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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° ottobre - 31 dicembre 1993)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 5 (MAGGIO 1995), pp. 155/156-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23273661 .
Accessed: 28/06/2014 18:52
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PARTE QUARTA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (♦)
(1° ottobre - 31 dicembre 1993)
1. Indice analitico
Accordo di libero scambio Cee - Austria 181
Agricoltura
- Burro - Perdita di una cauzione di gara: 144 -Carne: 140, 172, 187 - Feaog: - Liquidazione dei conti: 137, 159 - Latte - Prelievo supplementare: 193, 194 - Semi oleosi: - Perdita della cauzione: 184 - Zootecnia: 198 - Zucchero 170
Aiuti di Stato: 175
Ambiente —
- Eliminazione oli usati: 139
Appalti pubblici: 169
Assicurazioni: 163, 165
Atti delle istituzioni V. Direttive - Parlamento europeo
Carne bovina V. Agricoltura
Concorrenza:
- Accordo di acquisto esclusivo: 161 - Diritti della difesa: 160 - Intermediari di assicurazione: 163, 165
-Omologazione di apparecchi terminali: 150, 151, 152 - Trasporti su strada: 164
Corte di giustizia
- Competenza in virtù di clausola compromissoria: 149 - Questioni pregiudiziali: 139 - Ricorso per annullamento - - Legittimazione attiva: 141, 180
Dazi doganali V. Merci (libera circolazione delle)
Direttive
- Efficacia diretta: 145, 196 - Interpretazione del diritto interno conforme alle-: 139 - Mancata esecuzione: 140, 169, 190 - Risarcimento dei danni: 196
Diritti di autore: 146
Diritto comunitario V. Direttive
Diritto di difesa V. Concorrenza
(*) Le rassegne relative alla giurisprudenza dei primi tre trimestri del 1993 sono contenute rispettivamente nei fascicoli n. 5 (maggio), 10 (ot tobre) e 11 (novembre) del 1994.
La presente rassegna è stata curata da Maria Cristina Santacroce.
[A. Tizzano]
Il Foro Italiano — 1995.
1. Indice analitico
Accordo di libero scambio Cee - Austria 181
Agricoltura
- Burro - Perdita di una cauzione di gara: 144 -Carne: 140, 172, 187 - Feaog: - Liquidazione dei conti: 137, 159 - Latte - Prelievo supplementare: 193, 194 - Semi oleosi: - Perdita della cauzione: 184 - Zootecnia: 198 - Zucchero 170
Aiuti di Stato: 175
Ambiente —
- Eliminazione oli usati: 139
Appalti pubblici: 169
Assicurazioni: 163, 165
Atti delle istituzioni V. Direttive - Parlamento europeo
Carne bovina V. Agricoltura
Concorrenza:
- Accordo di acquisto esclusivo: 161 - Diritti della difesa: 160 - Intermediari di assicurazione: 163, 165
-Omologazione di apparecchi terminali: 150, 151, 152 - Trasporti su strada: 164
Corte di giustizia
- Competenza in virtù di clausola compromissoria: 149 - Questioni pregiudiziali: 139 - Ricorso per annullamento - - Legittimazione attiva: 141, 180
Dazi doganali V. Merci (libera circolazione delle)
Direttive
- Efficacia diretta: 145, 196 - Interpretazione del diritto interno conforme alle-: 139 - Mancata esecuzione: 140, 169, 190 - Risarcimento dei danni: 196
Diritti di autore: 146
Diritto comunitario V. Direttive
Diritto di difesa V. Concorrenza
(*) Le rassegne relative alla giurisprudenza dei primi tre trimestri del 1993 sono contenute rispettivamente nei fascicoli n. 5 (maggio), 10 (ot tobre) eli (novembre) del 1994.
La presente rassegna è stata curata da Maria Cristina Santacroce.
[A. Tizzano]
Il Foro Italiano — 1995.
Discriminazione (principio di non) V. Prìncipi generali
Disposizioni fiscali
- Iva: 145, 157, 166, 167, 168, 177, 188 - Tributi parafiscali: 155
Dumping V. Esportazioni - Importazioni
Esportazioni - Importazioni
- Misure antidumping: 141, 179 - Preferenze tariffarie generalizzate: 199
Feaog V. Agricoltura
Forza maggiore V. Prìncipi generali
Iva V. Disposizioni fiscali
Lavoro (rapporto di):
- Lettori: 147 - Marittimi: 178
Lettori: V. Lavoro (rapporto di)
Medicinali: 182, 189
Merci (libera circolazione delle):
- Dazi doganali all'importazione: 155 - Etichettatura e presentazione: - Formaggio: 171 - Restrizioni quantitative all'importazione (Misure di effetto equivalen te): 142, 173, 176, 187, 189
V. anche Concorrenza
Navigazione interna: V. Trasporti
Parlamento europeo
- Consultazione del-: 136
Pesca: 174
Politica sociale
- Lavoratori autonomi: 143 - Lavoratori marittimi: 178 - Lettori di lingua straniera: 147 - Parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici: 138, 153, 154, 156, 158, 175, 186, 197 - Tutela dei lavoratori - Licenziamento illegittimo: 175 - Insolvenza del datore di lavoro: 196
Principi generali:
- Forza maggiore: 144 - Non discriminazione: 146, 147 - Proporzionalità: 156, 172, 184 V. anche Politica sociale - Sicurezza sociale
Proporzionalità (principio di) V. Principi generali - Politica sociale
Ricorso per inadempimento (degli Stati membri)
- Belgio: 178, 190 - Danimarca: 177
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
- Francia: 166 - Irlanda: 198 - Lussemburgo: 167 - Spagna: 140, 168, 169
Servizi
- Nozione: 183
Sicurezza sociale
- Norme anticumulo: 191 - Pensione di anzianità: 143, 148, 185, 191, 195, 197 - Pensione di invalidità: 153, 154 - Pensione di reversibilità: 138, 153, 154 - Pensione di transizione: 158 - Pensione integrativa: 186 - Sentenza Barber - Efficacia nel tempo: 138, 186, 197
Stabilimento (diritto di) e servizi: 139,187
Stati membri V. Ricorsi per inadempimento
Tariffa doganale comune - Classificazione - Polvere di noce di cocco: 135
Telecomunicazioni: 150, 151, 152
Trasporti:
- Navigazione interna: 136 - Trasporto su strada: 162, 164, 192 - Trasporto su ferrovia: 180
Tributi parafiscali V. Disposizioni fiscali
2. Indice delle fonti
a) Trattato Ceca
Art. 42: 149
b) Trattato Cee
Art. 3: 151, 163, 164, 165 Art. 5: 160, 163, 164, 165 Art. 7: 146, 173 Art. 9: 155 Art. 12: 155 Art. 30: 139, 142, 150, 169, 173, 176, 187, 189 Art. 36: 139, 176, 187, 189 Art. 37: 150 Art. 48: 147, 178 Art. 52: 187 Art. 59: 139, 169, 183, 189 Art. 60: 183 Art. 62: 183 Art. 85: 161, 163, 164, 165 Art. 86: 150, 151 Art. 90: 150, 151 Art. 92: 155, 175 Art. 95: 155 Art. 119: 138, 156, 158, 186, 197 Art. 169: 140, 166, 167, 168, 169, 177, 178, 190, 198
Art. 173: 137, 141, 159, 179, 180 Art. 177: 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
170, 171,172, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199 Art. 181: 149
c) Trattato Ceea
Art. 153: 149
Il Foro Italiano — 1995.
d) Atti del consiglio e della commissione
Direttiva Cee del consiglio 64/433: 187 Direttiva Cee del consiglio 65/65: 182
Regolamento Cee del consiglio 804/68: 193
Regolamento Cee del consiglio 1612/68: 178 Direttiva Cee del consiglio 71/305: 169
Regolamento Cee del consiglio 1408/71: 143, 148, 185, 191, 195
Regolamento Cee del consiglio 574/72: 185 Direttiva Cee del consiglio 74/561: 162 Direttiva Cee del consiglio 75/439: 139 Direttiva Cee del consiglio 76/207: 175 Direttiva Cee del consiglio 77/62: 169 Direttiva Cee del consiglio 77/388: 145, 157, 167, 168, 177, 188 Direttiva Cee del consiglio 79/7: 153, 154
Direttiva Cee del consiglio 79/112: 171 Direttiva Cee del consiglio 80/987: 196
Regolamento Cee del consiglio 1785/81: 170 Direttiva Cee del consiglio 83/189: 151
Regolamento Cee del consiglio 1594/83: 184
Regolamento Cee della commissione 1984/83: 161
Regolamento Cee della commissione 2681/83: 184
Regolamento Cee del consiglio 857/84: 161
Regolamento Cee del consiglio 3563/84: 199
Regolamento Cee del consiglio 3820/85: 192 Direttiva Cee del consiglio 86/378: 186
Regolamento Cee della commissione 765/86: 144 Direttiva Cee della commissione 88/301: 150, 151, 152 Direttiva Cee del consiglio 88/658: 140
Direttiva Cee del consiglio 88/661: 198
Regolamento Cee della commissione 1546/88: 194
Regolamento Cee del consiglio 2423/88: 141
Direttiva Cee del consiglio 89/361: 198
Direttiva Cee del consiglio 89/662: 187
Regolamento Cee della commissione 714/89: 172
Regolamento Cee del consiglio 1101/89: 136
Regolamento Cee del consiglio 112/90: 141
Direttiva Cee del consiglio 90/118: 198
Direttiva Cee del consiglio 90/425: 187
Direttiva Cee della commissione 90/490: 190
Direttiva Cee della commissione 90/506: 190 Decisione Cee della commissione 90/644: 137, 159 Decisione Cee della commissione 91/523: 180
Regolamento Cee del consiglio 1115/91: 179
Regolamento Cee del consiglio 345/92: 174
Regolamento Cee della commissione 2505/92: 135
e) Accordo di libero scambio Cee-Austria
Protocollo - Art. 3: 181
3. Indice cronologico
5.10.1993 - C-377/92 5.10.1993 - C-13/92 5.10.1993 - C-16/92 6.10.1993 - C-55/91 6.10.1993 - C-109/91 12.10.1993 - C-37/92 13.10.1993 - C-378/92 13.10.1993 - C-104/90 13.10.1993 -C-93/92 13.10.1993 - C-121/92 13.10.1993 - C-124/92 20.10.1993 - C-10/92 20.10.1993 - C-92/92 20.10.1993 - C-326/92 20.10.1993 - C-272/92 20.10.1993 - C-297/92 20.10.1993 - C-338/92
27.10.1993 - C-46/90
27.10.1993 - C-93/91 27.10.1993 - C-69/91
27.10.1993 - C-92/91 27.10.1993 - C-337/91 27.10.1993 - C-338/91
27.10.1993 - C-72/92 27.10.1993 - C-127/92
27.10.1993 - C-281/91 9.11.1993 - C-132/92
10.11.1993 - C-48/91 10.11.1993 - C-60/92 10.11.1993 - C-39/92 16.11.1993 -C-20/93 16.11.1993 -C-21/93 17.11.1993 -C-2/91 17.11.1993 - C-185/91 17.11.1993 - C-245/91 17.11.1993 - C-68/92 17.11,1993 - C-69/92 17.11.1993 -C-73/92 17.11.1993 - C-71/92 17.11.1993 -C-134/92 17.11.1993 - C-285/92 23.11.1993 - C-365/92 24.11.1993 - C-267/91 24.11.1993 -268/91
24.11.1993 - C-405/92
30.11.1993 -C-189/91 30.11.1993 -C-317/91
1.12.1993 - C-234/91 1.12.1993 -C-37/93 1.12.1993 - C-216/91
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PARTE QUARTA
7.12.1993 - C-6/92 7.12.1993 - C-12/92 7.12.1993 - C-83/92 7.12.1993 - C-109/92
7.12.1993 - C-339/92 9.12.1993 - C-45/92 9.12.1993 - 46/92
14.12.1993 - C-l 10/91 15.12.1993 - C-277/91 15.12.1993 - C-318/91 15.12.1993 - C-319/91 15.12.1993 - C-63/92 15.12.1993 - C-292/92
15.12.1993 - C-31/93 15.12.1993 - C-l 13/92, 15.12.1993 - C-l 14/92
15.12.1993 - C-l 56/92 15.12.1993 - C-l 16/92 16.12.1993 - C-307/91 16.12.1993 - C-120/92 16.12.1993 - C-28/92 16.12.1993 - C-334/92 22.12.1993 - C-152/91 22.12.1993 - C-384/92 22.12.1993 - C-304/92
4. Indice numerico
C-46/90 - 27.10.1993 C-93/91 - 27.10.1993 C-104/90 - 13.10.1993 C-2/91 - 17.11.1993 C-48/91 - 10.11.1993 C-55/91 - 6.10.1993 C-69/91 - 27.10.1993 C-92/91 - 27.10.1993 C-109/91 - 6.10.1993 C-l 10/91 - 14.12.1993 C-152/91 - 22.12.1993 C-185/91 - 17.11.1993 C-189/91 - 30.11.1993 C-216/91 - 7.12.1993 C-234/91 - 1.12.1993 C-245/91 - 17.11.1993 C-267/91 - 24.11.1993 C-268/91 - 24.11.1993 C-277/91 - 15.12.1993 C-281/91 - 27.10.1993 C-307/91 - 16.12.1993 C-317/91 - 30.11.1993 C-318/91 - 15.12.1993 C-319/91 - 15.12.1993 C-337/91 - 27.10.1993 C-338/91 - 27.10.1993 C-6/92 - 7.12.1993 C-10/92 - 20.10.1993 C-l2/92 - 7.12.1993 C-l3/92 - 5.10.1993 C-l6/92 - 5.10.1993 C-28/92 - 16.12.1993 C-37/92 - 12.10.1993 C-39/92 - 10.11.1993 C-45/92 - 9.12.1993 C-46/92 - 9.12.1993 C-60/92 - 10.11.1993 C-63/92 - 15.12.1993
C-68/92 - 17.11.1993 C-69/92- 17.11.1993 C-71/92- 17.11.1993 C-72/92 - 27.10.1993 C-73/92 - 17.11.1993 C-83/92 - 7.12.1993 C-92/92 - 20.10.1993 C-326/92 - 20.10.1993 C-93/92 - 13.10.1993 C-109/92 - 7.12.1993 C-113/92- 15.12.1993 C-114/92- 15.12.1993 C-156/92 - 15.12.1993 C-116/92- 15.12.1993 C-120/92 - 16.12.1993 C-121/92 - 13.10.1993 C-124/92 - 13.10.1993 C-127/92 - 27.10.1993 C-132/92 - 9.11.1993 C-l34/92 - 17.11.1993 C-272/92 - 20.10.1993 C-285/92- 17.11.1993 C-292/92 - 15.12.1993 C-297/92 - 20.10.1993 C-304/92 - 22.12.1993 C-334/92 - 16.12.1993 C-338/92 - 20.10.1993 C-339/92 - 7.12.1993 C-365/92 - 23.11.1993 C-377/92 - 5.10.1993 C-378/92 - 13.10.1993 C-384/92 - 22.12.1993 C-405/92 - 24.11.1993 C-20/93 - 16.11.1993 C-21/93 - 16.11.1993 C-31/93 - 15.12.1993 C-37/93 - 1.12.1993
135 - Sentenza 5 ottobre 1993 (causa C-377/92); Pres. Rodri
guez Iglesias, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Felix Koch
Offenbach Couleur und Karamel GmbH c. Oberfinanzdirek
tion di Monaco di Baviera.
