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Anno 27 N. 7 2016 - abiweb.it NOTIZIE 07-2016.pdf · In deroga a quanto previsto dal presente...

Date post: 04-Jun-2018
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Anno 27 N. 7 Novembre 2016 *********************** pag 3 Accensione Impianti Riscaldamento pag 4 Trattamento acqua Impianti Riscaldamento Collegamento apparecchi a gas > 35 kW pag 5 Guaina per rete gas Caldaia tipo B in vano tecnico pag 6 Serbatoio gasolio Impianti FER pag 7 Modulistica disponibile in ABI pag 8 Corso + Esame Conduzione Impianti Termici > 232 kW pag 9 Corso + Esame Patentino Frigoristi pag 11 UNI 7129:2015 Corso di aggiornamento pag 13 Angolo Elettrico pag 14 Elettrodubbio Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento. Abbiamo ricevuto da un nostro associato e pubblichiamo Sono venuto a conoscenza di un fatto che mi ha portato a pensare che sarebbe bene poter informare i committenti sui pericoli che corrono affidando lavori ad installatori poco corretti e/o poco aggiornati. Il fatto : caldaia sostituita senza dichiarazione di conformità e senza allegati, compilata a mano e presumibilmente in copia unica dove non è riportato modello e marca della caldaia ! Il committente privato si è ritenuto tranquillo, l'installatore è iscritto alla CCIA è associato ad una importante Associazione sindacale, ma forse non è iscritto al CURIT, forse non conosce le Norme e le Leggi, forse semplicemente se ne frega. Ma il cliente queste cose non le sa e pure non sa a quali rogne può andare incontro. Casi simili, diversi, irregolari penso che non siano rari, penso quindi che sarebbe bene considerare l'opportunità di compilare una guida per il committente dandogli il modo di poter selezionare l'installatore regolare e qualificato e conoscere anche le complicanze e le eventuali sanzioni che rischia. Ringraziando anticipatamente per quanto potrete fare, ……….. Il primo “mea culpa” dobbiamo farla noi installatori stessi. Si vedono in giro offerte e preventivi che gridano vendetta al cospetto ……dei diritti dei lavoratori ! Il committente non è da meno, decidendo normalmente per il prezzo più basso, insipienza perdonabile al privato ma comportamento largamente superato in peggio dagli Enti Pubblici. Se all’offerta più bassa vi fosse uno stringente controllo del rispetto delle norme e delle prescrizioni in capitolato, non consentendo varianti o altre scappatoie più o meno lecite, pretendendo lavori eseguiti a regola d’arte, ….. al secondo lavoro “aggiudicato” per forza in perdita, qualche cosa cambierebbe. Ma questo messaggio, se letto, sarà letto da quegli installatori che non ne hanno bisogno, ma che si inc…avoleranno maggiormente, perché seri, che si documentano ed operano di conseguenza ……. personaggi giusti per rientrare nella schiera dei “cornuti e mazziati” ! A chi vorremmo arrivasse questo messaggio, non lo saprà mai perché occupato solamente a lavorare. segue .
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Anno 27 N. 7 Novembre 2016 *********************** pag 3 Accensione Impianti Riscaldamento pag 4 Trattamento acqua Impianti Riscaldamento

Collegamento apparecchi a gas > 35 kW pag 5 Guaina per rete gas

Caldaia tipo B in vano tecnico pag 6 Serbatoio gasolio Impianti FER pag 7 Modulistica disponibile in ABI pag 8 Corso + Esame Conduzione Impianti Termici > 232 kW pag 9 Corso + Esame Patentino Frigoristi pag 11 UNI 7129:2015 Corso di aggiornamento pag 13 Angolo Elettrico pag 14 Elettrodubbio Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione) nei confronti dell'A.B.I., titolare del trattamento.

Abbiamo ricevuto da un nostro associato e pubblichiamo Sono venuto a conoscenza di un fatto che mi ha portato a pensare che sarebbe bene poter informare i committenti sui pericoli che corrono affidando lavori ad installatori poco corretti e/o poco aggiornati. Il fatto : caldaia sostituita senza dichiarazione di conformità e senza allegati, compilata a mano e presumibilmente in copia unica dove non è riportato modello e marca della caldaia ! Il committente privato si è ritenuto tranquillo, l'installatore è iscritto alla CCIA è associato ad una importante Associazione sindacale, ma forse non è iscritto al CURIT, forse non conosce le Norme e le Leggi, forse semplicemente se ne frega. Ma il cliente queste cose non le sa e pure non sa a quali rogne può andare incontro. Casi simili, diversi, irregolari penso che non siano rari, penso quindi che sarebbe bene considerare l'opportunità di compilare una guida per il committente dandogli il modo di poter selezionare l'installatore regolare e qualificato e conoscere anche le complicanze e le eventuali sanzioni che rischia. Ringraziando anticipatamente per quanto potrete fare, ……….. Il primo “mea culpa” dobbiamo farla noi installatori stessi. Si vedono in giro offerte e preventivi che gridano vendetta al cospetto ……dei diritti dei lavoratori ! Il committente non è da meno, decidendo normalmente per il prezzo più basso, insipienza perdonabile al privato ma comportamento largamente superato in peggio dagli Enti Pubblici. Se all’offerta più bassa vi fosse uno stringente controllo del rispetto delle norme e delle prescrizioni in capitolato, non consentendo varianti o altre scappatoie più o meno lecite, pretendendo lavori eseguiti a regola d’arte, ….. al secondo lavoro “aggiudicato” per forza in perdita, qualche cosa cambierebbe. Ma questo messaggio, se letto, sarà letto da quegli installatori che non ne hanno bisogno, ma che si inc…avoleranno maggiormente, perché seri, che si documentano ed operano di conseguenza ……. personaggi giusti per rientrare nella schiera dei “cornuti e mazziati” ! A chi vorremmo arrivasse questo messaggio, non lo saprà mai perché occupato solamente a lavorare.

segue .

