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EDIZIONI GIURIDICHE E IMON S ® Gruppo Editoriale Simone 54DG13 QUESTIONARIO IN APPENDICE CON LE DOMANDE D’ESAME 2012 Collana diretta da F. Izzo (magistrato) e G. Abbate (avvocato) ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE ORDINAMENTO FORENSE Condizioni per l’esercizio della professione Soggetti professional Organi (Consiglio dell’ordine, ecc.) Responsabilità del professionista orme processuali per l’esercizio della professione DEONTOLOGIA FORENSE Norme general rocedimento disciplinare SINTESI MIRATA AVVOCATO L’ESAME di 2012 di , /,%5, ',*,7$/, Estratto della pubblicazione Estratto distribuito da Biblet
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2012

Collana diretta da F. Izzo (magistrato) e G. Abbate (avvocato)

ORDINAMENTOE DEONTOLOGIA FORENSE

ORDINAMENTO FORENSE

Condizioni per l’esercizio della professione

Soggetti professional Organi (Consiglio dell’ordine, ecc.)

Responsabilità del professionista

orme processuali per l’esercizio della professione

DEONTOLOGIA FORENSE

Norme general rocedimento disciplinare

SINTESI MIRATA

AVVOCATOL’ESAME

di

2012di

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Copyright © 2012 Simone S.p.A.Via F. Russo, 33/D80123 Napoli

Tutti i diritti riservati.È vietata la riproduzione anche parzialee con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazionescritta dell’editore.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone S.p.A.(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Ideazione, progettazione, direzione: Federico del Giudice

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet: www.simone.it

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PREMESSA

Questo volume — aggiornato al maggio 2012 — nato dalla quarantennale espe-rienza delle Edizioni Simone, consente al lettore informatizzato di avere sul proprio tablet, i-phone, lettore e-book, pc e altri strumenti informatici una co-moda sintesi della materia d’esame.La scelta degli argomenti e il loro approfondimento sono stati calibrati sulle prin-cipali domande d’esame che abitualmente vengono proposte agli aspiranti avvo-cati e che sono oggetto di vivaci discussioni e confronti sui forum specialistici. Un ricco elenco di tali domande è riportato in calce a questo volume. La stesura di questa sintesi mirata tiene conto che il lettore è già in possesso di pregresse conoscenze di base che è chiamato — per sostenere il co loquio — a “rinfrescare”; pertanto vengono presentati alcuni argomenti ritenuti importan-ti sotto forma di trattazione organica, altri sotto forma di schede riassuntive sulle quali è facile orientarsi.Opportuni approfondimenti giurisprudenziali sono stati sapientemente in-seriti per consentire all’ esaminando di dimostrare durante il colloquio padro-nanza e dimestichezza anche con l’applicazione pratica delle norme. Si consiglia di affiancare ed integrare questo e-book con lo studio dei compen-di e manuali Simone nonché con i volumi della collana “I quaderni per l’esa-me di avvocato”, di cui questo lavoro non rappresenta una duplicato, ma solo una utile e ragionata sintesi panoramica del programma d’esame.

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PARTE I L’ORDINAMENTO FORENSE

CAPITOLO 1: Le condizioni per l’esercizio della professione Pag. 5

CAPITOLO 2: I soggetti professionali Pag. 12

CAPITOLO 3: Gli organi Pag. 22

CAPITOLO 4: La responsabilità del professionista Pag. 28

CAPITOLO 5: Le norme processuali per l’esercizio della professione Pag. 36

CAPITOLO 6: La retribuzione dell’attività professionale Pag. 45

PARTE IIELEMENTI DI DEONTOLOGIA FORENSE

CAPITOLO 1: Nozioni generali Pag. 52

CAPITOLO 2: Il procedimento disciplinare Pag. 60

Questionario Pag. 65

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PARTE IL’ORDINAMENTO FORENSE

CAPITOLO 1Le condizioni

per l’esercizio della professione

Sommario: 1. L’ordinamento forense vigente. Le fonti normative. - 2. Le professioni di Avvocato e procura-tore: definizioni e oggetto. - 3. Iscrizione agli albi. - 4. Requisiti per l’iscrizione. - 5. Procedura di iscrizione. - 6. Rigetto e sospensioni. - 7. Revoca e cancellazione. - 8. Le iscrizioni di diritto. - 9. Le incompatibilità.

1. L’ORDINAMENTO FORENSE VIGENTE. LE FONTI NORMATIVE

L’ordinamento forense è il complesso delle norme che regolano la professione di avvocato o, meglio, le professioni legali; in queste vanno ricomprese la figura del praticante (quanto meno quel-lo abilitato) e, per quello che ne sopravvive alla sua formale abolizione, la figura del procuratore.

Tutta la materia relativa alla disciplina ed organizzazione dell’esercizio della professione foren-se (tenuta degli albi professionali; condizioni per l’iscrizione; cancellazione e disciplina; poteri e compiti del Consiglio Nazionale Forense) è regolata dal R.D.L. 27-11-1933, n. 1578, convertito con modifiche nella L. 22-1-1934, n. 36 (cd. Legge Professionale Forense) e dal R.D. 22-1-1934, n. 37 contenente norme integrative e di attuazione alla L. 36/1934 (cd. Regolamento d’attuazione).

Nel corso degli anni, entrambe le normative sono state integrate e modificate da numerose norme, tra le quali ricordia-mo: D.P.R. 10-4-1990, n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato); L. 24-2-1997, n. 27 (Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense); L. 3-2-2003, n. 14 (Legge comunitaria 2002); D.L. 21-5-2003, n. 112, conv. con modif. in L. 18-7-2003, n. 180 (Modifiche urgenti alla di-sciplina degli esami di abilitazione forense); D.Lgs. 4-3-2010, n. 28 (Mediazione finalizzata alla conciliazione); D.Lgs. 26-3-2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) che, nella Parte Seconda, Titolo I, artt. 44-63 disciplina il procedimento per l’iscrizione agli albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate.

Il D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, all’art. 3, co. 5 ha elencato i principi che dovranno essere recepiti nella riforma degli ordinamenti professionali programmata entro i dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto: l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professioni-sta; previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua per-manente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali; la discipli-na del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effetti-vo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto; il compenso spettante al professio-nista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al clien-te il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipo-tizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a tutela del cliente, il pro-fessionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’inca-rico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massima-

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Parte I: L’ordinamento forense6

le; gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzio-ne e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina; la pubblici-tà informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

Il D.L. 24-1-2012, n. 1, conv. in L. 24-3-2012, n. 27, all’art. 9, dispone espressamente l’abroga-zione delle tariffe professionali: le tariffe vigenti continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali che devono individuare parametri per la determinazione del compenso del professionista. Inoltre, specifica alcune direttive genericamente individuate dal D.L. 138/2011 cit., per la professione forense: ad es. prevedendo che la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; che al tirocinante venga riconosciuto un rimborso spese forfet-tariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

2. LE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE: DEFINIZIONI E OGGETTO

Nessuna delle leggi professionali succedutesi nel tempo e neppure il codice civile contengo-no, a differenza dei vari progetti di riforma della professione forense, la definizione di Avvocato, né contenevano quella di procuratore legale.

Il dato non è infrequente (il codice civile definisce il testamento ma non il matrimonio o il contratto preliminare, ad es.) rispetto ad istituti o figure consolidatesi nel tempo e si spiega, a nostro avviso, appunto con la millenaria presenza nell’ordinamento della figura dell’Avvocato.

Nel codice di procedura civile si individua indirettamente la definizione della professione di «procuratore legale» che ora, a seguito della abolizione della figura stessa, è confluita in quella di Avvocato. L’art. 82, terzo comma, c.p.c., infatti, recita: «salvi i casi in cui la legge dispone altri-menti, davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente…».

Il procuratore legale era, cioè, quel professionista forense cui era affidato necessariamente il compito di rappresentare la parte in giudizio in tutti i casi (la generalità) in cui essa non poteva sta-re in giudizio personalmente. Troveremo i segni di questo concetto nei cd. diritti di procuratore della Tariffa forense. Ora tale funzione è una di quelle riservate all’Avvocato a seguito della leg-ge abolitiva della professione di procuratore (L. 24 febbraio 1997, n. 27).

L’Avvocato è, anche e soprattutto, il professionista che dà consiglio ed assistenza di natura giu-ridica nelle vicende extragiudiziali (principalmente contratti, assemblee, conciliazioni, arbitrati o arbitraggi, ma è stato osservato acutamente che ogni vicenda umana può richiedere, anche solo per alcuni profili, l’esigenza di un consiglio legale e, dunque, l’assistenza di un Avvocato) e che assiste e difende la parte innanzi alle Autorità Giudiziarie.

