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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2778 Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 19/03/2018 - 14:37
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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2778

Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

19/03/2018 - 14:37

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Indice

1. DDL S. 2778 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 2778 4

1.3. Trattazione in Commissione 10

1.3.1. Sedute 11

1.3.2. Resoconti sommari 12

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 13

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 482 (pom.) del 09/05/2017 14

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1. DDL S. 2778 - XVII Leg.

DDL S. 2778 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2778 - XVII Leg.

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1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2778XVII Legislatura

Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del LavoroTitolo breve: Riforma del CNEL

Iter9 maggio 2017: in corso di esame in commissioneSuccessione delle letture parlamentariS.2778 in corso di esame in commissione

IniziativaC.N.E.L.NaturaordinariaInclude relazione tecnica.PresentazionePresentato in data 5 aprile 2017; annunciato nella seduta ant. n. 803 del 6 aprile 2017.Classificazione TESEOCONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVOROArticoliCENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.1), UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA ( UPI ) (Art.1), ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI ( ANCI ) (Art.1),LAVORATORI DIPENDENTI (Art.1), LAVORATORI AUTONOMI (Art.1), LIBERIPROFESSIONISTI (Art.1), IMPRENDITORI (Art.1), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI(Art.1), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.1), IMPRESE PRIVATE (Art.1),RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI (Art.1), INDICI STATISTICI (Art.1), ISTITUTONAZIONALE DI STATISTICA ( ISTAT ) (Art.1), FINANZA PUBBLICA (Art.1), ABROGAZIONEDI NORME (Art.1)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Mario Mauro (FI-PdL XVII) (dato conto della nomina il 9 maggio2017) .Relatore alla Commissione Sen. Francesco Russo (PD) (dato conto della nomina il 9 maggio 2017) .AssegnazioneAssegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 12 aprile2017. Annuncio nella seduta ant. n. 807 del 12 aprile 2017.Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), Questioni regionali

DDL S. 2778 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

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1.2. Testi

DDL S. 2778 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

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1.2.1. Testo DDL 2778collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2778DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoroCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2017Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoroOnorevoli Senatori. -- Si illustra, di seguito, il presente disegno di legge.1. Sintesi del quadro normativo di riferimento del CNELIl Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è previsto dall'articolo 99 dellaCostituzione:«Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di espertie di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanzanumerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sonoattribuite dalla legge.Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e socialesecondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge».Il CNEL è stato istituito dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33. La composizione e le attribuzioni sonodisciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936.Il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, hamodificato composizione e compiti del CNEL sia riducendo il numero dei suoi componenti, infunzione di una riduzione dei costi degli organi istituzionali, sia modificando le procedure difunzionamento.Il CNEL è oggi composto da sessantaquattro consiglieri. È stato questo l'unico caso, con la riduzionedel numero dei componenti del Consiglio da 121 a 64, di «taglio dei costi della politica» riferito a unorgano di rilevanza costituzionale. In dettaglio, il Consiglio è attualmente composto da:- dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominatidal Presidente della Repubblica e due proposti dai Presidente del Consiglio dei ministri;- quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue in rappresentanza del lavorodipendente, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove in rappresentanzadel lavoro autonomo e diciassette in rappresentanza delle imprese;- sei in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato,dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designatidall'Osservatorio nazionale per il volontariato.I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.2. Le funzioniIl Consiglio svolge la sua attività di consulenza elaborando pareri, su richiesta del Parlamento, delGoverno e delle regioni, e predisponendo, di propria iniziativa, testi di osservazioni e proposte sulla

