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“CODICE DEGLI ANIMALI”

Autore : Rosa Bertuzzi

Si ringrazia, per la gentile collaborazione, Niccolò Maioli, Università

Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza - Facoltà di giurisprudenza -

Fissa il tuo cane negli

occhi e tenta ancora

di affermare che gli

animali non hanno

un’anima.

(Victor Hugo)

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INDICE

Cap. 1 – Normativa in materia di animali Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” (G.U. n. 142 del 24.6.1954) – estratto –

TULS Testo Unico Leggi Sanitarie Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186 - Suppl. ord.) – estratto –

Cap. 2 – Reati contro gli animali Valore della Polizia Giudiziaria

Cap. 3 – Leggi quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Cap. 4 – Animali in via di estinzione, esotici, selvatici

- Convenzione di washigton del 3/3/1973 sul commercio internazionale delle specie animali e

vegetali selvatiche minacciate di estinzione

- Commercio animali esotici, pericolosi e selvatici - legge 7 febbraio 1992, n. 150 (in gazz. uff., 22 febbraio 1992, n. 44)

- Regolamento cites n. 338/1997 del 9.12.1996 “protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante controllo del loro commercio “;

- Regolamento cee n. 828/2011 del 17.08.2011 che sospende l’introduzione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

- Elenco dettagliato delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitá pubblica e di cui è proibita la detenzione: d.m. 19/1996

- La direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/ce del parlamento europeo e del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (g.u.c.e. 26 gennaio 2010, n. 20). Cap. 5 – Pesca , specie ittiche Cap. 6 – Leggi regionali in materia di animali Cap. 7 – Normativa a tutela della Fauna selvatica Cap. 8 - Atti amministrativi locali Cap 9 – Vivisezione Cap.10 - Circhi Cap. 11 – Trasporti e allevamenti PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI

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Capitolo I – Normativa in materia di animali

1) Legge 20 luglio 2004, n.189 " Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

Art. 1 . Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

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Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Articolo 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

………………… Articolo 6 (Vigilanza) - 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

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3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

2) Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “ Regolamento di Polizia Veterinaria” (G.U. n. 142 del 24.6.1954) – estratto –

3) TULS Testo Unico Leggi Sanitarie Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “ Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (Gazz. Uff., 9 agosto 1934, n. 186 - Suppl. ord.) – estratto -

Cap. 2 - REATI CONTRO GLI ANIMALI

• Uccisione di animali (art. 544 c.p.) • Maltrattamento di animali (544 ter c.p.) • Spettacoli e manifestazioni vietati (544 quater c.p.) • Divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p.) • Abbandono di animali (727 c.p. comma 1) • Detenzione in condizioni incompatibili produttive di sofferenze (727 c.p. comma 2 • Decreto Legislativo 121/11: i nuovi art. 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura,

prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

VALORE DELLA P.G. SECONDO IL D.M. 23 MARZO DEL 2007

Capitolo 3° - Leggi quadro in materia di animali d’affezione LEGGE 14/8/1991 N.281: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI A NIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

1. Princìpi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

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1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al

comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per

territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali,

avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

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3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di

conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

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5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato] 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

A. Legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto modifiche al Codice della

strada, tra cui le sanzioni per chi non si ferma a prestare soccorso ad un animale domestico investito. Nuovi articoli del Codice della Strada -

B. Ordinanza del 3 marzo 2009, "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"

C. Ordinanza del 13 gennaio 2007, "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani"

D. Ordinanza del 27 agosto 2004, "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani"

E. Legge numero 189 del 20 luglio 2004, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali – estratto -

F. Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

G. Ordinanza del 24 dicembre 2002 relativa alle pellicce di cani e gatti. H. Ordinanza del dicembre 2002, "Misure cautelari per la tutela dei cani e

dei gatti" I. Convenzione Europea di Strasburgo del 13 novembre 1987 sulla

protezione degli animali da compagnia. J. Articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria inseriti nel

decreto del Presidente della Repubblica numero 320 dell’8 febbraio 1954.

Cap. 4 – Animali in via d’estinzione, esotici , selvatici

LA CONVENZIONE DI WASHIGTON DEL 3/3/1973 SUL COMMER CIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

COMMERCIO ANIMALI ESOTICI, PERICOLOSI E SELVATICI - LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

(IN GAZZ. UFF., 22 FEBBRAIO 1992, N. 44) “ Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ….nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.”

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REGOLAMENTO CITES n. 338/1997 del 9.12.1996 “Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante controllo del loro commercio “;

REGOLAMENTO CEE n. 828/2011 del 17.08.2011 che sospende l’introduzione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

Elenco dettagliato delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitá pubblica e di cui è proibita la detenzione: d.m. 19/1996

Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/ce del parlamento europeo e del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (g.u.c.e. 26 gennaio 2010, n. 20).

