Date post: | 16-Feb-2019 |
Category: |
Documents |
Upload: | nguyenduong |
View: | 214 times |
Download: | 0 times |
Paola Paoloni
3 3
LA FORMA
STRUTTURA E
CONTENUTO
NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE
Paola Paoloni
4 4
LA SOSTANZA
CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE
MISURAZIONE E
QUANTIFICAZIONE DEI
VALORI DA INSERIRE
Paola Paoloni
5 5
IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL BILANCIO
CONTABILITÀ
GENERALE
ASSESTAMENTO
DEI CONTI
INVENTARIO
DEGLI ELEMENTI
PATRIMONIALI
VALUTAZIONI
Paola Paoloni
6
LE REGOLE DEL BILANCIO
NAZIONALI
COMUNITARIE
• CIVILISTICHE
• TECNICHE
(PRINCIPI CONTABILI)
• FISCALI
• Direttive
• Regolamenti
• IAS/IFRS
• US/GAAP
Criteri e interpretazioni
elaborati dallo standard setter
nazionale (prima Commissione
per la statuizione dei Principi
contabili ora OIC)
INTERNAZIONALI
COMUNITARIE
Paola Paoloni
7
ARTT. 2214 - 2220 c.c. ART. 2426 c.c.
ARTT. 2214 - 2220 c.c. ART. 2423 – 2435 BIS c.c.
ARTT. 2214 - 2220 c.c. ART. 2435 BIS c.c.
CO.GE
DITTE
INDIVIDUALI E
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
SOCIETÀ DI
CAPITALI MINORI
LE REGOLE CIVILISTICHE
BILANCIO
Paola Paoloni
8 8
COSTITUISCONO LA BASE
NORMATIVA NAZIONALE
(ARTT. 2423-2435 BIS)
RECEPIMENTO DELLA IV
DIRETTIVA CEE
D.LGS. 127/91
Successivamente modificata dal
D.LGS 6/2003 (riforma del
diritto societario)
Le norme civilistiche concernono le
modalità di rilevazione contabile,
l’esposizione e la valutazione delle poste
di bilancio ma non risolvono tutte le
possibili problematiche contabili
LE REGOLE CIVILISTICHE
E ALLORA
Paola Paoloni
9
Metodo della P.D. applicato al
sistema del capitale e del
risultato economico.
PRINCIPI CONTABILI
NAZIONALI (Commissione per
la statuizione dei Principi
contabili e OIC)
Metodo della P.D. applicato al
sistema del capitale e del
risultato economico.
PRINCIPI CONTABILI
NAZIONALI (Commissione per
la statuizione dei Principi
contabili e OIC) E IAS/IFRS PER
ALCUNE TIPOLOGIE DI
IMPRESE (D.LGS 38/2005)
Metodo della P.D. applicato al
sistema del capitale e del
risultato economico
PRINCIPI CONTABILI
NAZIONALI (Commissione per
la statuizione dei Principi
contabili e OIC)
DITTE
INDIVIDUALI E
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
SOCIETÀ DI
CAPITALI MINORI
LE REGOLE TECNICHE
CO.GE BILANCIO
Paola Paoloni
10
ARTT. 13 – 22
DPR 600/73
.
