Adunanza plenaria; decisione 19 settembre 1963, n. 16; Pres. C. Bozzi P., Est. Landi; Buttitta(Avv. Olivieri) c. Ospedale civico di S. Vito e S. Spirito di Alcamo (Avv. Siracusa), Calì ed altri(Avv. Sangiorgi, Restivo, Sorrentino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 3 (1964), pp. 125/126-131/132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153759 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO.
Adunanza plenaria ; decisione 19 settembre 1963, n. 16 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Landi ; Buttitta (Avv. Olivieri) c. Ospedale civico di S. Vito e S. Spirito di Alcamo
(Avv. Siracusa), Cali ed altri (Avv. Sangiorgi, Ke
stivo, Sorrentino).
Concorso ad un impiego — Componenti della com
missione esaminatrice — Ricorso contro la no
mina — Controinteressati — Esclusione.
Concorso ad un impiego Atto di nomina della
commissione esaminatrice — Impugnazione au
tonoma — Inammissibilità.
Medico — Concorsi ospedalieri — Materia attinente — Nozione — Fattispecie — Materia affine (Leg
ge 10 marzo 1955 n. 97 disposizioni transitorie per i
concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, art. 5, lett. c).
Medico — Concorsi ospedalieri — Composizione della commissione esaminatrice — Nomina di
primario di materia aitine — Mancanza di mo
tivazione — Illegittimità (Legge 10 marzo 1955
n. 97, art. 5, lett. b). Medico — Concorsi ospedalieri — Composizione
della commissione esaminatrice — Partecipazione del medico provinciale — Legittimità (Legge 13
marzo 1958 n. 296, costituzione del ministero della
sanità, art. 6, 4° comma).
I componenti della commissione esaminatrice di un concorso,
qualora sia contestata la legittimità della nomina, non
possono qualificarsi controinteressati al ricorso giuris dizionale. (1)
L'impugnazione dell'atto di nomina della commissione esa
minatrice di un concorso da parte di un candidato è
ammissibile solo insieme con l'atto conclusivo della pro cedura concorsuale. (2)
Per attinente al concorso deve intendersi la materia il cui
insegnamento presupponga il possesso di cognizioni
scientifiche pari, sia pure sotto diverso profilo, per estensione e per oggetto, a quelle della materia del con
corso ; in particolare, in un concorso per primario
ospedaliero, la medicina del lavoro costituisce materia
affine ma non attinente alla materia del concorso. (3) È illegittima la nomina, a componente eli una commissione
esaminatrice di un concorso ospedaliero, di un primario di « materia affine » al concorso, senza indicazione al
cuna dei motivi d'interesse pubblico che giustifichino la preferenza rispetto ad un primario di « materia atti
nente » al concorso. (4) Anche dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958
». 296, il medico provinciale partecipa alla commissione
esaminatrice di un concorso ospedaliero. (5)
(1) Conf. Cons. Stato, Soz. V, 7 novembre 1958, n. 841, Foro
it., 1959, III, 7, con nota di richiami.
(2) Coni'. Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 1961, n. 677, Foro it., Rep. 1961, voce Concorso ad impiego, n. 77 ; 7 maggio 1960, n. 355, id., Rep. 1960, voce cit., n. 154 ; Sez. VI 30 maggio 1959, n. 382, id., Rep. 1959, voce cit., n. 141 ; Sez. VII aprile 1959, n. 188, ibid., n. 139 ; 12 aprile 1958, n. 220, id., 1959, III, 168, con nota di richiami.
(3-4) Sostanzialmente conformi : Cons. Stato, Sez. V, 14
ottobre 1961, n. 509, Foro it., Rep. 1961, voce Medico, n. 20, e 11 aprile 1959, n. 186, id., 1959, III, 247, con nota di richiami.
Il parere n. 841 del 3 maggio 1960 della I Sezione del Con
siglio di Stato, citato nella motivazione, è riassunto nel Rep. 1960, voce cit., nn. 16, 17.
(5) Non constano precedenti specifici editi. Per quanto riguarda le attribuizioni trasferite, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958 n. 296, al me dico provinciale, vedi Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 1960, n.
243, Foro it., 1960, III, 186, con nota di richiami.