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legislazione in itinere, sui maggiori temi della politica economica, del lavoro e delle politiche sociali,dell'ambiente, delle reti e infrastrutture, delle politiche europee e internazionali, nonché predisponendorapporti periodici, studi e indagini sui temi dell'andamento della congiuntura economica, del mercatodel lavoro, della contrattazione, dell'immigrazione e della lotta alla criminalità.Il CNEL implementa e gestisce l'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, curandone laconservazione e rendendo disponibile la libera consultazione dei testi contrattuali all'utenza esterna.L'Archivio raccoglie gli accordi di contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, sia del settoreprivato che del settore pubblico, depositati a cura delle parti stipulanti, nonché gli accordiinterconfederali del settore privato, gli accordi Governo-parti sociali e i contratti collettivi nazionaliquadro dei vari comparti pubblici.Il CNEL cura inoltre la realizzazione di alcune importanti banche dati, quali la banca datisull'immigrazione e la banca dati sul mercato del lavoro.Alcune previsioni di legge assegnano al CNEL ruoli specifici. Ci si riferisce, ad esempio, all'ONC(organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione degli immigrati, di cuiall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998), il cui lavoro costituisce da tempo unriferimento ineludibile per il settore e alla relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e laqualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadiniprevista dalla legge n. 15 del 2009.3. Situazione istituzionaleGià nel 1997 la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (Commissione bicameralepresieduta dall'onorevole Massimo D'Alema) propose la soppressione del CNEL allora presieduto dalprofessore Giuseppe De Rita.Successivamente il Governo Letta ha istituito la Commissione per le riforme costituzionali presiedutadal Ministro per le riforme dell'epoca, senatore Gaetano Quagliariello. Nella relazione finale dellaCommissione presentata in bozza il 17 settembre 2013 si legge che sul «CNEL la Commissione hacondiviso una valutazione negativa della sua attuale configurazione. Per alcuni il CNEL dovrebbeessere oggetto di un'ampia riforma, per altri dovrebbe invece essere soppresso».Successivamente il Governo Renzi ha esplicitato la sua posizione in merito al CNEL.Infatti il disegno di legge costituzionale che prevedeva la soppressione del CNEL è stato presentato dalGoverno l'8 aprile 2014. Al termine di un iter piuttosto travagliato, il testo è stato approvato dal Senatodella Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella sedutadel 20 gennaio 2016; anche la Camera dei deputati lo ha approvato, in seconda votazione, con lamaggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.Al termine dell'iter, quindi, la legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento delbicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi difunzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte IIdella Costituzione» è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.A fine luglio 2015 si è conclusa la IX consiliatura e l'allora Presidente del CNEL, professore AntonioMarzano si è dimesso. A partire da questa data il CNEL è entrato in regime di prorogatio. Il Governonon ha avviato la procedura per la nomina del nuovo Consiglio, secondo l'articolo 4 della legge 30dicembre 1986, n. 936.Nel settembre 2015 il vicepresidente Salvatore Bosco ha assunto la presidenza del CNEL in veste difacente funzione. Per circa un anno il Presidente Bosco ha mantenuto la piena attività del Consiglio,convocando l'Assemblea con cadenza mensile. Molte sedute d'Assemblea, però, non hanno avutoluogo per mancanza del numero legale. Alla fine di luglio 2016, dopo le dimissioni del PresidenteBosco, ha assunto la presidenza del CNEL in veste di facente funzione il vicepresidente DelioNapoleone che ha continuato a riunire l'Assemblea con cadenza mensile fino a giungere alla data dicelebrazione del referendum costituzionale confermativo.Come noto, la celebrazione del referendum popolare, a larga maggioranza, ha avuto esito non

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confermativo.Con questo evento è venuta, perciò, a cadere una condizione istituzionale di estrema provvisorietà. IlPresidente Napoleone perciò, pur operando in regime di prorogatio, e svolgendo la propria attività neiragionevoli limiti abitualmente praticati in tutti i consimili casi (parere dell'Avvocato generale delloStato del 31 luglio 2015), ha comunque riavviato il lavoro dell'organo e posto in essere le premesse peruna sua piena ed efficiente attività.L'attuale assetto giuridico-istituzionale del CNEL appare, tuttavia, limitato dal regime di prorogatio,intervenuto, come accennato, a seguito della fine naturale della IX consiliatura (fine luglio 2015).Si deve tener conto, altresì, della persistenza dei vincoli di spesa introdotti dalla legge 23 dicembre2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) che con l'articolo 1, comma 289, ha previsto che:«L'espletamento (...) di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del [CNEL] non puòcomportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo» e con l'articolo 1, comma 290, haabrogato l'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che prevedeva l'indennità e i rimborsi dellespese del Presidente e dei consiglieri del CNEL.A ciò è doveroso aggiungere che nel corso degli ultimi anni l'attività del CNEL si è svolta in un'otticadi rilevante contenimento dei costi. Il CNEL, infatti, ha restituito in conto entrate al bilancio delloStato risorse finanziarie per 8 milioni di euro negli anni 2012/2013, per più di 19 milioni di euro nel2014, per più di 4 milioni nel 2015 e per quasi 5 milioni nel 2016 per un ammontare totale negli ultimi5 anni di circa 37 milioni di euro a fronte di uno stanziamento per l'anno 2017 di poco superiore ai 7milioni di euro.Nel quadro attuale la condizione del CNEL ha, perciò, necessità di una significativa azione di rilanciocoordinata con il Parlamento e il Governo, volta ad aggiornare la governance, la composizione e lamission.Del resto, tutti i maggiori Paesi dell'Unione europea (ad eccezione della Germania ove vigeun'economia sociale di mercato) sono provvisti di un «CNEL». La stessa Unione europea prevede ilCESE (Comitato economico e sociale europeo), che rappresenta gli interessi variegati della societàcivile ed è chiamato a esprimere il proprio parere consultivo su tutti gli atti legislativi adottati dalleistituzioni dell'Unione nell'attuazione delle politiche che incidono su tali interessi e, parimenti,«dialoga» costantemente con i consigli nazionali.È giunto, allora, il momento che il Governo e le istituzioni tutte, a seguito dell'esito del referendum,valorizzino il ruolo del CNEL che, lungi dall'essere, come purtroppo più volte apostrofato, un «enteinutile», è stato semplicemente un organo non pienamente utilizzato e il cui quadro normativo, nonaggiornato da più di trenta anni, non è più in linea con la mutata cornice socio-economica post-globalizzazione, e richiede, quindi, un'urgente legge di riforma.In tale prospettiva appare necessario, ora più che mai, portare avanti un processo di riforma organicadell'istituzione affinché il CNEL torni a ricoprire il suo ruolo di sede istituzionale di rappresentanzadelle parti sociali, di contesto naturale in cui esprimere pareri e promuovere iniziative legislative per lariforma del Paese, adottando una nuova struttura, più efficace, più attiva, idonea ad incastonarlo nelladimensione della società attuale.L'Italia ha bisogno, soprattutto in questo periodo di congiuntura economica negativa, di una sedeistituzionale nella quale i grossi temi dell'economia, del lavoro e del welfare possano essere analizzatied eventualmente condivisi, in serenità e in tempi diversi dalle trattative contrattuali.Tutto ciò nella piena consapevolezza che il CNEL non potrà mettere in atto una attività diconcertazione o confronto diretto tra Governo e parti sociali in una vera e propria trattativa. Si candida,invece, a essere luogo della ricerca di una posizione condivisa tra le parti sociali su problemiconsiderati prioritari per la società civile. Si tratta della ricerca di maggiore coesione sociale o se sipreferisce della realizzazione del dialogo sociale nazionale bilaterale, con la rappresentazione al poterepolitico delle soluzioni condivise.Discende da tali esigenze la volontà, da parte dell'Assemblea del CNEL, di avanzare, con un'autonoma

