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DDL S. 926 - senato.it€¦ · 1.2.1. Testo DDL 926 collegamento al documento su Senato della...

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 926 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea 19/03/2018 - 00:27
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  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 926

    Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

    19/03/2018 - 00:27

  • Indice

    1. DDL S. 926 - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 4

    1.2.1. Testo DDL 926 5

    1.2.2. Relazione 313 e 926-A 13

    1.3. Trattazione in Commissione 29

    1.3.1. Sedute 30

    1.3.2. Resoconti sommari 37

    1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 38

    1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del

    14/01/2014 39

    1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (pom.)

    dell'11/03/2015 49

    1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.)

    dell'11/03/2015 53

    1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 112 (pom.) del

    14/04/2015 54

    1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156 (pom.) del

    14/04/2015 61

    1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157 (pom.) del

    15/04/2015 62

    1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del

    21/04/2015 63

    1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 160 (pom.) del

    28/04/2015 74

    1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 116 (pom.) del

    29/04/2015 75

    1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del

    03/06/2015 82

    1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del

    09/06/2015 83

    1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 145 (pom.) del

    27/10/2015 84

    1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157 (pom.) del

    19/01/2016 86

    1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (pom.) del

  • 03/02/2016 91

    1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 217 (pom.) del

    03/02/2016 96

    1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (pom.) del

    10/02/2016 97

    1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del

    17/02/2016 98

    1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del

    09/03/2016 99

    1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del

    09/03/2016 108

    1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del

    15/03/2016 109

    1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232 (pom.) del

    15/03/2016 113

    1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del

    13/04/2016 114

    1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 178 (pom.) del

    03/05/2016 119

    1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 249 (pom.) del

    03/05/2016 125

    1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del

    18/05/2016 126

    1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259 (pom.) del

    18/05/2016 155

    1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del

    21/06/2016 156

    1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 267 (pom.) del

    21/06/2016 201

    1.3.2.1.29. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del

    20/07/2016 202

    1.3.2.1.30. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del

    20/07/2016 207

    1.3.2.1.31. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del

    23/11/2016 208

    1.3.2.1.32. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (pom.) del

    10/01/2017 212

    1.3.2.1.33. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 227 (pom.) del

    17/01/2017 216

    1.3.2.1.34. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del

    24/01/2017 230

    1.3.2.1.35. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.)

    dell'08/02/2017 234

  • 1.3.2.1.36. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 237 (pom.) del

    21/02/2017 242

    1.3.2.1.37. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 242 (pom.) del

    15/03/2017 247

    1.3.2.1.38. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 246 (pom.) del

    04/04/2017 252

    1.3.2.1.39. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 257 (pom.) del

    13/06/2017 256

    1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del

    12/12/2017 278

    1.4. Trattazione in consultiva 303

    1.4.1. Sedute 304

    1.4.2. Resoconti sommari 306

    1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 307

    1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom., Sottocomm. pareri) del

    17/10/2017 308

    1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 312

    1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017 313

    1.4.2.3. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 320

    1.4.2.3.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 415 (pom.) del 31/01/2017 321

    1.4.2.3.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 416 (pom.) del 01/02/2017 327

    1.4.2.3.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 417 (ant.) del 02/02/2017 332

    1.5. Trattazione in Assemblea 336

    1.5.1. Sedute 337

    1.5.2. Resoconti stenografici 338

    1.5.2.1. Seduta n. 886 (pom.) del 27/09/2017 339

  • 1. DDL S. 926 - XVII Leg.

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 926 - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 926XVII Legislatura

    Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterraneaTitolo breve: dieta mediterranea

    Iter19 giugno 2017: in stato di relazioneSuccessione delle letture parlamentariS.926 in stato di relazione

    Iniziativa ParlamentareSalvatore Tomaselli ( PD )CofirmatariCamilla Fabbri ( PD ), Gian Carlo Sangalli ( PD ), Bruno Astorre ( PD ), Salvatore Margiotta (PD ), Stefania Pezzopane ( PD ), Nicoletta Favero ( PD ), Donella Mattesini ( PD ), Loredana DePetris ( Misto, Sinistra Ecologia e Libertà ), Pietro Iurlaro ( PdL ), Vito Vattuone ( PD ), VeneraPadua ( PD ), Pamela Giacoma Giovanna Orru' ( PD ), Francesco Verducci ( PD )NaturaordinariaPresentazionePresentato in data 5 luglio 2013; annunciato nella seduta pom. n. 60 del 8 luglio 2013.Classificazione TESEOALIMENTAZIONE , PRODOTTI DI GASTRONOMIA E CUCINA TIPICAArticoliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.2, 3, 6),DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 6), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATIAMMINISTRATIVI (Art.3), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.4), MENSESCOLASTICHE (Art.5), DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI (Art.6), FONDI DIBILANCIO (Artt.7, 8), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Art.6)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Roberto Formigoni (NCD) (dato conto della nomina il 14 gennaio2014) .Relatore di maggioranza Sen. Roberto Formigoni (AP-CpE-NCD) nominato nella seduta pom. n. 257del 13 giugno 2017 (Proposto testo modificato).Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Presentato il testo degli articoli il 19 giugno 2017; annuncio nella seduta ant. n. 841 del 20 giugno

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41550.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=56http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=1027http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=1027http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73

  • 2017.AssegnazioneAssegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sedereferente il 30 ottobre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 134 del 5 novembre 2013.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione),10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente)

