A cura di Marco MAGRINI 1
A cura di Marco MAGRINI 2
CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ALLE UNIVERSITA’ – VANTAGGI FISCALI
La leva fiscale può costituire un importante
riferimento per avvicinare il mondo
imprenditoriale al mondo accademico per la
didattica e la ricerca
Per le università: finanziamento irrinunciabile
e sviluppo delle proprie attività
Per le imprese: opportunità di acquisizione
know how a costi contenuti grazie a benefici
fiscali
A cura di Marco MAGRINI 3
CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ALLE UNIVERSITA’ – VANTAGGI FISCALI
Le linee di azione sono riconducibili a varie ipotesi
contrattuali e di costituzione del rapporto:
- Contratti senza prestazioni corrispettive:
Finanziamenti, contributi, erogazioni liberali, attività in
partenariato
- Contratti a prestazioni corrispettive:
Contratti per prestazioni di ricerca, didattica, generiche
A cura di Marco MAGRINI 4
CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ALLE UNIVERSITA’ – VANTAGGI FISCALI
Le norme che conferiscono benefici fiscali specifici agli
eroganti sono le seguenti:
CONTRIBUTI O LIBERALITA’ A FAVORE DELLE
UNIVERSITA’ PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA
(art. 1, commi 353, 354 e 355, Legge 23 Dicembre 2005 n.
266 - Finanziaria 2006)
CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE
FINANZIANO PROGETTI DI RICERCA IN UNIVERSITA’ O
ENTI PUBBLICI DI RICERCA
(art. 1, D.L. 13 Maggio 2011 n. 70 conv. Legge 12 Luglio
2011 n. 106- Decreto Sviluppo)
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A cura di Marco MAGRINI 6
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
L’art. 1 della Legge 23 Dicembre 2005 n. 266 ai
commi 353, 354 e 355, interviene innovando e
modificando la disciplina prevista ed in vigore fino al
31 Dicembre 2005 in materia di erogazioni liberali,
a vantaggio degli enti appartenenti al c.d. “Terzo
Settore” introdotta dall’art. 14, commi 7 ed 8 del
D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80.
A cura di Marco MAGRINI 7
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Le modifiche introdotte:
Comma 353 finanziamento della ricerca
- soggetti eroganti titolare di reddito soggetto ad IRES
(impresa in forma societaria di capitali, ente commerciale e
non commerciale residente e non, ecc.)
- fondi (quindi da ritenersi esclusivamente erogazioni in
denaro e non anche in natura), destinati, a titolo di contributo
o liberalità, ai soggetti indicati per il finanziamento della
ricerca sono integralmente deducibili dal reddito senza alcuna
limitazione d’importo e senza alcuna giustificazione salvo la
destinazione vincolata alla ricerca.
A cura di Marco MAGRINI 8
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Le modifiche introdotte:
Comma 354 stabilisce che agli atti di trasferimento di
fondi a titolo gratuito di cui al comma 353 dell’art. 1
della Legge 266/2005 sono esenti da tasse, diritti ed
imposte indirette diversi dall’IVA e gli onorari notarili
relativi agli atti per porre in essere le donazioni
predette sono ridotti del 90%.
A cura di Marco MAGRINI 9
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Note al comma 354:
- Obbligo pagamento IVA: le transazioni di fondi oggetto del comma 353
non sono rilevanti IVA dal momento che le stesse hanno per oggetto
denaro e non beni.
- Riduzione degli onorari notarili: la presenza del notaio è necessaria
solo ove la donazione modale (specifica destinazione finalizzata alla
ricerca), sia effettuata tramite atto pubblico per escludere la nullità del
medesimo quando non di modico valore (Art.783 C.C. modicità da verificare in
rapporto alle condizioni economiche del donante. Se la donazione ha per oggetto beni
immobili richiede sempre la formazione attraverso atto pubblico ai sensi dell’art.782 C.C. ma
non gode dell’agevolazione).
- Donazioni che abbiano ad oggetto beni mobili, materiali ed
immateriali e/o beni immobili: la disposizione non opera
indipendentemente dal soggetto che la dispone e dalle sue finalità.
A cura di Marco MAGRINI 10
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Le modifiche introdotte:
Comma 355 abroga in parte le disposizioni introdotte a suo
tempo dall’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80:
- comma 7, lettera b), mediante l’abrogazione della lettera c)
del comma 2, dell’art. 100 del TUIR;
- comma 8 che introduceva la stessa disposizione riproposta
dal comma 354 con minori limitazioni.