L'Adunanza, ecc. — I due ricorsi (nn. 8 e 9 del 1963) vanno riuniti perchè connessi.
A rigore, si dovrebbero dichiarare inammissibili i
ricorsi, nel capo concernente « l'annullamento del provve dimento del medico provinciale di Trapani 12 settembre 1961 n. 7379, con cui è stata vistata » la deliberazione d'ap provazione della graduatoria. Poiché contro l'atto di con trollo è proposta una specifica censura d'eccesso di potere (vedi il terzo motivo) i ricorsi avrebbero dovuto essere
notificati al medico provinciale, come autorità donde emana l'atto impugnato. Ma tale dichiarazione è su
perflua, poiché, come si dirà, l'accoglimento dei ricorsi
per motivi concernenti la composizione della commissione
giudicatrice travolge l'intera procedura del concorso, e
quindi anche l'atto di controllo che diviene privo di causa e d'oggetto, una volta che si elimini l'atto controllato.
L'adunanza plenaria ha considerato, altresì, che se si do vesse ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dei ricorsi ai membri della commissione giudi catrice, ove i medesimi dovessero identificarsi come con
trointeressati. Sul punto esiste un contrasto di giurispru denza (non rilevato nell'ordinanza di rinvio) tra la V
Sezione, che con dee. 7 novembre 1958, n. 841 (Foro it., 1959, III, 7) ha escluso la qualità di controinteressati, ed
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che con dee. 22 aprile 1955, n. 71 (id., Rep. 1955, voce Medico nn. 9-11) l'ha riconosciuta, disponendo l'in
tegrazione del contraddittorio. L'Adunanza ritiene che i
membri della commissione giudicatrice, la legittimità della cui nomina sia contestata, non possano qualificarsi controinteressati, cui il ricorso debba essere notificato,
perchè la controversia li riguarderebbe non come individui, e quindi in ragione d'un loro personale interesse, ma solo
come organi, o come componenti di un organo collegiale. I ricorrenti hanno contestato l'interesse del dr. Santino
Terranova ad opporsi ai ricorsi, in quanto egli, non es sendo vincitore del concorso (si tratta del 2° classificato) non sarebbe controinteressato. Poiché i motivi del ricorso
investono la procedura concorsuale nella sua integrità, il dr. Terranova ha manifesto interesse a difendere la
posizione assegnatagli in graduatoria, e come controin
teressato fu infatti giustamente identificato dai ricorrenti, che gli notificarono le rispettive impugnazioni.
L'Adunanza plenaria deve quindi esaminare l'am
missibilità dei ricorsi sotto il profilo segnalato nell'ordi nanza di rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa : se sia consentito impugnare l'atto di nomina della com
missione giudicatrice in una con l'atto d'approvazione della graduatoria e nel termine decorrente dalla piena conoscenza di questo ultimo ; o se la nomina della com
missione debba essere censurata con autonoma ed im
mediata impugnativa. Poiché nella specie si verifica la,
prima delle accennate ipotesi, i ricorsi, se si aderisse alla
seconda alternativa, dovrebbero essere dichiarati inam
missibili. In verità, il supposto contrasto, nella giurisprudenza
del Consiglio di Stato, non esiste. Come si riconosce anche nell'ordinanza di rinvio, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è da lungo tempo consolidata nel senso d'am
mettere l'impugnazione dell'atto di nomina della commis sione in una con l'atto conclusivo della procedura concor
suale. Si sono citate, come indici d'un diverso apprezza mento, le decisioni della V Sezione 19 maggio 1939, n. 382,
(Foro it., 1939, III, 161) e 17 febbraio 1956, n. 103 (id.,
Rep. 1956, voce Concorso ad un impiego, n. 34) e quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regio ne siciliana 22 aprile 1955, n. 71, cit. Senonchè, le due
decisioni della V Sezione concernono entrambe fatti
specie, in cui erano state impugnate con distinti ricorsi
(nel termine dalla piena conoscenza dei rispettivi atti
impugnati) la deliberazione di nomina della commis
Per qualche riferimento, specie in tenia di concorsi per farmacie, vedi ; Cons. Stato, Sez. IV, 14 novembre 1062, n. 030, id., Rep. 1962, voce Farmacia n. 15, citata nella motivazione.