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 3

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=9

  • 1.2. Testi

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

    Senato della Repubblica Pag. 4

  • 1.2.1. Testo DDL 926collegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 926DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei senatori TOMASELLI , FABBRI , SANGALLI , ASTORRE , MARGIOTTA ,PEZZOPANE , FAVERO , MATTESINI , DE PETRIS , IURLARO , VATTUONE , PADUA ,ORRÙ e VERDUCCICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2013Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozionedella dieta mediterraneaOnorevoli Senatori. -- Il presente provvedimento che ripropone il testo del disegno di legge presentatonella scorsa legislatura dal senatore Alfonso Andria, AS 3310, integrato con alcune delle proposteemendative analizzate nel corso dell'esame in Commissione 9ª, nonché dai contributi pervenuti daesperti del settore, si propone la finalità di promuovere e tutelare la dieta mediterranea che, oltre arappresentare un valido regime nutrizionale, scientificamente riconosciuto, rientra anche nelpatrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.Infatti, il 16 novembre 2010, a Nairobi, in Kenia, il comitato esecutivo della Convenzione UNESCOper la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, al termine di un lungo e complessonegoziato internazionale, ha iscritto la «dieta mediterranea» nella lista del patrimonio culturaleimmateriale dell'umanità. Il riconoscimento dell'UNESCO rappresenta il culmine di una lunga vicendache ebbe origine diversi decenni addietro ad opera del fisiologo americano Ancel Keys.Il progetto di una dieta salubre, dieta che in seguito si identificherà con la dieta mediterranea, nascenell'immediato dopoguerra, negli USA. Infatti nel 1948 la Rockfeller Foundation stabilì che la dietausuale dei Greci di Creta era particolarmente salubre e adatta a combattere e prevenire l'infartomiocardico, un problema che già in quell'epoca affliggeva gli Stati Uniti. Questo statementsottolineava che tale dieta, impropriamente attribuita all'impoverimento delle popolazioni locali aseguito degli eventi bellici, era particolarmente ricca di cereali, legumi, verdure e frutta, con unlimitato apporto di carne, pesce e formaggi. Questi alimenti, letteralmente «nuotavano nell'olio di olivae venivano preparati in maniera semplice tale da preservare il valore nutritivo degli alimenti».Fu Ancel Keys a scoprire per primo il valore salubre di questa dieta, quando, al seguito delle truppeanglo-americane nel corso della seconda guerra mondiale, sbarcò prima nell'Africa mediterranea, poi aCreta per giungere poi in Sicilia sempre al seguito delle truppe alleate, da dove infine passò inCampania. Keys aveva notato che in queste popolazioni mediterranee (Creta, sud-Italia) l'infartomiocardico era pressoché sconosciuto ed intuì che tale beneficio era da attribuirsi allo stile alimentaredi queste popolazioni, povero in grassi saturi e alimenti di origine animale e ricco in grassi insaturi,derivanti pressoché esclusivamente dall'olio di oliva che in queste regioni rappresentava l'unico grassoalimentare.(In questa vicenda, l'unico errore storico commesso da molti negli Stati Uniti, Rockfeller Foundationinclusa, fu che tale dieta mediterranea fu erroneamente attribuita all'impoverimento delle popolazioni aseguito della seconda guerra mondiale. La vicenda storica invece è molto diversa, perché questoregime alimentare ha origini assai antiche e risale all'epoca della antica Grecia, quando circa nel 400

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 926

    Senato della Repubblica Pag. 5

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/720388/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • a.c., col benessere raggiunto a seguito di un lungo periodo di pace, si diffuse un regime alimentarericco basato essenzialmente sulla triade alimentare «pane-olio-vino» triade che caratterizzò in seguitolo stile alimentare non solo della Grecia ma anche dell'impero romano, che dalla Grecia importava,oltre al pensiero filosofico, anche lo stile alimentare basato essenzialmente sulla triade «pane-olio-vino». Roma infatti importava dalla Grecia grandissime quantità di olio di oliva. Questo stilealimentare si diffuse largamente alle popolazioni italiche ma lasciò indifferenti le regioni italiche delnord, che invece si mostrarono molto più sensibili allo stile alimentare sopravvenuto con le invasionibarbariche e che era caratterizzato dalle polente invece del pane, da grassi animali e carne soprattuttodi maiale invece dell'olio di oliva, e della birra invece del vino, abitudini che attualmente sono ancoralargamente diffuse in Emilia-Romagna e Lombardia).Il dato annunciato nel corso del 1º Convegno internazionale sulla alimentazione umana che nell'areavesuviana fosse da sempre rilevabile una bassissima presenza di patologie cardiovascolariconfermarono in Ancel Keys il proposito di approfondire le ricerche sull'alimentazione dellepopolazioni mediterranee del sud-Europa. Grazie a questi studi, condotti principalmente nel sud Italiaed in Spagna, egli fu in grado di evidenziare gli elementi comuni dell'alimentazione delle aree studiatee quali potevano essere gli effetti di questo particolare tipo di alimentazione sulla salute umana.Elementi comuni erano rappresentati dalla bassa frequenza della carne e dei prodotti caseari, e alcontrario del largo consumo di verdure, frutta e carboidrati assieme a grassi di origine vegetale. Icontrolli medici evidenziavano in larga parte di queste popolazioni controllate bassi livelli dicolesterolo e una percentuale molto bassa di pazienti con disturbi cardiaci alle coronarie.A partire da questi dati, e continuando le ricerche, il fisiologo americano stabilì una correlazionediretta tra questa dieta salutare, di tipo «mediterraneo», e i benefici in salute delle popolazioni che laseguivano. Nel 1958 Keys dette il via al progetto di ricerca Seven Countries Study, uno studioepidemiologico osservazionale, che fu condotto su 12.000 individui in una fascia di età compresa tra iquaranta e i cinquantanove anni, in Italia, Grecia, Stati Uniti, Finlandia, Giappone, Paesi Bassi eJugoslavia. Mettendo a confronto le diete adottate dalle popolazioni di questi sette Paesi perverificarne benefici e difetti, dallo studio emerse che la mortalità per cardiopatia ischemica eranettamente inferiore tra le popolazioni situate intorno al Mediterraneo. Il superiore tasso di mortalitàriscontrato presso le altre popolazioni fu attribuito ad una dieta che includeva una consistente quota digrassi saturi quali strutto, burro, carne rossa, eccetera.A Pioppi (Pollica), nel Cilento, Keys continuò a vivere per oltre quaranta anni, proseguendo i suoistudi sulla dieta mediterranea. Nel 2004 lo Stato italiano lo insignì della Medaglia d'argento al meritodella sanità pubblica.Nel 1975 la pubblicazione del libro How to eat well and stay well, the Mediterranean way! codificò idettami della dieta mediterranea, legandola altresì ad uno stile di vita -- la Mediterranean way --, chein anni recenti, dopo anni di silenzio e grazie all'iniziativa di alcuni Paesi (in primo luogo l'Italia,unitamente a Spagna, Marocco e Grecia), ha raggiunto il riconoscimento dell'iscrizione nella listadell'UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità durante la sessione del comitato esecutivo aNairobi nel novembre 2010. La dieta mediterranea è stata considerata in questa sede quale «insieme dicompetenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, tra cui lacoltivazione, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare,il consumo di cibo. È caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo enello spazio, i cui ingredienti principali sono olio di oliva, cereali, frutta e verdura, fresche o secche,un ammontare moderato di pesce, prodotti lattiero-caseari e carne, numerosi condimenti e spezie, iltutto accompagnato da vino o infusioni, sempre nel rispetto delle convinzioni di ogni comunità». Essarappresenta dunque non solo uno stile di alimentazione, ma una forma di promozione dell'interazionesociale, realizzata attraverso consuetudini sociali ed eventi festivi, che è riuscita a dare alla luce «unformidabile corpo di conoscenze, canzoni, proverbi, racconti e leggende».Tale riconoscimento deve rappresentare un presupposto importante per avviare iniziative a livellonazionale a sostegno della ricerca, dell'informazione, della diffusione e della promozione di uno stile

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 926

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  • alimentare basato su alcune eccellenze del made in Italy, ormai considerato strumento di tutela dellasalute. Inoltre, esso potrebbe avere ricadute positive non solo sulle produzioni agroalimentari del madein Italy ma anche sulle attività turistiche dell'enogastronomia e culturali. Un patrimonio importante danon disperdere, e anzi valorizzare attraverso un'opportuna opera di promozione in campo regionale,nazionale ed internazionale.L'UNESCO, infatti, iscrivendo la dieta mediterranea nella prestigiosa lista ha evidenziato il valoreculturale di questa pratica alimentare che non è soltanto un insieme di prodotti, una «gastronomia» sicet simpliciter, ma come è stato osservato in dottrina -- un modello di sviluppo sostenibile unico almondo, basato sul concepire l'alimentazione come un rito conviviale e collettivo, che si tramanda digenerazione in generazione, che supera le divisione sociali, religiose, etniche, riunendo intorno ad unstesso tavolo culture e lingue diverse.Proprio partendo dal prestigioso riconoscimento dell'UNESCO il presente disegno di legge, comeespresso all'articolo 1, si pone la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea inquanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche etradizioni legate all'alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l'ambiente naturale.L'articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», in linea con il dossier presentato dai quattroPaesi promotori della candidatura al patrimonio culturale immateriale UNESCO: l'insieme di pratichetradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo lecolture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, ilconsumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio,tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità perle popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui lapromozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e suglistili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione ela diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi diristorazione collettiva con la predisposizione di attività formative e divulgative, e, infine,l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate. Naturalmente gli interventi divalorizzazione della dieta mediterranea sono altresì diretti a promuovere e a sostenere le attivitàeconomiche delle comunità rappresentative del modello nutrizionale legato alla dieta.L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimoniodell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relativealla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. IlComitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è composto dalcapo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute, di cui uno indicatodall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione,di un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università edella ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da unesperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante dellaConferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dallaConferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delleCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da unrappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, e da unrappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni.L'articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità» laquale verrà celebrata il 16 novembre di ogni anno, in tutto il territorio nazionale e sarà un occasioneper diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensascolastica, stabilisce che in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di

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  • refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari le stazioni pubbliche appaltantisono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti almodello nutrizionale della dieta mediterranea.L'articolo 6, in coerenza con quanto previsto dalle «Linee guida per l'educazione alimentare nellascuola italiana» prevede la diffusione di nozioni della dieta mediterranea anche nei programmiscolastici degli studenti della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado.Inoltre, al fine di garantire la piena promozione della dieta mediterranea nella scuola anche i docentidovranno seguire idonee attività di formazione.All'articolo 7, si istituisce, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, daadottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il marchio «Dieta mediterraneapatrimonio dell'umanità»; di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e lapromozione dello stile di vita della dieta mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi ruralistorici e le culture tradizionali. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili epiù facilmente identificablli gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione etutela dei prodotti e dello stile di vita della «dieta mediterranea» nonché di aumentare la visibilità dellaConvenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'utilizzo del marchioè regolato dalle disposizioni contenute nella presente legge e la concessione all'utilizzo dello stesso èstabilita dal Comitato di cui al'articolo 3.All'articolo 8 è istituito il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimoniodell'umanità. Il Fondo è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 ed è a valeresulle somme assegnate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da diverse norme di leggee, allo stato attuale, non ancora spese ed a rischio perenzione. Al comma 3 di tale articolo, inoltre,viene modificata la legge 20 febbraio 2006, n. 77, al fine di poter ulteriormente valorizzare glielementi iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nellalista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia della Convenzione per lasalvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.DISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Oggetto e finalità)1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonioculturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonioculturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello disviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizionitramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dallacomunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nelrispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionalee delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraversomisure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localipossono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge e fermo restandoquanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, ancheattraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livelloregionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiereenogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dietamediterranea.Art. 2.(Definizioni ed obiettivi)1. Ai fini della presente legge, si intende per:

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  • a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dalpaesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, latrasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modellonutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, checostituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimoniodell'umanità, di cui all'articolo 3;c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di correttaalimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositistudi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea, la salutepubblica e la tutela ambientale;b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemidi ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti delladieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori diprovenienza, così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi aessa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per laprogrammazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimitemi;e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunitàche abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraversoil rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, anchemediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni atale scopo istituiti;f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista delpatrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggirurali storici ad essi connessi.3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce con proprio decreto, d'intesa conla Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi dicui al presente articolo.Art. 3.(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela ela valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità.2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo delDipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istitutosuperiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da unesperto designato per ciascuno del Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da unesperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante dellaConferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dallaConferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delleCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da unrappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica e da un

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  • rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni. Per la trattazione dispecifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti disoggetti pubblici o privati, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormenterappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filieraagroalimentare.3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitatonell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alComitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsidi alcuni tipo.4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relativealla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, del relativomarchio, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compitodi:a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici,ambientali e storico-culturali e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo evalorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, anche attraversol'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e allasperimentazione in materia.5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.Art. 4.(Istituzione della Giornata nazionaledella dieta mediterranea -- patrimoniodell'umanità)1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguitodenominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. Se la giornata cade in un giornoferiale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'universitàe della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato,ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essariferiti.Art. 5.(Promozione della dieta mediterraneanei servizi di mensa scolastica)1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto perl'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodottiagroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, lestazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi eforniture contrassegnati dal marchio.2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodottiagroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno dellestrutture di cui al comma 1.3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2,devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea,anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concertocon il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

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  • n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materiadi organizzazione scolastica.Art. 6.(Promozione della dieta mediterraneanei programmi scolastici)1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, nell'ambito delle «Linee guida per l'educazionealimentare nella scuola italiana» adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni eorientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazionedelle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previsteidonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato dicui all'articolo 3.Art. 7.(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità»)1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio«dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine disalvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche inambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipichetradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e ilcontrollo sul suddetto marchio.2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabiligli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stiledi vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari, ai processi di lavorazionedei prodotti alimentari e ai contesti nei quali vengano adottati i princìpi della dieta mediterranea, per iquali è stato concesso;b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici ocommerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera,brochure, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato amarchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativainternazionale in materia;c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o estesoad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.3. Il Comitato, o strutture operanti sul territorio nazionale, identificate dal Comitato stesso comereferenti nel settore in esame, valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamenteo negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazionedella domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurareadeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturaleimmateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni edelle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine aciò preposti.5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presentelegge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicataall'interessato.6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

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  • pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari eforestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umaneed economiche disponibili a legislazione vigente.Art. 8.(Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimoniodell'umanità)1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimoniodell'umanità, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.2. Alla copertura del Fondo di cui al comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016e fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per leerogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate, ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensidell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1,comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24dicembre 2007 n. 244. In caso di incapienza delle suddette somme, per la copertura del Fondo di cui alcomma 1 si provvede, per la parte residua e fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascunodegli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politicaeconomica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.4. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, esuccessive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:«d-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nellalista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonioculturale immateriale dì urgente salvaguardia dell'UNESCO».5. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

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  • 1.2.2. Relazione 313 e 926-Acollegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 313 E 926-ARelazione OraleRelatore Formigoni

    TESTO PROPOSTO DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

    Comunicato alla Presidenza il 19 giugno 2017PER ILDISEGNO DI LEGGEDisposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (n. 313)d'iniziativa dei senatori PIGNEDOLI , BERTUZZI , SAGGESE , ALBANO , MOSCARDELLI ,SCALIA , FEDELI e MANCUSOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013CON ANNESSO TESTO DELDISEGNO DI LEGGEDisposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozionedella dieta mediterranea (n. 926)d'iniziativa dei senatori TOMASELLI , FABBRI , SANGALLI , ASTORRE , MARGIOTTA ,PEZZOPANE , FAVERO , MATTESINI , DE PETRIS , IURLARO , VATTUONE , PADUA ,ORRÙ e VERDUCCICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2013del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 313

    PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

    E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

    sul disegno di legge e su emendamenti(Estensore: Palermo)

    24 gennaio 2017La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere nonostativo, con le seguenti osservazioni:all'articolo 3, comma 2, la norma ivi prevista, volta a individuare i componenti del Comitato per latutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità presenta profili diirragionevolezza nella parte in cui inserisce un rappresentante del Centro studi per la dietamediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, individuando un unico soggetto privato specializzato sultema;all'articolo 4, comma 2, si segnala la necessità che la Giornata nazionale della dieta mediterranea -patrimonio dell'umanità sia celebrata, oltre che da tutte le regioni, province e comuni del territorio

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/1027686/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • nazionale, anche dalle città metropolitane;all'articolo 7, comma 1, relativo all'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea- patrimonio dell'umanità, appare necessario che - ai fini dell'erogazione delle risorse - sia previsto unespresso rinvio ad un decreto ministeriale o ad altra fonte di rango secondario, da adottarsi con ilcoinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei relativi criteri.Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:sull'emendamento 6.1 parere non ostativo, segnalando la necessità che, al comma 3, nell'ambito delprocedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con ilquale è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea, sia prevista l'intesa in sede diConferenza Stato-Regioni;sui restanti emendamenti parere non ostativo.

    su ulteriori emendamenti(Estensore: Palermo)

    21 marzo 2017La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quantodi competenza, parere non ostativo.

    su ulteriori emendamenti(Estensore: Bisinella)

    19 aprile 2017La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quantodi competenza, parere non ostativo.

    PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

    sul disegno di legge(Estensore: Tonini)

    22 marzo 2017La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parerecontrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

    a revisione del precedente parere sul disegno di leggee su emendamenti(Estensore: Zanoni)

    31 maggio 2017La Commissione, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere nonostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degliemendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale,sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione, alle seguenti modifiche:al comma 1, sostituire la parola: «partecipano» con le seguenti: «possono partecipare»;al comma 2, sostituire la parola: «elabora» con le seguenti: «può elaborare».Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

    PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALIsul disegno di legge

    (Estensore: senatrice Favero)25 gennaio 2017

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

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  • La Commissione,esaminato il disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione delladieta mediterranea»;rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e promuovere la dieta mediterranea,iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta qualemodello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche etradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunitàscientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute;rilevato, altresì, che:le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea sono da ricondurre allamateria «alimentazione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzocomma, della Costituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valorizzazione deibeni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, anch'esse materie dilegislazione concorrente;ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedimento in esame prevede un sistema diinterventi statali da condurre nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali,nonché la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti adeguati daassumere nel rispetto dei princìpi generali contenuti nel provvedimento in esame e conformi alladisciplina del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità» recata dall'articolo 6 delprovvedimento medesimo;il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozionetanto del decreto ministeriale di definizione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi postidall'articolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità diattuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamentodell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica(articolo 5);all'articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante della Conferenza delle regioni edelle province autonome e di due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata inseno al Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità,composto da diciannove membri;considerato che, all'articolo 4, comma 2, nel disporre che la Giornata nazionale della dietamediterranea sia celebrata in tutte le regioni, province e comuni del territorio nazionale, risulterebbeopportuno fare menzione anche delle città metropolitane;rilevato infine che l'articolo 7 prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dietamediterranea-patrimonio dell'umanità, senza peraltro determinare le modalità di gestione del fondo esenza prevedere un coinvolgimento delle regioni nella gestione medesima,esprime

    PARERE FAVOREVOLEcon le seguenti condizioni:all'articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito delComitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità;al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresentanti degli enti locali siano designatidalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata;all'articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse delFondo, che contempli la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;e con la seguente osservazione:all'articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare - accanto agli altri enti territoriali - anche le cittàmetropolitane.

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

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  • DISEGNO DI LEGGE N. 313 DISEGNO DI LEGGED'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri Testo proposto dalla CommissioneArt. 1. Art. 1.(Oggetto e finalità) (Oggetto e finalità)1. La presente legge ha la finalità di tutelare e dipromuovere la dieta mediterranea quale patrimonioculturale immateriale dell'UNESCO ai sensi dellaConvenzione per la salvaguardia del patrimonioculturale immateriale, ratificata e resa esecutiva aisensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, inquanto modello di sviluppo culturale e socialefondato su un insieme di competenze, conoscenze,pratiche e tradizioni tramandate di generazione ingenerazione, nonché quale regime nutrizionalericonosciuto dalla comunità scientifica per i suoibenefici effetti sulla salute.

    1. La presente legge ha la finalità di tutelare e dipromuovere la dieta mediterranea qualepatrimonio culturale immateriale dell'UNESCOai sensi della Convenzione per la salvaguardiadel patrimonio culturale immateriale, ratificata eresa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre2007, n. 167, in quanto modello di sviluppoculturale e sociale fondato su un insieme dicompetenze, conoscenze, pratiche e tradizionitramandate di generazione in generazione,nonché quale regime nutrizionale riconosciutodalla comunità scientifica per i suoi beneficieffetti sulla salute umana e sulla qualità dellavita.

    2. Gli interventi di valorizzazione della dietamediterranea sono diretti a promuovere e asostenere, nel rispetto delle competenze delleregioni e delle autonomie locali, la diffusione delmodello nutrizionale e delle attività economiche,ambientali, sociali e culturali legate a tale stilealimentare, anche attraverso misure tese avalorizzare il patrimonio storico-culturale ad essaconnesso.

    2. Identico.

    3. Ai fini della presente legge, le regioni, le provinceautonome di Trento e di Bolzano e gli enti localipossono adottare, nel rispetto dei princìpi generalicontenuti nella presente legge e fermo restandoquanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti alfine di valorizzare la dieta mediterranea, ancheattraverso lo scambio di informazioni e lo sviluppodi iniziative culturali ed enogastronomiche a livelloregionale, interregionale ed internazionale, epredisporre misure volte a sostenere lo sviluppo difiliere enogastronomiche dedicate allacommercializzazione dei prodotti tipicicaratterizzanti la dieta mediterranea.

    3. Identico.

    Art. 2. Art. 2.(Definizioni ed obiettivi) (Definizioni ed obiettivi)1. Ai fini della presente legge, si intende per: 1. Identico:a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratichetradizionali, conoscenze e competenze, che vannodal paesaggio all'alimentazione, includendo lecolture, la raccolta, la pesca, la conservazione, latrasformazione, la preparazione e, in particolare, ilconsumo di cibo, caratterizzato da un modellonutrizionale rimasto costante nel tempo e nellospazio, tramandato di generazione in generazione,che costituisce un senso di appartenenza e dicontinuità per le popolazioni coinvolte;

    a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratichetradizionali, conoscenze e competenze, cheinclude le colture, la raccolta, la pesca, laconservazione, la trasformazione, lapreparazione e, in particolare, il consumo dicibo, caratterizzato da un modello nutrizionalerimasto costante nel tempo e nello spazio,tramandato di generazione in generazione, checostituisce un senso di appartenenza e dicontinuità per le popolazioni coinvolte;

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

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  • b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e lavalorizzazione della dieta mediterranea --patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3;

    b) identica;

    c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea --patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.

    c) «Piano»: il Piano di sostegno della dietamediterranea, di cui all'articolo 6.

