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Assicurazione della responsabilità civile professionale ... · comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le...

Date post: 13-Aug-2020
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Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza. Che tipo di assicurazione è? La polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista Esterno –copre la responsabilità civile professionale di soggetti che svolgono attività di progettazione dell’Opera indicata nel certificato di assicurazione. Che cosa è assicurato? Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui I'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nel Certificato di assicurazione, compresi: a) i maggiori costi, cos1 come definiti all' Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all' Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006; b) le nuove spese di progettazione, cosi come definite all' Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale. L’ammontare della somma assicurata è indicata nel Certificato di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all’art.111, comma 1, del D.lgs. 163/2006. Che cosa non è assicurato? Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a: morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitive dell'autorità competente; fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza; inquinamento di qualsiasi genere, danni ambientali in genere; presenza o conseguenze di amianto o muffa tossica di qualsiasi tipo; sviluppo di energia nucleare o radioattività Assicurazione della responsabilità civile professionale verso terzi Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo Prodotto: Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell' Art. 112 comma 4-bis del D.Lgs.163/2006 e dell’Art. 57 del D.P.R. 207/2010 Compagnie: 1) AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146 2) QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l’Italia Stato membro di registrazione: Belgio. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00147 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954 Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225
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Page 1: Assicurazione della responsabilità civile professionale ... · comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all' Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006; b) le nuove

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei

contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è? La polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista Esterno –copre la responsabilità civile professionale di soggetti che svolgono attività di progettazione dell’Opera indicata nel certificato di assicurazione.

Che cosa è assicurato? Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne

l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui I'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nel Certificato di assicurazione, compresi: a) i maggiori costi, cos1 come definiti all' Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all' Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006;

b) le nuove spese di progettazione, cosi come definite all' Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

L’ammontare della somma assicurata è indicata nel Certificato di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all’art.111, comma 1, del D.lgs. 163/2006.

Che cosa non è assicurato? Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitive dell'autorità competente;

fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;

inquinamento di qualsiasi genere, danni ambientali in genere;

presenza o conseguenze di amianto o muffa tossica di qualsiasi tipo;

sviluppo di energia nucleare o radioattività

Assicurazione della responsabilità civile professionale verso terzi

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo Prodotto: Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell' Art. 112 comma 4-bis del D.Lgs.163/2006 e dell’Art. 57 del D.P.R. 207/2010 Compagnie: 1) AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146 2) QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l’Italia Stato membro di registrazione: Belgio. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00147

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

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L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.

Ci sono limiti di copertura? Principali esclusioni:

! Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

! Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione di legge o eccesso di potere;

! In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all' Assicurato.

Dove vale la copertura?

L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Che obblighi ho?

- Obbligo di comunicare per iscritto ogni aggravamento o diminuzione del rischio - Obbligo di comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive a stipula di altre assicurazioni

per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

- Obbligo di comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro sorge l’obbligo di darne avviso scritto agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Quando e come devo pagare?

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il pagamento può essere effettuato tramite bonofico bancario o carta di credito. Le somme acquisite a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 gg successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio.

Per data di pagamento del premio si intende la data “valuta beneficiario” se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la “data operazione” se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito..

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alia scadenza finale, ed e rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe Ie parti.

Come posso disdire la polizza?

L’Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non è richiesta la disdetta.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Compagnia:

1. AIG Europe S.A.. Registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo appartenente al gruppo AIG. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, sede secondaria in Italia in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222. C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954, Sito web: www.aig.co.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected]. AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances, autorizzata ai sensi dell’arrêté ministériel del 3 gennaio 2018. AIG Europe S.A è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146 ed autorizzazione in Italia n: D947R. L’attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS. AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte

relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);

• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di

Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link

https://www.aig.co.uk (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report)

2. QBE Insurance (Europe) Limited è una compagnia autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, con licenza numero 3093 ed ha sede legale in Bruxelles; Boulevard du Régent 37,BE 1000, Belgio. La presente polizza di assicurazione è emessa dalla Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede secondaria in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, R.E.A. MI - 2538674, Codice Fiscale/Partita IVA 10532190963. Telefono +390236263500,e-mail: [email protected]; pec: [email protected]. QBE Europe SA/NV è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA). QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l’Italia e’ autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147. E’ soggetta alla vigilanza dell’IVASS. QBE Europe SA/NV e’ una società neocostituita, pertanto, non dispone ancora di un bilancio approvato. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di QBE Europe SA/NV: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, precedentemente al trasferimento ed al conferimento di ramo d’azienda e si riferiscono ai

