stato concepito, con o senza il supporto di pro-dotti ausiliari presenti sul mercato che consentano ilriempimento dell’imballaggio stesso; tale imballag-gio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quan-do cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo diproduzione dei rifiuti di imballaggio per la loro fun-zione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggioorganico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: leoperazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio pergenerare materie prime secondarie, prodotti o com-bustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici,chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in partico-lare, le operazioni previste nell’Allegato C alla par-te quarta del presente decreto;

n) recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti diimballaggio combustibili quale mezzo per produrreenergia mediante termovalorizzazione con o senzaaltri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico(compostaggio) o anaerobico (biometanazione), adopera di microrganismi e in condizioni controllate,delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio,con produzione di residui organici stabilizzanti o dibiogas con recupero energetico, ad esclusione del-l’interramento in discarica, che non può essere con-siderato una forma di riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata asottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiutodi imballaggio dal circuito economico e/o di raccol-ta e, in particolare, le operazioni previste nell’Alle-gato B alla parte quarta del presente decreto;

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q) operatori economici: i produttori, gli utilizza-tori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, lepubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballag-gio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori diimballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gliaddetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gliimportatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggettie gli enti che provvedono alla organizzazione, con-trollo e gestione del servizio di raccolta, trasporto,recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle formedi cui alla parte quarta del presente decreto o loroconcessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell’eserciziodella sua attività professionale acquista, come benistrumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall’eserci-zio di una attività professionale acquista o importaper proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente con-cluso tra le pubbliche amministrazioni competenti ei settori economici interessati, aperto a tutti i sog-getti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumen-ti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cuiall’articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produtti-va che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclodi lavorazione al prodotto finito di imballaggio, non-ché svolge attività di recupero e riciclo a fine vitadell’imballaggio stesso;

bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti diimballaggio primari o comunque conferiti al servi-zio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati,gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana osimili;

cc) ripresa: l’operazione di restituzione degliimballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatoreo utente finale, escluso il consumatore, al fornitoredella merce o distributore e, a ritroso, lungo la cate-na logistica di fornitura fino al produttore dell’imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario oterziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato oripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettereda a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteriinterpretativi indicati nell’articolo 3 della direttiva94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nel-l’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

Art. 219. Criteri informatori dell’attività digestione dei rifiuti di imballaggio. 1. L’attività digestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggiosi informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzio-ne alla fonte della quantità e della pericolosità nella

fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imbal-laggio, soprattutto attraverso iniziative, anche dinatura economica in conformità ai principi del dirit-to comunitario, volte a promuovere lo sviluppo ditecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzionee l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorirela produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loroconcreto riutilizzo;

b) incentivazione del riciclaggio e del recuperodi materia prima, sviluppo della raccolta differen-ziata di rifiuti di imballaggio e promozione diopportunità di mercato per incoraggiare l’utilizza-zione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati erecuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggiodestinati allo smaltimento finale attraverso le altreforme di recupero;

d) applicazione di misure di prevenzione consi-stenti in programmi nazionali o azioni analoghe daadottarsi previa consultazione degli operatori econo-mici interessati.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazionedegli operatori economici conformemente al princi-pio “chi inquina paga” nonché la cooperazione deglistessi secondo i principi della “responsabilità condi-visa”, l’attività di gestione dei rifiuti di imballaggiosi ispira, inoltre, ai seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun ope-ratore economico, garantendo che il costo della rac-colta differenziata, della valorizzazione e dell’elimi-nazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto daiproduttori e dagli utilizzatori in proporzione allequantità di imballaggi immessi sul mercato naziona-le e che la pubblica amministrazione organizzi laraccolta differenziata;

b) promozione di forme di cooperazione tra isoggetti pubblici e privati;

c) informazione agli utenti degli imballaggi ed inparticolare ai consumatori secondo le disposizionidel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, diattuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso delpubblico all’informazione ambientale;

d) incentivazione della restituzione degli imbal-laggi usati e del conferimento dei rifiuti di imbal-laggio in raccolta differenziata da parte del consu-matore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recu-pero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consu-matori nel processo di riutilizzazione, di recupero edi riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imbal-laggio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imbal-laggi quali si presentano sul mercato;

d) gli elementi significativi dei programmi digestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballag-

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gio, di cui all’articolo 225, comma 1, e gli elementisignificativi delle specifiche previsioni contenutenei piani regionali ai sensi dell’articolo 225, comma6.

4. In conformità alle determinazioni assunte dallaCommissione dell’Unione europea, con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio diconcerto con il Ministro delle attività produttive,sono adottate le misure tecniche necessarie per l’ap-plicazione delle disposizioni del presente titolo, conparticolare riferimento agli imballaggi pericolosi,anche domestici, nonché agli imballaggi primari diapparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, aipiccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qua-lora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decre-to è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportuna-mente etichettati secondo le modalità stabilite condecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive in conformità alle determinazioni adotta-te dalla Commissione dell’Unione europea, per faci-litare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il rici-claggio degli imballaggi, nonché per dare una cor-retta informazione ai consumatori sulle destinazionifinali degli imballaggi. Il predetto decreto dovràaltresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini dellaidentificazione e classificazione dell’imballaggio daparte dell’industria interessata, la natura dei mate-riali di imballaggio utilizzati, sulla base della deci-sione 97/129/CE della Commissione.

Art. 220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio.1. Per conformarsi ai principi di cui all’articolo 219,i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gliobiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiutidi imballaggio in conformità alla disciplina comuni-taria indicati nell’Allegato E alla parte quarta delpresente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimentodegli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Con-sorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo224 comunica annualmente alla Sezione nazionaledel Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unicodi dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 25gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solareprecedente, relativi al quantitativo degli imballaggiper ciascun materiale e per tipo di imballaggioimmesso sul mercato, nonché, per ciascun materia-le, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiu-ti di imballaggio riciclati e recuperati provenientidal mercato nazionale. Le predette comunicazionipossono essere presentate dai soggetti di cui all’arti-colo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i qua-li hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti edinviate contestualmente al Consorzio nazionaleimballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dallaComunità ai sensi del regolamento (CEE) del 1°febbraio 1993, n. 259, del Consiglio, del regolamen-

to (CE) 29 aprile 1999, n. 1420, del Consiglio e delregolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1547, dellaCommissione sono presi in considerazione, ai finidell’adempimento degli obblighi e del consegui-mento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sus-siste idonea documentazione comprovante che l’o-perazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effet-tuata con modalità equivalenti a quelle previste alriguardo dalla legislazione comunitaria. L’Autoritàdi cui all’articolo 207, entro centoventi giorni dallasua istituzione, redige un elenco dei Paesi extraco-munitari in cui le operazioni di recupero e/o di rici-claggio sono considerate equivalenti a quelle previ-ste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenen-do conto anche di eventuali decisioni e orientamen-ti dell’Unione europea in materia.

3. Le pubbliche amministrazioni e i gestori inco-raggiano, per motivi ambientali o in considerazionedel rapporto costi-benefici, il recupero energeticoove esso sia preferibile al riciclaggio, purché non sidetermini uno scostamento rilevante rispetto agliobiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori inco-raggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenutida rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazio-ne di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercatoper tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impedi-scono l’uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi com-plessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti diimballaggio come fissati al comma 1 non siano rag-giunti alla scadenza prevista, con decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazio-ne del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e delMinistro delle attività produttive, alle diverse tipolo-gie di materiali di imballaggi sono applicate misuredi carattere economico, proporzionate al mancatoraggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito èversato all’entrata del bilancio dello Stato per esse-re riassegnato con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze ad apposito capitolo del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio. Det-te somme saranno utilizzate per promuovere la pre-venzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e ilrecupero dei rifiuti di imballaggio,

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti airifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale,nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero alnetto degli scarti e sono adottati ed aggiornati inconformità alla normativa comunitaria con decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela del territoriodi concerto con il Ministro delle attività produttive.

7. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e il Ministro delle attività produttive notificano

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alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi esecondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazionesull’attuazione delle disposizioni del presente titoloaccompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma2 e i progetti delle misure che si intendono adottarenell’ambito del titolo medesimo.

8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e il Ministro delle attività produttive fornisco-no periodicamente all’Unione europea e agli altriPaesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti diimballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottatidalla Commissione dell’Unione europea con la deci-sione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

Art. 221. Obblighi dei produttori e degli utiliz-zatori. 1. I produttori e gli utilizzatori sono respon-sabili della corretta ed efficace gestione ambientaledegli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generatidal consumo dei propri prodotti.

2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli205 e 220 e del Programma di cui all’articolo 225, iproduttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestoredel servizio e secondo quanto previsto dall’accordodi programma di cui all’articolo 224, comma 5,adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imbal-laggio primari o comunque conferiti al servizio pub-blico della stessa natura e raccolti in modo differen-ziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordocon l’attività di raccolta differenziata organizzatadalle pubbliche amministrazioni e per le altre fina-lità indicate nell’articolo 224, i produttori e gli uti-lizzatori partecipano al Consorzio nazionale imbal-laggi, salvo il caso in cui venga adottato uno deisistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presen-te articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e direcupero nonché agli obblighi della ripresa degliimballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imbal-laggio secondari e terziari su superfici private, e conriferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione delConsorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal serviziopubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in formaassociata, la gestione dei propri rifiuti di imballag-gio su tutto il territorio nazionale;

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che èstato messo in atto un sistema di restituzione deipropri imballaggi, mediante idonea documentazioneche dimostri l’autosufficienza del sistema, nelrispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sonotenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari eterziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari

in un luogo di raccolta organizzato dai produttori econ gli stessi concordato. Gli utilizzatori possonotuttavia conferire al servizio pubblico i suddettiimballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti deri-vanti dai criteri determinati ai sensi dell’articolo195, comma 2, lettera e). Fino all’adozione dei cri-teri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ilconferimento degli imballaggi usati secondari e ter-ziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziarial servizio pubblico è ammesso per superfici privatenon superiori a 150 metri quadri nei comuni conpopolazione residente inferiore a diecimila abitanti,ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popola-zione residente superiore a diecimila abitanti,

5. I produttori che non aderiscono al Consorzionazionale imballaggi e a un consorzio di cui all’arti-colo 223 devono richiedere all’Autorità di cui all’ar-ticolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazio-ne, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi delcomma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni dal-l’assunzione della qualifica di produttore ai sensidell’articolo 218, comma 1, lettera r) o dal recessoanche solo da uno dei suddetti consorzi; il recesso èefficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunica-zione. A tal fine i produttori devono dimostrare diaver organizzato il sistema secondo criteri di effi-cienza, efficacia ed economicità, che il sistema èeffettivamente ed autonomamente funzionante e cheè in grado di conseguire, nell’ambito delle attivitàsvolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cuiall’articolo 220. I produttori devono inoltre garantireche gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggisiano informati sulle modalità del sistema adottato.L’Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementidi valutazione da parte del Consorzio nazionaleimballaggi, si esprime entro novanta giorni dallarichiesta. In caso di mancata risposta nel terminesopra indicato, l’interessato chiede al Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio l’adozione deirelativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi neisuccessivi sessanta giorni. L’Autorità è tenuta a pre-sentare una relazione annuale di sintesi relativa a tut-te le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconosci-menti già operati ai sensi della previgente normativa.

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e tra-smettono al Consorzio nazionale imballaggi di cuiall’articolo 224 un proprio Programma specifico diprevenzione che costituisce la base per l’elaborazio-ne del programma generale di cui all’articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori dicui al comma 5 presentano all’Autorità prevista dal-l’articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggiun piano specifico di prevenzione e gestione relati-vo all’anno solare successivo, che sarà inserito nelprogramma generale di prevenzione e gestione dicui all’articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori dicui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare

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all’Autorità prevista dall’articolo 207 ed al Consor-zio nazionale imballaggi una relazione sulla gestio-ne relativa all’anno solare precedente, comprensivadell’indicazione nominativa degli utilizzatori che,fino al consumo, partecipano al sistema di cui alcomma 3, lettere a) o c), del programma specifico edei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo deirifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possonoessere evidenziati i problemi inerenti il raggiungi-mento degli scopi istituzionali e le eventuali propo-ste di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensidel comma 5, o la revoca disposta dall’Autorità,previo avviso all’interessato, qualora i risultati otte-nuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi dicui all’articolo 220 ovvero siano stati violati gliobblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per iproduttori l’obbligo di partecipare ad uno dei con-sorzi di cui all’articolo 223 e, assieme ai propri uti-lizzatori di ogni livello fino al consumo, al consor-zio previsto dall’articolo 224. I provvedimenti del-l’Autorità sono comunicati ai produttori interessati eal Consorzio nazionale imballaggi. L’adesioneobbligatoria ai consorzi disposta in applicazione delpresente comma ha effetto retroattivo ai soli fini del-la corresponsione del contributo ambientale previstodall’articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativiinteressi di mora. Ai produttori e agli utilizzatoriche, entro novanta giorni dal ricevimento dellacomunicazione dell’Autorità, non provvedano adaderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovu-te si applicano inoltre le sanzioni previste dall’arti-colo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzato-ri i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta deirifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta diffe-renziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servi-zio pubblico per i quali l’Autorità d’ambito richiedeal Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai sog-getti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imbal-

laggio;e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio

secondari e terziari.11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di

imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiutiin raccolta differenziata, non deve comportare onerieconomici per il consumatore.

Art. 222. Raccolta differenziata e obblighi dellapubblica amministrazione. 1. La pubblica ammini-strazione deve organizzare sistemi adeguati di rac-colta differenziata in modo da permettere al consu-matore di conferire al servizio pubblico rifiuti diimballaggio selezionati dai rifiuti domestici e daaltri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogeneadel territorio in ciascun ambito territoriale ottimale,tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deveessere effettuata secondo criteri che privilegino l’ef-ficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio,nonché il coordinamento con la gestione di altririfiuti.

2. Nel caso in cui l’Autorità di cui all’articolo 207accerti che le pubbliche amministrazioni non abbia-no attivato sistemi adeguati di raccolta differenziatadei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungi-mento degli obiettivi di cui all’articolo 205, ed inparticolare di quelli di recupero e riciclaggio di cuiall’articolo 220, può richiedere al Consorzio nazio-nale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi diraccolta differenziata, anche avvalendosi di soggettipubblici o privati individuati dal Consorzio naziona-le imballaggi medesimo mediante procedure traspa-renti e selettive, in via temporanea e d’urgenza,comunque per un periodo non superiore a ventiquat-tro mesi, sempre che ciò avvenga all’interno diambiti ottimali opportunamente identificati, perl’organizzazione e/o integrazione del servizio rite-nuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionaleimballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recuperoe riciclaggio previsti dall’articolo 220, decida diaderire alla richiesta, verrà al medesimo corrispostoil valore della tariffa applicata per la raccolta deirifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi con-seguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivodovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle fra-zioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzionazionale imballaggi non dichiari di accettare entroquindici giorni dalla richiesta, l’Autorità, nei suc-cessivi quindici giorni, individua, mediante proce-dure trasparenti e selettive, un soggetto di compro-vata e documentata affidabilità e capacità a cui affi-dare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti diimballaggio in via temporanea e d’urgenza, finoall’espletamento delle procedure ordinarie di aggiu-dicazione del servizio e comunque per un periodonon superiore a dodici mesi, prorogabili di ulterioridodici mesi in caso di impossibilità oggettiva edocumentata di aggiudicazione.

3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano,ove opportuno, l’utilizzazione di materiali prove-nienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbri-cazione di imballaggi e altri prodotti.

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e il Ministro delle attività produttive curano lapubblicazione delle misure e degli obiettivi oggettodelle campagne di informazione di cui all’articolo224, comma 3, lettera g).

5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio di concerto con il Ministro delle attività pro-duttive cura la pubblicazione delle norme nazionaliche recepiscono le norme armonizzate di cui all’ar-

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ticolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione allaCommissione dell’Unione europea.

Art. 223. Consorzi. 1. Al fine di razionalizzare edorganizzare la ripresa degli imballaggi usati, la rac-colta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari susuperfici private e il ritiro, su indicazione del Con-sorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224,dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubbli-co, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti diimballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza,economicità e trasparenza, i produttori che nonprovvedono ai sensi dell’articolo 221, comma 3, let-tere a) e c), costituiscono uno o più consorzi per cia-scun materiale di imballaggio operanti su tutto il ter-ritorio nazionale. Ai consorzi di cui al presente com-ma possono partecipare i recuperatori e i riciclatoriche non corrispondono alla categoria dei produttori,previo accordo con gli altri consorziati ed unitamen-te agli stessi.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalitàgiuridica di diritto privato senza fine di lucro e sonoretti da uno statuto adottato in conformità ad unoschema tipo, redatto dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio di concerto con il Ministrodelle attività produttive, da pubblicare nella Gazzet-ta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, conformemente ai principi del presentedecreto e, in particolare, a quelli di efficienza, effica-cia, economicità e trasparenza, nonché di libera con-correnza nelle attività di settore. Lo statuto adottatoda ciascun consorzio è trasmesso entro quindici gior-ni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio che lo approva nei successivi novanta giorni, consuo provvedimento adottato di concerto con il Mini-stro delle attività produttive. Ove il Ministro ritengadi non approvare lo statuto trasmesso, per motivi dilegittimità o di merito, lo ritrasmette al consorziorichiedente con le relative osservazioni. I consorzigià riconosciuti ai sensi della previgente normativasono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformitàal nuovo schema tipo entro centoventi giorni dallasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decre-to ministeriale di approvazione dello statuto dei con-sorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti agarantire l’equilibrio della propria gestione finan-ziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funziona-mento dei predetti consorzi derivano dai contributidei consorziati e dai versamenti effettuati dal Con-sorzio nazionale imballaggi ai sensi dell’articolo224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indi-cate dall’articolo 224, comma 8, dai proventi dellacessione, nel rispetto dei principi della concorrenzae della corretta gestione ambientale, degli imballag-gi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o riti-rati, nonché da altri eventuali proventi e contributidi consorziati o di terzi.