Gee — Tariffa doganale comune — Polvere di noce di cocco — Classificazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee
della commissione n. 2505/92).
Adita in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof nel quadro di
un procedimento relativo all'interpretazione della tariffa doga nale comune, la corte ha dichiarato: «una sostanza composta di un miscuglio pastorizzato, omogeneizzato e quindi disidrata to a spruzzo proveniente da una massa di noce di cocco maci
nata e pressata, cui prima della disadratazione per ottenere la
polverizzazione sono stati aggiunti destrina di malto e caseinato
di sodio, e contenente un quantitativo trascurabile di fibre e
almeno il 5% di saccarosio, deve essere classificata nella sotto
voce 2106 9099 della tariffa doganale comune».
136 - Sentenza 5 ottobre 1993 (cause riunite C-l3 e C-l6/92); Pres. Rodriguez Iglesias, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Driessen en Zonen e altri c. Minister van Verkeer en Wa
terstaat.
Il Foro Italiano — 1995.
Cee — Navigazione interna — Risanamento strutturale — Pre
mi di demolizione — Contributo speciale — Procedura di ado zione del regolamento — Consultazione del parlamento euro
peo — Necessità — Esclusione — Fattispecie (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1101/89).
Il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla corte una questione pregiudiziale sulla validità dell'art. 8, n. 1, lett. a), e n. 3, lett. a), del regolamento Cee del consiglio n. 1101/89, diretto ad eliminare le sovraccapacità strutturali del
settore della navigazione interna.
L'art. 8, n. 1, lett. a), prevede che, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, la messa in servizio
di un battello di recente costruzione è subordinata o alla demo
lizione da parte del proprietario di un tonnellaggio di stiva equi valente a quello del nuovo battello, rinunciando al relativo pre mio di demolizione, oppure al versamento al fondo da cui di
pende il nuovo battello di un contributo di importo pari a quello del premio di demolizione.
L'art. 8, n. 3, lett. a), istituisce un periodo transitorio in cui il proprietario di un battello di nuova costruzione non è tenuto
ai comportamento di cui sopra, a condizione che provi che la
costruzione era già in corso all'entrata in vigore del regola mento.
In risposta all'argomento delle ricorrenti nella causa princi
pale — secondo il quale le citate disposizioni sarebbero invalide in quanto, pur essendo state sostanzialmente modificate rispet to alla proposta iniziale della commissione, esse sono state adot
tate senza aver nuovamente consultato il parlamento europeo — la corte ha dichiarato che tale consultazione non era necessa
ria, dal momento che le modifiche in questione erano state ap
portate su espressa richiesta dello stesso parlamento. La corte ha respinto anche gli altri argomenti delle parti, fon
dati sulla presunta violazione dei principi di irretroattività, del legittimo affidamento, di proporzionalità, di parità.
La corte ha dichiarato: «L'esame della questione non ha messo
in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del combina to disposto del'art. 8, n. 1, lett. a), secondo trattino, e n. 3, lett. a), del regolamento del consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna».
137 - Sentenza 6 ottobre 1993 (causa C-55/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Repubblica italia na c. Commissione.
Cee — Agricoltura — Feaog — Liquidazione dei conti (Tratta to Cee, art. 173; decisione Cee della commissione n. 90/644).
La corte ha respinto il ricorso con il quale la Repubblica ita liana ha chiesto l'annullamento parziale della decisione Cee del la commissione n. 90/644, nella parte in cui essa ha dichiarato
non imputabili al Feaog una serie di somme per il prelievo di
corresponsabilità supplementare nel settore lattiero e caseario,
per quanto riguarda i premi per i produttori di carni ovine e
caprine, per il tabacco giacente all'intervento, per l'olio d'oliva,
per aiuti alla trasformazione di semi di soia, per aiuti alla pro duzione per il frumento duro.
138 - Sentenza 6 ottobre 1993 (causa C-109/91); Pres. Due, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Ten Oever c. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoon
maakbedrijf.
Cee — Sicurezza sociale — Parità di trattamento tra lavoratori
e lavoratrici — Pensione di reversibilità (Trattato Cee, art. 119, 177).
Il Kantongerecht di Utrecht ha sottoposto alla corte due que stioni pregiudiziali concernenti rispettivamente l'interpretazione dell'art. 119 del trattato Cee e della sentenza della corte 17 mag
gio 1990, Barber, causa C-262/88, Racc., p. 1-1889, per ciò
che riguarda la limitazione della sua efficacia nel tempo. In particolare, con la prima questione il giudice di rinvio mi
ra ad accertare se una pensione di reversibilità prevista da un
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
regime professionale di categoria finanziato dai datori di lavoro
e dai lavoratori rientri nella nozione di retribuzione ai sensi del
l'art. 119 del trattato, con la conseguenza di essere soggetta al divieto di discriminazione sancito da tale disposizione.
Con la seconda questione, egli vuole accertare invece l'esatta
portata nel tempo dei principi enunciati dalla citata sentenza Barber.
A tale proposito la corte ha dicharato:
«1. La pensione di reversibilità prevista da un regime profes sionale di categoria con le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 119 del trattato Cee.
2. In forza della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88,
Barber, l'efficacia diretta dell'art. 119 del trattato può essere
fatta valere, per esigere la parità di trattamento in maniera di
pensioni erogate da un regime professionale di categoria, solo
per le prestazioni dovute per periodi di occupazione successivi
al 17 maggio 1990, salvo restando l'eccezione prevista per i la
voratori od i loro aventi diritto che, prima di questa data, han no esperito un'azione giurisprudenziale o proposto un reclamo
equivalente a norma del diritto nazionale vigente».
139 - Sentenza 12 ottobre 1993 (causa C-37/92); Pres. Due, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Vanacker.
Cee — Libera circolazione delle merci — Eliminazione degli ott usati — Direttiva — Nonnativa nazionale restrittiva —
Illiceità (Trattato Cee, art. 30, 36, 59, 177; direttiva Cee del consiglio n. 75/439).
La Cour d'appel di Douai ha sottoposto alla corte una que stione pregiudiziale volta ad accertare se gli art. 30-36 del trat
tato Cee e la direttiva Cee del consiglio n. 75/439 ostano ad
una normativa nazionale che istituisce un sistema di raccolta
ed eliminazione degli oli usati a vantaggio di imprese cui l'am ministrazione rilascia un'autorizzazione in aree riservate.
Il giudice di rinvio ha preliminarmente domandato se una
tale normativa nazionale di fatto non consenta il rilascio di sif
fatta autorizzazione solo ad imprese nazionali.
La corte ha dichiarato:
«1. Nell'ambito del sistema di cooperazione giudiziaria predi sposto dall'art. 177 del trattato Cee, l'interpretazione delle nor
me nazionali spetta al giudice e non alla corte, anche se, per
giurisprudenza costante, qualora una normativa nazionale sia
stata adottata in esecuzione di una direttiva comunitaria, il giu dice nazionale deve interpretare il proprio diritto alla luce della
lettera e dello scopo della direttiva.
2. - La direttiva del consiglio 16 giugno 1975, n. 74/439/Cee, concernente l'eliminazione degli olì usati, osta ad una normati
va nazionale che istituisce un sistema di raccolta e di smalti
mento degli oli usati a vantaggio di imprese cui l'amministra
zione rilascia un'autorizzazione su zone riservate e che di fatto
consente il rilascio di tale autorizzazione soltanto ad imprese nazionali».
140 - Sentenza 13 ottobre 1993 (causa C-378/92); Pres. Due, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione c. Regno di Spagna.
Cee — Prodotti a base di carne — Direttiva — Mancata esecu
zione — Inadempimento (Trattato Cee, art. 169; direttiva Cee
del consiglio n. 88/658).
Adita dalla commissione con ricorso ai sensi dell'art. 169 del
trattato Cee, la corte ha dichiarato:
«Il Regno di Spagna, non avendo adottato entro i termini
prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministra tive necessarie per conformarsi alla direttiva del consiglio 14 dicembre 1988, n. 88/658/Cee, che modifica la direttiva 77/99/Cee, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, è venuto meno agli
obblighi ad esso incombenti ai sensi del trattato Cee».
141 - Sentenza 13 ottobre 1993 (causa C-104/90); Pres. Man
cini, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Matsushita Elec
tric Industrial Co. Ltd. c. Consiglio.
Il Foro Italiano — 1995.
Cee — Dazi antidumping — Valore nonnaie — Determinazione — Entità economica unica — Nozione (Trattato Cee, art. 173;
regolamento Cee del consiglio n. 2423/88 e n. 112/90).
La società giapponese Mei produceva lettori di dischi com pact che venivano venduti, sul mercato giapponese, a settanta
sette società ad essa collegate e a due società indipendenti inca ricate della distribuzione regionale presso compratori indipen
denti; questi ultimi, a loro volta, rivendevano agli utilizzatori
finali. In seguito ad un reclamo presentato alla commissione dal Com
mittee of Mechoptronics Producers and Connected Technolo
gies, con il quale la Mei veniva accusata di vendere i suoi pro dotti nella Comunità a prezzi di dumping, la commissione adot
tava un regolamento con cui veniva istituito un dazio
antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di let tori di dischi compact originari del Giappone e della Corea del
sud. Il dazio definitivo veniva stabilito successivamente dal con
siglio con il regolamento Cee n. 112/90. Contro quest'ultimo regolamento, la Mei ha proposto ricorso
ai sensi dell'art. 173 del trattato, in particolare sostenendo che
le istituzioni hanno violato il regolamento Cee del consiglio n.
2423/88 nel determinare il valore normale del dazio nella misu
ra in cui hanno preso in considerazione il prezzo di distribuzio
ne praticato dalle società di distribuzione collegate: tale valore
avrebbe dovuto essere stabilito piuttosto sulla base del prezzo che le veniva pagato dalle società di distribuzione collegate e, in mancanza, su quella del prezzo comparabile di un prodotto simile esportato verso un paese terzo, o ancora di un valore
presunto. Ciò in quanto la Mei e le società di distribuzione ad
essa collegate non costituiscono un'entità economica unica.
La corte ha respinto il ricorso, affermando proprio che la
Mei e le sue collegate costituiscono un'entità economica unica:
invero, le attività di vendita svolte dalla Mei, non essendo espli cate direttamente nei confronti di un rivenditore, sono soltanto
complementari a quelle svolte dalle società di distribuzione; so
no invece queste ultime società a svolgere in via stabile le man
sioni normalmente spettanti ad un reparto di vendita che fa
parte dell'organizzazione del produttore.
142 - Sentenza 13 ottobre 1993 (causa C-93/92); Pres. Diez De
Velasco, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); CMC Mo
torradcenter GmbH c. Baskiciogullari.