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Relazione tecnica

iniziativa legislativa -- prevista dall'articolo 99 della Costituzione -- una proposta di autoriforma voltaa contribuire a una maggiore efficienza dell'organo, in un'ottica di rilancio dell'economia del Paese e alfine di meglio caratterizzare il ruolo del CNEL come fondamentale strumento delle parti sociali nelquadro istituzionale.Le proposte di riforma contenute nel presente disegno di legge consentono, tra l'altro, di meglioinserire il CNEL nel nuovo processo di governance economica dell'Unione europea che, sin daldocumento della Commissione europea del 12 gennaio 2011, ha auspicato che al processo dicostruzione dei programmi nazionali partecipino i «soggetti politici (parlamenti nazionali, autoritàregionali e locali), le parti sociali e altre parti interessate». Le proposte di modifica, quindi, puntano aintrodurre alcune altre modificazioni che rendono più efficace il ruolo del CNEL.

* * *Le modifiche proposte all'articolo 2 della legge n. 936 del 1986 sono tese a garantire il più ampiopluralismo nella composizione, includendo anche rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dellaConferenza delle regioni e delle provincie autonome, con conferma dell'attuale numero di consiglieri ela presenza di tutte le attuali rappresentanze.La nuova procedura di nomina dei componenti e dei rappresentanti, prevista nei proposti articolo 3 earticolo 4, è in un'ottica di snellimento e celerità delle procedure nonché pienamente in linea con ilquadro di riferimento europeo (CESE).Si prevede poi la modifica dell'articolo 5, concernente la nomina del Presidente del CNEL, e lamodifica dell'articolo 7 della vigente legge, pur confermando la durata in carica dei componenti ilConsiglio in cinque anni.Di grande rilevanza è la modifica delle attribuzioni di cui all'articolo 10 che vede aggiunti dueimportanti compiti assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si prevede, infatti, cheil CNEL svolga -- con la più ampia valorizzazione delle risorse professionali interne -- l'importantefunzione di certificazione del grado di rappresentatività nazionale delle varie organizzazioni sindacalinel settore privato e che predisponga, a cadenza annuale, un rapporto in tema di misurazione delbenessere equo e sostenibile (BES), in collaborazione con l'ISTAT.Viene poi proposta l'introduzione di un articolo 11-bis concernente pareri preventivi obbligatori e nonvincolanti che il CNEL emana sui maggiori atti di finanza pubblica: documento di economia e finanza,nota di aggiornamento e legge di bilancio.Con l'introduzione dell'articolo 14-bis, inoltre, viene ampliata la più ampia parteciapazione ai lavoridel CNEL laddove è previsto che il Presidente del CNEL abbia la facoltà di costituire, senza onerifinanziari aggiuntivi, appositi gruppi di lavoro aperti a soggetti esterni qualificati per l'istruttoria dispecifiche tematiche.Un'ulteriore modifica, per il raccordo tra il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza del CNEL, èprevista all'articolo 22.

