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CAMERA DEI DEPUT A TI · legge presentati da tutte le forze politiche e le tante sollecitazioni...

Date post: 23-May-2020
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N. 697 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata APREA Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 6 giugno 2018 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma degli organi di governo delle istituzioni scolasti- che, anche alla luce della riforma della pubblica amministrazione e dell’autono- mia, richiamata, peraltro, nel testo della parte seconda, titolo V, e, in particolare, dell’articolo 117, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è ormai indif- feribile: nelle precedenti tre legislature il Parlamento ha posto all’ordine del giorno questa riforma senza riuscire a portarla a termine, nonostante i numerosi progetti di legge presentati da tutte le forze politiche e le tante sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola. Con la presente proposta di legge si intende proporre un modello che punti a trasformare radicalmente il governo delle istituzioni scolastiche, che si presenta, an- cora oggi, caratterizzato da elementi che non colgono i cambiamenti costituzionali e le innovazioni sulle norme di governo delle istituzioni scolastiche sia amministrative che didattiche. Elementi che si fondano sulla iper-regolazione dello Stato, sul formali- smo e sul controllo delle procedure piut- tosto che dei risultati, su un’anacronistica concezione autarchica dell’organizzazione, nonché su una concezione burocratica del ruolo dei docenti che non ne valorizza pienamente l’autonomia e la responsabilità professionali. La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall’eccessivo for- malismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse e ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione dei geni- tori e l’affievolirsi della loro partecipa- zione. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
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N. 697—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata APREA

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà discelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato

giuridico dei docenti

Presentata il 6 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma degliorgani di governo delle istituzioni scolasti-che, anche alla luce della riforma dellapubblica amministrazione e dell’autono-mia, richiamata, peraltro, nel testo dellaparte seconda, titolo V, e, in particolare,dell’articolo 117, come modificato dalla leggecostituzionale n. 3 del 2001, è ormai indif-feribile: nelle precedenti tre legislature ilParlamento ha posto all’ordine del giornoquesta riforma senza riuscire a portarla atermine, nonostante i numerosi progetti dilegge presentati da tutte le forze politiche ele tante sollecitazioni provenienti dal mondodella scuola.

Con la presente proposta di legge siintende proporre un modello che punti atrasformare radicalmente il governo delleistituzioni scolastiche, che si presenta, an-cora oggi, caratterizzato da elementi chenon colgono i cambiamenti costituzionali ele innovazioni sulle norme di governo delle

istituzioni scolastiche sia amministrative chedidattiche. Elementi che si fondano sullaiper-regolazione dello Stato, sul formali-smo e sul controllo delle procedure piut-tosto che dei risultati, su un’anacronisticaconcezione autarchica dell’organizzazione,nonché su una concezione burocratica delruolo dei docenti che non ne valorizzapienamente l’autonomia e la responsabilitàprofessionali.

La riforma degli organi collegiali dellascuola degli anni settanta ha cercato disuperare il centralismo dello Stato, ma hamostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. Ipoteri riconosciuti agli organi collegiali sonostati di fatto esautorati dall’eccessivo for-malismo centralistico e dalla limitatezzadelle risorse e ciò ha determinato unacontinua deresponsabilizzazione dei geni-tori e l’affievolirsi della loro partecipa-zione.

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Queste considerazioni portano a prefi-gurare una consistente e radicale modificadel modello di gestione delle istituzioniscolastiche nella direzione di un rafforza-mento degli organi di governo interni allestesse istituzioni e della distinzione, in or-dine alle competenze e alle prerogativedefinite dalla riforma costituzionale, dagliorgani di livello politico e amministrativodell’intero sistema. Ciò anche al fine diconiugare l’esigenza della piena valorizza-zione dell’autonomia professionale dei do-centi e dei dirigenti con quella della par-tecipazione degli utenti. La responsabiliz-zazione professionale dei dirigenti e deidocenti e la distinzione degli ambiti diintervento sono i cardini su cui poggiare unsistema decentrato imperniato sull’autono-mia.

La presente proposta di legge si innesta,pertanto, in un’iniziativa più generale diammodernamento del sistema educativo co-erente con il processo autonomistico, av-viato con l’articolo 21 della legge n. 59 del1997, che ridefinisce gli organi collegialiinterni come organi di governo, nel rispettodelle prerogative definite dalle modifichecostituzionali, e che tiene conto dell’ipotesidi decentralizzazione avanzata con il de-creto legislativo n. 226 del 2005.

La presente proposta di legge, coeren-temente con il dettato costituzionale del-l’articolo 33 (« La Repubblica detta le normegenerali sulla istruzione »), va al nucleoessenziale delle questioni dell’organizza-zione e della gestione delle scuole, supe-rando la concezione di tipo amministrativodegli organi collegiali che ha soffocato l’i-niziativa delle scuole e la stessa attività deidocenti.

La presente iniziativa legislativa rappre-senta una legge generale di princìpi cherispetta, approfondisce e valorizza le normesull’autonomia organizzativa della citatalegge n. 59 del 1997, di cui realizza vera-mente la lettera e lo spirito, dando allescuole la potestà regolamentare sulle que-stioni che riguardano tutto il funziona-mento interno; allo stesso tempo, essa rac-coglie le nuove istanze costituzionali. Essa,infatti, rafforza l’autonomia organizzativadella scuola, ma contemporaneamente la

apre all’apporto di risorse esterne sia diesperti che di rappresentanti degli enti lo-cali proprietari delle scuole e competentigià oggi in molti ambiti che interessano lagestione della scuola: orientamento, dirittoallo studio, disabilità eccetera.

Il superamento della vecchia concezionedel collegio dei docenti (unico organismopresente nella scuola prima del 1974), conl’assegnazione all’autoregolazione internadi tipo professionale delle competenze edell’articolazione del lavoro, valorizza erispetta la libertà di insegnamento, perchélibera la scuola e il lavoro dell’insegnanteda vincoli esterni e di tipo burocratico.

La presente proposta di legge individuanel consiglio di amministrazione l’organodi gestione della scuola come l’unico chenecessita di una regolazione da parte delloStato, dato che le scuole ne usano le risorsefinanziarie, e assegna al regolamento in-terno tutte le materie che possono essererisolte a livello di istituto determinando unmodello dinamico, capace di adattarsi siaalle molteplici situazioni delle istituzioniscolastiche che alla loro evoluzione orga-nizzativa e didattica.

Il testo, in particolare, recepisce i prin-cìpi e i criteri della modernizzazione dellepubbliche amministrazioni: separazione traorgani di indirizzo e organi di gestione;attribuzione ai dirigenti di poteri di ge-stione connessi alle responsabilità in or-dine ai risultati; partecipazione degli stu-denti e dei genitori come efficace stru-mento di indirizzo e di controllo.