Cee — Merci — Restrizioni quantitative all'importazione — Mi sure di effetto equivalente — Obbligo di informazione nei
rapporti precontrattuali — Esclusione (Trattato Cee, art. 30,
177).
Il Landghericht Augsburg ha sottoposto alla corte una que stione pregiudiziale volta ad accertare se il principio giurispru
denziale, esistente nel diritto tedesco, in base al quale, nella
fase preliminare alla conclusione di un contratto, ciascuna delle
parti è tenuta a comunicare all'altra le circostanze di cui sia
venuta a conoscenza, che siano tali da influire sulla decisione
dell'altro contraente, pena il risarcimento del danno, costituisce
misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato Cee.
Tale questione è sorta nel corso di una causa tra un rivendi
tore di motocicli tedesco — il quale, non essendo concessiona
rio di alcuna marca, aveva acquistato un motociclo Yamaha
da un importatore tedesco che lo aveva comprato, a sua volta, da un concessionario francese — e l'acquirente del motociclo
in questione. Il rivenditore non aveva informato l'acquirente del fatto che, nonostante le condizioni generali di contratto pre cisassero che il compratore avrebbe potuto far valere il suo di
ritto alla garanzia presso il venditore ovvero presso le imprese autorizzate dal produttore o dall'importatore, i concessionari
tedeschi rifiutano, in generale, di effettuare riparazioni in ga ranzia di motocicli provenienti da importazioni Ubere. Venuto a conoscenza di ciò, l'acquirente aveva rifiutato di prendere in
consegna il motociclo in questione. La corte ha dichiarato:
«L'art. 30 del trattato Cee deve essere interpretato nel senso
che esso non osta ad un principio giurisprudenziale di uno Sta
to membro che impone un obbligo di informazione nei rapporti precontrattuali».
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PARTE QUARTA
143 - Sentenza 13 ottobre 1993 (causa C-121/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Staatssecretaris van Fin
nancien c. Zinnecker.
Cee — Sicurezza sociale — Pensione di anzianità — Lavoratori
autonomi — Normativa nazionale applicabile (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71).
Lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla corte al
cune questioni pregiudiziali dirette ad accertare in primo luogo se un cittadino tedesco, il quale risiede in Germania e svolge un'attività non salariata per metà in tale Stato e per metà nei
Paesi Bassi, rientri nel campo di applicazione personale del re
golamento Cee n. 1408/71, quando non è assicurato né nel pri mo Stato membro né nel secondo, per il motivo che il primo Stato prevede soltanto un'assicurazione-vecchiaia volontaria per i lavoratori autonomi e che l'interessato non ha effettuato la
dichiarazione necessaria per iscriversi, mentre, nel secondo Sta
to membro, non soddisfa la condizione di residenza dettata dal
la normativa nazionale. L'allegato I, lett. I, del regolamento
dispone infatti, per i Paesi Bassi, che, per avere la qualità di
lavoratore autonomo ai sensi dello stesso regolamento, l'inte
ressato non deve necessariamente risiedere nel territorio nazio
nale, bastando a tal fine l'esercizio di un'attività lavorativa al
di fuori di un contratto di lavoro.
In secondo luogo, il giudice di rinvio ha domandato alla cor
te quale normativa nazionale deve essere applicata ad una per sona che si trovi nella situazione sopradescritta.
La corte ha dichiarato:
«1. - Il regolamento Cee n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che un cittadino tedesco, che risiede in Germania ed
esercita un'attività autonoma più o meno per metà in tale Stato
membro e per metà nei Paesi Bassi, rientra nel campo di appli cazione personale del regolamento.
2. - L'art. 14 bis di questo regolamento deve essere interpre tato nel senso che ad un tale lavoratore autonomo si applica la normativa tedesca».
144 - Sentenza 13 ottobre 1993 (causa C-124/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); An Bord Bainne Co
operative Ltd (Abbc) e altri c. Intervention Board for Agri cultural Produce (Ibap).
Cee — Agricoltura — Burro — Esportazione — Gara — Perdi
ta di una cauzione — Forza maggiore — Esclusone — Fatti
specie (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee della com
missione n. 765/86).
La Queen's Bench Division of the Supreme Court of England ha sottoposto alla corte una questione pregiudiziale volta ad
accertare se la mancata esecuzione da parte dell'impresa aggiu dicataria delle condizioni di una gara per l'esportazione di bur ro verso una data destinazione, a causa di una modifica delle
norme di qualità della merce in questione sino ad allora vigenti nel paese d'importazione, sia suscettibile di configurare un caso
di forza maggiore tale da rendere possibile il recupero della cau
zione di gara costituita in forza dell'art. 6, n. 1, del regolamen to n. 765/86.
La corte ha dichiarato:
«Le circostanze descritte nelle questioni pregiudiziali non co
stituiscono un caso di forza maggiore ai sensi del diritto comu
nitario e ai fini del regolamento Cee della commissione 14 mar
zo 1986, n. 765, relativo alle modalità di vendita di burro delle
scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate desti
nazioni».
145 - Sentenza 20 ottobre 1993 (causa C-10/92); Pres. Manci
ni, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Balocchi c. Ministero
delle finanze.
La sentenza leggesi in Foro it., 1993, IV, 389.
Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Sesta direttiva — Paga mento dell'imposta — Acconti provvisori — Legittimità —
Condizioni (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 77/388).
Il Foro Italiano — 1995.
L'art. 6 della legge italiana 405/90 obbliga i soggetti passivi a versare, in un momento in cui l'ultimo mese o trimestre del
l'anno non è ancora trascorso, un acconto del 65% sull'Iva do
vuta per l'intero periodo. Il Tribunale di Genova ha sottoposto alla corte alcune questioni pregiudiziali miranti a fare accertare
se le pertinenti disposizioni della sesta direttiva ostino ad una siffatta normativa.
La corte ha dichiarato.
«1. - Gli art. 10 e 22, nn. 4 e 5, della sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in materia di armo nizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle im poste sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, ostano a che norme del
diritto nazionale impongano ai soggetti passivi di versare un
importo di Iva pari al 65% dell'importo totale esigibile per un periodo che non è ancora trascorso.
2. - I soggetti passivi a cui tale obbligo è imposto possono invocare dinanzi al giudice nazionale le disposizioni direttamen te efficaci della direttiva, vale a dire gli art. 10 e 22, nn. 4 e 5».
146 - Sentenza 20 ottobre 1993 (causa C-92/92 e C-326/92); Pres. Mancini, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Phil Collins
c. Imtrat Handelsgesellschaft mbH; Patricia IM und Export
Verwaltungsgesellschaft mbH c. EMI Electrola GmbH.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 316.
Cee — Principio di non discriminazione sulla base della nazio nalità — Sfera di applicazione — Diritto d'autore e diritti prossimi (Trattato Cee, art. 7, 177).
Il cantautore britannico Phil Collins citava in giudizio dinan zi al Làndesgericht Munchen I la società discografica Imtrat, in quanto quest'ultima aveva commercializzato sul territorio te
desco un compact disc contenente la registrazione di un concer
to tenuto dal cantante negli Stati uniti, realizzata senza il suo
consenso. La legge tedesca sul diritto d'autore accorda però il
diritto di vietare la diffusione di rappresentazioni riprodotte senza
il consenso dell'interprete, qualunque sia il luogo dell'esecuzio
ne, ai soli interpreti di cittadinanza tedesca mentre gli artisti
stranieri possano avvalersi dello stesso diritto soltanto nel caso
in cui la loro rappresentazione sia avvenuta in territorio tede
sco. Il giudice nazionale adiva perciò in via pregiudiziale la Corte di giustizia, al fine di accertare se l'art. 7 del trattato Cee osti
all'applicazione di una siffatta normativa interna.
La corte ha dichiarato:
«1. - I diritti d'autore e i diritti ad essi connessi rientrano nella sfera di applicazione del trattato ai sensi dell'art. 7, 1°
comma; il principio generale di non discriminazione stabilito da questo articolo si deve pertanto applicare a tali diritti.
2. - L'art. 7, 1° comma, del trattato deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa di uno Stato mem
bro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri Stati membri ed i loro aventi causa dal diritto, riconosciu
to da queta stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare
lo smercio nel territorio nazionale di un supporto del suono
realizzato senza il loro consenso, quando la prestazione sia sta
ta eseguita al di fuori del territorio nazionale.
3. - L'art. 7, 1° comma, del trattato deve essere interpretato nel senso che il principio di non-discriminazione che esso stabi
lisce può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice na
zionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro
o da un loro avente causa, per chiedere a loro favore la tutela
riservata agli autori e agli artisti nazionali».
147 - Sentenza 20 ottobre 1993 (causa C-272/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Spotti c. Freistaat
Bayern.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 177.
Cee — Lettori di lingua straniera — Durata dei contratti —
Divieto di discriminazione (Trattato Cee, art. 48, 177).
Adita in via pregiudiziale dall'Arbeitsgericht Passau, la corte ha dichiarato: «L'art. 48, n. 2, del trattato Cee osta all'applica zione di una legge nazionale secondo cui i posti di lettore di
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
lingue straniere devono o possono essere coperti con contratti
di lavoro a tempo determinato, mentre, per gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, il ricorso a tali contratti deve
essere giustificato, caso per caso, da un motivo oggettivo».
148 - Sentenza 20 ottobre 1993 (causa C-297/92); Pres. Due, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Istituto nazionale della pre videnza sociale c. Baglieri.
Cee — Sicurezza sociale — Previdenza — Periodi di contribu
zione — Determinazione — Fattispecie (Trattato Cee, art. 177;
regolamento Cee del consiglio n. 1408/71).
Adita in via pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione,
la corte, ha dichiarato:
«1. - L'art. 9, n. 2, del regolamento Cee del consiglio 14
giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di si curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento Cee del consiglio 2 giu
gno 1983, n. 2001, non fa obbligo ad uno Stato membro di
ammettere la possibilità di affiliazione al proprio regime previ denziale in favore di persone precedentemente assoggettate ad
un regime previdenziale obbligatorio in un altro Stato membro
e che non soddisfino i presupposti per l'affiliazione al detto
regime nel primo Stato membro;
2. - Il diritto comunitario non fa obbligo ad uno Stato mem bro, il quale consenta una tale affiliazione ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in uno Stato terzo, di appli care il medesimo trattamento ai propri cittadini che hanno svol
to attività lavorativa in un altro Stato membro».
149 - Sentenza 20 ottobre 1993 (causa C-388/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Compagnie d'en
treprise CFE c. Parlamento europeo.
Cee — Corte di giustizia — Clausola compromissoria — Con tratto d'opera — Revisione del prezzo (Trattato Ceca, art.
42; trattato Cee, art. 181; trattato Ceea, art. 153).
La Compagnie d'entreprises CFE concludeva un contratto d'o
pera con il parlamento euopeo e successivamente adiva la Corte
di giustizia in virtù di una clausola compromissoria contenuta in detto contratto, al fine di far condannare il parlamento euro
peo al pagamento di determinate somme di denaro. La corte
ha respinto il ricorso.
150 - Sentenza 27 ottobre 1993 (cause riunite C-46/90 e
C-93/91); Pres. Due, Aw. gen. Lenz (conci, parz. diff.); La
gauche.
Cee — Concorrenza — Obera circolazione delle merci — Ap
parecchi trasmittenti e riceventi — Omologazione — Ente pub
blico — Competenza — Compatibilità (Trattato Cee, art. 30,
37, 86, 90, 177; direttiva Cee della commissione n. 88/301).
Adita in via pregiudiziale dal Tribunal de première instance
di Bruxelles, la corte ha dichiarato:
«1. - L'art. 30 del trattato Cee non osta a che ad un'azienda
pubblica sia concesso il potere di omologare gli apparecchi tra
smittenti o riceventi di radiocomunicazione non forniti dalla stes
sa, qualora le decisioni di detta azienda possano essere impu
gnate in sede giurisdizionale. 2. - L'art. 37 del trattato Cee non osta all'applicazione di
disposizioni legislative o regolamentari nazionali che prevedano il divieto di vendere o di noleggiare apparecchi trasmittenti o riceventi di radiocomunicazione, dei quali un esemplare non sia
stato previamente omologato dall'ente pubblico competente co
me conforme alle norme tecniche fissate dal ministro.
3. - Nella misura in cui gli apparecchi di cui trattasi rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva della
commissione 16 maggio 1988, n. 88/301/Cee, relativa alla con
correnza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, e sem
pre che si tratti del periodo successivo al 1° luglio 1989, l'art.
6 di detta direttiva osta ad una normativa nazionale che vieti,
Il Foro Italiano — 1995.
a pena di sanzioni, la messa in vendita o il noleggio di apparec chi senza che un esemplare sia stato omologato da un'azienda
pubblica che offre beni e/o servizi nel settore delle telecomuni
cazioni. Spetta al giudice nazionale trarne le conseguenze. 4. - Il combinato disposto degli art. 90, n. 1, e 86 del trattato
Cee non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che pre vedono il divieto, in primo luogo, di detenere apparecchi tra
smittenti o riceventi di radiocomunicazione senza autorizzazio
ne ministeriale e, in secondo luogo, di vendere o di noleggiare detti apparecchi dei quali un esemplare non sia stato omologato come conforme alle norme tecniche fissate dal competente mi
nistro, anche se l'apparecchio sia dotato di un'omologazione concessa da altro Stato membro».
