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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI ... del... · Montrone Salvatore, ... per...

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE ESERCENTI LAVORI IN "AGRICOLTURA ED ATTIVITÀ AFFINI" in vigore dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2004 L'anno 2000 il giorno 14 nel mese di dicembre 2000 in Roma. Tra 1. Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI) rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo ed assistito da Giangiacomo Pagliaro, Werther Nanni, Raffaella Samorè e Rocco Vetrone. 2. Unione Nazionale dell'Agricoltura (UNA) rappresentata da Roberto Lunerti, Sabatino Sacripante, Severino Lupattelli, Maria Teresa Vitali e Antonio Cucurati. 3. Movimento Cooperative e Mutue (MCM-CNAI) rappresentata da Franco Maldera, Vincenzo Sardano, Mario Gibellini, Tommaso Dodaro, Umberto Ferro e Francesco Ronca e 1. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)(rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone, dal Segretario Generale Aggiunto Massimo Cesarini, dai Segretari Confederali Ulderico Cancilla e Luigi Spagnuolo. 2. Federazione Nazionale Autonomi Sindacati Lavoratori Agricoli ed Alimentaristi (FNASLA)rappresentata dal Segretario generale Franco Cavallaro e dai Segretari nazionali Domenico Carbone, De Biase Giovanna, Afeltra Pasquale, Pierucci Antonio e Ciraolo Paolo, dai Rappresentanti Sindacali aziendali Pellegrini Lorella, Albano Luigi, De Luca Giuseppe, Montrone Salvatore, Trapani Giuseppe, e da una delegazione di lavoratori composta da: Santoro Giuseppe, Ariganello Giuseppe, Ierullo Nicola, Russo Gaetano, Di Bella Giancarlo, Carnovale Fabio, Capomolla Antonino, Altamura Raffaele, Silipo Pasquale e Parisi Francesca. SI È STIPULATO il CCNL per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e i soci delle cooperative esercenti lavori in "Agricoltura" esso si compone: A. INDICE B. PREMESSA C. TITOLI LIX D. ARTICOLI 97
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PER I DIPENDENTI E SOCI DELLECOOPERATIVEESERCENTI LAVORI IN "AGRICOLTURA ED ATTIVITÀ AFFINI"

in vigore dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2004

L'anno 2000 il giorno 14 nel mese di dicembre 2000 in Roma.

Tra

1. Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI)rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo ed assistitoda Giangiacomo Pagliaro, Werther Nanni, Raffaella Samorè e Rocco Vetrone.

2. Unione Nazionale dell'Agricoltura (UNA) rappresentata da RobertoLunerti, Sabatino Sacripante, Severino Lupattelli, Maria Teresa Vitali eAntonio Cucurati.

3. Movimento Cooperative e Mutue (MCM-CNAI) rappresentata da FrancoMaldera, Vincenzo Sardano, Mario Gibellini, Tommaso Dodaro, Umberto Ferroe Francesco Ronca

e

1. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori(CISAL)(rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone, dalSegretario Generale Aggiunto Massimo Cesarini, dai Segretari ConfederaliUlderico Cancilla e Luigi Spagnuolo.

2. Federazione Nazionale Autonomi Sindacati Lavoratori Agricoli edAlimentaristi (FNASLA)rappresentata dal Segretario generale FrancoCavallaro e dai Segretari nazionali Domenico Carbone, De Biase Giovanna,Afeltra Pasquale, Pierucci Antonio e Ciraolo Paolo, dai RappresentantiSindacali aziendali Pellegrini Lorella, Albano Luigi, De Luca Giuseppe,Montrone Salvatore, Trapani Giuseppe, e da una delegazione di lavoratoricomposta da: Santoro Giuseppe, Ariganello Giuseppe, Ierullo Nicola, RussoGaetano, Di Bella Giancarlo, Carnovale Fabio, Capomolla Antonino, AltamuraRaffaele, Silipo Pasquale e Parisi Francesca.

SI È STIPULATO

il CCNL per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e i soci dellecooperative esercenti lavori in "Agricoltura" esso si compone:

A. INDICEB. PREMESSAC. TITOLI LIXD. ARTICOLI 97

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PREMESSA

Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver datocon il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da piùparti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionalein un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabileper una espansione strutturale dell'economia e della produttività delPaese.

Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate almiglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, allacrescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale,per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tuteladei processi lavorativi.

Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991,relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie sucui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degliobiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute dellavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e laconsultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e ladifesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoroivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozionedell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazionecollettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali edatoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti dellegislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negozialenell'ambito del dialogo sociale.

Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritariafunzione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, sul piano del dirittoal lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto diriconosciute libertà associative.

Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datorialifirmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sullepolitiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzionenegoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali,governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, lastipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioniintrodotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sullametodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplicelivello di contrattazione:

- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadronormativo generale, e uno standard retributivo di medio livello che,dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorionazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza edisagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa

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produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamentoeconomico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavorosvolto;

- il secondo, di livello regionale, o provinciale, o aziendale,destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati,che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socioeconomico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; unacontrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare leretribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano adoperare.

Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello dicontrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportunoinserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare ilrapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanziacontrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e disalvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende diesercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e diassociazione.

Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere diacquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione dielementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.

Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto dellacoerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituticontrattuali di contenuto economico saranno periodicamente esistematicamente sottoposti a verifica da parte delle organizzazionistipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo dellavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismidi bilanciamento sull'evoluzione del costo della vita.

Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicataalla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi daconseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte nontrascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento dellecondizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché aretribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativodella componente lavoro.

Le parti, infine s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo,un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioniirregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento dellavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano lasocietà civile

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONEDEL CONTRATTO

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Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorionazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato,posti in essere in tutte le aziende e cooperative agricole, a qualsiasititolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate aventi per oggettol'esercizio di attività agricole e forestali in genere,ortoflorovivaistiche, di allevamento di qualsiasi specie, nonché leattività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione,conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il presente CCNL si applica, altresì, alle aziende e alle cooperative chesvolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico eprivato, nonché alle attività agrituristiche e faunistico-venatorie;inoltre, si applica alle aziende e alle cooperative esercenti lavorazionimeccanico-agricole ed affini, "sia per conto proprio sia per conto terzi",e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni ele manutenzioni eseguite nelle officine condotte direttamene dalle aziendee dalle cooperative per l'approntamento del proprio macchinario; ilpresente CCNL si applica altresì alle aziende e alle cooperative cheesercitano attività di frangitura di olive anche per conto terzi.

Le disposizioni del presente CCNL sono correlate ed inscindibili tra diloro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione e non sonocumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia. Esse costituisconoin ogni sua forma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile peri lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative.

Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamentiagevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per laformazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali,provinciali e/o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte delle aziende edelle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materiadi lavoro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulantidichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire lecondizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza prima delladata di stipula del presente CCNL, che restano a loro assegnate 'adpersonam' esclusione fatta nel caso derivassero da accordi provvisori dicui sia prevista la decadenza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono ledisposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica ilpresente CCNL sono:

a) le aziende e le cooperative agrituristiche;b) le aziende e le cooperative lattiero-casearie;c) le aziende e le cooperative faunistico-venatorie;

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d) le aziende e le cooperative florovivaistiche;*e) le aziende e le cooperative funghicole;f) le aziende e le cooperative oleicole;g) le aziende e le cooperative ortofrutticole;h) le aziende e le cooperative tabacchicole;i) le aziende e le cooperative vitivinicole;l) le aziende e le cooperative zootecniche e di allevamento di animalidi qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;

m) le aziende e le cooperative che eseguono lavori di impianti e dimanutenzione del verde pubblico o privato;

n) le aziende e le cooperative di servizi e ricerca in agricoltura.

* Sono florovivaistiche:

1. vivaisti produttori di piante olivicole, viticole e da frutto,ornamentali e forestali;

2. produttrici di piante ornamentali da serra;3. produttrici di fiori recisi comunque coltivati;4. produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee, perfiori e piante ornamentali.

Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettivanazionale di lavoro come appresso:

a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale oprovinciale o azienda e di settore.

Articolo 3.

La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle aziende ealle cooperative il diritto di poter impostare la propria attivitàproduttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, essosi basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata delpresente CCNL.

Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata èquadriennale e da una parte economica la cui durata e biennale.

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti dia,almeno 3 mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando leproposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.

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Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza delpresente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesidalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumerannoiniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data dellascadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta sesuccessiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio dellaretribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso d'inflazioneprogrammato, applicato al minimo tabellare.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50%dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.

Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità divacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo delpresente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delleeventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanzacontrattuale.

Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvederesulle seguenti materie specificatamente individuate:

a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia eConciliazione;

b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Articolo 4.

La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale oprovinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dalpresente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri dellacontrattazione di 1° livello.

Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvederesulle seguenti materie specificatamente individuate:

a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale dilavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;

b) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione Presenza".Detto elemento sarà concordato, in sede regionale o provinciale oaziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore ecorrelato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia onella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali oprovinciali o aziendali;

c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale oaziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle

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norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previstodalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale oaziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina eapprovazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;

e) attuazione della disciplina della formazione professionale;f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamentedemandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dalpresente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.

L'accordo di 2° livello regionale o provinciale o aziendale, ha durataquadriennale.

Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fasenegoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgereconformemente alla seguente procedura.

La richiesta di stipula della contrattazione di 2° livello deve esserepresentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del lavoroe della previdenza sociale del presente CCNL.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azionidirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste eil termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONI

Articolo 5.

Le Parti riconoscendo che non è possibile individuare normative sindacalidi valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendocomunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vitasindacale, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate dallalegge n. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni in materia didiritti sindacali. Esse convengono altresì, che bisogna tenere inparticolare considerazione il contenuto delle Convenzioni OIL nn. 87 e 98,riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori dilavoro, ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali e adaderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hannodiritto a trattare liberamente e in piena autonomia.

Articolo 6.

Per quanto riguarda i contributi sindacali, ferme le facoltà concessedall'art. 26 della richiamata legge n. 300/70, in ogni caso è assicuratoalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito diriscossione e versamento delle quote sindacali.

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Articolo 7.

Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuitaalla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva,né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma siconfigura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comportala condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati almiglioramento degli assetti economici e sociali del Paese e allasalvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lospirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche ilruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estenderead ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare estimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori dilavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti neltesto contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore, esclusivamentel'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.

Titolo IV - DECORRENZA - DURATA

Articolo 8.

Il presente CCNL decorre dal 1° dicembre 2000 e scadrà il 30 novembre2004, per la materia di natura economica scadrà il 30 novembre 2002.

Il contratto nella sua globalità s'intenderà successivamente rinnovato dianno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenzacon lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a chenon verrà sostituito dal successivo.

Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI

Articolo 9.

Il presente CCNL, conforme all'originale, è stato edito dalle Partistipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. Èvietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.

In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delleorganizzazioni firmatarie.

Articolo 10.

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In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazionecollettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Particontraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al ConsiglioNazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) al Ministero del lavoro edella previdenza sociale e agli enti previdenziali e assistenzialiinteressati.

Articolo 11.

Le aziende e le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente adogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto copia delpresente CCNL.

Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Articolo 12.

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficaciadirettamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sonoimpegnative per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica relativaalla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasiestensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, nonpuò avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle partistipulanti.

Titolo VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO

Articolo 13.

Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differentiesigenze delle aziende e delle cooperative, degli strumenti idonei dilegge e i contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale, per tutta la duratadi vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi didifficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione,riorganizzazione o riconversione aziendale che determinino esuberioccupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le partistipulanti il presente CCNL, i comportamenti e gli accorgimenti chetendano a diminuire per quanto possibile le conseguenze sociali di minoreimpiego della forza lavoro.

Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specificiaccordi negoziali, soluzioni capaci di:

a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze

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relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità dilavoro extra e di surroga;

b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti dilavoro;

c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettividi sviluppo del settore.

Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 14.

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolatasu 10 livelli, di cui 2 Quadri, alle quali corrispondono 10 livelliretributivi con valori minimi tabellari mensili.

I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.

L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verràeffettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenutoprofessionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valoreesemplificativo minimo.

Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deveessere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concretoesercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.

Area Quadri.

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previstodalla legge 13.5.85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi iDirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loroattribuite, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degliobiettivi dell'azienda o della cooperativa nell'ambito di strategie eprogrammi aziendali definiti, in Organizzazioni di adeguata dimensione estruttura anche decentrata e quindi:

a) abbiano potere di discrezionalità decisionale e responsabilitàgestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse epersone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, a ruoli diresponsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, diricerca e di definizione di progetti di rilevante importanza per losviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda e della cooperativa,verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguatosupporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione erealizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendone dei

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risultati.

Quadro A.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri, i lavoratori confunzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale edorganizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per ladefinizione degli obbiettivi dell'azienda e della cooperativa e svolganocon carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai finidello sviluppo e attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltreJ affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteridiscrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversisettori e servizi dell'azienda e della cooperativa.

Esemplificazioni:

1. Direttore.

Quadro B.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori confunzioni direttive che, per l'attuazione degli obbiettivi dell'azienda odella cooperativa correlativamente al livello di responsabilità loroattribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unitàaziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settoriche non abbiano una particolare complessità organizzativa, in condizionidi autonomia decisionale ed operativa.

Esemplificazioni:

1. Vice Direttore;2. Capo settore commerciale - Capo settore Marketing; intendendosi pertale il lavoratore con elevato livello di servizio, a cui è affidata, instrutture organizzative non particolarmente complesse, la responsabilitàdella Direzione esecutiva, dell'organizzazione e pianificazione dellevarie attività di programmazione, promozione e vendita, delle qualianalizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazionipreventive e consuntive;

3. Capo settore amministrativo - Capo settore del personale;intendendosi per tale il lavoratore con elevato livello di servizio che,in strutture organizzative non particolarmente complesse, provveda conautonomia tecnica di gestione all'elaborazione, analisi, controllo everifica di fatti amministrativi ed attività attinenti all'amministrazionedel personale, formulando sintesi di situazioni preventive ed esecutive;

4. Capo settore acquisti - Economato; intendendosi per tale illavoratore che, con elevato livello di servizio, in particolari e noncomplesse strutture organizzative articolate in vari settori, abbiaautonomia tecnica ed amministrativa di gestione, pianificando, incollaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di

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tutti gli acquisti;5. Capo Settore Tecnico; intendendosi per tale il lavoratore che, conelevato livello di servizio, in particolari e non complesse struttureorganizzative, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa digestione, e coordini, organizzi l'attività dei responsabili degli impiantitecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;6. Capo centro EDP; intendendosi per tale il lavoratore che, inautonomia esecutiva ha la responsabilità delle direttive e dei programmiaziendali di un centro di elaborazione dati, organizzi e pianifichirisorse umane e tecniche in funzione dei progetti, intendendo per tali unaserie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integratadi un sistema informativo aziendale;7. altre qualifiche di valore equipollenti non comprese nella suddettaesemplificazione.

1° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni adelevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomieoperative ed ai quali sono affidate nell'ambito della responsabilità adessi delegata, funzioni di direzione esecutiva nell'azienda e nellacooperativa e cioè:

esemplificazioni:

1. Responsabile vendite centralizzate; intendendosi per tale illavoratore che, operando nell'ambito di strutture commerciali articolate enon complesse, nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali,coordini e sovrintenda all'attività della rete vendite, avendo cura chesiano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi dimarketing dell'azienda e della cooperativa;

2. Responsabile tecnico o amministrativo; intendendosi per tale illavoratore che, avvalendosi di qualificate conoscenze professionalicoordini e sovrintenda alle mansioni affidategli, e collabori direttamentecon il datore di lavoro o con il dirigente, in piena autonomia e potered'iniziativa;

3. Analista-Sistemista; intendendosi per tale il lavoratore che sia ingrado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anchese secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata diprocedure atte alla risoluzione completa e integrata di un sistemainformativo aziendale:

4. Enologo nelle aziende e cooperative vitivinicole; intendendosi pertale il lavoratore che collabora direttamente con il titolare o con ilresponsabile o con il dirigente, nell'ipotesi di aziende e cooperativeprive di direttore, dell'azienda e della cooperativa, e che provveda,quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità a tutte leoperazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche;

5. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente compresenella suddetta esemplificazione:

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2° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni checomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito, e inapplicazione alle direttive generali ricevute, con funzioni dicoordinamento, controllo, ispettive di impianti, reparti di uffici ereparti in generale, per le quali è richiesta una particolare competenzaprofessionale e cioè:

esemplificazioni:

1. Capo reparto, capoufficio-tecnico, commerciale, amministrativo;2. Capo servizio personale;3. Agente; intendendosi per tale il lavoratore che dispone, inriferimento al piano di coltivazione prestabilito, l'esecuzione deirelativi lavori da parte del personale dipendente, provvede suautorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli acquisti diconcimi, mangimi, ecc., alla vendita dei prodotti, alla compravendita dibestiame; provvede altresì, su autorizzazione del datore di lavoro o dichi per lui a tutti i rapporti con il personale operaio o dei coloni; èinoltre incaricato della tenuta dei primi libri contabili e dei libretticolonici;

4. Capo CED. - Analista - Programmatore CED5. Funzionario alle vendite;6. Assistente al Direttore; intendendosi per tale il lavoratore che,svolge con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevutedalla direzione, funzioni di coordinamento e collegamento, ispettive e dicontrollo dei reparti e degli uffici, avvalendosi della propria esperienzaprofessionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori dell'azienda edella cooperativa;

7. Responsabile Impianti tecnici; intendendosi per tale il lavoratoreche abbia la responsabilità di tutti gli impianti tecnici, ne programmi lamanutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delledisposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche degliimpianti stessi, coordini attività del personale addetto, e svolgafunzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispettoai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;

8. Enologo; intendendosi per tale il lavoratore che, provveda a tutte leoperazioni concernenti la produzione di vini e bevande alcoliche, dispongae controlli le operazioni di pigiatura, fermentazione e chiarificazionedei travasi, accerti, anche attraverso le analisi di campioni, lecaratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e coloredi un dato vino e di una data bevanda alcolica;

9. Progettista; intendendosi per tale il lavoratore responsabile dellaelaborazione e realizzazione di progetti di parchi e di giardini;

10. Analista; intendendosi per tale il lavoratore che effettua le analisidei terreni dell'azienda e della cooperativa e quelle di laboratorio,riguardanti i prodotti agricoli e il controllo dei prodotti impiegatinell'azienda e nella cooperativa;

11. Ricercatore; intendendosi per tale il lavoratore che operi su

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programmi e progetti di ricerca agronomica dell'azienda e dellacooperativa partecipando alla loro realizzazione;

12. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente compresenella suddetta esemplificazione,

3° livello.

Appartengono a questo livello:

1. i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente taliche comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza;

2. i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomiaoperativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgano lavori checomportino una specifica ed adeguata capacità professionale acquisitamediante una approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica;

3. i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali dicui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamentotecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

esemplificazioni:

1. Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;2. Impiegato addetto al controllo amministrativo;3. Corrispondente in lingue estere;4. Aiuto enologo;5. Programmatore CED;6. Sottoagenti;7. Capo operai;8. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente compresenella suddetta esemplificazione.

4° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomiaesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgano mansioni specifichedi natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relativeoperazioni complementari che richiedano il possesso di conoscenzespecialistiche comunque acquisite e cioè:

esemplificazioni:

1. Addetto a macchine elettroniche;2. Segretario; intendendosi per tale il lavoratore che, sulla base diprecise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite,svolga operazioni di rilevanza, di elaborazioni e attività dicorrispondenza;

3. Operatore CED; intendendosi per tale il lavoratore che, pur operandoa livello di procedura non è in grado di agire in completa autonomiatecnica, ma svolga funzioni di raccolta di informazioni e dati necessari,

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onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica, nonchéintervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;

4. Operaio Specializzato Super; intendendosi per tale il lavoratore che,in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali, svolgalavori complessi o richiedenti particolare specializzazione;5. Conducente di automezzi pesanti; intendendosi per tale il lavoratoreche, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito allaconduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a kg.3500;6. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente compresenella suddetta esemplificazione.

5° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificateconoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgano compiti esecutivi cherichiedono preparazione e pratica di lavoro, cioè:

esemplificazioni:

1. Addetto all'amministrazione del personale, e/o al controlloamministrativo;

2. Operaio specializzato; intendendosi per tale il lavoratore che, inpossesso di specifiche conoscenze e capacità professionali svolga lavoricomplessi o richiedenti particolari specializzazioni:

a) ibridatore - innestatore;b) vivaista;c) potatore;d) preparatore di miscele semplici e composte per trattamentoantiparassitario;

e) selezionatore di piante innestate;f) costruttore di serre;g) conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori;h) conduttori di caldaia con patente diverse, di 1° e 2° grado;i) meccanici;l) elettricisti;m) spedizionieri;n) guardia giurata;o) operatore macchine meccanografiche in genere;

3. altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddettaesemplificazione.

6° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguatecapacità tecnico pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori dinormale complessità e cioè:

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esemplificazioni:

1. Impiegato a mansioni di semplice segreteria, al controllo didocumenti contabili relativi movimento dei materiali;

2. Operaio qualificato super addetto agli impianti termici;

a) conducente patentato di macchine complesse, addetto alla manutenzioneordinaria;

b) frantoiano, che opera in condizione di autonomia esecutiva,controllando anche più fasi del processo produttivo;

3. Aiuto innestatore; addetto che è in grado di provvedere autonomamentealla preparazione delle marze;

4. altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella suddettaesemplificazione.

7° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivitàrichiedenti un normale addestramento pratico ed elementari conoscenzeprofessionali, cioè:

esemplificazioni:

1. Fattorino, guardiano diurno e/o notturno, custode, usciere,imballatore, porta pacchi con o senza facoltà di esenzione, centralinista;

2. Operaio qualificato:

a) aiuto frantoiano;b) conducente patentato di trattrici;c) conducente di altra macchina semovente, senza autonomianell'esecuzione;

3. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente compresenelle suddetta esemplificazione.

8° livello.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attivitàanche con macchine già attrezzate, cioè:

esemplificazioni:

1. personale di fatica e pulizia;2. facchino di frantoi;3. raccoglitori di frutti;4. altre qualifiche di valore equipollente non espressamente compresenella suddetta esemplificazione.

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Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli

classificazione qualifiche

Quadro AQuadro B1° livello impiegato2° impiegato3° impiegato4° impiegato operaio specializzato super5° impiegato operaio specializzato6° impiegato operaio qualificato super7° impiegato operaio qualificato8° operaio comune

Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente CCNL ladizione "lavoratore e/o dipendente" s'intende indicativa della categoria,quadri, impiegati e operai.

Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengonousate le dizioni separate di quadri, impiegati od operai.

Articolo 15.

Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personalecorrisponde un valore di retribuzione nazionale mensile come sottoelencata:

classificazione minimo contingenza paga basedel personale tabellare nazionale

(a) (b) (c)

Quadro A 1.754.000 1.031.000 2.785.000Quadro B 1.552.000 1.021.000 2.573.0001° livello 1.093.000 1.020.000 2.113.0002° 1.030.000 1.010.000 2.040.0003° 919.000 1.003.000 1.922.0004° 771.000 997.000 1.768.0005° 672.000 992.000 1.664.0006° 603.000 989.000 1.592.0007° 529.000 988.000 1.517.0008° 512.000 892.000 1.404.000

Il significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNLè:

1. per "Minimo Tabellare" s'intendono gli importi contrassegnati con lalett. a), nella 1a colonna della tabella sopra riportata;

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2. per "Contingenza" s'intendono gli importi indicati con la lett. b)nella 2a colonna della tabella sopra riportata;

3. per "Paga Base Nazionale" s'intendono gli importi contrassegnati conla lett. c) nella 3a colonna della tabella sopra riportata;

4. per "Retribuzione di Fatto" si intende la somma percepita dallavoratore, comprensiva di: paga base nazionale, eventuali scattid'anzianità, terzi elementi, ecc.

Titolo IX - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY

Articolo 16.

Il lavoratore dipendente che sia adibito con carattere di continuità amansioni relative a diverse qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica dicategoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansionirelative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalentesul complesso delle attività dallo stesso svolte.

