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Entilocalinews · le novità di interesse per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conversione...

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ISSN 2532-3369 Decreto Crescitale novità di interesse per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conversione n. 58/2019 Piattaforma crediti commercialinuove funzionalità di comunicazione dei pagamenti massivi Trasmissione telematica dei corrispettivi definite le regole per l’invio nel periodo transitorio stabilito dal “Decreto CrescitaEntilocalinews Centro Studi Enti Locali Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali NUMERO 27 Anno XVIII 8 luglio 2019
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“Decreto Crescita”le novità di interesse per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conversione n. 58/2019

“Piattaforma crediti commerciali”nuove funzionalità di comunicazione dei pagamenti massivi

Trasmissione telematica dei corrispettividefinite le regole per l’invio nel periodo transitorio stabilito dal “Decreto Crescita”

EntilocalinewsCentro Studi Enti LocaliRivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

27Anno XVIII

8 luglio 2019

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EntilocalinewsCentro Studi Enti Locali

Entilocalinews Centro Studi Enti LocaliRivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:Dott. Roberto Camporesi, Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato BoldriniAvv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazioneProf. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e PubblicistaDott. Giampaolo De Paulis, Esperto in materia di tributi locali ed erarialiDott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei contiDott. ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeAvv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubbliciDott. Michele Scognamiglio, Economista, Revisore legale dei conti, esperto in contabilità e fiscalità Enti Locali e organismo partecipatiDott. Antonio Scozzese, già Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell’InternoRag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali Ragioniere commercialista

COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 e iscritto all’Unione Stampa Periodici ItalianiDistribuzione: vendita esclusivamente per abbonamentoAbbonamento annuale: Euro 225,00 Iva compresa Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresaLa Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati tramite e-mail.

8 luglio 2019

SOMMARIO

INDICE DEGLI ARGOMENTIFLASHFlash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali .......... pag 05

NOTIZIARIO“Decreto Crescita”le novità di interesse per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conver-sione n. 58/2019 ............................................................................ pag 08

Chiusura della Procedura d’infrazione Ueil Governo vara il Piano anti-infrazione da 7,6 miliardi ................... pag 20

Procedura di “Pre-dissesto”attivata la rateizzazione dei carichi pendenti ................................. pag 21

“Piattaforma crediti commerciali”nuove funzionalità di comunicazione dei pagamenti massivi ........ pag 22

Trasferimenti erarialiemanato il Decreto contenente le modalità di riparto dei contributi spet-tanti alle fusioni di Comuni per l’anno 2019 ................................... pag 22

Iva su prestazioni proprie di Case di riposoribadito il regime di esenzione in caso di “gestione globale” .......... pag 23

Ivaaliquota ordinaria per i servizi aggiuntivi al trasporto su motonave se han-no finalità turistico-ricreative .......................................................... pag 24

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevutedal 1° luglio 2019 è possibile aderire al Servizio dell’Agenzia delle Entrate ....................................................................................................... pag 25

Trasmissione telematica dei corrispettividefinite le regole per l’invio nel periodo transitorio stabilito dal “Decreto Crescita” ....................................................................................... pag 26

“Tetto” al “Fondo salario accessorio”i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato ........................ pag 27

Flussi “UniEmens PosPA”aggiornamento dei tracciati per il Tfr ............................................. pag 27

“Categorie protette”le “Linee guida” del Ministero per la Pubblica Amministrazione in materia di collocamento mirato .................................................................. pag 28

“Foia”adottata la nuova Circolare del Ministro della P.A. per l’attuazione della disciplina “Accesso civico generalizzato” ...................................... pag 28

Digitalizzazione P.A.Questionario per la valutazione dello stato di attuazione dell’Agenda digi-tale entro il 30 settembre 2019 ...................................................... pag 29

“Legge sull’usura”definiti i tassi per il periodo luglio-settembre 2019 ......................... pag 30

GLI APPROFONDIMENTILa Sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 della Corte Costituzionale e il “Decreto Crescita”di Giovanni Viale ........................................................................... pag 31

Revisori Enti Localideliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” per il Questionario al rendiconto della gestione 2018di Giuseppe Vanni ......................................................................... pag 34

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EntilocalinewsCentro Studi Enti Locali

8 luglio 2019

SOMMARIO

Il ridimensionamento della mobilità nella “Legge Concretezza”di Luca Busico ............................................................................... pag 39

Le “Società a controllo pubblico” ed a “controllo analogo congiun-to” dopo la Sentenza n. 17/2019 della Corte dei conti a Sezioni Riu-nite in sede giurisdizionale in speciale composizionedi Roberto Camporesi e Nicola Tonveronachi ............................... pag 40

QUESITISubappalto e subcontrattoquali le differenze ? E’ possibile il pagamento diretto anche al subcontra-ente e quale regime fiscale deve applicare ?di Alessia Rinaldi e Francesco Vegni ............................................. pag 48

LA GIURISPRUDENZAResponsabilità amministrativa: non sussiste in caso di debito fuori bilancio per compenso professionale non finanziato se non determina aggravio di spesa di Antonio Tirelli ............................................................................. pag 51

LO SCADENZARIOLe prossime Scadenze in programma .......................................... pag 53

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EDITORIA - LE RIVISTE di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati la rivista Iva & Fisco Enti Locali, una raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

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IVA&Fisco Enti LocaliCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionaleper gli operatori degli Enti Locali

“Spesometro 2017”: arriva una nuova proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che applica lo split payment fin dal 2015 valgono le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?

Tia: la Cassazione ribadisce che non è assoggettabile all’Iva

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Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VIGennaio 2018

EntilocalinewsSETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative relative al comparto Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale rubrica Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di contratti pubblici, rassegna di massime sui pareri espressi dall’Autoritá nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni della Corte dei conti e di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembreal via le richieste per il programma “Sport e periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria

EntilocalinewsCentro Studi Enti LocaliRivista settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

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NUMERO

1Anno XVII

7 Gennaio 2018

Servizi Pubblici Locali MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali e delle Società ed Aziende partecipate dagli Enti Locali.La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica agli Elenchi di quelle soggette allo “split payment”

Affidamenti diretti a “Società in house” Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative all’istituzione dell’Elenco

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è vigente il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ?

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Servizi pubblici LocaliCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VIII

Gennaio 2018

Tributinews Centro Studi Enti LocaliQUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio online della certificazione

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle somme da versamenti spontanei da parte

TributinewsCentro Studi Enti LocaliRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimentoprofessionale, in materia di tributi e di entrate locali

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Supplemento ad Entilocalinews n. 2 del 14 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VIII15 Gennaio 2018

RevisorenewsMENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico strumento di informazione e aggiornamento prevalentemente dedicato alle materie amministrativo-contabili, giuridiche, contrattualistiche e fiscali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Questionari dei Revisori sul consuntivo 2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: approvato il Modello per la certificazione

“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli Organismi partecipati

RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

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83

Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno XVI

Gennaio 2018

Personale & IncarichiMENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle spese sostenute per corresponsione equo indennizzo e spese degenza per causa di servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli ordinari limiti

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07

Personale&incarichiCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VIII

Gennaio 2018

Federalismo & AccountabilityMENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&AccountabilityCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismoe della responsabilizzazione delle performance nella gestionedella “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 2017-2019

Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Revisione straordinaria delle partecipazioniLe “Linee guida” redatte dalla Sezione delle Autonomie

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05

Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VIII

Gennaio 2018

Cauzione definitiva: la stazione appaltante può fissare termine perentorio per la presentazione anche se non previsto nel bando

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione appaltante la scelta di quelli più adeguati da adottare in relazione all’oggetto del contratto

“Soccorso istruttorio”: legittimo esperirlo per supplire a carenze della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

ContrattinewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionalein materia di contrattualistica e di appalti pubblici

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Supplemento ad Entilocalinews n. 4 del 28 Gennaio 2018

NUMERO

1Anno VII

Gennaio 2018

Coupon di acquistoInviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237E-mail: w – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

*** campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Referente ***: E-mail ***:

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Si prega di fatturare a:Via ***: n. ***: CAP ***:Città ***: Provincia:C.F. ***:P.IVA ***: Tel. ***:Codice IPA **: CIG (se previsto):Fax: E-mail ***:

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________ mediante:

Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00

Revisorenews € 105,00

Servizi Pubblici Locali € 125,00

Personale & Incarichi € 125,00

Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

Federalismo & Accountability € 125,00

Abbonamenti annuali

Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews(codice MEPA - CSELEDPKA)

€ 335,00

Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali(codice MEPA - CSELEDPKB)

€ 315,00

Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability(codice MEPA - CSELEDPKC)

€ 315,00

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

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I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

Presto il consenso Nego il consensoAll’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

Presto il consenso Nego il consensoAll’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

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Azienda con sistema di gestionequalità UNI EN ISO 9001:2015

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EntilocaliNEWS

8 luglio 2019

FLASH

5

FLASH sulle principali novità normativeed interpretative della settimana

08

“Decreto Crescita”le novità di interesse per gli Enti Locali introdotte

dalla Legge di conversione n. 58/2019

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del Dl. n. 34/2019, meglio noto come “Decreto Crescita”.