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DISEGNO DI LEGGEArt. 1.1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:«Art. 2. -- (Composizione del Consiglio). -- 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ècomposto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delleassociazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, da rappresentanti dellaConferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) edell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in numero di sessantaquattro, oltre alPresidente, secondo la seguente ripartizione:a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, nominati dalPresidente della Repubblica;b) ventotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti, compresa la rappresentanza di dirigenti e quadripubblici e privati, dei lavoratori autonomi e delle libere professioni;c) quindici rappresentanti delle imprese;d) quattro rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e quattro delle organizzazioni divolontariato, sentite le organizzazioni di rappresentanza;e) un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI e un rappresentante della Conferenza delleregioni e delle province autonome.2. Ognuna delle rappresentanze di cui alle lettere b), c) e d) elegge al proprio interno unvicepresidente. I tre vicepresidenti, insieme al Presidente, costituiscono l'Ufficio di presidenza»;b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:«Art. 3. -- (Procedura di nomina dei componenti). -- 1. I membri del CNEL di cui all'articolo 2,comma 1, lettera a), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.2. I membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati, garantendo criteri del piùampio pluralismo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni di

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rappresentanza.3. I membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono nominati con decreto del Presidente dellaRepubblica, previa designazione da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome,dell'UPI e dell'ANCI»;c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:«Art. 4. -- (Procedura di nomina dei rappresentanti). -- 1. Due mesi prima della scadenza del mandatodei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei ministri dà avviso di tale scadenza e deitermini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.2. Le organizzazioni di rappresentanza di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazionedell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri leproprie osservazioni per le designazioni di cui agli articoli 2 e 3»;d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Il Presidente del CNEL è nominato dal Presidente della Repubblica al di fuori dei componenti dicui all'articolo 2»;e) l'articolo 6 è abrogato;f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:«Art. 7. -- (Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri). -- 1. I membri del Consiglio nazionaledell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati.2. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio, la nomina delsuccessore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo chelo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è statonominato.3. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto incarica il consigliere sostituito»;g) all'articolo 10, comma 1:1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la più ampia valorizzazione delle risorseprofessionali interne»;2) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:«l-bis) ha funzione di certificazione del grado di rappresentatività nazionale delle varie organizzazionisindacali nel settore privato;l-ter) predispone, in tema di misurazione del benessere equo e sostenibile (BES), un rapportocongiunto CNEL-ISTAT con cadenza annuale»;h) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:«Art. 11-bis. -- (Pareri obbligatori non vincolanti). -- 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e dellavoro esprime pareri obbligatori preventivi e non vincolanti sul documento di economa e finanza e larelativa nota di aggiornamento e sulla legge di bilancio»;i) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:«Art. 14-bis. -- (Il CNEL per il dialogo sociale). -- 1. Il Presidente del CNEL ha facoltà di costituire,senza oneri finanziari aggiuntivi, appositi gruppi di lavoro aperti a soggetti esterni qualificati perl'istruttoria di specifiche tematiche»;l) all'articolo 22, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelle che gli sonoattribuite dall'Ufficio di presidenza»;m) l'articolo 25 è abrogato.

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1.3. Trattazione in Commissione

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2778XVII Legislatura

Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del LavoroTitolo breve: Riforma del CNEL

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referenteN. 482 (pom.)9 maggio 2017

(la Commissioneproponeall'Assemblea unaquestionepregiudiziale)

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1.3.2. Resoconti sommari

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1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari

Costituzionali)

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1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 482 (pom.) del

09/05/2017collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017

482ª Seduta

Presidenza del PresidenteTORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti ePizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il PRESIDENTE riferisce sull'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppiparlamentari che si è appena concluso. In quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno ildisegno di legge n. 2059 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di falseattestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze) e i disegni di legge costituzionale n. 2627 e 2636,in materia di riduzione del numero dei parlamentari, da connettere al disegno di legge costituzionale n.2599, già all'ordine del giorno. Si è concordato, inoltre, di avviare quanto prima l'esame dei disegni dilegge n. 583 e connessi (modifica normativa porto d'armi). Si è deciso, infine, di proseguire l'esamedei disegni di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

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1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 482 (pom.) del 09/05/2017

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SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393(MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO)

IN SEDE REFERENTE

Il senatore PAGLIARI (PD), in riferimento all'atto del Governo n. 393, in materia di pubblicoimpiego, fa presente che, nella proposta di parere da lui avanzata in qualità di relatore, avrebbe volutoinserire un'ulteriore raccomandazione, con la quale proporre, in via transitoria, fino alla definizionedella disciplina organica dello stato giuridico da parte del Ministero della salute, il mantenimentodell'attuale sistema di reclutamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS edegli Istituti Zooprofilattici - IZS. In proposito, segnala che, per questa particolare categoria dilavoratori, il passaggio immediato alla nuova disciplina di reclutamento presenta alcuni profili critici.Sarebbe pertanto opportuno introdurre una adeguata disciplina transitoria.Chiede, quindi, al Governo di poter tenere conto di questo rilievo. La Commissione prende atto. Il sottosegretario RUGHETTI manifesta la disponibilità del Governo a tenere conto anchedell'ulteriore raccomandazione proposta dal senatore Pagliari.