4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette alConsorzio nazionale imballaggi ed all’Autorità di cuiall’articolo 207 un proprio Programma specifico diprevenzione che costituisce la base per l’elaborazionedel programma generale di cui all’articolo 225.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi dicui al presente articolo presentano all’Autorità pre-vista dall’articolo 207 e al Consorzio nazionaleimballaggi un piano specifico di prevenzione egestione relativo all’anno solare successivo, chesarà inserito nel programma generale di prevenzionee gestione.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi dicui al presente articolo sono inoltre tenuti a presen-tare all’Autorità di cui all’articolo 207 ed al Consor-zio nazionale imballaggi una relazione sulla gestio-ne relativa all’anno precedente, con l’indicazionenominativa dei consorziati, il programma specificoed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo deirifiuti di imballaggio.

Art. 224. Consorzio nazionale imballaggi. 1. Peril raggiungimento degli obiettivi globali di recuperoe di riciclaggio e per garantire il necessario coordi-namento dell’attività di raccolta differenziata, i pro-duttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previ-sto dall’articolo 221, comma 2, partecipano in formaparitaria al Consorzio nazionale imballaggi, inseguito denominato CONAI, che ha personalità giu-ridica di diritto privato senza fine di lucro ed è rettoda uno statuto approvato con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio di concertocon il Ministro delle attività produttive.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della parte quarta del presente decreto, ilCONAI adegua il proprio statuto ai princìpi conte-nuti nel presente decreto ed in particolare a quelli ditrasparenza, efficacia, efficienza ed economicità,nonché di libera concorrenza nelle attività di settore,ai sensi dell’articolo 221, comma 2. Lo statuto adot-tato è trasmesso entro quindici giorni al Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio che loapprova di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive, salvo motivate osservazioni cui ilCONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessan-ta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei ter-mini prescritti, le modifiche allo statuto sono appor-tate con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con il Ministro del-le attività produttive.

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:a) definisce, in accordo con le regioni e con le

pubbliche amministrazioni interessate, gli ambititerritoriali in cui rendere operante un sistema inte-grato che comprenda la raccolta, la selezione e il tra-sporto dei materiali selezionati a centri di raccolta odi smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioniappartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla

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lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte deiproduttori dei rifiuti selezionati provenienti dallaraccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmispecifici di prevenzione di cui agli articoli 221,comma 6, e 223, comma 4, il Programma generaleper la prevenzione e la gestione degli imballaggi edei rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225;

d) promuove accordi di programma con gli ope-ratori economici per favorire il riciclaggio e il recu-pero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l’at-tuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i con-sorzi di cui all’articolo 223, i soggetti di cui all’arti-colo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operato-ri economici, anche eventualmente destinando unaquota del contributo ambientale CONAI, di cui allalettera h), ai consorzi che realizzano percentuali direcupero o di riciclo superiori a quelle minime indi-cate nel Programma generale, al fine del consegui-mento degli obiettivi globali di cui all’Allegato Ealla parte quarta del presente decreto. Nella medesi-ma misura è ridotta la quota del contributo spettanteai consorzi che non raggiungono i singoli obiettividi recupero;

f) garantisce il necessario raccordo tra le ammi-nistrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatorieconomici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche ammi-nistrazioni, le campagne di informazione ritenuteutili ai fini dell’attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori imaggiori oneri per la raccolta differenziata di cuiall’articolo 221, comma 10, lettera b), nonché glioneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiutidi imballaggio conferiti al servizio di raccolta dif-ferenziata, in proporzione alla quantità totale, alpeso ed alla tipologia del materiale di imballaggioimmessi sul mercato nazionale, al netto delle quan-tità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno prece-dente per ciascuna tipologia di materiale. A tal finedetermina e pone a carico dei consorziati, con lemodalità individuate dallo statuto, anche in basealle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, ilcontributo denominato contributo ambientaleCONAI;

i) promuove il coordinamento con la gestione dialtri rifiuti previsto dall’articolo 222, comma 1, let-tera b), anche definendone gli ambiti di applicazio-ne;

l) promuove la conclusione, su base volontaria,di accordi tra i consorzi di cui all’articolo 223 e isoggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a)e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordisono relativi alla gestione ambientale della medesi-ma tipologia di materiale oggetto dell’interventodei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa

in ogni caso l’utilizzazione del contributo ambien-tale CONAI;

m) fornisce i dati e le informazioni richieste dal-l’Autorità di cui all’articolo 207 e assicura l’osser-vanza degli indirizzi da questa tracciati.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennalidi recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi digestione accantonati dal CONAI e dai consorzi dicui all’articolo 223 nelle riserve costituenti il loropatrimonio netto non concorrono alla formazionedel reddito, a condizione che sia rispettato il divietodi distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorzia-ti ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche incaso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali,dei consorzi e del CONAI.

5. Il CONAI può stipulare un accordo di program-ma quadro su base nazionale con l’Associazionenazionale Comuni italiani (ANCI), con l’Unionedelle province italiane (PI) o con le Autorità d’am-bito al fine di garantire l’attuazione del principio dicorresponsabilità gestionale tra produttori, utilizza-tori e pubbliche amministrazioni. In particolare, taleaccordo stabilisce:

a) l’entità dei maggiori oneri per la raccolta dif-ferenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all’artico-lo 221, comma 10, lettera b), da versare alle compe-tenti pubbliche amministrazioni, determinati secon-do criteri di efficienza, efficacia, economicità e tra-sparenza di gestione del servizio medesimo, nonchésulla base della tariffa di cui all’articolo 238, dalladata di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delleparti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballag-gio in relazione alle esigenze delle attività di rici-claggio e di recupero.

6. L’accordo di programma di cui al comma 5 ètrasmesso all’Autorità di cui all’articolo 207, chepuò richiedere eventuali modifiche ed integrazionientro i successivi sessanta giorni.

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al com-ma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imbal-laggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cau-zione.

8. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato invia prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari ocomunque conferiti al servizio pubblico ed è attri-buito dal CONAI, sulla base di apposite convenzio-ni, ai soggetti di cui all’articolo 223 in proporzionediretta alla quantità e qualità dei rifiuti da imballag-gio recuperati oppure riciclati e tenendo conto dellaquantità e tipologia degli imballaggi immessi sulterritorio nazionale. Al fine della ulteriore utilizza-zione del contributo, il CONAI stipula, con i sog-getti di cui all’articolo 223, accordi per l’organizza-zione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggiodei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. E’ fat-to obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui all’artico-

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lo 223 di adottare uno specifico sistema contabileche distingua la quota del contributo ambientaleCONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupe-ro degli imballaggi primari, o comunque conferiti alservizio pubblico, da quella utilizzata per imballag-gi secondari e terziari ritirati, riciclati o recuperati dasuperficie privata. Il CONAI provvede ai mezzifinanziari necessari per lo svolgimento delle propriefunzioni con i proventi dell’attività, con i contributidei consorziati e con una quota del contributoambientale CONAI, determinata nella misura neces-saria a far fronte alle spese derivanti dall’espleta-mento, nel rispetto dei criteri di contenimento deicosti e di efficienza della gestione, delle funzioniconferitegli dal presente titolo.

9. L’applicazione del contributo ambientaleCONAI esclude l’assoggettamento del medesimobene e delle materie prime che lo costituiscono adaltri contributi con finalità ambientali previsti dallaparte quarta del presente decreto o comunque isti-tuiti in applicazione del presente decreto.

10. Al Consiglio di amministrazione del CONAIpartecipa con diritto di voto un rappresentante deiconsumatori indicato dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e dal Ministro delle attivitàproduttive.

11. Al Consiglio di amministrazione del CONAInon possono partecipare gli amministratori ai qualisiano attribuite deleghe operative ed i titolari di cari-che direttive degli organismi di cui agli articoli 221,comma 3, lettere a) e c), e 223.

12. In caso di mancata stipula degli accordi di cuiai commi 3 e 5, il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio di concerto con il Ministro delleattività produttive può determinare con propriodecreto l’entità dei maggiori oneri per la raccoltadifferenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all’ar-ticolo 221, comma 10, lettera b), a carico dei pro-duttori e degli utilizzatori, nonché le condizioni e lemodalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei pro-duttori. Qualora tali accordi siano conclusi dalCONAI e uno o più dei soggetti di cui all’articolo221, comma 3, lettere a) e c), o uno o più consorzidi cui all’articolo 223 non vi aderiscano o non con-cludano con le competenti amministrazioni pubbli-che, che lo richiedano, le convenzioni locali per ilritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabi-lite dall’accordo concluso con il CONAI, il CONAImedesimo può subentrare a tali soggetti nella con-clusione delle convenzioni locali, se necessario perraggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggioprevisti dall’articolo 220.

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gliobiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiutidi imballaggio indicati nel programma generale diprevenzione e gestione degli imballaggi di cuiall’articolo 225, il CONAI adotta, nell’ambito delleproprie disponibilità finanziarie, forme particolari di

incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nellearee geografiche che non abbiano ancora raggiuntogli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’arti-colo 205, comma 1, entro i limiti massimi di rici-claggio previsti dall’Allegato E alla parte quarta delpresente decreto.

Art. 225. Programma generale di prevenzione edi gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imbal-laggio. 1. Sulla base dei programmi specifici di pre-venzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223,comma 4, il CONAI elabora annualmente un Pro-gramma generale di prevenzione e di gestione degliimballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua,con riferimento alle singole tipologie di materiale diimballaggio, le misure per conseguire i seguentiobiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti diimballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quan-tità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto allaquantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantitàdi rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto allaquantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell’im-ballaggio allo scopo di permettere ad esso di sop-portare più tragitti o rotazioni nelle condizioni diutilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e rici-claggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determi-na, inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia dirifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque annie, nell’ambito di questo obiettivo globale, sulla basedella stessa scadenza, la percentuale in peso da rici-clare delle singole tipologie di materiali di imbal-laggio, con un minimo percentuale in peso per cia-scun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclag-gio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAItrasmette all’Autorità di cui all’articolo 207 un pia-no specifico di prevenzione e gestione relativoall’anno solare successivo, che sarà inserito nel pro-gramma generale di prevenzione e gestione.

4. La relazione generale consuntiva relativa all’an-no solare precedente è trasmessa per il parereall’Autorità di cui all’articolo 207, entro il 30 giu-gno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del Ministro del-le attività produttive, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCIsi provvede alla approvazione ed alle eventualimodificazioni e integrazioni del Programma genera-le di prevenzione e di gestione degli imballaggi e deirifiuti di imballaggio.

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5. Nel caso in cui il Programma generale non siapredisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutivadall’Autorità di cui all’articolo 207. In tal caso gliobiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massi-mi previsti dall’allegato E alla parte quarta del pre-sente decreto.

6. I piani regionali di cui all’articolo 199 sono inte-grati con specifiche previsioni per la gestione degliimballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base delprogramma di cui al presente articolo.

Art. 226. Divieti. 1. È vietato lo smaltimento indiscarica degli imballaggi e dei contenitori recupe-rati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle opera-zioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti diimballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo221, comma 4, è vietato immettere nel normale cir-cuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terzia-ri di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi seconda-ri non restituiti all’utilizzatore dal commerciante aldettaglio possono essere conferiti al servizio pubbli-co solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia sta-ta attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, com-ma 4.

3. Possono essere commercializzati solo imballag-gi rispondenti agli standard europei fissati dal Comi-tato europeo normalizzazione in conformità airequisiti essenziali stabiliti dall’articolo 9 delladirettiva 94/62/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, diconcerto con il Ministro delle attività produttivesono aggiornati i predetti standard, tenuto conto del-la comunicazione della Commissione europea2005/C44/13. Sino all’emanazione del predettodecreto si applica l’Allegato F alla parte quarta delpresente decreto.

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi ocomponenti di imballaggio, ad eccezione degliimballaggi interamente costituiti di cristallo, conlivelli totali di concentrazione di piombo, mercu-rio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggiin vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica siapplica la decisione 1999/177/CE dell’ 8 febbraio1999.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con il Ministro del-le attività produttive sono determinate, in confor-mità alle decisioni dell’Unione europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentra-zione di cui al comma 4 non si applicano ai materialiriciclati e ai circuiti di produzione localizzati in unacatena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dalrequisito di cui al comma 4.

TITOLO III

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIEDI RIFIUTI

Art. 227. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiutisanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenentiamianto. 1. Restano ferme le disposizioni speciali,nazionali e comunitarie relative alle altre tipologiedi rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attua-zione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla datadi entrata in vigore delle singole disposizioni delcitato provvedimento, nelle more dell’entrata invigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi ladisciplina di cui all’articolo 44 del decreto legislati-vo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente dellaRepubblica 15 luglio 2003, n. 254;

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE edecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, fermarestando la ripartizione degli oneri, a carico deglioperatori economici, per il ritiro e trattamento deiveicoli fuori uso in conformità a quanto previstodall’articolo 5, comma 4, della citata direttiva2000/53/CE;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti conte-nenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004,n. 248.

Art. 228. Pneumatici fuori uso. 1. Fermo restan-do il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli179 e 180 del presente decreto, al fine di ottimizza-re il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurnela formazione anche attraverso la ricostruzione è fat-to obbligo ai produttori e importatori di pneumaticidi provvedere, singolarmente o in forma associata econ periodicità almeno annuale, alla gestione diquantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli daimedesimi immessi sul mercato e destinati alla ven-dita sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, da ema-narsi nel termine di giorni centoventi dalla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attua-tive dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasidella commercializzazione dei pneumatici è indica-to in fattura il contributo a carico degli utenti finalinecessario, anche in relazione alle diverse tipologiedi pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dal-l’obbligo di cui al comma 1.

3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativaassociata, da parte dei produttori e importatori di

pneumatici che ne fanno parte, delle somme corri-spondenti al contributo per il recupero, calcolato sulquantitativo di pneumatici immessi sul mercato nel-l’anno precedente costituisce adempimento dell’ob-bligo di cui al comma 1 con esenzione del produtto-re o importatore da ogni relativa responsabilità.

4. I produttori e gli importatori di pneumatici ina-dempienti agli obblighi di cui al comma 1 sonoassoggettati ad una sanzione amministrativa pecu-niaria proporzionata alla gravità dell’inadempimen-to, comunque non superiore al doppio del contribu-to incassato per il periodo considerato.

Art. 229. Combustibile da rifiuti e combustibileda rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q. 1. Ai sen-si e per gli effetti della parte quarta del presentedecreto, il combustibile da rifiuti (CDR), di seguitoCDR, come definito dall’articolo 183, comma 1, let-tera r), è classificato come rifiuto speciale.

2. Ferma restando l’applicazione della disciplinadi cui al presente articolo, è escluso dall’ambito diapplicazione della parte quarta del presente decretoil combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q),di seguito CDR-Q, come definito dall’articolo 183,comma 1, lettera s), prodotto nell’ambito di un pro-cesso produttivo che adotta un sistema di gestioneper la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO9001 e destinato all’effettivo utilizzo in co-combu-stione, come definita dall’articolo 2, comma 1, lette-ra g), del decreto del Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato 11 novembre 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14dicembre 1999, in impianti di produzione di energiaelettrica e in cementifici, come specificato neldecreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2002. Il Governo è autorizzato adapportare le conseguenti modifiche al citato decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo2002.

3. La produzione del CDR e del CDR-Q deveavvenire nel rispetto della gerarchia del trattamentodei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilasciodelle autorizzazioni alla costruzione e all’eserciziodell’impianto previste dalla parte quarta del presen-te decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Qè ammesso per una percentuale massima del cin-quanta per cento in peso l’impiego di rifiuti specialinon pericolosi. Per la produzione e l’impiego delCDR è ammesso il ricorso alle procedure semplifi-cate di cui agli articoli 214 e 216.

4. Ai fini della costruzione e dell’esercizio degliimpianti di incenerimento o coincenerimento cheutilizzano il CDR si applicano le specifiche disposi-zioni, comunitarie e nazionali, in materia di autoriz-zazione integrata ambientale e di incenerimento deirifiuti. Per la costruzione e per l’esercizio degliimpianti di produzione di energia elettrica e per icementifici che utilizzano CDR-Q si applica la spe-

cifica normativa di settore. Le modalità per l’utiliz-zo del CDR-Q sono definite dal citato decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.

5. Il CDR-Q è fonte rinnovabile, ai sensi dell’arti-colo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387, in misura proporzionalealla frazione biodegradabile in esso contenuta.

6. Il CDR e il CDR-Q beneficiano del regime diincentivazione di cui all’articolo 17, comma 1, deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 230. Rifiuti derivanti da attività di manu-tenzione delle infrastrutture. 1. Il luogo di produ-zione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzio-ne alle infrastrutture, effettuata direttamente dalgestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti perl’erogazione di forniture e servizi di interesse pub-blico o tramite terzi, può coincidere con la sede delcantiere che gestisce l’attività manutentiva o con lasede locale del gestore della infrastruttura nelle cuicompetenze rientra il tratto di infrastruttura interes-sata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogodi concentramento dove il materiale tolto d’operaviene trasportato per la successiva valutazione tec-nica, finalizzata all’individuazione del materialeeffettivamente, direttamente ed oggettivamente riu-tilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun tratta-mento.

2. La valutazione tecnica del gestore della infra-struttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre ses-santa giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Ladocumentazione relativa alla valutazione tecnica èconservata, unitamente ai registri di carico e scarico,per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicanoanche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva,effettuata direttamente da gestori erogatori di pub-blico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degliimpianti fruitori delle infrastrutture di cui al com-ma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell’articolo190, comma 3, i registri di carico e scarico relativiai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cuial presente articolo possono essere tenuti nel luogodi produzione dei rifiuti così come definito nelcomma 1.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con i Ministri delleattività produttive, della salute e delle infrastrutture,sono definite le modalità di gestione dei rifiuti pro-venienti dalle attività di pulizia manutentiva dellefognature, sulla base del criterio secondo il quale talirifiuti si considerano prodotti presso la sede o ildomicilio del soggetto che svolge l’attività di puliziamanutentiva.