Articolo 17.

Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi amansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella chepercepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansionesuperiore.

Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi,il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiore, salvo che latemporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo persostituzione di altro lavoratore.

Articolo 18.

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda e lacooperativa non assegna una specifica mansione per adibirlisistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'interociclo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.

L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore aquello della generalità delle singole mansione svolte.

Titolo X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA - ESCLUSIONEDELLE QUOTE DI RISERVA

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Articolo 19.

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguentiindicazioni:

1. data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;2. la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempodeterminato;

3. la durata del periodo di prova;4. la qualifica e il livello d'inquadramento;5. il trattamento economico.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o laragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS deldatore di lavoro o società, nonché tutti quei dati o notizie previstedalla legge.

L'azienda e la cooperativa deve consegnare gratuitamente econtemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.

Articolo 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

1. libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;2. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che nesono in possesso;

3. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire aquelle attività per cui è richiesto dalla legge;

4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione dellenorme previdenziali e fiscali;

5. accettazione della lettera di assunzione;6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioniche implicano tale requisito;

7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziendee/o cooperative;

8. certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazionedei corsi di addestramento frequentati;

9. altri documenti e certificati che l'azienda e la cooperativarichiederà per le proprie esigenze.

Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda e alla cooperativa la suaresidenza e/o dimora e successivi mutamenti.

Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovràprodurre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsiprofessionali, nonché i periodi di lavoro svolti.

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L'azienda e la cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti chetrattiene.

Articolo 21.

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visitamedica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda e della cooperativaper l'accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali necessari perl'espletamento del lavoro cui è destinato.

Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinettimedici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici ouniversitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propriaidoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o adespletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con lapropria idoneità fisica.

Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica dellavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati didiritto pubblico.

Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite medicheobbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Articolo 22.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, legge n. 223del 23.7.91, non sono computati ai fini della determinazione delle quotedi riserva:

a) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli 1°e 2°;

b) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nel livelli3°, 4° e 5° a condizione che abbiano già prestato servizio presso aziendee cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso di untitolo di studio o attestati professionali attinenti alle mansioni dasvolgere.

Titolo XI - PERIODO DI PROVA

Articolo 23.

La durata massima del periodo di prova non potrà superare:

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livelli periodo

Quadro A e B 120 giorni di effettiva prestazione lavorativa1° e 2° livello 60 giorni " " " "3° 45 giorni " " " "4° e 5° 30 giorni " " " "6° e 7° 20 giorni " " " "8° 15 giorni " " " "

Per gli apprendisti, indipendentemente dal livello di riferimento, ladurata massima del periodo di prova è di 30 giorni di effettivaprestazione lavorativa.

Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente legiornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di 6mesi previsto dall'art. 10, legge n. 604 del 15.7.96.

Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo dilavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso,ma con diritto al TFR.

Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, diesperire il periodo di prova per il tempo minimo necessario, fruire anchedel "mini comporto", ma non ha diritto alla retribuzione durante ilperiodo di assenza per malattia.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia datoregolare disdetta l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, eil periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.

Titolo XII - ORARIO DI LAVORO

Articolo 24.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni ederoghe relative.

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende edelle cooperative è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.

Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazioneassidua e continuativa.

Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelleoccupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso,un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo: le soste durante il

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lavoro superiori a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e lafine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, iriposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle aziende edella cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955del 10.9.23.

La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansionidiscontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 25 è fissatoin 50 ore settimanali.

La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in piùdi 3 frazioni.

In relazione alle particolari esigenze delle aziende e delle cooperative,l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con unaumento settimanale di 16 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno.Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro eretribuito con una maggiorazione del 10%.

La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinarela possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale eterminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunqueuna certa estensione temporanea (flex-time).

La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltredisciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori,dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro ladeterminazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).

Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativaregionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orariodi lavoro viene determinata dal presente CCNL.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogoaccessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro conindicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personaleoccupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periododi lavoro.

Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare ilproprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda edalla cooperativa senza esserne autorizzato.

Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per suedeterminate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazionedella propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, laconsumazione dei pasti e colazioni ed il pernottamento non è considerato"tempo" a disposizione del datore di lavoro.

Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo,

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affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale,una progressiva riduzione dell'orario, di lavoro stesso, nell'ambito diuna politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorirel'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.

Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo,attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Articolo 25.

Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui odi semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazionedi orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23 sono consideratetali le figure professionali, quali ad esempio:

a) custodi;b) guardiani diurni e notturni;c) portieri;d) uscieri e inservienti;e) commessi di negozi nelle città con meno di 5000 abitanti;f) personale addetto ai lavori di carico e scarico;g) addetti ai centralini telefonici privati;h) personale addetto alla estinzione degli incendi;i) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;j) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione, einumidimento.

Titolo XIII - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO

Articolo 26.

Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di leggesull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcunamodifica a quanto disposto dall'art. 1, RDL n. 692/23, il quale escludedalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti confunzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che, è da considerarsi personale direttivoquello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda edella cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilitàdell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RD n. 1955/23).

I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto a un'indennità specialenella misura del 20% della paga base nazionale.

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Titolo XIV - ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI E ADOLESCENTI

Articolo 27.

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18 annicompiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzionepiù di ore 4,30. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi ore 4,30,deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni eintegrazioni.

L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pastinon è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione dimaggior durata assorbe quella di minor durata.

L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte,insieme agli altri orari.

Titolo XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO

Articolo 28.

Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata didomenica, o nelle giornate festive, saranno retribuite con unamaggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base nazionale, qualecorrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.

Articolo 29.

Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne vienemaggiorato della percentuale del 15% da calcolarsi sulla paga basenazionale

Articolo 30.

Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di unagiornata festiva viene maggiorato del 20%, da calcolarsi sulla paga basenazionale.

Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6; ilpersonale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protraedalle ore 22 alle ore 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore

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consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 31.

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sonoconsiderate lavoro straordinario.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore dilavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattereindividuale, nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non puòcompiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoroo da chi ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga basenazionale, per i lavoratori al quale non si applica l'orario di lavorodiscontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

1) 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;2) 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale;3) 35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;4) 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;5) 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limitiprevisti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun casoconsiderarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro né puòtrasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzioneordinaria.

Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoroe lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII - LAVORO A COTTIMO

Articolo 32.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoroa cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilitàtecniche.

Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle aziende e dallacooperativa, in modo da garantire al lavoratore dipendente di normalecapacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo noninferiore al 10% rispetto alla corrispondente paga base nazionale.

Tale condizione si presume adempiuta, quando i lavoratori dipendenti,lavoranti a cottimo nel medesimo gruppo, abbiano realizzato un utile medio

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di cottimo, non inferiore al suddetto limite.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, lavorando a cottimo, non riescaa conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioniindipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verràintegrata fino al raggiungimento di detto minimo.

La percentuale di cottimo deve essere comunicata per iscritto allavoratore o in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti lasquadra. Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

a) descrizione del lavoro da eseguire;b) unità di misura assunta per la determinazione della tariffa e per laliquidazione del cottimo;

c) tariffa di cottimo per unità di misura.

Titolo XVIII - LAVORO A SQUADRE E LAVORO A TURNI

Articolo 33.

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori dipendentiche si avvicendano ad una macchina o ad una lavorazione o nelle medesimemansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di eguale durata. L'orariogiornaliero del lavoratore dipendente a squadre è di 8 ore per turno. Illavoratore a squadre potrà essere organizzato anche su 6 giorni allasettimana e su più turni giornalieri.

Articolo 34.

Il lavoratore dipendente a turni potrà essere organizzato, in ragionedelle specifiche situazioni che ne determinano il ricorso e per le unitàorganizzative interessate. Il lavoratore dipendente deve prestare la suaopera nei turni stabiliti, quando siano disposti i turni periodici e/onastri orari, i lavoratori dipendenti devono essere avvicendati allo scopodi evitare che gli stessi lavoratori dipendenti abbiano a prestare la loroopera sempre in ore notturne. Nel lavoro a squadre deve essere consentito,per ogni turno, l'intervallo di 30 minuti. Durante l'intervallo, illavoratore dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro edanche uscire fuori dall'azienda e dalla cooperativa.

