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Assistenza Stranieri Italia 2011

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Assistenza Sanitaria Cittadini Comunitari e Cittadini Stranieri
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Page 1: Assistenza Stranieri Italia 2011

Assistenza Sanitaria Cittadini Comunitari e Cittadini Stranieri

Page 2: Assistenza Stranieri Italia 2011

Indice

I

Indice

CAPITOLO PRIMO:

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

1.1 Iscrizione al Servizio Sanitario ………………………..….………. 1

Rilascio della tessera Sanitaria……………………………...… 2

Decorrenza e durata dell’iscrizione …………………...…..…. 3

Ricettari e prescrizione prestazioni ……………………….…. 4

1.2 In possesso di TEAM …………………………………………..… 5

Ricettari e prescrizione prestazioni ………….………………. 5

1.3 Formulari comunitari…………………………………………. …… 5

1.4 Europei non iscritti (ENI)………………. …………………………. 7

Ricettari e prescrizione prestazioni ……………..……………. 7

1.5 Altri casi ……………………………………………..……………… 8

CAPITOLO SECONDO:

CITTADINI STRANIERI

.

2.1 Iscrizione al Servizio Sanitario ………………..…………………. 9

2.2 Soggiorno per motivi di giustizia………………………………..… 10

2.2.1 Detenuti………………………………………………..….. 10

2.2.2 Stranieri che devono sostenere un processo………..… 10

2.2.3 Stranieri che decidono di collaborare con la giustizia 10

Rilascio della tessera Sanitaria……………………….………. 11

Decorrenza e durata dell’iscrizione ………..…………………. 11

Ricettari e prescrizione prestazioni …………………………… 13

2.3 Richiedenti asilo……………………………………….…………... 13

Page 3: Assistenza Stranieri Italia 2011

Indice

II

2.4 Stranieri non in regola con il permesso di soggiorno: STP …… 14

Ricettari e prescrizione prestazioni …………………………… 17

CAPITOLO TERZO:

CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI

NON ISCRITTI AL SSN

3.1 Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario…………...…………… 18

Calcolo del contributo ………………………………………….. 18

Rilascio tessera sanitaria ………………….………………….. 19

Decorrenza e durata dell’iscrizione ………………………….. 20

Ricettari e prescrizione prestazioni ……………….…………. 20

3.2 Assicurazione Privata……………………………………………… 20

Ricettari e prescrizione prestazioni …………….……………. 21

3.3 Cittadini non iscritti né in possesso

di assicurazione privata…………………………………………… 21

Ricettari e prescrizione prestazioni ………………………. 21

CAPITOLO QUARTO:

CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO PDS

“CURE MEDICHE”

4.1 Stranieri che chiedono il visto di

ingresso per cure mediche………………………….…..………... 22

4.2 Stranieri trasferiti per cure mediche

nell’ambito di interventi umanitari………………………………... 22

Ricettari e prescrizione prestazioni ………………..…………. 23

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Indice

III

CAPITOLO QUINTO:

STRANIERI MINORI

5.1 Stranieri minori in regola con il soggiorno………………….…… 24

5.2 Stranieri minori adottati o in

affido a scopo di adozione………………………………………… 24

5.3 Stranieri minori non in regola con il soggiorno………….……… 25

5.4 Stranieri minori non accompagnati …………………………….... 25

5.5 Stranieri minori provenienti da Paesi

in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche…..…………… 25

Rilascio tessera sanitaria ………………………………….….. 25

Decorrenza e durata dell’iscrizione ………………………….. 26

Ricettari e prescrizione prestazioni …………………………... 26

CAPITOLO SESTO:

ASSISTITI IN BASE A PATTI BILATERALI

Ricettari e prescrizione prestazioni …………………………………. 27

CAPITOLO SETTIMO:

LAVORATORI FRONTALIERI

Rilascio tessera sanitaria …………………….……………….. 28

Decorrenza e durata dell’iscrizione ………………………….. 28

Ricettari e prescrizione prestazioni ……………...……………. 28

STUDENTI ………………………………………………………….. 29

APPENDICE ………………………………..……………………… 30

Allegato n. 1 (Autocertificazione ENI)

Allegato n. 2 (Autocertificazione ENI per familiare)

Allegato n. 3 (Autocertificazione indigenza STP)

Allegato n. 4 (Scheda iscrizione volontaria)

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1 CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

Le disposizioni contenute in questo paragrafo si applicano ai cittadini dell’Unione Europea , dello Spazio Economico Europeo , della Svizzera e della Repubblica di San Marino . Unione Europa Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BU), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi – Olanda (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica Ceca (CZ), Repubblica Slovacca (SK), Romania (RO), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU), Spazio Economico Europeo Norvegia (NO), Liechtenstein (LI), Islanda (IS)

Iscrizione al Servizio Sanitario Hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale i Cittadini comunitari residenti in Italia per periodi di soggiorno superiori ai tre mesi , qualora non abbiano già l’iscrizione in un altro Stato membro o non godano di immunità e privilegi diplomatici o che debbano rimanere soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio. Possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale per periodi di permanenza inferiori ai tre mesi solamente i lavoratori stagionali , i titolari di modello E 106 e le cittadine comunitarie che aderiscono ai programmi di assistenza e integrazione sociale. L’iscrizione anagrafica può essere richiesta anche dopo l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale. In tal caso i cittadini comunitari possono comunque iscriversi purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

1) Lavoratori comunitari subordinati e autonomi che hanno una regolare attività lavorativa in Italia e loro familiari 1

2) Familiari che non hanno cittadinanza di uno Stato europeo dei lavoratori comunitari subordinati e autonomi che hanno una regolare attività lavorativa in Italia e sono iscritti al SSN

3) Familiari di cittadini italiani 4) Cittadini dell’Unione in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente

maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia

1 La definizione di familiare è riportata a fine paragrafo e in appendice.

1.1

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5) Cittadini dell’Unione già lavoratori subordinati o autonomi sul territorio nazionale e

loro familiari, nei seguenti casi: - a) temporaneamente inabile al lavoro a seguito di malattia o di infortunio; - b) in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver

esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti la immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative;

- c) in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno;

- d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

6) Cittadine comunitarie che aderiscono ai programmi di assistenza e integrazione sociale (donne soggette alla tratta) presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.

7) Cittadine comunitarie madri di minori italiani, con iscrizione rinnovata ogni anno 8) Cittadine comunitarie in possesso di modello E 112, rilasciato dal Paese di origine,

in stato di gravidanza. 9) Detenuti in carcere, in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena 2 10) Possessore di modello E 106, E 120, E 121 (o modello E33), E 109 (o modello

E37).

Rilascio della tessera sanitaria La tessera sanitaria è rilasciata al cittadino comunitario che: 1. Esibisca attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica oppure idonea

documentazione comprovante la permanenza in Italia per motivi di lavoro 2. Dichiari di non avere l’iscrizione sanitaria a carico di altra istituzione estera 3. Sia in possesso del CODICE FISCALE. 4. Negli altri casi è necessario presentare uno dei seguenti modelli (a seconda del caso)3:

- modello E 106 – lavoratori distaccati (e loro familiari), studenti, familiari di disoccupati

- modello E 120 – richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari) - modello E 121 (o modello E33) – pensionati europei4 - modello E 109 (o modello E37) – familiari a carico di laboratori all’estero e residenti

in Italia

2 Si rimanda al successivo capitolo 2 paragrafo 2.3 3 Per i possessori di formulari vedi successivo paragrafo 1.3 4 Il pensionato svizzero e i suoi familiari che chiedono l’iscrizione anagrafica in Italia possono optare per l’iscrizione al SSN o per il sistema assicurativo svizzero (Mod E 121). L’opzione per il SSN comporta l’iscrizione obbligatoria previo inoltro della domanda di opzione da parte dell’interessato all’Organismo di collegamento svizzero.

