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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 953 Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica 30/03/2018 - 04:28
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  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 953

    Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di

    navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica

    30/03/2018 - 04:28

  • Indice

    1. DDL S. 953 - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 4

    1.2.1. Testo DDL 953 5

    1.2.2. Relazione 1167 e 953-A 10

    1.3. Trattazione in Commissione 23

    1.3.1. Sedute 24

    1.3.2. Resoconti sommari 26

    1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 27

    1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/03/2014 28

    1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 74 (pom.) del 01/04/2014 35

    1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 23 (pom.) del 09/04/2014 41

    1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 27 (pom.) del 25/06/2014 42

    1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 30 (pom.) del 16/07/2014 44

    1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 33 (pom.) del 23/07/2014 45

    1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 96 (pom.) del 29/07/2014 46

    1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/09/2014 51

    1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 100 (ant.) del 18/09/2014 60

    1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 102 (pom.) del

    24/09/2014 64

    1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 103 (pom.) del

    01/10/2014 65

    1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 106 (ant.) del

    09/10/2014 67

    1.4. Trattazione in consultiva 74

    1.4.1. Sedute 75

    1.4.2. Resoconti sommari 78

    1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 79

    1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom., Sottocomm. pareri) del

    28/10/2014 80

    1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del

    04/11/2014 82

    1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa) 84

    1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/03/2014 85

  • 1.4.2.2.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/04/2014 87

    1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 89

    1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 302 (pom.) del 29/10/2014 90

    1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 307 (ant.) del 06/11/2014 95

    1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 100

    1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 71 (pom.) del

    25/03/2014 101

    1.4.2.4.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 73 (pom.) del

    02/04/2014 104

    1.4.2.4.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 76 (pom.) del

    15/04/2014 107

    1.4.2.5. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 116

    1.4.2.5.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 36 (pom.,

    Sottocomm. pareri) del 24/09/2014 117

    1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 37 (ant., Sottocomm.

    pareri) del 01/10/2014 118

    1.5. Trattazione in Assemblea 119

    1.5.1. Sedute 120

    1.5.2. Resoconti stenografici 121

    1.5.2.1. Seduta n. 332 (pom.) del 15/10/2014 122

    1.5.2.2. Seduta n. 342 (pom.) del 29/10/2014 231

    1.5.2.3. Seduta n. 348 (pom.) dell'11/11/2014 277

  • 1. DDL S. 953 - XVII Leg.

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 953 - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 953XVII Legislatura

    Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia dinavigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nauticaTitolo breve: riforma codice nautica da diporto

    Iter11 novembre 2014: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)Successione delle letture parlamentariS.953 assorbito da S. 1167

    Iniziativa ParlamentareRaffaele Ranucci ( PD )CofirmatariMarco Filippi ( PD ) (aggiunge firma in data 30 luglio 2013)Daniele Gaetano Borioli ( PD ) (aggiunge firma in data 30 luglio 2013)Laura Cantini ( PD ) (aggiunge firma in data 30 luglio 2013)Valeria Cardinali ( PD ) (aggiunge firma in data 30 luglio 2013)Stefano Esposito ( PD ) (aggiunge firma in data 30 luglio 2013)Salvatore Margiotta ( PD ) (aggiunge firma in data 30 luglio 2013)Lodovico Sonego ( PD ) (aggiunge firma in data 30 luglio 2013)Vincenzo Gibiino ( FI-PdL XVII ) (aggiunge firma in data 2 aprile 2014)Maurizio Rossi ( PI ) (aggiunge firma in data 2 aprile 2014)NaturaordinariaContenente deleghe al Governo.PresentazionePresentato in data 16 luglio 2013; annunciato nella seduta ant. n. 71 del 18 luglio 2013.Classificazione TESEODIRITTO DELLA NAVIGAZIONEArticoliDECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1, 2), NAVIGAZIONE INTERNA E LACUALE (Artt.1,2), DEMANIO MARITTIMO (Art.1), COMPETENZA (Art.1), REGIONI (Art.1), CONCESSIONI(Art.1), PORTI (Art.1), MARINAI E MARITTIMI (Art.1), NOLEGGIO E NOLO (Art.1),LOCAZIONE E AFFITTO (Art.1), INCIDENTI NAVALI (Art.1), PROCESSO CIVILE (Art.1),PENE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), NAVI E NATANTI (Art.1),

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41630.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43011http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=56http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=70

  • NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO (Art.2), PORTI TURISTICI (Art.1)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Raffaele Ranucci (PD) (dato conto della nomina il 25 marzo 2014) .Relatore di maggioranza Sen. Raffaele Ranucci (PD) nominato nella seduta ant. n. 106 del 9 ottobre2014 (proposto testo modificato ddl S.1167 e assorbimento S.953).Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Presentato il testo degli articoli il 13 ottobre 2014; annuncio nella seduta pom. n. 330 del 14 ottobre2014.AssegnazioneAssegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il10 ottobre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 123 del 10 ottobre 2013.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª(Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente) (aggiunto il 19 settembre 2014;annunciato nella seduta n. 315 del 23 settembre 2014), 14ª (Unione europea)

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 3

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=25235http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=25235http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=8

  • 1.2. Testi

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

    Senato della Repubblica Pag. 4

  • 1.2.1. Testo DDL 953collegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 953DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei senatori RANUCCI , FILIPPI , BORIOLI , CANTINI , CARDINALI , StefanoESPOSITO , MARGIOTTA e SONEGOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia dinavigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nauticaOnorevoli Senatori. -- Nel nostro Paese il principale testo normativo che tuttora disciplina, tra l'altro, lanavigazione marittima, le competenze sul demanio marittimo, l'organizzazione e la strutturadell'autorità marittima, i contratti di utilizzazione della nave, il lavoro marittimo e nautico e ledisposizioni relative al soccorso in mare, è il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30marzo 1942, n. 327.Tuttavia, dall'epoca della sua promulgazione, sono profondamente cambiate la tecnica e l'economia deltrasporto marittimo, con il gigantismo e la specializzazione navale, l'enorme diffusione di diverseforme di standardizzazione del carico, come ad esempio il trasporto mediante container, il conseguentesviluppo di cicli di trasporto intermodali per via di mare e di terra, la riorganizzazione dell'industria deltrasporto marittimo e intermodale attraverso rilevantissimi fenomeni di concentrazione verticale eorizzontale a livello internazionale. Parimenti, le nuove e complesse problematiche concernenti lagestione del demanio marittimo, anche con riferimento alle concessioni demaniali e al rispetto deiprincìpi di concorrenza affermatisi in ambito comunitario, e l'accresciuta sensibilità su temi quali lasalvaguardia dell'ambiente marino e costiero, la sicurezza della vita umana in mare e le condizioni dellavoro pongono problemi nuovi e complessi in ambiti che sono spesso oggetto di disciplinacomunitaria e di accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia. Mentre la parte del codicedella navigazione relativa alla navigazione aerea è stata innovata dal decreto legislativo 9 maggio2005, n. 96, con le disposizioni correttive recate dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 e i temiinerenti alla gestione dei porti ricadono sotto la disciplina della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la parterelativa alla navigazione marittima soggiace ancora ad una disciplina obsoleta, considerato il periodostorico in cui il codice della navigazione è stato promulgato (anno 1942). Pertanto, esso non rispondepiù alle necessità che si sono sopra illustrate, in particolare a motivo del fatto che gran parte della suanormativa appare improntata a logiche autarchiche, con conseguente mancata aderenza alle prassiinternazionali che dominano il settore del trasporto marittimo, alle quali la disciplina interna devenecessariamente adeguarsi, anche per armonizzarsi con le normative internazionali e comunitarie chesi sono sviluppate in un quadro complessivo del tutto mutato rispetto al momento in cui il testoattualmente vigente del codice della navigazione è stato redatto.Il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge conferisce al Governo la delega ad adottareentro ventiquattro mesi uno o più decreti legislativi contenenti la completa revisione delle disposizionidel codice della navigazione, nella parte relativa alla navigazione marittima.Il comma 2 dell'articolo 1 delinea i princìpi e criteri direttivi che dovranno essere osservatinell'esercizio della delega, e che riguardano in particolare:

