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CCNL A CONFRONTO - confintesafp.it · Art. 19 Turnazioni 125 Art. 20 Reperibilità ... (art. 1 CCNL...

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622
CCNL A CONFRONTO MINISTERI – EPNE – AGENZIE FISCALI e NUOVO CCNL FUNZIONI CENTRALI Dino Carola
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CCNL A CONFRONTO MINISTERI – EPNE – AGENZIE FISCALI e NUOVO CCNL

FUNZIONI CENTRALI

Dino Carola

1

INDICE CCNL FUNZIONI CENTRALI (si riporta solo l’ indice del CCNL Funzioni Centrali per rapida consultazione del nuovo testo. )

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 5

Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza 5

Art. 1 Campo di applicazione 5

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 8

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 12

Capo I Sistema delle relazioni sindacali 12

Art. 3 Obiettivi e strumenti 12

Art. 4 Informazione 15

Art. 5 Confronto 21

Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione 24

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie 28

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 38

Art. 9 Clausole di raffreddamento 49

Capo II Diritti sindacali 52

Art. 10 Diritto di assemblea 52

Art. 11 Contributi sindacali 54

TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE 57

Capo I Sistema di classificazione professionale 57

Art. 12 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale 57

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO 111

Capo I Costituzione del rapporto di lavoro 111

Art. 13 Contratto individuale di lavoro 111

Art. 14 Periodo di prova 114

Art. 15 Ricostituzione del rapporto di lavoro 117

Art. 16 Fascicolo personale 119

Capo II Istituti dell’orario di lavoro 121

Art. 17 Orario di lavoro 121

Art. 18 Riduzione dell’orario di lavoro 125

Art. 19 Turnazioni 125

Art. 20 Reperibilità 129

Art. 21 Particolari attività prestate da dipendenti non in turno 132

Art. 22 Orario multiperiodale 133

Art. 23 Pausa 134

2

Art. 24 Rilevazione dell'orario e ritardi 136

Art. 25 Lavoro straordinario e riposi compensativi 137

Capo III Conciliazione vita-lavoro 140

Art. 26 Orario di lavoro flessibile 140

Art. 27 Banca delle ore 142

Capo IV Ferie e festività 145

Art. 28 Ferie e recupero festività soppresse 145

Art. 29 Festività 150

Art. 30 Ferie e riposi solidali 151

Capo V Permessi, assenze e congedi 155

Art. 31 Permessi retribuiti 155

Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 156

Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 158

Art. 34 Permessi orari a recupero 160

Art. 35 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche

od esami diagnostici 161

Art. 36 Congedi per le donne vittime di violenza 166

Art. 37 Assenze per malattia 169

Art. 38 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie

salvavita 181

Art. 39 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 183

Art. 40 Aspettativa per motivi familiari e personali 186

Art. 41 Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi

all’estero 189

Art. 42 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 190

Art. 43 Norme comuni sulle aspettative 192

Art. 44 Congedi dei genitori 193

Art. 45 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 199

Art. 46 Diritto allo studio 206

Art. 47 Congedi per la formazione 211

Art. 48 Servizio militare 215

Art. 49 Unioni civili 216

Capo VI Mobilità 222

Art. 50 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 226

Art. 51 Assegnazione temporanea presso altra amministrazione 231

Capo VII Formazione del personale 241

Art. 52 Principi generali e finalità della formazione 241

3

Art. 53 Destinatari e processi della formazione 244

TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO 254

Capo I Lavoro a tempo determinato 254

Art. 54 Contratto di lavoro a tempo determinato 254

Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 260

Capo II Somministrazione di lavoro a tempo determinato 267

Art. 56 Contratto di somministrazione 267

Capo III Lavoro a tempo parziale 278

Art. 57 Rapporto di lavoro a tempo parziale 278

Art. 58 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 287

Art. 59 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro

a tempo parziale 290

TITOLO VI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 303

Art. 60 Obblighi del dipendente 303

Art. 61 Sanzioni disciplinari 308

Art. 62 Codice disciplinare 314

Art. 63 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 327

Art. 64 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 329

Art. 65 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 335

Art. 66 Determinazione concordata della sanzione 350

TITOLO VII ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 354

Art. 67 Termini di preavviso 354

Art. 68 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 357

TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO 386

Art. 69 Struttura della retribuzione 386

Art. 70 Retribuzione e sue definizioni 387

Art. 71 Struttura della busta paga 390

Art. 72 Tredicesima mensilità 391

Art. 73 Incrementi degli stipendi tabellari 393

Art. 74 Effetti dei nuovi stipendi 398

Art. 75 Elemento perequativo 401

Art. 76 Costituzione Fondo risorse decentrate 403

Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate 419

Art. 78 Differenziazione del premio individuale 443

Art. 79 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 443

TITOLO IX ISTITUTI NORMO-ECONOMICI 445

Art. 80 Welfare integrativo 445

4

Art. 81 Trattenute per scioperi brevi 447

Art. 82 Trattamento di trasferta 448

Art. 83 Copertura assicurativa 462

Art. 84 Patrocinio legale 466

Art. 85 Diritti derivanti da invenzione industriale 467

Art. 86 Servizio mensa e buoni pasto 468

TITOLO X DISPOSIZIONI SPECIALI 478

Art. 87 Clausole speciali per i Ministeri 478

Art. 88 Clausole speciali per le Agenzie 479

Art. 89 Clausole speciali per gli Enti pubblici non economici 480

Art. 90 Clausole speciali per Enac 483

Art. 91 Clausole speciali per AGID 486

Art. 92 Clausole speciali per Cnel 488

Art. 93 Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL 489

Art. 94 Clausola speciale e transitoria 489

Art. 95 Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione .. 490

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI 494

Art. 96 Conferme 494

Dichiarazioni congiunte 496

Tabelle 550

Appendice Normativa 575

5

Ministeri

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Campo di applicazione (art. 1 CCNL del 23/1/2009)

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno 2007. 2. …omissis 3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL. (art. 1 CCNL del 14/9/2007) 1. ….omissis 2. Il presente contratto si applica, altresì: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n.

Epne

PARTE PRIMA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto (art. 1 CCNL 18.2.2009)

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli Enti del comparto indicati all’art. 4, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007. 2. Il presente contratto si riferisce al periodo dall’ 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di

Agenzie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I

Campo di applicazione

(art. 1 CCNL 10/4/2008) 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 20071.

CCNL FUNZIONI CENTRALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I

Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale:

6

18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.Lgs. 9 settembre 1997, n.

stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte dell’ARAN. 4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

(art. 1 CCNL 1.10.2007) 1. ……. omissis1 2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.

2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa delle Agenzie fiscali, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto2. 3. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere

a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del

7

354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL medesimo. 5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n.165 del 2001.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001).

integrata ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dal D.Lgs. n. 272 del 2001, ad esclusione delle materie trattate nel CCNL medesimo. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001. 5. Con il termine Agenzia/e, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Dogane e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono

8

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto (art. 2 CCNL del 14/9/2007) 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa… omissis…e si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente

(art. 2 CCNL 1.10.2007) 1. ……. omissis 2. .…… omissis 3. ……. Omissis

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto (art. 2 CCNL 28/5/2004 e art. 2 CCNL 10/04/2008) 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa …omissis…e si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa

amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente

9

contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARAN. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 5. Per evitare periodi di vacanza

contrattuale, le piattaforme sono

presentate tre mesi prima della

scadenza del contratto. Durante

tale periodo e per il mese

successivo alla scadenza del

contratto, le parti negoziali non

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. 5. Per evitare periodi di

vacanza contrattuale, le

piattaforme sono presentate tre

mesi prima della scadenza del

contratto. Durante tale periodo e

per il mese successivo alla

scadenza del contratto, le parti

negoziali non assumono iniziative

prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Agenzie interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARAN. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Agenzie destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.4 5. . Per evitare periodi di

vacanza contrattuale, le

piattaforme sono presentate tre

mesi prima della scadenza del

contratto. Durante tale periodo e

per il mese successivo alla

scadenza del contratto, le parti

negoziali non assumono iniziative

contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi

10

assumono iniziative unilaterali né

procedono ad azioni dirette. Sulla disciplina delle procedure relative ai rinnovi contrattuali sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il D.Lgs. n. 150 del 2009.

6. Dopo un periodo di vacanza

contrattuale pari a tre mesi dalla

data di scadenza della parte

economica del presente contratto

o a tre mesi dalla data di

presentazione delle piattaforme,

se successiva, ai dipendenti del

comparto sarà corrisposta la

relativa indennità secondo le

scadenze stabilite dall’Accordo sul

costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Per l’erogazione di detta indennità

si applica la procedura di cui agli

artt. 47 e 48, comma 1, del D.Lgs.

165 del 2001.

7. In sede di rinnovo biennale, per

la determinazione della parte

economica da corrispondere,

ulteriore punto di riferimento del

negoziato sarà costituito dalla

comparazione tra l’inflazione

programmata e quella effettiva

intervenuta nel precedente

biennio, secondo quanto previsto

dall’Accordo del 23 luglio 1993, di

cui al comma precedente.

unilaterali né procedono ad azioni

dirette”. Sulla disciplina delle procedure relative ai rinnovi contrattuali sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il D.Lgs. n. 150 del 2009.

6 Dopo un periodo di vacanza

contrattuale pari a tre mesi dalla

data di scadenza della parte

economica del presente contratto

o a tre mesi dalla data di

presentazione delle piattaforme,

se successiva, ai dipendenti del

comparto sarà corrisposta la

relativa indennità secondo le

scadenze stabilite dall’Accordo sul

costo del lavoro del 23 luglio

1993). Per l’erogazione di detta

indennità si applica la procedura

di cui agli artt. 47 e 48, comma 1,

del D.Lgs.n.165 del 2001. 7 In sede di rinnovo biennale, per

la determinazione della parte

economica da corrispondere,

ulteriore punto di riferimento del

negoziato sarà costituito dalla

comparazione tra l’inflazione

programmata e quella effettiva

intervenuta nel precedente

biennio, secondo quanto previsto

dall’Accordo del 23 luglio 1993, di

cui al comma 6.

unilaterali né procedono ad azioni

dirette”. Sulla disciplina delle procedure relative ai rinnovi contrattuali sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il D.Lgs. n. 150 del 2009.

6 Dopo un periodo di vacanza

contrattuale pari a tre mesi dalla

data di scadenza della parte

economica del presente contratto

o a tre mesi dalla data di

presentazione delle piattaforme,

se successiva, ai dipendenti del

comparto sarà corrisposta la

relativa indennità secondo le

scadenze stabilite dall’Accordo sul

costo del lavoro del 23 luglio

1993). Per l’erogazione di detta

indennità si applica la procedura

di cui agli artt. 47 e 48, comma 1,

del D.Lgs.n.165 del 2001. 7 In sede di rinnovo biennale, per

la determinazione della parte

economica da corrispondere,

ulteriore punto di riferimento del

negoziato sarà costituito dalla

comparazione tra l’inflazione

programmata e quella effettiva

intervenuta nel precedente

biennio, secondo quanto previsto

dall’Accordo del 23 luglio 1993, di

cui al comma 6.

prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure

11

Sulla disciplina della corresponsione del trattamento economico spettante nelle ipotesi di ritardo nel rinnovo sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto l’art. 47bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. Attualmente, tuttavia, la regolamentazione dell’indennità di vacanza contrattuale è contenuta nell’art. 2, comma 35, della legge n. 203 del 2008. Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1, lett.d), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l’art. 1 , comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito che l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Da ultimo, l’art. 1, comma 255, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso quest’ultima previsione al periodo 2015-2018.

165/01

Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.) 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi

Sulla disciplina della corresponsione del trattamento economico spettante nelle ipotesi di ritardo nel rinnovo sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto l’art. 47bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. Attualmente, tuttavia, la regolamentazione dell’indennità di vacanza contrattuale è contenuta nell’art. 2, comma 35, della legge n. 203 del 2008. Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1, lett.d), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l’art. 1 , comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito che l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Da ultimo, l’art. 1, comma 255, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso quest’ultima previsione al periodo 2015-2018.

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Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.) 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con

Sulla disciplina della corresponsione del trattamento economico spettante nelle ipotesi di ritardo nel rinnovo sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto l’art. 47bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. Attualmente, tuttavia, la regolamentazione dell’indennità di vacanza contrattuale è contenuta nell’art. 2, comma 35, della legge n. 203 del 2008. Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1, lett.d), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l’art. 1 , comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito che l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Da ultimo, l’art. 1, comma 255, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso quest’ultima previsione al periodo 2015-2018.

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Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.) 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con

di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

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comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

TITOLO II IL SISTEMA DELLE RELAZIONI

SINDACALI CAPO I RELAZIONI SINDACALI

Obiettivi e strumenti (art. 3, CCNL del 16/2/1999)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema

le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI CAPO I Disposizioni generali Obiettivi e strumenti (art. 3 del CCNL 16.2.1999) 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell’amministrazione e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla collettività. 2. Il perseguimento dell’obiettivo indicato al comma precedente comporta la necessità

le modalita' stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

TITOLO II IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI CAPO I RELAZIONI SINDACALI Obiettivi e strumenti (art. 3 CCNL 28/5/2004) 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Agenzie e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell’Agenzia di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI Capo I Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;

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di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001; b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni; c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

di uno stabile sistema di relazioni sindacali convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle parti sociali. In tale impostazione il sistema di relazioni sindacali nell’ambito del comparto ricomprende: a) la contrattazione collettiva, che si svolge sia a livello nazionale, sia, con la contrattazione integrativa, a livello di ente, sulle materie e secondo le modalità previste dal presente contratto: in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, questa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs.n. 29/19938;. b) la partecipazione sindacale, che si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e della consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e Conferenze; c) le procedure per l’interpretazione autentica dei contratti collettivi.

sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di Agenzia, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001; b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni; c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

- si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione;

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- confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto

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Sistema di partecipazione

(art. 6 CCNL del 16/2/1999; art. 5 CCNL del 12/6/2003; art. 4 CCNL

del 14/9/2007) A) Informazione20 1. Ciascuna amministrazione fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria: 1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:

CAPO III La partecipazione

Il sistema di partecipazione

(art. 6 CCNL 16.2.1999, come integrato e modificato dall’art. 6

CCNL 9.10.2003 e dall’art. 4 CCNL 1.10.2007)

A) Informazione 1. Ciascun ente, nel rispetto delle proprie prerogative e responsabilità, assicura ai soggetti sindacali di cui all'art.835, anche su loro richiesta, informazioni puntuali su tutti gli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 2. Nelle materie di seguito indicate l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva: A) ai soggetti sindacali di cui all'art.8, comma 1:

Sistema di partecipazione

(art. 6 CCNL 28.5.2004 e art. 4 CCNL 10.4.2008)

A) Informazione 1. L’informazione preventiva costituisce elemento qualificante dell’intero sistema delle relazioni sindacali regolato dal presente contratto. L’Agenzia fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria: 1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 9(PAG. 21) del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1:

su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate. Art. 4 Informazione 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7.comma 3, di procedere a una valutazione approfondita del

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a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttività degli uffici; c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni; d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;21 e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri; g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all’art. 21, comma 10(PAG. 92) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) CCNL 16/2/1999; h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; i) concessione in appalto di attività proprie

a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche; b) verifica periodica della produttività degli uffici; c) stato dell’occupazione e politiche degli organici; d) criteri generali sulla programmazione della mobilità interna; e) criteri generali concernenti l’organizzazione del lavoro; f) sperimentazioni gestionali e/o affidamento all’esterno dei servizi; g) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro; i) elevazione del contingente da riservare ai contratti di lavoro a tempo parziale, secondo quanto previsto all’art. 21, comma 1037 ; j) programmi di formazione del personale;

a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttività degli uffici; c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni; d) criteri generali per l’organizzazione e la disciplina degli uffici; e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Agenzie; g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall’art. 100, comma 1 del CCNL 28/5/2004 (Disposizioni transitorie); h)introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’Agenzia aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; i) concessione in appalto di attività proprie dell'Agenzia nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;

potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

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dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge; l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. m) programmi di formazione del personale; n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; o) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione; p) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno. 2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999: a)definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttività dell’ufficio/ente;

k) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; l) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione, anche in relazione alle ricadute occupazionali derivanti dai medesimi processi o dal ricorso ad altre forme di rapporto di lavoro atipico; m) obiettivi e modalità attuative del piano operativo predisposto dagli organi preposti alla gestione in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’ente, nonché dei processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno; B) ai soggetti sindacali di cui all'art.8, comma 238: a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche; b) verifica periodica della produttività in sede locale;

l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. m) programmi di formazione del personale; n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; o) eventuali progetti dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione; p) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno” 2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 9(PAG. 21) del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2: a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;

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c) criteri generali per l’organizzazione e la disciplina dell’ufficio/ente; d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente; e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente. f) programmi di formazione del personale; g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un’informazione successiva: 1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della

c) stato dell’occupazione e politiche degli organici aventi riflesso sulla sede locale; d) criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede locale; e) criteri generali concernenti l’organizzazione del lavoro; f) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; g) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro; h) programmi di formazione del personale in sede locale; i) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro. 3. Nelle materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, così come in tutte quelle demandate alla contrattazione, l'amministrazione fornisce un'informazione successiva:

b) verifica periodica della produttività dell’ufficio/ente; c) criteri generali per l’organizzazione e la disciplina dell’ufficio/ente; d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente; e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’Agenzia aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente. f) programmi di formazione del personale; g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 3. L’ Agenzia, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce un’informazione successiva:

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contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999: a) stato dell'occupazione e politiche degli organici; b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati; c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; d) attuazione dei programmi di formazione del personale; e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; f) andamento generale della mobilità del personale; g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza; h) distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell’art. 31(PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) CCNL 16/2/1999; i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; 2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:

A) ai soggetti sindacali di cui all' art. 8, comma 1: a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; b) applicazione di parametri di misurazione della produttività e della qualità dei servizi e di standards di qualità in particolare riferiti ai rapporti con l’utenza; c) attuazione dei programmi di formazione del personale; d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; e) andamento generale della mobilità del personale; f) distribuzione complessiva delle risorse del Fondo unico di ente per i trattamenti accessori; g) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni; h) attuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi; B) ai soggetti sindacali di cui all'art.8, comma 2:

1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 9(PAG. 21) del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa),comma 1: a) stato dell'occupazione e politiche degli organici, anche per quanto riguarda i processi di esternalizzazione; b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati; c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; d) attuazione dei programmi di formazione del personale; e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; f) andamento generale della mobilità del personale; g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza; h) distribuzione complessiva del fondo di Agenzia, ai sensi dell’art. 85 del CCNL 28/5/2004 (Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività); i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; 2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 9(PAG. 21) del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali

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a) stato dell'occupazione e politiche dell’organico dell’ufficio/ente; b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell’ufficio/ente; c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell’ufficio/ente; d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell’ufficio/ente; e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente; f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficio/ente; Per l’informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate. Le materie per le quali è prevista l’informazione preventiva e successiva possono essere integrate nell’ambito della contrattazione di secondo livello in sede di amministrazione di cui

a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro in sede locale; b) applicazione di parametri di misurazione della produttività e della qualità dei servizi e di standards di qualità in particolare riferiti ai rapporti con l’utenza in sede locale; c) attuazione dei programmi di formazione del personale in sede locale; d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; e) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni. 4. Per l’informazione di cui al comma 2 sono previsti almeno due incontri annuali. La documentazione viene fornita alle organizzazioni sindacali con un congruo anticipo.

titolari della contrattazione integrativa), comma 2: a) stato dell'occupazione e politiche dell’organico dell’ufficio/ente; b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell’ufficio/ente; c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell’ufficio/ente; d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell’ufficio/ente; e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente; f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficio/ente; Per l’informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Agenzia fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.

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all’art. 4, comma 3, lett. A)(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/199924. B) Concertazione 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate: 1) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999 per: a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) la verifica periodica della produttività degli uffici; c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative. d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di

B) Concertazione 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6: A) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 142 per le seguenti materie : a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche; b) verifica periodica della produttività degli uffici; c) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro; d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in

B) Concertazione 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate: 1) dai soggetti sindacali di cui all’art. 9(PAG. 21), comma 1, del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), per: a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) le linee aziendali di pianificazione per la stipula delle Convenzioni con il Ministero dell’Economia e Finanze, con riferimento alle ricadute sull’organizzazione ed i rapporti di lavoro; c) ripartizione delle dotazioni organiche complessive; d) la verifica periodica della produttività degli uffici; e) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell’Agenzia;

Art. 5 Confronto 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma3, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del

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esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno. 2) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999: a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell’ufficio; b) la verifica periodica della produttività dell’ufficio. 2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell’art. 20, comma 1, lett. B(PAG. 45) (Relazioni sindacali del sistema di classificazione) CCNL 16/2/1999. 3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di

relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propridell’ente, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno. B) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2: a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche in sede locale; b) la verifica periodica della produttività degli uffici in sede locale. 2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste all’art.19, comma 1, lett. B). 3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di

f) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno. 2) dai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2, del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa): a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell’ufficio; b) la verifica periodica della produttività dell’ufficio. 2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell’art. 29(PAG. 36) (Relazioni sindacali del sistema classificatorio), comma 1, lett. B) del CCNL 28/5/2004. 3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro

confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie): a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) l’individuazione dei profili professionali; e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; f) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; g) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001. 4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di

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responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale ri- sultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. C) Consultazione 1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati: 1) soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999: a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; “b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio

responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire a un accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che sono state oggetto del confronto. C) Consultazione 1. La consultazione è attivata prima dell’adozione, da parte dell’amministrazione, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2. 2. La consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate: A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1: a) organizzazione e disciplina degli uffici; b) consistenza e variazione delle dotazioni organiche; c) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio

comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. C) Consultazione 1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati: 1) soggetti sindacali di cui all’art. 9(PAG. 21) del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1: a a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; “b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti

elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).

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arbitrale delle procedure disciplinari sino all’entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all’ art.35 del presente CCNL”. c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all’art. 21, comma 10(PAG. 92) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL del 16/2/1999. 2) i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999: a) organizzazione e disciplina dell’ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche 2. E’, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 47 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. D) Forme di partecipazione 1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all’applicazione della Legge n. 59 del 1997, sono

arbitrale per le procedure disciplinari fino all’entrata in vigore della disciplina relativa ai Collegi di conciliazione e arbitrato di cui all’art. 47 del presente ccnl; d) elevazione del contingente da riservare ai contratti di lavoro a tempo parziale, secondo quanto previsto all’art. 21, comma 10 ; B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all’art.8, comma 2: 1. organizzazione e disciplina degli uffici; 2. consistenza e variazione delle dotazioni organiche; 3. Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 47 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. D) Altre forme di partecipazione 1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di innovazione e di ristrutturazione organizzativa degli enti, in applicazione di quanto previsto

per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all’entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all’ art.72 del presente CCNL”. c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall’art. 100, comma 1 (Disposizioni transitorie); 2) i soggetti sindacali di cui all’art. 9(PAG. 21) del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2: a. organizzazione e disciplina dell’ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche 2. E’, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 47 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. D) Forme di partecipazione 1. 1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all’applicazione della

Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. all’art 7, comma 3 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di

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costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, …omissis33, composti dai rappresentanti dell’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo. 2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica. 3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell’ Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell' amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.

dalla legge n. 59/1997, sono costituiti presso ogni ente del comparto appositi Comitati composti dai rappresentanti dell’amministrazione e dai rappresentanti sindacali dei dipendenti di cui all’art 8, comma 1 . 2. Nell’ambito dei Comitati previsti al comma 1 le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’amministrazione e registrano le convergenze sulle linee di indirizzo riguardo ai processi di rinnovamento e di ristrutturazione organizzativa dell’ente. Di tale attività, corredata dei dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Comitato di settore. 3. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle dimensioni dell’ente stesso, una Conferenza di rappresentanti dell’amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina due volte l'anno una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti degli enti le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione

Legge n. 59 del 1997, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, …omissis26, composti dai rappresentanti dell’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo. 2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica. 3. Presso ogni Agenzia sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell’Agenzia e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'Agenzia, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.

carattere organizzativo dell’amministrazione. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L’organismo paritetico per l’innovazione: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art 7, comma 3, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione

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4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 6. Sono altresì costituiti appositi Comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 24(Principi generali e finalità della formazione) CCNL del 14/9/200734.

dell'ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali. 4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali e la formazione del personale, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni degli enti e senza oneri aggiuntivi per gli stessi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. (art. 12, comma 8, CCNL 9.10.2003)

4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle Agenzie e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’Agenzia è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione; d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 79; f) effettua il monitoraggio dell’attuazione dei piani di azioni positive predisposte dai comitati unici di garanzia, in collaborazione con questi ultimi. 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3 o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).

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8. Nell’ambito delle forme di partecipazione di cui all’art. 6, lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, è costituita, presso ciascun ente, apposita commissione bilaterale, alla quale sono affidate le seguenti funzioni: a) acquisire dagli enti gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; b) formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 3, nonché delle finalità di cui all’art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999; c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa.

5 Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 79. Art. 7

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CAPO II I SOGGETTI SINDACALI Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa (art. 8 CCNL 16/2/1999) 1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/1999, sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. B)(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa), CCNL 16/2/1999, sono: - le R.S.U. - le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL. Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa (art. 10, CCNL del 16/2/1999)

CAPO IV I soggetti sindacali Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa (art. 8 CCNL 16.2.1999) 1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente di cui all’art.4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. B) sono: - le R.S.U.; - le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Composizione delle delegazioni (art. 10 CCNL 16.2.1999)

CAPO II I SOGGETTI SINDACALI Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa (art. 9 CCNL 28/5/2004 ) 1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di Agenzia di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A) del CCNL 28/5/2004 sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. B) del CCNL 28/5/2004 sono: - le R.S.U. - le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL. Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa (art. 11 CCNL 28/5/2004)

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5. 2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed a livello di sede di RSU (“contrattazione integrativa di sede territoriale”). Nelle altre amministrazioni, si svolge in un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”). La contrattazione integrativa nazionale può prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili. 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti

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1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE a) Per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa; b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 8 CCNL 16/2/1999 (PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1; II) NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: a) per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici

1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I - a livello nazionale o di sede unica di ente: a) per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - dal Direttore generale o Segretario generale o suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa; b) per la parte sindacale: - dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1 ; II - a livello di struttura periferica come individuata all’art. 4, comma 3, lett. B): a) per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito della struttura o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei responsabili degli uffici direttamente

1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I) A LIVELLO NAZIONALE DI AGENZIA: a) Per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa. b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 9 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1 del CCNL 28/5/2004; II) NELLE SEDI CENTRALI DI AGENZIA E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A SEGUITO DI ELEZIONE DI R.S.U.: a) per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza dell’Agenzia nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.

delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

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destinatari e tenuti all'applicazione del contratto. b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all’art. 8 CCNL 16/2/1999 (PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2. 2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N). Contrattazione collettiva integrativa (art. 4 CCNL 16/2/1999; art. 5 CCNL 12/6/2003; art. 4 CCNL del 14/9/2007 1. Le parti di cui all’art. 10 (Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa) del CCNL 16/2/1999 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall’art. 31 (Fondo unico di amministrazione) del CCNL

interessati alla trattativa e tenuti all’applicazione del contratto; b) per la parte sindacale: dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 270. 2. Gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’attività ……. omissis 71 di assistenza dell'Agenzia.

CAPO II

Contrattazione collettiva integrativa

Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa (art. 4 CCNL 16.2.1999 come integrato dall’art. 5 CCNL 9.10.2003 e dall’art.4 CCNL 1.10.2003) 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra le parti individuate all’art.10 per la destinazione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori previsto dall’art. 3110, nonché dei Fondi di cui agli artt. 42, 43 e 44. Il contratto collettivo

b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all’art. 9(PAG. 21) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2 del CCNL 28/5/2004. 2. L’Agenzia può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza29 e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N). Contrattazione collettiva integrativa (art. 4 CCNL 28.5.2004 e art. 4 CCNL 10.4.2008) 1. Le parti di cui all’art. 11 del CCNL 28/5/2004 (Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa) sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall’art. 84 del CCNL 28/5/2004 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse

6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche; d) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; e) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;

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16/2/1999, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali

delle metodologie di valutazione

basate su indici e standard di

valutazione, indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 32 (Utilizzo Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999. 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie: A) A livello di singola Amministrazione

integrativo assume l’obiettivo di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi predefiniti, e orientati ad un effettivo e verificabile miglioramento dei livelli di produttività e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione, basate su indicatori e standard di riferimento, ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori fra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo stesso indicate nell’art. 32, nonché quelli di ripartizione dei Fondi di cui agli artt. 42, 43 e 44. 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono prioritariamente regolate le seguenti materie: A) a livello nazionale o di sede unica di ente:

umane e per la produttività), al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di Agenzia fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 85 CCNL del CCNL 28/5/2004 (Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività). 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì, regolate le seguenti materie: A) A livello nazionale di Agenzia: - le linee di indirizzo generale dei programmi annuali

f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; h) l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall’art. 19, comma 5; i) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 19, comma 4, in merito ai turni effettuabili; j) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 20, comma 6; k) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20, comma 5 per i turni di reperibilità; m) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 57, comma 7; n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 27, comma 2; o) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una

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- le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; - i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza; - accordi di mobilità; - criteri generali per l’attuazione della mobilità volontaria dei dipendenti tra sedi centrali e periferiche o tra le sedi periferiche di una stessa amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; - ….omissis12; - le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché di

- linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale in linea con i processi di innovazione e secondo le esigenze da questi poste; - ricaduta delle innovazioni tecnologiche e organizzative connesse ai processi di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all’utenza sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti; - accordi di mobilità; - linee di indirizzo e criteri per la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; - pari opportunità, ……. omissis, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; - criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale; - individuazione delle posizioni organizzative eventualmente incompatibili con una prestazione di lavoro a tempo parziale; - le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri

dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; - le ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza; - accordi di mobilità; - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; - omissis10. - l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’ art. 33 del CCNL 28/5/2004 (Orario di lavoro); - Le implicazioni sul rapporto di lavoro degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di

maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; p) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 22; q) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 17, comma 2; r) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 54, comma 1; s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all’art. 46, comma 1 (diritto allo studio); t) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 19, comma 9, in materia di turni di lavoro; u) elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 25, comma 3;

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reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.13 Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell’art. 20, comma 1, lett. A (Relazioni sindacali del sistema di classificazione), CCNL 14/09/2007 e all’art. 25 (Riduzione dell’orario) del CCNL 16/2/1999. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. In materia di mobilità occorre tenere conto della nuova disciplina contenuta nell’art.16 della legge n.183/2011 nonché delle disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.

E’ demandata al contratto collettivo integrativo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19(PAG. 51) (Orario di lavoro) CCNL 16/5/1995. Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa. Ove il modello organizzativo delle Amministrazioni preveda articolazioni di livello regionale o interregionale, la contrattazione

dell’ente, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno. Le materie di contrattazione collettiva integrativa di cui sopra sono integrate da quelle previste nell’art. 19, comma 1, lett. A) del presente CCNL15. La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. In materia di mobilità occorre tenere conto della nuova disciplina contenuta nell’art.16 della legge n.183/2011 nonché delle disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.

E’ demandata al contratto collettivo integrativo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 17 del CCNL 6 luglio 199518. Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.

quelle istituzionali affidate all’esterno11. Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell’art. 29(PAG. 36) del CCNL 28/5/2004 (Relazioni sindacali del sistema classificatorio), comma 1, lett. A) e all’art. 43(PAG. 46) del CCNL 28/5/2004 (Riduzione dell’orario). La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative viene attivata al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria. In materia di mobilità occorre tenere conto della nuova disciplina contenuta nell’art.16 della legge n.183/2011 nonché delle disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.

Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.

v) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi. 7. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), v).

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di cui al presente punto A si svolge anche presso tali strutture in un’apposita sessione negoziale con i medesimi soggetti, tempi e procedure previsti per il livello nazionale, limitatamente alle materie relative alla gestione delle risorse dei fondi, alla mobilità e alla formazione, specificatamente demandate a tale sede.14 B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU: - applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2; - i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; - modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero; - l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 (Orario di lavoro) CCNL 16/5/1995.

B) a livello di struttura periferica di livello dirigenziale, identificabile, secondo le caratteristiche ordinamentali di ciascun ente, nelle articolazioni direzionali centrali, nelle strutture regionali e in quelle provinciali o subprovinciali, nonché, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, nelle strutture provinciali che secondo gli ordinamenti degli enti non sono di livello dirigenziale e, comunque, nelle strutture individuate come sedi di costituzione delle RSU: - applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2; - criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative

B) presso ogni sede centrale dell’Agenzia e ufficio periferico, individuati come sede di contrattazione a seguito dell’elezione delle RSU: - applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2; - i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili, secondo quanto previsto a livello nazionale di Agenzia; - modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello nazionale di Agenzia;

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4. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell’art. 11(PAG. 27) (Clausole di raffreddamento) CCNL

all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; - articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 17 del CCNL 6 luglio 1995 in relazione ai processi di riorganizzazione e di espansione dell’offerta di servizio. Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative relative a tale materia, le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa; 4. Le componenti retributive con valenza incentivante da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e programmi e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati raggiunti. A tal fine gli enti si dotano, qualora non ne dispongano, di un sistema di contabilità analitica integrato e per budget, quale strumento di valutazione e controllo delle attività e verifica dei risultati per ciascun centro di costo20. 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante lo svolgimento del

- l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 33 del CCNL 28/5/2004 (Orario di lavoro), nel rispetto dei principi fissati a livello nazionale di Agenzia. 4. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti

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16/2/1999, sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

negoziato stabiliti dall’art.1121, relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori per l’incentivazione del personale, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa. 6. I contratti collettivi integrativi e decentrati non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto all’ambito di risorse indicato al comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. (art.5 CCNL 9.10.2003) 1. Al fine di incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi in risposta alla domanda dell’utenza sul territorio, il contratto collettivo integrativo a livello nazionale assegna una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell’art. 32, comma 2 del CCNL del 16 febbraio

durante le trattative, indicati nell’art. 14(PAG. 24) del CCNL 28/5/2004 (Clausole di raffreddamento), sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

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Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo

1999 al finanziamento di specifici piani o progetti da elaborare da parte delle sedi periferiche abilitate alla contrattazione decentrata. Resta fermo che il pagamento delle incentivazioni avviene a seguito dell’avvenuto accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 2. ……. omissis22. (Art.4 CCNL 1.10.2007) 4.……. Omissis 5. ....... omissis. 6. La quota minima di risorse da destinare alla contrattazione a livello di struttura periferica, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL del 9 ottobre 2003, è elevata al 20% L’incremento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati presso le strutture periferiche, in correlazione con l’utilizzo delle predette risorse, è accertato attraverso strumenti di verifica anche basati sul grado di soddisfazione dell’utenza e sulla adozione e pubblicizzazione delle carte di servizio, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 25 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui

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(art. 5 CCNL 16/2/1999 come sostituito dall’art. 4 CCNL del 12/6/2003) 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L’amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della

contratto collettivo decentrato integrativo (Art. 4 CCNL 9.10.2003) 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. Gli enti costituiscono la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e convocano la delegazione sindacale prevista dall'art. 10, comma 1, punto I, lett. b), del CCNL del 16 febbraio 199930, per l'avvio del negoziato,

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo (art. 5 CCNL 28/5/2004) 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL, che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L'Agenzia provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui

all’art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v).

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contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni agli organismi indicati nel citato art. 2, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal collegio dei sindaci o dei revisori ovvero, in mancanza, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno31. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata all’organismo competente per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali rappresentative. Per la parte pubblica, la sottoscrizione è

all'art. 9(PAG. 21) del CCNL 28/5/2004 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei revisori dei conti , secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni all’organismo indicato nel citato art. 2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 3/ter

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da

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4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio17. 6. ….omissis18

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Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i

demandata al presidente della delegazione trattante. 4. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro attuazione. 5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio32. 6. ……. omissis33

165/01

Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 6. L’Agenzia è tenuta a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio15.

165/01 Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca

quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

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contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 4. ((COMMA

con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del

con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del

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ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del

presente articolo. CAPO V RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Relazioni sindacali del sistema di classificazione64 (art. 20 CCNL del 14/9/2007; art. 20, comma 1, punto B lett. c) e comma 2 CCNL del 16/2/1999; art. 38 CCNL del 14/9/2007)65

referto sul costo del lavoro. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo Relazioni sindacali del sistema di classificazione (art. 22 CCNL 1.10.2007)

referto sul costo del lavoro. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo Relazioni sindacali del sistema classificatorio (art. 29 CCNL 28/5/2004 )

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1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate: A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 17 (PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007; b) individuazione dei profili di cui all’art. 8(PAG. 32) (Criteri per la definizione dei profili professionali) del CCNL 14/9/200766; B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) del CCNL 14/9/2007; b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui agli artt. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) e 14(PAG. 37) (Procedure per la progressione tra le aree) del CCNL 14/9/2007; c) con riferimento agli artt. 17 (Sviluppi economici all’interno

1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate: A) contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999: a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13; b) individuazione dei profili professionali di cui all’art. 8. B) informazione preventiva e concertazione di cui all’art. 6, lett. B) del CCNL del 16 febbraio 1999: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 11; b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui all’art. 14; c) criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 17; d) graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 16, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità 64;

1. Nell’ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate. A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: - determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 28/5/2004; - individuazione dei profili di cui agli artt. 18(PAG. 27) (Criteri per la definizione dei profili professionali) e 19(PAG. 28) (Istituzione di nuovi profili) del CCNL 28/5/2004. B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE: a) omissis; b) omissis c) con riferimento agli artt. 26(PAG. 33) (Posizioni organizzative e professionali) e 27(PAG. 34) (Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali) del CCNL 28/5/2004: - criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

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delle aree) del CCNL 14/9/2007 e 18(PAG. 44) (Posizioni organizzative) del CCNL 16/2/1999: -criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; -graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; -criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. Comitato pari opportunità

e) criteri e le procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e le relative necessarie garanzie di contraddittorio 65. Comitato per le pari opportunità

- graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; - criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. Comitato pari opportunità

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(art. 7, CCNL del 16/2/1999, come integrato dall’art. 4 CCNL del 14/9/2007) Omissis Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (art. 6 CCNL 12/6/2003) Omissis In materia deve attualmente farsi riferimento all’art. 21 della legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro), che ha previsto l’istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

legge n. 183 del 2010

Art.21 (Misure atte a garantire pari opportunita',

benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari

(art. 7 CCNL 16.2.1999 come integrato dall’art. 4, comma 5 del CCNL del 1.10.2007) Omissis Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (art. 8 del CCNL del 9.10.2003) Omissis73 In materia deve attualmente farsi riferimento all’art. 21 della legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro), che ha previsto l’istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

legge n. 183 del 2010

Art.21 (Misure atte a garantire pari opportunita',

benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari

(art. 7 CCNL 28/5/2004 e art. 4 CCNL 10/4/2008) Omissis… Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing28 (art. 8 CCNL 28/5/2004) Omissis… In materia deve attualmente farsi riferimento all’art. 21 della legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro), che ha previsto l’istituzione di un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale organismo sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

legge n. 183 del 2010

Art.21 (Misure atte a garantire pari opportunita',

benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari

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opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»; c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'.

opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»; c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'.

opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»; c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'.

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Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio»; e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali

Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio»; e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

CAPO VI Diritti e prerogative sindacali Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali

Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio»; e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali

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(art. 9, CCNL del 16/2/1999, art. 1 CCNL del 10/2/2004) 1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti: a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) dirigenti sindacali: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; - dalle organizzazioni sindacali rappresentative

(art. 9 CCNL 16.2.1999, come modificato dall’art.1 CCNL 27.7.2005) 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’Accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi e sulle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’Accordo stesso ai seguenti soggetti: a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’ Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) dirigenti sindacali: - dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali rappresentative

(art. 10 CCNL 28/5/2004) 1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come previsto dall’art.10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti: a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) dirigenti sindacali: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali rappresentative

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ammesse alla contrattazione nazionale; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea. 2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’accordo quadro di cui al comma 1.

CAPO IV PROCEDURE DI

RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Clausole di raffreddamento (art. 11, CCNL del 16/2/1999) 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei

ammesse alla contrattazione nazionale, la cui rappresentatività sia stata accertata ai sensi dell’art. 43, del d. lgs. n. 165 del 2001; - componenti degli organismi statutari delle rispettive confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea. 2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’Accordo quadro di cui al comma 1.

CAPO V Norme di comportamento e

prevenzione della conflittualità Comportamento delle parti (art.11 CCNL 16.2.1999) 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi della reciproca responsabilità, della correttezza e buona fede, della trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

ammesse alla contrattazione nazionale; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea. 2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’accordo quadro di cui al comma 1.

CAPO IV PROCEDURE DI

RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Clausole di raffreddamento (art. 14 CCNL 28/5/2004) 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei

Art. 9 Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni

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comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse. Interpretazione autentica dei contratti (art. 12, CCNL del 16/2/1999) 1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti si attengono allo stesso impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse. Interpretazione autentica dei contratti (art.12 CCNL 16.2.1999) 1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del D.Lgs.n.29/199374 e successive integrazioni e

comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse. Interpretazione autentica dei contratti (art. 15 CCNL 28/5/2004 ) 1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

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L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 165/2001 o quelle previste dall’art. 5 (PAG. 16) (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo), CCNL 16/2/1999, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. 2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti. CAPO V Norma di rinvio (art. 7 CCNL del 12/6/2003) 1. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’accordo quadro di cui al comma 1, in particolare all’art. 10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le amministrazioni, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche. 2. ….omissis CAPO III I DIRITTI SINDACALI

modificazioni, ovvero con quelle previste dall’art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Norma di rinvio (art. 9 CCNL 9.10.2003) 1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10, comma 2, relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso gli enti, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche. 2. ……. omissis Art. 63 DPR 509/79

L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 165/2001 o quelle previste dall’art. 5(PAG. 13) del CCNL 28/5/2004 (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo) del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. 2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti. CAPO III

Capo II Diritti sindacali Art. 10 Diritto di assemblea

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Diritto di assemblea (art. 2, CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le Amministrazioni per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali. - dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

(disciplina da ritenersi ancora in vigore ai sensi dell’art.49 CCNL 6/7/1995) Art. 63. Assemblee Il personale ha diritto a riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonche', nel limite individuale di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unita' funzionale. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La convocazione dell'assemblea da parte delle rappresentanze sindacali e' comunicata al dirigente l'unita' funzionale di norma con preavviso scritto di almeno 24 ore, e deve contenere, oltre alla eventuale richiesta di disponibilita' dei locali, l'indicazione dell'ora di inizio dell'assemblea stessa e dell'ordine del giorno. Durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario non possono aver lungo nei locali

I DIRITTI SINDACALI Diritto di assemblea (art. 12 CCNL 28/5/2004) 1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le Agenzie per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali. - dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art. 8, c. 1 dell’ accordo

1. Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017. 2. I dipendenti del comparto Funzioni Centrali hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro- capite previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto su tale specifico aspetto nei CCNL dei precedenti comparti di riferimento.

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- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU; 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

dell'ente riunioni che siano indette da associazioni od organismi diversi da quelli di cui al precedente terzo comma. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono tenute su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle comunicazioni l'amministrazione, tenuto conto delle date stabilite per ciascuna assemblea. Quando nell'unita' funzionale l'orario di lavoro sia articolato in turni, l'assemblea puo' avere luogo in due riunioni nella medesima giornata. Il personale che partecipa alle assemblee durante l'orario di lavoro deve apporre, su appositi fogli, la propria firma con l'indicazione dell'ora in cui si allontana dal posto di lavoro. Al termine dell'assemblea il personale deve nuovamente apporre la firma annotando l'ora di rientro. In caso di mancata apposizione, non adeguatamente motivata, della firma di rientro l'assenza relativa al periodo di allontanamento dal posto di lavoro e' considerata ingiustificata.

quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; - da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU; 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

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Contributi sindacali (Art 12 bis introdotto dall’art. 1 del CCNL integrativo del 22/10/1997) 1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata.

Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente sono stabilite, previo accordi con le organizzazioni sindacali interessate, dal direttore generale o da persona da lui delegata per la direzione generale e dal dirigente l'unita' funzionale per le strutture periferiche.

Contributi sindacali (art. 13 CCNL 28/5/2004) 1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Agenzia a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata.

Art. 11 Contributi sindacali 1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, in favore dell’organizzazione sindacale da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione

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2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa. 4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’amministrazione. 5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’Agenzia di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa. 4. Le trattenute devono essere operate dall’Agenzia sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Agenzia. 5. L’Agenzia è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa. 4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’amministrazione. 5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

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TITOLO III

TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

CAPO I

Premessa

TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE30

TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE Capo I Sistema di classificazione professionale Art. 12 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale

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CAPO I ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Obiettivi e finalità

(art. 5 CCNL del 14/9/2007)

1. Nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche Amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti. 2. Nell’ambito di tale processo, l’istituzione della Commissione per l’ordinamento prevista dal CCNL 12 giugno 2003 ha consentito di realizzare una fase istruttoria per l’analisi e la verifica, in sede tecnica, di tutti gli aspetti di tale tematica, anche al fine di misurare il cambiamento finora operato dai contratti e di proporre l’adozione di soluzioni più avanzate.

Obiettivi e finalità

(art. 5 CCNL 1.10.2007)

1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, in continuità con il previgente sistema introdotto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e con i principi dello stesso sistema di cui all’art. 10 del CCNL del 9 ottobre 2003, persegue l’obiettivo di un ulteriore sviluppo del modello organizzativo degli enti del comparto, secondo principi della flessibilità organizzativa e dell’accrescimento continuo delle competenze professionali. 2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l’impegno delle parti al fine di definire un sistema di classificazione professionale che, in un quadro di coerenza con le funzioni proprie degli enti del comparto, assuma le caratteristiche di efficace strumento di supporto e di impulso dei processi di innovazione.

CAPO I

Obiettivi e finalità

(art. 16 CCNL 28/5/2004 )

1. Nell’ambito della riforma del lavoro pubblico, nel quale si inquadra l’istituzione del comparto delle Agenzie Fiscali, al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché promuovere l’efficienza, l’efficacia e la qualità dell’azione amministrativa e dei servizi, le parti convengono sulla opportunità di proseguire nel processo di valorizzazione professionale dei lavoratori (peraltro già iniziato nel comparto di provenienza) che si configura come strumento di supporto alla riforma stessa anche nell’ottica della piena armonizzazione con il settore privato. 2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l’impegno delle parti al fine di definire il sistema di

1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni confluite nel nuovo comparto delle Funzioni Centrali, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle amministrazioni e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti. 2. Le parti, avendo ritenuto necessario non pregiudicare la sollecita definizione del presente CCNL, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sugli attuali sistemi di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una loro evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze

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3. Nella prospettiva di realizzare un nuovo modello classificatorio, le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell’azione delle pubbliche Amministrazioni. 4. La nuova classificazione, pertanto, si basa sui seguenti principi: - valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento di obiettivi di efficacia; - flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo sviluppo professionale. 5. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze,

3. Il nuovo sistema di classificazione del personale si basa sui seguenti principi: a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di elevata qualità; b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione con l’effettivo sviluppo professionale. 4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua ed alle altre azioni di sviluppo delle competenze professionali, le quali, attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituiscono un fondamentale fattore di affermazione di una nuova cultura organizzativa e gestionale. 5. ……. omissis

classificazione professionale quale efficace e concreto strumento di riforma. 3. Il nuovo modello di classificazione del personale si basa sui seguenti principi: - valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione; - flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo sviluppo professionale. 4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.

professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi. 3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati i seguenti compiti: a) analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei; b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse; c) verifica delle declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove

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nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.

CAPO II

Classificazione

(art. 6 CCNL del 14/9/2007) 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle Amministrazioni, è articolato in tre aree: Prima Area: comprendente la ex posizione A1, A1S; Seconda Area: comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; Terza Area: comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S. 2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività

CAPO II Classificazione

Aree e profili professionali

(art. 6 CCNL 1.10.2007)

1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C. 2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A) del presente CCNL77. 3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nel livello economico iniziale dell’area.

CAPO II

Classificazione

(art. 17 CCNL 28/5/2004) 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle Agenzie, è articolato in tre aree: Prima area: – comprendente la ex posizione A1 Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1, B2 e B3 Terza area: – comprendente le ex posizioni C1, C2 e C3. 2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto

tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali; d) verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi; e) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi; f) verifica della possibilità di definire ulteriori opportunità di progressione economica, per il personale apicale di ciascuna area o categoria; g) revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata; h) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;

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lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL. 3. All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini. 4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto. 5. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.

4. I profili, collocati nelle aree A, B e C secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’allegato A), descrivono i contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell’area di appartenenza. 5. Nel sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi degli enti. 6. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. 7. Nulla è innovato per quanto attiene al personale con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione.

previsto dall’allegato(PAG. 119) del CCNL 28/5/2004. 3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle fasce retributive stipendiali di cui alla tabella E del CCNL 28/5/2004 avviene secondo la professionalità ed i requisiti richiesti nel bando di concorso. 4. I profili, collocati nelle aree secondo il nuovo allegato A), descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area di appartenenza. 5. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 200131, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito. 6. L’individuazione dei profili di ciascuna area è definita da ogni singola Agenzia, con l’assistenza dell’ARAN, nell’ambito della contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali di cui

i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa; j) analisi e valorizzazione delle specificità professionali. 4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di maggio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.

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6. L’accesso dall’esterno nelle aree è previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun profilo professionale in relazione a quanto stabilito nell’Allegato A (PAG. 169) del CCNL del 14/9/2007, anche al fine di garantire un assetto classificatorio omogeneo tra le diverse Amministrazioni del comparto. 7. Al fine di favorire la valorizzazione della professionalità dei dipendenti è prevista la possibilità di effettuare progressioni all’interno del sistema classificatorio. 8. Per ciascun profilo, in relazione all’arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, viene individuato un sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l’attribuzione di successive fasce retributive. Per l’Area prima sono previste tre fasce economiche, per l’Area seconda sei e per la terza sette. Profili professionali (art. 7 CCNL 14/9/2007)

all’art. 9(PAG. 21), comma 1, (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 28/5/2004. Criteri per la definizione dei profili professionali (art. 18 CCNL 28/5/2004)

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1. Nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione. 2. Ai sensi dell’art. 6 (PAG. 30) (Classificazione), CCNL 14/9/2007, i profili professionali sono collocati all’interno di ciascuna area, secondo i settori attività ed individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese. 3. I profili professionali, nell’ambito di ogni settore di attività all’interno di ciascuna area, sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A(PAG. 14), CCNL 16/2/1999, con

1. Nel sistema classificatorio la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Agenzia. 2. I profili individuano le diverse tipologie professionali esistenti nelle Agenzie in relazione ai contenuti delle attività, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto. 3. I profili, distinti per settori professionali, accorpano le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche delle Aree, secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’allegato del CCNL 28/5/2004, che definisce, altresì, i requisiti e le modalità di accesso. 4. Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione integrativa di Agenzia terrà conto dei seguenti criteri: a) superamento dell’eccessiva parcellizzazione del

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l’assistenza obbligatoria dell’ARAN. Tale attività di assistenza è preordinata a garantire un assetto omogeneo all’interno del comparto sulla base dei criteri definiti a livello nazionale e può realizzarsi anche attraverso uno specifico parere tecnico. Criteri per la definizione dei profili professionali (art. 8 CCNL del 14/9/2007) 1. I profili, distinti per settori di attività, possono accorpare le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area, secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’Allegato A, (PAG. 169), CCNL 14/9/2007, che definisce, altresì, i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti che il lavoratore è tenuto ad effettuare, nonché le modalità di accesso. 2. Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione integrativa di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri:

precedente sistema, derivante dalla legge n. 312 del 1980, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici; b) semplificazione dei contenuti mansionistici attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; c) attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle Agenzie e alle nuove tecnologie adottate; d) indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema classificatorio nonché di evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa; e) garanzia che, nell’utilizzazione della clausola di cui all’ art. 17, comma 3(PAG. 26) (Classificazione), del CCNL

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a) superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici; b) individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse; c) semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; d) attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle Amministrazioni ed alle nuove tecnologie adottate; e) indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, nonché di evitare

28/5/2004, sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo trattamento economico retributivo stipendiale previsto per il personale in servizio.