Si tratta di restituire alla scuola unruolo centrale nella formazione dei giovanie una funzione di sostegno allo svilupposociale e culturale della società. La pre-sente proposta di legge introduce, inoltre,nel dibattito parlamentare la possibilità perle scuole autonome di trasformarsi in fon-dazioni nonché di avere partner pubblici eprivati che le sostengano, disposti a entrarenell’organo di governo della scuola e checontribuiscano a innalzare gli standard dicompetenza dei singoli studenti e di qualitàcomplessiva dell’istituzione scolastica. Inaltre parole, i partner che la scuola rico-nosce dovranno favorire il processo di in-novazione. Attraverso la trasformazione in

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fondazioni si vuole anche favorire una mag-giore libertà di educazione che poggia sullanatura sociale dell’educazione: un’opera dasvolgere entro quella società civile e queglienti pubblici e privati più vicini ai cittadini,che devono essere riconosciuti a pieno di-ritto come espressione dell’azione pub-blica.

D’altra parte, come è già emerso dalRapporto 2006 della Fondazione per lasussidiarietà, che ha esplorato le percezionidelle famiglie, delle istituzioni e delle im-prese rispetto alle applicazioni della sussi-diarietà in campo educativo, il 56 per centodegli intervistati auspicherebbe una scuolacon un sistema misto Stato-privato. Ciòvuol dire che anche in Italia, individuandole strategie giuste, si potrebbe presto arri-vare, come in Inghilterra, ad avere unoStato che svolga un’azione più di guida e dicontrollo che di gestione. Lo slogan di que-sto processo potrebbe diventare, anche pernoi, quello coniato dall’allora Primo mini-stro inglese Blair: lo Stato « from providerto commissioner ». Ma ancora più impor-tante, dentro questo cambiamento, che puòagevolmente trovare attuazione nel titolo Vdella parte seconda della Costituzione, re-sta la sfida di riallocare le risorse finan-ziarie destinate all’istruzione partendo dallalibertà di scelta delle famiglie, secondo ilprincipio che le risorse governative se-guono l’alunno (« fair funding follows thepupil »). Principio affermato già dall’arti-colo 26 della Dichiarazione universale deidiritti umani.

Il fatto che lo Stato abbia fino ad oggiinterpretato il diritto all’istruzione dei cit-tadini come una funzione propria e coin-cidente con un servizio esclusivamente sta-tale ha certamente prodotto effetti positivicome la scolarizzazione di massa, ma èanche vero che questo impianto apparesempre più come una « gabbia » che limitale opportunità da offrire ai nostri giovani ela libertà di scelta in campo educativo.

La sussidiarietà diventa la stella polaredi questo cambiamento. È questo il sensodel comma 2 dell’articolo 11 della presenteproposta di legge, che prevede un’autono-mia finanziaria delle istituzioni scolastichecollegata alla libertà di scelta delle famiglie,

che spostano i finanziamenti in base alleloro scelte.

Inoltre, poiché la qualità della scuola èfondata sulla qualità della condizione(norme generali) e della funzione (presta-zioni essenziali ovvero standard) dei do-centi, il capo III della presente proposta dilegge prevede la definizione di un nuovostato giuridico dei docenti e nuove moda-lità di formazione iniziale e di recluta-mento.

Infatti, l’insegnante non è un soggettoperfettamente fungibile ad ogni trasforma-zione strutturale, normativa e organizza-tiva della scuola. Ne è invece l’elementocostitutivo, soprattutto quando il sistema incui esso opera si avvia a rapidi e continuicambiamenti.

In effetti, negli anni in cui si è discussosull’autonomia delle scuole, non si è ope-rato conseguentemente:

a) per modificare il reclutamento (lalegge n. 124 del 1999 è la sanzione delvecchio sistema dei concorsi e delle sana-torie);

b) per riscrivere lo stato giuridico de-gli insegnanti in coerenza con il nuovoparadigma organizzativo e didattico (fles-sibilità) delle scuole;

c) per dare pertinenza alle compe-tenze richieste ai docenti con il trasferi-mento alle scuole di nuovi poteri e funzionitecniche, organizzative e didattiche (POF).

È significativo che ciò sia avvenuto – macon effetti non del tutto positivi – solo edesclusivamente per la figura del dirigentescolastico e del direttore dei servizi gene-rali e amministrativi, creando un oggettivosquilibrio e un’asimmetria tra le finalitàeducative della scuola e il suo funziona-mento amministrativo.

Non è una consolazione sapere che an-che in altri Paesi europei il problema sipone con le stesse caratteristiche, anche senell’Unione europea le carriere ci sono, e inmodo altrettanto impellente, e con l’unicadifferenza che in tali Paesi le difficoltà dicambiamento si sono tradotte in una crisidiffusa e drammatica dell’offerta di inse-gnanti. Ma anche l’Italia si sta avvicinando

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a questo limite, non ci deve ingannarel’affollamento delle graduatorie.

Resta, comunque, il fatto che senza unadefinizione chiara della funzione docentela scuola, come macchina amministrativa,manca del suo naturale carburante profes-sionale.

Finora il Parlamento (fin dalle originidel nostro sistema scolastico) si è occupatodell’insegnante essenzialmente come dipen-dente pubblico, alla stregua di tutti gli altriimpiegati dello Stato (si vedano le normesullo stato giuridico del 1906, 1923, 1957 e1974).

A partire dagli anni ottanta, ad essosono state assicurate – come agli altri im-piegati pubblici – la contrattazione e tuttele libertà sindacali, accentuando la suadipendenza piuttosto che la sua autonomiae responsabilità professionali.

Ma può esistere una vera autonomiadelle scuole senza un insegnante professio-nista, realmente responsabile dei risultati ?

Sembra di no, a giudicare dallo stato difrustrazione e di disagio che gli insegnanticontinuano a manifestare, nonostante igrandi progressi che nel dopoguerra si sonoregistrati nelle loro condizioni contrattualie anche retributive.

Le disposizioni contenute nel capo IIIdella presente proposta di legge partonodall’analisi di alcuni dei motivi di tale di-sagio.

In primo luogo, la dissoluzione dellostato giuridico tradizionale, di caratteresostanzialmente impiegatizio, non sosti-tuito da una nuova concezione dell’inse-gnante, adeguata al modello di autonomiadefinito dalla citata legge n. 59 del 1997. Ilvecchio stato giuridico basato sulla leggen. 477 del 1973 è stato demolito dalla suc-cessiva « privatizzazione » ovvero, più pre-cisamente, dalla contrattualizzazione delrapporto di lavoro, che ha « forzato », no-nostante i vincoli contenuti nell’articolo 2della legge n. 421 del 1992 (sulla base deiquali è stato emanato il decreto legislativon. 29 del 1993, successivamente abrogato ele cui norme sono confluite definitivamentenel decreto legislativo n. 165 del 2001), iconfini del campo riservato alla legge e aiprincìpi generali della professione.

A causa di questo sconfinamento, il pro-filo professionale, ma anche l’autogovernodella professione (organi collegiali territo-riali), la valutazione, gli standard, il codicedeontologico, la carriera, la formazione ini-ziale e in servizio sono rimasti come « re-sidui » di un’azione normativa che si è tuttasquilibrata sul lato contrattuale, senza al-cun vincolo. E non poteva essere diversa-mente, dato il silenzio dell’azione e dellaproposta legislativa.