Alla signora Maria cosa possiamo dire ? Per prima cosa, non si lasci scappare il suo vecchio idraulico (a meno che non le abbia combinato qualche guaio, cosa possibile anche tra noi!); sarà sempre una persona a cui poter parlare ed a cui esporre il problema senza dover … prema 1 per l’assistenza, 2 per i reclami, 3 per … Questo potrebbe essere il DECALOGO per un buon rapporto:

• La scelta della prestazione al prezzo più basso non è garanzia di risparmio. • Presentare un preventivo ben dettagliato, con descrizione particolareggiata delle opere da

eseguire, con riferimenti alle disposizioni di legge, garanzie a copertura delle nostre prestazioni, nonché modalità e termini di pagamento, non è forma di mancanza di fiducia, ma è instaurare un rapporto paritario di conoscenza e chiarezza tra Installatore e Committente.

• L’operatore, installatore idraulico o elettrico, se non già conosciuto, dovrebbe presentarsi

con la documentazione che lo certifica abilitato per l’esecuzione dei lavori per i quali è stato chiamato, ad esempio un tesserino identificativo o la fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato.

• Prima di iniziare a lavorare deve cercare tutta la documentazione ufficiale possibile esistente, in primo luogo la Dichiarazione di Conformità degli impianti esistenti, facendo successivamente presente le eventuali irregolarità riscontrate.

• Illustrare, mostrando prescrizioni di legge o normative ( ad esempio, in caso di manutenzione, il Rapporto di controllo per Gruppi Termici, obbligatorio ) le operazioni essenziali da eseguire ed evidenziando che, ad esempio, in tale rapporto verrà riportato e controfirmato l’orario di arrivo e di partenza, a garanzia di un lavoro serio e ben eseguito.

• Terminati i lavori, illustrare al Committente quanto si è eseguito in modo che possa verificare che tutto corrisponda a quanto promesso ed descrivendo le operazioni necessarie per il futuro utilizzo in modo corretto

• Al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità come recita l’art. 7 del Decreto n. 37/2008 per garantire al committente, con un documento ufficiale, che tutto quanto è stato eseguito è a norma e che l’esecutore ne sarà responsabile di quanto eseguito ed installato come minimo per 2 anni, se non addirittura per 10 anni, in casi di vizi occulti.

• Tutte le disposizioni di legge per l’esecuzione di lavori a regola d’arte, contengono sempre anche “sanzioni” per chi non rispetta la normativa vigente ma anche a chi si affida a personale non idoneo. Dal del Decreto n. 37/2008 all’art. 15 Sanzioni

1. Il non rilascio della Dichiarazione di Conformità – sanzione da € 100 ad € 1.000 alla Ditta Installatrice

2. Il non possesso della Dichiarazione di Conformità – sanzione da € 100 ad € 1.000 al Committente

3. Il non essere abilitato al lavoro che si esegue ed il non eseguirlo a regola d’arte – sanzione da € 1.000 a € 10.000 alla Ditta Installatrice

4. L’affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria ad imprese non abilitate – sanzione da € 1.000 a € 10.000 al Committente

Il rispetto di quanto elencato è garantito dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Il “legislatore” si preoccupa, per tutti gli utenti, della sicurezza e della salvaguardia dai possibili “raggiri” sia degli Installatori, come dei Committenti, ma ha bisogno della nostra collaborazione, in primo luogo la conoscenza. L’ABI è sempre a disposizione e, nel limite delle sue possibilità, cercherà di farsi divulgatrice e garante dei vari DIRITTI.  

ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO ? D. In che data possiamo accendere gli impianti di riscaldamento ? Un amministratore di un condominio, di cui gestisco l’impianto di riscaldamento come 3° responsabile, mi ha detto che io posso accendere gli impianti quando voglio allegandomi un ritaglio di un giornale che affermava ciò.

R. Il DPR 412/1993 all’art. 9 comma 2 stabilisce il periodo di accensione nella nostra zona Zona E : ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; e poi prosegue Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. Ma il DPR 412/1993 non si ferma all’art. 9 All’art. 10 comma 1 e 2 si precisa chi può emanare tali modifiche. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i Sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili. 2. I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. La Regione Lombardia solo con Deliberazione 3965 del 2015 all’art.8 comma 8 ribadiva quanto stabilito dal DPR 412 con una piccola aggiunta di precisazione Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. Lo stesso articolo 8 al comma 13 ripeteva In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili. Alla luce di quanto precisato con Deliberazione del 31 luglio 2015, attualmente il Responsabile può pertanto attivare quando crede l’impianto termico di sua competenza ma solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio ed assumendosene la responsabilità.

Trattamento Acqua Impianti Riscaldamento D. Mi può precisare alcune cose sul trattamento acqua per gli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ?