T.U.I.R
ARTT. 13 – 22
DPR 600/73
T.U.I.R
ARTT. 13 – 22
DPR 600/73
T.U.I.R
DITTE
INDIVIDUALI E
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
SOCIETÀ DI
CAPITALI MINORI
LE REGOLE FISCALI
CO.GE BILANCIO
Paola Paoloni 12
LA FUNZIONE
INFORMATIVA DI
BILANCIO
EVOLUZIONE
Funzione
bilancio
RENDICONTO Redatto dagli amministratori per
mostrare ai soci il risultato di gestione
Inesistenti funzioni pubbliche
Carattere riservato, assenza di regole
Ambiente
imprese
Privato, interno
Paola Paoloni
13
RENDICONTO +
STRUMENTO DI
TUTELA INTERESSI
ESTERNI
In quanto espressione di
interesse pubblico il
legislatore sia civilistico che
fiscale vi pone la sua
attenzione
Difficoltà per soddisfare le diverse esigenze conoscitive, il bilancio non le soddisfa tutte
Creazione di diversi bilanci interni
“Razionalmente composto solo se in relazione ad un dato fine o a più fini tra loro
compatibili” (Onida)
Paola Paoloni
14
RENDICONTO +
STRUMENTO DI
TUTELA INTERESSI
ESTERNI
+
STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE
In grado di informare e comunicare con i soggetti direttamente
o indirettamente interessati all’azienda
Continuando ad essere strumento di comportamento da parte di
chi governa l’impresa
Il ruolo di bilancio non si esaurisce in una dimensione passiva di rendiconto del passato
ma implica scelte e decisioni con impatto sulla gestione futura e sulle relative condizioni di
equilibrio
Paola Paoloni
15
1882 Codice di Commercio
Ispirato semplicemente al criterio della “giusta valutazione”
Lasciare agli amministratori la scelta di qualunque criterio di valutazione
La motivazione era legata all’assunto che ogni regola tassativa sarebbe
stata incompleta e perciò dannosa
Paola Paoloni 16
1942 Legislatore del 1942
Ispirato ai principi generali della chiarezza e precisione per eliminare la
lacuna cui dava luogo, nel passato, l’unico precetto, contenuto nell’art. 176
del codice di commercio, sull’evidenza e verità del bilancio
Gran parte della dottrina giuridica riconobbe nell’espressione “chiarezza”
di cui all’art. 2423 c.c. un sinonimo dell’evidenza già imposta dall’art. 176
cod. com. e riaffermata nell’art.2217 c.c. ( Colombo, Bocchino, Cattaneo)
I principi succitati venivano attuati da una disciplina che regolava la
struttura minima di bilancio (chiarezza) e prevedeva una serie di regole
di valutazione (art. 2424 c.c.) piuttosto generali ed incomplete
Paola Paoloni
17
1974 L. 8/6/74 n. 216 miniriforma
Innovazioni più significative in tema di bilancio
Introduce il 2425 bis – Profitti e perdite
ed il 2429 bis – relazione degli amministratori
Paola Paoloni
18
1978 IV Direttiva CEE
La normativa comunitaria fissa per la prima volta e
finalmente con una logica aziendalistica
Un fine
•True and fair view
•Image fidèle
•Quadro fedele
Da cui scaturiscono criteri o principi generali di valutazione e criteri o
principi particolari di valutazione
Paola Paoloni 19
1991 D. Lgs. 127/991
La legge dopo lunga preparazione recepisce la IV Direttiva
CEE (Commissione D’Alessandro con un solo economista
aziendale Prof. Superti Furga)
Il fine da quadro fedele diviene rappresentazione veritiera e
corretta con criteri generali e particolari
L’idea consolidata negli studi economici aziendali, della correlazione tra
fini di bilancio e criteri di valutazione (generali e particolari) sembra
aver trovato espressione normativa.
Paola Paoloni
20
E’ utile affermare, tuttavia, che pur essendo arrivati ad uno schema di
correlazione che, quantomeno sul piano formale, rispetta le logiche
economico aziendali
Tale schema presenta una lacuna fondamentale; il fine manca di
una indicazione chiara
Ed allora;
• fino alla direttiva era assente nella normativa perfino uno schema di
correlazione chiaro
•Con la direttiva e la relativa normativa di riferimento viene finalmente
costruito uno schema di correlazione
FINE
PRINCIPI
GENERALI
PRINCIPI
PARTICOLAR
FINE
CRITERI GENERALI
CRITERI PARTICOLARI
Paola Paoloni
21
Con il D.lgs 6 del 17 gennaio 2003 la normativa civilistica, anche in
materia di bilancio, è stata oggetto di cambiamenti riconducibili al
verificarsi di due eventi principali:
1. l’emanazione della direttiva 65/2001 concernente
l’introduzione del criterio valutativo del fair value,
recepita parzialmente dal D.lgs 394/2003
2. L’emanazione del regolamento comunitario 1606/2002 con
il quale in tutti i paesi europei, e quindi anche in Italia, si
rende obbligatorio l’uso dei principi contabili internazionali
dall’ International Accounting Standard Board per le società
quotate nella redazione dei bilanci consolidati.
Paola Paoloni
22
Regolamento 1606/02
- Obbligo società quotate in EU adozione
IAS nella redazione dei consolidati dal
1/1/05
- Facoltà agli stati membri di autorizzare
o imporre uso IAS per redazione del
B.O.E. delle soc. quotate in UE e per la
redazione dei consolidati delle non quotate
Legge Comunitaria 2003
(L. 31/10/03 n. 306) Delega il governo per esercizio delle opzioni
contenute nel Reg. 1606/02
Paola Paoloni
23
Società quotate
Società con strumenti
finanziari diffusi
Banche
Enti finanziari vigilati
IAS facoltativi dal 2005
IAS obbligatori dal 2006
Bilancio d’esercizio
IAS obbligatori dal 2005
Bilancio consolidato
Assicurazioni quotate e
non quotate
IAS obbligatori dal 2006
per le quotate che non
redigono il consolidato
Bilancio d’esercizio
IAS obbligatori dal 2005
Bilancio consolidato
Società incluse nel
consolidato delle società
precedenti.
