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adunanza plenaria; decisione 19 giugno 1996, n. 8; Pres. Anelli, Est. Venturini; Sindacato nazionale...

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adunanza plenaria; decisione 19 giugno 1996, n. 8; Pres. Anelli, Est. Venturini; Sindacato nazionale biologi-chimici-fisici italiani-Snabi ed altro (Avv. Sciacca, D'Amelio) c. Usl 28, Bologna nord (Avv. Mastragostino), Galleri ed altri, Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri-Anaao-Assomed, Associazione nazionale primari ospedalieri, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Avv. Russo Valentini, Barbantini ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 433/434-437/438 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191634 . Accessed: 28/06/2014 11:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.37 on Sat, 28 Jun 2014 11:17:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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adunanza plenaria; decisione 19 giugno 1996, n. 8; Pres. Anelli, Est. Venturini; Sindacatonazionale biologi-chimici-fisici italiani-Snabi ed altro (Avv. Sciacca, D'Amelio) c. Usl 28,Bologna nord (Avv. Mastragostino), Galleri ed altri, Associazione nazionale aiuti e assistentiospedalieri-Anaao-Assomed, Associazione nazionale primari ospedalieri, Ordine dei medicichirurghi e odontoiatri (Avv. Russo Valentini, Barbantini ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 433/434-437/438Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191634 .

Accessed: 28/06/2014 11:17

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

L'interesse sostanziale, e quindi quello processuale, non può

perciò coincidere con una posizione di diniego che l'ammini

strazione farebbe propria, non già perché ritenuta conforme a

legge, ma al solo scopo di realizzare economie di spese median

te il sacrificio di ipotesi soggettive che la stessa amministrazione

ha inteso tutelare nel pieno rispetto della normativa vigente. L'attribuzione al personale di un più elevato trattamento eco

nomico non è disposto nell'interesse esclusivo dei dipendenti in

teressati, ma, soprattutto, nell'interesse dell'ente, che intende

rispettare, attraverso una migliore organizzazione (anche retri

butiva) dei propri uffici, in principio del buon andamento e

imparzialità dell'amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost. Nel

l'ordinamento degli uffici, vanno adeguatamente determinate non

soltanto le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari e diri

genti, ma anche il corrispondente trattamento economico.

8. - La sezione IV, con le decisioni richiamate nel precedente

punto 4 e, in particolare con quella n. 209 del 28 febbraio 1992,

cit. (inerente la medesima controversia sottoposta all'odierno

esame della adunanza plenaria) ha ritenuto che l'ente controlla

to subirebbe una lesione della sua sfera giuridica nel caso di

annullamento della decisione negativa di controllo, poiché:

a) vi sarebbe l'incidenza sulla sua autonomia e sul principio di buon andamento, i cui valori trovano un riconoscimento ne

gli art. 5 e 97 Cost.;

b) diverrebbe debitore di somme non dovute al momento del

la proposizione del ricorso giurisdizionale di coloro che preten dono di diventare suoi creditori; l'accoglimento di tale ricorso

comporterebbe una indubbia incidenza, oltre che sulla autono

mia finanziaria dell'ente, anche sulle sue previsioni programma

tiche, soprattutto nel caso in cui le somme (tornate disponibili a seguito della decisione di controllo) siano state diversamente

impegnate. Ritiene il collegio che l'annullamento del provvedimento di

controllo negativo, comportando la reviviscenza dell'atto origi

nario, non può che rafforzare l'autonomia dell'ente ed il princi

pio di ' uon andamento (sul quale sono state già svolte alcune

considerazioni nel precedente punto 7).

Il trattamento economico del personale non appare poi og

getto di previsioni programmatiche, essendo del tutto dipenden

te dalla disciplina normativa, dai principi generali e dagli accor

di sindacali. L'eventuale risparmio di spesa potrebbe configurare, semmai,

un mero interesse di fatto.

Quanto all'affermazione che l'ente diventerebbe debitore di

somme non dovute al momento della proposizione del ricorso

giurisdizionale di coloro che pretendono di diventare suoi credi

tori, va osservato che, nel caso di specie, la Usi n. 40 di Napoli,

con delibera del comitato di gestione n. 309 del 26 marzo 1985,

ha illustrato, con una diffusa motivazione, la legittimità dell'a

deguamento del trattamento economico del personale della ca

tegoria direttiva amministrativa a quello del segretario generale,

adeguamento già disposto dal soppresso ente ospedaliero «Ospe

dali riuniti di Napoli» con delibera n. 4 del 15 gennaio 1979 (la cui esecutività è rimasta sospesa a seguito della richiesta di

chiarimenti ed elementi integrativi da parte del comitato regio

nale di controllo).

