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Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato– ID 1655
CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO [CIG 6345443935]
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in
Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA
05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico
Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di
aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2015, la quale interviene al
presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse (nel
seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale in Verona Via Lungadige
Cangrande n.16, capitale sociale Euro 522.881.778,00=, iscritta al Registro delle Imprese di
Verona al n. 00320160237 , P. IVA 00320160237, domiciliata ai fini del presente atto in Verona,
Via Lungadige Cangrande n.16 , in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott.
Aldo Iaquinta, in virtù di Procura Speciale dell’ 11.11.2014, autenticata dal notaio dott. Francesco
Amabile, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, Rep. n.807, Racc. N. 558 (nel
seguito per brevità anche “Fornitore” o “Assicuratore”);
PREMESSE
a) che l’art. 3, comma 34, del D.Lgs.163/2006 s.m.i. legittima Consip S.p.A. ad aggiudicare
appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori, quale centrale di committenza;
b) che, pertanto, le Amministrazioni di seguito indicate:
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI
GENERALI - II REPARTO 3^DIVISIONE - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –Ufficio III-
RAGIONERIA - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO
APPROVVIGIONAMENTI - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE
GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA - DIVISIONE I - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DIREZIONE GENERALE DELLE
RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI –DIREZIONALE GENERALE
RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI – UFFICIO DOTAZIONI STRUMENTALI - MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI
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NOTARILI - UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI – SCUOLA SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - DIVISIONE I –
LOGISTICA E APPROVVIGIONAMETI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI -
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - REPARTO V - Ufficio I -
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA
NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE DI GARDA E DI COMO - AREA RISORSE UMANE -
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE
AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE
IDRICHE ED ELETTRICHE - DIVISIONE I - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI
- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE - DIVISIONE 5 –
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI
TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE- DIVISIONE 1- SERVIZIO DI
POLIZIA STRADALE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E
DEGLI AFFARI GENERALI - DIVISIONE III – Trattamento Economico - MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO -
ISPETTORATO GENERALE - SERVIZIO III - DIVISIONE 10^ - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI, RISORSE UMANE E RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI – AGRET I
- Ufficio Automezzi - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI -
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI - Vico III - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI -
DIREZIONE DEL PERSONALE - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI -
DIREZIONE DEL PERSONALE - DIPARTIMENTO DEL TESORO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI - DIREZIONE DEL PERSONALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE DEL PERSONALE - DIPARTIMENTO FINANZE -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - Direzione dei servizi del Tesoro - Ufficio IV -
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE
CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE - Ufficio
Motorizzazione - MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
- DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI– Area V - MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI – DIVISIONE
II AFFARI GENERALI E GIURIDICI (EX DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO) - PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO -
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO INTENDENZA
(nel seguito per brevità anche “Amministrazione/i Delegante/ii” o “Amministrazione/i
Contraente/i”), ha/hanno conferito mandato alla Consip S.p.A. di svolgere per loro conto
una gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi
connessi alla circolazione di veicoli e natanti;
c) che Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 163/2006 e dell’art. 287 del D.P:R. 207/2010, ha
istituito, con Bando Istitutivo inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24/12/2014 n. GU/S S248 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
foglio inserzioni n.148, del 29/12/2014, il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) della
Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi. Detto Sistema è suddiviso
in n. 5 categorie merceologiche di ammissione: Responsabilità Civile autoveicoli terrestri;
Responsabilità Civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Corpi veicoli terrestri; Corpi veicoli
marittimi, lacustri e fluviali; Infortuni;
d) che la Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. ha dunque
esercitato le attività di centrale di committenza indicendo, attraverso il Sistema Dinamico di
Acquisizione, la gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura
assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti per la/e sopra citata/e
Amministrazione/i Delegante/i, svolta in ambito comunitario di cui al Bando Semplificato
inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-145 in data
30/07/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n.88, del
29/07/2015;
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra Lotto1 a tal fine indetta
dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a
prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale e ad eseguire i Contratti di
Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi
Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Capitolato d’Oneri e dal Capitolato Tecnico PARTE II e
relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire
e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le
Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordini secondo le
modalità ed i termini indicati nel presente Contratto Generale; nei predetti Ordini saranno
indicati l’esatto quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;
h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto Generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Popolare
di Vicenza ed avente n 77960 per un importo di Euro 5.309.150,08=
(cinquemilionitrecentonovemilacentocinquanta/08) a garanzia dell’adempimento delle
obbligazioni contrattuali;
i) che il presente Contratto Generale non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei
confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il
medesimo Contratto Generale le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che
verranno conclusi dalla/e singola/e Amministrazione/i Delegante/i;
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j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto
e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le
relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni
riportate in calce al presente Contratto Generale;
k) che il presente Contratto Generale, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti
con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Capitolato d’Oneri, ancorché
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto
Generale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale: l’Allegato “A”
(Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati), l’Allegato “B” (Offerta Economica del
Fornitore), l’Allegato “C” (Modelli di Ordine), l’Allegato “D” (Elenco uffici liquidazione sinistri);
l’Allegato “E”(Listino premi).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del Contratto Generale, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal
contesto) avranno il significato di seguito indicato:
a) Amministrazione/i o Amministrazione/i Delegante/i: la/le Amministrazione/i indicata/e
nella lettera b) delle Premesse;
b) Amministrazione/i Contraente/i: la/le Amministrazione/i che utilizza/no il Contratto
Generale nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l’emissione di Ordini;
c) Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di
Assicurazione;
d) Assicuratore o Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria della gara (ovvero il
raggruppamento temporaneo d’imprese, le imprese in coassicurazione o il consorzio) e
che conseguentemente sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello
stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;
e) Parte: Consip S.p.A. o il Fornitore o l’Amministrazione Delegante/Contraente
(congiuntamente definiti anche le “Parti”);
f) Contratto Generale: il presente atto, nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi
allegati e i documenti ivi richiamati;
g) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A” al Contratto Generale, compresi
– quali parte integrante - tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del
Capitolato Tecnico PARTE II dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte
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generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di
paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico medesimo;
h) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
i) Data di Stipula: la data a partire dalla quale è possibile utilizzare il presente Contratto
Generale;
j) Ordine: il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato “C”, con il quale la/e
Amministrazione/i, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di
acquistare i servizi oggetto del Contratto Generale, impegnando il Fornitore alla
prestazione richiesta;
k) Data Ordine: la data in cui l’Ordine effettuato dalle Amministrazione/i
Delegante/i/Contraente/i perviene al Fornitore;
l) Unità Ordinanti: gli uffici e le persone fisiche della/e Amministrazione/i autorizzati ad
impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi
indicati;
m) Contratto di Assicurazione: l’accordo, stipulato dalla/e Amministrazione/i Contraente/i
con il Fornitore tramite l’emissione di Ordini, che recepisce le prescrizioni e le condizioni
fissate nel Contratto Generale;
n) Polizze: i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano
da ciascun Contratto di Assicurazione;
o) Premio/i: il/i corrispettivo/i dovuto/i dall’Amministrazione Contraente all’Assicuratore;
p) Servizi Assicurativi: i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico
PARTE II e suoi Allegati;
q) Servizi Connessi: il servizio di call center, il servizio di reportistica dei sinistri, la
disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri descritti nella
Sezione C - Servizi inclusi nella Fornitura del Capitolato Tecnico PARTE II, e – per il
servizio di reportistica dei sinistri - ulteriormente specificato negli Allegati al Capitolato
Tecnico PARTE II;
r) Uffici liquidazione sinistri: gli uffici di cui all’Allegato “D”.
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli Allegati e nei documenti richiamati nel presente
atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi Allegati e documenti,
tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente Contratto Generale disponga
diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale e dei Contratti di
Assicurazione è regolata:
a) dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico PARTE
II ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti con l’Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi
dedotti;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni
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anche regolamentari in vigore per la/e Amministrazione/i Contraente/i, di cui l’Assicuratore
dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate,
formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;
f) dal D.Lgs. 209/2005 s.m.i. “Codice delle Assicurazioni Private”;
g) D.P.R. 18.07.2006 n. 254 e s.m.i.;
h) Regolamenti IVASS;
i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di
diritto privato;
j) dal codice etico della Consip S.p.A.
2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente Contratto Generale e
disposizioni di alcuno degli Allegati o dei documenti che formano parte integrante del
Contratto Generale, le prime saranno ritenute prevalenti.
3. Le clausole del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite,
modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente
contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando
che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative
per l’Assicuratore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte
a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero
sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di
inserimento di diritto nel Contratto Generale e nei Contratti di Assicurazione e che fossero
parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto Generale e/o i Contratti di
Assicurazione, Consip e/o la/e Amministrazione/i Contraente/i da un lato e l’Assicuratore
dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul
presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di
aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DEL CONTRATTO GENERALE
1. Il Contratto Generale definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa e
contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di
Assicurazione, per:
a) la prestazione dei Servizi Assicurativi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;
b) la prestazione dei Servizi Connessi di call center, di esecuzione della reportistica, ivi inclusa
la reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici
liquidazione sinistri;
2. Con la stipula del Contratto Generale, l’Assicuratore si obbliga irrevocabilmente nei confronti
della/e Amministrazione/i Deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a
prestare i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico PARTE II,
nonché a prestare i Servizi Connessi, il tutto nella misura richiesta dalla/e Amministrazione/i
Contraente/i e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini. La copertura assicurativa di
tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive, di cui all’Allegato II.1 al
Capitolato Tecnico Parte II, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a
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concorrenza del numero complessivo di coperture pari a n. 99.961 (di cui n. 55.817
appartenenti al Ministero della Difesa e n. 44.144 appartenenti alle altre Amministrazioni
Deleganti) e la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e
militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per adempimenti
di servizio, di cui al paragrafo B1 lettera a) dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II,
potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero
complessivo di coperture pari a n. 99.704 (di cui n. 55.817 appartenenti al Ministero della
Difesa, e n. 43.887 appartenenti alle altre Amministrazioni Deleganti).
La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’Assicuratore, nel periodo di efficacia del
presente Contratto Generale, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per
la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e
nei suoi Allegati; in particolare, all’Assicuratore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi
e condizioni, di incrementare i quantitativi sopraindicati fino a concorrenza di due quinti ai
sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, senza che a fronte delle suddette richieste
l’Assicuratore possa avanzare alcuna pretesa per compensi superiori a quelli previsti nel
presente Contratto Generale, indennizzi e/o risarcimenti. Il Fornitore si impegna, a tal fine,
ad informare Consip S.p.A. dell’eventuale esaurimento dei predetti quantitativi massimi
prima del decorso del termine di durata del presente Contratto Generale.
3. Ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di disporre variazioni della tipologia e del
numero dei veicoli indicati al precedente comma. Resta inteso che le variazioni disposte
dalla/e Amministrazione/i non potranno comportare un aumento delle coperture superiore
ai due quinti dei quantitativi complessivi, indicati al comma 2 del presente articolo.
4. La percorrenza complessiva in termini di chilometraggio di Km 23.733.509 per la – Copertura
“Kasko dipendenti” di cui all’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II e la percorrenza
complessiva in termini di chilometraggio pari a Km 23.733.509 per la Copertura rischi da
infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un
famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente di cui al paragrafo B1 lettera b)
dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, rappresentano invece solo un dato necessario
ai fini della determinazione in via provvisoria del premio, fermo restando che il
chilometraggio effettivo sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel
periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo
B2.13 – Regolazione del premio su elementi variabili del Capitolato Tecnico Parte II.
5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella
presente Contratto Generale e suoi Allegati.
ARTICOLO 5
DURATA
1. Il Contratto Generale spiega i suoi effetti dalla data della stipula, a partire dalla quale le
Amministrazioni Deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze, e fino alla scadenza
dell’ultimo Contratto di Assicurazione.
2. Il singolo Contratto di Assicurazione avrà durata annuale (12 mesi) a partire dalle ore 24.00
del 31/12/2015 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2016.
3. Qualora la/e Amministrazione/i ne dessero espresso mandato, Consip S.p.A. si riserva, al fine
di garantire la continuità delle coperture assicurative, di avvalersi della proroga tecnica del
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Contratto Generale e dei contratti assicurativi, alle condizioni inizialmente pattuite per il
tempo strettamente necessario al conseguimento delle nuove coperture. A tal fine si precisa
che l’eventuale proroga tecnica:
• non avrà in ogni caso durata superiore a 6 (sei) mesi;
• potrà essere esercitata solo ove, per fatto non imputabile alla Consip S.p.A. e/o alla/e
Amministrazione/i Delegante/i, non si addivenga alla stipula delle nuove coperture alla
scadenza dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura.
4. Per le inclusioni richieste successivamente alla data di inizio della relativa copertura
assicurativa la durata sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico
PARTE II e relativi Allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del 31/12/2016. Sono in
ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico PARTE
II.
ARTICOLO 6
UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO GENERALE
1. Sono legittimate ad utilizzare il presente Contratto Generale, ai sensi della normativa
vigente, le Amministrazioni Deleganti come definite nel precedente articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. Il Contratto Generale è efficace dalla data della sua stipula indicata dall’articolo 5, comma 1
che precede. A partire dalla predetta data il Contratto Generale può essere utilizzato dalle
Amministrazioni Deleganti nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini
fissati dal successivo articolo 7, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni contrattuali, la Consip S.p.A. si riserva di sospendere le stesse, indicando le
ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni
previste dagli art. 308, 159 e 160 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Le coperture assicurative dovranno essere richieste mediante Ordini sottoscritti in ogni
pagina dalle Unità Ordinanti della/e Amministrazione/i Delegante/i ed inviati in originale
all’Assicuratore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell’Unità Ordinante,
della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste
dettagliando:
- per i servizi di cui all’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II il numero dei veicoli,
natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad
esempio cavalli fiscali, numero di posti, quintali, cilindrata, stazza, ecc.);
- per i servizi di cui all’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II la percorrenza complessiva
in termini di chilometraggio;
- per i servizi di cui all’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II:
a) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari
che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione per l’esecuzione di
adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da assicurare. Si prende atto che
nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l’equipaggio sia formato da più persone e
non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che
compongono l’equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In
funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato
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sul numero di tutti i componenti l’equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;
b) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari
quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di
persona convivente dello stesso dipendente per l’esecuzione di adempimenti di servizio, la
percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.
Sarà cura dell’Assicuratore verificare, attraverso l’elenco messo a disposizione dello stesso,
tramite Consip S.p.A., da ciascuna Amministrazione Delegante all’atto della stipula del
presente Contratto Generale, che l’Ordine provenga da un’Unità Ordinante appartenente ad
una delle Amministrazioni Deleganti legittimate all’utilizzo del presente Contratto Generale.
Le Amministrazioni, in funzione delle loro esigenze organizzative, avranno la facoltà di
emettere uno o più Ordini per ciascuna copertura; ad ogni Ordine il Fornitore attribuirà un
distinto numero di polizza.
5. Ove l’Assicuratore ritenga di non poter dare esecuzione ad un Ordine proveniente da una
Amministrazione non legittimata ad utilizzare il Contratto Generale dovrà, tempestivamente,
e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare
l’Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
6. Qualora l’Ordine non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine medesimo non avrà
validità e l’Assicuratore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne
tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal
ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo
Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. Il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla
conclusione del singolo Contratto di Assicurazione, alle Amministrazioni Contraenti le
generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i.
8. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di
conformità (ovvero documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni
contrattuali) relativamente ai singoli Ordini di cui all’art. 322, d.P.R. n. 207/2010, ai fini dello
svincolo della cauzione ex art. 306, d.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A.
di effettuare controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 17, comma 4 che segue.
9. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo
Ordine: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10
del D.Lgs. n. 163/06; ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto
diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300,
comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché
della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del
18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine del CIG (“derivato” rispetto a
quello della Contratto Generale (Codice Identificativo Gara) e da esse richiesto nonché del
CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003 n. 3.
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ARTICOLO 7
MODALITÀ DI CONCLUSIONE
1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e l’Assicuratore
con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati e/o trasmessi in originale
dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni stesse.
2. Il termine di ricezione degli Ordini da parte dell’Assicuratore è fissato entro i 15 giorni
successivi alla data di sottoscrizione del Contratto Generale e comunque entro e non oltre il
31/12/2015, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni Contraente di richiedere successive
inclusioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico PARTE II.
3. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno
effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità
dei servizi resi disponibili.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Contraente
emetterà il certificato di esecuzione prestazione dei servizi (CES), coerentemente al modello
predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici): Il certificato verrà emesso dall’Amministrazione contraente solo a seguito della
verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della
normativa vigente.
ARTICOLO 8
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico dell’Assicuratore, intendendosi remunerati con i premi indicati nel presente
Contratto Generale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi
oggetto del Contratto Generale medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria
per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione
contrattuale.