Cap. 5 – Pesca, specie ittiche DISCIPLINA SALIENTE RIGUARDANTE LA PESCA

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 - Approvazione del Testo unico delle leggi sulla pesca D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531 - Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Parte Terza. «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche (artt. da 53 a 108) Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) art. 842

NORMATIVA A TUTELA DELLE SPECIE ITTICHE

- Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993; - Messaggio 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato, - Rapporto 31 maggio 1996 n. 4388R della Commissione della legislazione;

Cap. 6 - LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ANIMALI

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Regione Abruzzo

- Legge regionale n. 9 del 07 maggio 2007 Cimiteri per animali d'affezione Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 27 dell'11.05.2007)

- Legge Regionale n. 31 del 9 aprile 1997 Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonchè per la prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo N. 9 del 20 maggio 1997

- Legge Regionale n. 27 del 3 aprile 1995 Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo N. 10 del 28 aprile 1995.

-Legge Regionale Abruzzo n. 19 del 17 aprile 2014

"Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione"

- Legge Regionale n. 26 del 6aprile 1989 Modifiche ed integrazioni alla LR16.6.87, n. 31 concernente: "Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese" Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989

-Legge Regionale n. 18 dicembre 2013 n. 47 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione

Regione Basilicata

- Legge Regionale n. 6 del 25-01-1993 Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993

- Legge Regionale n. 03 del 24 febbraio 2009 Cimiteri per animali d’affezione Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 10 del 01 gennaio 2009

- Legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 Norme protezione fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio

Regione Calabria

- Legge Regionale n. 41 del 5-05-1990 Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 12 gennaio 1990

- Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 4 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.

- Legge Regionale della Calabria n. 31 del 9 luglio 2013 "Norme in materia di Pet Therapy - Terapia, attività ed educazione assisitita con animali"

Regione Campania

- Legge Regionale n. 36 del 2-11-1993 Tutela degli animali d' affezione e istituzione dell' anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 8 novembre 1993

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- Legge Regionale n. 16 del 24 novembre 2001 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo Bollettino ufficiale Regione Campania speciale del 29 novembre 2001

- Deliberazione N. 1276 Seduta del 7 ottobre 2005 Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 ottobre 2005

- Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6133 Area Generale di

Coordinamento Assistenza Sanitaria - Linee guida per il controllo della Leishmaniosi canina in Campania

Regione Emilia-Romagna

- Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n. 5 Norme a tutela del benessere animale Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005

- Legge Regionale del 07 aprile 2000 n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 61 del 10 aprile 2000

- Legge Regionale n. 41 del 7-10-1994 Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 25 febbraio 1988, N. 5, recante norme per il controllo della popolazione canina - Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 104 del 10 ottobre 1994

- Legge Regionale del 25 febbraio 1988 n. 5 Norme per il controllo della popolazione canina Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 21 el 29 febbraio 1988

-Legge Regionale n°58 del 26 marzo 2013 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Legge Regionale del 10 giugno 2011 modifiche al decreto del 6 giugno 2002, riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alla strutture di ricovero - Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011

-Legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 11 ottobre 2012 ‘’Norme per il benessere e la tutela

degli animali di affezione"

- Legge regionale n°8 del 12/04/2012 ’’ Norme terapie ed attività assistite con animali- pet therapy’’

- Legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 12 dicembre 2006 "Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"

Regione Lazio

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- Legge Regionale del 14 dicembre 1990 n.89 Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990

- Regolamento regionale del 27 gennaio 1997 n. 01 Regolamento di attuazone della Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990 Norna sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 04 del 10 febbraio 1997

- Legge Regionale del 21 ottobre 1997 n. 34 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Regione Liguria

- Legge Regionale del 22 marzo 2000 n. 23 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000

- Legge Regionale 24/03/1994 n. 16 - Nuove norme in materia di randagismo - Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 13 aprile 1994

Regione Lombardia

- Legge Regionale n. 30 del 8 settembre 1987 n. 30 - Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987 - Supplemento Ordinario n. 2 del 9 settembre 1987

- Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 - (Norme tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo)

Regione Marche

- Legge Regionale n. 74 del 29 dicembre 1997 Modificazioni alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 " Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo". Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 del 9 gennaio 1998

- Legge Regionale n. 25 del 18 marzo 1997 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani. Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 27 marzo 1997

- Legge Regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo. Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997

- Legge Regionale Marche n. 18 del 10 luglio 2014 "Disposizioni in materia di terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy"

- Legge Regionale n. 12 del 24 luglio 2002 "Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici"

Regione Molise

- Legge Regionale n. 11 del 4 marzo 1992 Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell' anagrafe canina. Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 1992

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Regione Piemonte

- Legge Regionale n. 9 del 04 luglio 2005 Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20). Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005

- Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004 Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina). Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004

- Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 Tutela e controllo degli animali da affezione Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 1993

- Legge Regionale n. 18 del 03 aprile 1989 Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del << Lupo Italiano >> Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1989

- Legge Regionale n. 22 del 06 agosto 2009 Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 07 agosto 2009

