+ All Categories
Home > Documents > Accordo Confindustria - sindacati: decimali di contingenza e contratti di formazione - lavoro

Accordo Confindustria - sindacati: decimali di contingenza e contratti di formazione - lavoro

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: duongdang
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Accordo Confindustria - sindacati: decimali di contingenza e contratti di formazione - lavoro Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 5 (MAGGIO 1986), pp. 241/242-243/244 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187322 . Accessed: 24/06/2014 21:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 21:03:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Accordo Confindustria - sindacati: decimali di contingenza e contratti di formazione - lavoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 5 (MAGGIO 1986), pp. 241/242-243/244Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187322 .

Accessed: 24/06/2014 21:03

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 21:03:30 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

MONOGRAFIE E VARIETÀ

Accordo Confindustria - sindacati: decimali di contingenza e contratti di formazione - lavoro (*)

I. Accordo

Confindustria e Cgil, Cisl, Uil concordando — che il miglioramento delle condizioni economiche interna

zionali debba essere utilizzato dal sistema economico italiano per dare impulso ad una fase di sviluppo più accentuata e non

episodica; — che in tale quadro si debba puntare ad una crescita del

sistema industriale attraverso il miglioramento della competitività internazionale e l'allentamento del vincolo esterno, accrescendo

sensibilmente i livelli di produzione e promuovendo sostanziali

aumenti dell'occupazione; — che è essenziale che i progressi in termini di inflazione e di

competività siano consolidati e proseguano nel prossimo triennio

anche mediante coerenti comportamenti delle parti sociali in un

quadro di nuove relazioni industriali;

convengono quanto segue:

1) La realizzazione di un maggior sviluppo è obiettivo comune

delle parti, che ad esso intendono concorrere oltre che attraverso

comportamenti coerenti anche fornendo concrete indicazioni nel

corso di appositi incontri, sia diretti che con la presenza del

governo; 2) Il perseguimento degli obiettivi di rientro dall'inflazione per

il prossimo triennio a partire dal 1986, e la crescita produttiva,

premessa indispensabile per favorire l'occupazione, costituiscono

un impegno comune di fondamentale importanza in vista di una

crescita economica equilibrata. Pertanto, ciascuna delle parti eser

citerà gli opportuni coordinamenti nell'ambito delle relazioni

industriali ai diversi livelli affinché il contenimento della dinami

ca del costo del lavoro e la difesa del potere d'acquisto dei salari

siano coerenti con gli obiettivi di cui sopra;

3) Nell'ambito dei rinnovi contrattuali, la tematica degli orari

di lavoro deve essere coerente con gli obiettivi di cui ai punti

precedenti; in ogni caso le eventuali soluzioni che le parti direttamente interessate ritenessero di adottare dovranno indivi

duare formule attinenti alle diverse realtà produttive, tali cioè da

tener conto sia delle esigenze di competitività e di flessibilità

delle imprese, sia del livello di utilizzo degli impianti;

4) Significativi risultati in ordine ad un maggior sviluppo ed al

miglioramento dei livelli occupazionali potranno conseguire alla

realizzazione in tempi brevi, anche attraverso lo snellimento delle

procedure, di programmi di intervento nel campo delle infrastrut

ture, in particolare nel Mezzogiorno. Quanto sopra convenuto, Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, constata

to che con la lettera di adesione della Confindustria al punto

4/2 dell'accordo intercompartimentale sul pubblico impiego del

18/12/1985 è stato consensualmente definito un nuovo sistema di

indicizzazione a superamento di quello precedentemente in vi

gore anche per quanto concerne il meccanismo di determina

zione del punto di contingenza, concordano sull'opportunità di

superare in via definitiva e transattiva il contenzioso sui c.d.

decimali di contingenza, ex punto 7/b del protocollo 22/1/1983, nei seguenti termini:

a) reintroduzione in busta paga dei 2 punti in contestazione

con le seguenti decorrenze: 1° maggio 1986 e 1° settembre 1986; b) corresponsione di una somma « una tantum » di lire 100.000

che sarà corrisposta in due tranches di lire 50.000 con la busta

paga dei mesi di settembre e dicembre 1986. Tale «una tantum»

spetterà solo ai lavoratori in forza alle aziende alla data di

stipula del presente accordo, e proporzionalmente alla durata del servizio prestato dall'I/11/1984 e al tipo di rapporto di lavoro.

Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, Cgil-Cisl-Uil si impegnano affinché le proprie articolazioni di

categoria, territoriali e aziendali non prestino assistenza legale ai

propri iscritti che intendessero promuovere azioni giudiziarie per il titolo di cui al capoverso precedente.