2. L’Assicuratore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute
nel presente Contratto Generale e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto Generale e nei relativi Allegati; in ogni caso,
l’Assicuratore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le
norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale,
resteranno ad esclusivo carico dell’Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con i
premi indicati nel Contratto Generale e nei relativi Allegati, e l’Assicuratore non potrà,
pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della/e Amministrazione/i
Contraente/i e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per
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l’esecuzione dei Contratti di Assicurazione secondo quanto specificato nel presente
Contratto Generale, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del
presente Contratto Generale;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la
gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e
riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e
comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di
rispettiva ragione;
e) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A.,
per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente Contratto Generale e dei
Contratti di Assicurazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili;
f) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia
eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi oggetto del
presente Contratto Generale, ivi compresi i Servizi Connessi e Opzionali, ove presenti;
g) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto
del presente Contratto Generale, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle
Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro
degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni
stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal
personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le
esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,
disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di
compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere
ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da
terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse
prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni
Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà
cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per
quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di
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Assicurazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di
tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla
Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni
Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto
Generale e ai singoli Contratti di Assicurazione; (b) prestare i servizi oggetto del presente
Contratto Generale nei luoghi che verranno indicati negli Ordini emessi da ciascuna
Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari,
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione
dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Generale
dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della
consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti;
nonché di accettare l’eventuale modifica dell’ambito soggettivo delle Amministrazioni
deleganti che utilizzano il presente Contratto Generale conseguente all’entrata in vigore di
normative successive, anche regolamentari.
14. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti
stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di
comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-
contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi
affidati.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in
tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione
delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto Generale e dai Contratti di Assicurazione
le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente
Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto
previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
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vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o
receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto Generale.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118, comma 6,
D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
ARTICOLO 10
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto Generale
a:
a) prestare i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi ai premi derivanti dagli sconti indicati
nell’Offerta Economica e dettagliati nell’Allegato “E” – Listino premi al presente Contratto
Generale, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto
stabilito nel presente Contratto Generale, negli Allegati e negli altri atti di gara;
b) garantire che i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi forniti siano conformi ai requisiti
imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel
Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati;
c) consegnare all’Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i
certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il termine di 15 giorni dalla data in cui
l’Ordine è pervenuto al Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) qualora per motivi non ascrivibili al Fornitore non fosse possibile il rispetto del termine di
cui al precedente punto c), il Fornitore si obbliga a garantire l’efficacia delle coperture
assicurative secondo i tempi previsti al precedente articolo 5 ed indipendentemente
dall’emissione dei certificati e dei contrassegni;
e) comunicare alle Amministrazioni Deleganti e alla Consip S.p.A. la eventuale variazione del
nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico PARTE II e al
successivo art. 23;
f) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni
operative che fossero comunicate dalle Amministrazioni Deleganti e/o dalla Consip S.p.A.,
per quanto di rispettiva ragione;
g) non opporre alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip qualsivoglia eccezione,
contestazione o pretesa relative alla prestazione e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi
Assicurativi e dei Servizi Connessi;
h) garantire la continuità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 11
SERVIZIO DI CALL CENTER E UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI
1. Il Fornitore ha istituito e renderà operativo dalla stipula del presente Contratto Generale e
per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti un servizio di “call center”,
che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II,
garantendo il rispetto dei livelli di servizio, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Il “call
center” è operativo con i seguenti numeri di telefono 800504850 e di fax +39 0630194052
gratuiti.
2. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la
durata dello stesso gli uffici di liquidazione sinistri, fornendone l’elenco con dettaglio di
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denominazione, indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia), recapiti telefonici,
di fax ed e-mail (se disponibile) di cui all’Allegato “D” - Elenco uffici liquidazione sinistri.
Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a
Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione
indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II.
ARTICOLO 12
SERVIZI DI REPORTISTICA
1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall’Assicuratore per tutta la durata del
presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e termini
indicati nel paragrafo C3 – Reportistica dei sinistri del Capitolato Tecnico PARTE II ed
ulteriormente specificati nei relativi Allegati, pena l’applicazione delle penali di cui al
paragrafo B 2.8 – Penali del Capitolato Tecnico PARTE II e del successivo art. 16.
2. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di verificare in ogni
momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore,
oltre a quanto indicato nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico PARTE II,
l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
ARTICOLO 13
SUPERVISIONE E CONTROLLO
1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto
Generale e dei Contratti di Assicurazione sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. e
dalle Amministrazioni Contraenti; a queste è demandata altresì l’applicazione delle penali di
rispettiva competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a
comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli
Contratti di Assicurazione.
ARTICOLO 14
CORRISPETTIVI
1. I premi dovuti all’Assicuratore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i Servizi
Assicurativi, oggetto di ciascun Ordine, sono indicati nell’Allegato “E” – Listino Premi e
derivano dall’applicazione degli sconti offerti rispetto alle basi d’asta di gara indicati
nell’Allegato “B” Offerta Economica; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei
Servizi Connessi.
2. I premi, indicati nel presente Contratto Generale, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta
regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Assicuratore dall’esecuzione del presente Contratto
Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, dall’osservanza di leggi e regolamenti,
nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono
remunerati con i suddetti premi.
4. I premi sono stati determinati a proprio rischio dall’Assicuratore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente
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da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo
rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi diversi da quelli
previsti dal presente Contratto Generale - ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei
premi medesimi - salvo quanto stabilito al comma successivo.
5. I premi convenuti, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, sono soggetti a
regolazione con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del
contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi
come base per il conteggio del premio, come indicato nel paragrafo B 2.13- Regolazione del
premio su elementi variabili del Capitolato Tecnico PARTE II.
ARTICOLO 15
PAGAMENTO DEI PREMI
1. In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace
anche se il pagamento dei premi assicurativi non è anticipata ma avverrà secondo le
modalità e le tempistiche previste al paragrafo B 2.12- Pagamento del premio del Capitolato
Tecnico PARTE II.
2. Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.P.R.
n.633/1972, dall’imposta sul valore aggiunto, per ciascun pagamento effettuato a favore
dell’Assicuratore, quest’ultimo emetterà nei confronti dell’Amministrazione Contraente
apposita ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al presente Contratto
Generale, all’Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la ricevuta dovrà essere intestata e
spedita all’Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare
con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire nella ricevuta.
3. Il pagamento del premio avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte
dell’Amministrazione, della ricevuta di cui al precedente punto;
4. L’eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun
periodo assicurativo (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione),
entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Amministrazione, di apposita appendice
di conguaglio, sulla base dei dati comunicati dall’Amministrazione Contraente con le
modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo B 2.13 - Regolazione del
premio su elementi variabili del Capitolato Tecnico PARTE II.
5. Ciascuna ricevuta potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione
Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine ovvero tramite posta elettronica
anche certificata (PEC). I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, a spese
dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o
regolamentari, sul conto corrente n. 000000034609, intestato AIM Underwriting Agency s.r.l.
Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione presso Banca Popolare di Novara, Codice
IBAN IT41O0503403221000000034609. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel
rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare
sul/i predetto/i conto/i alla/e Amministrazione/i Contraente/i secondo le modalità indicate
nel presente Contratto Generale.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi
dovuti oltre i termini precedentemente indicati, spettano al Fornitore gli interessi legali e
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moratori, questi ultimi nella misura prevista dal successivo comma 12.
7. Si evidenzia, altresì, che il CIG “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Generale
(Codice Identificativo Gara) comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a
cura del Fornitore, nelle ricevute ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e
dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini
dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
8. Nel caso in cui l’Assicuratore sia un R.T.I, ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi
esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui
sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle ricevute emesse dalla mandataria,
sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione
“pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate dal presente
articolo.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00,
l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.
48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del
corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) -
attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.
11. Le Amministrazioni contraenti potranno operare sull’importo netto progressivo delle
prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del
singolo contratto assicurativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso
BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle
Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto
Generale; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei
modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto Generale un R.T.I., fermo
restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle
Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo,
con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della
società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento,
salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del
Contraente, potranno provvedere ciascuna alla emissione della ricevuta “pro quota” delle
attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno
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emettere la ricevuta solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto
dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento
medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito
prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le ricevute relative
all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola ricevuta dovrà contenere,
oltre a quanto indicato nei commi che precedono del presente articolo, la descrizione di
ciascuno dei servizi cui si riferisce.
15. Nel caso di Coassicurazione, il pagamento del premio e degli altri importi dovuti in virtù del
presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione verranno effettuati a favore
della Delegataria che provvederà a retrocedere alle Coassicuratrici parte del premio
corrispondente alla quota di rischio ceduta, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale
delle società in coassicurazione nei confronti del Contraente.
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la
prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Generale e
nei singoli Contratti di Assicurazioni salvo quanto diversamente previsto nel Contratto
medesimo.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di
Assicurazione e/o il presente Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante
semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R,
rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto
di propria competenza.
18. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione
Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto Generale di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso,
è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti
dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad
Ordini diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si
applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
ARTICOLO 16
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di seguito richiamati, non imputabile
all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito e anche se imputabile a
terzi, saranno applicabili le seguenti penali :
(i) nei paragrafi C3 – Reportistica dei sinistri e B2.7 – Contabilità del Capitolato Tecnico
PARTE II, paragrafi E3 – Reportistica dei sinistri e B11- Reportistica sulle “Polizze RCA”
dell’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, paragrafi C4 – Reportistica dei sinistri e B7
- Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti” di cui all’Allegato II.2 al Capitolato
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Tecnico Parte II e dal paragrafo C6 – Reportistica dei sinistri e B12 - Reportistica sulle
“Coperture Infortuni” dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, ciascuna/l’
Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰
(uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno;
(ii) in ordine al pagamento di cui al paragrafo C3 – Perizia e liquidazione del danno
dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II, ciascuna/l’ Amministrazione Contraente
potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare
netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno;
(iii) in merito all’attivazione ed al corretto funzionamento del call center di cui al
precedente art. 11, la Consip potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰
(uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno;
(iv) in merito alla consegna all’Amministrazione Contraente della/e Polizza/e, nonché
del/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i di cui al comma 1, lett. c)
dell’art. 10, e fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 1, lett. d) dello stesso art.
10, ciascuna/l’ Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore una penale
pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
(v) in merito alla disponibilità degli uffici liquidazione sinistri e, in particolare, in caso di
modifiche in corso di validità del Contratto Generale, che incidano sulle condizioni
relative al numero minimo e alla localizzazione degli uffici liquidazione sinistri,
l’Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena
l’applicazione, per ogni giorno solare di ritardo da parte di Consip di una penale pari
all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del presente Contratto Generale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno;
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in
modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto
Generale, al Capitolato Tecnico PARTE II e agli Ordini. In tal caso le Amministrazioni
applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere
eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto Generale, al Capitolato
Tecnico PARTE II e agli Ordini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, non saranno considerati dovuti a caso fortuito o forza maggiore i ritardi e le
inadempienze conseguenti ad impedimenti in cui si vengano a trovare, anche per cause
naturali (esemplificativamente: malattie, infortuni, morte) i dipendenti dell’Assicuratore o di
terzi di cui esso si avvalga.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
stabilite nel presente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla
Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva
competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati
per conoscenza alla Consip S.p.A..
5. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione
Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,
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supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine
indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della
medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al
Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
6. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà
comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed
esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non
pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare
l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente
Contratto Generale a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione
delle penali di cui al presente Contratto Generale con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi
titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di
cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.
8. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a
concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio
Contratto di Assicurazione, stipulato a seguito dell’emissione dell’Ordine; il Fornitore prende
atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non
preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
9. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a
concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo
complessivo del presente Contratto Generale, tenuto conto delle penali applicate dalle
Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto Generale non
esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del
presente Contratto Generale potrà trovare applicazione l’articolo 19, comma 2, lett. e).
ARTICOLO 17
CONDIZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Assicuratore con la stipula del
presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione, l’Assicuratore
medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data 02.12.2015 dalla Banca
Popolare di Vicenza avente n. 77960 di importo pari ad Euro 5.309.150,08=
(cinquemilionitrecentonovemilacentocinquanta/08).
2. La cauzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A.,
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prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle
Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del
debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni,
anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto
Generale e dai singoli Contratti di Assicurazione.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,
anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo
restando quanto previsto nel precedente articolo 16, hanno diritto di rivalersi direttamente
sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Consip
S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto Generale e, per quanto
concerne tutti gli obblighi dell’Assicuratore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di
cui ai Contratti di Assicurazione, a far data dalla ricezione degli Ordini.
4. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei Contratti di
Assicurazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni
nascenti dai predetti Contratti di Assicurazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle
condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni
Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è
progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito
all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n.
207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A.,
da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità (ovvero
documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali) di cui all’articolo
322 del D.P.R. 207/2010, relativamente ai singoli Contratti di Assicurazione.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di
conformità relativi a ciascun ordine, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti,
siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in
forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora, in costanza di rapporto, l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al
reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
effettuata dalla Consip S.p.A. o dall’Amministrazione Contraente competente.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha
facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Generale e, del pari, le singole
Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione,
fermo restando il risarcimento del danno.
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ARTICOLO 18
RISERVATEZZA
1. L’Assicuratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente Contratto Generale e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di
Assicurazione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la
Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo
Contratto di Assicurazione ovvero il presente Contratto Generale, fermo restando che il
Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni
Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Generale, previo
consenso scritto della Consip S.p.A., nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la
partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a
rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
ARTICOLO 19
RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula
del presente Contratto Generale che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione
Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine
all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la
facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo
Contratto di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale e di ritenere definitivamente la
cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n.
163/2006 nonché nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi
Allegati, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A.,
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno
risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R rispettivamente i
singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale nei seguenti casi:
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a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti
minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula
del presente Contratto Generale e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip
S.p.A. o dall’Amministrazione Contraente competente;
d) nei casi di cui agli articoli 15 (Pagamento dei premi), 18 (Riservatezza), 21 (Divieto di
Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27
(Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 28
(Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) 29 (Trasparenza)
del presente atto;
e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 16, commi 8 e 9, del
presente Contratto Generale;
f) nel caso di ritardo nella liquidazione del danno che si protragga per oltre 30 (trenta)
giorni rispetto ai termini di cui al paragrafo C3 - Perizia e liquidazione del danno - del
Capitolato Tecnico PARTE II.2;
nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nell’adempimento di quanto previsto nei
paragrafi C3 – Reportistica dei sinistri e B 2.7 – Contabilità del Capitolato Tecnico PARTE
II, paragrafi E3 – Reportistica dei sinistri e B 11 Reportistica sulle “Polizze RCA”
dell’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, paragrafi C4 – Reportistica dei sinistri e
B7 Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti” dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico
Parte II e dal paragrafo C6 – Reportistica dei sinistri e B 12 Reportistica sulle “Coperture
Infortuni” dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II.
3. La risoluzione del presente Contratto Generale legittima la risoluzione dei singoli Contratti di
Assicurazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del presente Contratto
Generale. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per
assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di
Assicurazione, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la
cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo dello stesso o per la parte
percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di Assicurazione risolto/i. Ove
non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che
sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il
diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento
dell’ulteriore danno.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del
presente Contratto Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione saranno oggetto, da
parte della Consip s.p.a. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all’Autorità
Nazionale anticorruzione (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno
essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al
Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
6. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art.
140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che
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hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni
contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
7. La Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Generale ai sensi del
presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contraenti in ossequio a quanto
previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il
singolo Contratto di Assicurazione nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità
contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti
negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a
comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla
Consip S.p.A.
ARTICOLO 20
RECESSO
1. Oltre ai casi di recesso previsti e disciplinati nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati, le
Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno
diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti dell’Assicuratore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Assicurazione e/o dal presente
Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Assicuratore un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
dell’Assicuratore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente
Contratto Generale e/o ogni singolo Contratto di Assicuratore, a giudizio delle
Amministrazioni Deleganti e/o della Consip S.p.A..
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione Contraente che
abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in
tutto o in parte, in qualunque momento, unilateralmente dal Contratto di Assicurazione, con
un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Assicuratore con lettera
raccomandata A/R.
4. In tali casi, l’Assicuratore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente dei
servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste nel presente Contratto Generale, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671
cod. civ.. L’Assicuratore è tenuto, inoltre, a rimborsare la parte di premio assicurativo al
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netto dell’imposta relativa al periodo di copertura non corso.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto
di Assicurazione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671
c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Assicuratore con
lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Assicuratore delle spese
sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso l’Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per
assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora la Consip S.p.A. receda dal presente Contratto Generale ai sensi del comma 1 del
presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini da parte della/e
Amministrazione/i e l’/le singole Amministrazione/i Contraente/i potranno a loro volta
recedere dai singoli Contratti di Assicurazione già emessi, con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo
quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 21
SUBAPPALTO
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le
prestazioni oggetto del presente Contratto Generale.
ARTICOLO 22
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto
Generale o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le
Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di
Assicurazione e il presente Contratto Generale.
ARTICOLO 23
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall’Assicuratore per l’esecuzione del presente
Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, è il referente responsabile nei confronti
delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e
quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Assicuratore. Allo stesso
competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico PARTE
II.
2. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio Dott. Aldo
Iaquinta, ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico +39 3458037976, numero di fax
06/89280925, indirizzo di posta elettronica [email protected].
3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza
maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente a Consip S.p.A..
