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CITTÀ DI BAGHERIA Provincia di Palermo · VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs....

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CITTÀ DI BAGHERIA Provincia di Palermo COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 del Registro DATA: 02 nov. 2012 OGGETTO: Regolamento per l’applicazione all’imposta municipale propria (IMU) e approvazione aliquote IMU per l’anno 2012. L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di NOVEMBRE alle ore 10.30 , nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale n. 1083/Pres. del 27 ottobre 2012, ritualmente notificata a tutti i Consiglieri Comunali in aggiornamento della seduta di prosecuzione del 31 ott. 2012. Consiglieri assegnati al Comune n° 30 Consiglieri in carica n° 30 All’appello nominale risulta quanto segue: N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. 1 DI STEFANO GIACINTO X 16 VELLA DANIELE X 2 AIELLO PIETRO X 17 BARTOLONE ANGELO X 3 D'AMATO MICHELE X 18 GURRADO FRANCESCO X 4 DI STEFANO DOMENICO X 19 PRESTIGIACOMO ANTONIO X 4 GIAMMANCO ROSARIO X 20 TORNATORE EMANUELE X 6 LA CORTE ANTONINO X 21 D'AGATI GAETANO X 7 MINEO MASSIMO X 22 DI QUARTO PIETRO X 8 AMOROSO PAOLO X 23 PASSARELLO ANTONIO X 9 LO GALBO MAURIZIO X 24 PULEO ANGELO X 10 PRESTIGIACOMO DOMENICO X 25 CHIELLO ANTONIO X 11 SCADUTO ANTONINO X 26 SCIORTINO MARCO X 12 MAGGIORE ANTONINO X 27 PAGANO PIETRO X 13 MAGGIORE FILIPPO X 28 ARENA ANTONINO X 14 VIGILIA CATERINA X 29 RASPANTI GIACOMO X 15 LO CASCIO MARIA GRAZIA X 30 AMARI GIOVANNI X Consiglieri presenti n. 20 Consiglieri assenti n . 10 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Caterina Vigilia. Partecipa il vice segretario generale, dott.ssa Vincenza Guttuso. La seduta è PUBBLICA
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CITTÀ DI BAGHERIA Provincia di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 del Registro DATA: 02 nov. 2012

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione all’imposta municipale propria (IMU) e approvazione aliquote IMU per l’anno 2012.

L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di NOVEMBRE alle ore 10.30 , nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale n. 1083/Pres. del 27 ottobre 2012, ritualmente notificata a tutti i Consiglieri Comunali in aggiornamento della seduta di prosecuzione del 31 ott. 2012. Consiglieri assegnati al Comune n° 30 Consiglieri in carica n° 30 All’appello nominale risulta quanto segue:

N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.1 DI STEFANO GIACINTO X 16 VELLA DANIELE X2 AIELLO PIETRO X 17 BARTOLONE ANGELO X3 D'AMATO MICHELE X 18 GURRADO FRANCESCO X4 DI STEFANO DOMENICO X 19 PRESTIGIACOMO ANTONIO X4 GIAMMANCO ROSARIO X 20 TORNATORE EMANUELE X6 LA CORTE ANTONINO X 21 D'AGATI GAETANO X7 MINEO MASSIMO X 22 DI QUARTO PIETRO X8 AMOROSO PAOLO X 23 PASSARELLO ANTONIO X9 LO GALBO MAURIZIO X 24 PULEO ANGELO X10 PRESTIGIACOMO DOMENICO X 25 CHIELLO ANTONIO X11 SCADUTO ANTONINO X 26 SCIORTINO MARCO X12 MAGGIORE ANTONINO X 27 PAGANO PIETRO X13 MAGGIORE FILIPPO X 28 ARENA ANTONINO X14 VIGILIA CATERINA X 29 RASPANTI GIACOMO X15 LO CASCIO MARIA GRAZIA X 30 AMARI GIOVANNI X

Consiglieri presenti n. 20 Consiglieri assenti n . 10

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Caterina Vigilia.

Partecipa il vice segretario generale, dott.ssa Vincenza Guttuso.

La seduta è PUBBLICA

La Giunta Comunale presenta la seguente proposta di Deliberazione: VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come modificato dalla Legge 214/2011 e convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.; CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo; VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400; RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l’applicazione in via sperimentale dell’IMU, consentono ai Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta; PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l’ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%; CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, stabilendo che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,a condizione che non risultino locate,(art. 13,comma 10,del D. L. n. 201 del 2011); VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norma relative all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.; CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile; VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI Coefficiente moltiplicatore

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)

160

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80 Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto) 140

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)

160

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)

140

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)

60

Banche, assicurazioni (categoria D/5) 80 Terreni agricoli condotti direttamente 110 Altri terreni agricoli 130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata; RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere

applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%; OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%; CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale; RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie; ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato; OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo; EVIDENZIATO altresì che l’art. 13 in parola, al comma 11 dispone: “Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”; CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24; VISTA la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012; DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’imposta municipale propria; CONSIDERATO che l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 fissa al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; RAVVISATO che l’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i tributi locali; PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate che risultano piu’ prudenziali; RICHIAMATO l’articolo 13,comma 12-bis,terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 ( L. n. 214/2011 ) ,in base al quale per l’anno 2012 : - i comune iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote

di base secondo le stime del MEF; - l’accertamento del gettito IMU convenzionale ,così come le assegnazioni a titolo di Fondo

Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali,sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che,in ogni caso,l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni,a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti,rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; VISTA la Delibera n. 45 del 31/07/2012 con la quale l’Amministrazione ha dato indirizzo al Settore Economico –Finanziario di attivare ogni atto necessario all’incremento delle aliquote dei tributi

comunali per come consentito dalle norme vigenti al fine di elaborare il Bilancio di previsione anno 2012; VISTA la nota n. 57723 del 09/08/2012 con la quale il Dirigente del Settore Finanziario prima di procedere alla predisposizione degli atti per incrementare le aliquote dei tributi comunali ha richiesto la trasmissione di ogni atto adottato dai diversi Settori al fine del contenimento della spesa corrente e alla individuazione delle entrate derivanti da atti o provvedimenti amministrativi per consentire agli uffici finanziari di verificare al possibilità di limitare l’incremento delle aliquote di tutti i tributi comunali a quelli strettamente necessari per la copertura dei costi di gestione; PRESO ATTO che dai dati in possesso,al fine di reperire le risorse necessarie per la predisposizione del Bilancio 2012,si rende necessario prevedere l’incremento delle aliquote I.M.U nella misura massima prevista dalle norme vigenti; RITENUTO di individuare le aliquote IMU per l’anno 2012 secondo quanto riportato: Tipologia Aliquota per cento a) Abitazione principale e relative pertinenze

0,60

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993

0,20

c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)e unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

0.76

e) Immobili concessi a titolo gratuito(comodato) in line retta

1,06

f) Tutti gli altri immobili

1,06

VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”; RILEVATO che risulta ovvia l’abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, consentiva al Comune di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove disposizioni del D.L. 201/2011; VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all’I.C.I.; RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011; RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l’imposta comunale sugli immobili; CONSIDERATO ,altresì,che la competenza alla deliberazione delle aliquote relative ai tributi è di

competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.13 comma 6 del D. L. 06/12/2011 n. 201 convertito con Legge 22/12/2011 n. 214 ; EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate a l Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; CONSIDERATO in caso di inadempienza, l Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento dell’obbligo dell’invio: PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 74 del 22/10/2012 che ha deliberato le aliquote ed il regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012; Visto lo Statuto Comunale ; Visto il D.gs n. 267/2000 PROPONE Per quanto esposto in narrativa, a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale: 1) di determinare per l’esercizio 2012 ai fini dell’imposta municipale propria(IMU) le Aliquote IMU riepilogate nel prospetto che segue: Tipologia Aliquota per cento a) Abitazione principale e relative pertinenze

0,60

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993

0,20

c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)e unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

0.76

e) Immobili concessi a titolo gratuito(comodato) in line retta

1,06

f) Tutti gli altri immobili

1,06

2) di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 3) Effettuare,dopo l’approvazione del Consiglio Comunale ,idonea pubblicità volta a portare a conoscenza il Regolamento IMU e le aliquote determinate per l’anno 2012. 4)di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Il Sindaco f.to Dott. V.zo Lo Meo

PARERI TECNICI E CONTABILI

In merito alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Dirigente del Settore II

f.to (Dott.ssa V. Guttuso)

In merito alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Dirigente del Settore II f.to ( Dott.ssa V. Guttuso)

Data 22.ottobre 2012

Il CONSIGLIO COMUNALE

vista la sopracitata proposta di deliberazione relativa all’oggetto

DELIBERA Approvare facendola propria la superiore proposta Dare alla presente immediata esecutività

COMUNE DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

“I.M.U.”

I N D I C E Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree

Art. 3 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

Art. 4 – Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta

Art. 6 – Abitazione principale

Art. 7 – Riduzione d’imposta

Art. 8 – Esenzioni

Art. 9 – Base Imponibile

Art. 10 – Imposta riservata allo Stato

Art. 11 – Soggetti passivi

Art. 12 – Dichiarazioni

Art. 13 – Versamenti

Art. 14 – Accertamenti e liquidazioni dell’imposta

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 – Rimborsi

Art. 17 – Sanzioni ed interessi

Art. 18 – Contenzioso

Art. 19 – Norme di rinvio

Art. 20 – Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ,

nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all’IMU.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 D.L. 02/03/2012 n. 116 convertito, con modificazioni, il 26/04/2012 Legge n. 44, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Bagheria, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti: – fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,

considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;

– area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall’art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

– terreno agricolo:per terreno agricolo si intende quello iscritto in catasto ,provvisto di reddito dominicale ivi compreso il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C..

Art. 3 Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in

comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.

5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

6. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

7. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.

8. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

9. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. 2. Per la aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che: a) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; b) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l’area. 3. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità , tutti i seguenti elementi: a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b) l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso; c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504; d) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto; e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9.01.1963 n.9.

Art. 5 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con

deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento(Art. 1 comma 156,della legge 27 dicembre 2006 n. 296- Legge Finanziaria).

Art. 6

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

3. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali le seguenti casistiche: e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile

che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

– aliquota ridotta per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;

– detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d),e ed f); l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di riferimento, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale

6. E’ applicata l’aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

7. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che

l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 7

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

4. Il Comune può applicare agevolazioni ai fabbricati di interesse storico artistico, ai sensi dell’articolo 3, della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 8

Esenzioni 1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214; 3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 9 Base Imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); b-bis). 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013; e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/1, F/3 ed F/4 fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU. 5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventario ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbliga nei confronti dei soggetti obbligati. 6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992. 7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che

influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base all’art. 2 del presente regolamento.

Art. 10 Imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso art. 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria. 2. La quota statale non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Art. 11 Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero : a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 12 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta comunale sugli Immobili, in quanto compatibili. 3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 13 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Bagheria , corrispondente ad A546.

3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. 4. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta. 5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. 6. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

Art. 14 Accertamenti e liquidazioni dell’imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 16,53.

Art. 15

Riscossione coattiva 1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ; b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Art. 16 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro

il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

Art.17

Sanzioni ed interessi 1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme : a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni; b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 18 Contenzioso

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13

del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

e pertanto

Il Consiglio Comunale -Visto il documento istruttorio sopra riportato proposto dalla Giunta comunale nel quale

vengono determinate le aliquote IMU per l’esercizio 2012 così come riepilogate nella parte dispositiva e il Regolamento comunale per l’applicazione dell'Imposta MUnicipale propria (IMU) allegato ad esso formandone parte integrante e sostanziale;

-Accertato che in calce allo stesso il Dirigente competente, dott.ssa V. Guttuso ha

espresso i pareri tecnico e contabile favorevoli; -Preso atto del parere della II commissione consiliare espresso con nota prot. n. 33/II c.c.

del 25.10.2012 (all. 1); -Preso atto, altresì, che non è pervenuto il parere dela Circoscrizione di Aspra richiesto

con nota prot. n. 1056/Pres del 22.10.2012 (agli atti dell’Ente); -Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 25 ottobre 2012

(all.2); -Sentita la relazione del Sindaco (giusto verbale n. 78 del 31/10/2012); -Uditi gli interventi effettuati in deroga dai consiglieri comunali in merito all’argomento

come da trascrizione integrale da supporto digitale che si allega perché ne formi parte integrante e sostanziale (OMISSIS);

-Visti i n. 8 emendamenti depositati alla presidenza nel corso della discussione generale

sull’argomento in calce ai quali sono stati resi i prescritti pareri tecnico e contabile del Dirigente al ramo nonché del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente agli emendamenti nn. 7 e 8 (all. 3-10);

-Preso atto delle votazioni effettuate sui sopra menzionati 8 emendamenti;

-Visto lo Statuto comunale;

- Visto il D. Lg.vo n. 267/2000’O.A.EE.LL.

a seguito dell’esperita votazione conseguita per appello nominale dai n. 23 consiglieri presenti ammessi al voto accertata dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori Puleo Angelo, Arena Antonino e Di Stefano Giacinto nel modo seguente: consiglieri presenti ammessi al voto n. 23

FAVOREVOLI n. 10 consiglieri (Mineo, Scaduto, MaggioreA., Vigilia, Vella, Tornatore, Pagano, Arena, Raspanti e Amari);

CONTRARI n. 11 consiglieri (Di Stefano G., Aiello,Di Stefano D.,

Giammanco, La Corte, Amoroso, Lo Galbo, Prestigiacomo D., Maggiore F., Gurrado, Di Quarto, Puleo e Sciortino);

DELIBERA

Respingere la proposta deliberativa avente ad oggetto: “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) e approvazione aliquote IMU anno 2012” nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

CITTÀ DI BAGHERIA Provincia di Palermo

Verbale della Seduta

-Seduta Straordinaria del Consiglio comunale;

-Adunanza Pubblica;

-Partecipa il vice Segretario generale del Comune, dott.ssa Vincenza Guttuso;

-Presenti, per l’Amministrazione, gli assessori Francesco Cirafici e Pietro Tornatore;

-Si dà atto del numero dei presenti per cui si dichiara valida la seduta al termine dell’ex art. 49

dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale n. 16/63;

-Assistono, in qualità di scrutatori, i consiglieri :

-Puleo Angelo

-Arena Antonino

-Raspanti Giacomo

giusto verbale n.77 del 30/10/2012.

Entrano il Sindaco e l’assessore Miosi. Il consigliere Di Stefano Giacinto, sull’ordine dei lavori, lamenta l’assenza dell’assessore al bilancio ed in sua assenza il Sindaco. Chiede, altresì, di verificare, tramite la registrazione di mercoledì notte, l’orario di convocazione dell’odierna seduta, perché secondo quanto detto in aula doveva essere convocato per le ore 10.00 e non per le ore 10.30. Entra il consigliere Di Quarto Pietro (presenti VENTUNO). Il Presidente chiarisce quanto accaduto assumendosene tutte le responsabilità; quanto successo viene confermato, su invito del Presidente, dalla dott.ssa Guttuso Segretario F.F. della seduta odierna e di quella precedente. Il consigliere Di Stefano G. ipotizza l’illegittimità della seduta e chiede che vengano inviati gli atti all’assessorato. Il Sindaco chiede di potersi assentare perché chiamato ad un evento legato alla giornata odierna. In aula rimangono il vice sindaco, l’assessore Cirafici e l’assessore Miosi. Entrano i consiglieri Tornatore Emanuele e Prestigiacomo Domenico (presenti VENTITRE’) ore 10.45 Non essendo pervenuta ufficialmente nessuna richiesta di sospensione dei lavori, il Presidente intende procedere con la lettura del regolamento per la quale non è necessaria la presenza del Sindaco.