21

Procedura di “Pre-dissesto”attivata la rateizzazione dei carichi pendenti

Pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 2019, il Decreto Mef 12 giugno 2019, di attivazione della rateizzazione dei carichi pendenti per gli Enti Locali in “Pre-dissesto”.

23

Iva su prestazioni proprie di Case di riposoribadito il regime di esenzione in caso di

“gestione globale”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 221 del 1° luglio 2019, ha ribadito che si

applica il regime di esenzione ex art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972 per le prestazioni proprie delle Case di

riposo in caso di “gestione globale”.

22

Trasferimenti erarialiemanato il Decreto contenente le modalità di riparto

dei contributi spettanti alle fusioni di Comuni per l’anno 2019

Pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2019 il DM. Interno 25 giugno 2019, contenente le modalità e i

criteri di riparto oltre che i termini per l’attribuzione dei contributi ai Comuni istituiti a seguito di procedure di

fusione.

20

Chiusura della Procedura d’infrazione Ueil Governo vara il Piano anti-infrazione da 7,6 miliardi

Pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 2019 il Dl. n. 61 del 2 luglio 2019, recante “Misure urgenti in materia di

miglioramento dei saldi di finanza pubblica”.

22

“Piattaforma crediti commerciali”nuove funzionalità di comunicazione dei pagamenti

massivi

Con Nota 2 luglio 2019, il Mef ha informato gli utenti della prossima introduzione di una modalità semplificata

per la registrazione dei pagamenti relativi alle fatture emesse dai fornitori e pagate dall’Ente entro il 31

dicembre 2017.

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EntilocaliNEWS

8 luglio 2019

FLASH

6

25

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute: dal 1° luglio 2019 è possibile aderire al

Servizio dell’Agenzia delle Entrate

Con il Comunicato 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che da tale data è online, sul Portale

“Fatture e corrispettivi”, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al Servizio di consultazione e

acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

27

“Tetto” al “Fondo salario accessorio”i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

La Ragioneria generale dello Stato, con la Nota Prot. N. 169507/2019, ha fornito chiarimenti sul “Fondo Salario

accessorio”.

28

“Categorie protette”le “Linee guida” del Ministero per la Pubblica

Amministrazione in materia di collocamento mirato

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha adottato la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019, avente ad oggetto i chiarimenti e le linee guida in materia di collocamento

obbligatorio delle “Categorie protette”.

26

Trasmissione telematica dei corrispettividefinite le regole per l’invio nel periodo transitorio

stabilito dal “Decreto Crescita”

Con il Provvedimento 4 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l’invio telematico dei

dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dall’art. 12-quinquies del Dl n. 34/2019,

convertito dalla Legge n. 58/2019.

27

Flussi “UniEmens PosPA”aggiornamento dei tracciati per il Tfr

Con il Messaggio n. 2440 del 1° luglio 2019, l’Inps ha comunicato alcune novità inerenti il flusso “UniEmens-

Lista PosPA”.

24

Ivaaliquota ordinaria per i servizi aggiuntivi al trasporto

su motonave se hanno finalità turistico-ricreative

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 225 del 5 luglio 2019, ha fornito chiarimenti

in ordine al trattamento ai fini Iva del trasporto di passeggeri effettuato mediante imbarcazione, quando

vengono offerte prestazioni aggiuntive al trasporto.

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EntilocaliNEWS

8 luglio 2019

FLASH

7

29

Digitalizzazione P.A.Questionario per la valutazione dello stato di

attuazione dell’Agenda digitale entro il 30 settembre 2019

Con il Comunicato-stampa 1° luglio 2019 la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, rende noto che è

disponibile, nell’Area Servizi del proprio sito istituzionale, il Questionario sullo stato di attuazione dell’Agenda

digitale da parte delle Amministrazioni territoriali.

28

“Foia”adottata la nuova Circolare del Ministro della P.A. per l’attuazione della disciplina “Accesso civico

generalizzato”

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Circolare n. 1/2019, concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. Foia)”.

30

“Legge sull’usura”definiti i tassi per il periodo luglio-settembre 2019

Pubblicato sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 il Decreto Mef sui tassi di interesse effettivi globali medi

per la “Legge sull’usura” (Legge n. 108/1996).

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EntilocaliNEWS

8 luglio 2019

NOTIZIARIO

8

NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del Dl. n. 34 del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, meglio noto come “Decreto Crescita”.Di seguito l’analisi delle novità di interesse per gli Enti Lo-cali, tenendo conto anche di quelle introdotte in sede di conversione.Art. 3 - Maggiorazione della deducibilità dell’Imposta municipale propria dalle Imposte sui redditi In sede di conversione in legge del Decreto, il presen-te art. 3 è stato oggetto di una completa riformulazione. Nello specifico, viene stabilito che le disposizioni dell’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, in tema di deducibilità dell’Imu versata relativamente agli immobili strumentali, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta succes-sivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. La deduzione si applica nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in cor-so, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70% per il periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.Art. 3-ter -Termini per la presentazione delle Dichiara-zioni relative all’Imposta municipale propria e al tribu-to per i servizi indivisibili Il presente art. 3-ter rappresenta un’importante novità per i contribuenti e per gli Enti impositori. Introdotto in sede di conversione, dispone lo slittamento del termine di pre-sentazione della Dichiarazione Imu, di cui all’art. 13, com-ma 12-ter, primo periodo, del Dl. n. 201/2011, che viene portato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o in cui sono intervenute variazioni, a fronte del termine del 30 giugno previsto dalla normativa previgente.Anche ai fini Tasi, il termine per la presentazione del-la Dichiarazione ex art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, viene portato al 31 dicembre.Art. 3-quater - Semplificazioni per gli immobili conces-si in comodato d’uso Con l’art. 3-quater viene eliminato l’obbligo di attestazione dei requisiti in sede dichiarativa per usufruire, ai fini Imu,

delle agevolazioni previste per gli immobili concessi in co-modato d’uso.Art. 4-bis - Termine per la presentazione della Dichia-razione dei redditi e per la Dichiarazione Irap presen-tate telematicamenteCon una modifica all’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 322/1998, viene spostato dal 30 settembre al 30 novembre il termine per l’invio telematico della Dichiarazione dei redditi e della Dichiarazione Irap.Art. 4-decies -Norma di interpretazione autentica in materia di “ravvedimento parziale”Con l’introduzione dell’art. 13-bis nel Dlgs. n. 472/1997, viene disciplinato il “ravvedimento parziale”, interpretan-do l’art. 13 nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento” anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lett. a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c), del comma 1 del medesimo art. 13. Nel caso in cui l’Imposta dovuta sia versata in ritardo e il “ravvedimento”, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione ap-plicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di “ravvedimento” è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’Imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il “ravvedimento” per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla san-zione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.Le disposizioni del presente art. 4-decies si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.Artt. 6 e 6-bis - Modifiche al regime dei “forfetari” e semplificazioni informativeTale norma pone in capo ai soggetti con il regime dei “for-fetari”, laddove si avvalgano di dipendenti e collaboratori, l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte ai fini Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e l’ammon-tare complessivo delle ritenute relative alle somme even-

“Decreto Crescita”le novità di interesse per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conversione n. 58/2019

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tualmente già corrisposte è trattenuto, a valere sulle re-tribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, in 3 rate mensili di uguale importo.Ai soggetti che intendono avvalersi del regime “forfetta-rio” non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Agenzia delle EntrateArt. 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia L’art. 7 introduce, fino al 31 dicembre 2021, una serie di sgravi relativi al trasferimento di interi fabbricati di cui potranno beneficiare le Imprese che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzio-ne, anche con variazione volumetrica del fabbricato, in conformità con le vigenti norme antisismiche, o esegua-no interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, facendo sì che i medesimi fabbricati rientrino nelle classi energetiche “A” o “B”. Le agevolazioni, applicabili anche in caso di variazione volu-metrica rispetto al fabbricato preesistente (ammesso che questa sia compatibile con le vigenti norme urbanistiche), nonché all’alienazione degli stessi, consistono nell’appli-cazione dell’Imposta di registro e delle Imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di Euro 200 ciascuna.Ove le condizioni necessarie per poter beneficiare degli incentivi citati non dovessero realizzarsi, le Imprese sa-ranno chiamate a versare le Imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre ad una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.Art. 7-bis - Esenzione dalla Tasi per gli immobili co-struiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla venditaA decorrere dal 1° gennaio 2022, gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. “immo-bili merce”) sono esenti dall’applicazione della Tasi, fintan-to che permanga la destinazione d’uso in parola e che non siano in ogni caso locati.Art. 8 – “Sisma-Bonus”La norma dell’art. 8 in commento novella l’art. 16, comma 1-septies, del Dl. n. 63/2013, estendendo anche alle zone classificate a rischio sismico “2” e “3” l’applicazione degli incentivi inizialmente previsti solo per quelle a rischio si-smico “1”. Ricordiamo che la disposizione in oggetto ave-va introdotto il diritto a beneficiare di una detrazione del 75% o dell’85% (a seconda dell’entità della riduzione del rischio sismico) del prezzo di acquisto di una unità immo-biliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore ad Euro 96.000, venduta da imprese di ricostru-zione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, un ’im-mobile oggetto di successiva alienazione.