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PAftTE TER2À l'iS
sione, e l'approvazione della graduatoria : la sezione
riteneva ammissibili l'uno e l'altro ricorso, ma affermava
ugualmente l'impugnabilità del primo atto congiunta mente col secondo, considerando, nella prima delle cen
nate decisioni, che « il riconoscere che la nomina della com
missione d'un concorso è atto definitivo non significa di
sconoscere clie esso tuttavia si trovi in tale connessione
con l'atto conclusivo del concorso da autorizzare l'unica
impugnativa », e nella seconda che l'eccezione d'inammis
sibilità dedotta dall'amministrazione nei confronti del
primo ricorso era superata dalle circostanze che il ricor
rente aveva impugnato successivamente l'approvazione della graduatoria. Le due decisioni confermano quindi, e
non contrastano, il costante indirizzo giurisprudenziale :
e specialmente ciò è visibile nella dee. 17 febbraio 1956,
n. 103, cit. (la sola citata nell'ordinanza di rinvio), in cui
l'ammissibilità dell'impugnativa autonoma della nomina
della commissione si fa discendere proprio dalla esistenza
del successivo ricorso contro la graduatoria. La decisione
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ammette il ricorso proposto autonomamente
contro l'atto di nomina, ravvisando nella specie una le
sione d'interesse attuale nel ricorrente (candidato) e con
siderando altresì l'opportunità di non pregiudicare le
successive attività della commissione (nel medesimo senso
è la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa
24 marzo 1960, n. 180, id., Rep. 1960, voce cit., n. 16). Ora, il contrasto di giurisprudenza si potrebbe ravvisare
se, contro un gruppo di decisioni che ritengono ammissi
bile il ricorso contro il deliberato di nomina della com
missione giudicatrice proposto uno actu con l'impugnativa della graduatoria, altre ve ne fossero che in tale ipotesi lo
dichiarano inammissibile. Ma poiché ciò non risulta veri
ficato, le citate decisioni non radicano un contrasto, e
sono invece indice di quella ragionevole larghezza, con cui il
Consiglio di Stato valuta talvolta i presupposti d'ammissi
bilità, facendo prevalere su considerazioni astratte la
concreta e vitale esigenza di rendere più efficace la tutela
sostanziale dei legittimi interessi delle parti. L'unica de
cisione recente dove si afferma perentoriamente la ne cessità dell'impugnazione autonoma, pare quella del Con
siglio di giustizia amministrativa 7 maggio 1956, n. 184
(id., Rep. 1956, voce Farmacia, n. 30) immediatamente con traddetta dalla decisione 13 novembre 1957, n. 103, del
Consiglio stesso (id., Rep. 1957 voce Concorso ad un im
piego, n. 104) che riafferma l'indirizzo consolidato. L'Adunanza plenaria, tuttavia, ha riesaminato la que
stione segnalata : pervenendo però alla conclusione che non esistono fondate ragioni per deflettere da tale ultimo indirizzo.
La commissione esaminatrice dei concorsi ospedalieri, nel sistema della legge 10 marzo 1955 n. 97 (sistema co
mune, del resto, a quasi tutte le materie di pubblico impiego) è nominata con un atto successivo al bando di
concorso, che si inserisce quindi nella fase preparatoria del
procedimento concorsuale : tale atto ha per oggetto la costituzione d'un organo collegiale, la cui funzione ò esclu sivamente quella di compiere gli atti e le operazioni ne cessarie per la valutazione dei candidati, e che si scioglie non appena l'abbia esaurita. Il problema non consiste nell'accertare se sia « autonomo » l'atto di nomina, ma
piuttosto nel verificare se esso possa essere produttivo d'effetti autonomi, immediatamente lesivi d'interessi, tali
quindi da imporre l'immediata impugnazione. Al quesito, in linea generale, si può dare risposta affermativa. Così, per fare un esempio tratto dalla legge citata, parrebbe certo che la nomina della commissione, disposta senza la richiesta di designazione d'un primario da farsi all'Or dine dei medici della provincia sarebbe immediatamente lesivo d'un interesse legittimo dell'Ordine stesso. Ma la
questione verte specificamente sul tema, se l'interesse del candidato a contestare la legittimità della nomina della commissione sia attuale al momento del deliberato di
nomina, che si assume viziato, o si specifichi solo quando, approvata la graduatoria, egli risulti soccombente.