Assistenza e difesa in giudizio che si svolge attraverso: la ricostruzione giuridica della vicen-da in collaborazione col cliente; la elaborazione dell’impianto difensivo; la redazione degli atti giudiziari; la partecipazione ad udienze in cui debbano risolversi e perciò discutersi profili giuri-dici della controversia; la trattazione orale della causa attraverso la discussione, l’arringa, la pe-rorazione: sostanzialmente le voci di attività che ritroveremo negli onorari di Avvocato in mate-ria giudiziale e in materia stragiudiziale della Tariffa forense.

3. ISCRIZIONE AGLI ALBI

A) Generalità

L’art. 1 della L.P.F. dispone che: «Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato (o di procuratore) se non è iscritto nell’albo professionale». La norma trova la sua ra-tio, soprattutto, nell’esigenza di fornire ai cittadini prestazioni professionali qualificate, nonché quello di tutelare il buon andamento dell’amministrazione, secondo il disposto dell’art. 97 Cost. (DE MARZO-GRASSO-SIBILLA).

Estratto distribuito da Biblet

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Capitolo 1: Le condizioni per l’esercizio della professione 7

Condizione essenziale per l’assunzione del titolo di avvocato nonché per l’esercizio della re-lativa funzione è l’iscrizione all’albo professionale (art. 17 L.P.F.).

Le disposizioni della legge professionale che subordinano l’esercizio dell’attività professiona-le all’iscrizione all’albo sono da considerarsi costituzionalmente legittime in quanto le limitazio-ni ivi previste sono da giustificarsi secondo le esperienze di tutela della collettività insite nell’at-tività forense (Cass. Sez. Un. 2177/1974).

Presupposti essenziali per l’iscrizione sono: lo svolgimento della pratica professionale ed il su-peramento dell’esame statale di abilitazione all’esercizio della professione.

Sulla valutazione della presenza o meno dei requisiti per la iscrizione è competente il Con-siglio dell’Ordine (C.d.O.), che è istituito presso ogni circoscrizione di tribunale e che, quindi, cura la iscrizione e la cancellazione dagli albi nonché la tenuta degli stessi.

La mancata iscrizione all’albo, in quanto requisito legittimante l’esercizio dell’attività, non dà diritto al pagamento della prestazione professionale.

Contro il rifiuto di iscrizione all’albo, come anche contro la cancellazione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e termini di cui alle leggi speciali (art. 2229 c.c.).

All’albo possono essere iscritti solo coloro i quali esercitano effettivamente l’attività.Il provvedimento di iscrizione, deliberato dal Consiglio dell’Ordine, viene depositato e pubbli-

cato: da tale momento si ha la formale iscrizione, che è atto amministrativo di accertamento, co-stitutivo dello «status» di professionista, da cui decorrono tutti gli effetti collegati all’attività pro-fessionale, sia in ordine ai diritti dell’avvocato, sia in ordine all’opera che egli presta. Tali effetti potranno cessare solo col provvedimento formale di cancellazione.

Vi sono inoltre iscrizioni cosiddette di «diritto», espressamente previste dalla legge professio-nale forense agli artt. 26, 30, 34, che permettono a coloro i quali si trovino in particolari situa-zioni (ex magistrati etc.) di essere iscritti di diritto negli albi professionali.

B) Albi professionali ed elenchi annessi

La legge professionale prevede un albo ordinario ed un albo speciale:

— nell’albo ordinario sono iscritti, secondo le diverse funzioni, gli avvocati;— nell’albo speciale sono invece inclusi gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di

Cassazione ed alle giurisdizioni superiori (art. 33 L.P.F.).Nell’albo ordinario sono annessi «ex lege»:

— gli elenchi speciali di avvocati dipendenti da enti pubblici (art. 3 L.P.F.);— gli elenchi speciali dei professori universitari a tempo pieno (art. 11 D.P.R. 11-7-1980, n. 382);— un registro speciale dei praticanti avvocati con l’annotazione di quelli ammessi al patrocinio (dopo aver prestato il giura-

mento) davanti ai tribunali del distretto (art. 8 L.P.F.).

La L. 24-2-1997, n. 27 ha soppresso l’albo dei procuratori legali, dando voce alle istanze che già da tempo auspicavano l’Albo Unico. Certamente la distinzione tra le due figure professiona-li di avvocato e procuratore legale appariva oltremodo anacronistica per diverse ragioni: equi-parazione tariffaria a far data dal D.M. 5-10-1994, n. 585; disparità di trattamento rispetto allo svolgimento della professione forense negli altri Paesi Europei ed Extra-Europei. La soppressio-ne dell’albo dei procuratori legali è stata ovviamente seguita da una serie di novità circa le mo-dalità di esercizio della professione:

— i procuratori legali che alla data di entrata in vigore della L. 27/1997 (28-2-1997) erano iscritti nel relativo albo, sono stati d’ufficio iscritti nell’albo degli avvocati (con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all’albo dei procuratori legali). Per coloro che si sono iscritti succes-sivamente, occorrono i documenti richiesti dalla legge forense per l’iscrizione nell’albo degli avvocati (art. 2 L. 27/1997);

— dove si rinviene il termine «procuratore legale», si deve sostituire con «avvocato» (art. 3 L. 27/1997). È opportuno precisare, però, che — soppresso il titolo — resta la funzione procura-toria di rappresentanza tecnica della parte in udienza (cd. ministero di difensore), così come resta invariata la cd. assistenza di difensore, ossia la consulenza professionale svolta dall’av-vocato mediante l’impostazione della linea difensiva e la redazione di comparse e memorie;

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Parte I: L’ordinamento forense8

— per potersi iscrivere all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori occorrono 12 anni di esercizio della professione di avvocato (pri-ma erano 6 anni di esercizio della professione di procuratore legale più 8 anni di esercizio della professione di avvocato) (art. 4 L. 27/1997). Ugualmente è stato innalzato a 12 anni (da-gli originari 8 anni) il numero di anni di attività necessari ad un avvocato cittadino di un Pa-ese dell’Unione Europea per poter patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori (iscriven-dosi in una sezione speciale dell’albo, ex art. 33 L.P.F.);

— infine, la L. 27/1997 prevede degli aggiustamenti sui tempi necessari al superamento degli esami di avvocato o per patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori, nonché una serie di norme incompatibili di cui sancisce l’abrogazione.

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

La legge professionale Forense (L.P.F.) prevede espressamente i requisiti per l’iscrizione nell’al-bo degli avvocati, nonché nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi.

Requisiti comuni per l’iscrizione a tutti gli albi ed elenchi sono:

— cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (D.Lgs. 59/2010);

— godimento dei diritti civili;— condotta specchiatissima ed illibata;— laurea in giurisprudenza;— inesistenza di cause di incompatibilità;— avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribuna-

le nel cui albo l’iscrizione stessa è domandata.

5. PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Il Consiglio dell’Ordine competente, presso la cui segreteria viene presentata la domanda di iscri-zione, deve deliberare sulla richiesta entro 2 mesi (D.Lgs. 59/2010) dalla data della presentazione.

In tale termine il Consiglio può svolgere ogni indagine necessaria all’accertamento dei requi-siti richiesti dalla legge ed una volta accertatane l’esistenza, lo stesso è tenuto ad emettere la de-libera di iscrizione. A questa (che ha natura di atto interno) deve far seguito il deposito e la pub-blicazione del provvedimento; dalla data di deposito e pubblicazione decorrono tutti gli effetti relativi alla capacità ed ai diritti del professionista.

Il provvedimento di iscrizione ha natura costitutiva.Se entro il termine suddetto il Consiglio non si pronuncia sulla domanda di iscrizione si for-

ma il silenzio-assenso e l’iscrizione si intenderà perfezionata (art. 45, D.Lgs. 59/2010).

6. RIGETTO E SOSPENSIONI

A) Rigetto della domanda di iscrizione

Qualora il Consiglio non intenda accogliere l’istanza di iscrizione, convoca il richiedente per ascoltarlo, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali deduzioni.

Qualora, successivamente, si deliberi di non iscrivere il richiedente nell’albo, il Consiglio è tenuto entro 15 giorni a notificare tale delibera all’interessato ed al Procuratore della Repubbli-ca. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso presentato dal pubblico ministero ha effetto sospensivo.

