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AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

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65
A cura di Marco MAGRINI 1
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Page 1: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 1

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A cura di Marco MAGRINI 2

CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ALLE UNIVERSITA’ – VANTAGGI FISCALI

La leva fiscale può costituire un importante

riferimento per avvicinare il mondo

imprenditoriale al mondo accademico per la

didattica e la ricerca

Per le università: finanziamento irrinunciabile

e sviluppo delle proprie attività

Per le imprese: opportunità di acquisizione

know how a costi contenuti grazie a benefici

fiscali

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A cura di Marco MAGRINI 3

CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ALLE UNIVERSITA’ – VANTAGGI FISCALI

Le linee di azione sono riconducibili a varie ipotesi

contrattuali e di costituzione del rapporto:

- Contratti senza prestazioni corrispettive:

Finanziamenti, contributi, erogazioni liberali, attività in

partenariato

- Contratti a prestazioni corrispettive:

Contratti per prestazioni di ricerca, didattica, generiche

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A cura di Marco MAGRINI 4

CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ALLE UNIVERSITA’ – VANTAGGI FISCALI

Le norme che conferiscono benefici fiscali specifici agli

eroganti sono le seguenti:

CONTRIBUTI O LIBERALITA’ A FAVORE DELLE

UNIVERSITA’ PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA

(art. 1, commi 353, 354 e 355, Legge 23 Dicembre 2005 n.

266 - Finanziaria 2006)

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE

FINANZIANO PROGETTI DI RICERCA IN UNIVERSITA’ O

ENTI PUBBLICI DI RICERCA

(art. 1, D.L. 13 Maggio 2011 n. 70 conv. Legge 12 Luglio

2011 n. 106- Decreto Sviluppo)

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A cura di Marco MAGRINI 5

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A cura di Marco MAGRINI 6

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

L’art. 1 della Legge 23 Dicembre 2005 n. 266 ai

commi 353, 354 e 355, interviene innovando e

modificando la disciplina prevista ed in vigore fino al

31 Dicembre 2005 in materia di erogazioni liberali,

a vantaggio degli enti appartenenti al c.d. “Terzo

Settore” introdotta dall’art. 14, commi 7 ed 8 del

D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80.

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A cura di Marco MAGRINI 7

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Le modifiche introdotte:

Comma 353 finanziamento della ricerca

- soggetti eroganti titolare di reddito soggetto ad IRES

(impresa in forma societaria di capitali, ente commerciale e

non commerciale residente e non, ecc.)

- fondi (quindi da ritenersi esclusivamente erogazioni in

denaro e non anche in natura), destinati, a titolo di contributo

o liberalità, ai soggetti indicati per il finanziamento della

ricerca sono integralmente deducibili dal reddito senza alcuna

limitazione d’importo e senza alcuna giustificazione salvo la

destinazione vincolata alla ricerca.

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A cura di Marco MAGRINI 8

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Le modifiche introdotte:

Comma 354 stabilisce che agli atti di trasferimento di

fondi a titolo gratuito di cui al comma 353 dell’art. 1

della Legge 266/2005 sono esenti da tasse, diritti ed

imposte indirette diversi dall’IVA e gli onorari notarili

relativi agli atti per porre in essere le donazioni

predette sono ridotti del 90%.

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A cura di Marco MAGRINI 9

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Note al comma 354:

- Obbligo pagamento IVA: le transazioni di fondi oggetto del comma 353

non sono rilevanti IVA dal momento che le stesse hanno per oggetto

denaro e non beni.

- Riduzione degli onorari notarili: la presenza del notaio è necessaria

solo ove la donazione modale (specifica destinazione finalizzata alla

ricerca), sia effettuata tramite atto pubblico per escludere la nullità del

medesimo quando non di modico valore (Art.783 C.C. modicità da verificare in

rapporto alle condizioni economiche del donante. Se la donazione ha per oggetto beni

immobili richiede sempre la formazione attraverso atto pubblico ai sensi dell’art.782 C.C. ma

non gode dell’agevolazione).

