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DDL S. 843 · 2018. 3. 18. · Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 843...

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574
Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 843 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo 18/03/2018 - 23:18
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  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 843

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi

    urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori

    sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche

    amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo

    18/03/2018 - 23:18

  • Indice

    1. DDL S. 843 - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 4

    1.2.1. Testo DDL 843 5

    1.2.2. Testo approvato 843 (Bozza provvisoria) 126

    1.3. Trattazione in Commissione 128

    1.3.1. Sedute 129

    1.3.2. Resoconti sommari 130

    1.3.2.1. 6^ (Finanze e tesoro) e 11^ (Lavoro, previdenza sociale) 131

    1.3.2.1.1. 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 26/06/2013 132

    1.3.2.1.2. 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/07/2013 137

    1.3.2.1.3. 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) dell'11/07/2013 183

    1.3.2.1.4. 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) dell'11/07/2013 189

    1.4. Trattazione in consultiva 205

    1.4.1. Sedute 206

    1.4.2. Resoconti sommari 210

    1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 211

    1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del 20/06/2013 212

    1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del

    16/07/2013 218

    1.4.2.2. 1^ (Affari Costituzionali) 221

    1.4.2.2.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2013 222

    1.4.2.2.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (nott., Sottocomm. pareri) del 02/07/2013 226

    1.4.2.3. 5^ (Bilancio) 228

    1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 30 (pom.) del 25/06/2013 229

    1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 35 (ant.) del 03/07/2013 234

    1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 09/07/2013 236

    1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 241

    1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 42 (ant.) del 16/07/2013 242

    1.4.2.5. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) 245

    1.4.2.5.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2013 246

    1.4.2.6. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) 247

    1.4.2.6.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 6 (pom.) del 26/06/2013 248

  • 1.4.2.6.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/07/2013 257

    1.4.2.7. 10^ (Industria, commercio, turismo) 266

    1.4.2.7.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 16 (pom.) del 02/07/2013 267

    1.4.2.7.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (pom.) del 03/07/2013 270

    1.4.2.8. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) 272

    1.4.2.8.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/06/2013 273

    1.5. Trattazione in Assemblea 275

    1.5.1. Sedute 276

    1.5.2. Resoconti stenografici 277

    1.5.2.1. Seduta n. 63 (ant.) del 10/07/2013 278

    1.5.2.2. Seduta n. 67 (ant.) del 16/07/2013 313

    1.5.2.3. Seduta n. 68 (pom.) del 16/07/2013 373

    1.5.2.4. Seduta n. 69 (ant.) del 17/07/2013 435

  • 1. DDL S. 843 - XVII Leg.

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 843 - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 843XVII Legislatura

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventiurgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatorisociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubblicheamministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del GovernoTitolo breve: D-L 54/13 - IMU, CIG, precari PA e stipendi membri Governo

    Iter17 luglio 2013: approvato definitivamente. LeggeSuccessione delle letture parlamentariC.1012 approvatoS.843 approvato definitivamente. Legge

    Legge n. 85/13 del 18 luglio 2013, GU n. 168 del 19 luglio 2013. Testo coordinato G.U. n. 168 del 19luglio 2013.

    Iniziativa GovernativaPres. Consiglio Enrico Letta , Ministro dell'interno Angelino Alfano , Ministro dell'economia efinanze Fabrizio Saccomanni , Ministro del lavoro e politiche sociali Enrico Giovannini (GovernoLetta-I)Naturadi conversione del decreto-legge n. 54 del 21 maggio 2013, G.U. n. 117 del 21 maggio 2013 ,scadenza il 20 luglio 2013.PresentazioneTrasmesso in data 19 giugno 2013; annunciato nella seduta pom. n. 45 del 19 giugno 2013.Classificazione TESEOICI , PAGAMENTO DI IMPOSTE , MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONEArticoliIMPOSTE SUGLI IMMOBILI (Artt.1, 2), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Art.1),SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.1), PRIMA CASA (Art.1), IMMOBILI PER ABITAZIONE(Art.1), EDILIZIA PUBBLICA (Art.1), EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Art.1), ISTITUTIAUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ( IACP ) (Art.1), TERRENI AGRICOLI E FONDIRUSTICI (Art.1), COSTRUZIONI RURALI (Art.1), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.1),FINANZA LOCALE (Art.1), COMUNI (Art.1), RIMBORSO DI IMPOSTE (Art.1), MINISTERODELL' INTERNO (Artt.1, 4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4), INDENNITA'

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41365.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41004http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;85http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=COMPGOV&id=73&leg=17

  • PARLAMENTARE (Art.3), DIVIETI (Art.3), CUMULO DI INDENNITA' (Art.3), PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (Art.3),MINISTRI (Art.3), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.3),CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.4), CASSA INTEGRAZIONEGUADAGNI (Art.4), INDENNITA' DI MOBILITA' (Art.4), MINISTERO DEL LAVORO E DELLEPOLITICHE SOCIALI (Art.4), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS) (Art.4), CONTROLLI CONTABILI (Art.4), CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (Art.4), CONCORSIPUBBLICI (Art.4), CONCORSI RISERVATI (Art.4), PROROGA DI TERMINI (Art.4), LAVOROATIPICO (Art.4), PERSONALE NON DI RUOLO, PRECARIO E AVVENTIZIO (Art.4),PERSONALE A CONTRATTO (Art.4), UFFICI (Art.4), IMMIGRAZIONE (Art.4), PREFETTI EPREFETTURA (Art.4), QUESTORI E QUESTURA (Art.4), RESIDUI ATTIVI (Art.1),ASSOCIAZIONI DI COMUNI (Art.1), CUMULO DEI REDDITI (Art.3), ABROGAZIONE DINORME (Art.3), ASILI NIDO (Art.4), ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA (Art.4),VIGILATRICI D' INFANZIA (Art.4), MAESTRE DI ASILO (Art.4), SCUOLA MATERNA (Art.4)RelatoriRelatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. Mauro Maria Marino (PD) (datoconto della nomina il 26 giugno 2013) .Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 11ª Sen. Maurizio Sacconi (PdL) (dato contodella nomina il 26 giugno 2013) .Relatore di maggioranza Sen. Maurizio Sacconi (PdL) nominato nella seduta pom. n. 5 dell'11 luglio2013 (mandato conferito all'unanimità).Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Relatore di maggioranza Sen. Mauro Maria Marino (PD) nominato nella seduta pom. n. 5 dell'11luglio 2013 (mandato conferito all'unanimità).Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.AssegnazioneAssegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sedereferente il 19 giugno 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 45 del 19 giugno 2013.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff.costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente),14ª (Unione europea)