Consigliere Passarello Antonio (Democratici per Bagheria): - sull’ordine dei lavori - a nome del suo gruppo dichiara di essere disponibile continuare i lavori in quanto è presente il vice-sindaco Tornatore. Consigliere La Corte Antonino (P.d.L.): - sull’ordine dei lavori – chiede la presenza del Sindaco in aula, la relazione dell’Amministrazione sul punto in oggetto come condizione per andare avanti e se l’intervento di un consigliere può essere effettuato per tutti i punti all’ordine del giorno. Il Presidente dice che l’Amministrazione è presente e ricorda che il Sindaco è intervenuto all’inizio facendo un discorso unico che riguardava i due punti all’ordine del giorno: i regolamenti IMU ed IRPEF con i relativi aumenti delle aliquote. Indi dà la parola al vicesindaco. Vice-sindaco, Tornatore Pietro: sottolinea che la proposta dell’amministrazione è unica e riguarda una serie di punti, tra cui l’aliquota dell’IMU e l’aggiornamento dell’IRPEF. Pertanto gli sembra inutile, dopo che il Sindaco ha parlato per mezz’ora la scorsa volta, che si ripeta la stessa cosa. Consigliere Lo Galbo Maurizio (P.I.D.): - sull’ordine dei lavori – sottolinea l’importanza della presenza del Sindaco a maggior ragione che non presente l’assessore al bilancio. Sottolinea che la presenza del Sindaco è importante in ordine alle sue ultime dichiarazioni fatte agli organi di stampa. Chiede, inoltre, perché il Presidente non decide di sospendere i lavori, così come fatto altre volte. Consigliere Puleo Angelo (Civicamente): - sull’ordine dei lavori – fa una domanda e chiede che venga riportata integralmente unitamente alla risposta: “Buongiorno Presidente, grazie per la parola, un saluto alla Giunta ed ai consiglieri presenti in aula, al pubblico che ci segue dagli spalti e al pubblico che ci segue da casa. Piuttosto che parlare della presenza ed assenza del Sindaco, ho un altro quesito da proporre che penso sia parecchio importante, almeno lo è per me, quindi questo mi basta per fare questo intervento. Chiedo che, sia la mia domanda che l’eventuale risposta vengano messe integralmente a verbale. Avevo questa piccolo curiosità o dubbio. Volevo chiedere se la sospensione del Consiglio del 31ottobre o forse è meglio dire 1° novembre, dato che la sospensione è avvenuta intorno alle 02.00 di notte circa, che è stata sospesa e quindi riaggiornata ad oggi, pregiudica la validità degli impegni che questo Consiglio oggi prenderà. Nel senso che, siccome l’argomento di oggi , quello che resta è la lettura del regolamento IMU e l’eventuale aumento delle aliquote, volevo sapere se questo Consiglio, anche se si confronta, dibatte, sia sul regolamento sia sulle aliquote IMU, la delibera di questo Consiglio sarà valida oppure no? Perché sapevo che il termine perentorio era quello legato al 31 ottobre. Grazie Presidente”. Segretario Generale F.F., dott.ssa Vincenza Guttuso: “Volevo soltanto ribadire quanto già è stato detto su questo argomento. L’argomento è stato già oggetto di approfondimento da parte del Segretario Generale e quindi che la questione è stata trattata direttamente dal Segretario Generale la dott.ssa Ficano che ha espresso la posizione che, essendo la discussione aperta entro il 31 ottobre e che il Consiglio è in prosecuzione, la seduta è sempre da considerarsi quella del 31 ottobre. Questa è la posizione esplicitata e data dal Segretario generale, ripeto, già in altre sedi”. Escono i consiglieri Raspanti e Mineo (presenti VENTUNO). Esce il dirigente Costantino Di Salvo. Il Presidente, fermo restando che si manderanno tutti gli atti agli Enti Locali per i vari problemi che stamattina sono stati evidenziati, ricorda che nella seduta del 31, quando si è trattato il 2° punto all’ordine del giorno, c’era stato l’intervento del Sindaco e si stava leggendo il regolamento. Pertanto continua a leggerlo da dove si era interrotto e cioè all’art.3. Entra il consigliere Lo Cascio ed esce il consigliere Arena (VENTUNO) ore 11.08 Consigliere Di Stefano D.co (Bagheria Popolare): chiede, relativamente all’art.3 comma 1, se la delibera di giunta, di cui all’articolo, è stata deliberata entro il 31 marzo di ogni anno e pone una pregiudiziale. La Presidenza non accoglie la pregiudiziale ma sospende i lavori in attesa della risposta alle ore 11.15.

Alle 11.40, alla ripresa dei lavori , si verifica il numero legale per appello nominale e sono presenti i seguenti DICIOTTO consiglieri: Di Stefano G., Di Stefano D., Giammanco, La Corte, Mineo, Lo Galbo, Prestigiacomo D., Maggiore A., Vigilia, Lo Cascio, Vella, Gurrado, Tornatore, Di Quarto, Puleo, Sciortino, Pagano, Amari. Assenti i seguenti DODICI consiglieri: Aiello, D’Amato, Amoroso, Scaduto, Maggiore F., Bartolone, Prestigiacomo A., D’Agati, Chiello, Passarello, Arena, Raspanti. Vice sindaco, Tornatore Pietro: risponde in merito a quanto chiesto dal consigliere Di Stefano Domenico e riferisce che la data del 31 marzo è perentoria ma non lo è l’anno. Indi nel caso del non aggiornamento dei dati vale ancora quella del 2009. La seduta viene disturbata dal pubblico. Entra il consigliere Giammanco presenti DICIANNOVE. Consigliere La Corte Antonino (P.d.L.): in merito all’art.3 comma 1, che prevede la delibera di giunta da farsi entro il 31 marzo di ogni anno come da regolamento, chiede che vengano presentate in aula gli atti di conferma relativi alle delibere adottate dall’amministrazione su tale argomento e l’ultima che ha determinato questi valori. Si allontana il presidente Vigilia e viene sostituito dal consigliere Di Stefano Giacinto (presenti DICIOTTO). Consigliere Di Stefano Domenico (Bagheria Popolare): in aggiunta a quanto chiesto dal consigliere La Corte, crede che sia opportuno ascoltare il Segretario Generale perché non vorrebbe che la mancata adozione di questa delibera possa creare contenziosi con i contribuenti. Il Segretario Generale F.F., dott.ssa V. Guttuso: dichiara che, così come succede per tutte le tariffe che vengono adottate dai comuni, le tariffe si possono modificare di anno in anno e, se questo non avviene, rimangono quelle vigenti nell’anno precedente. Per quanto riguarda la dizione di ogni anno è perché entro il 31 marzo di ogni anno si può deliberare l’aumento di questo valore venale delle aree fabbricabili. Questo è quanto prevede al normativa. Il Presidente F.F. G. Di Stefano ritiene indispensabile completare la risposta e cioè se occorre adottare una delibera di conferma dei valori che rimangano invariati. Il Segretario Generale F.F., ribadendo che essendo una materia specialistica dell’urbanistica, si riserva di chiamare il Segretario Generale e il dirigente all’urbanistica per avere ragguagli in merito richiedendo il tempo necessario. Pertanto, alle ore 11.55, il Presidente f.f. sospende la seduta. Alle ore 12.45, alla ripresa dei lavori sono presenti i seguenti VENTI consiglieri: Vigilia, Amoroso, Vella, Maggiore A., Pagano, Amari, Scaduto, Arena, Raspanti, La Corte, Di Stefano G., Di Stefano D., Giammanco, Sciortino, Lo Galbo, Gurrado, Lo Cascio, Puleo, Prestigiacomo D., Tornatore. Assenti i seguenti DIECI consiglieri: Aiello, D’Amato, Mineo, Maggiore F., D’Agati, Chiello, Di Quarto, Passarello, Bartolone, Prestigiacomo A.. Per l’Amministrazione sono presenti il vice sindaco Tornatore Pietro e l’assessore Miosi Pietro. Il presidente Vigilia invita il Vice Sindaco a rispondere a quanto chiesto dell’aula. Vice Sindaco, P.Tornatore: per quanto riguarda la documentazione richiesta riferisce che bisogna pazientare. In merito a quanto chiesto, dopo essersi consultato con il segretario generale, dott.ssa D.Ficano, conferma che vige la norma valida per tutti i regolamenti e cioè che in assenza di una nuova regolamentazione vige l’ultima ed in questo caso quella del 2009. In merito all’altro quesito sul PRG, il dirigente ing. Mercadante e l’ing. Aiello hanno ritenuto non necessario fare alcuna modifica. Il Vice Sindaco viene interrotto dal consigliere Di Stefano Giacinto.

Il Presidente ribadendo quanto dichiarato dal Vicesindaco evidenzia che la tessa fa riferimento ad una normativa che non si evince. La domanda che il consigliere La Corte ha fatto è più dettagliata, vorrebbe capire con riferimenti normativi precisi, data la bocciatura del PRG, se il valore venale è lo stesso o è variato.

Segretario F.F. dott.ssa V.Guttuso:-(su richiesta del cons.Di Stefano G. l’intervento viene riportato integralmente) - “Volevo dare un contributo se può servire per continuare i lavori.La norma che prevede che in caso di non adeguamento della tariffa dell’anno in corso vige quella precedente è, precisamente, l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296 cioè a dire la finanziaria 2007 che prevede che, qualora, gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme…è la finanziaria nazionale, queste sono norme di finanza pubblica che valgono anche per la Sicilia…dette deliberazioni anche se approvate successivamente dall’inizio dell’esercizio, purchè entro i termini per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Quindi, diciamo che, se non c’è una modifica l’anno successivo, vigono sempre quelle dell’anno precedente. Questa è la finanziaria relativa al 2007”. Consigliere La Corte Antonino (P.d.L.): crede che, rispetto alla risposta dell’assessore Tornatore, si sia andato fuori tema, in relazione alle domande che egli ha fatto. Ribadisce che ha chiesto di capire se le delibere di giunta di approvazione delle tariffe relative al valore venale possono essere reiterate di anno in anno e, se così fosse, con opportuna delibera successiva. Aggiunge che, se non si riesce a dare una risposta a questa domanda e se il regolamento necessita di essere accompagnato da questa delibera, consiglia di aggiornare i lavori in modo che la giunta si determini. Evidenzia che non si può rischiare di approvare un regolamento che potrebbe essere impugnato. Indi rispetto a questo, invita il Presidente a farsi carico di adottare gli opportuni provvedimenti dato che la responsabilità è del Consiglio. Entra il consigliere Passarello (presenti VENTUNO) ore 13.00. Il Presidente, a garanzia del Consiglio, invita il dirigente dott.ssa Guttuso, nonché Segretario F.F., a rispondere in merito a quanto chiesto. Segretario F.F. dott.ssa V.Guttuso: “Per precisare rileggo quello che ho appena letto, l’ultimo comma: in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, che quindi è il termine previsto per l’approvazione del bilancio, le tariffe, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. La legge non prevede un atto per riconfermare le tariffe dell’anno precedente , vengono prorogate di anno in anno. Quindi se non viene fatto un ulteriore atto rimangono in vigore le ultime deliberate. Che poi ci sia la necessità o meno di cambiarle quello è un altro discorso però la legge prevede solo questo”. Consigliere Di Stefano D.co (Bagheria Popolare): chiede con veemenza la presenza dei dirigenti che sono super pagati e dovrebbero essere presenti ad ogni seduta con il risultato che il Consiglio non è mai nelle condizioni di avere un parere certo. Pretende la presenza di essi. Confusione fra il pubblico che manifesta energicamente. Il Presidente condivide quanto dichiarato dal consigliere Di Stefano D.co e sospende i lavori per la troppa confusione in aula (ore 13.05). Alle ore 13.11 convoca i capigruppo alla Presidenza. Alle ore 14.20, alla ripresa dei lavori sono presenti i seguenti VENTIDUE consiglieri: Vigilia, Maggiore A. Tornatore, Vella, Pagano, Passarello, Scaduto, Raspanti, Mineo, Arena, Sciortino, Amari, La Corte, Giammanco, Di Stefano D., Di Stefano G., Giammanco, Lo Cascio, Gurrado, Lo Galbo, Prestigiacomo D., Puleo. Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco e l’assessore Tornatore. Il Presidente, a chiarimento del comma 1 dell’art.3 e dopo un confronto con i capigruppo, concede la parola al Segretario F.F.. Segretario F.F. dott.ssa V.Guttuso: “Volevo riportare la discussione nell’ambito dell’approvazione del regolamento sull’IMU e riportare la discussione e la risposta su quanto prevede la normativa

in merito alle tariffe. Ribadisco quanto previsto dalla finanziaria del 2007 che dice che in mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno e, continuo dicendo, per quanto riguarda la seconda parte della problematica che non è una problematica che non può andare ad inficiare, in questo minuto, l’approvazione del regolamento. La problematica sollevata, e cioè se è in vigore la delibera 81 del 2010, se è valida o no, è una problematica che deve essere affrontata in altra sede, non mi va a pregiudiciare l’approvazione del punto 1 dell’art.3 del regolamento dell’IMU che prevede soltanto una procedura prevista dalla legge. Questa è la risposta che io posso dare”. Consigliere Di Stefano D.co: vuole sottolineare che qui non si sta parlando di tariffe ma del valore venale di commercio che si deve dare alle aree da tassare. Rilegge l’art.3 comma 1 del regolamento. E’ convinto della necessità di una delibera di giunta che determini il valore venale di commercio delle aree perché, diversamente, si rischia di intasare gli uffici con contenziosi che determinerebbero danno alle casse comunali. Segretario F.F. dott.ssa V.Guttuso: “Volevo precisare e ritorno al discorso di contestualizzare l’argomento, come ha appena finito di leggere il consigliere, io non sto dicendo, io in quanto dirigente che ha proposto l’atto, non sto dicendo secondo le tariffe previste dalla delibera 81, io sto dicendo secondo il valore previsto da apposita delibera di giunta. Volevo di nuovo ribadire che in questo minuto stiamo approvando un regolamento per l’IMU, non stiamo andando a definire il valore delle aree su cui applicare l’IMU. Nel momento in cui la giunta andrà o a mantenere questo o a modificare, l’ufficio tributi farà riferimento ad una delibera di giunta sul valore venale di quelle aree. Io non sto dicendo qui la delibera 81, io sto dicendo una delibera di giunta. Domani mattina può darsi che la giunta definisce se mantenere questo valore o no. Un altro anno, quando noi ancora non modificheremo il regolamento, la delibera di giunta potrà essere modificata, è la delibera di giunta dell’anno in corso.In questo momento non c’è alcun riferimento ad un atto vigente”. Consigliere Di Stefano D.co: fa un esempio di problematica in merito. Ribadisce, essendo la materia delicata, la necessità di avere in aula la presenza del dirigente settore urbanistica e di sentire il Segretario Generale. Il Presidente, avendo ascoltato il Segretario generale, non se la sente di sospendere i lavori fino a quando non arriva il dirigente perché la problematica è stata decontestualizzata, cioè il Segretario dichiara che si può andare avanti perché la problematica non va ad inficiare il regolamento. Consigliere Di Stefano G. (P.I.D.): legge il comma 2 dell’art.3 ed aggiunge che le zone omogenee sono indicate nel PRG che, allo stato attuale, è nullo. Invita il Sindaco, a questo punto, a dichiarare, con assunzione di responsabilità, che l’Amministrazione ha dimenticato di fare la delibera. Ed in questo caso si può anche cercare di capire come andare avanti. Dichiara che così fatto boccerà l’atto ma l’Amministrazione ha ancora una possibilità per rimediare fermando questo Consiglio comunale, chiamando il dirigente affinché dipani questo dubbio. Chiede di chiamare il Segretario generale perché non gli sta bene che le colpe ricadano sul Segretario F.F..

