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CORTE DEI CONTI - corteconti.it · In particolare, la partecipazione del Procuratore regionale...

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C t CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE PER LA TOSCANA GIUDIZIO DI PARIFICA SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Requisitoria del Procuratore regionale Acheropita Mondera FIRENZE, UDIENZA DEL 25 LUGLIO 2017
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C t CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA TOSCANA

GIUDIZIO DI PARIFICA SUL RENDICONTO GENERALE

DELLA REGIONE TOSCANA

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Requisitoria del Procuratore regionale Acheropita Mondera

FIRENZE, UDIENZA DEL 25 LUGLIO 2017

CoRTE nEI coNTI

PROCURA REGIONALE TOSCANA

GIUDIZIO SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

REQUISITORIA DEL PROCURATORE REGIONALE

ACHEROPITA MONDERA

FIRENZE, 25 LUGLIO 2017

Sig. Presidente della Sezione regionale di controllo, Sig.

Presidente della Regione Toscana, Sig.ri Magistrati, Autorità, Gentili

Ospiti.

Limiterò il mio intervento allo svolgimento di brevi osservazioni

generali sulla contabilità regionale, nonché su alcuni aspetti

specifici della gestione che, a giudizio della Procura, presentano

profili di criticità.

Premessa

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, art. l, comma 5,

convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il

giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, previsto

dagli artt. 39-41 del R.D. n. 1214 del 1934, è stato esteso al

rendiconto delle regioni, con la finalità di fornire alle assemblee

legislative regionali elementi di valutazione per l'approvazione del

disegno di legge sul rendiconto di gestione.

Il procedimento, che porta alla decisione della Sezione

regionale di controllo sulla parificazione del rendiconto regionale, si

svolge "con lefonnalità della giurisdizione" (art. 41 del R.D. 12luglio

1934, n. 1214) e prevede, quindi, la presenza del Pubblico ministero.

Tali peculiarità inducono ad attribuire al giudizio di parifica il

valore di cerniera tra l'attività di controllo e quella giurisdizionale,

riportando ad unità la funzione che la Costituzione assegna alla

Corte dei conti.

1

In particolare, la partecipazione del Procuratore regionale

garantisce rappresentanza e tutela allo Stato-Comunità, in un

procedimento che è un "giudizio", non solo in senso formale, ma

anche sostanziale, come si rileva dalla circostanza che la decisione

sulla parifica del rendiconto è assunta dalla Sezione regionale di

controllo "In nome del Popolo Italiano".

In detto contesto di natura contenziosa, nel quale l'istruttoria

v1ene condotta direttamente dalla Sezione del controllo, m

contraddittorio con l'Amministrazione regionale, il P.M. contabile

interviene in veste di organo di garanzia dell'Ordinamento al fine del

rafforzamento della tutela della legalità finanziaria.

Tale intervento trova la propria fonte normativa nell'art. 18 del

R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, secondo il quale "nelle udienze

interviene il procuratore generale, o chi legalmente lo rappresenti, ed

è sempre udito nelle sue conclusionz", e nell'art. 72 del R.D. 12 luglio

1934 n. 1214, che dispone che, nei giudizi avanti alla Corte dei conti,

è sempre sentito il Pubblico ministero.

Le norme summenzionate si applicano al presente giudizio,

stante l'espresso riferimento all'art. 40 del T.U. n. 1214 del 1934,

disposto dall'art. 5 del D.L. n. 174 del 2012, che richiama le forme

della giurisdizione contenziosa.

Il Procuratore regionale, pertanto, interviene in qualità di

organo deputato alla tutela dell'ordinamento e degli interessi

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generali ed indifferenziati della collettività, assumendo in questa

sede una posizione di osservatore dei fenomeni di scostamento delle

gestioni pubbliche dai parametri di legalità e di regolarità, nonche

delle criticità e delle patologie dei sistemi economici ed

amministrativi.

Se, dal punto di vista interno, il giudizio di parifica segna il

momento di fusione tra la funzione di controllo e quella

giurisdizionale, dal punto di vista esterno, rappresenta un

importante contributo alla realizzazione dell'obiettivo di sana

gestione delle pubbliche finanze, di rispetto del patto di stabilità, di

riduzione ed ottimizzazione della spesa, di attuazione dei principi

dell'art. 97 della Costituzione e, soprattutto, di osservanza dei limiti

e dei vincoli previsti dalle norme comunitarie.

La ratio della estensione alle regioni delle norme disciplinanti

la parifica del rendiconto dello Stato, è stata esplicitata dallo stesso

legislatore nel citato art. l, comma l, del decreto legge n. 17 4 del

2012 che prevede un "rafforzamento della partecipazione della Corte

dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni",

all'interno del più ampio disegno di consolidamento dell'attività di

coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo statale

e regionale.

L'esito del giudizio di parifica v1ene trasmesso al Consiglio

regionale, prima dell'approvazione della legge sul rendiconto, a

nprova che la finalità di tale giudizio è quella di consentire il

3

controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla

gestione delle pubbliche risorse, da parte del potere esecutivo.

Costituisce, quindi, un momento di rilievo nel coordinamento

della finanza pubblica, che si realizza anche attraverso una serie di

previsioni che chiamano la Corte dei conti a svolgere molteplici forme

di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche, in attuazione

dell'art. 100, comma 2, della Costituzione, nei confronti dei bilanci

di tutti gli enti pubblici e, quindi, anche di quelli degli enti territoriali

che, nel loro insieme, costituiscono il bilancio della finanza pubblica

allargata.

La natura giurisdizionale di tale procedimento è stata

affermata più volte dal Giudice delle leggi, ribadendo il principio che

"la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è

legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale

avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione del

bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli

equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali che

custodiscono la sana gestione finanziaria" (Corte Costituzionale

sentenza 27 aprile 2017 n. 89).

Con la citata sentenza n. 89 del 2017, la Corte è stata

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle leggi

nn. 2, 3 e 20 del 2013 della Regione Abruzzo e la questione è stata

sollevata proprio nell'ambito di un giudizio di parificazione.

4

In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che nel

giudizio di parifica ricorrono tutte le condizioni per sollevare

questioni di legittimità costituzionale, in via incidentale, nell'ambito

dell'attività di controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti

ed ha ritenuto di individuare l'esistenza di dette condizioni

nell'applicazione di parametri normativi, nella giustiziabilità del

provvedimento adottato dalla Sezione del controllo e nel

contraddittorio.

N el procedimento di parifica il quadro normativo di

riferimento, integrante la prima condizione, è costituito dal d.lgs. n.

118 del 2011.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha evidenziato come l'esito del

procedimento di parificazione sia dicotomico, in quanto è possibile

ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di

entrata, che compongono il bilancio.

Circa l'elemento della giustiziabilità del provvedimento di

parificazione, si evidenzia che l'art. l, comma 12, del decreto-legge

lO ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, dispone che, avverso le delibere della Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti, "è ammessa

l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale

composizione, con le forme ed i termini di cui all'articolo 243-quater,

comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267".

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Infine, e presente nel giudizio di parifica il contraddittorio con

la Regione, nonché il coinvolgimento del Pubblico ministero, a tutela

dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione

finanziaria e patrimoniale dell'Ente territoriale (art. 243-quater,

comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:'; artt. 53 e seguenti del

regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n.

l 038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi

alla Corte dei contz", ora sostituiti dagli artt. 172 e seguenti del

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia

contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015,

n. 124').

Si deve, inoltre, evidenziare come le Sezioni Unite della Corte

di Cassazione, con la sentenza n. 22645 del 13 settembre 2016,

hanno riconosciuto che:

la decisione di parifica costituisce momento conclusivo

dell'attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo,

integrante un presupposto necessario ed ineludibile per pervenire

all'intangibilità del rendiconto, successivamente e autonomamente

approvato dall'organo legislativo della Regione e si colloca a pieno

titolo nell'alveo della giurisdizione nelle materie di contabilità

pubblica, devoluta alla Corte dei conti dall'articolo 103, comma 2,

della Costituzione;

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la sindacabilità delle decisioni assunte dalla Sezione regionale

del controllo, innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in

speciale composizione, si correla a esigenze di tutela, imponendosi

la giustiziabilità delle decisioni assunte in sede di parificazione dei

rendiconti regionali, anche in assenza di specifiche disposizioni, ove

le stesse si configurino lesive, immediatamente e concretamente, per

l'Ente territoriale interessato.

