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Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.€¦ · disposti degli ultimi aggiornamenti legislativi ed in...

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Pagina 1 di 13 Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. via XXV Aprile, 18 - 25038 - Rovato – Tel. +39 03077141 Fax: +39 0307714261 http://www.aob2.it e-mail: [email protected] Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Paratico CUP: C51B14000200003 CIG: 6622996D2F F.A.Q. (Frequently Asked Questions) alle ore 14,00 di venerdì 22 aprile 2016 Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00 di giovedì 05 maggio 2016 Quesito n. 1 del 31 marzo 2016 – Requisiti di qualificazione mediante S.O.A. In riferimento al Bando di Gara del giorno 23/03/2016 e conseguente disciplinare di gara - Punto 2.2. Qualificazione dei lavori, sottopunto 2.2.1. Qualificazione dei lavori al fine dell'esecuzione, la scrivente Società pone i seguenti quesiti: A) Relativamente alla categoria OS22, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, si chiede di confermare se la classifica richiesta è da intendersi la V (e non la VI) laddove l'operatore economico partecipi in raggruppamento di Imprese di tipo verticale, posto che la categoria OG1, scorporabile e totalmente subappaltabile a qualificazione obbligatoria, sarà soddisfatta, associando direttamente un operatore qualificato. Ciò posto, in tale fattispecie, non si determina "l'assorbimento di tali prestazioni nella prevalente", coerentemente, quindi, tale prestazione non viene ricondotta nella classifica prevalente OS22, verificato il soddisfacimento del requisito senza il sussidio del subappalto; B) in relazione alla categoria OS30 classifica IlI-bis, si chiede se il divieto di subappalto, cosi individuato, sia da ricondurre ai requisiti di partecipazione per la quale corre l'obbligo, se non direttamente in possesso, di associazione con operatore qualificato in tale categoria e classifica, tuttavia, sussiste la facoltà, per il concorrente, (posto il soddisfacimento del requisito anzidetto per l'intera classifica), di indicare, in sede di partecipazione, la facoltà di subappalto di alcune attività complementari ed irrilevanti rispetto alle mere prestazioni specialistiche, entro i limiti del 30% verificati anche i disposti degli ultimi aggiornamenti legislativi ed in particolare della legge n. 80 del 2014 che ha confermato il divieto di subappalto per le s.i.o.s. oltre il 30 %. Risposta al quesito n. 1 Nell’ordine di elenco: A) Si conferma l’argomentazione del concorrente, peraltro coerente con il bando di gara; la classifica VI nella categoria prevalente OS22 è indispensabile solo se il concorrente (singolo o mediante un’impresa del raggruppamento) non possegga la qualificazione nella categoria scorporabile OG1. Come previsto dal punto III.2.3), lettera a), sub. a.1) del bando di gara, l’attestazione nella categoria prevalente OS22 può essere ridotta alla classifica V in caso di possesso dell'attestazione SOA nella categoria scorporabile OG1 in classifica IV; B) La categoria scorporabile OS30 è disciplinata dall’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per cui, fermo restando l’obbligo del possesso della specifica attestazione SOA (singolo o mediante un’impresa del raggruppamento), è sempre ammessa la facoltà di subappaltare le predette lavorazioni nel limite del 30 per cento.
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Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.

via XXV Aprile, 18 - 25038 - Rovato – Tel. +39 03077141 Fax: +39 0307714261 http://www.aob2.it e-mail: [email protected]

Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Paratico

CUP: C51B14000200003 CIG: 6622996D2F

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) alle ore 14,00 di venerdì 22 aprile 2016

Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00 di giovedì 05 maggio 2016

Quesito n. 1 del 31 marzo 2016 – Requisiti di qualificazione mediante S.O.A.

In riferimento al Bando di Gara del giorno 23/03/2016 e conseguente disciplinare di gara - Punto 2.2.

Qualificazione dei lavori, sottopunto 2.2.1. Qualificazione dei lavori al fine dell'esecuzione, la scrivente

Società pone i seguenti quesiti:

A) Relativamente alla categoria OS22, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, si chiede di confermare se la

classifica richiesta è da intendersi la V (e non la VI) laddove l'operatore economico partecipi in

raggruppamento di Imprese di tipo verticale, posto che la categoria OG1, scorporabile e totalmente

subappaltabile a qualificazione obbligatoria, sarà soddisfatta, associando direttamente un operatore

qualificato. Ciò posto, in tale fattispecie, non si determina "l'assorbimento di tali prestazioni nella

prevalente", coerentemente, quindi, tale prestazione non viene ricondotta nella classifica prevalente

OS22, verificato il soddisfacimento del requisito senza il sussidio del subappalto;

B) in relazione alla categoria OS30 classifica IlI-bis, si chiede se il divieto di subappalto, cosi individuato,

sia da ricondurre ai requisiti di partecipazione per la quale corre l'obbligo, se non direttamente in

possesso, di associazione con operatore qualificato in tale categoria e classifica, tuttavia, sussiste la

facoltà, per il concorrente, (posto il soddisfacimento del requisito anzidetto per l'intera classifica), di

indicare, in sede di partecipazione, la facoltà di subappalto di alcune attività complementari ed

irrilevanti rispetto alle mere prestazioni specialistiche, entro i limiti del 30% verificati anche i

disposti degli ultimi aggiornamenti legislativi ed in particolare della legge n. 80 del 2014 che ha

confermato il divieto di subappalto per le s.i.o.s. oltre il 30 %.