Il Presidente condivide il fatto che, nonostante non si vogliano votare le aliquote si vuole dare un regolamento alla città. Però si ritrova ad avere una posizione chiara espressa dal Segretario in cui dice al Consiglio che può andare avanti perché queste problematiche non inficiano il regolamento, dall’altra parte vuole capire se ci sono voci diverse. Consigliere Di Stefano G. (P.I.D.): “Presidente, dobbiamo essere chiari, se qua c’è qualcuno che vuole fare la prova di forza, noi siamo disponibili ad andarcene, facciamo cadere il numero legale, così qualcuno andrà a dire alla stampa che il dissesto finanziario è stato causato da quei consiglieri che se ne sono andati. Se c’è qualcuno che vuole fare questi giochini, che li facciano, io non sono disponibile; mi sento di essere una persona responsabile, voglio lavorare bene e voglio essere messo nelle condizioni di lavorare. Quindi fermiamoci e chiamiamo il Segretario Generale, il dirigente Mercadante perché ci sono in ballo tanti soldini che vanno sicuramente a gravare nelle tasche dei cittadini bagheresi. Dott.ssa Guttuso, lei oggi è in duplice funzione e per me, nella fattispecie, è incompatibile”. Dott.ssa Guttuso: vuole chiarire che da un punto di vista di legalità e legittimità, il fatto che è vice segretario e dirigente al settore II non è incompatibile. Consigliere Di Stefano G. (P.I.D.): “Si ma Lei mi sta dando un parere su una proposta fatta da Lei

e sottoposta al Consiglio comunale. Lei mi dice che è legittimo, io dico che è illegittimo, é come se deve valutare il suo stesso operato, non mi può dire che l’atto che ha proposto sia legittimo o no. Presidente io questo non lo consento e Lei è il mio garante in quest’aula”. Alle ore 14.37 entra il consigliere Maggiore Filippo (presenti VENTITRE’). Entra, altresì, l’assessore Cirafici. Sindaco: “Vediamo di portare un contributo di chiarezza e di serenità, se ci riusciamo, se c’è la volontà di farlo il regolamento. Abbiamo capito ,non v’è dubbio, che in periodi normali si applichino i valori che sono stati determinati gli anni precedenti e, nel caso in cui ciò non avvenisse, così come non è avvenuto, si fa riferimento ai valori dell’anno precedente come dice il regolamento, questo è fuori da ogni dubbio.Nel nostro caso, come giustamente qualche consigliere rileva, abbiamo avuto un Piano Regolatore modificato, pertanto, i valori che si applicavano potrebbero avere subito modificazioni. Quindi è giusto che, così come recita il regolamento al successivo punto, allo scopo di evitare questi contenziosi ci sia una delibera che dia contezza, faccia chiarezza ed elimini il contenzioso con i cittadini, ed aggiungo che la delibera si facesse ancor prima che questo regolamento arrivasse in Consiglio.dobbiamo essere sereni. Sarebbe stato opportuno e giusto, nell’interesse di tutti, dei contribuenti da un lato e del Comune dall’altro lato, anche al fine di evitare contenziosi,di parametrare secondo riferimenti obiettivi che fanno poi riferimento ai valori venali di libero mercato, una delibera che enunciasse questi valori, perché è giusto che sia così. Sarebbe stato opportuno avere già fatto questa delibera precedentemente ed oggi fare riferimento a questa opportuna ed indispensabile. Che cosa si potrebbe fare? Se posso dare un contributo costruttivo al prosieguo dei lavori.In sede di prima applicazione che è quella del regolamento attuale, si può fare riferimento ai valori quali questi sono stati considerati per il presente anno, sulla base dei quali…è una proposta, se vi piace, poi il Consiglio è sovrano, se non vi piace determinatevi di conseguenza…ho detto che se io ne fossi venuto a conoscenza, probabilmente, ci saremmo attivati per parametrare questi valori perché è nell’interesse di tutti farlo per evitare contenziosi. I contenziosi non portano a nulla perché sulla base di essi il Comune evita di incassare e i cittadini che vogliono pagare non lo possono fare. Io sto dicendo con molta serenità e con grande senso di responsabilità sarebbe stato quanto mai opportuno che ciò avvenisse, ciò non è avvenuto. Se ne vogliamo prendere atto e vogliamo trovare una soluzione, che ritengo sia la cosa più giusta in questo momento. Allora il fatto nuovo dell’avvenuto annullamento crea aleitorietà nei valori imponibili sui quali poi dovrà essere calcolata l’imposta, è fuori di dubbio questo, ovviamente, perché ci sono posizioni soggettivamente e giuridicamente modificate rispetto all’ordinarietà della situazione quale si sarebbe potuta verificare in costanza di un Piano Regolatore, certamente, questo non è stato fatto. E’ chiaro che sarà compito della Giunta farlo, avendone avuta oggi conoscenza, nel più breve tempo possibile. Questa assunzione e questo impegno io lo posso prendere per intero, e nei tempi più brevi compatibilmente con le necessità temporali per definire questi valori che poi non è molto complicato perché si tratta di determinare valori per zone omogenee sulla base dell’indice di edificabilità. Non è una cosa complicata, soltanto perché dobbiamo fare dei parametri unitari a metro quadrato per diverse tipologie. Quindi non è una cosa complicata è una cosa che si può fare in tempi molto brevi e, se vogliamo possiamo andare avanti lo stesso se lo ritenete, facendo riferimento a questo suggerimento che dicevo io, che in sede di prima applicazione si fa riferimento ai valori quali definiti l’anno scorso, per l’anno successivo si provvederà a determinare le aliquote”. Consigliere La Corte A. (P.d.L.): Ritiene, dopo le dichiarazioni del Sindaco che ha palesemente ammesso che c’è stata una dimenticanza, che bisogna fornire questo regolamento di opportuna delibera che va nella direzione di individuare i valori venali di queste aree perché alotrimenti si creerebbe un contenzioso non indifferente. Ricorda però al Sindaco, che dice ai microfoni “se c’è la volontà di approvare questo regolamento”, che il P.d.L. è rimasto in aula in maniera responsabile garantendo, insieme agli altri colleghi dell’opposizione, il numero legale al contrario di chi lo sostiene. Invita, pertanto, il Sindaco a riunirsi subito con la sua Giunta per fare questa delibera e poter continuare con l’approvazione del regolamento. Consigliere Puleo Angelo(Civicamente): cita delle date per fare dei distingui per capire come lavora la Giunta e come lavora il Consiglio comunale. Ricorda che i consiglieri avevano , già a febbraio, chiesto informazioni sul regolamento IMU. Tale documento è stato passato dagli uffici alla Giunta il 9 settembre per poi essere deliberato dalla stessa il 22 ottobre. Invece sottolinea come la seconda Commissione, deputata a dare un parere, lo esita in soli due giorni agli organi competenti. Conclude proponendo di trovare la soluzione per andare avanti.

Consigliere Di Stefano D. (Bagheria Popolare): ritiene che una sana e corretta programmazione avrebbe evitato tutte le problematiche sorte. Si rischia per le aree fabbricabili di far pagare i valori minimi e quindi avere minori introiti quando, invece, nella stessa delibera si chiede di aumentare le aliquote IMU al massimo. Fa propria la proposta del consigliere La Corte che invita il Sindaco a riunire la Giunta per adottare la delibera e poi ritornare in Consiglio comunale con la speranza di potere dotare la città di tale regolamento. Entra il cons. D’Agati (presenti VENTIQUATTRO) ore 14,55 Consigliere Di Stefano G. (P.I.D.): ricorda, a nome del suo gruppo, di essere contrario all’aumento delle aliquote ma non al regolamento. Per evitare che l’opposizione che, in questo momento, ha la maggioranza numerica in aula, possa bocciare la proposta comprensiva del regolamento propone di stralciare lo stesso dalla proposta in modo da poter continuare a valutare il regolamento con le opportune modifiche. Alle ore 15.25, il Presidente dispone una sospensione per poter consentire al Segretario F.F. di decidere sull’eventuale scorporo della delibera dal regolamento proposto dai consiglieri. Alle ore 16.00 si riprendono i lavori ed, alla verifica del numero legale per appello nominale, sono presenti i seguenti DICIASSETTE consiglieri: Di Stefano G., Di Stefano D., La Corte, Lo Galbo, Prestigiacomo D., Maggiore A., Maggiore F., Vigilia, Lo Cascio, Vella, Gurrado, Tornatore, Passarello, Puleo, Pagano, Arena, Amari. Sono assenti i seguenti TREDICI Aiello, Amoroso, Bartolone, Chiello, D’Agati e D’Amato, Di Quarto, Giammanco, Mineo, Prestigiacomo A., Raspanti, Scaduto, Sciortino. Il Presidente ricorda che la seduta si è sospesa in seguito alla richiesta di scorporare la delibera dal regolamento. D.ssa Vincenza Guttuso: “L’art.13 del decreto legge del 6/12/2011 n.201, così come modificato ultimamente dal decreto legge 174, prevede al comma12 bis, prima prevedeva il 30 settembre, ora con questo decreto di modifica prevede entro il 31 ottobre, quindi è obbligo tassativo, sulla base delle date aggiornate…i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo. Quindi la data per approvare sia il regolamento sia le aliquote è questa. Non possiamo, perciò, stralciare la parte del regolamento e quindi non consentire la non approvazione nella data di oggi perché altrimenti verremmo meno ad un obbligo di legge”. Esce il consigliere Lo Cascio (presenti SEDICI). Consigliere Di Stefano G. (P.I.D.): “Io non ho detto che non la vogliamo fare, ho chiesto di separarli e deliberarli oggi. Lei mi deve dire se è possibile separarli e deliberarli oggi. Fermo restando che quello che ha detto il consigliere La Corte, che ha posto la questione sulla famosa deliberazione di Giunta che il Sindaco dovrebbe fare, io continuo a sposarla ma è tutt’altra cosa di quello che abbiamo detto.Io voglio sapere:si può separare il regolamento dalla delibera? Ne facciamo due oggi, una l’aumento delle aliquote IMU, per la quale ho già dichiarato che sono contrario, e l’altra è il regolamento per dotare la città di Bagheria di un regolamento. O farla tutta assieme o farla in due delibere non penso che ci sia una legge che possa vietare di farlo”. D.ssa Vincenza Guttuso: ribadisce che così come è stato predisposto l’atto non può essere scorporato. Alle 16.27 entra il consigliere Mineo (presenti DICIASSETTE). Assessore Tornatore Pietro: dichiara che, dopo un chiarimento con il dirigente, il valore di mercato è parametrato all’indice di edificabilità. Quindi esso resta determinato in modo automatico sulla base dei valori in precedenza stabiliti nel 2010. Alle ore 16.30 entrano Amoroso e Raspanti (DICIANNOVE). Sindaco: “In Giunta abbiamo deliberato un unico atto che era una proposta che va al Consiglio ed era composta da due punti, il punto 1: di determinare per l’esercizio 2012 , ai fini

delle imposte principali IMU, le aliquote IMU; poi il 2° punto. Nulla vieta a questo Consiglio di pronunciarsi con due separate votazioni. Ritengo che, per l’esperienza che ho come voi, d ipotersi pronunciare con due votazioni separate. Quindi il Consiglio, per l’esperienza che pure io ho, può procedere con due votazioni separate, la prima che riguarda il punto uno, e il Consiglio si determina, e dopo la seconda votazione che riguarda il punto due. Io penso che non necessariamente due votazioni possono essere in linea, si può anche, rispetto ad una proposta,fare due votazioni separate. Questo è il mio intendimento e la mia proposta”. Consigliere La Corte A.no (P.d.L.): chiede che l’Amministrazione si pronunci sulla richiesta del P.d.L. condivisa anche da Bagheria Popolare e dal P.I.D. per quanto riguarda la delibera della Giunta sull’individuazione dei valori venali delle aree edificabili. Sembra quasi che questa Amministrazione voglia far cadere tutta la colpa del defoult del Comune al Consiglio comunale e questo concetto non può assolutamente passare . L’Amministrazione deve assumersi le colpe di questa dimenticanza e può ancora rimediare convocando la Giunta. Sindaco: “Abbiamo contattato telefonicamente il nostro tecnico comunale Ing. Aiello che essendo molto lontano non può venire. Ovviamente ci fa presente che l’imposta va calcolata sul valore di mercato. La precedente delibera determinava i valori per le diverse zone omogenee, C1, C2, C3, C4 parametrati all’indice di edificabilità. Quindi i valori quelli sono e quelli restano per i diversi terreni, indipendentemente dal Piano Regolatore, perché se un terreno è C1 col Piano Regolatore vigente, quello del 76, è già determinato in quella delibera, quindi si tratta di applicare quel valore a quel terreno. Se il valore è parametrato all’indice di edificabilità, stabilito quanto questo è, se è 1 o 2 o 3 si tratterà di moltiplicare l’indice unitario per il coefficiente di fabbricabilità…questo è quello che ci dice l’ufficio e questo è quello che vi ripeto”.

Rientra il consigliere Giammanco (presenti VENTI).

Il Presidente ricorda che questo dibattito, come ha dichiarato il Segretario, non può inficiare l’atto. Consigliere Di Stefano D.co (Bagheria Popolare): evidenzia che questo Consiglio sta facendo delle proposte per tutelare l’Amministrazione e per volere dotare il territorio bagherese di un regolamento che, se ben fatto, può evitare contenziosi all’Ente. Rammenta che è stata la Giunta che ha approvato un regolamento ed era prevista una delibera di Giunta al 31 marzo. Ribadisce la richiesta della modifica della delibera di aggiornamento dei valori e legge la definizione delle modalità di calcolo del valore venale delle aree edificabili. Rinnova l’invito a predisporre la delibera di giunta, il Consiglio comunale è disposto ad aspettare aggiornando i lavori alla settimana prossima. Il Presidente si dichiara disponibile ad aggiornare i lavori se è certo che, così facendo, i tempi di adozione dell’atto sono rispettati. Consigliere Di Stefano G. (P.I.D.): - sull’ordine dei lavori- “Mi meraviglio che si chieda al Sindaco di riunire la Giunta, ma perché il Sindaco ha ancora una Giunta?Se il Sindaco non ha più una giunta e c’è un’ulteriore difficoltà io sono sempre nelle condizioni di potermi immedesimare, l’importante che lo viene a dichiarare al microfono dicendo che è impossibilitato a fare una giunta perché in questo momento è incompleta, viste le vicissitudini di questi ultimi giorni, indi io ne prendo atto e ci sediamo assieme per vedere come superare il problema, l’importante è che il Sindaco con grande senso di responsabilità lo venga a dichiarare ai microfoni. Quindi faccio una pregiudiziale”. Il Presidente accoglie la pregiudiziale. Consigliere Vella Daniele (P.D.): dichiara che il suo gruppo, pur avendo qualche dubbio, sente il dovere di approdare al voto. Avendo parere tecnico favorevole, crede che si possa andare al voto perché non ci sono le condizioni per realizzare quanto chiesto dal cons.Di Stefano Giacinto. Chiede che venga messo a verbale quanto segue: “Voglio sapere qual è il parere tecnico di legittimità alla luce di tutte queste osservazioni sul regolamento. Se il parere è favorevole noi lo mettiamo ai voti e ci determiniamo”. Presidente: “Il parere è favorevole e lo è sempre stato, non è cambiato in corso d’opera. Il

Segretario FF. ci dà conforto su una parte, sull’altra parte non può. Siccome l’aula è responsabile fin dall’inizio deve continuare a prendersi la responsabilità. C’è una pregiudiziale e se passa, siamo nelle condizioni di chiudere il Consiglio comunale e non possiamo andare più in prosecuzione”. Confusione in aula. Si cerca di capire meglio la pregiudiziale. Il Presidente invita il consigliere Di Stefano Giacinto per un chiarimento. Consigliere Di Stefano G.: “Mi pare che già la pregiudiziale l’abbia posta il consigliere Di Stefano D. e la pongo pure io. La condizione perché noi possiamo andare avanti con questo regolamento onde evitare che facciamo un regolamento che non serve a nulla, perché per noi verrà inficiato dai cittadini, abbiamo chiesto che si riunisca la Giunta, noi ci fermiamo, fa questa famosa delibera di giunta riproponendo questi valori o quello che vuole fare fa, ma noi riteniamo che è un obbligo di legge. La proposta è questa. Ora però c’è un punto, per noi la pregiudiziale è che per potere andare avanti ci deve essere la delibera di giunta. Ora la mia proposta e il mio chiarimento è: il Sindaco, visto quello che dichiarava l’amico Passarello, è nelle condizioni di fare la delibera di giunta?Perché se lui dice di no, la pregiudiziale non ha modo di esistere”. Sindaco: “Dopo avere ascoltato il tecnico, come ho detto poc’anzi, mi ha chiarito che nella precedente delibera di giunta, i valori sono determinati in base agli indici di edificabilità. Pertanto questi restano fino a nuova deliberazione. Quindi dico che non c’è bisogno di fare alcuna delibera di giunta perché, avendo sentito il tecnico, essendo quei valori parametrati agli indici, conosciuta la destinazione urbanistica di quel terreno, l’applicazione e la determinazione del valore resta determinata in via automatica, moltiplicando i valori unitari per i diversi indici di edificabilità attribuiti dal Piano Regolatore vigente che è quello del 76. N on ho motivo di fare delibera di giunta dopo avere ascoltato il tecnico”. Consigliere Vella Daniele: “Siccome conoscevo la risposta del Sindaco, chiedo che la pregiudiziale non venga accolta perché abbiamo il Sindaco che si pronuncia,il Segretario Generale, che mi interessa in questa fase più del Sindaco, che se ne’assume le responsabilità, una proposta con parere di legittimità favorevole, tranne che mi si metta in discussione questo, ed io posso anche pensare che sia più grave non votare oggi l’IMU piuttosto che non mettere ai voti questo regolamento, posso farmi da consigliere anche questo regolamento. Indi, tranne che la giunta ritiri il regolamento, Presidente io chiedo che non si assuma la responsabilità di accogliere la pregiudiziale e vada avanti perché è una responsabilità che poi ricade su tutto il Consiglio comunale non mettere ai voti il regolamento.Andiamo avanti se ci sono i pareri di legittimità, non vedo il motivo di accogliere la pregiudiziale tranne che, lo ripeto e lo vorrei a verbale, qualcuno ritira la delibera o il parere di legittimità diventa negativo, a quel punto vale anche per noi il dubbio. Ma se c’è qualcuno che si assume la responsabilità di andare avanti non capisco perché non ce la dobbiamo assumere noi”. Presidente: “Chiarita la motivazione della pregiudiziale del consigliere Di Stefano, dopo l’intervento del consigliere Vella, ritornando di nuovo alla dichiarazione del Segretario che è accanto a me, se ho capito male può smentire, che mi dice che posso andare avanti perché questo ragionamento viene estrapolato dal regolamento, si va avanti. Pertanto alla fine i consiglieri comunali si devono esprimere, quindi il voto poi rispecchierà quelli che sono gli umori. Prima però dovevo capire il motivo della pregiudiziale, fino ad oggi il Segretario, qui accanto a me che mi dà pareri, mi dice che posso andare avanti perché il problema non si pone. L’art.3 del regolamento quindi…dott.ssa, me lo deve dire chiaro…allora, non si pone nel senso che io posso andare avanti? Questo atto è legittimo? Posso andare avanti?”. Dott.ssa Guttuso Vincenza: “Non si pone nei termini che il regolamento è fatto in maniera generale e non fa riferimento ad alcuna delibera di giunta precedente, fa soltanto riferimento alla delibera di giunta in senso generale, il regolamento prevede in maniera generale l’applicazione del tributo. Io l’ho detto e lo ripeto, non ho fatto nessun riferimento ad un atto specifico. Nel regolamento a cui do il parere tecnico positivo, vado a definire che i valori saranno presi in seguito ad una delibera di giunta, la quale delibera di giunta non è citata nel regolamento e quindi, come ho detto poco fa, la questione deve essere contestualizzata. In questo minuto il regolamento non fa sorgere problemi che sono stati qui portati avanti. Il regolamento parla soltanto di riferimento ad una delibera di giunta che va a definire i valori, quale sarà questa delibera di giunta, qual è questa delibera di giunta? Nel regolamento non viene citata”. Presidente: “E se io oggi non ho i valori, dottoressa, posso andare avanti? Cioè io lo posso votare?Posso votare ed andare avanti con questo regolamento?Dottoressa, quest’anno i valori