R. Nel rapporto di controllo per Gruppi Termici al punto C. Trattamento acqua si domanda:

Durezza totale dell’acqua ……. (°fr) Trattamento in riscaldamento □ Non richiesto □ Assente ecc. Trattamento in ACS □ Non richiesto □ Assente ecc.

Per il trattamento dell’acqua in riscaldamento si fa riferimento alla durezza totale dell’acqua, facilmente determinabile con i Kit in commercio. Per il trattamento dell’acqua in ACS si fa riferimento alla durezza temporanea dell’acqua, non facilmente determinabile con mezzi normalmente a disposizione.

Da Wikipedia Per durezza dell'acqua si intende un valore che esprime il contenuto totale di ioni (provenienti dalla presenza di sali solubili nell'acqua) oltre che di eventuali metalli pesanti presenti nell'acqua. Generalmente con questo termine si intende riferirsi alla durezza totale; la durezza totale è somma della durezza permanente, che esprime la quantità di cationi rimasti in soluzione dopo ebollizione prolungata, e dalla durezza temporanea, che per differenza tra le precedenti durezze, esprime sostanzialmente il quantitativo di idrogenocarbonati (o bicarbonati) presenti nell'acqua prima dell'ebollizione. Una soluzione “spannometrica” è considerare la durezza temporanea il 75 % della durezza totale. Questo dato può essere assunto per determinare se è necessaria il trattamento, se basta un trattamento chimico o serve l’addolcimento. Collegamento apparecchi a gas superiori a 35 kW

D. Mi è stato contestato il collegamento gas di un bruciatore da kW 150 eseguito con tubo di ferro zincato, raccordi filettati, saracinesca filettata e bocchettone finale. Mi si dice che le eventuali vibrazioni del bruciatore potrebbero rendere precaria la tenuta gas. Ma esiste una disposizione di legge ?

R. Il D.M. 12-04-1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi” all’art. 5.4 .1 g) prescrive: per il collegamento dell’impianto interno finale, e iniziale (se alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati tubi metallici flessibili continui.

La UNI 11528:2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio” all’art. 5.6 “Collegamento degli apparecchi all’impianto interno” prescrive: Gli apparecchi possono essere collegati all’impianto interno per mezzo di tubo metallico rigido e raccordi filettati/flangiati, oppure con tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2.000 mm).

Il Ministero dell’Interno, conscio che dal 1996 al 2014 “si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico” ha prontamente pubblicato una circolare U.0006181 il 28 maggio 2014 in cui si precisa che “nelle more dell’aggiornamento”…. “si segnala la pubblicazione della norma UNI 11528 di recente emanazione (febbraio 2014) che ben rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti impiantistici, individuandone la regola dell’arte.

Nell’esecuzione di un impianto gas superiore ai 35 kW ci deve essere un progetto compilato da un professionista iscritto negli albi professionali che deve dettagliarne l’esecuzione ed a cui ci si dovrà rivolgere. Comunque rispettare la UNI 11528:2014 è operare seconda la regola dell’arte.

Guaina per rete gas D. Devo intervenire su una tubazione del gas che è stato verificato perdere nel tratto in giardino, tubo in polietilene da 1”. (Dint. mm 26) Non volendo rovinare il giardino, nonché il vialetto in porfido di accesso alla casa, posso sostituirlo intubandolo con un tubo in multistrato del Dest mm 25 ? R. La UNI 7129-1:2015 al punto 4.5.3.10 prescrive: Tutti i tratti interrati di tubazioni per sistema PLT-CSST e tubazioni multistrato devono essere inserite all’interno di una guaina; La guaina deve essere integra a tenuta per poter sfiatare le eventuali perdite all’esterno (pozzetto, canaletta ecc.). Inoltre nella soluzione prospettata non vi sono neppure i 10 mm di maggiorazione fra guaina e tubo inserito.. Non essendoci quindi la tenuta della eventuale guaina, ne le dimensioni giuste per intubare, non resta che sostituire tutta la tubazione rotta eventualmente con altro percorso. Purtroppo neppure è possibile utilizzare “sistema per iniezione del materiale di tenuta”, consentito solo per tubazioni metalliche. La norma specifica è la UNI 11137:2012 Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni che al punto 4.5.3 Risanamento dice: In alternativa a quanto prescritto al punto 4.5.2, per gli impianti realizzati mediante tubazioni in acciaio con giunzioni filettate che, a seguito di verifica non presentano la “tenuta idonea al funzionamento”, sono consentiti interventi di risanamento mediante mezzi di tenuta conformi alla UNI 13090. La UNI 13090:2002 citata, ha come titolo Mezzi per risigillare i giunti filettati degli impianti a gas negli edifici. Per impianti eseguiti con altro materiale, raccordi a pressare, rame, multistrato, CSST l’intervento non è fattibile, avendo la norma specificato tubazioni in acciaio con giunzioni filettate. Caldaia tipo B in vano tecnico D. Ho trovato una caldaia di tipo B da 25 kW installata in un vano tecnico, chiuso da una porta REI 120, adiacente ad un locale con camino e con questo comunicante. E’ accettabile tale installazione ? R. Le varie 7129 hanno sempre prescritto che E’ vietala l’installazione di apparecchi tipo A e B in locali nei quali siano presenti generatori di calore a legna e in locali con essi comunicanti. L’interpretazione letterale della norma lo vieterebbe, ma si parla di “locali” comunicanti con altri “locali” , cosa che fa supporre un passaggio considerevole tra un ambiente e l’altro, con relativa apertura frequente della porta comunicante, cosa che non è per l’accesso di un vano tecnico adibito alla sola caldaia. Per analogia con le caldaie a metano inferiori ai 35 kW installate in ambienti comunicanti con le autorimesse, che se munite di porta E 120 ottengono una deroga, data anche la minor pericolosità tra una fuga di gas metano e l’eventuale carenza di tiraggio, si potrebbe accettare quella soluzione, ma la norma lo vieta.