Altre società che
redigono il consolidato e
loro controllate e
collegate
IAS facoltativi dal 2005
Bilancio d’esercizio
IAS facoltativi dal 2005
Bilancio consolidato
Altre società
(ad esclusione di quelle
minori)
IAS facoltativi a partire
da esercizio da definirsi
Bilancio d’esercizio
IAS esclusi
Bilancio consolidato
D.Lgs. 38/05
Paola Paoloni
24
Quadro normativo NAZIONALE di riferimento per l’elaborazione del
bilancio di esercizio
Fine - Art. 2423
Principi generali di redazione - Art. 2423 bis
Principi di valutazione - Art. 2426
ASPETTI SOSTANZIALI
Contenuto dello stato patrimoniale - Art. 2424
Contenuto del conto economico - Art. 2425
Contenuto della nota integrativa - Art. 2427
ASPETTI FORMALI
Struttura dello SP e del CE
Art. 2423 ter
Disposizioni relative alle
singole voci dello stato
patrimoniale
Art. 2424 bis
Iscrizione dei ricavi, proventi
ed oneri
Art. 2425 bis
ASPETTI COLLATERALI
Paola Paoloni
25
I PRINCIPI GENERALI DEL BILANCIO
PRINCIPI GENERALI
(o postulati)
PRINCIPI DI REDAZIONE
(art. 2423 bis c.c.)
CLAUSOLE GENERALI
(art. 2423 2° comma c.c.)
Paola Paoloni
26
LE CLAUSOLE GENERALI
CLAUSOLE GENERALI
(art. 2423 2° comma c.c.)
RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E
CORRETTA
(true and fair view)
CHIAREZZA
- obbligo di rispettare gli schemi
di bilancio previsti dagli artt.
2424 e 2425 c.c.
- divieto di compensi di partite
- divieto di raggruppare le voci
se ciò pregiudica la chiarezza e
la significatività del bilancio
Strumento di informazione
trasparente e capace di offrire
una corretta interpretazione della
situazione patrimoniale,
finanziaria e il risultato
economico dell’esercizio
Paola Paoloni
27
I PRINCIPI DI REDAZIONE
PRINCIPI DI
REDAZIONE
CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
PRUDENZA
COMPETENZA ECONOMICA
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
SEPARATEZZA NELLA VALUTAZIONE
COSTANZA NELL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE
Paola Paoloni
28
I PRINCIPI DI REDAZIONE
PRINCIPI DI
REDAZIONE
PRUDENZA
Devono essere imputati al periodo i rischi e le
perdite di competenza anche se conosciuti dopo la
sua chiusura, mentre non vanno presi in
considerazione gli utili non ancora realizzati.
Paola Paoloni
29
I PRINCIPI DI REDAZIONE
PRINCIPI DI
REDAZIONE
CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
PRUDENZA
La valutazione degli elementi patrimoniali deve essere
effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività
dell’impresa (going concern), cioè in ipotesi di normale
funzionamento. Da questo principio discendono i criteri di
valutazione delle voci di bilancio esposti nell’art. 2426 C.C.
Paola Paoloni
30
I PRINCIPI DI REDAZIONE
PRINCIPI DI
REDAZIONE
CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
PRUDENZA
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
Questo principio, introdotto implicitamente dal D.Lgs.
6/2003 (Riforma del Diritto societario), rafforza la clausola
della rappresentazione veritiera e corretta. L’informazione
risulta idonea a rappresentare correttamente le operazioni
aziendali quando queste sono rilevate e iscritte in bilancio
in funzione della loro sostanza economica e non
dell’aspetto formale. La sostanza delle operazioni, infatti,
non è sempre in linea con ciò che risulta da un loro esame
formale.
Paola Paoloni
31
I PRINCIPI DI REDAZIONE
PRINCIPI DI
REDAZIONE
CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
PRUDENZA
COMPETENZA ECONOMICA
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
Si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si
riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse dando
luogo alla realizzazione di ricavi.
Paola Paoloni
32
I PRINCIPI DI REDAZIONE
PRINCIPI DI
REDAZIONE
CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
PRUDENZA
COMPETENZA ECONOMICA
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
SEPARATEZZA NELLA VALUTAZIONE
I differenti elementi compresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente. Tale disposizione tende a
evitare la valutazione complessiva degli elementi eterogenei
compresi in una specifica voce patrimoniale. I crediti, ad
esempio, devono essere valutati separatamente,
considerando le differenti caratteristiche di solvibilità di
ciascun debitore.