Art. 10 – Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismicoL’articolo interviene sugli artt. 14 e 16 del Dl. n. 63/2013, al fine di introdurre nuovi incentivi che spingano a mettere in campo interventi di efficientamento energetico e pre-venzione del rischio sismico. Nello specifico, a coloro che avrebbero titolo di beneficiare del credito di imposta in ra-gione degli interventi di efficienza energetica o antisismici realizzati, viene offerta la possibilità di optare per un con-tributo di pari importo, sotto forma di sconto sul corrispet-tivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli in-terventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo senza l’applicazione dei limiti di compensabilità ex art. 34, Legge n. 388/2000 e art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta fa-coltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori ces-sioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.In sede di conversione, il nuovo comma 3-bis, ha intro-dotto modifiche all’art. 28, comma 2 lett. d), del Dlgs. n. 28/2011, prevedendo che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di Amministrazioni Pub-bliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di ge-stione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, devono provvedere ad assicurare il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattua-li da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.Art. 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino Tale norma, di particolare interesse anche per gli Enti Locali, prevede che gli adempimenti relativi ai rappor-ti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal Decreto Mef 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con Decreto Mef in conformità ad accordi con tale Stato. Con Provvedimento del Direttore dell’AdE verranno emanate le regole tecni-che attuative. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo gene-ralizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Art. 12-bis – Luci votiveTale norma, introdotta in sede di conversione, va a ricom-prendere opportunamente, con decorrenza dal 1° genna-io 2019, anche le prestazioni di gestione del Servizio di “Lampade votive” all’interno dell’art. 22, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, inserendo il n. 6-quater). Sebbene venga previsto, in via generale, che per tali prestazioni resta fer-

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mo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tali presta-zioni risultano quindi esonerate da fatturazione e dunque, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996, anche da certificazione dei corrispet-tivi e conseguentemente, per effetto del Dm. 10 maggio 2019, per tali Enti anche da trasmissione telematica dei corrispettivi.Art. 12-ter – Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fatturaTale norma, introdotta in sede di conversione, modifica l’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, in tema di tempi di emissione della fattura, prevedendo che la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dall’effettua-zione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6.Art. 12-quater – Comunicazioni dei dati delle liquida-zioni periodiche IvaL’art. 12-quater, introdotta in sede di conversione, modifica l’art. 21-bis, comma 1, del Dl. n. 78/2010, prevedendo che la Comunicazione dati Iva relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre, mentre la Comunicazione dei dati relativi al IV trimestre può, in alternativa, essere ef-fettuata con la Dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Re-stano fermi gli ordinari termini di versamento dell’Imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Art. 12-quinquies – Modifiche in materia di trasmissio-ne telematica dei corrispettiviL’art. 12-quinquies, introdotto in sede di conversione, modificando l’art. 2, comma 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015, prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquida-zioni periodiche Iva. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a Euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telema-tica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.Art. 12-octies – Tenuta della contabilità in forma mec-canizzataCon una modifica all’art. 7, comma 4-quater, del Dl. n. 357/1994, si passa dalla tenuta dei registri acquisti e ven-dite con sistemi elettronici, alla tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Art. 12-novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture

elettroniche L’art. 12-novies in commento “anticipa” che, a decorrere del 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate verificherà con immediatezza tramite controlli automatizzati il corret-to assolvimento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettro-niche trasmesse al “Sistema di interscambio” (“Sdi”). In caso quindi di non corretto assolvimento dell’Imposta sulla fattura emessa, verrà immediatamente “integrato” l’impor-to del bollo da versare sul trimestre di riferimento.A titolo di esempio, se il contribuente emette in data 15 gennaio 2020 una fattura elettronica con importo esente Iva ex art. 10 superiore ad Euro 77,47 senza l’assolvimen-to dell’Imposta di bollo, l’Agenzia procederà comunque al conteggio e all’addebito di Euro 2 entro il giorno 20 aprile 2020.Rimane da chiarire se all’interno di “Fatture e corrispettivi” vi sarà comunque la possibilità di rettificare l’importo da pagare nella Sezione “Pagamento Imposta di bollo”.Confermato che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’Imposta resa nota dall’Agenzia delle En-trate si applica la sanzione pari al 30% dell’Imposta dovu-ta, ridotta alla metà in caso di versamento entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, ridotta ulteriormente a 1/15esi-mo in caso di versamento entro 15 giorni ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997. Viene meno di conseguenza per le fatture elettroniche l’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 642/1972, il quale prevede una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’Impo-sta o della maggiore Imposta dovuta.Art. 14 - Enti associativi assistenziali La norma è stata interamente modificata in sede di con-versione, specificando in dettaglio, mediante la revisione dell’art. 148, comma 3, del Tuir, quali sono gli Enti che possono godere del “regime di decommercializzazione” dei corrispettivi versati da associati e tesserati ai sensi di tale norma, modificando poi di conseguenza anche l’art. 89, comma 4, del “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 117/2017).In particolare, mentre la precedente versione del citato comma 3 non considerava commerciali i seguenti soggetti - Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religio-se, sportive dilettantistiche, strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli Enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse - la nuova versione non considera commerciali, oltre a tali soggetti sopra elencati, anche i seguenti: Asso-ciazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.Art. 15-bis - Efficacia delle Deliberazioni regolamen-tari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali

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Il nuovo art. 15-bis introduce una serie di novità in merito all’efficacia delle Deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie, andando ad introdurre i nuovi com-mi da 15-bis a 15-quinquies all’art. 13 del Dl. n. 201/2011.Nello specifico, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tut-te le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni dovranno essere inviate al Mef-Di-partimento delle Finanze, esclusivamente per via telema-tica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’ap-posita Sezione del “Portale del Federalismo fiscale”. Per le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle Province e delle Città metropolitane, tali di-sposizioni si applicano a partire dall’anno d’imposta 2021. Con Decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico, e saranno fissate le moda-lità di attuazione dell’obbligo di effettuazione del predetto invio.A decorrere dall’anno di imposta 2020, le Delibere e i Re-golamenti concernenti i Tributi comunali diversi dall’Impo-sta di soggiorno, dall’Addizionale comunale Irpef, dall’Imu e dalla Tasi, diverranno efficaci dalla data della pubblica-zione telematica, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la Delibera o il Regolamento si riferisce. A tal fine, l’Ente deve effet-tuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dai Tributi sopra elencati la cui scadenza viene fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettua-ti sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi Tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pub-blicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’Imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio con quanto già