Assicurazione della responsabilità professionale verso terzi Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurati

danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnie: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l’Italia

Nome Prodotto: Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell' Art. 90 comma 5 e dell’Art. 111 comma 1 del D.Lgs.163/2006 e dell’Art. 269 del D.P.R. 207/2010

Data di ultimo aggiornamento: 01.01.2019 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro

Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

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bilanci di QBE Insurance (Europe) Ltd, poiché QBE EUROPE SA/NV è subentrata –senza soluzione di continuità – a QBE Insurance (Europe) Ltd. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Per l’anno 2017 l’utile aziendale ammonta ad £ 189,011,000. L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro 1.585.993.420,00 di cui Euro € 707.272.650,00 di capitale sociale ed Euro 705.686.656,58 di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità di è del 124.08%, calcolato come il rapporto tra £ 1,141,091,000 e il Solvency Capital Requirement di £ 919,647,000. Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: https://qbeitalia.com/chi-siamo/”.

ll riparto di coassicurazione tra le due Compagnie è così determinato: - AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia coassicuratrice delegataria all’80%; - QBE Insurance (Europe) Limited coassicuratrice al 20%.

Al contratto si applica la legge italiana.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro

Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

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Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che cosa non è assicurato? Rischi esclusi dall’assicurazione

Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui I' Assicurato, ii coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;

Ci sono limiti di copertura?

Gestione delle vertenze di danno -Spese Legali

! Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.

Ove non diversamente concordato, l’ assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo,

franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA SCOPERTO/FRANCHIGIA MASSIMALE

Responsabilità professionale del progettista esterno

Non previsto/a La presente garanzia e prestata per un Massimale pari a quanto indicato nel Certificato di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all' Art. 111comma1 del D.l.gs. 163/2006, ossia:

a) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con ii limite massimo di Euro 1.000.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'Art. 28, comma 1, lettera c) del D.L.gs.163/2006;

b) non inferiore al 20% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 2.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

II Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità della Polizza.

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Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro. In caso di sinistro, l’Assicurato darne avviso scritto all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l’Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi della Legge e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità Prescrizione: Ai sensi dell’articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Obblighi dell’impresa Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui AIG, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Quando e come devo pagare?

Premio Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.

Rimborso Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza.

Quando comincia la copertura e quando finisce? Durata L'Assicurazione e altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all' Assicurato e

denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall' Assicurato durante ii periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Sospensione Non sono previste ipotesi di sospensione delle garanzie.

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Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

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Come posso disdire la polizza? Recesso Non sono previste ipotesi contrattuali di recesso.

Risoluzione Non sono previste ipotesi contrattuali di risoluzione.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al Progettista esterno alla stazione appaltante, il quale intenda assicurarsi dal rischio di responsabilità civile professionale.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

AIG Europe S.A

Servizio Reclami

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222

e-mail: [email protected]

AIG Europe S.A. deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A e sez. F del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere sospeso fino ad un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato.

All’IVASS

All’IVASS vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro

Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

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I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [email protected]

Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro

Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

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FASCICOLO

INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell' Art. 90 comma 5 e dell'Art.111 comma 1 del D.Lgs. 163/2006

e dell' Art. 269 del D.P.R. 207/2010

convenzione Willis

Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

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NOTA INFORMATIVA Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 15/02/2016 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE La polizza è stipulata con le seguenti imprese in coassicurazione: AIG Europe S.A. coassicuratrice all’ 80% (delegataria) QBE Insurance (Europe) coassicuratrice al 20%

1. Informazioni Generali

• AIG Europe S.A. Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo.

• La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222 quale delegataria all’80% del contratto di coassicurazione.

• Sito Internet: www.aig.co.it. • Indirizzo di posta elettronica: [email protected]. • AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza

per il mercato assicurativo Inglese, Financial Services Authority. AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.

