adunanza plenaria; decisione 19 giugno 1996, n. 8; Pres. Anelli, Est. Venturini; Sindacatonazionale biologi-chimici-fisici italiani-Snabi ed altro (Avv. Sciacca, D'Amelio) c. Usl 28,Bologna nord (Avv. Mastragostino), Galleri ed altri, Associazione nazionale aiuti e assistentiospedalieri-Anaao-Assomed, Associazione nazionale primari ospedalieri, Ordine dei medicichirurghi e odontoiatri (Avv. Russo Valentini, Barbantini ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 433/434-437/438Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191634 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
L'interesse sostanziale, e quindi quello processuale, non può
perciò coincidere con una posizione di diniego che l'ammini
strazione farebbe propria, non già perché ritenuta conforme a
legge, ma al solo scopo di realizzare economie di spese median
te il sacrificio di ipotesi soggettive che la stessa amministrazione
ha inteso tutelare nel pieno rispetto della normativa vigente. L'attribuzione al personale di un più elevato trattamento eco
nomico non è disposto nell'interesse esclusivo dei dipendenti in
teressati, ma, soprattutto, nell'interesse dell'ente, che intende
rispettare, attraverso una migliore organizzazione (anche retri
butiva) dei propri uffici, in principio del buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost. Nel
l'ordinamento degli uffici, vanno adeguatamente determinate non
soltanto le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari e diri
genti, ma anche il corrispondente trattamento economico.
8. - La sezione IV, con le decisioni richiamate nel precedente
punto 4 e, in particolare con quella n. 209 del 28 febbraio 1992,
cit. (inerente la medesima controversia sottoposta all'odierno
esame della adunanza plenaria) ha ritenuto che l'ente controlla
to subirebbe una lesione della sua sfera giuridica nel caso di
annullamento della decisione negativa di controllo, poiché:
a) vi sarebbe l'incidenza sulla sua autonomia e sul principio di buon andamento, i cui valori trovano un riconoscimento ne
gli art. 5 e 97 Cost.;
b) diverrebbe debitore di somme non dovute al momento del
la proposizione del ricorso giurisdizionale di coloro che preten dono di diventare suoi creditori; l'accoglimento di tale ricorso
comporterebbe una indubbia incidenza, oltre che sulla autono
mia finanziaria dell'ente, anche sulle sue previsioni programma
tiche, soprattutto nel caso in cui le somme (tornate disponibili a seguito della decisione di controllo) siano state diversamente
impegnate. Ritiene il collegio che l'annullamento del provvedimento di
controllo negativo, comportando la reviviscenza dell'atto origi
nario, non può che rafforzare l'autonomia dell'ente ed il princi
pio di ' uon andamento (sul quale sono state già svolte alcune
considerazioni nel precedente punto 7).
Il trattamento economico del personale non appare poi og
getto di previsioni programmatiche, essendo del tutto dipenden
te dalla disciplina normativa, dai principi generali e dagli accor
di sindacali. L'eventuale risparmio di spesa potrebbe configurare, semmai,
un mero interesse di fatto.
Quanto all'affermazione che l'ente diventerebbe debitore di
somme non dovute al momento della proposizione del ricorso
giurisdizionale di coloro che pretendono di diventare suoi credi
tori, va osservato che, nel caso di specie, la Usi n. 40 di Napoli,
con delibera del comitato di gestione n. 309 del 26 marzo 1985,
ha illustrato, con una diffusa motivazione, la legittimità dell'a
deguamento del trattamento economico del personale della ca
tegoria direttiva amministrativa a quello del segretario generale,
adeguamento già disposto dal soppresso ente ospedaliero «Ospe
dali riuniti di Napoli» con delibera n. 4 del 15 gennaio 1979 (la cui esecutività è rimasta sospesa a seguito della richiesta di
chiarimenti ed elementi integrativi da parte del comitato regio
nale di controllo).
Ora, è passato ben poco tempo dalla data di adozione dell'at
to deliberativo della Usi (26 marzo 1985) alla decisione negativa
di controllo (24 aprile 1985) e, quindi, alla proposizione del
ricorso giurisdizionale (anche se non notificato alla Usi), in da
ta 10 ottobre 1985. È quindi da escludere che possa essersi veri
ficato, anche per le ragioni sopra esposte, un diverso impegno
delle somme occorrenti.
