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Adunanza plenaria; decisione 29 novembre 1961, n. 22; Pres. Petrilli P., Est. Potenza; Bartoccini(Avv. Dedin) c. Ministero pubblica istruzione (Avv. dello Stato Terranova)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 133/134-139/140Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150481 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
l'Alto commissariato ad elevare il prezzo di vendita da lire 700 a lire 735, con una clausola (« si resta in attesa degli atti giä. oiliest i». . .) ehe dimostra la volonta di revocare il
precedente rifiuto, e di considerarlo non avvenuto. Se dun
que, nelle more del procedimento di registrazione la Ditta richiedente viene comunque a conoscenza del prezzo rite nuto eongruo daH'Amministrazione, anclie per comunica zione datane da quest'ultima, non ne deriva ehe ci si trovi in presenza di un atto definitivo impugnabile. La ricorrente lia prospettato, rispetto a quest'ultima ipotesi, la diffi
coltä, in cui verrebbe a trovarsi nella successiva impugna zione, ove il suo eomportamento dovesse intendersi come
aoquiescenza alia determinazione del prezzo. II problem a non potrebbe sorgere rispetto al caso odierno, essendo ovvio che la proposizione del ricorso giurisdizionale, sia pure inammissibile, e sufficiente a escludere l'acquieseenza. Ma
potrebbe essere esclusa con semplici atti, anche non formali, di protesta o di riserva : i quali renderebbero ammissi bile l'impugnazione dell'autorizzazione nella parte lesiva; mentre quando, in conseguenza di tale opposizione, l'Ammi
nistrazione, espressamente o col silenzio, ricusasse l'autoriz
zazione, ci si troverebbe in presenza di un atto o di un eom
portamento impugnabile. 2. — Ricorso n. 593/1961. La ricorrente ha infatti ri
conosciuto il fondamento del dubbio sull'ammissibilita del ricorso di cui giä si e detto, ed ha tentato di superare la dif
ficoltä, precostituendo l'atto finale del procedimento attra verso la notificazione di una diffida a provvedere, e la
conseguente impugnazione del silenzio. £ certo che la domanda di registrazione d'una speciality
medicinale õ istanza sulla quale l'Amministrazione ha il
dovere giuridico di provvedere, talche a buon diritto, di
fronte ad una prolungata inerzia, il ricorrente puõ notifi care la diffida, facendo, in conformity della costante giu risprudenza, applicazione analogica delle disposizioni del
l'art. 5 t. u. 3 marzo 1934 n. 383. Ma e del pari evidente che il silenzio sulla diffida puõ costituire l'equipollente dell'atto di rifiuto, solo quando sussistano le condizioni necessarie e sufficientiperelio un atto, con l'oggetto preteso dall'istante,
põssa essere emesso.
Si puo convenire con la ricorrente che la nota del Mini stero della sanita 12 giugno 1961 (posteriore alia scadenza del termine assegnato con la diffida, ed anteriore di un
giorno alia notificazione del ricorso giurisdizionale) non
sarebbe di per se atto impugnabile idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere sul ricorso contro il silenzio-rifiuto, in conformity dei principi accolti nella decisione dell'Adunanza plenaria 3 maggio 1960, n. 8
(Foro it., 1961, III, 41). Essa infatti non fa che rinnovare una richiesta contenuta nella nota 13 maggio 1958 n. 810, che richiama a sua volta una precedente richiesta 25 maggio 1957 n. 33995, e si puõ quindi considerare mera reiterazione o conferma di una determinazione giä, nota al ricorrente. Ma
ciõ, per altro riflesso, impedisce proprio di interpretare come rifiuto, nel senso preteso dalla ricorrente, il silenzio delFAmministrazione. La nota 13 maggio 1958, come si & gia detto, non contiene il rifiuto delFAmministrazione, che anzi si dichiara disposta a rilasciare l'autorizzazione al prezzo da essa stessa determinato (e si e posto in rilievo come ciõ non impedisse affatto la tutela giurisdizionale di
quelle maggiori pretese che la ricorrente ritiene di potere vantare), ma subordina l'emanazione del provvedimento all'invio di oerti atti. Ora, la ricorrente, tanto nell'impugna tiva della nota 13 maggio 1958, quanto in quella contro il
silenzio, nessuna censura ha dedotto per dimostrare che
tale preventiva richiesta fosse illegittima. Fondata o no la
pretesa delFAmministrazione di determinare d'autorita il
prezzo di vendita, nessun provvedimento poteva emettersi, se la Ditta non avesse prima esaudito gli adempimenti a suo carico : e solo dopo avervi adempiuto avrebbe potuto noti
ficare la diffida e interpretare il silenzio come rifiuto.
