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Come ragionano i giudici Laccertamento della responsabilità professionale dellinfermiere : casi e...

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Come ragionano i giudici L’accertamento della responsabilità professionale dell’infermiere : casi e questioni. Ipasvi Lecco 4-12-10 a cura di S. Fucci - Giurista e Bioeticista [email protected] Riproduzione riservata
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Page 1: Come ragionano i giudici Laccertamento della responsabilità professionale dellinfermiere : casi e questioni. Ipasvi Lecco 4-12-10 a cura di S. Fucci -

Come ragionano i giudici

L’accertamento della responsabilità professionale dell’infermiere : casi e

questioni.

Ipasvi Lecco 4-12-10

a cura di S. Fucci - Giurista e Bioeticista [email protected] Riproduzione riservata

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• Il caso oggetto del giudizio : Un bambino, sottoposto ad un intervento di adenotonsillectomia, riportato in reparto presenta sintomi di incompleto recupero della forza muscolare e di insufficienza respiratoria; le sue condizioni peggiorano senza che alcun sanitario intervenga attivamente, tant’è che muore per arresto cardio-circolatorio a seguito di ipossia.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• All’esito delle indagini preliminari del P.M. viene instaurato un procedimento penale che vede coinvolti un medico e un infermiere del reparto di otorinolarngoiatria che vengono rinviati a giudizio dal Giudice del’Udienza Preliminare con l’imputazione di concorso in omicidio colposo in danno del piccolo paziente.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• La contestazione mossa agli imputati è quella di avere contribuito a cagionare la morte del paziente avendo il medico di reparto omesso di prestare la dovuta assistenza e l’infermiere omesso di avvisare il medico del peggioramento delle condizioni di salute del minore, nonostante le ripetute sollecitazioni al riguardo dei parenti (fatto del 27/10/03).

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• Il Trib. di Agrigento, con sent. 31-10-03, ritiene entrambi responsabili del delitto loro ascritto (589 c.p.) e li condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore dei genitori, posto a carico anche del R.C. Az. Osp., liquidato in 145.000,00 euro cadauno con riferimento al solo danno cosiddetto “morale”, oltre a una piccola somma per D.P..

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 16-3-09, conferma nella sostanza la decisione del giudici di primo grado.

• Gli imputati (e l’Azienda Ospedaliera Resp, Civ.) propongono, quindi, ricorso in Cassazione sostenendo l’assenza della loro responsabilità penale in merito all’omicidio colposo in discussione.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• I ricorrenti, in particolare, contestano che la causa della morte del bambino sia stata l’anossia anossica, prodotta da secrezioni di ogni genere che avrebbero invaso le vie aeree.

• Il medico, inoltre, contesta di avere avuto l’obbligo di vigilare sui bambini che erano stati da poco sottoposti ad un intervento, se non sollecitato.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• L’infermiere, a sua volta, contesta l’addebito di avere sottovalutato i sintomi presentati nella fase post-operatoria dal bambino, sintomi che, secondo la sua tesi, non erano tali da destare allarme.

• Sostiene, inoltre, l’infermiere che non vi era una prova certa sull’incidenza causale del suo comportamento in relazione all’evento mortale verificatosi.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• La Cassazione rigetta tutti i ricorsi ritenendo lineare e chiaro il percorso seguito dai giudici di merito nella motivazione delle sentenze con le quali avevano affermato la sussistenza della penale responsabilità di entrambi gli imputati.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• In relazione alla posizione del medico, ritiene la S.C. che “è pacifico che quel giorno gli fosse stata affidata la sorveglianza del decorso post-operatorio dei pazienti che, dopo avere subito un intervento chirurgico, erano stati trasportati in sala degenza”.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• Aggiunge la S.C. che correttamente i giudici d’appello avevano rilevato che “tale sorveglianza non poteva limitarsi ad una mera “reperibilità”, ma doveva concretizzarsi nell’effettuare ripetute visite in sala degenza per controllare la regolarità del decorso post-operatorio dei pazienti.”

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• In relazione alla posizione dell’infermiere, la Cassazione ricorda che la sentenza impugnata aveva evidenziato che i parenti del piccolo paziente, allarmati per le condizioni del bambino, “ lo avevano più volte chiamato e lo avevano sollecitato a chiamare il medico, ma egli soltanto una volta si era avvicinato al letto, senza però ………………..”

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• …… visionare il vomito e senza neppure toccare il paziente che già presentava uno stato soporoso e difficoltà di respirazione “.