Del resto, in un caso del genere, ove ne ricorrano i presuppo
sti, l'ente può sempre, in sede di autotutela, ritirare il proprio
provvedimento dopo l'annullamento giurisdizionale della deci
sione negativa di controllo.
È appena il caso di ricordare che, nella fattispecie, la Usi
n. 40 di Napoli si è costituita in appello con intervento ad adiu
vandum, a sostegno, cioè, proprio di coloro che sono diventati
suoi creditori.
9. - Concludendo sul punto, va ribadito che la qualità di con
trointeressato va individuata non in rapporto ad esigenze pro
cessuali, bensì in seguito al riconoscimento della titolarità di
Il Foro Italiano — 1996.
un interesse analogo e contrario a quello che legittima la propo sizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostan
za che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente
un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comun
que agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione
del provvedimento stesso.
E, nel caso specifico dell'amministrazione che ha emanato
un provvedimento poi annullato dall'organo di controllo, va
affermato che l'ente non assume la posizione di controinteres
sato nel giudizio instaurato dai beneficiari dell'atto stesso, con
ricorso impugnatorio del provvedimento negativo di controllo.
L'ente controllato può proporre, ovviamente, autonoma im
pugnazione, sia per un interesse analogo o collimante con quel lo della parte privata, sia per un mero interesse alla tutela del
suo potere di amministrazione attiva ed alla conservazione degli atti che ne costituiscono manifestazione.
10. - Il primo motivo di appello è perciò fondato e, per ciò
solo, va riformata la sentenza impugnata, con la quale è stato
dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, per omessa
notifica dello stesso all'Usi n. 40 di Napoli. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 19 giu
gno 1996, n. 8; Pres. Anelli, Est. Venturini; Sindacato na
zionale biologi-chimici-fisici italiani-Snabi ed altro (Aw. Sciac ca, D'Amelio) c. Usi 28, Bologna nord (Avv. Mastragosti
no), Galleri ed altri, Associazione nazionale aiuti e assistenti
ospedalieri-Anaao-Assomed, Associazione nazionale primari
ospedalieri, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Aw. Russo Valentini, Barbantini), Ordine nazionale biologi (Aw. G. Barone), Associazione nazionale patologi chimici-Aipac
(Aw. Scoca, Boni), Rubarti ed altri (Aw. Comandini De
Luca, Davini), Silvestri ed altri, Ordine dei chimici, Usi 1,
Sassari; interv. Soc. Simel (Aw. Russo Valentini, Barban
tini), Confederazione italiana medici ospedalieri-Cimo (Aw. C. Rossi, Barbantini). Conferma Tar Emilia-Romagna, sez.
I, 31 maggio 1993, nn. 277, 278, 279, 280; Tar Sardegna 21
ottobre 1994, n. 1901.
Sanitario — Laboratori di analisi chimico-cliniche — Primario — Sostituzione — Graduatorie uniche tra medici e non medi
ci — Illegittimità (D.p.r. 27 marzo 1969 n. 128, ordinamento
interno dei servizi ospedalieri, art. 7, 16).
Non è legittima la predisposizione di graduatorie uniche per il
personale medico e non medico (biologi e chimici) ai fini del la sostituzione temporanea del primario dei laboratori di ana
lisi chimico-cliniche che, ai sensi del combinato disposto degli art. 7 e 16 d.p.r. 22 marzo 1969 n. 128, spetta all'aiuto più
anziano nella stessa posizione funzionale. (1)
(1) Con la odierna decisione l'adunanza plenaria si pronuncia su una
questione che, come viene rilevato in motivazione, non ha più rilevanza
per il futuro in quanto la disciplina del d.p.r. 128/69, ai sensi dell'art.
5, 10° comma, d.leg. 502/92, come modificato dal d.leg. 517/93, cessa
di avere efficacia con l'entrata in vigore della nuova disciplina di rior
ganizzazione ospedaliera e, comunque, entro un triennio dall'entrata
in vigore del ripetuto d.leg. 517/93: la legittimità della sostituzione inte
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PARTE TERZA
Diritto. — (Omissis). IV. - La questione rimessa all'esame
dell'adunanza plenaria coinvolge l'interpretazione e l'applica zione dell'art. 7, 5° e 7° comma, e dell'art. 16 d.p.r. 27 marzo
1969 n. 128.
