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Ddl 2156 B

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disegno di legge anticorruzione
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N. 2156-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO) di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI) con il Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI) con il Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA) (V. Stampato n. 2156) approvato dal Senato della Repubblica il 15 giugno 2011 (V. Stampato Camera n. 4434) modificato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2012 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 giugno 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita ` nella pubblica amministrazione Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (330)
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N. 2156-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)

di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)

con il Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)

con il Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

(V. Stampato n. 2156)

approvato dal Senato della Repubblica il 15 giugno 2011

(V. Stampato Camera n. 4434)

modificato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 15 giugno 2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalita nella pubblica amministrazione

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (330)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati

—— ——

Art. 1. Art. 1.

(Autorita nazionale anticorruzione. Pianonazionale anticorruzione)

(Autorita nazionale anticorruzione. Pianonazionale anticorruzione)

1. In attuazione dell’articolo 6 della Con-venzione dell’Organizzazione delle NazioniUnite contro la corruzione, adottata dallaAssemblea generale dell’ONU il 31 ottobre2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 dellaConvenzione penale sulla corruzione, fatta aStrasburgo il 27 gennaio 1999, la presentelegge individua, in ambito nazionale, l’Au-torita nazionale anticorruzione e gli altri or-gani incaricati di svolgere, con modalita talida assicurare azione coordinata, attivita dicontrollo, di prevenzione e di contrasto alfenomeno corruttivo e dell’illegalita nellapubblica amministrazione.

1. In attuazione dell’articolo 6 della Con-venzione dell’Organizzazione delle NazioniUnite contro la corruzione, adottata dallaAssemblea generale dell’ONU il 31 ottobre2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 dellaConvenzione penale sulla corruzione, fatta aStrasburgo il 27 gennaio 1999, la presentelegge individua, in ambito nazionale, l’Au-torita nazionale anticorruzione e gli altri or-gani incaricati di svolgere, con modalita talida assicurare azione coordinata, attivita dicontrollo, di prevenzione e di contrasto dellacorruzione e dell’illegalita nella pubblicaamministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, latrasparenza e l’integrita delle amministrazionipubbliche di cui all’articolo 13 del decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150, operaquale Autorita nazionale anticorruzione, aisensi del comma 1. In particolare, la Com-missione:

2. La Commissione per la valutazione, latrasparenza e l’integrita delle amministrazionipubbliche, di cui all’articolo 13 del decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e suc-cessive modificazioni, di seguito denomi-nata «Commissione», opera quale Autoritanazionale anticorruzione, ai sensi del comma1 del presente articolo. In particolare, laCommissione:

a) collabora con i paritetici organismistranieri, con le organizzazioni regionali edinternazionali competenti;

a) identica;

b) approva il Piano nazionale anti-corruzione predisposto dal Dipartimento dellafunzione pubblica, di cui al comma 4, letterac);

b) identica;

c) analizza le cause e i fattori dellacorruzione e individua gli interventi che nepossono favorire la prevenzione e il con-trasto;

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) esprime pareri facoltativi agli or-gani dello Stato e a tutte le amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legisaltivo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materiadi conformita di atti e comportamenti deifunzionari pubblici alla legge, ai codici dicomportamento e ai contratti, collettivi eindividuali, regolanti il rapporto di lavoropubblico;

e) esprime pareri facoltativi in mate-ria di autorizzazioni, di cui all’articolo 53del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svol-gimento di incarichi esterni da parte deidirigenti amministrativi dello Stato e deglienti pubblici nazionali, con particolare ri-ferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dall’articolo 8, comma 1,lettera l), della presente legge;

c) esercita la vigilanza e il controllosull’effettiva applicazione e sull’efficaciadelle misure adottate dalle pubbliche ammi-nistrazioni ai sensi dei commi 4 e 5;

f) esercita la vigilanza e il controllosull’effettiva applicazione e sull’efficaciadelle misure adottate dalle pubbliche ammi-nistrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 delpresente articolo e sul rispetto delle regolesulla trasparenza dell’attivita ammini-strativa previste dall’articolo 3 e dalle altredisposizioni vigenti;

d) riferisce al Parlamento, presentandouna relazione entro il 31 dicembre di ciascunanno, sull’attivita di contrasto al fenomenocorruttivo e dell’illegalita nella pubblica am-ministrazione e sull’efficacia delle di-sposizioni vigenti in materia.

g) riferisce al Parlamento, presentandouna relazione entro il 31 dicembre di ciascunanno, sull’attivita di contrasto della corru-zione e dell’illegalita nella pubblica ammi-nistrazione e sull’efficacia delle disposizionivigenti in materia.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui alcomma 2, lettera c), la Commissione puoesercitare poteri ispettivi chiedendo notizie,informazioni, atti e documenti alle pubblicheamministrazioni, e ordina la rimozione dicomportamenti o atti contrastanti con i pianidi cui ai commi 4 e 5.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui alcomma 2, lettera f), la Commissione esercitapoteri ispettivi mediante richiesta di notizie,informazioni, atti e documenti alle pubblicheamministrazioni, e ordina l’adozione di atti oprovvedimenti richiesti dai piani di cui aicommi 4 e 5 del presente articolo e dalleregole sulla trasparenza dell’attivita am-ministrativa previste dall’articolo 3 e dallealtre disposizioni vigenti, ovvero la rimo-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione di comportamenti o atti contrastanti coni piani e le regole sulla trasparenza citati.La Commissione e le amministrazioni in-teressate danno notizia, nei rispettivi sitiweb istituzionali, dei provvedimenti adot-tati ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica,anche secondo linee di indirizzo adottate dalComitato interministeriale istituito e disci-plinato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri:

4. Identico:

a) coordina l’attuazione delle strategie diprevenzione e contrasto della corruzione edell’illegalita nella pubblica amministrazioneelaborate a livello nazionale e internazionale;

a) identica;

b) promuove e definisce norme e meto-dologie comuni per la prevenzione dellacorruzione, coerenti con gli indirizzi, i pro-grammi e i progetti internazionali;

b) identica;

c) predispone sulla base dei piani dellepubbliche amministrazioni centrali di cuial comma 5 il Piano nazionale anti-corruzione, anche al fine di assicurare l’at-tuazione coordinata delle misure di cui allalettera a);

c) predispone il Piano nazionale anti-corruzione, anche al fine di assicurare l’at-tuazione coordinata delle misure di cui allalettera a);

d) definisce modelli standard delle in-formazioni e dei dati occorrenti per il con-seguimento degli obiettivi previsti dalla pre-sente legge, secondo modalita che consentanola loro gestione ed analisi informatizzata.

d) identica;

e) definisce criteri per assicurare larotazione dei dirigenti nei settori partico-larmente esposti alla corruzione e misureper evitare sovrapposizioni di funzioni ecumuli di incarichi nominativi in capo aidirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centralidefiniscono e trasmettono al Dipartimentodella funzione pubblica:

5. Identico:

a) propri piani di azione che fornisconouna valutazione del diverso livello di esposi-zione al rischio corruzione degli uffici;

a) un piano di prevenzione della cor-ruzione che fornisce una valutazione del di-verso livello di esposizione degli uffici alrischio di corruzione e indica gli interventi

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 5 –

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organizzativi volti a prevenire il medesinorischio;

b) gli interventi organizzativi perpresidiare il rischio di cui alla lettera a);

soppressa

c) procedure appropriate per selezionare

e formare, in collaborazione con la Scuola

superiore della pubblica amministrazione, i

dipendenti chiamati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione, pre-

vedendo, negli stessi settori, la rotazione di

dirigenti e funzionari.

b) identica.

6. Ai fini della predisposizione del pianodi prevenzione della corruzione, il prefetto,su richiesta, fornisce il necessario supportotecnico e informativo agli enti locali, ancheal fine di assicurare che i piani siano for-mulati e adottati nel rispetto delle lineeguida contenute nel Piano nazionale ap-provato dalla Commissione.

7. A tal fine, l’organo di indirizzo poli-tico individua, di norma tra i dirigentiamministrativi di ruolo di prima fascia inservizio, il responsabile della prevenzionedella corruzione. Negli enti locali, il re-sponsabile della prevenzione della corru-zione e individuato, di norma, nel se-gretario, salva diversa e motivata de-terminazione.

8. L’organo di indirizzo politico, suproposta del responsabile individuato aisensi del comma 7, entro il 31 gennaio diogni anno, adotta il piano triennale diprevenzione della corruzione, curandone latrasmissione al Dipartimento della funzio-ne pubblica. L’attivita di elaborazione delpiano non puo essere affidata a soggettiestranei all’amministrazione. Il re-sponsabile, entro lo stesso termine, defini-sce procedure appropriate per selezionaree formare, ai sensi del comma 10, i di-pendenti destinati ad operare in settoriparticolarmente esposti alla corruzione. Le

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attivita a rischio di corruzione devono es-sere svolte, ove possibile, dal personale dicui al comma 11. La mancata predi-sposizione del piano e la mancata adozionedelle procedure per la selezione e la for-mazione dei dipendenti costituiscono ele-menti di valutazione della responsabilitadirigenziale.