Si vorrebbe dire che ogni candidato ha un interesse
ad essere giudicato da un collegio legittimamente costi
tuito : e poiché i vizi di costituzione dell'organo sarebbero
immediatamente rilevabili dall'atto di nomina, ne derive
rebbe il dovere dell'impugnazione in termine. Questa con
cezione, peraltro, è in contrasto con l'esatta nozione del
l'interesse legittimo : il quale non si risolve in una astratta
pretesa alla legittimità degli atti amministrativi, in previ sione d'una futura ed eventuale lesione della sfera giu ridica del soggetto, ma in tanto può essere riconosciuto,
in quanto una lesione attuale possa essere rimossa at
traverso l'annullamento dell'atto amministrativo illegit timo. Ora, non sembra che si possano distinguere, nel
candidato, due distinte posizioni giuridicamente tutelate :
l'una, in quanto semplice concorrente, che pretende la
legittima costituzione del collegio, quale che possa essere
poi il risultato del concorso, ed una in quanto aspirante
all'impiego, che contesta la legittimità d'un certo risultato.
La posizione tutelata è solo la seconda : e solo in relazione
ad essa possono divenire rilevanti i vizi dei vari atti preor dinati o inerenti allo svolgimento del concorso. Si noti,
infatti, che ove si ritenesse l'esistenza di un autonomo
interesse alla regolarità della costituzione del collegio, deriverebbe che, quando pure il ricorrente fosse vincitore, l'interesse persisterebbe malgrado che l'annullamento della
nomina della commissione, travolgendo tutti gli atti della
procedura, si risolverebbe anche nell'annullamento della
graduatoria. L'assurdo della conclusione è evidente. Ma, se si riconosce che l'interesse a coltivare l'impugnazione della nomina della commissione, che nel frattempo abbia
esaurito i suoi lavori, in tanto persiste in quanto il ricor
rente sia stato soccombente nel concorso, e tale conclu
sione non pare possa fare sorgere ragionevoli dubbi, bi
sogna riconoscere che almeno di regola la unica pretesa
giuridicamente rilevante è quella all'esito positivo del
concorso, e che la censura rivolta alla costituzione della
commissione non è che uno dei mezzi strumentali, con cui
si contesta la legittimità del risultato finale.
Si noti, d'altra parte, che vi sono casi in cui gli atti di
nomina dei membri di organi collegiali permanenti, in
vestiti delia funzione di compiere certe valutazioni (con
sigli d'amministrazione ; commissioni di disciplina per gli
impiegati civili dello Stato ; commissioni d'avanzamento
per gli ufficiali delle forze armate) hanno indubbiamente
natura autonoma rispetto alle procedure che innanzi ad
essi si svolgono : e tuttavia la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che i vizi di tali atti siano deducibili soltanto
quando il soggetto sia stato leso da una valutazione ne
gativa : nessuno, per esempio, ha mai sostenuto che l'uf
ficiale, il quale legalmente conosce sia la composizione della commissione d'avanzamento, sia l'imminenza della
valutazione perchè compreso nell'aliquota di ruolo, trat
tandosi nell'un caso o nell'altro di atti pubblicati nel bol lettino ufficiale del ministero della difesa, debba subito
ricorrere contro la composizione della commissione di
avanzamento, senza attendere l'esito del giudizio. Non si vede perchè un diverso criterio dovrebbe valere in
tema di concorsi ad impiego, o più particolarmente in
materia di concorsi ospedalieri, con la conseguenza che
l'impugnativa dell'atto di nomina del collegio sarebbe
consentita in uno con l'atto conclusivo della particolare
procedura che interessa il ricorrente, quando si tratta di
organo permanente, e non sarebbe invece ammissibile
quando si tratta di organo costituito ad hoc. Si è richiamata, a sostegno della tesi che pretende l'im
mediata impugnazione della nomina della commissione
giudicatrice, l'istituto della ricusazione del giudice, quale è regolata dai codici di procedura : ma l'analogia non è
fondata. La ricusazione (cfr. art. 51 cod. proc. civ., ed
art. 64 cod. proc. pen.) non riguarda i vizi dell'atto di nomina del giudice, bensì talune situazioni personali, con
cernenti i rapporti tra il giudice e la parte, che possono sussistere quando pure perfettamente legittimo sia l'atto di preposizione all'ufficio. Per di più, nei procedimenti amministrativi non esistono quasi mai (se si eccettua la materia disciplinare) procedimenti incidentali di ricusa
zione, formalmente regolati : in particolare, non ne sono
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
previsti nelle procedure di concorso. E perciò, in diritto
amministrativo, non esiste un principio, che imponga la
ricusazione preventiva dell'autorità giudicante incompa tibile ; le norme, che contengono la più completa regola mentazione dell'istituto (art. 108 e 149 t. u. 10 gennaio 1957 n. 3, concernenti il procedimento disciplinare a carico