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno pre-cedente. Sempre a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i Regola-menti e le Delibere di approvazione delle tariffe relativi all’Imposta di soggiorno e al Contributo di sbarco di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, al Contributo di soggiorno di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, nonché al Contributo di cui all’art. 1, comma 1129, della Legge n. 145/2018, relativo al Comune di Venezia, hanno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Mef provvederà alla pubblicazione dei Regolamenti e delle Delibere di che trattasi entro i 15 giorni lavorativi succes-sivi alla data di inserimento nel “Portale del federalismo fiscale”.Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, il quale sanciva l’approvazione dei Regolamenti delle entrate tributarie entro il termine di ap-provazione del bilancio di previsione.Art. 15-ter - Misure preventive per sostenere il contra-sto dell’evasione dei Tributi locali Gli Enti Locali competenti al rilascio di licenze, autorizza-zioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizio-nate, concernenti nuove attività commerciali o produttive possono disporre, in via regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica sulla regolarità del pagamento dei Tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Art. 15-quater - Modifica all’art. 232 del Tuel, in mate-ria di contabilità economico-patrimoniale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti L’art. 15-quater, inserito in sede di conversione del Dl. n. 34/2019 concede la facoltà agli Enti Locali con popolazio-ne inferiore a 5.000 abitanti di tenere o meno la contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del Principio contabi-le generale n. 17 della competenza economica e dei Prin-cipi applicati di cui agli Allegati n. 1 e n. 4/3 del Dlgs. n. 118/2011, fino all’esercizio 2019 compreso. Viene disposto che gli Enti che rinvieranno la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 dovranno allegare al rendiconto 2019 una situazione patri-moniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo Schema di cui all’Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/2011, tenendo conto delle modalità semplificate che saranno individuate con Decreto Mef da emanare entro il 31 ottobre 2019. Art. 16-bis - Riapertura dei termini per gli istituti age-volativi relativi ai carichi affidati agli Agenti della ri-scossione

Dal 2020, tut te le Delibere regolamentari e tariffarie saranno inviate telematicamente al Mef

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Salvo che per i debiti già compresi nella “Definizione agevolata” di cui all’art. 3 del Dl. n. 119/2018, presentate entro il 30 aprile 2019, il contribuente può esercitare la facoltà riconosciuta nella predetta “Definizione” rendendo la dichiarazione prevista all’art. 3, comma 5, entro il 31 luglio 2019, con le modalità che l’Agente nazionale della riscossione pubblicherà nel proprio sito internet entro 5 giorni dalla di entrata in vigore della Legge n. 58/2019 in commento. In tal caso, si applicano le disposizioni del citato art. 3 del Dl. n. 119/2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis, e con le seguenti eccezioni: a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiara-

zione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;

b) il pagamento delle somme di cui all’art. 3, comma 1, del citato Dl. n. 119/2018, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione entro il 30 novembre 2019; 2) nel numero massimo di 17 rate consecutive, la pri-

ma delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della “Definizione”, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascu-na di pari ammontare, scadenti il, 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Gli interessi sono dovuti a de-correre dal 1° dicembre 2019;

c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della “Definizione”, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’Agente nazionale della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;

d) gli effetti di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), del Dl n. 119/2018, si determinano alla data del 30 novembre 2019;

e) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica so-luzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Salvo che per i debiti compresi in dichiarazioni di adesione alle “Definizioni” di cui all’art. 3 del Dl n. 119/2018, e all’art. 1, commi da 184 a 198 della Legge n. 145/2018, presen-tate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la di-chiarazione prevista dall’art. 1, comma 189 della legge n. 145/2018 entro il 31 luglio 2019.

Le disposizioni del presente art. 16-bis si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle “Definizioni” ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anterior-mente alla data di entrata in vigore della Legge n. 58/2019 di conversione in commento. Non si applicano alla “De-finizione agevolata” le controversie sulle risorse proprie dell’Ue di cui all’art. 5 del Dl n. 119/2018.Art. 16-ter - Norme di interpretazione autentica in ma-teria di Imu sulle Società agricole Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini Imu, nel ri-spetto delle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, se-condo periodo, del Dl. n. 201/2011, si intendono applicabili anche alle Società agricole così come definite all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004.Art. 16-quater - Stralcio dei debiti fino a Euro 1.000 affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 Il presente art. 16-quater novella quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del Dl. n. 119/2018, aggiungendo una di-sposizione che prevede che gli Enti creditori, sulla base dell’Elenco trasmesso dall’Agente nazionale della riscos-sione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già prodotti nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.Art. 18-ter - Piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” La disposizione dell’art. 18-ter in commento, introdotta in sede di conversione, al fine di rafforzare l’efficienza e la trasparenza delle attività delle P.A. previste negli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020, ha di-sposto l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo eco-nomico (Mise), della Piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it” per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese. All’interno della Piattaforma telematica sono comunicate, da parte delle P.A. centrali e locali di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. n. 33/2013, secondo le modalità e nei termini stabiliti con apposito Dm. Mise (comma 6), da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 58/2019 di conversione del Dl. n. 34/2019 (29 agosto 2019), il cui rispetto rappresenta condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione. Art. 25 - Dismissioni immobiliari Enti territorialiL’art. 25 amplia la portata applicativa dell’art. 1, comma 423, della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), in tema di dismissioni immobiliari. Viene estesa anche agli

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Enti territoriali la possibilità di dismettere il proprio patri-monio immobiliare e viene previsto che gli introiti derivanti delle vendite immobiliari operate dagli Enti territoriali ven-gano destinati in via prioritaria alla riduzione del proprio debito e, solo in caso di assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, al “Fondo per l’am-mortamento dei titoli di Stato”.Art. 30 - Contributi ai Comuni per interventi di efficien-tamento energetico e sviluppo territoriale sostenibileL’art. 30 dispone che un Decreto Mise, entro 20 giorni

dall’entrata in vigore del Dl. n. 34/2019, assegni dei con-tributi in favore dei Comuni per la realizzazione di Progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento ener-getico e dello sviluppo territoriale sostenibile.I contributi, che saranno finanziati dal “Fondo Sviluppo e Coesione” e conteranno su risorse complessive pari a un massimo di Euro 500 milioni per il 2019, saranno attributi ad ogni Amministrazione sulla base della popolazione re-sidente alla data del 1° gennaio 2018 (dati Istat), in appli-cazione dei seguenti parametri:

Fascia demografica Ente Contributo spettante (Euro)

Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti 50.000,00Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 70.000,00Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 90.000,00Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti 130.000,00Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti 170.000,00Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti 210.000,00Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti 250.000,00

I contributi sono destinati al finanziamento di: - opere pubbliche in tema di efficientamento energetico (il-

luminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e Erp, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);

- interventi relativi alla mobilità sostenibile, alla messa in sicurezza di Scuole, edifici pubblici e patrimonio comu-nale e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ogni Ente potrà finanziare una o più opere che rispecchi-no le caratteristiche citate, a condizione che non siano già stati percepiti finanziamenti pubblici per le stesse e che si tratti di opere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di pre-visione dell’anno 2019.Il comma 5 fissa al 31 ottobre 2019 il termine entro il quale gli Enti beneficiari dei contributi devono – pena decadenza dal beneficio - iniziare l’esecuzione dei lavori.L’erogazione delle risorse avverrà in 2 tranche: la prima, pari al 50%, sarà corrisposta sulla base dell’attestazione dell’Ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori; la seconda (pari alla differenza tra la spesa ef-fettivamente sostenuta per la realizzazione del Progetto e la quota già erogata, sarà corrisposta sulla base dei dati inseriti nel Sistema di monitoraggio di cui al all’art. 1, com-ma 703, della Legge n. 190/2014, dall’Ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori .Le attività finanziate dai contributi in questione saranno oggetto di controlli a campione coordinati da Mise e Mit.

In sede di conversione sono stati introdotti i commi da 14-bis a 14-quinquies, che prevedono, con finanziamento a carico delle risorse previste dal comma 1.091 della “Leg-ge di bilancio 2018” per Progetti di ricerca in ambito “In-dustria 4.0”, contributi per i Comuni di minori dimensioni, per opere di efficientamento energetico, opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale e spese per beni e ser-vizi intermedi riconducibili a servizi di Area vasta di natura socio-assistenziale o di fornitura di servizi idrici integrati.In particolare, il comma 14-bis rende strutturale il contri-buto per l’efficientamento energetico e lo sviluppo terri-toriale sostenibile, per i soli Comuni fino a 1.000 abitanti, che a decorrere dal 2020 saranno destinatari di un con-tributo unitario di pari importo, il cui ammontare sarà de-finito annualmente con Decreto Mise da adottare entro il 15 gennaio. I Comuni devono avviare i lavori entro il 15 maggio di ciascun anno, pena l’automatica decadenza dal contributo. Le relative risorse andranno ad implementare il “Fondo” da destinare ai Comuni.Il successivo comma 14-ter rende strutturale il contribu-to per interventi di messa in sicurezza di Scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei soli Comuni con meno di 1.000 abitanti, i quali saranno destinatari, a de-correre dal 2020, di un contributo unitario di pari importo, il cui ammontare sarà definito annualmente con Decreto del Ministero dell’Interno da adottare entro il 15 gennaio. I Co-muni devono avviare i lavori entro il 15 maggio di ciascun