- Donazioni che abbiano ad oggetto beni mobili, materiali ed

immateriali e/o beni immobili: la disposizione non opera

indipendentemente dal soggetto che la dispone e dalle sue finalità.

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A cura di Marco MAGRINI 10

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Le modifiche introdotte:

Comma 355 abroga in parte le disposizioni introdotte a suo

tempo dall’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80:

- comma 7, lettera b), mediante l’abrogazione della lettera c)

del comma 2, dell’art. 100 del TUIR;

- comma 8 che introduceva la stessa disposizione riproposta

dal comma 354 con minori limitazioni.

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A cura di Marco MAGRINI 11

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

L’analisi può essere condotta in riferimento ai limiti e

benefici in relazione alla caratteristica soggettiva del

donante suddividendo le ipotesi fra:

- Imprese

- Enti non commerciali

- Persone fisiche (non imprese)

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A cura di Marco MAGRINI 12

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT:

TUTTI I TIPI DI SOGGETTI PASSIVI IRES

(SOCIETA’ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI, ED

ENTI NON COMMERCIALI)

INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO

PRODOTTO PURCHE’ SOGGETTO A IRES

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A cura di Marco MAGRINI 13

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT :

Beneficiari:

Università;

Fondazioni universitarie di cui all’art.59, comma 3,

Legge 388/2000;

Istituzioni universitarie pubbliche;

Enti di ricerca pubblici; Fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute a norma del DPR.361/2000 aventi per

oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate

con DPCM su proposta del MEF, del MIUR e del Ministero della Salute; Enti di ricerca

vigilati dal MIUR Istituto Superiore di Sanità;Istituto Superiore per la Prevenzione e la

Sicurezza del Lavoro; Enti parco regionali e nazionali

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A cura di Marco MAGRINI 14

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT :

Oggetto:

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI SOLO IN

DENARO

ESCLUSIVA DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO

DELLA RICERCA

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A cura di Marco MAGRINI 15

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT :

Benefici per Donante:

Deducibilità integrale senza alcun limite di reddito o

d’importo della erogazione liberale dal reddito

complessivo del donante

Altri Benefici:

Esenzione imposte indirette ed altri oneri diversi

dall’IVA sul trasferimento ed onorari notarili ridotti del

90%

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A cura di Marco MAGRINI 16

CONTRIBUTI O LIBERALITA’ Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR

(Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito

dalla Legge 80/2005)

Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE

Beneficiari:

Università;

Fondazioni universitarie di cui all’art.59, comma 3,

Legge 388/2000;

Istituzioni universitarie pubbliche;

Enti di ricerca pubblici; Enti di ricerca vigilati dal MIUR Istituto Superiore di sanità; Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Enti parco regionali

e nazionali

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A cura di Marco MAGRINI 17

CONTRIBUTI O LIBERALITA’ Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR

(Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito

dalla Legge 80/2005)

Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE

Oggetto:

EROGAZIONI LIBERALI SOLO IN DENARO

(NESSUNA PARTICOLARE DESTINAZIONE

RICHIESTA)

RICERCA O DIDATTICA O ALTRE FINALITA’

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A cura di Marco MAGRINI 18

CONTRIBUTI O LIBERALITA’ Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR

(Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito

dalla Legge 80/2005)

Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE

Benefici per Donante:

Deducibilità integrale senza alcun limite di reddito o

d’importo della erogazione liberale dal reddito

complessivo del donante

Altri Benefici:

Abrogati dal comma 355 della Finanziaria 2006

si applicano le normali disposizioni

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A cura di Marco MAGRINI 19

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Agenzia delle Entrate - Circolare 19 Agosto 2005 n. 39/E

conferma fino dal 1° Gennaio 2006:

- deducibilità senza limiti di importo per le liberalità

erogate in denaro

- erogazioni liberali effettuate con pagamento:

banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti

dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (carte

di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e

circolari)

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A cura di Marco MAGRINI 20

CONTRIBUTI O LIBERALITA’

ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005

Agenzia delle Entrate - Circolare 19 Agosto 2005 n. 39/E

Non più efficaci dal 1° Gennaio 2006 le istruzioni in merito a:

- identificazione e valorizzazione dell’erogazione liberale

attraverso beni in natura essendo previsto come unica forma

il denaro;

- esenzione da tasse ed imposte indirette diverse da IVA e da

diritti dovuti a qualunque titolo, nonché alla riduzione, pari al

90%, degli onorari notarili relativi agli atti di donazione che

abbiano ad oggetto elargizioni diverse dal denaro.

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A cura di Marco MAGRINI 21

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A cura di Marco MAGRINI 22

Quadro Normativo e istruzioni operative

- art. 1 Decreto Legge Sviluppo 13 Maggio 2011 n. 70 , in

vigore il 14 Maggio 2011, convertito con modificazioni dalla

Legge 12 Luglio 2011 n. 106 (GU n. 110 del 13 Maggio 2011)

- provvedimento Direttore Agenzia Entrate 9 Settembre

2011 prot. 130237 (pubblicato sito internet Agenzia Entrate)

- risoluzione Agenzia Entrate 12 Settembre 2011 n. 88/E

- circolare Agenzia Entrate 28 Novembre 2011 n. 51/E

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA

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A cura di Marco MAGRINI 23

ABROGATO: Credito d’imposta ricerca e sviluppo – nuove

disposizioni - art. 1, comma 25, legge 220/2010 (stabilità)

La norma introduceva un credito d'imposta a favore delle imprese

che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici

di ricerca per l'anno 2011.

Il credito d'imposta doveva spettare per gli investimenti realizzati a

decorrere dal 1º Gennaio fino al 31 Dicembre 2011 nella

proporzione rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e

sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di

ricerca.

L’art. 1, co. 4, secondo periodo del D.L. 70/2011 Sviluppo

assorbe e sopprime la disposizione prima della sua attuazione

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA

Page 24: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 24

Le imprese che finanziano progetti di ricerca in:

- Università e istituti universitari (statali e non)

- enti pubblici di ricerca (art. 6 contratto collettivo quadro

comparti contrattazione quadriennio 2006 – 2009)

- organismi di ricerca Reg. CE n. 2006/C323/01, lettera d),

paragrafo 2.2

- Agenzia Spaziale Italiana ASI

- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

- Enti privati (questi ultimi individuati con Decreto MIUR di

concerto con MEF)

possono beneficiare sperimentalmente di un credito

d’imposta

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

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A cura di Marco MAGRINI 25

Una precisazione deve farsi per la definizione di organismo di ricerca (art.

1, co. 3, lett. a), num. 3:

(direttiva n. 2006/C 323/01, lettera d), paragrafo 2.2. “d) «organismo di

ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di

ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il

diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale

consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di

sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli

utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei

loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare

un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri,

non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca

dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”)

25

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 26: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 26

Profilo soggettivo finanziatori

circolare n. 51/E/2011, par. 1.1

- imprese residenti o stabili organizzazioni nello stato

- di qualsiasi forma giuridica

- dimensione aziendale e settore economico

- regime contabile adottato

- compresi enti non profit per le loro attività

commerciali

- imprese costituite anche dopo il 14 Maggio 2011.

26

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 27: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 27

Profilo soggettivo dei soggetti finanziati

Le qualificate strutture di ricerca, diverse da

università ed enti pubblici di ricerca, vengono

individuate attraverso apposito Decreto MIUR di

concerto con il MEF, sentite le competenti

Commissioni Parlamentari.