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ARTICOLO 24
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Assicuratore e la Consip S.p.A. (ivi inclusi i casi
in cui sia parte del giudizio anche l’Assicurato), ovvero tra la Consip S.p.A. e l’Assicurato sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - Perizia e Liquidazione del danno dell’Allegato II.2 al
Capitolato Tecnico PARTE II, per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Assicuratore e le
Amministrazioni Contraenti, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede
l’Amministrazione Contraente.
3. Salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - Controversie e collegio arbitrale dell’Allegato II.3 al
Capitolato Tecnico PARTE II, per tutte le questioni relative all’assicurazione infortuni la
competenza è determinata in base al domicilio della persona infortunata.
ARTICOLO 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della
sottoscrizione del presente Contratto Generale e dell’esecuzione dei singoli Contratti di
Assicurazione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la
sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione e di
essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi al presente Contratto Generale ed all’esecuzione dello stesso
nonché dei singoli Contratti di Assicurazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini
di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al
controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale,
nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni Contraenti aderendo al presente Contratto Generale con l’emissione
degli Ordini, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da
parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione,
rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del presente
Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, in particolare per quanto riguarda
il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori
risparmi di spesa ottenibili. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma
anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi
tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.
La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip
S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in
materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto
prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della
legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi -
oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
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autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla
normativa citata.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono
al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 26
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del fornitore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al
presente atto e suoi allegati. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi
alle singole assicurazioni, si applicano le disposizione legislative in materia. Rimangono in
capo a Consip S.p.A. e alla/e Amministrazione/i Contraente/i gli oneri su di esse gravanti ex
lege.
2. Al presente Contratto Generale dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai
sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 27
CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul
sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi
applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto Generale, si impegna: (i)
ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad
uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo
adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del
Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all’atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la
Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il presente Contratto Generale.
ARTICOLO 28
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il
Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione
in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Generale o
nei Contratti di Assicurazione, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento,
risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di
Assicurazione nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico
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bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto Generale, ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli
obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione
appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione
di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del
contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di
subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui
all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip,
si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo
attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare,
all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di
contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.)
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a
comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli
stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto
ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore
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mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore
medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
9. Il Contratto Generale è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni
interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva
all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71,
comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il presente Contratto Generale si intende risolto anche
relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà
diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il
diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 29
TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del
presente Contratto Generale;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o
altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione
del presente Contratto Generale stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del
presente Contratto Generale o dei Contratti di Assicurazione rispetto agli obblighi con
essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e
seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto
della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del presente
Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione gli impegni e gli obblighi di cui alla
lettera c) del precedente comma, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. avranno
il diritto di risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e
colpa del Fornitore, rispettivamente i Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto
Generale, a norma del precedente art. 19 comma 4 e di adottare gli ulteriori provvedimenti
ivi previsti.
ARTICOLO 30
CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto Generale ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della
volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative
clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare
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specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al
presente Contratto Generale ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere
provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle
clausole del presente Contratto Generale e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non
comportano l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto
Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip
S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti
loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della
prescrizione.
3. Con il presente Contratto Generale si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto
tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi
operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a
regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto
prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa
delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 9 dicembre 2015
CONSIP S.p.A. Società Cattolica di Assicurazione Società
Cooperativa
Ing. Luigi Marroni Il Procuratore Speciale Aldo Iaquinta
C.F.: MRRLGU57M11C227Y
Certificatore: Postecom CA3
Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018
Firma digitale: n. 3599590
C.F.: QNTLDA63P06H919H
Certificatore: Infocert S.P.A.
Validità: dal 19/03/2009 al 26/02/2018
Firma digitale: n. 20091115502317
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore
dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di
approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto
Generale); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto Generale); Articolo 7
(Modalità di conclusione); Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 9
(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore);
Articoli 11 (Servizio di call center e Uffici liquidazione sinistri); Articolo 12 (Servizi di
reportistica); Articolo 14 (Corrispettivi); Articolo 15 (Pagamento dei premi); Articolo 16
(Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo
17 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19
(Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Divieto di cessione
del contratto); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati personali);
Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 27 (Codice Etico – Modello di
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organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari
- Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 29 (Trasparenza); Articolo 30 (Clausola
finale).
Roma, lì 9 dicembre 2015
Società Cattolica di Assicurazione Società
Cooperativa
Il Procuratore Speciale Aldo Iaquinta
C.F.: QNTLDA63P06H919H
Certificatore: Infocert S.P.A.
Validità: dal 19/03/2009 al, 26/02/2018
Firma digitale: n. 20091115502317
ALLEGATI
Allegato A: Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati
Allegato B: Offerta Economica del Fornitore
Allegato C: Modelli di Ordine
Allegato D: Elenco uffici liquidazione sinistri
Allegato E: Listino premi
Classificazione Consip Public
Contratto per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato– ID 1655 Allegato A - Capitolato Tecnico PARTE II E RELATIVI ALLEGATI
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO PARTE II E RELATIVI ALLEGATI
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
CAPITOLATO TECNICO PARTE II
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO E’ FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:
SEZIONE A - PREMESSA
SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI
DI POLIZZA
SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA
SEZIONE A - PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico PARTE II disciplina gli aspetti tecnico-giuridici della prestazione dei
servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle
Amministrazioni dello Stato di seguito indicate alternativamente come “Amministrazioni” o
“Amministrazioni Contraenti” o “Amministrazioni Deleganti”.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico PARTE II gli Allegati
II.1, II.2, II.3 che descrivono e regolamentano, unitamente al presente documento, i singoli servizi
di copertura assicurativa, e in particolare:
Allegato II.1
Descrive e regolamenta la “Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile
derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e
condizioni aggiuntive e addizionali”
Allegato II.2
Descrive e regolamenta la “Copertura assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di
danneggiamento all’autoveicolo del dipendente civile e militare dell’Amministrazione
autorizzato a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo, di
quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente”
Allegato II.3
Descrive e regolamenta la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:
a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà
dell’Amministrazione per adempimenti di servizio;
b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di
adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona
convivente dello stesso dipendente.
Ciascuna Amministrazione stipulerà con l’Assicuratore il proprio Contratto di Assicurazione, in
conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati come
sopra descritti, e ne assumerà l’intero onere economico.
Si precisa che nel presente Capitolato tutte le norme che disciplinano le coperture di cui
all’Allegato II.2. del capitolato medesimo e a quelle relative all’Allegato II.3, limitatamente agli
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di
adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona
convivente dello stesso dipendente, non si applicano alle coperture del Ministero della Difesa.
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI DI
POLIZZA
B 1 - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Ciascuna copertura assicurativa è regolata:
- dalle Condizioni Generali di Polizza, di seguito descritte e valide per tutte le coperture
assicurative;
- dalle altre condizioni e garanzie inerenti il singolo ramo di rischio descritte negli Allegati II.1,
II.2, II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II.
B 2 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
B 2.1 – Definizioni
Nel corpo del presente Capitolato Tecnico PARTE II e di tutti i suoi Allegati viene
convenzionalmente attribuito ai seguenti termini il significato di seguito precisato:
Per Amministrazione/i
Contraente/i o Delegante/i o
anche solo Amministrazione/i
La/le Amministrazione/i indicata/e nell’elenco di cui al
paragrafo 3 del Capitolato d’Oneri che, attraverso
l’Ordine, abbia/no stipulato un Contratto di
Assicurazione regolato dal Contratto Generale
Per Unità Ordinanti Gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni
autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad
emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati
Per Ordine Il documento con il quale le Amministrazioni
Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti,
manifestano la volontà di approvvigionarsi del servizio
oggetto del presente Capitolato Tecnico PARTE II
Per Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto
dal Contratto di Assicurazione
Per Assicuratore L’aggiudicatario, ovvero l’Impresa assicuratrice o il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le Imprese
in Coassicurazione o il Consorzio
Per Assicurazione Il contratto di assicurazione stipulato dalle
Amministrazioni tramite gli Ordini
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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Per Contratto Generale L’atto giuridico con il quale l’Assicuratore si impegna
ad accettare gli Ordini delle Amministrazioni che
utilizzeranno tale Contratto Generale fino alla
concorrenza della quantità massima di veicoli
complessivi stabiliti negli atti di gara, come
eventualmente incrementati
Per Polizza Il documento contrattuale che prova il Contratto di
Assicurazione
Per Premio Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione
Contraente all’Assicuratore
Per Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro
Per Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata
la garanzia assicurativa
Per Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro
Per Franchigia L’importo dell’indennizzo o del risarcimento che
rimane a carico dell’Assicurato
Per Conducente La persona fisica che guida il veicolo
B 2.2 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono valide ed efficaci solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dall’Amministrazione Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo
quale presa d’atto del premio.
B 2.3 - Interpretazione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione
In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, prevarrà l'interpretazione estensiva
e/o più favorevole all’Amministrazione Contraente/Assicurato.
B 2.4 - Forma delle comunicazioni tra l’Amministrazione Contraente e l’Assicuratore
Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax
e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della
comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata, indirizzate all’Assicuratore nel
domicilio legale indicato nel Contratto Generale.
Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del
destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo corriere) o alla data
risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate tramite telefax) o alla data
di trasmissione in caso di posta certificata.
Analoga procedura adotterà l’Assicuratore nei confronti dell’Amministrazione Contraente e
dell’Assicurato.
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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B 2.5 - Durata e decorrenza del Contratto di Assicurazione
L’Assicurazione avrà durata annuale (12 mesi) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di stipula del Contratto Generale ovvero dall’eventuale minor termine necessario a garantire
la continuità delle polizze in essere, in scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2015, ed efficacia dalle
ore 24 del medesimo giorno. Qualora per esigenze procedurali, non fosse possibile rispettare i
termini indicati per la decorrenza ed efficacia dei singoli contratti di assicurazione, gli stessi
verranno conseguentemente riformulati, ferma restando la loro durata annuale (12 mesi).
Le coperture assicurative avranno comunque efficacia a partire dalla data come sopra indicato
indipendentemente dall’emissione dei relativi certificati e contrassegni da parte
dell’Assicuratore.
L’Assicurazione cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo e senza
obbligo di preavviso.
B 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L'omissione da parte dell’Amministrazione Contraente o dell'Assicurato di una circostanza
eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni
dell’Amministrazione Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione dell’Assicurazione o
durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni
né riduzione dello stesso, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza
dolo, fermo restando il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze
aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni
in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano
venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera
annualità in corso); l’Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e
1898 c.c., esercitare il diritto di recesso.
B 2.7 – Contabilità
L’Assicuratore terrà contabilità separata della gestione del Contratto Generale e trasmetterà a
Consip S.p.A. e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Entro 210 giorni dalla scadenza di
ciascuna annualità assicurativa l’Assicuratore invierà il rendiconto economico corredato dalla
relazione di un apposito comitato di riscontro composto da due funzionari dell’Assicuratore, due
funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Consip S.p.A. e da un rappresentante
dell’ Ente di controllo delle Assicurazioni private.
La trasmissione del rendiconto dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto
ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità
di sola lettura).
Tale rendiconto dovrà contenere l’indicazione di tutti i dati inerenti le entrate (premi) e le uscite
(sinistri liquidati, liquidati-parzialmente, riservati, in numero ed importo); in particolare,
dovranno essere dettagliati: i sinistri di generazione dell’anno a cui si riferisce il rendiconto, ed
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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indicato l’ammontare del contributo per il fondo di garanzia per le vittime della strada, relativi al
Contratto Generale nel suo complesso.
Il Fornitore si obbliga inoltre fin da ora a fornire, a semplice richiesta e con preavviso di 30 giorni,
la situazione aggiornata dei sinistri occorsi nell’anno assicurativo di vigenza della copertura fino al
permanere di sinistri riservati di generazione di tale anno.
Inoltre, tali rendiconti dovranno contenere le informazioni di seguito richieste:
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
Per i premi RCA le informazioni secondo la seguente tabella:
Premi RCA anno 200x dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO
POLIZZA AMMINISTRAZIONE
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, organo
Costituzionale,
etc.)
AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE
N.
MEZZI
PREMIO
NETTO
IMPOSTA S.S.N TOTALE
LORDO
PREMIO IMPOSTA S.S.N. TOTALE
LORDO
Per i premi KASKO le informazioni secondo la seguente tabella:
Premi KASKO anno 200x dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO
POLIZZA AMMINISTRAZIONE
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, organo
Costituzionale, etc.)
AMMINISTRAZION
E CONTRAENTE
N Km PREMIO NETTO IMPOSTA TOTALE
LORDO
PREMIO IMPOSTA TOTALE
LORDO
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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Per i premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera a) dell’Allegato II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II le informazioni secondo la seguente tabella:
Premi INFORTUNI a) anno 200X dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO
POLIZZA AMMINISTRAZIONE
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, organo
Costituzionale,
etc.)
AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE
N.MEZZI PREMIO NETTO IMPOSTA TOTALE
LORDO
PREMIO IMPOSTA TOTALE
LORDO
Per i premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera b) dell’Allegato II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II le informazioni secondo la seguente tabella:
Premi INFORTUNI b) anno 200X dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO
POLIZZA AMMINISTRAZIONE
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, organo
Costituzionale, etc.)
AMMINISTRAZIO
NE CONTRAENTE
N. Km
PREMIO NETTO IMPOSTA TOTALE
LORDO
PREMIO IMPOSTA TOTALE
LORDO
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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Per la parte relativa ai sinistri, i rendiconti in parola dovranno contenere almeno tutte le informazioni di cui ai punti E3 – Reportistica dei sinistri dell’Allegato II.1 al presente
Capitolato Tecnico PARTE II, punto C4 – Reportistica dei sinistri dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II e dal punto C6 – Reportistica dei sinistri dell’Allegato
II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II; nonché tabelle compilate secondo il formato sottostante:
Per i sinistri RCA
1. Sinistri in Convenzione CARD: (rientranti nella Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio
2006, n. 254)
1.1 SINISTRI GESTIONARI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro)di
generazione dell’anno stesso:
SINISTRI CARD GESTIONARI- Generazione anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZ.
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc..)
AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE
N. Polizza
attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag. parziale
(N)
Pag. parziale
(€)
Riservati
(N)
Riservati
(€)
S/seguito
(N)
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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1.2 SINISTRI DEBITORI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite da altre Imprese per conto dell’Impresa assicuratrice per i danni provocati dai propri
assicurati) di generazione dell’anno stesso:
SINISTRI CARD DEBITORI – Generazione anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZ.
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc..)
AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE
N. Polizza
attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag. parziale
(N)
Pag. parziale
(€)
Riservati
(N)
Riservati
(€)
S/seguito
(N)
1.3 SINISTRI CONCORSUALI (sinistri che rientrano nell’ambito dell’applicazione della CARD con responsabilità condivisa tra Compagnia Gestionaria e Compagnia
Debitrice) di generazione dell’anno stesso:
SINISTRI CARD CONCORSUALI Generazione - anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZ.
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc..)
AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE
N. Polizza
attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag. parziale
(N)
Pag. parziale
(€)
Riservati
(N)
Riservati
(€)
S/seguito
(N)
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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2. Sinistri NON in Convenzione CARD di generazione dell’anno stesso:
SINISTRI NO CARD - Generazione anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZ.
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc..)
AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE
N. Polizza
attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag. parziale
(N)
Pag. parziale
(€)
Riservati
(N)
Riservati
(€)
S/seguito
(N)
3. Sinistri MISTI ( sinistri con alcune partite di danno risarcite nell’ambito dell’applicazione della CARD ed alcune partite di danno regolate dal regime
ordinario poiché al di fuori dell’ambito Card di generazione dell’anno stesso:
SINISTRI MISTI - Generazione anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZ.
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc..)
AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE
N. Polizza
attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag. parziale
(N)
Pag. parziale
(€)
Riservati
(N)
Riservati
(€)
S/seguito
(N)
Rimane inteso che in nessun caso lo stesso sinistro può essere attribuito a più tabelle di quelle precedentemente descritte.
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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Per i sinistri KASKO i sinistri di generazione dell’anno stesso
AMMINISTRAZIONI
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc..)
SINITRI KASKO Generazione anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
N. Polizza attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag.
parziale
(N)
Pag.
parziale
(€)
Riservati
(N.)
Riservati
(€)
S/seguito
(N.)
Per i sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per adempimenti di servizio di generazione
dell’anno stesso
AMMINISTRAZIONI
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc..)
SINISTRI INFORTUNI punto a) Allegato II.3 Capitolato Tecnico PARTE II
Generazione anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
N. Polizza attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag.
parziale
(N)
Pag.
parziale
(€)
Riservati
(N.)
Riservati
(€)
S/seguito
(N.)
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
Pag. 14 di 21
Per i sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo per l’esecuzione di adempimenti di servizio di generazione
dell’anno stesso
AMMINISTRAZIONI
CENTRALE DI
RIFERIMENTO
(Ministero, Organo
costituzionale etc.)
SINISTRI INFORTUNI punto b) Allegato II.3 Capitolato Tecnico PARTE II
Generazione anno 200X dal-----al--------
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
N. Polizza attualmente in
vigore
Liquidati
(N.)
Pagati
(€)
Pag.
parziale
(N)
Pag.
parziale
(€)
Riservati
(N.)