Sarebbero pertanto irrilevanti, come censure tardiva
mente ed irritualmente dedotte, le argomentazioni svolte
dalla difesa della ricorrente in udienza, per spiegare tale suo
eomportamento ; no valgono certo a giustificarlo le sogget tive interpretazioni, eontenute in una lettera della Ditta al
Ministero, esibita dalla difesa nell'udienza stessa, La ricor
rente, del resto, non ha spiegato affatto perche non abbia
eseguito il versamento richiestole con la nota 13 maggio 1958 : ha soltanto cercato di dimostrare che una delle ri chieste (quella dell'etichetta) sarehbe stata di impossibile esaudimento, perche avrebbe dovuto contenere l'indica zione del prezzo, cio6 proprio l'elemento contestato. Questa
argomentazione non trova base alcuna neile norme appli cabili (art. 13 e 14 r. decreto cit.).
Le norme predette non dicono affatto che l'etichetta debba essere prodotta dopo la comunicazione della deter -
minazione del prezzo, e ciõ appunto perche non e previsto, come si e detto, un autonomo atto con tale contenuto : la considerano anzi (art. 13, n. 3) un allegato della domanda, che normalmente debba accompagnarlo. Non e richiesta
particolarmente onerosa, perche dell'etichetta sono chiesti tre soli esemplari, vale a dire non una edizione completa, ma una semplice prova di stampa. E che non põssa essere un'edizione definitiva, si desume da una serie di elementi forniti dallo stesso regolamento. L'etichetta presentata con la domanda, secondo la regola, non puõ certo contenere che o il prezzo proposto dalla ditta (suscettibile di modi ficazione secondo la tesi dell'Amministrazione e quindi non definitivo) o il relativo spazio in bianco. Non si dica che di tali spazi non possano esistere negli esemplari esibiti : ve ne e uno, certamente, che põtra essere colmato solo
dopo la registrazione, cioe quello destinato al numero di
registrazione della specialitä, che poträ essere noto soltanto a registrazione avvenuta (art. 15, n. 7, r. decreto cit.). D'altraparte, che le tre etichette siano semplici saggi, si de sume dall'art. 17, n. 2, che prevede il rifiuto di registrazione « quando l'etichetta e gli stampati per la pubblicitä conten
gano dichiarazioni dirette ad attribuire alla specialitä ef fetti terapeutici che non possiede » : il che, ovviamente, puõ consentire all'Amministrazione, in luogo di negare senz'altro la registrazione, di accordarla previa rettifica delle indica zioni esorbitanti o errate. Parlare d'una impossibilitä mate rjale o giuridica dell'adempimento in oggetto (a parte il rilievo processuale che non v'e, come avrebbe potuto esservi, censura ritualmente dedotta) e quindi assolutamente fuor di luogo.
II ricorso e dunque inammissibile perche sulla diffida non si e potuto costituire un silenzio-rifiuto impugnabile, II che non significa affatto, come la difesa della ricorrente mostra di temere, che la materia resti sottratta ad ogni sindacato giurisdizionale, poiehe, anzi, la Sezione si e data
espressamente carico di questo profilo, ed ha indicato quali sono le vie per ottenere tale risultato.
3. — Ricorso 2084/1959. Con tale ricorso si chiede l'armullamento del decreto del Ministro dell'interno 5 no vembre 1941, con cui viene nominata una, commissione
consultiva, incaricata, t-ra l'altro, della determinazione e revisione dei prezzi delle specialitä medicinali.
L'impugnazione, provocata da una controdeduzione del
l'Avvocatura generale dello Stato, e meramente strumentale
rispetto alle censure svolte dalla ricorrente nei due ricorsi
giä esaminati.
Pertanto, dichiarati inämmissibili i primi due ricorsi, anche questo deve essere dichiarato inammissibile, per ca renza d'interesse.
La novitä della questione induce a dichiarare compen sate le spese.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Adunanza plenaria ; decisione 29 novembre 1961, n. 22 ; Pres. Peteili.i P., Est. Potenza ; Bartoccini (Aw.
Dedin) c. Ministero pubblica istruzione (Avv. dello Stato Terranova).
Impicgato doll» Statu Colloeamento a riposo <li iii'iicio -— Trattenimento in servlzio iaeoltativo —
Scrvi/io mm <li ruolo risrattato — Computabilitä Ksclusione (L. 15 febbraio 1958 n. 46, nnove
norme sulle pensioni ordinarie 3' oarico dello Stato, art. 2, 4).