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e lapartecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultantedall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli edaltri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia;Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini edaltri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci eProdani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio(Esame e rinvio) Il relatore MIRABELLI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.L'articolo 1 specifica che l'intervento normativo è volto alla promozione della trasparenza dell'attivitàdei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e al rafforzamento dei loro requisiti didemocraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.L'articolo 2 prospetta una definizione e tipizzazione dell'attività politica condotta dai partiti,enucleando, nello specifico, il concorso alla formazione dell'indirizzo politico, l'elaborazione diprogrammi per il governo nazionale o locale, la selezione di candidati a cariche pubbliche e il lorosostegno, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.Prevede, inoltre, che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti siano improntati al principio dellatrasparenza e al metodo democratico. È altresì richiamato il diritto di tutti gli iscritti a partecipare,

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senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.Conseguentemente, una novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 prescrive che lo statutodel partito politico indichi le forme e le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti e i relativiorgani di garanzia, nonché le modalità di partecipazione alle fasi di formazione della proposta politica,inclusa la selezione dei candidati alle elezioni. Si prevede, inoltre, che lo statuto regoli l'istituzione diun'anagrafe degli iscritti e il suo accesso, nel rispetto della normativa in materia di dati personali.Con un'altra modifica al decreto-legge n. 149, è specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto,devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventualiarticolazioni territoriali.Il testo specifica poi che, salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, ipartiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano leassociazioni non riconosciute.Riguardo alla denominazione e al simbolo usati dai soggetti politici organizzati, è richiamataespressamente la disciplina dettata dall'articolo 7 del codice civile, in materia di tutela del diritto alnome. Inoltre, si prevede che, salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, ladenominazione e il simbolo siano nella esclusiva titolarità del partito che ne fa uso e che ogni modificae ogni atto di disposizione o di concessione in uso del nome e del simbolo sia di competenzadell'assemblea degli associati o iscritti.L'articolo 3 introduce disposizioni in materia di trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche,apportando alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Nel dettaglio, sidispone la contestualità del deposito obbligatorio nei collegi plurinominali, di contrassegno, liste estatuto. In mancanza del deposito dello statuto, deve comunque essere depositata una dichiarazionerecante alcuni elementi minimi di trasparenza. È disciplinata, poi, la procedura per l'integrazione el'eventuale opposizione, nel caso in cui il Ministero dell'interno comunichi la mancanza nelladichiarazione di uno o più degli elementi richiesti. È altresì stabilito che, in caso di mancato depositodello statuto ovvero della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano ricusate dall'Ufficiocentrale circoscrizionale. La medesima sanzione ricusatoria è prevista per il mancato deposito delprogramma elettorale.Per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, l'articolo 4 prevede la pubblicazione, inun'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, del contrassegno, dello statuto o delladichiarazione sostitutiva di trasparenza, del programma elettorale, nonché delle liste di candidatipresentate in ciascun collegio.All'articolo 5, è richiesta la pubblicazione di alcuni elementi informativi sul sito internet del singolopartito, movimento o gruppo politico. In caso di partito iscritto nel registro dei partiti, devono esserepubblicati: lo statuto; il rendiconto di esercizio; la relazione del revisore; il verbale di approvazionedel rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito; l'elenco dei beni immobili ebeni mobili registrati e degli strumenti finanziari, di cui il partito sia intestatario; le erogazioni sopra i5.000 euro percepite. In caso di partito non iscritto nel registro, è stabilito l'obbligo di pubblicazioneanche di una serie di altri elementi, tra i quali il numero, la composizione e le attribuzioni degli organideliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organocomunque investito della rappresentanza legale. A vigilare su questi adempimenti di pubblicazione è laCommissione di garanzia degli statuti.L'articolo 6 reca disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. Inparticolare, è previsto l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili, dei beni mobiliregistrati e degli strumenti finanziari. Tale obbligo si applica ai partiti iscritti nel registro, nonché aisoli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati all'avviodella legislatura, o che nel corso della legislatura abbiano costituito un Gruppo parlamentare o unacomponente politica interna al Gruppo misto.Altre disposizioni concernono le erogazioni ricevute dal partito, sotto qualsiasi forma, compresa la