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Caso Documentazione da esibire (*) Lavoratore stagionale • Contratto di lavoro Lavoratore subordinato • Contratto di lavoro Familiari di lavoratore subordinato • Contratto di cui sopra del titolare

• Certificato di matrimonio tradotto e certificato di nascita per i figli

• Carta di soggiorno Lavoratore autonomo • Certificato di iscrizione alla CCIAA o ad un albo

o ordine professionale • Attestazione di apertura partita IVA o apertura

posizione INPS Familiari di lavoratore autonomo • Documenti di cui sopra del titolare

• Certificato di matrimonio tradotto e certificato di nascita per i figli

• Carta di soggiorno Studente • Se in possesso di modello E 106

• Attestato del corso di formazione professionale o di studio frequentato

Disoccupato (iscrizione 1 anno) • Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata

• Certificato di iscrizione presso il Centro per l’impiego

Ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale

• Iscrizione o richiesta di iscrizione anagrafica • Certificato del datore di lavoro attestante il

rapporto di impiego cessato e la durata • Certificato di iscrizione al corso professionale

Lavoratore distaccato / studente / familiare di disoccupato

• Modello E 106

Richiedente la pensione / familiare del richiedente la pensione – (in attesa del rilascio di pensione)

• Modello E 120 • Iscrizione o richiesta di iscrizione anagrafica

Pensionato / Familiare di pensionato • Modello E 121 (o E33) • Iscrizione o richiesta di iscrizione anagrafica

Familiare di lavoratore • Modello E 109 (o E37) • Iscrizione o richiesta di iscrizione anagrafica

(*) o autocertificazione laddove prevista dalla norma (es. iscrizione centri per l’impiego, residenza, etc..)

Decorrenza e durata dell’iscrizione

- la medesima validità del contratto di lavoro a tempo determinato; - senza scadenza nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato; - iscrizione a tempo indeterminato per i familiari a carico di cittadino italiano; - tre mesi se l’iscrizione anagrafica viene richiesta dopo l’iscrizione al SSR - per le altre situazioni descritte, la validità della tessera sanitaria dipende, per ogni

singola situazione, dal periodo di mantenimento della qualità di lavoratore subordinato

- di validità illimitata per i possessori di certificazione attestante il diritto di soggiorno permanente, lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari

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L’iscrizione è estesa anche ai familiari a carico indipendentemente dalla loro cittadinanza che devono presentare:

- attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica oppure idonea certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)

- documentazione attestante la qualità di familiare a carico - carta di soggiorno per i familiare che non sono cittadini dell’Unione

Sono considerati familiari:

1) il coniuge 2) i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner 3) gli ascendenti diretti e carico e quelli del coniuge o partner

Ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente, non può essere considerata familiare in osservazione della direttiva europea che prevede il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante. Limiti temporali Caso Senza scadenza • Comunitari residenti presenti per periodo illimitato

• Lavoratori a tempo indeterminato 30 giorni (rinnovabili) Richiedenti iscrizione volontaria che non hanno ancora

perfezionato l’iter della residenza Un anno • Cittadine comunitarie madri di minori

• Disoccupati 31/12 /aaaa Scadenza massima per l’iscrizione volontaria Altra scadenza • Cittadine comunitarie che aderiscono ai programmi di

assistenza e integrazione sociale • Lavoratori stagionali e a tempo determinato • Detenuti e internati, in semilibertà o con forme alternative

alla pensa

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi previsti per l’esenzione.

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In possesso di TEAM I cittadini comunitari hanno diritto di soggiornare, nel territorio nazionale, per un periodo non superiore a tre mesi, senza nessuna condizione o formalità. Durante questa fase la copertura sanitaria è assicurata dalla TEAM. I cittadini comunitari presenti in Italia per periodi superiori ai tre mesi che mantengono però il loro centro di interessi nel Paese di origine (p.e. studenti ma anche altre categorie) e muniti della TEAM continuano comunque ad avere diritto alle prestazioni medicalmente necessarie in relazione alla durata del soggiorno t emporaneo e allo stato di salute . Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l’evento parto programmato è da richiedere il modello E 112/S. L’interruzione di gravidanza è garantita solo se medicalmente necessaria.

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, contrassegnando la tipologia della ricetta con UE (assistito in possesso di TEAM) e riportando a tergo le informazioni richieste (a cura del medico prescrittore). Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi di esenzione per motivi di reddito. Per fruire dell’esenzione per patologia l’assistito deve essere in possesso di un certificato riconosciuto in Italia.

Formulari comunitari I Formulari rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino comunitario prima della partenza per l’Italia, vengono utilizzati per l’iscrizione al SSR di determinate categorie di cittadini comunitari residenti in Paese (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente. E 106/S1: attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in paese diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati. Durata dell’iscrizione pari alla durata di validità del mod. E106/S1. L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale, ma senza rilascio della tessera sanitaria. Per il cittadino titolare di modello E 106 il medico prescelto non deve compilare la ricetta per prestazione “visita ambulatoriale” o “visita domiciliare”. Va rilasciato apposito attestato; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari.

1.2

1.3

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E109/S1: attestato per l’iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente. Durata dell’iscrizione pari alla durata di validità del mod. E109/S1. L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti; non va rilasciata la TEAM, né altri Formulari. E 112/S2: attestato riguardante il mantenimento del diritto alle prestazioni sanitarie per malattia e maternità e trasferimento per cure in uno Stato membro diverso da quello competente. Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche. Non c’è l’iscrizione al SSR né la scelta del medico di medicina generale. Va rilasciato apposito attestato. Il mod. E112/S2 copre solo le cure per le quali è stato effettuato il trasferimento. Altre cure che si rendessero necessarie non riferite alla patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM. E 120/S1: attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita e per i loro familiari residenti durante la fase istruttoria in uno Stato membro diverso da quello competente. Durata dell’iscrizione pari alla durata di validità del mod. E120/S1. L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale, ma senza rilascio della Tessera sanitaria (si veda descrizione E106/S1). Va rilasciato apposito attestato. Non va rilasciata la TEAM né altri Formulari E 121/S1: attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente. Durata dell’iscrizione: illimitata. L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti. Non va rilasciata la TEAM né altri Formulari E 123/DA1: attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi comunitari residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o appositamente per ricevere cure relative alla malattia professionale. In attesa che l’istituzione estera competente emetta il Mod. E 123/DA1, il lavoratore comunitario, in genere, riceve le cure di cui ha bisogno, a titolo provvisorio, sulla base del Mod. E106/S1 o della TEAM. Qualora sia sprovvisto della suddetta attestazione comunitaria, il lavoratore che abbia necessità di cure a seguito dell’infortunio, può ugualmente accedere alle cure del SSR, assumendosene tuttavia l’onere, salvo poi successivamente chiedere il rimborso di quanto direttamente sostenuto alla propria istituzione estera. Non è prevista l’iscrizione al SSR e va rilasciato apposito attestato; non è estendibile ai familiari a carico.