non sono stati determinati perché non è stata fatta nessuna delibera di giunta, quindi io posso andare avanti? Perché io sono un politico non un tecnico.”. Dott.ssa Guttuso Vincenza: “Per quanto riguarda il regolamento, per me,è tecnicamente legittimo”. Presidente: “La Presidenza accoglie la pregiudiziale e la mette ai voti. Consigliere Vella, questo è un atto legittimo tecnicamente in parte, l’altra parte no, non me la posso prendere la responsabilità. Io ho un atto tecnicamente legittimo ma i valori non mi sono stati determinati, non c’è nessuna delibera di giunta che mi determina i valori”. Consigliere Vella Daniele (P.D.): “Io voglio fare un poco di riflessione. Una domanda tecnica, dottoressa Guttuso: noi nella delibera di regolamento citiamo un numero di delibera di giunta o parliamo in generale e astratto?” Dott.ssa Guttuso Vincenza: “Come tutti i regolamenti, non si parla mai di un atto specifico ma si parla in generale ed astratto. Il regolamento avrà durata di diversi anni e gli atti deliberativi cambieranno di anno in anno.Quindi io faccio riferimento ad una ipotetica delibera di giunta”. Consigliere Vella Daniele (P.D.): “Che può esserci o non esserci, può essere modificata o rimanere uguale. Se la delibera di giunta non c’è, non è certo per errore del Consiglio comunale, sarà un errore della giunta; errore del Consiglio comunale sarebbe non votare il regolamento”. Presidente: “Però è previsto dalla legge che la delibera di giunta deve essere fatta!” Consigliere Vella Daniele (P.D.): “Vorrei un parere del Segretario su un ragionamento. Oggi noi abbiamo un obbligo, entro il 31 ottobre si deve votare il regolamento IMU, non è dato come obbligo di fare una delibera di giunta al Consiglio comunale perché non ne ha le competenze.La legge invece assegna alla giunta di deliberare ogni anno il valore venale etc, etc. Noi oggi, come Consiglio comunale, deliberiamo su un regolamento generale ed astratto che vale per quest’anno e per il prossimo. Quindi non citiamo nello specifico alcuna delibera di giunta. Quindi chiedo al Segretario comunale: questo Consiglio comunale può essere messo nelle condizioni o può essere vietato di votare il regolamento sia che venga bocciato o approvato?Se non ho capito male, a noi la legge ci obbliga ad approvare un regolamento IMU, un regolamento che deve valere nel tempo, generale ed astratto; tant’è che non ci obbligano ad approvare una delibera di giunta ma richiamiamo nel regolamento una delibera di giunta non con un numero ma nominalmente. Quindi questo Consiglio comunale deve essere messo, a mio parere, nelle condizioni di votare l’atto, se la giunta poi non ha fatto la delibera è un altro problema ma non può essere impedito al Consiglio comunale di pronunciarsi oggi perché altrimenti si fa un impedimento gravissimo e vorrei che fosse messo a verbale”. Presidente: “Consigliere Vella, se la dottoressa condivide quello che ha detto lei, deve preparare un emendamento tecnico così dà la possibilità a questo Consiglio comunale di andare avanti perché io voglio questo tipo di supporto…che si parla in maniera generica…dott.ssa Guttuso nel momento in cui io metto ai voti la pregiudiziale lei chiaramente mi dice che si parla di una delibera di giunta generica, nel momento in cui io non metto ai voti la pregiudiziale lei mi dice che la risposta me la può dare in parte. Adesso sono io che voglio un chiarimento. Ho accolto la pregiudiziale ma ancora non l’ho messa ai voti. Dott.ssa Guttuso, siccome dobbiamo andare avanti perché siamo stanchi di continuare sempre su questo punto e vorrei che queste cose venissero messe a verbale, vorrei capire, deve essere chiara, che tipo di responsabilità può avere questo Consiglio comunale nel momento in cu ha seri dubbi sull’art.3 con i relativi commi sulla questione dei valori venali, considerato che non esiste una delibera di giunta nel momento in cui è stato bocciato un Piano Regolatore e quindi non ci sono valori nell’anno 2012. Se io non ho responsabilità e lo dico a garanzia di tutta l’aula andiamo avanti ma se lei mi dice che solo in parte mi può dare la risposta, io non sono nelle condizioni di andare avanti”. Dottoressa Guttuso Vincenza: “L’ho detto chiaramente già diverse volte, che sia chiaro, ho sempre dato questa versione e continuo a dare questa versione. Il regolamento è un regolamento generale, non è un atto che fa riferimento ad un altro atto specifico. Io faccio riferimento, così come prevede la legge, ad una individuazione di valori venali di aree edificabili che devono essere quantificati di anno in anno dalla giunta ma nel regolamento non faccio alcun riferimento ad un atto specifico, il regolamento è perfettamente legittimo da un punto di vista tecnico e l’approvazione di questo regolamento non dà nessuna responsabilità se eventualmente non ci fossero gli atti citati. Questo è un discorso a parte. In questo minuto stiamo approvando un regolamento sull’ICI, stiamo approvando l’art.3…”. Presidente: “Quindi dottoressa se ci sono dei contenziosi questo Consiglio comunale non è responsabile? Allora, voglio che venga messo a verbale che, se ci sono dei contenziosi che

riguardano i dubbi che questo Consiglio comunale ha sollevato da stamattina ad oggi, questo Consiglio comunale non è responsabile dopo le dichiarazioni del dirigente. Quindi possiamo andare avanti. Questo Consiglio comunale non è responsabile. I danni non li paga il Consiglio comunale. Dottoressa il Consiglio comunale ha responsabilità? pagherebbe?” Entra il consigliere Aiello ed escono i consiglieri D’Agati e Lo Cascio (presenti DICIANNOVE).ore 17,09 Dott.ssa Guttuso: “Il Consiglio comunale sta approvando un regolamento IMU, non sta parlando di aliquote di aree edificabili, quindi la responsabilità in capo al Consiglio comunale è per l’approvazione del regolamento IMU”. Presidente: “Io credo che abbiamo tutte le garanzie per andare avanti, ci sono state date delle certezze. Abbiamo la certezza che non siamo responsabili di eventuali contenziosi”. Consigliere Di Stefano G.: “Forse per lei, a me non interessa la certezza personale sul mio voto, Presidente,a me interessa la certezza per i cittadini bagheresi. E allora, Presidente, le leggo questo articolo, che lei dice che non ci deve essere una giunta e non si fa riferimento a nessuna giunta o al numero di giunta. Mi pare che lei si sia appiattita sulle posizioni della dottoressa Guttuso e del Sindaco e allora dico: (legge) qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla giunta comunale…(la dottoressa Guttuso replica che è sempre generica)…ma ci deve essere una giunta precedente, una delibera di giunta che non c’è, lei prende riferimento dalla delibera di giunta 2010, siamo al 2012, Presidente siamo nel 2012. Presidente, questi tipi di atti così osceni li può votare lei”. Presidente: “Fermo restando che vado avanti solo esclusivamente se mi viene garantito che questo Consiglio non ha responsabilità”. Lo Galbo Maurizio (PID): - per richiamo al regolamento - “Volevo sottolineare come l’art.3 era abbastanza chiaro, anche il punto 1° dice che ogni anno al 31 marzo si deve fare questa delibera dei valori venali. Quindi se andiamo avanti bisogna chiarire, come ha detto il mio capogruppo, di chi sono le responsabilità future. Poi, volevo chiedere una cosa, visto e considerato che il Sindaco è qui presente e ci dice in maniera indiretta, perché non l’ha mai detto in maniera diretta in Consiglio, che Lui ha cercato questo dialogo con i consiglieri ma non l’ha mai trovato, ho letto anche alcuni articoli in cui parlava del predissesto finanziario, una cosa che non è fattibile, ma Lui ne parla per dare all’opinione pubblica una falsa verità. Invece, Sindaco, non capisco questo suo impuntarsi di non fare una Giunta, visto che lo può fare, perché non fa una giunta e leviamo dall’imbarazzo tutti quanti e se c’è qualcuno che poi in futuro dovrebbe pagare lo leviamo da queste responsabilità?”. Consigliere Di Stefano D.co (Bagheria Popolare): - per richiamo al regolamento – “Non capisco perché, dal momento che non è obbligatoria la delibera di giunta voi avete scritto nel regolamento che bisogna farla. Qualcuno mi deve spiegare perché se non è obbligatoria voi avete scritto che ci vuole la delibera di giunta. Poi, due: quando si dice aree fabbricabili valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, in comune che significa?Tre:se ora tutti i cittadini dal momento che non c’è la delibera di giunta che va a determinare i valori, arbitrariamente indicano un valore minimo e dichiarano un valore minimo, noi come li andiamo a contrastare che non abbiamo lo strumento che ha determinato il valore? I danni di un eventuale contenzioso…io vi ricordo che continuamente paghiamo debiti fuori bilancio di avvocati e spese legali, questi danni chi li deve pagare?L’ente? Non ci sto?Pertanto, di quando in quando, un Consiglio comunale di fronte a questo tipo di situazione deve andare ad esprimere un voto, allorquando, lo stesso Consiglio propone all’Amministrazione di modificare il punto al fine di evitare eventuali contenziosi. Io non capisco questo accanimento, siamo in discussione, il Consiglio fa delle proposte, non ci possiamo sentire dire dai cittadini: ma tu dormivi quando ai fatto questo atto? Ma tu dov’eri?Sognavi?Siccome siamo ancora nella fase di potere apportare delle correzioni, noi le vogliamo apportare”. Consigliere Arena A.no: - sull’ordine dei lavori – “Vorrei porre un quesito al Segretario e penso che questo possa levare dall’empasse questo Consiglio perché io sostengo fortemente che il regolamento si debba svincolare da questa fantomatica delibera di giunta perché va applicato nel 2012, 2013, 2015, però qua c’è qualcuno che invoca di convocare subito una giunta per far passare il giochetto mediatico, molto politico come messaggio che, essendo la giunta incompleta, c’è un ulteriore empasse. Quindi dico, dottoressa, purchè fossimo nelle condizioni di poter e voler convocare una giunta, quando il regolamento dice che i valori venali deliberati dalla giunta comunale entro il 31 marzo di ogni anno, convocarla ora che il 31 marzo è già trascorso da oltre sette mesi, che autorità avrebbe?Io pongo questo quesito e voglio la

risposta dal Segretario”. Dottoressa Guttuso Vincenza: “Consigliere, io penso che la risposta è al comma 2° dell’art.3 del regolamento (legge), quindi in qualunque minuto durante l’anno, oltre a quella che si fa a gennaio perché possono succedere delle modifiche all’interno dell’anno solare stesso e quindi casi particolari il Comune in qualunque momento può andare a modificare i valori venali”. Presidente: “Grazie consigliere Arena questo è un ulteriore motivo per potere andare avanti. Consigliere Amari Giovanni (L’Altra Bagheria): “Innanzitutto ringrazio il consigliere Arena che ha posto una domanda che, a mio modesto parere, ha dato un ulteriore contributo. Dott.ssa Guttuso, vorrei fosse messa a verbale questa Sua dichiarazione. Queste eventuali correzioni possono essere fatte sia prima del bilancio che successivamente al bilancio?” Dottoressa Guttuso Vincenza: “Anche dopo la data di approvazione del bilancio”.

A questo punto, il Presidente passa all’art.4 del regolamento che legge. Consigliere La Corte A.no (P.d.L.): “Faccio una domanda di carattere tecnico e quindi non so se ci vuole, come al solito, il dirigente per potere rispondere. Io non sono un tecnico però, chiaramente, laddove al comma 2 lettera b dell’art. 4 del proposto regolamento recita( omissis), ebbene noi sappiamo che lo strumento urbanistico, che era a disposizione del Comune di Bagheria, è stato reso nullo per cui si è ritornati allo strumento urbanistico del 76. Su questo strumento urbanistico mi pare che ci siano decine e decine di piani di lottizzazioni presentati su aree che nel vecchio Piano Regolatore erano aree agricole, ora sono ritornate ad essere nel vecchio Piano Regolatore zone c, zone b ecc. Ora, rispetto a questo, il contribuente come si dovrà comportare? E l’ufficio come dovrà comportarsi rispetto a questo problema?Come dovrà accertare questi terreni? Come agricoli perché erano così nel Piano Regolatore del 2002 o li dovrà accertare come terreni edificabili perché magari i proprietari sulla base del Piano Regolatore del 76 hanno presentato piani di lottizzazione e quindi l’applicazione di quello strumento urbanistico?Chiaramente mi aspetto che risponda o il dirigente al ramo o l’assessore”.