    2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi: 2. Identico:a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dietamediterranea come modello di correttaalimentazione, in chiave di prevenzione dellemalattie legate alla nutrizione, anche attraversoappositi studi e ricerche interdisciplinari relativi aglieffetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e lasalute pubblica e la tutela dell'ambiente;

    a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dietamediterranea come modello di correttaalimentazione, in chiave di prevenzione dellemalattie legate alla nutrizione, anche attraversoappositi studi e ricerche interdisciplinari sia subase nazionale che internazionale relativi aglieffetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea ela salute pubblica, anche per la determinazionedella sua efficacia nel ridurre il rischio dellemalattie croniche non trasmissibili (MCNT) enel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversitàitaliana e l'ambiente;

    b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti edelle specialità della dieta mediterranea nei sistemidi ristorazione collettiva, e in particolare nellemense scolastiche;

    b) identica;

    c) elaborare modelli innovativi di attrazioneeconomica e turistica per la fruizione dei prodottidella dieta mediterranea all'interno degli specificicontesti paesaggistici e storico-culturali dei territoridi provenienza, così da valorizzare patrimonioculturale immateriale e patrimonio culturalemateriale;

    c) elaborare modelli innovativi di attrazioneeconomica e turistica per la fruizione deiprodotti, delle specialità e delle ricette delladieta mediterranea all'interno degli specificicontesti paesaggistici e storico-culturali deiterritori di provenienza, così da valorizzare ilpatrimonio culturale immateriale e il patrimonioculturale materiale;

    d) predisporre attività formative e divulgativesulla dieta mediterranea, e sulle culture e ipaesaggi a essa associati, anche attraverso lacollaborazione con istituti scolastici di ogniordine e grado, per la programmazionenell'ambito dei piani di offerta formativaintegrativa di progetti didattici sui medesimitemi;

    soppressa

    e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambiculturali, scientifici ed economici tra le comunitàche abbiano tradizioni analoghe ed interesse asviluppare la pratica della dieta mediterranea,attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni eazioni comuni a livello nazionale ed internazionale,anche mediante il finanziamento e lapartecipazione a fondazioni, forme associative eprogrammi comuni a tale scopo istituiti;

    d) prevedere l'intensificazione di relazioni escambi culturali, scientifici ed economici tra lecomunità che abbiano tradizioni analoghe edinteresse a sviluppare la pratica della dietamediterranea, attraverso il rafforzamento discambi, informazioni e azioni comuni a livellonazionale ed internazionale;

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

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  • f) promuovere la dieta mediterraneaparticolarmente nell'ambito dei siti iscritti nellalista del patrimonio materiale dell'umanitàUNESCO, valorizzandovi le colture tipichetradizionali e i paesaggi rurali storici ad essiconnessi.

    e) promuovere la dieta mediterranea,valorizzando le colture, le specialità e le ricettetipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

    f) favorire lo studio, il recupero e latrasmissione dei tradizionali saperi relativialla biodiversità delle specie vegetali cherappresentano la base della dietamediterranea, nonché delle proprietànutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti.

    3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari eforestali, definisce con proprio decreto, d'intesa conla Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, lelinee operative per l'attuazione degli obiettivi di cuial presente articolo.

    3. Le linee operative per l'attuazione degliobiettivi di cui al presente articolo sono definitenell'ambito del Piano.

    Art. 3. Art. 3.(Comitato per la tutela e la valorizzazione delladieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

    (Comitato per la tutela e la valorizzazione delladieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

    1. Presso il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, è istituito il Comitato per latutela e la valorizzazione della dieta mediterranea --patrimonio dell'umanità.

    1. Identico.

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

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  • 2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali o dapersona da lui delegata ed è composto dal capo delDipartimento delle politiche europee e internazionalie dello sviluppo rurale del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, da tre espertidesignati dal Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, da tre esperti designati dalMinistero della salute di cui uno indicatodall'Istituto superiore della sanità ed uno sceltotra esperti nutrizionisti di notoria e altaqualificazione, da un esperto designato per ciascunodei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione,dell'università e della ricerca, per i beni e le attivitàculturali, dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, da un esperto designato dallaCommissione nazionale italiana per l'UNESCO, daun rappresentante della Conferenza delle regioni edelle provincie autonome, da due rappresentanti deicomuni designati dalla Conferenza unificata di cui aldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da duerappresentanti delle Camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura designati daUnioncamere, da un rappresentante del Centro studiper la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» diPollica. Per la trattazione di specifici argomentipossono essere invitati, su richiesta del presidente,esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati.

    2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali ed ècomposto da un membro in rappresentanzadel medesimo Ministero, da esperti di altaqualificazione e indipendenza, di cui duedesignati dal Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, due designati dalMinistero della salute, due designati dalMinistero dei beni e delle attività culturali edel turismo, uno designato per ciascuno deiMinisteri degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, dell'istruzione, dell'università edella ricerca, dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare e dello sviluppoeconomico, uno designato dalla Commissionenazionale italiana per l'UNESCO, nonché da unrappresentante della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, daun rappresentante dei comuni designato dallarispettiva componente rappresentativanell'ambito della Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e da un massimo di cinquerappresentanti espressione dei principali enti,istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici oprivati specializzati sul tema della dietamediterranea, individuati con il decreto di cuial comma 3.

    3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali provvede per il funzionamento delComitato nell'ambito delle risorse umane edeconomiche disponibili a legislazione vigente. Lapartecipazione al Comitato, anche con funzioni dipresidente, è a titolo gratuito, e non sono previstiindennità o rimborsi di alcuni tipo.

    3. Con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, da emanareentro centoventi giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sonodisciplinate le modalità di organizzazione e difunzionamento del Comitato nonché leprocedure per l'integrazione dei componentidi cui al comma 2. Il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali provvede alfunzionamento del Comitato nell'ambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente. Lapartecipazione al Comitato, anche con funzionidi presidente, è a titolo gratuito, e non dà luogoalla corresponsione di indennità o rimborsicomunque denominati.