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135 PARTE TERZA 136
Il servizio non di ruolo, ancorchb sia stato riscattato, in tutto
o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, non e
computabile per la determinazione del servizio effettivo,
presupposto dalVart. 2 legge 15 febbraio 1958 n. 46 per il collocamento a riposo di ufficio degli impiegati statali
e dalVart. 4 stessa legge per I'esercizio da parte della
pubblica Amministrazione della facoltä di trattenere in
via transitoria in servizio gli impiegati oltre il 650 anno
di etä. (1)
L'Adunanza, ecc. — Va premesso ehe, sebbene il prov vedimento ministeriale 26 febbraio 1960, con il quale il
ricorrente e stato collocato a riposo per aver raggiunto «i limiti di etä e di servizio », non enunci, neile premesse, i motivi per i quali il Ministro non intese avvalersi della
facoltä. prevista dalPart. 4 legge 15 febbraio 1958 n. 46
per trattenere in servizio il dott. Bartoccini fino ai com
pimento del 70° anno di etä, tali ragioni risultano dalla
nota 15 febbraio 1960. Con il menzionato atto, firmato
dal Direttore generale delle anticbitä e belle arti per il
Ministro, si comunica ai dott. Bartoccini ehe il « Ministero, ehe pur sarebbe stato ben lieto di poter continuare ad
avvalersi della sua opera, non puõ accogliere la di lei istanza (diretta ad essere trattenuto in servizio), in quanto, ai fini del raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, stabilito dall'art. 4 legge 15 febbraio 1958 n. 46, lAmmi
nistrazione deve tener conto anche del servizio non di ruolo
riscattato, giusta la interpretazione data dal Consiglio di Stato nella seduta del 2 marzo 1959 ».
Appare chiaro dalla riportata comunicazione, la quale non b certo una lettera di cortesia, poiche e munit.a di tutte la earatteristiche formali della ufficialitä (carta intestata, numero di protocollo di ufficio) ed c espressione del punto di vista ministeriale, in quanto 6 sottoseritta per il Mini
stro, come il Ministero, nel determinarsi a collocare a riposo il dott. Bartoccini, ha ritenuto di non potersi avvalere della facoltä consentitagli dalla legge di trattenerlo in
servizio, nell'opinione ehe 1'art. 4 della eitata legge non
potesse essere applieato per avere 1'impiegato giä compiuto quaranta anni di servizio effettivo, in conseguenza del
riscatto compiuto del servizio non di ruolo. K indubbio quindi ehe la eventuale erroneitä della
riferita interpretazione, dedotta dal ricorrente con il primo motivo del gravame, vizierebbe il procedimento volitivo dell'atto impugnato, in quanto essa, e non un apprez zamento discrezionale, lia operato come causa preclusiva della facoltä conferita ai Ministro dalFordinamento.
Ciõ premesso, si rende necessario procedere alla inter
pretazione della norma contenuta nel citato art. 4 legge n. 46. La legge 15 febbraio 1958 n. 46 ha dettato una nuova
disciplina del collocamento a riposo degli impiegati civili
di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Ha innanzi tutto imposto un limite inderogabile di etä alla continua zione del rapporto d'impiego, preserivendo ehe 1'impiegato sia collocato a riposo quando abbia raggiunto il 65° anno di etä (art. 1).
Al disotto di taie inderogabile limite, 1'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo, su sua domanda, «ai
compimento del 40° anno di servizio utile », mentre 1'Am ministrazione ha, la facoltä di collocarlo a riposo d'ufficio « quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effet tivo ». Viene oosi introdotta la distinzione fra servizio utile
(1) Conf., a proposito delle prestazioni militari, utili ai fini della pensione, ma non connesse a un rapporto impiegatizio, Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 1960, n. 962, Foro it., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato, n. 416.
II parere 2 marzo 1959 della Commissione speciale del Con
siglio di Stato, criticato nella motivazione della presente de
cisions, e, a quanto consta, inedito. Nel senso ehe il servizio militare, anteriore alia nomina,
sia computabile ai fini della pensione e non ai fini del colloca mento del medico condotto a riposo d'autorita, Cons. Stato, Sez. Y, .29 aprile 1961, 'n. 167, id., 1961, III, 145, con nota d richiami.