Il processo di « impiegatizzazione » deidocenti (favorito dal numero decisamenteimpressionante: oltre 700.000 – nel 1957erano 261.000), « profezia » teorizzata neglianni settanta, ha avuto la sua compiutarealizzazione nel contesto di una regola-mentazione pattizia vasta e profonda, cheha inciso anche sull’immagine sociale, sullapercezione di sé e sugli stessi comporta-menti quotidiani dei docenti.

In secondo luogo, è stata prevista l’isti-tuzione di una dirigenza scolastica di tipoamministrativo, ma non come leadershipeducativa. La stessa definizione della diri-genza scolastica è avvenuta concretamente(articoli 25-bis e 25-ter del decreto legisla-tivo n. 29 del 1993, introdotti dal decretolegislativo n. 59 del 1998, oggi articolo 25del decreto legislativo n. 165 del 2001), inmancanza di un coerente sviluppo dellacarriera, in polemica con la funzione do-cente e non come naturale sviluppo dellacarriera, per cui oggi il dirigente scolasticoappartiene per profilo, per trattamento eco-nomico, per modalità di reclutamento e perfunzioni più alla carriera burocratico-amministrativa che non a quella di tipoeducativo e didattico.

La conseguenza è che le scuole sonooggi prive di una vera e propria leadership,un vuoto che non può essere riempito nédalle « funzioni obiettivo » (tutte elettive eprovvisorie), né tanto meno dai collabora-tori del dirigente – compreso il vice – sceltidal dirigente stesso senza criteri di compe-tenza e di merito professionali. Ambedue lesoluzioni sono un surrogato della carrieradocente che dovrebbe invece essere fondataessenzialmente su standard, valutazione, svi-luppo, professionalità, specializzazione eresponsabilità per i risultati.

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È inoltre da segnalare la mancata au-tonomia contrattuale (area autonoma dicontrattazione) dei docenti e delle artico-lazioni di tale funzione.

Per quanto riguarda l’autonomia con-trattuale della professione (nonostante l’e-splicita previsione dell’articolo 21, comma17, della legge n. 59 del 1997 e nonostantele promesse), l’insegnante – caso unico intutto il pubblico impiego – si trova ancoraaccomunato con tutto il personale dipen-dente della scuola – compresi gli ausiliari.Tale scelta politica ha avuto come conse-guenza quella vera e propria « anomalia »organizzativa costituita dall’istituzione dellarappresentanza sindacale unitaria (RSU)eletta in ogni istituzione scolastica, nellaquale l’insegnante può essere rappresen-tato da operatori e da lavoratori che nullahanno a che fare con la sua professione eche sono chiamati a definire per via patti-zia aspetti specifici dell’attività professio-nale docente dei quali non hanno cono-scenza e competenza alcune.

Comunque, resta la contraddizione diun organismo negoziale (RSU) in un con-testo organizzativo che non gode di alcunaautonomia o discrezionalità contrattualené gestionale (per quanto riguarda il per-sonale), dato che il consiglio della scuola(ovvero il dirigente scolastico) in Italia – adiversità di altri Paesi con altra tradizione– non ha il potere di assumere o di licen-ziare personale, ma dipende dalle normeamministrative per quanto si riferisce allagestione del bilancio, dell’organico e di ognialtra materia attinente al governo del per-sonale, che resta accentrato.

La legge, nel dare attuazione al princi-pio costituzionale della libertà di insegna-mento, non può limitarsi alla mera defini-zione della libertà, ma ha il compito distabilire regole precise con riferimento aivari aspetti che incidono su di essa, come,ad esempio, il modo con cui si identificanole attività del docente, l’eventuale tipologiadella funzione docente, i rapporti fra ildocente e la scuola, i rapporti fra la scuolae gli altri pubblici poteri, le procedure diassunzione, la stabilità del rapporto, i prin-cìpi su eventuali « carriere » eccetera. Inaltri termini, la libertà di insegnamento va

tutelata con norme di legge riguardanti nonsolo lo stato giuridico dei docenti « in sensostretto », ma anche molti aspetti dell’orga-nizzazione del servizio pubblico dell’istru-zione. Del resto, atteso che il docente nonpuò rinunciare alla propria posizione dilibertà, tutti gli ambiti che integrano ladisciplina della libertà di insegnamento de-vono ritenersi sottratti al contratto collet-tivo, risultando non disponibili da parte deidiretti interessati.

In tale prospettiva il concetto di « statogiuridico » include, tra l’altro: l’identifica-zione (in che cosa consiste) e la configura-zione (identica o differenziata) della fun-zione docente; i contenuti e i limiti dellalibertà di insegnamento; le procedure direclutamento e la « carriera »; le cause e lemodalità di cessazione del rapporto di la-voro; le relazioni con l’istituto scolastico,con gli organi collegiali, con il dirigentescolastico, con gli organi ministeriali e deglialtri enti pubblici; gli organismi rappresen-tativi della funzione docente; le modalità ele procedure per la valutazione e il con-trollo dell’attività dei docenti.

Ma vi è un ulteriore principio costitu-zionale che impone la disciplina legislativadegli aspetti testé menzionati: la riserva dilegge in materia di organizzazione ammi-nistrativa di cui all’articolo 97 della Costi-tuzione. Com’è noto, tale disposizione esigeche le linee fondamentali dell’organizza-zione della pubblica amministrazione sianodisciplinate con legge. Ebbene, i predettiaspetti costituiscono una parte essenzialedell’organizzazione amministrativa di isti-tuzioni pubbliche quali sono quelle scola-stiche, per cui non potrebbero costituireoggetto di contrattazione collettiva. In talesenso, peraltro, sembra essersi mossa an-che la più recente giurisprudenza costitu-zionale.

Infatti, a proposito della figura del do-cente tutor, quale prevista dal decreto le-gislativo n. 59 del 2004, a fronte delle tesisecondo cui le relative disposizioni del me-desimo decreto legislativo (articolo 7, commi5 e 6, e articolo 10, comma 5) costituivanoviolazione della riserva costituzionale dicontrattazione sindacale, la Corte costitu-zionale ha affermato che « La definizione

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dei compiti e dell’impegno orario del per-sonale docente, dipendente dallo Stato, ri-entra (...) nella competenza statale esclu-siva di cui all’articolo 117 della Costitu-zione, secondo comma, lettera g), trattan-dosi di materia attinente al rapporto dilavoro del personale statale » (così al punto6.1. della sentenza n. 279 del 2005). Ana-logamente, con riferimento alla disciplinadell’utilizzo del personale docente interes-sato a una diminuzione dell’orario di cat-tedra (articolo 14, comma 5, del decretolegislativo n. 59 del 2004), la Consulta haribadito che la regolamentazione dell’uti-lizzazione di personale docente statale « ri-entra senza alcun dubbio nella competenzaesclusiva dello Stato di cui all’articolo 117della Costituzione, secondo comma, letterag) (organizzazione amministrativa delloStato) ».