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Europei non iscritti: ENI I cittadini comunitari privi di copertura sanitaria nel loro Stato di origine ma presenti sul territorio nazionale (ENI – Europei Non Iscritti ), qualora indigenti, hanno diritto a ricevere cure urgenti ed essenziali (compresa la protezione della maternità, l’interruzione di gravidanza, la tutela dei minori, le vaccinazioni) attraverso il SSN al pari dei cittadini extra comunitari indigenti (STP) ai quali si rimanda (capitolo 2.4).

Anche la procedura di rilascio del codice e dell’acquisizione delle prestazioni è analoga a quella adottata per gli STP, ed è stato definito un codice di 16 caratteri alfanumerici dove, rispetto al codice STP, cambia solo la sigla iniziale che viene rappresentata attraverso la sigla ENI.

Il codice è quindi così composto:

ENI (3 caratteri) Europeo Non Iscritto Codice Istat (6 caratteri) Regione e Azienda che rilascia il codice Numero progressivo (7 caratteri) del codice rilasciato dall’Azienda

La struttura che rilascia il codice dovrà acquisire dall’interessato, o dal genitore in caso di minori, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ALLEGATO 1 e 2) che contenga le seguenti informazioni:

- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale - dichiarazione di non essere iscritto nell’anagrafe dei residenti - dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver

sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria né in Italia né nel Paese di origine, di non essere in possesso di formulari né attestazioni di diritto rilasciati dallo stato di provenienza

- dichiarazione dello stato di indigenza

Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità e, nel caso dei minori, anche la fotocopia di un documento che attesti la condizione di parentela con il dichiarante.

Contestualmente all’interessato viene rilasciato un attestato di validità semestrale riportante il codice ENI e i dati anagrafici, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta di prest azione .

Il certificato viene emesso direttamente dal sistema al momento del rilascio del codice e deve essere timbrato e sottoscritto dall’operatore che lo rilascia.

Se la persona risulta indigente va apposto il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la prestazione trattata.

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, riportando al posto del codice fiscale il codice ENI e contrassegnando la tipologia della ricetta con UE.

1.4

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A tergo dell’impegnativa va compilato il campo relativo alla sigla dello Stato Estero di residenza dell’assistito, fondamentale per consentire la rendicontazione delle spese sanitarie.

Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi previsti per l’esenzione.

Altri casi Per i casi non coperti dalla TEAM ovvero che non danno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, i cittadini dell’Unione Europea, qualora non indigenti sono tenuti a stipulare polizza assicurativa privata che deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia - coprire tutti i ischi nello Stato membro ospitante - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza - indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela - indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso - essere correlata da una traduzione in italiano

Qualora la polizza non presenti i sopra citati requisiti la prestazione dovrà essere corrisposta per intero con eventuale richiesta di rimborso all’istituto assicurativo da parte dell’interessato. Per coloro che hanno la residenza anagrafica, l’obbligatorietà di provvedere alla copertura sanitaria può essere assolta, anche mediante l’iscrizione volontaria al SSR (previo versamento del contributo dovuto).5

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario bianco (intestato). Le prestazioni sono pagate per l’intero costo.

5 Iscrizione volontaria al SSN: capitolo 3 paragrafo 3.1

1.5

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2

CITTADINI STRANIERI

Iscrizione al Servizio Sanitario Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto alle cittadine e cittadini italiani. Vige l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale: a) Stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste dei centri per l’impiego, a prescindere dalla motivazione riportata sul permesso di soggiorno. Gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno la facoltà di autocertificare la condizione di disoccupato iscritto nelle liste di dei centri per l’impiego. b) Stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per: � lavoro subordinato � lavoro autonomo � motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantantacinquenni <65 con permesso di

soggiorno rilasciato prima del 5/11/20086) � asilo politico (compresi i rifugiati) � asilo umanitario � Protezione Temporanea

� Protezione Sociale � Articolo 5 comma 6 - Legge 40 � Minore età � Cure mediche 7(rilasciato alle donne in stato di gravidanza e di

puerperio fino ad un massimo di sei mesi da non confondere con "motivi di cura" spesso rilasciati anche questi ultimi con la dizione “cure mediche”)

� Ospitalità in Centri di Accoglienza � richiesta di asilo che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria � attesa adozione � affidamento (compresi i minori non accompagnati) � acquisto della cittadinanza (riguarda tutti coloro che hanno presentato domanda di

cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento)

� detenuti ed internati, in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena � motivi di salute (in caso di proroga del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato

per i motivi suelencati, da non confondere con "motivi di cura") � rinnovo per motivi di studio a chi aveva già un permesso per i motivi di cui sopra.

6 Per permessi rilasciati dopo il 5/11/2008 si può procedere con iscrizione volontaria purchè sussistano i presupposti 7 Il padre del bambino è equiparato alla madre e pertanto deve essere iscritto al SSR

2.1

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I lavoratori stagionali sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale per tutta la durata dell'attività lavorativa, in base al semplice domicilio presso l'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente. L’iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Se il famigliare è un minore, qualora studente, al compimento del 18. anno di età gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio e non dovrà pagare il contributo di iscrizione al SSN previsto per l’iscrizione volontaria. La richiesta d i Permesso di Soggiorno è presentata al Questore dalla Provincia nella quale lo straniero intende soggiornare ovvero allo sportello unico in caso di ricongiungimento familiare. I Permessi di soggiorno elettronici (PSE) non sempre riportano il motivo del soggiorno, in tal caso si procederà attraverso dichiarazione sostitutiva da parte dell’utente.

Soggiorno per “motivi di giustizia” 2.2.1 Detenuti

Il comma 5 art. 1 del D.Lgs. 230/99 stabilisce che, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia, gli stranieri detenuti o internati ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. . Sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. 2.2.2 Stranieri che devono sostenere un processo Lo straniero che deve sostenere un processo ed è in Italia per brevi periodi e risulta in possesso di un generico permesso di soggiorno per "Motivi di Giustizia" previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 286/98, non essendo contemplato, in questi casi, l'obbligo dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, avrà accesso alle cure urgenti. Le prestazioni urgenti ed essenziali sono ad accesso diretto. 2.2.3 Stranieri che decidono di collaborare con la giustizia Sono in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ricadenti nella fattispecie della protezione sociale di cui all'articolo 18 D.Lgs. 286/98 e, quindi, obbligati all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

2.2

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Rilascio della tessera sanitaria La tessera sanitaria è rilasciata allo straniero che:

1. esibisca il Permesso o la Carta di Soggiorno oppure:

a) esibisca il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dalle Poste italiane, esibisca inoltre il passaporto e il “visto” (sullo stesso passaporto) da cui si evidenzia il motivo di ingresso in Italia. In questo caso l’iscrizione avverrà per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili.

b) se il Permesso è in fase di rinnovo, il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta dell’istanza di rinnovo rilasciata dalle Poste Italiane, unitamente alla copia del precedente PdS scaduto o in scadenza. In questo caso l’iscrizione avverrà per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili

2. Sia in possesso del CODICE FISCALE. 3. DIMORI ABITUALMENTE in un comune compreso nell'ambito territoriale dell’Azienda

Sanitaria Triestina. E’ considerata dimora abituale:

� la RESIDENZA ANAGRAFICA e, in mancanza di essa � il DOMICILIO che figura sul PERMESSO DI SOGGIORNO � l'OSPITALITÀ' da PIU' DI TRE MESI in un centro di accoglienza debitamente

documentata. � La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha il

domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita.