Risposta al quesito n. 1

Nell’ordine di elenco:

A) Si conferma l’argomentazione del concorrente, peraltro coerente con il bando di gara; la classifica VI

nella categoria prevalente OS22 è indispensabile solo se il concorrente (singolo o mediante un’impresa

del raggruppamento) non possegga la qualificazione nella categoria scorporabile OG1. Come previsto

dal punto III.2.3), lettera a), sub. a.1) del bando di gara, l’attestazione nella categoria prevalente OS22

può essere ridotta alla classifica V in caso di possesso dell'attestazione SOA nella categoria scorporabile

OG1 in classifica IV;

B) La categoria scorporabile OS30 è disciplinata dall’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163

del 2006, per cui, fermo restando l’obbligo del possesso della specifica attestazione SOA (singolo o

mediante un’impresa del raggruppamento), è sempre ammessa la facoltà di subappaltare le predette

lavorazioni nel limite del 30 per cento.

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Quesito n. 2 del 04 aprile 2016 – Requisiti di qualificazione in R.T.I.

Premessa che la scrivente impresa ha in possesso la categoria prevalente "OS22" per la classifica III-bis

ed ha intenzione di partecipare alla gara come associazione (R.T.I.) con un Operatore Economico che

detiene la Categoria "OS22" in classifica II, chiede se il predetto R.T. I. potesse partecipare alla gara in

oggetto avvalendosi dei requisiti di un consorzio in possesso di attestazione SOA nella categoria

prevalente "OS22” in IV e che copre anche i requisiti richiesti per le categorie scorporabili "OS30" e

"OG1”.

Risposta al quesito n. 2

La risposta è negativa in quanto la categoria OS30 non solo è a qualificazione obbligatoria, ma è altresì un

“impianto speciale” ricondotto alla fattispecie di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n.

163 del 2006, in quanto elencata all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014; pertanto l’offerente

(singolo o mediante un’impresa del raggruppamento) deve obbligatoriamente essere in possesso

dell’attestazione SOA nella categoria OS30, requisito che, contrariamente a quanto riportato nel quesito,

non può essere “coperto” da una qualificazione totale nella categoria prevalente OS22.

In conclusione, considerato che un R.T.I. tra due operatori qualificati nella categoria prevalente OS22, uno

in classifica III-bis e l’altro in classifica II, sono abilitati per lavori fino a euro (1.500.000 x 1,20 + 516.000)

= euro 2.316.000 per la partecipazione non solo è necessario disporre di un’impresa ausiliaria qualificata

nella categoria OS22 almeno in classifica V, ma integrare in ogni caso le qualificazioni con una attestazione

SOA nella categoria OS30 in classifica III-bis.

Quesito n. 3 del 04 aprile 2016 – Formalità dell’Offerta Tecnica

In riferimento al Disciplinare di gara al punto 4.1.b, di cui si riporta estratto:

b) l'Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo 1 ciascun elemento

e sub-elemento di valutazione, mediante distinte relazioni descrittive, con dimostrazione degli

obiettivi perseguiti e dei criteri per il loro perseguimento complessivamente da 40 (quaranta)

cartelle e 8 (otto) fogli in formato standard di elaborato grafici che illustrino le proposte migliorative;

chiediamo se si intende che:

• ogni criterio 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 debba essere espresso in una relazione descrittiva di

massimo 40 cartelle e 8 fogli;

• in tutto i 5 criteri debbano essere espressi in una unica relazione, divisa al suo interno, ma

complessivamente di 40 cartelle più 8 fogli in tutto.

Risposta al quesito n. 3

Le parole “costituite complessivamente” non lasciano spazio a dubbi sulla condizione che le misure

massime di 40 cartelle e 8 fogli si riferiscono all’intera Offerta tecnica; il numero di cartelle e fogli dedicati

a ciascun elemento o sub-elemento all’interno del numero massimo è a discrezione dell’offerente. Peraltro

anche il predetto numero massimo costituisce raccomandazione finalizzata alla sinteticità delle

esposizioni e alla celerità del loro esame, ma non costituisce limite inderogabile sanzionato con l’esclusione.

Quanto all’articolazione dei miglioramenti, i criteri di confezionamento e fascicolazione non sono rigidi

essendo essenziale la sola condizione della loro individuazione e leggibilità con l’attribuzione

inequivocabile delle relazioni e dei grafici ai singoli elementi e sub-elementi.

