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1 CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO Il recupero dei crediti dellErario Campobasso –12 e 13 dicembre...

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1 CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO Il recupero dei crediti dell’Erario Campobasso – 12 e 13 dicembre 2006 18 e 19 dicembre 2006 Relatore dott. Silvestro PEZZUTO Dirigente Amministrativo del Tribunale di Campobasso Tutor sig.ra Clelia FORTE Cancelliere C1 presso il Tribunale di Campobasso Collaboratore sig. Franco IACOVINO Operatore Giudiziario B2 presso il Tribunale di Campobasso Responsabili del corso dott.ssa Enrica PIETRONIRO Cancelliere C2 della Corte d’Appello di Campobasso – Formatore distrettuale dott. Ernesto GIUFFREDA Cancelliere C2 della Procura Generale di Campobasso – Formatore distrettuale Ed. 1.2 Ufficio formazione distrettuale
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CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSOCORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSOCORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSOCORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Il recupero dei crediti dell’ErarioCampobasso –12 e 13 dicembre 2006

18 e 19 dicembre 2006

Relatoredott. Silvestro PEZZUTO Dirigente Amministrativo del Tribunale di Campobasso

Tutorsig.ra Clelia FORTE Cancelliere C1 presso il Tribunale di Campobasso

Collaboratoresig. Franco IACOVINO Operatore Giudiziario B2 presso il Tribunale di Campobasso

Responsabili del corsodott.ssa Enrica PIETRONIROCancelliere C2 della Corte d’Appello di Campobasso – Formatore distrettuale dott. Ernesto GIUFFREDACancelliere C2 della Procura Generale di Campobasso – Formatore distrettuale

Ed. 1.2

Ufficio formazione distrettuale

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RESPONSABILI DEL SERVIZIO RESPONSABILI DEL SERVIZIO RECUPERO CREDITI RECUPERO CREDITI

Dirigente Funzionari

Tenuti in proprio al risarcimento del danno arrecato all’erario in caso di colposa

prescrizione dei crediti

La direzione del servizio, considerata la sua delicatezza, deve essere assunta personalmente dal dirigente che ne risponde unitariamente al funzionario addetto, SCELTO TRA I PIU’ ESPERTI, CAPACI E VOLENTEROSI.(Circolare Ministero Giustizia 19-09-1924 n.602)

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Ufficio Campione PenaleUfficio Campione Civile

Ufficio Recupero Crediti

CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA 26-6-2003 N.9 26-6-2003 N.9

CIRCOLARE PROT .22002.U DEL 7-10-2005CIRCOLARE PROT .22002.U DEL 7-10-2005

UFFICIO RECUPERO CREDITIUFFICIO RECUPERO CREDITI

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LE SPESE DEL LE SPESE DEL PROCESSOPROCESSO

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SPESE NEL PROCESSO PENALESPESE NEL PROCESSO PENALE(Art. 4 T.U.)(Art. 4 T.U.)

Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza.

Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata.

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SPESE NEL PROCESSO PENALESPESE NEL PROCESSO PENALE(Art.5 T.U.)(Art.5 T.U.)

SPESESPESE

RIPETIBILIRIPETIBILI NON RIPETIBILINON RIPETIBILI

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SPESE RIPETIBILISPESE RIPETIBILIa) Le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

per le notificazioni.

b) Le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

c) Le spese e le indennità per i testimoni.

d) Gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato.

e) Le indennità di custodia.

f) Le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato.

g) Le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi.

h) Le spese straordinarie.

i) Le spese di mantenimento dei detenuti.

i-bis) Le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del D.Lgs.1-8-2003, n.259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime. (Intercettazioni telefoniche) (1)

(1) – Integrazione apportata dal comma 326 della legge 311/2004

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SPESE NON RIPETIBILISPESE NON RIPETIBILI

a) Indennità dei Magistrati onorari, dei Giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti.

b) Spese relative alle trasferte dei Magistrati professionali di corte di Assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

Fermo quanto disposto dall’art. 696 c.p.c., non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero o per le estradizioni da e per l’estero

Fermo quanto disposto dall’art. 696 c.p.c., non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero o per le estradizioni da e per l’estero

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SPESE NEL PROCESSO CIVILESPESE NEL PROCESSO CIVILE(Art. 8 T.U.)(Art. 8 T.U.)

Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.

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APPLICABILITA’ DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE APPLICABILITA’ DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE RISPETTO AL PROCESSO PENALE E CIVILERISPETTO AL PROCESSO PENALE E CIVILE

Art. 200 T.U. – Art. 201 T.U. – Art. 202 T.U.Art. 200 T.U. – Art. 201 T.U. – Art. 202 T.U.

Le spese processuali penali. Le pene pecuniarie. Le sanzioni amministrative pecuniarie. Le spese di mantenimento dei detenuti. Le spese nei casi di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato.

Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

PROCESSO PENALEPROCESSO PENALE PROCESSO CIVILEPROCESSO CIVILE

SPESE RECUPERATESPESE RECUPERATE

NONCHE’NONCHE’

Sanzioni pecuniarie.

Sanzioni per condanna alla perdita della cauzione.

Sanzioni in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

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SANZIONI PECUNIARIESANZIONI PECUNIARIENEL PROCESSO CIVILENEL PROCESSO CIVILE

La pena pecuniaria in conseguenza dell’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza di ricusazione (art. 54, comma 3°, c.p.c.);

il rifiuto di sottoporsi all’ispezione; la pena pecuniaria a carico della parte che ha disconosciuto la scrittura

verificata (art. 220 c.p.c.); la pena pecuniaria per la parte querelante in caso di rigetto della querela di

falso (art. 226 c.p.c.); la pena pecuniaria per il testimone che non si presenta; la condanna alla pena pecuniaria all’opponente in caso di dichiarazione di

inammissibilità o improcedibilità della domanda di opposizione (art. 408 c.p.c.);

la pena pecuniaria a carico del Cancelliere e del Notaio per la violazione delle norme della spedizione in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.).

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SANZIONI PECUNIARIESANZIONI PECUNIARIENEL PROCESSO PENALENEL PROCESSO PENALE

condanna alla perdita della cauzione(artt. 259, 262,319,320 c.p.p.);

sanzioni disciplinari pecuniarie(artt. 133,147,231,694 c.p.p.);

dichiarazione di inammissibilità o rigetto(artt. 44, 48, 616, 634 c.p.p.).

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RECUPERO SPESE PROCESSO RECUPERO SPESE PROCESSO PENALE PENALE (Art. 205 T.U.)(Art. 205 T.U.)

Per InteroPer Intero ForfettizzateForfettizzate

• Spese del processo anticipate dall’Erario

• Diritti e indennità di trasferta spettanti agli Ufficiali Giudiziari

• Spese di spedizione per notifica atti a richiesta d’ufficio

Le spese da recuperare per intero nei procedimenti con più imputati costituiscono obbligazioni in solido nei casi previsti dal 2° comma dell’art.535 c.p.p.

Le spese da recuperare per intero nei procedimenti con più imputati costituiscono obbligazioni in solido nei casi previsti dal 2° comma dell’art.535 c.p.p.

Le tabelle degli importi da recuperare sono indicate nel D.M. Economia e Finanze n.285/02 (Si veda anche Circ.07/02/03)

L’applicazione della forfetizzazione va riferita ad ogni singolo condannato.

Nei procedimenti con più condannati ciascuno è tenuto a pagare l’intero importo per spese forfettizzate.

Le tabelle degli importi da recuperare sono indicate nel D.M. Economia e Finanze n.285/02 (Si veda anche Circ.07/02/03)

L’applicazione della forfetizzazione va riferita ad ogni singolo condannato.

Nei procedimenti con più condannati ciascuno è tenuto a pagare l’intero importo per spese forfettizzate.

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PROCEDURE FALLIMENTARIPROCEDURE FALLIMENTARI

Imposta di registro Imposta ipotecaria e imposta

catastale Contributo unificato Diritti di copia

Spese di spedizione o indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio

Indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati ed appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge

Spese ed onorari ad ausiliari del magistrato

Spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria

PRENOTATE A DEBITOPRENOTATE A DEBITO ANTICIPATE DALL’ERARIOANTICIPATE DALL’ERARIO

SPESESPESE

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ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE PER ALCUNI PROCESSIRISCOSSIONE PER ALCUNI PROCESSI

((Art. 203 T.UArt. 203 T.U.).)

Procedure fallimentariProcedure fallimentari

Beni sequestratiBeni sequestrati

Procedure esecutive attivate dal concessionario

Procedure esecutive attivate dal concessionario

Processi in cui è parte la Pubblica Amministrazione

Processi in cui è parte la Pubblica Amministrazione

Via via che c’è disponibilità nell’attivo

Sul ricavato della vendita

Spese trattenute dal concessionario

Spese prenotate a debito e recuperate dall’Amministrazione

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IL PATROCINIO A SPESEIL PATROCINIO A SPESEDELLO STATODELLO STATO

La Costituzione italiana all’art. 24 afferma solennemente che ai non abbienti, sia cittadini che stranieri o apolidi, devono essere assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATO

E’ assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALENEL PROCESSO PENALE

Effetti dell’ammissioneEffetti dell’ammissione

Spese gratuiteSpese gratuite Spese anticipate dall’erarioSpese anticipate dall’erario

• Copia atti processuali • Indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati

• Indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni

• Indennità di trasferta, diritti, spese di spedizione delle notifiche degli ufficiali giudiziari

• Indennità e spese di viaggio per trasferte, indennità per l’incarico e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici e ad investigatori privati

• Indennità di custodia

• Onorario e spese agli avvocati

• Spese per la pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria

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RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO PENALERISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO PENALEUlteriori eUlteriori effetti dell’ammissioneffetti dell’ammissione

Prenotazione a debito

Prenotazione a debito

Contributo UnificatoSpese forfettizzate per le

notificazioni a richiesta d’ufficio

Imposta di registro Imposta ipotecaria catastale

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILEPROCESSO CIVILE

Effetti dell’ammissioneEffetti dell’ammissione

Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al beneficio.

Nel caso in cui lo Stato non venga rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, questa vi deve provvedere. In tal caso l’azione di recupero nei suoi confronti può essere esercitata per tutte le spese prenotate e anticipate, quando per sentenza o transazione egli abbia conseguito almeno il SESTUPLO delle spese, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio.

Il limite del SESTUPLO non riguarda le spese effettivamente anticipate dall’erario, che il beneficiario è tenuto a rimborsare in ogni caso con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casiEsame dei casi

Causa definita per transazione

Cause contro i soggetti ammessi

al beneficio

Cancellazione causa (ex art. 309

c.p.c.) e casi di estinzione

Danneggiato da fatto costituente reato

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casiEsame dei casi

Causa definita per transazione

Cause contro i soggetti ammessi

al beneficio

Cancellazione causa (ex art. 309

c.p.c.) e casi di estinzione

Danneggiato da fatto costituente reato

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATOCausa definita per transazioneCausa definita per transazione

Tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, con espresso divieto, a pena

di nullità del patto, di accollarle al beneficiario.

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casiEsame dei casi

Causa definita per transazione

Cause contro i soggetti ammessi

al beneficio

Cancellazione causa (ex art. 309

c.p.c.) e casi di estinzione

Danneggiato da fatto costituente reato

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATOCause contro i soggetti ammessi al beneficioCause contro i soggetti ammessi al beneficio

La parte attrice o impugnante è obbligata al pagamento delle spese prenotate a debito, quando il giudizio sia estinto o rinunciato.

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casiEsame dei casi

Causa definita per transazione

Cause contro i soggetti ammessi

al beneficio

Cancellazione causa (ex art. 309

c.p.c.) e casi di estinzione

Danneggiato da fatto costituente reato

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cancellazione causa ( Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.)ex art. 309 c.p.c.) e casi e casi

di estinzionedi estinzione

Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casiEsame dei casi

Causa definita per transazione

Cause contro i soggetti ammessi

al beneficio

Cancellazione causa (ex art. 309

c.p.c.) e casi di estinzione

Danneggiato da fatto costituente reato

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATODanneggiato da fatto costituente reatoDanneggiato da fatto costituente reato

E’ totalmente esentato dall’obbligo tributario conseguente alla registrazione della sentenza che a suo favore sancisce il risarcimento del danno patito (Art.59 lett.D D.P.R.131/86).