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 3

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=21507http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=2132http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=56http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=2132http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=56http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=21507http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=6http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=11

  • 1.2. Testi

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

    Senato della Repubblica Pag. 4

  • 1.2.1. Testo DDL 843collegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 843DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)dal Ministro dell'interno (ALFANO)dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)(V. Stampato Camera n. 1012)approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2013Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 19 giugno 2013Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventiurgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatorisociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubblicheamministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del GovernoDISEGNO DI LEGGEArt. 1.1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensionedell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga inmateria di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione deglistipendi dei parlamentari membri del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate inallegato alla presente legge.2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

    AllegatoMODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

    AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54All'articolo 1:dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui alcomma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga aquanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati,anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da partedel singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comunecomponente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 843

    Senato della Repubblica Pag. 5

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/703751/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno diessi».All'articolo 3:al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, Vice Ministro»;dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:«1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente delConsiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare iltrattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cuial primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con iltrattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 dellalegge 9 novembre 1999, n. 418.1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, èabrogato».All'articolo 4:al comma 2:al primo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo leparole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchèdelle competenti Commissioni parlamentari»;al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica»;dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento,derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvedemediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presentedecreto»;dopo il comma 4 è inserito il seguente:«4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enticomunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti percomprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, esuccessive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e neilimiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincolistabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesacomplessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti atempo determinato di cui al presente comma».Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del21 maggio 2013.Testo del decreto-legge Testo del decreto-legge comprendente lemodificazioni apportate dalla Camera dei deputati

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 843

    Senato della Repubblica Pag. 6

  • Interventi urgenti in tema di sospensionedell'imposta municipale propria, dirifinanziamento di ammortizzatori sociali inderoga, di proroga in materia di lavoro atempo determinato presso le pubblicheamministrazioni e di eliminazione deglistipendi dei parlamentarimembri del Governo

    Interventi urgenti in tema di sospensionedell'imposta municipale propria, dirifinanziamento di ammortizzatori sociali inderoga, di proroga in materia di lavoro a tempodeterminato presso le pubbliche amministrazionie di eliminazione degli stipendi dei parlamentarimembri del Governo

    Il Presidente della RepubblicaVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Considerata la straordinaria necessità edurgenza di provvedere in materia di pagamentodell'imposta municipale propria di cuiall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esuccessive modificazioni, conseguente allacontingente situazione economico-finanziariadel Paese;Considerate le particolari ragioni di urgenza,connesse alla contingente situazioneeconomico-finanziaria ed occupazionale delPaese, che impongono l'adozione di misure disostegno al lavoro e di potenziamento degliammortizzatori sociali per fare fronte allaperdurante situazione di crisi dei settoriproduttivi;Vista la deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 17 maggio2013;Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri, del Ministro dell'interno, del Ministrodell'economia e delle finanze e del Ministro dellavoro e delle politiche sociali;emanail seguente decreto-legge:Articolo 1. Articolo 1.(Disposizioni in materia di imposta municipalepropria)

    (Disposizioni in materia di imposta municipalepropria)

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 843

    Senato della Repubblica Pag. 7

  • 1. Nelle more di una complessiva riforma delladisciplina dell'imposizione fiscale sulpatrimonio immobiliare, ivi compresa ladisciplina del tributo comunale sui rifiuti e suiservizi, volta, in particolare, a riconsiderarel'articolazione della potestà impositiva a livellostatale e locale, e la deducibilità ai fini delladeterminazione del reddito di impresadell'imposta municipale propria relativa agliimmobili utilizzati per attività produttive, perl'anno 2013 il versamento della prima ratadell'imposta municipale propria di cuiall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospesoper le seguenti categorie di immobili:

    1. Identico.

    a) abitazione principale e relative pertinenze,esclusi i fabbricati classificati nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9;b) unità immobiliari appartenenti allecooperative edilizie a proprietà indivisa, adibitead abitazione principale e relative pertinenze deisoci assegnatari, nonché alloggi regolarmenteassegnati dagli Istituti autonomi per le casepopolari (IACP) o dagli enti di ediliziaresidenziale pubblica, comunque denominati,aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti inattuazione dell'articolo 93 del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1977,n. 616;c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cuiall'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni.2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazionedi tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unicodelle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30settembre 2013, di un importo, come risultanteper ciascun comune, dall'allegato A, pari alcinquanta per cento:

    2. Identico.

    a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'impostamunicipale propria ad aliquota di base omaggiorata se deliberata dai comuni, per l'annomedesimo con riferimento alle abitazioniprincipali e relative pertinenze;

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 843

    Senato della Repubblica Pag. 8

  • b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'impostamunicipale propria, comprensivo dellevariazioni deliberate dai comuni per l'annomedesimo, con riferimento agli immobili di cuialla lettera b) e c) del comma 1.

    2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione ditesoreria esclusivamente per la sospensione di cuial comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013,l'avanzo di amministrazione non vincolato, inderoga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267.