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Quesito n. 4 del 04 aprile 2016 – Requisiti dei progettisti

Disciplinare di gara, paragrafo 2.2.2 della procedura aperta "Adeguamento e ampliamento dell'impianto

di depurazione di Paratico" (CUP: C51B14000200003- CIG: 6622996D2F)

Si chiede di confermare l'equivalenza della qualificazione dei lavori III/c della legge n. 143 del 1949

(IB.07), grado di complessità 0,75 con la classe III/a della legge n. 143 del 1949 (IA.01) grado di

complessità 0,75.

Risposta al quesito n. 4

La questione non ha alcun rilievo dal momento che il bando e il disciplinare di gara non richiedono ai

progettisti indicati alcun requisito economico-finanziario o tecnico-organizzativo oltre alla ordinaria

iscrizione all’Ordine degli ingegneri, in quanto la Stazione appaltante, in ragione della modestia del

corrispettivo, non si è avvalsa della facoltà di cui all’articoli 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Come chiarito dall’articolo 2.2.2, lettera e), del disciplinare di gara, la qualificazione dei lavori da

progettare è fatta esclusivamente al fine del rilascio del Certificato di esecuzione del servizio tecnico, che

riguarderà ovviamente la sola qualificazione pertinente al caso di specie, ovvero la categoria IB-07.

Quesito n. 5 del 04 aprile 2016 – Requisiti dei progettisti

Con riferimento all'appalto in oggetto si chiede:

1. Il progettista può essere nominativamente indicato dal concorrente senza che questi dichiari il

possesso dei requisiti?

2. Qualora il progettista debba dichiarare il possesso dei requisiti, si prega di indicare quali siano

(fatturato, espletamento negli ultimi 10 anni di servizi, nonché avvenuto svolgimento negli ultimi

dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, numero medio personale tecnico) e quale

documentazione esso debba produrre;

3. In luogo dell’ID-Opere IB.07 D.M. n. 143/1023 (ex II/c L. 143/49), il progettista può considerare

servizi rientranti nell’ID-Opere 1A.01 del D.M. n. 143/2013 (ex III/a L. 143/49), affini comunque ai

servizi richiesti dal bando?

Risposta al quesito n. 5

Nell’ordine:

1. Il progettista può essere indicato nominativamente dall’offerente concorrente con dichiarazione della

sola assenza delle cause di esclusione (cosiddetti “requisiti morali”) di cui all’articolo 3.2.1 del

disciplinare di gara (come riportati nella dichiarazione di cui al modello “P”).

2. Si ribadisce che al progettista non sono richiesti requisiti di natura economico-finanziaria o tecnico

organizzativa, quindi non è richiesta la dichiarazione relativa ai servizi svolti.

3. Si rinvia alla risposta al Quesito n. 4.

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Quesito n. 6 del 06 aprile 2016 – Sopralluogo obbligatorio (consorzi)

Cortesemente in riferimento ai lavori in oggetto, chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato

dall’impresa indicata quale esecutrice dal consorzio stabile partecipante alla gara.

Risposta al quesito n. 6

Il sopralluogo assistito (obbligatorio ai sensi dell’art. 3.1.3, lettera a), sub a.2) del disciplinare di gara), in

caso offerente costituito in consorzio stabile, può essere effettuato anche dal consorziato indicato, purché

quest’ultimo lo effettui a mezzo di una delle persone fisiche dello stesso consorziato previste dalla norma

(titolare, rappresentante legale o direttore tecnico, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da

attestazione SOA; oppure da un dipendente dell'impresa se munito di apposita delega conferita dal titolare

o da un rappresentante legale; da soggetto diverso da quelli che precedono solo se munito di apposita

procura notarile).

Quesito n. 7 del 06 aprile 2016 – Disponibilità elaborati

Chiediamo se possibile avere in formato digitale i seguenti elaborati:

- 09.E-R.09 - Computo metrico estimativo - 07.E-R.07 - Elenco prezzi unitari

- Elaborati grafici relativi allo stato di fatto - 08.E-A.08b - Planimetria SdP

Risposta al quesito n. 7

Sul sito istituzionale della Stazione appaltante sono pubblicati gli elaborati richiesti in formato aperto.

Quesito n. 8 del 07 aprile 2016 – Sopralluogo obbligatorio (R.T.I.)

Dalla lettura delle F.A.Q. pubblicate sul sito, non trovo la risposta al mio quesito in quanto la risposta n.

6 del 05/04/2016 riguarda il caso di un Consorziato indicato da un Consorzio Stabile che è figura diversa

da una Impresa che intende costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Raggruppamento Temporaneo di

Imprese.

Sono pertanto a rinnovarle la richiesta di confermare che, se il soggetto incaricato dall’impresa che

eseguirà il sopralluogo riveste le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara (legale rappresentante,

direttore tecnico o dipendente delegato), non deve altresì essere munito di delega delle altre imprese

facenti parte il costituendo raggruppamento.