A tal fine lo straniero, in mancanza della residenza anagrafica, deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare la propria domiciliazione effettiva che deve risultare dall'esibizione della documentazione (permesso di soggiorno o documento rilasciato dal centro di accoglienza). Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di Assicurazione e Malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro confronti, le norme relative alla sicurezza sociale di cui regolamenti comunitari, a parità di condizione con i cittadini italiani iscritti al SSR.

Decorrenza e durata dell’iscrizione Lo straniero ottiene così l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e il rilascio della tessera, con decorrenza analoga a quella del permesso di soggiorno e comunque per tutta la durata del permesso di soggiorno. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è altresì confermata allo straniero in possesso dei requisiti descritti sopra, eventualmente già cancellato dall'anagrafe sanitaria, che esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno. Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico o protezione sussidiaria in fase di iscrizione possono iscriversi al SSR per la durata di un anno, presso la ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l’obbligo, nella fase di

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rinnovo dello stesso di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo. L'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale ha valore ricognitivo del diritto all'assistenza sanitaria, diritto che insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, cioè il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi già indicati, anche in assenza di iscrizione all'Azienda Sanitaria Locale. Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ma altresì a erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Il principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti, fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia coincidente con la validità iniziale del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa per:

- scadenza del permesso salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo dello stesso o il permesso di soggiorno rinnovato;

- mancato rinnovo del permesso; - revoca del permesso; - annullamento del permesso; - espulsione dello straniero.

Negli ultimi tre casi la Questura provvede a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale. L'iscrizione cessa anche per il venire meno delle condizioni che determinano l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Limiti temporali Caso Senza scadenza Permesso di Soggiorno a tempo indeterminato 30 giorni (rinnovabili) • Ricorso dei richiedenti asilo contro il diniego del rilascio

del permesso di soggiorno • Richiedenti iscrizione volontaria non ancora in possesso

del permesso di soggiorno 3 mesi (rinnovabili) • Richiedenti Permesso di Soggiorno in possesso di

cedolino di richiesta • Richiedenti rinnovo del Permesso di Soggiorno in

possesso di cedolino di richiesta Un anno Richiesta o Permesso di soggiorno per protezione

internazionale, asilo politico e protezione sussidiaria presso la ASL dove l’interessato dichiara di domiciliare.

31/12 aaaa Scadenza massima per l’iscrizione volontaria Altra scadenza • Permesso di soggiorno a tempo determinato

• Lavoratori stagionali • Detenuti e internati, in semilibertà o con forme alternative

alla pensa

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Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi previsti per l’esenzione.

Richiedenti asilo All’atto del rilascio delle tessere sanitarie a stranieri che hanno un permesso di soggiorno per RICHIESTA di asilo politico e umanitario deve essere riportato, sulla tessera stessa, nell’apposito spazio riservato alle esenzioni, la dicitura: “RICHIEDENTE ASILO (politico o umanitario): esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. Per quanto riguarda la partecipazione alla spesa sanitaria i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati , ne consegue, che per essere esenti dalla spesa, devono sottoscrivere la dichiarazione circa il possesso di un reddito non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente. I richiedenti asilo e i loro familiari inseriti nei servizi di accoglienza sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, a cura del gestore del servizio di accoglienza. Per gli stranieri richiedenti asilo, l'iscrizione obbligatoria copre anche il periodo dell'eventuale ricorso contro il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, documentato mediante l'esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza all'autorità di polizia, in tal caso l'iscrizione è rinnovata di volta in volta per un periodo massimo di 30 giorni.

Ricettari Le richieste di prestazioni sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale riportando il codice di esenzione E02 e contrassegnando la tipologia della ricetta con EE.

2.3

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Stranieri non in regola con il permesso di soggiorn o: STP Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria: 1) CURE OSPEDALIERE URGENTI ED ESSENZIALI, ANCORCHE’ CONTINUATIVE

comprese quelle erogate in regime di day hospital e pronto soccorso

Ai fini dei trapianti, considerati terapie essenziali, lo straniero STP è trattato al pari del cittadino italiano; nel caso particolare del trapianto di midollo osseo, può essere effettuata la ricerca del donatore, anche all’estero, al pari dei cittadini italiani.

2) CURE AMBULATORIALI URGENTI ED ESSENZIALI, ANCORCHE’ CONTINUATIVE per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.

Per cure urgenti si intendono le "cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona". Per cure essenziali si intendono le "prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)". E' stato affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso. Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni.

3) PRESTAZIONI MINIME ESSENZIALI quali i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e

collettiva. In particolare sono garantiti: a) tutela sociale della gravidanza e maternità (compresa l’interruzione volontaria della gravidanza), compreso l’accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane b) tutela della salute del minore (comprese le visite domiciliari dei pediatri a favore dei minori di anni 14); c) vaccinazioni previste dai piani sanitari d) interventi di profilassi internazionale; e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai SERT, dai CSM e le prestazioni nei confronti di soggetti affetti da HIV.

2.4

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Attribuzione codice regionale a sigla STP

Agli stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell'assistenza, deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), riconosciuto su tutto il territorio nazionale e che identifica l'assistito:

- per tutte le prestazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 - per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni

di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate;

- per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso.

Tale codice identificativo è composto da 16 caratteri: STP (3 caratteri) Straniero Temporaneamente Presente Codice Istat (6 caratteri) Regione e Azienda che rilascia il codice Numero progressivo (7 caratteri) del codice rilasciato dall’Azienda Il rilascio del codice ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Per attribuire il codice l’operatore incaricato deve rilevare i dati anagrafici, a prescindere che lo straniero sia in possesso o meno di documentazione di identificazione, dovendosi sempre poter verificare il destinatario della prestazione .

Rilascio tessera STP Contestualmente all’attribuzione del codice viene rilasciato un tesserino riportante il codice assegnato, la data del rilascio, la data di scadenza, l’indicazione della sottoscrizione della dichiarazione di indigenza e le date degli eventuali rinnovi. Il rilascio del tesserino, non costituisce iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, le cure saranno sempre e comunque erogate così come stabilito dalla normativa in vigore. Nell’ambito della Provincia di Trieste sono state individuate le seguenti strutture atte a rilasciare il tesserino STP (verificare):

� Sportelli amministrativi San Giovanni Distretto 4 � Accettazione ricoveri Ospedale di Cattinara � Accettazione ricoveri Ospedale Maggiore � Ufficio Accesso Prestazioni Ospedale Burlo Garofolo

Dichiarazione di indigenza Al momento dell’assegnazione del codice regionale a sigla STP è necessario verificare se il destinatario della prestazione ha i mezzi per pagare la prestazione fruita o se è indigente. Se dichiara di non poter pagare gli si deve far sottoscrivere “l’autocertificazione di indigenza” secondo lo schema allegato (allegato n. 3), la prima parte sarà compilata e sottoscritta dalla persona indigente, la seconda dall’operatore che riceve l’autocertificazione. Anche la dichiarazione di indigenza, come il codice STP, ha validità semestrale ma non è rinnovabile. Pertanto allo scadere del semestre lo straniero dovrà sottoscriverne un’altra.