Il giudizio di parificazione si compone di due aspetti, che

attengono a finalità diverse: quello dell'analisi contabile del

rendiconto e quello valutativo e propositivo.

Occorre, quindi, tenere distinto il momento dell'analisi

contabile del rendiconto, oggetto specifico del giudizio di parifica, dal

momento valutativo della complessiva gestione regionale che

costituisce, invece, oggetto della relazione allegata alla decisione.

Gli eventuali motivi che possono indurre a non parificare il

rendiconto attengono esclusivamente all'oggetto proprio del giudizio,

ossia allo specifico ambito contabile, e non possono derivare

dall'analisi valutativa della gestione amministrativa delle entrate e

delle spese, oggetto invece della fase propositiva.

Merita precisare che le osservazioni della Procura contabile in

tale giudizio attengono ad eventuali patologie e criticità di sistema

nel suo complesso, ma non a singoli episodi di illeciti e/ o sprechi di

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nsorse che, mvece, riguardano l'azione di responsabilità

amministrativa.

La presente requisitoria si basa sui dati e sui documenti

acquisiti dalla Sezione regionale di controllo nel corso dell'istruttoria

e trasmessi a questo Ufficio, nonché sulle relative controdeduzioni

rassegnate dalla Regione Toscana nell'adunanza pubblica tenutasi

in data 13luglio 2017, a cui ha presenziato la Procura regionale, nel

corso della quale le stesse sono state esaminate e discusse in

contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente.

L'esito della questione di costituzionalità della legge regionale

toscana n. l del 2015

Dopo aver ricordato la genesi e la ratio del giudizio di

parificazione del rendiconto regionale, poiché nella requisitoria

dell'anno scorso la Procura ha fatto riferimento ad una questione di

legittimità costituzionale, riguardante la legge regionale toscana n. l

del 2015, recante disposizioni in materia di programmazione

economica e finanziaria regionale, nonché le relative procedure

contabili, si ritiene opportuno esporre alcune considerazioni

sull'esito di tale ricorso.

La Corte Costituzionale ha definito la questione con la

sentenza n. 184 del 2016.

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Tale sentenza, in sostanza, ha confermato la legittimità della

legge regionale e, quindi, dell'impianto generale che la Regione

Toscana ha adottato con riguardo all'ordinamento contabile, ma

alcune disposizioni sono state dichiarate incostituzionali, m

particolare, l'articolo 18, comma l, e l'articolo 23.

Relativamente al citato articolo 18, la Corte ha osservato che,

nella versione precedente, la norma non prevedeva che la proposta

di legge di bilancio, quella di stabilità e le altre ad esse collegate,

fossero presentate non oltre trenta giorni dalla formulazione del

disegno di legge di bilancio dello Stato.

Infatti, nella versione precedente, l'art. 18, comma l,

disponeva solo che le proposte di legge, relative al bilancio, fossero

presentate entro il 31 ottobre di ogni anno, diversamente da quanto

previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011, considerato come norma

interposta.

La Corte ha ritenuto che l'omissione dell'indicazione del fatto

che tali proposte dovessero essere, comunque, presentate non oltre

trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello

Stato, non fosse solo una questione formale, in quanto la norma

interposta, "per effetto delle strette interrelazioni tra i principi

costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza

pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è

collegata alla programmazione finanziaria statale ed alla redazione

della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte

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dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli

equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei'

(Corte Costituzionale sentenza n. 184 del2016).

La Regione Toscana ha recepito quanto disposto dalla Corte

Costituzionale ed ha provveduto a modificare il testo normativa.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 23 si rappresenta quanto

segue.

La disposizione in questione, nella formulazione originaria,

prevedeva che, nelle ipotesi di assegnazioni comunitarie e statali con

vincolo di destinazione, la Regione potesse stanziare somme

eccedenti quelle assegnate.

In particolare, nel caso in cui la Regione avesse impegnato in

un esercizio spese eccedenti rispetto a quelle assegnate con vincolo

di destinazione, aveva facoltà di compensare tali maggiori spese con

minori stanziamenti per lo stesso scopo, ne1 due eserciZI

immediatamente successivi.

Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per

scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali erano

sottratte alla loro destinazione.

In sostanza, con tale norma la Regione ha creato una forma di

flessibilità nell'utilizzo delle risorse vincolate, prevedendo che, in

caso di impegno di somme superiori, rispetto a quelle assegnate in

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una certa annualità, nei due eserc1z1 successivi le assegnazwm

statali potessero essere utilizzate per altri scopi.

La norma interposta è costituita dall'allegato 4/2, paragrafo

9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale, fra l'altro, dispone che le

entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio, derivanti

da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica

destinazione, costituiscano quota vincolata del risultato di

amministrazione.

Inoltre, la natura vincolata dei trasferimenti U.E. si estende

alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

La Corte Costituzionale, reputando evidente il fatto che le due

norme siano confliggenti, ha dichiarato di conseguenza l'illegittimità

della normativa regionale, perché consistente nella creazione di un

meccanismo contabile elusivo del vincolo di legge.

Del resto, tale meccanismo colliderebbe con lo stesso principio

di copertura finanziaria, che costituisce una clausola generale in

grado di operare anche in assenza di norme interposte, grazie alla

forza espansiva dell'art. 81 della Costituzione.

La destinazione di ulteriori somme eccedenti, a copertura di

spese già finanziate da fondi vincolati, si sostanzierebbe, infatti, in

una inammissibile "doppia copertura".

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I risultati

Per quanto riguarda i risultati conseguiti dalla Regione

nell'esercizio 2016, si espone quanto segue.

Il risultato di amministrazione è negativo anche per il 2016,

seppur in miglioramento rispetto al 2015.

Si passa, infatti, da un risultato di -620,72 milioni di euro nel

2015 ad un risultato di -167,08 milioni di euro nel2016.

Tale risultato rappresenta, tuttavia, solo il saldo formale.

Il saldo sostanziale, che tiene conto dell'avanzo vincolato, è

pari a -3.024,76 milioni di euro, in calo rispetto ai -3.503,93 milioni

di euro del2015.

Nonostante un deciso miglioramento rispetto all'anno

precedente, pari a circa il 15%, la situazione richiede un attento

monitoraggio e l'adozione di drastiche azioni di riduzione, in quanto

si registra un disavanzo sostanziale di considerevole consistenza,

superiore a tre miliardi di euro.

Per quanto attiene al pareggio di bilancio, le cui disposizioni

di attuazione sono state introdotte dalla legge n. 243 del 2012, in

riferimento all'art. 81, comma 6, della Costituzione, la legge n. 208

del 2015 prevede che le nuove regole di finanza pubblica s1

applichino a tutti gli enti territoriali, chiamati a contribuire al

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

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Tali enti devono fare in modo che, a decorrere dal 2016, il

saldo tra entrate finali e spese finali sia positivo o, al massimo, pari

a zero.

Per le Regioni, la normativa vigente prevede che sia sufficiente,

per il 2016, che il pareggio di bilancio sia conseguito anche solo a

livello di consuntivo (art. l, comma 710 della legge n. 208 del2015),

mentre non e richiesto che il pareggio sia raggiunto anche a livello

di bilancio preventivo.

Al 31 dicembre 2016, a livello di consuntivo, la Regione

Toscana ha raggiunto l'obiettivo del pareggio.

Infatti, come risulta dai dati del rendiconto, nel corso del2016

la differenza tra le entrate finali e le spese finali, tenendo anche conto

dell'obiettivo di saldo stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni per il

2016 (pari, per la Toscana, a 148,53 milioni di euro), ammonta a

80,6 milioni di euro e, quindi, l'obiettivo e stato raggiunto.