In dottrina, cons., da ultimo, Tebranova, Collocamento a
riposo, n. 3, voce de\l'Enciclopedia del diritto, Milano, 1960, VII,
pag. 449.
e servizio effettivo. Essa sta alia base della divergenza di
interpretazione del 1° comma dell'art. 4, su cui e chiamata
a pronunciarsi questa Adunanza plenaria. Dispone la
menzionata disposizione : « Il personale di cui al 1° e 2°
comma dell'art. 1, ehe, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbia superato i limiti di eta ivi previsti o ehe li raggiungerä, entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, puõ essere
trattenuto in servizio fino al compimento del periodo sud
detto, e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla
data sopraindicata e sempreche non superi i 70 anni
di etä ».
£ certo e pacifico che nel « servizio utile » si comprende il servizio effettivamente prestato e quello fittiziamente
considerato, al fine di computare l'anzianitft, dell'impiegato sulla cui base va determinato 1'ammontare del tratta
mento di quiescenza ; la definizione del « servizio »"come
«utile al conseguimento della pensione i> si trova negli art. 26 e successivi del t. u. 21 febbraio 1895 n. 70 della
legge sulle pensioni civili e militari. In queste disposi zioni si precisa che il servizio utile al conseguimento della
pensione si computa «dal giorno in cui l'impiegato sia
stato dal Govern o nominato al suo primo impiego » : a
tale servizio, ehe secondo il detto testo unico e quello effettivamente prestato come impiegato, va aggiunto, in
riguardo a particolari prestazioni dell'impiegato (anni di
campagna di guerra, servizio in colonia, ecc.), il tempo corri
spondente alia durata di tali prestazioni, valutato talora
anche con alcune maggiorazioni. A fianco del servizio effet
tivamente prestato nell'impiego il legislatore considera
quindi un servizio fittizio, ma utilmente computabile ai
fini del trattamento di quiescenza. Ne deriva che il servizio effettivo puõ indicare in con
creto un servizio di minore durata del servizio utile, giacche
quest'ultimo comprende il servizio effettivo e il servizio
fittizio. Ne deriva ancbe che, sia il 2° comma dell'art. 2, sia 1'art. 4, facendo riferimento al servizio «effettivo»
e non al servizio « utile », hanno inteso dettare disposizioni
ispirate al favore dell'impiegato, in quanto questi consi
deri come un vantaggio il rimanere in servizio.
L'art. 2 infatti esclude che nel computo dei quaranta anni di servizio, trascorsi i quali PAmministrazione ha la
facoltä di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato, sia com
putato anche quel servizio fittizio che e invece utile a
migliorare il trattamento di pensione; ed egualmente l'art. 4, nel consentire, in via transitoria, il discrezionale
trattenimento in servizio dell'impiegato oltre il 65° anno
di etä, ha stabilito che tale facoltä sia preclusa soltanto
dalla durata del servizio effettivo, con esclusione del servizio
fittiziamente considerato per il raggiungimento del tratta
mento massimo di pensione (quaranta anni di servizio
utile). Tali norme sono pertanto ispirate a princip} che sono
stati affermati dalla costante giurisprudenza di questo
Collegio, la quale ha sempre ritenuto che, al fine di deter -
minare i limiti di servizio, al di 1& dei quali l'Amministra
zione aveva la facoltä di collocare a riposo d'ufficio l'impie gato, non si potevano computare quei servizi o quelle situazioni, che il legislatore, per recare un beneficio all'im
piegato, aveva considerato come valutabili alio scopo di
assicurargli un migliore trattamento di quiescenza. Sulla base di tale giurisprudenza, la quale vieta di
rivolgere a danno ciõ che il legislatore ha inteso concedere
come beneficio, e alia stregua delle esposte considerazioni
e lecito ritenere che, se per servizio « utile» deve intendersi
tutto quel tempo che comprende il servizio effettivamente
prestato nell'impiego e quello fittiziamente considerato tale in conseguenza di un particolare beneficio di legge, per servizio effettivo deve considerarsi soltanto il tempo tras
corso nell'impiego. Rimane da esaminare se nel tempo trascorso nell'impiego e cioe, come si esprime il legislatore del 1895, nel tempo decorso « dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego », debba considerarsi anche il tempo trascorso in un impiego dello Stato non di ruolo.
Al riguardo e pacifico che tale tempo non sia da com
prendere in ogni caso come « servizio effettivo »: non se ne
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137 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 138
i e dubitato in sede di applicazione dell'art. 26 t. u. del 1895 e non si contesta dall'Amministrazione in sede di interpreta zione della vigente legge del 1958. Secondo lAmministra zione tale servizio, di regola non effettivo, <1 i verrebbe effettivo soltanto se l'impiegato si fosse avvalso della facoltä di riseattarlo. L'esercizio della facoltä di riseatto
avrebbe cosi la conseguenza di trasformare in effettivo un servizio ehe il legislatore non ha di per se considerato tale.