SERBATOIO per GASOLIO D. Per installare un serbatoio per gasolio fuori terra in un piazzale all’aperto che dovrà alimentare una caldaia da 30 kW che norme devo rispettare ? Per l’ubicazione esistono degli obblighi di distanza dai manufatti vicini ?

R. Il D.M. 28-04-2005 tratta degli impianti a gasolio ma superiori ai 35 kW (per inferiori non esiste norma o legge). Può servire per orientarsi consultare quanto indicazione nei paragrafi 6.1 - 6.2 e 6.3 lettera B2 al TITOLO VI Deposito di combustibile liquido 6.1 Ubicazione. 1. Il deposito, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale e' installato l'impianto termico o all'interno di serre. 2. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono essere interrati sotto cortile, giardino o strada oppure installati a vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto. ………… omissis

6.2 Capacità. 1. La capacità di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3. ………… omissis

6.3 Modalità di installazione. 1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In base alle modalità di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito: ………… omissis

B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra: i serbatoi devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile e di bacino di contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento armato, o altro materiale idoneo allo scopo, avente capacità pari ad almeno un quarto della capacità complessiva dei serbatoi. E' vietata l'installazione su rampe carrabili e su terrazze; ………… omissis Disposizioni per distanze da tenersi dai manufatti vicini per la sicurezza non ne abbiamo trovate. Impianti a Fonte di Energia Rinnovabile ( FER ) D. Sono stato chiamato ad eseguire un camino al quale verrà collegata una stufa a pellet che non verrà installata da me. Posso eseguire tale lavoro e rilasciare la relativa Dichiarazione di Conformità anche se non ho frequentato i corsi per l’abilitazione alle FER ? R. No Il D.M. 37 del 22 gennaio 2008 all’art. 2 “ Definizioni relative agli impianti “ dice: ……….. omissis g) impianti ………………………: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; Dal che si evince che non si possono scindere le varie parti di un impianto che viene considerato come unico “sistema”. Il responsabile di tale sistema, nel caso specifico, deve avere l’abilitazione alle FER per tutti i lavori concernenti.

MODULISTICA / CONSULENZA in ABI Elenco modulistica disponibile in ABI

Modulistica € cad.

Libretto di Istruzioni per l’ uso e la manutenzione dell’impianto termico 1,00

Libretto di Impianto di climatizzazione estiva/invernale (Regione Lombardia) 1,80

Libretto di Impianto di climatizzazione estiva/invernale Componibile - Libretto Base

(Regione Lombardia)

3,60

Schede Aggiuntive per Libretto Componibile Base (Regione Lombardia) 0,08

Rapporto di Controllo Tipo 1A (Gruppi Termici) (Regione Lombardia) 0,30

Rapporto di Controllo Tipo 1B (Biomassa) (Regione Lombardia) 0,30

Rapporto di Controllo di efficienza Energetica Tipo 2 (Gruppi Frigo - Pompe di Calore)

(Regione Lombardia)

0,30

Rapporto di Controllo Tipo 3 (Scambiatori) (Regione Lombardia) 0,30

Rapporto di Controllo Tipo 4 (Cogeneratori) (Regione Lombardia) 0,30

Libretto di Impianto e Apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore 1,00

Registro dell’Apparecchiatura 3,00

Rapporto d’Intervento sull’Apparecchiatura - Blocco da 50 Rapporti in duplice copia 8,00

Consulenza / Assistenza / Progettazione Impianti Con lo scopo di porre l’ azienda installatrice/manutentrice nelle condizioni di operare scelte tecniche congrue, previo appuntamento, è disponibile in ABI, o direttamente presso l’impianto, consulenza e assistenza agli installatori/manutentori in merito a:

� problematiche impiantistiche � miglioramenti tecnici � supporto nell’espletamento delle pratiche necessarie (INAIL, Legge 10/91,

disegni AS-BUILT ecc) � supporto nella redazione dei documenti obbligatori a corredo dell’impianto

(dichiarazioni di conformità, libretti, rapporti di controllo, rapporti d’intervento ecc)

Per ulteriori informazioni e/o fissare appuntamenti chiamare in ABI

Tel. 030 2001836

DESCRIZIONE MODULISTICA

Libretto di Istruzioni per l’ uso e la manutenzione dell’impianto termico

E’ disponibile in ABI il “Libretto di Istruzioni per l’uso e la manutenzione degli impianti termici”, inferiori e superiori ai 35 kW, redatto dall’installatore da consegnare al cliente al termine dei lavori di installazione dell’impianto termico, previsto dal D.Lgs. 192/2005.

Libretto di Impianto di Climatizzazione

E’ disponibile in ABI il “Libretto di Impianto di Climatizzazione estiva/invernale” anche in forma componibile (Libretto Base più schede aggiuntive). Dal 15 ottobre 2014, il nuovo libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, rientranti nell’ambito di applicazione della D.G.R. X/3965 del 2015, compresi pertanto:

� Impianti a biomassa � Sottostazioni di teleriscaldamento � Impianti di climatizzazione estiva con potenza termica >12 kW.

