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Commerciale 1 - L_ impresa

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  • 8/8/2019 Commerciale 1 - L_ impresa

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    G.F. CAMPOBASSO

    DIRITTO

    COMMERCIALE1

    DIRITTODELLIMPRESA

    4 Edizione

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    Schemi di diritto Commerciale Manuale Campobasso. Diritto dellImpresa. Vol. 1

    INDICE

    Introduzione

    I. LImprenditore

    Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commercialeLa nozione generale dellimprenditore

    Lattivit produttiva

    Lorganizzazione

    Impresa e lavoro autonomo

    Economicit dellattivit

    LA professionalit

    Attivit di impresa e scopo di lucro

    Il problema dellimpresa per conto proprio

    Il problema dellimpresa illecita

    Impresa e professioni intellettuali

    II. Le categorie di imprenditori

    A. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE

    Il ruolo della distinzione

    Limprenditore agricolo. Le attivit agricole essenziali

    Le attivit agricole per connessione

    Limprenditore commerciale

    Il problema dellimpresa civile

    B. PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE

    Il criterio dimensionale. La piccola impresa

    Il piccolo imprenditore nel codice civile

    Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare

    Limpresa artigiana

    Limpresa familiare

    C. IMPRESA COLLETTIVA. IMPRESA PUBBLICA.

    Limpresa societaria

    Le imprese pubbliche

    Attivit commerciale delle associazioni e delle fondazioni

    III. Lacquisto della qualit di imprenditore.

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    A. LIMPUTAZIONE DELLATTIVITA DI IMPRESA

    1. Esercizio diretto dellattivit dimpresa2. La teoria dellimprenditore occulto3. Critica. Limputazione dei debiti dimpresa4. Una tecnica per reprimere gli abusi

    B. INIZIO E FINE DELLIMPRESA5. Linizio dellimpresa6. Attivit di organizzazione e attivit di esercizio7. La fine dellimpresa

    C. CAPACITA E IMPRESA

    8. Incapacit e incompatibilit9. Limpresa commerciale dellincapace

    IV. Lo statuto dellimprenditore commerciale

    A. LA PUBBLICITA LEGALE

    1. La pubblicit delle imprese commerciali2. Il registro delle imprese3. La pubblicit delle societ di capitali e delle cooperative

    B. LE SCRITTURE CONTABILI

    4. Lobbligo di tutela delle scritture contabili5. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarit e controllo.6. La rilevanza esterna delle scritture contabili. Lefficacia probatoria.

    C. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

    7. Ausiliari dellimprenditore commerciale e rappresentanza8. Listitore9. I procuratori10. I commessi

    V. Lazienda

    1. La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento2. Gli elementi costitutivi dellazienda3. Lazienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda e universalit di beni.4. La circolazione dellazienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi

    5. La vendita dellazienda. Il divieto di concorrenza alienante6. La successione nei contratti aziendali7. I crediti e i debiti aziendali8. Usufrutto e affitto dellazienda

    VI. I segni distintivi

    1. Il sistema dei segni distintivi

    A. LA DITTA

    2. Formazione della ditta e contenuto del diritto sulla ditta

    3. Il trasferimento della ditta4. Ditta e nome civile. Ditta e nome della societ.

    B. IL MARCHIO

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    1. tendenziale libert dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quantonecessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettivit

    2. libert di coesistenza di una pluralit di operatori economici e la libert di competizioneeconomica, indirizzata, controllata e coordinata dagli interventi dei pubblici poteri nella vitaeconomica.

    Il fenomeno imprenditoriale quindi lasse portante dello sviluppo economico, obiettivo

    perseguito dal nostro ordinamento attraverso una normativa che riguarda sia i singoli rapportieconomici ( disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale. Celerit esicurezza alla circolazione dei beni e tutela del credito) sia lattivit di impresa (statutoprofessionale

    Diritto commerciale: sezione del diritto privato che disciplina lattivit e gli atti dellimpresa.Caratteri fondamentali qualificanti:

    1. Specialit delle norme: diverse da quelle valevoli per la generalit dei consociati e fondate supropri ed unitari principi ispiratori

    2. Uniformit internazionale: liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali. Supera lebarriere nazionali e tende allintegrazione: esigenze di uniformit e armonizzazioneinternazionale.

    3. Diritto in continua evoluzione: segue le esigenze economiche e del mkt che impongono

    continui cambiamenti.

    I. LIMPRENDITORE

    1. Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale.

    Limprenditore Art. 2082 c.c.: imprenditore colui che esercita professionalmenteunattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

    TIPOLOGIA delle IMPRESE: divise secondo tre criteri di selezionea. oggetto dellimpresa (diff. Tra imprenditore agricolo, art. 2135, e imprenditore

    commerciale, art. 2195)b. dimensione dellimpresa ( piccolo imprenditore, art. 2083, imprenditore medio-grande)c. natura del soggetto che esercita limpresa ( impresa individuale, societ, impresa

    pubblica).

    Tutto ci viene regolato da:- statuto generale dellimprenditore (disciplina dellazienda, segni distintivi, concorrenza e

    consorzi, disposizioni speciali in tema di contratti)- statuto dellimprenditore commerciale (integrativo del precedente, iscrizione al registro

    delle imprese, pubblicit legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili,fallimento..)

    2. La nozione generale di imprenditore.

    Requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perch un dato soggetto sia

    esposto alla disciplina dellimprenditore:Limprenditore Art.2082 c.c.: imprenditore colui che esercita

    o Professionalmente: lattivit economica deve essere svolta in modoprofessionale, cio in modo stabile, anche se non continuativo; eserciziosistematico di unattivit economica

    o unattivit: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuovautilit (scopo di lucro od obiettiva economicit)

    o economica: soggetto attivo dellimpresa e del sistema economico, concorreallorganizzazione della produzione e alla distribuzione di ricchezza

    o organizzata: lattivit economica deve essere conseguenza dellorganizzazionedei fattori produttivi;( o Impresa senza organizzazione: artigiano come imprenditore o lavoratore

    autonomo come imprenditore o Organizzazione senza impresa: liberoprofessionista - art. 2238.)

    o al fine della produzione o dello scambio: a. Intermediatrice tra offerta dicapitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi b.Dirigenziale in quanto

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    rischia di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potereeconomico

    o di beni o servizi.

    Sussistono altri requisiti non direttamente menzionati ma comunque di rilevante importanza:1. Scopo di lucro2. La destinazione al mercato di beni e servizi prodotti3. La liceit dellattivit svolta.

    Lattivit produttiva

    Limpresa attivit (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambiodi beni o servizi. attivit produttiva. E in funzione di un determinato obiettivo.

    NOTA: La definizione generale d imprenditore anche definizione generale dimpresa, in quanto usiamo la parola impresa nellattimo in cui si definisce ilmomento dacquisto o cessazione della qualit dimprenditore. La realt globaledellimpresa la risultante dellunione daspetti:

    Soggettivi - l imprenditore il soggetto

    Funzionali - L impresa come attivit economica

    Oggettivi - L azienda come complesso di beni per lattuazione della funzione, che lesercizio di impresa, secondo le disposizioni dellart. 2555.

    Attivit di godimento e impresa

    Attivit di investimento e di finanziamento

    Lorganizzazione

    Impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri ed altrui. Apparatoproduttivo formato da persone e da beni strumentali. E imprenditore anche chi operautilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro senza dar vita ad alcunaorganizzazione intermediatrice del lavoro.

    Non necessario inoltre che lattivit organizzativa dellimprenditore si concretizzinella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile. Ci che qualificalimpresa lutilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da partedellimprenditore per un fine produttivo.

    Impresa e lavoro autonomo

    Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale pur sempre necessaria per

    aversi impresa sia pure piccola. In mancanza sia avr semplice lavoro autonomo nonimprenditoriale. In mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione devenegarsi lesistenza di impresa, sia pure piccola.

    Es. lustrascarpe, investitore del proprio risparmio

    Economicit dellattivit

    Limpresa attivit economica. Lattivit produttiva pu dirsi condotta con metodoeconomico quando tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattoriproduttivi. Deve essere esercitata con modalit che consentano almeno la coperturadei costi sostenuti con i ricavi conseguiti.

    La professionalit

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    Carattere professionale dellattivit. Esercizio abituale e non occasionale di una dataattivit produttiva. Possono essere per attivit stagionali o pluralit di attivit (medicocon impresa). La professionalit va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi.

    ELEMENTI qualificanti non richiamati su cui si discende sulla loro importanza o meno adeterminare la qualifica di imprenditore sono:

    A.Attivit dimpresa e scopo di lucro

    Lo scopo di lucro essenziale per lattivit di impresa? Distinguiamo lo scopo di lucro in:o soggettivo (movente psicologico dellimprenditore). In questo caso no.. perch non

    si pu condizionare lo status di imprenditore a elementi strettamente soggettivi.o Oggettivo (dati esteriori ed oggettivi). Comunque no.. essenziale solo che

    lattivit venga svolta secondo modalit oggettive astrattamente lucrative.Lintento dellimprenditore di realizzare con profitto lattivit dimpresa.

    Lattivit dimpresa per, di fatto, solo quella condotta con metodo economico.Il REQUISITO MINIMO ESSENZIALE dellattivit di impresa leconomicit della gestionee non lo scopo di lucro.

    B.Il problema dellimpresa per conto proprio

    E imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale(impresa per conto proprio)? La destinazione del mercato non richiesta da alcun datolegislativo. E imprenditore anche chi lo per conto proprio anche se vi sono tesidiscordanti.La verit che lapplicazione della disciplina dellimpresa non si pu far dipenderedalle mutevoli intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui caratterioggettivi fissati dallart. 2082 codice civile.

    C.Il problema dellimpresa illecita.

    La qualit di imprenditore pu essere riconosciuta quando lattivit svolta illecita,cio contraria a norme imperative, allordine pubblico e al buon costume?Es. impresa che fabbrica droga reatoContrabbando sigarette reatoE da ritenersi che lilliceit dellattivit precluda lesistenza di impresa e lapplicazionedella relativa disciplina? Lillecito va represso e sanzionato. Ci pu essere unattivit diimpresa illecita che da luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. Lilliceitdellimpresa determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinanolesercizio a concessione o autorizzazione amministrativa (impresa illegale). Tale tipodi illecito non impedisce lacquisto della qualit di imprenditore (commerciale) e con

    pienezza di effetti. Il titolare di unimpresa illegale esposto al fallimento.Se illecito loggetto stesso dellattivit (attivit immorale) ne deriva che da uncomportamento illecito non potranno mai derivare effetti favorevoli per lautoredellillecito o per chi ne stato parte.

    Impresa e professioni intellettuali

    Esistono delle attivit produttive per le quali la qualifica imprenditoriale esclusa invia di principio dal legislatore professionisti intellettuali: liberi professionisti comemedici, ingegneri, avvocati, commercialisti, notai Essi non sono mai imprenditori.Art. 2238 c.c. le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioniintellettuali solo se lesercizio della professione costituisce elemento di una attivitorganizzata in forma di impresa. Essi diventano imprenditori solo se ed in quanto laprofessioni intellettuale esplicata nellambito di altra attivit di per s qualificabilecome impresa. (es. medico che gestisce clinica privata). Dunque in linea generale nonessendo sottoposti alla disciplina dellimprenditore commerciale non sono soggettinemmeno al fallimento. La loro disciplina viene separata volontariamente per queste

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    fattispecie: esame ed iscrizione allalbo per assicurare il carattere personale nelrapporto tra professionista intellettuale e cliente.

    II. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

    A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

    1. Il ruolo della distinzione

    Distinzione effettuata secondo loggetto dellattivit:1. imprenditore commerciale (cat. generale)= ampia ed articolata disciplina fondata

    sullobbligo di iscrizione nel registro delle imprese (pubblicit legale), sullobbligo dellatenuta delle scritture contabili, sullassoggettamento al fallimento e alle altre procedureconcorsuali.

    2. imprenditore agricolo (cat. Speciale) = ha valore essenzialmente negativo, E sottopostoalla disciplina prevista per limprenditore in generale ma esonerato dalla tenuta dellescritture contabili (art. 2214) e dellassoggettamento alle procedure concorsuali (art.2221). 1993: iscrizione nel registro delle imprese e dal 2001 con funzione di pubblicit

    legale ( art. 2 d.lgs 228/2001).3. Imprese civili: non menzionate esplicitamente dal legislatore

    2. Limprenditore agricolo. Le attivit essenziali

    E sottoposto ad una disciplina pi leggera perch normalmente pi debole. Le attivitagricole possono essere distinte in due grandi categorie:1. attivit agricole essenziali2. attivit agricole per connessioneLa nozione originaria (art 2135 c.c.: chi esercita unattivit diretta alla coltivazione del fondo,alla silvicoltura, allallevamento del bestiame e attivit connesse) oggi vede una visione pimoderna a causa del progresso tecnologico che da semplice sfruttamento della produttivitnaturale della terra ha portato ad unagricoltura industrializzata (coltivazioni artificiali o fuoriterra/ allevamenti in batteria).Lattuale formulazione dellart 2135 cita: imprenditore agricolo chi esercita una delleseguenti attivit: coltivazione del fondo, sevicoltura, allevamento di animali e attivitconnesse.. intendendo le attivit dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o diuna fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possonoutilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.Rientrano dunque: orticoltura, coltivazione in serra o in vivai, floricoltura, acquicoltura..

    3. Le attivit agricole per connessione

    Seconda categoria di attivit agricole. Significativo ampliamento:1. dirette alla trasformazione o allalienazione di prodotti agricoli che rientrano nellesercizio

    normale dellagricoltura2. tutte le altre attivit esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la siviculturae lallevamento del bestiame.

    3. attivit dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da unattivit agricola essenziale

    4. attivit dirette alla fornitura di beni e servizi mediante lutilizzazione prevalente diattrezzature o risorse normalmente impiegate nellattivit agricola esercitata.

    CONDIZIONI NECESSARIE

    a. Connessione soggettiva : il soggetto che la esercita sia gi qualificabile imprenditoreagricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attivit agricole tipiche einoltre attivit coerente con quella connessa.

    b. Connessione oggettiva : rapporto oggettivo tra attivit connessa ed essenziale. PREVALENZA: necessario e sufficiente infatti solo che si tratti di attivit aventi adoggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallesercizio dellattivit agricola essenziale.

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    Le attivit connesse non devono prevalere, per rilievo economico, su quelle dellattivitagricola essenziale.

    4. Limprenditore commerciale

    E imprenditore commerciale chi esercita una o pi delle seguenti categorie di attivit: art.

    2195 1comma:1. industria: attivit industriale diretta alla produzione di beni e servizi2. commercio:attivit intermediaria nella circolazione dei beni3. trasporti: attivit di trasporto per terra, per acqua o per aria4. banche e assicurazioni: attivit bancaria o assicurativa5. imprese ausiliarie: altre attivit ausiliarie delle precedentiCarattere industriale dellattivit di produzione di beni e servizi + carattere intermediariodelle attivit di scambio.

    5. Il problema dellimpresa civile

    Non prevista da alcun dato legislativo

    B. Piccolo imprenditore. Impresa familiare

    1. Il criterio dimensionale. La piccola impresa

    La dimensione dellimpresa il secondo criterio di differenziazione della disciplina degliimprenditori. Il PICCOLO IMPRENDITORE sottoposto allo statuto generale dellimprenditore.E invece esonerato, anche se esercita attivit commerciale, dalla tenuta delle scritturecontabili (art. 2214, 3comma) e dallassoggettamento al fallimento e alle altre procedureconcorsuali (art. 2221 e 1 legge Fall.), mentre liscrizione nel registro delle impreseoriginariamente esclusa (art. 2202) ha di regola solo funzione di pubblicit notizia (art.8 legge29/12/1993, N. 580). Anche la nozione di piccolo imprenditore ha perci nel sistema delcodice civile rilievo essenzialmente negativo.

    2. Il piccolo imprenditore nel codice civile

    Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti ecoloro che esercitano una attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoroproprio e dei loro componenti della famiglia (art. 2083).

    o Criterio della prevalenza: deve sempre sussistere. La prevalenza del lavoro proprioe familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori.

    o Prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale: per aversi piccola impresa percinecessario che:

    a. limprenditore presti il proprio lavoro nellimpresa (es. il fruttivendolo = piccoloimprenditore)

    b. il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nellimpresa

    prevalgano sia rispetto al lavoro altrui (es. dipendenti) sia rispetto al capitale(proprio o altrui) investito nellimpresa. (es. il gioielliere potrebbe essereimprenditore rilevanza del capitale).

    o Prevalenza funzionale: La prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattoriproduttivi, a sua volta, deve correttamente intendersi in senso qualitativo-funzionale e non come prevalenza quantitativo- aritmetica.

    3. Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare

    Pu fallire solo limprenditore commerciale purch non sia pubblico ne piccolo (questo ultimosi sottrae alla disciplina del fallimento). In nessun caso sar esonerata dal fallimento limpresache venisse esercitata in forma di societ commerciale.

    4. Limpresa artigiana

    Fra i piccoli imprenditori rientra anche limpresa artigiana. La legge 860 del 1956 la definivacon una serie di criteri al fine di individuare i destinatari di una disciplina di favore sotto il

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    3. Attivit commerciale delle associazioni e delle fondazioni

    Se unassociazione o fondazione esercita professionalmente, accanto alla sua attivitistituzionale, unattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio dibeni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori

    presupposti, pu fallire?o Incompatibilit tra scopo ideale/altruistico e scopo lucrativo? No, lo scopo di lucro

    non essenziale: rileva solo leconomicit del metodo.o Mancanza del requisito di professionalit quando lattivit dimpresa di associazioni

    e fondazioni accessoria rispetto a quella ideale (cio non lattivit principaledellente)? No.

    Ad associazioni e fondazioni pu applicarsi lo statuto dellimprenditore commerciale.III. LACQUISTO DELLA QUALITA DI IMPRENDITORE

    A. LIMPUTAZIONE DELLATTIVITA DI IMPRESA

    Per poter affermare che un dato soggetto diventato imprenditore necessario chelesercizio dellattivit d9i impresa sia a lui giuridicamente riferibile , sia a lui imputabile.

    Esercizio diretto dellattivit dimpresa

    La qualit di imprenditore acquistata - con pienezza di effetti dal soggetto e solo dalsoggetto il cui nome stato speso nel compimento dei singoli atti di impresa. Diventaimprenditore colui che esercita personalmente lattivit di impresa compiendo in proprionome gli atti relativi. Non diventa invece imprenditore il soggetto che gestisce laltrui impresaquando operi spendendo il nome dellimprenditore, per effetto del potere di rappresentanzaconferitogli dallinteressato o riconosciutogli dalla legge.Perci quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentante (volontario o legale),imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante. Lattivit di impresa sostanzialmente esercitata dal rappresentante. (ad esempio , il genitore che gestisce

    limpresa quale rappresentante legale del figlio minore, in seguito ad autorizzazione deltribunale. Gli atti di impresa sono decisi e compiuti dal genitore, ma imprenditore il minoree solo il minore esposto a fallimento).

    La teoria dellimprenditore occulto

    FenomenoRitroviamo una situazione in cui esistono due soggetti: Il soggetto (persona fisica o giuridica)che compie in proprio nome i singoli atti di impresa:cosiddetto imprenditore palese oprestanome. Il soggetto (persona fisica o giuridica) che somministra al primo i necessarimezzi finanziari, dirige in fatto limpresa e fa propri tutti i guadagni senza palesandosi comeimprenditore di fronte a terzi il cosiddetto imprenditore occulto o indiretto.

    Pericoli per i creditoriQuesto modo di operare non solleva particolari problemi quando gli affari prosperano e icreditori sono regolarmente pagati dallimprenditore palese. I problemi gravi sorgono quandogli affari vanno male ed il soggetto utilizzato dal dominus sia una persona nullatenente o unasociet per azioni con capitale irrisorio (cosiddetta societ di comodo o etichetta).E fuori dubbio che i creditori potranno provocare il fallimento del prestanome;questi ha agitoin nome proprio ed ha perci acquistato la qualit di imprenditore commerciale.Il dubbio sorge nel momento in cui il patrimonio dellimprenditore palese non sufficiente aricoprire i bisogni del creditore. Quindi se si ammette che lobbligato nei confronti delcreditore sia solo limprenditore palese, il risultato sar che il rischio dellimpresa non ricadrsul dominus ma bens sui creditori .Dunque , quali possono essere i rimedi?Esistono due tesi:

    La prima tesi quella della teoria del potere di impresa: la responsabilit cumulativadellimprenditore palese e del dominus con lesclusione per del fallimento per questultimo- stata affermata muovendo dallidea che nel nostro ordinamento giuridico espressamentesanzionata la inscindibilit del rapporto potere- responsabilit. Quindi il prestanome avendo

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    acquistato la qualit di imprenditore esposto al fallimento dato che solo il suo nome statospeso nel traffico giuridico.La seconda tesi riguarda la teoria dellimprenditore occulto. Secondo tale teoria il dominus diunimpresa formalmente altrui non solo risponder insieme a questi, ma fallir sempre ecomunque qualora fallisca il prestanome. (legge fallimentare art.147, 2 comma applicabilesia per il socio occulto di societ palese; due soci palesi e uno occulto; sia per societ occulta;

    un socio palese e uno occulto).Quindi se fallisce la societ occulta inevitabile che falliscaanche limprenditore occulto. Cos affermata la responsabilit del socio tiranno di unasociet per azioni, che non titolare dellintero pacchetto azionario ma utilizza il patrimoniodella societ per scopi personali.

    Critica. Limputazione dei debiti dimpresa

    Esistono due criteri di imputazione della responsabilit per debiti di impresa:a) il criterio formale della spendita del nome, in base al quale acquista la qualit diimprenditore , con pienezza di effetti, la persona fisica o la societ nel cui nome lattivit diimpresa svolta;b) il criterio sostanziale del potere di direzione , in base al quale risponderebbe orisponderebbe e fallirebbe anche il reale interessato.

    Nel fallimento del socio occulto di societ palese ci che stato occultato solo il realenumero dei soci ed il socio occulto risponde e fallisce esattamente per lo stesso motivo percui rispondono e falliscono i soci palesi, perch fa parte della societ. Dall art.147, 2commasi pu desumere il principio che ci socio di una societ a responsabilit illimitata rispondeverso i terzi anche e la sua partecipazione alla societ non stata esteriorizzata. Ma nellafattispecie imprenditore occulto- imprenditore palese nessuna societ esiste, in quantomancano tutti gli elementi costitutivi del contratto di societ (art. 2247 fondo comune,esercizio comune dellattivit, divisione degli utili).Il prestanome infatti mandatario (senzarappresentanza )del dominus e non il suo socio. Quindi si pu desumere ce la situazionegiuridica qualitativamente diversa da quella prevista dallart. 147. Perci anche se siaccetta il primo passaggio dal fallimento del socio occulto al fallimento della societ occulta,non consentito affermare , per ulteriore analogia, la responsabilit illimitata del dominus.In conclusione vero che la spenditi del nome non il solo criterio di imputazione dei debiti diimpresa, ma non meno vero che tale imputazione pur sempre retta da indiciesclusivamente formali ed oggettivi.

    Una tecnica per reprimere gli abusi

    Il socio o i soci che hanno abusato dello schermo societario risponderanno come titolari diunautonoma impresa commerciale individuale o societaria per le obbligazioni da lorocontratte nello svolgimento dellattivit fiancheggiatrice della societ di capitali ed in quantotali potranno fallire sempre che si accerti linsolvenza della loro impresa.

    B. INIZIO E FINE DELLIMPRESA

    5. Linizio dellimpresa

    Per le persone fisiche ed enti pubblici o privati, la qualit di imprenditore si acquista conleffettivo inizio dellesercizio dellattivit di impresa. Non sufficiente lintenzione di dareinizio allattivit .Leffettivo inizio fa acquistare la qualit di imprenditore indipendentemente dalle intenzionidel soggetto agente ed anche se lattivit esercitata in violazione delle normeamministrative abilitanti.La stessa iscrizione nel registro delle imprese non condizione nnecessaria n sufficiente per lattribuzione della qualit di imprenditore commerciale.Anche per le societ, il cui scopo tipico lesercizio di attivit di impresa, il principiodelleffettivit pu e deve trovare applicazione.

    6. Attivit di organizzazione e attivit di esercizio

    Quando si ha leffettivo inizio dellattivit di impresa ? necessario al riguardo distinguere aseconda che il compimento di atti tipici di impresa sia o meno preceduta da una fase

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    organizzativa oggettivamente percepibile (esempio affitto di locali, acquisto di macchinari, diattrezzature, assunzione di lavoratori, ecc-).In mancanza di tale fase preparatoria , solo la ripetizione nel tempo di atti di impresaomogenei e funzionalmente coordinati render certo che non si tratta di atti occasionali, bensdi attivit professionalmente esercitata.Quando invece venga preventivamente creata una stabile organizzazione ,anche un solo di

    esercizio sar sufficiente per affermare che lattivit iniziata. N necessario che siaportato a compimento il primo ciclo operativo con la vendita a terzi dei beni prodotti o con larivendita delle menci acquistate.Quindi anche gli atti di organizzazione determineranno lacquisto della qualit di imprenditoree lesposizione al fallimento quando manifestano in modo non equivoco lo stabileorientamento dellattualit verso un determinato fine produttivo, sia pure non ancorarealizzato (professionalit). Questi atti di organizzazione per divenire efficaci devono essereparticolarmente qualificati per affermare che unattivit di impresa iniziata.

    7. La fine dellimpresa

    Limprenditore commerciale. Ci in quanto lart. 10 legge fall. prevede che lo stesso puessere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dellattivit.

    La fine dellimpresa di regola preceduta da una fase di liquidazione. Perci la qualit diimprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. La fase liquidativi potr ritenersichiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale. Non necessario chesiano stati riscossi tutti i crediti e siano stati pagati tutti i debiti relativi.Per le societ lanno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro

    delle imprese.

    C. CAPACITA E IMPRESA

    8. Incapacit e incompatibilit

    La capacit all esercizio di attivit di impresa si acquista con la piena capacit di agire equindi al compimento del diciottesimo anno di et. Si perde in seguito ad interdizione oinabilitazione.Cos il minore che con raggiri ha occultato la sua minore et non diventa imprenditore anchese i contratti conclusi non sono annullabili (art. 1426).No impedisce lacquisto o il riacquisto della qualit di imprenditore commercialelinabilitazione temporanea allesercizio di attivit commerciale.

    9. Limpresa commerciale dellincapace

    E possibile lesercizio di attivit di impresa per conto e nellinteresse di un incapace (minoree interdetto) o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato e minoreemancipato) , con losservanza delle disposizioni al riguardo dettate.Lamministrazione del patrimonio degli incapaci regolata in modo da garantirne la

    conservazione e lintegrit. Il rappresentante legale del minore o dellinterdetto legittimatoa compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinariaamministrazione possono essere compiuti solo in caso di necessit o di utilit evidente.Principi identici reggono il compimento i atti giuridici da parte dellinabilitato o del minoreemancipato che agiscono personalmente , ma con l0assistenza di un curatore.Il legislatore pone un divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore ,l0interdetto e linabilitato. Salvo che per il minore emancipato, al quale consentita solo lacontinuazione dellesercizio di una impresa commerciale preesistente, purch lacontinuazione sia autorizzata dal tribunale.

    Minore

    In nessun caso consentito linizio di una nuova impresa commerciale in nome enellinteresse del minore Quando questi acquista una preesistente azienda commerciale, pu

    essere autorizzato dal tribunale a continuare lesercizio dellimpresa, sia pure con procedure ecautele diverse a seconda che il minore sia sottoposto a potest familiare o a tutela (art. 320,5comma, 371, 2comma). Intervenuta lautorizzazione definitiva, il genitore o il tutore

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    legittimato a compiere tutti gli atti che rientrano nellesercizio dellimpresa, siano essi diordinaria o di straordinaria amministrazione.

    Interdetto

    Valgono le stesse regole dettate per il minore sottoposto a tutela. Lautorizzazione alacontinuazione pu riguardare anche limpresa iniziata dallo stesso interdetto prima

    dellinterdizione.

    Inabilitato

    E un soggetto la cui capacit di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione. La suaposizione tuttavia parificata a quella degli incapaci assoluti per quanto concerne leserciziodi impresa commerciale: possibile solo la continuazione di unimpresa preesistente, non linizio ex novo. Intervenuta lautorizzazione alla continuazione , linabilitato eserciterpersonalmente limpresa , sia pure con lassistenza del curatore e con il consenso di questiper gli atti di impresa che eccedono lordinaria amministrazione.Il tribunale pu tuttaviasubordinare lautorizzazione alla nomina di un direttore generale ;nomina che sar fatta dallostesso inabilitato col consenso del curatore.

    Minore emancipato

    Pu essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale. Conlautorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacit di agire, senza lassistenza diun curatore.

    Lesercizio autorizzato dellimpresa determina lacquisto della qualit di imprenditorecommerciale da parte dellincapace. Acquistando tale qualit allincapace ricadranno glieffetti patrimoniali del fallimento; al minore imprenditore non possono invece essere reputatireati commessi da altri e che egli non poteva impedire. Daltro canto, nei confronti delgenitore o del tutore (probabilmente) applicabile lart. 277 legge fallimentare che punisce ireati fallimentari dellinstitore in qualit di legale rappresentante.

    IV. LO STATUTO DELLIMPRENDITORE COMMERCIALE

    A. LA PUBBLICITA LEGALE

    Limprenditore commerciale destinatario di una peculiare disciplina che ha carattereessenzialmente pubblicistico in quanto finalizzata alla tutela degli interessi generali dellacollettivit direttamente toccati da tali attivit.

    1. La pubblicit delle imprese commerciali

    Necessaria per disporre con facilit di informazioni veritiere e non contestabili su atti esituazioni delle imprese con cui si entra in contatto. La pubblicit legale rende di pubblicodominio determinati atti o fatti della vita dellimpresa, secondo forme e modalitpredeterminate per legge.Il registro delle imprese lo strumento di pubblicit legale delle imprese commerciali nonpiccole e delle societ commerciali previsto dal codice civile del 1942. Per oltre cinquant anniil nuovo istituto per restato lettera morta. Lentrata in funzione del registro delle impreseera infatti subordinata allemanazione del relativo regolamento di attuazione.Durante i lunghi anni dellattesa ha tuttavia trovato applicazione il regime transitorio. Regimeimperniato sulliscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale esoprattutto caratterizzato dallesonero temporaneo dalliscrizione, salvo che per alcuni atti,degli imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le societ dicapitali era inoltre previsto, oltre alliscrizione nel registro delle imprese anche lapubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata(busarl). Cos pure per le cooperative in aggiunta alliscrizione nel registro delle imprese lapubblicazione nel bollettino ufficiale delle societ cooperative e dei consorzi di cooperative

    (busc).Ne risultava da tutto ci un sistema di pubblicit delle imprese particolarmente disorganico ecomplesso.La situazione finalmente si sblocca con la legge 29-12-1993 n. 580 contenente norme per ilriordino delle camere di commercio. Lart. 8 di tale legge ed il relativo regolamento di

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    In altri casi, liscrizione nella sezione ordinaria presupposto per la piena applicazione di undeterminato regime giuridico. E questo il caso della societ in nome collettivo e della societin accomandita semplice.Liscrizione nelle sezioni speciali del registro ha solo funzione di certificazione anagrafica e dipubblicit notizia.Eccezione:con il d.lgs 228/2001 per limprenditore agricolo liscrizione nella sezione speciale

    ha oltre che efficacia di pubblicit notizia, anche di pubblicit legale.

    3. La pubblicit delle societ di capitali e delle cooperative

    Eliminazione del busarl e del busc. Quindi unico strumento di pubblicit legale il registrodelle imprese.Per alcuni atti delle societ di capitali e/o delle societ cooperative prevista la pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale anzich nel registro delle imprese (ex. convocazione dellassemblea dis.p.a. o di societ cooperativa).

    B. LE SCRITTURE CONTABILI

    4. Lobbligo di tutela delle scritture contabili

    Le scritture contabili sono appunto i documenti che contengono la rappresentazione, intermini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimoniodellimprenditore e del risultato economico dellattivit svolta.La tenuta delle scritture contabili tuttavia elevata ad obbligo ed legislativamentedisciplinata per gli imprenditori che esercitano attivit commerciale (art.2214)La disciplina elle scritture contabili prevista dal codice civile non si applica ai piccoliimprenditori e quindi anche i piccoli imprenditori che esercitano attivit commerciale.Le societ commerciali devono ritenersi obbligate alla tenuta delle scritture contabili anchenon esercitano attivit commerciale.

    5. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarit e controllo.

    Art. 2214 Limprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dallanatura e dalle dimensioni dellimpresa. In ogni caso devono essere tenuti determinati libricontabili:il libro giornale ed il libro degli inventari. Infine , devono essere ordinariamenteconservati, per ciascun affare gli originali della corrispondenza commerciale (lettere, fatture,telegrammi) ricevuta e le copie di quella spedita.

    Il libro giornale un registro cronologico- analitico. Giorno per giorno le operazioni relativeallesercizio dellimpresa devono essere indicate. Pu essere anche eventualmente articolatoin libri parziali in relazione alle articolazioni dellimpresa.

    Il libro degli inventari invece un registro periodico- sistematico. Deve essere redattoallinizio dellesercizio dellimpresa e successivamente ogni anno. Deve perci contenerelindicazione e la valutazione delle attivit e delle passivit dellimprenditore, anche estraneeallimpresa.

    Linventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite .Il bilancio unprospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verit la situazionecomplessiva del patrimonio.Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere solo enumerati progressivamente inogni pagina e vidimati e bollati prima di essere messi in uso.- Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo norme di una ordinaria contabilit(art. 2219) e in particolare senza spazi bianchi, senza interlinee, senza abrasioni.

    - Oggi consentita la tenuta delle scritture contabili con sistemi informatici.- La corrispondenza commerciale e le scritture contabili devono essere tenute per dieci anni .

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    - Le scritture contabili non sono di regola soggette ad alcuna forma di controllo esterno. Dal1975 la contabilit delle societ con azioni quotate in borsa sottoposta al controllo esternodi apposite societ di revisione.- Lobbligo di tenuta delle scritture contabili non assistito da alcuna sanzione generale ediretta, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria.Ritroviamo tra le scritture contabili anche altre scritture quali per esempio il libro mastro, nel

    quale le singole operazioni sono registrate non cronologicamente ma sistematicamente(esempio per cliente); libro cassa, che contiene le entrate e le uscite di denaro;il libromagazzino , che registra le entrate e le uscite delle merci.

    6. La rilevanza esterna delle scritture contabili. Lefficacia probatoria.

    Le informazioni sulla vita dellimpresa non sono accessibili ai terzi. Le eccezioni sussistono peril bilancio delle societ di capitali e delle societ cooperative (ma non quelle degli imprenditoriindividuali e delle societ di persone) deve essere reso pubblico mediante deposito pressolufficio del registro delle imprese.Lipotesi pi significativa di rilevanza esterna delle scritture contabili si ha tuttavia sul pianoprocessuale. Potendo le stesse essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore, sia controlimprenditore.

    C. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

    7. Ausiliari dellimprenditore commerciale e rappresentanza

    Limprenditore pu avvalersi e di regola si avvale della collaborazione di altri soggetti.:c.d.ausiliari interni o subordinati e c.d. ausiliari esterni o autonomi.In entrambi i casi la collaborazione pu riguardare anche la conclusione di affari con terzi innome e o per conto dellimprenditore con un agire in rappresentanza dellimprenditore conspecifica dichiarazione di volont di questultimo attraverso la procura.Il terzo che decide di contrattare con chi dichiara di agire in veste di rappresentante tenutoperci ad accertare lesistenza della procura. Il contratto concluso dal falsus procurator infatti improduttivo di effetti ed il terzo non potr vantare alcun diritto nei confronti delpreteso rappresentato. Lart. 1398 gli riconosce solo la possibilit di chiedere al falsusprocurator il risarcimento del danno che ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nellavalidit del contratto.Queste regole cedono invece il passo ad altre, parzialmente diverse, quando si in presenzadi determinate figure tipiche di ausiliari interni (institori, procuratori e commessi), che, per laposizione loro assegnata nellimpresa , sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con iterzi ed a concludere affari per limprenditore.

    8. Linstitore

    E institore colui che preposto dal titolare allesercizio dellimpresa o di una sede secondariao di un ramo particolare della stessa. E nel linguaggio comune, il direttore generale

    dellimpresa o di una filiale o di un settore produttivo. Linstitore al vertice della gerarchiadel personale , in virt di un atto di preposizione dellimprenditore. Vertice assoluto selinstitore preposto allintera impresa ed in tal caso dipender solo dallimprenditore ; soloda lui ricever direttive .Vertice relativo se preposto ad una filiale o a un ramodellimpresa;ed in tal caso potr eventualmente trovarsi in posizione subordinata ancherispetto ad un altro institore (ad esempio, il direttore generale dellintera impresa).La delineata posizione comporta innanzitutto che linstitore tenuto ,congiuntamente conlimprenditore, alladempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e ditenuta delle scritture contabili dellimpresa o della sede cui preposto. Ed in caso difallimento dellimprenditore troveranno applicazione nei confronti dellinstitore le sanzionipenali a carico del fallito;fermo restando che solo limprenditorepotr essere dichiarato fallito e solo limprenditore sar esposto agli effetti personali epatrimoniali del fallimento.

    Anche in mancanza di espressa procura ,linstitore pu compiere in nome dellimprenditoretutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa (rappresentanza sostanziale). E comunquecerto che linstitore non legittimato a compiere atti che esorbitano dallesercizio (gestione)dellimpresa quali, la vendita o laffitto dellazienda, il cambiamento delloggetto dellattivit.

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    Inoltre gli vietato alienare o ipotecare i beni immobili del proponente, se non stato a ciespressamente autorizzato.

    Caratterizza linstitore anche una eventuale rappresentanza processuale, in quanto linstitorepu stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia comeconvenuto (rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni dipendenti da atticompiuti nellesercizio dellimpresa a cui preposto.

    I poteri rappresentativi dellinstitore possono essere ampliati o limitati dallimprenditore. Lelimitazioni saranno per opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto dilimitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese. Mancando tale pubblicit legale, larappresentanza si reputa generale.Infine dobbiamo ricordare che linstitore deve rendere palese al terzo con cui contratta taleveste, affinch latto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato; edeve renderla palese spendendo il nome del rappresentato. Il rappresentante che non osservitale regola obbliga solo se stesso ed il terzo non si pu rivolgere al rappresentato.

    9. I procuratori

    I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere dicompiere per limprenditore gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa , pur non essendopreposti ad esso (art. 2209).I procuratori non sono posti a capo dellimpresa o di un ramo o diuna sede secondaria; il loro potere decisionale circoscritto ad un determinato settoreoperativo (ad esempio il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttorenel settore pubblicit). I procuratori sono investi di un potere di rappresentanza generaledellimprenditore; generale, per, rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono statiinvestiti di autonomo potere decisionale(ad esempio il dirigente del settore acquisti potrcompiere in nome dellimprenditore tutti gli atti tipicamente rientrano in tale funzione, manon ha n potere decisionale n potere di rappresentanza.Per quanto riguarda il settore pubblicit o il settore del personale.Il procuratore non ha la rappresentanza processuale; non soggetto agli obblighi di iscrizionenel registro delle imprese e limprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti allimpresa,compiuti da un procuratore senza spendita del nome dellimprenditore stesso.

    10. I commessi

    Ai commessi sono affidate mansioni esecutive e materiali;a loro riconosciuto potere dirappresentanza dellimprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento;potereper pi limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori.I commessi non possono esige il prezzo delle merci delle quali non facciano parte laconsegna, n concedere dilazioni o sconti che non siano duso; non hanno il potere diderogare alle condizioni generali di contratto predisposte dallimprenditore;non possonoesigere il prezzo fuori dei locali stessi n dentro limpresa. A tutti i commessi riconosciuta lalegittimazione a ricevere per conto dellimprenditore l dichiarazioni che riguardanolesecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Limprenditorepu limitare o ampliare i poteri. Non tuttavia previsto un sistema di pubblicit legale;perci

    le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezziidonei (ad esempio avvisi affissi nei locali di vendita ), o se si prova leffettiva conoscenza.

    V. LAZIENDA

    1. La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento

    < Lazienda il complesso ei beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa >(art. 2555).

    Esiste perci una rapporto di mezzo a fine tra azienda e impresa. Lazienda costituiscelapparato strumentale di cui limprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimentodella propria attivit.

    Lazienda un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibilie infungibili) ,che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dellattivit. E eresta per un complesso caratterizzato da unit di tipo funzionale.

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    Il rapporto di strumentalit e di complementariet fra i singoli elementi costitutivi lazienda, fas che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma deisingoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Tale maggior valore si definisceavviamento.Lavviamento per unazienda in sostanza rappresentato dall attitudine a consentire larealizzazione di un profitto; non n un bene n un diritto, ma una semplice qualit

    dellazienda, sia matrimonialmente sia giuridicamente tutelata.

    2. Gli elementi costitutivi dellazienda

    Elementi costitutivi dellazienda sono tutti i beni, di qualsiasi natura organizzatidallimprenditore per lesercizio dellimpresa (art. 2555).

    Per qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante perci solo la destinazionefunzionale impressagli dallimprenditore (ad esempio sono beni aziendali anche i beni dipropriet di terzi di cui limprenditore pu disporre in base ad un contratto come il leasing).Irrilevante invece il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima limprenditore adutilizzare un dato bene nel processo produttivo.Bon possono essere perci considerati beni aziendali i beni di propriet dellimprenditore che

    non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dellattivit di impresa (adesempio labitazione di propriet dellimprenditore).Lazienda essendo un complesso di soli beni ,il trasferimento di azienda si potr effettuareanche quando le parti hanno escluso espressamente dal trasferimento i contratti ,i debiti, icrediti.(Bisogna per anche sottolineare il fatto che per parte della dottrina lazienda organizzazione non solo di beni ma anche di servizi ;ed elementi costitutivi dellazienda sonoconsiderati anche i crediti verso la clientela, i debiti,ecce dunque non solo le cose in sensoproprio di cui limprenditore si avvale.)

    3. Lazienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda euniversalit di beni.

    Teorie unitarieConsiderano lazienda come un bene unico, un bene immateriale e la qualificano come unauniversalit di beni. Ritengono perci che il titolare dellazienda abbia un vero proprio dirittodi propriet unitario, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui singoli beni.

    Teoria atomisticaConsidera lazienda come una semplice pluralit di beni tra loro funzionalmente collegati e suiquali limprenditore pu vantare diritti diversi ( propriet, diritti reali limitati, diritti personalidi godimento).

    La disciplina dettata per le universalit di mobili ( ex. azienda equiparata alle universalit dibeni dallart. 67 c.p.c. che prevede il sequestro giudiziario di aziende o di altre universalit dibeni; norme specifiche sulluniversalit di mobili definite dallart. 816 c.c. ;oppure ancora

    luniversalit di mobili diversamente dagli immobili possono costituire oggetto di pegno) applicabile allazienda?Lapplicabilit diretta da escludere. Lazienda di regola costituita da beni eterogenei e pucomprendere anche beni (immobili e mobili) che non sono di propriet dellimprenditore.Pu per ammettersi al pari delle universalit di mobili che:- linsieme dei beni mobili aziendali di propriet dellimprenditore sia sottratto allapplicazionedella regola possesso di buona fede vale titolo ,valida per i singoli beni mobili (art. 1156)- il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato per usucapione solo in virt delpossesso continuato per vent anni (art. 1160)- il titolare di unazienda possa avvalersi dellazione di manutenzione, oltre che per gliimmobili, anche per tutelare il possesso dellinsieme dei beni mobili aziendali.

    4. La circolazione dellazienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi

    Lazienda pu essere venduta, conferita in societ, donata e sulla stessa possono esserecostituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi.

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    E importante stabilire se un determinato atto da qualificare come trasferimento di aziendao come trasferimento di singoli beni aziendali. La distinzione non sempre agevole, perchpu verificarsi che le parti ricorrano ad espedienti quale il frazionamento del trasferimentodellazienda in pi atti separati.Il trasferimento di azienda (complesso di beni organizzati) o il trasferimento di singoli beniaziendali deve essere operato secondo criteri oggettivi e non rifacendosi al nomen dato al

    contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva, perch il trasferimento di azienda puprodurre effetti che incidono su terzi (ex. Art . 2560 responsabilit dellacquirente per idebiti). Quindi per avere il trasferimento pacifico di azienda, non necessario che latto didisposizione comprenda lintero complesso aziendale;mentre necessario e sufficiente chesia trasferito un insieme di beni di per s potenzialmente idoneo ad essere utilizzato perlesercizi di una determinata attivit di impresa purch i beni esclusi non alterino luniteconomica e funzionale di quella data azienda (ex. trasferimento del brevetto su cui si fondalattivit di impresa).

    Le forme da osservare nel trasferimento dellazienda sono fissate dallart. 2556:- validitI contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet o la concessione ingodimento dellazienda sono validi solo se stipulati con losservanza delle forme stabilite dalla

    legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono lazienda o per la particolarenatura del contratto.Cos per il trasferimento in propriet allacquirente degli immobili aziendali di proprietdellalienante sar necessaria la forma scritta a pena di nullit (art. 1350).- provaSolo per le imprese soggette a registrazione previsto che ogni atto di disposizionedellazienda deve essere provato per iscritto (art. 2556).La scrittura e la sua mancanzacomporter come unico effetto che le parti (ma non i terzi) non potranno avvalersi dellaprova per testimoni per dimostrare lesistenza del contratto (art. 2725).- pubblicitSempre per le imprese soggette a registrazione, nel nuovo testo introdotto dalla legge310/1993, il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o perscrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio nel termine di trentagiorni.

    5. La vendita dellazienda. Il divieto di concorrenza alienante

    Chi aliena unazienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni daltrasferimento, dalliniziare una nuova impresa che possa comunque sviare la clienteladallazienda ceduta (art. 2557, 1comma ). Se lazienda agricola, il divieto opera solo per leattivit ad essa connesse e sempre che rispetto a tali attivit sia possibile sviamento dellaclientela (art. 2557, 4comma ).La norma unisce due esigenze:- quella dellacquirente di trattenere la clientela dellimpresa e quindi di godere

    dellavviamento (soggettivo)- quella dellalienante a non vedere compressa la propria libert di iniziativa economica oltreun determinato arco di tempo sufficiente per consentire allacquirente di consolidare lapropria clientela.

    Il divieto di concorrenza derogabile ed ha carattere relativo. Le parti possono ancheampliare la portata dellobbligo di astensione, massimo cinque anni in pi si pu prolungare.Il divieto applicabile non solo alla vendita volontaria ma bens anche quando la vendita coattiva (per per ex escluso dalla violazione dellart. 2557 chi vende un panificio e poi apranella stessa zona un negozio di altri generi alimentari).Il divieto di concorrenza ha per oggetto linizio di una nuova impresa concorrente. Esso pernon sempre puntualmente rispettato dallalienante. (ad esempio si vende unazienda e siinizia attivit concorrente avvalendosi di un prestanome o costituendo una societ di

    comodo ,oppure si aliena lazienda e si entra come dirigente in unimpresa concorrente oridiventa amministratore unico di una societ concorrente).

    6. La successione nei contratti aziendali

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    Il legislatore muove dalla premessa che lacquirente dellazienda ha interesse a subentrare incontratti relativi allazienda e tale interesse il legislatore lo tutela introducendo significativederoghe alla disciplina generale della cessione dei contratti. Infatti secondo lart. 2558, se non pattuito diversamente, lacquirente dellazienda subentra nei contratti stipulati perlesercizio dellazienda stessa che non abbiano carattere personale. Al terzo contraente

    riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,se sussiste una giusta causa ,salvo in questo caso la responsabilit dellalienante;il recessodetermina i non l ritorno del contratto in testa allalienante bens la definitiva estinzione dellostesso.Il sub-ingresso dellacquirente nei contratti in corso di esecuzione prescinde da unesplicitamanifestazione di volont nellatto di alienazione dellazienda.Per diritto comune la cessione del contratto non pu avvenire senza il consenso delcontraente ceduto e unespressa pattuizione fra alienante ed acquirente (art. 1406) se sitratta di prestazioni di carattere personale; se invece loggetto delle prestazioni non personale, il consenso del terzo contraente non pi necessario e leffetto successorio siproduce dal momento stesso in cui diventa efficace il trasferimento dellazienda.

    7. I crediti e i debiti aziendali

    In sede di vendita lazienda trover applicazione dalla disciplina degli art. 2559 e 2560 per icrediti e i debiti aziendali e non quella prevista dallart. 2558 (successione nei contratti).Per i debiti non ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Infattilalienante non liberato da tali debiti se no risulta che i creditori vi hanno consentito.Consenso che deve riguardare specificamente la liberazione dellalienante e nongenericamente il trasferimento dellazienda.Per le sole aziende commerciali nel trasferimento risponde dei debiti aziendali anchelacquirente dellazienda , se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560).

    8. Usufrutto e affitto dellazienda

    Lazienda pu essere costituita in usufrutto o pu essere concessa in affitto.

    Usufrutto

    Lart. 2561 dispone che lusufruttuario deve esercitare lazienda sotto la ditta che lacontraddistingue. Dispone inoltre che lo stesso deve condurre lazienda senza modificarne ladestinazione ed in modo da conservare lefficienza dellorganizzazione e degli impianti e lenormali dotazioni di scorte. La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria dallagestione dell azienda determinano la cessazione dellusufrutto per abuso dellusufruttuario.Lusufruttuario non solo pu godere dei beni aziendali, ma ha anche il potere di disporne neilimiti segnati dalle esigenze della gestione. Tale potere di disposizione sussiste non solorispetto alle scorte e pi in generale rispetto al cosiddetto capitale circolante, ma ancherispetto al capitale fisso (immobili, impianti, macchinari), purch tali atti di disposizione nonalterino lidentit e lefficienza dellazienda. Lusufruttuario potr acquistare ed immettere

    nellazienda nuovi beni; beni che diventano di propriet del nudo proprietario e sui qualilusufruttuario avr diritto di godimento e potere di disposizione.

    E previsto anche un probabile inventario allinizio ed alla fine dellusufrutto.

    Affitto

    Laffitto di azienda contratto affatto diverso dalla locazione di un immobile destinato allesercizio di attivit di impresa:nel primo caso, oggetto del contratto un complesso di beniorganizzati, eventualmente comprensivo dellimmobile; nel secondo caso, il contratto ha peroggetto il locale in quanto tale.

    Sia per lusufrutto e sai per laffitto si applicano gli art. 2557 (divieto di concorrenza) e lart.2558 (successione nei contratti aziendali). Il nudo proprietario ed il locatore sono perci tenuti

    a non iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela per la durata dellusufrutto edellaffitto. Inoltre lusufruttuario o laffittuario subentrano automaticamente nei contrattiaziendali per la durata dellusufrutto o dellaffitto. Per i debiti aziendali anteriori allacostituzione dellusufrutto o dellaffitto risponderanno esclusivamente il nudo proprietario o il

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    locatore, salvo che per i debiti di lavoro espressamente accollati anche al titolare del diritto digodimento.

    VI. I SEGNI DISTINTIVI

    1. Il sistema dei segni distintivi

    I principali segni distintivi dellimprenditore sono:o la ditta , che contraddistingue la persona dellimprenditore nellesercizio dellattivit

    dimpresa;o linsegna , che individua i locali in cui lattivit dimpresa esercitata;o il marchio, che individua e distingue beni o sevizi prodotti.

    Tali segni distintivi sono fondamentali nella formazione e mantenimento della clientela afavore dellimprenditore, oltre che svolgere un ruolo di garanzia per quanti entrino in contattocon essi per non essere tratti in inganno sullidentit dellimprenditore o sulla provenienza deiprodotti.Princpi comuni:

    a) limprenditore gode di ampia libert nella formazione dei segni distintivi. Deverispettare regole di verit, novit, capacit distintiva.b) Limprenditore ha diritto alluso esclusivo dei propri segni distintivi. per un dirittorelativo e strumentale alla realizzazione della funzione distintiva rispetto agli imprenditoriconcorrenti.c) Limprenditore pu trasferire ad altri i propri segni distintivi.

    A. LA DITTA

    2. Formazione della ditta e contenuto del diritto sulla ditta

    La ditta il nome commerciale dellimprenditore e in mancanza di scelta diversa, essocoincide con il nome civile dellimprenditore.

    Limiti specifici nella scelta della propria ditta:1. verit , con contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o dittaderivata2. ditta originaria: formata dallimprenditore che la utilizza; deve contenerealmeno il cognome o la sigla dellimprenditore3. ditta derivata: formata da un dato imprenditore e successivamentetrasferita ad altro imprenditore insieme allazienda.4. novit, per cui la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata daaltro imprenditore e tale da creare confusione per loggetto dellimpresa o per illuogo in sui questa esercitata. Chi ha adottato per primo una data ditta ha dirittoalluso esclusivo della stessa. tuttavia possibile lomonimia tra pi ditte che noncreano confusione sul mercato, che non sono quindi concorrenti tra loro.

    3. Il trasferimento della ditta

    La ditta trasferibile ma solo insieme allazienda, con il consenso dellalienante se iltrasferimento avviene per atto tra vivi. A causa di morte, la ditta si trasmette al successore,salvo diversa disposizione testamentaria. Chi ha trasferito lazienda responsabile in solidocon lacquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata si addossaallalienante lonere di portare a conoscenza dei terzi lavvenuto trasferimento dellazienda edella ditta se si tratta di impresa non commerciale.

    4. Ditta e nome civile. Ditta e nome della societ.

    Ditta individuale e nome civile assolvono ad una diversa funzione e sono diversamentedisciplinati.

    Nome civile: attribuito per legge, ha struttura fissa, unico e non liberamente modificabile.Ditta: princpi opposti rispetto a quella del nome civile.

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    Limprenditore, se ha un solo nome civile, pu avere pi ditte; ditta e nome civile sonodiversamente tutelate. Non consentita omonimia tra ditte di imprenditori in rapporto diconcorrenza (opposto per nome civile); il nome civile indisponibile e intrasmissibile (oppostoper la ditta).

    La distinzione tra nome civile e nome commerciale (ditta) dellimprenditore da ritenersi

    valida anche per le societ.Art. 2567: la ragione sociale delle societ di persone e la denominazione sociale delle societdi capitali e delle cooperative sono regolate dalle norme specificamente dettate in sede didisciplina dei singoli tipi di societ.Ragione sociale e denominazione sociale non vanno identificate con la ditta, perch vannoposte sullo stesso piano del nome civile della persona fisica. Regime valevole per le societ:art. 2564 le societ devono avere una ragione sociale o una denominazione sociale; il nomedella societ non pu essere uguale o simile a quello prescelto da altra societ concorrente enon trasferibile. Le societ possono inoltre avere anche una ditta originaria , formatarispettando le norme sulla ditta, nonch una o pi ditte derivate.

    B. IL MARCHIO

    5. Nozione e funzione del marchio

    Il marchio il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dellimpresa. Esistono tre tipi dimarchio: marchio nazionale, marchio comunitario e marchio internazionale, disciplinati dadiverse normative imperniate sullistituto della registrazione che riconoscono al titolare delmarchio il diritto alluso esclusivo dello stesso.Il marchio ha la funzione di differenziare i prodotti di un certo imprenditore da quelli dellaconcorrenza, indicatore della provenienza del prodotto da una fonte unitaria di produzione,tuttavia non garantisce la qualit dei prodotti.

    6. I tipi di marchio

    Diversi tipi di marchio:MARCHIO DI FABBRICA E DI COMMERCIO: in particolare i beni che subiscono successive fasi dilavorazione o risultano da assemblaggio di parti distintamente prodotte, possono esserecontraddistinte da pi marchi coesistenti sullo stesso prodotto. Il rivenditore pu apporre ilproprio marchio a questi prodotti, non potendo per sopprimere il marchio del produttore.MARCHIO DI SERVIZIO: utilizzato da imprese che producono servizi, ad es. la forma

    pubblicitaria.MARCHIO GENERALE E MARCHIO SPECIALE: limprenditore pu usare un solo marchio per ipropri prodotti (marchio generale) o servirsi di pi marchi per differenziare prodotti inrelazione a diversit qualitative (marchi speciali).

    Il marchio pu essere costituito:o da parole marchio denominativo

    o da figure, lettere, cifre, disegni o colori marchio figurativoo da suonio dalla combinazione di parole o pi altri simboli marchio misto

    Non possono essere registrate come marchi forme della natura o quelle che danno un valoresostanziale al prodotto (ad es. la forma di una bottiglia).

    MARCHIO COLLETTIVO: titolare di questo marchio un soggetto che svolge la funzione digarantire lorigine, la natura o la qualit di determinati prodotti o servizi. Tale marchio concesso in uso solo a produttori o commercianti consociati (es. Pura lana vergine oProsciutto di Parma).

    7. I requisiti di validit del marchio

    Il marchio, per essere tutelato giuridicamente, deve rispondere a requisiti di liceit, verit,originalit e novit.

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    Liceit: il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, allordine pubblico e al buoncostume, stemmi o altri segni prodotti da convenzioni internazionali. Per luso del nome diuna persona o del suo pseudonimo necessario il consenso dellinteressato o anche dei suoieredi.Verit: non deve contenere segni che ingannino il pubblico su provenienza geografica, natura,qualit dei prodotti o servizi.

    Originalit: deve essere originale e distinguibile; il legislatore predetermina segni privi dicapacit distintiva:

    a) denominazioni generiche del prodotto o del servizio, o la loro figura generica (es.:scarpe, calzature);b) indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, delle prestazioni, provenienza geografica(es.: brillo per prodotti lucidanti;c) i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, come super, lusso, extra.

    Possiamo poi distinguere marchi deboli, facilmente confondibili con altri marchi, e marchiforti, dotati di accentuata capacit distintiva.

    Novit: il marchio non deve essere usato da altri imprenditori generando confusione fra i

    consumatori. Possiamo poi distinguere tra marchi ordinari e marchi celebri.

    8. Il marchio registrato

    Il titolare di un marchio rispondente ai requisiti di validit indicati sopra ha diritto allusoesclusivo del marchio prescelto, e la disciplina si differenzia se il marchio stato registratooppure no.Il marchio registrato pu essere usato direttamente dal limprenditore o da chi lo usi in altreimprese di cui abbia il controllo e con il suo consenso. La registrazione attribuisce il dirittoalluso esclusivo su tutto il territorio nazionale. Il titolare pu impedire a terzi di mettere incommercio, esportare o importare prodotti col proprio marchio o di usarlo nella pubblicit. Ildiritto di esclusiva copre anche i prodotti affini (non solo quelli identici), con conseguenzeparticolarmente gravi quando si tratta di marchi celebri o di alta rinomanza. Il diritto diesclusiva decorre dalla data di presentazione della relativa domanda allUfficio brevetti; laregistrazione nazionale presupposto per estendere la tutela ad ambito internazionale. Laregistrazione nazionale, comunitaria e internazionale dura 10 anni, rinnovabile per unnumero illimitato di volte.Dal marchio si decade per volgarizzazione (quando ad esempio lo stesso divenuto nelcommercio denominazione generica di quel dato prodotto: Nylon, Cellophane),ingannevolezza o mancata utilizzazione entro 5 anni dalla registrazione. Il marchio tutelatocivilmente e penalmente; il titolare del marchio pu promuovere lazione di contraffazione.

    9. Il marchio di fatto

    tutelato anche il marchio non registrato, sebbene meno sensibilmente. Il titolare di un

    marchio non registrato diventato noto su tutto il territorio nazionale potr impedire che altriusi in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini. Il titolare di unmarchio non registrato con notoriet locale non potr impedire che altro imprenditore usi difatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti un'altra zona del territorio nazionale. Potrcontinuare ad usare il suo marchio solo nella diffusione locale.Il marchio di fatto gode di una tutela penale pi limitata.

    11. Il trasferimento del marchio

    Il marchio trasferibile e pu essere trasferito sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo(c.d. licenza di marchio). Il marchio oggi pu essere trasferito tutto o in parte senzanecessario trasferimento dellazienda. possibile la contitolarit del marchio. Lo stessomarchio pu essere utilizzato contemporaneamente dal titolare originario e da uno o pi

    concessionari (licenza di marchio non esclusiva); da questa per non deve derivare ingannonei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nellapprezzamento del pubblico.

    C. LINSEGNA

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    12. Nozione e disciplina

    Linsegna contraddistingue i locali dellimpresa o lintero complesso aziendale. Essa non potressere uguale o simile a quella gi utilizzata da altro imprenditore concorrente, conconseguente obbligo di differenziazione. Linsegna dovr essere lecita, veritiera e originale.

    Nulla disposto per il trasferimento dellinsegna, ma pacifico che il diritto pu esseretrasferito.

    VII. OPERE DELLINGEGNO. INVENZIONI INDUSTRIALI

    VII 1. Le creazioni intellettuali

    Le opere dellingegno (campo culturale) e le invenzioni industriali (campo della tecnica) sonole creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento.Le opere dellingegno formano oggetto del diritto dautore, mentre le invenzioni industrialipossono formare oggetto del brevetto per invenzioni industriali, del brevetto per modelli diutilit o della registrazione per disegni e modelli.

    2. Princpi ispiratori della disciplina

    Il diritto riconosciuto allautore o inventore quello di sfruttamento economico dellopera odellinvenzione (diritto di privativa). La brevettazione nelle invenzioni industriali serve arendere di pubblico dominio il contenuto dellinvenzione stessa. Il diritto di esclusiva limitatoa 70 anni dopo la morte dellautore per le opere dellingegno; 20, 10 o 5 anni dalla domandadi brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilit e per i disegni e modelli. Decorsi questiperiodi, lopera liberamente riproducibile e linvenzione liberamente sfruttabile. Linvenzionedeve essere attuata nel territorio dello Stato.

    A. IL DIRITTO DAUTORE3. Oggetto e contenuto del diritto dautore

    Formano oggetto del diritto dautore le opere dellingegno scientifiche, letterarie, musicali,figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma diespressione.Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio, tuttavia devono avere caratterecreativo: originalit oggettiva. Fatto costitutivo del diritto dautore la creazione dellopera,non deve essere stata necessariamente divulgata fra il pubblico. La tutela sia morale, siapatrimoniale.Diritto morale: rivendica nei confronti di chiunque la paternit dellopera: pubblicazione,modifiche varie etc.. Diritto irrinunciabile, inalienabile, non si perde con la cessione dei diritti

    patrimoniali e possono essere esercitati anche dopo la morte.Diritto patrimoniale: diritto di utilizzazione economica esclusiva dellopera in ogni forma emodo, originale o derivato. Ha durata limitata, di 70 anni dopo la morte dellautore.

    Opera collettiva: lopera pu essere costituita da pi contributi autonomi e separabili. Aisingoli autori riconosciuto il diritto dautore sulla propria parte.Opera in collaborazione: composta da contributi omogenei e non distinguibili e non divisibili.Regime di comunione fra i coautori.Opera composta: composta da contributi eterogenei e distinti ma che danno vita a operafunzionalmente unitaria e indivisibile.Diritti connessi o affini al diritto dautore sono poi riconosciuti a determinate categorie di

    soggetti.

    4. Trasferimento del diritto di utilizzazione economica. Tutela

    Il diritto di utilizzazione economica dellopera dellingegno liberamente trasferibile, siaunitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi, sia a causa di morte.

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    Contratti previsti per lo sfruttamento economico:o contratto di edizione: autore concede in esclusiva ad un editore lesercizio del

    diritto di pubblicare per la stampa lopera, per conto e a spese delleditore stesso;o contratto di rappresentazione: autore cede non in esclusiva il solo diritto di

    rappresentazione un pubblico di opere destinate a tal fine.Il diritto dautore protetto con sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali. Le opere

    dellingegno godono di una protezione circoscritta al territorio nazionale e sono esposte allaconcorrente utilizzazione abusiva da parte di terzi in altri Stati. Ci sono delle Convenzioni perestendere in ambito territoriale la tutela del diritto dautore.

    B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI

    5. Oggetto e requisiti di validit

    Le invenzioni industriali appartengono al campo della tecnica. Sono la soluzione originale diun problema tecnico. Il diritto si acquista tramite la concessione del brevetto da partedellUfficio Italiano brevetti e marchi. Possono formare oggetto di brevetto per invenzioneindustriale:

    o invenzioni di prodotto (nuovo prodotto)o invenzioni di procedimentoo invenzioni derivate (sviluppo di una precedente invenzione).

    Non possono essere oggetto di brevetto ci che gi esiste in natura e luomo si limita apercepire oppure una nuova teoria.I trovati devono avere determinati requisiti:

    o leciti;o nuovi quelle non ricomprese nello stato della tecnica;o devono implicare unattivit inventiva (per una persona esperta nel campo);o devono avere unapplicazione industriale il trovato deve poter essere fabbricato

    o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

    6. Il diritto al brevetto

    Linventore ha diritto al brevetto, oltre ad avere il diritto morale allinvenzione. Il lavoratore hasempre diritto ad essere riconosciuto autore dellinvenzione fatta nello svolgimento delrapporto di lavoro. Lattribuzione dei diritti patrimoniali derivanti regolata secondo unatriplice tipologia:a) attivit inventiva prevista dal contratto di lavoro le invenzioni appartengono aldatore di lavoro che acquista titolo originario e diritto di chiedere e sfruttare il brevetto. Allavoratore nulla dovuto per i risultati raggiunti;b) linvenzione fatta nello svolgimento di un rapporto di lavoro ma non prevista alcuna

    retribuzione per lattivit inventiva diritti patrimoniali del datore di lavoro ma equo premioper il lavoratore;c) linvenzione rientra nel campo di attivit dellimpresa cui linventore addetto ma indipendente da contratto (c.d. invenzione occasionale). Diritti patrimoniali spettano allavoratore il quale sar lunico a poterne chiedere il brevetto (c per diritto di prelazione deldatore di lavoro per uso dellinvenzione e acquisto del brevetto).

    Lo svolgimento di attivit di ricerca pu anche essere affidato a lavoratori autonomi o a gruppiorganizzati di ricercatori tramite appositi contratti di ricerca.

    7. Linvenzione brevettata

    Il brevetto per invenzione industriale emesso dallUfficio italiano brevetti e marchi, sullabase di una domanda corredata dalla descrizione accurata dellinvenzione.Il brevetto per invenzioni industriali dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e nonc possibilit di rinnovo. Il diritto di esclusivit si pu perdere per nullit del brevetto odecadenza dello stesso. Il brevetto conferisce al suo titolare la facolt esclusiva di attuarelinvenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato. Lesclusiva di commercio si esaurisce

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    con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato. Se linvenzione riguarda unnuovo metodo o processo di produzione (invenzione di procedimento), lesclusiva copre solola messa in commercio del prodotto identico a quello direttamente ottenuto con il nuovometodo o processo.Il brevetto liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa; il titolare del brevetto puconcedere licenza duso dello stesso.

    Linvenzione brevettata tutelata con sanzioni civili e penali e possono essere esercitateazioni di contraffazione nei confronti di chi sfrutti abusivamente linvenzione.

    8. Brevettazione internazionale. Brevetto europeo. Brevetto comunitario

    Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorionazionale. Per i paesi esteri, linventore deve presentare distinte domande per ogni paese(quelli che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1973), ma la novit dellinvenzione valutata con riferimento alla data del primo deposito nazionale.Linventore pu anche conseguire il brevetto europeo, che non autonomo ed unitario perchregolato dalle singole legislazioni nazionali dei paesi in cui il brevetto ha efficacia, ma equivalente a un fascio di brevetti nazionali.Brevetto autonomo e unitario il brevetto comunitario, rilasciato dallUfficio europeo di

    Monaco.

    9. Linvenzione non brevettata

    Linventore pu anche non brevettare il proprio trovato, e anche per le invenzioni nonbrevettate riconosciuta una sia pur limitata tutela.

    C. I MODELLI INDUSTRIALI

    10.Modelli di utilit. Disegni e modelli

    I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate allindustria di minor rilievo rispettoalle invenzioni industriali. I modelli sono distinti in a) modelli di utilit e b) disegni e modelli.I modelli di utilit sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalit a macchine,strumenti, utensili e oggetti duso.I disegni e modelli sono invece nuove idee destinate a migliorare laspetto dei prodottiindustriali (industrial design).I modelli industriali riguardano la foggia funzionale o estetica dei prodotti.La tutela dei modelli industriali continua a fondarsi sullistituto della brevettazione. Il brevettoper i modelli di utilit dura 10 anni, rispetto ai 20 delle invenzioni industriali.La durata del brevetto per i disegni e modelli di 5 anni dalla domanda, ma pu essereprorogata fino a 25 anni. Disegni e modelli sono anche tutelati dal diritto dautore quandopresentino carattere creativo e valore artistico.

    VIII. LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

    VIII A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA

    1. Concorrenza perfetta e monopolio

    Modello ideale del funzionamento del mercato sarebbe quello di concorrenza perfetta, mairrealizzabile. Altra ipotesi sarebbe la situazione di oligopolio; ancora, un altro modello ilmonopolio di fatto, in cui una sola impresa controlla tutta lofferta di un dato prodotto.La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi delleconomia nazionale; illegislatore italiano:

    a- consente limitazioni legali della libert di concorrenza e la creazione di monopoli legaliin settori di interesse generale;b- prevede in determinati contratti il divieto di concorrenza fra le parti;

    c- consente limitazioni negoziali della concorrenza a ne subordina nel contempo lavalidit al rispetto di condizioni che non comportino un sacrificio della libert di iniziativaeconomica attuale e futura;

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    d- assicura il corretto svolgimento della concorrenza reprimendo gli atti di concorrenzasleale.

    Nel 1990 stata introdotta una normativa antimonopolistica nazionale, norme per la tuteladella concorrenza e del mercato.

    2. La disciplina italiana e comunitaria

    La norma europea che disciplini la concorrenza nata appena dopo la II guerra mondiale InItalia in vigore dal 1/5/1999.Si applica per la concorrenza effettuata tra due o pi stati membri. La normativa europea hacomunque posizione preminente rispetto alla disciplina italiana, che si trova ad averecarattere residuale.

    3. Le singole fattispecie. Le intese restrittive della concorrenza

    Fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e comunitaria sono tre:a) intese restrittive della concorrenza comportamenti concordati fra imprese per limitare laprorpia libert di azione sul mercato. Sono considerati in particolare intese:

    1- accordi fra imprese2- deliberazioni di consorzi, associazioni e imprese e altri organismi similari

    3- pratiche concordate fra imprese.Non tutte le intese anticoncorrenziali sono per vietate, ma solo quelle che falsino in manieraconsistente il gioco della concorrenza. Sono lecite le c.d. intese minori. Le intese vietate sononulle ad ogni effetto.

    4. (segue) Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica

    b) abuso di posizione dominante da parte di una o pi imprese vietato lo sfruttamentoabusivo della posizione dominante raggiunta da unimpresa, con comportamenti lesivi deiconcorrenti e dei consumatori, capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva.Ad unimpresa in posizione dominante particolarmente vietato di:- imporre, direttamente o indirettamente, prezzi e altre condizioni contrattuali

    ingiustificatamente gravose;- impedire, limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato;- applicare nei rapporti commerciali condizioni oggettivamente diverse per prestazioni

    equivalenti;- subordinare la conclusione di contratti allaccettazione di prestazioni supplementari che

    non abbiano alcuna connessione con loggetto del contratto stesso.Le sanzioni sono emesse dallAutorit garante, che pu anche disporre la sospensionedellattivit dimpresa fino a 30 giorni.

    oggi anche vietato labuso dello stato di dipendenza economica col quale sintende lasituazione in cui unimpresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con unaltraimpresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. Il patto col quale si realizza labuso didipendenza economica nullo.

    5. (segue) Le concentrazioni

    c) Si ha concentrazione quando:1- due o pi imprese si fondono dando luogo ad ununica impresa;2- due o pi imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano ununica entiteconomica;3- due o pi imprese indipendenti costituiscono unimpresa societaria comune.

    Le concentrazioni costituiscono uno strumento utile di ristrutturazione e non sono di per svietate in quanto rispondono allesigenza di accrescere la competitivit delle imprese. Diventanoillecite e vietate quando diano luogo a gravi alterazioni del regime concorrenziale del mercato(solo per quelle di maggior dimensione).Concentrazioni che superino un determinato livello di fatturato devono essere preventivamente

    comunicate.LAutorit pu vietare la concentrazione o pu autorizzarla, pu infliggere sanzioni pecuniarie.Diversamente dalle intese, le concentrazioni vietate comunque eseguite non sono nulle masoggette a sanzioni.

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    C. LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA

    6. Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali

    Interventi del legislatore per limitare la concorrenza:

    a) Controlli sullaccesso al mercato di nuovi imprenditori;b) Ampi poteri di indirizzo e controllo dellattivit riconosciuti alla pubblicaamministrazione nei confronti delle imprese che operano in settori di particolare rilievoeconomicoc) Articolato sistema di controllo pubblico sui prezzi di vendita.

    Lart. 43 della Costituzione pone una serie di limiti al riconosciuto potere statale di crearemonopoli pubblici. necessario che la riserva di attivit sia disposta con legge ordinaria e che ilsacrificio della libert di iniziativa risponda ai fini di utilit generale.

    7. (segue) Obbligo di contrarre del monopolista

    La normativa antitrust non trova applicazione quando la produzione di determinati beni oservizi attuata in regime di monopolio legale. Il legislatore tuttavia tutela gli utenti contro

    possibili comportamenti arbitrari del monopolista. Il monopolista ha lobbligo di contrattarecon chiunque richieda le prestazioni che formano loggetto dellimpresa e lobbligo dirispettare la parit di trattamento fra i diversi richiedenti.Lobbligo di contrarre del monopolista e il corrispondente diritto soggettivo dellutentesussistono per le richieste compatibili con in mezzi ordinari dellimpresa.Il rispetto del principio della parit di trattamento comporta che il monopolista debbapredeterminare e rendere note al pubblico le proprie condizioni contrattuali che sono in largaparte fissate in via legislativa o sottoposte a preventiva approvazione amministrativa.Quello sopra detto valeva per il monopolio legale. Per il monopolista di fatto, che ha unaposizione dominante seppur non goda di un regime di esclusiva. Questi deve stare attento anon abusare della sua posizione dominante verso gli utenti.

    8. I divieti legali di concorrenza

    Limitazioni, oltre che di natura pubblicistica, anche da parte del legislatore per la tutela diinteressi patrimoniali e privati. Rientrano fra i divieti legali di concorrenza:

    a) l obbligo di fedelt a carico dei prestatori di lavoro che fa divieto agli stessi ditrattare affari in concorrenza con limprenditore fin quando dura il rapporto di lavoro;b) divieto di esercitare attivit concorrente con quella della societ di cui si socio aresponsabilit illimitata;c) il diritto di e


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