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5 APPENDICE DOCUMENTARIA - provincia.bergamo.it · Borgo di Berzo - Grone - Vigano S. Martino e...

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5 APPENDICE DOCUMENTARIA
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APPENDICE DOCUMENTARIA

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INDICE DEI DOCUMENTI

Albino

1954 - Consiglio provinciale, Domanda ricostituzione dell'exComune di Desenzano al Serio. Parere.

Algua

1947 - Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione exComuni di Bracca, Costa serina, Frerola e di Rigosa, attualmen-te fusi in quello di Bracca di Costa Serina.

Alzano Lombardo

1923 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Pareresulla domanda della Frazione Olera di distacco dal Comune diPoscante e sua aggregazione quello di Nese.

Averara

1891 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Pareresulla domanda di aggregazione al comune di Averara di unapiccola porzione appartenente censuariamente a quello di S.Brigida.

1977 - Consiglio provinciale, Progetto di Legge Regionale N. 71:«Aggregazione al Comune di Averara, previo distacco dalComune di S. Brigida, della frazione “Piazzamulini” in Provinciadi Bergamo». Parere a sensi dell’art. 9 L.R. 2 dicembre 1973 N. 52.

Bergamo

1908 - Municipio di Bergamo, Giunta Municipale, Relazione alconsiglio in merito alla nomina di una Commissione Consigliaredi cinque Membri la quale, in unione alla Giunta, studi e riferi-sca intorno alla opportunità di aggregare al Comune diBergamo alcuni Comuni finitimi.

1913 - Municipio di Bergamo, Relazione in merito alla aggrega-zione a Bergamo di alcuni comuni finitimi.

1918 - Municipio di Bergamo, Aggregazione di comuni limitrofi.

1918 - Comune di Colognola del Piano, Ricorso del Comune diColognola del Piano, rappresentato dal Sindaco sig. cav. notaioAmabile Santinelli, ricorrente anche in proprio come cittadino,elettore e contribuente, in punto opposizione al progettatoaggregamento forzato del Comune di Colognola del Piano alComune di Bergamo.

1918 - Comune di Redona, Ricorso del Comune di Redona,rappresentato dal Sindaco Sig. Ragionier Antonio Varisco, inpunto opposizione al progettato aggregamento forzato delComune di Redona al Comune di Bergamo.

1918 - Comune di Valtesse, Memoriale sull’aggregazione delComune di Valtesse alla Città di Bergamo.

1918 - Municipio di Bergamo, Aggregazione a Bergamo dicomuni finitimi.

1918 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Voto sullaaggregazione al Comune di Bergamo dei Comuni di Valtesse,Redona, Colognola, Grumello del Piano e di porzione di quellodi Ponteranica.

Bianzano

1954 - Consiglio provinciale, Domanda dei frazionisti diBianzano (Comune di Spinone dei Castelli) per la ricostituzionedi detta frazione in Comune autonomo.

Borgo di Terzo

1927 - Commissione Reale di Bergamo, Fusione dei Comuni diBorgo di Berzo - Grone - Vigano S. Martino e Berzo S. Fermo.

Brembate

1952 - Consiglio provinciale, Rettifica confini tra i Comuni diCanonica d’Adda, Brembate e Capriate S.Gervasio. Confermaparere.

Brembilla

1951 - Consiglio provinciale, Ponti di Sedrina: aggregazione alComune di Sedrina. Parere.

1997 - Comune di Brembilla, [Modifica dei confini comunalirelativamente alla frazione Ponti da includere nei confini ammi-nistrativi del Comune di Sedrina], Relazione tecnico descrittivae Relazione illustrativa.

Brumano

1927 - Prefettura di Bergamo, Correzione di confini. Comune diBrumano.

Brusaporto

1954 - Consiglio provinciale, Domanda dei frazionisti diBrusaporto del Comune di Rocca del Colle per la ricostituzionedi Brusaporto in Comune autonomo.

Calcio

1928 - Amministrazione provinciale di Bergamo, Commissarioprefettizio, Comuni di Calcio e Cividate – Rettifica di confini.

Calolziocorte

1885 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale,Rettifica di confine territoriale fra Calolzio ed Olginate.

1891 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Pareresulla domanda di distacco delle frazioni di Gerra e Carsano dalcomune di Corte per essere unito a quello di Calolzio.

1892 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale,Proposta governativa di riunire in un solo i due Comuni diCalolzio e di Corte.

Capriate San Gervasio

1885 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale,Domanda di distacco della Frazione Crespi dal Comune diCanonica per unirla a quello di Capriate.

1888 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Ancorasul distacco della Frazione Crespi dal Comune di Canonica perunirla a Capriate.

Casazza

1946 - Deputazione provinciale, Relazione sulla domanda diricostruzione dei confini di Mologno e di Molini di Colognola(attuale Comune di Casazza).

Cazzano Sant’Andrea

1956 - Consiglio provinciale, Ricostituzione dell’ex Comune diCazzano S. Andrea: Parere (art. 35 T.U. legge comunale e pro-vinciale).

Cisano Bergamasco

1929 - Comune di Cisano Bergamasco, Confine territoriale conCisano Bergamaco - Brivio.

Colzate

1874 - Deputazione provinciale, Voto del Consiglio sulladomanda della frazione di Barbata pel suo distacco dal Comunedi Colzate e sua aggregazione al Comune di Gorno.

Cornalba

1948 - Deputazione provinciale, Ex Comune di Cornalba(Serina) domanda di ricostituzione.

1963 - Consiglio provinciale, Ricostituzione del Comune diCornalba (Serina). Parere.

Cortenuova

1987 - Comune di Cortenuova, Consiglio comunale, Propostamodifica denominazione del Comune.

Dalmine

1961 - Consiglio provinciale, Distacco della Frazione Guzzanicadal Comune di Stezzano ed aggregazione al Comune diDalmine. Parere.

Filago

1958 - Consiglio provinciale, Comune di Marne: Cambiamentodenominazione.

Fiorano al Serio

1926 - L’ Eco di Bergamo, Venerdì 29 Ottobre 1926, anno XLVII.M. 251, A proposito di una fusione di Comuni. L’opposizione diFiorano al Serio.

1947 - Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione del-l’ex Comune di Fiorano.

Fonteno

1946 - Deputazione provinciale, Ricostituzione degli ex comunidi Fonteno ed Esmate, ora fusi in quello di Solto Collina.

Gandino

1947 - Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione del-l’ex Comune di Barzizza, attualmente fuso in quello di Gandino.

Gazzaniga

1925 - Comune di Gazzaniga, Domanda di rettifica di confineintercomunale fra Gazzaniga e Cene.

1925 - Comune di Cene, Domanda di rettifica confini presenta-ta dal Comune di Gazzaniga.

Gromo

1965 - Consiglio provinciale, Distacco delle Frazioni Ripa eBettuno dal Comune di Gandellino e aggregazione al Comunedi Gromo. Parere.

Isola di Fondra

1947 - Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzionedegli ex Comuni di Fondra e di Trabuchello, attualmente facen-ti parte del Comune di Isola di Fondra.

Isso

1929 - Amministrazione provinciale di Bergamo, Commissarioprefettizio, Unione del Comuni di Isso con Antegnate; Barbatacon Fontanella; Covo con Fara Olivana, e rettifica di confine traCovo e Romano con aggregazione a quest’ultimo di parte delterritorio di Fara.

1929 - Fusione dei comuni di Fara Olivana, Isso, Barbata, Covo,Antegnate e Fontanella. Ispezione.

Leffe

1934 - Rettorato provinciale, Aggregazione del Comune di Peiaal Comune di Leffe.

Lenna

1966 - Consiglio provinciale, Distacco della Frazione «Oro» dalComune di Valnegra per l’aggregazione al Comune di Lenna.Parere.

Lovere

1883 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Sulla deli-berazione 15 aprile 1883 del Consiglio di Lovere pel passaggiodi quel Comune alla Provincia di Brescia.

1938 - Rettorato provinciale, Proposta per l’aggregazione aLovere dei Comuni di Castro e di Costa Volpino.

Luzzana

1946 - Amministrazione provinciale di Bergamo, Entratico.Ricostituzione ex comune di Luzzana. Relazione dell’Ufficio.

1946 - Deputazione provinciale, Entratico. Ricostituzione excomune di Luzzana. Parere.

Monasterolo del Castello

1946 - Deputazione provinciale, Ricostituzione del Comune diMonasterolo, ora Frazione di quello di Spinone dei Castelli.

Montello

1952 - Consiglio provinciale, Relazione sulla domanda di ricosti-tuzione Comuni di Monticelli di Borgogna e Costa Mezzate.

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Olmo al Brembo

1978 - Consiglio provinciale, Progetto di Legge Regionale n. 284(2ª legislatura): “Richiesta di referendum per il distacco dellafrazione Frola dal Comune di Piazzolo e conseguente aggrega-zione al Comune di Olmo al Brembo”. Parere, a sensi dell’art. 9L.R. 2.12.1973 n. 52.

Oltressenda Alta

1954 - Consiglio provinciale, Ricostituzione degli ex Comuni diPiario ed Oltressenda Alta aggregati al Comune di Villa d'Ogna.Parere.

Onore

1956 - Consiglio provinciale, Ricostituzione dell'ex Comune diOnore. Parere.

Paladina

1966 - Consiglio provinciale, Rettifica di confine tra i Comuni diPaladina e di Valbrembo. Parere.

Palazzago

1894 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Voto sulladomanda di distacco delle Frazioni Gromlongo, Belvedere eBrughiera dal Comune di Palazzago e la loro annessione alComune di Pontida.

1894 - Deputazione provinciale, Voto sulla domanda di distaccodelle frazioni di Belvedere, Gromlungo e Brughiera dal Comunedi Palazzago e loro aggregazione a quello di Pontida.

Piazza Brembana

1954 - Consiglio provinciale, Domanda di ricostituzione excomuni di Piazza Brembana.

Ponte Nossa

1916 - Deputazione provinciale, Parere sul distacco delle frazio-ni Oltreserio e Spiazzi e loro aggregazione al Comune di PonteNossa.

Ponte San Pietro

1874 - Deputazione provinciale, Voto del Consiglio provincialesulla domanda di parecchi elettori dei Comuni di Brembate diSopra, di Locate e Presezzo per essere aggregati al Comune diPonte S. Pietro.

1875 - Deputazione provinciale, Voto del Consiglio provincialesopra nuova istanza del Comune di Ponte S. Pietro per modifi-cazioni alla sua circoscrizione territoriale.

1925 - Comuni di Brembate di Sopra, Locate Bergamasco,Presezzo, Bonate Sopra, Curno e Mozzo, Circa la domanda delComune di Ponte S. Pietro, di aggregarsi parte del territorio deiComuni di Brembate Sopra, Locate Bergamasco, Presezzo,Bonate Sopra, Curno e Mozzo. Ragioni di diritto e di fatto con-tro l’aggregazione.

1925 - Commissione Reale di Bergamo, Aggregazione diComuni limitrofi a Ponte S. Pietro.

Presezzo

1960 - Consiglio provinciale, Villaggio S. Maria del Comune diPresezzo — Istanza di aggregazione al Comune di Ponte S.Pietro — Parere.

Riva di Solto

1947 - Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione del-l’ex Comune di Zorzino ora facente parte di quello di Riva diSolto.

Rogno

1889 - Comune di Rogno, Denominazione del Comune.

1912 - Comune di Rogno, Cambiamento denominazione delComune.

1912 - [Comune di Rogno, Ricorso al Ministero dell’Interno perottenere il cambiamento della denominazione.]

Rota d’Imagna

1948 - Deputazione provinciale, Domanda di ricostituzione del-l'ex Comune di Rota Dentro ora fuso in quello di Rota Imagna.

San Giovanni Bianco

1923 - Commissione Reale di Bergamo, Distacco delle frazionibasse del Comune di S. Gallo e loro aggregazione a quello di S.Giovanni Bianco.

1923 - [Petizione degli abitanti delle “Frazioni basse” delComune di S. Gallo per essere aggregati al Comune di S.Giovanni Bianco.]

1955 - Consiglio provinciale, Domanda ricostituzione delComune di Fuipiano al Brembo.

1955 - Consiglio provinciale, Ricostituzione dell’ex Comune diFuipiano al Brembo.

San Pellegrino Terme

1874 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Domandadi segregazione delle frazioni Valle, Pennazzaro e Molino diFuipiano al Brembo per esser annesse a San Pellegrino.

1912 - Giornale di S. Pellegrino, IX, 127, 8 sett. 1912, p. 1,Aggregazione a S. Pellegrino della frazione Valle-Pennazzaro diFuipiano al Brembo.

1913 - Comune di Fuipiano al Brembo, Memoriale del Comunedi Fuipiano al Brembo contro la Domanda di Separazione dellecontrade Valle e Pennazzaro.

1913 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale,Domanda di aggregazione al Comune di S. Pellegrino delle fra-zioni Valle e Pennazzaro appartenenti al Comune di Fuipianoal Brembo.

1913 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Voto peldistacco delle frazioni Valle e Pennazzaro dal Comune diFuipiano al Brembo e loro aggregazione a quello di S.Pellegrino.

1914 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Voto sulladelimitazione territoriale fra S. Pellegrino e Fuipiano alBrembo, per distacco delle Frazioni di Valle o Pennazzaro daquesto Comune.

1909 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Pareresulla riunione dei Comuni di Piazzo Basso e S. Pellegrino.

1914 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Unionedel Comune di Piazzo Basso a S. Pellegrino.

Sant’Omobono Imagna

1922 - Deputazione provinciale, Parere sulla domanda delleFrazioni Basse di Rotafuori di distacco da quel Comune e loroaggregazione a quello di Mazzoleni.

1947 - Deputazione provinciale, Comune di S. OmobonoImagna: Ricostituzione ex Comuni di Mazzoleni, Selino eCepino.

1949 - Camera dei Deputati, Proposta di legge d'iniziativa deiDeputati Scaglia e Pacati: Ricostituzione dei comuni di Selino,Mazzoleni e Cepino, in provincia di Bergamo.

Sarnico

1925 - Domanda degli abitanti della frazione di Fosio, per esse-re aggregati al Comune di Sarnico.

1926 - Ufficio Tecnico Provinciale di Bergamo, Villongo S.Alessandro. Distacco frazione Fosio.

Solza

1967 - Consiglio provinciale, Ricostituzione in Comune autono-mo della frazione Solza previo distacco dal Comune di Rivierad’Adda. Parere.

Sorisole

1961 - Consiglio provinciale, Distacco della frazione Petosinodal Comune di Sorisole ed aggregazione al Comune diBergamo. Parere.

Taleggio

1865 - Consiglio provinciale, Relazione sopra la domanda dellefrazioni componenti il Comune di Taleggio, diretta ad ottenerela costituzione in separati distinti Comuni.

Torre de’ Roveri

1925 - Commissione Reale di Bergamo, Domanda dei frazionistidi Brugali di distacco dal Comune di Pedrengo e d'aggregazio-ne a quello di Torre de Roveri.

Treviolo

1946 - Deputazione provinciale, Comune di Treviolo.Ricostituzione dei Comuni Curnasco ed Albegno.

1966 - Consiglio provinciale, Ricostituzione in Comune autono-mo della Frazione Curnasco (Treviolo). Parere.

Ubiale Clanezzo

1902 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Domandadel Comune di Clanezzo per assumere il nome di Clanezzo conUbiale.

1922 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Pareresulla domanda di trasloco dell’Ufficio Comunale della frazioneCapoluogo di Clanezzo alla frazione di Ubiale in detto Comune.

1997 - [Petizione degli abitanti della frazione di Clanezzo per ildistacco dal Comune di Ubiale Clanezzo ed il suo accorpamen-to al Comune di Almenno S. Salvatore.]

1998 - Comune di Ubiale Clanezzo, Distacco della frazione diClanezzo dal Comune di Ubiale Clanezzo. Osservazione al P.D.L.n. 0482 - DGR n. 36372.

Urgnano

1947 - Deputazione provinciale, Domanda della frazione diBasella per costituirsi a Comune.

Valbondione

1872 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Distaccodella frazione di Ponti dal territorio di Bondione per l'aggrega-zione di essa al Comune di Fiumenero.

1923 - Deputazione provinciale, Parere circa la domanda deifrazionisti di Lizzola Bassa di distacco dal Comune di Lizzola eaggregazione a quello di Bondione.

Valbrembo

1954 - Consiglio provinciale, Domanda dei frazionisti di Scano alBrembo (Comune di Valbrembo) per la ricostituzione di dettafrazione in Comune autonomo.

Villa d’Almè

1884 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Domandadi distacco dal Comune di Almenno S. Salvatore della Frazionedi Oltre Brembo per aggregarla a Villa d'Almè.

Villongo

1925 - Comune di Villongo S. Alessandro, Consiglio comunale,Domanda dei frazionisti di Fozio per essere aggregati alComune di Sarnico.

Zogno

1888 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Voto sulladomanda di alcuni frazionisti di Poscante pel distacco da quelComune e l’aggregazione al comune di Zogno.

1895 - Deputazione provinciale/Consiglio provinciale, Voto sulladomanda di alcuni frazionisti di Poscante pel distacco da quelComune e l’aggregazione al Comune di Zogno.

1923 - Deputazione provinciale, Distacco della frazione Martinadal Comune di Poscante e aggregazione a quello di Zogno.

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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 13 febbraio 1954.

OGGETTO: Domanda ricostituzione dell’ex Comune diDesenzano al Serio. Parere.

Il relatore avv. Simoncini legge la seguente relazione:

«L’ex Comune di Desenzano, la cui attuale popolazione conta2953 abitanti, con Regio Decreto 12 gennaio 1928 n° 62 venneaggregato al Comune di Albino.La fusione venne operata in quanto tra l’abitato di Desenzanoe quello di Albino non esiste soluzione di continuità.Si considerò, quindi, presumibilmente, la convenienza dellafusione in quanto gli interessi delle due popolazioni erano esono pressoché uguali, se non che, in data 11 maggio 1947, lapopolazione di Desenzano presentò domanda per ottenere lapropria autonomia rivendicando il diritto di ricostituirsi inComune autonomo mediante ripristino della situazione ante-riore a quel Decreto 12 gennaio 1928 n° 62 che era stato ema-nato autoritativamente e che, a quanto si sosteneva, non avevamai incontrato il favore delle popolazioni.La predetta domanda di ricostituzione, peraltro, fino dall’origi-ne non incontrò l’adesione degli abitanti di Desenzano - OltreSerio che paventavano ripercussioni negative per quanto potes-se riguardare le occasioni di lavoro.La pratica rimase a lungo giacente difettando, per il suo acco-glimento, in sede di legittimità, il numero minimo di 3.000 abi-tanti, relativo alla frazione da distaccare, previsto dall’art. 33della legge comunale e provinciale.Gioverà ricordare peraltro che la predetta domanda incontrò ilparere favorevole, in data 21 giugno 1947, dal Consiglio comu-nale di Albino mentre, con deliberazione 16 dicembre 1947, laDeputazione provinciale di Bergamo, considerando cheDesenzano forma con Albino un unico complesso amministrati-vo non esistendo tra i rispettivi abitati soluzione di continuità,contestando la ricorrenza di particolari necessità e paventando,per il futuro, pregiudizi diretti ed indiretti in relazione anchealla situazione finanziaria di Desenzano, riteneva di esprimereparere contrario alla ricostituzione dell’ex Comune diDesenzano al Serio.Intervenuta la legge 15 febbraio 1953 n° 71 che, per quantoriguarda i Comuni soppressi successivamente al 28 ottobre1922, disponeva la ammissibilità della domanda di ricostituzio-ne prescindendosi dal requisito dei 3.000 abitanti, la Prefetturadi Bergamo, con sua nota 16 luglio 1953, restituiva la pratica alConsiglio Provinciale, chiedendo venisse provocata la adozionedi nuovo motivato parere in merito alla invocata ricostituzione.In effetto la circolare 25 febbraio 1953 del Ministerodell’Interno disponeva che le domande pendenti a suo tempopresentate per ottenere la ricostituzione degli ex Comuni sop-pressi dal fascismo dovessero essere nuovamente sottoposti alparere delle Amministrazioni provinciali interessate quando lemedesime si fossero in precedenza espresse al riguardo in sensonegativo.È opportuno precisare che trattandosi di “domanda pendente”la ammissibilità delle domande, a sensi della ricordata legge 25febbraio 1953, prescinde dal requisito della istanza sottoscrittada almeno tre quinti degli elettori richiedendosi, peraltro, aisensi dell’art. 33 della legge comunale e provinciale che gliistanti “rappresentino la maggioranza numerica dei contri-buenti” delle borgate o frazioni che chiedono di essere costi-tuite in Comuni distinti.Risulta da certificazione 16 ottobre 1953 del Sindaco di Albinoche i contribuenti dell’ex Comune di Desenzano sono attual-mente 635 per cui, in sede di legittimità, la domanda di ricosti-tuzione deve trovare fondamento nella volontà formalmenteespressa di almeno 318 contribuenti.Un tale requisito difetta, nella fattispecie, in quanto, successi-vamente alla nota prefettizia sopra ricordata, è pervenutaall’Amministrazione Provinciale una petizione regolarmentesottoscritta ed autenticata in virtù della quale 323 contribuentidel ricostituendo Comune hanno dichiarato di rinunciare alladivisione del Comune di Albino optando per la conservazionedell’attuale situazione.Evidentemente, pertanto, prescindendosi da ogni considerazio-ne di merito e di opportunità, non resta che rilevare la man-canza dei requisiti di ammissibilità della domanda per cui ilConsiglio Provinciale non può che restituire la pratica all’On.Prefettura difettando gli essenziali presupposti di legge legitti-manti la presentazione.»

N. 14385 di Prot.Deliberazione N. 32 adottata nella riunione del 13 febbraio1954.

Sentita la relazione dell’assessore avv. Simoncini;Dopo un esauriente esame degli atti;Constatata la mancanza dei presupposti di legge per la presen-tazione della domanda di ricostituzione dell’ex Comune diDesenzano al Serio;

Albino 4 IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi,

delibera

di rinviare gli atti, senza provvedimento, alla Prefettura.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Seduta del 6 maggio 1947.

OGGETTO: Domanda di ricostituzione ex Comuni di Bracca,Costa serina, Frerola e di Rigosa, attualmente fusi in quello diBracca di Costa Serina.

Con Decreto Reale 6/10/1927 n. 4467, gli ex Comuni di Bracca(ab. 740) di Costa Serina (ab. 1300) di Frerola (ab. 450) e diRigosa (ab. 550) vennero riuniti in un unico comune denomina-to Bracca di Costa Serina.In data 17 gennaio 1945 i capi famiglia di Costa Serina,Ascensione e Trafficanti presentarono domanda per la ricostitu-zione dell’ex Comune di Costa Serina. Con memoriale 15 luglio1945 le popolazioni di Rigosa e Sambusita espressero parerecontrario alla separazione dei Comuni e dichiararono di oppor-si nell’eventualità della separazione, a far parte del ricostituen-do Comune di Costa Serina;Con successivo memoriale i capi famiglia delle frazioniAscensione, Ameriola, Trafficanti dichiarandosi favorevole allascissione chiesero che la sede del ricostituendo comune di CostaSerina venisse sistemata ad Ascensione, centro delle altre fra-zioni.Nell’adunanza del 30/04/1946 il Consiglio Comunale, assenti irappresentanti di Rigosa i quali non intendevano trattare l’ar-gomento, esaminate le sopra riportate richieste, deliberò laricostituzione dei quattro ex Comuni, stabilendo che le rispetti-ve sedi comunali dovessero ritornare nelle stesse località in cuisi trovavano anteriormente alla entrata in vigore del Decreto difusione.In seguito al consiglio formulato dalla Prefettura di esaminarela possibilità di unire i due ex Comuni di Rigosa e di Frerolarispettivamente ai Comuni di Costa Serina e di Bracca, ilConsiglio Comunale nell’adunanza del 16 luglio 1946 confermòla propria deliberazione 30/04/1946 n. 28, con cui, come si è rile-vato, chiese la ricostituzione di tutti e quattro gli ex Comuni.Successivamente e cioè in data 31 luglio 1946 novantaquattrocapi famiglia di Rigosa e Sambusita presentarono un nuovoricorso contro lo smembramento del comune che, secondo essi,rappresenterebbe un danno per gli interessi delle popolazioni.Infine il 3 agosto 1946 in un memoriale firmato da centocin-quantotto capi famiglia ed elettori del Comune viene riconfer-mata l’inopportunità dello smembramento, in quanto questonon potrebbe portare alcun beneficio economico alle popola-zioni dei quattro Enti autonomi.Secondo i firmatari del memoriale le ragioni di generale inte-resse per cui venne decretata nel 1927 la fusione dei quattro exComuni sussisterebbe tuttora.L’Ufficio del Genio Civile, nel mentre dichiara che in linea tecni-ca nulla osta alla separazione dell’attuale Comune, rileva che seamministrativamente i quattro ex Comuni dovessero rimanereuniti, l’attuale sede comunale di Algua, posta lungo la stradaconsorziale per Serina, resterebbe la più adeguata.In un sopralluogo di ufficio effettuato nella sede comunale diBracca di Costa Serina alla presenza del Consiglio Comunale alcompleto si è potuto constatare:1) che per quanto riguarda Bracca di Costa Serina le popolazio-ni sono unanime nel richiedere la separazione;2) che un terzo circa della popolazione di Frerola è contrariaalla ricostituzione, in particolare per ragioni finanziarie e dueterzi circa la chiedono ed infine3) che tutta la popolazione di Rigosa è contraria alla ricostitu-zione dell’ex comune in quanto i modesti mezzi finanziari chese ne possono ritrarre sono insufficienti per fronteggiare lenecessità di un sia pur modesto Comune autonomo.Da accertamenti fatti, sulle possibilità finanziarie dei quattro exComuni sulla scorta del bilancio preventivo dell’anno 1946, èrisultato un complesso di entrate:

per Bracca di lire 375.660per Costa Serina di lire 602.360per Frerola di lire 181.370per Rigosa di lire 104.772

_________assieme di lire 1.264.162

suscettibile di aumento, in base ai nuovi provvedimenti fiscaliper i comuni fino a lire 2.300.000 oltre ad un particolare bene-ficio per Bracca, derivante dal nuovo contratto di affittanzadella fonte e che si può valutare in lire 150.000.- annue.Per quanto concerne Rigosa è stato ultimamente presentatouno schema di bilancio, in cui si prevede per quella frazioneun’entrata per complessive lire 403.770.-.Da quanto sopra esposto si può concludere che solamente perCosta Serina e forse per Bracca sussisterebbero i possibili pre-

Algua 5

supposti finanziari per essere ricostituiti in comuni autonomimentre le possibilità finanziarie di Frerola e Rigosa non si riten-gono adeguate alle necessità, per quanto modeste, di un comu-ne a sé stante.Premesso quanto sopra si propone di esprimere parere favore-vole alla ricostituzione dei due soli Comuni di Bracca e di CostaSerina, non senza, però richiamare l’attenzione delle superioricompetenti autorità sulle conseguenze di tale ricostituzione neiconfronti delle attuali frazioni di Frerola e di Rigosa, che nonhanno possibilità di vita propria.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la sopra riportata relazione,Ritenuto che per Bracca e per Costa Serina la domanda di sepa-razione è giustificata, specie per quanto riguarda la distanzadell’attuale sede Comunale degli altri centri abitati.Considerato che la popolazione di Rigosa è contraria alla rico-stituzione di quell’ex comune.Che altresì parte della popolazione di Frerola non desidera ilripristino dell’autonomia comunale, particolarmente per ragio-ni finanziarie.Vista la circolare ministeriale 11/9/1945 n. 15300 con cui sonostate impartite disposizioni in ordine ai criteri da seguire nellaistruttoria delle domande di ricostituzione di ex Comuni sop-pressi durante il regime fascistaa voti unanimi,

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione degli exComuni di Bracca e di Costa Serina, e di dare parere contrarioalla ricostituzione degli ex Comuni di Frerola e di Rigosa, tutti equattro facenti attualmente parte del Comune di Bracca diCosta Serina;di richiamare l’attenzione delle competenti superiori autoritàsulle conseguenze della ricostituzione dei due ex Comuni neiriflessi di Frerola e di Rigosa, che rimarrebbero centri isolatisenza possibilità di vita propria.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 14 aprile 1923.

N. 11 dell’Ordine del giorno della sessione straordinaria delConsiglio Provinciale del giorno 19 aprile 1923.

OGGETTO: Parere sulla domanda della Frazione Olera di distac-co dal Comune di Poscante e sua aggregazione quello di Nese.

Onorevoli Consiglieri,

La maggioranza degli Elettori amministrativi residenti nellaFrazione Olera del Comune di Poscante, in data 28 agosto 1921,ha rivolto domanda autenticata dal Notaio Lorenzo Zenoni diAlbino, alla R. Prefettura, allo scopo di ottenere: il distaccodella Frazione Olera dal Comune di Poscante e la aggregazionedella medesima al Comune di Nese.Il Consiglio Comunale di Poscante, convocato in seduta ordina-ria 13 novembre 1921, per esprimere il suo parere in merito aldistacco stesso, tenendo conto della fondatezza delle ragioniche hanno motivato la domanda, deliberava alla unanimità,con 13 voti favorevoli su 13 votanti, di annuire al distacco richie-sto dalla Frazione.Il Consiglio Comunale di Nese, a sua volta convocato per deli-berare in merito, in seduta 8 marzo 1923, esprimeva anch’essoparere favorevole alla unanimità di voti.Ragioni di non dubbia fondatezza si schierano in favore delloaccoglimento della domanda dei frazionisti di Olera.Detta frazione infatti dista dal Comune di Poscante circa diecichilometri e la strada d’accesso è rappresentata per una metà daun solo sentiero pedonale e per l’altra metà da una mulattiera.La frazione di Olera è posta su una propaggine del MonteCanto Alto sul versante della Valle Seriana, mentre il Capoluogodel Comune, Poscante, sorge ai piedi di detto monte, sull’oppo-sto versante di Valle Brembana.La predetta strada di comunicazione durante il periodo inver-nale diviene pressoché impraticabile, in causa delle nevi, delghiaccio e delle frequenti pioggie.È quindi ovvio anzitutto come una tale difficoltà di comunica-zioni che, sussistendo sempre in ragione della distanza, vieneinasprita per molti mesi dell’anno dalle condizioni climatiche, sirisolva nella necessaria cessazione di tutti quei rapporti che nonsiano imposti dagli obblighi di legge, mentre per contro siintensifichino quelli col Comune di Nese, da cui la FrazioneOlera non dista più che cinque chilometri circa, ed al quale èaltresì unita da una comodissima strada carrozzabile.Dal Comune di Nese quindi quelli di Olera dipendono per i ser-vizi sanitari, per quello ostetrico, nonché per il servizio postale.Di conseguenza anche i rapporti d’indole commerciale sono dipreferenza stretti con Nese, nonché col Comune di Alzano, sulmercato dei quali vengono venduti i prodotti ed eseguiti gliacquisti di derrate e generi di consumo; senza contare che glioperai ed operaie di Olera si recano giornalmente, con como-

Alzano Lombardo 9

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dità di ritorno, a lavorare nei vari Stabilimenti dei due Comunimedesimi.Nè devesi per ultimo dimenticare che la Frazione Olera possie-de un proprio Cimitero, un Asilo Infantile costruito con criterimoderni e che, nei riguardi del rito, costituisce Parrocchia a sè,dipendendo dalla Vicaria di Alzano Maggiore.Le circostanze sin qui esposte sono state dettagliatamente spie-gate nella istanza rivolta dai frazionisti di Olera al signorPrefetto della Provincia.Nè la Vostra Deputazione potrebbe esser dubbiosa di accoglier-le, nella considerazione della loro legittimità, e per sanzionareun «modus vivendi» a cui si è addivenuto da quelle popolazio-ni per tante ragioni di equa opportunità. Ed in tal modo agiscecoerentemente a quanto ha già praticato in analoghe circo-stanze, dando il proprio appoggio a consimili richieste l’acco-glimento delle quali non rappresentava che un equo riconosci-mento di diritti acquisiti nel tempo e che ritrovano la lororagion d’essere in una aspirazione ad un assetto amministrativopiù regolare e più consentano allo esplicarsi delle contempora-nee forme di attività sociale.Fenomeno questo di cui non sono dubbie le cause determinan-ti, che devonsi precipuamente ricercare nella rinnovata coscien-za delle popolazioni che, per le nuove necessità della vita, sen-tono in sè stesse scemare gradualmente quello antico spirito dicampanilismo che, un tempo, poteva persino soverchiare quel-lo dell’utilità, che ora, invece, lo assorbe, poi che i fattori cultu-rali ed educativi hanno raffinato le coscienze, aperto le menti.rendendole sensibili alla concezione di quei mutamenti, che,già embrionalmente sviluppati, si evolvono oggi sotto il raggiovivificatore del progresso.A questi criteri la Vostra Deputazione si attiene invariabilmen-te nel risolvere i problemi del genere che le vengono sottopo-

sti, sempre incline a dare il proprio appoggio a quelle richiesteche si presentano sotto l’egida di giuste aspirazioni, siano essesorte da germi di reciproca utilità in un idillio di consentimenti,o anche da non concorde giudizio delle parti, quando tuttaviail dissenso non trovi fondamento in motivi di equità e di comu-ne benessere, ma derivi piuttosto da particolaristici interessiinspirati talora unicamente a non sano egoismo.La Vostra Deputazione Vi sottopone quindi il seguente ordinedel giorno:

Il Consiglio Provinciale;Sulla domanda degli Elettori amministrativi residenti nellaFrazione Olera del Comune di Poscante, diretta ad ottenere ildistacco dal predetto Comune, e la sua aggregazione a quellodi Nese;Visto l’art. 120 della legge comunale e provinciale;

delibera

di dare voto favorevole alla domanda stessa.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Estratto del Verbale della Seduta 19 aprile 1923.

N. 11OGGETTO: Parere sulla domanda della Frazione Olera di distac-co dal Comune di Poscante e sua aggregazione quello di Nese.

Previa spiegazione da parte del Signor Presidente della doman-da di distacco avanzata dalla frazione di Olera interloquisconoi Signori Consiglieri Provinciali De Ponti, Zenoni, quindi ilPresidente, non chiedendosi più da nessuno la parola mette aivoti il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

sulla domanda degli Elettori Amministrativi del Comune diPoscante residenti nella frazione di Olera, diretta ad ottenere ildistacco dal predetto Comune e la sua aggregazione a quello diNese;Visto l’art. 120 della legge Comunale e Provinciale;

delibera

di dare voto favorevole alla domanda stessa.

È approvato alla unanimità, presenti N. 27 Consiglieri.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 15 settembre 1891.

N. 28 dell’Ordine del giorno della sessione straordinaria delConsiglio Provinciale del 25 settembre 1891.

OGGETTO: Parere sulla domanda di aggregazione al comune diAverara di una piccola porzione appartenente censuariamentea quello di S. Brigida.

Onorevoli Consiglieri,

Fra il comune di Averara e quello contermine di S. Brigida eranoinsorte diverse questioni circa i limiti del rispettivo territorio edalcune relazioni di servizio, la cui risoluzione demandaronod’accordo agli arbitri signor ingegnere Francesco Giongo, inge-gnere Natale Calvi e Rhò Antonio mediante compromesso 5dicembre 1885, n. 1704, rogiti Mocchi, e gli arbitri stessi profe-rirono la loro sentenza 23 luglio 1887, dichiarata esecutiva dalR. Pretore di Piazza Brembana, notifica e passa in giudicato.Col capo primo di tale sentenza venne dichiarato: «Modificarsila circoscrizione territoriale del comune di S. Brigida colla ces-sione a quello di Averara della zona comprendente la contradadel Ponte, segnata nell’unito tipo allegato A, tra il torrenteValle Morra, la Valle di Bindo e la linea tracciata sul tipo conpunteggiatura a color rosso comprendente i numeri di mappaivi ripartiti, non che la Chiesa parrocchiale ed annessi in mappasotto le lettere G, E, H, e le aree stradali comprese nella zonadescritta».Il comune di Averara si rivolse quindi alla Deputazione provin-ciale, officiandola a riportare dal Consiglio il suo voto favore-vole per poter ottenere il Decreto reale di cui è cenno nel terzoallinea dell’ articolo 17 della vigente legge comunale e provin-ciale.Per verità non si tratta del caso preveduto in questo articolo dilegge, ma soltanto di regolamento di confine territoriale e cen-suario fra due Comuni, i quali in massima sono d’accordo, e pro-babilmente non potrà il detto Governo provvedere con un sem-plice Decreto reale.Ma comunque siasi di ciò e quand’anche fosse necessaria unalegge per innovare la circoscrizione territoriale, il voto delConsiglio provinciale è sempre stato richiesto in casi consimili, equi non vi ha ragione per denegarlo, risolvendosi in una sem-plice formalità di procedura (art. 74 Statuto).Ond’è che la vostra Deputazione vi propone di

deliberare:

«Il Consiglio, veduta la domanda dei comuni di Averara e S.Brigida perchè abbia a dare il suo voto favorevole alla modifi-cazione della loro circoscrizione territoriale nel modo stabilitocol capo primo della sentenza arbitramentale 23 luglio 1887,dei signori Giongo ingegnere Francesco, Calvi ingegnere Natalee Rhò Antonio, opina che possa essere assecondata.»

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 25 settembre 1891.

N. 28OGGETTO: Parere sulla domanda di aggregazione al comune diAverara di una piccola porzione appartenente censuariamentea quello di S. Brigida.

Il Presidente pone ai voti la proposta della Deputazione provin-ciale così concepita:

Averara 15

Delimitazione territoriale della zona di terreno distaccata dal comune di S. Brigida ed aggregata al comune di Averara in esecuzione del Decreto del Ministerodelle Finanze dell’8 luglio 1892. (Mappa del comune censuario di Averara, Allegato di rettifica confinaria 1892, Catasto Lombardo-Veneto 1853 / UfficioTecnico di Finanza 23 luglio 1892).

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«Il Consiglio, veduta la domanda dei comuni di Averara e SantaBrigida perchè abbia a dare il suo voto favorevole alla modifi-cazione della loro circoscrizione territoriale nel modo stabilitocol capo primo della sentenza arbitramentale 23 luglio 1887,dei signori Giongo ing. Francesco, Calvi ing. Natale e RhoAntonio, opina che possa essere assecondata.»

Risulta approvata all’unanimità per alzata e seduta.

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14 febbraio 1977.

N. 64OGGETTO: Progetto di Legge Regionale N. 71: «Aggregazioneal Comune di Averara, previo distacco dal Comune di S. Brigida,della frazione “Piazzamulini” in Provincia di Bergamo».Parere a sensi dell’art. 9 L.R. 2 dicembre 1973 N. 52.

Delib. n. 3Relatore: avv. Filisetti

Il Relatore riferisce:

«Il Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, con notaprot. n. 1628/123/2ª dal 7 maggio 1976, pervenuta il 18 maggiosuccessivo, ha trasmesso il progetto di legge in oggetto indica-to, onde acquisire il parere di questa Amministrazione, a sensidell’art. 9 della L.R. 2 dicembre 1973 n. 52.Il progetto di legge in parola si compone dei seguenti tre arti-coli:Art. 1 - La frazione Piazzamulini è distaccata dal Comune diSanta Brigida ad aggregata al Comune di Averara con la circo-scrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica, conte-nente la descrizione dei nuovi confini, annessa al presente pro-getto di legge.Art. 2 - L’Amministrazione provinciale di Bergamo provvederà aregolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizio-ni dei Comuni di Averara e Santa Brigida.Art. 3 - L’Amministrazione del Comune di Averara provvederà amodificare il proprio strumento urbanistico, estendendo la pia-nificazione alle nuove aree annesse.Dalla relazione che accompagna il progetto di legge più soprariportato, si evince che il Consiglio comunale di Averara, conprovvedimento 11 maggio 1974, n. 10, ha fatto richiesta allaGiunta regionale dell’esercizio dell’iniziativa legislativa, perl’aggregazione, previo distacco dal Comune di S. Brigida, dellafrazione Piazzamulini.La frazione Piazzamulini, che conta 81 abitanti, trovasi su unterritorio adiacente al Comune di Averara con cui forma ununico abitato, senza soluzione di continuità.La sede municipale di Averara è ubicata nelle immediate vici-nanze della frazione Piazzamulini ed allo stesso livello altime-trico, mentre la frazione medesima dista circa tre chilometridalla sede municipale di S. Brigida, Comune al quale attual-mente appartiene.Inoltre gli abitanti di Piazzamulini che devono recarsi presso la

sede municipale di S. Brigida, devono superare un dislivello di190 metri trovandosi infatti il centro di S. Brigida a m 860 sullivello del mare, mentre la contrada di che trattasi, trovasi soloa m 670 sul livello del mare.Par quanto concerne i principali servizi pubblici quali le scuole,l’ambulatorio medico, ecc. gli abitanti di Piazzamulini gravitanoesclusivamente su Averara, inoltre sotto il profilo dei servizi reli-giosi gli abitanti della frazione medesima fanno capo, già datempo, alla parrocchia di Averara, alla cui giurisdizione essiappartengono e dove sono sempre stati celebrati (fin dal 1566)matrimoni, battesimi, funerali, ecc.Per le suesposte motivazioni, la relazione che accompagna ilprogetto di legge regionale, conclude favorevolmente in ordi-ne all’iter legislativo dell’istanza intesa ad aggregare alComune di Averara la frazione denominata “Piazzamulini”,attualmente appartenente al Comune di S. Brigida.Il Comune di Averara, con atto del Consiglio comunale n. 4 del1° giugno 1978 ha espresso, all’unanimità dei voti, parere favo-revole sul progetto di legge n. 71 di iniziativa della Giuntaregionale e ciò in adesione alle istanze degli abitanti dalla fra-zione Piazzamulini, promosse fin dai 1959 presso il Ministerodell’Interno e rinnovate successivamente presso la RegioneLombardia.Il Comune di S. Brigida, con atto consiliare n. 9 del 26 giugno1976, ha espresso invece parere negativo al riguardo del pro-getto di legge in oggetto indicato, per il fatto che «la metàalmeno degli abitanti della frazione “Piazzamulini”... apparte-nendo ad ambiti familiari a culturali tradizionalmente legati aS. Brigida, non è favorevole all’aggregazione della contradamedesima al Comune di Averara».Inoltre il citato atto del Consiglio comunale di Averara si fainterprete dello spirito di “campanile” ancora presente nellepopolazioni della zona, talché anche il referendum cui la pro-posta di legge in parola verrà sottoposta, risulterà “oltremododiseducante” per la comunità della zona per il fatto che creeràuna divisione fra due diverse e opposte posizioni.Infine, si informa che l’Ufficio tecnico provinciale, con rapportoprot. n. 4923 in data 28 ottobre 1976, ha accertato la obiettivasussistenza, sotto il profilo urbanistico, delle motivazioni chestanno alla base della proposta aggregazione della frazionePiazzamulini al Comune di Averara, e ciò per il fatto che la fra-zione medesima costituisce una unica entità urbana con il cen-tro abitato di Averara.Per quanto attiene ai servizi pubblici, il dipendente Ufficio tec-nico ha confermato che gli abitanti di Piazzamulini usufruisco-no dell’ambulatorio medico, della farmacia, delle scuole ele-mentari, ecc., site in Comune di Averara.Si propone pertanto al Consiglio provinciale il seguente schemadi provvedimento».

Discussione.(Omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito il Relatore;Visto il progetto di legge regionale n. 71;Richiamata la legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52;Sentita la competente Commissione consiliare in data 14 dicem-bre 1976;Con discussione;Presenti n. 28 consiglieri;All’unanimità

delibera

di esprimere parere favorevole circa il progetto di legge regio-nale n. 71 avente per oggetto: «Aggregazione al Comune diAverara, previo distacco dal Comune di S. Brigida, della frazio-ne “Piazzamulini” in provincia di Bergamo».

ALLEGATO 1

MUNICIPIO DI BERGAMO GIUNTA MUNICIPALE

Bergamo, 4 maggio 1908.

N. 9145 Prot. Gen./814 Div. Iª

RELAZIONE AL CONSIGLIOin merito alla nomina di una Commissione Consigliare di cinqueMembri la quale, in unione alla Giunta, studi e riferisca intornoalla opportunità di aggregare al Comune di Bergamo alcuni Co-muni finitimi.

Onorevoli Consiglieri,

Il notevole e crescente sviluppo della nostra Città, e gli impor-tanti problemi che l’Amministrazione è attualmente chiamata arisolvere, ci inducono a sottoporvi l’esame di una questione già po-sitivamente risolta da molte altre Città in Italia, e della quale l’o-pinione pubblica si è già in modo favorevole occupata fra noi:accenniamo all’allargamento del territorio cittadino mediantel’aggregazione dei Comuni finitimi. Brescia, Milano, Genova, Pi-

Bergamo 25

stoia, Lodi, Cremona, Venezia, Siena, ed altri Capoluoghi da mol-ti anni o recentemente sono, coll’appoggio del Governo, addi-venuti a una tale misura; crediamo sia giunta l’ora anche perBergamo di dedicarvi attenzione e studio, col proposito di arrivarepresto a una soluzione. Giacchè abbiamo accennato alle altreCittà che ci precedettero in questa iniziativa, riteniamo oppor-tuno notare subito che, se l’adozione di essa ha a tutta primadestato incertezze e qualche contrarietà in ordine a quelli chene sarebbero stati gli effetti morali e finanziari, i risultati conse-guiti ne chiarirono poi ovunque l’opportunità e l’utilità.Avvertiamo in primo luogo che per l’art. 114 ultimo capoversodella Legge Comunale e Provinciale vigente, secondo la costan-te interpretazione della giurisprudenza, il provvedimento è an-che per Bergamo legalmente possibile qualora, come vi è luogoa ritenere, il Governo si unisca a noi nel ravvisarne la convenienza.Siffatto provvedimento significherebbe solo il riconoscimento ela legalizzazione di uno stato di fatto che già da tempo sussistee ogni giorno più va prendendo consistenza. Alla vista di tutti, inostri sobborghi vanno mano mano estendendosi per il sorgeredi nuovi edifici, di nuovi esercizi, di nuove industrie che, pure ri-collegandosi effettivamente alla Città e traendo da essa ragio-ne d’esistenza e vantaggi, sono su territorio di altri Comuni.La risoluzione poi dei gravi problemi che tutti conosciamo, inerentia vitali bisogni per la nostra Città, e resi ancor più urgenti dallaaumentata popolazione, rende opportuno di avvisare a un più lar-go concorso di forze, quale appunto si potrebbe ottenere me-diante l’ampliamento del Comune.In pari tempo il prolungarsi dei sobborghi su territorio non nostro,fin dove cioè l’azione nostra non può giungere, dà luogo a seri in-convenienti e pericoli, sia sotto l’aspetto daziario sia sotto quel-lo molto più importante dell’igiene pubblica. Nel mentre infattigli esercizi stati aperti appena fuori del Comune fanno una in-debita concorrenza a quelli cittadini, gli esercenti nostri sono fa-cilmente indotti a trasferire in dette località i loro negozi, persfuggire all’onere daziario verso di noi; parimenti, la continua-zione dell’abitato e la vicinanza alla Città di esercizi e macelliagevolano notevolmente le illecite comunicazioni e il contrab-bando, con grave pregiudizio per le finanze comunali e per lapubblica igiene. In caso poi di contagio e di epidemie l’opera re-pressiva e preservativa della Città resterebbe difficoltata e osta-colata.D’altra parte è fuori di dubbio che la popolazione dei Comuniconfinanti fruisce di tutti i vantaggi della vita cittadina, mercèanche la estesa rete dei trams destinata ad ampliarsi sempre più.Mercati, scuole, teatri, altri agi e spassi della vita cittadina, au-mentati prezzi delle aree fabbricabili, ecc., sono goduti, comedagli abitanti di Bergamo, così da quelli dei Comuni finitimi, iquali pertanto devono entrare a formar parte della Città. Ulpia-no (leg. 27 § 1 D. de decurionibus) definisce la comunione di vi-ta degli abitanti di uno stesso Municipio, dicendo che ne fa par-te «quis in Municipio semper agit, in illo emit, vendit, contrahit;is in foro, balneo, spectaculis utitur; ibi festos dies celebrat, om-nibus denique Municipii commodis fruitur». Anche certi rami dibeneficenza si estendono dalla Città a taluni di detti Comuni, eciò ricorda l’epoca non molto lontana in cui i Comuni stessi nonavevano un’esistenza propria, indipendente, ma erano parte in-tegrante della Città.Ma, ripetiamo, è inutile diffonderci maggiormente, perché laconvenienza di prendere in esame l’attuabilità di questo prov-vedimento è già nella coscienza della cittadinanza bergamasca.Ciò però non toglie che il problema sia importante e debba essereaccuratamente studiato sotto i suoi molteplici aspetti. È per que-sto che la Giunta, uniformandosi anche a quanto si è fatto al-trove, vi propone di nominare una Commissione la quale, unita-mente ad essa, esamini la questione e vi sottoponga poi, sotto for-ma di proposta concreta, il risultato de’ suoi studii.

Ciò premesso, la Giunta sottopone alla vostra approvazione ilseguente ordine del giorno:

Il Consiglio,Udita la relazione della Giunta Municipale;

delibera

di nominare una Commissione composta di cinque membri per-ché, in unione alla Giunta medesima, esamini la questione del-l’aggregazione alla Città dei Comuni finitimi, e faccia proposte alriguardo.

p. IL PRO SINDACOL. Limonta, Assessore Delegato

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

Legislazione.

1. — L’art. 74 dello Statuto dispone: «Le istituzioni Comunali eProvinciali e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono re-golate dalla legge». Già, però, l’art. 250 della legge Comunalee Provinciale del 1865 aveva delegata al Governo la facoltà diprocedere con certe forme e cautele, ed entro cinque anni, alla ag-gregazione e divisione dei Comuni. Tale facoltà venne poi pro-rogata due volte, sino a che nel testo unico del 1889, e poscia inquello del 1898, ogni limite di tempo venne tolto e rimase al Go-verno la facoltà permanente di procedere alla circoscrizione edivisione dei Comuni. Nella discussione fattasi in Senato, e pre-cisamente nella tornata del 26 novembre 1888, il Presidente delConsiglio on. Crispi osservava: «Nella legge attuale è data facoltàal potere esecutivo di unire, con decreto reale, parecchi comuniin uno solo. Questa facoltà, giusta l’art. 260 della legge medesi-ma, fu limitata a cinque anni, ma poi fu prorogata. In nessun

Delimitazione territoriale della frazione di Piazzamulini distaccata dal comu-ne di S. Brigida ed aggregata al comune di Averara nel 1978. (Allegato car-tografico alla L.R. 24 gennaio 1978, n. 19 - B.U.R.L., 1° Suppemento ordina-rio al n. 4, 28 gennaio 1978).

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paese, compreso il paese classico della legalità e della libertà, siè mai lasciata questa facoltà al Parlamento. In Inghilterra, in co-deste materie, non occorre nemmeno un decreto regio. In quelpaese, dove la circoscrizione comunale non è la migliore, e se nesentirono gli inconvenienti, con gli Statuti del 1876, del 1879 e del1882, sotto l’attuale Regina, si diè all’Ufficio del Governo localela facoltà di riunire parrocchie in una sola amministrazione e didividerle dove erano molto estese, senza ricorrere né al Parla-mento né alla Regina; e questo servizio procede mirabilmente».Pertanto, e per la chiara lettera della legge, e per quanto si de-sume dalle fonti di essa, e per il conforme avviso dei più auto-revoli scrittori (tra gli altri il Saredo ed il Mazzocolo) e per le mol-teplici variazioni e annessioni oramai avvenute per decreto rea-le (in ogni caso con approvazione del Consiglio di Stato) - nonvi è più luogo a dubitare che le modificazioni nella circoscrizionecomunale devono, a termini della nostra legge, essere sancitecon decreto reale.2. — L’ultimo capoverso dell’art. 114 testo unico 1898 concerne inmodo speciale i Comuni murati, e dice: «Ai comuni murati po-trà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno colmetodo indicato nel presente articolo». Una prima questionestata fatta al riguardo, è se il richiamo al «metodo indicato nelpresente articolo», comprenda anche la necessità che i Comuni daaggregare non contino più di 1500 abitanti, manchino di mezzisufficienti per sostenere le spese comunali, e si trovino in condi-zioni topografiche da rendere comoda la loro riunione al comu-ne murato. La questione però venne facilmente risolta in modonegativo, dacché il metodo non può consistere che nelle formecon cui procedere all’annessione, forme indicate nel 1. capover-so dell’art. 114. Fu riconosciuto che, se la prima parte dell’art.114 fu dettata nell’interesse dei varii comuni da unire fra loro, l’ul-timo capoverso invece dell’articolo stesso venne dettato nell’in-teresse speciale e precipuo dei grandi comuni murati, a meglioagevolarne il loro incremento e il loro sviluppo, senza, ben inte-so, che nell’apprezzamento complessivo si debba prescindere daldovuto riguardo anche all’interesse dei comuni minori da an-nettere. Riguardo al non essere necessario, per l’applicazionedell’ultimo capoverso dell’art. 114, il concorso degli estremi de-mografico, finanziario e topografico richiesti dalla prima parte didetto articolo, ricorderemo, fra le altre, le decisioni del Consi-glio di Stato in data 8 Aprile 1873 e 11 Dicembre 1877, rispetti-vamente per i Comuni di Milano e Pistoia, nonché la più recentedi tutte, in data 16 dicembre 1904, riguardante il Comune di Sie-na (Giurisprudenza Italiana Bettini, 1905, parte III., col. 91): «Népuò ammettersi, senza distruggere ogni ragione della eccezio-nale disposizione, che sia necessario il concorso delle condizionidemografiche e finanziarie imposte nella prima parte dell’articoloper la forzosa unione dei piccoli comuni in generale, mentre l’e-sercizio della specifica facoltà relativa alla singolare ipotesi dei Co-muni murati non è subordinato ad altra condizione se non aquella dell’osservanza del metodo indicato nell’articolo, cioè del-le semplici forme del procedimento, senza che occorrano per ciòanche le condizioni generiche di tenue potenzialità economica edi popolazione inferiore ai 1500 abitanti, che in via di regola le-gittimerebbero la coattiva fusione dei Comuni recinti da murao contenuti intieramente nell’ambito dell’abitato, ovvero affat-to aperti e già forniti di territorio esterno, o anche mancanti di ve-re e proprie agglomerazioni edilizie, e formati da sole case spar-se nella campagna.3. — Una seconda questione anche è stata fatta, rapporto sem-pre al secondo capoverso dell’art. 114: quella, cioè, se in forzadi esso un comune murato possa solamente annettersi parte delterritorio dei Comuni contermini, o addirittura assorbire i co-muni stessi, privandoli della loro autonomia ed esistenza. La que-stione venne in fatto risolta sempre nel senso che il Comune mu-rato può, quando le volute condizioni di fatto lo suggeriscano, ag-gregare a sé per intiero il comune contermine; e conforme è l’av-viso degli autori. Saredo (sull’art. 16 del testo unico 1899 - ora114): «L’ampliamento di un Comune murato mediante aggrega-zione dei comuni contermini… è virtualmente compreso nelloscopo e nel concetto della legge, la quale non distinguendo traassorbimento totale e parziale, contempla l’uno e l’altro, ed an-che perché in molti casi l’ampliamento non può aver luogo per uncomune murato se non a patto di assorbire completamente i Co-muni contermini». E l’autore cita poi il parere del Consiglio diStato 8 aprile 1873, parere per Siena.3-bis. — Ritiensi però applicabile anche per l’ultimo capoversodell art. 114, l’ultimo capoverso del precedente art. 113, secondoil quale i Comuni uniti possono tenere separate le rendite patri-moniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi, nonchéle spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e del-le piazze pubbliche, come pure quelle per i Cimiteri, per l’istru-zione elementare, per l’illuminazione (art. 175, numeri 11, 12 e 13,Legge Comunale e Provinciale) e per la conservazione degli edi-fizi servienti al culto pubblico (articolo 299, l. comma, Legge Co-munale e Provinciale).4. — Lo stesso Saredo, e sempre sull’art. 16, avverte poi (ciò dicui, del resto, non ha mai dubitato nessuno) che comune mura-to è cosa diversa da comune chiuso agli effetti daziari; comunemurato è comune cinto da mura; al Comune di Chiavari, fu negatal’applicazione dell’ultimo capoverso dell’articolo 114 perché co-mune daziariamente chiuso, ma non murato. La giurispruden-za, però, del Consiglio di Stato, ha col parere 18 maggio 1878emesso per Venezia, inaugurata la giurisprudenza, poi sempremantenuta, che l’ultimo capoverso dell’art. 114 è applicabile an-che alle città non murate (Saredo, sull’art. 16, ora 114, vol. 2.,numero 2117).5. — Il riconoscimento delle condizioni di fatto che possono sug-gerire l’aggregazione, è rimesso al prudente arbitrio del Gover-no (parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del 18maggio 1878 - Comune di Pistoia), e un tale apprezzamento èinsindacabile (parere per il Comune di Siena).6. — Come è fatto palese anche dalla lettera della legge, l’ag-gregazione può essere accordata per il solo ampliamento del ter-

ritorio esterno che il Comune murato abbia già. Di ciò si hannoesempii salientissimi, come Lodi, Cremona e specialmente Firen-ze. Nel Consiglio Provinciale di Milano, il Consigliere Piolti DeBianchi osservava al riguardo nella seduta del 7 novembre 1872:«In quella legge speciale (per Firenze - pubblicata d’urgenza col-la legge comunale e provinciale) si andò a cercare quante centi-naia di metri di territorio abbisognassero? Si andò a vedere semai nell’interno della città vi fossero - come vi sono tuttodì - va-stissimi giardini ed area sufficiente per dar luogo a centinaia di ca-se? No. La legge speciale ampliò d’assai il territorio di Firenze,che si spinge ora sin sotto al Fiesole, sopprimendo e toccandosei o sette altri Comuni, benché questi fossero dissenzienti. E ciòperché quella Città murata ottenesse un territorio suburbano ta-le da soddisfare ai suoi bisogni. Uguale interpretazione vi diedeil potere esecutivo col decreto reale che ingrandì Cremona ».7. — Resta ora a vedere quali sono le condizioni di fatto per lequali possa il Governo decretare l’aggregazione. Tali condizionidi fatto si riassumono in questo: che l’espansione economica edamministrativa del Comune murato richieda l’aggregazione allostesso Comune murato dei comuni contermini. Il Saredo dice:«Ciò avviene quando un Comune murato, per la mancanza del ter-ritorio esterno, è costretto a collocare una parte importante de’suoi servizi sul territorio del Comune contermine, e quando que-sti servizi sono importanti e necessarii, come, ad esempio, la Sta-zione ferroviaria, i mercati pubblici, i pubblici passeggi, il gazo-metro, il cimitero». E cita in nota il parere 2 giugno 1880, rife-rentesi a Brescia. Una tale condizione di fatto però è certamen-te addotta dal Saredo in via soltanto di esempio, suggeritoglidal caso speciale di Brescia; ad esempio non si è verificata, si puòdire, in tutti gli altri casi nei quali fu decretata l’aggregazione, nonportando d’altra parte la legge alcun criterio restrittivo al ri-guardo. La legge ha inteso, col capoverso dell’art. 114, di impe-dire la decadenza delle città, di favorirne l’incremento e lo svi-luppo, e specialmente delle città medie di fronte all’enorme ac-crescersi delle città maggiori; sono le città, più che i piccoli co-munelli, che più idoneamente e proficuamente possono accudi-re ai servizii e svolgere gli importanti interessi economici, intel-lettuali e morali dalla legge riservati ai Comuni. Un dato impor-tantissimo poi per far luogo all’aggregazione, è che i Comunicontermini costituiscano in fatto un’estensione, delle propaggi-ni del comune cittadino, vivano pressoché della stessa vita, trag-gano profitto dai vantaggi e dai comodi della vita cittadina cosìda costituire già nel fatto, se non ancora ufficialmente, un unicoe stesso Municipio secondo la nota definizione di Ulpiano: «Quisin Municipio semper agit, in illo emit, vendit, contrahit; is in fo-ro, balneo, spectaculis utitur; ibi festos dies celebrat, omnibusdenique municipii commodis fruitur».8. — Dagli oppositori alle aggregazioni (e sino ad ora mai nes-suna aggregazione ebbe luogo senza opposizioni), si opponel’importante principio dell’autonomia comunale. Ribattesi peròche, in primo luogo, si deve certo tener conto, e in effetto si tie-ne conto, anche di questo principio, sul quale si sorpassa solo peril concorso di speciali condizioni di fatto. Secondariamente, l’au-tonomia comunale oggi, avente solo effetti amministrativi, nonpuò confondersi con quella storica dei nostri gloriosi Comuni me-dioevali, la cui gloria del resto fu dovuta anche alla loro costitu-zione a larghissima base. L’on. Zanardelli poi osservava nel suodiscorso al Consiglio Provinciale di Brescia, allorquando si trattòdell’annessione delle Chiusure alla Città di Brescia: «È evidenteche l’autonomia, vale a dire il diritto di reggersi da sé stesso, nul-la ha a che fare colle circoscrizioni. Le popolazioni del suburbio sa-rebbero autonome dopo l’aggregazione del pari di prima, perchéliberamente si reggerebbero mediante propri rappresentanti cheentrerebbero nel nuovo e più ampio Comune. La disputa intornoalla sussistenza di questo o quel Consorzio - se più angusto deb-ba essere o più largo - la disputa è unicamente di utilità; altreautonomie non vi sono fuorché quella unica e solidale della Na-zione. Che se per autonomia si volesse alludere alle tradizioni, aisentimenti municipali, a quell’amore del paesello nativo che dà lanostalgia agli abitatori dei nostri monti e delle nostre valli, il de-siderio del mantenimento dell’unità comunale per ogni altro co-mune, potrebbesi forse comprendere; ma non per questi i qualinon hanno che le tradizioni stesse delle città, i quali ivi soltantohanno il loro centro, con essa hanno le medesime consuetudini,la medesima convivenza. Considerando anzi la questione sottol’aspetto delle autonomie municipali, certo è che i fautori delle me-desime dovrebbero essere i più fervidi partigiani delle aggrega-zioni, perché, quanto sono maggiori i poteri, più ampie le funzioni,più elevati i fini, più indipendente l’azione, più importante edardua la missione che si attribuisce ai Comuni, tanto più essi de-vono essere ampi, forti, poderosi. Fu aggiunto poi che il benessere,la floridezza del Capoluogo si irradia alla provincia intera».

Precedenti.

(Omissis)

Appunti storici.(Dalle Note suburbane di Angelo Mazzi)

Pag. 224. — La Valtezze non era che una parte della vicinia di S.Lorenzo.Pag. 253-254. — Si ricava che facenti parte delle vicinie dellaCittà, come Aste o d’Aste e Calve, andarono rispettivamente aformar parte di Gorle, e dell’universitas di Colognola e Azzano.Rosciano venne pure dichiarato Comune ed in pari tempo unitoa Ponteranica. Taluni poi di Boccaleone andarono a formar par-te di Orio e di Grassobio.Pag. 275 e segg. — Si vede pertanto che la Sentenza del 1231aveva avuto il suo effetto, e che l’aver dichiarato gli hominesomnes Vallis Tegetis quali Vicini del Vicinato di S. Lorenzo avevaanche avuto per necessaria conseguenza che essi fossero resi par-

tecipi del jus burgense ed il loro territorio fosse diventato unodei suburbia della Città… Il Comune certo fece inscrivere ne’ suoiStatuti il decreto con cui la Valtezze, che prima non era che unacontrata, al pari di Longuelo e di Plorzano, veniva ora chiamataad essere suburbium civitatis Pergami; e che questo debba esse-re avvenuto molto prima del 1263 lo prova la circostanza che,colla descrizione riportata nello Statuto di quell’anno, il Vicina-to di S. Lorenzo nella sua parte esterna alla Città, corrisponden-te quindi al vero suburbium, si chiude con quei confini (PonteSecco, Vetta della Maresana ed il corso della Tramana) che costi-tuiscono, come avvertimmo, il territorio proprio della Valtezze; esolo come una posteriore aggiunta vi appare un altro vasto trat-to di territorio che soltanto allora, a quanto sembra deve esserestato posto esso pure legalmente, come prima lo era di fatto,nella condizione del restante suburbium: ossia Redona e TorreBoldone. In nota a pagina 277 si accenna anche a Rosciano; ed inaltra nota del volume, anche a Curnasco.

ALLEGATO 2

MUNICIPIO DI BERGAMO

Relazione 12 gennaio 1913.

In merito alla aggregazione a Bergamo di alcuni comuni finitimi.

Relazione del Segretario Capo per l’onor. Giunta Municipale

(Omissis)

Relazione sanitaria circa l’annessione a Bergamo di Comuni li-mitrofi

(Omissis)

Per l’aggregazione dei Comuni finitimi

Ragione storica

Sin dal primo sorgere del Comune medievale si trova determi-nato, nell’organizzazione economica ed amministrativa del Co-mune stesso, un territorio esterno alle mura cittadine detto ter-ritorium civitatis.Tale territorio, nell’originario concetto giuridico, non era che unannesso e connesso della città, e formava con questa un corpo in-timamente ed organicamente unito. E come il territorium era ingran parte costituito da beni d’uso pubblico, vale a dire da pa-trimonio comunale, esso formava veramente, in linea economi-ca, un complemento essenziale della città, un campo necessarioallo sviluppo della vita urbana.Si costituirono in seguito i sobborghi ecclesiastici, formanti le Vi-cinie, i confini delle quali coincidevano coi confini dei borghi e deisobborghi della circoscrizione civile; e le Vicinie confermarono eintegrarono l’organizzazione territoriale, accrebbero i vincoli ci-vili e la solidarietà sociale fra gli abitanti del suburbio e gli abitantidella città, divennero l’organo più diretto e più attivo della am-ministrazione comunale.Nell’assetto completo del Comune, il pareggiamento di tutti gliabitanti del territorium nel pieno diritto municipale, distinse net-tamente il territorio cittadino dal territorio rurale.I limiti del territorium civitatis furono pertanto i limiti del Co-mune in tutto il senso giuridico: “dove imperava direttamentela città — dice il Mazzi — come sopra una pertinenza propria,non doveva esistere alcun vico, nel significato specialmente accoltocol nuovo ordine di cose, alcun Comune, che rappresentasse unorganamento proprio, ed in certa guisa da quella distinto”.Quanto all’estensione del territorio comunale, sappiamo che sindal secolo XIII il confine settentrionale era segnato dal PonteSecco, da Rosciano e dalla Quisa. La Maresana (Monte Tosilio)col suo versante occidentale e meridionale era incorporata al ter-ritorio cittadino. Dai più antichi documenti, Valtesse risulta averfatto parte del Comune urbano; il suo territorio era occupato dapascoli d’uso pubblico, né mai attraverso il corso dei secoli, sinoad oggi, si fermò in centro economico, sia pur modesto, in nucleonotevole di abitazioni, ma sempre riconobbe come proprio cen-tro il corpo cittadino.Il Quartiere della Porta San Lorenzo comprendeva, oltre Valtes-se, il territorio degli attuali Comuni di Redona e di Torre Boldo-ne, contrade che furono sempre, rispetto al Comune di Berga-mo, nelle medesime condizioni di Valtesse, e con questa feceroparte della Vicinia di S. Lorenzo (Statuto del 1263).Un atto importante del 1231 attesta come gli abitanti di Valtes-se risolutamente affermassero d’essere cittadini, e in giudizio ot-tenessero pieno riconoscimento di questa loro qualità.In documenti del secolo X sono ricordati beni comunali esistentipresso Orio e Campagnola Curnatica, fra Curno e Curnasco, facevaparte della Vicinia di Santa Grata inter vites (atti del 1288 e del1292), e in epoca anteriore anche Curno fece probabilmente par-te del territorio cittadino. Curnasco, sino ai tempi di S. Carlo Bor-romeo, rimase unito alla Vicinia di Santa Grata inter vites.Nel Contractum Datiorum Bergomi del 1431, fra le Contrataesottoposte al regime daziario del nostro Comune, sono nomina-te quelle costituenti gli attuali Comuni di Lallio, Curnasco, Colo-gnola, Redona, Torre Boldone, Valtesse.Sotto il dominio veneto, Colognola, Curnasco, Grumello del Pia-no, Lallio, Redona, Torre Boldone, Valtesse, fecero parte dei Cor-pi Santi.

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«Fra i luoghi compresi nei Corpi Santi — scrive il Formaleoni nel-la “Descrizione topografica e storica del Bergamasco, Venezia,1777” — altri sono annessi nello spirituale alle Parrocchie dellacittà, e però dir si possono propriamente suburbani; altri hannole proprie distinte Parrocchie o Cure. Tutti però egualmente so-no nel corporale annessi alla città, e formano un solo corpo col-la medesima ».A meglio precisare, diremo che durante il secolare dominio venetoil Comune di Bergamo era costituito, nella sua integrità, dalleVicinie Urbane, dalle Vicinie Suburbane o Borghi, e dalle Con-trade annesse o Corpi Santi. Le Vicinie Urbane erano: S. Agata, S.Andrea intus et foris, S. Cassiano, S. Eufemia, S. Giacomo, S. Lo-renzo, S. Michele dell’Arco, S. Michele al Pozzo Bianco, S. Pan-crazio e S. Salvatore; le Vicinie Suburbane: Borgo Canale, Caste-gneta, Fontana, Lavanderio, Longuelo, S. Stefano, S. Alessandroin Colonna, S. Alessandro della Croce, S. Antonio intus et foris, S.Caterina, S. Giovanni dell’Ospitale, S. Grata inter vites, S Martino,S. Matteo, S. Sebastiano, Sudorno, S. Vigilio, Valle d’Astino. For-mavano i Corpi Santi le terre di Colognola, Campagnola, Curna-sco, Grumello del Piano, Lallio, Redona, Torre Boldone, Valtesse.Erano complessivamente trentasei frazioni comunali di Berga-mo, ognuna delle quali possedeva una propria Amministrazio-ne locale tutelata dalla Rappresentanza Civica.Le Amministrazioni delle frazioni erano composte dai Comizi,ossia dal Consiglio generale di ciascuna frazione comunale alquale intervenivano tutti i capi famiglia, i Sindaci, un Cursore oConsole e gli impiegati dell’Amministrazione sindacale.Per le spese particolari alle frazioni, alle quali le locali Ammini-strazioni eran chiamate a provvedere, esistevano estimi separa-ti, sui quali si ripartivano le relative imposte. Tali spese rivestiva-no carattere strettamente locale, come quelle per l’illuminazio-ne e la manutenzione delle strade puramente vicinali ed altresimili voci dichiarate dallo Statuto esclusive per le singole fra-zioni.Come si è detto, le Amministrazioni delle frazioni eran subordi-nate agli ordini dei Magistrati Civici; e in tutti i rapporti che ri-guardavano la generalità degli abitanti di Bergamo le 36 frazio-ni andavano considerate come un unico Corpo o Comune, in mo-do che la accennata divisione amministrativa, se agevolava il di-sbrigo delle occorrenze locali, nulla evidentemente toglieva allaintegrità del Comune di Bergamo. Infatti questo possedevaun’Amministrazione generale e un catasto unico dei fondi delle36 frazioni a fine di provvedere alle spese gravanti per legge sulComune. Di più, tutti i beni dei cittadini originari di Bergamo,in qualunque luogo fossero situati, eran registrati al catasto di Ber-

gamo, per contribuire alle spese ordinarie e straordinarie dellaCittà; però i cittadini domiciliati nel circondario del Comune go-devano in confronto di quelli domiciliati altrove, di molte esen-zioni e privilegi per fazioni reali e personali.Caduto lo Stato Veneto, continuarono le frazioni nelle loro par-ziali amministrazioni conforme ai disposti delle leggi statutarie,mentre anche il Comune di Bergamo continuava nel suo statointegrale le proprie funzioni fino a che nel 1804 il Governo Itali-co diè mano alla disorganizzazione dei Comuni, formando sunuove basi un nuovo compartimento territoriale.Per ordine governativo furono stralciati dai registri censuari diBergamo tutti i beni esistenti in altri Comuni, benchè apparte-nenti a cittadini bergamaschi, lasciandosi intanto registrati queisoli beni che realmente erano situati in taluna delle 36 frazioni for-manti parte integrante del Comune.Nel 1806 furono sciolte le amministrazioni parziali di tutte le fra-zioni, e la Municipalità assunse la totalità dell’amministrazione delCircondario, a termini del decreto 8 giugno 1805, che stabilivail nuovo compartimento territoriale. In forza di questo stesso de-creto furono per la prima volta separate dal Comune di Bergamole frazioni dei Corpi Santi, ed erette in Comuni separati, in modoche il Comune di Bergamo risultò composto delle solo 28 frazio-ni delle Vicinie. La Città fu spogliata della somma censuaria ditutti i fondi dei Corpi Santi, eretti in Comuni autonomi e alcuniaggruppati fra loro, come Campagnola che fu unita ad Orio, eGrumello a Lallio. Poco dopo però con parziale decreto ammini-strativo emanato in seguito ai ricorsi del Comune di Bergamo, aquesto venne nuovamente unita la contrada di Campagnola.Nel 1809 (decreto 31 maggio) non solo vennero di nuovo ag-gregati a Bergamo tutti i Corpi Santi, ma furono pure uniti allaCittà ben ventiquattro Comuni, e cioè: Sorisole, Ponteranica, Ro-sciano, Ranica, Gorle, Scanzo, Rosciate, Villa di Serio, Pedrengo,Seriate, Azzano, Orio, Treviolo, Albegno, Scano, Ossanesga, Pa-ladina, Breno, Curno, Mozzo, Almè, Villa d’Almè, Bruntino, Stez-zano.Il Governo Austriaco con decreto 12 febbraio 1816 segregò tut-ti i Comuni suddetti restituendoli alla primitiva autonomia, e dipiù separò di nuovo da Bergamo i Corpi Santi, costituendoli inun unico Comune sotto la denominazione di «Circondario deiCorpi Santi».La Congregazione Municipale di Bergamo avanzava subito ri-corsi all’Autorità governativa sostenendo validamente la neces-sità di tenere aggregati alla Città i Corpi Santi, che per la loroubicazione formavano l’eguaglianza del raggio che circondava laCittà e i Borghi, in modo che per la loro segregazione risultava co-

me un vuoto dalla parte di tramontana e di mezzodì, mentre ilterritorio si stendeva irregolarmente dagli altri due lati.La Congregazione faceva inoltre notare che la segregazione delcircondario esterno della Città era per riuscire di estremo aggra-vio ai comunisti di entrambe le zone; che gli interessi loro erantroppo complessi e uniti da tempo troppo remoto, cioè dalla pri-mitiva fondazione, per venire disgiunti; che non vi era forse alcuncounista, che per ragione di possidenza, di commercio, o di pro-fessione non avesse relazioni unite e complicate.Le pratiche per ottenere che i Corpi Santi venissero nuovamentea far parte del Comune di Bergamo si protrassero per alcuni an-ni, ma i risultati non corrisposero purtroppo agli sforzi dei no-stri amministratori, né le ragioni da questi addotte trovaronopresso il Governo Austriaco adeguata considerazione; il Governosi limitò a dichiarare definitivamente aggregate alla Città le VicinieSuburbane, le quali erano state dall’Autorità governativa constranissimo equivoco confuse con gli antichi Corpi Santi.Da quanto siamo venuti esponendo risulta pertanto in modo evi-dente che i Comuni finitimi alla Città furono staccati in epocaassai recente, con disposizione tutt’altro che provvida, ed a buondiritto vigorosamente oppugnata; mentre prima, pel corso dimolti secoli, e ben si può dire dalla stessa formazione del centrourbano, essi si mantennero sempre veri e propri sobborghi cit-tadini, o pur avendo effimero ordinamento autonomo, non as-sunsero mai fisionomia propria, né lo avrebbero potuto, traendoessi la loro ragion di vita dalla vita del maggior centro.

[Sig. Locatelli Milesi ]

ALLEGATO 3

MUNICIPIO DI BERGAMO

Bergamo, 30 luglio 1918.

N. 7953 Prot. Gen./1047 Segreteria

OGGETTO: Aggregazione di Comuni limitrofi.

Onorevole Consiglio Provinciale,

Uno dei problemi più importanti, e ormai più urgenti, che ilComune di Bergamo è chiamato a risolvere, è quello concer-nente l’aggregazione dei comuni limitrofi.L’ultimo capoverso dell’art. 119 Testo unico vigente della leggecomunale e provinciale dispone che ai comuni murati può esse-re dato od ampliato il circondario o territorio esterno col meto-do indicato nell’articolo stesso. È questa l’aggregazione coatti-va, che, concorrendo le condizioni volute, può essere sancitacon decreto reale, previo l’adempimento delle formalità pre-scritte — fra cui la richiesta del voto del Consiglio Provinciale —dietro domanda dei Comuni murati. Ora è precisamente sudetta disposizione di legge che basa la domanda del Comune diBergamo di aggregarsi i Comuni di Redona, Valtesse, un appez-zamento di Ponteranica — come precisato nella deliberazione29 aprile scorso del Consiglio Comunale di Bergamo, che si alle-ga — Colognola al Piano e Grumello del Piano.Le ragioni di diritto e di fatto che giustificano siffatta domandasono ampiamente consegnate nelle tre relazioni 4 maggio1908, e relativo allegato, e 15 luglio 1916 della GiuntaComunale di Bergamo, e 12 gennaio 1913 del Segretario Capodel Comune di Bergamo (vedasi colto della pratica, che si depo-sita presso codesto onorevole Consiglio); e tornerebbe comple-tamente superfluo ripeterle. Ci limiteremo pertanto a brevissi-mi cenni.Anzitutto non sta l’obbiezione mossa dai Comuni aggregandi,che Bergamo non sia Comune murato, inquantoché perComune murato si debba intendere comune daziariamentechiuso, o comunque materialmente cinto da mura, senza un cir-condario esterno.Come si osserva nell’allegato alla relazione 4 maggio 1908,comune murato e comune daziariamente chiuso sono due cosediverse; così il Consiglio di Stato ritenne, ad es., per il caso delComune di Chiavari. Neppure è indispensabile che il Comune siamaterialmente cinto da mura, (mentre nel nostro caso Bergamolo è); vedasi parere 18 maggio 1878, dello stesso Consiglio diStato, per Venezia alla quale, pure non essendo cinta da mura,fu concessa l’aggregazione. E il Saredo, ediz. 2ª (sul testo unico4 maggio 1898), art. 114, n. 298, osserva che in tale avviso ilConsiglio di Stato si è mantenuto fermo. In sostanza per comu-ni murati si intendono le città, delle quali la legge favoriscel’ampliamento, come quelle che maggiormente promuovono levarie e importantissime finalità morali che sono assegnate aicomuni, mentre a ciò possono attendere solo in modo affattoimperfetto ed insufficiente i piccoli comuni.Il Consiglio di Stato decise ancora, con parere 16 dicembre 1904:“Nel caso di Città murate (così la sezione IV del Consiglio diStato nel suo citato parere 16 dicembre 1904) che si trovanointercluse nel territorio dei comuni circostanti, i quali perciòhanno verso di quelle il carattere di adiacenze e la figura di sob-borghi, l’annessione del comune o dei comuni vicini può diven-tare una necessità, ed operarsi in modo più facile di un parzia-le aumento di territorio: e in tal caso qualche aggravio cheviene a derivare alle condizioni dei comuni suburbani, già abi-tuati a giovarsi delle istituzioni della vicina città, senza risentir-ne gli oneri, si risolve in una ragione di equo compenso e di civi-le solidarietà ”.

***Planimetria di Bergamo e comuni limitrofi da aggregarsi (Archivio storico provinciale).

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Nemmeno, come si spiega a pag. 7, n. 7, del detto allegato,occorre, perché si possa far luogo alla aggregazione coattiva,che il Comune richiedente abbia un territorio esterno così defi-ciente, da essere taluni dei suoi più importanti servizi collocatisul territorio dei Comuni finitimi. Tale estremo di fatto ebbe averificarsi nel caso di Brescia, che sino dal 1873 procedetteall’aggregazione di cinque comuni aventi carattere rurale, eseparati dalla città da estensioni di campagna che superano gliotto chilometri; ma in tanti altri casi, enumerati nell’allegato inparola, non si e verificato, né la legge, menzionato capoverso,distingue al riguardo, limitandosi invece a dire che ai Comunimurati può essere dato od ampliato (il che suppone che un ter-ritorio esterno esista già) il territorio esterno: si intende perragioni di interesse pubblico che militino a favore di detti comu-ni, le quali soprattutto devono essere vagliate dal Governo.

***

Come si deduce anche dalle richiamate relazioni, ormai è diffi-cile trovare in Italia un comune che non abbia proceduto all’ag-gregazione di comuni limitrofi; il Comune di Bergamo vieneultimo, o assai tardi, sebbene non esitiamo a dire che il suo casoè uno dei più evidenti e più tipici. Ebbene non ci fu caso che iComuni aggregandi non si siano opposti: è una questione,diremmo senza voler offendere chichessia di istinto irriflessivo.E la bandiera che si agita è quella dell’autonomia. Ora in pro-posito non sappiamo far meglio che riportare dal ridetto alle-gato a pag. 8, n. 8, le parole eloquenti pronunciate dall’onor.Zanardelli al Consiglio provinciale di Brescia, allorché vi si trattòdell’aggregazione di cui abbiamo fatto cenno: “È evidente chel’autonomia, vale a dire il diritto di reggersi da se stesso, nullaha a che fare colle circoscrizioni. Le popolazioni del suburbiosarebbero autonome dopo l’aggregazione del pari di prima,perché liberamente si reggerebbero mediante proprî rappre-sentanti che entrerebbero nel nuovo e più ampio Comune. Ladisputa intorno alla sussistenza di questo o quel Consorzio —sepiù angusto debba essere o più largo — la disputa è unicamen-te di utilità: altre autonomie non vi sono fuorché quella unica esolidale della Nazione. Che se per autonomia si volesse allude-re alle tradizioni, ai sentimenti municipali, a quell’amore delpaesello nativo che dà la nostalgia agli abitatori dei nostrimonti e delle nostre valli, il desiderio del mantenimento dell’u-nità comunale per ogni altro comune potrebbesi forse com-prendere, ma non per questi i quali non hanno che le tradizio-ni stesse della città, i quali ivi soltanto hanno il loro centro, conessa hanno le medesime consuetudini, la medesima convivenza.Considerando anzi la questione sotto l’aspetto delle autonomiemunicipali, certo è che i fautori delle medesime dovrebberoessere i più fervidi partigiani delle aggregazioni, perché, quan-to sono maggiori i poteri, più ampie le funzioni, più elevati ifini, più indipendente l’azione, più importante ed ardua la mis-sione che si attribuisce ai Comuni, tanto più essi devono essereampi, forti, poderosi. Fu aggiunto poi che il benessere, la flori-dezza del Capoluogo si irradia alla provincia intera ”.Questa ultima osservazione dell’eminente statista la dedichia-mo in modo particolare a codesto illustre Consesso.Ora qui siamo proprio nell’ipotesi in cui di autonomia non sipuò parlare con troppo fondamento.A pagina 15 dell’allegato si riferiscono alcuni cenni storici, iquali provano che i comuni aggregandi non sono altro che deri-vazioni di Bergamo.Nessuno poi vorrà negare, anche a parte ciò, queste circostanzeessenzialissime che rendono il caso nostro, come si è detto, diuna evidenza tipica: a) che Redona, Valtesse e Colognola, nonsolo sono alle porte della città, ma ne costituiscono una inin-terrotta estensione, anzi vi si incuneano al punto che chi è igna-ro crede e ritiene di trovarsi ancora sul territorio di Bergamo; b)che detti comuni si sono sviluppati per effetto della città, di cuicostituiscono delle propaggini; c) che i loro abitanti vivono lavita della città, ne godono i vantaggi e i comodi né più né menoche gli abitanti di Bergamo, coi quali si incontrano le mille volteal giorno.Quanto a Ponteranica e a Grumello del Piano l’aggregazione,lungamente discussa e ponderata, dipende da ragioni daziarie:se non si annettesse il tratto di Ponteranica, da tale punto divista perderebbe ragione d’essere quello di Valtesse, per latroppa facilità di spostamento sul tratto medesimo; quanto aGrumello del Piano (che, fra l’altro, e gravato da una sovraim-posta più elevata che quella di Bergamo, e dichiara di doverancor maggiormente elevarla — vedasi la relazione del suoSegretario), l’aggregazione è pure necessaria perché il suo ter-ritorio si estende molto verso Bergamo, e potrebbero sorgervinegozi che eserciterebbero a danno degli esercenti di cittàquella stessa perniciosa concorrenza che ora si lamenta in gene-re nei comuni che si vogliono aggregare.Vi è anche, da parte dei Comuni aggregandi, un’eccezione pre-giudiziale dilatoria alla quale dovrebbe derivare una luce disimpatia dal fatto che essa riguarderebbe gli abitanti di essicomuni che oggi sono sotto le armi. Si dice che non è possibileaddivenire al provvedimento in parola senza attendere il ritor-no di quei nostri fratelli gloriosi.È troppo facile dimostrare l’infondatezza, l’artificiosità e l’i-nammissibilità di questa obbiezione, osservando: a), che essapotrebbe in ogni ipotesi essere un motivo per opporsi alladomanda del Comune di Bergamo, anche se non si ritenesse ilcaso di farlo per l’eventuale dissenso di costoro, non per farrimandare la riforma; una volta che vi è opposizione, più di cosìnon si potrebbe fare nemmeno se tutti i comunisti fossero pres-so le loro case; b), abbiamo visto come l’argomento dell’auto-nomia sia apparente e non reale; c), abbiamo pure visto la par-ticolare evidenza del nostro caso, dacché la più perfetta aggre-gazione esiste già di fatto, e non resta che proclamarla di dirit-to; d), il Comune di Bergamo è nella assoluta necessità, ricono-sciuta da tutti i partiti e da tutte le correnti della cittadinanza,

di affrontare in modo urgente e improrogabile la questione delproprio assetto finanziario, vieppiù ogni giorno acuita dal per-durare delle presenti condizioni eccezionali, al quale uopo èindeclinabile risolvere prima il problema attuale; e) perché ifatti provano che, se in ogni caso i comuni aggregandi si sonoopposti, in ogni caso parimenti, dopo decretata l’aggregazione,hanno finito per trovarsi meglio e il comune aggregante e quel-li aggregati nel nuovo, più vigoroso e più sincero nucleo creatopel conseguimento di finalità che ogni giorno diventano piùardue e più complesse.

per la Giunta MunicipaleIL SINDACO

Avv. S. ZILIOLI.

AVV. G. TORRI, Segr. Capo.

ALLEGATO 4

COMUNE DI COLOGNOLA DEL PIANO

Addi, 21 Settembre 1918.

All’On. Consiglio Provinciale di Bergamo.

RICORSOdel Comune di Colognola del Piano, rappresentato dal Sindacosig. cav. notaio Amabile Santinelli, ricorrente anche in propriocome cittadino, elettore e contribuente,

IN PUNTOopposizione al progettato aggregamento forzato del Comunedi Colognola del Piano al Comune di Bergamo.

Onorevoli Consiglieri,

Il sottoscritto, quale Sindaco del Comune di Colognola delPiano, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio Comunale inbase a deliberazione presa nell’adunanza del 27 aprile 1918, edin proprio quale cittadino e contribuente, ha l’onore di esporrealle SS. VV. Ill.me i motivi di opposizione alla domanda delComune di Bergamo per l’annessione forzata del comune diColognola del Piano a quello di Bergamo.

I. Il comune di Colognola del Piano ha tutte le caratteristiche econdizioni necessarie per condurre una vita autonoma ed indi-pendente. Si estende in terreno fertile con produzioni di cerea-li e di bachi da seta; ha un considerevole sviluppo industriale,una popolazione di circa 3000 abitanti ed una superficie di etta-ri 421, la viabilità è perfetta e più che sufficiente per i bisognilocali, come risulta dall’allegata relazione peritale dell’ing.Virgilio Bordogna.È attraversata dalla grande strada Provinciale Lodigiana, ed unalinea tramviaria ne facilita le comunicazioni colla città. Ha illu-minazione elettrica ed acqua potabile in abbondanza derivatadalla conduttura di Ubiale. Esiste pure un Cimitero nuovo corri-spondente alle più rigorose prescrizioni igieniche. Le finanzedel comune sono floride, tanto che colle stesse si potè far fron-te agli impegni eccezionali del momento senza ricorrere anuove imposizioni. Sussistono quindi tutti gli elementi e requi-siti voluti dall’art. 118 testo unico della legge provinciale ecomunale, che ne legittimano la completa autonomia ed indi-pendenza.

II. Il comune di Bergamo a sostegno della progettata annessio-ne invoca il disposto dell’ultimo comma dell’art. 119 Testo unicodella legge provinciale e comunale, che accorda ai Comunimurati l’ampliamento del loro territorio. A parte ogni discus-sione sulla circostanza se il comune di Bergamo debba conside-rarsi come Comune murato a sensi dell’accennata disposizionedi legge, la facoltà all’ampliamento del circondario viene accor-data solo quando sussistono condizioni speciali che giustifichi-no il provvedimento. Essa cioè deve essere in rapporto direttocolla eccessiva vitalità del comune assorbente, il quale nonabbia in sé spazio bastante per la naturale espansione dellapropria attività sia riguardo ai servizi pubblici che allo sviluppoedilizio interno.Se quindi il comune maggiore ha territorio più che sufficienteper esplicare codesto sviluppo, viene a mancare la premessaprincipale e necessaria per l’aggregamento forzato. È risaputo,e la carta topografica lo dimostra, che il comune di Bergamo havasti tratti di territorio non ancora usufruiti, tanto che le singo-le parti della città formano quasi dei nuclei staccati con ampiesoluzioni di continuità nella zona fabbricata. Lo sviluppo edili-zio dovrebbe dunque usufruire di questi terreni in modo darendere la città più unita e più collegata nelle sue diverse parti.Quale vantaggio potrebbe sotto questo riguardo arrecare l’an-nessione di Colognola situata a considerevole distanza dagliultimi subborghi della città?L’ubicazione stessa di questo comune esclude già a priori la pos-sibilità di un’espansione edilizia nel suo territorio. Ed è perciòche i diritti patrimoniali dei cittadini di Colognola verrebberosacrificati ingiustamente, essendoché essi — avvenuta l’annes-sione — si troverebbero onerati di tutti i maggiori tributi chegravano il comune di Bergamo, senza ritrarne alcun profitto. Infatti, come si rileva dagli stessi bilanci, il debito del comune diBergamo ascende a cifre impressionanti; sarebbe dunque ingiu-sto ed illegale voler far concorrere al pagamento di questi debi-ti un Comune che ha in sé tutti i requisiti per poter vivere e pro-sperare con amministrazione autonoma.

Per quanto riguarda la questione daziaria, il pericolo cioè delcontrabbando ai danni del Comune di Bergamo provenientedalla tendenza degli abitanti della città a far provviste di gene-ri soggetti a dazio presso gli esercenti dei Comuni confinanti, siosserva che la progettata annessione non potrebbe eliminarecodesto pericolo. Ed invero, essendo Bergamo Comune aperto,gli esercizi emigreranno alla nuova periferia donde i cittadinipotranno liberamente portare in città i generi ivi acquistati. Mail lamentato contrabbando potrebbe essere tolto anche oggi,senza bisogno di ricorrere alla forzata annessione dei Comuni,se il Municipio di Bergamo volesse applicare le disposizioni suidazi interni di consumo contenute nel D. L. 24 Marzo 1918 N.390 che consente ai Comuni attualmente aperti, che furono giàchiusi, di far passaggio alla categoria dei comuni chiusi.Sui pericoli dal punto di vista sanitario è dimostrato dalle stati-stiche il minor grado di mortalità nel nostro comune in con-fronto di quello di Bergamo; la regolarità del servizio sanitarioe le condizioni igieniche del Comune in generale non hannomai dato luogo a preoccupazioni o lagni di sorta. Anzi è lecitoaffermare che il pericolo di infezione o contagio per i comuni avalle di Bergamo esiste per detti comuni rispetto alla città, dallaquale provengono i corsi d’acqua inquinata, che costituiscono ilnaturale veicolo d’ogni epidemia. Tutti i rifiuti della città, deglistabilimenti industriali e persino le infiltrazioni delle fognevanno a finire nelle roggie defluenti a mezzogiorno diBergamo, per cui non la città dai Comuni, ma questi dalla cittàdebbono temere il propagarsi di malattie infettive. Ed infattiColognola non fu immune dall’epidemia colerosa del 1911 edalla posteriore infezione carbonchiosa. Del resto l’unità delservizio sanitario è già sufficientemente cautelata dalle vigentinorme legislative e dai provvedimenti amministrativi, per cuiogni preoccupazione al riguardo è fuori proposito.

III. In subordine il ricorrente osserva che nelle circostanze ecce-zionali del momento ogni discussione sull’ammissibilità dellaprogettata annessione dovrebbe essere rimandata a tempimigliori. Sembra infatti poco opportuno provocare nelle attua-li condizioni malumori e dissidi fra la popolazione, mentre ognienergia, ogni attività dovrebbe tendere unicamente al finesupremo della vittoria. È inoltre illegittimo approfittare dell’as-senza della parte piú sana e fattiva della popolazione perimporre la soppressione forzata di un Ente pubblico per aggre-garlo ad altro Ente; gli elettori e i contribuenti hanno per leggeil diritto di fare opposizione al progetto di aggregamento, ed èquindi giusto e doveroso che codesto diritto venga rispettato.Ma oggi molti elettori, perchè richiamati in servizio militare, sitrovano nella impossibilità di esporre le loro ragioni in difesadell’autonomia del proprio comune. Nessuna necessità attuale,nessuna urgenza esige l’immediata realizzazione del volutoprovvedimento; si attenda dunque la fine della guerra, si atten-da il ritorno degli elettori oggi militari, i quali hanno il dirittodi non essere misconosciuti nei propri privilegi mentre stannoesponendo la vita in difesa della Patria. Non si opponga loro ilfatto compiuto di una disposizione che essi deprecherannoancor più per non aver potuto far nulla onde evitarla.

Per il suesposto il sottoscritto confida che codesto On. ConsiglioProvinciale vorrà ritenere che l’aggregamento coattivo, fiera-mente avversato da tutta la popolazione, non può essere impo-sto al comune di Colognola che ha vitalità propria e sufficienteal pieno sviluppo della propria amministrazione autonoma, nepotrebbe d’altronde giovare al comune di Bergamo.Pertanto si conclude:Piaccia al Consiglio Provinciale di Bergamo dichiarare:Non concorrere le condizioni di legge per il chiesto aggrega-mento del comune di Colognola del Piano a quello di Bergamo,e darsi quindi avviso sfavorevole alla domanda del comune diBergamo per la progettata unione.In subordine: sospendersi ogni decisione in merito alla doman-da fatta dal comune di Bergamo per l’annessione coatta delcomune di Colognola del Piano.