• QBE Insurance (Europe) S.A., con sede Legale in Plantation Place, 30 Fenchuch Street, EC3M 3BD Londra (Regno Unito) sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority (PRA).

• Coassicuratrice al 20% della presente polizza è QBE Insurance (Europe) Limited – Rappresentanza per l’Italia, con sede in Largo Augusto 7, 20122 Milano – telefono: 02 36263500 Fax 02 76018444

• Sito internet: www.qbeeurope.com/Italia • E-mail: [email protected] • QBE Insurance (Europe) Limited svolge la propria attività in Italia in regime di stabilimento ai sensi della

Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all’art 23 del Codice

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Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

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delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Milano, Largo Augusto 7. Il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è I.00064. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera QBE Insurance (Europe) Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di QBE Insurance (Europe) Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa

AIG EUROPE I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (2014).

L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe S.A. è pari a £ 3,458,500,000 (€ 4.704.162.132,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197,118,479 (€ 268.115.450,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1,467,400,000 (€ 1.995.919.477,69). L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. QBE INSURANCE (EUROPE) I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (2014). L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro € €1.807.920.507,50 di cui Euro €806.116.819,41 di capitale sociale ed Euro € 1.001.803.688,09 di riserve patrimoniali (). Il metodo di calcolo dell’indice di solvibilità è basato sui dati inviati dalle compagnie di assicurazione all'Autorità di Vigilanza (Prudential Regulatory Authority) e calcolati secondo le regole e i requisiti dell'Interim Prudential Sourcebook for Insurers del manuale predisposto dalla stessa Autorità di Vigilanza. L’indice di solvibilità di QBE Insurance (Europe) Ltd è del 428.1%, calcolato come il rapporto tra £ 1,051,859,000 rigo 13, e il capitale minimo di £ 245,693,000, rigo 41. Questi dati sono stati calcolati secondo il GENPRU 2 – Capitale. Il calcolo prende in considerazione il rapporto tra le risorse di capitale disponibili e il requisito di risorse di capitale previsto in GENPRU 2.1.17R . Le informazioni utilizzate in questo calcolo sono tratte dal rendiconto assicurativo annuo (Insurance Annual Return), disponibile al pubblico su richiesta. Le cifre sono aggiornate al 31/12/2014 e si basano sul tasso di cambio €1,287922/£1.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Nei limiti ed alle condizioni di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per: - i maggiori costi, così come definiti all' Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all' Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006; - le nuove spese di progettazione, cosi come definite all' Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

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Si rinvia agli articoli 10, 11, 12 e 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività.

Avvertenza: La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, la copertura cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nel Certificato di assicurazione e siano notificati all’Assicurato/contraente durante Si rinvia all’articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

2. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLA CIRCOSTANZA DEL RISCHIO-NULLITÀ Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all’articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.

Avvertenza: Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 11,12,13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si rinvia al Certificato di assicurazione, nonché agli articoli 12, 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia: Massimale: € 500.000,00 Richiesta di risarcimento € 30.000,00 Franchigia € 5.000,00 Danno liquidabile € 25.000,00

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Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: a) incremento del valore dell’opera in corso di realizzazione b) aumento della durata dei lavori Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: a) diminuzione del valore dell’opera in corso di realizzazione b) diminuzione della durata dei lavori

4. PREMI Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto del Certificato di assicurazione, dell’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o dell’Intermediario. 5. RIVALSE

Avvertenza: Non è previsto un diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui l’Assicuratore (su richiesta dell’Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero della relativa franchigia. 6. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza: Non è previsto alcun diritto di recesso dalla presente polizza.

7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

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In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. 8. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 9. REGIME FISCALE Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza: In caso di sinistro, l’Assicurato darne avviso scritto all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l’Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Si rinvia agli articoli 5, 16 e 17 delle condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 11. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: [email protected] Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

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• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata

osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

• i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato. Nei casi di cui sopra, l’esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA – organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. + (00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: [email protected]. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all’IVASS, all’indirizzo sopra indicato, che provvederà all’inoltro all’FSSA, con il preventivo consenso dell’esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall’IVASS all’esponente. 12. ARBITRATO Non è previsto alcun arbitrato per la soluzione delle controversie scaturenti dalla presente polizza. GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione

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Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.