Ora, è passato ben poco tempo dalla data di adozione dell'at

to deliberativo della Usi (26 marzo 1985) alla decisione negativa

di controllo (24 aprile 1985) e, quindi, alla proposizione del

ricorso giurisdizionale (anche se non notificato alla Usi), in da

ta 10 ottobre 1985. È quindi da escludere che possa essersi veri

ficato, anche per le ragioni sopra esposte, un diverso impegno

delle somme occorrenti.

Del resto, in un caso del genere, ove ne ricorrano i presuppo

sti, l'ente può sempre, in sede di autotutela, ritirare il proprio

provvedimento dopo l'annullamento giurisdizionale della deci

sione negativa di controllo.

È appena il caso di ricordare che, nella fattispecie, la Usi

n. 40 di Napoli si è costituita in appello con intervento ad adiu

vandum, a sostegno, cioè, proprio di coloro che sono diventati

suoi creditori.

9. - Concludendo sul punto, va ribadito che la qualità di con

trointeressato va individuata non in rapporto ad esigenze pro

cessuali, bensì in seguito al riconoscimento della titolarità di

Il Foro Italiano — 1996.

un interesse analogo e contrario a quello che legittima la propo sizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostan

za che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente

un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comun

que agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione

del provvedimento stesso.

E, nel caso specifico dell'amministrazione che ha emanato

un provvedimento poi annullato dall'organo di controllo, va

affermato che l'ente non assume la posizione di controinteres

sato nel giudizio instaurato dai beneficiari dell'atto stesso, con

ricorso impugnatorio del provvedimento negativo di controllo.

L'ente controllato può proporre, ovviamente, autonoma im

pugnazione, sia per un interesse analogo o collimante con quel lo della parte privata, sia per un mero interesse alla tutela del

suo potere di amministrazione attiva ed alla conservazione degli atti che ne costituiscono manifestazione.

10. - Il primo motivo di appello è perciò fondato e, per ciò

solo, va riformata la sentenza impugnata, con la quale è stato

dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, per omessa

notifica dello stesso all'Usi n. 40 di Napoli. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 19 giu

gno 1996, n. 8; Pres. Anelli, Est. Venturini; Sindacato na

zionale biologi-chimici-fisici italiani-Snabi ed altro (Aw. Sciac ca, D'Amelio) c. Usi 28, Bologna nord (Avv. Mastragosti

no), Galleri ed altri, Associazione nazionale aiuti e assistenti

ospedalieri-Anaao-Assomed, Associazione nazionale primari

ospedalieri, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Aw. Russo Valentini, Barbantini), Ordine nazionale biologi (Aw. G. Barone), Associazione nazionale patologi chimici-Aipac

(Aw. Scoca, Boni), Rubarti ed altri (Aw. Comandini De

Luca, Davini), Silvestri ed altri, Ordine dei chimici, Usi 1,

Sassari; interv. Soc. Simel (Aw. Russo Valentini, Barban

tini), Confederazione italiana medici ospedalieri-Cimo (Aw. C. Rossi, Barbantini). Conferma Tar Emilia-Romagna, sez.

I, 31 maggio 1993, nn. 277, 278, 279, 280; Tar Sardegna 21

ottobre 1994, n. 1901.

Sanitario — Laboratori di analisi chimico-cliniche — Primario — Sostituzione — Graduatorie uniche tra medici e non medi

ci — Illegittimità (D.p.r. 27 marzo 1969 n. 128, ordinamento

interno dei servizi ospedalieri, art. 7, 16).

Non è legittima la predisposizione di graduatorie uniche per il

personale medico e non medico (biologi e chimici) ai fini del la sostituzione temporanea del primario dei laboratori di ana

lisi chimico-cliniche che, ai sensi del combinato disposto degli art. 7 e 16 d.p.r. 22 marzo 1969 n. 128, spetta all'aiuto più

anziano nella stessa posizione funzionale. (1)

(1) Con la odierna decisione l'adunanza plenaria si pronuncia su una

questione che, come viene rilevato in motivazione, non ha più rilevanza

per il futuro in quanto la disciplina del d.p.r. 128/69, ai sensi dell'art.