- Legge Regionale n°10 18 febbraio 2006 norme detenzione, allevamento, commercio animali esotici e istituzione garante diritti degli animali

Regione Puglia

- Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 1996 << Integrazione della Legge Regionale 3 aprile 1955, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo>>. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996

- Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995 Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995

Regione Sardegna

- Legge Regionale n. 35 del 1 agosto 1996 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: << Norme per la protezione degli animali e istituzione dell' anagrafe canina. >>. Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 8 agosto 1996

Regione Sicilia

- Legge Regionale n. 15 del 03 luglio 2000 Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo. Ecologia Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 07 luglio 2000

Regione Toscana - Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

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- Legge Regionale n. 89 del 30 dicembre 1989 LR 4/ 87 istitutiva dell' anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all' art. 14. Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 1990

Regione Bolzano (Prov.)

- Legge Provinciale n. 16 del 8 luglio 1986 Interventi per la protezione degli animali Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano (Prov.) n. 31 del 22 luglio 1986

-Legge Provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 Protezione animali affezione e prevenzione randagismo

- Legge Provinciale n. 9 del 15 maggio 2000 Interventi per protezione animali e prevenzione randagismo

- Legge Regionale n. 5 del 1 agosto 2003 - Include istituzione anagrafe canina e tutela animali

Regione Umbria

- Legge Regionale N. 19 del 19 luglio 1994 Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo. Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 27 luglio 1994

Regione Valle d'Aosta

- Legge Regionale n. 14 del 28 aprile 1994 Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 10 maggio 1994

- Legge Regionale n. 37 del 22 novembre 2010 Norme tutela e corretto trattamento animali d'affezione

- Legge Regionale n. 3116 del 5 novembre 2010 - Nuove modalità trasporto animali in VALLE D'AOSTA

Regione Veneto

- Legge Regionale N. 60 del 28 dicembre 1993 Tutela degli animali d' affezione e prevenzione del randagismo. Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993

- Legge Regionale N. 30 del 14 luglio 1978 Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia. Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 18 luglio 1978

-Legge regionale Veneto n. 31 del 10 agosto 2012 "Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani"

-Legge regionale Veneto n. 17 del 19 giugno 2014 "Modifica della LR n. 60/1993", che introduce nuove norme per la detenzione di animali d'affezione e per l'accesso degli animali stessi nei parchi e giardini pubblici e in spiaggia. -Legge Regionale n. 15 del 22 maggio 1997 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattivi

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-Legge regionale Veneto n. 3 del 3 gennaio 2005 "Terapia del sorriso e Pet Therapy".

Cap. 7 - NORMATIVA A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

1. Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Integrata con Legge 4 giugno 2010, n. 96 .

Convenzioni internazionali:

Convenzione di Parigi. Firmata a Parigi il 18 ottobre 1950. Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli.

Protocollo di Ramsar. Concluso a Ramsar il 2 febbraio 1971. Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 1975. Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri.

Convenzione di Washington. Sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, emendata a Bonn il 22 Giugno 1979. Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.

Convenzione di Bonn. Firmata a Bonn il 23 giugno 1979. Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.

Convenzione di Berna. Firmata a Berna il 19 settembre 1979.Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

Direttiva "Habitat" (92/42/CEE). 21 maggio 1992. Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE). 2 aprile 1979. Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Regolamento CE 97/338. Consiglio 9 dicembre 1996. Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento CE 2724/2000. Commissione 30 novembre 2000. Modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento CE 191/2001. Commissione 30 gennaio 2001. Sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

Regolamento CE 1579/2001. Commissione 10 agosto 2001. Modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento CE 1808/2001. Commissione 30 agosto 2001. Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento CE 998-2003. Passaporto europeo degli animali.

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Regolamento (CE) n. 2551/97. 15 dicembre 1997. Sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (fra cui la testuggine palustre Trachemys scripta elegans). Leggi Nazionali: Legge 19 dicembre 1975 n. 874. Applicazione della Convenzione di Washington del 19/12/1975.

Legge 06 aprile 1977 n. 184. Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972.

Legge 24 novembre 1978 n. 812. Applicazione della Convenzione di Parigi del 18/10/1950.

D.M. 21 maggio 1980. Ministero della Marina Mercantile. Protezione di Caretta caretta.

Legge 05 agosto 1981 n. 503. Applicazione della Convenzione di Berna del 19/11/79.

D.M. 3 maggio 1989, dell'ex-Ministero della Marina Mercantile. "Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni" e successive modifiche.

Legge 6 dicembre 1991 n. 394. Legge quadro sulle aree protette.

D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116. Attuazione della Direttiva n. 86/609 CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Integrata con Legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. D.M. 19 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni. Regola la detenzione degli animali considerati "pericolosi" per la salute e l'incolumità pubblica.

D.M. 8 gennaio 2002. Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

Articolo 727 Codice Penale. Modifica della Legge 22 novembre 1993, n.473. "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali".

Cicolare CITES 38/2002. Procedure per l’accertamento della nascita in cattività e la riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97.