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

    Senato della Repubblica Pag. 19

  • 4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive edi monitoraggio sulle politiche nazionali relativealla diffusione e alla valorizzazione della dietamediterranea-patrimonio dell'umanità, del relativomarchio, e del modello socio-culturale da essorappresentato. In particolare, il Comitato ha ilcompito di:

    4. Il Comitato ha funzioni consultive epropositive sulle politiche nazionali relative alladiffusione e alla valorizzazione della dietamediterranea-patrimonio dell'umanità, e delmodello socio-culturale da essa rappresentato esul Piano. In particolare, il Comitato ha ilcompito di:

    a) promuovere la diffusione della dieta mediterraneaa livello nazionale e internazionale;

    a) identica;

    b) tutelare le origini culturali, mediante lavalorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali,economici, ambientali e storico-culturali, e la lorotrasmissione alle giovani generazioni, della dietamediterranea;

    b) promuovere le origini culturali, mediante lavalorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali,economici, ambientali, di biodiversità e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovanigenerazioni, della dieta mediterranea;

    c) provvedere alla definizione dellaprogrammazione degli interventi di promozione,sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea alivello nazionale ed internazionale, ancheattraverso l'opportuna attività di comunicazionee diffusione delle informazioni relative allaricerca e alla sperimentazione in materia.

    c) provvedere alla definizione dellaprogrammazione degli interventi di promozione,sviluppo e valorizzazione della dietamediterranea a livello nazionale edinternazionale.

    5. Dall'attuazione del presente articolo non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

    5. Identico.

    Art. 4. Art. 4.(Istituzione della Giornata nazionale della dietamediterranea -- patrimonio dell'umanità)

    (Istituzione della Giornata nazionale della dietamediterranea -- patrimonio dell'umanità)

    1. È istituita la «Giornata nazionale della dietamediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguitodenominata «Giornata», celebrata il 16 novembre diogni anno. Se la giornata cade in un giornoferiale, è celebrata il primo giorno festivo utile,successivo al feriale.

    1. La Repubblica riconosce la terza domenicadi novembre quale «Giornata nazionale delladieta mediterranea - patrimonio dell'umanità», alfine di promuovere la dieta mediterranea e ivalori a essa riferiti.

    2. La Giornata deve essere celebrata in tutte leregioni, province e comuni, del territorio nazionale.

    2. Dall'attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

    3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari eforestali, della salute e dell'istruzione,dell'università e della ricerca intraprendono inoccasione della Giornata, anche sulla base delleproposte del Comitato, ogni adeguata iniziativadi promozione e comunicazione della dietamediterranea e dei valori a essa riferiti.

    Soppresso

    Art. 5. Soppresso(Promozione della dieta mediterraneanei servizi di mensa scolastica)

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

    Senato della Repubblica Pag. 20

  • 1. Al fine di promuovere la diffusione della dietamediterranea, in sede di gara d'appalto perl'affidamento e la gestione dei servizi di refezionescolastica e di fornitura di alimenti e prodottiagroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia,scuole primarie, scuole medie inferiori esuperiori, le stazioni pubbliche appaltanti sonotenute a prevedere una riserva di punteggio perle offerte di servizi e forniture contrassegnati dalmarchio.2. Le disposizioni di cui al presente articolo siapplicano altresì ai servizi di fornitura diprodotti agroalimentari destinati alladistribuzione automatica attraverso apparecchiubicati all'interno delle strutture di cui al comma1.3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura dialimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e2, devono programmare attività di informazionedei valori dello stile di vita della dietamediterranea, anche attraverso materialielaborati dal Comitato.4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca, da adottare diconcerto con il Ministro della salute, nonchéd'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entrodue mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonoindividuati i criteri e le modalità di attuazionedelle disposizioni di cui alla presente legge, nelrispetto dell'ordinamento dell'Unione europea edelle prerogative e competenze regionali inmateria di organizzazione scolastica.

    Art. 5.(Promozione della dieta mediterranea presso lefarmacie)1. Le farmacie possono partecipare, a propriespese e senza alcun onere a carico dellafinanza pubblica, alle campagne per lapromozione della dieta mediterraneaattraverso la distribuzione di opuscoli,locandine e materiale informativo finalizzati afavorire l'adozione di sani stili di vita basatisu un corretto regime alimentare.

    Art. 6. Art. 6.(Istituzione e disciplina del marchio «dietamediterranea -- patrimonio dell'umanità»)

    (Piano di sostegno della dietamediterranea)

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

    Senato della Repubblica Pag. 21

  • 1. È istituito, con decreto di natura nonregolamentare del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, da emanare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, ilmarchio «dieta mediterranea -- patrimoniodell'umanità», di proprietà esclusiva dello stessoMinistero, al fine di salvaguardare e valorizzare lostile di vita della dieta mediterranea nonché dipromuovere, anche in ambito internazionale, iprodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici ele colture tipiche tradizionali. Con il medesimodecreto sono definite le procedure per laconcessione, la verifica e il controllo sul suddettomarchio.

    1. Al fine di salvaguardare e valorizzare iprodotti agricoli e agroalimentari e lo stile divita basato sulla dieta mediterranea è adottatoil Piano di sostegno della dieta mediterranea.

