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Adunanza plenaria; decisione 19 settembre 1963, n. 16; Pres. C. Bozzi P., Est. Landi; Buttitta (Avv....

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Adunanza plenaria; decisione 19 settembre 1963, n. 16; Pres. C. Bozzi P., Est. Landi; Buttitta (Avv. Olivieri) c. Ospedale civico di S. Vito e S. Spirito di Alcamo (Avv. Siracusa), Calì ed altri (Avv. Sangiorgi, Restivo, Sorrentino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 3 (1964), pp. 125/126-131/132 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153759 . Accessed: 25/06/2014 09:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.86 on Wed, 25 Jun 2014 09:05:26 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Adunanza plenaria; decisione 19 settembre 1963, n. 16; Pres. C. Bozzi P., Est. Landi; Buttitta(Avv. Olivieri) c. Ospedale civico di S. Vito e S. Spirito di Alcamo (Avv. Siracusa), Calì ed altri(Avv. Sangiorgi, Restivo, Sorrentino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 3 (1964), pp. 125/126-131/132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153759 .

Accessed: 25/06/2014 09:05

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO.

Adunanza plenaria ; decisione 19 settembre 1963, n. 16 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Landi ; Buttitta (Avv. Olivieri) c. Ospedale civico di S. Vito e S. Spirito di Alcamo

(Avv. Siracusa), Cali ed altri (Avv. Sangiorgi, Ke

stivo, Sorrentino).

Concorso ad un impiego — Componenti della com

missione esaminatrice — Ricorso contro la no

mina — Controinteressati — Esclusione.

Concorso ad un impiego Atto di nomina della

commissione esaminatrice — Impugnazione au

tonoma — Inammissibilità.

Medico — Concorsi ospedalieri — Materia attinente — Nozione — Fattispecie — Materia affine (Leg

ge 10 marzo 1955 n. 97 disposizioni transitorie per i

concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, art. 5, lett. c).

Medico — Concorsi ospedalieri — Composizione della commissione esaminatrice — Nomina di

primario di materia aitine — Mancanza di mo

tivazione — Illegittimità (Legge 10 marzo 1955

n. 97, art. 5, lett. b). Medico — Concorsi ospedalieri — Composizione

della commissione esaminatrice — Partecipazione del medico provinciale — Legittimità (Legge 13

marzo 1958 n. 296, costituzione del ministero della

sanità, art. 6, 4° comma).

I componenti della commissione esaminatrice di un concorso,

qualora sia contestata la legittimità della nomina, non

possono qualificarsi controinteressati al ricorso giuris dizionale. (1)

L'impugnazione dell'atto di nomina della commissione esa

minatrice di un concorso da parte di un candidato è

ammissibile solo insieme con l'atto conclusivo della pro cedura concorsuale. (2)

Per attinente al concorso deve intendersi la materia il cui

insegnamento presupponga il possesso di cognizioni

scientifiche pari, sia pure sotto diverso profilo, per estensione e per oggetto, a quelle della materia del con

corso ; in particolare, in un concorso per primario

ospedaliero, la medicina del lavoro costituisce materia

affine ma non attinente alla materia del concorso. (3) È illegittima la nomina, a componente eli una commissione

esaminatrice di un concorso ospedaliero, di un primario di « materia affine » al concorso, senza indicazione al

cuna dei motivi d'interesse pubblico che giustifichino la preferenza rispetto ad un primario di « materia atti

nente » al concorso. (4) Anche dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958

». 296, il medico provinciale partecipa alla commissione

esaminatrice di un concorso ospedaliero. (5)

(1) Conf. Cons. Stato, Soz. V, 7 novembre 1958, n. 841, Foro

it., 1959, III, 7, con nota di richiami.

(2) Coni'. Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 1961, n. 677, Foro it., Rep. 1961, voce Concorso ad impiego, n. 77 ; 7 maggio 1960, n. 355, id., Rep. 1960, voce cit., n. 154 ; Sez. VI 30 maggio 1959, n. 382, id., Rep. 1959, voce cit., n. 141 ; Sez. VII aprile 1959, n. 188, ibid., n. 139 ; 12 aprile 1958, n. 220, id., 1959, III, 168, con nota di richiami.

(3-4) Sostanzialmente conformi : Cons. Stato, Sez. V, 14

ottobre 1961, n. 509, Foro it., Rep. 1961, voce Medico, n. 20, e 11 aprile 1959, n. 186, id., 1959, III, 247, con nota di richiami.