A cura di Marco MAGRINI 11
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
L’analisi può essere condotta in riferimento ai limiti e
benefici in relazione alla caratteristica soggettiva del
donante suddividendo le ipotesi fra:
- Imprese
- Enti non commerciali
- Persone fisiche (non imprese)
A cura di Marco MAGRINI 12
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT:
TUTTI I TIPI DI SOGGETTI PASSIVI IRES
(SOCIETA’ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI, ED
ENTI NON COMMERCIALI)
INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO
PRODOTTO PURCHE’ SOGGETTO A IRES
A cura di Marco MAGRINI 13
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT :
Beneficiari:
Università;
Fondazioni universitarie di cui all’art.59, comma 3,
Legge 388/2000;
Istituzioni universitarie pubbliche;
Enti di ricerca pubblici; Fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute a norma del DPR.361/2000 aventi per
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate
con DPCM su proposta del MEF, del MIUR e del Ministero della Salute; Enti di ricerca
vigilati dal MIUR Istituto Superiore di Sanità;Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro; Enti parco regionali e nazionali
A cura di Marco MAGRINI 14
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT :
Oggetto:
CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI SOLO IN
DENARO
ESCLUSIVA DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO
DELLA RICERCA
A cura di Marco MAGRINI 15
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT :
Benefici per Donante:
Deducibilità integrale senza alcun limite di reddito o
d’importo della erogazione liberale dal reddito
complessivo del donante
Altri Benefici:
Esenzione imposte indirette ed altri oneri diversi
dall’IVA sul trasferimento ed onorari notarili ridotti del
90%
A cura di Marco MAGRINI 16
CONTRIBUTI O LIBERALITA’ Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR
(Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito
dalla Legge 80/2005)
Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE
Beneficiari:
Università;
Fondazioni universitarie di cui all’art.59, comma 3,
Legge 388/2000;
Istituzioni universitarie pubbliche;
Enti di ricerca pubblici; Enti di ricerca vigilati dal MIUR Istituto Superiore di sanità; Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Enti parco regionali
e nazionali
A cura di Marco MAGRINI 17
CONTRIBUTI O LIBERALITA’ Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR
(Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito
dalla Legge 80/2005)
Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE
Oggetto:
EROGAZIONI LIBERALI SOLO IN DENARO
(NESSUNA PARTICOLARE DESTINAZIONE
RICHIESTA)
RICERCA O DIDATTICA O ALTRE FINALITA’
A cura di Marco MAGRINI 18
CONTRIBUTI O LIBERALITA’ Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR
(Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito
dalla Legge 80/2005)
Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE
Benefici per Donante:
Deducibilità integrale senza alcun limite di reddito o
d’importo della erogazione liberale dal reddito
complessivo del donante
Altri Benefici:
Abrogati dal comma 355 della Finanziaria 2006
si applicano le normali disposizioni
A cura di Marco MAGRINI 19
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Agenzia delle Entrate - Circolare 19 Agosto 2005 n. 39/E
conferma fino dal 1° Gennaio 2006:
- deducibilità senza limiti di importo per le liberalità
erogate in denaro
- erogazioni liberali effettuate con pagamento:
banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti
dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (carte
di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari)
A cura di Marco MAGRINI 20
CONTRIBUTI O LIBERALITA’
ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005
Agenzia delle Entrate - Circolare 19 Agosto 2005 n. 39/E
Non più efficaci dal 1° Gennaio 2006 le istruzioni in merito a:
- identificazione e valorizzazione dell’erogazione liberale
attraverso beni in natura essendo previsto come unica forma
il denaro;
- esenzione da tasse ed imposte indirette diverse da IVA e da
diritti dovuti a qualunque titolo, nonché alla riduzione, pari al
90%, degli onorari notarili relativi agli atti di donazione che
abbiano ad oggetto elargizioni diverse dal denaro.