Rapporti di Controllo

Sono disponibili in ABI i “Rapporti di Controllo” in triplice copia, previsti dal decreto regionale 5027/2014, che il tecnico incaricato rilascia, per ogni generatore, al termine delle attività di controllo:

� Rapporto di Controllo Tipo 1A (Gruppi Termici) � Rapporto di Controllo Tipo 1B (Biomassa) � Rapporto di Controllo di efficienza Energetica Tipo 2 (Gruppi Frigo - Pompe di Calore) � Rapporto di Controllo Tipo 3 (Scambiatori) � Rapporto di Controllo Tipo 4 (Cogeneratori)

Libretto di Impianto e Apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore

E’ disponibile in ABI il “Libretto di Impianto e Apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore”, previsto dal DPR 147/2006, dove registrare gli interventi su impianti o apparecchiature contenenti nel circuito frigorifero sostanze ozono lesive, come, per esempio, il gas R 22. Ricordiamo che la cadenza del Controllo obbligatorio della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione contenente sostanze ozono lesive deve essere: - annuale per impianti con un contenuto tra i 3 e i 100 kg di sostanze controllate - semestrale per impianti con un contenuto superiore ai 100 kg di sostanze controllate

Registro dell’Apparecchiatura

E’ disponibile in ABI il “Registro dell’Apparecchiatura” per impianti contenenti taluni gas fluorurati soggetti a controlli periodici delle perdite (Regolamento (CE) 517/2014). Ricordiamo che i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-gas sono obbligatori per apparecchiature fisse di climatizzazione estiva e pompe di calore contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra (HFC) con impatto ambientale pari o superiori a 5 T CO2 eq o 10 T CO2 eq, se ermeticamente sigilliate.

Rapporto d’Intervento sull’Apparecchiatura

Sono disponibili in ABI Blocchi da 50 “Rapporti di Intervento” in duplice copia. Il tecnico abilitato (in possesso di “Patentino frigorista”), al termine dell’intervento sull’apparecchiatura contenente qualunque quantità di refrigerante, redige il rapporto d’intervento lasciandone una copia nel “Registro dell’Apparecchiatura” in caso di Impianti con impatto ambientale pari o superiori a 5 T CO2 eq o nel “Libretto di Impianto e Apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore” in caso di impianti con impatto ambientale inferiori a 5 T CO2 eq.

ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793

www.abiweb.it - e-mail: [email protected] C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

MODULO DI PREISCRIZIONE

Corso di 2 giorni

Lunedì 28 Novembre 2016 dalle 8,30 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 18,00

Martedì 29 Novembre 2016 dalle 8,30 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 16,00

Esame teorico

Martedì 29 Novembre 2016 - ore 17,00

Esame pratico

Mercoledì 30 Novembre 2016 - su appuntamento

Sede: ABI - Via P. Cuzzetti, 15

Docenza Corso: APAVE ITALIA CPM

Organismo di Certificazione: APAVE ITALIA CPM

Ditta ……………………………………………………….…………...…… P.I. ………………………..

via………………………………………….……… Comune ………………....…..…...... Cap …………

Tel …………………..… Fax ………...………….. e-mail …………….…………….......……………

Cellulare .............................................................

Partecipanti al Corso:

Sig. ………………………................……..…… nato a …………………...…….….il ……….......……

Sig. …………………….………........................ nato a ………………….…...……..il …........…………

Costo del Corso:

□ Socio ABI □ NON Socio ABI

Primo partecipante € 200,00 + IVA Primo partecipante € 300,00 + IVA Ulteriori partecipanti € 170,00 + IVA Ulteriori partecipanti € 270,00 + IVA Il costo del Corso a persona è comprensivo della frequenza al Corso, della documentazione, dell’attestato e di due pranzi di lavoro.

Modalità di pagamento Corso: Bonifico anticipato ad ABI

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793

www.abiweb.it - e-mail: [email protected] C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

Esame teorico e pratico

Addetti da certificare n° ……....…………

Indicare la categoria scelta:

CATEGORIA

TIPOLOGIA ATTIVITA’

I Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di calore

II

Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero

III Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato)

IV Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero

Costo certificazione degli addetti

- Esame teorico e pratico più certificazione del personale:

Categoria I € 650,00 + iva cad.

Categoria III € 380,00 + iva cad.

Categoria II € 550,00 + iva cad.

Sorveglianza annuale (per tutte le categorie)

Categoria IV € 380,00 + iva cad.

€ 30,00 + iva cad.

Prezzo con sconto quantità Categoria I e II (per le Categorie III e IV chiamare in ABI):

N° Addetti Categoria I Categoria II

per 1 - 2 addetti € 650,00 + IVA cad. € 550,00 + IVA cad.

per 3 addetti € 640,00 + IVA cad € 540,00 + IVA cad.

Modalità di pagamento Esame: Bonifico anticipato ad APAVE ITALIA CPM - Banco Posta IBAN: IT60 P076 0111 2000 0001 3958 251 - Causale: Nome persona e denominazione azienda

L’esame pratico prevede anche una prova di brasatura. Si consiglia, pertanto, di fare esperienza

con tubo di rame ø 12.