B) Sospensione della procedura di iscrizione

Dal momento che l’iscrizione costituisce il primo e fondamentale atto per l’esercizio della professione, la legge non consente al Consiglio di dilazionare a tempo indeterminato la decisio-ne sull’istanza di iscrizione.

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Capitolo 1: Le condizioni per l’esercizio della professione 9

Solo in casi eccezionali, in cui sia oggettivamente necessario valutare più approfonditamen-te la situazione del richiedente (per es. nel caso penda procedimento penale a carico dell’istan-te) è possibile il rinvio della decisione sulla domanda di iscrizione, finché venga determinato con chiarezza il termine entro il quale il Consiglio è tenuto a pronunciarsi.

7. REVOCA E CANCELLAZIONE

A) Generalità

La cancellazione è pronunciata a domanda dell’interessato (art. 37, n. 6, L.P.F.) o per decesso.La cancellazione è, altresì, pronunciata quando vengono a mancare i requisiti per l’iscrizione

o l’avvocato trasferisca altrove la residenza o quando non abbia prestato il giuramento nei tren-ta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione ovvero ancora per incompatibilità o per mancato godimento dei diritti politici o per mancanza dei requisiti di cui all’art. 17 L.P.F.

Si ricordi, però, che gli atti compiuti dal professionista, che versi in una situazione di incom-patibilità, sono pienamente validi a tutela dei terzi.

B) Soggetti preposti a richiedere la cancellazione

La cancellazione può essere pronunciata:

— d’ufficio: tale ipotesi si verifica in dipendenza di situazioni particolari ovvero in occasione del-la revisione periodica degli albi (16 L.P.F.);

— su iniziativa del Procuratore della Repubblica, autonoma rispetto a quella del Consiglio, e può essere avanzata in qualsiasi momento anche se, in sede di revisione o di precedente iniziati-va, il Consiglio non abbia ritenuto di dover procedere a cancellazione;

— su richiesta dell’interessato: anche in tale caso si tratta di una iniziativa autonoma, ma sotto-posta (art. 37 L.P.F.) ad alcune limitazioni.

In particolare non può essere avanzata domanda e pronunciata cancellazione nell’ipotesi di pendenza di procedimento penale o disciplinare; ovvero quando sia già stata inflitta una san-zione disciplinare.

In tale ipotesi si tende ad evitare che l’iscritto possa sottrarsi allo svolgimento o all’esecuzione di un processo discipli-nare mediante la richiesta di cancellazione.

C) Procedure della cancellazione

Le regole che disciplinano la cancellazione prevedono tassativamente la previa audizione dell’interessato e l’assegnazione di un termine non inferiore a 10 gg. per le deduzioni. Tale termi-ne può essere prorogato, su richiesta dell’interessato, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine.

L’interessato ha diritto a comparire di persona — anche se una sua eventuale assenza non de-termina nullità — ed a farsi assistere da un difensore per rispondere e contestare specificamen-te i fatti addebitatigli.

L’audizione può anche essere rinviata a discrezione del Presidente del Consiglio dell’Ordine, ma in nessun caso può de-liberare un Consiglio eletto e formato successivamente alla audizione.

La decisione, comunque, deve tener conto della situazione di fatto esistente al momento della sua emissione e deve rispettare la corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, nonché deve essere accompagnata da una motivazione corredata da elementi logici e concludenti.

La deliberazione deve essere notificata (anche se non a pena di nullità), entro 15 giorni, all’in-teressato ed al P.M. presso la Corte d’Appello ed il Tribunale, i quali, nei 15 giorni successivi alla notificazione, possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.).

L’impugnazione dell’interessato ha effetto sospensivo e dà vita ad un procedimento analogo a quello dinnanzi al Consiglio dell’Ordine.

Si noti, però, che mentre nel giudizio di primo grado il C.d.O. ha la veste di organo giudicante, nel giudizio di impugna-zione esso deve comparire, a pena di nullità, in qualità di contraddittore necessario, assumendo, quindi, una posizione pari-taria rispetto all’impugnante.

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Parte I: L’ordinamento forense10

Anche il P.M. deve partecipare alla udienza, anche se non può più assistere alla decisione pena la violazione della regolarità del contraddittorio e il principio della parità fra le parti.

La decisione del C.N.F. è esecutiva e non può essere sospesa neanche nell’ipotesi del previsto ricorso per Cassazione.

Tale ricorso deve essere esperito entro 30 giorni dalla notifica della decisione e notificato — a pena di inammissibilità — al Consiglio dell’Ordine, innanzi cui è sorto il contrasto, ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

L’esecutività della decisione del C.N.F. può essere sospesa con provvedimento delle Sezioni Unite della Cassazione in camera di Consiglio.

Occorre, infine, ricordare che è comunque possibile la reiscrizione all’Albo professionale, anche dopo la cancellazio-ne (ove ritornino a sussistere tutti i requisiti richiesti), su domanda dell’interessato. Tale domanda importa l’obbligo per il C.d.O. di valutare nuovamente le condizioni per la reiscrizione.

Impulso d’ufficio

in occasione della revisione annuale degli albi

Impulso su richiesta di parte

— del Procuratore della Repubblica— dell’interessato (salvo pendenza di un procedimento pe-

nale o disciplinare, o se gli è stata comminata una san-zione disciplinare, ancora in corso)

Audizione dell’interessato

È tassativa, con attribuzione di un termine di almeno 10 gg. per le de-duzioni; l’interessato può farsi assistere da un difensore

Decisione del C.d.O.

Avviene con delibera motivata, tenendo conto della situazione di fatto al momento del provvedimento

Notifica

La deliberazione è notificata, entro 15 gg., all’interessato ed ai P.M. pres-so il tribunale e la Corte d’Appello

Ricorso al C.N.F.

Entro 15 gg. dalla notificazione, può essere proposto dai soggetti suin-dicati; ha effetto sospensivo del provvedimento del C.d.O.; contraddit-tori necessari sono: l’interessato, il C.d.O. e il P.M.

Decisione del C.N.F.

Direttamente esecutiva

Ricorso per Cassazione

Da proporre entro 30 gg. dalla notifica della deliberazione del CNF, senza sospendere l’esecutività. Quest’ultima può essere sospesa solo con provve-dimento delle Sezioni Unite, in Camera di consiglio

CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI

8. LE ISCRIZIONI DI DIRITTO

Si parla di iscrizioni di diritto (artt. 30 e 34 L.P.F.) in riferimento al diritto, riconosciuto ad alcune categorie di operatori del settore, di conseguire l’iscrizione all’Albo in virtù del loro pre-gresso od attuale esercizio di professioni intellettuali attinenti la materia giuridica anziché del superamento dell’esame di abilitazione.

La legge professionale concede il diritto citato a soggetti che abbiano svolto funzioni giudicanti o requirenti nella stessa Corte d’appello in un periodo di poco antecedente (ad es. professori in disci-

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Capitolo 1: Le condizioni per l’esercizio della professione 11

pline giuridiche, ex Prefetti, magistrati). All’uopo, è necessaria solamente la dimostrazione di appar-tenere alle categorie previste dalla legge, con certificati rilasciati dall’amministrazione di provenienza.

Vi è però un limite all’esercizio dell’attività forense da parte degli iscritti di diritto e cioè l’impossibilità, per coloro che abbiano rivestito funzioni nell’ordine giudiziario, di svolgere la professione dinanzi all’autorità giudiziaria presso la quale negli ultimi tre anni abbiano esercitato funzioni, prima che siano decorsi due anni dal momento in cui essi le abbiano ces-sate (art. 26, L.P.F.).

9. LE INCOMPATIBILITÀ

L’art. 3 L.P.F. prevede alcune ipotesi di incompatibilità riconducibili all’attività commerciale, all’attività subordinata, pubblica o privata, all’esercizio di altre professioni.

La ratio della norma in esame può essere identificata nella necessità di assicurare la piena au-tonomia ed efficienza della professione forense in relazione allo svolgimento di interessi di ordine generale. Anche la giurisprudenza ha identificato la nozione di incompatibilità non in riferimento a qualunque attività professionale, ma solo per determinate attività che possono provocare inter-ferenze nel campo professionale degli avvocati, o per la subordinazione nei confronti di terzi che possono incidere negativamente sulla libertà di determinazione, in contrasto cioè con le esigen-ze di autonomia, di prestigio e di efficienza della classe forense (Cass. S.U. 19-7-1976, n. 2848).

a) Incompatibilità con l’attività commerciale

È certamente incompatibile l’esercizio della professione di avvocato con lo svolgimento di un’attività commerciale in nome proprio o in nome altrui.

