+ All Categories
Home > Documents > decreto 10 maggio 1983; Pres. Pajardi; Pezzoli (Avv. Fumagalli, Locatelli) c. Liberali e Fasani

decreto 10 maggio 1983; Pres. Pajardi; Pezzoli (Avv. Fumagalli, Locatelli) c. Liberali e Fasani

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: trinhnga
View: 215 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
4
decreto 10 maggio 1983; Pres. Pajardi; Pezzoli (Avv. Fumagalli, Locatelli) c. Liberali e Fasani Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 6 (GIUGNO 1983), pp. 1731/1732-1735/1736 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177116 . Accessed: 28/06/2014 09:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:07:48 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

decreto 10 maggio 1983; Pres. Pajardi; Pezzoli (Avv. Fumagalli, Locatelli) c. Liberali e FasaniSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 6 (GIUGNO 1983), pp. 1731/1732-1735/1736Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177116 .

Accessed: 28/06/2014 09:07

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:07:48 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1731 PARTE PRIMA 1732

ne al passivo), in base al nuovo titolo costituito appunto dal

concordato. Ora nel caso di concordato con assuntore non è possibile nega

re che dal punto di vista soggettivo sia sorto un nuovo rapporto obbligatorio anche per i creditori privilegiati.

La novazione soggettiva, richiamata dal codice civile (art. 1235) solo dal lato passivo, non ha una disciplina propria unicamente per ché essa è conseguenza della sostituzione con altro soggetto del debitore originario con liberazione di quest'ultimo, attuata me diante i tipici mezzi della delegazione, dell'espromissione o del l'accollo.

Non è qui il caso di indugiare sulla natura negoziale o con trattuale della novazione, che la più moderna dottrina tende ad escludere, preferendo ravvisare in essa un effetto che discende da atti di diversa natura. Ciò che rileva — ai fini della impo sta di registro — è il fenomeno economico derivante dal con cordato, in base al quale un nuovo debitore si è sostituito ai precedenti nei confronti di tutti i creditori originari e il valore dell'atto è costituito appunto dall'insieme delle somme che il debitore deve pagare.

A questi principi si è attenuta la Commissione centrale e il ricorso va, quindi, rigettato. (Omissis)

TRIBUNALE DI ROMA; decreto 20 maggio 1983; Pres. Castal di, Rei. De Renzis; ric. Zanuzzi.

TRIBUNALE DI ROMA:

Fallimento — Curatore — Liquidazione del compenso — Criteri — Fattispecie (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del falli mento, art. 39).

Ai fini della liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento, deve tenersi conto del valore dei beni facenti parte dell'attivo, che, pur non essendo stati liquidati all'interno della procedura fallimentare, siano stati tuttavia oggetto dell'attività prestata dallo stesso curatore nell'esercizio delle funzioni di amministrazione del patrimonio del fallito (nella specie, per la liquidazione del compenso al curatore sono state calcolate le rendite realizzate dall'affitto degli immobili sottoposti ad espropriazione promossa da un istituto di credito fondiario). (1)

U) Il decreto riportato si inserisce nell'indirizzo espresso da Cass. 8 novembre 1973, n. 2935, Foro it., Rep. 1974, voce Fallimento, n. 283 (per esteso in Giur. comm., 1974, III, 3, con nota di Bocchiola), secondo cui per la liquidazione del compenso deve essere seguito « un criterio di valutazione sostanzialistica per l'opera del curatore », assumendo come parametro non il solo ricavato delle operazioni di liquidazione, ma l'attivo patrimoniale costituito dal « valore dei beni inventariati, dei crediti accertati, degli incassi eseguiti dal cu ratore durante la sua gestione, il tutto visto sotto la luce più del l'opera prestata che degli elementi puramente nummari che ne co stituiscono, per una ragione di sicurezza generale nella liquidazione, delle cornici invalicabili». Negli stessi termini cfr. altresì Cass. 31 maggio 1969, n. 1953, Foro it., Rep. 1969, voce cit., n. 212, concer nente l'ipotesi in cui, in conseguenza della revoca del fallimento, non aveva avuto luogo la liquidazione dell'attivo. Sembra, invece, diver samente orientata Cass. 17 novembre 1979, n. 5976, id., Rep. 1979, voce cit., n. 221, che ha riferito le percentuali previste dall'art. 1 del d. m. 27 novembre 1976 all'attivo realizzato, e non a quello in ventariato, precisando che quest'ultimo può avere eventuale rilevanza solo al diverso fine della concreta scelta della percentuale da ap plicare, tra la minima e la massima indicate in detta disposizione. È ispirato ad un criterio restrittivo anche Trib. L'Aquila 19 maggio 1964, id., Rep. 1964, voce cit., n. 213, secondo cui ai fini della liquidazione del compenso al curatore per « attivo realizzato » deve intendersi non già tutto il ricavato della gestione del curatore, li quidato o no, ma la concreta trasformazione dei beni di pertinenza del fallimento in denaro.