Risposta al quesito n. 8

La questione è affrontata e risolta all’articolo 9.4.2, lettera b), del Disciplinare di gara.

Se si tratta di un R.T.I. verticale (o misto) il sopralluogo deve essere effettuato dall’impresa mandataria

capogruppo qualificata nella categoria prevalente; se si tratta di un R.T.I. orizzontale il sopralluogo può

essere effettuato da una qualunque delle imprese (mandataria o mandanti) che si qualificano per la

categoria prevalente; in ambedue i casi non è necessaria la delega da parte delle altre imprese mandanti.

Tuttavia qualora l’impresa che legittimamente effettua il sopralluogo, per qualunque ragione, non

partecipi poi al raggruppamento che presenta offerta, il sopralluogo si avrà per non eseguito.

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Quesito n. 9 del 08 aprile 2016 – Qualificazione nella categoria scorporabile OS30

Quesito sub. 1)

Si chiede di voler confermare che le attività della categoria OS30 possano essere validamente assunte

da una impresa in possesso di categoria OG11, ai sensi dell'articolo 79 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Quesito sub. 2)

A fronte di risposta positiva al quesito che precede, si chiede di voler confermare che due imprese in

possesso di categoria OG11 rispettivamente in classifica II e in classifica III possano assumere, in sub-

raggruppamento di tipo orizzontale, le lavorazioni della categoria OS30 III-bis posta a base di gara.

Risposta al quesito n. 9

La risposta è affermativa ad ambedue le questioni poste.

Si rammenta che il sub-raggruppamento di operatori qualificati in OG11 che assume la categoria

scorporabile OS30 come sub-raggruppamento mandante, è soggetto, al suo interno, alla disciplina di cui

all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (partecipazione maggioritaria della sub-mandataria

con i minimi del 40% e del 10% nella distribuzione tra sub-mandataria e sub-mandanti).

Quesito n. 10 del 08 aprile 2016 – Conferma dei termini di scadenza offerte

Si chiede di poter concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte, in ragione della

complessità del progetto.

Risposta al quesito n. 10

La richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte non può essere accolta.

Considerato che l’offerta tecnica non richiede uno sforzo tecnico e organizzativo eccezionale da parte dei

concorrenti in ragione dell’elevato grado di definizione del progetto a base di gara; considerato altresì che

sono stati messi a disposizione gli elaborati in formato di files aperti; considerato infine che l’impianto deve

essere posto in efficienza il più tempestivamente possibile in quanto la situazione attuale è potenzialmente

suscettibile di peggioramento delle condizioni ambientali, si ritiene non necessario e inopportuno il

differimento del termine per la presentazione delle offerte e di confermare il termine originario.

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Quesito n. 11 del 08 aprile 2016 – Oneri di progettazione e di gestione in offerta

1) Si chiede gentilmente chiarire se il corrispettivo di 25.000 €, posto a base d’asta per la progettazione

esecutiva e soggetto a ribasso, sia da intendersi relativo alla stessa, riferita alla totalità delle opere

poste a base d’asta e completa di tutti gli elaborati previsti dagli articoli 33 e seguenti del d.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207. In particolare:

a. Nel caso in cui, l’importo di cui sopra, sia intendersi relativo alla progettazione esecutiva di tutte

le opere poste a base d’asta, chiediamo che lo stesso importo venga rivisto, al rialzo, nel rispetto

delle prescrizioni normative in materia di parcelle professionali previste nel d.m. 31 ottobre 2013,

n. 143 onde evitare di dover assorbire, nel ribasso relativo all’esecuzione dei lavori, il minore

ricavo derivante dall’esecuzione della progettazione esecutiva di cui sopra.

b. Nel caso in cui l’importo di cui sopra sia intendersi relativo alla progettazione esecutiva di una

parte delle opere poste a base d’asta, chiediamo cortesemente chiarire a quali opere sia da riferirsi

la progettazione esecutiva richiesta.

2) Si chiede cortese conferma che, come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – parte

amministrativa – all’Art. 15.4 e conseguente Art. 31, il valore massimo della penale applicabile per

ritardo dovuto alla redazione della progettazione esecutiva sarà pari al valore di 25.000 €.

3) Con riferimento al criterio di aggiudicazione dell’offerta tecnica di cui al sotto paragrafo 5.1.1

del Disciplinare di gara, al punto 5.a) di pag. 19, si chiede gentilmente di precisare cosa si intenda

con la frase «anche mediante assunzione diretta da parte dell’appaltatore della gestione e del

funzionamento dell’impianto esistente» nel corso dei lavori, ovvero si chiede di esplicitare, nel caso

in cui il concorrente intenda usufruire di detta possibilità, quali oneri economici del servizio di

gestione saranno a carico dell’appaltatore e quali a carico del gestore. Nel caso in cui, tra gli oneri di

cui sopra, vi fosse anche l’assunzione del personale del gestore, si chiedono cortesi indicazioni circa

gli inquadramenti, le mansioni ed i costi aziendali annuali del personale di gestione attualmente

impiegato.