A cura di Marco MAGRINI 21
A cura di Marco MAGRINI 22
Quadro Normativo e istruzioni operative
- art. 1 Decreto Legge Sviluppo 13 Maggio 2011 n. 70 , in
vigore il 14 Maggio 2011, convertito con modificazioni dalla
Legge 12 Luglio 2011 n. 106 (GU n. 110 del 13 Maggio 2011)
- provvedimento Direttore Agenzia Entrate 9 Settembre
2011 prot. 130237 (pubblicato sito internet Agenzia Entrate)
- risoluzione Agenzia Entrate 12 Settembre 2011 n. 88/E
- circolare Agenzia Entrate 28 Novembre 2011 n. 51/E
22
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA
A cura di Marco MAGRINI 23
ABROGATO: Credito d’imposta ricerca e sviluppo – nuove
disposizioni - art. 1, comma 25, legge 220/2010 (stabilità)
La norma introduceva un credito d'imposta a favore delle imprese
che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici
di ricerca per l'anno 2011.
Il credito d'imposta doveva spettare per gli investimenti realizzati a
decorrere dal 1º Gennaio fino al 31 Dicembre 2011 nella
proporzione rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e
sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di
ricerca.
L’art. 1, co. 4, secondo periodo del D.L. 70/2011 Sviluppo
assorbe e sopprime la disposizione prima della sua attuazione
23
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA
A cura di Marco MAGRINI 24
Le imprese che finanziano progetti di ricerca in:
- Università e istituti universitari (statali e non)
- enti pubblici di ricerca (art. 6 contratto collettivo quadro
comparti contrattazione quadriennio 2006 – 2009)
- organismi di ricerca Reg. CE n. 2006/C323/01, lettera d),
paragrafo 2.2
- Agenzia Spaziale Italiana ASI
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
- Enti privati (questi ultimi individuati con Decreto MIUR di
concerto con MEF)
possono beneficiare sperimentalmente di un credito
d’imposta
24
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 25
Una precisazione deve farsi per la definizione di organismo di ricerca (art.
1, co. 3, lett. a), num. 3:
(direttiva n. 2006/C 323/01, lettera d), paragrafo 2.2. “d) «organismo di
ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di
ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il
diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale
consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli
utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei
loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri,
non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca
dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”)
25
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 26
Profilo soggettivo finanziatori
circolare n. 51/E/2011, par. 1.1
- imprese residenti o stabili organizzazioni nello stato
- di qualsiasi forma giuridica
- dimensione aziendale e settore economico
- regime contabile adottato
- compresi enti non profit per le loro attività
commerciali
- imprese costituite anche dopo il 14 Maggio 2011.
26
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 27
Profilo soggettivo dei soggetti finanziati
Le qualificate strutture di ricerca, diverse da
università ed enti pubblici di ricerca, vengono
individuate attraverso apposito Decreto MIUR di
concerto con il MEF, sentite le competenti
Commissioni Parlamentari.
L’assenza del decreto impedisce la fruibilità del
credito d’imposta per le imprese che operino con i
soggetti diversi
27
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 28
Le università e gli enti pubblici di ricerca sviluppano i
progetti di ricerca finanziati dalle imprese:
- direttamente
- consorziati o in joint venture con altre qualificate
strutture di ricerca pubbliche o private di equivalente
livello scientifico.
La circolare n. 51/E/2011 par. 1.2 precisa che le
forme associative indicate dalla legge sono
esemplificative
28
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 29
Progetti di ricerca agevolabili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1
l’accesso al beneficio non è limitato ad
una determinata tipologia di ricerca (paragrafo 2.2 Comunicazione CE n. 2006/C323/01)
29
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 30
Progetti di ricerca agevolabili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1
Vi rientra:
- la ricerca fondamentale
- la ricerca industriale
- la ricerca per sviluppo sperimentale
30
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 31
ricerca fondamentale
“lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette”
31
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 32
ricerca industriale
“ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti. Comprende la creazione
di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini
della ricerca industriale, in particolare per la
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione
dei prototipi”
32
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 33
sviluppo sperimentale
“acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e
servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non
siano destinati a uso commerciale”
33
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 34
Progetti di ricerca agevolabili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1
N.B. la circolare precisa che sono ammissibili al
beneficio le sole attività di ricerca riconducibili ad una
o più delle categorie di ricerca illustrate purché
svolte su commissione dalle Università o dagli enti
pubblici di ricerca (art. 1, comma 3, lettera a)
E’ esclusa dall’agevolazione la “ricerca interna”
svolta direttamente dall’impresa.