Alla luce del T.U. permane l’obbligo, in capo agli uffici giudiziari, della riscossione delle spese per la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (Circolare Ministero Giustizia 01/03/2004).

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FOGLIO DELLE NOTIZIEFOGLIO DELLE NOTIZIE

LA SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO NOTIZIE COSTITUISCE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

LA SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO NOTIZIE COSTITUISCE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

DOPO L’INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO OGNI CANCELLERIA PROVVEDERA’ DALLA PROPRIA POSTAZIONE AL DIRETTO INSERIMENTO DEI DATI, FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DEL FOGLIO DELLE NOTIZIE CONTENUTO IN OGNI FASCICOLO

DOPO L’INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO OGNI CANCELLERIA PROVVEDERA’ DALLA PROPRIA POSTAZIONE AL DIRETTO INSERIMENTO DEI DATI, FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DEL FOGLIO DELLE NOTIZIE CONTENUTO IN OGNI FASCICOLO

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FOGLIO NOTIZIEFOGLIO NOTIZIE

Foglio notizieFoglio notizie

Funzionario individuato con atto

formale

Fascicolo processuale

penale

Fascicolo processuale

civile

Fascicolo processuale fallimentare

Redatto in ogni fase e grado del processo, in esso vanno annotate tutte le spese ripetibili sia pagate sia prenotate a debito e l’imposta di registro, ove questa sia prenotata a debito, e viene corredato di sottofascicolo con copie di modelli di pagamento delle spese di giustizia.

Redatto in ogni fase e grado del processo, in esso vanno annotate tutte le spese ripetibili sia pagate sia prenotate a debito e l’imposta di registro, ove questa sia prenotata a debito, e viene corredato di sottofascicolo con copie di modelli di pagamento delle spese di giustizia.

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CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIECHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIESETTORE PENALESETTORE PENALE

Ufficio Recupero Crediti Chiusura definitiva del foglio notizie e trasmissione all’ufficio di appello

L’ufficio recupero crediti di 1° grado recupererà nei confronti dei non appellanti (Art. 211 T.U.)

Foglio notizieFoglio notizie

In caso di appello di alcuni imputati

Al passaggio in giudicato del provvedimento In caso di appello di tutti gli imputati

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CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE SETTORE CIVILESETTORE CIVILE

Ufficio Recupero Crediti

Non potrà essere chiuso fino all’esito del procedimento e

verrà conservato in attesa della definizione del ricorso

Chiusura definitiva del foglio notizie e trasmissione all’ufficio competente per il gravame unitamente al fascicolo

Foglio notizieFoglio notizie

In caso di appello

Al passaggio in giudicato del provvedimento

In caso di ricorso per cassazione

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FOGLIO NOTIZIEFOGLIO NOTIZIECompetenza alla riscossione settore civileCompetenza alla riscossione settore civile

La riscossione relativa a tutti i gradi del giudizio sarà curata dall’ufficio giudiziario, diverso dalla Corte di Cassazione, ove il provvedimento è passato in giudicato o è divenuto definitivo.

La riscossione sarà curata dall’ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio.

APPELLOAPPELLO RICORSO PER CASSAZIONERICORSO PER CASSAZIONE

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FOGLIO NOTIZIEFOGLIO NOTIZIEProcesso in cui è parte una pubblica amministrazioneProcesso in cui è parte una pubblica amministrazione

Foglio notizieFoglio notizie

Amministrazione che si è costituita in giudizio a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

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PROCEDURE FALLIMENTARIPROCEDURE FALLIMENTARIChiusura del foglio notizieChiusura del foglio notizie

Senza attivoSenza attivo Con attivoCon attivo

Verrà apposta annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima dell’archiviazione del fascicolo processuale.

Le somme anticipate o prenotate devono essere recuperate direttamente dalla Cancelleria Fallimentare sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

La prenotazione a debito, l’anticipazione e il recupero delle spese gravano esclusivamente sul fallimento. Non è previsto il recupero nei confronti del fallito come persona fisica. (Art. 146 T.U.)

La prenotazione a debito, l’anticipazione e il recupero delle spese gravano esclusivamente sul fallimento. Non è previsto il recupero nei confronti del fallito come persona fisica. (Art. 146 T.U.)

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QUESITO

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La competenza alla tenuta del foglio notizie può essere estesa anche al Cancelliere B3?

E’ obbligatoria la compilazione del foglio notizie per i fascicoli iscritti a mod. 44 conclusisi con archiviazioni, senza ulteriori indagini?

La competenza alla tenuta del foglio notizie può essere estesa anche al Cancelliere B3?

E’ obbligatoria la compilazione del foglio notizie per i fascicoli iscritti a mod. 44 conclusisi con archiviazioni, senza ulteriori indagini?

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In base alle disposizione del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 5-4-2000, si ritiene che alla firma e alla redazione del foglio notizie possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell’ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio.

Per quanto concerne i fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all’attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.

Risposta a quesito del Ministero della Giustizia Prot. 116/1/10062 del 03/02/04

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REGISTRIREGISTRI

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I REGISTRII REGISTRIMod.1/A/SG - Registro delle spese pagate dall’erario

Mod.2/A/SG - Registro delle spese prenotate a debito

Mod. 3/SG - Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito

Alla fine di ogni mese il dirigente, o suo delegato (purché persona diversa dal responsabile del servizio), procedono alla verifica della regolare tenuta dei registri apponendo la data e la firma in calce all’ultima iscrizione

Alla fine di ogni mese il dirigente, o suo delegato (purché persona diversa dal responsabile del servizio), procedono alla verifica della regolare tenuta dei registri apponendo la data e la firma in calce all’ultima iscrizione

Devono essere corredati di rubrica alfabetica i mod.1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG

Devono essere corredati di rubrica alfabetica i mod.1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG

Prima dell’uso sono vidimati dal Dirigente o suo delegato

Prima dell’uso sono vidimati dal Dirigente o suo delegato

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I REGISTRII REGISTRI

Mod. 1/A/SG Mod. 2/A/SG Mod. 3/SG

Corti di AppelloTribunali OrdinariProcureSezioni distaccate di TribunaleTribunali per i minorenniUffici del Giudice di PaceTribunali e Uffici di SorveglianzaUffici N.E.P.

Corte di CassazioneUffici giudicantiUffici requirenti

Uffici N.E.P. (Mod.2/B/SG)Corti di Appello

TribunaliSezioni distaccate di Tribunale

Tribunali per i minorenniUffici del Giudice di Pace

Tribunali e Uffici di SorveglianzaIstituti penitenziari

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REGISTRO DELLE SPESE PAGATE REGISTRO DELLE SPESE PAGATE DALL’ERARIO (Mod. 1/A/SG)DALL’ERARIO (Mod. 1/A/SG)

Ha sostituito il soppresso “ Modello 12”.

Su di esso devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario e i decreti di pagamento del magistrato.

Mod. 12Mod. 1/A/SGMod. 1/A/SG

Ordini di pagamento del funzionario

Decreti di pagamento del Magistrato

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REGISTRO DELLE SPESE REGISTRO DELLE SPESE PRENOTATE A DEBITO PRENOTATE A DEBITO ((Mod. 2/A/SGMod. 2/A/SG))

Rappresenta una novità in quanto non ha alcuna connessione con il previgente registro del campione civile.

Con provvedimento del dirigente può essere suddiviso in volumi autonomi, ognuno dei quali con numerazione su base annuale.

Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo progressivo numero di registro.

La riscossione delle voci di spesa prenotate avverrà sulla base dei dati riportati nel foglio delle notizie; è necessaria, pertanto, una tenuta diligente di tale foglio.

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REGISTRO DEI CREDITI DA RECUPERARE E DELLE REGISTRO DEI CREDITI DA RECUPERARE E DELLE

SUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITOSUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITO ((Mod.3/SGMod.3/SG))

Con provvedimento del dirigente può essere diviso in volumi.

Alla fine di ogni anno deve essere compilato l’elenco numerico delle partite di credito pendenti firmato dal responsabile del servizio e vistato dal dirigente.

In materia penale, quando vi sono più debitori, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l’eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente.

Per le spese in solido deve essere iscritta una partita cumulativa intestata a tutti i condannati.

Nel caso in cui i debitori siano superiori a 8, è possibile iscrivere i nomi su altro foglio del registro, ricorrendo ai necessari richiami nello spazio riservato alle annotazioni.

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PROCEDURA DI RECUPEROPROCEDURA DI RECUPERO

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UFFICIO COMPETENTE DELLA RISCOSSIONEUFFICIO COMPETENTE DELLA RISCOSSIONE

RISCOSSIONERISCOSSIONE

COMPETENZA

APPLICAZIONEESCLUSIONE

COMPETENZA

Ufficio presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o comunque definitivo

Solo ai provvedimenti divenuti definitivi dal 1° luglio 2002

Non è previsto il recupero da parte dell’ufficio presso la Corte di Cassazione

La riscossione delle spese di mantenimento dei detenuti è curata dall’ultimo istituto dove il condannato è stato ristretto

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FASI DELLA RISCOSSIONEFASI DELLA RISCOSSIONE

Riscossione

Fase bonariaFase bonaria Fase coattivaFase coattiva

Curata dall’Ufficio Giudiziario

Curata dal Concessionario del servizio riscossione

tributi

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ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE BONARIA BONARIA ((Art. 211 T.U.Art. 211 T.U.))

Il Funzionario apre, entro un mese dal passaggio in giudicato del

provvedimento, una partita di credito per gli importi dovuti per spese, pena pecuniaria, sanzioni amministrative

pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e chiede (ex art.137 c.p.c. e

segg.) la notifica dell’invito al pagamento unitamente al mod.F23

precompilato.

Il Funzionario apre, entro un mese dal passaggio in giudicato del

provvedimento, una partita di credito per gli importi dovuti per spese, pena pecuniaria, sanzioni amministrative

pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e chiede (ex art.137 c.p.c. e

segg.) la notifica dell’invito al pagamento unitamente al mod.F23

precompilato.

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ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE BONARIA BONARIA ((Art. 211 T.U.Art. 211 T.U.))

Mod.F23Mod.F23Dati del versamentoImporti e codici

Importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall’erario

Invito al pagamento

Invito al pagamento

Termine di 1 mese per il pagamento

Termine di 10 giorni per il deposito della ricevuta di versamento

Art.212 T.U. non prevede la notifica dell’estratto del titolo esecutivo

Art.212 T.U. non prevede la notifica dell’estratto del titolo esecutivo

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ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONEATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE

Tali somme non sono presenti nel foglio notizie trasmesso dalla Procura.

Cosa costituisce titolo per il recupero delle spese anticipate liquidate dopo l’intervenuta oblazione?

Pagamento delle spese anticipate dall’erario agli aventi diritto dopo l’emissione del provvedimento di non doversi procedere per intervenuta oblazione.

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RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTOIN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

Art. 248 T.U.

Art. 247 T.U.

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dal deposito dell’atto, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’art.137 del c.p.c. l’invito al pagamento dell’importo dovuto quale risulta dal raffronto tra il valore della causa* e il corrispondente scaglione dell’art. 13, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro 1 mese.*modifica apportata dall’art. 9 bis legge 168/2005

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dal deposito dell’atto, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’art.137 del c.p.c. l’invito al pagamento dell’importo dovuto quale risulta dal raffronto tra il valore della causa* e il corrispondente scaglione dell’art. 13, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro 1 mese.*modifica apportata dall’art. 9 bis legge 168/2005

L’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.

L’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.

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RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RECUPERO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTOIN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

Art. 16, comma 1 bis T.U. *

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’art. 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. 26-4-1986, 131 esclusa la detrazione ivi prevista.

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’art. 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. 26-4-1986, 131 esclusa la detrazione ivi prevista.

*modifica apportata dal D.L. 223/2006.

Alla riscossione del contributo unificato si applicano le disposizioni relative alla riscossione mediante ruolo (Art.249 T.U.)

Alla riscossione del contributo unificato si applicano le disposizioni relative alla riscossione mediante ruolo (Art.249 T.U.)

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RECUPERO SPESE NEI PROCESSI DI RECUPERO SPESE NEI PROCESSI DI INTERDIZIONE O INABILITAZIONE AD ISTANZA INTERDIZIONE O INABILITAZIONE AD ISTANZA

DEL P.M. (DEL P.M. (Art.145 T.U.Art.145 T.U.))

Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal P.M. le spese sono regolate dalle medesime disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato

nei processi civili, eccezion fatta per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando e all’ausiliario del magistrato, onorari che

sono anticipati dall’erario.

Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal P.M. le spese sono regolate dalle medesime disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato

nei processi civili, eccezion fatta per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando e all’ausiliario del magistrato, onorari che

sono anticipati dall’erario.

Passata in giudicato la sentenza, la cancelleria deve richiedere a tutori e curatori, nella qualità, di presentare

entro 1 mese la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione

al patrocinio.

Passata in giudicato la sentenza, la cancelleria deve richiedere a tutori e curatori, nella qualità, di presentare

entro 1 mese la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione

al patrocinio.

Se si accerta il superamento dei

limiti di reddito si deve procedere al

recupero delle spese nei confronti dei tutori e curatori.

Se si accerta il superamento dei

limiti di reddito si deve procedere al

recupero delle spese nei confronti dei tutori e curatori.

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RECUPERO DELLE SPESE IN CASO DI REVOCA RECUPERO DELLE SPESE IN CASO DI REVOCA DEL FALLIMENTO (DEL FALLIMENTO (Art. 147 T.UArt. 147 T.U.).)

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura

fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai

danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura

fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai

danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa.

Sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha

dato causa alla dichiarazione di

fallimento.

Sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha

dato causa alla dichiarazione di

fallimento.

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RECUPERO DELLE SPESE NEL CASO DI EREDITA’ RECUPERO DELLE SPESE NEL CASO DI EREDITA’ GIACENTE ATTIVATA D’UFFICIO (GIACENTE ATTIVATA D’UFFICIO (Art. 148 T.U.)Art. 148 T.U.)

Nell’ipotesi in cui la procedura dell’eredità giacente sia attivata

d’ufficio, non essendovi una parte privata che possa anticipare

le spese processuali, alcune di esse sono prenotate a debito e

altre sono anticipate dallo Stato.

Nell’ipotesi in cui la procedura dell’eredità giacente sia attivata

d’ufficio, non essendovi una parte privata che possa anticipare

le spese processuali, alcune di esse sono prenotate a debito e

altre sono anticipate dallo Stato.All’esito della

procedura, il giudice pone le spese in

questione a carico del curatore, nella qualità, e

quindi a carico dell’eredità (devoluta

allo Stato ai sensi dell’art.586 c.c.).

All’esito della procedura, il giudice

pone le spese in questione a carico del

curatore, nella qualità, e quindi a carico

dell’eredità (devoluta allo Stato ai sensi dell’art.586 c.c.).

Se, successivamente alla nomina del

curatore, interviene accettazione di eredità, il giudice pone le spese della procedura a carico

dell’erede accettante.

Se, successivamente alla nomina del

curatore, interviene accettazione di eredità, il giudice pone le spese della procedura a carico

dell’erede accettante.

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PAGAMENTO DELLE SPESE PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALIPROCESSUALI

Obbligo al pagamento delle spese relative solo ai reati per cui vi è condanna

Obbligo al pagamento delle spese relative solo ai reati per cui vi è condanna

Sentenza di condanna

Sentenza di condanna

Rettifica sentenza(ex artt. 535 e 130 c.p.p.)

Rettifica sentenza(ex artt. 535 e 130 c.p.p.)

Sentenza di condanna in cui non vi sia pronuncia

sulle spese

Sentenza di condanna in cui non vi sia pronuncia

sulle spese

L’obbligo al pagamento delle spese processuali non si trasmette agli eredi del condannato(Sent. Corte Costituzionale n.98 del 1998)

L’obbligo al pagamento delle spese processuali non si trasmette agli eredi del condannato(Sent. Corte Costituzionale n.98 del 1998)

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58

RECUPERO SPESE NEI CASI DI RECUPERO SPESE NEI CASI DI QUERELAQUERELA

QuerelaQuerela

Spese al querelato salvo che nell’atto di

remissione sia stato diversamente convenuto

Spese al querelato salvo che nell’atto di

remissione sia stato diversamente convenuto

Spese al querelante nel caso di querela

temeraria

Spese al querelante nel caso di querela

temeraria

Sentenza di proscioglimento o decreto di archiviazione per remissione di querela

Sentenza di proscioglimento

perché il fatto non sussiste o perché non

è stato commesso

E’ necessaria la condanna di uno solo dei querelati per impedire che il querelante sia assoggettato all’obbligo delle spese.

E’ necessaria la condanna di uno solo dei querelati per impedire che il querelante sia assoggettato all’obbligo delle spese.

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SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO E SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO E DECRETO PENALE DI CONDANNADECRETO PENALE DI CONDANNA

Sentenzadi patteggiamento

Sentenzadi patteggiamento

Decreto penaledi condanna

Decreto penaledi condanna

Recupero solo delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti

Nei casi di patteggiamento allargato di cui alla Legge 12.06.2003, n.134, si recupera tutto.

Nei casi di patteggiamento allargato di cui alla Legge 12.06.2003, n.134, si recupera tutto.

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IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE MISURE CAUTELARIRELATIVI ALLE MISURE CAUTELARI

Circolare Ministero della Giustizia Circolare Ministero della Giustizia n.1/2000n.1/2000

Si procede al recupero delle spese processuali relative al

procedimento incidentale solo dopo la definizione del procedimento

principale e sempre che vi sia stata condanna.

Si procede al recupero delle spese processuali relative al

procedimento incidentale solo dopo la definizione del procedimento

principale e sempre che vi sia stata condanna.

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PRESCRIZIONEPRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinatorio di cui all’art. 2946 c.c., vale a dire 10 anni dalla data in cui la sentenza civile o penale è divenuta irrevocabile, o comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. (Circolare Ministero 9/2003 del 26-6-2003)

Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinatorio di cui all’art. 2946 c.c., vale a dire 10 anni dalla data in cui la sentenza civile o penale è divenuta irrevocabile, o comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. (Circolare Ministero 9/2003 del 26-6-2003)

La notifica dell’invito al pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione

La notifica dell’invito al pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione

Per i debitori solidali la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell’ultima notifica dell’invito al pagamento o della cartella di pagamento.

Per i debitori solidali la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell’ultima notifica dell’invito al pagamento o della cartella di pagamento.

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PAGAMENTO SPESE PROCESSUALIPAGAMENTO SPESE PROCESSUALIIn caso di appelloIn caso di appello

Appello presentato da

1° Grado2° Grado o

AppelloRicorso per Cassazione

Pagamento speseImputato

P.M. o P.G.

X Condannato Rigettato 1° e 2° grado

X Assolto Condannato 1° e 2° grado

X Condannato Assolto Nulla è dovuto

X CondannatoAccolto

parzialmente1° grado

X Assolto Rigettato Nulla è dovuto

XInammissibile o

respintoCassazione

Sentenza annullata senza rinvio

Nulla è dovuto

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PAGAMENTO SPESE PROCESSUALIPAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Appello solo di alcuni imputati ( Appello solo di alcuni imputati (1° grado1° grado))

Sentenza di 1° grado passata in giudicato solo per alcuni imputati mentre per altri viene proposto appello.

Recupero crediti da parte ufficio di 1° grado solo per voci a carico degli imputati condannati a titolo individuale e con vincolo di solidarietà.

Recupero crediti da parte ufficio di 1° grado solo per voci a carico degli imputati condannati a titolo individuale e con vincolo di solidarietà.

Per le spese forfettizzate l’ufficio di 1° grado dovrà moltiplicare gli importi indicati nella tabella A e B annessa al D.M. 285/2002 per il numero degli imputati condannati con la sentenza di 1° grado passata in giudicato e recuperare nei loro confronti l’importo complessivo quale credito solidale.

Per le spese forfettizzate l’ufficio di 1° grado dovrà moltiplicare gli importi indicati nella tabella A e B annessa al D.M. 285/2002 per il numero degli imputati condannati con la sentenza di 1° grado passata in giudicato e recuperare nei loro confronti l’importo complessivo quale credito solidale.

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PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Appello solo di alcuni imputati (Appello solo di alcuni imputati (22° grado° grado))

Sentenza di 2° grado passata in giudicato

Recupero crediti di 2° grado nei confronti di imputati condannati in via definitiva con sentenza di appello.

Recupero crediti di 2° grado nei confronti di imputati condannati in via definitiva con sentenza di appello.

La quantificazione dei crediti dovrà comprendere le somme sia individuali che solidali.

La quantificazione dei crediti dovrà comprendere le somme sia individuali che solidali.

Dovranno essere scorporati ed iscritti quale autonoma partita di credito gli importi per spese solidali attinenti al giudizio di 1° grado già iscritti nel registro di credito di tali ufficio.

Dovranno essere scorporati ed iscritti quale autonoma partita di credito gli importi per spese solidali attinenti al giudizio di 1° grado già iscritti nel registro di credito di tali ufficio.

Il recupero delle spese solidali sarà curato in primo tempo esclusivamente dall’ufficio di 1° grado nei confronti dei condannati con sentenza definitiva in tale grado di giudizio.

Il recupero delle spese solidali sarà curato in primo tempo esclusivamente dall’ufficio di 1° grado nei confronti dei condannati con sentenza definitiva in tale grado di giudizio.

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PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI Appello solo di alcuni imputati (Appello solo di alcuni imputati (22° grado° grado))

La procedura di riscossione presso l’ufficio crediti di 2° grado verrà attivata solo a seguito di infruttuosità della riscossione esperita dall’ufficio del 1° grado.

La procedura di riscossione presso l’ufficio crediti di 2° grado verrà attivata solo a seguito di infruttuosità della riscossione esperita dall’ufficio del 1° grado.

La riscossione integrale delle spese solidali comporterà, per entrambi gli uffici, l’annullamento della partita di credito.

La riscossione integrale delle spese solidali comporterà, per entrambi gli uffici, l’annullamento della partita di credito.

L’ufficio di 2° grado darà comunicazione all’ufficio di 1° grado della procedura di riscossione attivata per gli stessi crediti.

L’ufficio di 2° grado darà comunicazione all’ufficio di 1° grado della procedura di riscossione attivata per gli stessi crediti.

Il coordinamento tra le attività di riscossione dei due uffici consentirà la dovuta applicazione del regime di solidarietà per le spese processuali.

Il coordinamento tra le attività di riscossione dei due uffici consentirà la dovuta applicazione del regime di solidarietà per le spese processuali.

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PAGAMENTO SPESE PROCESSUALIPAGAMENTO SPESE PROCESSUALISentenza parzialmente annullata dalla Sentenza parzialmente annullata dalla

Cassazione con rinvio per alcuni imputatiCassazione con rinvio per alcuni imputati

I criteri adottati per i casi di sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati sono validi anche nei casi di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri, a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.

I criteri adottati per i casi di sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati sono validi anche nei casi di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri, a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.

Gli uffici riscossione coinvolti nel recupero dei crediti solidali comuni saranno, rispettivamente, quello presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna impugnata davanti alla Corte di Cassazione con ricorso rigettato e quello presso il giudice che in sede di rinvio ha emesso la sentenza di condanna passata in giudicato.

Gli uffici riscossione coinvolti nel recupero dei crediti solidali comuni saranno, rispettivamente, quello presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna impugnata davanti alla Corte di Cassazione con ricorso rigettato e quello presso il giudice che in sede di rinvio ha emesso la sentenza di condanna passata in giudicato.

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PAGAMENTO SPESE PROCESSUALIPAGAMENTO SPESE PROCESSUALISentenza parzialmente annullata dalla Sentenza parzialmente annullata dalla

Cassazione con rinvio per alcuni imputatiCassazione con rinvio per alcuni imputati

Le cancellerie degli uffici giudiziari del rinvio e degli eventuali gradi successivi dovranno allegare al fascicolo processuale, che conterrà comunque copia del foglio notizie “a quo”, un nuovo foglio delle notizie per le spese relative al grado.

Le cancellerie degli uffici giudiziari del rinvio e degli eventuali gradi successivi dovranno allegare al fascicolo processuale, che conterrà comunque copia del foglio notizie “a quo”, un nuovo foglio delle notizie per le spese relative al grado.