Ma siffatto assunto contrasta con tutte le considerazioni svolte. Assumendo come «effettivo » servizio ciõ che non e effettivo servizio, si computa una anzianitä che e fittizia
ed operante soltanto al fine di consentire alPimpiegato, che ha ottenuto il riseatto, un migliore trattamento di pensione.
II servizio non di ruolo, in conseguenza del riseatto, ha
effetti soltanto ai fini del servizio « utile », cioe del tratta
mento di quiescenza : si ritorna quindi a quel concetto di servizio utile, cui il legislatore ha contrapposto il servizio effettivo. Se il servizio non di ruolo in conseguenza del
riseatto dovesse considerarsi servizio effettivo, dovrebbe
produrre i suoi effetti anclie sulla carriera dell'impiegato (aumenti periodici di stipendio, promozioni, ecc.), mentre
ciõ non 6.
II carattere fittizio della equiparazione del servizio
non di ruolo riscattato al servizio di ruolo, proprio dei
servizi «utili», appare chiaramente dalle disposizioni che disciplinano il riseatto del servizio degli avventizi.
Ed invero, l'art. 14 r. decreto 23 ottobre 1919 n. 1970,
qual'e sostituito dalla legge 21 agosto 1921 n. 1144, disci
plinando l'istituto del riseatto, disponeva che « gli impiegati civili di ruolo che, anteriormente alia nomina nelFimpiego stabile, abbiano in seguito a nomina ministeriale . . . pre stato servizio continuativo in qualitä di straordinario av
ventizio . . . non utile, agli effetti della liquidazione degli
assegni in base al t. u. 21 febbraio 1895, n. 70, potranno cliiedere il riconoscimento di non piu di dieci anni di ser
vizio prestato, ecc. ».
Dalla quale disposizione si evince che il riseatto non
vale a far divenire effettivo un servizio che non e tale, ma
utile un servizio che non era utile. La finzione e confermata
dalla limitazione temporale di dieci anni: ed invero un
servizio e effettivo o non lo 6 ; non puõ diventare per una
parte effettivo e per una parte non, pur non modificandosi
nella sua sostanza.
La limitazione temporale e confermata dall'art. 2 r.
decreto 21 novembre 1923 n. 2480 (modificato dall'art. 2
r. decreto 30 dicembre 1923 n. 2835), il quale restringe 1'effetto utile del riseatto a non piu della meta della durata
effettiva del servizio.
Ma vi e di piu : allorche il legislatore ha inteso che il
periodo riscattato operasse anche ai fini del computo del
servizio effettivo, sia pure per aggiungere al beneficio
dell'aumento degli assegni anche quello del computo del
servizio per il raggiungimento del minimo di servizio pen sionabile, lo ha espressamente disposto (vedasi l'art. 3, ult. comma, del r. decreto 21 novembre 1923 n. 2480 modifi
cato dall'art. 3 del r. decreto 30 dicembre 1923 n. 2835). E ancora : l'interpretazione adottata dall'Ammini
strazione (seppure in base a parere di Commissione speciale di questo Consiglio di Stato) viene a ritorcere in danno
dell'impiegato un istituto, qual'e quello del riseatto, che c
stato previsto dal legislatore per consentirgli un beneficio.
E che tale sia lo scopo del riseatto del servizio di avventizio
emerge dalle norme che lo regolano, considerandolo come
una concessione : vedasi al riguardo l'art. 5 del r. decreto
28 giugno 1933 n. 704 («il decreto con il quale si con
cede il riseatto . . . »). La contestata interpretazione viene anche a privare di
ogni ragione logiea le disposizioni previste dagli art. 2
e 4 della legge n. 46.
Ed infatti se, nel sistema della legge, il raggiungimento di quaranta anni di servizio utile a pensione 6 ovviamente
diretto ad assicurare il beneficio del massimo degli assegni di pensione, il raggiungimento di quaranta anni di servizio
effettivo deve essere necessariamente diretto al conse
guimento da parte dell'impiegato di altri e diversi benefici, che non siano quelli del massimo di pensione consentito
gi& dal servizio utile. Ma se cosi e, il prevedere una maggiore
durata del servizio non puõ essere diretto che a conseguire
vantaggi di carriera, qua]i promozioni o aumenti periodioi di stipendio e cioe vantaggi che sono conseguibili soltanto con il servizio di ruolo, essendo del t.utto irrilevante a
questo scopo il servizio non di ruolo anche se riscattato. Ne discende che, computando nel servizio effettivo il
servizio non di ruolo riscattato, si viene a privare l'impie
gato di quei benefici di carriera che il legislatore ha invece
necessariamente considerato, ponendo a base degli art. 2 e 4 un presupposto distinto dal servizio utile a pensione.