IL SINDACOCav. Notaio Amabile Santinelli.

ALLEGATO 5

COMUNE DI REDONA

Addì, 21 settembre 1918.

All’On. Consiglio Provinciale di Bergamo.

RICORSOdel Comune di Redona, rappresentato dal Sindaco Sig.Ragionier Antonio Varisco,

IN PUNTOopposizione al progettato aggregamento forzato del Comunedi Redona al Comune di Bergamo.

Signori Consiglieri,

Il sottoscritto, quale Sindaco del Comune di Redona, in virtùdelle facoltà accordategli dal Consiglio Comunale, come a deli-berazione presa nell’adunanza tenuta il 10 Aprile 1918, ha l’o-nore di rivolgersi alle SS. VV. Ill.me per esporre le ragioni di resi-stenza alla domanda del Comune di Bergamo per l’unione coat-tiva del nostro minore Municipio a quello maggiore della città.

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A) ECCEZIONE PREGIUDIZIALE

Osservasi in limite come la disegnata avulsione si prospettiintempestiva dal lato della opportunità, della convenienza edella legittimità, nei momenti eccezionali che corrono. In veroe inopportuno suscitare, fra gruppi di cittadini, gravi contrastiinterni, di natura contingente, su temi, la cui soluzione nonrisulta di imprescindibile attuale necessità, distogliendo le atti-vità singole dai più vitali obbiettivi di difesa nazionale esternae dalle preoccupazioni di tutela dalla compagine interna; ed esconveniente provvedere all’annientamento di un Comune,mentre il nucleo più vitale di esso, cioè buona parte e la più fat-tiva di elettori ed anche di eletti, fra cui membridell’Amministrazione, si trovano sotto le armi, ne possono dareil loro avviso o prestare l’opera di valida opposizione al proget-to in disputa. Né tampoco appare legittimo precipitare gli even-ti per la violenta soppressione di un Ente pubblico, ai fini di for-zato aggregamento ad altro Corpo, quando per la peculiaritàdei tempi, non è possibile nemmeno provocare quel referen-dum popolare, che si impone nei casi di quella avulsione terri-toriale, che può avere ripercussione sulle private economie esull’andamento della pubblica cosa. Ed anco allo infuori di ciò,la norma (art. 118 e 119 legge comunale e provinciale) dàfacoltà agli elettori e proprietari di fare la loro opposizione:orbene moltissimi elettori, distolti dalle cure amministrative,perché intenti al servizio militare, sono quindi nella materialeimpossibilita di esporre le loro ragioni in difesa dell’autonomiacomunale. Gli stessi, ritornati, dopo la guerra, alle loro case, sitroverebbero di fronte ad un fatto compiuto ed irrimediabile;ciò che sarà indubbiamente fomite di malcontento, come delresto intuiscono nella loro assai loquace semplicità i cittadini delComune, i quali, quasi a mo’ di referendum, sotto forma di peti-zione e di protesta, sono insorti contro la minacciata avulsione.

B) QUESTIONE DI MERITO

1º) Vitalità del Comune di Redona.Il Comune di Redona si protende in terreno ferace, con produ-zione di cereali, frutta, uva e con un’estesa coltura di bachi daseta. Lo sviluppo industriale e considerevole. Ha una popolazio-ne di circa 3200 abitanti una superfice di ettari 5413. Comerisulta dall’allegata relazione peritale dell’ing. GiuseppeLocatelli, il Comune ha una viabilità perfetta e più che sufficen-te tanto nella parte piana che nella collina; una grande arteria,la Provinciale Seriana, attraversa il territorio. Le strade minoripermettono di disimpegnare tutta la zona, i cui terreni si pre-sentano oltremodo fertili e di gradita dimora, come lo dimo-strano le numerose ville che sorgono sui fianchi delle sue colli-ne. Circa il servizio ferroviario e tramviario, si nota che ha duestazioni, l’una per la ferrovia elettrica di Valle Brembana, e laseconda per la ferrovia di Valle Seriana. Ha due stazioni di tram:gli intercomunali e quelli cittadini. La illuminazione elettrica eabbondante. Tiene acqua potabile a sufficenza, derivata dallaconduttura di Bondo Petello; ha Cimitero nuovo. Tiene finanzerobuste, tanto che in tempo addietro aveva un avanzo di ammi-nistrazione considerevole, che per esempio nel 1915 raggiunsela cifra di L. 8740, e nel 1917 raggiunse quella di 5902.05;somme cospicue, se si considerano gli aumentati oneri di pub-blica beneficenza ed assistenza, imposti dallo straordinariostato di guerra.Conseguita essere pienamente provato che il Comune diRedona ha i requisiti di popolazione e di vitalità economica efinanziaria da legittimare la sua completa autonoma esistenza(art. 118 testo unico legge comunale e provinciale).Né si obbietti che il Comune di Bergamo possa per eventuale edel resto inconcepibile rappresaglia, o per altro motivo, inter-rompere il contratto per estrazione di acqua potabile dalla con-duttura di Bondo Petello; poiché innanzi tutto sarebbe semprenecessaria una disdetta tempestiva per provvedere, e perchècome risulta dalla relazione dell’ing. Locatelli, vi è la possibilitàdi usufruire di altre sorgenti, che servirebbero ugualmentebene anche le frazioni del Comune: ciò che attualmenteBergamo non può fare col suo acquedotto.Tutte queste condizioni di fatto vorranno essere dettagliata-mente vagliate dall’On. Consesso, prima di deliberare sul rico-noscimento degli estremi per annientare un Comune, che hatutti i requisiti di potenzialità economica e morale, onde silegittima la permanenza di suo stato autonomo.

2º) Sulla pretesa del Comune maggiore per l’ampliamento delcircondario o territorio esterno.Se non che si invoca dal Municipio di Bergamo l’ultimo commadell’articolo 119 del Testo unico della legge comunale e provin-ciale, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, N. 148, che sta-bilisce: “Ai comuni murati può essere dato od ampliato il cir-condario o territorio esterno col metodo indicato nel presentearticolo”.Innanzi tutto si osserva che trattasi unicamente di facoltà con-cessa ai comuni murati di assorbire alla propria amministrazio-ne territorio appartenente ad altre comunità. Questa facoltà vamessa in relazione colla vitalità eccessiva del centro maggiore,che non ha in se spazio sufficiente per il naturale espandimen-to della sua attività civica, per i servizi pubblici, per lo sviluppoedilizio interno.Noi non solleviamo la questione dell’ermeneutica sulla dizionedella legge: “Comune murato”, pretendendo che la facoltàanzidetta sia limitata alle città, che siano strette da mura e quiviabbiano il loro confine e risentano il bisogno della incorpora-zione dei così detti Corpi Santi per il loro progressivo incremen-to. Sosteniamo soltanto che il Comune assorbente non devesacrificare i diritti patrimoniali dei cittadini del Comune da unir-si, in quanto il Comune maggiore, oberato di debiti e di impe-gni finanziari, pone i novelli contribuenti in condizioni ben piùonerose che non nella vita autonoma.

Indubbiamente i comunisti di Redona dovrebbero andareincontro a maggiori aggravi, senza avere nessun maggior utiletangibile, essendo, come si è visto, i servizi pubblici di Redonapiù che sufficenti al fabbisogno.Dagli stessi bilanci comunali del Comune di Bergamo (che l’on.Consesso può richiamare) risulta il Municipio della città obera-to più che mai. Noi esibiamo intanto il bilancio di previsione perl’anno 1917, dove a pagine 5 e 7 risulta il colossale indebita-mento del Comune urbano.Se pertanto la potenzialità economica è requisito naturale diuna attività assorbente ai danni di un minore Corpo Morale, cheaddimostra impotenza ad esistere indipendentemente e gra-dualmente progredire, nella fattispecie non ritiensi matura lainnovazione, per il fatto che il Comune maggiore può attende-re tempi di maggiore prosperità per attuare il per noi infaustodisegno.Ma se fu ampliato dalla dottrina e dalla giurisprudenza il con-cetto di comune murato, nel senso di estendere la facoltàaggregativa ai Comuni delle città, che, pur non essendo cinte damura, ed essendo Comuni aperti, hanno bisogno di espandersinell’altrui territorio, non può a meno di ritenersi che con atto diprepotenza, non giustificato, annichilire le altrui libertà comu-nali. E si vorrà ammettere come giustificato il diritto di espan-sione, allorquando il territorio del comune di una città ha entrodi se lo spazio sufficiente per il suo graduale incremento civicoe commerciale?Chi dà una occhiata alla carta topografica della città del comu-ne di Bergamo, si convince di leggieri, di quale larghezza di spa-zio possa il Comune Civico ancora usufruire, per dare quello svi-luppo edilizio che renda la città più unita, più urbana, più col-legata nelle sue membra sparse, in guisa che un borgo nonappaia quasi estraneo all’altro.E non solo non manca lo spazio interno: che, a ponente, terri-torio vasto e campestre si protende sino oltre al subborgo diLonguelo verso Mozzo, e ad oriente sino alla frazione di Dastevicino a Seriate, per tacere dell’espansione sulla parte delle col-line (Castagneta, Fontana ecc.) e della vasta zona del territoriosito in comune censuario di Boccaleone, sempre pertinente allacittà.Né l’analogica applicazione delle norme giurisprudenziali, perquanto riguarda i Comuni di Venezia, Milano, Brescia, Siena,può sorreggere l’argomento del Comune di Bergamo; atteso-ché queste città, che aveano espletato tutta la loro espansioneallo interno, in modo di non avere altro spazio sufficiente adulteriore incremento, aveano legittimo diritto di protrarre(anche per avventura nolenti le comunità minori limitrofe) illoro territorio, estendendolo per imprescindibili necessità diuna vita progressiva.Non si può dunque nel caso nostro parlare di comprensione diattività del Comune più popoloso e più forte, per cui l’ampia-mento del territorio sia una integrazione naturale e necessaria.Cosicché la giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui aresponsi 2 Giugno 1880, 5 Gennaio 1883 e 16 Dicembre 1904non giova all’assunto avversario, ne occorre al caso; perché ilComune di Bergamo ha territorio sufficente, né ha fabbricatisoverchiamente agglomerati in un’area chiusa da tutte le parti,né vi si impone una espansione necessaria per i suoi servizi.Non si può pertanto proclamare la insufficenza di territorioesterno quando l’interno sovrabbonda.Del resto, nel suo proprio interesse, il Comune di Bergamodovrebbe attendere per l’avulsione nostra tempi migliori, cioèquando lo sviluppo edilizio delle vicinie sia diventato tale darende le una vera continuazione di centro urbano con agglo-meramenti di abitati.Redona ha oggi aree fabbricabili, che perderebbero il loro valo-re mercantile come tali, se l’aggregamento portasse l’attivitàedilizia oltre la nuova periferia. Si eviterebbe intanto un dupli-ce ordine di danni per i due Enti.

3°) Risposte ad obbiezioni specifiche.Si soggiunge nella relazione del 1914 dell’On. GiuntaMunicipale di Bergamo, che Redona, rapporto a Bergamo, rap-presenta il tipo classico del Comune minore che vive e prosperaa spese del Comune Maggiore, impedendone ogni sviluppo enientemeno che recandogli grave danno sia igienicamente cheeconomicamente. In altri termini fu poi detto che una delleprime ragioni dell’aggregazione coatta è il godimento da partedegli abitanti dei comuni contermini degli agi e vantaggi dellavita cittadina.Come si è detto e dimostrato, il Comune di Redona vive di unavita urbana per lo sviluppo dei suoi servizi pubblici, per virtù pro-pria. Se le facili comunicazioni portano gli abitanti dei Comunidi provincia a fare acquisti presso i negozi della città ed a parte-cipare agli spettacoli, alle fiere, ai mercati, ciò torna tutto a van-taggio del commercio del maggior centro urbano.Se poi si considera la trascuratezza, in cui il Comune diBergamo lascia le frazioni sue della periferia, in ordine ai ser-vizi pubblici, di leggieri si comprende l’avversione che i nostricomunisti di Redona sentono, anche per questo riflesso, a farrinuncia della loro autonomia. Generalmente i grandi comuniaddensano le spese per il miglioramento delle zone più centri-che e celebrate, e le parti rustiche e le frazioni vengono natu-ralmente neglette. Ben lo sa la frazione di Bianzana, pertinente al Comune diBergamo, che manca di ogni servizio pubblico: ivi niente illu-minazione, niente acqua potabile, non ostante i palesi reitera-ti reclami e ricorsi di frazionisti fatti in tempo di pace, quandopure era possibile accontentare le giuste domande degli inte-ressati!Onde bene osserva il Consiglio nostro nella citata deliberazio-ne, che nel piccolo Comune, come in una famiglia, meglio siconoscono i bisogni e oculatamente e paternamente si soddi-sfano.Si accampa poi, ex adverso, la questione daziaria, per il perico-

lo del contrabbando ai danni del Comune di Bergamo, e per latendenza degli abitanti della città a far provviste di generi sog-getti a dazio presso gli esercenti dei Comuni circonvicini.Si controsserva che, essendo Bergamo Comune aperto, l’incon-veniente non è tolto nemmeno colla invocata aggregazione:poiché gli esercizi emigreranno alla nuova periferia. Inoltre lespese di sorvegIianza daziaria aumenteranno.Sui pericoli sotto il punto di vista sanitario e dimostrato statisti-camente la minor mortalità nel nostro Comune in confronto diquello di Bergamo: la posizione salubre del Comune e la rego-larità del sanitario servizio non hanno mai dato luogo a preoc-cupazioni o lagnanze. Per il servizio dell’acqua potabile già si èdetto più sopra, e quanto al lazzaretto provvede il decretoPrefettizio costituente il consorzio di difesa sanitaria in caso dimalattie epidemiche o contagiose.Del resto il Comune è pronto a provvedere anche separata-mente, se le circostanze del caso lo richiedono. L’unita del ser-vizio sanitario è già cautelata a sufficenza dalle vigenti normelegislative e dai provvedimenti amministrativi, e le preoccupa-zioni avversarie al riguardo sono fuori di proposito, anche per-ché coi criterii di precauzionale allargamento, il pericolo di unamancata unità di vigilanza igienica si ripercuote poi all’indefi-nito per i nuovi spazi periferici.Si confida pertanto che l’On. Consiglio Provinciale, bene ponde-rati gli argomenti, che militano a favore della autonomia delnostro comune, fieramente opposta dall’intiera popolazione,vorrà ritenere che la unione coattiva, che è intesa ad un godi-mento più largo ed intenso dei servizi pubblici col minore dispen-dio, non può essere imposta al comune di Redona che ha vitalitàpropria e sufficiente al completo esplicamento delle finalità del-l’ente, né può beneficiarne il Comune di Bergamo, che non habisogno di territorio per espandere la sua attività. L’avulsioneprogettata costituirebbe un vero atto di violenza, contrario allalettera ed allo spirito delle vigenti norme in materia.

Pertanto si chiede e concludePiaccia all’adito Consiglio Provinciale di Bergamo dichiarare:In via pregiudiziale — Sospendersi ogni decisione in merito alladomanda fatta dal Comune di Bergamo per la riunione coattadel comune di Redona.Nel merito — Dichiararsi non concorrere le condizioni di leggeper il chiesto aggregamento, e comunque darsi avviso sfavore-vole alla domanda del Comune di Bergamo sulla progettataavulsione.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Petizione dei comunisti di Redona al Sindaco;2) Relazione dell’ing. Giuseppe Locatelli sull’andamento dei ser-

vizi pubblici del Comune;3) Relazione sulla popolazione residente nel Comune;4) Risultato finale del bilancio 1915;5) Riassunto generale delle entrate e delle spese-bilancio 19176) Carta topografica della Città di Bergamo;7) Estratto della deliberazione consigliare 10 Aprile 1918;8) Bilancio di previsione pel Municipio di Bergamo per l’anno

1917.

(Omissis)

IL SINDACORag. Antonio Varisco.

ALLEGATO 6

COMUNE DI VALTESSE

Valtesse, 10 ottobre 1918.

MEMORIALE sull’aggregazione del Comune di Valtesse allaCittà di Bergamo.

All’Onorevole Consiglio Provinciale di Bergamo.

L’oggetto dell’aggregazione a Bergamo dei Comuni limitrofi,fra i quali Valtesse, sta per essere sottoposto alla trattazione dicodesto Onor. Consiglio, il quale è chiamato a riconoscere seconcorrono o no, nel caso concreto, tutte le condizioni richiesteper un provvedimento governativo.Avendo il Consiglio Comunale di Valtesse, con deliberazione 9giugno 1918, deciso di opporsi ad un simile provvedimento,perché ritenuto contrario alle tassative disposizioni fissate negliarticoli 118 e 119 del testo unico della vigente Legge Comunalee Provinciale, diventa opportuno richiamare l’attenzione dicodesto Onor. Consiglio sulla discutibilità delle ragioni, per lequali il Comune di Bergamo reclama l’aggregazione.Soltanto le ragioni di fatto riguardano l’Onor. ConsiglioProvinciale, mentre quelle di diritto interessano il Governo,chiamato all’esecuzione della legge.Senza trattare quindi della procedura e della forma legale daseguire per giungere all’aggregazione, non si può, ad ognimodo accettare come dimostrata la qualità di Comune muratonei riguardi della Città di Bergamo, agli effetti dell’art. 119testo unico 4 febbraio 1915 legge comunale e provinciale.Pur non pensando al Comune chiuso da barriere daziarie, non èpossibile sostenere che Bergamo, con i suoi fabbricati, con le viee con le piazze abbia occupato tutto il suo territorio, quandoinvece ne possiede così ad esuberanza da doversi, dai medesimisuoi amministratori, lamentare la dannosa tendenza di fabbri-care inopportunamente in località eccentriche (mentre sussisto-

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no nel cuore della Città rilevantissimi spazi di terreno tuttoraliberi da caseggiati) con sempre maggior costo di servizi pubbli-ci per viabilità, illuminazione, sorveglianza, ecc.Nella sua relazione 12 gennaio 1913 il Segretario Capo delComune di Bergamo dichiara che le ragioni principalissime del-l’assoluta necessità della aggregazione sono due: igiene efinanza.A proposito dell’igiene, in detta relazione, si lamenta il fiorirenei Comuni finitimi di numerosi spacci ed esercizi, che godonodel privilegio di non essere inceppati da controlli sanitari, eser-cizi che perciò muovono una concorrenza, davvero spietata,agli esercenti della Città.Non sussistono dunque fatti d’indole generale che possononuocere alla pubblica salute, ma eventuali condizioni semplice-mente lesive dei privati interessi di qualche determinato eser-cente cittadino.Se questa lesione di privati interessi può in parte essere vera,l’argomentazione non prova che nei Comuni finitimi difetti unasorveglianza, la quale invece è assai vigilante ed attiva e vieneesercitata da molti anni, specialmente sulle macellazioni, amezzo di Veterinari Condotti, a completa sicurezza della pub-blica salute.Il Medico-Capo, Ufficiale Sanitario, di Bergamo nella sua appo-sita relazione 29 gennaio 1913 dà la massima importanza a duefatti, che riflettono il Comune di Valtesse, cioè l’uso di quelCimitero e l’esistenza in Valtesse dell’Ospedale dei Contagiosi,gestito dal Comune di Bergamo.Per quanto riguarda il Cimitero basta rilevare che se una possi-bilità d’inquinamento delle acque del Torrente Morla era atemersi quando il Cimitero stesso serviva anche per Bergamo,ora, che vi vengono sepolti soltanto i morti di Valtesse, che sonola decima parte circa di prima, tale possibilità è assolutamenteda escludersi. E che questa convinzione sia condivisa dallo stes-so Medico-Capo risulta palese dalla nota dell’Ill.mo SignorSindaco di Bergamo, in data 12 dicembre 1911 N. 8674 P. G.,nella quale si partecipa che: «su parere conforme del Medico-Capo, Ufficiale Sanitario la Giunta Municipale di Bergamo si èdichiarata in massima disposta di concedere l’uso di tutta l’area,già di pertinenza del Comune di Bergamo ad esclusivo serviziodel Comune di Valtesse».Per quanto riflette l’Ospedale dei Contagiosi devesi ricordareche conflitti di attribuzioni, veri e propri, non ne sorsero mai.Valtesse ha sempre trattata con riguardo tale questione così chenon si è provato di risolverla che nel giugno del 1907, in occa-sione della diffusione del vaiuolo in Bergamo.In quell’epoca lo stesso Direttore dell’Ospedale ebbe pubblica-mente a lamentare lo stato difettoso dei locali adibiti al ricove-ro degli ammalati contagiosi, per cui si ritenne opportuno chel’Ospedale, anziché essere riattato venisse costruito in sito piùadatto ed in territorio di Bergamo; ciò che, soltanto in parte,venne fatto durante l’epidemia colerica, erigendo l’altro nuovoLazzaretto di S. Giorgio a valle della Città.Ed in proposito anche l’Ill.mo Signor Medico Provinciale ebbe,con nota 3 agosto 1907, N. 100 D. IIIª a dichiarare che:«l’Ospedale dei Celestini non corrisponde bene alle esigenze cuideve ottemperare, ma se vi è qualche pericolo non è nei riguar-di, della popolazione di Redona e di Valtesse, ma di quella diBergamo».Nella sua relazione il Medico-Capo di Bergamo, accenna poi,con un senso di forte sgomento, alla possibilità che i Comuni diRedona e Valtesse avessero pensato di costruirsi un Lazzarettoproprio. Attualmente questa probabilità è del tutto scomparsa,per effetto del Decreto Prefettizio 15 ottobre 1915 N. 13380 checostituisce d’ufficio in Consorzio i Comuni di Bergamo, Redonae Valtesse per provvedere al locale d’isolamento per le malattieinfettive, destinando precisamente a tale scopo quello detto deiCelestini della Città di Bergamo, sito in territorio di Valtesse. Diconseguenza quindi non vi potrà essere più conflitto di attribu-zioni perché la gestione del detto Ospedale spetta allaRappresentanza Consorziale, come sopra costituita.Si ritiene perciò dimostrato che l’asserita gravità dei pericoliderivanti all’igiene è assolutamente nulla tanto pel Cimiterocome per l’Ospedale dei contagiosi.Altro motivo dell’aggregazione, interessante l’igiene, sarebbequello della provvista dell’acqua potabile. Esso però non puòriferirsi al Comune di Valtesse, che vi ha già largamente prov-veduto.Che tutti i servizi municipali siano lodevolmente disimpegnatinel Comune di Valtesse lo ha esplicitamente riconosciuto lo stes-so Segretario-Capo di Bergamo, nella accennata sua relazione astampa 12 gennaio 1913 a pag. 16, là dove dice: «Invero gli uffi-ci municipali, la pubblica istruzione, i servizi igienico-sanitari,l’illuminazione, l’acqua potabile, la viabilità ecc., tutti insommaquesti importantissimi rami della pubblica amministrazione,ben poco lasciano a desiderare, anzi in taluno dei detti centrihanno uno sviluppo ed una consistenza davvero considerevoli econfortanti».Da tutto ciò chiaro emerge, che la ragione dell’igiene non ha,ne può avere, in rapporto all’aggregazione dei Comuni finitimi,effetto neanche sussidiario e venne posta innanzi soltanto perdare apparente consistenza a quei motivi di suprema utilitàpubblica, senza dei quali l’invocata aggregazione rivestirebbe ilcarattere di un vero arbitrio.

***

Non rimane quindi che la ragione finanziaria, per giustificarel’invocata aggregazione.L’Onor. Giunta Municipale di Bergamo infatti dedica quasi tuttala sua ultima relazione 15 luglio 1916 alla parte finanziaria, chevi è trattata minutamente e con intenti positivi.Soltanto coll’aggregazione il Comune di Bergamo confida dimigliorare la sua non lieta situazione finanziaria.Sono però così complessi gli elementi che concorrono a mutare,

ogni giorno, nei suoi effetti finanziari il problema dell’aggre-gazione, che riesce quasi impossibile formulare giudizi precisi.Ne è chiara prova l’enorme differenza dei calcoli esposti nellarelazione 12 Gennaio 1913 in confronto di quelli risultanti dallarelazione 15 luglio 1916. Nel 1913 si prevedeva nei riguardi deisoli Comuni di Colognola, Grumello, Redona e Valtesse, unmaggior provento di L. 152.816,84 mentre nel 1916 la differen-za attiva, dopo l’aggregazione degli stessi quattro Comunisarebbe ridotta a L. 45.663.Oggi poi che nuovi ed ineluttabili necessità spingono il Governoa continui ritocchi delle tasse esistenti e forse ad una radicaleriforma dei tributi, riesce sempre più imponderata ogni previ-sione.L’Onor. Giunta Municipale però non ha avuta la pretesa di pro-vare, in lire e centesimi, che l’aggregazione porterebbe alComune di Bergamo un effettivo vantaggio finanziario.L’unico suo intento fu quello di far rilevare che l’aggregazionenon può risolversi in un danno per le finanze della Città. Essainfatti chiude la sua relazione dichiarando che: «l’esito dellericerche positive persuade della non esistenza del pericolo eche: l’aggregazione non può e non deve costituire né una fontedi danno né una fonte di lucro».Nessuna ragione d’igiene e di finanza sussiste per far ritenerequindi necessaria l’aggregazione, perché non vi sono veri moti-vi d’interesse generale, i quali abbiamo attinenza ne all’unaragione ne all’altra.È ben vero che resterebbe ancora la, così detta, ragione mora-le, col conseguente aumento delle rappresentanze cittadine,ma non si vuole neanche pensare che da sola possa giustificarel’accoglimento della domanda d’aggregazione.Il provvedimento mancherebbe certo d’ogni moralità, perché,senza alcun scopo obbligherebbe, il piccolo Comune, che hamezzi per regolarmente funzionare, alla rinuncia della suaautonomia, ed i propri amministrati a disagi innumerevoli ed ainutili maggiori sacrifici finanziari.

per la Giunta MunicipaleIL SINDACO

V. Benvenuti

ALLEGATO 7

MUNICIPIO DI BERGAMO

Bergamo, 12 ottobre 1918.

N 10712 Prot. Gen./1389 Segreteria

OGGETTO: Aggregazione a Bergamo di comuni finitimi.

Onorevole Consiglio Provinciale,

Le Rappresentanze ufficiali dei Comuni di Redona e diColognola al Piano comunicano ciascuna a codesto on.Consiglio un nuovo memoriale a sostegno delle ragioni chedovrebbero militare contro la domanda della loro aggregazio-ne al Comune di Bergamo. In sostanza non fanno che ripeterele cose già dette, e l’Amministrazione scrivente potrebbe eso-nerarsi dal prenderle in esame; data però l’importanza vitaleche ha la questione per il Comune di Bergamo, crede di doveraggiungere brevi parole a quanto già dedotto.

***

Non si nega, né si può negare, che così Redona come Colognolacostituiscono, non due Comuni staccati e distanziati per unmaggiore o minor numero di chilometri dalla Città, quali iComuni che furono aggregati a Brescia, Siena, Pistoia ecc., bensìla continuazione ininterrotta dell’aggregato di case della Cittàstessa.Neppure si nega la perfetta comunanza di vita che esiste fra gliabitanti di Redona e di Colognola, e quelli di Bergamo, e comegli abitanti di Colognola e di Redona fruiscono di tutti i van-taggi della vita cittadina, senza partecipare agli oneri; il chesembra assolutamente contrario ad ogni principio di giustizia edi equità tributaria.Ancora non si nega, anzi esplicitamente si ammette, l’inconve-niente daziario che si verificava prima della guerra, e si verifi-cherebbe di bel nuovo non appena ritornati i tempi normali agrave detrimento delle finanze cittadine, per la insostenibileconcorrenza esercitata dagli spacci esistenti nelle parti dei dueComuni più vicine e contigue alla Città. In proposito si fa unaobiezione e si vorrebbe suggerire un rimedio.L’obiezione consiste nel dire che, fatta pure l’aggregazione,detti spacci si trasporterebbero alla nuova periferia, dove conti-nuerebbero ad esercitare la stessa concorrenza e lo stessodanno alle finanze municipali di Bergamo. Ma il preteso argo-mento non regge, poiché ciò che rendeva possibile ed aggrava-va in modo incomportabile il pregiudizio era la vicinanza e lacontiguità; tolte queste (e nel configurare la nuova cerchiadella Città di Bergamo si è tenuta presente siffatta necessitàincludendo appunto nella aggregazione anche Grumello delPiano e una porzione di Ponteranica), l’inconveniente dovrà pernecessità cessare.Il rimedio starebbe nel rendere nuovamente chiuso il Comunedi Bergamo, usufruendo della facoltà concessa dal decretoLuogotenenziale del Marzo scorso; non sappiamo se nell’inten-

zione dei deducenti ci sia pure che, operata tale chiusura,dovesse poi il Comune di Bergamo ricorrere all’altra facoltàconcessa dall’art. 35 del vigente testo unico daziario ai Comunichiusi, di riscuotere cioè coattivamente il dazio per abbona-mento nei Comuni finitimi.Nel caso che a ciò si estenda pure il concetto avversario, giàabbiamo in precedenza osservato che, per ragioni intuitive,queste combinazioni, staremmo per dire ripieghi, non possonomai dare il risultato cui soltanto può condurre l’aggregazione,cioè la fusione di ogni singola parte in un tutto unico. L’esempiodi Siena e di Brescia, le quali, proprio mentre fruivano dell’ap-palto del dazio nei Comuni vicini, dovettero chiedere l’aggre-gazione, non potrebbe essere più eloquente e decisivo alriguardo. Si domanda poi quale interesse e quale vantaggioridonderebbe ai due Comuni in parola se, per evitare l’aggre-gazione — la quale non costituisce se non il riconoscimento didiritto di uno stato di fatto già esistente, palese e conclamato— dovessero subire l’esazione coattiva del dazio ad opera delComune di Bergamo. E tanto più si domanda questo, bensapendosi come l’odierna opposizione parta più che altro daesercenti, anzi da alcuni pochi grossi esercenti, i quali larvanocolle lustre dell’autonomia e dei riguardi dovuti ai gloriosi com-battenti, l’interesse loro materiale daziario.

***

Ciò per quanto riflette il fruire della facoltà accordata dall’ac-cennato art. 35.Ma poi, tanto se di ciò sia questione, quanto se non lo sia, chie-diamo se sarebbe mai serio, pratico e ammissibile l’attuare ilprovvedimento della chiusura del Comune di Bergamo con aridosso i Comuni dei quali si domanda appunto l’aggregazione.Ciò significherebbe volere deliberatamente il contrabbando,oltre le difficoltà pratiche insuperabili inerenti alla attuazionedella chiusura.

***

Si ripete la asserzione della inopportunità di addivenire ora allaaggregazione in assenza dei soldati combattenti. Abbiamoaccennato chi avanza questa osservazione, e il perché la avan-za. Comunque a nostra volta ripetiamo che l’opposizione, e cosìinsistente, alla domanda di aggregazione porta che nulla di piùsi potrebbe fare anche se fossero a casa detti militari.L’esperienza ha poi sempre dimostrato l’utilità della aggrega-zione anche per i Comuni aggregati, e nel caso concreto taleutilità specialmente si verificherebbe — come molte personeben pensanti dei due e degli altri Comuni aggregandi ammet-tono — per la beneficenza di cui la Città è più largamente dota-ta, e nei riguardi annonari, per il tempo certo notevole per cuisi protrarranno anche dopo la guerra le organizzazioni anno-narie che, come è naturale, nella Città sono più forti e più effi-caci. D’altra parte il Comune di Bergamo ora si trova nella con-dizione di non potere ulteriormente protrarre la risoluzione diquesto problema, che si collega necessariamente con altri peresso ugualmente essenziali e vitali.Con ciò pero non si intende sottoscrivere al grave indebita-mento attribuito al Comune di Bergamo dagli avversari. Se siha riguardo al Consuntivo ultimamente approvato (Consuntivo1916, pagine 2-114) la deficienza passiva nella situazione gene-rale sarebbe di sole Lire 26464.56. Pure ammesso — come siconsente senz’altro — che la liquidazione dei residui attivi epassivi debba far salire notevolmente tale cifra, la situazionegenerale del Comune di Bergamo non è quale vorrebbero pro-spettarla con tinte fosche gli avversari. Ben è vero che il bilan-cio di competenza ha bisogno di maggiore elasticità, di essererafforzato perché si possano risolvere i vari importanti proble-mi di edilizia, scuole, fognatura, pavimentazione ecc. cheincombono alla Città di Bergamo; ora per poter giungere a talerisultato si rende appunto necessaria, quale uno dei mezzi,l’aggregazione.

***

Non crediamo di doverci occupare delle condizioni in cui, secon-do i memoriali, si troverebbero i due Comuni; forse tanto otti-mismo non è stato prima d’ora neppure da essi medesimi sup-posto, e chissà quali recriminazioni e lagnanze si saranno fatteda quei contribuenti per il modo con cui procedono i servizipubblici nei comuni stessi.Ma comunque l’argomento è estraneo alla questione, perchéqui si tratta della aggregazione concessa ai capoluoghi nell’in-teresse dei medesimi: art. 109, ultimo capoverso, testo unicolegge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148.

***

Quanto poi alla insinuazione che dalla Città verrebbero nellenuove parti di essa trascurati i servizi pubblici, possiamo obiet-tare in via perentoria, che, se non può valere il confronto conuna o con poche cascine, del resto tutt’altro che trasandate (ecome vengono tenute le separate cascine dei comuni contrad-ditori ?), il Comune di Bergamo aveva anche proposto in viaamichevole di vincolarsi anzi a migliorare i servizi attuali e adaggiungerne di nuovi, proposta che non si è voluto accettare.Di ciò è anche cenno espresso nella deliberazione del Consigliocomunale di Valtesse.

per la Giunta MunicipaleIL SINDACO

Avv S. ZILIOLI

AVV. G. TORRI, Segr. Capo

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ALLEGATO 8

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 11 dell’Ordine del giorno della seduta del ConsiglioProvinciale del 2 dicembre 1918.

OGGETTO: Voto sulla aggregazione al Comune di Bergamo deiComuni di Valtesse, Redona, Colognola, Grumello del Piano e diporzione di quello di Ponteranica.

Onorevoli Consiglieri,

Il Comune di Bergamo, avendo deliberato in base all’ultimocapoverso dell’art. 119 della Legge Comunale e Provinciale —testo unico — di chiedere al R. Governo la aggregazione allaCittà di Bergamo dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola, eGrumello del Piano e di porzione del territorio di Ponteranica,si è rivolto al Consiglio Provinciale onde ottenerne il voto dallalegge stessa voluto.Esaminata la domanda sulla scorta della dettagliata documen-tazione presentata dal Comune di Bergamo, e contrapposti gliargomenti addotti dai Comuni resistenti alla chiesta incorpo-razione, la vostra Deputazione non esita a pronunciarsi insenso favorevole alla domanda stessa, ed a proporvene l’acco-glimento.Senza entrare nel vivace dibattito fra le parti, in ordine allainterpretazione degli articoli di legge che regolano la materia,spettando al Consiglio Provinciale non un giudizio definitivo,ma semplicemente un voto, la vostra Deputazione si è limitataad esaminare obbiettivamente la portata della domanda delComune di Bergamo, nel vasto campo degli interessi generali.Ed in quest’ordine di idee ha rilevato anzitutto la indiscutibileed assorbente maggiore importanza della Città di Bergamo inconfronto dei Comuni limitrofi, sia quale Capoluogo dellaProvincia, ove fa capo tutto il movimento commerciale ed indu-striale per mezzo delle ferrovie e delle tramvie che dalla pianu-ra e dalle valli convergono alla Città ivi avvicinando e fondendoogni sorta di interessi, sia quale centro di particolare attrazionepei Comuni che lo circondano e che più facilmente e più diret-tamente possono approfittare ed approfittano dei vantaggioffre sotto ogni rapporto la Città colla quale si trovano inimmediato contatto.Il maggiore sviluppo del Capoluogo, ove già tante opere digenerale utilità sono pronte per la immediata esecuzione, nonappena le circostanze ed i mezzi lo potranno consentire, se inte-ressa grandemente la Provincia tutta, la quale potrà trovarvi agimaggiori, e maggiori comodità pel soddisfacimento degli sva-riati suoi bisogni, interessa tanto più i comuni viciniori, i qualidal sempre maggiore incremento cittadino hanno evidente-mente tutto da guadagnare, perchè il loro quotidiano contattoli fa compartecipi della stessa vita della Città.Ora nessuno può disconoscere il fatto, che questi stessi Comunii quali hanno maggiore interesse a che la Città si sviluppi sem-pre più e si perfezioni in tutti i suoi servizi non solo non vi con-tribuiscono in alcun modo, ma vi sono, sia pure involontaria-mente, di ostacolo, soprattutto per la concorrenza daziaria cheesercitano, ciò che porta con sè anche pericoli di ordine igieni-co.La conformazione stessa della piana Città, tutta a tentacoli pro-tendentisi verso i Comuni limitrofi, è la prova evidente di unaattrazione di indole daziaria che i Comuni stessi esercitano sullaedilizia cittadina, deviandola dal suo più naturale sviluppoattorno al centro, e rendendo alla Città più oneroso il manteni-mento dei pubblici servizi, a danno di altre più vantaggiose epiù opportune iniziative. E poiché, come venne rilevato, ognimiglioramento cittadino interessa, sia pure indirettamente, laProvincia tutta che vi fa capo, ne consegue che l’azione perquanto, ripeto, involontaria, dei Comuni limitrofi tende adostacolare un maggior bene e dei Comuni stessi e dellaProvincia intera.E si noti che la aggregazione chiesta dal Comune di Bergamo sedarà a questo i vantaggi che esso si ripromette, creerà pure asuo carico oneri notevoli in confronto dei Comuni aggregati, aiquali dovranno gradatamente estendersi i servizi cittadini, spe-cie per quanto riguarda la viabilità, la illuminazione, il serviziotramviario, il gas, la fognatura, le costruzioni scolastiche, leopere tutte igienico-sanitarie, miglioramenti questi ai quali nonsembra possano i Comuni stessi senz’altro rinunciare, solo pernon perdere il problematico vantaggio di una autonomia, chesarebbe causa evidente della loro stessa inferiorità sotto tuttigli accennati punti di vista. È bene anzi rilevare in proposito cheparecchie, se non tutte le Amministrazioni dei Comuni interes-sati, erano già addivenute con quella del Comune di Bergamoad accordi, che poi non poterono maturare per successive oppo-sizioni di esercenti, il che sta a confermare quanto sopra venneesposto. Tali accordi contemplavano i diritti che ai Comuni stes-si dovevano essere riconosciuti in ordine appunto ai servizi dicarattere cittadino che giustamente essi reclamavano volevanoassicurati, come corrispettivo del consenso per la aggregazionealla Città.D’altra parte la questione in esame non si presenta oggi per laprima volta alla pubblica discussione: già in numerosi prece-denti — tipico quello di Venezia a proposito del valore delleparole «Comune murato» contenute nella legge — lo stessoproblema venne affrontato da altri Capoluoghi di Provincia, ele opposizioni fatte corrispondono si può dire esattamente aquelle sollevate dai Comuni Bergamaschi. In tali precedenti epresso i Consigli Provinciali e presso il R. Governo prevalsero

sempre i concetti qui esposti, al punto che la stessa lettera dellalegge venne forse talora forzata ad una maggiore larghezza,che potesse appunto consentire ad interessi più vasti e piùgenerali di prevalere in confronto di altri minori, in base aimoderni concetti di pubblica utilità. Né consta che, nei casi aiquali si accenna, i Comuni aggregati desiderino ora il ritornoalle condizioni di prima.Una sola parte della domanda del Comune di Bergamo sembraalla vostra Deputazione debba essere soggetta a riserve, ed èquella che riguarda la aggregazione di una parte del territoriodi Ponteranica. È evidente infatti che siffatta aggregazione par-ziale venne richiesta nell’interesse esclusivo del Comune diBergamo, il quale tende ad allontanare qualsiasi possibilità daconcorrenza daziaria. Ma anche a parte che l’art. 119 dellalegge Comunale e Provinciale ultimo capovoverso, al quale ilComune di Bergamo appoggia la sua domanda, contempla laaggregazione di Comuni interi e non di una parte sola deimedesimi, sembra equo che la sottrazione di una parte di terri-torio ad un Comune non possa avvenire senza giusti compensi,dal momento che il Comune stesso deve continuare a provve-dere a tutti i propri servizi con un minore gettito di sovrimpo-sta, in corrispondenza al territorio sottratto.

La vostra Deputazione pertanto vi propone il seguente ordinedel giorno:

Il Consiglio Provinciale;Vista la domanda del Comune di Bergamo, e le relative delibe-razioni consigliari, tendente ad ottenere dal R. Governo laaggregazione dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola delPiano e Grumello del Piano, nonché della porzione del territo-rio di Ponteranica compresa fra la linea ferroviaria di ValleBrembana ed i confini territoriali di Bergamo e di Valtesse;Sentite le ragioni addotte in contrarie dai Comuni da aggre-garsi;Ritenuta la opportunità di favorire in ogni miglior modo lo svi-luppo del Capoluogo, onde renderlo atto a sempre megliorispondere alle esigenze ed agli interessi di tutta la popolazio-ne della Provincia che vi fa capo;Ravvisando uno dei mezzi più atti allo scopo nella aggregazio-ne chiesta dal Comune di Bergamo, dei Comuni limitrofi, peiquali l’eventuale sacrificio sarà indubbiamente compensato dalmiglioramento dei propri servizi pubblici, oltreché dagli altrivantaggi derivanti dalla stretta unione colla Città;

delibera

Di dar voto favorevole alla chiesta aggregazione, subordinata-mente alla assegnazione di equi compensi al Comune diPonteranica per quanto riguarda l’escorporo di porzione deiterritori del Comune stesso, ed alla assicurazione che ai Comuniaggregati vengano gradualmente estesi i servizi urbani deiquali usufruiscono anche le altre zone della Città.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Estratto del Verbale della Seduta 2 dicembre 1918.

N. 11OGGETTO: Voto sulla aggregazione al Comune di Bergamo deiComuni di Valtesse, Redona, Grumello del Piano e di porzionedi quello di Ponteranica.

Omessa la lettura della relazione a stampa già in precedenzacomunicata ai Signori Consiglieri, il Presidente dichiara, previaenunciazione dell’ordine del giorno col quale la relazione stes-sa conclude.

(Omissis)

Accogliendosi invece dalla Deputazione l’aggiunta proposta dalCons. Pinetti all’ordine del giorno, il Presidente lo mette invotazione coll’aggiunta stessa.Avendo il medesimo ottenuto voti favorevoli 24 tre contrari ecoll’astensione di un Consigliere, il Presidente dichiara appro-vata l’ordine del Giorno della Deputazione coll’aggiunta delCons. Pinetti e che viene così a risultare del seguente precisotenore:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la domanda del Comune di Bergamo, e le relative delibe-razioni consigliari, tendente ad ottenere dal R. Governo laaggregazione dei Comuni di Valtesse, Redona, Colognola delPiano e Grumello del Piano, nonché della porzione del territo-rio di Ponteranica compresa fra la linea ferroviaria di ValleBrembana ed i confini territoriali di Bergamo e di Valtesse;Sentite le ragioni addotte in contrarie dai Comuni da aggre-garsi;Ritenuta la opportunità di favorire in ogni miglior modo lo svi-luppo del Capoluogo, onde renderlo atto a sempre megliorispondere alle esigenze ed agli interessi di tutta la popolazio-ne della Provincia che vi fa capo;Ravvisando uno dei mezzi più atti allo scopo nella aggregazio-ne chiesta dal Comune di Bergamo, dei Comuni limitrofi, peiquali l’eventuale sacrificio sarà indubbiamente compensato dalmiglioramento dei propri servizi pubblici, oltreché dagli altrivantaggi derivanti dalla stretta unione colla Città;

Facendo voti che a conciliare e a soddisfare bisogni e desiderireciprocamente tra Comune Capoluogo e Comuni limitrofi sipossa ancora addivenire ad una aggregazione consensuale;

delibera

Di dar voto favorevole alla chiesta aggregazione, subordinata-mente alla assegnazione di equi compensi al Comune diPonteranica per quanto riguarda l’escorporo di porzione deiterritori del Comune stesso, ed alla assicurazione che ai Comuniaggregati vengano gradualmente estesi i servizi urbani deiquali usufruiscono anche le altre zone della Città.

IL PRESIDENTEfirm. Avv. P. Bonomi

Il Consigliere Anz.firm. Colleoni

Il Vice Segretariofirm. Cacciamali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16 gennaio 1954.

OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Bianzano (Comune diSpinone dei Castelli) per la ricostituzione di detta frazione inComune autonomo.

Il relatore avv. Simoncini riferisce:

«L’attuale frazione di Bianzano del Comune di Spinone deiCastelli conta, alla data del 30 giugno 1953, n° 469 abitanti dicui 296 elettori. 231 di tali elettori, e quindi oltre la proporzio-ne dei tre quinti previsti dalla legge Rosati, hanno presentatodomanda per la ricostituzione della frazione stessa in Comuneautonomo.La comunità di Bianzano ha infatti tradizioni di autogovernoamministrativo che risalgono molto addietro nel tempo e chevennero disattese allorché nel 1929, venne aggregata alComune di Spinone dei Castelli.Per quanto riguarda la valutazione della domanda sotto unprofilo di opportunità occorrerà osservare che, a parte ogniragione psicologica, la notevole distanza che divide Bianzanodal centro di Spinone dei Castelli è tale da dimostrare un note-volissimo disagio per i frazionisti che intendano recarsi al capo-luogo.L’unica strada di normale accesso è infatti rappresentata da unacomunale che, partendo da Spinone e raggiungendo il Comunedi Ranzanico, dirotta verso Bianzano con un percorso di circa 7chilometri.L’accesso diretto da Bianzano a Spinone è intatti oggi costituitoda un sentiero notevolmente ripido e di difficile percorribilità.Si noti inoltre come la economia dei due centri sia notevolmen-te diversa in quanto Spinone, per la propria posizione in margi-ne al lago ed al bordo della strada statale, si orienta verso l’at-tuale clima turistico e commerciale nelle proprie manifestazio-ni economiche, mentre i frazionisti di Bianzano vivono esclusi-vamente delle risorse dell’allevamento del bestiame e dal pro-vento dei fondi rustici e dei boschi.Una tale diversa determinazione ed un conseguente divario delregime economico produce, evidentemente, difformità di valu-tazioni e di risoluzioni per quanto interessi l’amministrazionedella cosa pubblica ed, in particolare, l’adempimento e l’esecu-zione dei compiti amministrativi.Sotto tale profilo si può ben ritenere che l’attuale difformità divedute e la conseguente divergenza psicologica, in quanto fon-data su presupposti economici ed obiettivi, difficilmente potràscomparire col tempo.Dal punto di vista amministrativo occorrerà ricordare che ilConsiglio comunale all’unanimità ebbe ad esprimere il proprioparere favorevole in ordine alla proposta di ricostituzione,mentre gli stessi cittadini di Spinone dei Castelli non hanno maiinteso ostacolare le aspirazioni di Bianzano che anzi ritengono,distaccando la frazione stessa, di raggiungere un reciproco van-taggio.È indubbio che, da un semplice punto di vista economico, l’e-ventuale raggiungimento della autonomia comunale non potràche aggravare le spese pubbliche in quanto un piccolo comunedi 469 abitanti con un notevole territorio ed una estesa rete distrade comunali non si presenta certamente con prospettivefelici.Si prevede peraltro un cespite annuo di circa L. 2.288.000 con-tro una spesa che, forse troppo ottimisticamente, si riduce a L.1.400.000.Comunque, in considerazione della unanime volontà di tutte lepopolazioni interessate e della evidente maggiore utilità per ifrazionisti di Bianzano nella ricostituzione di un’amministrazio-ne autonoma, si ritiene che i vantaggi compensino quello chesarà certamente un maggiore onere finanziario.Si propone pertanto la espressione del parere favorevole inmerito alla domanda presentata dai frazionisti di Bianzano.»

Bianzano 27

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473

N. 13166 di Prot.Deliberazione N. 22 adottata nella riunione del 16 gennaio1954.

Vista la domanda di nº 231 elettori di Bianzano, frazione delComune di Spinone dei Castelli, intesa ad ottenere la ricostitu-zione dell’antico comune di Bianzano, in conformità di quantodisposto con la legge 15 febbraio 1953 nº 71;Dato atto che l’ex comune di Bianzano venne soppresso nel1929;Vista la delibera 13/9/1953, con la quale il Consiglio comunale diSpinone dei Castelli manifesta il proprio parere favorevole allarichiesta ricostituzione dell’ex Comune di Bianzano;Considerato, d’altra parte, che la strada disagiata e la fortedistanza intercorrente fra la frazione di Bianzano ed il capo-luogo di Spinone basterebbero da sole a giustificare l’istanzasotto il profilo della opportunità;Rilevato che a tali motivi si aggiunge la possibilità che i dueComuni possano finanziariamente sostenersi senza forti aggra-vi e che le popolazioni dei centri sono favorevoli a costituirsi inseparati comuni;Udita la relazione;Vista la legge 15/2/1953 nº 71;Visto l’art. 35 del T.U. della legge comunale e provinciale;Dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione in Comuneautonomo della frazione Bianzano attualmente aggregata alComune di Spinone dei Castelli.

COMMISSIONE REALE DI BERGAMO

Bergamo, 15 ottobre 1927.

OGGETTO: Fusione dei Comuni di Borgo di Berzo - Grone -Vigano S. Martino e Berzo S. Fermo.

Ill.mo Sig. PREFETTO di BERGAMO

Questa Commissione Reale ha preso in esame la pratica inoggetto di cui alla lettera di V. S. Ill.ma in data 16 Settembrescorso n. 16820-16876, senza peraltro emettere un provvedi-mento definitivo.Il Sig. Relatore, On. Mazza De’ Piccioli, ha all’uopo presentato laseguente relazione: «I Comuni di Grone e Berzo S. Fermo si tro-vano nettamente separati da Borgo di Terzo; hanno frazioniche colla progettata unione verrebbero a trovarsi a notevoledistanza dalla sede del nuovo Comune con enorme disagiodella popolazione. Hanno popolazione e mezzi finanziari peressere anche Comuni autonomi. La fusione non porterebbe nes-sun miglioramento nei servizi pubblici che anche attualmentesono disimpegnati in consorzio. Tenute presenti le ragioni dicarattere economico esposte nei reclami all’Ill. Prefetto, chehanno un vero fondamento, e l’avversione esplicita di tutta lapopolazione a rinunciare alle tradizioni secolari di autonomiecomunali, si esprime il parere che Grone e Berzo S. Fermo nonsiano aggregati a Borgo di Terzo. Per Vigano la situazione sipresenta diversa essendo i fabbricati dei due Comuni a contat-to, al punto che un fabbricato si trova parte in territorio diBorgo di Terzo e parte in territorio di Vigano. In questo caso lafusione è consigliabile. La sede comunale dovrebbe essere fissa-ta a Borgo di Terzo; ma poiché il Comune di Vigano S. Martinoha popolazione doppia di quella di Borgo e territorio infinitevolte maggiore, così per la denominazione si proporrebbe quel-la di Borgo-Vigano. Sarebbe consigliabile richiedere a Berzo S.Fermo l’impegno di dare la possibilità al nuovo Comune di deri-vare gratuitamente l’acqua potabile per la frazione di Borgo.»Dette osservazioni e proposte sembrano invero degne di consi-derazione e di accoglimento e la Commissione Reale non avreb-be difficoltà di adottare conforme provvedimento. Comunque,tornerebbe gradito conoscere preventivamente il parere di V. S.Ill.ma, soprattutto ove ragioni di opportunità potessero consi-gliare una diversa decisione.In attesa, mi professo con ossequio.

IL PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 8 marzo 1952.

OGGETTO: Rettifica confini tra i Comuni di Canonica d’Adda,Brembate e Capriate S.Gervasio. Conferma parere.

Brembate 38

Borgo di Terzo 33

Relatore dott. Rolla

La cessata Deputazione provinciale con delibera 27 ottobre1950 n° 233 aveva espresso parere favorevole per l’accoglimen-to delle richieste avanzate dai Comuni di Capriate S. Gervasio,di Brembate e di Canonica d’Adda per ottenere le seguenti ret-tifiche di confini:1) per il Comune di Capriate S. Gervasio, l’aggregazione del ter-ritorio denominato “Pradaione”, previo distacco di esso dallimitrofo Comune di Canonica d’Adda, con la rettifica degliattuali confini con i Comuni di Canonica d’Adda e Brembateportandoli sulla linea che dal punto chiamato “Roccolo” seguenel primo tratto un fosso, già confine con Brembate, indi unastrada campestre, esistente da tempo immemorabile ed il limi-te di proprietà fino al fiume Brembo e continua con la linea dimezzo di detto fiume fino al confine con il Comune di Vapriod’Adda;2) per il Comune di Brembate: l’aggregazione della zona deno-minata “Arnichi”, appartenente al Comune di Canonicad’Adda, spostando il confine con quest’ultimo comune al fiumeBrembo e fissando il confine con il Comune di Capriate SanGervasio alla linea che in direzione nordsud parte dal vecchioconfine tra Canonica d’Adda e Capriate S. Gervasio, in località

Roccolo e seguendo le strade consorziali e vicinali e quindi unconfine di proprietà finisce nella linea di mezzo del fiumeBrembo;3) per Canonica d’Adda:a) staccare il territorio posto oltre la sponda destra del fiumeBrembo, denominato “Pradaione”, da aggregare al Comune diCapriate S. Gervasio, seguendo le delimitazioni che vanno dalpunto chiamato “Roccolo”, seguendo il fosso, antico confine diBrembate, quindi una strada campestre e la linea di mezzo delfiume Brembo;b) staccare la località denominata “Arnichi”, da aggregare alComune di Brembate, seguendo le delimitazioni che vanno dalpunto chiamato “Roccolo” al fiume Brembo, seguendo stradeconsorziali e vicinali, come risulta dalla planimetria.La locale Prefettura con nota 20 novembre 1951, n° 25811 hainformato che il Ministero dell’Interno ha chiesto che la propo-sta rettifica di confini venga sottoposta a ricostituito Consiglioprovinciale per la conferma dell’avviso già espresso al riguardodalla precedente Amministrazione.La Giunta provinciale nel sottoporre gli atti all’On. Consigliopropone di confermare il parere dato a tale proposito dalla ces-sata Deputazione provincia le, in quanto le chieste rettifiche diconfini furono preliminarmente concordate tra i tre Comuniinteressati.

N. 12543 di Prot.Deliberazione N. 51 adottata nella riunione del 8 marzo 1952.

Richiamata la delibera 27 ottobre 1950, nº 233 della cessataDeputazione provinciale con cui veniva espresso parere favore-vole all’accogliento delle rettifiche di confine chieste dalComune di Capriate S. Gervasio con delibera 10 dicembre 1949,nº 16, dal Comune di Brembate con delibera 11 dicembre 1949,nº 13, e da quello di Canonica d’Adda con delibera 17 dicembre1949, nº 318;Considerato che le chieste rettifiche sono bene accette dai trecomuni interessati, in quanto comportano un migliore assettoterritoriale dei Comuni stessi;Visto l’art. 35 del T.U. della legge comunale e provinciale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi,

delibera

di confermare il parere favorevole, già espresso dalla cessataDeputazione provinciale, all’accoglimento delle istanze deiComuni di Capriate S. Gervasio, di Brembate e di Canonicad’Adda dirette ad ottenere le rettifiche di confine specificatenelle premesse della deliberazione deputatizia 27 ottobre 1950,nº 233.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

N. 9497 di Prot.Deliberazione N. 52 adottata nella riunione del 9 novembre 1951.

OGGETTO: Ponti di Sedrina: aggregazione al Comune di Sedri-na. Parere.

Relatore dott. Rolla«Alla distanza di circa 300 metri dal Comune di Sedrina si trova lafrazione Ponti di Sedrina, appartenente parte al Comune di Brem-billa, dal quale dista circa 5 Km., ed in minima parte (per due o trefamiglie) al Comune di Zogno che sta a 3 Km. di distanza.

Brembilla 40

Gli abitanti di detta frazione, che fa già parte della Parrocchiadi Sedrina, gravitando naturalmente tutti verso il Comune di Se-drina; hanno presentato formale istanza per essere aggregati aquest’ultimo Comune.Con delibera 12 aprile 1947 il Consiglio Comunale di Sedrina ac-colse la richiesta dei contribuenti di Ponti di Sedrina.All’incontro il Consiglio Comunale di Brembilla nella tornata del27 giugno 1947 espresse parere contrario alla separazione dellafrazione Ponti, in quanto, tra l’altro, tale separazione causereb-be un grave danno alle finanze comunali.Dello stesso avviso contrario si dimostrò il Consiglio Comunaledi Zogno nella sua seduta del 20 maggio 1947. Da un’indagine esperita è risultato che la frazione di Ponti di Se-drina svolge la sua attività economica, industriale, scolastica, re-ligiosa, ecc. prevalentemente con il Comune di Sedrina.La stessa denominazione di “Ponti di Sedrina” rivela tale situa-zione di fatto, tradizionalmente inalterato.I morti stessi vengono recati alla chiesa di Sedrina e sepolti inquel cimitero.I cinque ponti — quattro sul Brembo ed uno sul Brembilla —hanno vecchie tradizioni che li collegano a Sedrina.Le due importanti fabbriche di calce danno agli abitanti un in-tenso lavoro e determinano un forte traffico ferroviario e can-tonale, radicato nel capoluogo di Sedrina.Tutto il territorio a nord-ovest dei Ponti fa parte della Parrocchiadi Sedrina.L’appartenenza dell’abitato Ponti di Sedrina a due Comuni di-stanti crea non lievi inconvenienti al piccolo centro, la cui popo-lazione da molti decenni a questa parte aspira a far parte inte-grante del Comune di Sedrina.Ciò premesso, a norma di quanto è disposto dall’art. 120 del T.U.della Legge comunale e provinciale 1915 e considerato che lemotivazioni addotte dai frazionisti nelle loro istanze debbonoritenersi fondate, la Giunta propone all’on. Consiglio Provincia-le di esprimere parere favorevole all’accoglimento della doman-da della frazione di Ponti dl Sedrina intesa ad ottenere la ag-gregazione al Comune di Sedrina.»

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la domanda dei frazionisti di Ponti di Sedrina, tendente adottenere l’aggregazione al Comune di Sedrina;Vista la delibera 12 aprile 1947, n° 16 del Consiglio comunale diSedrina, con cui viene espresso parere favorevole all’accoglimentodella suddetta domanda di aggregazione;Viste le delibere 29 giugno 1947, n° 38 del Consiglio Comunale diBrembilla e 20 maggio 1947, n° 68 del Consiglio Comunale di Zo-gno, con le quali vengono manifestati avvisi contrari all’accogli-mento dell’istanza dei frazionisti di Ponti;Visto l’art. 120 del T.U. della Legge comunale e provinciale 1915;Sentita la dettagliata relazione riportata nelle premesse;Con votazione: voti favorevoli n° 22 - voti contrari n° 2;

delibera

di esprimere parere favorevole all’aggregazione al Comune diSedrina della frazione Ponti di Sedrina.

ALLEGATO 2

COMUNE Dl BREMBILLA

Allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18 di-cembre 1997.

OGGETTO: [Modifica dei confini comunali relativamente alla fra-zione Ponti da includere nei confini amministrativi del Comune diSedrina].

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

L’area interessata dalla modifica dei confini amministrativi è lo-calizzata lungo il fiume Brembo e all’imbocco della laterale Val-le Brembilla, all’altezza del Km. 15 della Strada Statale n° 470della Valle Brembana.La frazione dista circa 4 Km. dal centro cittadino, è costituita daun modesto gruppo di fabbricati e risulta isolata con quasi nessunapossibilità di espansione, dato il carattere morfologico del con-testo: si trova infatti delimitata da un lato dal fiume Brembo a dal-l’altro dallo sbocco in quest’ultimo del torrente Brembilla, oltre-ché dai ponti di superamento dei corsi d’acqua e dalla strada sta-tale.Pertanto i nuovi confini, al fine di trasferire ad altra Ammini-strazione prevalentemente i servizi pubblici e privati dei cittadi-ni abitanti nella zona, delimitano l’area nel modo più ristrettopossibile in aderenza ai fabbricati abitati ed “appoggiandosi”ad opportuni tratti dei confini esistenti: restano pertanto al Co-mune di Brembilla le porzioni di territorio comprendenti il pon-te di collegamento tra Sedrina con la S.P. n. 24 per Brembilla coni due rami del torrente emissario e la zona interessata dalla gal-leria di connessione con il Comune di Zogno, mentre viene tra-sferita la frazione di Ponti con i suoi fabbricati e la viabilità in-terna.L’area si ritiene attualmente amministrata dal Comune di Brem-billa sulla base dei confini di rilevamento della popolazione alcensimento del 1991: catastalmente ricade invece nei due Co-muni censuari di Brembilla e di Zogno (solo per due fabbricati);la proposta di modifica ricomprende queste due costruzioni per

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il carattere omogeneo con il resto della frazione, senza interes-sare l’eventuale area di pertinenza retrostante attraversata dal-la galleria stradale.La superficie catastale trasferita è di circa 2.394 mq. e compren-de i mappali già indicati nella delibera del Consiglio Comunale diaccoglimento della petizione cittadina: a tal proposito si allegaestratto mappa.

IL TECNICO COMUNALEarch. Natalia Fassi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il distacco della frazione PONTI dal Comune di Brembilla con l’ag-gregazione al Comune di Sedrina è stato richiesto con petizio-ne popolare dei locali residenti aventi diritto al voto con le se-guenti motivazioni:– per naturale conformazione geografica e orografica l’interapopolazione gravita sulla sponda destra del fiume Brembo, indirezione Sedrina-Bergamo;– la popolazione usufruisce dei principali servizi presenti sul ter-ritorio di Sedrina (banche, ufficio postale, negozi, distributori dibenzina, scuole, vicariato, biblioteca, trasporti scolastici ecc.);dalla scuola materna fino alle scuole medie i bambini della fra-zione Ponti frequentano le Scuole di Sedrina;– la denominazione storica di tale frazione, che in passato contavaalmeno il doppio di abitanti, è “Ponti di Sedrina”, Comune diBrembilla, a dimostrazione dell’estrema vicinanza con Sedrina;la distanza della frazione al Municipio di Brembilla è circa a tre chi-lometri, mentre da Sedrina è poco superiore ad un chilometro.

IL SINDACOSalvi Carlo

PREFETTURA DI BERGAMO

Bergamo, 23 novembre 1927.

OGGETTO: Correzione di confini. Comune di Brumano.

Sig. Presidente Commissione Reale Provincia di Bergamo,

Trascrivo integralmente qui di seguito quanto mi fa presente ilPodestà di BRUMANO con lettera 7 corrente, n° 234 circa il con-fine territoriale riguardante questa Provincia e quella di Como,interessante il comune di Brumano e i Comuni di Morterone edAcquate in Provincia di Como:«Il confine interprovinciale fra la Provincia di Bergamo e quelladi Como e che interessa questo Comune e quello dei Comuni diMonterone e Acquate in provincia di Como, per quasi tutto ilsuo percorso è stabilito alla linea di displuvio delle acque allasommità del monte.Ad un certo punto e precisamente presso il passo di Pallio, aipiedi del monte Resegone, abbandonando la linea di displuviosi incunea nel versante bergamasco, in direzione di levante peruna lunghezza di circa 800 metri in linea d’aria, ed una lar-ghezza di circa 400 metri (circa 30 ettari di superficie della giu-risdizione del Comune di Morterone) per risalire poi con unalinea ipotetica verso la vetta del Monte Resegone.Consultando una carta topografica qualunque non vi è chi nonveda che questo tratto di confine ridotto così irrazionale siastato creato nell’esclusivo interesse dei Comuni di Morterone edAcquate della Provincia di Como, e per quanto l’irrazionalitàascenda a temi remoti, ed abbia suscitato noiose beghe locali,tuttora esistenti fra Malghesi dell’uno e dell’altro versante, perdiritti di pascolo e abbeveraggio del bestiame, non v’è ragioneche la linea di confine debba spostarsi da quella normale e logi-ca di displuvio della acque, come è stabilita per il restante trat-to che segna il limite fra i tre Comuni citati.Territorialmente la specie di Delta creato sul versante bergama-sco appartiene alla Provincia di Bergamo e precisamente alComune di Brumano.Perciò lo scrivente nell’interesse della propria Provincia e parti-colarmente del Comune di Brumano, in base alla planimetriadimostrativa che si allega,

chiede

1° - che a mezzo di una commissione formata da funzionari tec-nici delle Province di Bergamo e Como e da funzionari tecnicigovernativi venga rettificata la linea di confine interprovincialee precisamente in regione Pallio, passo di Pallio e Serrada, oveinteressa i tre Comuni di Brumano (Bergamo), Molterone eAcquate (Como) e che detto confine segua sempre la linea didispluvio delle acque fra i tre Comuni e sia definito da terminifissi sul terreno.2° - che venga eliminato il famoso delta creato sul versantedella Provincia di Bergamo di ettari trenta circa di superficie,attualmente sotto l giurisdizione del Comune di Monterone

Brumano 42

(Como) e assegnato al Comune di Brumano come è tracciato neldisegno nel disegno che si allega e tinto in verde.3° - nello stesso modo venga stralciato dal Comune di Acquate(Como) il triangolo segnato in giallo (pur esso della superficie ditrenta ettari circa) e incorporato alla provincia di Bergamo sottola giurisdizione del Comune di Brumano.Fiducioso che la S.V. Ill.ma vorrà compiacersi di fare esaminareall’Autorità competente il quesito che per questo Comune eanche per la Provincia di Bergamo ha somma importanza, coipiù rispettosi ossequi.»

Sarò grato pertanto alla S.V. se vorrà farmi conoscere in propo-sito, il parere di codesta On. Commissione Reale.Unisco una pianta planimetrica trasmessami dal succitatoComune.

IL PREFETTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16 gennaio 1954.

OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Brusaporto del Comunedi Rocca del Colle per la ricostituzione di Brusaporto in Comuneautonomo.

L’ass. avv. Simoncini riferisce:

«Il Comune di Rocca del Colle venne costituito nel 1928 [sic]mediante fusione dei Comuni di Brusaporto (abitanti 1400) eBagnatica (abitanti 1700).A quanto si sostiene la fusione venne operata in netto contra-sto con la volontà popolare che sempre sopportò di malanimola situazione amministrativa unitaria. I frazionisti di Brusaporto,con domanda presentata fin dal 1946 richiesero il distacco dellafrazione e la ricostituzione dei vecchi comuni.Nella domanda stessa si richiamava il desiderio della popolazio-ne ad una maggior floridezza di Brusaporto nei confronti diBagnatica, talché la prima frazione avrebbe potuto vivere auto-nomamente con sufficiente agio finanziario mentre, per quantoriguarda gli edifici comunali, i relativi fabbricati esistono tutt’o-ra in luogo e possono essere ripristinati alla antica funzione.La domanda rimase giacente per il difetto del requisito delnumero minimo di 3.000 abitanti giusta l’art. 33 della leggecomunale e provinciale e riprese il proprio corso a seguito dellaemanazione della legge 15 febbraio 1953 che consentì la richie-sta di autonomia anche a frazioni aventi meno di 3.000 abitan-ti purché la aggregazione e la riunione ad altro Comune siaintervenuta in epoca fascista.Giova ricordare che la deputazione provinciale, con sua delibe-ra 15 aprile 1947, ebbe ad esprimere parere favorevole in ordi-ne alla ricostituzione dei due Comuni.Dal canto suo il Consiglio comunale di Rocca del Colle, nell’adu-nanza del 16 ottobre 1946, espresse analogo parere favorevole.Ritenne la deputazione provinciale che, constatate le entratecomplessive del Comune riunito in L. 2.480.032 e ritenuta unapossibilità di aumentare, per il futuro, la tassa famiglia, le pre-viste entrate avrebbero assicurato ai ricostituendi Comuni lapossibilità. di vita autonoma.Attualmente secondo un progetto di entrate e di uscite riferitoai due Comuni da ricostituire in Rocca del Colle, a Bagnaticasono previste entrate effettive di L. 7.233.500 contro corrispon-denti uscite mentre a Brusaporto la previsione si esprime in L.4.550.000.Le singole voci di entrata e di uscita consentono di ritenere chei Comuni da costituirsi potranno convenientemente far fronteai compiti essenziali compensandosi peraltro l’indubitabileaumento di spesa in una maggiore comodità per i cittadini diBrusaporto.Infatti fra le due frazioni esiste una distanza di oltre 2 chilome-tri ed una spiccata individualità urbanistica e topografica.D’altro canto gli abitanti di Bagnatica non hanno mai espressoopposizioni a che la istanza di Brusaporto trovi sollecito e favo-revole accoglimento.Non si ritiene, infine, che la attuale tendenza separatista deirichiedenti possa col corso del tempo, sopirsi in quanto la tradi-zione autonomistica è notevolmente viva e diffusa fondandosila stessa, precipuamente, su motivi di obiettiva rilevanza.Si noti che, a suo tempo, la stessa Prefettura di Bergamo ebbead esprimere parere favorevole alla ricostituzione.Si propone pertanto che l’On. Consiglio Provinciale confermi ilparere già espresso dalla Deputazione provinciale esprimendoparere favorevole alla domanda di separazione proposta daifrazionisti di Brusaporto.»

N. 16122 di Prot.Deliberazione N. 21 adottata nella riunione del 16 gennaio1954.

Vista la domanda di nº 119 elettori contribuenti di Brusaporto,frazione del Comune di Rocca del Colle, con cui avanzano la

Brusaporto 43

Delimitazione territoriale della frazione Ponti da distaccare dai comuni diBrembilla e Zogno ed aggregare al comune di Sedrina (Allegato cartografi-co alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Brembilla N. 39 del 18dicembre 1997. Base cartografica: Mappe dei comuni censuari di Brembillae Zogno).

Individuazione topografica della frazione Ponti da distaccare dai comuni di Brembilla e Zogno ed aggregare al comune di Sedrina (Allegato cartografico allaDeliberazione del Consiglio Comunale di Brembilla N. 39 del 18 dicembre 1997. Base cartografica: Carta Tecnica Regionale, f. C4B5, scala 1:10 000).

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richiesta per la ricostituzione dell’antico Comune di Brusaporto,in conformità di quanto è disposto con la legge 15 febbraio1953, nº 71;Dato atto che l’ex Comune di Brusaporto venne soppresso inforza del R.D. 13/11/1927;Vista la delibera 16/10/1936, nº 177 con la quale il Consigliocomunale di Rocca del Colle manifesta il proprio parere favore-vole alla richiesta ricostituzione dell’ex Comune di Brusaporto;Considerato, d’altra parte, che la nuova domanda è stata pro-dotta allo scopo di raggiungere l’auspicato risultato, benefi-ciando delle norme di favore di cui alla legge 15 febbraio 1953nº 71;Atteso che ragioni di convenienza, sia per la distanza intercor-rente fra i due borghi, sia perchè entrambi possono fronteggia-re le spese, consigliando la ricostituzione in Comuni separati deidue centri;Richiamato il parere espresso in senso favorevole dalla cessataDeputazione provinciale con atto 15/4/1947, nº 55 sulla primaistanza;Considerata l’opportunità di non frapporre ulteriori ritardinello svolgimento della relativa pratica amministrativa;Vista la legge 15 febbraio 1953 nº 71;Visto l’art. 35 del T.U. della legge comunale e provinciale;Dopo ampio dibattito,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

delibera

di esprimere parere favorevole in ordine all’accoglimento delladomanda intesa ad ottenere la ricostituzione dell’ex Comune diBrusaporto.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Seduta del 18 febbraio 1928.

OGGETTO: Comuni di Calcio e Cividate – Rettifica di confini.

Vista la lettera 23 gennaio scorso con la quale S.E. il Prefetto diBergamo chiede il parere sulla proposta rettifica di confini fra i co-muni di Calcio e di Cividate;Ritenuto che il provvedimento invocato porterebbe a Calcio leCascine Motta Bassa, Motta Alta e Cassinone, attualmente ap-partenenti al Comune di Cividate;Considerato che tale rettifica trova la sua giustificazione in unmigliore sviluppo di pubblici servizi, in modo che il confine fra idue Comuni venga dato dalla linea ferroviaria Treviglio-Brescia;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

delibera di esprimere parere favorevole alla rettifica di confinidi cui in narrativa.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIOF° Nuvolone

IL SEGRETARIO GENEREALEF° Pratelli

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, li 11 aprile 1885.

N. 7 dell’Ordine del giorno del Consiglio Provinciale del 11 mag-gio 1885.

OGGETTO: Rettifica di confine territoriale fra Calolzio ed Olgi-nate.

Onorevoli Consiglieri,

Col trattato 16 agosto 1756 stipulato in Mantova fra l’Impera-trice Maria Teresa d’Austria e la Repubblica di Venezia e collasuccessiva addizionale Convenzione in data di Caravaggio 14 set-tembre 1780 vennero regolati i confini tra il Ducato di Milano ela Repubblica di Venezia.In forza delle stesse sarebbe stato stabilito che il dominio del fiu-me Adda con tutte le sue utilità e comodità dovesse spettare alDucato di Milano, e che coerentemente a tale massima la linea diconfine dovesse essere formata dal fiume Adda medesimo ove

Calolziocorte 46

Calcio 45

corre o correrà nei tempi della sua maggior pienezza, esclusi sol-tanto i casi di straordinaria inondazione. In effetto di tale di-sposizione la sponda sinistra del fiume Adda veniva ad essere ilconfine territoriale fra li due Stati suddetti.Conseguentemente il territorio della provincia di Bergamo sic-come facente parte della Repubblica di Venezia veniva a trovar-si per intiero al di qua della sponda sinistra del fiume Adda.Se non che in effetto del trattato di Campoformio 17 ottobre1797 i due territori bergamasco e milanese furono uniti in un so-lo Stato sotto il governo della Repubblica Cisalpina, ne più si se-pararono, quantunque cambiassero in seguito la forma del lorogoverno.Sino dai primi tempi che cessò dall’essere il fiume Adda il confi-ne di due Stati limitrofi, il Comune di Calolzio appartenente al ter-ritorio bergamasco fece opposizione di alcuni atti di possessoche intendea esercitarsi come in passato dai Comunisti di Olginatesulla sponda sinistra del fiume. Ond’è che sarebbe stata pro-nunciata la decisione 35 ottobre 1812, N. 29778 del Ministerodell’Interno del primo Regno d’Italia che così dispone: «Trovoconveniente che il filone vivo del fiume Adda sia il confine ed illimite della giurisdizione dei Comuni situati lungo la sponda ap-partenenti ai rispettivi Dipartimenti del Lario e del Serio, do-vendo considerarsi di sua natura cessati gli effetti del trattato diMantova dopo che i suddetti territori formano tutti parte di unmedesimo Stato.»Anche il subentrato Governo Austriaco, chiamato susseguente-mente a pronunciarsi su questioni di confine fra Calolzio e Olgi-nate, colle decisioni 19 febbraio 1829 e 6 maggio 1833 manten-ne la piena efficacia della suddetta decisione pronunciata nel1812 dal Ministro dell’Interno del Regno Italico, dichiarando cheil confine fra i due Comuni venga segnato sul filone vivo del-l’Adda, e perciò la linea mediana del fiume dovrebbe ritenersi ilconfine.Ma col nuovo censimento dei terreni praticato nei Comuni sud-detti il confine territoriale fra li stessi sarebbe ancora segnatosulla sponda sinistra piuttosto che sul filone vivo dell’Adda. Da ciòne venne che il Comune di Olginate in detta località disporrebbeesclusivamente a suo favore dell’utilità e comodità del fiume.Fu perciò che il Comune di Calolzio insinuò ricorso nel 31 gen-naio 1883 al R. Ministero dell’Interno chiedendo fosse per De-creto dichiarato:1. Essere efficacemente stabilito dalla decisione 25 ottobre 1812del Ministero dell’ Interno del Regno d’Italia — dal Dispaccio del-l’I. R. Governo di Milano 19 febbraio 1829 — e dalla decisione 6maggio 1833 dello stesso Governo che il confine fra il Comune diCalolzio ed Olginate è il filone vivo dell’Adda.2. Richiedersi il Ministero delle Finanze e la Giunta del Censi-mento in Milano perché sieno modificate di conformità le Map-pe dei due Comuni.Su questo memoriale venne sentito il Consiglio comunale di Ol-ginate, il quale nella sua adunanza del 25 novembre 1883 deli-berava di opporsi per quanto stava nelle sue attribuzioni alla do-manda di modificazione delle Mappe quale si reclamava dal Co-mune di Calolzio ritenendosi infondata sotto ogni rapporto ladomanda stessa che sarebbe causa di grave ed ingiusta jatturapel Comune di Olginate, ed in via separata si esponevano i mo-tivi di tale deliberazione.Ma la Deputazione provinciale di Como con deliberazione 17gennaio 1884 non riteneva che la pratica fosse sufficientementeistruita onde poterla portare innanzi al proprio Consiglio pro-vinciale, in quanto che la rettifica proposta dal Comune di Ca-lolzio implica necessariamente un cambiamento nelle circoscri-zioni delle due provincie di Bergamo-Como, cambiamento chenon e proposto dall’Autorità competente che sarebbe l’Ammi-nistrazione della Provincia di Bergamo.La R. Prefettura di Bergamo, a cui furono rimessi tali atti dal R. Mi-nistero, con nota 1° luglio 1884, N. 3003, provocava perciò la de-liberazione del Consiglio comunale di Calolzio sul ricorso dellapropria Giunta Municipale per rettifica di confini col limitrofoComune di Olginate, e desso con deliberazione 14 stesso meseed anno ebbe ad esprimersi favorevolmente. Per il che con notaprefettizia 24 agosto 1884, N. 3903, venivano rimandati tutti gliatti alla Vostra Deputazione onde provocasse le deliberazioni diquesto Consiglio provinciale.Come complemento storico trovasi di accennare che il Comune diCalolzio, ritenendosi nel diritto di reclamare la sua quota parte deiproventi netti del diritto di pedaggio sul porto natante detto diOlginate, chiamò innanzi la competente Autorità giudiziaria que-st’ultimo Comune con citazione 9 settembre 1881, ma l’adito Re-gio Tribunale Civile e Correzionale in Lecco con Sentenza 24 luglio1882 assolse il convenuto Comune di Olginate da ogni domandaproposta contro di lui dal Comune di Calolzio. Questa sentenzaperò non ha il carattere di definitiva essendosi il Comune di Ca-lolzio appellato alla R. Corte d’Appello in Milano. ed il relativo giu-dizio è tuttavia pendente.La ragione principale poi per la quale il R. Tribunale di Lecco nonha trovato di accogliere le istanze promosse dal Comune di Ca-lolzio si è perché dalle mappe catastali dei Comuni di Olginate eCalolzio risulterebbe che in linea amministrativa il territorio diOlginate si estenderebbe sino alla sponda sinistra del fiume Ad-da e quello di Calolzio giungerebbe alla sponda esistente sul suoterritorio. In conseguenza di che i proventi del ponte natantespettar dovean a quel Comune nel cui perimetro amministrativocade l’alveo del fiume.Se non che lo stesso R. Tribunale di Lecco non poté a meno dal ri-conoscere che in base ai principi generalmente adottati dallascienza e dalla pratica in materia di delimitazioni di confine fraterritori in mezzo ai quali scorra un fiume è più conforme a ra-gione il ritenere che la linea naturale di confine abbia ad esseresegnata dal filone vivo dell’acqua (talveg), talché qualora venis-sero corrette le mappe censuarie dei territori dei Comuni di Ca-lolzio e Olginate, non vi sarebbe ragione di contendere al Co-mune di Calolzio la di lui pretesa compartecipazione ai proven-ti del ponte natante.

Sorvolando la Vostra Deputazione al suindicato pendente giu-dizio innanzi l’Autorita giudiziaria per essere fuori delle sue at-tribuzioni, stando il fatto che il Comune di Calolzio promossenella via amministrativa la pratica per la rettifica del confine delproprio territorio in confronto del finitimo Comune di Olginatee vestendo questa domanda il carattere di interesse provinciale,attesoché trattasi di stabilire la rettifica di confine fra due Co-muni non formanti parte della stessa Provincia, la domanda delComune di Calolzio entrerebbe nella specie di quelle contenutenell’art. 176, N. 1 della legge comunale e provinciale, sulle qua-li spetta al Consiglio provinciale a deliberare, onde poi promuo-vere le successive pratiche di legge nel caso di accoglimento.A parere della Vostra Deputazione la domanda di rettifica di ter-ritorio e correzione delle mappe censuarie fra i Comuni di Ca-lolzio ed Olginate, promossa nella via amministrativa dal primodi detti Comuni, sembra giusta, essendoché non sarebbe che l’e-secuzione materiale di un provvedimento amministrativo giàemesso dalla competente Autorità amministrativa e cioè il De-creto ministeriale 25 ottobre 1812, riconosciuto e confermatoanche dai successivi Decreti 19 febbraio 1829 e 6 maggio 1833del Governo Austriaco, giusta i quali il filone vivo dell’Adda inquella località dovea tenersi per confine dei rispettivi territori.Fu quindi un errore materiale quello commesso dalla Giunta delCensimento Lombardo nel designare la mappa censuaria di Ol-ginate estendendola sino oltre il fiume Adda e precisamente con-tro la sponda sinistra del fiume stesso, a vece di precisare la li-nea mediana del fiume come limite estremo dei due territori fi-nitimi. Ed anche la provincia di Bergamo, quale interessata trat-tandosi di delimitazione di confini del suo territorio rispetto al-la provincia di Corno in quella località, non potrebbe discono-scere le decisioni già pronunciate dalla Superiore Autorità am-ministrativa e quindi i diritti acquisiti che sebbene siano proprii delComune di Calolzio devonsi appoggiare anche dalla Provinciaper la ragione di confine territoriale provinciale.Né dicasi che con simile pensamento la Vostra Deputazione cadain contraddizione colle proprie proposte riguardanti il ponte diCanonica; mentre che rispetto a Calolzio lo stato di diritto terri-toriale presentasi ben diversamente da quello rispetto a Cano-nica in forza delle decisioni amministrative già pronunciate.Né può dirsi che queste decisioni amministrative abbiano per-duta la loro efficacia perché il Comune di Calolzio non poté co-noscere le conseguenze dell’erroneità commessa nel segnare lemappe censuarie dei due finitimi Comuni di Calolzio e Olginatese non colla attuazione della legge 20 marzo 1865, allegato F,sui Lavori Pubblici, in forza della quale venne consegnato dalloStato al Comune di Olginate il ponte natante ivi esistente coi di-ritti di esigere a solo suo vantaggio i proventi del pedaggio, eda quell’epoca interpose i suoi reclami.E finalmente non potrebbe obbiettarsi che, stando la pendenzadi un giudizio innanzi la competente Autorità giudiziaria, nonpossa l’Autorità amministrativa inframmettersi, perché la risolu-zione della questione sulla rettifica delle mappe censuarie e sul-la territorialità e materia esclusivamente propria dell’Autoritàamministrativa. Nel caso concreto dovrebbesi far luogo ad unacorrezione o modificazione delle mappe censuarie dei Comunidi Calolzio e Olginate in quanto segnano il loro confine territo-riale. Trattasi quindi di modificazioni ad un atto emanato dal-l’Autorità amministrativa, alla quale solo conseguentementecompete il relativo giudizio, art. 4 della Legge sul contenziosoamministrativo.A completamento di notizia si aggiunge, che il Comune di Ca-lolzio a termini e giusta le disposizioni della vigente legge suiLavori pubblici 20 marzo 1865, all. F, deliberava la rettifica delproprio elenco stradale 13 ottobre 1868 di guisa che la stradatra Calolzio ed Olginate pel fiume Adda segnata al progressivo n.12 avesse a terminare alla linea mediana del fiume sul ponte na-tante che serve di comunicazione dalla strada comunale fino alconfine del Comune di Olginate pure a metà di detto fiume. Ta-le rettifica di elenco stradale resa pubblica a termine di legge,senza che sia stata elevata opposizione o reclamo da chichessia,fu approvata dal Consiglio comunale di Calolzio colla delibera-zione 16 maggio 1884, ed omologata dal signor Prefetto nel 21giugno successivo al N. 2808.

In vista di tutte le quali esposizioni la Vostra Deputazione Vi pro-pone il seguente ordine del giorno:

«Vista la Nota prefettizia 25 agosto 1884, N. 3003, colla qualeviene provocato il Consiglio provinciale a pronunciarsi sul ricor-so 31 gennaio 1883 sporto al Regio Ministero dell’Interno dalComune di Calolzio per rettifica di confine territoriale e corre-zione di mappe censuarie di fronte al limitrofo Comune di Olgi-nate (provincia di Como);Letto il suindicato ricorso e li uniti documenti, Decreto ministeriale25 ottobre 1812, e decisione 19 febbraio 1829, e 6 maggio 1833del cessato I. R. Governo di Milano;Ritenuta la competenza della Rappresentanza provinciale di Ber-gamo nella rettifica di confine territoriale promossa dal Comunedi Calolzio in confronto di Olginate per il disposto dall’art. 576,N. 1, della legge comunale e provinciale;Il Consiglio udita la relazione della Deputazione e facendo pro-pria la istanza 31 gennaio 1883 del Comune di Calolzio diretta alR. Ministero dell’Interno;

delibera

di promuovere la rettifica del confine territoriale amministrativofra Calolzio ed Olginate trasportandolo fino alla linea mediana delfiume Adda e conseguentemente far luogo alla correzione dellemappe censuarie dei detti Comuni nei sensi suespressi, incarica-ta la propria Deputazione delle relative pratiche di legge per lapiù sollecita attuazione.»

La Deputazione Provinciale

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CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 11 maggio 1885.

N. 7OGGETTO: Domanda di rettifica di confine tra Calolzio e Olgi-nate.

Il Consigliere Deputato Ginammi avverte che il Comune di Olgi-nate, dopo che era già stata stampata la relazione su questo og-getto mandò una memoria contro la domanda del Comune diCalolzio con un rapporto illustrativo, che si afferma sia pure sta-to spedito al Ministero.

(Omissis)

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone quindi ai vo-ti l’ordine del giorno, così emendato:

«Vista la nota prefettizia 25 agosto 1884, n. 3003, colla qualeviene provocato il Consiglio provinciale a pronunciarsi sul ricor-so 31 gennaio 1883 sporto al Regio Ministero dell’Interno dalComune di Calolzio per rettifica di confine territoriale e corre-zione di mappe censuarie di fronte al limitrofo Comune di Olgi-nate (Provincia di Como).Letto il suindicato ricorso e li uniti documenti, decreto ministeriale25 ottobre 1812 e decisione 19 febbraio 1829 e 6 maggio 1833 delcessato I. R. Governo di Milano;Ritenuta la competenza della Rappresentanza Provinciale di Ber-gamo nella rettifica di confine territoriale promossa dal Comunedi Calolzio in confronto di Olginate per il disposto dell’art. 176,n. 1, della legge comunale e provinciale;Il Consiglio, udita la relazione della Deputazione e facendo pro-pria la istanza 31 gennaio 1833 delComune di Calolzio diretta alR. Ministero dell’Interno;Al solo scopo di dare esecuzione al decreto ministeriale italico25 ottobre 1812 confermato dalle decisioni 19 febbraio 1829, e 6maggio 1833 del cessato Governo Austriaco pronunciato nei rap-porti di confine fra i due Comuni di Calolzio ed Olginate;

delibera

di promuovere la rettifica del confine territoriale amministrativofra Calolzio ed Olginate trasportandolo fino alla linea mediana delfiume Adda e conseguentemente far luogo alla correzione dellamappa censuaria dei detti Comuni nei sensi suespressi, incarica-ta la propria Deputazione delle relative pratiche di legge per lapiù sollecita attuazione.»

Quest’ordine del giorno fu approvato con voti favorevoli 39, con-trario 1, e fu dal Presidente proclamato.

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 15 settembre 1891.

N. 27 dell’Ordine del giorno della Sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale del 25 settembre 1891.

OGGETTO: Parere sulla domanda di distacco delle frazioni di Ger-ra e Carsano dal comune di Corte per essere unito a quello diCalolzio.

Onorevoli Consiglieri,

La Gerra e Carsano si chiamano rispettivamente gli abitanti didue contrade facenti parte attualmente del comune di Corte(mandamento di Caprino), ma che giacciono sull’estremo del suoconfine settentrionale in limine con quello di Calolzio.Il centro dell’abitato del comune di Calolzio succede immedia-tamente a questa linea, onde se non fosse la medesima si po-trebbe credere che quelle due contrade sieno un tutto coll’abitatodi Calolzio; dal capoluogo di Corte sono invece distanti più di unchilometro.Sotto il primo Regno Italico i paesi di Calolzio e Corte formavanoun solo Comune, come tuttodì formano una sola Parrocchia: ilGoverno Austriaco li separò prendendo per base il corso del tor-rente Buliga a ridosso dell’aggregato di case componenti il cen-tro di Calolzio, da questo in tal guisa separando il gruppo d’a-bitanti chiamato frazione di Carsano colle sottostanti case spar-se denominate La Gerra che tutte insieme altro non sono che unannesso e connesso ed una dipendenza di Calolzio stesso, tantoper la prossimità quanto per i continui e costanti rapporti chequesto ha con quelle.La forzata inconsulta divisione reca però gravi disagi agli abi-tanti delle due contrade in ogni loro occorrenza dei pubblici ser-vizi e segnatamente in quello della pubblica istruzione, obbli-gando i fanciulli di Carsano e di Gerra, che hanno a pochi passi lescuole di Calolzio, a percorrere un lungo tratto onde andare aquelle di Corte.Questo stato di cose mosse la maggioranza, anzi la unanimitàdegli elettori residenti in dette contrade a presentare in data 31marzo 1890 la domanda di separazione dal comune di Corte edi aggregazione a Calolzio corredata di un tipo planimetrico 24

gennaio 1886 del perito agrimensore Rota Giuseppe, dimostrantela linea del nuovo confine e comprendente una superficie di et-tari 3.38.60 colla rendita di L. 538.99.Il Consiglio comunale di Calolzio, a cui primamente la domandaè stata prodotta, si dichiarò all’unanimità favorevole nella sedu-ta 27 aprile 1890.Quello di Corte fu sentito soltanto nel 28 aprile dell’anno suc-cessivo, e si dichiarò a maggioranza e contrario.La Regia Prefettura ha trasmesso gli atti alla Deputazione pro-vinciale con nota 9 giugno 1891, n. 8689-5042, per le decisioniriservate al Consiglio dall’articolo 17 della vigente legge comunalee provinciale.Può dubitarsi se le due contrade di Gerra e Carsano abbiano oseparate o riunite i caratteri di borgata o frazione nel senso intesodall’articolo 17 succitato ed insegnato dalla giurisprudenza, per-ché non consta, né i reclamanti dimostrano, che rappresentino in-teressi ben marcati e distinti dal restante del Comune. In ognimodo, se il Regio Governo non credesse per tale difetto di poterprovvedere con Decreto Reale sulla domanda, sarà sempre con-veniente per togliere i lamentati inconvenienti che vi si provve-da con legge.Il comune di Corte non ne soffrirebbe molto perché possiede giàuna rendita censuaria superiore assai a quella di Calolzio, cioè ilprimo ha la rendita di L. 18,346.01, il secondo quella di L. 14,791.Gli abitanti del primo sono 1475, quelli del secondo 931; la con-trada della Gerra ha 55 abitanti, quella di Carsano 99.

La vostra Deputazione vi sottopone perciò il seguente ordine delgiorno:

«Il Consiglio veduta l’istanza 31 marzo 1890 della maggioranza de-gli elettori residenti nelle due contrade di Carsano e di Gerraperché sieno queste distaccate dal territorio comunale di Corte edunite a quello di Calolzio giusta il tipo planimetrico 24 gennaio1886 del perito agrimensore Rota Giuseppe allegato all’istanza;

delibera

Di dare il suo voto favorevole alla domanda stessa.»

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 25 settembre 1891.

N. 27OGGETTO: Parere sulla domanda di distacco delle frazioni di Ger-ra e Carsano dal Comune di Corte per essere unite a quello diCalolzio.

Aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidentepone ai voti la seguente proposta della Deputazione provinciale:

«Il Consiglio, veduta l’istanza 31 marzo 1890 della maggioranzadegli elettori residenti nelle due contrade di Carsano e di Gerraperché sieno queste distaccate dal territorio comunale di Corteed unite a quello di Calolzio giusta il tipo planimetrico 24 gen-naio 1886 del perito agrimensore Rota Giuseppe allegato all’i-stanza,

delibera

di dare il suo voto favorevole alla domanda stessa.»

Questa proposta viene approvata all’unanimità per alzata e se-duta.

ALLEGATO 3

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 12 aprile 1892.

N. 13 dell’Ordine del giorno della Sessione straordinaria 19 apri-le 1892. (Allegato all’art. 5).

OGGETTO: Proposta governativa di riunire in un solo i due Comunidi Calolzio e di Corte.

Onorevoli Consiglieri,

Nella sessione ordinaria del prossimo passato settembre (seduta25 detto) voi avete dato parere favorevole alla domanda 31 mar-zo 1890 della maggioranza degli elettori residenti nelle due con-trade di Carsano e di Gerra perché queste fossero distaccate dalterritorio comunale di Corte ed unite a quello di Calolzio giustail tipo planimetrico 24 gennaio 1886; del perito agrimensore Ro-ta Giuseppe allegato alla domanda.Ora la R. Prefettura, con nota 3 febbraio 1892, n. 1404, ha par-tecipato che S. E. il Ministro dell’Interno avendo preso in esamela suddetta domanda ha osservato che siccome il comune di Cor-te è già per popolazione inferiore a 1500 abitanti e forse nonpotrebbe dopo il distacco delle frazioni mantenersi autonomo

così era d’uopo provocare le deliberazioni del Consiglio provin-ciale per vedere se non fosse piuttosto il caso, per l’esiguità del ri-petuto Comune e dell’altro di Calolzio e la facilità delle comu-nicazioni, di riunirli di nuovo coattivamente in un solo a terminidell’art. 16 della Legge comunale e provinciale.Intorno a questa proposta del R. Governo i Consigli comunalinon furono ancora richiesti delle loro deliberazioni, perché sem-bra che queste debbano tener dietro alla dichiarazione del Con-siglio provinciale di riconoscere il concorso di tutte le condizioniin quell’articolo di legge previste, cioè che i Comuni sieno con-termini, che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti,che manchino i mezzi sufficienti per sostenere le spese comuna-li e che si trovino in condizioni topografiche da rendere comodala loro unione.La vostra Deputazione non trova che emergano spiccatamentetutte tali condizioni; per verità i due Comuni sono contermini;quello di Corte che al 31 dicembre 1891, secondo le risultanzedel registro di popolazione, aveva 1536 abitanti col distacco del-le due frazioni verrebbe ad averne soli 1382 e quello di Calolzioresterebbe sempre inferiore a 1500 abitanti anche coll’aggiun-ta delle frazioni; le condizioni topografiche non sono tali da ren-dere incommoda la loro riunione; piuttosto sono provveduti l’u-no e l’altro di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali.Secondo il rispettivo bilancio dell’anno 1892, il comune di Corteha la entrata ordinaria di L. 8167.64, e quello di Calolzio l’entra-ta simile di L. 6132.48; né l’uno né l’altro eccede il limite del trien-nio; col distacco poi delle due frazioni da Corte, i due bilanciquasi si pareggiano. Eguale ad un di presso è anche la condizio-ne dei rispettivi patrimoni

Perciò vi invita a deliberare:Il Consiglio provinciale;Veduta la richiesta fatta dal R. Ministero dell’Interno col dispac-cio 29 gennaio prossimo passato diretto alla locale R. Prefetturaperché dichiari a termini dell’art. 16 della Legge comunale e pro-vinciale se riconosca concorrere le condizioni ivi prevedute perfar luogo alla riunione in un solo dei due comuni di Calolzio edi Corte

dichiara

Di non riconoscere che manchino ai due Comuni o ad alcuni di es-si i mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 4 giugno 1892.