• Aggiunge la S.C. che l’infermiere non aveva avvertito il medico, “pur assicurando i parenti del bambino di averlo fatto”.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• Aggiunge la Cassazione che la sentenza impugnata “evidenzia come i sintomi presentati dal bambino, quali la sonnolenza, vomito, sudorazione, che, isolatamente considerati, avrebbero potuto destare non eccessive preoccupazioni, si erano andati via via aggravando nelle due ore successive all’intervento, senza che ………..

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• ……l’infermiere si preoccupasse minimamente di avvertire il medico e senza che quest’ultimo, che pure si trovava in medicheria, poco lontano dal letto del paziente, facesse una visita di controllo al bambino, nonostante che i genitori allarmati sollecitassero continuamente l’infermiere affinché avvertisse il medico”.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• Sulla questione relativa al “nesso di causalità” tra condotta degli imputati ed evento mortale, la S.C. rileva che, per colpa dei due sanitari, “l’intervento del medico c’è stato soltanto quando la situazione è precipitata a causa della grave crisi respiratoria che ha colpito il piccolo, determinata dall’ingresso nell’albero bronchiale di vomito ed accumuli di secrezione ematica che hanno ostruito progressivamente le vie respiratorie”.

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• Ecco perché sono state correttamente ritenute condivisibili le conclusioni dei periti “che hanno accertato che i sintomi presentati dal bambino dovevano essere tempestivamente valutati da un medico che doveva visionare il vomito scuro e accorgersi del pericolo che lo stesso prendesse la strada dell’apparato respiratorio …..

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• …..anziché quella dell’esofago; e in questa situazione, avrebbe dovuto tempestivamente provvedere ad eliminare le secrezioni con l’aspiratore oppure provvedere a riportare subito il bambino in sala operatoria, ove non sarebbe decorso quel periodo di tempo fatale per il verificarsi dell’ipossia, a cui è collegato il decesso.”

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Concorso di responsabilità penale del medico e dell’infermiere - Cass. Pen. n. 34845-10

• Se, infatti, l’infermiere avesse avvertito in tempo il medico o quest’ultimo avesse fatto di sua iniziativa una doverosa visita al paziente, sarebbe stato accertato e tempestivamente affrontato il grave rischio che correva il bambino, con quei giusti interventi che avrebbero potuto salvare la sua vita “con alto grado di probabilità logica”.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• Il caso oggetto del giudizio : Una signora di 89 anni viene ricoverata presso una casa di riposo il 7-1-03; i familiari avvertono il medico e i dipendenti che la sig.ra versava in precarie condizioni agli arti inferiori e era in stato confusionale e chiedono che usare le dovute cautele per evitare cadute (spondine al letto e carrozzella nei trasferimenti).

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• La sig.ra cade la sera stessa del ricovero da una poltroncina ove era stata momentaneamente sistemata e decede dopo 15 giorni. Le operatrici cui era stata affidata la sig.ra vengono prosciolte in sede penale perché non viene ritenuto che le omesse cautele potessero essere fondatamente loro addebitate.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• I familiari agiscono, quindi, in sede civile nei confronti della sola struttura chiedendo l’accertamento della sua responsabilità nel sinistro accaduto a causa delle omesse cautele e il risarcimento dei danni subiti. La struttura contesta il fondamento della domanda e sostiene l’esistenza di un concorso di colpa della vittima.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• Il Tribunale di Trento accoglie la domanda dei familiari ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva della struttura per fatto dei propri dipendenti ex art.2049 c.c..

• Condanna la casa di riposo al risarcimento dei danni biologici e morali subiti dalla sig.ra e trasmessi iure hereditatis ai familiari, oltre ai danni morali diretti.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• La Corte d’Appello di Trento, con sentenza 15-2-08, confermava la responsabilità della struttura, ritenendo irrilevante il proscioglimento in sede penale delle operatrici, perché la sig.ra, dopo avere consumato la cena, non era stata ricondotta in carrozzella nel salone dall’operatrice addetta all’incombente, ...

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• perché impegnata in un compito più urgente, ma era stata affidata ad altre due operatrici intente a pulire il dopo cena e, quindi, non sorvegliata con la dovuta continua attenzione. Così era accaduto che la sig.ra si fosse alzata da sola, cadendo e fratturandosi il femore.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• Se l’ospite non poteva essere direttamente sorvegliata in quel frangente, la struttura avrebbe dovuto “temporaneamente disporne la contenzione” , anche perché si trattava del primo giorno di ricovero, circostanza che già di per se aveva inciso sulle sue già compromesse capacità di autocontrollo.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• La Corte d’Appello confermava l’esistenza dei danni liquidati dal Tribunale, sia sul piano biologico (lesione dell’integrità fisica della sig.ra al 100%, che aveva poi perso l’ulteriore aspettativa di vita), che morale (versandosi in ipotesi di omicidio colposo) iure proprio e iure hereditatis, riducendone l’entità per equità.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• La Cassazione ha poi confermato la responsabilità della struttura in quanto la sorveglianza non era stata esercitata con la prescritta diligenza e il comportamento della sig.ra non solo non era imprevedibile, ma era evitabile con la predisposizione dei rimedi utili, anzi necessari nel caso di specie.

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Ricovero anziano in casa di riposo – Caduta – Responsabilità della struttura - Cass. Civ. n.

21497-09

• La Cassazione ha annullato la sentenza solo in punto liquidazione del danno biologico, perché quando un soggetto muore il danno biologico deve essere commisurato all’effettiva durata della vita e non all’ipotetica astratta durata della stessa, utilizzando i parametri dell’invalidità temporanea assoluta, opportunamente aumentati per le sofferenze subite prima della morte.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Il caso oggetto del giudizio : Un paziente viene sottoposto il 17-1-2001 presso la divisione di chirurgia maxillofacciale di un ospedale ad un intervento chirurgico per disarmonia dentoscheletrica dei mascellari, con asimmetria mandibolare.

• L’intervento si conclude alle ore 13,00 e alle ore 14,00 si verifica una emorragia.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Dopo un consulto tra i medici, l’emorragia viene trattata con due fiale di Tranex, un antiemorraggico che fa cessare la perdita ematica, definita, peraltro, di lieve entità. Il paziente viene visitato altre due volte dal medico del reparto senza che fosse riscontrato alcun rischio rilevante nel decorso postoperatorio.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Il paziente, invece, secondo quanto riferito dai genitori, aveva subito lamentato difficoltà respiratorie e, comunque, già nel pomeriggio del 17-1-01 presentava un rigonfiamento del viso e del collo.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Alle ore 5,00 del mattino del 18-1-01, quando nel reparto prestavano servizio le infermiere C. e D., si accerta un aggravamento delle condizioni del giovane, essendo stata riscontrata una insufficienza respiratoria acuta, tanto che viene chiamato un rianimatore e il medico reperibile.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Nonostante i tentativi fatti, il paziente muore alle ore 6,15 dello stesso giorno per insufficienza respiratoria progressiva provocata dall’infarcimento emorragico dei tessuti molli della lingua della mucosa orale e dell’orofaringe, nonché dei tessuti molli adiposi ghiandolari e muscolari del pavimento buccale.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• L’emorragia, che era stata causata dalla lesione di un vaso sanguigno, aveva provocato, infatti, un aumento di volume progressivo del pavimento orale e della lingua e il loro sollevamento contro la parete posteriore della faringe, con conseguente obliterazione dello spazio aereo orale e faringeo.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Il Tribunale di Lecce, con sentenza 15-2-06, ritiene responsabili del delitto di omicidio colposo in danno del paziente il primario del reparto (che aveva anche operato come capo-equipe), il medico che aveva seguito il decorso postoperatorio e le due infermiere C. e D., in servizio nella notte tra il 17 e il 18-1-01.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Tutti gli imputati vengono, quindi, condannati alla pena di un anno e sei mesi cadauno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, in concorso con l’azienda ospedaliera, in favore delle P.C. costituite. La sentenza viene confermata il 10-12-08 dalla Corte d’Appello di Lecce e poi dalla Cassazione il 12-2-10.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Ai due medici viene contestato di non avere seguito in modo appropriato e diligente il decorso postoperatorio e di non avere posto in essere la dovuta attenzione ai rischi di emorragia connessi al tipo di operazione effettuata, omettendo così di eseguire gli interventi (intubazione o tracheotomia) necessari a prevenire l’exitus.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Il loro comportamento è stato ritenuto colposo anche perché è emerso che sia nella serata del 17-1-01 che nella notte dello stesso giorno si era proceduto ad una continua aspirazione di sangue dalla cavità orale del malato che presentava difficoltà respiratorie sottovalutate e attribuite ad uno stato di agitazione.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• In relazione alle due infermiere, rileva la Cassazione che non è stata loro richiesta una non esigibile competenza medica, ma che la loro responsabilità è stata individuata nella negligenza nel compimento di quanto rientrava nella specifica competenza infermieristica.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• “Infatti, a fronte, delle reiterate richieste di intervento della madre del paziente, in presenza di evidenti difficoltà respiratorie che avrebbero dovuto indurre entrambe le imputate a ricorrere alle altrui competenza, le stesse hanno tenuto un atteggiamento distratto, manifestando fastidio per le continue richieste di intervento”.

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• Le due infermiere, inoltre, “sono state negligenti nell’informare il personale medico della reale situazione in atto” in quanto “non hanno dato adeguato valore al gonfiore del viso e del collo del paziente, divenuto di dimensioni tali da necessariamente richiamare la loro attenzione, tenuto conto che erano …….

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Comportamento negligente di due infermiere e conseguente responsabilità penale concorsuale -

Cass. Pen. n. 20584-10

• in possesso di sufficienti cognizioni tecniche per comprendere la gravità della situazione.” Anche se il medico di reparto aveva il dovere di seguire di persona l’evolversi della situazione dei malati operati, a prescindere dalla richiesta delle infermiere, queste ultime avevano a loro volta il dovere di attivarsi per richiedere un intervento dei medici in presenza di un rischio evidente.

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Triage e compiti del GUP- Cass. Pen. n. 38571-10

• Il caso oggetto del giudizio : Un paziente viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale verso le ore 16,10 del 7/4/06 perché accusava forti dolori all’addome; nonostante le sue continue lamentele, per circa un’ora non gli veniva praticata alcuna assistenza e alle ore 18,00 decedeva per infarto del miocardio.

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Triage e compiti del GUP- Cass. Pen. n. 38571-10

• Vengono accusati dell’evento un infermiere del P.S. - che aveva attribuito al paziente il codice giallo e non aveva seguito l’evolversi della situazione patologica dell’assistito via via deterioratasi - e un medico del P. S. che, dopo un’ora dal ricovero, si era limitato a prescrivere un analgesico.

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Triage e compiti del GUP- Cass. Pen. n. 38571-10

• All’esito della C.T da lui disposta, il P.M. chiede al GUP di rinviare a giudizio gli imputati in relazione al delitto di omicidio colposo in danno del paziente loro ascritto in concorso, ma il GUP dichiara non doversi procedere perché il fatto contestato non sussiste.

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Triage e compiti del GUP- Cass. Pen. n. 38571-10

• Nella sua decisione il GUP – pur evidenziando che la condotta dell’infermiere e del medico era stata “negligente” – ha ritenuto che gli elementi acquisiti non erano sufficienti a sostenere l’accusa nel giudizio dibattimentale perché alla luce degli esiti contrastanti delle perizie non vi era …….

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Triage e compiti del GUP- Cass. Pen. n. 38571-10

• … “certezza” che il decesso non si sarebbe verificato. anche se fosse stato seguito “un ottimale percorso diagnostico terapeutico”. Il GUP, in sostanza, ha ritenuto di potere escludere in via definitiva l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata e l’evento mortale alla luce delle risposte problematiche sul punto dei vari CT e Periti.

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Triage e compiti del GUP- Cass. Pen. n. 38571-10

• Su ricorso del Procuratore Generale della Repubblica la Suprema Corte annulla la decisione del GUP perché ritiene che dagli atti non emergeva con la necessaria certezza che il quadro probatorio acquisito rendesse del tutto inutile il dibattimento in quanto ulteriori accertamenti avrebbero potuto dare una risposta più esauriente al problema del nesso di causalità.

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• Secondo la Cassazione, quindi, il GUP può definire il processo, senza disporre il rinvio a giudizio, solo se dispone di dati scientifici inequivocabili per fondare la sua tesi di accertata inesistenza del nesso causale. Se, invece, permane una situazione di incertezza che non appaia insuperabile il GUP ……….

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• ….. non può impedire lo svolgimento del dibattimento preferendo una tesi ad un’altra, senza essere in possesso dei necessari dati scientifici idonei a dimostrare la palese erroneità della tesi da lui scelta e, dunque, l’inutilità del dibattimento. La regola di giudizio del GUP è, infatti, diversa da quella del Giudice del dibattimento.

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• D’altra parte il rinvio a giudizio operato dal GUP non implica affatto una “presunzione“ di responsabilità a carico degli imputati, responsabilità che dovrà essere accertata con il necessario rigore probatorio nel dibattimento, all’esito del quale gli imputati potranno essere assolti in caso di insufficienza di prove.


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