LEGGE 20 luglio 2004 n. 189. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

LEGGI CORNICE IN MATERIA DI ANIMALI SELVATICI – PRELIEVO VENATORIO –

2 – -D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in

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materia tributaria e finanziaria. Art. 11-quaterdecies 3 – -Ministero dell’economia e delle finanze, Ris. 9 settembre 2002, n. 291/E - Imposta di bollo - Richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica a produzioni agricole 4 – -Ministero delle finanze, Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E - Imposta di bollo - Trattamento fiscale dei tesserini venatori 5 – -Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circ. 20 febbraio 1996, n. 1637 - Attuazione legge n. 157/1992 6 – -D.P.C.M. 21 marzo 1997 - Modificazione dell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 7 – -L. 24 novembre 1978, n. 812 - Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione ...... 8 – -Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) artt. 637 - 345 - 633 - 635 9 – -Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) artt. 842 e 923 . 10 – -D.P.C.M. 22 novembre 1993 - Variazioni all’elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili 11 – -L. 27 marzo 2001, n. 122 - Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (art. 8) 12 – -Ministero della salute, Ordinanza 28 marzo 2007 - Modifica all’Ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani» 13 – -Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica

Cap. 8 - ATTI AMMINISTRATIVI LOCALI

1) Regolamenti Regionali :

Esempio : Regione Piemonte L.R. 19 Luglio 2004 n. 18

2) REGOLAMENTO COMUNALE :

Esempio : Regolamenti Comunale della Citta di Roma capitale Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali. Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005 - In vigore dal 9 novembre 2005.

3) Ordinanze del Sindaco

Esempio : Ordinanza n.140/2008 Comune di Lissone

Cap. 9 - VIVISEZIONE

1) Decreto legislativo n. 116/1992 Vivisezione 2) Legge n. 413/1993 Obiezione alla vivisezione 3) Circolare Ministero della Sanità n. 8/1994

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4) Circolare Ministero della Sanità n. 17/1994 5) Circolare Ministero della Sanità n. 18/1992 6) Circolare Ministero della Sanità n. 32/1992

Cap. 10 - CIRCHI

1) Legge n. 337/1968 Circhi 2) Legge n. 163/1985 Finanziamento Circhi

Cap. 11 - TRASPORTI E ALLEVAMENTI

1) Decreto legislativo n. 146/2001 Allevamento di animali 2) Decreto legislativo 532/1992 Trasporto di animali 3) Ordinanza del Ministero della Salute – Influenza aviaria – 4) Decreto legislativo 533/1992 per la protezione dei vitelli 5) Norme per la protezione dei suini – estratto di norme – 6) Norme per la protezione dei vitelli – estratto di norme –

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Il Dlgs 151/07 detta disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento n.1/2005/CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate. Il Regolamento n. 1/2005/CE, ai sensi del proprio art. 1, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della UE, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della UE o che ne escono; soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano: a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali; b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda; Esso non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario. Ai sensi dell'art.2 c.1 e 12 c.3 l'autorità competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Ministero della Salute Uffici Veterinari per gli accertamenti comunitari - UVAC o la Regione; agli UVAC vanno gli accertamenti riguardanti i trasporti intercomunitari o verso paesi terzi, alle Regioni tutti gli altri casi. I proventi, ai sensi dell'art.13, sono devoluti alla Regione, nel caso le violazioni sono accertate da personale UVAC, sono devoluti allo Stato. Nella redazione del verbale di accertamento si deve distinguere quando la violazione è di un trasporto intracomunitario, cioè diretto verso un altro paese UE, o verso Paesi terzi, da quella di un trasporto che si svolge interamente nel territorio nazionale: Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate. Art. 2. - Autorità competente Art. 3. - Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore 1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o

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revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata. 2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione. Art. 4. - Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano 1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500. 2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato. Art. 5. - Irregolarità o mancanza della documentazione 1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000. 2 . Costituiscono irregolarità documentali: a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento; b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata; c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento; d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a: 1. origine e proprietà degli animali; 2. luogo, data ed ora di partenza; 3. luogo di destinazione e destinatario; 4. numero dei capi; 5. durata prevista del viaggio; e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a: 1. luogo data ed ora di partenza; 2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista; 3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati; 4. durata prevista del viaggio; f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate; g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio; h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto. 3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo. Art. 6. - Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto 1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.

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2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1. 3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato. 5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e' obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4. Art. 7. - Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali 1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. 2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000. 3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000. 4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000. 7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. 8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000. Art. 8. - Violazioni varie 1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600. 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000. Art. 9. - Sanzioni accessorie 1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione.

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4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore e' soggetto alla revoca della stessa. 5. Il trasportatore nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi. 6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione. 8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. 9. Il trasportatore che e' stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi. 10. Quando e' prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati. 11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. Se la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca. 13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all'autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1. Art. 10. - Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando e' riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorità competente a proprie spese. 2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.