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Per le registrazioni e per la compilazione dei modelli è sempre necessario rilevare tutti i dati anagrafici anche in assenza di documenti di identità. L’autocertificazione originale deve rimanere agli atti dell’azienda debitamente compilata e sottoscritta: mentre sul tesserino i dati anagrafici o identificativi della persona non vanno MAI riportati, sull’autocertificazione i dati vanno SEMPRE riportati. In caso di richiesta di cure da parte di stranieri irregolari, prima di assegnare il codice STP, andrà sempre verificato se la persona ne è già in possesso, se ha smarrito il tesserino o se ha dimenticato di portare con sé il tesserino. La verifica va fatta attraverso terminale ovvero telefonicamente alla sede distrettuale competente. In caso di riscontro positivo, si rilascerà un duplicato del tesserino STP.

Codici STP attribuiti da altre Aziende Se lo straniero risulta in possesso di un codice attribuitogli da altra Azienda, anche se di altra Regione, manterrà comunque il codice originario . Se trattasi di primo accesso alle strutture della provincia di Trieste, accertato il sussistere della condizione di indigenza, va comunque richiesta la sottoscrizione dell’autocertificazione e va riportata sulla tessera. Gli eventuali rinnovi della tessera emessa da altra Azienda anche se di altra Regione sono riportati direttamente sulla tessera dell’altra Azienda. Se lo spazio dovesse risultare insufficiente si rilascia una tessera secondo il modello adottato dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia mantenendo comunque il codice originariamente attribuito dall’altra Azienda. In questo caso si ritira la tessera originale che si trattiene agli atti.

Compartecipazione alla spesa sanitaria Lo straniero irregolarmente presente paga le prestazioni per intero secondo le tariffe stabilite dalle Regioni a meno che non si dichiari INDIGENTE. In tale ipotesi le cure saranno erogate senza oneri a carico dell’assistito fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) fino a un massimo di 46,00 Euro a parità con i cittadini italiani. In analogia a quanto previsto per i cittadini italiani gli “Stranieri STP” indigenti sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per quanto riguarda:

- ricoveri ospedalieri urgenti, - prestazioni ambulatoriali urgenti ad accesso diretto (pronto soccorso, guardia

medica, ecc.), - visite medico-generiche, - interventi di prevenzione delle malattie e profilassi finalizzati alla tutela della salute

pubblica - vaccinazioni obbligatorie - prestazioni previste nei protocolli della maternità - prestazioni a tutela dell’infanzia - soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti nonché da malattie rare; in questo

caso il codice di esenzione sarà indicato, a cura del medico prescrivente, nell’apposita casella dedicata alle esenzioni.

Nei restanti casi di prestazioni ambulatoriali urgenti e continuative, ricoveri programmati, prescrizioni di farmaci l’erogazione della prestazione avverrà previo pagamento del ticket tenendo conto, però, dell’ulteriore indicazione fornita dalla Direzione Regionale della Sanità:

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“E’ chiaro, comunque, che, nel caso di straniero indigente che non sia in grado di pagare neanche le quote di partecipazione alla spesa, l’onere resterà a carico della struttura erogatrice”.

E’ difficile stabilire quando lo straniero non sia in grado di pagare il ticket e l’operatore di sportello, che è la persona preposta a riscuotere il ticket, non può promuovere una attività ispettiva circa la veridicità di ciò che l’interlocutore in questione sta sostenendo.

In caso lo straniero non intenda pagare quanto dovuto, l’operatore di sportello invierà l’interessato presso il coordinatore di sede, il quale apporrà sull’impegnativa gli estremi della Circolare della Regione “Prot. 18689 dd. 19/09/2001 ”, debitamente controfirmata. Va inoltre apposto il codice di esenzione che in questo caso è X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione trattata.

Ricettari Le richieste di prestazioni sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale riportando in luogo del codice fiscale il codice STP, in luogo del codice di esenzione X01 e contrassegnando la tipologia della ricetta con ST (straniero STP). Per la compartecipazione alla spesa sanitaria si rimanda a quanto immediatamente sopra riportato.

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3 CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI

AL SERVIZIO SANITARIO

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regiona le Gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi rispetto a quelli esposti nel paragrafo precedente quali ad esempio: � dimora o residenza elettiva (che non svolgano attività lavorativa) � religiosi o di culto 8 � personale accreditato c/o rappresentanze diplomatiche non obbligato all'iscrizione � accompagnatori di soggiornanti per cure mediche � volontariato 9 � familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 05/11/2008 � studio e persone collocate alla pari 10 � e altre categorie che possono essere individuate per esclusione rispetto ai casi previsti per

l'iscrizione obbligatoria ossia, in genere, coloro che producono un reddito non soggetto a tassazione IRPEF, sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale o mediante la stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. L’iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi , fatto salvo il diritto dello studente o della persona collocata alla pari che può chiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori. L'iscrizione volontaria è subordinata al pagamento di un contributo annuale, calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.

Calcolo del contributo � L'ammontare del contributo si calcola applicando l'aliquota del 7,5% fino a euro 20.658,28

e del 4% per gli importi eccedenti i 20.658,28 euro fino al limite di euro 51.645,69. L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo minimo di euro 387,34 né superiore all’importo massimo di euro 2.788,86

I richiedenti l'iscrizione volontaria devono autocertificare il reddito lordo prodotto nell'anno precedente . Se la persona non ha redditi propri si fa riferimento a quello del familiare di cui risulta a carico. Per la conversione in euro della valuta del Paese estero, si applica il tasso di cambio vigente alla data dell'autocertificazione. L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

8 Se il religioso produce un reddito IRPEF in Italia ha diritto all’iscrizione obbligatoria gratuita 9 Per “volontariato” si intendono i cittadini che partecipano ad un programma di volontariato attraverso una ASSOCIAZIONE PROMOTRICE che è tenuta alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per l’intero periodo di durata del programma. 10 L’ammontare del contributo per coloro che sono presenti per motivi di studio o collocati alla pari è fisso così come specificato nel paragrafo relativo al “Calcolo del contributo”

3.1

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Per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e per le persone collocate alla pari è prevista l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale con diversi versamenti contributivi: � Lire 149,77 per motivi di studio � Lire 219,49 per stranieri collocati alla pari In questi ultimi due casi l'iscrizione ha carattere individuale e sono quindi esclusi gli eventuali familiari a carico . I familiari degli studenti e degli stranieri collocati alla pari sono eventualmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in relazione alla motivazione riportata sul loro permesso di soggiorno. Se i familiari risultano a carico dello studente o della persona collocata alla pari il titolare, invece del contributo forfetario, deve versare il contributo nell'intero ammontare, in proporzione al reddito prodotto e comunque non inferiore a euro 387,34.11 Per quanto riguarda gli stranieri collocati alla pari, la domanda di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale deve essere presentata, entro dieci giorni dal collocamento presso la famiglia, da parte del membro che ha sottoscritto l'accordo di intesa. Lo stesso è altresì tenuto a versare il contributo previsto (euro 219,49). Il versamento del contributo si effettua su bollettino di c/c postale intestato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, reperibile presso le diverse sedi distrettuali. c/c 181347 intestato a: “SSR FVG – Assessorato alla Sanità” causale di versamento: “contributo SSR per l’anno…”