L’assenza del decreto impedisce la fruibilità del

credito d’imposta per le imprese che operino con i

soggetti diversi

27

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 28: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 28

Le università e gli enti pubblici di ricerca sviluppano i

progetti di ricerca finanziati dalle imprese:

- direttamente

- consorziati o in joint venture con altre qualificate

strutture di ricerca pubbliche o private di equivalente

livello scientifico.

La circolare n. 51/E/2011 par. 1.2 precisa che le

forme associative indicate dalla legge sono

esemplificative

28

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 29: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 29

Progetti di ricerca agevolabili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1

l’accesso al beneficio non è limitato ad

una determinata tipologia di ricerca (paragrafo 2.2 Comunicazione CE n. 2006/C323/01)

29

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

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A cura di Marco MAGRINI 30

Progetti di ricerca agevolabili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1

Vi rientra:

- la ricerca fondamentale

- la ricerca industriale

- la ricerca per sviluppo sperimentale

30

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 31: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 31

ricerca fondamentale

“lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per

acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di

fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano

previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette”

31

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 32: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 32

ricerca industriale

“ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad

acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per

mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o

permettere un notevole miglioramento dei prodotti,

processi o servizi esistenti. Comprende la creazione

di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini

della ricerca industriale, in particolare per la

validazione di tecnologie generiche, ad esclusione

dei prototipi”

32

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 33: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 33

sviluppo sperimentale

“acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,

tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani,

progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,

modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività

destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla

documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e

servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di

progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non

siano destinati a uso commerciale”

33

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 34: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 34

Progetti di ricerca agevolabili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1

N.B. la circolare precisa che sono ammissibili al

beneficio le sole attività di ricerca riconducibili ad una

o più delle categorie di ricerca illustrate purché

svolte su commissione dalle Università o dagli enti

pubblici di ricerca (art. 1, comma 3, lettera a)

E’ esclusa dall’agevolazione la “ricerca interna”

svolta direttamente dall’impresa.

34

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 35: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 35

Progetti di ricerca agevolabili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2

N.B. - sono esclusi dagli investimenti agevolabili

le spese di ricerca sostenute direttamente dalle

imprese, ancorché relative a beni o servizi messi a

disposizione delle Università o degli enti per la

realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa

medesima compartecipa

35

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 36: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 36

Costi ammissibili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2

i costi relativi alla “ricerca contrattuale” sono

considerati ammissibili, “nella misura congrua e

pertinente”, purché i risultati di tale ricerca siano

acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle

normali condizioni di mercato e che non comporti

elementi di collusione”

Rif.to circolare MEF e Sviluppo Economico n. 76/2008

36

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 37: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 37

Costi ammissibili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2

i costi ammissibili sono deducibili dal reddito delle

imprese e devono quindi rispettare il requisito

dell’inerenza previsto dall’articolo 109, comma 5, del

DPR. 917/1986 (TUIR)

37

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 38: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 38

Giustificazione costi ammissibili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2

I progetti di ricerca commissionati non sono soggetti

a valutazione preventiva

Le imprese beneficiarie devono conservare tutta la

documentazione, sia amministrativa sia contabile,

utile a dimostrare, in sede di controllo,

l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese

sostenute.

38

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 39: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 39

Il credito compete per gli investimenti in ricerca delle

imprese realizzati negli anni 2011 e 2012 in

proporzione all’entità dell’eccedenza della media

della spesa per gli investimenti effettuati nel triennio

2008 – 2010

E’ fruibile per ciascun esercizio in tre quote annuali di

pari importo a decorrere dal giorno successivo a

quello di realizzazione dell’investimento incrementale

(Paragrafo n. 1.2 del Provvedimento Direttore

Agenzia delle Entrate n. 130237/2011)

39

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 40: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 40

Momento effettuazione costi ammissibili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3

Le spese per i progetti di ricerca commissionata

sono sostenute:

- alla data di ultimazione della prestazione

- in caso di SAL, alla data di accettazione degli stessi

da parte del committente (indipendentemente dalla

durata infrannuale o ultrannuale del contratto)