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3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro. 4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorità amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi e' tenuto al loro adempimento. Art. 11. - Richiesta di informazione o di esibizione di documenti 1. Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonche' ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso. 2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne' superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.200. 4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 800. 5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorità competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 800. Art. 12. - Procedimento di applicazione delle sanzioni 1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformità all'Allegato 5.

Codice della Strada - D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285

Articolo 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre

necessarie per la guida. … 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8

febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 84,00 a € 335,00(pagamento entro 5 gg. € 58,80). (punti da decurtare 1). Articolo 170 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due

ruote 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e

delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con

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una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. 2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il

passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che

sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 323,00. (pagamento entro 5 gg. € 56,00) (punti da decurtare 1).

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 641,00. (pagamento entro 5 gg. € 112,00)

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2 , il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

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“Disposizioni concernenti gli

animali”

Prontuario delle violazioni

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ffici

o

(*)

non

è

pu

nibi

le

chi

com

met

te

il fa

tto

sopr

a vo

latil

i so

rpre

si n

ei f

on

di d

a lu

i po

ssed

uti

e n

el

mo

men

to in

cui

gli

reca

no

dan

no.

6 A

rt. 7

27 C

.P.

(Ab

ban

don

o di

ani

mal

i).

Ch

iun

que

ab

ban

don

a an

imal

i do

mes

tici

o

che

abb

ian

o ac

qu

isito

ab

itudi

ni

del

la

catt

ività

Art

. 727

C.P

. ar

rest

o f

ino

ad u

n

anno

o

co

n

l'am

men

da

da

1

.000

a

10.

000

eu

ro.

alla

ste

ssa

pen

a so

ggia

ce c

hiu

nqu

e d

etie

ne a

nim

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in c

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izio

ni i

nco

mpa

tibili

con

la

loro

nat

ura

, e

pro

dutt

ive

di g

ravi

sof

fere

nze

.

Page 29: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

3

7

Art

. 2 L

EG

GE

n. 1

89/0

4

(Div

ieto

di

u

tiliz

zo

a fin

i co

mm

erc

iali

di

pel

li e

pelli

cce)

È

vi

etat

o

utili

zzar

e

can

i (C

anis

fa

mil

iari

s)

e ga

tti

(Fel

is

catu

s)

per

la

pr

od

uzio

ne

o

il co

nfe

zio

nam

ento

d

i pe

lli,

pelli

cce,

ca

pi

di

abb

iglia

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to

e a

rtic

oli

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pelle

tter

ia

cost

ituiti

o

d

otte

nuti,

in

tu

tto

o in

p

arte

, da

lle p

elli

o d

alle

pel

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dei

m

edes

imi,

non

ché

co

mm

erc

ializ

zare

o in

tro

durr

e

le

stes

se

nel

terr

itori

o na

zio

nal

e.

Art

. 2-

co

mm

a L.

n.

18

9/04

arre

sto

da

tre

mes

i ad

un

an

no

o c

on

l'a

mm

end

a d

a

5.0

00

a 1

00.

000

eu

ro

alla

con

dan

na

con

segu

e, in

ogn

i cas

o, la

co

nfis

ca e

la

dis

tru

zion

e d

el m

ater

iale

di c

ui a

l co

mm

a 1

.

Page 30: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

4

DE

SC

RIZ

ION

E IL

LEC

ITO

N

OR

MA

S

AN

ZIO

NA

TO

RIA

LIM

ITI M

INIM

I E

MA

SS

IMI

ED

ITT

ALI

N

OT

E

Art

. 672

, com

ma

1, C

.P.

(om

essa

cu

sto

dia

e

mal

go

vern

o d

i an

imal

i). C

hiu

nqu

e la

scia

lib

eri

o n

on

cu

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dis

ce

con

le

deb

ite c

aute

le,

an

imal

i pe

rico

losi

da

lui p

oss

edu

ti o

ne

affid

a la

cu

sto

dia

a p

erso

na

ines

per

ta.

Art

. 672

, co

mm

a 1,

C.P

.

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25 a

25

8 e

uro

No

rma

dep

enal

izza

ta

Art

. 672

, com

ma

2, C

.P.

1°ip

otes

i: ch

i in

luo

ghi

aper

ti ab

ban

do

na a

se

stes

si a

nim

ali

da t

iro,

da

som

a o

da c

ors

a o

li

lasc

ia

com

unq

ue

sen

za

cust

od

ia,

anch

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no

n

sian

o di

scio

lti,

o li

atta

cca

o c

ond

uce

in

mod

o d

a es

por

re a

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ricol

o l’i

nco

lum

ità p

ubb

lica

ovv

ero

li

affid

a a

per

son

a in

espe

rta;

ipot

esi:

chi a

izza

o s

pav

enta

an

imal

i in

mod

o d

a m

ette

re i

n

peri

colo

l’i

nco

lum

ità

delle

pe

rso

ne.