degli impiegati civili dello Stato), dispongono che « il prov vedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere
impugnato soltanto insieme col provvedimento che in
fligge la punizione disciplinare », che « la mancata pro
posizione della ricusazione non preclude la facoltà di
fare valere, in tale sede, i vizi del provvedimento deri
vanti dall'incompatibilità del funzionario istruttore o del
consulente », e che « i vizi della composizione della com
missione di disciplina possono essere denunciati con il
ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la
sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia
rilevati in precedenza ». Tali disposizioni sono nient'altro
che codificazione di principi di giurisprudenza consolidata :
e l'adesione che vi ha dato il legislatore, espressamente
recependoli, ne dimostra ulteriormente la validità. Ora, essendo pacifico canone d'interpretazione che nel diritto
amministrativo l'analogia va rilevata anzitutto tra norme
concernenti la medesima disciplina, e solo in via sussi
diaria da altre discipline, quali il diritto processuale ci
vile e penale, il richiamo all'istituto della ricusazione può soltanto riguardare i principi di legislazione amministra
tiva che lo concernono, i quali ammettono, e non già esclu
dono, che le relative cause possono essere fatte valere con
l'impugnazione dell'atto finale del procedimento. Ancor meno valore, anche perchè si tratta di conside
razioni, non già giuridiche, bensì d'opportunità o di conve
nienza, hanno gli argomenti che si vorrebbero desumere
da un'esigenza d'economia e di certezza nella celebra
zione dei concorsi, in particolare sotto il profilo che lo svol
gimento dell'intero iter del procedimento concorsuale,
già viziato nell'atto di nomina della commissione giudica
trice, nuoce ai concorrenti più qualificati, che affrontano
con fiducia la prova, già destinata a restare travolta,
però, dall'eventuale postuma impugnazione dell'intero
concorso. È chiaro che in sede di legittimità non ci si può davvero preoccupare se l'uno o l'altro concorrente sia più o meno qualificato (con che il giudice amministrativo, tra l'altro, esprimerebbe un apprezzamento di merito in
cui non è competente), ma se la procedura di concorso
si sia o no legittimamente svolta. E se il giudizio è stato
espresso da una commissione illegittimamente composta,
proprio da ciò deriva la necessità di dubitare che il giu dizio favorevole all'un candidato, o contrario ad un altro
che se ne duole, sia stato conforme al pubblico interesse.
In secondo luogo, il dispendio d'attività amministrativa
potrebbe essere evitato, se il ricorso giurisdizionale fosse
proposto ab initio con istanza di sospensione, e se questa fosse accolta : nel qual caso, però, si verificherebbe l'altro
inconveniente, del ritardo nello svolgimento della proce dura (ed il ricorso, in definitiva, potrebbe essere respinto, anche se è stata accordata la sospensione). Se invece la so
spensione non è stata richiesta, o non è stata accordata (e nulla impone al ricorrente di chiederla, ed al giudice di
concordarla) il ricorso giurisdizionale, di per sè, non ha
effetto sospensivo, e la procedura di concorso seguirebbe ininterrottamente la sua via : talché, l'accoglimento del
l'impugnativa avrebbe il medesimo risultato, tanto se il
ricorso sia proposto dopo la nomina della commissione,
quanto se proposto dopo l'approvazione della graduatoria. Si aggiunga che l'impossibilità di dedurre in tale ultima
sede censure concernenti la composizione della commis
sione giudicatrice provocherebbe con tutta probabilità il moltiplicarsi, specie in concorsi, come quelli ospedalieri, che coinvolgono rilevanti interessi di sistemazione pro
fessionale, di impugnazioni meramente cautelative, con
evidente aggravio anche economico dei candidati. E non
si può nemmeno sottovalutare, in linea d'umana esperienza, la situazione di disagio che si crea nei reciproci rapporti tra la commissione chiamata a giudicare, ed il candi
dato che ne contesta in limine la legittimità. In con
clusione, le esigenze in tal modo segnalate non sono
conformi, uè all'interesse pubblico (perchè non solo non
vengono eliminati completamente certi inconvenienti, ma anzi altri se ne determinano), né alle obiettive necessità di giustizia : ci si preoccupa soltanto, in ultima analisi, di rafforzare la posizione del vincitore, in base al presup posto che esso sia « il più qualificato » e quindi il più meri
tevole di tutela : presupposto che, trattandosi di giudizio espresso da commissione non legittimamente composta, è giuridicamente infondato, ed indimostrabile in fatto.