9. Il piano di cui al comma 5 rispondealle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita, tra le qualiquelle di cui all’articolo 3, comma 2, nel-l’ambito delle quali e piu elevato il rischiodi corruzione, anche raccogliendo le pro-poste dei dirigenti, elaborate nell’eserciziodelle competenze previste dall’articolo 16,comma l, lettera a-bis), del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attivita indivi-duate ai sensi della lettera a), meccanismidi formazione, attuazione e controllo delledecisioni idonei a prevenire il rischio dicorruzione;

c) prevedere, con particolare riguardoalle attivita individuate ai sensi della let-tera a), obblighi di informazione nei con-fronti del responsabile, individuato ai sensidel comma 7, chiamato a vigilare sul fun-zionamento e sull’osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini,previsti dalla legge o dai regolamenti, perla conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l’ammi-nistrazione e i soggetti che con la stessastipulano contratti o che sono interessati aprocedimenti di autorizzazione, concessio-ne o erogazione di vantaggi economici diqualunque genere, anche verificandoeventuali relazioni di parentela o affinitasussistenti tra i titolari, gli amministratori,i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e idirigenti e i dipendenti dell’ammini-strazione;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 7 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) individuare specifici obblighi ditrasparenza ulteriori rispetto a quelli pre-visti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensidel comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell’efficace attuazionedel piano e della sua idoneita, nonche aproporre la modifica dello stesso quandosono accertate significative violazioni delleprescrizioni ovvero quando intervengonomutamenti nell’organizzazione o nel-l’attivita dell’amministrazione;

b) alla verifica, d’intesa con il diri-gente competente, dell’effettiva rotazionedegli incarichi negli uffici preposti allosvolgimento delle attivita nel cui ambito epiu elevato il rischio che siano commessireati di corruzione;

c) ad individuare il personale da in-serire nei programmi di formazione di cuial comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblicaamministrazione, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica e utilizzandole risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, predi-spone percorsi, anche specifici e settoriali,di formazione dei dipendenti delle pubbli-che amministrazioni statali sui temi del-l’etica e della legalita. Con cadenza perio-dica e d’intesa con le amministrazioni,provvede alla formazione dei dipendentipubblici chiamati ad operare nei settori incui e piu elevato, sulla base dei pianiadottati dalle singole amministrazioni, ilrischio che siano commessi reati di corru-zione.

12. In caso di commissione, all’internodell’amministrazione, di un reato di cor-ruzione accertato con sentenza passata ingiudicato, il responsabile individuato aisensi del comma 7 del presente articolo

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 8 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risponde ai sensi dell’articolo 21 del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, nonche sul piano

disciplinare, oltre che per il danno erariale

e all’immagine della pubblica ammini-

strazione, salvo che provi tutte le seguenti

circostanze:

a) di avere predisposto, prima della

commissione del fatto, il piano di cui al

comma 5 e di aver osservato le prescrizioni

di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e

sull’osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del

responsabile individuato ai sensi del com-

ma 7 non puo essere inferiore alla so-

spensione dal servizio con privazione della

retribuzione da un minimo di un mese ad

un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle

misure di prevenzione previste dal piano, il

responsabile individuato ai sensi del com-

ma 7 del presente articolo risponde ai sensi

dell’articolo 21 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modifica-

zioni, nonche, per omesso controllo, sul

piano disciplinare. La violazione, da parte

dei dipendenti dell’amministrazione, delle

misure di prevenzione previste dal piano

costituisce illecito disciplinare. Entro il 15

dicembre di ogni anno, il dirigente indivi-

duato ai sensi del comma 7 del presente

articolo pubblica nel sito web del-

l’amministrazione una relazione recante i

risultati dell’attivita svolta e la trasmette

all’organo di indirizzo politico del-

l’Amministrazione. Nei casi in cui l’organo

di indirizzo politico lo richieda o qualora il

dirigente responsabile lo ritenga opportu-

no, quest’ultimo riferisce sull’attivita.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 4 della legge 4 marzo2009, n. 15)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 dellalegge 4 marzo 2009, n. 15, e inserito il se-guente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entratain vigore della presente disposizione, tuttigli stanziamenti autorizzati ai sensi delcomma 3 sono destinati, nei limiti dellerisorse iscritte in bilancio a legislazionevigente, alla copertura degli oneri relativial funzionamento della Commissione per lavalutazione, la trasparenza e l’integritadelle amministrazioni pubbliche (CIVIT),ivi compresi i compensi per i componentidella Commissione medesima».

Art. 2. Art. 3.

(Trasparenza dell’attivita amministrativa) (Trasparenza dell’attivita amministrativa edelega al Governo per il riordino della re-

lativa disciplina)

1. La trasparenza dell’attivita ammini-strativa, che costituisce livello essenzialedelle prestazioni concernenti i diritti sociali ecivili ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera m), della Costituzione, se-condo quanto previsto all’articolo 11 del de-creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, eassicurata mediante la pubblicazione, sui sitiistituzionali delle pubbliche amministrazioni,delle informazioni relative ai procedimentiamministrativi, secondo criteri di facile ac-cessibilita, completezza e semplicita di con-sultazione, nel rispetto delle disposizioni inmateria di segreto di Stato, di segreto d’uffi-cio e di protezione dei dati personali.

1. Ai fini della presente legge, la tra-sparenza dell’attivita amministrativa, che co-stituisce livello essenziale delle prestazioniconcernenti i diritti sociali e civili ai sensidell’articolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione, secondo quanto previstoall’articolo 11 del decreto legislativo 27 ot-tobre 2009, n. 150, e assicurata mediante lapubblicazione, nei siti web istituzionali dellepubbliche amministrazioni, delle informazio-ni relative ai procedimenti amministrativi,secondo criteri di facile accessibilita, com-pletezza e semplicita di consultazione, nelrispetto delle disposizioni in materia di se-greto di Stato, di segreto d’ufficio e di pro-tezione dei dati personali. Nei siti web isti-tuzionali delle amministrazioni pubbliche

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 10 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono pubblicati anche i relativi bilanci econti consuntivi, nonche i costi unitari direalizzazione delle opere pubbliche e diproduzione dei servizi erogati ai cittadini.Le informazioni sui costi sono pubblicatesulla base di uno schema tipo redatto dal-l’Autorita per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture, chene cura altresı la raccolta e la pub-blicazione nel proprio sito web istituzionaleal fine di consentirne una agevole compa-razione.

2. Fermo restando quanto stabilito nel-l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come modificato dall’articolo 3della presente legge, nell’articolo 54 del co-dice dell’amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel-l’articolo 21 della legge 18 giugno 2009,n. 69, e nell’articolo 11 del decreto legi-slativo 27 ottobre 2009, n. 150, le ammini-strazioni pubbliche assicurano i livelli essen-ziali di cui al comma 1 con particolare rife-rimento ai procedimenti di:

2. Fermo restando quanto stabilito nel-l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come da ultimo modificatodall’articolo 8 della presente legge, nel-l’articolo 54 del codice dell’amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modificazioni,nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009,n. 69, e successive modificazioni, e nel-l’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, le pubbliche amministrazioniassicurano i livelli essenziali di cui al comma1 del presente articolo con particolare rife-rimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione; a) identica;b) scelta del contraente per l’affidamento

di lavori, forniture e servizi, anche con rife-rimento alla modalita di selezione prescelta aisensi del codice dei contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) identica;

c) concessione ed erogazione di sov-venzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,nonche attribuzione di vantaggi economici diqualunque genere a persone ed enti pubblici eprivati;

c) identica;

d) concorsi e prove selettive per l’as-sunzione del personale e progressioni di car-riera di cui all’articolo 24 del citato decretolegislativo n. 150 del 2009.

d) identica.

3. Le stazioni appaltanti possono preve-dere negli avvisi, bandi di gara o lettere di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 11 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

invito che il mancato rispetto delle clausolecontenute nei protocolli di legalita o neipatti di integrita costistuisce causa diesclusione dalla gara.

4. Ai magistrati ordinari, amministrativi,contabili e militari, agli avvocati e procu-ratori dello Stato e ai componenti dellecommissioni tributarie e vietata, pena ladecadenza dagli incarichi e la nullita degliatti compiuti, la partecipazione a collegiarbitrali o l’assunzione di incarico di ar-bitro unico.

5. Il comma 1 dell’articolo 241 del codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e successive modificazioni, e so-stituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi,derivanti dall’esecuzione dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi, forniture,concorsi di progettazione e di idee, com-prese quelle conseguenti al mancato rag-giungimento dell’accordo bonario previstodall’articolo 240, possono essere deferite adarbitri, previa autorizzazione motivata daparte dell’organo di governo dell’ammini-strazione. L’inclusione della clausola com-promissoria, senza preventiva auto-rizzazione, nel bando o nell’avviso con cuie indetta la gara ovvero, per le proceduresenza banco, nell’invito, o il ricorso al-l’arbitrato, senza preventiva auto-rizzazione, sono nulli».

6. Le disposizioni relative al ricorso adarbitri, di cui all’articolo 241, comma 1, delcodice di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, come sostituito dal comma 5del presente articolo, si applicano anchealle controversie relative a concessioni eappalti pubblici di opere, servizi e forni-ture in cui sia parte una societa a parteci-pazione pubblica o che comunque abbianoad oggetto opere o forniture finanziate conrisorse a carico dei bilanci pubblici. A tal

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 12 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fine, l’organo amministrativo rilascial’autorizzazione di cui al citato comma 1dell’articolo 241 del codice di cui al decretolegislativo n. 163 del 2006, come sostituitodal comma 5 del presente articolo.