ARTICOLO 5OGGETTO: Richiesta Governativa di parere per l’eventuale riu-nire in un solo dei Comuni di Calolzio e Corte.

Vien data lettura del seguente schema di deliberazione propostodalla Deputazione provinciale:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE,

Veduta la richiesta fatta dal R. Ministero dell’Interno col dispac-cio 29 gennaio prossimo passato diretto alla locale R. Prefetturaperché dichiari a termini dell’articolo 16 della legge comunale eprovinciale se riconosca concorrere le condizioni ivi preveduteper far luogo alla riunione in un solo dei due Comuni di Calolzioe di Corte

dichiara

Di non riconoscere che manchino ai due Comuni o ad alcuno diessi i mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali.»Nessuno chiedendo la parola il Presidente esperisce la votazio-ne e la proposta risulta approvata all’unanimutà.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, li 25 agosto 1885.

N. 28 dell’Ordine del giorno della seduta del Consiglio Provin-ciale del 29 agosto 1885.

OGGETTO: Domanda di distacco della Frazione Crespi dal Co-mune di Canonica per unirla a quello di Capriate.

Onorevoli Consiglieri,

Il territorio comunale di Canonica d’Adda, il centro del cui abitatocogli uffici comunali si trova alla distanza di un chilometro dallasponda sinistra del fiume Brembo là dove questo mette foce nel-l’Adda, si estende valicando il fiume sulla sponda destra del me-

Capriate San Gervasio 52

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desimo per oltre due chilometri sino a conterminare coi Comunidi Capriate e Brembate Inferiore.La delimitazione dei tre Comuni segue la linea dell’antico FossoBergamasco, che divideva (come è noto) lo Stato Veneto dal Du-cato di Milano, e questa circoscrizione trae probabilmente ori-gine dalla divisione stessa.Quella plaga del Comune di Canonica, che rispetto al medesimosi chiama di Oltre Brembo, forma un triangolo irregolare che hail vertice nel punto di confluenza del Brembo coll’Adda e rac-chiude la superficie di metriche pertiche 1413.26 (ettari 141.32.60)costituita in gran parte da bosco, o pascolo, o ghiaia nuda, o zer-bo ed in poca parte da terreno aratorio e dante in complesso larendita censuaria di L. 2266.45.Prima dell’anno 1878 non esistevano in esse che due cascine (Pra-dajone e Spasciana) entrambe poco lungi dalla ripa del Brembo.In quell’anno un intraprendente e facoltoso industriale il signorcav. Benigno Crespi da Milano, impiantava un vasto ed impor-tante stabilimento per filatura di cotone sulla sinistra del fiumeAdda e nel mezzo di quel tratto di territorio in luogo che dista unchilometro da Capriate. I fabbricati e gli abitanti andarono am-pliandosi ed aumentando ogni anno ed oggi lo stabilimento èattorniato da oltre una decina di case ove dimorano le famigliedegli operai dipendenti; l’importanza di questo è ora rappre-sentato dalla rendita fabbricati di L. 7404.38.Vi accorrono quotidianamente al lavoro altre persone da Trez-zo, da S. Gervasio, da Capriate e da Brembate; le famiglie residentisono circa 70 con 300 individui, sono altri 800 quelli che pernot-tano altrove.Fin da quando il signor Crespi fondava colà il suo stabilimentoebbe ad accorgersi che i servizi comunali dovevano patirne nontanto per la lontananza dal centro di Canonica sul cui territorioera sorto, quanto per la difficoltà di una comunicazione diretta,atteso che il fiume Brembo che intercede senza ponti o ponti-celle stabili tenendo una larghezza di circa 200 metri con varie ra-mificazioni rende malagevole e pericoloso e talvolta impossibileil tragitto.Benché Frazione del Comune di Canonica, questa zona appar-tiene alla Parrocchia di Capriate, ed a Capriate si rivolgono istin-tivamente gli abitanti per ogni altra consuetudine o bisogno.Fu perciò che sulle rimostranze del signor Crespi ha sentito ancheil Comune di Canonica la convenienza di addivenire ad un ac-cordo, per effetto del quale con deliberazione 2 maggio 1883aveva assunto di corrispondere annualmente L. 60 al signor Cre-spi pel mantenimento del tratto di strada dallo stabilimento al-l’abitato di Capriate di circa 900 metri, L. 200 al Medico condot-to di Trezzo e L. 40 alla Levatrice di Capriate per lo speciale loroservizio, nonché di contribuire con L 100 quale primo fondo allaerezione di un Cimitero, cui il signor Crespi si era obbligato, prov-vedendo intanto il Comune di Canonica al trasporto dei cadave-ri al cimitero comunale con un carro della Società di M. S. di Trez-zo pel nolo di L. 12.50, giacché per giungere al cimitero fa d’uo-po percorrere otto chilometri di strada carreggiabile.Ciò nonostante il signor cav. Crespi nell’aprile 1884, avvedendo-si che i disagi e gli inconvenienti della lontananza della sua Fra-zione dal Comune di Canonica andavano aumentando, credettemiglior partito quello di promuovere il regolare distacco. Si ri-volse perciò con altri abitanti della Frazione al Comune di Ca-priate per sentire se quel Consiglio comunale sarebbe stato di-sposto ad accettare l’aggregazione, se non di tutta, almeno diquella parte della Frazione a rispetto della quale si verificavanoi lamentati inconvenienti, e presentava all’uopo un Tipo redattodal signor Enrico Redaelli in data 14 luglio 1884, mediante il qua-le circoscriveva la superficie da distaccarsi a censuarie pertiche638,14 (ettari 63.81.40) lasciando a Canonica le rimanenti perti-che 775,12; in conseguenza veniva a staccarsi da Canonica la ren-dita terreni di L. 1003.53 e la rendita fabbricati di L. 7404.38.Il Consiglio comunale di Capriate dava il suo voto unanimemen-te favorevole alla domanda colle ripetute deliberazioni 3 maggioe 14 luglio 1884; quello di Canonica invece vi si dichiarava con-trario pure ad unanimità di voti con deliberazione 25 settembre1884, ma volendo dimostrare la sua disposizione a migliorare lecondizioni della Frazione, con altra deliberazione 14 ottobre1884 assegnava al signor Crespi, oltre le contribuzioni in corso, al-tre L. 300 pel mantenimento della Scuola Asilo, e L. 100 per lapubblica illuminazione, limitatamente all’anno 1885.Sulla domanda del distacco e dell’aggregazione si richiede ora,onorevoli Consiglieri, il vostro parere.Per qualche tempo, cioè fino al 1° luglio 1880 per effetto del-l’art. 250 della legge comunale prorogato colle leggi 18 agosto1870, n. 6018 e 29 giugno 1875, n. 2615, la facoltà di segregareed aggregare Frazioni era attribuita al Governo che vi provve-deva per Decreto Reale concorrendovi i requisiti voluti da quel-l’articolo. Ritornata al potere legislativo venne molte volte ap-plicata ai casi speciali, seguendosi per analogia le norme già im-partite coll’art. 15 della legge comunale.Egli è perciò che si richiede ancora il voto favorevole del Consiglioprovinciale.Che in massima sia conveniente il distacco della Frazione, che il Co-mune di Canonica d’Adda possiede ancora Oltre Brembo, niunoè che nol vegga; i confini naturali lo dimostrano, il bene dellaFrazione lo reclama. L’attuale circoscrizione è dovuta a ragionidi tempo troppo lontani, a condizioni politiche che per grande no-stra ventura da lungo tempo passarono per non risorgere maipiù. Che il Fosso bergamasco si additi ancora come una tracciadelle antiche divisioni, può tornare utile e gradito allo storico,ma che si segua ancora per confine di Comuni in onta alle leggidi natura è un torto alle istituzioni d’oggi.Il Consiglio comunale di Canonica ha posto in dubbio che con-corrano gli estremi voluti dall’art. 15 della legge comunale; madappoichè la separazione non può più farsi oggidì per sempliceDecreto Reale, abbisognando una legge, sarebbe inutile soffer-marsi ad esaminare se tali estremi concorrono; chi li dettava nonè soggetto ai medesimi.Ma quali sono quelli che mancano? La maggioranza degli elettori?

Gli elettori che possiedono nella Frazione sono cinque, i signoriBorella Giovanni, Cereda Domenico, Magretti Giuseppe, Crespi cav.Benigno e Sala Carlo; questi due soltanto sono stati inscritti nel-la lista elettorale per ciò solo che possiedono nella Frazione e vitengono anche l’abitazione; gli altri non possono dirsi elettoridella Frazione, sia perché non vi abitano, sia perché se sono elet-tori non lo sono in conseguenza soltanto del loro possesso nellaFrazione.E il signor Crespi e il signor Sala hanno firmato la domanda diseparazione.Unica obbiezione che merita un riguardo è quella che il Bilan-cio comunale di Canonica sarebbe per soffrirne, ma il danno nonè tale da sconsigliare il distacco.Intanto non si sottrae al Comune tutta la Frazione Oltre Brembo,ma meno della metà; ed in ogni modo la separazione, se traeseco il distacco di una parte delle rendite, porta giuridicamenteanche il sollievo di una parte delle spese e degli oneri patrimoniali,se questi ultimi sono stati contratti a vantaggio speciale dellaFrazione da segregarsi. Questo regolamento è compito del Go-verno, e noi non possiamo nemmeno dubitare che esso non sap-pia o non voglia dare i provvedimenti di ragione e di giustizia.Se il Comune di Capriate annettendo la Frazione ne avrà qualcheutile, specialmente quando fosse attuata la legge che attribui-sce ai Comuni, in cui si trovano stabilimenti industriali, una par-te dell’imposta di ricchezza mobile, ne avrà per conseguenza an-

che tali spese che dovranno assorbirlo. Questo è anche l’inten-dimento del Governo. Se l’impianto di un opificio (diceva il Re-latore della Commissione alla Camera dei Deputati) o stabili-mento industriale può talvolta essere la fortuna di un piccolopaese, ciò avviene sempre con notabile aumento delle pubbli-che spese in causa dei cresciuti bisogni.La manutenzione delle strade diventa più dispendiosa, sorge la ne-cessità di aprire nuove comunicazioni coi centri più popolosi, dicostruire ponti, di aprire nuove scuole, di migliorare la illumina-zione; i servizi sanitari si fanno più gravosi perché bisogna crescereil numero o lo stipendio dei medici, accogliere negli ospizi glioperai e le famiglie, soccorrerli in caso di mancanza o di sospen-sione dei lavori; si accrescono in fine le spese per tutti quei prov-vedimenti che un’agglomerazione di operai impone sempre alleAmministrazioni comunali.Ecco qui dipinta al vivo la ragione e la necessita di accordare an-che nel caso il vostro voto favorevole perché questi tutti sono i bi-sogni che si riproducono in luogo dopo l’impianto nella Frazionedello stabilimento Crespi.Il Sindaco di Capriate, che per trovarsi assai più vicino allo stabi-limento vede e sente la necessita del provvedimento, più che del-l’interesse finanziario, si preoccupa del morale assetto del Co-mune, perché in sostanza, attesa la contiguità della Frazione, ri-cade in pratica sopra di lui la responsabilità di tenervi l’ordine, ei temperamenti adottati e la buona volontà manifestata dal Co-

Delimitazione territoriale della frazione Crespi distaccata dal comune di Canonica d’Adda ed aggregata a quello di Capriate d’Adda (Catasto Lombardo Veneto, 1853,ff. 1-6).

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mune di Canonica non bastano a scongiurare i pericoli e meno adassicurare i regolari servizi alla Frazione.Perciò la vostra Deputazione vi presenta il seguente

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

«Il Consiglio provincialeVeduta l’istanza dei signori Crespi cav. Benigno e Sala Carlo per-ché sia distaccata dal Comune di Canonica d’Adda e per conse-guenza anche dal Mandamento e Circondario di Treviglio edaggregata al Comune di Capriate d’Adda Mandamento di Pon-te S. Pietro e Circondario di Bergamo per tutti gli effetti ammi-nistrativi, finanziari e giudiziali quella parte della Frazione diOltre Brembo di cens. pert. 638,14 (ettari 63.81.40) che è deter-minata nell’ annesso tipo 14 luglio 1884 del signor ing. Redael-li Enrico.Veduto il voto favorevole del Consiglio comunale di Capriated’Adda espresso colle deliberazioni 3 maggio e 14 luglio 1884.Veduto il voto contrario del Consiglio comunale di Canonica col-le sue deliberazioni 25 settembre e 14 ottobre 1884.Ritenute le ragioni addotte dalla Deputazione provinciale nellasua relazione

delibera

di dare il suo voto favorevole all’istanza.»

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 29 agosto 1885.

N. 28OGGETTO: Domanda di distacco della frazione Crespi dal Comu-ne di Canonica per unirla a quello di Capriate.

Il Consigliere Bruni non vorrebbe che fosse accolta questa do-manda, come propone invece l’onor. Deputazione provinciale.La frazione Crespi è da secoli unita al Comune di Canonica, e so-lo adesso che è diventata ricca vorrebbe separarsene, provocan-do poco meno che la rovina del Comune. Se sussistono degli in-convenienti per la grave distanza, a questi si può facilmente ri-parare; anzi il Comune di Canonica ha già speso e spende moltoper provvedere alla frazione tutti i servigi occorrenti, altra ra-gione questa che prova l’ingiustizia della domanda. Sarà como-dissimo alla frazione Crespi unirsi a Capriate, ma non sarà maigiusto. D’altronde staccando questa frazione da Canonica nonsi distacca tutto il territorio che il Comune tiene oltre Brembo,e quindi esso per la piccola parte che gli resterà dovrà sostenereegualmente tutti i sacrifici che ora sostiene per la ricca frazioneCrespi senza averne il corrispettivo nella sovrimposta. Proponequindi in via principale di respingere la domanda, o almeno in viasecondaria di sospendere la trattazione di quest’oggetto per me-glio studiarla.

(Omissis)

Il Consigliere Tirloni si associa alla proposta sospensiva del Con-sigliere Bruni, e presenta in proposito al Consiglio la seguenteproposta:

«Visto che il distacco parziale di quella parte di territorio che si tro-va al di là del Brembo è tutto d’aggravio al Comune di Canonica,al quale rimarrebbe una restante parte con due cascinali, pro-pone si debba esaminare se non sia il caso di eseguire il totaledistacco prima di evadere la domanda.»

La proposta del Consigliere Tirloni è respinta con voti favorevo-li 6, contrari 26.Si mette quindi ai voti il seguente ordine del giorno della Depu-tazione Provinciale:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Veduta l’istanza dei signori Crespi cav. Benigno e Sala Carlo per-ché sia distaccata dal Comune di Canonica d’Adda e per conse-guenza anche dal mandamento e circondario di Treviglio ed ag-gregata al Comune di Capriate d’Adda, mandamento di PonteS. Pietro e circondario di Bergamo per tutti gli effetti ammini-strativi, finanziari e giudiziali quella parte della frazione di ol-tre Brembo di censuarie pertiche 638.14 (ettari 63.81.40) che èdeterminata nell’ annesso tipo 14 luglio 1884 del signor ing. Re-daelli Enrico;Veduto il voto favorevole del Consiglio comunale di Capriated’Adda espresso colle deliberazioni 3 maggio e 14 luglio 1884;Veduto il voto contrario del Consiglio comunale di Canonica col-le sue deliberazioni 25 settembre e 14 ottobre 1884;Ritenute le ragioni addotte dalla Deputazione provinciale nellasua relazione

delibera

Di dare il suo voto favorevole alla istanza.»

Quest’ordine del giorno viene approvato con voti favorevoli 24,contrari 8, ed è dal Presidente proclamato.

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, li 4 settembre 1888.

N. 19 dell’Ordine del giorno della seduta del Consiglio Provin-ciale del 13 agosto 1888.

OGGETTO: Ancora sul distacco della Frazione Crespi dal Comunedi Canonica per unirla a Capriate.

Onorevoli Consiglieri,

Voi ricordate che nell’adunanza 29 agosto 1885 avete dato votofavorevole alla domanda degli elettori della Frazione Crespi, esi-stente nel territorio del comune di Canonica d’Adda, perché siadistaccata da quest’ultimo ed aggregata al contermine comunedi Capriate. Quella domanda seguendo il corso necessario per-venne al R. Ministero degli Interni che la sottoponeva con analogoprogetto di legge alla Camera dei Deputati mediante relazione25 febbraio 1888 N. 119. La Commissione incaricata dalla Came-ra per l’esame del progetto essendosene occupata soltanto nelcorrente anno ebbe ad osservare che la deliberazione di questoConsiglio provinciale risaliva all’anno 1885 e che nella località acui il progetto si riferiva, potevano essere avvenute nel frattem-po modificazioni tali da indurre ad un parere diverso da quelloemesso in detto anno; e perciò ritenne che prima di procedere aduna deliberazione definitiva sul progetto stesso, fosse opportu-no provocare un nuovo voto del Consiglio provinciale in meritoa tale questione.Di questa mozione della Commissione della Camera venne datacomunicazione alla vostra Deputazione, con nota 5 luglio p. p. N.1193 della locale R. Prefettura ed essa, ossequente alle richiestedella Commissione, sottopone ora di nuovo l’oggetto al vostrogiudizio non senza aver prima appurato, sentendo anche la Rap-presentanza dei due Comuni interessati, se realmente dopo ilprimo vostro voto si fossero verificati tali fatti da consigliare ades-so un diverso parere.Le due Amministrazioni mantengono naturalmente le opinioniespresse fin dalla prima volta, cioè di adesione il comune di Ca-priate e di opposizione il comune di Canonica. Ma mentre stan-no ancora in tutta la loro evidenza le ragioni che dimostravanol’opportunità del trasferimento della Frazione quali furono a Voiesposte nella relazione 25 agosto 1885 risultano però avverate po-steriormente altre circostanze che la rendono più manifesta.E prima di tutto l’aumento della popolazione della Frazione cheda 300 individui è salita a 400. L’entità di questi dati è messa in for-se dalla Giunta municipale di Canonica in una memoria a stampadiramata colla deliberazione 21 marzo 1888, ma la Giunta si ba-sa sul censimento e sui registri d’anagrafe; ora è pur cosa di fat-to che per la ripugnanza delle persone residenti nella Frazione afarsi inscrivere nei registri di Canonica, quale fu rilevata anchenella precedente relazione, quei registri non sono la norma piùattendibile. Siccome i motivi principali che suggeriscono la mo-dificazione territoriale sono d’ordine pubblico cioè l’intento dimeglio provvedere alla sicurezza, all’igiene, all’istruzione, al ser-vizio medico ed ostetrico, alla polizia mortuaria, allo stato civileed alla viabilità comunale, così il bisogno di provvedere proce-de in ragione diretta del numero degli abitanti.Due fatti d’altra natura si aggiunsero a spingere maggiormen-te gli abitanti della frazione Crespi verso Capriate; la costruzionedel ponte in ferro sull’Adda fra Capriate e Trezzo e della stradainterprovinciale Monza-Trezzo-Boltiere che invitano a stringererelazioni coll’alta plaga milanese, tanto più che oggimai è assi-curata sopra questa strada e quel ponte anche l’esercizio di unatramvia; e la instituzione recente di un’ufficio postale in Capria-te fatta specialmente per soddisfare gli interessi della crescenteed industriale Frazione.Non dubita quindi la vostra Deputazione di proporvi la seguente

DELIBERAZIONE:

«Il Consiglio provincialeSulla richiesta fatta dalla R. Prefettura colla nota 5 luglio prossi-mo passato N. 1193 a nome della Commissione della Camera deiDeputati incaricata dell’esame del progetto di legge presentatodal Ministro degli Interni per il distacco della frazione Crespi dalcomune di Canonica d’Adda e dal circondario di Treviglio e sua ag-gregazione al comune di Capriate d’Adda ed al circondario diBergamo onde in vista del lasso di tempo trascorso abbia ademettere un nuovo voto sulla convenienza del detto distacco edaggregazione.Ricordato il parere già emesso nell’adunanza 29 agosto 1885 fa-vorevole al distacco ed alla aggregazione

delibera

Di confermare il voto favorevole come sopra già dato.»

La Deputazione Provinciale.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 13 agosto 1888.

ARTICOLO 19OGGETTO: Sul distacco della frazione Crespi dal Comune di Ca-nonica per unirla a Capriate.

Aperta la discussione sulla proposta della Deputazione provin-ciale…

(Omissis)

Il Presidente mette finalmente ai voti la proposta semplice di di-stacco fatta dalla Deputazione provinciale che è la seguente:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALESulla richiesta fatta dalla R. Prefettura colla nota 5 luglio prossi-mo passato, n. 1193, a nome della Commissione della Cameradei Deputati incaricata del progetto di legge presentato dal Mi-nistro degli Interni per il distacco della frazione Crespi dal co-mune di Canonica d’Adda e dal Circondario di Treviglio e sua ag-gregazione al comune di Capriate d’Adda ed al circondario diBergamo onde in vista del lasso di tempo trascorso abbia ademettere un nuovo voto sulla convenienza del detto distacco edaggregazione.Ricordato il parere già emesso nell’adunanza 29 agosto 1885 fa-vorevole al distacco ed alla aggregazione

delibera

Di confermare il voto favorevole come sopra già dato.»

Viene approvata a grande maggioranza per alzata e seduta.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Estratto della deliberazione n. 203 adottata nella riunione del19 novembre 1946.

OGGETTO: Relazione sulla domanda di ricostruzione dei confinidi Mologno e di Molini di Colognola (attuale Comune diCasazza).

Il Deputato Traversi comunica:

«Con istanza 12 ottobre 1945 gli abitanti del vecchio Comune diMologno, fuso con Molini di Colognola in quello di Casazza,chiesero la ricostituzione del Comune.La popolazione del Comune di Casazza è così costituita:Casazza 388 abitanti, Mologno 868 e Molini di Colognola 581abitanti.Il Consiglio comunale nell’adunanza del 14 aprile 1946 con 12voti contrari, 1 favorevole ed 1 indifferente respinse la doman-da ed affermò la necessità di mantenere l’attuale Comune diCasazza.Il 12 maggio 1946 la stessa domanda venne nuovamente respin-ta con 11 voti contrari, 2 favorevoli ed 1 astenuto.Il 22 maggio 1946 il signor Giulio Loglio, rappresentante dellacommissione ad hoc di un nucleo di Molognesi sulla convenien-za morale e materiale dell’unione dei due Comuni (Mologno eMolini di Colognola) prospettò le condizioni poste daiMolognesi stessi per aderire alla conservazione del Comune diCasazza:1) vendita di boschi nella frazione di Molini di Colognola per L.400 - 500.000, escluso il Sopracorna, che è l’unico che dia reddito;2) rettifica dei redditi dei fondi di Molini di Colognola;3) concessione di diritti civici delle due frazioni a favore di tuttala popolazione;4) conservazione negli attuali edifici delle sedi scolastiche diMologno e di Molini, mentre la casa comunale dovrebbe esserecostruita sull’area predisposta dinanzi la Chiesa;5) assegnazione di 5 consiglieri alla zona al di là del Cherio, duea quella dal Cherio alla Chiesa ed 8 dalla Chiesa a tuttoMologno;6) Riduzione delle spese per il personale.

Nella adunanza del 29 maggio 1946 il Consiglio Comunale diCasazza, sulle condizioni poste dai Molognesi deliberò:1) di vendere i lotti boschivi siti nel territorio dell’ex Comune diMolini fino a L. 400.000 - 500.000 per estinguere passività comu-nali;2) di chiedere ai competenti uffici la revisione degli estimi cata-stali;3) di chiedere al Commissariato Usi Civici l’autorizzazione a chetutte le popolazioni di Mologno e di Molini fruiscano in comu-ne degli usi civici;4) di impegnarsi mantenere le scuole di Mologno e di Molininelle attuali sedi ed a costruire la Casa Comunale sul terrenoall’uopo acquistato di fronte alla Chiesa, subordinando lacostruzione alla effettiva disponibilità dei necessari mezzi;5) di fissare per le prossime elezioni il numero dei consiglieri inproporzione alle popolazioni delle singole frazioni di Mologno,di Molini e di Casazza, chiedendo all’uopo la relativa autorizza-zione alla G.P.A.;6) di confermare l’avvenuta riduzione della spesa per il perso-nale (soppressione di un posto e corresponsione di un solo sala-rio alla guardia ed allo stradino, funzioni assegnate ad una stes-sa persona).In data 6 giugno 1946 il delegato Giulio Loglio informò che iMolognesi per rinunciare allo smembramento del Comune di

Casazza 59

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Casazza insistevano per l’accettazione integrale della richiestaal n° 5, che riguarda il numero dei consiglieri: 8 per Mologno, 2per Casazza e 5 per Molini “Solo con questa accettazione possoassicurarvi e con impegno, per l’unione dei Comuni e per latranquillità della popolazione”.Il Consiglio Comunale nella sua adunanza del 9 giugno 1946con motivata delibera affermò di non poter accogliere la richie-sta, per incompetenza ed illeggibilità, impegnandosi, però, achiedere la votazione per frazioni.Su tale argomento, cioè di fissare in 8 il numero di consiglieriper Mologno, il Consiglio Comunale si espresse nella successivariunione del 30 giugno 1946: contrari 9, favorevoli 3, voto inbianco 1.Nella stessa adunanza il Consiglio trattò per la terza volta laquestione della ricostituzione degli ex Comuni.Su 13 votanti: 7 erano contrari, 5 favorevoli, 1 astenuto.

Sulla domanda di ricostituzione l’Ufficio del Genio Civile, purnon avendo in linea tecnica nulla da eccepire, ha espresso pare-re contrario.Da quanto sopra esposto risulta evidente che l’insistenza diparte della popolazione di Mologno per riacquistare la propriaautonomia è determinata unicamente dal mancato accogli-mento della richiesta di portare ad 8 (otto) il numero dei suoirappresentanti nel Consiglio comunale.Bene ha agito il Consiglio Comunale non dando corso alla pre-detta richiesta della popolazione di Mologno, in quanto, aisensi dell’art.18 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gen-naio 1946, n° 1, riguardante la ricostituzione delleAmministrazioni comunali su base elettiva, spetta unicamentealla Giunta Provinciale Amministrativa la facoltà - su domandadella Giunta Municipale o della maggioranza degli elettori diuna frazione - di ripartire il numero dei consiglieri tra le diver-se frazioni in ragione delle rispettive popolazioni.Esaminata, poi, la situazione finanziaria della frazione di Molinidi Colognola, l’unica allegata alla domanda di costituzione aComune autonomo, si rileva l’esigua potenzialità economico-finanziaria di questa per reggersi da sé.Invero le entrate sono previste in sole L. 198.906,70, che evi-dentemente non possono essere sufficienti a sostenere tutto ilpeso per il normale funzionamento di un Comune autonomo,sia di modeste proporzioni.In occasione del sopralluogo al Comune di Casazza si escussero11 dei 15 Consiglieri comunali. I quattro assenti, come testimo-nianza fatta dagli altri 11 consiglieri, si manifestarono contrariallo smembramento del Comune.Gli undici presenti, dopo una esauriente discussione sulladomanda di ricostituzione dei due Comuni, dichiarano di volerconservare l’attuale comune di Casazza.Venne pure sentito il signor Giulio Loglio, già promotore delComitato ad hoc per la ricostituzione dell’ex Comune diMologno. Egli diede atto che il Consiglio Comunale, per quan-to di sua competenza, accolse le richieste del Comitato stesso.Pertanto, egli assicurò di far opera di persuasione presso iMolognesi affinché desistano dalla loro richiesta in ordine alladivisione del Comune di Casazza.Per le suesposte ragioni, pertanto, si propone di esprimereparere contrario alla chiesta ricostituzione degli ex comuni diMologno e di Molini di Colognola.»

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la esauriente relazione del deputato Traversi,Constatata l’inesistenza di motivi per lo smembramento delComune di Casazza,Constatata, inoltre, la impossibilità materiale da parte di Molinidi Colognola di sostenere da solo gli oneri imposti ad unComune autonomo,a voti unanimi

delibera

di esprimere parere contrario alla ricostituzione degli exComuni di Mologno e di Molini di Colognola, facenti parte diquello di Casazza.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 17 novembre 1956.

OGGETTO: Ricostituzione dell’ex Comune di Cazzano S. Andrea:Parere (art. 35 T.U. Legge comunale e provinciale).

Relatore arch. Sonzogni

Relazione:

«Con domanda 11/3/1956 gli abitanti della Frazione di CazzanoS. Andrea, chiedevano la ricostituzione di detta frazione inComune autonomo, come lo era prima dell’anno 1928, in cuivenne aggregata al Comune di Casnigo.Il Consiglio comunale di Casnigo, con sua delibera n° 18 del25/3/1956, esprimeva all’unanimità il proprio parere favorevolealla richiesta ricostituzione.

Cazzano Sant’Andrea 68

Con nota 11 settembre 1956 la Prefettura trasmetteva a questoEnte la domanda dei frazionisti di Cazzano S. Andrea, onde ilConsiglio Provinciale esternasse a sua volta il parere in merito,ai sensi dell’art. 35 della Legge comunale e provinciale.Dall’istruttoria della inchiesta disposta dalla Giunta Provincialeè risultato:a) che la popolazione del ricostituendo Comune di Cazzanoammonta a n° 595 abitanti (Casnigo riunito conta oggi 3468abitanti);b) che la superficie territoriale del nuovo Comune è pari adettari 206,73 (Casnigo attualmente occupa una superficie diettari 1348,27).A favore della ricostituzione stanno l’aspirazione unanime dellapopolazione all’autonomia, riconosciuta dallo stesso Consigliocomunale di Casnigo, nonché la ubicazione topografica dellafrazione che gravita verso la Valle Gandino e i centri di questa,anziché verso la Valle Seriana, ove tende il capoluogo diCasnigo.È vero che il bilancio del ricostituendo Comune richiederà per ilpareggio finanziario l’applicazione di supercontribuzioni, peròlo sviluppo in atto di alcune attività industriali e commercialidanno a sperare che i cespiti tributari possano sempre aumen-tare ed assicurare la tranquillità finanziaria per il normale svol-gimento dell’azienda e dei servizi comunali.Tenuto conto dei motivi che pesano pro e contro la ricostitu-zione del Comune di Cazzano, la Giunta Provinciale, ritenuta laprevalenza dei motivi di carattare positivo, propone all’0n.Consiglio l’adozione di un provvedimento esprimente parerefavorevole alla ricostituzione della frazione di Cazzano inComune autonomo, mediante l’adozione della seguente deli-berazione.»

N. 11689 di Prot.Deliberazione N. 102 adottata nella riunione del 17 novembre1956.

Premesso che con domanda 11/3/1956 gli abitanti della frazio-ne di Cazzano S. Andrea, hanno chiesto la ricostituzione di talefrazione in Comune autonomo, come lo era prima dell’anno1928, in cui venne aggregato al Comune di Casnigo;Osservato che a favore della ricostituzione stanno l’aspirazioneunanime della popolazione all’autonomia, la sua ubicazionegeografica della frazione, che gravita più verso la ValleGandino, che verso la Valle Seriana, dove tende invece Casnigocapoluogo;Rilevato che la ricostituzione potrebbe determinare difficoltà dicarattere finanziario, in quanto il bilancio dovrebbe esserepareggiato con l’applicazione di supercontribuzioni;Tenuto presente, tuttavia che mercé lo sviluppo in atto di alcu-ne attività industriali e commerciali, si ha motivo di sperare inun prossimo incremento dei redditi tassabili;Udita la relazione;Visto l’art. 35 della legge comunale e provinciale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione in Comuneautonomo della frazione di Cazzano S. Andrea, già Comuneprima del 1928, attualmente aggregato al Comune di Casnigo.

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

All’Amministrazione Provinciale di Bergamo

Cisano Bergamasco, 7 agosto 1929.

OGGETTO: Confine territoriale con Cisano Bergamaco - Brivio.

Codesta Amministrazione nel gennaio (come sembra) del 1906,chiedeva con nota n° 255 di Prot. e n° 31 di Posizione al Comunedi Calolzio alcuni documenti in merito all’annullamento del R.Decreto 27 Aprile 1894 col quale veniva dichiarato confine terri-toriale (fra Calolzio ed Olginate) il filone vivo o linea medianadel fiume Adda; e tali documenti Le venivano consegnati (in n° 14)il 22 marzo 1906 come risulta da ricevuta rilasciata dall’allora Se-gretario il compianto Avv. Bailo.La richiesta di tali documenti è stata fatta, come sembra, per ap-poggiare analoga istanza che l’Amministrazione Provinciale, di al-lora, aveva prodotta, a sede competente, intesa a sostenere lavalidità del R. Decreto 27 aprile 1894, contro il Comune di Olgi-nate, che avversario nella causa contro il Comune di Calolzio pa-re ne avesse chiesta la invalidità.Necessitami ora di conoscere quale esito abbia avuto la praticasvolta dall’Amministrazione Provinciale nei confronti del cote-sto R. Decreto 27 aprile 1894, (quello che stabiliva il filone vivo del-l’Adda essere il confine territoriale dei Comuni frontisti Calolzio- Olginate), per potere dedurre se nella stessa circostanza, Co-desta Amministrazione Provinciale abbia dovuto o voluto occu-parsi anche del disposto del R. Decreto 24 aprile 1904,quello che

Cisano Bergamasco 75

stabiliva il confine predetto, per altri due Comuni, del corso del-l’Adda, pure frontisti - Cisano - Brivio.E siccome l’esito del primo Decreto dovrà, per analogia, ripro-durre l’esito dell’altro Decreto, così mi rende necessario la ri-chiesta che Le faccio, non senza pregare di dirmi se nella docu-mentazione relativa, oppure nella raccolta Ufficiale delle Leggi,tenuta da Codesta Amministrazione, trovisi il citato R. Decreto24 aprile 1904, poiché questo Ufficio non ha mai potuto rinvenirlo;intenzionata come è questa Amministrazione di iniziare le pra-tiche procedurali per stabilire definitivamente i diritti del comu-ne di Cisano in confronto di Brivio, per quanto riguarda il confi-ne territoriale, ed il diritto di pesca nel fiume Adda.Confido nella esauriente risposta che mi verrà da Codesto Ufficioed in tale attesa mi professo con stima.

IL PODESTÀ

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 5 gennaio 1874.

OGGETTO: Voto del Consiglio sulla domanda della frazione diBarbata pel suo distacco dal Comune di Colzate e sua aggrega-zione al Comune di Gorno.

Onorevoli Consiglieri,

Bondo e Barbata sono due frazioni attualmente appartenenti alComune di Colzate mandamento di Gandino, la prima con circa207 abitanti, e la seconda con circa 60.Prima dell’anno 1818 erano ambedue unite al Comune di Gor-no, che fa parte del mandamento di Clusone; il distacco ordina-to con Governativo decreto 15 aprile 1818 diede origine a con-troversie e litigi intorno alla separazione dei patrimoni che nonancora hanno potuto essere composti né in sede amministrati-va né dell’autorità giudiziaria.Ristaurato il patrio Governo e pubblicata la legge provinciale e co-munale 23 ottobre 1859, N. 3702, il Consiglio comunale di Gornocon deliberazione 8 maggio 1861 produceva al Governo dellaprovincia un’istanza per riaggregazione delle due frazioni chie-dendo fosse sottoposta al Consiglio provinciale a sensi dell’art. 168di quelle leggi; però insisteva principalmente per la frazione diBarbata. — Alcuni abitanti di Barbata presentarono essi medesi-mi un memoriale in questo senso.Il Consiglio provinciale in seduta 14 settembre 1862, sopra con-corde proposta della Deputazione, opinava doversi riunire a Gor-no la sola frazione di Barbata.Accompagnati con questo voto gli atti al Governo dopo variepratiche per istruire l’oggetto dichiarava con nota 8 gennaio1864 N. 33 del R. Ministero dell’interno che non verrebbe fatta al-cuna modificazione all’attuale circoscrizione territoriale fin dopola pubblicazione della nuova legge provinciale e comunale che sistava preparando.Pubblicata questa legge il Governo rimetteva gli istanti all’os-servanza della medesima.Soltanto nell’11 ottobre 1871, alcuni elettori della frazione diBarbata redigevano una domanda per il distacco da Colzate.Il Consiglio comunale di Gorno esprimeva anche sopra di questail suo avviso favorevole colla deliberazione 6 giugno 1872; mavi si oppose invece il Comune di Colzate nell’adunanza consi-gliare 12 settembre 1872.Le opposizioni di quest’ultimo erano più di forma che di sostan-za, limitandosi a contestare principalmente il difetto della mag-gioranza degli elettori della frazione voluta dall’articolo 15 del-la legge; ma passò tempo nella dilucidazione di questo requisito.Gli atti relativi riuscirono a dissipare questo dubbio, e servironoanche a determinare la zona di territorio appartenente alla fra-zione di Barbata. In ogni modo siccome argomento di diritto nespetta la cognizione più propriamente al R. Governo.In linea di convenienza, quale sembra debba essere il vostro vo-to, non parve alla vostra Deputazione di poter esitare nella pro-posta dopo il voto già espresso colla precedente deliberazione14 settembre 1872, giacché le circostanze non sono punto va-riate.Barbata è una frazione che, come il terreno sul quale è posta,inclina naturalmente verso il finitimo comune di Gorno appar-tenendo come questo alla Valle del Riso, mentre la separa daColzate il monte di Bondo. — La sua zona circoscritta da costie-ra a mezzodì e sera, e reclusa a mattina da strada, confina a po-nente col territorio comunale di Gorno.Dista chilometri 3.200 da Gorno a cui accede per via comoda e di-retta, ma per giungere a Colzate deve percorrere chilometri 5.258per tortuosi e dirupati sentieri attraverso la costiera del monte,quando non volesse, guadagnata l’opposta sponda del Riso, gi-rarne le falde colle strade, prima comunale poi provinciale im-piegando assai maggior tempo.Mentre la frazione di Bondo forma parrocchia da sè, quella diBarbata appartiene alla parrocchiale di Gorno.Quantunque amministrativamente ora unita a Colzate si vale or-dinariamente delle scuole, del medico condotto, della farmacia,della levatrice residenti in Gorno dove provvede quotidiana-mente anche agli altri bisogni della vita e colla cui popolazioneha luogo lo scambio delle sue industrie agricole.

Colzate 81

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Con Gorno è contermine; da Colzate la dividono i territori dellafrazione di Bondo e del comune di Casnigo.A Gorno si sente attratta anche pel godimento dei molti benicomunali, di cui difetta totalmente Colzate.Né Colzate può risentire per queste stesse ragioni alcun danno del-la perdita di Barbata se non fosse che non avendo ancora potu-to regolare con Gorno la divisione dei patrimoni conseguentealla circoscrizione avvenuta per disposizione governativa nel 1818deve aspettarsi in definitiva un minore assegno, ciò che vorreb-be significare attendere il Comune un vantaggio proprio dellafrazione.Lo stesso Comune di Colzate non appoggia le sue opposizioniad argomenti di sostanza, ma, come si disse, di pura forma; perònon v’ha sottaciuto quello che derivava dalla circostanza che il Co-mune di Gorno appartiene a mandamento diverso di quello acui è ascritto Colzate, l’uno a Clusone l’altro a Gandino; ma ladifficoltà se mai poteva sembrare altra volta di qualche consi-stenza venne però sciolta autenticamente coll’articolo 2 dellalegge 18 agosto 1870, N. 5815, essendovi dichiarato che le frazionidi un Comune che vengono aggregate ad un Comune apparte-nente ad un mandamento diverso in virtù dell’art. 15 della leggecomunale e provinciale s’intendono far parte di quest’ultimomandamento.Giova sperare che l’esaudimento dei voti degli abitanti di Bar-bata sarà pegno di pace per troncare anche tutte le altre conte-se pendenti fra Gorno e Colzate da oltre mezzo secolo.Vi si propone pertanto la seguente

DELIBERAZIONE:

«Il Consiglio;Viste le istanze della frazione di Barbata per essere segregata dalComune di Colzate ed aggregata a quello contermine di Gorno;Visto il voto favorevole del Comune di Gorno emesso nella se-duta consigliare 6 giugno 1872;Sentilo il parere del Consiglio comunale di Colzate espresso nel-l’adunanza 12 settembre 1872;Udita la relazione della Deputazione;Si pronuncia nuovamente in favore della domanda della frazio-ne di Barbata dichiarando di conformità alla domanda stessa chela zona di territorio da staccarsi dal comune di Colzate è quellarappresentata colla spezzata nera scorrente fra linee rosse A BC D E F G H L M N O P Q R S T U V Z X Y del tipo corografico 31luglio 1870 dell’ingegnere Giuseppe Marinoni.»

IL DEPUTATO RELATOREAvv. Rossi Gio. Battista

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Estratto della deliberazione N. 13 adottata nella riunione del 20gennaio 1948.

OGGETTO: Ex Comune di Cornalba (Serina) domanda di ricosti-tuzione.

Il deputato F.A. Traversi riferisce:

«Con Decreto Reale 18 ottobre 1927, n° 2022 l’ex Comune diCornalba venne soppresso ed aggregato a quello di Serina.Cornalba ha una popolazione dl 370 abitanti (cens. 1936) dedi-ta alla pastorizia ed all’agricoltura. La superficie del suo territo-rio ha un’estensione di 990 ettari su 482 dei quali esistono gliusi civici essenziali di pascolo e di legnatico a favore della popo-lazione di Cornalba. La frazione è collegata al capoluogo Serinada una carrozzabile lunga 2 Km. circa.In data 2 marzo 1947 buona parte dei capi famiglia (71 su 82) diquesta frazione fece domanda di ricostituire l’ex Comune. Larichiesta è motivata da ragioni sentimentali da una parte e daasserito sfruttamento della frazione da parte del Capoluogodall’altra.Questo con le entrate dell’ex Comune di Cornalba avrebbeprovveduto a miglioramenti nel proprio territorio, trascurandoo quasi la frazione.Il cespite principale di Cornalba è costituito dai proventi chevengono ricavati dai pascoli del Monte Alben e di Barbata.A tale proposito si rileva che sin dal 1806 i proventi del MonteAlben andavano a favore dell’ex Comune.Con proprio decreto 14 dicembre 1940 il Commissario per laliquidazione degli usi civili in Milano confermò che “esistono suipredetti terreni (estensione complessiva di ettari 481.76.25) gliusi civici essenziali di pascolo e legnatico a favore della popola-zione di Cornalba (Serina)”.I terreni furono classificati alla Categoria A dell’articolo 11 dellalegge 16 giugno 1927, n° 1766, quali boschi e pascoli perma-nenti. Questi non possono, senza la preventiva autorizzazionedel Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, essere alienati omutati di destinazione.Da accertamenti fatti sul posto e confermati, nella riunionetenutasi il 22 novembre 1947 nella sede comunale di Serina, dai

Cornalba 84

rappresentanti di Cornalba e di Serina, i proventi dei pascoli diMonte Alben fino al 1943 andarono a beneficio della cassacomunale; dopo tale data, però, essi sono gestiti da un com-missario prefettizio, preposto all’amministrazione separata delpatrimonio immobiliare di Cornalba.I proventi del Monte Alben da quattro anni a questa parte nonvengono versati al Comune Capoluogo, ma essi sono devolutiesclusivamente ai miglioramenti da praticare ai pascoli ed aiboschi od accantonati in Banca e non anche alle altre pubblichenecessità della frazione.Attualmente il fondo di cassa ammonta a circa L. 500.000.All’incontro i rappresentanti di Cornalba si rivolgono alComune Capoluogo ogni qualvolta si manifesti qualche occor-renza per il paese e protestano se il Capoluogo non accoglie leloro richieste.Questo anormale stato di cose determinò il voto unanime favo-revole nel Consiglio comunale di Serina per l’accoglimento delladomanda di separazione di Cornalba.Circa le possibilità finanziarie di questa frazione a funzionarequale Comune a sé stante, si rileva che esse sono fondate pre-minentemente sui proventi dei canoni sui pascoli.Si tratta di 200 “paghe”, delle quali attualmente 100 sonoimpegnate per le necessità del paese e 100 sono a disposizionedi estranei.Nel 1947 esse hanno dato un gettito di circa 400.000 lire nette(L. 2.000 per “paga” ai frazionisti e L. 3.700 per “paga” agliextrafrazionisti), quantunque, a parere dei competenti, se nepossa ricavare di più, ed arrivare a L. 800.000.Il provento, però, segue le oscillazioni del mercato.Le altre entrate si aggirano sulle L. 300.000 annue.I diritti di usi civici di Cornalba appartengono alla classe degli“essenziali”, in quanto il personale esercizio di essi è ricono-sciuto necessario per i bisogni vitali della popolazione.Essi comprendono i diritti di pascere e di abbeverare il bestia-me, raccogliere legna per uso domestico.A norma dell’art. 26 della legge 16 giugno 1927, n° 1766, i ter-reni di uso civico dei Comuni e delle frazioni debbono essereaperti agli usi di tutti i cittadini del Comune e delle frazioni. Iterreni stessi di originaria appartenenza delle frazioni sono daqueste amministrati, separatamente, a norma della leggecomunale e provinciale ed a profitto dei frazionisti, qualunquesia il numero di essi.Da quanto sopra risulta che gli usi civici di Cornalba interessanotutta la popolazione per quanto riguarda il diritto di legnatico,ma il diritto di pascolo rappresenta un effettivo vantaggio sola-mente per i proprietari di bovini.Quest’ultima circostanza preoccupa seriamente la popolazionepiù povera del paese, quella cioè ohe non possiede capi dibestiame ed essa a ragione teme, ad avvenuta ricostituzionedell’ex Comune di Cornalba, di dover sostenere buona partedelle nuove e maggiori spese del Comune autonomo, sotto laforma di un inasprimento delle tasse comunali, in quanto ibenefici degli usi civici andrebbero a vantaggio di singoli e nondel Comune.E qui giova rilevare che oltre a questo pericolo, ve ne esiste unaltro ancor più grave e cioè che la misura del compenso perogni singola “paga” è soggetta alle oscillazioni del mercatozootecnico.Come è noto oggi la misura stessa deve ritenersi sensibilmenteinferiore a quella praticata nei precedenti anni.Si è più sopra rilevato che il carico tributario comunale diCornalba si aggira sulle L. 300.000,00 annue.Tale importo evidentemente non basta ad assicurare il normalefunzionamento ad un sia pur modesto Comune autonomo.La differenza, che si prevede rilevante, dovrebbe essere attintadall’aumento delle tasse comunali, in quanto nessun conto puòtenersi dei proventi degli usi civici nei riflessi del bilancio comu-nale.La ricostituzione dell’ex Comune di Cornalba, quindi, rappre-senterebbe un effettivo sensibile danno finanziario per quellapopolazione che vive di risorse molto modeste. I fautori dellaseparazione basano la vita dell’auspicato nuovo Comune pre-minentemente su di un provento che in primo luogo non è dispettanza del Comune e poi che è esposto a continue oscilla-zioni. Ciò significa esporre il ricostituendo Comune alle inco-gnite del mercato futuro e ad un inevitabile fallimento finan-ziario.»

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Considerata la relazione del deputato F. A. Traversi, dalla qualerisulta che la popolazione di Cornalba è di 370 abitanti, e che leentrate per tributi comunali di quella frazione si aggira sulle L.300.000 annue;Tenuto conto che gli usi civici, a norma della vigente legislazio-ne, vanno ad esclusivo vantaggio degli aventi diritto e che quin-di nessun apporto danno gli usi civici stessi alle finanze comu-nali;Ritenuto, pertanto, che con i soli proventi delle tasse comunalila frazione di Cornalba non raggiunge l’autosufficienza finan-ziaria per reggersi in Comune autonomo;Vista la circolare 11 settembre 1945, n° 15300 del Ministerodell’Interno Direzione Generale Amministrazione Civile in ordi-ne ai criteri da seguire nella trattazione delle domande di rico-stituzione di ex Comuni soppressi durante il cessato regimefascista;Vista la legge comunale e provinciale;a voti unanimi

delibera

di esprimere parere contrario alla ricostituzione dell’ex Comunedi Cornalba, ora fuso in quello di Serina.

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 ottobre 1963

N. 7OGGETTO: Ricostituzione del Comune di Cornalba (Serina).Parere.

Delib. n. 138Relatore sig. PresidenteIl Relatore riferisce:

«Gli abitanti della frazione Cornalba del Comune di Serinahanno presentato domanda alle competenti autorità affinchédetta frazione, già comune autonomo e soppresso durante ilregime fascista, sia ricostituita in comune ai sensi della Legge 15febbraio 1953, n. 71.Su tale domanda, per l’art. 35 del T.U. della Legge comunale eprovinciale 1934, la Prefettura chiede il parere del ConsiglioProvinciale.In proposito si forniscono qui di seguito alcuni dati illustrativi.

Situazione geograficaIl Comune di Serina è posto nella omonima valle e confina anord con i Comuni di Roncobello e Oltre il Colle; ad est conOltre il Colle, Oneta, Vertova; a sud con Costa Serina; ad ovestcon Dossena.Il capoluogo è situato lungo la strada provinciale di ValleSerina.La superficie del territorio comunale è di ha. 3.694 e la popola-zione (in base all’ultimo censimento) di 2531 abitanti.La popolazione della frazione Cornalba (comprendente anchealtre contrade: Cornalba bassa o Passoni, Pagliarolo, contradaMaggiore e Caravina) è di 388 abitanti su una superficie di circaha. 695, di cui circa ha. 345 a pascolo, a bosco e incolto.La frazione Cornalba dispone attualmente di tutti i maggioriservizi comunali: scuola, telefono, ambulatorio medico, acque-dotto, illuminazione pubblica, cimitero. Dispone altresì dellaparrocchia autonoma.È in corso la pratica per ottenere il contributo statale nellaspesa di L. 5.600.000 per la costruzione del nuovo edificio sco-lastico.In caso di ricostituzione in Comune autonomo la sede munici-pale potrà essere ricavata in un vecchio fabbricato di proprietàdell’ECA mediante pagamento di un congruo canone di affitto.L’accesso al futuro capoluogo di Cornalba (e precisamente aCornalba alta) è consentito attualmente soltanto per mezzo diuna strada, staccantesi dal centro di Serina, avente una lun-ghezza di circa 2.200 metri, della larghezza media di 3-4 metri,a fondo naturale.Più a valle è consentito l’accesso alla località Cornalba bassamediante una strada a fondo naturale ed in pessime condizionidella lunghezza di circa 2.000 metri e di circa 3 metri di lar-ghezza, passante per la località Rosolo.Attualmente però non vi è collegamento stradale tra Cornalbabassa e Cornalba alta (sede del futuro capoluogo), ma vi correunicamente un sentiero-mulattiera della lunghezza di m. 1.000circa.

Situazione economico-finanziariaLa situazione economico-finanziaria del ricostituendo comunedi Cornalba, determinata sulla base del bilancio 1963 dell’at-tuale comune di Serina, si può riassumere come segue:

A) ENTRATE EFFETTIVE— rendite patrimoniali L. 758.000— proventi diversi ” 535.000— imposte di consumo ” 1.200.000— imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici ” 700.000— imposte e tasse afferenti a servizi pubblici ” 850.000— contributo statale ad integraz. soppressa

imposta bestiame ” 87.170— contributi ” 1.000— sovrimposta fondiaria ” 76.930— contributo statale od integrazione soppressa

addizionale sui redditi agrari ” 10.000_________

Totale L 4.218.100

B) USCITE EFFETTIVE— oneri patrimoniali L. 80.000— spese generali ” 2.230.250— spese per la polizia locale, sanità e igiene ” 580.450— spese per la sicurezza pubblica ” —— spese per le opere pubbliche ” 110.000— spese per la pubblica istruzione ” 339.000— spese per l’agricoltura ” —— spese per l’assistenza e beneficenza pubblica ” 788.400— spese per il culto ” 40.000— fondo di riserva ” 50.000

__________Totale L. 4.218.100

Le entrate sono essenzialmente di natura tributaria, la cui pres-sione media fiscale per abitante è di L. 5.920 circa.Le entrate di natura ammontano a L. 758.000; non sono realiz-zabili entrate straordinarie di apprezzabile entità poiché ilpatrimonio boschivo è costituito essenzialmente da legname

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non sfruttabile a scopi industriali, ma soltanto ad uso di riscal-damento, che trova sempre minore richiesta a causa della sem-pre maggiore diffusione del riscaldamento a mezzo di combu-stibili liquidi e gassosi. Inoltre il taglio ed il trasporto a valledella legna, situata in zone di difficile accesso, comportanonotevoli spese che scoraggiano le imprese del settore.Pertanto il piccolo ricostituendo Comune non dispone di mezzistraordinari di bilancio per far fronte ad eventuali opere pub-bliche straordinarie.Gli stanziamenti di spesa sopra indicati sono da ritenersi previ-sti nella misura minima indispensabile per garantire la suffi-ciente funzionalità dei servizi comunali di prima necessità.Fra le spese sopra considerate non sono contemplate quelle cheil ricostituendo comune dovrà necessariamente affrontare per ilprimo impianto dei propri uffici.Globalmente considerate il bilancio del ricostituendo comuneavrebbe una capacità massima di L. 4.200.000, che troverebbe lasua intera utilizzazione nel soddisfacimento delle esigenze diprima necessità del comune, il quale potrà avere vita propria,ma non disporrà di larghezza di mezzi finanziari.Premesso quanto sopra si può affermare che alla frazione diCornalba non deriverà dall’invocata sua ricostituzione aComune alcun vantaggio economico-finanziario.Si omette la trattazione della situazione economico-finanziariain cui verrebbe a trovarsi il Comune di Serina a seguito dellaseparazione della frazione Cornalba perché la situazione mede-sima non ne resterebbe sensibilmente danneggiata, come risul-ta evidente considerando che il proprio bilancio avrebbe sicura-mente un volume di entrate effettive non inferiore a L.30.000.000, contro spese effettive che non supererebbero L.28.500.000.

OsservazioniCome è noto il Comune di Serina è stazione di soggiorno e turi-smo. La stagione, peraltro, si riduce ad un periodo variante frai 40-50 giorni all’anno.Anche la frazione Cornalba è centro di turismo e soggiorno,seppure in misura assai minore anche per il fatto che la stradacollegante i due abitati, come è stato detto più sopra, date lestrette dimensioni e la scarsa manutenzione, non consente unagevole traffico per gli automezzi ed i motomezzi tanto menoconsente lo svolgersi di un servizio di autocorriera.Il territorio del futuro Comune comprenderà il Monte Alben peril quale peraltro non è previsto uno sfruttamento turistico datoche la popolazione locale preferisce riservarlo al tradizionalesfruttamento a pascolo o boschivo.Dalla deliberazione, colla quale il Consiglio Comunale di Serinain seduta del 4 febbraio 1962 ha espresso — con 11 voti favore-voli e nessun voto contrario — parere favorevole sulla istanzadei frazionisti di Cornalba, non emergono motivi particolari agiustificazione dell’istanza stessa.L’unica ragione dunque sembra essere l’aspirazione degli abi-tanti della frazione Cornalba di ricostituirsi in Comune autono-mo dato che la legge 15 febbraio 1953 gliene conferisce lafacoltà.Il provvedimento, ripetesi, è di competenza del ConsiglioProvinciale, al quale la Giunta manda la pratica esprimendoparere favorevole sulla domanda avanzata dai frazionisti diCornalba per la ricostituzione della frazione in Comune auto-nomo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito iI relatore;Vista la richiesta della locale Prefettura;Dopo breve discussione:Con voti favorevoli n. 21, contrari n. —, astenuti n. 1, espressiper alzata di mano su n. 22 presenti;

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione della frazioneCornalba (Serina) in comune autonomo.

COMUNE DI CORTENUOVACONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione N. 29 adottata nella seduta del 8 giu-gno 1987.

OGGETTO: Proposta modifica denominazione del Comune.

IL PRESIDENTE,

INFORMA:Che il Comitato Comunale per la commemorazione del 750°Anniversario della Battaglia del 27/XI/1237, ha proposto che ilConsiglio Comunale chieda al competente Ministero la modifi-ca della denominazione del Comune di “Cortenuova” in“Cortenova della Battaglia”;

RICORDA:Che la richiesta è motivata non solo da ragioni storiche e dallaricorrenza del 750° anniversario dell’avvenimento, ma soprat-

Cortenuova 85

tutto da ragioni di ordine pratico. Infatti la denominazione pro-posta eliminerebbe finalmente gli inconvenienti derivanti dallaomonimia con altre località Lombarde ed Italiane e, in partico-lare con il Comune di Cortenova in provincia di Como. Da oltreun cinquantennio il nostro Comune, per distinguersi dall’omo-nimo centro comasco, ha adottato la forma popolare di“Cortenuova” (con l’inserimento della vocale “u”). Tale accor-gimento però non è servito ad evitare confusione con altre loca-lità italiane denominate “Cortenuova” come “Cortenuova fra-zione di Martinengo”, “Cortenuova di Monticello - Co” e“Cortenuova di Empoli - Fi”.La Commemorazione dell’importante fatto storico è occasioneper cercare di risolvere definitivamente una questione che sitrascina in pratica dai primi anni dell’Unità Nazionale.

ILLUSTRA:La relazione storica sull’origine di Cortenova predisposta dalProf. Riccardo Caproni, studioso di storia locale, che si allega alpresente atto.

DICHIARA quindi aperta la discussione.Il Consigliere Sig. Francesco Busetti quale membro del Comitatoper la Commemorazione del 750° anniversario della Battagliaapprezza il tipo di lavoro che si sta predisponendo per la ricor-renza. Afferma di condividere e di essere favorevole acché sicompia questo atto storico che si tramanda ai posteri attraver-so precise scelte.

INVITA il Consiglio Comunale affinché proponga di modificarela denominazione attuale in quella di “CORTENOVA DELLABATTAGLIA”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;Viste le disposizioni di legge in materia;Fatte proprie le proposte formulate;Dopo ulteriore discussione alla quale partecipano variConsiglieri;Con voti 14 favorevoli, unanimi, dei 14 Consiglieri presenti evotanti sui 15 in carica dei 15 assegnati al Comune, espressinelle forme di legge;

delibera

1) di proporre al Ministero dell’Interno affinché l’attuale deno-minazione del “COMUNE DI CORTENUOVA” venga modificatain “COMUNE DI CORTENOVA DELLA BATTAGLIA” (sic);2) di autorizzare il Sindaco ad inoltrare la relativa pratica per leulteriori incombenze di legge.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 26 ottobre 1961.

N. 33OGGETTO: Distacco della Frazione Guzzanica dal Comune di Stez-zano ed aggregazione al Comune di Dalmine – Parere.

Delib. n. 162Relatore: sig. Presidente

Il Relatore riferisce:

«Gli abitanti della frazione Guzzanica del Comune di Stezzano —a sensi della Legge 15-2-1953 n. 71 che modifica l’art. 33 dellaLegge comunale e provinciale 1934 — hanno presentato do-manda di distacco dal comune di Stezzano per la aggregazioneal vicino comune di Dalmine, giustificando la richiesta con la di-stanza dal capoluogo, il miglior collegamento automobilisticocon Dalmine ed in genere per fruire dei più importanti servizipubblici, che il comune di Dalmine offre.Su tale domanda, a sensi dell’art. 35 del T.U. della Legge comunalee provinciale, la Prefettura richiede il parere del Consiglio Pro-vinciale.

SITUAZIONE GEOGRAFICA:Il Comune di Stezzano confina:a nord con il Comune di Bergamo; ad ovest con i Comuni di Lal-lio, Dalmine e Levate; a sud con il Comune di Comunnuovo; ad estcon Zanica ed Azzano S. Paolo.La superficie del territorio comunale è di Ha 995 e la popolazio-ne (al 30 marzo 1961) di 5.899 abitanti, distribuiti nei seguenti cen-tri:

Stezzano (capoluogo e cascinali) n. 5.549Guzzanica » 350

_________n. 5.899

Il Comune è percorso da km. 16.244 di strade comunali, di cuiquelle esterne tutte asfaltate. Ha una economia eminentementeagricola.

Dalmine 94

CAPOLUOGOIl Capoluogo dispone di tutti i maggiori servizi comunali: scuole,telefono, assistenza medica, acquedotto autonomo, illumina-zione pubblica, ecc.

GUZZANICAQuesto abitato dista dal capoluogo oltre 3 km., mentre dista dalcentro di Dalmine circa 2 km.; anch’esso è dotato di tutti i mag-giori servizi pubblici: scuole, telefono, acquedotto (collegato agliacquedotti civici di Bergamo), ambulatorio medico, ecc.Contrariamente a quanto si nota nel tratto Stezzano-Guzzani-ca, il tratto Guzzanica-Dalmine è quasi ininterrottamente fian-cheggiato da costruzioni.Il territorio pertinente alla frazione Guzzanica, gravitante su que-st’ultimo tratto di strada, si incunea nell’attuale territorio delComune di Dalmine quasi a costituirne il naturale completa-mento.Le famiglie della frazione vivono dell’agricoltura nonché del-l’occupazione di diversi loro membri presso le aziende di Berga-mo ed il complesso industriale di Dalmine, al quale l’abitato ècollegato da idonei autoservizi.La frazione in parola faceva parte fino a poco tempo fa dellagiurisdizione della parrocchia di Sforzatica Santa Maria, frazionedel Comune di Dalmine, valendosi del cimitero di quest’ultimafrazione, di cui si avvale tuttora, non disponendo di un proprio ci-mitero.Si rileva in effetti che la popolazione di Guzzanica gravita sul piùvicino centro di Dalmine, il quale costituisce motivo di richiamoper le popolazioni circostanti, alle quali offre possibilità di lavo-ro per gli adulti, di studio per i più giovani e di acquisto dei be-ni di consumo in genere.

RELAZIONE FINANZIARIALa situazione economico-finanziaria del Comune di Stezzano,desunta dal bilancio 1961, si riassume come segue:

(Omissis)

Dalle informazioni assunte presso il Comune di Stezzano è risul-tato che la frazione di Guzzanica concorre alla formazione delleentrate effettive ordinarie previste nel bilancio 1961 in L.47.220.030 con una quota di L. 2.193.527, pari al 4,64% delleentrate stesse, mentre le spese effettive obbligatorie relative al-la predetta frazione ammontano a L. 947.692, pari al 2,50% cir-ca delle spese effettive obbligatorie previste nello stesso bilancio1961 in L. 37.861.212.Di conseguenza, il bilancio del Comune di Stezzano, in caso didistacco della frazione di Guzzanica, subirebbe un decremento ef-fettivo netto di Lire 1.245.835, pari al 2,63% delle suddette entrateeffettive ordinarie.Tale decremento, di lieve entità, non pregiudicherebbe in alcunmodo l’equilibrio del bilancio comunale, che presenta un’atti-va situazione economico-finanziaria, come è stato sopra dimo-strato.L’Ufficio del Genio Civile, nella persona del dirigente, ha già pre-disposto un progetto di nuova delimitazione territoriale fra i duecomuni, nel redigere il quale sono stati seguiti criteri di regola-mentazione urbanistica.I pareri espressi in merito dalle rappresentanze di Stezzano, diDalmine e di Guzzanica sono stati in linea di massima concordi sul-la nuova delimitazione aderendo alla soluzione proposta dal sud-detto Ufficio del Genio Civile.In base alla cennata delimitazione di confini, il territorio dellafrazione, che verrebbe aggregato a Dalmine, si aggirerebbe sul7% circa dell’estensione dell’attuale territorio di Stezzano.Tale distacco non comporta per quest’ultimo comune sostanzia-li variazioni sia nella sua entità demografica che in quella terri-toriale e finanziaria, per cui non verrebbe pregiudicata la futuravita amministrativa del medesimo mentre permetterebbe agliabitanti di Guzzanica di inserirsi nell’area di sviluppo del vicino co-mune di Dalmine.La Giunta Provinciale manda perciò il presente provvedimentoalla competenza dell’on.le Consiglio con parere favorevole alla pe-tizione degli abitanti di Guzzanica».

Aperta la discussione, il Consigliere ing. Piccioli prende la parolaper sapere se prima di adottare un tale provvedimento sia statosentito il comune di Bergamo in relazione ad un eventuale am-pliamento del territorio comunale del capoluogo, previsto nelpiano urbanistico, al fine di non compromettere o rendere diffi-coltosa in un futuro la soluzione di quel problema dato che Stez-zano probabilmente verrà incluso nell’ampliamento della cittàdi Bergamo.

Il Consigliere ing. Parigi, riconosciute valide ed obbiettive le ra-gioni addotte dagli abitanti di Guzzanica, ritiene giusto che sidebba riconoscere questa espressione democratica degli abitan-ti. Non manca peraltro di fare alcune considerazioni. Si riferisceal fatto che il comune di Stezzano— il quale è daccordo sul di-stacco della frazione — ha un attivo di bilancio di 5 milioni. Risultaperò che questo comune non si è preoccupato di realizzare al-cune opere pubbliche di notevole importanza. È vero — egli di-ce — che i cittadini di Guzzanica, una volta aggregati al comunedi Dalmine, potranno fruire di maggiori servizi pubblici, però, ri-mane sempre la carenza di interventi nei vari servizi comunali— quali, ad esempio, l’illuminazione — che unitamente alla po-sizione territoriale della frazione può avere determinato la de-cisione degli abitanti di Guzzanica.E questa carenza è tanto più stridente se si pensa che il Comuneha un avanzo economico di 5 milioni. Ritiene difficile l’annes-sione di Stezzano al comune di Bergamo, però — continua l’ing.Parigi — in un certo senso, dalla relazione traspare una situa-zione nelle immediate vicinanze del capoluogo della provincia, chenon si può non sottolineare con preoccupazione.

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Accennando alla delimitazione territoriale predisposta dal loca-le ufficio del Genio civile, pur riconoscendogli indiscussa compe-tenza tecnica in altri settori, non ritiene essere l’ufficio più adat-to per risolvere problemi di natura urbanistica, che invece si in-quadrano meglio in quei compiti, che l’Amministrazione pro-vinciale — andando oltre i compiti di istituto — ha avocato a sèquando ha finalmente riconosciuto la necessità di creare il com-petente assessorato ai piani urbanistici, il quale ha proprio il le-gittimo compito di studiare questi problemi.Conclude annunciando il voto favorevole del proprio gruppo nelrispetto dell’espressione degli abitanti di Guzzanica.

Il Presidente risponde brevemente sottolineando che il Consiglioprovinciale si trova in sostanza di fronte a precisi dati di fatto:una frazione domanda di aggregarsi ad un altro comune; il co-mune di origine è favorevole al distacco; il comune di aggrega-zione è altrettanto favorevole. Questa Amministrazione da par-te sua non ha obbiezioni da muovere al riguardo.Pertanto mette in votazione la delibera.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione;Dopo ampia discussione;Visto l’art. 35 della Legge comunale e provinciale T.U. 3-3-1934 n.383;Con voti favorevoli n. 26; contrari n. —; astenuti n. — su 26 pre-senti e votanti, espressi per alzata di mano;

delibera

di esprimere, ai fini dell’art. 35 della Legge comunale e provincialeT.U. 1934, parere favorevole sulla istanza di distacco della fra-zione Guzzanica dal Comune di Stezzano per l’aggregazione alComune di Dalmine.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14 maggio 1958.

N. 16OGGETTO: Comune di Marne: Cambiamento denominazione.

Delib. n. 21Relatore sig. Presidente

Il Relatore riferisce

«Con deliberazione podestarile dell’8 ottobre 1927 dell’ex Co-mune di Filago veniva chiesta la fusione dei Comuni di Marne edi Filago in un unico Comune con la denominazione «Marne ».Considerato che la frazione Marne al censimento del 1951 contavan. 304 abitanti contro i 1406 della frazione Filago, sede fra l’altrodel Municipio e tenuto conto che tutti gli esercizi e negozi non-ché la vita civica in genere si accentrano in Filago, l’Amministra-zione di quel Comune ha chiesto al Presidente della Repubblical’autorizzazione a modificare la denominzione da Comune diMarne a Comune di Filago.L’art. 266 della vigente legge Comunale e Provinciale disponeche in occasione di cambi di denominazione di Comuni, di fra-zioni e borgate, sia sentito il parere dell’Amministrazione Pro-vinciale.Poiché in realtà sussistono tuttora le notevoli differenze demo-grafiche sopraccennate e non vi è dubbio che la frazione Filago,ove si conserva la sede Municipale, abbia maggiore importanzanell’ambito dello stesso Comune della frazione di Marne, la Giun-ta Provinciale nella seduta del 25 febbraio 1958 ha espresso pa-rere favorevole all’accoglimento della istanza di cui sopra che èconforme alla volontà espressa dalla maggioranza del ConsiglioComunale di Marne. Sottopone quindi la pratica al parere delConsiglio Provinciale per le sue determinazioni.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione che precede;Condivise le ragioni di opportunità che militano a favore dellatesi della maggioranza consiliare del Comune di Marne, fattapropria dalla Giunta Provinciale, senza discussione e all’unani-mità

delibera

di esprimere ai fini dell’art. 226 della vigente legge Comunale eProvinciale, parere favorevole al cambiamento della denomina-zione del Comune di Marne in quella di «Filago».

Filago 101

ALLEGATO 1

«L’Eco di Bergamo», Venerdì 29 Ottobre 1926, anno XLVII. M. 251

A proposito di una fusione di Comuni. L’opposizione di Fioranoal Serio.

Abbiamo detto, l’altro giorno, della deliberazione presa per lafusione in uno solo dei tre Comuni di Gazzaniga, Fiorano edOrezzo.Ora ci si comunica che contro tale deliberazione è stato presen-tato all’Ill. Sig. Prefetto il seguente memoriale:

«Le motivazioni addotte dal nostro Commissario Prefettizio nel-la delibera di ieri, circa l’adesione alla fusione di Fiorano conGazzaniga-Orezzo, salvo in una minimissima parte, sono contra-rie al vero. I sottoscritti contribuenti ed elettori di Fiorano pro-testano contro tale deliberato e domandano l’annullamento delmedesimo per quanto segue: I giornali cittadini del 21 corr. han-no dato il resoconto delle deliberazioni della Federazione Pro-vinciale Enti Autarchici di Bergamo. Nella parte riguardante lariunione dei comuni è detto: «Ritenuto ormai propizio il mo-mento di provvedere al raggruppamento di parecchi Comunitroppo minuscoli e che stentano a mantenere dignitosamente ipubblici servizi loro affidati». – Omissis – Il Commissario Prefettiziodi Fiorano ha detto verbalmente che la fusione di questo conGazzaniga avverrà solo quando tale provvedimento sarà presoanche per altri Comuni che potranno essere trenta od anche qua-ranta per la nostra provincia.Fra le motivazioni della delibera vi è anche quanto segue:«Ritenuto che la grande maggioranza della popolazione e degliesponenti l’industria ed il commercio, nonché il Direttorio delFascio di Gazzaniga-Fiorano, sono perfettamente d’accordo e re-putano, non solo utile ma indispensabile tale fusione».

(Omissis)

I predetti sottoscritti contribuenti domandano: come mai il Com-missario di Fiorano ha potuto comprendere questo fra i più mi-nuscoli Comuni, avendo esso oggi una popolazione di circa 2450abitanti (secondo il censimento del 1921 erano 1806 non com-prese in esse le 300 convittrici del Cotonificio Industrie Riunitedi Filati), mentre vi sono in provincia 180 Comuni inferiori a Fio-rano pur calcolando solo 1806?!È forse fra quelli che stentano a mantenere i pubblici servizi? – Mase in quattro anni ha sostenuto spese straordinarie per oltre lire100.000, senza ricorrere a mutui e tutto aver pagato?!Il bilancio 1926 contro una entrata straordinaria di L. 15.000ne contrappone 40.000 di spese pure straordinarie e non menolargo si presenta pel 1927. Basta che l’Autorità Superiore dica inche si manca e tutto sarà fatto poiché anche se occorresse diaumentare di lire 20.000 le entrate ordinarie, non mancano lefonti.Se il servizio meno dignitoso fosse quello del Segretario, si espo-ne che la Prefettura non ha mai dato un esplicito ordine, per cuiil Comune, come interpretava facesse anche l’Autorità Superiore,tollerava tale stato di cose non per economia di spesa, ma in con-siderazione che l’attuale Segretario, sessantenne e carico di tenerifigli, è dal 1893 che in una forma o nell’altra disimpegna le fun-zioni di Segretario.Inoltre, come mai ha potuto scrivere: «La grande maggioranzadella popolazione ritiene non solo utile ma indispensabile la fu-sione?!». Mentre non vi sarà il 10 per cento di consenzienti? Èdetto anche che le insignificanti opposizioni sono fondate sugretti principi campanilistici, ma qui si afferma che l’avversitàunica è perché Fiorano, oltre a trovarsi in migliori condizioni fi-nanziarie, sa meglio amministrarsi, soccorrersi e sopportarsi vi-cendevolmente. Ama inoltre soccorrere i suoi poveri e ammala-ti come lo dimostra il bilancio 1926, nel quale furono pagate L.18.000 e non meno può stanziare nel 1927, quantunque nel cor-rente anno abbia una spesa di L. 10.000 pel Commissario Pre-fettizio.In merito a beneficenza e manifestazioni patriottiche questo Co-mune fu sempre, se non superiore, al pari dei Comuni molto piùgrossi, come lo potrà attestare chi fu alla testa di qualche Comi-tato Provinciale.Nessun utile dall’aggregazione può derivare a Fiorano; né in rap-porto alle finanze, né in rapporto ai servizi pubblici, ché, per ne-cessità, tutto verrebbe aggravato.Per tutte queste considerazioni, trascurandone parecchie, ripetonola protesta e la domanda di annullamento della delibera 23 corr.mese e invocano la Superiore Autorità che si lasci in pace chi noncerca altri.Si approfitta poi dell’occasione per protestare anche contro lacostruzione di un cimitero consorziale in località infelice ed ina-datta sotto ogni rapporto, per accedere alla quale Fiorano, ol-tre alla grande distanza, dovrebbe attraversare con le salme mez-zo l’abitato centrale di Gazzaniga, e supplicano, invece, che perFiorano venga usato alcuno degli altipiani di questo Comune chesono a pari livello della località ora stabilita. Si invoca inoltre chein questo Comune, come prescrive la legge, venga collocato ilPodestà e questo, quando non fosse per altro, per economia dispesa, giacché siamo in tempi in cui si parla di economie.Si potrebbe anche domandare di avere un proprio medico e unapropria levatrice, atteso che la quota pertoccante a Fiorano è as-sai elevata».

Fiorano al Serio 103ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 2487 di Prot.Estratto della deliberazione n. 70 adottata nella riunione del 6maggio 1947

OGGETTO: Domanda di ricostituzione dell’ex Comune di Fiorano.

Relatore Sig. TraversiLa popolazione dell’ex Comune di Fiorano (2500 abitanti) fusocon decreto Reale 14 aprile 1927 in quello di Gazzaniga (at-tualmente 7500 abitanti) in data 26 giugno 1946 presentò do-manda per riacquistare la propria autonomia comunale;

La richiesta è fondata sui seguenti motivi:

1) volontà della popolazione;2) annullare l’atto di coercizione subito dalla popolazione stessa;3) possibilità di manifestare la propria libertà;4) assicurare la proprietà economica del paese;5) protesta contro lo stato di abbandono in cui era tenuta la“frazione” di Fiorano durante tutto il periodo della fusione conGazzaniga, per quanto aggravata di tasse comunali.All’incontro la popolazione garantisce:a) di riattivare la sede comunale;b) di procurare i mezzi necessari per l’immediato inizio della ge-stione amministrativa;c) di trovare elementi capaci e sicuri per la retta amministrazio-ne della Cosa pubblica;d) di assicurare l’ambiente adatto per le scuole comunali;e) di assumere la quota parte del debito comunale;Sulla domanda il Consiglio comunale nella sua adunanza del 31agosto 1946 espresse parere favorevole con 19 voti su 19 vo-tanti, deliberando nel contempo la costituzione di una Com-missione paritetica per lo studio e la definizione di tutti i dettagliinerenti alla separazione dei due Comuni, nonché per la ripar-tizione equa degli impegni finanziari maturati e maturandi almomento della separazione ufficiale.L’operato della Commissione paritetica fu approvato nella se-duta straordinaria 3 novembre 1946 del Consiglio comunale,con 17 voti favorevoli, 1 astenuto, su 18 consiglieri presenti.Dal sopralluogo effettuato sul posto venne confermata la notacircostanza che la frazione di Fiorano forma con Capoluogo Gaz-zaniga un unico complesso organico topografico.L’antico confine taglia a metà beni immobiliari sorti a cavallodel confine stesso durante il periodo della fusione.Tra l’attuale sede comunale e quella dell’ex Comune di Fioranola distanza è minima.Il Cimitero è comune alle due frazioni, così pure l’acquedottodi Fiorano è di modesta capacità e l’acqua non è più potabile.A proposito dell’Ospedale Briolini si rileva che esso sorse a Gaz-zaniga grazie ad un cospicuo lascito, i cui redditi consentonotuttora il largo rispetto della volontà del testatore; quella cioè diassistere gratuitamente i poveri della parrocchia di Gazzaniga.Con la fusione di Fiorano con Gazzaniga il cospicuo beneficio siestese pure ai poveri del primo Comune, anche se in misura li-mitata.Tuttavia per ristabilire l’equilibrio nel campo assistenziale tra lepopolazioni dei due ex Comuni un benefattore di Fiorano si èproposto di fondare in questa località, con propri mezzi, unacasa di ricovero per i vecchi di tutto il Comune, a condizione chei benefici dell’Ospedale Briolini vengano estesi a tutte le popo-lazioni. L’attuazione del benefico proponimento ha avuto ini-zio con l’acquisto del necessario terreno, con la recintazione diesso e con la costituzione di un rilevante capitale, già deposita-to in un istituto bancario.A conferma dello stesso benefattore l’iniziativa sarà da lui pro-seguita solamente se il Comune di Gazzaniga rimarrà unito.Dalla discussione intercorsa tra i delegati della Deputazione pro-vinciale e gli esponenti locali è risultato:1) che la maggioranza della popolazione di Fiorano reclama la se-parazione;2) che l’accusa di trascuratezza rivolta al Comune Capoluogonei riguardi di Fiorano non è fondata, poiché i limitati mezzi fi-nanziari del Comune integrato non consentirono l’effettuazio-ne di opere straordinarie in nessuna delle tre frazioni (Gazza-niga, Fiorano ed Orezzo);3) che Fiorano dovrebbe provvedere:

a) alla costruzione dell’acquedotto;b) alla costruzione del Cimitero;c) alla sistemazione delle strade;d) all’allestimento della sede comunale;

nonché alla soluzione di altri importanti problemi.Pur prevedendo per Fiorano un’entrata soddisfacente, tuttavianon si ritiene che questa sia sufficiente al finanziamento delle ur-genti opere da eseguire.Invero per il corrente anno sono previste entrate per un com-plessivo ammontare di oltre L. 3.500.000. Queste, però, debbo-no considerarsi integralmente assorbibili dai forti impegni che in-comberebbero sul nuovo Comune, per il dipendente persona-le, per i vari servizi di istituto, per i contributi obbligatori, ecc.Quindi all’ex Comune di Fiorano mancherebbe la possibilità di af-frontare i sopraelencati problemi, senza ricorrere al finanzia-mento straordinario, fuori bilancio.Ciò premesso si sottopongono gli atti all’esame e giudizio dellaOn. Deputazione provinciale, perché esprima il proprio parere sul-la domanda, rilevando che con la ricostituzione dell’ex Comu-ne di Fiorano si verrebbe a dividere un omogeneo ed impor-tante centro economico della media Valle Seriana.

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LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la sopra riportata relazione, dopo ampia ed esaurientediscussione sulla domanda di separazione dei Comuni di Fiora-no e di Gazzaniga, durante la quale sono state accertate o con-fermate, oltre al desiderio di parte della popolazione di Fioranodi erigersi in Comune autonomo, altre importanti circostanzeper cui la separazione costituirebbe un grave pregiudizio aglistessi interessi della popolazione ed in particolare:1) che Gazzaniga e Fiorano costituiscono un unico centro abita-to, senza soluzione di continuità territoriale, il cui confine fi-nanco divide proprietà immobiliari esistenti a cavallo del confinestesso;2) che parte della popolazione di Fiorano non sente la necessitàdella separazione;3) che la domanda di separazione non è giustificata da nessunaparticolare necessità, all’infuori del desiderio di parte della po-polazione di riacquistare l’autonomia comunale;4) che il distacco dei due ex Comuni rappresenterebbe un effet-tivo danno sia diretto che indiretto, presente e futuro per la po-polazione di quell’importante centro della media Valle Seriana,che se unito ha le migliori prospettive di incremento e di pro-sperità sia nel campo dell’ordinamento della pubblica Ammini-strazione che in quello economico-industriale locale e di tutta lazona circostante;5) che la pubblica assistenza a favore della popolazione del Co-mune unito è suscettibile di ulteriore potenziamento a tutto van-taggio della popolazione, mentre essa assistenza denuncerebbeimmediate sfavorevoli ripercussioni specie ai danni della popo-lazione di Fiorano qualora questa frazione si staccasse da Gaz-zaniga;6) che i mezzi finanziari di Fiorano non consentirebbero di farfronte alle impellenti necessità di carattere sia ordinario chestraordinario, qualora Fiorano venisse eretto in Comune auto-nomo;7) che, infine, nell’attuale delicato momento in cui tutti gli sfor-zi debbono essere tesi al raggiungimento di una piena concordecollaborazione fra tutti i cittadini per l’auspicata ricostruzionemateriale e spirituale della nazione e quindi nell’interesse ge-nerale, appare inopportuno e dannoso dividere un omogeneoed importante centro abitato quale è quello di Gazzaniga;per queste ragioni e consigliando la modifica dell’attuale deno-minazione del Comune di Gazzaniga,con 11 voti su 11 votanti,

delibera

di esprimere parere contrario all’accoglimento della domandadi ricostituzione degli ex Comuni di Fiorano e di Gazzaniga, at-tualmente fusi in quello di Gazzaniga.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Estratto della deliberazione N. 219 adottata nella riunione del03 dicembre 1946.

OGGETTO: Ricostituzione degli ex comuni di Fonteno ed Esmate,ora fusi in quello di Solto Collina.

Relatore il deputato Sig. F. A. Traversi.

Con deliberazione 24 agosto 1946 n. 4 il Consiglio comunale diSolto Collina all’unanimità di voti espresse parere favorevole al-la ricostituzione degli ex Comuni di Fonteno e di Esmate, in attofusi in quello di Solto Collina, chiesta dalla totalità delle popo-lazioni. Queste ultime sono così divise:

Solto Collina abitanti 1040Fonteno abitanti 937Esmate abitanti 315

______assieme 2292

La richiesta è basata sui seguenti motivi:1) distanza delle frazioni dell’attuale capoluogo. Fonteno Km 4ed Esmate Km 2 di strada montana e pericolosa specie nel pe-riodo invernale;2) dissidi continui tra le popolazioni delle frazioni;3) sperequazione nell’imposizione dei tributi prov.li.Da un esame dettagliato della situazione fatto sul posto è risul-tato:a) che la domanda della frazione di Fonteno è sufficientementesuffragata sia per quanto concerne l’opportunità della ricostitu-zione a Comune della frazione stessa, sia per quanto riguarda lapossibilità finanziaria del ricostituendo Ente;b) che la richiesta della frazione di Esmate non ha un serio fon-damento e poi che il ricostituendo Ente non avrebbe i necessariindispensabili mezzi per il normale funzionamento.Invero la distanza di 1.500-2.000 metri da Esmate al capoluogonon può ritenersi motivo sufficiente per chiedere il distacco.Né può considerarsi motivo plausibile per il distacco l’afferma-zione dei rappresentanti di Esmate, secondo cui la popolazionead avvenuta ricostituzione del Comune avrebbe provveduto coni soli propri mezzi alla costruzione della strada.

Fonteno 105

Non si vede come si possa eseguire questo lavoro rimanendo par-te integrante dell’odierno Comune.Per quanto infine concerne la parte finanziaria della richiesta, sirileva che la frazione di Esmate (315 abitanti) presenta un bilan-cio di previsione 1947 dal quale risulta un’entrata complessivainferiore alle 200.000 lire.È facilmente intuibile che con tale minima risorsa l’attuale fra-zione di Esmate non avrebbe la materiale possibilità di sostene-re i cospicui oneri finanziari che gravano sul bilancio di un qual-siasi Comune d’Italia.Per tali ragioni si propone di esprimere parere favorevole per laricostituzione dell’ex Comune di Fonteno e di manifestare avvi-so contrario alla ricostituzione dell’ex Comune di Esmate, il qua-le quindi dovrebbe rimanere aggregato a quello di Solto Collina,che potrebbe riprendere la sua antica denominazione di Solto.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Considerate le ragioni esposte dal relatore;Vista la circolare 11 Settembre 1945 n.15300 con la quale il Mi-nistero dell’Interno fissa i criteri da seguire nell’esame delle ri-chieste di ricostituzione di Comuni soppressi durante il regimefascista;Atteso che nel mentre l’ex Comune di Fonteno ha i mezzi perfronteggiare le maggiori esigenze di Comune autonomo, le ri-sorse della frazione di Esmate non possono ritenersi sufficientiper il funzionamento autonomo dei pubblici sevizi e che per lastessa frazione di Esmate non sussistono particolari motivi, oltre aquelli di carattere morale, per chiedere il ritorno dell’autonomia,a voti unanimi:

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione dell’ex Comu-ne di Fonteno e di manifestare parere contrario alla ricostitu-zione dell’ex Comune di Esmate.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Estratto della deliberazione N. 182 adottata nella riunione del16 dicembre 1947.

OGGETTO: Domanda di ricostituzione dell’ex Comune di Barziz-za, attualmente fuso in quello di Gandino.

Relatore il deputato Sig. F. A. Traversi.

Barzizza che attualmente conta 398 abitanti, fino al 1927 erastato un Comune autonomo.In data 9 marzo 1947 cinquantotto contribuenti hanno avanza-to domanda per ottenere la ricostituzione del Comune.La richiesta è motivata in prevalenza da ragioni storico-senti-mentali, in quanto, secondo affermano i firmatari, Barzizza vi-veva una vita autonoma sin dal 1263.La frazione, poi, – sempre secondo i firmatari della richiesta – sa-rebbe stata completamente trascurata dal capoluogo, che all’in-contro avrebbe alienato alcuni lotti di terreno di proprietà co-munale, senza che Barzizza ne avesse parte del ricavato.Ragioni di distanza non esistono, in quanto un solo chilometro distrada separa i due centri.In occasione del sopraluogo effettuato per istruire la pratica èrisultato che non sussistono altre particolari ragioni per la sepa-razione, né esiste alcun contrasto tra le due popolazioni, ad ec-cezione di una pendenza relativa al lavatoio di Barzizza, che de-molito un tempo non se ne costruì, per subentrate complicazio-ni, uno nuovo. Comunque il relativo progetto è già approvato, mala sua attuazione è stata sospesa in seguito alla domanda di ri-costituzione di Barzizza.Altra questione riguarda l’acqua di Barzizza, della quale devedisporre solamente la frazione e non anche il capoluogo. Questoperaltro, non chiede se non di poter usufruire dell’eccedenza.Per Barzizza non è stata fatta alcuna opera straordinaria; maneanche a Gandino se ne è potuto eseguire per l’assoluta man-canza di mezzi.A proposito di questi ultimi si è constatato che i proventi di Bar-zizza ammontano poco più di L. 500.000 annue delle quali: L.98.900 per imposte di consumo, L. 93.250 per imposte di fami-glia, L. 225.000 per tassa bestiame, il resto per tasse varie e so-vraimposte fondiarie comunali.Va, peraltro, rilevato che dalla recente crisi dell’industria estrat-tiva della Valle Gandino, la frazione di Barzizza risentirà diret-tamente gli sfavorevoli effetti, in quanto buona parte degli uo-mini validi di questa frazione traeva i mezzi di vita dalle minieredi lignite, che ora sono state chiuse.Si può, pertanto, prevedere che i limitati mezzi di cui disporreb-be Barzizza non sarebbero sufficienti per il normale, sia puremodesto, funzionamento del nuovo Comune.Né possono essere accettati i limitati criteri amministrativi enun-ciati dai promotori della domanda di separazione, secondo cui ipubblici servizi - applicato, messo, seppellitore, ecc. - verrebberoaffidati ad una sola persona, seguendo in ciò i sistemi del secolopassato.

Gandino 111

Premesso quanto sopra è considerata la deficienza dei mezzi fi-nanziari di Barzizza per funzionare da Comune autonomo, si sot-topongono gli atti al giudizio dell’On. Deputazione provincialeproponendo di esprimere parere contrario all’accoglimento del-la domanda.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

dopo una breve discussione sulla soprariportata relazione;CONSIDERATO che i mezzi finanziari di Barzizza non possono ri-tenersi sufficienti ad assicurare il normale funzionamento di Bar-zizza stessa quale Comune a se stante;VISTA la circolare 11 settembre 1945, n° 15300, con cui il Mini-stero dell’Interno dettò le norme da seguire nell’esame delle do-mande di ricostituzione di ex Comuni soppressi durante il regimefascista;a voi unanimi palesi

delibera

di esprimere parere contrario alla ricostituzione dell’ex comunedi Barzizza.

ALLEGATO 1

COMUNE DI GAZZANIGA

Estratto di deliberazione consigliare presa nell’adunanza tenutadal Comune suddetto il 27 marzo 1925.

OGGETTO: Domanda di rettifica di confine intercomunale fraGazzaniga e Cene.(art. 8 R.D. 30/12/1923 N. 2839)

Gazzaniga è regolata da cattivo pianeta.Gazzaniga, che qualcuno chiama la Manchester della Val Seriana,deve accontentarsi della nomea; i privilegi che alla nomea stessadovrebbero essere inerenti e conseguenti, le mancan tutti.Per venire al concreto, essa non rappresenta se non il punto cen-trico di un complesso di industrie, in massima cotoniere, che ar-ricchiscono i paesi limitrofi, per impoverire (sembra paradossaleed è reale) la nostra Gazzaniga, che fa da gentile ospite alla qua-si totalità della manualanza che le industrie stesse muovono.