In altri termini, anche nella giurispru-denza costituzionale trova conferma l’as-sunto per il quale la maggioranza degliaspetti in cui si sostanzia lo stato giuridicodei docenti scolastici rientra nella materiacostituzionale dell’organizzazione ammini-strativa dello Stato, nella quale vige, aisensi del combinato disposto degli articoli97 e 117, secondo comma, lettera g), dellaCostituzione, il principio della riserva dilegge dello Stato. Infatti, lo stato giuridicodei docenti, pur coinvolgendo – ovviamente– il lavoro dei medesimi, non può esseremeramente ricondotto alla nozione di « rap-porto di lavoro » e, dunque, rimesso (al-meno parzialmente) alla contrattazione col-lettiva, ma costituisce le fondamenta su cuiè edificato il servizio pubblico dell’istru-zione.

Come accennato, anche le modalità e leprocedure per la valutazione e il controllodell’attività dei docenti rientrano nella espo-sta nozione di « stato giuridico » e, dunque,nell’ambito riservato al legislatore statale.In tale contesto il Parlamento potrebbeintrodurre, andando a colmare un vuotoattualmente esistente nell’ordinamento,forme di valutazione e di responsabilità deldocente, che dovrebbero essere improntatealla predeterminazione dei criteri della va-lutazione medesima (quale, ad esempio, il

raggiungimento di obiettivi formativi pre-definiti).

Partendo da questi presupposti, la pro-posta di legge in esame, tenuto conto anchedel documento del 9 giugno 2004 elaboratoin sede di Agenzia per la rappresentanzanegoziale delle pubbliche amministrazioni(ARAN), sul quale le parti sociali di cuiall’articolo 22 del contratto collettivo na-zionale di lavoro del comparto scuola hannoritenuto di poter unanimemente convenirerispetto all’obiettivo, assunto dalla predettanorma contrattuale, di individuare mecca-nismi di carriera professionale per i do-centi, definisce quanto segue:

1) uno stato giuridico essenziale cheaffermi i valori e i princìpi (a partire daquelli contenuti nella Costituzione) su cuifondare la professione dell’insegnante a tuttii livelli, in tutte le istituzioni scolastiche eformative;

2) una carriera, articolata in tre livelli(docente iniziale, ordinario ed esperto), fon-data su modalità e su criteri di valutazionebasati sul merito professionale (articolo17), nonché un’articolazione del ruolo chegarantisca alle istituzioni scolastiche e for-mative autonome professionalità e compe-tenze adeguate, certificate, stabili e valutate(articolo 12);

3) l’istituzione della figura del « vice-dirigente delle istituzioni scolastiche e for-mative », quale ulteriore livello di carriera(articolo 18);

4) un organo di valutazione professio-nale (standard, prestigio, immagine, promo-zione eccetera), che sia la garanzia « dina-mica » dello sviluppo della professione eche sappia escludere con i mezzi e con letutele opportuni coloro che non possonoessere definiti insegnanti (articolo 17);

5) un contratto snello, che intervengasulle materie che gli sono proprie e quindisui punti che non incidono sulle compe-tenze professionali e sull’organizzazionedella carriera: in particolare, orario, retri-buzione, mobilità, nonché riconoscimentodell’autonomia contrattuale di una catego-

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ria di professionisti (area autonoma) (arti-colo 22).

In sostanza, la presente proposta di leggeintende proporre una professione che sap-

pia autogovernarsi per la qualità, l’autono-mia e la piena responsabilità della fun-zione, definita come « primaria risorsa pro-fessionale della nazione ».

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONISCOLASTICHE

ART. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

1. Le disposizioni della presente leggecostituiscono norme generali sull’istru-zione, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera n), della Costituzione.

2. Al governo delle istituzioni scolasti-che concorrono il dirigente scolastico, idocenti, i genitori, gli alunni, i rappresen-tanti degli enti locali e, su deliberazionedelle singole istituzioni scolastiche, i rap-presentanti delle realtà culturali, sociali,produttive, professionali e dei servizi, se-condo i princìpi della presente legge.

3. Le istituzioni scolastiche, nella loroautonomia, costituiscono i loro organi digoverno e ne disciplinano il funzionamentosecondo le norme generali della presentelegge. Le istituzioni scolastiche costitui-scono, altresì, organi di partecipazione de-gli studenti e delle famiglie ai sensi dell’ar-ticolo 9.

4. Restano ferme le disposizioni legisla-tive in vigore concernenti le funzioni deidirigenti scolastici.

5. Gli organi di governo concorrono alladefinizione e alla realizzazione degli obiet-tivi educativi e formativi, attraverso per-corsi articolati e flessibili, coerenti con leindicazioni nazionali adottate in attuazionedella legge 28 marzo 2003, n. 53, che tro-vano compiuta espressione nel piano del-l’offerta formativa. Il piano tiene contodelle prevalenti richieste delle famiglie ed ècomprensivo delle diverse opzioni eventual-mente espresse da singoli o da gruppi diinsegnanti nell’ambito della libertà di inse-gnamento. Gli organi di governo valoriz-zano la funzione educativa dei docenti, ildiritto all’apprendimento e alla partecipa-

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zione degli alunni alla vita della scuola, lalibertà di scelta dei genitori, nonché il pattoeducativo tra famiglie e docenti e tra isti-tuzione scolastica e territorio.

6. Le istituzioni scolastiche sono orga-nizzate sulla base del principio della di-stinzione tra funzioni di indirizzo e diprogrammazione, spettanti agli organi dicui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c),e compiti di gestione e coordinamento, spet-tanti al dirigente scolastico.

7. Le disposizioni della presente legge siapplicano anche alle istituzioni educative ealle scuole paritarie, tenuto conto delle lorospecificità ordinamentali. Nelle scuole pa-ritarie la responsabilità amministrativa ap-partiene all’ente gestore, il cui rappresen-tante, o persona dal medesimo delegata,presiede il consiglio di amministrazione.Nelle scuole paritarie restano salve la re-sponsabilità propria del soggetto gestore,secondo le disposizioni del codice civile,nonché l’applicazione dell’articolo 1, comma4, lettera c), della legge 10 marzo 2000,n. 62.

ART. 2.

(Trasformazione delle istituzioniscolastiche in fondazioni).

1. Ogni istituzione scolastica, nel ri-spetto dei requisiti, delle modalità e deicriteri fissati con regolamento adottato aisensi dell’articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, può costituirsi in fondazione,con la possibilità di avere partner che nesostengano l’attività, che partecipino ai suoiorgani di governo e che contribuiscano araggiungere gli obiettivi strategici indicatinel piano dell’offerta formativa e a innal-zare gli standard di competenza dei singolistudenti e di qualità complessiva dell’isti-tuzione scolastica.