34
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 35
Progetti di ricerca agevolabili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2
N.B. - sono esclusi dagli investimenti agevolabili
le spese di ricerca sostenute direttamente dalle
imprese, ancorché relative a beni o servizi messi a
disposizione delle Università o degli enti per la
realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa
medesima compartecipa
35
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 36
Costi ammissibili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2
i costi relativi alla “ricerca contrattuale” sono
considerati ammissibili, “nella misura congrua e
pertinente”, purché i risultati di tale ricerca siano
acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle
normali condizioni di mercato e che non comporti
elementi di collusione”
Rif.to circolare MEF e Sviluppo Economico n. 76/2008
36
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 37
Costi ammissibili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2
i costi ammissibili sono deducibili dal reddito delle
imprese e devono quindi rispettare il requisito
dell’inerenza previsto dall’articolo 109, comma 5, del
DPR. 917/1986 (TUIR)
37
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 38
Giustificazione costi ammissibili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2
I progetti di ricerca commissionati non sono soggetti
a valutazione preventiva
Le imprese beneficiarie devono conservare tutta la
documentazione, sia amministrativa sia contabile,
utile a dimostrare, in sede di controllo,
l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese
sostenute.
38
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 39
Il credito compete per gli investimenti in ricerca delle
imprese realizzati negli anni 2011 e 2012 in
proporzione all’entità dell’eccedenza della media
della spesa per gli investimenti effettuati nel triennio
2008 – 2010
E’ fruibile per ciascun esercizio in tre quote annuali di
pari importo a decorrere dal giorno successivo a
quello di realizzazione dell’investimento incrementale
(Paragrafo n. 1.2 del Provvedimento Direttore
Agenzia delle Entrate n. 130237/2011)
39
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 40
Momento effettuazione costi ammissibili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3
Le spese per i progetti di ricerca commissionata
sono sostenute:
- alla data di ultimazione della prestazione
- in caso di SAL, alla data di accettazione degli stessi
da parte del committente (indipendentemente dalla
durata infrannuale o ultrannuale del contratto)
40
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 41
Momento effettuazione costi ammissibili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3
La circolare conferma che il godimento
dell’agevolazione compete all’impresa:
- anche prima dell’emissione della fattura dal parte
del soggetto prestatore
- indipendentemente dal materiale pagamento del
corrispettivo
41
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 42
Momento effettuazione costi ammissibili
Appare comunque condizione essenziale l’esistenza
della data certa (rinvenibile da documenti) in merito
all’ultimazione della prestazione o ai SAL
La presenza di una parte quale PA dovrebbe
escludere la necessità della registrazione per la data
certa.
Sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte
dell’Agenzia delle Entrate
42
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 43
Momento effettuazione costi ammissibili
La semplice sottoscrizione del contratto / disciplinare
fra le parti o l’emissione del provvedimento di
accettazione dell’incarico da parte del prestatore non
comporta effettuazione dell’investimento e spettanza
del credito
43
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 44
Momento effettuazione costi ammissibili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3
Sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il
periodo di vigenza del beneficio a prescindere dal momento in
cui sono stati avviati i relativi progetti
La circolare precisa l’ammissibilità di investimenti in progetti di
ricerca che risultino avviati prima del 31 Dicembre 2010 e
risultino in corso a tale data.
In tal caso l’agevolazione compete per la parte di costi
sostenuti nel periodo 2011 e 2012.
44
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 45
Momento effettuazione costi ammissibili
Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3
La circolare alimenta dubbi in merito alla possibilità di far
rientrare nell’agevolazione il finanziamento non corrispettivo
dei progetti di ricerca.
Parrebbero così esclusi le erogazioni liberali ed i meri
finanziamenti o contributi alla ricerca da parte delle
imprese perché si ravviserebbe la necessità dell’interesse
della committenza alla prestazione
Anche in questo caso sarebbe utile un chiarimento da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
45
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 46
Il beneficio è di particolare rilevanza infatti:
- l’importo dell’investimento e completamente
deducibile dall’imponibile (reddito d’impresa) dei
finanziatori;
- il credito d’imposta è pari al 90%
dell’eccedenza della media degli investimenti
effettuati nel triennio 2008 – 2010.
46
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 47
Media degli investimenti
Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1
Il triennio fisso di riferimento, per il calcolo della media
degli investimenti effettuati:
• soggetti con periodo di imposta coincidente con
l’anno solare è compreso tra il 01/01/2008 e 31/12/2010
• soggetti con periodo di imposta non coincidente con
l’anno solare è costituito dai tre periodi di imposta
precedenti al primo periodo agevolabile
47
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 48
Tipologia investimenti calcolo media
Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1
Il riferimento ai “medesimi investimenti in ricerca”
porta nel computo gli investimenti appartenenti alla
medesima tipologia di quelli indicati dalla norma
come agevolabili, cioè gli investimenti relativi a
progetti commissionati ad Università ed enti di
ricerca.