Riservati
(€)
S/seguito
(N.)
Ciascuna Amministrazione Delegante, così come Consip per conto di una o tutte le Amministrazioni Deleganti, si riserva di poter chiedere, almeno una volta l’anno,
indipendentemente dalla scadenza di trasmissione del rendiconto di contabilità separata, l’aggiornamento della situazione dei sinistri e dei premi.
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
B 2.8 – Penali
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al punto C 3 – Perizia e Liquidazione
del danno dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II, resta convenuto che ciascuna
Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore per ogni giorno lavorativo di ritardo
una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di
Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancato rispetto di quanto disposto dai paragrafi C3 – Reportistica dei sinistri e B2.7 –
Contabilità del presente Capitolato Tecnico PARTE II, paragrafo E3 – Reportistica sui sinistri e B11
Reportistica sulle “Polizze RCA” dell’Allegato II.1 al presente Capitolato Tecnico PARTE II,
paragrafo C4 – Reportistica sui sinistri e paragrafo B7 - Reportistica sulle “Coperture Kasko
dipendenti” dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II e dal paragrafo C6 –
Reportistica sinistri e B12 Reportistica sulle “Coperture Infortuni” dell’Allegato II.3 al presente
Capitolato Tecnico PARTE II, resta convenuto che ciascuna Amministrazione Contraente potrà
applicare all’Assicuratore per ogni giorno lavorativo di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per
mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.
B 2.9 – Risoluzione del Contratto di Assicurazione
Nel caso in cui l’Assicuratore si renda inadempiente agli obblighi, e specificamente qualora:
- il ritardo nella liquidazione del danno si protragga per oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai
termini di cui al paragrafo C3 – Perizia e Liquidazione del danno dell’Allegato II.2 al presente
Capitolato Tecnico PARTE II,
- il ritardo nell’adempimento di quanto previsto dai paragrafi
o C3 – Reportistica dei sinistri
o B2.7 – Contabilità
del presente Capitolato Tecnico PARTE II,
o E3 – Reportistica dei sinistri e B11 - Reportistica sulle “Polizze RCA” dell’Allegato II.1 al
presente Capitolato Tecnico PARTE II,
C4 – Reportistica dei sinistri e B7 - Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti”
dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II,
o C6 – Reportistica dei sinistri e B12 - Reportistica sulle “Coperture Infortuni” dell’Allegato
II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II
si protragga per oltre 30 giorni;
- le penali applicate ai sensi del precedente paragrafo B2.8 - Penali superino il 10% (dieci per
cento) del valore del Contratto Generale,
il Contratto di assicurazione si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. La
risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta tramite
lettera raccomandata A/R dell’Amministrazione che intende avvalersi della presente clausola
risolutiva all’Assicuratore e fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione al risarcimento
del danno.
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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B 2.10 - Coassicurazione e delega
Fermo restando la responsabilità solidale di tutte le Imprese in Coassicurazione nei confronti
dell’Assicurato, qualora l’Assicuratore intenda avvalersi dell’istituto della coassicurazione diretta,
la gestione del Contratto Generale sarà affidata all’impresa delegataria indicata nel Contratto
Generale medesimo; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il Contratto Generale ed i singoli
Contratti di Assicurazione intercorreranno con l’impresa delegataria. Tutti gli atti di gestione
compiuti dall’impresa delegataria per conto comune saranno validi ed efficaci anche nei confronti
delle altre imprese coassicuratrici.
Viene inoltre specificatamente conferito mandato da parte di tutte le Compagnie coassicuratrici
alla Impresa Delegataria di potere ricevere, anche per loro conto e nome, tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti denunce di sinistri e loro documentazione, atti di messa in mora e di
interruzione dei termini di prescrizione da parte del Contraente/Assicurato. Pertanto la firma
apposta dall’impresa delegataria sul documento di assicurazione sarà ad ogni effetto valida anche
per le quote delle coassicuratrici.
B 2.11 - Elementi per la determinazione del premio
Ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie assicurative previste dal presente
Capitolato Tecnico e suoi Allegati, l’Assicuratore dovrà tener conto dei seguenti elementi:
- il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi inerenti la Copertura assicurativa di tutti i rischi
della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà
dell’Amministrazione di cui all’Allegato II.1 al presente Capitolato Tecnico PARTE II;
- la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio per la Copertura assicurativa “Kasko
dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo del dipendente civile e militare
dell’Amministrazione autorizzato a servirsi per l’esecuzione di adempimenti di servizio del
proprio autoveicolo, di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso
dipendente, di cui all’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II;
- per la Copertura assicurativa dei rischi di infortuni occorsi:
a) ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e i natanti di proprietà
dell’Amministrazione per l’esecuzione di adempimenti di servizio, di cui all’Allegato II.3
al presente Capitolato Tecnico PARTE II, del numero dei veicoli assicurati. Si precisa che
nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l’equipaggio sia formato da più persone
e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone
che compongono l’equipaggio e non esclusivamente per il singolo
conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo
veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l’equipaggio
dei singoli natanti e non sul singolo natante;
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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b) ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di
adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona
convivente dello stesso dipendente, di cui all’Allegato II.3 al presente Capitolato Tecnico
PARTE II della percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;
che verranno comunicati dalle Amministrazioni secondo quanto previsto ai paragrafi:
- B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato II.1 al
presente Capitolato Tecnico PARTE II;
- B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato II.2 al
presente Capitolato Tecnico PARTE II;
- B 4 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato II.3 al
presente Capitolato Tecnico PARTE II.
B 2.12 - Pagamento del premio
In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace, anche
se il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dall’Amministrazione Contraente, anziché
anticipatamente, secondo le seguenti tempistiche:
1.L’Amministrazione comunicherà i dati di cui ai paragrafi B6 - Determinazione, regolazione e
pagamento del premio dell’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico PARTE II, B6 –Determinazione,
regolazione e pagamento del premio dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico PARTE II e B4 –
Determinazione, regolazione e pagamento del premio dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico
PARTE; nei termini indicati nei medesimi paragrafi.
2. l’Assicuratore, una volta ricevuti i dati di cui al punto 1 trasmetterà, entro 60 giorni dall’inizio
del periodo assicurativo, a ciascuna Amministrazione Contraente i dettagli (ad es. tabulati con i
dati inerenti i veicoli e natanti per i quali è dovuto il pagamento) di quanto dovuto per il
pagamento del premio e comprensivi del relativo importo, con le relative appendici di
pagamento/ricevute;
3. L’Amministrazione provvederà al pagamento del relativo premio entro 60 giorni dal
ricevimento delle appendici di pagamento/ ricevuta contenenti/e i predetti dettagli/tabulati.
Per l’eventuale conguaglio di quanto dovuto in funzione delle eventuali regolazioni del premio
inerenti elementi variabili e/o sostituzioni e variazioni del parco auto, si osserva quanto previsto
al successivo paragrafo B 2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili.
B 2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili.
Poiché il premio è convenuto anche in base a elementi di rischio variabili, esso viene:
a) in parte anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nei vari
Allegati al presente Capitolato Tecnico PARTE II (descritti al punto B2.11 - Elementi per la
determinazione del premio);
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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b) in parte regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata
del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi
come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in
polizza.
A tale scopo, in funzione delle particolarità delle coperture assicurative, si procederà come segue:
1) per le coperture di cui all’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico PARTE II “Condizioni particolari,
aggiuntive, addizionali di assicurazione della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti”, le Amministrazioni Contraenti comunicheranno entro 120 giorni dalla
conclusione del periodo assicurativo i dati delle variazioni intervenute durante il periodo
assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle Amministrazioni stesse.
L’Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l’anno assicurativo
dalle Amministrazioni ed emetterà l’appendice per la regolazione del premio;
2) per le coperture di cui all’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico PARTE II “Condizioni particolari di
assicurazione Kasko dipendenti”, le Amministrazioni comunicheranno entro 120 giorni dalla
conclusione del periodo assicurativo i Km effettivamente percorsi dagli autoveicoli di proprietà
dei dipendenti civili e militari e l’assicuratore emetterà l’appendice per la regolazione del premio;
3) per le coperture di cui all’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II “Condizioni particolari di
assicurazione rischi infortuni dei dipendenti”
- per il punto B1 a) - dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà
dell’Amministrazione per adempimenti di servizio, le Amministrazioni Contraenti
comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo i dati delle variazioni
intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle
Amministrazioni stesse. L’Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte
durante l’anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l’appendice per la regolazione del
premio;
- per il punto B1 b) - dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di
adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona
convivente dello stesso dipendente, le Amministrazioni comunicheranno entro 120 giorni dalla
conclusione del periodo assicurativo i Km effettivamente percorsi dai dipendenti civili e militari
che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio
autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente e
l’Assicuratore emetterà l’appendice per la regolazione del premio.
Viene inoltre stabilito che:
a) le appendici di regolazione del premio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere
inviate dall’Assicuratore alle Amministrazioni in una unica spedizione o comunicazione;
b) in caso di mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione dei dati occorrenti per la
regolazione, l’Assicuratore deve mettere in mora l’Amministrazione Contraente concedendo 30
(trenta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione con cui si richiedono i dati
necessari per la regolazione del premio, per effettuare detta comunicazione.
Le differenze attive a favore dell’Assicuratore dovranno essere saldate entro 60 (sessanta) giorni
dal ricevimento da parte delle Amministrazioni delle appendici di conguaglio; così pure le
differenze attive a favore dell’Amministrazione Contraente dovranno essere saldate
dall’Assicuratore attraverso il rimborso dei premi tassabili, a seguito di diminuzione dei dati
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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variabili assicurati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte delle Amministrazioni,
delle appendici di conguaglio.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, con esclusione del dolo, l’Assicuratore riconoscerà comunque
la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.
B 2.14 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede
l’Amministrazione Contraente, salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - Perizia e Liquidazione del
danno dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico PARTE II; per i sinistri infortuni, ove ha il domicilio la
persona infortunata, salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - Controversie e collegio arbitrale
dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II.
B 2.15 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Assicuratore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al
presente atto. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle singole
assicurazioni, si applicano le disposizione legislative in materia.
B 2.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme
legislative e regolamentari vigenti.
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA
I servizi descritti nella presente sezione sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture
assicurative e quindi sono prestati dall’Assicuratore unitamente all’Assicurazione medesima.
Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.
C 1 - Call Center
L’Assicuratore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni dalla stipula del Contratto
Generale e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti, un apposito “Call
Center” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordini e/o alla
richiesta di informazioni relativamente agli stessi.
L’orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e
festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
Tale Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax gratuiti dedicati a tale servizio.
C 2 - Responsabile del Servizio
Dalla data di stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, l’Assicuratore dovrà
mettere a disposizione delle Amministrazioni e di Consip S.p.A. un Responsabile del Servizio,
precedentemente identificato e del quale l’Assicuratore dovrà rendere noti, secondo quanto
previsto negli atti di gara, le generalità unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all’indirizzo
di posta elettronica nonché agli orari di servizio; tale soggetto avrà il compito di essere la persona
responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto Generale stesso.
In particolare, il suo compito sarà quello di supervisionare ed eventualmente coordinare le
attività a partire dal momento di ricezione degli Ordini fino alla gestione degli eventuali reclami
da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni.
Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l’andamento del livello di servizio nell’arco del
periodo di validità del Contratto Generale e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni
necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
C.3 - Reportistica dei sinistri
Al termine dell’anno assicurativo, entro i 210 giorni successivi, l’Assicuratore si impegna a fornire
a ciascuna Amministrazione:
- l’evidenza dei sinistri da quest’ultima denunciati a partire dalla data di decorrenza della
polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i dati richiesti – per le singole coperture assicurative
- nei relativi Allegati al presente Capitolato Tecnico PARTE II;
- il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che
disaggregata;
- i dati di competenza inseriti nel rendiconto economico di cui al paragrafo B 2.7- Contabilità
del presente Capitolato Tecnico PARTE II.
Classificazione Consip Public
Capitolato Tecnico PARTE II
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L’Assicuratore si impegna inoltre a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri respinti,
corredato da relativa motivazione e data di chiusura.
All’esito della procedura come sopra descritta, sarà cura di ciascuna Amministrazione comunicare
a Consip S.p.A., tutti i dati inviati dall’Assicuratore. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri,
richiesti nel presente Capitolato Tecnico PARTE II e nei singoli Allegati, dovranno essere forniti,
oltre che in formato cartaceo, anche in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi
non nella modalità di sola lettura).
Il fornitore si obbliga a fornire su semplice richiesta di Consip S.p.A. e/o di ciascuna
Amministrazione la situazione dei sinistri riservati di generazione nel periodo di efficacia della
copertura assicurativa, fino alla definitiva definizione degli stessi.
C.4 – Uffici liquidazione sinistri
L’Assicuratore dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale
e per tutta la durata dello stesso, almeno 20 uffici liquidazione sinistri sul territorio nazionale
(comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano). Tali uffici dovranno
coprire almeno l’80% delle regioni italiane e almeno uno degli uffici dovrà essere su Roma.
L’Assicuratore dovrà rendere noti l’elenco degli uffici liquidazione sinistri disponibili con dettaglio
per ciascun ufficio, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell’indirizzo
(comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se
disponibile).
Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a
Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti.
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
ALLEGATO II.1 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II
CONDIZIONI PARTICOLARI, AGGIUNTIVE, ADDIZIONALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E NATANTI
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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IL PRESENTE ALLEGATO E’ FORMATO DA N. 5 SEZIONI E PRECISAMENTE:
SEZIONE A - PREMESSA
SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER
L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
SEZIONE D – SERVIZI OPZIONALI
SEZIONE E - NORME SUI SINISTRI
SEZIONE A - PREMESSA
Il presente documento ha per oggetto la disciplina relativa ai servizi di copertura assicurativa di
tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti di proprietà dell’Amministrazione, ivi inclusi i rischi di cui alla sezione C del presente
Allegato II.1 - Condizioni aggiuntive e coperture addizionali valide per l’assicurazione di rischi non
comprese in quelle obbligatorie.
Il presente Allegato II.1 regolamenta anche i Servizi Opzionali di cui alla sezione D, qualora offerti
dall’aggiudicatario.
I servizi assicurativi sopra indicati sono regolati dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni
di seguito indicate.
Nel presente documento deve intendersi:
Per Legge - il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni
private, sue modifiche e/o integrazioni;
- D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
sue modifiche e/o integrazioni;
- Regolamenti IVASS e altre norme previste dalla legge.
Per Proprietario l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la
titolarità del diritto di proprietà.
A 1 – Formule tariffarie
A 1.1 - Formule tariffarie RC Auto (comprese le condizioni aggiuntive e le coperture addizionali)
– veicoli e natanti
Fatto salvo quanto previsto al punto A1.2 Mezzi del Ministero della Difesa, il premio
dell’assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive e delle coperture addizionali)
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
Pag. 3 di 24
è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e nei limiti dei massimali di seguito
indicati.
A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sotto-categorie, secondo le tabelle
sotto riportate. Per ogni sinistro di ciascun veicolo o natante, l’Amministrazione sarà garantita
fino a concorrenza del massimale indicato nelle tabelle; l’importo del premio corrispondente sarà
quello risultante dall’applicazione dello sconto di cui all’Offerta Economica presentata
dall’Assicuratore.
VEICOLI A MOTORE
PREMIO ANNUO AL
NETTO DI IMPOSTE
E CONTRIBUTO SSN
AUTOVETTURE
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
fino a 8 cv
Da 9 a 10 cv
Da 11 a 12 cv
Da 13 a 14 cv
Da 15 a 16 cv
Da 17 a 18 cv
Da 19 a 20 cv
oltre 20 cv
AUTOBUS
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
fino a 10 posti
11 posti
12 posti
13 posti
14 posti
15 posti
da 16 a 17 posti
da 18 a 19 posti
20 posti
da 21 a 24 posti
da 25 a 29 posti
da 30 a 40 posti
da 41 a 47 posti
48 posti
da 49 a 50 posti
da 51 a 60 posti
oltre 60 posti
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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AUTOCARRI peso complessivo a pieno
carico Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
fino a 15 q.li
da 16 a 25 q.li
da 26 a 35 q.li
da 36 a 70 q.li
da 71 a 360 q.li
oltre 360 q.li
AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
Fino ai 60 q.li
Oltre i 60 q.li
ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
Fino ai 60 q.li
Oltre i 60 q.li
AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI
SPECIALI
(Esclusi trasporti ad uso provvisorio per
emergenze ordine pubblico e similari)
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai
60 q.li
Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60
q.li
Trasporto sostanze radioattive fino ai 60
q.li
Trasporto sostanze radioattive oltre i 60
q.li
Trasporto sostanze tossiche fino ai 60
q.li
Trasporto sostanze tossiche oltre i 60
q.li
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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MOTOVEICOLI TRASP.COSE Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
fino a 50 cc
da 51 a 150 cc
da 151 a 250 cc
da 251 a 750 cc
oltre 750 cc
CICLOMOTORI E MOTOCICLI Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
fino a 50 cc
da 51 a 150 cc
da 151 a 400 cc
oltre 400 cc
Quadricicli elettrici C.B.c.