Risposta al quesito n. 11

Nell’ordine.

1) La questione deve essere vista nei termini che seguono. La progettazione esecutiva deve ovviamente

essere completa di tutti gli elaborati previsti dagli articoli 33 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

in quanto applicabili (a titolo di esempio non sono indispensabili gli atti di cui agli articoli da 39 a 43

del d.P.R. n. 207 del 2010 in quanto già disponibili). Quanto al resto si tratta di “completamento della

progettazione esecutiva” (più volte così definita nella documentazione di gara), per cui è affidata alla

competenza e alla professionalità prima degli offerenti e poi dell’aggiudicatario, l’individuazione di

quali elaborati siano necessari ex novo, di quali necessitino di un approfondimento o di una migliore

definizione e quali possano essere una mera ripetizione di quelli già disponibili (anche in funzione

dell’offerta tecnica che andrà ad integrare il progetto), mantenendo come base di riferimento il progetto

posto a base di gara che sotto molti aspetti ha già carattere di esecutività.

Anche per tale motivo, trattandosi appunto di completamento, è stato ritenuto congruo l’importo delle

spese tecniche che non può trovare riscontro nel d.m. n. 143 del 2013 il quale riguarda progettazioni

esecutive integralmente ex novo. Ne consegue che non sussiste alcuna possibilità di rivedere al rialzo il

predetto importo.

Incidentalmente si rammenta che il citato d.m., ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è applicabile alle gare

di progettazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo n. 163 del 2006 mentre nel

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caso di specie si tratta di una progettazione accessoria in una gara di lavori; inoltre l’appalto rientra

nell’ambito dei settori speciali di cui al combinato disposto degli articoli 209 e 215 dello stesso decreto

legislativo, con esclusione dall’applicazione delle norme codicistiche dei servizi (compresi i servizi

tecnici) di importo inferiore alla soglia di euro 418.000.

2) Si conferma quanto argomentato nel quesito in relazione alla misura massima della penale per ritardo

nella progettazione. Corre tuttavia l’obbligo di ricordare che ai sensi dell’articolo 25, comma 2, dello

stesso Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa, un ritardo superiore a 30 giorni nella

consegna della progettazione può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento

dell’Appaltatore.

3) Con riferimento all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica di cui al sotto paragrafo 5.1.1

del Disciplinare di gara, al punto 5.a) di pag. 19, che tratta della minimizzazione delle interferenze e

delle compresenze con il personale della Stazione appaltante addetto alla gestione dell'impianto

esistente nel corso dei lavori, migliorative rispetto a quelle previste dal PSC, la frase «anche mediante

assunzione diretta da parte dell’appaltatore della gestione e del funzionamento dell’impianto esistente»

sta a significare che tale condizione (gestione diretta in proprio da parte dell’appaltatore durante i

lavori) sarà un criterio di preferenza nella valutazione della predetta minimizzazione, dal momento che

con l’assunzione diretta della gestione si attenua fino a venir meno la compresenza di personale della

Stazione appaltante e personale dell’appaltatore. Come tutti i miglioramenti proposti nell’offerta

tecnica i relativi costi, valutati dall’appaltatore sulla base della propria competenza e autonomia

imprenditoriale, saranno a suo carico senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante. La

condizione è estranea all’obbligo di assunzione del personale attualmente impiegato nella gestione

dell’impianto esistente (obbligo previsto solo per taluni appalti di servizi pubblici particolari ma non

nel caso di specie).

Quesito n. 12 del 11 aprile 2016 – Qualificazione nella OS30

Nel bando è richiesto il possesso della categoria OS30 III-bis scorporabile, a qualificazione obbligatoria

e non subappaltabile.

Si chiede se è possibile la sostituzione della categoria OS30 con la categoria OG11 per pari importo.

Risposta al quesito n. 12

La risposta è affermativa.

Depone a tal fine l’articolo 79, comma 16, primo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Quesito n. 13 del 12 aprile 2016 – Costo stimato della manodopera

Relativamente alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiedere se sia possibile ricevere in

formato Excel/Primus l’elaborato denominato ER.11.

Risposta al quesito n. 13

L’elaborato E-R.11 è il Quadro di incidenza percentuale della manodopera stimato dalla Stazione

appaltante; non assume rilievo ai fini dell’offerta, per la quale è senz’altro sufficiente il computo metrico

estimativo (disponibile in formato Excel e liberamente scaricabile dal sito web di AOB2), anche

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considerando che il costo della manodopera non può che essere determinato solo da ciascun concorrente

nell’ambito della sua autonomia organizzativa e imprenditoriale e della sua specifica offerta tecnica.

Quesito n. 14 del 13 aprile 2016 – Precisazioni sull’intervento

Relativamente alla procedura in oggetto, con la presente siamo a porre i seguenti 2 quesiti:

1) Si chiede cortesemente chiarire, se possibile, che cosa si intende per “adeguamento della digestione

anaerobica” riferita agli interventi futuri di Secondo Stralcio Funzionale sul digestore anaerobico

esistente E14.