Tuttavia, occorre rilevare che, in base ai dati del bilancio

preventivo per il 2016, il pareggio non sarebbe stato conseguito, in

quanto la differenza tra entrate e spese finali era negativo, per un

importo pari a -2.195 milioni di euro.

L'andamento delle entrate e delle spese finali deve, quindi,

essere attentamente monitorato in quanto, a partire dall'esercizio

successivo, l'obiettivo del pareggio dovrà essere raggiunto anche in

occasione della predisposizione del bilancio preventivo.

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L'indebitamento

Dall'analisi dell'andamento del debito della Regione Toscana

s1 rileva che il 2016 è il primo anno in cui si è registrata una

riduzione del debito a carico dell'Ente.

Il valore complessivo del debito è diminuito del 5 % rispetto

all'anno precedente e si è assestato al 31 dicembre 2016 a 1.942,43

milioni di euro, contro un valore di 2.046,47 milioni di euro del2015

e di 2.164,47 milioni di euro del2014.

Nonostante tale dato positivo, appare difficile la sostenibilità

di tale debito da parte dell'Ente regionale.

La spesa per il rimborso dei prestiti nel 2016 è aumentata

rispetto agli anni precedenti a causa anche della presenza, a partire

dal 2014, della quota di rimborso riferita alle anticipazioni di

liquidità.

Il costo complessivo del debito a carico del bilancio regionale,

considerando la somma della quota capitale e della quota interessi,

nel 2016 è pari a circa 179 milioni di euro, valore sostanzialmente

simile a quello dell'anno precedente.

Rappresenta un dato preoccupante la circostanza che tale rata

tende ad avvicinarsi al massimo consentito di spesa annuale, che è

di circa 281 milioni di euro, ponendo pesanti limiti alla futura

assunzione di un nuovo indebitamento.

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Un elemento positivo, che questa Procura ritiene di

sottolineare, è costituito dal fatto che, da oltre un decennio, la

Regione Toscana non utilizza anticipazioni di cassa, nonostante tale

operazione sia regolarmente autorizzata in sede di stanziamento

previsionale.

L'indice di tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività dei pagamenti è un rilevatore di una

gestione virtuosa e lineare.

Esso, come è noto, corrisponde alla somma, per cmscuna

fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione

commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza

della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per

l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel

periodo di riferimento.

L'indicatore negativo indica il pagamento medio ponderato

anticipato rispetto alla data di scadenza, mentre il valore positivo

indica il pagamento medio ponderato successivo alla stessa.

La suddetta metodologia di calcolo tiene in considerazione,

quale indice di riferimento al denominatore del rapporto, la somma

degli importi pagati nel periodo di riferimento, senza considerare la

presenza di eventuali fatture non pagate nel medesimo periodo.

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···-~----~

Nel 2015 l'indicatore complessivo in giorni per la Regione

Toscana si è attestato a 14,7 giorni, mentre nel 2016 l'indice ha fatto

registrare un miglioramento, passando a -6,95 giorni, per cui il

pagamento medio ponderato risulta anticipato rispetto alla data di

scadenza delle fatture.

Per quanto riguarda, invece, i tempi medi di pagamento delle

aziende sanitarie toscane, al lieve miglioramento fatto registrare nel

2015 (109,6 giorni) rispetto al2014 (165 giorni), dove l'indicatore era

tornato a diminuire, assestandosi tuttavia ad un importo ancora

molto elevato (più di 100 giorni), ha fatto seguito un deciso

peggioramento nel 2016, poiché l'indice si è attestato a 185 giorni,

cioè a più di sei mesi di ritardo rispetto alla scadenza della fattura.

Considerato che in media la scadenza delle fatture é di 60

giorni, intercorre un periodo di circa 8 mesi tra la prestazione del

servizio ed il pagamento dello stesso da parte delle aziende sanitarie.

I derivati finanziari

Numerosi Enti locali hanno fatto ncorso alla stipula di

contratti derivati e, in molti casi, essi rappresentano un fenomeno

di criticità per le finanze pubbliche.

Anche la Regione Toscana ha sottoscritto contratti di tal tipo,

riguardanti quasi 394 milioni di mutui a tasso variabile.

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Nel 2016 tali derivati hanno causato flussi finanziari negativi

per 11,7 milioni di euro, che costituiscono maggiori interessi sui

finanziamenti sottostanti e rappresentano oltre il 18% dei circa 64

milioni di euro di interessi passivi pagati dalla Regione per il servizio

del debito.

La Regione ha stipulato 7 contratti derivati, di cui 3 IRS con

barriera digitale, uno IRS a tasso fisso, due IRS con collar ed uno

IRS strutturato.

Dei tre contratti IRS con barriera digitale, due sono stati

sottoscritti nel 2002, con Deutsche Bank e Merrill Lynch, ed uno nel

2003 con la Banca Nazionale del Lavoro.

I primi due contratti avevano la finalità di proteggere l'Ente dal

rialzo dei tassi di interesse oltre i valori soglia (euribor a 6 mesi), pari

al 7,5% ed 8%, ma poiché questi valori soglia non sono stati mai

superati, la Regione paga interessi del4,95% (su un capitale di 310

milioni di euro), con un differenziale di tassi, tra quanto paga la

Regione e quanto ricevuto dalla controparte, che è cresciuto dal

2002 al 2016 in modo considerevole.

I maggwn interessi pagati complessivamente SU! due

finanziamenti ammontano a 75,9 milioni di euro ed hanno superato

gli interessi del finanziamento sottostante, pari a 70,8 milioni di

euro, per cui gli interessi totali dei due finanziamenti ammontano a

146,7 milioni di euro.

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·----·--

Il terzo contratto derivato IRS, stipulato con la Banca

Nazionale del Lavoro, che prevedeva un tasso soglia di protezione del

6,25%, con pagamenti da parte della Regione di un tasso del 3,85%,

ha comportato un maggiore costo in termini di interessi, pari a 4,6

milioni di euro, contro i 5,3 milioni di euro del finanziamento

sottostante.

La Regione ha poi stipulato, nel 2006, quando ormai gli

analisti prevedevano che i tassi di interesse sarebbero diminuiti a

seguito del rallentamento dell'economia, un nuovo contratto derivato

IRS con la Banca Monte dei Paschi di Siena a tasso fisso del 4,35%

(su un capitale di 21,6 milioni di euro).

Anche questo derivato ha comportato notevoli perdite dal 2006

al2016, pari a 7,2 milioni di euro.

Nel2001la Regione ha poi stipulato due contratti derivati IRS

con collar con B.N.P. Paribas e con Dexia- Crediop, il cui importo

originario rispetto alle passività sottostanti era rispettivamente di

129,1 milioni e 75,9 milioni di euro.

Gli intervalli di tutela predisposti dai due derivati s1 sono

rilevati non adeguati tanto che il differenziale dei flussi, ossia le

perdite per la Regione dei due derivati dal2006 al2016, ammontano

a 34,2 milioni di euro, con gli interessi cresciuti rispetto a quelli del

finanziamento sottostante del 139,5%.

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Relativamente al contratto IRS strutturato, stipulato dalla

Regione con Societé Generale su un prestito obbligazionario, si rileva

che tale derivato ha causato un flusso differenziale negativo per 27,3

milioni di euro.

Riassumendo, le perdite complessive subite dalla Regione in

conseguenza della stipula di contratti derivati, dalla data di

sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016, ammontano alla

considerevole cifra di 149,4 milioni di euro.

Un breve richiamo al fair value, che è il valore che assume in

ogm momento il derivato finanziario e rappresenta anche il

corrispettivo per la eventuale chiusura anticipata del contratto.

Dai dati rilevati dalla Sezione di controllo risulta che il valore

del fair value, calcolato dalle controparti per ogni derivato attivo al

31 dicembre 2016, ammonta per tutti i derivati a -40,5 milioni di

euro.