    3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni perl'attivazione delle maggiori anticipazioni ditesoreria sono rimborsati a ciascun comune dalMinistero dell'interno, con modalità e terminifissati con decreto del Ministero dell'interno, daadottare entro 20 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto.

    3. Identico.

    3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati,anche alle unioni di comuni con riferimento, intutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo daparte del singolo comune, all'incremento dianticipazione consentito e riconosciuto a ciascuncomune componente dell'unione ai sensi delcomma 2. Alla restituzione dell'anticipazioneprovvedono i singoli comuni componentidell'unione nella misura pari alla quotadell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.

    4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2milioni di euro per l'anno 2013 si provvede,quanto a 12,5 milioni di euro mediantecorrispondente riduzione del fondo di cuiall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzodei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a5,1 milioni di euro mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2013-2015, nell'ambito del programma«Fondi di riserva e speciali» della missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsione delMinistero dell'economia e delle finanze perl'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al medesimoMinistero.

    4. Identico.

    Articolo 2. Articolo 2.(Clausola di salvaguardia) (Clausola di salvaguardia)

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 843

    Senato della Repubblica Pag. 9

  • 1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essereattuata nel rispetto degli obiettivi programmaticiprimari indicati nel Documento di economia efinanza 2013 come risultante dalle relativerisoluzioni parlamentari e, in ogni caso, incoerenza con gli impegni assunti dall'Italia inambito europeo. In caso di mancata adozionedella riforma entro la data del 31 agosto 2013,continua ad applicarsi la disciplina vigente e iltermine di versamento della prima ratadell'imposta municipale propria degli immobilidi cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16settembre 2013.

    Identico

    Articolo 3. Articolo 3.(Contenimento delle spese relative all'eserciziodell'attività politica)

    (Contenimento delle spese relative all'eserciziodell'attività politica)

    1. I membri del Parlamento, che assumono lefunzioni di Presidente del Consiglio deiMinistri, Ministro o Sottosegretario di Stato,non possono cumulare il trattamento stipendialeprevisto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952,n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentariai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,ovvero con il trattamento economico ingodimento per il quale abbiano eventualmenteoptato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensidell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.

    1. I membri del Parlamento, che assumono lefunzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri,Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato,non possono cumulare il trattamento stipendialeprevisto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952,n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari aisensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovverocon il trattamento economico in godimento per ilquale abbiano eventualmente optato, in quantodipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.1-bis. Coloro i quali, non essendo membri delParlamento, assumono le funzioni di Presidentedel Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministroo Sottosegretario di Stato non possono cumulare iltrattamento stipendiale previsto dall'articolo 2della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità dicui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con iltrattamento per cui abbiano eventualmenteoptato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogato.

    Articolo 4. Articolo 4.(Disposizioni in materia di ammortizzatorisociali in deroga, di contratti di solidarietà e dicontratti di lavoro subordinato a tempodeterminato)

    (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali inderoga, di contratti di solidarietà e di contratti dilavoro subordinato a tempo determinato)

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 843

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  • 1. In considerazione del perdurare della crisioccupazionale e della prioritaria esigenza diassicurare adeguata tutela del reddito deilavoratori in modo tale da garantire ilperseguimento della coesione sociale, fermerestando le risorse già destinate dall'articolo 2,comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, esuccessive modificazioni, e dall'articolo 1,comma 253, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, mediante riprogrammazione deiprogrammi cofinanziati dai Fondi strutturalicomunitari 2007/2013 oggetto del Piano diazione e coesione, al fine di consentire, in vistadell'attuazione del monitoraggio di cui alcomma 2, un primo, immediato rifinanziamentodegli ammortizzatori sociali in deroga di cuiall'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalitàdella situazione di emergenza occupazionale cherichiede il reperimento di risorse al predettofine, anche tramite la ridestinazione di sommegià diversamente finalizzate dalla legislazionevigente, si dispone quanto segue:

    1. Identico.

    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nelFondo sociale per l'occupazione e laformazione, di cui all'articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, perl'anno 2013, di 250 milioni di euro per esseredestinata al rifinanziamento dei predettiammortizzatori sociali in deroga, concorrispondente riduzione per l'anno 2013 delFondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1,comma 68, della legge 24 dicembre 2007,n. 247, in considerazione dei tempi necessari peril perfezionamento del procedimento concessivodei relativi benefici contributivi;

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  • b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:«255. Le risorse derivanti dall'aumentocontributivo di cui all'articolo 25 della legge 21dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sonoversate dall'INPS per un importo pari a 246milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio delloStato per la successiva riassegnazione al Fondosociale per l'occupazione e la formazione di cuiall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, ai fini del finanziamento degliammortizzatori sociali in deroga di cuiall'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28giugno 2012, n. 92.»;c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nelFondo sociale per l'occupazione e laformazione, di cui all'articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormenteincrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni dieuro derivanti dai seguenti interventi:1) le somme versate entro il 15 maggio 2013all'entrata del bilancio dello Stato ai sensidell'articolo 148, comma 1, della legge 23dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla datadi entrata in vigore del presente decreto restanoacquisite all'entrata del bilancio dello Stato; ilFondo di cui all'articolo 148, comma 2, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto perl'anno 2013 di 10 milioni di euro;2) per l'anno 2013 le disponibilità di cuiall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7,sono versate all'entrata del bilancio dello statoper un importo di 100 milioni di euro;3) l'autorizzazione di spesa di cui all'artico 61della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esuccessive modificazioni è ridotta di 100milioni di euro per l'anno 2013.