Indennizzo la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Surrogazione la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA ESTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Copertura assicurativa ai sensi dell' Art. 90 comma 5 e dell'Art.111comma1 del D.Lgs. 163/2006

e dell' Art. 269 del D.P.R. 207/2010 Condizioni di Assicurazione - DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni: Assicurazione II contratto di assicurazione. Polizza II documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione. Contraente II soggetto che stipula I' Assicurazione. Assicurato Il soggetto indicato nel Certificato di assicurazione. Assicuratori AIG Europe S.A. coassicuratrice all’ 80% (delegataria) QBE Insurance (Europe) coassicuratrice al 20% Certificato di assicurazione II documento in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera Danno Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno Materiale II pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. Perdita Patrimoniale II pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. Sinistro II verificarsi del fatto dannoso per ii quale e prestata l'Assicurazione. lndennizzo La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Massimale L'importo massimo dell'lndennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori. Premio La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione. Progettista II libero professionista singolo od associato nelle forme consentite dalla L. 1815/1939 e s.m.i., la societa di professionisti o di ingegneria, o qualsiasi altro soggetto di cui all'Art. 90 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione dell' Opera.

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Stazione Appaltante: L'amministrazione aggiudicatrice ad ente aggiudicatore di cui all' Art. 3 commi 25, 29, 31e32 del D.Lgs. 163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all' Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell'Opera. Opera: L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta nel Certificato di assicurazione. Luogo di esecuzione delle Opere II cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicate nel Certificato di assicurazione) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui e prestata l'attivita di progettazione oggetto dell'Assicurazione. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1- Dichiarazioni L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che: a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera; b) l'attività di progettazione descritta nel Certificato di assicurazione rientra nelle competenze professionali dell' Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'lndennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 -Altre assicurazioni L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del Premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagatoentro i 7 gg successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effettodalle ore 24:00 della data di pagamento del premio. Per data di pagamento del premio si intende la data “valuta beneficiario” se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la “data operazione” se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito. Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza. Art. 4- Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto. Art. 5- Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente L'Assicurato e/o ii Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o ii Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Art. 6 - Scadenza dell' Assicurazione L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

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Art. 8 - Foro competente Foro competente e esclusivamente quello del luogo in cui ha sede ii Contraente. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL

PROGETTISTA ESTERNO

Art.10 - Oggetto dell'Assicurazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui I'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nel Certificato di assicurazione, compresi: a) i maggiori costi, cos1 come definiti all' Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all' Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006; b) le nuove spese di progettazione, cosi come definite all' Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Art. 11 - lnizio e termine della garanzia - Forma "claims made" L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza. L'Assicurazione e altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all' Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purchè le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall' Assicurato durante ii periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza. Qualora, per qualsiasi motivo, ii certificato di collaudo provvisorio o ii certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, ne di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre ii sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza. Art. 12 - Massimale La presente garanzia e prestata per un Massimale pari a quanto indicato nel Certificato di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all' Art. 111comma1 del D.l.gs. 163/2006, ossia: a) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con ii limite massimo di Euro 1.000.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'Art. 28, comma 1, lettera c) del D.L.gs.163/2006; b) non inferiore al 20% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 2.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. II Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità della Polizza. Art. 13 - Estensione territoriale L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica ltaliana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

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Art. 14 - Rischi esclusi dall' Assicurazione Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a: a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui I' Assicurato, ii coniuge, i genitori, i figli, nonchè qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata; d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitive dell'autorità competente; f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza; g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanta trovarsi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale; h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo; i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività. Art. 15 - Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all' Assicurato. Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno -Spese Legali Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro ii limite di un importo pari al quarto del Massimale indicate in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale. Art. 17 - Clausola Broker La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all’esecuzione dello stesso, è affidata a Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da Willis Italia SpA che tratterà con l’Assicuratore. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Willis Italia SpA; l’ Assicuratore da’ atto che il pagamento dei premi a Willis Italia SpA è liberatorio per i singoli Assicurati. Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte a/da Willis Italia SpA, che viene quindi riconosciuta da Assicuratore e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.). DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. II Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Esterno: Art. 1 - Dichiarazioni Art. 11 - lnizio e termine della garanzia - Forma '"claims made" Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

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Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Art. 17 - Clausola Broker

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso. Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità: a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso; h) Ricerche di mercato e analisi.