Titolo XIX - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 35.

In tutte le aziende e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di

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cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n.56 l'apposizione di un termine a durata del contratto di lavoroindividuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n.230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazione eintegrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendalied al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:

a) per esigenze temporanee connesse al ricevimento, consegna,manutenzione, lavorazione, stoccaggio e spedizione del prodotto;

b) per sostituzioni di lavoratori dipendenti assenti per malattia,maternità, ferie, servizio militare ed in tutti i casi in cui illavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del postodi lavoro;

c) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati neltempo, anche ripetitivi;

d) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamatia svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e dellacooperativa o per lavoratori dipendenti che abbiano ottenutol'aspettativa;

e) in periodi di intensificazione dell'attività;f) per sostituzione di lavoratrici dipendenti a part-time, postmaternità;

g) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuoviprodotti;

h) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere lemansioni loro assegnate;

i) per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modificadel sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informativegenerali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli digestione;

j) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;k) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, dellasicurezza del lavoro e per l'ambiente.

Per il contratto a temine:

1. ai sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, le parti stabiliscono chesono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata noninferiore a 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, aisensi della legge 25.4.62 n. 230;

2. i lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza alla assunzione,qualora l'azienda e la cooperativa ricorra a contratti a tempoindeterminato per la stessa qualifica e mansione ed alle condizionipreviste dall'art. 23, comma 2, legge n. 26/87;

3. in caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale delcontratto, il lavoratore dipendente è tenuto a prestare il previstopreavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stessolivello d'inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto dilavoro;4. nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4mesi, il lavoratore dipendente deve essere espressamente informato di

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quanto disposto dal comma 4, art. 23, legge n. 56/87 (decadenzadell'iscrizione e dalla posizione di graduatoria nelle liste dicollocamento).

Le aziende e le cooperative non potranno avere contemporaneamente alleloro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiorea quello degli assunti a tempo indeterminato. Le aziende e le cooperativeche intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena didecadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione diGaranzia e Conciliazione (art. 88 del presente CCNL).

Titolo XX - LAVORO PARZIALE O PART-TIME, GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAPE DI TOSSICODIPENDENTI

Articolo 36.

Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento diattività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinarioprevisto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione diconsentire, flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi diattività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nelcontempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con attoscritto nel quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimentoal giorno, alla settimana, al mese e all'anno - e gli altri elementiprevisti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per il part-time giornaliero o settimanale, il periodo di prova potràessere prolungato in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoroconcordata. Copia del contratto di lavoro deve essere inviata entro 30giorni all'Ispettorato provinciale del Lavoro. La trasformazione delrapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deveavvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire lecondizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario. L'aziendae la cooperativa darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempoparziale o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza, che ne abbianofatta richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stessemansioni. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengonocalcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvodiversa pattuizione tra le parti.

Articolo 37.

I lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio,che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenzarispetto agli altri lavoratori dipendenti.

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Titolo XXI - APPRENDISTATO

Articolo 38.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dalregolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 21.6.97n. 196 oltre che dalla norme del presente CCNL. Possono essere assunti,con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni enon superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e2 del Regolamento UE n. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore dihandicap, i limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2anni. I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sonocomputati nelle quote di cui alla legge n. 482/68 e successivemodificazioni ed integrazioni. Stante la delicatezza delle problematicheinnescate dalla legge n. 196/97, le parti si impegnano ad incontrarsi conperiodicità frequente, allo scopo di verificare le opportunità e glieffetti sull'occupazione, derivanti dall'applicazione concreta di taleistituto per i fini occupazionali.

Articolo 39.

Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie,all'indennità di malattia e infortuni valgono le norme di legge. Laqualifica professionale oggetto dell'apprendistato, l'orario di lavoro e ilivelli d'inquadramento professionali sia iniziali che finali, devonoessere espressamente indicati nella lettera di assunzione.

Articolo 40.

La durata dell'apprendistato è fissata in: un massimo di 42 mesi per tuttii livelli d'inquadramento. In caso di trasformazione del contratto dilavoro di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso dilavoro, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmenteprolungata fino ad un massimo di 48 mesi.

Articolo 41.

La retribuzione dell'apprendista è determinata applicando le percentualidi seguito riportate, sulla paga base nazionale relativamente al livellod'inquadramento:

livello durata primi secondi terzi ultimi

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12 mesi 12 mesi 12 mesi 6 mesi

massimo1-2-3-4-5-6-7 42 mesi 65% 75% 85% 90%

Condizioni diverse possono essere stabilite a livelli regionaleprovinciale o aziendale dall'apposita Commissione di Garanzia eConciliazione (art. 88 del presente CCNL).

Articolo 42.

Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andràarticolata in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattereprofessionale, riprendendo le indicazioni fornite a riguardo dai decretidel Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La durata della formazione èpari a quanto appresso riportato:

titolo di studio ore di formazionemedie annuali

Scuola dell'obbligo 120Attestato di qualifica professionale 100Diploma di scuola media superiore 80Diploma universitario 60Diploma di laurea 60

I programmi formativi sono demandati alla contrattazione collettiva di 2°livello tra le parti stipulanti il presente CCNL.

Articolo 43.

All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti diapprendistato, anche non in mansioni analoghe, l'azienda e la cooperativadovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionaleeventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazionedi attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuatapresso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'aziendae la cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventualeattività formativa precedentemente svolta presso altra azienda ecooperativa, ai fini del conseguimento del credito formativo e comunquedell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati. Leparti entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno perdefinire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organicompetenti.

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Articolo 44.

Le parti, in applicazione del DM n. 142 del 25.3.98, attuativo dell'art.18, legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipula di appositaconversione, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine direalizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozionedell'occupazione tramite stage formativi e di orientamento.

Articolo 45.

Il "Tutor", nelle iniziative formative di cui ai precedente articolo delpresente CCNL, può essere identificato in un lavoratore dipendentedell'azienda e della cooperativa, di livello non inferiore a quello finaledell'apprendista ovvero in un consulente esterno avente esperienzeprofessionali previste dall'apposito decreto ministeriale. Nelle aziende enelle cooperative con meno di 15 dipendenti, la funzione di "Tutor" puòessere esercitata anche dal datore di lavoro.

Titolo XXII - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO DI FORMAZIONEE LAVORO (CFL)

Articolo 46.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, ilpresente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento eformazione professionale sono finalizzate all'arricchimento eall'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansionisvolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e dellanecessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, leaziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-praticheper consentire;

a) un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quantoconcerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione deiprocessi produttivi;

c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansionia seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Articolo 47.

Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare glistrumenti più idonei di natura sia contrattuale che legislativa, al finedi utilizzare al meglio l'istituto del CFL, ravvisando in esso unostrumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile e

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concordano sulla necessità di realizzare comuni interventi perl'attivazione della legge n. 863/84.

Articolo 48.

Le parti convengono che le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione deicontenuti professionali sono indicate come segue:

- per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalitàintermedia o per agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentitoper il conseguimento della professionalità corrispondente al1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° livello d'inquadramento e ha una durata massima di 24mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabelladell'art. 42 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.

Le cause di sospensione legale del CFL comportano l'improrogabilità deltermine finale per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione,unitamente nei casi in cui INPS riconosca il diritto alla proroga e aibenefici contributivi.

Articolo 49.

La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o daldatore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserireil lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 50.

Ai lavoratori assunti con CFL, sarà assicurato il trattamento normativo edeconomico di cui al presente CCNL.

Titolo XXIII - LAVORATORI STUDENTI

Articolo 51.

In attuazione all'art. 10, legge n. 300/70 per le aziende e per lecooperative esercenti lavorazioni conto terzi, si conviene:

a) Lavoratori studenti universitari.

A tali lavoratori dipendenti sarà concesso 1 giorno di permesso retribuitoper ogni esame sostenuto.Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso

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retribuiti sono elevati a 4. Ai lavoratori dipendenti che nel corsodell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiestapermessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno.

b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.

A tali lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permessoretribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.Ai lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta,permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno.L'azienda e la cooperativa potrà richiedere la produzione dellecertificazione necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presentearticolo.Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% deilavoratori occupati dall'azienda e dalla cooperativa, ma compatibilmentecon le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nellaretribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali eassistenziali ai sensi della legge n. 402/96.