Rilascio tessera sanitaria Nei casi di iscrizione volontaria la tessera è rilasciata allo straniero che: 1. Effettui richiesta scritta all'azienda sanitaria utilizzando la specifica scheda prevista dal

art. 10 D.M. 8.10.1986 (ALLEGATO n. 4) 2. - Esibisca il Permesso di soggiorno o la Carta di soggiorno oppure, se in fase di rinnovo, il

cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dalle Poste italiane ovvero: - esibisca i documenti comprovanti l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno o della Carta di Soggiono. In quest'ultimo caso si effettua un iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a carattere provvisorio, previo versamento del relativo contributo, con scadenza a 30 giorni, rinnovabili. Sulla tessera sanitaria va riportata la dicitura: "ISCRIZIONE PROVVISORIA per PRESTAZIONI URGENTI ed ESSENZIALI". - se studente con presenza inferiore ai 3 mesi (in questo caso non è richiedibile il permesso di soggiorno) la dichiarazione di presenza dell’autorità di frontiera o del questore. L'iscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione sospensiva, copre comunque le prestazioni urgenti ed essenziali fruite in tale periodo.

3. Esibisca la quietanza comprovante il pagamento del contributo. 4. Sia in possesso del CODICE FISCALE.

11 I soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi non devono versare il contributo di iscrizione volontaria in quanto, in sede di dichiarazione, hanno già assolto al versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi, per lo più, dovrebbero rientrare tra gli iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale in quanto lavoratori autonomi o subordinati anche se con permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi..

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5. Sia RESIDENTE in un comune rientrante nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria presso la quale chiede l'iscrizione.

Se trattasi di prima iscrizione, in mancanza della residenza anagrafica , si può procedere all’iscrizione anche sulla base della domiciliazione effettiva attraverso l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve comunque risultare dall'esibizione della documentazione. Anche in questo caso l’iscrizione avrà carattere provvisorio. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone collocate alla pari, per i quali si fa riferimento all'effettiva dimora. Il Permesso di Soggiorno per motivi di studio è rilasciato solo per periodi superiore a 3 mesi, pertanto gli studenti che richiedono l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale devono presentare copia della dichiarazione di presenza rilasciata dall’autorità di frontiera o dal Questore.

Decorrenza e durata dell’iscrizione L'iscrizione spetta al cittadino straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori. In questi casi si rilascia la tessera sanitaria con decorrenza dalla data cui la persona si presenta allo sportello e con scadenza 31 dicembre di ogni anno o, per un periodo inferiore, se coincidente con la scadenza del permesso di soggiorno nel corso dell'anno; a fronte del rinnovo dello stesso si emetterà una successiva tessera con scadenza massima 31 dicembre dell'anno in corso, sempre usufruendo della copertura del contributo annuale versato. La persona ha il diritto di scegliere il medico di base. L'iscrizione volontaria non ha decorrenza retroattiva proprio perché l'iscrizione ha valore costitutivo del diritto all'assicurazione sanitaria a differenza dell'assicurazione obbligatoria nella quale l'iscrizione ha solo valore ricognitivo.

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi previsti per l’esenzione. Per fruire dell’esenzione per patologia l’assistito deve essere in possesso di un certificato riconosciuto in Italia.

Assicurazione Privata Gli stranieri regolarmente soggiornanti e i cittadini comunitari che non hanno diritto a iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, nemmeno in forma volontaria, possono assicurarsi mediante la stipula di assicurazione privata con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. A titolo di esempio rientrano in questi casi i cittadini stranieri presenti per turismo e affari e i cittadini comunitari, che permangono sul territorio italiano per più di tre mesi:

3.2

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- che dispongono per loro stessi e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno

- che sono iscritti presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispongono, per loro stessi e i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno.

L’assicurazione privata, per essere valida, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia - prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza - indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela - indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso - essere correlata da una traduzione in italiano

Per i cittadini stranieri che partecipano ad un programma di volontariato l’organizzazione promotrice del programma di volontariato è tenuta alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria del volontario per l’intero periodo di durata del programma, se il periodo di permanenza è superiore ai 3 mesi può richiedere l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale (previo pagamento del contributo),

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario bianco (intestato). Le prestazioni sono pagate per l’intero costo.

Cittadini non iscritti né in possesso di assicurazi one privata Gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (si tratta per lo più di brevi periodi es.: turismo, visite, affari) hanno diritto all’assistenza secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 286/98. Sono ad essi garantite le prestazioni sanitarie urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero e di day hospital) per le quali devono essere corrisposte le tariffe determinate dalle Regioni. Gli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso, hanno preventivamente dichiarato la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Le prestazioni sanitarie di elezione, sia ambulatoriali che ospedaliere, sono erogate previo pagamento per intero della prestazione secondo le tariffe determinate dalle Regioni.

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario bianco (intestato). Le prestazioni sono pagate per l’intero costo.

3.3

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4 CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

PER “CURE MEDICHE”

L’amministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologia, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria. Tali ricoveri devono essere autorizzati dalla Direttore Regionale della Salute e Protezione Sociale.

Stranieri che chiedono il visto di ingresso per cur e mediche Lo straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che

indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell’eventuale degenza prevista, in osservanza delle disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere correlata di traduzione in lingua italiana.

Stranieri trasferiti per cure mediche nell’ambito d i interventi umanitari L'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia viene data: • da parte del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero degli Affari Esteri per i

cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate; • da parte delle Regioni d'intesa con il Ministero della Sanità, le Aziende Sanitarie Locali e

le Aziende Ospedaliere per prestazioni di alta specializzazione che rientrano in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

4.1

4.2

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a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono

facilmente accessibili competenze medico - specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario bianco (intestato). Le prestazioni sono pagate per l’intero costo.

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5

STRANIERI MINORI

Sono considerati minori coloro che hanno un'età inferiore ad anni 18. Nelle more dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. I minori, come indicato dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con Legge n. 176 del 27.5.91, hanno sempre diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di servizi medici e di riabilitazione. Nessun minore può essere privato del diritto di accesso a tali servizi. Presso ogni distretto è presente l'Unità di Tutela della salute dei Bambini, Adolesc enti, Donna e Famiglia per prendersi cura del minore straniero presente sul territorio triestino; la stessa Unità provvede a verificare che il fanciullo abbia eseguito le vaccinazioni obbligatorie in Italia contro la poliomielite, l'epatite B, il tetano e la difterite. Per gli adempimenti burocratico amministrativi, sintetizzati di seguito, si fa comunque rinvio a quanto detto per i maggiorenni.

Stranieri minori in regola con il soggiorno I minori regolarmente presenti sono a carico del genitore, del tutore o dell'affidatario. Se sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla spesa sanitaria come i cittadini italiani altrimenti, se non sono iscritti, il diritto si assimila a quello definito per il genitore, tutore o affidatario. Le prescrizioni sono redatte su ricettario regionale (prescrizione - richiesta - proposta) o ricettario privato a seconda che il fanciullo sia o meno in possesso della tessera. All’atto del compimento della maggiore età, allo straniero che risulti iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, avente titolarità in quanto presente sul permesso o carta di soggiorno dei genitori, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio. Tale condizione fa sì che non debba comportare il pagamento del contributo di iscrizione al SSN in quanto in presenza di una precedente iscrizione a titolo obbligatorio.