Dichiarano altresì che interverranno presso le proprie articola

zioni organizzative affinché queste ultime richiedano ai propri iscritti di abbandonare le azioni giudiziarie già promosse e di non

promuoverne di nuove.

Confermano che la materia relativa ai cosiddetti « decimali »

non formerà oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.

Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, al fine di promuovere occasioni di lavoro a favore dei giovani hanno contestualmente stipulato l'accordo allegato relativo ai contratti di formazione-lavoro.

Tale allegato fa parte integrante del presente accordo.

II. Accordo interconfederale per la regolamentazione del contrat

to di formazione e lavoro

1) La Confindustria, la Cgil, la Cisl e la Uil ravvisano nel

contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contri

buire all'incremento dell'occupazione giovanile, favorendo la pre parazione dei giovani alla vita professionale. Pertanto, nell'intento

di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e

lavoro, le parti hanno stipulato il presente accordo che stabilisce,

per le aziende associate alle Organizzazioni aderenti alla Con

findustria e per i lavoratori da esse assunti a norma dell'art. 3

della legge 19 dicembre 1984 n. 863, una regolamentazione del

contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteri

stiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di

lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, con la

quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina

applicativa dell'istituto, snellire le procedure di avviamento al

lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l'andamento delle

assunzioni.

2) Il presente accordo avrà validità di 30 mesi e si intenderà

rinnovato, di anno in anno, se non disdetto, tre mesi prima della

scadenza, con raccomandata R.R. Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si incontreranno per esaminare

congiuntamente i risultati dell'applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree

territoriali e per figure professionali. 3) Le parti stipulanti — nel comune intento di realizzare la

massima rapidità delle assunzioni di giovani — concordano la

seguente procedura: a) Le imprese associate ad Organizzazioni aderenti alla Con

findustria presenteranno alle Commissioni regionali per l'impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.

Le parti concordano che la conformità alla presente regolamen tazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente

per l'approvazione degli stessi.

Esse impegnano pertanto i propri rappresentanti nelle Commis

sioni di ogni livello ad assumere comportamenti finalizzati all'at tuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applica zione della presente procedura.

b) Le parti convengono, altresì, che le aziende aderenti alla

Confindustria, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presenta to il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla osta. Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle parti stipulanti sul giudizio di conformità, il parere della Commissione

regionale per l'impiego è dirimente.

c) I rappresentanti delle Confederazioni stipulanti nelle Commis sioni per l'impiego sono anche impegnati ad operare per il

regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire

congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro e dei

propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli uffici di collocamento territorialmente competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni.

4) I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato pro vinciale del lavoro territorialmente competente.

Copia del presente accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.

5) Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i settori di

(*) L'Accordo è stato firmato l'8 maggio 1986. Sui decimali di con

tingenza cfr., da ultimo, nel senso che le frazioni di punto di contingen za non rilevanti nel trimestre devono essere recuperate nei trimestri successivi Pret. Torino 16 aprile 1986, giud. Peyron, Boccia ed altri c. Soc. Fiat Iveco, inedita; Pret. Bologna 2 aprile 1986, giud. Governatori, in Lavoro informazione, 1986, n. 8; Pret. Milano 5 marzo 1986, Foro

it., 1986, I, 1104, con nota di richiami; contra Pret. Pavia 19 febbraio

1986, ibid., 572, con nota di richiami. Sui contratti di formazione lavoro cfr. F. Liso, Accordo Confin

dustria - sindacati: una inedita procedura per i contratti di formazio ne lavoro, in Lavoro informazione, 1986, n. 10.

Il Foro Italiano — 1986.

This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 21:03:30 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE QUINTA

appartenenza delle singole aziende. Le disposizioni dei contratti

collettivi nazionali di lavoro si applicano ai contratti di forma

zione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente

regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramen to dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro

trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7).

6) La durata del periodo di prova sarà pari a: — quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di

durata fino a 12 mesi. — due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata

sino a 24 mesi.

7) Inquadramento e trattamento retributivo. Ai giovani assunti

con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un

trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai

valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal contratto colletti vo nazionale di lavoro per la categoria di inquadramento indicata nel progetto di formazione e lavoro. La categoria di inquadra mento non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla

categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazio nale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegna te, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.

Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato

alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indetermina

to, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di

lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di

legge e di contratto, la seguente somma: — dalle aziende fino a 20 dipendenti: una mensilità retributiva

composta da minimo tabellare e contingenza riferiti alla categoria di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto

7), per contratti di durata di 24 mesi.

Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare

è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di

1/24° di mese per ogni mese di durata del contratto; — dalle aziende con oltre 20 dipendenti: due mensilità retribu

tive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti alla

categoria di inquadramento di cui al precedente comma del

presente punto 7), per contratti di durata di 24 mesi.

Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare

è proporzionalmente ricondotto e viene calcolato nella misura di

1/12° di mese per ogni mese di durata del contratto.

8) Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene

disciplinato come segue. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia

o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto

alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120

giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di

formazione e lavoro.

Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180

giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei

seguenti casi: a) unica malattia di durata non superiore a 120

giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di

calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa; b)

pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a

120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di

calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tale malattie

e di cui la ricaduta costituisce continuazione.

I periodi di conservazione del posto previsti nel 1° e nel 2°

comma del presente articolo si intendono riferiti a contratti di

formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.

L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla

qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di

conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40 %

della retribuzione prevista al punto 7) per i contratti di forma

zione e lavoro.

Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazio ni economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicuratori ai

lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conserva

zione del posto di cui al presente articolo.

Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del

contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di

malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà

della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla

scadenza della proroga.

9) Tenuto conto che il verificarsi di assenze prolungate —

quali, ad esempio, quelle determinate dal servizio militare, dalla

gravidanza e dal puerperio, dalle malattie, dagli infortuni sul

lavoro — può pregiudicare il conseguimento dei risultati pro

grammati nel contratto di formazione e lavoro, le parti interver

ranno congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro per

Il Foro Italiano — 1986.

promuovere l'emanazione di disposizioni amministrative o, ove

del caso, la revisione legislativa delle norme vigenti, allo scopo di

stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate superino il

50 % della durata complessiva del rapporto pattuito nel contratto

individuale, la scadenza del termine viene prorogata su richiesta

del datore di lavoro per un periodo di durata equivalente a

quella delle assenze, ferma restando la non obbligatorietà della

trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza

della proroga. 10) La determinazione dei tempi e delle modalità dell'attività

di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qua lificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro. Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a

quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

11) Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il

lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla

formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà

computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti

previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, 5°

comma, della legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e

disciplinati da accordi interconfederali e dai contratti collettivi

nazionali di lavoro, con esclusione degli aumenti periodici di

anzianità e della mobilità professionale. 12) Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad

attestare l'attività svolta ed i risultati formativi consenguiti dal

lavoratore, dandone comunicazione all'Ulficio di collocamento

territorialmente competente.

13) Le parti convengono che eventuali contratti di formazione

e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere tratta

menti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche

del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sotto

posti all'approvazione preventiva della Commissione regionale per

l'impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella

presente regolamentazione.

III. Schema di progetto di formazione e lavoro

Dati sull'unità produttiva interessata al progetto. Descrizione

attività produttiva. Numero addetti: Apprendisti; Operai; Impie

gati; Dirigenti. Contratto collettivo nazionale di lavoro applica to. Numero di contratti richiesti. Figura professionale alla quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro. Durata dei

contratti. Funzioni o mansioni cui il giovane verrà adibito nel

corso del rapporto (con indicazione dei periodi di svolgimento di ciascuna di esse, nel caso in cui il contratto prevede l'assegna zione di una pluralità di funzioni o mansioni). Qualifica (operaia,

impiegatizia, intermedia o speciale) e categoria contrattuale di

inquadramento durante il rapporto di formazione e lavoro.

Programma di formazione: — indicazione del numero delle ore dedicate all'attività forma

tiva in misura complessivamente non inferiore a 100; — modalità della formazione: ore di formazione tecnico-pratica

e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica; — per le figure professionali collegate all'adozione di nuove

tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica forma zione teorico-pratica in numero non inferiore a 40;

— indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione

tecnico-pratica ed a sovrintendere allo svolgimento dell'esperienza lavorativa, nonché ad impartire l'eventuale formazione teorica;

— sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l'azienda, singolarmente o

congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la Regione, ai sensi dell'art. 3, 3" comma, della legge n. 863.

Al progetto devono essere allegate: — una dichiarazione con la quale l'azienda attesta, sotto la

propria responsabilità, che nell'unità produttiva interessata al

progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell'arti

colo 2 della legge 12 aprile 1977 n. 675 e non sono state

effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di

personale concernenti lavoratori in possesso della stessa profes sionalità per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;

— l'attestazione di una Associazione industriale aderente alla

Confindustria della sussistenza di un rapporto associativo con

l'azienda presentatrice del progetto. Il progetto deve essere corredato anche di notizie e dati sulla

unità produttiva interessata, e indicare la figura professionale alla

quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro.

This content downloaded from 91.229.248.152 on Tue, 24 Jun 2014 21:03:30 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended