Accordo Confindustria - sindacati: decimali di contingenza e contratti di formazione - lavoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 5 (MAGGIO 1986), pp. 241/242-243/244Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187322 .
Accessed: 24/06/2014 21:03
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MONOGRAFIE E VARIETÀ
Accordo Confindustria - sindacati: decimali di contingenza e contratti di formazione - lavoro (*)
I. Accordo
Confindustria e Cgil, Cisl, Uil concordando — che il miglioramento delle condizioni economiche interna
zionali debba essere utilizzato dal sistema economico italiano per dare impulso ad una fase di sviluppo più accentuata e non
episodica; — che in tale quadro si debba puntare ad una crescita del
sistema industriale attraverso il miglioramento della competitività internazionale e l'allentamento del vincolo esterno, accrescendo
sensibilmente i livelli di produzione e promuovendo sostanziali
aumenti dell'occupazione; — che è essenziale che i progressi in termini di inflazione e di
competività siano consolidati e proseguano nel prossimo triennio
anche mediante coerenti comportamenti delle parti sociali in un
quadro di nuove relazioni industriali;
convengono quanto segue:
1) La realizzazione di un maggior sviluppo è obiettivo comune
delle parti, che ad esso intendono concorrere oltre che attraverso
comportamenti coerenti anche fornendo concrete indicazioni nel
corso di appositi incontri, sia diretti che con la presenza del
governo; 2) Il perseguimento degli obiettivi di rientro dall'inflazione per
il prossimo triennio a partire dal 1986, e la crescita produttiva,
premessa indispensabile per favorire l'occupazione, costituiscono
un impegno comune di fondamentale importanza in vista di una
crescita economica equilibrata. Pertanto, ciascuna delle parti eser
citerà gli opportuni coordinamenti nell'ambito delle relazioni
industriali ai diversi livelli affinché il contenimento della dinami
ca del costo del lavoro e la difesa del potere d'acquisto dei salari
siano coerenti con gli obiettivi di cui sopra;
3) Nell'ambito dei rinnovi contrattuali, la tematica degli orari
di lavoro deve essere coerente con gli obiettivi di cui ai punti
precedenti; in ogni caso le eventuali soluzioni che le parti direttamente interessate ritenessero di adottare dovranno indivi
duare formule attinenti alle diverse realtà produttive, tali cioè da
tener conto sia delle esigenze di competitività e di flessibilità
delle imprese, sia del livello di utilizzo degli impianti;
4) Significativi risultati in ordine ad un maggior sviluppo ed al
miglioramento dei livelli occupazionali potranno conseguire alla
realizzazione in tempi brevi, anche attraverso lo snellimento delle
procedure, di programmi di intervento nel campo delle infrastrut
ture, in particolare nel Mezzogiorno. Quanto sopra convenuto, Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, constata
to che con la lettera di adesione della Confindustria al punto
4/2 dell'accordo intercompartimentale sul pubblico impiego del
18/12/1985 è stato consensualmente definito un nuovo sistema di
indicizzazione a superamento di quello precedentemente in vi
gore anche per quanto concerne il meccanismo di determina
zione del punto di contingenza, concordano sull'opportunità di
superare in via definitiva e transattiva il contenzioso sui c.d.
decimali di contingenza, ex punto 7/b del protocollo 22/1/1983, nei seguenti termini:
a) reintroduzione in busta paga dei 2 punti in contestazione
con le seguenti decorrenze: 1° maggio 1986 e 1° settembre 1986; b) corresponsione di una somma « una tantum » di lire 100.000
che sarà corrisposta in due tranches di lire 50.000 con la busta
paga dei mesi di settembre e dicembre 1986. Tale «una tantum»
spetterà solo ai lavoratori in forza alle aziende alla data di
stipula del presente accordo, e proporzionalmente alla durata del servizio prestato dall'I/11/1984 e al tipo di rapporto di lavoro.
Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, Cgil-Cisl-Uil si impegnano affinché le proprie articolazioni di
categoria, territoriali e aziendali non prestino assistenza legale ai
propri iscritti che intendessero promuovere azioni giudiziarie per il titolo di cui al capoverso precedente.
Dichiarano altresì che interverranno presso le proprie articola
zioni organizzative affinché queste ultime richiedano ai propri iscritti di abbandonare le azioni giudiziarie già promosse e di non
promuoverne di nuove.