Le società partecipate

Il fenomeno delle società partecipate da Enti pubblici

rappresenta una problematica attuale e di grande rilievo, oggetto di

numerosi interventi da parte del legislatore, anche sulla spinta dei

principi comunitari.

Il decreto legislativo n. 175 del19 agosto 2016 costituisce un

tentativo di mettere ordine in materia, disciplinando la costituzione,

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il mantenimento e la gestione di società partecipate, totalmente o

parzialmente, da Pubbliche Amministrazioni, secondo criteri

piuttosto restrittivi, proseguendo il processo di razionalizzazione

delle partecipazioni societarie possedute da Enti Pubblici.

Con il citato decreto legislativo n. 175 del 2016 si conferma e

si consolida il ruolo di controllo e monitoraggio attribuito alla Corte

dei conti in materia di società partecipate da Enti locali.

In particolare, sono previsti numerosi obblighi informativi alla

locale Sezione regionale di controllo, da parte degli Enti operanti sul

territorio, che inizia con l'invio dell'atto deliberativo di costituzione

di una società o partecipazione, diretta o indiretta, e continua con il

piano di razionalizzazione e gli ulteriori e successivi provvedimenti

attinenti le società pubbliche.

Le società partecipate direttamente dalla Regione sono 20, ed

operano in vari settori dell'attività economica: finanziario-creditizio

(Fidi Toscana S.p.A., Banca Popolare Etica Scarl); fieristico­

espositivo-congressuale (Internazionale Marmi e Macchine S.p.A.,

Firenze Fiera S.p.A., Arezzo Fiere e Congressi S.p.A.); termale (Terme

di Casciana S.p.A., Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., Terme

di Montecatini S.p.A.); ricerca-innovazione-tecnologia (Etruria

Innovazione, Consorzio Ricerche, ARRR S.p.A., Consorzio Energia

Toscana s.c.r.l., Logistica Toscana s.c.a.r.l.); infrastrutture-trasporti

(Interporto Toscana Centrale S.p.A., Interporto Toscana A. Vespucci

S.p.A., Ala Toscana S.p.A., S.E.A.M. S.p.A. - Società Esercizio

20

Aeroporto della Maremma, Toscana Aeroporti S.p.A.); sviluppo

economico (Sviluppo Toscana S.p.A., Italcertifer S.p.A.).

La Regione Toscana detiene anche numerose (circa cinquanta)

partecipazioni indirette, sta attraverso società dalla stessa

partecipate, sia tramite Enti regionali.

Il portafoglio azionario più consistente riguarda il settore dei

trasporti e delle infrastrutture mentre la maggiore partecipazione si

registra nel settore termale, con una partecipazione azionaria della

Regione del 70%.

Al31 dicembre 2016, il valore delle partecipazioni azionarie e

societarie della Regione Toscana, nel conto del patrimonio, è

risultato pari a 270 milioni di euro.

Nell'anno in esame la Regione ha effettuato trasferimenti a

favore delle proprie società partecipate per complessivi 55 milioni di

euro.

Occorre evidenziare che il risultato economico complessivo di

tutte le società partecipate, calcolato quale somma algebrica degli

utili e delle perdite delle società, moltiplicato per la quota di

partecipazione, risulta negativo.

Si espongono di seguito brevi osservazwm sulle principali

società partecipate.

La società Fidi Toscana S.p.A., operante nel settore

finanziario e creditizio, nel 2016 ha concluso con un utile di 0,2

21

milioni di euro, ma il bilancio del 2015 ha rilevato una perdita di

13,9 milioni di euro.

Da anni la società consegue un risultato negativo e le perdite

derivanti dai bilanci 2012-2015 ammontano a 25,9 milioni di euro.

A causa delle perdite, il patrimonio netto della società è

passato dai 166,9 milioni di euro del 2014, ai 155,2 milioni di euro

del2015 e si è attestato a 149,5 milioni di euro nel2016.

Ad avviso di questa Procura, non sembra che siano state

superate tutte le criticità evidenziate dalla Sezione di controllo nelle

precedenti relazioni, relativamente alla rappresentazione di alcune

poste contabili esplicative dei rapporti tra la Regione e la società.

Le voci di bilancio, riguardanti i rapporti diretti con il socio­

Regione, che necessitano di ulteriori specificazioni, attengono

soprattutto alle modalità di contabilizzazione delle prestazioni

amministrative maturate sul prestito subordinato, che incidono in

maniera rilevante sul risultato di amministrazione della società.

E' opportuno evidenziare che tra i ricavi diversi (voce 160 del

bilancio) vengono contabilizzati ben 13,69 milioni di euro, relativi a

garanzie escusse, ossia a perdite liquidate su garanzie rilasciate sui

prestiti subordinati e che, in base a clausole contrattuali, saranno

poste a carico della Regione Toscana a valere sui prestiti soci.

22

Se tale andamento dovesse continuare, il fondo di garanzia

(pari a 102 milioni di euro), costituito con risorse regionali, potrebbe

rischiare di essere consumato.

La reale situazione patrimoniale della società presenta profili

di incertezza, in quanto l'utile conseguito nel2016 è conseguente ad

operazioni straordinarie e non è frutto di una reale inversione di

tendenza dei risultati dell'attività caratteristica.

Infatti, la cessione di attività finanziarie redditizie, quali la

cessione di titoli governativi detenuti in portafoglio, ha determinato

plusvalenze per 5, 7 milioni di euro (voce 90 del CE utile da cessione

o riacquisto di attività finanziare).

Al riguardo, si sottolinea che l'effetto positivo, registrato nel

bilancio 2016 (5,7 milioni di euro) e 2015 (5,2 milioni di euro),

derivante dagli utili (plusvalenze) da cessione di attività finanziarie

redditizie, si tradurrà in futuro in una ulteriore riduzione dei tassi

di interessi attivi, poiché tali politiche di gestione del portafoglio,

orientate a monetizzare le plusvalenze, incideranno negativamente

sui risultati degli esercizi futuri e gli effetti di tali misure si stanno

già concretizzando negli ultimi bilanci.

Per esempio, nel 2015 il margine di interesse, ammontava a

5,8 milioni di euro, in diminuzione del 18% rispetto al 2014, e ciò è

dipeso dal significativo calo degli interessi attivi.

23

La causa di tale riduzione è riconducibile proprio alla cessione

dei titoli ad elevato rendimento ed alla loro sostituzione nel

portafoglio con altri titoli con rendimenti più bassi.

Nel 2016 il margine di interesse si è attestato a 3,7 milioni di

euro, in diminuzione del35,6% rispetto al2015 e del47,3% rispetto

al2014, quando si è attestato ad un valore di 7,1 milioni di euro.

In tale quadro è da rilevare che nel 2016 le spese per il

personale sono risultate pari a 5,3 milioni di euro, con una

percentuale in aumento pari all'8% rispetto al 2015.

Tenuto conto che la Regione Toscana ha la maggioranza

relativa nel capitale sociale di Fidi Toscana S.p.A., con il 46,28%, e

che altri Enti locali-soci hanno chiesto la dismissione della propria

partecipazione, la Regione dovrà fare particolare attenzione e

vigilare, in qualità di principale azionista, affinché tali quote vengano

liquidate al valore reale del patrimonio della società.

Passando alle altre società partecipate, si osserva che Arezzo

Fiere e Congressi s.r.l., operante nel settore fieristico-espositivo­

congressuale, partecipata dalla Regione al 39,89%, nel 2016 ha

realizzato perdite per 0,2 milioni di euro e nel triennio 2013-2015 ha

fatto registrare perdite per 3,8 milioni di euro.

Ad oggi non risulta depositato il bilancio 2016.

Si osserva che la struttura fieristica e congressuale non è

completamente fruibile a causa di difformità e carenze progettuali,

24

in merito alle quali pende un contenzioso con la ditta esecutrice dei

lavori e con i progettisti dell'opera.