7. La nomina degli arbitri per la risolu-zione delle controversie nelle quali e parteuna pubblica amministrazione avviene nelrispetto dei princıpi di pubblicita e di ro-tazione e secondo le modalita previste daicommi 8, 9 e 10 del presente articolo, oltreche nel rispetto delle disposizioni del codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, in quanto applicabili.

8. Qualora la controversia si svolga tradue pubbliche amministrazioni, gli arbitridi parte sono individuati esclusivamentetra dirigenti pubblici.

9. Qualora la controversia abbia luogotra una pubblica amministrazione e unprivato, l’arbitro individuato dalla pub-blica amministrazione e scelto preferi-bilmente tra i dirigenti pubblici. Qualoranon risulti possibile alla pubblica ammini-strazione nominare un arbitro scelto tra idirigenti pubblici, la nomina e disposta,con provvedimento motivato, nel rispettodelle disposizioni del codice di cui al de-creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. La pubblica amministrazione stabi-lisce, a pena di nullita della nomina, l’im-porto massimo spettante al dirigente pub-blico per l’attivita arbitrale. L’eventualedifferenza tra l’importo spettante agli ar-bitri nominati e l’importo massimo stabi-lito per il dirigente e acquisita al bilanciodella pubblica amministrazione che ha in-detto la gara.

11. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6,7, 8, 9 e 10 non si applicano agli arbitraticonferiti o autorizzati prima della data dientrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2si applicano anche ai procedimenti posti in

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 13 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere in deroga alle procedure ordinarie. Isoggetti che operano in deroga e che nondispongono di propri siti web istituzionalipubblicano le informazioni di cui ai citaticommi 1 e 2 nei siti web istituzionali delleamministrazioni dalle quali sono nominati.

13. Le informazioni pubblicate ai sensidei commi 1 e 2 sono trasmesse in via te-lematica alla Commissione.

3. Le amministrazioni provvedono altresı almonitoraggio periodico del rispetto dei tempiprocedimentali attraverso la tempestiva eli-minazione delle anomalie.

14. Le amministrazioni provvedono altresıal monitoraggio periodico del rispetto deitempi procedimentali attraverso la tempestivaeliminazione delle anomalie. I risultati delmonitoraggio sono consultabili nel sito webistituzionale di ciascuna amministrazione.

4. Ogni amministrazione pubblica rendenoto, tramite il proprio sito istituzionale, al-meno un indirizzo di posta elettronica certi-ficata cui il cittadino possa rivolgersi pertrasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, e ricevere informazioni circa i prov-vedimenti e i procedimenti amministrativi chelo riguardano.

15. Ogni amministrazione pubblica rendenoto, tramite il proprio sito web istituzionale,almeno un indirizzo di posta elettronica cer-tificata cui il cittadino possa rivolgersi pertrasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, e successive modificazioni, e ricevereinformazioni circa i provvedimenti e i pro-cedimenti amministrativi che lo riguardano.

5. Le amministrazioni possono rendereaccessibili in ogni momento agli interessati,tramite strumenti di identificazione informa-tica di cui all’articolo 65, comma 1, del co-dice di cui al citato decreto legislativo n. 82del 2005, e successive modificazioni, le in-formazioni relative ai provvedimenti e aiprocedimenti amministrativi che li riguarda-no, ivi comprese quelle relative allo statodella procedura, ai relativi tempi e allo spe-cifico ufficio competente in ogni singola fase.

16. Le amministrazioni, nel rispetto delladisciplina del diritto di accesso ai docu-menti amministrativi di cui al capo V dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, in materia di procedimentoamministrativo, hanno l’obbligo di rendereaccessibili in ogni momento agli interessati,tramite strumenti di identificazione informa-tica di cui all’articolo 65, comma 1, del co-dice di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modificazioni, leinformazioni relative ai provvedimenti e aiprocedimenti amministrativi che li riguarda-no, ivi comprese quelle relative allo statodella procedura, ai relativi tempi e allo spe-cifico ufficio competente in ogni singola fase.

6. Con uno o piu decreti dei Ministri per lapubblica amministrazione e l’innovazione e

17. Con uno o piu decreti del Ministro perla pubblica amministrazione e la sem-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 14 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la semplificazione normativa, di con-certo con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti per le materie di competenza, sentitala Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e successive modificazioni, da adot-tare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono individuatele informazioni rilevanti ai fini dell’ap-

plicazione dei commi 1 e 2 del presente ar-ticolo e le relative modalita di pubblicazione,

nonche le indicazioni generali per l’ap-

plicazione dei commi 4 e 5. Restano ferme ledisposizioni in materia di pubblicita previste

dal codice di cui al citato decreto legislativon. 163 del 2006.

plificazione, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti per le materie di

competenza, sentita la Conferenza unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modifica-

zioni, da adottare entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, sono

individuate le informazioni rilevanti ai finidell’applicazione dei commi 1 e 2 del pre-

sente articolo e le relative modalita di pub-blicazione, nonche le indicazioni generali per

l’applicazione dei commi 15 e 16. Restano

ferme le disposizioni in materia di pubblicitapreviste dal codice di cui al decreto legi-

slativo 12 aprile 2006, n. 163.

18. Con riferimento ai procedimenti dicui al comma 2, lettera b), del presentearticolo, le stazioni appaltanti sono in ognicaso tenute a pubblicare nei propri siti webistituzionali: la struttura proponente;l’oggetto del bando; l’elenco degli opera-tori invitati a presentare offerte; l’aggiu-dicatario; l’importo di aggiudicazione; itempi di completamento dell’opera, servi-zio o fornitura; l’importo delle somme li-quidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno,tali informazioini, relativamente all’annoprecedente, sono pubblicate in tabelleriassuntive rese liberamente scaricabili inun formato digitale standard aperto checonsenta di analizzare e rielaborare, anchea fini statistici, i dati informatici. Le am-ministrazioni trasmettono in formato digi-tale tali informazioni all’Autorita per lavigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture, che le pubblica nelproprio sito web in una sezione liberamenteconsultabile da tutti i cittadini, catalogatein base alla tipologia di stazione appaltantee per regione. L’autorita individua conpropria deliberazione le informazioni rile-vanti e le relative modalita di trasmissione.Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Auto-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 15 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rita per la vigilanza sui contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture trasmette allaCorte dei conti l’elenco delle ammini-strazioni che hanno omesso di trasmetteree pubblicare, in tutto o in parte, le infor-mazioni di cui al presente comma in for-mato digitale standard aperto. Si applical’articolo 6, comma 11, del codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. La mancata o incompleta pubblicazione

da parte delle pubbliche amministrazioni

delle informazioni di cui al comma 6 co-

stituisce violazione degli standard qualitativi

ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma

1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,

n. 198, ed e comunque valutata ai sensi del-

l’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Eventuali ritardi nel-

l’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti

informatici sono sanzionati a carico dei re-

sponsabili del servizio.

19. La mancata o incompleta pub-

blicazione, da parte delle pubbliche ammini-

strazioni, delle informazioni di cui al comma

17 del presente articolo costituisce viola-

zione degli standard qualitativi ed economici

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e

comunque valutata ai sensi dell’articolo 21

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni. Eventuali ritardi

nell’aggiornamento dei contenuti sugli stru-

menti informatici sono sanzionati a carico dei

responsabili del servizio.

20. Le disposizioni del presente articolosi applicano alle amministrazioni pubbli-che di cui all’articolo 1, comma 2, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, agli enti pubblicinazionali, nonche alle societa partecipatedalle amministrazioni pubbliche, limitata-mente alla loro attivita di pubblico inte-

resse disciplinata dal diritto nazionale odell’Unione europea.

21. Il Governo e delegato ad adottare,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, undecreto legislativo per il riordino della di-sciplina riguardante gli obblighi di pub-blicita, trasparenza e diffusione di infor-mazioni da parte delle pubbliche ammini-strazioni, mediante la modifica ol’integrazione delle disposizioni vigenti,ovvero mediante la previsione di nuove

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 16 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forme di pubblicita, nel rispetto dei se-guenti princıpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delledisposizioni che prevedono obblighi dipubblicita a carico delle amministrazionipubbliche;

b) previsione di forme di pubblicita siain ordine all’uso delle risorse pubbliche siain ordine allo svolgimento e ai risultatidelle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pub-blicita di dati relativi ai titolari di incarichipolitici, di carattere elettivo o comunque diesercizio di poteri di indirizzo politico, dilivello statale, regionale e locale. Le di-chiarazioni oggetto di pubblicazione ob-bligatoria di cui alla lettera a) devonoconcernere almeno la situazione pa-trimoniale complessiva del titolare al mo-mento dell’assunzione della carica, la tito-larita di imprese, le partecipazioni aziona-rie proprie, del coniuge e dei parenti entroil secondo grado di parentela, nonche tutti icompensi cui da diritto l’assunzione dellacarica;

d) ampliamento delle ipotesi di pub-blicita, mediante pubblicazione nei siti webistituzionali, di informazioni relative ai ti-tolari degli incarichi dirigenziali nellepubbliche amministrazioni di cui al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, sia con riferimento a quelliche comportano funzioni di ammini-strazione e gestione, sia con riferimentoagli incarichi di responsabilita degli ufficidi diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informa-zioni che le amministrazioni devono pub-blicare e delle modalita di elaborazione deirelativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, idocumenti e le informazioni di cui al pre-sente comma anche in formato elettronico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 17 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elaborabile e in formati di dati aperti. Performati di dati aperti si devono intenderealmeno i dati resi disponibili e fruibili online in formati non proprietari, a condi-zioni tali da permetterne il piu ampio riu-tilizzo anche a fini statistici e la ridi-stribuzione senza ulteriori restrizioni d’u-so, di riuso o di diffusione diversedall’obbligo di citare la fonte e di ri-spettarne l’integrita;

g) individuazione, anche mediante in-tegrazione e coordinamento della disciplinavigente, della durata e dei termini di ag-giornamento per ciascuna pubblicazioneobbligatoria;

h) individuazione, anche mediante re-visione e integrazione della disciplina vi-gente, delle responsabilita e delle sanzioniper il mancato, ritardato o inesatto adem-pimento degli obblighi di pubblicazione.