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messa a disposizione di servizi. Sono norme differenziate a seconda si tratti di erogazioni di importoannuo pari o superiore a 5.000 euro, ovvero inferiore a tale cifra. Per le erogazioni di importo inferiorea 5.000 euro è stabilito l'obbligo di pubblicazione nella relazione allegata al rendiconto di esercizio,sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza; per le erogazioni pari o sopra i5.000 euro, sono previsti obblighi di dichiarazione e di pubblicazione sul sito del partito.In particolare, l'erogatore e il ricevente sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta. L'obbligo didichiarazione riguarda le erogazioni effettuate non solo a favore del partito - incluse le suearticolazioni politico-organizzative - ma anche a favore del singolo candidato o parlamentare, sianazionale sia europeo, del singolo candidato o consigliere regionale, provinciale, metropolitano ocomunale, del titolare di cariche nel partito a livello nazionale, regionale e locale, nonché a favore dicolui che è indicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali. Ove si tratti di erogazione afavore di candidati, la dichiarazione può essere attestata solo dal beneficiario; analoga semplificazioneè consentita se l'erogatore sia residente o domiciliato all'estero. In caso di erogazioni al partitorealizzate con mezzi tracciabili, la dichiarazione del contributo può avere la forma di un'attestazionedell'elenco degli erogatori, degli importi e della documentazione contabile. Le richiamate dichiarazionie attestazioni sono depositate o trasmesse alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tremesi dalla percezione dell'erogazione.Tutti cittadini elettori hanno diritto di conoscere le erogazioni, previa richiesta alla Commissione digaranzia; nel caso di importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, l'accesso è subordinato al consenso delsoggetto erogante. Tale consenso è necessario anche per la pubblicazione sul sito internet del partito,nel caso di erogazione di importo complessivo annuo compreso tra 5.000 e 15.000 euro. Sono, inoltre,previste sanzioni nei casi di inadempienza degli obblighi di dichiarazione e di pubblicazione.Il medesimo articolo 6 stabilisce, infine, che ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzatopossa essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni e che i rapporti tra il partito e lefondazioni o associazioni ad esso collegate debbano conformarsi ai principi di trasparenza, autonomiafinanziaria e separazione contabile.L'articolo 7 concerne alcune forme di promozione da parte degli enti territoriali di attività politiche dipartiti, quali la fornitura di beni o servizi e la messa a disposizione di locali per lo svolgimento diriunioni, convegni o altre iniziative.L'articolo 8 circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo - previsto dall'articolo 9 dellalegge n. 96 del 2012 - di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo, la quale esprime, conapposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti. Tale obbligo permane per i partitie i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi,aventi almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o alParlamento europeo. L'obbligo non è invece più rivolto ai partiti e ai movimenti politici che abbianoconseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Cameradei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o neiconsigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.All'articolo 9 sono introdotte alcune sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive rispetto allesanzioni già poste dal decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di trasparenza dei bilanci.L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre con l'articolo 11 sono introdotte normetransitorie finali, tra le quali, in particolare, la previsione di un termine di diciotto mesi perl'adeguamento degli statuti dei partiti alle prescrizioni poste dal disegno di legge.L'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni vigenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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(2778) Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro(Esame e proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento) Il relatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca unaproposta di riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.Il provvedimento, frutto dell'autonoma iniziativa legislativa dello stesso CNEL - prevista dall'articolo99 della Costituzione - si compone di un solo articolo contenente modifiche alla legge n. 936 del 1986,in materia di composizione, attribuzioni e ordinamento del Consiglio medesimo.In particolare, le modifiche proposte all?articolo 2 della legge n. 936 del 1986 sono volte a garantire ilpiù ampio pluralismo nella composizione, includendo anche rappresentanti della Conferenza delleregioni e delle province autonome, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell?Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI), con conferma dell?attuale numero di consiglieri e di tutte leattuali rappresentanze.Agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 936 sono apportate modifiche per rendere più celeri le proceduredi nomina dei componenti già previsti, nonché per definire la procedura di nomina dei nuovirappresentanti.È introdotta poi una modifica all?articolo 5 che, con riferimento alla nomina del Presidente del CNEL,sopprime la previsione della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.La durata in carica dei componenti, oggetto dell'articolo 7, è confermata in cinque anni.La modifica delle attribuzioni, di cui all?articolo 10, introduce due importanti compiti assegnati alConsiglio nazionale dell?economia e del lavoro. Si prevede, infatti, che il CNEL svolga - con la piùampia valorizzazione delle risorse professionali interne - la funzione di certificazione del grado dirappresentatività nazionale delle varie organizzazioni sindacali nel settore privato e che predisponga, acadenza annuale, un rapporto in tema di misurazione del benessere equo e sostenibile (BES), incollaborazione con l?Istituto nazionale di statistica.La novella apportata dal nuovo articolo 11-bis prevede che il CNEL esprima pareri preventiviobbligatori e non vincolanti sui maggiori atti di finanza pubblica: documento di economia e finanza,nota di aggiornamento e legge di bilancio.Con l?introduzione dell?articolo 14-bis, viene ampliata la partecipazione ai lavori del CNEL. Èattribuita, infatti, al Presidente del CNEL la facoltà di costituire, senza oneri finanziari aggiuntivi,appositi gruppi di lavoro aperti a soggetti esterni qualificati per l?istruttoria di specifiche tematiche.Un?ulteriore modifica, finalizzata al raccordo tra il Segretario generale e l?Ufficio di presidenza delCNEL, è prevista all'articolo 22. In conclusione, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni che coinvolgano le partisociali, nonché l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La necessità di prevedere una fase diinterlocuzione con i soggetti interessati discende anche, a suo avviso, dalla determinazione delGoverno di procedere, pur in presenza di una proposta di legge volta a modificare la composizione delConsiglio, alla nomina di nuovi componenti e del Presidente, sulla base della normativa vigente.Peraltro, segnala che il nuovo Presidente si era pubblicamente speso, in occasione della campagnareferendaria, in favore della riforma costituzionale che prevedeva, tra le varie modifiche, l'abolizionedell'organo. Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43,