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  • 2. Con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, da adottare entro30 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, acquisito il parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e sentite le parti sociali,sono determinati, nel rispetto degli equilibri dibilancio programmati, criteri di concessionedegli ammortizzatori in deroga alla normativavigente, con particolare riguardo ai termini dipresentazione, a pena di decadenza, dellerelative domande, alle causali di concessione, ailimiti di durata e reiterazione delle prestazionianche in relazione alla continuazione rispetto adaltre prestazioni di sostegno del reddito, alletipologie di datori di lavoro e lavoratoribeneficiari. Allo scopo di verificare gliandamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decretidi concessione inviati telematicamente dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali edalle regioni, effettua un monitoraggio anchepreventivo della spesa, rendendolo disponibileal Ministero del lavoro e delle politiche socialied al Ministero dell'economia e delle finanze.All'attuazione di quanto previsto dal presentecomma l'Inps provvede con le risorsefinanziarie, umane e strumentali disponibili alegislazione vigente.

    2. Con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, acquisito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano nonchédelle competenti Commissioni parlamentari esentite le parti sociali, sono determinati, nel rispettodegli equilibri di bilancio programmati, criteri diconcessione degli ammortizzatori in deroga allanormativa vigente, con particolare riguardo aitermini di presentazione, a pena di decadenza, dellerelative domande, alle causali di concessione, ailimiti di durata e reiterazione delle prestazioni anchein relazione alla continuazione rispetto ad altreprestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie didatori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo diverificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla basedei decreti di concessione inviati telematicamente dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali e dalleregioni, effettua un monitoraggio anche preventivodella spesa, rendendolo disponibile al Ministero dellavoro e delle politiche sociali ed al Ministerodell'economia e delle finanze. All'attuazione diquanto previsto dal presente comma l'Inps provvedecon le risorse finanziarie, umane e strumentalidisponibili a legislazione vigente e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

    3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Le somme già impegnate peril finanziamento dei contratti di solidarietà dicui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nelconto dei residui per l'importo di 57.635.541euro per essere versate, nell'anno 2013,all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini dellasuccessiva riassegnazione nello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, per essere destinate allemedesime finalità.».

    3. Identico.

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  • 3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari,in termini di fabbisogno e di indebitamento,derivanti dal comma 3 del presente articolo, paria 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvedemediante corrispondente utilizzo delle minorispese e delle maggiori entrate recate dal presentedecreto.

    4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio2013» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2013».

    4. Identico.

    4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negliasili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enticomunali, i contratti di lavoro a tempodeterminato del personale educativo e scolastico,sottoscritti per comprovate esigenze temporanee osostitutive in coerenza con l'articolo 36 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, possono essere prorogatio rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in derogaall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo6 settembre 2001, n. 368, e successivemodificazioni, per i periodi strettamente necessaria garantire la continuità del servizio e nei limitidelle risorse già disponibili nel bilancio dell'entelocale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabilitidal patto di stabilità interno e della vigentenormativa volta al contenimento della spesacomplessiva per il personale negli enti locali.L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, si applica anche per icontratti a tempo determinato di cui al presentecomma.

    5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410,primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermorestando quanto disposto dall'articolo 2, comma6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con leprocedure di cui all'articolo 5, comma 1, deldecreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 perl'anno 2013 è assegnata all'apposito programmadello stato di previsione del Ministerodell'interno.

    5. Identico.

    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze èautorizzato ad apportare con proprio decreto leoccorrenti variazioni di bilancio per l'attuazionedel presente decreto.

    6. Identico.

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  • Articolo 5.(Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e sarà presentato alle Camere per laconversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo delloStato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degliatti normativi della Repubblica italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addì 21 maggio 2013.NAPOLITANOLetta -- Alfano -- Saccomanni -- GiovanniniVisto, il Guardasigilli: CancellieriAllegato A(art. 1, comma 2)

    AllegatoA(art. 1,comma 2)

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  • 1.2.2. Testo approvato 843 (Bozza provvisoria)collegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 843Senato della Repubblica

    Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 luglio 2013, ha approvato il seguente disegno di legge,d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventiurgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatorisociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubblicheamministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del GovernoConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventiurgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatorisociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubblicheamministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del GovernoArt. 1.1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n.?54, recante interventi urgenti in tema di sospensionedell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga inmateria di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione deglistipendi dei parlamentari membri del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate inallegato alla presente legge.2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.IL PRESIDENTE

    AllegatoMODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

    AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54All'articolo 1:dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui alcomma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga aquanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati,anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da partedel singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comunecomponente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/706844/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno diessi».All'articolo 3:al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, Vice Ministro»;dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:«1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente delConsiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare iltrattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cuial primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con iltrattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 dellalegge 9 novembre 1999, n. 418.1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, èsoppresso».All'articolo 4:al comma 2:al primo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo leparole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchédelle competenti Commissioni parlamentari»;al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica»;dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento,derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvedemediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presentedecreto»;dopo il comma 4 è inserito il seguente:«4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enticomunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti percomprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, esuccessive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e neilimiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincolistabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesacomplessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti atempo determinato di cui al presente comma».

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  • 1.3. Trattazione in Commissione

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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  • 1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 843XVII Legislatura

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventiurgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatorisociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubblicheamministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del GovernoTitolo breve: D-L 54/13 - IMU, CIG, precari PA e stipendi membri Governo

    Trattazione in Commissione

    Sedute di Commissione primariaSeduta Attività6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede referenteN. 1 (pom.)26 giugno 2013

    Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 1luglio 2013 alleore 20:00

    N. 2 (pom.)2 luglio 20136ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)N. 2 (pom.)2 luglio 20136ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede referenteN. 4 (ant.)11 luglio 2013N. 5 (pom.)11 luglio 2013

    (mandato conferitoall'unanimità)Esito: conclusol'esamepropostoaccoglimento OdG

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    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/41365_comm.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=704229http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=705224http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=705224http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=705960http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=705992

  • 1.3.2. Resoconti sommari

    DDL S. 843 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

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  • 1.3.2.1. 6^ (Finanze e tesoro) e 11^ (Lavoro,

    previdenza sociale)

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    1.3.2.1. 6^ (Finanze e tesoro) e 11^ (Lavoro, previdenzasociale)

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  • 1.3.2.1.1. 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro,

    previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del

    26/06/2013collegamento al documento su www.senato.it

    COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE6ª (Finanze e tesoro)

    11ª (Lavoro, previdenza sociale)

    MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 20131ª Seduta

    Presidenza del Presidente della 11ª Commissione

    SACCONI

    Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra. La seduta inizia alle ore 15,35.