40

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 41: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 41

Momento effettuazione costi ammissibili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3

La circolare conferma che il godimento

dell’agevolazione compete all’impresa:

- anche prima dell’emissione della fattura dal parte

del soggetto prestatore

- indipendentemente dal materiale pagamento del

corrispettivo

41

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 42: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 42

Momento effettuazione costi ammissibili

Appare comunque condizione essenziale l’esistenza

della data certa (rinvenibile da documenti) in merito

all’ultimazione della prestazione o ai SAL

La presenza di una parte quale PA dovrebbe

escludere la necessità della registrazione per la data

certa.

Sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte

dell’Agenzia delle Entrate

42

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 43: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 43

Momento effettuazione costi ammissibili

La semplice sottoscrizione del contratto / disciplinare

fra le parti o l’emissione del provvedimento di

accettazione dell’incarico da parte del prestatore non

comporta effettuazione dell’investimento e spettanza

del credito

43

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 44: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 44

Momento effettuazione costi ammissibili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3

Sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il

periodo di vigenza del beneficio a prescindere dal momento in

cui sono stati avviati i relativi progetti

La circolare precisa l’ammissibilità di investimenti in progetti di

ricerca che risultino avviati prima del 31 Dicembre 2010 e

risultino in corso a tale data.

In tal caso l’agevolazione compete per la parte di costi

sostenuti nel periodo 2011 e 2012.

44

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 45: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 45

Momento effettuazione costi ammissibili

Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3

La circolare alimenta dubbi in merito alla possibilità di far

rientrare nell’agevolazione il finanziamento non corrispettivo

dei progetti di ricerca.

Parrebbero così esclusi le erogazioni liberali ed i meri

finanziamenti o contributi alla ricerca da parte delle

imprese perché si ravviserebbe la necessità dell’interesse

della committenza alla prestazione

Anche in questo caso sarebbe utile un chiarimento da parte

dell’Agenzia delle Entrate.

45

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 46: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 46

Il beneficio è di particolare rilevanza infatti:

- l’importo dell’investimento e completamente

deducibile dall’imponibile (reddito d’impresa) dei

finanziatori;

- il credito d’imposta è pari al 90%

dell’eccedenza della media degli investimenti

effettuati nel triennio 2008 – 2010.

46

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 47: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 47

Media degli investimenti

Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1

Il triennio fisso di riferimento, per il calcolo della media

degli investimenti effettuati:

• soggetti con periodo di imposta coincidente con

l’anno solare è compreso tra il 01/01/2008 e 31/12/2010

• soggetti con periodo di imposta non coincidente con

l’anno solare è costituito dai tre periodi di imposta

precedenti al primo periodo agevolabile

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 48: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 48

Tipologia investimenti calcolo media

Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1

Il riferimento ai “medesimi investimenti in ricerca”

porta nel computo gli investimenti appartenenti alla

medesima tipologia di quelli indicati dalla norma

come agevolabili, cioè gli investimenti relativi a

progetti commissionati ad Università ed enti di

ricerca.

Viene garantita l’omogeneità dei valori comparati nei

tre esercizi

48

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 49: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 49

Anni di computo calcolo media

Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1

Anche gli esercizi in cui i costi non sono stati

sostenuti entrano nella media; il computo va

effettuato su tre anni, anche se in uno o più di essi

l’importo di tali investimenti è pari a zero.

In presenza di media pari a zero (2008 - 2010 senza

costi di ricerca) la percentuale del credito di imposta

sarà applicabile all’intero ammontare dei costi

sostenuti nel 2011 e 2012

49

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 50: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 50

Imprese nuova costituzione - calcolo media

Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1

L’agevolazione si applica anche alle imprese che si

siano costitute o abbiano intrapreso l’attività dopo la

data di entrata in vigore del decreto sviluppo.