2) Se è possibile avere il rilievo topografico o un piano quotato del terreno dell’area dell’impianto.

Risposta al quesito n. 14

Nell’ordine.

1) Il progetto posto a base di gara non prevede alcun intervento di adeguamento della digestione

anaerobica. L’intervento è previsto tra i lavori inclusi in un secondo stralcio di ampliamento

dell’impianto. Le modalità di intervento di adeguamento di tale linea nel secondo stralcio non sono ad

oggi definite e comunque non rientrano tra gli interventi posti a base di gara e oggetto della stessa.

2) Il rilievo topografico del piano quotato dell’area di impianto è stato messo a disposizione in formato

Dwg nella sezione Documenti Aperti del sito web di AOB2 e liberamente scaricabile.

Quesito n. 15 del 14 aprile 2016 – Sopralluogo e qualificazione SOA nella OS30

Si chiede cortesemente di chiarire:

1) in riferimento al sopralluogo assistito in sito: è concesso ad altri soggetti, in particolare, nella

fattispecie, a progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d) del Codice, indicato ai sensi

dell'articolo 53, comma 3, intervenire al sopralluogo congiuntamente a uno dei soggetti individuati

alla lettera a) dell'articolo 9.4.2 del disciplinare di gara.

2) in riferimento alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30: è consentito ad

un'impresa qualificata nella categoria prevalente OS22 per l'intero importo dell'appalto e nella

categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 classifica III, subappaltare ad impresa

qualificata la categoria OS30 per l'importo eccedente la propria classifica aumentata di un quinto, in

quanto di importo inferiore al limite del trenta per cento di cui all'art. 170, comma 1 del Regolamento,

ovvero è obbligata a costituire un raggruppamento temporaneo con mandante qualificata per la

quota eccedente la propria classifica.

Risposta al quesito n. 15

Nell’ordine.

1) Fermo restando che il sopralluogo assistito deve essere fatto da uno dei soggetti deputati di cui

all’articolo 9.4.2, lettera a), del disciplinare di gara (e che deve essere riportato sulla relativa

attestazione), nulla osta che tale soggetto possa essere accompagnato dal tecnico o da uno dei tecnici

indicati per la progettazione.

2) La risposta è affermativa nei termini che seguono. Il concorrente qualificato nella categoria prevalente

OS22 per l’intero importo dell’appalto può concorrere con la qualificazione nella categoria scorporabile

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OS30 in classifica III (idonea a qualificarsi in tale categoria fino a euro 1.033.000 euro) in luogo della

III-bis, a condizioni che si obblighi (dichiarandolo espressamente ne) a subappaltare la parte di lavori

della predetta categoria scorporabile per l’importo eccedente la propria qualificazione (e in ogni caso

non superiore al 30 per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Quesito n. 16 del 14 aprile 2016 – Stazione di sollevamento di via Molino

Al fine di effettuare in maniera puntuale ed approfondita lo studio tecnico-economico si chiede di fornire

le informazioni e i documenti di seguito indicati:

- Caratteristiche tecniche delle pompe attualmente installate presso la stazione di sollevamento di via

Molino (portata, prevalenza, marca e modello);

- Profilo idraulico della condotta di mandata dalla stazione di sollevamento di via Molino all'impianto

di depurazione.

Risposta al quesito n. 16

Per la formulazione della proposta di cui al sub-elemento di valutazione 2.a), cui si riferisce la questione

posta nel quesito, si rinvia a quanto illustrato all’articolo 2-ter del Capitolato Speciale d’Appalto.

Si ribadisce che la stazione di sollevamento di Via Molino e il relativo collettamento all’impianto non sono

oggetto della presente gara.

Relativamente a questo specifico sub-elemento, una eventuale proposta di modifica del profilo idraulico a

progetto dovrà essere prevista all’interno dell’area del depuratore.

Quesito n. 17 del 15 aprile 2016 – Varie

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti.

1. Per la completa comprensione del progetto definitivo posto a base di gara, si chiede di rendere

disponibili gli elaborati tecnici E-R.06 (richiamato nella Relazione tecnica di processo, elaborato E-

R.03) e E-R.13.

2. In merito al criterio di aggiudicazione 2.b, si chiede se sia ammessa la progettazione e installazione

di opere all’esterno del perimetro del depuratore oggetto degli interventi, come definito

dall’elaborato di gara E-G.08 “Planimetria generale stato di progetto”. In caso affermativo si chiede

di rendere disponibili i dati relativi al profilo idraulico dal pozzetto fiscale dell’impianto, a valle della

sezione di disinfezione, all’immissione nel fiume Oglio. In particolare le caratteristiche geometriche,

le quote altimetriche ed i percorsi delle opere di convogliamento a scarico delle acque depurate, oltre

ai livelli idrici raggiunti dalle stesse all’interno di tali opere al variare della portata scaricata e

dell’escursione del livello idrico del recettore (min-max) su base annua.