Art

. 672

, co

mm

a 1,

C.P

.

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25 a

25

8 e

uro

S

anzi

one

amm

inis

trat

iva

pecu

niar

ia d

a 25

a

258

eu

ro

No

rma

dep

enal

izza

ta

Art

. 31

com

mi

1 e

3 D

.P.R

. 32

0/19

54

(in

rela

zion

e al

l’art

. 6

com

ma

3 L.

21

8/19

88)

Tra

spor

tava

an

imal

i vi

vi

spro

vvis

to

di

cop

ia

della

di

chia

razi

on

e d

i p

rove

nie

nza

de

gli

stes

si

ovv

ero

co

n Art

. 31

com

mi

1 e

3 D

.P.R

. 32

0/19

54

(in

rela

zion

e al

l’art

. 6

com

ma

3 L.

21

8/19

88)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

Il D

.P.R

.320

/195

4 si

app

lica

in c

aso

di

tras

por

to d

i eq

uin

i, b

ovin

i, b

ufa

lini,

ovin

i, ca

prin

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ini,

anim

ali d

a co

rtile. P

er l

e al

tre

spec

ie s

i ap

plic

a il

D.L

gs.5

32

/19

92.

Son

o es

clu

si g

li an

imal

i de

lle F

orz

e A

rmat

e e

gli

an

imal

i d

a co

rtile

co

nte

nu

ti in

ga

bb

ie

o

cest

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urc

qu

este

n

on

sup

erin

o co

mp

less

iva

men

te la

met

à d

el c

ari

co t

otal

e.

(*)

La

dic

hia

razi

one

di

pro

ven

ien

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deg

li an

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i d

eve

es

sere

co

nfo

rme

al

mod

ello

4 a

llega

to a

l D

.P.R

.32

0/1

954

e d

eve

ind

icar

e or

igin

e e

pro

pri

etar

io

deg

li a

nim

ali,

luo

go

di

pro

ven

ienz

a e

Page 31: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

5

dich

iara

zio

ne

non

con

form

e (*)

des

tinaz

ion

e, ti

pol

ogi

a e

nu

mer

o d

egli

esem

pla

ri tr

asp

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ti.

Del

la

viol

azio

ne

vien

e fa

tta

segn

alaz

ion

e al

la

AS

L

del

lu

ogo

d

ell’a

ccer

tam

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.

DE

SC

RIZ

ION

E IL

LEC

ITO

N

OR

MA

S

AN

ZIO

NA

TO

RIA

LIM

ITI M

INIM

I E

MA

SS

IMI

ED

ITT

ALI

N

OT

E

Art

. 31

co

mm

a 6

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

lazi

one

all’a

rt.

6 co

mm

a 3

L.

218/

1988

) T

rasp

orta

va a

nim

ali v

ivi s

enza

es

sere

pro

vvis

to d

ella

mat

rice

de

lla

ricev

uta

di

caric

o

rilas

ciat

a al

lo s

ped

itore

.

Art

. 31

co

mm

a 6

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

lazi

one

all’a

rt.

6 co

mm

a 3

L.

218/

1988

)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1 eu

ro

Il tr

asp

orta

tore

d

eve

rila

scia

re

allo

sp

edito

re

deg

li a

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un

a ri

cevu

ta d

a st

acca

rsi

da

un

bol

lett

ario

a m

adre

e f

iglia

con

form

e al

m

odel

lo 5

alle

gato

al

D.P

.R.3

20

/19

54 c

he

con

tien

e i

dat

i re

lativ

i al

tr

asp

orto

. L

a vi

olaz

ion

e n

on s

i ap

plic

a e

ai t

rasp

orti

in c

ont

o p

rop

rio.

Del

la

viol

azio

ne

vien

e fa

tta

segn

alaz

ion

e al

la

AS

L

del

lu

ogo

d

ell’a

ccer

tam

ento

.

Art

. 36

co

mm

a 1

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6

c.3°

l.2

18/1

988)

T

rasp

orta

va

anim

ali

vivi

a

mez

zo d

i au

tove

icol

o se

nza

la

prev

ista

au

toriz

zazi

on

e.

Art

. 36

co

mm

a 1

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6

c.3°

l.2

18/1

988)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

Art

. 37

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 c

.3°

L.21

8/19

88)

Tra

spor

tava

an

imal

i vi

vi

con

veic

olo

non

ido

neo

.

Art

. 37

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 c

.3°

L.21

8/19

88)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

La

pre

sen

te v

iola

zion

e co

nco

rre

con

qu

ella

del

l’art

. 3

6 c

om

ma

1

d.p

.r. 3

20

/19

54

Il tr

asp

orta

tore

ch

e h

a d

ich

iara

to i

l fa

lso

rela

tiva

men

te a

lla i

don

eità

d

el

veic

olo,

d

ebb

a so

ggia

cere

, ol

tre

che

alla

p

rese

nte

e

alla

vi

olaz

ion

e a

rt.