L'Adunanza plenaria esclude quindi che vi siano ra
gioni per modificare, con tutti gli inconvenienti che potreb bero derivarne per la certezza del diritto, un indirizzo
giurisprudenziale che appare il più conforme all'esigenza d'una efficiente tutela degli interessi legittimi lesi dagli atti della pubblica amministrazione, e quindi anche il
più aderente allo spirito delPart. 113 della Costituzione. I due ricorsi sono pertanto ammissibili ; e sono fondati
nei limiti che verranno adesso precisati. Della commissione giudicatrice del concorso per pri
mario medico dell'ospedale civico S. Vito e S. Spirito di
Alcamo, facevano parte, col presidente dell'amministra
zione ospedaliera, avv. Francesco Lauria, e col medico pro vinciale di Trapani, il direttore dell'istituto di medicina del
lavoro dell'università di Palermo (professore ordinario), il medico primario del reparto infettivi dell'ospedale Benefratelli di Palermo, ed il primario radiologo dell'ospe dale S. Antonio di Trapani.
L'art. 5, lett. a, della legge 10 marzo 1955 n. 97 dispone che della commissione di concorso debba far parte « un
professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia
attinente al concorso ». Premesso che « materia attinente »
non può considerarsi la sola « materia del concorso » (nella
specie, la clinica medica), è comunque necessario che la
« materia » professata dal docente presupponga il possesso di cognizioni scientifiche pari, sia pure sotto diverso pro filo, per estensione e per oggetto, a quelle della materia
del concorso (e tali, ad esempio, potrebbero essere, ri
spetto alla clinica medica, la patologia o la semeiotica). Non si vuole naturalmente negare che il medico del lavoro
conosca la clinica medica (ciò che del resto dovrebbe ri
tenersi pacifico per ogni docente di materia medica) :
ma la medicina del lavoro, come disciplina scientifica, concerne un determinato settore della clinica medica, mentre la valutazione dell'attitudine alle funzioni di pri mario medico d'un ospedale riguarda il possesso generale della materia ; dimodoché la medicina del lavoro non
può ritenersi, nella specie, « materia attinente al concorso ».
Si tratta, in sostanza, delle medesime considerazioni, in
base alle quali il Consiglio di giustizia amministrativa, con decisione 24 marzo 1960, n. 180, cit., ha ritenuto il
legittimo che a comporre la commissione per primario medico fosse chiamato il direttore d'una clinica universi
taria di malattie infettive e tropicali. Con ciò dev'essere
accolto il primo motivo dei ricorsi.
La lett. b dell'art. 5 cit. chiama a far parte della com missione « due primari ospedalieri di ruolo di materie
attinenti o affini al concorso in servizio presso lo stesso
ospedale, o, in mancanza, presso ospedali di categoria
pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il
concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza ; uno
di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici
della provincia nella quale si bandisce il concorso ». Furono
nominati un libero docente, primario di reparto di malattie
infettive, ed un primario radiologo. La norma citata ha formato oggetto del parere della
I Sezione 3 maggio 1960, n. 841 (Foro it., Rep. 1960, voce
Medico, nn. 16. 17). Parere certo in applicazione della
richiamata decisione 24 marzo 1960, n. 180, del Consi
glio di giustizia amministrativa, che le malattie infettive
sono materia affine, e non materia attinente al concorso :
non può avere importanza che, come è detto dalla difesa
dell'ospedale, il primario di malattie infettive fosse in
possesso della libera docenza in clinica medica, poiché il titolo della sua nomina è quello di primario, e la li
bera docenza è una ulteriore qualifica, richiesta dalla
Il Poro Italiano — Volume LXXXV11 — Parte //Z-9.
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PARTE TERZA 132
legge. La radiologia, poi, è materia affine, e non già materia attinente al concorso, poiché riguarda un par
ticolare metodo diagnostico, che è applicato non sol
tanto alla clinica medica, la quale, d'altra, parte, adopera
anche altri metodi. Ora la I Sezione considerava che non
è strettamente necessaria la scelta del primario di « ma
teria attinente al concorso », quando un prevalente mo
tivo d'interesse pubblico giustifichi la scelta di un primario
di « materia affine ». Ma l'attribuzione d'un potere discre
zionale non significa possibilità d'incontrollato arbitrio :
se il suo esercizio non può dar luogo ad un vizio di viola
zione di legge, esso può essere sindacato per eccesso di
potere. Se prevalenti motivi d'interesse pubblico non in
ducono a diversa soluzione, criterio direttivo della scelta
deve essere quello di dare, se possibile, la preferenza ad
un primario di materia attinente al concorso. Deve per tanto ritenersi illegittima la scelta operata, senza alcuna
giustificazione, in contrasto con tale criterio.
Ora, la deliberazione di nomina della commissione
esaminatrice 11011 contiene su tale punto alcuna motiva
zione ; e, come è giurisprudenza costante del Consiglio di
Stato, la motivazione assente o insufficiente non può essere
integrata dalle controdeduzioni difensive svolte dall'am
ministrazione nel giudizio amministrativo. Devesi per tanto accogliere anche il secondo motivo dei ricorsi.
Sembrano opportune, tuttavia, su questo punto, due
precisazioni. La motivazione di, cui si parla non deve con
sistere nella dimostrazione dell'assoluta impossibilità di
operare altra scelta : si tratta d'una valutazione d'oppor tunità amministrativa, dimodoché, per esempio, si deve
escludere l'obbligo d'interpellare primari residenti in lo
calità tanto remote, da renderne del tutto improbabile,
'prima facie, l'accettazione, 0 da rendere eccessivamente
gravosa la prestazione in rapporto alle possibilità econo
miche dell'ente che bandisce il concorso. Inoltre, il fatto che
uno dei due primari debba essere designato dall'Ordine dei
medici della provincia non significa che tale designazione sia rigidamente vincolante per l'amministrazione ospeda
liera, anche quando la sua accettazione possa avere il
risultato di rendere illegittima la composizione della com
missione : chiaro è invece che anche le designazioni deb
bono rispóndere alla legge, e che l'amministrazione può fare rilevare all'Ordine designante i dubbi di legittimità che
possono sorgere rispetto ad esse.
Il terzo motivo del ricorso deduce un altro preteso vizio di composizione della commissione. Il medico pro
vinciale, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato incompa
tibile, in quanto, come capo dell'amministrazione sani
taria della provincia, doveva esercitare, ai sensi della
legge 13 marzo 1958 n. 296 sull'istituzione del ministero
della sanità, i poteri di controllo (prima spettanti al pre
fetto) sulla deliberazione dell'amministrazione ospedaliera
d'approvazione della graduatoria formata dalla com
missione, di cui lo stesso medico provinciale era membro.
La questione non è nuova : essa è stata proposta in tema
di concorsi per farmacie, ed è stata risolta con varie deci
sioni, che hanno riconosciuto al medico provinciale il
potere di approvare le graduatorie sebbene egli faccia
parte, ai sensi dell'art. 105 t. u. 27 luglio 1934 n. 1265, della commissione giudicatrice dei concorsi (IV Sezione
2 marzo 1960, n. 243, Foro it., 1960, III, 186, e 15 novembre
1961, n. 585, id.. Rep. 1961, voce Farmacia, nn. 35, 36) mentre con altra decisione della IV Sezione 14 novembre
1962, n. 630 (id., Rep. 1962, voce cit., n. 15) si è ritenuto,
sempre in tema di concorsi farmaceutici, che fino a quando una legge formale non avrà diversamente stabilito, la
commissione giudicatrice non potrà essere composta che nei modi previsti dalle norme sopracitate. Ora il me
dico provinciale, secondo l'art. 5, lett. d, della legge 10
marzo 1955 n. 97, deve essere « di grado non inferiore al
l'8° », e per la norma di decentramento dell'art. 56 decreto
pres. 10 giugno 1955 n. 854, modificata dalla legge 13
marzo 1958 n. 296, dev'essere designato dal medico pro vinciale. È chiaro che il medico provinciale non può desi
gnare altro che un funzionario del proprio ufficio, dimo
doché, ove allo stesso non sia addetto (ciò che nella specie
non si contesta) altro medico di ruolo, di grado non in
feriore all'8°, non può che designare sè stesso, altrimenti
nessuna commissione potrebbe costituirsi. La questione, sostanzialmente identica a quella clie riguarda i concorsi
per farmacie, va pertanto decisa nel medesimo senso : e
l'Adunanza plenaria può semplicemente rinnovare l'av
viso, già espresso dal Consiglio di Stato tanto in sede giuris dizionale quanto in sede consultiva, elle sia opportuna,
dopo l'istituzione del ministero della sanità, la revisione
di norme anteriori, che possono lasciare àdito a dubbi in
terpretativi o ad inconvenienti.
Infondata è pure l'altra censura, articolata nel terzo
motivo, secondo cui il segretario della commissione do
vrebbe essere designato dal medico provinciale, e non dal
prefetto. Anche qui, ci si trova in presenza di una norma
non modificata (art. 5, ultimo comma, legge 10 marzo
1955 n. 97) che attribuisce le funzioni di segretario (ad un
funzionario direttivo dell'amministrazione civile dell'inter
no. Evidentemente, il medico provinciale non può designare un funzionario d'altra amministrazione, da lui non dipen dente : pur essendo logicamente prevedibile che, quando l'amministrazione della sanità potrà disporre di personale amministrativo direttivo in servizio presso gli uffici pro vinciali, la norma dovrà essere modificata, con l'affida
mento di tali funzioni al predetto personale, su designa zione del medico provinciale. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA.
Decisione 6 luglio 1963, n. 173 ; Pres. Barba Caracciolo
P., Est. Yozzi ; Russo (Avv. Passanisi) c. Università
degli studi di Catania (Avv. dello Stato Sernicola).
Sieilia -— Istruzione pubblica Università — As
sistente straordinario — Ricorso giurisdizionale avverso il licenziamento — Competenza del Con
siglio di giustizia amministrativa (D. 1. 6 maggio 1948 n. 654, norme per l'esercizio nella Regione sici
liana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato). Istruzione pubblica — Università Assistente
straordinario — Provvedimento di cessazione
dal servizio — Competenza del rettore (Legge 31 agosto 1933 n. 1592, t. u. delle leggi sull'istruzione
pubblica, art. 130 ; legge 20 giugno 1935 n. 1071, contenente modificazioni alla legge 31 agosto 1933
n. 1592 ; d. 1. 7 maggio 1948 il. 1172, istituzione di
ruoli statali per il personale assistente, tecnico
subalterno, infermiere e portantino, già a carico dei bilanci universitari ; legge 24 giugno 1950 n. 465, ratifica del d. 1. 7 maggio 1948 n. 1172, art. 2 ; legge 24 dicembre 1954 n. 1262, integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle università, art. 4 ;
legge 18 marzo 1958 n. 349, stato giuridico ed eco nomico degli assistenti universitari, art. 19).
Istruzione pubblica — Università — Assistente
straordinario Cessazione dal servizio — Norme
relative agli assistenti ordinari e volontari —
Inapplicabilità. Istruzione pubblica — Università Assistenti
straordinari — Norme a tutela delle lavoratrici
madri — Inapplicabilità -— Fattispecie (Legge 26 agosto 1950 n. 860, tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri, art. 3).
Compete al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana conoscere del ricorso giurisdizionale avverso il licenziamento di un assistente di università
della Sicilia. (1)
(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Cfr., per rife rimenti vari in ordine alla competenza del Consiglio di giustizia
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