151 - Sentenza 27 ottobre 1993 (cause C-69/91); Pres. Due, Aw.
gen. Tesauro (conci, conf.); Decoster.
Cee — Concorrenza — Telecomunicazioni — Apparecchi ter
minali — Certificato di omologazione — Ente competente al
rilascio (Trattato Cee, art. 3, 86, 90, 177; direttiva Cee del
consiglio n. 83/189; direttiva Cee della commissione n. 88/301)
Rispondendo ad alcune questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour d'appel di Douai nell'ambito di un procedimento penale a carico della sig. Decoster, imputata di aver venduto apparec chi terminali di telecomunicazioni senza avere ottenuto in via
preliminare il certificato di omologazione imposto a tal fine dalla legge, la corte ha dichiarato:
«Gli art. 3, lett. f), 86 e 90 del trattato e l'art. 6 della diretti va della commissione 88/301/Cee relativa alla concorrenza sui
mercati dei terminali di telecomunicazioni ostano all'applicazio ne di una disciplina nazionale che vieta, comminando sanzioni, agli operatori economici di fabbricare, vendere o distribuire ap parecchi terminali senza comprovare, mediante produzione di
un'autorizzazione o di qualsiasi altro documento considerato
equivalente, la conformità di detti apparecchi a talune esigenze
essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti ed al buon funzionamento della rete, se non è garantita l'indipen
denza, rispetto a qualsiasi operatore che offra beni e/o servizi
nel settore delle telecomunicazioni, dell'ente che rilascia l'auto
rizzazione o qualsiasi altro documento equivalente e definisce
le caratteristiche tecniche che detti apparecchi devono presentare».
152 - Sentenza 27 ottobre 1993 (causa C-92/91); Pres. Due,
Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Taillandier.
Cee — Concorrenza — Telecomunicazioni — Apparecchi ter
minali — Certificato di omologazione — Ente competente al
rilascio (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee della commis
sione n. 88/301).
Adita in via pregiudiziale del Tribunal de police de Vichy, la corte ha dichiarato:
«L'art. 6 della direttiva della commissione n. 88/301/Cee re
lativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomuni cazione osta all'applicazione di una disciplina nazionale che vie ta, comminando sanzioni, agli operatori economici di fabbrica re, importare o detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire
apparecchi terminali senza comprovare, mediante produzione
di un'autorizzazione o di qualsiasi altro documento considerato
equivalente, la conformità di detti apparecchi a talune esigenze
essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti ed
al buon funzionamento della rete, se non è garantita l'indipen
denza, rispetto a qualsiasi operatore che offra beni e/o servizi
nel settore delle telecomunicazioni, dell'ente che rilascia l'auto
rizzazione o qualsiasi altro documento equivalente che detti ap
parecchi devono presentare».
153 - Sentenza 27 ottobre 1993 (causa C-337/91); Pres. Due,
Aw. gen. Darmon (conci, parz. diff.); A.M. van Gemert
Derks c. Bestuur van de Nieuwe Industrièle Bedrijfsvereeniging.
Cee — Sicurezza sociale — Parità di trattamento fra lavoratori
e lavoratrici — Prestazione di inabilità al lavoro — Assegna
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PARTE QUARTA
zione di una pensione di reversibilità — Revoca — Illegittimi tà (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 79/7).
Adita in via pregiudiziale dal Raad van Beroep di 's Hertogenbosch, la corte ha dichiarato:
«1. - Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazio
nale interpreti l'art. 26 del patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici del 19 dicembre 1966 nel senso che detto articolo prescrive la parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel
campo delle pensioni di reversibilità legali, nella misura in cui
questa materia è sottratta alla sfera di applicazione della diretti
va del consiglio 19 dicembre 1978, n. 79/7/Cee, relativa alla
graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra
gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.
2. - L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta a che una norma
nazionale ritiri alle vedove che si trovano in stato di incapacità lavorativa la prestazione relativa a tale rischio, in seguito alla
concessione di una pensione di vedova, qualora detto ritiro non
sia frutto di volontaria rinuncia della beneficiaria e non si ap
plichi ai vedovi titolari di una prestazione di incapacità lavorativa. 3. - In assenza di adeguate misure di trasposizione dell'art.
4, n. 1, della direttiva 79/7, spetta ai giudici nazionali applica re, tra i diversi procedimenti previsti dall'ordinamento giuridico
interno, quelli idonei a garantire alle donne il beneficio di un regime identico a quello applicabile agli uomini che si trovano
nella medesima situazione».
154 - Sentenza 27 ottobre 1993 (causa C-338/91); Pres. Due, Aw. gen. Darmon (conci, diff.); Steenhorst-Neerings c. Be
stuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambach
ten en Huisvrouwen.
Cee — Sicurezza sociale — Parità di trattamento tra lavoratori
e lavoratrici — Prestazione di inabilità al lavoro — Revoca
a causa dell'assegnazione di una pensione di reversibilità —
Legittimità — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 79/7).
Adita in via pregiudiziale dal Raad van Beroep di 's Hertogenbosch, la corte ha dichiarato:
«1. - Il diritto comunitario non osta all'applicazione di una
norma di diritto nazionale secondo la quale una prestazione di
incapacità lavorativa decorre al più presto un anno prima della
data di presentazione della domanda qualora l'interessato invo
chi i diritti direttamente conferitigli dall'art. 4, n. 1, della diret
tiva del consiglio 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attua
zione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di previdenza sociale, a partire dal 23 dicembre 1984, e qualora alla data di presentazione della domanda lo Stato
membro interessato non abbia ancora correttamente trasposto detta disposizione nel proprio ordinamento giuridico interno.
2. - L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non osta all'applicazio ne da parte del giudice nazionale di una norma di legge secondo la quale la prestazione di incapacità lavorativa viene revocata
solo alla donna a seguito della concessione di una pensione di
reversibilità, qualora detta disposizione sia applicata, in virtù
di una costante giurisprudenza nazionale, sia alle vedove che ai vedovi che versano in stato di incapacità lavorativa».
155 - Sentenza 27 ottobre 1993 (causa C-72/92); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Scharbatke GmbH c. Re
pubblica federale di Germania.
Cee — Tributi parafiscali — Destinazione del gettito ai soli pro dotti nazionali — Illegittimità — Fattispecie (Trattato Cee, art. 9, 12, 92, 95, 177).
Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali nell'ambito di una lite vertente sulla legittimità di un contributo obbligato rio riscosso in Germania all'atto della presentazione all'ispezio ne delle carni suine macellate a fini commerciali, a profitto di
un fondo di commercializzazione di prodotti agricoli, forestali
e alimentari. La corte ha dichiarato:
«1. - Un contributo obbligatorio che costituisce un onere pa
rafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossioni ai pro
li Foro Italiano — 1995.
dotti nazionali e a prodotti importati, il cui gettito è destinato
a profitto dei soli prodotti nazionali, di modo che i benefici
che ne derivano compensano integralmente l'onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietato dagli art. 9 e 12 del trattato Cee.
Se questi benefici compensano solo una parte dell'onere sop
portato dai prodotti nazionali, il tributo costituisce un'imposi zione interna discriminatoria vietata dall'art. 95 del trattato. Il
solo fatto che un tributo sia riscosso su prodotti importati, sen
za deduzione di un'imposta nazionale analoga, disciplinata tut
tavia autonomamente dalla normativa nazionale, che ha grava to gli stessi prodotti nello Stato membro di esportazione, non
costituisce una ragione di incompatibilità di tale tributo con l'art.
95 del trattato.
2. - La riscossione di un tale tributo parafiscale può costitui
re, in funzione della destinazione del suo gettito, un aiuto stata
le incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le
condizioni di applicazione dell'art. 92 del trattato, essendo inte
so che una tale valutazione rientra nella competenza esclusiva
della commissione, seguendo la procedura prevista a tal fine
dall'art. 93 del trattato, e sotto il controllo della corte».
156 - Sentenza 27 ottobre 1993 (causa C-127/92); Pres. Due, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Enderby c. Frenchay Health
Autority.
Cee — Politica sociale — Parità di trattameoto tra lavoratori
e lavoratrici — Funzioni equivalenti — Diversa retribuzione — Ragioni economiche obiettive — Necessità — Fattispecie
(Trattato Cee, art. 119, 177).
Adita in via pregiudiziale dalla Court of Appeal of England and Wales la corte ha dichiarato:
«1. - Quando da statistiche significative risulta una notevole
differenza di retribuzione tra due funzioni di uguale valore, del
le quali l'una è esercitatà quasi esclusivamente da donne e l'al
tra principalmente da uomini, l'art. 119 del trattato impone al
datore di lavoro di giustificare tale differenza mediante elemen
ti obiettivi ed estranei ad ogni discriminazione basata sul sesso.
2. - Non è sufficiente, per giustificare obiettivamente la diffe
renza di retribuzione tra due funzioni di eguale valore, delle
quali una è esercitata quasi esclusivamente da donne e l'altra
principalmente da uomini, far valere la circostanza che le ri
spettive retribuzioni di queste due funzioni sono state determi
nate mediante procedure di accordi collettivi le quali, benché
seguite dalle stesse parti, sono distinte e che ciascuna di tali
procedure, presa separatamente, non ha in sé alcun effetto di
scriminatorio.
3. - Spetta al giudice nazionale determinare, applicando se
necessario il principio di proporzionalità, se ed in quale misura
la penuria di candidati ad una funzione e la necessità di attirarli
mediante retribuzioni più elevate costituiscano una ragione eco
nomica obiettivamente giustificata della differenza di retribu zione tra le funzioni di cui è causa».
157 - Sentenza 27 ottobre 1993 (causa C-281/91); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Muys' en De Winter's Bouw en Aannemingsbedrijf BV c. Staatsse
cretaris van Financién.
Cee — Iva — Acquisto di un bene — Sospensione del paga mento fino alla consegna — Interessi — Versamento — Esen
zione — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del
consiglio n. 77/388).
Adita in via pregiudiziale dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, la corte ha dichiarato:
«L'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva
del consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione del le legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che il for
nitore di beni o di prestazioni di servizi che autorizza il proprio cliente a prorogare il pagamento del prezzo, previo il versamen
to di interessi, concede in via di principio un credito esente ai
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
sensi di detta disposizione. Tuttavia, qualora il fornitore di beni
0 di prestazioni di servizi conceda al cliente una sospensione del pagamento del prezzo, previo il pagamento di interessi, sol
tanto fino alla consegna, questi interessi non costituiscono la
retribuzione di un credito, bensì' un elemento della controparti ta ottenuta per la consegna dei beni o le prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva
Iva».
158 - Sentenza 9 novembre 1993 (causa C-132/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Birds Eye Walls
Limited c. Roberts.
Ce — Sicurezza sociale — Parità di trattamento tra lavoratori
e lavoratrici — Pensione di transizione (Trattato Ce, art. 119,
177).
Adita in via pregiudiziale dalla Court of Appeal of England and Wales, la corte ha dichiarato:
«1. - L'art. 119 del trattato non osta a che, nel calcolo del
l'importo di una «pensione di transizione» versata dal datore
di lavoro ai/alle dipendenti che hanno fruito di un prepensiona mento per ragioni di salute e destinate a compensare, in parti
colare, la perdita del reddito dovuta al fatto che non è stata
ancora raggiunta l'età richiesta per il versamento della pensio
ne, si tenga conto dell'importo della pensione che sarà successi
vamente percepita e che quello della pensione di transizione sia
ridotto di conseguenza, anche se, nella fascia di età compresa tra i 60 e i 65 anni, ciò ha come conseguenza che la ex-dipendente
percepisce una pensione di transizione inferiore a quella perce
pita dal suo omologo di sesso maschile, in quanto tale differen
za equivale all'importo della pensione a cui la donna può avere
diritto dall'età di 60 anni per i periodi lavorativi svolti presso il suddetto datore di lavoro.
2. - L'art. 119 del trattato non osta a che, per il calcolo della
pensione di transizione, si tenga conto dell'intera pensione che
una donna sposata avrebbe percepito se non avesse optato per 1 contributi a tasso ridotto che le danno diritto soltanto al bene
ficio di una pensione ridotta ovvero non le conferiscono alcun
diritto a pensione, nonché dell'eventuale pensione di reversibili
tà percepita dall'interessata ed equivalente ad un'intera pensione».
159 - Sentenza 10 novembre 1993 (causa C-48/91); Pres. Man
cini, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Paesi Bassi c. Com
missione.
Ce — Agricoltura — Feaog — Liquidazione dei conti — Meto
do statistico (Trattato Ce, art. 173; decisione Cee della com
missione n. 90/644).
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso con il quale il go verno olandese ha chiesto l'annullamento parziale della decisio
ne n. 90/644/Cee nella quale la commissione dichiarava non
imputabile al Feaog, a titolo di prelievo di corresponsabilità
supplementare nel settore dei cereali, la somma di 708540 HFL,
per il solo motivo che quest'ultima non collimava con i dati
statistici in suo possesso.