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comma 3, del Regolamento, rilevando che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge direvisione costituzionale, respinto dal corpo elettorale nel referendum del 4 dicembre scorso, vi era unasostanziale convergenza delle forze politiche sull'opportunità di sopprimere il Consiglio Nazionaledell'Economia e del Lavoro. Appare pertanto incongruo, a suo avviso, avviare l'esame di un disegno dilegge di iniziativa del CNEL, il quale - nel modificare strutture e funzioni del Consiglio stesso - nelascia sostanzialmente inalterata la composizione e ne amplia le prerogative. Il PRESIDENTE avverte che, per la discussione della questione pregiudiziale, troveràapplicazione l'articolo 93 del Regolamento: sulla questione si svolgerà una discussione nella qualepotrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più didieci minuti. Si effettuerà, quindi, la votazione. La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nell'annunciare - a nome del suo Gruppo - un votofavorevole, ricorda di aver proposto l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia diriduzione del numero dei parlamentari. In coerenza con tale orientamento, ritiene inopportuno, sulterreno della proposta politica, che la Commissione proceda contestualmente all'esame di un disegnodi legge, di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il quale propone unariforma del medesimo organo, che ne lascia inalterata la struttura e ne amplia le funzioni. Nel caso incui si decidesse di procedere nell'esame, ritiene che la Commissione possa esporsi al rischio dilegittime critiche. Il senatore QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), nell'annunciare - a nomedel suo Gruppo - un voto favorevole, ritiene inevitabile aderire alla questione pregiudiziale avanzatadal senatore Calderoli, soprattutto per non esporre i membri della Commissione a critiche, anchestrumentali, su scelte legislative che incidono su aspetti particolarmente sensibili, in quantostrettamente connessi al tema delle riforme costituzionali, su cui si è recentemente consumato un lungoscontro politico. Il senatore PAGLIARI (PD) rileva che l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembrescorso non possa certamente arrestare il processo riformatore, che però dovrà essere riavviato solonella prossima legislatura, in ragione dei tempi necessari per l'esame dei disegni di legge di revisionecostituzionale.Trova non di meno eccentrico che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro proponga, inquesta fase politica e istituzionale, un disegno di legge volto a ridefinire la sua composizione e le suefunzioni. In ogni caso, non ritiene opportuno che la Commissione proceda nell'esame delprovvedimento.Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole. La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), nell'esprimere il proprio stupore per l'iniziativa legislativadel CNEL, ritiene inopportuno avviare l'iter di esame del provvedimento, considerando che - nel corsodel procedimento di revisione costituzionale concluso con il referendum del 4 dicembre - la scelta diabolire il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro era tra le poche ampiamente condivise.Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole. La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), nel convenire con i rilevi avanzati dai senatori già intervenutinel dibattito, ritiene non opportuno, sul piano politico e istituzionale, avviare l'esame di un disegno dilegge di riforma di un organismo, sulla cui abolizione si era registrato, nel corso dell'iter parlamentaredi riforma, un consenso pressoché unanime.

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Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole. Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritiene che la decisione popolare del 4 dicembre scorso, nelrespingere una legge di riforma costituzionale con la quale, tra l'altro, si prevedeva l'abolizione delCNEL, ha nuovamente legittimato il ruolo di quest'ultimo. Non c'è dunque da stupirsi, a suo avviso, seil Consiglio ha deciso di esercitare il diritto di iniziativa legislativa proprio allo scopo di riformare sestesso.Comunque, conviene con la proposta avanzata dal senatore Calderoli e annuncia, pertanto, a nome delsuo Gruppo, un voto favorevole. La Commissione, quindi, conviene di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale suldisegno di legge in titolo.

(2708) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernentel'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale edi referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile. Ha inizio la discussione generale. La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) esprime, in primo luogo, alcune riserve sulla norma volta aprevedere che le urne siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica dellasola presenza di schede elettorali al loro interno. In proposito, ritiene che la disposizione, se nonaccompagnata da un adeguato stanziamento finanziario, possa risultare inattuabile, a meno che nonsiano riutilizzate le medesime urne di cartone, eventualmente con un solo lato trasparente. In secondo luogo, valuta criticamente l'inserimento del sorteggio per la designazione degliscrutatori, sistema già previsto in passato e, a suo avviso, opportunamente corretto nel 2005, con unariforma che, a garanzia di una maggiore efficienza del sistema, prevedeva la nomina da parte dellaCommissione elettorale comunale.Ritiene che l'inserimento del sorteggio elevi il margine di incertezza circa l'effettiva presenza degliscrutatori ai seggi e, nello stesso tempo, non assicuri un adeguato livello di professionalità delpersonale addetto alle operazioni elettorali.Permangono, inoltre, anche in ragione della estrema ristrettezza dei tempi, margini di incertezza sullemodalità di selezione degli scrutatori, con particolare riguardo a quelli chiamati a sostituire coloro che,una volta sorteggiati, rinunciano. Esprime invece un apprezzamento per la previsione di un'obbligatoria rotazione per la carica dipresidente di seggio, come pure meritevole di attenzione è la norma che attribuisce al presidente dicorte d'appello competente per territorio la scelta del presidente del seggio.