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anno, pena la revoca del finanziamento in misura totale o parziale a seconda dell’entità del suo utilizzo. Le som-me eventualmente revocate sono assegnate, con Decreto del suddetto Ministero entro il 15 giugno, ai Comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio, dando priorità ai Comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. In questo caso, i Comuni do-vranno avviare i lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.Il comma citato inoltre prevede un contributo a favore del-le Regioni per il contrasto dell’inquinamento nella Pianura padana.Il comma 14-quater reperisce le risorse necessarie per l’attuazione dei commi precedenti mediante l’utilizzo delle somme previste, dal 2020, dal comma 1.091 della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”) per Progetti di ri-cerca in ambito “Industria 4.0” e non utilizzate. Infine, il comma 14-quinquies, ha previsto contributi peri i Comuni fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli ec-cesivi nell’ambito del “Fondo di solidarietà comunale” in applicazione del Dl. n. 95/2012 (cd. “Spending review”) con riferimento a spese per beni e servizi intermedi ricon-ducibili a servizi di Area vasta di natura socio-assistenzia-le o di fornitura di “servizi idrici integrati”. Il contributo è determinato con Decreto del Ministro dell’Interno entro il 31 ottobre 2019. Destinatari del contributo sono solo i Co-muni per i quali l’incidenza del taglio sulla spesa corren-te media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera, rispettivamente, il 3% nel caso dei ser-vizi socio-sanitari assistenziali, e l’8%, nel caso dei “servizi idrici integrati”. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.Art. 30-bis - Norme in materia di edilizia scolasticaL’art. 30-bis, introdotto in sede di conversione, consente agli Enti Locali beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici ad uso scolastico di avvalersi, per il triennio 2019-2021, di Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia Spa per l’affida-mento dei lavori di realizzazione, le quali sono tenute a pubblicare i relativi atti di gara entro 90 giorni dalla pre-sentazione dei progetti definitivi da parte degli Enti Locali. La mancata pubblicazione degli atti di gara, da parte delle 2 Centrali di committenza, entro il termine previsto, con-sentendo agli Enti interessati di avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di la-vori sotto-soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, cd. “Codice degli appalti”. Il comma 3 infine fissa l’obbligo di mantenere la destina-

zione ad uso scolastico per almeno 5 anni dall’avvenu-ta ultimazione dei lavori sugli edifici oggetto di intervento supportato da finanziamenti e contributi statali. Art. 30-ter - Agevolazioni per la promozione dell’eco-nomia locale mediante riapertura e ampliamento di at-tività commerciali, artigianali e di serviziL’art. 30-ter, introdotto dalla Legge n. 58/2019 di conver-sione, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un’agevolazione a sostegno di operazioni di ampliamen-to di esercizi commerciali esistenti o riapertura di esercizi dopo 6 mesi di chiusura, relativamente ad attività insistenti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. I commi 2, 3 e 4 individuano l’ambito di applicazione, pre-vedendo i settori di attività ammessi a fruire delle agevo-lazioni in questione - artigianato, turismo, servizi di tutela ambientale e fruizione di beni culturali e ricreativi, non-ché commercio al dettaglio limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita”, disciplinate dall’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Dlgs. n. 114/1998 - e le attività escluse (“compro oro”, ai sensi del Dlgs. n. 92/2017, sale scommesse o attività che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito); sono inoltre esclusi dalle agevolazioni i subentri in attivi-tà già esistenti precedentemente interrotte, le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un sog-getto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi, per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi beneficiari e per i 3 anni successivi (comma 5), e la misura del contributo è rapportata alla somma dei Tributi comunali dovuti (e regolarmente pagati) dall’eser-cente nell’anno precedente a quello nel quale è presen-tata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo (comma 9). I Comuni interessati, nell’ambito del bilancio comunale, devono provvedere ad istituire un apposito “Fondo” da destinare alla concessione dei contributi, al cui finanzia-mento si provvede mediante l’istituzione, nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, di un “Fondo” con una dotazione annuale fissata, rispettivamente, in Euro 5 milioni per il 2020, Euro 10 milioni per il 2021, Euro 13 milioni per il 2022 e Euro 20 milioni a decorrere dal 2023 (comma 6). Al riparto tra i Comuni beneficiari si provvede con Decreto del Ministro dell’Interno. La spesa complessi-va per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del “Fondo”. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo

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inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunica-zioni previste dalla normativa vigente (comma 7). Gli esercenti che provvedono alle opere di ripristino o am-pliamento possono beneficiare delle agevolazioni, prescri-vendo il possesso delle abilitazioni e delle licenze neces-sarie per le rispettive attività (comma 8). L’intera gestione della procedura è demandata al Comune, al quale l’esercente deve presentare apposita domanda (entro il 28 febbraio di ciascun anno) per accedere all’a-gevolazione. Il contributo, “determinato dal Responsabile dell’Ufficio comunale competente per i tributi”, è commisu-rato ai mesi di apertura dell’esercizio oggetto del beneficio nel quadriennio, periodo che non può essere inferiore a 6 mesi. Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, prevedendo che, per poter usufruire delle misure agevo-lative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previ-sti per gli aiuti a ciascuna Impresa. I contributi inoltre non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla Leg-ge n. 58/2019 in esame o da normative statali o regionali. Art. 32-bis - Transazioni in materia di cartelle di paga-mento e di ingiunzioni fiscali Viene aggiunto il comma 2-bis all’art. 43 del Dl. n. 109/2018, con il quale le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali. Per le attività di cui ai citati commi 2 e 2-bis, il termine di adesione è ora esteso anche alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notifi-cate alla data di entrata in vigore della presente Legge n. 58/2019 di conversione del Dl. n. 34/2019.Art. 33 - Assunzione di personale nelle Regioni a Sta-tuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziariaLa disposizione dell’art. 33 in commento mira ad introdur-re rilevanti novità in materia di vincoli assunzionali e limiti al trattamento accessorio del personale.In primo luogo, è stato previsto per Regioni e Comuni un nuovo quadro di riferimento ai fini assunzionali, basato su un parametro percentuale di natura economica, anziché sulle cessazioni intervenute. Più nel dettaglio, la nuova disposizione prevede, al comma 2, che i Comuni possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (in coerenza con i “Pia-ni triennali dei fabbisogni di personale” e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisione), nel limite di una spesa comples-siva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione) non superiore ad un valore-soglia percentuale (da definire) della media delle

entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) stanziato in bilancio di previsione. Detto valore-soglia, da definire con apposito Decreto del Ministro del-la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Mef, pre-via Intesa in Conferenza Stato-Regioni per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (il termine era il 30 giugno 2019, ma non è stato ancora adottato), che sarà determinato in mi-sura differenziata per fasce demografiche e determinerà le percentuali massime annuali di incremento del perso-nale in servizio per gli Enti che abbiano si collocano al di sotto dello stesso.Pertanto, gli Enti in cui il rapporto fra la spesa di perso-nale e le entrate correnti dei primi 3 Titoli del rendiconto sia entro il valore-soglia individuato dal Decreto potranno assumere liberamente. Al contrario, gli Enti in cui il sud-detto rapporto risulta superiore al valore-soglia, dovranno procedere alla graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predet-to valore-soglia anche applicando un “turn-over” inferiore al 100%. A decorrere dal 2025, gli Enti che avranno un rapporto superiore al valore-soglia potranno applicare un “turn-over” pari al 30% fino al conseguimento del valore-soglia corretto. I suddetti parametri potranno essere ag-giornati ogni 5 anni.In secondo luogo, relativamente al trattamento accessorio

Regioni e Comuni assumeranno sulla base di un parametro percentuale di natura economica e non più sulle cessazioni intervenute

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del personale, la disposizione ha previsto che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, dovrà essere adeguato, in aumento o in diminuzione, al fine di garanti-re l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del “Fondo per la contrattazione integrativa” nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione or-ganizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. La disposi-zione sembrerebbe determinare il superamento del limite previsto dall’art. 23 citato, attraverso la previsione di un nuovo limite, maggiore o minore, risultante dal suddetto valore medio pro-capite del trattamento accessorio 2018 parametrato ai dipendenti in servizio al 31 dicembre del medesimo anno.I commi 2-bis e 2-ter, introdotti in sede di conversione, hanno apportato significative novità in materia di assun-zione del personale educativo dei Comuni. In particolare le norme, recando modifiche al comma 366 della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), consentono agli Enti Locali, da un lato, di procedere all’assunzione del perso-nale educativo senza applicare il comma 361 della “Legge di bilancio 2019” - con la conseguenza che le graduatorie concorsuali per questa specifica categoria di personale, anche per i concorsi banditi a partire dal 2019, potran-no prevedere idonei - dall’altro, di esercitare di nuovo la possibilità di effettuare dette assunzioni tramite l’utilizzo delle graduatorie concorsuali successive al 2010, oggetto di estensione temporale ad opera del comma 362 della “Legge di bilancio 2019”. Art. 33-ter - Disposizioni in materia di Regioni a Statu-to speciale L’art. 33-ter aggiunge i commi da 875-bis a 875-septies alla “Legge di bilancio 2019”.Si prevede, secondo l’Accordo datato 25 febbraio 2019 tra Mef e Presidente della Regione Friuli-Venezia Giu-lia, attuativo delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 77/2015, n. 188/2016, n. 154/2017 e n. 103/2018, che: - il contributo alla finanza pubblica da parte del Sistema integrato degli Enti territoriali della Regione Friuli-Vene-zia Giulia in termini di saldo netto da finanziare dovrà essere pari ad Euro 686 milioni per l’anno 2019, Euro 726 milioni per l’anno 2020, ed Euro 716 milioni per l’an-no 2021;