Tanto sarebbe sufficiente ad inficiare la interpretazione adottata dall'Amministrazione ; ma, poichc essa si fonda
su un parere di questo Consiglio di Stato, e doveroso com
pito delFAdunanza plenaria, istituzionalmente chiamata
dalla legge a riesaminare gli orientamenti interpretativi
degli organi dell'istituto, vagliare la consistenza degli
argomenti addotti a sostegno del menzionato avviso.
Prescindendo dai lavori preparatori della legge (sul cui
dubbio valore interpretativo in genere si puõ convenire), l'avviso si fonda su una distinzione fra i servizi valevoli al
conseguimonto della pensione e eioh fra servizio utile
vero e proprio e servizi utili aggiunti, introducendo un
tertium genus che non ha base, ne nella legge sulle pensioni, nft neile norme sot.toposte ad interpretazione, le quali considerano soltanto un servizio utile e un servizio ef
fettivo.
L'avviso ricorda altresi, sulla scorta della Relazione del
Ministero del tesoro, una serie di provvedimenti legislativi
special), nei quali il servizio riscattato b stato, a determinati
effetti, considerato come effettivo ; e cioe l'art. 14 legge 6 marzo 1959 n. 199 ; l'art. 8 legge 2 gennaio 1958 n. 3 ; l'art. 33 legge 31 marzo 1958 n. 287 ; l'art. 5 legge 16 novem
bre 1957 n. 1122 ; l'art. 13 legge 30 giugno 1956 n. 775.
Ma tale elencazione non pare conferente, poich& h ovvia
la obiezione che, laddove il legislatore ha inteso dare
al riscatto un effetto ulteriore a quello utile alla pen
sione, lo ha disposto espressamente, il che confermerebbe
che, ove tale espressa estensione non e dettata, questa non
puõ essere introdotta dall'interprete.
Aggiungasi che tutte le disposizioni menzionate sono
rivolte, come riconosce lo stesso avviso, a favorire le cate
gorie del personale interessato, siechfe viene anche eon
fermato che il legislatore non lia mai inteso ritorcere a
danno dell'impiegato gli effetti del riscatto del servizio
non di ruolo.
II ricordato parere soggiunge che sarebbe impossibile ammettere una diversa valutazione dei servizi non di ruolo, a seconda che la valutazione sia fatta nell'interesse o non
del dipendente. Ma tale affermazione e in contrasto con i
criteri interpretativi, sui quali si fonda quella costante
giurisprudenza di questo Consiglio, che giä e stata richia
mata.
II Consiglio ha infatti sempre escluso che fossero compu tabili ai fini dei limiti di servizio prestazioni non confi
gurabili come impiego di ruolo (vedasi per il servizio degli ufficiali di complemento; dei sottufficiali di carriera :
Sez. IV 10 gennaio 1958. n. 5, Foro it., Rep. 1958, voce
Impiegato dello Stato, n. 221 ; Sez. VI 4 febbraio 1959, n. 77, id., Rep. 1959, voce cit., n. 341 ; per il periodo tras
corso alle armi : Sez. VI 7 marzo 1956, n. 151, id.,
Rep. 1956, voce Impiegato gov. e pubbl., n. 322 ; per l'at
tribuzione di cinque anni di servizio utile a pensione pre vista dall'art. 10 decreto legisl. 7 aprile 1948 n. 262 :
Sez. V 17 maggio 1952, n. 815, id., Rep. 1952, voce cit.,
n. 522). £ stato in altri termini ritenuto valutabile, ai fini
del collocamento a riposo d'ufficio, soltanto quel servizio
che fosse valutabile a tutti gli effetti di carriera (par. Ad. gen. 20 luglio 1942, n. 220).
Griova ancora ricordare come, con decisione della Sez. IV
12 gennaio 1937, n. 8 (Foro it., 1937, III, 110), si sta
biliva appunto che ai fini del collocamento a riposo d'uf
ficio, previsto dal t. u. del 1895, non si possono compu tare i servizi militari (non conseguenti ad un rapporto
d'impiego) e di altro genere prestati anteriormente all'am
missione aU'impiego, rilevando che «disposizioni singolari, con le quali «i vuol sancire un beneficio all'impiegato, com
putando in suo favore speciali servizi, « non possono » essere
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139 PARTE TERZA 140
applicate contro l'impiegato, in suo danno, contra rationem
legis ».