160 - Sentenza 10 novembre 1993 (causa C-60/92); Pres. Due, Avv. gen. Gulmann (conci, conf.); Otto BV c. Postbank NV.
Ce — Concorrenza — Diritto di difesa — Procedimento nazio
nale — Applicazione — Esclusione (Trattato Ce, art. 5, 177).
L'Arrondissementsrechtbank Amsterdam, investito di un ri
corso in materia di applicazione degli art. 85 e 86 del trattato
Cee, poneva alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale volta ad accertare se l'art. 5 del trattato Cee impone al giudice nazionale cui sia stata richiesta in via preliminare una assunzio
ne di testimoni di applicare lo stesso principio secondo il quale la commissione non può costringere un'impresa a fornire rispo ste attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'e
sistenza di una trasgressione alle regole della concorrenza, do
vendo quest'ultima essere provata, appunto, dalla commissione.
La corte ha dichiarato: «Il diritto comunitario non fa obbli
go al giudice nazionale dinanzi al quale sia stato proposto un
Il Foro Italiano — 1995.
ricorso in cui sia stato richiesto di disporre preventivamente l'as
sunzione di testimoni a futura memoria ai fini di un procedi mento di diritto civile di applicare il principio secondo cui un'im presa non è tenuta a rispondere a domande la cui risposta im
plichi il riconoscimento di una violazione delle norme in materia di concorrenza».
•
161 - Sentenza 10 novembre 1993 (causa C-39/92); Pres. Ed
ward, Avv. gen. Lenz (conci, diff.); Petròleos de Portugal - Petrogal S.A. c. Simoes & Companhia Limitada.
Ce — Concorrenza — Stazioni di servizio — Accordo di acqui sto esclusivo — Esenzione per categoria — Applicabilità —
Condizioni (Trattato Ce, art. 85, 177; regolamento Cee della
commissione n. 1984/83).
Adita in via pregiudiziale dal Tribunal civil da Comarca de Lisboa, la corte ha dichiarato:. «Un accordo in materia di sta
zioni di servizio anteriore alla data di adesione del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese, stipulato per una durata
indeterminata o superiore a dieci anni, può beneficiare dell'e
senzione per categoria prevista dal regolamento (Cee) della com
missione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione del
l'art. 85 del trattato Cee a categorie di accordi di acquisto esclu
sivo, per effetto dell'art. 15, nn. 3 e 4, del medesimo, qualora l'accordo risponda ai requisiti fissati dal regolamento, escluso
quello relativo alla durata di cui all'art. 12, n. 1, lett. c)».
162 - Sentenza 16 novembre 1993 (cause riunite C-20/93 e
21/93); Pres. Due, Aw. gen. Van Gerven (conci, parz. diff.); Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & Co KG
(DKV) c. S.A. Générale de Banque; DKV e BV Mobil Oil c. S.A. AG de 1824 e Générale de Banque.
Ce — Trasporti su strada — Normativa nazionale — Impresa di trasporto — Solvibilità — Imposizione di una cauzione — Limitazione ad alcuni crediti — Legittimità (Trattato Ce, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 74/561).
Adita in via pregiudiziale dal Tribunal de Commerce di Bru xelles, la corte ha dichiarato: «L'art. 3, n. 3, della direttiva
del consiglio 12 novembre 1974, n. 74/561/Cee, riguardante l'ac
cesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali, nella sua ver
sione in vigore fino al 31 dicembre 1989, deve essere interpreta to nel senso che esso non fissa i crediti che devono essere garan titi da una cauzione, quando uno Stato membro decida di isti
tuire tale sistema al fine di garantire la capacità finanziaria dei
trasportatori di merci su strada».
163 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-2/91); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Meng.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 457.
Ce — Concorrenza — Intermediari di assicurazione — Com
portamenti anticompetitivi — Normative statali rilevanti —
Legittimità — Condizioni (Trattato Ce, art. 3, 5, 85, 177).
Adita in via pregiudiziale dal Kammergericht di Berlino, la
corte ha dichiarato: «Gli art. 3, lett. f), 5, 2° comma, e 85
del trattato Cee non ostano a che, in assenza di qualsiasi colle
gamento con le fattispecie in materia di impresa di cui all'art.
85, n. 1, del trattato, una normativa statale faccia divieto agli intermediari di assicurazione di cedere ai propri clienti intera
mente o parzialmente le provvigioni riconosciute ai medesimi
dalle compagnie di assicurazione».
164 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-185/91); Pres. Due,
Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Budesanstalt fur den Gii
terfernverkehr c. Gebruder Reiff GmbH & Co. KG.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 458.
Ce — Concorrenza — Trasporto di merci su strada — Fissazio
ne delle tariffe — Comportamenti anticompetitivi — Norma
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PARTE QUARTA
tive statali rilevanti — Legittimità — Condizioni (Trattato Ce, art. 3, 5, 85, 177).
Il Landesgericht di Coblenza sottoponeva alla Corte di giusti zia una questione pregiudiziale volta ad accertare se gli art. 3,
lett. f), 5, 2° comma, e 85 del trattato Cee ostino a che la
normativa di uno Stato membro preveda che le tariffe dei tra
sporti su strada di merci a grande distanza siano fissate da com
missioni tariffarie e rese obbligatorie per tutti gli operatori eco nomici, previa operazione da parte della pubblica autorità.
La corte ha dichiarato:
«Gli art. 3, lett. j), 5, 2° comma, e 85 del trattato Cee non
ostano a che la normativa di uno Stato membro preveda che
le tariffe dei trasporti su strada di merci a grande distanza siano
stabilite da commissioni tariffarie e rese obbligatorie per tutti
gli operatori economici, previa approvazione da parte dell'auto
rità pubblica, qualora i membri delle dette commissioni, ancor
ché prescelti dalla pubblica amministrazione su proposta delle
categorie professionali interessate, non costituiscano rappresen tanti di queste ultime incaricati di trattare e concludere un ac
cordo sui prezzi, bensì degli esperti indipendenti incaricati di fissare le tariffe in funzione di considerazioni di interesse gene rale e qualora la pubblica amministrazione non venga meno alle
proprie prerogative vegliando, in particolare, a che le commis
sioni fissino le tariffe sulla base di considerazioni di interesse generale e sostituendo, all'occorrenza, la propria decisione a quel la delle commissioni medesime.
165 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-254/91); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Ohra Schadeverzekeringen NV.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 458.
Ce — Concorrenza — Intermediari di assicurazione — Com
portamenti anticompetitivi — Normative statali rilevanti —
Legittimità — Condizioni (Trattato Ce, art. 3, 5, 85, 177).
Adita in via pregiudiziale dall'Arrondissementsrechtbank di
Arnhem, la corte ha dichiarato: «Gli art. 3, lett. f), 5, 2° com
ma, e 85 del trattato Cee non ostano a che, in assenza con
qualsiasi collegamento con le fattispecie in materia di impresa di cui all'art. 85, n. 1, del trattato, una normativa statale faccia
divieto alle compagnie di assicurazione, indipendentemente dal
fatto che si avvalgano o meno dell'intermediazione di agenti, nonché agli agenti medesimi, di concedere vantaggi economici
ai contraenti o ai beneficiari delle polizze».
166 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-68/92); Pres. Due, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione c. Repub blica francese.
Ce — Disposizioni fiscali — Iva — Sesta direttiva — Prestazio ni pubblicitarie — Normativa statale — Illiceità — Fattispe cie (Trattato Ce, art. 169; direttiva Cee del consiglio n. 77/388).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«Escludendo, mediante una pratica amministrativa, dalla no
zione di "prestazioni pubblicitarie" ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), della direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem
bri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, a) la vendita da parte di un'impresa pubblicitaria nell'ambito di varie manifestazioni, come riunioni ricreative, cocktails, ecc. e
b) la fabbricazione di mezzi pubblicitari, anche se tutte queste
operazioni implicano la trasmissione di un messaggio pubblici tario o sono indissociabilmente legate a detta trasmissione, la
Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incom bono in virtù della stessa direttiva».
167 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-69/92); Pres. Dite, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commisione c. Grandu
cato del Lussemburgo.
Il Foro Italiano — 1995.
Ce — Disposizioni fiscali — Iva — Sesta direttiva — Prestazio ni pubblicitarie — Normativa statale — Illiceità — Fattispe cie (Trattato Ce, art. 169; direttiva Cee del consiglio n. 77/388).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«Escludendo dalla nozione di "prestazioni pubblicitarie" ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), della direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 388 (in materia di armonizzazione delle legisla zioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponi bile uniforme), la vendita dei beni mobili reali nell'ambito di una campagna pubblicitaria, e le prestazioni fornite nell'ambito di diverse manifestazioni di «pubbliche relazioni» come conferenze-stampa, seminari, cocktails, incontri ricreativi, pur se dette operazioni implicano la trasmissione di un messaggio
pubblicitario, o sono indissociabilmente vincolate a detta tra
smissione, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli
obblighi che gli incombono in virtù di detta direttiva e del trat tato Cee».
168 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-73/92); Pres. Due, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione c. Regno di Spagna.
Ce — Disposizioni fiscali — Iva — Sesta direttiva — Prestazio
ni pubblicitarie — Normativa statale — Illiceità (Trattato Ce, art. 169; direttiva Cee del consiglio n. 77/388).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee,
la corte ha dichiarato:
«Istituendo e mantenendo in vigore un regime fiscale in ma
teria di applicazione dell'Iva alle prestazioni pubblicitarie, che esclude da detta nozione le azioni di promozione, pur se queste
implicano la trasmissione di un messaggio destinato ad infor mare i consumatori dell'esistenza e delle qualità del prodotto o servizio che ne costituisce l'oggetto, allo scopo di aumentarne
la vendita, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che
gli incombono in virtù della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 388, in materia di armonizzazione delle legislazioni de gli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Siste ma comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uni
forme, specie dell'art. 9, n. 2, lett. e) di detta direttiva e del
trattato Cee».
169 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-71/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione c. Re
gno di Spagna.
Ce — Appalti pubblici — Direttive — Mancata esecuzione —
Inadempimento — Illiceità (Trattato Ce, art. 30, 59, 169; di
rettive Cee del consiglio n. 71/305 e n. 77/62).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli in
combono in virtù delle direttive del consiglio 27 luglio 1971, n. 71/305/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione de
gli appalti dei lavori pubblici, e del consiglio 21 dicembre 1976, n. 77/62/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture, — mantenendo in vigore talune disposizioni che pongono in
essere una esclusione dalla sfera di applicazione della normativa
nazionale sui pubblici appalti, cioè l'art. 2, punti 3 e 8, della legge sugli appalti dello Stato, nonché l'art. 2, punti 3 e 8, del regolamento generale sugli appalti dello Stato;
— mantenendo in vigore talune disposizioni che consentono
l'aggiudicazione degli appalti a licitazione privata, e cioè gli art. 37, § 1, punti 1, 2, 7 e 8, e 87, § 4, punti 1, 2 e 5, della legge sugli appalti dello Stato, come pure gli art. 117 e 247, del rego lamento generale sugli appalti dello Stato e l'art. 120 del testo
rivisto del regime locale; — mantenendo in vigore talune disposizioni relative alle nor
me di partecipazione e ai criteri di selezione qualitativa, cioè
gli art. 25, § 1, punti 1 e 3, 284, § 5, 287, § 2, 312, § 2, 320,
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
§ 3, punto 5, e 341 del regolamento generale sugli appalti dello
Stato; — mantenendo in vigore talune disposizioni relative a norme
tecniche, cioè l'art. 244 del regolamento generale sugli appalti dello Stato.
Per il resto il ricorso è respinto».
170 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-134/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Darmon (conci, parz. diff.); Burkhard Mòr
lins c. Zuckerfabric Kònigslutter-Twulpstedt AG.
Ce — Zucchero — Quote — Normativa nazionale — Applica bilità (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1785/81).
Adita in via pregiudiziale dal Landgericht di Braunschweig, la corte ha dichiarato: «Dato che il diritto comunitario non ha
ancora stabilito i criteri della ripartizione tra i venditori dei quan titativi di barbabietole da zucchero che il produttore offre di acquistare prima della semina per la produzione dello zucchero
nei limiti delle quote A e B, il regolamento n. 1785/81 non osta all'applicazione del principio di parità di trattamento dei fornitori, che risulta dal diritto nazionale delle intese, e degli azionisti di una società anonima a prestazioni accessorie, che
risulta dal diritto nazionale delle società, nei confronti di detta ripartizione. Tuttavia, pur essendo legittimati ad applicare il lo
ro diritto nazionale, gli Stati membri non sono dispensati dal l'osservare i principi e le norme generali che disciplinano la po litica agricola comune».
171 - Sentenza 17 novembre 1993 (causa C-285/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Coòperatieve Zui
velindustrie «Twee Provincién» WA.
Ce — Latte — Derivati — Etichettatura e presentazione — Di
rettiva — Ambito di applicazione (Trattato Ce, art. 177; di
rettiva Cee del consiglio n. 79/112).