Melex 743
Motoslitte
VEICOLI SPECIALI – MACCHINE
OPERATRICI - CARRELLI Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
Gommati fino a 25 q.li
Gommati da 26 a 50 q.li
Gommati da 51 a 150 q.li
Gommati oltre 150 q.li
Cingolati fino a 25 q.li
Cingolati da 26 a 50 q.li
Cingolati da 51 a 150 q.li
Cingolati oltre 150 q.li
RULLI COMPRESSORI
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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MACCHINE AGRICOLE
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
RIMORCHI
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
RIMORCHI PER AUTOCARRI
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
TARGHE PROVA AUTOVEICOLI
Massimale:
€ 5.200.000,00
TARGHE PROVA MOTO
-Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
NATANTI
PREMIO ANNUO AL
NETTO DI IMPOSTE
NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda) –
MOTO D’ACQUA E HOWERCRAFT
Massimale:
per danni alle
persone
€ 5.000.000,00
per danni alle cose
€ 1.000.000,00
fino a 5 cv
da 6 a 19 cv
da 20 a 50 cv
da 51 a 90 cv
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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NATANTI
PREMIO ANNUO AL
NETTO DI IMPOSTE
da 91 a 150 cv
da 151 a 200 cv
da 201 a 300 cv
da 301 a 500 cv
oltre 500 cv
Barche a vela non dotate di motore
Natanti (con stazza lorda superiore a
50t e inferiore o uguale a 170t.)*
Massimale Unico:
€ 5.000.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a
170t e inferiore o uguale a 600t.)*
Massimale Unico:
€ 5.000.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a
600t.)*
Massimale Unico:
€ 6.500.000,00
* Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, per i quali non è prevista
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, la garanzia dovrà prevedere
l’estensione della copertura:
anche nell’ipotesi in cui i natanti operino oltre i limiti delle acque territoriali;
dei battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.
A 1.2 – Mezzi bellici del Ministero della Difesa
Per i mezzi bellici del Ministero della Difesa il premio globale forfettario annuo sarà quello dovuto
in funzione dall’applicazione dello sconto di cui all’Offerta Economica presentata
dall’Assicuratore; si precisa che il massimale per ogni mezzo bellico sarà € 5.000.000,00 per danni
alle persone e € 1.000.000,00 per danni alle cose.
A 1.3 Veicoli e natanti non di proprietà
Si prende atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti affidati alle
Amministrazioni in giudiziale custodia con facoltà d’uso in base a disposizioni di legge.
Si prende inoltre atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti che,
appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non sono di diretta proprietà dell’Amministrazione
Delegante ma sono in dotazione alla stessa o da essa immatricolati.
A 1.4 – Veicoli modificati
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati
rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria, senza che
ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.
A 2 – Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti
Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, aumentare o ridurre i veicoli e/o i natanti oggetto
di copertura assicurativa. Fatta eccezione per i mezzi bellici appartenenti al Ministero della
Difesa, le Amministrazioni devono comunicare mensilmente all’Assicuratore le variazioni (con
indicazione della data di inclusione e/o esclusione) dei veicoli e natanti assicurati.
In caso di esclusioni, le Amministrazioni dovranno restituire all’Assicuratore i relativi certificati e
contrassegni.
A 3 – Validità della copertura
Tutti i veicoli ed i natanti si intendono assicurati a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato
dall’Amministrazione quale data della loro inclusione nella copertura assicurativa,
indipendentemente dall’emissione delle polizze e dalla consegna dei relativi certificati e
contrassegni, anche se la comunicazione delle Amministrazioni è fatta con cadenza mensile.
Nel caso fosse necessaria la validità della copertura prima delle ore 24:00, l’Amministrazione
dovrà inviare una comunicazione tramite telefax al numero indicato dall’Assicuratore o posta
certificata indicando i dati identificativi del veicolo o natante nonché l’orario di validità della
copertura. La garanzia sarà efficace trascorsi 30 minuti dalla comunicazione.
A 4 - Certificato e contrassegno
Fatto salvo quanto di seguito previsto per i veicoli non muniti di targa civile e per i natanti dei
corpi armati e assimilati, entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza della copertura dell’
annualità assicurativa le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall’Assicuratore le
caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati, necessari per ottenere
la relativa copertura valida ai sensi della Legge.
L’Assicuratore consegnerà alle Amministrazioni, per ciascun veicolo a motore o natante
assicurato, il certificato ed il contrassegno anche in formato elettronico se e come previsti dalla
Legge.
Per i veicoli non muniti di targa civile, per quelli muniti di doppia targa sia civile che militare e per
i natanti dei corpi armati e assimilati, per i quali è prevista per legge la non divulgazione dei
relativi dati identificativi, l’Assicuratore consegnerà, in formato unicamente cartaceo, i relativi
certificati e contrassegni solo se richiesti entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza della
copertura e nel numero richiesto, senza indicazione del tipo di veicolo, della targa di
riconoscimento (per i veicoli a motore) e senza i dati di iscrizione, marchio o numero del motore
(per i natanti). Tali dati saranno apposti sui certificati e sui contrassegni a cura
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
Pag. 9 di 24
dell’Amministrazione competente che dovrà prendere nota, su apposito elenco, delle
destinazioni dei predetti documenti, con impegno di comunicazione all’Assicuratore, nel
momento in cui quest’ultimo ne faccia espressa e motivata richiesta, dei dati necessari ai fini del
rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti.
Per questi veicoli, nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato
o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l’Assicuratore rilascerà un duplicato su
semplice richiesta dell'Assicurato.
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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
B 1 - Oggetto dell'assicurazione
L’assicurazione copre i rischi della Responsabilità Civile in conformità alle norme della Legge,
garantendo, entro i massimali previsti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli o dalla navigazione dei natanti assicurati.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per:
danni causati dalla circolazione di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del
natante in acque private;
i danni che si verifichino quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o
natante o ne sia trainato;
i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene
effettuato il trasporto;
la responsabilità dell’istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida. Sono
inoltre compresi i danni subiti dall’esaminatore, anche quando è alla guida l’allievo, tranne
che durante l’esame;
i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto
accidentale della circolazione, esclusi quelli dovuti ai mezzi bellici cingolati;
i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, esclusi i mezzi
bellici.
L’assicurazione copre inoltre i rischi così come disciplinato dalle Condizioni Aggiuntive e dalle
coperture addizionali. In tale ipotesi i massimali previsti sono vincolati al risarcimento dei danni
coperti dall’assicurazione obbligatoria; pertanto i risarcimenti dovuti per effetto delle Condizioni
Aggiuntive e dalle coperture addizionali saranno riconosciuti solo ed esclusivamente ove
residuino somme disponibili una volta intervenuto il risarcimento dei danni coperti
dall’assicurazione obbligatoria.
B 2 - Esclusioni e rivalsa
Nel caso di:
conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco
non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 29 luglio 2008, n. 146
s.m.i.)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne
disciplinino l'autorizzazione;
veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni
dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è
effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione
o della licenza di navigazione;
veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n.
285 s.m.i.;
natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
in violazione delle disposizioni vigenti;
l’Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla vigente normativa.
B 3 - Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Contraente e del
conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:
se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di
navigazione;
nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico
e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia
involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa;
nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi
degli artt. 186 e 187, loro modifiche e/o integrazioni, del Codice della strada.
La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo
stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa
grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).
B 4 – Gare sportive
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli
e natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste
nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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B 5 - Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella
sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice
di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.
Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non
prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante:
- quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di
danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.
B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio
Il premio si intende determinato in misura fissa per ogni veicolo e natante assicurato ai sensi del
paragrafo A 1 - Formule tariffarie del presente documento.
Entro 45 giorni dall’inizio dell’anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare
all’Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati. Per il pagamento del premio vale
quanto previsto nel Capitolato Tecnico PARTE II ai paragrafi B 2.12 - Pagamento del premio e B
2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili tenendo conto che:
- nel caso di inclusioni, il premio viene determinato sulla base di 1/365 del premio annuale del
veicolo o natante incluso per ogni giorno di garanzia;
- nel caso di esclusioni, l’Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non goduta in
ragione di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante escluso per ogni giorno di garanzia
residua;
- nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del
veicolo assicurato l’Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non usufruita in ragione
di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del
certificato e del contrassegno.
Per il Ministero della Difesa le inclusioni e le esclusioni non saranno regolarizzate in funzione dei
giorni effettivi di copertura ma a regolamento premio sul numero effettivo dei mezzi in copertura
al termine del periodo assicurativo.
B 7 - Sospensione in corso di contratto
Qualora l’Assicurato intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne
comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato e il contrassegno.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi
del successivo paragrafo B19 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del
contrassegno.
Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione - senza che l’Assicurato abbia richiesto la riattivazione
della garanzia - l’assicurazione si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Assicuratore.
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere
una residua durata non inferiore a 3 (tre) mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 (tre) mesi, il
premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 (tre) mesi, con
rinuncia però, da parte dell'Assicuratore, alle successive rate di premio, ancorché di
frazionamento.
La riattivazione della copertura - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando
la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione
abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla
riattivazione alla nuova scadenza della copertura come sopra prorogata si imputa, a favore
dell’Amministrazione Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale
integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi non si procede alla
proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della
sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Non è consentita la sospensione delle coperture di durata inferiore all'anno per ciclomotori,
motocicli e motocarrozzette.
All'atto della sospensione l'Assicuratore rilascia un'appendice al Contratto di Assicurazione che
deve essere sottoscritta dall’Amministrazione Contraente.
Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato
calcolato il premio forfettario.
B 8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo
o natante assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva
del veicolo o del natante, l’Amministrazione è tenuta a darne comunicazione all’Assicuratore
fornendo copia dei documenti rilasciati dalle Autorità.
L’Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita in ragione di
1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del
certificato e del contrassegno.
Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla
sospensione dell’Assicurazione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di
1/365 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Assicuratore della
cessazione di rischio.
L'Assicuratore non procede alla restituzione dell’eventuale integrazione richiesta al momento
della sospensione.
Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato
calcolato il premio forfettario. Per gli altri mezzi del Ministero della Difesa il premio sarà invece
regolato esclusivamente sul numero effettivo dei mezzi in copertura al termine per periodo
assicurativo.
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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B 9 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante
In caso di furto del veicolo o del natante, L’Amministrazione deve dare notizia del furto
all’Assicuratore fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
L’Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del
Servizio Sanitario Nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita, in ragione di
1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo alla
denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
B 10 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale
1. per i veicoli: su tutto il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del
Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su
tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;
2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli
stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e le coste orientali
dell’Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate: anche oltre il limite delle acque
territoriali.
Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte
dell’Amministrazione contraente senza bisogno di accordo integrativo.
L’Assicuratore è tenuto a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad
ogni emissione/richiesta dei certificati e dei contrassegni.
La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste
dal Capitolato Tecnico PARTE II.
La garanzia è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o
la rata di premio ai sensi dei punti B2.12 Pagamento del premio e B2.13 Regolazione del premio
su elementi variabili del Capitolato Tecnico PARTE II.
Qualora la garanzia in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia
sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla
Carta Verde, l’Amministrazione è obbligata a farne immediata restituzione all’Assicuratore.
L'Assicuratore eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili (escluso
l’Assicurato) per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto
di tale obbligo.
B 11 - Reportistica sulle “Polizze RCA”
L’Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall’inizio dell’anno
assicurativo:
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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- l’elenco degli Ordini ricevuti indicando per ognuno di essi le seguenti informazioni:
Amministrazione;
n° progressivo Ordine;
data Ordine;
numero di polizza/contratto assegnato;
numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico
(Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, …etc.); nonché il loro numero
complessivo;
La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su
supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella
modalità di sola lettura).
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
C 1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI
C 1.1 - Responsabilità Civile dei Trasportati
L'Assicuratore assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante
assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione
(compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in
consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
C 1.2 - Ricorso Terzi da Incendio
L’Assicuratore risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi anche per fatto non inerente
alla circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio di carburante del veicolo o
natante anche se non seguito da incendio.
L'assicurazione non opera se l'evento sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti
disposizioni di legge di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi.
C 1.3 - Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato
dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di
costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il
rimorchio.
C 2 - COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER TUTTI I MEZZI TRANNE I MEZZI BELLICI
C 2.1 - Carico e Scarico
L’Assicuratore assicura la responsabilità dell’Amministrazione e, se persona diversa, del
committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di
carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici,
esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o
natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
C 2.2 - Autoveicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri
costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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C 2.3 - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
L’Assicuratore assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente
per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra
sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente
installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti per la
Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni
conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento
di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile
di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle
suddette operazioni non sono considerate terzi.
C 2.4 - Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo a motore o natante,
l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente
cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita
accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.
C 2.5 - Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione
L’Assicuratore risponde, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro, delle
spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di
incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali.
La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti
giustificativi delle spese sostenute.
La garanzia non deve ritenersi valida per mezzi che istituzionalmente vengono adibiti a tale uso,
quali, ad esempio, ambulanze.
C 2.6 - Perdita chiavi
L’Assicuratore indennizza fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro le spese
documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre
dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato
in polizza. La garanzia é estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi
antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà.
C 2.7 - Garanzia contrassegno
In caso di incendio totale, furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata,
l'Assicuratore risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in
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misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo
compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.
C 2.8 - Rottura cristalli
L’Assicuratore rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura o dell’autobus
assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro
indipendentemente dal numero di cristalli rotti per le autovetture e di € 2.000,00 (duemila/00)
per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per gli autobus.
La garanzia non comprende:
- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurata dalla rottura dei
cristalli.
C 2.9 - Rimborso spese di rimpatrio
Se l'autovettura assicurata non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di
incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che
rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le
garanzie sono estese, l’Assicuratore rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 (mille/00)
per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo
dell'autovettura.
C 2.10 - Danni a cose di terzi trasportati
La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente
cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale
che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro,
preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni
derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la
responsabilità del conducente per i predetti danni.
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SEZIONE D – SERVIZI OPZIONALI
La presente sezione regolamenta i servizi opzionali “Scatola Nera” e “Risarcimento del danno in forma specifica” qualora l’assicuratore decida di offrire o meno ciascuno di tali servizi.
D 1 - SERVIZIO OPZIONALE “SCATOLA NERA” VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER LE AUTOVETTURE
[TALE SERVIZIO NON E’ OPZIONABILE POICHE’ NON OFFERTO IN SEDE DI GARA]
Premesso che:
per “scatola nera” devono intendersi meccanismi elettronici che registrano l’attività del
veicolo, denominati scatola nera o equivalenti o ulteriori dispositivi, individuati con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dello Sviluppo Economico;
i predetti dispositivi elettronici potranno essere installati sui veicolo previo recepimento
da entrambe le parti del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto
di lavoro”;
tale servizio è previsto per le sole autovetture (la cui consistenza è indicata nel paragrafo
12.1 “Elementi di determinazione dei premi” del Capitolato D’Oneri);
ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio o all’atto
dell’emissione dell’Ordine,
l’Assicuratore che offra tale servizio, ai sensi dell’ art. 32 del D.l. n. 1 del 2012 così come
modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, si obbliga:
a sostenere i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e
portabilità della “scatola nera”; nonché a garantire, sui dispositivi offerti, il servizio di
installazione ed assistenza su tutto il territorio nazionale;
ad applicare ai premi derivanti dagli sconti offerti per la copertura priva di tale servizio
opzionale, l’ulteriore sconto offerto per tale servizio nell’offerta economica.
D 2 - SERVIZIO OPZIONALE “CARROZZERIE CONVENZIONATE” VALIDO PER TUTTI I MEZZI
TRANNE I NATANTI ED MEZZI BELLICI [TALE SERVIZIO NON E’ OPZIONABILE POICHE’ NON OFFERTO IN SEDE DI GARA]
Premesso che:
per “Carrozzerie Convenzionate” si intendono le Carrozzerie e/o le autofficine
convenzionate con l’Assicuratore per la riparazione dei danni ai veicoli e all’uopo
attrezzate;
nell’offrire il servizio “carrozzerie convenzionate” l’Assicuratore si impegna a rendere
disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata
dello stesso, almeno 1.000 (mille) carrozzerie/officine convenzionate sul territorio
nazionale (comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano).
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Tali carrozzerie/officine dovranno coprire almeno l’80% delle regioni italiane e almeno
20 (venti) dovranno essere nel comune di Roma. L’Assicuratore dovrà rendere noti
l’elenco delle carrozzerie/officine convenzionate con dettaglio per ciascuna
carrozzeria/officine, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione,
dell’indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di
fax ed e-mail (se disponibile) nonché, qualora disponibile, l’eventuale link al sito della
Compagnia dove consultare l’elenco aggiornato delle carrozzerie/officine. Eventuali
modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip
S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti; fermo restando il numero e la localizzazione
sopra indicati;
tale servizio è previsto per tutti i veicoli indicati nel paragrafo 12.1 “Elementi di
determinazione dei premi” del Capitolato D’Oneri, ad esclusione dei natanti e dei mezzi
bellici;
ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio o all’atto
dell’emissione dell’Ordine di fornitura,
l’Assicuratore che offra tale servizio, ai sensi dell’art. 29 del D.l. n. 1 del 2012, si obbliga ad
applicare ai premi derivanti dagli sconti offerti per la copertura priva di tale servizio opzionale,
l’ulteriore sconto offerto per tale servizio nell’offerta economica.