Limitiamoci al rilievo più schiacciante e persuasivo della suddet-ta dolorosissima situazione. Gazzaniga, per colmo d’ironia, è la sede del grandioso Cotonifi-cio Val Seriana, che gli sorge a fianco del suo abitato e col qualesembra formi un sol tutto; mentre nessun indizio, né interno néesterno, né concreto, né astratto, lascerebbe intravvedere l’ap-partenenza di quest’ultimo a Cene, da cui dista due chilometrie col quale nessun legame lo avvince.Un’occhiata alla planimetria della località, basta a persuaderechicchessia della bontà della tesi che si sta per sostenere.Il Serio, per Gazzaniga, segna l’inesorabile confine con Cene evi sarà chi in contesto vorrà sostenere, che i letti dei fiumi traccianole linee naturali di separazione intercomunale.L’asserzione eventuale, ove fosse, resta sfatata dai fatti, impe-rocchè una grandissima parte dei comuni sul percorso del Serio,spingono i loro confini anche oltre l’opposta sponda.OLTRESSENDA BASSA (paese) è insediata nella sponda sinistradel Serio, ciononostante la Manifattura Festi & Rasini, che stasulla sponda destra, assieme ad una vasta zona coltivata e pa-scoliva, gli appartiene per territorio.ALBINO (paese) è insediato sulla sponda destra del Serio, ma gliappartengono per ragioni di territorio, il colossale cementificioGuffanti, la Conceria Valseriana ed una vasta zona coltiva e bo-schiva, situati sulla opposta sponda.PONTE NOSSA (paese) sta sulla sponda destra del Serio, ma pureil grandioso Cotonificio De Angeli gli appartiene per territorio,sebbene giaccia alla sinistra.In merito, torna a buon punto ricordare, come il vecchio confinedi Ponte Nossa con Clusone, portasse sul territorio di quest’ulti-mo, parte del Cotonificio sunnominato con diverse case di abi-tazione, e come su istanza degli elettori abitanti nella plaga incontesa (febbraio 1915) suffragata da esclusive ragioni di ubica-zione, e nonostante le avverse controdeduzioni di Clusone, ven-ne, in base alla vecchia legge comunale, decretata la rettifica delconfine nel senso richiesto e cioè con l’assegnazione a Ponte Nos-sa di tutto il Cotonificio ed annessi, con in più un’adeguata zonadella periferia per gli sviluppi anche futuri di quell’industria e diquel Comune.Ora se Ponte Nossa ha potuto ciò conseguire, perché dovrà il me-desimo provvedimento esser negato a Gazzaniga, a di cui favo-re militano ben più fondate, gravi e capitali ragioni?!A Gazzaniga, e cioè sulla sponda destra del Serio ed affatto dirimpetto al Cotonificio, che sta alla sponda opposta, sorgono:a) tutte le case operaie del Cotonificio (una sola conta 1000 ope-raie);b) tutte le abitazioni dei 100 impiegati dell’opificio e quelle deiDirettori e preposti di reparto;c) le scuole private del medesimo;

Gazzaniga 114

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d) la grandiosa sua Cooperativa;e) il Campo Ginnastico-Sportivo e varii Circoli per impiegati edoperai dello stesso;f) la Stazione Ferroviaria e lo scalo merci allo stesso Cotonificio ri-servato.Nel campo del culto, la Chiesa Prepositurale di Gazzaniga, è quel-la, cui accede tutta la popolazione operaia ed impiegatizia sud-descritta.Nel campo dell’istruzione, le otto aule scolastiche comunali diGazzaniga, sono quelle che ricevono tutta la parte studentesca,che esorbita dalle scuole private del Cotonificio.Nel campo dell’Assistenza Pubblica, per tutta la massa lavoratri-ce di cui sopra il servizio medico ed ostetrico viene disimpegna-to dai Sanitari stipendiati dal Comune di Gazzaniga, ed altret-tanto dicasi per il servizio di disinfezione necroscopico, cimite-riale e per tutti i molteplici servizi amministrativi.Nell’Asilo Infantile Briolini trova rifugio e protezione la teneraprogenie degli operai, i quali, con siffatta specie di assistenza,posson con animo tranquillo dedicarsi al lavoro anche in opifi-cio nelle ore diurne.Nel grandioso Ospedale Briolini poi (con padiglione per tuberco-lotici, ala per cronici, sala operatoria di primo ordine, bagni di lu-ce, di sole, e bagni diversi curativi ed igienici, con vari reparti col-lettivi e camere private), il cui patrimonio vistoso sale a diversimilioni, trovano assistenza e cura gli infortunati del Cotonificio, gliammalati di ogni forma e gli invalidi al lavoro, che in precedenzahanno date tutte le loro energie a quell’Industria, che i suoi tributiversa per ragioni di territorio al Comune di Cene.Orbene, sarà giusto e ritenibile che Cene, il minuscolo, goda le at-tività, e Gazzaniga, la progredita, sopporti le passività e le con-seguenze deleterie di un’industria di tale entità?!Cene dista dal Cotonificio quasi 2 Km; Gazzaniga ne è separata daun piccolo ponte sul letto di un fiume.Gazzaniga, per aver accolto nel suo grembo materno tutta que-sta numerosissima schiera di sopravvenuti, e per aver ad essaesteso, senza distinzioni, tutto quanto c’era di buono da divide-re, onde esser madre con tutti, matrigna con nessuno, si è ridot-ta in condizioni di finanza disastrose, e dovranno divenire im-possibili, quando in conseguenza del rimaneggiamento tributa-rio in corso di applicazione, si vedrà gradatamente ancor più ina-ridire le sue fonti di entrata.V’è di più: il diritto idrico industriale sul volume d’acqua che og-gi muove il Cotonifico spettava al Comune di Gazzaniga, nel cuiterritorio alimentava uno stabilimento serico ed una cartiera; e so-lo quando nel 1893, l’ora compianto Sig. Decio Briolini, abdi-cando dal campo industriale, vendeva il diritto d’acqua alla Dit-ta Walti (ora Cotonificio), il letto del fiume veniva artificiosa-mente modificato con una grande diga travolgente l’acqua del Se-rio dalla sponda destra alla sinistra ed asportante disastrosa-mente da Gazzaniga la fonte di ogni sua futura risorsa.Orbene, dato che i diritti degli Enti Morali, non soggiaciono anorme prescrittive e son sempre redimibili, è sperabile che il Rea-le Decreto di giustizia, cui si agogna, vorrà essere accordato, senon si vuol rendere frustraneo il R.D. 30 dicembre 1923 N. 2839,che col suo art. 8 viene provvidenzialmente a colmare i vuoti del-l’art. 119 della legge com. e prov., ed a parare alle male costel-lazioni, legiferando con sommo acume e con squisito senso digiustizia, ciò che le precedenti discipline avevano sempre tra-scurato.La relazione con cui S.E. il Ministro dell’Interno presentava a S.M.il Re il progetto di legge 30 dicembre 1923 N. 2839 sullodato, adun certo punto così si esprime:«Altra riforma è quella che concerne il modo di dare respiro epossibilità d’incremento civile ai Comuni a limitato territorio, in-capace di consentire l’impianto di stabilimenti pubblici, ecc. Ecc.Il progetto faculta il Governo ad ampliare il territorio stesso ecc.ecc.»Il centro di Gazzaniga, ha bisogno di aria, di spazio e di una piùlarga sfera di azione, che valga soprattutto a riscattarle gli anti-chi diritti idrici, abusivamente deviati, onde il suo promettentis-simo sviluppo economico-industriale, non sia atrofizzato, ondeil suo patrimonio non resti più al ungo evirato.Cene, in dipendenza di altra derivazione di acqua, sempre dalSerio, ed in località più bassa, che nessuno gli contende, perchéquella è sua, possiede altro Stabilimento Cotoniero già della Dit-ta Wildi, ora assorbito dal Cotonificio Val Seriana, e quindi coisuoi 1800 abitanti, ha già sufficiente fortuna per le sue finanze epel suo sviluppo.Il centro di Gazzaniga, a diversitàdi tutti i Comuni toccati dalle au-ree acque del Serio, fu mutilato di ogni ben di Dio; aveva peregli la sua forza idrica e fu buttata a duplicare quella che giàpossedeva Cene; pur tuttavia il suo sviluppo fu palmare: da 2.500abitanti, salì in brevi anni ad oltre 5.000, e la sua evoluzione ècontinua e sarebbe assai maggiore ed intensa nell’interesse stes-so nazionale, se i suoi polmoni fossero meno circoscritti, le sue fi-nanze meno sferzate, il suo patrimonio meno leso.La materiale appartenenza del territorio su cui sorge il Cotonifi-cio Val Seriana, al comune di Cene, non ha che un contenutoesclusivamente economico, in quanto il comune stesso si avvan-taggia colle contribuzioni diverse che gravano sul quel ricco lem-bo di territorio.Gli interessi invece, le relazioni, gli scambi, la vita insomma, ditutti gli addetti all’Opificio, restano attratti e si svolgono nel-l’orbita del comune di Gazzaniga, cosicché ne deriva la necessitàdemografica, topografica e sociale, che, non dirò consiglia, ma im-pone il provvedimento del distacco da Cene e dell’aggregazioneanche materiale (e non solo morale) a Gazzaniga della sudde-scritta propaggine territoriale, anche rispetto alla forma, che co-sì rettificata, sanzionerebbe uno stato di fatto che già esiste, daquando il Cotonificio sorse.Ragioni quindi di giustizia e di diritto;Ragioni evidenti di vita e di sviluppo avvenire;Ragioni irrefutabili di legge e di legge nuova, di legge di modi-fica, di legge di redenzione, militano a favore di Gazzaniga.

Respingere i postulati del Comune nostro, equivarrebbe a sbar-rare il passo all’evoluzione di un centro, che per la sua movi-mentata ed ormai indiscutibile importanza, ha attratto su di sé lasede di ben tre Istituti di Credito (Banca Popolare - Banca Ber-gamasca - Banca Credito Commerciale), che per la sua centricitàfu prescelta dal Ministero durante la discussione della legge di sop-pressione e di accentramento, a sede nuova di Uffici Finanziari (Re-gistro e Agenzia Imposte), Banche ed Uffici che giornalmentedai loro sportelli vedono entrare e sortire milioni dell’industria pe-riferica e specie di quel Cotonificio Val Seriana che qui debbononecessariamente far capo.Negare la concessione chiesta, equivarrebbe frenare l’ascesa aduna borgata che per il complesso delle industrie circostanti, chela rendono grande e povera, si è fatta una nomina, che ha vocequasi mondiale.Tutto ciò descritto in premessa ed appoggiato al chiaro e provvidodisposto dell’art. 8 del R.D. 30/12/1923 N. 2839,

IL CONSIGLIO a voti unanimi palesi delibera

di umiliare vivissima petizione a S.M. il Re ed a S.E. il Ministrodell’Interno, perché vogliano con bene auspicato decreto retti-ficare il confine tra il Comune di Gazzaniga e quello di Cene, nelsenso di assegnare a Gazzaniga la parte di territorio, che è deli-mitato fra il letto del fiume Serio (sponda sinistra), la strada car-rozzabile che dal ponte del Serio di Gazzaniga, cingendo quasi anatural confine a sud il Cotonificio, porta a Cene, e la valletta asera della turbina dell’Opificio stesso. Plaga che è segnata in ver-de nella planimetria allegata.È fiducia del Consesso deliberante, che Sovrano e Ministero vor-ranno passare le argomentazioni suesposte al vaglio analitico eminuto della comparazione con le condizioni reali dei due Co-muni e del loro territorio, per trarne la decisione di pieno acco-glimento della richiesta corrispondente ai bisogni veri e perma-nenti di Gazzaniga.

ALLEGATO 2

COMUNE DI CENE

Deliberazione presa dal Commissario Prefettizio Cap. Pietro del-l’Acqua, il 24 aprile 1925, assistito dal segretario comunale Sig.Giovanni Valesini.

OGGETTO: Domanda di rettifica confini presentata dal Comunedi Gazzaniga.

Vista la deliberazione 27 marzo 1925 n° 6 del Consiglio Comu-nale di Gazzaniga e ritenuto che la medesima non ha nessunfondamento né in fatto né in diritto;Prescindendo dalla strana forma della citata deliberazione, dal-la quale, chi la legge, potrebbe derivarne la convinzione che ilComune di Gazzaniga, pure essendo il punto centrico di varie in-dustrie della Provincia di Bergamo, vale a dire il vero ed autenticoombelico, ciò nonostante sia afflitto da chissà quali disgrazie, aprescindere dall’esagerato concetto che il Consiglio Comunaledi Gazzaniga ha della propria importanza, per far credere che ilComune di Cene, sia una quantità trascurabile, pure il Commis-sario Prefettizio di Cene, sorretto dal concorde parere espressounanimemente dai Capi di Famiglia del paese, appositamenteconvocati, può con sicura coscienza affermare che le pretese delComune di Gazzaniga, debbono essere respinte.

Basta esaminarne le ragioni:1°) Si dice anzitutto che la zona che si vorrebbe distaccare dalComune di Cene, dista da questo due chilometri, mentre Gazza-niga dista soltanto 500 metri. La ragione non è affatto conclu-dente, poiché se il confine fra i vari Comuni del Regno dovessespostarsi sino a quando esso non avrebbe raggiunto la linea me-

diana, fra i rispettivi centri abitati, si dovrebbe giungere ad unaquantità enorme di rettifiche di confine, ciò che certamente la leg-ge non ha voluto.Lo stesso Comune di Gazzaniga ne è la dimostrazione, con la suaconfigurazione planimetrica. Il suo centro abitato trovasi ad unadelle estremità del suo territorio; e se il criterio della distanzadovesse valere, il Comune di Gazzaniga dovrebbe perdere le sueparti più lontane, in confronto delle quali esistono altri centriabitati, come Costa di Serina ed Aviatico, assai più vicini che nonGazzaniga stessa. Se ciò non avviene, né può avvenire, si è perchénella delimitazione dei comuni, si è seguito sempre il criterio didividere dove il terreno divide; così le catene dei monti, i loroversanti ed i corsi d’acqua, hanno servito e servono a segnareconfini più naturali. Criterio questo che il Comune di Gazzani-ga, accetta dove gli torna di vantaggio, evidentemente non puòrinnegare dove gli torna incomodo. Del resto lo stabilimento delCotonificio non dista affatto dal centro abitato m. 2.000, ma sol-tanto m. 500 circa.

2°) Fra Gazzaniga e Cene, vi è il Fiume Serio, che da tempo im-memorabile ne ha segnato il confine; quella striscia di terrenoche Gazzaniga vorrebbe ora rivendicare, esisteva alla medesimadistanza odierna, anche anni fa, né mai Gazzaniga si sognò direclamarla a beneficio della propria espansione. Fu necessarioche sorgesse in quella località, uno stabilimento importante, per-ché Gazzaniga, dopo circa trent’anni, dacché lo stabilimento èretto, sentisse il suo bisogno di espandersi, in una forma tuttoaffatto particolare: essa non reclama spazio per costruire e per svi-lupparsi per proprio conto, poiché dello spazio ne ha altrove fi-no a che vuole; essa vorrebbe incorporare quella stessa strisciadi terreno, che si stende al di là del Fiume, e sulla quale essa tro-verebbe, già costruito, lo stabilimento del Cotonificio. Ciò Gaz-zaniga chiama espandersi e svilupparsi, mentre in sostanza nonsignifica che conquistare della materia tassabile, strappandolaai Comuni vicini. Si vedrà poi se ciò può essere consentito.

3°) Né vale che pochi Comuni della Valle Seriana si stendano su en-trambe le sponde del Fiume: essi sono pochissimi in confrontodella grande maggioranza, che sorge sulla destra e sulla sinistradel Serio, senza oltrepassarne la linea.È degno di particolare menzione il caso di Ponte Nossa, che, nel-la deliberazione del Consiglio Comunale di Gazzaniga, verreb-be indicato come identico a quello in esame.È vero che una parte del territorio di Clusone, dove sorse lo sta-bilimento della Stamperia De Angeli, fu distaccata dal Comunestesso per essere aggregata al Comune di Ponte Nossa; ma ciòaccadde parché si era costituita, in questo estremo lembo delterritorio di Clusone, una Frazione, che espresse il voto di di-staccarsi dal Capoluogo da cui apparteneva, e dal quale distavaben sei chilometri.Furono gli stessi appartenenti alla Frazione, che erano i maggioriinteressati, i quali determinarono la loro aggregazione al Co-mune di Ponte Nossa, in base all’ultimo comma dell’art. 120 del-la Legge Comunale e Provinciale (T.U. 4 febbraio 1915 N° 148).Nel caso concreto, invece, non esiste una vera e propria Frazione,ma soltanto uno stabilimento moderno, dove abitano ben po-chi, i quali, se fossero interpellati sulla odierna questione è as-sai dubbio che si mostrassero entusiasti degli affettuosi amples-si di Gazzaniga.Il caso quindi è ben diverso, tanto ciò vero, che l’invocata rettificadi confine, avrebbe la sua base, sull’art. 8 del Regio Decreto 30 di-cembre 1923 N° 2839, il quale richiama la procedura dell’art. 119della Legge Comunale e Provinciale, e non già il predetto arti-colo 120.

4°) Altro argomento, in favore della proposta rettifica di confine,si vorrebbe ravvisare nella seguente circostanza: che sorgono sul-la sponda destra del Fiume Serio, vale a dire, in territorio di Gaz-zaniga, tutte le case operaie del Cotonificio, tutte le abitazioni de-gli impiegati, le scuole private del medesimo, la Cooperativa edil Campo Ginnastico Sportivo.Pare però allo scrivente, che se Gazzaniga possiede già tutto ciò,la proposta rettifica di confine, non aggiungerebbe nulla a ciò cheessa di già possiede, e cioè il segnalato incremento di popola-zione con tutti i vantaggi che dal medesimo sono derivati. Di-

Ing. Aldo Colleoni, Progetto di aggregazione del territorio in Comune di Cene al Comune di Gazzaniga, 25 marzo 1925 (Archivio storico provinciale).

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fatti nel mentre la maestranza dello stabilimento ed i relativi im-piegati provvedono, quasi integralmente, da soli, ai propri biso-gni, e così per case, scuole, circoli e sport il Comune di Gazzani-ga, riceve il beneficio di tutte le imposte dirette ed indirette, chepuò riscuotere su tutta quella massa di popolazione, che si av-vantaggia di già del Commercio che la medesima può dare colsuo consumo.Non è quindi a dire, che nel campo dell’istruzione, dell’assisten-za pubblica e della beneficenza, Gazzaniga sacrifichi eccessiva-mente i propri interessi; spendendo anche per coloro che lavoranoal di là del Serio; essa dà certo meno di quanto riceve, poiché lamaestranza e gli impiegati del Cotonificio, in virtù della loro for-za di cooperazione, mercé gli aiuti della stessa Società proprietariadello stabilimento, hanno provveduto e provvedono del proprioa parecchi servizi di carattere pubblico.Sarebbe comprensibile che il Comune di Gazzaniga si lamentas-se, ove gli abitanti di altri Comuni, venissero nel suo territorio alavorare, per consumare altrove il reddito del loro lavoro, ma è su-premamente assurdo, che Gazzaniga si lagni, perché molti deisuoi abitanti trovano altrove da guadagnare la vita, pur conser-vando la residenza nel loro Comune, dove consumano tutto ciòche guadagnano.Non è quindi vero che l’esistenza in territorio di Gazzaniga del-le case operaie, delle abitazioni di impiegati, delle Scuole Priva-te e del Campo Sportivo, costituisca un argomento in favore del-la proposta rettifica di confine, ma dimostra, al contrario, chetale rettifica è perfettamente inutile ed ingiusta.

5°) Il Consiglio Comunale di Gazzaniga, nella sua deliberazione,invoca a proprio favore un diritto idrico, industriale, per l’acquadel Serio che lo stabilimento del Cotonificio adopera quale forzamotrice.Su questo punto è assai facile replicare che le acque del Serio,sono di proprietà del Demanio, e che di esse possono disporresoltanto coloro che abbiano ottenuto la concessione, per la de-rivazione relativa. Ma poiché dalla stessa deliberazione 27 mar-zo 1925 del Comune di Gazzaniga, si desume che fino al 1893era stato concessionario del diritto di presa d’acqua, il compian-to Sig. Decio Briolini e da allora in poi l’attuale Cotonificio, è evi-dente che lo stesso Comune di Gazzaniga non riconosce in sénessuna veste di concessionario del diritto di presa d’acqua.Un dato di fatto però è utile ricordare e cioè che la [derivazione]di acqua che aziona lo stabilimento del Cotonificio, è effettuatasul confine fra Cene e Fiorano al Serio e pertanto il Comune diGazzaniga vi è estraneo.Il diritto idrico industriale, come il Comune di Gazzaniga lo in-tende, vale a dire che nel senso che il concessionario ultimo do-vesse utilizzare l’acqua del Serio, nella stessa sponda del Fiume,sulla quale la utilizzava il concessionario primitivo, costituisce undiritto di nuovo genere, che nel nostro sistema legislativo nonesiste e pertanto è vano parlarne.

6°) Altro argomento che il Comune di Gazzaniga invoca a propriofavore, sta nell’aumento della sua popolazione, nell’aumentataimportanza del suo paese per essersi ivi stabilite le succursali di treBanche, per esservi stata impiantata la Sede di un Ufficio del Re-gistro ed Agenzia delle Imposte e per essere le sue finanze biso-gnose di nuove entrate.Degli esposti motivi, nessuno ha fondamento, in relazione alquesito di cui si tratta.Difatti, se Gazzaniga è aumentata di popolazione, ed in ciò hacontribuito certamente lo stabilimento ch’essa vorrebbe incor-porare, ciò non vuol dire che essa necessariamente debba ag-gregarsi il territorio dove sorge lo stabilimento stesso e dove nonabita, né può abitare, quasi nessuno. Inoltre, se Gazzaniga è au-mentata, ciò non avvenne nella proporzione che viene espostanella deliberazione del 27 marzo 1925. Lo stesso Comune di Gaz-zaniga, in occasione del reparto spese di alcuni servizi consortili,come quello Medico, Ostetrico, Veterinario, Esposti, spese per laPretura, Carcere ecc., sostiene ancora oggi che la sua popolazio-ne non supera i quattromila abitanti. D’altra parte il Comune diCene, da 999 abitanti che aveva nel 1901, è salita a 2164 nel 1921e a N. 2325 al 1924.Se a Gazzaniga vi sono le succursali di tre Banche, significa che iviesiste già un notevole movimento di capitali, movimento sul qua-le, la progettata aggregazione dello stabilimento del Cotonifi-cio, non può avere nessuna influenza. Lo stesso dicasi dell’UfficioAgenzia Imposte e del Registro. La clientela che accede a quegliUffici, vi si recherà ugualmente anche se la richiesta aggrega-zione non avvenisse.Per quanto concerne il bisogno di entrate, che il Comune di Gaz-zaniga può avere, basterà rispondere che tale bisogno, non puòessere in nessun caso preponderante su quello di Cene. Infattinon è lecito che un Comune, cerchi le proprie risorse, mutilan-do quelle del Comune confinante; e così appunto avverrebbe sela richiesta aggregazione fosse concessa, essendo evidente chese Gazzaniga venisse ad avvantaggiarsi, sulle tasse che il Coto-nificio paga al Comune di Cene, e cioè di L. 22.771.36 per il 1925,la stessa somma verrebbe a costituire una sicura perdita per ilBilancio Comunale di Cene. In tal modo, con lo specioso motivodi assestare il Bilancio di un Comune, si rovinerebbero comple-tamente le finanze dell’altro.Che il Comune di Gazzaniga abbia necessità di nuovi redditi nonè nemmeno vero. Esso ha ottenuto il pareggio del Bilancio, conle sue entrate ordinarie, diminuendo il gravame delle tasse e del-le imposte, tanto che, essendo salito l’appalto del dazio alla co-spicua somma di L. 117.000.-, gli amministratori avrebbero pre-ferito di cedere il detto appalto per L. 70.000.- circa al Consor-zio Esercenti, affermando che a Gazzaniga non occorreva sommamaggiore.In occasione della costruzione del nuovo fabbricato per gli Uffi-ci finanziari, il Comune di Gazzaniga, con un Bilancio di circa L.200.000.-, ha potuto stanziare la somma di L. 50.000.-, per im-borsare la spesa relativa al fabbricato suddetto, e così in sei an-

ni può pagarlo integralmente, senza ricorrere a mezzi straordinari.La tassa di Famiglia che Gazzaniga applica, dà un gettito di L.18.000.-, mentre quella di Cene dà un gettito di L.15.000.-, e ciòquantunque la popolazione dei due Comuni sia nella propor-zione della metà.L’aliquota della sovrimposta terreni e fabbricati, mentre per Gaz-zaniga è del 88,934% e del 26,391%, per Cene è del 94,135% e del36,367%.Infine, nel mentre il Comune di Gazzaniga può sopperire ai pro-pri servizi pubblici unendosi in Consorzio coi vicini Comuni diFiorano al Serio e di Orezzo, realizzando nuove economie nelservizio del Segretario, del Medico, ostetrico, cimiteriale ecc. al-trettanto non può dirsi del Comune di Cene.Lo sviluppo di strade che ha il Comune di Cene è di circa Km 12,mentreché il Comune di Gazzaniga non arriva alla decima parte,limitandosi le strade di Gazzaniga a quelle del centro abitato.Da tutte le circostanze suddette viene confermato che il Comunedi Gazzaniga non ha nessuna necessità finanziaria che possa de-terminarlo a cercare di aumentare i propri redditi, essendo evi-dente che esso trovasi in ottime condizioni, specialmente poi sequeste si raffrontano con quelle del Comune di Cene.

7°) Fra tutte le ragioni che furono esposte, nessuna delle qualipuò ritenersi per valida, l’ultima, cioè quella finanziaria è la so-la che in realtà determina il Comune di Gazzaniga a chiedere a Ce-ne una rettifica di confine.Le tasse che il Cotonificio paga al Comune di Cene, ora impostasulle industrie, di L. 22.771.36 per il 1925, rappresentano il ber-saglio al quale Gazzaniga mira per colpire.Basta esaminare il nuovo confine che si vorrebbe attuare, percomprendere, come il richiesto territorio, già coperto nella to-talità dai fabbricati del Cotonificio, non potrebbe dare a Gazza-niga più di quanto dà a Cene. Per tale motivo, il passaggio dellostabilimento da un Comune all’altro, si risolverebbe in sostanzanello stralcio dai ruoli delle imposte, di un solo contribuente.Questa è la sostanza; tutto il resto è vana forma.Ora il Commissario di Cene, deve pure proporsi il quesito se taleforma di aggregazione, sia consentita in correlazione all’invoca-to disposto dell’art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923 N° 2839 e 119 delT.U. della Legge Comunale e Provinciale.Evidentemente il Comune di Gazzaniga ha inteso di valersi an-zitutto del primo comma del citato art. 8, il quale recita espres-samente così: «Con la procedura dell’art. 119 della Legge, puòad un Comune essere dato ed ampliato il territorio esterno, quan-do è dimostrata l’insufficienza di esso, in rapporto all’impianto al-l’incremento ed al miglioramento dei servizi pubblici, e risultiche l’insufficienza del territorio sia di impedimento allo sviluppoeconomico del Comune».In sostanza il detto articolo ha portato una modificazione all’ul-timo comma dell’art. 119 T.U. della Legge Comunale e Provin-ciale, il quale stabiliva che, col metodo tracciato nei precedenticommi dell’articolo stesso, si poteva dare od ampliare il territorioesterno ai Comuni murati. L’art. 8, non richiede più che si tratti diComune murato; ed in realtà la modificazione non ha fatto chericonoscere esplicitamente nella Legge, ciò che in pratica la giu-risprudenza aveva già ammesso, e cioè che per Comune muratodovevasi intendere non tanto il Comune cinto da mura, quantola Città (Consiglio di Stato, parere 18 maggio 1878, espresso di do-manda della Città di Venezia). Il motivo di tale interpretazione sta-va nel fatto che in sostanza, solo le Città, con la loro espansione,coi loro molteplici servizi, con la loro crescente importanza, po-tevano rendere necessaria l’aggregazione di territori di Comunifinitimi; e l’attuale art. 8, quantunque espressamente non lo di-ca, non può interpretarsi diversamente.Il caso in esame, non coincide col concetto sopra espresso, poichéGazzaniga, che domanda l’aggregazione, non ha carattere diCittà, né grande né piccola.Ma il Comune di Gazzaniga, quantunque non lo dica, può an-che aver inteso di servirsi dell’ultimo comma dell’articolo 8 che èdel seguente tenore:«L’incremento può aver luogo con l’aggregazione di Comuni con-termini, e quando ciò non sia necessario, può effettuarsi distac-cando la parte del territorio riconosciuta insufficiente per la ese-cuzione delle opere e per favorire l’impianto e lo sviluppo deiservizi ed industrie rispondenti all’importanza ed efficienza delporto, o di altri stabilimenti pubblici e per l’incremento economicodel Comune».Anche in questa parte, l’art. 8 ha portato qualche migliore chia-rimento alla Legge Comunale e Provinciale, in quantoché, men-tre l’art. 119, lasciava molti dubbi, sulla possibilità di aggregaredelle parti di Comuni per le gravi difficoltà nelle quali avrebbe po-tuto trovarsi il Comune mutilato, ora l’art. 8 non trova più dub-bi di sorta, sulla possibilità di tal genere di aggregazione. Però, nelmentre in precedenza solo la giurisprudenza e la dottrina rico-noscevano come più grave l’aggregazione di una parte del Co-mune, che non la totale unione del medesimo ad altro di mag-giore importanza, ora la Legge, con il citato art. 8, ha riconfer-mato espressamente lo stesso concetto, circondando l’aggrega-zione di parti di Comuni, con opportune cautele di caratterecompletamente restrittivo e tassativo.Ed anzitutto s’impone il criterio della necessità che la Legge ha vo-luto, e che deve valutarsi, in base ai criteri dello stesso art. 8 det-tati, in relazione all’impianto, all’incremento o miglioramentodei servizi pubblici ed allo sviluppo economico del Comune. Sem-plici motivi, di comodità, di utilità e di impugnamento del Bi-lancio Comunale, non sono ammissibili, perché dalla Legge nonelencati.Il Consiglio di Stato, nel dare parere contrario alla aggregazionerichiesta dal Comune di Bergamo, di alcuni Comuni vicini, così siesprimeva: «Ma il concetto della norma dettata dall’art. 119, ultimo com-ma, che stabilisce una eccezione al principio generale che le cir-coscrizioni territoriali, non si possono modificare, se non per leg-ge, non può estendersi al punto che un Comune, il quale non

abbia territorio esterno, o lo abbia insufficiente, possa aumen-tarlo, aggregandosi altri Comuni finitimi più piccoli, non perchéciò sia richiesto indeclinabilmente da siffatta insufficienza di ter-ritorio, cioè dalle necessità di garantire l’esistenza ed il funzio-namento di servizi pubblici che sia d’uopo di impiantare in ter-ritorio altrui, ma per rimediare inconvenienti che dalla vicinanzadi Comuni piccoli a un Comune grande, è ovvio risenta inconve-nienti che nella generalità dei casi sono tollerabili, o possono eli-minarsi senza l’impiego di eccezionali misure».Che in sostanza debbono ricorrere nell’aggregamento gli estre-mi della necessità, è ammesso dallo stesso Comune di Gazzaniga;soltanto che, tale necessità non esiste, o per lo meno vorrebbe ri-conoscersi in fatti e circostanze che non la dimostrano né puntoné poco.Che il Comune di Gazzaniga abbia insufficiente territorio all’im-pianto dei suoi servizi pubblici, e che il suo incremento econo-mico ne resti ostacolato, sono affermazioni gratuite, come pureè vana ed ampollosa retorica, voler far credere ad una impor-tanza che Gazzaniga non ha, e che non arriverà mai a toccare.Gazzaniga è un modesto paese, né più né meno di Cene e si po-trà benissimo parimenti sviluppare, restando, come sempre fu,sulla sponda destra del Serio.La popolazione di Cene fu sempre fiera della sua integrità Co-munale, e delle industrie che essa, con la larghezza di vedute deisuoi antichi amministratori, riuscì a vedere impiantate nel suoterritorio. Poiché è uopo ricordarlo, se l’Opificio ora controversonon sorse in Comune di Gazzaniga, dove già in precedenza venivasfruttata la concessione di acqua che azionava uno stabilimen-to serico ed una cartiera, di ragione del compianto Sig. DecioBriolini, ciò avvenne per la grettezza degli amministratori di queltempo, i quali vedevano nella grande industria, una nemica equindi l’ostacolarono in ogni modo. Perciò lo stabilimento dellaDitta Walti (ora Cotonificio di Valle Seriana) passò sull’altra spon-da del Fiume, dove il Comune di Cene fece allora tutte le age-volazioni e concessioni possibili, di cui non deve perdere i frutti.Anche per tale motivi di carattere storico, il Comune di Gazzaniganon può eccepire sulla situazione attuale, che si presenta come lo-gica conseguenza del passato, e della quale, del resto, non può nédeve lagnarsi.Lo stabilimento di Valle Seriana dà ottimi redditi agli abitanti di Gaz-zaniga, come ne dà a quelli di Cene, ed i due Comuni ne traggonovantaggi con una ripartizione che sarebbe ingiusto toccare.Tutto ciò premesso e considerato

delibera

Di resistere alla domanda presentata dal Comune di Gazzaniga,con la deliberazione in data 27 marzo 1925, e di rivolgere allaMaestà del Re, rispettosa istanza perché la domanda predettasia respinta.Firmato il Commissario Prefettizio Cap. Pietro dell’AcquaFirmato il Segretario Comunale Giovanni Varesini.La presente delibera venne pubblicata nella domenica 26 aprile1925 e contro di essa non vennero prodotti reclami di sorta.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 7 giugno 1965

N. 11OGGETTO: Distacco delle Frazioni Ripa e Bettuno dal Comune diGandellino e aggregazione al Comune di Gromo. Parere.

Delib. n. 112Relatore: prof. Citaristi

Il Relatore riferisce:

«Gli abitanti delle frazioni Bettuno e Ripa del Comune di Gan-dellino, in data 14 agosto 1955, hanno presentato alle compe-tenti Autorità, domanda di distacco dal Comune di Gandellinoper la aggregazione al finitimo Comune di Gromo.I due Consigli comunali si sono espressi come segue:Il Comune di Gandellino ha espresso parere contrario al distacco(vedi delibera del 14 marzo 1954, n. 2), parere confermato con de-libera del 7 gennaio 1958, n. 5, ed ha pure fatto opposizione aiprogetto di delimitazione territoriale redatto dall’Ufficio del Ge-nio Civile (vedi delibera 29-2-1964, n. 2).Il Comune di Gromo ha espresso parere favorevole all’aggrega-zione (vedi delibera 29-9- 1956, n. 27).La Prefettura di Bergamo, in conformità a quanto disposto dall’art.35 della legge comunale e provinciale 3-3-1934, n. 383, ha pro-mosso il parere del Consiglio provinciale.Si forniscono pertanto qui di seguito alcuni dati illustrativi dellasituazione dei Comuni di Gandellino e di Gromo nonché delledue frazioni interessate, Bettuno e Ripa, sotto l’aspetto storico-geografico, demografico ed economico- finanziario.Storicamente i due Comuni sono sempre stati autonomi.Nel 1927 Gromo e Gandellino, unitamente a Valgoglio, furono riu-niti e costituirono il Comune di Gromo.Nel 1954, in applicazione della legge 15-2-1953, n. 71, vennero ri-costituiti in Comuni autonomi con l’antica, rispettiva delimita-zione territoriale.

Gromo 121

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Comune di GandellinoAl Comune di Gandellino si accede per mezzo della strada pro-vinciale di Val Bondione, che tocca prima l’abitato di Gromo.Il Comune confina all’incirca a nord con i Comuni di Carona eValbondione, ad ovest con il Comune di Valgoglio, a sud con il Co-mune di Gromo, ad est con il Comune di Valbondione.La superficie del territorio comunale di Gandellino è di Ha. 2856e quella delle frazioni Bettuno e Ripa — secondo la delimitazio-ne territoriale predisposta dal locale ufficio del Genio Civile —è di Ha. 438.La popolazione è così distribuita:

Censimento 1961 al 31-12-1964

— Gandellino (capoluogo) ab. 1.383 ab. 1.309— Frazioni Bettuno e Ripa » 360 » 340

_________ _________Totale ab. 1.743 ab. 1.649

Il servizio medico e quello ostetrico sono comunali e non con-sorziali.Il servizio veterinario è consorziato e fa capo ad Ardesio.La farmacia trovasi a Gromo.Il capoluogo ha tutti i servizi comunali e sociali: scuole elementari,ambulatorio medico, illuminazione pubblica, acquedotto, uffi-cio postale, posto telefonico pubblico, parrocchia e cimitero.La frazione Bettuno, collegata con Gromo da circa 400 mt. distrada asfaltata, ha i seguenti servizi forniti dal Comune di Gan-dellino: servizio postale e illuminazione pubblica.Ha il telefono e l’acquedotto autonomo.Gli altri servizi sono forniti invece dal Comune di Gromo: scuoleelementari, parrocchia (Gromo S. Giacomo) e cimitero.La frazione Ripa, costituita da numerose case sparse, è collegataa Gromo da una mulattiera di 2-3 Km. e con Gandellino, capo-luogo, da sentieri per 3-4 Km.Ha una propria sede per le scuole elementari e l’ambulatorio me-dico. Non ha telefono.Il servizio postale proviene dal capoluogo.

Situazione economico-finanziaria

(Omissis)

I dati di cui sopra mettono in evidenza che il Comune di Gan-dellino, ove le sue frazioni Bettuno e Ripa si aggregassero al Co-mune di Gromo, non avrebbe delle notevoli ripercussioni nega-tive dal lato economico-finanziario, in quanto le minori entratesarebbero compensate dalle minori spese relative alle frazioniin parola. In realtà, quindi, si avrebbe soltanto una minore po-tenzialità economico- finanziaria dovuta alla riduzione della po-polazione e dell’entità territoriale del Comune, che non subi-rebbe squilibri economici in termini percentuali. Infatti l’attualedisavanzo economico di L. 1.518.000 e quello di L. 1.226.180, cheavrebbe il Comune in caso di distacco delle due frazioni suddet-te, corrispondono entrambi all’8,31% circa delle corrispondenti en-trate comunali.Il Comune di Gromo, al quale le due frazioni suddette intendonoaggregarsi, non avrebbe vantaggi economici da tale aggrega-zione in quanto assumerebbe una entità di popolazione e di ter-ritorio il cui apporto economico presenterebbe un deficit di L.251.820, come sopra dimostrato.Tuttavia, l’aggregazione in parola non sarebbe economicamen-te negativa per il Comune di Gromo, la cui attuale potenzialitàeconomica si presenta attiva, come si rileva dal bilancio 1964 didetto Comune, che presenta la seguente situazione:

Entrate effettive L. 32.497.423Uscite effettive e quote capitaliper ammortamento debiti » 31.541.526

Avanzo economico L. 955.897

Osservazioni:La popolazione dell’attuale Comune di Gandellino trae il pro-prio reddito dalla scarsa agricoltura, dall’attività edilizia, dal-l’occupazione presso le industrie della zona più a valle (es. Villad’Ogna); una certa attività marginale è data dai taglialegna; con-ta infine un certo numero di emigranti stagionali.Tutti i rapporti familiari e sociali, che non siano quelli stretta-mente connessi ai servizi comunali (anagrafe, stato civile, ecc.)fanno capo esclusivamente a Gromo e non a Gandellino in quan-to per recarsi in quest’ultima località gli abitanti delle due frazionidebbono discendere a Gromo e quindi risalire la valle, lungo lastrada provinciale. I frazionisti di Ripa hanno solo l’alternativadi recarsi a Gandellino attraverso sentieri di montagna.I servizi sanitari fanno capo a Gandellino, mentre invece sarebberomolto più agevoli e tempestivi — secondo quanto affermano ifrazionisti — qualora fruissero dell’analogo servizio di Gromo.Altrettanto dicasi del servizio postale, che subisce spesso note-voli ritardi dato che la posta viene smistata a Gandellino; il chenon avverrebbe qualora fosse smistata dall’ufficio postale di Gro-mo.Comunque in generale i contatti umani si svolgono di fatto ed inmodo pressoché esclusivo con l’abitato di Gromo e non con il ca-poluogo di Gandellino, al quale tuttora appartengono e dal qua-le appunto intendono staccarsi.In effetti, da un punto di vista strettamente territoriale, l’aggre-gazione delle frazioni Bettuno e Ripa al Comune di Gromo ri-sulta valida mentre, come si è visto più sopra, la futura situazio-ne economico-finanziaria del Comune di Gandellino non subirànotevoli ripercussioni negative.In data 25 aprile u.s. i capi famiglia e gli amministratori rappre-sentanti le due frazioni hanno rinnovato l’istanza per una solle-cita definizione della pratica.

La Giunta, dopo un’attenta valutazione della volontà espressadalle popolazioni interessate, ha predisposto il seguente sche-ma di provvedimento che sottopone all’esame ed alle decisionidell’on.le Consiglio».

Aperta la discussione…

(Omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito il relatore;Visto l’art. 35 della legge comunale e provinciale T.U. 1934;Dopo ampia discussione;Mediante votazione palese per alzata di mano;Presenti n. 31 Consiglieri;A maggioranza di voti: favorevoli n. 28; astenuti n. 3 (…);

delibera

di esprimere parere favorevole sulla istanza di distacco delle fra-zioni Bettuno e Ripa dal Comune di Gandellino per l’aggrega-zione al Comune di Gromo.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 4488 di Prot.Estratto della deliberazione N. 89 adottata nella riunione del 17giugno 1947.Relatore Sig. Traversi

OGGETTO: Domanda di ricostituzione degli ex Comuni di Fon-dra e di Trabuchello, attualmente facenti parte del Comune diIsola di Fondra.

Il deputato Traversi riferisce:«Nel 1928 gli ex Comuni di Fondra (173 abitanti) e di Trabuchel-lo (146 abitanti), vennero fusi in un unico Comune denominatoIsola di Fronda. Il provvedimento, a quanto si è potuto constatare,fu determinato dalla circostanza che specie il Comune di Fondranon aveva mezzi sufficienti per sostenere il peso di una vita au-tonoma.Con una petizione di 54 appartenenti a Trabuchello venne chie-sta la ricostituzione dei due ex Comuni, suffragando la domandacon motivi di carattere economico-finanziario e sentimentale,nonché con la distanza fra le frazioni di Fondra e di Trabuchello.La domanda fu esaminata dalla Giunta Municipale, che nella se-duta del 14 dicembre 1945 espresse parere favorevole per il suoaccoglimento.All’incontro in data 24 marzo 1946 venne presentato alla Pre-fettura di Bergamo un ricorso, a firma di 54 capi famiglia di Iso-la di Fondra, contro la prospettata ricostituzione dei due ex Co-muni.Nel ricorso vengono poste in rilievo talune circostanze che sonoin contrasto con la possibilità di attuare la chiesta ricostituzionecomunale.Viene invero osservato che l’attuale Comune è composto di soli319 abitanti e non tutti con la effettiva residenza, essendo nelComune stesso sensibile il fenomeno dell’emigrazione. Suddivi-dendolo in due il Comune minore avrebbe una popolazione re-sidente di poco superiore ai 100 abitanti. Da questi ultimi nonsarebbe agevole trarre neanche gli elementi per costituire i Con-sessi previsti dalla vigente legislazione per l’Amministrazione delComune.D’altro canto, poi, secondo i ricorrenti, i ricostituiti Comuni nonavrebbero i mezzi sufficienti per una vita autonoma.Da accertamenti fatti sul posto è risultato che la domanda di ri-costituzione fu avanzata in particolare dalla popolazione di Tra-buchello, in quanto si troverebbe in situazione di inferiorità neiconfronti di quella di Fondra.La proprietà boschiva dell’ex Comune di Fondra fu a suo temposuddivisa tra la popolazione, per cui attualmente Fondra è senzapatrimonio, mentre quello di Trabuchello è tuttora intatto.Da esso l’attuale Comune di Isola di Fondra trae per la maggiorparte i mezzi necessari per il suo funzionamento. Questa circo-stanza costituisce il principale motivo del malcontento della po-polazione di Trabuchello. E da ciò il desiderio della separazione.Se non che a questo inconveniente potrebbe agevolmente esserposto riparo mediante una equa commisurazione dei tributi co-munali, specie della tassa di famiglia, in modo da non fare gravaretutto il peso dei servizi comunali sui redditi del patrimonio bo-schivo di Trabuchello.D’altra parte non si ravvisa l’opportunità della ricostituzione di Co-muni – sia pure di alta montagna – con popolazioni che non rag-giungono i 200 abitanti.Per quanto riguarda la situazione finanziaria, si rileva che Fondranon avrebbe i mezzi necessari per una vita indipendente, mentreTrabuchello tale possibilità la avrebbe fino a tanto che sussistonole attuali favorevoli condizioni del mercato del legname.Premesso quanto sopra si propone alla Deputazione provincialedi dare parere contrario alla domanda di ricostituzione degli exComuni di Fondra e di Trabuchello.»

Isola di Fondra 122

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la relazione del deputato Traversi;Considerata l’esiguità della popolazione delle frazioni di Fondrae di Trabuchello;Atteso che la popolazione di Fondra è contraria alla separazione;Constatato, inoltre, che l’ex Comune di Fondra non avrebbe imezzi necessari per garantire una vita autonoma al paese;Vista la circolare ministeriale 11 settembre 1945, n° 15300, con laquale vengono dettate istruzioni in ordine ai criteri da seguire nel-la trattazione delle domande di ricostituzione di ex Comuni sop-pressi durante il periodo fascista;a voti unanimi

delibera

di esprimere parere contrario all’accoglimento della domandadi ricostituzione degli ex Comini di Fondra e di Trabuchello, at-tualmente fusi in quello di Isola di Fondra.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Seduta del 15 marzo 1929 (VII).

N. 365 di registro - N. 1502 di protocollo

OGGETTO: Unione del Comuni di Isso con Antegnate; Barbatacon Fontanella; Covo con Fara Olivana, e rettifica di confine traCovo e Romano con aggregazione a quest’ultimo di parte delterritorio di Fara.

Veduta la nota 9 marzo 1929 nº 2405 con la quale S.E. il Prefet-to trasmette per il prescritto parere gli atti riguardanti le pro-gettate unioni dei Comuni di Isso con Antegnate, Barbata conFontanella, Covo con Fara Olivana con rettifica di confine tra Co-vo e Romano ed aggregazione a quest’ultimo di parte del terri-torio di Fara;Vedute le deliberazioni dei singoli Comuni con gli allegati schiz-zi planimetrici e considerato che la progettata fusione oltreché fa-vorire la condizione di quei comuni, attese le spese superiori airedditi ed alla potenzialità tributaria tende inoltre alla sempli-ficazione e accentramento dei servizi con notevoli economie nel-l’Amministrazione e con il miglioramento dei servizi stessi;Veduta inoltre la deliberazione del Podestà di Romano Lombar-do per la aggregazione al Comune di parte del territorio di FaraOlivana con rettifica del confine fra Romano e Covo come daidisegni planimetrici di cui sopra;Veduto l’art. 242 delle legge Comunale e Provinciale;Veduto il decreto prefettizio 23 gennaio 1928 nº 164 Gab.;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

delibera

di esprimere parere favorevole per la fusione del Comune di Issocon Antegnate, del Comune di Barbata con Fontanella, di Covocon Fara Olivana e per la rettifica di confine tra i Comuni di Co-vo con Romano, con aggregazione a quest’ultimo di parte delterritorio di Fara.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIOFº Nuvolone

IL SEGRETARIO GENERALEFº Pratelli

ALLEGATO 2

[1929]

FUSIONE DEI COMUNI DI FARA 0LIVANA, ISSO, BARBATA, COVO,ANTEGNATE E FONTANELLA. ISPEZIONE.

Per la fusione dei predetti Comuni vi sono due proposte e cioè:a) una riguardante la fusione di Fara Olivana-Isso-Barbata;b) l’altra per la fusione di Fara con Covo, Isso con Antegnate e Bar-bata con Fontanella.La prima proposta è avanzata dall’attuale Podestà che regge itre Comuni di Fara, Isso e Barbata, la seconda viene caldeggiataconcordemente dai Podestà di ciascuno dei tre Comuni di Covo,Antegnate e Fontanella.

Io ritengo sia da scartarsi a priori la proposta della fusione di Fa-ra Isso Barbata per le seguenti ragioni:Tutti e tre i comuni non sono che fattorie raggruppate intorno aduna chiesa, con scarsa popolazione. Il comune di Fara ha appena

Isso 125

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mille abitanti; non ha esercizi pubblici; manca di servizio medico,farmaceutico ed ostetrico. Tutta la proprietà terriera circa 7000pertiche appartiene alla Congregazione di Carità di Bergamo edè tenuta in affitto da una Cooperativa, prima popolare ora fascistache formata da una trentina di fittaioli con le loro famiglie, ebraccianti, da tutta la popolazione di Fara. Metà della popola-zione emigra però nell’inverno verso altri comuni per lavoro;quella stabile vive dei prodotti della terra più o meno misera-mente in case anguste.Non ha segreteria comunale stabile. L’incaricato che vi si reca daRomano due volte la settimana a rilevare la posta e a disimpe-gnarvi le mansioni ordinarie mantiene un disordine indescrivibi-le nell’Ufficio cha consta di una stanza, soltanto, sottratta allascuola.Non si riscontra alcun elemento per poter legittimare l’autonomiacomunale. Ha infatti il servizio di esattoria e medico in consorziocon Covo. Non ha acqua né luce, né alcun servizio per la tutelaigienica.Il Comune di Isso con poco più di 500 abitanti manca anch’esso diorganizzazione comunale autonoma. I servizi medico ed esatto-riali sono già in consorzio con Antegnate.È una fattoria senza esercizi pubblici con uno spaccio di privati-va.Barbata con 862 abitanti ha anche il servizio di segreteria edesattoriale in consorzio con Antegnate. Anche quello medico è co-mune con Fontanella.Tutti e tre i Comuni hanno scarsissima popolazione residente chenon supera complessivamente le cento famiglie formata da brac-cianti e da fittaiuoli.I tre comuni distano tra loro:

Fara da Isso Km. 2.200Barbata da Isso Km. 1.400.

Il nuovo comune che si vorrebbe formare si estenderebbe in lun-ghezza per circa nove chilometri la linea retta e le frazioni delComune di Barbata, quali “Gioietta”, verrebbero a trovarsi lon-tane dal capoluogo dai sei ai sette chilometri.L’economia dei tre Comuni è misera; nessun servizio pubblico vifunziona. Le scuole sono rintanate in locali a pianterreno, mise-ri, bui e sudici.Non vi sono servizi postali né telegrafici. Non vi è alcuna casermadei carabinieri.Anche stabilita in Isso la sede Comunale, ben poco vantaggio neritrarrebbero le popolazioni degli altri Comuni di Fara e Barbatache non troverebbero nel capoluogo alcun, mezzo per soddisfa-re le loro esigenze alle quali viceversa facilmente possono prov-vedere i comuni contermini (specialmente Antegnate e Fonta-nella) che per organizzazione, servizi e movimento commercialesono molto più progrediti.La ostentata opposizione delle popolazioni non trova appoggionemmeno nelle autorità ecclesiastiche che da me interpellate sulposto, mi hanno fatto comprendere che l’aggregazione di Issoad Antegnate eliminerebbe molti inconvenienti che ora si veri-ficano nei servizi cimiteriali, come ne fa attestazione nell’ultimalettera, il Curato di Antegnate.

La seconda proposta invece contempla la fusione:1°) di Fara con Covo. Covo è un grosso borgo con 2867 abitantiracchiusi in non grande territorio (1273.52 ettari) con abitanti2.25 per ettaro. Sebbene non sviluppato come abitato ha peròun’organizzazione comunale sufficiente. Già ha in consorzio conFara il servizio esattoriale medico. La distanza fra i due centriabitati è facilmente superabile essendo di appena due chilome-tri con strada provinciale accessibilissima in ogni stagione.Covo dovrebbe però cedere ad Antegnate alcune lingue di terrache si addentrano nel territorio di quest’ultimo comune e chefacilmente possono essere staccate, ponendo il confine comu-nale lungo la strada consorziale da cui sono attraversate.Senonché a tale fusione il Comune di Romano, che è senza dub-bio il più importante della zona, si oppone adducendo il suo scar-so territorio, e la sua necessità d’espansione. Egli reclamerebbe chegli fosse aggregato tutto il Comune di Fara e Covo facendo pre-sente che già ora le rispettive popolazioni gravitano verso di es-so e usufruiscono di tutti i suoi servizi.Le necessità di Romano comune industriale sono certamente datenere in considerazione.Io ritengo però che sia da eliminare la fusione ventilata di Covoe Fara con Romano perché diversità di produzione e di econo-mia stabiliscono un’opposizione d’interessi troppo forte per pre-sumere che possa raggiungere un’unità economica oltre che am-ministrativa vitale.È pertanto da considerare se soltanto il Comune di Fara menoimportante e di economia limitata possa essere aggregato a Ro-mano, che a sua volta dovrebbe cedere a Covo una parte del suoterritorio agricolo, e precisamente la zona delimitata dalla ca-scina Rasega dell’Olmetto, Fugliata, la Fontana Armanda, Mal-pensata e Pradadesco; ferma rimanendo la rettificazione dei con-fini con Antegnate.Concludendo: la fusione che naturalmente si presenta più logicaè quella del Comune di Fara con Covo. Qualora si volessero sod-disfare le richieste del Comune di Romano, questo dovrebbe ce-dere a Covo parte del suo territorio in corrispettivo dell’aumen-to che verrebbe ad avere con l’aggregazione di Fara.Un’ultima soluzione sarebbe quella di mantenere la fusione diCovo e Fara facendo estendere Romano verso Cortenuova conl’aggregazione di quest’ultimo Comune.

2°) Isso e Antegnate. Anche questa fusione appare la più conve-niente.Isso è una fattoria con appena 506 abitanti, senza alcun serviziopubblico. La popolazione radissima 1.05 per ettaro è compostanella maggior parte di fittaiuoli del Podestà Dott. Finazzi.Antegnate invece è un grosso borgo di 2600 abitanti con unadensità di 2.80 per ettaro situato al nodo stradale delle princi-pali vie di comunicazione. Ha cooperative agricole, esercizi pub-

blici e sedi bancarie. È un centro di scambi agricoli non trascu-rabile e può con maggior territorio sviluppare maggiormente isuoi servizi e mantenere in efficienza l’organizzazione munici-pale.La distanza fra i due municipi è di poco più di due chilometri.L’economia dei due comuni è ugualmente terriera. Già i due co-muni hanno consorziato il servizio cimiteriale, esattoriale, me-dico ed ostetrico. Dovrebbe essere soltanto rettificato il confinecon Barbata togliendo a questo il territorio a nord della provin-ciale Sola-Antegnate.Ritengo perciò conveniente sotto ogni riguardo tale fusione.

3°) Barbata e Fontanella. Anche qui occorre ripetere quanto giàsi è esposto sopra per Isso e Antegnate.Barbata con appena 812 abitanti non ha alcuna organizzazionecomunale.I suoi servizi gli vengono forniti da Antegnate e Fontanella: Esat-toria, Segreteria Comunale, medico, ostetrica e persino il pro-caccia postale. Fontanella, invece, cittadina di 4500 abitanti a di-stanza di circa due chilometri da Barbata è il centro agricolo piùimportante della zona. Ha ospedale, istituti vari di beneficenza,succursali bancarie, numerose officine, consorzio agrario, ecc.Inoltre la sua organizzazione comunale è in piena efficienza efa presumere che possa avere ancora maggior sviluppo.Ritengo perciò che la fusione in progetto possa avere senz’altrocorso con le rettifiche suindicate del territorio di Barbata a fa-vore del Comune di Antegnate.

L’ISPETTOREF° Illeggibile

RETTORATO PROVINCIALE DI BERGAMO

N. 4337 di Prot.Estratto della deliberazione N. 55 adottata nella seduta del 26giugno 1934.Relatore dott. Rosa

OGGETTO: Aggregazione del Comune di Peia al Comune di Lef-fe.

Vista la deliberazione 13 aprile 1934 con la quale il Podestà diPeia esprime parere favorevole per l’aggregazione del Comunea quello di Leffe;Vista la deliberazione in pari data con la quale il Podestà di Lef-fe si esprime favorevolmente su detta aggregazione;Visto che dette deliberazioni sono state pubblicate nei modi dilegge senza opposizione alcuna;Visto che il provvedimento è di generale gradimento delle po-polazioni, come si desume dalle istanze prodotte;Preso atto della relazione stesa dal Ragioniere Capo della Pre-fettura sulle tristi condizioni di Peia e su quelle buone di Leffe;Vista la lettera 18 giugno corrente n. 4560 con la quale S.E. ilPrefetto considera opportuna la proposta fusione;Considerato che il Comune di Peia, con popolazione inferiore ai2000 abitanti, non ha mezzi con cui provvedere adeguatamenteai pubblici servizi, mentre Leffe è in condizioni ottime;Tenuto presente che i due Comuni sono contermini;Che pertanto la proposta merita accoglimento in quanto con-corrono tutti i requisiti voluti dalla legge, la quale tende appuntoa creare validi organismi in sostituzione di altri che dimostrinodi essere insufficienti ai loro fini;

IL RETTORATO

Visto l’art. 35 T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo1934 n. 383;a voti unanimi e palesi

delibera

di esprimere parere favorevole all’aggregazione del Comune diPeia a quello di Leffe.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14 febbraio 1966.

N. 9OGGETTO: Distacco della Frazione «Oro» dal Comune di Valnegraper l’aggregazione al Comune di Lenna – Parere.

Delibera n. 20Relatore: prof. Citaristi

Lenna 128

Leffe 127

Il Relatore riferisce:

«Gli abitanti della frazione «Oro» del Comune di Valnegra han-no presentato domanda, a sensi dell’art. 34 della legge comu-nale e provinciale T.U. 1934, di distacco dal Comune di Valnegraper l’aggregazione al finitimo Comune di Lenna.L’istanza dei frazionisti è motivata dal fatto che — secondo quan-to gli stessi affermano — da epoca immemorabile la predettacontrada dipende amministrativamente dal Comune di Lenna,in base al piano topografico approvato dalla Giunta provincialedi statistica in data 6 marzo 1922, n. 10229, ed inoltre dal fatto chegli stessi, per lo svolgimento delle loro normali attività, gravita-no sul Comune di Lenna come pure per tutti i servizi pubblici ingenere.Il Consiglio comunale di Valnegra si è pronunciato contro il di-stacco; il Consiglio comunale di Lenna si è pronunciato a favoredell’aggregazione.Su tale istanza a sensi dell’art. 35 del richiamato T.U. del 1934,la Prefettura promuove il parere del Consiglio provinciale.

Situazione geograficaIl Comune di Valnegra confina con i seguenti Comuni: a nordcon Moio de’ Calvi, a ovest con Piazza Brembana e Lenna, a sudcon Dossena, a est con Roncobello.La popolazione, al 31-12-1965, conta n. 357 abitanti, così distri-buiti:— capoluogo abitanti n. 311;— frazione «Oro» » » 46;L’estensione territoriale è di Kmq. 2.1719.

CapoluogoIl capoluogo è ubicato lungo la provinciale di Valle Brembana.Esso dispone di tutti i maggiori servizi comunali: posta e tele-grafo, telefono, illuminazione, acquedotto, fognatura, parroc-chia, cimitero; servizio medico, ostetrico e veterinario consorzia-ti con Piazza Brembana: scuole elementari e scuola media: a que-st’ultima affluiscono gli alunni dell’alta Valle Brembana.

Frazione «Oro»Essa fa parte del territorio di Valnegra.Tuttavia nei registri di nascita del Comune di Lenna figurano at-ti di nascita di cittadini della frazione «Oro».Con R.D. 10 agosto 1927, n.1522, il Comune di Valnegra venne fu-so nel più ampio Comune di S. Martino de’ Calvi, formato con launione di altri Comuni contermini.Con D.P.R. 28 giugno 1956, n. 867, il Comune di Valnegra (cosìcome i Comuni di Lenna, Piazza Brembana e Moio de’ Calvi) ven-ne ricostituito in Comune autonomo con la medesima circoscri-zione territoriale avente prima della fusione e quindi anche conla frazione «Oro».A sua volta il Comune di Lenna sostiene che detta frazione ap-parteneva già, amministrativamente, a quel Comune, in base alpiano topografico della Giunta provinciale di statistica del 6 mar-zo 1922, nonché, come si è detto più sopra, in base ad atti di sta-to civile, del registro di popolazione, delle liste di leva ed altro.Resta peraltro il fatto che territorialmente la frazione ha sem-pre fatto parte del Comune di Valnegra e come tale nel 1956, insede di ricostituzione del Comune, è stata compresa in quel ter-ritorio comunale.Detta frazione, che si trova a fondo valle, è collegata col capo-luogo soltanto a mezzo di una mulattiera della lunghezza di cir-ca un chilometro.È in progetto la costruzione di una strada carrozzabile di allac-ciamento, che il Comune di Valnegra prevede di realizzare inparte con i cantieri-scuola ed in parte con finanziamenti previstidalla legge Tupini.La spesa si aggira, in via di larga massima, sui 9 milioni.Detta frazione, per contro, è collegata col capoluogo di Lennada una agevole strada comunale asfaltata che corre piana, sulfondo valle, e dista da quest’ultimo circa Km. 1,600.La popolazione si serve in genere di servizi comunali di Lenna:scuole, acquedotto, cimitero. Il servizio medico, ostetrico e vete-rinario fa capo a Piazza Brembana.Il territorio è percorso da circa 8 Km. di strade comunali, di cui cir-ca 200 metri in frazione Oro.

Situazione economico-finanziariaLa situazione economico-finanziaria dell’attuale comune di Val-negra quale risulta dal bilancio di previsione per l’esercizio fi-nanziario 1965, è la seguente:

(Omissis)

In base alle risultanze dei dati sopra esposti si può affermare chel’apporto della frazione Oro all’economia del Comune di Valne-gra è stato attivo per l’anno 1965, sia pure per la esigua sommadi L.62.450.Nel 1963, però venne sostenuta una spesa straordinaria di L.894.177 per lavori straordinari di bitumatura strade della frazio-ne Oro, per cui in quell’anno la frazione stessa rappresentò un ele-mento negativo nella situazione economica del Comune di Val-negraMa le ordinarie esigenze della frazione Oro non possono limi-tarsi, ovviamente, alle spese per l’illuminazione pubblica, cui cor-risponde la spesa di L. 37 mila 462 sostenuta per l’anno 1965, percui si deve ritenere che le esigenze stesse richiedono almeno unaspesa pari all’importo delle entrate, che per l’anno 1965 è statodi L. 99.912 come si è detto sopra.Pertanto, l’eventuale distacco di detta frazione dal Comune diValnegra non comporterebbe al Comune stesso un danno eco-nomico.Anche il Comune di Lenna, al quale la frazione intende aggregarsi,non avrebbe vantaggi economici giacché acquisirebbe una en-tità economica sostanzialmente a pareggio.

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Ovviamente l’aggregazione risulterebbe sempre conveniente peril Comune di Lenna perché conseguirebbe una maggiore poten-zialità economica dovuta all’accresciuta estensione del proprioterritorio, mentre il contrario si può affermare per il Comune diValnegra.

Giudizio conclusivoLa popolazione di Valnegra in generale è occupata presso le in-dustrie della Valle Brembana e dà un notevole contributo all’e-migrazione stagionale, essendo scarsissime le locali risorse agri-colo-pastorali e dato che in loco non vi sono industrie nemmenoquelle estrattive.Il maggiore e determinante motivo del distacco della frazione«Oro» dal Comune di Valnegra, a parte i precedenti storici, sem-bra essere invero quello della mancanza di collegamento con ilproprio capoluogo; infatti, la popolazione — data la collocazio-ne della frazione nei confronti del capoluogo — finisce per gra-vitare su Lenna anche perché collegata a quel centro da una stra-da piana, che immette sulla strada di Valle Brembana per il suc-cessivo collegamento, a valle, con i maggiori centri abitati.Si osserva infine che i rappresentanti dei Comuni di Lenna e di Val-negra e della frazione Oro, hanno unanimemente approvato,con atto del 14 giugno 1964, lo schema di progetto della nuovadelimitazione territoriale.Si sottopone pertanto all’on.le Consiglio il seguente schema diprovvedimento.

Aperta la discussione, prende la parola il Consigliere Begnis, ilquale, dopo aver osservato che la relazione illustrativa del prov-vedimento è già di per sé sufficiente a chiarire la situazione, di-chiara di voler tuttavia fornire qualche ulteriore elemento illu-strativo, affinché il voto del Consiglio Provinciale sia ancor megliodocumentato.Precisa che gli abitanti della Frazione «Oro» sono nati come cit-tadini di Lenna, sono iscritti nello stato civile di Lenna e che essi,solo per una non integrale applicazione del decreto di ricostitu-zione dei comuni di S. Martino de’ Calvi, S. Giovanni Bianco eLenna, sono divenuti, ad un certo momento, cittadini di Valnegra.Prosegue affermando che l’aggregazione di questi abitanti alComune di Valnegra non trova alcuna valida giustificazione pra-tica, in quanto essi sono collegati a Lenna da una magnifica stra-da ed a Valnegra solo da un sentiero, usano dell’acquedotto diLenna, frequentano le scuole di Lenna, appartengono alla Par-rocchia di Lenna. Dopo aver ricordato le notevoli difficoltà che siverificano in occasione delle elezioni a causa della situazione giu-ridica attuale, il dott. Begnis conclude il proprio intervento au-spicando che venga espresso parere favorevole per l’accoglimentodell’istanza dei cittadini della frazione Oro, in modo che essi pos-sano essere reinseriti nella Comunità di originaria appartenen-za.Il prof. Citaristi dichiara di condividere pienamente le conside-razioni espresse dal dott. Begnis.Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione il prov-vedimento».

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la suestesa relazione;Dopo breve discussione;Mediante votazione palese per alzata di mano;Presenti n. 29 Consiglieri;All’unanimità di voti,Visto l’art. 35 della legge comunale e provinciale 3-3-1934, n.383;

delibera

di esprimere parere favorevole sull’istanza di distacco della fra-zione «Oro» dal Comune di Valnegra per l’aggregazione al Co-mune di Lenna.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, li 28 agosto 1883.

N. 45 dell’Ordine del giorno della seduta del Consiglio provin-ciale del 4 settembre 1883.

OGGETTO: Sulla deliberazione 15 aprile 1883 del Consiglio di Lo-vere pel passaggio di quel Comune alla Provincia di Brescia.

Onorevoli Consiglieri,

Il Ministero dell’Interno con dispaccio 3 agosto corrente, n. 15316-2 trasmise col mezzo dell’illustrissimo signor Prefetto la delibe-razione 15 aprile p.p., n. 2, colla quale il Consiglio comunale di Lo-vere ebbe a deliberare a maggioranza di voti il distacco di quel Co-mune dalla Provincia di Bergamo, e la sua aggregazione alla Pro-vincia di Brescia, affinché la Deputazione avesse ad intrattener-ne il Consiglio provinciale nell’attuale sessione ordinaria.Sopra tale argomento noi richiameremo la memoria a stamparedatta dall’onorevole signor comm. Luigi Cucchi Deputato alParlamento Nazionale, e Presidente di questo spettabile Con-sesso, la quale venne distribuita ai signori Consiglieri.Senza aggiungere altre considerazioni in argomento, la Depu-tazione in ossequio al contenuto nel dispaccio ministeriale so-vraccitato vi propone il seguente ordine del giorno:

«Il Consiglio provinciale nella lusinga che il Comune di Lovere,dissipati gli equivoci, abbia a rinvenire sulla presa deliberazio-ne, esprime il voto che la deliberazione stessa venga respinta.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 4 settembre 1883.

ARTICOLO 45.OGGETTO: Voto sulla deliberazione 15 aprile 1883, n. 2, del Con-siglio comunale di Lovere per la separazione di quel Comune dal-la Provincia di Bergamo.

Lovere 131

Il Consigliere Casari propone che il Consiglio abbia a sospendereogni deliberazione su questo argomento, ed incarichi invece la De-putazione di venire ad accordi sia colla consorella di Brescia, siacol Comune di Lovere per trovare il modo di conciliare gl’inte-ressi delle due Provincie e del Comune, ovvero che indipenden-temente da qualsivoglia accordo la Provincia procuri di tutelaregl’interessi di Lovere seriamente minacciati dal progetto dellacostruzione di una strada che da Iseo, seguendo il litorale del la-go, dovrebbe condurre in Valcamonica. Qualora venisse attuatoquesto progetto, la strada nazionale della nostra Provincia sa-rebbe abbandonata, ed è quindi di sommo interesse anche per laProvincia di Bergamo che la comunicazione tra la Valcamonicae la restante Provincia di Brescia abbia a continuare, com’è alpresente, per la via di Lovere.Entra il Consigliere Medolago.Il Consigliere Roncalli non trova alcuna ragione, per la quale ilConsiglio debba sospendere le sue deliberazioni.Il Consigliere Galizzi avverte, che qualora il Consiglio approvassela proposta del Consigliere Casari mostrerebbe di essere titu-bante nel prendere una deliberazione che ogni ragione consi-glia invece sia presa a voti unanimi.Il Consigliere Patirani avrebbe amato meglio che il signor Casarinon avesse fatto la sua proposta. Certamente se il Comune diLovere avesse a patire qualche danno dalla finitima Provincia diBrescia, sarebbe indirettamente danneggiata anche la nostraProvincia. Ciò quindi deve consigliare a sostenere, per quantosta in noi, gl’interessi di Lovere, ma non devesi per questo so-spendere una deliberazione, che non ha con quegl’interessi alcunrapporto.Il Consigliere Casari ritira la sua proposta, ma dichiara che siasterrà dal votare.I Consiglieri Regazzoni e Rota Rossi propongono alcune modifi-cazioni di forma nell’ordine del giorno proposto dalla Deputa-zione provinciale.Avendo aderito la Deputazione, viene messa ai voti il seguenteschema di deliberazione:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE, confidando che il Comune di Lo-vere, dissipati gli equivoci, abbia a rinvenire sulla presa delibe-razione, esprime in ogni modo il voto che la domanda contenu-ta in quella deliberazione non venga accolta.»

Questo schema di deliberazione venne accolto a voti unanimi,eccezion fatta del Consigliere Casari che si astenne.Tale deliberazione venne quindi dal Presidente proclamata.

ALLEGATO 2

RETTORATO PROVINCIALE DI BERGAMO

Estratto della deliberazione N. 4 adottata nella seduta del 1 mar-zo 1938.Relatore Sig. Vice Preside.

OGGETTO: Proposta per l’aggregazione a Lovere dei Comuni diCastro e di Costa Volpino.

La prefettura ha trasmesso, per il parere del Rettorato ai sensidell’art. 35 T.U. della legge comunale e provinciale, copia della de-liberazione 13 giugno 1937 con la quale il Podestà di Lovere chie-de la fusione dei tre comuni di Lovere, Costa Volpino e Castro inun unico comune da denominarsi Lovere, nonché copia delle de-liberazioni 27 novembre 1937 e 31 agosto 1937 con cui i due ul-timi Comuni dichiararono rispettivamente di opporsi alla richie-sta fusione.La domanda di Lovere, la quale contiene anche una subordinatae cioè la solo fusione dei soli Comuni di Lovere e di Castro, è giu-stificata soprattutto dalle seguenti considerazioni:1) i tre Comuni costituiscono di fatto, un nucleo unico;2) Lovere è il centro di ogni attività della zona;3) Lovere, soffocato tra i territori di Castro e di Costa Volpino,non ha possibilità di espansione neppure per i servizi indispen-sabili.Costa Volpino basa la sua opposizione sulla diversità della po-polazione, che è a tipo industriale e commerciale a Lovere e pret-tamente rurale a Costa Volpino; Castro oppone ragioni storicheed economiche poiché non ritiene che la fusione possa determi-nare vantaggio alcuno.Esaminata peraltro l’iniziativa in modo obbiettivo e nell’interes-se generale, prescindendo da motivi locali o passionali, il prov-vedimento appare diretto ad assicurare una maggiore unità edeconomia nei servizi con possibilità di sviluppo per Lovere, oracostretto tra il monte e il lago, lungo una stretta zona di territorioinsufficiente alle fiorenti attività e alle pubbliche esigenze.La stessa situazione economica dei tre Comuni, quale può esseredesunta dai bilanci di previsione del 1938 attentamente esaminati,sta a dimostrare che la proposta non può determinare una sen-sibile maggior pressione tributaria. Se invero a Lovere essa è piùalta per i redditi commerciali ed industriali, è peraltro più bassaper i redditi fondiari.In favore della fusione parla il dott. Rosa mettendo in evidenzale ragioni di ordine politico ed amministrativo, ed infine

IL RETTORATO

a voti unanimi e palesi delibera:di esprimere parere favorevole all’aggregazione dei Comuni di Ca-stro e di Costa Volpino a quello di Lovere con che l’unità provin-

Confini della contrada «L’Oro» distaccata dal comune di Valnegra ed aggregata al comune di Lenna. (Allegato cartografico alla L.R. 24 gennaio 1978, N. 20 -B.U.R.L., 1° Suppl. ord. al n. 4 del 28 gen. 1978; Suppl. ord. al n. 17 del 26 apr. 1978).

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489

ciale non venga turbata da eventuali iniziative della sponda si-nistra dell’Oglio.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Bergamo, 30 aprile 1946.Prot. 2678

OGGETTO: Entratico. Ricostituzione ex comune di Luzzana.

RELAZIONE DELL’UFFICIO

Gli abitanti della frazione di Luzzana (586) in Comune Entratico(1581 complessivamente) hanno chiesto di erigersi a Comunedistinto com’era ante 1927.La Giunta comunale con delibera 28 febbraio u.s. si esprimefavorevolmente.Distanza dal capoluogo Km 2.La frazione è proprietaria di boschi cedui devastati, per un pos-sibile reddito annuale di L. 50.000 (lire cinquantamila).Allega un sommarissimo schema di bilancio con gettito di L.60.000 (sessantamila) entrate patrimoniali; L. 50.000 imposta diconsumo e L. 145.000 entrate per oneri tributari, complessiva-mente L. 255.000. Somma che è affatto insufficiente con distin-ti consorzi.Lo schema concerne ancora una entrata ed una uscita di L.200.000, contributo volontario per allestire la sede municipale.Gli stanziamenti passivi sono affatto insufficienti ai servizi cuisono destinati.Come noto l’art. 120 della legge comunale 1915 in vigore per laerezione di una frazione in Comune esige una popolazione dialmeno 4.000 abitanti.Dato quindi la non possibilità del proposto Comune di Luzzanaad affrontare i servizi e i disposti del cennato art. 120

si propone di dare parere contrario alla sua distinta costituzione.Si propone eventualmente la amministrazione distinta deiboschi di Luzzana con le norme dll’art. 121 della cennata leggecomunale.

IL SEGRETARIO AGGIUNTO

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Estratto della deliberazione n. 95 adottata nella riunione del 28maggio 1946.

OGGETTO: Entratico. Ricostituzione ex comune di Luzzana.Parere.

Relatore Sig. Traversi

Premesso che nell’anno 1928 venne soppresso il comune diLuzzana per essere aggregato in quello di Entratico;Vista la domanda di 1º ottobre 1945 della popolazione dell’exComune di Luzzana, con cui viene chiesta la ricostituzione delComune stesso;Vista la deliberazione 28 febbraio 1946, nº 41, con la quale laGiunta municipale del Comune di Entratico esprime all’unani-mità il proprio parere favorevole all’accoglimento della richie-sta di ricostituzione del soppresso Comune di Luzzana;Considerato che il ricostituendo nuovo Ente avrà sufficienticespiti di carattere patrimoniale e tributario per fronteggiarel’onere derivante dal funzionamento dei vari servizi comunali;Vista la circolare 11 settembre 1945, nº 15300 del Ministerodell’Interno in ordine alla ricostituzione di Comuni soppressidurante il regime fascista;Visto il T.U. della legge comunale e provinciale;Sentita la relazione del Deputato Traversi;

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

con voti unanimi palesi

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione dell’exComune di Luzzana, ora aggregato a quello di Entratico.

Luzzana 133AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 7348 di Prot.Estratto della deliberazione N. 175 adottata nella riunione del15 ottobre 1946.Relatore Sig. Traversi

OGGETTO: Ricostituzione del Comune di Monasterolo, ora Fra-zione di quello di Spinone dei Castelli.

Il Deputato Traversi comunica:

«La popolazione di Monasterolo del Castello presentò doman-da per la ricostituzione in comune autonomo della frazione stes-sa, che con il R. Decreto 7 giugno 1928, n° 1521, venne riunita, uni-tamente agli ex comuni di Bianzano e Spinone, in quello di Spi-none dei Castelli.La popolazione di quest’ultimo comune è così costituita:

Bianzano abitanti 442Monasterolo del Castello » 741Spinone » 466

_________totale 1649

La domanda è stata oggetto di esame da parte della Giunta Mu-nicipale di Spinone, che, nell’adunanza del 1° maggio 1946, condeliberazione n° 58, ha chiesto la ricostituzione del Comune diMonasterolo.Nessuna domanda del genere è stata finora avanzata dalle altredue frazioni: Bianzano e Spinone.La richiesta della popolazione di Monasterolo è motivata in par-ticolare dalla rilevante distanza esistente tra la frazione e l’at-tuale sede comunale (4 Km). La sola strada che congiunge i dueagglomerati non è sempre di facile accesso, specie nel periodoinvernale. Solamente durante la stagione estiva è possibile ac-corciare il percorso usufruendo del lago, mediante il traghetto,che peraltro rappresenta un non indifferente onere per il per-corso di andata e ritorno a pagamento.Per quanto riguarda le possibilità finanziarie del ricostituendoComune, esse sono state accertate da un esauriente esame fattosulla situazione economico-finanziaria del nuovo Ente da parte diun funzionario della locale Prefettura, e confermata dalla no-stra Amministrazione.Il patrimonio boschivo di Monasterolo è rappresentato da 22 bo-schi, che possono dare un reddito di L. 50.000 annue.Per il diritto di pesca è prevista un’entrata annua di L. 50.000.I tributi comunali darebbero un introito di L. 100.000, oltre alleimposte di consumo, per le quali si prevede un gettito di L.150.000 ed alle sovraimposte comunali sui terreni e fabbricati,accertate a favore di Monasterolo in L. 17.813,50.Altri introiti (proventi cimiteriali, interessi su titoli di rendita pub-blica, censi e livelli, diritto di pascolo) sono previste in L. 41.825.Quindi le entrate del Comune, previste con criteri prudenziali,superano le L. 400.000.All’incontro le spese previste per il regolare funzionamento delnuovo Comune sono contenute in una cifra inferiore all’am-montare delle entrate, anche in considerazione che i suoi serviziprincipali (Segreteria, medico, ostetrica e veterinario) sarannoconsorziati con altri Comini.I mutui passivi esistenti sono di poca entità. Da essi a Monasteroloderiverà un onere annuo di sole L. 1.835,94.Circa l’attrezzatura edilizia Monasterolo ha i locali per la sedecomunale, un asilo infantile e le scuole in buono stato.Per quanto riguarda le altre due frazioni (Bianzano e Spinone),che non hanno fatto domanda di ricostituzione e quindi si pre-sume intendano mantenersi unite, si rileva che per ragioni loca-li non è stato possibile determinare la loro precisa situazione fi-nanziaria. Tuttavia da accertamenti sommari le entrate comu-nali possono essere previste in annue L. 500.000, con le quali, seamministrate con saggezza, il Comune avrà la possibilità di so-stenere le sole spese di carattere ordinario relative ai servizi d’i-stituto, salva l’eventualità di spese spedaliere, che come è notospesso rappresentano un peso troppo oneroso per le limitate e mi-surate finanze comunali.Premesso quanto sopra si propone di esprimere parere favore-vole alla ricostituzione del Comune di Monasterolo, nella sua in-tegrità territoriale come risultava nel luglio 1928, all’atto della suasoppressione.»

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la relazione del Deputato Traversi;Vista la circolare 11 settembre 1945 n° 15300, con cui il Ministe-ro dell’Interno dà disposizioni in ordine ai criteri da seguire nel-la trattazione delle richieste di ricostituzione dei Comuni sop-pressi durante il regime fascista;Constatato che il ricostituendo Comune di Monasterolo avrà suf-ficienti mezzi finanziari per fronteggiare la nuova situazione di-pendente dal riacquisto della propria autonomia,

delibera

di esprimere parere favorevole all’accoglimento della domandadi ricostituzione dell’ex Comune di Monasterolo, attuale frazio-ne di Spinone dei Castelli.

Monasterolo del Castello 141

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 24 maggio 1952.

OGGETTO: Relazione sulla domanda di ricostituzione Comuni diMonticelli di Borgogna e Costa Mezzate.

Relatore avv. Simoncini

«Con R.D. 7 luglio 1927, n° 1289 i Comuni di Costa Mezzate e diMonticelli Borgogna, in forza dei poteri conferiti al Governo di al-lora col R. Decreto Legge 17 marzo 1927, n° 383, furono riunitinell’unico Comune denominato Costa di Monticelli.Avvalendosi delle nuove norme emanate dopo la Liberazione,175 su 192 contribuenti della frazione di Monticelli Borgogna,per un ammontare complessivo di L. 760.767 di tributi locali aloro carico, in data 27 maggio 1950 hanno chiesto il distacco del-la frazione stessa dal Comune di Costa di Monticelli e la conse-guente ricostituzione del Comune di Monticelli Borgogna.In data 17 dicembre 1950, poi, altri 189 elettori contribuenti ca-pi famiglia di Costa Mezzate dichiararono di ritirare la prece-dente domanda (del 1945) di ricostituzione di tale ex Comune edi tenere in sospeso la domanda medesima fino alla concessionedel mutuo per il finanziamento del costruendo edificio scolasti-co di Costa Mezzate.Con deliberazione 15 ottobre 1950, n° 27, il Consiglio comunaledi Costa Monticelli con 7 voti favorevoli e 4 contrari (quelli dei rap-presentanti della frazione di Costa Mezzate) stabilì di dare corsoalla domanda di ricostituzione dei due ex Comuni.Il nuovo Consiglio comunale, però, in data 6 aprile 1952, nonravvisando sostanziali motivi di disaccordo fra le due vicine po-polazioni, con votazione unanime (13 presenti e 2 assenti) espres-se parere contrario ad ogni modifica dell’attuale circoscrizioneterritoriale ed amministrativa del Comune di Costa Monticelli.Da un’indagine esperita sopralluogo per l’accertamento dellasussistenza o meno delle condizioni essenziali per l’accoglimen-to delle domande del genere è risultato che per quanto concer-ne l’autosufficienza finanziaria dei Comuni da ricostituire sono sta-ti fatti i seguenti accertamenti: in base al censimento 1951 la po-polazione dei Comuni uniti è di 2225 abitanti, di cui 1239 ap-partengono a Costa Mezzate e 986 a Monticelli di Borgogna;elettori 1169 dei quali 651 a Costa Mezzate e 518 a MonticelliBorgogna;Costa Mezzate ha un’economia eminentemente agricola, mentreMonticelli Borgogna ne ha una mista, cioè agricola ed industriale.La diversa natura delle economie delle due frazioni trova ri-scontro nelle voci d’entrata nei bilanci presuntivi dei ricostituendiComuni.

Attualmente le entrate effettive previste pel 1952 del Comune riu-nito ammontano a complessive L. 9.505.028 mentre dovrebberosecondo i più diligenti accertamenti risultare di L. 9.732.770 da at-tribuirsi per L. 4.885.850 alla frazione di Costa Mezzate e L.4.846.920 alla frazione di Monticelli Borgogna come è dimostratodal seguente prospetto:

(Omissis)

I tre bilanci presentano il pieno pareggio, vale a dire l’autosuffi-cienza finanziaria sia per l’attuale Comune riunito di Costa Mon-ticelli che per i ricostituendi Comuni di Costa Mezzate e di Mon-ticelli Borgogna ragione per cui si propone di esprimere parere fa-vorevole all’accoglimento della domanda di ricostituzione deidue ex Comuni stessi.»

N. 6554 di Prot.Deliberazione N. 68 adottata nella riunione del 24 maggio 1952.

Premesso che i Comuni di Costa Mezzate e di Monticelli di Bor-gogna con R.D. 7 luglio 1927, nº 1289 furono fusi in un unicoComune denominato Costa Monticelli;Viste le motivate domande dei Capi famiglia dei predetti due exComuni tendenti ad ottenere la ricostituzione dei Comuni stessi;Visto che in data 17 dicembre 1950 buona parte dei contribuen-ti capi famiglia di Costa Mezzate hanno chiesto la sospensiva de-gli atti relativi alla ricostituzione dell’ex Comune, in attesa dellaconcessione del mutuo per il finanziamento del costruendo edi-ficio scolastico;Preso altresì atto della delibera 6 aprile 1952 nº 18 con cui il Con-siglio comunale di Costa Monticelli espresse parere contrario adogni modifica della attuale circoscrizione territoriale del Comu-ne stesso;Considerato, tuttavia, che tali circostanze non possono pregiu-dicare l’istanza della popolazione di Monticelli di Borgogna, laquale insiste per riacquistare la propria autonomia amministrativa;Constatato che tutte e due le frazioni di Costa Monticelli costi-tuenti gli ex Comuni di Monticelli Borgogna e di Costa Mezzatehanno l’autosufficienza finanziaria per fronteggiare, sia purecon limitati mezzi, gli oneri inerenti ad un Comune autonomo;Viste le istruzioni ministeriali circa i criteri di massima da seguireper la ricostituzione di comuni soppressi durante il cessato regi-me fascista;

Montello 143

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Delimitazione territoriale della frazione di Frola da distaccare dal comune di Piazzolo ed aggregare al comune di Olmo al Brembo secondo il progetto di leggeregionale n. 284/1978. (B.U.R.L., 2° Suppl. ord. al n. 22 del 31 maggio 1980).

490

Sentita la proposta del relatore;Dopo lunga ed esauriente discussione;Votanti 21: favorevoli 16, contrari 3, astenuti 2,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione del Comune diMonticelli Borgogna e di conseguenza pure di quello di CostaMezzate.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE [1978]

N. 8OGGETTO: Progetto di Legge Regionale n. 284 (2ª legislatura):“Richiesta di referendum per il distacco della frazione Frola dal Co-mune di Piazzolo e conseguente aggregazione al Comune di Ol-mo al Brembo”. Parere, a sensi dell’art. 9 L.R. 2.12.1973 n. 52.

Delibera n. 219Relatore: avv. Filisetti

Il Relatore riferisce:

«Il Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, con notaprot. n. 1391/440/2° del 31 maggio 1978 — pervenuta l’8 giugnosuccessivo, onde acquisire il parere di questa Amministrazione, a’sensi dell’art. 9 della legge regionale 2.12.1973, n. 52.Il progetto di legge in parola si compone dei seguenti quattroarticoli:

ARTICOLO 1La Frazione Frola del Comune di Piazzolo, in provincia di Berga-mo, è distaccata dal Comune di Piazzolo ed aggregata al Comu-ne di Olmo al Brembo, con la circoscrizione territoriale risultan-te dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

ARTICOLO 2I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti allamodifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente arti-colo saranno regolati dalla Amministrazione Provinciale di Ber-gamo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della leg-ge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

ARTICOLO 3L’Amministrazione comunale di Olmo al Brembo provvederà amodificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio Comune,estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

ARTICOLO 4Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle Pro-vince, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedentearticolo 2, si provvederà con atto deliberativo della Giunta Re-gionale, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 2 dicembre1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a“Rimborso alle Province ed ai Comuni delle spese sostenute perl’esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia dicircoscrizioni comunali”, annualmente iscritto tra le spese cor-renti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La relazione che accompagna il progetto di legge più sopra ri-portato, elenca i seguenti motivi a supporto dell’opportunità diaggregare al Comune di Olmo al Brembo la frazione Frola, at-tualmente appartenente al Comune di Piazzolo:a) la frazione Frola, comprendente poche abitazioni ed una ven-tina di abitanti, dei quali quindici elettori, è situata a seicentometri di strada carrabile dal capoluogo del Comune di Olmo alBrembo e a circa sei chilometri dal capoluogo del Comune diPiazzolo;b) la frazione fa parte della parrocchia del Comune di Olmo alBrembo, nel cui cimitero vengono sepolti i suoi morti;c) la popolazione scolastica della frazione frequenta la scuolamaterna, elementare e media del Comune di Olmo al Brembo;d) l’intera popolazione usufruisce, sempre nel Comune di Olmoal Brembo, dell’ufficio postale, della farmacia, dell’ambulatoriomedico, della banca ed in genere di tutti i servizi sociali;e) il Comune di Olmo al Brembo ha realizzato una strada car-rozzabile che giunge al confine del proprio territorio, di fronte al-le prime case della frazione Frola ed ha recentemente costruitol’acquedotto per portare l’acqua potabile nella zona, che prece-dentemente utilizzava esclusivamente acqua di cisterne.Per le su esposte motivazioni, la relazione accompagnante il pro-getto di legge regionale conclude favorevolmente in ordine all’iterlegislativo della istanza intesa ad aggregare al Comune di Olmoal Brembo la frazione Frola, attualmente appartenente al Co-mune di Piazzolo.

Il Comune di Olmo al Brembo, con atto di Giunta n. 44 del20.6.1978, all’unanimità dei voti ha espresso parere favorevoleal riguardo del progetto di legge indicato.

Il Comune dl Piazzolo invece, con atto del Consiglio comunalen. 23 del 13.7.1978, ha espresso all’unanimità dei voti parere con-

Olmo al Brembo 149

trario sul progetto di legge in esame per i seguenti motivi:a) non sembra logico che n. 15 elettori possano chiedere, e gliEnti competenti possano consentire, il distacco dal Comune diPiazzolo della superficie di Ha 126 che rispetto alla superficie to-tale del Comune, di Ha 475, rappresenta il 26%. Si deve rilevarein merito che proprio nella superficie, di cui viene chiesta l’ag-gregazione al Comune di Olmo al Brembo, il Comune di Piazzo-lo possieda vari mappali (233 - 245 - 63 - 155 - 161 - 309 - 465 - 312- 183 - 188) con una superficie totale di Ha 111.96.99 coltivate abosco;b) il fatto che gli attuali abitanti di Frola usufruiscano della Par-rocchia, scuola, ufficio postale, farmacia, ambulatorio e bancadi Olmo, comporta in effetti solo un piccolo onere per l’ammi-nistrazione di Olmo al Brembo (limitatamente alle sole scuole eall’ambulatorio);c) quanto alle opere realizzate da Olmo al Brembo:— la strada perFrola è, prima di tutto, una strada di valorizzazione dei terreni delComune di Olmo al Brembo. Essa non è collegata col vecchio nu-cleo di Frola per cui occorrono altri mt. 400. Quindi la distanza diFrola dal centro di Olmo al Brembo è di metri 1.000 anziché 600ed inoltre la distanza di Frola dal centro di Piazzolo è di mt. 5.200anziché 6.000; — l’acquedotto citato dal Comune è stato finan-ziato con leggi 22.7.1966, n. 614 e 25.10.1968 n. 1089. La sor-gente dell’acquedotto è situata sui terreni di proprietà del Co-mune di Piazzolo, che mise a disposizione la sorgente e consentìla posa delle condotte sui terreni di proprietà comunale, il Geniocivile dispose che il nuovo acquedotto, finanziato totalmentedallo Stato, dovesse servire, oltre che alla frazione Malpasso di Ol-mo, anche a Frola. La diramazione per Frola (mt. 434 diametro 1")venne interamente pagata dal Comune di Piazzolo (vedi fattura,in data 30.11.1972, ditta Milesi di L. 1.050.000);d) per quanto riguarda la pianificazione dell’area, di cui è chiestoil passaggio, si rileva che essa è già stata effettuata dal Comune

di Piazzolo con Programma di Fabbricazione in data 15.10.1973,regolarmente approvato con delibera della Regione n. 16307 del15.7.1975. Tutta l’area è sottoposta a Vincolo idrogeologico. Èprevista una zona residenziale C2 coi seguenti dati:C2 Piano Lottizzazione Sup. 3.00.00 V/S = 0,8 mc/mq abit. ins.240. Trattasi quindi di una pianificazione idonea, che consente unalimitata fabbricabilità ed esclude qualsiasi forma di sfruttamen-to edilizio e di danneggiamento dei terreni. Nel caso che venissetrasferita tutta la zona al Comune di Olmo tutta la proprietà diPiazzolo Ha 112 si troverebbero sottoposte ad una pianificazio-ne, disposta da Olmo, senza la possibilità di intervenire diretta-mente in modo determinante;e) il Comune di Piazzolo versa in condizioni finanziarie precarie.Esso trova i suoi proventi dal taglio dei boschi e dal turismo epertanto, col distacco del territorio previsto per Frola, subireb-be un notevole danno.

Infine si informa che il dipendente Ufficio tecnico provinciale,con proprio rapporto prot. n. 4021/UT/FO, in data 31.7.1978, haespresso l’avviso che sia sotto il profilo urbanistico di organizza-zione territoriale, sia sotto il profilo della sussistenza di ragioni so-cio-economiche e geo-morfologiche, il progetto di Legge regio-nale in oggetto sia meritevole di un parere favorevole.Inoltre devesi notare che la definizione dei nuovi confini fra iComuni di Olmo al Brembo e di Piazzolo risulta chiara dalla map-pa allegata al progetto di legge regionale ed appoggiata a pun-ti di inequivocabile riferimento.Infine va rilevato come il territorio della frazione Frola, anchesotto il profilo puramente geografico possa essere consideratotopograficamente distinto da quello del Comune di Piazzolo, cuiattualmente appartiene, mentre verrebbe a trovare collocazioneassai più razionale nell’ambito territoriale del Comune di Olmo alBrembo.

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Da ultimo, si informa che in epoca recente anche di seguito ad in-teressamento svolto in merito dalla Presidenza della ComunitàMontana di Valle Brembana tra le Amministrazioni interessateè stata raggiunta l’intesa di massima circa la modifica della deli-mitazione territoriale indicata dalla proposta di legge regionalein esame nel senso che i mappali n. 63 e 245 debbono esserestralciati dalla porzione da staccarsi dal Comune di Piazzolo cosìda permeare nel territorio del Comune medesimo.Si propone pertanto al Consiglio Provinciale il seguente provve-dimento».

Discussione

(Omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito il Relatore;Visto il progetto di legge regionale n. 284;Richiamata la legge regionale 2.12.1973 n. 52 (2ª legislatura);Con discussione;Mediante votazione palese per alzata di mano;Presenti n. 20 Consiglieri;Con voti unanimi,

delibera

di esprimere parere favorevole circa il progetto di legge regionalen. 284 avente per oggetto: “Richiesta di referendum per il di-stacco della frazione Frola dal Comune di Piazzolo e conseguen-te aggregazione al Comune di Olmo al Brembo”, con l’auspicioche in sede di esame ed approvazione del progetto di legge suin-dicato venga introdotta come emendamento, la variazione ter-ritoriale sulla quale è stata raggiunta intesa di massima fra leAmministrazioni interessate e comportante il permanere dei map-pali n. 63 e 245 nel territorio del Comune di Piazzolo.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 15 maggio 1954.

OGGETTO: Ricostituzione degli ex Comuni di Piario ed Oltres-senda Alta aggregati al Comune di Villa d’Ogna - Parere.

Relatore avv. Simoncini

«Fin dal 1946 le attuali Frazioni di Piario e Oltressenda Alta ap-partenenti al Comune di Villa d’Ogna presentarono domanda,sottoscritta dalla totalità dei contribuenti, intesa ad ottenere laricostituzione in Comune autonomo delle frazioni predette.In effetto i territori di Piario e Oltressenda Alta erano stati ag-gregati al Comune di Villa d’Ogna fin dal 1929 con provvedi-mento del Governo Fascista che, a quanto si sostiene, non in-contrò mai il favore delle popolazioni che, richiamandosi alle ri-spettive tradizioni di autonomia, non hanno mai cessato di au-spicare la ricostituzione dei Comuni soppressi.Le domande sopra indicate non ebbero corso difettando, per illoro accoglimento, il requisito del numero minimo di 3.000 abitantiprevisto dall’articolo 33 della legge comunale e provinciale.Intervenuta peraltro la legge 15 febbraio 1953 n° 71 che autorizza,ricorrendo determinate condizioni, la costituzione dei Comunisoppressi durante il regime fascista anche se le rispettive popo-lazioni non raggiungono il numero previsto, in linea generale,dalla legge, la pratica (confortata da ulteriori petizioni sotto-scritte dei tre quinti degli elettori, nei primi mesi del 1953), ri-prende il proprio svolgimento e viene trasmessa all’Amministra-zione provinciale per la espressione del parere prescritto dall’art.35 della legge comunale e provinciale.

(Omissis)

In Oltressenda Bassa non si ritiene di muovere alcuna opposizio-ne alle domande di Piario e Oltressenda Alta, approvate all’u-nanimità in Consiglio, paventandosi, peraltro, che la eventuale ri-costituzione del solo Comune di Piario possa provocare, a cari-co di Villa d’Ogna, un aggravante di oneri.Sostanzialmente si chiede, quindi, che le domande vengano en-trambe accolte o, in ipotesi subordinata, entrambe respinte.La popolazione di Piario, considerando anche la situazione am-ministrativa che potrebbe essere del tutto favorevole per l’esi-stenza, in luogo, del sanatorio di Groppino, insiste nella propriadomanda di ricostituzione lamentando inconvenienti derivantidall’Amministrazione unitaria e richiamandosi alla propria tra-dizione, alla maggiore comodità per i cittadini, all’esigenza diprovvedere ad opere pubbliche e dimostrando, in definitiva, chela aspirazione alla autonomia è fondamentalmente sentita datutti.In Oltressenda Alta la popolazione, se pure consapevole di unaggravio finanziario, denuncia la non felice esperienza dell’Am-ministrazione unitaria.In effetto, in Ogna e Villa d’Ogna la popolazione è prevalente-mente operaia con esigenze ed aspirazioni diverse dalla popo-lazione di Valzurio e Nasolino composta di contadini, piccoli pro-prietari, boscaioli e mandriani.