5, 10° comma, d.leg. 502/92, come modificato dal d.leg. 517/93, cessa

di avere efficacia con l'entrata in vigore della nuova disciplina di rior

ganizzazione ospedaliera e, comunque, entro un triennio dall'entrata

in vigore del ripetuto d.leg. 517/93: la legittimità della sostituzione inte

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PARTE TERZA

Diritto. — (Omissis). IV. - La questione rimessa all'esame

dell'adunanza plenaria coinvolge l'interpretazione e l'applica zione dell'art. 7, 5° e 7° comma, e dell'art. 16 d.p.r. 27 marzo

1969 n. 128.

Tale d.p.r. secondo quanto previsto dall'art. 5, 10° comma,

d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 (nel testo modificato dal d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517), cessa d'avere efficacia con l'entrata

in vigore della nuova disciplina di riorganizzazione ospedaliera

e, comunque, entro un triennio dall'entrata in vigore del d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517.

D'altra parte, l'art, 17 del citato d.p.r. n. 502, nel dettare

disposizioni per la regolamentazione dell'esame di idoneità al

l'esercizio delle funzioni di direzione (secondo livello dirigenzia

le), prevede anche «idoneità con accesso riservato a più catego rie professionali salvaguardando le rispettive specificità cultura

li, funzioni e competenze». La questione oggetto del presente giudizio ha perso, dunque,

il suo carattere di massima (se mai l'ha avuto), né sono più

da temere contrasti giurisprudenziali, che possono ingenerare incertezze nella pratica applicazione della norma.

V. - L'indirizzo giurisprudenziale formatosi in seno alla V

sezione del Consiglio di Stato è nel senso della legittimità di

una graduatoria mista di personale medico e non medico (es senzialmente biologi) per la sostituzione del primario del labo

ratorio di analisi, in caso di assenza o di impedimento di questi. Tale indirizzo è fondato su una separata lettura degli art.

7, 5° comma (sostituzione del primario nei servizi ospedalieri di diagnosi e cure) e 16 (struttura e dimensione del servizio di

laboratorio per analisi) d.p.r. 27 marzo 1969 n. 128.

L'art. 16 disciplina l'ordinario e normale funzionamento dei

laboratori ospedalieri di analisi chimico-cliniche e microbiologi

che, stabilendone la struttura e l'organico. Prevede in particola re un posto di primario, almeno un posto di aiuto e di assisten

te, nonché, per ciascun settore almeno un posto di direttore

o coadiutore o assistente clinico o biologo e un posto di tecnico

di laboratorio. Aggiunge che ciascun settore, può essere affida

to, a seconda delle rispettive specialità, a un direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità

a primario di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbio

logiche. Nella situazione normale, cui fa riferimento l'art. 16 cit., la

direzione del laboratorio spetta solo, secondo la chiara disposi zione della norma, ad un primario medico.

L'art. 7, 5° comma, si riferisce, invece, all'ipotesi eccezionale

ed anomala che si verifica allorché il primario sia assente od

impedito per malattia, per ferie ed altre simili contingenti eve

nienze.

In tali circostanze la norma, nell'evidente scopo di assicurare

la piena e costante funzionalità dei servizi sanitari, stabilisce

che il primario sia sostituito dall'aiuto, vale a dire dal sanitario

di posizione immediatamente subapicabile e che, in caso vi sia

no in servizio più aiuti, la sostituzione del primario spetta al

l'aiuto con maggiori titoli sulla base di una graduatoria annuale

formata dall'amministrazione ospedaliera (8° comma dello stes

so art. 7). È evidente — sottolinea la decisione della V sezione n. 672

del 7 giugno 1993 (Foro it., Rep. 1993, voce Sanitario, n. 394),

rinaie del primario dei laboratori di analisi chimico-cliniche delle strut ture ospedaliere da parte dei biologi, chimici e fisici preposti alle dire

zioni interne; tale legittimità viene negata in forza di una interpretazio ne sistematica delle due norme regolanti la materia (art. 7 e 16 d.p.r. 128/69) ed alla luce dei principi generali in materia di attribuzione di mansioni superiori (art. 29 d.p.r. 761/79).

In materia, lo stesso Consiglio di Stato si era più volte espresso in senso contrario: alile decisioni citate in motivazione, adde, sez. IV 8 settembre 1995, n. 663, Foro it., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 451; nonché Tar Veneto, sez. I, 21 luglio 1995, n. 1117, ibid., n. 484; in termini con la decisione in epigrafe, Tar Sardegna 21 ottobre 1994, n. 1901, ibid., n. 482.