Il servizio è regolato dalle norme di seguito dettagliate:
D. 2.1 - Ambito di applicazione
Il servizio si applica ai sinistri che coinvolgono i veicoli indicati nel paragrafo 12.1 “Elementi di
determinazione dei premi” del Capitolato D’Oneri, ad esclusione dei natanti e dei mezzi bellici,
con danni per l'Amministrazione per i quali non sia stata accertata alcuna responsabilità
dell'Amministrazione stessa o sia stata accertata una responsabilità solo parziale
dell'Amministrazione, per le ipotesi previste dalla legge.
D. 2.2 – Danni risarcibili
Le procedure di liquidazione attengono unicamente ai soli danni al veicolo, senza limite di valore
e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso.
D. 2.3 – Obbligo di denuncia
In caso di sinistro l’Amministrazione presenta la denuncia al Centro Liquidazione Danni della
Compagnia (di seguito per brevità C.L.D.) competente per territorio utilizzando il modulo C.A.I.
che, se non disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto
successivamente.
La denuncia potrà essere inoltrata, a scelta dell’Amministrazione mediante:
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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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telegramma/fax;
raccomandata A.R.;
consegnata a mano.
Qualora possibile, la denuncia può essere fatta anche utilizzando il servizio telefonico del Call
Center della Compagnia, componendo il numero verde che sarà fornito dalla stessa.
D. 2.4 – Modalità di denuncia
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall’Amministrazione entro 3 (tre) giorni lavorativi
da quello in cui l’evento si è verificato, corredata dalla richiesta di risarcimento del danno.
La denuncia e la richiesta di risarcimento devono contenere, se possibile, i seguenti elementi:
nomi degli assicurati;
targhe dei veicoli coinvolti;
denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
generalità di eventuali testimoni;
indicazione di eventuali organi di polizia intervenuti.
Dovrà essere indicato, altresì, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili
per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno (carrozzeria convenzionata e/o scelta ed
accettata tra le parti).
D. 2.5 – Liquidazione diretta del danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo
dell’Amministrazione
Il C.L.D. provvede a liquidare direttamente gli importi dovuti per la riparazione del veicolo alla
carrozzeria convenzionata entro i termini stabiliti dalla legge.
La Carrozzeria rilascia all’Amministrazione una dichiarazione nella quale:
assume la responsabilità dei lavori di riparazione eseguiti sul veicolo,
afferma di aver ottenuto il completo pagamento delle spese di riparazione dal C.L.D. per
conto della Società e di non aver nulla a pretendere dall’Amministrazione,
assicura di aver consegnato l'autovettura in questione in perfetto stato di efficienza,
entro i termini fissati.
D. 2.6 – Sinistri in concorso per i quali è accettata la ripartizione di responsabilità
In caso di concorso di responsabilità, entro i termini previsti dalla legge, il C.L.D. formula la
proposta di risarcimento per la quota di responsabilità con invio della quietanza; qualora
l’Amministrazione accetti l'offerta, il C.L.D. liquida per la sua parte la Carrozzeria e
l’Amministrazione rilascia al C.L.D. dichiarazione liberatoria, liquidando la Carrozzeria per la parte
di competenza.
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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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La carrozzeria rilascia la medesima dichiarazione di cui al paragrafo D. 2.5 Liquidazione diretta del
danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo dell’Amministrazione - con espresso
riferimento anche alla parte di spese corrisposta dal C.L.D.
D. 2.7 – Caso di Perdita totale
Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l’Assicurazione ne darà
avviso all’assicurato ponendo a disposizione dello stesso l’equivalente in denaro del bene
danneggiato (non più ripristinabile).
Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo
al momento del sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un
veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.
L’assicurato può sempre optare per il risarcimento del danno in danaro – con il limite del valore
commerciale del veicolo - nel caso non ritenga opportuno ripristinare la vettura.
D. 2.8 –Inosservanza della disciplina del servizio da parte dell’Amministrazione
Qualora i veicoli non siano consegnati per la riparazione ad una delle Carrozzerie entro 30 giorni
dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, non si darà corso al risarcimento del danno in
forma specifica ma secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente e l’Assicuratore
avrà diritto ad esigere il pagamento di un importo pari allo sconto del premio come previsto.
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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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SEZIONE E - NORME SUI SINISTRI
E1 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta:
1. sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP (oggi “IVASS”) “Modulo di
constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) ai sensi dell’art. 143 del
Codice delle assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo
stesso;
2. tramite semplice comunicazione scritta inviata tramite telefax o raccomandata, che
l’Assicuratore dichiara di accettare, nel caso che, per motivi di riservatezza, di segreto
d’ufficio o comunque di impedimento da parte delle Amministrazioni non venga compilato il
citato “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) o
venga compilato parzialmente.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) all’Assicuratore, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia,
sia applicabile la procedura di indennizzo diretto prevista dalla legge;
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la
procedura di indennizzo diretto.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto,
l’Assicuratore provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento
ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di
controparte coinvolto nel sinistro (così come previsto dalla Legge). In questo caso la richiesta del
risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di
assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di
risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dalla Legge.
L'Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c., deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore
entro quindici giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Amministrazione ne abbia avuto
conoscenza.
E 2 - Gestione dei sinistri
L’Assicuratore può, previa comunicazione all’Assicurato, provvedere direttamente alla definizione
entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che giudiziale nella quale si
discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell’opera di legali o tecnici. Esso ha
altresì l’obbligo di provvedere per la difesa del conducente sia in sede civile che in sede penale; in
questo secondo caso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della citazione del
danneggiato.
Restano a carico dell’Assicuratore tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da esso incaricati,
per resistere nel comune interesse all’azione del terzo danneggiato.
Classificazione Consip Public
Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II
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Non sono comprese nella garanzia le spese che vengono sostenute per la difesa giudiziale da
parte dell’Avvocatura dello Stato o per l’intervento di tecnici che non siano designati
dall’Assicuratore, che neppure risponde di multe ed ammende.
L’Assicuratore si obbliga ad effettuare, a proprie spese, l’intervento volontario in tutti i giudizi
civili nei quali non venga esperita l’azione diretta di cui all’Art. 144. - Azione diretta del
danneggiato del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i..
L’Assicuratore si obbliga a liquidare eventuali provvisionali – poste a carico dell’imputato – previa
esplicita richiesta dell’Amministrazione interessata.
E 3 - Reportistica dei sinistri
Dell’avvenuta definizione di ciascun sinistro l’Assicuratore darà, in ogni caso, tempestiva
comunicazione all’Amministrazione interessata.
L’Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico PARTE II e
del presente Allegato II.1, i seguenti dati per ogni sinistro:
Dati dell’Amministrazione________________________________________________
Numero di contratto ___________________
Dati del veicolo o natante interessato:
Veicolo Marca e tipo _______________ Targa _____________
Categoria del veicolo (autovettura, natante, autocarro, etc…)____________
Data di accadimento dell’evento__________________Data di denuncia____________________
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione ____________________________
Tipologia del sinistro Danni a cose Danni a persone Danni a cose e persone
Applicazione della convenzione CARD: si no
Stato del sinistro:
sinistro agli atti, senza seguito
sinistro liquidato in data_______________ con importo pari a € ____________________
* sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a
€______________
Classificazione Consip Public
Allegato II.2 al Capitolato tecnico PARTE II
ALLEGATO II.2 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE “KASKO DIPENDENTI”
Classificazione Consip Public
Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
pag.2 di 9
IL PRESENTE ALLEGATO E’ FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:
SEZIONE A - PREMESSA
SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI
DIPENDENTI
SEZIONE C – NORME SUI SINISTRI
SEZIONE A - PREMESSA
Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa del
danneggiamento all’autoveicolo di proprietà del dipendente civile e militare delle
Amministrazioni, di un famigliare dello stesso o di persona convivente.
Tale garanzia è regolata dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni di seguito dettagliate
nel presente documento.
Nel presente documento deve intendersi:
Per Dipendenti Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le
Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i
lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere le
persone comandate in missione.
Per Circolazione Quella avvenuta sia su area pubblica che su area privata, compresa la
sosta del veicolo.
Le Amministrazioni militari e le Forze di Polizia possono stipulare polizze assicurative a favore del
proprio personale alle stesse condizioni, secondo le disposizioni contenute nell’art. 15 del D.P.R.
5 giugno 1990 n. 147, nella legge 23 dicembre 1993 n. 574 ed in eventuali altre norme vigenti in
materia.
L’assicurazione prevede come massimale/somma assicurata €15.000,00 (quindicimila/00);
l’importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall’applicazione dello sconto offerto
dall’Assicuratore nella propria Offerta Economica.
A 1 - Esonero preventiva denuncia generalità
L’Assicurato è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati
nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.
Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze
di registri od altri documenti equipollenti sui quali l’Assicurato si impegna a registrare in modo
analitico:
- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.
Classificazione Consip Public
Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
pag.3 di 9
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall’Assicurato costantemente
aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall’Assicuratore
di effettuare accertamenti e controlli.
Classificazione Consip Public
Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
pag.4 di 9
SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI
B 1 - Oggetto della garanzia
L’Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nei
limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti
dagli autoveicoli:
di proprietà dei dipendenti civili e militari dell’Amministrazione,
di proprietà di un famigliare degli stessi o di persona convivente,
utilizzati, previa autorizzazione dell’Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per
adempimenti di servizio, limitatamente al tempo e al percorso necessari per l’esecuzione degli
stessi, in conseguenza di collisione con altri veicoli, persone od animali, urto con ostacoli di
qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, anche se
derivanti da colpa grave dell’Assicurato e/o del conducente.
La garanzia si intende estesa agli autoveicoli dei soggetti che svolgono alcune funzioni/mansioni
atipiche (obbligo di disponibilità e/o reperibilità) che possono utilizzare il proprio autoveicolo per
servizio, oltre l’orario di lavoro, senza la necessaria autorizzazione.
La garanzia è operante a condizione che:
il guidatore del veicolo sia munito di regolare patente di guida;
le missioni e/o gli adempimenti di servizio siano riportate su apposito Registro Ufficiale
dell’Amministrazione tenuto costantemente aggiornato e che riporti per singola missione i
seguenti dati:
generalità del dipendente;
tipo e targa del veicolo;
data, ora di inizio e termine della missione, luogo di partenza e destinazione;
percorrenza chilometrica dell’intera missione.
B 2 - Diritto di surrogazione
L’Assicuratore conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. rinunciando ad esercitarlo nei
confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, salvo il
caso di dolo.
B 3 – Esclusioni
Non sono risarcibili i danni:
causati da cose o animali trasportati sul mezzo;
subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni,
insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e
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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
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vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d’aria,
inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di
radioattività, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo
che quest’ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di
strada;
alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni,
giradischi, mangianastri, televisori, registratori o ad altri componenti del genere;
alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente con altro
danno indennizzabile;
avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica
determinata da uso di sostanze stupefacenti.
B 4 - Somme assicurate – forma della garanzia
Tutte le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" entro il limite della somma
assicurata.
Pertanto alla presente assicurazione non si applicano i disposti dell'art. 1907 del Codice Civile.
B 5 - Estensione territoriale
La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è
rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta Verde).
B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio
Il premio è espresso in euro per ogni Km percorso dagli autoveicoli di proprietà dei dipendenti
civili e militari dell’Amministrazione utilizzati, previa autorizzazione dell’Amministrazione stessa,
in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e viene anticipato in via provvisoria
nell’importo relativo ai km indicati nell’ordine.
Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza dell’ annualità assicurativa le Amministrazioni
dovranno comunicare all’Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l’anno successivo.
Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico
PARTE II ai punti B2.12 - Pagamento del premio e B2.13 - Regolazione del premio su elementi
variabili.
B 7 - Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti”
L’Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall’inizio dell’ anno
assicurativo:
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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
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- l’elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da
intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):
Amministrazione o Ente ordinante;
n° progressivo ordine;
data ordine;
N. di polizza/copertura assegnato;
N. di Km richiesti.
La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su
supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella
modalità di sola lettura).
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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
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SEZIONE C – NORME SUI SINISTRI
C 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall’Amministrazione entro 15 giorni da
quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo
corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad
esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla
polizza/copertura ed al sinistro.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro.
C 2 - Determinazione dell’ammontare dei danni
L’ammontare del danno al veicolo è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti
al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta, del mezzo stesso o delle sue parti
danneggiate, dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato
godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.
Il valore al momento del sinistro viene determinato sulla base del valore commerciale desumibile
dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO ed AZZURRO (Sanguinetti Editore)
con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al
valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte
presso rivenditori autorizzati.
In caso di danno parziale, intendendosi per tale quello risultante di importo inferiore al valore
commerciale sopra descritto, si calcolerà la spesa necessaria per il ripristino del veicolo in base al
costo delle riparazioni al momento del sinistro senza alcuna applicazione di degrado per i pezzi di
ricambio e fino ad un massimo indennizzo pari allo stesso valore commerciale.
In caso di danno totale l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato il prezzo di fattura del mezzo
qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla sua immatricolazione e/o acquisto; trascorsi sei
mesi, il valore del danno sarà pari al valore commerciale sopra riportato.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove risulti
essere un costo indetraibile.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti
apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente istallati sulle
autovetture.
C 3 -– Perizia e Liquidazione del danno
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste
lo richieda – mediante periti, ognuno nominato rispettivamente dall’Assicuratore e
Classificazione Consip Public
Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
pag.8 di 9
dall’Amministrazione Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le
decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede – nonostante invito dell’altra – alla nomina del proprio perito o
se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più
diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono di comune accordo (ovvero, qualora
siano tre, a maggioranza di voti) inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro
decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico
dell’Assicuratore e dell’Amministrazione Contraente in parti uguali. L’Assicuratore avrà la facoltà
di liquidare anche la quota a carico dell’Amministrazione Contraente sottraendola dall’indennizzo
alla stessa spettante.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’Amministrazione con contestuale
sottoscrizione della quietanza da parte dell’Amministrazione stessa.
Per i danni verificatisi all’estero la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.
Trascorsi otto giorni lavorativi dal momento in cui la denuncia è stata spedita all’Assicuratore,
l’Assicurato può provvedere alla riparazione del veicolo, tenendo a disposizione dell’Assicuratore
la relativa documentazione.
L’Assicuratore si obbliga a liquidare i danni entro il termine di 70 (settanta) giorni dalla denuncia
del sinistro qualora le parti non abbiano richiesto la perizia contrattuale come sopra descritta.
Nel caso fosse attivata invece questa ultima procedura, l’Assicuratore si impegna a liquidare il
danno entro 30 (trenta) giorni dal deposito della perizia così come definita dai periti nominati.
C 4 - Reportistica dei sinistri
L’Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico PARTE II e
del presente Allegato II.2, i seguenti dati per ogni sinistro:
Dati dell’Amministrazione__________________________
Data di accadimento dell’evento____________ Data di denuncia____________________
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione ________________________
Numero di polizza/copertura ___________________
Tipo e Targa del veicolo _____________________
Proprietario _____________________________
Possibilità dell’azione di rivalsa nei confronti di Terzi: SI NO
Stato del sinistro:
Classificazione Consip Public
Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II
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sinistro agli atti, senza seguito.
sinistro liquidato in data_______________ liquidazione pari a € ____________________
* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a €______________
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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ALLEGATO II.3 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI
DEI DIPENDENTI
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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IL PRESENTE ALLEGATO E’ FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:
SEZIONE A – PREMESSA
SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI
DIPENDENTI
SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI
SEZIONE A - PREMESSA
Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa dei
rischi da infortuni per i dipendenti civili e militari come descritti nel punto B 1 - Oggetto
dell’assicurazione che segue.
Tale copertura è regolata dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni di seguito dettagliate
nel presente documento.
L’assicurazione è attivabile con formula tariffaria nei limiti delle somme assicurate come di
seguito indicate. L’importo del premio sarà quello risultante dall’applicazione dello sconto offerto
dall’Assicuratore nella propria Offerta Economica.
Per la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:
a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà
dell’Amministrazione per adempimenti di servizio
SOMME ASSICURATE
Morte Somma assicurata:
€ 250.000,00
Invalidità permanente
Somma assicurata:
€ 250.000,00
b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di
prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona
convivente dello stesso dipendente.
SOMME ASSICURATE
Morte Somma assicurata:
€ 250.000,00
Invalidità permanente
Somma assicurata:
€ 250.000,00
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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A 1 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA'
L’Amministrazione Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei
veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.
Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze
di registri od altri documenti equipollenti sui quali l’Amministrazione Contraente si impegna a
registrare in modo analitico:
- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall’Amministrazione
costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate
dall’Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI
Definizioni
Nel presente documento deve intendersi:
per Infortunio L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili.
per Beneficiario L’assicurato e/o suoi eredi legittimi o testamentari.
Per Dipendente/i Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le
Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i
lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere tutte le
persone comandate in missione.
B 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza e nei
limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti
dell’Amministrazione Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed
al percorso necessari per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed
aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.