Tale d.p.r. secondo quanto previsto dall'art. 5, 10° comma,
d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 (nel testo modificato dal d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517), cessa d'avere efficacia con l'entrata
in vigore della nuova disciplina di riorganizzazione ospedaliera
e, comunque, entro un triennio dall'entrata in vigore del d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517.
D'altra parte, l'art, 17 del citato d.p.r. n. 502, nel dettare
disposizioni per la regolamentazione dell'esame di idoneità al
l'esercizio delle funzioni di direzione (secondo livello dirigenzia
le), prevede anche «idoneità con accesso riservato a più catego rie professionali salvaguardando le rispettive specificità cultura
li, funzioni e competenze». La questione oggetto del presente giudizio ha perso, dunque,
il suo carattere di massima (se mai l'ha avuto), né sono più
da temere contrasti giurisprudenziali, che possono ingenerare incertezze nella pratica applicazione della norma.
V. - L'indirizzo giurisprudenziale formatosi in seno alla V
sezione del Consiglio di Stato è nel senso della legittimità di
una graduatoria mista di personale medico e non medico (es senzialmente biologi) per la sostituzione del primario del labo
ratorio di analisi, in caso di assenza o di impedimento di questi. Tale indirizzo è fondato su una separata lettura degli art.
7, 5° comma (sostituzione del primario nei servizi ospedalieri di diagnosi e cure) e 16 (struttura e dimensione del servizio di
laboratorio per analisi) d.p.r. 27 marzo 1969 n. 128.
L'art. 16 disciplina l'ordinario e normale funzionamento dei
laboratori ospedalieri di analisi chimico-cliniche e microbiologi
che, stabilendone la struttura e l'organico. Prevede in particola re un posto di primario, almeno un posto di aiuto e di assisten
te, nonché, per ciascun settore almeno un posto di direttore
o coadiutore o assistente clinico o biologo e un posto di tecnico
di laboratorio. Aggiunge che ciascun settore, può essere affida
to, a seconda delle rispettive specialità, a un direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità
a primario di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbio
logiche. Nella situazione normale, cui fa riferimento l'art. 16 cit., la
direzione del laboratorio spetta solo, secondo la chiara disposi zione della norma, ad un primario medico.
L'art. 7, 5° comma, si riferisce, invece, all'ipotesi eccezionale
ed anomala che si verifica allorché il primario sia assente od
impedito per malattia, per ferie ed altre simili contingenti eve
nienze.
In tali circostanze la norma, nell'evidente scopo di assicurare
la piena e costante funzionalità dei servizi sanitari, stabilisce
che il primario sia sostituito dall'aiuto, vale a dire dal sanitario
di posizione immediatamente subapicabile e che, in caso vi sia
no in servizio più aiuti, la sostituzione del primario spetta al
l'aiuto con maggiori titoli sulla base di una graduatoria annuale
formata dall'amministrazione ospedaliera (8° comma dello stes
so art. 7). È evidente — sottolinea la decisione della V sezione n. 672
del 7 giugno 1993 (Foro it., Rep. 1993, voce Sanitario, n. 394),
rinaie del primario dei laboratori di analisi chimico-cliniche delle strut ture ospedaliere da parte dei biologi, chimici e fisici preposti alle dire
zioni interne; tale legittimità viene negata in forza di una interpretazio ne sistematica delle due norme regolanti la materia (art. 7 e 16 d.p.r. 128/69) ed alla luce dei principi generali in materia di attribuzione di mansioni superiori (art. 29 d.p.r. 761/79).
In materia, lo stesso Consiglio di Stato si era più volte espresso in senso contrario: alile decisioni citate in motivazione, adde, sez. IV 8 settembre 1995, n. 663, Foro it., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 451; nonché Tar Veneto, sez. I, 21 luglio 1995, n. 1117, ibid., n. 484; in termini con la decisione in epigrafe, Tar Sardegna 21 ottobre 1994, n. 1901, ibid., n. 482.
Per ulteriori riferimenti di carattere generale sulla posizione del pri mario ospedaliero e sulla sua sostituzione e sull'attribuzione di mansio ni superiori nel settore sanitario, v. Tar Friuli-Venezia Giulia 3 febbraio
1996, n. 58, che sarà riprodotta in un prossimo fascicolo.