Adita in via pregiudiziale dall'Arrondissementsrechtbank di Leeuwarden, la corte ha dichiarato: «La direttiva del consiglio 18 dicembre 1978, n. 79/112/Cee, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consuma
tore finale, nonché la relativa pubblicità, deve essere interpreta
ta nel senso che un marchio di formaggio nazionale che com
prende, oltre all'indicazione del paese di produzione, un nume
ro di serie ed una combinazione di lettere e di cifre, non
costituisce un'etichettatura ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. a), di
tale direttiva e, di conseguenza, non rientra nel suo ambito di
applicazione».
172 - Sentenza 23 novembre 1993 (causa C-365/92); Pres. Diez
De Velasco, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Schumacher
c. Bezirksregierung Hannover.
Ce — Carni bovine — Premio speciale ai produttori — Versa
mento (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee della commis
sione n. 714/89).
Adita in via pregiudiziale dal Veerwaltungsgericht di Hanno ver, la corte ha dichiarato:
«1. - L'art. 9, n. 1, del regolamento Cee della commissione
20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del
regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovi
ne, va applicato alle domande di premio speciale formulate ai
sensi dell'art. 11, n. 2, del medesimo regolamento.
2. - La nozione di «controllo» di cui all'art. 9, n. 1, del rego lamento n. 714/89, ricomprende l'esame dei documenti presen
tati dal richiedente alle autorità competenti per provare di aver
ottemperato alle condizioni per aver diritto al premio. 3. - L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 714/89, esclude la con
cessione di un premio speciale a favore dei produttori di carni
bovine quando il produttore non abbia macellato o non abbia fatto macellare il numero preventivato di bovini da ingrasso
entro il termine stabilito dall'art. 11, n. 2, del medesimo regola mento e quando la differenza fra il numero degli animali indi
li. Foro Italiano — 1995.
cato e quello degli animali effettivamente ammissibili al premio sia superiore al 5% e detta differenza non sia riconducibile ai motivi di cui all'art. 9, nn. 2 e 3.
4. - L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 714/89 non contrasta
con il principio di proporzionalità in quanto disponga che nes sun premio può essere versato in caso di mancato rispetto, an
che solo parziale, del termine di cui all'art. 11, n. 2, del medesi mo regolamento».
173 - Sentenza 24 novembre 1993 (cause riunite C-267/91 e
C-268/91); Pres. Mancini, Aw. gen. Van Gerven (conci,
conf.); Keck e Mithouard.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 329.
Ce — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equi valente a restrizioni quantitative all'importazione — Rivendi
ta sottocosto — Divieto (Trattato Ce, art. 7, 30, 177).
Il Tribunal de grande instance di Strasburgo sottoponeva alla
Corte di giustizia una questione pregiudiziale volta ad accertare
se il generale divieto di rivendita sottocosto attinente alla messa
in commercio delle merci, vigente nel diritto francese, fosse com
patibile con le norme del trattato Cee riguardanti la Ubera cir
colazione di persone, servizi e capitali nella Comunità, con il
principio di non discriminazione di cui all'art. 7 dello stesso trattato, nonché con le regole in materia di libera concorrenza.
Tale questione era sorta nell'ambito di procedimenti penali a
carico dei sig. Keck e Mithouard, accusati di aver messo in ven
dita prodotti a prezzo inferiore al loro effettivo prezzo di costo,
in violazione delle disposizioni di legge. In via preliminare, la corte ha rilevato che le disposizioni del
trattato relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi
e dei capitali nella Comunità esulavano dall'oggetto della causa
principale, essendo questo costituito da un divieto di rivendita sottocosto riguardante la messa in commercio di merci. Essa
ha altresì escluso la violazione del principio di non discrimina zione nel caso di specie, rilevando che la normativa nazionale
in esame non poneva le imprese ad essa soggette in ima posizio
ne di sfavore rispetto ai concorrenti operanti in Stati membri
in cui la rivendita sottocosto non era vietata, nella misura in
cui essa si applicava a qualsiasi attività di vendita effettuata sul territorio nazionale, indipendentemente dai soggetti che la
svolgevano. Esaminando dunque la questione alla luce delle sole norme
sulla libera circolazione delle merci, e particolarmente del solo
art. 30 del trattato, la corte ha dichiarato che, contrariamente
a quanto da essa stessa statuito fino ad ora, non può costituire
ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi
commerciali tra Stati membri ai sensi della giurisprudenza Das
sonville (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Foro it., 1975, IV, 15), l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei con fronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual
misura, tanto sotto il profilo giuridico che sotto quello sostan
ziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti
da altri Stati membri. Conseguentemente, l'art. 30 del trattato
Cee deve essere interpretato nel senso che non trova applicazio
ne nei confronti di una normativa di uno Stato membro che
vieti in generale la rivendica sottocosto.
174 - Sentenza 24 novembre 1993 (causa C-405/92); Pres. Man
cini, Aw. gen. Guimann (conci, conf.); Etablissements A.
Mondiet c. Société Armement Islais.
Ce — Pesca — Conservazione delle risorse — Misure tecniche
— Lunghezza delle reti — Limitazione — Validità (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 345/92).
Il Tribunal de commerce di La Roche-sur Yon sottoponeva
alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali volte a far accertare la validità dell'art. 1, punto 8, del regolamento (Cee)
del consiglio n. 345/92, nella parte in cui vieta a qualsiasi nave
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PARTE QUARTA
di tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diver
se reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addi zionata sia superiore a 2,5 Km.
La corte ha dichiarato: «Dall'esame delle questioni pregiudi ziali non è emerso alcun elemento tale da pregiudicare la validi
tà dell'art. 1, punto 8, del regolamento (Cee) del consiglio 7
gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regola mento (Cee) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la con
servazione delle risorse della pesca».
175 - Sentenza 30 novembre 1993 (causa C-189/91); Pres. Due,
Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Kirsammer c. Nurhan Sidal.
Ce — Politica sociale — Parità di trattamento tra lavoratori
e lavoratrici — Licenziamento illegittimo — Disciplina — Pic cola impresa — Normativa nazionale — Esclusione — Legit timità — Condizioni (Trattato Ce, art. 92, 177; direttiva Cee del consiglio n. 76/207).
Adita in via pregiudiziale dall'Arbeitsgericht di Reutlingen, la corte ha dichiarato:
«1. - L'esclusione delle piccole imprese da un regime nazio
nale di tutela dei lavoratori contro il licenziamento indebito non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato Cee.
2. - Il principio della parità di trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici riguardo alle condizioni di licenziamento, quale risulta dagli art. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/Cee, non osta all'applicazione di una disposizione nazionale che, come l'art. 23, n. 1, terza frase,
del Kiindigungsschutzgesetz (legge 25 agosto 1969 sulla tutela
contro il licenziamento indebito), all'atto di stabilire se una im presa deve o no applicare il regime di tutela contro il licenzia
mento indebito, non prenda in considerazione i dipendenti che lavorano per un numero di ore uguale o inferiore a 10 alla setti
mana o a 45 al mese qualora non sia appurato che le imprese escluse da tale regime impiegano un numero notevolmente mag
giore di donne che di uomini. Anche se questo fosse il caso,
tale misura potrebbe essere giustificata da ragioni obiettive ed
estranee al sesso dei lavoratori, in quanto tendente ad alleggeri re gli oneri gravanti sulle piccole imprese».
176 - Sentenza 30 novembre 1993 (causa C-317/91); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Deutsche Renault AG c.
Audi AG.
Ce — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equi valente a restrizioni quantitative all'importazione — Marchio — Utilizzazione — Normativa statale restrittiva — Esclusione — Fattispecie (Trattato Ce, art. 30, 36, 177).
Il Bundesgerichtshof sottoponeva alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale volta ad accertare la compatibilità con
gli art. 30 e 36 del trattato Cee della tutela di una denominazio
ne costituita da un numero trascritto in lettere in una lingua della Comunità diversa da quella dello Stato membro importa tore. Il quesito era stato sollevato nel corso di una lite tra la
Deutsche Renault AG, consociata tedesca di un fabbricante di
automobili francese, e l'Audi AG, vertente sull'impiego, da parte della Renault, della denominazione «Espace Quadra» per un
autoveicolo a quattro ruote motrici. L'Audi sosteneva che tale
denominazione potesse dar luogo a confusioni con la denomi
nazione «quattro» da questa impiegata sin dal 1980 per vendere
autoveicoli dello stesso tipo sul mercato tedesco, e registrata nel registro tedesco dei marchi.
La corte ha dichiarato:
«Non costituisce un ostacolo illecito agli scambi intracomuni tari, ai sensi degli art. 30 e 36 del trattato Cee, il divieto impo sto in uno Stato membro A ad una consociata ivi avente sede
di un fabbricante di automobili stabilito nello Stato membro B, di impiegare come marchio la denominazione «Quadra» che tale fabbricante ha sinora liberamente impiegato nel proprio paese di origine e altrove per designare un veicolo a quattro ruote
motrici, divieto imposto per il fatto che un altro fabbricante di automobili ha invocato nello Stato membro A — a giusto titolo, secondo il diritto ivi applicabile — un diritto al marchio
Il Foro Italiano — 1995.
(«Warenzeichenrecht») e/o un diritto di «presentazione» («Aus stattungsrecht) sulla parola «quattro», malgrado questa parola sia un numero in un altro Stato membro e in altri Stati membri
ancora, mostri comunque chiaramente anche tale significato,
e malgrado il numero «4» designato con questo termine abbia
un ruolo diversificato e rilevante nella costruzione e nella com
mercializzazione delle automobili».
177 - Sentenza 30 novembre 1993 (causa C-234/91); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione c. Regno di Danimarca.
Ce — Normativa statale — Iva — Sesta direttiva — Contributo
per il mercato del lavoro — Incompatibilità (Trattato Ce, art.
169; direttiva Cee del consiglio n. 77/388).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«1. - Il Regno di Danimarca, avendo istituito e mantenuto
in vigore con la legge 18 dicembre 1987 n. 840, come successi
vamente modificata, un regime fiscale che comporta il paga mento di un contributo per il mercato del lavoro, che è un one
re di natura fiscale, percepito generalmente sulla base dello stesso
imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, ma non conforme
mente alle norme comunitarie che disciplinano quest'ultima, ha
violato l'art. 33 della sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legisla zioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: imponibile uniforme, ed è pertanto venuto meno agli obblighi incombenti
gli ai sensi del trattato Cee, ed in particolare dell'art. 189 del
medesimo.
2. - Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese».
178 - Sentenza 1° dicembre 1993 (causa C-37/93); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commisssione c. Regno del Belgio.
Ce — Lavoratori marittimi — Divieto di dicriminazione — Nor mativa statale — Illiceità (Trattato Ce, art. 48, 169; regola mento Cee del consiglio n. 1612/68).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«1. - Lasciando sussistere nella propria normativa talune nor
me secondo le quali determinati posti di marittimo, diversi da quelli di capitano e di capitano in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 48 del trattato e degli art. 1 e
4 del regolamento Cee del consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
2. - Il Regno del Belgio è condannato alle spese».
179 - Sentenza 7 dicembre 1993 (causa C-216/91); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Rima Elet
trometallurgia SA c. Consiglio.
Ce — Dazi antidumping — Riesame — Condizioni (Trattato Ce, art. 173; regolamento Cee del consiglio n. 1115/91).
La società brasiliana Rima, svolgente attività di produzione e vendita di ferro-leghe, era stata originariamente esclusa dal l'applicazione di un dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento Cee della commissione n. 2409/87 all'importazio ne del ferrosilicio originario e del Brasile. In seguito ad una domanda presentata da alcuni esportatori brasiliani soggetti al dazio, la commissione avviava un procedimento di riesame del suddetto dazio: esso si concludeva con l'adozione, da parte del
consiglio, di un nuovo regolamento Cee n. 1115/91, con il qua le anche la Rima si vedeva imporre un dazio antidumping defi
nitivo. Essa pertanto proponeva un ricorso alla Corte di giusti zia per l'annullamento di tale regolamento.
La corte, dopo aver chiarito che l'apertura di un'inchiesta, indipendentemente dal fatto che avvenga nella fase iniziale di
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
un procedimento antidumping o nell'ambito del riesame di un
regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordi
nata alla presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza
di un dumping o del pregiudizio che ne consegue, non ha rite
nuto che tale condizione sussistesse nel caso di specie. Essa ha
altresì dichiarato che, pur se esigenze di parità possono giustifi care l'estensione di un procedimento di riesame nei confronti
degli esportatori colpiti dal dazio antidumping che non hanno
chiesto tale riesame, tale considerazione non può tuttavia legit timare l'apertura di una nuova inchiesta nei confronti di un'im
presa i cui prodotti siano stati esclusi dall'applicazione del da
zio antidumping a seguito della prima richiesta.
La corte ha conseguentemente annullato il regolamento im
pugnato nella parte in cui esso impone il pagamento di un dazio
antidumping alla Rima.
180 - Sentenza 7 dicembre 1993 (causa C-6/92); Pres. Moitin
ho De Almeida, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Federa
zione sindacale italiana dell'industria estrattiva c. Commissione.