La garanzia deve intendersi valida per:
a) i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione per
adempimenti di servizio;
b) i dipendenti civili e militari autorizzati a servirsi per l’esecuzione di prestazioni di servizio, del
proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso
dipendente.
Le coperture di cui ai punti a) e b) potranno essere attivate autonomamente una dall’altra; sarà
facoltà delle Amministrazioni scegliere entrambe le coperture o anche solo una di esse indicando
la scelta effettuata nell’Ordine che invieranno all’Assicuratore.
Ambedue le coperture sono regolate dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni dettagliate
nel presente documento.
La garanzia è operante ancorché:
a) i veicoli di proprietà dell’Amministrazione civile siano guidati da personale militare o
appartenente alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo
Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Capitanerie di Porto;
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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b) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti affidati all’Amministrazione in giudiziale custodia con
facoltà d’uso in base a disposizioni di legge.
c) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti che, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non
sono di diretta proprietà dell’Amministrazione delegante ma sono in dotazione alla stessa o
da essa immatricolati.
L’Assicuratore è obbligato soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle
disposizioni di legge in vigore (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, sue successive
modifiche ed integrazioni) e debitamente autorizzato all’uso del veicolo.
Resta comunque inteso che la garanzia deve intendersi operante anche se il mezzo è guidato da
persona con patente scaduta, a condizione che la stessa sia rinnovata dalla competente Autorità
entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo.
La garanzia comprende inoltre:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto,
eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi ed altri eventi catastrofali
provocati da forze della natura;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a
condizione che l'Assicurato non sia stato comandato in servizio per reprimere tali eventi e
non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa
di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni
occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi od operazioni intorno ad essi;
- gli infortuni occorsi durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o
discesa dal veicolo.
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito
una persona fisicamente integra e sana.
B 2 – Esclusioni
La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:
rischi compresi nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui siano
imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
La garanzia inoltre non opera:
per il caso di inabilità temporanea;
per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
per le persone affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentali, “delirium
tremens”, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni
militari, invasioni e sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività,
ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione;
per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da insurrezioni, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, salvo quanto previsto al
paragrafo B 1 – Oggetto dell’assicurazione.
B 3 – Somme assicurate
La garanzia è prestata per ciascun Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate in
premessa.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico
dell’Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di € 5.200.000,00 (euro
cinquemilioniduecentomila/00).
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro
complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
B 4 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio
Il premio è espresso in:
- € per ogni veicolo per le garanzie di cui al paragrafo B 1- Oggetto dell’assicurazione lettera
a).
Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l’equipaggio sia formato da
più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le
persone che compongono l’equipaggio e non esclusivamente per il singolo
conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l’equipaggio dei singoli natanti e
non sul singolo natante.
Il numero dei veicoli verrà comunicato in sede di stipula della relativa polizza detraendo i
rimorchi dal numero complessivo dei mezzi segnalati all’Assicuratore e sottoposti alla
copertura assicurativa RCA. Per le sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti si
farà riferimento e viene considerato valido, anche per questa garanzia, quanto previsto al
paragrafo A2- Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti dell’Allegato II.1 al
Capitolato Tecnico PARTE II.
Si precisa che:
- entro 15 giorni antecedenti la decorrenza dell’ annualità assicurativa le Amministrazioni
comunicheranno alla sede indicata dall’Assicuratore le caratteristiche e i dati di
identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati;
- entro 45 giorni dall’inizio dell’anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare
all’Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni
(inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro l ‘ultimo mese
dell’anno assicurativo precedente.
- € per ogni Km percorso dai veicoli assicurati per le garanzie di cui al paragrafo B 1 - Oggetto
dell’assicurazione lettera b).
Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza dell’annualità assicurativa le Amministrazioni
dovranno comunicare all’Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l’anno successivo.
Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto ai punti B2.12 -
Pagamento del premio e B2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili del Capitolato
Tecnico PARTE II.
B 5 - Estensione dell’assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio
L’assicurazione del personale autista, di cui al paragrafo B1 - Oggetto dell’assicurazione del
presente documento, viene estesa ai dipendenti delle Amministrazioni addetti alla guida degli
autoveicoli acquisiti dalle Amministrazioni stesse con il sistema del “noleggio senza autista” (Art.
2, comma 119, della legge n. 662/1996, sue modifiche, integrazioni ed interpretazioni), alle stesse
condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli dello Stato.
Le Amministrazioni che stipuleranno polizze per tale copertura assicurativa dovranno
preventivamente comunicare all’Assicuratore la quantità e i dati di identificazione degli
autoveicoli noleggiati, desunti dal documento contrattuale stipulato con l’impresa di
autonoleggio, nonché quelli dei veicoli che, di volta in volta, vengono sostituiti temporaneamente
o definitivamente.
B 6 – Morte
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal
giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza
dell’Assicurazione, l’Assicuratore liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle
competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi di legge.
B 7 - Invalidità permanente
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità
permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto,
anche se successivamente alla scadenza dell’Assicurazione.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le
percentuali seguenti:
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
ARTO SUPERIORE 70%
UNA MANO O UN AVAMBRACCIO 60%
UN POLLICE 18%
UN INDICE 14%
UN MEDIO 8%
UN ANULARE 8%
UN MIGNOLO 12%
UNA FALANGE DEL POLLICE 9%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO 1/3 del dito
UN PIEDE 40%
AMBEDUE I PIEDI 100%
UN ALLUCE 5%
UN ALTRO DITO DEL PIEDE 3%
UNA FALANGE DELL’ALLUCE 2,5%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE 1%
UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO 60%
UN ARTO INFERIORE ALL’ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL
GINOCCHIO
50%
UN OCCHIO 25%
AMBEDUE GLI OCCHI 100%
UN RENE 20%
LA MILZA 10%
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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SORDITA’ COMPLETA AD UN ORECCHIO 10%
SORDITA’ COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI 40%
PERDITA TOTALE DELLA VOCE 30%
STENOSI NASALE BILATERALE 15%
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento
DI VERTEBRE CERVICALI 10%
VERTEBRE DORSALI 7%
DODICESIMA DORSALE 12%
CINQUE LOMBARI 12%
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5%
Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l’Assicurato già mancante dell’altro occhio,
l’Assicuratore liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente
totale.
Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l’Assicurato già affetto da sordità
completa all’altro orecchio, l’Assicuratore liquida un indennizzo pari al 30% della somma
assicurata per invalidità permanente totale.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata
come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte
in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi
o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni
singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le
percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica),
risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di
invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al
Collegio Arbitrale di cui al successivo paragrafo C4 - Controversie e collegio arbitrale.
Si prende atto che qualora le percentuali sopra indicate fossero inferiori alle tabelle previste dalla
legge sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si applicheranno
queste ultime, con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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prevista dalla legge. Analogamente dette tabelle saranno utilizzate per gli infortuni comportanti
lesioni non previste dalle percentuali sopra esposte.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della
diminuita capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per
l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
B 8 - Cumulo di indennità
L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il
pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno
dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponderà ai
beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra
l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è
trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio
dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Assicuratore
paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione
testamentaria o legittima.
B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà
effettuato in Italia in euro.
B 10 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
L’Amministrazione è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti
fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.
B 11 - Assicurazione complementare rispetto a quelle previste dalla legge per gli infortuni sul
lavoro
La garanzia deve intendersi prestata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo
assicurativo stabilito dalla legge inerenti normative sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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sul lavoro e non esime quindi l’Amministrazione dagli adempimenti previsti dalla legge a tale
riguardo.
B 12 - Reportistica sulle “Coperture Infortuni”
L’Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall’inizio dell’anno
assicurativo:
- l’elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da
intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):
Amministrazione o Ente ordinante;
n° progressivo ordine;
data ordine;
provincia;
n. di polizza/copertura assegnato;
numero di veicoli assicurati; o numero di Km richiesti;
La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su
supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella
modalità di sola lettura).
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
Pag. 12 di 13
SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI
C 1 - Modalità per la denuncia dell’infortunio
La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall’Amministrazione entro 15 giorni da
quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo
corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad
esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla
polizza/copertura ed al sinistro. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o
quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data tempestiva
comunicazione all’Assicuratore tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo
corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
C 2 - Gestione dei sinistri
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici
dell’Assicuratore e qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano
espressamente comprese nell'assicurazione.
C 3 - Liquidazione del danno
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’Assicurato o dei Beneficiari.
In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi
testamentari o legittimi dei Beneficiari.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la
somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del
citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due
commi del presente articolo.
C 4 - Controversie e collegio arbitrale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze
attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale
che risiede presso la città in cui ha sede legale l’Assicuratore cui è assegnato il contratto di
assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per
ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente
giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Classificazione Consip Public
Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II
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Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza
inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro
decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
C 5 - Rinuncia rivalsa
L’Assicuratore che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche
norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto ad
esso spettante di surrogarsi, ai sensi dell’art. 1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato, che potrà così
esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
C 6 – Reportistica dei sinistri
Dati sui sinistri che l’Assicuratore si impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato
Tecnico PARTE II e del presente Allegato II.3:
Dati dell’Amministrazione________________________________________
Data di accadimento dell’evento_______________ Data di denuncia____________________
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione ________________________
Nominativo dell’infortunato _____________________________________________
Garanzia interessata: Morte Invalidità permanente
Possibilità dell’azione di rivalsa nei confronti di Terzi: SI NO
Stato del sinistro:
sinistro agli atti, senza seguito.
sinistro liquidato in data_______________ liquidazione pari a € ____________________
* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a €______________
Allegato B- Offerta Economica del fornitore
ALLEGATO B
OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE
@#@2|2022226#@#OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero Bando Semplificato 903835Nome Bando Semplificato PROCEDURA APERTA PER
L’AGGIUDICAZIONEDELL’APPALTO SPECIFICO
INDETTO DA CONSIP S.p.A. AISENSI DEL D. LGS. N. 163/2006E S.M.I. PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LECOPERTURE ASSICURATIVE DEI
RISCHI CONNESSI ALLACIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E
DEI NATANTI DELLEAMMINISTRAZIONI DELLO
STATOCriterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto 1 (Lotto 1)
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTOAmministrazione CONSIP SPA
Partita IVA 05359681003Nome Ufficio DIREZIONE PROGRAMMA
RAZIONALIZZAZIONE SPESAPUBBLICA
Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)Responsabile del Procedimento MONTEFORTE SALVATORE
CONCORRENTERagioneSociale
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀCOOPERATIVA Società Cooperativa
Partita IVA 00320160237CodiceFiscaleImpresa
003201460237
Provinciasede
VR
1/6
registroimpreseNumero
iscrizioneregistroimprese
00320160237
CodiceDitta INAIL
3363053n. P.A.T. 43079204/95 - 43079203/41 - 43017314/91Matricolaaziendale
INPS9003206275 - 9000227587
CCNLapplicato
CONTRATTO ANIA TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE E ILPERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE
Settore ASSICURATIVOIndirizzo
sede legaleLUNGADIGE CANGRANDE, 16 - VERONA (VR)
Telefono 064817260Fax 064814905
E-mail diContatto
sottoscrittada
IAQUINTA ALDO
CodiceFiscaleUtente
QNTLDA63P06H919H
Oggetto (1 di 1) dell'OffertaDescrizione Rc auto tutte le amministrazioni
delegantiMetaprodotto Servizi assicurativi
Quantità Richiesta 1
Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiestoParametro Richiesto Offerta TecnicaServizio scatola nera NO
Carrozzerie convenzionate NO
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiestoParametro Richiesto Valore OffertoMD Peso autovetture 0,65022
MD Peso autobus 0,09226MD Peso autocarri 0,12858
MD Peso autocarri ad uso speciale 0,02342MD Peso altri autocarri ad uso 0,00342
2/6
specialeMD Peso autocarri adibiti a
trasporti speciali0,00024
MD Peso motoveicoli trasportocose
0,00082MD Peso ciclomotori e motocicli 0,02342
MD Peso natanti con stazza lordafino a 50t/moto d'acqua/howercraft
0,00062MD Peso natanti con stazza lorda
tra 50t e 170t0,0003
MD Peso natanti con stazza lordatra 170t e 600t
0,0002MD Peso natanti con stazza lorda
superiore a 600t0,00001
MD Peso veicoli speciali/macchineoperatrici/carrelli
0,01589MD Peso rulli compressori 0,00003
MD Peso macchine agricole 0,00008MD Peso rimorchi 0,00022
MD Peso rimorchi per autocarri 0,00024MD Peso targhe prova autoveicoli 0,00034
MD Peso targhe prova moto 0,00002MD Peso mezzi bellici 0,03554
MD Peso inf a veicoli proprietàAmministrazione
0,02413AA Peso autovetture 0,82196
AA Peso autobus 0,02918AA Peso autocarri 0,01229
AA Peso autocarri ad uso speciale 0,00562AA Peso altri autocarri ad uso
speciale0,00505
AA Peso autocarri adibiti a trasportispeciali
0,00001AA Peso motoveicoli trasporto
cose0,00011
AA Peso ciclomotori e motocicli 0,02482AA Peso natanti con stazza lordafino a 50t/moto d'acqua/howercraft
0,00034AA Peso natanti con stazza lorda
tra 50t e 170t0,00209
AA Peso natanti con stazza lordatra 170t e 600t
0,00042AA Peso natanti con stazza lorda
superiore a 600t0,00012
AA Peso veicoli speciali/macchineoperatrici/carrelli
0,00089AA Peso rulli compressori 0,00001
AA Peso macchine agricole 0,00009
3/6
AA Peso rimorchi 0,00005AA Peso rimorchi per autocarri 0,00001
AA Peso targhe prova autoveicoli 0,00034AA Peso targhe prova moto 0,00001AA Peso Kasko dipendenti 0,06332
AA Peso Inf a veicoli proprietàamministrazione
0,02907AA Peso Inf veicoli proprietà
dipendente0,0042
MD Sconto autovetture 0,1574MD Sconto autobus 0,1557MD Sconto autocarri 0,1557
MD Sconto autocarri ad usospeciale
0,1557MD Sconto altri autocarri ad uso
speciale0,1557
MD Sconto autocarri adibiti atrasporti speciali
0,1557MD Sconto motoveicoli trasporto
cose0,1558
MD Sconto ciclomotori e motocicli 0,1558MD Sconto natanti con stazza
lorda fino a 50t/motod'acqua/howercraft
0,15
MD Sconto natanti con stazzalorda tra 50t e 170t
0,1495MD Sconto natanti con stazza
lorda tra 170t e 600t0,1495
MD Sconto natanti con stazzalorda superiore a 600t
0,1495MD Sconto veicoli
speciali/macchine operatrici/carrelli0,1558
MD Sconto rulli compressori 0,1564MD Sconto macchine agricole 0,1563
MD Sconto rimorchi 0,16MD Sconto rimorchi per autocarri 0,16
MD Sconto targhe provaautoveicoli
0,1558MD Sconto targhe prova moto 0,1558
MD Sconto mezzi bellici 0,0152MD Sconto Inf veicoli proprietà
Amministrazione0,2892
AA Sconto autovetture 0,1574AA Sconto autobus 0,1557AA Sconto autocarri 0,1557
AA Sconto autocarri ad usospeciale
0,1557AA Sconto altri autocarri ad uso 0,1558
4/6
specialeAA Sconto autocarri adibiti a
trasporto speciale0,1558
AA Sconto motoveicoli trasportocose
0,1557AA Sconto ciclomotori e motocicli 0,1557
AA Sconto natanti con stazzalorda fino a 50t/motod'acqua/howercraft
0,15
AA Sconto natanti con stazzalorda tra 50t e 170 t
0,1495AA Sconto natanti con stazza
lorda tra 170t e 600t0,1495
AA Sconto natanti con stazzalorda superiore a 600t
0,1495AA Sconto veicoli
speciali/macchine operatrici/carrelli0,1558
AA Sconto rulli compressori 0,1495AA Sconto macchine agricole 0,1563
AA Sconto rimorchi 0,16AA Sconto rimorchi per autocarri 0,16
AA Sconto targhe prova autoveicoli 0,1557AA Sconto targhe prova moto 0,1495AA Sconto Kasko dipendenti 0,3317
AA Sconto Inf veicoli proprietàAmministrazione
0,3077AA Sconto Inf veicoli proprietà
dipendente0,3
Sconto servizio scatola neraautovetture (ssnj)
0Sconto per servizio di carrozzerie
convenzionate (sccj)0
Sconto medio ponderato MD(S2MD)
0,0682Sconto medio ponderato AA
(S1AA)0,0896
Sconto complessivo offerto (S1) 15,78
OFFERTA ECONOMICA: 15,7800 %
5/6
Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazionedel procedimento, altresì, dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine diconclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatorené Consip S.p.A.;di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioniriportate nel Bando Istitutivo, nel Bando Semplificato e nel resto delladocumentazione della procedura;di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possonointeressare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di talicircostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,ritenuti remunerativi;di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, lamancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati onon considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forzamaggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/odalla documentazione che disciplina la procedura;che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nelladocumentazione della procedura;che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono daconsiderarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo1457 cod. civ.;Per SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA: diimpegnarsi a fornire alla Consip S.p.A. e alla/e Amministrazione/i la reportistica e idati relativi alla contabilità di cui al Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati eallo Schema di Contrattoche tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente allemodalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale delcontratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLASOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
6/6
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 1 di 16
ALLEGATO C
MODELLI DI ORDINATIVI DI FORNITURA
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
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(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)
ORDINATIVO DI FORNITURA RC CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI
Protocollo
Data
Spett.le
Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.
cooperativa
Piazza Sallustio, n.9
00187 Roma
Tel. 800.504.850
Fax 06/30194052
p.c.