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 953

    Senato della Repubblica Pag. 5

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/716057/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • -- la revisione delle fonti del diritto della navigazione nel quadro normativo costituzionale ecomunitario;-- la realizzazione del coordinamento tra norme della navigazione marittima interna ed aerea;-- il mantenimento dell'autonomia del diritto della navigazione;-- la regolazione di nuove fattispecie contrattuali di utilizzazione della nave e della disciplina deicontratti di pilotaggio, rimorchio;-- la determinazione dei princìpi che regolano l'amministrazione dei porti, l'esercizio dei serviziportuali alle navi e dei servizi marittimi, nel rispetto dei princìpi comunitari;-- il riassetto della disciplina del demanio marittimo;-- lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;-- la revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione marittima;-- la previsione e la disciplina del registro internazionale d'iscrizione della nave e soppressione delsistema bare boat charter registration;.-- il riassetto delle norme sui contratti e i traffici marittimi;-- la revisione dei limiti della responsabilità dell'armatore;-- la separazione del contratto di noleggio a scopo di trasporto di cose dal noleggio a scopo diverso;-- la disciplina delle avarie comuni;-- la revisione dell'apparato penale e amministrativo di cui alla parte terza del codice della navigazione,nonché al coordinamento delle disposizioni processuali del codice della navigazione, delle disposizionipenali e delle sanzioni amministrative e disciplinari, nel rispetto di determinati criteri;-- la revisione della parte quarta del codice della navigazione;-- l'abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili con le nuove norme;-- l'inserimento nel codice civile di una disciplina del trasporto multimodale.L'articolo 2 del presente disegno di legge conferisce al Governo la delega ad adottare entroventiquattro mesi uno o più decreti legislativi per la revisione del Codice della nautica da diporto(decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).La delega conferita precedentemente per l'emanazione del Codice della nautica (legge 8 luglio 2003, n.172) prevedeva già al suo interno (art. 6 comma 5) la possibilità che il Governo intervenisse, neisuccessivi due anni dall'entrata in vigore dello stesso, per aggiornare il provvedimento e porre rimedioad eventuali incongruenze riscontrate. Questo, in considerazione del fatto che il nascente testonormativo si presentava come il frutto della stesura di un solo testo proveniente da più di quaranta testinormativi e ben poteva necessitare di una messa a punto dopo un primo periodo di rodaggio.Tale termine tuttavia è decorso senza che il Legislatore ponesse nuovamente mano ala normativa,lasciando così irrisolte numerose questioni fin dall'origine. Occorre considerare, inoltre, lesopraggiunte esigenze di accordare la normativa all'evolversi del settore, nonché le necessità disemplificazione necessarie al rilancio dello stesso.L'esercizio di una nuova delega si rende indispensabile anche in considerazione della grave crisi cheha colpito tutta la filiera che nel 2010-2012 ha subito la perdita di 18.000 posti di lavoro nellaproduzione e di 20.000 nell'indotto turistico. Il rilancio dell'intero settore, quindi, non può prescinderedalla riorganizzazione legislativa dello stesso.DISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Delega al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia dinavigazione marittima e interna)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte marittima del codice dellanavigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del codice civile, approvato con

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 953

    Senato della Repubblica Pag. 6

  • regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, limitatamente alle disposizioni speciali che afferiscono alladisciplina della navigazione e del trasporto.2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:a) riassetto della normativa adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unioneeuropea e dagli obblighi internazionali anche con l'adeguamento alle convenzioni internazionali didiritto uniforme in vigore tramite rinvio recettizio;b) valorizzazione dell'unitarietà della disciplina speciale della navigazione marittima, interna ed aerea,realizzando il necessario coordinamento fra le norme che regolano le relative materie di settore;c) mantenimento dell'autonomia del diritto della navigazione, con priorità per l'applicazione dellenorme di tutte le fonti proprie della materia, anche ricavabili per analogia, rispetto all'applicazione deldiritto generale;d) regolazione di nuove fattispecie contrattuali, inclusi il contratto di ormeggio ed il contratto digestione della nave nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio e di rimorchio, ancheindipendentemente dalla prestazione di pubblico servizio;e) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto dicompetenze Stato-Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativalegislazione operata secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15dicembre 2011, n. 217, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e laloro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica;f) determinazione dei princìpi che regolano l'amministrazione dei porti e la loro gestione, nonchél'affidamento e l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali complementari e accessori,in coerenza con il quadro normativo vigente in materia;g) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti posti a caricodegli operatori commerciali e del cittadino, in conformità ai princìpi generali in materia di snellimentoe semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione e delle norme in materia di procedimentoamministrativo;h) revisione delle previsioni del codice della navigazione in tema di organizzazionedell'amministrazione marittima e dei relativi compiti istituzionali secondo criteri di efficienza esemplificazione;i) previsione e disciplina del registro internazionale d'iscrizione della nave e soppressione del sistemadella bare boat charter registration;l) riassetto delle norme che disciplinano i profili contrattuali e la regolamentazione dei trafficimarittimi di linea internazionali e di cabotaggio allo scopo di accrescere la competitività degli scaliportuali nazionali, anche tenendo conto della prassi commerciale prevalente nel settore del trasportomarittimo internazionale;m) revisione del sistema generale di limitazione della responsabilità dell'armatore, nel quadro delrecepimento della normativa europea e internazionale in tema di responsabilità per i crediti marittimi;n) separazione del contratto di noleggio a scopo di trasporto di cose dal noleggio a scopo diverso,inquadrando il primo come sottotipo del trasporto di cose, nel quale far confluire l'attuale trasporto dicarico totale o parziale;o) disciplina delle avarie comuni con richiamo all'uso internazionale, rappresentato dalle Regole diYork e Anversa, per la definizione delle fattispecie contributive, determinando i relativi obblighi;p) revisione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo di cui alla parte terza del codice dellanavigazione, in funzione del coordinamento con le sue norme sostanziali, codificando anche le normesanzionatorie amministrative e penali relative a fattispecie disciplinate in leggi speciali o richiamatedalla normativa comunitaria o internazionale, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:1) commisurazione delle misure sanzionatorie, specialmente con riferimento alle violazioni