Sui criteri di liquidazione del compenso al curatore v., in dottrina, Caselli, Degli organi preposti al fallimento, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1977, 232 ss.; Lo Cascio, La liquidazione del compenso del curatore fallimentare e del commissario giudiziale nelle procedure concorsuali, Milano, 1978; Pajardi, Casi clinici di diritto fallimentare, Milano, 1966, IV, 129; Id., Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1981, 243 ss.

Poiché nel caso deciso dal decreto in epigrafe si verteva in tema di compenso liquidato su attivo realizzato non nella procedura fal limentare, ma nella esecuzione promossa da istituto di credito fon diario ai sensi dell'art. 42 r.d. n. 646/1905, è opportuno segnalare che Cass. 20 novembre 1982, n. 6254, Foro it., 1983, I, 350, ha rite nuto che, anche in pendenza di tale speciale procedura espropriativa individuale, il curatore del fallimento del mutuatario conserva le fun zioni di custodia e di amministrazione dell'immobile, sotto la vigi lanza del giudice delegato e secondo le regole dettate dalla legge fallimentare.

Vista l'istanza avanzata dall'avv. Antonio Zanuzzi. il quale chiede sia liquidato un acconto sugli onorari a lui dovuti per l'opera prestata come curatore del fallimento a carico della s.p.a. Ignazio Caltagirone dichiarata fallita con sentenza del 13 giu gno 1980;

visti gli atti della procedura; considerato che all'attivo fallimentare è stato acquisito un

complesso immobiliare sito in Roma piazza Caduti della Monta

gnola del valore di oltre sette miliardi, secondo la valutazione del perito stimatore nominato dal giudice delegato;

che di tale complesso immobiliare la vendita è stata consentita

al creditore ipotecario Monte dei Paschi di Siena, peraltro insi nuatosi al passivo fallimentare, in sede di esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Roma - g.e. dott. Cardillo:

che il curatore ha svolto in relazione all'amministrazione di

tale complesso tutta una serie di attività particolarmente labo

riose, tra le quali si possono ricordare i contatti con il giudice dell'esecuzione e il custode giudiziario, la risoluzione di difficol tosi problemi con il comune di Roma ai fini del rilascio della licenza di abitabilità, la presentazione di denunce fiscali Cin par

ticolare ai fini i.v.a.) in considerazione del fatto che l'ammini

strazione finanziaria considera correttamente unico soggetto re

sponsabile lo stesso curatore Ce non il custode); ritenuto che il Monte dei Paschi di Siena ha consentito — in

virtù di accordo autorizza to dal g,e. e da! g.d. — a che le spese dell'amministrazione fallimentare siano prelevate dal ricavato della vendita desìi immobili e dalle rendite desìi stessi immobili;

che ai fini della liquidazione dell'acconto sul compenso spet tante al curatore si possono valutare le rendite realizzate in sede di esecuzione dall'affitto degli immobili:

che tale principio risulta affermato dalla Corte di cassazione nelle sentenze 31 maggio 1969. n. 1953 (Foro it.. Ren. 1969. voce

Fallimento, n. 2121, e 8 novembre 1973, n. 2935 (id.. Rep. 1974.

voce cit.. p. 2831, nelle quali si è precisato che l'art. 1 d.m. 4

giugno 1949. laddove prescrive che il compenso al curatore deve

consistere in una percentuale calcolata sull'ammontare dell'atti

vo realizzato, non va affatto inteso nel ristretto senso di com

prendere solo il ricavato delle operazioni di liquidazione: che la medesima Corte di cassazione ha aggiunto che l'anzi

detto art. 1 va inteso nel senso che l'attivo patrimoniale è costi

tuito dal valore dei beni inventariati, dei crediti accertati, degli incassi eseguiti dal curatore durante la sua gestione. « il tutto visto sotto la luce niu dell'opera prestata che degli elementi pu

ramente nummari che ne costituiscono, per una ragione di sicu

rezza generale nella liquidazione, delle cornici invalicabili »: che lo stesso supremo organo giudicante ha ulteriormente chia

rito che occorre far ricorso ad un criterio di valutazione sostan ziale dell'onera del curatore p'u che formale, essendo la ratio

leeis nel senso di creare dei minimi e dei massimi entro cui collocare i parametri sostanziali:

che l'anzidetto criterio viene condiviso dalla dottrina, che si è occupata dell'argomento CPatarpt. Casi clinici di diritto falli mentare. 1966, voi. TV. 129; Rocchio! a. in nota a Cass. 8 no vembre 1973 n. 2935. in Giur. comm.. 1974, TI. 3):

che alla luce delle considerazioni svolte sulle rendite realizzate (nota de! custode giudiziario in data 9 maggio 19831 nari a lire 418.519.967 reputa giusto liquidare l'acconto sul compenso del curatore nella misura di lire 5.000.000.

TRIBUNALE DI MILANO; decreto 10 maggio 1983; Pres. Pa jardi; Pezzoli (Avv. Fumagalli, Locatelli) c. Liberali e Fa sani.

TRIBUNALE DI MILANO:

Provvedimenti d'urgenza — Appello contro provvedimento pre torile di graduazione degli sfratti — Istanza del locatore di im mediata esecuzione — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 135, 339, 351, 700; 1. 25 marzo 1982 n. 94, convenzione in legge del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in tema di sfratti, art. 13, 14, 15).

Promosso appello dal locatore contro il decreto pretorile ex art. 14 l. 94/82 (c.d. decreto Nicolazzi) di fissazione della data del l'esecuzione, nelle more della designazione del consigliere istrut tore il presidente del tribunale adito dal locatore appellante può con provvedimento d'urgenza ex art. ICQ c.p.c., inaudita altera parte, disporre l'immediata esecuzione dello sfratto a tu tela delle impellenti necessità imprenditoriali dell'appellante. ( 1 )

(1) I. - Sugli art. 13-15 1. 25 marzo 1982 n. 94, v. per tutti Ta vormina, in Nuove leggi civ., 1982, 863 ss. e Bozzi - ìPaparo - Se

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:07:48 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Visto il ricorso che precede ex art. 700 c.p.c. proposto dalla

signora Gabriella Pezzoli attrice appellante nei confronti delle

signore Ida Manara Liberali e Carla Fasani convenute appellate;

preso atto che il Pretore di Milano con provvedimento in data

12 aprile 1983 ha differito l'esecuzione dello sfratto al 29 luglio

1983, e quindi sostanzialmente all'autunno del corrente anno;

preso atto che l'attrice locatrice ha offerto al convenuto con

duttore un appartamento civile con locazione ad equo canone

quadriennale (gratuiti i primi due anni) in palazzo abitato da

persone di buon modello sociale, di recente costruzione, di equi

valenti dimensioni, in zona vicina a quella in oggetto, e tenuto

bastiani, Esecuzione dei provvedimenti di rilascio di un immobile, Milano 1982, 168 ss.; e in giurisprudenza Pret. Milano 31 luglio

1982, Foro it., 1982, I, 3062. Per significativi precedenti dell'uso disinvolto dell'art. 700 c. p. c.

— nella forma del decreto in assenza di contraddittorio — da parte del presidente del Tribunale di Milano v., sempre pres. Pajardi, e

sempre a tutela di « impellenti necessità imprenditoriali », Trib. Mi

lano 15 ottobre 1979, id., 1981, 1, 649, con nota di richiami (e note

di Tucci e Mazzamutg) e l'identico decreto del 12 giugno 1979, id.,

Rep. 1979, voce Provvedimenti d'urgenza, n. 101 (ritenuto « estrema

mente ardito » da M. Berri, Giurisprudenza ed economia: i provvedi menti di urgenza, in Critica giudiziaria, 1981, n. 2, 7 ss. spec. § 5; il

provvedimento è annotato da Capriglione e Marchetti, in Giur. comm.,

1980, li, 81; Di Amato, in Giust. civ., 1979, 1, 1804; M. Finocchiaro,

id., 1980, I, 713; Lo Cascio, in Fallimento, 1979, 1105; Prisco, in Dir.

jall., 1979, II, 387; Santini, in Giur. it., 1979, I, 2, 561); Trib. Milano

21 gennaio 1980, Foro it., 1980, I, 2290, con ulteriore nota di ri

chiami (e in Giust. civ., 1980, I, 1418, con nota di M. Finocchiaro; in

Dir. lav., 1980, II, 525, con nota di Vaccarella e in Riv. dir. proc., 1981, 762, con nota di 'Muscardini).