Titolo XXIV - CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARICONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI PORTATORIDI HANDICAP

Articolo 52.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratoriextracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 53.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratoriportatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXV - OCCUPAZIONE FEMMINILE

Articolo 54.

Le parti si incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale oaziendale al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazionefemminile. A tal fine saranno costituiti comitati per le pari opportunità,per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, ancheutilizzando le risorse dei vari enti pubblici.

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Titolo XXVI - STAGISTI

Articolo 55.

L'azienda e la cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavorosubordinato o autonomo, ha la possibilità di ospitare nell'azienda e nellacooperativa alcuni giovani, con lo strumento dello stage, al fine direalizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito deiprocessi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante laconoscenza diretta del mondo del lavoro. Il rapporto che l'imprenditoreintrattiene con gli stagisti non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 56.

I datori di lavoro possono ospitare gli stagisti in relazionedell'attività dell'azienda e della cooperativa, nei limiti di seguitoindicati:

a) 1 stagista ogni 5 lavoratori dipendenti assunti a tempoindeterminato.

Articolo 57.

Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attuazione, le garanzieassicurative, il tutoraggio e le modalità esecutive, le convenzioni, ilvalore dei corsi, la durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri, leprocedure di rimborso e quant'altro, si fa riferimento all'art. 18, legge24.6.97 n. 196 e al regolamento recante norme di attivazione, DM 28.3.98n. 142.

Titolo XXVII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - PERMESSI RETRIBUITI- PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI- PERMESSI NON RETRIBUITI

Articolo 58.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modiprevisti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicitoriferimento.

Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attivitàstagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, puliziae riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e nelle cooperative edegli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

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Articolo 59.

Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con lemaggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:

a) festività nazionali:

- 25 aprile - ricorrenza della Liberazione;- 1° maggio - festa dei Lavoratori;- 2 giugno - festa della Repubblica;

b) festività infrasettimanali:

- 1° giorno dell'anno;- Epifania;- lunedì di Pasqua;- 15 agosto - festa dell'Assunzione;- 1° novembre - Ognissanti;- 8 dicembre - Immacolata Concezione;- 25 dicembre - S. Natale;- 26 dicembre - S. Stefano;- solennità del S. Patrono.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia peri quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 ore, iltrattamento economico per le festività è pari rispettivamente a 10 oremaggiorate.

A tutto il personale assente nella giornata di festività, per ripososettimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta 1 giornatadi retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria pergravidanza e puerperio, la lavoratrice dipendente ha diritto ad unaindennità integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, piùquella a carico INPS.

Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi dicoincidenza, delle festività sopra elencate con uno dei giorni disospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimentidisciplinari.

Al lavoratore dipendente che presta la propria opera nelle su indicatefestività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera laretribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con lamaggiorazione di cui all'art. 31 del presente CCNL.

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Articolo 60.

Al lavoratore dipendente potranno essere concessi brevi permessiretribuiti per giustificati motivi, da chiedere normalmente durante la 1aora di lavoro.

Tali permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 24 oreall'anno. Essi sono concessi a richiesta del lavoratore dipendente,tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'azienda e della cooperativa.

Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o inparte usufruite, il lavoratore dipendente ha diritto comunque allacorresponsione della relativa retribuzione.

In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruiredi permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettanteore di lavoro nella misura massima di 1 ora ai giorno.

Ai sensi dell'art. 11, legge 21.3.90 n. 3, in occasione di tutte leconsultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloroche adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi irappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione direferendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodocorrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al commaprecedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivitàlavorativa.

Articolo 61.

Le parti convengono che il lavoratore dipendente ha diritto a permessistraordinari retribuiti per i casi sotto elencati:

eventi giorni giorni

a) matrimonio di un figlio 1 giornob) nascita o adozione di un figlio 2 giornic) decesso del padre, della madre, diun fratello, di una sorella, di un 2 giorniconiuge, di figli

d) decesso di un suocero, di un nonno 1 giorno

e) al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo sarannoriconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria allaeffettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alladonazione.

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In caso di comprovata disgrazia famigliare, con legami di stretto vincolodi parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o neicasi di grave calamità naturale, il datore di lavoro e il lavoratoredipendente concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limitemassimo di 5 giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato allereali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia odall'evento calamitoso.

In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruiredi congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle fedeannuali.

Articolo 62.

Al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta, possono essere concessipermessi non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.

Titolo XXVIII - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI

Articolo 63.

In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà dellavoratore dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione,per tutti i periodi della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblicaemergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi diforza maggiore o di scioperi.

In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratoridipendenti, il datore di lavoro può accordarsi con i propri lavoratoridipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi nonsuperiori a 10 giorni.

In tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcunamensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR.

Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dallavolontà del lavoratore dipendente o dell'azienda o della cooperativa èammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora algiorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXIX - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

Articolo 64.

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La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo dimezz'ora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratoridipendenti e il datore di lavoro.

Titolo XXX - CONGEDO PER MATRIMONIO

Articolo 65.

Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suomatrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi dicalendario.

Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la normaleretribuzione mensile, mentre il lavoratore dipendente apprendista hadiritto al pagamento di 80 ore di normale retribuzione.

Per i lavoratori dipendenti il trattamento economico di cui sopra ècorrisposto dall'azienda e dalla cooperativa in via anticipata ed ècomprensivo dell'assegno INPS.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratoredipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni dicalendario.

Entro i 30 giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovràessere prodotto il certificato di matrimonio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i lavoratoridipendenti con contratto a termine.

Titolo XXXI - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO

Articolo 66.

In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fariferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13.9.46 n. 303. Allavoratore dipendente ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui alcitato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, saràriconosciuto - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto learmi.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque,il lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto learmi, alla conservazione del posto di lavoro.

Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma

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volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto alriconoscimento dei benefici di cui sopra.

Articolo 67.

Per il lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o inoperazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quantoespressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed inparticolare dal DPR n. 61 del marzo '94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n.379/94 applicativo della stessa.

Ai lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile opronto soccorso, vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino ad unmassimo di 16 ore nell'anno solare.

Ai lavoratori dipendenti "volontari in servizio civile" che intendonoprestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quantoprevisto dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle legginn. 49/97 e 266/91, le aziende e le cooperative, compatibilmente con leesigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa nonretribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti di durataanche superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2, salvo casi particolari.

Titolo XXXII - MATERNITÀ

Articolo 68.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti edi regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madridipendenti.

Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204, inmateria di permessi 'post partum', trovino applicazione in alternativaalla madre, anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per glieffetti ed alle condizioni previste dall'art. 7, legge n. 1204/71, nonchédalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/87.

La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibireal datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario odal medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenutoa darne ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio lalavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambinorilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenzaal parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128.

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Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente hadiritto ad astenersi dal lavoro:

a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nelcertificato medico di gravidanza;

b) per 3 mesi dopo il parto;c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e ilparto stesso;

d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett.c);

e) per malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni. Dirittoriconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo oaffidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;

f) durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deveconsentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anchecumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orariogiornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hannodurata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madredipendente di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di mezz'oraciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda e dallacooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire dellacamera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore dilavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo diassenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% della 13amensilità, art. 30, DPR 21.5.53 n. 568.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratricemadre dipendente ha diritto a un'indennità pari all'80% della normaleretribuzione posta a carico INPS, come stabilito dall'art. 74, legge23.12.78 n. 833.

L'indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge29.2.80 n. 33, è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPSsecondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine ostagionale INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni dimaternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80n. 33.

I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c) devonoessere computati agli effetti indicati dall'art. 6, legge 30.12.71 n.1204; il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabilesolo ai fini di cui all'ultimo comma, art. 7, legge 30.12.71 n. 1204.

La lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto dilavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di 1 annod'età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per

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giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda e della cooperativa,ultimazione per la quale la lavoratrice madre dipendente era assunta ocessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il qualeera stato stipulato".

Titolo XXXIII - FERIE

Articolo 69.

Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad unperiodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, salvoquelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).

A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzionedell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e della cooperativa, e quelledei lavoratori dipendenti è facoltà del datore di lavoro stabilire unperiodo di ferie pari a 2 settimane.