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 953

    Senato della Repubblica Pag. 7

  • amministrative, con incrementi proporzionali alla rilevanza dell'interesse tutelato, la gravità dell'offesaed al grado di efficacia deterrente delle sanzioni;2) commisurazione delle sanzioni alle responsabilità ed alle funzioni svolte da ciascun soggettoobbligato;3) mantenimento delle sanzioni penali della reclusione e della multa, di cui agli articoli da 1088 a 1160del codice della navigazione, solo nei casi in cui le condotte ledano diritti soggettivi legatiall'incolumità o alla sicurezza degli individui o interessi essenziali della comunità, quali la sicurezzadella navigazione, la salvaguardia dell'ambiente e la proprietà della nave o del carico;4) previsione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei casi in cui le infrazioni ledanointeressi generali tutelati dall'ordinamento, quali la fede pubblica, la personalità delle Stato, la poliziadi bordo e della navigazione;5) previsione di misure di depenalizzazione, con ricorso estensivo alla sanzione amministrativapecuniaria e la previsione di criteri di calcolo dell'ammontare della stessa che correlinoproporzionalmente l'importo ai quantitativi di carico, espressi dal tonnellaggio netto della nave;q) revisione della parte quarta del codice della navigazione, con abrogazione espressa delledisposizioni non più operanti;r) abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili con le nuove norme adottate nell'eserciziodella delega;s) inserimento nel codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di una disciplinadel trasporto multimodale, con adozione del sistema a rete nella regolazione della responsabilità delvettore;t) riassetto della disciplina per le competenze della Guardia Costiera, al fine di provvedereall'assegnazione esclusiva alla stessa delle competenze per la sicurezza, il controllo amministrativodelle imbarcazioni da diporto e delle navi commerciali, nonché il rispetto del diritto della navigazione.3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con iMinistri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e lasemplificazione, per gli affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni;decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemidei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, allaCamera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competentiorgani parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche inmancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trentagiorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimisono prorogati di novanta giorni.4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con laprocedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati aisensi del comma 1.5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.Art. 2.(Delega al Governo per la revisione del Codice della nautica)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 (codice della nautica da diporto), e la disciplina delle seguenti materie:a) regime amministrativo e navigazione delle navi da diporto iscritte nel registro internazionale;

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 953

    Senato della Repubblica Pag. 8

  • b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto;c) attività del Port State control con riguardo alle unità da diporto.2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi ecriteri direttivi:a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione, inclusiquelli relativi alle navi da diporto iscritte nel registro internazionale;c) individuazione di criteri generali per la locazione dei natanti;d) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione;e) semplificazione della dismissione di bandiera;f) semplificazione della figura del mediatore marittimo che opera per il diporto;g) revisione dei titoli professionali e introduzione di un titolo semplificato per le imbarcazioni;h) criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alla attività di controlloin materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, dell'autorità alla quale competonoin via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigentiattribuzioni istituzionali in tale settore;i) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE delParlamento europeo e del Consiglio in materia di attività di Port State control, con particolare riguardoal corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione dellanorma riguardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni commerciali» rispettoagli obiettivi fissati dalla direttiva;l) abrogazione espressa delle norme incompatibili.3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alleCamere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti permateria e sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, esaminati i loro pareri,ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il pareredefinitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro venti giornidall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive eintegrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presentelegge e con le modalità di cui al presente articolo.5. Con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, modifica ladisciplina di cui al decreto 29 luglio 2008, n. 146 al fine di assicurare condizioni di effettivaconcorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per il turismo costiero e marino.6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 953

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  • 1.2.2. Relazione 1167 e 953-Acollegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1167 E 953-ARelazione OraleRelatore Ranucci

    TESTO PROPOSTO DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

    Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2014PER ILDISEGNO DI LEGGEDelega al Governo per la riforma del codice della nauticada diporto (n. 1167)presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasportidi concerto con il Ministro degli affari estericon il Ministro dell'economia e delle finanzecon il Ministro della salutecon il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazionecon il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricercacon il Ministro dello sviluppo economicocon il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismoe con il Ministro per gli affari regionali e le autonomieCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2013CON ANNESSO IL TESTO DELDISEGNO DI LEGGEDeleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codicedella navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonchéper la revisione del codice della nautica (n. 953)d'iniziativa dei senatori RANUCCI , FILIPPI , BORIOLI , CANTINI , CARDINALI , StefanoESPOSITO , MARGIOTTA , SONEGO , GIBIINO e Maurizio ROSSICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1167

    PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

    E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

    (Estensore: Cociancich)sul disegno di legge e sugli emendamenti

    18 settembre 2014La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/804332/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • competenza, parere non ostativo.PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

    (GIUSTIZIA)(Estensore: Albertini)

    sul disegno di legge e sugli emendamenti16 settembre 2014

    La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parerefavorevole con la seguente osservazione: al comma 1, lettera c), la Commissione di merito valuti seaffiancare al riferimento alla tutela degli interessi pubblici, anche un esplicito accenno alla rilevanzaprivatistica degli interessi che possono essere lesi dalle attività illecite connesse alla nautica da diporto.Esprimendosi favorevolmente sull'esplicito riferimento alle condotte illecite di pericolo, si rileval'opportunità che si prenda in considerazione anche l'eventualità di definire la disciplina sanzionatoriaconseguente alle condotte illecite di danno. Si propone, inoltre, l'espunzione, ancora nell'ambito dellacitata lettera c), della parola «comunque».Infine, con riguardo alle proposte emendative, la Commissione, valutato il testo dell'emendamento1.24, auspica che venga così riformulato: «inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dellevelocità minime, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, neipressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda;».Si segnala, peraltro, l'opportunità di coordinare l'eventuale formulazione del riferimento alle unità dadiporto con quella prevista dalla proposta emendativa 1.5 la cui diversa formulazione fa riferimentoalle unità «adibite anche a fini commerciali».Con riguardo all'emendamento 1.25, nulla da osservare.

    PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

    (Estensore: Azzollini)sul disegno di legge e sugli emendamenti

    7 ottobre 2014La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parerenon ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:all'articolo 1, comma 4, primo periodo, si inseriscano, in fine, le seguenti parole: «e di quellecompetenti per i profili finanziari»;all'articolo 1, comma 7, si inserisca, in fine, il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativideterminino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decretilegislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente ocontestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorsefinanziarie».In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sullaproposta 1.26.In merito all'emendamento 1.23, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima normacostituzionale, all'inserimento, al numero 1., in fine, del seguente periodo: «Gli oneri derivantidall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a caricodegli iscritti».Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

    PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    (Estensore: Cardinali)

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

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  • sul disegno di legge e sugli emendamenti18 settembre 2014