Consip S.p.A
Via Isonzo 19/E
00198 Roma
Fax 06/85449284
Il sottoscritto
Cod. Fiscale
in qualità di
per (la Pubblica Amministrazione)
Direzione/Dipartimento/Altro
Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)
con sede in
Via n.
telefono fax
- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture
assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 3 di 16
Amministrazioni dello Stato” stipulato il____________, dalla Consip S.p.A. con Soc.
Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa.
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;
DICHIARA
di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
ORDINA
ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:
Per la Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione
dei veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione n. __________ coperture come di seguito
indicato.
TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI
AUTOVETTURE
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a CV 8
da 9 a 10 CV
da11a 12 CV
da13a 14 CV
da15a 16 CV
da17 a18 CV
da19 a 20 CV
oltre 20 CV
TOTALE AUTOVETTURE
AUTOBUS Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 10 posti
11 posti
12 posti
13 posti
14 posti
15 posti
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
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TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI
da 16 a 17
da 18 a 19
20 posti
da 21 a 24 posti
da 25 a 29 posti
da 30 a 40 posti
da 41 a 47 posti
48 posti
da 49 a 50 posti
da 51 a 60 posti
oltre 60 posti
TOTALE AUTOBUS
AUTOCARRI Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 15 q.li
da 16 a 25
da 26 a 35
da 36 a 70
da 71 a 360
oltre 360
TOTALE AUTOCARRI
AUTOCARRI AD USO SPECIALE
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino ai 60 q.li
oltre i 60 q.li
TOTALE AUTOCARRI AD USO SPECIALE
ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
fino ai 60 q.li
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
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TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI
oltre i 60 q.li
TOTALE ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE
AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI (Esclusi trasporti ad uso provvisorio per
emergenze ordine pubblico e similari)
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00
Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai 60 q.li
Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60 q.li
Trasporto sostanze radioattive fino ai 60 q.li
Trasporto sostanze radioattive oltre i 60 q.li
Trasporto sostanze tossiche fino ai 60 q.li
Trasporto sostanze tossiche oltre i 60 q.li
TOTALE AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI
MOTOVEICOLI TRASP.COSE
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 50 cc
da 51 a 150
da 151 a 250
da 251 a 750
oltre 750
TOTALE MOTOVEICOLI TRASP.COSE
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 50 cc
da 51 a 150
da 151 a 400
oltre 400
Quadricicli elettrici C.B.C.
Melex 743
Motoslitte
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
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TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI
TOTALE CICLOMOTORI E MOTOCICLI
NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda)- MOTO D'ACQUA e HOWERCRAFT
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 5 cv
da 6 a 19
da 20 a 50
da 51 a 90
da 91 a 150
da 151 a 200
da 201 a 300
da 301 a 500
oltre 500
Barche a vela non dotate di motore
TOTALE NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda)- MOTO D'ACQUA e HOWERCRAFT
NATANTI (OLTRE 50 t)
da 50 a 170 t Massimale: €5.000.000,00
da 171 a 600
Massimale: €5.000.000,00
oltre 600 Massimale: €6.500.000,00
TOTALE NATANTI (oltre 50 t)
VEICOLI SPECIALI- MACCHINE OPERATRICI- CARRELLI
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
Gommati fino a 25 q.li
Gommati da 26 a 50
Gommati da 51 a 150
Gommati oltre 150
Cingolati fino a 25 q.li
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
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TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI
Cingolati da 26 a 50
Cingolati da 51 a 150
Cingolati oltre 150
TOTALE VEICOLI SPECIALI - MACCHINE OPERATRICI- CARRELLI
RULLI COMPRESSORI
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
MACCHINE AGRICOLE
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
RIMORCHI
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
RIMORCHI PER AUTOCARRI
Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
TARGHE PROVA AUTO
Massimale: unico € 5.200.000,00
TARGHE PROVA MOTO
Massimale: per danni alle persone
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
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TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI
€ 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00
TOTALI
Di seguito il dettaglio, per luogo di consegna, dei dati relativi a ciascun veicolo/natante da assicurare:
Luogo di consegna 1
Direzione / Dipartiment
o
Sede di consegna
Indirizzo N° C.A.P. Località/Cit
tà Provincia
I tagliandi dovranno essere recapitati alla persona di seguito indicata quale persona incaricata ad effettuare il ritiro
Sig./Sig.ra
Telefono Fax
Dati relativi a ciascun veicolo/natante da assicurare (per luogo di consegna)
TIPOLOGIA VEICOLO TARGA/TELAIO CV/ Q.LI/ POSTI/ C.C.
Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
1 Nel caso di più indirizzi di consegna o comunque di indirizzi diversi da quello di intestazione dell’ordinativo, l’Amministrazione dovrà produrre una tabella di dettaglio per ogni luogo di consegna.
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 9 di 16
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Codice Fiscale o P.IVA
ed inviate a:
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone
e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il
consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che
per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.
(Luogo) , (Data)
per l’Amministrazione Contraente
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 10 di 16
(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)
ORDINATIVO DI FORNITURA “KASKO DIPENDENTI”
Protocollo
Data
Spett.le
Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.
cooperativa
Piazza Sallustio, n.9
00187 Roma
Tel. 800.504.850
Fax 06/30194052
p.c.
Consip S.p.A
Via Isonzo 19/E
00198 Roma
Fax 06/85449284
Il sottoscritto
Cod. Fiscale
in qualità di
per (la Pubblica Amministrazione)
Direzione/Dipartimento/Altro
Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)
con sede in
Via n.
telefono fax
- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture
assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 11 di 16
Amministrazioni dello Stato” stipulato il________________, dalla Consip S.p.A. con
Soc.Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;
DICHIARA
di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
ORDINA
ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:
Per la Copertura assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo di
proprietà del dipendente civile e militare dell’Amministrazione autorizzato a servirsi del proprio
autoveicolo, di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente per
l’esecuzione di prestazioni di servizio; una copertura in termini di chilometraggio pari a Km.
___________, fatto salvo l’eventuale conguaglio.
Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Codice Fiscale o P.IVA
ed inviate a:
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone
e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il
consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che
per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.
(Luogo) , (Data)
per l’Amministrazione Contraente
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 12 di 16
(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)
ORDINATIVO DI FORNITURA
INFORTUNI DIPENDENTI CHE GIUDINO VEICOLI E NATANTI
DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
Protocollo
Data
Spett.le
Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.
cooperativa
Piazza Sallustio, n.9
00187 Roma
Tel. 800.504.850
Fax 06/30194052
p.c.
Consip S.p.A
Via Isonzo 19/E
00198 Roma
Fax 06/85449284
Il sottoscritto
Cod. Fiscale
in qualità di
per (la Pubblica Amministrazione)
Direzione/Dipartimento/Altro
Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)
con sede in
Via n.
telefono fax
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 13 di 16
- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture
assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle
Amministrazioni dello Stato” stipulato il___________________, dalla Consip S.p.A. con
Soc.Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;
DICHIARA
di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
ORDINA
ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:
Per la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che
guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per prestazioni di servizio; una
copertura per n.____________ veicoli.
Nel caso in cui siano presenti dei natanti il numero dei soggetti coperti da infortuni potrebbe non
coincidere con il numero dei natanti stessi ma potrebbe essere superiore, si indica quindi il
numero complessivo dei conducenti da assicurare sia per i natanti che per gli altri veicoli
n.______________ conducenti.
Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Codice Fiscale o P.IVA
ed inviate a:
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 14 di 16
Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone
e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il
consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che
per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.
(Luogo) , (Data)
per l’Amministrazione Contraente
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 15 di 16
(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)
ORDINATIVO DI FORNITURA
INFORTUNI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI
DEL PROPRIO VEICOLO, DI QUELLO DI UN FAMILIARE O
DI PERSONA CONVIVENTE DELLO STESSO, PER MOTIVI DI SERVIZIO
Protocollo
Data
Spett.le
Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.
cooperativa
Piazza Sallustio, n.9
00187 Roma
Tel. 800.504.850
Fax 06/30194052
p.c.
Consip S.p.A
Via Isonzo 19/E
00198 Roma
Fax 06/85449284
Il sottoscritto
Cod. Fiscale
in qualità di
per (la Pubblica Amministrazione)
Direzione/Dipartimento/Altro
Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)
con sede in
Via n.
telefono fax
Classificazione Consip Public
Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura
Pag. 16 di 16
- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture
assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle
Amministrazioni dello Stato” stipulato il_______________________, dalla Consip S.p.A.
con Soc.Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;
DICHIARA
di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
ORDINA
ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:
Per la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari
quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo, di quello di un famigliare o di persona
convivente dello stesso dipendente per l’esecuzione di prestazioni di servizio; una copertura in
termini di chilometraggio pari a Km. ____________, fatto salvo l’eventuale conguaglio.
Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Codice Fiscale o P.IVA
ed inviate a:
(Pubblica Amministrazione)
Via n.
CAP Città Prov
Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone
e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il
consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che
per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.
(Luogo) , (Data)
per l’Amministrazione Contraente
Allegato D- Elenco Uffici liquidazione sinistri Classificazione Consip Public
Pagina 1 di 1
ALLEGATO D
ELENCO UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI1
Per la denuncia di sinistro potranno essere utilizzati in via alternativa:
1 l’indirizzo mail: [email protected]
2 il numero di fax al +39 06 30194052
Per informazioni successive all’apertura del sinistro sarà attivo - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30
- il numero verde 800.504.850 comunicando il numero di sinistro, se disponibile, o le targhe dei veicoli
coinvolti e la data dell’evento.
1 L’elenco allegato è aggiornato alla data di stipula del contratto; l’elenco costantemente aggiornato sarà
reperibile al link http://www.cattolica.it/pages.php?page=cdl
ALLEGATO E
LISTINO PREMI AMMINISTRAZIONI
Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 2 di 6
Classificazione Consip Public
TIPOLOGIA VEICOLO
PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI
DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
PREMI MINISTERO DELLA DIFESA
PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
AUTOVETTURE
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose € 1.000.000,00
Per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 8 cv € 161,77 € 161,77
da 9 a 10 cv € 224,97 € 224,97
da 11 a 12 cv € 270,47 € 270,47
da13 a 14 cv € 294,91 € 294,91
da 15 a 16 cv € 363,16 € 363,16
da 17 a 18 cv € 435,62 € 435,62
da 19 a 20 cv € 481,12 € 481,12
oltre 20 cv € 596,56 € 602,45
AUTOBUS Massimale Unico €
5.000.000,00 Massimale Unico €
5.000.000,00
fino a 10 posti € 385,00 € 276,93
11 posti € 393,44 € 281,99
12 posti € 401,04 € 287,90
13 posti € 409,48 € 294,66
14 posti € 418,77 € 300,57
15 posti € 426,37 € 306,48
da 16 a 17 posti € 444,10 € 318,30
da 18 a 19 posti € 459,29 € 330,12
20 posti posti € 467,74 € 336,03
da 21 a 24 posti € 500,66 € 358,82
da 25 a 29 posti € 542,04 € 389,22
da 30 a 40 posti € 550,48 € 394,28
da 41 a 47 posti € 592,69 € 437,34
48 posti € 607,89 € 426,37
da 49 a 50 posti € 633,22 € 453,38
da 51 a 60 posti € 715,96 € 513,33
oltre 60 posti € 755,64 € 542,88
AUTOCARRI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
fino a 15 q.li € 137,62 € 142,68
da 16 a 25 q.li € 178,99 € 185,74
da 26 a 35 q.li € 207,69 € 204,32
da 36 a 70 q.li € 210,23 € 211,91
Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 3 di 6
Classificazione Consip Public
TIPOLOGIA VEICOLO
PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI
DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
PREMI MINISTERO DELLA DIFESA
PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
da 71 a 360 q.li € 281,15 € 291,28
oltre 360 q.li € 526,84 € 544,57
AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
fino ai 60 q.li € 124,95 € 58,25
oltre i 60 q.li € 183,21 € 85,27
ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
fino ai 60 q.li € 76,82 € 81,89
oltre i 60 q.li € 112,27 € 119,04
AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose € 1.000.000,00
Per danni alle cose € 1.000.000,00
Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai 60 q.li
€ 266,76 € 307,32
Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60 q.li
€ 368,91 € 422,99
Trasporto sostanze radioattive fino ai 60 q.li
€ 266,76 € 307,32
Trasporto sostanze radioattive oltre i 60 q.li
€ 368,91 € 422,99
Trasporto sostanze tossiche fino ai 60 q.li
€ 266,76 € 307,32
Trasporto sostanze tossiche oltre i 60 q.li
€ 368,91 € 422,99
MOTOVEICOLI TRASP.COSE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
fino a 50 cc € 48,12 € 59,93
da 51 a 150 cc € 65,85 € 82,73
da 151 a 250 cc € 76,83 € 96,23
da 251 a 750 cc € 87,80 € 109,74
oltre 750 cc € 95,40 € 119,03
CICLOMOTORI E MOTOCICLI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
fino a 50 cc € 115,66 € 97,92
da 51 a 150 cc € 117,35 € 98,77
Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 4 di 6
Classificazione Consip Public
TIPOLOGIA VEICOLO
PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI
DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
PREMI MINISTERO DELLA DIFESA
PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
da 151 a 400 cc € 119,04 € 100,45
oltre 400 cc € 158,72 € 134,22
Quadricicli elettrici C.B.C. € 108,91 € 92,01
Melex 743 € 108,91 € 92,01
Motoslitte € 156,19 € 130,85
NATANTI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
(FINO A 50 t di stazza lorda)- MOTO D'ACQUA e HOWERCRAFT
Per danni alle cose € 1.000.000,00
Per danni alle cose € 1.000.000,00
fino a 5 cv € 1,70 € 1,70
da 6 a 19 cv € 2,55 € 3,40
da 20 a 50 cv € 2,55 € 4,25
da 51 a 90 cv € 3,40 € 5,10
da 91 a 150 cv € 4,25 € 5,95
da 151 a 200 cv € 5,10 € 9,35
da 201 a 300 cv € 6,80 € 11,90
da 301 a 500 cv € 9,35 € 13,60
oltre 500 cv € 9,35 € 15,30
Barche a vela non dotate di motore € 2,55 € 3,40
NATANTI Massimale € 5.000.000,00 Massimale € 5.000.000,00
(con stazza lorda superiore a 50t e inferiore o uguale a 170t)
€ 352,10 € 341,90
NATANTI (con stazza lorda superiore a 170t e inferiore o uguale a 600t)
Massimale € 5.000.000,00 Massimale € 5.000.000,00
€ 459,27 € 443,96
NATANTI Massimale € 6.500.000,00 Massimale € 6.500.000,00
(con stazza lorda superiore a 600t) € 534,11 € 534,11
VEICOLI SPECIALI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
MACCHINE OPERATRICI- CARRELLI Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
Gommati fino a 25 q.li € 16,88 € 51,49
Gommati da 26 a 50 q.li € 21,94 € 67,53
Gommati da 51 a 150 q.li € 34,61 € 103,83
Gommati oltre 150 q.li € 49,80 € 154,48
Cingolati fino a 25 q.li € 19,41 € 59,93
Cingolati da 26 a 50 q.li € 25,32 € 77,66
Cingolati da 51 a 150 q.li € 37,98 € 116,49
Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 5 di 6
Classificazione Consip Public
TIPOLOGIA VEICOLO
PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI
DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
PREMI MINISTERO DELLA DIFESA
PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
Cingolati oltre 150 q.li € 54,87 € 170,52
RULLI COMPRESSORI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
€ 8,50 € 9,27
MACCHINE AGRICOLE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
€ 6,74 € 6,74
RIMORCHI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
€ 1,68 € 1,68
RIMORCHI PER AUTOCARRI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
€ 0,84 € 1,68
TARGHE PROVA AUTOVEICOLI Massimale Unico € 5.200.000,00 Massimale Unico €
5.200.000,00
€ 63,32 € 66,69
TARGHE PROVA MOTO Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00
Per danni alle cose €
1.000.000,00 Per danni alle cose €
1.000.000,00
€ 47,62 € 49,80
MEZZI BELLICI (PREMIO FORFETTARIO) N.A. € 649.968,00
PREMIO ALTRE AMMINISTRAZIONI
DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL
NETTO DI IMPOSTE (valido per l'anno 2016)
KASKO € 0,038
Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 6 di 6
Classificazione Consip Public
PREMIO ALTRE AMMINISTRAZIONI
DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL
NETTO DI IMPOSTE (valido per l'anno 2016)
PREMIO MINISTERO DELLA DIFESA
PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.
(valido per l'anno 2016)
INFORTUNI PA € 9,96 € 5,70
PREMIO ALTRE AMMINISTRAZIONI
DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL
NETTO DI IMPOSTE (valido per l'anno 2016)
INFORTUNI VEICOLI DIPENDENTI € 0,0027