Il Foro Italiano — 1996.
che adeguatamente riassume gli argomenti che sostengono l'in
dirizzo di cui sopra è cenno — la diversità di presupposti e
di prospettive in cui si muovono le due norme: l'una (art. 16) ha riguardo all'ordinario e usuale funzionamento di servizi; l'altra
(art. 7), invece, appronta un rimedio atto a fronteggiare una
condizione negativa e sfavorevole, quale è quella della precaria assenza del direttore del servizio.
È certamente vero che in via ordinaria, secondo quanto di
spone l'art. 16, la direzione del laboratorio spetta al primario medico. Ma da tale norma non può trarsi, in sede di applicazio ne dell'art. 7 (che concerne una situazione di emergenza, pro fondamente diversa da quella ordinaria) l'ulteriore regola che,
nei laboratori di analisi, la sostituzione del direttore del servizio
spetta solo al personale medico. In tali laboratori, oltretutto,
proprio a causa dell'attività che è chiamato a svolgere, attinente
a settori scientifici diversi anche se in qualche modo comple
mentari, l'organico è interdisciplinare e prevede la presenza di
esperti delle diverse aree interessate, i quali debbono necessaria
mente collaborare tra di loro, mettendo in comune le loro inda
gini e le loro esperienze e pervenendo ad un risultato tecnico
unificato.
Non varrebbe, d'altra parte, osservare — argomenta ancora
l'indirizzo giurisprudenziale fin qui seguito dalla V sezione —
che l'art. 7 d.p.r. 128/69, secondo la sua formulazione lettera
le, abbia un ambito di applicazione limitato al personale medi
co. La norma è espressione di un principio generale, come del
resto affermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato
nella decisione n. 2 del 16 maggio 1991 (id., 1991, III, 473) che vuole assicurare la costante e piena funzionalità di tutti i
servizi sanitari, per la rilevanza che rivestono per la salvaguar dia e la tutela della vita umana.
VI. - L'adunanza plenaria è consapevole del peso e della im
portanza degli argomenti che hanno sorretto l'indirizzo giuris
prudenziale fin qui seguito, favorevole alla sostituzione anche
con personale non medico.
Ritiene tuttavia che la questione debba essere rivista, tenendo
anche conto di altri riferimenti normativi.
VII. - All'inserimento nella graduatoria unica del personale non medico non è di ostacolo la formulazione dell'art. 7 in
termini di personale medico. La norma è redatta con riguardo
all'organico dei normali servizi ospedalieri di diagnosi e cura
(secondo, dunque, Vici quod plerumque accidit). Se ne potreb
be, perciò, dare una lettura estensiva (nel senso di ampliare il
significato delle parole; minus dixit quam voluit) che, stante
la sua portata generale nell'ambito dei servizi ospedalieri di dia
gnosi e cura, tenga conto della composizione interdisciplinare del laboratorio di analisi.
Ciò consentirebbe di superare l'ostacolo costituito dal princi
pio generale in materia di sostituzione del titolare di ufficio, che è nel senso che questa spetti al più anziano degli addetti
di posizione funzionale inferiore (del principio si ha una signifi cativa applicazione proprio a proposito di biologi, chimici e fi
sici negli art. 8, 11 e 15 d.p.r. 7 dicembre 1984 n. 821). Vili. - Una lettura in tal senso dell'art. 7 d.p.r. n. 128 del
1969, però, è impedita dal contenuto delle posizioni funzionali
e dei profili professionali, che vengono in considerazione.
Il 5° comma dell'art. 7 stabilisce che «l'aiuto sostituisce il
primario in caso di assenza, impedimento o nei casi d'urgen za». La sostituzione rientra nel contenuto della posizione fun
zionale di aiuto, fra gli ordinari compiti, secondo come si espri me l'art. 29 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, di quella posizione funzionale.
Il titolo alla sostituzione del primario, quindi, è per l'aiuto
nella stessa posizione funzionale rivestita. L'inclusione nella gra duatoria invece serve solo a disciplinare il concorso di più aiuti
presenti nello stesso servizio, aventi titolo alla sostituzione.
Orbene, se l'art. 16 d.p.r. 128/69 riserva al primario la dire
zione del servizio ospedaliero di laboratorio per analisi, la sosti
tuzione non può che spettare all'aiuto e in concreto può essere
impedita solo dalla presenza nello stesso servizio di altro aiuto.
Il richiamato art. 29, infatti, recita che «il dipendente ha diritto
all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo professionale e posizione funzionale...».