È da segnalare che nella motivazione del provvedimento in epi

grafe il presidente del Tribunale di Milano [di cui v. / giudici e

la politica (riflessioni di un magistrato), in Giur. it., 1980, IV, 81 ss.]

qualifica come « provvedimento tecnicamente abnorme » un decreto

pretorile emanato ai sensi degli art. 13-15 1. 94/82, in quanto si

sarebbe di fronte « ad un caso di stravolgimento giudiziario dello

spirito della legge, con esercizio di un potere assolutamente inesi

stente in concreto perché configurato in astratto verso altre finalità »;

e sembra altresì addebitare al pretore — e non già al testo dell'art.

135 c.p.c. che non è richiamato — la mancata motivazione del

suddetto decreto. Il provvedimento in epigrafe ha incontrato immediato e soddisfatto

plauso in un articolo ed in una nota di commento, entrambi non

firmati, de II giornale nuovo di martedì 17 maggio 1983.

Per migliore informazione del lettore su questa vicenda giudiziaria — che di certo, comunque la si valuti, non è destinata a giovare alla credibilità della giustizia statuale — si riportano il testo inte

grale del ricorso ex art. 700 c. p. c. e di una lettera inviata dal

giudice Umberto Normando, pretore della graduazione degli sfrat

ti di Milano, e pubblicata sempre su II giornale nuovo il 29 mag

gio 1983. II. - Testo del ricorso ex art. 700 c.p.c. al presidente del Tribu

nale di Milano: « L'istante, come sopra rappresentata e difesa nel giudizio promosso

con atto notificato il 7 maggio 1983, giudizio iscritto al R.G. 8674/83

di codesto tribunale, non essendo stato ancora nominato l'ill.mo sig.

consigliere istruttore, ritiene competente allo stato ad emettere l'or

dinanza di cui all'art. 700 c. p. c. l'ill.mo sig. presidente del tri

bunale data la pendenza della causa di merito.

« La deducente non ritiene di attendere l'udienza fissata per il

25 maggio dato il gravissimo ed irreparabile pregiudizio cui è sog

getta in relazione alla fattispecie all'oggetto per la quale prima si

potrà eseguire il provvedimento di sfratto, maggiori saranno le pos

sibilità di rispettare la concessione edilizia a scadere il 28 ottobre

1983. Per sommi capi può essere sintetizzato cosi il ricorso ex art.

700 c. p. c. già contenuto nell'atto di appello: « A) Il provvedimento del pretore alle graduazioni, dott. Normando

che fissa l'esecuzione per il 29 luglio 1983, data la sospensione

estiva degli sfratti, è più che idoneo a provocare l'ingiusta deca

denza della concessione edilizia all'oggetto. « B) I danni in fatto ed in diritto che si determinerebbero in

prosieguo sarebbero irreparabili. « Per liberare l'area si sono spesi ben 433 milioni di lire, il che

ci porta ad un maturare di interessi passivi in ragione di oltre 20

milioni di lire al trimestre. Devono inoltre essere edificati 10.000

metri cubi in base alla concessione edilizia e dal momento che il

costo di costruzione aumenta in misura pari al 2 % al mese, ogni

mese di ritardo comporterà una perdita nell'ordine dei 20-30 milioni

di lire. « C) L'area, come è noto, si trova inserita in P.P.A., piano plu

riennale d'attuazione che viene a scadere nel dicembre del c.a. Il

rinnovo della concessione non è affatto automatico, ma dipende

pur sempre da una valutazione discrezionale della p. a. Il danno in

diritto che potrebbe conseguire va dall'ipotesi migliore e cioè l'ag

giornamento degli oneri di concessione con ulteriori esborsi non

indifferenti all'ipotesi intermedia d'agganciamento dell'eventuale nuova

concessione al nuovo PJP.A. con aggravi di costi notevolissimi ed

eventuale perdita degli oneri già sopportati all'ipotesi limite che il

Il Foro Italiano — 19S3 — Parte Mil.