Il parere n. 841 del 3 maggio 1960 della I Sezione del Con

siglio di Stato, citato nella motivazione, è riassunto nel Rep. 1960, voce cit., nn. 16, 17.

(5) Non constano precedenti specifici editi. Per quanto riguarda le attribuizioni trasferite, a seguito

dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958 n. 296, al me dico provinciale, vedi Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 1960, n.

243, Foro it., 1960, III, 186, con nota di richiami.

L'Adunanza, ecc. — I due ricorsi (nn. 8 e 9 del 1963) vanno riuniti perchè connessi.

A rigore, si dovrebbero dichiarare inammissibili i

ricorsi, nel capo concernente « l'annullamento del provve dimento del medico provinciale di Trapani 12 settembre 1961 n. 7379, con cui è stata vistata » la deliberazione d'ap provazione della graduatoria. Poiché contro l'atto di con trollo è proposta una specifica censura d'eccesso di potere (vedi il terzo motivo) i ricorsi avrebbero dovuto essere

notificati al medico provinciale, come autorità donde emana l'atto impugnato. Ma tale dichiarazione è su

perflua, poiché, come si dirà, l'accoglimento dei ricorsi

per motivi concernenti la composizione della commissione

giudicatrice travolge l'intera procedura del concorso, e

quindi anche l'atto di controllo che diviene privo di causa e d'oggetto, una volta che si elimini l'atto controllato.

L'adunanza plenaria ha considerato, altresì, che se si do vesse ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dei ricorsi ai membri della commissione giudi catrice, ove i medesimi dovessero identificarsi come con

trointeressati. Sul punto esiste un contrasto di giurispru denza (non rilevato nell'ordinanza di rinvio) tra la V

Sezione, che con dee. 7 novembre 1958, n. 841 (Foro it., 1959, III, 7) ha escluso la qualità di controinteressati, ed

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che con dee. 22 aprile 1955, n. 71 (id., Rep. 1955, voce Medico nn. 9-11) l'ha riconosciuta, disponendo l'in

tegrazione del contraddittorio. L'Adunanza ritiene che i

membri della commissione giudicatrice, la legittimità della cui nomina sia contestata, non possano qualificarsi controinteressati, cui il ricorso debba essere notificato,

perchè la controversia li riguarderebbe non come individui, e quindi in ragione d'un loro personale interesse, ma solo

come organi, o come componenti di un organo collegiale. I ricorrenti hanno contestato l'interesse del dr. Santino

Terranova ad opporsi ai ricorsi, in quanto egli, non es sendo vincitore del concorso (si tratta del 2° classificato) non sarebbe controinteressato. Poiché i motivi del ricorso

investono la procedura concorsuale nella sua integrità, il dr. Terranova ha manifesto interesse a difendere la

posizione assegnatagli in graduatoria, e come controin

teressato fu infatti giustamente identificato dai ricorrenti, che gli notificarono le rispettive impugnazioni.

L'Adunanza plenaria deve quindi esaminare l'am

missibilità dei ricorsi sotto il profilo segnalato nell'ordi nanza di rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa : se sia consentito impugnare l'atto di nomina della com

missione giudicatrice in una con l'atto d'approvazione della graduatoria e nel termine decorrente dalla piena conoscenza di questo ultimo ; o se la nomina della com

missione debba essere censurata con autonoma ed im

mediata impugnativa. Poiché nella specie si verifica la,

prima delle accennate ipotesi, i ricorsi, se si aderisse alla

seconda alternativa, dovrebbero essere dichiarati inam

missibili. In verità, il supposto contrasto, nella giurisprudenza

del Consiglio di Stato, non esiste. Come si riconosce anche nell'ordinanza di rinvio, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è da lungo tempo consolidata nel senso d'am

mettere l'impugnazione dell'atto di nomina della commis sione in una con l'atto conclusivo della procedura concor

suale. Si sono citate, come indici d'un diverso apprezza mento, le decisioni della V Sezione 19 maggio 1939, n. 382,

(Foro it., 1939, III, 161) e 17 febbraio 1956, n. 103 (id.,

Rep. 1956, voce Concorso ad un impiego, n. 34) e quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regio ne siciliana 22 aprile 1955, n. 71, cit. Senonchè, le due

decisioni della V Sezione concernono entrambe fatti

specie, in cui erano state impugnate con distinti ricorsi

(nel termine dalla piena conoscenza dei rispettivi atti

impugnati) la deliberazione di nomina della commis

Per qualche riferimento, specie in tenia di concorsi per farmacie, vedi ; Cons. Stato, Sez. IV, 14 novembre 1062, n. 030, id., Rep. 1962, voce Farmacia n. 15, citata nella motivazione.