A questo indirizzo giurisprudenziale, che ha dato con tenuto a numerosissime pronunce, si richiama quindi questa Adunanza plenaria nel respingere la interpretations che la Commissione speciale ritenne di poter dare, sia
pure ispirandosi ad una rigida tutela dell'interesse puhblico, ma ponendosi in contrasto con lo spirito e con il testo della norma, che essa era chiamata ad interpretare.
Riconosciuta l'inesattezza dell'interpretazione deH'art. 4, in base al quale FAmministrazione ha ritenuto di non poter avvalersi del potere di trattenere in servizio il ricorrente, il provvedimento di collocamento a riposo va annullato, salvi, heninteso, al I Ammini strazione gli ulteriori prov vedimenti.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CDNSIGLIO DI STATO.
Adunanza plenaria; decisione 24 maggio 1961, n. 12; Pres. Petkiixi P., Est. Meeegazzi ; Tata Nardini
(Aw. Guarino, Carrara, Sarone) c. Ministero lavori
pubblici (Aw. dello Stato Yitucci), Greggio (Aw. Delli Santi).
Hioorso al Capo dello Stato — IValura — Iinpugna
fiva della decisione in via «jiurisdizionale o con nnovo ricorso straordinario •— Limili (Costituzione della Repubblica, art. 113).
II decreto del Gapo dello Stato, ehe provvede sul ricorso
straordinario, ha natura di atto amministrativo ed e
impugnabile con ricorso giurisdizionale al Consiglio di
Stato, o con altro ricorso straordinario, soltanto per vizi del procedimento, susseguenti al parere del Gonsiglio di Stato in Adunanza generate; e tale preclusione vale anche per i controinteressati ancorche ad essi non sia stato notificato il ricorso straordinario cui si riferisce la decisione impugnata. (1)
L'Adunanza, ecc. — (Omissis). Di ben altra importanza
e delicatezza si presenta la questione sottoposta al Collegio nel ricorso del Tata Nardini.
Nell'unico motivo di gravame egli deduce la mancata notifica del ricorso straordinario Greggio ad una moltitu dine di persone ed enti che egli ritiene avessero un interesse al mantenimento della circolare impugnata. Ora, potrebbesi eccepire anche nei suoi confronti il difetto di interesse
personale a dedurre che il ricorso straordinario Greggio non sia stato notificato a terzi, che nulla hanno a che fare
(1) Nel senso che le disposizioni legislative, che sottrag gono a qualsiasi gravame determinate atti amministrativi, sono abrogate dall'art. 113 della Costituzione, rendendo ammissibile, contro tali atti, non soltanto il ricorso giurisdizionale, ma anche il ricorso straordinario al Capo dello Stato : Cons. Stato (par.) 19 febbraio 1951, Foro it., Rep. 1951, voce Ricorso al Capo dello Stato, n. 2.
Sulla natura della decisione del ricorso straordinario : v. Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 1957, n. 644, id., Rep. 1957, voce cit., n. 30 ; Sez. V 9 novembre 1957, n. 899, ibidk., n. 31 ; Sez. V 9 gennaio 1960, n. 6, id., 1960, III, 33, con nota di richiami; Ad. plen. 25 gennaio 1961, n. 1, id., 1961, III, 94; Sez. V 16 dicembre 1961, n. 759, retro, 9.
Nel senso che la pronuncia adottata su ricorso straordinario preclude la proposizione di un nuovo ricorso, giurisdizionale o amministrativo, sulle stesse questioni e per gli stessi motivi, da parte dell'interessato e anche dei controinteressati: Sez. VI 27 ottobre 1952, n. 883, Foro it., Rep. 1952, voce cit., n. 4.