ancora conto che le condizioni economiche del convenuto sono

nettamente superiori alla media nazionale;

preso atto che il programma di ricostruzione edilizia della im

presa della attrice prevede la demolizione del caseggiato entro

giugno del corrente anno per poter rispettare i termini della

concessione edilizia e cioè iniziare a costruire almeno per l'otto

bre dello stesso corrente anno, e tutto ciò con alto rischio di ca

duta della stessa impresa in istato di insolvenza per non essere

in grado di far fronte a programmi aziendali, peraltro perfetta mente corrispondenti alle necessità sociali generali in tempi di

spaventosa carenza di costruzione e di ricostruzione;

comune non ritenga di rinnovare la concessione e che in conseguenza ne possa conseguire anche l'esproprio.

« D) Le possibilità di ottenere il risarcimento sono praticamente nulle, come si evince dalla dichiarazione con la quale gli eredi Li berali nel ricorso ex 1. 94/82 attestano di avere redditi irrilevanti e richiedono una casa popolare; il giudizio di appello sarebbe del tutto inutile senza un provvedimento immediato; i danni patiendi si estenderebbero al di là dell'affare coinvolgendo la posizione perso nale della sig.na 'Pezzoli la quale potrebbe in prosieguo non essere in grado di far fronte alle varie esposizioni documentate in atti ».

, Per i suesposti motivi, rilevato che agli eredi Liberali è stata offerta idonea e più che adeguata sistemazione, come meglio emerge nell'atto di appello, e che l'intera area è libera fatta eccezione pur troppo per i soli eredi Liberali, la sig.na Gabriella Pezzoli, come

sopra rappresentata e difesa fa istanza « All'ill.mo sig. presidente del Tribunale di Milano perché voglia

ex art. 700 c. p. c. ordinare l'immediata esecuzione dell'ordinanza del giudice conciliatore di Milano in atti emettendo ogni provvedimento idoneo ad eliminare il pregiudizio imminente ed irreparabile cui è

esposta l'istante e meglio evidenziato in atto di appello. « In via istruttoria, occorrendo, si chiede l'audizione a livello

sommario informazione dei testi: — ing. Gianni Vigorelli, di Milano, via Giuseppe Vigoni n. 10 — Edda Frankel, di Milano, via G. Bruzzesi n. 12.

« Si rinvia per le produzioni al fascicolo di parte, d'appello e di

prima istanza più tre fotografie stabili 'Molakoffo da confrontare con le foto del baraccamento attualmente occupato (vedi fascicolo ap pello) ».

HI. - Testo della lettera del giudice Normando pubblicata su II gior nale nuovo del 29 maggio 1983:

« Mi sembra opportuno completare l'informazione sul caso (Il gior nale, 17 maggio) degli inquilini ai quali il pretore della gradua zione (chi scrive) concede la proroga dello sfratto al 29 luglio 1983 e il presidente del tribunale, con provvedimento d'urgenza, ordina invece di rilasciare l'abitazione « senza alcuna ulteriore dilazione ».

« Evidentemente il cronista, dalla sola lettura del provvedimento e non degli atti dello sfratto, non ha potuto rilevare: 1) che la con cessione edilizia della locatrice Pezzoli per la demolizione e ricostru zione dello stabile dispone l'inizio dei lavori entro il 26 ottobre 1983, e perciò, non « sarebbe decaduta entro il prossimo mese di giu gno »; 2) che, comunque, la Pezzoli ha iniziato l'azione giudiziaria solo nel gennaio 1983, ottenendo il 18 febbraio ordinanza di rilascio con data di esecuzione al 31 marzo 1983 e che, quindi, le sue «necessità imprenditoriali impellenti » non sembrano aver subito il ritardo, « can cro della giustizia italiana »; 3) che la Pezzoli ha si offerto agli sfrat tati, con atto depositato il 29 marzo, altro appartamento, ma a Corsico e non a Milano; 4) che il reddito, da pensione e da lavoro dipendente del nucleo familiare sfrattato (ved. Liberali, figlia, genero Gandini e loro figlia di 10 anni) ammonta complessivamente a 13.937.966 lire, ragion per cui le loro condizioni economiche saranno pure « nettamente supe riori alla media nazionale » (e, stando alle rispettive denunce dei