Art. 231. Veicoli fuori uso non disciplinati daldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 1. Ilproprietario di un veicolo a motore o di un rimor-

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chio, con esclusione di quelli disciplinati dal decre-to legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intendaprocedere alla demolizione dello stesso deve conse-gnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicu-rezza, la demolizione, il recupero dei materiali e larottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208,209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevereanche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di unrimorchio di cui al comma 1 destinato alla demoli-zione può altresì consegnarlo ai concessionari o allesuccursali delle case costruttrici per la consegnasuccessiva ai centri di cui al comma 1, qualoraintenda cedere il predetto veicolo o rimorchio peracquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati daiproprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sen-si degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civi-le sono conferiti ai centri di raccolta di cui al com-ma 1 nei casi e con le procedure determinate condecreto del Ministro dell’interno, di concerto con iMinistri dell’economia e delle finanze, dell’am-biente e della tutela del territorio e delle infrastrut-ture e dei trasporti. Fino all’adozione di tale decre-to, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n.460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o lesuccursali delle case costruttrici rilasciano al pro-prietario del veicolo o del rimorchio consegnato perla demolizione un certificato dal quale deve risulta-re la data della consegna, gli estremi dell’autorizza-zione del centro, le generalità del proprietario e gliestremi di identificazione del veicolo, nonché l’as-sunzione, da parte del gestore del centro stessoovvero del concessionario o del titolare della suc-cursale, dell’impegno a provvedere direttamentealle pratiche di cancellazione dal Pubblico registroautomobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e deirimorchi avviati a demolizione avviene esclusiva-mente a cura del titolare del centro di raccolta o delconcessionario o del titolare della succursale senzaoneri di agenzia a carico del proprietario del veico-lo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giornidalla consegna del veicolo o del rimorchio da partedel proprietario, il gestore del centro di raccolta, ilconcessionario o il titolare della succursale devecomunicare l’avvenuta consegna per la demolizionedel veicolo e consegnare il certificato di proprietà, lacarta di circolazione e le targhe al competente Uffi-cio del PRA che provvede ai sensi e per gli effettidell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4libera il proprietario del veicolo dalla responsabilitàcivile, penale e amministrativa connessa con la pro-prietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari ei titolari delle succursali delle case costruttrici di cuiai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare odistruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avvia-re allo smontaggio ed alla successiva riduzione inrottami senza aver prima adempiuto ai compiti dicui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denun-cia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffi-ci competenti devono essere annotati sull’appositoregistro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersisecondo le norme del regolamento di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sonosoggetti i responsabili dei centri di raccolta o altriluoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’ar-ticolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi del-l’articolo 215, comma 4 del predetto decreto legisla-tivo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricam-bio recuperate dalla demolizione dei veicoli a moto-re o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbia-no attinenza con la sicurezza dei veicoli. L’originedelle parti di ricambio immesse alla vendita deverisultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate alcliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza deiveicoli sono cedute solo agli esercenti l’attività diautoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresadi autoriparazione è tenuta a certificarne l’idoneità ela funzionalità.

12. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui aicommi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti atti-vità di autoriparazione deve risultare dalle fatturerilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella parte quarta del presente decreto, il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio, di concer-to con i Ministri delle attività produttive e delleinfrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecni-che relative alle caratteristiche degli impianti didemolizione, alle operazioni di messa in sicurezza eall’individuazione delle parti di ricambio attinenti lasicurezza di cui al comma 11. Fino all’adozione ditale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centridi raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli dicui all’Allegato I del decreto legislativo 24 giugno2003, n. 209.

Art. 232. Rifiuti prodotti dalle navi e residui dicarico. 1. La disciplina di carattere nazionale relati-va ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di caricoè contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003n. 182.

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina giàsottoposte a un trattamento preliminare in impiantiautorizzati ai sensi della legislazione vigente posso-

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no accedere alle procedure semplificate di cui aldecreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restandoche le materie prime e i prodotti ottenuti devonopossedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4dell’Allegato 3 del predetto decreto, come modifica-to dal comma 3 del presente articolo.

3. Ai punti 2.4 dell’allegato 1 e 6.6.4 dell’Allega-to 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la con-giunzione: “e” è sostituita dalla disgiunzione: “o”.

Art. 233. Consorzi nazionali di raccolta e trat-tamento degli oli e dei grassi vegetali ed animaliesausti. 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare lagestione degli oli e dei grassi vegetali e animaliesausti, tutti gli operatori della filiera costituisconouno o più consorzi. I sistemi di gestione adottatidevono conformarsi ai principi di cui all’articolo237.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalitàgiuridica di diritto privato senza scopo di lucro esono retti da uno statuto adottato in conformità aduno schema tipo redatto dal Ministro dell’ambientee della tutela del territorio di concerto con il Mini-stro delle attività produttive, da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, conformemente ai principi del presentedecreto e, in particolare, a quelli di efficienza, effi-cacia, economicità e trasparenza, nonché di liberaconcorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adot-tato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindicigiorni al Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio che lo approva nei successivi novanta gior-ni, con suo provvedimento adottato di concerto conil Ministro delle attività produttive. Ove il Ministroritenga di non approvare lo statuto trasmesso, permotivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette alconsorzio richiedente con le relative osservazioni. Iconsorzi già riconosciuti ai sensi della previgentenormativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto inconformità al nuovo schema tipo entro centoventigiorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale. Il decreto ministeriale di approvazione dellostatuto dei consorzi è pubblicato nella GazzettaUfficiale.

3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazio-nale i seguenti compiti:

a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cuial comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il tratta-mento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali eanimali esausti;

b) assicurano, nel rispetto delle disposizionivigenti in materia di inquinamento, lo smaltimentodi oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti deiquali non sia possibile o conveniente la rigenerazio-ne;

c) promuovono lo svolgimento di indagini dimercato e di studi di settore al fine di migliorare,economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta,

trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero deglioli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adot-tate in relazione alle finalità della parte quarta delpresente decreto ed a norma dello statuto, sono vin-colanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Partecipano ai consorzi:a) le imprese che producono, importano o deten-

gono oli e grassi vegetali ed animali esausti;b) le imprese che riciclano e recuperano oli e

grassi vegetali e animali esausti;c) le imprese che effettuano la raccolta, il tra-

sporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e ani-mali esausti;

d) eventualmente, le imprese che abbiano versa-to contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10,lettera d).

6. Le quote di partecipazione ai consorzi sonodeterminate in base al rapporto tra la capacità pro-duttiva di ciascun consorziato e la capacità produtti-va complessivamente sviluppata da tutti i consorzia-ti appartenenti alla medesima categoria,

7. La determinazione e l’assegnazione delle quotecompete al consiglio di amministrazione dei consor-zi che vi provvede annualmente secondo quanto sta-bilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacità o di impossibilità diadempiere, per mezzo delle stesse imprese consor-ziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio,trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegeta-li e animali esausti stabiliti dalla parte quarta delpresente decreto, il consorzio può, nei limiti e neimodi determinati dallo statuto, stipulare con leimprese pubbliche e private contratti per l’assolvi-mento degli obblighi medesimi.

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi delcomma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipoai sensi del comma 2, organizzare autonomamente,anche in forma associata, la gestione degli oli e gras-si vegetali e animali esausti su tutto il territorionazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devonorichiedere all’Autorità di cui all’articolo 207, previatrasmissione di idonea documentazione, il ricono-scimento del sistema adottato. A tal fine i predettioperatori devono dimostrare di aver organizzato ilsistema secondo criteri di efficienza, efficacia edeconomicità, che il sistema è effettivamente ed auto-noma mente funzionante e che è in grado di conse-guire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivifissati dal presente articolo. Gli operatori devonoinoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti fina-li siano informati sulle modalità del sistema adotta-to. L’Autorità, dopo aver acquisito i necessari cle-menti di valutazione, si esprime entro novanta gior-ni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel ter-mine sopra indicato, l’interessato chiede al Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio l’adozione

dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsinei successivi sessanta giorni. L’Autorità è tenuta apresentare una relazione annuale di sintesi relativa atutte le istruttorie esperite.

10. I consorzi sono tenuti a garantire l’equilibriodella propria gestione finanziaria. Le risorse finan-ziarie dei consorzi sono costituite:

a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;b) dalla gestione patrimoniale del fondo consor-

tile;c) dalle quote consortili;d) da eventuali contributi di riciclaggio a carico

dei produttori e degli importatori di oli e grassivegetali e animali per uso alimentare destinati almercato interno e ricadenti nelle finalità consortili dicui al comma 1, determinati annualmente con decre-to del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, di concerto con il Ministro delle attività pro-duttive, al fine di garantire l’equilibrio di gestionedei consorzi.

11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cuial comma 9 trasmettono annualmente al Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio ed al Mini-stro delle attività produttive i bilanci preventivo econsuntivo entro sessanta giorni dalla loro approva-zione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, talisoggetti presentano agli stessi Ministri una relazionetecnica sull’attività complessiva sviluppata daglistessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solareprecedente.

12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di appro-vazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, inragione della propria attività professionale, detieneoli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato aconferirli ai consorzi direttamente o mediante conse-gna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restandoquanto previsto al comma 9. L’obbligo di conferi-mento non esclude la facoltà per il detentore di cede-re oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese dialtro Stato membro della Comunità europea.

13. Chiunque, in ragione della propria attività pro-fessionale ed in attesa del conferimento ai consorzi,detenga oli e grassi animali e vegetali esausti èobbligato a stoccare gli stessi in apposito contenito-re conforme alle disposizioni vigenti in materia dismaltimento.

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie enazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodot-ti e rifiuti di origine animale.

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categoriedi cui al comma 5 che vengano costituiti o inizinocomunque una delle attività proprie delle categoriemedesime successivamente all’entrata in vigore del-la parte quarta del presente decreto aderiscono aduno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano ilsistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dal-la data di costituzione o di inizio della propria atti-

vità. Resta altresì consentita per i soggetti di cui alcomma 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui alcomma 1, la costituzione, successiva al termine dicui al comma 9, di nuovi consorzi o l’adozione delsistema di cui al medesimo comma 9, decorso alme-no un biennio dalla data di adesione al precedenteconsorzio e fatto salvo l’obbligo di corrispondere icontributi maturati nel periodo.

Art. 234. Consorzi nazionali per il riciclaggio dirifiuti di beni in polietilene. 1. Al fine di raziona-lizzare, organizzare e gestire la raccolta e il tratta-mento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allosmaltimento, sono istituiti uno o più consorzi per ilriciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusigli imballaggi di cui all’articolo 218, comma 1, let-tere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti,di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c),e 231, nonché, in quanto considerati beni durevoli, imateriali e le tubazioni in polietilene destinati all’e-dilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque. Isistemi di gestione adottati devono conformarsi aiprincipi di cui all’articolo 237.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con il Ministro del-le attività produttive, da emanarsi entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della parte quar-ta del presente decreto, sono individuate le tipologiedi beni in polietilene di cui al comma 1.

3. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalitàgiuridica di diritto privato senza scopo di lucro esono retti da uno statuto adottato in conformità aduno schema tipo redatto dal Ministro dell’ambientee della tutela del territorio di concerto con il Mini-stro delle attività produttive, da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, conformemente ai principi del presentedecreto e, in particolare, a quelli di efficienza, effi-cacia, economicità e trasparenza, nonché di liberaconcorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adot-tato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindicigiorni al Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio che lo approva nei successivi novanta gior-ni, con suo provvedimento adottato di concerto conil Ministro delle attività produttive. Ove il Ministroritenga di non approvare lo statuto trasmesso, permotivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette alconsorzio richiedente con le relative osservazioni. Iconsorzi già riconosciuti ai sensi della previgentenormativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto inconformità al nuovo schema tipo entro centoventigiorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale. Il decreto ministeriale di approvazione dellostatuto dei consorzi è pubblicato nella GazzettaUfficiale.

4. Ai consorzi partecipano:a) i produttori e gli importatori di beni in polieti-

lene;

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b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polie-tilene;

c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni inpolietilene.

5. Ai consorzi possono partecipare in qualità disoci aggiunti i produttori ed importatori di materieprime in polietilene per la produzione di beni inpolietilene e le imprese che effettuano la raccolta, iltrasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Lemodalità di partecipazione vengono definite nel-l’ambito dello statuto di cui al comma 3.

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie dicui al comma 4 che vengano costituiti o inizinocomunque una delle attività proprie delle categoriemedesime successivamente all’entrata in vigore del-la parte quarta del presente decreto aderiscono aduno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano ilsistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dal-la data di costituzione o di inizio della propria atti-vità. Resta altresì consentita per i soggetti di cui aicommi 4 e 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui alcomma 1, la costituzione, successiva al termine dicui al comma 7, di nuovi consorzi o l’adozione delsistema di cui al medesimo comma 7, decorso alme-no un biennio dalla data di adesione al precedenteconsorzio e fatto salvo l’obbligo di corrispondere icontributi maturati nel periodo.

7. Gli operatori che non provvedono ai sensi delcomma 1 possono entro centoventi giorni dalla pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipoai sensi del comma 2:

a) organizzare autonomamente, anche in formaassociata, la gestione dei rifiuti di beni in polietilenesu tutto il territorio nazionale;

b) mettere in atto un sistema di restituzione deibeni in polietilene al termine del ciclo di utilità peravviarli ad attività di riciclaggio e di recupero.

Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devonorichiedere all’Autorità di cui all’articolo 207, previatrasmissione di idonea documentazione, il ricono-scimento del sistema adottato. A tal fine i predettioperatori devono dimostrare di aver organizzato ilsistema secondo criteri di efficienza, efficacia edeconomicità, che il sistema è effettivamente ed auto-nomamente funzionante e che è in grado di conse-guire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivifissati dal presente articolo. Gli operatori devonoinoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti fina-li siano informati sulle modalità del sistema adotta-to. L’Autorità, dopo aver acquisito i necessari ele-menti di valutazione, si esprime entro novanta gior-ni dalla richiesta. In caso di mancata risposta neltermine sopra indicato, l’interessato chiede al Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio l’ado-zione dei relativi provvedimenti sostitutivi da ema-narsi nei successivi sessanta giorni. L’Autorità pre-senta una relazione annuale di sintesi relativa a tuttele istruttorie esperite.

8. I consorzi di cui al comma 1 si propongonocome obiettivo primario di favorire il ritiro dei benia base di polietilene al termine del ciclo di utilità peravviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A talfine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazio-nale i seguenti compiti:

a) promuovono la gestione del flusso dei beni abase di polietilene;

b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altreforme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) promuovono la valorizzazione delle frazionidi polietilene non riutilizzabili;

d) promuovono l’informazione degli utenti, inte-sa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorireforme corrette di raccolta e di smaltimento;

e) assicurano l’eliminazione dei rifiuti di beni inpolietilene nel caso in cui non sia possibile o econo-micamente conveniente il riciclaggio, nel rispettodelle disposizioni contro l’inquinamento.

9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati,i consorzi possono ricorrere a forme di depositocauzionale.

10. I consorzi sono tenuti a garantire l’equilibriodella propria gestione finanziaria. I mezzi finanziariper il funzionamento del consorzi sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;b) dai contributi dei soggetti partecipanti;c) dalla gestione patrimoniale del fondo consor-

tile;d) dall’eventuale contributo percentuale di rici-

claggio di cui al comma 13.11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi,

adottate in relazione alle finalità della parte quartadel presente decreto ed a norma dello statuto, sonovincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cuial comma 7 trasmettono annualmente al Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio ed al Mini-stro delle attività produttive il bilancio preventivo econsuntivo entro sessanta giorni dalla loro approva-zione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti dicui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno,presentano una relazione tecnica sull’attività com-plessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoliaderenti nell’anno solare precedente.

13. Il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive determina ogni due anni con propriodecreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in casodi mancato raggiungimento dei predetti obiettivi,può stabilire un contributo percentuale di riciclag-gio da applicarsi sull’importo netto delle fattureemesse dalle imprese produttrici ed importatrici dibeni di polietilene per il mercato interno. Il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio diconcerto con il Ministro delle attività produttivedetermina gli obiettivi di riciclaggio a valere per ilprimo biennio entro novanta giorni dalla data di

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entrata in vigore della parte quarta del presentedecreto.

14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazionenella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazionedello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragio-ne della propria attività, detiene rifiuti di beni inpolietilene è obbligato a conferirli a uno dei consor-zi riconosciuti o direttamente o mediante consegna asoggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comun-que salvo quanto previsto dal comma 7. L’obbligo diconferimento non esclude la facoltà per il detentoredi cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese dialtro Stato membro della Comunità europea.

Art. 235. Consorzi nazionali per la raccolta etrattamento delle batterie al piombo esauste e deirifiuti piombosi. 1. Al fine di razionalizzare edorganizzare la gestione delle batterie al piomboesauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cuiall’articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settem-bre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificatodal comma 15 del presente articolo, che non aderi-scono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies costituiscono uno o più consorzi, i qualidevono adottare sistemi di gestione conformi aiprincipi di cui all’articolo 237.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalitàgiuridica di diritto privato senza scopo di lucro e,salvo quanto previsto dal comma 17, sono retti dauno statuto adottato in conformità ad uno schematipo redatto dal Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio di concerto con il Ministro delle atti-vità produttive, da pubblicare nella Gazzetta Uffi-ciale entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della parte quarta del presente decreto,conformemente ai principi del presente decreto e, inparticolare, a quelli di efficienza, efficacia, econo-micità e trasparenza nonché di libera concorrenzanelle attività di settore. Lo statuto adottato da cia-scun consorzio è trasmesso entro quindici giorni alMinistro dell’ambiente e della tutela del territorioche lo approva nei successivi novanta giorni. Ove ilMinistro ritenga di non approvare lo statuto tra-smesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritra-smette al consorzio richiedente con le relative osser-vazioni. Il decreto ministeriale di approvazione del-lo statuto dei consorzi è pubblicato nella GazzettaUfficiale.

3. I consorzi di cui al comma 1, contestualmentealla comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3,devono trasmettere copia della comunicazione stes-sa al consorzio di cui all’articolo 9-quinquies, deldecreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475, come modificato dal presente decreto. Alla vio-lazione dell’obbligo si applicano le medesime san-zioni previste per la mancata comunicazione di cuial citato articolo 189, comma 3.

4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazio-nale i seguenti compiti:

a) assicurare la gestione delle batterie al piomboesauste e dei rifiuti piombosi;

b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiutipiombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;

c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non siapossibile o economicamente conveniente il recupe-ro, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquina-mento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini dimercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per ilmiglioramento tecnologico del ciclo di produzione,recupero e smaltimento;

e) promuovere la sensibilizzazione dell’opinionepubblica e dei consumatori sulle tematiche della rac-colta e dell’eliminazione delle batterie al piomboesauste e dei rifiuti piombosi.

5. Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano:a) le imprese che effettuano il riciclo delle batte-

rie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi median-te la produzione di piombo secondario raffinato odin lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbrica-zione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle bat-terie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e lavendita delle batterie al piombo.

6. Le quote di partecipazione dei consorziati sonodeterminate di anno in anno con i criteri di cui al com-ma 3-bis dell’articolo 9-quinquies, del decreto-legge9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, comemodificato dal comma 16 del presente articolo.

7. Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cuial presente articolo, adottate in relazione alle finalitàdella parte quarta del presente decreto ed a normadello statuto, sono obbligatorie per tutte le impresepartecipanti.

8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie dicui al comma 5 che vengano costituiti o inizinocomunque una delle attività proprie delle categoriemedesime successivamente all’entrata in vigore del-la parte quarta del presente decreto aderiscono aduno dei consorzi di cui al comma 1 entro sessantagiorni dalla data di costituzione o di inizio della pro-pria attività. Resta altresì consentita per gli stessisoggetti, aderenti ad uno dei consorzi di cui al com-ma 1, la costituzione di nuovi consorzi, decorsoalmeno un biennio dalla data di adesione al prece-dente consorzio e fatto salvo l’obbligo di corrispon-dere i contributi maturati nel periodo.

9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministe-riale di approvazione dello statuto di cui al comma2, chiunque detiene batterie al piombo esauste orifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai

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consorzi, direttamente o mediante consegna a sog-getti incaricati del consorzio o autorizzati, in basealla normativa vigente, a esercitare le attività digestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previ-sto al comma 3. L’obbligo di conferimento nonesclude la facoltà per il detentore di cedere le batte-rie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altroStato membro della Comunità europea.

10. Al fine di assicurare, ai consorzi, i mezzi finan-ziari per lo svolgimento dei propri compiti è istitui-to un sovrapprezzo di vendita delle batterie in rela-zione al contenuto a peso di piombo da applicarsi daparte dei produttori e degli importatori delle batteriestesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tuttele successive fasi della commercializzazione. I pro-duttori e gli importatori verseranno direttamente aiconsorzi i proventi del sovrapprezzo.

11. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con il Ministro del-le attività produttive, sono determinati: il sovrap-prezzo di cui al comma 10, la percentuale dei costida coprirsi con l’applicazione di tale sovrapprezzo.

12. Chiunque, in ragione della propria attività edin attesa del conferimento ai sensi del comma 9,detenga batterie esauste è obbligato a stoccare lebatterie stesse in apposito contenitore conforme alledisposizioni vigenti in materia di smaltimento deirifiuti.

13. I consorzi di cui al comma 1 trasmettonoannualmente al Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio ed al Ministro delle attività produttivei bilanci preventivo e consuntivo entro sessantagiorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31maggio di ogni anno, tali soggetti presentano aglistessi Ministri una relazione tecnica sull’attivitàcomplessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singo-li aderenti nell’anno solare precedente.

14. Al comma 2 dell’articolo 9-quinquies deldecreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475, è aggiunta la seguente lettera: “d-bis) promuo-vere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica edei consumatori sulle tematiche della raccolta e del-l’eliminazione delle batterie al piombo esauste e deirifiuti piombosi”.

15. Il comma 3 dell’articolo 9-quinquies, deldecreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475, è sostituito dal seguente:

“Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridi-ca di diritto privato senza scopo di lucro, partecipa-no:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batte-rie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi median-te la produzione di piombo secondario raffinato odin lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbrica-zione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle bat-terie al piombo e sauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e lavendita delle batterie al piombo.”.

16. Dopo il comma 3, dell’articolo 9-quinquies,del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre1988, n. 475, è inserito il seguente:

“3-bis: Nell’ambito di ciascuna categoria, le quotedi partecipazione da attribuire ai singoli soci sonodeterminate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a)del comma 3 sono determinate in base al rapportofra la capacità produttiva di piombo secondario delsingolo soggetto consorziato e quella complessiva ditutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fab-bricazione, oppure d’importazione delle batterie alpiombo di cui alla lettera b) del comma 3, sonodeterminate sulla base del sovrapprezzo versato alnetto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese eloro associazioni di cui alle lettere c) e d) del com-ma 3 del presente articolo sono attribuite alle asso-ciazioni nazionali dei raccoglitori di batterie alpiombo esauste, in proporzione ai quantitativi con-feriti al Consorzio dai rispettivi associati, e alleassociazioni dell’artigianato che installano le batte-rie di avviamento al piombo.".

17. Entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della parte quarta del presente decreto, il Con-sorzio di cui dell’articolo 9-quinquies del decreto-leg-ge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adeguail proprio statuto ai principi contenuti nel presentedecreto ed in particolare a quelli di trasparenza, effi-cacia, efficienza ed economicità, nonché di liberaconcorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adot-tato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio che lo approva,di concerto con il Ministro delle attività produttive,nei successivi novanta giorni, salvo motivate osserva-zioni cui il citato Consorzio è tenuto ad adeguarsi neisuccessivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzionon ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allostatuto sono apportate con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio, di concerto conil Ministro delle attività produttive.

18. Per il raggiungimento degli obiettivi plurien-nali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi digestione accantonati dai consorzi nelle riserve costi-tuenti il patrimonio netto non concorrono alla for-mazione del reddito, a condizione che sia rispettatoil divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, aiconsorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso discioglimento dei consorzi medesimi.

Art. 236. Consorzi nazionali per la gestione,raccolta e trattamento degli oli minerali usati. 1.

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Al fine di razionalizzare e organizzare la gestionedegli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamen-te alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base,le imprese di cui al comma 4, sono tenute a parteci-pare all’assolvimento dei compiti previsti al comma12 tramite adesione al consorzio di cui all’articolo11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, oad uno dei consorzi da costituirsi ai sensi del com-ma 2. I consorzi adottano sistemi di gestione confor-mi ai principi di cui all’articolo 237.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della parte quarta del presente decreto, il con-sorzio di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai prin-cipi contenuti nel presente decreto ed in particolare aquelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed econo-micità, nonché di libera concorrenza nelle attività disettore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindi-ci giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio che lo approva di concerto con il Ministrodelle attività produttive nei successivi novanta gior-ni, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio ètenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini pre-scritti, le modifiche allo statuto sono apportate condecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio, di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive. I Consorzi di cui al comma 1 hanno per-sonalità giuridica di diritto privato senza scopo dilucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all’artico-lo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,sono retti da uno statuto adottato in conformità aduno schema tipo redatto dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio di concerto con il Ministrodelle attività produttive, da pubblicare nella Gazzet-ta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, conformemente ai principi del presentedecreto e, in particolare, a quelli di efficienza, effica-cia, economicità e trasparenza, nonché di libera con-correnza nelle attività di settore. Lo statuto adottatoda ciascun consorzio è trasmesso entro quindici gior-ni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio che lo approva nei successivi novanta giorni, consuo provvedimento adottato di concerto con il Mini-stro delle attività produttive. Ove il Ministro ritengadi non approvare lo statuto trasmesso, per motivi dilegittimità o di merito, lo ritrasmette al Consorziorichiedente con le relative osservazioni. Il decretoministeriale di approvazione dello statuto dei Con-sorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I Consorzi di cui al comma 2 devono trasmette-re al Consorzio di cui all’articolo 11 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contestualmentealla comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3,copia della comunicazione stessa. Alla violazionedell’obbligo si applicano le sanzioni di cui all’arti-colo 258 per la mancata comunicazione di cui all’ar-

ticolo 189, comma 3. Le imprese che eliminano glioli minerali usati tramite co-combustione e all’uopodebitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui alpresente articolo sono tenute a fornire al Consorziodi cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gen-naio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12,lettera h), affinché tale consorzio comunichi annual-mente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Mini-steri che esercitano il controllo, corredati da unarelazione illustrativa.

4. Ai Consorzi partecipano tutte le imprese che:a) producono oli base vergini;b) producono oli base provenienti dal processo di

rigenerazione; c) immettono al consumo oli lubrificanti.

5. Le quote di partecipazione ai Consorzi sonodeterminate di anno in anno in proporzione allequantità di oli lubrificanti finiti che ciascun consor-ziato immette al consumo nell’anno precedente,rispetto al totale dei lubrificanti immessi al consu-mo, nel medesimo anno, da tutti i partecipanti alConsorzio stesso.

6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi,adottate in relazione alle finalità della parte quartadel presente decreto ed a norma dello statuto, sonovincolanti per tutti i consorziati. La rappresentanzanegli organi elettivi dei Consorzi è attribuita inmisura pari all’ottanta per cento alle imprese cheproducono oli base vergini e immettono sul mercatooli lubrificanti finiti e in misura pari al venti per cen-to alle imprese che producono e immettono al con-sumo oli lubrificanti rigenerati.

7. I consorzi determinano annualmente, con riferi-mento ai costi sopportati nell’anno al netto dei rica-vi per l’assolvimento degli obblighi di cui al presen-te articolo, il contributo per chilogrammo dell’oliolubrificante che sarà messo a consumo nell’annosuccessivo. Ai fini della parte quarta del presentedecreto si considerano immessi al consumo gli olilubrificanti di base e finiti all’atto del pagamentodell’imposta di consumo.

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare alconsorzio i contributi dovuti da ciascuna di essesecondo le modalità ed i termini fissati ai sensi delcomma 9.

9. Le modalità e i termini di accertamento, riscos-sione e versamento dei contributi di cui al comma 8,sono stabiliti con decreto del Ministro della econo-mia e delle finanze, di concerto con i Ministri del-l’ambiente e della tutela del territorio e delle attivitàproduttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficialeentro un mese dall’approvazione dello statuto delconsorzio.

10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettonoannualmente al Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio ed al Ministro delle attività produttivei bilanci preventivo e consuntivo entro sessantagiorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al

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comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presen-tano al Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio ed al Ministro delle attività produttive unarelazione tecnica sull’attività complessiva sviluppa-ta dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’annosolare precedente.

11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in par-ticolare, gli organi dei consorzi e le relative modalitàdi nomina.

12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazio-nale i seguenti compiti:

a) promuovere la sensibilizzazione dell’opinionepubblica sulle tematiche della raccolta;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oliusati ritirandoli dai detentori e dalle imprese auto-rizzate;

c) espletare direttamente la attività di raccoltadegli oli usati dai detentori che ne facciano richiestanelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o eco-nomicamente svantaggiosa;

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini dellaloro corretta eliminazione tramite rigenerazione,combustione o smaltimento;

e) cedere gli oli usati raccolti:1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla

produzione di oli base;2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere

tecnico economico e organizzativo, alla combustio-ne o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l’avvio agli usi dicui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramiteincenerimento o deposito permanente;

f) perseguire ed incentivare lo studio, la speri-mentazione e la realizzazione di nuovi processi ditrattamento e di impiego alternativi:

g) operare nel rispetto dei principi di concorren-za, di libera circolazione dei beni, di economicitàdella gestione, nonché della tutela della salute e del-l’ambiente da ogni inquinamento dell’aria, delleacque del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relati-vi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati ecomunicarli annualmente al Consorzio di cui all’ar-ticolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeriche esercitano il controllo, corredati da una relazio-ne illustrativa;

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oliusati rigenerabili raccolti e della produzione del-l’impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prez-zo equo e, comunque, non superiore al costo direttodella raccolta;

l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nelcaso non sia possibile o economicamente conve-niente il recupero, nel rispetto delle disposizionicontro l’inquinamento.

13. I consorzi possono svolgere le proprie funzio-ni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad

imprese per determinati e limitati settori di attività odeterminate aree territoriali. L’attività dei mandatariè svolta sotto la direzione e la responsabilità deiconsorzi stessi.

14. I soggetti giuridici appartenenti alle categoriedi cui al comma 4 che vengano costituiti o inizinocomunque una delle attività proprie delle categoriemedesime successivamente all’entrata in vigore del-la parte quarta del presente decreto aderiscono aduno dei Consorzi di cui al comma 1, entro sessantagiorni dalla data di costituzione o di inizio della pro-pria attività. Resta altresì consentita per i predettisoggetti, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al com-ma 1, la costituzione di nuovi Consorzi, decorsoalmeno un biennio dalla data di adesione al prece-dente Consorzio e fatto salvo l’obbligo di corrispon-dere i contributi maturati nel periodo.

15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di appro-vazione dello statuto di cui al comma 2, chiunquedetiene oli minerali esausti è obbligato al loro con-ferimento ai Consorzi di cui al comma 1, diretta-mente o mediante consegna a soggetti incaricati delconsorzio o autorizzati, in base alla normativavigente, a esercitare le attività di gestione di talirifiuti. L’obbligo di conferimento non esclude lafacoltà per il detentore di cedere gli oli mineraliesausti ad imprese di altro Stato membro dellaComunità europea.

16. Per il raggiungimento degli obiettivi plurien-nali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi digestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1nelle riserve costituenti il patrimonio netto non con-corrono alla formazione del reddito, a condizioneche sia rispettato il divieto di distribuzione, sottoqualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riser-ve, anche in caso di scioglimento dei consorzi mede-simi.

Art. 237. Criteri direttivi dei sistemi di gestione.1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso,essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatorie concepiti in modo da assicurare il principio di tra-sparenza, di non discriminazione, di non distorsionedella concorrenza, di libera circolazione nonché ilmassimo rendimento possibile.

TITOLO IVTARIFFA PER LA GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI

Art. 238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urba-ni. 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi tito-lo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubbliconon costituenti accessorio o pertinenza dei localimedesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nellezone del territorio comunale, che producano rifiutiurbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tarif-

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fa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento delservizio di raccolta, recupero e smaltimento deirifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indi-cati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gen-naio 2003, n. 36. La tariffa di cui all’articolo 49 deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sop-pressa a decorrere dall’entrata in vigore del presen-te articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisu-rata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiutiprodotti per unità di superficie, in relazione agli usie alla tipologia di attività svolte, sulla base di para-metri, determinati con il regolamento di cui al com-ma 6, che tengano anche conto di indici redditualiarticolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla datadi entrata in vigore del decreto di cui al comma 6,dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa daisoggetti affidatari del servizio di gestione integratasulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui alcomma 6. Nella determinazione della tariffa è previ-sta la copertura anche di costi accessori relativi allagestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spe-se di spazzamento delle strade. Qualora detti costivengano coperti con la tariffa ciò deve essere evi-denziato nei piani finanziari e nei bilanci dei sog-getti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinatain relazione alle componenti essenziali del costo delservizio, riferite in particolare agli investimenti perle opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da unaquota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alservizio fornito e all’entità dei costi di gestione, inmodo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d’ambito approvano e presentanoall’Autorità di cui all’articolo 207 il piano finanzia-rio e la relativa relazione redatta dal soggetto affida-tario del servizio di gestione integrata. Entro quattroanni dalla data di entrata in vigore del regolamentodi cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assi-curata l’integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, di concerto con il Ministro delle attività pro-duttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, le rappre-sentanze qualificate degli interessi economici esociali presenti nel Consiglio economico e socialeper le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti inte-ressati, disciplina, con apposito regolamento daemanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-re della parte quarta del presente decreto e nelrispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,i criteri generali sulla base dei quali vengono defini-te le componenti dei costi e viene determinata latariffa, anche con riferimento alle agevolazioni dicui al comma 7, garantendo comunque l’assenza dioneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possonoessere previste agevolazioni per le utenze domesti-che e per quelle adibite ad uso stagionale o non con-tinuativo, debitamente documentato ed accertato,che tengano anche conto di indici reddituali artico-lati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso,nel piano finanziario devono essere indicate lerisorse necessarie per garantire l’integrale copertu-ra dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,secondo i criteri fissati dal regolamento di cui alcomma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene contoanche degli obiettivi di miglioramento della produt-tività e della qualità del servizio fornito e del tassodi inflazione programmato.

9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene con-to degli investimenti effettuati dai comuni o daigestori che risultino utili ai fini dell’organizzazionedel servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di ridu-zione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilatiche il produttore dimostri di aver avviato al recupe-ro mediante attestazione rilasciata dal soggetto cheeffettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui alcomma 6 e fino al compimento degli adempimentiper l’applicazione della tariffa continuano ad appli-carsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tarif-fa può essere effettuata secondo le disposizioni deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’A-genzia delle entrate.

TITOLO VBONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Art. 239. Principi e campo di applicazione. 1. Ilpresente titolo disciplina gli interventi di bonifica eripristino ambientale dei siti contaminati e definiscele procedure, i criteri e le modalità per lo svolgi-mento delle operazioni necessarie per l’eliminazio-ne delle sorgenti dell’inquinamento e comunque perla riduzione delle concentrazioni di sostanze inqui-nanti, in armonia con i principi e le norme comuni-tari, con particolare riferimento al principio “chiinquina paga”.

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo Idella parte quarta del presente decreto, le disposi-zioni del presente titolo non si applicano:

a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dallaparte quarta del presente decreto. In tal caso qualo-ra, a seguito della rimozione, avvio a recupero,smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati inmodo incontrollato, si accerti il superamento deivalori di attenzione, si dovrà procedere alla caratte-rizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi

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di bonifica e ripristino ambientale da effettuare aisensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggispeciali, se non nei limiti di quanto espressamenterichiamato dalle medesime o di quanto dalle stessenon disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientaleper le aree caratterizzate da inquinamento diffusosono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fat-te salve le competenze e le procedure previste per isiti oggetto di bonifica di interesse nazionale ecomunque nel rispetto dei criteri generali di cui alpresente titolo.