È naturale che ogni valutazione debba guardare alla possibilità che lo svolgimento effettivo dell’attività forense non venga ad intaccare i dettami della autonomia e dell’efficienza, così come identificati dalla giurisprudenza.

b) Incompatibilità con l’attività subordinata

Si tratta di un ovvio corollario coerente con i principi richiamati, poiché trattasi di ipote-si di incompatibilità con qualunque impiego retribuito privato e con qualunque impiego o uffi-cio pubblico.

c) Incompatibilità con l’esercizio di altre professioni: le cd. incompatibilità funzionali

Il richiamato art. 3 L.P.F. vieta l’iscrizione all’albo degli avvocati nei confronti di chi eserciti l’attività di notaio, di sacerdote, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sen-sale o di appaltatore di un pubblico servizio.

Vi sono poi altre incompatibilità dette funzionali, in genere legate ad una carica istituzionale. Non possono essere iscritti all’albo degli avvocati i giudici della Corte costituzionale, i componen-ti del Consiglio Superiore della Magistratura; i giudici onorari e i vice procuratori onorari, inve-ce, possono esercitare la professione di avvocato dinanzi agli uffici giudiziari non compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice ordinario (GOT e VPO).

Riepilogando, le incompatibilità sono previste dall’art. 3 della legge professionale e posso-no distinguersi in:

— cause generiche, cioè senza individuazione di specifiche situazioni, nelle quali rientra l’eser-cizio di commercio in nome proprio o altrui, anche se svolto saltuariamente;

— cause specifiche, ossia stabilite dalla legge, tra le quali si annoverano quelle determinate dal-lo status di notaio, di sacerdote, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale etc.

La competenza al provvedimento di iscrizione all’albo spetta esclusivamente, in presenza dei requisiti — come detto —, al consiglio dell’ordine del luogo in cui il professionista ha presenta-to la domanda e deve essere deliberata entro tre mesi (art. 24 L.P.F.).

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CAPITOLO 2I soggetti professionali

Sommario: 1. Praticanti. - 2. Regolamentazione della pratica forense. - 3. Interruzione della pratica foren-se. - 4. Il giuramento. - 5. Limiti all’esercizio dell’attività di praticante abilitato al patrocinio. - 6. Il certifi-cato di compiuta pratica. - 7. Esame di abilitazione professionale. - 8. Avvocati. - 9. Avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori. - 10. Iscritti agli elen-chi speciali. - 11. Giuristi di impresa e le società tra professionisti. - 12. La formazione continua (Rinvio).

1. PRATICANTI

A) Generalità

I praticanti avvocati risultano iscritti nell’apposito registro speciale essendo in possesso dei re-quisiti di legge e della frequenza effettiva presso lo studio di un avvocato. Di tale frequenza l’avvoca-to dovrà rilasciare attestazione che, unitamente alla domanda, ai certificati di nascita, residenza, cittadinanza, di godimento dei diritti civili, del casellario giudiziale, al diploma di laurea ed all’at-testato di versamento della tassa di iscrizione, deve esser presentata, per la richiesta di iscrizione, al Consiglio dell’Ordine presso il circondario di Tribunale del luogo di residenza del richiedente.

Il consiglio dovrà, nei 30 giorni dalla presentazione della domanda, deliberare sulla istanza; ove non deliberi, è ammesso, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine, ricorso al Consi-glio Nazionale Forense, la cui decisione, sul merito della iscrizione non è impugnabile in Cas-sazione avendo natura meramente amministrativa.

Nel caso invece in cui il Consiglio intenda rifiutare l’iscrizione deve obbligatoriamente e pre-ventivamente ascoltare il richiedente (analogamente, ove intenda decidere sulla cancellazione dal registro).

Ai sensi dell’art. 9, D.L. 24-1-2012, n. 1, conv., in L. 24-3-2012, n. 27, la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione-qua-dro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e del-la ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo li-vello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazio-ne per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di lau-rea. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

B) Svolgimento della pratica

La delibera di iscrizione nel registro fa decorrere il termine di inizio della pratica; essa deve es-sere svolta, effettivamente:

— per un anno, ai fini dell’ammissione al patrocinio innanzi al Tribunale per le cause che era-no di competenza del pretore (a seguito della soppressione operata dal D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado; per le modifiche introdotte dalla L. 16-12-1999, n. 476 vedi par. 5);

— per un successivo anno (e comunque per un periodo dall’inizio della pratica non inferiore a due anni) al fine della ammissione a sostenere l’esame di avvocato.

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Capitolo 2: I soggetti professionali 13

Nel corso del primo anno il praticante non può svolgere alcuna attività professionale auto-noma, limitandosi alla frequentazione dello studio ed all’assistenza alle udienze civili e penali.

2. REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA FORENSE

Il «Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato», intro-dotto con il D.P.R. 101 del 10-4-1990, ha sancito una innovativa regolamentazione della mate-ria, che passa anche attraverso la sostituzione degli artt. 5, 6 (oggi abrogati dalla L. 27/1997), 7, 9 e 71 del R.D. 22-1-1934, n. 37.

Esso si applica anche ai praticanti che, alla data di entrata in vigore, «abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio»; ciò limitatamente al periodo residuo (art. 11 comma 1).

I contenuti più rilevanti sono:

a) possibilità per i Consigli dell’Ordine del distretto della Corte d’appello, d’intesa fra loro, di istituire scuole di formazione, con corsi biennali di indirizzo teorico pratico che compren-dano anche lo studio e l’approfondimento dei principi e della normativa in materia di deon-tologia e normativa previdenziale forense (art. 3). La frequenza dei corsi integra la pratica fo-rense contestualmente al suo normale svolgimento (art. 1 comma 4). Con D.Lgs. 17-11-1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17 L. 15-5-1997, n. 127) è stata di-sciplinata in maniera organica un’unica scuola di specializzazione comune ad aspiranti magi-strati, avvocati e notai.

L’art. 16 D.Lgs. 398/1997, così come modificato dalla L. 13-2-2001, n. 48, infatti, stabilisce che dette scuole, istituite dalle singole facoltà di giurisprudenza, provvedano all’approfondimen-to teorico, integrato da esperienze pratiche, e che nel Consiglio delle scuole siano presenti al-meno un magistrato, un avvocato ed un notaio. Le attività pratiche, previo accordo, sono an-che condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato. La durata del-le scuole è fissata in due anni o un anno, secondo i casi descritti nel comma 2bis e 2ter dello stesso art. 16;

b) introduzione del «Libretto della Pratica»; esso viene rilasciato (numerato e vistato dal Pre-sidente del Consiglio dell’Ordine o da un suo delegato) al praticante non abilitato.

In esso vanno annotate:

— le udienze a cui il praticante ha assistito, con indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi;— gli atti relativi ad attività giudiziali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione o redazione il praticante

abbia partecipato;— le questioni di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre, con attestazione, da par-te del professionista presso cui si svolge la pratica, della veridicità delle indicazioni in esso contenute (art. 6).

Al termine del primo anno di pratica il libretto va depositato presso il Consiglio dell’Ordine unitamente ad una relazio-ne sulle attività in esso riportate nonché sui problemi, anche di natura deontologica, trattati (art. 7);

c) obbligo per il praticante avvocato, pena l’inefficacia, del compimento della pratica e del rela-tivo certificato, di comunicare preventivamente ed in forma scritta al Consiglio il trasferimen-to della propria attività di «pratica» presso un professionista diverso da quello indicato pre-cedentemente al Consiglio dell’Ordine (art. 5);

d) possibilità per il praticante abilitato al patrocinio (quindi solo al compimento del primo anno di tirocinio) di continuare la pratica al di fuori dello studio di un avvocato; in tal caso deve: co-municare il suo rendimento al C.d.O.; tenere e compilare il libretto di pratica; trattare alme-no 25 nuovi procedimenti l’anno di cui almeno 5 penali ovvero 5 cause civili di cognizione;

e) compito attribuito al Consiglio dell’Ordine di accertare e promuovere la disponibilità degli iscritti ad accogliere i laureati in giurisprudenza per lo svolgimento del tirocinio forense e di verificare, nei modi previsti dal regolamento, con i mezzi ritenuti più opportuni, l’effettivo svolgimento della pratica.

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Parte I: L’ordinamento forense14

3. INTERRUZIONE DELLA PRATICA FORENSE

Il periodo di pratica può anche interrompersi, ma, ove tale interruzione sia superiore a sei mesi, il praticante viene cancellato dai registri e la pratica compiuta rimane priva di effetti.