Le ferie non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il dirittoalle ferie è irrinunciabile e inalienabile.

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizioil lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando ildiritto del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epocasuccessiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente laretribuzione di fatto.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratoredipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, perquanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.

Titolo XXXIV - ASPETTATIVA

Articolo 70.

Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne facciarichiesta deve essere concesso un periodo di aspettativa senzaretribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto,continuativo o frazionato in 2 periodi pari a 1 mese ogni anno dianzianità maturata fino a un massimo di 6 mesi.

Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni della scadenza del periodo diaspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato

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dimissionario.

L'azienda e la cooperativa qualora accerti che durante il periodo diaspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato laconcessione, può richiedere al lavoratore dipendente di riprendere illavoro nel termine di 7 giorni.

Al lavoratore dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a suarichiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulterioreperiodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:

a) che siano esibiti dal lavoratore dipendente regolari certificatimedici;

b) che non si tratti di malattie croniche o psichiche;c) che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senzaretribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.

Titolo XXXV - MALATTIA - INFORTUNI

Articolo 71.

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casidi giustificato impedimento; inoltre il lavoratore dipendente devetrasmettere entro 2 giorni il relativo certificato medico.

Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasiinfortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando illavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddettoe il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenzadell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAILe all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasiresponsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.

In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, leassenze scaturite da malattia o infortunio sono considerateingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per ilritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.

In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguentetrattamento:

A. Periodo di comporto:

1. in caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, conanzianità di servizio fino a 2 anni, ha diritto al mantenimento del postodi lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche acavallo di 2 anni solari;

2. in caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, conanzianità di sevizio superiore a 2 anni, ha diritto al mantenimento del

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posto di lavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventimorbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) nelperiodo di 3 anni;

3. in caso d'infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, illavoratore dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione delposto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente edi fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro ecomunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo diabilitazione alla ripresa del lavoro;

4. in caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non inprova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesiconsecutivi, senza interruzione dell'anzianità.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopraindicati è facoltà del datore del lavoro risolvere il rapporto di lavorosenza obbligo di preavviso.

B. Trattamento economico.

Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento dimalattia, infortunio o malattia professionale l'azienda e la cooperativacorrisponderà al lavoratore dipendente, quanto appresso:

a) Caso di malattia:

1) i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del60% solo se la malattia sia superiore a 10 giorni lavorativi;

2) per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2 anni:integrazione della prestazione INPS fino a garantire l'80% dell'interotrattamento economico per i primi 6 mesi;

3) per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore a 2anni: integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 90%dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi.

b) Caso di infortunio o malattia professionale:

1. per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattiaprofessionale, il 100% della retribuzione percepita:

2. per il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il 60%della retribuzione percepita;

3. per i giorni successivi dal 4° giorno al 89° giorno un'integrazionedella prestazione INAIL nella misura del 40% della retribuzione percepita;

4. dal 90° giorno e successivi l'integrazione della prestazione INAILnella misura del 25% della retribuzione percepita.

Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo siinizia dal 1° giorno di assenza.

L'integrazione non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono perqualsiasi motivo l'indennità a loro carico.

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Durante il periodo di prova, non è dovuta al lavoratore dipendente,nessuna integrazione da parte dell'azienda e della cooperativa.

Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro permalattia sono espletate dalle USL alle quali spetta la competenzaesclusiva di tale accertamento.

Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali, il lavoratoredipendente è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondole disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.

Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia edinfortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionaliche regionali.

Titolo XXXVI - GRATIFICA NATALIZIA

Articolo 72.

In occasione delle feste natalizie l'azienda e la cooperativa dovràcorrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilitàdella normale retribuzione.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corsodell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dellagratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato pressol'azienda e la cooperativa. Per tali fini il periodo iniziale o finalesuperiore a 15 giorni è computato come mese intero.

Titolo XXXVII - TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 73.

La normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituta dalleseguenti voci:

a) paga base nazionale di cui all'art. 16 del presente CCNL;b) elemento economico "premio produzione presenza", di cui all'art. 4,punto b), del presente CCNL;

c) eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 74 del presente CCNL;d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettivasia di 1° che di 2° livello, di cui all'art. 2 del presente CCNL.

L'elemento economico "premio produzione presenza" deve essere calcolatofra le parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di 2°livello.

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La quota oraria della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti ed intutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisoreconvenzionale 173.

La quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendentie in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisoreconvenzionale 26.

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere dicontinuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, checomportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete unaindennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% mensiledella paga base nazionale.

Articolo 74.

Ove il lavoratore dipendente usufruisca, all'interno dell'azienda e dellacooperativa, dell'uso dell'alloggio e della possibilità di annessi (orto,porcile, pollaio, ecc.) è opportuno calcolare il valore dell'utilizzazionedi tali beni, da detrarre dal trattamento economico.

Tale valore va ricercato in incontri specifici tra le Parti stipulanti ilpresente CCNL, a livello regionale, provinciale, aziendale.

Titolo XXXVIII - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Articolo 75.

L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nella azienda enella cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore a15 giorni.

Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% della paga base nazionale edecorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento delbiennio.

Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 scattibiennali d'anzianità.

Titolo XXXIX - TRASFERTA - INDENNITÀ PER USO DI MEZZO DI TRASPORTODI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Articolo 76.

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Al lavoratore dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese diviaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda edella cooperativa, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera dadeterminare direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratoredipendente, ovvero, in difetto, dalla Commissione di Garanzia eConciliazione (art. 87 del presente CCNL).

Se al lavoratore dipendente sono state attribuite mansioni comportantil'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese sarannoa carico dell'azienda e della cooperativa.

Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente,deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzionee di trasporto per usura del mezzo, un compenso da determinaredirettamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente ovvero indifetto, dalla Commissione di Garanzia e Conciliazione (art. 88 delpresente CCNL).

Titolo XL - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

Articolo 77.

In caso di morte del lavoratore dipendente, il TFR e l'indennitàsostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122C.C., al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratoredipendente, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventidiritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.

In mancanza delle persone indicate al comma 1, le indennità sonoattribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente circal'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Titolo XLI - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTAPAGA

Articolo 78.

La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenzaperiodica, comunque non superiore a quella mensile.

All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratoredipendente la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno esseredistintamente specificate: la denominazione dell'azienda e della

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cooperativa, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periododi paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ecorrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazionedelle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quellaindicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualitàdella moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore,dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò cheriguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.

Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero inerente al rapporto dilavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente, a pena didecadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dellostesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 C.C., come modificatodalla legge 11.8.73 n. 533.

Titolo XLII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO

Articolo 79.

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto dilavoro, nelle aziende e nelle cooperative con un numero inferiore di 15lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto dilavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata odaltro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sottoelencate:

a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'aziendae della cooperativa anche fra i dipendenti;

b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;d) appropriazione di beni dell'azienda e della cooperativa o di terzisul luogo di lavoro;

e) danneggiamento volontario, di beni dell'azienda e della cooperativadi terzi, presso l'azienda;

f) concorrenza con l'azienda e con la cooperativa in cui presta lapropria opera;

g) esecuzioni di lavori senza permesso, nell'azienda e cooperativa siaper proprio conto che per terzi;

h) falsificazione di documentazione aziendale dell'azienda e dellacooperativa;

i) assenze non giustificate di oltre 3 giornate consecutive o di 6giornate nel biennio anche non consecutive;

j) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il 2°giorno dalla data di guarigione;

k) cessazione dell'attività;

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l) gravi difficoltà economiche dell'azienda e della cooperativa.

I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato sono stabiliti dal successivo art. 80 del presente CCNL.

Il lavoratore dipendente dalla azienda e dalla cooperativa può recederedal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto conraccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento,nei termini stabiliti nel successivo art. 80 del presente CCNL.

Articolo 80.