redditi, non molto inferiori a quelle della imprenditrice Pezzoli), ma non tali da non paventare l'inevitabile successivo sfratto dall'alloggio ora offerto. 'La famiglia, invece, ha i requisiti per essere sistemata definitivamente dal comune di Milano, dove il Gandini lavora e dove la figlia frequenta la scuola; tale sistemazione però viene meno

se lo sfrattato ha a disposizione altro alloggio, dichiarato idoneo;

5) che, pertanto, la situazione della ved. Liberali (già 82enne) e della famiglia Gandini, lungi dall'essere « perfettamente garantita »

dall'offerta di alloggio a termine, fatta dalla locatrice, ne subirebbe

danno, la cui valutazione può essere rimessa alla sensibilità di chi

legge. « Nella situazione esposta, il pretore della graduazione, in appli

cazione della legge vigente, aveva due possibilità: o dichiarare idonea

l'offerta e decretare lo sfratto immediato, con le accennate conse

guenze, oppure concedere proroga. « Nel contemperamento delle « necessità imprenditoriali » della lo

catrice e di quelle umane degli sfrattati, ritenuto che non integra offerta idonea a escludere dal beneficio del differimento dell'esecu

zione quella che comporta trasferimento in comune diverso da quello dove si vive, si lavora e si va a scuola, ha concesso la proroga

(nella misura minima: 120 gg., dal 31 marzo al 29 luglio 1983),

posto che la sistemazione mercè l'intervento del comune di Milano

richiede solo il tempo necessario a consentire alla bambina Gandini

di terminare senza traumi l'anno scolastico, e sicuramente prima che

la concessione edilizia della Pezzoli corra alcun rischio di decadere ».

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:07:48 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1735 PARTE PRIMA 1736

preso atto che il provvedimento oltretutto non è minimamente

motivato ed è stato assunto senza sentire le parti; ritenuto che si è di fronte, nella particolare situazione esami

nata, ad un caso di « stravolgimento » giudiziario dello spirito della legge, con esercizio di un potere assolutamente inesistente

in concreto perché configurato in astratto verso altre e diverse

finalità, al punto tale che ben può definirsi il provvedimento in

oggetto come provvedimento tecnicamente « abnorme » e quindi come tale impugnabile nelle forme ordinarie, a prescindere dalla

indagine sulla sua natura giuridica, per la quale pare sufficiente tenere conto che incide sicuramente sui diritti soggettivi perfetti e con effetti destinati a cristallizzarsi nella loro definitività, senza

che vi sia, al dì fuori di questa alternativa, altra possibilità con

creta di impugnazione utilmente correttiva; ritenuto che la situazione va urgentemente rimossa dato che la

situazione del conduttore è perfettamente garantita, come anzi

raramente nelle statistiche contrattuali e giudiziali, ed in vista

delle necessità imprenditoriali impellenti e non dilazionabili del

l'attrice, necessità che, va ripetuto, collimano con un alto tasso

di necessità sociali generali;

accoglie il ricorso e ordina che le signore Ida Manara Liberali e Carla Fasani in esecuzione del provvedimento di sfratto lascino

libero l'appartamento in oggetto di sé e di cose loro senza alcuna ulteriore dilazione, autorizzando l'attrice appellante signora Ga briella Pezzoli a fare immediato ricorso all'ufficiale giudiziario, e disponendo che la forza pubblica presti la sua assistenza al detto ufficiale giudiziario fin dal primo atto esecutivo da realiz zarsi senza indugio.

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 15 dicembre 1982; Pres. Del

Pont, Est. Pucci; Arditi (Avv. Vallebona) c. Soc. Globo assi curazioni (Avv. Sebastiani, Vaccarella).

TRIBUNALE DI ROMA;

Lavoro e previdenza (conlroversie in materia di) — Sentenza d'ap pello favorevole al datore di lavoro — Esecuzione sulla base del solo dispositivo — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 431. 438).

Impugnazioni civili in genere — Sentenza di primo grado prov visoriamente esecutiva — Riforma in appello con sentenza non

passata in giudicato — Immediata esecutività della condanna alle restituzioni (Cod. proc. civ., art. 336, 337).