3. Si chiede di avere le foto degli edifici E18 – Locale compressori, E19 – Cabina elettrica, E20 – Locale

quadro di comando/servizi/magazzino, data l’impossibilità di visionare i manufatti in sede di

sopralluogo.

4. Facendo seguito anche al sopralluogo effettuato, stante le peculiarità dell’impianto oggetto

dell’appalto, la richiesta di integrazione dei dati tecnici inerenti lo stato di fatto delle opere e la

volontà della Scrivente di presentare un’offerta coerente con quanto richiesto dal disciplinare di gara,

si chiede cortesemente una proroga di almeno 30 giorni per il termine ultimo di presentazione delle

offerte.

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Risposta al quesito n. 17

Nell’ordine:

1) L’elaborato E-R.06 richiamato nella relazione tecnica di progetto è la “Relazione tecnica sulle

simulazioni di processo”.

La Relazione non è stata allegata al progetto a base di gara in quanto la fornitura del SW che sarà

installato per la gestione automatizzata del Processo a Cicli Alternati, non è stata inserita nelle opere a

base di gara, ma inserita nelle somme a disposizione di competenza della Stazione Appaltante.

Le logiche di automazione previste nel progetto a base di gara (regolazione aria, inverter, ricircoli etc.)

sono tutte sufficientemente esplicitate nella documentazione disponibile a base di gara.

2) Relativamente all’elemento 2.b, le proposte di miglioramenti possono evidentemente prevedere opere

all’esterno del perimetro dell’impianto, sino al punto di scarico in fiume Oglio.

Il profilo idraulico dello scarico è stato messo a disposizione dei partecipanti nella cartella Documenti

Integrativi sul sito web aziendale della Stazione appaltante.

I livelli idrici del Fiume Oglio e relativa escursione minima e massima in corrispondenza dello scarico

non sono informazioni note alla Stazione appaltante.

3) Le fotografie richieste sono messe a disposizione nella cartella Documenti Integrativi sul sito web

aziendale della Stazione appaltante.

4) Vedi risposta al precedente quesito n. 10 dell’8 aprile, che si conferma.

Quesito n. 18 del 15 aprile 2016 – Varie

Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) Il progetto posto a base di gara definisce tutte le apparecchiature, le volumetrie e i parametri

funzionali del sistema a cicli alternati che sono compatibili solo con un preciso ed unico software di

controllo coperto da privativa brevettuale che, come detto a pag. 62 dell’elaborato E-R.02 – Relazione

tecnica di progetto, “verrà caricato su apposita scheda nodo interfacciata mediante collegamento

Modbus RS485 o Ethernet con il telecontrollo globale”. Poiché il disciplinare di gara vieta

esplicitamente qualsiasi modifica di quanto definito per i comparti biologici, si chiede se tale software

di controllo verrà acquistato direttamente dalla Stazione Appaltante e fornito in conto lavorazione

all’Appaltatore.

2) A pag. 63 dell’elaborato E-R.02 – Relazione tecnica di progetto è scritto che la “stazione appaltante ha

elaborato la progettazione esecutiva per l’intubazione di un canale che attraversa l’area del depuratore.

Le somme previste per suddetto intervento saranno inserite nell’importo lavori del presente progetto”.

Poiché tale “progettazione esecutiva per l’intubazione di un canale” non compare tra gli elaborati del

progetto posto a base di gara, si chiede di rendere disponibili gli elaborati di tale “progettazione

esecutiva” ovvero di chiarire se la frase “Le somme previste per suddetto intervento saranno inserite

nell’importo lavori del presente progetto” sia da intendersi come riferita non all’importo dei “lavori”

bensì alle “somme a disposizione della Stazione Appaltante”.

3) A pag. 64 dell’elaborato E-R.02 – Relazione tecnica di progetto è scritto che si deve “Prevedere una

somma all’interno della contabilità di progetto per la realizzazione di una trincea drenante che

consenta l’evacuazione delle acque superficiali nell’area di nuova espansione dell’impianto”. Poiché le

caratteristiche costruttive e dimensionali di tale “trincea drenante” non compaiono tra gli elaborati

del progetto posto a base di gara ed i relativi costi non compaiono nel computo metrico estimativo,

si chiede di rendere disponibili le caratteristiche costruttive e dimensionali di tale “trincea drenante”

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ovvero di chiarire se la dizione “all’interno della contabilità di progetto” sia da intendersi come riferita

non all’importo dei “lavori” bensì alle “somme a disposizione della Stazione Appaltante”.

4) L’elaborato E-R.03 - Relazione tecnica di processo rimanda più volte (pagg. 15, 16, 18, ecc.)

“all’elaborato E-R.06”. Poiché tale elaborato non è presente tra gli Elaborati di Gara scaricabili dal sito

della Stazione Appaltante, si chiede di rendere disponibile tale elaborato.