Per ulteriori riferimenti di carattere generale sulla posizione del pri mario ospedaliero e sulla sua sostituzione e sull'attribuzione di mansio ni superiori nel settore sanitario, v. Tar Friuli-Venezia Giulia 3 febbraio

1996, n. 58, che sarà riprodotta in un prossimo fascicolo.

Il Foro Italiano — 1996.

che adeguatamente riassume gli argomenti che sostengono l'in

dirizzo di cui sopra è cenno — la diversità di presupposti e

di prospettive in cui si muovono le due norme: l'una (art. 16) ha riguardo all'ordinario e usuale funzionamento di servizi; l'altra

(art. 7), invece, appronta un rimedio atto a fronteggiare una

condizione negativa e sfavorevole, quale è quella della precaria assenza del direttore del servizio.

È certamente vero che in via ordinaria, secondo quanto di

spone l'art. 16, la direzione del laboratorio spetta al primario medico. Ma da tale norma non può trarsi, in sede di applicazio ne dell'art. 7 (che concerne una situazione di emergenza, pro fondamente diversa da quella ordinaria) l'ulteriore regola che,

nei laboratori di analisi, la sostituzione del direttore del servizio

spetta solo al personale medico. In tali laboratori, oltretutto,

proprio a causa dell'attività che è chiamato a svolgere, attinente

a settori scientifici diversi anche se in qualche modo comple

mentari, l'organico è interdisciplinare e prevede la presenza di

esperti delle diverse aree interessate, i quali debbono necessaria

mente collaborare tra di loro, mettendo in comune le loro inda

gini e le loro esperienze e pervenendo ad un risultato tecnico

unificato.

Non varrebbe, d'altra parte, osservare — argomenta ancora

l'indirizzo giurisprudenziale fin qui seguito dalla V sezione —

che l'art. 7 d.p.r. 128/69, secondo la sua formulazione lettera

le, abbia un ambito di applicazione limitato al personale medi

co. La norma è espressione di un principio generale, come del

resto affermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato

nella decisione n. 2 del 16 maggio 1991 (id., 1991, III, 473) che vuole assicurare la costante e piena funzionalità di tutti i

servizi sanitari, per la rilevanza che rivestono per la salvaguar dia e la tutela della vita umana.

VI. - L'adunanza plenaria è consapevole del peso e della im

portanza degli argomenti che hanno sorretto l'indirizzo giuris

prudenziale fin qui seguito, favorevole alla sostituzione anche

con personale non medico.

Ritiene tuttavia che la questione debba essere rivista, tenendo

anche conto di altri riferimenti normativi.

VII. - All'inserimento nella graduatoria unica del personale non medico non è di ostacolo la formulazione dell'art. 7 in

termini di personale medico. La norma è redatta con riguardo

all'organico dei normali servizi ospedalieri di diagnosi e cura

(secondo, dunque, Vici quod plerumque accidit). Se ne potreb

be, perciò, dare una lettura estensiva (nel senso di ampliare il

significato delle parole; minus dixit quam voluit) che, stante

la sua portata generale nell'ambito dei servizi ospedalieri di dia

gnosi e cura, tenga conto della composizione interdisciplinare del laboratorio di analisi.

Ciò consentirebbe di superare l'ostacolo costituito dal princi

pio generale in materia di sostituzione del titolare di ufficio, che è nel senso che questa spetti al più anziano degli addetti

di posizione funzionale inferiore (del principio si ha una signifi cativa applicazione proprio a proposito di biologi, chimici e fi

sici negli art. 8, 11 e 15 d.p.r. 7 dicembre 1984 n. 821). Vili. - Una lettura in tal senso dell'art. 7 d.p.r. n. 128 del

1969, però, è impedita dal contenuto delle posizioni funzionali

e dei profili professionali, che vengono in considerazione.

Il 5° comma dell'art. 7 stabilisce che «l'aiuto sostituisce il

primario in caso di assenza, impedimento o nei casi d'urgen za». La sostituzione rientra nel contenuto della posizione fun

zionale di aiuto, fra gli ordinari compiti, secondo come si espri me l'art. 29 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, di quella posizione funzionale.

Il titolo alla sostituzione del primario, quindi, è per l'aiuto

nella stessa posizione funzionale rivestita. L'inclusione nella gra duatoria invece serve solo a disciplinare il concorso di più aiuti

presenti nello stesso servizio, aventi titolo alla sostituzione.