Nel rito speciale del lavoro anche il datore di lavoro vittorioso in appello può procedere ad esecuzione sulla base della sola

copia del dispositivo. (1) È immediatamente esecutivo, e non subordinato al passaggio in

giudicato della sentenza d'appello di riforma, il capo della de cisione d'appello che condanni la parte vittoriosa in primo gra do a restituire le somme percepite per effetto della sentenza di

primo grado provvisoriamente esecutiva. (2)

(1) In tal senso, esplicitamente, in dottrina, C. iM. Barone (An drioli, G. Plzzano, A. Proto (Pisani), Le controversie in materia di lavoro, Bologna-Roma, 1974, 447; Tarzia, Manuale del processo del lavoro2, 'Milano, 1980, 233.

In senso contrario sostengono che il dispositivo d'appello abbia ef ficacia esecutiva solo a favore del lavoratore Pret. Legnano 10 giugno 1975, Riv. giur. lav., 1977, III, 235 e iPret. Roma 12 gennaio 1976, id., 1976, II, 933 e in dottrina Foglia, in Dir. lav., 1975, II, 83.

Grosso problema — su cui non si sofferma la decisione in epigrafe — è quello, una volta ammessa la esecutività del dispositivo d'appello, della inibitoria prima del deposito della sentenza: v., in vario senso, Barone, op. cit., 448; Franchi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1974, 463; Denti (Simoneschi), Il nuovo processo del lavoro, 'Milano, 1974, 200; Perone, Il nuovo processo del lavoro, Padova, 1975, 421; Mon tesano-Vaccarella, Diritto processuale del lavoro, Napoli, 1978, 139; Carpi, op. cit., 307; Tarzia, op. cit,, 234.

<2) La decisione si inserisce, per gli argomenti sviluppati nella motivazione, nell'ambito delle reazioni della giurisprudenza di merito a Cass., sez. un., 15 marzo 1982, n. 1669 (Foro it., 1982, I, 985, con ampia nota di richiami di A. Proto Pisani) sugli effetti della sentenza d'appello di riforma della sentenza pretorile di reintegra del lavo ratore licenziato, su cui v. Trib. Napoli 21 gennaio 1983, Trib. Fi renze 13 gennaio 1983, Trib. Vicenza 12 novembre 1982 e Pret. Roma 25 gennaio 1982, id., 1983, 'I, 1018, ed ivi ulteriore nota di richiami, cui adde sempre in commento della decisione 1669 del 1982 delle sezioni unite, Massetani, Aspetti sostanziali e processuali della re integrazione nel posto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1982, 544; M. De Luca, Tutela reale contro i licenziamenti: profili problematici e prospettive di evoluzione, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, 65; nonché Vaccarella, Le sez. un. e l'esecutorietà della sentenza di condanna in appello, in Dir. lav., 1982, I, 470 (è da notare che gran parte della

Motivi della decisione. — Giova invertire l'ordine di trattazio

ne dei due motivi di appello, in quanto il secondo, investendo la regolarità formale del titolo azionato, acquista valore assor bente rispetto al primo, che interessa la regolarità sostanziale del

titolo stesso.

Con il secondo motivo, l'Arditi si duole che il pretore abbia ritenuto che anche il datore di lavoro possa procedere all'esecu zione sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa in

grado di appello, mentre, invece, il richiamo operato dall'art. 438

c.p.c. al 2° comma dell'art. 431 importa che detta possibilità sia limitata alle sentenze che pronunciano condanna a favore del

lavoratore, posto che, l'esecuzione di cui alla indicata disposizione interessa soltanto siffatta possibilità.

Al contrario, rilevasi che l'art. 438, ¥ comma, c.p.c. richiama

esplicitamente soltanto il 2° comma, dell'art. 431 e non anche il

primo, ove è sancito il privilegiato trattamento del lavoratore vittorioso in primo grado, onde è facile dedurre che ove il le

gislatore avesse voluto, anche in sede di gravame, limitare la

possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del dispo sitivo alle sole sentenze di condanna a favore del lavoratore, avrebbe dovuto effettuare una diversa formulazione della dispo sizione di rinvio.