Oltressenda Alta 151

In questi ultimi anni la popolazione di Oltressenda Alta ha giàprovveduto, a proprie spese prevalenti, ad eseguire lavori stradali,ad edificare l’asilo infantile di Nasolino, a rimettere a nuovo ilcimitero fondando la propria determinazione sullo sviluppatospirito di comunità esistente in luogo e risalente alle tradizioni se-colari.Quella popolazione chiede quindi, insistentemente e costante-mente, con sicura coscienza e previsione dei vantaggi e deglisvantaggi dell’autonomia, che venga ricostituito un Comune la cuisoppressione non fu né provvida né benefica.Si ha ragione di ritenere, pertanto, che tale aspirazione sia de-stinata a durare nel tempo compensandosi, comunque, eventualiconseguenze negative con l’appagamento di un meditato e fer-mo proposito di indipendenza.Dalle su esposte considerazioni si propone che il Consiglio Pro-vinciale esprima parere favorevole alle domande di ricostituzio-ne in Comune autonomo delle attuali frazioni di Piario e Oltres-senda Alta.»

N. 2001 di Prot.Deliberazione N. 64 adottata nella riunione del 15 maggio 1954.

OGGETTO: Ricostituzione degli ex Comuni di Piario ed Oltres-senda Alta aggregati al Comune di Villa d’Ogna - Parere.

Premesso che fin dal 1946 gli ex Comuni di Piario e OltressendaAlta, aggregati nel 1929 al Comune di Villa d’Ogna, chiesero di es-sere ricostituiti in Comuni autonomi;Osservato che tale domanda non poté aver corso in quanto man-cava ai due ricostituendi Comuni il requisito richiesto al numerominimo di abitanti (3000) previsto dall’articolo 33 della legge co-munale e provinciale;Rilevato che, a seguito dell’emanazione della legge 15/2/1953 nº71, secondo la quale la ricostituzione di ex Comuni soppressi puòessere accordata prescindendo dal requisito del numero di abi-tanti, la pratica ha ripreso il suo regolare svolgimento, confor-tata anche da una nuova petizione ad abundantiam presentatadai 3/5 degli elettori di dette frazioni a norma del 1º cap. del-l’art. 1 della citata legge;Dato atto che con nota 12/2/1954 nº 2732/Div. 2ª la Prefetturaha trasmesso gli atti a questa Amministrazione, che deve espri-mere il proprio parere a norma dell’art. 35 della legge comuna-le e provinciale;Vista la relazione e rilevato, in merito alla situazione finanzia-ria:a) per il ricostituendo Comune di Piario tale situazione si pre-senta buona, tanto che si può prevedere un avanzo dalle L.300.000 alle L. 400.000 a fine di ogni esercizio da poter impie-gare per opere straordinarie negli esercizi successivi;b) per Oltressenda Alta la situazione, pur essendo meno buona,tuttavia essa può bilanciarsi su di un pareggio d’entrate e spe-se, purché le spese siano contenute in un limite piuttosto ristretto,cosa del resto di cui dà affidamento la sobrietà della sua popo-lazione;c) per la porzione di Comune restante di Villa d’Ogna (Oltres-senda Bassa) la situazione rimarrebbe, salve le proporzioni, in-variata rispetto all’attuale;Considerato inoltre che per ragioni extra finanziarie e precisa-mente di carattere sociale e amministrativo, dimostrate anchedal fatto dell’insistenza con cui le dette popolazioni hanno ri-chiesto la ricostruzione dei Comuni militano a favore dell’acco-glimento della domanda in esame;Dato atto infine che lostesso Comune capoluogo (Villa d’Ognao meglio Oltressenda Bassa) non ritiene di muovere alcuna op-posizione alla ricostituzione dei Comuni di Piario e Oltressenda Al-ta e, paventando soltanto che la ricostituzione del solo Comunedi Piario, possa provocare un aggravamento di oneri a favore diVilla d’Ogna, ha subordinato la sua approvazione alla contem-poraneità della ricostituzione dei due Comuni;Tutto ciò premesso;Vista la legge 18/5/1951, nº 328;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi,

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione dei Comuni diOltressenda Alta e Piario, attualmente riuniti nel Comune di Vil-la d’Ogna.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 17 novembre 1956.

OGGETTO: Ricostituzione dell’ex Comune di Onore. Parere.

Relatore arch. Sonzogni

«Gli elettori dell’ex Comune di Onore, soppresso nel 1927 ed ag-gregato quale frazione al Comune di Castione della Presolana,

Onore 153

hanno inoltrato domanda per la sua ricostituzione in Comune au-tonomo; la Prefettura, nel trasmetterla a questa Amministra-zione, invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere a sensi del-l’articolo 35 della legge comunale e provinciale.La Giunta, prima di sottoporre l’istanza all’esame del Consiglio,ha curato di raccogliere gli elementi di valutazione che qui siespongono riassuntivamente.La Frazione di Onore vanta origini antiche ed illustri ed inoltrefu centro di sviluppo dell’industria della lana. Mantenutasi fio-rente durante il periodo delle libertà comunali medioevali, quan-do fu anche teatro di lotte fra Guelfi e Ghibellini, incominciò adecadere durante il periodo della dominazione veneta. Controla Serenissima, anzi si ribellò per l’esosità dei tributi e fu allorache Venezia trasse in schiavitù molti dei giovani di Onore.Il suo decadimento economico iniziatosi con quell’episodio, fuulteriormente aggravato, prima da una alluvione e poi da un in-cendio; da allora molta parte della popolazione trovò e trovatuttora la sua parte di sostentamento nel lavoro esplicato al-l’estero: forte quindi l’emigrazione sia permanente che stagio-nale.La popolazione dell’attuale frazione di Onore conta 760 unità dicui 465 elettori iscritti nelle liste elettorali e residenti nella fra-zione stessa; la istanza fu firmata da nº 298 elettori, con ciò si so-no raggiunti i 3/5 di cui alla legge 15/2/1953, n° 11.Il Consiglio comunale di Castione della Presolana, cui fu aggre-gato Onore, in seduta 8 dicembre 1955, con provvedimento n° 24ha espresso all’unanimità parere favorevole alla ricostituzione inComune autonomo della frazione.La popolazione è concorde nel chiederla e si dichiara disposta asopportare anche sacrifici di ordine finanziario che si rendesse-ro necessari, tanto più che oltre a quel naturale senso di auto-nomia radicatosi negli animi, per secolare tradizione, essa è spin-ta a chiedere la ricostituzione in Ente autonomo anche dal fat-to che il Municipio di Castione, da cui ora dipende, dista più di14 Km. di strada carrozzabile; anche la mulattiera tra Castione edOnore non è breve (7 Km.) ed inoltre non praticabile d’inverno.Relativamente alla sistemazione economica, patrimoniale e fi-nanziaria si osserva quanto segue.Il nuovo Municipio di Onore potrebbe trovar sede in locale da af-fittare, non avendo uno stabile proprio.Esiste invece l’edificio scolastico con 4 aule, di cui una è adibitaad ambulatorio.Onore poi è proprietario di vari boschi, fondi rustici e pascoliche assicurano una rendita annua di L. 868.590 pari ad oltre 1/5delle entrate previste. Le sovrimposte terreni e fabbricati al III li-mite, con l’addizionale sui redditi agrari danno un gettito di L.138.848, i proventi diversi danno L. 273.000, le altre imposte L.1.462.000, esclusa l’imposta di consumo che da sola dà lire1.500.000; anzi, a proposito di quest’ultima rileva che in base alcontratto di appalto recentemente stipulato il suo gettito verràportato a lire 2.000.000.È stata prevista come entrata straordinaria l’applicazione di su-percontribuzioni per L. 457.562, che però potrebbe essere ri-dotta in caso di aumento del gettito dell’imposta di consumo.Il complesso dell’entrata è quindi di L. 4.700.000 su un complessodi 760 abitanti.Nello schema di bilancio, sebbene previste con un certo criteriodi larghezza, sono state impostate le sole spese obbligatorie or-dinarie, il che ne fa un bilancio piuttosto rigido; tuttavia conqualche economia sulle spese obbligatorie ordinarie, il Comu-ne potrebbe provvedere alle poche spese di carattere facoltati-vo; quelle straordinarie obbligatorie, che si rendessero necessa-rie dovrebbero essere fronteggiate mediante assunzione di mu-tui, la cui quota annuale di ammortamento può sempre trovarecapienza in un bilancio in pareggio economico.Ritenuto quindi che la ricostituzione del Comune di Onore saràmotivo di soddisfazione al desiderio unanime di autonomia deisuoi abitanti e che l’Ente ricostituito potrà provvedere ai suoiservizi senza troppe preoccupazioni, la Giunta propone all’On.Consiglio di esprimere parere favorevole con l’adozione del se-guente provvedimento.»

N. 4496 di Prot.Deliberazione N. 103 adottata nella riunione del 17 novembre1956.

Premesso che con domanda 6/2/1955 gli abitanti della frazionedi Onore hanno chiesto la ricostituzione di tale frazione in Co-mune autonomo, come lo fu nel 1927, in cui venne aggregato alComune di Castione della Presolana;Rilevato che tale provvedimento è richiesto dall’aspirazione mas-sima della popolazione all’autonomia, basata su una tradizio-ne plurisecolare;Osservato che il ricostituito Ente potrà, se non largamente, cer-to sufficientemente provvedere ai servizi di istituto;Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio comunale di Ca-stione della Presolana in data 8 dicembre 1955, nº 24;Sentita la relazione;Visto l’art. 35 della Legge comunale e provinciale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione in Comuneautonomo della frazione di Onore, già comune prima del 1927,ed attualmente aggregata al Comune di Castione della Preso-lana.

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492

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14 febbraio 1966.

N. 10OGGETTO: Rettifica di confine tra i Comuni di Paladina e di Val-brembo – Parere.

Delib. n. 21Relatore: prof. Citaristi

Il Relatore riferisce:

«Si premette che i Sindaci di Paladina e di Valbrembo, con di-stinte domande dirette al sig. Presidente della Repubblica, han-no chiesto, conformemente al deliberato dei rispettivi organiconsiliari, la rettifica di un breve tratto della linea di confine in-teressante i Comuni medesimi.La Prefettura di Bergamo con propria nota n. 15365 Div. 2ª del 26-11-1965, nel trasmettere tali domande, nonché le deliberazioni n.19 in data 17 gennaio 1965 e n. 18 in data 12 marzo 1965 ri-spettivamente adottate dai Consigli comunali di Paladina e diValbrembo, chiede che sia promosso il parere del Consiglio pro-vinciale a termini dell’art. 35 del T.U. 3-3-1934 n. 383.Al riguardo viene fatto presente:a) che in località Castagna, il confine del Comune di Paladina(censuario di Sombreno) con quello di Valbrembo (censuario di Os-sanesga) è formato dall’asse di una vecchia strada mulattiera-campestre, la cui sede è da tempo abbandonata e pressochéscomparsa, anche in conseguenza dell’avvenuta costruzione, sindal 1930, del viale per il santuario Madonna della Castagna, via-le considerato di uso pubblico;b) che l’asse del nuovo tronco stradale di cui sopra, appare più ido-neo a costituire la linea di confine tra i due Comuni attuando,anche sotto il profilo giuridico-amministrativo e quindi ad ogni ef-fetto, una demarcazione territoriale che da oltre 35 anni è con-siderata come tale dalle popolazioni interessate.Con la proposta rettifica si avrà, in concreto, che il mappale n.198 ricadente in Comune di Valbrembo (censuario di Ossanesga)verrà a far parte del Comune di Paladina (censuario di Sombreno)ed i mappali nn. 269-263-262-261b-261a-207b-207a-206 (parte) delComune di Paladina (censuario di Sombreno) verranno a far par-te del Comune di Valbrembo (censuario di Ossanesga).Si dà altresì atto che il relativo estratto di mappa, relativo al nuo-vo asse di delimitazione territoriale, vistato dal locale Ufficio delGenio Civile il 20 corr. anno, è stato pubblicato nelle forme e neitermini di legge ai rispettivi Albi comunali, senza che siasi avutala presentazione di alcuna opposizione.La Giunta Provinciale, sulla base degli atti di cui sopra e confor-memente alla relazione dell’U.T.P. in data 22-12 u.s. sottoponel’argomento all’esame dell’on.le Consiglio provinciale, con pro-posta di parere favorevole».

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la suestesa relazione;Senza discussione;Mediante votazione palese per alzata di mano;Presenti n. 29 Consiglieri;Con voti unanimi,

delibera

di esprimere parere favorevole alla rettifica di confine tra i Comunidi Paladina e Sombreno (sic), come in relazione precisato.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 24 Aprile 1894.

N. 6 dell’ordine del giorno della Sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale 7 maggio 1894.

OGGETTO: Voto sulla domanda di distacco delle Frazioni Grom-longo, Belvedere e Brughiera dal Comune di Palazzago e la loroannessione al Comune di Pontida.

Onorevoli Consiglieri,

La vostra Deputazione richiama e fa propria la motivazione con-tenuta nella relazione 1° maggio 1893 della onorevole Deputa-

Palazzago 160

Paladina 159zione che a quell’epoca era in ufficio in quanto si riferisce alleragioni di diritto e di convenienza che consigliano il distacco del-le Frazioni Gromlungo, Belvedere e Brughiera dal Comune di Pa-lazzago e la loro annessione al Comune di Pontida.Non crede però invece di associarsi completamente alle conclusionia cui la Deputazione in tale relazione è addivenuta nella parte chesi riferisce al distacco della zona di territorio competente alleFrazioni per gli effetti censuari.In quella relazione nel mentre si afferma che la zona territorialesegnata nella corografia dell’ing. Locatelli sarebbe troppo vastae tale da determinare la rovina del Comune di Palazzago, si pro-pone poi che venga riservato ai due Comuni di Palazzago e Pon-tida di risolvere fra di loro la vertenza riguardo all’entità del ter-ritorio da scorporarsi dall’uno per annetterlo all’altro, nonchél’altra vertenza circa le ragioni attive e passive che fossero perspettare alle contrade medesime.In linea di fatto deve osservarsi che la corografia dell’ing. Giu-seppe Locatelli, in data 23 aprile 1892, è un lavoro stato com-piuto per incarico delle Frazioni, impugnato dal Comune di Pa-lazzago e non riveduto da alcun Ufficio tecnico ufficialmentecompetente in materia.Ora se una tale corografia può essere accettata nella parte in cuisono segnate le frazioni da separarsi, giacché in ciò il perito nonha eseguito che un lavoro di mero accertamento di fatto, chenon può essere messo in dubbio e che ognuno può facilmentecontrollare, nella parte invece riguardante la delimitazione del-la zona territoriale competente alle Frazioni e da staccarsi pergli effetti censuari, il lavoro stesso include dei giudizi e degli ap-prezzamenti, che ove non sieno concordemente accettati dalleparti interessate non si possono prendere per base delle opera-zioni senza che siano stati controllati e confermati da un Ufficiocompetente.Da ciò consegue che prematura sarebbe ogni dichiarazione daparte del Consiglio provinciale in ordine a detta zona di territo-rio da staccarsi agli effetti censuari.Senonché bisogna osservare ancora che l’Autorità competentea stabilire la zona territoriale da scorporarsi è quella stessa che de-ve statuire sulla separazione delle Frazioni, e cioè il Ministerodell’Interno, il quale con Decreto Reale è chiamato a risolvere el’una e l’altra questione.Non è giuridicamente esatta quindi la conclusione a cui si giun-geva nella relazione 1° maggio 1893 nella parte colla quale si ri-servava ai due Comuni di regolare fra di loro separatamente l’e-stensione del territorio che unitamente alle contrade doveva es-sere disgregato; dovendo invece anche su tale vertenza pronun-ciare il Ministero dell’Interno o nello stesso Decreto Reale concui stabilisca lo scorporo delle Frazioni o mediante un Decretosuccessivo.Pare quindi alla vostra Deputazione che sia più conveniente inlinea di fatto e di diritto limitarsi ad affermare l’insufficienzadella corografia Locatelli nei riguardi della delimitazione dellazona territoriale da scorporarsi, esprimendo il voto che il Ministerocompetente prima di provvedere anche su tale punto della ver-tenza abbia a promuovere una più completa istruttoria.È invece perfettamente giuridica la riserva fatta ai Comuni di re-golare fra di loro le ragioni attive e passive che fossero per spet-tare alle Frazioni, trattandosi in questo caso di rapporti di indo-le patrimoniale soggetti alla giurisdizione dell’Autorità Giudi-ziaria.Per questi motivi la vostra Deputazione si onora di sottoporvi ilseguente

SCHEMA DI DELIBERAZIONE:

«Il Consiglio provinciale, veduta l’istanza 23 dicembre 1891 del-la maggioranza degli elettori residenti nelle contrade di Grom-longo, Belvedere e Brughiera e casolari adiacenti, perché sianoqueste distaccate dal territorio comunale di Palazzago ed unitea quello di Pontida, giusta il tipo corografico 23 aprile 1892 del-l’ingegnere Giuseppe Locatelli;

delibera

Di esprimere voto favorevole per il distacco delle Frazioni diGromlungo, Belvedere e Brughiera e casolari adiacenti indicatinel tipo corografico 23 aprile 1892 dell’ingegnere Locatelli, dal Co-mune di Palazzago e per la loro annessione al Comune di Ponti-da; conché però nei rapporti della delimitazione della zona ter-ritoriale competente alle Frazioni e da annettersi al Comune diPontida agli effetti censuari venga dal Ministero competente or-dinata una più completa istruttoria; riservato poi al Comune di Pa-lazzago ed alle Frazioni suddette di regolare fra loro le rispetti-ve ragioni attive e passive.»

La Deputazione Provinciale

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 4 Agosto 1894.

N. 27 dell’ordine del giorno della Sessione ordinaria del Consi-glio Provinciale 14 agosto 1894.

OGGETTO: Voto sulla domanda di distacco delle frazioni di Bel-vedere, Gromlungo e Brughiera dal Comune di Palazzago e loroaggregazione a quello di Pontida.

Onorevoli Consiglieri,Lo stesso voto Vi era stato richiesto nella sessione straordinaria del7 maggio prossimo passato, ma allora avete deliberato:«Pur riconoscendo che qualche ragione sussista a favore delledette frazioni, ma ritenuto altresì che l’espressione del proprio vo-to in merito debba appoggiarsi alle conseguenze che per il di-stacco del territorio da unirsi alle frazioni in questione possono ri-verberare sulle condizioni del Comune di Palazzago sospende ilproprio parere demandando alla Deputazione provinciale diesperire in confronto del Governo le pratiche opportune perchéi rilievi censuari ed ogni calcolo in rapporto alle distanze fra le fra-zioni e Pontida e Palazzago sieno consegnati in apposito rap-porto che serva di fondamento e guida al Consiglio nell’esporreil suo parere.»Questo la Deputazione lo ha fatto, ma non si limitò a tanto aven-do voluto estendere le cognizioni anche ad altri dati che pur pos-sono giovare a meglio determinare il voto che ci si domanda.Già con istanza diretta alla R. Prefettura nell’11 novembre 1891quarantatre persone qualificatisi elettori o possidenti di altradelle tre frazioni avevano chiesto la loro segregazione da Palaz-zago per essere annesse a Pontida; ma siccome mancava la pro-va della loro condizione e della autografia della loro firma neriprodussero altra nel 3 aprile 1892 portante in calce la dichia-razione del notaio dottor Lorenzo Alborghetti che tutte le fir-me relative erano state fatte alla sua vista e presenza. Le sotto-scrizioni erano di 49 persone; ma riscontrato il loro nome coll’e-lenco degli elettori amministrativi delle tre frazioni fornito dal Co-mune di Palazzago e contando quei soli che sono anche residentinelle frazioni stesse giusta l’attestato della Giunta municipale diPontida si verificò che i firmatari aventi la doppia condizione dielettore e residenti nelle frazioni erano soltanto 28, mentre illoro numero totale sarebbe stato di 36. Però altri 7 vi si aggiun-sero con istanza del 16 agosto 1892 portante anch’essa autenti-ca del suddetto notaio.Le frazioni o contrade di Brughiera, Gromlungo e Belvedere so-no singolarmente costituite da tre distinti nuclei di case; la primacon 12 famiglie e 68 abitanti, la seconda di 23 famiglie e 150 abi-tanti e la terza di 12 altre famiglie e 113 abitanti. Tutte insiemeformano la superficie di metriche pertiche 1669.80 di cui 1664.66hanno la rendita sui terreni di L. 8779.94 e le altre pertiche 5.14hanno insieme l’imponibile sui fabbricati di L. 1305.50.Gli istanti hanno posto a base della loro domanda il tipo topo-grafico 23 aprile 1892 dell’ing. Giuseppe Locatelli, nel quale iltratto di territorio da staccarsi da Palazzago è marcato colle lineee punteggiature rosso-scure. A tramontana segue il filone delPicco Alto; a mattina la Valle della Moja; a mezzodì trova il con-fine di Ambivere e verso sera si congiunge con quello di Pontida.Questi stessi limiti designano da questo estremo lato di mezzodì,mattina e monte la parrocchia di Pontida, di cui le frazioni fan-no egualmente parte; la frazione di Gromlungo che è nel mezzodelle altre due ha una chiesa curata per tutte tre col loro viceParroco. Dall’abitato di Brughiera a quello di Gromlungo corro-no 500 metri e da questo al Belvedere metri 800. Le tre frazionigiaciono sul versante meridionale del monte Picoldo (Picco Al-to) che le divide da Palazzago posto a tramontana. Per andare aPalazzago esiste la strada carreggiabile comunale che si staccadalla provinciale di S. Martino alle Barracchette, passa a Barzanae prende poi quella di Palazzago con un percorso di chilometri6,500; esiste anche un sentiero pedestre più o meno marcato epraticabile che sale al Picco Alto per circa metri 1400 e discendeper altri 1300 metri a Palazzago.Le stesse frazioni sono quasi a contatto della strada provinciale diValle S. Martino che le conduce a Pontida, quella di Brughieracon una distanza di chilometri 2,600, quella di Gromlungo di chi-lometri 2,200 e quella di Belvedere di chilometri 2,300.Il Comune di Palazzago ha attualmente la popolazione legale di2034 abitanti da cui partirebbero 331; ha un territorio di cen-suarie pertiche 13,600 da cui si staccherebbero pertiche 1669.80(1/9), ha una rendita di circa lire 40,000 che diminuirebbe di L.10,000 (1/4). La sua sovrimposta media comunale è di L. 15,000.La popolazione di Pontida è di 2373, il suo territorio attuale è dicensuarie pertiche 9824.66 con una rendita annua di L. 51,000; lasua sovrimposta comunale media è di L. 15,500.Insieme colle frazioni passerebbero a Pontida lo stato civile, lescuole ed i servizi sanitari ed amministrativi colle relative spese;per il servizio postale dipendono già da Pontida.Come già sapete, il Comune di Palazzago si è opposto alla do-manda con ripetute deliberazioni consigliari e quello di Pontidainvece si dichiarò favorevole ad unanimità di voti. Quando aves-se luogo il distacco delle tre frazioni dal Comune di Palazzagoper essere aggregate a quello di Pontida si distaccherebbero ne-cessariamente anche dal Mandamento e dalla Pretura di AlmennoS. Salvatore per essere unite al Mandamento ed alla Pretura di Ca-prino Bergamasco come lo è già il Comune di Pontida.Quanto alla proposta la Deputazione si riporta alle due prece-denti.

La Deputazione Provinciale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 13 febbraio 1954.

OGGETTO: Domanda di ricostituzione ex comuni di Piazza Brem-bana.

Piazza Brembana 168

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L’On. Simoncini fa la seguente relazione:

«L’Amministrazione comunale eletta nell’immediato dopo guer-ra ebbe ad esprimere, si presume unanimemente, il desiderio didividere l’attuale Comune di S. Martino de’ Calvi nei quattro Co-muni esistenti prima della fusione intervenuta durante il periodofascista.Tali quattro Comuni si costituirebbero mediante conferimentodella autonomia alle attuali frazioni di Piazza Brembana, Valne-gra, Moio de’ Calvi e Lenna.La pratica non seguì il corso di altre pratiche analoghe che ven-nero accolte dagli organi centrali e rimase presso gli Uffici pre-fettizi fino a che venne ivi paralizzata da superiori istruzioni che,ravvisando il difetto del numero minimo di 3.000 abitanti dei ri-costituendi Comuni, suggerirono di tenere in sospeso gli incartiin attesa che gli organi legislativi si pronunciassero con una di-sposizione di carattere generale.Intervenne infatti la legge 15 febbraio 1953 n° 71 (legge Rosati)la quale dispose che, ferma ogni altra formalità, può essere di-sposta la ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo an-corché la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti quandola ricostituzione sia chiesta da almeno 3/5 degli elettori.In base alla norma generale i 3/5 degli elettori devono rappre-sentare il carico di almeno la metà dei tributi locali.La pratica quindi prese avvio in seguito alla emanazione di taledisposizione talché, a sensi dell’art. 35 della Legge comunale e pro-vinciale, la Prefettura di Bergamo richiede la espressione del pa-rere da parte del Consiglio Provinciale.La pratica stessa viene attualmente corredata da nuove delibereespresse dall’Amministrazione comunale di San Martino de’ Cal-vi ed adottate in data 9 maggio 1953 alla unanimità in favoredella ricostituzione di Piazza Brembana, in data 9 maggio 1953 al-l’unanimità in favore della ricostituzione di Valnegra, in data 3maggio 1953 alla unanimità in favore della ricostituzione di Moiode’ Calvi ed in data 1° agosto 1953 con voti favorevoli 7 e contrari1 in favore della ricostituzione del Comune di Lenna.Si noti che, rifattasi la domanda sulla base della legge Rosati edalla luce della maggioranza qualificata dalla legge stessa richie-sta, per Piazza Brembana i richiedenti furono 382 (minimo 306)per Valnegra 168 (minimo 125) per Moio de’ Calvi 161 (minimo125) mentre per Lenna i richiedenti in numero di 135 non rag-giunsero il minimo dei 3/5 previsto in 405.Tale ostacolo peraltro, limitatamente a Lenna, non dovrebbe es-sere ostativo, dal punto di vista della legittimità, al progressodella pratica, in quanto competerebbe pure sempre alle altre trefrazioni la facoltà di sollecitare la rispettiva autonomia in guisa chericostituendosi, in ipotesi, i vecchi Comuni di Piazza Brembana,Moio de’ Calvi e Valnegra, automaticamente ed indirettamenteverrebbe ricostituito anche il Comune di Lenna.Risulta che la Deputazione provinciale in data 15 aprile 1947 eb-be ad esprimere parere contrario alla ricostituzione dei quattroComuni autonomi favorendo, in via subordinata, il distacco so-lamente di Lenna e precisamente di quella frazione che attual-mente non avrebbe titolo ad invocare l’autonomia.Si apprende inoltre che, in allora, la Deputazione provinciale pre-detta opinò che, dal punto di vista finanziario, i quattro ricosti-tuendi Comuni non avrebbero potuto raggiungere quella suffi-cienza economica che loro consentisse di adempiere ai vari servizidi istituto.Si osservò che i bilanci del 1945 apparivano, per il Comune di S.Martino de’ Calvi, di consistenza discreta in considerazione del-l’elemento del tutto eccezionale connesso ad un disordinato edimprovvido taglio di boschi.Per quanto riguardava i motivi psicologici la Deputazione pro-vinciale ritenne trattarsi di argomenti connessi alla particolaresituazione delle persone e superabili col tempo.Si deve peraltro attualmente constatare, per quanto riguardal’aspetto psicologico, che l’esperienza di questi ultimi anni non èstata favorevole alla soluzione unitaria.In effetto i Consiglieri di S. Martino de’ Calvi, rappresentanti cia-scuno le singole frazioni, non hanno mai potuto deporre quellaesclusiva considerazione nei soli confronti delle frazioni origina-rie senza che comunque, nelle discussioni, nei dibattiti, e nellavita comunale, il complesso unitario amministrativo prendesseuna sia pur pallida consistenza.Né si può prevedere che un nuovo consiglio possa dirimere e so-pire la aspirazione all’autonomia in quanto l’aspirazione stessa ètenuta viva e particolarmente accesa da uno spiccato senso tra-dizionale.Occorre anche aggiungere che è diffusa la convinzione che deli-bere negative siano state determinate da eccessi di polemica e diavversione in riguardo ad iniziative che avrebbero giovato aduna od altra tra le quattro frazioni.Scendendo ad un esame dettagliato delle singole posizioni am-ministrative sarà opportuno precisare:

Piazza Brembana – con abitanti 799 e nuclei famigliari 206.Gode di una situazione economica favorevole per il particolare svi-luppo del turismo, villeggiatura e commercio. Esistono alcuni sta-bilimenti e numerose imprese artigianali. È molto sviluppata l’e-migrazione.Ha una proprietà boschiva che potrebbe consentire un’entrataannuale prudenzialmente valutata in L. 900.000 mentre ulterio-ri proventi derivano dalla gestione dell’acquedotto.Secondo una previsione formulata in sede prefettizia potrebbe-ro prevedersi entrate effettive di L. 8.843.817, mediante un cari-co tributario per ogni abitante di L. 5.866 lire.A mezzo di tali entrate potrebbero essere idoneamente assolti icompiti di istituto.

Lenna – popolazione abitante n° 1004 con 278 nuclei famigliari.Esistono tre centrali idroelettriche, segherie, cementerie ed in-dustrie varie che consentono una situazione economica discre-ta. Considerandosi un carico tributario per abitante di L. 4.067.-

ed i proventi derivanti dal taglio ordinario dei boschi e dai so-vracanoni di derivazione acqua, si potrebbero prevedere entra-te effettive di L. 6.715.462 attraverso le quali provvedere con-gruamente alle previste spese e pervenendosi, secondo il piano fi-nanziario approntato dalla Prefettura, ad un avanzo economi-co di L. 100.000.

Moio de’ Calvi – popolazione abitanti 365, nuclei familiari n° 102.Esiste un’importante centrale idroelettrica della Società Vizzola.Economia silvo-pastorale ed emigrazione interna operaia preva-lentemente indirizzata verso le industrie di Sesto S. Giovanni.Si può prevedere un provento di L. 748.000 per sovracanone de-rivazione acqua, di L. 530.000 per taglio ordinario dei boschi, diL. 264.000 per gettito annuale dell’alpe pascoliva e così com-plessivamente, mediante un carico tributario di L. 6.284 per abi-tante, si possono prevedere entrate effettive di L. 4.207.355.Assolvendosi idoneamente ai servizi comunali è previsto, perMoio de’ Calvi, un avanzo economico di L. 200.000.

Valnegra – popolazione n° 365 con 86 nuclei familiari.Non esiste alcuna industria per cui l’economia locale è prevalen-temente silvo-agricola mentre l’emigrazione raggiunge un indi-ce del 25% sulla popolazione stabile.Fissandosi il carico tributario per ogni singolo abitante a L. 4.282ed elevandosi, sensibilmente, i proventi derivanti dalle imposte diconsumo, di famiglia e sul bestiame, si potrebbe raggiungereun’entrata complessiva di lire 3.030.703 attraverso le quali as-solvere, con corrispondente spesa, i compiti di istituto.La predetta entrata comprende peraltro un gettito annuale diL. 900.000.- relativo a taglio ordinario di boschi che, secondo unpiano economico compilato dal Comando Forestale di Bergamo,potrà realizzarsi solamente nel 1956.Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare le esigenze di cas-sa degli esercizi 1954/55 e 1956 Valnegra dovrebbe ricorrere ad an-ticipazioni o mutui passivi dell’importo annuale di circa L.1.000.000.Conseguentemente le spese effettive nei quattro ricostituendiComuni sono previste in L. 21.508.010.-, con i carichi tributari so-pra specificati, mentre quelle relative all’attuale San Martino de’Calvi, per l’esercizio 1953, ammontano a L. 15.570.037.- per cui siavrebbe un aumento di spesa del 40% circa.La recente emanazione della legge 27 dicembre 1953 n° 959 con-sente peraltro prospettive favorevoli in ordine alla situazioneamministrativa in quanto i sovracanoni per derivazione acquaraggiungono l’importo annuo di L. 1.300 per ogni Kilowatt dipotenza nominale media in favore dei Comuni compresi nel ba-cino imbrifero montano.Essendosi sostituito il concetto di Comune rivierasco il requisito diComune inserito nel bacino imbrifero, evidentemente il benefi-cio andrà anche in favore di Valnegra e di Piazza Brembana.È evidente peraltro che dal punto di vista puramente ammini-strativo la ricostituzione dei Comuni autonomi importa un sen-sibile pregiudizio ed aggravamento di spesa senonché si può benritenere che, in considerazione anche della vivacità e della co-stanza colla quale quelle popolazioni hanno sostenuto le lorodomande di autonomia, i cittadini di Piazza, Valnegra e Moiosono disposti di buon grado ad assumersi un maggior onere purdi realizzare un’aspirazione da lungo tempo coltivata.Potrebbe osservarsi, al riguardo, che gli odierni richiedenti ver-rebbero a vincolare la situazione amministrativa anche nei con-fronti delle future generazioni disponendo, conseguentemente,di un diritto di cui sono depositari, ma non titolari in senso esclu-sivo.Si ha peraltro ragione di ritenere che l’odierno intendimento, inconsiderazione della esperienza del passato, ed in riguardo allospiccato senso della autonomia, è destinato a durare nel tempo.Non è possibile operare in modo da tenere uniti, ad esempio,Valnegra e Moio in quanto la domanda dei contribuenti di Len-na, isolatamente considerata, non può consentire, in via diret-ta, la ricostituzione di quel Comune.Si ritiene pertanto, superando tutte le perplessità che il caso com-porta, di accordare parere favorevole alla ricostituzione in Co-mune autonomo delle attuali frazioni di Piazza Brembana, Val-negra e Moio de’ Calvi.Per la frazione di Lenna non si esprime alcun parere difettandoil presupposto essenziale di legge.»

N. 12191 di Prot.Deliberazione N. 33 adottata nella riunione del 13 febbraio 1954.

Sentita la soprariportata relazione dell’assessore avv. Simoncini;Rchiamata la delibera 15 aprile 1947 nº 56 della cessata Deputa-zione provinciale, con cui veniva espresso parere favorevole uni-camente per la ricostituzione del Comune di Lenna;Vista la rinnovata istanza degli elettori delle frazioni di PiazzaBrembana, Valnegra e di Moio de’ Calvi per riacquistare l’auto-nomia amministrativa ai sensi della Legge 15 febbraio 1953 nº71;Visto l’articolo 35 della legge comunale e provinciale;Dopo un’esauriente discussione;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con voti 17 favorevoli ed 1 astenuto,

delibera

di esprimere parere favorevole all’accoglimento delle domandedi ricostituzione degli ex Comuni di Piazza Brembana, Valnegrae Moio de’ Calvi.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, lì 8 aprile 1916.

N. 2 dell’ordine del giorno della sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale 17 aprile 1916.

OGGETTO: Parere sul distacco delle frazioni Oltreserio e Spiazzie loro aggregazione al Comune di Ponte Nossa.

Onorevoli Consiglieri,Sulla sponda sinistra del Serio, alle falde delle ultime propagginidel monte denominato del Pizzo Formico, in Comune di Clusone,in parte dirimpetto e in parte in prosecuzione dell’abitato di Pon-te di Nossa, si trovavano le due frazioni dette di Oltre Serio eSpiazzi. Gli elettori amministrativi residenti in dette frazioni, uni-tamente agli abitanti e proprietari di fondi nelle medesime, han-no diretto fin dal febbraio 1915 domanda all’Illustrissimo SignorPrefetto della Provincia di Bergamo per ottenere il distacco diquelle due frazioni dal Comune di Clusone e la conseguente lo-ro aggregazione al Comune di Ponte di Nossa, motivando le do-mande stesse colle seguenti considerazioni:Le frazioni Oltreserio e Spiazzi, quantunque appartengano am-ministrativamente al Comune di Clusone, distano da esso di cir-ca sei chilometri, mentre trovansi unite al Comune di Ponte diNossa, col quale, si può dire, costituiscano un sol tutto; anzi lostabilimento «Stamperia De-Angeli», che nelle diverse sezioni dicui è composto forma un sol Ente, sorge nella sua maggiore par-te nell’abitato del Comune di Ponte di Nossa ed in piccola partesi estende sul territorio di Clusone che da questo lato si incuneanell’abitato dello stesso paese di Ponte Nossa.Gli abitanti di queste frazioni esplicano pertanto tutta la loro vi-ta economica e religiosa nel Comune a cui si trovano di fattouniti, perché è a questo che essi ricorrono, e talvolta anche congravi sacrifici pecuniari, per le scuole, per la provvista dell’acquapotabile di cui sono privi e sovente per il medico e per la levatriceed in genere per tutti quei bisogni di viver civile a cui il Comunedi Clusone, causa la grande distanza, non ha potuto né potrebbeprovvedere se non con gravi sacrifici, certo sproporzionati al-l’importanza delle frazioni. I rapporti delle frazioni Oltreserio eSpiazzi col Comune di Clusone si riducono quindi semplicemen-te a quelli imposti delle leggi e la cui inosservanza sarebbe pas-sibile di pene, come ad esempio le denuncie di nascite e di mor-te ecc. e anche in questi casi chi vi deve di urgenza ottemperarene è spesso ostacolato dal fatto che l’unico sentiero, che allac-cia direttamente le Frazioni al Comune, è sovente reso imprati-cabile dalle piene del torrente Cambrosna che si deve attraversaresenza alcun manufatto.Sottoposta la domanda al Comune di Nossa, quel Consiglio inseduta del 27 marzo 1915 all’unanimità ne deliberò l’accogli-mento, mentre sulla medesima diede parere contrario il ConsiglioComunale di Clusone nella seduta del 9 novembre 1915 rilevan-do come l’affermata distanza delle due frazioni dal concentricoComune resta assai ridotta per effetto della ferrovia e che se, al-cuni servizi pubblici nella frazione potevano presentare qualchedeficienza, era possibile ovviarvi con opportuni accordi colle rap-presentanze dei limitrofi Comuni di Ponte di Nossa e Parre. Cosìistruita la pratica viene ora sottoposta al Consiglio Provincialeper il suo voto a sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 120 dellalegge Comunale e Provinciale.Non dubita la Vostra Deputazione di affermare che la domandadegli elettori amministrativi residenti nelle frazioni di Oltreserioe Spiazzi è meritevole di accoglimento, dacché la materiale ap-partenenza del territorio delle medesime a quello del Comune diClusone non ha che un contenuto economico per questo, in quan-to il medesimo si avvantaggia colle sovraimposte dei fabbricati edei terreni mentre gli interessi, le relazioni, gli scambi, la vita in-somma di questi abitanti restano attratti e si svolgono nell’orbi-ta della vita degli abitanti del limitrofo Comune di Ponte di Nos-sa, così che, non per difetto dei servizi amministrativi o tantomeno per negligenza della Amministrazione, ma semplicementeper un naturale processo dello svolgersi della vita in quella par-te del territorio del Comune di Clusone, deriva la necessità de-mografica che, non dirò consiglia, ma impone il provvedimentodel distacco delle due frazioni e la loro fusione con quello di Pon-te di Nossa anche rispetto alla forma, che sanzionerebbe unostato di fatto che già esiste da tempo. D’altra parte l’Ammini-strazione Provinciale, riconoscendo ai frazionisti di Oltreserio eSpiazzi il buon diritto di chiedere la aggregazione di quelle fra-zioni a Ponte di Nossa, non fa che agire coerentemente a quan-to ha già praticato in caso presso che uguale, allorché si trattò del-la domanda dei frazionisti di Pennazzaro e Valle, che chiedevanoil distacco di quelle frazioni dal Comune di Fuipiano al Brembo ela loro aggregazione a quello di S. Pellegrino. Egli è quindi che lavostra Deputazione vi sottopone il seguente ordine del giorno:«Il Consiglio provincialeSulla domanda degli elettori amministrativi residenti nelle fra-zioni di Oltreserio e Spiazzi in territorio di Clusone diretta ad ot-tenere il distacco di quelle frazioni del Comune predetto e la lo-ro aggregazione al Comune di Ponte di Nossa,

delibera

di dar voto favorevole all’accoglimento della domanda mede-sima».

La Deputazione Provinciale

Ponte Nossa 172

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Ing. Giovanni Rattini, Comune censuario di Ponte S. Pietro, Mandamento VII di Bergamo con unite porzioni dei Comuni di Brembate Sopra, Locate Bergamascoe Presezzo, 12 settembre 1878 (Archivio Storico Provinciale).

494

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 5 gennaio 1874.

N. 12 dell’Ordine del giorno della Sessione straordinaria del Con-siglio provinciale del 19 gennaio 1874.

OGGETTO: Voto del Consiglio provinciale sulla domanda di pa-recchi elettori dei Comuni di Brembate di Sopra, di Locate e Pre-sezzo per essere aggregati al Comune di Ponte S. Pietro.

Onorevoli Consiglieri,

Nella primavera dell’anno 1872 veniva indirizzata al Consigliocomunale di Ponte S. Pietro un’istanza sottoscritta cumulativa-mente da vent’un Elettori dei Comuni di Presezzo, di Brembatedi Sopra e di Locate Bergamasco, colla quale a togliere (diceva-no) una viziosissima delimitazione, chiedevano si desse opera adilatare il territorio comunale di Ponte S. Pietro nel seguentemodo:

1. Aggregandosi la parte di quello di Brembate superiore che re-sta fra la strada che da Briolo mette alla comunale tra Brembatee Ponte S. Pietro e seguendo questa fino al così detto PortoneScotti dove si unisce alla strada provinciale per Lecco comprendeoltre i terreni l’osteria al Ponte di Briolo e la cascina Galbulera.

2. Aggregandosi la parte di quello di Locate che partendo dalPortone Scotti e seguendo la strada campestre che da questo(passando al di sopra dell’antico cimitero di Ponte S. Pietro) va araggiungere il viale Mappelli, poi circoscritto da questo medesi-mo viale fino al confine del Comune di Presezzo e da qui resti-tuendosi a Ponte S. Pietro sulla linea di confine dei due Comunidi Locate e Presezzo non comprende che terreni.

3. Aggregandosi quella parte del Comune di Presezzo che tro-vasi finittima a Ponte S. Pietro, cioè continuando pel viale Map-pelli sino alla fine e prendendo poscia la stradella comunale cheva alle ghiaje sino a lambire il Torchio Rossi, indi seguendo lapiccola stradella consorziale che mette al fiume Brembo e tra-versando quest’ultimo comprende insieme coi terreni alle ghiaje,il Molino Scotti, Cà Merena e e Cà Mojana.La prima zona abbraccia la superficie di ettari 10,98,10 con una ren-dita censuaria di L. 457.84 e due fabbricati con N. 33 abitanti.La seconda ha la superficie di ettari 15,21,70; una rendila di L.961.63, senza fabbricati, tranne il casotto della stazione.La terza, omesso l’alveo del fiume Brembo, conta ettari 73,63,30di superficie, la rendita censuaria di L. 6126.94, N. 16 fabbricati al-le ghiaje con 199 abitanti, due a Cà Merena ed uno a Cà Mojanacon 39 abitanti.

Il Consiglio comunale di Ponte S. Pietro rispondeva favorevol-mente alla domanda nell’adunanza 12 maggio 1872 colle riservedelle modificazioni o completamenti che fossero opportuni.Il Consiglio comunale di Brembate di Sopra con deliberazione 10giugno 1872, si opponeva alla segregazione della porzione diterritorio che lo riguarda perché non richiesta dalla maggioran-za degli elettori e contraria alla loro convenienza.Egualmente ad unanimità vi si opponeva anche il Consiglio co-munale di Locale nella seduta 29 giugno 1872, osservando inol-tre che nella porzione del territorio che si sarebbe voluto stac-care dal suo, non esisteva alcuna frazione o borgata nel sensointeso dalla legge.Nello stesso giorno 29 giugno 1872, era convocato per delibera-re sullo stesso argomento anche il Consiglio comunale di Pre-sezzo; e questo pur premettendo che la domanda non avesse le-gale fondamento e non potesse assecondarla così come era sta-ta concepita, ma riconoscendo la convenienza che fosse meglio re-golata la configurazione stranissima del territorio comunale diPonte S. Pietro, dichiarava di aderire a che venisse aggregata al-lo stesso Comune quella parte del suo territorio che trovasi al dilà, cioè a levante della sponda sinistra del fiume Brembo, esclu-si però tutti i fondi esistenti nell’isola formata dai due rami del fiu-me stesso.Ciò nullameno così i soscrittori dell’istanza, come il Comune diPonte S. Pietro persistettero nel proposito quale era stato for-mulato da principio e corredarono le domande con un tipo di-mostrativo delle varie zone di territorio che intendevano annet-tere al Comune di Ponte S. Pietro, redatto dall’ingegnere GirolamoLocatelli.Se piuttosto che un semplice voto sulla convenienza ammini-strativa della modificazione la legge avesse demandato al Con-siglio provinciale quella definitiva statuizione che riserva al Go-verno ed alla sanzione Reale, prima di poter accondiscendere aidesideri dei petenti sarebbe forse necessario di sciogliere pre-viamente alcuni dubbi di diritto e di fatto.Evidentemente più che dagli elettori di frazioni d’altri comunila mozione di che si tratta procede dal Comune di Ponte S. Pietroche circoscritto a tre lati dagli altri territori fino alla soglia dellesue case ed invaso nel suo centro da estranei fabbricati tende amigliorare le condizioni della sua esistenza.

Ponte San Pietro 173Diffatti la maggior parte delle persone firmatarie dell’originariadomanda o abitano nel Comune di Ponte S. Pietro, o in quellecase, che senza appartenere al Comune formano un solo aggre-gato con quelle del Comune, o non abitano in alcuna delle fra-zioni per le quali firmarono, o sono elettori anche del Comune diPonte S. Pietro.La domanda stessa fu presentata al Consiglio comunale di PonteS. Pietro e da esso fatta propria e sostenuta senza alcuna ulte-riore ingerenza dei rappresentanti delle singole frazioni.Ciò posto si affacciava naturalmente il dubbio se questo fosse ilcaso preveduto dall’allinea dell’art. 15 della legge comunale, sevi fossero realmente borgate o frazioni nel senso inteso dallalegge, e se per tutte o per alcuna concorresse il voto della mag-gioranza dei loro elettori.Le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni sono argomento tan-to geloso che l’art. 74 dello Statuto ha voluto riservarlo al pote-re legislativo; coll’art. 15 della legge comunale si è attribuita al Go-verno una parte di questa facoltà, ma soltanto per cinque anni(art. 250) termine che fu poi prorogato a tutto giugno 1875 (leg-ge 18 agosto 1870 N. 5815), e soltanto sotto date condizioni.Prima condizione è che esista una Borgata o Frazione di Comuneche, rappresentata dalla maggioranza de’ suoi elettori, vogliadistaccarsi dal Comune stesso per unirsi ad un altro. La legge nondefinisce cosa sia la Frazione o la Borgata per lasciarne nei singolicasi il giudizio al Governo, generalmente deve intendersi un’ag-glomerazione di abitanti per natura e per interessi divisa dal ri-manente del Comune, ma questa definizione non potrebbe for-se applicarsi ad una delle porzioni di estero comune che Ponte S.Pietro intende annettere a sé medesimo se non fosse la frazionedelle Ghiaje del Comune di Presezzo; certo è che siccome osser-vava il Consiglio di Stato a’ 23 marzo e 20 maggio 1867, la di-sposizione dell’articolo 15 della legge comunale e provinciale,che riguarda soltanto il caso di Borgate o Frazioni, non può esten-dersi all’altro di una parte qualsiasi di territorio comunale.Altra condizione necessaria per l’esaudimento della domanda èche sia fatta dalla maggioranza degli elettori della frazione; in-torno alla quale sorgeva il dubbio se per essere elettori della fra-

zione bastasse avere in essa il censimento elettorale, oppure bi-sognasse appartenervi anche per altri rapporti.Ed era poi ovvio soprattutto che a riguardo specialmente della fra-zione di Locate non concorre nemmeno la maggioranza deglielettori.

La vostra Deputazione non ha voluto dissimulare queste obbie-zioni che si possono fare alle istanze del Comune di Ponte S. Pie-tro, perché il voto favorevole che ciò nondimeno vi si propone nonsi attribuisca a difetto di loro ponderazione. Ma parve alla stes-sa che quelle istanze meritino veramente tale attenzione da nondoversi lasciare sfuggire un’occasione onde anche il Consiglioprovinciale le conforti col suo voto, e che d’altra parte quelle ob-biezioni sieno di puro diritto, estranee per conseguenza alle at-tribuzioni del Consiglio a cui si richiede soltanto un voto di con-venienza.E la convenienza di accordare al Comune di Ponte S. Pietro unterritorio che meglio corrisponda all’importanza della sua po-polazione, delle sue industrie, e alla sua condizione di capoluo-go di mandamento e presenti una circoscrizione meno viziata,non può essere posta in dubbio.Il Comune non si estende ora oltre la cinta dell’abitato se nonper un tratto verso monte giacché i territori di Locate e di Presezzogiungono alle sue porte di sera, di mezzodì e di mattina, e quel-lo di Presezzo in specie con un salto veramente ardito si spinge fi-no all’opposta sponda del Brembo e gira l’abitato di Ponte S.Pietro per piantarsi con un fabbricato suo proprio (Cà Mojana) lun-go la contrada maggiore dello stesso paese.Sul Comune di Presezzo ha dovuto affittare il locale della scuola;sul medesimo ha dovuto acquistarsi il terreno necessario per ilnuovo cimitero come possedeva l’antico in quel di Locate; e lastazione ferroviaria che si denomina di Ponte S. Pietro non è perlui che un’amara ironia perché giace anch’essa nel Comune diLocate.Le sue aspirazioni d’altronde, quali sono delineate nel tipo del-l’ingegnere Girolamo Locatelli non sembrano smodate; per lui èquanto appena e necessario, e sottratto parzialmente a tre di-

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stinti Comuni non può tornare di grave pregiudizio ai medesimi.In consonanza a tali premesse e preparata la seguente

DELIBERAZIONE:

«Il Consiglio;Vista la mozione fatta dal Comune di Ponte S. Pietro nell’adu-nanza consigliare 12 maggio 1872, perché di conformità a quel-la di vari elettori sieno aggregate al medesimo le porzioni deicontermini Comuni di Brembate Superiore, di Locate Bergamascoe di Presezzo, quali sono delineate nel tipo dell’ingegnere Giro-lamo Locatelli;Sentito il parere dei Consigli comunali di Brembate Superiore, diLocate Bergamasco e di Presezzo reso nei comizi 10 giugno 1872del primo, e 29 detto mese degli altri due;Udita la relazione della Deputazione;Riservando al Governo la cognizione di diritto se in tutto od inparte si verifichino gli estremi prescritti dall’art. 15 della leggeprovinciale e comunale onde poter assecondare senz’altro la do-manda, oppure sia d’uopo di un provvedimento speciale del po-tere legislativo;Riconosce tutta la convenienza che sia riformata la circoscrizioneamministrativa del Comune di Ponte S. Pietro, annettendovi leporzioni dei comuni di Brembate Superiore, di Locate Bergama-sco e di Presezzo sopra indicate, e ciò sia per fornire al Comunei mezzi per sostenere le spese obbligatorie corrispondenti allasua importanza, sia per regolare in modo più ragionevole e na-turale le rispettive delimitazioni territoriali.»

IL DEPUTATO RELATOREAvv. GIO. BATTISTA ROSSI.

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 9 febbraio 1875.

N. 18 dell’Ordine del giorno del Consiglio Provinciale 18 febbraio1875.

OGGETTO: Voto del Consiglio provinciale sopra nuova istanzadel Comune di Ponte S. Pietro per modificazioni alla sua circo-scrizione territoriale.

Onorevoli Consiglieri,

Nella seduta del 22 giugno 1874, questo Consiglio ebbe già oc-casione di occuparsi per dare il suo volo ad una domanda di alcunielettori di frazioni dei Comuni di Presezzo, di Locate e di Brem-bate di Sopra, perché le medesime fossero aggregate al Comunedi Ponte San Pietro.Quella domanda e quel voto si riferivano al caso preveduto al-l’allinea dell’articolo 15 della legge comunale, pel quale può ilGoverno, per Decreto Reale, segregare una borgata o frazione daun Comune, ed aggregarla ad altro contermine, quando ne sia fat-ta la richiesta dalla maggioranza degli elettori della borgata ofrazione, e concorra il voto favorevole tanto del Comune, a cui es-sa intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sen-tirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la fra-zione appartiene.Il Consiglio non ha adottato allora la proposta della Deputazio-ne per essere risultati favorevoli dodici voti ed altrettanti con-trari.La R. Prefettura con nota 23 novembre 1874 accompagnava allavostra Deputazione un’altra consimile domanda per la relativapresentazione da farvene nella prima vostra seduta, e sempre asensi del disposto dell’art. 15 della legge comunale. — Né la vo-stra Deputazione può venir meno a questo obbligo; ma qualesarà la sua nuova proposta?La nuova domanda differenzia essenzialmente dalla prima peril territorio delle frazioni che sarebbe ora ridotto ad assai mino-re dimensione.Allora da Brembate si volevano staccare ettari 10.98.10 di terre-no con una rendita censuaria di L. 457.84 e due fabbricati conN. 33 abitanti; ora la domanda si limita ad ettari 6.37.90 collarendita di L. 238.15, ed un fabbricato colonico con una sola fa-miglia di N. 9 persone.A Locate si volevano sottrarre ettari 15.21.70 con una rendita diL. 961.63 senza fabbricati, tranne il casotto della Stazione; orabastano ettari 1.62.10, con una rendita di L. 90.84 compreso sem-pre il solo casotto della Stazione ferroviaria.Presezzo doveva allora perdere ettari 73.63.30 di superficie, sen-za l’alveo del fiume Brembo, con una rendita di L. 6126.94 e N. 19fabbricati e N. 238 abitanti: ora gli si ricercano ettari 34.97.90con una rendita di L. 2997.16 e N. 176 abitanti.Le nuove delimitazioni sono designate e stabilite nell’appositotipo 25 luglio 1874 dell’ingegnere Rattini.Fin dalla prima volta aveva avvertito anche la vostra Deputazio-ne, che non era forse il caso dell’applicazione dell’articolo 15 del-la legge comunale. La domanda piuttosto che dalla maggioran-za degli elettori delle singole frazioni, appariva fatta dal Comu-ne di Ponte S. Pietro, principalmente interessato: non si poteva ri-conoscere nemmeno l’esistenza di una frazione o borgata pro-priamente detta in senso amministrativo. – Vi proponeva quindidi lasciar in disparte l’articolo 15 della succitata legge; ma neltempo stesso, non potendo contendere al Comune di Ponte S.

Pietro il bisogno di meglio conformare la sua circoscrizione ter-ritoriale, vi raccomandava di sorreggerlo in massima del vostro vo-to, onde potesse valersene almeno innanzi al potere legislativo.Se non piacque a voi di assecondare quest’ultima proposta, il Co-mune di Ponte San Pietro lo ascrive ad esorbitanza di quelle sueprime richieste; ed è perciò che le rinnova dopo di aver mode-rato assai le pretese d’annessione. Anche queste però, quandodovessero esaminarsi soltanto sotto l’aspetto dell’art. 15 dellalegge comunale, non potrebbero meritare maggior favore, per-ché urtano sempre contro i due scogli che non esiste sui territo-ri da annettere una vera e propria frazione o borgata e che nonsono promosse dalla maggioranza degli elettori abitanti nellefrazioni.Ma la circostanza di avere il Comune di Ponte S. Pietro apporta-to una limitazione non indifferente nell’attuale domanda, fa sì cheanche la vostra Deputazione vinca la naturale ripugnanza chealtrimenti proverebbe a presentarvi di nuovo una proposta al-tra volta non accettata, e ferma nella persuasione che il Comunestesso meriti di ottenere una configurazione più regolare ed unterritorio più corrispondente a’ suoi bisogni, vi dice ancora: Senon potete dare un voto favorevole al Potere esecutivo per l’ap-plicazione dell’art. 15 della Legge, datelo al Potere legislativo acui è serbata ogni facoltà in proposito dall’art. 74 dello Statuto,ed anche il Comune di Ponte S. Pietro potrà presentarsi, sull’e-sempio di molti altri, a quell’Assemblea con maggior fiducia, seappoggiato da voi.Né deve dimenticarsi che dietro la moderazione fatta ne’ suoidesideri dal Comune di Ponte S. Pietro, è avvenuto un impor-tante cambiamento anche nelle disposizioni d’animo degli altri Co-muni, che hanno un interesse opposto; poiché quello di Presez-zo ha dichiarato nella seduta Consigliare 24 ottobre 1874 di as-sentire alla domandata segregazione, e consimile deliberazioneemise il Consiglio comunale di Locate nel giorno 7 novembre1874; il Comune di Brembate di Sopra respinse invece anche lanuova domanda, nell’adunanza 13 detto mese, ma per il solomotivo che non vi ha alcun abitante, nel tratto di territorio chesi vorrebbe distaccare dal suo.Il Comune di Ponte S. Pietro invoca questo provvedimento perchéi tratti da annettere sono così contigui ed uniti al suo abitato,come sono disgiunti e lontani da quello dei Comuni, di cui ora fan-no parte; appartengono già al Comune di Ponte S. Pietro per lagiurisdizione religiosa e dipendono per tutti i bisogni della vita edel medico, e della levatrice, e delle scuole e della Congregazio-ne di Carità e dell’Asilo infantile e del Cimitero da Ponte S. Pietro.Soprattutto insiste il Comune per queste due ragioni: 1.° Per ri-mediare ai danni ed inconvenienti che a lui ne derivano in ordi-ne alle leggi di pubblica sicurezza e di dazio consumo, ed ai re-golamenti di polizia e d’igiene per trovarsi contermini, ed inter-secate all’abitato suo proprio, terre e case, appartenenti ad altriComuni sulle quali non può quindi esercitare quelle attribuzioniimportantissime che sono riservate ai rispettivi Comuni. 2.° Perdare alle sue finanze qualche aiuto a sopportare i pesi insepara-bili dalla sua condizione di capoluogo di mandamento e di po-polosa borgata.Qui sotto avete una tabella di dati statistici che possono essere uti-li a consultarsi e potranno valere a suffragio dalla seguente

DELIBERAZIONE:

«Il Consiglio:Sulla mozione falla dal Comune di Ponte S. Pietro, nelle Adu-nanze consiliari 26 luglio e 13 settembre 1874, perché di confor-mità all’istanza di vari elettori sieno aggregate al medesimo leporzioni dei contermini Comuni di Brembate Superiore, di Loca-te Bergamasco e di Presezzo, quali sono delineate nel tino 25 lu-glio 1874 dell’ingegnere Giovanni Rattini;Sentito il parere dei Consigli comunali di Brembate Superiore, diLocate Bergamasco e di Presezzo, reso nei comizi 24 ottobre, 7 e13 novembre 1874;Udita la relazione della Deputazione;Riservando al Governo la cognizione di diritto, se in tutto od inparte si verifichino gli estremi prescritti dall’art. 15 della leggecomunale e provinciale, per poter assecondare senz’altro la do-manda, oppure sia d’uopo d’un provvedimento speciale del po-ter legislativo, riconosce la convenienza che sia riformata la cir-coscrizione amministrativa del Comune di Ponte S. Pietro, an-nettendovi le porzioni dei contermini Comuni di Brembate Su-periore, di Locate Bergamasco e di Presezzo, quali sono delinea-te nel tipo 25 luglio 1874 dell’ingegnere Giovanni Rattini.»

IL DEPUTATO RELATOREAvv. ROSSI GIO. BATTISTA.

TABELLA ALLEGATA

(Omissis)

ALLEGATO 3

[COMUNI DI BREMBATE DI SOPRA, LOCATE BERGAMASCO, PRE-SEZZO, BONATE SOPRA, CURNO E MOZZO]

Bergamo, 26 Febbraio 1925.

Circa la domanda del Comune di Ponte S. Pietro, di aggregarsiparte del territorio dei Comuni di Brembate Sopra, Locate Ber-gamasco, Presezzo, Bonate Sopra, Curno e Mozzo.

Ragioni di diritto e di fatto contro l’aggregazione.

L’art. 74 dello Statuto dispone: «Le istituzioni Comunali e Pro-vinciali e le circoscrizioni dei Comuni e delle Provincie sono re-golate dalla legge». Pertanto ha carattere eccezionale l’art. 8 delR. Decreto 30 Dicembre 1923, n. 2839, pel quale in determinati ca-si e col concorso di determinati estremi le circoscrizioni Comu-nali possono essere mutate per decreto reale. Siffatto carattereeccezionale dell’art. 8 è univocamente riconosciuto dalla dottri-na e dalla giurisprudenza. Si legge nel parere 10 Giugno 1919del Consiglio di Stato su domanda della Città di Bergamo per ag-gregazione di alcuni comuni finitimi: «… Il concetto della nor-ma dettata dall’art. 119 ultimo comma (corrispondente al dettoart. 8), che stabilisce una eccezione al principio generale che le cir-coscrizioni territoriali non si possono modificare se non per leg-ge, non può estendersi al punto ecc.». Dato dunque siffatto ca-rattere eccezionale, qualsiasi interpretazione estensiva è vieta-ta a sensi dell’art. 4 disposizioni preliminari del Codice civile.L’art. 8 costituisce, come è espressamente detto nel decreto 30Dicembre 1923, n. 2839, una modificazione dell’ultimo commadell’art. 119 testo unico della legge comunale e provinciale 4Febbraio 1915, n. 148, il quale disponeva che, col metodo tracciatonei precedenti commi dell’articolo stesso, si poteva dare od am-pliare il circondario o territorio esterno ai comuni murati. L’art. 8attuale non richiede più che si tratti di comune murato. Siffattamodificazione, tuttavia, altro non è in realtà che la codificazione— secondo le buone regole che governano la formazione e laevoluzione del diritto obbiettivo — di quanto la dottrina e lagiurisprudenza erano venute ritenendo circa l’interpretazioneda dare alla locuzione «comune murato». Il Consiglio di Stato,con parere 18 Maggio 1878 emanato su domanda di aggrega-zione proposta dalla Città di Venezia, opinò che per comune mu-rato non si dovessero intendere letteralmente i comuni cinti damura, ma le città, le quali sono di solito, ma non sempre — comeappunto avveniva per Venezia —, cinte da mura (vedi Saredo,vol. VI, parte Iª, n. 298). E la ragione di tale interpretazione fuquesta, che la legge volle favorire le città, come quelle che, perla loro maggiore importanza, meglio possono raggiungere le fi-nalità civili, morali e sociali assegnate ai comuni. Codesta evi-dente genesi dell’art. 8 porta a ritenere che esso — comunque let-teralmente non lo dica, — vuole riferirsi ad aggregazioni che si in-tendano compiere da grandi comuni rispetto a zone di territoriodi comuni confinanti, in concorso, naturalmente, degli estremivoluti dallo stesso art. 8. Diverso è certamente il caso attuale,dove il comune che domanda l’aggregazione non aspira certoall’importanza di una città, né grande né piccola.Anche in un altro senso la modificazione portata dall’art. 8 al-l’ultimo comma dell’art. 119 si collega con opinioni e disquisi-zioni avvenute sulla portata di quest’ultimo, allorché era in vi-gore. Si discusse, cioè, se in forza di esso le aggregazioni potes-sero effettuarsi solo per assorbimento totale di altri comuni, odanche per incorporazione di parte del loro territorio, continuandoi comuni stessi ad esistere con circoscrizione mutilata. Di parerenegativo era il Mazzoccolo. «L’ultimo alinea dell’art. 114 (divenutopoi 119) — esso nota — dice: col metodo indicato nel preceden-te articolo. Se avesse inteso richiamare solamente le forme delprocedimento, avrebbe detto con le forme. Questa locuzione in-solita, col metodo, fa credere che si intese richiamare tutta la so-stanza dei capoversi precedenti, ove si tratta di aggregazione dicomuni interi, e non di particelle di territorio. E ciò è anche giu-sto, perché, quali che siano le considerazioni che può meritareil comune murato, è iniquo, per comodo di questo, spogliare unaltro a beneficio di esso. L’unione è altra cosa, perché con essa ilcomune soppresso si perpetua nel comune a cui è unito, né sivede diminuiti col territorio i mezzi di sussistenza». Meno assolutonella negativa, ma pur sempre contrario in via normale, era ilConsiglio di Stato, IVª Sezione, nella sua decisione 16 Dicembre1904, Comune di Masse di Siena contro Comune di Siena: «Maquesta ipotesi è da considerarsi tutt’altro che ordinaria, per lasemplice ragione che appare in verità più grave e pericolosa la di-screzionale facoltà di diminuire e falcidiare il territorio di un co-mune alterando e deformando l’assetto materiale e morale delsuo organismo, che il raggruppare interamente il comune stessoad un altro comune vicino, con la fusione perfetta degli interes-si e dei diritti civici». Il decreto 30 Dicembre 1923 non ha volutoprecludere totalmente l’adito anche ad eventuali scorporazioniparziali; l’ultimo capoverso dell’art. 8 dice: «L’ampliamento puòaver luogo con l’aggregazione di comuni contermini, e, quandociò non sia necessario, può effettuarsi distaccando la parte delterritorio che sia riconosciuta sufficiente per l’esecuzione delleopere ecc.». Rimane tuttavia stabilito che l’aggregazione par-ziale è più grave della totale, cosicché per essa deve anche conmaggior rigore esigersi il concorso di tutti gli estremi espressa-mente voluti per far luogo al provvedimento. Nella specie trattasiprecisamente di pretese aggregazioni parziali, nientemeno che inconfronto a ben sei comuni, e per dar modo, in buona sostan-za, ad un settimo di far propri (poiché è a ciò che si riduce tuttala questione), i redditi fiscali di un importante stabilimento in-dustriale che oggi sorge sul territorio di uno degli altri sei….Abbiamo creduto preporre queste considerazioni e rilievi di fat-to, perché, costituendo essi i termini generali della questione,sono elementi essenziali del giudizio che le autorità competentisono chiamate a pronunciare nella presente vertenza.L’art. 8 del decreto 30 Dicembre 1923 così statuisce: «Con la pro-cedura stabilita dall’art. 119 della legge, può ad un comune esseredato o ampliato il territorio esterno, quando è dimostrata l’in-sufficienza di esso in rapporto allo impianto, all’incremento o almiglioramento dei servizi pubblici o risulti che l’insufficienza delterritorio sia d’impedimento allo sviluppo economico del comu-ne stesso. — L’ampliamento può aver luogo con l’aggregazionedi comuni contermini, e, quando ciò non sia necessario, può ef-fettuarsi distaccando la parte del territorio che sia riconosciuta suf-ficiente per l’esecuzione delle opere e per favorire l’impianto e lo

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sviluppo dei servizi e industrie rispondenti all’importanza ed ef-ficienza del porto, o di altri stabilimenti pubblici, e per l’incre-mento economico del comune».È dunque un concetto di vera e propria necessità che la leggeha creduto di porre, in relazione all’impianto, incremento o mi-glioramento dei servizi pubblici, o allo sviluppo economico delcomune; semplici ragioni di comodità od utilità o impinguamentodel bilancio — soprattutto per l’eccezionale modo di aggrega-zione mediante decreto reale —non bastano. Nel già citato pareredel Consiglio di Stato sulla domanda di aggregazione avanzatadalla Città di Bergamo (parere negativo sebbene il caso fosseben diverso dall’attuale), si legge: «Ma il concetto della norma det-tata dall’art. 119 ultimo comma, che stabilisce una eccezione alprincipio generale che le circoscrizioni territoriali non si posso-no modificare se non per legge, non può estendersi al punto cheun Comune, il quale non abbia territorio esterno o lo abbia in-sufficiente (vedremo che nella specie non si verifica nemmenoun tale fatto), possa aumentarlo aggregandosi altri Comuni fi-nitimi più piccoli, non perché ciò sia richiesto indeclinabilmenteda siffatta insufficienza di territorio, cioè dalla necessità di ga-rantire l’esistenza o il funzionamento di servizi pubblici che siad’uopo d’impiantare in territorio altrui, ma per rimediare in-convenienti che dalla vicinanza di comuni piccoli un comunegrande è ovvio risenta: inconvenienti che nella generalità dei ca-si sono tollerabili o possono eliminarsi senza l’impiego di ecce-zionali misure, e che, ove intollerabili realmente questi inconve-nienti divenissero, dovrebbe essere cura del legislatore di ri-muovere con singolare provvidenza». Che abbia a trattarsi di ve-ra ed indeclinabile necessità lo ammette lo stesso comune di Pon-te S. Pietro, il cui Commissario Prefettizio scrive: «Formatosi, do-po sei mesi di gestione, la convinzione che per questo Comune èassolutamente necessaria pel regolare funzionamento dei pro-pri servizi pubblici ed igienici e pel suo sviluppo edilizio l’aggre-gazione ecc.». Senonché tale imprescindibile necessità non è poiper nulla affatto dimostrata, e neppure adombrata, nel seguitodella domanda proposta dallo stesso Commissario Prefettizio.Seguiremo lo svolgimento di essa, facendo brevi commenti suivari punti da cui consta.

«Osservato — così comincia — che parte di questo Acquedotto Co-munale ed il relativo serbatoio dell’acqua potabile, pur essendoa soli 500 metri a nord di questa borgata, si trovano in Comunedi Brembate Sopra, e che in detto Comune havvi pure il campo diaviazione ecc.». Notiamo in primo luogo, ad esaurimento dellaquestione per ciò che riflette l’Acquedotto Comunale, che, dun-que, esso è già impiantato; che neppure si accenna ad un neces-sario incremento o miglioramento di esso; che tanto meno si di-mostra essere la pretesa insufficienza di territorio ostacolo in-vincibile a detto supposto incremento o miglioramento. Notiamoin secondo luogo che il fatto di trovarsi le opere di captazione eraccolta delle acque in territorio di altro comune, lungi dal co-stituire una situazione di fatto eccezionale, che possa legittima-re il provvedimento della aggregazione, è cosa comunissima, sta-remmo per dire inevitabile nell’ordine naturale delle cose. Ber-gamo, ad esempio, non ha mai pensato di aggregarsi il territorioche la divide da Bondo Petello e da Algua, dove sono le opere dicaptazione e di raccolta del suo acquedotto. Si potrebbero cita-re pressoché tutti i comuni grandi e piccoli, che naturalmenteversano nella stessa condizione di Bergamo. Se poi tali opere daPonte S. Pietro distano solo 500 metri, non è certo un inconve-niente, ma piuttosto un vantaggio. Ed è tanto vero che comu-nemente ricorre il fatto di dovere un comune condurre l’acqua peri propri usi dal territorio di un comune diverso, che la giurispru-denza ha sancito il principio della obbligatorietà di dar passaggioalle acque medesime anche attraverso le strade pubbliche de-maniali. A proposito dell’acqua che il comune di Casnigo derivada una località in territorio di Gandino attraverso pure il comu-ne di Cazzano S. Andrea, la Corte d’appello di Brescia ha, consentenza 5 Gennaio 1910 (Monitore Tribunali 1910, pag. 933),giudicato: «La servitù legale di acquedotto può esercitarsi anchesui beni demaniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni —Art. 598, 601 Cod. Civ.». Pertanto, se anche Ponte S. Pietro, anzichépossedere già ed esercire il proprio acquedotto, dovesse im-piantarlo oggi, derivando l’acqua dal territorio di Brembate So-pra, non sarebbe questo un motivo per la grave ed eccezionale mi-sura della aggregazione, soccorrendogli, in caso di rifiuto, le di-sposizioni di legge relative alla espropriazione per causa di utilitàpubblica e alla servitù di acquedotto. Tanto meno può esserequestione di aggregazione, dal momento che l’acquedotto esistegià.Il comune di Ponte S. Pietro parla poi del campo di aviazione«che per la sua vicinanza a questo (a Ponte S. Pietro), e pei bi-sogni giornalieri che da qui ne derivano, prende il nome di Cam-po di aviazione di Ponte S. Pietro, e ve lo mantiene». Anche quisi affollano alla mente varie considerazioni, le quali dimostranol’assoluta inconsistenza di questo secondo motivo, non solo inrelazione alle specifiche disposizioni della legge, ma alla logica ingenere. A parte che i campi di aviazione spesso investono perloro natura il territorio di più comuni — a parte che in nessunmodo si chiarisce quali vantaggi avrebbe qui il preteso Campodal passare territorialmente al comune di Ponte S. Pietro — sta difatto in primo luogo che il campo di aviazione non è un serviziopubblico cui siano chiamati a provvedere i comuni. Sta di fatto insecondo luogo che oggi non è più nemmeno un campo di avia-zione gestito dallo Stato, bensì una scuola di pilotaggio esercìtada una Società privata commerciale, la Società «Airone». Che poisi intitoli — o meglio si intitolasse, quando il campo di aviazioneesisteva — da Ponte S. Pietro, e che qui possano far capo in tut-to od in parte coloro che vi sono addetti o hanno ragione di af-fluirvi, sono vantaggi, e non inconvenienti o danni che valganoa legittimare il mutamento dell’attuale stato di cose. Il comune diPonte S. Pietro procede, in questa faccenda, proprio a ritrosodella logica e della realtà delle cose.E non è un servizio pubblico comunale … lo stabilimento Legler.

Può far comodo al comune di Ponte S. Pietro, senza averne il me-nomo bisogno per le sue finanze e per lo svolgimento de’ suoi ser-vizi pubblici, l’incamerare i redditi fiscali (oggi molto compro-messi dalle recenti disposizioni sull’imposta fabbricati) che può da-re lo stabilimento Legler, privandone il comune che attualmenteli percepisce; ma ciò, se costituisce il motivo determinante dellaquestione che Ponte S. Pietro volle impostare (l’igiene, l’acquapotabile, ecc. non sono che lustra…), nulla ha a che vedere coi ter-mini veri della questione medesima. Altrettanto dicasi, per l’ap-plicabilità dell’art. 8, delle domande che si affermano avanzatedalla ditta proprietaria di detto stabilimento, e da altre perso-ne che, oggi risiederebbero sul territorio dei comuni contermini.Se è noto il modo con cui eventualmente si possono racimolare ta-li istanze e firme, e se pertanto è generalmente ben scarsa l’at-tendibilità che si può attribuire alle stesse, basta leggere l’art. 8per capire che esse costituiscono accidentalità totalmente estra-nee alla questione.Ciò che si è detto per l’ex-Campo di aviazione vale anche per il Ti-ro a segno e per la Stazione ferroviaria, di cui Ponte S. Pietro vie-ne in seguito a parlare. Intanto la Stazione, se è su quel di Loca-te, si intitola anche da Locate non meno che da Ponte S. Pietro;di guisa che l’accoglimento della domanda oggi nei rispetti diPonte S. Pietro ci potrebbe mettere domani nella stessa posizio-ne di fronte a Locate. Ma, a parte ciò, né il Tiro a segno, né laStazione ferroviaria sono servizi comunali, nel cui incremento esviluppo possa avere ingerenza il Comune. Il primo è una istitu-zione nazionale, che può avere anche rappresentanze manda-mentali, mediante il sorgere di società che presentino le condizionivolute dalla legge e dal regolamento. Il Comune non vi ha com-petenza né azione che lo possano mettere in rapporto con que-sta istituzione nei sensi ed ai fini contemplati dal ripetuto art. 8.La Stazione, sia per ciò che ha tratto al suo funzionamento, sia perle norme di polizia da cui è retta, dipende interamente ed esclu-sivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici: vedansi gli art. 266,301 e 302 Legge sulle Opere Pubbliche.Scrive successivamente Ponte S. Pietro: «Osservato ancora che ilterreno fabbricabile in Comune di Ponte S. Pietro è talmentescarso, che in questi ultimi anni sorsero tutto attorno a questaborgata, ma in territorio dei Comuni sopracitati, ben 35 e piùcaseggiati, abitati da 456 persone circa, sulle quali questa Am-ministrazione non può avere nessuna autorità, né per imporrele necessarie regole igieniche, e tributi, non ostante gli abitantidi queste sfruttino i suoi servizi pubblici». Ora, se è vero che ta-luni abitanti dei comuni vicini si recano con qualche frequenza aPonte S. Pietro, usufruendo dei servizi pubblici di detto comune— che poi si riassumono nella viabilità —, vorrà dire che arreca-no pure al comune stesso un corrispondente, anzi maggior van-taggio, sia alla popolazione direttamente, sia all’ente comunesotto l’aspetto tributario, e principalmente pel dazio. Il quale in-fatti a Ponte S. Pietro getta la cospicua somma di oltre 50 mila li-re. Questa considerazione del godere, più che la viabilità, gli agie comodi e le istituzioni e i divertimenti artistici, culturali, spor-tivi ecc. di un comune, senza corrispondervi i tributi, e pagandoquesti in misura notevolmente inferiore nel comune contermi-ne, la si è fatta valere più volte nelle domande di aggregazioneavanzate da città rispetto ai piccoli comuni da cui sono circon-date; ma non calza certamente al caso attuale. Quanto, poi, al nonpotere il comune di Ponte S. Pietro estendere le proprie misure sa-nitarie alle case che sorgono nei territori confinanti, ciò non ènecessario, dacché le case stesse sono soggette a consimili misu-re da parte dei rispettivi comuni. Ed anche qui è da notare chePonte S. Pietro non è una città, dove le provvidenze sanitarie ab-biano raggiunto una importanza molto notevole in confronto aquelle degli altri comuni di cui è discorso — senza contare cheoggi esistono i due consorzi sanitari della riva destra del comunedi Ponte S. Pietro con Locate e Brembate Sopra, e della riva si-nistra con Curno e Mozzo, che eguagliano anzi in tutto le prov-videnze stesse. Ecco, del resto, cosa osserva il Consiglio di Stato nelsuo parere per Bergamo: «Nel caso in esame il Comune di Ber-gamo, per chiedere ed ottenere l’aggregazione forzata dei tre co-muni di Redona, Colognola e Grumello del Piano, ha messo in-nanzi due ordini di ragioni, quelle sanitarie, consistenti in un’ac-certata difficoltà del controllo igienico, in pericoli di epidemiederivanti da mancanza di sorveglianza sanitaria nei piccoli co-muni, e ragioni di carattere finanziario consistenti nel danno cheil provento del dazio consumo del Comune di Bergamo risente dalcontinuo esodo di esercenti e cittadini dalla città nei comuni li-mitrofi per sottrarsi alle tariffe daziarie più alte applicate nel Co-mune di Bergamo, che vede così notevolmente diminuiti i proventidel dazio e delle tasse locali. — Senonché, a parte che non puòelevarsi a motivo di necessità di sopprimere un comune e di ag-gregarlo ad un altro, la non osservanza piena delle norme dellalegge sanitaria, quando mezzi per farla osservare da tutti la stes-sa legge contempla ed appresta; a parte che, se la legge sanita-ria si dimostri insufficiente in qualche punto, opportuni provve-dimenti di legge potranno rimuovere gli inconvenienti; a parteche di fronte ai danni che il Comune di Bergamo prospetta circai suoi interessi finanziari manomessi dalla vicinanza di comunifinitimi più piccoli, giustizia vorrebbe che lo stesso comune con-templasse i vantaggi non trascurabili che un comune grande sem-pre risente dall’affluirvi della popolazione dei comuni piccoli perspendere largamente nel grosso centro abitato — diminuzionidi vantaggi o anche danni del genere di quelli addotti dal co-mune di Bergamo non consentono di dare al comma ultimo del-l’art. 119 una interpretazione estensiva siffatta, che evidente-mente esorbita dai termini fissi della disposizione stessa. Tutti i co-muni un po’ grandi potrebbero addurre, al fine di poter assorbirei comuni piccoli finitimi, ragioni di utilità e di convenienza am-ministrativa, economica, sociale, quali quelle ora indicate, ciòche varrebbe ad attribuire alla norma di legge carattere di re-gola e non di eccezione».Ci sembra che tutto ciò — perspicuamente applicabile anche incostanza dell’art. 8 — sia molto eloquente, e decisivo ai fini delpresente dibattito. Bergamo è una importante e progrediente

città, nella quale i servizi pubblici si svolgono con una larghez-za e una complessità, quali certo non si possono pretendere dauna borgata pari a Ponte S. Pietro; ora Bergamo lamentava ap-punto di non poter applicare ai comuni finitimi, che continuano,senza interruzione, i suoi sobborghi, le proprie misure sanita-rie, neppure nei casi di grave epidemia; e sotto l’aspetto finan-ziario osservava che gli spacci aperti in detti comuni, dove na-turalmente sono in vigore regimi tributari meno onerosi, eser-citavano una concorrenza indebita ed ingiusta a danno del com-mercio cittadino, richiamando numerosi avventori da Bergamo,come era ed è tuttora perfettamente visibile e noto. Questo sì èun inconveniente, e non il fatto opposto, addotto da Ponte S. Pie-tro, dell’affluirvi gli abitanti dei comuni vicini. Eppure il Consigliodi Stato, rilevando che la legge esiste per tutti i comuni del Re-gno, e che inconvenienti anche reali non possono essere scam-biati con ragioni di vera ed indeclinabile necessità, espresse re-cisamente parere negativo, che fu sanzionato da decreto Luo-gotenenziale 3 Luglio 1919.Della domanda di Ponte S. Pietro restano solo da esaminare ledue affermazioni concernenti l’uso dell’acqua potabile da par-te di alcuni abitanti di Mozzo, Curno e Presezzo, e la necessità del-l’annessione di nuovo territorio per lo sviluppo edilizio di essocomune.Sul primo punto osserviamo che, se il fatto è vero, è altresì veroche l’acqua, così erogata, viene regolarmente pagata. Analoga-mente, ad esempio, il comune di Bergamo cede parte della pro-pria acqua a Valtesse e ai comuni della Valle Seriana attraversa-ti dall’acquedotto di Bondo Petello; e non si è mai sognato diravvisare in ciò una impellente causa di aggregazione. Anche icomuni non vivono fuori del consorzio umano, e possono addi-venire a quei rapporti fra loro che le circostanze consigliano, sen-za che abbia ad andarne di mezzo la loro esistenza od integrità.Al riguardo nota poi l’ing. Pasinetti nella sua obbiettiva e co-scienziosa relazione: «Nelle case di proprietà Legler ex Bressani po-ste in vicinanze alla stazione ferroviaria ed in Comune di Ponte S.Pietro l’acqua distribuita proviene dall’acquedotto consorzialedei Comuni di Locate, Presezzo e Bonate Sopra. — Dallo stesso ac-quedotto è servito il Campo di aviazione. — In comune di Moz-zo per la distribuzione di acqua potabile di Ponte S. Pietro, sia iprivati come il Comune concorrono con cifre a fondo perduto epagando i relativi canoni. Gli altri comuni, Bonate Sopra, Brem-bate Sopra, Curno e Presezzo, già provvedono direttamente o sistanno facendo pratiche per provvedere di acqua e di luce an-che le frazioni più distanti dai Paesi».Quanto alla pretesa impossibilità dello sviluppo edilizio, lasciamoancora e senz’altro la parola allo stesso ing. Pasinetti: «Nella pri-ma parte della suesposta motivazione il sig. Commissario ha vo-luto dire che si fabbrica nei comuni vicini per provare che in Pon-te S. Pietro non vi è area disponibile; ora il sottoscritto osserva chele ragioni per le quali lo sviluppo edilizio avviene in un modopiuttosto che in un altro sono molteplici, e che è per lo menomolto azzardato il voler attribuire il fatto ad una causa unica.Credo di poter affermare che ad esempio nei Comuni di Curno edi Mozzo, in prossimità alla Provinciale, si fabbrica e si fabbri-cherà prestissimo per la grande importanza assunta oggi da det-ta strada nelle comunicazioni che si intravvedono sempre più fa-cili con Bergamo. La questione perciò dell’esistenza o meno inComune di Ponte S. Pietro di aree fabbricabili per erigervi abi-tazioni in proporzione al bisogno, è stata dal sottoscritto minu-tamente studiata indipendentemente da qualsiasi altra conside-razione. Dai dati catastali risulta essere la superficie del Comunedi Ponte S. Pietro di ettari 186.90.00; che la superficie occupata daifabbricati è di ett. 12.72.31; che i luoghi pubblici, le strade e le ac-que occupano in totale una superficie di ett. 30.48.91, e che per-ciò i terreni sarebbero di ett. 143.71.78; ma in detta area si com-prendono appezzamenti posti in margine al fiume, nelle vici-nanze ai fabbricati esistenti ecc., si comprende anche una vasta zo-na posta fra i due rami del Brembo a sud del paese, terreni in vi-cinanza al Cimitero ed altri non adatti a diventare aree fabbri-cabili; sì che, fatta una larghissima detrazione, il terreno a di-sposizione si potrebbe calcolare in circa ett. 60. Ma il sottoscritto,data la importanza della motivazione, ha creduto ancora di do-vere meglio indagare, e recatosi sopraluogo ha verificato e scel-to, con l’aiuto delle mappe censuarie, quali appezzamenti eranoancora disponibili ed atti per costruirvi delle abitazioni. Scartan-do tutte quelle porzioni di terreno che si presentavano come po-co adatte, ha classificate le rimanenti assegnando ad una primacategoria le zone centralissime e poste precisamente in vicinan-za alla stazione ferroviaria, all’attuale Municipio, quelle prossimeal nuovo viale della Rimembranza ed in fregio alla via VittorioEmanuele II; assegnando alla seconda categoria le aree a norddel rilevato della ferrovia e poste fra di esso e lo stabilimentoLegler, tenendo calcolo che l’ostacolo dello spalto ferroviario puòessere superato in due punti e precisamente con i sottopassaggiin corrispondenza alla strada di Briolo ed in continuazione delviale della Rimembranza; assegnando infine ad una terza cate-goria i terreni a monte dello stabilimento Legler e posti fra diesso e la frazione di Briolo, limitandosi ai mappali in fregio allastrada comunale. Se pei terreni di quest’ultima categoria si rico-nosce che sono un po’ discosti dal paese (in media poco più diun chilometro), pure si deve ammettere che sono adattabilissi-mi per costruzioni popolari, non avendo nulla da invidiare agli al-tri per tutti i necessari requisiti, tolta la centralità. Dai calcoli isti-tuiti è risultato che le aree di prima categoria misurano mq.106.600; quelle di seconda mq. 100.000; e quelle di terza mq.168.500; in totale a disposizione comunisti di Ponte S. Pietro ci sa-rebbero mq 375.000 di terreno per erigervi delle case. Conside-rando tutto il periodo dello sviluppo industriale della regione,dal 1881 al 1921, dai dati di censimento risulta che si ha media-mente un aumento di popolazione di 1,3% nello spazio di undecennio, sì che di conseguenza occorrerebbero circa 60 anniperché la popolazione si raddoppiasse, e l’area misurata con tut-te le possibili restrizioni risulta ancora circa 3 volte quella coper-ta attualmente dai fabbricati. Si ritiene perciò che, anche te-

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nendo calcolo dello spazio da adibirsi a strade, piazzali, ecc., ilcomune di Ponte S. Pietro non si trovi nella condizione di dove-re escorporare parte del territorio dei comuni vicini per far fron-te ai bisogni di espansione».Abbiamo così visto come, sotto nessuno degli aspetti accennati daPonte S. Pietro, concorrano quelle ragioni di assoluta e specificanecessità che sono richieste per far luogo al provvedimento del-la aggregazione in genere, e della aggregazione col mezzo ec-cezionale del decreto reale in ispecie. Non entriamo in questionifinanziarie, che lo stesso comune di Ponte S. Pietro non propone;ci accontentiamo notare di volo che, se Ponte S. Pietro non di-mostra affatto di aver indeclinabile bisogno di nuove entrateper il suo bilancio, consta anzi che le sue condizioni finanziarie so-no buone; e per di più che, se il dazio getta in detto comune la giànotevole cifra di oltre lire 50 mila annue, siffatto ricavo può es-sere anche maggiore, qualora lo si ragguagli ai redditi di Ric-chezza Mobile in L. 223.492.00, ed al rapporto che fra tale tri-buto ed i redditi di Ricchezza Mobile esiste, ad esempio, nei co-muni di Brembate Sopra e di Mozzo, dove il dazio raggiungequasi la metà dei redditi stessi, mentre a Ponte S. Pietro supera dipoco il quinto; ed infine che, in ispecie per i comuni di Bremba-te Sopra, Locate e Bonate Sopra, se l’aggregazione richiesta si-gnificherebbe l’esproprio rispettivamente di 1/15, 1/13 e 1/6 diterritorio, cagionerebbe invece la perdita di circa 2/3, 1/2 e 1/3delle entrate.Si confida che le onorevoli Autorità competenti non darannocorso al grave e ingiustificato provvedimento chiesto dal comu-ne di Ponte S. Pietro.

Rag. GIUSEPPE LEONI,Commissario Prefettizio di Brembate Sopra.

p. il Sindaco di Locate Bergamasco, BATTISTA PERICO,Assessore.

Nob. GIUSEPPE CARRARA,Sindaco di Presezzo.

Nob. Not. Dott. ALESSANDRO FINARDI,Sindaco di Bonate Sopra.

Not. Dott. Cav. CARLO LEIDI,Sindaco di Curno.

Not. Cav. ENRICO SIGISMONDI,Sindaco di Mozzo.

ALLEGATO 4

COMMISSIONE REALE DI BERGAMO

Seduta del 7 marzo 1925.

OGGETTO: N. 1042 - Aggregazione di Comuni limitrofi a Ponte S.Pietro.

Premesso che l’ampliamento del territorio comunale di Ponte S.Pietro è vecchia aspirazione agitata sin dal 1874. Nella seduta,infatti, del 22 giugno di quell’anno non fu possibile approvare dalConsiglio Provinciale la proposta di aggregare al Comune di Pon-te S. Pietro, talune frazioni dei Comuni di Brembate Sopra, Locatee Presezzo per l’estensione complessiva di Ett. 99.89.10; nell’an-no successivo invece fu riprodotta la proposta per l’estensioneridotta a meno della metà, cioè ad Ett. 42.97.90 ed il Consiglio Pro-vinciale nel febbraio di quell’anno riconobbe la convenienza del-la nuova proposta di riforma della circoscrizione territoriale.Le pratiche così iniziate non ebbero corso ulteriore, né più siparlò – per circa un cinquantennio – di ampliamento del territo-rio comunale di Ponte S. Pietro.La questione risorge ora in seguito a deliberazione di quel Com-missario Prefettizio in data 14 settembre 1924, n. 20; ed è nonsolo di maggior portata in quanto comprende territori di 6 comuni(Brembate Sopra - Locate Bergamasco - Presezzo - Bonate Sopra- Curno - Mozzo) per una estensione complessiva di Ett. 220.86.80ma anche più aspra in quanto che ciascuna delle sei Ammini-strazioni Comunali ha opposto un reciso rifiuto;Considerato che per l’ampliamento richiesto dal Comune di Pon-te S. Pietro s’invoca l’art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 eprecisamente il primo comma dell’articolo stesso, dovendo esclu-dersi del tutto i due comma successivi perché non pertinenti al ca-so in esame;Considerato altresì che neanche gli elementi previsti dal commaprimo predetto concorrono a favore del Comune per sostenere larichiesta avanzata; difatti:a) i sevizi pubblici, per il cui impianto la insufficienza del terri-torio esterno potrebbe giustificare l’ampliamento del territoriostesso, sono già impiantati e si svolgono regolarmente cioè a di-re senza ostacoli che ne impediscano il regolare esercizio o chenon possano essere rimossi per virtù delle leggi vigenti;b) l’incremento ed il miglioramento dei servizi stessi non richie-dono la necessità – che per altro non è dimostrata – di amplia-menti territoriali, risapendosi come ormai sia pratica comune al-l’Amministrazione degli Enti Autarchici provvedere di concerto conordinamenti consorziali;c) manca, infine, la necessità ai fini dello sviluppo economico,anzitutto perché la superficie attualmente disponibile del terri-torio di Ponte San Pietro è bastevole per lunga serie di anni, edin secondo luogo perché lo sviluppo stesso se può avere orien-

tamento verso un determinato punto - non può averlo per tuttii punti cardinali in modo da dover dilagare nel territorio di sei co-muni circostanti;Ritenuto che le esigenze finanziarie del Comune di Ponte S. Pie-tro – pur prescindendo dalla considerazione di quanto appare aprima vista, che, cioè, l’aumento di entrate dovrebbe risolversiin danno dei Comuni limitrofi – non possono essere prese in esa-me sulla base di una istanza, che è fieramente avversata dai Co-muni interessati e che non è sostenuta da necessità dalla leggeprevista;Coi poteri del Consiglio la Commissione Reale esprime avviso chel’istanza e gli atti relativi debbano essere rimessi al Comune ri-chiedente, acciocché sia studiata a convenienza di contenere l’i-stanza stessa entro termini più modesti, riducendo l’ampliamentoterritoriale non solo per l’estensione, ma per il numero dei Co-muni, dimostrandone la necessità, tentando l’unione con qualcheComune, ed in ogni modo cercando prima di arrivare ad oppor-tuni accordi.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14 maggio 1960.

N. 10OGGETTO: Villaggio S. Maria del Comune di Presezzo — Istanzadi aggregazione al Comune di Ponte S. Pietro — Parere.

Delib. n. 29Relatore: sig. Presidente

Il Relatore riferisce:

«In data 30 agosto 1958, i capi famiglia del Villaggio S. Maria inComune di Presezzo, nella quasi totalità, hanno inoltrato al Mi-nistero dell’Interno istanza di aggregazione al finitimo Comunedi Ponte S. Pietro.La locale Prefettura ha trasmesso l’istanza relativa alla variazio-ne territoriale di cui sopra, per il parere di questo Consiglio Pro-vinciale, ai sensi dell’art. 35 del T.U. della Legge Comunale e pro-vinciale 3 marzo 1934 n. 383.Si premettono alcuni dati concernenti il Comune di Presezzo.Esso confina:— a nord con il Comune di Ponte S. Pietro;— a est con il Comune di Ponte S. Pietro;— a sud con il Comune di Bonate Sopra;— ad ovest con il Comune di Mapello.Il territorio comunale è attraversato dalla strada provinciale Pon-te S. Pietro-Paderno e dalla provinciale per Trezzo d’Adda, non-ché dalla ferrovia Bergamo-Milano, via Usmate.Ha una superficie di Ha. 276 ed una popolazione di 2.462 abi-tanti (al 31 dicembre 1959), concentrata:

nel capoluogo abitanti n. 2.099in località Villaggio S. Maria » » 207in località Ghiaie di Presezzo » » 156

______Totale abitanti n. 2.462

Ha economia essenzialmente agricola.

CAPOLUOGOIl capoluogo è al centro del territorio comunale, sulla strada pro-vinciale Ponte S. Pietro-Paderno al km. 7,700 circa.Tutti i servizi pubblici, civili e religiosi, sono concentrati nel ca-poluogo.