Viene garantita l’omogeneità dei valori comparati nei
tre esercizi
48
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 49
Anni di computo calcolo media
Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1
Anche gli esercizi in cui i costi non sono stati
sostenuti entrano nella media; il computo va
effettuato su tre anni, anche se in uno o più di essi
l’importo di tali investimenti è pari a zero.
In presenza di media pari a zero (2008 - 2010 senza
costi di ricerca) la percentuale del credito di imposta
sarà applicabile all’intero ammontare dei costi
sostenuti nel 2011 e 2012
49
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 50
Imprese nuova costituzione - calcolo media
Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1
L’agevolazione si applica anche alle imprese che si
siano costitute o abbiano intrapreso l’attività dopo la
data di entrata in vigore del decreto sviluppo.
Per tali soggetti la media dei costi è calcolata sul
minor periodo che decorre dall’esercizio di
costituzione.
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 51
Utilizzo del credito d’imposta
Circolare n. 51/E/2011, par. 4.1
Per le imprese beneficiarie il credito d’imposta:
-è utilizzabile in compensazione senza limite annuale (esclusi
contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, altre entrate e
crediti d’imposta esercenti sale cinematografiche (Paragrafo n. 1.1
del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 130237/2011)
- sarà indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU)
unitamente all’ammontare degli investimenti realizzati e
l’eccedenza rispetto alla media, compreso anche per il semplice
utilizzo in compensazione
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 52
Utilizzo del credito d’imposta
Circolare n. 51/E/2011, par. 4.1
La compensazione del credito ottenuto dalle imprese
si realizza attraverso il modello F24 ordinario (anche
per gli enti pubblici non commerciali) con l’utilizzo del
codice tributo “6835”, sezione erario e con
riferimento all’anno d’imposta a cui si riferisce il
credito.
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
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ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 53
Maturazione e fruizione del credito d’imposta
Circolare n. 51/E/2011, par. 4.2
Per individuare l’importo del credito fruibile in riferimento a ciascuno
dei due anni 2011 e 2012 di applicazione dell’agevolazione occorre
distinguere il momento di “maturazione” dal momento di “fruizione” del
credito.
Maturazione del credito: periodo di imposta in cui si realizzano gli
investimenti incrementali
Fruizione del credito: 1/3 dell’importo maturato per ciascun anno (es.
credito 2011 in ciascuno degli anni dal 2011 al 2013)
In caso d’incapienza per la fruizione in compensazione è possibile rinviare
l’eccedenza maturata non fruita agli esercizi successivi
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ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 54
Rilevanza e cumulabilità credito d’imposta
Circolare n. 51/E/2011, par. 4.3 e 4.4.
Per le imprese beneficiarie il credito d’imposta:
- non determina ricavo (rilevante ai fini IRPEF, IRES o IRAP)
- non assume rilevanza agli effetti della determinazione della
deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e degli altri
costi (art. 109, comma 5, TUIR) in presenza di ricavi esenti
- è cumulabile con altri contributi pubblici o agevolazioni (salvo
limiti imposti da altre disposizioni relative alle agevolazioni o
contributi) fermo il limite dei benefici rispetto ai costi sostenuti.
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
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ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 55
Considerazioni conclusive
L’agevolazione prevista dalla disposizione in commento, oltre
ad essere legata a livello operativo al Provvedimento attuativo
del Direttore Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 4, primo
periodo), già emanato, è altresì sottoposta al monitoraggio da
parte del MEF sulle disponibilità di fondi (art. 1, comma 5),
conseguente alle comunicazioni sulle compensazioni
effettuate dall’agenzia delle Entrate
Paragrafo n. 3 del Provvedimento Direttore Agenzia delle
Entrate n. 130237/2011.
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
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Altri dubbi non risolti
Sono compresi i contratti per attività c.d. “conto terzi” per gli
investimenti “commissionati” (art. 1, comma 3, lettera b,
numero 2) – (sfera commerciale dell’ente di ricerca o
università)
la norma si riferisce però ai finanziamenti per investimenti in
ricerca (art. 1, comma 3, lettera b, numero 1) - Sfera
istituzionale dell’ente di ricerca o università che divengano di
interesse e generale fruibilità per comunità scientifica,
accademica, imprenditoriale e non;
Al momento questi ultimi sembrano esclusi
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 57
Altri dubbi non risolti
Nulla è stato detto su come operi la disposizione in presenza
di gruppi (società controllate e/o collegate), anche in
riferimento alle spese per investimenti in ricerca da assumere
a base nella determinazione della media e, nel silenzio della
norma e della prassi, se si debba genericamente fare
riferimento alla prassi dell’amministrazione finanziaria (e della
giurisprudenza) sulla necessità di dimostrazione della validità
delle scelte sotto il profilo economico operate nell’attribuzione
del credito d’imposta all’una o all’altra società del gruppo.
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE
PER RICERCA SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
A cura di Marco MAGRINI 58
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Esempio 1
Tipologia impresa
Impresa individuale
IRPEF marginale 40%
Investimenti in ricerca anno 2008 120.000,00
Investimenti in ricerca anno 2009 160.000,00
Investimenti in ricerca anno 2010 20.000,00
Totale investimenti 2008 / 2010 300.000,00
Media investimenti 2008 / 2010 100.000,00
Totale investimenti ricerca 2011 200.000,00
Totale investimenti ricerca 2012 150.000,00
A cura di Marco MAGRINI 59
59
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Descrizione Anno 2011 Anno 2012
Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00
Benefici fiscali risparmio
imposta:
Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00
Minore IRPEF deducibilità costo 80.000,00 60.000,00
Totale risparmio imposta: 170.000,00 105.000,00
Incidenza risparmio sulla spesa: 85% 70%
A cura di Marco MAGRINI 60
60
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Esempio 2
Tipologia impresa
Impresa individuale
IRPEF marginale 40%
Investimenti in ricerca anno 2008 0,00
Investimenti in ricerca anno 2009 0,00
Investimenti in ricerca anno 2010 0,00
Totale investimenti 2008 / 2010 0,00
Media investimenti 2008 / 2010 0,00
Totale investimenti ricerca 2011 100.000,00
Totale investimenti ricerca 2012 50.000,00
A cura di Marco MAGRINI 61
61
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Descrizione Anno 2011 Anno 2012
Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00
Benefici fiscali risparmio
imposta:
Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00
Minore IRPEF deducibilità costo 40.000,00 20.000,00
Totale risparmio imposta: 130.000,00 65.000,00
Incidenza risparmio sulla spesa: 130% 130%
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62
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Esempio 3
Tipologia impresa
Società capitali
IRES 27,5%
Investimenti in ricerca anno 2008 120.000,00
Investimenti in ricerca anno 2009 160.000,00
Investimenti in ricerca anno 2010 20.000,00
Totale investimenti 2008 / 2010 300.000,00
Media investimenti 2008 / 2010 100.000,00
Totale investimenti ricerca 2011 200.000,00
Totale investimenti ricerca 2012 150.000,00
A cura di Marco MAGRINI 63
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CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Descrizione Anno 2011 Anno 2012
Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00
Benefici fiscali risparmio imposta:
Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00
Minore IRES deducibilità costo 55.000,00 41.250,00
Totale risparmio imposta: 145.000,00 86.250,00
Incidenza risparmio sulla spesa: 72,5% 57,5%
A cura di Marco MAGRINI 64
64
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Esempio 4
Tipologia impresa
Società capitali
IRES 27,5%
Investimenti in ricerca anno 2008 0,00
Investimenti in ricerca anno 2009 0,00
Investimenti in ricerca anno 2010 0,00
Totale investimenti 2008 / 2010 0,00
Media investimenti 2008 / 2010 0,00
Totale investimenti ricerca 2011 100.000,00
Totale investimenti ricerca 2012 50.000,00
A cura di Marco MAGRINI 65
65
CREDITO D’IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA
SCIENTIFICA
ART. 1 DECRETO LEGGE SVILUPPO
Descrizione Anno 2011 Anno 2012
Eccedenza investimento 100.000,00 50.000,00
Benefici fiscali risparmio
imposta:
Credito imposta spettante 90% 90.000,00 45.000,00
Minore IRES deducibilità costo 27.500,00 13.750,00
Totale risparmio imposta: 117.500,00 58.750,00
Incidenza risparmio sulla spesa: 117,5% 117,5%