IX. - L'esercizio di mansioni superiori è ammesso, nei limiti
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
in cui è eccezionalmente ammesso, solo nell'ambito dello stesso
profilo professionale, come si evince chiaramente dal più volte
citato art. 29 d.p.r. 761/79.
La sostituzione del primario del servizio di laboratorio di analisi
da parte del coordinatore biologo o clinico non sarebbe possibi le neanche come esercizio di mansioni superiori. Per essi, posto che l'art. 16 d.p.r. 128/69 riserva la direzione ad un primario, non si tratterebbe di mansioni superiori dello stesso profilo pro
fessionale, ma di mansioni diverse di altro profilo professionale. X. - Il carattere interdisciplinare del servizio di laboratorio
per analisi non può indurre a superare le argomentazioni che
precedono. Nonostante le interdisciplinarietà, si è voluto che la direzione
del servizio di laboratorio spetti ad un primario, ad un apparte nente alla posizione funzionale più elevata del profilo professio
nale di medico.
La fungibilità tra sanitari medici e non medici è prevista solo
a livello di direzione di settore, ma non a livello di laboratorio
(cfr. art. 16 d.p.r. 198/69). XI. - Non può d'altra parte sostenersi che la sostituzione da
parte di personale anche non medico sia imposta dalla esigenza
di assicurare comunque la continuità del servizio.
L'argomentazione avrebbe un suo peso ove si dimostrasse che,
senza l'affidamento della direzione del laboratorio ad un non
medico, l'attività di questo servizio verrebbe a cessare.
Ma ciò non è. L'organizzazione dei servizi di laboratorio pre
vede un organico di almeno un aiuto e solo in via eventuale
la presenza di un direttore biologo o chimico (cfr. art. 16, 6°
comma, d.p.r. 128/69: «...almeno un posto di direttore o coa
diutore o assistente chimico o biologo;...»).
Occorrerebbe, perciò, ipotizzare una situazione a tal punto
anomala che troverebbe difficile riscontro nella realtà dei fatti
e, comunque, ove si verificasse, costituirebbe uno «stato di ne
cessità», cui far fronte con eccezionali rimedi e, quindi, anche
con l'affidamento dell'incarico a personale non medico.
XII. - È possibile, escludendo la sostituzione con personale
non medico, che il direttore biologo o chimico di settore veda
un aiuto meno anziano o con meno titoli (se è possibile un
raffronto tra titoli di appartenenti a profili professionali diver
si) assumere in via interinale la direzione del laboratorio.
Si tratta certamente di un inconveniente, che però non ha
alcuna rilevanza sul piano interpretativo (adducere inconveniens
non est solvere argumentum). L'interesse del direttore biologo
o clinico è certamente meritevole di considerazione (ed il legi
slatore del 1993 mostra di averlo considerato), ma, fino a quan
do resta in vigore il d.p.r. n. 128 del 1969, non assurge alla
consistenza di interesse giuridicamente tutelato e rimane interes
se di mero fatto. (Omissis)
Il Foro Italiano — 1996.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 13 febbraio 1996, n. 197; Pres. Catallozzi, Est. Zeviani Paixotta; Bonardi
(Avv. E. Merlino, Pelligra, C. Romano) c. Comune di Vi
gevano ed altro. Annulla Tar Lombardia, sez. Ili, 8 novem
bre 1991, n. 500.
Impiegato dello Stato e degli enti pubblici in genere — Idoneità
al servizio — Valutazione al momento dell'assunzione (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 221).