VILLAGGIO S. MARIAIl Villaggio S. Maria dista poco più di un km. dal capoluogo, cuiè direttamente collegato a mezzo della strada provinciale PonteS. Pietro-Paderno, nonché da un tronco di strada comunale.Sorge al margine nord-est del territorio comunale sul confinecon il comune di Ponte S. Pietro ed unito a quel capoluogo, qua-si a farne tutt’uno con esso.La particolare ubicazione del Villaggio S. Maria è conseguentea fatti recenti: in quella zona, posta a cavallo del confine fra idue Comuni, la industria aereonautica Caproni, proprietaria delterreno in parola, iniziò, una ventina di anni or sono, la costru-zione di alloggi per le proprie maestranze, senza peraltro preoc-cuparsi, nell’erigere le costruzioni di tener conto dei confini co-munali: si verificò così che un fabbricato venne costruito propriotrasversalmente al confine suddetto.Il fatto, che non fu rilevato a suo tempo — data la situazione al-lora in atto, trattandosi di unica proprietà privata — emerse al-lorchè il complesso industriale Caproni venne smantellato e laproprietà frazionata.È il caso di segnalare altresì che il Comune di Ponte S. Pietro, perevitare che detti alloggi cadessero in mano della privata specu-lazione, nel 1954 li acquistò in proprio (compresi anche quellisorgenti nel territorio comunale di Presezzo) e favorì la costitu-zione di una cooperativa fra gli operai, inquilini degli alloggi inparola, i quali continuarono ad occuparli con promessa di futuravendita, mediante pagamento di una quota di riscatto.Nell’istanza, gli abitanti del Villaggio S. Maria — nucleo di Pre-

Presezzo 180

sezzo — chiedono, a sensi dell’art. 34 della Legge comunale eprovinciale 1934, di essere aggregati al Comune di Ponte S. Pie-tro con tutta la zona territoriale di competenza del Villaggio (cheha una estensione di circa 17 ett.) e che considerano delimitata:ad ovest dalla strada privata Viale Mapelli; a sud dalla stradaprovinciale per Calusco-Paderno; a nord e ad est dal Comune diPonte S. Pietro.Tale richiesta è stata integralmente e favorevolmente accolta dalConsiglio Comunale di Ponte S. Pietro, che, nella deliberazione del18-8-1958 n. 10128, illustra le ragioni che giustificano, a suo av-viso, la necessità dell’aggregazione non solo dell’abitato, ma an-che di quella parte di territorio, che esso definisce la naturalezona di pertinenza del Villaggio stesso.A sua volta il Consiglio Comunale di Presezzo eccepisce al deli-berato del Comune di Ponte S. Pietro che l’affermazione dellanecessità di aggregare a Ponte S. Pietro oltreché l’abitato anchela zona definita di pertinenza non trova fondamento giuridico inquanto detto villaggio non ha le caratteristiche di frazione, poi-ché trattasi soltanto di un nucleo di case di abitazione, sprovvistodei requisiti perché possa essere considerata tale.Il Comune di Presezzo, in definitiva, ritiene che, nella fattispe-cie, la richiesta degli abitanti deve essere considerata e riguar-data come una semplice rettifica di confine interessante il nu-cleo edilizio, e non come aggregazione di frazione.

Relazione economico-finanziaria

(Omissis)

Di conseguenza, il Comune di Presezzo avrebbe una minore en-trata annua di oltre L. 500.000.Per contro, le minori spese che verrebbero a verificarsi possono es-sere valutate in approssimative L. 100.000 considerato che il Co-mune di Presezzo ha speso all’incirca tale importo nell’anno 1959per i servizi pubblici (manutenzione di un tratto di strada ed il-luminazione) del villaggio in questione.Pertanto, il distacco del Villaggio di cui trattasi dal Comune diPresezzo comporterebbe al medesimo, nelle condizioni attuali,una minore entrata effettiva di circa L. 400.000 che inciderebbesensibilmente sul modesto bilancio del Comune interessato.Questo motivo, di ordine essenzialmente economico-finanzia-rio, pur notevole per il Comune di Presezzo, è però irrilevanterispetto all’istanza degli abitanti in parola, la quale, per la parteche riguarda la richiesta di aggregazione del nucleo abitato alComune di Ponte S. Pietro, poggiando sui presupposti giuridiciprescritti dalla legge, è da ritenersi giuridicamente valida.Meno fondata può apparire la predetta istanza per la parte ri-guardante la richiesta di aggregazione anche del territorio privodi abitazioni (fondi rustici), dianzi precisato, poiché il Villaggio inquestione, come è stato detto innanzi, non ha i requisiti di fra-zione.È da tenersi presente però che il Comune di Ponte S. Pietro, è as-sai interessato ad ottenere l’aggregazione del predetto territorio,che verrebbe a costituire una zona nella quale il Capoluogo, sem-pre in continua espansione, rapidamente si estenderebbe, giac-ché lo sviluppo edilizio del Comune ha già assorbito interamen-te le altre zone fabbricabili alla periferia dell’abitato, come ri-sulta dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale.Concludendo, per le suesposte considerazioni si ritiene accoglibilesenz’altro l’istanza degli abitanti del Villaggio S. Maria per l’ag-gregazione al finitimo Comune di Ponte S. Pietro del nucleo edi-lizio sito in Comune di Presezzo onde poter fruire di tutti quei ser-vizi pubblici, che Presezzo non può loro offrire data la distanza delCapoluogo.Per quanto si riferisce all’istanza dei medesimi abitanti per laparte riguardante l’aggregazione al Comune di Ponte S. Pietro an-che del territorio privo di abitazioni, si ritiene che la questionedebba essere risolta nel pieno rispetto delle esigenze funziona-li e dei servizi necessari in relazione al futuro sviluppo del nuovonucleo abitato.Nelle suesposte conclusioni si compendiano le proposte dellaGiunta Provinciale.»

Aperta la discussione …

(Omissis)

Quindi il Presidente dichiara chiusa la discussione e dopo avercomunicato che la Giunta accetta l’emendamento integrativodel Cons. Gavazzeni, pone in votazione il seguente provvedi-mento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione;Dopo ampia discussione;In conformità delle proposte della Giunta provinciale;Vista la legge comunale e provinciale;Con votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimità

delibera

di esprimere parere favorevole sull’istanza per quanto si riferi-sce all’aggregazione del nucleo edilizio, sito in Comune di Pre-sezzo, denominato Villaggio Santa Maria, al finitimo Comune diPonte S. Pietro.Per quanto concerne il territorio si esprime parere che il proble-ma debba essere risolto con equità nel rispetto delle naturali esi-genze funzionali dei servizi necessari alla collettività ed in rela-zione al possibile sviluppo del nucleo abitato, ed agli organici,reciproci interessi dei Comuni di Presezzo e di Ponte S. Pietro.

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498

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 9007 di Prot. Estratto della deliberazione N. 179 adottata nella riunione del16 dicembre 1947.

OGGETTO: Domanda di ricostituzione dell’ex Comune di Zorzinoora facente parte di quello di Riva di Solto.

Il deputato Traversi riferisce:

«Zorziono con 306 abitanti con Decreto Reale 26 aprile 1928 n°1087 venne aggregato al Comune di Riva di Solto, che con il cen-simento del 1936 contava complessivamente 997 abitanti.La frazione dista circa 1500 m. dal capoluogo.Non ha proventi propri all’infuori di un modesto bosco già sfrut-tato, per cui la rendita annua è rappresentata da alcune migliaiadi lire.Il gettito delle entrate è dato esclusivamente dalle tasse comunali.La popolazione è costituita da operai e da agricoltori. Il terrenoè poco fertile, ed è cosparso di modesti oliveti. L’olio rappresen-ta una discreta risorsa per la popolazione.In data 11 marzo 1947 sessanta contribuenti della frazione han-no avanzato domanda per la ricostituzione dell’ex Comune, mo-tivando la richiesta con la distanza dalla sede comunale e con ildesiderio di risolvere i tre importanti problemi della frazione:acquedotto, cimitero e scuole.Dall’esame della situazione finanziaria è risultato che le entra-te di Zorzino sono previste in complessive L. 230.571, con scarsepossibilità di incremento.Nel 1947 lo Stato intervenne con la somma di L. 208.000 per in-tegrare il bilancio del comune di Riva di Solto.Dalla escussione dei rappresentanti di Zorzino avvenuta nella se-de comunale di Riva di Solto nell’adunanza del 2 dicembre 1947è risultato:1) che la domanda di ricostituzione è motivata preminentemen-te dalla distanza fra frazione e capoluogo (1500 m.);2) che nessun torto è stato fatto a Zorzino dal Comune capoluo-go durante il regime podestarile;3) che nessun dissidio esiste fra le due popolazioni;4) che le capacità finanziarie di Zorzino, esposte in L. 230.571 an-nue non sono suscettibili di un sensibile incremento.Premesso quanto sopra si ritiene che i proventi previsti in annueL. 230.571 siano assolutamente insufficienti per assicurare il nor-male funzionamento ad un sia pur modesto Comune;si propone di esprimere parere contrario all’accoglimento della do-manda di ricostituzione dell’ex comune di Zorzino.»

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la sopra riportata relazione,Considerato che la frazione di Zorzino non è in grado di dimo-strare la propria autosufficienza finanziaria per reggersi in Co-mune autonomo,Vista la circolare 11 settembre 1945, n° 15300 del Ministero del-l’Interno in ordine ai criteri da seguire nell’esame delle domandedi ricostituzione di ex Comuni soppressi durante il regime fascista;dopo una breve discussione,a voti unanimi

delibera

di esprimere parere contrario all’accoglimento della domandadi ricostituzione dell’ex Comune di Zorzino, attualmente fuso inquello di Riva di Solto.

ALLEGATO 1

COMUNE DI ROGNO

Estratto della deliberazione presa nell’adunanaza tenutasi nellaComune suddetta il 27 dicembre 1889.

OGGETTO: Denominazione del Comune. Oggetto depositato nel-la sala dell’adunanza 24 ore prima della seduta.

Il Signor Presidente espone all’adunanaza come dietro la Deli-berazione Consigliare 23 ottobre u. s. N° 9 resa esecutoria convisto Sotto Prefettizio 13 novembre successivo, il Sig. ConsigliereBertoli Domenico ha presentato la seguente proposta scritta:Vista la Deliberazione Consigliare 23 ottobre p. p. N° 9 munita del

Rogno 185

Riva di Solto 184visto Sotto Prefettizio in data 13 successivo novembre, riferen-tesi alla denominazione del Comune tenuta in seguito alla NotaSotto Prefettizia 17 agosto u. s. N° 2664;Visto che la predetta Nota Sotto Prefettizia faceva bensì obbligoal Consiglio di pronunciarsi sulla denominazione del Comune,ma faceva anche obbligo alla Giunta Municipale di stendere lapropria domanda in competente bollo per poter quindi pro-muovere il Decreto Reale occorribile per sanzionare la Delibera-zione del Consiglio;Visto che non venne preso alcun provvedimento da parte di essaGiunta per poter ottenere un tale Decreto;Ritenuto che il Consiglio Comunale nel prendere la Deliberazio-ne 23 ottobre era stato chiamato in seconda convocazione e nonera presente nemmeno la metà dei suoi membri, mentre avreb-bero dovuto essere almeno due terzi, stante l’importanza del-l’oggetto che trattavasi.Non sa come il Comune col censimento 1881 assumesse la deno-minazione Rogno, mentre in quello del 1871 chiamavasi Castel-franco di Rogno come anche ne fanno fede i timbri comunali an-che prima e dopo l’anno 1881. Asserisce come la denominazioneRogno scritta su censimento 1881 era un errore come lo affer-ma la Deliberazione Consigliare 29 ottobre 1884 n° 382, citatadalla Sotto PrefetturaProponeChe la Deliberazione 23 ottobre u. s. di questo Consiglio Comu-nale venga revocata perché incompleta per l’importanza del-l’argomento non essendovi presenti 2/3 dei Consiglieri e che ilComune venga anche d’ora in avanti chiamato Castelfranco diRogno, ed ancora venga provocato il voluto Decreto Reale per lasanzione prescritta.

Il Sig. Consigliere Bonotti Ferruccio, anch’egli propone di ritene-re giusta la denominazione Castelfranco di Rogno perché se sidicesse Rogno semplicemente, potrebbe poi sorgere il dubbioad un certo qual diritto di avere l’Ufficio Municipale nella fra-zione di Rogno che dà la denominazione al Comune, mentrel’Ufficio stesso trovasi ora nella frazionedi Castelfranco. Fa co-noscere inoltre la spesa che sarebbe relativamente ingente per ilComine pel traporto di detto Ufficio dall’una all’altra frazionequalora la denominazione di Rogno implicasse un certo diritto ditrasportarvelo.

Il Sig. Presidente in risposta alle suddette proposte espone:Con Deliberazione di questo Consiglio in data 23 ottobre p. p.io proponeva che si dovesse chiamare Comune di Rogno invece diComune di Castelfranco di Rogno e ciò per le seguenti ragioni:Ecclesiasticamente Rogno è Pieve ed il Parroco ha il titolo di Vi-cario foraneo, le Pievi sono le chiese dei primi Cristiani e in Val-le Canonica non ne sussistono che cinque, cioé Rogno, Pisogne, Ci-vidate Camuno, Cemmo ed Edolo mentre Castello non facevaneanche Parrocchia cento e cinquant’anni orsono, era un casolaredi Rogno. Il Padre Gregorio nella sua Storia di Valle Camonicaparla di Rogno, delle sue torri e della Nobiltà dei casati, ma nonfa mai cenno di Castelfranco di Rogno. Il Cav. Gabriele Rosa d’I-seo esso pure nell sua Storia di Valle Camonica dice che Rogno eraun Pago (pagus) romano stato distrutto dal torrente Orso e par-te dal fiume Oglio, oggi ridotto ad un piccolo paese di campagna.Don Bartolo Rizzi di Pisogne, pure nella sua Storia di Valle Ca-monica parla di Rogno, non fa menzione di Castelfranco. NellaChiesa Parrocchiale di Rogno esiste una pietra che faceva parte diun monumento innalzato a Cesare Augusto figlio di Tiberio inoccasione del suo passaggio in Val Camonica, probabilmentequando ritornava dalla Germania, allorhé i Romani furono traditida Erminio. I Capitelli che sostengono il Cimiero del Campaniledella Chiesa Parrocchiale di Rogno sono di marmo di Vezza d’O-glio, pietra che al tempo dei Romani era molto usata. A Rogno esi-stono tuttavia ruderi di antichità romana; quanto ho detto finqui, per dimostrare l’antichità di Rogno.Gli atti notarili, corrispondenze e decreti eretti ai tempi della Re-pubblica Veneta sono intestati «Comune di Rogno» e mai Ca-stelfranco di Rogno. Ai tempi della Cisalpina i predetti atti veni-vano pure intestati e indirizzati «Comune di Rogno» Diparti-mento del Serio. All’epoca della dominazione Austriaca, gli attiufficiali che venivano emanati dall’I.R. Delegazione, come quel-li Comissariali del Distretto,così pure i Notarili venivano intesta-ti «Comune di Rogno» e non Comune di Castelfranco di Rogno.Nella carta corografica convenzionale delle Provincie Lombardeche esiste tuttavia in quest’Ufficio affissa alla parete verso Nord,Rogno è segnato qual Comune. Che più? La parola «Castelfran-co di Rogno» indica che Castelfranco di Rogno è frazione di Ro-gno e non Capoluogo del Comune. Prima del 1859 il timbro diquesto Comune portava la scritta «Comune di Rogno». Dopo dicodesta epoca un Segretario Comunale nato e domiciliato a Ca-stelfranco di Rogno, appoggiato ad Amministratori in maggio-ranza di Castelfranco, abusivamente fece cambiare il timbro so-stituendo a quello uno portante la scritta «Castelfranco di Ro-gno»; fece pure intestare la carta per le corrispondenze ufficialicolla stessa denominazione. Nel 1872 od in quel torno, il Prefet-to Solinas provvide per togliere il detto abuso ordinando al Mu-nicipio di cambiare la carta ed intestarla «Comune di Rogno».Non venne però cambiato il timbro, non si sa per qual ragione.Appare chiaramente che il partito prevalente di Castelfranco vo-lesse togliere il titolo di Comune a Rogno per darlo alla frazionedi Castelfranco.Infatti Rogno restò sempre soccombente nelle elezioni del 1859al 1885, anno in cui Rogno, dopo una lotta accanitissima di cin-que o sei anni ottenne il riparto dei consiglieri a sensi di legge.Il giorno della Deliberazione Consigliare in data 23 ottobre p. p.io ho proposto semplicemente in risposta alla Nota Sotto Pre-fettizia in data 17 agosto u. s. che si dovesse chiamare «Comunedi Rogno» senza addurre nessuna ragione, vedendo che nessunosi opponeva con ragioni che meritassero di essere prese in con-siderazione.Colla Nota Sotto Prefettizia sopra citata si capisce che le Auto-

rità Superiori credono che quella Rappresentanza Comunale vo-glia cambiare il nome al Comune; ma invece non è questo; si trat-ta al contrario di togliere il titolo di Comune di Rogno per darloalla frazione di Castelfranco. Ciò che non è in facoltà dei rap-presentanti il Comune né delle Autorità Superiori.E perciò io credo inutile che il Consiglio si pronunci in proposito;è inutile pure che la Giunta, con apposita domanda, richiestadalla sopra lodata Nota Sotto Prefettizia, provochi un Reale De-creto. Ciò occorrerebbe se si trattasse di cambiare nome al Co-mune. Il Comune il suo nome l’ha ed è quello di Rogno, si trattadi cambiare il nome a Rogno ed allora verrà cambiato il nomeanche al Comune, per conseguenza si dovrà prendere in consi-derazione la proposta del consigliere Sig. Bertoli e giustissimapoi sarebbe la provoca del Decreto Reale come dalla suaccenna-ta nota.Per cui, confortato dall’esempio del Prefetto Solinas e con l’ap-poggio della Nota Sotto Prefettizia in data 13 novembre scorso N°3900, io, quale funzionante di Sindaco, ho provveduto i timbricon la scritta «Comune di Rogno» e carta intestata con medesimonome; e quanto prima, a norma della suesposta Nota, ne faròpartecipi i Comuni e tutti quegli Uffici coi quali questo Municipiocorrisponde, e con ciò io credo aver finita la vertenza e speroche il Sig. Bertoli che coprì per anni tanto lodevolmente la ono-rifica carica di Sindaco acquistandosi il titolo di Amministratoregiusto ed imparziale, vorrà ritirare la sua proposta in opposizio-ne ai giusti diritti di Rogno.Per quanto poi riguarda l’esposto del Sig. Bonotti, non trovo pos-sibile si effettui il cambiamento della residenza Municipale es-sendo la frazione di Castelfranco la più centrica del Comune.Dopo lunga discussione il Sig. Presidente invita il Consiglio Co-munale a voler finalmente passare ad una definitiva votazione sul-l’accettazione o meno della denominazione Rogno o di quella«Castelfranco di Rogno».Passata alla votazione per appello nominale la proposta per ladenominazione Rogno ebbe l’esito di voti favorevoli 6 (sei) con-trari 9 (nove).Passata invece alla votazione quella per la denominazione Ca-stelfranco di Rogno ebbe l’esito di voti favorevoli 9 (nove) contrari6 (sei).Ciò che si pubblica.

ALLEGATO 2

COMUNE DI ROGNO

Estratto di deliberazione consigliare presa nell’adunanza tenutasidal Comune suddetto il giorno di domenica 14 aprile 1912, con-vacazione 1ª.

OGGETTO: Cambiamento denominazione del Comune.

Il Sig. Presidente espone al Consiglio Comunale i gravi sconcertiche apportano al Comune la sua denominazione di Rogno, tro-vandosi invece l’Ufficio Municipale alla frazione di Castelfrancoche è appunto la frazione più centrica rispetto a tutte le altrefrazioni.Osserva come il Comune risalendo a ben pochi anni era deno-minato Castelfranco di Rogno e che abusivamente venne chia-mato Rogno senza che un Decreto Reale approvasse tale deno-minazione, e molti uffici continuano tuttora a chiamarlo «Ca-stelfranco di Rogno».Da questa invalsa ed abusiva denominazione ne derivano unaquantità di disguidi, sia di corrispondenza, come di impiegatiecct. i quali per errore si recano alla frazione di Rogno indi sonocostretti a rifare la strada se vogliono recarsi al Municipio di Ca-stelfranco.Per togliere tutti questi inconvenienti propone che la denomi-nazione sia d’ora in avanti denominata «Castelfranco Camuno».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo un ponderato esame della proposta del Sig. Presidente; Ri-tenuto in fatto che la denominazione Rogno risale solamenteall’anno 1889 e che sia invalsa abusivamente da quell’Ammini-strazione allora in carica;Considerato che la frazione di Castelfranco, sede dell’Ufficio Mu-nicipale ab antico è quella appunto più centrica e che dà acces-so anche alla frazione di Monti e S. Vigilio che recandosi al man-damento di Lovere sede e centro di tutto il commercio devonopassare da Castelfranco ove possono accedere anche al Municipio.Osservato che il maggior coefficiente appunto della popolazioneappartiene appunto a queste tre frazioni con N. 742 abitantimentre quella di Rogno con Bessimo danno appena una popo-lazione di N. 470 abitanti.Messa ai voti per appello nominale la proposta dell’Onor. Sig.Sindaco si ebbe il seguente risultato:Voti favorevoli per la denom. Castelfranco Camuno fav. N. 7

» » Castelfranco di Rogno fav. N. 1Avendo la prima ottenuto la maggioranza

delibera

Incaricare il Sig. Sindaco il quale sentito anche il parere dell’Onor.Consiglio Provinciale abbia a promuovere domanda all’Eccelso

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499

Ministero dell’Interno per ottenere la denominazione del Co-mune «Castelfranco Camuno».Letto, apporvato e firmato

F.to Delasa Luigi fu Antonio, PresidenteMolinari Giovanni, Membro Anziano

Fedriga Maurizio, Segretario

Copia della presente deliberazione venne pubblicata a sensi del-l’art. 123 Nuovo testo unico del 21 maggio 1908 N. 269 della Leg-ge Comunale e Provinciale all’albo pretorio del Comune nel gior-no di domenica 21 aprile 1912 e non venne fatta alcuna opposi-zione.

M. Fedriga, Segretario

N. 1708 — Visto per la forma salvo le ulteriori pratiche di legge.Clusone 27 aprile 1912.

Il Sotto Prefetto, F.to Santamaria

Il presente estratto concorda coll’originale e si rilascia per uso ri-corso al Ministero per ottenere cambiamento denominazione alComune.Rogno, li 4 maggio 1912.

Il Sindaco

ALLEGATO 3

[COMUNE DI ROGNO]

Rogno, 22 aprile 1912.

Eccelso Ministero dell’Interno — Roma

Questo Consiglio Comunale colle Deliberazioni Consigliari 23 ot-tobre 1889 N. 5 e 27 dicembre 1889 N. 1 deliberava a maggio-ranza assoluta di voti che la denominazione da apporsi al Co-mune fosse Castelfranco di Rogno senonché per motivi che nonsi possono spiegare, ma certamente contrari al parere della mag-gioranza, l’Amministrazione allora in carica abusivamente e sen-za alcun Decreto che la autorizzasse faceva eseguire i timbri col-la denominazione «Rogno».Questa irregolare ed arbitraria denominazione ha apportato unaquantità di sconcerti che non si possono più oltre tollerare poichéè causa di continui disguidi di corrispondenze, di Impiegati Pub-blici, R.li Carabinieri, Guardie Forestali, Privati ecc. i quali do-vendosi recare in Ufficio Municipale che ha la sua sede ab anticonella frazione di Castelfranco con danni gravissimi e perdita ditempo si recano alla frazione di Rogno per poi rifare la stradache mette al Municipio di Castelfranco.Quest’ultima Frazione che è la più centrica venne designata datempo antico a far sede dell’Ufficio Comunale e ciò in vista ancheche le frazioni di Monti e S. Vigilio montuose, devono per forzamaggiore per l’unica strada che mette a Castelfranco recarsi an-che al capoluogo del Mandamento di Lovere dove sono obbli-gati a recarsi anche per affari di Commercio esistente colà il Mer-cato settimanale anche del Bestiame.La deviazione di tale linea è assolutamente impossibile a quellefrazioni non avendo altre strade che danno accesso alla Nazionalefuorché quella che mette ad Anfurro, Angolo, Breno in via op-posta al proprio Mandamento e Provincia.Le suddette frazioni poi unitamente a quella di Castelfranco in ba-se all’ultimo censimento danno una popolazione di N. 742 abi-tanti; mentre invece quella di Rogno con Bessino danno appe-na una popolazione di N. 470 abitanti.Per tutte le ragioni sovraesposte e per togliere siffatti inconve-nienti il sottoscritto Sindaco,Vista la deliberazione del Consiglio in data 21 aprile 1912 N. 273che approva la denominazione al Comune di Castelfranco Ca-muno

Ricorre

a codesto Spett.le Ministero onde ottenere il desiderato, pro-muovendo nel medesimo tempo il parere del Consiglio Provincialedi Bergamo affinché la denominazione al Comune sia variata daRogno in «Castelfranco Camuno».Fiducioso di esaudimento porge i più sentiti ringraziamenti men-tre colla massima stima si professaDella S.V. Ill.ma.

IL SINDACO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 5653/47 di Prot. Estratto della deliberazione N. 12 adottata nella riunione del 20gennaio 1948.

Rota d’Imagna 189

OGGETTO: Domanda di ricostituzione dell’ex Comune di RotaDentro ora fuso in quello di Rota Imagna.

Relatore Sig. Traversi

«Nel 1927 i due Comuni di Rota Fuori (716 ab.) e di Rota Dentro(201 ab.) furono fusi in quello di Rota Imagna.Le due frazioni distano a circa 1500 metri una dall’altra.Rota Dentro è situato in zona di montagna, con scarse possibilitàdi vita, ragione per cui la popolazione emigra normalmente al-l’estero in cerca di lavoro.Tuttavia la popolazione di questa frazione in data 14 luglio 1946avanzò domanda per riottenere la propria autonomia.Sulla domanda il Consiglio di Amministrazione di Rota Imagna nel-l’adunanza del 5 ottobre 1946 espresse parere favorevole al suoaccoglimento, desiderando rispettare democraticamente la li-bertà della popolazione.Dalle indagini esperite dalla Deputazione provinciale è risulta-to che la richiesta di separazione è fondata unicamente sul desi-derio della popolazione di Rota Dentro di autogovernarsi.Nessun contrasto sussiste fra la frazione ed il capoluogo.Circa il carico fiscale comunale attualmente esso è di L. 800.00per ogni abitante di Rota Dentro e di annue L. 2.100.00 per quel-li di Rota Fuori.Circa la situazione finanziaria di Rota Dentro si rileva che i pro-venti annui comunali sono previsti in L. 203.000.00.Essi sono suscettibili di aumento fino al massimo di L. 250.000.00,senza tener conto della grave circostanza più sopra rilevata, cioèdel fenomeno emigratorio che costantemente si verifica tra lapopolazione della frazione. A tale proposito si ha ragione di ri-tenere che Rota Dentro vada gradatamente spopolandosi. Provane sia il fatto che il numero degli abitanti è disceso a poco più di200 unità.A sua volta i cespiti sui quali la frazione potrebbe contare, e cioèL. 203.000 - 250.000 debbono ritenersi assolutamente insuffi-cienti per fronteggiare le complesse necessità finanziarie di un siapur modesto Comune.Premesso quanto sopra, ed attese le istruzioni emanate dal com-petente Ministero in ordine alle domande di ricostituzione di exComuni, si sottopongono gli atti al giudizio dell’On. Deputazio-ne provinciale proponendo di esprimere parere contrario all’ac-coglimento della richiesta della popolazione di Rota Dentro.»

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la sopra riprodotta relazione,Considerato che la frazione di Rota Dentro, sia per l’esiguo nu-mero della sua popolazione, sia per la scarsità di mezzi finan-ziari non ha la possibilità di reggersi a Comune autonomo,Vista la circolare 11 settembre 1945, n° 15300 del Ministero del-lo Interno - Direzione Generale Amministrazione Civile, con cuivengono date le direttive da seguire nell’esame della domandadi ricostituzione di Comuni soppressi durante il regime fascista,con voti unanimi, meno un astenuto,

delibera

di esprimere parere contrario all’accoglimento della domandadi ricostituzione dell’ex Comune di Rota Dentro.

ALLEGATO 1

COMMISSIONE REALE PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DIBERGAMO

Nº 3314 di Prot.Nº 2-12 di Pos.Seduta 8 agosto 1923.

OGGETTO: Distacco delle frazioni basse del Comune di S. Gallo eloro aggregazione a quello di S. Giovanni Bianco.

LA COMMISSIONE REALE

Veduta la domanda degli elettori delle frazioni di Ponte, Molino,Chios, Collagagno, Convento, Castelli, Capretto, Briolo Dentro,Briolo Fuori, Pazzona, Ligure e Piazzo intesa ad ottenere il di-stacco dal Comune di S. Gallo, al quale presentemente appar-tengono, e la loro aggregazione al limitrofo Comune di S. Gio-vanni Bianco;Ritenute che per l’art. 120 del Testo Unico della Legge Comuna-le e Provinciale sulla concreta proposta è chiamato a pronun-ziarsi il Consiglio Provinciale e quindi, stante lo scioglimento di es-so, in sua sostituzione questa R. Commissione;Considerato che nel caso in esame non sussistono motivi di tale ur-genza da legittimare che la Commissione assuma i poteri delConsiglio, mentre considerazioni di doveroso riguardo, trattandosidi proposta di mutamento della circoscrizione territoriale di dueComuni, consigliano che la questione sia esaminata e definitadall’ordinaria rappresentanza provinciale,

San Giovanni Bianco 191

Veduti gli art. 120 e 324 del Testo Unico Legge Com. e Prov.,Ad unanimità di voti

delibera

di rinviare la proposta alle determinazioni del ricostituendo Con-siglio Provinciale.

IL COMMISSARIOFirm. Avv. G. MAZZA DE PICCIOLI

IL PRESIDENTEFirm. F. MONTUORI

ALLEGATO 2

[PETIZIONE DEGLI ABITANTI DELLE FRAZIONI BASSE DEL COMU-NE DI S. GALLO]

San Gallo, 29 agosto 1923.

Illustrissimo Sig. PREFETTO per il GOVERNO del RE della Provinciadi BERGAMO

I sottoscritti abitanti delle frazioni: Al Ponte, Molini, Chioso, Cal-lagagno, Convento, Castei, Piazzo, Capretta Sotto, Capretta So-pra, Briolo Entro, Briolo Fuori, Casa Passona e Legur del Comunedi San Gallo, in Provincia di Bergamo, costituenti la quasi una-nimità degli elettori residenti nelle frazioni stesse, espongonoquanto segue:Le dette frazioni si trovano a far parte del Comune di San Gallo,mentre per la loro ubicazione vicinissima al centro abitato delComune di San Giovanni Bianco, tanto da formare la maggiorparte di esse, pressoché una unica borgata, a quest’ultimo Co-mune dovrebbero appartenere.Esse distano quasi tutte dal capoluogo del Comune (San Gallo) cir-ca un’ora di strada mulattiera, ripidissima e faticosa, pericolosanella stagione invernale (San Gallo è a quota 720 sul l.m.) men-tre, dal capoluogo di San Giovanni Bianco (quota 404 sul l.m.)come si è detto sopra, per la maggior parte di esse, sono separatesoltanto da due ponti sul Brembo.Da questo stato di cose, nonché dal fatto dell’avvenuto straor-dinario sviluppo di San Giovanni Bianco in questi ultimi anni, siadal lato edilizio che da quello commerciale e come stazione cli-matica, non è difficile dedurre che ormai le popolazioni delleprecitate frazioni sono legate e dipendono, per i loro interessicivili e commerciali, esclusivamente da San Giovanni Bianco, alquale già appartengono religiosamente, facendo parte, quasitutte di quella Parrocchia.È quindi intuitivo, da parte dei frazionisti, il vantaggio che li at-tende dalla aggregazione al Comune di San Giovanni Bianco, inconfronto della permanenza nella Comunità di San Gallo, dac-ché è notorio come, pur facendo materialmente parte del terri-torio di San Gallo, queste frazioni invece vivono si può dire la vi-ta stessa di San Giovanni Bianco, onde il distacco da quello e l’u-nione a questo Comune, non costituirà che un riconoscimentoufficiale di uno stato naturale di rapporti, di interessi e di finalitàcomuni.Una delle ragioni che molte volte sconsigliano la disgregazionedi comunità anche in confronto alla evidente opportunità delladisgregazione stessa, nell’interesse delle popolazioni, è il fattodella naturale armonica demarcazione dei confini fra Comune eComune. Ora, nel caso concreto, la linea di confine territorialefra i due Comuni è costituita dal Fiume Brembo, linea tipica-mente ideale e certo da tenere in seria considerazione. Senonché,nel caso nostro, la linea stessa è già vulnerata appartenendo dasecoli, al Comune di San Giovanni Bianco le frazioni di Grabbia eCreala giacenti in sponda sinistra del fiume e confinanti col loroterritorio al territorio delle frazioni di cui si chiede la disgregazione(vedere l’unita cartina dimostrativa), di guisa che, anche tale ra-gione non ha più alcun valore nella presente vertenza. La fra-zione Grabbia poi, si trova molto più alta sul livello del mare ditutte le frazioni sopracitate, essendo Grabbia a 549 m. sul l.m.mentre la Casa Passona che è la più alta delle frazioni richiedenti,è a soli 480 m. sul livello del mare.Il distacco delle frazioni basse dal Comune di San Gallo, non pre-giudica poi la ulteriore sussistenza del Comune stesso. La popo-lazione totale del Comune, secondo l’ultimo censimento, è di2060 abitanti e di questi solamente 670 appartengono alle frazionireclamanti. Il Comune di San Gallo resterebbe quindi con unapopolazione di 1390 abitanti, cifra cospicua in se, ma assai piùnei riguardi delle condizioni economiche di quasi tutte le famiglieche la compongono. Infatti la parte bassa del Comune, compostadelle precitate frazioni è popolata in gran prevalenza dai più po-veri del Comune: operai, carbonai emigranti per lo più, quasitutti nulla tenenti e possessori della sola casupola dove dimora-no. Poco danno può quindi recare alle finanze di San Gallo il do-mandato distacco, fatta eccezione del poco carico di sovraimpo-sta sul territorio e dei redditi derivanti dalla Cartiera, cosa di-mostrata chiaramente e con esattezza coi dati catastali espostinella tabella Nº 1, mentre la Nº 2 invece, a titolo puramente infor-mativo, dà dati più particolareggiati riguardanti la sola zona cheverrebbe staccata dal Comune di San Gallo.La domandata aggregazione di queste frazioni al Comune di SanGiovanni Bianco, oltreché da ragioni di ubicazione e di interessedella popolazione, è reclamata dalla necessità che gli abitantidella stessa possano finalmente avere quei pubblici servizi dei

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quali le moderne esigenze dimostrano di non poterne fare a me-no. Le frazioni sono totalmente prive di acqua potabile, mal-grado i reiterati reclami, le strade sono tenute in modo pietoso,la pulizia pubblica è affatto sconosciuta e l’illuminazione pub-blica è derisoria, dove non provvede l’iniziativa dei privati; men-tre l’istruzione elementare è impartita da una scuola mista. Tut-to ciò caratterizza il meno evoluto comune d’Italia; tale deficen-za di ogni servizio, è tanto più sentita e notata in quanto le fra-zioni di cui si tratta sono pressoché unite a San Giovanni Bianco,dove l’acqua potabile vi è meravigliosa, la viabilità curata e bentenuta, l’illuminazione sufficentissima, la pulizia rigorosa e lascuola elementare fino alla quarta classe con quattro insegnanti.L’anacronismo di tale situazione è così evidente che, nessuna ra-gione di teorica integrità comunale può giustificare.Per le ragioni così brevemente esposte, si rende manifesta la ne-cessità che le frazioni Al Ponte, Molini, Chioso, Callagagno, Con-vento, Castei, Piazzo, Capretta Sopra, Capretta Sotto, Briolo En-tro, Briolo Fuori, Casa Passona e Legur, vengano segregate dalComune di San Gallo e aggregate al Comune di San GiovanniBianco, e ciò a sensi dell’ultima parte dell’articolo 120 della Leg-ge Comunale e Provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915, Nº 148,il che si insta venga stabilito mediante Decreto Reale.

FIRME

ALLEGATO 3

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16 luglio 1955.

OGGETTO: Domanda ricostituzione del Comune di Fuipiano alBrembo.

L’Ass. avv. Simoncini riferisce:

«Il Comune di Fuipiano al Brembo ha una superficie di circa 7Kmq. e comprende nel suo seno parecchie frazioni.Venne a suo tempo smembrato attraverso un provvedimentoadottato durante il fascismo ed il suo territorio venne attribuitoparte al Comune di S. Giovanni Bianco e parte al Comune di S. Pel-legrino.In particolare la popolazione di Fuipiano è di circa 700 abitanti,di cui 200 circa sono in quella parte di territorio attualmente ag-gregato a S. Pellegrino, e 500 circa nella parte di territorio at-tualmente aggregata a S. Giovanni Bianco.Nel 1947 questa frazione avanzò domanda di ricostituzione acomune autonomo: tale domanda aveva già percorso le sue tap-pe procedurali e la Deputazione provinciale con sua delibera-

zione del 1947 aveva già espresso parere contrario alla ricostitu-zione di questo Comune. A seguito, però, di ulteriori istruttoriee di ulteriori deliberazioni la Prefettura, per raccogliere il parereprevisto dalla legge comunale e provinciale, ha rimandato gli at-ti a questa Amministrazione Provinciale.Figurano nella pratica stessa le deliberazioni di S. Giovanni Bian-co e di S. Pellegrino. S. Giovanni Bianco è piuttosto agnosticoper quanto riguarda il problema, in quanto anche dal punto di vi-sta economico l’onere relativo alla frazione di Fuipiano è, per S.Giovanni Bianco, a detta del Comune, piuttosto forte e la rico-stituzione di Fuipiano verrebbe ad alleggerire di detto peso ilsuo bilancio.Il Comune di S. Pellegrino invece ha preso una deliberazione conla quale si dichiara contrario alla ricostituzione di Fuipiano. I mo-tivi relativi all’economia comunale, al diritto delle popolazioni, al-l’autonomia amministrativa, tutti quei motivi che ci hanno confor-tato nelle precedenti deliberazioni dove abbiamo espresso pa-rere favorevole alla ricostituzione di comuni, militerebbero anchein questa pratica per un parere positivo: infatti è un Comune cheha un suo centro sufficientemente autonomo, composto di setteo otto frazioni che è fra S. Giovanni Bianco e S. Pellegrino in unterrazzo montano sufficientemente panoramico ed ameno e l’au-tonomia darebbe anche a Fuipiano una fisionomia unitaria per cuisi potrebbe esprimere parere favorevole sull’accoglimento del-la domanda.All’incontro la situazione finanziaria desta serie perplessità.Invero il bilancio del ricostituendo Comune di Fuipiano trova la suavoce attiva più importante nella attuale sorgente di acqua mi-nerale che sgorga a Pracastello. La sorgente stessa è sita in una lo-calità che era di proprietà comunale, oggi di concessione comu-nale in omaggio alla legge mineraria, per il cui solo affitto il Co-mune incasserebbe, se il canone dovesse rimanere quello che è og-gi, L. 600.000 all’anno. Questo canone oggi è diviso proporzio-nalmente fra S. Pellegrino e S. Giovanni Bianco in relazione al-l’incidenza delle rispettive proporzioni di territorio. 0ltre a que-sto canone locativo, la voce prevalente sulla quale ai baserebbel’amministrazione finanziaria del ricostituendo comune di Fui-piano, è relativa a quel diritto speciale sulle acque minerali cui al-la recente legge del 1952. La legge precedente sulle finanze lo-cali prevedeva alla voce imposte sui generi di larga produzione lo-cale, una serie di prodotti sui quali i Comuni potevano imporre ipropri tributi. Senonché questa particolare voce è stata abroga-ta ed è rimasta isolatamente la voce sulle acque minerali. I Comunipossono imporre fino a un diritto speciale del 3% sul valore del-le acque qual’è determinato alla fine di ogni anno per l’annoprecedente da una Commissione provinciale. Il valore determi-nato da questa Commissione per le acque minerali in genere è di27-30 lire al litro, per cui il diritto speciale relativo all’imbotti-gliamento di queste acque minerali, potrebbe portare un dirittofisso di 80/90 centesimi per ogni litro a favore del Comune nelquale scaturisce l’acqua minerale. Quindi considerando propor-zionalmente quale potrebbe essere l’utilità da parte della so-cietà appaltatrice della Fonte di quest’acqua minerale, il Comu-ne di Fuipiano fa conto di poter avere un reddito di circa 2 milioniannue attraverso il diritto speciale dell’acqua minerale, oltre al ca-none locatizio che porta alle 5-6 o 700 mila lire, eventualmente

aumentabile in relazione a quello che sarà il corso contrattualedella materia.Il primo dubbio è questo: noi siamo in una materia particolar-mente soggetta ad una evoluzione, a delle modificabilità perquanto riguarda e le voci d’imposta e la materia imponibile eper quanto riguarda specificatamente le materie sulle quali i Co-muni possono esercitare una facoltà impositiva in relazione allafinanza locale. Resisterà questo diritto sulle acque speciali mi-nerali o sarà anche questo diritto speciale destinato ad assorbir-si in una ampia regolamentazione dove per esempio il dirittospeciale sulle acque minerali venga assorbito in un panoramapiù ampio per quando riguarda o la ricostituzione dell’imposta suigeneri di larga produzione locale o d’altre fonti di cespiti che as-sicurano la vita in Comune? Questo è il primo quesito, sul qualenaturalmente la Giunta ha una perplessità nella decisione per-ché è difficile prevedere, in questa materia sempre così soggettaa modificazioni, quale potrebbe essere la sorte di questo dirittospeciale, che è rimasto isolato attraverso tutti gli altri oggettiche invece sono stati eliminati dalla legge. Naturalmente se noipotessimo prevedere che il diritto speciale sulle acque minerali ri-marrà nel tempo o che verrà comunque sostituito da una impo-sizione analoga che colpisca le acque minerali, allora nel pro-vento di questi due milioni destinati a rimanere il ricostituendoComune di Fuipiano al Brembo potrebbe avere una voce attiva inmodo da poter pareggiare le corrispondenti spese d’istituto, sen-za ampiezza, ma comunque in modo passabilmente decoroso.Secondo problema che si presenta oggi all’attenzione del Consi-glio: dalle nostre previsioni, sembra che prenda corpo, che laporzione di territorio che oggi è di S. Pellegrino e che dovrebbericostituirsi con Fuipiano unitamente alla porzione di territorio cheè di S. Giovanni Bianco, non sia completamente d’accordo suquesta sua pratica di ricostituzione.Da indagini, che senza avere il carattere di censimento, o di re-ferendum, ma condotte abbastanza accuratamente; parrebbeche attualmente la metà o poco più di quelli di Pracastello, cioèdella frazione dove sgorga la sorgente dell’acqua minerale di cuisopra, posta ai contini di S. Pellegrino sulla strada provinciale e chequindi fruisce del panorama e del clima turistico ed economico diS. Pellegrino, non avrebbe interesse a rimettere la sede comu-nale in Fuipiano: pare che queste famiglie di Pracastello, nellaloro metà circa, siano contrari alla ricostituzione del comune diFuipiano al Brembo. Questa loro contrarietà potrebbe essereespressa oggi o domani attraverso la pratica, che loro potrebbe-ro fare, di distacco dalla frazione o borgata dal Comune ricosti-tuito di Fuipiano al Brembo per il passaggio della frazione me-desima al Comune di S. Pellegrino.Difatti la legge comunale e provinciale all’art. 34 attribuisce ta-le diritto ad una borgata o frazione. Ora secondo motivo di per-plessità è questo: se quelli di Pracastello per intenderci, rag-giungendo la maggioranza prevista dalla legge facessero oggio in futuro la pratica per essere distaccati da Fuipiano e ritorna-re a S. Pellegrino, noi avremmo un moncone del comune di Fui-piano non sufficientemente dotato dal punto di vista finanziario.Quindi la Giunta non è arrivata ad un parere preciso e ritieneforse opportuno proseguire un’istruttoria più precisa, più minu-ziosa per poter vedere il grado della probabilità di questo even-tuale passaggio di Pracastello dal Comune ricostituito di Fuipia-no a S. Pellegrino, per vedere se effettivamente questa tenden-za ha corpo e sostanza o se non è invece frutto oggi di qualchelagnanza transitoria da parte di poche famiglie. Sempre ferma l’al-tra riserva o l’altro motivo di perplessità in ordine alla persisten-te vitalità di questo diritto speciale sulle acque minerali, che og-gi costituisce il pilastro e che è pilastro immerso in una materia difinanza locale che dà una base forse non troppo prevedibilmen-te duratura.»

Discussione.

(Omissis)

ALLEGATO 4

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 12 novembre 1955.

OGGETTO: Ricostituzione dell’ex Comune di Fuipiano al Brembo.

Relatore S. Simoncini:

«La relazione sulla ricostituzione del Comune di Fuipiano al Brem-bo è già stata illustrata l’altra volta.Le ragioni che consentirebbero a questa comunità di ottenerel’autonomia e di potersi ricostituire in comune autonomo, ap-profittando della legge attuale che consente ai comuni, già au-tonomi e soppressi nel periodo fascista, di tornare ad essere au-tonomi. Nell’altra volta il nostro parere di sentimento era favo-revole a questa costituzione, ma per una certa perplessità cheera nata in relazione a delle istanze con relative espresse da fra-zionisti, avevamo deciso di rimettere la pratica alla seduta suc-cessiva che sarebbe poi quella odierna, al fine di accertare unpo’ meglio la situazione, di meditare sulla particolare posizione.Effettivamente tutti i motivi che concorrevano per consentire a noil’espressione di un parere favorevole in ordine a questa autono-mia, evidentemente concorrono anche oggi, autonomia chiestadal Comune di Fuipiano, comune autonomo da secoli.Esso risiede in una località urbanisticamente, panoramicamenteisolata, che ha tutte le condizioni per poter essere comune au-

Progetto di delimitazione territoriale delle «Frazioni Basse» da distaccare dal comune di S. Gallo ed aggregare a quelllo di S. Giovanni Bianco, allegato allapetizione popolare del 23 agosto 1923 (Archivio Storico Provinciale).

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tonomo; è fuori dalla strada, distanziato da S. Pellegrino e da S.Giovanni Bianco.Siffatte condizioni ci dovrebbero consentire l’espressione di que-sto parere che io propongo venga dato in senso favorevole. Cisono delle particolari posizioni di frazioniati di Pracastello, i qua-li hanno sottoscritto un’istanza in opposizione a questa ricosti-tuzione, istanza che contiene anche la riserva in caso di ricosti-tuzione, di insistere perchè la frazione di Pracastello venga di-staccata dal ricostituendo Comune di Fuipiano per aggregarsi aS. Pellegrino.Una memoria in tal senso è arrivata alla Amministrazione Pro-vinciale per conoscenza; per converso ne è arrivata una altra do-ve altri cittadini di queste frazioni di Pracastello dichiarano che ri-tengono essere per loro più conveniente, più corrispondente al lo-ro sentimento di poter ricongiungersi con il Comune di Fuipiano,quindi sono istanze sulla cui consistenza, sulla cui meditazioneci sarebbe parecchio da discutere o forse non ci sarebbe da di-scutere, si sarebbe probabilmente di aspettare del tempo in attesache si consolidassero meglio; in questo dubbio, la tesi migliore, latesi più naturale, la tesi più favorevole è quella di dare parerefavorevole a questa ricostituzione.Quindi la Giunta propone che il Consiglio si esprima con parerefavorevole.»

N. 13163 di Prot.Deliberazione N. 99 adottata nella riunione del 12 novembre1955.

Premesso che il Comune di Fuipiano al Brembo nel 1927 vennesoppresso come Ente ed aggregato parte al Comune di S. Gio-vanni Bianco e parte a quello di S. Pellegrino;Osservato che molti frazionisti hanno richiesto la ricostituzione didetto Comune;Rilevato che gli abitanti di alcune frazioni, vicine a S. Pellegrino,si oppongono alla ricostituzione, desiderando rimanere, comesono attualmente, aggregate a S. Pellegrino;Dato atto che il Comune di S. Giovanni Bianco si è espresso favo-revolmente alla ricostituzione, mentre il Comune di S. Pellegri-no, prima favorevole, ha ora dato voto contrario per tutelare la vo-lontà dei frazionisti che ad esso desidererebbero restare uniti;Ritenuto che una ricostituzione parziale di Fuipiano con escluaio-ne delle frazioni vicine a S. Pellegrino sarebbe osteggiata da tut-ti gli abitanti autonomisti, in quanto proprio in una di questefrazioni (Pracastello) esiste un terreno di proprietà comunale dacui sgorga una sorgente d’acqua minerale e sul quale sorge unostabilimento di utilizzazione dell’acqua, da cui il Comune rico-stituito potrà ricavare un buon cespite come affitto e come dirittofisso sulle acque minerali, cespiti, che attualmente sono perce-piti dal Comune di S. Pellegrino e in parte anche da S. GiovanniBianco;Rilevato quindi che la maggioranza degli abitanti chiede l’auto-nomia, che il Comune di S. Giovanni Bianco è pure favorevole,che il ricostituendo Comune, grazie al provento non indifferen-te dell’affitto del terreno e del diritto sulle acque della Fonte diPracastello, può considerarsi finanziamente autonomo;Osservato poi che l’opposizione dei frazionisti vicini a S.Pellegri-no e quella del Comune di S. Pellegrino, opposizione intesa aconservare uno status quo ad una minoranza, non può avere va-lore determinante nella valutazione degli interessi d’una collet-tività intera;Rilevato che il Consiglio è chiamato, non a proporre soluzioni,ma ad esprimere soltanto voto favorevole o voto contrario alla ri-costituzione integrale del Comune di Fuipiano;Sentito il relatore;Vista la legge 25 aprile 1953, nº 71 e la circolare ministeriale 25febbraio 1953, nº 15300, illustrativa della legge stessa;Vista la legge comunale e provinciale;Vista la legge 18/5/1951, nº 328;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con voti unanimi palesi

delibera

di esprimere voto favorevole alla ricostituzione dell’ex Comunedi Fuipiano al Brembo.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 21 luglio 1874.

N. 24 dell’Ordine del giorno della seduta del Consiglio provin-ciale del 11 agosto 1874.

OGGETTO: Domanda di segregazione delle frazioni Valle, Pen-nazzaro e Molino di Fuipiano al Brembo per esser annesse a SanPellegrino.

Relatore Zanchi Francesco.

San Pellegrino Terme 193

Onorevoli Consiglieri,

Pennazzaro, Valle e Molino, sono tre piccoli abitati appartenen-ti al Comune di Fuipiano al Brembo popolati da 100 persone sud-divise in 20 famiglie. Hanno ivi residenza sei elettori, altri setteelettori abitano in San Pellegrino ed uno in Pavia. Codesti abi-tati sono contermini di San Pellegrino, e distano brevissimo trat-to dal centro di questo Comune, nel mentre invece, sono lonta-ni circa quattro chilometri da Fuipiano.Quattro degli elettori residenti nei suddetti abitati, e sei resi-denti in San Pellegrino e Pavia in unione ad altri capi di famigliain data 8 gennaio 1873 rinnovano la istanza già presentata finodal 9 gennaio 1872, perché le dette frazioni di Fuipiano venisse-ro aggregate a San Pellegrino.La porzione di territorio che si vorrebbe staccare da Fuipiano è de-lineata nel tipo dalla referente richiamato dal Municipio di SanPellegrino, redatto dall’ingegnere Baschenis in data 1º febbraio1874 e sarebbe delimitato a mattina dal fiume Brembo, a mezzodìe sera dalla Valle Borlezza, ed a monte in parte di strada comu-nale ed in parte da piccola valle e dal filone del monte, con unasuperficie di pertiche censuarie 111.20 ettari 11,12 e con una ren-dita censuaria di L. 529.49. Appoggiano gli istanti la loro do-manda principalmente alla circostanza che già da secoli codestoterritorio forma parte della parrocchia di San Pellegrino, nel cuicimitero si seppelliscono i cadaveri dei trapassati, ed alla cui chie-sa si portano i fanciulli pel battesimo, ed all’inconveniente che nenasce di dover fare doppi viaggi per adempiere ai doveri reli-giosi e politici ed a quelli massime dei trasporti dei cadaveri dal-la chiesa di San Pellegrino a Fuipiano, da cui dista circa 5 chilo-metri, essendosi da ultimo rifiutati i Rappresentanti di San Pel-legrino di riceverli nel loro campo santo; al fatto che i ragazzinon potendo accedere a Fuipiano per le scuole, rimangono privid’istruzione, che si avrebbe buona nelle vicinissime di San Pelle-grino; al disagio che tutto giorno si rincontra pel servizio medicoed ostetrico, essendo la levatrice ed il medico residenti a San Gio-vanni, a distanza di un’ora di cammino, nel mentre da San Pel-legrino sono si può dire alle porte delle loro case.Il Consiglio comunale di san Pellegrino in argomento interpella-to dalla R. Prefettura con deliberazione 28 febbraio 1872, di-chiarava di accettare l’annessione degli abitati e territorio di cuisempreché in ragione della rispettiva importanza e della popo-lazione, venissero allegate le relative attività e passività, assog-gettandosi nel caso di controversia alle decisioni del Consiglioprovinciale.Ma il Consiglio comunale di Fuipiano al Brembo si oppone alla do-manda dei frazionisti di Valle, Pennazzaro e Molino colle deli-berazioni 28 febbraio 1872, 29 maggio 1872, 2 settembre 1872,31 maggio 1873 e 27 maggio 1874 pei seguenti motivi:Il Comune di Fuipiano che conta soltanto 545 abitanti, ed ha unarendita censuaria di L. 5,867.41 con una rendila patrimoniale diL. 1,127.10 ed una passività annua per un mutuo di L. 52.78, ègià troppo piccolo e povero, perché si abbia a togliergli le trefrazioni predette.Il Comune di Fuipiano tiene alla Valle una scuola mista, ed avreb-be anche dato un compenso al Comune di San Pellegrino se sifosse voluto assumere la istruzione dei fanciulli delle dette trefrazioni.Gli altri inconvenienti sono quelli che si verificano in tutti i luoghiove non combinano le circoscrizioni comunali e provinciali.Che ben poco vantaggio ne ritrarrebbe San Pellegrino, e le stes-se frazioni dall’assecondare la domanda di segregazione.La vostra Deputazione provinciale esaminando la pratica sottoil punto di vista delle convenienze avrebbe rilevato:Che il territorio nel quale giacciono le tre frazioni è talmenteconterminato da naturali confini con Fuipiano, e vicino a SanPellegrino da conciliarne l’annessione anche amministrativa aquesto Comune;Che da ciò questi frazionisti ne ritrarrebbero il vantaggio di piùpronto servizio; mentre si eviterebbero gli inconvenienti riguar-do al seppellimento dei cadaveri di quelli abitanti, si evitereb-bero le contese che tutto giorno su questo argomento nascono,ed i fanciulli d’ambo i sessi avrebbero nella scuola di San Pellegrinouna istruzione regolare e sicura. Vuolsi qui notare, ad onore delMunicipio di Fuipiano, come dalle relazioni avute dall’Autorità sco-lastica, risultò che veramente nella frazione Valle fu istituita, e conbuon profitto, una scuola mista, ma che però, atteso il tenue sti-pendio di L. 50 annue, deve ritenersi precaria, non essendo pre-sumibile che, qualora cessasse l’attuale insegnante, se ne tro-vasse un altro con simile rimunerazione.Che quando il Municipio di Fuipiano dovesse provvedere ad unacongrua mercede alla maestra nelle dette contrade, la spesa do-vrebbe essere tale da bilanciare gli utili che ritrae dal maggiorecenso del territorio che si propone di staccare; che a scemere idanni del Municipio stesso, si deve ancora riflettere che, collosmembramento di cui trattasi, verrebbero per Fuipiano a dimi-nuire le spese di manutenzione di strade, e dei servigi tutti a pe-so dell’erario comunale.Per questi argomenti la referente propone il seguente

SCHEMA DI DELIBERAZIONE:

“Viste le istanze in data 8 gennaio 1872 e 8 gennaio 1873 dellamaggioranza degli elettori di Pennazzaro, Valle e Molino, fra-zioni di Fuipiano al Brembo;Udita la relazione della Deputazione provinciale;

delibera

Di dare il proprio voto favorevole per il distacco delle frazioni diPennazzaro, Valle e Molino, e territorio annesso, descritti nel ti-po 1° febbraio 1874 dell’ingegnere Baschenis Silvestro da Fui-piano al Brembo, e per la loro aggregazione al Comune di San Pel-legrino.”

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 11 agosto 1874.

ARTICOLO 24OGGETTO: Domanda di aggregazione a San Pellegrino di unafrazione del Comune di Fuipiano al Brembo.

Letta la relazione della Deputazione provinciale ed aperta la di-scussione…

(Omissis)Il Presidente pone a voti la proposta della Deputazione provincialecosì concepita:

«Viste le istanze in data 9 gennaio 1872 e 8 gennaio 1873 dellamaggioranza degli elettori di Pennazzaro, Valle e Molino, fra-zioni di Fuipiano al Brembo;Udita la relazione della Deputazione provinciale;

delibera

Di dare il proprio voto favorevole per il distacco delle frazioni diPennazzaro, Valle e Molino, e territorio annesso, descritti nel ti-po 1° febbraio 1874 dell’ingegnere Baschenis Silvestro da Fui-piano al Brembo, e per la loro aggregazione al Comune di San Pel-legrino.»

Viene respinta a grande maggioranza.

ALLEGATO 2

«Giornale di S. Pellegrino», IX, 127, 8 sett. 1912, p. 1.

Aggregazione a S. Pellegrino della frazione Valle-Pennazzaro diFuipiano al Brembo.

Gli abitanti della frazione Valle-Pennazzaro di Fuipiano al Brem-bo hanno avanzata domanda per essere aggregati al comune diS. Pellegrino.La necessità di questa aggregazione è così evidente che ci pare in-concepibile il menomo dubbio sulla favorevole accoglienza del-la domanda.L’on. Consiglio provinciale nella prossima tornata è chiamato a da-re in proposito il suo voto, voto che, perché la pratica continui, de-ve essere favorevole. Nell’esprimere il suo giudizio il Consiglioprovinciale non deve preoccuparsi delle condizioni in cui verràa trovarsi il comune di Fuipiano: esso deve ora considerare sola-mente se la invocata aggregazione è giusta e equa per il naturalesviluppo delle risorse ed energie locali: su ciò non può esservi di-scussione.Nella successiva istruttoria si vedranno le conseguenze finanzia-rie e la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provincialee il Governo del Re potranno provvedere prima di emettere ildecreto reale.I frazionisti di Valle-Pennazzaro hanno diramato ai signori Con-siglieri provinciale una lettera che qui sotto riportiamo.

San Pellegrino, 5 settembre1912.

AGLI ONOR. CONSIGLIERI PROVINCIALIdella Provincia di Bergamo

I sottoscritti residenti nella frazione Valle-Pennazzaro del comu-ne di Fuipiano al Brembo hanno presentato istanza alla RegiaPrefettura allo scopo di ottenere la aggregazione al comune diSan Pellegrino.Come si vede dall’unito disegno, il confine tra Fuipiano e SanPellegrino passa a pochi metri dalla rinomata Fonte, cosicché lafrazione nostra, che nel disegno è indicata con tratteggio vivedalla stessa vita di San Pellegrino, col quale ha comunanza di bi-sogni e di aspirazioni.Ma mentre nel vicino comune tutti i servizi pubblici richiesti dalcrescente sviluppo dell’importante stazione termale sono stu-diati con ogni cura, noi manchiamo delle cose più necessarie esiamo trattati come la più povera frazione di villaggio monta-no: non acqua potabile, non pulizia stradale, non inaffiamento,non sorveglianza igienica: le nostre strade sono sentieri sassosi,sporchi, oscuri di notte.A queste mancanze e deficienze si aggiunge la grande distanzadal centro del comune (più di quattro chilometri), distanza cherende disagevoli e dispendiose tutte le comunicazioni coll’ufficiocomunale e impossibili i sevizi medici, ostetrici e di igiene.A togliere qualsiasi affinità con Fuipiano sta anche il fatto chela nostra frazione fa parte della parrocchia di S. Pellegrino, chenelle scuole di San Pellegrino ricevono l’istruzione i nostri figliuolie che nel cimitero di San Pellegrino riposano i nostri avi.Contro il lamentato stato di cose è pure insorto quest’ultimo co-mune, il quale nella nostra frazione trova un ostacolo alla for-mazione di un piano regolatore edilizio e alla razionale esten-sione dei pubblici servizi e vede frustrati i suoi sacrifici per darlustro e decoro alla stazione termale.L’unico mezzo per riparare a quanto sopra è accennato si è l’ag-gregazione della frazione Valle Pennazzaro al comune di S. Pel-legrino, per la quale è necessario il voto favorevole del Consi-glio Provinciale.

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A questo provvedimento si è sempre mostrato contrario, il Co-mune di Fuipiano, protestando che il distacco della nostra fra-zione lo priverebbe dei mezzi occorrenti per sopperire agli ob-blighi di legge.Noi non crediamo che la diminuzione di introiti possa mettereil comune in queste condizioni, giacché vi sono nella nostra pro-vincia comuni che hanno minori risorse di quelle che avrebbeFuipiano eppure adempiono a tutti i loro doveri! In ogni modo noicrediamo che l’introito delle tasse della nostra frazione dovreb-be primieramente servire per dotare questa di tutti i servizi pub-blici, e considerando che l’impianto di questi servizi importereb-be una spesa di qualche centinaio di mila lire e che la loro ma-nutenzione richiederebbe una somma annua molto superioreagli introiti delle tasse, si deve concludere che il comune di Fui-piano trovasi già nella impossibilità di soddisfare i suoi obblighie che il distacco della frazione Valle-Pennazzaro, più che di dan-no, gli torna di utile. Ma se anche dopo il distacco nostro il co-mune di Fuipiano si trovasse in condizioni peggiori del presente,ciò non è ragione sufficiente per costringere una frazione a ve-getare attaccata contro natura a un corpo di vita differente.È obbligo dell’Amministrazione provinciale di curare che ognicomune, sia per disposizione di territorio, sia per identità di vitae di aspirazioni, abbia una costituzione omogenea: sarebbe quin-di ingiustizia ostacolare con un voto negativo la nostra unione conS. Pellegrino, e l’ingiustizia appare gravissima quando si pensiche questo voto impedisce l’applicazione sul nostro territoriodella tassa di soggiorno il cui presunto introito è di parecchie mi-gliaia di lire.Onorevoli Consiglieri, già altra volta la nostra frazione ha invocatal’auspicata aggregazione: allora però si attendeva dal Governouna generale nuova circoscrizione comunale, e ogni discussionefu sospesa: è però utile ricordare che il deputato Zanchi France-sco conoscitore dei luoghi e dei bisogni nostri e relatore favore-vole al distacco dichiarava all’Onor. Consiglio Provinciale esserequesta una necessità inevitabile alla quale il comune di Fuipianodovrà presto o tardi assoggettarsi.Noi siamo certi che questa necessita inevitabile sarà riconosciutae che l’on. Consiglio Provinciale darà il suo voto favorevole, ne-cessario perché così vuole la legge, ma che prima di essere sancitocon Decreto Reale richiede una lunga istruttoria e un nuovo vo-to del Consiglio Provinciale.Col massimo ossequio ci dichiariamo.(seguono le firme).

ALLEGATO 3

COMUNE DI FUIPIANO AL BREMBO

Fuipiano al Brembo, li 7 gennaio 1913.

All’On. Consiglio Provinciale di Bergamo

MEMORIALEdel Comune di Fuipiano al Brembo contro la Domanda di Sepa-razione delle contrade VALLE E PENNAZZARO.

Il Comune di Fuipiano al Brembo ha una popolazione di 846; haun territorio per la massima parte boschivo e pascolivo, eccet-tuata una piccola parte lungo la strada Provinciale, fra cui hauna speciale importanza quello in confine col Comune di S. Pel-legrino, dove sorgono i due distinti abitati denominati uno con-trada Valle e l’altro contrada Pennazzaro; oltre che per la mag-giore fertilità del suolo, essendo al piano, quel territorio ha unaspeciale importanza perché vi nasce in prossimità una sorgete diacqua minerale identica a quella delle Fonti di S. Pellegrino, per-modoché vi era legittima aspirazione da parte del Comune diFuipiano di poter da un momento all’altro assorgere a sorti mi-gliori sviluppando in quella parte del proprio territorio la industriadell’acqua minerale che tanta fortuna ha portato al Comune di S.Pellegrino.Ma tali speranze minacciano di naufragare per sempre e di con-vertirsi in amare disillusioni per il Comune di Fuipiano al Brembo,il quale si vede esposto al pericolo di perdere la parte migliore delsuo territorio, anzi l’unica parte che poteva dargli affidamento dirisorgimento civile ed economico, ed è minacciato di perderlaappunto per ragione della sua appetibilità, che ha suscitato lebramose voglie del vicino Comune di S. Pellegrino; perché non èa credere che sia la spontanea volontà degli abitanti delle con-trade Valle e Pennazzaro che li spinge ad aggregarsi a S. Pelle-grino, ma un’abile manovra di quella amministrazione comuna-le, efficacemente coadiuvata dalla amministrazione della Societàdelle Terme, arbitra e donna dei destini di S. Pellegrino.Il Comune di Fuipiano è costretto dallo stesso istinto della suaconservazione a resistere con tutte le sue forze al minacciatosmembramento della parte migliore del suo territorio, che lometterebbe nella assoluta impossibilità di poter soddisfare alle esi-genze dei pubblici servizi. Ragioni di ordine giuridico e ragioni diopportunità e di saggia amministrazione sconsigliano l’accogli-mento della istanza di separazione dianzi accennata.

RAGIONI DI INDOLE GIURIDICAL’art. 74 dello Statuto dispone che il mutamento della circoscri-zione territoriale dei comuni va regolata dalla legge: appenaperò unificato il Regno si riconobbe la opportunità di deman-dare per cinque anni al Governo del Re la facoltà di decretarel’unione di più comuni e la disaggregazione delle loro frazioni,stante la frequenza dei casi che potevano manifestarsi in segui-to al nuovo ordinamento di cose; tale facoltà venne poi prorogata

di cinque in cinque anni fino all’anno 1888, in cui venne dallanuova legge comunale e provinciale accordata al governo in viadefinitiva. Dai precedenti legislativi però e dalle discussioni se-guite in Parlamento a questo riguardo, appare manifesta la in-tenzione del legislatore che di tale facoltà venga fatto un usoassai limitato e prudente, essendo da tutti riconosciuto dannosoe sconsigliabile lo scomporre le compagini comunali quali si sonocostituite nel corso dei secoli, se non in vista di necessità assolu-te ed impellenti e di imprescindibili esigenze di servizi pubblici.Ciò premesso come norma interpretativa del disposto degli art.113, 114 e 115 della legge Com. e Prov. conviene rilevare che lemodificazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere atermini di detti articoli:a) nella riunione di più comuni contermini (art. 113 e 114 primaparte);b) nell’ampliamento del circondario esterno dei comuni murali (ar-ticolo 114 cap. 2°);c) nella suddivisione di un comune per formarne due (art. 115prima parte);d) nel distacco di una frazione da un Comune per aggregarla adun altro (art. 115 cap. 2°).La istanza presentata da alcuni abitanti delle contrade Valle ePennazzaro sembra apparentemente che si fondi sopra il dispo-sto del 2° capoverso dell’art. 115 e quindi rappresenti la quartadelle ipotesi sopra formulate, ma in realtà riproduce invece laseconda delle ipotesi stesse, perché sostanzialmente mira ad al-largare il circondario esterno del Comune di S. Pellegrino; ma siache si consideri sotto un aspetto che sotto l’altro non può essereaccolta.Il significato volgare della parola frazione non corrisponde al si-gnificato giuridico della parola stessa; perché mentre nel lin-guaggio volgare si appella frazione un qualunque agglomeratodi case che sia separato e distante dal centro del Comune, percostituire una frazione nel senso giuridico della parola si richie-dono molti altri elementi che servano a dare all’agglomeramen-to di case separate dal centro del Comune una speciale impor-tanza ed unità, per modo da potersi considerare come un orga-nismo separato e distinto dal centro, come una collettività aven-te vita propria, origine e tradizioni proprie, beni demaniali pro-pri, e di tale importanza da costituire quasi un Comune nel Co-mune e da non potere, solo per ragioni di economia essere eret-to in Comune autonomo. Ciò è conclamato e riconosciuto da tut-ti gli autori che trattano della materia, dalle discussioni seguite nelparlamento in occasione della approvazione della legge comunalee provinciale e da tutta la giurisprudenza svoltasi attorno alledisposizioni sopraccennate della legge stessa.Come osserva giustamente il Saredo (Vol. 6°, parte Iª, N. 312 del-l’ultima edizione della sua opera) non venne ancora fatta in Ita-lia una teoria generale intorno al contenuto giuridico della parolafrazione, né vi è nella legge una definizione precisa della paro-la stessa; ma dai precedenti parlamentari, dalle disposizioni del-la legge e più che tutto dalla larga copia di giurisprudenza for-matasi attorno ad essa, si possono desumere con sufficiente pre-cisione quali siano i caratteri distintivi dell’ente frazione e qualigli elementi che devono concorrere perché un agglomerato dicase separato dal centro del Comune possa aver diritto a tale ap-pellativo.Il primo di tali elementi è una popolazione di una certa quale im-portanza. Nella discussione seguita alla Camera in occasionedella approvazione della legge comunale del 1888 si è accen-nato ad una popolazione minima di cinquecento abitanti, ebenché nella legge non si sia creduto di precisare delle cifre,appare evidente che nel concetto del legislatore il nucleo di po-polazione richiesto per formare una frazione deve essere di unacerta entità.Altri elementi costitutivi della frazione sono l’origine storica, la tra-dizione, la circoscrizione religiosa diversa da quella del centrodel paese, le occupazioni diverse degli abitanti, gli interessi distintied in antagonismo a quelli del Comune, la appartenenza di be-ni demaniali propri.Ora è manifesto che la maggior parte di tali caratteri fanno difettoa riguardo delle contrade Valle e Pennazzaro.La contrada Pennazzaro infatti ha una popolazione di soli 106abitanti, dei quali tre soli sono elettori; quindi manca l’elemen-to primo costitutivo di una frazione nel senso giuridico della pa-rola, che è un nucleo di popolazione di una certa importanza;nessuna diversità di origine storica o di tradizioni havvi fra gliabitanti di quella contrada e gli abitanti del centro, per la mag-gior parte contadini ed artieri sì nell’una che nell’altra.La contrada Valle ha una popolazione di 102 abitanti dei quali duesoli sono elettori; neppure essa ha origine o tradizioni speciali; nél’una né l’altra contrada poi hanno beni demaniali propri.Data questa condizione di cose può bastare il fatto che da alcu-ni anni vanno sorgendo, specialmente nella contrada Valle, deifabbricati civili ad uso albergo e che altri ne sorgeranno proba-bilmente nel corso degli anni, per fare assumere a dette contra-de il carattere di frazioni nel senso giuridico della parola, carat-tere che non hanno mai avuto? Se questo sviluppo delle contra-de Valle e Pennazzaro continuerà, come è a credersi, anche inavvenire, nulla impedirà che il centro del Comune di Fuipiano sipossa eventualmente spostare e che diventi parte principale quel-la che ne era stata finora una parte secondaria, senza bisognoper questo di staccarle dal Comune a cui hanno sempre appar-tenuto. Sarebbe enorme che per il fatto che una parte del terri-torio di un Comune si abbellisce e si arricchisce, si dovesse perciò stesso staccare dal Comune a cui appartiene ed aggregarlaad un altro.Mancando nelle contrade Valle e Pennazzaro i caratteri giuridi-ci propri delle frazioni, che le rendono organismi, sia pura im-perfetti, ma aventi una anima collettiva propria, non è una riu-nione di popolazioni e di anime aventi affinità di origini e di in-tenti, quale è prescritta e contemplata dall’articolo 115 della leg-ge comunale e provinciale, quella che si vuole conseguire colla de-plorata petizione, ma una semplice riunione di territori o per

meglio dire un semplice allargamento del territorio del Comu-ne di S. Pellegrino che aspira a svilupparsi ed estendersi a spesedei comuni limitrofi.Ciò oltre che dalla circostanza già illustrata nella relazione dellaGiunta Municipale di Fuipiano, allegata alla pratica, che i firma-tari della petizione sono per la massima parte persone che non ri-siedono nelle contrade Valle e Pennazzaro o che vi si sono solo direcente stabilite per interessi concomitanti con quelli della So-cietà delle Terme, da cui direttamente od indirettamente dipen-dono, risulta manifesto di motivi addotti nel memoriale a stam-pa in data 5 Settembre 1912 a sostegno della petizione stessa.Si dice in tale memoriale che il Comune di S. Pellegrino trova nel-la frazioni Valle e Pennazzaro “un ostacolo alla formazione diun piano regolatore edilizio ed alla razionale estensione dei pub-blici servizi e vede frustrati i suoi sacrifici per dar lustro e decoroalla stazione termale, nonché ad imporre la tassa di soggiornoai forestieri”. Dimodoché non è l’interesse della vera popolazio-ne delle contrade Valle e Pennazzaro, che non è da confondersicoi pochi firmatari della petizione, che ne ha determinato l’i-noltro, ma l’interesse del Comune di S. Pellegrino il quale mira adestendere il suo centro abitato per acquistare maggior lustro e de-coro a spese di quello di Fuipiano, rievocando la viva immaginedei vasi di creta obbligati a viaggiare con vasi di rame, e destinatiad accrescere coi loro cocci lo splendore dei poco desiderati com-pagni di viaggio.Il legislatore ha considerato l’ipotesi che simili sacrifici dei Co-muni minori si imponessero per supreme esigenze di interessepubblico; ma ha ritenuto nel suo sovrano criterio che siano soloda imporre allorché si tratti di comuni murati, stabilendo nel 2°capoverso dell’art. 114 che solo per dotare tali comuni di circon-dario esterno o per estendere quello che già avessero, si potessesottrarre del territorio ai comuni limitrofi. Ora non trovandosi ilComune di San Pellegrino nella condizione di comune murato,non si può applicare a suo favore il privilegio affatto ecceziona-le stabilito dalla legge a favore dei Comuni che si trovano in quel-le condizioni, per quanto possa essere rilevante il suo interesse aconseguirlo.Ciò tanto più che i danni che lamenta il Comune di S. Pellegrinonon sono di tale natura da non potersi assolutamente eliminaresenza l’incorporamento di parte del territorio del Comune di Fui-piano. L’amministrazione comunale di Fuipiano non è per nullaaliena dallo studiare di buon accordo con quella di S. Pellegrinoun piano regolatore che comprenda anche le contrade Valle ePennazzaro, nonché a prendere nel comune interesse quegli al-tri provvedimenti di ordine amministrativo, che possano miglio-rare le condizioni edilizie, igieniche ed economiche della loca-lità ed eliminare dannose differenze fra gli abitanti dei due co-muni. Di ciò sono prova gli accordi tuttora esistenti fra le dueamministrazioni per il migliore assetto dei pubblici servizi. Ma ilvoler sacrificare i legittimi interessi e le legittime aspirazioni delComune di Fuipiano per favorire, senza un’assoluta necessità,quelle del Comune di S. Pellegrino, sarebbe una sopraffazione, unfavoritismo, del quale non si possono rendere complici i SignoriConsiglieri Provinciali chiamati a tutelare gli interessi di tutti iComuni della Provincia, non a favorire uno di essi a danno del-l’altro.Il fatto che si lamenta a riguardo del Comune di S. Pellegrino av-viene quasi sempre in prossimità dei centri importanti di vitacommerciale e ne abbiamo degli esempi salientissimi nella stes-sa città di Bergamo, in cui chi percorre le vie (ad esempio) di Bor-go S. Caterina e Baioni non sa dove finisce il Comune di Bergamoe dove incominciano quelli di Redona e di Valtesse. Ora se perevitare gli inconvenienti amministrativi che possono derivare datali promiscuità, il Comune di Bergamo ha potuto pensare allaaggregazione alla Città dei comuni limitrofi, a nessuno è mai ve-nuto in mente che i gruppi di case che sorgono in prossimità aicentri abitati cittadini potessero considerarsi quali frazioni, nel sen-so giuridico della parola, dei Comuni ai quali appartengono, per-modoché potessero separarsi dai comuni stessi e chiedere di es-sere, indipendentemente dai loro comuni, aggregati alla città.Ma oltre che ragioni di diritto, ragioni di opportunità e di saggiaamministrazione sconsigliano la invocata separazione delle con-trade Valle e Pennazzaro dal Comune di Fuipiano.

RAGIONI DI OPPORTUNITÀOgni ente privato o pubblico ha diritto alla propria esistenza; ilComune di Fuipiano con una popolazione di 846 abitanti, conun bilancio di L. 5715, con un territorio per la maggior parte bo-schivo e zerbivo è appena attualmente in condizioni di poter farfronte ai servizi pubblici indispensabili per la esistenza di un Co-mune. Sottraendogli le contrade Valle e Pennazzaro, la popola-zione verrebbe a ridursi a 638 abitanti ed i redditi comunali a L.3644. Basta esporre queste cifre per far comprendere a chi ap-pena ha un po’ di pratica delle amministrazioni comunali la as-soluta impossibilità in cui verrebbe a trovarsi il Comune di Fui-piano di provvedere al disimpegno dei pubblici servizi. Ma vi hadi più; mentre le imposte comunali applicate al centro del paesenon fanno presagire alcun notevole aumento, data la sua posi-zione alpestre e le condizioni sociali ed economiche degli abi-tanti, e mentre il gettito della sovraimposta rispetto ai terrenied ai fabbricati del centro, data la loro condizione ed ubicazione,non potrebbe essere più oltre inasprito, le imposte comunali del-le contrade Valle e Pennazzaro sono destinate a progredire ra-pidamente per la popolazione che continuamente vi si importa,e per gli esercizi pubblici che vi si vanno stabilendo, ed anche lasovraimposta sui fabbricati è in continuo aumento per gli edifi-ci nuovi che vi si vanno costruendo. Ciò senza notare, che comesi è già accennato più sopra, potrà da un giorno all’altro veniresfruttata la sorgente di acqua minerale esistente in prossimitàalla contrada Valle, che solo per ragioni di opportunità viene oralasciata in abbandono dalla concessionaria Società delle Terme diS. Pellegrino, il che se avvenisse non potrebbe che portare van-taggi incalcolabili al Comune di Fuipiano per il nuovo elementodi vita che vi si importerebbe. Ora è giusto, è conveniente, è ope-

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ra di saggia amministrazione sottrarre ad un Comune l’unica par-te di territorio sulla quale può fare affidamento per migliorare lesue condizioni di vita e per far fronte alle esigenze sempre mag-giori dei pubblici servizi, e metterlo così in condizioni di non po-tere né per ora né in avvenire fronteggiare neppure le spesestrettamente obbligatorie senza aggravare le misere proprietàdel territorio che gli rimane assegnato, di pesi assolutamenteinadeguati ai loro redditi? Ma vi ha di più. Se in un prossimo o lon-tano avvenire si sfruttasse la sorgente di acqua minerale dianzi ac-cennata e venisse a stabilirsi attorno ad essa un nuovo centro divita, il Comune di Fuipiano si verrebbe a trovare privato del ter-ritorio circostante indispensabile per goderne i benefici.Si dice nella petizione che nelle contrade Valle e Pennazzaromancano i pubblici servizi, che non vi è acqua potabile, che nonsi provvede alla pulizia stradale, all’innaffiamento e alla sorve-glianza igienica; ma ciò è sfacciata menzogna, perché invece ilComune provvede con cura a tutti i servizi sopraccennati. Certole contrade in discussione risentono le conseguenze del periododi transizione che stanno attraversando, perché non si può pre-tendere che un nucleo di case coloniche possa da un momento al-l’altro trasformarsi ed assumere aspetto urbano per la costru-zione che vi si vada facendo di alberghi e di ville senza risentiregli effetti e gli inconvenienti del precedente stato di cose; manon è detto che non possa proprio essere che la amministrazio-ne comunale di S. Pellegrino che possa provvedere ai migliora-menti dei pubblici servizi quali vengono richiesti dal nuovo as-setto che va prendendo la località, e che la amministrazione co-munale di Fuipiano non possa e non voglia fare a suo vantag-gio quello che potrebbe e vorrebbe fare la consorella di S. Pel-legrino. Perché è da notare che solo da pochi anni si è incomin-ciato a costruire case di civile abitazione nelle località in que-stione, e non poteva pretendersi che la amministrazione comunaledi Fuipiano vi trasformasse radicalmente i servizi pubblici primache ne sorgesse la necessità: essa si è limitata in questo frattem-po a migliorare tali servizi, mano mano che se ne presentava il bi-sogno, ma sta già studiando il mezzo di provvedervi in modoadeguato e definitivo in relazione al promettente sviluppo di vi-ta civile che vi si sta determinando, tanto che è già quasi pronto,per esempio, il progetto per la costruzione di un acquedotto chevada a sostituire la fontanella di acqua potabile provvisoriamentestabilitavi. Né ciò porterà eccessivo aggravio al Comune di Fui-piano, sia per gli aiuti che lo Stato apporta giusta le recenti di-sposizioni all’incremento dei pubblici servizi, sia per il contribu-to che vi daranno le località interessate aumentando i cespiti co-munali.Anche per questo riguardo quindi non vi è alcuna necessità diprocedere all’invocata separazione, mentre invece è necessario la-sciar unito le contrade Valle e Pennazzaro al Comune di Fuipia-no perché possa vivere e prosperare.Concludendo, la separazione delle contrade Valle e Pennazzarodal Comune di Fuipiano, e la loro aggregazione al Comune di S.Pellegrino:a) rappresenterebbe una modificazione delle circoscrizioni ter-ritoriali dei comuni non consentita dalla legge perché le dettecontrade non hanno il loro carattere di frazioni nel senso giuri-dico della parola, e costituirebbe un allargamento del circonda-rio esterno del comune di S. Pellegrino, al quale il Comune stes-so non ha diritto, perché non è comune murato;b) rappresenterebbe un’enorme ingiustizia a danno del Comunedi Fuipiano cui si sottrarrebbe la parte migliore del suo territorio,sulla quale può esclusivamente contare per l’incremento dellesue finanze e per il miglioramento delle sue condizioni socialied economiche, per passarlo al Comune di S. Pellegrino già cosìfavorito dalla fortuna e così prosperoso; c) metterebbe il Comune di Fuipiano nella impossibilità di potersoddisfare alle esigenze dei pubblici servizi, senza nessuna uti-lità effettiva delle contrade Valle e Pennazzaro, perché nulla im-pedisce che ai bisogni che vi si vanno manifestando per la loro tra-sformazione in centri urbani provveda direttamente la ammini-strazione comunale di Fuipiano, così e come potrebbe provve-dervi quella di S. Pellegrino, tanto più quando da parte delle dueamministrazioni si esplichi una azione concorde e coordinata aicomuni interessi.Non sarà certo il primo caso quello dei comuni di S. Pellegrino edi Fuipiano al Brembo di avere centri abitati contermini appar-tenenti a giurisdizioni comunali diverse!Per queste considerazioni si confida che l’On. Consiglio Provincialevorrà risparmiare al Comune di Fuipiano la grave iattura che glisi minaccia, dando voto contrario, come ha già fatto in prece-dente occasione, allo smembramento del suo territorio.

Per la Giunta MunicipaleIL SINDACO

F.to Dott. Rino Cavagnis

ALLEGATO 4

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 7 gennaio 1913.

N. 2 dell’Ordine del giorno della sessione straordinaria del Con-siglio provinciale del 13 gennaio 1913.

OGGETTO: Domanda di aggregazione al Comune di S. Pellegrinodelle frazioni Valle e Pennazzaro appartenenti al Comune di Fui-piano al Brembo.

Onorevoli Consiglieri,

All’estremità del territorio di Fuipiano al Brembo nel lato sud-estesistono due frazioni denominate Valle e Pennazzaro, con unapopolazione giusta l’ultimo censimento di 169 abitanti, conter-minate a est dal fiume Brembo, a sud-est dal torrente Borlezza(Comune di S. Pellegrino) ed a nord da piccola valle e dal filonedel monte, con una superficie di ettari 12.42.60 e con una renditasui terreni di L. 450, e con un imponibile sui fabbricati di L.4129.25, mentre la restante parte del Comune di Fuipiano alBrembo ha una superficie di ettari 739.46 ed una rendita cen-suaria sui terreni di L. 6813.85 e sui fabbricati un imponibile diL. 1733.05.Con domanda 10 agosto 1910, autenticata nelle firme dal dott.Pietro Valsecchi, notaio, venti frazionisti, di cui quattro elettori deicinque iscritti nella lista amministrativa del Comune di Fuipianoal Brembo residenti nelle dette frazioni, diretta all’Ill.mo signorPrefetto, chiedevasi il distacco dal Comune di Fuipiano al Brem-bo e l’aggregazione a quello di S. Pellegrino delle frazioni di Val-le e Pennazzaro suindicate.Tale domanda è appoggiata alla considerazione che per la loroubicazione le frazioni di Valle e Pennazzaro sono senza confrontopiù legate a S. Pellegrino che non al capoluogo di Fuipiano, lon-tano quasi cinque chilometri, che, dato l’indirizzo industriale pre-valente cui s’informa l’attività dei frazionisti e che è quello stes-so che costituisce la caratteristica del Comune di S. Pellegrino,stazione termale di primaria importanza, ma che non è quellodella restante parte degli abitanti del territorio di Fuipiano alBrembo, riesce senza confronti più naturale e proficua la fusionedi elementi che hanno identiche finalità, che infine i frazionisti,volta che fossero aggregati a S. Pellegrino, risentirebbero i van-taggi di tutti i servizi amministrativi comunali, i quali invece ladistanza e l’altitudine del capoluogo rende impossibili o defi-cientissimi.Interpellati i Comuni di S. Pellegrino e di Fuipiano al Brembo sul-la domanda dei frazionisti, mentre il primo dichiarossi favore-volissimo alla aggregazione, il secondo si pronunciò recisamentecontrario al distacco delle due frazioni. Entrambi i comuni ed i po-stulanti frazionisti presentarono memorie e documenti direttiad illustrare e confortare i rispettivi contrari assunti.La questione così istruita viene oggi portata davanti al ConsiglioProvinciale pel suo voto a sensi dell’ultimo capoverso dell’art.115 della Legge Comunale e Provinciale.Ora la Vostra Deputazione non ha dubitato come non dubitapunto di affermare essere intuitivo da parte dei frazionisti il van-taggio che li attende dalla aggregazione al Comune di S. Pelle-grino, in confronto della permanenza nella comunità di Fuipianoal Brembo e per questo lato sarebbe un fuor d’opera lo spende-re parole per dimostrarlo, dacché da tutti è risaputo come purfacendo materialmente parte del territorio di Fuipiano al Brem-bo quelle frazioni invece vivono ed unicamente, per dir così, la vi-ta stessa di S. Pellegrino, onde il loro distacco da quello e la con-seguente incorporazione con quest’altro non costituisce che unriconoscimento ufficiale di uno stato naturale di rapporti, di in-teressi e di finalità comuni.E che non sia un’artificiosa ed improvvisa agitazione quella chefanno in oggi gli abitanti di quelle frazioni, ma che data inveceda molti anni, si ha la prova nella pratica già iniziata fin dall’an-no 1872 per ottenere l’aggregazione a S. Pellegrino delle fra-zioni medesime e sulla qual pratica il Consiglio Provinciale nellasessione ordinaria del 1874 ebbe a versare, comeché il Consigliostesso, non ostante proposta della Deputazione, favorevole alladomanda di separazione dei frazionisti e di conseguente aggre-gazione al Comune di S. Pellegrino, si pronunciò in senso con-trario a grande maggioranza, a motivo principalmente, da quan-to è dato desumere dal relativo verbale di seduta, del grave pre-giudizio che sarebbe derivato al Comune di Fuipiano, il quale,una volta che gli venissero sottratte quelle frazioni ed i cespitiinerenti, avrebbe dovuto per continuare a sussistere aggravare lesovrimposte e le tasse in misura gravissima e pressoché incom-patibile colle risorse dei contribuenti del suo assotigliato terri-torio.Sostanzialmente ed in principalità è questo il motivo che ancheoggi adduce il Comune di Fuipiano al Brembo avverso la do-manda dei frazionisti di Valle e Pennazzaro. Sulla scorta infatti del-le previsioni del bilancio 1912, giusta l’estratto esibito da quel-l’Amministrazione Comunale si ha che sopra un’entrata di L.9068.13 da ridursi di 563.33 rappresentate da un sussidio gover-nativo per supellettili scolastiche affatto transitorio, e cioè dicomplessive L. 8504.80, le due frazioni contribuiscono per L.2099.95, mentre non gravano sul bilancio per le spese specialiche il Comune deve dedicare a quelle due frazioni che per L. 440.Per conseguenza resterebbe un minor introito occorrente perl’andamento generale dell’azienda di quel Comune di L. 1500circa che dovrebbero di necessità essere per effetto del distaccocaricate fra i contribuenti della restante parte del Comune diguisa la sovrimposta comunale che ora è di cent. 44.111.454 suiterreni e di centesimi 26.813 898 sui fabbricati dovrebbe essereportata rispettivamente a centesimi 60.171410 sui terreni ed acentesimi 38.435700 sui fabbricati, non essendo dato contare so-pra un aumento delle tasse comunali.Di qualche momento è indubbiamente l’obbiezione che il Co-mune di Fuipiano al Brembo adduce per opporsi al distacco del-le due frazioni dal suo territorio, ma quando si consideri che perassolvere in modo adeguato al bisogno secondo lo sviluppo pre-so dalle frazioni di Valle e Pennazzaro il Comune di Fuipiano do-vrebbe assolutamente in quelle frazioni fare tali opere ed orga-nizzare tali servizi nuovi pei quali occorrerebbe una somma digran lunga superiore, mentre al maggior aggravio dovrebbe con-tribuire una maggioranza di contribuenti a cui le opere e i servizinon interessano punto, quando ben si consideri anche da questolato la questione è doveroso concludere che alla restante comu-nità di Fuipiano il distacco delle più volte menzionate frazionianziché un danno arreca un vantaggio.

Considerando infatti che le frazioni di Valle e Pennazzaro perla loro ubicazione e per le finalità comuni con S. Pellegrino han-no al pari di questo bisogno di tutte le comodità, richieste daun’importante stazione balneare ed in sempre crescente svilup-po, di strade belle, ampie, ben tenute, di acqua potabile ab-bondante, di polizia sistematica, di illuminazione copiosa, diprontezza di servizio sanitario, postale, telegrafico, telefonico,di segreteria ecc., considerando, si ripete, tutte queste neces-sità a cui il Comune di Fuipiano dovrebbe provvedere, ove allafunzione propria dovesse corrispondere, ben si vedrà quale one-re finanziario sia per derivargli, sì che traendo argomento dalmodo con cui non ostante la tendenza separatista dei frazioni-sti quell’Amministrazione ben poco o nulla ha fatto per scon-giurarla, è lecito concludere che la medesima non si comporteràdiversamente anche per l’avvenire.Di guisa che la questione sotto i diversi suoi aspetti consideratanon può essere convenientemente risolta che nel senso voluto edinvocato dai frazionisti di Valle e Pennazzaro.Né vale l’opporre che allo stato degli atti il voto del ConsiglioProvinciale è prematuro in quantoché non è ben precisata la por-zione del territorio che dovrebbe essere staccata, e non sono pu-re nemmeno prevedibili tutte le conseguenze economiche deldistacco medesimo, poiché se tale obbiezione avea qualche in-fluenza nella ragione del decidere quando non erano stabiliteprovvidenze legislative al riguardo sì che il Consiglio Provincialedovea essere in possesso di tutti gli elementi compresi i suindicatiper dare il suo avviso, non così accade in oggi poiché tutto ciòche concerne delimitazione di territorio e determinazione di rap-porti patrimoniali è oggetto di quella successiva separata istrut-toria tracciata dall’art. 47 del nuovo regolamento per l’esecu-zione della Legge Comunale e Provinciale pel quale verificatesi lecondizioni previste dall’art. 115, ultimo capoverso della Legge,devonsi predisporre concreti progetti di delimitazione territo-riale e di separazione patrimoniale, progetti alla cui formazio-ne sono chiamate le rispettive rappresentanze dei Comuni inte-ressati e dei frazionisti, le quali in tale stadio di istruttoria hannomodo di regolare i loro rapporti sì che non venga consumata in-giustizia a danno di una delle parti interessate e nel contempovenga assicurata la conservazione anche del Comune dal quale lafrazione o le frazioni vengono separate. A maggior guarentigiapoi della regolarità delle operazioni l’articolo succitato prescrivevenga dato al progetto di separazione patrimoniale pubblicitàe che sul medesimo sia ancora sentito il voto del Consiglio Pro-vinciale mentre su tale progetto e su quello di separazione pa-trimoniale deve dare il proprio parere anche la Giunta Provin-ciale Amministrativa.Tali nuove provvidenze legislative riparano ad una lacuna a ri-medio della quale in precedenza valevano le istruzioni contenu-te nella circolare Ministeriale 14 ottobre 1896 diretta ai Prefettidel Regno ed in cui vengono tracciate le norme perché le do-mande di separazione pervenissero al R. Governo istruite in mo-do che fossero mature per un provvedimento definitivo.«I Prefetti dovranno fare ogni opera — dice la circolare — affin-ché il riparto avvenga d’accordo fra le rappresentanze Comuna-li interessate dando opportune istruzioni intorno ai criteri chedevono informare la liquidazione, criteri di equità più che distretta giustizia, poiché devono mirare al minor danno di tutte leparti ed a stabilire uno stato economico per ciascuna di esse sod-disfacente il più possibile».Passava perciò la circolare ad esporre i criteri che doveano re-golare la separazione e nella previsione che fosse impossibileottenere l’accordo veniva fatto invito ai Prefetti che raccolti tut-ti gli elementi, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa chia-mata per le sue funzioni tutorie a salvaguardare l’interesse e i di-ritti dei Comuni, facessero le loro concrete proposte al Ministe-ro per modo che questo possa ove lo ritenga opportuno all’attostesso che muta la circoscrizione statuire sulla liquidazione degliinteressi.Ora dal tenore delle istruzioni sovraindicate ben di leggieri sievince come le medesime siano trasfuse nel sopramenzionatoart. 47 del nuovo regolamento di guisa che ben pare alla VostraDeputazione che il compito del Consiglio Provinciale di frontealla domanda presentata dai frazionisti di Valle e Pennazzaro siaquello non tanto di vedere in qual modo più acconcio per il lorominor danno gli enti interessati potranno sopportare le conse-guenze della separazione, poiché tutto ciò sfugge alla sua com-petenza, ma quello piuttosto di vedere se o meno e per sé stes-sa la domanda appaia ragionevole e conveniente, di che la De-putazione stessa nel caso in esame si ritenne a maggioranza per-suasa.