Non costituisce interruzione della pratica forense il trasferimento da uno studio professionale all’altro (fermo restando l’obbligo di certificazione di tale passaggio e dell’effettiva pratica svolta da parte del nuovo professionista, nonché della pre-via comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine); ovvero, il cambiamento di residenza e, quindi, del Consiglio dell’Ordi-ne competente, al quale però dovrà essere presentata nuova domanda di iscrizione che godrà dell’anzianità maturata dal-la precedente iscrizione.

4. IL GIURAMENTO

I praticanti, un anno dopo l’iscrizione, sono abilitati al patrocinio innanzi ai Tribunali del di-stretto di appartenenza, per un periodo non superiore ai sei anni.

In ogni caso, prima di poter effettivamente esercitare il patrocinio, il praticante dovrà presta-re giuramento innanzi al Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il Consiglio dell’or-dine ove è iscritto.

Il giuramento è prestato mediante la formula: «Consapevole dell’alta dignità della professione forense giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti ed ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia» (art. 8 R.D.L. 1578/1933).

5. LIMITI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO

Circa il limite temporale di tale attività sono sorti vari problemi:

— il primo, relativo alla estensione del termine dei 6 anni ai praticanti abilitati, per i quali il ter-mine previgente (4 anni) non sia ancora scaduto al momento della modifica legislativa e per quelli già cancellati per decorrenza del termine.

Si ritiene, per ragioni di equità, che il maggior limite vada esteso in modo da consentire a tutti l’espletamento dei sei anni di attività, fermo restando il potere di verifica e controllo del Con-siglio all’atto della necessaria domanda di reiscrizione dei praticanti abilitati già cancellati;

— un secondo problema è se il praticante abilitato debba ritenersi automaticamente cancella-to dalla iscrizione nell’apposito registro al momento della scadenza del termine fissato dal-la norma o se sia comunque sempre necessario un formale provvedimento di cancellazione da parte del C.d.O.

Tale ultima tesi sembra preferibile per cui deve ritenersi lecita l’attività professionale svolta anche dopo la decorrenza dei 6 anni, e ciò fino alla deliberazione di cancellazione del C.d.O.

Il provvedimento di decadenza (atto dichiarativo di accertamento) non può essere impugnato.

La cancellazione dall’elenco degli abilitati al patrocinio per decorrenza del termine non determina, comunque, la can-cellazione dal registro speciale dei praticanti.

Circa il limite spaziale e funzionale dell’attività del praticante abilitato è bene ricordare che egli può:

— patrocinare innanzi agli uffici del Giudice di pace ed al Tribunale del distretto di Corte di Ap-pello in cui si trovi il consiglio forense di appartenza, limitatamente ai procedimenti che pri-ma del 2-6-1999 (data di efficacia del D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di pri-mo grado) rientravano nella competenza del Pretore (art. 8 R.D.L. 1578/1933 come modif. dal D.Lgs. 51/1998);

— essere, altresì, nominato difensore di ufficio ed impugnare i provvedimenti giurisdizionali. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, c. 2, ultimo periodo, nella par-te in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio (sent. 17-3-2010, n. 106).

La disposizione richiamata, in sostanza, non aveva fatto altro che richiamare i previgenti cri-teri di competenza pretorile, adattandoli alla nuova organizzazione giudiziaria, senza mutare al-

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Capitolo 2: I soggetti professionali 15

cunché in ordine ai poteri del patrocinatore e lasciando non pochi dubbi all’interprete. Succes-sivamente, è intervenuta la L. 16-12-1999, n. 479 (cd. Carotti), con l’intento di chiarire in manie-ra specifica le attività concesse al praticante avvocato abilitato al patrocinio. L’art. 7 della legge suddetta dispone che lo stesso possa esercitare l’attività professionale nelle cause di competen-za del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, per quanto concerne gli affari civili, limitatamente:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a 25.822,84 euro;2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 c.p.c., e per le denunce di

nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, secondo comma, c.p.c.;3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di imobili urbano e a quelle di affit-

to di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.

Per quanto concerne gli affari penali, limitatamente alle cause per i reati previsti dall’art. 550 del codice di procedura penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, oltraggio a un ma-gistrato in udienza, furto aggravato, ricettazione etc.).

Infine, l’art. 8 L. 476/1999 precisa che son validi comuque gli atti compiuti in violazione dei li-miti territoriali relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della L. 24-2-1997, n. 27.

6. IL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Al termine del tirocinio, il praticante ha diritto di chiedere il rilascio del certificato di com-piuta pratica; detto certificato, ai sensi della riforma di cui al D.L. 112/2003 conv. in L. 180/2003, è rilasciato dal Consiglio dell’ordine presso il quale si è svolto il periodo più lungo della pratica o, a parità di durata, il primo in ordine di tempo cui è stato iscritto il praticante.

Il certificato di compiuta pratica svolge anche la funzione di individuare la Corte d’appello presso cui verrà sostenuto l’esame.

A seguito della richiesta del certificato, il Consiglio deve deliberare entro 15 gg. In caso di esito negativo, il praticante può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense.

7. ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

La disciplina è contenuta in varie norme (D.P.R. 101/1990, L.P.F. e relativo Regolamento di at-tuazione) ed è stata profondamente modificata dal D.L. 21-5-2003, n. 112, conv. con modif. dalla L. 18-7-2003, n. 180. Nell’esposizione che segue si terrà dunque conto di entrambe le previsioni.

A) Bando di concorsoL’esame viene bandito almeno novanta giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, con decreto del Ministro

della Giustizia pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Il decreto contiene tutte le indicazioni relative alle modalità dell’esame ivi comprese le indicazioni dei giorni in cui do-

vranno aver luogo le prove scritte ed il termine per la presentazione delle domande di ammissione.Per espresso dettato normativo gli esami devono svolgersi nel mese di dicembre di ogni anno presso ciascuna Corte di Appello.Possono essere ammessi agli esami, previa tempestiva presentazione della domanda, tutti coloro i quali, iscritti nell’al-

bo dei praticanti avvocati, abbiano svolto almeno due anni di pratica. A tal fine essi dovranno allegare alla domanda il Cer-tificato del Consiglio dell’Ordine che attesti la compiuta pratica «entro il giorno 10 del mese di novembre» dell’anno in cui s’intenda sostenere l’esame (art. 19 L. 36/1934, mod. dall’art. 1, L. 142/1989).

La domanda va presentata personalmente all’apposita segreteria istituita presso la competente Corte d’Appello — cioè quella del distretto del luogo di residenza e quindi di iscrizione del praticante — o spedita per posta.

La domanda di ammissione, una volta presentata, viene vagliata dalla Commissione di esame, la quale è tenuta a delibe-rare senza ritardo sulle domande di ammissione ed a compilare l’elenco degli ammessi agli esami; ad ogni ammesso all’esame viene data comunicazione dell’ammissione con indicazione della data, dell’ora e del luogo ove si svolgerà l’esame.

Coloro i quali non figurano nell’elenco possono proporre ricorso al giudice amministrativo avverso tale esclusione.

B) Commissione esaminatriceL’art. 22 L.P.F. prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblica-

zione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque

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Parte I: L’ordinamento forense16

supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all’Albo degli avvocati; due ti-tolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un sup-plente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un’università della Repubbli-ca ovvero presso un istituto superiore (così modificato ex D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012). La commissione ha sede pres-so il Ministero della giustizia.

Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell’amministrazione.Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione

identica alla commissione di cui sopra. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommis-sioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei Consigli dell’ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a ro-tazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell’ordine del distretto. Non possono essere designati avvoca-ti che siano membri dei Consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le elezioni immediatamente suc-cessive all’incarico ricoperto.

I magistrati sono nominati nell’ambito delle indicazioni fornite dai Presidenti delle Corti di appello.

C) Svolgimento delle proveL’esame per l’abilitazione professionale consta di tre prove scritte ed una orale (art. 17bis R.D. 37/1934, aggiunto dal-

la L. 242/1988).

Le tre prove scritte, consistono:

— in un parere motivato da scegliere fra due questioni di diritto civile;— in un parere motivato da scegliere fra due questioni di diritto penale;— nella redazione di un atto giudiziario (quindi che denoti conoscenza anche del presupposto processuale) in materia civi-

le, penale o amministrativa, a scelta del candidato.

Terminate le prove scritte, la commissione (anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni), nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove — termine prorogabile per una sola volta e non oltre 90 giorni dal Presidente della Corte d’Appello su richiesta fatta per motivi accertati ed eccezionali — deve correggere gli elabora-ti e concludere le successive prove orali prima dell’inizio delle prove di esame dell’anno successivo.