Presidente: spiega sinteticamente la domanda all’assessore ed invita il consigliere La Corte a fare la domanda diretta. Consigliere La Corte: “Intanto invito l’assessore a leggersi l’art.4 comma 2 lettera b (legge). Questo che cosa significa: se io, per esempio, ho un terreno che nel PRG del 2002 era agricolo, ora col PRG del 76 questo terreno da agricolo è passato a zona c, ebbene, se sempre io ho presentato un piano di lottizzazione su quel terreno, questo significa che quel terreno non si può considerare più terreno agricolo e che quindi io devo andare a pagare su quel terreno l’IMU sul valore venale?…ritorniamo al discorso di prima…ora, l’ufficio e l’amministrazione come intendono gestire questa questione ed, eventualmente, l’ufficio quale norma applicherà? Cioè quale riferimento applicherà, quello del PRG del 2002 o del 76? Ed il valore venale quale sarà, quello relativo al PRG del 2002 con quella famosa delibera del 2010?” Assessore Tornatore Pietro: “Attualmente il PRG del 2002 essendo stato annullato si deve dimenticare, l’unico strumento vigente attualmente è quello del 76”. Consigliere La Corte: “Però poco fa Lei ha detto un’altra cosa: che intanto noi per il valore venale… Presidente: “ Consigliere La Corte, in questo momento non stiamo parlando di Piano Regolatore e comunque il problema che pone Lei si pone solo se quell’area da terreno agricolo diventa edificabile ma in questo momento si sta parlando di attività…”. Consigliere La Corte: “Il contribuente che deve andare a calcolare l’IMU sulla base di quale riferimento la deve calcolare, come deve considerare quel terreno?…quello del 76…vorrei che lo dicesse l’assessore e l’ufficio”. Dott.ssa Vincenza Guttuso: “Volevo ricordare che la fattispecie in questione è soltanto se il contribuente vuole avere una riduzione della tassazione come area edificabile e farla valere come terreno agricolo se svolge un’attività di coltivatore diretto, la tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che, quindi se io ho già costruito non sono coltivatore diretto di quel terreno…non ha l’agevolazione e quindi deve farla per quell’area così com’è se è terreno edificabile, non potrà avere l’agevolazione per area agricola. E ripeto, facciamo riferimenti generali, non facciamo riferimento a nessun atto in particolare di valore, qua stiamo

dando i principi di applicazione, lo specifico verrà fatto con gli altri atti consequenziali”. Consigliere Di Stefano Giacinto PID: “ La mia domanda è sempre a cavallo dei due piani regolatori ed è molto semplice. Ad ogni piano regolatore ne consegue un piano di esproprio per le aree pubbliche; sono state avviate procedure di esproprio in riferimento al Piano Regolatore che poi è stato annullato. Con quella famosa delibera del 2010 sono state avviate procedure di esproprio nei confronti dei nostri concittadini per aree edificabili riferito al Piano Regolatore annullato del 2002. Con quella delibera del 2010 i famosi valori venali sono stati calcolati, anche queste aree soggetti ad espropri. Ora, nel momento in cui è decaduto quel piano regolatore e queste aree, possibilmente, non sono più sottoposte ad espropri e ritornano zone edificabili attraverso strumenti attuativi specifici quali piani di lottizzazioni o piani particolareggiati, quale valore venale dovrebbero attuare”. Assessore Tornatore Pietro: “ In urbanistica vige il principio delle pratiche definite: tutte quelle che hanno raggiunto i requisiti per avere l’edificabilità, bene! Chi non ci arriva, non ci arriva, chi ci arriva dopo ci arriva dopo”. Consigliere Di Stefano Giacinto PID: “Quindi, praticamente, lei sta dicendo che chi ha un terreno edificabile col piano regolatore del 76… Assessore Tornatore Pietro: “Chi riesce a fare la convenzione per esempio ha acquisito un diritto…”. Consigliere Di Stefano Giacinto PID: “Quindi pagherà come un terreno agricolo?” Assessore Tornatore Pietro: “Purtroppo si, se non riesce ad avere la convenzione …” Consigliere Di Stefano Giacinto PID: “Lo voglio messo a verbale Presidente”. Assessore Tornatore Pietro: “ Così è la legge”. Consigliere Di Stefano Giacinto PID: “Questa è la prima domanda. Seconda domanda, qua dice, all’art.4 punto 3, stiamo parlando delle arre fabbricabili coltivati da imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Considerato che oggi è il 2 novembre (legge art.4 punto 3) ma noi stiamo parlando dopo che la prima rata è stata pagata, quindi stiamo dicendo già a questo cittadino che non può usufruire di questa…per quest’anno non ne può usufruire…o no dottoressa, stante a quello che è scritto qua, quindi ci stiamo prendendo in giro, stiamo leggendo un articolo e questo coltivatore diretto non ne può usufruire…in italiano è scritto (rilegge il punto) e sappiamo tutti che la scadenza è stata il 20 giugno…16…quindi non ne possiamo usufruire, diciamolo alla città…cari coltivatori diretti per questo articolo voi… (viene interrotto dall’assessore Tornatore)…”. Presidente: “La domanda del consigliere Di Stefano cade a fagiolo, è adeguata, comprensibile ed a questa va data una risposta perché è chiaro che questo regolamento nasce oggi, oggi lo conosciamo noi, lo conosce la città, quindi il titolare del terreno che vuole usufruire di questi privilegi come fa a farlo considerato che una delle caratteristiche deve essere questa e cioè presentare la domanda entro la scadenza del versamento della prima rata, o lo può fare ancora adesso? Il regolamento lo stiamo conoscendo oggi e già la prima rata è scaduta”. Dott.ssa Guttuso Vincenza: “Il regolamento è stato preparato prima che scadesse la prima rata, è stato preparato da tanto tempo, la domanda ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, quindi di conseguenza noi avevamo previsto un regolamento in questo senso. Giustamente lei fa rilevare che c’è questa discrepanza che oggi quando viene in aula il regolamento quella scadenza è superata, su questo possiamo fare un emendamento tecnico dove diciamo che in prima applicazione si fa fede alla seconda rata di versamento”. Presidente: “Quindi direi di andare avanti e la dottoressa prepara questo emendamento”. Indi legge l’art.5. Consigliere Di Stefano G.: “Presidente, questa è la dimostrazione lampante della confusione in cui regna questa amministrazione comunale. dice espressamente che le aliquote che noi andremo ad approvare, anzi che la maggioranza andrà ad approvare (legge l’art.5)… non ho capito tutta sta premura di farlo oggi, abbiamo chiesto pure il parere del Segretario comunale…ma perché questa corsa?”. Dott.ssa Guttuso Vincenza: “Scusi consigliere, la legge parla di termini di approvazione del bilancio che scadono il 31 ottobre. Non parliamo dell’approvazione del nostro bilancio ma dei termini nazionali che vengono fissati dalla legge per l’approvazione del bilancio. Il Comune di Bagheria visto che alla data del 31 ottobre ancora non ha un bilancio da esercizio provvisorio passa a gestione provvisoria ma quando si parla di termini di approvazione di bilancio si fa riferimento a quello che prevede la norma e la norma attuale, a seguito di tutte le proroghe

perché prima è stato portata a giugno poi ad agosto e ora ad ottobre, i termini per l’approvazione del bilancio sono il 31 ottobre 2012 per quest’anno…(Il consigliere Di Stefano G. chiede se il Comune di Bagheria ha intenzione di approvare il bilancio)…scusi consigliere ho appena finito di dire che questa è la norma nazionale, non significa che il Comune di Bagheria deve approvare il bilancio entro il 31 ottobre perchè può approvarlo o non essere in grado di approvarlo, e il fatto di non approvarlo lo fa passare in gestione provvisoria”. Il Presidente passa all’art.6 e ne dà lettura.

Alle ore 17.53 il presidente Vigilia si allontana e viene sostituito dal consigliere Di Stefano G. (presenti DICIOTTO).

Consigliere Di Stefano D.co: “Allora concetto di abitazione principale, vorrei l’attenzione di tutta l’aula. Nel nostro territorio insistono tutta una serie di abitazioni composte da piano terra, primo piano e secondo piano catastalmente distinte in tre unità immobiliari però in realtà trattasi di un’unica abitazione. Se noi ci atteniamo a quello che è il concetto di abitazione principale dal momento che in catasto rappresentano tre unità rischiamo che per una vale il concetto di abitazione principale e per le altre rischiamo di farle pagare come seconda casa ma in realtà non è così. Io volevo che questo Consiglio comunale accolga un emendamento che tenga conto di questa situazione che insistono su questo territorio ed evitiamo che i cittadini che si trovano in questa situazione debbano pagare per quella che è l’abitazione principale come seconda casa perché in realtà la casa è unica e nel centro storico di Bagheria ci sono un sacco di queste unità immobiliari composte in questo modo. Quindi estendere le aliquote e le detrazioni per abitazione principali a queste abitazioni. Quindi invito tutto il Consiglio a prendere atto di questo emendamento ed eventualmente inserire tutto questo nel regolamento per evitare contenziosi con i cittadini e chiedo anche lumi al Segretario generale nonché al dirigente del Settore II”. Dott.ssa Guttuso Vincenza: “Preso atto che la problematica esiste da diverso tempo ed è stata sempre attenzionata dagli uffici ma è pure vero che le norme sull’accatastamento e le unità immobiliari sono norme statali e noi non possiamo in nessun modo derogare perché non abbiamo questa potestà perché la norma statale non la possiamo modificare noi però la legge ci consente di agire in un certo modo e ci consente di venire incontro ai cittadini così come già è stato fatto ed in maniera particolare il contribuente non può quindi applicare le agevolazioni per più di unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto all’allora accatastamento unitario. Se il contribuente procede ad accatastare quelle unità immobiliari 1°, 2° e 3° piano modifica l’accatastamento allora pagherà su tutto l’immobile l’aliquota come abitazione principale e avrà la detrazione come abitazione principale perché, le ripeto, la norma relativa all’accatastamento delle unità immobiliari non è una norma che noi come Comune possiamo derogare”. Consigliere Di Stefano D.co: “Qualcuno forse poco fa era distratto ma nell’esempio che ho riportato composto da un vano al piano terra, un vano al primo piano e un vano al secondo al piano; parecchie di queste unità sono ubicate all’interno del centro storico, a prescindere da quella che è la situazione catastale perché c’è gente che non ha neanche i soldi per potere andare al catasto per fare queste modifiche, possiamo accertare anche con i vigili urbani lo stato delle cose semplificando la vita dei nostri concittadini, Bagheria è piena di situazioni di questo tipo, li dobbiamo mettere all’interno del regolamento, inseriamo l’emendamento all’interno dell’art.6 e le andiamo a sanare queste situazioni, qua c’è gente che non ha i soldi neanche per mettere la pentola, cerchiamo di andare incontro a queste situazioni.Per favore non ci perdiamo nei meandri della burocrazia, cerchiamo di essere pratici, cerchiamo di prendere coscienza del nostro territorio. Quindi invito a predisporre un emendamento ed inserirlo all’interno dell’art.6 possibilmente mettiamo pure dei limiti però teniamoli pure in considerazione perché poi l’ufficio manda gli accertamenti ed il primo piano la considera seconda casa mentre è tutta una casa”. Rientra Caterina Vigilia che riassume la Presidenza (presenti DICIANNOVE). Consigliere Di Stefano Giacinto: “Paradossalmente mi ritrovo a riconsiderare favorevolmente un emendamento proposto o quantomeno prospettato dal consigliere Di Stefano andando in contro corrente con la mia professione, di questi casi ne abbiamo già regolarizzati parecchi. Allora alla dottoressa Guttuso devo ricordare una questione, oggi è molto semplice andare a

fare una variazione catastale per l’accorpamento di più unità immobiliari, però vede, secondo il principio delle norme di attuazione sia del vecchio PRG che del nuovo e da quello che mi è dato conoscere anche dal redigendo PRG, parlando un pò con i progettisti, si è potuto appurare che grosse modifiche alle norme di attuazione non ce ne sono. Allora qua il problema non è di andare a fare una semplice variazione catastale per fusione di unità immobiliari ma, paradossalmente, dovremmo chiedere al cittadino uno sforzo più oneroso della semplice variazione catastale perché dovrebbero fare un progettino che dovrebbe coinvolgere anche un tecnico abilitato e dovrebbe avere l’autorizzazione preventiva del Comune di Bagheria, quindi l’esborso di somme è ancora maggiore. Allora se può essere trovata una soluzione che può andare incontro alle esigenze dei cittadini senza che gli stessi dovranno sopportare ulteriori spese oltre a quello dell’aumento che ha proposto la giunta Lo Meo, io penso che sia una cosa ovvia, banale e secondo lo stato di disagio economico e sociale che viviamo, mi pare che sia una cosa opportuna che la politica deve ricercare e soprattutto deve avere la capacità di trovare la soluzione per poterlo fare anche se si dovesse operare un’azione fuorviante della norma stessa e della legge nazionale; dottoressa, e chi meglio di lei che è il tecnico del settore economico-finanziario, potrà aiutarci a redigere questo emendamento. Io sono sempre convinto che quando la politica vuole ricercare le soluzioni ha tutti gli strumenti per poterlo fare perché c’è un vecchio detto e oggi potrebbe essere più calzante che mai che dice che per gli amici la legge si interpreta per i nemici si applica; dando per scontato che qua i nostri amici sono i cittadini bagheresi dobbiamo avere la capacità di interpretare anche i limiti della legge stessa…”. Presidente: “Dott.ssa Guttuso, se abbiamo la possibilità di contemperare questa esigenza dei cittadini con il riferimento normativo, non sarebbe male. Chiaro è che lei ci deve fare capire come”. Dott.ssa Guttuso Vincenza: “Per andare dietro al consigliere che cita i proverbi io dico che il possibile l’abbiamo fatto , l’impossibile lo facciamo ma per i miracoli ci stiamo attrezzando, perché forse quello che mi chiede lei è un miracolo. Le do lettura della circolare applicativa dell’imposta da parte del Ministero, dalla lettura della norma che ha detto che c’è abitazione principale, emerge innanzitutto che: - abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, e siamo proprio nella fattispecie, in tal caso le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita, pertanto il contribuente può scegliere quali delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale con l’applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per queste previste, le altre invece vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tale tipologia di fabbricato. Il contribuente non può quindi applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento. La norma è chiarissima, in maniera precisa dice cosa dobbiamo fare, non ci dà nessuna possibilità di intervenire diversamente”. Consigliere Di Stefano D.co: “ Spesso coloro che fanno le leggi sono abituati a vivere in castelli e non hanno cognizione della realtà perché io sfido tutti voi ad accettare il fatto che le casette del centro storico con un vano a piano terra, un vano a primo piano ed un piano a secondo piano possono essere considerate tre unità immobiliari. Per me è inaccettabile. Il concetto di abitazione principale è quello in cui il contribuente dimora abitualmente, vive con la propria famiglia; chiaramente tre vani, quattro vani di casa non è che possono essere considerati tre unità immobiliari ed andiamo a penalizzare i cittadini?io invito ad inserire all’interno del regolamento questo tipo di agevolazione perché il nostro territorio è fatto di questi casi e poi eventualmente vediamo cosa succede. Monti sconosce queste realtà, conosce la realtà delle banche, non conosce le realtà della povera gente. Noi presentiamo l’emendamento, lo dobbiamo presentare adesso o lo possiamo presentare entro la chiusura dei lavori?”. Presidente: “Può cominciare a presentarlo, ancora abbiamo tempo perché come vede stiamo adottando il criterio di analizzare articolo per articolo, quindi ha tempo fino a quando finiamo la discussione perché siamo già in discussione generale ma articolo per articolo. Quindi ha tempo fino alla chiusura dell’art.20. faccia l’emendamento, se non va in contrasto con la legge possibilmente verrà accolto anche dall’aula”. Indi passa all’art.7 di cui dà lettura.