    La Commissione, esaminato il disegno di legge,considerato che esso è composto da un solo articolo che fornisce la delega per un'organica riforma delquadro normativo concernente la nautica da diporto, costituito dal decreto legislativo 18 luglio 2005,n. 171, che ha introdotto nell'ordinamento un codice della nautica da diporto e ha dato attuazione alladirettiva 2003/44/CE sull'armonizzazione delle discipline nazionali riguardanti le imbarcazioni dadiporto;ricordato che, in seguito all'entrata in vigore del predetto codice, si sono succeduti numerosi interventinormativi, diretti al rilancio del settore produttivo della nautica, a fronte dei pesanti effetti derivanti dalmomento recessivo che caratterizza il mercato e la grave crisi economica e occupazionale che hacolpito la filiera dell'industria e del turismo nautico;condivisa l'esigenza di procedere a una revisione organica della normativa in oggetto, coniugando ilprincipio della semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza e deglioperatori del settore con la necessità di assicurare un adeguato controllo sui requisiti funzionali allasalvaguardia della sicurezza della vita umana e dell'ambiente;condiviso, in particolare, il principio generale della «specialità» del settore della nautica da diporto,che richiede una disciplina specifica rispetto a quella della navigazione commerciale e che richiedeuna maggiore flessibilità nella sua applicazione alla molteplicità di esigenze che caratterizza la vita deidiportisti;considerato che, il 20 febbraio 2014, la Commissione europea ha presentato la nuova «Strategiaeuropea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014) 86),che prospetta quattordici azioni dell'Unione europea volte ad aiutare regioni costiere e imprese asuperare le sfide cui sono chiamate e a consolidare la posizione del settore quale motore essenzialedella «economia blu» in Europa, in cui gli Stati membri sono invitati a elaborare e attuare strategienazionali e regionali, a sfruttare i fondi disponibili e a scambiarsi le migliori pratiche;considerato che il 17 gennaio 2014 è entrata in vigore la direttiva 2013/53/UE relativa alleimbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il cui termine direcepimento è fissato al 18 gennaio 2016, e che la scadenza del termine per l'esercizio della delegalegislativa recata dal disegno di legge è prevista entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore,formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo, con la seguente condizione:si ritiene necessario che nell'esercizio della delega legislativa il Governo tenga conto della normativadi cui alla direttiva 2013/53/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, e che la scadenza del termine didelega -- prevista entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento -- sia uniformataalla scadenza del termine di recepimento previsto dalla direttiva, ovvero al 18 gennaio 2016. Restaimpregiudicata la necessità di assicurare una delega al Governo ai fini del recepimento della citatadirettiva 2013/53/UE, eventualmente mediante la futura legge di delegazione europea;e con le seguenti osservazioni:in relazione alla lettera c) dell'articolo 1, comma 2, si condivide il criterio della semplificazione daapplicare ai casi di navigazione temporanea, necessaria a fini commerciali o di riparazione eassistenza, di imbarcazioni che si trovano momentaneamente non munite dei prescritti documentiabilitanti la navigazione;si condivide, inoltre, il criterio di cui alla lettera l) dell'articolo 1, comma 2, relativo allarazionalizzazione delle attività di controllo delle unità e in materia di sicurezza della navigazione alfine di evitare sovrapposizioni di verifiche con lo scopo di ottenere economia di spesa a seguito diun'armonica attività di controllo;in relazione ai criteri di cui alle lettere m) ed n) dell'articolo 1, comma 2, in funzione del condivisibileprincipio della «graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza edell'effettiva pericolosità del comportamento», e della finalità deterrente della sanzione, anziché

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

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  • aumentare tutte le sanzioni di un terzo, si ritiene più utile aumentare la forbice tra sanzione minima esanzione massima, prevedendo un incremento della sola sanzione massima;in considerazione dell'esigenza di attrarre diportisti provenienti da altri Stati europei, si ritieneopportuno prevedere che, nell'esercizio della delega sul riordino della disciplina sulla nautica dadiporto, il Governo tenga conto dell'esigenza di armonizzare il settore con le rispettive discipline deglialtri Stati membri dell'Unione europea, di valorizzare lo scambio delle migliori pratiche e di sfruttare ifinanziamenti previsti da fondi europei, come previsto dalla citata comunicazione della Commissioneeuropea del 20 febbraio 2014 «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismocostiero e marittimo» (COM(2014) 86).La Commissione formula, inoltre, un parere favorevole sull'emendamento 1.100, mentre, in relazioneall'emendamento 1.16, formula un parere non ostativo sui capoversi g-bis) e g-quater), e un parere nonostativo sul capoverso g-ter), invitando ad una riformulazione di quest'ultimo in cui si tenga conto chele operazioni commerciali a cui si riferisce la direttiva 2009/16/CE sul controllo dello Stato di approdosono quelle di trasporto marittimo internazionale, che non rientrano tra le possibili operazionicommerciali delle unità da diporto previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.

    PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI(Estensore: senatrice Orrù)

    sul disegno di legge24 settembre 2014

    La Commissione,esaminato il disegno di legge,rilevato che:la materia della formazione professionale rientra nell'ambito delle competenze legislative residualidelle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;nel prevedere l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela (nell'ambito dei princìpi ecriteri direttivi della delega legislativa), il provvedimento specifica che sono «fatte salve le prerogativecostituzionali delle regioni» (articolo 1, comma 2, lett. i));ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, comepure sugli eventuali decreti legislativi correttivi, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede diConferenza unificata;esprime

    PARERE FAVOREVOLEDISEGNO DI LEGGE N. 1167 DISEGNO DI LEGGE N. 1167

    D'iniziativa del Governo Testo proposto dalla CommissioneArt. 1. Art. 1.

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

    Senato della Repubblica Pag. 13

  • 1. Il Governo è delegato ad adottare, entroventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti diconcerto con i Ministri degli affari esteri, pergli affari europei, dell'economia e dellefinanze, della salute, per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, dellagiustizia, dell'istruzione, dell'università edella ricerca, dello sviluppo economico e deibeni e delle attività culturali e del turismo,uno o più decreti legislativi di revisione edintegrazione del decreto legislativo 18 luglio2005, n. 171, recante codice della nautica dadiporto ed attuazione della direttiva2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 dellalegge 8 luglio 2003, n. 172, e per ladisciplina delle seguenti materie:

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattromesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,su proposta del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri edella cooperazione internazionale, per gli affarieuropei, dell'economia e delle finanze, della salute, perla pubblica amministrazione e la semplificazione, dellagiustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,dello sviluppo economico e dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, uno o più decreti legislativi direvisione ed integrazione del decreto legislativo 18luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica dadiporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, anorma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, eper la disciplina delle seguenti materie:

    a) regime amministrativo e navigazionedelle unità da diporto;

    a) regime amministrativo e navigazione delle unità dadiporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 dellalegge 8 luglio 2003, n. 172;

    b) attività di controllo in materia di sicurezzadella navigazione da diporto e diprevenzione degli incidenti in prossimitàdella costa con l'obiettivo della salvaguardiadella vita umana in mare;

    b) identica;

    c) revisione della disciplina sanzionatoria inrelazione alla gravità e al pregiudizioarrecato alla tutela degli interessi pubblicinonché alla natura del pericolo derivante dacondotte illecite al fine di garantirecomunque l'effettività degli istitutisanzionatori.

    c) identica ;

    d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessariper il conseguimento della patente nautica;e) procedure per l'approvazione e l'installazione disistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto(GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto erelativi motori di propulsione, di nuova costruzione ogià immessi sul mercato.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sonoadottati in conformità con i criteri disemplificazione delle procedure, tali daconsentire la revisione del codice dellanautica da diporto, mantenendone fermil'assetto e il riparto delle competenze nonchéal fine di migliorare le condizioni di effettivaconcorrenzialità del settore nell'ambito dellaStrategia europea per una maggiore crescitae occupazione nel turismo costiero emarittimo (COM(2014)86), nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

    2. Identico:

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

    Senato della Repubblica Pag. 14

  • a) coordinamento e armonizzazione dellanormativa in materia di nautica da diporto edi iscrizione delle unità da diporto,coniugando la semplificazione degliadempimenti formali posti a caricodell'utenza e delle procedure amministrativee di controllo;

    a) identica;

    b) semplificazione del regimeamministrativo e degli adempimenti relativialla navigazione da diporto, anche ai finicommerciali;

    b) identica;

    c) revisione, secondo criteri disemplificazione, della disciplina in materiadi navigazione temporanea di imbarcazioni enavi da diporto non abilitate e non munitedei prescritti documenti ovvero abilitate eprovviste di documenti di bordo ma affidatein conto vendita o in riparazione e assistenzaai cantieri navali;

    c) identica;

    d) semplificazione della proceduraamministrativa per la dismissione dibandiera;

    d) identica;

    e) regolamentazione dell'attività di locazionedei natanti, secondo criteri disemplificazione nel rispetto dei requisitigenerali di sicurezza anche ai fini dellasalvaguardia delle persone trasportate;

    e) identica;

    f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettivedella nautica, di un numero congruo di accostiriservati alle unità in transito, con particolareattenzione ai posti di ormeggio per i portatori dihandicap;g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelarel'ecosistema, dei campi di ormeggio attrezzati, anchecon l'impiego di tecnologie informatiche etelematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) odi riserva parziale (zone C), per le unità da diportoautorizzate alla navigazione;h) destinazione d'uso per la nautica minore dellestrutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, chepresentino caratteristiche particolarmente idonee peressere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) dipiccole imbarcazioni;

    f) revisione della disciplina della mediazionenei contratti di costruzione, dicompravendita, di locazione, di noleggio dinavi e nei contratti di trasporto marittimo alfine di adattarla alle specifiche esigenze ecaratteristiche del settore della nautica dadiporto;

    i) identica;

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

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  • l) rivalutazione e semplificazione dei requisitipsicofisici, con particolare riferimento a quelli visivie uditivi, per il conseguimento e il rinnovo dellepatenti nautiche e revisione delle procedure diaccertamento e certificazione degli stessi;m) introduzione di una normativa semplificata dellamediazione nel diporto;

    g) revisione dei titoli professionali deldiporto in relazione all'introduzione di untitolo semplificato per lo svolgimento deiservizi di coperta per imbarcazioni dadiporto;

    n) identica;

    o) previsione di criteri di razionalizzazione edeconomia delle risorse istituzionali destinateall'attività di controllo in materia di sicurezza dellanavigazione e previsione, in tale ottica, del Corpodelle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - qualeautorità alla quale competono in via esclusiva lapianificazione ed il coordinamento dei controlli,tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali intale settore;p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile2009, in materia di attività di controllo da parte delloStato di approdo , con particolare riguardo alcorretto recepimento della definizione di «interfaccianave/porto» e all'ambito di applicazione dellanormativa riguardante le «imbarcazioni da diportoche si dedichino ad operazioni commerciali» rispettoagli obiettivi fissati dalla direttiva;q) revisione della disciplina in materia di sicurezzadelle unità e delle dotazioni anche alla lucedell'adeguamento all'innovazione tecnologica;r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutturericettive all'aria aperta, delle strutture organizzateper la sosta ed il pernottamento di turisti all'internodelle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchioacqueo appositamente attrezzato, secondo i requisitistabiliti dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivitàculturali e del turismo e dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare;

    h) eventuale inserimento della cultura delmare e dell'insegnamento dell'educazionemarinara nei piani formativi scolastici, nelrispetto dei princìpi costituzionali e dellanormativa vigente, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, ancheattraverso l'attivazione di specifici corsi;

    s) inserimento della cultura del mare edell'insegnamento dell'educazione marinara nei pianiformativi scolastici, nel rispetto dei princìpicostituzionali e della normativa vigente, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica, ancheattraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzionedella giornata del mare nelle scuole;

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

    Senato della Repubblica Pag. 16

  • i) istituzione della figura professionaledell'istruttore di vela nel rispetto dei princìpigenerali della sicurezza nautica e dellasalvaguardia della vita umana in mare, fattesalve le prerogative costituzionali delleregioni;

    t) istituzione della figura professionale dell'istruttore divela nel rispetto dei princìpi generali della sicurezzanautica e della salvaguardia della vita umana in mare,fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni,prevedendo:1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato,degli istruttori professionali, consultabile nel sitoistituzionale della Federazione italiana vela (FIV) edella Lega navale italiana (LNl) e nei siti dei comuninel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneriderivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenconazionale di cui al precedente periodo sono posti acarico degli iscritti;2) che gli istruttori di vela siano in possesso delbrevetto della FIV o della LNI, rilasciato nel rispettodel Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) deitecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo dellequalifiche - European Qualification Framework(EQF) dell'Unione europea;

    l) razionalizzazione delle attività di controllodelle unità da diporto attraverso metodologiedi verifiche atte ad evitare forme diaccertamenti ripetuti a carico delle stesseunità in ambiti temporali limitati nel rispettodella sicurezza nautica;

    u) identica;

    m) revisione della disciplina sanzionatoria,aumentando l'entità delle sanzioni vigenti diun terzo, sia nel minimo che nel massimoedittale, relativamente alle violazioni,commesse mediante l'utilizzo di un'unità dadiporto, concernenti l'inosservanza di unadisposizione di legge o di regolamento o diun provvedimento legalmente emanatodall'autorità competente in materia di uso deldemanio marittimo, del mare territoriale edelle acque interne, ivi compresi i porti,ovvero l'inosservanza di una disposizione dilegge o di un regolamento in materia disicurezza della navigazione;

    v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentandol'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimoche nel massimo edittale, relativamente alle violazioni,commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto,concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge odi regolamento o di un provvedimento legalmenteemanato dall'autorità competente in materia di uso deldemanio marittimo, del mare territoriale e delle acqueinterne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza diuna disposizione di legge o di un regolamento in materiadi sicurezza della navigazione e prevedendo altresìl'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanzadelle velocità minime, anche da parte delleimbarcazioni commerciali, negli specchi d'acquaportuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi,nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda enella navigazione all'interno degli specchi acqueiriservati alla balneazione;z) nell'ambito della revisione della disciplinasanzionatoria di cui alla lettera v), previsione disanzioni più severe a carico di coloro che conduconounità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effettodi stupefacenti, nonché nei confronti di coloro cheutilizzando unità da diporto causano danniambientali, attraverso misure che, a seconda dellagravità della violazione, vadano dal ritiro dellapatente al sequestro dell'unità da diporto;

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

    Senato della Repubblica Pag. 17

  • n) semplificazione dei procedimenti perl'applicazione e il pagamento delle sanzioniamministrative pecuniarie al fine di garantirel'efficacia del sistema sanzionatorio, inparticolare prevedendo la graduazione dellesanzioni in funzione della gravità dellefattispecie, della frequenza e dell'effettivapericolosità del comportamento, conl'introduzione anche di misure riduttivedell'entità delle sanzioni in caso diassolvimento dell'obbligo del pagamento intempi ristretti, nonché l'ampliamento dellefattispecie incidenti nella materia dellasicurezza nautica per le quali è prevista lasospensione e la revoca delle patentinautiche;

    aa) identica;

    bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre2013;

    o) abrogazione espressa delle normeincompatibili.

    cc) identica.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alcomma 1 sono adottati d'intesa con laConferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    3. Identico.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alcomma 1 sono trasmessi alle Camere ai finidell'espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria. I pareri sono resi entro venti giornidalla data di trasmissione e indicanospecificamente le eventuali disposizioniritenute non conformi ai princìpi e criteridirettivi di cui al presente articolo. IlGoverno, esaminati i pareri, ritrasmette alleCamere, con le sue osservazioni e con leeventuali modificazioni, il testo per il pareredefinitivo delle competenti Commissioniparlamentari, da esprimere entro venti giornidalla data di trasmissione. Decorso taletermine, i decreti possono comunque essereemanati.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione deipareri da parte delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profili finanziari. Ipareri sono resi entro venti giorni dalla data ditrasmissione e indicano specificamente le eventualidisposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteridirettivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminatii pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazionie con le eventuali modificazioni, il testo per il pareredefinitivo delle competenti Commissioni parlamentari,da esprimere entro venti giorni dalla data ditrasmissione. Decorso tale termine, i decreti possonocomunque essere emanati.

    5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi di cui al comma1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttiviprevisti dal comma 2 e con le modalità di cuial presente articolo, il Governo è autorizzatoad adottare uno o più decreti legislativicontenenti disposizioni correttive eintegrative dei decreti legislativi medesimi.

    5. Identico.

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

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  • 6. Con uno o più decreti da adottare ai sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto coni Ministri interessati, modifica la disciplinaprevista dal regolamento di cui al decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti 29luglio 2008, n. 146, al fine di assicurarepiena compatibilità con le innovazioniintrodotte nell'esercizio della delega di cuialla presente legge.

    6. Identico.

    7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1non devono derivare nuovi o maggiori onerio diminuzioni di entrate a carico dellafinanza pubblica ed essi non devonocomportare aggravio di spese per i cittadini.

    7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entratea carico della finanza pubblica ed essi non devonocomportare aggravio di spese per i cittadini. Inconformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decretiattuativi determinino nuovi o maggiori oneri che nontrovino compensazione al proprio interno, i decretilegislativi dai quali derivano nuovi o maggiori onerisono emanati solo successivamente o contestualmenteall'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi chestanzino le occorrenti risorse finanziarie.

    DISEGNO DI LEGGE N. 953D'iniziativa dei senatori Ranucci ed altriArt. 1.(Delega al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia dinavigazione marittima e interna)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte marittima del codice dellanavigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del codice civile, approvato conregio decreto 16 marzo 1942, n. 262, limitatamente alle disposizioni speciali che afferiscono alladisciplina della navigazione e del trasporto.2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:a) riassetto della normativa adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unioneeuropea e dagli obblighi internazionali anche con l'adeguamento alle convenzioni internazionali didiritto uniforme in vigore tramite rinvio recettizio;b) valorizzazione dell'unitarietà della disciplina speciale della navigazione marittima, interna ed aerea,realizzando il necessario coordinamento fra le norme che regolano le relative materie di settore;c) mantenimento dell'autonomia del diritto della navigazione, con priorità per l'applicazione dellenorme di tutte le fonti proprie della materia, anche ricavabili per analogia, rispetto all'applicazione deldiritto generale;d) regolazione di nuove fattispecie contrattuali, inclusi il contratto di ormeggio ed il contratto digestione della nave nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio e di rimorchio, ancheindipendentemente dalla prestazione di pubblico servizio;e) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto dicompetenze Stato-Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativalegislazione operata secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15

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  • dicembre 2011, n. 217, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e laloro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica;f) determinazione dei princìpi che regolano l'amministrazione dei porti e la loro gestione, nonchél'affidamento e l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali complementari e accessori,in coerenza con il quadro normativo vigente in materia;g) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti posti a caricodegli operatori commerciali e del cittadino, in conformità ai princìpi generali in materia di snellimentoe semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione e delle norme in materia di procedimentoamministrativo;h) revisione delle previsioni del codice della navigazione in tema di organizzazionedell'amministrazione marittima e dei relativi compiti istituzionali secondo criteri di efficienza esemplificazione;i) previsione e disciplina del registro internazionale d'iscrizione della nave e soppressione del sistemadella bare boat charter registration;l) riassetto delle norme che disciplinano i profili contrattuali e la regolamentazione dei trafficimarittimi di linea internazionali e di cabotaggio allo scopo di accrescere la competitività degli scaliportuali nazionali, anche tenendo conto della prassi commerciale prevalente nel settore del trasportomarittimo internazionale;m) revisione del sistema generale di limitazione della responsabilità dell'armatore, nel quadro delrecepimento della normativa europea e internazionale in tema di responsabilità per i crediti marittimi;n) separazione del contratto di noleggio a scopo di trasporto di cose dal noleggio a scopo diverso,inquadrando il primo come sottotipo del trasporto di cose, nel quale far confluire l'attuale trasporto dicarico totale o parziale;o) disciplina delle avarie comuni con richiamo all'uso internazionale, rappresentato dalle Regole diYork e Anversa, per la definizione delle fattispecie contributive, determinando i relativi obblighi;p) revisione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo di cui alla parte terza del codice dellanavigazione, in funzione del coordinamento con le sue norme sostanziali, codificando anche le normesanzionatorie amministrative e penali relative a fattispecie disciplinate in leggi speciali o richiamatedalla normativa comunitaria o internazionale, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:1) commisurazione delle misure sanzionatorie, specialmente con riferimento alle violazioniamministrative, con incrementi proporzionali alla rilevanza dell'interesse tutelato, la gravità dell'offesaed al grado di efficacia deterrente delle sanzioni;2) commisurazione delle sanzioni alle responsabilità ed alle funzioni svolte da ciascun soggettoobbligato;3) mantenimento delle sanzioni penali della reclusione e della multa, di cui agli articoli da 1088 a 1160del codice della navigazione, solo nei casi in cui le condotte ledano diritti soggettivi legatiall'incolumità o alla sicurezza degli individui o interessi essenziali della comunità, quali la sicurezzadella navigazione, la salvaguardia dell'ambiente e la proprietà della nave o del carico;4) previsione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda nei casi in cui le infrazioni ledanointeressi generali tutelati dall'ordinamento, quali la fede pubblica, la personalità delle Stato, la poliziadi bordo e della navigazione;5) previsione di misure di depenalizzazione, con ricorso estensivo alla sanzione amministrativapecuniaria e la previsione di criteri di calcolo dell'ammontare della stessa che correlinoproporzionalmente l'importo ai quantitativi di carico, espressi dal tonnellaggio netto della nave;q) revisione della parte quarta del codice della navigazione, con abrogazione espressa delledisposizioni non più operanti;r) abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili con le nuove norme adottate nell'eserciziodella delega;

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  • s) inserimento nel codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di una disciplinadel trasporto multimodale, con adozione del sistema a rete nella regolazione della responsabilità delvettore;t) riassetto della disciplina per le competenze della Guardia Costiera, al fine di provvedereall'assegnazione esclusiva alla stessa delle competenze per la sicurezza, il controllo amministrativodelle imbarcazioni da diporto e delle navi commerciali, nonché il rispetto del diritto della navigazione.3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con iMinistri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e lasemplificazione, per gli affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni;decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemidei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, allaCamera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competentiorgani parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche inmancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trentagiorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, questi ultimisono prorogati di novanta giorni.4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con laprocedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati aisensi del comma 1.5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.Art. 2.(Delega al Governo per la revisione del Codice della nautica)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 (codice della nautica da diporto), e la disciplina delle seguenti materie:a) regime amministrativo e navigazione delle navi da diporto iscritte nel registro internazionale;b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto;c) attività del Port State control con riguardo alle unità da diporto.2. Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi ecriteri direttivi:a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione, inclusiquelli relativi alle navi da diporto iscritte nel registro internazionale;c) individuazione di criteri generali per la locazione dei natanti;d) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione;e) semplificazione della dismissione di bandiera;f) semplificazione della figura del mediatore marittimo che opera per il diporto;g) revisione dei titoli professionali e introduzione di un titolo semplificato per le imbarcazioni;h) criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alla attività di controlloin materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, dell'autorità alla quale competonoin via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigentiattribuzioni istituzionali in tale settore;i) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del

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  • Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attività di Port State control, con particolare riguardoal corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione dellanorma riguardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni commerciali» rispettoagli obiettivi fissati dalla direttiva;l) abrogazione espressa delle norme incompatibili.3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alleCamere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti permateria e sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, esaminati i loro pareri,ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il pareredefinitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro venti giornidall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive eintegrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presentelegge e con le modalità di cui al presente articolo.5. Con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, modifica ladisciplina di cui al decreto 29 luglio 2008, n. 146 al fine di assicurare condizioni di effettivaconcorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per il turismo costiero e marino.6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Relazione 1167 e 953-A

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  • 1.3. Trattazione in Commissione

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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  • 1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 953XVII Legislatura

    Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia dinavigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nauticaTitolo breve: riforma codice nautica da diporto

    Trattazione in Commissione

    Sedute di Commissione primariaSeduta Attività8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referenteN. 71 (pom.)25 marzo 2014

    Congiunzione diS.1167Proposto ciclo diaudizioni

    N. 74 (pom.)1 aprile 2014

    (Deliberateaudizioni)

    N. 23 (pom.)9 aprile 2014Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti deiGruppi

    Audizioniinformali

    N. 27 (pom.)25 giugno 2014Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti deiGruppi

    Audizioniinformali

    N. 30 (pom.)16 luglio 2014Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti deiGruppi

    Audizioniinformali

    N. 33 (pom.)23 luglio 2014Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti deiGruppi

    Audizioneinformale

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

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    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/41630_comm.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=752211http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43011&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=757626http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=759857http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777630http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=786632http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=794776

  • N. 96 (pom.)29 luglio 2014

    Adottato testobase S.1167.Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 5agosto 2014 alleore 12:00

    N. 99 (pom.)9 settembre 2014N. 100 (ant.)18 settembre 20148ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)N. 102 (pom.)24 settembre 2014

    Discussocongiuntamente:S.1167Sul seguitodell'esamecongiunto dei ddl

    N. 103 (pom.)1 ottobre 2014

    Sul seguitodell'esamecongiunto dei ddl

    8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referenteN. 106 (ant.)9 ottobre 2014

    Discussocongiuntamente:S.1167Esito: conclusol'esamepropostoassorbimento: delddl S.953 da partedel testo baseS.1167propostoaccoglimento OdGproposto testomodificato

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=797435http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=801174http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=801523http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=801879http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43011&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=803905http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=804268http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43011&leg=17

  • 1.3.2. Resoconti sommari

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

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  • 1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori

    pubblici, comunicazioni)

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

    1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni)

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  • 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori

    pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 71 (pom.)

    del 25/03/2014collegamento al documento su www.senato.it

    LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

    MARTEDÌ 25 MARZO 201471ª Seduta

    Presidenza del Presidente

    MATTEOLI La seduta inizia alle ore 14,10.

    IN SEDE REFERENTE

    (1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (953) RANUCCI ed altri. - Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice dellanavigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice dellanautica(Esame congiunto e rinvio) Il relatore RANUCCI (PD) segnala che i provvedimenti in titolo mirano a riformare la legislazione delsettore della nautica da diporto, che attende da tempo un segnale di rilancio. Tale comparto, spessotrascurato, ha infatti una notevole importanza anche dal punto di vista economico, ma negli ultimi anniha conosciuto una profonda crisi: secondo dati forniti dall'Ucina (Unione nazionale dei cantieri e delleindustrie nautiche), infatti, nel 2008 il settore aveva un fatturato di 6 miliardi di euro, di cui il 40 percento prodotto all'estero e il 60 per cento in Italia; attualmente, invece, il fatturato è sceso a 2,5miliardi di euro, di cui il 90 per cento prodotto all'estero e solo il 10 per cento in Italia.Passa quindi ad illustrare nel dettaglio i due disegni di legge, ricordando che il primo (n. 1167) è diiniziativa governativa e il secondo (n. 953) è stato presentato da lui stesso e da altri parlamentari.Obiettivo comune dei due provvedimenti è il conferimento al Governo di una delega per procedere aduna revisione organica della disciplina del settore della nautica da diporto. Come ricordato nellerelazioni illustrative dei due provvedimenti, infatti, a qualche anno dall'adozione del decreto legislativo18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, è emersa l'esigenza di procedere ad

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00752211http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=43011http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=41630http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25235

  • una rivisitazione della materia che, semplificando e razionalizzando la cornice normativa diriferimento, ponga le basi per il rilancio competitivo di un comparto di così grande importanza per ilsistema produttivo italiano e crei le condizioni per il superamento della crisi economica eoccupazionale che esso ha registrato in questi ultimi anni, anche a causa di una forte crescita dellaconcorrenza internazionale, soprattutto da parte dei Paesi confinanti. Segnala poi che, oltre alla delega per la riforma del codice della nautica, il disegno di legge n. 953contiene una delega per la revisione della parte del codice della navigazione che riguarda lanavigazione marittima ed interna nonché del codice civile, limitatamente alle disposizioni speciali cheriguardano la disciplina della navigazione e del trasporto.Richiamando la relazione che accompagna il provvedimento, evidenzia come l'aggiornamento delladisciplina della navigazione marittima sia una necessità imposta dalle profonde trasformazioni subitedalla tecnica e dall'economia del trasporto marittimo - anche alla luce dell'evoluzione della normativacomunitaria ed internazionale - in particolare dal momento della promulgazione del codice dellanavigazione, adottato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 347, ad oggi. Fa quindi presente che il disegno di legge n. 1167 si compone di un solo articolo.Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione delcodice della nautica da diporto nonché per la disciplina del regime amministrativo e della navigazionedelle unità da diporto, delle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto eper la revisione della disciplina sanzionatoria. La scadenza del termine per l'esercizio della delega èfissato in due anni dall'entrata in vigore della legge.Il comma 2 indica nel miglioramento delle condizioni di effettiva concorrenzialità del settore la finalitàdell'intervento, che deve essere conforme ai criteri di semplificazione delle procedure, fermo restandol'assetto e il riparto delle competenze nel settore.Nella norma sono quindi dettagliatamente individuati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deveattenersi nell'esercizio della delega.Il comma 3 prevede che gli schemi vengano adottati d'intesa con la Conferenza unificata, mentre ilcomma 4 disciplina la procedura per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioniparlamentari, prevedendo in particolare che tali pareri indichino specificamente le eventualidisposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi prescritti. In tal caso, il Governo ètenuto a trasmettere nuovamente alle Camere il testo del decreto, corredato dalle sue osservazioni edeventuali modificazioni. Il comma 5 prevede la possibilità di adottare successivi decreti legislativi correttivi ed integrativi.Il comma 6 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proceda ad adeguare alleinnovazioni normative introdotte con l'esercizio della delega il regolamento di attuazione del codicedella nautica (decreto ministeriale 146 del 2008).Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 953, che si compone di due articoli.L'articolo 1, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte marittima del codicedella navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del codice civile, approvatocon regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, limitatamente alle disposizioni speciali che afferiscono alladisciplina della navigazione e del trasporto.Il comma 2 indica nel dettaglio i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Tra gli altri, sisegnalano in particolare, in quanto relativi a materie ricomprese in altri disegni di legge già all?esamedella Commissione, i principi e i criteri direttivi indicati dalle lettere e) (disciplina in materia diutilizzo del demanio marittimo), f) (amministrazione e gestione dei porti, affidamento ed esecuzionedelle operazioni e dei servizi portuali) e t) (competenze della Guardia costiera).Il comma 3 disciplina le procedure per l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e dellecompetenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo.

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  • Il comma 4 prevede la possibilità di adottare successivi decreti legislativi correttivi ed integrativi.Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.L'articolo 2 è dedicato alla delega per la revisione del codice della nautica da diporto.Anche in questo caso, il termine per l'esercizio delle delega è fissato, dal comma 1, a ventiquattro mesidall'entrata in vigere della legge. Il comma 2 contiene i principi e i criteri direttivi che, sebbene menonumerosi, nella sostanza in larga parte coincidono con quelli indicati nel disegno di legge n. 1167.I commi 3 e 4 regolamentano, in maniera del tutto analoga a quanto stabilito nel disegno di legge n.1167, le procedure per l'acquisizione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo e per l'adozione disuccessivi decreti correttivi ed integrativi.Il comma 5 prevede l'adeguamento, tramite successivo decreto, del regolamento di attuazione delcodice della nautica.Il comma 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Si apre la discussione generale. Il senatore CROSIO (LN-Aut) condivide pienamente l'obiettivo dei due disegni di legge in esame,sottolineando l'urgenza di aggiornare la normativa del settore della nautica, inspiegabilmente rimastaferma agli anni Quaranta malgrado la grande tradizione nautica del Paese, dove questo settoredovrebbe avere un ruolo trainante. Uguale importanza dovrebbe essere data in Italia anche ad altrisport nautici come la vela. Purtroppo, a causa di alcune improvvide disposizioni, molto penalizzantiper il settore, emanate dal Governo Monti, negli ultimi anni molti turisti, soprattutto stranieri, hannoportato le loro imbarcazioni all'estero, con grave danno per l'economia del Paese.Di conseguenza, ritiene che questi disegni di legge di riforma dovrebbero essere l'occasione non soloper mettere ordine nella legislazione, ma anche per rilanciare un settore fondamentale per il turismo eper lo sport. Il senatore CERVELLINI (Misto-SEL) concorda con le considerazioni svolte dal relatore circa lanecessità dell'intervento normativo proposto dai disegni di legge in esame. Ritiene che in un settorecosì importante come la nautica da diporto occorra realizzare un duplice intervento, da una partesemplificando le norme e i regolamenti, anche per quello che riguarda le attività dell'indotto; dall'altra,creando le condizioni per un rilancio del settore in termini di sviluppo economico.Si tratta purtroppo di un'operazione non semplice, sia per l'esistenza di una legislazione ancoraantiquata, sia per una serie di scelte normative sbagliate fatte nel recente passato, soprattutto dalGoverno Monti, che hanno gravemente penalizzato il settore, specie sotto il profilo fiscale. A ciò siaggiunge poi anche una organizzazione ridondante e talvolta soffocante del regime dei controlli, chesono svolti spesso da più soggetti in concorrenza tra loro, creando duplicazioni e sovrapposizioni. Intal senso, auspica che la riforma in esame possa essere l'occasione anche per una razionalizzazionedelle competenze di vigilanza sul settore. Il senatore FILIPPI (PD) ringrazia il relatore per la sua illustrazione e auspica anch'egli che la riformanormativa in esame possa essere l'occasione per una rinnovata attenzione verso il settore della nauticada diporto, che negli ultimi anni è stato eccessivamente penalizzato da normative molto severe, chehanno prodotto più danni che benefici. Cita in particolare la tassa di stazionamento per le imbarcazionida diporto introdotta dal Governo Monti, che partiva da un'impostazione del tutto sbagliata.Sottolinea infine che nei confronti di questo comparto ha pesato anche un pregiudizio ingiustificato,che lo vorrebbe appannaggio esclusivo di persone facoltose, senza considerare l'importanza che essoriveste per l'economia nazionale e per la riqualificazione di molti porti italiani.

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    1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/03/2014

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25359http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22740

  • ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

    Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) richiama i dati forniti dal relatore circa la crisi che il settoredella nautica da diporto ha conosciuto negli ultimi anni e le importanti trasformazioni che staattraversando, sotto la pressione della concorrenza internazionale. Si tratta di fenomeni ai quali occorredare una risposta urgente: di conseguenza ritiene che il termine di ventiquattro mesi previsto neidisegni di legge in esame per l'esercizio della delega di riordino del settore sia troppo lungo, edovrebbe essere ridotto a diciotto mesi o addirittura a dodici, per essere realmente efficace.Segnala l'incongruenza che l'Italia, paese di grande tradizione marinara, abbia un numero di posti barcache è addirittura la metà di quello della vicina Francia, che ha uno sviluppo costiero molto inferiore.Occorre quindi compiere uno sforzo per creare, anche attraverso la riforma della normativa del settore,le condizioni per un rilancio di una realtà estremamente importante per il turismo e per l'economianazionale. Il relatore RANUCCI (PD) ritiene opportuno che, prima di proseguire nell'esame dei disegni di leggein titolo, la Commissione svolga adeguati approfondimenti sulle problematiche attuali del settore dellanautica da diporto, ascoltando i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle amministrazionicompetenti, a cominciare dall'Agenzia delle entrate, per le problematiche di carattere fiscale richiamatein precedenza. Il presidente MATTEOLI condivide l'esigenza segnalata dal relatore e si riserva di definire ilprogramma delle suddette audizioni per il seguito dei lavori. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento(CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delleaziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (n. 8) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unioneeuropea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo)(n. 9) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionaledi passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (n. 10) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, chemodifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazioferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasportonazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013)29 definitivo) (n. 11) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità delsistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (n. 12)

    DDL S. 953 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

    1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/03/2014

    Senato della Repubblica Pag. 31

    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25235http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1526http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=26461http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=26462http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=26463http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=26464http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=26465

  • Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013) 31 definitivo) (n. 13)(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo. Il relatore SONEGO (PD) richiama l'illustrazione delle proposte di atti comunitari in esame svoltanella precedente seduta. Ricorda in particolare che, attraverso tali proposte, che compongono insiemeil cosiddetto "Quarto pacchetto ferroviario", la Commissione europea ha inteso definire un nuovo e piùcompiuto assetto per il settore ferroviario europeo, sia sotto il profilo tecnico della sicurezza edell'interoperabilità, sia sotto quello politico della liberalizzazione del mercato e della concorrenza.Rispetto alle proposte originarie della Commissione europea, il Parlamento europeo, nel corsodell'esame in prima lettura svolto alla fine di febbraio, ha sostanzialmente confermato l'impostazioneper quanto concerne gli aspetti tecnici, mentre ha profondamente modificato le proposte dellaCommissione per quanto attiene all'aspetto politico.In part


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