A seguito dell’iscrizione, sarete da noi contattati per la compilazione dei documenti per istituire la pratica. Chi lo desidera, può ritirare per tempo il libro di testo.

Data..................................... Firma .......................................................... Prego compilare e restituire via fax 030 2092793 o via e-mail [email protected]. N.B. Le imprese iscritte alla CCIAA di Brescia potranno richiedere il finanziamento del 50% sui costi sostenuti per corsi di formazione professionale se sarà rinnovato il bando dalla Camera stessa.

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793

www.abiweb.it - e-mail: [email protected] C.F. 80046810174 - P.I. 03571250178

Corso aggiornamento Nuova Norma UNI 7129-2015

Impianti gas per uso domestico

Martedì 22 Novembre 2016 dalle 18.00 alle 22.00

Venerdì 25 Novembre 2016 dalle 18.00 alle 22.00

Sabato 26 Novembre 2016 dalle 9.00 alle 13.00

L’incontro è aperto a tutti con precedenza per i soci ABI-EVO e RNIE,

e si terrà presso la sede

ABI - Via Paolo Cuzzetti, 15 – Brescia

Costo del corso per : □ Socio ABI-EVO e RNIE € 90,00 PAGAMENTO ANTICIPATO con Bonifico : - IBAN: IT 77 M 05034 11201 000 000 000 701

Causale: Nome azienda + n° partecipanti + corso UNI 7129-2015

Costo del corso per : □ NON Socio ABI-EVO e RNIE € 170,00 + iva

PAGAMENTO ANTICIPATO con Bonifico: - IBAN: IT 54 N 05034 11201 000 000 000 702

Causale: Nome azienda + n° partecipanti + corso UNI 7129-2015

Modalità di iscrizione : Si prega di inviare modulo di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento entro il 15 NOVEMBRE tramite fax 030 2092793 oppure e-mail a [email protected].

Ditta ………………………….............................…………..……....……………....................…… P.I. ……...………..........................……..………...

Via …………………………….……................................................…… Cap ……….………. Comune ………..............……………………….

Telefono ………….………....….....................…… E-mail: …...…………….....………....................................…………………………………....

Partecipanti:

Sig……....................……….…………………………......….................. Sig……………...............................…………………………......….………….

Sig……....................……….…………………………......….................. Sig……………...............................…………………………......….………….

SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali

dell’Ente.

Data..........................................…… Firma …………………………………………………………………….

Il corso dà diritto all’ottenimento di n° 10 crediti formativi agli iscritti al Registro Nazionale Italiano Professio-

nale delle imprese Idrauliche ed Elettriche.Per info sul Registro Nazionale, rivolgersi alla Segreteria del Registro

e- mail: [email protected]

ANGOLO ELETTRICO N. 7/2016

Quando le norme si fanno troppo spigolose…

TN + TT: IMPIANTO DI TERRA?

Capita sempre più spesso di avere una

vicinanza di impianti tra sistemi TN e TT,

parte dello stesso complesso o stabile.

Come si fa con gli impianti di terra? Si fanno

separati? Vanno bene anche uniti?

Nella mentalità italiana si predilige tutto

separato, ognuno a casa sua con il suo bel

impianto. E non è di per sé sbagliato. Il

problema è un altro: se due utenze elettriche

sono confinanti o addirittura parte dello

stesso stabile, creando impianti di terra

separati, riesco anche a garantire l’effettiva

separazione elettrica dei due impianti di

terra?

Il rischio del fare due impianti separati

fisicamente ma non elettricamente, potrebbe

essere la creazione di differenze di potenziale

pericolose, tali per cui risulta più efficace la

creazione di un unico impianto terra.

CEI 0-21: 3 DDI CON SPI

In presenza di più DDI (dispositivi di

interfaccia), si installa un unico SPI (sistema

di protezione di interfaccia) che li comanda

tutti. Ma che si fa, secondo la nuova CEI 0-

21, in presenza di DDI muniti ognuno munito

del proprio SPI? Serve la logica OR

(un’anomalia causa l’apertura di tutti i DDI)?

Secondo la nuova norma, se la:

- Potenza < 11,08 kW = la logica OR

non è mai obbligatoria

- Potenza > 11,08 kW = la logica OR è

necessaria se il numero di DDI è

superiore a 3

Perché è meglio avere un DDI comprensivo di

SPI? Ovvio, questo evita la necessità di far

svolgere la prova con cassetta prova relè ogni

5 anni, prova sostituita dall’autotest.

GUARDA A CHE LIVELLO TI METTO

Il capitolo 37 della norma CEI 64-8 indica i

livelli di prestazione di un impianto.

Visto che però qui di impianti nuovi se ne

fanno relativamente pochi, occorre capire

cosa fare con gli impianti esistenti.

La normativa è abbastanza chiara: il capitolo

37 si applica in occasione di ristrutturazioni

edili dell’unità immobiliare.

Questo sembra un forte limite normativo,

riducendo l’obbligatorietà del raggiungimento

almeno del livello 1 ad interventi importanti di

ristrutturazione dell’edificio.