    2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di renderemaggiormente visibili e più facilmente identificabiligli operatori effettivamente e attivamente impegnatinella promozione e tutela dei prodotti e dello stile divita della dieta mediterranea, nel rispetto delleseguenti disposizioni:

    2. Il Piano promuove la diffusione, attraversomisure di sostegno e iniziative culturali, inambito nazionale e internazionale, deicaratteri storici e tradizionali della dietamediterranea.

    a) il marchio può essere usato soltanto conriferimento ai prodotti alimentari per i quali è statoconcesso;b) l'uso del marchio può avvenire a scopooccasionale quale: pubblicitario, di avvenimentitecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni,oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera,brochure, imballaggi, materiale pubblicitario. Ilmarchio può essere usato sia da solo sia affiancato amarchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchiUNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativainternazionale in materia;c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservatoal licenziatario e non può essere ceduto o esteso adaltre imprese, anche facenti parte dello stessogruppo o a qualunque titolo partecipate.3. Il Comitato valuta le domande di concessione delmarchio e risponde, positivamente o negativamente,comunque con atto motivato insindacabile, entrodue mesi dalla data di presentazione della domanda.Per poter accedere all'utilizzo del marchio ènecessario, in ogni caso, assicurare adeguatavisibilità alla Convenzione UNESCO per lasalvaguardia del patrimonio culturale immateriale eal valore culturale della dieta mediterraneapatrimonio dell'umanità.

    3. Il Piano è adottato con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e forestali,di concerto con il Ministro della salute e con ilMinistro dei beni e delle attività culturali e delturismo, d'intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e diBolzano e sentito il Comitato, entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

    4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali verifica il permanere delle condizioni edelle modalità d'uso del marchio, anche attraverso ilricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciòpreposti.

    4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali puòavvalersi dell'Istituto di servizi per il mercatoagricolo alimentare (ISMEA).

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

    Senato della Repubblica Pag. 22

  • 5. La rilevazione di violazioni di una dellecondizioni d'uso del marchio o delle norme dellapresente legge determinano la revoca della licenzad'uso del marchio che viene tempestivamentecomunicata all'interessato.

    5. Per l'attuazione del Piano è autorizzata laspesa annua di 500.000 euro per ciascunodegli anni 2017, 2018 e 2019.

    6. Dall'attuazione del presente articolo non possonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, ilMinistero delle politiche agricole, alimentari eforestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane edeconomiche disponibili a legislazione vigente.

    6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delpresente articolo, pari a 500.000 euro perciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, siprovvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. IlMinistro dell'economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 7. Soppresso(Istituzione del Fondo per la valorizzazione delladieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)1. Per l'attuazione delle finalità di cui allapresente legge, è istituito presso il Ministero dellepolitiche agricole, alimentari e forestali, il Fondoper la valorizzazione della dieta mediterranea --patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2013, 2014,2015 sono stanziati, per il suddetto Fondo, perciascun anno, 1 milione di euro. Alla coperturadel suddetto Fondo si provvede, per il triennio,mediante corrispondente riduzione, per un valoredi 3 milioni di euro, delle somme presenti sulbilancio dell'Agenzia per le erogazioni inagricoltura (AGEA) e non ancora erogate maassegnate alla medesima Agenzia ai sensidell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006,n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24dicembre 2007 n. 244.2. Il Ministero dell'economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.3. Ai fini della presente legge, all'articolo 4,comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, esuccessive modificazioni, è aggiunta, in fine, laseguente lettera:«d-ter) alla valorizzazione e alla diffusione delpatrimonio culturale immateriale italiano iscrittonella lista rappresentativa del patrimonioculturale immateriale dell'umanità e nella listadel patrimonio culturale immateriale di urgentesalvaguardia dell'UNESCO».

    DDL S. 926 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 313 e 926-A

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  • 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presentearticolo non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.DISEGNO DI LEGGE N. 926D'iniziativa dei senatori Tomaselli ed altriArt. 1.(Oggetto e finalità)1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonioculturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonioculturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello disviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizionitramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dallacomunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nelrispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionalee delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraversomisure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localipossono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge e fermo restandoquanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, ancheattraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livelloregionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiereenogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dietamediterranea.Art. 2.(Definizioni ed obiettivi)1. Ai fini della presente legge, si intende per:a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dalpaesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, latrasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modellonutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, checostituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimoniodell'umanità, di cui all'articolo 3;c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di correttaalimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositistudi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea, la salutepubblica e la tutela ambientale;b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemidi ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti delladieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori diprovenienza, così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi aessa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per laprogrammazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi

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  • temi;e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunitàche abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraversoil rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, anchemediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni atale scopo istituiti;f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista delpatrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggirurali storici ad essi connessi.3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce con proprio decreto, d'intesa conla Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi dicui al presente articolo.Art. 3.(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela ela valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità.2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo delDipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istitutosuperiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da unesperto designato per ciascuno del Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da unesperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante dellaConferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dallaConferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delleCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da unrappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica e da unrappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni. Per la trattazione dispecifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti disoggetti pubblici o privati, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormenterappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filieraagroalimentare.3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitatonell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alComitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsidi alcuni tipo.4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relativealla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, del relativomarchio, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compitodi:a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici,ambientali e storico-culturali e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo evalorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, anche attraversol'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e allasperimentazione in materia.5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

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  • pubblica.Art. 4.(Istituzione della Giornata nazionaledella dieta mediterranea -- patrimoniodell'umanità)1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguitodenominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. Se la giornata cade in un giornoferiale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'universitàe della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato,ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essariferiti.Art. 5.(Promozione della dieta mediterraneanei servizi di mensa scolastica)1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto perl'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodottiagroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, lestazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi eforniture contrassegnati dal marchio.2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodottiagroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno dellestrutture di cui al comma 1.3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2,devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea,anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concertocon il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materiadi organizzazione scolastica.Art. 6.(Promozione della dieta mediterraneanei programmi scolastici)1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, nell'ambito delle «Linee guida per l'educazionealimentare nella scuola italiana» adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni eorientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazionedelle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previsteidonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato dicui all'articolo 3.Art. 7.(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità»)1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio

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  • «dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine disalvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche inambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipichetradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e ilcontrollo sul suddetto marchio.2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabiligli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stiledi vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti al


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