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UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene pecuniarie Ufficio competente per il recupero delle pene pecuniarie

(Art. 663 C.P.P.)(Art. 663 C.P.P.)

P.M. o P.G.P.M. o P.G.

Ufficio Recupero Crediti dell’Ufficio Giudicante

Ufficio Recupero Crediti dell’Ufficio Giudicante

Provvedimento di unificazione di pene concorrenti

Uffici Recupero Crediti dei Giudici che pronunciarono le

condanne

Uffici Recupero Crediti dei Giudici che pronunciarono le

condanne

Comunicazione di presa in carico della esecuzione della intera pena pecuniaria cumulata

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UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene Ufficio competente per il recupero delle pene

pecuniarie (pecuniarie (Art. 663 C.P.P.Art. 663 C.P.P.))

La segreteria della Procura deve trasmettere copia del provvedimento di cumulo (che costituisce autonomo titolo per il recupero delle somme in esso indicate) alla cancelleria del corrispondente ufficio giudicante, competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione del credito.

La segreteria della Procura deve trasmettere copia del provvedimento di cumulo (che costituisce autonomo titolo per il recupero delle somme in esso indicate) alla cancelleria del corrispondente ufficio giudicante, competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione del credito.

Il T.U. nulla ha innovato in materia di individuazione dell’ufficio di cancelleria competente per il recupero delle somme dovute per le PENE PECUNIARIE determinate con provvedimenti di unificazione di pene concorrenti emesse ex art. 663 c.p.p..

Il T.U. nulla ha innovato in materia di individuazione dell’ufficio di cancelleria competente per il recupero delle somme dovute per le PENE PECUNIARIE determinate con provvedimenti di unificazione di pene concorrenti emesse ex art. 663 c.p.p..

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UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene Ufficio competente per il recupero delle pene

pecuniarie (pecuniarie (Art. 663 C.P.P.Art. 663 C.P.P.))

La cancelleria dovrà comunicare, alle cancellerie dei giudici che pronunciarono le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, di aver preso in carico l’esecuzione dell’intera pena pecuniaria cumulata affinché le stesse provvedano all’eliminazione, (annullamento) dalle scritture contabili, della partita di credito relativa alle pene pecuniarie assorbite nel cumulo e all’eventuale sgravio delle somme iscritte a ruolo.

La cancelleria dovrà comunicare, alle cancellerie dei giudici che pronunciarono le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, di aver preso in carico l’esecuzione dell’intera pena pecuniaria cumulata affinché le stesse provvedano all’eliminazione, (annullamento) dalle scritture contabili, della partita di credito relativa alle pene pecuniarie assorbite nel cumulo e all’eventuale sgravio delle somme iscritte a ruolo.

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UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI UNIFICAZIONE DI PENE CONCORRENTI Ufficio competente per il recupero delle pene Ufficio competente per il recupero delle pene

pecuniarie (pecuniarie (Art. 663 C.P.P.Art. 663 C.P.P.))

Per le iscrizioni relative al provvedimento di unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.c.) nel registro dei crediti da recuperare, deve essere annotata la data di estinzione della pena pecuniaria, per decorso del tempo, relativa ad ogni singola sentenza/decreto penale compresi nel provvedimento stesso.

Per le iscrizioni relative al provvedimento di unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.c.) nel registro dei crediti da recuperare, deve essere annotata la data di estinzione della pena pecuniaria, per decorso del tempo, relativa ad ogni singola sentenza/decreto penale compresi nel provvedimento stesso.

Affinché tale indicazione possa essere effettuata, nel trasmettere copia del provvedimento di cumulo per la riscossione, gli uffici di procura avranno cura di indicare la data in cui le singole pene pecuniarie si prescrivono.

Affinché tale indicazione possa essere effettuata, nel trasmettere copia del provvedimento di cumulo per la riscossione, gli uffici di procura avranno cura di indicare la data in cui le singole pene pecuniarie si prescrivono.

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DebitoreUfficio Recupero

CreditiConcessionario

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLORISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Inizio procedura

Formazione ruolo

Ricezione del ruolo

Cartella di pagamento

Decorso inutilmente il termine di un mese dalla rituale notifica dell’invito

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RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLORISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la

consegna del ruolo al Concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della

stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l’imputazione dei

pagamenti si applicano:gli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 26-2-1999, n. 46;

gli artt. 12, 24,25,26,28, 29, 30 e 31 del D.P.R. 29-9-1973, n.602;

l’art. 24 del D.Lgs. 13-4-1999, n.112.

Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la

consegna del ruolo al Concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della

stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l’imputazione dei

pagamenti si applicano:gli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 26-2-1999, n. 46;

gli artt. 12, 24,25,26,28, 29, 30 e 31 del D.P.R. 29-9-1973, n.602;

l’art. 24 del D.Lgs. 13-4-1999, n.112.

Decorsi i 10 giorni per il deposito della ricevuta di versamento, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo e alla trasmissione al Concessionario secondo le norme richiamate dall’art. 223 T.U.

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Il Concessionario notifica al debitore la cartella esattoriale, che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che , in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

In caso di mancato adempimento spontaneo, sono addebitati gli interessi moratori di cui all’art. 30 del D.P.R. 602/73; quindi, se necessario, si procede direttamente al pignoramento mobiliare e immobiliare, senza avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLORISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

La riscossione esattoriale si svolge con forme

semplificate rispetto all’esecuzione forzata

prevista dal c.p.c.

La riscossione esattoriale si svolge con forme

semplificate rispetto all’esecuzione forzata

prevista dal c.p.c.

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RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLORISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Le funzioni del giudice dell’esecuzione sono svolte dal Tribunale Ordinario, mentre quelle dell’Ufficiale Giudiziario dal Concessionario a mezzo di ufficiali della riscossione.

Le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal Concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

In caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’Ufficio Recupero Crediti può sospendere la riscossione sulla base del Decreto dirigenziale 22/10/2003.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote per inesigibilitàDiscarico quote per inesigibilità

Il concessionario, dopo aver esperito le procedure esecutive previste per ottenere il discarico di quote (che non ha incassato), presenta, in via telematica, all’Ente creditore una comunicazione di inesigibilità.

Il concessionario, dopo aver esperito le procedure esecutive previste per ottenere il discarico di quote (che non ha incassato), presenta, in via telematica, all’Ente creditore una comunicazione di inesigibilità.

Gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 13-04-1999 n.112

hanno modificato la precedente legislazione

(D.P.R. 28-1-1988, N.43)

Gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 13-04-1999 n.112

hanno modificato la precedente legislazione

(D.P.R. 28-1-1988, N.43)

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Trascorsi 3 anni dalla comunicazione, il Concessionario sarà discaricato automaticamente dei carichi erariali di cui è stata comunicata l’inesigibilità, a meno che l’Amministrazione o l’Ente creditore, nello stesso periodo (entro 3 anni), non comunichi un provvedimento di rigetto.

Trascorsi 3 anni dalla comunicazione, il Concessionario sarà discaricato automaticamente dei carichi erariali di cui è stata comunicata l’inesigibilità, a meno che l’Amministrazione o l’Ente creditore, nello stesso periodo (entro 3 anni), non comunichi un provvedimento di rigetto.

La comunicazione deve essere redatta e trasmessa ENTRO 3 ANNI dalla consegna del ruolo (questa procedura si applica a tutte le comunicazioni di inesigibilità che scaturiscono dai ruoli formati successivamente alla data del 1° luglio 1999).

La comunicazione deve essere redatta e trasmessa ENTRO 3 ANNI dalla consegna del ruolo (questa procedura si applica a tutte le comunicazioni di inesigibilità che scaturiscono dai ruoli formati successivamente alla data del 1° luglio 1999).

L’Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, deve attivarsi con sollecitudine per l’esame della stessa. Nel corso dei 3 anni può comunicare in ogni momento al Concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione. In questo caso il Concessionario ha l’obbligo di agire su tali beni.

L’Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, deve attivarsi con sollecitudine per l’esame della stessa. Nel corso dei 3 anni può comunicare in ogni momento al Concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione. In questo caso il Concessionario ha l’obbligo di agire su tali beni.

ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

La documentazione cartacea delle procedure esperite viene conservata dallo stesso Concessionario.

La documentazione cartacea delle procedure esperite viene conservata dallo stesso Concessionario.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

L’attività di controllo dell’ufficio è rivolta agli adempimenti sia formali che sostanziali previsti dall’art.19 del D.Lgs. 112/99.

L’attività di controllo dell’ufficio è rivolta agli adempimenti sia formali che sostanziali previsti dall’art.19 del D.Lgs. 112/99.

L’ufficio deve procedere al controllo ENTRO 3 ANNI dall’invio della comunicazione di inesigibilità, concretizzandosi, diversamente, il silenzio-assenso sull’operato del Concessionario.

L’ufficio deve procedere al controllo ENTRO 3 ANNI dall’invio della comunicazione di inesigibilità, concretizzandosi, diversamente, il silenzio-assenso sull’operato del Concessionario.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

Perdita al discarico

Perdita al discarico

Mancata notificazione cartella

di pagamento

Mancata notificazione cartella

di pagamento

Mancata comunicazione stato procedure

Mancata comunicazione stato procedure

Mancata presentazione

comunicazione inesigibilità

Mancata presentazione

comunicazione inesigibilità

Mancato svolgimento azione esecutiva su tutti i

beni del contribuente

Mancato svolgimento azione esecutiva su tutti i

beni del contribuente

Mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per irregolarità del concessionario

Mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per irregolarità del concessionario

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

1) la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo;

2) la mancata comunicazione, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione è effettuata entro il 18°mese successivo a quello di consegna del ruolo;

3) la mancata presentazione, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità delle partite non incassate. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per cause non imputabili al concessionario;

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

4) il mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a meno che i beni non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;

5) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabili al concessionario. Sono imputabili al Concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nelle attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, a meno che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi e irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

UfficioUfficio

Richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito

Procedere alla verifica della stessa documentazione presso il Concessionario

Ai sensi del 6° comma dell’art. 19 del D. Lgs. 112/99

Ai sensi del 6° comma dell’art. 19 del D. Lgs. 112/99

Il Concessionario, se non provvede alla consegna ENTRO 30 GIORNI dalla richiesta, ovvero alla messa a disposizione della documentazione entro lo stesso termine, perde il diritto al discarico della quota.

Essendo il termine previsto a pena di decadenza, è necessario che la richiesta venga effettuata da parte dell’Ufficio con i mezzi idonei a garantire la data certa.

Il Concessionario, se non provvede alla consegna ENTRO 30 GIORNI dalla richiesta, ovvero alla messa a disposizione della documentazione entro lo stesso termine, perde il diritto al discarico della quota.

Essendo il termine previsto a pena di decadenza, è necessario che la richiesta venga effettuata da parte dell’Ufficio con i mezzi idonei a garantire la data certa.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

Se il funzionario competente, a seguito dell’attività di controllo accerta l’esistenza di cause di perdita del diritto al discarico, notifica apposito atto di contestazione al concessionario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni.

Se il funzionario competente, a seguito dell’attività di controllo accerta l’esistenza di cause di perdita del diritto al discarico, notifica apposito atto di contestazione al concessionario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni.

Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

Nel termine di 90 giorni il concessionario può fare ricorso alla Corte dei conti, che costituisce strada alternativa alla definizione agevolata della controversia.

Nel termine di 90 giorni il concessionario può fare ricorso alla Corte dei conti, che costituisce strada alternativa alla definizione agevolata della controversia.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

Conseguenze di carattere economico per il concessionarioConseguenze di carattere economico per il concessionario

Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento negativo,

definire la controversia pagando all’ente creditore un quarto

dell’importo iscritto a ruolo oltre interessi, maggiorato di un ulteriore ottavo dello stesso

importo più interessi.

Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento negativo,

definire la controversia pagando all’ente creditore un quarto

dell’importo iscritto a ruolo oltre interessi, maggiorato di un ulteriore ottavo dello stesso

importo più interessi.

Il concessionario se non intende impugnare il provvedimento può

scegliere tra due possibilità.

Il concessionario se non intende impugnare il provvedimento può

scegliere tra due possibilità.

Entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto versare

un quarto dell’importo complessivo iscritto a ruolo,

maggiorato degli interessi legali.

Entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto versare

un quarto dell’importo complessivo iscritto a ruolo,

maggiorato degli interessi legali.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARI Discarico quote Discarico quote per inesigibilitàper inesigibilità

Conseguenze di carattere economico per il concessionarioConseguenze di carattere economico per il concessionario

Il concessionario ha comunque facoltà di esercitare azione esecutiva nei confronti dei debitori con le forme ordinarie della procedura civile per il recupero di quanto dovuto pagare all’ente creditore.

Il concessionario ha comunque facoltà di esercitare azione esecutiva nei confronti dei debitori con le forme ordinarie della procedura civile per il recupero di quanto dovuto pagare all’ente creditore.

Il concessionario che ha impugnato il provvedimento

Il concessionario che ha impugnato il provvedimento

Dovrà versare, in caso di rigetto dell’impugnazione da parte della Corte dei conti, l’intero ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse.

Dovrà versare, in caso di rigetto dell’impugnazione da parte della Corte dei conti, l’intero ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIObblighi per pene pecuniarie (Obblighi per pene pecuniarie (Artt. 237 e 238 T.U.Artt. 237 e 238 T.U.))

Il Concessionario deve comunicare all’Ufficio Giudiziario che ha emesso il ruolo, l’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni del debitore, al fine di consentire all’Ufficio di richiedere al P.M., entro 20 giorni dalla comunicazione, di attivare la procedura di conversione presso il competente magistrato di Sorveglianza.

Il Concessionario deve comunicare all’Ufficio Giudiziario che ha emesso il ruolo, l’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni del debitore, al fine di consentire all’Ufficio di richiedere al P.M., entro 20 giorni dalla comunicazione, di attivare la procedura di conversione presso il competente magistrato di Sorveglianza.

Nell’ambito di tale procedimento, l’art. 238 del T.U. prevede che, ove il magistrato di sorveglianza rilevi la esistenza di nuovi beni, ne dia comunicazione all’ufficio creditore e al Concessionario perché proceda all’esecuzione forzata su nuovi beni del debitore.

Nell’ambito di tale procedimento, l’art. 238 del T.U. prevede che, ove il magistrato di sorveglianza rilevi la esistenza di nuovi beni, ne dia comunicazione all’ufficio creditore e al Concessionario perché proceda all’esecuzione forzata su nuovi beni del debitore.

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ATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIATTIVITA’ DEI CONCESSIONARIDiscarico automatico (Discarico automatico (Art. 210 T.U.Art. 210 T.U.))

Il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali e non occorre il provvedimento di annullamento del credito previsto dalla legislazione generale.

Il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali e non occorre il provvedimento di annullamento del credito previsto dalla legislazione generale.

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Riforma della riscossione tributariaRiforma della riscossione tributaria

La riforma del 1998 NON HA PRODOTTO RISULTATI POSITIVI

La riforma del 1998 NON HA PRODOTTO RISULTATI POSITIVI

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89

Riforma della riscossione tributariaRiforma della riscossione tributaria

La situazione non è cambiata dopo i

DD.LL. n.138 e 209 del 2002

La situazione non è cambiata dopo i

DD.LL. n.138 e 209 del 2002

La capacità di riscossione da parte dei concessionari è risultata bassissima rispetto alle somme

iscritte a ruolo

La capacità di riscossione da parte dei concessionari è risultata bassissima rispetto alle somme

iscritte a ruolo

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Riforma della riscossione tributariaRiforma della riscossione tributaria La riforma del 1998, pur avendo attribuito alle società

concessionarie del servizio nazionale della riscossione strumenti di azione quali, ad esempio:

accesso telematico all’Anagrafe Tributaria; potere di iscrivere ipoteche; fermo amministrativo sui beni mobili registrati; amministrazione delle vendite conseguenti alle espropriazioni

direttamente, senza l’intervento del giudice dell’esecuzione;

NON HA PRODOTTO RISULTATI POSITIVILa situazione non è cambiata neppure dopo l’adozione dei DD.LL. n.138 e 209 del 2002 con i quali sono stati assegnati ai concessionari obiettivi di riscossione e ridotte le depenalizzazioni in caso di rigetto della domanda di inesigibilità.

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Riforma della riscossione tributariaRiforma della riscossione tributaria

Con D.L. 30-09-2005 n.203, convertito dalla Legge 2-12-2005 n.248, viene varata la riforma che crea un nuovo

soggetto

Con D.L. 30-09-2005 n.203, convertito dalla Legge 2-12-2005 n.248, viene varata la riforma che crea un nuovo

soggetto

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Riforma della riscossione tributariaRiforma della riscossione tributaria

GRUPPO RISCOSSIONE S.p.A.

Si è realizzata una profonda discontinuità con un passato in cui la riscossione coattiva dei crediti pubblici – unico caso in Europa – era gestita da soggetti privati.

Si è realizzata una profonda discontinuità con un passato in cui la riscossione coattiva dei crediti pubblici – unico caso in Europa – era gestita da soggetti privati.

Consta di 39 societàLa capogruppoLe ex concessionarieIl C.N.C.

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RISCOSSIONE S.p.A. E’ UNA SOCIETA’ RISCOSSIONE S.p.A. E’ UNA SOCIETA’ INTERAMENTE PARTECIPATA INTERAMENTE PARTECIPATA

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DALL’INPS, NELLA QUALE LA DALL’INPS, NELLA QUALE LA

MAGGIORANZA DEL CAPITALE (51%) MAGGIORANZA DEL CAPITALE (51%) DOVRA’, COMUNQUE, RESTARE DI DOVRA’, COMUNQUE, RESTARE DI

PROPRIETA’ DI SOGGETTI DI DIRITTO PROPRIETA’ DI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICOPUBBLICO

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RIFORMA DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIARIFORMA DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA((Art.3 D.L. 30-09-2005, n.203Art.3 D.L. 30-09-2005, n.203))

A decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società di Riscossione Spa.

A decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società di Riscossione Spa.

L’Agenzia delle Entrate e l’INPS procedono alla costituzione della “Riscossione S.p.a.” con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate e l’INPS procedono alla costituzione della “Riscossione S.p.a.” con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

La “Riscossione S. p. A.” può acquistare una quota non inferiore al 51% del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, ovvero il ramo di aziende delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione.

La “Riscossione S. p. A.” può acquistare una quota non inferiore al 51% del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, ovvero il ramo di aziende delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione.

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RIFORMA DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIARIFORMA DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA((Art.3 D.L. 30-09-2005, n.203Art.3 D.L. 30-09-2005, n.203))

Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla “Riscossione S. p. a.” le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla “Riscossione S. p. a.” le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti, contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla “Riscossione S.p.a.” e alle società della stessa partecipate.

A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti, contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla “Riscossione S.p.a.” e alle società della stessa partecipate.

L’art. 18 del D.Lgs 112/99 è stato modificato prevedendo la possibilità di trattare i dati senza l’informativa del D.Lgs 196/2003.

L’art. 18 del D.Lgs 112/99 è stato modificato prevedendo la possibilità di trattare i dati senza l’informativa del D.Lgs 196/2003.

L’art. 20 del D.Lgs. 112/99 è stato integrato con il comma 1 bis, per il quale il controllo sulle comunicazioni di inesigibilità è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun Ente creditore.

L’art. 20 del D.Lgs. 112/99 è stato integrato con il comma 1 bis, per il quale il controllo sulle comunicazioni di inesigibilità è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun Ente creditore.

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PREROGATIVE ATTRIBUITE A PREROGATIVE ATTRIBUITE A “RISCOSSIONE S.P.A”“RISCOSSIONE S.P.A”

Legge 04-08-2006 (Legge Bersani)

Ha dato la possibilità alle società del gruppo “Riscossione S.p.A “ di conoscere le notizie relative ai conti correnti bancari e postali dei debitori.Ha attribuito agli agenti della riscossione la facoltà, finora prevista soltanto per finalità di accertamento, di accedere nei locali nei quali si svolgono attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, per reperire la documentazione utile all’individuazione di crediti vantati da debitori morosi nei confronti di terzi.

Ha previsto una sanzione pecuniaria per i terzi creditori del soggetto iscritto a ruolo moroso che non rendono tempestivamente la c.d. “dichiarazione stragiudiziale” relativa ai loro debiti nei confronti di tale soggetto.

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PREROGATIVE ATTRIBUITE A PREROGATIVE ATTRIBUITE A “RISCOSSIONE S.P.A”“RISCOSSIONE S.P.A”

Legge 04-08-2006 (Legge Bersani)

Ha stabilito, nel nuovo art.48 bis del D.P.R. 602/73, che le Pubbliche Amministrazioni, prima di erogare somme di importo superiore a 10.000 euro, devono appurare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligazione di versamento derivante da un ruolo di ammontare pari almeno a tale importo.

Ha consentito al contribuente l’assolvimento dell’obbligo di pagamento del debito iscritto a ruolo mediante compensazione con crediti di imposta dello stesso, su proposta dell’agente di riscossione, formulata sulla base di una segnalazione automatica, inviata dall’Agenzia delle Entrate prima dell’erogazione del rimborso.

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DILAZIONE O RATEIZZAZIONEDILAZIONE O RATEIZZAZIONE

La dilazione o rateizzazione non è applicabile al contributo unificato

La dilazione o rateizzazione non è applicabile al contributo unificato

Per le spese processuali, spese di

mantenimento e sanzioni pecuniarie

processuali il debitore può chiedere la

dilazione o rateizzazione

dell’importo dovuto.

Pagamento rateale delle pene pecuniarie (multa o

ammenda) può, se non disposto con il

provvedimento di condanna, essere concesso

solo dal Magistrato di Sorveglianza a seguito

della pronuncia di illegittimità costituzionale

dell’art. 238 T.U. (sent. Corte Cost. 212/03).

Per il pagamento rateale e per la dilazione del

pagamento delle sanzioni amministrative

pecuniarie comminate ad enti e persone

giuridiche è competente il giudice

dell’esecuzione. (vedi Circolare Ministero

Giustizia n.11 del 23-10-2003)

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DILAZIONE O RATEIZZAZIONEDILAZIONE O RATEIZZAZIONE(Art. 232 T.U.)(Art. 232 T.U.)

• Decreto Dirigenziale 28-03-2003

• Circolare Min. n.11 del 23-10-2003

• Decreto Dirigenziale 28-03-2003

• Circolare Min. n.11 del 23-10-2003

L’attività delle cancellerie costituisce a tutti gli effetti procedimento amministrativo regolato dalla Legge 241/90

L’attività delle cancellerie costituisce a tutti gli effetti procedimento amministrativo regolato dalla Legge 241/90

Decide sull’istanza di dilazione o rateizzazione del pagamento del credito con riferimento alle sole spese processuali, alle sanzioni pecuniarie processuali e alle spese di mantenimento in carcere già iscritte presso l’ufficio del Campione Penale alla data del 30-6-2002.

Decide sull’istanza di dilazione o rateizzazione del pagamento del credito con riferimento alle sole spese processuali, alle sanzioni pecuniarie processuali e alle spese di mantenimento in carcere già iscritte presso l’ufficio del Campione Penale alla data del 30-6-2002.

DirigenteDirigente

FunzionarioFunzionario

Individua

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DILAZIONE O RATEIZZAZIONEDILAZIONE O RATEIZZAZIONE(Art. 232 T.U.)(Art. 232 T.U.)

La domanda deve essere presentata personalmente, a mezzo di persona incaricata con delega scritta del debitore, a mezzo raccomandata, o sottoscritta e depositata dal difensore munito di procura, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva, momento che va identificato, trattandosi di riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito, nell’atto di pignoramento ad opera dell’ufficiale della riscossione.

La domanda deve essere presentata personalmente, a mezzo di persona incaricata con delega scritta del debitore, a mezzo raccomandata, o sottoscritta e depositata dal difensore munito di procura, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva, momento che va identificato, trattandosi di riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito, nell’atto di pignoramento ad opera dell’ufficiale della riscossione.

Ai sensi dell’art.232 il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell’importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi.

Ai sensi dell’art.232 il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione dell’importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi.

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DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.)DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.)