In merito al Fondo rischi si osserva che le somme accantonate

a tale fine, pari a 0,5 milioni di euro, appaiono non adeguate

considerato che la società, oltre al predetto contenzioso con la ditta

costruttrice ed i progettisti, aveva in essere anche una controversia

con il Comune di Arezzo per l'assoggettabilità ad ICI ed IMU

dell'immobile, per un valore di 1,5 milioni di euro, conclusasi nel

2015 con la sentenza n. 8773 del 30 aprile 2015 della Suprema

Corte di Cassazione, in senso favorevole al Comune.

E' evidente che, se la società avesse incrementato il Fondo

rischi per imposte comunali, le perdite della stessa sarebbero

aumentate di un importo pari all'incremento del Fondo rischi.

In merito all1nterporto Toscano A. Vespucci S.p.A. di

Livorno - Guasticce, si precisa che nella Relazione tecnica al Piano

di Razionalizzazione delle società partecipate, allegato al "Documento

di economia e finanza regionale 20 16'', approvato dal Consiglio

regionale, detta società è qualificata come strategica, in relazione al

ruolo che le infrastrutture logistiche giocano per lo sviluppo

economico della Regione.

Ad oggi l'Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. non ha

depositato il bilancio 2016 ma, dall'esame dei dati relativi agli ultimi

esercizi, emergono serie difficoltà finanziarie ed economiche.

25

L'andamento della società, partecipata dalla Regione al

23,56%, è negativo, con perdite consistenti pari, nel periodo 2011-

2015, a 10,3 milioni di euro.

Un elemento degno di rilievo è rappresentato dal fatto che la

Regione Toscana ha sottoscritto una fidejussione per un

finanziamento concesso alla società per 18 milioni di euro, valida

fino al 31 dicembre 2022.

L 'Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.A.

(I.M.M.), è una società partecipata dalla Regione al 36,4%, operante

nel settore fieristico-espositivo.

La società versa in una situazione di grave criticità e nel 2016

ha segnato perdite per 0,9 milioni di euro, continuando un trend

negativo (il 2015 si è chiuso con perdite per l, 9 milioni di euro e nei

precedenti esercizi la società ha realizzato perdite per 3,38 milioni di

euro).

I risultati della società !.M.M. dipendono esclusivamente dai

risultati della società di gestione del polo fieristico, Carrarafiere s.r.l.,

partecipata al 100% che, negli esercizi 2013-2016, ha accumulato

perdite per 4,8 milioni di euro.

A fronte della grave situazione finanziaria, econom1ca e

patrimoniale, che mette a rischio la stessa continuità aziendale, il

Consiglio di Amministrazione della Controllante !.M.M. ha deliberato

di rinunciare al credito verso la società Carrarafiere s.r.l. per

26

complessivi 1.393.800 euro, realizzando, di fatto, una

ricapitalizzazione della predetta società.

Nonostante questa variazione positiva, tenendo conto del

risultato di esercizio 2016 che segna perdite per -0,9 milioni di euro,

il patrimonio netto di Carrarafiere s.r.l. al 31 dicembre 2016 è pari

a soli 0,6 milioni di euro.

La società I.M.M. ha deciso di non valutare il valore della

partecipazione della società Carrarafiere s.r.l., iscritta a bilancio alla

voce "immobilizzazioni finanziarie'', con il criterio prudenziale del

valore del patrimonio netto.

Se avesse seguito questo metodo, la società I.M.M. avrebbe

dovuto effettuare svalutazioni ben più consistenti di quelle realizzate

nel 2015 (-1,76 milioni di euro) e 2016 (-0,88 milioni di euro) e, di

conseguenza, le perdite di esercizio per la controllante sarebbero

state decisamente più elevate.

La scelta di I.M.M. di non valutare il valore della partecipata

Carrarafiere s.r.l. secondo il metodo del patrimonio netto comporta,

come hanno dichiarato gli stessi Amministratori della società, che la

"partecipazione risulta comunque iscritta in bilancio ad un valore

superiore rispetto al patrimonio contabile della stessa al 31 dicembre

2016, tale maggior valore è motivato e sostenuto dal maggior valore

economico attribuibile ai marchi di impresa della società partecipata

27

rispetto alloro valore di iscrizione in bilancio" (relazione sulla gestione

-bilancio al 31/12/2016, pag. 17).

Tale metodo potrebbe comportare una sovrastima del valore

della partecipazione ed una sottostima delle perdite effettive della

società controllante !.M.M. negli ultimi esercizi.

Si segnala che la società !.M.M., nonostante le consistenti

perdite realizzate, nel 2016 ha incrementato i costi del personale in

misura dell'So/o, rispetto al 2015.

Inoltre, si sottolinea che la società ha più amministratori (n.

7) che dipendenti (n. 5).

Una delle tre società partecipate operanti nel settore termale è

la Terme di Montecatini S.p.A., partecipata dalla Regione al67, l%.

La società ancora non ha depositato il bilancio 2016.

Il bilancio relativo all'esercizio 2015 ha segnato perdite per 3

milioni di euro, contro una perdita di 0,7 milioni di euro del2014.

Il valore della produzione ha subito un calo evidente (-14,6%)

passando da 5,4 a 4,6 milioni di euro, e ciò è stato determinato

principalmente dal calo dei ricavi dell'attività termale, mentre i c,osti

di produzione sono aumentati del 10%, passando da 6,9 a 7,7

milioni di euro, per effetto soprattutto degli incrementi negli

accantonamenti necessari per fronteggiare i numerosi rischi

connessi a vari contenziosi che gravano sulla società.

28

Negli anni la gestione caratteristica della società ha fatto

registrare costi di produzione sistematicamente superiori ai valori

della produzione, infatti, la differenza tra valore della produzione e

costi della stessa è sempre stata negativa ed addirittura nel2015 ha

superato i 3 milioni di euro, mentre nel 2014 la differenza era pari a

1,56 milioni di euro.

La situazione finanziaria della società è molto critica per la

presenza di rilevanti debiti che potrebbero compromettere la

continuità aziendale, in assenza di nuove garanzie alle banche

creditrici, da parte dei soci.

La società Terme di Casciana S.p.A., è una società

partecipata direttamente dalla Regione, con partecipazione azionaria

pari al 75,67%.

La Terme di Casciana S.p.A., che ad oggi non ha depositato il

bilancio 2016, ha chiuso il bilancio 2015 con perdite per 0,3 milioni

di euro.

Tali perdite sono state determinate dalla svalutazione del

valore della partecipazione della società controllata Bagni di

Casciana s.r.l. (partecipata al 100%), che gestisce il complesso

termale.

La società Bagni di Casciana s.r.l. negli ultimi tre esercizi ha

realizzato perdite di bilancio (0,2 milioni di euro nel2014, 0,3 milioni

di euro nel2015 e 0,1 milioni di euro nel2016).

29

La situazione finanziaria della società appare molto

problematica e dal bilancio 2016 si evince che le passività sono pari

a 2, 7 milioni di euro mentre i crediti e le attività liquide sono pan

solo a 1,8 milioni di euro.

Da un punto di vista economico-patrimoniale la società Terme

di Casciana S.p.A. potrebbe risentire a breve della problematica

situazione della controllata, considerato che quest'ultima risulta

fortemente indebitata ed i soli debiti verso le banche superano i 4

milioni di euro.

La società Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A.

(partecipata dalla Regione al 73,81%), pur non avendo fatto

registrare perdite nel 2015, presenta un contesto economico­

finanziario non positivo, poiché la gestione é fortemente

condizionata dalle vicende della società partecipata (al 32%) di

gestione, Terme di Chianciano S.p.A. che, nell'ultimo quinquennio,

ha fatto registrare consistenti perdite.

Tale situazione critica ha indotto il Consiglio di

Amministrazione nel 2016 a deliberare un nuovo aumento di

capitale sociale ma, in assenza di un risanamento effettivo della

società, il rischio di insolvenza é concreto ed elevato.

30

L'attività contrattuale

Anche per l'attività contrattuale, l'intervento della Procura si

limita alla esposizione di alcuni profili critici, o comunque

problematici, desumibili dall'approfondito lavoro di analisi effettuato

dalla Sezione.