In dottrina: v. Roehrssen, II ricorso straordinario. So pravvivenza o abolizione t, in Bass. lav. pubbl., 1957, 687 ; Ciar dulli, II ricorso straordinario al Capo dello Stato e la nuova Co stituzione, in Bass. Aw. Stato, 1951, 39; Bachelet, In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, in Foro amm., 1960, I, 49 e 1961, I, 1347 ; Bicorso straordinario al Capo dello Stato, in Biv. trim. dir. pubbl., 1959, 788 ; A. M. Sanduixi, Sull'ammis sibilitä del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in Scritti giuridici in onore di 4. Scialoja, Bologna, 1953, IV, pag. 393,
con esso ricorrente ; non si puõ tuttavia negare ohe il Tata
Nardini, in proprio e quale Presidente del Consiglio del l'Ordine dei geometri della Provincia di Koma, sia legit timato ad impugnare un provvedimento ohe, limitando l'attivita professional dei geometri mediante l'annul lamento di una circolare, ohe invece stabiliva quali potes sero essere le mansioni degli stessi, lede il proprio interesse
personale ed altresi quello piu generate degli appartenenti all'Ordine dei geometri della Provincia di Koma, che egli legalmente rappresenta. Che poi la notifioa del ricorso straordinario Greggio ai Presidente del Consiglio nazionale dei geometri potesse adempiere esaurientemente all'obbligo di notifica del gravame a tutti i controinteressat.i, rappre sentati legalmente dall'Organo nazionale, e questione di
merito, che non puõ esaminarsi in via pregiudiziale. A1 Tata Nardini, a differenza che al Chiaramello, il
ricorso straordinario Greggio non fu notificato : egli per tanto non ha avuto modo di tutelare il proprio interesse in quella sede.
P Egli ha visto per la prima volta leso il proprio interesse dal decreto presidenziale che, accogliendo il ricorso straor dinario Greggio, ha annullato la circolare 5 maggio 1955 n. 1003 del Ministro dei lavori pubblici, relativa all'attivita
professionale dei geometri. E poiclie dottrina e giurispru denza sono concordi nel riconoscere al decreto del Capo dello Stato, che decide il ricorso straordinario, natura ed effetti di atto amministrativo, egli ritiene di avere il diritto di impugnarlo in sede giurisdizionale per un vizio del
procedimento, in virtu dell'art. 113 Cost. Ove si ritenesse inammissibile il suo ricorso, a suo avviso si concreterebbe un caso di diniego di giustizia.
Tali suggestivi argomenti sono rafforzati dalla piu precisa impostazione che viene data alia questione nella memoria di difesa, successiva al ricorso. II va.loroso patrono del ricorrente ammette che l'art. 34 t. u. delle leggi sul
Consiglio di Stato 26 giugno 1924 n. 1054, relativo al ricorso
straordinario, possa conciliarsi col disposto dell'art. 113
Cost., in quanto esso non pone alcuna limitazione alia tutela giurisdizionale (e considerazioni decisive al riguardo, nota il Collegio, sono esposte nel fondamentale parere dell'Ad. gen. 16 maggio 1951, n. 124) ; ma stabilisce sol tanto che la proposizione del ricorso straordinario equivale a rinunciare ad utilizzare il ricorso in sede giurisdizionale e
perciõ tale rinuncia esercita un effetto preclusivo del ricorso
giurisdizionale come qualsiasi altro atto o fatto imputabile al soggetto interessato, cui la legge annetta siffatta effi cacia (ad es. decadenza per decorrenza dei termini di
impugnativa, acquiescenza, ecc.). Soggiunge che, se esistono limitazioni al sindacato giurisdizionale nei confront i della decisione del ricorso straordinario e se queste possono giustificarsi rispetto a quanto stabilisce l'art. 113 Cost.,
bisogna interpretare ed applicare l'art. 34 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 nel senso che, per il principio dell'alternativita, non avendo inteso la norma istituire un nuovo grado di
ricorso, non sono sindacabili in sede giurisdizionale le sole lesioni di interessi legittimi gia poste in essere dal
provvedimento originario e confermate dalla decisione. Soltanto in questi limiti opera, ad avviso della difesa del
ricorrente, la rinuncia contemplata dall'art. 34 t. u. ; e d'altro lato soltanto su questo fondamento k possibile giustificare l'apparente deroga dell'art. 113 Cost. Se i vizi della decisione sono nuovi ed autonomi rispetto ai vizi del provvedimento originario, la deroga al sindacato giuris dizionale non puõ in alcun modo operare : e vizi tipici della decisione sul ricorso straordinario sono quelli del
procedimento e della forma, sui quali il sindacato giuris dizionale del Consiglio di Stato si esercita nella sua pienezza.
Osservazioni, coteste, che vanno attentamente esaminate da un punto di vista piu generale.
II vigente ordinamento della giustizia amministrativa
contempla alternativamente due rimedi giuridici generali avverso i provvedimenti definititivi della pubblica Ammi, nistrazione : il ricorso al Consiglio di Stato in sede giuris dizionale ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Una parte autorevole della dottrina nega al ricorso straordinario una funzione riparatoria deH'interesse legit timo del cittadino leso dall'atto amministrativo, ritenendo
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