Il requisito della sana e robusta costituzione fisica, in funzione dell'attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni corrispon denti alla qualifica che dovrà rivestire, deve essere accertato
con riferimento al momento dell'assunzione e non a momenti
successivi del rapporto lavorativo. (1)
(1) Il Consiglio di Stato pone termine ad una vicenda iniziata sedici anni prima, con l'indizione di concorso pubblico a posti di seppellitore di 3° livello nel cimitero comunale di Vigevano, superato positivamente dal candidato che, successivamente, si era visto annullare la nomina
per difetto dei requisiti di sana e robusta costituzione necessari per l'as solvimento delle prestazioni richieste; una consulenza medica d'ufficio
disposta dal Tar Lombardia aveva dimostrato l'idoneità del candidato alle mansioni con riferimento all'epoca del concorso ma il tribunale aveva confermato l'impugnato provvedimento di annullamento della no mina in considerazione della possibilità di progressione negativa dell'in fermità accusata dall'interessato (confermata da una visita medica col
legiale eseguita nel 1990, cioè a distanza di quasi dieci anni dal concor
so), ritenendo che la condizione richiesta dall'art. 221 t.u. 383/34 «non
si esaurisce . . . nella mera idoneità fisica attuale (riferita cioè al mo mento della nomina) allo svolgimento di determinate mansioni. Essa
si sostanzia piuttosto nella integrità psico-fisica del soggetto connotata dalla assenza di infermità, malattie, precedenti clinici suscettibili di evol
vere negativamente peggiorandone le condizioni fisiche e/o incidendo sul suo rendimento lavorativo nel corso dello svolgimento del rapporto. In altri termini, tale requisito postula una prognosi favorevole in ordine alla capacità del soggetto di serbare integra, anche nel prosieguo del
rapporto e tendenzialmente sino alla sua naturale cessazione, l'attitudi ne iniziale all'espletamento delle mansioni per cui è stato assunto» (Tar Lombardia, sez. Ili, 8 novembre 1991, n. 500, Trib. amm. reg., 1992, I, 163). La interpretazione additiva del tribunale lombardo della norma
in esame, censurata dal Consiglio di Stato, non trova precedenti editi in termini, mentre la pronuncia espressa dalla massima in epigrafe (in termini, sostanzialmente, Tar Veneto 7 maggio 1984, n. 122, Foro it.,
Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato, n. 173) costituisce coerente ap
plicazione, da un lato, del principio generale sancito dall'art. 2 t.u. 3/57 secondo cui i requisiti per la partecipazione debbono essere posse duti in riferimento temporale alle operazioni concorsuali (normalmente, scadenza del termine per la presentazione delle relative domande per i requisiti di ammissione ovvero momento dell'assunzione in ruolo per i requisiti di nomina, quando ciò sia richiesto dalla natura del requisito, come nel caso di specie, v., explurimis, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo
1994, n. 469, id., Rep. 1994, voce Concorso a pubblico impiego, n.
34; sez. VI 24 settembre 1994, n. 1443, ibid., n. 35; 13 aprile 1994, n. 501, ibid., n. 36) e, dall'altro lato, corretta lettura dei diversi istituti
che regolano l'accertamento della permanenza dell'idoneità al servizio
in corso di rapporto e la eventuale risoluzione dello stesso (eventual mente ai sensi dell'art. 130 t.u. 3/57, v. Tar Puglia, sez. Lecce, 5 luglio 1982, n. 186, id., Rep. 1983, voce Impiegato dello Stato, n. 329), come
viene rilevato in motivazione.
Dopo l'esito favorevole della causa, non è dato di sapere se il ricor
rente conserva ancora l'interesse al posto di seppellitore di 3° livello
e se riuscirà mai a coronare questa aspirazione coltivata tenacemente
per tanti lustri ma è certo che riceverà dall'amministrazione comunale
il pagamento delle retribuzioni arretrate e la ricostruzione della posizio ne giuridica ed economica (come ordinato dalla decisione in epigrafe, secondo costante giurisprudenza: v. Cons. Stato, sez. V, 24 novembre
1992, n. 1366, id., Rep. 1993, voce Impiegato degli enti locali, n. 177)
per tutti i quindici e più anni trascorsi ad aspettare che, secondo l'anti
co detto, sul fiume passasse il cadavere del nemico . . .
Per riferimenti generali sul momento in cui devono essere posseduti i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, Cons. Sta
to, ad. plen., 21 ottobre 1989, n. 13, id., 1990, III, 153; sui requisiti di accesso al pubblico impiego e il divieto di discriminazione per sesso, Corte cost. 15 aprile 1993, n. 163, id., 1994, I, 696; sulle procedure
concorsuali, anche in riferimento alla riforma del pubblico impiego, Corte cost. 20 luglio 1994, n. 314 ed altre, ibid., 2594; sulla dispensa dal servizio per motivi di salute, Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 1994, n. 1129, id., 1995, III, 145; sulla restitutio in integrum del pubblico
dipendente destituito o sospeso illegittimamente dal servizio, Cons. Sta
to, commiss, spec., 14 marzo 1994, n. 317 e sez. VI 14 febbraio 1994, n. 155, id., 1994, III, 430.
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