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Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [email protected] è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell’ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf. Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione “Richieste o domande”. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Trasferimento all’estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato. Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. Richieste o domande. L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i

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Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

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dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell’informativa privacy consultabile all'indirizzo http:// www.aig.com-informativa-privacy o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa. Data, Sottoscrizione dell’Assicurato _______________________________

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CERTIFICATO DI POLIZZA RC del Progettista Esterno

ai sensi dell' Art. 90 comma 5 e dell'Art.111 comma 1 del D.Lgs. 163/2006

e dell' Art. 269 del D.P.R. 207/2010

CODICE PRODOTTO xxxxxx - CONVENZIONE WILLIS CONTRATTO N° IFL000xxxx/xxxx

Contraente: Studio Xxxxxxx Xxxxxx / ASSICURATO SINGOLO / SOC INGEGNERIA / STUDIO

DI ARCHITETTURA Assicurato/i: Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Codice Fiscale Nominativo dei professionisti incaricati:

Nome - Cognome Anno iscrizione albo

Indirizzo: Via xxxx Cap XXXXX – Città (Prov.) Codice fiscale / Partita IVA: 01xxxxxx / xxxxxxx Durata del contratto: dalle ore 24:00 del dd/mm/yyyy alle ore 24:00 del dd/mm/yyyy Stazione Appaltante: Valore totale dell’Opera: Descrizione Opera: Luogo di esecuzione: Valore degli onorari per tutta l’attività di progettazione:

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Durata dei lavori: L’assicurato è anche Direttore dei Lavori? SI / NO Massimale assicurato: Euro …… Broker: Willis Italia Spa Assicuratori: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – 80% Delegataria

QBE Insurance (Europe) Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia – 20% Coassicuratrice Premio Annuo Lordo: € xxx,xx (pari ad un premio netto di € xxx,xx ed imposte € xxx,xx) Data Pagamento dd/mm/yyyy DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica: - di essere autorizzato a completare il questionario per conto di tutte le parti coperte dall’assicurazione cui lo stesso si riferisce; - che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali; - di impegnarsi ad informare gli Assicuratori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione; - di prendere atto che, laddove i criteri assuntivi non siano rispettati, l’invio del questionario al Broker, non determina l’attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati.

Data Firma

Data prevista inizio lavori Data prevista fine lavori

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Il Sottoscritto dichiara inoltre: - di aver preso visione dei modelli 7A e 7B di cui al Regolamento IVASS n° 5/2006; - di aver preso visione dei documenti componenti il Fascicolo Informativo di cui al Regolamento IVASS n° 35/2010; - di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e di acconsentire pertanto al trattamento di tali dati ai fini della gestione del contratto di assicurazione.

Data Firma

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse : Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro Art. A.10 - Clausola Broker Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia Art. B.7 - Esclusioni Art. C.5 - Esclusioni Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all’attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari. Milano, XX/XX/XXXX LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia

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AIG Advisors

INFORMATIVA CONFORME ALL’ALLEGATO N. 7B AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 del 16 OTTOBRE 2006

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente a) AIG Advisors S.r.l.; b) iscritto nella Sezione A del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), quale agente di assicurazione: A000504487 il 19 novembre 2014. c) sede legale: via della Chiusa 2, 20123 Milano; d) recapito telefonico: 0236901; posta elettronica certificata: [email protected]; e) denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia; f) l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi a) l’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione; b) L’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (AIG Europe Holdings S.A.) è detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di AIG Advisors s.r.l.; c) AIG Advisors S.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari, anche per iscritto. PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente a) I premi pagati dal contraente ad AIG Advisors s.r.l. e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall’impresa, se regolati per il tramite dello stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso; b) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

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AIG Advisors c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. Per la copertura del rischio assicurando, il Broker del contraente si è rivolto ad AIG Advisors S.r.l., agente mandatario della compagnia AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia, compagnia che emette il contratto. Dichiaro di aver ricevuto le informative conformi agli allegati 7A e 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. Il contraente _______________________

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