La sottocommissione esaminatrice, dopo la correzione contestuale delle tre prove scritte per ogni candidato procede all’assegnazione del punteggio ad ogni singolo elaborato.

Il punteggio viene determinato dalla somma dei punti, che ogni commissario di esame — in scala da 1 a 10 — conferi-sce per ogni singola prova, divisa per il numero dei votanti che sono cinque.

I giovani che non dovessero superare la prova scritta potranno accedere non solo ai propri elaborati, ma anche a quel-li dei colleghi che hanno superato la stessa, in modo da comparare i criteri di valutazione adottati per giudicare i candida-ti e stabilire se ci sia stato eccesso di potere. Questa è la sentenza di una provincia della terza sezione del TAR Lombardia, confermata dalla sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 1249/1997, depositata il 31-10-97, entrambe ricon-ducibili alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti con non meno di 30 punti per almeno due prove (art. 17bis R.D. 37/1934).

La riforma del 2003, con il fine di assicurare l’obiettività della correzione degli elaborati, ha previsto che, con succes-sivo decreto, il Ministro della Giustizia determini, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra sottocommissioni. Detto sorteg-gio è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame e il nu-mero dei candidati di ciascuna sede.

Il candidato è tenuto a sostenere una prova orale pubblica, di durata non inferiore a 45 minuti e non maggiore di 60; nel corso della prova il candidato dovrà:

— succintamente illustrare le questioni affrontate negli elaborati scritti;— discutere su brevi questioni (ancora una volta la dimostrazione di concreta attitudine) relative a cinque materie di di-

ritto di cui almeno una di carattere processuale, da lui scelte fra quelle di diritto amministrativo, costituzionale, civile, lavoro, commerciale, internazionale privato, ecclesiastico, penale, tributario, processuale civile, processuale penale (non-ché diritto comunitario ai sensi dell’art. 17bis R.D. 37/1934 come modificato dalla riforma del 2003);

— dimostrare la sua conoscenza dell’ordinamento e dei diritti e doveri dell’avvocato (deontologia e previdenza forense).

Terminata la prova la commissione procede alla votazione. Anche in sede di prova orale i commissari (sempre nel nu-mero di cinque) dispongono di 10 punti per ogni materia da poter assegnare al candidato. Sono considerati idonei i candi-dati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

La idoneità permette l’iscrizione nell’albo degli avvocati (ai sensi dell’art. 2 L. 27/1997).

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Capitolo 2: I soggetti professionali 17

Supera l’esame il candidato che ottiene almeno 180 punti, con non meno di 30 punti in almeno 5 prove

Ogni Commissario può attribuire al candidato 10 punti per ogni prova.Supera la prova scritta il candidato che ottiene almeno 90 punti, con un punteggio di non meno di 30 punti in almeno 2 prove

Anche per la prova orale ogni commis-sario ha a disposizione 10 punti da at-tribuire al candidato per ogni materia

Domanda di ammissione

Presentata dal candidato entro il 10 novembre allegando:— certificato di compiuta pratica— diploma originale di laurea o sua copia autentica— certificato dell’esame di laurea, con votazione— ricevuta del versamento tassa d’esame

Nomina commissione esaminatrice e sottocommissioni

Con decreto del Ministro della giustiziaComposte di 5 membri + 5 supplenti scelti tra avvocati, ma-gistrati e docenti universitari— La commissione ha sede presso il ministero e sovrinten-

de allo svolgimento degli esami— Le sottocommissioni si trovano presso ogni Corte d’Ap-

pello: dinanzi a loro si svolgono le prove

Elenco ammessi

Depositato almeno 15 gg. prima delle prove

Prove scritte

Si svolgono ogni anno nel mese di dicembre

Correzione elaborati

Gli elaborati vengono trasferiti ad altra sottocommissione, designata per sor-teggio, che provvede alla correzione nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 6 mesi

VOTAZIONE

Prova orale

Sono ammessi i candidati che abbiano superato gli scritti; la prova si svolge dinanzi alla stessa sottocommissione dinanzi alla quale sono state espletate le prove scritte

ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

8. AVVOCATI

A) Generalità

I requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, a seguito della entrata in vigore della L. 27/1997, sono quelli previsti per i «procuratori». L’albo sarà quello tenuto dal Consiglio dell’Or-dine degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione l’interessato risiede ovvero abbia il proprio domicilio professionale (art. 17, n. 7, L.P.F., come modificato dalla L. 3-2-2003, n. 14), anche se diverso dal distretto presso il quale l’interessato ha sostenuto l’esame.

Durante il corso dell’attività, gli avvocati possono trasferire la propria iscrizione presso un’al-tra circoscrizione dove intendono fissare la residenza (mentre prima dovevano decorrere due anni prima che si potesse operare il trasferimento). Inoltre, tale trasferimento non interrompe l’anzianità di iscrizione.

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Parte I: L’ordinamento forense18

B) Giuramento

Conseguita l’idoneità col superamento dell’esame, l’avvocato deve iscriversi all’albo: da tale momento inizieranno a decorrere tutti gli effetti collegati all’iscrizione. Egli, però, prima di po-ter svolgere la sua attività, deve prestare giuramento (art. 12 L. 36/1934).

Il giuramento è prestato in pubblica udienza attraverso la pronuncia della seguente formula: «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà onore e diligenza per i fini della giusti-zia e per gli interessi superiori della nazione».

C) Esercizio della professione

La L. 24-2-1997, n. 27 ha anche modificato alcune norme della legge professionale forense e ne ha abrogate altre risultate incompatibili con la equiparazione della professione di procurato-re e di avvocato. In particolare, è venuta meno la disposizione (artt. 5 e 6 L. 36/1934) che richie-deva l’obbligatoria elezione di domicilio per il procuratore/avvocato extra districtum, già avva-lorata da un provvedimento di merito conforme (ordinanza n. 171/1997 del 28-5-1997): quindi, l’avvocato iscritto in un albo può esercitare le funzioni procuratorie senza alcun limite territoria-le (anche se, nella pratica, l’elezione di domicilio presso un collega «locale» avverrà ugualmente per motivi di convenienza, eventualmente anche con conferimento di procura). Resta, invece, il divieto di esercitare fuori distretto per i praticanti avvocati ammessi al patrocinio (art. 8 L.P.F.) (confermato, da ultimo, con ordinanza della Corte costituzionale n. 163/2002).

9. AVVOCATI ISCRITTI ALL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

A) Generalità e requisiti

La L. 27/1997 ha fissato il termine per poter essere iscritti nell’albo speciale in 12 anni, men-tre prima erano 6 anni di professione di procuratore legale più 8 anni di avvocato. Chi volesse sostenere l’esame per l’iscrizione all’Albo speciale, occorrono 5 anni di professione forense men-tre prima era sufficiente un solo anno di esercizio della professione di avvocato, il che però pre-supponeva il compimento anche dei 6 anni di procuratore.

L’albo speciale è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense il quale accerta, attraverso uno spe-ciale Comitato di tre membri scelti nello stesso C.N.F., ed all’uopo costituito, la sussistenza dei requisiti per la iscrizione.

La iscrizione è il titolo per essere ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.

Essa può essere negata; avverso tale delibera entro 30 giorni è ammesso il ricorso della parte interessata Consiglio Nazionale Forense.

B) Esami di Stato

All’esame di Stato possono partecipare gli avvocati che abbiano esercitato per un anno al-meno l’attività forense, che siano iscritti all’albo, ed abbiano compiuto lodevole pratica presso lo studio di un avvocato cassazionista (che ne dovrà rilasciare attestazione autenticata dal compe-tente Consiglio dell’Ordine).

L’esame consta di prove scritte ed orali.Le prove scritte si sostanziano nella redazione di ricorsi per Cassazione in materia civile, penale ed amministrativa,

quella orale in una discussione. Si supera l’esame se si consegue una votazione media di otto decimi in tutte le prove e co-munque non riportando in esse meno di sette decimi.

Il superamento di tale esame è titolo per l’iscrizione all’albo.

C) L’avvocato «comunitario»

Il D.Lgs. 2-2-2001, n. 96 ha disposto che l’avvocato stabilito può assumere il patrocinio di-nanzi alle giurisdizioni superiori, dimostrando di avere esercitato la professione di avvocato per

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Capitolo 2: I soggetti professionali 19

almeno 12 anni in uno o più Stati membri, iscrivendosi in una sezione speciale dell’albo dei cas-sazionisti di cui all’art. 33 della L.P.F.; deve agire «d’intesa con un cassazionista» ex art. 8, D.Lgs. citato, e tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa, da entrambi gli avvocati, al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Invece, l’avvocato integrato deve essere iscritto nell’albo di cui all’art. 33 della L.P.F., alle stesse condizioni dell’avvocato italiano (art. 4, comma 2, D.Lgs. 96/2001).