Al riguardo, st ritiene opportuno espnmere alcune

considerazioni sulla capacità della Regione di programmare l'attività

contrattuale, illustrando un caso specifico, concernente un progetto

posto in essere dalla A.R.D.S.U. (Azienda Regionale Diritto allo

Studio Universitario), e cioè sul project financing denominato "I

Praticellt.

In merito alla programmazione dei lavori, che si estende su un

arco di tempo triennale, esaminando la rimodulazione delle risorse

relative all'annualità 2016, si rileva che, a fronte di un importo

iniziale pari a € 8.528.108,33 (determinato nel2013), si arriva ad un

importo pari a € 4.113.986,99 (determinato nel 2015), con una

riduzione di importi di oltre il 50%, rispetto alla previsione iniziale.

Tale andamento evidenzia un deficit di programmazione, in

quanto, in circa due anni, la Regione ha ridotto la spesa prevista per

lavori per un importo di € 4.414.523,74.

Esaminando le fonti di finanziamento, emerge che, tra le cause

principali che hanno determinato questa pesante rimodulazione, vi

è la necessità di ridurre la contrazione di debito, a sua volta

31

determinata dal superamento normativa, nell'anno 2016, della

possibilità di far ricorso ai c.d. mutui a pareggio.

Si rileva, infatti, che a fronte di finanziamenti derivanti da

mutui, previsti per un importo di € 7.864.460,00, si è pervenuti al

modesto importo di € 500.000,00.

Nello stesso lasso di tempo, il finanziamento dei lavori, tramite

stanziamenti di bilancio, è aumentato, passando da € 422.000,00

ad € 3.043.162, 13.

Tale aumento non è stato però m grado di far fronte alla

mmore capacita di indebitamento e da ciò è derivata la netta

riduzione sopra evidenziata.

Tuttavia, indipendentemente dalle cause che hanno

determinato la rimodulazione, è evidente che una contrazione di

oltre il 50% appare eccessiva e lascia trasparire una certa difficoltà

nell'effettuare una corretta programmazione.

Anche per quanto riguarda le forniture e dei servizi la

situazione evidenzia problematiche analoghe.

Infatti, rispetto al programma annuale per il 2016 (effettuato

nel 2015), l'aggiornamento del 2016 ha introdotto ben 80 nuovi

contratti, portando il totale da 140 a 220, con un incremento del

57%.

Un altro profilo critico, relativo all'attività contrattuale, attiene

alla capacita della Regione di monitorare i lavori pubblici. 32

Di fronte ad una specifica richiesta della Sezione, la Regione

ha ammesso di non aver effettuato valutazioni né analisi sul

raffronto tra costi e tempi iniziali e costi e tempi finali dei lavori

conclusi nell'ultimo triennio.

Tale valutazione potrebbe, invece, essere in grado di fornire

utili informazioni ai livelli decisionali, in quanto darebbe conto sia

della reale capacità di programmazione, sia della sostenibilità

effettiva di certi progetti per i quali, allo stato attuale, non si è in

grado di definire il costo complessivo.

Detta attività potrebbe, inoltre, consentire di attivare

strumenti in grado di prevenire la lievitazione dei costi, che sembra

caratterizzare certe opere pubbliche, come nel caso, di seguito

esaminato, relativo al progetto denominato "I Praticellz".

Il projectfinancing "I Praticelli"

Si tratta di un progetto posto in essere dalla A.R.D.S.U. e la

cui iniziativa risale al 2001, allorché il R.T.I., formato da Consorzio

Etruria Scarl e COTREP Scarl, si era fatto promotore per la

realizzazione di un Campus Universitario a Pisa, in località Praticelli,

tramite un project financing.

La tecnica del project financing prevede una serie di contratti

collegati, mediante i quali viene finanziata la realizzazione di un

33

-'"~-----------

progetto, la cui gestione genera flussi finanziari m grado di

remunerare il capitale investito.

Si realizza, quindi, un'opera pubblica tramite un

finanziamento (totalmente o parzialmente) privato, la cm

remunerazione avviene attraverso la gestione dell'opera.

A tal fine, il soggetto privato crea normalmente una apposita

società che, nel caso di specie, è la società "I Fraticelli S.p.A.".

La realizzazione di un'opera rientra nell'istituto del project

Jinancing solo se presenta certe caratteristiche.

In primo luogo, il contributo finanziario della Pubblica

Amministrazione deve essere limitato.

A tal fine, la P.A. può erogare un contributo in conto lavori o

un canone annuale (o entrambi).

L'importo del contributo, anche secondo le direttive impartite

da EUROSTAT, non può essere superiore al 50% del valore degli

investimenti.

Una volta realizzata l'opera, a seconda dell'utilizzo della

stessa, si possono avere opere c.d. "calde", in cui il privato ha la

facoltà di ricorrere al mercato per lo sfruttamento economico

dell'opera e l'atterrimento dei relativi proventi, e opere c.d. "fredde'',

nelle quali l'utente è la stessa Pubblica Amministrazione, che eroga

un canone al privato.

34

In secondo luogo, è necessaria una ripartizione del rischio tra

l'Amministrazione pubblica ed il soggetto privato, il quale deve in

ogni caso assumere il rischio di costruzione, nonché almeno uno tra

il rischio di disponibilità ed il rischio di domanda.

Nessuna di queste caratteristiche sembra essere presente nel

progetto analizzato, per le seguenti ragioni.

Secondo gli accordi iniziali, la A.R.D.S.U. avrebbe dovuto

corrispondere un prezzo iniziale pari ad € 3. 770.135,36, nonché

richiedere al M.I.U.R. un finanziamento pari ad € 6.448.723,00,

finalizzato ad ottenere, per tutta la durata del progetto, il diritto di

utilizzare a titolo gratuito 160 posti letto ed a titolo oneroso un

ulteriore numero di posti letto disponibili, da un minimo di l/ 8 fino

a un massimo di 1/2.

La A.R.D.S.U. si Impegnava, altresì, a conferire al soggetto

privato, gratuitamente e per tutta la durata del progetto, il diritto di

superficie sui terreni di sua proprietà interessati dall'intervento.

La concessione di tale diritto non è stata quantificata, m

termine di valore contrattuale.

In seguito, in data 6 febbraio 2008, la società privata ha

rinunciato, a favore dell'Azienda, ad una quota di tale diritto, pari al

39,74%, per compensare il contributo ricevuto dal M.I.U.R ..

In data 24 aprile 2008, inoltre, a seguito del certificato di

collaudo tecnico-amministrativo, sono stati riconosciuti costi

35

aggiuntivi, a favore della società, per un importo pan ad

€ 5.187.124,77, per maggiori oneri derivanti da varianti necessarie

per adeguare il progetto originario agli standard imposti dalla legge

n. 338 del 2000 per l'ottenimento dei contributi dal M.I.U.R.;

prescnzwm urbanistiche imposte dal Comune di San Giuliano

Terme; maggiore costo dei materiali.

A parte la circostanza di ritenere non prevedibili i maggwn

oneri derivanti dalle varianti necessarie al rispetto degli standard

imposti da una legge (n. 338 del 2000) già in vigore quando il

progetto è iniziato ed indipendentemente dalla circostanza che i costi

aggiuntivi fossero o meno dovuti in base alle pattuizioni contrattuali

tra le parti, resta in ogni caso il fatto che, complessivamente, sono

stati traslati i rischi di costruzione dal soggetto privato al soggetto

pubblico, per un importo rilevante.

Inoltre, suscita dubbi la rinuncia, da parte della società, ad

una "quota" del diritto di superficie, a fronte del finanziamento

concesso dal M.I.U.R..

Non si comprende come s1a stata calcolata esattamente la

percentuale di "rinuncia", visto che inizialmente il valore del diritto

di superficie non era stato quantificato e non è chiaro in cosa

consista effettivamente tale rinuncia posto che, comunque, i terreni

su cui insiste l'immobile non appaiono commercialmente sfruttabili

in modo indipendente rispetto alla struttura.

36

Ciò posto, deve rilevarsi che il finanziamento del M.I.U.R.

doveva essere adoperato per consentire l'utilizzo a titolo gratuito di

160 posti letto per i quali, invece, l'Azienda eroga € 180,00 mensili.