- lo Stato riconosce alla Regione Friuli-Venezia Giulia tra-sferimenti per spese di investimento pari a Euro 400 mi-lioni per la manutenzione straordinaria di strade, Scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, nonché l’assegnazione di Euro 80 milioni per investi-menti in ambito sanitario;

- la Regione, nelle materie di propria competenza, potrà istituire nuovi Tributi locali, stabilendone, anche in dero-ga alla Legge statale, le modalità di riscossione, e potrà disciplinare i Tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con Legge statale, definendone le modalità di ri-scossione e consentendo agli Enti Locali di modificare le aliquote e introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Inoltre, relativamente al “Fondo per le Regioni a Statuto speciale finalizzato a investimenti per la messa in sicurez-za del territorio e delle strade”, è previsto ora che l’Accor-do con lo Stato debba concludersi entro il 15 luglio 2019. Le eventuali somme non utilizzate di tale “Fondo” dovran-no essere destinate alle Regioni a Statuto ordinario per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio sulla base di apposito Decreto Mef, previa Intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali da effettuarsi ora entro il 31 luglio 2019; in caso di mancata Intesa, tale Decreto dovrà essere comunque emanato entro il 31 agosto.Il comma 5 prevede che, al fine di assicurare il necessario concorso delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 15 luglio 2019 devono essere ridefiniti i complessivi rap-porti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei menzionati Enti, mediante la conclusione di appositi Accordi bilaterali.Art. 35 - Obblighi informativi sulle erogazioni pubbli-che La norma interviene sugli adempimenti di pubblicità dei contributi pubblici ricevuti, di cui alla Legge n. 124/2017. Il termine per la pubblicazione, già a decorrere dal corrente anno 2019, viene spostato al 30 giugno di ogni anno. Inoltre, contrariamente alle indicazioni che aveva fornito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Circolare n. 2/2019), non dovranno essere indicati gli importi che abbiano natura “corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, ma soltanto le “informazioni relative a sovvenzioni, sussi-di, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura il cui importo totale superi Euro 10.000”.Per le Società di capitali e le Cooperative sportive dilet-tantistiche nonché per le Imprese sociali, sarà necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo ob-bligo.Per le prime l’adempimento si intenderà soddisfatto me-diante pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota in-tegrativa del bilancio di esercizio, per i secondi, in analo-gia con quanto previsto per gli Enti del I Libro del Codice civile, la pubblicazione dovrà avvenire sul sito internet o su quello della Associazione di categoria di appartenenza dell’Impresa.

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Vengono modificate anche le sanzioni, che in questo caso coinvolgono anche le Associazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Sarà applicata una sanzione pari all’1% de-gli importi ricevuti, con un importo minimo di Euro 2.000. Competente ad irrogare la sanzione sarà l’Amministrazio-ne pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Pre-fetto del luogo dove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’ob-bligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza di detto obbligo nonché il mancato pagamento della sanzio-ne entro il termine di cui al periodo precedente è sanzio-nato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi 3 mesi.Art. 38 - Debiti Enti Locali L’art. 38, inserendo il comma 932-bis all’art. 1, della Leg-ge n. 145/2018, dispone il trasferimento a Roma Capitale della titolarità dei crediti e del Piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Più nel dettaglio, alla conclusione delle attività straordina-rie della Gestione commissariale:a) Roma Capitale provvederà alla cancellazione dei resi-dui attivi e passivi nei confronti di detta Gestione commis-sariale; b) a Roma Capitale saranno trasferiti i crediti di compe-

tenza della Gestione commissariale iscritti nella massa attiva del Piano di rientro dall’indebitamento pregres-so; con riferimento ad essi il Comune dovrà iscrivere in bilancio un adeguato “Fcde”, destinato ad essere con-servato fino alla riscossione o alla cancellazione degli stessi crediti; la differenza positiva (riscossioni meno “Fcde”) dovrà essere finalizzata alla copertura dell’e-ventuale disavanzo derivante dalla suddetta cancella-zione dei residui;

c) a Roma Capitale è trasferita la titolarità del Piano di estinzione dei debiti oggetto di ricognizione della Ge-stione commissariale, compresi quelli finanziari, unita-mente alle risorse stanziate e rivenienti da quanto di-sposto dall’art. 14, comma 14, del Dl. n. 78/2010, non destinate annualmente all’ammortamento del debito finanziario a carico del Mef e/o alla copertura degli one-ri previsti per l’accollo da parte dello Stato del Prestito obbligazionario “RomeCity 5,345%” con scadenza 27 gennaio 2048;

d) nella competenza di Roma Capitale rientreranno le po-sizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella de-finitiva rilevazione della massa passiva da parte della Gestione commissariale.

Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Ge-

stione commissariale, per sopperire a temporanee caren-ze di liquidità, il Comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità; apposita Convenzione disciplinerà le modalità di concessione, la misura dell’eventuale tasso di interesse, e la restituzione delle anticipazioni di liquidità. All’art. 38 sono stati aggiunti, in sede di conversione del Decreto, i commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies, i quali con-cernono: - il già citato accollo da parte dello Stato del Prestito obbli-gazionario “RomeCity 5,345%”;

- l’alimentazione del “Fondo per il concorso al pagamento del debito dei Comuni Capoluogo delle Città metropo-litane” presso il Ministero dell’Interno, commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con Istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di Roma negli anni dal 2020 al 2022;

- la previsione di un ulteriore accantonamento anche per l’anno 2019 a favore del Ssn. finalizzato alla realizzazio-ne di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, as-sistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (“Lea”);

- il riconoscimento di contributi ai Comuni Capoluogo del-le Città metropolitane in “Dissesto finanziario” finalizzati al pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento. Le risorse sono assegnate con Decreto Ministero dell’Interno entro il 30 novembre 2019 in proporzione all’entità delle rate annuali di rim-borso del debito;

- l’autorizzazione, per i Comuni con popolazione superio-re a 60.000 abitanti che hanno dichiarato lo stato di “Dis-sesto finanziario” e che successivamente hanno delibe-rato la “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il conte-nuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione, fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla Comunica-zione della manifestazione di volontà di operare la ri-duzione, senza alcuna penalità da recesso. Il recesso dovrà essere comunicato all’Amministrazione e avrà effetto decorsi i successivi 30 giorni. In caso di recesso i Comuni, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono stipulare nuovi contratti o accedendo alle Convenzioni-quadro di Consip Spa e

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delle Centrali di committenza regionale o tramite affida-mento diretto;

- la possibilità per gli Enti Locali in “Dissesto economico-finanziario” di accedere all’anticipazione di tesoreria en-tro il limite di 5/12, ora fino al raggiungimento dell’equili-brio di bilancio da prevedersi con il “bilancio stabilmente riequilibrato”, ma comunque per non oltre 5 anni a par-tire dall’esercizio in cui è stato deliberato il “Dissesto”;

- la durata massima del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” (art. 243-bis del Tuel) che ora viene inno-vativamente prevista, per i soli Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, in massimo 20 anni quando il rapporto fra passività da ripianare e gli impegni del Titolo I supera il 60%;

- il riconoscimento al Comune di Alessandria di un con-tributo in conto capitale di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

- la possibilità, per i Comuni interessati dagli eventi sismi-ci della Provincia di Campobasso e della Città metropo-litana di Catania individuati dalle Delibere del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 e 28 dicembre 2018, di approvare il rendiconto della gestione 2018 entro il 31 luglio 2019 con trasmissione dei dati alla “Bdap” entro 30 giorni dalla data dell’approvazione.