La Deputazione quindi vi sottopone il seguente ordine del giorno:

«Il Consiglio provinciale:Vista la domanda 10 Agosto 1910 della maggioranza degli elet-tori inscritti nella lista Amministrativa di Fuipiano al Brembo re-sidenti nella frazione di Valle e Pennazzaro per la separazionedi dette frazioni del Comune predetto e per la conseguente ag-gregazione loro al Comune di S. Pellegrino.Visto l’art. 115 u. c. della Legge Comunale e Provinciale.Sentita la propria Deputazione

delibera

Con riserva di esprimere a suo tempo il proprio voto anche a sen-si del penultimo capoverso dell’art. 47 del regolamento 11 feb-braio 1911, n. 297,Di dare parere favorevole alla segregazione delle frazioni di Pen-nazzaro e Valle dal Comune di Fuipiano al Brembo ed alla ag-gregazione loro al Comune di S. Pellegrino.»

La Deputazione Provinciale.

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504

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 13 gennaio 1913.

ARTI COLO 2.OGGETTO: Voto sul distacco delle frazioni di Valle e Pennazzarodal Comune di Fuipiano al Brembo e loro aggregazione al Co-mune di S. Pellegrino.

Essendo stata recapitata in precedenza ai signori Consiglieri larelazione della Deputazione ne viene omessa la lettura e solo sileggono le proposte in calce alla relazione stessa.Il Presidente fa dar lettura di un documento, testè recapitato al-la Presidenza, contenente il parere dell’Associazione dei Comu-ni, contrario alla aggregazione delle frazioni in questione al Co-mune di S. Pellegrino.

Dichiarata aperta la discussione…

(Omissis)

Il Presidente, ritenuta sufficientemente svolta la mozione della so-spensiva, dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dalConsigliere Rezzara, che posto ai voti è approvato all’unanimitàpresenti 37 Consiglieri.

«Il Consiglio in ordine alla proposta di distacco delle frazioni diValle e Pennazzaro e loro aggregazione al Comune di S. Pelle-grino, tenuto conto dell’ampia odierna discussione svoltasi inConsiglio, raccomanda ai Comuni interessati di tener conto delconcetto della concentrazione dei Comuni limitrofi a S. Pellegri-no in una unità di maggior valore e decoro delle popolazionistesse e delibera di sospendere ogni decisione in argomento».

ALLEGATO 5

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 21 giugno 1913.

N. 2 dell’Ordine del giorno della sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale 30 giugno 1913.

OGGETTO: Voto pel distacco delle frazioni Valle e Pennazzarodal Comune di Fuipiano al Brembo e loro aggregazione a quellodi S. Pellegrino.

Onorevoli Consiglieri,

Nell’ultima tornata del 13 gennaio p.p. il Consiglio Provincialedeliberando circa l’oggetto che viene oggi ripresentato, sospesein merito ogni decisione e si limitÚ a raccomandare che i Comu-ni interessati tenessero conto del concetto della concentrazionedei Comuni limitrofi a S. Pellegrino in una unit‡ di maggior valoree decoro delle popolazioni stesse.Comunicato ai Comuni di S. Pellegrino e di Fuipiano al Brembocon nota prefettizia 12 febbraio p.p., N. 1905 il deliberato Con-sigliare, mentre il Comune di Fuipiano al Brembo non fece sa-pere se e quali determinazioni in argomento abbia preso, la Rap-presentanza Comunale di S. Pellegrino invece significÚ come daparte di quell’Amministrazione, volendosi per l’appunto entrarenel concetto della formazione del nuovo ente di maggior valoree di decoro prospettato dal Consiglio Provinciale, si stavano svol-gendo le pratiche col Comune finitimo di Piazzo Basso per una fu-sione delle due comunit‡ e che tali pratiche erano felicemente av-viate, sì che ad impedire che, costituito il nuovo ente, si dovesseripetere la procedura della separazione ed aggregazione dellefrazioni di Valle e Pennazzaro, era conveniente affrettare il votodel Consiglio Provinciale richiesto dall’art. 115 della legge Co-munale e Provinciale.Nel frattempo perveniva alla Vostra Deputazione un altro esem-plare della originaria domanda 10 agosto 1910 di separazioneed aggregazione delle frazioni di Valle e Pennazzaro, esemplaremunito delle firme, autenticate da notaio, di tutti gli abitanti re-sidenti nelle due frazioni ed in numero di 22, i quali secondo lanuova legge elettorale avrebbero titolo all’iscrizione nella lista am-ministrativa di Fuipiano al Brembo.Premesse le suesposte sommarie notizie circa quanto Ë venutosvolgendosi dopo la deliberazione del Consiglio Provinciale, laVostra Deputazione, ritenendo che di fronte al contegno affattonegativo dal Comune di Fuipiano al Brembo in ordine ai concet-ti prospettati nella deliberazione precitata, mentre il Comune diS. Pellegrino d‡ prova di quanta buona volont‡ s’accinga aduniformarvisi, si imponga sempre pi˘ una pronunzia definitivasulla abbastanza vessata ed annosa questione, vi invita a delibe-rare sulla proposta gi‡ contenuta nella relazione a stampa di-stribuita in occasione della precedente tornata del 13 gennaiop.p. poichÈ, se ragioni di merito, quali si desumono dalle consi-derazioni svolte nella detta deliberazione, suffragavano la do-manda dei frazionisti di Valle e Pennazzaro, ragioni di logicacoerenza impongono oggi che atteso il nuovo atteggiamentopreso dai Comuni di S. Pellegrino e Piazzo Basso conforme allo spi-rito informatore della deliberazione 13 gennaio p.p. del ConsiglioProvinciale questi faccia entrare nella sua fase risolutiva il prov-vedimento invocato dai frazionisti di Valle e Pennazzaro e pelquale si d‡ impulso pratico ed operativo a quel concetto che au-

spicava alla formazione di un ente di maggior valore e decorodelle popolazioni le quali dagli interessi che si collegano collefonti termali di S. Pellegrino traggono una comune e particolareragione di convivenza, di guadagno e di progresso.Vi si presenta pertanto il seguente ordine del giorno:

«Il Consiglio provinciale:Visto l’art. 115 u.s. della legge Comunale e Provinciale;Sentita la propria Deputazione;

delibera

Con riserva di esprimere a suo tempo il proprio voto anche a sen-si del penultimo capoverso dell’art. 47 del regolamento 11 feb-braio 1911, N. 297;di dare parere favorevole alla separazione delle frazioni di Vallee Pennazzaro dal Comune di Fuipiano al Brembo ed alla aggre-gazione delle stesse al Comune di S. Pellegrino».

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 30 giugno 1913.

ARTI COLO 2.OGGETTO: Voto sul distacco delle frazioni di Pennazzaro e Valledal Comune di Fuipiano e loro aggregazione a quello di S. Pel-legrino.

Essendo stata distribuita ai signori Consiglieri la relazione a stam-pa della Deputazione Provinciale, il Presidente fa dare letturadello schema di deliberazione proposta e dichiara aperta la di-scussione.

(Omissis)

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, mette a partitol’ordine del giorno della Deputazione nel testo di cui sotto e cheè a grande maggioranza presenti 34 Consiglieri approvato.

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE:

Visto l’articolo 1154 capoverso della legge Comunale e Provin-ciale;Sentita la propria Deputazione;

delibera

Con riserva di esprimere a suo tempo il proprio voto anche a sen-si del penultimo capoverso dell’art. 47 del Regolamento 11 feb-braio 1911, N. 297, di dare parere favorevole alla separazione diValle e Pennazzaro dal Comune di Fuipiano al Brembo ed allaaggregazione dello stesso al Comune di S. Pellegrino».

ALLEGATO 6

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 17 settembre 1914.

N. 18 dell’Ordine del giorno della sessione ordinaria del Consi-glio Provinciale 28 settembre 1914.

OGGETTO: Voto sulla delimitazione territoriale fra S. Pellegrinoe Fuipiano al Brembo, per distacco delle Frazioni di Valle o Pen-nazzaro da questo Comune.

Onorevoli Consiglieri,

Nella tornata del 30 giugno 1913, il Consiglio, deliberando in or-dine alla domanda presentata da Frazionisti di Valle e Pennazzaroin Comune di Fuipiano al Brembo, per il distacco delle Frazioniomonime dal Comune e per la conseguente aggregazione a quel-lo limitrofo di S. Pellegrino, dava parere favorevole alla separa-zione, con riserva di esprimere a suo tempo il proprio voto circala delimitazione territoriale allorché, esauriti i diversi incombentidi cui ai capoversi I° o II° del Regolamento per l’esecuzione del-la legge Provinciale e Comunale, la pratica sarebbe stata di nuo-vo sottoposta al Consiglio.Ora essendo compiuta l’intermedia istruttoria a mezzo di unaCommissione che il R. Prefetto dovette d’ufficio istituire, dacchénon si era potuto costituire quella volontaria fra i diversi inte-ressati, vengono oggi presentati i due progetti, di separazionepatrimoniale il primo e di delimitazione territoriale il secondo.Di quest’ultimo, il solo del quale il Consiglio Provinciale deve oc-cuparsi, furono eseguite le formalità di pubblicazione, sicché det-to progetto deve ritenersi maturo pei provvedimenti del Consiglio.La delimitazione territoriale dei Comuni di S. Pellegrino e di Fui-piano secondo il detto progetto è la seguente:La linea del nuovo confine abbandona la linea del Torrente Bor-lezza appena a monte della presa del Molino sotto la Torre al n.2116 di Mappa, segue la sponda sinistra del Canale del Molino edil lato di tramontana del fabbricato del Molino stesso, segue la li-

nea che separa il n. 2144 dai numeri 2074 e 2113, indi il ciglionord della strada del Molino, attraversa la strada Comunale del-la Torre della quale pure percorre per un tratto il ciglio nord,coincide colla linea di separazione dei Mappali numeri 2108,2106, 2139, 2141, 2143 dai numeri 2904, 2140, 2142, 2141, e quin-di seguendo la mezzeria della Valletta Prà Castello raggiungenel Fiume Brembo il confine col Comune di S. Gallo.Il Comune però di Fuipiano aveva proposto una parziale diversadelimitazione e che consisterebbe nella sostituzione alla sue-sposta linea di confine (tracciata nel tipo planimetrico esistentein atti) nel tratto AB fra l’origine della Valletta Prà Castello ed ilFiume Brembo di una linea che partendo dall’origine anzidetta ecioè dal punto A anziché seguire la Valletta si svilupperebbe piùa sud seguendo una cresta rocciosa ivi esistente, lasciando i numeri1437, 1438, 1439 in territorio di Fuipiano. Il Comune di Fuipia-no in altri termini vorrebbe conservata nel suo territorio la zonaposta tra la Valletta Prà Castello e la cresta rocciosa suindicatanella speranza che quell’area possa costituire un’adiacenza op-portunissima per future costruzioni nell’eventualità che le fontidi Fuipiano in prossimità del Fiume Brembo a valle della stradaprovinciale, fossero poste in valore.A tale ordine di idee la Commissione non ritenne di poter acce-dere sia perché la futura messa in valore della fonte di Fuipianoed adiacenze si presenta assai incerta, sia perché la delimitazio-ne avrebbe potuto creare future contestazioni fra i confinanti,mentre la Valletta Prà Castello, per sua natura, aveva tutti i ca-ratteri per segnare una linea certa di confine, non senza tenerconto che la Valletta Prà Castello segna la linea di confine dellaGiurisdizione Ecclesiastica di S. Pellegrino.Se non che la Vostra Deputazione pur riconoscendo i criteri del-la Commissione, sotto il punto di vista corografico, perfettamentegiusti, non può disconoscere però che il Comune di Fuipiano, ilquale deve per effetto della separazione perdere già una partecospicua del suo territorio, non può esserne spogliato che di queltanto che interessa hic ed nunc i frazionisti, mentre quella chenon è necessaria ai frazionisti e che, se non in atto, pure in po-tenza è ritenuta di grave importanza per il futuro sviluppo diFuipiano gli deve essere conservata.Si tratta infatti, secondo i desideri espressi dal Comune di Fui-piano, di non staccare dal territorio dello stesso una zona limitata(mq. 10000 circa) e che è costituita dalla sponda destra della Val-letta Prà Castello in prossimità alle Fonti Termali dette di Fuipia-no, zona la quale, secondo quel che ne spera quel Comune, per-suaso delle virtù altamente terapeutiche di quella Fonte, po-trebbe diventare un’ottima ed assai acconcia località per costru-zioni edilizie, e però costituire in un tempo più o meno prossimouna cospicua risorsa economica pel Comune di Fuipiano.Egli è quindi che la Vostra Deputazione, pur mantenendo ancheoggi l’avviso già manifestato e che fu pure dal Consiglio adot-tato, e cioè che giustamente le Frazioni di Valle e Pennazzarodebbano essere aggregate a S. Pellegrino, non può non ricono-scere che eccessiva sarebbe in oggi la delimitazione fatta dallaCommissione Prefettizia del territorio da distaccarsi da Fuipianoal Brembo e da aggregarsi a S. Pellegrino.Abbia il Comune di S. Pellegrino il modo di costituirsi in un’u-nità che gli consenta il pieno sviluppo di tutte le sue attività elo sfruttamento completo di tutte le sue risorse, ma non sia tol-to ai Comuni suoi contermini il mezzo di trarre alla loro volta ivantaggi tutti che le peculiari condizioni dei luoghi possono lo-ro far sperare.Egli è quindi che la Vostra Deputazione Vi propone il seguente or-dine del giorno:

«Il Consiglio provinciale:Sul sottoposto progetto di delimitazione territoriale fra i Comu-ni di S. Pellegrino e Fuipiano al Brembo per il distacco da que-st’ultimo e conseguente aggregazione a quello di S. Pellegrino del-le frazioni di Valle e Pennazzaro.Visti gli art. 115 primo comma della legge Comunale e Provin-ciale e 47 penultimo comma del Regolamento annessovi.Da voto favorevole alla delimitazione del confine territoriale frail Comune di S. Pellegrino e di Fuipiano al Brembo nel caso che lefrazioni di quest’ultimo Comune di Valle e Pennazzaro siano ag-gregate al primo, secondo il progetto presentato dalla Commis-sione istituita dal R. Prefetto di Bergamo, con che però vengadetto progetto parzialmente modificato sostituendo alla lineadi confine e nella parte segnata in progetto colla Valletta PràCastello una linea che partendo dall’origine di detta Valletta PràCastello si sviluppi più a Valle secondo la cresta rocciosa ivi esi-stente lasciando i numeri 1437, 1438 e 1439 in territorio di Fui-piano».

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 settembre 1914.

ARTICOLO 18OGGETTO: Voto sulla delimitazione territoriale fra S. Pellegrinoe Fuipiano al Brembo per distacco delle frazioni di Valle e Pen-nazzaro da questo Comune.

Si omette la lettura della relazione a stampa distribuita ai signoriConsiglieri ed il Presidente della Deputazione comunica che es-sendo intervenuto l’accordo fra il Comune di S. Pellegrino e quel-lo di Fuipiano, resta come non proposta la seconda parte del-l’ordine del giorno pedissequo alla relazione.Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti per al-zata e seduta il seguente ordine del giorno:

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IL CONSIGLIO PROVINCIALE:

Sul sottoposto progetto di delimitazione territoriale fra i Comu-ni di S. Pellegrino e Fuipiano al Brembo per il distacco da que-st’ultimo e conseguente aggregazione a quello di S. Pellegrino,delle frazioni di Valle e Pennazzaro.Visto gli art. 115 primo comma della legge Comunale e Provincialee 47 penultimo comma del Regolamento annessovi.Dà voto favorevole alla delimitazione del confine territoriale frail Comune di S. Pellegrino e di Fuipiano al Brembo nel caso che lefrazioni di quest’ultimo Comune di Valle e Pennazzaro siano ag-gregate al primo, secondo il progetto presentato dalla Commis-sione istituita dal R. Prefetto di Bergamo».

Quest’ordine del giorno risulta approvato ad unanimità di voti edil Presidente proclama l’esito della votazione.

ALLEGATO 7

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 10 marzo 1909.

N. 17 dell’Ordine del giorno della Sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale 15 marzo 1909.

OGGETTO: Parere sulla riunione dei Comuni di Piazzo Basso e S.Pellegrino.

Onorevoli Consiglieri,

Per iniziativa della R. Prefettura che vagheggia da tempo la riu-nione dei due Comuni di S. Pellegrino e di Piazzo Basso in uno so-lo, le Rappresentanze comunali rispettive ebbero ad occuparsidell’argomento. Ma, mentre con deliberazione dell’8 marzo 1908il Consiglio Comunale di S. Pellegrino plaudendo all’iniziativaprefettizia si dichiarava favorevole in massima alla proposta riu-nione, il Consiglio Comunale di Piazzo Basso deliberava a grandemaggioranza in senso contrario.Venuta a mancare per difetto del consenso dei due Comuni lapossibilità della riunione a mente di quanto dispone l’art. 113della Legge comunale e provinciale, la R. Prefettura intimamen-te convinta che all’incremento ed al benessere dei due Comuniavrebbe assai contribuito la loro unificazione, con nota 1 maggio1908 si rivolgeva alla vostra Deputazione affinché volesse sotto-porre al Consiglio provinciale l’argomento onde fosse iniziata la

procedura dell’art. 114 della precitata legge che contempla lariunione coattiva dei Comuni allorché si verifichino certe deter-minate condizioni le quali la R. Prefettura riteneva tutte con-correre. Dispone infatti il citato articolo che i Comuni contermi-ni che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, chemanchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali,che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la lo-ro riunione, possono per Decreto Reale essere riuniti quando ilConsiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrano tuttequeste condizioni.Ora constatato essere il numero degli abitanti di S. Pellegrinogiusta l’ultimo censimento di 1339 e quello di Piazzo Basso di448 e constatato del pari essere i territori dei due Comuni con-termini fra loro e riuniti da tre ponti attraverso il fiume Brem-bo, risulta ad evidenza come due delle condizioni che la leggepresuppone ricorrono, e però non resta altra indagine che di ve-rificare l’esistenza della terza e cioè la mancanza nei Comuni dimezzi sufficienti per sostenere le spese. Siccome però il criterio del-la sufficienza dei mezzi è affatto relativo al modo onde i Comu-ni soddisfano ai propri servizi, così la vostra Deputazione ritenneconveniente oltre l’esame dei bilanci e della situazione patrimo-niale dei due Comuni di interessare la R. Prefettura onde voles-se eseguire un’inchiesta in Comune di Piazzo Basso per accertar-si dei bisogni del Comune e dei modi onde vi si provvede, aven-do invece per S. Pellegrino elementi bastevoli per ritenere senz’al-tro che questo Comune non ostante i suoi lodevolissimi sforzi,non ostante gli aiuti dell’Associazione Pro S. Pellegrino e di altriEnti non è oramai più in grado di corrispondere adeguatamenteai bisogni di sempre maggiori esigenze che una stazione terma-le di quell’importanza trae seco.Nel richiedere tale inchiesta la vostra Deputazione non si preoc-cupò della eccezione più speciosa che reale che si sarebbe potu-to opporre e cioè che la constatazione dell’insufficienza dei mez-zi del Comune di S. Pellegrino non era ragione bastevole per co-stringere un altro contermine a provvedervi co’ suoi, poiché laDeputazione stessa avea fatto in precedenza un’altra ed assaipiù importante constatazione che Piazzo Basso nulla avendo fat-to per proprio conto per dare impulso alle terme ed all’immensogiro d’affari che sulle medesime s’impernia aveva visto sorgere sulsuo territorio grandiosi alberghi, trattorie e ville ove accorrono nu-merosi forestieri senza curare di provvedere a mettersi per dircosì all’altezza del movimento che fortunatamente vi si deter-minava. Di che forniva dati importanti l’inchiesta eseguita dallaR. Prefettura in data 25 giugno 1908 da cui si rileva come a Piaz-zo Basso a tutti i servizi pubblici si debba radicalmente provvedere:all’istruzione pubblica, colla costruzione di un edificio scolasticol’attuale camerone essendo insufficiente, antigienico, disadatto;coll’assunzione d’un salariato che provveda alla pulizia dell’am-biente scolastico ed inerenti, pulizia che ora deve essere fattadalla maestra, che è retribuita con sole lire 500 annue, mentrela scuola dovrebbe essere classificata e l’assegno portato al minimodi L. 900.Secondo detta inchiesta in materia di pulizia urbana tutto rima-

ne a farsi, così dicasi in materia di viabilità e di edilizia, di prov-vista d’acqua potabile, di illuminazione.Circa il servizio sanitario il medesimo, per essere disimpegnatoin consorzio fra S. Pellegrino e Piazzo Alto, si appalesa insuffi-ciente ed inadeguato ai bisogni. E del pari per nulla migliore èquello dell’Ufficio Comunale che manca di sede conveniente edil cui Segretario, insufficientemente retribuito, deve di necessitàaccudire ad altre occupazioni per aver modo di vivere.Converrebbe quindi secondo le risultanze di detta inchiesta inComune di Piazzo Basso tutto instaurare ab imis e a tal uopo oc-correrebbero ingenti spese.Certo è che si potrà opporre che le condizioni in cui si trovano iservizi pubblici in Piazzo Basso sono quelle presso a poco dellamaggior parte dei piccoli Comuni delle nostre montagne.Ma adducere inconveniens, non est solvere argumentum e si po-trebbe rispondere che provvederebbero assai meglio al loro in-teresse ed all’incremento loro moltissimi altri piccoli Comuni, sedeposto un malinteso principio d’autonomia, si aggregassero traloro per formare centri comunali popolati e vasti.Nel caso che ne occupa però sonvi circostanze speciali che consi-glierebbero la riunione e al tutto particolari a S. Pellegrino ed aPiazzo Basso.Le terme esistenti in Comune di S. Pellegrino hanno creato una ve-ra e propria industria del forestiero, industria che fortunata-mente non potendosi contenere negli angusti confini del suoterritorio si è portata in quello limitrofo di Piazzo Basso. Allo svi-luppo di questa industria dalla quale traggono vantaggio nonsolo i proprietari, ma tutta la popolazione dei due Comuni han-no obbligo di provvedere le amministrazioni nel migliore modopossibile avvisando ai mezzi che possano rendere più facile, piùcomodo, più adatto l’ambiente all’affluenza di quanti per cura oper svago traggono a quella stazione balneare. Di qui la necessitàdi un’opera organica, sistematica, progressiva e concorde da par-te delle autorità comunali. In fatto però data la separazione diquesto tale indirizzo l’opera non lo assumerà mai; e però sciu-pio da una parte e dall’altra di attività e di denaro.Intanto dai sommari rilievi fatti sulle condizioni in cui si trovanogiusta l’inchiesta prefettizia i servizi pubblici in Comune di Piaz-zo Basso occorrerebbe che questo avesse ad incontrare fortissi-me spese, dovrebbe costruire una conveniente sede pel Munici-pio e per le scuole, contrarre insomma una quantità di onerigravissimi. È poi quel Comune in grado di sopportarli colle solesue forze?Ci sarebbe più di un motivo che indurrebbe a dubitare. Ma qua-le contributo si opporrà in questa vagheggiata opera di miglio-ramento generale dei servizi pubblici gli potrà derivare dall’u-nione col Comune di S. Pellegrino, il quale, si può dire, ha esau-rito tutti i mezzi per provvedere ai propri? Il contributo, si ri-sponde, di tutte le energie e delle migliori capacità dei due Co-muni associati nell’unico intendimento di avvantaggiare la nuo-va aggregazione, l’unificazione dei servizi con diminuzione del-le spese generali (uffici municipali, scuole, pulizia), e con loromiglioramento, l’eliminazione delle concorrenze, specie in materiadi dazio consumo, dalle quali il Comune di S. Pellegrino ha ri-sentito sin qui gravissimo danno, mentre il Comune di PiazzoBasso che in tanto può ripromettersi un avvenire di prosperitàin quanto le terme di S. Pellegrino siano sotto ogni aspetto ap-prezzate e frequentate (dacché ricchezze naturali proprie nonpossiede) ha tutto l’interesse che il confinante paese sia postoin condizioni economiche prospere e sempre atte a corrispon-dere alle nuove esigenze. Certo è che i debiti patrimoniali cheoggi gravano il Comune di S. Pellegrino non dovranno ripercuo-tersi sul bilancio di Piazzo Basso, che converrà per conseguenzatener distinti e separati i patrimoni, che forse converrà pure te-ner distinta in frazioni la nuova collettività, ma questa ed altreprovvidenze saranno studiate allorché, come si spera, verrà iniziatala vagheggiata riunione.Intanto sia perché dall’epoca in cui venne effettuata in Comunedi Piazzo Basso la più volte ricordata inchiesta nuovi fatti posso-no essere sopraggiunti che abbiano modificato le circostanzenella medesima accennate, sia perché a più completa ed esatta no-zione delle cose gioverà che siano sentiti sull’importante argo-mento gli interessati Comuni, la vostra Deputazione non crede al-lo stato degli atti di proporvi senz’altro la riunione dei Comuni econseguentemente vi sottopone il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Provinciale;Sulla proposta riunione dei Comuni di S. Pellegrino e di Piazzo Bas-so a mente dell’art. 114 della legge Comunale e Provinciale;Sentita la propria Deputazione:Manda alla stessa di comunicare ai Comuni interessati copia del-la presente relazione per le loro osservazioni e proposte.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 15 marzo 1909.

ARTICOLO 17OGGETTO: Parere sulla riunione dei Comuni di S. Pellegrino ePiazzo Basso.

Si omette la lettura della relazione della Deputazione Provincia-le a stampa recapitata al domicilio dei signori Consiglieri e aper-ta la discussione e nessuno chiedendo la parola il Presidente met-te ai voti il seguente ordine del giorno:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sulla proposta riunione dei Comuni di S. Pellegrino e di Piazzo Bas-

Progetto di delimitazione territoriale delle frazioni Valle e Pennazzaro, da distaccare dal comune di Fuipiano al Brembo ed aggregare al comune di S. Pellegrino discusso dallaDeputazione Provinciale nella seduta del 17 settembre 1914. La campitura in rosa evidenzia la variante, non approvata, proposta dal comune di Fuipiano al Brembo tendente aspostare il nuovo confine più ad Ovest. (Archivio Storico Provinciale).

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so a mente dell’art. 114 della legge Comunale e Provinciale;Sentita la propria Deputazione:Manda alla stessa di comunicare ai Comuni interessati copia del-la presente relazione per le loro osservazioni e proposte».

Approvato ad unanimità di voti per alzata e seduta.

ALLEGATO 8

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 28 novembre 1914.

N. 13 dell’ordine del giorno della sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale 7 dicembre 1914

OGGETTO: Unione del Comune di Piazzo Basso a S. Pellegrino.

Onorevoli Consiglieri,

Nel 1907 per iniziativa personale del comm. Faustino Aphel, Pre-fetto della Provincia il quale dalle nuove condizioni create in S.Pellegrino ed in Piazzo Basso sia per la costituzione della Societàdelle terme di S. Pellegrino, sia per la costruzione della ferroviascorrente in Comune di Piazzo Basso, avea intravisto la conve-nienza, non solo ma la necessità che i due Comuni avessero afondersi in uno solo, ebbe origine quell’agitazione la quale do-po un’alternativa di opposizioni aperte dapprima, di timidi ap-poggi in appresso ebbe il suo epilogo colla deliberazione 10 set-tembre 1914 del Consiglio Comunale di Piazzo Basso 6 novembre1914 del Comune di San Pellegrino in cui venne stabilita l’unio-ne dei due Comuni sotto l’osservanza di alcune condizioni da en-trambe le rappresentanze accolte e che, onde il Consiglio me-glio conosca la portata e gli effetti dell’unione si trascrivono:I Sindaci dei rispettivi Comuni erano incaricati dell’esecuzionedella deliberazione e della presentazione della domanda al R.Governo.Ora la pratica viene sottoposta al Consiglio perché lo stesso de-liberi a sensi dell’art. 235 n. l della legge Comunale e Provincia-le sul cambiamento della circoscrizione dei due Comuni.Dalle deliberazioni prese dalle sullodate rappresentanze dei Co-muni di Piazzo Basso e di S. Pellegrino non può certamente orail Consiglio Provinciale dissentire dacché le stesse non sono che ilcorollario, per dir così, di considerazioni già fatte ed accolte in se-no al Consiglio Provinciale nella seduta del 15 marzo 1909 quan-do fu invitato ad interloquire circa la riunione coattiva dei due Co-muni promessa dalla R. Prefettura, e di voti formulati dal Consi-glio stesso, allorquando, discutendosi del distacco delle Frazio-ni di Valle Pennazzaro della loro aggregazione al Comune di S.Pellegrino, il Consiglio Provinciale accolse all’unanimità l’ordinedel giorno proposto dal collega Comm. Nicolò Rezzara in cui si rac-comandava ai Comuni interessati di tener conto del concetto diconcentrazione dei Comuni limitrofi a S. Pellegrino in un’unità dimaggior valore e decoro delle popolazioni stesse.Egli è quindi che sembra fuor d’opera ripetere le ragioni per lequali rendesi opportuna e vantaggiosa la soluzione adottata daidue Comuni di S Pellegrino e di Piazzo Basso e della riunionemedesima anche risultando del resto evidente che la Provincianon può risentirne che vantaggi sia dall’incremento che deriverànell’edilizia della nuova borgata sia dallo sviluppo dei trafficiinerenti ad una stazione balneare posta in condizione di svilup-parsi nella sua più completa efficienza.Conseguentemente la Vostra Deputazione vi propone senz’altrol’accoglimento del seguente ordine del giorno:

«Il Consiglio provinciale:sulla proposta riunione dei Comuni di S. Pellegrino di cui a deli-berazione 6 novembre 1914 e di Piazzo Basso, di cui alla delibe-razione 10 settembre 1914, delibera di approvare la nuova cir-coscrizione di S. Pellegrino derivante dalla riunione al suo terri-torio di quello di Piazzo Basso.»

La Deputazione Provinciale.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 7 dicembre 1914.

ARTICOLO 13OGGETTO: Approvazione del cambiamento di circoscrizione deiComuni di S. Pellegrino e Piazzo Basso.

Datasi lettura della relazione della Deputazione Provinciale enessuno chiedendo la parola, il Presidente mette a votazione il se-guente ordine del giorno:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sulla proposta riunione dei Comuni di S. Pellegrino — di cui a

deliberazione 6 novembre 1914 — e di Piazzo Basso — di cui al-la deliberazione 10 settembre 1914 —

delibera

di approvare la nuova circoscrizione di S. Pellegrino derivantedalla unione al suo territorio di quello di Piazzo Basso.»

Questa proposta risulta approvata ad unanimità di voti per al-zata e seduta.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 11 dell’ordine del giorno del Consiglio Provinciale nella Se-duta Straordinaria del 22 Novembre 1922.

OGGETTO: Parere sulla domanda delle Frazioni Basse di Rota-fuori di distacco da quel Comune e loro aggregazione a quello diMazzoleni.

Onorevoli Consiglieri,

La maggioranza degli Elettori Amministrativi residenti nelle Fra-zioni del basso Comune di Rotafuori da Ca’ Peretti alla ContradaCimagnola hanno rivolto domanda in data 12 Marzo 1922, au-tenticata dal Notaio Camillo Dolci di Almenno S. Salvatore, alla R.Prefettura e diretta ad ottenere il distacco delle Frazioni Bassedi Rotafuori e la loro aggregazione al Comune di Mazzoleni.Tale domanda veniva dalla Autorità Tutoria inviata al Comunedi Rotafuori per il suo parere in ordine al distacco richiesto dai Fra-zionisti, senonché l’istanza andò smarrita presso il Comune diRotafuori senza però che si sia potuto accertare se lo smarri-mento fosse casuale o procurato. Sta di fatto che lo smarrimen-to venne denunciato dal Comune soltanto in seguito ai reiteratiinviti della R. Prefettura di rispondere in merito. Con certificato22 Luglio 1922 il Notaio Camillo Dolci attestava e dichiarava diaver autenticato le firme degli Elettori Amministrativi delle Fra-zioni Basse di Rotafuori.Il Consiglio Comunale di Mazzoleni convocato per decidere inmerito, al chiesto distacco dei frazionisti di Rotafuori, approvavala proposta degli Elettori delle Frazioni Basse in considerazionedella importanza della aggregazione per la notevole estensioneche assumerebbe il Comune di Mazzoleni e lo incremento chene deriverebbe alle Fonti Solforose attese le nuove migliorie chesi intendono introdurre, impegnandosi ad accordare ai richie-denti agevolazioni di carattere economico-finanziario.Venne più volte invitato il Comune di Rotafuori a deliberare sulchiesto distacco dei Comunisti delle Frazioni Basse, ma le varieconvocazioni del Consiglio andarono tutte deserte, in modo da farritenere la possibilità dell’applicazione dell’Art. 294 della LeggeComunale e Provinciale, col ritenere assenziente il Comune. IlPrefetto di Bergamo con Decreto 7 Ottobre 1922, onde accer-tarsi come stavano le cose e del modo col quale funziona il Con-siglio Comunale di Rotafuori, vi mandò un proprio rappresen-tante per la Seduta che era indetta l’8 Ottobre 1922 alle ore 15,avvalendosi del disposto dello Art. 126 della Legge Comunale eProvinciale.Dal Rapporto 9 Ottobre 1922 fatto dal Commissario Prefettizio alPrefetto e dal ragguaglio sul modo col quale vengono tenute leSedute Consigliari in Comune di Rotafuori, dal rifiuto oppostodal Sindaco a deliberare sul distacco delle Frazioni Basse, dalladiserzione continua dell’Aula da parte della Maggioranza Con-sigliare quando si doveva porre in discussione il distacco dei Fra-zionisti, dai continui espedienti dilatori, si rileva che è ormai ac-quisita la prova che il distacco è chiesto dalla maggioranza deglielettori appartenenti alle Frazioni Basse, così che la domanda diseparazione da Rotafuori e di aggregazione al Comune di Maz-zoleni è conforme a procedura.Il Consiglio Comunale di Rotafuori nella adunanza tenuta il gior-no 12 Ottobre 1922 tentando di far credere che molti firmataridella domanda di distacco non sono Elettori Amministrativi, rilevache questi fatti sono il frutto di una campagna svolta a tuttodanno della Popolazione di Rotafuori. Ammette che dalla do-manda non emerge la persuasione degli Elettori firmatari che sivorrebbero ritenere costretti ed ingannati da promesse di un mi-gliore e più fortunato avvenire.In tale adunanza il Consiglio Comunale di Rotafuori nel respin-gere la Domanda di distacco perché la medesima è condiziona-ta ed i motivi non meritano accoglimento non è riuscito a di-struggere le ragioni vere che hanno indotto i frazionisti a chie-dere il distacco.Per quanto riguarda la residenza devesi ritenere che la medesimadebba intendersi ai soli effetti Elettorali; poco importa quindi,se alcuni Elettori non sono residenti nelle dette Frazioni, ma perragioni di lavoro o professione lontani dalle medesime: la loroqualità di Elettori emerge dalla inscrizione nella Lista Elettorale.Le numerose altre domande personali di Elettori delle Basse Fra-zioni di Rotafuori che susseguentemente sono pervenute e de-bitamente autenticate stanno a dimostrare nel modo più cate-gorico che non vi fu pressione da parte di alcuno, e tantomenoviolenza, come erroneamente ritiene il Consiglio Comunale di

Sant’Omobono Imagna 194

Rotafuori il quale ammette che molte firme di Elettori furonocarpite. E che non vi siano state pressioni o violenze da parte dichi che sia concorre a provarlo un’altra circostanza: alcune di det-te domande personali sono pervenute dall’Estero da parte di Fra-zionisti colà residenti per ragioni di lavoro, i quali a tutte lorospese trasmisero il documento, svolte le opportune pratiche pres-so le Autorità Consolari per la vidimazione ed autenticazionedelle firme.Va qui rilevato il fatto che il Comune di Rotafuori, al fine di evi-tare il chiesto distacco, fece inscrivere nelle liste Elettorali per leFrazione Basse certi Cassotti Giuseppe da Capizzone, PersoneniFrancesco fu Giovanni da Capizzone, e Personeni Giovanni fuGiovanni da Bedulita.Praticate le opportune indagini e ricerche presso i Comuni di Ca-pizzone e Bedulita, dai registri d’Anagrafe dei medesimi, non ri-sultano emigrati i tre presunti elettori, ma neppure nati. Que-sto fatto per stigmatizzare a quali mezzi illeciti è sceso il Comu-ne di Rotafuori. Tale contegno è stato poi luminosamente illu-strato dagli Assessori Frosio Pasquale, Consiglieri Cassotti Giu-seppe e Berizzi Maro delle Frazioni Basse e presenti alla Sedutadel 12 Ottobre 1922.Per addimostrare in quale considerazione debba essere tenutoil Deliberato del Consiglio Comunale di Rotafuori nella citataAdunanza, basterà rilevare che i tre membri del Consiglio so-pracitati non votarono contro il distacco e nonostante avessero in-sistito perché le loro decisioni ed osservazioni fossero inserite nelverbale, queste però non risultarono dalla deliberazione pub-blicata.Altri rilievi fatti dai tre membri del Consiglio Comunale di Rota-fuori stanno a convalidare il modo illegale col quale funzional’Amministrazione di quel Comune ed il naturale risentimentoda parte di quelle popolazioni.Sufficienti motivi e condizioni concorrono perché la domandadei Frazionisti del Comune di Rotafuori sia favorevolmente ac-colta.Dette Frazioni distano dal Comune di Rotafuori dai 3000 ai 4000metri di strada con un notevole dislivello, mentre sono conterminicol Comune di Mazzoleni il quale spiega da tempo a loro favoreparte della sua attività Amministrativa (passaporti, pensioni diguerra ecc.). Per gli altri servizi pubblici e sanitarii i Frazionisti diRotafuori dipendono dal Comune di Mazzoleni, poiché date le di-stanze e i dislivelli sarebbe di grande disagio ricorrere al Capo-luogo del Comune. Per quanto ha tratto allo Insegnamento i Fra-zionisti di Rotafuori inviano i loro bambini all’Asilo ed alle Scuo-le di Mazzoleni, il quale Comune riceve ancora un compenso daquello di Rotafuori quale concorso nelle spese di Amministra-zione Scolastica. Fatto questo che dimostra il tacito riconosci-mento nel Comune di Rotafuori dello stato di disagio in cui ven-gono a trovarsi le Frazione Basse in rapporto al Capoluogo del Co-mune.Quanto ai servizi religiosi le nascite, le morti, i matrimoni, le se-polture avvengono tutte in Comune di Mazzoleni. Le stesse Fon-ti Sulfuree di S. Omobono sono molto più vicine alle Frazioni diRotafuori che non al Comune di Mazzoleni e dalla avvenuta ag-gregazione potrebbe essere dato alle medesime col concorso de-gli stessi Frazionisti un incremento tale da gareggiare con moltealtre fonti del genere.Le ragioni esposte e che militano a favore dei richiedenti sonodai medesimi dettagliatamente esposte in un memoriale al Pre-fetto di Bergamo.Gli abitanti delle Frazioni Basse di Rotafuori esplicano tutta laloro vita economico-religiosa nel Comune di Mazzoleni perchéa questo ricorrono per tutti quei bisogni del vivere civile ai qua-li il Comune di Rotafuori, causa la distanza, non ha potuto népotrebbe provvedere se non con sacrifici finanziarii.Non dubita pertanto la vostra Deputazione di affermare che la do-manda degli Elettori Amministrativi residenti nelle Frazioni Bas-se di Rotafuori è meritevole di accoglimento. Il provvedimento deldistacco delle Frazioni e la loro aggregazione al Comune di Maz-zoleni addiverrebbe alla sanzione di uno stato di fatto che datempo esiste. D’altra parte anche nel caso in esame l’Ammini-strazione non fa che agire coerentemente a quanto ha già pra-ticato in circostanze pressocché analoghe, allorché si trattò didecidere in ordine alle domande di altre Frazioni che sono state,in virtù di superiori disposizioni, riconosciute aventi i medesimi di-ritti di quelle che oggi attendono la loro aggregazione al Co-mune di Mazzoleni.La Vostra Deputazione vi sottopone quindi il seguente ordinedel giorno:

Il Consiglio provinciale,sulla domanda degli Elettori Amministrativi residenti nelle FrazioniBasse del Comune di Rotafuori, intesa ad ottenere il distacco dalComune predetto e la loro aggregazione a quello di Mazzoleni;Visto l’Art. 120 della Legge Comunale e Provinciale;

delibera

di dare voto favorevole alla domanda medesima.

La Deputazione Provinciale

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 8521 di Prot. Estratto della deliberazione N. 11 adottata nella riunione del 21gennaio 1947.

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OGGETTO: Comune di S. Omobono Imagna: Ricostituzione exComuni di Mazzoleni, Selino e Cepino.

Relatore Dep. F.A. Traversi

Gli ex Comuni di Mazzoleni (circa 1000 ab.) Selino (circa 1000ab.) e Cepino (circa 300 ab.) nel 1927 furono fusi nello unico Co-mune di S. Omobono Imagna (2377 abitanti, censimento 1936).La maggioranza delle popolazioni di Mazzoleni e di Cepino hachiesto di poter riacquistare la propria autonomia comunale,mentre la popolazione di Selino si è manifestata in massima con-traria alla separazione.Il Consiglio Comunale di S. Omobono nell’adunanza del 27 apri-le 1946, approvò con 12 voti favorevoli e tre contrari, la propostadi rimandare ogni decisione sullo smembramento del Comune adopo un congruo periodo di esperimento della nuova ammini-strazione comunale, basata su principi di libertà e democrazia.Nel contempo vennero date assicurazioni che le domande di ri-costituzione sarebbero state inoltrate alle Superiori autorità tu-torie.Da accertamenti fatti sul posto dal Presidente, dal Deputato An-ziano e dal Segretario Generale dell’Amministrazione — comerisulta dal relativo verbale — in presenza di tutto il Consiglio Co-munale di S. Omobono e di altri esponenti delle tre frazioni si èpotuto constatare in tesi generale:1) che le frazioni di Mazzoleni e di Cepino nella maggioranzainsistono per la separazione;2) che la frazione di Selino sostiene la convenienza e l’opportu-nità di conservare la situazione attuale.Per quanto riguarda la capacità finanziaria delle tre frazioni es-sa è prevista ufficialmente:

in L. 445.041 per Mazzoleniin L. 557.600 per Selino edin L. 153.155 per Cepino.

Le previsioni non sono suscettibili di aumento, anzi, stando allespecifiche affermazioni sia del Sindaco che dei rappresentantidelle tre frazioni, esse rappresentano il massimo sforzo per l’an-no 1946, mentre per il 1947 dovranno subire una contrazione inrapporto alla diminuita capacità contributiva delle popolazioni.Così stando le cose alla frazione di Cepino mancherebbe la ca-pacità finanziaria, che, anche in base alle istruzioni impartite a ta-le proposito dal Ministero dell’Interno, è il presupposto essen-ziale per la ricostituzione dei Comuni soppressi durante il regimefascista.

Il Relatore, nel sottoporre gli atti alla Deputazione, fa presente chetrattandosi di domande per il cui favorevole accoglimento sonopervenute all’Amministrazione reiterate premure, si esime dalfare proposte concrete sulle domande stesse, onde non influire mi-nimamente sul giudizio spassionato ed obiettivo che l’On. De-putazione vorrà esprimere su di esse.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Esaminate le domande e soffermandosi in particolare su quella ri-guardante la ricostituzione di Cepino, la cui popolazione ha in-viato un ulteriore memoriale ed un telegramma a firma Gregis-Locatelli;dopo un’esauriente discussione, alla quale partecipano i depu-tati, tra cui il deputato avv. Graff, che caldeggia un ulteriore so-pralluogo a Cepino per l’accertamento della potenzialità finan-ziaria di quella popolazione agli effetti del gettito dei tributi lo-cali;Constatato che gli accertamenti del genere già fatti sul postodebbono ritenersi attendibili e che comunque essi non sono su-scettibili di aumenti tali da poter assicurare alla frazione di Cepinouna possibilità finanziaria richiesta da una sia pur modesta vita au-tonoma;Attesa la esiguità numerica della popolazione di Cepino;Considerato d’altro canto che tale possibilità sussiste nei con-fronti della frazione di Mazzoleni;Vista la circolare 11 settembre 1945, n° 15300 del Ministero del-l’Interno, con cui vengono determinati i criteri da seguire nell’e-same delle domande di ricostituzione di ex Comuni soppressi du-rante il regime fascista,Con voti unanimi e palesi, salva l’eccezione del deputato avv.Graff,

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione dell’ex Comu-ne di Mazzoleni e di dare parere contrario alla ricostituzione del-l’ex Comune di Cepino, facenti parte di quello di Sant’OmobonoImagna.

ALLEGATO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

Proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Scaglia e Pacati.

Annunziata il 16 febbraio 1949.

Ricostituzione dei comuni di Selino, Mazzoleni e Cepino, in pro-vincia di Bergamo.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto del 30 giugno 1927,n. 11944, i tre comuni di Selino, Mazzoleni e Cepino venivano

soppressi, ed in loro vece veniva costituito l’unico comune diSant’Omobono Imagna.Il provvedimento, come la maggior parte degli altri congeneriadottati negli stessi anni, lungi dal rispondere ad un bisogno sen-tito della popolazione dei tre comuni, fu da questa subìto comesi subivano tutti i provvedimenti del tempo.Quando però, col ristabilimento del regime democratico, co-minciarono ad annunciarsi le prime ricostituzioni di comuni sop-pressi dal fascismo, anche il problema della ricostituzione dei co-muni di Selino, Mazzoleni e Cepino, seppure con la ponderatez-za con la quale si muove la riflessiva gente delle nostre montagne,si venne ponendo sempre più chiaramente finché, nella seduta delConsiglio comunale del 18 marzo 1947, venne deliberato uffi-cialmente di iniziare le pratiche relative alla ricostituzione stessa.Queste, tuttavia, in seguito al parere in un primo tempo soloparzialmente favorevole della Deputazione provinciale, proce-dettero con qualche lentezza per cui, nonostante il parere favo-revole della prefettura di Bergamo, comunicato al Ministero del-l’interno con nota del 12 luglio 1947, il tempo utile per la rico-stituzione in base a decreto ministeriale trascorse senza che lapratica fosse condotta a termine.Nel frattempo però il problema della ricostituzione dei tre co-muni non solo non ha perduto di attualità, ma le divergenze diinteresse fra i tre nuclei conglobati a formare il comune di Sant’O-mobono, e che hanno ciascuno esigenze diverse, si sono fattesempre più evidenti; così che anche coloro che in un primo mo-mento avevano qualche esitazione nei riguardi dell’opportunitàdel provvedimento, oggi sono convinti che solo con l’autonomiale popolazioni dei tre ricostituendi comuni potranno affrontarei sacrifici necessari per risolvere i propri particolari problemi.È in considerazione di questa necessità che sottoponiamo allavostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.I comuni di Selino, Mazzoleni e Cepino, fusi nell’unico comune diSant’Omobono Imagna, con regio decreto 30 giugno 1927, n.11944, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all’entratain vigore del decreto suddetto.Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale ammini-strativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e fi-nanziari tra i comuni interessati.

ART. 2.Gli organici dei ricostituiti comuni di Selino, Mazzoleni e Cepi-no saranno stabiliti dal prefetto di Bergamo, sentita la Giuntaprovinciale amministrativa.Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superioria quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anterior-mente alla loro fusione.Al personale già in servizio presso il comune di Sant’Omobono, eche sarà inquadrato negli organici dei nuovi comuni di Selino,Mazzoleni e Cepino, non potranno essere attribuite posizionigerarchiche e trattamento economico superiori a quelli godutiall’atto dell’inquadramento medesimo.

ART. 3.La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 1

[PETIZIONE POPOLARE]

All’Onorevole Consiglio Comunale di Sarnicoper l’inoltro a sua maestà il Re — Roma

Villongo S. Alessandro, 25 ottobre 1925.

DOMANDA degli abitanti della frazione di Fosio, per essere ag-gregati al Comune di Sarnico.

I sottoscritti, costituenti la maggioranza degli elettori della so-pra accennata frazione, ora appartenenti al comune di VillongoS. A. chiedono al Governo che per decreto reale, a sensi dell’ultimoallinea dell’art. 120 della vigente legge comunale e provinciale 4-2-1915 Nº 148, li abbia ad incorporare con codesto Comunale.A questo scopo si rivolgono a codesta Onor. Rappresentanza co-munale, perché, all’appoggio dei motivi già altre volte addotti, eche qui si ripetono, voglia dare nuovamente il suo voto favorevolealla pratica, pratica che venne iniziata fino dal 1862.Ora i sottoscritti, cui nel decorso di questo ultimo sessentennio,s’è anche più maggiormente acuito il bisogno di aggregarsi a co-desto comune, si affidano anche all’Onor. Consiglio Provinciale ilquale non ha mai conosciuta la ragionevolezza ed opportunità epiù che opportunità, necessità della chiesta aggregazione, visto,per la quarta volta il voto favorevole del comune di Sarnico, vorràaccompagnarla col suo onde, presso il Governo, trovi sollocitaadesione la domanda stessa.Infatti, se vi è il caso al quale torni applicabile l’allinea dell’art. 120della legge, è anche il presente, dove a chi appena osservi le con-dizioni topografiche della frazione nei rispetti dei comuni di Sar-nico e Villongo S. A. torna, di sorpresa che essa faccia corpo con

Sarnico 196

questo piuttosto che col primo; inquantoché, mentre la frazioneè, per così dire, radicata alla stessa plaga in cui giace Sarnico, edad essa congiunta da vie comunali carreggiabili e invece separa-ta e divisa da Villongo dal Torrente Guerna, confine naturale delterritorio di Sarnico, e con accessi al suo comune (situato in Alti-piano) viziosamente lungo, malagevole e pericoloso, e dell’altromotivo (pure non indifferente) dei giornalieri rapporti commer-ciali, e di comodità per tutte le assistenze in genere.Ma più che da questo, i sottoscritti sono mossi alla modificazio-ne da sollecitudine per l’igiene, per l’istruzione, per l’assistenzamedica, pegli approvvigionamenti, per l’accesso ai pubblici uffi-ci alla Chiesa, al Cimitero, ecc.La frazione conta complessivamente una popolazione di Nº edè evidente, come in ragione del numero, siano molti i ragazzid’ambo i sessi che devono accedere alle scuole comunali, e diu-turni e frequenti i bisogni urgenti specialmente del sanitario edella farmacia.Per le condizioni topografiche sopra esposte, specie nella sta-gione invernale, l’uno e l’altro servizio tornano di gran lungapiù gravosi con Villongo che con Sarnico, anzi per la Farmacia,addirittura impossibile, perché Villongo non ne ha.All’istruzione dei loro figli massimamente pensano i sottoscritti pa-dri di famiglia; in codesto comune vigono scuole complete e re-golari sino alla 5ª classe elementare e fra breve per la legge in cor-so, vi verrà completato colla 6ª è ciò è di saliente importanza.E l’accesso alla scuola dei nostri bambini costi sarebbe molto piùcomodo che a Villongo S. A. e ciò per ragioni di distanza, di di-sagevolezza di strada, specie nelle stagioni invernali ed estive.In vista di tutto ciò i sottoscritti inoltrano fidenti la presente do-manda.

ALLEGATO 2

UFFICIO TECNICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Bergamo, 11 gennaio 1926.N. di Prot. 3147

OGGETTO: Villongo S. Alessandro. Distacco frazione Fosio.

In esito al rescritto 5 dicembre u.s. e perché codesta On. Com-missione possa concretare il proprio parere in merito al richie-sto distacco della Frazione Fosio dal Comune di Villongo S. Ales-sandro e la sua aggregazione al Comune di Sarnico, si riferisce:La Frazione di Fosio è posta sulla sponda destra del fiume Oglioe comunica col proprio Capoluogo di Villongo S. Alessandro amezzo di due strade.L’una detta di Seranica si diparte dal lato di sera dell’abitato del-la Frazione e per un tratto di circa m. 100 ha un andamento piut-tosto pianeggiante; sovrapassa il torrente Guerna con una pas-serella pedonale, quindi incomincia a salire per un tratto di circam. 300 con una forte pendenza che in qualche punto supera il12%.Raggiunta la sommità del terrazzo del fiume Oglio, la strada ri-torna pianeggiante, passa in vicinanza alle frazioni di Seranicadi Sotto e Seranica di Sopra attraversa la strada provinciale diValle Calepio e prosegue per Villongo S. Alessandro prendendoil nome di Strada della Seneda con andamento piuttosto oriz-zontale fino a raggiungere il Capoluogo.Planimetricamente detta strada ha andamento regolare con cur-ve ampie, con un tornante sul tratto a forte pendenza.La larghezza della sezione stradale varia da un massimo di m.3,30 ad un minimo di m. 2.50. Il piano stradale è mantenuto inghiaia ad eccezione del tratto intermedio a forte pendenza cheè selciato con grossi elementi. Il piccolo carreggio attraversa iltorrente Guerna con un guado.Detta strada può ritenersi atta al carreggio ordinario sul trattocompreso fra il Comune di Villongo e la frazione di Seranica di Sot-to, mentre sul tratto compreso fra Seranica e la frazione Fosiodove è interposto il tratto a forte pendenza e dove il piano stra-dale è fornito da grosso acciottolato non può essere percorsoche da piccoli carri con carico limitato.La lunghezza complessiva di questa strada fra l’esterno dell’abitatodi Fosio ed il principio di quello di Villongo è di m. 1400 circa.La seconda strada detta Via di Fosio ha il suo inizio all’esternodi mattina dell’abitato di Fosio con una pendenza di circa il 7%per un breve tratto di circa 100 m. quindi prosegue con pen-denza normale di circa il 2% fino all’innesto colla provinciale diValle Calepio in corrispondenza alla frazione di Castione di Vil-longo S. Alessandro.Dopo un percorso di circa m. 400 sulla provinciale in direzionedi Bergamo va a ricollegarsi alla precedente ed alla strada Co-munale detta della Seneda per Villongo.Presenta un andamento planimetrico piuttosto regolare e curveampie, con una larghezza variabile da m. 3,00 a m. 2,30 in corri-spondenza all’abitato di Castione.Per la sua maggior parte è mantenuta in ghiaia ad eccezione delprimo tratto per una lunghezza di circa m. 100, e del tratto pri-ma di Castione per una lunghezza di circa m. 80 dove il pianostradale si presenta selciato.Su tutta la sua lunghezza, a giudizio di quest’Ufficio può svol-gersi un carreggio ordinario.La lunghezza complessiva di questa strada compreso il tratto distrada provinciale è di m. 1700 circa.La strada che congiunge la Frazione Fosio col Comune di Sarnicosi diparte dall’esterno di mattina dell’abitato di Fosio e dopo unpercorso di circa 900 m. raggiunge l’abitato di Sarnico.Altimetricamente presenta una pendenza di circa 7% al suo ini-

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zio in salita per un percorso di circa m. 100, quindi sempre in sa-lita la pendenza si riduce a circa il 2% per una lunghezza di cir-ca m. 350 e prosegue poi pianeggiante ed in leggera contro-pendenza fino al suo termine.Presenta un andamento planimetrico piuttosto rettilineo ed unalarghezza costante della sezione stradale di m. 3,00.Il piano stradale è mantenuto in selciato, discreto per circa unametà del suo percorso, in cattivo stato nella restante metà.Nelle condizioni in cui trovasi attualmente, specialmente per la sa-lita al suo inizio da Fosio dove il selciato si presenta a gradoni; det-ta strada non può prestarsi al carreggio ordinario, se prima nonvengono eseguite alcune opere di sistemazione altimetrica.Da quanto è stato sopraesposto risulta chiaramente che nei ri-guardi della viabilità la Frazione Fosio si trova collegata ai Co-muni di Villongo S. Alessandro e di Sarnico con strade che pre-sentano pressapoco le stesse caratteristiche; nei riguardi invecedella distanza la strada che congiunge la frazione di Fosio colComune di Sarnico presenta un minor percorso di circa m. 500nei confronti della strada che unisce detta Frazione col Comunedi Villongo passando per le frazioni di Seranica, mentre nei con-fronti della strada che passa per Castione la strada per Sarnicosi presenta più breve di circa m. 660.Sotto il punto di vista della viabilità e della distanza resta quin-di pienamente giustificata la domanda presentata dagli elettoridella frazione di Fosio per essere distaccati dal Comune di Vil-longo S. Alessandro ed unirsi al Comune di Sarnico.

L’INGEGNERE CAPO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 9 maggio 1967.

N. 33OGGETTO: Ricostituzione in Comune autonomo della frazioneSolza previo distacco dal Comune di Riviera d’Adda. Parere.

Delib. n. 43Relatore: prof. Citaristi

Il Relatore riferisce:

«Gli abitanti della frazione Solza del Comune di Riviera d’Adda (ri-sultante dalla unione, disposta autoritativamente nel 1928, dei Co-muni di Medolago e Solza) con domanda in data 2-2-1964, di-retta al Presidente della Repubblica, hanno fatto istanza affinchédetta frazione fosse ricostituita in Comune autonomo, ai sensidella legge 15-2-1953, n. 71.Il Consiglio comunale di Riviera d’Adda, in seduta del 9 aprile1964, esprimeva parere favorevole al riguardo e la Prefettura diBergamo, con nota n. 16284 del 21-9-1964, promuoveva in pro-posito il parere del Consiglio provinciale, ai sensi dell’art. 35 del-la legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.Il Consiglio provinciale, in seduta del 14-2-1966, esprimeva pa-rere sfavorevole alla ricostituzione della frazione «Solza» in Co-mune autonomo, ritenendola pregiudizievole alla gestione eco-nomico-finanziaria dei due nuovi Comuni.Senonché il Sindaco di Riviera d’Adda ed i rappresentanti delledue frazioni di Solza e Medolago, con successive istanze, sotto-scritte anche dalla popolazione di Medolago, hanno ripropostola scissione del Comune confermando l’aspirazione delle due co-munità alla loro autonomia ed auspicando in tal senso un riesa-me da parte del Consiglio provinciale.In occasione di ulteriori diretti accertamenti disposti recente-mente dalla Giunta provinciale presso il Comune di Riviera, perl’acquisizione di eventuali nuovi elementi di giudizio, i rappre-sentanti del Comune interessato informavano che non erano in-tervenuti mutamenti sostanziali nei dati economico- ammini-strativi prodotti a corredo dell’istanza degli abitanti della fra-zione Solza, ma che, negli ultimi tempi, erano sorte «in loco»nuove industrie e che si erano notevolmente dilatate alcune diquelle già esistenti.Esprimevano pertanto l’avviso che siffatto incremento industriale,unitamente alla applicazione in atto di contributi di miglioria,col notevole impiego della manodopera locale, avrebbe creato lepremesse per un incremento delle entrate comunali.I rappresentanti predetti hanno fatto presente inoltre che, nelcaso di scissione del Comune di Riviera e di ricostituzione dei dueComuni di Solza e Medolago, non si registrerà un aumento con-siderevole nel costo di gestione dei principali servizi pubblici, inquanto gran parte dei medesimi (scuola elementare, ambulato-rio medico, cimitero, acquedotto, ecc.) già funzionano autono-mamente in ciascuna frazione, mentre altri (servizio medico-oste-trico) sono già ora realizzati attraverso distinte gestioni consor-ziali, l’una costituita col Comune di Calusco, l’altra col Comune diSuisio.È stata infine prospettata la possibilità di consorziare i serviziamministrativi municipali (segreteria, ecc.) dei due ricostituendiComuni, in modo da operare un contenimento dei relativi costi digestione.Sulla base di questi nuovi elementi di giudizio, la Giunta provin-ciale ha effettuato, nelle sedute del 22-2 e del 15-3 u.s., un ap-

Solza 204

profondito riesame del complesso argomento e, pur mantenen-do talune perplessità circa il concreto interesse attuale, sotto il pro-filo economico-finanziario, alla scissione del Comune, ha preso at-to tuttavia delle favorevoli prospettive, anche a breve scadenza,di sviluppo dell’economia locale e dei conseguenti benefici ri-flessi sui bilanci dei due ricostituendi Comuni.Inoltre la volontà espressa dalle popolazioni interessate è taleda non lasciare dubbi sulla unanime aspirazione delle medesi-me di pervenire ad una amministrazione separata, tanto più cheanche i frazionisti di Medolago si sono orientati in tal senso.Appare pertanto configurabile l’ipotesi, già delineata dai rap-presentanti delle due frazioni, che il mancato accoglimento del-l’istanza potrebbe anche portare, con la conseguente paralisidella attività dell’attuale Consiglio comunale su talune questio-ni locali, ad un irrigidimento dei due gruppi consiliari, rappre-sentanti le due frazioni medesime.Di fronte pertanto a siffatto pronunciamento la Giunta provincialeconviene sulla opportunità di recedere dalla posizione negativacirca la scissione delle due frazioni proponendo pertanto chevenga espresso parere favorevole in ordine alla domanda di ri-costituzione in Comune autonomi di Solza e Medolago.Si manda pertanto all’on.le Consiglio per il parere di competenza».

Aperta la discussione…

(Omissis)

Esaurita la discussione, il Presidente, ribadito che la posizionedella Giunta è stata essenzialmente determinata da ragioni dicoerenza con l’atteggiamento degli Organi che sono istituzio-nalmente i portavoce della volontà popolare non disgiunte dalfatto nuovo cui ha fatto cenno il prof. Citaristi, pone in votazio-ne il provvedimento discusso.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la suestesa relazione;Visto l’art. 35 del vigente T.U. L.C.P., n. 383;Dopo ampia discussione;Mediante votazione palese per alzata di mano;Presenti n. 31 Consiglieri;A maggioranza di voti: favorevoli n. 18, contrari n. 12, astenutin. 1;

delibera

1) di esprimere parere favorevole alla ricostituzione della fra-zione Solza in Comune autonomo;2) di esprimere conseguentemente e sin d’ora parere favorevoleperché il restante territorio del Comune di Riviera d’Adda abbia ariassumere la denominazione primitiva di Comune di Medolago.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 23 maggio 1961.

N. 21OGGETTO: Distacco della frazione Petosino dal Comune di Sori-sole ed aggregazione al Comune di Bergamo. Parere.

Delib. n. 68Relatore: signor Presidente

Il Relatore riferisce:

Gli abitanti della Frazione Petosino del Comune di Sorisole — asensi della legge 15-2-1953 n. 71, che modifica l’art. 33 della leg-ge comunale e provinciale 1934 — hanno presentato domanda didistacco dal Comune di Sorisole per l’aggregazione alla città diBergamo, giustificando la richiesta con la distanza dal capoluogo,lo stato di abbandono nel quale, affermano, è stata sempre la-sciata la frazione ed ancora per l’inadeguatezza dei più indi-spensabili ed importanti servizi pubblici, dei quali potrebberobeneficiare con l’aggregazione al capoluogo di provincia.Su tale domanda, per l’art. 35 del T. U. della legge comunale e pro-vinciale 1943, si richiede il parere del Consiglio provinciale.

Situazione geograficaIl Comune di Sorisole confina a nord con il Comune di Zogno,ad ovest con Ponteranica, a sud con Ponteranica e Bergamo (perpoche centinaia di metri), ad est con Almè, Villa d’Almè e Se-drina.Il Centro abitato di Sorisole dista dalla città di Bergamo circa m. 7.La superficie del territorio comunale è di ett. 1,232 e la popola-zione (al 30-11-1960) di 4.658 abitanti, distribuiti nei tre centri:

Sorisole (capoluogo) abitanti n. 2.200Azzonica » » 640Petosino » » 1.818

_________Totale n. 4.658

Sorisole 206

Il Comune è percorso da km. 18 circa di strade comunali in par-te già asfaltate, in parte in progetto di bitumatura.È da rilevare che per accedere da Bergamo al comune di Sori-sole — il che avviene lungo la strada provinciale Bergamo-S. Pel-legrino — si deve attraversare il territorio del Comune di Pon-teranica; ciò che documenta l’inesistenza della continuità terri-toriale voluta dalla legge.I tre centri abitati che costituiscono il Comune hanno le seguenticaratteristiche:

CAPOLUOGO

Il Capoluogo dista circa km. 2.500 dalla provinciale, cui è colle-gato a mezzo strada comunale passante per Azzonica. Dista daPetosino km. 3 circa e dispone dei seguenti maggiori servizi co-munali: scuole, telefono, assistenza medica, acquedotto, illumi-nazione pubblica.

AZZONICA

Questo Centro dista dal Capoluogo km. 1.300 circa; ha una po-polazione addetta prevalentemente all’agricoltura.Anche questa frazione dispone dei principali servizi pubblici co-munali.

PETOSINO

Il territorio di questa frazione è percorso da circa 4 km. di stra-de comunali, interne ed esterne, in parte asfaltate ed è attra-versato dalla provinciale Bergamo-S. Pellegrino.Il rifornimento dell’acqua potabile avviene, per una parte del-l’abitato, mediante acquedotto alimentato dal civico acquedottodi Bergamo.La restante parte della frazione è collegata all’acquedotto co-munale, che serve altresì il capoluogo e la frazione Azzonica.L’Amministrazione comunale di Sorisole ha in programma la co-struzione della fognatura per detta frazione nonché il comple-to rinnovo dell’impianto di pubblica illuminazione per l’intero Co-mune.Nella frazione esistono diverse industrie per cui la stessa è daritenersi a carattere prevalentemente industriale ed i rispettiviabitanti sono in gran parte occupati presso le industrie locali opresso quelle di Bergamo.

Situazione economico finanziaria

(Omissis)

Da quanto sopraesposto risulta che la frazione Petosino, ubica-ta in posizione particolarmente favorevole, contribuisce con unaentità notevolmente importante per l’economia dell’intero co-mune.Ciò è dovuto al fatto che la frazione Petosino ha caratteristicheprevalentemente industriali e commerciali mentre Sorisole edAzzonica hanno un’economia prevalentemente agricola.In questa situazione, il distacco della frazione Petosino riusci-rebbe di notevole pregiudizio all’economia dell’intero comune,che verrebbe privato di un considerevole apporto finanziario,indispensabile per la realizzazione del programma di opere pub-bliche sopramenzionate e per il miglioramento dei più importantiservizi pubblici, indispensabili alle comuni necessità del viverecivile.Alle ragioni di ordine economico si aggiungono motivi di ordi-ne geografico e storico.Data la particolare configurazione del comune, il confine con ilcomune di Bergamo ha un fronte di poche centinaia di metri inzona campestre; la strada di collegamento da Bergamo, per rag-giungere Petosino, attraversa il territorio comunale di Pontera-nica, che si insinua fra i due suddetti territori fino quasi ad in-terrompere la continuità territoriale, che è la condizione richie-sta dalla legge.Sembra doveroso osservare ancora che il Comune di Sorisole,nella sua unità territoriale e con la sua economia agricola, hafatto fronte agli impegni ed alle esigenze di una moderna co-munità anche quando lo sviluppo industriale di Petosino nonaveva l’attuale consistenza e si deve perciò al sacrificio di tutti isuoi abitanti ed all’ausilio delle comuni risorse locali la trasfor-mazione dell’economia di questa frazione.Nelle suesposte considerazioni si compendiano pertanto le pro-poste della Giunta provinciale.Dopo un breve intervento del Consigliere dott. ing. SalvatoreParigi per spiegare i motivi del suo voto conforme alla propostadella Giunta, il Presidente pone in votazione il provvedimento re-lativo.

Il CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione;Dopo breve discussione;Visto l’art. 35 della Legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo1934, n. 383;Con votazione palese espressa per alzata di mano, all’unani-mità;

delibera

di esprimere, ai fini dell’art. 35 della Legge comunale e provin-ciale T. U. 1934, parere negativo sulla istanza di distacco dellafrazione Petosino dal Comune di Sorisole per la aggregazione alComune di Bergamo.

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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 5 settembre 1865.

ARTICOLO 16OGGETTO: Relazione sopra la domanda delle frazioni compo-nenti il Comune di Taleggio, diretta ad ottenere la costituzionein separati distinti Comuni.

Relatore avv. Brevi

Onorevoli Consiglieri!

«Con Ministeriale del 27 settembre 1864 veniva trasmessa al signorPrefetto della Provincia, con incarico di sentire il Consiglio Co-munale e Provinciale, una petizione firmata da 106 individui delComune di Taleggio, diretta ad ottenere che le frazioni di Pizzi-no, Peghera, Olda e Sottochiesa, le quali compongono il Comu-ne medesimo, venissero costituite in tre Comuni separati, cioèPizzino uno, Peghera l’altro, e Olda e Sottochiesa il terzo (no-tandosi che la petizione istessa è fatta a nome degli abitanti del-le sole due prime frazioni).Le ragioni che al dire de’ petenti consigliano la separazione sono:1° Che ciascuna delle suddette frazioni conta un numero più chesufficiente di abitanti per costituirsi in separato Comune.2° Che la topografica loro ubicazione è tale da rendere utile nonsolo, ma quasi necessaria la separazione, avuto riguardo alla lon-tananza in cui si trovano dal centro principale, ove ha sede il Mu-nicipio, il che rende ben incomodo, e dannoso a quegli abitantidi recarvisi per ogni piccolo bisogno, e precise poi quando trattasidel servizio medico, ostetrico e farmaceutico.3° Che l’Amministrazione comunale è mal regolata a segno divedersi tuttodì dilapidato il patrimonio, e valga a provarlo peresempio la vendita del taglio della legna nel bosco Valle Asininafatta con raggiri e secreti maneggi per lire 175 mila, nel mentrevaleva circa mezzo milione; come altrettanto si è praticato pelbosco detto sopra Peghera, e costruzione della nuova strada inValle Taleggio. 4° Che i suddetti raggiri e secreti maneggi ai quali non sono maistati estranei i Sindaci, Segretari ed Assessori, cesseranno se cia-scuna frazione avrà l’amministrazione della cosa propria, por-tandosi quella necessaria economia e risparmio di spese, di cuiora si fa sciupo a solo vantaggio del centro principale.5° Infine che non mancano in ciascuna frazione persone probe ecapaci sotto ogni aspetto di amministrare la pubblica azienda.Invitato il Consiglio Comunale a manifestare il suo parere in og-getto, con processo verbale del 20 dicembre 1864 ed a maggio-ranza di voti nove sopra due, deliberava la effettuazione del ri-parto del Comune di Taleggio in quattro separati Comuni quan-te ne sono le frazioni che lo compongono, invece di tre come siera domandato, e senza esprimere alcuna ragione.Avverso di tale deliberazione altamente protestava il Sindacocon suo rapporto del 2 gennaio 1865, sostenendo di essere la de-liberazione medesima inconsulta, dannosa, e dettata da spirito dicapriccio — 1° Perché un piccolo Comune appena di 1800 abi-tanti dividendosi in quattro separati Comuni autonomi aggra-verebbe la massa degli abitanti in generale con superflue spese,e specialmente per le ingenti passività che attualmente aggra-vano il patrimonio tutto del Comune, da rendere difficile di ap-pianare le esigenze de’ creditori con i reciproci rapporti di quat-tro separati Comuni. — 2° Perché la configurazione del territorionon si presta assolutamente alla divisione proposta. — 3° Perchéimpossibile di costituire in quattro separate amministrazioni unComune composto quasi tutto di mandriani che emigrano l’in-verno nella bassa, pianura, e di carbonai e borellai che emigranol’està nei paesi esteri, in modo che non si potrebbe ottenere ilnumero legale di Consiglieri per deliberare sopra gli affari del-l’amministrazione — 4° Infine perché la maggioranza della po-polazione non desidera una tale pregiudizievole misura, ma in-vece una saggia ed unica amministrazione, la quale non si può ot-tenere se il numero de’ Consiglieri non è equamente ripartitofra tutte le frazioni, e non già come trovasi ora composto il Con-siglio dai soli individui appartenenti alle frazioni di Peghera ePizzino circondati da vasto patrimonio, i quali hanno credutoper bonomia che facendosi la proposta divisione possa rimanerela proprietà istessa.In tale stato viene rimesso l’incartamento per la deliberazionedel Consiglio, incartamento che la vostra Deputazione si pregiadi sottoporre con le seguenti riflessioni.L’articolo 15 della nuova Legge Comunale Provinciale accorda lafacoltà alle borgate o frazioni di Comuni di chiedere a mezzodella maggioranza de’ loro elettori, ed ottenere, in seguito a fa-vorevole parere del Consiglio Provinciale, un decreto che le co-stituisca in Comuni distinti, quante volte abbiano. — 1° Una po-polazione non minore di 4000 abitanti. — 2° Mezzi sufficientiper sostenere le spese comunali. — 3° Che per circostanze localisiano naturalmente separate dal Comune al quale appartengono,udito il voto del medesimo.Dal concetto che informa questo articolo, nonché gli altri prece-denti 13 e 14 ed il susseguente articolo 16, le di cui disposizionitutte non erano contemplate nella precedente Legge del 1859,sotto il di cui impero venne presentata la domanda di che trattasi,risulta chiaro di essersi avuto in mira principalmente di facilitarel’aggregazione e non la separazione dei Comuni, avendo l’espe-rienza dimostrato come i Comuni più popolati meglio possono

Taleggio 214raggiungere lo scopo di compiere gli atti di amministrazione, l’e-secuzione delle leggi, e tutto ciò che può interessare ed imme-gliare l’andamento morale e materiale del Comune istesso. E sesi volle accordare anche il diritto di chiedere la separazione chein ogni caso compromette sempre e gravemente le sorti di unComune, fu questo diritto circondato di tali formalità e condi-zioni, in modo che mancandone una sola la domanda istessa de-ve essere rigettata.Or la vostra Deputazione rilevando in seguito di opportune no-tizie desunte dall’incartamento relativo e dagli atti esistenti ne-gli uffizi di Prefettura.1° Che la domanda istessa non parte dalla maggioranza deglielettori di tutte le frazioni componenti il Comune di Taleggio edil di cui numero complessivo, giusta la lista approvata, è di 175, mabensì da 116 individui delle sole due frazioni di Pizzino e Pegherache l’hanno firmata.2° Che le quattro frazioni istesse non hanno ciascuna la popola-zione di 4000 abitanti come richiede la legge, non raggiungendola frazione del centro principale che è la più popolosa che pocopiù di 200 abitanti, mentre le altre sono molto al disotto di det-ta cifra, e constando tutta la popolazione del Comune riunito disoli 1816 abitanti, giusta l’ultimo censimento.3° Che mancando il Comune riunito come ora trovasi di mezzisufficienti a poter sopperire a tutte le spese, in modo che ha do-vuto ricorrere a delle passività, molto meno lo potrebbe se fossediviso. Ed infatti la rendita attuale è di L. 12019,34, la spesa L.17747,34 e quindi una deficienza di L. 5728,00 annue.4° Che trovasi già in corso l’incartamento per la ripartizione de’Consiglieri per ciascuna frazione in proporzione della popola-zione, se così sarà ovviato alla lamentata cattiva amministrazione.5° Infine che la distanza, la quale intercede tra ciascuna frazionee il centro principale di Sottochiesa, essendo di tanto poco mo-mento da non ammettere né anche che una di esse possa essereaggregata ad altro Comune vicino, risulta sempre più ad evi-denza che la domanda in disamina per fatto e per dritto nonpuò essere presa in considerazione; e perciò si propone il se-guente schema di deliberazione:

Il Consiglio provincialeUdita la relazione della Deputazione Provinciale;Visto l’articolo 15 della legge del 20 marzo 1865;Ritenuto che la domanda inoltrala da 116 abitanti del Comune diTaleggio diretta ad ottenere la costituzione in separato Comunedelle frazioni che lo compongono, e la conseguente delibera-zione adesiva emessa dalla maggioranza di quel Consiglio Co-munale mancano di tutti i requisiti prescritti dalla legge;

delibera

Di non trovare ragione ad ammetterle e che quindi siano licen-ziate come insussistenti e mal fondate.»

Nessuno chiedendo la parola viene posta ai voti la proposta ne-gativa della Deputazione Provinciale ed è adottata all’unanimità.

COMMISSIONE REALE PER LA STRAORDINARlA AMMINISTRA-ZIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Seduta 8 luglio 1925.

OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Brugali di distacco dal Co-mune di Pedrengo e d’aggregazione a quello di Torre de Roveri.

Veduta la domanda della maggioranza degli Elettori Ammini-strativi della frazione Brugali intesa ad ottenere il distacco dalComune di Pedrengo al quale presentemente appartengono ela loro aggregazione al limitrofo Comune di Torre dei Roveri;Ritenuto che per l’art. 120 del T. U. della Legge Comunale e Pro-vinciale sulla concreta proposta è chiamato a pronunciarsi il Con-siglio Provinciale e quindi, stante lo scioglimento di esso, in sua so-stituzione questa Commissione Reale munita dei poteri del Con-siglio stesso conferitile dal R. D. 24 Settembre 1923 n° 2074;Considerato che nel caso in esame sussistono motivi tali che laproposta di mutamento della circoscrizione territoriale deve es-sere presa in benevola considerazione dall’Amministrazione Pro-vinciale per essere la frazione Brugali a brevissima distanza dal Co-mune di Torre de Roveri ed in condizioni disagevoli di accesso allontano Comune di Pedrengo;Considerato che per tutti i servizi religiosi, per la frequenza alleScuole per gli approvvigionamenti ad uso di acqua potabile i fra-zionisti di Brugali da tempo accedono al finitimo Comune di Tor-re Dei Roveri, che, conoscendo le condizioni della popolazione del-la Frazione Brugali, fu sempre per la medesima larga di ospitalità,esprimendo a mezzo del proprio Consiglio di Amministrazioneparere favorevole alla aggregazione di detta Frazione al suo ter-ritorio;Ritenuto che con la progettata separazione della frazione Brugalidal Comune di Pedrengo non può derivare danno a questo chepuò essere mantenuto in condizioni di poter adempiere agli ob-blighi che gli sono imposti dalla Legge;

Torre de’ Roveri 220

Veduta la deliberazione 30 Aprile 1924 del Comune di Pedrengoe 10 Aprile 1924 del Comune di Torre dei Roveri;Veduto l’Art. 120 della Legge Comunale e Provinciale;

LA COMMISSIONE REALE

Coi poteri del Consiglio conferitile con R. Decreto 24 Settembre1923 n° 2074;

delibera

di esprimere parere favorevole alla progettata separazione del-la Frazione Brugali dal Comune di Pedrengo e alla sua aggrega-zione a quello di Torre dei Roveri.

IL COMMISSARIOf° Ing. Oscar Gmur

IL PRESIDENTEf° Baldacchino

IL SEGRETARIO GENERALEf° Bailo avv. Giovanni

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 8200 di Prot.Deliberazione N. 204 adottata nella riunione del 19 novembre1946.

OGGETTO: Comune di Treviolo. Ricostituzione dei Comuni Cur-nasco ed Albegno.

Il Deputato Traversi riferisce:

«Le popolazioni degli ex Comuni di Curnasco (1358 abitanti) edi Albegno (1539 abitanti) sciolti nel 1928 ed aggregati a quellodi Treviolo (2300 abitanti), hanno fatto domanda per riottenerela loro autonomia amministrativa.Sull’accoglimento delle due domande il Consiglio Comunale diTreviolo espresse parere favorevole con deliberazioni del 6 lu-glio 1946, n. 32 rispettivamente del 3 agosto 1946, n. 36.Prima della loro soppressione tanto il Comune di Curnasco quan-to quello di Albegno avevano la possibilità di vita propria, pro-va ne siano i rispettivi conti consuntivi 1928, che chiudono inavanzo.Da accertamenti fatti sopraluogo è risultato che tutte e due leattuali frazioni hanno sufficienti mezzi per garantire, sia pure informa modesta, il funzionamento dei pubblici servizi.Infatti il gettito del dazio consumo è in L. 440.000.- per Curnascoed in L. 450.000.- per Albegno, previsioni confortate da precisielementi. Altrettanto può dirsi per la tassa di famiglia, il cui get-tito complessivo accertato si aggira per tutto l’attuale Comune diTreviolo su L. 1.000.000.- delle quali almeno un quarto va attri-buito a ciascuna delle due frazioni di Curnasco e di Albegno.A queste entrate vanno aggiunte la tassa sul bestiame e quellenon afferenti a pubblici servizi, nonché la sovraimposta comu-nale.L’inconveniente che va rilevato è costituito dalla constatazione cheAlbegno non ha attualmente la possibilità di sistemare la nuovasede Comunale.Tuttavia i fautori della ricostituzione del Comune hanno datofondati affidamenti di provvedere entro breve tempo alla co-struzione di una modesta casa comunale, con i mezzi straordi-nari procurati sul posto, analogamente a quanto venne fatto a suotempo per l’erezione della Chiesa e dell’Asilo Infantile.Sulle domande pure l’ufficio del Genio Civile ha dato il proprio pa-rere favorevole.Premesso quanto sopra si propone all’On. Deputazione di favo-rire la ricostituzione degli ex comuni di Curnasco ed Albegno at-tuali frazioni di quello di Treviolo.»

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

dopo una esauriente discussione sulla relazione e sulla propostadel Deputato Traversi:Vista la circolare 11 settembre 1945 n. 15300, con cui il Ministe-ro dell’Interno detta i criteri da seguire nella istruttoria delle ri-chieste di ricostituzione di Comuni soppressi durante il regimefascista;Considerato che gli ex Comuni di Curnasco e di Albegno hanno lapossibilità finanziaria per sostenere i maggiori oneri di Comuni au-tonomi,a voti unanimi

delibera

di esprimere parere favorevole alla ricostituzione degli ex Co-muni di Curnasco e di Albegno, attualmente fusi in quello di Tre-violo.

Treviolo 224

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ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALESeduta del 17 ottobre 1966.

N. 7OGGETTO: Ricostituzione in Comune autonomo della FrazioneCurnasco (Treviolo). Parere.

Delib. n. 140Relatore: prof. Citaristi

Il Relatore riferisce:

«La Prefettura di Bergamo ha promosso il parere di questo Con-siglio provinciale, a termini dell’art. 35 del T.U. L.C.P. 3-3-1934,n. 383, sulla domanda inoltrata da cittadini della frazione Cur-nasco in Comune di Treviolo, intesa ad ottenere la ricostituzionein Comune autonomo della frazione medesima: ciò, con notaprefettizia del 24-12-1965.Occorre subito precisare che sull’argomento il Consiglio provin-ciale ha già espresso il proprio parere con provvedimento del 24-11-1959, n. 88, parere che fu sfavorevole al distacco della fra-zione Curnasco dal Comune di Treviolo per la sua ricostituzionein Comune autonomo, per una serie di ragioni di natura econo-mico-finanziaria che in quella sede sono state ampiamente pro-spettate all’On. Consiglio provinciale.La pratica ritorna pertanto all’esame del Consiglio avendo i cit-tadini della frazione riproposto la domanda per la conseguentenuova istruttoria.Premessi questi precedenti della pratica, si forniscono qui di se-guito notizie storiche, geografiche ed ambientali nonché datieconomici e finanziari riguardanti il Comune di Treviolo e la fra-zione Curnasco:Il 1° gennaio 1929 i due Comuni di Curnasco e di Albegno venneroaggregati al Comune di Treviolo.Come si è ricordato più sopra, in data 18 settembre 1955 — asensi della legge 15-2-1953 n. 71 che modifica il disposto dell’art.33 della legge comunale e provinciale 1934 — fu inoltrata ri-chiesta da un numero di elettori della frazione superiore al quo-rum dei 3/5 (665 su 847) di ricostituzione della frazione Curnascoin Comune autonomo con i motivi che la quota di bilancio dicompetenza del ricostituendo Comune era ritenuta — in rela-zione agli oneri tributari, che i frazionisti sopportavano — piùche sufficiente a fronteggiare gli impegni del futuro Comune.A tale uopo si informa:

il Comune di Treviolo confina:- a nord: Comuni di Bergamo e Curno- a ovest: Comuni di Bonate Sopra e Bonate Sotto- a sud: Comune di Dalmine- a est: Comuni di Bergamo e Lallio.

Il Capoluogo dista dalla città di Bergamo circa km. 5. Il Comuneha una superficie di kmq. 9,27 ed una popolazione, al 31-12-1965, di n. 5971 abitanti, distribuita nelle quattro frazioni comesegue:

- Treviolo (capoluogo) circa n. 2.020- Curnasco n. 1.650- Roncola n. 700- Albegno n. 1.600

Ha un’economia agricola; una parte della popolazione operaia èoccupata presso industrie di Bergamo e di Dalmine.

CAPOLUOGOIl capoluogo è al centro del territorio comunale e dista oltre 3km. dalla strada provinciale per Bergamo. Detta strada di colle-gamento passante per Curnasco è comunale ed è asfaltata. Il ca-poluogo dista da Curnasco km. 1,500 circa.Vi sorgono: la chiesa parrocchiale; le scuole elementari (è in fasedi costruzione il nuovo edificio scolastico di 16 aule fra Trevioloe Albegno che comporta una spesa di oltre 128 milioni di lirepressoché interamente finanziata) e l’ambulatorio medico. È do-tato di telefono pubblico ed è collegato mediante servizi auto-mobilistici direttamente, e con una certa frequenza, con Berga-mo e con Dalmine.Ha un proprio cimitero distinto da quello di Curnasco.Sul territorio comunale attuale corrono km. 19,300 di strade co-munali, in parte già asfaltate, in parte in progetto di asfaltatura.Il Capoluogo è inoltre ben collegato con le altre frazioni dallequali dista:

- da Curnasco km. 1,000 circa- da Albegno poche centinaia di metri- da Roncola km 1,500 circa.

Il Comune è dotato di un proprio acquedotto.

RICOSTITUENDO COMUNE DI CURNASCOLa popolazione di Curnasco si dimostra concorde nel chiedere laricostituzione del Comune in quanto l’aggregazione a Treviolonon avvenne a suo tempo per libera determinazione degli abitantidi Curnasco ma con provvedimento di autorità.In detto territorio corrono km. 9,800 di strade comunali (in totalenel Comune km. 19,300).Nell’abitato, che dista km. 1,500 dalla strada provinciale per Ber-gamo, si trovano: la Chiesa parrocchiale, l’edificio per le scuole ele-mentari; le scuole medie, l’asilo parrocchiale; è dotato di telefo-

no pubblico e di impianto di pubblica illuminazione. La suddet-ta frazione ha un proprio cimitero.Curnasco è collegata con l’acquedotto civico di Bergamo. È sprov-vista di fognatura; lo scarico delle acque avviene a mezzo di tom-bini che si dimostrano insufficienti.

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Omissis)

OSSERVAZIONI SULLE ENTRATE E LE USCITE DELLA FRAZIONE DlCURNASCO.Le entrate sono esclusivamente di natura tributaria e comporte-rebbero una pressione fiscale per abitanti di:L. 10.710 comprese le compartecipazioni ai tributi erariali;L. 9.390 senza le predette compartecipazioni;L. 3.770 per le imposte di consumo.Un incremento delle entrate suddette potrebbe essere ottenu-to soltanto con l’inasprimento dei tributi comunali, giacché man-cano entrate di natura patrimoniale.Circa le uscite si deve fondatamente ritenere che, in caso di ri-costituzione in Comune autonomo della frazione in parola, essesubiranno un notevole aumento rispetto alle cifre sopra indica-te, perché il nuovo Comune si troverà a dover far fronte ad ine-vitabili maggiori spese obbligatorie, come quelle per il persona-le, nonché a spese straordinarie, come quelle per l’acquisizione el’attrezzatura degli uffici comunali; la situazione economico-fi-nanziaria dell’Ente diventerebbe inevitabilmente deficitaria e diconseguenza gli abitanti di Curnasco dovrebbero rassegnarsi asopportare un inevitabile aggravio della pressione fiscale, unicorimedio atto a fronteggiare il disavanzo di cui si è detto, senza ot-tenere miglioramenti nei servizi pubblici, in quanto il disavanzogiustificativo dell’inasprimento dei tributi sarebbe determinato es-senzialmente da spese generali ed amministrative.Già in sede della precedente relazione era stato tratto un giudi-zio sfavorevole sulla potenzialità economico-finanziaria del ri-costituendo Comune di Curnasco. Tale giudizio viene ancora unavolta confermato dai dati sovraesposti che fanno quanto menodubitare della opportunità della richiesta ricostituzione per i mol-teplici motivi innanzi illustrati e segnatamente in ordine alle con-nesse implicazioni di carattere economico del ricostituendo Co-mune».

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la relazione;Sentite le dichiarazioni dei Consiglieri: sig. Ravasio e sig. Ghibe-si, contrarie alla ricostituzione in Comune autonomo di Curna-sco, frazione del Comune di Treviolo;Mediante votazione palese per alzata di mano;Presenti n. 31 Consiglieri;Con voti unanimi,

delibera

di esprimere parere contrario al distacco della frazione Curna-sco dal Comune di Treviolo per la sua ricostituzione in Comune au-tonomo.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 27 febbraio 1902.

N. 6 dell’Ordine del giorno della Sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale 21 aprile 1902.

OGGETTO: Domanda del Comune di Clanezzo per assumere ilnome di Clanezzo con Ubiale.

Onorevoli Consiglieri,

Il Consiglio comunale di Clanezzo in seduta 26 ottobre 1901 ha de-liberato di cambiare la denominazione del Comune, sostituen-do la attuale colla nuova di Comune di Clanezzo con Ubiale emotiva la determinazione della circostanza che, detta frazionesi trova così lontana dal Capoluogo da lasciar quasi agio a cre-dere che esso faccia Comune a se. Infatti essa dista tre kilometridal Capoluogo e vi comunica per una sola strada mulattiera. Inol-tre la frazione, benché costituita di case quasi tutte sparse, formabuona parte del Comune, dacché secondo l’ultimo censimentola sua popolazione raggiunge 552 abitanti in confronto di quel-la dell’intero Comune che è di sole 837 anime.La R. Prefettura, prima di inviare al Ministero dell’Interno pelcorso ulteriore la suaccennata deliberazione, ha creduto conve-niente comunicarla al Consiglio provinciale interessandolo se nul-la abbia da osservare in merito alla medesima.Riconosciute vere le circostanze esposte nella deliberazione del Co-mune di Clanezzo e la convenienza di adottare un provvedi-mento che meglio valga ad identificare la circoscrizione territo-

Ubiale Clanezzo 225

riale del Comune, la vostra Deputazione vi propone il seguenteordine del giorno:«Il Consiglio provinciale,Esprime il voto che il nome del Comune di Clanezzo venga mutatoin quello di Clanezzo con Ubiale.»

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 aprile 1902.

ARTICOLO 6OGGETTO: Domanda del Comune di Clanezzo per assumere ilnome di Clanezzo con Ubiale.

Il Presidente fa dar lettura della relazione della Deputazione Pro-vinciale e nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai vo-ti il seguente ordine del giorno:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esprime il voto che il nome del Comune di Clanezzo venga mutatoin quello di Clanezzo con Ubiale».

Quest’ordine del giorno risulta approvato ad unanimità di voti peralzata e seduta.

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 7 dell’ordine del giorno della seduta straordinaria del ConsiglioProvinciale 28 giugno 1922.

OGGETTO: Parere sulla domanda di trasloco dell’Ufficio Comunaledella frazione Capoluogo di Clanezzo alla frazione di Ubiale indetto Comune.

Onorevoli Consiglieri,

Con deliberazione 20 dicembre 1921 il Consiglio Comunale diClanezzo con voti favorevoli nove, due contrari delibera di tra-slocare l’Ufficio Comunale alla frazione di Ubiale. Da molto tem-po l’Amministrazione Comunale di Clanezzo avea in animo dieffettuare il trasferimento dell’Ufficio Comunale alla frazionesopraddetta e ciò per diverse ragioni; ma se il trasloco in ogget-to non si poté eseguire per insufficienza di locali adatti. Con la co-struzione del nuovo fabbricato scolastico, rimane libero il vec-chio locale delle scuole di proprietà Comunale potendosi così da-re esecuzione alla deliberazione 20-12-1921. Di conseguenza iltrasloco è suggerito anche da una ragione d’indole economicaperché colla sistemazione dell’Ufficio Comunale ad Ubiale ver-rebbe alleggerito il bilancio della somma dovuta per affitto del-l’attuale locale adibito ad Ufficio Municipale.Altre argomentazioni sono state poste in discussione a sostegnodella deliberazione 20 dicembre 1921. Il trasloco è reclamato dal-la quasi totalità della popolazione, che per tre quarti abita e ri-siede nella frazione di Ubiale, che costituendo il nucleo princi-pale del Comune, per il fatto anche di essere posta nel centrodel territorio del Comune stesso, renderebbe meno disagevolel’annesso all’Ufficio Comunale a quelle altre frazioni o cascineche per accedere all’Ufficio nella sua attuale posizione devono per-correre più di cinque chilometri. Per gli altri servizi e principal-mente per le scuole l’Amministrazione è venuta nella delibera-zione di trasportare l’Ufficio Comunale nella frazione di Ubiale.Contro tale deliberazione lo stesso sindaco di Clanezzo, alcuniconsiglieri comunali ed abitanti della frazione capoluogo inol-trarono ricorso all’Ill.mo Sig. Prefetto di Bergamo perché me-diante i Suoi buoni Uffici volesse persuadere il Consiglio Comunalea ritornare sulla propria deliberazione disponendo che la sededel Comune rimanga nella località ove attualmente si trova, eche il Segretario Comunale si rechi per due intere giornate dellasettimana alla frazione di Ubiale ove potrà aprirsi un appositolocale per una sezione dell’Ufficio Comunale a disposizione degliabitanti della frazione.I ricorrenti confortano la loro domanda con i seguenti argomenti.Innanzi tutto constatano non essere vero che tre quarti della po-polazione del Comune risiedono nella frazione di Ubiale, come pu-re dichiarano che non è affatto rispondente a verità che il tra-sloco sia reclamato dalla quasi totalità della popolazione. Ra-gioni storiche e tradizionali consigliano inoltre a lasciare la se-de comunale dove attualmente si trova, ma di queste ragioni i ri-correnti non sanno enunciarne una e passano senz’altro alla pro-posta che il Segretario Comunale presti servizio alla frazione diUbiale per due intere giornate della settimana. Avverso tale ri-corso il Consiglio Comunale di Clanezzo riunitosi in seduta straor-dinaria del 2 febbraio 1922 stabiliva di tenere ferma la delibe-razione del 20 dicembre 1921 al trasloco dell’Ufficio Comunale al-la frazione di Ubiale richiamando le ragioni che informano lapredetta deliberazione ed osservando, come le pretese ragioni sto-riche e tradizionali non reggono di fronte alla necessità ed op-portunità che l’Ufficio Comunale sia trasferito e sistemato nellafrazione di Ubiale che rappresenta il vero centro del Comune sia

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nei riguardi del numero della popolazione sia per il traffico ed in-dustrie che in esso sorgono. La Vostra Deputazione ha preso in se-rio ed attento esame le ragioni e le argomentazioni relative al tra-sporto dell’Ufficio Comunale di Clanezzo alla frazione di Ubialeed è venuto persuadendosi che i motivi addotti nelle delibera-zioni consigliari 20 dicembre 1921 e 2 febbraio 1922 hanno seriofondamento nel mentre le opposizioni fatte nel ricorso dagli abi-tanti della frazione capoluogo non sono suffragate da argo-mentazioni che meritino benevolo accoglimento.Le esigenze storiche e tradizionali, delle quali del resto non èfatto alcun cenno, non debbono, quando anche sussistessero,avere ragioni su quelle di indole civile, religiosa, commerciale,sulle quali si impernia la vita di una popolazione. Inattuabile poisarebbe per ovvie ragioni la proposta di dividere in due sezionil’Ufficio Comunale e contraria al preciso disposto dell’art. 117della Legge Com. e Prov. il quale prescrive che ogni comune ab-bia un Consiglio, una Giunta e un Sindaco, un Segretario ed un Uf-ficio Comunale, escludendovi tacitamente e in modo indubbioche un Comune possa avere due Uffici Comunali.E pertanto la Amministrazione Provinciale riconoscendo al Con-siglio Comunale di Clanezzo il buon diritto di traslocare la sededell’Ufficio Comunale dalla frazione capoluogo a quella di Ubia-le altro non fa che agire coscientemente alle legittime aspira-zioni di quella Amministrazione Comunale.E pertanto la Vostra Deputazione vi sottopone il seguente ordi-ne del giorno:

Sulle deliberazioni 20 dicembre 1921 e 2 febbraio 1922 del Con-siglio Comunale di Clanezzo intese ad ottenere il trasporto del-l’Ufficio Comunale dalla frazione capoluogo di Clanezzo a quel-la di Ubiale

Il Consiglio provincialeEsprime parere favorevole perché i desiderata della Ammini-strazione Comunale di Clanezzo siano dalla Superiore Autorità be-nevolmente accolti.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Estratto del Verbale della Seduta del 28 giugno 1922.