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che il personale appartenente ad una posizione giuridico - economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa; f) garanzia che, nell’utilizzazione della clausola di cui all’art. 6, comma 6 (PAG. 30) (Classificazione) del CCNL 14/9/2007, sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo trattamento economico stipendiale previsto per il personale in servizio. 3. Nei casi in cui sia necessaria la ricomposizione dei processi lavorativi all’interno delle aree, con la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, articolata su più profili professionali nell’ambito di una stessa area, viene costituito un profilo unico che ricomprende sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa. In tale profilo unico ogni dipendente mantiene, ad invarianza di spesa, il

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trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità acquisita, con la conservazione della fascia economica corrispondente alla trasposizione automatica di cui all’art. 10 (PAG. 33) (Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione) del CCNL 14/9/2007, mentre la posizione iniziale di accesso dall’esterno al profilo stesso coincide con quella del profilo di base preso in considerazione nel processo di ricomposizione. Istituzione di nuovi profili (art. 9 CCNL del 14/9/2007) 1. Le Amministrazioni, in relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle dotazioni organiche individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 32) (Criteri per la definizione dei profili professionali) del CCNL 14/09/2007.

Istituzione di profili professionali (art. 8 CCNL 1.10.2007) 1. Gli enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 199982. 2. Ai fini della definizione dei profili professionali, si tiene conto dei seguenti criteri: a) costituzione di profili che comprendano, al proprio interno, competenze professionali

Istituzione di nuovi profili (art. 19 CCNL 28/5/2004) 1. Le Agenzie, in relazione alle proprie necessità organizzative, potranno prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle dotazioni organiche individuandone la posizione di accesso, sulla base dei criteri dell’art. 18(PAG. 27) (Criteri per la definizione dei profili professionali), comma 4, del CCNL 28/5/2004. 2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di pari

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2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per il nuovo profilo professionale nell’area di appartenenza, svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative mansioni. 3. Ai fini dell’assegnazione ai profili di nuova istituzione, prima di procedere alla selezione dall’esterno, trova applicazione il principio della flessibilità disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate nell’art. 16(PAG. 39) (Flessibilità tra i profili all’interno dell’area) CCNL del 14/09/2007.

comuni, applicabili ad una gamma di attività differenziate; b) semplificazione dei contenuti professionali attraverso l’utilizzazione di formulazioni ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; c) attualizzazione dei contenuti professionali in relazione al nuovo sistema di classificazione e ai processi di innovazione degli enti ed alle nuove tecnologie adottate. 3. Nei casi di istituzione di nuovi profili, sono definiti altresì i criteri per il passaggio dei dipendenti agli stessi, fermo restando il livello economico acquisito.

livello retributivo precedentemente previsto, in esso possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per il nuovo profilo professionale nell’area di appartenenza, svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative mansioni. 3. Ai fini dell’assegnazione ai profili di nuova istituzione, prima di procedere alla selezione dall’esterno, trova applicazione il principio della flessibilità disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate nell’art. 25(PAG. 32) (Flessibilità tra profili all’interno dell’area) del CCNL 28/5/2004. Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione

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Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione (art. 10 CCNL del 14/9/2007) 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL 41 è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la Tabella B (PAG. 35) (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) del CCNL 14/9/2007. 2. ….omissis42 3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso prevista in ogni profilo in applicazione dell’art. 6, comma 6, (PAG. 30) (Classificazione) CCNL 14/9/2007.

(art. 20 CCNL 28/5/2004 ) 1. omissis… 2. omissis… 3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Agenzia, i contingenti delle originarie posizioni sono portati al livello di accesso previsto in applicazione dell’art. 17(PAG. 26) (Classificazione), comma 3, del CCNL 28/5/2004. 4. omissis….34 5. omissis……35

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4. ….omissis 5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1 e 2 viene comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure. 6. ….omissis TABELLA B Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione – CCNL 14/9/2007

Aree

precede

nte

sistema classificatorio

Posizioni

economiche

del

precedent

e sistema

classificat

orio

Aree

nuovo

sistema classificatorio

Fasc

e

retrib

utive all’interno delle aree

Area A

A1

A1S

Prima area

F1

F2

// F3

B1

F1

B2 F2

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CAPO III Accesso dall’esterno (art. 11 CCNL del 14/9/2007) 1. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di

Area B B3

B3S

Seconda area

F3

F4

// F5

// F6

Area C

C1 Terza area

F1

C1S

C2

F2

F3

C3

C3S

F4

F5

// F6

// F7

Modalità di accesso dall’esterno (art.10 CCNL 1.10.2007) 1. Il reclutamento del personale avviene con le modalità previste dalle vigente normativa in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, con garanzia di adeguate percentuali di accesso dall’esterno. 2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, gli

CAPO III Accesso dall’esterno (art. 21 CCNL 28/5/2004) 1. Le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. 165 del 2001, le quali devono garantire

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avviamento al lavoro di cui alla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 2. Le Amministrazioni sono tenute a riservare all’accesso dall’esterno una quota delle vacanze organiche, pari al 50 per cento dei posti disponibili di ciascun profilo45, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 3(PAG. 33) (Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione) del CCNL 14/9/2007. 3. Le assunzioni dall’esterno alle aree del presente sistema di classificazione avvengono alle posizioni di accesso individuate per ciascun profilo e con i requisiti indicati nell’Allegato A (PAG. 169) del CCNL 14/9/2007.

enti sono tenuti a riservare all’accesso dall’esterno una quota delle vacanze organiche pari al 50% dei posti disponibili, nel rispetto delle disposizioni di legge nel tempo vigenti. 3. L’accesso dall’esterno alle aree del presente sistema di classificazione avviene nel livello economico iniziale di ciascuna area e con i requisiti indicati nell’allegato A)87 4. Al personale assunto dall’esterno è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per l’area di assunzione.

adeguate percentuali di accesso dall’esterno. 2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, le Agenzie sono tenute a riservare all’accesso dall’esterno una quota delle vacanze organiche, pari al 50 per cento dei posti disponibili di ciascun profilo, calcolata sulla base dei posti disponibili per l’accesso ai sensi del comma 3, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti e tenuto conto dell’art. 20, comma 3 (PAG. 28) (Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione), del CCNL 28/5/200437. 3. L’accesso dall’esterno alle aree del presente sistema classificatorio avviene alle posizioni e con i requisiti indicati nell’allegato(PAG. 119) del CCNL 28/5/2004. 4. Al personale assunto dall’esterno è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale di assunzione .

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CAPO IV PROGRESSIONI Progressione all’interno del sistema di classificazione (art. 12 CCNL del 14/9/2007) 1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal presente contratto, le progressioni dei dipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come: a) Progressioni tra le aree: le progressioni tra le aree avvengono dall’area sottostante alla posizione di accesso dell’area superiore nel rispetto dall’art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti definiti dall’allegato A, nei limiti della percentuale dei posti vacanti nella dotazione

Progressioni all’interno del sistema di classificazione (art. 11 del CCNL 1.10.2007) 1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione sono possibili: a) sviluppi economici all’interno delle aree: si realizzano mediante progressione economica all’interno delle aree attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’area, di successivi livelli economici, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13; b) progressioni tra le aree: si realizzano mediante passaggio dall’area sottostante al livello economico iniziale dell’area immediatamente superiore nel rispetto dell’art. 10

CAPO IV PROGRESSIONI Progressione all’interno del sistema classificatorio (art. 22 CCNL 28 maggio 2004 e art. 5, comma 2, CCNL 10 aprile 2008) 1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal presente contratto, i passaggi dei dipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come: a) Progressioni verticali tra le aree: i passaggi tra le aree avvengono dall’area sottostante alla posizione di accesso dell’area superiore nel rispetto dall’art. 21, comma 2 (accesso dall’esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti definiti dall’allegato A), nei limiti della percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati all’accesso dall’interno, ai sensi dell’art.20, comma 3 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per il quale si concorre b) Sviluppi economici all’interno delle aree:

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organica destinati all’accesso dall’interno, ai sensi dell’art. 10, comma 3 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per il quale si concorre. b) Sviluppi economici all’interno delle aree: si configurano come progressione economica, di ogni profilo, all’interno delle aree che si realizza mediante la previsione, dopo la posizione di accesso al profilo medesimo, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) e 18(PAG. 40) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area) del CCNL del 14/9/2007. 2. Le progressioni di cui al precedente comma 1, lettera a) e b), devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire.

si configurano come progressione economica all’interno delle aree che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale previsto per la posizione di accesso, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) e 83(PAG. 99) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area) del CCNL 28/5/2004. 2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso i criteri volti all’apprezzamento della qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire, da definire ai sensi dell’art. 24, comma 1 del CCNL del 28 maggio 2004”. Passaggi tra le aree (art. 23 CCNL 28/5/2004)

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Progressioni tra le aree (art. 13 CCNL del 14/9/2007) 1. Le progressioni da un’area all’altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia dell’accesso dall’esterno nei posti disponibili in ciascun profilo nella misura di cui all’ art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno). b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Ai fini della determinazione del punteggio finale si fa riferimento al titolo di studio, all’esperienza professionale, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali. 2. Le progressioni di cui al comma 1 sono realizzate nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla

1. I passaggi da un’area all’altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall’esterno; b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, con riferimento all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione; 2. I passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione.

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partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione, in base a quanto previsto dall’allegato A. 3. La selezione interna di cui al comma 2 prende in considerazione: a) i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all’art. 20 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili: - titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento; - corsi di formazione, anche esterni all'Amministrazione, per i quali sia previsto l’esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata; - qualità della prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti, valutata ai sensi dell’art. 22 (valutazione dell’apporto individuale); - arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e valutata in

3 La selezione del comma 2 è basata sulla: a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi; b) graduatoria ove, comunque, prendere in considerazione, i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all’art. 29 (relazioni sindacali) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili: o titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento; o corsi di formazione, anche esterni all'Agenzia, qualificati quanto alla durata, ai contenuti – che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata - per i quali sia previsto l’esame finale; o esperienza professionale maturata; o arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e valutata in relazione: all’esercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti

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relazione: all’esercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall'Amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; b) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso un’apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi. Gli elementi della selezione sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso i titoli e l’anzianità di servizio non assumono rilevanza prevalente. 4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2 (codice disciplinare), o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento

disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall'amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; 4. Gli elementi della selezione indicati al comma 3 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed all’esperienza professionale deve essere attribuito ai sensi del comma 1, lettera b) un peso equilibrato. 5. I passaggi di cui al presente articolo sono finanziati dall’Agenzia sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.

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penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 5. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate dalle Amministrazioni sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Procedure per la progressione tra le aree (art. 14 CCNL del 14/9/2007) “1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l’integrazione dei relativi criteri di cui all’art. 13 (progressioni tra le aree) sono preventivamente individuate dalle Amministrazioni con atti di organizzazione improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, previa concertazione con le OO.SS.

Procedure per la progressione all’interno del sistema classificatorio (art. 24 CCNL 28 maggio 2004 e art. 5, comma 3, CCNL 10 aprile 2008) 1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l’integrazione dei relativi criteri di cui all’art. 23 sono preventivamente individuate dalle Agenzie con atti di organizzazione di natura privatistica improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001, previa concertazione con le OO.SS. 2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso dall’esterno.”

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2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso dall’esterno. 3. Nel caso di progressione interna nel sistema di classificazione di cui all’art. 13 (progressioni tra le aree) e per il passaggio tra profili ai sensi dell’art. 16 (flessibilità tra profili all’interno dell’area), le Amministrazioni comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997. 4. In occasione delle procedure di progressione all’interno del sistema di classificazione, qualora le Amministrazioni non abbiano già provveduto a sottoscrivere i contratti individuali di lavoro, si procede alla formalizzazione degli stessi. 5. Al fine di sostenere i processi di crescita professionale dei dipendenti e di garantire una migliore funzionalità degli uffici, in sede di prima applicazione del presente CCNL49 e nel rispetto

3. Nel caso di passaggio tra le aree, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo di assunzione, conseguito attraverso la selezione. Qualora il trattamento economico in godimento, corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, risulti superiore all’iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante assegno ad personam, che, solo limitatamente a tale parte, continua a gravare sul fondo ed è riassorbibile con l’acquisizione delle successive fasce retributive nel profilo di nuovo inquadramento. Tale assegno ad personam conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale. 4. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio di cui all’art. 22(PAG.30) (Progressione all’interno del sistema classificatorio ) di passaggio tra profili ai sensi dell’art. 25(PAG. 32) (Flessibilità tra profili all’interno dell’area), del CCNL 28/5/2004 le Agenzie comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo inquadramento conseguito,

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delle disposizioni di legge in vigore, le Amministrazioni, verificate le effettive disponibilità di bilancio e previo espletamento delle modalità di relazioni sindacali previste dall’art. 34 (relazioni sindacali del sistema di classificazione), assumono ogni utile iniziativa volta ad avviare, entro un anno, le procedure di progressione tra le aree di cui al presente articolo.” Trattamento economico in caso di progressione fra le aree (art. 15 CCNL del 14/9/2007) Nel caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale del nuovo profilo di inquadramento, conseguito attraverso la selezione, ivi compresa l’indennità di amministrazione corrispondente. 2. Qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza, risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come

nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1997. 5. omissis45

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assegno ad personam, che continua a gravare sul Fondo unico e che viene successivamente riassorbito con l’acquisizione delle ulteriori fasce retributive. Tale assegno ad personam conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, vengono riassegnate al Fondo unico di amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 105, comma 1, undicesima alinea, le risorse del Fondo stesso utilizzate per il finanziamento della fascia economica di provenienza, che sono pari al differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto del passaggio e la fascia retributiva iniziale del profilo di provenienza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l’indennità di amministrazione posseduta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza (la disciplina dei passaggi tra le Aree deve Valurarsi alla luce del comma 1bis art.52 d.lgs 165/01 introdotto dal d.lgs 150/09 “1-bis.

(la disciplina dei passaggi tra le Aree deve valutarsi alla luce del comma 1bis art.52 d.lgs 165/01 introdotto dal d.lgs 150/09 “1-bis.

I dipendenti pubblici, con

esclusione dei dirigenti e del

personale docente della scuola,

(la disciplina dei passaggi tra le Aree deve valutarsi alla luce del comma 1bis art.52 d.lgs 165/01 introdotto dal d.lgs 150/09 “1-bis.

I dipendenti pubblici, con

esclusione dei dirigenti e del

personale docente della scuola,

delle accademie, conservatori e

istituti assimilati, sono inquadrati

in almeno tre distinte aree

funzionali. Le progressioni

81

I dipendenti pubblici, con

esclusione dei dirigenti e del

personale docente della scuola,

delle accademie, conservatori e

istituti assimilati, sono inquadrati

in almeno tre distinte aree

funzionali. Le progressioni

all'interno della stessa area

avvengono secondo principi di

selettivita', in funzione delle

qualita' culturali e professionali,

dell'attivita' svolta e dei risultati

conseguiti, attraverso

l'attribuzione di fasce di merito. Le

progressioni fra le aree avvengono

tramite concorso pubblico, ferma

restando la possibilita' per

l'amministrazione di destinare al

personale interno, in possesso dei

titoli di studio richiesti per

l'accesso dall'esterno, una riserva

di posti comunque non superiore

al 50 per cento di quelli messi a

concorso. La valutazione positiva

conseguita dal dipendente per

almeno tre anni costituisce titolo

rilevante ai fini della progressione

economica e dell'attribuzione dei

posti riservati nei concorsi per

l'accesso all'area superiore.

Disposizione transitoria (Art. 36, CCNL del 14/9/2007) Omissis

delle accademie, conservatori e

istituti assimilati, sono inquadrati

in almeno tre distinte aree

funzionali. Le progressioni

all'interno della stessa area

avvengono secondo principi di

selettivita', in funzione delle

qualita' culturali e professionali,

dell'attivita' svolta e dei risultati

conseguiti, attraverso

l'attribuzione di fasce di merito. Le

progressioni fra le aree avvengono

tramite concorso pubblico, ferma

restando la possibilita' per

l'amministrazione di destinare al

personale interno, in possesso dei

titoli di studio richiesti per

l'accesso dall'esterno, una riserva

di posti comunque non superiore

al 50 per cento di quelli messi a

concorso. La valutazione positiva

conseguita dal dipendente per

almeno tre anni costituisce titolo

rilevante ai fini della progressione

economica e dell'attribuzione dei

posti riservati nei concorsi per

l'accesso all'area superiore.

all'interno della stessa area

avvengono secondo principi di

selettivita', in funzione delle

qualita' culturali e professionali,

dell'attivita' svolta e dei risultati

conseguiti, attraverso

l'attribuzione di fasce di merito. Le

progressioni fra le aree avvengono

tramite concorso pubblico, ferma

restando la possibilita' per

l'amministrazione di destinare al

personale interno, in possesso dei

titoli di studio richiesti per

l'accesso dall'esterno, una riserva

di posti comunque non superiore

al 50 per cento di quelli messi a

concorso. La valutazione positiva

conseguita dal dipendente per

almeno tre anni costituisce titolo

rilevante ai fini della progressione

economica e dell'attribuzione dei

posti riservati nei concorsi per

l'accesso all'area superiore.

Flessibilità tra profili all’interno dell’area (art. 25 CCNL 28/5/2004 ) 1. All’interno dell’area è consentito il passaggio tra profili

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Flessibilità tra i profili all’interno dell’area (art. 16 CCNL del 14/9/2007) 1. All'interno dell'area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo in base all’Allegato A CCNL 14/9/2007. 2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo. 3. Il passaggio è effettuato dalle Amministrazioni, tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall'art. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) del CCNL 14/9/2007.

diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dall’esterno in base alla declaratoria di cui all’Allegato(PAG. 119) del CCNL 28/5/2004. 2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all’accesso dall’interno e l’interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo. 3. Il passaggio è effettuato dalle Agenzie, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall’art. 23(PAG. 31) (Passaggi tra le aree) del CCNL 28/5/2004.46 4. Qualora nella dotazione organica dell’area si determinino posti disponibili relativamente ad un profilo, è consentito anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati nell’area purché in possesso dei requisiti

83

4. Qualora nell’area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, della medesima area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all’area, di cui all’Allegato A (PAG. 169) del CCNL 14/9/2007 e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 6 e 7(PAG. 40) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area) del CCNL 14/9/2007.52 Sviluppi economici all’interno delle aree (art. 17 CCNL del 14/9/2007)

Sviluppi economici all’interno delle Aree (art. 12 CCNL 1.10.2007)

culturali e professionali richiesti per l’accesso all’area e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 28/5/2004. La contrattazione integrativa individuerà i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui, in relazione ai posti individuati, vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria. I posti lasciati liberi dai predetti dipendenti diventano disponibili nell’area per l’accesso dall’esterno nella percentuale prevista. Sviluppi economici all’interno delle aree (art. 82 CCNL 28 maggio 2004 e art. 5 CCNL 10 aprile 2008) 1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale, disciplinata nell’art. 17(PAG. 26) (Classificazione) deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato sistema

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1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, disciplinata dall’art. 6(PAG. 30) (Classificazione) del CCNL 14/9/2007, deve corrispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. 2. Ai sensi del comma 1, fermo restando l’inquadramento del dipendente nella posizione di accesso del profilo, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive il cui numero ed i valori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E del CCNL 14/9/2007 (Sviluppi economici all’interno delle aree). 3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Amministrazione, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art.

1. Le parti si danno atto che, alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. 2. Nell’ambito dell’area, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successivi livelli economici, i cui valori annui, comprensivi degli incrementi di cui all’art. 33, sono stabiliti nell’allegata tabella F. 3. I criteri e le procedure per lo sviluppo economico sono definiti nel contratto integrativo di livello nazionale o di sede unica, nel rispetto dei criteri generali previsti dall’art. 1390 4. Il numero dei passaggi è stabilito in funzione delle risorse certe e stabili esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 36, comma 191 destinate dalla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica.

di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. 2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso dell’area lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E. 2/bis. In caso di sviluppo economico, oltre al trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l’indennità di amministrazione ad essa correlata, a cui si provvede con le risorse di cui al comma 3136. 3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 84(PAG. 100) (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2,

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32 (PAG. 140) (Utilizzo del fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999, nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2, sesta alinea, nonché dei criteri generali previsti all’art. 18 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area) del CCNL 14/9/2007. CCNL del 14/9/2007 TABELLA E Sviluppi economici per fasce retribuite dal 31.12.2007 Retribuzione tabellare Aree Fasce retributive 1 2 3 4 5 6 7 TERZA 20.220,66 20.943,94 22.134,06 24.315,03 25.882,86 27.643,68 29.336,18 SECONDA 16.562,11 17.418,39 18.530,99 19.638,44 20.301,11 20.888,30 PRIMA 15.682,93 16.246,21 16.846,21

Criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree

sesta alinea, (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL all’art. 83(PAG. 99) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area). Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area (art. 83 CCNL 28 maggio 2004 e art. 5 CCNL 10 aprile 2008) 1. Lo sviluppo economico di cui all’art. 82 Sviluppi economici all’interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di

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Procedure e criteri per lo sviluppo economico all’interno dell’area (art. 18 CCNL del 14/9/2007) 1. Lo sviluppo economico di cui all’art. 17 (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007 è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascun settore di attività all’interno area. 2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo. 3. A tal fine le Amministrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel Fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.

(art. 13 CCNL 1.10.2007) 1. Gli sviluppi economici di cui all’art. 12 sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica. 2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità. 3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione: - il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; - i titoli culturali e professionali posseduti; - specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell’arricchimento professionale, conseguito; ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto

cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione di Agenzia, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascuna area. 2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo. 3. A tal fine le Agenzie pianificano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. 4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa. 6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di

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4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa e non può essere inferiore a due anni. 6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia: a) esperienza professionale maturata; b) titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili; c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le Amministrazioni non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato. 7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - sono equamente valutati, sulla base di

il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato. 4. I criteri di cui al comma 3 - integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l’identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell’uno sull’altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico. 5. Non possono partecipare ai passaggi di cui al presente articolo i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 16, comma 4, (Codice disciplinare) del CCNL del 9 ottobre 200394, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con

valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata; b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato. 7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’uno sull’altro. Con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.

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valori percentuali, da definirsi a tale livello, e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’uno sull’altro. Con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare. 8. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2(PAG. 109) (Codice disciplinare) CCNL 12/6/2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva (art. 19 CCNL del 14/9/2007)

l’assoluzione almeno in primo grado.

8. La contrattazione integrativa individuerà, altresì, i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l’attribuzione delle fasce.

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1 In caso di progressione economica di cui all’art. 18(PAG. 40) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007, oltre al trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l'indennità di amministrazione ad essa correlata, secondo le modalità di cui all’art. 17, comma 3, (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007. 2 Nel caso in cui dall'istituzione di nuove fasce retributive non derivi un diverso parametro di indennità di amministrazione, il dipendente in caso di progressione ad una delle nuove fasce retributive continua a percepire l'indennità di amministrazione nel frattempo maturata. 3 In caso di cessazione dal servizio del dipendente, si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 3(PAG. 137), (Fondo unico di amministrazione) del CCNL del 14/9/2007. Mansioni superiori (Art. 24 CCNL 16/2/1999)

Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio (art. 9 CCNL 1.10.2007) 1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art.52, commi 2, 3 e 4, del

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1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 52, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 165/2001 per la parte demandata alla contrattazione. 2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell’Allegato A (CCNL del 14/9/2007) del presente contratto. Le fasce retributive56 a contenuto solo economico non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì, considerate “mansioni superiori”, per i dipendenti che rivestono l’ultima posizione economica dell’area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente superiore. 3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:

D.Lgs.n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” quelle proprie dell’area immediatamente superiore. 3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le progressioni tra le aree di cui all’art. 14; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza. Non rientra nella previsione l’ipotesi di assenza per ferie del titolare. 4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascun ente secondo i propri ordinamenti e nel rispetto di

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a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all’art. 12(PAG. 36) (Progressioni all’interno del sistema di classificazione)57 CCNL 14/9/2007; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999. La disciplina delle

quanto previsto dalle vigente normativa in materia, sulla base di criteri, coerenti con la propria organizzazione, da definire non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 199984 La disciplina delle mansioni superiori, come integrata dal presente articolo, trova applicazione dalla data di definizione dei predetti criteri. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori come definite al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per il livello economico iniziale dell’area corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Per il periodo di conferimento delle mansioni superiori, cessa di essere corrisposto il differenziale tra livello economico acquisito e livello economico iniziale dell’area di appartenenza. In relazione a tale differenziale, si applica

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mansioni superiori, come integrata dal presente articolo, entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001. Disposizioni particolari (Art. 34 CCNL 16/2/1999) ….omissis 3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima del 16/2/199959 o successivamente per i casi previsti dall’art. 41, commi 2 e 3 sono valutate - nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in

quanto previsto dall’art. 36, comma 385. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001.

CAPO V Posizioni organizzative e professionali

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considerazione purché non in modo esclusivo. ….omissis Posizioni organizzative (art. 18 CCNL del 16/2/1999) 1. Nell’ambito della Terza area61 le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità. 2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; - attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari; - attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,

Posizioni organizzative (art. 16 CCNL 1.10.2007) 1. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo è riproposta, nel presente articolo e nell’art. 1796, la disciplina in materia di posizioni organizzative già prevista dagli artt. 17 e 18 del CCNL del 16 febbraio 1999. 2. Nell’ambito dell’area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa. 3. Le posizioni organizzative di cui al punto precedente possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate

(art. 26 CCNL 28/5/2004 ) 1. Nell’ambito della terza area le Agenzie, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti, effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: - funzioni di direzione di unità operativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; - attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’iscrizione ad albi professionali, ad abilitazioni nonché alla maturazione di una adeguata esperienza professionale; - attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,

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caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 3. Il valore dell’indennità di cui al comma 1) è ricompreso tra un minimo di € 1.032, ed un massimo di 2.581,00, annui lordi per tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui all’art. 31(PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999.

da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; - attività - ivi comprese quelle informatiche - con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all’esercizio delle relative funzioni; - attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 4. I valori minimi e massimi dell’indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di Euro 1.032,91 ed un massimo di Euro 2.582,28 annui lordi per 13 mensilità in relazione alle risorse disponibili nei fondi di cui all’art. 3697.

caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 3. Ai fini del comma 2, ogni Agenzia procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa concertazione con i soggetti di cui all’art. 9(PAG. 21) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 28/5/2004. Nella graduazione delle funzioni le Agenzie tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sopraordinate; b) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati; c) complessità delle competenze attribuite; d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;

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Conferimento e revoca delle posizioni organizzative (art. 19, CCNL del 16/2/1999) 1. Possono procedere all’individuazione delle posizioni organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato: - l’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 7, 8 e 14; - la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche; - l’istituzione e l’attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione62, determinando i criteri generali e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative. 2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei

Conferimento e revoca delle posizioni organizzative (art. 17 CCNL 1.10.2007) 1. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare. 2. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di: - inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento; - intervenuti mutamenti organizzativi; - accertamento di risultati negativi; - violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti

e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’Agenzia. Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali (art. 27 CCNL 28/5/2004) 1. Gli incarichi di posizione organizzativa e professionale sono conferiti da ciascuna Agenzia con atto scritto e motivato, per un periodo di un anno, su proposta dei dirigenti dell’unità operativa o servizio interessato e sulla base di appositi criteri generali definiti dalle Agenzie medesime, previa concertazione con i soggetti di cui all’art. 9 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 28/5/2004. 2. Tali incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità. 3. Per il conferimento degli incarichi le Agenzie tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e della esperienza

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requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare. 3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di: - inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento; - intervenuti mutamenti organizzativi; - accertamento di risultati negativi. 4. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza. 5. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dalle singole amministrazioni.

all’art. 16, comma 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 (codice disciplinare) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 3. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la riassegnazione del dipendente alle funzioni del profilo professionale di appartenenza. 4. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente da ciascun ente. Incarichi di elevata professionalità (art. 18 CCNL 1.10.2007) 1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, gli enti possono avviare, previa contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A), ultimo periodo100, progetti di

acquisita dal personale inquadrato nella terza area. 4. In relazione all’incarico conferito è corrisposta l’indennità di posizione di cui all’art. 28 (Retribuzione di posizione e di risultato) del CCNL 28/5/2004. 5. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti i predetti incarichi è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza annuale con i criteri di cui all’art. 29(PAG. 36) (Relazioni sindacali del sistema classificatorio) del CCNL 28/5/2004. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della maggiorazione di cui all’art. 28 (Retribuzione di posizione e di risultato). 6. In caso di eventuale valutazione negativa le Agenzie, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazione del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia. 7. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:

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innovazione organizzativa e di valorizzazione professionale finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi e gestionali in atto, attraverso il rafforzamento della direzione per obiettivi e della responsabilità orientata al risultato, la valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, la razionalizzazione delle risorse, in connessione con le iniziative e le attività attivate ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 26 102. 2. Al fine di realizzare i progetti di cui al comma 1, gli enti, individuano, secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione organizzativa, posizioni di lavoro di rilevante interesse per il conseguimento dei propri obiettivi strategici. Nell’ambito dei progetti di cui al comma 1 e con le modalità ivi previste, è individuato il numero complessivo delle posizioni, gli stanziamenti a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all’art. 36103, il numero ed il valore delle fasce, nonché la distribuzione delle predette posizioni all’interno di ciascuna fascia. 3. Per la copertura delle posizioni di lavoro di cui al comma

- inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento; - intervenuti mutamenti organizzativi; - accertamento di risultati negativi. 8. La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di cui all’art.28(PAG. 35) (Retribuzione di posizione e di risultato) del CCNL 28/5/2004 e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza. 9. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per lo sviluppo economico di cui all’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 28/5/2004 qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

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2, gli enti, sulla base dei rispettivi ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, possono conferire, a dipendenti appartenenti all’area C effettivamente in servizio, incarichi temporanei, aventi contenuto organizzativo o professionale, i quali, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di alta professionalità e di elevata responsabilità. Gli incarichi di cui al presente comma non sono cumulabili con quelli di cui all’art. 17104. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono riguardare: - funzioni di direzione e gestione di strutture organizzative complesse, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; - funzioni di alta specializzazione, con contenuti di elevata professionalità, correlate al possesso di titoli universitari o post-universitari ed alla maturazione di un’adeguata esperienza professionale; - funzioni di integrazione dei processi lavorativi, funzioni di staff ad elevato contenuto innovativo, funzioni ispettive e di

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vigilanza, caratterizzate da elevata professionalità ed esperienza, nei casi in cui le predette funzioni implichino una responsabilità ampia e diretta, con elevata autonomia e attività di coordinamento, sui processi affidati. 5. Ai fini di quanto previsto all’art. 20, comma 2, ciascun ente procede alla graduazione delle posizioni connesse con gli incarichi di cui al comma 4, in base a criteri generali adottati con proprio atto, previa concertazione106 con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999107. Nella graduazione delle posizioni gli enti tengono conto, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alle specifiche situazioni organizzative: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate; b) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dalle funzioni affidate, anche tenuto conto della innovatività delle relative competenze professionali;

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c) complessità e responsabilità delle funzioni attribuite; d) entità del personale e delle risorse finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite. Conferimento e revoca degli incarichi di elevata professionalità (art. 19 CCNL 1.10.2007) 1. Gli incarichi di elevata professionalità di cui all’art. 18108 sono conferiti da ciascun ente, con atto scritto e motivato, per un periodo minimo di un anno e massimo di due, su proposta del dirigente responsabile, sulla base di appositi criteri generali definiti dagli enti, previa concertazione109 con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999110. Gli incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità, tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al comma 5. 2. I criteri di cui al comma 1 devono prioritariamente tenere conto delle più elevate conoscenze ed esperienze già

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maturate; devono inoltre considerare i requisiti culturali, le attitudini e le capacità professionali dei dipendenti, in relazione agli incarichi da affidare. 3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di: a) inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento; b) intervenuti mutamenti organizzativi; c) accertamento di risultati negativi; d) violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti all’art. 16 c. 4 (codice disciplinare) del CCNL del 9 ottobre 2003111 ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 4. La revoca dell’incarico comporta la perdita delle retribuzioni di cui all’art. 20112 e la restituzione del dipendente alle

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funzioni del profilo professionale di appartenenza, con decorrenza dalla revoca medesima. 5. La valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti, nell’ambito degli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo, avviene con cadenza annuale, sulla base di criteri generali definiti dagli enti, previa concertazione113 con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999114. La valutazione, in correlazione con le previsioni di cui agli artt. 24 e 25115 ha per oggetto il miglioramento del servizio e delle prestazioni erogate, la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse e dei processi interni, la circolarità ed il costante aggiornamento dell’informazione, il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base di standard o parametri di riferimento che consentano di apprezzare i miglioramenti realizzati. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione, in relazione al livello dei risultati conseguiti, della retribuzione di risultato di cui all’art. 20116. 6. In caso di valutazione negativa, gli enti, prima della sua

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definitiva formalizzazione, acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente, anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia. 7. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per gli sviluppi economici di cui all’art. 12, secondo i criteri e le procedure di cui all’art. 13. Retribuzione di posizione e di risultato (art. 20 CCNL 1.10.2007) 1. Al dipendente cui sia conferito un incarico di elevata professionalità ai sensi dell’art. 18118 compete, oltre al trattamento economico previsto per l’area di appartenenza, compreso il livello economico conseguito, una retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti. 2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 è stabilita da ciascun ente, con le modalità previste dall’art. 18, commi 1 e 2119, sulla base della graduazione di cui all’art. 18, comma 5120 e dei relativi criteri, definiti previa concertazione121

Retribuzione di posizione e di risultato (art. 28 CCNL 28/5/2004 ) 1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali di cui agli artt. 26(PAG. 33) (Posizioni organizzative e professionali) e 27(PAG. 34) (Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali) del CCNL 28/5/2004 compete, oltre al trattamento economico in

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con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999. 3. I valori della retribuzione di posizione e le relative fasce sono compresi tra un minimo ed un massimo definiti dal CCNL. I predetti minimi e massimi saranno stabiliti dalla contrattazione nazionale di cui all’art. 21. 4. La valutazione positiva, con le modalità di cui all’art. 19, comma 5 e sulla base dei criteri ivi stabiliti, dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. La predetta retribuzione è definita maggiorando la retribuzione di posizione di una misura percentuale variabile da un minimo ad un massimo. Tali minimi e massimi saranno definiti dalla medesima contrattazione nazionale di cui al comma 3. La retribuzione di risultato è corrisposta in relazione al livello dei risultati conseguiti, secondo i criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999. 5. Le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie

godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza, un'indennità di posizione onnicomprensiva in misura variabile da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 9.000 annui lordi per tredici mensilità. Al finanziamento dell’indennità si provvede con il fondo di cui all’art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL 28/5/2004 nella misura minima attualmente prevista. 2. Il valore dell’indennità di posizione è stabilito da ciascuna Agenzia in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell’art. 26(PAG. 33) (Posizioni organizzative e professionali) del CCNL 28/5/2004. Ove il valore previsto sia superiore al minimo di cui al comma 1, le Agenzie provvederanno alla copertura con oneri a proprio carico. 3. In relazione alla corresponsione dell’indennità di posizione non sono più corrisposti al dipendente i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l’indennità di agenzia.

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previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e per la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari. 6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo si provvede con le modalità che saranno definite nella contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 21. Clausola di rinvio (art. 21 CCNL 1.10.2007) 1. Le disposizioni di cui al presente capo avranno applicazione a seguito della compiuta definizione, nel CCNL di cui all’art. 39, delle modalità di finanziamento dell’istituto, ivi compresi i valori minimi e massimi di cui all’art. 20, commi 3 e 4, nonché del livello contrattuale per l’individuazione del numero complessivo degli incarichi che gli enti potranno attribuire. Nell’ambito dello stesso CCNL, sono inoltre definite le integrazioni al sistema delle relazioni sindacali di cui all’art.22130, in coerenza con le disposizioni del presente capo.

4. La valutazione annuale positiva dell’incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. Tale maggiorazione è a carico del Fondo di cui all’art. 84(PAG. 100) (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL 28/5/2004. 5. In prima applicazione ed in via sperimentale, il numero delle posizioni organizzative e professionali individuabili non potrà superare il 2% della dotazione organica complessiva della Terza area di ciascuna Agenzia.

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Tale fase completerà la materia al fine della sua applicazione. 2. Alla disciplina di cui al presente capo, saranno ricondotte le innovazioni dei modelli organizzativi già sperimentate dagli enti. 3. In considerazione dell’introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale, le parti istituiscono una commissione paritetica Aran – Organizzazioni sindacali, al fine di verificare la congruità del numero dei livelli economici del citato nuovo sistema. La commissione concluderà i lavori in tempo utile per l’avvio della sessione negoziale di cui al comma 1 e, comunque, non oltre la vigenza contrattuale del presente CCNL. l’art.39 del CCNL 1.10.2007 (Clausola di rinvio) ha disposto: “Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare alla sessione contrattuale prevista dall’art. 38, da attuare non appena verrà approvata la legge finanziaria per il 2008, che integra il presente CCNL, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - definizione dei criteri e delle modalità che regolano i diversi istituti della mobilità del personale, per la parte demandata alla contrattazione collettiva al fine di definire una disciplina nazionale per il passaggio e

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CAPO V RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Relazioni sindacali del sistema di classificazione64

l’inserimento negli enti del personale trasferito, fatta eccezione per il problema della equiparazione tra i diversi sistemi di classificazione, da affrontare necessariamente in sede di accordo quadro nazionale; - completamento della disciplina relativa agli incarichi di elevata professionalità di cui al titolo III, capo VI secondo quanto previsto dall’art. 21, al fine della sua applicazione.”.

Relazioni sindacali del sistema di classificazione (art. 22 CCNL 1.10.2007)

1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate:

CAPO VI RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO Relazioni sindacali del sistema classificatorio (art. 29 CCNL 28/5/2004 )

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(art. 20 CCNL del 14/9/2007; art. 20, comma 1, punto B lett. c) e comma 2 CCNL del 16/2/1999; art. 38 CCNL del 14/9/2007)65 1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate: A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 17 (PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007; b) individuazione dei profili di cui all’art. 8(PAG. 32) (Criteri per la definizione dei profili professionali) del CCNL 14/9/200766; B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) del CCNL 14/9/2007; b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui agli artt. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) e

A) contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999: a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13; b) individuazione dei profili professionali di cui all’art. 8. B) informazione preventiva e concertazione di cui all’art. 6, lett. B) del CCNL del 16 febbraio 1999: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 11; b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui all’art. 14; c) criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 17; d) graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 16, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità 64; e) criteri e le procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e le relative

1. Nell’ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate. A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: - determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 28/5/2004; - individuazione dei profili di cui agli artt. 18(PAG. 27) (Criteri per la definizione dei profili professionali) e 19(PAG. 28) (Istituzione di nuovi profili) del CCNL 28/5/2004. B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE: a) omissis50; b) omissis51 c) con riferimento agli artt. 26(PAG. 33) (Posizioni organizzative e professionali) e 27(PAG. 34) (Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali) del CCNL 28/5/2004: - criteri generali per il conferimento e la revoca degli

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14(PAG. 37) (Procedure per la progressione tra le aree) del CCNL 14/9/2007; c) con riferimento agli artt. 17 (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007 e 18(PAG. 44) (Posizioni organizzative) del CCNL 16/2/1999: -criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; -graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; -criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.

necessarie garanzie di contraddittorio 65.

incarichi di posizione organizzativa; - graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; - criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.

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TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

Il contratto individuale di lavoro (Art. 14 CCNL del 16/5/1995)

TITOLO IV IL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I Costituzione del rapporto di lavoro

Il contratto individuale di lavoro

(art. 14 CCNL 6.7.1995) 1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, è costituito e regolato mediante contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto. 2. Per il contratto di lavoro individuale è richiesta la forma

RAPPORTO DI LAVORO CAPO I

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il contratto individuale di lavoro

(art. 30 CCNL 28/5/2004 )

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO Capo I Costituzione del rapporto di lavoro Art. 13 Contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo,

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1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; e) durata del periodo di prova; f) sede di destinazione dell'attività lavorativa; g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato; 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della

scritta. In esso sono comunque indicati: a. la tipologia del rapporto di lavoro; b. la data di inizio del rapporto di lavoro; c. la qualifica di inquadramento, le relative mansioni e il livello retributivo iniziale; d. la durata del periodo di prova; e. la sede iniziale dell'attività lavorativa; f. il termine finale per il contratto di lavoro a tempo determinato. 3. Il contratto individuale è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'assunzione può avvenire con contratto di lavoro a tempo pieno o con contratto a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) profilo di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; d) mansioni corrispondenti al profilo di assunzione; e) durata del periodo di prova; f) sede di destinazione dell'attività lavorativa; g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato; 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della

nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) area o categoria e profilo professionale di inquadramento; d) livello retributivo iniziale; e) durata del periodo di prova; f) sede di lavoro; g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della

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procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 22, comma 2,(PAG. 95) (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 16/2/1999. 5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 21(PAG. 92) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 16/2/1999, di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con

tipologie di cui all' art. 15, comma 6. 5. L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro e indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, termine che può essere prorogato fino a 90 giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993.In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 6. Qualora non venga presentata la documentazione di cui al

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie previste per tali categorie di personale dalle norme specifiche secondo il rinvio operato dall’art. 100, comma 1(PAG. 117) (Disposizioni transitorie) del CCNL 28/5/2004. 5. L'Agenzia prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dalle disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale previste per tali categorie di personale dalle norme specifiche, secondo il rinvio operato dall’art. 100,

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all’art. 17, comma 4. 5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta dell’interessato in caso di comprovato impedimento. 6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001.

113

altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione . 6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 7. Il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.

Periodo di prova (Art. 14/bis, introdotto dall’art. 2

del CCNL integrativo del 22/10/1997 e modificato dall’art 1769, comma 5, CCNL integrativo

del 16/5/2001) 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto

comma 5 nel termine ivi previsto, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 7.……. omissis Periodo di prova (art. 1 CCNL 14.2.2001) 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) 2 mesi per il personale dell'Area A; b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C.

comma 1 (Disposizioni transitorie) del CCNL 28/5/2004, di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra Amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione . 6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'Agenzia comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 7. omissis…. Periodo di prova (art. 31 CCNL 28/5/2004 ) 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue; - 2 mesi per la Prima Area;

In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 57, comma 6 (Rapporto di lavoro a tempo parziale). 7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto. Art. 14 Periodo di prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area Prima prevista dai precedenti CCNL dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, del CNEL; nell’Area A del precedente CCNL Enti Pubblici non economici; nella categoria Prima del CCNL

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ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue; - 2 mesi per le posizioni economiche A1 e B1; - 4 mesi per le posizioni economiche B2, B3, C1, C2; In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, sentite le OO.SS., possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità. 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 22 del CCNL 6 luglio 1995. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del

- 4 mesi per la Seconda e la Terza Area. 2. In base a criteri predeterminati dall’Agenzia, sentite le OO.SS., possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima posizione e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. 3. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia che siano stati inquadrati nell’area superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità. 4. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un

AGID; nella categoria A- operatore dell’ENAC; b) quattro mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree previste dai precedenti CCNL dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, del CNEL, degli Enti Pubblici non economici; nelle restanti categorie di AGID; nelle categorie B-collaboratore e C- funzionario dell’ENAC; c) sei mesi per il personale dell’area operativa dell’ENAC. 2. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d. lgs. n. 75/2017. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

115

decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 (PAG. 66) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo

comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati. “ (Spetta altresì al dipendente la

retribuzione corrispondente alle

giornate di ferie maturate e non

godute)*

* non è richiamata in quanto la sua

ulteriore applicabilità deve essere

verificata alla luce delle previsioni dell’art.

periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 50 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 28/5/2004 . 6. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 5, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 7. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Agenzia deve essere motivato. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 39 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di

116

servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; (spetta altresì al

dipendente la retribuzione

corrispondente alle giornate di

ferie maturate e non godute)*. * Sulla disciplina della monetizzazione

delle ferie non godute è intervenuto l’art.

5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012

convertito dalla Legge n. 135 del 2012,

che ha vietato la corresponsione di

compensi a tale titolo. Sulla materia si è

anche espresso il Dipartimento della

funzione pubblica con la nota n. 32937 del

6/8/2012 e con la nota n. 40033 del

08/10/2012. Pertanto, l’applicabilità del

paragrafo omesso, di seguito riportato,

dovrà essere verificata alla luce della

predetta normativa e delle citate

indicazioni interpretative.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.

5, comma 8, del D. L. n. 95/2012,

convertito dalla Legge n.135/2012,

nonché delle indicazioni fornite in materia

dal Dipartimento della Funzione Pubblica,

con le note n.32937 del 6.8.2012 e

n.40033 dell’8.10.2012

. 8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza. 10. ……. Omissis.

9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; (spetta altresì al

dipendente la retribuzione

corrispondente alle giornate di

ferie maturate e non godute*). *Sulla disciplina della monetizzazione

delle ferie non godute è intervenuto l’art.

5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012

convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che

ha vietato la corresponsione di compensi

a tale titolo. Sulla materia si è anche

espresso il Dipartimento della funzione

pubblica con la nota n. 32937 del

6/8/2012 e con la nota n. 40033 del

08/10/2012. Pertanto, l’applicabilità del

paragrafo omesso, di seguito riportato,

dovrà essere verificata alla luce della

predetta normativa e delle citate

indicazioni interpretative

10. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a

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10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

(Art. 15 CCNL integrativo del 16/5/2001)

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato

Ricostituzione del rapporto di lavoro

(art. 4 CCNL 14.2.2001)

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella posizione equivalente a quella rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni. 2. Nel caso previsto dal precedente comma, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

(art. 32 CCNL 28/5/2004 )

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Agenzia si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area, nella posizione economica ( o fascia retributiva corrispondente) e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo

tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza. Art. 15 Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione. 2. L’amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area/categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti all’atto delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione

118

all’amministrazione medesima al momento del rientro. 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute. 4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.

Fascicolo personale (art. 40 CCNL 14.2.2001)

1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o

il sistema di classificazione applicato all’Agenzia medesima al momento del rientro. 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Agenzia ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute. 4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.

medesima al momento del rientro. 3. Il dipendente può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, senza i limiti temporali di cui al comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea, secondo la normativa europea. 4. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente all’area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro. 5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazione. Art. 16 Fascicolo personale 1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse

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dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano. 2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. 3. Il dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.

umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano. 2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. 3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.

120

121

Ministeri

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVORO CAPO II

L’ORARIO DI LAVORO

Orario di lavoro (art. 19 CCNL del 16/5/1995;

Allegato A, punto 4, CCNL integrativo del 22/10/1997)

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l’orario di lavoro previo esame con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 8, comma 1 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 16/2/1999, del presente contratto, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura

Epne

TITOLO IV

IL RAPPORTO DI LAVORO CAPO II

Orario di lavoro e riposi

Orario di lavoro (art. 17 CCNL 6.7.1995)

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. 2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti…… omissis (Tale indicazione

non è più attuale a seguito delle modifiche

successivamente introdotte dal legislatore nei

contenuti degli artt.16 e 17 del

D.Lgs.n.29/1993, ora D.Lgs.n.165/2001:

“responsabili in conformità agli artt. 16, comma

Agenzie

TITOLO IV

RAPPORTO DI LAVORO CAPO II

L’ORARIO DI LAVORO

Orario di lavoro (art. 33 CCNL 28/5/2004 ))

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e dall’art. 6 del D.L. 28/03/1997 convertito dalla L. 140/97, l’orario di lavoro, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici, che vengono stabilite in contrattazione integrativa ai sensi del comma 3. 2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22

FUNZIONI CENTRALI

Capo II Istituti dell’orario di lavoro

Art. 17 Orario di lavoro 1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con

122

al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 199376. A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri : - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.

1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs. n. 29 del

1993”)

In materia occorre tenere conto delle

previsioni dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs

n. 165/2001, come modificato dall’art. 34

del D. Lgs n. 150/2009, che stabiliscono la

sola informazione sindacale relativamente

all’organizzazione degli uffici e del lavoro.

Successivamente, la disciplina di cui all’art.

5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, è stata

ulteriormente modificata dalle disposizioni

dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L.n.

95/2012, convertito nella legge 7 agosto

2012, n.135.

3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità: a. utilizzazione in materia programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro. I diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere; b. ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo; c. in caso di adozione di un sistema di orario flessibile giornaliero, deve essere garantita la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4, comma 3 lett. B) ( Contrattazione collettiva integrativa), del CCNL 28/5/2004, dai dirigenti responsabili. A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 3. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.

riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 3. Al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate dall’amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri: - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario: a) orario su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata

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- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane; - orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; - turnazioni : (omissis) - orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore. 4. (…omissis….) Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. 5. (omissis)

soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; d. priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole amministrazioni, in relazione alle esigenze delle strutture interessate.

- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane ai sensi del D.L. n. 79 del 1997; - orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; - turnazioni; - orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore. 4. Per il personale dell’Agenzia delle Dogane possono essere previste specifiche articolazioni dell’orario di lavoro in relazione alla necessità di garantire i servizi istituzionali. 5. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. 6. Le assenze per l’intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell’orario di lavoro della giornata di assenza.

fino al completamento dell’orario d’obbligo; b) orario su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane; c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all’art. 26; d) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite di cui all’art.19; e) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni di cui all’art. 22. 5. E’ comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le tipologie di cui al comma 4, al fine di favorire la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi. 6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore

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Riduzione dell’orario di lavoro (art. 25 CCNL 6.7.1995)

per il recupero delle energie psicofisiche. 7. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell’art. 23. 8. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico, secondo quanto previsto dall’art. 24. 9. Per il personale che opera presso gli uffici doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono essere previste specifiche e diverse articolazioni dell’orario di lavoro, in relazione alla necessità di garantire i servizi istituzionali. 10. Per quanto riguarda il personale in servizio all’estero, presso la sede dell’amministrazione, possono definirsi, nel rispetto dei principi generali del presente CCNL, particolari tipologie dell'orario di lavoro idonee a soddisfare le esigenze operative dei relativi uffici.