2. I partner previsti dal comma 1 pos-sono essere enti pubblici e privati, altrefondazioni, associazioni di genitori o dicittadini, organizzazioni non profit. Le isti-tuzioni scolastiche che sono trasformate infondazioni devono prevedere nel loro sta-

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tuto l’obbligo di rendere conto alle ammi-nistrazioni pubbliche competenti delle scelteeffettuate a livello organizzativo e didatticoe svolgere una costante azione di informa-zione e di orientamento per genitori estudenti.

3. Le istituzioni scolastiche trasformatein fondazioni definiscono gli obiettivi prio-ritari di intervento, prevedono le necessarierisorse economiche e individuano, me-diante appositi regolamenti interni, le fun-zioni e gli strumenti di indirizzo, di coor-dinamento e di trasparenza dell’azione di-dattica e finanziaria.

ART. 3.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastichesono:

a) il dirigente scolastico;

b) il consiglio di amministrazione dicui agli articoli 5 e 6;

c) il collegio dei docenti di cui all’ar-ticolo 7;

d) gli organi di valutazione collegialedegli alunni di cui all’articolo 8;

e) il nucleo di valutazione di cui al-l’articolo 10.

ART. 4.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’ar-ticolo 25 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, assicura la gestione unitariadell’istituzione, ne ha la legale rappresen-tanza ed è responsabile della gestione dellerisorse umane, finanziarie e strumentali edei risultati del servizio.

ART. 5.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione, neilimiti delle disponibilità di bilancio e nelrispetto delle scelte didattiche definite dal

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collegio dei docenti, ha compiti di indirizzogenerale dell’attività di istruzione scola-stica. Esso, su proposta del dirigente sco-lastico:

a) delibera il regolamento relativo alproprio funzionamento, comprese le mo-dalità di elezione, sostituzione e designa-zione dei suoi membri;

b) approva il piano dell’offerta forma-tiva;

c) approva il programma annuale delleattività;

d) delibera il regolamento di istituto,che definisce i criteri per l’organizzazione eil funzionamento dell’istituzione scolastica,per la partecipazione degli studenti e dellefamiglie alle attività della scuola e per ladesignazione dei responsabili dei servizi edei progetti;

e) nomina i docenti esperti e i membriesterni del nucleo di valutazione, di cuiall’articolo 10, entro due mesi dalla primaconvocazione successiva alla sua costitu-zione.

2. Il consiglio di amministrazione durain carica tre anni scolastici ed è rinnovatoentro il 30 settembre successivo alla suascadenza.

3. In sede di prima attuazione dellapresente legge, il regolamento di cui alcomma 1, lettera a), è deliberato dal con-siglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsisei mesi dal suo insediamento, il consigliodi amministrazione può modificare il re-golamento deliberato ai sensi del presentecomma.

4. Nel caso di persistenti e gravi irrego-larità o di impossibilità di funzionamento odi continuata inattività del consiglio di am-ministrazione, il dirigente dell’ufficio sco-lastico regionale dell’amministrazione com-petente, al fine di assicurare lo svolgimentodelle attività della scuola e l’assolvimentodella funzione educativa, provvede al suoscioglimento, nominando un commissariostraordinario che resta in carica fino allacostituzione del nuovo consiglio.

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ART. 6.

(Composizione del consigliodi amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è com-posto da un numero di membri non supe-riore a undici, ivi compreso il dirigentescolastico, che ne è membro di diritto.Nella composizione del consiglio deve es-sere assicurata una rappresentanza dei do-centi, dei genitori e, negli istituti di istru-zione secondaria di secondo grado, deglistudenti. Ne fanno parte, altresì, rappre-sentanti dell’ente tenuto per legge alla for-nitura dei locali della scuola ed espertiesterni scelti in ambito educativo, tecnico ogestionale ai sensi di quanto previsto dalregolamento di istituto di cui all’articolo 5,comma 1, lettera d).

2. Le modalità di costituzione delle rap-presentanze dei docenti, dei genitori e deglistudenti sono stabilite dal regolamento dicui all’articolo 5, comma 1, lettera a).

3. Il consiglio di amministrazione è pre-sieduto dal dirigente scolastico, il quale loconvoca e ne fissa l’ordine del giorno. Ilconsiglio si riunisce, altresì, su richiesta dialmeno due terzi dei suoi componenti.

4. Alle riunioni del consiglio di ammi-nistrazione partecipa, con funzioni di se-gretario, anche il direttore dei servizi ge-nerali e amministrativi, che non ha dirittodi voto per le delibere riguardanti il pro-gramma annuale delle attività. Per le me-desime delibere non hanno altresì diritto divoto gli studenti minorenni che fanno partedel consiglio di amministrazione.

ART. 7.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti ha compiti diindirizzo, programmazione, coordinamentoe monitoraggio delle attività didattiche ededucative. Esso provvede, in particolare,all’elaborazione del piano dell’offerta for-mativa in conformità a quanto dispostodall’articolo 1, comma 5.

2. Il collegio dei docenti è articolato indipartimenti disciplinari, presieduti da undocente coordinatore, ovvero in ulteriori

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forme organizzative, definite dal collegiostesso. Le modalità organizzative del colle-gio dei docenti sono recepite dal regola-mento di istituto di cui all’articolo 5, comma1, lettera d).

3. Il collegio dei docenti si riunisce inseduta obbligatoria all’inizio dell’anno sco-lastico per approvare la propria organiz-zazione interna e l’elaborazione del pianodell’offerta formativa.

ART. 8.

(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell’esercizio della propriafunzione, valutano in sede collegiale i livellidi apprendimento degli alunni, periodica-mente e alla fine dell’anno scolastico, e necertificano le competenze in uscita, in co-erenza con i profili formativi relativi aisingoli percorsi di studio, secondo modalitàindicate dal regolamento di istituto di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera d).

ART. 9.

(Partecipazione e diritti degli studentie delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambitodell’autonomia organizzativa e didattica ri-conosciuta dalla legge, valorizzano la par-tecipazione alle attività della scuola deglistudenti e delle famiglie, di cui garanti-scono l’esercizio dei diritti di riunione e diassociazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 6, comma 1, secondo periodo, ilregolamento di istituto di cui all’articolo 5,comma 1, lettera d), può stabilire altreforme di partecipazione dei genitori e deglistudenti. Si applica anche ai genitori quantoprevisto per gli studenti dall’articolo 2,commi 9 e 10, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249.

ART. 10.

(Nuclei di valutazionedel funzionamento dell’istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costi-tuisce, anche in raccordo con i servizi di

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valutazione di competenza regionale, con ilServizio nazionale di valutazione del si-stema educativo di istruzione e di forma-zione e con l’Istituto nazionale per la va-lutazione del sistema educativo di istru-zione e di formazione (INVALSI), previstidal decreto legislativo 19 novembre 2004,n. 286, un nucleo di valutazione dell’effi-cienza, dell’efficacia e della qualità com-plessive del servizio scolastico, compostoda docenti esperti ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della presente legge e da non piùdi due membri esterni, secondo modalitàdefinite con il regolamento di istituto di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera d), che neprevede anche il compenso. Le valutazioniespresse annualmente sono assunte comeparametro di riferimento per l’elabora-zione del piano dell’offerta formativa e delprogramma annuale delle attività.