Per tali soggetti la media dei costi è calcolata sul

minor periodo che decorre dall’esercizio di

costituzione.

50

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 51: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 51

Utilizzo del credito d’imposta

Circolare n. 51/E/2011, par. 4.1

Per le imprese beneficiarie il credito d’imposta:

-è utilizzabile in compensazione senza limite annuale (esclusi

contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, altre entrate e

crediti d’imposta esercenti sale cinematografiche (Paragrafo n. 1.1

del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 130237/2011)

- sarà indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU)

unitamente all’ammontare degli investimenti realizzati e

l’eccedenza rispetto alla media, compreso anche per il semplice

utilizzo in compensazione

51

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 52: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 52

Utilizzo del credito d’imposta

Circolare n. 51/E/2011, par. 4.1

La compensazione del credito ottenuto dalle imprese

si realizza attraverso il modello F24 ordinario (anche

per gli enti pubblici non commerciali) con l’utilizzo del

codice tributo “6835”, sezione erario e con

riferimento all’anno d’imposta a cui si riferisce il

credito.

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Page 53: AgevolazioniFiscaliUniversità-da pagina 22

A cura di Marco MAGRINI 53

Maturazione e fruizione del credito d’imposta

Circolare n. 51/E/2011, par. 4.2

Per individuare l’importo del credito fruibile in riferimento a ciascuno

dei due anni 2011 e 2012 di applicazione dell’agevolazione occorre

distinguere il momento di “maturazione” dal momento di “fruizione” del

credito.

Maturazione del credito: periodo di imposta in cui si realizzano gli

investimenti incrementali

Fruizione del credito: 1/3 dell’importo maturato per ciascun anno (es.

credito 2011 in ciascuno degli anni dal 2011 al 2013)

In caso d’incapienza per la fruizione in compensazione è possibile rinviare

l’eccedenza maturata non fruita agli esercizi successivi

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

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A cura di Marco MAGRINI 54

Rilevanza e cumulabilità credito d’imposta

Circolare n. 51/E/2011, par. 4.3 e 4.4.

Per le imprese beneficiarie il credito d’imposta:

- non determina ricavo (rilevante ai fini IRPEF, IRES o IRAP)

- non assume rilevanza agli effetti della determinazione della

deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e degli altri

costi (art. 109, comma 5, TUIR) in presenza di ricavi esenti

- è cumulabile con altri contributi pubblici o agevolazioni (salvo

limiti imposti da altre disposizioni relative alle agevolazioni o

contributi) fermo il limite dei benefici rispetto ai costi sostenuti.

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

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A cura di Marco MAGRINI 55

Considerazioni conclusive

L’agevolazione prevista dalla disposizione in commento, oltre

ad essere legata a livello operativo al Provvedimento attuativo

del Direttore Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 4, primo

periodo), già emanato, è altresì sottoposta al monitoraggio da

parte del MEF sulle disponibilità di fondi (art. 1, comma 5),

conseguente alle comunicazioni sulle compensazioni

effettuate dall’agenzia delle Entrate

Paragrafo n. 3 del Provvedimento Direttore Agenzia delle

Entrate n. 130237/2011.

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

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A cura di Marco MAGRINI 56

Altri dubbi non risolti

Sono compresi i contratti per attività c.d. “conto terzi” per gli

investimenti “commissionati” (art. 1, comma 3, lettera b,

numero 2) – (sfera commerciale dell’ente di ricerca o

università)

la norma si riferisce però ai finanziamenti per investimenti in

ricerca (art. 1, comma 3, lettera b, numero 1) - Sfera

istituzionale dell’ente di ricerca o università che divengano di

interesse e generale fruibilità per comunità scientifica,

accademica, imprenditoriale e non;

Al momento questi ultimi sembrano esclusi

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

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A cura di Marco MAGRINI 57

Altri dubbi non risolti

Nulla è stato detto su come operi la disposizione in presenza

di gruppi (società controllate e/o collegate), anche in

riferimento alle spese per investimenti in ricerca da assumere

a base nella determinazione della media e, nel silenzio della

norma e della prassi, se si debba genericamente fare

riferimento alla prassi dell’amministrazione finanziaria (e della

giurisprudenza) sulla necessità di dimostrazione della validità

delle scelte sotto il profilo economico operate nell’attribuzione

del credito d’imposta all’una o all’altra società del gruppo.