Art. 240. Definizioni. 1. Ai fini dell’applicazionedel presente titolo, si definiscono:

a) sito: l’area o porzione di territorio, geografi-camente definita e determinata, intesa nelle diversematrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sot-terranee) e comprensiva delle eventuali struttureedilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione(CSC): i livelli di contaminazione delle matriciambientali che costituiscono valori al di sopra deiquali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’a-nalisi di rischio sito specifica, come individuati nel-l’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto.Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato siaubicato in un’area interessata da fenomeni antropicio naturali che abbiano determinato il superamento diuna o più concentrazioni soglia di contaminazione,queste ultime si a s su m o n o pari al valore di fon-do esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livel-li di contaminazione delle matrici ambientali, dadeterminare caso per caso con l’applicazione dellaprocedura di analisi di rischio sito specifica secondoi principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quartadel presente decreto e sulla base dei risultati del pia-no di caratterizzazione, il cui superamento richiedela messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di con-centrazione così definiti costituiscono i livelli diaccettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nelquale uno o più valori di concentrazione dellesostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientalirisultino superiori ai valori di concentrazione sogliadi contaminazione (CSC), in attesa di espletare leoperazioni di caratterizzazione e di analisi di rischiosanitario e ambientale sito specifica, che ne permet-tano di determinare lo stato o meno di contamina-zione sulla base delle concentrazioni soglia dirischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori del-le concentrazioni soglia di rischio (CSR), determi-nati con l’applicazione della procedura di analisi dirischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del pre-sente decreto sulla base dei risultati del piano dicaratterizzazione, risultano superati;

f) sito non contaminato: un sito nel quale la con-taminazione rilevata nelle matrice ambientali risultiinferiore ai valori di concentrazione soglia di conta-minazione (CSC) oppure, se superiore, risulticomunque inferiore ai valori di concentrazionesoglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’a-nalisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) sito con attività in esercizio: un sito nel qualerisultano in esercizio attività produttive sia indu-striali che commerciali nonché le aree pertinenzialie quelle adibite ad attività accessorie economiche,ivi comprese le attività di mantenimento e tutela delpatrimonio ai fini della successiva ripresa delle atti-vità;

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate leattività produttive;

i) misure di prevenzione: le iniziative per contra-stare un evento, un atto o un’omissione che ha crea-to una minaccia imminente per la salute o per l’am-biente, intesa come rischio sufficientemente proba-bile che si verifichi un danno sotto il profilo sanita-rio o ambientale in un futuro prossimo, al fine diimpedire o minimizzare il realizzarsi di tale minac-cia;

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o com-binazione di azioni, tra cui misure di attenuazione oprovvisorie dirette a riparare, risanare o sostituirerisorse naturali e/o servizi naturali danneggiati,oppure a fornire un’alternativa equivalente a talirisorse o servizi;

m) messa in sicurezza d’emergenza: ogni inter-vento immediato o a breve termine, da mettere inopera nelle condizioni di emergenza di cui alla lette-ra t) in caso di eventi di contaminazione repentini diqualsiasi natura, atto a contenere la diffusione dellesorgenti primarie di contaminazione, impedirne ilcontatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuo-verle, in attesa di eventuali ulteriori interventi dibonifica o di messa in sicurezza operativa o perma-nente;

n) messa in sicurezza operativa: l’insieme degliinterventi eseguiti in un sito con attività in esercizioatti a garantire un adeguato livello di sicurezza perle persone e per l’ambiente, in attesa di ulterioriinterventi di messa in sicurezza permanente o boni-fica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essicomprendono altresì gli interventi di contenimentodella contaminazione da mettere in atto in via tran-sitoria fino all’esecuzione della bonifica o dellamessa in sicurezza permanente, al fine di evitare ladiffusione della contaminazione all’interno dellastessa matrice o tra matrici differenti. In tali casidevono essere predisposti idonei piani di monitorag-gio e controllo che consentano di verificare l’effica-cia delle soluzioni adottate;

o) messa in sicurezza permanente: l’insiemedegli interventi atti a isolare in modo definitivo lefonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali cir-

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costanti e a garantire un elevato e definitivo livellodi sicurezza per le persone e per l’ambiente. In talicasi devono essere previsti piani di monitoraggio econtrollo e limitazioni d’uso rispetto alle previsionidegli strumenti urbanistici;

p) bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eli-minare le fonti di inquinamento e le sostanze inqui-nanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse pre-senti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterra-nee ad un livello uguale o inferiore ai valori delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interven-ti di riqualificazione ambientale e paesaggistica,anche costituenti complemento degli interventi dibonifica o messa in sicurezza permanente, che con-sentono di recuperare il sito alla effettiva e definiti-va fruibilità per la destinazione d’uso conforme aglistrumenti urbanistici;

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o lealterazioni chimiche, fisiche o biologiche dellematrici ambientali determinate da fonti diffuse e nonimputabili ad una singola origine:

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sitospecifica: analisi sito specifica degli effetti sullasalute umana derivanti dall’esposizione prolungataall’azione delle sostanze presenti nelle matriciambientali contaminate, condotta con i criteri indi-cati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presentedecreto;

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verifi-carsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interven-ti di emergenza, quali ad esempio;

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapo-ri in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivitào idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodot-to in fase separata sul suolo o in corsi di acquasuperficiali o nella falda:

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropo-tabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

Art. 241. Regolamento aree agricole. 1. Il rego-lamento relativo agli interventi di bonifica, ripristi-no ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza,operativa e permanente, delle aree destinate alla pro-duzione agricola e all’allevamento è adottato condecreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio di concerto con i Ministri delle attivitàproduttive, della salute e delle politiche agricole eforestali.

Art. 242. Procedure operative ed amministrati-ve. 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzial-mente in grado di contaminare il sito, il responsabi-le dell’inquinamento mette in opera entro ventiquat-tro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dàimmediata comunicazione ai sensi e con le modalitàdi cui all’articolo 304, comma 2. La medesima pro-

cedura si applica all’atto di individuazione di conta-minazioni storiche che possano ancora comportarerischi di aggravamento della situazione di contami-nazione.

2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate lenecessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zoneinteressate dalla contaminazione, un’indagine preli-minare sui parametri oggetto dell’inquinamento e,ove accerti che il livello delle concentrazioni sogliadi contaminazione (CSC) non sia stato superato,provvede al ripristino della zona contaminata, dan-done notizia, con apposita autocertificazione, alcomune ed alla provincia competenti per territorioentro quarantotto ore dalla comunicazione. L’auto-certificazione conclude il procedimento di notificadi cui al presente articolo, ferme restando le attivitàdi verifica e di controllo da parte dell’autorità com-petente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibi-le ad un singolo evento, i parametri da valutaredevono essere individuati, caso per caso, sulla basedella storia del sito e delle attività ivi svolte nel tem-po.

3. Qualora l’indagine preliminare di cui al comma2 accerti l’avvenuto superamento delle CSC ancheper un solo parametro, il responsabile dell’inquina-mento ne dà immediata notizia al comune ed alleprovince competenti per territorio con la descrizionedelle misure di prevenzione e di messa in sicurezzadi emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni,presenta alle predette amministrazioni, nonché allaregione territorialmente competente il piano dicaratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2alla parte quarta del presente decreto. Entro i trentagiorni successivi la regione, convocata la conferen-za di servizi, autorizza il piano di caratterizzazionecon eventuali prescrizioni integrative. L’autorizza-zione regionale costituisce assenso per tutte le ope-re connesse alla caratterizzazione, sostituendosi adogni altra autorizzazione, concessione, concerto,intesa, nulla osta da parte della pubblica ammini-strazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazio-ne, al sito è applicata la procedura di analisi delrischio sito specifica per la determinazione delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri perl’applicazione della procedura di analisi di rischiosono riportati nell’Allegato 1 alla parte quarta delpresente decreto. Entro sei mesi dall’approvazionedel piano di caratterizzazione, il soggetto responsa-bile presenta alla regione i risultati dell’analisi dirischio. La conferenza di servizi convocata dallaregione, a seguito dell’istruttoria svolta in contrad-dittorio con il soggetto responsabile, cui è dato unpreavviso di almeno venti giorni, approva il docu-mento di analisi di rischio entro i sessanta giornidalla ricezione dello stesso. Tale documento è invia-to ai componenti della conferenza di servizi almeno

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venti giorni prima della data fissata per la conferen-za e, in caso di decisione a maggioranza, la deliberadi adozione fornisce una adeguata ed analitica moti-vazione rispetto alle opinioni dissenzienti espressenel corso della conferenza.

5 Qualora gli esiti della procedura dell’analisi dirischio dimostrino che la concentrazione dei conta-minanti presenti nel sito è inferiore alle concentra-zioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, conl’approvazione del documento dell’analisi delrischio, dichiara concluso positivamente il procedi-mento. In tal caso la conferenza di servizi può pre-scrivere lo svolgimento di un programma di monito-raggio sul sito circa la stabilizzazione della situazio-ne riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi dirischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. A talfine, il soggetto responsabile, entro sessanta giornidall’approvazione di cui sopra, invia alla provinciaed alla regione competenti per territorio un piano dimonitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il pia-no di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevi-mento dello stesso. L’anzidetto termine può esseresospeso una sola volta, qualora l’autorità competen-te ravvisi la necessità di richiedere, mediante attoadeguatamente motivato, integrazioni documentalio approfondimenti del progetto, assegnando un con-gruo termine per l’adempimento. In questo caso iltermine per l’approvazione decorre dalla ricezionedel progetto integrato. Alla scadenza del periodo dimonitoraggio il soggetto responsabile ne dà comu-nicazione alla regione ed alla provincia, inviandouna relazione tecnica riassuntiva degli esiti delmonitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività dimonitoraggio rilevino il superamento di uno o piùdelle concentrazioni soglia di rischio, il soggettoresponsabile dovrà avviare la procedura di bonificadi cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi dirischio dimostrino che la concentrazione dei conta-minanti presenti nel sito è superiore ai valori di con-centrazione soglia di rischio (CSR), il soggettoresponsabile sottopone alla regione, nei successivisei mesi dall’approvazione del documento di analisidi rischio, il progetto operativo degli interventi dibonifica o di messa in sicurezza, operativa o perma-nente, e, ove necessario, le ulteriori misure di ripa-razione e di ripristino ambientale, al fine di mini-mizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio deri-vante dallo stato di contaminazione presente nelsito. La regione, acquisito il parere del comune edella provincia interessati mediante apposita confe-renza di servizi e sentito il soggetto responsabile,approva il progetto, con eventuali prescrizioni edintegrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimen-to. Tale termine può essere sospeso una sola volta,

qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere,mediante atto adeguatamente motivato, integrazionidocumentali o approfondimenti al progetto, asse-gnando un congruo termine per l’adempimento. Inquesta ipotesi il termine per l’approvazione del pro-getto decorre dalla presentazione del progetto inte-grato. Ai soli fini della realizzazione e dell’eserciziodegli impianti e delle attrezzature necessarie all’at-tuazione del progetto operativo e per il tempo stret-tamente necessario all’attuazione medesima, l’auto-rizzazione regionale di cui al presente comma sosti-tuisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le conces-sioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gliassensi previsti dalla legislazione vigente compresi,in particolare, quelli relativi alla valutazione diimpatto ambientale, ove necessaria, alla gestionedelle terre e rocce da scavo all’interno dell’areaoggetto dell’intervento ed allo scarico delle acqueemunte dalle falde. L’autorizzazione costituisce,altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazio-ne di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilitàdei lavori. Con il provvedimento di approvazionedel progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzio-ne, indicando altresì le eventuali prescrizioni neces-sarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entitàdelle garanzie finanziarie, in misura non superiore alcinquanta per cento del costo stimato dell’interven-to, che devono essere prestate in favore della regio-ne per la corretta esecuzione ed il completamentodegli interventi medesimi.

8. 1 criteri per la selezione e l’esecuzione degliinterventi di bonifica e ripristino ambientale, di mes-sa in sicurezza operativa o permanente, nonché perl’individuazione delle migliori tecniche di interven-to a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Availa-ble Technology Not Entailing Excessive Costs) aisensi delle normative comunitarie sono riportati nel-l’Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto,

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante isiti contaminati con attività in esercizio, garantisceuna adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale edimpedisce un’ulteriore propagazione dei contami-nanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sonoaccompagnati da accurati piani di monitoraggio del-l’efficacia delle misure adottate ed indicano seall’atto della cessazione dell’attività si renderànecessario un intervento di bonifica o un interventodi messa in sicurezza permanente.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messain sicurezza e ripristino ambientale di siti con atti-vità in esercizio, la regione, fatto salvo l’obbligo digarantire la tutela della salute pubblica e dell’am-biente, in sede di approvazione del progetto assicu-ra che i suddetti interventi siano articolati in modotale da risultare compatibili con la prosecuzione del-la attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormenteall’entrata in vigore della parte quarta del presente

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decreto che si manifestino successivamente a taledata in assenza di rischio immediato per l’ambientee per la salute pubblica, il soggetto interessatocomunica alla regione, alla provincia e al comunecompetenti l’esistenza di una potenziale contamina-zione unitamente al piano di caratterizzazione delsito, al fine di determinarne l’entità e l’estensionecon riferimento ai parametri indicati nelle CSC edapplica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svoltedalla provincia, che si avvale della competenza tec-nica dell’Agenzia regionale per la protezione del-l’ambiente e si coordina con le altre amministrazio-ni.

13. La procedura di approvazione della caratteriz-zazione e del progetto di bonifica si svolge in Con-ferenza di servizi convocata dalla regione e costitui-ta dalle amministrazioni ordinariamente competentia rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioniper la realizzazione degli interventi compresi nelpiano e nel progetto. La relativa documentazione èinviata ai componenti della conferenza di servizialmeno venti giorni prima della data fissata per ladiscussione e, in caso di decisione a maggioranza, ladelibera di adozione deve fornire una adeguata edanalitica motivazione rispetto alle opinioni dissen-zienti espresse nel corso della conferenza. Competealla provincia rilasciare la certificazione di avvenu-ta bonifica. Qualora la provincia non provveda arilasciare tale certificazione entro trenta giorni dalricevimento della delibera di adozione, al rilascioprovvede la regione.

Art. 243. Acque di falda. 1. Le acque di faldaemunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degliinterventi di bonifica di un sito, possono essere sca-ricate, direttamente o dopo essere state utilizzate incicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispet-to dei limiti di emissione di acque reflue industrialiin acque superficiali di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del-l’articolo 104, ai soli fini della bonifica dell’acqui-fero, è ammessa la reimmissione, previo trattamen-to, delle acque sotterranee nella stessa unità geolo-gica da cui le stesse sono state estratte, indicando latipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità direimmissione e le misure di messa in sicurezza del-la porzione di acquifero interessato dal sistema diestrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devo-no essere state sottoposte ad un trattamento finaliz-zato alla bonifica dell’acquifero e non devono con-tenere altre acque di scarico o altre sostanze perico-lose diverse, per qualità e quantità, da quelle pre-sentì nelle acque prelevate.

Art. 244. Ordinanze. 1. Le pubbliche ammini-strazioni che nell’esercizio delle proprie funzioniindividuano siti nei quali accertino che i livelli di

contaminazione sono superiori ai valori di concen-trazione soglia di contaminazione, ne danno comu-nicazione alla regione, alla provincia e al comunecompetenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cuial comma 1, dopo aver svolto le opportune indaginivolte ad identificare il responsabile dell’evento disuperamento e sentito il comune, diffida con ordi-nanza motivata il responsabile della potenziale con-taminazione a provvedere ai sensi del presente tito-lo.

3. L’ordinanza di cui al comma 2 è comunque noti-ficata anche al proprietario del sito ai sensi e per glieffetti dell’articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o nonprovveda e non provveda il proprietario del sito néaltro soggetto interessato, gli interventi che risultas-sero necessari ai sensi delle disposizioni di cui alpresente titolo sono adottati dall’amministrazionecompetente in conformità a quanto disposto dall’ar-ticolo 250.

Art. 245. Obblighi di intervento e di notifica daparte dei soggetti non responsabili della poten-ziale contaminazione. 1. Le procedure per gli inter-venti di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristi-no ambientale disciplinate dal presente titolo posso-no essere comunque attivate su iniziativa degli inte-ressati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dellapotenziale contaminazione di cui all’articolo 242, ilproprietario o il gestore dell’area che rilevi il supe-ramento o il pericolo concreto e attuale del supera-mento della concentrazione soglia di contaminazio-ne (CSC) deve darne comunicazione alla regione,alla provincia ed al comune territorialmente compe-tenti e attuare le misure di prevenzione secondo laprocedura di cui all’articolo 242. La provincia, unavolta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si atti-va, sentito il comune, per l’identificazione del sog-getto responsabile al fine di dar corso agli interven-ti di bonifica. È comunque riconosciuta al proprieta-rio o ad altro soggetto interessato la facoltà di inter-venire in qualunque momento volontariamente perla realizzazione degli interventi dì bonifica necessa-ri nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sen-si dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entra-ta in vigore della parte quarta del presente decreto,ovvero abbiano già provveduto in tal senso in pre-cedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica disiti per eventi anteriori all’entrata in vigore dellaparte quarta del presente decreto verrà definita dal-la regione territorialmente competente in base allapericolosità del sito, determinata in generale dalpiano regionale delle bonifiche o da suoi eventualistralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessa-ti di procedere agli interventi prima del suddettotermine.

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Art. 246. Accordi di programma. 1. I soggettiobbligati agli interventi di cui al presente titolo ed isoggetti altrimenti interessati hanno diritto di defini-re modalità e tempi di esecuzione degli interventimediante appositi accordi di programma stipulati,entro sei mesi dall’approvazione del documento dianalisi di rischio di cui all’articolo 242, con leamministrazioni competenti ai sensi delle disposi-zioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendanoo siano tenuti a provvedere alla contestuale bonificadi una pluralità di siti che interessano il territorio dipiù regioni, i tempi e le modalità di intervento pos-sono essere definiti con appositi accordi di pro-gramma stipulati, entro dodici mesi dall’approva-zione del documento di analisi di rischio di cuiall’articolo 242, con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendanoo siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifi-ca di una pluralità di siti dislocati su tutto il terri-torio nazionale o vi siano più soggetti interessatialla bonifica di un medesimo sito di interessenazionale, i tempi e le modalità di intervento pos-sono essere definiti con accordo di programma dastipularsi, entro diciotto mesi dall’approvazionedel documento di analisi di rischio di cui all’arti-colo 242, con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio di concerto con i Ministri dellasalute e delle attività produttive, d’intesa con laConferenza Stato-regioni.

Art. 247. Siti soggetti a sequestro. 1. Nel caso incui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’auto-rità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzarel’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi dimessa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientaledelle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore pro-pagazione degli inquinanti ed il conseguente peg-gioramento della situazione ambientale.

Art. 248. Controlli. 1. La documentazione relati-va al piano della caratterizzazione del sito e al pro-getto operativo, comprensiva delle misure di ripara-zione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazio-ni d’uso e delle prescrizioni eventualmente dettate aisensi dell’articolo 242, comma 4, è trasmessa allaprovincia e all’Agenzia regionale per la protezionedell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazionedei controlli sulla conformità degli interventi ai pro-getti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, dimessa in sicurezza permanente e di messa in sicu-rezza operativa, nonché la conformità degli stessi alprogetto approvato sono accertati dalla provinciamediante apposita certificazione sulla base di unarelazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionaleper la protezione dell’ambiente territorialmentecompetente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce

titolo per io svincolo delle garanzie finanziarie dicui all’articolo 242, comma 7.

Art. 249. Aree contaminate di ridotte dimensio-ni. 1. Per le aree contaminate di ridotte dimensionisi applicano le procedure semplificate di interventoriportate nell’Allegato 4 alla parte quarta del pre-sente decreto.