Consigliere Di Stefano G.: “Al primo comma recita che: - l’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto - poi dice un’altra frase: - non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria – ciò significa tutto e non significa niente. Allora questo regolamento deve tenere conto dello stato sociale ed economico in cui siamo, non significa che l’inagibilità o la fatiscenza di un immobile può essere superata che è la maggior parte dei casi ma in questo momento la gente ha appena la possibilità di sopravvivere si figuri se magari ha un altro immobile e non ha le condizioni economiche per poterlo rimettere in sesto e noi gli chiediamo pure di non potere usufruire della…allora io chiedo al dirigente di preparare anche l’ emendamento tecnico e cassare, non è che possiamo andare a richiedere lo stato patrimoniale se lui può fare o non fare, mi pare assurdo. Io penso che questo lo possiamo anche cassare, l’importante è che nel momento in cui lui va a fare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal momento in cui sarà dichiarato nuovamente agibile sarà opportuno da parte dell’ufficio applicare la tariffazione giusta”. Presidente: “Cerchiamo di capire, intanto, se è possibile da parte dell’ufficio”. Dott.ssa V.Guttuso: “Anche qui è la norma che ci dice in maniera chiara che la caratteristica di fatiscenza sopravvenuta nel fabbricato non è superabile con interventi di manutenzione, non è che siamo noi che lo stiamo definendo è la norma che ci dice che questa agevolazione relativamente al grado di fatiscenza dell’immobile deve essere prevista soltanto per quei casi in cui non è sanabile con atti di ristrutturazione, non siamo noi che lo definiamo…(risponde al consigliere Di Stefano G. che parla dall’aula)…la norma prevede che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico, noi siamo soltanto quelli che stiamo regolamentando il tributo su norme statali. La norma ci dice che noi possiamo dare questa agevolazione della riduzione del 50% su quest’immobile soltanto se è stato dichiarato inagibile e non si possono modificare con interventi di manutenzione straordinaria, non possiamo fare diversamente”. Consigliere La Corte A.no: “ Ho due domande da fare ed eventualmente due proposte che possono chiaramente venire in aiuto dei nostri concittadini per questa questione perché di fatto poi sul territorio comunale purtroppo, e negli ultimi anni questa situazione si è ulteriormente aggravata, di edifici inagibili, inabitati o quantomeno non utilizzati ve ne sono diversi. Per cui la prima domanda sulla quale per altro mi ha anticipato il consigliere Di Stefano G. che però volevo completare perché mi pare che la norma dica anche al punto 3 che agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione. Quindi che cosa significa? Che i comuni possono andare ad individuare al meglio, nell’interesse dei concittadini, quali sono gli elementi per andare ad identificare questi immobili inagibili, quindi in questo senso chiedo al dirigente se è possibile fare un emendamento tecnico che sia meno restrittivo di quello previsto nel regolamento che parla in maniera specifica di manutenzione ordinaria mentre la norma di carattere generale parla di manutenzione non parla di manutenzione ordinaria, questa è la prima domanda. Poi, un’altra cosa riguarda gli immobili non utilizzati; anche lì chiedo di prevedere, al punto 2 dell’art.7, che l’immobile…mi ripeto, ritornando al comma 1 dove si dice che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ora, rispetto a questa previsione, al comma 2 però non viene prevista la possibilità per il contribuente, attraverso una dichiarazione sostitutiva, di potere andare a dichiarare effettivamente la non utilizzazione dell’immobile per un certo periodo dell’anno o per tutto l’anno. Ecco, io chiedo di integrare…qua parla inagibilità e inabitabilità, non parla dello stato di fatto della non inutilizzazione dell’immobile…” Dott.ssa V.Guttuso: “Mi scusi, se l’immobile è inabitabile di fatto non si può utilizzare, questo è implicito nella norma”\. Consigliere La Corte A.no: “Vista questa complicazione nell’individuazione dei fabbricati inagibili ed inabitabili perché mi pare che sia complicato di fatto stabilire qual è l’immobile inagibile ed inabitabile. Vista questa considerazione e visto che c’è la possibilità di farlo con dichiarazione sostitutiva, attuiamo questa possibilità di dichiarazione di inagibilità e inabitabilità perché la norma di carattere generale non prevede la manutenzione ordinaria parla di manutenzione in generale, quindi se possiamo attenuiamo questa previsione. Se vuole rileggo la previsione normativa di carattere generale che dice: - agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato non superabili con interventi di manutenzione. - Non parla di manutenzione ordinaria o straordinaria, quindi noi possiamo lì intervenire e andare ad

individuare uno stato di fatiscenza molto più complesso, in maniera tale che, anche il concittadino che fa l’autocertificazione, domani non si debba trovare in una situazione di evasione se l’ufficio accerta diversamente. Per esempio, durante i lavori di manutenzione questo immobile come sarà considerato?”. Dott.ssa Guttuso: “Volevo precisare che, anzi, nel nostro regolamento abbiamo previsto anche per il periodo di manutenzione ordinaria…” (Interruzione dal pubblico che contesta) Consigliere La Corte A.no: “Chiedo scusa al pubblico, devo fare anche una considerazione di carattere politico …(interruzione)…purtroppo dicevo che l’amara considerazione la dobbiamo fare anche sul fatto che queste cose, questi aspetti particolari che riguardano anche la realtà non solo sociale del nostro territorio ma anche la caratteristica territoriale di esso, sono considerazioni ed aspetti che dovevano essere sollevati e portati all’attenzione di questo Consiglio comunale da chi amministra questo Comune, quindi dall’assessore al ramo, dal suo Sindaco, cosa che non è stata fatta, come in occasione, per esempio, del punto sulla proposta sull’aumento dell’IRPEF, questo assessorato, questa Amministrazione, non ha saputo proporre in maniera adeguata una proposta che andasse nella direzione degli scaglioni e quindi prevedesse eventualmente che chi guadagna di meno paga di meno. Questa, purtroppo, è una considerazione che dobbiamo fare, e se oggi ci troviamo qui, giustamente, a cercare di contemperare, a cercare di sostituirci a chi doveva fare questo lavoro e non l’ha fatto e, purtroppo, non è perché vogliamo mettere in croce il dirigente però c’è anche da dire, Presidente, a chi ci ascolta che è da stamani che noi chiediamo in quest’aula la presenza di tutti i dirigenti di questo Comune i quali non ci sono, l’unico dirigente che abbiamo, da questa mattina alle 9.00, è la dott.ssa Guttuso che continuiamo ad interessare su quelle che sono le questioni che stiamo discutendo e che sicuramente per mille motivi, su alcune questioni, non può essere puntuale perché non sono materie che la riguardano direttamente”. Presidente: “ Consigliere, la sua domanda è stata chiara, a questa chiaramente ha risposto il dirigente, non so se ha qualcosa da aggiungere nel merito oppure vuole magari prendere un po’ di tempo”. Consigliere La Corte A.no: “Sul discorso della manutenzione possiamo cercare di alleviare questa imposizione rispetto al discorso della manutenzione ordinaria oppure no? Visto che la norma parla della manutenzione in generale?” Dott.ssa Guttuso: “Mi scusi, ma avere aggiunto la manutenzione ordinaria a quella straordinaria è un’agevolazione perché l’articolo della legge dice: - inagibilità…non superabile con interventi di manutenzione - se noi limitavamo l’inagibilità, solo interventi straordinari, toglievamo la detrazione ad una fetta di fabbricati che erano inagibili…quindi noi abbiamo aggiunto manutenzione ordinaria e straordinaria al fine che anche agli immobili che necessitavano di una semplice manutenzione ordinaria, anche se consistente, l’agevolazione della riduzione dell’aliquota; è favorevole l’articolo rispetto alla norma, noi abbiamo voluto agevolare il cittadino”. Consigliere Vella Daniele: “Sempre una domanda ed un contributo. Il contributo per inserirmi nel discorso portato avanti dal consigliere Di Stefano G. e dal consigliere La Corte ce lo può dare il comma 2 dell’art.7(legge), quindi possiamo andare avanti su questa cosa, non c’è bisogno di nessun emendamento…che vuole dire consigliere La Corte il cittadino perché deve dichiarare il falso? …io credo che i cittadini dichiarano il vero non dichiarano il falso…ma comunque al punto 3 il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni, già è inserito, non c’è bisogno di emendare. Mentre, io mi ricordo a memoria che la passata giunta di centro-sinistra aveva inserito delle agevolazioni per l’ICI per i portatori di handicap del 30%, volevo sapere se sono state riportate nell’IMU o, altrimenti, come PD ci riserviamo di presentare un emendamento…(gli comunicano che non c’è)..allora noi presenteremo un emendamento a questo articolo 7 con una esenzione per i nuclei familiari in cui ci sono portatori di handicap pari a quella riportata per l’ICI del 30%”. Presidente: “Consigliere Vella la invito a scriverlo e a presentarlo prima della discussione generale”. Dott.ssa Guttuso: “Consigliere Vella mi scusi, l’agevolazione era per la TARSU non per l’ICI per la

quale c’era una maggiore detrazione”. Consigliere Di Stefano G.: “Per correttezza di quello che ho dichiarato devo integrare, siccome sto presentando l’emendamento onde evitare che qualcuno dica che ho presentato un emendamento diverso da quello che ho dichiarato, quando io ho detto che farò un emendamento che vada ad eliminare l’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto e poi dove dice, e questa è la parte da cassare, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Io debbo aggiungere che farò un altro emendamento al comma 2 dove dice, l’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, e qui c’è un problema presidente, con spese a carico del proprietario. Ritengo che l’entità ente locale si deve contraddistinguere per i servizi che dà al cittadino e allora queste spese a carico del proprietario che cosa vuol dire?Perché l’ufficio tecnico comunale quando deve uscire e va a fare un sopralluogo che cosa significa che lo dobbiamo fare pagare ai cittadini? Sindaco, e poi una cosa e mi rivolgo a Lei, e dopodiché sottopongo una riflessione. Noi ci stiamo accingendo a leggere questo regolamento e cercare di migliorarlo, chiedo al Sindaco visto che stiamo cercando di approvare un regolamento con delle correzione che secondo il parere dell’aula sono necessarie per potere dare un contributo e migliorarlo, al Sindaco io chiedo, un’altra cosa perché si sta cercando in quest’aula di instaurare una contrapposizione tra i vari consiglieri e il dirigente, e lunge da me di fare opposizione al dirigente che svolge il proprio ruolo, la contrapposizione è con il sindaco Lo Meo che amministra questo Comune, allora io voglio sapere, la sua sensibilità per apportare delle correzioni a questo regolamento qual è? Ha preso un regolamento, lo ha scaricato da un qualsiasi sito internet e lo propone in aula? Non vedo nessuna sensibilità nei confronti della gente da parte dell’amministrazione comunale. Allora io chiedo scusa al dirigente se diamo l’impressione di essere delle controparti, la mia controparte in quest’aula è Lei Sindaco”. Consigliere Di Stefano Dco: “Mi sento di fare un plauso alla dott.ssa Guttuso che è insieme a noi da stamattina a lavorare sul regolamento IMU così come, così come la sig.ra Zizzo a differenza di quelli che sono a casa. Legge il comma 3 dell’art.7. E’ contrario a dare incarichi esterni perché la verifica di inabitabilità deve essere fatta solo dal personale del Comune. pertanto propone di andare a cassare questo articolo. Il Presidente invita il consigliere Di Stefano D.co a preparare un emendamento prima della chiusura della discussione generale. Indi legge l’art.8 – Esenzioni. Alle 18.42 entra il consigliere Scaduto (presenti VENTI). Consigliere Di Stefano Dco: chiede al Segretario generale se il Consiglio ha possibilità di intervento sulle esenzioni rispetto a quelle previste dal D.L.vo.

Escono i consiglieri Lo Galbo, Gurrado e Prestigiacomo D. (presenti DICIASSETTE) ore 19.05 Segretario generale: Risponde che non c’è alcuna possibilità d’intervento. Consigliere Pagano Pietro: voleva capire quali sono gli immobili previsti alla lettera “i”. Il Presidente riferisce che il Segretario risponderà non appena avrà modo di approfondire. Indi legge l’art.9 – Base imponibile. Rientra l’assessore Miosi. Consigliere Di Stefano D.co: chiede se si può avere copia dell’atto deliberativo previsto al punto 4 dell’art.9 per capire meglio. Chiede inoltre copia dell’atto deliberativo di aggiornamento del valore venale del 1° gennaio. Rientrano i consiglieri Maggiore F. e Lo Galbo (presenti DICIANNOVE) ore 19.09

Il Presidente ricorda che questa domanda è stata già fatta da tutti durante i lavori e

dalla cui risposta ha voluto certezza che questo Consiglio comunale non ha alcuna responsabilità. Chiede conferma al dirigente.

Consigliere Di Stefano G.: Non concorda con quanto detto dal Presidente e chiede all’assessore, prima della risposta del dirigente, quale valore deve essere utilizzato per le aree fabbricabili per il 2012. L’Assessore Tornatore: dice che è sempre quello del 2010. Dott.ssa V.Guttuso: risponde che questo regolamento fa riferimento alla norma e parla in maniera generale e non si va a citare nessun atto in particolare ma possono essere adottati in qualunque momento. Consigliere Di Stefano G.: dal posto dissente totalmente da quanto detto dalla dott.ssa Guttuso. Dott.ssa V.Guttuso: sottolinea che è la legge che dice quanto lei stessa ha dichiarato. Consigliere Di Stefano D.co: ricorda che ha chiesto copia dell’atto deliberativo. Il Presidente risponde che non c’è. Consigliere Di Stefano D.co: chiede che questa risposta venga data dal Segretario. Segretario F.F. dott.ssa Guttuso: dice che non può sapere se c’è un atto deliberativo in particolare, c’è l’atto deliberativo in generale. Consigliere Di Stefano D.co:dice che non si può sapere ma si può verificare. Chiede alla dott.ssa Guttuso, inoltre, come risponderà al giudice della commissione tributaria se un domani sui ricorsi dei cittadini verrà fatta questa domanda. Non è il caso di verificare e farsi trovare preparati? Consigliere Vella Daniele: siccome pensava che questa pregiudiziale fosse stata superata voleva chiarire l’aspetto con la dott.ssa Guttuso. Il Consiglio è chiamato oggi ad approvare un regolamento generale ed astratto. Dopodiché, ritiene, che sarà un problema dell’ufficio applicare questo valore e pensa che se non si modifica l’aliquota si applica quella dell’anno precedente. Dott.ssa Guttuso: risponde che è questa la procedura. Consigliere La Corte A.no: Voleva un ulteriore chiarimento sul fatto che si potrebbe paventare un danno erariale per l’Ente in quanto la Giunta non può più deliberare l’aggiornamento delle aliquote perché gli è sembrato di capire che poteva essere deliberato entro la data di approvazione del bilancio che era il 31 ottobre. Consigliere Di Stefano G.: premesso che, superato lo scoglio di questa famosa delibera perché si prenderà come riferimento quella del 2010, evidenzia che c’è l’omissione di un’altra delibera che è quella appena citata dal consigliere Di Stefano D.co. Inoltre chiede come si dovranno comportare i cittadini per le aree sottoposte ad esproprio o espropriate o con procedura di avvio. Alle ore 19.30 rientra il consigliere Puleo (presenti VENTI). Il Presidente chiede alla dott.ssa Guttuso se per queste aree specifiche può essere determinato il valore venale dalla Giunta anche dopo. Dott.ssa Guttuso risponde rileggendo l’art.3 comma 2 e prosegue dicendo che questi valori rimangono in vigore fino a quando non vengono modificati. Mentre al consigliere Pagano risponde leggendo l’art.87 comma citato nella legge. Consigliere Pagano Pietro: chiede chiarimenti in merito all’esenzione sugli enti di culto.. La dott.ssa Guttuso risponde che sono esentati solo quelli a fini di culto. Consigliere Di Stefano G.: fa una domanda tecnica al dirigente Guttuso e cioè in base a quali valori ha considerato le aree sottoposte ad espropri o con la procedura avviata. In base a quali criteri ha utilizzato la dott.ssa Guttuso desidera che la stessa possa ribadire che il variare delle sue previsioni possa far si che il bilancio possa essere chiuso, predisposto e andare in pareggio. Dott.ssa Guttuso: risponde precisando che, così come in altri enti, sono state fatte delle simulazioni consentite per legge. In merito al pareggio di bilancio dice che si sta tentando di tutto con una serie di atti. Si allontana il Sindaco Il Presidente legge art.10, art.11, art.12 e art.13 Riferisce che al comma 3 dell’art.12 è, stato presentato un emendamento tecnico.

Alle ore 19.42 esce il consigliere Passarello (presenti DICIANNOVE). Consigliere Di Stefano D.co: chiede perché in questo regolamento sono previste solo due rate di versamento quando invece ne è prevista una terza per la prima casa. Chiede che risponda il

vicesindaco. Esce il consigliere Maggiore F. (presenti DICIOTTO) ore 19.50. Vice sindaco, Tornatore Pietro: si trova d’accordo con il consigliere Di Stefano. Consigliere La Corte A.no: in merito alla possibilità della terza rata, aggiunge che gli sembra opportuno, anche con un emendamento tecnico, colmare questa mancanza. Mentre gli sembra azzardata la previsione di pagare in un’unica soluzione perché le aliquote potrebbero essere modificate. Consigliere Di Stefano G.: polemizza con l’attività della giunta. Chiede se è possibile inserire una quarta rata per la prima abitazione ed una terza per la seconda casa visto che ne è stata data facoltà ai comuni. La dott.ssa Guttuso risponde con un’unica risposta a tutte le domande. La legge ha previsto di pagare in tre soluzioni solo per il 2012, ragione per cui non è prevista nel regolamento. Il pagamento in un’unica soluzione è una facoltà del contribuente non un obbligo. Consigliere Di Stefano D.co: fa una raccomandazione agli uffici affinché attenzionino il fatto che è stata pagata la terza rata, prevista dalla legge, per evitare che un domani venga considerata come pagata in ritardo. Il Presidente legge art.14 e art.15. Si allontana il presidente Vigilia e sostituisce il vice presidente Scaduto (presenti DICIASSETTE).ore 20,11

Consigliere Di Stefano D.co: vuole capire quanto ci costa un avviso di accertamento. Dott.ssa Guttuso: risponde che l’avviso di accertamento costa euro 4.50. Aggiunge che non si può esentare dal tributo alcune persone. Consigliere Di Stefano G.: dissente da quanto detto dalla dott.ssa Guttuso perché euro 4.50 sono tanti se il tributo da pagare è sedici euro. Poi chiede, laddove il Comune ha canoni di locazione presso terzi, se questi hanno pagato regolarmente le imposte, è quella l’evasione fiscale da verificare.