La dimostrazione che i rischi del progetto siano ricaduti

esclusivamente sull'A.R.D.S.U. emerge dall'esame del costo

complessivo dell'immobile e della ripartizione dello stesso tra le

parti.

Secondo i calcoli della Sezione, effettuati in base ai dati forniti

direttamente dall'A.R.D.S.U., risulta che il costo iniziale dell'opera

fosse stimato in € 26.406.183,04, di cui € 10.258.408,36 a carico di

A.R.D.S.U. ed € 16.147.774,68 a carico della società.

Alla fine, a seguito di tutte le varianti, il costo finale

complessivo è risultato essere pari ad € 33.103.876,25, di cui

€ 16.192.278,98 a carico di A.R.D.S.U. ed € 16.911.597,26 a carico

della società.

Come è evidente, la percentuale a canco di A.R.D.S.U. è

inferiore al 50% e, quindi, entro il limite ritenuto congruo per poter

configurare propriamente un projectfinancing.

E' altrettanto evidente, però, che il rischio di costruzione è

stato sopportato esclusivamente dall'Amministrazione Pubblica,

poiché il costo per il soggetto privato è rimasto sostanzialmente

invariato.

37

Per quanto riguarda la gestione dell'immobile, si rileva quanto

segue.

A partire dal 2009, con la chiusura di una diversa residenza

universitaria di Pisa, che garantiva oltre 500 posti, la A.R.D.S.U. ha

utilizzato la totalità dei posti disponibili nella nuova residenza.

A seguito delle nuove esigenze, il rischio di domanda non è

stato sopportato dalla società, in quanto essa non ha più dovuto

farsi carico di collocare sul mercato i posti letto non utilizzati dalla

A.R.D.S.U., al fine di trarne una remunerazione e, quindi, anche il

rischio di disponibilità non è stato posto in capo alla società.

Secondo gli accordi intercorsi tra le parti, infatti,

l'Amministrazione si è impegnata ad effettuare il pagamento di un

canone per la gestione della residenza.

Tale canone, in base ai dati forniti dalla A.R.D.S.U., a parte i

primi due anni, è stato pari a circa 3 milioni di euro per gli anni

2010-2013 e solo negli ultimi anni ha cominciato a decrescere,

attestandosi per il2016 ad un importo pari ad € 2.725.878,13.

A parte il valore assoluto, è interessante notare che il costo

medio per posto letto nella Residenza "I Praticellz" è sensibilmente

superiore rispetto allo stesso dato rilevato per la sede di Pisa.

I dati a raffronto sono risultati i seguenti: nel2012 € 3.928,17

contro € 3.500,62; nel2013 € 4.024,04 contro € 3.663,31; nel2014

38

€ 3.887,02 contro € 3.564,58 e nel 2015 € 3.659,00 contro

€ 3.335,92.

Probabilmente, alla base di tali superiori costi c'è anche il

metodo di rimborso dei costi di gestione, previsti in misura

forfettaria mensile, anzichè in base alla effettiva presenza degli

studenti negli alloggi e, quindi, agli effettivi consumi.

Di fronte ad una tale modalità di rimborso, anche il rischio di

disponibilità non grava sulla società.

In considerazione di quanto sopra illustrato, in merito

all'opera in esame, questa Procura ritiene di poter affermare che

l'operazione è solo formalmente di project financing, ma in realtà non

sono presenti i requisiti fondamentali e sembra, invece, un normale

finanziamento, che avrebbe dovuto essere soggetto ai consueti

vincoli di finanza pubblica.

La politica sanitaria

Si illustrano brevemente alcuni aspetti relativi al settore

sanitario della Regione Toscana.

In merito alle spese per investimenti, la Regione Toscana ha

utilizzato il project financing per la realizzazione di quattro nuov1

ospedali a Massa Carrara, a Lucca, a Prato ed a Pistoia.

39

N ella esecuzione di tali opere si sono verificati ritardi nell'avvio

dei lavori ed il costo delle opere ha subito un incremento notevole,

pari a +21% del costo previsto.

Considerata la percentuale della spesa sostenuta dalle aziende

sanitarie per tali investimenti, risulta che la parte pubblica si è fatta

carico dell'SO% dei costi per la costruzione, pari a 300 milioni su 379

milioni di euro.

Questa situazione dimostra che il partenariato pubblico­

privato risulta sbilanciato, in quanto finora l'esecuzione dei lavori si

è realizzata soprattutto con il contributo pubblico.

Un altro aspetto della sanità toscana che merita attenzione e

valutazione attiene agli effetti sul sistema dalla istituzione

dell'E.S.T.A.R., l'Ente di Supporto Tecnico -. Amministrativo

Regionale.

L'Ente, costituito nel 2014, deriva dalla unificazione dei

preesistenti tre ESTAV-Enti di Supporto Tecnico-Amministrativo di

Area Vasta, con il compito di svolgere funzioni tecniche,

amministrative e di supporto alle aziende sanitarie, agli enti del

servizio sanitario regionale ed alla società della salute.

Con la creazione di una centrale unica per gli acquisti e una

razionalizzazione dei servizi comuni delle strutture sanitarie

regionali, il legislatore regionale ha inteso perseguire l'obiettivo di

una riduzione dei costi ed un risparmio di spesa.

40

Dall'analisi effettuata dalla Sezione di controllo sul conto

economico dell'E.S.T.A.R. emerge che gli auspicati risparmi di spesa

non sembra ad oggi verificati; viceversa si è in presenza di

duplicazioni di funzioni amministrative rispetto alle aziende

sanitarie e ciò richiede una attenta riflessione da parte della Regione

sulla efficacia, efficienza ed economicità di tale struttura.

Inoltre, dalla valutazione dell'attività contrattuale posta m

essere da E.S.T.A.R., emerge una difficoltà di programmazione.

Risulta, infatti, che dei 203 contratti in proroga presenti a fine

2015, erano ancora in essere 175 a dicembre 2016 e 136 a marzo

2017.

Il trend è indubbiamente positivo, ma di questi 136 contratti

in regime di proroga, risulta che solo per 5 di essi siano in corso le

procedure di aggiudicazione, mentre per i restanti 131 si è solo alla

fase dell'indizione o, addirittura, di istruttoria o di programmazione.

Tale situazione non si concilia con un rapido ed auspicabile

riassorbimento delle proroghe.

Infine, un cenno alla spesa per i farmaci nell'anno in esame.

Nel 2016, la spesa per i farmaci in Toscana è aumentata del

16,19%, ed è pari a 953 milioni di euro.

Una parte consistente della spesa è relativa ai farmaci

oncologici ed m farmaci antimicrobici che costituiscono,

rispettivamente, il36% ed il31% della spesa farmaceutica regionale. 41

Servizi conto terzi

Quest'anno l'indagine sulla rappresentatività dei dati di

rendiconto, condotta dalla Sezione regionale di controllo, ha

riguardato, fra l'altro, le spese per servizi in conto terzi e partite di

giro.

In particolare, è venuta in rilievo la contabilizzazione dei flussi

finanziari inerenti i progetti CERT-ENT e T-NET (per il cui dettaglio,

si rimanda alla relazione predisposta dalla Sezione).

Si tratta, in entrambi i casi, di finanziamenti comunitari

erogati dalla Regione in qualità di capofila.

I requisiti delle operazioni, ai fini della loro iscrizione tra le

partite di giro e non m contabilità ordinaria, sono previsti dal

paragrafo 7 dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria) del d.lgs. n. 118 del 2011.

In particolare, nella versione attualmente vigente, il par. 7.1

definisce i servizi per conto terzi e le partite di giro come "le

transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di

qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente".

Ai fini dell'individuazione delle operazioni per conto terzi, il

medesimo paragrafo prevede che "l'autonomia decisionale sussiste

quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti

elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della

spesd'.

42

Rientrano tra tali operazioni "le operazioni svolte dall'ente come

"capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente

riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di

tempi e di importi predefiniti:'.