La domanda

deve contenere

La domanda

deve contenere

Cause che impediscono pagamento immediato e termine entro il quale provvedere

Dichiarazione sostitutiva situazione reddituale

Dichiarazione sostitutiva inesistenza di procedure esecutive in atto a carico debitore per recupero crediti di cui alla richiesta dilazione o rateizzazione

Indicazione eventuali debiti verso l’erario per spese processuali, ecc. per i quali sia stata concessa dilazione.

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DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.Art. 232 T.U.))

Dilazione o rateizzazione

Dilazione o rateizzazione

Non occorre accertamento situazione reddituale quando sentenza o decreto penale ha già disposto pagamento rateale

La dilazione massimo 12 mesi

Rateizzazione massimo 30 rate, importo non inferiore a 50 euro

I provvedimenti di inammissibilità, accoglimento ecc. devono essere sempre motivati (art.3 legge 241/90)

Il provvedimento di ammissione dilazione o rateizzazione sospende la procedura esecutiva e va comunicato al Concessionario

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DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (DILAZIONE O RATEIZZAZIONE (Art. 232 T.U.Art. 232 T.U.))

Dilazione o rateizzazione

Dilazione o rateizzazione

Provvedimento comunicato al debitore con raccomandata e spese riscosse insieme al debito principale

In caso di debito solidale istanza estesa a tutti i condebitori.Gestione credito unica e formazione unico ruolo anche se domicilio condebitori in comuni diversiNota Min. Giustizia 23-10-2003

Mancato pagamento una rata decadenza beneficio e obbligo pagamento in unica soluzione restante parte del debito

Interessi 6% fino al 30 giugno 2003 e 4% dal 1° luglio 2003

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SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE RISCOSSIONE ((Art. 215 T.U.Art. 215 T.U.))

In applicazione dell’art. 28 del D.L.gs. 26-2-1999, n.46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

In applicazione dell’art. 28 del D.L.gs. 26-2-1999, n.46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

POSSIBILI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEL RUOLO(Circolare Ministero Giustizia del 21-1-2004, n.12) Omessa o irrituale notifica dell’invito al pagamento. Errore nella individuazione del soggetto debitore. Erronea determinazione dell’importo iscritto a ruolo. Duplicazione dell’iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito. Contestazione del credito per intervenuto pagamento.

POSSIBILI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEL RUOLO(Circolare Ministero Giustizia del 21-1-2004, n.12) Omessa o irrituale notifica dell’invito al pagamento. Errore nella individuazione del soggetto debitore. Erronea determinazione dell’importo iscritto a ruolo. Duplicazione dell’iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito. Contestazione del credito per intervenuto pagamento.

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SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONESOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONEDecreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.Decreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.

Art. 1

In caso di impugnazione del ruolo la sospensione amministrativa della riscossione può essere disposta, su istanza dell’interessato, dall’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestatamene infondati.

Art. 1

In caso di impugnazione del ruolo la sospensione amministrativa della riscossione può essere disposta, su istanza dell’interessato, dall’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestatamene infondati.

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SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONESOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONEDecreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.Decreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.

Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l’esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l’ufficio si dovrà conformare per la prosecuzione o meno dell’attività di riscossione.

Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l’esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l’ufficio si dovrà conformare per la prosecuzione o meno dell’attività di riscossione.

Il provvedimento giurisdizionale prevale su quello amministrativo e determina, pertanto, l’immediata cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione emesso dall’ufficio recupero crediti.

Il provvedimento giurisdizionale prevale su quello amministrativo e determina, pertanto, l’immediata cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione emesso dall’ufficio recupero crediti.

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SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONESOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONEDecreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.Decreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.

Il funzionario responsabile dovrà provvedere all’annullamento del credito, nell’esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell’istanza proposta dal debitore o anche d’ufficio, accerti l’illegittimità o l’infondatezza del ruolo impugnato.

Il funzionario responsabile dovrà provvedere all’annullamento del credito, nell’esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell’istanza proposta dal debitore o anche d’ufficio, accerti l’illegittimità o l’infondatezza del ruolo impugnato.

Il provvedimento di annullamento determinerà la cessazione della materia del contendere e dovrà essere comunicato al debitore, alla Ragioneria Provinciale dello Stato e al concessionario per il discarico.

Il provvedimento di annullamento determinerà la cessazione della materia del contendere e dovrà essere comunicato al debitore, alla Ragioneria Provinciale dello Stato e al concessionario per il discarico.

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• La domanda, in bollo, deve essere presentata all’Ufficio Recupero Crediti.

• Il provvedimento deve essere congruamente motivato ed emesso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

• In caso di rigetto il provvedimento è impugnabile innanzi al TAR entro 60 giorni.

• Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di 1° grado di impugnazione del ruolo.

• La domanda, in bollo, deve essere presentata all’Ufficio Recupero Crediti.

• Il provvedimento deve essere congruamente motivato ed emesso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

• In caso di rigetto il provvedimento è impugnabile innanzi al TAR entro 60 giorni.

• Il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di 1° grado di impugnazione del ruolo.

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONESOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONEDecreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.Decreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.

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All’esito del giudizio l’ufficio comunica al concessionario le disposizioni per la prosecuzione della procedura di riscossione ovvero per il discarico del credito dal ruolo. Analoga comunicazione va effettuata alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Sulle somme, il cui pagamento è stato sospeso e che risultano dovute dal debitore, si applicano gli interessi al tasso del 5% con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione della riscossione fino alla data di:

pubblicazione della sentenza di 1° grado; adozione del provvedimento di cancellazione; scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice

per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.

All’esito del giudizio l’ufficio comunica al concessionario le disposizioni per la prosecuzione della procedura di riscossione ovvero per il discarico del credito dal ruolo. Analoga comunicazione va effettuata alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Sulle somme, il cui pagamento è stato sospeso e che risultano dovute dal debitore, si applicano gli interessi al tasso del 5% con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione della riscossione fino alla data di:

pubblicazione della sentenza di 1° grado; adozione del provvedimento di cancellazione; scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice

per la prosecuzione o riassunzione del giudizio.

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONESOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONEDecreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.Decreto Dirigenziale 22-10-2003 emanato ai sensi dell’art. 215 T.U.

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ESTINZIONE LEGALE DI CREDITI RELATIVI A ESTINZIONE LEGALE DI CREDITI RELATIVI A SPESE PROCESSUALI E DI MANTENIMENTO DI SPESE PROCESSUALI E DI MANTENIMENTO DI

UN CERTO IMPORTO (Art.287 T.U.)UN CERTO IMPORTO (Art.287 T.U.)

Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art.228 per l’importo di cui all’art. 12bis del D.P.R. 602/73 (attualmente € 16,53) l’ufficio non effettua iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art.228 per l’importo di cui all’art. 12bis del D.P.R. 602/73 (attualmente € 16,53) l’ufficio non effettua iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

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DISCARICO AUTOMATICO PER INESIGIBILITA’ DELLE DISCARICO AUTOMATICO PER INESIGIBILITA’ DELLE SPESE PROCESSUALI DI MANTENIMENTO DI IMPORTO SPESE PROCESSUALI DI MANTENIMENTO DI IMPORTO

NON SUPERIORE AD EURO 25,82 (NON SUPERIORE AD EURO 25,82 (Art. 228 T.U.)Art. 228 T.U.)

Sino a che i regolamenti previsti dagli articoli 228 e 230 non individuino importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo NON SUPERIORE AD EURO 25,82 è DISCARICATO AUTOMATICAMENTE SE RISULTA INFRUTTUOSO IL PRIMO PIGNORAMENTO.

Sino a che i regolamenti previsti dagli articoli 228 e 230 non individuino importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo NON SUPERIORE AD EURO 25,82 è DISCARICATO AUTOMATICAMENTE SE RISULTA INFRUTTUOSO IL PRIMO PIGNORAMENTO.

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ANNULLAMENTO PER IRREPERIBILITA’ANNULLAMENTO PER IRREPERIBILITA’((Art. 219 T.U.Art. 219 T.U.))

L’art. 219 ha introdotto due importanti novità L’art. 219 ha introdotto due importanti novità

Quando la notifica dell’invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell’art.143 del c.p.c., l’ufficio annulla il credito previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 265, del R.D. 23 maggio 1924, n.827, per gli importi ivi previsti

L’ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato, nel caso in cui l’importo superi 2.582,28 euro.

L’ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato, nel caso in cui l’importo superi 2.582,28 euro.

Non è più richiesto, come invece disposto in via generale dall’art. 265, R.D. 827/1924, che l’annullamento sia decretato dall’Amministrazione Finanziaria

Non è più richiesto, come invece disposto in via generale dall’art. 265, R.D. 827/1924, che l’annullamento sia decretato dall’Amministrazione Finanziaria

Si prende atto che, per effetto dell’art.17, comma 26, della legge 15-5-1997, n.127 (legge Bassanini), non è più previsto come obbligatorio il previo parere del Consiglio di Stato, già stabilito per i crediti superiori a 20.658,28 euro

Si prende atto che, per effetto dell’art.17, comma 26, della legge 15-5-1997, n.127 (legge Bassanini), non è più previsto come obbligatorio il previo parere del Consiglio di Stato, già stabilito per i crediti superiori a 20.658,28 euro

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ANNULLAMENTO PER IRREPERIBILITA’ANNULLAMENTO PER IRREPERIBILITA’((Art. 219 T.U.Art. 219 T.U.))

Il legislatore del T.U. ha volutamente evitato di considerare i crediti relativi agli irreperibili meramente sospesi, al fine di escludere che le cancellerie si ritenessero obbligate a riprovare la notifica di tanto in tanto, a causa delle possibili responsabilità conseguenti, derivanti dalla prescrizione dei crediti.

Il legislatore del T.U. ha volutamente evitato di considerare i crediti relativi agli irreperibili meramente sospesi, al fine di escludere che le cancellerie si ritenessero obbligate a riprovare la notifica di tanto in tanto, a causa delle possibili responsabilità conseguenti, derivanti dalla prescrizione dei crediti.

I provvedimenti di annullamento non sono più sottoposti alla registrazione della Corte dei conti così come previsto dall’art.265 R.D. 827/1924.

I provvedimenti di annullamento non sono più sottoposti alla registrazione della Corte dei conti così come previsto dall’art.265 R.D. 827/1924.

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ANNULLAMENTO DEL CREDITO PER IRREPERIBILITA’ E ANNULLAMENTO DEL CREDITO PER IRREPERIBILITA’ E POSSIBILE REVIVISCENZA (POSSIBILE REVIVISCENZA (Art. 235 T.U.Art. 235 T.U.))

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ANNULLAMENTO DEL CREDITO PER IRREPERIBILITA’ E ANNULLAMENTO DEL CREDITO PER IRREPERIBILITA’ E POSSIBILE REVIVISCENZA (POSSIBILE REVIVISCENZA (Art. 235 T.U.Art. 235 T.U.))

Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’art.219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’art.219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

Se l’invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce ai reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell’art. 143 del c.p.c., annulla il credito e rimette gli atti al P.M. per l’esecuzione con il rito degli irreperibili.

Divenuto reperibile il debitore, il P.M. rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo del credito.

Se l’invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce ai reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell’art. 143 del c.p.c., annulla il credito e rimette gli atti al P.M. per l’esecuzione con il rito degli irreperibili.

Divenuto reperibile il debitore, il P.M. rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo del credito.

Quanto disposto dall’art. 235 T.U. è stato esteso dall’art. 241 T.U. anche alle SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, in virtù della loro equiparazione disposta dall’art. 75 del D.Lgs. 08-06-2001, n.231.

L’equiparazione tra pene pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie non riguarda, però, né la conversione della pena né l’esecuzione di pene detentive.

Quanto disposto dall’art. 235 T.U. è stato esteso dall’art. 241 T.U. anche alle SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, in virtù della loro equiparazione disposta dall’art. 75 del D.Lgs. 08-06-2001, n.231.

L’equiparazione tra pene pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie non riguarda, però, né la conversione della pena né l’esecuzione di pene detentive.

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ANNULLAMENTO PER INSUSSISTENZAANNULLAMENTO PER INSUSSISTENZA((Art. 220 T.U.Art. 220 T.U.))

In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l’ufficio provvede direttamente all’annullamento ai sensi dell’art. 267, comma 1°, del R. D. 23-5-1924, 827

In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l’ufficio provvede direttamente all’annullamento ai sensi dell’art. 267, comma 1°, del R. D. 23-5-1924, 827

Se il credito è già iscritto a ruolo, è discaricato automaticamente.