Ce — Sostanze minerali gregge e sostanze lavorate — Traspor to in ferrovia in Sardegna e Sicilia — Tariffe di sostegno (Trat tato Ce, art. 173; decisione Cee della commissione n. 91/523).
La Federazione sindacale italiana dell'industria estrattiva adi
va la Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento della
decisione Cee della commissione n. 91/523, relativa all'elimina zione delle tariffe di sostegno delle Ferrovie dello Stato italiano
applicate ai trasporti di sostanze minerali gregge e di sostanze
prodotte e lavorate nelle isole di Sardegna e Sicilia.
La corte, dopo aver rilevato che la società ricorrente non era
direttamente ed individualmente interessata dalla decisione, ha
dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione atti va della ricorrente.
181 - Sentenza 7 dicembre 1993 (causa C-12/91); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.);
Huygen.
Ce — Accordo di libero scambio Cee-Austria — Origine della merce — Individuazione (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee del consiglio 2378/72).
Adita in via pregiudiziale dalla Hof van Cassatie van Belgié, la corte ha dichiarato:
«1. - Il protocollo n. 3 dell'accordo Cee-Austria, firmato a
Bruxelles il 22 luglio 1972, concluso e approvato a nome della
Comunità in forza del regolamento Cee del consiglio 19 dicem
bre 1972, n. 2836, dev'essere interpretato nel senso che, quando 10 Stato di esportazione, cui è richiesto di controllare il certifi
cato di origine EUR. 1, non riesca a stabilire l'esatta origine della merce, deve concludere che essa è di origine ignota e che,
pertanto, il certificato EUR. 1 e la tariffa preferenziale sono
stati a torto accordati.
2. - Il protocollo n. 3 dell'accordo Cee-Austria dev'essere in
terpretato nel senso che, in circostanze quali quelle della fatti
spcie di cui al giudizio a quo, lo Stato di importazione non
è definitivamente vincolato, per reclamare il pagamento del da
zio non versato, al risultato negativo del controllo a posteriori, ma può prendere in esame altre prove dell'origine della merce.
3. - Un importatore può, secondo le circostanze, invocare
a titolo di forza maggiore l'impossibilità di stabilire l'esattezza
dell'origine di una merce in cui, per la propria negligenza, si
trovano le autorità doganali dello Stato di esportazione nel cor
so di un controllo a posteriori. Compete al giudice nazionale
valutare il complesso dei fatti addotti al riguardo».
182 - Sentenza 7 dicembre 1993 (causa C-83/92); Pres. Moi tinho De Almeida, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Pierrel
Spa c. Ministero della sanità.
Ce — Medicinali — Normativa nazionale — Immissione in com
mercio — Autorizzazione — Sospensione o revoca — Legitti mità — Condizioni (Trattato Ce, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 65/65).
11 Foro Italiano — 1995 — Parte IV-8.
Adita in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato, la corte ha dichiarato:
«1. - L'art. 21 della direttiva del consiglio 26 gennaio 1965, n. 65/65/Cee, per il ravvicinamento delle disposizioni legislati ve, regolamentari e amministrative relative alle specialità medi
cinali, deve essere interpretato nel senso che la sospensione o
la revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio può essere disposta solo per i motivi previsti da detta direttiva o
da altre disposizioni applicabili di diritto comunitario. 2. - Le disposizioni della direttiva del consiglio 65/65/Cee,
emendata, impediscono alle autorità nazionali non soltanto di
introdurre cause di sospensione o di revoca diverse da quelle stabilite dal diritto comunitario, ma anche di prevedere ipotesi di decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio».
183 - Sentenza 7 dicembre 1993 (causa C-109/92); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Darmon (conci, parz. diff.); Wirth c. Landeshauptstadt Hannover.
Ce — Corsi di studio impartiti da istituti di insegnamento supe riore finanziati con fondi pubblici — Servizi — Esclusione
(Trattato Ce, art. 59, 60, 62, 177).
Adita in via pregiudiziale dal Verwaltungsgericht di Hanno
ver, la corte ha dichiarato:
«1. -1 corsi di studio impartiti in un istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è assicurato essenzialmente me
diante fondi pubblici, non costituiscono servizi ai sensi dell'art.
60 del trattato Cee.
2. - Né l'art. 59, né l'art. 62 del trattato ostano ad un regime di aiuti alla formazione professionale in quanto si tratti di studi
svolti in un istituto le cui attività non costituiscono servizi ai
sensi dell'art. 60 del trattato Cee».
184 - Sentenza 7 dicembre 1993 (causa C-339/92); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); ADM
Òlmiihlen Gmb, Òlwerke Spyck c. Bundesanstalt fiir Land
wirthschaftliche Marktordnung.
Ce — Agricoltura — Semi oleosi — Regime di integrazione alla
trasformazione — Mancata osservanza di un termine — Inca
meramento della cauzione — Principio di proporzionalità —
Rispetto (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee del consi
glio n. 1594/83; regolamento Cee della commissione n.
2681/83).
Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno sottoponeva alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale volta ad ac
certare la validità degli art. 5 del regolamento Cee del consiglio n. 1594/83 e 2 del regolamento Cee della commissione n.
2681/83, i quali dettano le regole per l'ottenimento, da parte
degli operatori economici interessati, della fissazione anticipata
dell'integrazione alla trasformazione dei semi oleosi di colza,
ravizzone e girasole. In particolare, tali disposizioni stabilisco
no che il rilascio del relativo certificato è subordinato alla costi
tuzione di una cauzione, la quale è tuttavia destinata ad essere
incamerata in caso di mancata osservanza dell'obbligo di proce dere all'identificazione dei semi entro il termine fissato dalla
normativa vigente in materia.
Pur riconoscendo che tale ultima misura è dettata allo scopo di evitare operazioni speculative, il giudice nazionale tuttavia
chiedeva alla corte di verificare se essa fosse conforme al princi
pio di proporzionalità e se non esistessero invece misure meno
restrittive ed idonee a raggiungere il medesimo risultato.
La corte ha dichiarato:
«L'esame della questione posta non ha fatto emergere alcun
elemento tale da inficiare la validità degli art. 5 del regolamento
(Cee) del consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all'integra zione concessa per i semi oleosi, e 23, n. 2, del regolamento
(Cee) della commissione 21 settembre 1983, n. 2681, che stabili sce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi».
185 - Sentenza 9 dicembre 1993 (cause riunite C-45/92 e
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PARTE QUARTA
C-46/92); Pres. Moitinho De Almeida, Aw, gen. Guxmann
(conci, parz. diff.); Lepore c. Office National des pensions.
Ce — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Pensione di
vecchiaia — Calcolo (Trattato Ce, art. 177; regolamenti Cee
del consiglio n. 1408/71 e n. 574/72).
Adita in via pregiudiziale dal Tribunal du Travail di Bruxel les, la corte ha dichiarato:
«1. - Il diritto comunitario si oppone al fatto che un lavora
tore migrante non possa, all'atto del calcolo della sua pensione di vecchiaia, avvalersi del beneficio previsto dalla normativa na
zionale dell'equiparazione di periodi d'invalidità a periodi d'at tività per il solo motivo che, all'atto dell'avverarsi dell'inabilità al lavoro, egli era subordinaro non già nello Stato membro in
questione, ma in un altro Stato membro.
2. - Ai fini del calcolo dell'importo di una prestazione di vec
chiaia, stabilito in conformità all'art. 46, n. 1, 2° comma, del
regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relati
vo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, l'art, 15, n. 1, lett. c) e
d), del regolamento (Cee) del consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (Cee) n. 1408/71, si applica. A tal uopo, spetta al giudice nazionale
accertare se i periodi di versamento delle pensioni di invalidità, in altri Stati membri, siano da considerare come periodi di assi
curazione o equiparati in conformità alle normative di questi Stati.
3. - Il diritto comunitario non osta a che la normativa di
uno Stato membro che, ai fini del calcolo di una pensione di
vecchiaia, istituisce, per quanto riguarda i periodi equiparati a
periodi di occupazione, una retribuzione giornaliera fittizia, ap
plichi a questa la stessa proporzione di quella in base alla quale è stata calcolata la pensione d'invalidità erogata prima».
186 - Sentenza 14 dicembre 1993 (causa C-l 10/91); Pres. Due, Aw. gen. Van Gerven (conci, parz diff.); Moroni c. Ditta
Collo GmbH.
Ce — Sicurezza sociale — Parità di trattamento tra lavoratori
e lavoratrici — Pensioni professionali — Età pensionabile
(Trattato Ce, art. 119, 177; direttiva Cee del consiglio n.
86/378).
Adita in via pregiudiziale dall'Arbeitsgericht di Bonn, la cor te ha dichiarato:
«1. - Come si evince dalla sentenze 17 maggio 1990, Barber
(causa C-262/88, Foro it., Rep. 1991, voce Comunità europee, n. 430), l'art. 119 del trattato Cee osta a che, nell'ambito di
un regime previdenziale professionale integrativo, il lavoratore, a causa della fissazione di età di pensionamento diverse a se conda del sesso, abbia diritto ad una pensione aziendale soltan
to ad un'età più avanzata rispetto alla lavoratrice che si trovi
nella stessa posizione. 2. - La direttiva del consiglio 24 luglio 1986, n. 86/378/Cee,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, non osta a che l'art. 119 del trattato sia
fatto valere direttamente ed immediatamente dinanzi ai giudici nazionali, fatto salvo quanto indicato nella soluzione data alla
terza questione pregiudiziale. 3. - Ai sensi della citata sentenza 17 maggio 1990, l'efficacia
diretta dell'art. 119 del trattato può essere fatta valere, ai fini
della parità di trattamento in materia di pensioni professionali, soltanto per le prestazioni dovute a titolo di periodi di impiego successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione prevista in favore dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di tale data, abbiano esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente».
187 - Sentenza 15 dicembre 1993 (cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319 /91); Pres. Mancini, Aw. gen. Darmon
(conci, parz. diff.); Ligur Carni s.r.l. c. Unità sanitaria locale n. XV di Genova.
Il Foro Italiano — 1995.
Ce — Carne — Libera circolazione delle merci — Misure di
effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione — Controlli sanitari nel luogo di destinazione — Onere pecu niario (Trattato Ce, art. 30, 36, 52, 59, 177; direttive Cee del consiglio n. 64/433, n. 89/662 e n. 90/425).
Adita in via pregiudiziale dal Tribunale di Genova, la corte
ha dichiarato: «1. - La direttiva del consiglio 26 giugno 1964, n. 64/433/Cee,
relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunita
ri di carni fresche, come modificata con la direttiva del consi glio 7 febbraio 1983, n. 83/90/Cee, dev'essere interpretata nel
senso che essa osta ad una normativa nazionale in materia di
ispezioni sanitarie che assoggetti le merci importate, già munite
di un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato mem
bro speditore conformemente alla normativa comunitaria, a con
trolli sanitari obbligatori, sistematici e permanenti, non alla fron tiera, ma nel comune di transito o di destinazione delle merci, ed imponga agli operatori economici interessati il pagamento di un diritto come corrispettivo.
2. - L'onere pecuniario imposto all'importatore interessato
a titolo di diritto di ispezione sanitaria, nel contesto di una nor mativa nazionale come quella in discussione nelle cause princi
pali, non è giustificato in quanto corrispettivo di servizi resi all'importatore stesso.
L'art. 30 del trattato dev'essere interpretato nel senso che es
so osta al divieto, imposto dalla normativa di un comune di
uno Stato membro agli importatori di carni fresche, di provve dere in proprio nel territorio comunale al trasporto e alla conse
gna delle loro merci, a meno che essi non versino ad un'impresa locale l'importo corrispondente ai servizi che essa presta nel
l'ambito di una concessione esclusiva in materia di movimenta
zione nel macello comunale, di trasporto e di consegna delle
merci di cui trattasi. L'art. 30 del trattato ha efficacia diretta
ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare».
188 - Sentenza 15 dicembre 1993 (causa C-63/92); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Lub
bock Fine & Co. c. Commissioners of customs & excise.
Ce — Disposizioni fiscali — Iva — Sesta direttiva — Locazione
di beni immobili — Indennità versata a causa di rinuncia alla locazione — Esenzione — Condizioni (Trattato Ce, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 77/388).
Adita in via pegiudiziale dal Value Added Tax Tribunal, Lon don Tribunal Centre, la corte ha dichiarato:
«1. - Il caso del locatario, che rinuncia al proprio contratto
di locazione, rimettendo il bene immobile a disposizione di co lui che ne ha diritto, rientra nella nozione di «locazione di beni immobili» utilizzata dall'art. 13, punto B, lett. b), della sesta
direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in mate
ria di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri rela
tive alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di impo sta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, per descrive re le operazioni che sono esenti.
2. - L'art. 13, punto B, lett. b), della direttiva 77/388/Cee, che consente agli Stati membri di prevedere esclusioni supple mentari rispetto all'ambito delle esenzioni stabilito per la loca
zione di beni immobili, non li autorizza ad assoggettare ad im posta l'indennità versata da una delle parti all'altra all'atto del la risoluzione convenzionale, qualora i canoni versati in
esecuzione del contratto di locazione siano stati esenti dall'Iva».