Infine, si osserva che, l’art. 16 della L. 1-3-2002, n. 39 (Legge Comunitaria 2001), modifican-do l’art. 8, L. 31/1982, ha innalzato a 12 (invece di 8) il numero di anni di attività professiona-le necessari affinché l’avvocato comunitario, prestatore di servizi, possa patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Può solo assistere l’avvocato nell’attività di udienza, riportandolo nel libretto della pratica

Può patrocinare nelle cause civili innanzi al Giudice di pace e Tribunale monocratico di valore non superiore ad € 25.822,84, nelle azioni possessorie e per denun-cia di nuova opera e di danno temuto (salvo i limiti di cui agli artt. 688 e 704 c.p.c.), nelle vertenze relative a locazione e comodato di immobili, se non di com-petenza delle sezioni specializzate agrarie; in materia penale, per i reati di cui all’art. 550 c.p.

Può patrocinare innanzi a tutte le autorità giudizia-rie, eccezione fatta per la Corte di cassazione e le al-tre giurisdizioni superiori, nonché per quelle altre giurisdizioni (es. Sacra Rota) che richiedono speci-fica abilitazione

Può patrocinare innanzi a tutte le autorità giurisdizio-nali, comprese le cd. giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti in sede giurisdizionale, Tribunale supremo militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Commissione centra-le per le imposte dirette).

AVVOCATO

PRATICANTE AVVOCATOnel corso del primo anno di pratica

PRATICANTE ABILITATOdalla data del giuramento, per 6 anni

compiuta la pratica, superato l’esa-me di abilitazione ed iscrittosi

all’albo

dopo 12 anni di iscrizione all’al-bo, o dopo 5 anni di iscrizio-ne ed il superamento dell’esa-

me di Stato

Avvocato cd. CASSAZIONISTAiscritto nell’apposito albo speciale

dopo il 1° anno di prati-ca, prestato giuramento

PATROCINIO

10. ISCRITTI AGLI ELENCHI SPECIALI

Tali «elenchi speciali» riguardano avvocati dipendenti di enti pubblici e professori universitari a tem-po pieno, che per la particolare posizione che rivestono non possono rientrare negli elenchi ordinari.

In particolare:

A) Avvocati dipendenti degli enti pubbliciPossono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo solo gli avvocati che pur dipendendo da un ente pubblico trat-

tino esclusivamente e specificamente cause ed affari propri dell’ente nell’ambito di un apposito ufficio anche esso esclusivamen-te delegato alla trattazione delle mere cause e controversie legali dell’ente stesso.

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Parte I: L’ordinamento forense20

Assumono pertanto evidenza i concetti di esclusività e specificità sia in relazione al professionista che all’ente.Per esclusività deve intendersi che il professionista, dipendente dall’ente, non abbia a svolgere alcuna attività diversa da

quella delle cause ed affari propri dell’ente, non intervenendo (specificità) neanche in attività interne dell’ente anche se rela-tive ad affari generali o gestionali dell’ente stesso.

L’ente, da parte sua, dovrà essere fornito di strutture autonome, rispetto ad altre del suo ambito, preposte esclusivamen-te alla trattazione di questioni legali dell’ente.

B) Professori universitariSulla base di specifica normativa (D.P.R. 11-7-1980, n. 382) i docenti universitari a tempo pieno, ivi compresi i ricerca-

tori a tempo pieno (L. 21-2-1980, n. 28 in rel. Decreto Delegato 11-7-1980, n. 382) che ad essi sono equiparati, possono chie-dere di essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo, tramite il Rettore della Università che provvede a comunicarlo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.

Il docente universitario non a tempo pieno può invece essere iscritto e svolgere attività professionale a differenza del do-cente a tempo pieno cui tale facoltà è inibita.

C) Docenti in istituti superiori e secondari dello StatoAnche i docenti di tali istituti possono essere iscritti nell’albo, in virtù della deroga espressamente prevista dall’art. 3 del-

la legge professionale che ne esclude la incompatibilità, quando la materia insegnata attenga a discipline giuridiche o materie attinenti l’esercizio professionale, e il docente sia, comunque, in possesso dei titoli richiesti.

La recente normativa ha ristretto i casi in esame pur mantenendo l’obbligo (D.P.R. 31-5-1974, n. 417, art. 92) della pre-ventiva autorizzazione dell’organo competente.

11. GIURISTI DI IMPRESA E LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Il giurista d’impresa svolge una vera e propria attività di natura subordinata all’interno di un’azienda, limitata all’indi-viduazione e risoluzione di problemi di natura giuridica, esercitando funzioni di assistenza e consulenza.

Si intende, invece, per società tra professionisti quella costituita da costoro esclusivamente per l’esercizio in comune della loro attività professionale.

L’ammissibilità di tale ipotesi di società era particolarmente controversa in dottrina e in giurisprudenza, tenuto conto anche di due problematici dati normativi:

— la legge 23-11-1939, n. 1815, che all’art. 2 vietava la costituzione, l’esercizio e la direzione di società, istituti, uffici, agen-zie od enti che avessero lo scopo di fornire ai propri consociati ed ai terzi prestazioni di assistenza o consulenza in ma-teria tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile e tributaria;

— l’art. 2232 c.c., che impone al professionista di eseguire personalmente l’incarico ricevuto.

In base a tali dati normativi la giurisprudenza prevalente negava la liceità delle società tra professionisti, qualunque fos-se il tipo sociale prescelto (Cass. 31-7-1987, n. 6636).

L’art. 24 della legge 7-8-1997, n. 266 abroga espressamente il citato art. 2 della legge 1815/1939 e, sovvertendo il prece-dente orientamento giurisprudenziale, ha consentito l’esercizio delle professioni intellettuali in forma di società di persone, di capitali o cooperative (sembrano escluse le sole piccole società cooperative). La norma rinvia ad un decreto interministe-riale la fissazione dei requisiti per l’esercizio delle attività tecnica, legale, commerciale in forma societaria.

Si ricorda che la L. 21-12-1999, n. 526 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare attua-zione alla direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato.

Il D.Lgs. 2-2-2001, n. 96, in particolare al titolo II, disciplina l’esercizio della professione di avvocato in forma societa-ria (artt. 16-33) i cui tratti salienti sono:

— la società tra avvocati ha per oggetto l’esercizio in forma comune dell’attività professionale di rappresentanza, assisten-za e difesa in giudizio e non è soggetta a fallimento;

— è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti;— è iscritta in una sezione speciale dell’albo del Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale;— il Consiglio dell’ordine verifica eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto che possano contrastare con il cor-

retto esercizio della professione da parte di tutti i soci;— l’art. 18 definisce la ragione sociale: essa è costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più

soci, seguito dalla locuzione «ed altri» e deve contenere l’indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.;— la società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in for-

ma individuale della professione di avvocato;— per quanto non espressamente previsto dal titolo II del D.Lgs. 96/2001, l’art. 16 rinvia alla disciplina delle società in nome

collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile.

Ancora, con il D.L. 4-7-2006, n. 223 conv. in L. 4-8-2006, n. 248 sono state introdotte all’art. 2 profonde novità concer-nenti l’esercizio in comune dell’attività professionale.

Con tale normativa, dunque, la legge consente la creazione di società (di persone) formate da liberi professionisti che esercitino attività professionali diverse (studi professionali associati).

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Capitolo 2: I soggetti professionali 21

Ai sensi dell’art. 9bis, D.L. 24-1-2012, n. 1, conv., in L. 24-3-2012, n. 27, le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre: in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capi-tale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio pro-fessionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. È, inoltre, prevista la stipu-la di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

12. LA FORMAZIONE CONTINUA (RINVIO)

V., in questo stesso Libro, Parte II, Cap. 1, par. 6.

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CAPITOLO 3Gli organi

Sommario: 1. Consiglio dell’Ordine. - 2. Elezione del Consiglio. - 3. Consiglio Nazionale Forense. - 4. Cas-sa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati. - 5. Le associazioni professionali. - 6. L’Or-ganismo unitario dell’Avvocatura (O.U.A.).

Gli organi nel cui ambito gli avvocati si raggruppano, organizzano e tutelano sono: il Consi-glio dell’Ordine; il Consiglio Nazionale Forense; la Cassa di Previdenza e Assistenza; le associa-zioni forensi.