Orbene, se l'art. 16 d.p.r. 128/69 riserva al primario la dire

zione del servizio ospedaliero di laboratorio per analisi, la sosti

tuzione non può che spettare all'aiuto e in concreto può essere

impedita solo dalla presenza nello stesso servizio di altro aiuto.

Il richiamato art. 29, infatti, recita che «il dipendente ha diritto

all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo professionale e posizione funzionale...».

IX. - L'esercizio di mansioni superiori è ammesso, nei limiti

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

in cui è eccezionalmente ammesso, solo nell'ambito dello stesso

profilo professionale, come si evince chiaramente dal più volte

citato art. 29 d.p.r. 761/79.

La sostituzione del primario del servizio di laboratorio di analisi

da parte del coordinatore biologo o clinico non sarebbe possibi le neanche come esercizio di mansioni superiori. Per essi, posto che l'art. 16 d.p.r. 128/69 riserva la direzione ad un primario, non si tratterebbe di mansioni superiori dello stesso profilo pro

fessionale, ma di mansioni diverse di altro profilo professionale. X. - Il carattere interdisciplinare del servizio di laboratorio

per analisi non può indurre a superare le argomentazioni che

precedono. Nonostante le interdisciplinarietà, si è voluto che la direzione

del servizio di laboratorio spetti ad un primario, ad un apparte nente alla posizione funzionale più elevata del profilo professio

nale di medico.

La fungibilità tra sanitari medici e non medici è prevista solo

a livello di direzione di settore, ma non a livello di laboratorio

(cfr. art. 16 d.p.r. 198/69). XI. - Non può d'altra parte sostenersi che la sostituzione da

parte di personale anche non medico sia imposta dalla esigenza

di assicurare comunque la continuità del servizio.

L'argomentazione avrebbe un suo peso ove si dimostrasse che,

senza l'affidamento della direzione del laboratorio ad un non

medico, l'attività di questo servizio verrebbe a cessare.

Ma ciò non è. L'organizzazione dei servizi di laboratorio pre

vede un organico di almeno un aiuto e solo in via eventuale

la presenza di un direttore biologo o chimico (cfr. art. 16, 6°

comma, d.p.r. 128/69: «...almeno un posto di direttore o coa

diutore o assistente chimico o biologo;...»).

Occorrerebbe, perciò, ipotizzare una situazione a tal punto

anomala che troverebbe difficile riscontro nella realtà dei fatti

e, comunque, ove si verificasse, costituirebbe uno «stato di ne

cessità», cui far fronte con eccezionali rimedi e, quindi, anche

con l'affidamento dell'incarico a personale non medico.

XII. - È possibile, escludendo la sostituzione con personale

non medico, che il direttore biologo o chimico di settore veda

un aiuto meno anziano o con meno titoli (se è possibile un

raffronto tra titoli di appartenenti a profili professionali diver

si) assumere in via interinale la direzione del laboratorio.

Si tratta certamente di un inconveniente, che però non ha

alcuna rilevanza sul piano interpretativo (adducere inconveniens

non est solvere argumentum). L'interesse del direttore biologo

o clinico è certamente meritevole di considerazione (ed il legi

slatore del 1993 mostra di averlo considerato), ma, fino a quan

do resta in vigore il d.p.r. n. 128 del 1969, non assurge alla

consistenza di interesse giuridicamente tutelato e rimane interes

se di mero fatto. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1996.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 13 febbraio 1996, n. 197; Pres. Catallozzi, Est. Zeviani Paixotta; Bonardi

(Avv. E. Merlino, Pelligra, C. Romano) c. Comune di Vi

gevano ed altro. Annulla Tar Lombardia, sez. Ili, 8 novem

bre 1991, n. 500.

Impiegato dello Stato e degli enti pubblici in genere — Idoneità

al servizio — Valutazione al momento dell'assunzione (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 221).

Il requisito della sana e robusta costituzione fisica, in funzione dell'attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni corrispon denti alla qualifica che dovrà rivestire, deve essere accertato

con riferimento al momento dell'assunzione e non a momenti

successivi del rapporto lavorativo. (1)