All’art. 38 sono stati aggiunti, in sede di conversione del Decreto, anche i commi da 2-bis a 2-quinquies, i quali ri-guardano: - il riconoscimento al Comune di Campione d’Italia, a par-tire dal 2019, di un contributo nel limite massimo di Euro 5 milioni annui finalizzato ad esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell’Ente;

- l’auspicato intervento con definizione degli effetti conse-guenti alla Sentenza della Corte Costituzionale 14 feb-braio 2019, n. 18, che ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale dell’art. 1, comma 714, della Legge 28 dicembre 2018, n. 208, sugli Enti Locali che hanno rimodulato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” in base a tale norma; ciò anche in considerazione delle incertezze generate e dell’Orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei conti 12 aprile 2019 (Deliberazione n. 8/SezAut/2019/Qmig). Si dispone ora che gli Enti Locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del “Piano di riequilibrio” entro la data del 14 febbraio 2019, anche se non ancora approvato dalla competen-te Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta Sentenza della Sezione regionale competente, possono ripropor-re il “Piano” per adeguarlo alla normativa vigente. Il ri-chiamo operato al comma 889, dell’art. 1, della Legge n. 205/2017, porta a ritenere che i termini per la rimo-

dulazione/riformulazione del “Piano di riequilibrio” sia-no quelli abbreviati, quindi gli Enti Locali che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno trasmettere la Delibe-razione consiliare contenente la richiesta alla Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno entro il 15 luglio, per poi deliberare il nuovo “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” entro 45 giorni dalla data di esecutività della prima Deliberazione citata. La riproposizione del “Piano di riequilibrio finanziario plu-riennale” deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del “Piano” modificato, nel rispet-to della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi. Le rimodulazioni non so-spendono le azioni esecutive e, considerata la situazio-ne di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazio-ne o di diniego della competente Sezione regionale della Corte dei conti entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo del Consiglio comunale. Per i “Piano di ri-equilibrio” per cui è pendente la fase istruttoria presso il Ministero deli Interni, la Commissione di valutazione è tenuta a concludere la fase istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni di riformulazione/rimo-dulazione; entro i successivi 5 giorni, la Commissione trasmette le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del Piano di riequilibrio riformulato entro 20 giorni.

Art. 38-bis - Applicazione delle norme in materia di an-ticipazioni di liquidità agli Enti territoriali per il paga-mento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni L’art. 38-bis modifica il comma 859, lett. a), dell’art. 1, del-la Legge n. 145/2018. Ricordiamo che detto comma 859 dispone che, a partire dall’anno 2020, le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli Enti del Ssn., di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 (Enti Locali compresi), qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto alme-no del 10% rispetto a quello del secondo esercizio prece-dente, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garan-zia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione.In sede di conversione del Decreto è stato specificato che la misura sopra indicata non si applica se il debito com-merciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che il suddetto “Fondo di garanzia” accantonato nel risultato di amministrazione è liberato dall’esercizio successivo a quello in cui sono

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rispettate le condizioni previste dal comma 859, lett. a).Art. 38-ter - Procedura di riconoscimento della legitti-mità dei debiti fuori bilancio delle Regioni Viene ridotto a 30 giorni il termine per il Consiglio regio-nale per provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per Sentenze esecutive, decorso il quale detti debiti fuori bilancio si intendono automatica-mente riconosciuti.Art. 38-quater - Recepimento dell’Accordo tra il Go-verno e la Regione Siciliana I Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane della Regione Siciliana sono autorizzati, in deroga, ad applicare nell’anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o di gestio-ne provvisoria, l’art. 163 del Tuel, con riferimento all’ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le ri-sorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con Delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che dovranno essere recepite al momento dell’e-laborazione e dell’approvazione del bilancio di previsione. I Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane della Regione Siciliana, in deroga, sono autorizzati a: - approvare il rendiconto della gestione degli esercizi

2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previ-sione non è stato deliberato;

- predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l’esercizio 2019;

- utilizzare nel 2019, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l’a-vanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall’art. 162 del Tuel.

L’art. 38-quater aggiunge anche i commi 881-bis e 881-ter alla Legge n. 145/2018, con i quali si dispongono misure agevolative, già concordate fra Regione Siciliana e Go-verno, per il raggiungimento del relativo saldo di finanza pubblica 2019, e l’incremento di Euro 100 milioni del con-tributo a favore dei Liberi Consorzi e delle Città metropoli-tane della Regione Siciliana. Art. 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli “ETS” e spostamento termine adegua-mento StatutiTale norma contenuta nell’art. 43 esclude dall’equipara-zione ai Partiti politici - e quindi dai relativi adempimenti previsti - gli “Enti del Terzo Settore” regolarmente iscritti nel “Runts” (“Registro unico nazionale del Terzo Settore”). Nelle more della attivazione di detto Registro potranno godere di tale esclusione gli Enti iscritti “ad uno dei Re-gistri attualmente previsti dalle normative di Settore” (os-sia le Onlus, le Organizzazioni di volontariato, e le Asso-

ciazioni di promozione sociale, che pertanto si potranno ritenere legittimamente escluse dagli adempimenti sulla “Trasparenza”).Le Associazioni sportive dilettantistiche non sembrereb-bero dunque essere ricomprese nell’esonero, per cui do-vrebbero essere soggette agli adempimenti in materia di “Trasparenza” previsti per i Partiti politici, laddove abbiano un terzo dei membri del proprio Direttivo che abbia rico-perto incarichi politici o di governo, anche a livello locale, negli ultimi 6 anni.Nella Legge n. 58/2019 di conversione, in deroga a quan-to previsto dall’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), è stato inoltre spostato al 30 giugno 2020 il termine per l’adeguamento degli Statuti del-le Bande musicali, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. Anche il termine per il medesimo adeguamento da parte delle Imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del Dlgs. n. 112/2017, è differito al 30 giugno 2020. Tale nuova sca-denza non è peraltro legata all’attivazione del “Runts”, che potrebbe essere anche antecedente, creando difficoltà in-terpretative.Art. 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle Imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitriciAl fine di consentire il più celere ed efficace svolgimen-to dei compiti dei Provveditorati interregionali alle Opere

Nella Legge n. 58/2019 di conversione, rispetto a quan to previsto dall’art. 101,

comma 2, del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), è stato spostato

al 30 giugno 2020 il termine per l’adeguamento degli Statuti del le Bande musicali, delle

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. Anche il termine per il medesimo adeguamento da

parte delle Imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del Dlgs. n.

112/2017, è differito al 30 giugno 2020

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pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di 100 unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da indi-viduare tra Ingegneri, Architetti, Dottori agronomi, Dottori forestali e Geologi e, nella misura del 20%, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del Comparto delle “Funzioni centrali”. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi en-tro 30 giorni dal 1° maggio 2019, saranno definiti gli spe-cifici requisiti di cui il personale dovrà essere in possesso. Le procedure concorsuali saranno svolte nelle forme del concorso unico di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013 e all’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all’entrata in vigore del sopra indicato Decreto, il Dipartimento del-la Funzione pubblica provvede con modalità semplifica-ta, anche in deroga al Dpr. n. 487/1994, in particolare per quanto riguarda la nomina delle Commissioni esaminatrici e le tipologie delle prove di esame. In sede di conversione è stata inserita l’istituzione di un “Fondo salva-opere” nello Stato di previsione del Mit, così da garantire il rapido completamento delle opere pub-bliche e di tutelare i lavoratori. Tale “Fondo”, alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appal-ti pubblici di lavori (nel caso di importo a base d’appalto

pari o superiore a Euro 200.000) e di servizi e forniture (nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a Euro 100.000) servirà a soddisfare i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi siano assoggettati a procedura concorsuale.Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dal 30 giugno 2019, saranno individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del “Fondo salva-opere”.Le disposizioni relative al “Fondo” non si applicano alle gare aggiudicate dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Province, anche autonome, e dalle Regioni. Art. 47-bis - Misure a sostegno della liquidità delle im-preseViene inserito il comma 4-bis all’art. 159 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), il quale prevede che, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a 3 anni, l’importo dell’anticipazione di cui all’art. 35, com-ma 18, dello stesso “Codice” è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 2019 il Dl. n. 61 del 2 luglio 2019, recante “Misure urgenti in materia di miglio-ramento dei saldi di finanza pubblica”, entrato in vigore il 2 luglio stesso e contenente le contro-misure economiche volte ad evitare la Procedura di infrazione “Edp” per il man-cato rientro nel Deficit/Pil dello 0,4% auspicato. Decreto che fa seguito alla Lettera a doppia firma del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro dell’Econo-mia e delle Finanze, Giovanni Tria, rivolta a Jean-Claude Juncker (Presidente della Commissione Europea), a Val-dis Dombrovskis (Vice Presidente della Commissione Eu-ropea) ed a Pierre Moscovici (Commissario membro della Commissione Europea), contenente il Piano per evitare la procedura d’infrazione a cui sarebbe andato incontro il Governo Italiano se non avesse provveduto a mettere in sicurezza i saldi della finanza pubblica attuando risposte

concrete entro questa settimana. La Lettera, datata 2 luglio 2019, contiene il Piano anti-infrazione, trasfuso nel Decreto n. 61/2019, che dispone, all’art. 1 (“Miglioramento dei saldi di finanza pubblica”), la messa a disposizione, come economie di bilancio o come voci di entrata per migliorare i saldi di finanza pubblica, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate in attuazione delle disposizioni di cui al Capo I (“Disposizioni urgenti in materia di ‘Reddito di cittadinanza’”) e agli artt. 14 e 15 (cosiddetta “Quota 100”) del Dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.Al comma 2 è previsto l’accantonamento di Euro 1,5 mld derivanti dai tagli alle voci di spesa dei vari Ministeri così come descritto nell’Allegato “1” al presente Decreto, fermo restando la possibilità di rimodulare con l’adozione di De-