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE

PER RICERCA SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

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A cura di Marco MAGRINI 58

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Esempio 1

Tipologia impresa

Impresa individuale

IRPEF marginale 40%

Investimenti in ricerca anno 2008 120.000,00

Investimenti in ricerca anno 2009 160.000,00

Investimenti in ricerca anno 2010 20.000,00

Totale investimenti 2008 / 2010 300.000,00

Media investimenti 2008 / 2010 100.000,00

Totale investimenti ricerca 2011 200.000,00

Totale investimenti ricerca 2012 150.000,00

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A cura di Marco MAGRINI 59

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Descrizione Anno 2011 Anno 2012

Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00

Benefici fiscali risparmio

imposta:

Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00

Minore IRPEF deducibilità costo 80.000,00 60.000,00

Totale risparmio imposta: 170.000,00 105.000,00

Incidenza risparmio sulla spesa: 85% 70%

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A cura di Marco MAGRINI 60

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Esempio 2

Tipologia impresa

Impresa individuale

IRPEF marginale 40%

Investimenti in ricerca anno 2008 0,00

Investimenti in ricerca anno 2009 0,00

Investimenti in ricerca anno 2010 0,00

Totale investimenti 2008 / 2010 0,00

Media investimenti 2008 / 2010 0,00

Totale investimenti ricerca 2011 100.000,00

Totale investimenti ricerca 2012 50.000,00

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A cura di Marco MAGRINI 61

61

CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Descrizione Anno 2011 Anno 2012

Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00

Benefici fiscali risparmio

imposta:

Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00

Minore IRPEF deducibilità costo 40.000,00 20.000,00

Totale risparmio imposta: 130.000,00 65.000,00

Incidenza risparmio sulla spesa: 130% 130%

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A cura di Marco MAGRINI 62

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Esempio 3

Tipologia impresa

Società capitali

IRES 27,5%

Investimenti in ricerca anno 2008 120.000,00

Investimenti in ricerca anno 2009 160.000,00

Investimenti in ricerca anno 2010 20.000,00

Totale investimenti 2008 / 2010 300.000,00

Media investimenti 2008 / 2010 100.000,00

Totale investimenti ricerca 2011 200.000,00

Totale investimenti ricerca 2012 150.000,00

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A cura di Marco MAGRINI 63

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Descrizione Anno 2011 Anno 2012

Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00

Benefici fiscali risparmio imposta:

Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00

Minore IRES deducibilità costo 55.000,00 41.250,00

Totale risparmio imposta: 145.000,00 86.250,00

Incidenza risparmio sulla spesa: 72,5% 57,5%

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A cura di Marco MAGRINI 64

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Esempio 4

Tipologia impresa

Società capitali

IRES 27,5%

Investimenti in ricerca anno 2008 0,00

Investimenti in ricerca anno 2009 0,00

Investimenti in ricerca anno 2010 0,00

Totale investimenti 2008 / 2010 0,00

Media investimenti 2008 / 2010 0,00

Totale investimenti ricerca 2011 100.000,00

Totale investimenti ricerca 2012 50.000,00

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A cura di Marco MAGRINI 65

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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA

SCIENTIFICA

ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO

Descrizione Anno 2011 Anno 2012

Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00

Benefici fiscali risparmio

imposta:

Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00

Minore IRES deducibilità costo 27.500,00 13.750,00

Totale risparmio imposta: 117.500,00 58.750,00

Incidenza risparmio sulla spesa: 117,5% 117,5%


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