Diversamente, non sono compresi in tale casistica "i

finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spes1

coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi,

importi e destinatari dei successivi trasferimenti".

Ai fini della contabilizzazione o meno dei finanziamenti

comunitari tra le partite di giro, viene in rilievo anche il par. 7.2, il

quale espressamente dispone che "Le Amministrazioni regionali e

locali, in qualità di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi

finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore

della crescita e dell'occupazione" o in qualità di Beneficiari capofila

(lead partner) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi

strutturali per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea",

definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole

definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario,

individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i

partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione

dell'intera operazione, secondo le modalità del progetto presentato.

Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non

può essere considerata come attività effettuata in assenza di

discrezionalità. Pertanto, 1 beneficiari delle risorse erogate dalle

43

Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che

svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi

finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro".

Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 118 del 2011, la Regione

Toscana aveva contabilizzato i flussi finanziari relativi ai progetti

indicati nell'ambito dei titoli di entrata e di spesa del bilancio,

anziché tra le partite di giro.

Solo a seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata

anche per le regioni, la Regione Toscana ha provveduto a modificare

la propria impostazione ed a registrare tali flussi tra le partite di giro.

Secondo la Regione, tale diverso orientamento deriva dal fatto

che, in precedenza, e cioè nella vigenza della normativa regionale, di

cui alla legge regionale n. 36 del 2001, mancavano disposizioni

specifiche che definissero espressamente le partite per conto terzi e

la Regione si era orientata in senso diverso, mentre ora, la

contabilizzazione tra le partite di giro è sembrata quella più

corrispondente alla nuova normativa.

Infatti, sempre secondo la Regione, nella gestione delle risorse

dei progetti in questione essa ha assunto esclusivamente un ruolo

tecnico, non avendo discrezionalità né in ordine all'ammontare, né

in ordine ai tempi, né in ordine ai beneficiari del finanziamento.

Tale impostazione non appare corretta.

44

In primis si osserva che il decreto legislativo n. 118 del 2011

non ha recato innovazioni in materia di servizi per conto terzi e

partite di giro, limitandosi a recepire gli orientamenti contabili

consolidati in materia, e fornendo solo ulteriori precisazioni ed

esemplificazioni. Il mutamento del tipo di contabilizzazione

effettuato dalla Regione appare, quindi, ingiustificato.

Nel merito non può essere condivisa l'affermazione della

Regione secondo cui essa non avrebbe alcuna discrezionalità in

ordine all'ammontare, ai tempi o ai beneficiari dei finanziamenti in

questione.

Limitandosi al progetto CERT-ENT, si osserva che la Regione

ha effettuato, nell'esercizio 2016, impegni per un importo pari ad

€ 52.390,59, e nessun accertamento.

Ciò si spiega, secondo la Regione, col fatto che, delle somme

impegnate, l'importo di € 19.523,91 è coperto dall'applicazione

dell'avanzo di amministrazione vincolato, mentre l'importo di

€ 32.866,68 non è stato accertato in quanto la Commissione ha

disconosciuto una parte della rendicontazione relativa ad alcuni

partner esteri e la Regione ha per essi provveduto all'emanazione di

tre decreti di recupero.

Da quanto espressamente affermato dalla Regione, è evidente

che, almeno per quanto riguarda i tempi, è presente una certa

45

discrezionalità, non spiegandosi, altrimenti, come sta possibile

effettuare degli impegni in assenza dei relativi accertamenti.

Inoltre, lo stesso par. 7.2 dell'allegato 4/2, sopra richiamato,

dispone espressamente che l'attività relativa a certi finanziamenti

comunitari non possa essere considerata come attività effettuata in

assenza di discrezionalità e, quindi, non possa essere contabilizzata

tra le partite di giro.

Indipendentemente dal fatto che i finanziamenti comunitari in

questione rientrino esattamente tra quelli previsti dal par. 7.2 è,

infatti, evidente che le loro caratteristiche sono le stesse, pertanto

ad essi deve essere applicato lo stesso principio.

Si tratta di finanziamenti di cui la Regione Toscana è

beneficiaria-capofila e per i quali l'amministrazione regionale

definisce e presenta i progetti nel rispetto del bando, individuando i

partner.

Né g10va, m senso contrario, richiamare quanto dispone il

paragrafo 7 .l, laddove si fanno rientrare tra le operazioni per conto

terzi quelle svolte come "capofila".

Come specificato nello stesso paragrafo 7 .l, in quel caso si

tratta di operazioni in cui il capofila interviene come mero esecutore

della spesa, nei casi in cui l'Ente riceve risorse da trasferire a soggetti

già individuati, sulla base di tempi e importi predefiniti.

Tali circostanze non si rinvengono al caso di specie.

46

Infine, si osserva che, in ogni caso, anche laddove le

considerazioni sopra esposte non dovessero essere corrette e, quindi,

si dovesse ritenere che i finanziamenti in questione debbano essere

registrati tra le partite di giro, la contabilizzazione sarebbe stata

effettuata in modo errato.

Infatti, il paragrafo 7.2 più volte richiamato, prevede

espressamente che la contabilizzazione delle partite di giro e dei

servizi per conto terzi sia effettuata in modo da garantire

l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni e, a tal fine, dispone

perfino una deroga al principio generale n. 16 della competenza

finanziaria, disponendo che le obbligazioni che danno luogo ad

entrate e spese riguardanti tali partite siano registrate ed imputate

all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, e non all'esercizio in

cui l'obbligazione è esigibile.

Poiché, nel caso in esame, non è riscontrabile questa

equivalenza, è evidente che la contabilizzazione è comunque errata,

anche laddove, in ipotesi, si dovesse ritenere corretta la registrazione

tra le partite di giro.

In definitiva, quindi, si ritiene che le poste contabili relative ai

progetti CERT-ENT e T-NET, dettagliatamente indicate nella

relazione della Sezione, non possano essere parificate, pur

ammettendo che, rispetto al movimento contabile generato dalla

Regione Toscana, si tratta di importi modesti.

47

CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze contabili sopra esposte, nonché

delle valutazioni espresse, con riserva di eventuali ulteriori

osservazioni e richieste, in sede di intervento orale

IL PROCURATORE REGIONALE

Visti gli articoli 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della

Costituzione della Repubblica italiana;

Visti gli artt. 40 e 72 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei

conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. l, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012,

n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 190 del codice di procedura civile;

Visti gli artt. 4 e 26 del R.D. 13 agosto 1933, n.l038;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la legge 20 dicembre

1996, n. 639;

Visto lo Statuto della Regione Toscana e, in particolare, l'art.

49 relativo al bilancio ed al rendiconto generale;

48

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Regione

Toscana 21 dicembre 2015, n. 89, con cui è stato approvato il

Documento di Economia e Finanza Regionale per l'anno 2016;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81, recante la

Legge di stabilità della Regione Toscana per l'esercizio 20 16;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83, recante il

bilancio di previsione della Regione Toscana per l'anno finanziario

2016 e pluriennale 2016-2018;

Viste le leggi regionali 5 agosto 2016 n. 54, 26 maggio 2016 n.

34, 4 ottobre 2016 n. 69 recanti, rispettivamente, l'assestamento, la

prima variazione e la seconda variazione al bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2016;

Visto il disegno di legge 16 gmgno 2017, n. 192, sul

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016;

Esaminata la relazione, contenente le osservazioni sulla

legittimità e regolarità della gestione della Regione Toscana per

l'esercizio 2016, redatta dalla Sezione regionale di controllo,

CHIEDE

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la

Toscana, ai sensi dell'articolo 40 del T. U. n. 1214 del 1934, di voler

emettere la pronuncia di parificazione del Rendiconto generale della

Regione Toscana, relativo all'esercizio finanziario 2016, nelle

componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del

49

Conto economico, ad ecceziOne delle poste relative alla

contabilizzazione in conto terzi dei progetti Cert-Ent e T-Net.

Il Procuratore regionale

Acheropita Mondera

50

CORTE DEl CONTI · CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA · ROMA


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