1. CONSIGLIO DELL’ORDINE

A) Composizione e poteri

Presso ogni circondario di Tribunale è istituito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, compo-sto da un numero di membri variabile in dipendenza del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio sono eletti da e fra gli iscritti; il Presidente ha, conseguentemente, la rappresentanza dell’ordine con poteri di convocazione e presidenza dell’assemblea degli iscritti.

Circa la natura dei consigli degli ordini professionali, la Cassazione ne ha riconosciuto la fun-zione amministrativa, così come ha deliberato che i consiglieri sono «pubblici ufficiali».

Il C.d.O. ha per organi indefettibili: un Presidente (eletto dal Consiglio a maggioranza assolu-ta); un Segretario; un Tesoriere; i suoi componenti restano in carica per due anni.

Il Consiglio ha poteri deliberativi, consultivi, di vigilanza (avente carattere amministrati-vo), nonché un limitato potere impositivo.

Il C.d.O. esercita varie funzioni inerenti la tenuta degli albi (iscrizioni, cancellazioni, revoche, revisioni), ed alcuni adempimenti amministrativi.

In particolare il C.d.O.:

— vigila sul decoro dei professionisti e sulla loro condotta esercitando una funzione disciplina-re;

— dà pareri sulla liquidazione degli onorari degli avvocati (quando richiesti) conciliando o in-terponendo i propri uffici per la risoluzione di contestazioni fra professionisti dell’ordine, an-che se di diverso Consiglio, nonché fra professionisti e clienti;

— impone, nei «limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio», una tas-sa annuale per le iscrizioni all’albo o nel registro, nonché una tassa per il rilascio di certifica-ti e di pareri per la liquidazione degli onorari;

— tutela, infine, nei modi più idonei, il prestigio della categoria.

Incombe al Consiglio, proprio in relazione alle attività che svolge, l’obbligo della predisposi-zione di un bilancio annuale.

B) Funzionamento e scioglimentoDi ogni seduta del Consiglio devono essere redatti verbali che vanno sottoscritti dal Presidente e dal segretario.Parimenti sono sottoscritte le delibere dello stesso che vanno anche pubblicate mediante deposito dell’originale negli uf-

fici di segreteria.La validità delle delibere è subordinata all’intervento di non meno della metà dei componenti il Consiglio; le delibere

sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

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Capitolo 3: Gli organi 23

Lo scioglimento del Consiglio (D.Lgs.Lgt. 23-11-1944 n. 382, art. 8) può avvenire:

— quando lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente;— quando, per qualsiasi motivo, non si sia eletto il nuovo Consiglio.

2. ELEZIONE DEL CONSIGLIO

A) Convocazione dell’assemblea - L’avviso

La convocazione dell’assemblea elettorale (organo costituito da tutti gli iscritti all’albo) è neces-saria e propedeutica alla elezione del Consiglio, ed è indetta dal Presidente o dal Commissario.

La suddetta convocazione «deve» avvenire nei quindici giorni anteriori alla scadenza del Consiglio, ma il termine non è considerato perentorio.

L’avviso della convocazione, a firma autografa del Presidente, deve essere spedito a mezzo posta almeno dieci giorni pri-ma a tutti gli iscritti; l’inosservanza del termine comporta la nullità della convocazione.

Solo nel caso dei Consigli dell’Ordine con più di 500 iscritti è possibile, con effetto sostitutivo della spedizione, che l’av-viso sia dato con pubblicazione su almeno un giornale e per due volte consecutive.

L’avviso deve, altresì, essere affisso nelle aule di udienza del Tribunale — o anche negli edifici ove hanno sede gli uffici giudiziari — almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

L’avviso deve contenere, a pena di nullità:

— l’indicazione della convocazione dell’assemblea;— i motivi che l’hanno determinata;— il luogo, il giorno, l’ora della convocazione sia in prima che in seconda adunanza, ove occor-

ra;— il luogo, giorno ed ora per un eventuale ballottaggio.

B) Requisiti elettorali

Unico requisito fondamentale previsto dalla legge per essere legittimato al voto o essere can-didato è l’iscrizione all’albo.

La cancellazione o la revoca dell’iscrizione all’albo sono ostativi solo quando siano stati già deliberati e depositati de-finitivamente.

Il diritto di elettorato passivo viene meno dopo il primo scrutinio poiché solo coloro che ab-biano conseguito voti nel primo scrutinio possono essere ritenuti candidati (art. 5 D.Lgs.Lgt. 23-11-1944 n. 382).

C) Modalità di elezione

La presentazione o la rinuncia alla candidatura sono atti che non hanno alcun valore formale, bensì meramente informativo nei confronti degli iscritti.

Tutti gli iscritti possono essere scelti per comporre il seggio elettorale che si costituisce senza particolari formalità. Le stesse persone che ne fanno parte possono farsi sostituire nel caso in cui le operazioni elettorali si prolunghino.

A pena di nullità è invece prescritta l’apertura dell’assemblea nel luogo, giorno ed ora stabiliti.La votazione si conclude con l’inizio delle operazioni di scrutinio, nell’ora stabilita; da quel momento non è più possi-

bile per alcuno votare, pena l’invalidità di tutte le operazioni di voto.Lo scrutinio si svolge nello stesso luogo dove si sono effettuate le elezioni o anche, con tutte le garanzie di controllo e

pubblicità dell’atto di trasporto delle schede presso la sala del Consiglio dell’Ordine.Gli scrutatori esaminano le schede attribuendo a ciascun candidato i voti ottenuti; all’esito delle operazioni il Presiden-

te proclama i risultati dandone comunicazione al Ministro della giustizia.

Di tutta l’attività viene redatto verbale, contestualmente o immediatamente dopo la chiusu-ra delle operazioni.

D) Reclamo

Avverso il risultato delle elezioni ciascun professionista iscritto all’albo, nel termine perento-rio di 10 giorni dalla proclamazione, può proporre reclamo presentandolo direttamente agli uf-fici del Consiglio Nazionale Forense. Non è ammissibile altro mezzo di presentazione.

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Parte I: L’ordinamento forense24

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata ammessa la possibilità di ricor-rere alla Cassazione a Sezioni Unite nei 30 giorni dalla notifica della decisione del Consiglio Na-zionale Forense.

Convocazione dell’assemblea elettorale

Nei quindici giorni precedenti la scadenza del C.d.O., mediante avviso di convocazione spedito a mezzo posta (o pubbli-cato su un giornale) ed affisso nelle sedi degli uffici giudiziari, almeno 10 gg. prima della convocazione.

Presentazione delle candidature

Come la rinuncia alla candidatura, non ha valore di atto formale, ma solo di informazione ai colleghi iscritti.Requisito per l’elettorato attivo e passivo è l’iscrizione all’albo.

Votazione

Si vota indicando un numero di candidati pari ai consiglieri da eleggere

1ª convocazione

La votazione è valida se inteviene almeno la metà degli iscritti all’albo

2ª convocazione

La votazione è valida se intervie-ne almeno 1/4 degli iscritti all’albo

Scrutinio

Sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti

Ballottaggio

Se uno o più candidati non ha ottenuto la mag-gioranza assoluta

Proclamazione

Il presidente del C.d.O. uscente proclama i risulta-ti dandone comunicazione agli eletti ed al Ministro della Giustizia

Reclamo al C.N.F.

Entro 10 gg. dalla proclamazione, citando il C.d.O. e denunciando le presunte irregolarità

Ricorso alla Cassazione a SS.UU.

Entro 30 gg. dalla notifica della decisione del C.N.F.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

3. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

A) Generalità

Ogni distretto di Corte di Appello nomina un avvocato, scegliendolo fra quelli ammessi al pa-trocinio innanzi le giurisdizioni superiori: gli eletti entreranno a far parte del Consiglio Naziona-le Forense e ricopriranno la carica per tre anni; possono essere rieletti.

Complessivamente i componenti del Consiglio sono 26 e si riuniscono a Roma presso il Mi-nistero della giustizia, ove il Consiglio Nazionale Forense ha sede.

La procedura per l’elezione a consigliere nazionale è contenuta nel D.Lgs.Lgt. 382/1944.

B) Organi del Consiglio Nazionale Forense e funzioni

I componenti del Consiglio Nazionale eleggono quindi i propri organi: un presidente, due vice presidenti, un segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente almeno un quarto dei componenti compreso il Presidente o uno dei due vicepresidenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.Il Presidente ed il Segretario sottoscrivono sia il verbale che le singole delibere; queste ultime vengono pubblicate con

deposito dell’originale in segreteria.

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