CAPO II

AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE ISTI-TUZIONI SCOLASTICHE E LIBERTÀ DISCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE

ART. 11.

(Decentralizzazione).

1. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri, sulla base di accordi daconcludere in sede di Conferenza unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, sono individuatimodalità e tempi per il trasferimento deibeni e delle risorse finanziarie, umane estrumentali necessari per l’esercizio dellefunzioni e dei compiti conferiti alle regionie agli enti locali nell’ambito del sistemaeducativo di istruzione e di formazione, aisensi di quanto previsto dagli articoli 117 e118 della Costituzione. Ai predetti trasfe-rimenti si applicano le disposizioni dell’ar-ticolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno2003, n. 131. Per le regioni a statuto spe-ciale e per le province autonome di Trentoe di Bolzano il trasferimento è disposto, sele relative funzioni non sono già state at-tribuite, con le modalità previste dai rispet-tivi statuti.

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2. All’atto del trasferimento disposto aisensi del comma 1, ogni singola regione eprovincia autonoma attribuisce le risorsefinanziarie pubbliche disponibili alle isti-tuzioni scolastiche accreditate, sulla basedel criterio principale della quota capita-ria, individuata in base al numero effettivodegli alunni iscritti a ogni istituzione sco-lastica, tenendo conto del costo medio peralunno, calcolato in relazione al contestoterritoriale, alla tipologia dell’istituto, allecaratteristiche qualitative delle proposte for-mative, all’esigenza di garantire stabilitànel tempo ai servizi di istruzione e diformazione offerti, nonché a criteri di equitàe di eccellenza.

CAPO III

STATO GIURIDICO, MODALITÀ DI FOR-MAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO

DEI DOCENTI

ART. 12.

(Finalità).

1. La Repubblica riconosce e valorizzala professione dell’insegnante, ne assicurala libertà e ne garantisce la qualità, attra-verso una formazione specifica iniziale econtinua, un efficace sistema di recluta-mento e uno sviluppo di carriera e retri-butivo per merito.

2. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, laRepubblica promuove, riconosce e valo-rizza le libere associazioni professionali deidocenti, nelle quali essi possono svilupparela propria dimensione professionale.

3. La funzione docente è rivolta priori-tariamente a educare i giovani all’autono-mia personale e alla responsabilità, nonchéa perseguire, per ogni allievo, idonei e cer-tificati livelli di competenza culturale, tec-nica, scientifica e professionale, nel rispettodelle differenze individuali e delle singolepersonalità. L’assolvimento di tali compiti,in collaborazione con la famiglia di ciascunallievo, e i relativi risultati educativi costi-tuiscono l’oggetto della specifica responsa-bilità professionale del docente.

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4. Sono assicurate ai docenti la libertàdi insegnamento e l’autonomia professio-nale, quali strumenti per l’attuazione delpluralismo e per perseguire la qualità el’efficacia della prestazione professionaledel servizio di istruzione e di formazione.In particolare, è assicurata a ogni docentela libertà di scelta dei contenuti e dellemetodologie didattici, nel rispetto degli obiet-tivi generali del processo formativo e delpiano dell’offerta formativa elaborato dalcollegio dei docenti.

ART. 13.

(Percorsi di formazione iniziale dei docenti).

1. I percorsi di formazione iniziale deidocenti del sistema educativo di istruzionenazionale sono svolti nei corsi di laureamagistrale e nei corsi accademici di se-condo livello, finalizzati all’acquisizione dellecompetenze disciplinari, pedagogiche, di-dattiche, organizzative, relazionali e comu-nicative, nonché di riflessione sulle prati-che didattiche, che caratterizzano il profiloformativo e professionale del docente.

2. Con uno o più decreti emanati aisensi dell’articolo 17, comma 95, della legge15 maggio 1997, n. 127, sono individuati,anche in deroga alle disposizioni dell’arti-colo 6, comma 2, e dell’articolo 10, comma2, del regolamento di cui al decreto delministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

a) le classi dei corsi di laurea magi-strale, istituiti e attivati anche con le mo-dalità di cui al comma 5, finalizzati anchealla formazione di cui al comma 1;

b) il profilo formativo e professionaledel docente;

c) le correlate attività didattiche, com-prensive di laboratori e attività di tirocinio,del corso di laurea o di diploma universi-tario, anche con funzione di verifica delleattitudini relazionali, comunicative e orga-nizzative proprie della funzione docente. Iltirocinio si conclude con una valutazioneche tiene conto del giudizio formulato daldocente dell’istituzione scolastica presso cuisi è svolto il tirocinio stesso;

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d) i relativi ambiti disciplinari;

e) i relativi crediti distinti per i settoriscientifico-disciplinari in misura pari all’80per cento dei complessivi centoventi creditiformativi universitari prescritti, di cui nonpiù del 25 per cento dell’area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all’in-segnamento nelle scuole dell’istruzione se-condaria di primo e di secondo grado, inmodo da garantire, al termine del percorsoformativo, l’acquisizione del profilo forma-tivo e professionale del docente, con atten-zione alle specifiche conoscenze, abilità ecompetenze coerenti con il servizio di in-segnamento previsto per le singole classi diabilitazione.

3. Per la formazione degli insegnantidella scuola secondaria di primo e di se-condo grado, le classi dei corsi di cui alcomma 2, lettera a), sono individuate conriferimento all’insegnamento delle disci-pline impartite in tali gradi di istruzione econ preminenti finalità di approfondi-mento disciplinare. I decreti di cui al comma2, lettera c), disciplinano, altresì, le attivitàdidattiche concernenti l’integrazione scola-stica degli alunni disabili e prevedono chela formazione iniziale dei docenti possaessere svolta anche mediante la frequenzadi stage all’estero.

4. I corsi di laurea magistrale e i corsiaccademici di secondo livello, di cui alcomma 1, sono istituiti dalle università edalle istituzioni di alta formazione arti-stica, musicale e coreutica, sulla base deicriteri e delle procedure e nell’osservanzadei requisiti minimi strutturali stabiliti conappositi decreti del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

5. I corsi di laurea magistrale possonoessere istituiti, in conformità a quanto pre-visto dal comma 2, lettera a), con il con-corso di una o più facoltà dello stessoateneo o di più atenei, a seguito di speci-fiche convenzioni stipulate dai rettori inte-ressati, su proposta delle rispettive facoltà.Le convenzioni definiscono l’apporto dellerispettive università, in termini di docenza,di strutture didattiche e scientifiche, dilaboratori e di risorse finanziarie per ilfunzionamento dei corsi, anche preve-

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dendo appositi organi consiliari compostida rappresentanti delle competenti strut-ture accademiche degli atenei.

6. Le classi di abilitazione per l’insegna-mento delle discipline impartite nella scuolasecondaria di primo e di secondo gradosono individuate con uno o più decreti delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca.

7. Per lo svolgimento dei compiti disupervisione del tirocinio e di coordina-mento del medesimo con altre attività di-dattiche, svolti esclusivamente nell’ambitodei corsi di laurea magistrale di cui alpresente articolo, resta fermo quanto pre-visto dall’articolo 1, commi 4 e 5, dellalegge 3 agosto 1998, n. 315.

ART. 14.

(Albo regionale).

1. Coloro che hanno conseguito la lau-rea magistrale o il diploma accademico disecondo livello e l’abilitazione all’insegna-mento, ai sensi dell’articolo 13, sono iscritti,sulla base del voto conseguito nell’esame diStato abilitante, in un apposito albo regio-nale, istituito presso l’ufficio scolastico re-gionale, tenuto dagli organismi tecnici rap-presentativi regionali di cui all’articolo 21,comma 3, e distinto per la scuola dell’in-fanzia, per la scuola primaria e per lascuola secondaria di primo e di secondogrado, per ciascuna classe di abilitazione.

ART. 15.

(Contratto di inserimentoformativo al lavoro).

1. Coloro che hanno conseguito l’abili-tazione, ai sensi dell’articolo 13, svolgonoun anno di applicazione, attraverso un ap-posito contratto di inserimento formativoal lavoro. L’ufficio scolastico regionale com-petente, tenendo conto delle esigenze edelle richieste espresse dalle istituzioni sco-lastiche, provvede all’assegnazione dei do-centi alle medesime istituzioni ai fini dellastipulazione, da parte dei rispettivi diri-genti scolastici, del contratto di inseri-

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mento formativo al lavoro, cui si applicano,per quanto non diversamente disposto, lenorme vigenti in materia di rapporto dilavoro a tempo determinato nel compartoscuola.

2. I docenti svolgono l’anno di applica-zione, che prevede l’assunzione di respon-sabilità di insegnamento, sotto la supervi-sione di un tutor designato dal collegio deidocenti. In sede contrattuale si provvedealla determinazione di uno specifico com-penso per lo svolgimento della funzione ditutor.

3. Nell’anno di applicazione, il docente ètenuto a svolgere, oltre al normale orario diservizio, attività formative connesse all’e-sperienza didattica in corso di svolgimento,coordinate dall’università, sulla base delleindicazioni del tutor.

4. Concluso l’anno di applicazione, ildocente discute dinanzi alla commissionedi valutazione di cui all’articolo 17, comma4, una relazione sulle esperienze e sulleattività svolte nel medesimo anno e ade-guatamente documentate. La discussione siconclude con la formulazione di un giudi-zio e con l’attribuzione di un punteggio,tenuto anche conto degli elementi di valu-tazione forniti dal tutor. In caso di giudizionegativo della commissione l’anno di ap-plicazione può essere ripetuto una solavolta.

5. Per quanto non previsto dal presentearticolo, ai docenti che svolgono l’anno diapplicazione nelle istituzioni scolastiche siapplica la disciplina in vigore definita insede di contrattazione collettiva di com-parto del personale della scuola.

ART. 16.

(Concorso d’istituto).

1. A decorrere dall’anno scolastico suc-cessivo a quello di conclusione dei corsiprevisti dall’articolo 13, il possesso dell’a-bilitazione all’insegnamento, attestato dal-l’iscrizione nell’albo regionale di cui all’ar-ticolo 14, costituisce, unitamente alla valu-tazione positiva dell’anno di applicazionesvolto ai sensi dell’articolo 15, requisitoesclusivo per l’ammissione ai concorsi per

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docenti, che sono banditi dalle istituzioniscolastiche statali con cadenza almeno trien-nale, secondo le esigenze della program-mazione e al fine di effettuare la coperturadei posti disponibili e vacanti accertati da-gli uffici scolastici provinciali e regionali.

ART. 17.

(Articolazione della professione docente).

1. La professione docente è articolatanei tre distinti livelli di docente iniziale,docente ordinario e docente esperto, cuicorrisponde un distinto riconoscimento giu-ridico ed economico della professionalitàmaturata. L’articolazione in livelli non im-plica sovraordinazione gerarchica.

2. Ai docenti esperti sono attribuite re-sponsabilità anche in relazione ad attivitàdi formazione iniziale e di aggiornamentopermanente degli altri docenti, di coordi-namento di dipartimenti o gruppi di pro-getto, di valutazione interna ed esterna e dicollaborazione con il dirigente dell’istitu-zione scolastica. Per lo svolgimento di fun-zioni complesse nell’ambito dell’istituzionescolastica, possono essere conferiti incari-chi ulteriori rispetto all’insegnamento, esclu-sivamente a docenti ordinari o esperti, re-munerati con specifiche retribuzioni ag-giuntive rispetto allo stipendio maturato,nell’ambito delle risorse iscritte in un ap-posito fondo di istituto.

3. All’interno di ciascun livello profes-sionale di cui al comma 1 è disposta laprogressione economica automatica per an-zianità, secondo aumenti a cadenza bien-nale, da quantificare in sede di contratta-zione collettiva. Fermo restando quantodisposto dall’articolo 22, la contrattazionecollettiva definisce altresì il trattamentoeconomico differenziato da attribuire a cia-scuno dei livelli di cui al citato comma 1.

4. L’attività del personale appartenenteai livelli di docente iniziale e di docenteordinario è soggetta a una valutazione pe-riodica, effettuata da un’apposita commis-sione di valutazione, in ordine a:

a) l’efficacia dell’azione didattica e for-mativa;

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b) l’impegno professionale nella pro-gettazione e nell’attuazione del piano del-l’offerta formativa;

c) il contributo fornito all’attività com-plessiva dell’istituzione scolastica o forma-tiva;

d) i titoli professionali acquisiti inservizio.

5. La valutazione di cui al comma 4 noncomporta effetti sanzionatori, salvo il casodi giudizio gravemente negativo e adegua-tamente documentato in ordine a quantoprevisto dalle lettere a) e b) del medesimocomma, che dà luogo alla sospensione tem-poranea della progressione economica au-tomatica per anzianità del docente. Le va-lutazioni periodiche costituiscono creditoprofessionale documentato utilizzabile aifini della progressione di carriera e sonoriportate nel portfolio personale del do-cente.

6. La commissione di valutazione di cuial comma 4 è presieduta dal dirigente del-l’istituzione scolastica o formativa, è com-posta da tre docenti esperti, eletti all’in-terno della medesima istituzione scolasticao formativa, e da un rappresentante desi-gnato a livello regionale dall’organismo tec-nico rappresentativo di cui all’articolo 20.La commissione è rinnovata, di norma,ogni cinque anni.