N. 7OGGETTO: Parere sulla domanda di trasloco dell’Ufficio Comunaledal Capoluogo di Clanezzo alla frazione di Ubiale in detto Co-mune.

Datasi lettura della relazione della Deputazione Provinciale enessuno chiedendo la parola, il Presidente mette in votazionel’ordine del giorno seguente:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

esprime parere favorevole perché i desiderata della Ammini-strazione Comunale di Clanezzo siano dalla Superiore Autorità be-nevolmente accolti.

È approvato alla unanimità, presenti N. 34 consiglieri.

ALLEGATO 3

[PETIZIONE POPOLARE DEGLI ABITANTI DELLA FRAZIONE DI CLA-NEZZO]

All’Onorevole Presidente del Consiglio della Regione Lombardia

e.p.c. - Spett. Comune di Ubiale Clanezzo- Spett. Comune di Almenno S. Salvatore- Ill.mo Presidente Comunità Montana V. Brembana- Ill.mo Presidente Comunità Montana V. Imagna

OGGETTO: Petizione popolare.

I sottoscritti elettori della frazione di Clanezzo, del Comune diUbiale Clanezzo (BG), fanno presente che:

- La frazione di Clanezzo, per la naturale conformazione geo-grafica ed orografica, da sempre gravita nella direzione Almen-no S. Salvatore-Bergamo piuttosto che in direzione Ubiale-Zo-gno (solo da alcuni anni è collegata al Comune di Ubiale attra-verso una strada, non ancora ultimata - persino la rete telefoni-ca è diversa: per telefonare in Comune è necessario fare il pre-fisso);- Clanezzo si trova sulla confluenza dei fiumi Imagna e Brembo erappresenta la porta d’ingresso per la Valle Imagna, cui si sentelegata da vincoli antichi avendone condiviso le sorti nel tempo;- La popolazione usufruisce dei principali e più importanti servi-zi (in parte inesistenti sul territorio che Almenno offre: banche,ufficio postale, negozi, distributori benzina, sezione artigiani,biblioteca, scuole, trasporti scolastici e vicariato;- In particolare le scuole materna, elementare e media di Al-menno S. S. sono diventate il naturale bacino d’utenza per la po-polazione scolastica di Clanezzo (dato che la Scuola Media non èpresente nel Comune di Ubiale, ma in quello di Sedrina e che laScuola Elementare di Ubiale prevede pluriclassi);

- Tramite Almenno S. S. ci sarebbe la possibilità di collegamentocon Bergamo (attraverso petizione popolare è appena stata chie-sta una breve variante alla linea Valle Imagna, per attivare al-meno negli orari di punta un primo servizio di trasporto pubbli-co anche per la frazione di Clanezzo) per la frequenza di scuolesuperiori, per lavoro o per recarsi in ospedale;- Ci sarebbe inoltre la possibilità di usufruire dei servizi USSL adAlmenno, piuttosto che recarsi ogni volta a Zogno, distante cir-ca 10 Km;- Infine, avendo sempre frequentato la scuola materna e mediae da qualche anno anche la scuola elementare di Almenno, lapopolazione di Clanezzo si è sempre più inserita in questo con-testo sociale entrandone a far parte attivamente.

Sicuri della Vs. sensibilità a considerare necessari per la frazionedi Clanezzo un miglioramento delle condizioni economico-so-ciali ed una razionalizzazione dei servizi offerti alla comunitàstessa

CHIEDONO

inoltre il distacco della frazione Clanezzo dal Comune di UbialeClanezzo (BG) ed il suo accorpamento al Comune di Almenno S.Salvatore (BG), per poter legittimare queste affinità e necessità,entrando a far parte integrante del Territorio e della Comunità diAlmenno S. Salvatore.

Clanezzo, li 12 aprile 1997

Gli abitanti della frazione Clanezzo

La presente petizione consta di n. 15 fogli e di numero 105 firmedi elettori della Sezione n. 2 del Comune di Ubiale Clanezzo.

ALLEGATO 4

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

Relazione allegata alla deliberazione n. 18 del Consiglio Comunaledel 29 luglio 1998.

OGGETTO: Distacco della frazione di Clanezzo dal Comune diUbiale Clanezzo. Osservazione al P.D.L. n. 0482 - DGR n. 36372.

PREMESSAUna maggioranza esigua, 105 su 185 elettori, pari al 57 per cen-to, ha richiesto il distacco della frazione Clanezzo dal Comunedi Ubiale Clanezzo e la sua aggregazione al Comune di AlmennoSan Salvatore.Si sottolinea, che il Comitato promotore della raccolta di firme peril distacco di Clanezzo da Ubiale è prevalentemente costituitoda persone venute ad abitarvi solo recentemente, poiché moltopiù difficilmente tale iniziativa sarebbe stata presa da residenti sto-rici della frazione di Clanezzo, legati al Capoluogo anche da buo-ne relazioni di parentela che risalgono nel tempo.Nella relazione che accompagna il P.D.L. inoltre vengono distor-ti gli aspetti storici, geografici e non viene in nessun modo te-nuto in considerazione l’aspetto economico collegato ai servizi edalle infrastrutture realizzate dal Comune nella frazione.

NOTE DI CARATTERE STORICOLa denominazione del comune trae origine dal nome delle dueprincipali frazioni: Ubiale sede comunale e Clanezzo, essa è peròrecente, perché durante i secoli pur mantenendo pressoché glistessi confini “tracciati dalla natura”, ha subito numerosi cam-biamenti a causa di motivazioni di ordine geografico, politico eculturale.Si diceva tracciati dalla natura perché il comune ha per confini na-turali tre corsi d’acqua che lo cingono a nord, est e sud; a montevi è lo spartiacque creato dalla catena montuosa che delimita lavalle Brembana dalle valli Brembilla e Imagna.I primi documenti che richiamano le località di Ubiale e Clanez-zo risalgono al XIII sec., ad essi, è però associato anche il nome diBrembilla, infatti si legge Ubiale di Brembilla, Clanezzo di Brem-billa etc. Bisogna infatti sapere che a quel tempo la zona chiamataBrembilla non corrispondeva all’attuale ma comprendeva Ubia-le, Clanezzo, Mortesina, Laxolo e altre piccole contrade.Gli abitanti di queste terre pur essendo soggetti all’autorità ve-scovile, iniziarono ad avere una certa autonomia, e già nel 1304,radunati in pubblica piazza, eleggevano tre persone: una perUbiale e Clanezzo (notare che erano già considerati insieme),una per Laxolo e una per le restanti contrade, le quali sarebberoentrate a far parte di una commissione che avrebbe dovuto stu-diare e delineare i confini con gli altri paesi limitrofi.Durante le sanguinose lotte tra guelfi e ghibellini, i Brembillesi (gliabitanti della zona sopra menzionata) di parte ghibellina si scon-trarono molte volte con gli abitanti della Valle Imagna di fedeguelfa e le cronache di quel tempo sono ricche di episodi che nericordano le cruenti gesta.Gli storici raccontano che le contrade della Valle Brembilla eranocosì unite e concordi che formavano un solo corpo e una sola re-pubblica ed erano così sicure e protette perché oltre ai castellidi Ubione, Clanezzo e Casa Emminente, pareva che la stessa na-tura ne avesse disegnato le difese.Quando il territorio passò sotto il dominio della Repubblica diVenezia, la “Brembilla” mantenne gli stessi confini e i suoi uo-mini lo stesso carattere bellicoso, tanto che i rettori della cittàdi Bergamo dovettero richiamarli all’ordine molte volte.I richiami, però, non ottennero l’effetto sperato e fu così che i

veneziani decretarono la tragica distruzione della Brembilla av-venuta nel 1443.Distrutti i castelli, rase al suolo le case ed esiliati tutti i suoi abitanti(si sparsero nel milanese e da essi trae origine il cognome Brem-billa o Brambilla), il governo veneziano stabilì che più nessuno viavrebbe dovuto abitare per almeno cento anni.In seguito, sui resti degli antichi edifici, sorsero altre abitazioni,le contrade che si trovavano in valle Imagna vedi Mortesina, CaCarminati, Oppolo entrarono a far parte dei comuni di Capizzo-ne e Berbenno, Laxolo rimase da solo mentre Clanezzo e Ubialeformarono il comune di Brembilla Vecchia. Comune che avevagli stessi identici confini di oggi.Napoleone ed in seguito anche gli austriaci riorganizzarono am-ministrativamente il territorio bergamasco dividendo ed accor-pando ove necessario ma, non modificarono il comune di BrembillaVecchia eccetto per il nome che divenne Clanezzo con Ubiale.Venne il regno d’Italia e poi la repubblica che modificarono (ve-di in Valle Brembana) molti comuni ma non toccarono UbialeClanezzo.La frazione di Ubiale più ampia e libera da vincoli “feudali” (in-fatti il territorio di Clanezzo per il 95% apparteneva ai proprie-tari del castello) ebbe un veloce sviluppo e portò la popolazioneresidente a superare i tre quarti dell’intera popolazione comunale.L’Amministrazione Comunale decise perciò che era necessariotrasferire la sede municipale da Clanezzo ad Ubiale e avviò le re-lative procedure.Il trasferimento degli uffici comunali dal castello di Clanezzo alnuovo municipio di Ubiale avvenne nel 1923.Quattro anni dopo il Regio Decreto 27-2-1927 n. 305 stabiliva ilnuovo nome del comune che sarebbe stato: Ubiale Clanezzo.

RIFLESSIONICome mai dopo tutti i seri guai creati dai brembillesi i venezianipermisero la ricostruzione del comune ancora unito e non pen-sarono di dividerlo?Come mai le amministrazioni seguenti non pensarono di accor-pare Ubiale a Sedrina che già facevano un’unica parrocchia eClanezzo con Almenno?Dal 1200 in avanti le vicende storiche di Clanezzo sono sempre sta-te legate ad Ubiale anche quando c’era di mezzo Almenno.

CONFORMAZIONE GEOGRAFICA ED OROGRAFICAL’attuale delimitazione geografica del Comune si identifica conuna precisa delimitazione orografica: a nord il torrente Brem-billa, ad est il fiume Brembo, a sud-ovest il torrente Imagna e anord-ovest il crinale del monte confinante con Strozza, Capizzo-ne e Brembilla.Ogni altra delimitazione o confinazione potrà pure avere mol-teplici significati ma non potrà mai assumere la caratteristica diuna naturale conformazione orografica.Non appare orograficamente naturale dividere un Comune conuna delimitazione definita da una valletta, quella di Giosafat,per la maggior parte del tempo asciutta per integrarne una par-te con un altro Comune attualmente diviso da un vero e propriofiume quale potrebbe essere definito il torrente Imagna.Tutto quanto sopra senza altresì tener conto che il collegamen-to, di tipo carrabile, tra il Comune di Almenno San Salvatore e lafrazione di Clanezzo, avviene su un ponte di proprietà privata, co-struito nel 1925 dai vecchi proprietari, i conti Roncalli, del Ca-stello di Clanezzo.La porzione di territorio del Comune di Ubiale Clanezzo identi-ficabile con “Clanezzo” inoltre non è, nel modo più assoluto, daconsiderarsi parte della Valle Imagna ma come parte integran-te della Valle Brembana.A conferma di quanto sopra basti dire che l’intero abitato di Cla-nezzo si affaccia sul fiume Brembo, solo le ultime e più recenti co-struzioni (quantificabili nel 10% dell’intero abitato della frazio-ne) sono rivolte sul torrente Imagna.Clanezzo è sempre stato, storicamente, passaggio pedonale perla Valle Brembana, sia per quanti provenivano da Bergamo siaper chi proveniva dalla Valle S. Martino.Mai Clanezzo è stato passaggio per qualcuno diretto in ValleImagna.Clanezzo aveva anche una propria fermata sulla linea ferroviariadella Valle Brembana, fino alla soppressione del servizio avve-nuta nel 1966.La passerella sul fiume Brembo mette ancora oggi in comunica-zione Clanezzo con i territori della Valle Brembana.I reperti archeologici trovati a Clanezzo nella grotta “Buco di Co-sta Cavallina” testimoniano la presenza umana databile a circa14.000 anni fa e comunemente definita dagli studiosi come il“primo abitante della Valle Brembana”.Ad ulteriore conferma di quanto sopra l’Amministrazione Co-munale allega alla delibera da inviare alla Regione un plasticodel nostro territorio ed in particolare l’imboccatura della ValleBrembana e della Valle Imagna, osservando il quale, il concettosu esposto appare evidente.

EROGAZIONE SERVIZILa necessità per gli abitanti di Clanezzo di comporre il prefisso te-lefonico per comunicare con il proprio municipio, a seguito discelte tecniche della Telecom, è attualmente un obbligo esteso atutto il territorio nazionale, perciò questa problematica è da ri-tenersi superata.Per quanto riguarda la lamentata carenza di punti di distribu-zione, occorre evidenziare che il nostro paese conta 1226 abi-tanti di cui 241 nella frazione di Clanezzo; quest’ultima sul pro-prio territorio conta solamente un ottimo albergo-ristorante manessun punto per la vendita di generi alimentari, abbigliamentood altro.Nel capoluogo esistono invece punti vendita sia di generi ali-mentari, abbigliamento e bar, ma occorre far notare che sonocomunque in grande sofferenza in quanto vittime della grandedistribuzione.

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512

Alcuni servizi che menzionano i promotori del distacco (distri-butore di benzina, associazione artigiani, etc.) sono mancantianche nel capoluogo, i cui abitanti per soddisfarne il bisogno de-vono gravitare verso Sedrina o Zogno, senza per questo chiede-re un accorpamento a detti Comuni.Va altresì sottolineato che non necessariamente con l’aggrega-zione ad Almenno San Salvatore la frazione di Clanezzo potràveder sorgere sul proprio territorio gli esercizi auspicati.L’Amministrazione di Ubiale Clanezzo ha fatto ogni sforzo permantenere la scuola elementare a Clanezzo; la sua soppressio-ne non è dipesa dal Comune ma da disposizioni nazionali. Que-sta comunque è la realtà di tanti Comuni della Valle Brembana,e non solo.Addirittura comuni interi sono privi di questo servizio ed i loro sco-lari si devono trasferire in altri paesi per il loro utilizzo.Per quanto riguarda poi attualmente la volontà degli abitanti diClanezzo di iscrivere i propri figli presso le scuole di AlmennoSan Salvatore si fa notare che è in corso una serie di incontri trail Consiglio Comunale della scrivente Amministrazione ed il Co-mitato Promotore per il distacco di Clanezzo.Il primo di questi incontri si è tenuto presso la casa Parrocchialedi Clanezzo in data 18/05/98; In questa circostanza è emersa lapossibilità di trovare un’intesa e la volontà comunque di ritro-varsi.Venendo poi alla problematica dei trasporti pubblici occorre farnotare che, attualmente, i servizi di collegamento di Ubiale-Ber-

gamo e Clanezzo-Bergamo operano utilizzando due diversi trac-ciati. Ora con la sistemazione definitiva della strada carrale dicollegamento tra Ubiale e Clanezzo (opera già appaltata e chesarà ultimata entro la fine della prossima primavera) si può ra-gionevolmente prevedere che, a breve, i collegamenti con lacittà potrebbero utilizzare la direttrice “Ubiale-Clanezzo-Ber-gamo”.Da questa semplificazione e riorganizzazione dei trasporti sa-rebbe Clanezzo a trarne i maggiori vantaggi, in quanto, sicura-mente, vedrebbe aumentato il numero delle corse da e verso il ca-poluogo di provincia senza dimenticare che anche l’abitato diBondo, che si trova tra Ubiale e Clanezzo ed è attualmente del tut-to escluso dai trasporti pubblici, potrebbe trarre giovamento daquesto nuovo percorso.Un altro vantaggio potrebbe essere quello che i ragazzi di Cla-nezzo, a tutt’oggi obbligati a recarsi a Bergamo per le scuole su-periori, potrebbero scegliere di iscriversi al Polo scolastico di Zo-gno perché diventerebbe più facilmente raggiungibile.Problematica superata sono poi le presunte difficoltà causatedall’appartenenza all’ex USSL n. 27 lontana nell’erogare servizi perClanezzo in quanto quest’ultimo si trovava all’estremo sud del-l’ambito territoriale di tale USSL.Ora, con la razionalizzazione e gli accorpamenti delle ASL, Cla-nezzo non è più in una situazione periferica e può usufruire deiservizi ASL forniti ad Almenno S. Salvatore in quanto entrambi ap-partengono allo stesso ambito.

SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DELLA FRAZIONE DI CLANEZZOACQUEDOTTO: in primo luogo fra i servizi che il comune di Ubia-le Clanezzo eroga alla frazione di Clanezzo si deve porre il serviziodi alimentazione e di distribuzione dell’acqua. Negli anni tra-scorsi questo servizio era gestito dagli Acquedotti Civici di Ber-gamo con prelievo di acqua dalla sorgente Fontanone posta adUbiale, portata con una condotta fino a Clanezzo e quivi la di-stribuzione. Nel 1990 il Comune di Ubiale Clanezzo ha acquista-to il tutto dagli Acquedotti Civici di Bergamo, ora B.A.S., ha rifattola condotta ed ha rifatto l’anello di distribuzione a Clanezzo. At-tualmente sono in corso ulteriori lavori di potenziamento del-l’acquedotto stesso mediante la costruzione di un serbatoio diaccumulo in località Belvedere, sempre in frazione Clanezzo.METANIZZAZIONE: la frazione di Clanezzo è stata la prima adusufruire del servizio metano in modo completo, mentre alcunecontrade del capoluogo ancora oggi non ne beneficiano.FOGNATURA: la frazione di Clanezzo è stata munita nel 1985 diun impianto fognario completo di raccolta, condotta e depura-zione dei liquami.VIABILITA’: nel settore sono stati effettuati diversi interventi siadi manutenzione che di ampliamento: prolungamento della viaLeonardo da Vinci verso il cimitero, realizzazione della scaletta dicollegamento fra via Leonardo da Vinci e via Manzoni.Discorso particolare merita il collegamento fra Clanezzo ed Ubia-le con la costruzione di una nuova strada fino al 1980 inesisten-te. Trattasi di un tracciato stradale di 3 Km (distanza inferioredella frazione al municipio di Almenno San Salvatore) realizzatocon vari interventi protrattisi nel tempo, non ultimo quello appenaappaltato per il suo completamento.La frazione di Clanezzo è stata dotata interamente di pubblica il-luminazione, ivi compreso l’ultimo intervento lungo la via delPorto.Si è altresì sempre provveduto alla manutenzione ed alla tenutain efficienza della passerella sul fiume Brembo.CIMITERO: nella frazione di Clanezzo esiste un cimitero sempre te-nuto in manutenzione dal Comune con vari interventi, ultimodei quali la sistemazione della copertura dei loculi e della cap-pella.Attualmente è in fase di progettazione l’ampliamento del cimi-tero stesso con la previsione di costruire nuovi loculi.VERDE - SPORT - PARCHEGGI: il comune di Ubiale Clanezzo haprovveduto recentemente all’acquisizione di un’area nei pressidel cimitero di Clanezzo per la realizzazione di un’area a verde at-trezzato e parcheggio.Negli anni ottanta si è dato inizio alla costruzione di un campo dicalcio in località “Piane”. Lavori interrotti dalla Sovrintendenzaai Beni Archeologici a seguito di ritrovamenti di reperti, in fase discavo. L’area è comunque da acquisire al patrimonio comunale conatto da perfezionarsi all’atto della conclusione definitiva dellalottizzazione “Piane”.CASA: la frazione di Clanezzo è l’unica parte del territorio co-munale che è stata dotata di Piano di Zona per l’edilizia econo-mico popolare completamente attuato con acquisizione dell’areada parte del Comune di Ubiale Clanezzo e sua cessione ad unaCooperativa locale che ha realizzato 10 alloggi.AMBULATORIO MEDICO: il Comune di Ubiale Clanezzo disponenella frazione il servizio di ambulatorio medico che ha provvedutoa mantenere in funzione mediante interventi di messa in sicu-rezza degli impianti, rifacimento impianto di riscaldamento, etc.

CONCLUSIONE ED ASPETTO ECONOMICOQuanto sopra in particolare per evidenziare che la frazione diClanezzo non è stata mai trascurata dal Comune, anzi è dimo-strabile che negli ultimi vent’anni sono stati spesi miliardi di lireper i vari interventi sopracitati. Queste spese incidono ancor og-gi sul bilancio comunale, vedi mutui, e sono a carico di tutti i cit-tadini, quelli di Ubiale compresi e non solo quelli di Clanezzo.È da considerare, inoltre, l’aspetto economico, conseguente al-l’eventuale distacco di Clanezzo, che inciderebbe, esclusivamen-te, sugli abitanti di Ubiale, ad esempio per rifare il Piano Rego-latore Generale con i nuovi standards urbanistici.Altri Enti sovracomunali dovrebbero aggiornare le cartografie,gli archivi, le mappe catastali, con notevole dispendio di risorseeconomiche a carico della collettività.Nell’attuale periodo di ridotte possibilità economiche, per quan-to sopra esposto, non è spiegabile come si ritenga opportunoutilizzare i soldi pubblici per beneficiare di alcuni servizi (scuole,banche, uffici postali, distributori di benzina) destinati comun-que in tempi brevi ad una continua razionalizzazione; fermo re-stando che non si ritenga più vantaggioso aggiornare periodi-camente i confini territoriali.Pare iniquo e ingiusto che la frazione di Clanezzo, ormai dotatadella stragrande maggioranza delle infrastrutture, venga ora ac-corpata con un altro Comune lasciando ai restanti abitanti diUbiale l’onere di saldare i debiti contratti per gli abitanti di Cla-nezzo, e che un altro Comune possa invece godere tranquilla-mente di tutti quei benefici sopra esposti senza aver sostenutonessuna spesa.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

N. 7255 di Prot.Estratto della deliberazione N. 147 adottata nella riunione del 7ottobre 1947.

Urgnano 225

Delimitazione topografica della porzione di territorio corrispondente alla frazione di Clanezzo da distaccare dal comune di Ubiale Clanezzo ed aggregare alcomune di Almenno S. Salvatore, elaborata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Almenno S. Salvatore, nelle due ipotesi del 4 aprile 1997 (in giallo) e 11 novem-bre 1997 (in rosso). (Base cartografica: I.G.M., Carta d’Italia alla scala di 1:25 000 (25v), F° 33 III N.E. - ZOGNO, (5ª ed. 1974, aggiorn. 1971, aerofoto 1970).

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OGGETTO: Domanda della frazione di Basella per costituirsi aComune.

Relatore Sig. Traversi

Con domanda autenticata dal Notaio Vizzardi il 12 marzo de-corso 115 contribuenti e 163 elettori della frazione di Basella inComune di Urgnano chiedono che la stessa frazione venga eret-ta ex novo a Comune.Basella conta circa un migliaio di abitanti e dista Km. 4 da Ur-gnano, capoluogo del Comune.I gettiti tributari, trattandosi di piccolo centro di pianura con va-ste estensioni di fertili terreni, si possono calcolare in L 1.105.700.-all’anno.Su tale cifra è basato lo schema del possibile bilancio di previ-sione.La popolazione di Urgnano era (censimento 1936) di 5133 abi-tanti, di cui circa 1000 appartengono a Basella.Più che ragioni di carattere economico, sociale e topografico, ladomanda della popolazione di Basella è fondata su ragioni disentimento.Per l’esame della richiesta di Basella vanno prese in considera-zione non le norme speciali emanate dall’Autorità Centrale perla ricostituzione di ex comuni soppressi durante il periodo fasci-sta, bensì quelle contenute nel T.U. della Legge comunale e pro-vinciale, approvato con R.D. 2 febbraio 1915, n° 148.L’art. 120 del predetto T.U. precisa che una borgata o frazionedi Comune può chiedere la propria costituzione a Comune di-stinto quando, tra l’altro, abbia una popolazione non inferiore a4000 abitanti.Poiché, come si è rilevato, il numero degli abitanti di Basella si ag-gira sulle 1000 unità, manca a questa frazione uno dei requisiti es-senziali richiesti dalla vigente legislazione per essere costituitoin Comune a sé.Ciò premesso si propone di esprimere parere contrario allo ac-coglimento della domanda.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Sentita la soprariportata relazione,Visto il R.D.L. 4 aprile 1944, n° 111,Considerato che la popolazione di Basella non raggiunge le 4000unità;Visti gli articoli 120 e 242 del T.U. della Legge comunale e pro-vinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n° 148;Aderendo alla proposta del relatore;

delibera

di esprimere parere contrario all’accoglimento della domandadi erezione in Comune della frazione di Basella, facente partedi quello di Urgnano.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 16 agosto 1872.

N. 18 dell’Ordine del giorno della seduta del Consiglio provin-ciale del 3 settembre 1872.

OGGETTO: Distacco della frazione di Ponti dal territorio di Bon-dione per l’aggregazione di essa al Comune di Fiumenero.

Relatore Avv. Giuseppe Ginammi.

Onorevoli Consiglieri,

Avendo il Procuratore del Re constatato al signor Prefetto l’a-normale situazione della frazione di Ponti, la quale per territorioappartiene al Comune di Bondione ed invece nei rapporti am-ministrativi e civili è annessa al vicino Comune di Fiumenero, ovei suoi abitanti non solo tengono da tempo immemorabile la loroparrocchia, ma concorrono ancora alla leva ed all’amministra-zione comunale col mezzo delle elezioni, il signor Prefetto, per de-finire in modo positivo il diritto di pertinenza dei detti abitantipiuttosto all’uno che all’altro Comune, ha creduto di sentire nel-l’argomento il parere dei Consigli comunali d’ambo i Comuni in-teressati.Da prima non soltanto il Consiglio di Fiumenero con delibera-zione 24 maggio 1870 ha aderito ad unanimità che la detta fra-zione fosse ritenuta aggregata definitivamente al proprio Co-mune, ma vi annuì pure anche il Consiglio di Bondione con deli-berazione 19 maggio 1870 colla condizione che gli abitanti didetta frazione fossero esclusi dal diritto di stramaglie, legna mor-

Valbondione 227

ta, pascolo e quant’altro esercitassero nel detto Comune di Bon-dione. Ma poscia essendosi dovuto riprendere la pratica da prin-cipio per uniformarsi alle prescrizioni dell’articolo 15 della leggecomunale e provinciale, la quale vuole che consimili domandedi segregazione ed aggregazioni delle borgate o frazioni siano ri-chieste dalla maggioranza degli elettori della borgata, si sonodovuti sentire nuovamente i due Consigli sulla formale domandadi tutti gli elettori di Ponti, ed essi mentre aderirono nuovamentein massima alla fatta domanda, vi apposero entrambi tali condi-zioni da rendere molto pi˘ complessa la quistione di quello chenon fosse o paresse da principio.Il Consiglio comunale di Fiumenero infatti, con deliberazione 24ottobre 1871, aderÏ nuovamente in massima all’aggregazione didetta frazione al proprio Comune semprechÈ perÚ il Comune diBondione ceda a quello di Fiumenero quella parte di patrimo-nio, azioni e diritti che spettano alla aggreganda frazione, suiquali si riserva di deliberare in seguito alle proposte che verran-no fatte dal Comune di Bondione medesimo, quanto non credainvece di obbligarsi formalmente a contribuire ogni anno conuna somma da determinarsi alle spese della scuola, della con-dotta medica e di ogni altro servizio comunale di cui usufruiscegratuitamente quella frazione, aggiungendo ancora che in ca-so diverso intende di escludere d’ora in avanti i suoi abitanti daidetti vantaggi comunali, non senza domandare ancora un corri-spettivo per l’uso dei detti benefici goduti dalla detta frazione ne-gli anni scorsi.Il Consiglio comunale di Bondione invece con deliberazione 30maggio 1872 ha dichiarato che i detti frazionisti appartengono giàal Comune di Fiumenero da tempo immemorabile, ove fruisconoed esercitano finora gli usi dei servizi comunali, non usando essisul Comune di Bondione che del diritto di pascolo in una soladeterminata località loro concessa a titolo di precario, per cui di-chiara non doversi far luogo ad alcuna pratica di aggregazionedella detta frazione al Comune di Fiumenero al quale già ap-partiene da tempo immemorabile.

Trattandosi di due Comuni, l’uno dei quali aderisce a ricevere lafrazione in discorso sotto determinate condizioni e di altro che,non solo dichiara di cederla, ma afferma anzi che essa appartie-ne già al Comune che la richiede, non sembra che codesto Con-siglio il quale non è chiamato dall’art. 15 della legge che a dareun voto nell’argomento, possa dubitare nell’impartire la sua ade-sione, lasciando da parte le questioni che possono sorgere tra idue Comuni sulla modalità delle cessioni.Egli è perciò che la vostra Deputazione vi propone il seguenteordine del giorno:

«Ritenuto conveniente che la frazione Ponti appartenente perterritorio al Comune di Bondione sia aggregato a quello di Fiu-menero al quale già appartiene in via amministrativa, il Consi-glio Provinciale, aderendo al voto favorevolmente espresso dal Co-mune di Bondione colle deliberazioni 19 maggio 1870 e 30 mag-

gio 1872, e da quello di Fiumenero colle deliberazioni 24 maggio1870 e 24 ottobre 1871 sulla massima della detta cessione, opinache venga assecondata la domanda di tutti i frazionisti di Ponti diessere distaccati interamente dal Comune di Bondione ed ag-gregati a quello di Fiumenero, e rimette i due Comuni a far valerecome credono le loro ragioni sulle modalità con cui deve ese-guirsi il detto passaggio.»

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 settembre 1872.

ARTICOLO 18OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Ponti per essere staccatidal comune di Bondione ed aggregati a Fiumenero.

Letta la relazione della Deputazione Provinciale, il ConsiglierePatirani è dispiacente che per una mancanza di forma si sianosentiti i due Comuni per una seconda volta, nella quale hannoapposte alle loro deliberazioni i delle condizioni, le quali nonpossono che essere causa di infiniti litigi tra loro. Ritiene che perl’interesse stesso della frazione di Ponti sia per ora da sospende-re ogni deliberazione, finché non siensi fatte le pratiche necessarieper ovviare alle liti e comporre amichevolmente tra i due Comu-ni le insorte quistioni.

(Omissis)

Avendo il Consigliere Patirani ritirata la sua mozione sospensi-va, il Presidente pone a votazione l’ordine del giorno propostodalla Deputazione Provinciale nella sua relazione, che è il se-guente:

«Ritenuto conveniente che la frazione Ponti appartenente perterritorio al comune di Bondione sia aggregata a quello di Fiu-menero, al quale già appartiene in via amministrativa, il ConsiglioProvinciale aderendo al voto favorevolmente espresso dal Co-mune di Bondione colle deliberazioni 19 maggio 1870 e 30 mag-gio 1871, e da quello di Fiumenero colle deliberazioni 24 maggio1870 e 24 ottobre 1871, sulla massima della detta cessione, opi-na che venga assecondata la domanda dei frazionisti di Ponti,di essere distaccati dal comune di Bondione ed aggregati a quel-lo di Fiumenero, e rimette i due Comuni a far valere come credonole loro ragioni sulle modalità con cui deve eseguirsi il detto pas-saggio.»

Viene approvato per alzata e seduta a grandissima maggioranzadi voti.

Corografia dei Comuni di Bondione e Lizzola con rappresentata la porzione di territorio comunale di Lizzola in progetto di distacco dal detto Comune e diunione al Comune di Bondione, 5 aprile 1922. (Archivio Storico Provinciale).

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514

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 14 aprile 1923.

N. 12 dell’ordine del giorno della Sessione straordinaria del Con-siglio Provinciale del giorno 19 aprile 1923.

OGGETTO: Parere circa la domanda dei frazionisti di Lizzola Bas-sa di distacco dal Comune di Lizzola e aggregazione a quello diBondione.

Onorevoli Consiglieri,

Con domanda 26 dicembre 1921, autenticata dal Notaio Pelle-grini dott. cav. Giacomo al n. 4618 di repertorio, la maggioranzadegli elettori Amministrativi residenti nelle frazioni di LizzolaBassa, hanno chiesto alla R. Prefettura il distacco di dette fra-zioni dal comune capoluogo e la aggregazione a quello di Bon-dione. Diverse le ragioni che hanno indotto i frazionisti di Liz-zola a chiedere il distacco tra le quali la principale deve ricercar-si nella distanza del capoluogo di km. 3 di strada difficile mon-tuosa, e nella stagione invernale quasi impraticabile, mentre in-vece dette frazioni formano un tutto coll’abitato di Bondionecol quale hanno in comune tutti i servizi religiosi, scolastici, diassistenza e beneficenza pubblica: la vita economica, civile e re-ligiosa dei frazionisti di Lizzola bassa si svolge tutta nel Comu-ne di Bondione. Richiesta del suo parere l’Amministrazione Co-munale di Bondione questa dichiarò come per una strana confi-gurazione topografica sia fraternamente legata agli abitanti diLizzola Bassa, e in seduta 17 settembre 1922 deliberò di acco-gliere la domanda dei frazionisti di Lizzola di aggregazione alComune di Bondione.Non dello stesso parere, si comprende, è stata l’AmministrazioneComunale di Lizzola la quale nella seduta 13 agosto 1922 ha de-liberato di dare voto contrario al distacco della Frazione Bassadal capoluogo facendo voti che gli abitanti di detta frazione rie-vocando i cordiali rapporti ultra secolari, abbiano a ritornare sul-la loro domanda di separazione.Osserva che i motivi addotti in appoggio a detta domanda sonoesagerati ed infondati. Ammette che vi è una considerevole di-stanza fra il capoluogo e le frazioni; vi sono però facili mezzi dicomunicazione. Per quanto riguarda il servizio Sanitario il Con-siglio Comunale di Lizzola osserva che i Comuni di Lizzola e Bon-dione sono già consorziati, così dicasi per le scuole elementaririordinate ultimamente a sensi della legge sulla istruzione ele-mentare. Rievocando la sollecitudine con la quale il Comune di Liz-zola ebbe sempre a provvedere ai bisogni dei frazionisti, accen-na alle spese incontrate per migliorare le fontane, le suppellettiliscolastiche, restauri alle scuole.Osserva infine il Consiglio Comunale che la frazione capoluogonon potrebbe in modo assoluto provvedere alle spese di legge, at-tesa l’ubicazione della frazione di Lizzola Bassa e le risorse con-siderevoli che al Comune provengono dalla esistenza in dettefrazioni di industrie elettriche e metallurgiche, che permettonouna larga applicazione del Dazio consumo, della tassa di eserci-zio e rivendite, della sovrimposta Comunale sui Redditi di Ric-chezza Mobile ed una parte rilevantissima della sovrimposta fon-diaria per l’imponibile fortissimo a carico dei fabbricati ed opifi-ci della Ditta Franchi-Gregorini, laddove al capoluogo del Co-mune col fatto della aggregazione delle Frazioni Basse al Co-mune di Bondione nessun reddito resterebbe all’infuori di quel-lo derivante dagli scarsi e rocciosi pascoli esistenti in quella lo-calità.Nel mentre non dobbiamo disconoscere le ragioni che militano afavore del chiesto distacco non dobbiamo però dimenticare cheper effetto del medesimo il Comune di Lizzola verrebbe postonella condizione di non poter oltre svolgere la sua azione am-ministrativa poiché verrebbero a far difetto i mezzi legali perpoter continuare in una tale funzione, vale a dire la sua attivitàsarebbe completamente paralizzata e non sussisterebbe ragio-ne alcuna perché detto Comune potesse oltre costituire un enteautarchico con funzioni proprie. In questo senso si è espresso an-che il Consiglio di Stato il quale ha affermato che quand’anche ladomanda di separazione di alcune frazioni dal Comune al qualeappartengono e la loro aggregazione ad altro contermine siafatta dalla maggioranza degli elettori della frazione stessa edabbia il voto favorevole dei due Consigli Comunale e Provincia-le e sia fondata su considerazioni di minore distanza dal Comu-ne a cui vorrebbensi aggregare e da maggiori facilità di comu-nicazioni con questo, tuttavia non può essere accolta se con laprogettata separazione il Comune, da cui le frazioni verrebbe-ro staccate, non si trova più in condizione da poter adempiereagli obblighi che gli sono imposti dalla legge (parere del Consigliodi Stato 8 gennaio 1892 N. 7280-1974).Nella specie il Comune di Lizzola colla progettata separazionedelle frazioni basse per la sua poco florida posizione finanziariasi troverebbe con le rendite diminuite in modo tale da non poterpiù con le proprie forze attuare i pubblici servizi. In questo statodi cose è chiaro che la separazione in oggetto per quanto con-veniente alle frazioni basse di Lizzola si risolverebbe nella sop-pressione del Comune di Lizzola il quale non avrebbe più modoné ragione di esistere.La Vostra Deputazione, aderendo ai voti espressi da taluni con-siglieri provinciali nella seduta del 21 febbraio scorso, non hamancato di tentare di prospettare ai tre comuni di Lizzola, Bon-dione e Fiumenero la convenienza di unirsi in un sol comune,con denominazione da stabilirsi. Ma tale tentativo fu tenace-

mente avversato dai comunisti di Lizzola e di Fiumenero.Cosicché la Vostra Deputazione non può che riproporre alla vo-stra approvazione il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio Provinciale;Sulla domanda della maggioranza degli elettori amministratividelle frazioni Basse di Lizzola;

delibera

di esprimere voto contrario alla chiesta separazione dal Comu-ne di Lizzola e aggregazione a quello di Bondione, facendo vo-ti che i due Comuni di Lizzola e di Bondione abbiano ad unirsi inuno solo.

La Deputazione Provinciale.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOCONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16 gennaio 1954.

OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Scano al Brembo (Comunedi Valbrembo) per la ricostituzione di detta frazione in Comuneautonomo.

Il relatore ass. Simoncini comunica:

«L’art. 33 della legge comunale e provinciale del 1934 disponeche le borgate o frazioni di comuni che abbiano popolazionenon minore di 3.000 abitanti e mezzi sufficienti per provvedereadeguatamente ai pubblici servizi possono, ad istanza di un nu-mero di cittadini che rappresentino la maggioranza numericadei contribuenti che sostengano almeno la metà del carico deitributi locali, essere costituite in Comuni distinti.Uguale facoltà, dispone il predetto art. 33, è concessa al capo-luogo di un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate quan-do le sue frazioni siano naturalmente separate da esso ed ab-biano i requisiti per essere costituite in Comune distinto e la do-manda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti delcapoluogo a norma del comma precedente.La così detta legge Rosati derogò peraltro al generale dispostodi legge ammettendo la possibilità della ricostituzione di bor-gate o frazioni di numero inferiore ai 3.000 abitanti quando ta-li borgate o frazioni avessero la qualifica di Comune autonomoanteriormente al 28 ottobre 1922 e quando la ricostituzione siachiesta da almeno i tre quinti degli elettori fermo restando ilrequisito della rappresentanza di almeno metà del carico deitributi locali.Potrebbe quindi discutersi se la deroga legislativa al testo unicopossa consentire anche una certa forma di espulsione dal Co-mune di una frazione.Tale caso di espulsione ricorre infatti nella particolare fattispe-cie sottoposta al parere dell’On. Consiglio.La sede comunale è infatti situata in Scano al Brembo il qualecomprende un numero di abitanti pressoché uguale agli abitan-ti della frazione di Ossanesga mentre, nel progetto di previsionedelle presunte uscite ed entrate nei Comuni da ricostituire si pre-vede, per Scano al Brembo, un bilancio di 3.573.150 contro unbilancio di 2.575.000 assegnato ad Ossanesga.Nel progetto di divisione territoriale la parte prevalente rimar-rebbe a Scano il quale conserverebbe anche la maggioranza del-le attività industriali e commerciali.Si potrebbe quindi affermare che Scano costituisca, attualmente,il capoluogo del Comune mentre Ossanesga si presenta comefrazione.Secondo un concetto ed una interpretazione letterale della leg-ge Rosati potrebbe discutersi se sia prevista la possibilità dellaespulsione quale sopra definita allorché non ricorra elementogenerale del minimo di 3.000 abitanti. Senonché una logica analogia porta a ritenere che il ripristinodella situazione prefascista possa essere effettuato ad istanzadella frazione o del Capoluogo sempre che la parte, per così di-re, istante, raggiunga i tre quinti del numero degli elettori.Superato pertanto tale dubbio interpretativo, occorrerà precisa-re, sotto il profilo di una considerazione di opportunità, che tut-ti gli elettori di Scano al Brembo hanno sottoscritto la domanda7 dicembre 1952 intesa alla separazione.In tale località lo spirito separatista apparirebbe quindi notevol-mente vivo e meritevole di considerazione.Risulta peraltro che i cittadini di Ossanesga, della frazione chedovrebbe essere per così dire escorporata, si appongono, nellaloro maggioranza, ad una tale operazione adducendo ragioniamministrative del tutto ragionevoli.La pratica è corredata dai dati di bilancio prevedibile a separa-zione effettuata con riguardo ai Comuni da ricostituire.In base a tali dati non pare che una amministrazione comunale,vuoi a Scano, vuoi a Ossanesga, possa reggersi assolvendo ade-guatamente, come dispone la legge, ai pubblici servizi, in quan-to le allocazioni, ad esempio, previste per gli assegni al perso-nale dipendente, sono del tutto inadeguate e non potranno cheessere aumentate, sulla base di disposizioni odierne e future, a tut-to detrimento degli altri servizi d’istituto.L’assistenza, la viabilità, l’istruzione pubblica, non potranno cheessere del tutto contenute entro limiti intollerabili, mentre allo

Valbrembo 228

scopo di ripianare il bilancio, sono previste ingenti imposte diconsumo di famiglia.D’altro canto, procedendosi a considerazioni di pura obiettività,si osserva come la distanza fra le due frazioni non raggiunga il chi-lometro mentre l’accesso fra le frazioni stesse è di estrema co-modità in considerazione della buona rete stradale comunale si-tuata in terreno di pianura.Comunque la distanza e la relativa scomodità dovrebbe essereaddotta dagli abitanti di Ossanesga i quali non pare si dolgano delfatto che la sede comunale è lontana dal loro centro abitato.Volendosi quindi esaminare la motivazione a mezzo della qualei contribuenti di Scano sostengono la loro domanda non potrànon apparire come tale motivazione si fondi precipuamente sumotivi psicologici di incompatibilità che si ritiene, da un canto, diriferire a situazioni connesse al passato regime, e, d’altro canto,ad una denunciata prevaricazione dei cittadini di Ossanesga nel-la amministrazione del Comune.Sotto il primo profilo non pare che fatti od episodi connessi a si-tuazioni e persone del passato, se pur veritieri, possano, in uncivile consorzio, generare conseguenze talmente radicate da ope-rare pur nel presente momento, una divisione di animi ed unainimicizia tra le famiglie che compongono l’una e le famiglie checompongono l’altra frazione.L’ammettere il contrario significherebbe legittimare la radica-zione di risentimenti che venissero a tramandarsi di generazionein generazione.Per quanto riguarda il merito della denunciata incompatibilitàsi osserva che anche le più pallide dissonanze, se esasperate, pos-sono generare tumultuose ripercussioni, mentre, accompagna-te da una opera saggiamente distensiva da parte delle persone piùrappresentative, finiscono per perdere ogni propria rilevanza.In ordine al secondo motivo che si impernia su una denunciata si-tuazione di contingente supremazia degli amministratori di Os-sanesga non si ritiene che fenomeni elettorali ed amministratividel tutto transeunti possano legittimare delle risoluzioni sepa-ratiste tali da impegnare definitivamente la situazione ammini-strativa delle future generazioni.Il parere del Consiglio va espresso, ad avviso della Giunta, sulla ba-se di concrete ed obiettive esigenze e necessità pur non trascu-randosi fenomeni di natura soggettiva o sentimentale quandoperò tutto concorra a far ritenere che tali fenomeni siano desti-nati a resistere nel tempo.Nella specie si ritiene, che, pur dandosi un giusto rilievo alle istan-ze degli elettori di Scano al Brembo, di esprimere parere con-trario alla divisione proponendo la continuazione dell’attualeregime unitario.Si esprime l’auspicio che eventuali posizioni di contrasto personaleo frazionale possano essere sopite nel generale interesse del Co-mune.Avvalendosi del decorso del tempo e della esperienza maturataintraprenda l’Amministrazione comunale, con spirito di com-prensione delle generali necessità e delle legittime aspirazionidegli abitanti delle due frazioni, quella opera distensiva sopraillustrata.

N. 13384 di Prot.Deliberazione N. 23 adottata nella riunione del 16 gennaio 1954.

Vista la domanda inoltrata da 116 elettori, contribuenti dellafrazione di Scano al Brembo, intesa ad ottenere la ricostituzio-ne dell’ex Comune di Scano al Brembo attualmente unito allafrazione di Ossanesga in un unico Comune denominato Val-brembo;Riconosciuto che nel caso in esame più che di una frazione in-tenzionata a staccarsi dal Capoluogo, si tratta del Capoluogo diScano al Brembo che intende espellere la frazione di Ossanesgadalla sua giurisdizione e che quindi potrebbe essere dubbia l’ap-plicabilità della legge Rosati, la quale parla di frazioni che in-tendono ricostituirsi in Comuni autonomi;Dato comunque e concesso che per una larga e benigna inter-pretazione della legge nulla osta dal lato formale e giuridico al-l’accoglimento della domanda degli elettori di Scano al Brembo;Ritenuto, peraltro, nel merito che ragioni di opportunità e diconvenienza si oppongono a questo frazionamento in quanto:1) né le entrate di Scano al Brembo, né quelle di Ossanesga, pre-se separatamente riuscirebbero a sostenere le spese dei due Co-muni resi autonomi;2) la distanza fra i centri delle due borgate non superano il chi-lometro, e quindi, dal momento che la sede del Municipio è in Sca-no al Brembo, e gli abitanti di Ossanesga sono favorevoli al man-tenimento dello stato attuale, la popolazione di Scano non puòaddurre neppure motivi scomodità;Rilevato ancora che le motivazioni addotte dagli abitanti di Sca-no al Brembo di carattere più che altro psicologico in quanto o siriferiscono a cose ed a situazioni del passato regime, o lamenta-no una prevalenza numerica ed una invasione degli abitanti di Os-sanesga nell’Amministrazione del Comune;Ritenuto che i motivi sia della prima specie, che della secondaspecie, sono inconsistenti;Considerato quanto sopra;Udita la relazione;Vista la legge 15/2/1953 nº 71, nonché l’art. 35 della legge co-munale e provinciale;Dopo breve discussione;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

delibera

di esprimere parere contrario alla ricostituzione in Comune au-tonomo della frazione di Scano al Brembo attualmente aggrega-to con la frazione Ossanesga nel Comune unico di Valbrembo.

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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, li 8 settembre 1884.

N. 34 dell’Ordine del giorno del Consiglio provinciale del 15 set-tembre 1884.

OGGETTO: Domanda di distacco dal Comune di Almenno S. Sal-vatore della Frazione di Oltre Brembo per aggregarla a Villad’Almè.

Onorevoli Consiglieri,

Chi dal Comune di Villa d’Almè si avvia per la strada provincialedi Valle Brembana verso Sedrina, oltrepassata la Ventolosa, tro-va sulla fronte di un rustico caseggiato a sinistra mano la scrittaComune di Almenno S. Salvatore.Da questo punto si protende infatti per oltre un chilometro ver-so tramontana un tratto di territorio conterminato a sera dal-l’alveo del Fiume Brembo ed a mattina da una linea di vecchiastrada mulattiera e solcato nel mezzo dalla predetta strada pro-vinciale, che appartiene al Comune di Almenno S. Salvatore seb-bene quel Fiume forzatamente ne lo separi. Ha una superficiedi ettari 10.59.70 con una rendita censuaria di L. 1034.92; contacirca 50 abitanti e cinque soli elettori comunali; dei dodici fab-bricati dispersi il principale è quello denominato La Fonderia sot-toposto alla strada provinciale; il Ghisleno ed il Casino le sono acavallo, la Cà dell’Ora la domina.Questa non è però che una parte della Frazione oltre Brembo;un’altra più piccola ne possiede il Comune stesso più a valle ed èquella esistente sotto lo Stabilimento della filatura lino, e rac-chiusa fra la Roggia dello Stabilimento ed il seno del Fiume; la su-perficie di quest’altra è di ettari 7.72.80 con una rendita censua-ria di L. 152.50, ma non ha alcun abitante suo proprio e menoalcun altro elettore; vi si estende soltanto qualche fabbricato ac-cessorio del suddetto Stabilimento il quale siccome posto al di-sopra della Roggia, fa già parte del Comune di Villa d’Almè.Ambedue queste strisce compongono rispetto al Comune di Al-menno S. Salvatore un’unica Frazione Oltre Brembo.Gli Elettori di questa Frazione inscritti nella Lista amministrati-va 1883, per titoli che appartengono esclusivamente alla stessa cir-coscrizione territoriale, erano Capelli Giovanni fu Domenico, Pa-ganoni Raffaele di Giacomo, Pessina Gio. Battista fu Francesco,Ponti cav. Andrea fu Giuseppe e Quarti Antonio fu Giuseppe,tutti abitanti nella Frazione, meno il Ponti che è indicato domi-ciliato a Milano.Con istanza 11 luglio 1883 riconosciuta nelle firme dal notaiodott. Bartolomeo Bolis i signori Paganoni Raffaele, Pessina Gio.Battista e Quarti Antonio si rivolsero al finitimo Comune di Villad’Almè domandando l’aggregazione al medesimo della loro Fra-zione. Il Consiglio comunale in seduta 19 ottobre 1883 delibera-va ad unanimità di assecondarla. Sentito sulla stessa il Consigliocomunale di Almenno S. Salvatore nel 17 marzo 1884 dichiaravaa maggioranza di opporvisi.La R. Prefettura la trasmise poscia alla Deputazione per provocareil vostro voto e la vostra Deputazione non crede che possa de-negarsi il voto favorevole.La domanda non è nuova, anzi il Consiglio ha già espresso altravolta la sua opinione. Quando sui primordi della nuova vita am-ministrativa si trattava di rivedere in generale la circoscrizioneterritoriale della Provincia ed era stata all’uopo nominata unaCommissione, il Consiglio provinciale sulla proposta di quest’ul-tima adottava nell’adunanza 7 settembre 1864 il parere che laFrazione in discorso fosse aggregata al Comune di Villa d’Almèperché la proposta (si dice) risponde al concetto di rettificare subasi naturali i confini del Comune. Quella mozione non ebbe se-guito per la pubblicazione della Legge comunale e provinciale20 marzo 1865.Ora per essere spirato col 1° luglio 1880 il termine, entro cui erastato ristretto coll’art. 250 di detta Legge, e successive proro-ghe l’esercizio della facoltà accordata al Governo del Re di de-cretare la disaggregazione delle Frazioni comunali secondo ledisposizioni dell’art. 15, la domanda attuale dovrà essere og-getto di apposita Legge; ma ciò non toglie che il voto del Con-siglio provinciale sia richiesto, almeno analogamente alle di-sposizioni stesse.L’art. 15 esige a fondamento della domanda che sia fatta dallamaggioranza degli Elettori della Frazione e riporti il voto favo-revole del Comune a cui si intende aggregare, nonché quello delConsiglio provinciale.Dei cinque Elettori della Frazione di Oltre Brembo tre hanno sot-toscritto la domanda, il Capelli è morto e quanto al Ponti si com-prende come non vi abbia alcun interesse non risiedendo nellaFrazione, ed il Consiglio comunale di Villa d’Almè fu unanimenell’accogliere l’istanza.Se poi esaminiamo il merito troviamo che oltre al vantaggio di ret-tificare i confini dei due Comuni sopra basi naturali, come già ri-tenne il Consiglio, si verificano anche altri diversi.Intanto la Frazione dipende già per gli interessi ecclesiastici dal-la Parrocchia di Villa d’Almè, di cui forma parte. Mentre non di-sta che un chilometro circa dal centro del Comune di Villa d’Almè,i suoi abitanti devono per accedere a quello di Almenno S. Sal-vatore percorrere quattro od almeno tre chilometri di strada (se-condo i sentieri che si adattano) poiché il fiume Brembo è osta-colo perenne alla comunicazione diretta.

Villa d’Almè 243Tanto è ciò vero che gli abitanti della Frazione per tutti i princi-pali bisogni personali ed anche servizi amministrativi, come mae-stro comunale, medico e levatrice, fanno capo al Comune di Vil-la d’Almè, a cui quello di Almenno S. Salvatore paga perciò an-nualmente un contributo; altrettanto dicasi pel cimitero, sep-pellitore e strade comunali.Il Consiglio comunale di Almenno S. Salvatore, che, come venneesposto, fu previamente sentito in ordine a questa domanda,mentre nel 21 agosto 1862 aveva in massima aderito alla cessio-ne, nel 27 marzo 1884 vi si oppone soltanto dicendo che la mag-gioranza degli abitanti della Frazione era piuttosto avversa alproposto distacco. Non consta però di alcuna protesta da parte diquesti ultimi; ed in ogni modo la legge in questo caso, a differenzadi quello contemplato nell’art. 47, vuole che concorra la mag-gioranza degli Elettori e non quella degli abitanti. Vi si proponepertanto la seguente

DELIBERAZIONE

«Il Consiglio, veduta la domanda della maggioranza degli Elettoridella Frazione di Oltre Brembo del Comune di Almenno S. Sal-vatore perché sia distaccata dal detto Comune ed aggregata aquello di Villa d’Almè;Veduto il voto favorevole del Consiglio comunale di Villa d’Almèespresso nell’adunanza 19 ottobre 1883 e la deliberazione con-traria in data 27 marzo 1884 di quello di Almenno S. Salvatore;Ritenute le ragioni esposte nella domanda delibera di dare votofavorevole alla stessa.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 15 settembre 1884.

ARTICOLO 34OGGETTO: Domanda di distacco dal Comune d’Almenno S. Sal-vatore delle case Fondreria, Ghisleno, Ca dell’Era, e Casino peraggregarle a Villa d’Almè.

Letta la proposta della Deputazione provinciale, il ConsigliereRegazoni lamenta che la rappresentanza delle suddette frazioniabbia aspettato così tardi a produrre le proprie istanze di di-stacco dal Comune di Almenno, in conseguenza di che egli ritie-ne che per sancirlo attualmente occorra una legge, mentre di-versamente sarebbe stato bastevole un Decreto Reale.Nessuno chiedendo la parola viene posta ai voti la proposta del-la Deputazione ed approvata ad unanimità nei termini seguenti:

IL CONSIGLIO,

veduta la domanda della maggioranza degli elettori della fra-zione di Oltre Brembo del Comune di Almenno S. Salvatore per-ché sia distaccata dal detto Comune ed aggregata a quello diVilla d’Almè;Veduto il voto favorevole del Consiglio comunale di Villa d’Almèespresso nell’adunanza 19 ottobre 1883 e la deliberazione con-traria in data 27 marzo 1884 di quello di Almenno S. Salvatore;Ritenute le ragioni esposte nella domanda

delibera

di dare voto favorevole alla stessa.

COMUNE DI VILLONGO S. ALESSANDRO

Estratto di deliberazione consigliare presa nell’adunanza tenutadal Comune suddetto il giorno 8 novembre 1925 alle ore 15 in ses-sione ordinaria autunnale di prima convocazione.

N 49 del verbale originale.

OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Fozio per essere aggrega-ti al Comune di Sarnico.

Il Sindaco Presidente dà lettura della domanda 25-X-1925 debi-tamente autenticata nelle firme dal Notaio Dottor GiuseppeGambarini col Nº 5709 di Repertorio, presentata per essere ag-gregati al Comune di Sarnico da Nº 21 elettori della frazione di Fo-zio su Nº 23 elettori viventi che si trovano inscritti nella lista del1925 ed abitanti in detta frazione.Quindi fa le seguenti deduzioni perché dia parere contrario alladomanda stessa.1°. Permangono ancora e più radicalmente avvalorate le ragioniper cui le Autorità Superiori decisero nel 1862 e anche dopo, cheFozio rimanesse ancora incorporata a Villongo S. Alessandro, per-ché mancandogli la frazione non potrebbe il Comune finanzia-riamente sostenersi essendo di soli 1400 abitanti compreso Fozio.2°. Topograficamente Fozio è in verità, più vicino a Sarnico, ma anostro subordinato parere, non è una ragione troppo valida que-sta, poiché se a questo si guarda dovrebbero spostarsi molte fra-

Villongo 246

zioni dei Comuni d’Italia, a far capo proprio dal Comune di Sar-nico, il quale corporalmente detiene le Frazioni Campo Matto ePirone, che spiritualmente dipendono dalla parrocchia di Viada-nica e a Viadanica sono molto più vicine, e lo stesso dicasi della lo-calità Rocca di Sopra che dovrebbe far parte di Villongo S. Ales-sandro.3°. Non è vero e tutti lo possono constatare che da Villongo aFozio non vi sia la strada carrozzabile, perché l’unica via carroz-zabile che ha la frazione di Fozio arriva fino alla frazione Ca-stione dove incrociandosi alla via provinciale Bergamo-Sarnico,quelli di Fozio, dovendo servirsi per trasporto merci della sud-detta via, tanto possono recarsi a Sarnico quanto a Villongo. Pas-sato Castione per chi è diretto a Bergamo, sul torrente Guerna poivi è un ponte provinciale che riunisce Fozio e Castione al Comu-ne di Villongo. Vi è poi nelle vicinanze di Fozio un altro ponteche valica il torrente Guerna e riunisce per vie mulattiere Fozio conle contrade Seranica, Montecchio e Villongo.4°. Non si comprende l’esagerazione «che Villongo sia sopra unaltipiano, con vie viziosamente lunghe malagevoli e pericolose»se a fianco della via provinciale che conduce all’Isola Bella e quin-di a Villongo vi passò per moltissimi anni il Tram a vapore Sarni-co-Bergamo e ancor oggi vi sono le rotaie.5°. Dato che Sarnico ha un mercato settimanale ed è un luogocentrale ricco di ogni approvvigionamento, non è a meravigliar-si che Fozio vi faccia colà le sue spese, che nessuno sognò mai diostacolare. A Sarnico vi affluisce lo stesso comune di Villongo,Adrara S. Martino e S. Rocco e Viadanica. La distanza Fozio-Vil-longo per via carrozzabile è poco superiore di quella per Sarnico.Come Villongo S. Alessandro si serve della farmacia di Sarnico edelle sue Ostetriche, così Fozio può fare, come ha sempre fatto,altrettanto.6°. Risulta poi che nella 4ª classe elementare di questo Comune,gli scolari di Fozio dettero per risultato una frequenza negativa,dunque non è il caso di avvalorare le ragioni che essi hanno bi-sogno di una 5ª e 6ª classe elementare, se non frequentano nean-che la quarta, dato che Fozio essendo popolata di molti operai edi pochi contadini bisognosi dell’onesto guadagno anche dei lo-ro figli; all’età di 12 anni li inviano al lavoro.7°. Il Comune ha fatto già diversi sacrifici per la costruzione diun ponte e di un pozzo d’acqua potabile esclusivamente per Fo-zio e per l’allargamento del Cimitero. Inoltre staccandosi Fozio sidovrebbero per le stesse ragioni staccare anche le Frazioni di Ca-stione e Rudello e quindi si verrebbe a smembrare addirittura ilComune che finirebbe ad essere unito a quello di Villongo S. Fi-lastro, provocando un serio malcontento.8°. La ragione per cui Fozio ha domandato di essere incorporatoa Sarnico è ben diversa da quelle che ha fatto considerare nellaqui annessa domanda, ma si chiede grazia di non accennarla persentimento di pace.Sentita la relazione del Presidente per le ragioni su esposte

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi palesi

delibera

dare parere contrario a che la frazione di Fozio sia incorporata alComune di Sarnico.

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, li 21 febbraio 1888.

N. 3 dell’Ordine del giorno della seduta del Consiglio provincia-le del 5 marzo 1888.

OGGETTO: Voto sulla domanda di alcuni frazionisti di Poscante peldistacco da quel Comune e l’aggregazione al comune di Zogno.

Onorevoli Consiglieri,

Il fiume Brembo segna attualmente la linea di divisione dei dueterritori comunali di Zogno a destra (corso d’acqua) e di Poscan-te a sinistra.L’Autorità Ecclesiastica Diocesana con Decreto vescovile 10 feb-braio 1886, assecondando le istanze di persone abitanti nellecontrade di Piazza Martina, di Corna e di Ponte di Zogno facen-ti parte del comune di Poscante, distaccava queste contrade dal-la Parrocchia di Poscante a cui fino allora appartenevano assog-gettandole a quella di Zogno con tutti i rispettivi diritti e perti-nenze parrocchiali, annuenti i rispettivi due Parroci, fatta ecce-zione dell’oratorio di S. Antonio Abate posto nella contrada diPiazza Martina a riguardo del quale nulla innovando si riservavadi venire in seguito a quelle decisioni e di prendere quelle de-terminazioni che avrebbe stimato opportuno.Ma nell’esecuzione di questo Decreto si manifestarono tosto in-convenienti e difficoltà di varia natura.

Zogno 250

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Morendo un abitante delle contrade distaccate il cadavere vole-va essere portato alla Chiesa parrocchiale di Zogno per compierviil rito religioso, ma si presentava per lo meno il dubbio se fosse ne-cessario il permesso del Regio Prefetto voluto dall’art. 70 del re-golamento generale sanitario 6 settembre 1874, e pagare la tas-sa prescritta al N. 40 della tabella annessa alla legge 13 settem-bre 1874, N. 2086, poiché si trattava di una variante nuova alla cir-coscrizione ecclesiastica; quindi noie ed attriti coll’Autorità am-ministrativa.Avvenuto il trasporto alla chiesa di Zogno i dolenti non vedeva-no di buon occhio che si rifacesse la via per farne la tumulazionenel cimitero di Poscante; si rivolgevano per averne la licenza al-la rappresentanza comunale di Zogno la quale da prima tolleròma poi vi si oppose; quindi pericolo che l’ordine pubblico venis-se turbato.Altri abitanti delle contrade staccate ed in specie i capi famigliadi quella di Corna sorsero a protestare contro il distacco, temendosopra tutto che fossero per perdere i soccorsi della beneficenza diPoscante senza acquistare quelli di Zogno poiché (dicevasi) men-tre le rendite della Congregazione di Carità di Zogno sono riser-vate ai comunisti di Zogno, quelle della Congregazione di Caritàdi Poscante sono destinate secondo antica consuetudine ai soliparrocchiani di Poscante.Le lagnanze si fecero così vive che il R. Prefetto trovava opportunodi sentire il voto dei Consigli dei rispettivi due Comuni interessatia’ sensi dell’art. 82 ultimo allinea della legge comunale e pro-vinciale.Il Consiglio comunale di Poscante in seduta del 15 aprile 1886deliberava di protestare contro lo smembramento, ritenuto cheera contrario all’interesse generale dei comunisti, all’interessespeciale dei poveri delle tre contrade, non che all’interesse dellachiesa parrocchiale e del Parroco di Poscante.Il Consiglio comunale di Zogno nell’adunanza dell’11 maggiosuccessivo deliberava di non opporsi all’aggregazione alla par-rocchia di Zogno delle tre contrade del Ponte, di Corna e di Piaz-za Martina a condizione che le stesse fossero distaccate dal co-mune di Poscante anche amministrativamente per essere unite aquello di Zogno.Frattanto la Procura generale aveva sottoposto il Decreto Ve-scovile al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per vederese era il caso di accordare il Regio assenso, ma il Ministero ri-spondeva che stante le opposizioni sorte si riservava di ripren-dere in esame la cosa quando fossero eliminate.E il Ministero dell’Interno alla sua volta avvertiva il Prefetto chefino a tanto che il Decreto Vescovile non fosse placitato, fino atanto che la diversità della circoscrizione (amministrativa e ec-clesiastica) non esistesse di diritto e di fatto, i cadaveri di tuttigli abitanti di Poscante dovevano essere seppelliti nel cimiterodel Comune a cui appartengono per circoscrizione amministrativa.Continuando perciò la collisione degli interessi e la tensione de-gli animi, si pensò di rimediarvi seguendo l’indirizzo fornito dalConsiglio comunale di Zogno, procurare cioè che le tre contradefossero separate anche dal comune di Poscante ed aggiunte aquello di Zogno.Per Decreto reale (diceva l’art. 15 della legge comunale e pro-vinciale) potrà una borgata o frazione essere segregata da unComune ed aggregata ad altro contermine quando la domandasia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o fra-zione e concorra il voto favorevole tanto del Comune a cui essaintende aggregarsi quanto del Consiglio provinciale che sentiràpreviamente il parere del Consiglio comunale a cui la frazioneappartiene. Questa facoltà del Governo è per verità cessata col pri-mo luglio 1880 in forza dell’art. 250 di detta legge e delle pro-roghe accordate colle leggi 18 agosto 1870, N. 6018, e 29 giu-gno 1875, N. 2612. Ora occorre di caso in caso una legge specia-le, ma il procedimento osservato è sempre eguale; quindi è sem-pre richiesto il voto del Consiglio provinciale.

Il comune amministrativo di Poscante è formato dai comuni cen-suari di Poscante, di Piazza Martina, di Monte di Nese e di Olera;e comprende le parrocchie di S. Giov. Battista di Poscante, di Mi-ragolo S. Marco, di Miragolo S. Salvatore, di Monte di Nese e diOlera.Il centro dell’abitato si trova in alto a circa due chilometri e mez-zo dalla riva del Brembo, case o contrade sparse si succedono piùabbasso fino al ponte e fra le altre quelle denominate PiazzaMartina, Corna e Ponte di Zogno che distano da quest’ultimoComune 400 metri circa. La popolazione dell’intiero Comune è di1787 abitanti; quella delle dette contrade è di 87 così divisa: Piaz-za Martina 47, Corna 8, Ponte di Zogno 32.Nel giorno 3 aprile 1887 sedici abitanti di queste case, fra cui set-te soli elettori, sottoscrissero formale domanda di segregazionepresentando siccome base di divisione e di circoscrizione un ti-po in data 2 marzo 1886 dell’ingegnere Giacomo Calvetti.Secondo questo tipo insieme colle dette contrade si stralcerebberodal comune censuario di Piazza Martina pertiche metriche 516,66di territorio colla rendita di lire 1058.87.Sulla domanda furono nuovamente sentiti i Consigli comunalidi Zogno e di Poscante. Quello di Zogno, malgrado viva opposi-zione, deliberava nel 24 maggio 1887 di assecondarla; quello diPoscante radunatosi all’uopo nell’11 agosto 1887 in seduta ple-naria si opponeva alla domanda con voti 13 sopra 15 votanti.Sulla stessa si richiede ora il parere del Consiglio provinciale.La vostra Deputazione non crede di potervi proporre un voto fa-vorevole.Quando si parla di borgata o frazione che possa essere levata daun Comune per darsi ad un altro si intende di borgata o frazioneche esista realmente, cioè formi un importante aggregato di abi-tanti e di interessi che abbia vita propria, si determini da sé e si di-stingua con evidenza dal resto del Comune. Né la lettera, né lo spi-rito della legge (diceva il Consiglio di Stato a sezioni riunite col suoparere 29 maggio 1867), né le opinioni espresse in Parlamentoin occasione della discussione consentono a comprendere sotto ilnome di borgata o frazione una porzione di territorio o non abi-

tato o dove manchi, agglomerata o sparsa, tale popolazione com-provante un insieme distinto dal centro o dagli altri borghi.In questo caso le frazioni da distaccarsi, se frazioni esistessero,sarebbero tre (non una sola) le quali non hanno altro di comunefra loro che il censimento; l’una è lontana dall’altra; Corna non hache una casa masserizia con 8 abitanti; Piazza Martina ha 10 ca-se e 47 abitanti; Ponte di Zogno contiene 32 persone in tre case;nessuna ragione le costituisce enti autonomi né prese singolar-mente né unite insieme. Se poi diamo uno sguardo al tipo che do-vrebbe servire di demarcazione balzano all’occhio due rilievi. —Il perimetro che si vuol distaccare (segnato nel tipo colla linearossa) ha confini propri a sera ed a monte cioè il comune di Sta-bello ed il Brembo; ma non vi è criterio direttivo per i confini dimattina e mezzodì, specialmente per quest’ultimo. Perché ag-giungere da questo lato alle contrade di Corna e Piazza Martinai terreni per un circuito di 200 pertiche? Perché scegliere una li-nea di divisione piuttosto che un’altra? In tal modo più che unaseparazione di frazione è un frazionamento di territorio, il che èinviso alle leggi perché porta una modificazione a favore di un Co-mune con pregiudizio dell’altro, alterando le circoscrizioni sancitee sconcertando i servizi comunali. — Nel tempo stesso poi in cuisi crea una frazione vi si introduce un’immunità a riguardo dellaPiazza e dell’Oratorio di S. Antonio che sebbene materialmentecompreso fra le linee del tipo Calvetti, non è però stato calcola-to nella superficie da escorporarsi di metriche pertiche 516,66 diconformità alla riserva vescovile.L’opposizione spiegata dal comune di Poscante è pertanto meri-tevole di appoggio; col distacco andrebbe a perdere le relative so-vrimposte prediali ed altre lire 200 circa di tasse comunali, senzapoter diminuire le spese; essendo composto, oltre della frazio-ne principale che è Poscante, anche di altre quattro frazioni (chesono veramente tali) dette di Miragolo S. Marco, di Miragolo S.Salvatore, di Monte di Nese e di Olera lo smembramento par-ziale potrebbe commuovere gli animi e far sorgere altre idee se-paratiste più pericolose; ad un confine naturale antichissimo sisostituirebbe una linea artificiale oscillante.La ragione per cui si avvisò di promuovere il distacco fu soltantoquella di essere gli abitanti delle tre contrade più vicini al centrodel Comune ed alla Parrocchia di Zogno che non a quelli di Po-scante; ma questa, amministrativamente parlando, non è ragio-ne sufficiente per ammettere la segregazione mancando l’ideadella frazione e dovendo preferirsi l’interesse del Comune a quel-lo dei singoli comunisti.D’altronde anche le difficoltà momentaneamente create dalladifferenza fra la giurisdizione ecclesiastica e quella amministra-tiva (ove si volesse insistere per avventura dagli abitanti dellecontrade per lo smembramento ecclesiastico) verranno meno fa-cilmente quando regolati in buon accordo gli effetti relativi frale lue rappresentanze comunali (del che il comune di Poscantedeve aver fatto esperienza nelle sue relazioni colle diverse Par-rocchie) non avranno più ragion d’essere le opposizioni, tantopiù che il R. Governo viene loro incontro colla circolare 4 aprile1873, N. 21100 del R. Ministero dell’Interno in cui si è stabilitoche non occorra l’autorizzazione Prefettizia per il trasporto diun cadavere da un Comune ad un altro quando si effettua per ladiversità esistente fra la circoscrizione amministrativa e quellaecclesiastica. Intanto la sospensione che l’Ordinario Diocesanofacesse dell’esecuzione del suo Decreto impedirebbe la rinnova-zione d’inconvenienti.Non vuolsi tacere da ultimo che probabilmente non concorrenemmeno il requisito della maggioranza degli elettori della fra-zione, poiché gli elettori firmatari non sono che sette. Il Sindacodi Poscante ha rilasciato, è vero, ai petenti un certificato in data2 marzo 1887 nel quale è detto che gli elettori inscritti sulla listadel 1886 di quel Comune abitanti nelle contrade di Corna, Pon-te e Piazza Martina sono undici, ma ha lasciato in disparte tuttigli altri che pure non abitando in alcuna di dette contrade pos-siedono però in esso censo sufficiente per essere elettori e lo so-no difatti. La contrada di Corna, per esempio, è composta, co-me si è notato, di una sola casa colonica che è di proprietà diRuggeri Giovanni fu Giovanni di Stabello, il quale (giusta l’ap-posito elenco dimesso dai petenti) possiede colà metriche perti-che 153,97 di terreno con una rendita di lire 317.29; egli protestavivamente contro il distacco.La Vostra Deputazione vi propone perciò la seguente

DELIBERAZIONE:

Il Consiglio ProvincialeVeduta la domanda 3 aprile 1887 di N. 7 elettori abitanti nellecontrade dette di Corna, di Piazza Martina e di Ponte di Zogno delcomune di Poscante perché sieno segregate dal comune stessoed aggregate a quello di Zogno;Vedute le deliberazioni 24 maggio ed 11 agosto 1887 dei Consi-gli Comunali di Zogno e di Poscante, l’una adesiva e l’altra con-traria alla domanda;Sentita la relazione della Deputazione provinciale

delibera

Di esprimere il suo voto contrario alla domanda.

La Deputazione Provinciale

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 5 marzo 1888.

ARTICOLO 3OGGETTO: Voto sulla domanda di alcuni frazionisti di Poscante peldistacco da quel Comune e la aggregazione al Comune di Zo-

gno.Essendo stata stampata la relazione della Deputazione pro-vinciale si legge la sua proposta e si apre la discussione.

(Omissis)

Si pone a votazione la proposta della Deputazione provincialeche è la seguente:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Veduta la domanda 3 aprile 1887, di n. 7 elettori abitanti nellecontrade dette di Corna, di Piazza Martina e di Ponte di Zogno,del Comune di Poscante perché sieno segregate dal Comune stes-so ed aggregate a quello di Zogno;Vedute le deliberazioni 24 maggio ed 11 agosto 1887 dei Consi-gli comunali di Zogno e di Poscante, l’una adesiva e l’altra con-traria alla domanda;Sentita la relazione della Deputazione provinciale

delibera

Di esprimere il suo voto contrario alla domanda.»

Viene approvata a grande maggioranza.

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, agosto 1895.

N. 16 dell’Ordine del giorno della Sessione Ordinaria del Consiglioprovinciale del 13 agosto 1895.

OGGETTO: Voto sulla domanda di alcuni frazionisti di Poscante peldistacco da quel Comune e l’aggregazione al Comune di Zogno.

Il relatore avv. Luigi Volpi

Onorevoli Consiglieri,

La maggioranza degli elettori residenti nelle contrade di PiazzaMartina, di Corna, di Ponte di Zogno, contrade facenti ora partedel Comune di Poscante, nel marzo 1894 presentava ricorso al-l’illustrissimo signor Prefetto della Provincia allo scopo di otte-nere il distacco dal Comune di Poscante e l’aggregazione a quel-lo di Zogno. Il Consiglio Comunale di Poscante espresse voto sfa-vorevole al distacco come risulta dal verbale della adunanza te-nutasi il 22 maggio 1894. — Quello di Zogno invece pronuncios-si in favore dell’aggregazione nella adunanza dell’8 gennaio an-no corrente. — Siccome il distacco da una parte e la relativa ag-gregazione dall’altra a termini e sensi delle vigenti leggi nonpossono avvenire se non in seguito a speciale provvedimento le-gislativo, e previo il voto del Consiglio Provinciale dopo quelloespresso dei Comuni interessati, così l’illustrissimo signor Prefet-to trasmetteva con nota 22 gennaio corrente anno alla vostraDeputazione la pratica perché fosse sottoposta al vostro esame edal vostro voto.I motivi sui quali poggia la domanda sono i seguenti:1. Perché le contrade che domandano il distacco da Poscante so-no ecclesiasticamente unite a Zogno, il che porta, secondo i pe-tenti, gravi inconvenienti circa i funerali, dovendosi rinunciareal trasporto dei cadaveri nella chiesa quando non siansi fattepreviamente tutte le pratiche volute dalle leggi perché un cada-vere possa passare da uno in altro Comune.2. Perché le dette contrade distano da Zogno solo circa metri 400quando invece da Poscante sono lontane quasi metri 2000.Una domanda identica alla presente era già stata presentata alConsiglio nel 1887 appoggiata agli stessi motivi, ed il ConsiglioProvinciale in sua seduta 5 marzo 1888 ebbe a respingerla:1. Perché la legge parla di distacco di frazioni, e fu ritenuto chele contrade di Piazza Martina, Corna e Ponte di Zogno non po-tessero considerarsi quali frazioni propriamente dette, inquan-toché nessuna ragione le costituisce enti autonomi, né prese sin-golarmente né unite insieme.2. Perché il perimetro di territorio che si vuol distaccare è segui-to da una linea affatto cervellotica ed arbitraria senza una plau-sibile ragione.3. Perché il distacco delle frazioni col territorio annessovi, costi-tuisce più un frazionamento di territorio che una separazione diabitanti, portante pregiudizio al Comune di cui si stacca e van-taggio a quello a cui verrebbe aggregato, con alterazione di cir-coscrizione e sconcerto nei servizi comunali.4. Perché dal territorio da escorporare viene escluso l’oratorio ela Piazza di S. Antonio, che pur dovrebbero far parte costituen-do essi un’immunità.5. Perché la popolazione di Poscante ammontando a 1787 abi-tanti quel Comune mentre col distacco perderebbe solo abitan-ti 87, verrebbe invece a perdere, volta si accogliesse la domanda,l’imposta prediale gravante sopra una rendita censuaria di L.1058.87 oltre a L. 200 di tasse comunali, senza nessun sollievonei riguardi dei pubblici servizi.6. Perché le difficoltà nascenti dalla diversità fra la giurisdizioneecclesiastica ed amministrativa, sono più apparenti che reali po-tendo essere rimosse col buon accordo delle rappresentanze co-munali interessate, non essendo necessario il decreto prefettizioper il trasporto dei cadaveri dal territorio dell’uno in quello del-

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l’altro Comune, quando siavi la suaccennata differenza di giuri-sdizione.7. Perché da ultimo, se la domanda inoltrata portava le firmedella maggioranza degli elettori residenti in quelle contrade,rappresentava però una sola esigua minoranza nei rapporti de-gli elettori non residenti, ma aventi diritto per censo, i quali al di-stacco sono tutti contrari, compreso fra questi certo Ruggeri Pie-tro di Stabello, ivi possidente d’una rendita censuaria di L. 317.29.Queste le ragioni per cui il Consiglio Provinciale in quell’epocaebbe a respingere la domanda del 1887.Esaminata ora di nuovo la vertenza e ben ponderate le ragioni chestanno pro e contro la domanda, risulta chiaro che è la distanzada Poscante delle frazioni reclamanti e l’appartenere esse di giàreligiosamente alla parrocchia di Zogno consigliano ad assecon-darla, ma è altresì indubitato che assecondando la domanda stes-sa, così come viene avanzata, autorizzando cioè anche lo scor-poro del territorio loro annesso dal tipo redatto dall’ingegnereCalvetti, mentre si viene a togliere al Comune di Poscante unarendita grande senza ch’egli risenta sollievo d’alcuna spesa, que-sta stessa rendita si da poi al Comune di Zogno senza plausibileragione perché l’aggregazione di quelle piccole frazioni non puòcerto portare al suo bilancio che insignificanti aggravi per au-mento di spesa in pubblici servizi.Ciò posto, giustizia vuole che per assecondare la domanda, ingran parte fondata, venga limitato il territorio da separarsi uni-tamente alle frazioni per non rovinare finanziariamente il Co-mune di Poscante; tanto più che la delimitazione della zona oraproposta a staccarsi, risultante dal tipo Calvetti, è affatto cervel-lotica, e senza una ragione qualunque, o di naturali confini, odi qualsiasi altra natura.Più razionale ed insieme più equa presentasi alla vostra Depu-tazione la delimitazione segnata dalla strada trasversale, risul-tante dallo stesso tipo Calvetti, la quale provenendo da Stabellomette a Corna e successivamente a Piazza Martina, proseguendoper Poscante e passando rasente all’Oratorio di S. Antonio.In questo modo si viene a staccare, unitamente alle frazioni, unaporzione di territorio assai minore, affatto però corrispondentee congrua alla loro importanza e si consigliano con giustizia i le-gittimi interessi d’ambe le parti.La vostra Deputazione adunque è d’avviso che, se la domandadei frazionisti di Corna, Piazza Martina e Ponte di Zogno, nonpuò allo stato presente delle cose essere favorevolmente accolta,come quella che troppo gravemente e contro giustizia ferireb-be i legittimi interessi di Poscante, non debba però nemmenoessere respinta, giusta le suesposte ragioni, e quindi salvo a chie-dervi parere favorevole alla domanda dei frazionisti quando la zo-na di territorio proposta a staccarsi dal Comune di Poscante e daaggregarsi a quello di Zogno, sia quella delimitata e al disottodella strada che da Stabello toccando Corna e Piazza Martinamette a Poscante, intercedenti fra le valli, di Posagno, Braghettaed il fiume Brembo, allo stato presente della pratica vi proponela seguente

DELIBERAZIONE:

Il Consiglio Provinciale,Veduta l’istanza 15 marzo 1894 di alcuni abitanti delle contradedi Piazza Martina, Corna e Ponte di Zogno inoltrata allo scopo diottenere il distacco dal Comune di Poscante e l’aggregazione didette contrade al Comune di Zogno;Vedute le deliberazioni 22 maggio 1894 dei Consigli comunalidi Zogno e di Poscante e gli altri documenti allegati alla do-manda;Sentita la relazione della Deputazione Provinciale;

delibera:

Di sospendere allo stato attuale della pratica ogni deliberazio-ne mandando agli interessati di riproporre la domanda nei sen-si delle suesposte considerazioni.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 13 agosto 1895.

ARTICOLO 16OGGETTO: Domanda dei frazionisti di Piazza Martina pel distac-co dal Comune di Poscante ed aggregazione a quello di Zogno.

Il Presidente fa dare lettura della relazione scritta della Deputa-zione Provinciale e nessuno chiedendo la parola mette ai votiper alzata e seduta la seguente proposta:

«IL CONSIGLIO PROVINCIALE,

Veduta l’istanza 15 marzo 1894 di alcuni abitanti della contradadi Piazza Martina, Corna e Ponte di Zogno, inoltrata allo scopo diottenere il distacco dal Comune di Poscante e l’aggregazione didette contrade al Comune di Zogno;Vedute le deliberazioni 22 maggio l894 dei Consigli comunali diZogno e di Poscante e gli altri documenti allegati alla domanda;Sentita la relazione della Deputazione Provinciale;

delibera

Di sospendere allo stato attuale della pratica ogni deliberazio-ne mandando agli interessati di riproporre la domanda nei sen-si delle suesposte considerazioni.»

Risulta approvata ad unanimità ed il Presidente ne proclama l’e-sito.

ALLEGATO 3

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMODEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bergamo, 14 aprile 1923.

N. 11-bis dell’ordine del giorno della sessione straordinaria delConsiglio Provinciale del giorno 19 aprile 1923.

OGGETTO: Distacco della frazione Martina dal Comune di Po-scante e aggregazione a quello di Zogno.

Onorevoli Consiglieri,

Sotto la data 2 aprile 1922 alcuni Elettori Amministrativi dellafrazione di Piazza Martina del Comune di Poscante rivolgevanoistanza, autenticata dal Notaio Antonio Grazioli, alla R. Prefetturadi Bergamo per ottenere il distacco della frazione stessa dal Ca-poluogo del Comune, e l’aggregazione a quello di Zogno.Il Consiglio Comunale di Poscante, adunatosi in seduta il 23 luglio1922, per esprimere il proprio parere in merito al chiesto distac-co, con voti 11 favorevoli contro 1 contrario, deliberava di re-spingere la domanda stessa.Il Consiglio Comunale di Zogno, convocato per lo stesso oggetto,in seduta Ordinaria 23 settembre 1922, deliberava alla unani-mità di voti di dare parere favorevole allo accoglimento delladomanda, consentendo nelle ragioni che l’hanno inspirata.Successivamente e in data 21 febbraio 1923 altri Elettori ammi-nistrativi della predetta Frazione Piazza Martina replicavano la do-manda di distacco con nuova istanza all’Ill.mo Signor Prefettodella Provincia, autenticata dal notaio A. Grazioli, integrando intal modo il numero utile degli Elettori richiesto dallo Art. 120della Legge Comunale e Provinciale che permette siano prese inconsiderazione domande di tal genere, che debbono cioè esseremunite della adesione della Maggioranza degli Elettori Ammi-nistrativi.Tale l’ordine cronologico col quale si svolsero le pratiche riguar-danti il distacco.Passando all’esame della questione, la Vostra Deputazione di-chiara di essersi formata la convinzione che tale distacco sia suf-fragato da ineccepibili argomenti di opportunità. Le ragioni chehanno indotto i frazionisti di Piazza Martina a chiederlo, sonotutte legittime, e le più ovvie si basano sulla constatazione di in-negabili esigenze d’ordine topografico.Piazza Martina, piccolo centro di non più che 150 abitanti, conmappa censuaria propria, posto sulla sponda sinistra del fiumeBrembo, in continuazione dello abitato di Zogno, da cui distacirca 200 metri, è posto invece a circa due chilometri dal Comu-ne di Poscante ed è inoltre unito alle contrade di Corna, Ponte diZogno e Bonoré.Da tale prima considerazione non è chi non veda quale logica-mente essere l’orientamento dei rapporti dei frazionisti di Piaz-za Martina; essi, infatti, in grazia delle comodità offerte dalla vi-cinanza, tendono ad intensificarsi col Comune di Zogno ed a li-mitarsi invece al puro necessario con quello di Poscante, ridu-cendosi con quest’ultimo a semplici rapporti ufficiali.Un’altra considerazione che credesi particolarmente degna dinota, è quella relativa ad alcuni servizi per i quali la frazione diPiazza Martina dipende esclusivamente dal Comune di Zogno,sempre in omaggio alla facilità delle comunicazioni.Così ecclesiasticamente la azione è già unita alla Parrocchiale diZogno che ha pure concesso a Piazza Martina, mediante la cor-responsione di un canone annuo, che i morti della medesimavengano sepolti in quel Cimitero. Così pure le Scuole Comunali diZogno sono frequentate dagli scolari di Piazza Martina dietroannuo compenso che il predetto Comune percepisce da quellodi Poscante nella misura di cento lire.Innegabili comodità verrebbero da siffatta unione alla frazionedi Piazza Martina anche nei riguardi dei servizi sanitari ed oste-trici, che sarebbero resi più spediti in virtù della vicinanza della lo-ro sede.Molte adunque sono le circostanze che fanno rassomigliare laquestione ad un’altra, su cui pure l’On. Consiglio Provinciale èchiamato oggi ad esprimere il proprio parere: vuolsi dire del di-stacco della frazione Olera dallo stesso Comune di Poscante, in-vocato per consimili ragioni, e sul quale il Consiglio Comunaledi Poscante ebbe ad esprimere il suo incondizionato favorevoleparere, riconoscendone l’equità.Né quindi la Vostra Deputazione, che a sua volta lo ha ricono-sciuto, potrebbe ora in un secondo tempo negare aspirazioni al-trettanto eque come le precedenti, non accordando il suo ap-poggio a chi, animato da sani criteri di utilità, fa appello alla Au-torità perché sancisca e dia forma di legale riconoscimento adun complesso di consuetudini che il naturale istinto di benesseree di economia ha suggerito, superando l’anacronismo di illogiciordinamenti.La maggior parte di queste ragioni vengono pertanto avversa-te dal Consiglio Comunale di Poscante, nel verbale della seduta23 luglio 1922.Dopo aver esordito attribuendo alla domanda della Frazione diPiazza Martina il carattere di illegalità che le viene conferito dal-la mancanza della adesione della maggioranza degli Elettori Am-ministrativi di essa frazione (21 firme su 61 inscritti) e che viete-rebbe quindi fosse presa in considerazione, a sensi del soprac-cennato art. 120 della Legge Comunale e Provinciale, in moltipunti, e per illustrare ipotetiche determinanti, non tutte inspi-rate a sensi di lealtà, che avrebbero dato origine alla domandastessa, vorrebbe mettere in evidenza che questa sarebbe statadettata da particolaristici interessi e da animosità verso l’Ammi-nistrazione Comunale di Poscante.

A prescindere da tutti questi frequenti accenni, nel predetto ver-bale contenuti, e che non possonsi tenere in conto alcuno, trat-tandosi di apprezzamenti di puro carattere soggettivo, le altre ra-gioni si prestano ad una evidente e facile confutazione.Anzitutto è opportuno notare come colla istanza pervenuta inun secondo tempo a complemento della prima, il numero dei ri-chiedenti viene a superare la metà degli inscritti quali ElettoriAmministrativi, osservando pure che fra questi parecchi sono de-funti e che per un terzo non risiedono nella frazione.Appare di poi per lo meno futile la questione formalistica se al-la frazione di Piazza Martina debba essere conferita o meno laqualifica di piccolo centro, che il Consiglio Comunale di Poscan-te le vuol negare.Il fatto è, per vero, che la frazione, come si disse conta 150 abi-tanti, che per vicinanza è intimamente connessa colle finitimecontrade di Corna, Ponte di Zogno e Bonoré e che, come tale è ca-pace di diritti, che pur sussistendo in effetto la comoda stradacarrozzabile che la unisce a Poscante lunga circa chilometri 2 e non3, come impropriamente è affermato nella domanda di quei fra-zionisti, non è però men vero che tale distanza è sempre di granlunga maggiore di quella che separa la frazione stessa dal Co-mune di Zogno.E ciò, non solo non è disconosciuto, ma espressamente affermatodal Consiglio Comunale di Poscante, che attesta inoltre la veritàdello stato di fatto che «il riferimento naturale di tutti gli inte-ressi e comodità dei frazionisti si orientano verso Zogno».E ciò costituisce né più né meno che un implicito riconoscimentodei diritti di quei frazionisti dai quali quindi non per capriccio,come afferma il Comune di Poscante, ma per bisogni realmentesentiti, allo scopo di raggiungere un assetto più consentaneo ai lo-ro interessi, si sarebbe addivenuto alla espressione della istanza.È quindi di tutta evidenza la contraddizione in cui è caduto ilConsiglio Comunale di Poscante e non ha neppure ragione disussistere il confronto che sarebbe suo intendimento di istituireutilmente quando afferma che, pur riconoscendo il predetto sta-to di fatto nei riguardi di Piazza Martina, il centro di Poscantetrovasi nelle identiche condizioni, rispetto a Zogno, con le suelontane frazioni di Miragolo S. Marco e M. S. Salvatore, nonchéi Comuni di Stabello, Grumello de’ Zanchi, Somendenna ed En-denna; la quale argomentazione potrebbe solo rendersi interes-sante allorché nel contempo e nei confronti di alcune di essi siagitasse analoga questione, ma che appare inopportuno nellafattispecie.Così pure si dica a proposito della affermazione di consimile ge-nere, relativa alla parrocchiale ed alle scuole di Piazza Martina, perle quali questioni il ravvicinamento che dal Comune si vorrebbecompiere ad analoghe circostanze sussistenti tra alcune frazio-ni di Zogno che per detti servizi dipendono da Brembilla non de-ve affatto entrare nell’esame obbiettivo delle pratiche di cui èoggetto.Mentre invece opportuno tornerebbe in tal senso il paragonecon la frazione di Olera, per la quale oggi si invoca eguale prov-vedimento, versando detta frazione in circostanze che molto ras-somigliano a quelle di Piazza Martina, per quanto concerne ladistanza, se non la viabilità, ed i cui frazionisti hanno chiesto il di-stacco dal Comune di Poscante, col pieno assenso di quest’ultimo,di cui non si comprende affatto l’asserzione che i frazionisti diOlera abbiano ad esso distacco rinunziato.Così pure priva di fondamento appare la argomentazione di unaopportunità di unione della frazione di Piazza Martina col Co-mune di Stabello, quando con quest’ultimo non sussistono le cir-costanze di cui sopra è parola; e nemmeno potrebbe valere laconsiderazione in un certo momento espressa dal Consiglio Co-munale di Poscante che cioè l’unione richiesta non trovi ragio-ne d’essere neppure topograficamente, non essendo ammissibi-le che il Comune di Zogno possa uscire dai suoi confini naturali,segnati dal fiume Brembo, per una ipotetica asserita comoditàda parte dei ricorrenti, e possa incunearsi nel territorio di Po-scante; quasi che altri esempi di tali migrazioni non si possanoriscontrare nei riguardi di circoscrizioni territoriali di qualsivo-glia grado, e quindi Comunali, Provinciali e Regionali; quasi chedue parti di una stessa città che sorgono sulle due opposte rive delfiume che le attraversa, non potessero sottostare alla medesimaamministrazione.Concludendo, la domanda dei frazionisti di Piazza Martina apparedettata da reali bisogni che, apparsi tali dall’esame obbiettivodelle circostanze che li producono, sono meritevoli che ad essi sidia riconoscimento e sanzione legale; nulla dunque può oppor-si a che essa venga pienamente accolta.La Vostra Deputazione Vi sottopone quindi per l’approvazione ilseguente ordine del giorno:

Il Consiglio Provinciale;Sulla domanda degli Elettori Amministrativi della frazione Piaz-za Martina del Comune di Poscante, diretta ad ottenere il di-stacco dal predetto Comune e la sua aggregazione a quello diZogno.Visto l’art 120 della legge Comunale e Provinciale;

delibera:

Di dare parere favorevole all’accoglimento della domanda stessa.

La Deputazione Provinciale

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