Peraltro — e l'argomentazione ha carattere decisivo — la tesi

dell'appellante risulta sistematicamente insostenibile. E, invero, mentre il 1° comma dell'art. 431 — sancendo l'esecutività ex lege delle sentenze di condanna, per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., favorevoli al lavoratore — costituisce un'ec cezione alla regola, derivante dal combinato disposto degli art. 282 e 337 c.p.c., secondo la quale la sentenza di primo grado è di per sé priva di efficacia esecutiva, il 2° comma, invece, di

sponendo che all'esecuzione può procedersi con la sola copia del dispositivo, risulta un'eccezione alla regola, di cui al com binato disposto degli art. 474 e 132 codice di rito, secondo cui titolo esecutivo è soltanto la sentenza completa in ogni suo ele mento ai sensi dell'art. 132. Trattasi, in sostanza, di due distinti

precetti, il primo dei quali attribuisce alla sentenza di condanna in favore del lavoratore una qualità della quale, altrimenti, sa

motivazione della sentenza in epigrafe mostra chiaramente di essere tributaria, anche sul piano letterale, alle opinioni di Vaccarella, di fensore nella controversia di specie, opinioni che oggi si possono leg gere nello scritto cit.).

La fattispecie su cui la sentenza in epigrafe era chiamata a pro nunciarsi era peraltro molto più semplice di quella esaminata da Cass., sez. un., 1669/82, in quanto la sentenza di primo grado prov visoriamente esecutiva era relativa al pagamento di somme di danaro, e l'unico problema su cui ci si doveva pronunciare era quello relativo al se il capo c. d. restitutorio della sentenza d'appello fosse imme diatamente esecutivo ovvero la sua esecutività fosse subordinata al passaggio in giudicato della sentenza d'appello.

In dottrina, anche da parte di quegli autori che più hanno con trastato l'interpretazione oggi accolta da Cass., sez. un., 1669/82, non sembra che sinora si sia mai dubitato che l'art. 336, 2° comma, c. p. c. comporta la conservazione degli effetti esecutivi già compiuti fino al passaggio in giudicato della sentenza d'appello di riforma, con la conseguenza che la condanna alle c. d. restituzioni diverrebbe esecutiva solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di riforma: v. per tutti esplicitamente in tal senso Carpi, La provvisoria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, 140-141; nonché Mandrioli, Reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 700 ed efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado nel processo del lavoro, in Giur. it., 1975, I, 2, 315-316, nota 22; Cerino Canova, Sulla esecutività di una sentenza riformata in appello, id., 1977, JV, 177, 180; Garbagnati, in Riv. dir. proc., 1981, 569 ss., spec. 580-1, 587; Id., in Riv. dir. proc., 1982, 572 ss. Kove a p. 581 a ragione, sembra proprio per tale motivo — in critica a quanto rilevato da A. Proto Pisani, in Foro it., 1982, V, 123 — si esclude di avere optato per una inter pretazione abrogante del 2° comma dell'art. 336). In senso contrario v. in vece esplicitamente oggi Vaccarella, op. cit., il quale ben lungi dal con siderare « problematica » la stessa ammissibilità della condanna alle c.d. restituzioni in appello (condanna ammessa dalla giurisprudenza per esi genza di economia dei giudizi: v., per tutti, Cass. 21 luglio 1981, n. 4684. Foro it., 1981, I, 2391, con nota di richiami e osservazioni di A. Proto Pisani, e, da ultimo, Cass. 21 agosto 1982, n. 4693. id., 1983, I, 1018), senza distinguere tra « stabilizzazione provvisoria » operata dall'art. 336, 2° comma, c. p. c., e « stabilizzazione definitiva » degli effetti della vendita forzata e della distribuzione del ricavato operata dagli art. 2920, 2926, 2929 c.c. e 512 c.p.c., ritiene di poter affermare come dato pacifico sulla cui base procedere alla interpretazione quello se condo cui l'art. 337, 1° comma, si riferirebbe a tutte le sentenze d'ap pello di condanna ivi comprese quelle c. d. restitutorie (le quali quindi, essendo previste espressamente dalla legge e non desunte in via in terpretativa dall'interprete, potrebbero rinvenire esclusivamente nel l'art. 337, 1" comma, c.p.c. la disciplina del momento in cui acqui stano efficacia esecutiva, senza che tale disciplina debba fare i conti col dato esegetico del cpv. dell'art. 336).

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:07:48 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended