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Consiglio Nazionale dei Geologi · La Sardegna è la regione italiana con minore rischio sismico,...

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Consiglio Nazionale dei Geologi 1-2-3 settembre 2018
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Consiglio Nazionale dei Geologi

1-2-3 settembre 2018

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Il presidente Centro Nazionale Geologi ci chiarisce la situazione sismica italiana DI ANTONIETTA LOVIGLIO · PUBBLICATO 2 SETTEMBRE 2018 · AGGIORNATO 2 SETTEMBRE 2018

Abbiamo intervistato Fabio Tortorici, Presidente Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi. Gli abbiamo posto alcune domande sulla situazione sismica italiana e sulla prevenzione. A seguire le risposte… 1. l’Italia, e soprattutto il centro, è stata teatro di sciami sismici. Vorrei iniziare chiedendole se ci siano zone preferenziali nella propagazione dei sismi. L’Italia è posizionata nella convergenza tra due grandi placche, quella africana e quella euroasiatica, il cui movimento e scontro causa l’accumulo di energia che viene rilasciata dai terremoti. Sul nostro pianeta, si registrano solitamente almeno un paio di terremoti distruttivi ogni anno, nel nostro paese mediamente se ne verifica uno ogni 15 anni, con magnitudo superiore a 6,3. Dal 2003 vige una nuova classificazione sismica del territorio nazionale, tale che 708 Comuni ricadono in aree ad alta sismicità ed oltre 2300 Comuni in aree a sismicità medio-alta. Essenzialmente le aree a maggiore pericolosità sismica sono ubicate nell’Appennino, fino a protendersi nell’estremo meridionale della Sicilia orientale. La Sardegna è la regione italiana con minore rischio sismico, mentre la Puglia è caratterizzata da una estrema variabilità, con la provincia di Foggia (Gargano) a sismicità media-alta, le provincie di Bari e Taranto con prevalente rischio medio-basso, fino alla penisola salentina classificata con il grado sismico più basso.

2. Come mai in alcune zone si sente in maniera notevole e in altre non si avverte nemmeno? La propagazione delle onde sismiche è in funzione di innumerevoli fattori geologici, su tutti il tipo e lo spessore di rocce affioranti. Esistono anche fattori di amplificazione sismica, quali per esempio la presenza di creste rocciose, di

depositi alluvionali o di strutture tettoniche. È sempre fondamentale conoscere la locale natura geologica dei terreni in cui insiste un fabbricato od in cui si vuole realizzare. 3. Era o è possibile prevedere le scosse? Allo stato attuale i terremoti non sono prevedibili, quindi non si può stabilire “quando e dove”. Studi statistici hanno permesso di individuare le aree a maggiore pericolosità sismica. Pertanto, la prevenzione è il migliore strumento di difesa da attuare; oggi gli studi di microzonazione sismica e di risposta sismica locale, permettono ai geologi di fornire nelle fasi di progettazione (oltre che nelle previsioni urbanistiche) una lunga serie di elementi che giocano un ruolo imprescindibile nella sicurezza del territorio e dell’edificato.

4. In Italia quale è lo stato dell’arte della prevenzione e quale è la situazione circa l’adeguamento sismico dei fabbricati esistenti e la realizzazione di nuovi fabbricati antisismici?” Tante parole e pochi fatti! Dal terremoto del Belice a quello del 2012 in Emilia, per le ricostruzioni sono stati spesi 120 miliardi di euro, a fronte di una media di 2,4 miliardi all’anno con cui lo Stato avrebbe potuto rendere sicuro il patrimonio edilizio del Paese. Una stima del Dipartimento della Protezione Civile, parla addirittura di una media di 3.6 miliardi di euro l’anno spesi per le ricostruzioni. La morale è che per mettere in sicurezza il nostro paese basterebbe un 30% di quanto speso ricostruzione. Si tenga ben presente che queste sono valutazioni economiche, che non tengono conto di altri aspetti non monetizzabili, quali la perdita di vite umane, i dolori ed i disagi patiti dalle popolazioni colpite, danni patrimonio artistico e storico della nazione. Quanto appena detto vale per il costruito, invece per le nuove costruzioni sono vigenti norme che in parte hanno migliorato la sicurezza dei nostri fabbricati, ma che contengono taluni aspetti ancora lacunosi. Difatti, in un paese reso fragile da innumerevoli forme di rischi naturali (frane, alluvioni, terremoti, ecc.) non è ammissibile che le recenti “Norme Tecniche per le Costruzioni” (le cosiddette NTC 2018), siano carenti riguardo il riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e siano inadeguate riguardo l’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da inserire nella modellazione geologica, geotecnica e sismica. Su tale questione il Consiglio Nazionale dei Geologi e numerosi Ordini Regionali, hanno impugnato il recentissimo Decreto con ricorso innanzi al TAR del Lazio.

5. Se mi permette avrei un’altra domanda: perché in Giappone con scosse che raggiungono magnitudo nove i palazzi non crollano, mentre in Italia abbiamo assistito allo sfacelo di interi paesi? Il Giappone riguardo il rischio sismico e la realizzazione di strutture antisismiche, ha una cultura ed una tradizione nettamente superiore a quella di tutte le altre nazioni del mondo, perché è un paese caratterizzato da una frequenza ed intensità di terremoti molto elevata, quindi di necessità sono riusciti a farne virtù. Il loro è un paese con una profonda diffusione della cultura della prevenzione, incalcolabile fonte di risparmio di vite umane ed economico. In Italia invece manca ancora la consapevolezza che il rischio sismico debba passare inevitabilmente dalla conoscenza geologica del territorio e la logica del prevenire non riesce a prevalere su quella degli interventi post-evento.

Geol. Fabio Tortorici Presidente Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi intervista a cura di: Antonietta Loviglio

3/9/2018 Edilizia/1. Dieci anni di tempo per chiedere l’extra al contributo di costruzione

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03 Set 2018

Edilizia/1. Dieci anni di tempo per chiederel’extra al contributo di costruzioneGiuseppe Latour

Dieci anni di tempo perché il Comune possa ripensarci. E chiedere all'impresa che ha ottenuto ilpermesso di costruire un obolo extra, a integrazione di quanto già pagato. Ma solo in caso dierronea determinazione del contributo. Con la possibilità (teorica) di procedere anche arimborsi, in caso di pagamenti in eccesso. Ha detto questo, in estrema sintesi, l'adunanzaplenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 del 30 agosto 2018, appena depositata. Unintervento sollecitato dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia e diventatonecessario per le molte pronunce contrastanti in materia. Si parla di contributo di costruzione,agganciato al permesso di costruire, secondo quanto stabilisce l'articolo 16 del Dpr 380/2001(Testo unico edilizia).

Il contributo, articolato in due voci relative agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione,rappresenta una «compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente allarealizzazione delle opere di urbanizzazione». In altre parole, l'impresa che chiede di costruirefinanzia in parte le opere extra che il Comune dovrà realizzare, per effetto della presenza delnuovo edificio nel suo territorio. Questi contributi sono corrisposti sulla base di tabelleparametriche, predisposte dalle Regioni, che devono poi essere recepite dal Comune in unapropria deliberazione. Può accadere, però, che vengano commessi degli errori nellaquantificazione di questo pagamento. Si discute, allora, spesso in giurisprudenza sel'amministrazione comunale abbia la possibilità di tornare sui suoi passi, entro che terminipossa farlo e con quale modalità. Un'alternativa, ad esempio, è che l'atto sia annullabile soltantoin autotutela. Un potere che, in base alle norme sul procedimento amministrativo (legge241/1990), può essere attivato solo sulla base di alcuni presupposti. Altra ipotesi è che gli onerisiano cristallizzati «nel quantum al momento del rilascio del titolo edilizio, nel senso che lostesso non sarebbe suscettibile di modifiche successive». Una volta fissato il contributo, cioè,non si potrebbe tornare indietro.

L'adunanza plenaria, invece, opta per un'impostazione che lascia molti margini di manovra aisindaci. E spiega che la pubblica amministrazione «nel corso del rapporto concessorio, puòsempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo del contributo diconcessione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi ladifferenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del codice civile)decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza». In altre parole, aqueste situazioni si applicano le normali regole dei rapporti tra privati.«Certamente, il Comune -dice ancora la sentenza - ha l'obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo dicostruzione venga eseguita nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso, sin dalprincipio». Qualora l'amministrazione sbagli, c'è però la possibilità di intervenire in unmomento successivo. Possibilità riservata anche al privato che, per ottenere quanto versato in

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più, «non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo», quindi il permesso dicostruire, ma potrà, anche lui entro il termine di dieci anni, fare ricorso davanti al giudiceamministrativo.

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3/9/2018 Edilizia/2. In zona sismica il deposito del progetto è sempre obbligatorio, anche se l’intervento non è strutturale

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03 Set 2018

Edilizia/2. In zona sismica il deposito delprogetto è sempre obbligatorio, anche sel’intervento non è strutturaleGiuseppe Latour e Guglielmo Saporito

In zona sismica, va comunicato allo sportello unico del Comune, con deposito del progetto,qualsiasi intervento edilizio. Si considera, cioè, a rischio di impatto sulla stabilità della strutturatutto quello che non è manutenzione ordinaria: non conta il materiale utilizzato, il tipo di operarealizzata, la natura pertinenziale o precaria dell'intervento. Tutto è da considerarepotenzialmente a rischio. Lo sottolinea la Cassazione penale, con la sentenza 39335/2018,allargando così al massimo i confini dell'obbligo di comunicazione previsto dal Testo unicoedilizia (articolo 93 del Dpr 380/2001). Il caso esaminato dai giudici riguardava movimenti terra,terrazzamenti e sbancamenti che in zona sismica avevano fatto emergere un manufatto inprecedenza interrato: la linea di difesa degli imputati sottolineava che la costruzione (ilmanufatto originario) era regolare e che l'intervento edilizio non riguardava parti strutturali.

L'opinione della Cassazione è, però, diversa. La norma intende salvaguardare la pubblicaincolumità: la natura del materiale usato e delle strutture realizzate è irrilevante. Altrettantoirrilevante è, poi, la precarietà dell'intervento, perché la comunicazione in questione è pensataper consentire un controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione su tutto ciò cheè realizzato in zona sismica. Con questo ragionamento, anche la realizzazione di una semplicepertinenza è soggetta a comunicazione, così come la collocazione di un cartello stradale(Cassazione 24086 / 2012). Le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, lapendenza del terreno, le caratteristiche delle strutture di sostegno, possono infatti generare oaccrescere una situazione di pericolo. Anche la trasformazione di un sottotetto in vano abitabile,in zona sismica, esige quindi il deposito preventivo del progetto, poiché il concetto di«costruzione» va esteso a qualsiasi intervento edilizio. Stesso discorso va fatto, ad esempio, perl'apertura di finestre o per interventi su parti di muratura che non siano strutturali: dovrannopassare tutti dal deposito del progetto.

L'intervento della Cassazione chiarisce uno dei passaggi più contestati, in fase applicativa, delDpr 380/2001. In alcune Regioni, nella pratica quotidiana, c'è stata la tendenza ad allargare ilperimetro degli interventi che non devono passare dal deposito sismico del progetto: ladefinizione di legge, infatti, lascia ampio spazio alle interpretazioni. Per limitare questeoscillazioni, i giudici adottano adesso un'impostazione semplice: la comunicazione riguarda«qualsiasi intervento in zona sismica». Peraltro, va sottolineato che in zona sismica c'è oltre il70% dei Comuni italiani. Chi non adempie a questo onere si espone a un'ammenda: l'omessopreavviso d'inizio attività, in quanto reato istantaneo, si consuma nel momento in cui inizial'attività e si prescrive in cinque anni. Questa impostazione, comunque, è allineata al pareredella maggioranza dei tecnici: gli interventi sulle parti non strutturali sono comunque ad alto

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rischio, in zona sismica, e possono incidere sulla stabilità dell'edificio. Vanno, per questo, tenutisotto stretta osservazione. L'interpretazione più rigorosa, allora, dovrebbe essere la base per larevisione del Testo unico edilizia, al quale lavora ormai da mesi una commissione di esperti: probabile che, in futuro, si vada per legge verso un'applicazione molto più estesa delle pratichedi deposito sismico.

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3/9/2018 Edilizia scolastica: mappe satellitari e 3 miliardi cash per le ristrutturazioni

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03 Set 2018

Edilizia scolastica: mappe satellitari e 3miliardi cash per le ristrutturazioniEugenio Bruno

Ancora 48 ore e la prima campanella dell'anno scolastico 2018/2019 inizierà a suonare.Mercoledì torneranno in classe gli studenti di Bolzano e provincia. Poi, via via fino al 20settembre, tutti i 7,6 milioni di alunni prenderanno posto tra i banchi. E si troveranno davantiagli occhi lo stesso scenario di sempre: cattedre vuote, segreterie sguarnite, edifici (s)cadenti. Maproprio su quest'ultimo punto Marco Bussetti ha promesso un cambio di passo. Quantificandoin 7 miliardi le risorse a disposizione. Di queste - grazie al decreto ministeri appena andato in Gazzetta e all'accordo quadro con Regioni ed enti locali atteso in Conferenza unificata il 6settembre - il ministro dell'Istruzione conta di poterne sbloccare già 3 nel giro di due settimane.Senza dimenticare l'intesa con Cnr e Asi che porterà alla mappatura via satellite dei quasi 40milaplessi scolastici italiani.

La fotografia delle scuole Il patrimonio scolastico italiano è composto da 39.847 edifici che fanno capo agli enti locali. Acui se ne sommano 2.656 inattivi, per un totale di 42.503. Oltre 22mila di questi sono staticostruiti prima del 1970. Ad oggi, quasi il 38% degli stabili non possiede il certificato di collaudostatico chiesto dalla legge 1086/1971, mentre più del 50% è privo di quello di agibilità/abitabilitàe di prevenzione incendi. Dati in lieve miglioramento rispetto alla precedente rilevazione del2015. Ma che comunque restituiscono l'immagine di un'edilizia scolastica complessivamentedatata e inadeguata. Un aiuto a mappare lo stato delle scuole italiane arriverà dallo spazio. Neigiorni scorsi il ministro Bussetti ha siglato un patto con i presidenti dell'Agenzia spaziale italia(Asi), Roberto Battiston, e del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, invirtù del quale i due satelliti a uso civile in dotazione all'Asi saranno utilizzati per fotografaretutti gli edifici scolastici. I dati saranno elaborati dai ricercatori del Cnr così da monitorareeventuali spostamenti dei fabbricati. E arrivare a un elenco aggiornato in tempo reale dellesituazioni a rischio.

Le risorse a disposizione L'attenzione al tema non è nuova. Anche i governi Renzi e Gentiloni l'avevano messa in cima ailoro propositi di intervento. Mobilitando circa 9,5 miliardi di euro. Di quelli ne sono stati spesicirca 5. Ne restano dunque 4,5, a cui si aggiungono i 2,9 previsti dalla scorsa legge di bilancio. Siarriva così ai 7 miliardi citati più volte da Bussetti. Che potrebbero anche crescere stando aquanto dichiarato dal sottosegretario (leghista) alla presidenza del Consiglio, GiancarloGiorgetti, venerdì scorso alla Versiliana. E cioè che per investire nella sicurezza delle scuole (e dialtri ambiti) si potrà anche sforare il 3% del rapporto deficit/Pil. In attesa che le trattative sullamanovra entrino nel vivo Bussetti agirà in proprio. Nel giro di un paio di settimane potrebberoessere sbloccate due “voci” pesanti: un miliardo del Fondo infrastrutture strategiche della leggedi bilancio 2017 e 1,7 miliardi della programmazione triennale 2018/2020 del Miur. Poco meno

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di 3 miliardi cash. Che potranno beneficiare della semplificazione di competenze e procedure acui si sta lavorando. La prima è arrivata con il “decreto ministeri”, che ha eliminato i concerticon Mef e Mit che servivano a programmare gli interventi e fatto confluire tutte le risorse perl'edilizia scolastica nel fondo unico del Miur. La seconda novità è contenuta nell'accordo quadroatteso in Conferenza unificata giovedì 6, che fissa a monte i criteri di distribuzione validi perl'intero triennio: 43% sul numero studenti; 42% sugli edifici; 10% per le zone sismiche; 5%sull'affollamento delle strutture. Non solo. Verranno anche tagliati i tempi per le varie fasi eautorizzate le anticipazioni dirette agli enti locali. Che riceveranno i fondi al massimo in cinquemesi anziché in un anno e mezzo come oggi. O almeno è questo l'obiettivo sulla carta.

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3/9/2018 Gare al massimo ribasso, Palazzo Spada: ecco come va corretta la soglia di anomalia

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03 Set 2018

Gare al massimo ribasso, Palazzo Spada:ecco come va corretta la soglia di anomaliaMassimo Frontera

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, interviene sul criterio di aggiudicazione al massimoribasso, enunciando un principio di diritto di carattere regolamentare, volto a disciplinare ladeterminazione dell’anomalia procedendo al taglio delle ali. La decisione di Palazzo Spadaarriva a poca distanza di tempo da un’altra pronuncia in materia di procedura con il criterio delmassimo ribasso. Il 6 agosto scorso, infatti, la V sezione del Consiglio di Stato (pronuncian.4821) aveva indicato la linea da seguire per la procedura ex articolo 97, comma 2, lettera “a”.Ora invece il Consiglio di Stato - questa volta in adunanza plenaria - affronta la procedura exarticolo 97, comma 2 lettera “b”, indicando la strada da seguire tra due orientamenti divergenti erelativi alla determinazione della media aritmetica della soglia di anomalia. I giudici dellaPlenaria sono stati chiamati in causa dalla Quinta Sezione, nella cui ordinanza di rimessione(n.3472/2018, su appello di una sentenza del Tar Umbria), hanno preso atto di due divergentiorientamenti della giurisprudenza circa l’interpretazione di una novità introdotta dal nuovocodice (sulla quale la prassi del “vecchio” Dlgs 163 non era in grado di fornire indicazioni).

I due diversi orientamenti Per prima cosa i giudici della Plenaria individuano l’elemento “di confusione” che ha originatola divergente giurisprudenza. Elemento che, più precisamente, riguarda la duplice possibilità suquali e quante offerte devono essere prese in considerazione per calcolare la somma dei ribassi,al fine di determinare il cosiddetto fattore di correzione: tutte quelle presentate oppure soloquelle che residuano dopo il taglio delle ali. «Mentre nel ‘Codice’ del 2006 - spiegano i giudici -era palese che le uniche offerte da prendere in considerazione ai fini del computo della mediaaritmetica (e quindi, della soglia di anomalia) fossero quelle ‘ammesse’, ma al netto del c.d.‘taglio delle ali’; al contrario il nuovo ‘Codice’ non fornisce immediata chiarezza circa le offerteda prendere in considerazione ai fini delle operazioni di computo di cui al più volte richiamatoarticolo 97, comma 2, lettera b)». In assenza di indicazioni chiare, la prassi delle stazioni appaltanti ha dato luogo a due diversimetodi. Il primo metodo, in base a un orientamento che i giudici definiscono “dissociativo”, discende dauna interpretazione del Codice che va nel senso di tenere distinte, da un lato, «la platea deiconcorrenti in relazione ai quali determinare la media aritmetica dei ribassi (platea cheandrebbe individuata previo il ‘taglio delle ali’)» e, dall’altra, «la platea dei concorrenti daprendere in considerazione al fine della determinazione del c.d. ‘fattore di correzione’ (plateache andrebbe identificata con l'intero novero dei concorrenti ammessi, senza ‘taglio delle ali’)». Nel secondo caso, in base all’orientamento definito “associativo”, «la locuzione ‘offerteammesse’ (al netto del ‘taglio delle ali’) di cui alla prima parte del comma 2, lettera b) e lalocuzione ‘concorrenti ammessi’ di cui alla seconda parte della disposizione farebbero

3/9/2018 Gare al massimo ribasso, Palazzo Spada: ecco come va corretta la soglia di anomalia

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riferimento a platee omogenee (ambedue da individuare previo il ‘taglio delle ali’).

Il principio di diritto, a favore del metodo “associativo” Dopo la loro argomentazione, i giudici della Plenaria concludono che «prevalenti ragioniinducano a propendere per la seconda delle richiamate opzioni», cioè l’orientamento contrario aquello che, nella vicenda trattata, aveva applicato l’Anas e che il Tar aveva avallato. Il Consiglio di Stato ha infatti optato per il secondo metodo, enunciando un principio di diritto,che rappresenta di fatto, un “pezzetto” di regolamento riferito all’articolo 97, comma 2, lettera“b”. «L’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 - affermano i giudicidella Plenaria - si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d.‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica deiribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al finedell'applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alladeterminazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea deiconcorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’». In altre parole, affermano i giudici, la determinazione aritmetica della media dei ribassi e dellasomma dei ribassi, deve essere eseguita su una platea omogenea di offerte.

Il caso in questione: gara Anas per ricostruzione post-sisma L’applicazione dell’uno o dell’altro metodo, determina in modo significativo l’aggiudicazione,soprattutto nel caso in esame - un appalto di lavori stradali post-terremoto in Umbria banditodall’Anas - che ha visto la presentazione di 70 offerte. Come ricorda il Consiglio di Stato, applicando il primo metodo (censurato dalla Plenaria) siottiene una soglia di anomalia di 29,310% mentre applicando l’altro metodo si ricava una sogliadi anomalia del 29,606 per cento. La differenza dei decimali significa l’aggiudicazione all’una oall’altra delle imprese coinvolte nel contenzioso. La pronuncia della Plenaria assume un notevole rilievo, non solo per l’applicazione in generaledell’articolo 97, comma 2, lettera “b”, ma anche per il fatto che ad aver applicato il sistemacontroindicato da Palazzo Spada è una stazione appaltante “seriale” come l’Anas, peraltro nelcontesto del nutrito numero di gare bandite dall’Ente in qualità di soggetto attuatore dellaProtezione Civile, per riparare la rete stradale danneggiata dal terremoto del 2016 in quattroregioni. Per la gara è stata scelta la procedura aperta accelerata, anche in linea con le previsionidi legge sugli interventi post-sisma.

Sul «fattore di correzione» sintonia con Anac Nella pronuncia, il Consiglio di Stato, riferisce che «anche l'Anac (sia pure con atti di portata nonvincolante) ha aderito all'opzione interpretativa di cui sopra. In particolare, le Linee Guida n. 4(recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatorieconomici”, nel testo aggiornato con la delibera n, 206 del 1° marzo 2018), al punto 5.2.6, sub k)hanno stabilito che “nel caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b)del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali, occorre sommarei ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicarel'eventuale decurtazione stabilita della norma tenendo conto della prima cifra decimale delnumero che esprime la sommatoria dei ribassi”».

La pronuncia n.13/2018 della Plenaria

L’ordinanza di rimessione n.3472 della Quinta Sezione

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La sentenza n.72/2018 del Tar Umbria

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3/9/2018 Ponte di Genova/1. Non rimuovere il «Morandi» dalla nostra memoria storica

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03 Set 2018

Ponte di Genova/1. Non rimuovere il«Morandi» dalla nostra memoria storicaPaolo Rocchi(*)

La Società Autostrade per l'Italia, ha annunciato nei giorni scorsi, che la parte ancora esistentedel ponte Morandi sul Polcevera, sarà totalmente demolita ed al suo posto verrà costruito unnuovo ponte in acciaio, anche se ancora non è dato sapere da chi e con quali procedure. Se ciò risultasse assolutamente necessario, non resterebbe che prendere atto, con dolore, diquesta linea, sulla quale, tuttavia, i responsabili istituzionali e politici dovranno ovviamenteesprimersi in ultima analisi e che avrebbe come principale elemento positivo, quello direalizzare, in breve tempo, una struttura contemporanea utile, affidabile e, si immagina, bella davedere. Con ciò rispondendo - sia pure in una nuova contingente declinazione - alla TriadeVitruviana tutt'ora valida (Utilitas, Firmitas, Venustas).

Per contro, tuttavia, si cancellerà del tutto e per sempre, ogni traccia di un’insigne opera diIngegneria - della cui tipologia restano pochissimi esempi - nonché la memoria collettiva dellatragedia stessa. Pertanto ci si chiede se - ferme restando le prioritarie ragioni della massimasicurezza, espresse anche dal procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, - non sia possibileconservare qualche parte della struttura che, tra l'altro, costituisce una fonte per gli accertamentiin corso nonché per quelli auspicabili, da svolgersi nel tempo e finalizzati all'utilissimoapprofondimento degli studi sulla durabilità di questo tipo di struttura. Esprimo con fondataragione ed esperienza, questo punto di vista, avendo operato per circa 20 anni nel Laboratorio diprove sui materiali dell'ex Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni della Facoltà diArchitettura della Sapienza - Università di Roma.

Infine non sembra inutile sottolineare come, in un caso straordinario come codesto,l'individuazione del Gruppo di Progettazione del nuovo Ponte - sia esso di tipo totalmentesostitutivo ovvero di tipo “integrativo” - dovrebbe preferibilmente avvenire utilizzando lostrumento del “Concorso Internazionale di Idee” procedura che consente la massima, qualificatae trasparente partecipazione, in risposta ad una sentita e diffusa aspettativa della popolazione.Ci si domanda comunque, vivente l'ing. Riccardo Morandi, quale piega avrebbero potutoprendere le cose. Di tutto ciò abbiamo argomentato informalmente con colleghi universitari,professionisti, associazioni culturali del settore, ordini professionali e ci proponiamo diorganizzare, quanto prima, un incontro sul tema, scevro da posizioni aprioristiche.

(*) Professore ordinario fuori ruolo di “Consolidamento degli edifici storici” Sapienza- Università diRoma e Fondatore e presidente onorario dell'Assircco (Associazione Italiana Recupero ConsolidamentoCostruzioni)

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3/9/2018 Ponte di Genova/2. Oice: necessario coinvolgere le eccellenze dell'ingegneria e delle costruzioni

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03 Set 2018

Ponte di Genova/2. Oice: necessariocoinvolgere le eccellenze dell'ingegneria edelle costruzioniAl. Le.

«A Genova è necessario coinvolgere le eccellenze dell'ingegneria e delle costruzioni». L'Oice,l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architetturaitaliana, interviene nel dibattito sulla ricostruzione del Ponte Morandi con il Presidente GabrieleScicolone: «Preoccupano e provocano disappunto nel mondo dell'imprenditoria italiana ledichiarazioni di questi ultimi giorni sulle modalità di ricostruzione del ponte. Il Governo indicacon dichiarazioni pubbliche da chi sarà realizzato (ribadito nell'audizione davanti alla Cameradel 27 agosto dal Ministro Toninelli); mi chiedo come si possa, con una sola dichiarazione, dauna parte delegittimare tutto il sistema imprenditoriale dei costruttori e delle società diingegneria private italiane, relegandole a ruolo di spettatori incolpevoli e presunti malfattori edall'altra dare una lenzulolata al sistema degli appalti in vigore in questo Paese, lasciando tuttigli operatori sgomenti e con una sensazione di incertezza sul futuro prossimo. Da imprenditoree da manager mi chiedo, come si chiedono tanti colleghi, se ha senso fare impresa in un Paeseche etichetta, ancorché se sull'onda emotiva di fatti terribili, tutto il modo imprenditoriale cometruffaldino o incapace. Noi, tra i migliori progettisti del mondo, che viviamo in uno dei Paesi conla più alta densità di ponti e viadotti per km lineare, da noi progettati e costruiti, dobbiamo oggisottostare a dichiarazioni che, implicitamente ma visibilmente, ci estromettono dal nostromestiere».

Per Scicolone «si può capire l'urgenza, e saremo pronti a capire le eventuali procedure d'urgenzache il Governo adotterà, ma non si può rimanere in silenzio di fronte ad una assegnazione fattaai microfoni della televisione a favore di una impresa, sia pure di Stato, di un'opera di taleimportanza, senza tenere conto del mondo imprenditoriale, se non italiano, internazionale, chepotrebbe voler portare il proprio valore e contributo con la legittima volontà di costruireun'opera, aiutare le comunità, lasciare un'impronta sul territorio (una mission fondamentale delmestiere degli ingegneri ed architetti) e, perché no, trarne del legittimo profitto». Così conclude il presidente dell’Oice: «Il ponte Morandi è stato un'opera dell'ingegno italiano,crollata per effetto di numerose concause che ci auguriamo vengano quanto prima acclarate, mache non sono ascrivibili a chi oggi progetta o costruisce».

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Massimo ribasso, fattore di correzione e soglia di anomalia: nuove indicazioni dal Consiglio di Stato 03/09/2018

L’articolo 97, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), pur non fornendo immediata chiarezza circa le offerte da prendere in considerazione ai fini delle operazioni di computo, va interpretato nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.

Lo ha chiarito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 13 del 30 agosto 2018 con la quale ha risposto al quesito della Quinta Sezione (Cons. St., sez. V, ord., Cons. St., sez. V, ord., 8 giugno 2018, n. 3472) che, rilevato un contrasto in giurisprudenza circa un profilo di diritto decisivo ai fini della definizione della controversia, ha sospeso il giudizio e rimesso la questione all'Adunanza plenaria (leggi articolo) , a cui ha chiesto la

corretta interpretazione dell’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n 50 del 2016 con specifico riguardo alla nozione di “concorrenti ammessi”.

L'Adunanza Plenaria ha risposto affermando che l’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 (‘Codice dei contratti pubblici’) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.

Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 30 agosto 2018, n. 13

Ricostruzione Ponte Genova, OICE: Necessario coinvolgere le eccellenze dell’ingegneria e delle costruzioni 03/09/2018

"Preoccupano e provocano disappunto nel mondo dell’imprenditoria italiana le dichiarazioni di questi ultimi giorni sulle modalità di ricostruzione del Ponte di Genova".

Queste le parole di Gabriele Scicolone, Presidente OICE, in merito al dibattito sulla ricostruzione del Ponte di Genova che si è aperto negli ultimi giorni. "Il Governo indica con dichiarazioni pubbliche da chi sarà realizzato il ponte (ribadito nell’audizione davanti alla Camera del 27 agosto dal Ministro Toninelli); mi chiedo come si possa, con una sola dichiarazione, da una parte delegittimare tutto il sistema imprenditoriale dei costruttori e delle società di ingegneria private italiane, relegandole a ruolo di spettatori incolpevoli e presunti malfattori e dall’altra dare una lenzulolata al sistema degli appalti in vigore in questo Paese, lasciando tutti gli operatori sgomenti e con una sensazione di incertezza sul futuro prossimo".

"Da imprenditore e da manager - continua Scicolone - mi chiedo, come si chiedono tanti colleghi, se ha senso fare impresa in un Paese che etichetta, ancorché se sull’onda emotiva

di fatti terribili, tutto il modo imprenditoriale come truffaldino o incapace. Noi, tra i migliori progettisti del mondo, che viviamo in uno dei Paesi con la più alta densità di ponti e viadotti per km lineare, da noi progettati e costruiti, dobbiamo oggi sottostare a dichiarazioni che, implicitamente ma visibilmente, ci estromettono dal nostro mestiere”.

Per il Presidente dell’OICE “si può capire l’urgenza, e saremo pronti a capire le eventuali procedure d’urgenza che il Governo adotterà, ma non si può rimanere in silenzio di fronte ad una “assegnazione fatta ai microfoni della televisione” a favore di una impresa, sia pure di Stato, di un’opera di tale importanza, senza tenere conto del mondo imprenditoriale, se non italiano, internazionale, che potrebbe voler portare il proprio valore e contributo con la legittima volontà di costruire un’opera, aiutare le comunità, lasciare un’impronta sul territorio (una mission fondamentale del mestiere degli ingegneri ed architetti) e, perché no, trarne del legittimo profitto”.

"Il ponte Morandi - conclude il Presidente Scicolone - è stato un’opera dell’ingegno italiano, crollata per effetto di numerose concause che ci auguriamo vengano quanto prima acclarate, ma che non sono ascrivibili a chi oggi progetta o costruisce”.

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Proposte per il Sud: la Rete Professioni Tecniche incontra il ministro Barbara Lezzi 03/09/2018

Una delegazione delle Rete Professioni Tecniche ha incontrato martedì 28 agosto il Ministro per il Sud, la Senatrice Barbara Lezzi, a cui ha presentato alcune proposte in materia di coesione territoriale e semplificazione. Sul primo tema, in particolare, è stato sottolineato il ruolo prioritario dei professionisti tecnici, in particolar modo per la programmazione, progettazione, controllo e gestione delle infrastrutture.

Il Ministro, che ha illustrato la prima fase di lavoro e di coordinamento delle strutture amministrative, ha accolto con favore la disponibilità dei professionisti tecnici a supportare le future iniziative legislative del ministero. Inoltre, ha comunicato che il prossimo 3 settembre prenderà servizio il nuovo Direttore generale e si è impegnata a fissare a breve un secondo incontro operativo.

Ha confermato, infine, la sua presenza al Congresso Nazionale degli Ingegneri dove saranno presenti anche tutti i rappresentanti della RPT.

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Rideterminazione del costo di costruzione: quando scatta la prescrizione? 03/09/2018

La pubblica amministrazione può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del costo di costruzione in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio.

Lo ha chiarito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 12 del 30 agosto 2018 con la quale ha risposto ad alcuni quesiti proposti dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in merito alla rideterminazione degli oneri concessori.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha subito rilevato che la rideterminazione degli oneri concessori costituisce l’esercizio di una legittima facoltà nell’ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il privato. Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione (art. 16 del d.P.R. n. 380/2001), non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né, più in

generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio.

Dunque, la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento.

L’amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, ma si deve escludere l’applicabilità dell’art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l’errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l’applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica.

La tutela dell’affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione dell’attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l’oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede, nell’ottica di una leale collaborazione volta all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio vantato dal Comune.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 30 agosto 2018, n. 12

Antincendio e antisismica nelle scuole, scadenza prorogata al 31 dicembre 2018 diPaolaMammarella

Lo slittamento è previsto dal Milleproroghe all’esame della Camera. Il Miur intanto invita ad evitare allarmismi e chiusure

03/09/2018 – Sta per ripartire alla Camera l’esame del disegno di legge “Milleproroghe”. Slitteranno al 31 dicembre 2018 i termini per l’adeguamento delle scuole alle norme antincendio e lo svolgimento delle verifiche sismiche negli edifici scolastici situati nelle zone a rischio 1 e 2.

Antincendio, adeguamento entro il 31 dicembre 2018 I termini per l’adeguamento alle norme antincendio di scuole, asili nido e rifugi alpini slitterà dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Dal 1° gennaio 2019 tutte le scuole dovranno essere dotate del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio

Attività – SCIA antincendio) e dovranno rispettare le disposizioni delle “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (DM 26 agosto 1992) o, in alternativa, delle “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche” (DM 7 agosto 2017).

Per gli asili nido, la proroga al 31 dicembre 2018 è riferita ai requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del DM 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”. Per i requisiti previsti dallo stesso articolo 6, comma 1, lettera b) e lettera c), del citato decreto, le scadenze per l’adeguamento sono rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2023.

Secondo l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), si dovrebbe superare la logica delle proroghe di anni in anno e adottare una pianificazione pluriennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa, stanziando le risorse necessarie per dare credibilità a tale programmazione.

Verifiche sismiche nelle scuole entro il 31 dicembre 2018 Sarà fissato al 31 dicembre 2018 il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 e per l’eventuale progettazione degli interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.

Con una nota l’Anci ha giudicato positivamente la proroga dal momento che “è stata solo pubblicata sul sito del MIUR, con il decreto direttoriale del 18 luglio 2018, la graduatoria degli interventi dei Comuni beneficiari, ma non si conosce ancora la data di assegnazione delle risorse”. L’associazione dei Comuni italiani non esclude che possa risultare necessario un ulteriore slittamento dei termini anche perché le risorse disponibili (145 milioni di euro) basteranno solo per una parte dei Comuni che hanno fatto richiesta.

Scuole, Ministro Bussetti: evitare allarmismi Secondo i dati presenti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzata dal Miur, circa il 58% delle scuole non rispetta le norme antincendio e il 53% non è in regola sotto il profilo dell’agibilità. Il Miur ha inoltre rilevato che oltre il 70% delle scuole è in possesso del documento di valutazione del rischio (72%) e di un Piano di emergenza (73%). Il 39% è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità.

Il Ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, nei giorni scorsi ha affermato che per molte scuole la certificazione è carente, ma ha annunciato un’operazione trasparenza, con la pubblicazione a breve di dati precisi e trasparenti sull’edilizia scolastica. Nel frattempo, ha invitato ad evitare allarmismi e chiusure preventive. Il riferimento è al caso verificatosi a Messina, dove il sindaco, Cateno De Luca, ha emanato un’ordinanza di chiusura che mette in dubbio l’inizio dell’anno scolastico in alcuni plessi considerati potenzialmente non sicuri.

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Frazionamento unità immobiliari, come fare se si è in condominio? diPaolaMammarella

L’Ance spiega i limiti agli interventi liberalizzati dal Decreto Sblocca Italia: porte, finestre, destinazione d’uso e distanze

Foto: gajus © 123RF.com

03/09/2018 – Dal 2014 gli interventi di frazionamento delle unità immobiliari sono più semplici. Merito del decreto “Sblocca Italia” (DL 133/2014, convertito nella Legge 164/2014), che li ha trasformati da ristrutturazioni edilizie in manutenzioni straordinarie.

In condominio, però, questi interventi possono andare incontro a delle restrizioni. Alcuni casi sono stati esaminati in un approfondimento dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

Frazionamento, quando è ammesso Come si legge nel documento dell’Ance, in base all’articolo 1122 del Codice Civile, ogni condomino è libero di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune purché siano effettuate nell’ambito della proprietà esclusiva e non

rechino pregiudizio agli altri condomini e alle parti comuni.

Il proprietario che intende frazionare la sua unità immobiliare deve informare preventivamente l’amministratore di condominio, in modo che questi possa verificare non solo la legittimità dal punto di vista edilizio e urbanistico, ma anche che l’intervento non pregiudichi il godimento delle parti comuni da parte degli altri condòmini e non provochi una riduzione del valore delle proprietà.

I regolamenti condominiali possono contenere dei limiti al frazionamento. Si tratta dei regolamenti di origine e contrattuali, cioè imposto dal costruttore o dall’unico proprietario iniziale o, ancora, concordato da tutti i condòmini e formalizzato in un contratto vero e proprio. I normali regolamenti approvati dall’assemblea condominiale non possono invece contenere prescrizioni in grado di limitare i diritti di proprietà individuali.

Frazionamento e apertura di porte e finestre in condominio L’intervento di frazionamento potrebbe comportare la necessità di creare nuove aperture come una porta di ingresso sul pianerottolo così come nuove finestre sui muri comuni. In questo caso, oltre a non pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni, c’è un0altra condizione: non modificarne la destinazione d’uso.

Il singolo condomino può quindi realizzare un’apertura nel muro a patto che questa non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso degli altri condòmini. I muri perimetrali, spiega l’Ance, oltre alla funzione di sostenere la copertura dell'edificio, hanno anche quella di essere al servizio dei singoli appartamenti pertanto ogni condomino può usare i muri perimetrali che delimitano il suo appartamento in ordine non solo alla parte interna, ma anche alle pareti esterne.

È inoltre necessario valutare l’incidenza delle aperture sul decoro e l’estetica del fabbricato e il rispetto delle distanze legali.

Frazionamento, gli effetti sulle tabelle millesimali Se l’intervento non comporta aumenti di superfici e di volumi ma si concretizza in sole modifiche interne sarà sufficiente dividere i valori riferiti all’unità intera sulle due unità risultanti dal frazionamento.

Se, al contrario, il frazionamento ha alterato i valori millesimali in misura superiore al 20% allora sarà onere di chi ha dato luogo alla variazione procedere a propria cura e spese alla revisione.

L'approvazione di nuove tabelle millesimali è comunque obbligatoria nel caso in cui uno dei due 5 appartamenti sia destinato alla vendita.

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Tutti i ponti di Riccardo Morandi

03/09/2018 – Sono diversi, sparsi in Italia e in tutto il mondo, i ponti progettatidall’ingegnere Riccardo Morandi e realizzati tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta.

Riccardo Morandi compì numerosi studi sul calcestruzzo armato precompresso e nel 1948ottenne il brevetto sul sistema di precompressione. Le esigenze della ricostruzione el’economicità del calcestruzzo contribuirono alla diffusione di ponti e altre opere costruiticon questo materiale.

Vediamo alcuni dei ponti progettati dall’ing. Morandi, oltre a quello di Genova, tristementenoto per il crollo verificatosi a causa di un cedimento strutturale il 14 agosto scorso.

Ponte General Rafael Urdaneta, Maracaibo - Venezuela

  Paola Mammarella

03/09/2018

di

Dal dopoguerra agli anni Ottanta sono stati costruiti in Italia e all’estero.Molti sono ancora utilizzati, altri sono chiusi

3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

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Il ponte strallato, costruito in calcestruzzo armato precompresso tra il 1958 e il 1962,attraversa il lago di Maracaibo. Nel 1964 una petroliera urtò uno dei piloni causando ilcrollo di una parte della struttura e la caduta in acqua di quattro veicoli. Nell'incidentepersero la vita sette persone, mentre la nave rimase pressoché illesa.

Costruito tra il 1955 e il 1957, è un ponte a sbalzo che attraversa il fiume Arno. Al progettoparteciparono anche gli architetti Giorgio Giuseppe Gori, Enzo Gori ed Ernesto Nelli, che sioccuparono della sua estetica e dell'integrazione nel contesto storico preesistente con lascelta di materiali e opere scultoree che richiamavano le strutture preesistenti. Il ponte saràinteressato da lavori di messa in sicurezza.

Foto: Pufui PcPifpef - Wikipedia

Viadotto Bisantis, Catanzaro

È un ponte ad arco stradale e pedonale, costruito tra il 1959 e il 1962 su una sola arcata incalcestruzzo armato. Per molto tempo è stato il secondo ponte ad arco singolo incalcestruzzo armato in Europa e nel mondo (dopo lo svedese Sandöbron). Oggi, pur essendouscito dalle classifiche, continua a rappresentare una pietra miliare nella storiadell'ingegneria.

 

0Ponte Amerigo Vespucci, Firenze

3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

https://www.edilportale.com/news/2018/09/progettazione/tutti-i-ponti-di-riccardo-morandi_65626_17.html 3/10

Foto: Wikipedia

Ponte di Vagli Sotto, Lucca

Si trova in Toscana, nell’area della Garfagnana, questo ponte riservato al passaggio dipedoni e piccoli mezzi a motore. La struttura è composta da un arco a tre cernierefiancheggiato da due telai a stampella.

Foto: LigaDue - Wikipedia

Paul Sauer Bridge, Città del Capo - Sudafrica

3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

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Il ponte ad arco, costruito tra il 1953 e il 1956, è conosciuto anche come Storms RiverBridge e viene considerato il gemello più piccolo del viadotto Bisantis. Fino al 1984 è statoil ponte ad arco più alto in tutta l'Africa.

Foto: A3alb - Wikipedia

Wadi al-Kuf, Beida - Libia

Costruito in calcestruzzo armato precompresso tra il 1967 e il 1971, è stato fino agli anniOttanta il ponte strallato con il punto di luce più elevato in Africa. Nel 1999 è statoristrutturato dopo alcuni smottamenti del terreno e dall'originale colore rosa è passato albianco. Oggi è chiuso e considerato a rischio crollo. È il gemello del viadotto Polcevera diGenova.

Una foto degli anni Settanta

3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

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 Foto: Wikipedia

Una foto del 2004

 Foto: Wikipedia Ponte Pumarejo, Barranquilla - Colombia

Il ponte strallato, realizzato in calcestruzzo armato precompresso, che attraversa il fiumeMagdalena, è stato costruito agli inizi degli anni Settanta. Per molto tempo è stato il piùlungo del Paese. Se da una parte ha rappresentato un'icona culturale, perchè ha facilitatol'immigrazione e consentito gli scambi, dall'altra ha destato polemiche perchè gli ingombrihanno compromesso la navigazione fluviale. Sarà sostituito da un nuovo ponte, in fase dicostruzione, e poi demolito. 

3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

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Foto: Erik Cleves Kristensen - Wikipedia Viadotto Carpineto, Vietri di Potenza - PZ

Il viadotto, realizzato a fine anni Settanta, è costituito da due identici ponti strallati paralleliper le due carreggiate. La struttura presenta piloni di acciaio e cemento armatoprecompresso. Nel 2013 sono stati condotti studi e analisi sullo stato delle strutture. Èemerso un degrado strutturale e la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

 Foto: Glabb - Wikipedia

3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

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Ponte di San Niccolò, Firenze

Il ponte, costruito nell'Ottocento con una struttura metallica e intitolato a San Ferdinando, fuminato e distrutto dai tedeschi in ritirata. Nel dopoguerra venne ricostruito su progettodell'ing. Morandi con una struttura ad arco in calcestruzzo armato. Il ponte sarà sottoposto ainterventi di manutenzione.

Il ponte ottocentesco in un dipinto dell'epoca

Foto: Wikipedia

Una foto del ponte progettato da Riccardo Morandi

Foto: Saliko - Wikipedia

Viadotto Akragas, Agrigento

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3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

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Il ponte stradale, realizzato nel 1970 su progetto di Riccardo Morandi al momento è chiusoper lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Dovrebbe riaprire nel 2021.

Foto: Siciliainformazioni

Ponte Costanzo – Ragusa

Al momento della sua inaugurazione, il ponte, che collega Ragusa a Modica, era il più altod’Italia e resta il più alto della Sicilia. È composto da una serie di pilastri in calcestruzzo ecampate traverse in acciaio. I lavori per la sua realizzazione sono finiti nel 1984.

3/9/2018 Tutti i ponti di Riccardo Morandi

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Foto: Ragusa H24? Viadotto Ansa del Tevere, Roma

Ultimato nel 1967, è il ponte sospeso di tipo strallato più antico della città. Si trova nelquartiere della Magliana lungo l'autostrada A91.

 Foto: Antonello Anappo - Arvaliastoria.it Kinnaird Bridge, Castlegar - Canada

Attraversa il fiume Columbia ed è stato realizzato nel 1965. Dopo il crollo di Genova, lastampa locale si è concentrata sulle differenze tra il ponte canadese e quello del capoluogoligure.

Sicurezza sismica delle scuole: Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo scrivono al Ministro Bussetti Redazione INGENIO 01/09/2018

MIUR: Poca attenzione alla sicurezza sismica

I presidenti delle Regioni Umbria, Catiuscia Marini, Marche, Luca Ceriscioli, Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli hanno scritto una lettera congiunta al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in merito alla bozza di accordo quadro in materia di edilizia scolastica, elaborata in sede di tavolo tecnico ristretto presso il Miur.

"Rappresentiamo la nostra viva preoccupazione per quella che appare come una non adeguata considerazione del problema della sicurezza sismica degli edifici scolastici”.

Accusa: poca importanza data al rischio sismico

“Il peso attribuito al criterio legato a livello di rischio sismico nella bozza di accordo, appena il 10% - sottolineano -, sembrerebbe evidenziare un preoccupante calo dell’attenzione rispetto alle problematiche emerse a seguito del sisma, che ha colpito soltanto due anni fa le nostre regioni”.

“Un dato, questo, contraddittorio – proseguono - rispetto ad un contesto in cui il tema della prevenzione e manutenzione di infrastrutture e strutture pubbliche è centrale nel dibattito per regioni come le nostre ancora alle prese con le conseguenze dell’emergenza sismica. Risulterebbero infatti, unitamente ad altre realtà regionali caratterizzate da vaste aree del territorio classificate come zone sismiche 1 e 2, particolarmente penalizzate – evidenziano - da un riparto delle risorse troppo sbilanciato sul numero degli studenti e degli edifici scolastici”.

“Occorre quindi a nostro avviso – scrivono ancora nella lettera al Ministro - una riconsiderazione complessiva dei pesi da attribuire ai diversi criteri, che sia coerente con le priorità di selezione degli interventi a suo tempo individuate e ampiamente condivise, e tale da attribuire al livello di rischio sismico dei territori la giusta considerazione: ciò a nostro avviso significa un peso non inferiore al 30 per cento”.

Destinataria della lettera congiunta è anche la coordinatrice della Commissione Lavoro e Istruzione della Conferenza delle Regioni, Cristina Grieco.

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Interventi edilizi in zona sismica: deposito del progetto al SUAP comunale sempre obbligatorio Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 03/09/2018

Cassazione Penale: in zona sismica, va comunicato allo sportello unico del comune, con deposito del progetto, qualsiasi tipo di intervento edilizio

In zona sismica il deposito del progetto edilizio relativo all'intervento presso il SUAP del comune è sempre obbligatorio, anche se questo non è strutturale. L'importantissimo principio è contenuto nella sentenza n.39335/2018 del 31 agosto della Corte di Cassazione Penale, che di fatto allarga al massimo i confini dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art.93 del dpr 380/2001.

Si considera, quindi, a rischio di impatto sulla stabilità della struttura tutto quello che non è manutenzione ordinaria: non conta il materiale utilizzato, il tipo di opera realizzata, la natura pertinenziale o precaria dell'intervento.

Interventi edilizi in zona sismica: non conta se sono 'lievi'

Nel caso di specie, i lavori edilizi hanno comportato, secondo quanto ritenuto dal giudice del merito, la emersione, previo sbancamento del terreno, di tre lati, precedentemente interrati, di un preesistente edificio regolarmente assentito, con la realizzazione di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati, il terrazzamento della parete di terra rimasta alle spalle di uno di tali tre lati e fino ad un'altezza di sei metri e lo spostamento di una rampa di accesso la fondo.

Tali lavori avevano quindi fatto emergere un manufatto in precedenza interrato:per la difesa, la costruzione (il manufatto originario) era regolare e l'intervento edilizio non riguardava parti strutturali. Per la Cassazione no, poiché la norma intende salvaguardare la pubblica incolumità e la natura del materiale usato e delle strutture realizzate è irrilevante, così come lo è la precarietà dell'intervento, perché la comunicazione in questione è pensata per consentire un controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione su tutto ciò che è realizzato in zona sismica. In ultimo, la Corte suprema sottolinea che per le stesse ragioni "si è ritenuto non assuma neppure rilevo la natura pertinenziale dell'intervento (Sez. 3, n. 7353 del 3/5/1995, Catanzariti, Rv. 202079)".

Peraltro, in un caso, riguardante la collocazione di cartellonistica autostradale, si è avuto modo di precisare ulteriormente che anche interventi apparentemente "minori" possono assumere concreto rilievo sul piano della pericolosità e che nella valutazione relativa a tale aspetto concorrono, con l'elemento dimensionale, anche altri elementi, quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica. Aggiungendo, altresì, che da tale valutazione non si può prescindere neppure per le zone in cui il grado di sismicità non sia particolarmente elevato (così Sez. 3 n. 24086/2012, cit.).

I richiamati principi sono stati successivamente ribaditi con riferimento a muri di semplice recinzione costruiti con "forati" (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016 (dep. 2017), Aliberti, Rv. 269303) ed alla chiusura di una veranda mediante mattoni del medesimo tipo (Sez. 3, n. 48950 del 4/11/2015, Baio, Rv. 266033), escludendosi anche ogni possibilità di deroga per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali (Sez. 3, n. 19185 del 14/1/2015, Garofano, Rv. 263376). Si è anche espressamente escluso che l'applicabilità della disciplina antisismica riguardi i soli edifici in cemento armato.

Interventi edilizi in zona sismica: il principio di diritto

In definitiva, per la Cassazione, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.

Ne deriva che anche la trasformazione di un sottotetto in vano abitabile, in zona sismica, esige quindi il deposito preventivo del progetto, poiché il concetto di costruzione va esteso a qualsiasi intervento edilizio, così come per l'apertura di finestre o per interventi su parti di muratura che non siano strutturali.

Con questa pronuncia, viene di fatto messo un freno definitivo all'interpretazione che spesso le Regioni davano su alcuni interventi in zona sismica. La comunicazione, quindi, riguarda qualsiasi intervento.

Omessa comunicazione per lavori edilizi in zona sismica: cosa succede?

Chi non adempie all'onere sopracitato si espone a un'ammenda: l'omesso preavviso d'inizio attività in zona sismica, in quanto reato istantaneo, si consuma nel momento in cui inizia l'attività e si prescrive in cinque anni.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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• Costruzioni in zona sismica: necessario il permesso della Regione• Costruzioni in zona sismica: l'abuso edilizio è demolito solo se non rispetta le norme tecniche

Lunedì 3 Settembre 2018

Codice dei contratti, il Consiglio di Stato sul computo delfattore di correzione

Codice dei contratti, il Consiglio di Stato sul computo del fattore di correzioneLa somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione delfattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrentiammessi, ma al netto del c.d. “taglio delle ali”L’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si interpretanel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prenderein considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione“concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore dicorrezione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, lasomma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattoredi correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, maal netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.

Lo ha precisato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n.13/2018pubblicata il 30 agosto.

La questione era stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla quinta sezione del Consiglio diStato con l'ordinanza n. 3472 dell'8 giugno 2018 (LEGGI TUTTO).

DUE ORIENTAMENTI. La previsione di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) del nuovo Codice deicontratti ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti.

Secondo un primo orientamento (condiviso dalla Sezione remittente) le due parti di cui sicompone la disposizione in esame dovrebbero essere interpretate ed applicate secondo uncriterio di carattere – per così dire – ‘dissociativo’.

3/9/2018 Codice dei contratti, il Consiglio di Stato sul computo del fattore di correzione

In base a tale opzione interpretativa, il Legislatore avrebbe consapevolmente tenuto distinte:i) (da un lato) la platea dei concorrenti in relazione ai quali determinare la media aritmeticadei ribassi (platea che andrebbe individuata previo il ‘taglio delle ali’) e ii) dall’altro, la plateadei concorrenti da prendere in considerazione al fine della determinazione del c.d. ‘fattore dicorrezione’ (platea che andrebbe identificata con l’intero novero dei concorrenti ammessi,senza ‘taglio delle ali’).

In base a un secondo orientamento la disposizione in esame dovrebbe invece essere intesasecondo un criterio di carattere – per così dire – ‘associativo’.

Secondo tale opzione la locuzione ‘offerte ammesse’ (al netto del ‘taglio delle ali’) di cui allaprima parte del comma 2, lett. b) e la locuzione ‘concorrenti ammessi’ di cui alla secondaparte della disposizione farebbero riferimento a platee omogenee (ambedue da individuareprevio il ‘taglio delle ali’).

L’Adunanza plenaria ritiene che prevalenti ragioni inducano a propendere per laseconda delle richiamate opzioni, alla quale aderisce la prevalente giurisprudenza disecondo grado (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435; id. 17 maggio 2018, n. 2959).

Elementi di carattere teleologico e sistematico militino nel senso di “[ritenere] correttal'interpretazione secondo cui la previa esclusione (c. d. taglio delle ali) va inclusa anche nelcalcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media”. Nonemergono valide ragioni per cui, una volta eliminate alcune offerte dal criterio di calcolo, lestesse possano successivamente rientrare a farne parte. In modo parimenti condivisibile si èescluso che il Legislatore abbia inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassiammessi dopo il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma deiribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già esclusi.

Ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che la sostanziale presunzione su cui sifonda lo stesso meccanismo del ‘taglio delle ali’ è tale da non soffrire eccezioni ointermittenze nello sviluppo logico ed aritmetico della determinazione della soglia dianomalia. Ne consegue che un metodo di calcolo il quale prendesse in considerazione talepresunzione ai fini della prima operazione, ma la escludesse dalla seconda, risulterebbeintrinsecamente contraddittorio.

In allegato la sentenza

Leggi anche: “Codice Appalti e computo fattore di correzione: la questione all’Adunanzaplenaria del Consiglio di Stato”

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Lunedì 3 Settembre 2018

Contratti sotto soglia, il TAR sull'omessa pubblicazionedell'avviso

Contratti sotto soglia, il TAR sull'omessa pubblicazione dell'avvisoLa carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende del tutto inattendibile la procedura diselezione del contraente posta in essere dall’AmministrazioneCon la sentenza n. 252/2018 pubblicata il 18 luglio, la prima sezione del Tar Friuli VeneziaGiulia ricorda che l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 (nuovo Codice deicontratti) “consente alle stazioni appaltanti la facoltà di dare corso alla procedurasemplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 einferiore a € 150.000,00”.

Come testualmente previsto dalla disposizione richiamata, detta procedura negoziata deveessere preceduta dalla “consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici peri lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sullabase di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criteriodi rotazione degli inviti”.

In relazione allo svolgimento di tale attività di consultazione degli operatori economici, leLinee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018, n. 206, precisano che“la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione delmercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per ilsettore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base diparametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilodi committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi econtratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in

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ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni,salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinquegiorni” (punto 5.1.4)”.

Nel caso di specie esaminato dal Tar Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione “ha omesso didare corso alla prescritta pubblicazione dell’avviso, adempimento del quale (al di là di ungenerico cenno all’interno della memoria di costituzione ‑ p. 11) non viene fornita provaalcuna”.

“Come correttamente evidenziato dal ricorrente, neppure sussistono nel caso di specie ipresupposti (al di là del laconico riferimento all’urgenza di affidare il servizio) per dare corsoall’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, D. Lgs. n. 50 del 2016”.

L’Amministrazione “non ha neppure indicato quelle ragioni di “estrema urgenza derivante daeventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice” che, se sussistenti, avrebberoconsentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura adottata ((art. 63, comma2, lett. c)”.

La deroga, peraltro, “appare del tutto incompatibile con la prevista facoltà di proroga annualedell’affidamento, dovendosi considerare che l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione appareconsentita solo “nella misura strettamente necessaria” ad affrontare la specifica situazioneemergenziale, la quale costituisce la causa ovvero l’occasione dell’affidamento, ciò cheprecluderebbe la possibilità di disporre un eventuale rinnovo a favore dell’aggiudicatario,allorché le condizioni di urgenza siano inevitabilmente venute meno”.

In conclusione, “la rilevata carenza della prescritta pubblicità dell’avviso rende del tuttoinattendibile la procedura di selezione del contraente posta in essere dall’Amministrazione e,nel contempo, si dimostra direttamente lesiva della posizione del ricorrente, avendoneillegittimamente precluso la partecipazione, nonostante egli risultasse in possesso dei titoliprescritti”.

In allegato la sentenza n. 252/2018 del Tar Friuli Venezia Giulia

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coinvolgere le eccellenze dell’ingegneria e delle costruzioni

Ricostruzione Ponte Genova, OICE: coinvolgere le eccellenze dell’ingegneria e dellecostruzioniScicolone: “Noi, tra i migliori progettisti del mondo, che viviamo in uno dei Paesi con la piùalta densità di ponti e viadotti per km lineare, da noi progettati e costruiti, dobbiamo oggisottostare a dichiarazioni che, implicitamente ma visibilmente, ci estromettono dal nostromestiere”L'OICE interviene nel dibattito sulla ricostruzione del ponte di Genova con il PresidenteGabriele Scicolone:

"Preoccupano e provocano disappunto nel mondo dell’imprenditoria italiana le dichiarazionidi questi ultimi giorni sulle modalità di ricostruzione del Ponte di Genova. Il Governo indicacon dichiarazioni pubbliche da chi sarà realizzato il ponte (ribadito nell’audizione davanti allaCamera del 27 agosto dal Ministro Toninelli); mi chiedo come si possa, con una soladichiarazione, da una parte delegittimare tutto il sistema imprenditoriale dei costruttori edelle società di ingegneria private italiane, relegandole a ruolo di spettatori incolpevoli epresunti malfattori e dall’altra dare una lenzulolata al sistema degli appalti in vigore in questoPaese, lasciando tutti gli operatori sgomenti e con una sensazione di incertezza sul futuroprossimo. Da imprenditore e da manager mi chiedo, come si chiedono tanti colleghi, se hasenso fare impresa in un Paese che etichetta, ancorché se sull’onda emotiva di fatti terribili,tutto il modo imprenditoriale come truffaldino o incapace. Noi, tra i migliori progettisti delmondo, che viviamo in uno dei Paesi con la più alta densità di ponti e viadotti per km lineare,da noi progettati e costruiti, dobbiamo oggi sottostare a dichiarazioni che, implicitamente mavisibilmente, ci estromettono dal nostro mestiere”.

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Per il Presidente dell’OICE “si può capire l’urgenza, e saremo pronti a capire le eventualiprocedure d’urgenza che il Governo adotterà, ma non si può rimanere in silenzio di fronte aduna “assegnazione fatta ai microfoni della televisione” a favore di una impresa, sia pure diStato, di un’opera di tale importanza, senza tenere conto del mondo imprenditoriale, se nonitaliano, internazionale, che potrebbe voler portare il proprio valore e contributo con lalegittima volontà di costruire un’opera, aiutare le comunità, lasciare un’impronta sul territorio(una mission fondamentale del mestiere degli ingegneri ed architetti) e, perché no, trarne dellegittimo profitto”.

Così conclude Scicolone: "Il ponte Morandi è stato un’opera dell’ingegno italiano, crollata pereffetto di numerose concause che ci auguriamo vengano quanto prima acclarate, ma chenon sono ascrivibili a chi oggi progetta o costruisce”.

Leggi anche: “Ponte di Genova e progetto di Renzo Piano, Inarsind: dare spazio ai progettistimeno famosi”

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Lunedì 3 Settembre 2018

dare spazio ai progettisti meno famosi

Ponte di Genova e progetto di Renzo Piano, Inarsind: dare spazio ai progettisti meno famosi“In Italia ci sono migliaia di architetti ed ingegneri competenti in materia, senz’altro menofamosi di Renzo Piano, ma ciò non toglie che abbiano tutti lo stesso diritto di sviluppareun’idea sulla ricostruzione – o meno – del ponte sul Polcevera e di partecipare ad un idoneoconcorso di idee”Nuovo comunicato di Inarsind, l'Associazione di intesa sindacale degli architetti e ingegneriliberi professionisti italiani:

Renzo Piano dona “un’idea di ponte” alla città di Genova, ha sottolineato che si tratta di“un lavoro a titolo gratuito, in continuità con quello che lo studio ha fatto per Genova, apartire dalle Colombiadi”. Ha spiegato che “lo fa come senatore, quindi in spirito diriappacificazione”, sottolineando quanto sia importante “puntare sui talenti, fare i concorsie aprirli ai giovani”.

Pur ammirando il talento dell’architetto Renzo Piano, riconoscendo il ruolo che da una vitasvolge nel portare alto il nome dell’architettura italiana nel mondo, riconoscendo pure ilsentimento che lo lega alla sua città natale, ancor più fortemente senz’altro in occasionedel crollo del ponte sul Polcevera, restiamo stupiti di fronte alla proposta progettualeofferta al Governatore della Liguria Toti nel corso di un incontro avvenuto nei giorni scorsi.

In Italia ci sono migliaia di architetti ed ingegneri competenti in materia, senz’altro menofamosi di Renzo Piano, ma ciò non toglie che abbiano tutti lo stesso diritto di sviluppareun’idea sulla ricostruzione – o meno – del ponte sul Polcevera e di partecipare ad unidoneo concorso di idee per la rinascita dell’area ferita dal recente crollo.

Quello che appare un dono alla città è in realtà un danno ai colleghi e, ci perdoni, anchealla collettività, che ha diritto ad una scelta accurata della soluzione che deve derivaredall’esame di più proposte, solamente dalla molteplicità possono emergere le idee

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migliori, dando al contempo a tutti la possibilità di esprimere la propria professionalità.

Piano stesso suggerisce di “puntare sui talenti, fare i concorsi e aprirli ai giovani”, non sicomprende quindi quale sia il senso di presentarsi ad un incontro con il Governatore Toticon un plastico già realizzato: un suggerimento? E come andrebbe concretizzato? Conuna gara per l’appalto della progettazione di dettaglio sulla base di quanto proposto?Dove viene chiamata in causa la creatività dei giovani in questo modo?

Come Senatore ed architetto, uomo delle istituzioni e professionista soggetto ad uncodice deontologico, non era forse il caso di portare avanti un progetto di tipo diverso, unprogetto per il paese che contemplasse e, di più, valorizzasse il ruolo di architetti edingegneri consentendo a tutti i colleghi di mettere a disposizione il meglio delle propriecompetenze, in base a procedure che amplino il più possibile la platea di partecipanti atutti i soggetti qualificati anziché mettersi personalmente in prima linea con una proposta,peraltro a titolo gratuito?

In un momento di difficoltà estrema per la professione in cui si sta lottando per uncorretto riconoscimento delle prestazioni professionali e per garantire alle nuovegenerazioni l’ingresso sul mercato ‑ ed alle “vecchie” di rimanerci ‑ non è stato un belsegnale, mentre avrebbe potuto essere un nuovo inizio.

3/9/2018 Sicurezza edifici scolastici, Miur: "Al via mappatura satellitare delle scuole con Asi e Cnr" - Protezione Civile, Il Giornale della

L'obiettivo è quello di intervenire al meglio e individuare lepriorità, accelerando i tempi dei controlli e dei conseguentiinterventi di adeguamento

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha chiesto la collaborazione

dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, e del CNR, il principale ente

pubblico di ricerca del Paese, per far partire una mappatura satellitare

delle nostre scuole. "I nostri �gli - scrive Bussetti sul suo pro�lo

Facebook (https://www.facebook.com/marcobussettio�cial/) -

devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati

ancora preoccupanti sugli edi�ci scolastici. In questi anni sono stati

stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose

Sicurezza edi�ci scolastici, Miur:"Al via mappatura satellitare dellescuole con Asi e Cnr"

Lunedi 3 Settembre 2018, 11:04

(/binary_�les/gallery/40580362_477762059368266_8662836185766297600_n_61291.jpg)fonte: Pro�lo FB Marco Bussetti

3/9/2018 Sicurezza edifici scolastici, Miur: "Al via mappatura satellitare delle scuole con Asi e Cnr" - Protezione Civile, Il Giornale della

che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali

proprietari degli edi�ci scolastici. È un problema che stiamo risolvendo

con norme che sempli�cheranno le procedure e velocizzeranno la

spesa".

Ma per intervenire al meglio e individuare le priorità servono anche

dati ancora più precisi sulla condizione delle nostre scuole. Per

questo si è deciso di avviare la loro mappatura satellitare.

"Quasi 40mila edi�ci - spiega Bussetti - saranno 'fotografati' attraverso

il sistema COSMO-Skymed, che è in grado di misurare lo spostamento

degli immobili al decimo di millimetro. Le informazioni che otterremo

dai satelliti ASI saranno trasmesse al CNR che ha le risorse umane e

strumentali per elaborarle e darci un quadro dettagliato dei nostri

edi�ci scolastici. Potremo così far partire veri�che e segnalazioni.

Accelerando i tempi dei controlli e dei conseguenti interventi di

adeguamento. In un mese e mezzo avremo già i primissimi dati.

Ringrazio i presidenti di ASI e CNR, Roberto Battiston e Massimo

Inguscio, per la collaborazione. Le eccellenze scienti�che del Paese si

mettono al servizio della scuola e dei nostri ragazzi. Credo sia davvero

una bella sinergia. Questo è fare sistema".

red/mn

(fonte: Miur, Pro�lo Facebook Marco Bussetti)


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