36

co

mm

a 1

d

.p.r

. 3

20

/19

54,

anch

e a

lla

rela

tiva

d

enu

nci

a p

enal

e.

per

le a

ltre

spec

ie d

i an

imal

i vd

s a

rt.5

c.1

lett

.d)

D.L

gs.5

32

/19

92

Del

la

viol

azio

ne

vien

e fa

tta

segn

alaz

ion

e al

la

AS

L

del

lu

ogo

d

ell’a

ccer

tam

ento

.

A

rt.

24 D

.P.R

. 32

0/19

54 (

in

rel.a

rt.6

L.2

18/1

988)

S

enza

il

prev

entiv

o n

ulla

ost

a at

tivav

a u

n ca

nile

a s

cop

o d

i ric

ove

ro,d

i co

mm

erci

o

o

di

add

estr

am

ento

Art

. 24

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 L

.218

/198

8)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

Page 32: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

6

DE

SC

RIZ

ION

E IL

LEC

ITO

N

OR

MA

S

AN

ZIO

NA

TO

RIA

LIM

ITI M

INIM

I E

MA

SS

IMI

ED

ITT

ALI

N

OT

E

Art

. 24

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 L

.218

/198

8)

Sen

za i

l pr

even

tivo

nul

la o

sta

attiv

ava

un

alle

vam

ento

in

dust

riale

d

i an

imal

i d

a pe

llicc

ia

Art

. 24

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 L

.218

/198

8)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

Art

. 24

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 c

.3°

L.21

8/19

88)

Sen

za i

l pr

even

tivo

nul

la o

sta

attiv

ava

un

alle

vam

ento

d

i an

imal

i d

estin

ai

ai

giar

din

i zo

olo

gici

Art

. 24

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 L

.218

/198

8)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

Art

. 30

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 L

.218

/198

8)

Ges

tiva

un

am

bul

ator

io

vete

rina

rio

sen

za

esse

re

in

poss

esso

de

ll’au

tori

zzaz

ion

e de

l Sin

dac

o

Art

. 30

D.P

.R.

320/

1954

(in

re

l.art

.6 L

.218

/198

8)

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

Art

. 83

, c

1, l

ett.

c)

D.P

.R.

320/

1954

C

ond

uce

va i

l pr

op

rio c

ane

in

luo

go a

pert

o a

l pu

bbl

ico

sen

za

tene

rlo

al g

uin

zagl

io o

sen

za

idon

ea m

use

ruo

la

Art

. 83

, c

1, l

ett.

c)

D.P

.R.

320/

1954

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

25

8 a

129

1eu

ro

Page 33: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

7

DE

SC

RIZ

ION

E IL

LEC

ITO

N

OR

MA

S

AN

ZIO

NA

TO

RIA

LIM

ITI M

INIM

I E

MA

SS

IMI

ED

ITT

ALI

N

OT

E

Art

.3

c.1

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

E

ffett

uava

tra

spo

rto

di

anim

ali

vert

ebra

ti vi

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senz

a es

sere

m

unito

de

lla

pre

scrit

ta

auto

rizza

zio

ne

rilas

ciat

a ai

se

nsi

de

gli

artt.

10

o

1

1 de

l R

ego

lam

ento

1/

200

5/C

E,

ovve

ro

con

auto

rizz

azio

ne

scad

uta

di

valid

ità,

sosp

esa

o

revo

cata

.

Art

.3 c

.1

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

200

0

a 6

000

eur

o

in r

el.a

rt.1

0-1

1 R

eg.1

/20

05/C

E

Art

.3

c.1

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

E

ffett

uava

tra

spo

rto

di

anim

ali

vert

ebra

ti vi

vi

vio

lan

do

le

pres

criz

ion

i de

ll'au

tori

zzaz

ion

e ril

asci

ata

ai

sen

si

degl

i ar

tt.1

0

o

11

del

Re

gola

men

to 1

/20

05/

CE

.

Art

.3 c

.1

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

200

0

a 6

000

eur

o

in r

el.a

rt.1

0-1

1 R

eg.1

/20

05/C

E

Art

.3

c.1

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

E

ffett

uava

tra

spo

rto

di

anim

ali

vert

ebra

ti vi

vi

vio

lan

do

le

pres

criz

ion

i pa

rtic

olar

i d

i cu

i al

l'art

.23,

p

ara

graf

o

3,

del

Re

gola

men

to 1

/20

05/

CE

.

Art

.3 c

.1

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

200

0

a 6

000

eur

o

in r

el.a

rt.2

3 c

.3 R

eg.