7. L’avanzamento dal livello di docenteiniziale a quello di docente ordinario av-viene, a domanda, a seguito di selezione persoli titoli effettuata da apposite commis-sioni, tenendo conto dell’attività di valuta-zione effettuata dalla commissione di cui alcomma 4, dei crediti formativi posseduti edei titoli professionali certificati.

8. L’avanzamento dal livello di docenteordinario a quello di docente esperto av-viene, a domanda, mediante formazione econcorso volto a verificare il possesso deirequisiti culturali e professionali dell’aspi-rante ed espletato a livello di reti di scuole.

9. Il Ministro dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, con proprio decretoadottato di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, determina annual-mente il contingente massimo di personale

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docente per ciascuno dei livelli di docenteordinario e di docente esperto. Il medesimodecreto stabilisce le modalità per il coor-dinamento delle procedure selettive esple-tate dalle singole istituzioni scolastiche, cuipossono comunque partecipare sia i do-centi interni, sia quelli provenienti da altreistituzioni scolastiche.

10. In attuazione dell’articolo 117, sestocomma, della Costituzione, con proprio re-golamento adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,sentite le Commissioni parlamentari, il Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca provvede a stabilire le modalità dicomposizione delle commissioni per l’avan-zamento di livello previste al comma 7 delpresente articolo, le procedure di valuta-zione e i tempi per il loro espletamentononché le eventuali competenze ammini-strative delegate alle medesime commis-sioni. Le disposizioni del regolamento adot-tato ai sensi del presente comma relativealle istituzioni formative sono definite pre-via intesa con la conferenza permanenteper i rapporti tra lo stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 18.

(Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche).

1. È istituita la vicedirigenza delle isti-tuzioni scolastiche.

2. Il vicedirigente svolge attività di col-laborazione diretta con il dirigente dell’i-stituzione scolastica, secondo le indicazionidi quest’ultimo, ed è tenuto al pieno ri-spetto dell’indirizzo organizzativo dell’isti-tuzione stessa. In caso di assenza o diimpedimento del dirigente, il vicedirigentelo sostituisce a tutti gli effetti. Non possonoessere delegati al vicedirigente atti di ge-stione di natura discrezionale e atti con-clusivi di procedimenti amministrativi. Ilvicedirigente è sovraordinato gerarchica-mente ai docenti per le funzioni delegate enel caso di sostituzione del dirigente.

3. Alla qualifica di vicedirigente si ac-cede mediante procedure concorsuali pertitoli ed esami, indette con decreto delministro dell’istruzione, dell’università e

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della ricerca, a livello regionale e con ca-denza periodica, cui sono ammessi i do-centi esperti in possesso di laurea e al cuiesito sono costituite graduatorie di idoneitàpermanenti di livello provinciale per ogniordine e grado di istituzioni scolastiche.

4. Il vicedirigente può essere esoneratodal servizio scolastico.

ART. 19.

(Associazionismo professionale).

1. L’associazionismo professionale costi-tuisce libera espressione della professiona-lità docente e può svolgersi anche all’in-terno delle istituzioni scolastiche e forma-tive, che ne favoriscono la presenza e l’at-tività e ne tutelano la possibilità dicomunicazione anche attraverso appositispazi.

2. A livello nazionale, regionale e dellesingole istituzioni scolastiche e formative,le associazioni professionali accreditate aisensi della normativa vigente in materiasono consultate in merito alla didattica ealla formazione iniziale e permanente deidocenti e valorizzate nelle loro funzionipropositive.

ART. 20.

(Organismi tecnici rappresentativi).

1. Al fine di garantire l’autonomia pro-fessionale, la responsabilità e la partecipa-zione dei docenti delle istituzioni scolasti-che e formative alle decisioni sul sistemaeducativo di istruzione e di formazionesono istituiti organismi tecnici rappresen-tativi della funzione docente, articolati inun organismo nazionale e in organismiregionali.

2. Gli organismi di cui al comma 1hanno autonomia organizzativa e finanzia-ria e sono composti in modo da assicurareuna adeguata rappresentanza elettiva deidocenti interessati. Una parte minoritariadei loro componenti è designata dalle as-sociazioni professionali di cui all’articolo19, comma 2, e dalle università.

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ART. 21.

(Funzioni degli organismi tecnicirappresentativi).

1. L’organismo tecnico rappresentativonazionale istituito ai sensi dell’articolo 20,comma 1:

a) provvede alla raccolta dei dati con-tenuti negli albi regionali di cui all’articolo14;

b) formula proposte sui criteri da se-guire per la formazione iniziale, per l’abi-litazione nonché per l’individuazione deglistandard professionali dei docenti;

c) redige e aggiorna il codice deonto-logico;

d) esercita potestà disciplinari sugliiscritti negli albi regionali di cui alla letteraa).

2. L’organismo di cui al comma 1 for-mula inoltre proposte e pareri obbligatoriin merito alla determinazione degli obiet-tivi, dei criteri di valutazione e dei mezziper il conseguimento degli obiettivi generalidel sistema nazionale di istruzione e diformazione, nonché alle tecniche e alleprocedure di reclutamento dei docenti.

3. Gli organismi tecnici rappresentativiregionali provvedono alla tenuta degli albiregionali di cui all’articolo 14 e alla for-mulazione di pareri e di proposte in ma-terie attribuite all’organismo tecnico rap-presentativo nazionale per quanto riguardal’ambito di rispettiva competenza.

4. Nell’ambito di ogni organismo di cuial comma 3 sono istituite distinte commis-sioni disciplinari per la scuola dell’infanzia,per la scuola primaria, per la scuola se-condaria di primo grado, per la scuolasecondaria di secondo grado e per l’istru-zione e la formazione professionale.

ART. 22.

(Contrattazione, area contrattuale autonomae rappresentanza regionale sindacale unita-

ria d’area).

1. Al fine di garantire l’autonomia dellaprofessione docente e la libertà di insegna-

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

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mento, è istituita l’area contrattuale dellaprofessione docente come articolazione au-tonoma del comparto scuola. Le materieriservate alla contrattazione nazionale eintegrativa regionale e di istituto sono in-dividuate secondo criteri di essenzialità e dicompatibilità con i princìpi fissati dallapresente legge.

2. In relazione a quanto disposto dalcomma 1, è istituita la rappresentanza re-gionale sindacale unitaria d’area, compostaesclusivamente da rappresentanti sindacalidell’area dei docenti. Ad essa si applicanole disposizioni di cui all’articolo 43, commi3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, nonché all’accordo collettivoquadro 7 agosto 1998, pubblicato nel sup-plemento ordinario n. 150 alla GazzettaUfficiale n. 207 del 5 settembre 1998, con-cernente la costituzione delle rappresen-tanze sindacali unitarie per il personale deicomparti delle pubbliche amministrazionie la definizione del relativo regolamentoelettorale. Conseguentemente è soppressala rappresentanza sindacale unitaria dell’i-stituzione scolastica.

ART. 23.

(Abrogazione).

1. Il decreto legislativo 13 aprile 2017,n. 59, è abrogato.

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*18PDL0030960**18PDL0030960*


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