22. Le disposizioni di cui al decreto le-gislativo adottato ai sensi del comma 21integrano l’individuazione del livello es-senziale delle prestazioni erogate dalleamministrazioni pubbliche a fini di tra-sparenza, prevenzione, contrasto dellacorruzione e della cattiva amministrazione,a norma dell’articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione, e costitui-scono altresı esercizio della funzione dicoordinamento informativo statistico e in-formatico dei dati dell’amministrazionestatale, regionale e locale, di cui all’articolo117, secondo comma, lettera r), della Co-stituzione.

Art. 4.

(Modifica all’articolo 1 della legge 7 agosto1990, n. 241, concernente gli obblighi deisoggetti privati preposti all’esercizio di atti-

vita amministrative)

1. All’articolo 1 della legge 7 agosto1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte,

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 18 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in fine, le seguenti parole: «, con un livellodi garanzia non inferiore a quello cui sonotenute le pubbliche amministrazioni inforza delle disposizioni di cui alla presentelegge».

Art. 5.

(Modifica all’articolo 2 della legge 7 agosto1990, n. 241, concernente il provvedimento

conclusivo del procedimento ammini-strativo)

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto1990, n. 241, al comma 1 e aggiunto, in fine,il seguente periodo: «Se ravvisano la ma-nifesta irricevibilita, inammissibilita, im-procedibilita o infondatezza della do-manda, le pubbliche amministrazioni con-cludono il procedimento con unprovvedimento espresso redatto in formasemplificata, la cui motivazione puo consi-stere in un sintetico riferimento al punto difatto o di diritto ritenuto risolutivo».

Art. 6.

(Trasparenza delle attribuzionidi posizioni dirigenziali)

1. Al fine di garantire l’esercizio impar-ziale delle funzioni amministrative e dirafforzare la separazione e la reciprocaautonomia tra organi di indirizzo politico eorgani amministrativi, le amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, nonchele aziende e le societa partecipate dalloStato e dagli altri enti pubblici, in occa-sione del monitoraggio posto in essere ai

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 19 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fini dell’articolo 36, comma 3, del medesi-

mo decreto legislativo n. 165 del 2001, e

successive modificazioni, comunicano al

Dipartimento della funzione pubblica, per

il tramite degli organismi indipendenti di

valutazione, tutti i dati utili a rilevare le

posizioni dirigenziali attribuite a persone,

anche esterne alle pubbliche ammini-

strazioni, individuate discrezionalmente

dall’organo di indirizzo politico senza

procedure pubbliche di selezione. I dati

forniti confluiscono nella relazione annuale

al Parlamento di cui al citato articolo 36,

comma 3, del decreto legislativo n. 165 del

2001, e successive modificazioni, e vengono

trasmessi alla Commissione per le finalita

di cui all’articolo 1 della presente legge.

2. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti

di cui al comma 1 si intendono parte inte-

grante dei dati comunicati al Dipartimento

della funzione pubblica.

Art. 7.

(Introduzione dell’articolo 6-bis della legge

7 agosto 1990, n. 241, in materia di conflitto

di interessi)

1. Nel capo II della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dopo l’articolo 6 e aggiunto il se-

guente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). – 1.

Il responsabile del procedimento e i titolari

degli uffici competenti ad adottare i pareri,

le valutazioni tecniche, gli atti endo-

procedimentali e il provvedimento finale

devono astenersi in caso di conflitto di in-

teressi, segnalando ogni situazione di con-

flitto, anche potenziale».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 20 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3. Art. 8.

(Modifiche all’articolo 53 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

(Modifiche agli articoli 53 e 54 e in-troduzione dell’articolo 35-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifica-

zioni:

a) dopo il comma 3 e inserito il se-guente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, conappositi regolamenti emanati su propostadel Ministro per la pubblica ammini-strazione e la semplificazione, di concertocon i Ministri interessati, ai sensi del-l’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, e successive modificazioni,sono individuati, secondo criteri diffe-renziati in rapporto alle diverse qualifichee ruoli professionali, gli incarichi vietati aidipendenti delle amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «o situazioni di conflitto,anche potenziale, di interessi, che pregiu-dichino l’esercizio imparziale delle funzioniattribuite al dipendente»;

a) al comma 7, dopo il primo periodo e

inserito il seguente: «Ai fini del-

l’autorizzazione, l’amministrazione verifica

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,

di conflitto di interesse»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il

primo periodo e inserito il seguente: «Ai fini

dell’autorizzazione, l’amministrazione verifi-

ca l’insussistenza di situazioni, anche po-

tenziali, di conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 e inserito il se-guente:

«7-bis. L’omissione del versamento delcompenso da parte del dipendente pubblicoindebito percettore costituisce ipotesi diresponsabilita erariale soggetta alla giuri-sdizione della Corte dei conti»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 21 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) il comma 11 e sostituito dal seguente: e) identica;

«11. Entro quindici giorni dall’eroga-zione del compenso per gli incarichi di cui alcomma 6, i soggetti pubblici o privati co-municano all’amministrazione di apparte-nenza l’ammontare dei compensi erogati aidipendenti pubblici»;

c) al comma 12, il primo periodo e so-stituito dal seguente: «Le amministrazionipubbliche che conferiscono o autorizzanoincarichi, anche a titolo gratuito, ai propridipendenti comunicano in via telematica, neltermine di quindici giorni, al Dipartimentodella funzione pubblica gli incarichi conferitio autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indi-cazione dell’oggetto dell’incarico e del com-penso lordo, ove previsto»;

f) al comma 12, il primo periodo e so-stituito dal seguente: «Le amministrazionipubbliche che conferiscono o autorizzanoincarichi, anche a titolo gratuito, ai propridipendenti comunicano in via telematica, neltermine di quindici giorni, al Dipartimentodella funzione pubblica gli incarichi conferitio autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indi-cazione dell’oggetto dell’incarico e del com-penso lordo, ove previsto»; al medesimocomma 12, al secondo periodo, le parole:«L’elenco e accompagnato» sono sostituitedalle seguenti: «La comunicazione e ac-compagnata» e, al terzo periodo, le parole:«Nello stesso termine» sono sostituite dalleseguenti: «Entro il 30 giugno di ciascunanno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lostesso termine di cui al comma 12» sonosostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giu-gno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo,dopo le parole: «l’oggetto, la durata e ilcompenso dell’incarico» sono aggiunte leseguenti: «nonche l’attestazione del-l’avvenuta verifica dell’insussistenza di si-tuazioni, anche potenziali, di conflitto diinteressi»;

i) al comma 14, dopo il secondo pe-riodo sono inseriti i seguenti: «Le infor-mazioni relative a consulenze e incarichicomunicate dalle amministrazioni al Di-partimento della funzione pubblica, nonchele informazioni pubblicate dalle stesse nelleproprie banche dati accessibili al pubblicoper via telematica ai sensi del presentearticolo, sono trasmesse e pubblicate in

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 22 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabelle riassuntive rese liberamente scari-cabili in un formato digitale standardaperto che consenta di analizzare e riela-borare, anche a fini statistici, i dati infor-matici. Entro il 31 dicembre di ciascunanno il Dipartimento della funzione pub-blica trasmette alla Corte dei conti l’elencodelle amministrazioni che hanno omesso ditrasmettere e pubblicare, in tutto o inparte, le informazioni di cui al terzo pe-riodo del presente comma in formato di-gitale standard aperto»;

d) dopo il comma 16-bis e aggiunto ilseguente:

l) identico:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi treanni di servizio, hanno esercitato poteri au-toritativi o negoziali per conto delle pubbli-che amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, non possono svolgere, nei tre annisuccessivi alla cessazione del rapporto dipubblico impiego, attivita lavorativa o pro-fessionale presso i soggetti privati destinataridell’attivita della pubblica amministrazionesvolta attraverso i medesimi poteri. I contratticonclusi e gli incarichi conferiti in violazionedi quanto previsto dal presente comma sononulli ed e fatto divieto ai soggetti privati cheli hanno conclusi o conferiti di contrattare conle pubbliche amministrazioni per i successivitre anni».

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi treanni di servizio, hanno esercitato poteri au-toritativi o negoziali per conto delle pubbli-che amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, non possono svolgere, nei tre annisuccessivi alla cessazione del rapporto dipubblico impiego, attivita lavorativa o pro-fessionale presso i soggetti privati destinataridell’attivita della pubblica amministrazionesvolta attraverso i medesimi poteri. I contratticonclusi e gli incarichi conferiti in violazionedi quanto previsto dal presente comma sononulli ed e fatto divieto ai soggetti privati cheli hanno conclusi o conferiti di contrattare conle pubbliche amministrazioni per i successivitre anni ed e prevista la restituzione deicompensi eventualmente percepiti e accer-tati ad essi riferiti».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 53,comma 16-ter, secondo periodo, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdottodal comma 1, lettera d), del presente articolo,non si applicano ai contratti gia sottoscrittialla data di entrata in vigore della presentelegge.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 53,comma 16-ter, secondo periodo, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdottodal comma 1, lettera l), del presente articolo,non si applicano ai contratti gia sottoscrittialla data di entrata in vigore della presentelegge.

3. L’articolo 54 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e sostituito dal se-guente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). –1. Il Governo definisce un codice di com-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 23 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portamento dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni al fine di assicurare laqualita dei servizi, la prevenzione dei fe-nomeni di corruzione, il rispetto dei dovericostituzionali di diligenza, lealta, impar-zialita e servizio esclusivo alla cura del-l’interesse pubblico. Il codice contiene unaspecifica sezione dedicata ai doveri dei di-rigenti, articolati in relazione alle funzioniattribuite, e comunque prevede per tutti idipendenti pubblici il divieto di chiedere odi accettare, a qualsiasi titolo, compensi,regali o altre utilita, in connessione conl’espletamento delle proprie funzioni o deicompiti affidati, fatti salvi i regali d’uso,purche di modico valore e nei limiti dellenormali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto delPresidente della Repubblica, previa deli-berazione del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per la pubblica am-ministrazione e la semplificazione, previaintesa in sede di Conferenza unificata, epubblicato nella Gazzetta Ufficiale e con-segnato al dipendente, che lo sottoscriveall’atto dell’assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nelcodice di comportamento, compresi quellirelativi all’attuazione del Piano di pre-venzione della corruzione, e fonte di re-sponsabilita disciplinare. La violazione deidoveri e altresı rilevante ai fini della re-sponsabilita civile, amministrativa e con-tabile ogniqualvolta le stesse responsabilitasiano collegate alla violazione di doveri,obblighi, leggi o regolamenti. Violazionigravi o reiterate del codice comportanol’applicazione della sanzione di cui al-l’articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e perl’Avvocatura dello Stato, gli organi delleassociazioni di categoria adottano un co-dice etico a cui devono aderire gli appar-tenenti alla magistratura interessata. In

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 24 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caso di inerzia, il codice e adottato dal-

l’organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione

definisce, con procedura aperta alla par-

tecipazione e previo parere obbligatorio

del proprio organismo indipendente di va-

lutazione, un proprio codice di comporta-

mento che integra e specifica il codice di

comportamento di cui al comma 1. Al co-

dice di comportamento di cui al presente

comma si applicano le disposizioni del

comma 3. A tali fini, la Commissione per la

valutazione, la trasparenza e l’integrita

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)

definisce criteri, linee guida e modelli uni-

formi per singoli settori o tipologie di am-

ministrazione.

6. Sull’applicazione dei codici di cui al

presente articolo vigilano i dirigenti re-

sponsabili di ciascuna struttura, le strut-

ture di controllo interno e gli uffici di di-

sciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verifi-

cano annualmente lo stato di applicazione

dei codici e organizzano attivita di forma-

zione del personale per la conoscenza e la

corretta applicazione degli stessi».

4. I codici di cui all’articolo 54, commi 1

e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, come sostituito dal comma 3 del

presente articolo, sono approvati entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

5. Dopo l’articolo 35 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, e inserito il

seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomenodella corruzione nella formazione di com-missioni e nelle assegnazioni agli uffici) – 1.

Coloro che sono stati condannati, anche

con sentenza non passata in giudicato, per i

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 25: Ddl 2156 B

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 25 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reati previsti nel capo I del titolo II del li-bro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche concompiti di segreteria, di commissioni perl’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anchecon funzioni direttive, agli uffici prepostialla gestione delle risorse finanziarie, al-l’acquisizione di beni, servizi e forniture,nonche alla concessione o all’erogazione disovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fi-nanziari o attribuzioni di vantaggi econo-mici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle com-missioni per la scelta del contraente perl’affidamento di lavori, forniture e servizi,per la concessione o l’erogazione di sov-venzioni, contributi, sussidi, ausili fi-nanziari, nonche per l’attribuzione divantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1integra le leggi e regolamenti che disci-plinano la formazione di commissioni e lanomina dei relativi segretari».

Art. 9.

(Modifica all’articolo 11 della legge 7 agosto1990, n. 241, concernente la motivazionedegli accordi integrativi o sostitutivi del

provvedimento)

1. All’articolo 11 della legge 7 agosto1990, n. 241, al comma 2, e aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli accordi dicui al presente articolo devono essere mo-tivati ai sensi dell’articolo 3».

Art. 10.

(Delega al Governo per la definizione degliilleciti e delle sanzioni disciplinari con-cernenti i termini dei procedimenti

amministrativi)

1. Il Governo e delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata in vi-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Page 26: Ddl 2156 B

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 26 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gore della presente legge, un decreto legi-slativo per la disciplina organica degli il-leciti, e relative sanzioni disciplinari, cor-relati al superamento dei termini di defi-nizione dei procedimenti amministrativi,secondo i seguenti princıpi e criteri di-rettivi:

a) omogeneita degli illeciti connessi alritardo, superando le logiche specifiche deidifferenti settori delle pubbliche ammini-strazioni;

b) omogeneita dei controlli da partedei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneita, certezza e cogenza nelsistema delle sanzioni, sempre in relazioneal mancato rispetto dei termini.

Art. 11.

(Delega al Governo per la disciplina dei casidi non conferibilita e di incompatibilita degli

incarichi dirigenziali)

1. Ai fini della prevenzione e del con-trasto della corruzione, nonche della pre-venzione dei conflitti di interessi, il Go-verno e delegato ad adottare, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,entro sei mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, uno o piu decretilegislativi diretti a modificare la disciplinavigente in materia di attribuzione di inca-richi dirigenziali e di incarichi di re-sponsabilita amministrativa di vertice nellepubbliche amministrazioni di cui al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, e negli enti di diritto privatosottoposti a controllo pubblico esercitantifunzioni amministrative, attivita di produ-zione di beni e servizi a favore delle am-ministrazioni pubbliche o di gestione diservizi pubblici, da conferire a soggetti in-terni o esterni alle pubbliche ammini-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 27 –

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strazioni, che comportano funzioni di am-ministrazione e gestione, nonche a modifi-care la disciplina vigente in materia di in-compatibilita tra i detti incarichi e losvolgimento di incarichi pubblici elettivi ola titolarita di interessi privati che possanoporsi in conflitto con l’esercizio imparzialedelle funzioni pubbliche affidate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono emanati nel rispetto dei seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai finidella prevenzione e del contrasto dellacorruzione, i casi di non conferibilita diincarichi dirigenziali, adottando in via ge-nerale il criterio della non conferibilita percoloro che sono stati condannati, anche consentenza non passata in giudicato, per ireati previsti dal capo I del titolo II dellibro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai finidella prevenzione e del contrasto dellacorruzione, i casi di non conferibilita diincarichi dirigenziali, adottando in via ge-nerale il criterio della non conferibilita percoloro che per un congruo periodo ditempo, non inferiore ad un anno, antece-dente al conferimento abbiano svolto in-carichi o ricoperto cariche in enti di dirittoprivato sottoposti a controllo o finanziatida parte dell’amministrazione che confe-risce l’incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimentononche i casi di non conferibilita di inca-richi dirigenziali ai soggetti estranei alleamministrazioni che, per un congruo pe-riodo di tempo, non inferiore ad un anno,antecedente al conferimento abbiano fattoparte di organi di indirizzo politico o ab-biano ricoperto cariche pubbliche elettive.I casi di non conferibilita devono esseregraduati e regolati in rapporto alla rile-vanza delle cariche di carattere politicoricoperte, all’ente di riferimento e al col-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 28 –

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legamento, anche territoriale, con l’ammi-nistrazione che conferisce l’incarico. Eescluso in ogni caso, fatta eccezione per gliincarichi di responsabile degli uffici di di-retta collaborazione degli organi di indi-rizzo politico, il conferimento di incarichidirigenziali a coloro che presso le medesi-me amministrazioni abbiano svolto incari-chi di indirizzo politico o abbiano ricopertocariche pubbliche elettive nel periodo, co-munque non inferiore ad un anno, imme-diatamente precedente al conferimentodell’incarico;

d) comprendere tra gli incarichi og-getto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi divertice nonche gli incarichi dirigenziali,anche conferiti a soggetti estranei allepubbliche amministrazioni, che comporta-no l’esercizio in via esclusiva delle compe-tenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale,sanitario e amministrativo delle aziendesanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore dienti pubblici e di enti di diritto privatosottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilitatra gli incarichi di cui alla lettera d) giaconferiti e lo svolgimento di attivita, re-tribuite o no, presso enti di diritto privatosottoposti a regolazione, a controllo o fi-nanziati da parte dell’amministrazione cheha conferito l’incarico o lo svolgimento inproprio di attivita professionali, se l’ente ol’attivita professionale sono soggetti a re-golazione o finanziati da parte del-l’amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilitatra gli incarichi di cui alla lettera d) giaconferiti e l’esercizio di cariche negli or-gani di indirizzo politico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 29 –

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Art. 4. Art. 12.

(Tutela del dipendente pubblicoche segnala illeciti)

(Introduzione dell’articolo 54-bis del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Dopo l’articolo 54 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e inserito ilseguente:

1. Fuori dei casi di responsabilita a titolo dicalunnia o diffamazione, il pubblico di-pendente che denuncia o riferisce condotteillecite di cui sia venuto a conoscenza in ra-gione del rapporto di lavoro non puo esseresanzionato, licenziato o sottoposto ad unamisura discriminatoria, diretta o indiretta,avente effetti sulle condizioni di lavoro permotivi collegati direttamente o indirettamentealla denuncia.

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendentepubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori deicasi di responsabilita a titolo di calunnia odiffamazione, ovvero per lo stesso titolo aisensi dell’articolo 2043 del codice civile, ilpubblico dipendente che denuncia al-l’autorita giudiziaria o alla Corte dei conti,ovvero riferisce al proprio superiore ge-rarchico condotte illecite di cui sia venuto aconoscenza in ragione del rapporto di lavoro,non puo essere sanzionato, licenziato o sot-toposto ad una misura discriminatoria, direttao indiretta, avente effetti sulle condizioni dilavoro per motivi collegati direttamente oindirettamente alla denuncia.

2. Salvi gli obblighi di denuncia previstidalla legge, l’identita del segnalante non puoessere rivelata, senza il suo consenso, finoalla contestazione dell’addebito disciplinare.

2. Nell’ambito del procedimento disci-plinare, l’identita del segnalante non puoessere rivelata, senza il suo consenso, sempreche la contestazione dell’addebito disci-plinare sia fondata su accertamenti distintie ulteriori rispetto alla segnalazione. Qua-lora la contestazione sia fondata, in tutto oin parte, sulla segnalazione, l’identita puoessere rivelata ove la sua conoscenza siaassolutamente indispensabile per la difesadell’incolpato.

3. L’adozione di misure discriminatoriee segnalata al Dipartimento della funzionepubblica, per i provvedimenti di compe-tenza, dall’interessato o dalle organizza-zioni sindacali maggiormente rappresen-tative nell’amministrazione nella quale lestesse sono state poste in essere.

4. La denuncia e sottratta all’accessoprevisto dagli articoli 22 e seguenti della

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 30 –

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legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni».

Art. 5. Art. 13.

(Attivita d’impresa particolarmente espostea rischio d’inquinamento mafioso)

(Attivita di imprese particolarmente esposteal rischio di infiltrazione mafiosa)

1. Ai fini dell’applicazione delle normevigenti in materia di controlli antimafia inrelazione alle attivita d’impresa, mediante glielenchi di fornitori, prestatori di servizi edesecutori di lavori non soggetti a rischiod’inquinamento mafioso, sono definite comeparticolarmente esposte a tale rischio le se-guenti attivita:

1. Per l’efficacia dei controlli antimafianelle attivita imprenditoriali di cui alcomma 2, presso ogni prefettura e istituitol’elenco dei fornitori, prestatori di servizied esecutori di lavori non soggetti a tenta-tivo di infiltrazione mafiosa operanti neimedesimi settori. L’iscrizione negli elenchidella prefettura della provincia in cuil’impresa ha sede soddisfa i requisiti perl’informazione antimafia per l’eserciziodella relativa attivita. La prefettura effet-tua verifiche periodiche circa la perdu-rante insussistenza dei suddetti rischi e, incaso di esito negativo, dispone la cancel-lazione dell’impresa dall’elenco.

2. Sono definite come maggiormenteesposte a rischio di infiltrazione mafiosa leseguenti attivita:

a) trasporto di materiali a discarica contoterzi;

a) trasporto di materiali a discarica perconto di terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti aconto terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, esmaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto diterra e materiali inerti;

c) identica;

d) confezionamento, fornitura e trasportodi calcestruzzo e di bitume;

d) identica;

e) noli a freddo di macchinari; e) identica;

f) fornitura di ferro lavorato; f) identica;

g) noli a caldo, qualora il relativocontratto non sia assimilabile al su-bappalto, ai sensi dell’articolo 118, comma11, del codice di cui al citato decreto legi-slativo n. 163 del 2006;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi; h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardianıa dei cantieri. i) identica.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 31 –

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2. L’indicazione delle attivita di cui alcomma 1 puo essere aggiornata, entro il 31dicembre di ogni anno, con apposito decretodel Ministro dell’interno, adottato di concertocon i Ministri della giustizia, delle infra-strutture e dei trasporti e dell’economia edelle finanze.

3. I decreti di cui al comma 2 sonoadottati previo parere delle Commissioniparlamentari competenti, da rendere entrotrenta giorni dalla data di trasmissione alleCamere dei relativi schemi. Qualora leCommissioni non si pronuncino entro il ter-mine, i decreti possono essere comunqueadottati.

3. L’indicazione delle attivita di cui alcomma 2 puo essere aggiornata, entro il 31dicembre di ogni anno, con apposito decretodel Ministro dell’interno, adottato di concertocon i Ministri della giustizia, delle infra-strutture e dei trasporti e dell’economia edelle finanze, previo parere delle Commis-sioni parlamentari competenti, da rendereentro trenta giorni dalla data di trasmissionedel relativo schema alle Camere. Qualora leCommissioni non si pronuncino entro il ter-mine, il decreto puo essere comunque adot-tato.

4. Dall’applicazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Soppresso

4. L’impresa iscritta nell’elenco di cui alcomma 1 comunica alla prefettura compe-tente qualsiasi modifica dell’assetto pro-prietario e dei propri organi sociali, entrotrenta giorni dalla data della modifica. Lesocieta di capitali quotate in mercati re-golamentati comunicano le variazioni rile-vanti secondo quanto previsto dal testounico di cui al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58. La mancata comunica-zione comporta la cancellazione dell’i-scrizione.

5. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta dei Ministriper la pubblica amministrazione e la sem-plificazione, dell’interno, della giustizia,delle infrastrutture e dei trasporti e dellosviluppo economico, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, sono definite lemodalita per l’istituzione e l’aggiorna-mento, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, dell’elenco di cui alcomma 1, nonche per l’attivita di verifica.

6. Fino al sessantesimo giorno successivoalla data di entrata in vigore del decreto di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 32 –

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cui al comma 5 continua ad applicarsi lanormativa vigente alla data di entrata invigore della presente legge.

Art. 14.

(Modifica al codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All’articolo 135, comma 1, del codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, dopo le parole: «passata in giudi-cato» sono inserite le seguenti: «per i delittiprevisti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320del codice penale, nonche».

Art. 6. Art. 15.

(Princıpi generali per regioni ed enti locali) (Prevenzione della corruzione nelle regioni,negli enti locali, negli enti pubblici e neisoggetti di diritto privato sottoposti al loro

controllo)

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, anche per quanto con-cerne i propri enti e le amministrazioni delServizio sanitario nazionale, nonche gli entilocali adeguano, compatibilmente con le di-sposizioni previste dagli statuti e dalle rela-tive norme di attuazione in materia, i propriordinamenti alle disposizioni di cui agli arti-coli da 1 a 5 della presente legge.

1. Le disposizioni di prevenzione dellacorruzione di cui agli articoli da 1 a 13della presente legge, di diretta attuazionedel principio di imparzialita di cui al-l’articolo 97 della Costituzione, sono ap-plicate in tutte le amministrazioni pubbli-che di cui all’articolo 1, comma 2, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni.

2. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, at-traverso intese in sede di Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8, comma 1, deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sidefiniscono gli adempimenti, con l’indica-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 33 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dei relativi termini, delle regioni e

delle province autonome di Trento e di

Bolzano e degli enti locali, nonche degli

enti pubblici e dei soggetti di diritto privato

sottoposti al loro controllo, volti alla piena

e sollecita attuazione delle disposizioni

della presente legge, con particolare ri-

guardo:

a) alla definizione, da parte di cia-

scuna amministrazione, del piano triennale

di prevenzione della corruzione, a partire

da quello relativo agli anni 2013-2015, e

alla sua trasmissione alla regione inte-

ressata e al Dipartimento della funzione

pubblica;

b) all’adozione, da parte di ciascuna

amministrazione, di norme regolamentari

relative all’individuazione degli incarichi

vietati ai dipendenti pubblici di cui al-

l’articolo 53, comma 3-bis, del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto

dall’articolo 8 della presente legge, ferma

restando la disposizione del comma 4 dello

stesso articolo 53;

c) all’adozione, da parte di ciascuna

amministrazione, del codice di comporta-

mento di cui all’articolo 54, comma 5, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

come sostituito dall’articolo 8 della pre-

sente legge.

3. Attraverso intese in sede di Confe-

renza unificata sono altresı definiti gli

adempimenti attuativi delle disposizioni dei

decreti legislativi previsti dalla presente

legge da parte delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano e degli

enti locali, nonche degli enti pubblici e dei

soggetti di diritto privato sottoposti al loro

controllo.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 34 –

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Art. 7. Art. 16.

(Modifiche all’articolo 1 della legge14 gennaio 1994, n. 20)

(Modifica all’articolo 1 della legge14 gennaio 1994, n. 20)

1. All’articolo 1 della legge 14 gennaio1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sonoinseriti i seguenti:

1. Identico:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita,l’entita del danno all’immagine della pubblicaamministrazione derivante dalla commissionedi un reato contro la stessa pubblica ammi-nistrazione accertato con sentenza passata ingiudicato si presume, salvo prova contraria,pari al doppio della somma di denaro o delvalore di altra utilita illecitamente percepitadal dipendente.

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita,l’entita del danno all’immagine della pubblicaamministrazione derivante dalla commissionedi un reato contro la stessa pubblica ammi-nistrazione accertato con sentenza passata ingiudicato si presume, salva prova contraria,pari al doppio della somma di denaro o delvalore patrimoniale di altra utilita il-lecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilitaaventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma1-sexies, il sequestro conservativo di cui al-l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15novembre 1993, n. 453, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,n. 19, e concesso in tutti i casi di probabileattenuazione della garanzia del credito era-riale».

1-septies. Nei giudizi di responsabilitaaventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma1-sexies, il sequestro conservativo di cui al-l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15novembre 1993, n. 453, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,n. 19, e concesso in tutti i casi di fondatotimore di attenuazione della garanzia delcredito erariale».

Art. 8. Art. 17.

(Delega al Governo per l’adozione di un testounico delle disposizioni in materia di incan-

didabilita e divieto di ricoprire cariche elet-tive e di governo conseguenti a sentenze de-

finitive di condanna per delitti non colposi)

(Delega al Governo per l’adozione di un testounico delle disposizioni in materia di incan-

didabilita e di divieto di ricoprire caricheelettive e di governo conseguente a sentenze

definitive di condanna per delitti non colposi)

1. Il Governo e delegato ad adottare, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto legi-slativo contenente un testo unico della nor-mativa in materia di incandidabilita alla ca-rica di deputato e di senatore della Repub-blica, di incandidabilita alle elezioni

1. Il Governo e delegato ad adottare, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto legi-slativo recante un testo unico della normativain materia di incandidabilita alla carica dimembro del Parlamento europeo, di depu-tato e di senatore della Repubblica, di in-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 35 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regionali, provinciali, comunali e circo-scrizionali e di divieto di ricoprire le carichedi presidente e componente del consiglio diamministrazione dei consorzi, presidente ecomponente dei consigli e delle giunte delleunioni di comuni, consigliere di ammini-strazione e presidente delle aziende speciali edelle istituzioni di cui all’articolo 114 deltesto unico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, presidente e componentedegli organi esecutivi delle comunita monta-ne.

candidabilita alle elezioni regionali, pro-vinciali, comunali e circoscrizionali e di di-vieto di ricoprire le cariche di presidente e dicomponente del consiglio di amministrazionedei consorzi, di presidente e di componentedei consigli e delle giunte delle unioni dicomuni, di consigliere di amministrazione edi presidente delle aziende speciali e delleistituzioni di cui all’articolo 114 del testounico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, e successive modificazioni, dipresidente e di componente degli organiesecutivi delle comunita montane.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1provvede al riordino e all’armonizzazionedella vigente normativa ed e adottato secondoi seguenti princıpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) ferme restando le disposizioni delcodice penale in materia di interdizione per-petua dai pubblici uffici, prevedere che nonsiano temporaneamente candidabili a deputatio a senatori coloro che abbiano riportatocondanne definitive a pene superiori a dueanni di reclusione per i delitti previsti dal-l’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, delcodice di procedura penale;

a) identica;

b) in aggiunta a quanto previsto nellalettera a), prevedere che non siano tempora-neamente candidabili a deputati o a senatoricoloro che abbiano riportato condanne defi-nitive a pene superiori a due anni di re-clusione per i delitti previsti nel libro II, titoloII, capo I, del codice penale e, se del caso, peraltri delitti per i quali la legge preveda unapena detentiva superiore nel massimo a treanni;

b) in aggiunta a quanto previsto nellalettera a), prevedere che non siano tempora-neamente candidabili a deputati o a senatoricoloro che abbiano riportato condanne defi-nitive a pene superiori a due anni di re-clusione per i delitti previsti nel libro se-condo, titolo II, capo I, del codice penaleovvero per altri delitti per i quali la leggepreveda una pena detentiva superiore nelmassimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell’incandida-bilita di cui alle lettere a) e b);

c) identica;

d) prevedere che l’incandidabilita operianche in caso di applicazione della pena surichiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codicedi procedura penale;

d) identica;

e) coordinare le disposizioni relative al-l’incandidabilita con le vigenti norme in

e) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 36 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materia di interdizione dai pubblici uffici e diriabilitazione, nonche con le restrizioni al-l’esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incan-didabilita alla carica di deputato e di senatoresiano applicate altresı all’assunzione dellecariche di governo;

f) identica;

g) operare una completa ricognizionedella normativa vigente in materia di incan-didabilita alle elezioni provinciali, comunali ecircoscrizionali e di divieto di ricoprire lecariche di presidente della provincia, sindaco,assessore e consigliere provinciale e comu-nale, presidente e componente del consigliocircoscrizionale, presidente e componente delconsiglio di amministrazione dei consorzi,presidente e componente dei consigli e dellegiunte delle unioni di comuni, consigliere diamministrazione e presidente delle aziendespeciali e delle istituzioni di cui all’articolo114 del testo unico di cui al citato decretolegislativo n. 267 del 2000, presidente ecomponente degli organi delle comunitamontane, determinata da sentenze definitivedi condanna;

g) identica;

h) valutare per le cariche di cui allalettera g), in coerenza con le scelte operate inattuazione della lettera a) e della lettera i),l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandi-dabilita determinate da delitti di grave al-larme sociale;

h) valutare per le cariche di cui allalettera g), in coerenza con le scelte operate inattuazione delle lettere a) e i), l’introduzionedi ulteriori ipotesi di incandidabilita de-terminate da sentenze definitive di condan-na per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenzalegislativa regionale sul sistema di elezione ei casi di ineleggibilita e di incompatibilita delpresidente e degli altri componenti dellagiunta regionale nonche dei consiglieri re-gionali, le ipotesi di incandidabilita alle ele-zioni regionali e di divieto di ricoprire carichenegli organi politici di vertice delle regioni,conseguenti a sentenze definitive di condan-na;

i) identica;

l) prevedere l’abrogazione espressa dellanormativa incompatibile con le disposizionidel decreto legislativo di cui al comma 1;

l) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 37 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

m) disciplinare le ipotesi di sospensionee decadenza di diritto dalle cariche di cui alcomma 1 in caso di sentenza definitiva dicondanna per delitti non colposi successivaalla candidatura o all’affidamento della cari-ca.

m) identica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cuial comma 1, corredato di relazione tecnica, aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge31 dicembre 2009, n. 196, e trasmesso alleCamere ai fini dell’espressione dei pareri daparte delle Commissioni parlamentari com-petenti per materia e per i profili finanziari,che sono resi entro sessanta giorni dalla datadi trasmissione dello schema di decreto. De-corso il termine di cui al periodo precedentesenza che le Commissioni abbiano espresso ipareri di rispettiva competenza, il decretolegislativo puo essere comunque adottato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cuial comma 1, corredato di relazione tecnica, aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge31 dicembre 2009, n. 196, e successive mo-dificazioni, e trasmesso alle Camere ai finidell’espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che sono resientro sessanta giorni dalla data di tra-smissione dello schema di decreto. Decorso iltermine di cui al periodo precedente senzache le Commissioni abbiano espresso i pareridi rispettiva competenza, il decreto legislativopuo essere comunque adottato.

Art. 18.

(Norme in materia di collocamento fuoriruolo dei magistrati ordinari, amministrativie contabili e degli avvocati e procuratori

dello Stato)

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, oin un’altra analoga posizione, svolto daimagistrati ordinari, amministrativi e con-tabili e dagli avvocati e procuratori delloStato, previsto dagli ordinamenti di ap-partenenza, non puo essere prestato perpiu di cinque anni consecutivi. I magistratiordinari, amministrativi e contabili e gliavvocati e procuratori dello Stato nonpossono in nessun caso essere collocatifuori ruolo per un tempo che, nell’arco delloro servizio, superi complessivamentedieci anni. I magistrati ordinari, ammini-strativi e contabili e gli avvocati e procu-ratori dello Stato che sono stati ricollocati

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 38 –

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in ruolo non possono essere nuovamentecollocati fuori ruolo se non hanno eserci-tato continuativamente ed effettivamente leproprie funzioni per almeno cinque anni.Le predette posizioni in ogni caso nonpossono determinare alcun pregiudizio re-lativo al posizionamento nei ruoli di ap-partenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo dicui al comma 1 mantiene esclusivamente iltrattamento economico fondamentale del-l’amministrazione di appartenenza, com-presa l’indennita, e i relativi oneri ri-mangono a carico della stessa.

3. Le disposizioni del presente articoloprevalgono su ogni altra norma, anche dinatura speciale, e si applicano anche agliincarichi gia conferiti alla data della suaentrata in vigore.

Art. 9. Art. 19.

(Modifiche al codice penale) (Modifiche al codice penale)

1. Al libro II, titolo II, del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al codice penale sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 32-quater, dopo le pa-role: «319-bis,» sono inserite le seguenti:«319-quater,»;

b) all’articolo 32-quinquies, dopo leparole: «319-ter» sono inserite le seguenti:«, 319-quater, primo comma,»;

a) all’articolo 314, primo comma, laparola: «tre» e sostituita dalla seguente:«quattro»;

c) al primo comma dell’articolo 314, laparola: «tre» e sostituita dalla seguente:«quattro»;

b) all’articolo 316, le parole: «da seimesi a tre anni» sono sostituite dalle se-guenti: «da uno a quattro anni»;

soppressa

c) all’articolo 316-bis, le parole: «dasei mesi a quattro anni» sono sostituitedalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

soppressa

d) all’articolo 316-ter, primo comma,le parole: «da sei mesi a tre anni» sono

soppressa

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostituite dalle seguenti: «da uno a quattroanni»;

d) l’articolo 317 e sostituito dal se-guente:

«Art. 317. - (Concussione). – Il pubblicoufficiale che, abusando della sua qualita odei suoi poteri, costringe taluno a dare o apromettere indebitamente, a lui o a unterzo, denaro o altra utilita e punito con lareclusione da sei a dodici anni»;

e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e317» sono sostituite dalle seguenti: «314,317, 319 e 319-ter»;

e) all’articolo 318, primo comma, leparole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituitedalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

f) all’articolo 318, secondo comma, leparole: «fino a un anno» sono sostituite dalleseguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

f) l’articolo 318 e sostituito dal se-guente:

«Art. 318. - (Corruzione per l’eserciziodella funzione). – Il pubblico ufficiale che,per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoipoteri, indebitamente riceve, per se o perun terzo, denaro o altra utilita o ne accettala promessa e punito con la reclusione dauno a cinque anni»;

g) all’articolo 319, le parole: «da due acinque anni» sono sostituite dalle seguenti:«da tre a sei anni»;

g) all’articolo 319, le parole: «da due acinque» sono sostituite dalle seguenti: «daquattro a otto»;

h) all’articolo 319-ter, primo comma, leparole: «da tre a otto anni» sono sostituitedalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

h) all’articolo 319-ter sono apportate leseguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da trea otto» sono sostituite dalle seguenti: «daquattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola:«quattro» e sostituita dalla seguente: «cin-que»;

i) nel capo I, dopo l’articolo 335-bis, eaggiunto il seguente:

i) dopo l’articolo 319-ter e inserito ilseguente:

«Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). –Per i delitti previsti dal presente capo, le peneper il solo pubblico ufficiale sono aumentatein caso di atti particolarmente lesivi per lapubblica amministrazione ovvero commessial fine di far conseguire indebitamente con-tributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita adare o promettere utilita). – Salvo che ilfatto costituisca piu grave reato, il pubblicoufficiale o l’incaricato di pubblico servizioche, abusando della sua qualita o dei suoipoteri, induce taluno a dare o a promettereindebitamente, a lui o a un terzo, denaro o

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 40 –

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erogazioni dello stesso tipo, comunque de-nominate, concessi o erogati dallo Stato, daaltri enti pubblici o dalle Comunita europee»;

altra utilita e punito con la reclusione datre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chida o promette denaro o altra utilita e pu-nito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all’articolo 354, le parole: «sino a seimesi o con la multa fino a euro 516» sonosostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

l) all’articolo 320, il primo comma esostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319si applicano anche all’incaricato di unpubblico servizio»;

m) all’articolo 356, primo comma, leparole: «da uno a cinque anni» sono sostituitedalle seguenti: «da due a sei anni».

m) all’articolo 322 sono apportate leseguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «cheriveste la qualita di pubblico impiegato,per indurlo a compiere un atto del suoufficio» sono sostituite dalle seguenti: «,per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoipoteri»;

2) il terzo comma e sostituito dalseguente:

«La pena di cui al primo comma si ap-plica al pubblico ufficiale o all’incaricato diun pubblico servizio che sollecita una pro-messa o dazione di denaro o altra utilitaper l’esercizio delle sue funzioni o dei suoipoteri»;

n) all’articolo 322-bis sono apportatele seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le pa-role: «Le disposizioni degli articoli» sonoinserite le seguenti: «319-quater, secondocomma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola:«concussione,» sono inserite le seguenti:«induzione indebita a dare o promettereutilita,»;

o) all’articolo 322-ter, primo comma,dopo le parole: «a tale prezzo» sono ag-giunte le seguenti: «o profitto»;

p) all’articolo 323, primo comma, leparole: «da sei mesi a tre anni» sono so-stituite dalle seguenti: «da uno a quattroanni»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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q) all’articolo 323-bis, dopo la parola:«319,» sono inserite le seguenti: «319-qua-ter,»;

r) dopo l’articolo 346 e inserito il se-guente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze il-lecite). – Chiunque, fuori dei casi di con-corso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e319-ter, sfruttando relazioni esistenti conun pubblico ufficiale o con un incaricato diun pubblico servizio, indebitamente fa dareo promettere, a se o ad altri, denaro o altrovantaggio patrimoniale, come prezzo dellapropria mediazione illecita, ovvero per re-munerare il pubblico ufficiale o l’incari-cato di un pubblico servizio, e punito con lareclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebita-mente da o promette denaro o altro van-taggio patrimoniale.

La pena e aumentata se il soggetto cheindebitamente fa dare o promettere, a se oad altri, denaro o altro vantaggio pa-trimoniale riveste la qualifica di pubblicoufficiale o di incaricato di un pubblicoservizio.

Le pene sono altresı aumentate se i fattisono commessi in relazione all’esercizio diattivita giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuita, lapena e diminuita».

Art. 20.

(Modifica dell’articolo 2635del codice civile)

1. L’articolo 2635 del codice civile e so-stituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). –Salvo che il fatto costituisca piu gravereato, gli amministratori, i direttori gene-rali, i dirigenti preposti alla redazione deidocumenti contabili societari, i sindaci e i

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 42 –

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liquidatori, che, a seguito della dazione odella promessa di denaro o altra utilita, perse o per altri, compiono od omettono atti,in violazione degli obblighi inerenti al loroufficio o degli obblighi di fedelta, cagio-nando nocumento alla societa, sono puniticon la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino aun anno e sei mesi se il fatto e commesso dachi e sottoposto alla direzione o alla vigi-lanza di uno dei soggetti indicati al primocomma.

Chi da o promette denaro o altra utilitaalle persone indicate nel primo e nel se-condo comma e punito con le pene ivipreviste.

Le pene stabilite nei commi precedentisono raddoppiate se si tratta di societa contitoli quotati in mercati regolamentati ita-liani o di altri Stati dell’Unione europea odiffusi tra il pubblico in misura rilevante aisensi dell’articolo 116 del testo unico delledisposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, e successive modifi-cazioni».

Art. 21.

(Modifiche al decreto legislativo8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 25:

1) al comma 3, dopo le parole:«319-ter, comma 2,» sono inserite le se-guenti: «319-quater»;

2) nella rubrica, dopo la parola:«Concussione» sono inserite le seguenti: «,induzione indebita a dare o promettereutilita»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 43 –

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b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la

lettera s) e aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra

privati, nei casi previsti dal terzo comma

dell’articolo 2635 del codice civile, la san-

zione pecuniaria da duecento a quat-

trocento quote».

Art. 22.

(Modifiche al codice di procedura penale e

alle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del medesimo codice)

1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle

norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono in-

serite le seguenti: «, 319-quater».

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 308 del

codice di procedura penale e inserito il

seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei

delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-

bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, primo comma, e 320 del codice

penale, le misure interdittive perdono effi-

cacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro

esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano

state disposte per esigenze probatorie, il

giudice puo disporne la rinnovazione anche

oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione,

fermo restando che comunque la loro effi-

cacia viene meno se dall’inizio della loro

esecuzione e decorso un periodo di tempo

pari al triplo dei termini previsti dal-

l’articolo 303».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 44 –

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Art. 23.

(Modifiche all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,

n. 356)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge8 giugno 1992, n. 306, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:«319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le paro-le: «319-ter,» sono inserite le seguenti:«319-quater,».

Art. 24.

(Modifiche al testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchedisposizioni concernenti la revoca del se-

gretario comunale o provinciale)

1. Al testo unico delle leggi sul-l’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b),le parole: «(corruzione per un atto d’uffi-cio)» sono sostituite dalle seguenti: «(cor-ruzione per l’esercizio della funzione)» edopo le parole: «319-ter (corruzione in attigiudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita adare o promettere utilita),»;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a),dopo le parole: «319-ter» sono inserite leseguenti: «, 319-quater».

2. Il provvedimento di revoca di cui al-l’articolo 100, comma 1, del testo unico di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2156-B– 45 –

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cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e comunicato dal prefetto al-l’Autorita nazionale anticorruzione, di cuiall’articolo 1 della presente legge, che siesprime entro trenta giorni. Decorso taletermine, la revoca diventa efficace, salvoche l’Autorita rilevi che la stessa sia cor-relata alle attivita svolte dal segretario inmateria di prevenzione della corruzione.

Art. 25.

(Modifica all’articolo 59 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267)

1. All’articolo 59, comma 1, lettera c),del testo unico di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:«misure coercitive di cui agli articoli 284,285 e 286 del codice di procedura penale»sono aggiunte le seguenti: «nonche di cuiall’articolo 283, comma 1, del codice diprocedura penale, quando il divieto di di-mora riguarda la sede dove si svolge ilmandato elettorale».

Art. 26.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27marzo 2001, n. 97, dopo le parole:«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Art. 10. Art. 27.

(Clausola di invarianza) (Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le amministrazioni competenti provve-dono allo svolgimento delle attivita previstedalla presente legge con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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