    IN SEDE REFERENTE

    (843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recanteinterventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento diammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso lepubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo,approvato dalla Camera dei deputati(Esame e rinvio) Il presidente relatore SACCONI (PdL) illustra le disposizioni di competenza della Commissionelavoro contenute nel decreto-legge in conversione. Si sofferma anzitutto sui primi due commidell'articolo 4, che dispongono un incremento del finanziamento per il 2013 degli ammortizzatorisociali in deroga e demandano ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione deimedesimi ammortizzatori in deroga. Si prevede altresì che l'INPS, sulla base dei decreti di concessioneinviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00704229http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41365http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132

  • monitoraggio, anche preventivo, della spesa.In particolare, il comma 1 dispone un incremento pari a 715 milioni di euro, relativi interamenteall'anno 2013, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degliammortizzatori sociali in deroga.Il Presidente relatore ricorda che un ulteriore finanziamento in materia è previsto dall'articolo 21,comma 1, del decreto-legge n. 63, attualmente in fase di conversione alle Camere (A.S. n. 783).Complessivamente, l'importo per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro, mentre quello per il2014 ammonta a 1.121,5 milioni. Inoltre, la relazione tecnica allegata al disegno di legge diconversione del decreto-legge n. 54 osserva che un'ulteriore quota di risorse, stimata pari a 288 milionidi euro per il 2013, proviene dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del "Piano di Azione Coesione") può, infatti, prevedere il finanziamentodi ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioniinnovative e sperimentali di tutela dell'occupazione.Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione di criteri di concessione degliammortizzatori in deroga. Il decreto ministeriale è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore deldecreto-legge - il termine originario di 30 giorni è stato così modificato dalla Camera -, di concertocon il Ministro dell?economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché delle competenti Commissioniparlamentari - la previsione di quest'ultimo parere è stato inserita dalla Camera - e sentite le partisociali. Lo stesso comma 2 prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviatitelematicamente dal Ministero del lavoro e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo,della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro ed al Ministero dell?economia e dellefinanze; il monitoraggio è svolto dall'INPS con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili alegislazione vigente e - come specificato dalla Camera - in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla trascorsa esperienza quadriennale di massivo impiegodegli ammortizzatori sociali, da cui emerge l'esistenza di un differenziale tra le singole regioni inmateria di utilizzo della mobilità in deroga, nota che il 2012 segna in assoluto le quote maggiori sia diCIG in deroga sia di mobilità in deroga. Ciò sta avendo forti ripercussioni sulle necessità del 2013 erischia anche di ipotecare fortemente il 2014. Tale situazione è dovuta anche al prolungamento dellacrisi, che ha ridotto le possibilità di reimpiego e di ripresa produttiva per molte aziende. Nello stessotempo, però, la crescita di alcune voci di spesa è da attribuire all?assenza di criteri di concessione degliammortizzatori in deroga, nonché agli scarsi strumenti di controllo delle assegnazioni regionaliaggravato da un naturale sfasamento informativo tra regioni e Ministero che rende ineludibile unmonitoraggio preventivo delle attività delegate per il futuro. Non è di minore importanza il progressivoesaurimento della quota di cofinanziamento delle regioni, circostanza che potrebbe avere condotto aduna minore responsabilizzazione delle regioni.Per questo reputa innanzitutto necessario che da un lato vengano adottati criteri di concessione degliammortizzatori e, dall'altro, sia sottoscritto un accordo tra Governo, regioni e parti sociali dopo quelliconclusi nel 2009 e nel 2011.Ricorda altresì che la progressiva entrata in vigore dell?ASpI consentirà di abbandonare l?usomassiccio ed esteso degli ammortizzatori in deroga, riconducendo a maggiore razionalità il sistema deisussidi.Ritiene inoltre necessario rafforzare il processo di monitoraggio della spesa senza che ciò rappresentiun ulteriore onere amministrativo per le imprese e non rallenti la già complessa macchina dierogazione delle indennità ai lavoratori.La frammentazione del procedimento istruttorio ha determinato ritardi nell?erogazione dei trattamentiche mediamente si sono attestati sui 4 mesi circa nelle situazioni migliori. L?affidamento ad un unicosoggetto dell?attività istruttoria e di pagamento porterebbe quindi sicuramente dei benefici in termini