In realtà, dietro a questa scelta, si intuisce il

buon senso del normatore. Se ad esempio un

committente che desidera rifare il bagno (e

solo quello), si dovesse trovare obbligato a

“sventrare” l’intero appartamento per rendere

l’impianto conforme al cap. 37 della CEI 64-8,

probabilmente questo lo scoraggerebbe dal

fare i lavori, oppure lo incoraggerebbe a farli

non alla luce del sole, in barba a qualsiasi

rispetto della regola d’arte.

a cura dello Studio Tecnico Filippini Per. Ind. Alessandro

[email protected] Tel. 3286657839

ELETTRODUBBIO a cura di Angelo Baggini

Università degli Studi di Bergamo Dipartimento Ingegneria Industriale

Elettro 8/2016, ed. Tecniche Nuove SICUREZZA 1N AMBITO MEDICO D. Chiedo cortesemente un approfondimento. Se non sbaglio la norma UNI EN 50171 individua i casi in cui è necessario impiegare un sistema CPSS al posto di un UPS cioè: illuminazione di sicurezza; circuiti elettrici di impianti antincendio automatici; sistemi cercapersone e Impianti di segnalazione di sicurezza; apparecchiature di aspirazione fumi; sistemi di segnalazione di presenza di monossido di carbonio; impianti specifici di sicurezza per particolari edifici, ad esempio, in aree ad alto rischio. Quindi chiedo se una sala di emodinamica, una sala operatoria o comunque un altro luogo dove la sicurezza del paziente deve assolutamente essere salvaguardata, rientri nell’ultima "categoria" sopra elencata in quanto aree ad alto rischio in "edifici particolari" quali a mio avviso sono gli ospedali ? R. La categoria "impianti specifici di sicurezza per particolari edifici, ad esempio, in aree ad alto rischio" è generica e a parer mio tutto l'elenco dovrebbe essere considerato più esemplificativo che non esaustivo. È il progettista che deve decidere se la norma è applicabile al suo caso particolare anche se vale la pena di evidenziare alcuni elementi: • la Norma EN 50171 non prescrive l'impiego di un CPS invece di un UPS in alcun caso.

La Norma, in altri termini, non esclude l'impiego di un UPS per quelle applicazioni che vengono citate all'art. l "Campo di applicazione".

• Il sistema (CPS) oggetto della Norma EN 50171 è inteso, in primis, al servizio di "illuminazione di sicurezza", tanto è vero che la norma è stata preparata da un apposito gruppo di lavoro denominato "BTTF 62-8 Emergency lighting e rimanda ad una lettura congiunta con la Norma EN 1838 (si veda la prefazione).

Anche se la Norma EN 50771 nasce pensando primariamente ad un particolare servizio di sicurezza, quello dell'illuminazione, la possibilità esplicita di impiegare i CPS per alimentare anche altri servizi di sicurezza è prevista. L'elenco esemplificativo (quello che riportato dal lettore) prefigura una possibilità, ma non un obbligo e, in più, il campo di applicazione può essere più vasto di quello immaginato dalla Norma stessa. Tornando in modo più diretto alla domanda principale relativa alla sala di emodinamica (o più in generale sale operatorie) il riferimento a rigore dovrebbe essere cerato in una norma di impianto (pur vero che al EN 50171 è un po' ibrido anche se è di un comitato di prodotto). Passiamo quindi alla Norma CEI 64-817, Sezione 710, paragrafo 710.56 che tratta specificatamente dei sistemi di alimentazione dei servizi di sicurezza nei locali ad uso medico, indicando, tra l'altro, le caratteristiche delle sorgenti di alimentazione (Allegato 710A) e l'insieme (minimo) dei componenti elettrici che devono essere alimentati da un sistema di alimentazione di sicurezza e quale tempo di commutazione massimo tra sorgente di alimentazione normale e di sicurezza deve essere rispettato (artt. 710.562.2.1, 710.562.2.2, 710.562.2.3, 710.564).