189 - Sentenza 15 dicembre 1993 (causa C-292/92); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Hiinermund c. Landesapo thekerkammer Baden Wiittemberg.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 329.
Ce — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equi valente a restrizioni quantitative all'importazione — Prodotti
parafarmaceutici — Divieto di pubblicità al di fuori delle far macie (Trattato Ce, art. 30, 177).
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Adita in via pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Wiittemberg, la corte ha dichiarato:
«L'art. 30 del trattato (Cee) deve essere interpretato nel senso
che esso non si applica a una norma deontologica, emanata
dall'ordine professionale dei farmacisti di uno Stato membro, che vieta a costoro di fare la pubblicità, al di fuori della farma
cia, di prodotti parafarmaceutici».
190 - Sentenza 15 dicembre 1993 (causa C-31/93); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Commis
sione c. Regno del Belgio.
Ce — Organismi nocivi ai vegetali — Misure di protezione — Direttive — Mancata esecuzione — Inadempimento — Illicei
tà (Trattato Ce, art. 169).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato Cee, in quanto non ha adottato entro il termine
prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e ammini strativi necessari per conformarsi alle disposizioni della diretti
va della commissione 25 settembre 1990, n. 90/490/Cee, che
modifica alcuni allegati della direttiva del consiglio 77/93/Cee, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vege tali, e della direttiva della commissione 26 settembre 1990, n.
90/506/Cee, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/Cee».
191 - Sentenza 15 dicembre 1993 (causa C-l 13/92, C-l 14/92 e C-156/92); Pres. Mancini, Aw. gen. Darmon (conci, parz.
diff.); Fabrizii c. Office National des Pensions.
Ce — Sicurezza sociale — Pensioni di anzianità — Calcolo —
Norme nazionali anticumulo (Trattato Ce, art. 177; regola mento Cee del consiglio n. 1408/71).
Adita in via pregiudiziale dal Tribunal du Travail di Charle roi, la corte ha dichiarato:
«1. - Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione ai sensi
dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autono
mi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comuni
tà, nella versione coordinata dal regolamento (Cee) del consi
glio 2 giugno 1983, n. 2001, l'istituzione competente dello Stato
membro deve sommare l'insieme dei periodi compiuti sotto le
legislazioni degli Stati membri cui il lavoratore è stato soggetto, anche se questi periodi non dovessero essere presi in considera
zione dal diritto dello Stato membro dell'istituzione competen te. Tuttavia, qualora il lavoratore abbia già diritto, ai sensi del
l'art. 46, n. 1, del regolamento, ad una prestazione autonoma
pari alla pensione completa concessa dalla normativa dello Sta
to membro dell'istituzione competente, senza che occorra tener
conto dei periodi compiuti sotto le legislazioni degli altri Stati membri cui l'interessato è stato soggetto, non è necessario pren dere in considerazione questi ultimi periodi per completare i
periodi esaminati sotto la legislazione dello Stato membro del
l'istituzione ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni. 2. - Ai fini del calcolo dell'importo effettivo della prestazione
ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del citato regolamento n.
1408/71, l'istituzione competente deve tener conto di tutti i pe riodi di assicurazione compiuti e ammessi come tali dalle nor
mative di tutti gli Stati membri e non può, al fine di stabilire detto importo effettivo, applicare le proprie norme anticumulo
esterne.
3. - Né gli art. 12, n. 2, e 46 del citato regolamento n. 1408/71,
né gli art. 48 e 51 del trattato Cee ostano all'applicazione di
una disposizione anticumulo nazionale che limiti a 45 anni l'u nità di carriera dei lavoratori dipendenti e che abbia l'effetto di ridurre il periodo di assicurazione effettivamente compiuto
dal lavoratore migrante nello Stato membro dell'istituzione li
quidatrice a seconda degli anni di assicurazione compiuti in un
Il Foro Italiano — 1995.
secondo Stato membro, purché la riduzione dei diritti del lavo
ratore migrante maturati nello Stato membro dal quale dipende l'istituzione liquidatrice trovi un corrispettivo nei diritti a pen sione maturati in forza del regolamento nel secondo Stato
membro».
192 - Sentenza 15 dicembre 1993 (causa C-116/92); Pres. Diez De Velasco, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Charlton.
Ce — Trasporto su strada — Guida — Perìodi di interruzione
(Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee del consiglio n.
3820/85).
Adita in via pregiudiziale dalla Manchester Crown Court, la
corte ha dichiarato:
«1. - L'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (Cee) del consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcu
ne disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada, deve essere interpretato nel senso che esso vieta ai con
ducenti ai quali si applica di guidare senza interruzione per più di quattro ore e mezza. Tuttavia, il conteggio di cui all'art.
7, n. 1, del regolamento deve ricominciare da capo, astraendo
dal tempo di guida e dalle interruzioni precedenti, quando il conducente osserva una interruzione di 45 minuti in un'unica
soluzione o attraverso molteplici interruzioni di almeno 15 mi
nuti situate nel corso o alla fine di un periodo di 4 ore e mezza.
2. - L'inizio del conteggio di cui all'art. 7, n. 1, del regola mento n. 3820/85, coincide col momento in cui il conducente
fa partire l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (Cee) del consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820/85, relativo all'appa recchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e comin
cia a guidare».
193 - Sentenza 16 dicembre 1993 (causa C-307/91); Pres. Moi tinho De Almeida, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Asso
ciation agricole Luxlait c. Hendel.
Ce — Latte — Prelievo supplementare — Calcolo (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 804/68 e n. 857/84).
Adita in via pregiudiziale dal Tribunal de Paix di Lussembur go, la corte ha dichiarato:
«L'art. 7, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo
1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del
prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (Cee) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dev'essere
interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento indivi
duale del produttore, attribuito dal primo acquirente per l'eser
cizio in corso, è ripartito, in caso di cambiamento di affiliazio ne nel corso dell'esercizio, tra gli acquirenti successivi in modo
tale che esso sia pari, per il primo, ai quantitativi che gli sono
stati effettivamente consegnati e, per il secondo, al quantitativo di riferimento annuale del produttore diminuito dei quantitativi
consegnati al primo acquirente. Pertanto, vi è superamento del
quantitativo di riferimento individuale soltanto quando il pro duttore abbia, indipendentemente dalla sua affiliazione a uno
o all'altro acquirente, realizzato una produzione superiore al
quantitativo di riferimento individuale che egli era stato attri
buito per l'esercizio in corso».
194 - Sentenza 16 dicembre 1993 (causa C-120/92); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Schultz c. Hauptzollamt Heilbronn.
Ce — Latte — Prelievo supplementare — Tenore dei grassi —
Perìodo di riferimento (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee della commissione n. 1546/88).
Adita in via pregiudiziale dal Finanzgericht del Baden Wtittemberg, la corte ha dichiarato:
«1. - L'art. 12, n. 1, del regolamento (Cee) della commissio
ne 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regola
mento (Cee) n. 804/68, come modificato dal regolamento (Cee) della commissione 20 aprile 1989, n. 1033, dev'essere interpre
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PARTE QUARTA
tato nel senso che lo Stato membro può prendere in considera
zione soltanto i periodi di applicazione del regime di prelievo supplementare espressamente previsti da tale norma, per rileva
re il tenore di grassi del latte considerato rappresentativo. 2. - Dall'esame dell'art. 12, n. 1,2° comma, del regolamento
(Cee) della commissione 3 giugno 1988, n. 1546, come modifi cato dal regolamento (Cee) della commissione 20 aprile 1989,
n. 1033, non emergono elementi che possano inficiare la validi
tà di tale norma».
195 - Sentenza 16 dicembre 1993 (causa C-28/92); Pres. Moi tinho De Almeida, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Leguaye Neelsen c. Bundesversicherunganstalt fur Angestellte (BFA).
Ce — Sicurezza sociale — Pubblici dipendenti — Rimborso dei
contributi obbligatori (Trattato Ce, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71).
Adita in via pregiudiziale dal Sozialgericht di Reutlingen la corte ha dichiarato:
«Gli art. 3, 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d), del regolamento
(Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applica zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavorati autonomi e ai loro familiari che si spostano all'inter
no della Comunità, nella versione risultante dal regolamento
(Cee) del consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non ostano a che
la legislazione di uno Stato membro, che preveda il rimborso
dei contributi versati dal lavoratore dipendente a titolo di assi
curazione obbligatoria nel caso il lavoratore sia iscritto al regi me speciale di assicurazione sociale dei pubblici dipendenti in tale Stato, escluda detto rimborso qualora il lavoratore rientri
nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro».
196 - Sentenza 16 dicembre 1993 (causa C-334/92); Pres. Moi
tinho De Almeida, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Miret c.
Fondo de garantia salariai.
Ce — Insolvenza del datore di lavoro — Tutela dei lavoratori
subordinati — Personale direttivo — Direttiva — Mancata
esecuzione — Conseguenze (Trattato Ce, art. 177; direttiva
Cee del consiglio n. 80/987). Il Tribunale Superior de Justicia de Cataluna adiva in via
pregiudiziale la Corte di giustizia nel quadro di una lite che opponeva un membro del personale direttivo di un'impresa di
venuta insolvente al Fondo de garantia salariai, per il pagamen to di arretrati di retribuzione. La corte ha dichiarato:
«1. - I membri del personale direttivo non possono essere
esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva del consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavo ratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del consiglio 2 marzo 1987, n. 87/164/Cee, qualora il diritto nazionale li qualifichi come lavo ratori subordinati, e qualora essi non rientrino nella sezione I
dell'allegato alla direttiva.
2. - a) Il personale direttivo non ha, ai sensi della direttiva
80/987/Cee, il diritto di richiedere il pagamento dei crediti da salario all'organismo di garanzia istituito dal diritto nazionale
per le altre categorie di lavoratori subordinati, b) Nel caso in
cui il diritto nazionale, benché interpretato alla luce di detta direttiva, non assicuri al personale direttivo la possibilità di fruire delle garanzie ivi previste, il personale direttivo ha il diritto di richiedere allo Stato membro interessato il risarcimento dei danni
subiti a causa della mancata esecuzione della direttiva per quan to lo riguarda».
197 - Sentenza 22 dicembre 1993 (causa C-152/91); Pres. Due, Aw. gen. Van Gerven (conci, parz. diff.); Neath c. Hugh
Steeper Ltd.
Ce — Sicurezza sociale — Parità di trattamento tra lavoratori
e lavoratrici — Pensione di categoria — Calcolo (Trattato Ce, art. 119, 177).
Il Foro Italiano — 1995.
Adita in via pregiudiziale dall'Industrial Tribunal di Leeds, la corte ha dichiarato:
«1. - In virtù della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Foro it., Rep. 1991, voce Comunità europee, n. 430), l'efficacia diretta dell'art. 119 del trattato Cee può essere fatta
valere, allo scopo di esigere la parità di trattamento in materia
di pensioni versate da un regime professionale privato, soltanto
per le prestazioni dovute corrispondentemente a periodi lavora
tivi successivi al 17 maggio 1990, con la riserva dell'eccezione prevista a favore dei lavoratori o dei loro aventi diritto che,
prima di questa data, hanno esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto naziona
le vigente. Il controvalore delle prestazioni trasferite e delle pre stazioni capitalizzate è attribuito in maniera analoga.
2. - L'utilizzazione di fattori attuariali differenti a seconda del sesso quanto al modo di finanziamento, per mezzo della
costituzione di un capitale, di regimi professionali di pensione a prestazioni determinate non appartiene al campo di applica zione dell'art. 119 del trattato Cee».
198 - Sentenza 22 dicembre 1993 (causa C-384/92); Pres. Due, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione c. Irlanda.
Ce — Animali della specie suina, ovina e caprina — Norme
zootecniche — Direttiva — Mancata esecuzione — Inadempi mento (Trattato Ce, art. 169; direttive Cee del consiglio n.
88/661, n. 88/361, n. 90/118, n. 90/119).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«1. - Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposi zioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del consiglio 19 dicembre 1988, n. 88/661/Cee relativa alle norme zootecniche applicabili agli ani mali della specie suina riproduttori, alla direttiva del consiglio 30 maggio 1989, n. 89/361/Cee, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, alla direttiva del consiglio 5 marzo 1990, n. 90/118/Cee sull'ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura e alla direttiva. del consiglio 5 marzo 1990, n. 90/119/Cee, relativa all'ammis
sione alla riproduzione dei riproduttori suini ibridi, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi
del trattato Cee».
199 - Sentenza 22 dicembre 1993 (causa C-304/92); Pres. Man cini, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Lyoyd Textil An
delsgesellschaft mbH & Co. c. Hauptzollamt Bremen
Freithafen.
Ce — Importazione — Preferenze tariffarie generalizzate (Trat tato Ce, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 3563/64).
Adita in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, la corte ha
dichiarato:
«L'allegato II, categoria 161, del regolamento (Cee) del con
siglio 18 dicembre 1984, n. 3563 recante applicazione di prefe renze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, ai prodotti tessili
originari di paesi in via di sviluppo non si applica alle giacche a vento da uomo in lino importate dalla Cina e dalla Corea
del Sud».
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