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  • di maggiore tempestività nell?erogazione. La legge n. 33 del 2009 aveva stabilito un tempo limiteentro cui la domanda doveva essere presentata (20 giorni dall?inizio della sospensione), che nonsempre è stato rispettato. A ciò si aggiunge che non è più vigente la disposizione che prevedeval?anticipo del trattamento per un massimo di 4 mesi da parte dell?INPS, in attesa dell?autorizzazioneregionale. Il modello ora suggerito è quello di un?istruttoria tutta in capo all?INPS con una decisione acura di un organo monocratico o collegiale regionale. Questo schema ripercorre grosso modo quelloattuale per il trattamento di cassa integrazione ordinaria (istruttoria degli uffici INPS e decisioneaffidata alle Commissioni provinciali della CIG che si riuniscono presso l?INPS). Sottolinea che, adoggi, l?iter di concessione ed erogazione dei trattamenti di CIG ordinaria è il più veloce tra quellirelativi alle tipologie di sospensioni collettive dei rapporti di lavoro. E, considerati gli elevati volumidi richieste, in alternativa alla soluzione prospettata, che comunque prevede in ogni caso il passaggiosuccessivo presso un organo decisore, si potrebbe adottare compiutamente quello per gliammortizzatori ordinari, riportando la competenza allo Stato soprattutto ove le regioni decidessero dinon aggiungere risorse proprie.Per velocizzare i tempi riterrebbe poi auspicabile rendere possibile la modalità di pagamento della CIGin deroga col sistema del conguaglio dei contributi, almeno per i casi in cui le aziende sono in grado dianticipare il trattamento, sempreché venga salvaguardata l?esigenza del corretto monitoraggio delcosto e dell?utilizzo effettivo delle ore di CIG in deroga. Per questo suggerisce di verificare lo stato diavanzamento degli impegni INPS per la semplificazione di cui si parla nella circolare 13/2011 (cd.UNIEMENS giornaliero), che, fra l?altro, diminuirebbe gli adempimenti a carico delle aziende, chenon dovrebbero inviare i modelli retributivi per il calcolo della CIG effettiva, e consentirebbe una piùtempestiva conoscenza dell?effettivo "tiraggio" delle ore di cassa integrazione. In proposito, ricordache il problema del "tiraggio" della cassa integrazione in questi anni ha comportato che, a fronte dirichieste pari a 100, l?effettivo utilizzo si attestasse a molto meno poi, portando come inevitabileconseguenza il verificarsi periodicamente di tensioni sui fondi a disposizione (si tengono impegnatifondi per 100 quando in realtà l?effettivo utilizzo è un terzo).Caldeggia altresì il superamento dell?attuale frammentazione dei soggetti pubblici amministrativi, perevitare quel "modello invalidità civile" che ha frammentato il processo decisionale, rendendo pocoresponsabili la pluralità di attori coinvolti con le ripercussioni note sul fronte della spesa.Infine, riterrebbe opportuno definire con un regime di condizionalità più stretto il legame con lecosiddette politiche attive, richiamando i persistenti limiti che caratterizzano i servizi pubblici dedicatiall'inclusione nel mercato del lavoro, per cui la possibilità di conseguire obiettivi significativi etempestivi si lega alla collaborazione-competizione tra essi e gli operatori privati e privato-sociali.Reputa soprattutto necessario generalizzare la trasformazione di ogni sussidio in dote per coloro cheassumono il lavoratore che ne beneficia ed auspica la compiuta accessibilità a tutti gli operatori deiservizi al lavoro della banca dati dei percettori di reddito, in modo da consentire, in termini anchecompetitivi, attività rivolte al loro ricollocamento incentivato. Segnala tuttavia, anche la ineffettivitàdelle norme che dispongono la perdita del sussidio ove il percettore rifiuti una occupazione "congrua"rispetto alla precedente. Individuare modi per renderla accettata e rispettata significa a suo avvisosostenere le attività di reimpiego e la limitazione del carattere meramente passivo delle politiche disostegno a coloro che sono costretti alla inattività.Sottolinea che comunque questa esperienza è stata considerata dalle maggiori organizzazioniinternazionali fino al 2011 una buona pratica per contrastare la crisi occupazionale mantenendo vivo ilrapporto di lavoro e garantendo la protezione del reddito, al pari delle politiche adottate in Germanianelle stesse condizioni.Infine, illustra gli altri commi dell'articolo 4. In particolare, segnala il comma 4-bis - inserito dallaCamera -, che concerne la possibilità di proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato delpersonale educativo e scolastico operante negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enticomunali. Il comma consente che tali contratti (sottoscritti per comprovate esigenze temporanee osostitutive, in coerenza con le norme in materia di contratti a termine nel pubblico impiego) siano

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  • prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, in deroga al limite di durata dei 36 mesi, comprensivo diproroghe e rinnovi, e per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio. Osservache il secondo periodo del comma 4-bis appare, da un lato, superfluo (in quanto la deroga è giàesplicitamente contenuta nel primo periodo), dall'altro lato, suscettibile di interpretazioni dubbie, inquanto sembra prospettare in termini di norma "a regime" la disposizione di cui al primo periodo, laquale ha natura transitoria.Da ultimo illustra il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, che stabilisce il divieto di cumulo per imembri del Governo del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo conl'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento, se dipendenti pubblici). Inproposito, segnala che la Camera dei deputati ha specificato che l'intervento di cui all'articolo 3riguarda anche i Vice Ministri (il testo originario già fa riferimento ai Sottosegretari di Stato) e haesteso il divieto di cumulo anche ai membri del Governo non parlamentari. Il presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO (PD), in qualità di relatore, illustra, per leparti di competenza, il disegno di legge n. 843, approvato in prima lettura dalla Camera il 18 giugno2013, soffermandosi in primo luogo sugli articoli 1 e 2. In particolare rimarca che l'articolo 1,intervenendo in materia di imposta municipale propria, riguarda il tema dell'imposizione immobiliare,già ampiamente affrontato dalla 6a Commissione Finanze e tesoro nell'ambito dell'indagineconoscitiva sulla tassazione degli immobili. Osserva che le scelte di politica fiscale, sottese all'articolo1, anticipano, in una certa misura, gli orientamenti del Governo in merito al più complessivo temadella riforma della fiscalità immobiliare, rappresentando quindi anche degli importanti spunti diriflessione per l'interlocuzione che la 6a Commissione intende avviare con l'Esecutivo su tali questioni.Procedendo alla disamina delle disposizioni di più stretto interesse della 6ª Commissione, segnala chel'articolo 1, comma 1, dispone la sospensione - per l'anno 2013 - del versamento della prima ratadell'IMU, scaduta il 16 giugno scorso, per le seguenti categorie di immobili: l'abitazione principalee le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unitàimmobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principalee le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti aventi le medesime finalità e, infine, i terreni agricolie i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Al comma1 ritiene opportuno segnalare l'importanza della disposizione che prevede che tale sospensione operinelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonioimmobiliare, da realizzare sulla base dei seguenti principi: la riforma della disciplina del tributocomunale sui rifiuti e sui servizi; la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statalee locale e, infine, l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresadell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. Il comma 2introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali (TUEL), in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria daparte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limitimassimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine digarantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensionedel versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno. Il limitemassimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria viene ampliato - rispetto al tetto definito dall'articolo222 del TUEL - di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettitocomplessivo dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'apposito Allegato A alprovvedimento. Il comma 2-bis, inserito dalla Camera, consente ai comuni che ricorronoall'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione del versamento dell'IMU disposta dalcomma 1, di utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quantostabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del TUEL. Il comma 3 dispone che gli oneri per interessiconseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria - che ai sensi dell'articolo 222 del