Stranieri minori adottati o in affido a scopo di ad ozione Il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione ha diritto alla iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione avviene con le stesse modalità previste per la prima iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del minore italiano (documento d’identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore).

5.1

5.2

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Stranieri minori non in regola con il soggiorno I pediatri di libera scelta devono effettuare le visite (attraverso il sistema delle visite occasionali, con successiva richiesta di rimborso alla Azienda Sanitaria) nei confronti dei minori di anni 14 non in regola con il permesso di soggiorno, che siano o meno in possesso del codice STP. Se il minore non è in possesso del codice STP il pediatra effettuerà senz’altro la visita e lo inviterà ad andare a richiedere il codice presso il distretto. Se il minore è accompagnato si fa carico dell'onere delle cure erogate il genitore, il tutore o l'affidatario, a meno che non venga prodotta, a cura degli stessi, autocertificazione di indigenza.

Stranieri minori non accompagnati Le prime cure erogate ai minori presenti, non accompagnati, senza genitori o senza tutore o ancora senza affidatario, sono erogate in forma gratuita. La presenza del minore non accompagnato deve essere segnalata al Tribunale per i Minorenni nonché al Comitato per i minori stranieri, con i mezzi idonei a garantirne la riservatezza I minori non accompagnati affidati al Comune, hanno l’obbligo di iscrizione al SSN e, al fine di facilitare la piena tutela della salute del minore e della comunità di accoglienza, sono esentati totalmente dal pagamento del ticket per i primi tre mesi di iscrizione . Sulla tessera va apposto il timbro riportante la dicitura “Esente totale ticket” con la dicitura “Regione FVG prot. 10121 del 05/05/2006”. .

Stranieri minori provenienti da Paesi in gravi diff icoltà sociali, ambientali e politiche

I minori extracomunitari, provenienti da Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche tramite Associazioni di volontariato ed altri Enti o Istituzioni a cui è stata riconosciuta facoltà di accoglienza da parte del comitato minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Regionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno.

Rilascio della tessera sanitaria La tessera sanitaria è rilasciata al minore straniero qualora: 1. DIMORI in un comune compreso nell'ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Triestina. 2. Esibisca la documentazione comprovante che il soggiorno deriva effettivamente da

iniziative di Associazioni di volontariato iscritte al Registro generale delle organizzazioni del volontariato o da altri Enti o Istituzioni a cui è stata riconosciuta facoltà di accoglienza da parte del Comitato minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

5.3

5.5

5.4

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Gli accompagnatori indicati dalle stesse associazioni o Enti sono regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Regionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno. L’iscrizione avviene presso l’Azienda per i Servizi Sanitari in cui dimorano.

Decorrenza e durata dell’iscrizione Sono regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Regionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno. La scelta del medico di medicina generale o del pediatra invece, decorre dalla data di presentazione allo sportello con la validità limitata al periodo di durata del permesso di soggiorno. Lo stesso tesserino potrà essere aggiornato e riutilizzato ogni qualvolta i soggetti torneranno a soggiornare sul territorio regionale, utilizzando il medesimo Codice Regionale Assistito (CRA), nel rispetto delle motivazioni che danno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario.

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi previsti per l’esenzione, comprese eventuali convenzioni stipulate. E’ tenuto a corrispondere l’importo dovuto il genitore, tutore o affidatario che ha in carico il minore.

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6

ASSISTITI IN BASE A PATTI BILATERALI

Accordi internazionali Italia Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia, Principato di Monaco, Macedonia, Montenegro, Serbia, Repubblica San Marino, Tunisia, Città del Vaticano e Santa Sede I cittadini di Stati con i quali l’Italia ha stipulato accordi internazionali, hanno diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale qualora in possesso dei moduli di autorizzazione rilasciati dal Paese di origine12 che danno diritto alle cure urgenti e all’assistenza medico generica in forma indiretta attraverso il sistema delle visite occasionali e quindi l’accesso a tutte le prestazioni sanitarie. Partecipano alla spesa sanitaria ed hanno diritto alle stesse forme di esenzione, per invalidità, patologia e reddito dei cittadini italiani iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. In relazione al reddito: devono produrre idonea autocertificazione da apporre a tergo della ricetta. In relazione alla patologia e allo stato di gravidanza: devono presentare, al medico prescrivente, apposito certificato rilasciato dalla Cassa estera di appartenenza o da un medico delle strutture sanitarie abilitate. In relazione all'appartenenza ad una categoria (es.: cieco, sordomuto ecc.): devono presentare, al medico prescrivente, idonea certificazione (o libretto) per dimostrare l'appartenenza alla categoria semprecchè rientri in una delle categorie esentate "ad effetto generale" dalla normativa italiana in materia. Qualora lo straniero non sia in possesso dei modulari rilasciati dal paese di origine è tenuto a pagare le prestazioni per intero secondo le tariffe stabilite dalla Regione.

Ricettari Le richieste di prestazioni ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, contrassegnando la tipologia della ricetta con EE (assistito in possesso di documento che attesti il diritto alla assistenza in Italia) e riportando a tergo le informazioni richieste (a cura del medico prescrittore).

Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi previsti per l’esenzione. Per fruire dell’esenzione per patologia l’assistito deve essere in possesso di un certificato riconosciuto in Italia.

12 Le categorie di assistibili sono diverse da Paese a Paese, p.e. con la Tunisia vigono accordi solo per i lavoratori tunisini in Italia

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7

LAVORATORI FRONTALIERI Sono considerati lavoratori frontalieri coloro che, pur avendo la residenza in uno Stato confinante dove ritornano normalmente ogni giorno, o almeno una volta alla settimana, sono occupati nel territorio di altro stato confinante. Il lavoratore frontaliero può chiedere e ottenere le prestazioni sanitarie sia tramite l'istituto dell'area di residenza sia tramite l'istituto competente per territorio con riferimento all'indirizzo della ditta presso la quale presta l'attività lavorativa. Il lavoratore frontaliero è iscritto nelle liste dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente sulla sede di lavoro.

Rilascio della tessera sanitaria La tessera è rilasciata al lavoratore frontaliero che: 1. Esibisca il Permesso di Soggiorno oppure, se in fase di rinnovo, la richiesta di rinnovo. 2. Sia in possesso del CODICE FISCALE. 3. Esibisca il Certificato di Residenza nello stato confinante. 4. Consegni la dichiarazione del datore di lavoro riguardante anche gli eventuali familiari a

carico. L'assistenza sanitaria è estesa anche ai familiari a carico . Per queste categorie non è prevista la scelta del medico di fiducia per cui le visite medico generiche vengono effettuate in forma indiretta con il sistema delle visite occasionali. Contestualmente al rilascio della Tessera Sanitaria si provvede a trasmettere al datore di lavoro una nota con la quale lo si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria l'eventuale cessazione, interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale i cittadini, italiani o stranieri, che hanno i requisiti sopra descritti e che provengono dalla Austria, dalla Slovenja e del territorio croato di Buie.

Decorrenza e durata dell’iscrizione Sono iscritti per tutta la durata dell’attività lavorativa.

Ricettari Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi previsti per l’esenzione. .

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STUDENTI

Caso Documentazione da esibire (*)

• Iscrizione se in possesso di modello E 106 e • Attestato del corso di formazione professionale

o di studio frequentato

Cittadini comunitari (compresi Spazio Economico Europeo e Svizzera) • Se NON in possesso del modello 106:

• possono richiedere l’iscrizione volontaria al SSN previo pagamento del contributo per sé ed eventualmente per i familiari a carico regolarmente presenti

In alternativa: • possono fruire delle cure urgenti ed essenziali

ospedaliere ed ambulatoriali attraverso l’esibizione della TEAM

• possono stipulare una polizza privata con istituti assicurativi riconosciuti sul territorio nazionale

Cittadini comunitari residenti • certificato di residenza • iscritti al pari dei cittadini italiani

Cittadini non comunitari

• PdS per motivi di studio • Iscrizione volontaria al SSN previo pagamento

del contributo per sé ed eventualmente per familiari a carico regolarmente presenti oppure:

• Possono stipulare una polizza privata con istituti assicurativi riconosciuti sul territorio nazionale

(*) o autocertificazione laddove prevista dalla norma (es. iscrizione centri per l’impiego, residenza, etc…)

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Familiari a carico Per l’individuazione dei familiari a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano i percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia. In quest’ultimo caso si fa generalmente riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi dalla quale appaiono i familiari a carico. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797 e successive modifiche e integrazioni …. Art. 1 Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi artt. 3 e 8, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità. Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli stessi. Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retributivo alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani. Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati. Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità. Art. 2 Gli assegni familiari non spettano: a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori a domicilio; d) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine

determinati lavori nell'interesse dei loro clienti. Art.3 Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capifamiglia: a) il padre b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata, o abbandonata dal marito e con a

carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione, o in servizio militare semprecchè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia (1).

Si considerano altresì capifamiglia: a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità

permanente al lavoro del loro padre, semprecchè la madre non fruisca di assegni familiari (2); b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati agli organi competenti ai sensi di legge. Art. 4 Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

Appe ndice

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Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età. Art. 5 I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quanto questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capofamiglia quando convivono con esso. In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio. Art. 6 Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia: a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel

complesso a lire ******. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette (1); b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19 (2). Art. 7 Circa i limiti reddituali o di status per la corresponsione degli assegni familiari. Vedere le tabelle INPS Art. 8 Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche: a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale, il lavoratore fu regolarmente

affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purché il

lavoratore percepisca gli assegni per il genitore da essi discendente ovvero il genitore stesso sia morto (1).

Autocertificazione cittadini stranieri Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Art. 3 ® Soggetti 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone

giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. ®

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. ®

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare

nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazionic sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazione) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. ®

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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio Sanitario Regionale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato/a il ______________________________ a ________________________________________________

Residenza a __________________________ via _______________________________________________

Stato _____________________________________

Domicilio a _____________________________________________________ Provincia _______________

Via____________________________________________________________________________________

Tel___________________________ (eventuale Codice Fiscale) ___________________________________

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R A ■ di essere cittadino/a comunitario/a di cittadinanza (Stato) ___________________________________

■ di non possedere i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

■ di essere privo di assicurazione sanitaria privata o di diritto all’assistenza sanitaria a carico dello Stato

di residenza

■ di essere privo di risorse economiche sufficienti

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Firma del dichiarante Data,

__________________________________________

Dichiarazione sottoscritta, in presenza del dipendente addetto, dall’interessato/a identificato/ mediante il

documento ______________________________________ che si allega in copia.

Trieste, Il Dipendente addetto

__________________________________________ CODICE ASSEGNATO |_E_|_N_|_I_|_0_|_6_|_0_|_1_|_0_|_1_|__|__|__|__|__|__|__| DATA ASSEGNAZIONE ______________________DATA SCADENZA __________________________

Allegato 1

Page 37: Assistenza Stranieri Italia 2011

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio Sanitario Regionale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato/a il ______________________________ a ________________________________________________

Residenza a __________________________ via _______________________________________________

Stato _____________________________________

Domicilio a __________________________ Provincia _________Via________________________________

Tel___________________________ (eventuale Codice Fiscale) ___________________________________

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R A

Che il proprio/a figlio/_____________________________________________________________________ Nato/a il ______________________________ a ________________________________________________

Residenza a __________________________ via _______________________________________________

Stato _____________________________________

Domicilio a __________________________ Provincia _________Via________________________________

■ è cittadino/a comunitario/a di cittadinanza (Stato) ___________________________________ ■ non possiede i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ■ è privo di assicurazione sanitaria privata o di diritto all’assistenza sanitaria a carico dello Stato di

residenza ■ è privo di risorse economiche sufficienti

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Firma del dichiarante Data,

__________________________________________

Dichiarazione sottoscritta, in presenza del dipendente addetto, dall’interessato/a identificato/ mediante il

documento ______________________________________ che si allega in copia.

Trieste, Il Dipendente addetto

__________________________________________ CODICE ASSEGNATO |_E_|_N_|_I_|_0_|_6_|_0_|_1_|_0_|_1_|__|__|__|__|__|__|__| DATA ASSEGNAZIONE ______________________DATA SCADENZA __________________________

DICHIARAZIONE RESA DA ALTRA PERSONA

Allegato 2

Page 38: Assistenza Stranieri Italia 2011

STP - DICHIARAZIONE D'INDIGENZA

PER I SOGGETTI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 35, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 n. 286

"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISC IPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO "

Il/La __ sottoscritt _______________________________________________________________________

nat__ in ______________________________________________________ il _______________________

(Città) (Stato)

Sotto la propria responsabilità ed ai sensi di legge

DD II CC HH II AA RR AA Di essere privo di risorse economiche sufficienti e di avere a carico i seguenti familiari:

nome cognome grado di parentela 1 _____________________________ ________________________ ______________________

2 _____________________________ ________________________ ______________________

3 _____________________________ ________________________ ______________________

4 _____________________________ ________________________ ______________________

5 _____________________________ ________________________ ______________________

(se risultano altri familiari usare un altro foglio) Data,

Firma del dichiarante _________________________________________ NOTA BENE: le dichiarazione false sono punite dalle leggi dello Stato italiano (art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni) *************************************************** ************************************

RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE ASSEGNA IL C ODICE STP

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA" Via del Farneto n. 3 - Trieste CODICE ASSEGNATO ALLO STRANIERO |_S_|_T_|_P_|_0_|_6_|_0_|_1_|_0_|_1_|__|__|__|__|__|__|__| DATA ASSEGNAZIONE ______________________DATA SCADENZA __________________________ TIMBRO DELL'UFFICIO QUALIFICA E NOME DI CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE

______________________________________________________

Allegato 3

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RICHIESTA DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Scheda statistica di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 13 maggio 1986

Prima iscrizione

Conferma iscrizione Il sottoscritto chiede l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale. Allo scopo dichiara: Cognome ______________________________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________________________

Luogo di nascita _________________________________________ Data di nascita___________________

Nazionalità _____________________________________________________________________________

Residenza o domicilio all'estero_____________________________________________________________

Località Stato

Professione_____________________________________________________________________________

Codice fiscale italiano _____________________________________________________________________

Residenza anagrafica in Italia _______________________________________________________________

Comune Via

In mancanza di residenza anagrafica indicare la:

Dimora abituale in Italia comune di ___________________________________________________________

Comune Via

FAMILIARI A CARICO

Cognome e Nome

Data di nascita

Rapporto di parentela

Eventuali redditi

Allegato 4


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