ILLUMINAZIONE PER LA MODA D. Devo realizzare in uno show room di moda un impianto di illuminazione con dei faretti sospesi individuati dall’arredatore che mi lasciano perplesso. Senza fare nomi e cognomi, cosa devo verificare per essere certo che si tratti di prodotti a norma? Poi devo fare la dichiarazione di conformità. R. Domanda più che lecita. Innanzitutto è opportuno distinguere tra due possibili casi: 1) il sistema faretti, cavi, alimentatore viene fornito come un tutt'uno; 2) viene assemblato dall'installatore che approvvigiona separatamente i vari componenti. Formalmente la situazione è molto diversa. Nel primo caso infatti siamo di fronte a un prodotto e come tale le norme di riferimento sono quelle di prodotto (in questo caso quelle degli apparecchi di illuminazione) e il responsabile della loro applicazione è il costruttore del prodotto. Chi li sceglie e li installa rimarrà responsabile della loro integrazione nell'impianto ovvero dell'adeguata installazione in conformità alle norme di impianto. Diverso è il secondo caso: l'insieme di faretti, cavi e alimentatore rappresenta esso stesso un impianto e deve rispettare le norme di impianto (direi principalmente la Norma CEI 64-8) sotto la piena responsabilità dell’impiantista. In generale-assumendo che il lettore non appartenga alla categoria dei costruttori di apparecchi elettrici ma di impianti elettrici le principali prescrizioni di interesse mi sembra possano essere le seguenti. L'alimentazione dei faretti sospesi deve essere una SELV, cioè una bassissima tensione di sicurezza (Art. 715,411.1, norma CEI 64-8, sezione 715). Quando i conduttori sono nudi e accessibili, la bassissima tensione non deve superare 25 V in corrente alternata e 60 V in corrente continua, anche se i conduttori sono fuori della portata di mano, cioè ad altezza superiore a 2,s m (In genere per queste applicazioni la tensione è di 12 V). L'articolo 715.411.1.2 della Norma CEI 64-817 prevede che l'impianto deve essere alimentato da un trasformatore di sicurezza conforme alla Norma CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7) oppure da un trasformatore elettronico. Norma CEI EN 61347-2-2 (CEI 34-93) Prescrizioni particolari per trasformatori elettronici per lampade ad incandescenza alimentati in c.c. o in c.a. e Norma CEI EN 61347-2-13 (CEI 34-115) Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED. Il trasformatore di sicurezza deve essere installato in posizione fissa, è dunque proibito l'utilizzo di un trasformatore non fisso. L'articolo 715.48 della Norma CEI 64-817 prevede che il trasformatore di sicurezza deve essere resistente al corto circuito. La resistenza al corto circuito può essere per costruzione, oppure perché dotato di un dispositivo di protezione incorporato. L’articolo 715.43 della Norma prevede che i circuiti SELV devono essere protetti contro le sovracorrenti. Se ogni circuito ha un proprio dispositivo di protezione, la parte di conduttori compresa tra il trasformatore e i dispositivi di protezione deve essere isolata. Almeno uno dei due conduttori deve essere isolato, ciò ad evitare che si stabilisca un corto circuito, il quale non potrebbe ovviamente determinare l'intervento delle protezioni a valle. In alternativa, si può prevedere un unico dispositivo per tutti i circuiti alimentati dal trasformatore sul primario del trasformatore stesso. I conduttori (se sospesi) devono avere una sezione di almeno 4 mm2 per ragioni di resistenza meccanica e non devono essere posati direttamente su materiale combustibile. I conduttori che sostengono gli apparecchi d'illuminazione, inclusi i supporti, devono sopportare un carico pari a cinque volte la massa degli apparecchi previsti, la sollecitazione nei conduttori non deve superare 15 N/mm2, e la massa dei singoli apparecchi 5 kg.  

UPS e “INTERFERENZE” D. Buongiorno, ho dei problemi di interferenza con un impianto alimentato da un UPS. Quali precauzioni vanno prese per ridurre Il rischio di interferenze durante il funzionamento? Inoltre l’UPS non è protetto contro le sovratensioni: è fuori norma?

R. Domanda doppia che richiede una risposta doppia. Cominciamo dalle interferenze. Sarebbe meglio sapere a che genere di interferenze si riferisce il lettore, ma capisco che in molte occasioni non sia nemmeno possibile farlo per mancanza di dati e reticenza degli interessati (utilizzatori degli impianti). Nel caso dei sistemi statici di continuità i disturbi elettromagnetici di interesse ammettono fondamentalmente due meccanismi di propagazione: la conduzione e I'irraggiamento. I disturbi sono condotti attraverso gli stessi circuiti che fanno capo al sistema statico come quelli di potenza, controllo e misura, mentre quelli irradiati vengono trasmessi attraverso l'ambiente sotto forma di onde elettromagnetiche radiate. Una delle maggiori sorgenti di disturbi elettromagnetici sia irradiati sia condotti sono le linee di potenza (alimentazione di ingresso, di uscita e di batteria). Mentre le linee di segnale (tipicamente collegamenti ausiliari alla linea telefonica e a periferiche come sinottico remoto, rete o computer) raramente costituiscono una sorgente di disturbo, ma più frequentemente costituiscono il sistema disturbato. Le regole fondamentali per evitare o ridurre tali problemi sono comuni agli altri sottoinsiemi delle installazioni elettriche e possono essere compendiate come segue: • realizzare linee di potenza più corte possibile; • installare le linee di potenza entro canali metallici chiusi; • scegliere cavi di segnale schermati; • allontanare il più possibile le linee di potenza da quelle di segnale; • non posare le linee di potenza e segnale in parallelo; • non formare spire nella posa; • prevedere permutazioni delle fasi, se necessarie, sulle linee lunghe; • evitare se possibile la posa di cavi unipolari in piano.

È inoltre fondamentale realizzare un buon collegamento a terra: • realizzare il collegamento a terra per la connessione del gruppo alla presa di terra centrale il più

corto possibile; • la connessione di terra a stella è sempre preferibile a quella derivata perché aumenta il

disaccoppiamento. Deve essere considerato che un tratto di linea in cavo, praticamente assimilabile ad un cortocircuito alla frequenza di rete, può essere un circuito aperto a frequenze elevate quali quelle di alcuni tipi di disturbo.

Statisticamente si può affermare che 1'80% dei problemi di compatibilità elettromagnetica riscontrati nelle installazioni, dipende dalla qualità del collegamento a terra. Passiamo alla protezione contro le sovratensioni. Normalmente un sistema statico di continuità in accordo alla norma di prodotto EN 62040-1-1 è adatto all'installazione in categoria 2. Qualora fosse prevista l'installazione in ambienti di categoria 3, ad esempio in ambiente industriale, è sufficiente prevedere un sistema di protezione contro le sovratensioni (scaricatori) che riporti le sollecitazioni dielettriche ammissibili entro i limiti tollerati dal sistema statico. Nell'installazione degli scaricatori è ovviamente poi opportuno rispettare le prescrizioni dei costruttori sia in termini di collegamenti sia di distanze minime dall'apparato protetto.  


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