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  • TUEL sarebbero a carico dei comuni - vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministerodell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, si fa rinvio ad apposito decreto del Ministerodell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo. Ilcomma 3-bis, inserito dalla Camera, consente di estendere anche alle unioni di comuni quanto previstodai commi 2 e 3 in merito all'ampliamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria. Per le unioni deicomuni pertanto, su richiesta dei comuni interessati, occorrerà fare riferimento, in tutto o in parte e inalternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito ericonosciuto a ciascun comune che fa parte dell'unione. Per quanto concerne la restituzionedell'anticipazione, essa spetterà ai singoli comuni partecipanti all'unione, in misura equivalente allaquota dell'anticipazione richiesta da ciascuno. Il relatore segnala la rilevanza del comma 4, che disponein ordine alla copertura finanziaria degli oneri complessivi recati dal comma 3, pari a 18,2 milioni dieuro per l'anno 2013, prevedendo, quanto a 12,5 milioni di euro, la riduzione del Fondo per gliinterventi strutturali di politica economica (FISPE); quanto a 600.000 euro, l'utilizzo dei risparmiderivanti dal contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, di cui al successivoarticolo 3; quanto a 5,1 milioni di euro, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di partecorrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013.Successivamente rimarca anche l'importanza della previsione contenuta nell'articolo 2, il quale disponeche la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento dieconomia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, incoerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro il31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale delpatrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al16 settembre 2013. Sottolinea che l'inserimento di tale disposizione risulta pienamente coerente conquanto il ministro dell'economia Saccomanni ha comunicato, in un incontro informale, ai Presidentidelle Commissioni Finanze delle Camere, per quanto riguarda l'impegno del Governo a definire unariforma della fiscalità immobiliare in tempi ragionevolmente brevi, anche con una scadenzalargamente anticipata rispetto alla data del 31 agosto 2013. Naturalmente, per raggiungere taleobiettivo e realizzare il miglior risultato legislativo possibile, sarà fondamentale la massimacooperazione con la 6a Commissione, valorizzando anche le proposte di intervento normativo emersenel corso dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili. Dopo un breve dibattito, le Commissioni convengono di fissare il termine per la presentazionedegli emendamenti alle ore 20 di lunedì 1° luglio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,10.

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    02/07/2013collegamento al documento su www.senato.it

    COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE6ª (Finanze e tesoro)

    11ª (Lavoro, previdenza sociale)

    MARTEDÌ 2 LUGLIO 20132ª Seduta

    Presidenza del Presidente della 11ª Commissione

    SACCONI

    Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e per il lavoro e lepolitiche sociali Dell'Aringa. La seduta inizia alle ore 15,10.

    IN SEDE REFERENTE

    (843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recanteinterventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento diammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso lepubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo,approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno scorso. Il presidente SACCONI (PdL) annuncia che allo scadere del termine sono stati presentati 91emendamenti e 23 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