Paola Paoloni
33
I PRINCIPI DI REDAZIONE
PRINCIPI DI
REDAZIONE
CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
PRUDENZA
COMPETENZA ECONOMICA
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
SEPARATEZZA NELLA VALUTAZIONE
COSTANZA NELL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE
I criteri di valutazione, di norma, non possono essere
modificati da un esercizio all’altro. Questo principio
costituisce il presupposto indispensabile per la comparazione
dei risultati dei bilanci di più esercizi consecutivi; esso limita
la possibilità di attuare le cosiddette politiche di bilancio, che
derivano dall’utilizzazione, da parte degli amministratori, di
accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati
economici d’esercizio.
Paola Paoloni
34
Il bilancio d’esercizio: struttura e
contenuto dello Stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa
Paola Paoloni
35
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
BILANCIO D’ESERCIZIO
NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE
Paola Paoloni
36
STATO PATRIMONIALE: SCHEMA SINTETICO
___________________________________
A - CREDITI VERSO SOCI
B - IMMOBILIZZAZIONI
C - ATTIVO CIRCOLANTE
D - RATEI E RISCONTI
ATTIVO
___________________________________
A - PATRIMONIO NETTO
B - FONDI PER RISCHI E ONERI
C - TFR
D - DEBITI
E - RATEI E RISCONTI
PASSIVO
STATO PATRIMONIALE
Paola Paoloni
37
Il primo raggruppamento dell’Attivo è costituito dai CREDITI
VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI in
seguito alla sottoscrizione del Capitale sociale; l’importo
eventualmente già richiamato dagli amministratori deve essere
distintamente indicato.
A - CREDITI VERSO SOCI
ATTIVO
Paola Paoloni
38
Le Immobilizzazioni immateriali e materiali comprendono i beni immateriali e materiali destinati a
rimanere a lungo presso l’azienda, nonché i costi a utilità pluriennale, l’avviamento e gli anticipi ai
fornitori di immobilizzazioni immateriali e materiali.
Le Immobilizzazioni finanziarie comprendono i titoli e le partecipazioni, azionarie e non azionarie,
destinati ad essere mantenuti durevolmente nel patrimonio aziendale, nonché i crediti di natura finanziaria
(ad esempio mutui attivi). Sono distinte in:
● 1) partecipazioni in collegate, controllate, controllanti e in altre imprese;
● 2) crediti finanziari, con separata indicazione degli importi esigibili entro l’esercizio successivo;
● 3) altri titoli;
● 4) azioni proprie.
B – IMMOBILIZZAZIONI
Il secondo raggruppamento dell’attivo – IMMOBILIZZAZIONI – si può distinguere in
● I Immobilizzazioni immateriali;
● II Immobilizzazioni materiali;
● III Immobilizzazioni finanziarie.
ATTIVO
Paola Paoloni
39
C - ATTIVO CIRCOLANTE
L’ATTIVO CIRCOLANTE comprende i seguenti sotto raggruppamenti:
● I Rimanenze;
● II Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo;
● III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
● IV Disponibilità liquide.
ATTIVO
Paola Paoloni
40
D - RATEI E RISCONTI
L’ultimo raggruppamento dell’Attivo è rappresentato da RATEI E
RISCONTI nei quali sono indicati i proventi di competenza dell’esercizio
ma esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza degli esercizi successivi, l’entità dei quali
varia in ragione del tempo. In questo raggruppamento deve essere incluso
e separatamente indicato l’eventuale disaggio su prestiti.
ATTIVO
Paola Paoloni
41
PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
Include il Capitale sociale, le riserve, gli utili e le perdite portati a
nuovo e dell’esercizio.
Paola Paoloni
42
B - FONDI PER RISCHI E ONERI
Hanno origine da accantonamenti destinati soltanto a coprire perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o
la data di sopravvenienza (art. 2424 bis, 3° comma, C.C.). Sono esclusi
da questa voce i fondi svalutazione (ad esempio Fondo svalutazione
crediti), che per definizione costituiscono poste di rettifica delle
corrispondenti voci dell’Attivo.