I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNLsono:

classificazione fino a 5 anni fino a 10 anni oltre 10 annidi anzianità di anzianità di anzianità

Quadro A 90 giorni 120 giorni 150 giornidi calendario di calendario di calendario

Quadro B 80 giorni 100 giorni 120 giorni1° livello 70 giorni 80 giorni 100 giorni2° 60 giorni 70 giorni 80 giorni3° 50 giorni 60 giorni 70 giorni4° 40 giorni 50 giorni 60 giorni5° 30 giorni 40 giorni 50 giorni6° 20 giorni 30 giorni 40 giorni7° 10 giorni 20 giorni 30 giorni8° 5 giorni 10 giorni 20 giorni

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, ne dicongedo matrimoniale. Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essereconcessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso dicui all'art. 79 del presente CCNL, o con preavviso insufficiente, devecorrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzionedi fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.

Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.

Titolo XLIII - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR).

Articolo 81.

Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto iltrattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.

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Titolo XLIV - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONEDELLA COOPERATIVA

Articolo 82.

Per il trapasso, la cessione e il fallimento dell'azienda e dellacooperativa si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Titolo XLV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO

Articolo 83.

Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare specialidivise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agliindumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni disicurezza e per motivi igienico-sanitari.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e glistrumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi,e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessunamodificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dalsuperiore diretto.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi dilavoro, alle macchine, agli attrezzi ed a quanto altro messo a suadisposizione darà diritto all'azienda e alla cooperativa di rivalersisulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formaledell'addebito.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendentedeve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello cheha ricevuto in consegna temporanea.

Titolo XLVI - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE- AMBIENTE DI LAVORO

Articolo 84.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizionidi lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la

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ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee atutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sullabase di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonchédalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai varilivelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezziprotettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli, ecc.) osservandotutte le precauzioni igieniche.

Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioniaziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti inconsegna.

Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezzae della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendentipresenti sul luogo di lavoro sui quali possono ricadere gli effetti dellesue azioni od omissioni.

In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore dilavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gliutensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e lealtre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi aloro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile dellasicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c),nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono aconoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambitodelle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre talideficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o alresponsabile della sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi disicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sonodi loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria odi altri lavoratori dipendenti;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile dellasicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autoritàcompetente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute deilavoratori dipendenti durante il lavoro.

Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire unaCommissione Paritetica composta da 3 persone per parte per realizzarequanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.

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Titolo XLVII - APPALTI

Articolo 85.

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debbatrovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.

Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigentidisposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da partidelle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulatisuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, leaziende e le cooperative appaltanti dovranno esigere dalle aziende e dallecooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali dellacategoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse,nonché di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.

L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola dainserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo XLVIII - DIVIETI

Articolo 86.

È proibito al lavoratore dipendente di prestare la propria opera pressoaziende e cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto,salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.

Titolo XLIX - RISARCIMENTO DANNI

Articolo 87.

I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono esserecontestati formalmente al lavoratore dipendente non appena l'azienda e lacooperativa ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazionealla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misuramassima del 10% della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale saràtrattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratoredipendente a qualsiasi titolo.

Titolo L - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE

Articolo 88.

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È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione,composta da 6 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione edapplicazione nell'azienda e nella cooperativa del presente CCNL e dellacontrattazione integrativa di 2° livello;

b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effettidell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo insede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio diproduzione presenza" in caso di controversia fra le parti nellacontrattazione di 2° livello;d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziendee cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle suemodificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parteretributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta dun solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa: questeultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale incaso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle partistipulanti;f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsiin ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14del presente CCNL;h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessadagli articoli del presente CCNL.

Titolo LI - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 89.

Per tutte le controversie individuali o collettive relativeall'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo diconciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilitedal presente articolo.

Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alleleggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300 e 11.5.90 n. 108, non derivanti daprovvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi dicomposizione per il tramite della Commissione di cui all'art. 88 delpresente CCNL.

I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie,dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datoridi lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio

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Provinciale del Lavoro (legge 11.8.73 n. 533).

La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro,alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo diconciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.

La Commissione di cui all'art. 88 del presente CCNL, ricevuta la richiestadi conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge,alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, ilgiorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione:l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalladata di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo LII - CODICE DISCIPLINARE(redatto ai sensi dell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300).

Art. 90 - Doveri del lavoratore dipendente.

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è statoassunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:

1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chiper esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda e la cooperativaha posto in essere per il controllo delle presenze;

2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore dilavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNLapplicato in azienda e cooperativa e delle disposizione attuative con lamassima diligenza e assiduità;

3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda edella cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza,notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso pressol'azienda e la cooperativa stessa;

4) in merito alla posizione assegnata e ai compiti inerenti, illavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profittipropri a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitandoaltresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività incontrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Sirichiama a proposito il RDL 13.11.24 n. 1825 convertito in legge n.562/25;

5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione,con la clientela e il pubblico che per qualsiasi motivo intrattienerapporti con l'azienda e con la cooperativa;

6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei localidell'azienda e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario dilavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e dellacooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizionilegislative;

7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e lacooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con

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il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.

I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveriinerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoroinstaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazionecommessa, con:

1) rimprovero verbale;2) rimprovero scritto;3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo nonsuperiore a 10 giorni.

Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave delrimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza averglipreventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in suadifesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimproveroverbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giornidalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazionescritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Illavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a sua difesa entro 5 giorni.

L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente perpresentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicataal lavoratore dipendente con lettera raccomandata r.r.

I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratoridipendenti che:

a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per 1 o più giorniconsecutivi fino ad un massimo di 3 giorni;

b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/olo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;

d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti equanto altro esistente presso l'azienda e la cooperativa;

e) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clienteladell'azienda e della cooperativa, da fornitori della stessa e che comunquele promuovano e/o le sollecitino;

f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL inazienda e nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio allasicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda e dellacooperativa.

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È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sarannoadottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensionesaranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.

Il lavoratore dipendente che intende impugnare il provvedimentodisciplinare preso nei suoi confronti può avvalersi della proceduradell'art. 7, comma 6, legge 20.5.70 n. 300.

Titolo LIII - PATRONATI

Articolo 91.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, legge n. 300/70, secondo cuiali Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano diparità, la loro attività all'interno delle aziende e cooperative, perquanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionatecon le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gliIstituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge,mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portatipreventivamente a conoscenza delle aziende e delle cooperative, muniti didocumento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalleDirezioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventualivariazioni.

I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende e lesingole cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività chedeve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.

Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentantidel Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con unlavoratore dipendente della azienda e cooperativa per l'espletamento delmandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato nedaranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la qualeprovvederà a rilasciare ai lavoratore dipendente interessato il permessodi allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre chenon ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.

I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi adisposizione dalle aziende e dalle cooperative per informazioni dicarattere generale.

Titolo LIV - ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA

Articolo 92.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livellonazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente

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CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativinel campo dell'assistenza sanitaria e integrativa nonché gli eventualirapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità el'entità dei finanziamenti.

Fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di accedere o no, ovvero,esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dallaCommissione stessa.

Titolo LV - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 93.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livellonazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presenteCCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativinel campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti dicompatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità deifinanziamenti.

È fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovveroesercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dallaCommissione stessa.

Titolo LVI - Ente Nazionale Bilaterale delle OrganizzazioniAutonome (ENBOA).

Articolo 94.

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livellonazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presenteCCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativiper la costituzione di un Ente Nazionale Bilaterale delle OrganizzazioniAutonome (ENBOA).

Titolo LVII - Ente Nazionale di Mutualità delle OrganizzazioniAutonome (ENMOA).

Articolo 95.

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livellonazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presenteCCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativiper la costituzione di un Ente Nazionale di Mutualità delle OrganizzazioniAutonome (ENMOA).

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Titolo LVIII - CONTRATTI DI INSERIMENTO

Articolo 96.

L'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti privi dispecifica esperienza lavorativa, si applica per un periodo di 24 mesi iltrattamento retributivo di seguito riportato:

a) 1° anno: 85% della paga base nazionale corrispondente al livellod'inquadramento,

b) 2° anno: 90% della paga base nazionale corrispondente al livellod'inquadramento.

L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovràrisultare da atto scritto.

Titolo LIX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

Articolo 97.

Il presente CCNL recepisce l'intera normativa vigente in tema di contrattidi riallineamento retributivo.

Proprietà privata.

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completaproprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale oparziale ad Enti, Organizzazioni, Imprese e Privati, riserva si ogniazione a salvaguardia dei loro diritti.

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