Rientra il presidente Vigilia che riassume, (presenti DICIOTTO) ore 20.22. Indi legge l’art.16. Consigliere Di Stefano D.co: legge la prima parte del comma 1 dell’art.16 e fa tre domande: la prima, se ci sono istanze di rimborso in giacenza; la seconda se nel bilancio di previsione 2012 sono state previste somme per i rimborsi ai contribuenti; la terza, come si procederà a rimborsare questi cittadini entro 180 giorni del 2013.

Alle ore 20.26 rientrano i consiglieri Maggiore F. e Prestigiacomo D.co (presenti VENTI). Dott.ssa Guttuso: comunica che in merito alle istanze di rimborso gli uffici hanno già predisposto con determina di liquidazione per rimborsi fino al 2011. Per il 2012 lo stanziamento previsto è di 35.000,00 euro. Alle ore 20.28 rientra il consigliere Lo Cascio (presenti VENTUNO). A questo punto il Presidente legge gli art.17, 18, 19 e 20 del regolamento. Indi finita le lettura e la discussione sul regolamento si passa alla fase degli emendamenti. Si allontana il Segretario Generale F.F. e disimpegna le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Prestigiacomo D.co. Entrano i consiglieri Gurrado e Di Quarto (presenti VENTITRE’) ore 20.30 Il Presidente legge l’emendamento tecnico n.1 (all.3) presentato in aula dal dirigente tecnico finanziario dott.ssa V.Guttuso.

Rientra il Segretario generale F.F. Il Consigliere Scaduto chiede che la votazione avvenga per appello nominale. Il Presidente, perciò, mette ai voti la superiore proposta che passa a maggioranza e con

l’astensione dei consiglieri Aiello, Amoroso e La Corte. Indi, con l’assistenza degli scrutatori Puleo, Arena e Raspanti, pone in votazione, per appello nominale su richiesta del consigliere Scaduto, l’emendamento tecnico n.1 (all.3) sopramenzionato. Accertato il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n.23 Votano a favore n.23 consiglieri dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il sopra citato emendamento nel testo seguente: “All’art.4 comma 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale IMU deve aggiungersi – Per l’anno 2012 la domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 2^ rata al funzionario responsabile della gestione del tributo”. Si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell’emendamento n.2 presentato dalla dott.ssa Guttuso che alla presente si allega (all.4). Eseguita la votazione si accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n.23 Votano a favore n.23 consiglieri Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’emendamento tecnico n.2 nel testo seguente: “All’art.12 comma 3 del regolamento IMU la dicitura “Entro il 30 settembre 2012” deve essere sostituita con la dicitura “Entro il 30 novembre 2012”. Si passa alla trattazione dell’emendamento n.3 di cui dà lettura (all.5) presentato dai consiglieri La Corte ed altri sette. Il Presidente dopo la lettura dell’emendamento sospende i lavori in attesa che venga apposto il parere tecnico sull’emendamento. Due minuti dopo si riprendono i lavori. Consigliere Di Stefano D.: il quale ritiene utile chiarire il senso dell’emendamento presentato. Indi si pone a votazione l’emendamento n.3. Eseguita la votazione si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.23 Votano a favore n.23 consiglieri Il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’emendamento n.3 nel testo seguente: “cassare all’art.7, comma 3 della proposta del regolamento IMU la parte finale che così recita : “…omissis…ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati”. Si passa alla trattazione dell’emendamento n.4 a firma dei consiglieri Di Stefano D.ed altri quattro (all.6) che riporta in calce parere tecnico contrario di cui il Presidente dà lettura. Esce il consigliere Raspanti (presenti VENTIDUE) ore 20.40. Il consigliere Di Stefano D.co illustra l’emendamento di cui è primo firmatario. Si passa alla votazione ed il Presidente provvede a sostituire il consigliere Raspanti scrutatore con il consigliere Di Stefano G. Eseguita la votazione si accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n.22 Votano a favore n.14 consiglieri

Si astengono n.08 consiglieri (Amoroso, Aiello, La Corte, Arena, Mineo, Amari, Scaduto, Vigilia)

Il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza di voti, approva l’emendamento n.4 nel testo seguente: “inserire all’art.6 del regolamento IMU quanto segue: “sono altresì considerate come unica abitazione e pertanto assimilate alle abitazioni principali le unità distribuite su più piani fino ad un massimo di cinque vani anche se catastalmente risultanti più unità immobiliari”.

Rientra il cons. Raspanti (presenti VENTITRE) ore 20,50 Si passa alla trattazione dell’emendamento n. 5 (all. 7) prodotto dal consigliere Di Stefano Giacinto ed altri sei che riporta il parere tecnico e contabile non favorevole,Il Presidente dà lettura del primo comma dell’emendamento nonché l’art. 7 del regolamento. Si mette in votazione e si accerta il seguente risultato: Cons. pres e votanti n.23 Votano a favore n.10 conss((Prestigiacomo D, Maggiore F., Di Stefano D., Di Stefano G., Gurrado, Lo Galbo, lo Cascio, Di Quarto, Giammanco) Votano contro n. 04 (Mineo, Amari, raspanti,Scaduto)

Si astengono n.09 conss( La Corte, Aiello, Amoroso, Pagano, Vella, Tornatore, Maggiore A,Arena, Vigilia)

Il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale a maggioranza di voti contrari ha respinto il primo comma dell ‘emendamento n. 5 nel testo seguente:”All’art.7-Riduzione d’imposta- al comma 1 cassare “non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria” Si passa alla votazione del 2° comma dell’emendamento n. 5 di cui il Presidente dà lettura (All.7) Eseguita la votazione il Presidente accerta il seguente risultato: Cons. presenti e votanti n. 23 Votano a favore n.10 conss (Prestigiacomo D, Maggiore F., Di Stefano D., Di Stefano G., Gurrado, Lo Galbo, lo Cascio, Di Quarto, Giammanco) Votano contro n. 4 consiglieri( Mineo, Amari, Raspanti, Scaduto) Si Astengono n. 9 consiglieri (La Corte, Aiello, Amoroso,Pagano, Cella, Tornatore, Maggiore A. Arena, Vigilia) Il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale a maggioranza di voti ha respinto il 2° comma dell’emendamento n. 5 nel testo seguente:”Al secondo comma dell’art. 7 cassare- con spese a carico del proprietario- Il Presidente sospende la seduta per qualche minuto cosi da permettere l’apposizione dei pareri tecnico e contabile.ore 21,00. Alla ripresa dei lavori, alle ore 21,10 il Presidente passa alla lettura dell’emendamento n. 6 (All 8) presentato dal cons. Vella ed altri 10 consiglieri che ha parere tecnico e contabile non favorevole. Entra il cons. Sciortino (Presenti VENTIQUATTRO) ore 21,10 Eseguita la votazione il Presidente accerta il seguente risultato: Cons presenti e votanti n. 24 Votano a favore n. 19 conss. Si astengono n. 5 conss(la Corte, Aiello, Amoroso, Scaduto, Vigilia) Il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale a maggioranza di voti ha approvato l’emendamento n. 6 nel testo seguente:” All’art. 7 aggiungere il comma 5 che così recita:-Prevedere una riduzione del 20% dell’IMU sull’abitazione principale per i proprietari portatori di handicap ai sensi della legge 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente con invalidità della medesima specie- Il Presidente, pertanto, passa alla lettura della parte propositiva della delibera,oggetto dell’odierno esame informando l’aula che in merito al punto n. 1 vi è un emendamento a firma di Pagano ed altri tre consiglieri su cui è stato espresso parere tecnico e contabile non favorevole. (All. 9)

Aperta la discussione il cons. Vella illustra l’emendamento spiegando che si propone la riduzione delle aliquote per dare un segnale alla città. Si allontana il Presidente ed assume il vice presidente cons. Scaduto (Presenti VENTITRE) ore 21,15 Interviene il cons. La Corte per dichiararsi, motivando, contrario all’emendamento proposto. Escono i conss. Amoroso e Prestigiacomo Domenico (Presenti VENTUNO) ore 21,17 Cons. Di Stefano Domenico sottolinea che il tentativo del P.D.è inutile visto che ha votato l’atto in giunta con 2 suoi assessori per cui apprezza il ravvedimento ma è tardivo. Cons. Puleo pone tre domande al dirigente bilancio che risponde. A seguito delle risposte ricevute il cons. Puleo anticipa che voterà contrario alle aliquote proposte e si asterrà alla votazione dell’emendamento Rientrano i conss. Amoroso e Prestigiacomo D (Presenti VENTITRE) ore 21,36 Cons. Di Stefano G. evidenzia che il Sindaco ha grandi demeriti per avere lasciato scoperto il ruolo di assessore al bilancio per parecchi mesi e chiede che fine ha fatto la delibera di risanamento . Rientra il Presidente Vigilia e riassume (Presenti VENTIQUATTRO) ore 21,40 Entra il Presidente del collegio dei revisori dott. Passarello Annuncia il voto sfavorevole all’emendamento che vuole solo tassare ulteriormente i cittadini ed alla proposta di delibera nella sua totalità. Alle ore 21,48 si sospende la seduta per qualche minuto in attesa del parere del Collegio dei revisori sull’emendamento necessario dato ché si tratta di aliquote. Alle ore 22,07 si riprendono i lavori del consiglio dopo una breve sospensione. . Il Presidente, comunica all’aula che è giunto il parere da parte dei revisori ed invita il presidente del collegio ad illustrare. Sull’ordine dei lavori, interviene il consigliere Vella chiedendo che per regolamento il parere sia reso da almeno 2 dei revisori . Il Presidente risponde che l’emendamento porta due firme per cui ritiene di poter andare avanti. Da la parola al presidente del collegio dei revisori che comunica che il collega revisore è stato sentito telefonicamente e sta per arrivare. Cons. Di Stefano Domenico chiede che si metta a verbale il fatto gravissimo che si sta consumando cioè a dire aver il Presidente del consiglio dichiarato che l’atto portava due firme dei revisori mentre il presidente del collegio dei revisori dichiara che l’altro revisore sta arrivando. Il consigliereDi Stefano Gino invita il Presidente a rivedere la sua posizione ed evitare che qualcuno metta in dubbio la sua correttezza. Il consigliere Maggiore Antonino a nome del P.D. chiede la copia dell’emendamento sulla quale i revisori hanno espresso il parere. Il consigliere Giammanco attribuisce al Presidente un comportamento non conforme al suo ruolo invitandola, se non è in grado di tutelare il consiglio comunale, a dimettersi. Il Presidente sostiene di avere agito in maniera chiara e responsabile come sempre,informa che si è limitata a leggere l’atto cosi come prodotto; ribadisce che in aula c’è un notaio ed un presidente del collegio e che ognuno si assume le proprie responsabilità. Il consigliere La Corte chiede, a nome del consiglio e a tutela dello stesso, la verifica dell’autenticità delle firme sul documento. Su invito del presidente interviene il dott. Passarello revisore dei conti che dichiara che sia il componente Pagano che lo stesso, hanno firmato l’atto e che comunque il collega sta arrivando. Il consigliere Vella invita il presidente a dissociarsi dalle dichiarazioni del revisore dott. Passarello.

Il Presidente dichiara che sarà il secondo componente a chiarire il tutto e sospende la seduta per confusione in aula (ore 22,21). Alle ore 23,10 si riprende la seduta e risultano presenti 21 consiglieri: Sigg. Vigilia,Tornatore, Vella, Pagano, Amoroso, Raspanti, Arena, Scaduto, Mineo, Amari, Aiello, Prestigiacomo D. Di Stefano Giacinto, Di Stefano Domenico, Giammanco, Maggiore F. Puleo, Lo Galbo, Gurrado, Sciortino, Di Quarto. Consigliere Tornatore: dichiara che questa interminabile seduta serve per deliberare su un importante atto che vuole aumentare le tasse ai cittadini, da un lato, ed evitare il dissesto, dall’altro. C’è la consapevolezza che qualsiasi decisione è intrisa di grande responsabilità perché deve decidere se aumentare l’IMU e per questo ne deve dare conto alla città. Si è assistito ad un’azione che dà la prova che si è mancato di rispetto alla responsabilità e alla funzione che i consiglieri del P.D. hanno in quest’aula. L’emendamento presentato, specifica, cercava di trovare una mediazione tra la proposta dell’Amministrazione e le necessità della città, diminuendo di un punto in percentuale le eventuali entrate dell’ente sul quale è stato espresso un parere contabile negativo al quale segue il parere espresso, conformemente alla legge, da due dei tre revisori (Passarello e Pagano).

Confusione fra i banchi dei consiglieri. Alcuni consiglieri chiedono di secretare la seduta dato atto che si sta trattando un

argomento delicato. Il Presidente sospende un attimo i lavori per potersi determinare dopo aver consultato il regolamento. I lavori vengono ripresi alle ore 23.43 Fatto l’appello nominale risultano presenti VENTIDUE consiglieri e assenti i consiglieri: Amari, Bartolone, Chiello, D’Agati, D’Amato, Lo Cascio, Passarello,Prestigiacomo A. Constatata la presenza del numero legale il Presidente, dopo aver preso atto dell’entrata in aula, alle ore 23.45, del consigliere Amari (presenti VENTITRE), ridà la parola al cons. Tornatore che, dopo aver sentito il motivo per il quale è stato interrotto, riprendendo il suo discorso, chiede al notaio dell’aula, assumendosene piena responsabilità, se ha constatato l’effettiva presenza di ambedue i revisori, indispensabile per capire meglio cosa è avvenuto in aula.

Il Presidente ribadisce quanto già dichiarato sull’emendamento e sui pareri di entrambi i revisori espressi in calce, pur non avendo constatato la presenza in aula del revisore Pagano per quanto non è tenuta a controllare le presenza in aula specie in considerazione del fatto che la seduta è stata sospesa.

Su invito del Presidente, così come chiesto dal cons. Tornatore, il Segretario f.f., notaio dell’aula, dichiara di aver avuto copia dell’emendamento già firmato dai revisori dopo la sospensione della seduta durante la quale non è tenuta ad espletare alcun controllo sulla presenza dei due revisori.

Ottiene la parola il consigliere Giammanco che, richiamando quanto dichiarato dal Presidente e cioè di aver visto in aula soltanto il Presidente dei revisori, dopo averle rammentato che a tutela del Consiglio Comunale ci sono sia il Presidente del consiglio che il Collegio dei revisori, accusa il Presidente del Consiglio Comunale di non aver saputo espletare il proprio ruolo. Rivolgendosi al Segretario comunale f.f. ,nella qualità di notaio dell’aula, chiede per quale motivo, alla presentazione dell’emendamento da parte del P.D., a prescindere dal parere di almeno due terzi del collegio, non abbia tutelato il Consiglio Comunale accettando la firma di un revisore che, abusivamente…..

Il Presidente, interrompendo l’intervento, invita il consigliere Giammanco ad attenuare il

tono duro dell’intervento perché in quest’aula non è stato commesso alcun delitto; in caso contrario si vedrà costretta a sospendere i lavori.

Riprendendo la dichiarazione il consigliere Giammanco dichiara che il Presidente, col suo modo di fare, sta aggravando la situazione perché è chiaro a tutti, anche ai cittadini che stanno seguendo, che il Presidente del Collegio avrebbe falsificato la firma del revisore Pagano.

Il Presidente, assumendosene la totale responsabilità, dispone l’interruzione della ripresa dei lavori e, su richiesta dei consiglieri Scaduto, Amari e Di Stefano Giacinto, si accinge a predisporre quanto necessario per secretare la seduta. Invita, pertanto quanti, a diverso titolo, non possono assistere alla seduta, ad uscire dall’aula. Il presidente mette ai voti, per appello nominale, così come su proposta motivata da parte di alcuni consiglieri, la continuazione della trattazione dell’argomento da seduta pubblica a segreta. I 23 consiglieri presenti votano nel modo seguente:

-Di Stefano Giacinto: FAVOREVOLE; -Aiello Pietro: CONTRARIO; -Di Stefano Domenico: CONTRARIO; -Giammanco Rosario: CONTRARIO; -La Corte Antonino: CONTRARIO. Dichiara che la motivazione per una decretazione deve

essere corposa e valida e lo stesso non ha rilevato nessun fatto eclatante che possa motivarla.

A questo punto, su richiesta di alcuni consiglieri, il Presidente legge il comma 5 dell’art.5 del regolamento vigente per meglio poter esprimere il voto. -Mineo Massimo: FAVOREVOLE; -Amoroso Paolo: CONTRARIO; -Lo Galbo Maurizio: FAVOREVOLE; -Scaduto Antonino: FAVOREVOLE; -Prestigiacomo Domenico: FAVOREVOLE; -Maggiore Antonino: CONTRARIO; -Maggiore Filippo: CONTRARIO per un principio di trasparenza e legalità; -Vigilia Caterina: FAVOREVOLE in relazione alla dichiarazione resa dal cons.