PASSIVO
Paola Paoloni
43
C - TFR
In questo raggruppamento figurano le somme spettanti ai dipendenti nel
caso di cessazione del rapporto lavorativo, calcolate in base all’articolo
2120 C.C. e non accantonate nei Fondi pensione.
PASSIVO
Paola Paoloni
44
PASSIVO
D - DEBITI
Comprende tutti i debiti dell’azienda indipendentemente dalla loro
scadenza
Paola Paoloni
45
E - RATEI E RISCONTI
In questo raggruppamento devono essere iscritti i costi di competenza
dell’esercizio da sostenere in esercizi successivi e i proventi percepiti
entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi,
la cui entità varia in ragione del tempo; in questo raggruppamento deve
essere separatamente indicato l’eventuale aggio su prestiti.
PASSIVO
Paola Paoloni
46
CONTO ECONOMICO: SCHEMA SINTETICO
A VALORE DELLA PRODUZIONE
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
_______________________________________________________
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D +/- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
E +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
_______________________________________________________
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
- IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
_______________________________________________________
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO
Paola Paoloni
47
A VALORE DELLA PRODUZIONE
E’ formato da componenti positivi di reddito relativi alla gestione
principale dell’impresa (gestione tipica) e anche da componenti accessori
(gestione atipica) che non abbiano natura finanziaria o straordinaria.
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
Comprende i componenti negativi di reddito inerenti l’attività
caratteristica (tipica e atipica) dell’azienda.
C +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI
In esso affluiscono i ricavi derivanti da investimenti effettuati nel
settore finanziario e gli oneri che rappresentano il costo dei
finanziamenti di capitale di credito contratti dall’azienda, nonché gli
utili e le perdite su cambi.
Paola Paoloni
48
D +/- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Comprende due categorie analitiche:
18) rivalutazioni e 19) svalutazioni.
Le rivalutazioni sono rappresentate dai ripristini di valore di attività
finanziarie quando vengono meno i motivi di una precedente svalutazione;
non si tratta, quindi, di rivalutazioni di natura monetaria.
E +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
In esso affluiscono proventi e oneri straordinari. Ricordiamo che la
straordinarietà dei proventi e degli oneri riguarda l’estraneità all’attività
ordinaria della fonte del provento o dell’onere.
La somma algebrica dei quattro risultati parziali del Conto economico
rappresenta il risultato economico prima delle imposte; sottraendo da
questo la voce 22 - Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e
anticipate, si perviene alla voce 23 - Utile (perdita) dell’esercizio.
Paola Paoloni
49
LA NOTA INTEGRATIVA
LA NOTA INTEGRATIVA
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
CRITERI DI VALUTAZIONE
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE POSTE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
ANALISI DI RATEI E RISCONTI E ALTRI FONDI
SE DI AMMONTARE APPREZZABILE
RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITÀ E
SECONDO AREE GEOGRAFICHE
COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI”
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI
Paola Paoloni
50
FUNZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA
● Rendere comprensibili determinati valori iscritti negli schemi
contabili del Bilancio d’esercizio che, in caso contrario, sarebbero poco
significativi, in quanto privi del corredo di informazioni necessarie per
comprenderne il contenuto
● Fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale,
finanziario ed economico
Paola Paoloni
51
GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO
ALLEGATI
AL
BILANCIO
Relazione del collegio sindacale
Relazione sulla gestione
Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile
Copie dei bilanci delle società controllate
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo
bilancio delle società collegate
Copia del verbale di approvazione del bilancio
Elenco dei soci o azionisti
Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie
Informativa complementare prevista o raccomandata
dal CNDCEC, dall’OIC,dallo IASB e dalla CONSOB
Paola Paoloni
53
IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
LIMITI
TOTALE ATTIVO = Euro 3.650.000
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI = Euro 7.300.000
DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE
L’ESERCIZIO: 50 unità
Può essere redatto solo dalle società che nel primo esercizio o, successivamente, per 2
esercizi consecutivi non abbiano superato congiuntamente 2 dei limiti sottoindicati
Paola Paoloni
56
NOTA INTEGRATIVA IN FORMA ABBREVIATA
La Nota integrativa in forma abbreviata contiene soltanto le indicazioni più
significative previste dall’art. 2427 C.C. È possibile, infatti, sintetizzare e
addirittura omettere numerose informazioni. La redazione del Bilancio in forma
abbreviata esonera inoltre gli amministratori dalla compilazione della Relazione
sulla gestione, a condizione che nella Nota integrativa siano esposte alcune
indicazioni previste dall’art. 2428 C.C., e cioè:
● il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni e quote delle
società controllanti possedute dalla società;
● gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie e di azioni o quote delle società
controllanti avvenute durante l’esercizio, i corrispettivi e i motivi delle
operazioni.