1/2

00

5/C

E

Il D

lgs

151

/07

det

ta d

isp

osiz

ioni

san

zio

nat

ori

e p

er la

vio

lazi

one

delle

dis

posi

zion

i del

Re

gola

men

to n

.1/2

005/

CE

su

lla p

rote

zion

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nte

il t

rasp

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zio

ni c

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Reg

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men

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200

5/C

E,

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pro

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. 1

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tra

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bra

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vi a

ll'in

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ella

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i co

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ifici

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zio

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i co

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sulle

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tite

che

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ano

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ale

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e n

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nto

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ttuat

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lleva

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mez

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di t

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stes

si,

in b

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ti e

gli

scri

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Page 34: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

8

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I p

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D.L

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Art

.3 c

.1

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

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zion

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0

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E

Art

.3

c.2

D.L

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151

Q

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co

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rilas

ciat

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lla

stes

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rità

com

pet

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ilasc

io.

Art

.3 c

.2

D.L

gs.2

5/07

/200

7 n.

151

San

zion

e am

min

istr

ativ

a pe

cuni

aria

da

20

0 a

600

eu

ro

in r

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rt.1

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1 R

eg.1

/20

05/C

E

Art

.4

c.1

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/07/

2007

n.

151

E

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200

5/C

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.4

c.1

d.lg

s.25

/07/

2007

n.

151

San

zion

e am

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cuni

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.2 R

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E

Page 35: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

9

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.1 l

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L.

15

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157

/92

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.2 c

.1 d

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2 ab

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ie d

i m

am

mife

ri o

ucc

elli

nei

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ca

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no

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Art

.30

c.1

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/92

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Art

.2 c

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L. 1

57/9

2 A

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, ca

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ingi

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nu

mer

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Art

.30

c.1

lett.

h L.

157

/92

amm

end

a fin

o a

154

9.37

re

cidi

va

sosp

ensi

one

licen

za d

a 1

a 3

an

ni

Art

.21

c.1

lett.

o)

della

L.

15

7/92

P

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dev

a e

det

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ccel

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Art

.30

c.1

lett.

h L.

157

/92

amm

end

a fin

o a

154

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cidi

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a 1

a 3

an

ni

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iola

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ne

no

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zion

e e

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elle

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Page 36: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

1

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selv

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a.

d

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Reg

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e

Art

. 2 c

.1 L

. 157

/92

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a fr

ingi

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ero

N

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157

/92

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e am

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I E

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.21

c.1

lett.

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. 157

/92

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dev

a,

det

enev

a

per

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dere

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qu

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elli

vivi

o m

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i fa

cilm

ente

ric

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scib

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app

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nen

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ica

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n

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one.

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one

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com

me

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le

.

Art

.5 c

.9 L

. 157

/92

Ven

dev

a u

ccel

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cat

tura

ut

ilizz

abili

co

me

rich

iam

i viv

i pe

r l’a

ttivi

tà v

enat

ori

a

Art

.30

c.1

lett.

l L.

157

/92

Arr

esto

da

2 a

6

mes

i o a

mm

end

a da

€ 5

16.

46

a €

206

5.8

3 R

ecid

iva:

san

zio

ni

radd

opp

iate

e

sosp

ensi

one.

au

toriz

zazi

one

es

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zio

com

me

rcia

le

Page 37: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

1

1

DE

SC

RIZ

ION

E IL

LEC

ITO

N

OR

MA

S

AN

ZIO

NA

TO

RIA

LIM

ITI M

INIM

I E

MA

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IMI

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ITT

ALI

N

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E

Art

. 16

9 c.

6-

10

Dlg

s n.

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5/92

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lla s

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a)

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c. 1

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S

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ne

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1

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bra

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n.

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urc

cust

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ti in

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ta

gab

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o

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guid

a ap

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tam

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div

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e od

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tro

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che,

se

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e u

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io

pro

vin

cial

e d

ella

Dir

ezio

ne

gen

eral

e d

ella

M.C

.T.C

..

Art

. 16

9 c.

6-

10

Dlg

s n.

28

5/92

(C

odic

e de

lla s

trad

a)

Co

ndu

cen

te

del

ve

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o tr

aspo

rtav

a n

umer

o…

. a

nim

ali

dom

estic

i no

n

cust

odi

ti in

ap

pos

ita g

abb

ia o

co

nte

nito

re

AR

T. 1

69 C

. 10

S

anzi

one

amm

inis

trat

iva

pecu

niar

ia

da7

8,0

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a 3

11,0

0 e

uro

S

anzi

one

acce

sso

ria

decu

rta

zio

ne

n.

1

pun

to s

ulla

pat

ente

di

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da

Page 38: “CODICE DEGLI ANIMALI” - ambienterosa.net · Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite

1

2

Art

. 16

9 c.

6-

10

Dlg

s n.

28

5/92

(C

odic

e de

lla s

trad

a)

Co

ndu

cen

te

del

ve

icol

o tr

aspo

rtav

a n

umer

o…

. a

nim

ali

dom

estic

i cu

sto

diti

ne

l va

no

post

erio

re

al

post

o

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guid

a no

n

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sita

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te

div

iso

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zion

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. 1

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nto

su

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aten

te

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RIZ

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Art

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Dlg

s n.

285

/92

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ice

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no

n cu

sto

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bia

o

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