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Per quanto attiene, invece, alle cause di esclusione dall'incarico di presidente o di scrutatore, purcomprendendone le ragioni di garanzia, ritiene che un sistema troppo rigido possa creare difficoltàsoprattutto nei piccoli comuni, ove è maggiore la difficoltà nel reclutare personale. Manifesta, quindi, una posizione critica sulla norma che prevede il divieto, per le aziendespeciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica, di assumere personale nei sessanta giorniantecedenti e successivi alle elezioni comunali e regionali, limitatamente ai Comuni e alle Regioniinteressate. La disposizione appare, a suo avviso, assolutamente irragionevole e demagogica. Ritieneche altri siano gli strumenti per assicurare trasparenza alle procedure di selezione pubblica. Infine, valuta criticamente la norma che, nell'ambito delle procedure per il sorteggio degliscrutatori, riserva una quota a coloro che si trovino in uno stato di disoccupazione, purché iscritti nelleapposite liste. A suo avviso, la scelta rivelerebbe una visione statica della disoccupazione, in quantonon tiene conto delle dinamiche sociali in atto, così rendendo il sistema più rigido e suscettibile dipenalizzare alcune categorie. La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni riguardanti gliarredi elettorali, segnalando che, per dotare tutti i seggi di urne in materiale semi trasparente, i costiappaiono certamente significativi e non sostenibili. Paventa, quindi, il rischio. che l'assenza di risorserenda inattuabili tali disposizioni.Per quanto riguarda le modalità di costituzione dei seggi, evidenzia, soprattutto nei grandi agglomeratiurbani, sempre maggiori difficoltà nel reperire il personale addetto, che spesso si rivela impreparato agestire le operazioni elettorali, con conseguenze sulla regolarità del voto.Conseguentemente, esprime alcune perplessità sulle norme volte a regolare in modo troppo stringente icriteri di designazione, le relative incompatibilità e, in particolare, su quelle che introducono quoteriservate in favore di alcune categorie di cittadini. A suo avviso, tali criteri potrebbero determinareeffetti non voluti. Il senatore BRUNI (Misto) esprime alcune riserve sulla formulazione dell'articolo 4, che sostituisceintegralmente l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989, con la quale la Commissione elettorale comunaleprocede alle operazioni di sorteggio degli scrutatori. In particolare, non comprende perché la nuovanorma preveda che tale operazione avvenga in presenza dei rappresentanti di lista, se designati,considerando che la scelta dei rappresentanti di lista avviene normalmente in una fase successivaall'operazione di sorteggio degli scrutatori.In riferimento a quanto osservato dalla senatrice De Petris, rileva che nelle realtà periferiche - adifferenza di quanto accade nelle grandi città - si verificano fenomeni opposti. In particolare, è radicatala tendenza a gestire gli incarichi di presidente di seggio e di scrutatore in modo non trasparente e conmodalità che non favoriscono un virtuoso turn over. Per tale ragione, valuta positivamente la scelta diintrodurre il metodo del sorteggio, opportunamente esteso anche alla fase di designazione deisupplenti.Condivide anche la scelta di riservare una quota in favore di cittadini senza lavoro, soprattutto in realtàterritoriali ove il livello di occupazione è molto basso. Il relatore MIGLIAVACCA (Art.1-MDP) riconosce che il disegno di legge sia suscettibile dimodifiche migliorative. Pur tuttavia, ritiene che sia prevalente l'esigenza che la normativa siaapprovata entro il termine della legislatura, ritenendo che essa offra risposte adeguate all'esigenza,fortemente avvertita, di maggiore garanzia e trasparenza nei procedimenti elettorali. Invita, pertanto, acompiere una riflessione sulla opportunità di apportare modificazioni, che imporrebbero un ulteriorepassaggio parlamentare. Si rimette, in ogni caso, alle autonome determinazioni dei Gruppiparlamentari.In riferimento all'articolo 8, ritiene necessario precisare che la disposizione, nel riconoscere al

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personale impegnato in operazioni di soccorso la facoltà di esprimere il proprio voto nel comune in cuioperano, non deroga in alcun modo al principio della territorialità. La norma, infatti, richiamaespressamente la legislazione vigente per gli appartenenti al comparto delle forze armate, per i qualiquel principio è sancito in modo inequivoco. Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 13 dimercoledì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti. La Commissione conviene. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15,50.

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.


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