Art. 250. Bonifica da parte dell’amministrazio-ne. 1. Qualora i soggetti responsabili della contami-nazione non provvedano direttamente agli adempi-menti disposti dal presente titolo ovvero non sianoindividuabili e non provvedano né il proprietario delsito né altri soggetti interessati, le procedure e gliinterventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’uf-ficio dal comune territorialmente competente e, ovequesto non provveda, dalla regione, secondo l’ordi-ne di priorità fissati dal piano regionale per la boni-fica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altrisoggetti pubblici o privati, individuati ad esito diapposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine dianticipare le somme per i predetti interventi le regio-ni possono istituire appositi fondi nell’ambito delleproprie disponibilità di bilancio.

Art. 251. Censimento ed anagrafe dei siti dabonificare. 1. Le regioni, sulla base dei criteri defi-niti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente eper i servizi tecnici (APAT), predispongono l’ana-grafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, laquale deve contenere:

a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento dibonifica e ripristino ambientale nonché degli inter-venti realizzati nei siti medesimi;

b) l’individuazione dei soggetti cui compete labonifica;

c) gli enti pubblici di cui la regione intende avva-lersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati,ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’af-fidamento delle opere necessarie mediante gara pub-blica ovvero il ricorso alle procedure dell’articolo242.

2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito spe-cifica venga accertato il superamento delle concen-trazioni di rischio, tale situazione viene riportata dalcertificato di destinazione urbanistica, nonché dallacartografia e dalle norme tecniche di attuazione del-lo strumento urbanistico generale del comune e vie-ne comunicata all’Ufficio tecnico erariale compe-tente.

3. Per garantire l’efficacia della raccolta e del tra-sferimento dei dati e delle informazioni, l’Agenziaper la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici(APAT) definisce, in collaborazione con le regioni ele agenzie regionali per la protezione dell’ambiente,i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell’ana-grafe, nonché le modalità della loro trasposizione insistemi informativi collegati alla rete del Sistemainformativo nazionale dell’ambiente (SINA).

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Art. 252. Siti di interesse nazionale. 1. I siti diinteresse nazionale, ai fini della bonifica, sono indi-viduabili in relazione alle caratteristiche del sito,alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti,al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante intermini di rischio sanitario ed ecologico, nonché dipregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All’individuazione dei siti di interesse naziona-le si provvede con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio, d’intesa con leregioni interessate, secondo i seguenti principi e cri-teri direttivi:

a) gli interventi di bonifica devono riguardarearee e territori, compresi i corpi idrici, di particolarepregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territoritutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42;

c) il rischio sanitario ed ambientale che derivadal rilevato superamento delle concentrazioni sogliadi rischio deve risultare particolarmente elevato inragione della densità della popolazione o dell’esten-sione dell’area interessata;

d) l’impatto socio economico causato dall’inqui-namento dell’area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischioper i beni di interesse storico e culturale di rilevan-za nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siticompresi nel territorio di più regioni.

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentitii comuni, le province, le regioni e gli altri enti loca-li, assicurando la partecipazione dei responsabilinonché dei proprietari delle aree da bonificare, sediversi dai soggetti responsabili.

4. La procedura di bonifica di cui all’articolo 242dei siti di interesse nazionale è attribuita alla com-petenza del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio, sentito il Ministero delle attività pro-duttive. Il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio può avvalersi anche dell’Agenzia per laprotezione dell’ambiente e per i servizi tecnici(APAT), delle Agenzie regionali per la protezionedell’ambiente delle regioni interessate e dell’Istitutosuperiore di sanità nonché di altri soggetti qualifica-ti pubblici o privati.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda onon sia individuabile oppure non provveda il pro-prietario del sito contaminato né altro soggetto inte-ressato, gli interventi sono predisposti dal Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio, avvalen-dosi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente eper i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto superioredi sanità e dell’E.N.E.A. nonché di altri soggettiqualificati pubblici o privati.

6. L’autorizzazione del progetto e dei relativi inter-venti sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, leconcessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pare-

ri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivicompresi, tra l’altro, quelli relativi alla realizzazionee all’esercizio degli impianti e delle attrezzaturenecessarie alla loro attuazione. L’autorizzazionecostituisce, altresì, variante urbanistica e comportadichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indiffe-ribilità dei lavori.

7. Se il progetto prevede la realizzazione di operesottoposte a procedura di valutazione di impattoambientale, l’approvazione del progetto di bonificacomprende anche tale valutazione.

8. In attesa del perfezionamento del provvedimen-to di autorizzazione di cui ai commi precedenti,completata l’istruttoria tecnica, il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio può autorizzare invia provvisoria, su richiesta dell’interessato, overicorrano motivi d’urgenza e fatta salva l’acquisi-zione della pronuncia positiva del giudizio di com-patibilità ambientale, ove prevista, l’avvio dei lavo-ri per la realizzazione dei relativi interventi di boni-fica, secondo il progetto valutato positivamente, coneventuali prescrizioni, dalla conferenza di serviziconvocata dal Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio. L’autorizzazione provvisoria producegli effetti di cui all’articolo 242, comma 7.

9. E’ qualificato sito di interesse nazionale ai sen-si della normativa vigente l’area interessata dallabonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto).Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio si provvederà alla perime-trazione della predetta area.

Art. 253. Oneri reali e privilegi speciali. 1. Gliinterventi di cui al presente titolo costituiscono one-re reale sui siti contaminati qualora effettuati d’uffi-cio dall’autorità competente ai sensi dell’articolo250. L’onere reale viene iscritto a seguito dellaapprovazione del progetto di bonifica e deve essereindicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui alcomma 1 sono assistite da privilegio speciale immo-biliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effettidell’articolo 2748, secondo comma, del codice civi-le. Detto privilegio si può esercitare anche in pre-giudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possonoessere esercitati, nei confronti del proprietario delsito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo diinquinamento, solo a seguito di provvedimentomotivato dell’autorità competente che giustifichi,tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità delsoggetto responsabile ovvero che giustifichi l’im-possibilità di esercitare azioni di rivalsa nei con-fronti del medesimo soggetto ovvero la loro infrut-tuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabiledell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare,sulla base di provvedimento motivato e con l’osser-vanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto

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1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dal-l’autorità competente soltanto nei limiti del valore dimercato del sito determinato a seguito dell’esecu-zione degli interventi medesimi. Nel caso in cui ilproprietario non responsabile dell’inquinamentoabbia spontaneamente provveduto alla bonifica delsito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti delresponsabile dell’inquinamento per le spese soste-nute e per l’eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati pos-sono essere assistiti, sulla base di apposita disposi-zione legislativa di finanziamento, da contributipubblici entro il limite massimo del cinquanta percento delle relative spese qualora sussistano premi-nenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tute-la igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali.Ai predetti contributi pubblici non si applicano ledisposizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VISISTEMA SANZIONATORIO E

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

CAPO ISANZIONI

Art. 254. Norme speciali. 1. Restano ferme lesanzioni previste da norme speciali vigenti in mate-ria.

Art. 255. Abbandono di rifiuti. 1. Fatto salvoquanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiun-que, in violazione delle disposizioni di cui agli arti-coli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immet-te nelle acque superficiali o sotterranee è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria da centocin-que euro a seicentoventi euro. Se l’abbandono dirifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e noningombranti si applica la sanzione amministrativapecuniaria da venticinque euro a centocinquantacin-que euro.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessiona-rio o il titolare della succursale della casa costruttri-ce che viola le disposizioni di cui all’articolo 231,comma 5, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro duecentosessanta a euro mille-cinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sin-daco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adem-pie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, èpunito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nel-la sentenza di condanna o nella sentenza emessa aisensi dell’articolo 444 del codice di procedura pena-le, il beneficio della sospensione condizionale dellapena può essere subordinato alla esecuzione diquanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo

192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbli-go di cui all’articolo 187, comma 3.

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non auto-rizzata. 1. Chiunque effettua una attività di raccol-ta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio edintermediazione di rifiuti in mancanza della pre-scritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione dicui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un annoo con l’ammenda da duemilaseicento euro a venti-seimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due annie con l’ammenda da duemilaseicento euro a venti-seimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai tito-lari di imprese ed ai responsabili di enti che abban-donano o depositano in modo incontrollato i rifiutiovvero li immettono nelle acque superficiali o sot-terranee in violazione del divieto di cui all’articolo192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica nonautorizzata è punito con la pena dell’arresto da seimesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicen-to euro a ventiseimila euro. Si applica la pena del-l’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da eurocinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se ladiscarica è destinata, anche in parte, allo smaltimen-to di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna oalla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 delcodice di procedura penale, consegue la confiscadell’area sulla quale è realizzata la discarica abusivase di proprietà dell’autore o del compartecipe al rea-to, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristinodello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridottedella metà nelle ipotesi di inosservanza delle pre-scrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazio-ni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e del-le condizioni richiesti per le iscrizioni o comunica-zioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’ar-ticolo 187, effettua attività non consentite di misce-lazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al com-ma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo pres-so il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolo-si, con violazione delle disposizioni di cui all’artico-lo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena del-l’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena del-l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimilaeuro. Si applica la sanzione amministrativa pecunia-ria da duemilaseicento euro a quindicimilacinque-cento euro per i quantitativi non superiori a duecen-to litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234,comma 14, è punito con la sanzione amministrativa

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pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinque-centocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236che non adempiono agli obblighi di partecipazioneivi previsti sono puniti con una sanzione ammini-strativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacin-quemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo dicorrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozio-ne del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, lesanzioni di cui al presente comma non sono applica-bili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte dellametà nel caso di adesione effettuata entro il sessan-tesimo giorno dalla scadenza del termine per adem-piere agli obblighi di partecipazione previsti dagliarticoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257. Bonifica dei siti. 1. Chiunque cagional’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delleacque superficiali o delle acque sotterranee con ilsuperamento delle concentrazioni soglia di rischio èpunito con la pena dell’arresto da sei mesi a un annoo con l’ammenda da duemilaseicento euro a venti-seimila euro, se non provvede alla bonifica inconformità al progetto approvato dall’autorità com-petente nell’ambito del procedimento di cui agliarticoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettua-zione della comunicazione di cui all’articolo 242, iltrasgressore è punito con la pena dell’arresto da tremesi a un anno o con l’ammenda da mille euro aventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a dueanni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecen-to euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento èprovocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravven-zione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emes-sa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedurapenale, il beneficio della sospensione condizionaledella pena può essere subordinato alla esecuzionedegli interventi di emergenza, bonifica e ripristinoambientale.

4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensidegli articoli 242 e seguenti costituisce condizionedi non punibilità per i reati ambientali contemplatida altre leggi per il medesimo evento e per la stessacondotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258. Violazione degli obblighi di comuni-cazione, di tenuta dei registri obbligatori e deiformulari. 1. I soggetti di cui all’articolo 189,comma 3, che non effettuino la comunicazione iviprescritta ovvero la effettuino in modo incompletoo inesatto sono puniti con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da duemilaseicento euro a quindi-cimilacinquecento euro; se la comunicazione èeffettuata entro il sessantesimo giorno dalla sca-denza del termine stabilito ai sensi della legge 25gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da ventisei euro a centoses-santa euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modoincompleto il registro di carico e scarico di cuiall’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da duemilaseicento euroa quindicimilacinquecento euro. Se il registro è rela-tivo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da quindicimilacinquecentoeuro a novantatremila euro, nonché la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione da unmese a un anno dalla carica rivestita dal soggettoresponsabile dell’infrazione e dalla carica di ammi-nistratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero diunità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misureminime e massime di cui al comma 2 sono ridotterispettivamente da millequaranta euro a seimiladue-cento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila-settanta euro a dodicimilaquattrocento euro per irifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è cal-colato con riferimento al numero di dipendentioccupati mediamente a tempo pieno durante unanno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quellistagionali rappresentano frazioni di unità lavorativeannue; ai predetti fini l’anno da prendere in consi-derazione è quello dell’ultimo esercizio contabileapprovato, precedente il momento di accertamentodell’infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza ilformulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nelformulario stesso dati incompleti o inesatti è puni-to con la sanzione amministrativa pecuniaria damilleseicento euro a novemilatrecento euro. Siapplica la pena di cui all’articolo 483 del codicepenale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.Tale ultima pena si applica anche a chi, nella pre-disposizione di un certificato di analisi di rifiuti,fornisce false indicazioni sulla natura, sulla com-posizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche deirifiuti e a chi fa uso di un certificato falso duranteil trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono for-malmente incomplete o inesatte ma i dati riportatinella comunicazione al catasto, nei registri di caricoe scarico, nei formulari di identificazione dei rifiutitrasportati e nelle altre scritture contabili tenute perlegge consentono di ricostruire le informazionidovute, si applica la sanzione amministrativa pecu-niaria da duecentosessanta euro a millecinquecento-cinquanta euro. La stessa pena si applica se le indi-cazioni di cui al comma 43 sono formalmenteincomplete o inesatte ma contengono tutti gli ele-menti per ricostruire le informazioni dovute per leg-ge, nonché nei casi di mancato invio alle autoritàcompetenti e di mancata conservazione dei registridi cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario dicui all’articolo 193.

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Art. 259. Traffico illecito di rifiuti. 1. Chiunqueeffettua una spedizione di rifiuti costituente trafficoillecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento(CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spe-dizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citatoregolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3,lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è puni-to con la pena dell’ammenda da millecinquecento-cinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arrestofino a due anni. La pena è aumentata in caso di spe-dizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa aisensi dell’articolo 444 del codice di procedura pena-le, per i reati relativi al traffico illecito di cui al com-ma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e258, comma 4, consegue obbligatoriamente la con-fisca del mezzo di trasporto.

Art. 260. Attività organizzate per il traffico ille-cito di rifiuti. 1. Chiunque, al fine di conseguire uningiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’al-lestimento di mezzi e attività continuative organizza-te, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comun-que gestisce abusivamente ingenti quantitativi dirifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si appli-ca la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie dicui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codicepenale, con la limitazione di cui all’articolo 33 delmedesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o conquella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice diprocedura penale, ordina il ripristino dello stato del-l’ambiente e può subordinare la concessione dellasospensione condizionale della pena all’eliminazio-ne del danno o del pericolo per l’ambiente.

Art. 261. Imballaggi. 1. I produttori e gli utilizza-tori che non adempiano all’obbligo di raccolta di cuiall’articolo 221, comma 2, o non adottino, in alter-nativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo arti-colo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con lasanzione amministrativa pecuniaria pari a sei voltele somme dovute al CONAI, fatto comunque salvol’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

2. I produttori di imballaggi che non provvedonoad organizzare un sistema per l’adempimento degliobblighi di cui all’articolo 221, comma 3, e non ade-riscono ai consorzi di cui all’articolo 223, né adotta-no un sistema di restituzione dei propri imballaggi aisensi dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c),sono puniti con la sanzione amministrativa pecunia-ria da quindicimilacinquecento euro a quarantasei-milacinquecento euro. La stessa pena si applica agliutilizzatori che non adempiono all’obbligo di cuiall’articolo 221, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226,commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrati-

va pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quaran-tamila euro. La stessa pena si applica a chiunqueimmette nel mercato interne imballaggi privi deirequisiti di cui all’articolo 219, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all’articolo226, comma 3, è punita con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da duemilaseicento euro a quindici-milacinquecento euro.

Art. 262. Competenza e giurisdizione. 1. Fattesalve le altre disposizioni della legge 24 novembre1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeci-ti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla parte quar-ta del presente decreto provvede la provincia nel cuiterritorio è stata commessa la violazione, ad ecce-zione delle sanzioni previste dall’articolo 261, com-ma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226,comma 1, per le quali è competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative allesanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperi-bile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronun-ziare decreto di archiviazione o sentenza di proscio-glimento, dispone la trasmissione degli atti agli Entiindicati ai comma 1 ai fini dell’applicazione dellesanzioni amministrative.

Art. 263. Proventi delle sanzioni amministrati-ve pecuniarie. 1. I proventi delle sanzioni ammini-strative pecuniarie per le violazioni di cui alle dispo-sizioni della parte quarta del presente decreto sonodevoluti alle province e sono destinati all’eserciziodelle funzioni di controllo in materia ambientale,fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrativepecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in rela-zione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, chesono devoluti ai comuni.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 264. Abrogazione di norme. 1. A decorreredalla data di entrata in vigore della parte quarta delpresente decreto restano o sono abrogati, escluse ledisposizioni di cui il presente decreto prevede l’ul-teriore vigenza:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;b) il decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1982, n. 915;c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre1988, n. 475, ad eccezione dell’articolo 9 e dell’ar-ticolo 9-quinquies come riformulato dal presentedecreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna

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soluzione di continuità nel passaggio dalla preesi-stente normativa a quella prevista dalla parte quartadel presente decreto, i provvedimenti attuativi del-l’articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad appli-carsi sino alla data di entrata in vigore dei corri-spondenti provvedimenti attuativi previsti dalla par-te quarta del presente decreto;

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 feb-braio 1988, n. 45;

f) l’articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427;

g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell’artico-lo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) l’articolo 5, comma 1, del decreto del Presi-dente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicatonella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;

i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Alfine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione dicontinuità nel passaggio dalla preesistente normati-va a quella prevista dalla parte quarta del presentedecreto, i provvedimenti attuativi del citato decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano adapplicarsi sino alla data di entrata in vigore dei cor-rispondenti provvedimenti attuativi previsti dallaparte quarta del presente decreto;

l) l’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 14della legge 8 agosto 2002, n. 178;

m) l’articolo 9, comma 2-bis, della legge 21novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle paro-le: “i soggetti di cui all’articolo 38, comma 3, lette-ra a)” sino alla parola: “CONAI”;

n) l’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 504;

o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legi-slativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai finidella gestione degli oli usati, fino al conseguimentoo diniego di quelle richieste ai sensi del presentedecreto e per un periodo comunque non superiore adun triennio dalla data della sua entrata in vigore, tut-te le autorizzazioni concesse, alla data di entrata invigore della parte quarta del presente decreto, ai sen-si della normativa vigente, ivi compresi il decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legisla-tivo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che nonvi sia soluzione di continuità nel passaggio dallapreesistente normativa a quella prevista dalla partequarta del presente decreto, i provvedimenti attuati-

vi dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla datadi entrata in vigore dei corrispondenti provvedimen-ti attuativi previsti dalla parte quarta del presentedecreto;

p) l’articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.2. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della par-te quarta del presente decreto, su proposta del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio di con-certo con il Ministro delle attività produttive, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari,che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmis-sione del relativo schema alle Camere, appositoregolamento con il quale sono individuati gli ulte-riori atti normativi incompatibili con le disposizionidi cui alla parte quarta del presente decreto, chesono abrogati con effetto dalla data di entrata invigore del regolamento medesimo.

Art. 265. Disposizioni transitorie. 1. Le vigentinorme regolamentari e tecniche che disciplinano laraccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiutirestano in vigore sino all’adozione delle corrispon-denti specifiche norme adottate in attuazione dellaparte quarta del presente decreto. Al fine di assicu-rare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nelpassaggio dalla preesistente normativa a quella pre-vista dalla parte quarta del presente decreto, le pub-bliche amministrazioni, nell’esercizio delle rispetti-ve competenze, adeguano la previgente normativadi attuazione alla disciplina contenuta nella partequarta del presente decreto, nel rispetto di quantostabilito dall’articolo 264, comma 1, lettera i). Ogniriferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua adintendersi riferito ai rifiuti pericolosi.

2. In attesa delle specifiche norme regolamentari etecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cuiall’articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restan-do quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navie residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle mer-ci per quanto concerne il regime normativo in mate-ria di trasporti via mare e la disciplina delle opera-zioni di carico, scarico, trasbordo, deposito emaneggio in aree portuali. In particolare i rifiutipericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca e con il Ministro delleattività produttive, individua con apposito decreto leforme di promozione e di incentivazione per laricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie dibonifica presso le università, nonché presso leimprese e i loro consorzi.

4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data dientrata in vigore della parte quarta del presentedecreto, entro centottanta giorni da tale data, può

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essere presentata all’autorità competente adeguatarelazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi dibonifica già autorizzati sulla base dei criteri definitidalla parte quarta del presente decreto. L’autoritàcompetente esamina la documentazione e dispone levarianti al progetto necessarie.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio di concerto con il Ministro delleattività produttive sono disciplinati modalità, pre-supposti ed effetti economici per l’ipotesi in cui isoggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano inessere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme adessi alternative, in conformità agli schemi tipo distatuto approvati dai medesimi Ministri, senza cheda ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico del-la finanza pubblica.

6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operan-ti alla data di entrata in vigore della parte quarta delpresente decreto e sottoposte alla disciplina di cui aldecreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sonoautorizzate in via transitoria, previa presentazionedella relativa domanda, e fino al rilascio o al defini-tivo diniego dell’autorizzazione medesima, ad uti-lizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, irottami ferrosi individuati dal codice GA 430 del-l’Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento(CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferro-si individuati da codici equivalenti del medesimoAllegato.

Art. 266. Disposizioni finali. 1. Nelle attrezzaturesanitarie di cui all’articolo 4, comma 2, lettera g),della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricom-prese le opere, le costruzioni e gli impianti destinatiallo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione deirifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi,alla bonifica di aree inquinate.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui allaparte quarta del presente decreto non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a cari-co dello Stato.

3. Le spese per l’indennità e per il trattamento eco-nomico del personale di cui all’articolo 9 del decre-to-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,restano a carico del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio, salvo quanto previsto dal perio-do seguente. Il trattamento economico resta a caricodelle istituzioni di appartenenza, previa intesa con lemedesime, nel caso in cui il personale svolga attivitàdi comune interesse.

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzioneo assistenza sanitaria si considerano prodotti pressola sede o il domicilio del soggetto che svolge taliattività.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193e 212 non si applicano alle attività di raccolta e tra-sporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allosvolgimento delle attività medesime in forma ambu-

lante, limitatamente ai rifiuti che formano oggettodel loro commercio.

6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzio-natori adottati con atti definitivi, dalla data di pub-blicazione del presente decreto non trovano applica-zione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agliarticoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decre-to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ledisposizioni sanzionatorie previste dal medesimoarticolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anchecon riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31marzo 2004.

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio di concertocon i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del-le attività produttive e della salute, è dettata la disci-plina per la semplificazione amministrativa delleprocedure relative ai materiali, ivi incluse le terre ele rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccoledimensioni la cui produzione non superi i seimilametri cubi di materiale.

PARTE SESTA

NORME IN MATERIA DI TUTELARISARCITORIA CONTRO I DANNI

ALL’AMBIENTE

TITOLO IAMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 299. Competenze ministeriali. 1. Il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio esercita lefunzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia ditutela, prevenzione e riparazione dei danni all’am-biente, attraverso la Direzione generale per il dannoambientale istituita presso il Ministero dell’ambien-te e della tutela del territorio dall’articolo 34 deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffi-ci ministeriali competenti.

2. L’azione ministeriale si svolge normalmente incollaborazione con le regioni, con gli enti locali econ qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenutoidoneo.

3. L’azione ministeriale si svolge nel rispetto dellanormativa comunitaria vigente in materia di preven-zione e riparazione del danno ambientale, dellecompetenze delle regioni, delle province autonomedi Trento e di Bolzano e degli enti locali con appli-cazione dei principi costituzionali di sussidiarietà edi leale collaborazione.

4. Per le finalità connesse all’individuazione,all’accertamento ed alla quantificazione del dannoambientale, il Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio si avvale, in regime convenzionale, disoggetti pubblici e privati di elevata e comprovata

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qualificazione tecnico-scientifica operanti sul terri-torio, nei limiti delle disponibilità esistenti.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, il Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio, con proprio decreto, diconcerto con i Ministri dell’economia e delle finan-ze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per leattività istruttorie volte all’accertamento del dannoambientale e per la riscossione della somma dovutaper equivalente patrimoniale ai sensi del titolo IIIdella parte sesta del presente decreto. I relativi one-ri sono posti a carico del responsabile del danno.

6. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni conte-nute nel presente articolo, il Ministro dell’economiae delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 300. Danno ambientale. 1. È danno ambien-tale qualsiasi deterioramento significativo e misura-bile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o del-l’utilità assicurata da quest’ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituiscedanno ambientale il deterioramento, in confrontoalle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dallanormativa nazionale e comunitaria di cui alla legge11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la pro-tezione della fauna selvatica, che recepisce le diret-tive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decre-to del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,n. 357, recante regolamento recante attuazione delladirettiva 92/43/CEE relativa alla conservazionedegli habitat naturali e seminaturali, nonché dellaflora e della fauna selvatiche, nonché alle aree natu-rali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incida-no in modo significativamente negativo sullo statoecologico, chimico e/o quantitativo oppure sulpotenziale ecologico delle acque interessate, qualidefiniti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezionedegli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, para-grafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nelmare territoriale mediante le azioni suddette, anchese svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazioneche crei un rischio significativo di effetti nocivi,anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’in-troduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo disostanze, preparati, organismi o microrganisminocivi per l’ambiente.

Art. 301. Attuazione del principio di precauzio-ne. 1. In applicazione del principio di precauzione di

cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, incaso di pericoli, anche solo potenziali, per la saluteumana e per l’ambiente, deve essere assicurato unalto livello di protezione.

2. L’applicazione del principio di cui al comma 1concerne il rischio che comunque possa essere indi-viduato a sèguito di una preliminare valutazionescientifica obiettiva.

3. L’operatore interessato, quando emerga ilrischio suddetto, deve informarne senza indugio,indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, ilcomune, la provincia, la regione o la provincia auto-noma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo,nonché il Prefetto della provincia che, nelle venti-quattro ore successive, informa il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, in applicazione del principio di precauzione, hafacoltà di adottare in qualsiasi momento misure diprevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino:

a) proporzionali rispetto al livello di protezioneche s’intende raggiungere;

b) non discriminatorie nella loro applicazione ecoerenti con misure analoghe già adottate;

c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi edoneri;

d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-

torio promuove l’informazione del pubblico quantoagli effetti negativi di un prodotto o di un processoe, tenuto conto delle risorse finanziarie previste alegislazione vigente, può finanziare programmi diricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazioneambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta aridurre i rischi di danno ambientale.

Art. 302. Definizioni. 1. Lo stato di conservazio-ne di una specie è considerato favorevole quando:

a) i dati relativi alla sua popolazione mostranoche essa si sta mantenendo, a lungo termine, comecomponente vitale dei suoi habitat naturali;

b) l’area naturale della specie non si sta riducen-do né si ridurrà verosimilmente in un futuro preve-dibile;

c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esiste-re, un habitat sufficientemente ampio per mantener-ne la popolazione a lungo termine.

2. Lo stato di conservazione di un habitat naturaleè considerato favorevole quando:

a) la sua area naturale e le zone in essa racchiu-se sono stabili o in aumento;

b) le strutture e le funzioni specifiche necessarieper il suo mantenimento a lungo termine esistono econtinueranno verosimilmente a esistere in un futu-ro prevedibile; e

c) lo stato di conservazione delle sue specie tipi-che è favorevole, ai sensi del comma 1.

3. Per “acque” si intendono tutte le acque cui siapplica la parte terza del presente decreto.

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4. Per “operatore” s’intende qualsiasi persona, fisi-ca o giuridica, pubblica o privata, che esercita o con-trolla un’attività professionale avente rilevanzaambientale oppure chi comunque eserciti poteredecisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di taleattività, compresi il titolare del permesso o dell’au-torizzazione a svolgere detta attività.

5. Per “attività professionale” s’intende qualsiasiazione, mediante la quale si perseguano o meno finidi lucro, svolta nel corso di un’attività economica,industriale, commerciale, artigianale, agricola e diprestazione di servizi, pubblica o privata.

6. Per “emissione” s’intende il rilascio nell’am-biente, a seguito dell’attività umana, di sostanze,preparati, organismi o microrganismi.

7. Per “minaccia imminente” di danno si intende ilrischio sufficientemente probabile che stia per veri-ficarsi uno specifico danno ambientale.

8. Per “misure di prevenzione” si intendono lemisure prese per reagire a un evento, un atto o un’o-missione che ha creato una minaccia imminente didanno ambientale, al fine di impedire o minimizza-re tale danno.

9. Per “ripristino”, anche “naturale”, s’intende: nelcaso delle acque, delle specie e degli habitat protet-ti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi dan-neggiati alle condizioni originarie; nel caso di dan-no al terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio dieffetti nocivi per la salute umana e per la integritàambientale. In ogni caso il ripristino deve consisterenella riqualificazione del sito e del suo ecosistema,mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni,comprese le misure di attenuazione o provvisorie,dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenutoammissibile dall’autorità competente, sostituirerisorse naturali o servizi naturali danneggiati.

10. Per “risorse naturali” si intendono specie ehabitat naturali protetti, acqua e terreno.

11. Per “servizi” e “servizi delle risorse naturali” siintendono le funzioni svolte da una risorsa naturalea favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.

12. Per “condizioni originarie” si intendono lecondizioni, al momento del danno, delle risorsenaturali e dei servizi che sarebbero esistite se non sifosse verificato il danno ambientale, stimate sullabase delle migliori informazioni disponibili.

13. Per “costi” s’intendono gli oneri economicigiustificati dalla necessità di assicurare un’attuazio-ne corretta ed efficace delle disposizioni di cui allaparte sesta del presente decreto, compresi i costi pervalutare il danno ambientale o una sua minacciaimminente, per progettare gli interventi alternativi,per sostenere le spese amministrative, legali e di rea-lizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati edaltri costi generali, nonché i costi del controllo e del-la sorveglianza.

Art. 303. Esclusioni. 1. La parte sesta del presen-te decreto:

a) non riguarda il danno ambientale o la minac-cia imminente di tale danno cagionati da:

1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti diostilità, guerra civile, insurrezione;

2) fenomeni naturali di carattere eccezionale,inevitabili e incontrollabili;

b) non si applica al danno ambientale o a minac-cia imminente di tale danno provocati da un inci-dente per il quale la responsabilità o l’indennizzorientrino nell’ambito d’applicazione di una delleconvenzioni internazionali elencate nell’allegato 1alla parte sesta del presente decreto cui la Repubbli-ca italiana abbia aderito;

c) non pregiudica il diritto del trasgressore dilimitare la propria responsabilità conformemente allalegislazione nazionale che dà esecuzione alla con-venzione sulla limitazione della responsabilità percrediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla conven-zione di Strasburgo sulla limitazione della responsa-bilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988;

d) non si applica ai rischi nucleari relativi all’am-biente né alla minaccia imminente di tale danno cau-sati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo del-la Comunità europea dell’energia atomica o causatida un incidente o un’attività per i quali la responsa-bilità o l’indennizzo rientrano nel campo di applica-zione di uno degli strumenti internazionali elencatinell’allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;

e) non si applica alle attività svolte in condizionidi necessità ed aventi come scopo esclusivo la dife-sa nazionale, la sicurezza internazionale o la prote-zione dalle calamità naturali;

f) non si applica al danno causato da un’emissio-ne, un evento o un incidente verificatisi prima delladata di entrata in vigore della parte sesta del presen-te decreto;

g) non si applica al danno in relazione al qualesiano trascorsi più di trent’anni dall’emissione, dal-l’evento o dall’incidente che l’hanno causato;

h) non si applica al danno ambientale o allaminaccia imminente di tale danno causa ti da inqui-namento di carattere diffuso, se non sia stato possi-bile accertare in alcun modo un nesso causale tra ildanno e l’attività di singoli operatori;

i) non si applica alle situazioni di inquinamentoper le quali siano effettivamente avviate le procedu-re relative alla bonifica, o sia stata avviata o siaintervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle normevigenti hi materia, salvo che ad esito di tale bonificanon per m a n g a un danno ambientale.

TITOLO II

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

Art. 304. Azione di prevenzione. 1. Quando undanno ambientale non si è ancora verificato, ma esi-

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ste una minaccia imminente che si verifichi, l’ope-ratore interessato adotta, entro ventiquattro ore e aproprie spese, le necessarie misure di prevenzione edi messa in sicurezza.

2. L’operatore deve far precedere gli interventi dicui al comma 1 da apposita comunicazione al comu-ne, alla provincia, alla regione, o alla provincia auto-noma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo,nonché al Prefetto della provincia che nelle venti-quattro ore successive informa il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio. Tale comunicazio-ne deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinentidella situazione, ed in particolare le generalità del-l’operatore, le caratteristiche del sito interessato, lematrici ambientali presumibilmente coinvolte e ladescrizione degli interventi da eseguire. La comuni-cazione, non appena pervenuta al comune, abilitaimmediatamente l’operatore alla realizzazione degliinterventi di cui al comma 1. Se l’operatore nonprovvede agli interventi di cui al comma 1 e allacomunicazione di cui al presente comma, l’autoritàpreposta al controllo o comunque il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio irroga unasanzione amministrativa non inferiore a mille euroné superiore a tremila euro per ogni giorno di ritar-do.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all’operatore di fornire informazionisu qualsiasi minaccia imminente di danno ambienta-le o su casi sospetti di tale minaccia imminente;

b) ordinare all’operatore di adottare le specifichemisure di prevenzione considerate necessarie, preci-sando le metodologie da seguire;

c) adottare egli stesso le misure di prevenzionenecessarie.

4. Se l’operatore non si conforma agli obblighiprevisti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o seesso non può essere individuato, o se non è tenuto asostenere i costi a norma della parte sesta del pre-sente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tute-la del territorio ha facoltà di adottare egli stesso lemisure necessarie per la prevenzione del danno,approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsaesercitabile verso chi abbia causato o concorso acausare le spese stesse, se venga individuato entro iltermine di cinque anni dall’effettuato pagamento.

Art. 305. Ripristino ambientale. 1. Quando si èverificato un danno ambientale, l’operatore devecomunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinentidella situazione alle autorità di cui all’articolo 304,con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altreautorità dello Stato competenti, comunque interes-sate. L’operatore ha inoltre l’obbligo di adottareimmediatamente:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare,circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, coneffetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo

scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudiziambientali ed effetti nocivi per la salute umana oulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla basedelle specifiche istruzioni formulate dalle autoritàcompetenti relativamente alle misure di prevenzionenecessarie da adottare;

b) le necessarie misure di ripristino di cui all’ar-ticolo 306.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all’operatore di fornire informazionisu qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da luiadottate immediatamente ai sensi del comma 1;

b) adottare, o ordinare all’operatore di adottare,tutte le iniziative opportune per controllare, circo-scrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effet-to immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopodi prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambienta-li e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori dete-rioramenti ai servizi;

c) ordinare all’operatore di prendere le misure diripristino necessarie;

d) adottare egli stesso le suddette misure.3. Se l’operatore non adempie agli obblighi previ-

sti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o seesso non può essere individuato o se non è tenuto asostenere i costi a norma della parte sesta del pre-sente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tute-la del territorio ha facoltà di adottare egli stesso talimisure, approvando la nota delle spese, con dirittodi rivalsa esercitabile verso chi abbia causato ocomunque concorso a causare le spese stesse, sevenga individuato entro il termine di cinque annidall’effettuato pagamento.

Art. 306. Determinazione delle misure per ilripristino ambientale. 1. Gli operatori individuanole possibili misure per il ripristino ambientale cherisultino conformi all’allegato 3 alla parte sesta delpresente decreto e le presentano per l’approvazioneal Ministro dell’ambiente e della tutela del territoriosenza indugio e comunque non oltre trenta giornidall’evento dannoso, a meno che questi non abbiagià adottato misure urgenti, a norma articolo 305,commi 2 e 3.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio decide quali misure di ripristino attuare, inmodo da garantire, ove possibile, il conseguimentodel completo ripristino ambientale, e valuta l’oppor-tunità di addivenire ad un accordo con l’operatoreinteressato nel rispetto della procedura di cui all’ar-ticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Se si è verificata una pluralità di casi di dannoambientale e l’autorità competente non è in grado diassicurare l’adozione simultanea delle misure diripristino necessarie, essa può decidere quale dannoambientale debba essere riparato a titolo prioritario.Ai fini di tale decisione, l’autorità competente tieneconto, fra l’altro, della natura, entità e gravità dei

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diversi casi di danno ambientale in questione, non-ché della possibilità di un ripristino naturale.

4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prio-ritariamente presi in considerazione i rischi per lasalute umana.

5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, com-ma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonché i soggettisugli immobili dei quali si devono effettuare lemisure di ripristino a presentare le loro osservazioninel termine di dieci giorni e le prende in considera-zione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata,estrema urgenza l’invito può essere incluso nell’or-dinanza, che in tal caso potrà subire le opportuneriforme o essere revocata tenendo conto dello statodei lavori in corso.

Art. 307. Notificazione delle misure preventivee di ripristino. 1. Le decisioni che impongonomisure di precauzione, di prevenzione o di ripristi-no, adottate ai sensi della parte sesta del presentedecreto, sono adeguatamente motivate e comunicatesenza indugio all’operatore interessato con indica-zione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei ter-mini relativi.

Art. 308. Costi dell’attività di prevenzione e diripristino. 1. L’operatore sostiene i costi delle ini-ziative statali di prevenzione e di ripristino ambien-tale adottate secondo le disposizioni di cui alla par-te sesta del presente decreto.

2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio recupera, ancheattraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie aprima richiesta e con esclusione del beneficio dellapreventiva escussione, dall’operatore che ha causatoil danno o l’imminente minaccia, le spese sostenutedallo Stato in relazione alle azioni di precauzione,prevenzione e ripristino adottate a norma della partesesta del presente decreto.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio determina di non recuperare la totalità dei costiqualora la spesa necessaria sia maggiore dell’impor-to recuperabile o qualora l’operatore non possa esse-re individuato.

4. Non sono a carico dell’operatore i costi delleazioni di precauzione, prevenzione e ripristino adot-tate conformemente alle disposizioni di cui alla par-te sesta del presente decreto se egli può provare cheil danno ambientale o la minaccia imminente di taledanno:

a) è stato causato da un terzo e si è verificatononostante l’esistenza di misure di sicurezza astrat-tamente idonee;

b) è conseguenza dell’osservanza di un ordine oistruzione obbligatori impartiti da una autorità pub-blica, diversi da quelli impartiti a seguito di un’e-missione o di un incidente imputabili all’operatore;in tal caso il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio adotta le misure necessarie per consentireall’operatore il recupero dei costi sostenuti.

5. L’operatore non è tenuto a sostenere i costi del-le azioni di cui al comma 5 intraprese conforme-mente alle disposizioni di cui alla parte sesta delpresente decreto qualora dimostri che non gli è attri-buibile un comportamento doloso o colposo e chel’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è sta-to causato da:

a) un’emissione o un evento espressa mente con-sentiti da un’autorizzazione conferita ai sensi dellevigenti disposizioni legislative e regolamentarirecanti attuazione delle misure legislative adottatedalla Comunità europea di cui all’allegato 5 dellaparte sesta del presente decreto, applicabili alla datadell’emissione o dell’evento e in piena conformitàalle condizioni ivi previste;

b) un’emissione o un’attività o qualsiasi altromodo di utilizzazione di un prodotto nel corso diun’attività che l’operatore dimostri non essere staticonsiderati probabile causa di danno ambientalesecondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tec-niche al momento del rilascio dell’emissione o del-l’esecuzione dell’attività.

6. Le misure adottate dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio in attuazione delle disposi-zioni di cui alla parte sesta del presente decretolasciano impregiudicata la responsabilità e l’obbligorisarcitorio del trasgressore interessato.

Art. 309. Richiesta di intervento statale. 1. Leregioni, le province autonome e gli enti locali, ancheassociati, nonché le persone fisiche o giuridiche chesono o che potrebbero essere colpite dal dannoambientale o che vantino un interesse legittimante lapartecipazione al procedimento relativo all’adozio-ne delle misure di precauzione, di prevenzione o diripristino previste dalla parte sesta del presentedecreto possono presentare al Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio, depositandole pressole Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denun-ce e osservazioni, corredate da documenti ed infor-mazioni, concernenti qualsiasi caso di dannoambientale o di minaccia imminente di dannoambientale e chiedere l’intervento statale a tuteladell’ambiente a norma della parte sesta del presentedecreto.

2. Le organizzazioni non governative che promuo-vono la protezione dell’ambiente, di cui all’articolo13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono ricono-sciute titolari dell’interesse di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio valuta le richieste di intervento e le osserva-zioni ad esse allegate afferenti casi di danno o diminaccia di danno ambientale e informa senza dila-zione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assun-ti al riguardo.

4. In caso di minaccia imminente di danno, ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio,

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nell’urgenza estrema, provvede sul danno denuncia-to anche prima d’aver risposto ai richiedenti ai sen-si del comma 3.

Art. 310. Ricorsi. 1. I soggetti di cui all’articolo309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo iprincipi generali, per l’annullamento degli atti e deiprovvedimenti adottati in violazione delle disposi-zioni di cui alla parte sesta del presente decreto non-ché avverso il silenzio inadempimento del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e per ilrisarcimento del danno subito a causa del ritardonell’attivazione, da parte del medesimo Ministro,delle misure di precauzione, di prevenzione o dicontenimento del danno ambientale.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giu-dice amministrativo, in sede di giurisdizione esclu-siva, può essere preceduto da una opposizione depo-sitata presso il Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio o inviata presso la sua sede a mezzodi posta raccomandata con avviso di ricevimentoentro trenta giorni dalla notificazione, comunicazio-ne o piena conoscenza dell’atto. In caso di inerziadel Ministro, analoga opposizione può essere propo-sta entro il suddetto termine decorrente dalla sca-denza del trentesimo giorno successivo all’effettua-to deposito dell’opposizione presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio.

3. Se sia stata presentata l’opposizione e non anco-ra il ricorso al giudice amministrativo, quest’ultimoè proponibile entro il termine di sessanta giornidecorrenti dal ricevimento della decisione di rigettodell’opposizione oppure dal trentunesimo giornosuccessivo alla presentazione dell’opposizione se ilMinistro non si sia pronunciato.

4. Resta ferma la facoltà dell’interessato di ricor-rere in via straordinaria al Presidente della Repub-blica nel termine di centoventi giorni dalla notifica-zione, comunicazione o piena conoscenza dell’attoo provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.

TITOLO IIIRISARCIMENTO DEL DANNO

AMBIENTALE

Art. 311. Azione risarcitoria in forma specificae per equivalente patrimoniale. 1. Il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio agisce, ancheesercitando l’azione civile in sede penale, per ilrisarcimento del danno ambientale in forma specifi-ca e, se necessario, per equivalente patrimoniale,oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui allaparte sesta del presente decreto.

2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omet-tendo attività o comportamenti doverosi, con viola-zione di legge, di regolamento, o di provvedimentoamministrativo, con negligenza, imperizia, impru-denza o violazione di norme tecniche, arrechi danno

all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distrug-gendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristinodella precedente situazione e, in mancanza, al risar-cimento per equivalente patrimoniale nei confrontidello Stato.

3. Alla quantificazione del danno il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio provvede inapplicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4della parte sesta del presente decreto. All’accerta-mento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscos-sione delle somme dovute per equivalente patrimo-niale il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio provvede con le procedure di cui al titolo IIIdella parte sesta del presente decreto.

Art. 312. Istruttoria per l’emanazione dell’ordi-nanza ministeriale. 1. L’istruttoria per l’emanazio-ne dell’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 313si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, per l’accertamento dei fatti, per l’individua-zione dei trasgressori, per l’attuazione delle misurea tutela dell’ambiente e per il risarcimento dei dan-ni, può delegare il Prefetto competente per territorioed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni,della collaborazione delle Avvocature distrettualidello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell’Ar-ma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guar-dia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblicodotato di competenza adeguata.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio, per l’accertamento delle cause del danno eper la sua quantificazione, da effettuare in applica-zione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre,nel rispetto del principio del contraddittorio conl’operatore interessato, apposita consulenza tecnicasvolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui alcomma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finan-ziarie previste a legislazione vigente, da liberi pro-fessionisti.

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-torio, al fine di procedere ad ispezioni documentali,verificazioni e ricerche anche in apparecchiatureinformatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta uti-le per l’accertamento del fatto dannoso e per l’indi-viduazione dei trasgressori, può disporre l’accessodi propri incaricati nel sito interessato dal fatto dan-noso. Gli incaricati che eseguono l’accesso devonoessere muniti di apposita autorizzazione che ne indi-ca lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cuidipendono. Per l’accesso a locali che siano adibiti adabitazione o all’esercizio di attività professionali ènecessario che l’Amministrazione si munisca del-l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competen-te. In ogni caso, dell’accesso nei luoghi di cui al pre-sente comma dovrà essere informato il titolare del-l’attività o un suo delegato, che ha il diritto di esse-re presente, anche con l’assistenza di un difensore di

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fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni sianoverbalizzate.

5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere chelibri, registri, documenti, scritture ed altre prove delfatto dannoso si trovino in locali diversi da quelliindicati nel comma 4, il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio può chiedere l’autorizza-zione per la perquisizione di tali locali all’autoritàgiudiziaria competente.

6. E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del-l’autorità giudiziaria competente per procedere,durante l’accesso, a perquisizioni personali e all’a-pertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti,mobili, ripostigli e simili e per l’esame dei docu-menti e la richiesta di notizie relativamente ai qualisia stato eccepito il segreto professionale.

7. Di ogni accesso deve essere redatto processoverbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazionieseguite, le richieste fatte all’interessato o a chi lorappresenta e le risposte ricevute, nonché le suedichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal-l’interessato o da chi lo rappresenta oppure deveindicare il motivo della mancata sottoscrizione.L’interessato ha diritto di averne copia.

8. I documenti e le scritture possono essere seque-strati soltanto se non sia possibile riprodurne o farneconstare agevolmente il contenuto rilevante nel ver-bale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o dicontestazione del contenuto del verbale; tuttavia gliagenti possono sempre acquisire dati con strumentipropri da sistemi meccanografici, telematici, elettro-nici e simili.

Art. 313. Ordinanza. 1. Qualora all’esito dell’i-struttoria di cui all’articolo 312 sia stato accertato unfatto che abbia causato danno ambientale ed ilresponsabile non abbia attivato le procedure di ripri-stino ai sensi del titolo V della parte quarta del pre-sente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 eseguenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio, con ordinanza immediatamente esecutiva,ingiunge a coloro che, in base al suddetto accerta-mento, siano risultati responsabili del fatto il ripri-stino ambientale a titolo di risarcimento in formaspecifica entro un termine fissato.

2. Qualora il responsabile del fatto che ha provo-cato danno ambientale non provveda in tutto o inparte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristinorisulti in tutto o in parte impossibile, oppure ecces-sivamente oneroso ai sensi dell’articolo 2058 delcodice civile, il Ministro dell’ambiente e della tute-la del territorio, con successiva ordinanza, ingiungeil pagamento, entro il termine di sessanta giorni dal-la notifica, di una somma pari al valore economicodel danno accertato o residuato, a titolo di risarci-mento per equivalente pecuniario.

3. Con riguardo al risarcimento del danno in formaspecifica, l’ordinanza è emessa nei confronti delresponsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del

soggetto nel cui effettivo interesse il comportamen-to fonte del danno è stato tenuto o che ne abbiaobiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secon-do l’accertamento istruttorio intervenuto, all’onereeconomico necessario per apprestare, in via preven-tiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere icomportamenti previsti come obbligatori dalle nor-me applicabili.

4. L’ordinanza è adottata nel termine perentorio dicentottanta giorni decorrenti dalla comunicazione aisoggetti di cui al comma 3 dell’avvio dell’istruttoria,e comunque entro il termine di decadenza di due annidalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso ilripristino ambientale a cura e spese del trasgressore.In tal caso i medesimi termini decorrono dallasospensione ingiustificata dei lavori di ripristinooppure dalla loro conclusione in caso di incompletariparazione del danno. Alle attestazioni concernentila sospensione dei lavori e la loro incompletezzaprovvede il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio con apposito atto di accertamento.

5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell’artico-lo 2947 del codice civile, il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio può adottare ulteriori prov-vedimenti nei confronti di trasgressori successiva-mente individuati.

6. Nel caso di danno provocato da soggetti sotto-posti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio, anzi-ché ingiungere il pagamento del risarcimento perequivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficiodi Procura regionale presso la Sezione giurisdizio-nale della Corte dei conti competente per territorio.

7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno,sono esclusi, a seguito di azione concorrente da par-te di autorità diversa dal Ministro dell’ambiente edella tutela territorio, nuovi interventi comportantiaggravio di costi per l’operatore interessato. Resta inogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiatidal fatto produttivo di danno ambientale, nella lorosalute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudi-zio nei confronti del responsabile a tutela dei dirittie degli interessi lesi.

Art. 314. Contenuto dell’ordinanza. 1. L’ordi-nanza contiene l’indicazione specifica del fatto,commissivo o omissivo, contestato, nonché deglielementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazio-ne e la quantificazione del danno e delle fonti di pro-va per l’identificazione dei trasgressori.

2. L’ordinanza fissa un termine, anche concordatocon il trasgressore in applicazione dell’articolo 11della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristinodello stato dei luoghi a sue spese, comunque noninferiore a due mesi e non superiore a due anni, sal-vo ulteriore proroga da definire in considerazionedell’entità dei lavori necessari.

3. La quantificazione del danno deve comprendereil pregiudizio arrecato alla situazione ambientale

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con particolare riferimento al costo necessario per ilsuo ripristino. Ove non sia motivatamente possibilel’esatta quantificazione del danno non risarcibile informa specifica, o di parte di esso, il danno per equi-valente patrimoniale si presume, fino a prova con-traria, di ammontare non inferiore al triplo dellasomma corrispondente alla sanzione pecuniariaamministrativa, oppure alla sanzione penale, in con-creto applicata. Se sia stata erogata una pena deten-tiva, al fine della quantificazione del danno di cui alpresente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la som-ma da addebitare a titolo di risarcimento del dannoha luogo calcolando quattrocento euro per ciascungiorno di pena detentiva.

4. In caso di sentenza di condanna in sede penaleo di emanazione del provvedimento di cui all’arti-colo 444 del codice di procedura penale, la cancel-leria del giudice che ha emanato la sentenza o ilprovvedimento trasmette copia degli stessi al Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio entrocinque giorni dalla loro pubblicazione.

5. Le regioni, le province autonome e gli altri entiterritoriali, al fine del risarcimento del dannoambientale, comunicano al Ministero dell’ambientee della tutela del territorio le sanzioni amministrati-ve, entro dieci giorni dall’avvenuta irrogazione.

6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304,comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i rela-tivi termini.

Art. 315. Effetti dell’ordinanza sull’azione giu-diziaria. 1. Il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio che abbia adottato l’ordinanza di cuiall’articolo 313 non può né proporre né procedereulteriormente nel giudizio per il risarcimento deldanno ambientale, salva la possibilità dell’interven-to in qualità di persona offesa dal reato nel giudiziopenale.

Art. 316. Ricorso avverso l’ordinanza. 1. Il tra-sgressore, entro il termine perentorio di sessantagiorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cuiall’articolo 313, può ricorrere al Tribunale ammini-strativo regionale, in sede di giurisdizione esclusiva,competente in relazione al luogo nel quale si è pro-dotto il danno ambientale.

2. Il trasgressore può far precedere l’azione giuri-sdizionale dal ricorso in opposizione di cui all’arti-colo 310, commi 2 e 3.

3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso alPresidente della Repubblica nel termine di cento-venti giorni dalla ricevuta notificazione o comunica-zione dell’ordinanza o dalla sua piena conoscenza.

Art. 317. Riscossione dei crediti e fondo di rota-zione. 1. Per la riscossione delle somme costituenticredito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cuialla parte sesta del presente decreto, nell’ammonta-re determinato dal Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio o dal giudice, si applicano le nor-

me di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

2. Nell’ordinanza o nella sentenza può esseredisposto, su richiesta dell’interessato che si trovi incondizioni economiche disagiate, che gli importidovuti vengano pagati in rate mensili non superiorial numero di venti; ciascuna rata non può essereinferiore comunque ad euro cinquemila.

3. In ogni momento il debito può essere estintomediante un unico pagamento.

4. Il mancato adempimento anche di una sola rataalla sua scadenza comporta l’obbligo di pagamentodel residuo ammontare in unica soluzione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione dei credi-ti in favore dello Stato per il risarcimento del dannoambientale disciplinato dalla parte sesta del presen-te decreto, ivi comprese quelle derivanti dall’escus-sione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte agaranzia del risarcimento medesimo, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato, per essere riasse-gnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, ad un fondo di rota-zione istituito nell’ambito di apposita unità previsio-nale di base dello stato di previsione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio, al fine difinanziare, anche in via di anticipazione e, in que-st’ultimo caso, nella misura massima del dieci percento della spesa:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratte-rizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo ilrisarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripri-stino ambientale delle aree per le quali abbia avutoluogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientaleprevisti nel programma nazionale di bonifica e ripri-stino ambientale dei siti inquinati;

d) attività dei centri di ricerca nel campo delleriduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e deicambiamenti climatici globali.

6. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, adottato di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sono disciplinatele modalità di funzionamento e di accesso al predet-to fondo di rotazione, ivi comprese le procedure peril recupero delle somme concesse a titolo di antici-pazione.

Art. 318. Norme transitorie e finali. 1. Nellemore dell’adozione del decreto di cui all’articolo317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio 14ottobre 2003.

2. Sono abrogati:a) l’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,

ad eccezione del comma 5;b) l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267;

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c) l’articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. In attuazione dell’articolo 14 della direttiva2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consi-glio dei Ministri, adottato su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio di concertocon i Ministri dell’economia e delle finanze e delleattività produttive, sono adottate misure per la defi-nizione di idonee forme di garanzia e per lo svilup-po dell’offerta dei relativi strumenti, in modo daconsentirne l’utilizzo da parte degli operatori inte-ressati ai lini dell’assolvimento delle responsabilitàad essi incombenti ai sensi della parte sesta del pre-sente decreto.

4. Quando un danno ambientale riguarda o puòriguardare una pluralità di Stati membri dell’Unioneeuropea, il Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio coopera, anche attraverso un appropriatoscambio di informazioni, per assicurare che sia

posta in essere un’azione di prevenzione e, se neces-sario, di riparazione di tale danno ambientale. In taleipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origi-ne nel territorio italiano, il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio fornisce informazioni suffi-cienti agli Stati membri potenzialmente esposti aisuoi effetti. Se il Ministro individua entro i confinidel territorio nazionale un danno la cui causa sì èinvece verificata al di fuori di tali confini, esso neinforma la Commissione europea e qualsiasi altroStato membro interessato; il Ministro può racco-mandare l’adozione di misure di prevenzione o diriparazione e può cercare, ai sensi della parte sestadel presente decreto, di recuperare i costi sostenutiin relazione all’adozione delle misure di prevenzio-ne o riparazione.

Si omettono gli allegati.

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