Se il credito è già iscritto a ruolo, è discaricato automaticamente.

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ANNULLAMENTO PER INSUSSISTENZAANNULLAMENTO PER INSUSSISTENZA((Art. 220 T.U.Art. 220 T.U.))

Spese processuali e di mantenimento di importo minimo (attualmente 16,53 euro).Disposizione valida anche per sanzioni pecuniarie processuali

Credito fondato su una norma dichiarata incostituzionale

Morte del debitore (spese giustizia in materia penale)

Limitatamente alle pene pecuniarie, tutti i casi di estinzione del reato

Intervenuta prescrizione del credito

Estinzione legale del

credito

Estinzione legale del

credito

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REMISSIONE DEL DEBITO (REMISSIONE DEL DEBITO (Art.6 T. U.Art.6 T. U.))

Si applica solo alle spese processuali in materia penale e alle spese di mantenimento in carcere.

La remissione del debito è concessa dal magistrato di sorveglianza.

Si applica solo alle spese processuali in materia penale e alle spese di mantenimento in carcere.

La remissione del debito è concessa dal magistrato di sorveglianza.

Si riconosce un premio al condannato che ha tenuto una condotta regolare, evitandogli il sacrificio di carattere patrimoniale consistente nel pagamento delle spese a suo carico.

Si riconosce un premio al condannato che ha tenuto una condotta regolare, evitandogli il sacrificio di carattere patrimoniale consistente nel pagamento delle spese a suo carico.

Sono necessarie due condizioni

disagiate condizioni economiche

condotta regolare durante l’espiazione della pena

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QUESITO

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Come devono essere effettuati i rimborsi

delle somme iscritte a ruolo, pagate dal

debitore e riconosciute indebite?

Come devono essere effettuati i rimborsi

delle somme iscritte a ruolo, pagate dal

debitore e riconosciute indebite?

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Nota Ministero Giustizia Prot. 39468 del 09-03-2006. L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35 del 20-5-2003 ha

precisato che, per tutti i ruoli emessi da Amministrazioni statali, la restituzione ai concessionari delle somme rimborsate ai debitori, a seguito di sgravio per indebito, deve essere effettuata dagli uffici delle locali Agenzie delle Entrate.

Per effetto del T.U. spese di giustizia le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate si applicano anche ai ruoli emessi dal Ministero della Giustizia.

L’ufficio giudiziario, una volta accertato che le somme iscritte a ruolo sono state pagate indebitamente dal debitore, incaricherà del rimborso il competente concessionario, che provvederà alla restituzione ai sensi del comma 1, dell’art. 26 del D.Lgs. 112/99.

Il concessionario, per ottenere la restituzione delle somme anticipate per l’erogazione dei rimborsi, presenterà alla competente Agenzia delle Entrate apposita istanza.

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QUESITO

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123

SE DUE DEBITORI SOLIDALI, DOPO AVER

RICEVUTO L’INVITO BONARIO, PAGANO LA SOMMA INTERA E UNO

DI ESSI VUOLE IL RIMBORSO, COSA DEVE

FARE?

SE DUE DEBITORI SOLIDALI, DOPO AVER

RICEVUTO L’INVITO BONARIO, PAGANO LA SOMMA INTERA E UNO

DI ESSI VUOLE IL RIMBORSO, COSA DEVE

FARE?

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A seguito di apposito quesito, il Dipartimento Affari e Giustizia del Ministero della Giustizia ha precisato, con “nota del 04-02-2003”, che, per il rimborso, è necessario rivolgersi alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (competente per territorio), alla quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con allegati la quietanza di avvenuto pagamento e il nulla osta al rimborso da parte dell’Ufficio Recupero Crediti.

Al termine dell’istruzione l’interessato verrà informato che, a suo favore, è stato emesso apposito mandato di pagamento riscuotibile presso la Banca d’Italia.

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REISCRIZIONE A RUOLO REISCRIZIONE A RUOLO ((Art. 231 T.U.Art. 231 T.U.))

In applicazione dell’art. 20, comma 6, del D. Lgs. 13-4-1999, n.112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l’ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli art. 19 e 20 del D. Lgs. 13-4-1999, n.112.

In applicazione dell’art. 20, comma 6, del D. Lgs. 13-4-1999, n.112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l’ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli art. 19 e 20 del D. Lgs. 13-4-1999, n.112.

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REISCRIZIONE A RUOLO REISCRIZIONE A RUOLO ((Art. 231 T.U.Art. 231 T.U.))

L’eventuale reiscrizione a ruolo dei crediti discaricati riveste carattere di eccezionalità.

Unico criterio eccezionale per la reiscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità è il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore.

L’avvenuto pagamento presuppone la sopravvenuta reperibilità e presumibile solvibilità del debitore.

Il pagamento può essere rilevato d’ufficio attraverso un sistema di controllo delle partite di credito già eliminate dal registro Mod. 3/SG.

L’eventuale reiscrizione a ruolo dei crediti discaricati riveste carattere di eccezionalità.

Unico criterio eccezionale per la reiscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità è il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore.

L’avvenuto pagamento presuppone la sopravvenuta reperibilità e presumibile solvibilità del debitore.

Il pagamento può essere rilevato d’ufficio attraverso un sistema di controllo delle partite di credito già eliminate dal registro Mod. 3/SG.

Decreto dirigenziale del 18-5-2005

Nota Ministero giustizia prot. DAG 5034 del 29-7-2005

Nota Ministero giustizia prot. 18935 del 14-2-2006

Decreto dirigenziale del 18-5-2005

Nota Ministero giustizia prot. DAG 5034 del 29-7-2005

Nota Ministero giustizia prot. 18935 del 14-2-2006

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REISCRIZIONE A RUOLO REISCRIZIONE A RUOLO ((Art. 231 T.U.Art. 231 T.U.))

Gli uffici che non hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate.

Può essere adottata una rubrica in formato access. Per credito originario deve intendersi l’intero credito

eliminato, comprensivo delle spese e degli interessi, cui dovranno aggiungersi anche le eventuali spese delle procedure esecutive di cui il concessionario abbia chiesto il rimborso.

L’attivazione della procedura di reiscrizione a ruolo determina l’iscrizione di una nuova partita di credito per la sola fase della riscossione, con esclusione dell’invito bonario.

Gli uffici che non hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate.

Può essere adottata una rubrica in formato access. Per credito originario deve intendersi l’intero credito

eliminato, comprensivo delle spese e degli interessi, cui dovranno aggiungersi anche le eventuali spese delle procedure esecutive di cui il concessionario abbia chiesto il rimborso.

L’attivazione della procedura di reiscrizione a ruolo determina l’iscrizione di una nuova partita di credito per la sola fase della riscossione, con esclusione dell’invito bonario.

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RENDICONTAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO F23RENDICONTAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO F23((Nota MINISTERO GIUSTIZIA Prot.1/7221 dell’1-7-2005)Nota MINISTERO GIUSTIZIA Prot.1/7221 dell’1-7-2005)

L’art. 5, comma 3, del Decreto Ministero delle Finanze del 17-12-1998 prevede la funzione della rendicontazione, ovvero della comunicazione da parte del competente Concessionario delle informazioni relative alle riscossioni effettuate.

La comunicazione deve essere eseguita entro il mese successivo alla data del pagamento.

Gli uffici giudiziari non possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti concessionari.

Il mod. F23 costituisce ricevuta di pagamento anche se non rendicontato.

L’art. 5, comma 3, del Decreto Ministero delle Finanze del 17-12-1998 prevede la funzione della rendicontazione, ovvero della comunicazione da parte del competente Concessionario delle informazioni relative alle riscossioni effettuate.

La comunicazione deve essere eseguita entro il mese successivo alla data del pagamento.

Gli uffici giudiziari non possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti concessionari.

Il mod. F23 costituisce ricevuta di pagamento anche se non rendicontato.

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RENDICONTAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO F23RENDICONTAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO F23((NOTA MINISTERO GIUSTIZIA PROT.1/7221 DELL’1-7-2005)NOTA MINISTERO GIUSTIZIA PROT.1/7221 DELL’1-7-2005)

Il pagamento mediante F23 legittima l’ufficio a rilasciare al debitore le attestazioni di avvenuto pagamento per le quali, ove non sia pervenuta la rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la seguente formula:

“A richiesta dell’interessato per uso_______si attesta che il pagamento del credito erariale, avvenuto in data______ mediante mod. F23 la cui copia; allo stato non rendicontata, è in possesso dello scrivente ufficio ”.

Il pagamento mediante F23 legittima l’ufficio a rilasciare al debitore le attestazioni di avvenuto pagamento per le quali, ove non sia pervenuta la rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la seguente formula:

“A richiesta dell’interessato per uso_______si attesta che il pagamento del credito erariale, avvenuto in data______ mediante mod. F23 la cui copia; allo stato non rendicontata, è in possesso dello scrivente ufficio ”.

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RIVERSAMENTO DEL RISCOSSORIVERSAMENTO DEL RISCOSSO

Agli Ufficiali Giudiziari deve essere corrisposto il 15% delle somme recuperate.

Alla Cassa Mutua Cancellieri e Segretari Giudiziari deve essere corrisposto 0,9% del 20% (doppio decimo) delle somme recuperate (Legge 15-11-1973, n.734).

Per le somme a favore della Cassa Mutua Cancellieri e Segretari Giudiziari la comunicazione bimestrale va fatta alla Procura Generale presso la Corte di Appello.

Agli Ufficiali Giudiziari deve essere corrisposto il 15% delle somme recuperate.

Alla Cassa Mutua Cancellieri e Segretari Giudiziari deve essere corrisposto 0,9% del 20% (doppio decimo) delle somme recuperate (Legge 15-11-1973, n.734).

Per le somme a favore della Cassa Mutua Cancellieri e Segretari Giudiziari la comunicazione bimestrale va fatta alla Procura Generale presso la Corte di Appello.

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RIVERSAMENTO DEL RISCOSSORIVERSAMENTO DEL RISCOSSO

A partire dal 2° semestre 2002 gli Uffici giudiziari devono comunicare direttamente alla Corte di Appello, entro il 5 del mese successivo al bimestre, tutti i dati relativi alla quantificazione del 15% calcolato sul totale delle somme recuperate dai campioni civili, penali e amministrativi comunicati dai concessionari alle Cancellerie e sulla vendita dei corpi di reato (circolare Ministero Giustizia del 19-6-2002, prot.1039).

Negli specchietti riepilogativi devono essere tenute distinte le somme riscosse con F23 (Circolare Ministeriale del 25-1-2005 prot. 6/111).

A partire dal 2° semestre 2002 gli Uffici giudiziari devono comunicare direttamente alla Corte di Appello, entro il 5 del mese successivo al bimestre, tutti i dati relativi alla quantificazione del 15% calcolato sul totale delle somme recuperate dai campioni civili, penali e amministrativi comunicati dai concessionari alle Cancellerie e sulla vendita dei corpi di reato (circolare Ministero Giustizia del 19-6-2002, prot.1039).

Negli specchietti riepilogativi devono essere tenute distinte le somme riscosse con F23 (Circolare Ministeriale del 25-1-2005 prot. 6/111).

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DECADENZA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE DECADENZA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARICANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il Ministero della Giustizia con nota prot. 1916/BLS del 25.5.2006, in risposta ad alcuni quesiti, ha fornito

le seguenti precisazioni:

Tenendo conto che per i bimestri che vanno dal secondo 2002 ad oggi, l’Amministrazione ha provveduto, sulla base di un accordo convenuto con le Organizzazioni Sindacali del personale UNEP e previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad emanare una consequenziale serie di decreti dirigenziali per ciascuna Corte di Appello, mediante i quali è stato disposto il pagamento della percentuale ex art.122 D.P.R. 1229/59, ne consegue il venir meno dell’utilizzo delle proposte di liquidazione, predisposte dalle Cancellerie competenti e attinenti all’emolumento de quo.

Tenendo conto che per i bimestri che vanno dal secondo 2002 ad oggi, l’Amministrazione ha provveduto, sulla base di un accordo convenuto con le Organizzazioni Sindacali del personale UNEP e previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad emanare una consequenziale serie di decreti dirigenziali per ciascuna Corte di Appello, mediante i quali è stato disposto il pagamento della percentuale ex art.122 D.P.R. 1229/59, ne consegue il venir meno dell’utilizzo delle proposte di liquidazione, predisposte dalle Cancellerie competenti e attinenti all’emolumento de quo.

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DECADENZA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE DECADENZA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARICANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Allo stato, infatti, la liquidazione della suddetta percentuale avviene sulla base delle riscossioni complessivamente affluite all’Erario, attraverso i codici di tributo di volta in volta indicati dal Dicastero finanziario, nell’arco temporale intercorrente sopra riportato, così come comunicate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale – per il tramite della società SOGEI S.p.A. incaricata di fornire i dati di cui trattasi.

In considerazione delle nuove modalità di quantificazione della percentuale, viene meno la valenza della Circolare prot. VI/1039/035/MR del 19 giugno 2002 diretta ai Presidenti delle Corti di appello, emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, che a suo tempo gestiva il relativo capito di bilancio “1503”.

Allo stato, infatti, la liquidazione della suddetta percentuale avviene sulla base delle riscossioni complessivamente affluite all’Erario, attraverso i codici di tributo di volta in volta indicati dal Dicastero finanziario, nell’arco temporale intercorrente sopra riportato, così come comunicate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale – per il tramite della società SOGEI S.p.A. incaricata di fornire i dati di cui trattasi.

In considerazione delle nuove modalità di quantificazione della percentuale, viene meno la valenza della Circolare prot. VI/1039/035/MR del 19 giugno 2002 diretta ai Presidenti delle Corti di appello, emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, che a suo tempo gestiva il relativo capito di bilancio “1503”.

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REGISTRO CASSAREGISTRO CASSA

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STATISTICHE SEMESTRALISTATISTICHE SEMESTRALI

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STATISTICHE SEMESTRALI SULLE STATISTICHE SEMESTRALI SULLE SPESE DI GIUSTIZIASPESE DI GIUSTIZIA

Sostituisce tutte le precedenti rilevazioni statistiche semestrali in materia di spese di giustizia.

Circolare Ministero Giustizia prot. 1303 del 17-6-2004.

Circolare Ministero Giustizia prot.1393 del 2-7-2004.

Circolare Ministero Giustizia prot. 1188 del 28-6-2005.

Circolare Ministero Giustizia prot. 1303 del 17-6-2004.

Circolare Ministero Giustizia prot.1393 del 2-7-2004.

Circolare Ministero Giustizia prot. 1188 del 28-6-2005.

La rilevazione è finalizzata ad accertare l’esatta individuazione dell’importo delle voci di spesa sia in materia penale che in materia civile, distinguendo fra queste le spese sostenute per il patrocinio a spese dello Stato.

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STATISTICHE SEMESTRALI SULLE STATISTICHE SEMESTRALI SULLE SPESE DI GIUSTIZIASPESE DI GIUSTIZIA

Le nuove statistiche devono essere compilate semestralmente utilizzando esclusivamente la maschera di inserimento predisposta sulla intranet della giustizia.

La rilevazione va fatta per tutti i registri delle spese di giustizia introdotti dal 1° luglio 2003.

Per le statistiche relative al Mod 3/SG devono considerarsi recuperate e, quindi, eliminate solo le partite di credito per le quali il pagamento è stato rendicontato dal Concessionario.

In uno spazio a parte devono essere inseriti gli importi relativi ai pagamenti provati dal mod. F23 ma non rendicondati dai Concessionari.

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GESTIONE DEI RUOLI INFORMATICIGESTIONE DEI RUOLI INFORMATICI((Nota Ministero giustizia prot. 1/7418 del 07-07-2004) Nota Ministero giustizia prot. 1/7418 del 07-07-2004)

(Nota Ministero economia e finanze prot. 67176 del 31-05-2004)(Nota Ministero economia e finanze prot. 67176 del 31-05-2004)

Dal 1° gennaio 2003 i dati contabili delle riscossioni, dei discarichi e dei decreti di maggiore rateazione, relativi alle somme iscritte nei ruoli emessi sia dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, sia dagli altri Uffici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, contenenti entrate erariali successive al 31-12-1999, sono gestiti in modo informatizzato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Per una corretta contabilizzazione e imputazione al bilancio dello Stato delle somme riguardanti i decreti di discarico e di maggiore rateazione gli uffici devono trasmettere i decreti stessi al Consorzio nazionale tra i concessionari per la loro elaborazione informatica e alle Ragionerie provinciali competenti per territorio.

Dal 1° gennaio 2003 i dati contabili delle riscossioni, dei discarichi e dei decreti di maggiore rateazione, relativi alle somme iscritte nei ruoli emessi sia dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, sia dagli altri Uffici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, contenenti entrate erariali successive al 31-12-1999, sono gestiti in modo informatizzato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Per una corretta contabilizzazione e imputazione al bilancio dello Stato delle somme riguardanti i decreti di discarico e di maggiore rateazione gli uffici devono trasmettere i decreti stessi al Consorzio nazionale tra i concessionari per la loro elaborazione informatica e alle Ragionerie provinciali competenti per territorio.

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SPESE DISTRUZIONE CORPI DI REATOSPESE DISTRUZIONE CORPI DI REATO

NOTA Ministero giustizia 20-01-2003 Prot. n. 1/759/44/U

“Dalla lettura dell’art. 5 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 30-5-2002 n.115) nonché della relazione allo stesso, si ritiene di poter affermare che le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato rientrino tra quelle straordinarie e che, quindi, siano ripetibili a carico del condannato.”

Rimborso spese ai Carabinieri che provvedono alla distruzione dei corpi di reato e annotazioni delle spese nel foglio notizie

Tutte le spese che non riguardino il funzionamento dell’ufficio (indennità magistrati onorari, trasferte dei magistrati, ecc), bensì il concreto svolgersi del singolo procedimento, sono ripetibili, perché causate dal responsabile del commesso reato.

Tutte le spese che non riguardino il funzionamento dell’ufficio (indennità magistrati onorari, trasferte dei magistrati, ecc), bensì il concreto svolgersi del singolo procedimento, sono ripetibili, perché causate dal responsabile del commesso reato.

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LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE DI UFFICIO (AL DIFENSORE DI UFFICIO (Art.116 T.U.Art.116 T.U.))

Art. 116 T.U.L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art.82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art.84, quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore non chieda ed ottenga l’ammissione al patrocinio.

Recupero delle somma anticipate all’erario per il pagamento dell’onorario al difensore di ufficio

La Cancelleria potrà procedere al recupero delle somme anticipate dall’erario già a seguito dell’avvenuta emissione del titolo di spesa, in quanto titolo per il recupero deve essere considerato il decreto di liquidazione e non già la sentenza irrevocabile di condanna.(Si veda risposta a quesito del Ministero della Giustizia prot. 12049 dell’11-11-2004 e relazione illustrativa art. 116 T.U.).

La Cancelleria potrà procedere al recupero delle somme anticipate dall’erario già a seguito dell’avvenuta emissione del titolo di spesa, in quanto titolo per il recupero deve essere considerato il decreto di liquidazione e non già la sentenza irrevocabile di condanna.(Si veda risposta a quesito del Ministero della Giustizia prot. 12049 dell’11-11-2004 e relazione illustrativa art. 116 T.U.).

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LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE DI UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (DI UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE (Art.117 T.UArt.117 T.U.).)

Art. 117 T.U.L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84.Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile .

Il momento in cui deve iniziare l’azione di recupero nei confronti dell’irreperibile

Così come nel caso dell’art.116, anche in questa ipotesi il diritto di credito dell’Erario sussiste già al momento dell’anticipazione al difensore, anche se la sua concreta realizzazione è condizionata alla reperibilità del soggetto assistito.L’esistenza del diritto di credito autorizza l’iscrizione dello stesso nell’apposito registro.Ciò non toglie che lo stato di irreperibilità possa consigliare di non procedere immediatamente alla relativa azione, al fine di evitare ulteriori atti e spese inutili, attivando la medesima soltanto quando il debitore si sia reso reperibile (Vedi risposta a quesito del Ministero della Giustizia Prot.12049 dell’11-11-2004).

Così come nel caso dell’art.116, anche in questa ipotesi il diritto di credito dell’Erario sussiste già al momento dell’anticipazione al difensore, anche se la sua concreta realizzazione è condizionata alla reperibilità del soggetto assistito.L’esistenza del diritto di credito autorizza l’iscrizione dello stesso nell’apposito registro.Ciò non toglie che lo stato di irreperibilità possa consigliare di non procedere immediatamente alla relativa azione, al fine di evitare ulteriori atti e spese inutili, attivando la medesima soltanto quando il debitore si sia reso reperibile (Vedi risposta a quesito del Ministero della Giustizia Prot.12049 dell’11-11-2004).

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QUESITO

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QUALE DEVE ESSERE IL COMPORTAMENTO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI IN PRESENZA

DI CAUSE PROMOSSE DAL CONCESSIONARIO PER

L’INSINUAZIONE TARDIVA DEI CREDITI NEL FALLIMENTO,

DEFINITE CON LA CONDANNA DEL MEDESIMO AL PAGAMENTO

DELLE SPESE PROCESSUALI?

QUALE DEVE ESSERE IL COMPORTAMENTO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI IN PRESENZA

DI CAUSE PROMOSSE DAL CONCESSIONARIO PER

L’INSINUAZIONE TARDIVA DEI CREDITI NEL FALLIMENTO,

DEFINITE CON LA CONDANNA DEL MEDESIMO AL PAGAMENTO

DELLE SPESE PROCESSUALI?

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Risposta del Ministero della giustizia con nota prot.1/7599 del 09-07-2004 ad apposito quesito

Gli articoli debbono essere annullati per insussistenza.Tale conclusione discende dalla lettura dell’art. 48 del D.P.R. 602/73, così come sostituito dall’art.16 del D.Lgs.46/99, il quale prevede che il recupero delle spese prenotate a debito debba avvenire nei confronti della parte soccombente quando questa non sia il concessionario.

Nel sistema di recupero vigente, al concessionario è delegata una funzione propriamente erariale: esso, quindi, riveste una posizione privilegiata nel procedimento, tanto da essere delegato alla stessa determinazione delle spese da recuperare secondo la disciplina dell’art.157 T.U.Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere.

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I crediti debbono essere annullati per insussistenza con provvedimento da parte del Funzionario di cancelleria addetto al servizio.I procedimenti di insinuazione tardiva, iscritti dopo l’entrata in vigore del T.U., sono disciplinati dall’art.157 e, pertanto,l’annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato devono essere operate dal concessionario all’uopo delegato.

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QUESITO

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Le spese e le indennità dovute al Cancelliere per l’attività di redazione degli inventari fallimentari svolta al di fuori del normale orario di ufficio è anticipabile dall’erario mediante prenotazione a debito, se manca l’attivo fallimentare ?

Il provvedimento di liquidazione della spesa è ancora di competenza del Giudice delegato, o è divenuto di competenza del Cancelliere ai sensi dell’art. 165 del T.U.?

Le spese e le indennità dovute al Cancelliere per l’attività di redazione degli inventari fallimentari svolta al di fuori del normale orario di ufficio è anticipabile dall’erario mediante prenotazione a debito, se manca l’attivo fallimentare ?

Il provvedimento di liquidazione della spesa è ancora di competenza del Giudice delegato, o è divenuto di competenza del Cancelliere ai sensi dell’art. 165 del T.U.?

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RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN DATA 1-4-2005 AD APPOSITO QUESITO

L’art. 146 del T.U. stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese siano prenotate a debito, altre siano anticipate dall’erario.Pertanto, il rimborso delle spese, l’indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario ( se viene svolto al di fuori dell’orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall’erario, con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall’erario (art.162 T.U.).Ovviamente, tutte le spese dell’una e dell’altra categoria devono essere recuperate, appena vi sia disponibilità, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, come previsto dall’art. 146, comma 4.

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In relazione al secondo quesito si fa presente che l’art. 146 non richiede, a differenza dell’abrogato art. 91 L.F., il decreto del giudice per l’autorizzazione alla prenotazione a debito, né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, pertanto valgono le regole generali del T. U. per i titoli di pagamento.

Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio stabilito dall’art. 165 del T.U., secondo il quale la liquidazione delle spese è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato.

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FINEFINE


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