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Riduzione dell’orario

(art. 25 CCNL del 16/2/1999)

1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento. 2. (omissis)

Turnazioni (art. 1, Accordo riguardante le “Tipologie

degli orari di lavoro” del 12/1/1996)

1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi

1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento. 2. ……. omissis.

Turnazione

(art. 16 CCNL 14.2.2001) 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di

Riduzione dell’orario (art. 43 CCNL 28/5/2004 ) 1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo contratto integrativo di Agenzia, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.

Turnazioni (art. 34 CCNL 28/5/2004)

1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale

Art. 18 Riduzione dell’orario di lavoro 1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. 2. La riduzione potrà realizzarsi a condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento. Art. 19 Turnazioni 1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una

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di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le OOSS, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne; d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali i

contrattazione integrativa nazionale di ente. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.

tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso contrattazione integrativa con le OO.SS., in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne; d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.

effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazione orarie. A tale tipologia si fa ricorso quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate nell’arco di un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’amministrazione. 3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata

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predetti limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede. e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive; f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 31(PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999 secondo le seguenti fattispecie: a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore;

5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. 6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b)149, con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20 %;

e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive; f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno - festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione integrativa di Agenzia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 84(Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL fattispecie: a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore;

alle esigenze dello scambio delle consegne; e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive; f) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di

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b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue: - lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; -lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b ); - lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno - festivo. (Omissis) 4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 3 (Orario di lavoro flessibile) del CCNL 12/1/1996 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

- fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b)150 con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%; - fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%. 7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 31 del Ccnl del 16.2.1999 (FONDO DI ENTE) .

b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse Agenzie gli importi minimi sono fissati come segue: - € 12,91 lordi per ciascun turno festivo; - € 12,91 lordi per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b ); - € 25,82 lordi per ciascun turno notturno - festivo. Per l’Agenzia delle Dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti. 4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 36(Orario di lavoro flessibile) del CCNL 28/5/2004, può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

custodia del Ministero dei beni culturali tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi del comma 7, rispetto alle ordinarie indennità di turno. 5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a); b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a); c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a); d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c). 6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli

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Reperibilità (art. 8, Accordo riguardante le “Tipologie

degli orari di lavoro” del 12/1/1996)

1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di

Reperibilità (art. 19 CCNL 14.2.2001)

1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dagli enti, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e

Reperibilità (art. 41 CCNL 28/5/2004)

1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto

periodi di effettiva prestazione in turno. 7. Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5, nonché i limiti dei turni di cui al comma 4 sono elevabili in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6, lettere h e i. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 8. Le indennità di cui ai commi 5 e 7 sono corrisposte a carico delle risorse di cui all’art. 77. 9. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 26, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2 del d.lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. Art. 20 Reperibilità 1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le

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lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. 2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. 3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. 4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 31 (PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999 per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a lire 33.600. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene

indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, protezione civile e simili. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari. 2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore. 3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. 4. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese. 5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000 la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%. 6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non

per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite a settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi, quali, ad esempio, servizi di emergenza, relazioni internazionali, uffici di diretta collaborazione con gli organi di vertice dell’Agenzia. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. 2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. 3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. 4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL 28/5/2004 per il turno di 12 ore è corrisposta un’indennità di misura non inferiore ad € 17,35. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente

giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. 2. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. 3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, l’interessato di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. 4. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario. 5. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese. 6. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di Euro 10,00. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta

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corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento. 5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

Recupero e riposi compensativi

chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. 7. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive. 8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 31 del CCNL 16.2.1999 (fondo di ente).

Riposo compensativo

(art. 20 CCNL 14.2.2001)

alla durata stessa maggiorata del 10 per cento. 5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

Recupero e riposi compensativi

proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato. 7. La misura dell’indennità di cui al comma 6, nonché il limite di cui al comma 5, sono elevabili in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera e) Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 8. Le indennità di cui ai commi 6 e 7 sono corrisposte a carico delle risorse di cui all’art. 77. 9. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. Art. 21

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(art. 6, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro”

del 12/1/1996) 1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. 2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 17 del CCNL 6/7/1995art. 29, c. 2, lett. a)156, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione di cui all'15 maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente

(art. 39 CCNL 28/5/2004 ) 1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. 2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Particolari attività prestate da dipendenti non in turno 1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Allo stesso deve essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a). 2. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. Nel caso di articolazione oraria su cinque giorni, il dipendente non in turno che presti servizio in giorno feriale non lavorativo ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo oppure, in alternativa, alla

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Orario plurisettimanale (art. 2 Accordo riguardante le

“Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)

1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 19, comma 3 (Orario di lavoro) del CCNL 16/5/1995, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le

prestato l'orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro

ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.

29, comma 2, lettera a)158, nella misura del 20%; nel caso di lavoro

ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Orario plurisettimanale (art. 35 CCNL 28/5/2004 ) 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 33 (Orario di lavoro), comma 3 del CCNL 28/5/2004, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di concertazione, con le OO. SS.,

corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. Per il lavoro ordinario notturno o festivo prestato da dipendenti non in turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a) nella misura del 20%. Tale maggiorazione è elevata al 30% nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno. 5. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con altri eventuali trattamenti accessori collegati alla prestazione, da riproporzionare in relazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa. Art. 22 Orario multiperiodale 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 17, comma 4 lettera e) (Orario di lavoro), è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa. 2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario

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00.SS., secondo le forme previste dal CCNL. 2. Ai fini dell' adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: -il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore; -al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Pausa (art. 7, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro”

del 12/1/1996) 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché

secondo le forme previste dal CCNL. 2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: -il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore; -al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane; - in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro tale limite può essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Pausa

(art. 40 CCNL 28/5/2004) 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché

devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. Art. 23 Pausa 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di

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non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. 2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città. 3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'art. 3, comma 2(PAG. 55) (Orario di lavoro flessibile) del CCNL 12/1/1996.

non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. 2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle Agenzie in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città. 3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (es. operazioni di sdoganamento). 4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'articolo 36 (orario di lavoro flessibile), comma 2.

una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 86. 2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città. 3. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 26, comma 4 4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge, quali ad esempio le operazioni di sdoganamento e le udienze giudiziarie. Art. 24

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Rilevazione dell'orario (art. 4 Accordo riguardante le

“Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)

1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell'art. 8 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 16/2/1999. 2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

Ritardi

Rilevazione dell'orario (art. 37 CCNL 28/5/2004 )

1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. 2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

Ritardi

Rilevazione dell'orario e ritardi 1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatico. 2. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 69. Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall’art. 62 e seguenti. 3. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

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(art. 5 Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro”

del 12/1/1996)

1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 28(PAG. 130) (Struttura della retribuzione) del CCNL 16/02/1999. Lavro straordinario (nel CAPO II TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO) (Art. 26 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente

Lavoro straordinario (art. 17 CCNL 14.2.2001)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente

(art. 38 CCNL 28/5/2004)

1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, salva diversa autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento. 2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e dell’indennità di Agenzia di cui all’art. 87 (Indennità di amministrazione) del CCNL 28/5/2004. Lavoro straordinario (nel CAPO IV TITOLO V - TRATTAMENTI ACCESSORI) (art. 86 CCNL 28/5/2004) 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base

Art. 25 Lavoro straordinario e riposi compensativi 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base

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autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. 3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all’art. 25, comma 4 (Retribuzione e sue definizioni) CCNL integrativo del 16/5/2001, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità. 4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari: • al 15% per il lavoro straordinario diurno; • al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); • al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base

autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari. 3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente in presenza di esigenze eccezionali o per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti impegnati in attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali. 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, ……. omissisart. 29, c. 2, lett. a) è determinata maggiorando la retribuzione oraria corrispondente alla definizione di retribuzione di cui all'143, calcolata con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.

delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. 3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all’art. 78 (Retribuzione e sue definizioni), a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità. 4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari: • al 15% per il lavoro straordinario diurno; • al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); • al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo. 5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la

delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. 3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi i precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a), a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 5. Le maggiorazioni di cui al comma 3 sono pari:

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di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 19 (Orario di lavoro) del CCNL del 16/5/1995 e dall’art. 2 (Orario plurisettimanale) dell’Accordo sulle tipologie dell’orario di lavoro del 12/1/1996. 6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 27 (PAG. 146) (Banca delle ore) CCNL integrativo del 16/5/2001. (art. 5 CCNL biennio 2000-2001 del 21/2/2001) 1. omissis (art. 30 CCNL biennio 1998-1999 del 16/2/1999) 1. omissis 2. omissis 3. Le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate

5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari: - al 15% per il lavoro straordinario diurno; - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'ente ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 6.7.1995art. 18144 Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art.18.

disciplina adottata dall’agenzia ai sensi dell’ art. 33 (Orario di lavoro) e dall’art.35 (Orario plurisettimanale). 6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 88 (Banca delle ore).

a) al 15% per il lavoro straordinario diurno; b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 27 .

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risultanti a consuntivo, limitatamente all’anno di riferimento in cui si è verificato l’avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione. Orario di lavoro per il personale

in servizio all'estero (art. 9, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro”

del 12/1/1996) 1. In sede di contrattazione decentrata possono definirsi, nel rispetto dei principi generali dell’ Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro”, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.

Orario di lavoro flessibile (art. 3 Accordo riguardante le

“Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)

1. Una volta stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello

Orario di lavoro per il personale

in servizio all'estero (art. 42 CCNL 28/5/2004 )

1. In sede di contrattazione integrativa possono definirsi, nel rispetto dei principi generali di cui al presente CCNL, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.

Orario di lavoro flessibile (art. 36 CCNL 28/5/2004 )

1. Una volta stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di contrattazione integrativa a livello locale, occorre tener

Capo III Conciliazione vita-lavoro Art. 26 Orario di lavoro flessibile 1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di

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locale, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico. 2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L. 1204/71 (Per le

tematiche disciplinate dalla norma contrattuale in esame, i riferimenti alla legge n. 1204/1971 devono intendersi effettuati al D.Lgs. n. 151 del 2001, emanato in attuazione della legge delega

n. 53 del 2000.) , L. 903/77 (Per le

tematiche disciplinate dalla norma contrattuale in esame, i riferimenti alla legge n. 903 del 1977 devono intendersi effettuati al D.Lgs. n. 151 del 2001, emanato in attuazione della legge delega

n. 53 del 2000. ) , L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico. 2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (D.Lgs. n. 151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata. 2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro. 3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1 deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente. 4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: - beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d. lgs. n. 151/2001; - assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

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Banca delle ore (nel CAPO III TITOLO V -

INDENNITA’ E DISCIPLINE PARTICOLARI)

(art. 27 CCNL integrativo del 16/5/2001)

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o

Banca delle ore (art. 18 CCNL 14.2.2001)

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art. 3 (più

correttamente art.33 del CCNL

14.2.2001), in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art.3 (più correttamente art.33 del CCNL

14.2.2001), debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da

Banca delle ore (nel CAPO V TITOLO V -

DISPOSIZIONI VARIE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO)

(art. 88 CCNL 28/5/2004)

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun

- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art.45; - si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie; - siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. Art. 27 Banca delle ore 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 comma 6 lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate

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come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 26, comma 4 (Lavoro straordinario) CCNL integrativo del 16/5/2001 che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. L’amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. 5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001.

utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi. 4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. 5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 86, comma 4(Lavoro straordinario) che, in rapporto alle ore accantonate, vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. L’agenzia, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. 5. A livello di Agenzia sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.

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CAPO III FERIE E FESTIVITA’ Ferie

7. ……. omissis.

CAPO III FERIE E FESTIVITA’ Ferie

(art. 44 CCNL 28/5/2004 )

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(art. 16 CCNL del 16/5/1995, come integrato dall’art. 34, comma 2, CCNL del 16/2/1999) 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3

Ferie, recupero festività soppresse e festività del Santo Patrono (art. 18 CCNL 6.7.1995 come integrato dall’art.46, comma 2, CCNL 16.2.1999) 1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre competenze che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. Il periodo di ferie spettante è stabilito in 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi i periodi di congedo aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia medica. 3. I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto, ovvero che alla data di stipulazione del presente contratto non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

Capo IV Ferie e festività Art. 28 Ferie e recupero festività soppresse 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'

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spettano i giorni i ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo159. 7. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti come mese intero.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 46 (Permessi retribuiti) del CCNL

art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3. 5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

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18 (Permessi retribuiti) del CCNL 16/5/1995 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all' art. 19 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto al comma 15. Esse vanno fruite nel corso dell'anno solare di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, in modo da assicurare

28/5/2004 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l’Agenzia assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt.31 e 33 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore. 10. L’amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando

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garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione (Per la

individuazione del regime giuridico dell’indennità di missione si rinvia a quanto disposto in materia di trattamento di trasferta.) per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di

comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo. 13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di

il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di

comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31

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spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l’anno. 14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 15 Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio. 16. (Fermo restando il disposto

del comma 9, all'atto della

cessazione dal rapporto di lavoro,

qualora le ferie spettanti a tale

spettanza. In caso di impedimento, derivante da malattia del lavoratore, all’utilizzo delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la fruizione relativa può avvenire anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque non oltre l’anno. 14. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 15. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga i termini di cui ai commi 12 e 13. 16 (Fermo restando il disposto del

comma 9, all'atto della cessazione

dal rapporto di lavoro, qualora le

impedimento, derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l’anno. 14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Agenzia deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 15 Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio. 16. (Fermo restando il disposto

del comma 9, all'atto della

cessazione dal rapporto di lavoro,

qualora le ferie spettanti a tale

data non siano state fruite per

dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. 17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 37, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio,

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data non siano state fruite per

esigenze di servizio, si procede al

pagamento sostitutivo delle

stesse sulla base del trattamento

economico di cui al comma 1)*

* la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012, vedi note Dipartimento della funzione pubblica n. 32937 del 6/8/2012 e n. 40033 del 08/10/2012.

Festività (art. 17 CCNL 16/5/1995; allegato A, punto 2, CCNL integrativo del

22/10/1997) 1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera. 2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana. 3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla

ferie spettanti a tale data non

siano state fruite per esigenze di

servizio, si procede al pagamento

sostitutivo delle stesse sulla base

del trattamento economico di cui

al comma 1)*

* la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012;

esigenze di servizio, si procede al

pagamento sostitutivo delle

stesse .)*

* la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012, vedi note Dipartimento della funzione pubblica n. 32937 del 6/8/2012 e n. 40033 del 08/10/2012.

Festività (art. 45 CCNL 28/5/2004 )

1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera. 2. La festività del Santo Patrono, ove non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla legge n. 937/77 per le festività soppresse, previa concertazione di cui all’art. 6 (Sistema di partecipazione) del CCNL 28/5/2004.

anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15. Art. 29 Festività 1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricada in un giorno lavorativo. 2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore.

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religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell’ 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.

3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana. 4. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell’8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni, anche in modo frazionato in misura non inferiore alle due ore giornaliere

Art. 30 Ferie e riposi solidali 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di

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prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

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3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 32 e dei

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CAPO IV SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI

LAVORO SEZIONE I

CAPO III Interruzione e sospensione della prestazione

lavorativa

CAPO IV SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI

LAVORO SEZIONE I

riposi compensativi eventualmente maturati. 8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali. 9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità. 10. la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale. Capo V Permessi, assenze e congedi Art. 31 Permessi retribuiti

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Permessi retribuiti

(art. 18 CCNL 16.05.1995; art. 3 CCNL del 22.10.1997; art. 9 CCNL del 16.05.2001; art. 18, comma 5,

CCNL del 12.06.2003; art. 28, comma 2, CCNL del 14.09.2007;

Allegato A, punto 3 del CCNL Integrativo del 22/10/1997)

(In materia, si tenga altresì conto delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; - lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado, nonché per il convivente stabile: giorni tre per evento; 2. A domanda del dipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – [possono essere inoltre concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito.] Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo

Permessi retribuiti

(art. 19 CCNL 6.7.1995) (In materia, si tenga altresì conto delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) 1. A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, sono concessi permessi retribuiti per: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno; - lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: tre giorni consecutivi per evento. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati. 3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni

Permessi retribuiti (art. 46 CCNL 28/5/2004)

(In materia, si tenga altresì conto delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; - lutti per coniuge o convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento; 2. A domanda del dipendente – per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati – [possono essere inoltre concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito58]. Il dipendente, [in alternativa], può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro

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frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili (Questo comma è stato

sostituito dall’art. 9, comma 3 punto a) del CCNL integrativo del 16/5/2001. Al riguardo si segnala che l’art. 71, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008, ha sancito l’obbligo di una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o contratti collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in giorni. Pertanto, i permessi in esame sono attualmente fruibili soltanto in ore e il paragrafo segnalato tra le parentesi quadre deve ritenersi disapplicato. In materia si richiamano anche le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008.).

Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l’effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti

consecutivi in occasione del matrimonio. 4. I permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità legate all'effettiva prestazione. 6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 7. ……. omissis. 8. ……. omissis. 9. In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge vigenti. 10. Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli enti favoriscono la partecipazione del

fruizione dei permessi non sono cumulabili (Questo comma è stato

sostituito dall’art. 9, comma 3 punto a) del CCNL integrativo del 16/5/2001. Al riguardo si segnala che l’art. 71, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008, ha sancito l’obbligo di una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o contratti collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in giorni. Pertanto, i permessi in esame sono attualmente fruibili soltanto in ore e il paragrafo segnalato tra le parentesi quadre deve ritenersi disapplicato. In materia si richiamano anche le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008.).

Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientrano l’effettuazione di visite specialistiche o esami clinici, di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti

45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazione di ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;

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cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (In materia di permessi per handicap

è intervenuto il D.Lgs. n. 119 del 2011 (artt. 3,4, e 6) in attuazione dell’art. 23 della legge 183 del 2010 (collegato lavoro). Si richiamano al riguardo anche le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, n. 2/2011 e n.

1/2012.). 7. ….omissis 8. …. omissis 9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come

personale alle attività delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.

art. 15, comma 3, CCNL 14.2.2001)

1. ……. omissis. 2. ……. omissis. 3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995, con la precisazione che possono essere fruiti anche frazionatamene i permessi previsti dal comma 2 (per particolari motivi personali e familiari) e dal comma 6 (permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/1992) (In

materia di permessi per handicap è intervenuto il D.Lgs. n. 119 del 2011 (artt. 3,4, e 6) in attuazione dell’art. 23 della legge 183 del 2010 (collegato lavoro). Si richiamano al riguardo anche le circolari del Dipartimento Funzione

Pubblica n. 13/2010, n. 2/2011 e n. 1/2012.)..

cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili(In materia di permessi per handicap

è intervenuto il D.Lgs. n. 119 del 2011 (artt. 3,4, e 6) in attuazione dell’art. 23 della legge 183 del 2010 (collegato lavoro). Si richiamano al riguardo anche le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, n. 2/2011 e n.

1/2012.). 7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

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sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 53 dell’8 marzo 2000.

2001 n. 52, che prevedono, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i permessi ed i congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1, dalla legge n. 53 del 2000.

Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in

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cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 31, comma 1, lettera b). 5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in

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Permessi brevi (art. 20, CCNL del 16/5/1995)

1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno. 2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Permessi brevi (art. 20 CCNL 6.7.1995)

1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessuna caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare la 36 ore nel corso dell'anno. 2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Permessi brevi (art. 47 CCNL 28/5/2004 )

1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno. 2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

cui il lavoratore utilizza il permesso. Art. 34 Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al responsabile dell’ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato

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recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. Art. 35 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i

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riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

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7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la

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situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale

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e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. a) e b). 13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il

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fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL. Art. 36 Congedi per le donne vittime di violenza 1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti

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dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. 3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall’art. 44 del presente contratto. 4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese

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immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. 6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art.58 del presente contratto. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria. 8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 40 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni,

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SEZIONE II Assenze per malattia

(art. 21 CCNL del 16/5/1995, come integrato e modificato

dall’art. 6 CCNL integrativo del 16/5/2001; Allegato A, punto 5

del CCNL integrativo del 22/10/1997101; art. 28, comma

5, CCNL del 14/9/2007) 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

Assenze per malattia (art. 21 CCNL 6.7.1995, come

integrato dall’art. 7 CCNL 14.2.2001 e dall’art. 32, comma 2,

CCNL 1.10.2007)

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore

SEZIONE II Assenze per malattia

(art. 49 CCNL 28/5/2004, art. 16 CCNL 10/4/2008 e art. 6 CCNL

8/6/2006)

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma

ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 43 comma 1 (Norme comuni sulle aspettative). Art. 37 Assenze per malattia 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione,

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3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (In materia di inidoneità psicofisica al

servizio la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, nonché dal D.P.R. n. 171 del 2011.

D.P.R. n. 171 del 2011 Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio …Omissis... 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; …Omissis...al Art. 5 Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione

periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. Qualora il dipendente lo abbia richiesto, l'amministrazione, nell'ipotesi di cui al comma 2, procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'idoneità a svolgere proficuo lavoro (In materia di inidoneità psicofisica al

servizio la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009,

nonché dal D.P.R. n. 171 del 2011.). Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo.

D.P.R. n. 171 del 2011

Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio …Omissis... 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; …Omissis...al Art. 5 Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite

2, su richiesta del dipendente l'Agenzia procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, alfine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (In materia di inidoneità psicofisica al

servizio la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009,

nonché dal D.P.R. n. 171 del 2011.).

D.P.R. n. 171 del 2011 Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio …Omissis... 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; …Omissis...al Art. 5 Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite

dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico,

171

all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta. …Omissis... 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso (In materia di inidoneità

psicofisica al servizio la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150

del 2009, nonché dal D.P.R. n. 171 del 2011.). 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione

dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta. …Omissis... 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 - e così anche nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro - l'amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso (In materia di

inidoneità psicofisica al servizio la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, nonché dal D.P.R. n. 171

del 2011.). 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta. …Omissis... 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Agenzia può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso (In materia di inidoneità

psicofisica al servizio la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150

del 2009, nonché dal D.P.R. n. 171 del 2011.). 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. L’amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione. 7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.

172

dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da T.B.C. 7. Il trattamento economico (In

materia di trattamento economico delle assenze per malattia, la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008. Sulla materia occorre richiamare le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008 e n. 8

del 2010.) spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, purché sia sostitutivo del ricovero ospedaliero, al dipendente compete per intero l’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 (Indennità di amministrazione) del CCNL 16/2/1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 7. Il trattamento economico (In

materia di trattamento economico delle assenze per malattia, la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008. Sulla materia occorre richiamare le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008 e n. 8

del 2010.) spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato a norma dell’art. 28, comma 11, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e turni;

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da T.B.C. 7. Il trattamento economico (In

materia di trattamento economico delle assenze per malattia, la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008. Sulla materia occorre richiamare le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008 e n. 8

del 2010.) spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero o in day-hospital, e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare

certificato dalla ASL o struttura

sanitaria competente, purché sia

sostitutivo del ricovero

ospedaliero, al dipendente compete per intero l’indennità di cui all’art.87 (Indennità di amministrazione) del CCNL 28/5/2004. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni

8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la

173

lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l’indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l’importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008.

1. Per i periodi di assenza per malattia, di

qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il

trattamento economico fondamentale con

esclusione di ogni indennita' o emolumento,

comunque denominati, aventi carattere fisso e

continuativo, nonche' di ogni altro trattamento

accessorio. Resta fermo il trattamento piu'

favorevole eventualmente previsto dai contratti

collettivi o dalle specifiche normative di settore

per le assenze per malattia dovute ad infortunio

sul lavoro o a causa di servizio, oppure a

ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche'

per le assenze relative a patologie gravi che

b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008.

1. Per i periodi di assenza per malattia, di

qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il

trattamento economico fondamentale con

esclusione di ogni indennita' o emolumento,

comunque denominati, aventi carattere fisso e

continuativo, nonche' di ogni altro trattamento

accessorio. Resta fermo il trattamento piu'

favorevole eventualmente previsto dai contratti

collettivi o dalle specifiche normative di settore

per le assenze per malattia dovute ad infortunio

sul lavoro o a causa di servizio, oppure a

ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche'

per le assenze relative a patologie gravi che

richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti

dall'applicazione del presente comma

costituiscono economie di bilancio per le

festivi che ricadono all’interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l’indennità di Amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l’importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico. b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008.

1. Per i periodi di assenza per malattia, di

qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il

trattamento economico fondamentale con

esclusione di ogni indennita' o emolumento,

comunque denominati, aventi carattere fisso e

continuativo, nonche' di ogni altro trattamento

accessorio. Resta fermo il trattamento piu'

favorevole eventualmente previsto dai contratti

collettivi o dalle specifiche normative di settore

per le assenze per malattia dovute ad infortunio

sul lavoro o a causa di servizio, oppure a

ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche'

per le assenze relative a patologie gravi che

richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti

giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero

174

richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti

dall'applicazione del presente comma

costituiscono economie di bilancio per le

amministrazioni dello Stato e concorrono per gli

enti diversi dalle amministrazioni statali al

miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme

non possono essere utilizzate per incrementare

i fondi per la contrattazione integrativa.

7 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). 7-ter. La disciplina di cui al comma 7 bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle

amministrazioni dello Stato e concorrono per gli

enti diversi dalle amministrazioni statali al

miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme

non possono essere utilizzate per incrementare

i fondi per la contrattazione integrativa.

7- bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata, ivi compresi i giorni di ricovero domiciliare, purché sostitutivi del ricovero ospedaliero. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).

dall'applicazione del presente comma

costituiscono economie di bilancio per le

amministrazioni dello Stato e concorrono per gli

enti diversi dalle amministrazioni statali al

miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme

non possono essere utilizzate per incrementare

i fondi per la contrattazione integrativa.

8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). 9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle

ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.

175

categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.P.R. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata. 7 quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7 bis, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 7 quinquies. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell’art. 20 (PAG. 62) (Permessi brevi) del CCNL 16/5/1995. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la

7-ter. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, gli enti favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.P.R. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata. 10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, le agenzie favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 11. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell’art. 47(Permessi brevi) del CCNL 28/5/2004. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa

15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 16. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dipendente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

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giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità. 8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. 9. omissis 10. omissis

D. Lgs n. 165/2001 Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ((I controlli sulla validita'

8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. ……. Omissis (Tale disciplina

contrattuale deve ritenersi superata dalle

previsioni dell’art. 55- septies del D. Lgs n.

165/2001:

D. Lgs n. 165/2001 Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ((I controlli sulla validita'

sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità. 12. Ai fini del computo dell’assenza per malattia, in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia con il lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive. 13. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.66 14. omissis (Tale disciplina contrattuale

deve ritenersi superata dalle previsioni

dell’art. 55- septies del D. Lgs n. 165/2001:

D. Lgs n. 165/2001

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ((I controlli sulla validita'

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delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.)) 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa disponibile)), con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. ((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.)) Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la

delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.)) 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa disponibile)), con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. ((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.)) Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la

delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.)) 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa disponibile)), con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. ((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.)) Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la

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Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71)) 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire

Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71)) 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire

Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71)) 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire

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l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. ((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.)) 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (38) 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. ((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.)) 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (38) 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

9. ……. Omissis .

l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. ((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.)) 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (38) 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

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11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 12. omissis 13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

10. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 11. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 (SUPERATE). Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

15. omissis (vedi sopra) I controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino di cui all’art.55 (Congedi dei genitori). 16. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 17.omissis (fasce orarie) 18. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Agenzia, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

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15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’ amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. 16. omissis

12. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 13. ……. omissis.

20. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti.

Art. 38 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

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2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico- legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. 3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. 4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente. 5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per

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Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 22 del CCNL 16/5/1995)113 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a) (Assenze per malattie) del CCNL 16/5/1995, comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell’art. 28 (Struttura della retribuzione) del CCNL 16/2/1999. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7 lettera a) del CCNL

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 22 CCNL 6.7.1995 come integrato dall’art.8, comma 1, CCNL 14.2.2001) 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall'art. 21, commi 1 e 2art. 21, comma 7, lettera a). In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' 18, comprensiva del trattamento accessorio. 2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7, per tutti i periodi di

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 50 CCNL 28/5/2004 e art. 6 CCNL 8/6/2006) 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 49, comma 7, lett. a) (Assenze per malattia), comprensiva dell’Indennità di Amministrazione di cui all’art.87 (Indennità di amministrazione). 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 49 (Assenze per malattia), comma

l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale. Art. 39 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a) comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento

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16/5/1995 comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell’art. 28 (struttura della retribuzione) per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2 (Assenze per malattia) del CCNL 16/5/1995. 3. Omissis (Questo comma si ritiene non più

applicabile ai sensi dell’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto, dalla data di entrata in

conservazione del posto di cui al comma 1. 3. Nulla è innovato per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la misura e le modalità di corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente. 4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'articolo 21. 5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge. (L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011,

convertito con modificazioni dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data

di entrata in vigore del decreto legge,

l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento

della dipendenza dell’infermità da causa di

7, lett. a), comprensiva dell’Indennità di Amministrazione di cui all’art. 87, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 49, commi 1 e 2 (Assenze per malattia). 3. omissis…(Questo comma si ritiene non

più applicabile ai sensi dell’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto, dalla data di entrata in

della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui all'art. 37, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenza per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.

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vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi verificatisi prima della suddetta data. Il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione di tali disposizioni con la nota n. 32934 del 6/8/2012. Si riporta il testo originario del comma “Nulla è

innovato per quanto riguarda il procedimento

previsto dalle vigenti disposizioni per il

riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio delle infermità, per la corresponsione

dell'equo indennizzo e per la risoluzione del

rapporto di lavoro in caso di inabilità

permanente”.)

SEZIONE III Aspettative

(art. 7 CCNL integrativo del 16/5/2001)

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza

servizio, del rimborso delle spese di degenza per

causa di servizio, dell’equo indennizzo e della

pensione privilegiata. Tale disciplina non si

applica ai procedimenti già in corso alla data di

entrata in vigore del decreto legge nonché ai

procedimenti per i quali, alla medesima data,

non sia ancora scaduto il termine di

presentazione della domanda nonché ai

procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi

occorsi prima della predetta data. Indicazioni

sulle modalità di corretta applicazione del citato

art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con

particolare riferimento al regime transitorio,

sono state fornite dal Dipartimento della

Funzione Pubblica con il parere n.32934 del

6.8.2012, consultabile sul relativo sito

istituzionale.)

Aspettativa per motivi familiari o personali

(art. 5 CCNL 14.2.2001)

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata

vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi verificatisi prima della suddetta data. Il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione di tali disposizioni con la nota n. 32934 del 6/8/2012. Si riporta il testo originario del comma “Nulla è

innovato per quanto riguarda il procedimento

previsto dalle vigenti disposizioni per il

riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio delle infermità, per la corresponsione

dell'equo indennizzo e per la risoluzione del

rapporto di lavoro in caso di inabilità

permanente”.)

SEZIONE III Aspettative

(art. 51 CCNL 28/5/2004) 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza

Art. 40 Aspettativa per motivi familiari e personali 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata

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retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L’ aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 21(Assenze per malattia) e 22(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995. 5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento

complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. 3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.

dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L’ aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 49 (Assenze per malattia) e 50 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della

complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia sia richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti

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pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 24(Sanzioni e procedimento disciplinare) CCNL 16/5/1995. 8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del

legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 6. L’Agenzia, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 66 (Sanzioni e procedimento disciplinare). 8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa Agenzia o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a

figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti ivi previsti. 5. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.

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medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova. b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. c) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativapuò essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.

tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova. b) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. 9. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, può, altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra Agenzia del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.

Art. 41

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Altre aspettative previste da disposizioni di legge

(art. 8, CCNL integrativo 16/5/2001; art. 18 CCNL del

12/6/2003) 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la

Altre aspettative previste da disposizioni di legge (art.11 CCNL 14.2.2001) 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

(art. 52 CCNL 28/5/2004 )

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all’estero 1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Art. 42 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la

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cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448116, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa117. 3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge118 o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge119 o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per

volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Il dipendente, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge ( vedere legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra

persone dello stesso sesso e disciplina delle

convivenze.) o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa (La disciplina in materia di aspettativa

per dottorato di ricerca (art. 2 della legge n. 476 del 1984) è stata modificata dalla legge n. 240 del 2010 e successivamente dal D.Lgs. n. 119 del 2011. ).

3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l’Agenzia non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente

cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni . 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può

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un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro comparto. 4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. 5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizioattivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971 (Per le tematiche

disciplinate dalla norma contrattuale in esame, i riferimenti alla legge n. 1204 del 1971 devono intendersi effettuati al D.Lgs. n. 151 del 2001, adottato in attuazione della legge delega n. 53

del 2000.).

Norme comuni sulle aspettative

stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro comparto. 4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. 5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art. 40, se utilizzata allo stesso titolo.

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(art.12 CCNL 14.2.2001) 1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971 (Il riferimento

deve essere ora inteso al D. Lgs n. 151/2001.) 2. L'ente, qualora accerti durante il periodo di aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.

Art. 43 Norme comuni sulle aspettative 1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla d.lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’amministrazione invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il

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SEZIONE IV Congedi dei genitori

(art. 10 CCNL integrativo 16/5/2001)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/71, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/77 e n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/71 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute. 2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue: a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/71 (Il riferimento

deve essere ora inteso al Congedo di maternità,

di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.151/2001.), alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n. 903/77, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché l’indennità di

Congedi dei genitori (art.17 CCNL 14.2.2001)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/20001. 2. ……. Omissis 3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n.1204/1971 (Il riferimento deve essere ora inteso al Congedo di maternità, di cui agli artt.16 e 17 del

D.Lgs. n.151/2001.) alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n.903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché

SEZIONE IV Congedi dei genitori

(art. 55 CCNL 28/5/2004 e art. 6 CCNL 8/6/2006)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001. 2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue: a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché l’indennità di Agenzia di cui all’art.

rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 62. Art. 44 Congedi dei genitori 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per

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amministrazione di cui all’ art. 33 (Indennità di amministrazione) CCNL 16/2/1999 e l’indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 18 (Posizioni organizzative) CCNL 16/2/1999 ove spettante e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa. b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 21 c. 7, lett. a) secondo periodo del CCNL 6.7.1995. 4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (Il riferimento deve essere ora inteso ai Riposi

87 (Indennità di amministrazione) e l’indennità di posizione organizzativa di cui all’art.28 (Retribuzione di posizione e di risultato), ove spettante, e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa. b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.

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c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni (Il

riferimento deve essere inteso al Congedo parentale, di cui all’art. 32 del D. Lgs n.

151/2001.), per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai finidell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 7, comma 4 della legge n. 1204/71125 e successive modificazioni e integrazioni(Il riferimento deve essere ora inteso al Congedo per la malattia del figlio, di cui all’art.47 del

D.Lgs.n.151/2001.), alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza

giornalieri, di cui all’art.39 del D.Lgs. n. 151/2001) . 5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni (Il

riferimento deve essere inteso al Congedo parentale, di cui all’art. 32 del D. Lgs n.

151/2001.), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni (Il

riferimento deve essere ora inteso al Congedo per la malattia del figlio, di cui all’art.47 del

D.Lgs.n.151/2001.), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per

c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita

Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore

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retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c). e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni (Il riferimento deve essere ora

inteso al Congedo di maternità, di cui agli

artt.16 e 17 del D.Lgs.n.151/2001.), la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova

ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3. 7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.1204/1971 (e successive modificazioni e integrazioni Il

riferimento deve essere ora inteso al Congedo di maternità, di cui agli artt.16 e 17 del

D.Lgs.n.151/2001.), la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di

secondo le modalità indicate nella stessa lettera c). e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche

precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/71 (Il riferimento deve essere

ora inteso al Congedo di maternità, di cui

all’art.39 del D.Lgs.n.151/2001.) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 3 della legge 1204/71 (art. 7

del D.Lgs. n. 151/2001), qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’amministrazione provvede al temporaneo impiego della

ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 (Il riferimento

deve essere ora inteso al Congedo di maternità,

di cui all’art.39 del D.Lgs.n.151/2001.) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 11. ……. omissis

nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d. lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’Agenzia provvede al temporaneo impiego

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medesima e con il suo consenso in altre attività - nell’ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico. 4. omissis

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

Congedi per eventi e cause particolari (art.15 CCNL 14.2.2001) 1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000. 2. Per i casi di decesso del coniuge (In materia, sono intervenute anche le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni

civili tra persone dello stesso sesso

e disciplina delle convivenze.”) , di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19, comma 1, seconda alinea del CCNL del 6.7.1995. 3. ……. omissis.

della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell’ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.

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(art. 11 CCNL integrativo del 16/5/2001)

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7 (Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;

CAPO VI

Tutele ed interventi solidali Tutela dei dipendenti in

particolari condizioni psico-fisiche

(art.37 CCNL 14.2.2001)

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall' art. 21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

(art. 56 CCNL 28/5/2004 e art 9 CCNL 10/4/2008)

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto all’art.49 comma 7 (Assenze per malattia), i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;

Art. 45 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’ art. 37; i

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c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 7, comma 8, lett. c) (Aspettative) CCNL 16/5/2001, nei limiti massimi ivi previsti. 3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 12 del presente contratto. 3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 51 (Aspettative), comma 8, lett. b), nei limiti massimi ivi previsti. 3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’Agenzia dispone, con le

periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa area o categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge n. 76/2016, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. 3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono

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4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. Tutela dei dipendenti portatori di handicap (art. 12 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7(Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995; i periodi

svolgimento della prestazione lavorativa. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Agenzia nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. Tutela dei dipendenti portatori di handicap (art. 57 CCNL 28/5/2004) 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con

presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenza per malattia, di cui all’art. 37 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’amministrazione può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 37. 6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dell’amministrazione. 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si

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eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 7, comma 8 lett. c) (Aspettative) CCNL integrativo 16/5/2001, nei limiti massimi ivi previsti. 3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste

corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 49, comma 7 (Assenze per malattia), i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 51, comma 8, lett. c) (Aspettative), nei limiti massimi ivi previsti. 3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui

presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 62.

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terapie, l’amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/92 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.

Lavoratori disabili (art. 22bis, CCNL integrativo del

22/10/1997) 1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, per ciascuna amministrazione verrà costituito, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell’ambito delle forme di partecipazione di cui all’art. 6(Sistema di partecipazione) CCNL 16/2/1999, avente anche compiti di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia, ed in particolare sulla applicazione

al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’Agenzia dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Agenzia nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge n. 104/92 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.

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dell’art. 24 della legge n. 104 del 1992 per quel che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Omissis

Interventi solidali a favore dei lavoratori affetti da AIDS (art.38 CCNL 14.2.2001) 1. Le parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge n. 135/90, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro e che è fatto divieto agli enti di svolgere indagini rivolte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività. 2. Le parti ritengono, inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la

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Diritto allo studio (art. 13 CCNL integrativo del

16/5/2001) 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Le amministrazioni articolate

competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge (In materia si tenga altresì conto delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n.76 recante “Regolamentazione delle unioni

civili tra persone dello stesso sesso

e disciplina delle convivenze”.) o un parente di primo grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche.

Diritto allo studio

(art.9 CCNL 14.2.2001) (CAPO III Titolo IV)

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun Ente all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Gli Enti articolati

Diritto allo studio (art. 48 CCNL 28/5/2004 )

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Agenzia – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna

Art. 46 Diritto allo studio 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a

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territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano

territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie unità operative il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.

Agenzia all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Le agenzie articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di Agenzia. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero,

tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno. Le amministrazioni articolate sul territorio provvedono a ripartire il contingente di personale di cui al presente comma tra le varie sedi. 2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della legge n. 300 del 1970. 4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di

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lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera b); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche,

3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma

infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti

scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli

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che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art.4 , comma 3, lett. A), (contrattazione collettiva integrativa). 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 8(Soggetti sindacali

restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera b); d) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che nonabbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. 7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione

universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 28/5/2004.

anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti di cui al comma 12. 7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12. 8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. 9. Per la concessione dei permessi di cui al presente

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titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’amministrazione, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giornodella prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 18, comma 1, primo

successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL 16.2.1999. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, prima alinea del CCNL del 6.7.1995.

7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 28/5/2004. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Agenzia, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Agenzia potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai

articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali. 10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale. 11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 31 comma 1 lettera a) 12. I permessi di cui al presente articolo sono fruiti, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali

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alinea(Permessi retribuiti) del CCNL del 16/5/1995. 11. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del DPR 44/1990.

Congedi per la formazione (art. 14 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i criteri per la

Congedi per la formazione (art.13 CCNL 14.2.2001)

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva dell'10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale191 di ente definisce i

permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 46 (Permessi retribuiti) del CCNL 28/5/2004 11. omissis.

Congedi per la formazione (art. 53 CCNL 28/5/2004 ) 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso le agenzie del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base

comportanti l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia. Art. 47 Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della

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distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di amministrazione di cui all’ art. 4, comma 3 lett. A) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/1999, individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante

criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'Ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative. 4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un

della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale di Agenzia definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’Agenzia di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di Agenzia di cui all’art. 4(Contrattazione collettiva integrativa) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici

quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici

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la fase di preavviso di cui al comma 3, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21(Assenze per malattia) e 22 ((Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 del CCNL del 6.7.1995 così come modificato dalle disposizioni del presente CCNL e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art. 22 dello stesso CCNL del 6.7.1995. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’Agenzia può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’Agenzia ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 49 (Assenze per malattia) e 50 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un

con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

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(art.10 CCNL 14.2.2001) 1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 (art.2 della legge 13 agosto

1984, n. 476, come modificato ed

integrato dall’art.52, comma 57,

della legge 28 dicembre 2001,

n.448; dall’art.19, comma 3,

lettere a) e b), della legge 30

dicembre 2010, n.240 e

successivamente dall’art.5,

comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18

luglio 2011, n.119.) oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398187 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

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Servizio militare (art. 22quater CCNL integrativo

del 22/10/1997)

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l’arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. 2. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all’amministrazione per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.

Servizio militare e servizio sostitutivo civile (capo III Titolo IV)

(art.6 CCNL 14.2.2001) 1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione. 2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.

Servizio militare

(art.54 CCNL 28/5/2004 ) I commi 1, 2 e 3 non sono più applicabili per effetto del D.lgs. del 15/3/2010 n. 66 art. 2268, comma 1. Si riportano i testi dei commi omessi:” 1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l’arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. 2. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all’Agenzia per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la

Art. 48 Servizio militare 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010. 2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.

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3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto. 4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponderà l’eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’amministrazione militare. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale

3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali. 5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella erogata dall'amministrazione militare. 6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata

determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.” 1. omissis… 2. omissis… 3. omissis… 4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’Agenzia corrisponderà l’eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’amministrazione militare. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’Agenzia per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha

3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

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ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito. Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica (art. 3 CCNL integrativo 16/5/2001) 1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile

superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

Mutamento di profilo per indoneità psico- fisica (art. 2 CCNL 14.2.2001) 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per

avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica

(art. 58 CCNL 28/5/2004 ) (In materia di inidoneità psicofisica al servizio è intervenuto l’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009, nonché il D.P.R. n. 171 del 2011.)

1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via

Art. 49 Unioni civili 1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

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tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell’area di inquadramento ove vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione. 2. In caso di mancanza di posti ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato l’inidoneità, previo consenso dell’interessato a seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area oppure in un profilo immediatamente inferiore dell’area sottostante. In caso di mancanza di posti in organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei profili dell’area sottostante. 3. L’inquadramento nella posizione economica inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non

recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione. 2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale, in un profilo di area immediatamente inferiore. 3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina. 4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a posizione

permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Agenzia non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni anche diverse o di altro profilo a parità di livello economico iniziale di accesso dell’area di inquadramento ove vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione. 2. In caso di mancanza di posti ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato l’inidoneità, previo consenso dell’interessato a seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può essere impiegato in un profilo con trattamento economico iniziale inferiore della medesima area oppure in un profilo immediatamente inferiore dell’area sottostante. In caso di mancanza di posti in organico in

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alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo. 4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità. 5. L’eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi criteri stabiliti dall’Amministrazione d’intesa con le organizzazioni sindacali. 6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore si applica l’art. 4, comma 4 della legge 68/1999. 7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 5(Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) CCNL integrativo 16/5/2001.

economica inferiore o ad area inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questo sia più favorevole. 5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito dell'ente di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 3.

detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei profili dell’area sottostante. 3. L’inquadramento nella posizione economica inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo. 4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità. 5. L’eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi criteri stabiliti dall’Agenzia d’intesa con le organizzazioni sindacali. 6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore si applica l’art. 4, comma 4 della legge n. 68/99. 7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’Agenzia di appartenenza con le modalità previste dai commi

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DPR n. 171/2011 Art. 7

Trattamento giuridico ed economico 1.

Nel caso di inidoneita' permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 2. Nel caso di inidoneita' a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione puo' adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalita' adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 4. Se il dipendente e' adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 5. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in

La disciplina contrattuale deve essere coordinata con le superiori previsioni del DPR n. 171/2011.

DPR n. 171/2011 Art. 7

Trattamento giuridico ed economico 1.

Nel caso di inidoneita' permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 2. Nel caso di inidoneita' a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione puo' adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalita' adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 4. Se il dipendente e' adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam

precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 62 (Passaggio diretto ad altre agenzie del personale in eccedenza).

DPR n. 171/2011 Art. 7

Trattamento giuridico ed economico 1.

Nel caso di inidoneita' permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 2. Nel caso di inidoneita' a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione puo' adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalita' adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

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base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, puo': a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneita' in corso; b) nel caso di indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneita' permanente relativa e' collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico. 6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 7. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneita' risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta. 8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non e' possibile a causa di carenza di disponibilita' in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilita', anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilita', si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 5. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, puo': a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneita' in corso; b) nel caso di indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneita' permanente relativa e' collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico. 6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 7. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneita' risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta. 8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non e' possibile a causa di carenza di disponibilita' in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilita', anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini

4. Se il dipendente e' adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 5. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, puo': a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneita' in corso; b) nel caso di indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneita' permanente relativa e' collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico. 6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 7. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneita' risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.

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9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

CAPO V MOBILITA’

Mobilità (art. 26 CCNL del 14/9/2007) Sulla materia deve farsi riferimento anche all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014. ) 1. La mobilità rappresenta uno strumento gestionale di particolare rilevanza non solo per la copertura di posti vacanti da parte delle pubbliche Amministrazioni, ma anche per riequilibrare la distribuzione e l’utilizzo delle risorse umane tra le varie Amministrazioni, in relazione alla loro riallocazione sul territorio. 2. Al fine di favorire l’attuazione della mobilità mediante la costituzione di un sistema di incontro fra la domanda di Amministrazioni con carenza di personale e l’offerta di dipendenti che intendono cambiare collocazione, ciascuna Amministrazione si doterà di una banca dati nella quale saranno

della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilita', si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

CAPO IV Mobilità

8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non e' possibile a causa di carenza di disponibilita' in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilita', anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilita', si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

CAPO V MOBILITA’

Capo VI Mobilità

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individuate le vacanze organiche dell’Amministrazione stessa, distinte per sede di destinazione, area e profilo, nonché con l’indicazione, se necessario, delle relative funzioni e delle specifiche idoneità richieste. 3. L’Amministrazione regola criteri e modalità per l’accoglimento delle domande, assicura la pubblicità dei dati e delle informazioni allo scopo di rendere trasparenti i processi di mobilità e garantisce altresì l’aggiornamento continuo dei posti vacanti al fine di consentire agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di produrre eventuali domande in relazione alle disponibilità esistenti. 4. Nell’ottica di dare la massima diffusione delle informazioni circa i posti disponibili, i dati agli stessi riferiti vengono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di creare uno sportello unico della mobilità consultabile da tutti i dipendenti pubblici interessati. 5. Nel quadro dei meccanismi che favoriscono la mobilità fra sedi ed Amministrazioni diverse, periodicamente le Amministrazioni pubblicano bandi di mobilità, anche al fine di

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consentire prioritariamente l’assorbimento del personale coinvolto nei processi di trasformazione, soppressione o riordino di altre pubbliche Amministrazioni. 6. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dipendenti presso altre Amministrazioni, possono essere previste forme di incentivazione economica, anche una tantum, alle quali, oltre a quanto stabilito dall’art. 32(Utilizzo del fondo unico di amministrazione) CCNL 16/2/1999, si provvede con le disponibilità indicate dall’art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 destinate a tale scopo, nonché con le eventuali ulteriori risorse previste al riguardo da specifiche disposizioni di legge. 7. La mobilità volontaria di cui ai commi precedenti si attua con le procedure previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 27 (Mobilità volontaria all’interno del comparto) del CCNL del 16 febbraio 1999. 8. In materia di eccedenza di personale resta salvo quanto previsto dall’art. 5 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) CCNL

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16/5/2001 nonché dalle disposizioni di legge vigenti.

Mobilità volontaria all’interno del comparto

(art. 27 CCNL 16/2/1999; art. 28, comma 4, CCNL 14/9/2007)

1. Le amministrazioni nell’ambito dello stesso comparto, possono coprire i posti vacanti in organico destinati all’accesso dall’esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio. 2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell’amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall’accoglimento della domanda. 3. Il dipendente che si trasferisce per mobilità volontaria da un’altra Amministrazione del medesimo

CAPO IV Mobilità Mobilità volontaria nell’ambito

del comparto (art. 27 CCNL 16.2.1999)

(Sulla materia deve farsi riferimento anche

all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014. ) 1. Gli enti del comparto possono ricoprire i posti vacanti in organico, destinati all’accesso dall’esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altro ente del medesimo comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio. 2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell’ente di appartenenza, entro quindici giorni dall’accoglimento della domanda.

CAPO V MOBILITA’ Mobilità volontaria all’interno

del comparto (art. 59 CCNL 28/5/2004 )

((Sulla materia deve farsi riferimento anche

all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014. ) 1. Le Agenzie nell’ambito dello stesso comparto possono coprire i posti vacanti in organico destinati all’accesso dall’esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio.

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comparto mantiene la fascia retributiva acquisita a seguito di progressione economica orizzontale di cui all’art. 17 (Sviluppi economici all’interno delle aree) CCNL 14/9/2007, nell’ambito delle disponibilità del Fondo unico dell’Amministrazione di destinazione. Qualora il dipendente cessi dal servizio o, nella nuova amministrazione, consegua una progressione tra le aree, si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 3 (Fondo unico di amministrazione) CCNL 14/9/2007.

Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in

eccedenza (art. 5 CCNL integrativo del

16/5/2001) 1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 28/bis, introdotto dall’art. 5 (Accordi di mobilità) del CCNL 22/10/1997, che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza

Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in

eccedenza (art.3 CCNL 14.2.2001)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza

2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell’Agenzia di appartenenza, entro quindici giorni dall’accoglimento della domanda.

Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in

eccedenza (art. 62 CCNL 28/5/2004 )

1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 61 (Accordi di mobilità), che possono

Art. 50 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del

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ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l’elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. 2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell’ambito delle aree,

ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 2. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. 3. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano,

riguardare anche amministrazioni di comparti diversi, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l’elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori

personale dichiarato in eccedenza ad altre amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della amministrazione di appartenenza, quest’ultima comunica anche a tutte le amministrazioni in ambito nazionale, in aggiunta a quelle regionali già previste dal citato comma 5, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area o categoria e profilo professionale, richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 2. Le amministrazioni destinatarie della richiesta di cui al comma 1, qualora interessate, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei posti, per area o categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. 3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la

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per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure. 3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: - dipendenti portatori di handicap; - situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito; - maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile

entro il termine di 30 giorni, l'entità dei posti, per area e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. 4. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'ente di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: - dipendenti portatori di handicap; - dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; - situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;

disponibilità di posti per i passaggi diretti. 2. Le Agenzie del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell’ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure. 3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l’Agenzia dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’Agenzia di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

specificazione di eventuali priorità; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: - dipendenti portatori di handicap; - dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; - situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico o i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale; - maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 50 della legge 76 del 2016; - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. 5. L’amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e

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convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione. 5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il consenso del dipendente, all’istituto del comando di cui all’art. 4(Assegnazione temporanea presso altra amministrazione) CCNL 16/5/2001 con particolare riguardo all’applicazione del comma 4 del medesimo articolo. 6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. 6. La contrattazione integrativa nazionale di ente può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:

- dipendenti portatori di handicap; - situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito; - maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di Agenzia. 5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il consenso del dipendente, all’istituto del comando di cui all’art. 60 (Assegnazione temporanea presso altra amministrazione) con particolare riguardo al comma 5 del medesimo articolo.

riqualificazione: a) da parte delle amministrazioni riceventi, d’intesa con queste ultime, al fine di favorire l’integrazione dei dipendenti trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente; b) successivamente al collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33, comma 7, al fine di favorire la ricollocazione dei dipendenti, anche in attuazione dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

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a) da parte degli stessi enti riceventi, al fine di favorire le integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente; b) da parte degli enti che hanno dichiarato il collocamento dei lavoratori in disponibilità ai sensi dell'art. 35 comma 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (Il riferimento deve essere ora

inteso all’art. 33, comma 7, del D. Lgs n.

165/2001.) al fine di favorire la ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione dell'art. 35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto d. lgs. 29/93 (Il riferimento

deve essere ora inteso all’art. 34, commi 2 e 6,

del D. Lgs n. 165/2001. ) .

Assegnazione temporanea a domanda

(art. 41 CCNL 14.02.2001) 1. Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono autorizzare, a domanda, per gravi e comprovati motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità organizzativa, rinnovabile una sola

6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e di riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

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Assegnazione temporanea presso altra amministrazione (art. 4 CCNL integrativo

16/5/2001) (In materia di assegnazione temporanea

presso altra amministrazione è intervenuto anche l’art. 13, commi 2 e 3, della legge n. 183

del 2010 (cd. Collegato lavoro). 1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”). 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1(Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999. 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere

volta, senza corresponsione di indennità o rimborso spese.

Assegnazione temporanea presso altra amministrazione

(art. 60 CCNL 28/5/2004 ) (In materia di assegnazione temporanea

presso altra amministrazione è intervenuto l’art. 13, commi 2 e 3, della legge n. 183 del

2010 (cd. Collegato lavoro).) 1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto, ovvero istituzioni ed organismi internazionali, che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”). 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione

Art. 51 Assegnazione temporanea presso altra amministrazione 1. Il dipendente può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, che ne faccia richiesta, per utilizzarne le prestazioni. 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte con il consenso dell’interessato.

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coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. 4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 27 (Mobilità volontaria all’interno del comparto) CCNL 16/2/1999 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della legge n. 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di appartenenza. 6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto. 7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti

alle organizzazioni sindacali di cui all’ art 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa). 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’Agenzia di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. 4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 59 (Mobilità volontaria all’interno del comparto) e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della legge n. 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il

3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua ad occupare un posto nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. 4. L’assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabili. 5. Il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001. 6. L’assegnazione temporanea può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto. 7. L’assegnazione temporanea può essere disposta oltre la durata indicata nel comma

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temporali del comma 4, nei seguenti casi: 1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; 3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all’art. 12(Progressioni all’interno del sistema di classificazione) CCNL 14/9/2007 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 25(Destinatari e procedure della formazione) CCNL 14/9/2007. 9. L’ assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del

dipendente rientra all’Agenzia di appartenenza. 6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto. 7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi: 1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; 3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall’Agenzia di appartenenza ai fini delle progressioni all’interno del sistema classificatorio di cui all’art. 22 (Progressione all’interno del

4, fatti salvi i limiti temporali di legge, nei seguenti casi: a) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso l’amministrazione ricevente; b) assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001; c) assegnazione presso amministrazioni pubbliche di nuova istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. L’ assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. Il predetto personale partecipa alle iniziative di formazione secondo quanto previsto dall’art. 53 del presente contratto. 9. Il dipendente in assegnazione temporanea può

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dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 10. omissis134 11. omissis135. 12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell’amministrazione di destinazione. 13. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell’amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi dell’amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali

sistema classificatorio) e, qualora passi all’area superiore, cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 63 (Formazione). 9. L’ assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 10. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data di entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale le agenzie assumono tutte le iniziative per favorire il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso. 11. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell’amministrazione di destinazione. 12. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni

partecipare alle progressioni economiche presso l’amministrazione di appartenenza. Può inoltre partecipare, presso la medesima amministrazione, alle procedure concorsuali o alle procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie. In caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, tramite le procedure di cui al precedente periodo, il dipendente cessa dall’assegnazione temporanea. 10. Fatte salve eventuali disposizioni speciali di legge, la spesa per l’utilizzo del personale in assegnazione temporanea è interamente a carico dell’amministrazione di destinazione, la quale eroga direttamente il trattamento accessorio vigente presso la medesima e rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento economico fondamentale. 11. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee prevista da disposizioni di legge o di regolamento disposte in relazione

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della medesima (posizione di “fuori ruolo”). Dell’assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999.

Accordi di mobilità

(art. 28 bis introdotto dall’art. 5, CCNL integrativo del 22/10/1997) (In materia di mobilità per eccedenze di personale deve farsi riferimento all’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 16 della legge n. 183 del 2011. Sull’argomento è successivamente intervenuto anche l’art. 2, commi 11-14 e 16 del D.L. 95 del 2012 convertito dalla Legge n. 135 del 2012 nonché l’art. 2, comma 3, e l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 2013. Per quanto concerne la gestione del personale collocato in disponibilità, si richiamano l’art. 34 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e l’art. 34-bis dello stesso decreto legislativo. ) 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29/1993137 e dei principi previsti dalla legge n. 59/1997 e del Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico in data 12/3/1997 tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la

temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell’Agenzia di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi dell’Agenzia che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di “fuori ruolo”). Dell’assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa).

Accordi di mobilità (art. 61 CCNL 28/5/2004)

a specifiche esigenze dell’amministrazione di appartenenza (“fuori ruolo”).

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mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni. 2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati: - in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni; - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità. 3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell' amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle

1 Tra le agenzie del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse Agenzie. 2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati: - in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Agenzie; - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità. 3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono

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amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art. 8, comma 1(Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 16 febbraio 1999; 5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. d) il termine di scadenza del bando di mobilità;

sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell' Agenzia, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna Agenzia è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art. 9 (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa). 5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di

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e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacalidi cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum. 8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello la scelta avviene mediante

personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. d) il termine di scadenza del bando di mobilità; e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna Agenzia interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. 7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito

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compilazione di graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. 9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. 10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal

di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'Agenzia di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum. 8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nella Prima e Seconda Area, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti della Terza Area, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata dei curriculum professionali e dell’ anzianità di servizio di ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. 9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale

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momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore. 11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. 12. Nel caso che gli accordi di mobilità di cui all’art. 35, comma 8 D.Lgs. n. 29 del 1993 riguardino Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le norme di cui al presente articolo. CAPO IX FORMAZIONE

nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. 10. Ove si tratti di profili professionali dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore. 11. Le Agenzie che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. 12. Gli accordi di mobilità di cui al presente articolo possono riguardare Amministrazioni di comparti diversi. In tal caso per il personale del comparto Agenzie fiscali si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

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Principi generali e finalità della formazione (art. 24 CCNL del 14/9/2007) 1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica Amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività amministrativa. 2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane si evidenzia la necessità della rivalutazione del ruolo della formazione, come leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del rinnovamento e della trasformazione degli apparati pubblici. 3. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale

CAPO VIII Formazione del personale Principi generali e finalità della formazione (art. 26 CCNL 1.10.2007) 1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività degli enti. 2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane si evidenzia la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in formazione, in quanto leva strategica per

CAPO VI FORMAZIONE81 Formazione (art. 7 CCNL 10 aprile 2008)82 1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica Amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nei processi di cambiamento diretti a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle Agenzie. 2. Le parti, nel confermare la disciplina di cui all’art. 63(PAG. 70) (Formazione) del CCNL del 28 maggio 2004, evidenziano la necessità di una rivalutazione del ruolo della formazione, come leva

Capo VII Formazione del personale Art. 52 Principi generali e finalità della formazione 1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni. 2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le amministrazioni assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi

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improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 4. La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate dalle Amministrazioni, assumendo, altresì, rilevanza fondamentale nel quadro di una politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscimento degli apporti individuali. 5. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramento delle Amministrazioni. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: - valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Amministrazioni;

l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento delle organizzazioni pubbliche. 3. L’accrescimento e l’aggiornamento delle competenze professionali sono perciò assunti dagli enti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 4. La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate dagli enti, assumendo, altresì, rilevanza fondamentale nel quadro di una politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscimento degli apporti individuali.

strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del rinnovamento e della trasformazione degli apparati pubblici. 3. L’accrescimento delle conoscenze, l’aggiornamento professionale e la formazione continua vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 4. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e di riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramento delle Agenzie. (

prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative. 3. L’accrescimento e l’aggiornamento delle competenze professionali sono perciò assunti dalle amministrazioni come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale. 4. Le amministrazioni assumono la formazione come valore consolidato e metodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate, nel quadro di una politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscimento degli apporti individuali.

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- fornire il supporto conoscitivo necessario ad assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza; - garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di specifici interventi legislativi; - favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti; - incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo. Destinatari e procedure della formazione (art. 25 CCNL del 14/9/2007)

5. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramento degli enti. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: - valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti; - assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza; - garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative; - favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti; - incentivare comportamenti innovativi che

art. 63 CCNL 28 maggio 2004) 2. Le attività di formazione sono rivolte a: a) valorizzare il patrimonio professionale dell’Agenzia; b)assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza; c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo. 3. L’Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell’affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

5. La formazione rappresenta, altresì, per le amministrazioni, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramento. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a: - valorizzare il patrimonio professionale presente nelle amministrazioni; - assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza; - garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative; - favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;

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1. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 16 febbraio 1999, anche al fine della riqualificazione del personale nell’ambito dei processi di mobilità.

consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo. Destinatari e procedure della formazione (art.27 CCNL 1.10.2007) 1. L’attività formativa si realizza attraverso piani e programmi formativi, di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A, del CCNL 16 febbraio 1999 251. I suddetti piani e programmi, in coerenza con l’art. 7-bis del d. lgs. n. 165/2001, sono definiti attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi rilevati, in relazione alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle esigenze di

4. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4(PAG. 11) (Contrattazione collettiva integrativa), anche al fine della riqualificazione del personale nell’ambito dei processi di mobilità.

- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo. Art. 53 Destinatari e processi della formazione 1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale, sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi rilevati nell’organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di mobilità, processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani individuano altresì le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di

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2 La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma precedente. 3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle Amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le Amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime.

accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Gli stessi piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6, che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività programmate. 2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’ente ai sensi del comma 1. 3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l’organizzazione delle attività formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per

5. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico- pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Agenzia ai sensi del comma precedente. 6. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti

finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attività programmate. 2. Le amministrazioni assicurano, ove necessario, la formazione d’ingresso del personale neoassunto. Essa è effettuata mediante attività di intensità e durata coerente con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti organizzativi. 3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l’organizzazione delle attività formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L’impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la

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4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed, in particolare, stabiliscono: a) le attività di formazione, che possono concludersi con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l’attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l’hanno attuata; b) i corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, i quali devono tener conto in particolare della normativa vigente, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro; nonché delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;

oggettivi impedimenti. L’impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza, salvo per i corsi di cui al comma 4, lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. 4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono: a) le attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l’attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l’hanno attuata; b) i corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto

comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono: a) i percorsi di formazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati con lo sviluppo economico dei dipendenti all’interno delle aree; b) corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di

propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 4, lettera a). 4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono: a) le attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche; b) le attività formative aventi l’obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto dell’evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane.

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c) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati alle progressioni dei dipendenti all’interno del sistema di classificazione, di cui al presente CCNL. 5. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le Amministrazioni si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia per la Formazione, degli Istituti e delle Scuole di formazione esistenti presso le

grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le iniziative devono tener conto, in particolare, dell’evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche; c) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati alle progressioni dei dipendenti all’interno del sistema di classificazione, di cui al presente CCNL. 5. Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata agli specifici contesti di lavoro nonché a programmi di riqualificazione ad alto sviluppo informatico e tecnologico, la programmazione di cui al comma 1 definisce specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza che utilizzano tecnologie avanzate, nonché attività formative basate su metodologie innovative, come ad esempio la formazione sul posto di lavoro, la formazione

assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche. Le attività di formazione di cui al presente comma possono concludersi con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l’attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.

5. Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilità, per accrescere l’efficacia e l’efficienza delle iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica. 6. Nell’attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Nazionale delle Formazione, nonché di Università ed altri soggetti, sia pubblici che privati. 7. Le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 8. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli

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stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell’art. 7, lett. e) del D.Lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39. 6. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le Amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le

mista (sia in aula che sul posto di lavoro), le comunità di apprendimento e le comunità di pratica. 6. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, gli enti si avvalgono della collaborazione della agenzia per la formazione, degli istituti e delle scuole di formazione pubblici, delle università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi concernenti sistemi informativi destinati al personale informatico è realizzata in conformità agli indirizzi ed alle direttive in materia emanate ai sensi dell’art. 7, lett. e) del d. lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39. 7. Gli enti possono assumere iniziative finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati, con altri enti del comparto, anche al fine di certificare lo sviluppo e la qualità degli standard dei processi formativi. Possono inoltre promuovere iniziative ed indagini di interesse comune, anche in riferimento al processo di informatizzazione della pubblica amministrazione ed alla realizzazione dei progetti

7. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le agenzie si avvalgono della collaborazione della Scuola superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Agenzie stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell’art. 7, lett. e) del D.Lgs. n. 39/93.

effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione. 9. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione nelle amministrazioni con articolazione sul territorio è privilegiata l’organizzazione di attività a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attività di formazione a distanza. 10. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 11. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con

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risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali, ad esempio, il D.Lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie. 7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione organizzativa dello stesso. 8. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7. 9. Le Amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, comma 3. lett. A(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 16

promossi dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 8. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali, ad esempio, il d. lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie 9. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dello stesso ente. 10. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei

8. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le agenzie utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. D.Lgs. n. 39/93, ovvero da particolari disposizioni comunitarie. 9. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Agenzia. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di

accertamento finale delle competenze acquisite. 12. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, possono costituire enti bilaterali per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni che obbligano ad avvalersi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 13. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6: a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo; c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate. 14. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie.

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febbraio 1999 e verificati ai sensi dell’art. 6, lett. A)(PAG. 17) (Sistema di partecipazione - Informazione) del medesimo CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. 165 del 2001. 10. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi delle Amministrazioni, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti. 11. Le Amministrazioni di concerto con le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL del 16 febbraio 1999, possono costituire enti bilaterali per la formazione.

dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7. 11. Gli enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, comma 3. lett. A (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 16 febbraio 1999252 253 e verificati ai sensi dell’art. 6, lett. A) (Sistema di partecipazione - Informazione) del medesimo CCNL254, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lett. c) del d. lgs. 165 del 2001. 12. Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici

favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 10. 10 L’Agenzia individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4(PAG. 11) (Contrattazione collettiva integrativa) e verificati ai sensi dell’art. 6, lett. A)(PAG. 14) (Sistema di partecipazione), in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, 1 comma, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001. 11. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi

Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.

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anche non previsti dai programmi delle amministrazioni, fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia. 13. Gli enti, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, possono costituire enti bilaterali per la formazione. 14. Fino alla costituzione degli enti bilaterali di cui al comma 13, continuano ad operare le commissioni bilaterali costituite nell’ambito delle forme di partecipazione di cui all’art. 6, lett. D del CCNL 16 febbraio 1999, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del CCNL 9 ottobre 2003255. Per le suddette commissioni, nel periodo in cui continuano ad operare, sono confermate le seguenti funzioni già attribuite dal citato comma 8: a) acquisire dagli enti gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; b) formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 1; c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi

dell’Agenzia, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.

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formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa. 15. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione e dall’utilizzo di fondi comunitari nonché di quelli ordinari nazionali e regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento incrementano le risorse dell’esercizio successivo.

CAPO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI Clausole speciali (art. 64 CCNL 28/5/2004 ) 1. Per ciascun dipendente l’ufficio del personale dell’Agenzia di appartenenza conserva in

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apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall’Agenzia o dallo stesso dipendente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano. 2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia 3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il personale è tenuto all’uso dell’ uniforme di servizio, con oneri a carico dell’Agenzia. 4. Nei casi in cui l’alloggio di servizio, per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento necessario all’espletamento del servizio stesso, l’Agenzia ne disciplina l’uso, con oneri a proprio carico. 5. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge83 convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento , anche in soprannumero, presso gli uffici della propria Agenzia situati nella medesima sede di servizio del

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CAPO VI LE FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO Rapporto di lavoro a tempo determinato (Art. 19 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall’art. 23, comma 1, della legge n. 56/1997, le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

CAPO V Flessibilità Assunzione a tempo determinato (art.16 CCNL 6.7.1995) 1. 1. L'amministrazione può assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e

coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. 6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 7. Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativa. Disposizioni transitorie (art. 100 CCNL 28/5/2004) 1. Per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del

TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO Capo I Lavoro a tempo determinato Art. 54 Contratto di lavoro a tempo determinato

254

a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5 della legge n. 53/2000, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall’art. 3 della legge n.53/2000; c) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi; d) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dalle amministrazioni, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi ovvero nei limiti previsti dai progetti medesimi;

successive modificazioni, nei seguenti casi: a. per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b. per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 9 dicembre 1977, n. 903; c. per assunzioni stagionali, per particolari punte di attività e per esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei mesi, ovvero per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88 e al D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale di servizio;

rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri. 2. In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Agenzie, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all’entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area. All’onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all’art.84 .

1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali. 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna amministrazione complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia

255

e) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi”. 2. L’amministrazione fa ricorso ai casi previsti dal comma 1, lettere c) e d) quando nell’ambito della programmazione del fabbisogno non si sia deciso di fare ricorso alle altre forme di flessibilità previste dagli artt. 20, (PAG.) e 21, CCNL Integrativo del 16/5/2001 (PAG.) (contratto di fornitura di lavoro temporaneo) e (contratto di formazione lavoro). 3 Anche al fine di favorire standards di qualità nell’erogazione dei servizi, le amministrazioni, nei casi in cui le assunzioni siano programmabili, individuano, previa concertazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, CCNL 16/2/1999 (PAG.) (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo”. La disciplina a deve ritenersi

abrogata, dapprima, per effetto

d. per la temporanea copertura di posti vacanti nelle singole qualifiche, con riguardo a specifici profili, per un periodo massimo di sei mesi, purchè siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi. La disciplina del presente comma deve

ritenersi abrogata, dapprima, per

effetto dell’articolo 1, comma 1, del

D.Lgs. n. 368 del 2001 e, di recente, a

seguito dell’intervento dell’art.19 del

D.Lgs.n.81/2015. Il citato D.Lgs. n. 368

del 2001 è stato successivamente

modificato dalla legge n. 92 del 2012,

le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 1,

comma 7, costituiscono principi e

criteri per la regolazione dei rapporti

di lavoro dei dipendenti pubblici. Il

comma 8 del medesimo articolo

precisa, altresì, che il Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplificazione, sentite le

organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative dei

dipendenti delle amministrazioni

pubbliche, individua e definisce, anche

mediante iniziative normative, gli

ambiti, le modalità e i tempi di

armonizzazione della disciplina

relativa ai predetti dipendenti. In ogni

caso la normativa di riferimento per

l’applicazione delle forme di lavoro

“flessibili” nel pubblico impiego è

prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare le

disposizioni del citato art.36 del D.Lgs.

n. 165/2001 definiscono i limiti entro i

uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione. 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal d.lgs. n. 81/2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità. 5. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del d. lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale con

256

dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.

n. 368 del 2001 e, di recente, a

seguito dell’intervento dell’art.19

del D.Lgs.n.81/2015. Il citato

D.Lgs. n. 368 del 2001 è stato

successivamente modificato dalla

legge n. 92 del 2012, le cui

disposizioni, ai sensi dell’art. 1,

comma 7, costituiscono principi e

criteri per la regolazione dei

rapporti di lavoro dei dipendenti

pubblici. Il comma 8 del medesimo

articolo precisa, altresì, che il

Ministro per la pubblica

amministrazione e la

semplificazione, sentite le

organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative

dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche,

individua e definisce, anche

mediante iniziative normative, gli

ambiti, le modalità e i tempi di

armonizzazione della disciplina

relativa ai predetti dipendenti. In

ogni caso la normativa di

riferimento per l’applicazione delle

forme di lavoro “flessibili” nel

pubblico impiego è prevista

dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare le disposizioni del

citato art.36 del D.Lgs. n.

165/2001 definiscono i limiti entro

i quali possono essere costituiti

rapporti di lavori a termine dalle

quali possono essere costituiti

rapporti di lavori a termine dalle

pubbliche amministrazioni (art.29,

comma 4, del D.Lgs.n.81/2015).

2. Per la selezione del personale da reclutare, le amministrazioni applicano i principi previsti dall' articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (artt. 35 e 36 del D. Lgs n.

165/2001.) ; 3. Nei casi di cui alle lettera a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. Essendo state disapplicate le

disposizioni contrattuali indicate, il

riferimento deve essere inteso alle

ipotesi di assunzione per esigenze

sostitutive, previste, indirettamente,

dall’art.23, comma 2, lett.e), del

D.Lgs. n. 81/2015.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del titolare. Le amministrazioni non possono trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. 6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli articolo16, 17, 32 e 47 del d. lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni

257

pubbliche amministrazioni (art.29,

comma 4, del D.Lgs.n.81/2015).

4. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive - anche semplificate - per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine di cui al comma 1 e la durata delle relative graduatorie. 5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’amministrazione può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 6. Nei casi di cui alle lettere a) e b) nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla

5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale. 6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue: - le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato; - in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22, si applica l' art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all' art. 21, comma 72, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.

prima dell’inizio del periodo di astensione. 7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’amministrazione può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n.165/2001 a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 9. L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.

258

conservazione del posto ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 5. Essendo state disapplicate le

disposizioni contrattuali indicate, il

riferimento deve essere inteso alle

ipotesi di assunzione per esigenze

sostitutive, previste,

indirettamente, dall’art.23,

comma 2, lett.e), del D.Lgs. n.

81/2015.

7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. 8. In tutti i casi in cui il CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ai sensi del Capo XI del Titolo IV (Estinzione del rapporto di lavoro) , ad eccezione di quelli previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e

Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall' art. 21 ; - possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell' art. 19, comma 3.

10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area o categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;

259

comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. 9. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale. 10. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 14/bis (PAG. 48) (Periodo di prova) CCNL Integrativo 22/10/1997, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dalla predetta clausola, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 11. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’amministrazione deve essere motivato. 11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il

b) particolari necessità di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario. 12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001. 14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2015.

260

trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 (PAG. 62) (Assenze per malattia) e 22(PAG. 66) (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 21, comma 7(PAG. 62) (Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi (cfr. Tabella B "assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato esempi pratici”). Il

Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al

261

trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 21 (PAG. 62) (Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995 medesimo; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 18, comma 3(PAG. 60) (Permessi retribuiti) CCNL 16/5/1995; d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 14/bis (PAG. 48) (Periodo di prova) CCNL integrativo 22/10/1997, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione il rapporto è risolto con effetto

servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art 28, commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 37 del presente CCNL, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 37, comma 10, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere

262

immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c. e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000. Per i casi di permesso per lutto si applica l’art. 9, comma 1 (Permessi retribuiti) del CCNL integrativo del 16/5/2001. 12 . Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. quando: a) l’applicazione del termine non risulta da atto scritto; b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti. Il riferimento deve essere inteso alla

stipulazione di un contratto a termine

in contrasto con le previsioni

dell’art.36 del D.Lgs.n.165/2001 e con

quelle del D.Lgs.n.81/2015.

13. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 230/62 come modificato ed integrato dall’art.12 della legge n.196/1997, il contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente

erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 37; d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 31 comma 2; e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. c), possono essere concessi i seguenti permessi: - permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 32; - permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31, comma 1 lettera a); - permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 35; - permessi per lutto di cui, all’art. 31, comma 1 lettera b); f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla

263

prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata da tre a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli. Per i casi di proroga, il precedente

riferimento “ai sensi dell’art. 2,

comma 2, della legge n. 230/62 come

modificato ed integrato dall’art. 12

della legge n.196/1997” era venuto

meno per effetto degli artt. 4 e 5/bis

del D.Lgs. n. 368 del 2001. Tali

disposizioni sono oggi state

ulteriormente superate dagli artt. 21 e

22 del d.lgs. n. 81/2015.

14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 14, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 14, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità

264

15. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall’art. 23,comma 4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria. Superato dall’art. 11 del D.Lgs. n.

368 del 2001, che ha disciplinato la

durata massima del contratto a

tempo determinato.

sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’amministrazione deve essere motivato. 3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c. 4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 del precedente articolo 54 e comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per

265

ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo. 5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalità richiesta nei posti da coprire e l’esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del d. lgs. n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla

266

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (art. 20 CCNL integrativo del 16/5/2001) ….omissis La presente tipologia

contrattuale è stata sostituita dal

contratto di somministrazione di

lavoro, la cui disciplina, introdotta

dall’art. 20 e segg. del d.lgs. n.

276/2003, è stata di recente

completamente rivisitata dagli

artt.30 e ss. del D.Lgs.n.81/2015.

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo (art.35 CCNL 14.2.2001) Omissis La presente tipologia contrattuale è

stata sostituita dal contratto di

somministrazione di lavoro, la cui

disciplina, introdotta dall’art. 20 e

segg. del d.lgs. n. 276/2003, è stata di

recente completamente rivisitata

dagli artt.30 e ss. del D.Lgs.n.81/2015.

tipologia dell’attività ed alla durata del contratto. 7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali. Capo II Somministrazione di lavoro a tempo determinato Art. 56 Contratto di somministrazione 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari

267

previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 54, comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili: - Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda; - Enti pubblici non economici: profili dell’Area A; - Enac: profili della Categoria A - Operatore; - AGID: profili della Categoria prima. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il

268

progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L’amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

269

Contratto di formazione e lavoro (art. 21 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999,, le amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del D.Lgs. 29/1993150 o che

Contratto di formazione e lavoro (art.36 CCNL 14.2.2001) 1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

270

abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art. 5 (PAG. 84) (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) CCNL integrativo 16/5/2001. 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate. 4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: a) per l’acquisizione di professionalità elevate; b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al

2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (artt. 33 e 34 del D.Lgs

.n.165/2001) e successive modificazioni e integrazioni o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 3. 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze. 4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:

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contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato. 5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nell’Area C151. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nell’Area A e B, posizione economica B1. 6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la

a) per l'acquisizione di professionalità elevate; b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato. 5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nell'Area C. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nell'Area A. 6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve

272

prevenzione ambientale ed anti-infortunistica. 7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite. 8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 (PAG. 47) (Il contratto individuale di lavoro) CCNL 16/5/1995 e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore. 9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B2 o B3 della seconda Area o C1 o C2 della terza area)153. Spettano, inoltre,

riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica. 7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.

273

l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell’amministrazione, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro. 10. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all’art. 19(PAG. 85) (Rapporto di lavoro a tempo determinato) CCNL integrativo del 16/5/2001 con le seguenti eccezioni: - Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a); - nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.

8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B1, B2, C1, C3)242. Spettano, inoltre, …. omissis243, la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di ente può disciplinare, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro, la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL del 16/02/1999 nonché la fruizione di servizi sociali previsti per il personale dell'ente. 9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.

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11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 12. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: - malattia - gravidanza e puerperio - astensione facoltativa post-partum - servizio militare di leva e richiamo alle armi - infortunio sul lavoro 13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.

10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Il riferimento deve

essere inteso ai contenuti del

suddetto D.Lgs.n.198/2006) 11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: - malattia; - gravidanza e puerperio; - astensione facoltativa post partum;

275

14. Al termine del rapporto l’amministrazione è tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore. 15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le amministrazioni disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art. 6 lett. B)(PAG. 17) (Sistema di partecipazione) CCNL 16/2/1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12. 16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

Il riferimento deve essere ora inteso al

Congedo parentale, di cui all’art.32

del D.Lgs.n.151/2001.

- servizio militare di leva e richiamo alle armi; infortunio sul lavoro. 12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.

13. Al termine del rapporto l'ente è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore. 14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 16.2.1999, il procedimento e i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle

276

17. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte delle amministrazioni che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili. 18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970. CAPO VII RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11. 15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio. 16. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili. 17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

277

Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 21 CCNL del 16/2/1999) Sulla disciplina del rapporto di lavoro

a tempo parziale nelle pubbliche

amministrazioni è intervenuto l’art. 73

del D.L. n. 112 del 2008, convertito

dalla L. n. 133 del 2008, che ha

modificato gli articoli 58 e 59 della

legge n. 662 del 1996, in materia di

trasformazione del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale e di

destinazione della risorse derivanti da

tale trasformazione.

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante: a) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente

Rapporto di lavoro a tempo parziale (art.21 CCNL 16.2.1999 come integrato dall’art. 32 CCNL 14.2.2001) Sulla disciplina del rapporto di lavoro

a tempo parziale nelle pubbliche

amministrazioni è intervenuto l’art. 73

del D.L. n. 112 del 2008, convertito

dalla L. n. 133 del 2008, che ha

modificato gli articoli 58 e 59 della

legge n. 662 del 1996, in materia di

trasformazione del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale e di

destinazione della risorse derivanti da

tale trasformazione.

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:

Capo III Lavoro a tempo parziale Art. 57 Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31

278

entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7. L’applicazione della clausola

contrattuale deve avvenire in

osservanza della normativa

richiamata nella precedente nota, in

base alla quale la trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale costituisce espressione

di una facoltà dell’amministrazione e

non un diritto del dipendente.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 12-bis del

D.Lgs. n. 61 del 2000, per i lavoratori

affetti da patologie oncologiche, per i

quali residui una ridotta capacità

lavorativa, anche a seguito di terapie

salvavita, accertata dalla competente

commissione medica, continua a

sussistere il diritto alla trasformazione

del rapporto di lavoro da tempo pieno

a tempo parziale entro il termine di 60

giorni dalla domanda del dipendente.

In proposito vedasi anche le circolari

emanate dal Dipartimento della

funzione pubblica n. 1 del 2009 e n. 9

del 2011. Tale principio è stato

ribadito dall’ art. 8, comma 3, del

d.lgs. n. 81/2015. Tali lavoratori

hanno anche diritto alla successiva

trasformazione del rapporto da tempo

parziale a tempo pieno. Inoltre, il

comma 7 del medesimo art.8 del

D.Lgs.n.81/2015 dispone che: “Il

a) reclutamento dall’esterno, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi da 4 a 7. Tale clausola deve essere applicata in

coerenza con le previsioni dell’art.73

della legge n.133/2008, secondo le

quali la trasformazione del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo

parziale non è più automatica e non è

più un diritto del dipendente. Alla PA è

ora riconosciuta facoltà di concederla

o meno, con decisione motivata, in

relazione al pregiudizio delle esigenze

organizzative. Il diritto alla

trasformazione del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale, ai

sensi dell’art.12-bis del

dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;

279

lavoratore può chiedere, per una sola

volta, in luogo del congedo parentale

od entro i limiti del congedo ancora

spettante ai sensi del Capo V del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151, la trasformazione del rapporto di

lavoro a tempo pieno in rapporto a

tempo parziale, purché con una

riduzione d'orario non superiore al 50

per cento. Il datore di lavoro è tenuto

a dar corso alla trasformazione entro

quindici giorni dalla richiesta

3. L’amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

D.Lgs.n.61/2000, sussiste per i

lavoratori affetti da patologie

oncologiche per i quali residui una

ridotta capacità lavorativa, anche a

causa di terapie salvavita, accertata

dalla competente commissione

medica. Conseguentemente, la

determinazione della PA di

trasformazione del rapporto deve

essere adottata nel termine di 60

giorni dalla domanda del lavoratore.

Tali lavoratori hanno anche diritto alla

successiva trasformazione del

rapporto da tempo parziale a tempo

pieno. Tale principio è stato ribadito

dall’ art. 8, comma 3, del d.lgs. n.

81/2015. Tali lavoratori hanno anche

diritto alla successiva trasformazione

del rapporto da tempo parziale a

tempo pieno. Inoltre, il comma 7 del

medesimo art.8 del D.Lgs.n.81/2015

dispone che: “Il lavoratore può

chiedere, per una sola volta, in luogo

del congedo parentale od entro i limiti

del congedo ancora spettante ai sensi

del Capo V del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, la trasformazione

del rapporto di lavoro a tempo pieno

in rapporto a tempo parziale, purché

con una riduzione d'orario non

superiore al 50 per cento. Il datore di

lavoro è tenuto a dar corso alla

trasformazione entro quindici giorni

dalla richiesta”.

2.bis. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di

c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze

280

Disciplina superata da art. 73 della

legge n. 133/2008.

4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. 5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività

personale, previa informazione seguita da incontro221, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavori a tempo parziale. 3. L’amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Disciplina superata da art. 73 della

legge n. 133/2008.

4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. 5. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti a individuare le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti

organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;

281

lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale. v. art. 73 della legge n. 133/2008.

7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. v. art. 73 della legge n. 133/2008.

8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. Il contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part - time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.

istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, come nel caso in cui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, gli enti non possono consentire la trasformazione del rapporto a tempo parziale. v. art. 73 della legge n. 133/2008.

7. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a comunicare entro quindici giorni all’ente in cui presta servizio la data di inizio dell’eventuale attività lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano. v. art. 73 della legge n. 133/2008.

8. Al fine di favorire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell’ipotesi prevista al comma 1, lett. b), il valore risultante dall’applicazione del

f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni

282

9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell’art.39 comma 8 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8. 10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2. 11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza: - ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in

limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato all’unità se inferiore a 1. Il contingente corrispondente alla predetta percentuale è utilizzato fino alla capienza per soddisfare le domande dei dipendenti interessati indipendentemente dalla relativa motivazione, con le procedure indicate nei commi precedenti. 9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale sono rispettate le indicazioni minime della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non incidenti comunque sul contingente di cui al comma 8. 10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % come tetto massimo. In deroga

programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

283

particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. Sulla materia è intervenuto l’art. 12

bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 61 del

2000, come modificato dall’art. 1,

comma 44, lett. d), della legge n. 247

del 2007. Tali criteri, conformi alle

previsioni dell’art.1, comma 64, della

legge n.662/1996, devono ritenersi

superati dai titoli di precedenza

stabiliti nell’art.8, commi 4 e 5, del

D.Lgs.n.81/2015, secondo i quali:

“4. In caso di patologie oncologiche o

gravi patologie cronico-degenerative

ingravescenti riguardanti il coniuge, i

figli o i genitori del lavoratore o della

lavoratrice, nonché nel caso in cui il

lavoratore o la lavoratrice assista una

persona convivente con totale e

permanente inabilità lavorativa con

connotazione di gravità ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, che abbia

necessità di assistenza continua in

quanto non in grado di compiere gli

atti quotidiani della vita, è

riconosciuta la priorità nella

trasformazione del contratto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale. “;

“5. n caso di richiesta del lavoratore o

della lavoratrice, con figlio convivente

di età non superiore a tredici anni o

alle procedure previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi presentate con cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del trimestre successivo. 11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 10 ecceda il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti: - che assistano propri famigliari portatori di handicap di grado non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non autosufficienti; - che abbiano figli minori, con ordine di priorità in relazione al numero dei figli stessi. Tali criteri, conformi alle previsioni

dell’art.1, comma 64, della legge

n.662/1996, superati dai titoli di

precedenza stabiliti nell’art.12-bis,

commi 2 e 3, del D.Lgs.n.61/2000, allo

stato devono ritenersi disapplicati dai

titoli di precedenza stabiliti nell’art.8,

commi 4 e 5, del D.Lgs.n.81/2015,

secondo i quali:

“4. In caso di patologie oncologiche o

gravi patologie cronico-degenerative

284

con figlio convivente portatore di

handicap ai sensi dell'articolo 3 della

legge n. 104 del 1992, è riconosciuta

la priorità nella trasformazione del

contratto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale.”.

12.L’ avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.Lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l’indicazione della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa di cui all’art. 22 (PAG. 95) (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) CCNL 16/2/1999, secondo quanto concordato con l’amministrazione. (art. 22, comma 1 CCNL integrativo del 16/5/2001) Con riferimento alle modalità di cui all’art. 21, comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano che la comunicazione dell’amministrazione è conseguenza dell’accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dell’art. 22, comma 3 del citato CCNL. Art.73 133/2008

ingravescenti riguardanti il coniuge, i

figli o i genitori del lavoratore o della

lavoratrice, nonché nel caso in cui il

lavoratore o la lavoratrice assista una

persona convivente con totale e

permanente inabilità lavorativa con

connotazione di gravità ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, che abbia

necessità di assistenza continua in

quanto non in grado di compiere gli

atti quotidiani della vita, è

riconosciuta la priorità nella

trasformazione del contratto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale. “;

“5. n caso di richiesta del lavoratore o

della lavoratrice, con figlio convivente

di età non superiore a tredici anni o

con figlio convivente portatore di

handicap ai sensi dell'articolo 3 della

legge n. 104 del 1992, è riconosciuta

la priorità nella trasformazione del

contratto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale.”.

12.L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l’indicazione della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e l’amministrazione.

285

Art. 73 Part time 1. All'articolo 1,

comma 58, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 sono

apportate le seguenti

modificazioni: a) al primo periodo

le parole: "avviene

automaticamente" sono sostituite

dalle seguenti: "puo' essere

concessa dall'amministrazione"; b)

al secondo periodo le parole

"grave pregiudizio" sono sostituite

((dalla seguente:)) "pregiudizio"; c)

al secondo periodo le parole da:

"puo' con provvedimento

motivato" fino a "non superiore a

sei mesi" sono soppresse; ((d)

all'ultimo periodo, le parole: "il

Ministro della funzione pubblica e

con il Ministro del tesoro" sono

sostituite dalle seguenti: "il

Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e

con il Ministro dell'economia e

delle finanze")). 2. All'articolo 1,

comma 59, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 sono

apportate le seguenti

modificazioni: a) le parole: "al 50"

sono sostituite dalle seguenti: "al

70"; b) (( . . . )) le parole da "puo'

essere utilizzata" fino a "dei commi

da 45 a 55" sono sostituite dalle

seguenti: "e' destinata, secondo le

modalita' ed i criteri stabiliti dalla

13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico.

Art.73 133/2008

Art. 73 Part time 1. All'articolo 1,

comma 58, della legge 23 dicembre

1996, n. 662 sono apportate le

seguenti modificazioni: a) al primo

periodo le parole: "avviene

automaticamente" sono sostituite

dalle seguenti: "puo' essere concessa

dall'amministrazione"; b) al secondo

periodo le parole "grave pregiudizio"

sono sostituite ((dalla seguente:))

"pregiudizio"; c) al secondo periodo le

parole da: "puo' con provvedimento

motivato" fino a "non superiore a sei

mesi" sono soppresse; ((d) all'ultimo

periodo, le parole: "il Ministro della

funzione pubblica e con il Ministro del

tesoro" sono sostituite dalle seguenti:

286

contrattazione integrativa, ad

incentivare la mobilita' del

personale esclusivamente per le

amministrazioni che dimostrino di

aver provveduto ad attivare piani

di mobilita' e di riallocazione

mediante trasferimento di

personale da una sede all'altra

dell'amministrazione stessa"; c) le

parole da "L'ulteriore quota" fino a

"produttivita' individuale e

collettiva" sono soppresse.

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 22 CCNL del 16/2/1999 come integrato dall’art. 22 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il tempo parziale può essere realizzato:

"il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e con

il Ministro dell'economia e delle

finanze")). 2. All'articolo 1, comma 59,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662

sono apportate le seguenti

modificazioni: a) le parole: "al 50"

sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b) (( . . . )) le parole da "puo' essere

utilizzata" fino a "dei commi da 45 a

55" sono sostituite dalle seguenti: "e'

destinata, secondo le modalita' ed i

criteri stabiliti dalla contrattazione

integrativa, ad incentivare la mobilita'

del personale esclusivamente per le

amministrazioni che dimostrino di

aver provveduto ad attivare piani di

mobilita' e di riallocazione mediante

trasferimento di personale da una

sede all'altra dell'amministrazione

stessa"; c) le parole da "L'ulteriore

quota" fino a "produttivita'

individuale e collettiva" sono

soppresse.

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

287

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno). c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).160 3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l’amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’art. 4(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/1999, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione tenuto conto della natura

(art.22 CCNL 16.2.1999 ) 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. Questa non può essere inferiore al 30 % di quella del lavoratore a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il tempo parziale può essere realizzato: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana o del mese, ovvero con la concentrazione della prestazione stessa in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da realizzare comunque, nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la durata complessiva del lavoro

Art. 58 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

288

dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. 4. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000161. 5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 61/2000162. Trattamento economico – normativo del personale con

prevista per il dipendente a tempo parziale. 3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l’amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’art. 4 e nel rispetto delle tipologie di regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso l’ente. A tal fine si terrà conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. 4. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, o anche prima della scadenza del biennio qualora ricorra la condizione necessaria della disponibilità del posto in organico.

c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

289

rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 23 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno. 2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000 (ora art.6 del

D.Lgs.n.81/2015.) , nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di

Trattamento economico- normativo del personale a tempo parziale (art. 23 CCNL 16.2.1999 come modificato ed integrato dall’art. 33 CCNL 14.2.2001) 1. Per quanto concerne gli istituti normativi previsti dal presente contratto (CCNL 16.2.1999) non considerati nel presente articolo e nei due articoli precedenti, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in

Art. 59 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata

290

particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25 (Retribuzione e sue definizioni) CCNL Integrativo del 16/5/2001 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. 6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può richiederne il

quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno. 2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, di cui all'art. 1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000 (ora all’art.6 del D.Lgs.n.81/2015), nella misura massima stabilita dall'art. 3, co.2, dello stesso Decreto Legislativo e in ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di

della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da

291

consolidamento nell’orario di lavoro . 7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale (L’indennità integrativa speciale è

stata conglobata nello stipendio

tabellare a decorrere dal 1° gennaio

2003, ai sensi dell’art. 20, comma 3,

CCNL 2002/2005 del 12/6/2003.) e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno

proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71 (ora inteso al

congedo di maternità ai sensi

dell’art. 16 del D. Lgs n. 151/2001), anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità (ora inteso al

congedo parentale ed ai riposi

giornalieri, di cui, rispettivamente

agli art. 32 e 39 del D. Lgs n.

151/2001), i permessi per lutto e i permessi per il diritto allo studio, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il

concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 70, comma 2 lettera c), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma

292

appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale. 8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. 9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni. 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è

preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, …… omissis e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno con la stessa posizione di inquadramento professionale. 5. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. 6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è

rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%. 7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 25 del presente contratto. 8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015. 9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo

293

commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71 ( da riferire ora

al D.Lgs. n. 151 del 2001), anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 29, c.2, lett. c)231 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 9. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. a), maggiorata di una percentuale del 50% 232. 10. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa

pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal d. lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista

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12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000. CAPO VIII DISCIPLINE SPERIMENTALI Disciplina sperimentale del telelavoro (art. 24 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti: a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione

verifica sull'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. 11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.

per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area o categoria e profilo professionale. 11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole

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dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. 2. Le amministrazioni, consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di amministrazione le modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione con le procedure stabilite dall’art. 3 del CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000. 3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’amministrazione, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei

Disciplina sperimentale del telelavoro (art.34 CCNL 14.2.2001) 1. Gli enti, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, c.1 CCNL 16/02/1999234, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. 2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti: a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione

contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 81/2015.

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sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli amministrazioni, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici. 4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all’art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000. 5. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2. 6 L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere,

dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente; b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici. 4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono

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fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno concordati con l’amministrazione nell’ambito dell’orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 7 Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all’art. 6 comma 1, ultimo periodo dell’accordo quadro del 23/3/2000, per “fermo prolungato per cause strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa. 8. L’amministrazione definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell’ambito di quelle

individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000. 5. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1. 6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con l'ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi

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espressamente indicate dall’art. 5, commi 5 e 6 dell’accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro. 9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le amministrazioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento. 10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’amministrazione. 11. Le amministrazioni, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa. 8. L'ente definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro. 9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento. 10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le

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- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature; - copertura assicurativa INAIL. 12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/94, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza. 13. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 32 (PAG.

informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente. 11. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature; - copertura assicurativa INAIL. 12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene

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140) (Utilizzo del Fondo unico di amministrazione) CCNL 16/2/1999. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto. 14. E' istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi. 15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R. n. 70/1999.

all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994 (ora vedi art. 28 del D.

Lgs n. 81/2008), è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza. 13. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 . Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto. 14. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.

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CAPO X NORME DISCIPLINARI Obblighi del dipendente (art. 23 CCNL del 16/5/1995; art. 11, CCNL del 12/6/2003) 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro,

15. E' garantito al lavoratore in telelavoro l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro. CAPO IX Norme disciplinari Obblighi del dipendente

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contenuti nel codice di condotta …omissis ; Si segnala che le previsioni in materia

di codice di comportamento dei

dipendenti pubblici sono attualmente

contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62, emanato ai sensi dell’art. 54 del

d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito

dall’art. 1, comma 44, della Legge n.

190 del 2012. Il testo del predetto

codice di comportamento viene

riportato in allegato alla presente

Raccolta. Come previsto dall’art 54, c.

5 del richiamato D.lgs. n. 165 del 2001,

inoltre, ciascuna amministrazione

definisce un proprio codice di

comportamento che integra quello

adottato con il D.P.R. sopra citato. In

considerazione di quanto esposto,

viene omessa la parola “allegato”,

riferita al previgente codice di

condotta. Si evidenzia che in materia

è, altresì, intervenuta la CIVIT con

delibera n. 75/2013 del 24 ottobre

2013 riguardante “Linee guida in

materia di codici di comportamento

delle pubbliche amministrazioni”.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

(art. 26 CCNL 6.7.1995 come modificato dall’art. 14 CCNL 9.10.2003) 1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato. Si segnala che le previsioni in

materia di codice di

comportamento dei dipendenti

pubblici sono attualmente

contenute nel D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62, emanato ai sensi

dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del

2001, come sostituito dall’art. 1,

comma 44, della Legge n. 190 del

2012. Il testo del predetto codice di

comportamento viene riportato in

allegato alla presente Raccolta.

Come previsto dall’art 54, c. 5 del

richiamato D.lgs. n. 165 del 2001,

CAPO VIII NORME DISCIPLINARI Obblighi del dipendente (art. 65 CCNL 28/5/2004 ) 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta. Si segnala che le previsioni in

materia di codice di

comportamento dei dipendenti

TITOLO VI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE Art. 60 Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione.

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3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni del D.Lgs.

inoltre, ciascuna amministrazione

definisce un proprio codice di

comportamento che integra quello

adottato con il D.P.R. sopra citato.

In considerazione di quanto

esposto, viene omessa la parola

“allegato”, riferita al previgente

codice di condotta. Si evidenzia che

in materia è, altresì, intervenuta la

CIVIT con delibera n. 75/2013 del

24 ottobre 2013 riguardante

“Linee guida in materia di codici di

comportamento delle 2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nell'obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

pubblici sono attualmente

contenute nel D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62, emanato ai sensi

dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del

2001, come sostituito dall’art. 1,

comma 44, della Legge n. 190 del

2012. Il testo del predetto codice di

comportamento viene riportato in

allegato alla presente Raccolta.

Come previsto dall’art 54, c. 5 del

richiamato D.lgs. n. 165 del 2001,

inoltre, ciascuna amministrazione

definisce un proprio codice di

comportamento che integra quello

adottato con il D.P.R. sopra citato.

In considerazione di quanto

esposto, viene omessa la parola

“allegato”, riferita al previgente

codice di condotta. Si evidenzia che

in materia è, altresì, intervenuta la

CIVIT con delibera n. 75/2013 del

24 ottobre 2013 riguardante

“Linee guida in materia di codici di

comportamento delle 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Agenzia e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del

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28 dicembre 2000, n. 443 e del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico fisico, in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241; c) non utilizzare a fini personali le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi vigenti nell'amministrazione, nonchè attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 , in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente responsabile; f). mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con gli utenti, una condotta corretta, astenendosi da

servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Agenzia, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990 , n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Agenzia nonché attuare le disposizioni del D.Lgs. n. 443 del 28 dicembre 2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità

servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all' attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

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ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; o) comunicare all'Amministrazione la propria

comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico; h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite; l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati; m) non utilizzare beni e strumenti preordinati

previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico-fisico , in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia

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residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o dei suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. Sanzioni e procedimento disciplinare (art. 24 CCNL del 16/5/1995; Allegato A punto 6 del CCNL integrativo del 22/10/1997174; art. 12 CCNL del 12/6/2003)

nell'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali; n) non accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'amministrazione che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri o

legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Agenzia per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Agenzia da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Agenzia stessa in locali non aperti al pubblico; o) comunicare all'Agenzia la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio; l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013; m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico; n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché

307

Vedere modifiche apportate dal

nuovo testo d.lgs 165/01 artt. 55 e

segg.

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. L’elenco delle sanzioni previsto dal

CCNL deve essere integrato con

quelle disposte direttamente dagli

artt.55-quater, 55-quinquies, 55-

di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. Sanzioni e procedure disciplinari (art. 27 CCNL 6.7.1995 come modificato dall’art. 15 CCNL 9.10.2003) Vedere modifiche apportate dal

nuovo testo d.lgs 165/01 artt. 55 e

segg.

1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art. 26 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari259 previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale;

p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 4. Resta, comunque, fermo quanto previsto dal D.P.R. 18 del 16 gennaio 2002.85 Sanzioni e procedimento disciplinare (art. 66 CCNL 28/5/2004 )

Vedere modifiche apportate dal

nuovo testo d.lgs 165/01 artt. 55 e

segg.

ogni successivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 4. Resta fermo, per il personale delle Agenzie fiscali, quanto previsto dal D.P.R. 18 del 16 gennaio 2002. Art. 61 Sanzioni disciplinari

308

sexies, 55-septies, del

D.Lgs.n.165/2001.

2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l’ordinamento dell’amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene

b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. L’elenco delle sanzioni previsto dal

CCNL deve essere integrato con quelle

disposte direttamente dagli artt.55-

quater, 55-quinquies, 55-sexies, 55-

septies, del D.Lgs.n.165/2001.

2. L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore individuato secondo l'ordinamento

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'art. 65(PAG. 74) (Obblighi del dipendente) del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare87: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. L’elenco delle sanzioni previsto dal

CCNL deve essere integrato con

quelle disposte direttamente dagli

artt.55-quater, 55-quinquies, 55-

sexies, 55-septies, del

D.Lgs.n.165/2001.

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 60 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono altresì previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7;

309

applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione 4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio.

dell'amministrazione è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell' articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale

2. L'Agenzia, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l’ordinamento dell’Agenzia, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell’ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.” 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.” 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3. 3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.

310

5. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6 Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7 L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell’art. 83 (codice disciplinare), nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 83 (codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni

comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione del termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio 5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla

competenza, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.” 5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.” 6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è

311

disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 10. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche. Le previsioni concernenti

l’individuazione dell’autorità

disciplinare competente e le forme ed

i termini del procedimento disciplinare

(commi da 2 a 7, comma 10) sono

disapplicate e sostituite da quelle

contenute nell’art.55- bis, del

D.Lgs.n.165 del 2001. 11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. Comma superato dalla disciplina

legislativa sopravvenuta in

materia di sanzioni disciplinari

(art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150 del

2009).

base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 28 (il riferimento deve essere ora inteso all’art. 16 CCNL 9.10.2003, come modificato ed integrato dall’art. 29, commi 1 e 2, CCNL 1.10.2007), nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 28 Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 9.bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed

consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.” 7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.” 8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell’art. 67 Codice disciplinare nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 67 Codice disciplinare. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il

4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione. 6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali

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Codice disciplinare (art. 13 CCNL del 12/6/2003; art. 27, comma 1 e 2, CCNL del 14/9/2007) 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto

immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche

Le previsioni concernenti

l’individuazione dell’autorità

disciplinare competente e le forme ed

i termini del procedimento disciplinare

(commi da 2 a 7, comma 9 bis) sono

disapplicate e sostituite da quelle

contenute nell’art.55- bis, del

D.Lgs.n.165 del 2001. 10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia all’art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Comma superato dalla disciplina

legislativa sopravvenuta in

materia di sanzioni disciplinari

(art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150 del

2009). Codice disciplinare (art.16 del CCNL 9.10.2003 come modificato ed integrato dall’art. 29, comma 2, CCNL 1.10.2007)

lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche. Le previsioni concernenti

l’individuazione dell’autorità

disciplinare competente e le forme

ed i termini del procedimento

disciplinare (commi da 2 a 8,

comma 11) sono disapplicate e

sostituite da quelle contenute

nell’art.55- bis, del D.Lgs.n.165 del

2001. 12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. Comma superato dalla disciplina

legislativa sopravvenuta in

materia di sanzioni disciplinari

(art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 150 del

2009).

responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116 del 2016 e quanto previsto dall’ art. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

313

conto anche della prevedibilità dell’evento; - all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge; - al comportamento verso gli utenti; b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma. c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all’amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell’amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge;

Codice disciplinare (art. 67 CCNL del 28 maggio 2004 e art. 8 CCNL 10 aprile 2008) 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; - all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

Art. 62 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a

314

sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli

f) concorso nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi seguenti, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi. 3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell’orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;

alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge; - al comportamento verso gli utenti; b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma; c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale

terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

315

interessi dell’amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento; L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad attività sociali. L’elenco delle sanzioni di cui al

presente articolo deve essere

integrato con quelle disposte

direttamente dagli artt.55-quater (

come modificato dall’ art.1, comma 1,

lett.b), del d.lgs. 20 giugno 2016,

n.116), 55-quinquies, 55- sexies, 55-

septies, del D.Lgs. n.165 del 2001.

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso l’amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il pubblico; c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell’amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300/1970; f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro; g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro e degli obblighi connessi alla rilevazione delle presenze: timbratura del cartellino orologio, utilizzo del badge magnetico ed ogni altra forma di rilevazione dell’orario; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’Agenzia o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L.300 del 1970;

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela

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3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per: a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi; c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall’amministrazione; d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o

precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l’amministrazione, per gli utenti o per terzi. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. L’elenco delle sanzioni di cui al

presente articolo deve essere

integrato con quelle disposte

direttamente dagli artt.55-quater (

come modificato dall’ art.1, comma 1,

lett.b), del d.lgs. 20 giugno 2016,

n.116), 55-quinquies, 55- sexies, 55-

septies, del D.Lgs. n.165 del 2001.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario

f) insufficiente rendimento. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’Agenzia e destinato ad attività sociali. L’elenco delle sanzioni di cui al

presente articolo deve essere

integrato con quelle disposte

direttamente dagli artt.55-quater (

come modificato dall’ art.1, comma 1,

lett.b), del d.lgs. 20 giugno 2016,

n.116), 55-quinquies, 55- sexies, 55-

septies, del D.Lgs. n.165 del 2001.

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:

del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970; f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001; g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001; h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica,

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reticente in procedimenti disciplinari; f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art.1 L. n.300 del 1970; h) omissis i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'amministrazione; e) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico; f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in procedimenti disciplinari; g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi; h) …… omissis i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà di

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’Agenzia, agli utenti o ai terzi; c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall’Agenzia; d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti98;

graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;

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4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,

pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona; m) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente; n). …….

g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Agenzia, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art.1 L.300 del 1970; h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona99; i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente; j) omissis

g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona; h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’amministrazione e agli utenti o ai terzi. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si

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manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dallo stesso comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati; d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Agenzia o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore

applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati; c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione; d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;

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h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Amministrazione o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL Integrativo del 16/5/2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronico della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi; tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi; i) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o ai terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il

abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti101; h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti102;

e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione agli utenti o a terzi. f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;

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a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a); b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera d); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4; e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di

dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL 264 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale, da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste, sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,

i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Agenzia o a terzi103. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 78, comma 2, primo alinea(PAG. 94) (Retribuzione e sue definizioni), nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso per:

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insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità. 6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

salvo quanto previsto al comma 8, lett. a); b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera d); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’amministrazione, quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza

mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a); b) recidiva nelle infrazioni di cui al comma 4, lettere c); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Agenzia per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Agenzia quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4; e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/ 2001; b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8. c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013; g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità

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a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza

morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine diprocurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto. 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie: a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o

adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità. 6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione; 2. senza preavviso per:

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penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti indicati nell’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; 2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97. 7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 (obblighi

altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992;

a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 64, fatto salvo quanto previsto dall’art. 65; c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

325

del dipendente), quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. Sulla materia è intervenuto l’art. 55,

comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001,

come sostituito dall’art. 68 del D.Lgs.

n. 150 del 2009.

9. L’art. 25 (Codice disciplinare) del CCNL del 16 maggio 1995 è disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 25 devono intendersi effettuati all’art. 13 del CCNL del 12/6/2003. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare193 (art. 24 CCNL del 16/5/1995) 1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con

- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001. 9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 26 del CCNL del 6 luglio 1995, come modificato dal presente CCNL 265, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di

e) condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati nell’ art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001. f) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari104. 7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 65(PAG. 74) (Obblighi del dipendente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio; f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti

326

la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. Fatte salve tutte le ipotesi di

sospensione cautelare del dipendente

già previste dalla vigente disciplina

contrattuale, l’ art. 1, comma 1,

pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 29 CCNL 6.7.1995) 1. L'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 69 CCNL del 28 maggio 2004) 1. L'Agenzia, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,

sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 60, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001. 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 63 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater, comma 3 bis del d.lgs.

327

lett.b), del d.lgs. 20 giugno 2016,

n.116 ha disposto all’ art. 55-quater

del d.lgs. 165/2001, una nuova e

autonoma tipologia di sospensione

cautelare, di natura obbligatoria, nei

casi di falsa attestazione della

presenza in servizio. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art. 15 CCNL del 12/6/2003; art. 27, comma 4 CCNL del 14/9/2007) 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. Fatte salve tutte le ipotesi di

sospensione cautelare del

dipendente già previste dalla

vigente disciplina contrattuale, l’

art. 1, comma 1, lett.b), del d.lgs.

20 giugno 2016, n.116 ha disposto

all’ art. 55-quater del d.lgs.

165/2001, una nuova e autonoma

tipologia di sospensione cautelare,

di natura obbligatoria, nei casi di

falsa attestazione della presenza

in servizio. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. Fatte salve tutte le ipotesi di

sospensione cautelare del dipendente

già previste dalla vigente disciplina

contrattuale, l’ art. 1, comma 1,

lett.b), del d.lgs. 20 giugno 2016,

n.116 ha disposto all’ art. 55-quater

del d.lgs. 165/2001, una nuova e

autonoma tipologia di sospensione

165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell' allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

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della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 (Codice disciplinare) del CCNL del 12/6/2003. 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992. 5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto

(art.18 CCNL 9.10.2003 come modificato ed integrato dall’art. 29, comma 4, CCNL 1.10.2007) 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 16, commi 7 e 8276.

cautelare, di natura obbligatoria, nei

casi di falsa attestazione della

presenza in servizio. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art. 70 CCNL del 28 maggio 2004 e art. 8 CCNL 10 aprile 2008) 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'Agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato

Art. 64 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con

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previsto dall’art. 14 (PAG. 116) (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 12/6/2003 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992. 5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art. 17, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 67, commi 5 e 6(PAG. 78) (Codice disciplinare). 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16/92 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 68(PAG. 82) (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento

privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto

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7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL integrativo del 16/5/2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il

7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al

penale), in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i

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giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare,

50% della retribuzione indicata all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001 (retribuzione base mensile), così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL278, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 17, comma 6, secondo periodo279, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 78, comma 2, primo alinea(PAG. 94) (Retribuzione e sue definizioni), nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 68, comma 6, secondo periodo(PAG. 82) (Rapporto tra procedimento

suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le

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dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 13(PAG. 109) (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Amministrazione stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 e 8 dell’art. 16 del CCNL del 9 ottobre 2003280 e salvo il caso in cui l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso, a causa del discredito che

disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale115. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano

indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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(art. 14 CCNL del 12/6/2003; art. 27, comma 3. CCNL del 14/9/2007) 1 Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’ente stesso. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare, comunque, se sospeso rimane tale sino all'esito del procedimento penale. 11. ……. omissis. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale268 (art.17 CCNL 9.10.2003 come modificato ed integrato dall’art. 29, comma 3, CCNL 1.10.2007) 1.Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui

l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 67(PAG. 78) (Codice disciplinare) del presente CCNL, l’Agenzia ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Agenzia stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 68 CCNL del 28 maggio 2004 e art. 8 CCNL 10 aprile 2008)

Art. 65

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2 Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3 Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4 Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro

l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di

1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art. 67, comma 6 Codice disciplinare del presente CCNL. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. Questo comma 1, a sua volta, aveva sostituito il comma 1 dell’art. 68 1/bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il procedimento disciplinare viene avviato e portato a compimento dall’ufficio competente per i

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d. lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma

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i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. Le precedenti clausole contrattuali

devono ritenersi disapplicate in

seguito all’intervento dell’art. 55-

ter del D.Lgs. n. 165 del 2001,

introdotto dall’art. 69, comma 1,

del D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha

stabilito il principio della

separazione tra procedimento

penale e procedimento

disciplinare.

5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13(PAG. 109) (Codice disciplinare) del CCNL del 12/6/2003, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure

procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

Le precedenti clausole contrattuali

devono ritenersi disapplicate in

seguito all’intervento dell’art. 55-

ter del D.Lgs. n. 165 del 2001,

introdotto dall’art. 69, comma 1,

del D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha

stabilito il principio della

separazione tra procedimento

penale e procedimento

disciplinare.

procedimenti disciplinari della Direzione centrale del personale. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Agenzia venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Agenzia ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione”. 4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Agenzia ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 62, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il

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qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 13, comma 5 lett. h) e comma 6, lett. b) ed e)(PAG. 109) (Codice disciplinare) del CCNL del 12/6/2003, e successivamente

5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 16273, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia motivata ‘perché il fatto non costituisce illecito penale’ non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. ; ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale

Le precedenti clausole contrattuali

devono ritenersi disapplicate in

seguito all’intervento dell’art. 55-

ter del D.Lgs. n. 165 del 2001,

introdotto dall’art. 69, comma 1,

del D.Lgs. n. 150 del 2009, che ha

stabilito il principio della

separazione tra procedimento

penale e procedimento

disciplinare.

5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 67(PAG. 78) (Codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente

dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.

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assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge203 o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (art. 17 CCNL del 12/6/2003)

per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato ‘perché il fatto non costituisce reato’ non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 16, comma 7 lettera h) e comma 8, lett. b) ed e) CCNL274, e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al

disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.110 7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato”, non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art.67(PAG. 78) (Codice disciplinare), comma 5 lettera h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

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1. Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui all’art. 6(PAG. 17) (Sistema di partecipazione) del CCNL 16/2/1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo. CCNL 12 GIUGNO 2003 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Art. 1 (Definizione) 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o

momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge275 o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica ( o fascia retributiva corrispondente) in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge112 o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. CAPO X Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (art. 73 CCNL del 28 maggio 2004 ) 1. Le Agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adottano con

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un clima di intimidazione nei suoi confronti; Art. 2 (Principi) 1. Il codice è ispirato ai seguenti principi: a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale; c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la

Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali Allegato n. 1 al CCNL 9.10.2003 Art. 1 (Definizione) 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. Art. 2 (Principi) 1. Il codice è ispirato ai seguenti principi: a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;

proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo. CCNL 28 maggio 2004 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali Art. 1 (Definizione) 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti; Art. 2 (Principi) 1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

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procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di

c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale

a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale; c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

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persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona. 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali) 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una

Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare,

e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque

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procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere) 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona. 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali) 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla

valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona. 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali) 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto

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4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5 (Denuncia formale) 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere) 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5 (Denuncia formale) 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile

alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere) 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5 (Denuncia formale) 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso

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4. Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125 (vedi ora D.Lgs.n.198/2006), qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di

dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991 (vedi ora D.Lgs.n.198/2006), qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino

all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125 (vedi ora D.Lgs.n.198/2006), qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il

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uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6 (Attività di sensibilizzazione) 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione

reciprocamente l'inviolabilità della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6

Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente

346

delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo

(Attività di sensibilizzazione) 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai

con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6 (Attività di sensibilizzazione) 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le

347

d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. Le disposizioni contrattuali del Codice

di condotta da adottare nella lotta

contro le molestie sessuali, delle

Dichiarazioni di principio e di quelle

relative alle Procedure da adottare in

caso di molestie sessuali, devono

comunque conformarsi alle previsioni

dell’art. 21 della legge 4 novembre

2010, n. 183 in materia di Comitati

Unici di Garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni.

Procedure di conciliazione ed arbitrato (Art. 19 CCNL del 12/6/2003)

dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. Le disposizioni contrattuali del Codice

di condotta da adottare nella lotta

contro le molestie sessuali, delle

Dichiarazioni di principio e di quelle

relative alle Procedure da adottare in

caso di molestie sessuali, devono

comunque conformarsi alle previsioni

Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

348

1. Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. 2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 66 del d. lgs. n. 165 del 2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate nell’art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. 3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia della conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell’art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. Gli articoli 65 (Tentativo obbligatorio

di conciliazione nelle controversie

individuali) e 66 (Collegio di

conciliazione) del D.Lgs. n. 165 del

2001 sono stati abrogati dall’art. 31,

comma 9, della legge n. 183 del 2010

(cd. Collegato lavoro), ai sensi del

quale “Le disposizioni degli articoli

410, 411, 412-ter e 412-quater del

dell’art. 21 della legge 4 novembre

2010, n. 183 in materia di Comitati

Unici di Garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni.

Le disposizioni contrattuali del Codice

di condotta da adottare nella lotta

contro le molestie sessuali, delle

Dichiarazioni di principio e di quelle

relative alle Procedure da adottare in

caso di molestie sessuali, devono

comunque conformarsi alle previsioni

dell’art. 21 della legge 4 novembre

2010, n. 183 in materia di Comitati

Unici di Garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni.

CAPO IX Procedure di conciliazione ed arbitrato (art. 72 CCNL del 28 maggio 2004 ) 1. Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. 2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 66 del d. lgs. n. 165 del 2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate nell’art. 4 del CCNQ del 23

Art. 66

349

codice di procedura civile si applicano

anche alle controversie di cui all’art.

63, comma 1, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli

65 e 66 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono abrogati.”

Pertanto, i primi tre commi

dell’articolo in esame, di seguito

riportati, devono essere applicati in

coerenza e nel rispetto della

normativa sopravvenuta

4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 6 del CCNQ di cui al comma 1, sono impugnabili con le procedure previste dall’accordo stesso ovvero dinanzi all’organismo di cui all’art. 55, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 165 del 2001, richiamati dall’art. 6, lett. C) (sistema di partecipazione Il presente comma, concernente

l’impugnazione delle sanzioni

disciplinari, non è stato riportato in

quanto lo stesso deve ritenersi

disapplicato per effetto dell’art.

73, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del

2009: “ 1. Dalla data di entrata in

vigore del presente decreto non e'

ammessa, a pena di nullità,

l'impugnazione di sanzioni

disciplinari dinanzi ai collegi

arbitrali di disciplina. I

procedimenti di impugnazione di

gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. 3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia della conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell’art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. Gli articoli 65 (Tentativo obbligatorio

di conciliazione nelle controversie

individuali) e 66 (Collegio di

conciliazione) del D.Lgs. n. 165 del

2001 sono stati abrogati dall’art. 31,

comma 9, della legge n. 183 del 2010

(cd. Collegato lavoro), ai sensi del

quale “Le disposizioni degli articoli

410, 411, 412-ter e 412-quater del

codice di procedura civile si applicano

anche alle controversie di cui all’art.

63, comma 1, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli

65 e 66 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono abrogati.”

Pertanto, i primi tre commi

dell’articolo in esame, di seguito

riportati, devono essere applicati in

coerenza e nel rispetto della

normativa sopravvenuta

Determinazione concordata della sanzione 1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. 3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

350

sanzioni disciplinari pendenti

dinanzi ai predetti collegi alla data

di entrata in vigore del presente

decreto sono definiti, a pena di

nullità degli atti, entro il termine di

sessanta giorni decorrente dalla

predetta data.”

4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 6 del CCNQ di cui al comma 1, sono impugnabili con le procedure previste dall’accordo stesso ovvero dinanzi all’organismo di cui all’art. 55, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 165 del 2001, richiamati dall’art. 6, lett. C) (sistema di partecipazione Il presente comma, concernente

l’impugnazione delle sanzioni

disciplinari, non è stato riportato in

quanto lo stesso deve ritenersi

disapplicato per effetto dell’art.

73, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del

2009: “ 1. Dalla data di entrata in

vigore del presente decreto non e'

ammessa, a pena di nullità,

l'impugnazione di sanzioni

disciplinari dinanzi ai collegi

arbitrali di disciplina. I

procedimenti di impugnazione di

sanzioni disciplinari pendenti

dinanzi ai predetti collegi alla data

di entrata in vigore del presente

decreto sono definiti, a pena di

nullità degli atti, entro il termine di

sessanta giorni decorrente dalla

predetta data.”

Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. 4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n.

351

CAPO XI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Termini di preavviso (art. 28-ter introdotto dal CCNL integrativo del 22/10/1997)

165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente. 8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

352

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; - 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da

CAPO X Cessazione del rapporto di lavoro Recesso con preavviso (art. 25 CCNL 6.7.1995) 1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: anni di servizio mesi di preavviso fino a 5 2 oltre 5 e fino a 10 3 oltre 10 4

CAPO XI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Termini di preavviso (art. 74 CCNL del 28 maggio 2004) 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. TITOLO VII ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

353

questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del

2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. 5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il preavviso, con il consenso dell'altra parte. Termini di preavviso (art. 41 CCNL 16.2.1999) 1. ……. omissis

- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

Art. 67 Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto

354

preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo l’allegato A ,Tabella n. I, di cui al presente contratto. Cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 28-quater introdotto dall’art. 6 CCNL integrativo del 22/10/1997,integrato dall’art. 17, comma 7, CCNL integrativo del 16/5/2001)

2. ……. omissis 3. ……. Omissis 4. ……. omissis 5. ……. Omissis Commi omessi perché riferiti ai soli

professionisti

6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute 7. Il periodo di preavviso è computato nella anzianità lavorativa a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del professionista “o del dipendente” (Cfr. Termini di preavviso, art.41,

comma 10, pag. 113.), l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 c.c., nonché il corrispettivo dei giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui alle tabelle da C a F nonché relativa ad eventuali incarichi di coordinamento .

6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente, l'Agenzia corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e

eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

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1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21(PAG. 62) (Assenze per malattia), 22(PAG. 66) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 16/5/1995 e dall’art. 12(PAG. 107) (Sanzioni e procedimento disciplinare) del CCNL del 12/6/2003207, ha luogo: a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del dipendente. d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa Comunitaria in materia. Obblighi delle parti (art. 28-quinques introdotto dal CCNL integrativo del 22/10/1997,

10. I commi da 6 a 9 si applicano anche nei confronti del restante personale del presente CCNL295 tenendo conto che in tal caso la retribuzione spettante è quella propria della posizione di appartenenza dei dipendenti . Cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 23 CCNL 6.7.1995) 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 21, 22 e 28 del presente contratto, ha luogo:

le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo quanto previsto dall’art. 49 (Assenze per malattia). Cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 75 CCNL del 28 maggio 2004) 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 49(PAG. 52) (Assenze per malattia), 50(PAG. 56) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) e 66(PAG. 76) (Sanzioni e procedimento disciplinare), ha luogo:

8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto. Art. 68 Cause di cessazione del rapporto di lavoro

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integrato dall’art. 17, comma 8 del CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 28-quater(PAG. 119) (Cause di cessazione del rapporto di lavoro) del CCNL integrativo del 22/10/1997, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’amministrazione comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. 2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all’amministrazione rispettando i termini di preavviso. 3. Nell’ipotesi di cui all’art. 28-quater lett. d)(PAG. 119) (Cause di cessazione del rapporto di lavoro) la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso209. CAPO XII

a. per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'amministrazione; b. per dimissioni volontarie del dipendente; c. per decesso del dipendente. Obblighi delle parti (art. 24 CCNL 6.7.1995) 1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'amministrazione. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'amministrazione, quest'ultima è tenuta a

a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del dipendente. d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa Comunitaria in materia. Obblighi delle parti (art. 76 CCNL del 28 maggio 2004 ) 1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 75(PAG. 89) (Cause di cessazione del rapporto di lavoro), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 37, 39 e 62 del presente contratto, ha luogo: a) al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’amministrazione, ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del dipendente; d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l’accesso.

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VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici (art. 2, CCNL del 23/1/2009) 1. Nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività, le amministrazioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire. 2. A tal fine, le amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire una “gestione orientata al risultato”, che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.

specificarne contestualmente la motivazione. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 23, comma 1283, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l'amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista salvo diversa volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui all' art. 23, comma 1, lettera c)284, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c. CAPO VII Misurazione e valutazione della qualità dei servizi Obiettivi di carattere generale del sistema di valutazione (Art. 23 ccnl 2006 – 2009)

successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Agenzia comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. 2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all’Agenzia rispettando i termini di preavviso. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera. d) dell’art. 75(PAG. 89) (Cause di cessazione del rapporto di lavoro) la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso. CAPO XII MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI124 Obiettivi generali (Art. 6 CCNL 10/4/2008)

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’amministrazione comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. 3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dipendente deve dare comunicazione scritta all’amministrazione rispettando i termini di preavviso.

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3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari: - gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attività delle singole Amministrazioni, in relazione alle rispettive competenze istituzionali; - gli utenti interni, che per lo più svolgono un’attività di supporto a quella rivolta all’esterno dell’Amministrazione oppure a vantaggio degli stessi dipendenti della medesima. 4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti: a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; c) accelerazione e semplificazione delle procedure

1. Al fine di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze dei cittadini e dell'utenza, nonché di perseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici, gli enti, nell’ambito delle linee generali di indirizzo e del sistema delle relazioni sindacali, individuano idonei strumenti che consentono di valutare la qualità dell'attività svolta e dei servizi prestati per il perseguimento dei fini istituzionali degli stessi. A tal fine, sono potenziati i sistemi di misurazione, verifica ed incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dipendenti. 2. L'ampliamento e la diffusione di metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa costituiscono la base dei processi di rinnovamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. 3. La misurazione dei servizi erogati costituisce lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni

1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti, le Agenzie confermano i metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati, in relazione al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. 2. Nell’ambito delle proprie linee di indirizzo le Agenzie incentivano la qualità e la quantità dei servizi e delle attività svolte, nonché delle prestazioni dei dipendenti, realizzando, nell’ambito del sistema di relazioni sindacali, la più ampia valorizzazione del personale. 3. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione dei risultati e la valutazione dell’apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le Agenzie daranno, ove non previsto, ulteriore impulso ai processi di innovazione già attivati per: il miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali delle Agenzie al fine di assicurare una sempre più efficace funzionalità degli uffici;

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anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione. 5. In questo quadro di riferimento, le amministrazioni assicurano l’istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità. 6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, le amministrazioni dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie: - individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;

amministrative, stabiliti sia in termini di realizzazioni sia con riguardo alla soddisfazione degli utenti e dei cittadini, anche mediante la pubblicizzazione di informazioni qualitativamente apprezzabili e di interesse per l’utenza sui risultati effettivamente conseguiti. 4. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e l'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le parti convengono sull'opportunità di definire adeguati meccanismi diretti a regolare ed indirizzare i comportamenti e le azioni delle amministrazioni al fine di verificare: a) all'esterno, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza; b) all'interno, la qualità e i livelli delle prestazioni dei dipendenti, mediante idonei strumenti che valorizzino il merito, l'impegno e la produttività.

l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi; l'accelerazione e semplificazione delle procedure, anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico ai fini della soddisfazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti; l’estensione e la pubblicizzazione della carta dei servizi, anche mediante l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico. 4. La contrattazione integrativa prosegue nell’impegno di graduare i compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione agli obiettivi raggiunti. Tali compensi devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati dell’organizzazione e degli uffici. 5. La formazione costituisce uno dei presupposti strategici e funzionali per la diffusione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi dei fabbisogni formativi, orientati ai cambiamenti organizzativi e

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- identificazione dei processi nei quali si articola l’azione; - individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte; - indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate. 7. Con cadenza annuale, le amministrazioni devono procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall’utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi. 8. Le amministrazioni devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane

5 In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e funzionale per la diffusione della cultura della misurazione, della soddisfazione dell'utenza e per l'introduzione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi e valutazioni delle prestazioni del personale, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi, orientate ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della qualità dei servizi.

relazionali necessari per il miglioramento qualitativo delle attività. L’articolo deve ritenersi disapplicato

per effetto dell’intervento del Titolo II

del D.Lgs. n. 150 del 2009, dedicato a

“Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”.

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impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall’Amministrazione anche per definire successive misure di miglioramento dell’attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno. 9. Le parti concordano sull’esigenza di individuare, anche attraverso l’istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Amministrazione, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione dell’attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione. 10. La verifica dell’attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce un momento essenziale e preventivo che potrà consentire la valutazione, secondo canoni di oggettività e trasparenza, delle strutture/uffici e di tutto il personale, secondo quanto previsto dall’art. 23 del CCNL del 14 settembre 2007. L’articolo deve ritenersi disapplicato

per effetto dell’intervento del Titolo II

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del D.Lgs. n. 150 del 2009, dedicato a

“Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”.

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative (art. 3 CCNL del 23/1/2009) 1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell’attività delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza esterna (cittadini e imprese). 2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell’amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell’ambito delle aree di risultato di cui all’art. 2,

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative (Art. 3 ccnl 2008- 2009)

363

comma 4 e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale. 3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dalle Amministrazioni: in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati; con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori. 4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo le procedure di cui all’art. 23 (Politiche di incentivazione della produttività) del CCNL del 14 settembre 2007. E’ disapplicato il comma 2 dell’art. 23 del CCNL del 14 settembre 2007 L’articolo deve ritenersi

disapplicato per effetto

dell’intervento del Titolo II del

D.Lgs. n. 150 del 2009, dedicato a

“Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”.

1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell’attività delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza esterna (cittadini e imprese). 2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell’amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell’ambito delle aree di risultato di cui all’art. 2, comma 4 ed, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale. 3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dagli Enti: - in presenza

Piani di attività per il miglioramento delle singole strutture organizzative (art. 3 CCNL 29/1/2009) 1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, con le convenzioni di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999 e con l’atto di indirizzo del vertice politico, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici piani di attività e/o programmi di miglioramento, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza esterna. 2. I piani di attività di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell’Agenzia ed apportare un concreto e misurabile contributo alla attività ordinaria della struttura interessata nell’ambito di quanto previsto dall’art 2, comma 2, e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

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CAPO XIII MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI Obiettivi di carattere generale (art. 21 CCNL del 14/9/2007) 1. Al fine di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze dei cittadini e dell'utenza, nonché di perseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici, le Amministrazioni, nell’ambito delle linee generali di indirizzo e del sistema delle relazioni sindacali, individuano idonei strumenti che consentono di valutare la qualità dell'attività svolta e dei servizi prestati per il perseguimento dei fini istituzionali delle stesse. A tal fine vengono istituiti sistemi di misurazione, verifica ed incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati; - con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori. 4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo quanto previsto dall’art. 25 del CCNL dell’ 1 ottobre 2007. E’ disapplicato il comma 2 dell’art. 25 del CCNL dell’1 ottobre. Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici (Art. 2 ccnl 2008 – 2009)

3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali: - in presenza dei suddetti piani di attività il dirigente dovrà prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati; - con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei piani di attività i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori, secondo le procedure previste dall’art. 85 Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del presente CCNL . 4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali attualmente vigente. L’articolo deve ritenersi

disapplicato per effetto

dell’intervento del Titolo II del

D.Lgs. n. 150 del 2009, dedicato a

“Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”.

CAPO XIII

365

2. L'adozione e la diffusione di metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa costituiscono la base dei processi di rinnovamento e riorganizzazione delle pubbliche Amministrazioni. 3. La misurazione dei servizi erogati deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, stabiliti sia in termini di realizzazioni sia con riguardo agli effetti sul benessere dei cittadini, anche mediante la pubblicizzazione di informazioni di qualità sui risultati effettivamente conseguiti, tenuto conto delle percezioni degli utenti. 4. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e l'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le parti convengono sull'opportunità di definire adeguati meccanismi diretti a regolare ed indirizzare i comportamenti e le azioni delle Amministrazioni al fine di verificare: - all'esterno, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la

1. Nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività, gli Enti, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire. 2. A tal fine, gli Enti si dotano di strumenti idonei a consentire una “gestione orientata al risultato”, che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione. 3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari: - gli utenti esterni ai quali sono rivolte le attività dei singoli Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali; - gli utenti interni, che per lo più svolgono un’attività di supporto a quella rivolta all’esterno dell’Ente oppure a vantaggio degli stessi dipendenti del medesimo.

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLE AGENZIE IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI Valutazione e misurazione dell’attività e dei servizi pubblici (art. 2 CCNL 29/1/2009) 1. Nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività, le Agenzie, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, daranno maggiore impulso alle logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione degli obiettivi fissati. 2. Nella programmazione delle attività, le Agenzie, anche in coerenza con le convenzioni di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999 e con l’atto di indirizzo del vertice politico, adeguano le loro strategie di azione ai seguenti principi: - miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate alla missione istituzionale di controllo; - sviluppo qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, anche mediante la

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corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza; - all'interno, la qualità e i livelli delle prestazioni dei dipendenti, mediante idonei strumenti che valorizzino il merito, l'impegno e la produttività. 5. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e funzionale per la diffusione della cultura della misurazione, della soddisfazione dell'utenza e per l'introduzione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi e valutazioni delle prestazioni del personale, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi, orientata ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della qualità dei servizi. L’articolo deve ritenersi

disapplicato per effetto

dell’intervento del Titolo II del

D.Lgs. n. 150 del 2009, dedicato a

“Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”.

4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti: a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.

semplificazione delle relative procedure; - miglioramento delle condizioni di fruibilità dei servizi, anche attraverso la facilitazione dell’accesso alle attività di assistenza e di informazione; - implementazione delle specifiche attività istituzionali attraverso il potenziamento dei metodi di pianificazione aziendale e la valorizzazione della gestione orientata ai risultati ed alla sperimentazione delle soluzioni innovative; - conseguimento di una maggiore efficienza anche nell’espletamento di attività e procedure interne, amministrative e di supporto. 3. Le Agenzie possono, inoltre, individuare i piani di attività che avranno come destinatari: - gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attività delle singole Agenzie, in relazione alle rispettive competenze istituzionali; - gli utenti interni, che per lo più svolgono un’attività di supporto a quella rivolta all’esterno delle Agenzie oppure a vantaggio degli stessi dipendenti delle medesime.

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5. In questo quadro di riferimento, gli Enti assicurano l’istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità. 6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, gli Enti dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie: - individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire; - identificazione dei processi nei quali si articola l’azione; - individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte; - indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate. 7. Con cadenza annuale, gli Enti devono procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall’utenza, nonché dei servizi e

4. In questo quadro di riferimento, le Agenzie istituiscono o confermano, ove adottati, i sistemi di valutazione delle proprie attività e, al fine di evitare che gli stessi abbiano una valenza meramente formale, assicurano, con cadenza annuale, la concreta verifica della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità, attraverso la misurazione della produttività conseguita, nonché l’implementazione del livello qualitativo e quantitativo dei prodotti resi e dei servizi erogati. 5. In sede di attuazione del sistema di valutazione delle proprie attività, le Agenzie dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie: - identificazione dei processi nei quali si articola l’azione; - individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte; - indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate. 6. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, le Agenzie devono rendere conto dei risultati conseguiti, dei costi

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Valutazione dell’apporto individuale (art. 22 CCNL del 14/9/2007) 1. La valutazione è una componente essenziale del rapporto di lavoro dei dipendenti ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale degli stessi,

prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i casi di 63 mancato raggiungimento degli stessi. 8. Gli Enti devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall’Ente anche per definire successive misure di miglioramento dell’attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno. 9. Le parti concordano sull’esigenza di individuare, anche attraverso l’istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Ente, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione dell’attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di

sostenuti, delle risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dalle Agenzie anche per definire successive misure di miglioramento dell’attività. 7. Le parti concordano sull’esigenza di individuare, anche mediante l’istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Agenzie, organizzazioni sindacali ed utenti in merito all’efficienza ed alla qualità dei servizi ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione. 8. La verifica dell’attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza. 9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate, comunque, nel rispetto dell’attuale sistema delle relazioni sindacali e non innovano le procedure previste nella disciplina contrattuale vigente, anche in

369

nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell’ambito delle relazioni sindacali. 2. I criteri per la valutazione di cui al comma 1, definiti secondo quanto previsto all’art. 4 , comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 16 febbraio 1999 devono, comunque, rispettare i seguenti principi: - individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione; - verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Di tali verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico; - verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti; - oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; - partecipazione dei valutati al procedimento;

predisposizione dei programmi di azione. 10. La verifica dell’attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 25 del CCNL dell’1 ottobre 2007. Valutazione dell’apporto individuale (Art. 24 ccnl 2006 – 2009) 1. La valutazione dei dipendenti è componente essenziale del rapporto di lavoro ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale degli stessi, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente sistema delle relazioni sindacali. La valutazione dell’apporto individuale tiene conto dei parametri individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL del 16 febbraio 1999 e di quanto previsto nei successivi commi.

materia di valutazione del personale. L’articolo deve ritenersi disapplicato

per effetto dell’intervento del Titolo II

del D.Lgs. n. 150 del 2009, dedicato a

“Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance

370

- contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale. 4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.” L’articolo deve ritenersi

disapplicato per effetto

dell’intervento del Titolo II del

D.Lgs. n. 150 del 2009, dedicato a

“Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”.

2. Ai fini della valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali, la valutazione, oltre che dei parametri individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL del 16 febbraio 1999, tiene conto, quale titolo aggiuntivo, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali, del 60 contributo fornito dal dipendente attraverso proposte ed iniziative innovative finalizzate, in un’ottica di miglioramento continuo dell’organizzazione, a razionalizzare i sistemi organizzativi e/o ad individuare soluzioni che consentano di far fronte a specifiche problematiche e/o a semplificare i processi di lavoro e/o a migliorare i servizi e le prestazioni erogate. 3. La valutazione, per le finalità di cui all’art. 25, comma 7, secondo alinea, deve comunque rispettare i seguenti principi: a) individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione; b) verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle

371

Politiche di incentivazione della produttività (art. 23 CCNL del 14/9/2007) 1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici, entro il 30 novembre di ciascun anno, (superata per

effetto delle disposizioni di cui al

Titolo II del D.Lgs. n. 150 del 2009) formulano, in relazione alle risorse

previsioni; di tali verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico; c) verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti; d) oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; e) partecipazione dei valutati al procedimento; f) contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale. 4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento. 5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla efficienza dell’ente, il livello di professionalità conseguito e il grado di responsabilità esercitato, occorre tener presente: a) l’acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori, specificatamente attivati, oppure all’introduzione di tecniche innovative nei vari settori di attività o all’uso di nuove tecnologie;

372

finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progetti - obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, tenendo presente i risultati conseguiti nell’anno precedente, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’attività delle Amministrazioni. Le materie di cui al presente comma sono oggetto di contrattazione integrativa che viene avviata entro il 31 dicembre e si svolge secondo quanto previsto dall’art. 4(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 16/2/1999 e dall’art. 4(PAG. 16) (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo) del CCNL 12 giugno 2003220. 2. Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma precedente sono prioritariamente orientati al conseguimento dei seguenti risultati: a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che

b) l’acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione all’organizzazione dell’ente, quali ad esempio, l’esperienza maturata in altri settori di attività o l’impiego in strutture che hanno un rapporto diretto con i cittadini. Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e gestionali adottati in ciascun ente. Politiche di incentivazione della produttività (Art. 25 ccnl 2006 – 2009) 1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici, entro il 30 novembre, formulano, in relazione alle risorse finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progettiobiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, tenendo presente i risultati conseguiti nell’anno precedente, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’attività degli enti. Le materie di cui al presente comma sono oggetto di contrattazione

373

assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; c) l’accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione. 3. Il dirigente individua, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa, i dipendenti da adibire alle iniziative e ai progetti di cui ai commi precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità

integrativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, punto A, ultimo periodo del CCNL del 16 febbraio 1999, come confermato dall’art. 3 del CCNL 9 ottobre 2003. La contrattazione viene avviata entro il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di riferimento e si svolge secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dall’art. 4 del CCNL del 9 ottobre 2003. 2. Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati al conseguimento dei seguenti risultati: a) il potenziamento dei servizi che assumono particolare valore per la collettività e l’utenza attraverso il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali; b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; c) l’accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;

374

della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce formalmente i compiti e gli obiettivi ai singoli o ai gruppi.221 4. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché alla comparazione tra i risultati dell'ufficio e quelli individuali.222 5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo all’efficienza dell’amministrazione, il livello di professionalità conseguito e il grado di responsabilità esercitato, occorre tener presente: - l’acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori, specificatamente attivati, oppure all’introduzione di tecniche innovative nei vari settori

d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo dei servizi e delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria la comunicazione all’utenza e l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; e) il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi interni. 3. Il dirigente, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa, adibisce i dipendenti alle iniziative e ai progetti di cui ai commi precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce gli obiettivi individuali e collettivi, assicurando la conoscenza degli stessi da parte di ciascun dipendente. 4. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi incentivanti la

375

di attività o all’uso di nuove tecnologie; - l’acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione all’organizzazione dell’Amministrazione, quali ad esempio, l’esperienza maturata in altri settori di attività o l’impiego in strutture che hanno un rapporto diretto con i cittadini. Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e gestionali adottati in ciascuna amministrazione. 6. I criteri per l’erogazione delle componenti accessorie da attribuire ai dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, saranno definiti dalla contrattazione integrativa secondo le modalità di cui all’art. 4 (PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 16 febbraio 1999223, garantendo adeguate risorse per il conseguimento di obiettivi di efficienza ed il rafforzamento del collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese. 7. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati in un’unica soluzione a

produttività collettiva ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

376

conclusione del periodico processo di valutazione e di certificazione delle prestazioni e dei risultati oppure in base a successivi stati di avanzamento, a seguito della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. 8. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 21 del CCNL del 14 settembre 2007 (obiettivi di carattere generale) e nell'ambito dell'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva e individuale per il miglioramento dei servizi, indicati dall'art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999(utilizzo del fondo unico di amministrazione), la contrattazione integrativa prevede i seguenti criteri: - grado di soddisfacimento dei cittadini e dell'utenza, registrato mediante rilevazioni ed indagini dirette: a tal fine sarà destinato il 30% delle somme variabili del FUA; - merito ed impegno individuale: a tal fine sarà destinato il 20% delle somme variabili del Fondo stesso e quote dei risparmi di gestione sulle spese per il personale escluse, per queste ultime, quelle che norme contrattuali o di legge destinano ai fondi unici di amministrazione. Tali

5. I criteri per l’erogazione delle componenti accessorie correlate ai risultati da attribuire ai dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, sono definiti dalla contrattazione integrativa secondo le modalità di cui all’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999, garantendo adeguate risorse per il conseguimento di obiettivi di efficienza; si conferma il rafforzamento del collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese. 6. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori in un’unica soluzione a conclusione del periodico processo di verifica dei risultati oppure in base a successivi stati di avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. 7. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 23 e nell'ambito dell'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la

377

risorse verranno integrate da quelle previste dall’art. 35, comma 3. (Nda: Quest’ultima norma, contenuta nel CCNL 2006/2009 del 14/9/2007, concerne le disposizioni transitorie di parte economica). Comma superato dalle disposizioni

del Titolo II del D.Lgs. n. 150 del

2009 “Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”

9. L’incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dall’Amministrazione con i dirigenti responsabili delle unità operative delle Amministrazioni. 10. I compensi relativi alla produttività collettiva e individuale, di cui al presente articolo, non possono essere attribuiti sulla base di automatismi e devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla normale prestazione lavorativa.

produttività collettiva e individuale per il miglioramento dei servizi, indicati dall'art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999, la contrattazione integrativa prevede i seguenti criteri: - grado di soddisfacimento dei cittadini e dell'utenza, registrato mediante rilevazioni ed indagini dirette: a tal fine sarà destinato il 35% delle risorse dei fondi per i trattamenti accessori di ente di cui all’art. 31, comma 1, lett. c) CCNL 16 febbraio 1999; - merito ed impegno individuale: a tal fine sarà destinato il 25% delle risorse dei fondi per i trattamenti accessori di ente di cui all’art. 31, comma 1, lett. c) CCNL 16 febbraio 1999 e quote dei risparmi di gestione sulle spese per il personale escluse, per queste ultime, quelle che norme contrattuali o di legge destinano ai fondi unici di ente. 8. L’incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dall’ente con i dirigenti responsabili delle strutture. 9. I compensi relativi alla produttività collettiva e

378

11. I risultati raggiunti, per ciascuna Amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'utilizzazione del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Servizio per il controllo interno. Comma superato dalle disposizioni

del Titolo II del D.Lgs. n. 150 del

2009 “Misurazione, valutazione e

trasparenza della performance”

12. Omissis CAPO XIV CLAUSOLE SPECIALI

individuale, di cui al presente articolo, poiché non sono attribuibili sulla base di automatismi, devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla normale prestazione lavorativa. 10. I risultati raggiunti, per ciascun ente, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'utilizzazione delle risorse di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno. 11. Nell’ambito dell’attività dell’osservatorio sulla contrattazione integrativa istituito presso l’ARAN 62 in relazione a quanto previsto dall’art. 46 del d. lgs. n. 165 del 2001, dopo un anno di sperimentazione dei sistemi incentivanti di cui al presente articolo, sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza degli stessi con gli obiettivi prefissati.

379

Clausole speciali (art. 17 CCNL integrativo del 16/5/2001)227 1. Per ciascun dipendente l’ufficio del personale dell’amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall’amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano. 2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. 3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il personale è tenuto all’uso dell’uniforme di servizio, con oneri a carico dell’amministrazione. 4. Nei casi in cui l’alloggio di servizio, per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento necessario all’espletamento del servizio

Il Capo I del Titolo VI del CCNL

1.10.2007 – Misurazione e valutazione

della qualità dei servizi – deve ritenersi

integralmente disapplicato per effetto

delle previsioni del Titolo II del

D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.5, comma

2, del D.Lgs.n.165/2001, come

modificato dall’art.34 del

D.Lgs.n.150/2009.

380

stesso, l’amministrazione ne disciplina l’uso, con oneri a proprio carico. 5. ….omissis 6. ….omissis 7. ….omissis 8. ….omissis 9. ….omissis 10. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento, anche in soprannumero, presso gli uffici della propria amministrazione situati nella medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. 11. ….omissis 12. ….omissis 13. Tutte le risorse di cui all’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 confluite nel fondo unico di amministrazione e destinate a retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalità in atto vigenti ed attribuite attraverso la contrattazione integrativa. Disposizioni particolari

CAPO XIV NORME FINALI Disposizioni particolari e finali (art. 9 CCNL 10 aprile 2008) 1. Omissis… 2. Omissis... 3. Omissis… 4. Al comma 1 delle Norme finali dell’Allegato A del CCNL del 28 maggio 2004, il riferimento al DPR 1210 del 1984 deve leggersi al DPR 1219 del 1984. Disciplina di raccordo per il passaggio del personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al comparto delle Agenzie fiscali (art. 10 CCNL 10/4/2008) 1. Al personale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si applica, a

381

(art.18 CCNL del 12/6/2003) 1.….omissis 2.….omissis 3…. omissis 4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che, tra le risorse indicate nell’art. 17, comma 13(PAG. 126) (Clausole speciali) del CCNL 16 maggio 2001 sin dalla entrata in vigore di quest’ultimo, sono state ricomprese le risorse già destinate alla corresponsione dell’indennità rischio radiologico, che continua ad essere attribuita al personale avente titolo nelle misure ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale tecnico di radiologia dall’entrata in vigore del presente contratto la denominazione dell’indennità di rischio è cambiata in indennità professionale. 5. ….omissis 6. ….omissis 7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con

decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto131, la disciplina contrattuale del comparto delle Agenzie Fiscali con le seguenti precisazioni: a) il personale è collocato nelle aree e nelle fasce economiche del vigente sistema di classificazione del comparto Agenzie Fiscali secondo le indicazioni contenute nella Tabella A di trasposizione allegata al presente contratto; b) in via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto a, al fine di favorire i processi di riorganizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all’entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area. All’onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo di cui all’art. 17, comma 1, lett. c)(PAG. 117) (Disciplina di raccordo di parte economica per il passaggio del personale dell’Amministrazione autonoma

382

l’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 8. Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativa. Disposizioni particolari (art. 28, comma 3, CCNL del 14/9/2007) 1. ….omissis 2. ….omissis 3. Nel quadro delle politiche di sviluppo ed intervento sul benessere e la salute dei lavoratori, la contrattazione integrativa valuterà l’opportunità di individuare possibili soluzioni tecniche e modalità di finanziamento che possano consentire la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, anche per la copertura del rischio di premorienza. L’Amministrazione verifica la possibilità di utilizzare per tali finalità le specifiche risorse

dei Monopoli di Stato al comparto delle Agenzie fiscali); c) con riferimento all’istituto delle ferie le norme di miglior favore vigenti continuano ad applicarsi al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

383

già esistenti nei capitoli di bilancio e destinate alle provvidenze e al benessere del personale. 4. …omissis 5. …omissis TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE Struttura della retribuzione (art.28 CCNL del 16/2/1999) 1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;

384

c) indennità integrativa speciale; d) sviluppo economico di cui all’art. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL del 14/9/2007; e) indennità di amministrazione di cui all’art. 33 (Indennità di amministrazione) del CCNL del 16/2/1999; f) compensi di cui all’art. 32 (Utilizzo del fondo di amministrazione) del CCNL del 16/2/1999, ove spettanti; g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge. 2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni. Retribuzione e sue definizioni (art. 25 CCNL integrativo del 16/5/2001 )

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I Istituti di carattere generale Struttura della retribuzione (art. 28 CCNL 16.2.1999) 1. La struttura della retribuzione del personale degli enti pubblici del comparto, ricompreso nell’aree A, B e C si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare corrispondente alla posizione rivestita nell’ambito del sistema classificatorio b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale di cui all’art. 15, comma 4, del DPR n. 43/1990, ove acquisita; c) indennità integrativa speciale; d) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; e) compensi incentivanti e altri compensi e indennità previsti

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE Struttura della retribuzione (art. 77 CCNL del 28 maggio 2004) 1. La struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto delle Agenzie Fiscali si compone delle seguenti voci:

TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO

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1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione prevede diverse modalità temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: • Retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna area - ivi compresi gli sviluppi economici di cui all’art. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL del 14/9/2007 - e dall'indennità integrativa speciale; • Retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di

in base al presente contratto, ove spettanti;) altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge. 2. ……. omissis 3. Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni. Retribuzione e sue definizioni (art. 29 CCNL 14.2.2001, come modificato dall’art.27, comma 2, CCNL 9.10.2003) 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'ente, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese; ……. omissis. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini

a) stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale sino al suo conglobamento; b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale c) fasce retributive di cui all’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree); d) indennità di Agenzia di cui all’art. 87(PAG. 105) (Indennità di amministrazione); e) compensi di cui all’art. 85(PAG. 103) (Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività), ove spettanti; f) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; g) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge. 2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.

Art. 69 Struttura della retribuzione 1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento ed alla posizione economica rivestita; b) retribuzione individuale di anzianità; c) compensi per lavoro straordinario; d) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale; e) altri compensi e indennità previsti in base al presente contratto; f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

386

posizione organizzativa di cui all’art. 18 (Posizioni organizzative) del CCNL del 16/2/1999, ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento; • Retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite nell’anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo alinea, per 30. 4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna

di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di ente prevede diverse modalità temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all'interno di ciascuna area; b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è

Retribuzione e sue definizioni (art. 78 CCNL del 28 maggio 2004 ) 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di Agenzia prevede diverse modalità temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: • Retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile delle fasce retributive di ciascuna area, di cui all’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) - e dall'indennità integrativa speciale, fino alla data del suo conglobamento;

2. La voce di cui alla lettera b) è corrisposta “ove acquisita” e le voci dalla lettera c) alla f) sono corrisposte “ove spettanti”. 3. Al personale è anche corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti. Art. 70 Retribuzione e sue definizioni 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalità temporali di erogazione.

387

delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna area - ivi compresi gli sviluppi economici di cui all’art. 17 (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007 - e dall'indennità integrativa speciale, secondo quanto stabilito dal comma 2, primo alinea. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 25 (Riduzione dell’orario di lavoro) del CCNL del 16/2/1999 il valore del divisore è fissato in 151.

costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 25 del CCNL del 16.2.1999 il valore del divisore è fissato in 151.

Retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione organizzativa e professionale di cui all’art. 28(PAG. 35) (Retribuzione di posizione e di risultato), ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento; • Retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite nell’anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo e secondo alinea, per 30.

2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni economiche o fasce retributive previste all'interno di ciascuna area o categoria; b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità

388

Struttura della busta paga (art. 30 CCNL 14.2.2001) 1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome, l'area e la posizione economica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione, assegni personali, indennità varie, produttività, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente. 2. In conformità alle normative vigenti, il lavoratore può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate. 3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il

4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle fasce retributive previste all’interno delle aree - di cui all’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) e dall'indennità integrativa speciale fino alla data del suo conglobamento, secondo quanto stabilito dal comma 2, primo alinea. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 43(PAG. 46) (Riduzione dell’orario) il valore del divisore è fissato in 151.

contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art. 18 del presente contratto, il valore del divisore è fissato in 151. 4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30. Art. 71 Struttura della busta paga

389

rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente. Tredicesima mensilità (art. 24 del CCNL del 9.10.2003) 1. La disciplina di cui al presente articolo modifica ed integra quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del CCNL del 14 febbraio 2001, in materia di tredicesima mensilità. 2. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 3. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Tredicesima mensilità (art. 80 CCNL del 28 maggio 2004 ) 1. Le Agenzie corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il

1. Al dipendente è consegnata una busta paga in cui sono distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome, l'area o categoria e la posizione economica di appartenenza, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità, assegni personali, straordinario, indennità di turno, indennità varie, premi ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente. 2. In conformità alle normative vigenti, il dipendente può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate. 3. L'amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del dipendente alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente. Art. 72 Tredicesima mensilità

390

4. Nel caso dei passaggi di cui all’art. 15( Disposizione non più

applicabile nel caso di passaggio tra le

aree, essendo venuto meno tale istituto

per effetto delle previsioni dell’art.24 del

D.Lgs.n.150/2009 e dell’art.52 del

D.Lgs.n.165/2001, come risultante dalle

modifiche introdotte dall’art.62 del

medesimo D.Lgs.n.150/2009; v. nota n.78) ed all’art. 16 del CCNL del 16 febbraio 1999 (Ora art.12 del CCNL

1.10.2007) trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 3. 5. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 6. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per il periodo di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 3 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio. 7. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi

pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 78, comma 2, secondo alinea(PAG. 94) (Retribuzione e sue definizioni), spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni

1. Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 70, comma 2, lett. b) spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di progressioni economiche trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.

391

Stipendio tabellare (art. 4 CCNL del 23/1/2009)

1. Omissis 2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 14 settembre 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A(PAG. 133) del CCNL 23/1/2009 ed alle scadenze ivi previste. 3. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla

personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico. 8. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative vigenti. Stipendio tabellare (Art. 4 CCNL 18.2.2009)

di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. Nel caso dei passaggi di cui all’art. 22 (Progressione all’interno del sistema classificatorio) trova applicazione la medesima disciplina nel comma 2. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane

4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per i giorni prestati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio. 6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico. 8. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo

392

allegata Tabella B del CCNL del 23/1/2009. 4. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del citato CCNL del 14 settembre 2007. (art. 20 del CCNL del 12/6/2003) 1. omissis 2. omissis 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni. 4. omissis 5. omissis

1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 2, del CCNL sottoscritto il 1 ottobre 2007 e dall’art. 15 del D.L. 1/10/2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è confermata la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare per i quali l’art. 33 e la tabella B del CCNL dell’1 ottobre 2007 hanno previsto la decorrenza del 31 dicembre 2007. 2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 33, comma 2, e dalla tabella C del CCNL del 1 ottobre 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A304, con le decorrenze ivi stabilite. 3. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B. 4. Gli incrementi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185.

disciplinata dal D.Lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti. Stipendio tabellare (art. 4 CCNL 29 gennaio 2009) 1. Gli stipendi tabellari, sono incrementati degli importi mensili lordi per tredici mensilità, nella Tabella A(PAG. 124) del CCNL 29/1/2009 ed alle scadenze ivi previste; 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e

della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Art. 73 Incrementi degli stipendi tabellari

393

CCNL del 23/1/2009 – Tabella A Incrementi della retribuzione tabellare Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione

economica

Dal 1.1.2008 Rideterminat

o dal

1.1.2009 (1)

Ispettore

generale r.e

14,08 112,63

Direttore

divisione r.e

13,08 104,68

III F 7 13,67 109,37

III F 6 12,88 103,06

III F 5 12,06 96,50

III F 4 11,33 89,45

III F 3 10,31 81,52

III F 2 9,76 78,08

III F 1 9,42 75,39

II F 6 9,73 77,88

II F 5 9,46 75,69

II F 4 9,15 73,22

II F 3 8,64 70,09

II F 2 8,12 64,94

(art. 22 CCNL 9.10.2003) 1. ……. omissis. 2. ……. omissis. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. 4. ……. omissis. Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di permessi o distacchi sindacali (art. 7 CCNL 01.07.1996 modificato dall’art. 42, comma 1, del CCNL del 14.02.2001) 1. …omissis, nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, al personale interessato compete la retribuzione prevista dall'art. 28 del CCNL del 16/02/1999, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turni, e delle quote di salario accessorio dirette

alle scadenza stabilite dalla allegata Tabella B del CCNL 29/1/2009. 3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del presente CCNL. (art.79 CCNL 28 maggio 2004) 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dai precedenti CCNL del biennio economico 2008-2009 dei comparti di provenienza, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B. 3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nelle allegate Tabelle C. (NB le tabelle del CCNL Funzioni Centrali sono riportate in fondo a presente documento)

394

II F 1 7,72 61,75

I F 3 7,72 62,81

I F 2 7,57 60,57

I F 1 7,31 58,47

CCNL del 23/1/2009 – Tabella B Nuova retribuzione tabellare annua Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ Posizione economica

Dal 1.1.2008

Dal 1.1.2009

Ispettore generale r.e

30.379,95 31.562,55

Direttore divisione r.e

28.234,76 29.333,96

III F 7 29.500,22 30.648,62 III F 6 27.798,24 28.880,40 III F 5 26.027,58 27.040,86 III F 4 24.450,99 25.388,43 III F 3 22.257,78 23.112,30 III F 2 21.061,06 21.880,90 III F 1 20.333,70 21.125,34 II F 6 21.005,06 21.822,86 II F 5 20.414,63 21.209,39

a remunerare particolari e non generalizzabili condizioni di lavoro comportanti maggiori disagi. TABELLA A CCNL 18.2.2009 INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione

economic

a

Dal

1.4.2008

Rideterminato dal 1.7.2008 (1)

Rideterminato dal 1.1.2009 (2)

Ispettore

generale

12,85 21,41 112,63

Direttore

divisione

11,94 19,90 104,68

C5 11,01 18,35 96,50

C4 10,34 17,24 89,45

C3 9,42 15,70 81,52

C2 8,91 14,85 78,08

C1 8,60 14,34 75,39

B3 8,35 13,92 73,22

B2 7,88 13,14 70,09

B1 7,41 12,35 64,94

A3 7,26 12,10 63,74

A2 7,04 11,73 61,75

A1 6,67 11,11 58,47

TABELLA A: Incrementi mensili della retribuzione tabellare CCNL 29/1/2009

Area

Dall’1.

1.2008

Ridet

dal1.1.2009

Ispettore

generale r

14,93 112,63

Direttore

divisione r.

13,87 104,68

F 6 13,71 96,50

F 5 12,79 89,45

TERZA F 4 12,02 81,52

F 3 10,94 78,58

F 2 10,35 78,88

F 1 9,87 75,88

F 6 10,36 78,14

F 5 9,91 75,69

SECONDA F 4 9,71 73,22

F 3 9,16 70,09

F 2 8,81 64,94

F 1 8,18 61,75

395

II F 4 19.748,24 20.517,08 II F 3 18.634,67 19.372,07 II F 2 17.515,83 18.197,67 II F 1 16.654,75 17.303,11 I F 3 16.938,85 17.599,93 I F 2 16.337,05 16.973,05 I F 1 15.770,65 16.384,57 Effetti dei nuovi stipendi (art. 5 CCNL del 23/1/2009) 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 13, comma 4 (Codice disciplinare) ed all’art. 15, comma 7 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 12 giugno 2003, sull’equo

TABELLA B CCNL 18.2.2009 NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere 13^mensilità

Posiz

ione

econ

omic

a

Dal

1.4.2008

Dal

1.7.2008

Dal

1.1.2009

Ispet

tore

gene

rale

r.e

30.378,55 30.481,27 31.575,91

Diret

tore

divis

ione

r.e

28.239,80 28.335,32 29.352,68

C5 26.036,54 26.124,62 27.062,42

C4 24.469,67 24.543,47 25.409,99

C3 22.274,85 22.350,21 23.140,05

C2 21.073,36 21.144,64 21.903,40

C1 20.346,36 20.415,24 21.147,84

B3 19.750,17 19.817,01 20.528,61

B2 18.643,28 18.706,40 19.389,80

B1 17.528,14 17.587,42 18.218,50

PRIMA F 2 8,03 60,57

F 1 7,75 58,47

TABELLA B: Nuova retribuzione tabellare CCNL 29/1/2009 Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Area

Da

1.1.2008

Dal

1.1.2009

Ispettore generale r.e.

30.390,10 31.562,50

Direttore divisione r.e.

28.244,29 29.334,01

F 6 27.907,40 28.984,04

F 5 26.036,37 27.040,89

TERZA F 4 24.459,30 25.388,46

F 3 22.265,36 23.112,32

F 2 21.062,16 21.880,92

F 1 20.333,12 21.125,24

396

indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4(PAG.132) (Stipendio tabellare) del CCNL del 23/1/2009 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento difine rapporto, dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 (Effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 14/9/2007 (art. 30 CCNL del 14/9/2007)

A3 17.175,90 17.233,98 17.853,65

A2 16.639,99 16.696,27 17.296,51

A1 13.769,12 15.822,40 16.390,72

Effetti dei nuovi stipendi (art. 5 CCNL 18.2.2009) 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’ art. 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 16, comma 6 , ed all’art. 18, comma 2, del CCNL del 9 ottobre 2003, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c. c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art.4 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli

F 6 21.083,12 21.896,48

F 5 20.420,68 21.210,04

SECONDA F 4 19.760,92 20.523,04

F 3 18.846,87 19.378,03

F 2 17.521,78 18.197,74

F 1 16.660,22 17.303,06

PRIMA F 2 16.342,55 16.973,03

F 1 15.775,91 16.384,55

Effetti dei nuovi stipendi (Art. 5 CCNL 29 gennaio 2009) 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui agli artt. 67, comma 4( (Codice disciplinare) e 70, comma 7( (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), del presente CCNL, sull’equo

Art. 74

397

1. omissis 2. omissis 3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3, dell’art. 21 del CCNL del 12 giugno 2003. (art. 21, comma 3 CCNL del 12/6/2003) 1. omissis 2. omissis 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335. (art. 3 CCNL del 21/2/2001; art. 17, comma 12, del CCNL integrativo del 16/5/2001)

ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta confermato quanto previsto dall’art.23, comma 3, del CCNL del 9 ottobre 2003. (art. 34 CCNL 1.10.2007) 1. ……. omissis 2. ……. omissis. 3. ……. omissis. 4. A decorrere dall’1/1/2007 la percentuale di cui all’art. 6, comma 1 del CCNL 8 maggio 2006 - relativa alla quota di indennità integrativa speciale già conglobata nello stipendio tabellare, utile ai

indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 79(PAG. 95) (Stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, del TFR, dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’ art. 73 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 64,comma 7, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 73 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti

398

1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000 - 2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. …omissis… 2. A decorrere dall’1.1.2000 l’indennità di amministrazione prevista dall’art. 33(PAG. 142) (Indennità di amministrazione) del CCNL del 16 febbraio 1999 è considerata utile agli effetti del comma 1 secondo periodo.

fini del calcolo dell’indennità di anzianità - è elevata al 100%. (art. 23 CCNL 9.10.2003) 1. ……. omissis 2. ……. omissis 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 22, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP). 4. ……. omissis

art. 81, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 79 comma 3( (Stipendio tabellare), del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

399

400

CAPO II TRATTAMENTI ACCESSORI Fondo unico di amministrazione (art. 31 CCNL del 16/2/1999) Sulla questione in esame occorre tener

presente le disposizioni legislative di cui

all’art. 1, comma 189, della legge 266 del

2005, all’art. 67, comma 5, del D.L. n. 112

del 2008 convertito nella legge 133 del

2008, nonché all’art. 9, del D.L. 78 del 2010

convertito nella legge 122 del 2010 come

modificato dall’art. 1, comma 456, della

Legge n. 147 del 2013. Si segnala che al

riguardo la Ragioneria generale dello

Stato ha emanato la circolare n. 12 del

2011, nonché alcuni orientamenti

applicativi, reperibili sul relativo sito. Va

anche richiamata la circolare del

Dipartimento della funzione pubblica n. 13

del 2011.In materia, occorre tener

presente le disposizioni dell’art. 1, comma

Art. 75 Elemento perequativo 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nelle allegate Tabelle D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nelle medesime Tabelle D, per dieci mensilità per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in relazione ai mesi di lavoro prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre

401

236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

el’art.23 del d.lgs 75 del 2017.

1. E’ costituito presso ciascuna Amministrazione un Fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche: - gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 (Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) (Il fondo per la qualità della prestazione individuale), del CCNL del 16/5/1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all’art. 38 (Istituzione della commissione per la revisione dell’ordinamento) dello stesso contratto del medesimo CCNL del 16/5/1995” - la percentuale prevista all'art. 26 , commi 1 e 2 (Lavoro straordinario) del CCNL Integrativo del 16/5/2001 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le

Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B, e C (art. 31 CCNL 16.2.1999) Sulla questione in esame occorre tener

presente le disposizioni legislative di cui

all’art. 1, comma 189, della legge 266 del

2005, all’art. 67, comma 5, del D.L. n. 112

del 2008 convertito nella legge 133 del

2008, nonché all’art. 9, del D.L. 78 del 2010

convertito nella legge 122 del 2010 come

modificato dall’art. 1, comma 456, della

Legge n. 147 del 2013. Si segnala che al

riguardo la Ragioneria generale dello

Stato ha emanato la circolare n. 12 del

2011, nonché alcuni orientamenti

applicativi, reperibili sul relativo sito. Va

anche richiamata la circolare del

Dipartimento della funzione pubblica n. 13

del 2011.In materia, occorre tener

presente le disposizioni dell’art. 1, comma

236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

el’art.23 del d.lgs 75 del 2017.

1. E’ costituito presso ciascun ente del comparto un Fondo per i trattamenti accessori alimentato dalle seguenti risorse economiche:

CAPO III FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (art. 84 CCNL 28/5/2004, art. 4 CCNL 8/6/2006, art. 15 CCNL 10/4/2008, art. 6 CCNL 29/1/2009) Sulla questione in esame occorre tener

presente le disposizioni legislative di cui

all’art. 1, comma 189, della legge 266 del

2005, all’art. 67, comma 5, del D.L. n. 112

del 2008 convertito nella legge 133 del

2008, nonché all’art. 9, del D.L. 78 del 2010

convertito nella legge 122 del 2010 come

modificato dall’art. 1, comma 456, della

Legge n. 147 del 2013. Si segnala che al

riguardo la Ragioneria generale dello

Stato ha emanato la circolare n. 12 del

2011, nonché alcuni orientamenti

applicativi, reperibili sul relativo sito. Va

anche richiamata la circolare del

Dipartimento della funzione pubblica n. 13

del 2011.In materia, occorre tener

presente le disposizioni dell’art. 1, comma

236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

el’art.23 del d.lgs 75 del 2017.

cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 74 comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018- 31/12/2018. 3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. Art. 76 Costituzione Fondo risorse decentrate

402

quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno Le disposizioni indicate nei due

punti precedenti hanno esaurito i

propri effetti.

.i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo superata e disapplicata dalle

previsioni: dell’art.61, comma 17,

della legge n.133/2008; art.2,

comma 32, della legge

n.203/2008; art.27 del

D.Lgs.n.150/2009; art.6 della

legge n.122/2010; degli artt.12 e

16, commi 4 e 5, della legge

n.111/2011; art.6 del

D.Lgs.n.141/2011;

- risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all’incentivazione del personale; - le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/97; - le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di

a) gli importi stanziati in applicazione dell’art. 35 del CCNL 6 luglio 1995 per le finalità di cui al comma 3 dello stesso articolo, lettere a) - nella misura definita al punto 2 -, b), c), d) ed e) nonché quelli derivanti dall’art. 3 e - permanendo le relative condizioni - dall’art.4 del ccnl 1 luglio 1996, nonché quelle previste dall’art. 6 , comma 5 del predetto ultimo contratto, con le modalità gestionali ivi previste; b) gli importi di cui all’art. 30 non più destinati all’erogazione di compensi per lavoro straordinario; Le disposizioni indicate nei due

punti precedenti hanno esaurito i

propri effetti.

c)i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge

1. Il Fondo Unico di Amministrazione di cui all’art. 31 del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è sostituito dal Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nel quale confluiscono le seguenti risorse: - gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 31, comma 1, alinea primo, nono e decimo del CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/2/1999, come integrato dall’ art. 6, comma 1, ultimo alinea del CCNL del 21/2/2001, ivi comprese le quote già stanziate dei compensi per lavoro straordinario previste dall’art. 30 del CCNL del 16/2/1999 e dagli artt. 5 e 6, comma 2, del CCNL del 21/2/2001; La disposizione ha esaurito i propri

effetti 2. Il Fondo è altresì alimentato dal 1° gennaio 2002 da: - i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, inclusi i risparmi derivanti dalla decurtazione dell’indennità di amministrazione per malattia inferiore a 15 giorni, fatte salve le quote che disposizioni di legge

1. I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate”. 2. A decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001.

403

lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Alinea disapplicato per effetto di

quanto previsto dall’art. 73 del D.L.

n. 112 del 2008, convertito dalla L.

n. 133 del 2008

- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali; - gli importi relativi all’indennità di Amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni”. Previsione superata da disposizioni

legislative(!?!)

- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;” - L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo;”

riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; superata e disapplicata dalle

previsioni: dell’art.61, comma 17,

della legge n.133/2008; art.2,

comma 32, della legge

n.203/2008; art.27 del

D.Lgs.n.150/2009; art.6 della

legge n.122/2010; degli artt.12 e

16, commi 4 e 5, della legge

n.111/2011; art.6 del

D.Lgs.n.141/2011;

d) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all’incentivazione del personale; e) le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997; f) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Alinea disapplicato per effetto di

quanto previsto dall’art. 73 del D.L.

n. 112 del 2008, convertito dalla L.

n. 133 del 2008

g) gli incrementi economici derivanti da disposizioni di legge,

riservano a risparmio del fabbisogno complessivo - le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all’incentivazione del personale, quali ad esempio le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Le disposizioni indicate nei due

punti precedenti hanno esaurito i

propri effetti - le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/97; - i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali; - risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo

3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato: a) degli importi e con le decorrenze di cui agli artt. 88, comma 4, 89, comma 5, 90, comma 5, 91, comma 4, 92, comma 3, distintamente indicati per le diverse amministrazioni destinatarie delle predette disposizioni; b) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno; c) dell’importo corrispondente alle indennità di amministrazione o di ente non più corrisposte al personale cessato dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno; d) di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.

404

Le disposizioni indicate nei due

alinea precedenti sono da ritenersi

disapplicate

da regolamenti o da atti amministrativi generali; h) per gli enti destinatari della legge n. 88/1989 le somme derivanti dall’applicazione dell’art.18 ferme rimanendo le specifiche e distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti; i) le somme stanziate per il 1998 in applicazione dell’art. 15, secondo comma, della legge n.88/1989”.; j) un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva, al netto degli incrementi di cui alla tabella D bis, a decorrere dal 1° maggio 1999, da imputare su base annua per tredici mensilità; k) per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 2% della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi all’indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità; l) per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 7,5% della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi

pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99; La disposizione ha esaurito i propri

effetti 3. Con decorrenza dall’1.1.2003 il fondo è alimentato di € 12,45 pro-capite mensili per tredici mesi. 4. Confluiscono altresì nel fondo gli importi relativi all’indennità di Agenzia del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni nonché le risorse del Fondo già utilizzate per finanziare gli sviluppi economici all’interno di ciascuna area ai sensi dell’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree) e le posizioni organizzative, limitatamente alla

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989; d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennità di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) delle risorse di cui all’art. 87, comma 2, lett. a) limitatamente ai Ministeri;

405

(art. 6 CCNL del 21/2/2001; art. 32, comma 3, del CCNL del 14/9/2007) 1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l’art. 31, comma 1, del CCNL del 16/2/1999 viene integrato come segue: - risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per

all’indennità integrativa speciale a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità. Le discipline delle lettere da i) a l),

a seguito della prima applicazione,

hanno esaurito i propri effetti

2. L’erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni. Integrazione alla disciplina Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B, e C (art. 4 del CCNL del 14.3.2001; art. 25 del CCNL del 9.10.2003; art. 5 del CCNL del 8.6.2007; art. 36 del CCNL del 1.10.2007; art. 7 del CCNL del 18.2.2009 – biennio 2008- 2009; art. 1 del CCNL del 18.2.2009) (art. 4 CCNL 14.3.2001) 1. Le parti confermano quanto previsto dall’art. 19, ultimo

misura minima di cui all’art. 28, comma 1 (Retribuzione di posizione e di risultato) riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’ Agenzia al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito; 5. Con decorrenza 1.1.2003 il Fondo è ulteriormente incrementato, dalle risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione. 6. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 (corrispondente a € 11,43 pro capite, per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull’anno 2006. 7. Con decorrenza 1 marzo 2007, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo è incrementato di un importo pari ad € 11,91 mensili

f) delle risorse di cui all’art. 88, comma 2, lett. b) limitatamente alle Agenzie fiscali; g) delle risorse di cui all’art. 89, comma 2, lett. a) limitatamente agli Enti pubblici non economici; h) delle risorse di cui all’art. 90, comma 2, lett. a), b), c), d), limitatamente all’Enac; i) delle risorse di cui all’art. 91, comma 2 , lett. a), b), limitatamente a AGID; j) delle risorse di cui all’art. 92, comma 2, lett. a), b), c) limitatamente al Cnel. 5. La costituzione del fondo risorse decentrate avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

406

finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 16(PAG. 39) (Flessibilità tra profili all’interno dell’area) del CCNL del 14/9/2007, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui all’art. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL del 14/9/2007 e all’art. 18(PAG. 41) (Posizioni organizzative) del CCNL del 16/2/1999, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne usufruito; - i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;” - importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall’1/1/2001; Le disposizioni indicate nei due

alinea precedenti sono da ritenersi

disapplicate in quanto hanno

esaurito i propri effetti - In caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area

periodo della legge n. 488 del 1999, in base al quale tutte le decisioni e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento professionale, ad eccezione dei passaggi da un’area funzionale all’altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di ente e in ogni caso da quelle destinate alla contrattazione integrativa. In tal senso la contrattazione collettiva integrativa individua, nell’ambito del fondo unico di ente, le risorse da destinare sia al finanziamento delle progressioni economiche all’interno di ciascuna Area, ai sensi ……. omissis, nonché degli sviluppi economici di cui all’art. 16 del medesimo contratto. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di Area dei dipendenti che ne hanno usufruito. 2. ……. omissis 3. Al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione integrativa e di finanziare l’incremento della produttività collettiva e individuale, il

pro-capite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005.146 8. E’ riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all’art. 4, comma 3, lett. B)(PAG. 11) (Contrattazione collettiva integrativa) una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo destinate, dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di Agenzia, alla produttività, fatte salve quelle espressamente finalizzate a specifici scopi da disposizioni di legge. 147 9. Nei casi di passaggio tra un’area e l’altra ai sensi dell’art. 23(PAG. 31) (Passaggi tra le aree)148 o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l’indennità di amministrazione posseduta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza149.

407

della dirigenza, viene riassegnato al Fondo unico di amministrazione il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l’indennità di amministrazione posseduta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza. In relazione all’indennità di amministrazione, resta fermo quanto previsto all’ottavo alinea del presente comma. 2. A decorrere dall’anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l’anno 2000. disapplicato in quanto trattasi di

norma che ha esaurito i propri

effetti: (art. 23 CCNL biennio 2002-2003 del 12/6/2003) 1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dell’art. 6 del

miglioramento qualitativo delle prestazioni e dei risultati e l’innalzamento della qualificazione professionale, e nel rispetto della disciplina del comma 7, al Fondo unico di ente di cui al comma 2, lett. a), sono destinate, a valere dall’anno 2001353, le seguenti ulteriori risorse economiche: a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell’anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C;; b) le economie derivanti dalla riduzione di personale, in applicazione dell’art. 20, comma 1, punto 20-ter, della legge n. 488 del 1999; la relativa verifica deve essere effettuata in modo da garantire che le economie siano definitivamente acquisite in bilancio; Le disposizioni indicate nelle due

lettere precedenti sono da ritenersi

disapplicate in quanto hanno

esaurito i propri effetti c) le risorse derivanti dall’utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal personale ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a decorrere dall’1.1.2000. A

10. Il Fondo, inoltre, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue: - il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all’art. 67, comma 5, delle citate disposizioni legislative; - il recupero delle risorse di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle leggi speciali di cui all’Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro per la pubblica amministrazione e

408

CCNL 21 febbraio 2001 è ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,90 pro – capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003. disapplicato in quanto trattasi di

norma che ha esaurito i propri

effetti: 2. omissis (art. 3 CCNL integrativo del 21/4/2006) 1. In relazione a quanto stabilito dall’art. 5 del CCNL, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo di cui all’art. 23 del CCNL del 12 giugno 2003 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 (corrispondente a € 10,00 procapite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull’anno 2006. disapplicato in quanto trattasi di

norma che ha esaurito i propri

effetti (art. 32 biennio 2006-2007 del CCNL del 14/9/2007) 1. Con decorrenza 31.12.2007, al fine di incentivare la

decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l’intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua; per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l’utilizzo nell’esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell’importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; d) le risorse di cui al comma 1, recuperate a seguito del passaggio di Area o di cessazione dal servizio a qualsiasi causa; e) un importo non superiore all’1% del monte salari dell’anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell’1,5%. La disciplina di questa lettera, a

seguito della prima applicazione,

ha esaurito i propri effetti

4. Omissis (professionisti) 5. omissis (medici)

l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.

409

produttività dei dipendenti, il Fondo unico è incrementato di un importo pari allo 0,11% del monte salari dell’anno 2005, da integrare nelle misure e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 2 (Norma transitoria di parte economica) del CCNL 2006/2009 disapplicato in quanto trattasi di

norma che ha esaurito i propri

effetti 2. E’ riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all’art. 4, comma 3, lett. B)(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 16 febbraio 1999, una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di amministrazione alla produttività, fatte salve quelle espressamente finalizzate a specifici scopi da disposizioni di legge.

6. omissis (qualifiche ad esaurimento). 7. Le risorse economiche destinate al finanziamento delle voci della retribuzione accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o per gravosità. Le conseguenti verifiche vengono effettuate ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL del 16.2.1999. disapplicata da successiva

regolamentazione contrattuale

8. Le risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell’art. 32, comma 2, primo alinea, dell’art. 42, comma 3 e dell’art. 43, comma 3 del CCNL del 16.2.1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000, degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al monte salari dell’anno 1999: a) 0,36% per il personale delle Aree A, B e C e delle qualifiche ad esaurimento; b) 0,80%, per i professionisti e per il personale medico. Le nuove disponibilità sono corrisposte secondo le regole e i tempi definiti dalla contrattazione integrativa.

410

9. Una quota pari al 50% dell’importo derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 8 integra, dall’1.7.2000, l’importo corrisposto a titolo di anticipazione mensile della produttività secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. La disciplina dei commi 8e 9, a

seguito della prima applicazione,

ha esaurito i propri effetti

10. Le risorse dei Fondi indicati nei commi 3 ....... omissis possono essere adeguate, nell’ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione – adottati dai singoli Enti – finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche. (art. 25 del CCNL del 9.10.2003) 1. Sono confermate, con le modifiche di cui al presente articolo, le disposizioni previste dagli artt. 31 e 44 del CCNL del 16 febbraio 1999 - come integrate

411

dall’art. 4, commi 3 e 6 del CCNL del 14 marzo 2001 - in ordine alle modalità e ai criteri per la quantificazione delle risorse del fondo per i trattamenti accessori per il personale delle aree e del fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88 del 1989. 2. Il fondo per i trattamenti accessori per il personale delle aree di cui all’art. 31 del CCNL del 16 febbraio 1999, con le integrazioni di cui all’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001, è ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,70 pro–capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto importo pro-capite è stabilito in € 15,90, con le medesime decorrenze.. 3 Omissis (qualifiche ad esaurimento). 4.. omissis (qualifiche ad esaurimento). 5. Al fine di favorire i processi di riorganizzazione, da cui possa derivare una ridefinizione dei posti di funzione per il personale dell’area A, la contrattazione

412

integrativa di ente, in via eccezionale e per una sola volta nell’arco della vigenza del presente CCNL, può promuovere iniziative di riqualificazione professionale, intese alla ricollocazione del personale in servizio nell’area A, alla data del 31° dicembre 2002, verso la posizione iniziale dell’area B. All’onere derivante dalla ricollocazione del personale, si fa fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo di cui al comma 2. La disciplina dei commi 1,2 e 5, a

seguito della prima applicazione,

ha esaurito i propri effetti 6. In sede di contrattazione integrativa di ente, ai lavoratori addetti a prestazioni caratterizzate da turni a ciclo continuo, per un periodo non inferiore a 15 anni, i quali siano stati dichiarati, a seguito di accertamenti sanitari, permanentemente inidonei allo svolgimento di tali prestazioni, può essere attribuita una indennità mensile di importo non superiore alla media mensile dei compensi per turno percepiti nell’ultimo semestre, secondo la disciplina di cui all’art. 16, comma 6 del CCNL del 14 febbraio 2001.

413

Le relative risorse sono a carico del fondo di cui al comma 2. (art. 36 CCNL 1.10.2007) 1. Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall’1/1/2008, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell’art. 25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell’art. 5, comma 1 del CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato di un importo pari allo 0,10% del monte salari 31/12/2005 relativo al personale destinatario del predetto fondo, da integrare nelle misure e con le modalità indicate nell’art. 38. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza è pari allo 0,16. La norma ha esaurito i suoi effetti

2. ……. Omissis (ruoloa esaurimento). 3. Le parti confermano quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del CCNL del 14 marzo 2001, in base al quale tutte le decisioni e le iniziative di attuazione del nuovo sistema di classificazione del

414

(art. 6 CCNL biennio 2008-2009 del 23/1/2009) 1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell’art. 35, del CCNL del 14 settembre 2007, il Fondo unico di cui all’art. 32 del medesimo CCNL è incrementato solo per l’anno 2007 di € 93,69 annui pro-capite, per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005.” 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse di cui all’art. 32 comma 1, del CCNL del 14 settembre 2007, sono ulteriormente incrementate di un

personale, ad eccezione dei passaggi da un’area all’altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse del fondo per i trattamenti accessori di ente. In tal senso, la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale o di sede unica individua, nell’ambito dello stesso fondo, le risorse da destinare al finanziamento degli sviluppi economici di cui all’art. 12. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il fondo viene ridotto delle somme corrispondenti. Dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area del dipendente, viene riassegnato al fondo il differenziale tra il livello retributivo posseduto ed il livello iniziale dell’area di appartenenza. Tale previsione opera anche nei confronti del personale a cui siano state conferite mansioni superiori ai sensi dell’art. 9, limitatamente al periodo di conferimento delle stesse. 4. ……. Omissis (art. 1 CCNL 18.2.2009 integrativo del CCNL 1.10.2007) 1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell’art. 38 del CCNL

415

importo pari allo 0,39% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3.” 3. Il 50% delle risorse di cui al comma 2 è destinato al fondo unico di ciascuna amministrazione per il finanziamento della fase sperimentale prevista dall’art. 23, comma 8, del CCNL del 14 settembre 2007 ed il restante 50% delle medesime risorse è destinato all’incremento dei fondi delle amministrazioni di cui all’art. 31, comma 4 del CCNL del 14 settembre 2007 sulla base dell’allegata Tabella D. Le disposizioni indicate nei tre

commi precedenti sono da

ritenersi disapplicate in quanto

hanno esaurito i propri effetti 4. Il Fondo unico di amministrazione di cui all’art. 32, comma 1 del CCNL del 14 settembre 2007, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue: -il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui

dell’1 ottobre 2007, i fondi per i trattamenti accessori di Ente, di cui all’art. 36, commi 1 …… omissis del medesimo CCNL sono incrementati solo per l’anno 2007 di € 181 annui lordi pro capite per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all’art.36, commi 1 …… omissis del CCNL dell’1 ottobre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. Per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989, l’incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,55%. 3. Le risorse del comma 2 integrano i fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente di cui all’art. 36, commi 1 …… omissis del CCNL dell’ 1 ottobre 2007. Il 50% delle suddette risorse è destinato al finanziamento della fase sperimentale prevista dall’art.25, comma 7, del medesimo CCNL dell’1 ottobre 2007. (art. 7 CCNL 18.2.2009)

416

all’art. 67 comma 5, delle citate disposizioni legislative; - il recupero, delle risorse di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle leggi speciali di cui all’Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.

1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente, di cui all’art. 36, commi 1 …… omissis, del CCNL dell’ 1 ottobre 2007, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue: - il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all’art. 67 comma 5, dalle citate disposizioni legislative. - il recupero, delle risorse di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi degli enti previsti dalle leggi speciali di cui all’Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a

417

Utilizzo del fondo unico di amministrazione (art. 32 CCNL del 16/2/1999 integrato dall’art. 7 CCNL del 21/2/2001 ) 1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. 2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per: - finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di

seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali. 2. Ai fini della costituzione dei fondi di cui al presente articolo, gli Enti tengono conto di quanto previsto dall’art.6, comma 4. Utilizzo del Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A, B, e C (art. 32 CCNL 16.2.1999) 1. Il Fondo per i trattamenti accessori di cui all’art. 31 è prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell’amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali e di

418

cui all’art. 26 (PAG. 144) (Lavoro straordinario) del CCNL integrativo del 16/5/2001 siano state esaurite; - compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; - incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Amministrazioni; - erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; - erogare l’indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative; - finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; - corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo. 3. L’erogazione degli incentivi da attribuire a livello di

progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 2. In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate: - per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; - per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall’art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione di cui al citato art. 30388; - per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; - per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti;

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 85 CCNL 28/5/2004 e art. 16 CCNL 10/4/2008) 1. Il fondo, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. 2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per: - finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate sull’apposito capitolo siano state esaurite; - compensare l’esercizio di compiti che comportano

Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate 1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno, sono

419

contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni. 4. Le risorse di cui al comma 2 dell’art. 6 (Integrazione del Fondo unico di amministrazione) del CCNL 2000/2001 del 21 febbraio 2001 possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dal presente articolo al comma 2, primo alinea o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo274. 5. La contrattazione collettiva integrativa individua nell’ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento dell’art. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL del 14/9/2007 e dell’art. 18(PAG. 44) (Posizioni organizzative) del CCNL del 16/2/1999. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di

- per compensare: l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi; gravose articolazioni dell’orario di lavoro; la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; - per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo. (art. 44 CCNL 16.2.1999) 1 Il Fondo di cui all’art. 6 del CCNL sottoscritto in data 1 luglio 1996 è incrementato delle seguenti risorse economiche: a) un importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva del personale oggetto del presente articolo, al netto degli incrementi di cui alla tabella D bis, (al CCNL del 16.2.1999) a decorrere dal 1° maggio 1999, da imputare su base annua per tredici mensilità; b) per gli enti destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 2% della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi all’indennità integrativa speciale, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo, da

specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; - incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Agenzie; - erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; - erogare l’indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative; - finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; - corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo. 3. L’erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni. 4. La contrattazione collettiva integrativa individua nell’ambito del Fondo di cui all’art

inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza. Per gli Enti pubblici non economici e per l’Enac si tiene conto inoltre di quanto previsto rispettivamente dall’art. 89, comma 2, lett. g) e dall’art. 90, comma 2, lett. h) del presente contratto. 2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa; b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale; c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, alla reperibilità;

420

area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

imputare su base annua per tredici mensilità; c) per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, un importo pari al 7,5% della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e degli importi relativi all’indennità integrativa speciale a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo, da imputare su base annua per tredici mensilità; d) quota parte delle somme derivanti dall’attuazione dell’art 43 l. 499/97; e) dalle somme di cui ai punti g), h) e i) dell’art 31 (CCNL 16.2.1999; Cfr. Integrazione alla disciplina Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, pag. 137).”. La norma ha esaurito i suoi effetti

2.L’erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati 3 Il Fondo sarà gestito con gli stessi criteri e modalità che regolano il funzionamento del Fondo di cui all’art 32 del presente CCNL.

84(PAG. 100) (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) le risorse da destinare al finanziamento dello sviluppo economico all’interno di ciascuna area ai sensi dell’art. 82(PAG. 98) (Sviluppi economici all’interno delle aree), e delle posizioni organizzative di cui all’art. 26(PAG. 33) (Posizioni organizzative e professionali). Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito. 5. Tutte le risorse di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 già confluite nel Fondo di cui all’art. 84(PAG. 100) (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e destinate a retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalità in atto vigenti ed attribuite attraverso la contrattazione integrativa.

d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale; e) progressioni economiche; f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative; g) incentivi alla mobilità territoriale; h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità; i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 76, comma 4, lett. c). 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 76, comma 4, con esclusione della lettera c) e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse. 4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservata alla contrattazione di sede di cui all’art. 7, comma 7, del presente contratto.

421

La norma ha esaurito i suoi effetti

Integrazione alla disciplina sul Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88/89 (art. 4 del CCNL del 14.3.2001; art. 25 del CCNL del 9.10.2003; art. 5 del CCNL del 8.6.2007; art. 36 del CCNL del 1.10.2007; art. 7 del CCNL del 18.2.2009 – biennio 2008- 2009; art. 1 del CCNL del 18.2.2009) (art. 4 CCNL 14.3.2001) 1. ……. omissis. 2. ……. omissis 3. ……. Omissis 4. ……. omissis. 5. ……. omissis 6. Per le finalità di cui alla prima parte del comma 3 e nel rispetto della disciplina prevista dal comma 7, le risorse del Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al comma 2, lett. d), sono incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità: a) un importo pari allo 0,57% del monte salari dell’anno 1999

6. A decorrere dal 1.1.2003 il Fondo è stabilmente ridotto delle risorse occorrenti al finanziamento della quota pro-capite dell’indennità di Agenzia indicata all’art. 92 Indennità di Amministrazione, comma 2, lettera c) del presente CCNL, ivi incluse le risorse corrispondenti agli oneri riflessi occorrenti per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. La norma ha esaurito i suoi effetti

7. I risparmi derivanti dalla decurtazione dell’indennità di amministrazione per malattia inferiore ai 15 giorni ai sensi dell’art. 49(PAG. 52) (Assenze per malattia), sono destinati ad incrementare il premio di produttività erogato al personale che nel corso dell’anno ha totalizzato fino ad un massimo di otto giorni lavorativi di assenza per malattia, al fine di remunerare il maggior apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi ed alla funzionalità dell’ufficio.

422

del personale delle qualifiche ad esaurimento; b) di una somma di pari importo della retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali maggiorazioni, maturata dal personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1.1.2000; l’importo è determinato in ragione di annualità ed è comprensivo della quota di tredicesima mensilità; per il primo anno di cessazione dal servizio per la quantificazione delle risorse si prendono a riferimento le quote di mensilità non erogate; c) un importo non superiore all’1% del monte salari dell’anno 1999 di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata all’1,5,%.La contrattazione integrativa a livello nazionale potrà valutare la disponibilità complessiva e le condizioni di utilizzo del Fondo al fine di ipotizzare una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse anche per la integrazione degli altri Fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale in servizio in

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base alle disposizioni contrattuali vigenti.”- 7 Le risorse economiche destinate al finanziamento delle voci della retribuzione accessoria sono prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualità delle prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o per gravosità. Le conseguenti verifiche vengono effettuate ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL del 16.2.1999. 8 Le risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi dell’art. 32, comma 2, primo alinea, dell’art. 42, comma 3 e dell’art. 43, comma 3 del CCNL del 16.2.1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000, degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al monte salari dell’anno 1999: a) 0,36% per il personale delle Aree A, B e C e delle qualifiche ad esaurimento; b) 0,80%, per i professionisti e per il personale medico. Le nuove disponibilità sono corrisposte secondo le regole e i tempi definiti dalla contrattazione integrativa. 9 Una quota pari al 50% dell’importo derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 8 integra,

424

dall’1.7.2000, l’importo corrisposto a titolo di anticipazione mensile della produttività secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. Le disposizioni dei commi da 6 a 9

hanno esaurito i propri effetti

10. Le risorse dei Fondi indicati nei commi … 6 possono essere adeguate, nell’ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione – adottati dai singoli Enti – finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche. (art. 25 CCNL 9.10.2003) 1. ……. omissis 2. ……. omissis 3. Il fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 della legge n. 88 del 1989, di cui all’art. 44 del CCNL del 16 febbraio 1999, con le integrazioni di cui all’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001, è ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,70 pro-capite per tredici

425

mensilità, con decorrenza 1° gennaio 2003. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto importo pro-capite è stabilito in € 15,90, con le medesime decorrenze La norma ha esaurito i suoi effetti

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, al termine di ogni esercizio finanziario, le risorse destinate al pagamento dei trattamenti accessori del personale di cui al comma 3, cessato dal servizio a qualunque titolo, confluiscono nel fondo di cui al comma 2, per gli utilizzi previsti in sede di contrattazione integrativa. Per gli esercizi successivi, il valore di incremento del fondo è rapportato ad anno intero. 5. ……. omissis 6. ……. omissis (art. 5 CCNL 8.5.2006) 1 omissis 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 25, comma 3 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull’anno 2006, di un importo pari allo 0,46%

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del monte salari dell’anno 2003 del personale delle qualifiche ad esaurimento. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,69%. La norma ha esaurito i suoi effetti

3. omissis (art. 36 CCNL 1.10.2007) 1. omissis 2. Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall’1/1/2008, per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento, determinato ai sensi dell’art. 25, comma 3 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell’art. 5, comma 2 del CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato di un importo pari allo 0,10% del monte salari 31/12/2005 relativo al personale destinatario del predetto fondo, da integrare nelle misure e con le modalità indicate nell’art. 38. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,16% La norma ha esaurito i suoi effetti

427

3. omissis 4. omissis (art. 1 CCNL 18.2.2009 integrativo CCNL 1.10.2007) 1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell’art. 38 del CCNL dell’1 ottobre 2007, i fondi per i trattamenti accessori di Ente, di cui all’art. 36, commi …….. omissis e 2, del medesimo CCNL sono incrementati solo per l’anno 2007 di € 181 annui lordi pro capite per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all’art.36, commi …….. omissis e 2, del CCNL dell’1 ottobre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. Per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989, l’incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,55%. 3. Le risorse del comma 2 integrano i fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente di cui all’art. 36, commi ……. 411 2, del

428

CCNL dell’ 1 ottobre 2007. Il ……. omissis412 (art. 7 CCNL 18.2.2009) 1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente, di cui all’art. 36,commi …….omissis e 2, del CCNL dell’1 ottobre 2007, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue: - il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all’art. 67 comma 5, dalle citate disposizioni legislative; - il recupero, delle risorse di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi degli enti previsti dalle leggi speciali di cui all’Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione

429

Indennità di amministrazione (Allegato A, punto 7, del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997; art. 33 CCNL del 16/2/1999; art. 17, comma 11, CCNL integrativo del 16/5/2001; ) 1. omissis 2. omissis 3. L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di

e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali. 2. Ai fini della costituzione dei fondi di cui al presente articolo, gli Enti tengono conto di quanto previsto dall’art.6, comma 4. Istituzione e disciplina dell’indennità di ente (art. 26 CCNL 9.10.2003) 1. E’ istituita l’indennità di ente per il personale delle aree A, B, C e per il personale delle

430

generalità ed ha natura fissa e ricorrente. (art. 4 CCNL del 21/2/2001) 1. omissis (art. 22 CCNL del 12/6/2003) 1. omissis 2. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione del medesimo comparto, ai sensi dell’art. 4 (Assegnazione temporanea presso altra amministrazione) del CCNL 16/5/2001, al personale viene corrisposta l’indennità del comma 6, nella misura spettante presso l’amministrazione di destinazione. (art. 31 CCNL del 14/9/2007) 1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. Al fine di ridurre le differenze esistenti tra i valori dell’indennità di amministrazione presenti nel comparto, per i Ministeri indicati nella tabella F il valore dell’indennità di amministrazione è rideterminato nelle misure e con la decorrenza ivi indicata.

qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989. 2. L’indennità di ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità. 3. L’indennità di ente è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di anzianità. L’istituzione dell’indennità di ente non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n.335/1995 (personale con pensione INPDAP). 4. L’indennità di ente viene corrisposta come di seguito indicato: a) ....... omissis; b) ....... omissis; c) ....... omissis. 5. Per il conseguimento dei valori previsti dalla lett. c) del comma 4, a copertura degli ulteriori incrementi evidenziati nella colonna 3 della tabella C allegata al presente CCNL, sono prelevate risorse dei fondi per i trattamenti accessori del

Indennità di amministrazione (art. 87 CCNL 28/5/2004) 1. Allo scopo di incentivare, riconoscere e valorizzare le prestazioni individuali e collettive del personale delle Agenzie fiscali, a decorrere dal 1.1.2003, è istituita una Indennità di Agenzia, corrisposta per dodici mensilità, con carattere di generalità e continuità. 2. L’indennità di cui al comma 1 è costituita dalle componenti retributive di seguito indicate: a) dal valore pro-capite dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL del 16

431

5. omissis 6. omissis 7. omissis

personale di cui all’art. 25, commi 2 e 3 , aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. L’indennità riassorbe le anticipazioni mensili della produttività, secondo la disciplina prevista nei contratti integrativi, le quali cessano pertanto di essere corrisposte. All’atto della cessazione dal servizio del personale, la quota di indennità di ente prelevata dai fondi ai sensi del presente comma ritorna nella disponibilità dei fondi stessi. Art. 35 CCNL 1/10/2007: Indennità di ente 1. L’indennità di ente di cui all’art. 4 del CCNL dell’8 maggio 2006 è incrementata degli importi mensili lordi indicati nell’allegata tabella D, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi mensili lordi dell’indennità di ente, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella D. 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 31/12/2007 l’indennità di ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 del citato art. 4.

febbraio 1999 (Comparto Ministeri), come integrato dall’art. 4 del CCNL del 21 febbraio 2001, ivi incluso l’incremento mensile stabilito con decorrenza 1.1.2002 nell’allegata Tabella F154, del CCNL del 28/5/2004 colonna 1. Contestualmente all’istituzione dell’Indennità di Agenzia, l’indennità di Amministrazione (comparto Ministeri) cessa di essere corrisposta; b) dall’aumento mensile pro-capite nella misura ed alla decorrenza indicata nella allegata tabella F155 colonna 2; c) dalla quota pro-capite mensile, nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella G, derivante dalla stabilizzazione delle componenti della quota incentivante destinata a ciascuna Agenzia ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 300/99 nonché, fino a concorrenza delle risorse occorrenti, dalla stabilizzazione della quota parte del Fondo di cui all’art. 84(PAG. 100) (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del presente CCNL, che presenti carattere di certezza e stabilità. 3. L’indennità di Agenzia è considerata utile agli effetti di cui

432

4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di ente effettivamente corrisposte in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all’art. 36, dal 31/12/2007. Conseguentemente, l’ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso. (art. 6 CCNL 18.2.2009) 1. L’indennità di Ente di cui all’art. 35 del CCNL dell’1 ottobre 2007 è ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi indicati nell’allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi mensili lordi dell’indennità di Ente, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C. 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 31/12/2007 l’indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del

all’art. 5, comma 2, secondo periodo(PAG. 97) (Effetti dei nuovi stipendi). 4. … Omissis (art 6 CCNL 8/6/2006) 1. L’indennità di cui all’art. 87(PAG. 105) del CCNL del 28/5/2004 è incrementata, per il biennio economico 2004-2005, nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C157. (art. 13 CCNL 10/4/2008) 1. L’indennità di cui, all’art. 6, del CCNL dell’8/6/2006, a decorrere dal 31.12.2006, è riparametrata come da allegata Tabella D(PAG. 126)158. 2. La stessa indennità di cui al comma 1 è incrementata, con decorrenza 1.1.2007, nelle misure indicate nella Tabella E(PAG. 127)159. (art. 7 CCNL 29/1/2009) 1. La medesima indennità di cui all’art. 13, del CCNL del 10/4/2008, è incrementata, con decorrenza 1.1.2009, nelle misure indicate nella Tabella C

433

trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 del citato art. 4. 4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposte in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all’art. 36, dal 31/12/2007. Conseguentemente, l’ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.

TABELLA D: Nuova parametrazione indennità di amministrazione dal 31.12.2006 – CCNL 10/4/2008

A

r

e

a

DOGAN

E

ENTRAT

E

TERRITO

RIO

MONOPO

LI

Ispettore

generale r.e.

1.600,62 886,17 -

Direttore

divisione r.e.

1.445,36 780,36 -

TERZA F6 965,49 642,86 595,65

F5 963,29 640,80 589,96

F4 937,36 614,85 545,45

F3 810,27 557,25 483,85

F2 723,36 514,45 448,22

F1 699,63 490,86 406,55

SECON

DA

F6 629,04 452,72 449,29

F5 626,84 450,66 387,93

F4 624,64 448,30 380,57

F3 607,50 431,20 351,86

F2 541,85 372,90 305,65

F1 494,71 335,07 269,26

PRIMA F2 454,47 309,58 261,15

F1 439,53 294,84 236,87

TABELLA E: Incrementi mensili indennità di amministrazione

434

CCNL del 14/9/2007 – Tabella F Rideterminazione dell'indennità di amministrazione Valori in Euro per 12 mensilità Posizione economica

Ministeri ambiente territorio mare, pubblica istruzione, difesa, pol. agricole alim. e forestali, affari esteri, salute, beni e attività culturali, lavoro politiche sociali

Minister

o

interno

Ministero comunicazioni

Ministero economia e finanze

TABELLA C allegata al CCNL 18.2.2009 INCREMENTI MENSILI DELL'INDENNITA' DI ENTE Valori in Euro per 12 mensilità

Aree Inden

nità

mensi

le dal

31

dice

mbre

2007

Incre

mento

dal 1

gennai

o 2009

Inde

nnit

à

men

sile

dal

1

gen

naio

200

9

Dal 1/1/2007 (CCNL 10/4/2008)

Area Fa

sc

ia

retrib

utiva

DOGANE

ENTRATE

TERRITOR

IO

MONOP

OLI

Ispettore

generale r.e.

17,87 -

Direttore

divisione r.e.

16,00 -

TERZA F6 11,56 13,25

F5 11,53 13,19

F4 11,16 12,68

F3 9,83 11,25

F2 8,90 9,92

F1 8,56 9,45

SECON

DA

F6 7,78 9,24

F5 7,74 8,59

F4 7,71 8,51

F3 7,47 8,18

F2 6,57 7,11

F1 5,96 6,26

PRIMA F2 5,49 5,78

F1 5,28 5,51

435

Ispetto

re

general

e R.e

387,17 310,90 467,50 410,52

Direttor

e

division

e R.e

362,80 306,28 453,61 393,62

C3 – S 280,87 292,65 297,66 327,50

C3 280,87 292,65 297,66 327,50

C2 259,34 280,87 279,58 292.91

C1 – S 231,06 263,54 247,26 261,41

C1 231,06 263,54 247,26 261,41

B3 – S 206,94 234,26 219,37 232,36

B3 206,94 234,26 219,37 232,36

B2 187,20 205,95 204,01 205,88

B1 170,48 152,92 190,98 191,47

A1 – S 152,85 135,01 177,62 175,12

A1 152,85 135,01 177,62 175,12

Bilinguismo (art. 33 CCNL del 14/9/2007) 1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per i dipendenti del Comparto dei ministeri della provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.

C 172,18 10,40 182,58

B 145,36 8,78 154,14

A 107,68 6,50 114,18

Indennità e benefici particolari Indennità di bilinguismo (art. 39 CCNL 14.2.2001) 1. Al personale degli uffici della provincia di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale nonché delle altre regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige. Per il personale in servizio nella Regione Valle

TABELLA C: Incrementi mensili indennità di amministrazione DAL 1.1.2009 – CCNL 29/1/2009 Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area

Ispettore generale r.e.

13,53

Direttore divisione r.e.

12,11

F 6 8,01 F 5 7,98 TERZA F 4 7,63 F 3 6,73 F 2 6,13 F 1 5,71 F 6 5,56 F 5 5,33 SECONDA F 4 5,28 F 3 5,06 F 2 4,44 F 1 4,00

436

2. A decorrere dal 31.12.2007 la misura economica dell’indennità di bilinguismo è rideterminata come da allegata tabella G che riporta gli incrementi degli importi mensili, per dodici mensilità, riferiti ai singoli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 3. Per i dipendenti del comparto dei ministeri operanti nella Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. (art. 28 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Al personale in servizio negli uffici statali della provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale è attribuita una apposita indennità, collegata alla professionalità, la cui misura è definita dall’art. 13 dell’Accordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.n. 354/97. 2. Per il personale statale della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per

d'Aosta trovano applicazione le misure e le modalità definite dalla stessa regione. 2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali Indennità guardiaparco (art. 31 CCNL 14.2.2001) 1. Al personale guardaparco dell'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo e nell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, in possesso del decreto di nomina di guardia particolare giurata, è confermata l'indennità pensionabile, i cui valori sono determinati, in relazione alla collocazione del personale interessato nel nuovo sistema di classificazione, nei seguenti importi mensili lordi: ……. omissis431. (art. 37 CCNL 1.10.2007) 1. A decorrere dal 31/12/2007 e a valere dall’1/1/2008, i valori dell’indennità guardaparco di cui all’art. 31 del CCNL del 14 febbraio 2001 sono rideterminati negli importi mensili lordi di cui all’allegata tabella E.

PRIMA F 2 3,73 F 1 3,53

Indennità di bilinguismo (art. 89 CCNL 28/5/2004) 1. Al personale in servizio negli uffici delle Agenzie della provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici delle Agenzie della provincia di Trento aventi competenza regionale è attribuita una apposita indennità, collegata alla professionalità, secondo quanto previsto dall’art. 13 dell’Accordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 354/97. 2. Per il personale delle Agenzie della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 14 CCNL 10/4/2008)

437

quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni. TABELLA G Incremento indennità Biliguismo Valori in Euro per 12 mensilità

Attestato conoscenza della seconda lingua

Incremento dal 31.12.2007

A- laurea 17,20

B- diploma 14,34

C- media 11,49

D- elementari 10,32

Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali (art. 33 CCNL integrativo del 16/5/2001, come integrato dall’art. 18, comma 2 CCNL del 12/6/2003) 1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella

Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali (art. 26 CCNL 14.2.2001) 1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) (CCNL 14.02.2001) in godimento alla data di presentazione della

1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’indennità di cui al comma 1, continua ad essere erogata con le modalità ed i criteri vigenti ed è incrementata nelle misure e con le decorrenze indicate nella Tabella F. 2. Per i dipendenti di cui al comma 2, l’indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio del 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni162. TABELLA F: Incremento indennità bilinguismo CCNL 10/4/2008

Attestato conoscenza della seconda lingua

Incremento dal 31.12.2007

A- laurea 17,20

B- diploma 14,34

438

misura rispettivamente del 2.50 e dell’1.25 del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità. Sulla materia è intervenuto l’art. 70

del D.L. 112 del 2008 convertito nella

legge 133 del 2008 che ha abrogato i

benefici economici previsti in caso di

infermità per causa di servizio.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa all’accertamento dell’infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all’ equo indennizzo, che rimangono regolate dalla seguenti leggi e le loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 27/7/1962, n.1116 e successivo DPCM del 5/7/65; D.P.R. 20.4.94, n. 349, D.P.R. 834/81 (Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23.12.1994, n. 724; art.1,

relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità. Sulla materia è intervenuto l’art. 70

del D.L. 112 del 2008 convertito nella

legge 133 del 2008 che ha abrogato i

benefici economici previsti in caso di

infermità per causa di servizio.

Conferma di discipline precedenti (art. 30 CCNL 9.10.2003) 1. Nei confronti del personale degli enti del comparto continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni. Il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall’art. 27 del presente CCNL, per ogni biennio considerato o in percentuale

C- media 11,49

D- elementari 10,32

Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali (art. 93 CCNL 28/5/2004) 1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50 e dell’1.25 del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità. Sulla materia è intervenuto l’art. 70

del D.L. 112 del 2008 convertito nella

439

commi da 119 a 122 della legge 23.12.96, n. 662. In relazione ai benefici previsti per gli ex-combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla materia è intervenuto l’art. 6 del

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214. La

predetta disposizione legislativa ha

disposto, dalla data di entrata in

vigore, del decreto- legge,

l’abrogazione degli istituti

dell’accertamento della dipendenza

dell’infermità da causa di servizio, del

rimborso delle spese di degenza per

causa di servizio, dell’equo indennizzo

e della pensione privilegiata. Tale

disciplina non si applica ai

procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore del decreto-legge

nonché ai procedimenti per i quali,

alla medesima data, non sia ancora

scaduto il termine di presentazione

della domanda nonché ai

procedimenti instaurabili d’ufficio per

eventi verificatisi prima della suddetta

data. 3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a fare riferimento al D.Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni. Parimenti l’indennità

proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio. 2. ……. omissis. 3. ……. omissis.

legge 133 del 2008 che ha abrogato i

benefici economici previsti in caso di

infermità per causa di servizio.

2. In relazione ai benefici previsti per gli ex combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

440

di servizio all’estero continuerà ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dal D.P.R. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. ….omissis

441

Art. 78 Differenziazione del premio individuale 1. I dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita

442

Benefici di natura assistenziale e sociale (art. 27 CCNL 14.2.2001) 1. Gli Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti : a) sussidi; b) borse di studio;

una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 77, comma 2, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita. Art. 79 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 6, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a

443

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti; e) interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del CCNL 6 luglio 1995445, assicurando anche la permanenza degli enti interessati ai processi descritti nell'art. 1, comma 4, del CCNL 16/02/99; f) mutui edilizi. 2. L'onere complessivo a carico del bilancio degli Enti per la concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto e) del comma 1 non può superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione. Interventi assistenziali (art. 46 CCNL 6.7.1995) 1. Le parti concordano sull'opportunità che gli enti del comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze

livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. 2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all’art. 76, comma 4, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità individuale. TITOLO IX ISTITUTI NORMO-ECONOMICI Art. 80 Welfare integrativo

444

Trattenute per scioperi brevi (Art. 29 CCNL integrativo del 16/5/2001)

sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo. 2. Le parti convengono che gli enti, previa contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 5 (deve essere ora inteso all’art. 4 CCNL 16.2.1999), di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all' art. 59 del D.P.R. 509/1979 e successive modifiche (La norma richiamata ha

cessato di produrre effetti ai sensi dell’art.

69, comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001; il

richiamo può essere riferito solo alle quote

di stanziamento previste nella disciplina

dell’art. 27, comma 2, del CCNL del

14.2.2001) da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, graverà sulla quota del predetto stanziamento. Trattenute per scioperi brevi (art. 28 CCNL 14.2.2001) 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l’art. 27, comma 2 del CCNL Enti

445

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all’art. 25, comma 4(PAG. 131) (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL integrativo del 16/5/2001. CAPO IV Trattamento di trasferta (art. 30 CCNL integrativo del 16/5/2001; art. 28, comma 1, CCNL del 14/9/2007) In materia sono intervenuti l’art. 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005, che ha soppresso l’indennità di trasferta, e l’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 il quale, sebbene con alcune eccezioni, ha eliminato il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio.

effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b). CAPO III Trasferta e trasferimento Trattamento di trasferta (art. 21 CCNL 14.2.2001, come integrato dall’art. 32, comma 1, CCNL 1.10.2007) In materia, si richiamano i vincoli posti dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010, che hanno disposto, rispettivamente, la soppressione dell’indennità di trasferta e, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio.

1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora

Trattenute per scioperi brevi (art. 90 CCNL 28/5/2004) 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all’art. 78, comma 4(PAG. 94) (Retribuzione e sue definizioni).

pubblici non economici del 14/2/2001, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 77 del presente contratto.

446

1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di trasferta pari a: L.

40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta, corrispondenti a €20,60, - un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore A seguito delle disposizioni legislative sopra

indicate nella precedente nota, non viene più

erogata l’indennità di trasferta, tranne che per

alcune categorie di personale espressamente

previste dalla legge

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; c) un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei

abituale o dalla ordinaria sede di servizio. 2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva pari a: L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; - un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani; e) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO Trattamento di trasferta (art. 94 CCNL 28/5/2004) 1. Al personale inviato in missione oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di trasferta pari a: • € 20,658 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; • un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di

Art. 81 Trattenute per scioperi brevi 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all’art. 70 comma 2, lett. b). Art. 82 Trattamento di trasferta

447

taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato; f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell’attività di sorveglianza e custodia dei beni dell’amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede; g) il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma

tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo e nel caso del personale ispettivo, per il quale si applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11. 3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 4. Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località diverse dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art 23, commi 2 e ss.418, e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di

durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per iviaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; c) un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione; e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato; f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e

1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”;

448

1(Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 16/2/1999 - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento 2. Per le trasferte di durata inferiore alle otto ore il dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore con la relativa pausa, prevista dall’art. 54 comma 4, ha diritto all’attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente300. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di L. 43.100301. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L.85.70085.700302, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate. 3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata

benzina verde per ogni chilometro. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso: a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle; b) della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 43.100419 per il primo pasto e di complessive L. 85.700420 per i due pasti. Per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, qualora abbia maturato, nella singola giornata lavorativa, i requisiti per l’attribuzione dello stesso, secondo la disciplina contrattuale prevista dall’accordo in materia sottoscritto il 24/4/1997. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempre ché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della

custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell’attività di sorveglianza e custodia dei beni dell’amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede; g)il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le agenzie - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 1, (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento 2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,25 Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso

b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi; c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite di complessivi € 44,26; d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26; e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 86 del presente contratto; f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della

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non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. 5. Le attività che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi; c) attività su fari ed impianti di segnalazione marittima,

categoria consentita nella medesima località. 6. Il personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o facente parte di delegazione ufficiale dell'ente è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della predetta delegazione. 7. Gli enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali421 particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di L. 50.000 lorde422. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato. 8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2, lett. a, viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun

della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate. 3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’agenzia spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. 5. Le attività che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo: attività di

categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c). g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3; h) un’indennità di trasferta, avente natura non retributiva, da erogare esclusivamente al personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge; tale indennità è pari a: - € 20,60 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; - un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o, per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore. 2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

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installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari; d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori; e) attività che comportino imbarchi brevi su unità; f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari; g) attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute. 6. I dipendenti che svolgono le attività indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma forfettaria di L. 50.000303 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 2. 7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta l’indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è

caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. 9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 11. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, e previa informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL 16/02/1999, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi

controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di repressione frodi e similari. 6. I dipendenti che svolgono le attività indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 2. 7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 2, spetta l’indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera. 8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 10. L’Agenzia stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del

3. Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono con gli atti di cui al comma 11, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento. Fino alla predisposizione di tali atti continuano ad avere vigenza le disposizioni sin qui applicate, sulla base della previgente disciplina contrattuale prevista nei comparti di provenienza. 4. Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.

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ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera. 8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 10. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato. 11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito territoriale di competenza dell’ amministrazione. 12. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento

nella previsione di cui al comma 1, i limiti e le modalità attuative della disciplina dell'art. 22, comma 1. 12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: a) l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lett.a) è incrementata del 50% ; non si applica la disciplina del comma 8; b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%. Gli enti incrementano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'amministrazione dello Stato. La disciplina del presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva del presente contratto. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità nei bilanci dei singoli enti.

materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato. 11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito territoriale di competenza dell’ amministrazione. 12. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 13. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. n. 17 del 17/2/1985 nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le missioni all’estero continuano ad essere applicati i R.D. 3/6/1926, n. 941, la L. 6/3/1958 n. 176, la L. 28/12/1989 n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti.

5. Le amministrazioni individuano, con gli atti di cui al comma 11, le attività svolte in particolarissime situazioni operative che, in considerazione dell’impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1. Per le amministrazioni interessate, le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così individuate: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi; c) attività su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari; d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori; e) attività che comportino imbarchi brevi su unità; f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in

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di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 134, comma 5, ultimo periodo. 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio dell’Agenzia per tale specifica finalità.

materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari; g) attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute. 6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), spetta l’indennità di cui al medesimo comma 1, lettera h) primo alinea, ridotta del 70%, nei casi ivi previsti. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera. 7. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 8. Le amministrazioni, con gli atti di cui al comma 11, stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale

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Trattamento di trasferimento (art. 31 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: 1. indennità di trasferta per sé ed i familiari; 2. rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; 3. rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; 4. indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; 5. indennità di prima sistemazione. 2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.

Trattamento di trasferimento (art. 22 CCNL 14.2.2001) 1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 21, comma 1 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente e secondo le condizioni d'uso. 2. Al dipendente competono anche: - l'indennità di trasferta di cui all'art. 21, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio428; - una indennità di trasferimento, stabilita da ciascun ente in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente nell'ambito delle risorse di cui al comma 6, variabile,

Trattamento di trasferimento (art. 95 CCNL 28/5/2004) 1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa Agenzia per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico : 1) Indennità di trasferta per sé ed i familiari;

per l’espletamento dell’incarico affidato. 9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione. 10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 11. Le amministrazioni stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3, 5, 8. 12. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta del personale di Ministeri e Agenzie fiscali, ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane

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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall’art. 1 comma 59 della legge 662/1996. 4. Per le modalità di erogazione e le misura economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.

in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, con maggiorazione fino al 100% in presenza delle condizioni di cui al comma 4; le mensilità sono calcolate con riferimento alla retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. b). 3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 4. In caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al dipendente che abbia trasferito la residenza, è riconosciuta, per tre anni, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. Le sedi disagiate vengono individuate dagli Enti sulla base di criteri definiti previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL 16 febbraio 1999. 5. Le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano

2) Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; 3) Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; 4) Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; 5) Indennità di prima sistemazione. 2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle singole Agenzie per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall’art. 1 comma 59 della legge 662/1996. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.

disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

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CAPO V Trattamento di fine rapporto (art. 32 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:

anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità si perde comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.

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a) trattamento economico tabellare, comprensivo della posizione super ove acquisita; b) retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R. 266/1987; c) indennità integrativa speciale (Tale componente

retributiva è stata conglobata allo

stipendio tabellare per espressa

previsione dell’art. 20, comma 3, CCNL

2002/2005, a decorrere dal 1° gennaio

2003); d) indennità di amministrazione di cui all’art. 33(PAG. 142) (Indennità di amministrazione) CCNL del 16/2/1999; e) indennità di posizione, di cui all’art. 18(PAG. 44) (Posizioni organizzative) CCNL del 16/2/1999; f) tredicesima mensilità; g) assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio. Previdenza complementare

CAPO VI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (art. 96 CCNL 28/5/2004) 1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci: a) Trattamento economico tabellare, comprensivo delle fasce retributive acquisite; b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R. 266/1987; c) Indennità integrativa speciale, fino al suo conglobamento;

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(art. 36 CCNL del 16/2/1999 integrato dall’art. 8 CCNL del 21/2/2001) ……omissis Disapplicato per effetto della

sopravvenuta normativa negoziale

che ha costituito i fondi della

previdenza complementare per i

comparti del pubblico impiego. Dal

1° ottobre 2014, a seguito dell’atto

di fusione del Fondo Sirio e del

Fondo Perseo, la nuova

denominazione del Fondo di

riferimento è “Fondo Nazionale di

Pensione Complementare Perseo

Sirio”, con iscrizione al n. 164

dell’Albo dei Fondi Pensione

COVIP.

d) Indennità di Agenzia di cui all’art. 87(PAG. 105) (Indennità di amministrazione)165; e) Indennità di posizione, di cui all’art. 28(PAG. 35) (Retribuzione di posizione e di risultato); f) Tredicesima mensilità; g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio. Previdenza complementare (art. 97 CCNL 28/5/2004) 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/93, della legge n. 335/95, della Legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno

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definire l’istituzione di un Fondo pensione unico per i lavoratori appartenenti al comparto Agenzie fiscali, al comparto dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici e Presidenza del Consiglio dei Ministri a condizione di reciprocità. 3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico della Agenzia e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell’emanazione dell’apposito DPCM. 4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare. 5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i

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Copertura assicurativa e patrocinio legale (art. 16 CCNL integrativo del 16/5/2001)

CAPO V Previdenza e assistenza Copertura assicurativa (art. 23 CCNL 14.2.2001) 1. Gli enti assumono le necessarie iniziative per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali sia attribuito uno degli incarichi di cui all'art. 17 del CCNL 16/02/1999 ( Il riferimento deve

seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo. 7. omissis 8. Per la completa attuazione del presente articolo, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso. 9. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure

460

1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

essere inteso all’art.16 CCNL

1.10.2007; Cfr. Posizioni

organizzative) che operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni previste dall'art.24 (CCNL

14.2.2001; Cfr. Patrocinio legale) salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa. 2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto440, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà

straordinarie per incentivare l’adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate. Copertura assicurativa e patrocinio legale (art. 91 CCNL 28/5/2004)

Art. 83 Copertura assicurativa

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2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse, le

del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. (art. 31 CCNL 1.10.2007) 1. Il presente articolo integra l’art. 23 del CCNL del 14 febbraio 2001, in relazione alla stipula della copertura assicurativa ivi disciplinata. 2. Ai fini della stipula, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una

1. Le agenzie stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’agenzia sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al

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amministrazioni nel rispetto delle voci stanziate nei capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti dell’area C , previamente individuati, i quali , anche ai sensi dell’art. 18(PAG. 44) (Posizioni organizzative) del CCNL 16/02/1999, operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. In particolare per il patrocinio legale si applica l’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 3. Ai fini della scelta della società di assicurazione gli enti possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. 4. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse, le Agenzie, nel rispetto delle voci stanziate nei capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, previamente individuati, i quali, anche ai sensi dell’art. 26(PAG. 33) (Posizioni organizzative e professionali) operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. In applicazione dell’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla

tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi

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Patrocinio legale art. 24 CCNL 14.2.2001) 1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa dell'ente o che lo stesso ente non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno agli enti.

legge 23 maggio 1997, n. 135, l’Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa – contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dall’avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse. 8. In caso di condanna con sentenza passata o di beneficio dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 e seguenti del cod. proc. pen., l’Agenzia richiede al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già

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Diritti derivanti da invenzione industriale (art. 18 CCNL integrativo del 16/5/2001) 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 23, comma 1.

esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale. Art. 84 Patrocinio legale 1. L'amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio

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invenzione nell’ambito dell’impresa. 2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione integrativa a livello amministrazione può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell’ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria. CAPO VI Accordo per la corresponsione dei buoni pasto del 30/4/1996 Campo di applicazione e durata (art. 1 dell’Accordo concessione dei buono pasto del 30/4/1996) 1. Il presente accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle Amministrazioni del comparto di cui all’ art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. 2. Il presente accordo concerne il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, con le

Accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995. 1.I requisiti previsti dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 per l'attribuzione al personale del "ticket restaurant" o di altro analogo servizio s'intendono realizzati, nell'ipotesi di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, quando il singolo dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario nonché della flessibilità e dei turni disposti dal dirigente responsabile, sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui, nella singola giornata lavorativa, un

Diritti derivanti da invenzione industriale (art. 92 CCNL 28/5/2004) 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa. 2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’Agenzia, la contrattazione integrativa a livello di Agenzia può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell’ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria. CAPO VII BUONI PASTO

carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa dell'amministrazione o che la stessa amministrazione non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno all’amministrazione. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'amministrazione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell' art. 83, comma 6. 4. Per il patrocinio legale si applica l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, alle amministrazioni destinatarie di tali disposizioni legislative. Art. 85 Diritti derivanti da invenzione industriale

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articolazioni temporali di cui al successivo art. 2. Distribuzione ed impiego dei fondi (art. 3 dell’Accordo concessione dei buono pasto del 30/4/1996) 1. omissis 2. Ciascuna Amministrazione provvederà all’ impiego delle somme ricevute per l’ acquisto di buoni pasto attraverso apposite convenzioni secondo le norme di contabilità in vigore, anche in forma decentrata sul territorio, in relazione alle articolazioni dell’ amministrazione stessa. Condizioni di attribuzione (art. 4 dell’Accordo concessione dei buono pasto del 30/4/1996) 1. Hanno titolo all’ attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all’ art. 1, 1° comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire

orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della "pausa mensa". Detta pausa, all'interno della quale il servizio deve essere fruito, di norma non può avere durata inferiore a 30 minuti. Costituisce requisito indispensabile per l'accesso al beneficio, di norma, il compimento nell'arco della giornata di almeno sei ore complessive di lavoro effettivo, salvo diverse ed eccezionali esigenze di flessibilità individuate di volta in volta dal dirigente responsabile. 2. Resta ferma la possibilità di prevedere, in sede di contrattazione decentrata, nell'ambito della disciplina dei servizi sociali per il personale, altre forme sostitutive del servizio di mensa, nel rispetto dei medesimi presupposti e condizioni previsti ai commi che precedono. …….. omissis 3. ……. omissis. Servizio mensa (art. 25 CCNL 14.2.2001)

1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa. 2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6 lett. v), può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali premi correlati alla performance nell’ambito delle risorse di cui all’art.77 del presente contratto. Art. 86 Servizio mensa e buoni pasto 1. Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi

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a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. 2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall’art. 19, comma 4(PAG. 51) (Orario di lavoro) del CCNL 16/5/1995, all’interno della quale va consumato il pasto. 3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’ orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall’art. 19, comma 4(PAG. 51) del CCNL 16/5/1995, all’ interno della quale va consumato il pasto. 4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all’ammontare di cui al successivo art. 5 (Buoni pasto), e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo. 5. Nell’ ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale

1. Gli enti possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi. 2. I criteri per usufruire del servizio mensa o del buono pasto sono stabiliti dall'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa sottoscritto in data 24 aprile 1997. 3. A carico del personale è posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere. 4. In ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Condizioni di attribuzione dei buoni pasto (art. 98 CCNL 28/5/2004) 1. Hanno titolo all’ attribuzione del buono pasto i dipendenti del comparto delle Agenzie fiscali, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. 2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall’art. 33, comma 5(PAG. 40) (Orario di lavoro), all’interno della quale va consumato il pasto. 3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall’art. 33, comma 5(PAG. 40) (Orario di lavoro),

ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi. 2. Il valore nominale del buono pasto è pari a Euro 7,00. 3. Per le condizioni di attribuzione del buono pasto, sono confermate le previgenti discipline previste nei comparti di provenienza. 4. Nell’ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore. 5. I dipendenti in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 51 del presente contratto ricevono il buono pasto o, alternativamente, fruiscono del servizio mensa presso l’amministrazione ove prestano servizio. 6. E’ esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

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civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore. 6. I competenti organi di ciascuna Amministrazione controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Buoni pasto (art. 5 dell’Accordo concessione dei buono pasto del 30/4/1996) 1. Il valore economico del buono pasto di cui all’art. 5 dell’ “Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto dei Ministeri” sottoscritto il 30 aprile 1996 è rideterminato, per i dipendenti del comparto, a decorrere dal 31.12.2005, in € 7,00 Sulla quantificazione dell’ammontare

del buono pasto è intervenuto l’art. 5,

comma 7, della Legge n. 135 del 2012,

che ne ha fissato l’importo massimo in

all’interno della quale va consumato il pasto. 4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all’ammontare di cui al successivo art. 99(PAG. 116) (Buoni pasto) e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo. 5. Nell’ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore. 6. I competenti organi di ciascuna Agenzia controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Buoni pasto (art. 99 CCNL 28/5/2004)

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euro 7,00 per tutte le pubbliche

amministrazioni.

2. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascuna amministrazione, secondo le modalità stabilite dall’ amministrazione stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 4. 3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 4, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall’ Amministrazione, Ente od ufficio ove prestano servizio. I dipendenti ministeriali che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo. 4. L’ attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell’ equivalente in denaro.

.

1. Il valore del buono pasto, è fissato in € 4,65 con decorrenza 29 maggio 2004. Eventuali incrementi possono essere disposti in contrattazione integrativa. (In base all’art.7 CCNL 8/6/2006) 1. Il valore economico del buono pasto è rideterminato a decorrere dal 31.12.2005, in €.7,00) 2. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici dell’Agenzia, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 98(PAG. 115) (Condizioni di attribuzione dei buoni pasto). 3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 98(PAG. 115) (Condizioni di attribuzione dei buoni pasto), anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall’Agenzia

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Tabella C - CCNL del 23/1/2009 Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11 Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità Posizione economica

Dal 1.4.2010

Rideterminato dal 1.7.2010

Ispettore generale r.e

11,84 19,73

Direttore divisione r.e

11.00 18,33

III F 7 11,49 19,16 III F 6 10,83 18,05 III F 5 10,14 16,90

ove prestano servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo. 4. L’attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell’ equivalente in denaro. TABELLA D: Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-2011 Incrementi mensili della retribuzione tabellare – CCNL 29/1/2009

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III F 4 9,52 15,87 III F 3 8,67 14,45 III F 2 8,21 13,68 III F 1 7,92 13,20 II F 6 8,18 13,64 II F 5 7,95 13,26 II F 4 7,69 12,82 II F 3 7,26 12,11 II F 2 6,82 11,37 II F 1 6,49 10,81 I F 3 6,60 11,00 I F 2 6,36 10,61 I F 1 6,14 10,24 (1) valori in Euro da decorrere dal 1.7.2010 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2010 Tabella D - CCNL del 23/1/2009 Risorse per il Fondo unico di amministrazione Valori in Euro per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2005 MINISTERO Incremento

pro-capite dal 1.1.2008

DIFESA 59,49

POLITICHE AGRICOLE

142,42

PUBBLICA ISTRUZIONE

140,85

Area Fascia retributiva

dall’1.4.2010

Rideterminato dall’1.7.2010 (*)

F 6 10,87 18,12 F 5 10,14 16,90 TERZA F 4 9,52 15,87 F 3 8,67 14,45 F 2 8,21 13,68 F 1 7,92 13,20 F 6 8,21 13,69 F 5 7,95 13,26 SECONDA

F 4 7,70 12,83

F 3 7,27 12,11 F 2 6,82 11,37 F 1 6,49 10,81 PRIMA F 2 6,36 10,61 F 1 6,14 10,24

472

AMBIENTE 139,74

BENI E ATT. CULTURALI

156,84

AFFARI ESTERI 142,84

LAVORO 65,72

SALUTE 174,98

COMUNICAZIONI 16,42

ECONOMIA E FINANZE

34,72

INTERNO 49,27

Norme finali di parte economica (art. 24 CCNL del 12/6/2003) 1. omissis 2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli istituti di cui all’art. 31 (Fondo unico di amministrazione) CCNL 16/2/1999 non vengano completamente utilizzate nell’anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di amministrazione per l’esercizio successivo. 3. ….omissis

Norma speciale per l’Automobile Club d’Italia - ACI (art. 28 CCNL 9.10.2003)

473

1. Per il personale dell’Automobile Club d’Italia comandato a prestare servizio presso un Automobile Club federato, con funzioni di preposizione ai sensi dell’art. 17, comma 2, primo alinea del CCNL del 16 febbraio 1999 nei casi in cui la preposizione sia prevista dalle vigenti disposizioni ordinamentali degli enti, la disciplina del trattamento accessorio viene effettuata secondo i criteri stabiliti nel contratto integrativo dell’Automobile Club d’Italia

Disciplina di raccordo di parte economica per il passaggio del personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al comparto delle Agenzie fiscali (art. 17 CCNL 10/4/2008) 1. Al personale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si applica, a decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNL169, la disciplina contrattuale del comparto delle Agenzie fiscali con le seguenti precisazioni: a. al personale viene attribuito il trattamento tabellare previsto per il restante personale del comparto delle Agenzie fiscali. L’eventuale differenza tra il trattamento tabellare in godimento al 31/12/2005 e quello alla stessa data indicato dalla Tabella C170 è conservato quale

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assegno personale non riassorbibile. Tale assegno ad personam conserva la natura giuridica di trattamento stipendiale fondamentale; b. al fine di assicurare un assetto omogeneo della struttura della retribuzione dei dipendenti del comparto, l’indennità aziendale di cui all’art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 relativo al personale del Comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, corrisposta al personale dell’Amministrazione dei Monopoli, con decorrenza 31 dicembre 2006 viene denominata ”indennità di amministrazione”, anche in considerazione del fatto che la stessa ha natura, modalità di corresponsione ed effetti identici all’indennità di amministrazione prevista per il personale delle Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 87(PAG. 105) (Indennità di amministrazione), ferme restando le misure economiche indicate nelle Tabelle D(PAG. 126) ed E; c. sono confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo generale per l’erogazione del trattamento accessorio di cui all’art. 65, comma 1, lett. A) del CCNL del comparto delle

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a) art. 31 del CCNL 14/9/2007 vedere pagg. 432, 433 e 437 (parti in blu) b) art. 33 del CCNL 14/9/2007 vedere pagg. 438 - 439 (parti in blu) 2

Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000 e successive integrazioni. A seguito del passaggio al comparto Agenzie Fiscali, le predette risorse concorrono alla formazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 84(PAG. 100) (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del presente CCNL e ad esse si applica la disciplina relativa alla costituzione ed agli utilizzi del predetto fondo.

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a) art. 30, comma 3, del CCNL del 16 febbraio 1999 vedere pagg. 139 e 140 (parti in blu) b) art. 20, comma 3 del CCNL del 12/6/2003 vedere pag. 395 (parti in blu) c) art. 21, comma 3 del CCNL 12/6/2003 vedere pag. 400 (parti in blu) d) l’art. 22, comma 2 del CCNL 12/6/2003 vedere pag. 432 (parti in blu) e) l’art. 3, comma 2 del CCNL 21/2/2001 vedere pagg. 400 e 401 (parti in blu) 3. art. 17, comma 3 del CCNL del 16/5/1995 vedere pagg. 146 e 147 (parti in blu)

TITOLO X DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 87 Clausole speciali per i Ministeri 1. I Ministeri continuano a corrispondere: a) le indennità di amministrazione di cui all’art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente;

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a) art. 13 del CCNL 10/4/2008 vedere pagg. 432 - 437 (parti in blu) b) art. 14 del CCNL 10/4/2008 vedere pagg. 438 - 439 (parti in blu 2 a) art. 84, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004 vedere pag. 406 (parti in blu) b) art. 84, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004 vedere pag. 407 (parti in blu) c) art. 79, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004 vedere pag. 395 (parti in blu)

b) l’indennità di bilinguismo di cui all’art. 33 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente. 2. In materia di trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l’art. 30, comma 3, del CCNL del 16 febbraio 1999, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; b) l’art. 20, comma 3 del CCNL del 12/6/2003; c) l’art. 21, comma 3 del CCNL 12/6/2003; d) l’art. 22, comma 2 del CCNL 12/6/2003; e) l’art. 3, comma 2 del CCNL 21/2/2001 aggiunto dall’art. 17, comma 12, del CCNL del 16/5/2001. 3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell’art. 17, comma 3 del CCNL del 16/5/1995.

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a) art. 35 del CCNL 1/10/2007 vedere pagg. 432 - 437 (parti in blu) b) art. 39 del CCNL 14/2/2001 vedere pag. 438 (parti in blu) c) art. 37 del CCNL 1/10/2007 vedere pag. 438 (parti in blu) d) art. 25, comma 6 del CCNL 9/10/2003 vedere pag. 414 (parti in blu) 2 a) l’art. 4, comma 10 del CCNL del 14 marzo 2001 vedere pag. 412 (parti in blu)

d) art. 81, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004 vedere pag. 400 (parti in blu) 3. art. 45, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004 vedere pagg. 150 - 151 (parti in blu)

Art. 88 Clausole speciali per le Agenzie 1. Le Agenzie continuano a corrispondere: a) le indennità di amministrazione di cui all’art. 13 del CCNL 10/4/2008, nei valori e secondo la disciplina previgente. b) l’indennità di bilinguismo di cui all’art. 14 del CCNL 10/4/2008, nei valori e secondo la disciplina previgente. 2. In materia di trattamento economico, le Agenzie continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l’art. 84, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004; b) l’art. 84, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; c) l’art. 79, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004; d) l’art. 81, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004.

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b) art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003 vedere pag. 433 (parti in blu grassetto) c) art. 34, comma 4 del CCNL 1/10/2007 vedere pag. 399 (parti in blu) d) l’art. 25, comma 4 del CCNL 9/10/2003 vedere pag. 427 (parti in blu) e) art. 22 comma 3 del CCNL Enti 9/10/2003 vedere pag. 395 (parti in blu) f) art. 23 comma 3 del CCNL Enti 9/10/2003 vedere pag. 400 (parti in blu) g) art. 35, comma 4 del CCNL 1/10/2007 e l’art. 6, comma 4 del CCNL 18/2/2009 vedere pagg. 434 e 435 (parti in blu grassetto) h) art. 7, comma 1 del CCNL 1/7/1996 vedere pag. 395 (parti in blu) i) art. 27, comma 1, lett. f) del CCNL del 14/2/2001 vedere pag. 445 (parti in blu)

3. Continuano altresì a trovare applicazione le previsioni dell’art. 45, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004. 4. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato di un importo pari allo 0,30% del monte salari dell’anno 2015. Art. 89 Clausole speciali per gli Enti pubblici non economici 1. Gli enti pubblici non economici continuano a corrispondere: a) l’indennità di ente di cui all’art. 35 del CCNL 1/10/2007, nei valori e secondo le discipline previgenti; b) l’indennità di bilinguismo di cui art. 39 del CCNL 14/2/2001, nei valori e secondo la disciplina previgente; c) l’indennità di guardiaparco di cui all’art. 37 del CCNL 1/10/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente; d) l’indennità di cui all’art. 25, comma 6 del CCNL 9/10/2003.

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3. art. 36, comma 2 del CCNL 1/10/2007 vedere pag. 428 (parti in blu)

2. In materia di trattamento economico, gli enti pubblici non economici continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l’art. 4, comma 10 del CCNL Enti pubblici non economici del 14 marzo 2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; b) l’art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003; c) l’art. 34, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici 1/10/2007; d) l’art. 25, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003; e) l’art. 22 comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003; f) l’art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici 9/10/2003; g) l’art. 35, comma 4 del CCNL 1/10/2007 e l’art. 6, comma 4 del CCNL 18/2/2009;

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h) l’art. 7, comma 1 del CCNL 1/7/1996, come modificato e integrato dall’art. 42, comma 1 del CCNL 14/2/2001, con riferimento all’art. 69, comma 1 del presente CCNL; i) l’art. 27, comma 1, lett. f) del CCNL del 14/2/2001. 3. E’ confermata altresì la previgente disciplina sul fondo per i trattamenti accessori delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 36, comma 2 del CCNL 1/10/2007. 4. E’ confermata la previgente disciplina del valore nominale dei buoni pasto per gli enti pubblici non economici non destinatari dell’art. 5, comma 7 del D.L. n. 95/2012. 5. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell’anno 2015. Art. 90 Clausole speciali per Enac

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1. L’Enac continua a corrispondere: a) l’indennità di ente per il personale dell’area tecnica, economica e amministrativa e per il personale dell’area operativa di cui all’art. 61, comma 1, lett g) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; b) indennità professionale per il personale dell’area tecnica, economica ed amministrativa di cui all’art. 61, comma 1, lett. h) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; c) indennità professionale per il personale dell’area operativa di cui all’art. 61, comma 1, lett. i) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; d) indennità aeronautica per gli ispettori di volo di cui all’art. 61, comma 1, lett. j) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; e) l’indennità di mansione ai centralinisti telefonici non vedenti di cui all’art. 65, comma 2, lett. m) del CCNL 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti; f) l’indennità di bilinguismo al personale in servizio nelle regioni e province autonome in cui vige istituzionalmente, di cui

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all’art. 65, comma 2, lett. n) del CCNL 19/12/2001 nei valori e secondo le discipline previgenti; g) l’indennità sostitutiva dell’indennità aeronautica di cui all’art. 65, comma 2, lett. o) del CCNL 19/12/2001, nei valori e secondo le disciplina previgenti. 2. In materia di trattamento economico, l’Enac continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l’art. 28, comma 3 del CCNL 19/2/2007, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; b) l’art. 64, comma 1, lett. g) del CCNL 19/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; c) l’art. 64, comma 2 del CCNL 19/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; d) l’art. 64, comma 3 del CCNL 19/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; e) l’art. 30, comma 3 del CCNL del 19/2/2007; f) l’art. 31, comma 3 del CCNL del 19/2/2007; g) l’art. 18, comma 3 del CCNL del 30/11/2009;

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h) l’art. 18, comma 4 del CCNL del 30/11/2009; i) l’art. 18, comma 2 del CCNL del 30/11/2009, ai fini della determinazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 77, comma 1; j) l’art. 74 del CCNL 19/12/2001; k) l’art. 34 del CCNL del 19/2/2007; l) art.48, integrato dall’art. 67 CCNL 19/12/2001, e 49 del CCNL RAI del 14/7/1997; m) art. 27, comma 4 del CCNL 19/2/2007; 3. Sono confermate altresì le seguenti discipline: a) art. 20, comma 9, ultimo periodo CCNL RAI 14.7.1997; b) art. 24 del CCNL del 19/12/2001, relativamente alla disciplina del trattamento economico spettante in caso di malattia; c) art. 39 CCNL RAI del 14/7/1997, artt. 68 e 79 del CCNL 19/12/2001, art. 6 CCNL integrativo del 30/5/2007; d) art. 96 del CCNL 19/12/2001; e) art. 69, comma 1, lett. g) del CCNL 19/12/2001. 4. Si confermano, altresì, le disposizioni contrattuali relative

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alla sezione dei professionisti diplomati. 5. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato, per il personale non dirigente, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell’anno 2015. 6. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale di cui all’art. 6 del CCNL 18/3/2010 è incrementato, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell’anno 2015. Art. 91 Clausole speciali per AGID 1. AGID continua a corrispondere: a) l’indennità di qualificazione professionale di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) del CCNL del 12/4/2011, nei valori e secondo le discipline previgenti; b) l’assegno ad personale di cui all’art. 64, comma 1, lett. d), ove spettante; 2. In materia di trattamento economico, AGID continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:

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a) art. 69, comma 2, terzo alinea del CCNL del 12/4/2011, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; b) art. 69, comma 3 del CCNL del 12/4/2011, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; c) art. 65 comma 1, del CCNL 12/4/2011; d) art. 71 del CCNL 12/4/2011; 3. Sono confermate altresì le seguenti discipline: a) art. 25, commi 1 e 5, CCNL del 12.04.2011; b) art. 37, comma 7, lett. a) del CCNL del 12.4.2011. 4. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato di un importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2015. Art. 92 Clausole speciali per Cnel 1. Il Cnel continua a corrispondere l’indennità di amministrazione di cui all’art. 67 del CCNL 14/02/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti.

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2. In materia di trattamento economico, il Cnel continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) art. 71, comma 2, terzo alinea del CCNL del 14/2/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; b) art. 5, comma 2 del CCNL del 4/12/2001, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; c) art. 39, comma 2, lett. b) del CCNL del 18/7/2006, finalizzato all’incremento delle risorse di cui all’art. 76, comma 4; d) art. 35, comma 3 del CCNL del 18/7/2006; e) art. 14, comma 3 del CCNL del 18/11/2008. 3. A decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76, comma 3 è incrementato di un importo pari allo 0,67% del monte salari dell’anno 2015. Art. 93 Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del CCNQ del 13 luglio 2016, ai sensi dell’art. 7, comma 5,

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del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 19 del d.lgs. 218/2016, al personale dell’ex ISPESL transitato all’INAIL ed al personale dell’ex ISFOL trasferito all’ANPAL continuano ad applicarsi, in via transitoria e fino agli accordi definiti nella prossima tornata contrattuale, gli istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico previsti per il personale appartenente agli Enti di ricerca. Art. 94 Clausola speciale e transitoria 1. Per i dipendenti dell’amministrazione economica finanziaria, incluse le Agenzie fiscali, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cui sono state affidate le mansioni della terza area, sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei CCNL della tornata 1998-2001 e 2002-2005, viene confermato l’inquadramento, tenuto conto della professionalità raggiunta, nella posizione economico e giuridica acquisita attraverso le

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procedure concorsuali di cui sopra. 2. La conferma dell’inquadramento di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente contratto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze in organico previste per le strutture interessate. Art. 95 Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei relativi compiti e funzioni. 2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i

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profili professionali di cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia, saranno collocati nell’ambito dei sistemi di classificazione delle amministrazioni, a seconda della complessità dei compiti, nonché del livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, dagli stessi richiesto. 3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni, queste ultime individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento delle relative attività, anche tenendo conto della normativa di settore. 4. Pertanto, tenuto conto dei sistemi di classificazione allo stato vigenti nelle amministrazioni del comparto ed al fine di garantire una sostanziale omogeneità nell’ambito del comparto, il

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TITOLO VI NORME FINALI Norme di rinvio (art. 37 CCNL del 14/9/2007) 1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-

comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali le amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1. 5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti: a) Settore Comunicazione Area C – Area Terza o equivalenti Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento. Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. b) Settore Informazione Area C – Area Terza o equivalenti Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali

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2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare alla sessione contrattuale prevista dall’art. 35(PAG. 158) (Norme transitoria di parte economica) da attuare non appena verrà approvata la legge finanziaria per il 2008, al fine di integrare il presente CCNL, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - le elevate professionalità, al fine di definire una regolamentazione organica e completa che consenta l’effettiva valorizzazione professionale ed il concreto apprezzamento economico dei dipendenti interessati, per il quale occorre anche disporre di maggiori risorse. In tale fase negoziale saranno trattate tutte le discipline previste al riguardo da specifiche disposizioni di legge, nonché le posizioni di coloro che svolgono attività specialistiche o che richiedono l’iscrizione agli albi oppure che espletano compiti tecnico-scientifici e di ricerca; - rivisitazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro con particolare riguardo alle causali

dell’Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico. 6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per l’Area B, l’Area seconda o categorie equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste per tali aree. 7. L’istituzione dei profili di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito dei lavori della Commissione di cui all’art. 12 del presente contratto, anche in relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e

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giustificative del ricorso alle stesse; - revisione di altri istituti qualificanti del rapporto di lavoro che richiedono approfondimenti in relazione alla possibile individuazione di soluzioni più coerenti con il nuovo quadro contrattuale. 2. Le parti convengono, altresì, sulla necessità di definire, entro la fase negoziale indicata al comma 1, anche un testo unico delle norme contrattuali vigenti per i dipendenti del comparto Ministeri. 3. La posizione del personale del Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM) ricompreso nel comparto dei Ministeri ai sensi del CCNQ del 18 aprile 2007, sarà riesaminata, in una successiva sessione negoziale, alla luce della sentenza definitiva relativa al contenzioso, ancora in atto, diretto al riconoscimento del trattamento economico del personale del comparto della Ricerca.

specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro. TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI Art. 96 Conferme 1. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel presente comparto delle Funzioni centrali. 2. Sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL di cui al comma 1 del presente articolo.

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NOTE CONGIUNTE NOTA A VERBALE ARAN (nota CCNL 28/5/2004) Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 79, comma 3(PAG. 95) (Stipendio tabellare), si precisa che al personale in servizio all’estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l’IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell’indennità di buonuscita. DICHIARAZIONE CONGIUNTA (nota 4 CCNL 28/5/2004)

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Le parti concordano di interpretare le clausole sottoindicate nel seguente modo: - art. 28(PAG. 35) (Retribuzione di posizione e di risultato): alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, le Agenzie provvedono con una quota delle risorse già previste sul capitolo per i compensi per il lavoro straordinario, che conseguentemente si riduce del corrispondente importo; - art. 87(PAG. 105) (Indennità di amministrazione): la quota pro-capite mensile, di cui al comma 2 lett. c), destinata al finanziamento dell’indennità di Agenzia deriva dalla stabilizzazione delle componenti aventi carattere di certezza e continuità della quota incentivante attribuita a ciascuna Agenzia ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 300 del 1999; - art. 100(PAG. 117) (Disposizioni transitorie): la norma di cui al comma 2 viene attuata nel rispetto della garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, secondo quanto previsto dall’art. 21(PAG. 29)

Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e

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(Accesso dall’esterno) del presente CCNL. DICHIARAZIONE CONGIUNTA (nota 5 CCNL 28/5/2004) Con riferimento all’art. 84, comma 4( (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del presente CCNL le parti si danno atto che la confluenza nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività degli importi relativi all’indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio - e non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni - deve avvenire con le stesse modalità previste per la retribuzione individuale di anzianità di cui al medesimo art. 84, comma 2, 5^ alinea(PAG. 100) (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività). DICHIARAZIONE CONGIUNTA (nota 5 CCNL 10/4/2008) Le parti concordano che nel caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lett. f), comma 6, dell’art. 67(PAG. 78) (Codice disciplinare)

assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti concordano sulla necessità che siano definiti, con cadenza periodica, momenti di informazione finalizzati allo sviluppo della cultura previdenziale rivolti al personale a cui si applica il presente contratto, al fine di incentivare le adesioni al fondo Perseo Sirio. Dichiarazione congiunta n. 3 Entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL le parti si incontreranno per definire un percorso e una disciplina di armonizzazione volte ad assicurare omogenee opportunità e modalità di finanziamento per l’accesso alla previdenza complementare. Dichiarazione congiunta n. 4 In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 76, comma 3, lett. a), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a

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del CCNL del 28 maggio 2004, trovi applicazione la disciplina generale contenuta nella legge n. 300 del 1970, in materia di risarcimento, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001. DICHIARAZIONE CONGIUNTA (nota n. 6 CCNL 10/4/2008) Le parti concordano che l’espressione “vie di fatto”, di cui all’art. 67, comma 4, lett. h) (Codice disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004, come introdotto dal comma 2, art. 8(PAG. 78) del presente CCNL, deve intendersi riferita alle percosse e lesioni personali, secondo quanto previsto dal Codice Penale.

livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. Dichiarazione congiunta n. 5 Le parti prendono atto che l’Organismo paritetico dell’innovazione di cui all’art. 6 del presente CCNL, nella individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle sue funzioni, dovrà operare senza sovrapposizioni con l’attività del Comitato Unico di Garanzia. A tal fine, ove necessario, occorrerà promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione delle relative funzioni. Dichiarazione congiunta n. 6 In relazione quanto previsto dall’art. 45, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento al personale assunto con contratto indeterminato dal Ministero degli Affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti di cultura all’estero, si

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CCNL 14 SETTEMBRE 2007 ALLEGATO A AREA FUNZIONALE PRIMA (ex A1 e A1S ) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono compiti qualificati richiedenti capacità specifiche semplici, anche di supporto alle lavorazioni. Specifiche professionali: - conoscenze generali di base; - capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;

ALLEGATO A al CCNL 1.10.2007 Declaratorie delle aree

Area A Appartengono a questa area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili. Conoscenze: conoscenze di base su natura e ruolo dell’attività istituzionale, sui prodotti/servizi dell’ente e sulle normative interne fondamentali;

ALLEGATI CCNL 28 maggio 2004 PRIMA AREA FUNZIONALE Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che

provvederà mediante apposita sequenza contrattuale, a definire disciplina analoga a quella prevista dai precedenti CCNL, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 34 del CCNL Ministeri del 14 settembre 2007, determinando, ad invarianza complessiva di spesa, incrementi del Fondo sulla base degli incrementi medi pro- capite riferiti al restante personale dei Ministeri. Dichiarazione congiunta n. 7 In relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 10 lett. e), le parti ritengono che il principio ivi affermato, circa la non necessaria proporzionalità tra i trattamenti accessori correlati alla performance ed il numero dei giorni di assenza, riguardi tutti i periodi di assenza per malattia e si danno reciprocamente atto che l’erogazione dei premi deve, invece, tenere conto del positivo apporto del dipendente ai risultati. Dichiarazione congiunta n. 8 Le parti condividono la positiva innovazione rappresentata dall’art. 38 del presente CCNL e concordano sull’utilità di

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- limitata complessità dei problemi da affrontare; - autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Contenuti professionali di base : Lavoratore che svolge tutti i compiti di supporto alle varie attività con l’ausilio di mezzi in dotazione sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli e al trasporto delle persone o cose, alla consegna di documentazione o merci. Accesso alla Prima Area: Dall’esterno nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui alla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni. Requisiti : Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.

conoscenze relative a tecniche ordinarie. Capacità: capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l’utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie; capacità di eseguire con correttezza i compiti affidati; capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti e anomalie di funzionamento; capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il pubblico. Requisiti per l’accesso dall’esterno: assolvimento dell’obbligo scolastico. Esemplificazione dei profili professionali: lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e

svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono operazioni o lavori richiedenti, secondo il settore di attività, capacità e conoscenze semplici. Specifiche professionali: - conoscenze generali di base; - capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici; - limitata complessità dei problemi da affrontare; - autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Contenuti professionali di base: - Lavoratore che è di supporto alle varie attività anche con l’ausilio di mezzi in dotazione o provvede al ricevimento dei visitatori, secondo l’esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei singoli profili. Accesso all’area: Dall’esterno: attraverso le procedure di cui alla legge n. 56/87 e successive modificazioni. Requisiti: Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma

procedere ad un’attività di monitoraggio dell’attuazione del nuovo istituto anche al fine di estendere e migliorare la prima applicazione della norma a partire dal successivo rinnovo del CCNL.

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AREA FUNZIONALE SECONDA (ex B1, B2, B3 e B3S) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono anche funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali. Specifiche professionali: - conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell’obbligo; - capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; - relazioni organizzative di tipo semplice. Contenuti professionali di base :

manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro; lavoratore che assicura il presidio di tecniche ordinarie; lavoratore addetto ad archivi, anche informatici; lavoratore addetto alla guida di veicoli ed al trasporto di persone o cose. Area B Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Conoscenze: conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno, sull’ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative

di istruzione secondaria di primo grado. SECONDA AREA FUNZIONALE Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione. Specifiche professionali:

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Lavoratore che, nel proprio ambito professionale esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, sulla base delle specifiche professionali e del livello di conoscenze richiesti dal profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della relativa prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo: - Lavoratore che costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice. - Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla e gestisce le attività inerenti la ricezione e l’invio della corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati; collabora alle attività di sportello. - Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune

interne ed esterne concernenti l’attività dell’ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività; conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico; conoscenze professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza e, ove previsto, all’informatica applicata; conoscenze ed esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso dell’ambiente operativo. Capacità: capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del processo, sia in ruoli di front- office che di back-office, attraverso l’utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro; capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un apporto qualitativamente differenziato,

- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati; - capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione. - discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; - autonomia esecutiva e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite; - capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati. Contenuti professionali di base: - Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il pubblico, secondo l’esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. Nello

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informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza. - Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell’Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose. Specifiche professionali: - livello di conoscenze acquisibili con il diploma di scuola media superiore e discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; - autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite; - svolgimento di attività esecutiva ed istruttoria in campo amministrativo, tecnico, contabile o nei settori specialistici connessi alle attività istituzionali delle Amministrazioni; - capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; - relazioni organizzative di media complessità; - gestione delle relazioni dirette con gli utenti.

orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti; capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili; capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese le relazioni dirette con l’utenza. Requisiti per l’accesso dall’esterno: diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni per lo svolgimento delle attività affidate. Requisiti per l’accesso dall’Area A: possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno o, in alternativa, titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’Area A, accompagnato da 4 anni di esperienza professionale in A.

svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove previsto, anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa manutenzione. - Accesso all’area nel rispetto dell’art. 21, comma 3(PAG. 29) (Accesso dall’esterno): Dall’esterno: - mediante le procedure previste dalla legge n. 56/87 e successive modificazioni per i profili per i quali la contrattazione integrativa ha previsto come requisito culturale il diploma di istruzione secondaria di primo grado; - mediante pubblico concorso per tutti gli altri profili. Dall’interno: - dalla prima area funzionale alla seconda area, con le modalità previste dall’art. 23 del presente CCNL Requisiti: Per l’accesso dall’esterno: - a) per i profili del settore tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di primo grado, con attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per

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Contenuti professionali di base : Lavoratore che, nel proprio ambito professionale esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei processi lavorativi, sulla base delle specifiche professionali e del livello di conoscenze richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della relativa prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo: - Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, provvedendo alle esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali, ad esempio, l’installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e impianti, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l’efficienza. - Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi,

Esemplificazione dei profili professionali: lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all’area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiate e nella gestione di relazioni dirette con l’utenza, nell’ambito delle proprie competenze; lavoratore che, anche in collaborazione con altri addetti, svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, nel rispetto di procedure e di norme interne o esterne.

lo svolgimento dei compiti assegnati. - b) per gli altri profili: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per l’accesso dall’interno: - - Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta esperienza professionale nell’area di provenienza. - In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni nell’area di provenienza.

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rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione. - Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore. - Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici, impianti e macchinari, cura l’esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua ispezioni, accertamenti, controlli, misurazioni e rilievi, svolge le attività connesse agli specifici settori di competenza, assicura l’attuazione ed il coordinamento operativo dei piani di produzione, manutenzione, analisi, rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici da realizzare. - Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie,

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estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite. - Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità acquisita e per quanto di competenza, cura l’esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la funzionalità e l’esecuzione. Accesso alla Seconda Area Dall’esterno: - mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni. - mediante pubblico concorso. Dall’interno: dalla Prima Area funzionale all’Area superiore con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree), del presente CCNL Il paragrafo in esame deve ritenersi

disapplicato per effetto dell’entrata in

vigore dell’art. 24 del D.Lgs. n. 150 del

2009 (dal 1° gennaio 2010) e dell’art.

52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del

2001, introdotto dall’art. 62 del citato

D.Lgs. n. 150 del 2009, in base ai quali

a decorrere dal 01/01/2010 la

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progressione tra le aree può

realizzarsi solo attraverso lo

strumento del concorso pubblico con

riserva a favore del personale interno

(non superiore al 50% dei posti messi

a concorso). Requisiti : Per l’accesso dall’esterno: - diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. - diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per l’accesso dall’interno: - per il personale proveniente dalla Prima Area in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al profilo dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione; - in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento

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dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno cinque anni nell’area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art. 16, di quattro nel profilo di provenienza. Da considerarsi disapplicato

AREA TERZA (ex C1, C1S, C2, C3 e C3S) Declaratoria Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Specifiche professionali: - elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica;

Area C Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Essi

TERZA AREA FUNZIONALE Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel

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- coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; - svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; - organizzazione di attività; - relazioni esterne e relazioni organizzative di tipo complesso; - autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali. Contenuti professionali di base: - Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività di elevato contenuto specialistico, attinenti al proprio settore di competenza in relazione alle specifiche professionali ed al livello di conoscenza richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa, attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo:

esplicano, ad esempio, funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria. Conoscenze: elevate conoscenze del ruolo dell’ente e del suo posizionamento in relazione al contesto di riferimento; elevate conoscenze delle normative, delle regole, delle tecniche e dei principi organizzativi richiesti per la gestione dell’ente e di suoi settori specifici, nonché dei vincoli esterni da rispettare; elevate conoscenze dei principi e modalità di funzionamento di sistemi organizzativi, anche riferite a settori che richiedono l’utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione mediante reti; elevate conoscenze delle tecniche organizzative, dei sistemi gestionali, dei sistemi di gestione della qualità, delle tecniche di gestione dei gruppi e dei collaboratori. Capacità: capacità di assumere responsabilità di produzione di

quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Specifiche professionali: - approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali ed elevato grado di esperienza acquisita; - organizzazione di attività; - coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; - autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali; Contenuti professionali di base: Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l’esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione

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- Lavoratore che, nel settore assegnato e nell’ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e sceglie le procedure e le tecniche più idonee per la propria attività; svolge studi, ricerche e consulenza; svolge attività ad alto contenuto specialistico che richiedono particolari conoscenze conseguite anche a seguito di laurea specialistica; analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all’unità che eventualmente dirige o coordina; - Lavoratore che, nell’ambito dell’area professionale assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli e sorveglia l’esecuzione dei lavori, intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza ovvero svolge attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione, di revisione nei vari settori di attività; - Lavoratore che può dirigere o coordinare unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo

risultato, relativamente agli obiettivi assegnati; capacità di gestire i processi presidiati sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza; capacità di soluzione di problemi ad elevata complessità, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; capacità decisionali in situazioni di complessità, orientando il proprio contributo professionale alla ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico dei risultati e della qualità, alla circolarità delle informazioni, alla gestione, integrazione e facilitazione di processo; capacità di gestire i processi presidiati in funzione dei bisogni degli utenti; capacità di gestire il cambiamento organizzativo, anche a seguito di innovazioni di prodotto, servizio o processo; capacità di gestire relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, anche tra

integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo l’attuazione dell’attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dell’elevato livello professionale posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare. Accesso all’area nel rispetto dell’art. 21, comma 3 (PAG. 29) (Accesso dall’esterno): - dall’esterno: mediante pubblico concorso; - dall’interno: dalla Seconda area al livello iniziale della Terza area con le modalità previste dall’art. 23 del presente CCNL Requisiti: Per l’accesso dall’esterno: diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le

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svolgimento dell’attività di competenza, provvedendo agli adempimenti previsti nell’ambito di normative generali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; - Lavoratore che, nell’ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, anche a seguito di laurea specialistica, abilitazioni e/o iscrizioni all’albo, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari, scegliendo altresì i materiali idonei per la propria attività; dirige e coordina gli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto; effettua ispezioni, accertamenti, controlli, misurazioni e rilievi; assicura la direzione ed il coordinamento anche dei progetti tecnici da realizzare e dei piani operativi oppure svolge attività di analisi, rilevazione e studio; - Lavoratore che, secondo la specifica professionalità acquisita, anche a seguito di laurea specialistica, svolge, per i settori di competenza, le attività relative alla realizzazione dei programmi, e della relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione;

strutture organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altri enti o istituzioni, di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni complesse con gli utenti di natura diretta e relazioni negoziali; capacità di cooperazione e integrazione operativa e funzionale; capacità di gestire gruppi di lavoro, anche interfunzionali, guidando e motivando gli appartenenti al gruppo; capacità di dirigere e gestire moduli e strutture organizzative. Requisiti per l’accesso dall’esterno: requisito di base: diploma di laurea. Requisiti per l’accesso dall’Area B: possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno o, in alternativa, titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’Area B, accompagnato da 5 anni di esperienza professionale in B.

caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per l’accesso dall’interno: Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale nell’area di provenienza. In mancanza dei requisiti per l’accesso dall’esterno, e nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, al personale, purché in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è previsto l’accesso dall’esterno con il solo diploma di laurea, una esperienza professionale complessiva di 7 anni nell’area di provenienza.

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prefigura la struttura hardware necessaria e gestisce il software, proponendo le eventuali modifiche e valutando i relativi prodotti; effettua l’analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi; gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali lo stesso è ripartito; coordina e pianifica le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici, controllando gli standard di funzionamento degli stessi, nonché le relative specifiche funzionali. Accesso alla Terza Area: Dall’esterno: mediante pubblico concorso. Dall’interno: dalla Seconda Area alla posizione retributiva iniziale della Terza Area con le modalità previste dall’art. 14 (passaggi tra le aree) del presente CCNL. Il paragrafo in esame deve ritenersi

disapplicato per effetto dell’entrata in

vigore dell’art. 24 del D.Lgs. n. 150 del

2009 (dal 1° gennaio 2010) e dell’art.

52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del

2001, introdotto dall’art. 62 del citato

D.Lgs. n. 150 del 2009, in base ai quali

a decorrere dal 01/01/2010 la

Esemplificazione dei profili professionali: lavoratore che assicura la gestione, la integrazione e facilitazione di processi complessi, in funzione di risultati finali e complessivi, riferiti all’utenza o agli impatti esterni; lavoratore che opera nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, curando l’analisi complessiva delle procedure e delle reti ed assicurando il coordinamento e la gestione di gruppi di progettazione informatica; lavoratore che svolge attività di istruttoria e preparazione di decisioni amministrative ad elevata complessità, riguardanti una pluralità di processi, assicurando la predisposizione di atti e documenti di tipo tecnico o amministrativo, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

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progressione tra le aree può

realizzarsi solo attraverso lo

strumento del concorso pubblico con

riserva a favore del personale interno

(non superiore al 50% dei posti messi

a concorso). Requisiti: Per l’accesso dall’esterno: - diploma di laurea o diploma di laurea specialistica coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per l’accesso dall’interno: - per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella Seconda Area; - in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso al profilo dall’esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, perché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno sette anni nell’area di provenienza oppure,

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nel caso di flessibilità tra profili di cui all’art. 16, di quattro nel profilo di provenienza. Il paragrafo in esame deve ritenersi

disapplicato

NORME FINALI 1. Sino all’applicazione dell’art. 7 (profili professionali), i dipendenti rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, oppure, qualora la contrattazione integrativa non vi abbia ancora provveduto, quelli di cui al DPR del 29 dicembre 1984, n. 1219 e dal DPR 17 gennaio 1990, n. 44, allegati 1, 2 e 3. 2. Nelle Aree le fasce retributive iniziali di accesso ai profili sono quelle attualmente previste dal precedente sistema classificatorio in relazione ai titoli di studio e requisiti professionali richiesti al personale ivi inquadrato. Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 8/03/2015

Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di

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Art. 1 - Campo di applicazione e finalità 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005. 2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. 3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto degli Enti pubblici non economici stipulato in data 13.03.2002 Art.1 Campo di applicazione e finalità 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale , esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dagli enti del comparto di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro del 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione. 2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. 3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e

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Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali. 4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Art. 2 - Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti: a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi; b) amministrazione della giustizia; c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;

modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001. 4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Art.2 Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati dagli articoli .1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale degli Enti Pubblici non Economici sono i seguenti:

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d) igiene, sanità ed attività assistenziali; e) attività connesse al servizio doganale ove previsto; f) trasporti; g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali; h) servizio elettorale; i) protezione civile; l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento; m) istruzione pubblica. 2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1 e 3 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze: a) salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti; b) attività giudiziaria: - Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in

a) assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali; b) protezione civile, servizio dighe, vigilanza nei parchi nazionali ; c) servizi di informazione , servizi degli uffici di frontiera; d) assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica; e) servizi di supporto logistico e organizzativo; f) specifici servizi del personale; g) erogazione di pensioni, di indennità e di rendite. 2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: A) Assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica a) pronto soccorso medico e chirurgico; b) pronto soccorso emotrasfusionale; c) servizio trasporto infermi; d) prestazioni terapeutiche già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le

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stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili; c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali: - Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; - Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura; - Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all’estero, prestazioni indispensabili di tutela dell’integrità ed incolumità dei connazionali all’estero e nell’ambito dell’unità di crisi; d) attività sanitaria: - Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie; - Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti;

persone interessate; trattamenti sanitari obbligatori; e) referti, denunce, certificazioni e attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti. B) Servizi di supporto logistico organizzativo a) Servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso per la erogazione delle prestazioni indicate nella lett. A) e limitatamente alle strutture e ai lavoratori direttamente interessati ; b)raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente. C) Servizi di informazione e servizi di frontiera a) approvvigionamento, attraverso le fonti ordinarie, delle notizie inerenti le condizioni di transitabilità e la loro diffusione mediante i canali radiofonici, televisivi e telefonici. b) attività di assistenza automobilistica nei confronti di coloro che transitano in entrata o in uscita attraverso il confine del territorio italiano. D) Servizi di protezione civile , servizio dighe e vigilanza nei parchi nazionali

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- Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento; e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto; f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei bacini idrici: - periodo di preallarme e di piena; g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea; h) servizio elettorale: - attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale; l) servizio attinente alla protezione civile: - attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità

a) Attività di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d’acqua e dei bacini idrici: periodo di preallarme e di piena; b) attività di antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali; c) attività di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità. E) Assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali a) assistenza agli ospiti nelle strutture sociali dei Centri di riabilitazione e protesi e delle Case di soggiorno gestite dagli enti; b) assistenza ai minori nei collegi, nei convitti, nei centri di vacanza studio all’estero, nei soggiorni climatici gestiti dagli enti; c) assistenza ai soggetti ospiti nei campi profughi gestiti dagli enti. F)Specifici servizi del personale Attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli assegni e delle indennità con funzioni di sostentamento ; tale servizio deve essere garantito per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione dei singoli Enti.

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qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi; m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: - attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge; n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo. 3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 146 del 1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all’ARAN sulla

G) Erogazione di pensioni di indennità e di rendite a) pagamento delle pensioni, delle indennità sociali e di adeguamento delle rendite previdenziali, aggiornati secondo il calendario e le scadenze previsti per ogni categoria; b) erogazione delle altre prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione, di t.b.c., di CIG , ecc), nel rispetto delle periodicità stabilite. Art. 3 Contingenti di personale 1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione integrativa di ente, tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, vengono definiti i criteri e le modalità da seguire per la individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei contingenti, anche a livello di sede decentrata, del personale da esonerare dallo sciopero per

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base di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente Accordo. L’ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica alla Commissione di Garanzia Art. 3 - Contingenti di personale 1. Ai fini di cui all’art. 2, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di

garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 2. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per area e profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, è definita mediante contrattazione decentrata a livello di struttura periferica di livello dirigenziale da stipularsi entro 15 giorni dall’accordo di cui al comma 1 e , comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa. 3. In conformità alla disciplina di cui ai commi 1, e 2, i dirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della

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contrattazione integrativa, individuano: a) le professionalità di cui al presente accordo; b) i contingenti suddivisi per professionalità; c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell’art. 5, comma 4. 4. In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il

comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria” di cui all’art. 2, comma 2, lettere Aa), Ab) ed Ac), va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili di cui all’art. 2, comma 2, lettere Ad) ed Ae), va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. 4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. 5. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di

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giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le 24 ore. 5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. Art. 4 - Modalità di effettuazione degli scioperi 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i i servizi di cui all’art. 2 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne immediata

conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c). Art.4 Modalità di effettuazione degli scioperi 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione ai predetti enti. 2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Per le vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, la

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comunicazione alle amministrazioni. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;; lla proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all’amministrazione con la quale si ha la vertenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere immediatamente comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Detti uffici si assicurano che i predetti organi

proclamazione degli scioperi deve essere comunicata ai responsabili delle strutture interessate secondo il livello della vertenza. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell’ipotesi di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5 comma 9. 3. In considerazione della natura dei servizi resi dagli Enti pubblici non economici i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati: a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, nelle strutture organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata; la giornata si identifica con le 24 ore successive all’inizio del primo turno interessato allo sciopero; b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui

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di informazione garantiscano all’utenza un’informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9. 3. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati: a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive; c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento; d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unità organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero articolate per servizi o reparti all’interno della stessa unità operativa autonoma, secondo gli ordinamenti degli enti; l’applicazione della presente disciplina viene definita dagli enti previo accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 3, comma 1. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro; e) in caso di scioperi, distinti nel tempo, sia della stessa che di

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d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un intervallo minimo di tempo pari a 48 ore, cui segue il preavviso di cui al comma 1. 4. Il bacino di utenza può essere nazionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi concomitanti che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. 5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:

altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore alle quali segue il preavviso di cui al comma 1. 4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e provinciale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. 5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: a) Dal 10 al 25 agosto; b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di

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- di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale; - connessi allo sdoganamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera e); - di sanità; 6. Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate: a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali, nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell’elettorato nazionale. 7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. Art. 5 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione 1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti

particolare gravità o di calamità naturali. Art.5 Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL del 6/07/1995. 2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: a) n caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. 4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che

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previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto dei Ministeri. 2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 3. I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all’attività di conciliazione, la procedura si

chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. 5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

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svolge presso il Ministero del Lavoro anche per le controversie locali. 4. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. 5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di

6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. 7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a otto giorni. 8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno

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controversie a livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui al comma 3, penultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. 6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. 7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. 8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce,

libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. 10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. 11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i

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il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alle precettazioni.. 10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative

periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5. Art. 6 Sanzioni 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

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unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. 11. In caso di proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza, da parte del medesimo soggetto, ed entro 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 7 e 8, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Art. 6 - Sanzioni e richiami 1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990. 2. E’ altresì confermata la procedura prevista dall’art. 13, comma h, della legge n. 146 del 1990. Accordo del 23/02/2016 di integrazione dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali sottoscritto in data 8/3/2005

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Art. 1 Campo di applicazione e finalità 1 - Il presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale del 08.03.2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto dei Ministeri, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dal D.L. 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182. 2 - L’art. 1, comma 2, dell’Accordo del 08.03.2005, è così sostituito: “1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del D.L. 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei

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contingenti di personale tenuti a garantirle.”. 3 - Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell’Accordo del 08.03.2005, di cui al comma 1. Art. 2 Servizi pubblici essenziali 1 - L’art. 2, comma 1, dell’Accordo dell’ 8 marzo 2005, di cui all’art. 1, viene modificato come segue: alla lettera g) dopo le parole “vigilanza sui beni culturali”, viene integrato con la seguente previsione: - “nonché apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 2 - L’art. 2, comma 2, dell’Accordo dell’ 8 marzo 2005, di cui all’art. 1:

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- alla lettera a), 1 alinea, sono eliminate le parole: “del patrimonio artistico, archeologico e monumentale” - Viene aggiunta la seguente lettera: o) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante: - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: 1) la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali; 2) la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett. g) nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti; 3) qualora quest’ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell’esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell’utenza, l’individuazione, mediante Protocollo di intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al

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pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell’utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria. Art. 3 Contingenti di personale 1 - Nell’art. 3 dell’Accordo del 8 marzo 2005, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “6. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lettera o), punto 3) l’amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni”. Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi 1 - L’art. 4, comma 5, dell’Accordo del 08.03.2005, è così sostituito: “5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei

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giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi: - di fruizione dei beni culturali; - connessi allo sdoganamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera e); - di sanità;”. Art. 5 Norma finale 1 - In fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo dell’ 8 marzo 2005, i relativi Protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l’amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformità con le disposizioni del presente Accordo. 2 - I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento

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tra l’esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all’art. 2, comma 2, anche nell’ottica di assicurarne l’accessibilità in condizioni di sicurezza, valutando altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. o) punto 3). CCNL INTEGRATIVO 22 OTTOBRE 1997 ALLEGATO A

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1. Applicazione dell’art. 15 del CCNL: - le riduzioni di orario di cui al comma 7 dell’art. 15 non comprendono i permessi brevi, la flessibilità ed altre simili fattispecie di modifica dell’orario di lavoro. 2. Applicazione dell’art. 17() del CCNL: - la festività del Santo Patrono, dopo l’esame previsto dagli artt. 7 e 8 del CCNL, ove non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla legge n.937/77 per le festività soppresse. 3. Applicazione dell’art. 18 del CCNL: - i tre giorni di permesso retribuito di cui al comma 2 possono essere rifiutati esclusivamente per ragioni di servizio; in particolare, possono riguardare anche visite mediche specialistiche o esami clinici. 4. Applicazione dell’art. 19(PAG. 51) del CCNL: - a) omissis - b) la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla

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pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (es. in corso di udienze giudiziarie, di operazioni di sdoganamento, ecc.) - c) le assenze per l’intera giornata non possono essere calcolate in ore , quale che sia la durata dell’orario di lavoro della giornata di assenza. 5. Applicazione dell’art. 21( del CCNL: a) b) in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il Sabato ed il secondo che inizia il Lunedì, la Domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive; c) l’amministrazione è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative; Tale previsione è stata superata

dall’art. 55 septies del d.lg.s n. 165

del 2001 introdotto dall’art. 69,

comma 1, del D.Lgs. n. 150 del

2009

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d) il caso di ricovero ospedaliero citato alla lettera a) del comma 7 dello stesso art.21 si riferisce anche al ricovero in day-hospital. e) gli obblighi del dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall’art.21 del CCNL f) i controlli previsti omissis 321 non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino, prevista dall’art.18 del CCNL, comma 7, convertito in art.4 del presente accordo. 6. Applicazione art. 24 del CCNL: - la sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente dell’ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto. 7. Applicazione art. 34 del CCNL: a) le indennità di amministrazione istituite dal CCNL vanno erogate esclusivamente secondo le modalità previste dal CCNL; b) il personale che presta servizio in struttura della stessa amministrazione non coincidente con quella di appartenenza ed

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avente diversa indennità di amministrazione, percepisce l’indennità della struttura ove presta servizio, purché vi sia stato assegnato con atto formale e legittimo, in base alla normativa in vigore. CCNL INTEGRATIVO 16 MAGGIO 2001 TABELLA B ASSENZE PER MALATTIA NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO ESEMPI PRATICI 1. Periodo di conservazione dei posto. Coincide con la durata dei contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2 . Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere dei termine fissato nel contratto. Un dipendente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione dei posto per 6 mesi. Se però egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio dei rapporto avrà diritto alla

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conservazione dei posto solo per i restanti due mesi. 2. Trattamento economico delle assenze. 2.1. Determinazione dei periodo massimo retribuibile e relativo trattamento - Regola generale. Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della L.638/1983, richiamato nel testo dell'art. 21 del presente CCNL, qual'è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile. Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso dei rapporto. Ai fini della quantificazione dei trattamento economico da corrispondere nell'ambito dei periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con

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rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 (e cioè la metà dei periodo massimo retribuibile ) sono retribuiti per intero, 3 mesi su 18 (e cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % e 6 mesi su 18 (e cioè due sesti) al 50 % (o ai due terzi per chi applicava il DPR 347/83) Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni; - il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60 giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il dpr 347/83). L'assenza di 120 giorni dei dipendente sarà-dunque retribuita al 100% per i- primi 90 giorni. mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90 %; Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente: - 90 gg. al 100%; - 30 gg. al 90%;

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- 60 gg. al 50% (o ai due terzi per chi applicava il dpr 347/83); - 10 gg. senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita. Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza dei contratto a termine. N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto). 2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese. Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL

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prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60 gg.). Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 gg.da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%. In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo: - 45 gg. (la metà del massimo) da retribuire al 100% - 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 %; - 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % (o ai 2/3 per chi applicava il dpr 347 del 1983) Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100 % per passare dai "normali" 45 giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, al 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50 Quindi: 60 gg. (45 gg. + 1/3) al 100%; 10 gg. (15 gg. – 1/3) al 90 %; 20 gg. (30 gg. – 1/3) al 50%.

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In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg e al 90 % per i successivi 10 gg; se si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per gli altri 30 giorni non sarà retribuito. 2.3. Periodo massimo retribuibile garantito. Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l'art. 5 della L. 638 dei 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero. In un caso del genere, se il dipendente si ammala per 40 gg., poiché ha diritto alla retribuzione solo - per 30 gg., i primi 30 gg. di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza retribuzione.

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Tabelle Incrementi CCNL Funzioni Centrali

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APPENDICE NORMATIVA

165/01 Art. 2 Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili ((...)). 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

165/01 Articolo 5 Potere di organizzazione (Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del

1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998) 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ((, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici)) sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,)) ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

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3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti.

165/01 Art. 6 ((Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale)) (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs

n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) ((1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.)) 4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. ((71)) ((6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.)) ((71)) ((6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.))

165/01 Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi 1. ((La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.))

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2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita ((area o)) sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalita'. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance ((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati)) ai sensi dell'articolo 45, comma 3. ((La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione. ((3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.)) 3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto ((degli obiettivi di finanza pubblica)) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ((In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero.)) Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

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3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. ((4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonche' di miglioramento della produttivita' e della qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.))

165/01 Art. 45 Trattamento economico 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ((fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. ((3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.)) ((3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.)) 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. 5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

165/01 Articolo 52 Disciplina delle mansioni (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

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4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

165/01 Art. 36 ((Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile))

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. ((Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.)) Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. ((2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.)) ((3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.)) 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 5-quater. I contratti di lavoro ((...)) posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. ((5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.)) DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 Art. 5.

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1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennita' economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennita' economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennita' economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennita' economica di malattia e' corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili. 5. Il datore di lavoro non puo' corrispondere l'indennita' economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennita' relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i limiti di durata massima prevista in materia. 7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro. 9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita', il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonche' un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. 11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale. 12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638. (28) 12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attivita' istituzionale, e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. ((Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati)). 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo. (15) --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78 (in G.U. la s.s. 3/2/1988 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta' per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni".

MOBILITA’ 165/01 Art.30 165/01 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)

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1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. (65) 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. ((2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.)) 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione

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economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione . 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

165/01 Articolo 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153

165/01 Art. 34 Gestione del personale in disponibilita' (Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs n.80 del 1998)

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1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. ((3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.)) 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. ((Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.)) 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilita' volontaria. ((6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.)) 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

165/01 Art. 34-bis Disposizioni in materia di mobilita' del personale 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. ((2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.)) 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

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4. Le amministrazioni, ((decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni)), possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. ((5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.))

SMART WORKING LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 Art. 18 Lavoro agile 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 19 Forma e recesso 1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non puo' essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Art. 20 Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalita' formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. Art. 21 Potere di controllo e disciplinare 1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Art. 22 Sicurezza sul lavoro 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro.

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2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Art. 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali 1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. 3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

CODICE DI COMPORTAMENTO Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 Pubblicato sulla gazzetta ufficiale 4 giugno 2013, n. 129. Emana il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio. Art. 3 Principi generali

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1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

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1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Art. 7 Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Art. 8 Prevenzione della corruzione 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Art. 11 Comportamento in servizio 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

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Art. 12 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. 3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione. Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza. 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte

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dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale. 5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. 2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti. 3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. 4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

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1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni 1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. 2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo. 3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PARI OPPORTUNITA’ Art. 21 legge 183 del 2010 (Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»; c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

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02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio»; e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

165/01 Articolo 57 Pari opportunita' (Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.29 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80

del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del 1998) 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ((; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5)); b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. ((1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parita' procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198

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del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita' del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi)). 2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

NORME DISCIPLINARI

165/01 Art. 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Forme e termini del procedimento disciplinare). ((1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.)) ((71)) ((2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e responsabilita'.)) ((71)) ((3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.)) ((71)) ((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.)) ((71)) ((5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, e' consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.)) ((71)) 6. Nel corso dell'istruttoria, ((l'Ufficio per i procedimenti disciplinari puo' acquisire da altre amministrazioni pubbliche)) informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. ((71)) 7. Il ((...)) dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa ((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell'incolpato ((...)), che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ((dall'Ufficio disciplinare)) procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. ((71)) 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o ((concluso e)) la sanzione e' applicata presso quest'ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e' interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui

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l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente e' stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.)) ((71)) 9. ((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.)) ((71)) ((9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.)) ((71)) ((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.)) ((71)) ((9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.))

165/01 Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. ((Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari)), nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale((. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.)) ((71)) 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ((l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari)), ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. ((71)) 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, ((l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari)) riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. ((71)) ((4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.)) ((71))

165/01 Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

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b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (71 f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (71) f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (71) f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. (71) 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71) 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. (71) 3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. (67) 3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. (67) 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro ((venti)) giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i ((centocinquanta)) giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. (67) ((73)) 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. (67) ((3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.)) ((73))

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165/01 Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' ((il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.)) ((71)) 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. ((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza.)) ((71))

165/01 Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare). ((1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare.)) ((71)) 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.)) ((71)) 4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

D.lgs 235 2012 Art. 10 Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione

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non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente. Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita' 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. 3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. 4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. 5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. 6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 8. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

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9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Legge 97/01 Art. 3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza.

165/01 Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ((I controlli sulla validita' delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.)) 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa disponibile)), con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. ((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico.)) Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71)) 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. ((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per

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l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.)) 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (38) 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

165/01 Art. 55-octies (( (Permanente inidoneita' psicofisica). 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneita'; d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. ))

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164) TITOLO II MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE CAPO I Disposizioni generali Art. 2. Oggetto e finalita' 1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

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Art. 3. Principi generali 1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola e ai singoli dipendenti, ((secondo le modalita' indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)). 3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi ((e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del

riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilita' al personale, nonche' del conferimento degli incarichi dirigenziali.)). ((5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale e ai

fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici

nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.)) 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. CAPO II Il ciclo di gestione della performance Art. 4. Ciclo di gestione della performance 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ((, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10)); b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi ((di controllo interni ed)) di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi ((di controllo interni ed)) esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Art. 5. Obiettivi e indicatori ((01. Gli obiettivi si articolano in:

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a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del

programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche

delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita'

dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.)) ((1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali,

il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono

programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici

dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti

programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione

per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica

amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.)) ((1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi

dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti

unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere

comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita' dell'azione amministrativa.)) 2. Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle risorse disponibili. Art. 6. Monitoraggio della performance 1. ((Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione)), verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi ((programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo

politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni,

verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini

della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2017, N. 74)). Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance

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1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano ((e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo

indipendente di valutazione,)) il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; ((b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla

valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.)) ((2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresi', le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della

performance e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: ((a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita';)); b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive; d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacita' di attuazione di piani e programmi; e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei servizi erogati; h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita'. ((1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze

di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche,

di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.)) Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unita' organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita' ((, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7,)) e' collegata: a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilita' ((, ai quali e' attribuito

un peso prevalente nella valutazione complessiva)); b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualita' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate ((, nonche' ai comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate));

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d) alla capacita' di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. ((1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collegata

altresi' al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonche' di quelli specifici definiti nel

contratto individuale.)) 2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate: a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla qualita' del contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale. Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance 1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche ((redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno)): a) entro il 31 gennaio, ((il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici

dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed

operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),)) e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) ((entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo

14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. ((1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.)) ((1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui

all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. ((Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma

1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla

mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente

le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.)) CAPO III Trasparenza e rendicontazione della performance Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) ((5))

600

CAPO IV Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance Art. 12. Soggetti 1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono: ((a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare dellefunzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,

comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;)) b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14; c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione; d) i dirigenti di ciascuna amministrazione. Art. 13. ((Autorita' nazionale anticorruzione)) 1. ((La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della

legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,)) opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche ((...)). 2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e ((l'Autorita')) sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi ((...)) 6 e 8. 3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita', anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione ((...)). Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componentidell'Autorita' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzionidell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 4. La struttura operativa ((dell'Autorita')) e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione ((dell'Autorita')) medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. ((L'Autorita')) definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)). Nei limiti delle disponibilita' di bilancio ((l'Autorita')) puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi ((...)) della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25

MAGGIO 2017, N. 74)). Puo' inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

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5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 6. ((L'Autorita')) nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui ((all'articolo 10,

comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)); f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; g) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; h) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; i) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; l) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)); n) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; o) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; p) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)); 7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 AGOSTO 2014, N. 114. 8. Presso ((l'Autorita')) e' istituita la Sezione per l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. 9. I risultati dell'attivita' ((dell'Autorita')) sono pubblici. ((L'Autorita')) assicura la disponibilita', per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita' al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. 10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, ((l'Autorita')) affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale ((dell'Autorita')). 11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria ((dell'Autorita')) e fissati i compensi per i componenti. ((12. Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del

decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.)) 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

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Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. ((Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.)) 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. ((2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla

base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.)) ((2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni.)) 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso ((, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi)); b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti ((e al Dipartimento della funzione pubblica)); c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 ((, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara

e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali)) e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione ((con particolare riferimento alla significativa

differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) )), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti ((dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai

sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014)); g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. ((4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla

validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i

servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la

valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,

secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7.)) ((4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e

documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza

ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno

dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita'

amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi

competenti.)) 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.

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8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati ((tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o)) tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. Art. 14-bis (( (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). )) omissis Art. 15. Responsabilita' dell'organo di indirizzo politico-amministrativo 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove lacultura della responsabilita' per il miglioramento della performance,del merito, della trasparenza e dell'integrita'. 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione: a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11, nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali. Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale Omissis TITOLO III MERITO E PREMI CAPO I Disposizioni generali Art. 17. Oggetto e finalita' 1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della

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produttivita' e della qualita' della prestazione lavorativa informati a principi di selettivita' e concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 18. Criteri e modalita' per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto. Art. 19. (( (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). )) ((1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla

performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance

organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva

diversificazione dei trattamenti economici correlati.

2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 e' applicato con riferimento alla retribuzione di

risultato.)) Art. 19-bis (( (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali). )) ((1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione

il proprio grado di soddisfazione per le attivita' e per i servizi erogati, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo.

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del gradodi soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, favorendo ogni piu' ampia forma

di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalita'

individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza

annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la

pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione

della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).)) CAPO II

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Premi Art. 20. Strumenti 1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalita' sono: a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21; b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22; c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23; d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24; e) l'attribuzione di incarichi e responsabilita', di cui all'articolo 25; f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26. 2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. Art. 21. Bonus annuale delle eccellenze ((1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' attribuire un bonus annuale al quale

concorre il personale, dirigenziale e non, cui e' attribuita una valutazione di eccellenza.)) 2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze. 3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente. Art. 22. Premio annuale per l'innovazione 1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato. 2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione. 3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. 4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Art. 23. Progressioni economiche

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1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...)) sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)). Art. 24. Progressioni di carriera 1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ((...)) le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)). Art. 25. Attribuzione di incarichi e responsabilita' 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 2. La professionalita' sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilita' secondo criteri oggettivi e pubblici. Art. 26. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalita' sviluppate dai dipendenti e a tali fini: a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali; b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione. Art. 27. Premio di efficienza 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

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2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione. Art. 28. Qualita' dei servizi pubblici 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' sostituito dal seguente: «2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche.”

Tempi determinati e precariato Art.20 dlgs 75/2017 Art. 20 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,

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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. 5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalita' interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorita' il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma 4.

art. 19, d.lgs. 81 /2015 Art. 19 Apposizione del termine e durata massima 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi.

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art. 20, d.lgs 81 /2015 Art. 20 Divieti 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato

art. 21, d.lgs 81 /2015 Art. 21 Proroghe e rinnovi 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite.

art. 22, d.lgs 81 /2015 Art. 22 Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine 1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

art. 23, d.lgs 81 /2015 Art. 23 Numero complessivo di contratti a tempo determinato 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite; c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.

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3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. 4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e' superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a uno. 5. I contratti collettivi definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Art. 25 Principio di non discriminazione 1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. 2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.

Art.36 d.lgs 165/01 Art. 36 ((Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile)) 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. ((Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.)) Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. ((2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.)) ((3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.)) 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

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5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 5-quater. I contratti di lavoro ((...)) posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. ((5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.))

Normativa sui FONDI art. 1, comma 189, della legge 266 del 2005 189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

art. 2, comma 32,33 e 34 della legge 203 del 2008 32. A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto in base alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle gia' considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalita' di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trenta e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilita' economico-finanziarie, puo' essere, altresi', devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

art. 16, comma 17, del D.L. n. 98 del 2011 Art. 16 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta: a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

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b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime; ((41)) c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche amministrazioni; e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori; f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attivita' operative o missioni, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. (16) 3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica . 6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

art. 61, comma 17, del D.L. n. 112 del 2008 convertito nella legge 133 del 2008 Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica) 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento"; b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti". 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

613

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza". 5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca. 6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita'. 7. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. 7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201. 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province. 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento"; b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma". 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (30) 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati. 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

614

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (25) (30)

art. 67, comma 5, del D.L. n. 112 del 2008 convertito nella legge 133 del 2008, Art. 67 Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. ((A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza)). 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni . 4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento". 6. Le

somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata

del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368. art. 9, comma 2-bis del D.L. 78 del 2010 convertito nella legge 122 del 2010 come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 2013.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di

ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. (41) (44)

Art. 6 d.lgs 141 del 2011 Art. 6 Norme transitorie

615

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva

successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive

destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. ((. . . )) per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di

lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla

loro scadenza, fermo restando la valutabilita' della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico

fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del

personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

D.lgs 75/2017 Art. 23

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante

la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna

amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed

economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto

destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo

periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

112/2008 Art. 73 Part time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione";

b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite ((dalla seguente:)) "pregiudizio";

c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

((d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il

Ministro dell'economia e delle finanze")).

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b) (( . . . )) le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad

incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da

una sede all'altra dell'amministrazione stessa";

c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.

662/96 testo attuale

616

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita'

di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro

autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla

posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro

subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale

successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di

sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti

massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia

e delle finanze.

58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione

pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione

lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di

appartenenza. (12)

58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna

qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie

di bilancio. Un quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale

esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione

stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.

Ragioneria generale dello Stato circolare n. 12 del 2011, OGGETTO : Applicazione dell’art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio

2010, n.122, recante “Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività

economica”.

In relazione alle numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122, pervenute anche nelle vie

brevi, si forniscono, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i seguenti indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei

trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale dipendente

dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove richiamate.

1) Art.9, comma 1

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,

vengono chiesti chiarimenti sulla definizione di “trattamento economico complessivo” dei singoli dipendenti che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare “il trattamento ordinariamente

spettante per l’anno 2010”. Al riguardo si rappresenta che per entrambe le espressioni, sulla base di una lettura sistematica dell’articolo in esame, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale

(stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa

e variabile, indennità pensionabile , indennità operative , importo aggiuntivo pensionabile , ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati nel presente comma, sui quali di seguito verranno fornite

specifiche indicazioni. Infatti, le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che

non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio. (Per le indicazioni applicative di tale disposizione si

rinvia al successivo paragrafo 3).

617

Si rappresenta che il limite stabilito nel primo comma dell’articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo,

illustrate nei paragrafi successivi, finalizzate a garantire l’invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento. Tale invarianza dovrà riguardare anche il valore dei buoni pasto, la cui misura

non potrà essere incrementata nel medesimo triennio anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. C) del TUIR, i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per

importi superiori a Euro 5,29.

L’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio

successivo, va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in

condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della

dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il “percepito” 2010.

In sostanza, se per gli eventi indicati nella norma in esame – in modo peraltro non esaustivo – (maternità, malattia ecc.) il dipendente dovesse subire riduzioni retributive nel corso del 2010, dette

riduzioni saranno ininfluenti ai fini della determinazione del trattamento economico da corrispondere in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in quanto la definizione del tetto 2010 è determinata

come se tali riduzioni non fossero avvenute.

Vanno considerati alla stessa stregua delle assenze per maternità e malattia citate dalla norma, anche tutte quelle connesse agli istituti del congedo, dell’aspettativa, dei permessi non retribuiti ecc., a

qualsiasi titolo riconosciuti.

Non vanno, inoltre, considerate nel tetto 2010 le somme corrisposte per missioni nazionali o all’estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all’articolazione dell’orario di

lavoro (turnazioni); se analoghe prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni ecc.) saranno svolte negli anni successivi al 2010, esse verranno retribuite negli importi dovuti, anche se superiori a quelli

erogati nel 2010, trovando, peraltro, specifici limiti di crescita alla spesa consentita nell’ambito di altre disposizioni previste dalla medesima legge n.122/2010 (es.: per le missioni vedi art.6, comma 12;

per l’accessorio variabile vedi art.9, comma 2-bis). Analoghe considerazioni valgono per gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di specifici incarichi e, pertanto, i relativi importi non sono da

considerare nel tetto 2010. Se le stesse prestazioni verranno svolte anche negli anni successivi al 2010, andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che permane l’incarico.

Per quanto riguarda gli specifici incarichi conferiti nel triennio 2011-2013 (e che si indicano, in via esemplificativa, con riferimento ai diversi comparti: retribuzioni per posizioni organizzative, indennità

di coordinamento e di responsabile di ufficio etc.), si ritiene che tali incarichi possano essere remunerati nel triennio 2011-2013 anche se non sussistenti nel 2010.

Analogamente, la preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale (anche di livello generale) nel triennio 2011/2013 – cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile – può comportare il

riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010 fermi restando comunque i limiti stabiliti dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art.9, che trova applicazione anche in

caso di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D. lgs. n. 165/2001 e secondo cui fino al 31.12.2013 “… i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali,

anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando

la riduzione prevista nel presente comma”.

E’ da evidenziare, inoltre, che il tetto fissato dall’articolo 9 comma 1 non opera in relazione alla variazione nella distribuzione delle competenze tra gli uffici che, in attuazione di processi di

riorganizzazione previsti da disposizioni legislative e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis, influisca sulla misura della retribuzione di posizione di parte variabile correlata a ciascun

incarico dirigenziale.

Si precisa infine che, ai fini della corretta determinazione del trattamento “ordinariamente spettante” per l’anno 2010, non vanno considerati gli arretrati dovuti alla rideterminazione del trattamento

economico relativi ad anni precedenti ma percepiti in tale anno, diversamente vanno considerati gli arretrati percepiti negli anni successivi ma di competenza dell’anno 2010.

Con l’occasione si fa presente che sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all’interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010,

certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010.

2) Art.9, comma 2

La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5% per la parte

eccedente 90.000 euro annui lordi fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro annui lordi; le suddette riduzioni non operano ai fini previdenziali.

Ai fini della corretta applicazione della norma si fa presente quanto segue:

a) nel trattamento economico complessivo andranno ricomprese tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti di

appartenenza. Non andranno ricomprese, invece, le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art.14, comma 2, del D.L.gs n.165/2001, in quanto

oggetto di specifica riduzione del 10% ai sensi dello stesso comma 2;

b) le ritenute previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro saranno applicate sul trattamento economico interamente spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla

legge; lo stesso trattamento economico annuo lordo costituisce la base di calcolo anche per le riduzioni percentuali da applicare sulla parte eccedente gli importi stabiliti dalla norma;

618

c) considerata la formulazione della norma, che sancisce l’obbligo di riduzione a carico dei “trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti … previsti dai rispettivi ordinamenti ..” ai fini

della riduzione occorre fare riferimento al trattamento spettante in ragione d’anno.

La norma, riferendosi come già detto ai “trattamenti economici complessivi…previsti dai rispettivi ordinamenti”, fa riferimento a un criterio di competenza, in base al quale andranno considerate, ai fini

delle riduzioni in questione, anche le variazioni del trattamento economico intervenute in anni successivi rispetto all’anno di riferimento. Si ritiene, pertanto, che la data di elaborazione del CUD e di

effettuazione dei conguagli relativi all’anno precedente non potrà essere considerata come momento conclusivo dell’attività inerente alle riduzioni in esame, senza tenere conto delle variazioni

retributive che intervengano in periodi successivi. Infatti, una diversa soluzione improntata al criterio di cassa, pur presentando taluni vantaggi da un punto di vista applicativo, potrebbe condurre a

comportamenti elusivi della norma qualora si rinviassero ad anni successivi pagamenti dovuti nel triennio 2011-2013 nonché a potenziali contenziosi nell’ipotesi di rideterminazione di trattamenti

economici e di corresponsione di arretrati riferiti ad anni precedenti al 2011 e corrisposti nel triennio in questione. Si precisa altresì che, ai fini dell’applicazione del presente comma, è da considerarsi

di competenza dell’anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell’anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale

è, ad esempio, il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi

assegnati nell’anno precedente.

3) Art.9, comma 2-bis

Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche

di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla

base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l’art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n.

133/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il

valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1°

gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza,

la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare.

Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la

variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità.

E’ opportuno precisare che l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive

variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle

prestazioni effettivamente svolte.

Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento

fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici

stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari

rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il

beneficio della retroattività.

Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall’anno 2014.

Le amministrazioni nell’ambito del trattamento accessorio potranno utilizzare anche le risorse di cui all’art. 61, comma 17 del D.L. n.112/2008 convertito nella L. n.133/2008.

Le modifiche recate dal comma 2-bis comportano la revisione delle modalità di computo delle economie relative al personale cessato dall’anno 2010 e di quantificazione degli oneri per le assunzioni di

personale in sede di programmazione dei fabbisogni e di autorizzazione a nuove assunzioni a decorrere dall’anno 2011. In sostanza, sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni

andranno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio (per i dirigenti: retribuzione di posizione parte fissa e variabile e retribuzione di risultato).

Su tali aspetti si rinvia a successive, apposite istruzioni.

4) Art.9, comma 3

619

Viene prevista, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010, la disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei titolari di incarichi

di livello dirigenziale generale di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi. In relazione al dettato normativo, ove viene fatto riferimento alla fase della corresponsione

dei compensi quale momento rilevante ai fini della disapplicazione, ne consegue che a decorrere dal 31 maggio 2010 i predetti emolumenti non possono essere più erogati nei confronti del personale

in questione ancorché riferiti ad incarichi svolti in precedenza.

…omissis…

Ragioneria generale dello Stato circolare n. 30 del 2017,

OGGETTO: Armonizzazione delle modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico

accessorio.

La presente circolare fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle modalità di computo nei predetti fondi delle

risorse per Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) ed è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento

a quelle che rappresentano il fondo per il trattamento economico accessorio “al netto” delle citate progressioni economiche in pagamento al personale in servizio.

In particolare, pervengono a questo Dipartimento numerose istanze volte a chiarire le modalità di alimentazione dei predetti fondi rappresentati “al netto”, con riferimento alle PEO del personale

cessato in presenza di disposizioni di contenimento della spesa (articolo 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni).

In merito, occorre preliminarmente evidenziare che il citato comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013,

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del

D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale

disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 che ha, altresì, reso permanenti, a decorrere dall’anno 2015, i risparmi di spesa connessi

all’applicazione del medesimo articolo 9, comma 2-bis, senza prevedere ulteriori limiti. A decorrere dal 2016, è stato nuovamente introdotto un limite alla crescita dei fondi relativi al trattamento

accessorio con l’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

Infine, l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in proporzione alla

eventuale contrazione del personale in servizio), lasciando il solo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016).

Con particolare riferimento alle risorse per le PEO, le modalità di applicazione della normativa richiamata dalla presente circolare devono condurre a risultati identici in termini di determinazione

dell’ammontare delle risorse complessive disponibili per la contrattazione integrativa, indipendentemente dalle modalità di rappresentazione dei fondi “al netto” o “al lordo” delle suddette risorse.

A tal fine, le linee guida da adottare per l’armonizzazione delle modalità di computo delle PEO nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio, sono quelle riportate nel seguente schema

con riferimento agli esercizi in esso contenuti.

Istruzioni operative

Rappresentazione del Fondo

“al lordo” “al netto”

Modalità di applicazione del secondo periodo del comma 2bis, art. 9,

d.l. n. 78/2010 e dell’ articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015

(riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in

servizio)

L’importo del taglio da operare sul fondo rappresentato

“al lordo” è pari alla riduzione proporzionale applicata

all’ammontare complessivo del fondo medesimo

(comprensivo delle PEO in pagamento al personale in

servizio)

L’importo del taglio da operare

sul fondo rappresentato “al

netto” è pari alla somma della

riduzione proporzionale

applicata al fondo medesimo,

rappresentato “al netto”, e di

quella operata sull’ammontare

620

Per gli anni 2011-2014 (taglio permanente) e 2016 complessivo delle risorse per le

PEO in pagamento al personale

in servizio (poste fuori dal

fondo).

Modalità di valorizzazione nei Fondi delle risorse PEO che si liberano in

relazione alle cessazioni dal servizio del personale.

(le modalità di computo non sono state modificate dall’articolo 9,

comma 2-bis, del dl 78/2010 e successive modificazioni)

Le risorse delle PEO liberate dal personale cessato sono

già comprese nel fondo. L’amministrazione non deve

operare alcuna registrazione.

Le risorse delle PEO liberate dal

personale cessato, dai capitoli

stipendiali tornano ad essere

allocate all’interno del fondo

rappresentato “al netto”. Resta

fermo che l’ammontare

complessivo delle risorse per il

trattamento economico

accessorio non può superare il

limite previsto dalla normativa

vigente (calcolato sul fondo

rappresentato “al netto”)

maggiorato delle predette

risorse per le PEO liberate dal

personale cessato.

Modalità di computo nei Fondi delle risorse per le nuove PEO

contrattate

Le risorse per le PEO contrattate sono rese indisponibili

e continuano ad essere rappresentate all’interno del

fondo. Pertanto, l’amministrazione non deve operare

alcuna modifica del limite previsto dalla normativa

vigente.

Le risorse per le PEO contrattate

sono portate in detrazione del

fondo rappresentato “al netto”

e trasferite sui capitoli

stipendiali. Conseguentemente,

l’ammontare complessivo delle

risorse per il trattamento

economico accessorio non può

superare il limite previsto dalla

normativa vigente (calcolato sul

fondo rappresentato “al netto”)

ridotto dell’importo delle

predette risorse per le PEO

contrattate.

621

Le predette amministrazioni, al fine di armonizzazione le modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio, adeguano il

proprio Fondo alle istruzioni operative contenute nella presente circolare.

Il Ragioniere Generale dello Stato


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