5) Con riferimento al criterio di valutazione 2.b del Disciplinare di Gara “[…] sfruttando il profilo

idraulico dall’impianto all’immissione nel fiume Oglio […]”, per un corretto studio delle soluzioni

ottimali si richiede di rendere disponibili informazioni sul profilo della condotta di scarico, sulla sua

accessibilità e sul salto di quota disponibile tra il pozzetto di scarico in uscita dalla clorazione e il

recapito finale.

Risposta al quesito n. 18

Nell’ordine:

1) Si conferma che il software sarà fornito direttamente dalla Stazione Appaltante e non rientra nel

contratto.

2) La planimetria di progetto di spostamento del fosso viene messa a disposizione nella cartella Documenti

Integrativi sul sito web aziendale della Stazione appaltante. Si conferma che tale opera è ricompresa

tra i lavori a corpo previsti a base di gara.

3) Si conferma che la realizzazione di una trincea drenante è un’opera ricompresa tra i lavori a corpo

previsti a base di gara. Non vi sono elaborati allegati, in quanto le caratteristiche e modalità di

realizzazione di tale sistema di allontanamento delle acque è demandato alle scelte dell’offerente.

4) Si veda la risposta al precedente quesito n. 17.

5) Si veda la risposta al precedente quesito n. 17.

Quesito n. 19 del 18 aprile 2016 – Documentazione disponibile

La scrivente società dovendo partecipare alla gara “Completamento e ampliamento dell’impianto di

depurazione di Paratico”, chiede se è possibile ricevere le tavole in formato editabile DWG (E-SC.30

Planimetrie fasi di cantiere, E-SC.31 Planimetrie delle interferenze, E-SC.32Planimetrie di cantiere.

Risposta al quesito n. 19

commento: la richiesta non viene accolta. Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 7 del 6 aprile

con cui la Stazione appaltante ha messo a disposizione la planimetria di progetto in formato editabile DWG.

Quesito n. 20 del 19 aprile 2016 – Formato elaborati grafici

In ordine alla procedura in oggetto, con la presente siamo cortesemente a chiedere quanto segue:

Gli otto elaborati grafici da produrre per l’offerta tecnica possono avere un formato A2 allungato?

Risposta al quesito n. 20

Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti con le modalità previste dal disciplinare di gara al punto 4.1.

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Quesito n. 21 del 20 aprile 2016 – Profilo scarico a fiume

Visionata la tavola del profilo idraulico dello scarico a fiume, vi sono altri salti di quota tra il pozzetto P1

ed il pozzetto P2?

Risposta al quesito n. 21

La planimetria pubblicata dalla stazione appaltante non rappresenta un as-built costruttivo dello scarico

a fiume, ma è una ricostruzione del profilo idraulico sulla base del rilevo geometrico e topografico dei

pozzetti rappresentati sulla planimetria stessa.

Nella cartella Documenti Integrativi è stato messo a disposizione un aggiornamento del profilo con

indicazione anche del pozzetto intermedio P3.

Quesito n. 22 del 21 aprile 2016 – Qualificazione di raggruppamenti temporanei

In riferimento al Bando di Gara del giorno 23/03/2016 e conseguente disciplinare di gara, Punto 2.2.

Qualificazione dei lavori, sottopunto 2.2.1. Qualificazione dei lavori al fine dell'esecuzione, la scrivente

Società, presupponendo che:

Parteciperà alla gara in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese così definito:

- Mandataria Capogruppo attestata categoria OS22 classifica V;

- Società mandanti in possesso delle seguenti categorie: OS22, OG1 e OS30;

chiede conferma che la società capogruppo mandataria possa partecipare alla gara assumendo una

quota lavori pari al 60% della sola categoria prevalente OS22 oppure debba assumersi lavori pari al

40% dell'importo totale dei lavori soggetto a ribasso.

Risposta al quesito n. 22

Dato per scontato che le mandanti siano in possesso delle classifiche adeguate per l’importo dei lavori che

intendono assumere (elemento non riportato nel quesito), la risposta è affermativa.

Si tratta di un raggruppamento verticale dove la categoria prevalente è assunta da un sub-

raggruppamento orizzontale tra la mandataria e una o più mandanti.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, che disciplinano rispettivamente

i raggruppamenti orizzontali e quelli verticali, e dell’articolo 37, comma 6, secondo periodo, del decreto

legislativo n. 163 del 2006 (riproposto negli stessi termini dall’articolo 48, comma , del decreto legislativo

n. 50 del 2016), la mandataria può partecipare assumendo una quota del 60% della categoria prevalente

anche senza tenere in considerazione le categorie scorporabili, ovviamente a condizione che il

raggruppamento nel suo insieme sia qualificato e anche per queste ultime oltre che per il 100% della

prevalente.

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Scadenza delle richieste di informazioni, chiarimenti e atti complementari:

ore 12:00 di mercoledì 27 aprile 2016


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