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PAftTE TER2À l'iS

sione, e l'approvazione della graduatoria : la sezione

riteneva ammissibili l'uno e l'altro ricorso, ma affermava

ugualmente l'impugnabilità del primo atto congiunta mente col secondo, considerando, nella prima delle cen

nate decisioni, che « il riconoscere che la nomina della com

missione d'un concorso è atto definitivo non significa di

sconoscere clie esso tuttavia si trovi in tale connessione

con l'atto conclusivo del concorso da autorizzare l'unica

impugnativa », e nella seconda che l'eccezione d'inammis

sibilità dedotta dall'amministrazione nei confronti del

primo ricorso era superata dalle circostanze che il ricor

rente aveva impugnato successivamente l'approvazione della graduatoria. Le due decisioni confermano quindi, e

non contrastano, il costante indirizzo giurisprudenziale :

e specialmente ciò è visibile nella dee. 17 febbraio 1956,

n. 103, cit. (la sola citata nell'ordinanza di rinvio), in cui

l'ammissibilità dell'impugnativa autonoma della nomina

della commissione si fa discendere proprio dalla esistenza

del successivo ricorso contro la graduatoria. La decisione

del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ammette il ricorso proposto autonomamente

contro l'atto di nomina, ravvisando nella specie una le

sione d'interesse attuale nel ricorrente (candidato) e con

siderando altresì l'opportunità di non pregiudicare le

successive attività della commissione (nel medesimo senso

è la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa

24 marzo 1960, n. 180, id., Rep. 1960, voce cit., n. 16). Ora, il contrasto di giurisprudenza si potrebbe ravvisare

se, contro un gruppo di decisioni che ritengono ammissi

bile il ricorso contro il deliberato di nomina della com

missione giudicatrice proposto uno actu con l'impugnativa della graduatoria, altre ve ne fossero che in tale ipotesi lo

dichiarano inammissibile. Ma poiché ciò non risulta veri

ficato, le citate decisioni non radicano un contrasto, e

sono invece indice di quella ragionevole larghezza, con cui il

Consiglio di Stato valuta talvolta i presupposti d'ammissi

bilità, facendo prevalere su considerazioni astratte la

concreta e vitale esigenza di rendere più efficace la tutela

sostanziale dei legittimi interessi delle parti. L'unica de

cisione recente dove si afferma perentoriamente la ne cessità dell'impugnazione autonoma, pare quella del Con

siglio di giustizia amministrativa 7 maggio 1956, n. 184

(id., Rep. 1956, voce Farmacia, n. 30) immediatamente con traddetta dalla decisione 13 novembre 1957, n. 103, del

Consiglio stesso (id., Rep. 1957 voce Concorso ad un im

piego, n. 104) che riafferma l'indirizzo consolidato. L'Adunanza plenaria, tuttavia, ha riesaminato la que

stione segnalata : pervenendo però alla conclusione che non esistono fondate ragioni per deflettere da tale ultimo indirizzo.

La commissione esaminatrice dei concorsi ospedalieri, nel sistema della legge 10 marzo 1955 n. 97 (sistema co

mune, del resto, a quasi tutte le materie di pubblico impiego) è nominata con un atto successivo al bando di

concorso, che si inserisce quindi nella fase preparatoria del

procedimento concorsuale : tale atto ha per oggetto la costituzione d'un organo collegiale, la cui funzione ò esclu sivamente quella di compiere gli atti e le operazioni ne cessarie per la valutazione dei candidati, e che si scioglie non appena l'abbia esaurita. Il problema non consiste nell'accertare se sia « autonomo » l'atto di nomina, ma

piuttosto nel verificare se esso possa essere produttivo d'effetti autonomi, immediatamente lesivi d'interessi, tali

quindi da imporre l'immediata impugnazione. Al quesito, in linea generale, si può dare risposta affermativa. Così, per fare un esempio tratto dalla legge citata, parrebbe certo che la nomina della commissione, disposta senza la richiesta di designazione d'un primario da farsi all'Or dine dei medici della provincia sarebbe immediatamente lesivo d'un interesse legittimo dell'Ordine stesso. Ma la

questione verte specificamente sul tema, se l'interesse del candidato a contestare la legittimità della nomina della commissione sia attuale al momento del deliberato di

nomina, che si assume viziato, o si specifichi solo quando, approvata la graduatoria, egli risulti soccombente.

Si vorrebbe dire che ogni candidato ha un interesse

ad essere giudicato da un collegio legittimamente costi

tuito : e poiché i vizi di costituzione dell'organo sarebbero

immediatamente rilevabili dall'atto di nomina, ne derive

rebbe il dovere dell'impugnazione in termine. Questa con

cezione, peraltro, è in contrasto con l'esatta nozione del

l'interesse legittimo : il quale non si risolve in una astratta

pretesa alla legittimità degli atti amministrativi, in previ sione d'una futura ed eventuale lesione della sfera giu ridica del soggetto, ma in tanto può essere riconosciuto,

in quanto una lesione attuale possa essere rimossa at

traverso l'annullamento dell'atto amministrativo illegit timo. Ora, non sembra che si possano distinguere, nel

candidato, due distinte posizioni giuridicamente tutelate :

l'una, in quanto semplice concorrente, che pretende la

legittima costituzione del collegio, quale che possa essere

poi il risultato del concorso, ed una in quanto aspirante

all'impiego, che contesta la legittimità d'un certo risultato.

La posizione tutelata è solo la seconda : e solo in relazione

ad essa possono divenire rilevanti i vizi dei vari atti preor dinati o inerenti allo svolgimento del concorso. Si noti,

infatti, che ove si ritenesse l'esistenza di un autonomo

interesse alla regolarità della costituzione del collegio, deriverebbe che, quando pure il ricorrente fosse vincitore, l'interesse persisterebbe malgrado che l'annullamento della

nomina della commissione, travolgendo tutti gli atti della

procedura, si risolverebbe anche nell'annullamento della

graduatoria. L'assurdo della conclusione è evidente. Ma, se si riconosce che l'interesse a coltivare l'impugnazione della nomina della commissione, che nel frattempo abbia

esaurito i suoi lavori, in tanto persiste in quanto il ricor

rente sia stato soccombente nel concorso, e tale conclu

sione non pare possa fare sorgere ragionevoli dubbi, bi

sogna riconoscere che almeno di regola la unica pretesa

giuridicamente rilevante è quella all'esito positivo del

concorso, e che la censura rivolta alla costituzione della

commissione non è che uno dei mezzi strumentali, con cui

si contesta la legittimità del risultato finale.

Si noti, d'altra parte, che vi sono casi in cui gli atti di

nomina dei membri di organi collegiali permanenti, in

vestiti delia funzione di compiere certe valutazioni (con

sigli d'amministrazione ; commissioni di disciplina per gli

impiegati civili dello Stato ; commissioni d'avanzamento

per gli ufficiali delle forze armate) hanno indubbiamente

natura autonoma rispetto alle procedure che innanzi ad

essi si svolgono : e tuttavia la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che i vizi di tali atti siano deducibili soltanto

quando il soggetto sia stato leso da una valutazione ne

gativa : nessuno, per esempio, ha mai sostenuto che l'uf

ficiale, il quale legalmente conosce sia la composizione della commissione d'avanzamento, sia l'imminenza della

valutazione perchè compreso nell'aliquota di ruolo, trat

tandosi nell'un caso o nell'altro di atti pubblicati nel bol lettino ufficiale del ministero della difesa, debba subito

ricorrere contro la composizione della commissione di

avanzamento, senza attendere l'esito del giudizio. Non si vede perchè un diverso criterio dovrebbe valere in

tema di concorsi ad impiego, o più particolarmente in

materia di concorsi ospedalieri, con la conseguenza che

l'impugnativa dell'atto di nomina del collegio sarebbe

consentita in uno con l'atto conclusivo della particolare

procedura che interessa il ricorrente, quando si tratta di

organo permanente, e non sarebbe invece ammissibile

quando si tratta di organo costituito ad hoc. Si è richiamata, a sostegno della tesi che pretende l'im

mediata impugnazione della nomina della commissione

giudicatrice, l'istituto della ricusazione del giudice, quale è regolata dai codici di procedura : ma l'analogia non è

fondata. La ricusazione (cfr. art. 51 cod. proc. civ., ed

art. 64 cod. proc. pen.) non riguarda i vizi dell'atto di nomina del giudice, bensì talune situazioni personali, con

cernenti i rapporti tra il giudice e la parte, che possono sussistere quando pure perfettamente legittimo sia l'atto di preposizione all'ufficio. Per di più, nei procedimenti amministrativi non esistono quasi mai (se si eccettua la materia disciplinare) procedimenti incidentali di ricusa

zione, formalmente regolati : in particolare, non ne sono

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

previsti nelle procedure di concorso. E perciò, in diritto

amministrativo, non esiste un principio, che imponga la

ricusazione preventiva dell'autorità giudicante incompa tibile ; le norme, che contengono la più completa regola mentazione dell'istituto (art. 108 e 149 t. u. 10 gennaio 1957 n. 3, concernenti il procedimento disciplinare a carico

degli impiegati civili dello Stato), dispongono che « il prov vedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere

impugnato soltanto insieme col provvedimento che in

fligge la punizione disciplinare », che « la mancata pro

posizione della ricusazione non preclude la facoltà di

fare valere, in tale sede, i vizi del provvedimento deri

vanti dall'incompatibilità del funzionario istruttore o del

consulente », e che « i vizi della composizione della com

missione di disciplina possono essere denunciati con il

ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la

sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia

rilevati in precedenza ». Tali disposizioni sono nient'altro

che codificazione di principi di giurisprudenza consolidata :

e l'adesione che vi ha dato il legislatore, espressamente

recependoli, ne dimostra ulteriormente la validità. Ora, essendo pacifico canone d'interpretazione che nel diritto

amministrativo l'analogia va rilevata anzitutto tra norme

concernenti la medesima disciplina, e solo in via sussi

diaria da altre discipline, quali il diritto processuale ci

vile e penale, il richiamo all'istituto della ricusazione può soltanto riguardare i principi di legislazione amministra

tiva che lo concernono, i quali ammettono, e non già esclu

dono, che le relative cause possono essere fatte valere con

l'impugnazione dell'atto finale del procedimento. Ancor meno valore, anche perchè si tratta di conside

razioni, non già giuridiche, bensì d'opportunità o di conve

nienza, hanno gli argomenti che si vorrebbero desumere

da un'esigenza d'economia e di certezza nella celebra

zione dei concorsi, in particolare sotto il profilo che lo svol

gimento dell'intero iter del procedimento concorsuale,

già viziato nell'atto di nomina della commissione giudica

trice, nuoce ai concorrenti più qualificati, che affrontano

con fiducia la prova, già destinata a restare travolta,

però, dall'eventuale postuma impugnazione dell'intero

concorso. È chiaro che in sede di legittimità non ci si può davvero preoccupare se l'uno o l'altro concorrente sia più o meno qualificato (con che il giudice amministrativo, tra l'altro, esprimerebbe un apprezzamento di merito in

cui non è competente), ma se la procedura di concorso

si sia o no legittimamente svolta. E se il giudizio è stato

espresso da una commissione illegittimamente composta,

proprio da ciò deriva la necessità di dubitare che il giu dizio favorevole all'un candidato, o contrario ad un altro

che se ne duole, sia stato conforme al pubblico interesse.

In secondo luogo, il dispendio d'attività amministrativa

potrebbe essere evitato, se il ricorso giurisdizionale fosse

proposto ab initio con istanza di sospensione, e se questa fosse accolta : nel qual caso, però, si verificherebbe l'altro

inconveniente, del ritardo nello svolgimento della proce dura (ed il ricorso, in definitiva, potrebbe essere respinto, anche se è stata accordata la sospensione). Se invece la so

spensione non è stata richiesta, o non è stata accordata (e nulla impone al ricorrente di chiederla, ed al giudice di

concordarla) il ricorso giurisdizionale, di per sè, non ha

effetto sospensivo, e la procedura di concorso seguirebbe ininterrottamente la sua via : talché, l'accoglimento del

l'impugnativa avrebbe il medesimo risultato, tanto se il

ricorso sia proposto dopo la nomina della commissione,

quanto se proposto dopo l'approvazione della graduatoria. Si aggiunga che l'impossibilità di dedurre in tale ultima

sede censure concernenti la composizione della commis

sione giudicatrice provocherebbe con tutta probabilità il moltiplicarsi, specie in concorsi, come quelli ospedalieri, che coinvolgono rilevanti interessi di sistemazione pro

fessionale, di impugnazioni meramente cautelative, con

evidente aggravio anche economico dei candidati. E non

si può nemmeno sottovalutare, in linea d'umana esperienza, la situazione di disagio che si crea nei reciproci rapporti tra la commissione chiamata a giudicare, ed il candi

dato che ne contesta in limine la legittimità. In con

clusione, le esigenze in tal modo segnalate non sono

conformi, uè all'interesse pubblico (perchè non solo non

vengono eliminati completamente certi inconvenienti, ma anzi altri se ne determinano), né alle obiettive necessità di giustizia : ci si preoccupa soltanto, in ultima analisi, di rafforzare la posizione del vincitore, in base al presup posto che esso sia « il più qualificato » e quindi il più meri

tevole di tutela : presupposto che, trattandosi di giudizio espresso da commissione non legittimamente composta, è giuridicamente infondato, ed indimostrabile in fatto.

L'Adunanza plenaria esclude quindi che vi siano ra

gioni per modificare, con tutti gli inconvenienti che potreb bero derivarne per la certezza del diritto, un indirizzo

giurisprudenziale che appare il più conforme all'esigenza d'una efficiente tutela degli interessi legittimi lesi dagli atti della pubblica amministrazione, e quindi anche il

più aderente allo spirito delPart. 113 della Costituzione. I due ricorsi sono pertanto ammissibili ; e sono fondati

nei limiti che verranno adesso precisati. Della commissione giudicatrice del concorso per pri

mario medico dell'ospedale civico S. Vito e S. Spirito di

Alcamo, facevano parte, col presidente dell'amministra

zione ospedaliera, avv. Francesco Lauria, e col medico pro vinciale di Trapani, il direttore dell'istituto di medicina del

lavoro dell'università di Palermo (professore ordinario), il medico primario del reparto infettivi dell'ospedale Benefratelli di Palermo, ed il primario radiologo dell'ospe dale S. Antonio di Trapani.

L'art. 5, lett. a, della legge 10 marzo 1955 n. 97 dispone che della commissione di concorso debba far parte « un

professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia

attinente al concorso ». Premesso che « materia attinente »

non può considerarsi la sola « materia del concorso » (nella

specie, la clinica medica), è comunque necessario che la

« materia » professata dal docente presupponga il possesso di cognizioni scientifiche pari, sia pure sotto diverso pro filo, per estensione e per oggetto, a quelle della materia

del concorso (e tali, ad esempio, potrebbero essere, ri

spetto alla clinica medica, la patologia o la semeiotica). Non si vuole naturalmente negare che il medico del lavoro

conosca la clinica medica (ciò che del resto dovrebbe ri

tenersi pacifico per ogni docente di materia medica) :

ma la medicina del lavoro, come disciplina scientifica, concerne un determinato settore della clinica medica, mentre la valutazione dell'attitudine alle funzioni di pri mario medico d'un ospedale riguarda il possesso generale della materia ; dimodoché la medicina del lavoro non

può ritenersi, nella specie, « materia attinente al concorso ».

Si tratta, in sostanza, delle medesime considerazioni, in

base alle quali il Consiglio di giustizia amministrativa, con decisione 24 marzo 1960, n. 180, cit., ha ritenuto il

legittimo che a comporre la commissione per primario medico fosse chiamato il direttore d'una clinica universi

taria di malattie infettive e tropicali. Con ciò dev'essere

accolto il primo motivo dei ricorsi.

La lett. b dell'art. 5 cit. chiama a far parte della com missione « due primari ospedalieri di ruolo di materie

attinenti o affini al concorso in servizio presso lo stesso

ospedale, o, in mancanza, presso ospedali di categoria

pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il

concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza ; uno

di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici

della provincia nella quale si bandisce il concorso ». Furono

nominati un libero docente, primario di reparto di malattie

infettive, ed un primario radiologo. La norma citata ha formato oggetto del parere della

I Sezione 3 maggio 1960, n. 841 (Foro it., Rep. 1960, voce

Medico, nn. 16. 17). Parere certo in applicazione della

richiamata decisione 24 marzo 1960, n. 180, del Consi

glio di giustizia amministrativa, che le malattie infettive

sono materia affine, e non materia attinente al concorso :

non può avere importanza che, come è detto dalla difesa

dell'ospedale, il primario di malattie infettive fosse in

possesso della libera docenza in clinica medica, poiché il titolo della sua nomina è quello di primario, e la li

bera docenza è una ulteriore qualifica, richiesta dalla

Il Poro Italiano — Volume LXXXV11 — Parte //Z-9.

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Page 5: Adunanza plenaria; decisione 19 settembre 1963, n. 16; Pres. C. Bozzi P., Est. Landi; Buttitta (Avv. Olivieri) c. Ospedale civico di S. Vito e S. Spirito di Alcamo (Avv. Siracusa),

PARTE TERZA 132

legge. La radiologia, poi, è materia affine, e non già materia attinente al concorso, poiché riguarda un par

ticolare metodo diagnostico, che è applicato non sol

tanto alla clinica medica, la quale, d'altra, parte, adopera

anche altri metodi. Ora la I Sezione considerava che non

è strettamente necessaria la scelta del primario di « ma

teria attinente al concorso », quando un prevalente mo

tivo d'interesse pubblico giustifichi la scelta di un primario

di « materia affine ». Ma l'attribuzione d'un potere discre

zionale non significa possibilità d'incontrollato arbitrio :

se il suo esercizio non può dar luogo ad un vizio di viola

zione di legge, esso può essere sindacato per eccesso di

potere. Se prevalenti motivi d'interesse pubblico non in

ducono a diversa soluzione, criterio direttivo della scelta

deve essere quello di dare, se possibile, la preferenza ad

un primario di materia attinente al concorso. Deve per tanto ritenersi illegittima la scelta operata, senza alcuna

giustificazione, in contrasto con tale criterio.

Ora, la deliberazione di nomina della commissione

esaminatrice 11011 contiene su tale punto alcuna motiva

zione ; e, come è giurisprudenza costante del Consiglio di

Stato, la motivazione assente o insufficiente non può essere

integrata dalle controdeduzioni difensive svolte dall'am

ministrazione nel giudizio amministrativo. Devesi per tanto accogliere anche il secondo motivo dei ricorsi.

Sembrano opportune, tuttavia, su questo punto, due

precisazioni. La motivazione di, cui si parla non deve con

sistere nella dimostrazione dell'assoluta impossibilità di

operare altra scelta : si tratta d'una valutazione d'oppor tunità amministrativa, dimodoché, per esempio, si deve

escludere l'obbligo d'interpellare primari residenti in lo

calità tanto remote, da renderne del tutto improbabile,

'prima facie, l'accettazione, 0 da rendere eccessivamente

gravosa la prestazione in rapporto alle possibilità econo

miche dell'ente che bandisce il concorso. Inoltre, il fatto che

uno dei due primari debba essere designato dall'Ordine dei

medici della provincia non significa che tale designazione sia rigidamente vincolante per l'amministrazione ospeda

liera, anche quando la sua accettazione possa avere il

risultato di rendere illegittima la composizione della com

missione : chiaro è invece che anche le designazioni deb

bono rispóndere alla legge, e che l'amministrazione può fare rilevare all'Ordine designante i dubbi di legittimità che

possono sorgere rispetto ad esse.

Il terzo motivo del ricorso deduce un altro preteso vizio di composizione della commissione. Il medico pro

vinciale, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato incompa

tibile, in quanto, come capo dell'amministrazione sani

taria della provincia, doveva esercitare, ai sensi della

legge 13 marzo 1958 n. 296 sull'istituzione del ministero

della sanità, i poteri di controllo (prima spettanti al pre

fetto) sulla deliberazione dell'amministrazione ospedaliera

d'approvazione della graduatoria formata dalla com

missione, di cui lo stesso medico provinciale era membro.

La questione non è nuova : essa è stata proposta in tema

di concorsi per farmacie, ed è stata risolta con varie deci

sioni, che hanno riconosciuto al medico provinciale il

potere di approvare le graduatorie sebbene egli faccia

parte, ai sensi dell'art. 105 t. u. 27 luglio 1934 n. 1265, della commissione giudicatrice dei concorsi (IV Sezione

2 marzo 1960, n. 243, Foro it., 1960, III, 186, e 15 novembre

1961, n. 585, id.. Rep. 1961, voce Farmacia, nn. 35, 36) mentre con altra decisione della IV Sezione 14 novembre

1962, n. 630 (id., Rep. 1962, voce cit., n. 15) si è ritenuto,

sempre in tema di concorsi farmaceutici, che fino a quando una legge formale non avrà diversamente stabilito, la

commissione giudicatrice non potrà essere composta che nei modi previsti dalle norme sopracitate. Ora il me

dico provinciale, secondo l'art. 5, lett. d, della legge 10

marzo 1955 n. 97, deve essere « di grado non inferiore al

l'8° », e per la norma di decentramento dell'art. 56 decreto

pres. 10 giugno 1955 n. 854, modificata dalla legge 13

marzo 1958 n. 296, dev'essere designato dal medico pro vinciale. È chiaro che il medico provinciale non può desi

gnare altro che un funzionario del proprio ufficio, dimo

doché, ove allo stesso non sia addetto (ciò che nella specie

non si contesta) altro medico di ruolo, di grado non in

feriore all'8°, non può che designare sè stesso, altrimenti

nessuna commissione potrebbe costituirsi. La questione, sostanzialmente identica a quella clie riguarda i concorsi

per farmacie, va pertanto decisa nel medesimo senso : e

l'Adunanza plenaria può semplicemente rinnovare l'av

viso, già espresso dal Consiglio di Stato tanto in sede giuris dizionale quanto in sede consultiva, elle sia opportuna,

dopo l'istituzione del ministero della sanità, la revisione

di norme anteriori, che possono lasciare àdito a dubbi in

terpretativi o ad inconvenienti.

Infondata è pure l'altra censura, articolata nel terzo

motivo, secondo cui il segretario della commissione do

vrebbe essere designato dal medico provinciale, e non dal

prefetto. Anche qui, ci si trova in presenza di una norma

non modificata (art. 5, ultimo comma, legge 10 marzo

1955 n. 97) che attribuisce le funzioni di segretario (ad un

funzionario direttivo dell'amministrazione civile dell'inter

no. Evidentemente, il medico provinciale non può designare un funzionario d'altra amministrazione, da lui non dipen dente : pur essendo logicamente prevedibile che, quando l'amministrazione della sanità potrà disporre di personale amministrativo direttivo in servizio presso gli uffici pro vinciali, la norma dovrà essere modificata, con l'affida

mento di tali funzioni al predetto personale, su designa zione del medico provinciale. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA.

Decisione 6 luglio 1963, n. 173 ; Pres. Barba Caracciolo

P., Est. Yozzi ; Russo (Avv. Passanisi) c. Università

degli studi di Catania (Avv. dello Stato Sernicola).

Sieilia -— Istruzione pubblica Università — As

sistente straordinario — Ricorso giurisdizionale avverso il licenziamento — Competenza del Con

siglio di giustizia amministrativa (D. 1. 6 maggio 1948 n. 654, norme per l'esercizio nella Regione sici

liana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato). Istruzione pubblica — Università Assistente

straordinario — Provvedimento di cessazione

dal servizio — Competenza del rettore (Legge 31 agosto 1933 n. 1592, t. u. delle leggi sull'istruzione

pubblica, art. 130 ; legge 20 giugno 1935 n. 1071, contenente modificazioni alla legge 31 agosto 1933

n. 1592 ; d. 1. 7 maggio 1948 il. 1172, istituzione di

ruoli statali per il personale assistente, tecnico

subalterno, infermiere e portantino, già a carico dei bilanci universitari ; legge 24 giugno 1950 n. 465, ratifica del d. 1. 7 maggio 1948 n. 1172, art. 2 ; legge 24 dicembre 1954 n. 1262, integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle università, art. 4 ;

legge 18 marzo 1958 n. 349, stato giuridico ed eco nomico degli assistenti universitari, art. 19).

Istruzione pubblica — Università — Assistente

straordinario Cessazione dal servizio — Norme

relative agli assistenti ordinari e volontari —

Inapplicabilità. Istruzione pubblica — Università Assistenti

straordinari — Norme a tutela delle lavoratrici

madri — Inapplicabilità -— Fattispecie (Legge 26 agosto 1950 n. 860, tutela fisica ed economica delle

lavoratrici madri, art. 3).

Compete al Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana conoscere del ricorso giurisdizionale avverso il licenziamento di un assistente di università

della Sicilia. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Cfr., per rife rimenti vari in ordine alla competenza del Consiglio di giustizia

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