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  • Il sottosegretario DELL'ARINGA auspica la rapida conclusione dell'iter del disegno di legge:ciò non per minimamente limitare le prerogative del Parlamento, ma anzi per condividere con esso lanecessità della rapida approvazione di un provvedimento contenente misure di emergenza sia sulversante finanziario e fiscale che su quello lavoristico e la cui adozione è quantomai urgente.Rammenta al riguardo le lamentele delle regioni con riferimento alle risorse destinate all'erogazione diammortizzatori sociali, ancora non disponibili, a fronte di una situazione occupazionale di gravedifficoltà. I temi affrontati nel provvedimento d'urgenza sono peraltro in questa sede solo parzialmenterisolti e si renderanno necessari ulteriori interventi a carattere organico. Il senatore CARRARO (PdL) dà atto al sottosegretario Dell'Aringa di aver evidenziato leragioni per le quali il Governo ritiene assolutamente urgente procedere alla definitiva conversione deldecreto-legge in esame, al fine di dare certezza circa il contenuto e la decorrenza delle disposizioniconcernenti il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Tuttavia, anche prendendo atto di taliindicazioni, rimarca che le disposizioni inserite inizialmente nel provvedimento d'urgenza sono giàformalmente in vigore, attenuando quindi a suo parere la portata delle motivazioni addotte circal'urgenza di una celere conversione del decreto-legge. Il presidente SACCONI (PdL), pur prendendo atto di tali argomentazioni, osserva che inconseguenza del provvedimento saranno necessari provvedimenti attuativi fortemente attesi, ciò checonferma l'esigenza di una tempestiva conversione del decreto-legge in esame. Il senatore ICHINO (SCpI) comprende l'argomentazione dell'urgenza rappresentata dalsottosegretario Dell'Aringa con riferimento al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga, maritiene che l'esame del decreto-legge n. 54 rappresenti altresì l'occasione per una riflessione radicalesul tema. Si riferisce in particolare ad alcuni dati ISTAT dai quali risulta come gli ammortizzatorisiano oggi correntemente utilizzati in situazioni nelle quali il rapporto di lavoro è solo formalmentesospeso, ma in realtà di fatto da anni non più esistente; in casi del genere la probabilità di una ripresadel lavoro in quella stessa azienda è sostanzialmente nulla e l'erogazione del trattamento di Cassaintegrazione integra un sostanziale snaturamento dell'istituto. Peraltro un simile utilizzo degliammortizzatori sociali indirizza i lavoratori in un vicolo cieco, atteso che maggiore è il tempo diinattività, minore è la possibilità di un loro ricollocamento. In questo senso, auspica un cambiamentodella cultura industriale e sindacale del Paese. Il senatore FORNARO (PD), anche sulla scorta delle osservazioni testé formulate dal senatoreIchino, ritiene opportuno focalizzare l'intervento sui due principali filoni normativi oggetto deldecreto-legge, a partire dalle disposizioni concernenti la cassa integrazione in deroga. In propositocondivide, a nome della propria parte politica, i rilievi svolti dal sottosegretario Dell'Aringa per quantoriguarda l'urgenza di procedere alla definitiva conversione del decreto-legge, tenendo presente lasituazione di emergenza che si è venuta a creare a proposito della erogazione dei trattamenti integratividel reddito. Aggiunge che, nel proprio intervento, il senatore Ichino ha proposto alcune fondateargomentazioni a favore di un intervento di riforma organica della disciplina degli ammortizzatorisociali, ivi compresa la possibile introduzione dell'istituto del reddito minimo, sui cui contenuti ritieneutile avviare un confronto con i senatori del Movimento Cinque Stelle. Per quanto riguarda l'iter del provvedimento d'urgenza, ritiene necessario che le Commissioniriunite seguano l'indicazione fornita dal rappresentante del Governo relativamente alla tempestivaconversione del decreto-legge. A conferma di tale impostazione, il Gruppo del Partito democratico harinunciato alla presentazione di emendamenti e ha ritenuto che lo strumento dell'ordine del giornofosse quello più appropriato per sottoporre al Governo alcune proposte di riforma della disciplina degli

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  • ammortizzatori sociali, sulle quali auspica possa esservi una reale attenzione da parte dell'Esecutivo. Passando alle disposizioni fiscali contenute nel provvedimento d'urgenza, osserva come vi siagrande preoccupazione da parte dei sindaci per l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'eventualeabolizione dell'IMU sulla prima casa. Infatti, a fronte della sospensione prevista dal decreto-legge, si èrisolta la questione degli effetti di cassa per i comuni, consentendo un ricorso alle anticipazioni ditesoreria oltre il limite previsto dalla normativa attualmente in vigore. Tuttavia un eventuale interventodi definitiva esenzione dell'IMU sulla prima casa richiederebbe una rimodulazione complessiva deitrasferimenti erariali, con la necessità di individuare in anticipo i criteri di quantificazione dei mancatiintroiti, non potendosi in ogni caso tener conto delle aliquote stabilite per il 2012. E' evidente come lamancata definizione di tali profili imponga ai comuni un non trascurabile grado di incertezzafinanziaria, in sede di predisposizione e approvazione dei bilanci di previsione. Il presidente SACCONI (PdL), nel dare il benvenuto al sottosegretario Baretta, nel frattemposopraggiunto, ritiene importanti le precisazioni che egli vorrà svolgere sul punto al termine delladiscussione generale e dell'illustrazione degli emendamenti. Il senatore DI BIAGIO (SCpI), rinunciando a intervenire nella discussione generale, si riservadi prendere la parola in fase di illustrazione degli emendamenti da lui presentati. Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa all'illustrazione degliemendamenti. Il senatore ICHINO (SCpI) illustra l'emendamento 4.20, di cui è primo firmatario. Ricorda che,secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, otto lavoratori disoccupati su dieci trovano un nuovo posto dilavoro entro l'anno se non assistiti da trattamento di Cassa integrazione. Ciò dimostra chel'integrazione salariale non rappresenta lo strumento ideale e deve aver luogo solo allorché vi sia laragionevole ipotesi di una ripresa del rapporto di lavoro nella medesima azienda. In questo quadro, laproposta emendativa prevede l'utilizzo delle risorse disponibili per trattamenti di integrazione salarialesecondo determinate percentuali, destinando alla proroga dei trattamenti di disoccupazione un terzodelle risorse, un ulteriore terzo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale ed un altro terzoalla sperimentazione di un sistema di reddito minimo di inserimento, oggetto di esperienze non feliciin Campania e Lazio e sul quale invece si sta verificando una buona sperimentazione in Trentino AltoAdige. Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) dà ragione degli emendamenti 1.39 e1.0.2, segnalando che nel secondo caso il differimento del termine per la proroga dell'iscrizione deifabbricati rurali al Catasto edilizio urbano è motivato dal gran numero di domande pervenute inparticolare nella provincia di Bolzano, il cui mancato esito rischia di determinare sanzioni a carico disoggetti incolpevoli. Illustra altresì l'emendamento 1.38. Il senatore MOLINARI (M5S) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.17 e 1.19: il primo sipropone di estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU agli immobili dichiaratiinagibili o inabitabili e il secondo intende estendere la sospensione dell'IMU anche agli immobilistrumentali degli artigiani. Per quanto riguarda l'articolo 4, dà conto dell'emendamento 4.3, con il quale si prevede diestendere la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anche ai lavoratori dipendenti deglistudi tecnici e professionali. Infine dà conto degli emendamenti 4.32 e 4.35.

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