Confermano che la materia relativa ai cosiddetti « decimali »
non formerà oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.
Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, al fine di promuovere occasioni di lavoro a favore dei giovani hanno contestualmente stipulato l'accordo allegato relativo ai contratti di formazione-lavoro.
Tale allegato fa parte integrante del presente accordo.
II. Accordo interconfederale per la regolamentazione del contrat
to di formazione e lavoro
1) La Confindustria, la Cgil, la Cisl e la Uil ravvisano nel
contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contri
buire all'incremento dell'occupazione giovanile, favorendo la pre parazione dei giovani alla vita professionale. Pertanto, nell'intento
di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e
lavoro, le parti hanno stipulato il presente accordo che stabilisce,
per le aziende associate alle Organizzazioni aderenti alla Con
findustria e per i lavoratori da esse assunti a norma dell'art. 3
della legge 19 dicembre 1984 n. 863, una regolamentazione del
contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteri
stiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di
lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, con la
quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina
applicativa dell'istituto, snellire le procedure di avviamento al
lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l'andamento delle
assunzioni.
2) Il presente accordo avrà validità di 30 mesi e si intenderà
rinnovato, di anno in anno, se non disdetto, tre mesi prima della
scadenza, con raccomandata R.R. Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si incontreranno per esaminare
congiuntamente i risultati dell'applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree
territoriali e per figure professionali. 3) Le parti stipulanti — nel comune intento di realizzare la
massima rapidità delle assunzioni di giovani — concordano la
seguente procedura: a) Le imprese associate ad Organizzazioni aderenti alla Con
findustria presenteranno alle Commissioni regionali per l'impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.
Le parti concordano che la conformità alla presente regolamen tazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente
per l'approvazione degli stessi.
Esse impegnano pertanto i propri rappresentanti nelle Commis
sioni di ogni livello ad assumere comportamenti finalizzati all'at tuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applica zione della presente procedura.
b) Le parti convengono, altresì, che le aziende aderenti alla
Confindustria, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presenta to il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla osta. Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle parti stipulanti sul giudizio di conformità, il parere della Commissione
regionale per l'impiego è dirimente.
c) I rappresentanti delle Confederazioni stipulanti nelle Commis sioni per l'impiego sono anche impegnati ad operare per il
regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire
congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro e dei
propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli uffici di collocamento territorialmente competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni.
4) I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato pro vinciale del lavoro territorialmente competente.
Copia del presente accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
5) Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i settori di
(*) L'Accordo è stato firmato l'8 maggio 1986. Sui decimali di con
tingenza cfr., da ultimo, nel senso che le frazioni di punto di contingen za non rilevanti nel trimestre devono essere recuperate nei trimestri successivi Pret. Torino 16 aprile 1986, giud. Peyron, Boccia ed altri c. Soc. Fiat Iveco, inedita; Pret. Bologna 2 aprile 1986, giud. Governatori, in Lavoro informazione, 1986, n. 8; Pret. Milano 5 marzo 1986, Foro
it., 1986, I, 1104, con nota di richiami; contra Pret. Pavia 19 febbraio
1986, ibid., 572, con nota di richiami. Sui contratti di formazione lavoro cfr. F. Liso, Accordo Confin
dustria - sindacati: una inedita procedura per i contratti di formazio ne lavoro, in Lavoro informazione, 1986, n. 10.
Il Foro Italiano — 1986.
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PARTE QUINTA
appartenenza delle singole aziende. Le disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro si applicano ai contratti di forma
zione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente
regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramen to dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro
trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7).
6) La durata del periodo di prova sarà pari a: — quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di
durata fino a 12 mesi. — due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata
sino a 24 mesi.
7) Inquadramento e trattamento retributivo. Ai giovani assunti
con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un
trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai
valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal contratto colletti vo nazionale di lavoro per la categoria di inquadramento indicata nel progetto di formazione e lavoro. La categoria di inquadra mento non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazio nale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegna te, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato
alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indetermina
to, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di
lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di
legge e di contratto, la seguente somma: — dalle aziende fino a 20 dipendenti: una mensilità retributiva
composta da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto
7), per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare
è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di
1/24° di mese per ogni mese di durata del contratto; — dalle aziende con oltre 20 dipendenti: due mensilità retribu
tive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti alla
categoria di inquadramento di cui al precedente comma del
presente punto 7), per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare
è proporzionalmente ricondotto e viene calcolato nella misura di
1/12° di mese per ogni mese di durata del contratto.
8) Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene
disciplinato come segue. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia
o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120
giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di
formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180
giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei
seguenti casi: a) unica malattia di durata non superiore a 120
giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di
calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; b)
pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a
120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di
calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tale malattie
e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel 1° e nel 2°
comma del presente articolo si intendono riferiti a contratti di
formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla
qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di
conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40 %
della retribuzione prevista al punto 7) per i contratti di forma
zione e lavoro.
Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazio ni economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicuratori ai
lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conserva
zione del posto di cui al presente articolo.
Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del
contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di
malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà
della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla
scadenza della proroga.
9) Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate —
quali, ad esempio, quelle determinate dal servizio militare, dalla
gravidanza e dal puerperio, dalle malattie, dagli infortuni sul
lavoro — può pregiudicare il conseguimento dei risultati pro
grammati nel contratto di formazione e lavoro, le parti interver
ranno congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per
Il Foro Italiano — 1986.
promuovere l'emanazione di disposizioni amministrative o, ove
del caso, la revisione legislativa delle norme vigenti, allo scopo di
stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate superino il
50 % della durata complessiva del rapporto pattuito nel contratto
individuale, la scadenza del termine viene prorogata su richiesta
del datore di lavoro per un periodo di durata equivalente a
quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorietà della
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza
della proroga. 10) La determinazione dei tempi e delle modalità dell'attività
di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qua lificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro. Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a
quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente accordo.
11) Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il
lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla
formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà
computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti
previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, 5°
comma, della legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e
disciplinati da accordi interconfederali e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusione degli aumenti periodici di
anzianità e della mobilità professionale. 12) Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad
attestare l'attività svolta ed i risultati formativi consenguiti dal
lavoratore, dandone comunicazione all'Ulficio di collocamento
territorialmente competente.
13) Le parti convengono che eventuali contratti di formazione
e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere tratta
menti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche
del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sotto
posti all'approvazione preventiva della Commissione regionale per
l'impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella
presente regolamentazione.
III. Schema di progetto di formazione e lavoro
Dati sull'unità produttiva interessata al progetto. Descrizione
attività produttiva. Numero addetti: Apprendisti; Operai; Impie
gati; Dirigenti. Contratto collettivo nazionale di lavoro applica to. Numero di contratti richiesti. Figura professionale alla quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro. Durata dei
contratti. Funzioni o mansioni cui il giovane verrà adibito nel
corso del rapporto (con indicazione dei periodi di svolgimento di ciascuna di esse, nel caso in cui il contratto prevede l'assegna zione di una pluralità di funzioni o mansioni). Qualifica (operaia,
impiegatizia, intermedia o speciale) e categoria contrattuale di
inquadramento durante il rapporto di formazione e lavoro.
Programma di formazione: — indicazione del numero delle ore dedicate all'attività forma
tiva in misura complessivamente non inferiore a 100; — modalità della formazione: ore di formazione tecnico-pratica
e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica; — per le figure professionali collegate all'adozione di nuove
tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica forma zione teorico-pratica in numero non inferiore a 40;
— indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione
tecnico-pratica ed a sovrintendere allo svolgimento dell'esperienza lavorativa, nonché ad impartire l'eventuale formazione teorica;
— sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l'azienda, singolarmente o
congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la Regione, ai sensi dell'art. 3, 3" comma, della legge n. 863.
Al progetto devono essere allegate: — una dichiarazione con la quale l'azienda attesta, sotto la
propria responsabilità, che nell'unità produttiva interessata al
progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell'arti
colo 2 della legge 12 aprile 1977 n. 675 e non sono state
effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di
personale concernenti lavoratori in possesso della stessa profes sionalità per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
— l'attestazione di una Associazione industriale aderente alla
Confindustria della sussistenza di un rapporto associativo con
l'azienda presentatrice del progetto. Il progetto deve essere corredato anche di notizie e dati sulla
unità produttiva interessata, e indicare la figura professionale alla
quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro.
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