Giammanco -Vella Daniele : CONTRARIO; -Gurrado Francesco: FAVOREVOLE; -Tornatore Emanuele: CONTRARIO; -Di Quarto Pietro: ASTENUTO; -Puleo Angelo: ASTENUTO; -Sciortino Marco: CONTRARIO; -Pagano Pietro: CONTRARIO; -Arena Antonino: FAVOREVOLE; -Raspanti Giacomo: FAVOREVOLE; -Amari Giovanni: FAVOREVOLE. Accertato il seguente risultato Consiglieri presenti n. 23 Votano a favore n. 10 consiglieri Votano contro n. 11 consiglieri Si Astengono n. 2 consiglieri Il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale , a maggioranza dei voti dei n. 23 consiglieri presenti, respinge la continuazione della trattazione in seduta segreta. Il Presidente, pertanto, continua i lavori invitando il consigliere Giammanco a finire l’intervento. Il consigliere Giammanco chiede la presenza dei due revisori, Passarello e Pagano, per procedere a fare alcune affermazioni delle quali si assume la completa responsabilità. Rientrati in aula i revisori il consigliere Giammanco chiede al revisore Pagano se la firma apposta in calce all’emendamento sia la sua e, in caso affermativo, lo invita a dichiararlo. Ottenuta la parola il revisore Pagano, premettendo che la presenza in aula dei revisori non è obbligatoria, chiarisce che, per motivi strettamente familiari (la moglie da un momento all’altro deve partorire) non si trovava in aula e che, adeguatamente informato sui fatti dal revisore Passarello che gli ha telefonato, ha fatto una capatina veloce presso l’ufficio del collegio dei revisori per firmare gli emendamenti presentati e andare via. Il consigliere Giammanco, su invito del presidente, esprime voto contrario all’emendamento. A questo punto il revisore Passarello dà lettura del parere del Collegio che è contrario così come il parere contabile. Indi il presidente pone ai voti, per alzata e seduta, l’emendamento n. 7. Accertato, con l’assistenza degli scrutatori Arena, Puleo e Di Stefano Giacinto, il seguente risultato: consiglieri presenti n. 23

votano a favore n. 8 consiglieri (Vella, Tornatore, Maggiore Filippo, Maggiore Antonino, Pagano, Di Stefano Giacinto, Lo Galbo e Gurrado)

votano contro n. 7 consiglieri (Aiello, Amoroso, La Corte, Di Stefano D., Prestigiacomo D., Giammanco e Vigilia)

si astengono n. 8 consiglieri (Amari, Scaduto, Mineo, Raspanti, Arena, Sciortino, Di Quarto e Puleo)

proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti palesi dei n. 23 consiglieri presenti, respinge l’emendamento n. 7 (All.9) nel testo sopra riportato. Indi il presidente passa alla trattazione dell’emendamento n. 8 (all. 10) che così recita: “Integrare il corpo della delibera evidenziando che il provvedimento ha come unico obiettivo il raggiungimento degli equilibri di bilancio al fine di evitare quindi il dissesto finanziario dell'ente” proposto dalla stessa n.q. di consigliere comunale e riferisce che in calce ad esso sono stati espressi i pareri contrari sia da parte del settore finanziario che dell’organo di revisione.

Facendo assumere la presidenza al vice presidente Scaduto, da consigliere comunale ne illustra il contenuto e le motivazioni che l’hanno indotta a depositare questo emendamento. Sarebbe disponibile a votare questo atto se, di contro, c’è la certezza e la garanzia che il comune superi il pericolo del dissesto ma il parere contabile contrario fa intendere che non sarà così..

Il Presidente f.f. rimarca che l’emendamento, se approvato, andrà a modificare l’atto. Il Presidente Vigilia, riassumendo la presidenza, apre la discussione generale. Intervengono i consiglieri: -Puleo Angelo (CivicaMente): condivide quanto dichiarato dalla collega Vigilia che non è altro che la riformulazione di quanto da lui richiesto parecchie ore fa. -Di Stefano Giacinto (PID): ritiene l’intervento del Presidente scandaloso, inqualificabile e di scarso valore politico. Ricorda che il Presidente deve essere il garante degli atti posti all’attenzione del Consiglio Comunale e dichiara che l’atto in discussione è incompleto, mancano alcune delibere che potrebbero inficiare l’atto e chi voterà positivamente se ne assumerà la responsabilità. Pretendere che vi sia scritto che con questo aumento dell’IMU si raggiunga l’equilibrio di bilancio significa avere timore di assumersi le proprie responsabilità e per questo dovrebbe dare le immediate dimissioni. Ricorda, altresì, che il dirigente Guttuso ha già detto, a chiare lettere, che con l’aumento dell’IMU, con questo ulteriore sacrificio da chiedere ai bagheresi, non si raggiungerà l’equilibrio di bilancio. Il PID, conclude, voterà favorevolmente l’emendamento e preannuncia il voto contrario all’intera delibera. -La Corte (PdL): ribadisce che il dirigente aveva più volte detto, nelle ultime 12 h, andando a fondo della questione, che questi sono solo alcuni accorgimenti che l'amministrazione comunale vorrebbe adottare per poter raggiungere l'equilibrio di bilancio. Ne deduce che la politica di questa giunta si limita a mettere le mani in tasca cittadini dimenticandosi, poi, di diminuire i costi. In questo caso, in quest'atto, si chiede di aumentare le tasse senza avere la certezza del pareggio di bilancio e forse è per questo che l'emendamento manca dei pareri positivi. Conclude l'intervento dicendo che il PdL avrebbe votato favorevolmente l'atto se l'amministrazione avesse dato prova di voler risparmiare per raggiungere il pareggio. -Di Stefano Domenico (Bagheria Popolare): reputa quest'atto per l’ennesima volta approssimativo perché è chiaro che, comunque, nonostante l'aggravio delle tasse, non si raggiungerà il pareggio di bilancio e per questo non si può non votarlo contrario. In questi quasi due anni è mancata la programmazione e non sono state nemmeno prese in considerazione tutte quelle misure correttive egregiamente proposte dall'ex assessore Fara Pipia che dovevano servire per creare introiti. Sarebbe bastato, a suo parere, attuarne soltanto la metà ma nulla si è fatto. Voterà contro l'emendamento. Entra in aula il revisore Rollo Patrizia; sono le ore 00.30. -Amari Giovanni (L’Altra Bagheria): si complimenta per l'emendamento proposto non ritenendolo per nulla scandaloso se si considera che il Consiglio comunale è un organo di controllo. Però, aggiunge, bisogna essere chiari ed onesti e dire che adesso ci si trova davanti ad un bivio: dichiarare il dissesto oppure provare fino alla fine e a qualunque costo di poter guarire l'Ente. Condivide, per onestà intellettuale, quanto detto dal collega Di Stefano Domenico sulla mancata programmazione. -Lo Galbo Maurizio (PID): voterà favorevolmente pur nella convinzione che questo emendamento è la prova del fallimento di questa maggioranza, dato che il parere negativo in calce ad esso attesta che la soluzione portata in Consiglio non è credibile: si chiedono sacrifici ai cittadini senza centrare l'obiettivo che è quello del pareggio. Dalla politica e da quest'amministrazione, aggiunge, ci si aspettava altre soluzioni, altre proposte più concrete e più serie. Preannuncia il voto contrario all'atto perché contrario a qualunque aumento delle aliquote.

-Giammanco Rosario (Bagheria Libera): a suo parere, dichiarare il dissesto non è una vergogna ma una prova di grande responsabilità se ci si rende conto che l'aumento delle tasse non lo può evitare. E’ convinto che è stato un grande errore da parte del sindaco il non aver relazionato alla Corte dei Conti sulla situazione economica trovata prima del suo insediamento e che adesso non gli rimane altro che prendere atto del proprio fallimento, ritrovandosi solo. Chiede notizie sulla relazione annuale del sindaco. -Maggiore Filippo (Bagheria Viva): ringrazia la dottoressa Guttuso per l'assidua presenza in aula consiliare e per l’impegno profuso ma si chiede dove sia la politica, il sindaco, l’assessore. L'emendamento presentato è la prova che il presidente non sappia cosa succede in questo comune e sconosca, come gran parte dei presenti in aula, il ruolo per cui è stato eletto. Ritiene giusto che il consigliere Amari abbia detto che voterà l’ aumento perché fa parte della maggioranza, ha un assessore in giunta e perché, comunque, ognuno si assume le responsabilità di ciò che fa e di ciò che dice. Voterebbe favorevole all'emendamento perché è un buon emendamento ma non accetta che sia stato proposto dal presidente e per questo motivo si asterrà. Anticipa il voto contrario all'atto deliberativo rimproverando all'amministrazione attiva il non aver voluto attuare alcun momento di confronto per decidere sul da farsi. Conclude l'intervento sottolineando che, purtroppo, in questo caso il sindaco non potrà aumentare le aliquote in giunta così come ha fatto con le tariffe della TARSU.

Non avendo più alcun consigliere chiesto di intervenire il presidente pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento n. 8 nel testo sopra riportato a firma di Caterina Vigilia. Per dichiarazione di voto intervengono: -Di Stefano Domenico: CONTRARIO. Sottolinea la latitanza della politica completamente assente dal dibattito in aula e dal confronto e la presenza costante della dott.ssa Guttuso con la quale si è stati costretti a confrontarsi rimanendo in aula per grande senso di responsabilità. Ma, aggiunge, non si può votare un atto che prevede il massimo aumento alle aliquote IMU. Pertanto esprime il voto contrario all'emendamento così come all'atto deliberativo. Porta al massimo le aliquote. Escono dall'aula i consiglieri Maggiore Filippo e Prestigiacomo Domenico per cui il numero dei consiglieri presenti scende a VENTUNO. -Di Stefano Giacinto: FAVOREVOLE. Si compiace per il fatto che, finalmente, anche il consigliere di Stefano Domenico si sia reso conto che il dirigente Guttuso ha preso in mano il destino di una barca senza timone e che il presidente del collegio abbia abusato della sua funzione perché è, per qualche tempo, ha cercato di svolgere anche quella di assessore al bilancio nel tentativo di indirizzare l'ente. Al presidente rimprovera di non aver fatto nulla e l'ordine del giorno dell'odierna seduta, così cospicuo, non è la prova tangibile. Rimarca la latitanza della politica: nessun consigliere ha chiesto il prelievo del piano triennale, propedeutico al bilancio, inserito già da diverso tempo. Ribadisce quanto dichiarato nell’anticipazione di voto all'emendamento. -Giammanco Rosario: CONTRARIO; -Vigilia Caterina (U.D.C.): FAVOREVOLE. Da consigliere comunale, si sarebbe aspettato di trovare nel corpo della delibera, quanto scritto nell’emendamento. Rientrano in aula i consiglieri Maggiore Filippo e Prestigiacomo Domenico per cui il numero dei consiglieri presenti sale a VENTITRE’. Accertato, con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, il seguente risultato: consiglieri presenti n. 21

votano a favore n. 12 consiglieri (Vigilia, Raspanti, Scaduto, Mineo, Amari, Arena, Di Stefano Giacinto, Gurrado, Sciortino, Di Quarto, Puleo e Lo Galbo)

votano contro n. 5 consiglieri (Amoroso, La Corte, Aiello, Giammanco e Di Stefano Domenico)

si astengono n. 4 consiglieri (Tornatore, Maggiore Antonino, Vella e Pagano)

Il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza di voti palesi resi dai 21 consiglieri presenti, approva l'emendamento n. 8 nel testo seguente: “Integrare il corpo della delibera evidenziando che il provvedimento ha come unico obiettivo il raggiungimento degli equilibri di bilancio al fine di evitare quindi il dissesto finanziario dell'ente” a firma del presidente nella qualità di consigliere Vigilia.

A questo punto il Presidente propone all’aula di procedere alla votazione della proposta deliberativa contenente il prospetto delle aliquote, separata dal regolamento che verrà votato subito dopo.

Per chiarimenti il consigliere Di Stefano Domenico ottiene la parola per manifestare la confusione creata dall’ultimo intervento del presidente perché da circa 24 ore è stato detto che le due cose non potevano essere scorporate. Dichiara, interpretando la volontà dell’intera aula, di essere disposto allo scorporo perché intenzionato a salvare almeno il regolamento e ipotizza la presentazione di un emendamento che, andando in quella direzione, proponga di cassare la parte della tabella delle aliquote inserita nel corpo della delibera.

Il Presidente, dopo essersi consultato con il Segretario generale f.f., dichiara che, così come stabilito ad inizio di seduta , procederà ad un’unica votazione sull’atto così come emendato.

I consiglieri Mineo, Amari e Scaduto chiedono l’appello nominale che viene accolto dal Presidente e posto ai voti

Indi, accertato, con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, il seguente risultato espresso per appello nominale dai n. 23 consiglieri presenti: -Di Stefano Giacinto: CONTRARIO; -Aiello Pietro: CONTRARIO; -Di Stefano Domenico: CONTRARIO; -Giammanco Rosario: CONTRARIO; -La Corte Antonino: CONTRARIO. -Mineo Massimo: FAVOREVOLE; -Amoroso Paolo: CONTRARIO; -Lo Galbo Maurizio: CONTRARIO; -Scaduto Antonino: FAVOREVOLE; dà lettura dell’intervento ( all. 11) -Prestigiacomo Domenico: CONTRARIO; -Maggiore Antonino: FAVOREVOLE; -Maggiore Filippo: CONTRARIO; -Vigilia Caterina: FAVOREVOLE; -Vella Daniele : FAVOREVOLE; -Gurrado Francesco: CONTRARIO; -Tornatore Emanuele: FAVOREVOLE; -Di Quarto Pietro: CONTRARIO; -Puleo Angelo: CONTRARIO; fa la cronistoria della sua carriera politica al Comune di Bagheria prima a fianco del Sindaco poi all’opposizione. Sindaco a cui rimprovera la mancanza di autorevolezza e capacità di fare squadra. Sottolinea che, oggettivamente, questa Amministrazione non ha fatto niente per migliorare le condizioni di questo paese. Per questo motivo, molto tristemente, perché sa a cosa va incontro il Comune di Bagheria, dichiara voto contrario. -Sciortino Marco: CONTRARIO; -Pagano Pietro: FAVOREVOLE; -Arena Antonino: FAVOREVOLE; ricorda che in una sua dichiarazione di voto si era espresso favorevole all’aumento dell’IRPEF e contrario all’aumento dell’IMU, ora si ritrova a cambiare idea per correttezza politica, prima per i compagni di coalizione poi perché l’assessore del Fli Cirafici, a cui fa riferimento e che sostiene, in giunta ha votato favorevolmente questo atto. -Raspanti Giacomo: FAVOREVOLE; -Amari Giovanni: FAVOREVOLE; ricorda che ieri in una sua dichiarazione diceva che non avrebbe votato l’aumento dell’IMU per motivi personali, però riflettendo e ricordando il 30 giugno 2011 al momento del giuramento solenne di consigliere, dichiara il suo voto favorevole motivato perché venuto a conoscenza degli effetti del dissesto finanziario. Indi il presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti dei n. 23 consiglieri presenti (votano a favore n. 10 consiglieri; votano contro n. 13 consiglieri) respinge la proposta deliberativa avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) e approvazione aliquote IMU anno 2012” nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. La seduta viene chiusa alle ore 2.30 del 03/11/2012.

La presente deliberazione sarà letta ed approvata dal Consiglio Comunale nella sua prossima

seduta ai sensi dell’art.186 dell’O.A.EE.LL.

Il Consigliere Anziano

f.to Giacinto Di Stefano Il Presidente

f.to Caterina Vigilia Il Segretario Generale f.f.

f.to Vincenza Guttuso

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione sarà pubblicata in originale all’Albo Pretorio di questo

Comune il ________________ e per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì ________________ Il Segretario Generale f.to Domenica Ficano

C E R T I F I C A T O DI E S E C U T I V I T A’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva come segue:

Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.12, comma 1, L.R. 03.12.1991 n° 44, modificata con L. R. 05.07.1997, n° 23.

Perché deliberata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, lì ________________

Il Segretario Generale f.to Domenica Ficano

UFFICIO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato in originale all’Albo Pretorio di questo

Comune dal ________________ al ___________________

Dalla Residenza Municipale, lì ________________ Il Messo Comunale Il Segretario Generale f.to Domenica Ficano E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale, lì ________________ Il Segretario Generale


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