(1) Il Consiglio di Stato pone termine ad una vicenda iniziata sedici anni prima, con l'indizione di concorso pubblico a posti di seppellitore di 3° livello nel cimitero comunale di Vigevano, superato positivamente dal candidato che, successivamente, si era visto annullare la nomina

per difetto dei requisiti di sana e robusta costituzione necessari per l'as solvimento delle prestazioni richieste; una consulenza medica d'ufficio

disposta dal Tar Lombardia aveva dimostrato l'idoneità del candidato alle mansioni con riferimento all'epoca del concorso ma il tribunale aveva confermato l'impugnato provvedimento di annullamento della no mina in considerazione della possibilità di progressione negativa dell'in fermità accusata dall'interessato (confermata da una visita medica col

legiale eseguita nel 1990, cioè a distanza di quasi dieci anni dal concor

so), ritenendo che la condizione richiesta dall'art. 221 t.u. 383/34 «non

si esaurisce . . . nella mera idoneità fisica attuale (riferita cioè al mo mento della nomina) allo svolgimento di determinate mansioni. Essa

si sostanzia piuttosto nella integrità psico-fisica del soggetto connotata dalla assenza di infermità, malattie, precedenti clinici suscettibili di evol

vere negativamente peggiorandone le condizioni fisiche e/o incidendo sul suo rendimento lavorativo nel corso dello svolgimento del rapporto. In altri termini, tale requisito postula una prognosi favorevole in ordine alla capacità del soggetto di serbare integra, anche nel prosieguo del

rapporto e tendenzialmente sino alla sua naturale cessazione, l'attitudi ne iniziale all'espletamento delle mansioni per cui è stato assunto» (Tar Lombardia, sez. Ili, 8 novembre 1991, n. 500, Trib. amm. reg., 1992, I, 163). La interpretazione additiva del tribunale lombardo della norma

in esame, censurata dal Consiglio di Stato, non trova precedenti editi in termini, mentre la pronuncia espressa dalla massima in epigrafe (in termini, sostanzialmente, Tar Veneto 7 maggio 1984, n. 122, Foro it.,

Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato, n. 173) costituisce coerente ap

plicazione, da un lato, del principio generale sancito dall'art. 2 t.u. 3/57 secondo cui i requisiti per la partecipazione debbono essere posse duti in riferimento temporale alle operazioni concorsuali (normalmente, scadenza del termine per la presentazione delle relative domande per i requisiti di ammissione ovvero momento dell'assunzione in ruolo per i requisiti di nomina, quando ciò sia richiesto dalla natura del requisito, come nel caso di specie, v., explurimis, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo

1994, n. 469, id., Rep. 1994, voce Concorso a pubblico impiego, n.

34; sez. VI 24 settembre 1994, n. 1443, ibid., n. 35; 13 aprile 1994, n. 501, ibid., n. 36) e, dall'altro lato, corretta lettura dei diversi istituti

che regolano l'accertamento della permanenza dell'idoneità al servizio

in corso di rapporto e la eventuale risoluzione dello stesso (eventual mente ai sensi dell'art. 130 t.u. 3/57, v. Tar Puglia, sez. Lecce, 5 luglio 1982, n. 186, id., Rep. 1983, voce Impiegato dello Stato, n. 329), come

viene rilevato in motivazione.

Dopo l'esito favorevole della causa, non è dato di sapere se il ricor

rente conserva ancora l'interesse al posto di seppellitore di 3° livello

e se riuscirà mai a coronare questa aspirazione coltivata tenacemente

per tanti lustri ma è certo che riceverà dall'amministrazione comunale

il pagamento delle retribuzioni arretrate e la ricostruzione della posizio ne giuridica ed economica (come ordinato dalla decisione in epigrafe, secondo costante giurisprudenza: v. Cons. Stato, sez. V, 24 novembre

1992, n. 1366, id., Rep. 1993, voce Impiegato degli enti locali, n. 177)

per tutti i quindici e più anni trascorsi ad aspettare che, secondo l'anti

co detto, sul fiume passasse il cadavere del nemico . . .

Per riferimenti generali sul momento in cui devono essere posseduti i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, Cons. Sta

to, ad. plen., 21 ottobre 1989, n. 13, id., 1990, III, 153; sui requisiti di accesso al pubblico impiego e il divieto di discriminazione per sesso, Corte cost. 15 aprile 1993, n. 163, id., 1994, I, 696; sulle procedure

concorsuali, anche in riferimento alla riforma del pubblico impiego, Corte cost. 20 luglio 1994, n. 314 ed altre, ibid., 2594; sulla dispensa dal servizio per motivi di salute, Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 1994, n. 1129, id., 1995, III, 145; sulla restitutio in integrum del pubblico

dipendente destituito o sospeso illegittimamente dal servizio, Cons. Sta

to, commiss, spec., 14 marzo 1994, n. 317 e sez. VI 14 febbraio 1994, n. 155, id., 1994, III, 430.

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