Chiusura della Procedura d’infrazione Ueil Governo vara il Piano anti-infrazione da 7,6 miliardi

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creti del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo gli Stati di previsione di spesa. Al comma 3 viene determinata l’immediata disponibilità nell’esercizio corrente delle voci di accantonamento pre-viste dagli artt. 12, comma 10 e 28, comma 3, del Dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Leg-ge 28 marzo 2019, n. 26, tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con Delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze; gli accanto-namenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l’esercizio in corso o sono resi disponibili. Infine, il comma 4 dell’art. 1 del presente Decreto dichiara abrogate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di bilancio 2019”), oltre che all’art. 12, comma 11, del Dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.È fatta salva, al comma 5, l’adozione di variazioni al bilan-cio per esigenze di spesa corrente da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze.In altre parole, le disposizioni già in vigore, contenute

nell’art. 1 del Dl. 61 del 2 luglio 2019, si traducono così in un accantonamento, che ammonta ad Euro 7,6 miliardi occorrenti a migliorare i saldi della Finanza Pubblica attra-verso il rientro del Deficit dal 2,4% al 2,04%. E come immediato effetto la Commissione Europea, a seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Governo Italiano, ha deciso di non voler procedere all’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, riba-dendo tuttavia quanto segue: “nel complesso, la Commis-sione ritiene che questo pacchetto sia abbastanza mate-riale per non proporre al Consiglio l’apertura di una Pde per la mancata conformità dell’Italia al criterio del debito nel 2018 in questa fase. La Commissione terrà sotto con-trollo l’effettiva attuazione di questo pacchetto: monitore-rà da vicino l’esecuzione del bilancio 2019 e valuterà la conformità del piano di bilancio del 2020 con il Patto di stabilità e crescita. Inoltre, i progressi nelle riforme strut-turali incluse nelle raccomandazioni specifiche per paese saranno fondamentali per garantire una maggiore crescita e contribuire così a una diminuzione del rapporto Debito/Pil. La Commissione valuterà l’attuazione di queste rifor-me nel contesto del semestre europeo”.

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 lu-glio 2019, il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finan-ze 12 giugno 2019, recante “Modalità per la concessione in favore degli Enti Locali, che hanno deliberato il ricorso alla ‘procedura di riequilibrio finanziario pluriennale’, della rateizzazione dei carichi delle Agenzie fiscali e degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all’Agente della riscossione”.In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 890, della Legge n. 205/2017, integrativa dell’art. 243-bis del Tuel, il presente Decreto Mef dispone che i Comuni e le Province che hanno fatto ricorso alla “procedura di riequi-librio finanziario pluriennale” possono chiedere all’Agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi af-fidati per i debiti fiscali e previdenziali; la dilazione ha ad oggetto i carichi formati dalle Agenzie fiscali e dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all’Agente della riscossione e relativi alle annualità ricomprese dall’Ente nel Piano di riequilibrio. L’Ente Locale, prima di presentare l’Istanza di rateazione, comunica all’Agente della riscossione i carichi che intende

rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali inten-de ripartire il pagamento, nonché la durata del Piano di riequilibrio; alla comunicazione deve essere allegata la Delibera consiliare di ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”. L’Agente della riscossione, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, verifica che i carichi indicati dall’En-te siano ricompresi tra quelli sopra previsti e predispone lo schema del Piano di ammortamento a rate costanti, con limite massimo di dilazione in 120 mensilità o, se inferiore, pari alla durata del Piano di riequilibrio.L’Ente Locale presenta, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all’Agente della riscossione entro 30 giorni dall’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario plu-riennale da parte della Corte dei conti. La domanda, re-datta su apposita modulistica, deve essere conforme allo schema del Piano di ammortamento rilasciato dall’Agen-te della riscossione, e ad essa devono essere allegate, a pena di improcedibilità, copia della Delibera di appro-vazione del Piano da parte della Corte dei conti e la de-legazione di pagamento a garanzia (art. 243-bis, comma

Procedura di “Pre-dissesto”attivata la rateizzazione dei carichi pendenti

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7-quinquies, del Tuel). Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l’A-gente della riscossione emette il provvedimento definitivo allegando il Piano di rateazione. Il termine per il pagamen-to della prima rata scade l’ultimo giorno del mese succes-sivo a quello di emissione del provvedimento, mentre il termine per il pagamento delle rate successive scade l’ul-timo giorno di ciascun mese.

Con una Nota pubblicata il 2 luglio 2019 sul sito “Piattafor-ma dei crediti commerciali” (http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml), il Ministero dell’E-conomia e delle Finanze ha informato gli utenti che, al fine di allineare i dati trasmessi telematicamente dei relativi stock dei debiti commerciali con quelli dei singoli sistemi contabili di ciascun Ente, dalla seconda metà del mese di luglio 2019 verrà introdotta una modalità semplificata per la registrazione dei pagamenti relativi alle fatture emesse dai fornitori e pagate dall’Ente entro il 31 dicembre 2017. Come indicato da Ifel in un Comunicato pubblicato sul proprio sito nella stessa data, detta funzione, denomina-ta “Caricamento pagamenti massivi” (“Cpm”) agevolerà

Pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno 25 giugno 2019, contenente le mo-dalità e i criteri oltre che i termini di riparto e attribuzione dei contributi spettanti per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del Tuel, ai nuovi Comuni istituiti a seguito di processi di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti.L’emanazione di questo Decreto fa seguito al Comunicato 26 giugno 2019, relativo alla ripartizione del “Fondo” per l’anno 2019 stabilito dalla Conferenza Stato, Città ed Au-tonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019 (vedi Entilo-calinews n. 26 del 1° luglio 2019).

Il pagamento delle rate del Piano di dilazione è effettuato, alle relative scadenze, dal Tesoriere sulla base della dele-gazione di pagamento citata. Il Ministero dell’Interno trasmette per Pec all’Agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approva-zione o di diniego dei Piani di riequilibrio pluriennale finan-ziario entro 30 giorni dalla data di ricezione dei provvedi-menti medesimi.

gli adempimenti di allineamento consentendo agli Enti di comunicare la sola informazione di avvenuto pagamento (senza necessità di specificare le ulteriori informazioni ri-chieste dalla procedura ordinaria), con riferimento alle fat-ture ricevute fino all’esercizio 2017 e pagate non oltre la data del 31 dicembre 2017.Ciò nell’ottica di agevolare l’attuazione di quanto previsto dal comma 861 della Legge n. 145/2018 (“Legge di bi-lancio 2019”) che prevede che, ai fini dell’applicazione, a partire dal 2020, dell’obbligo di accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali”, i tempi di pagamento e di ritardo saranno calcolati esclusivamente sui dati della “Pcc”.

Il Decreto in esame, come ogni anno, prevede l’attribu-zione, per un periodo massimo di 10 anni, di un contribu-to straordinario, commisurato ad una quota pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi Enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a Euro 2 milioni per ciascuna fusio-ne.Qualora le richieste di contributo risultino superiori rispetto al “Fondo” stanziato, per la determinazione del quantum del trasferimento erariale occorrerà dare priorità alle fu-sioni avvenute da più anni, attribuendo ad esse un coeffi-

“Piattaforma crediti commerciali”nuove funzionalità di comunicazione dei pagamenti massivi

Trasferimenti erarialiemanato il Decreto contenente le modalità di riparto dei contributi spettanti alle fusioni di Comuni per l’anno 2019

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ciente di maggiorazione del 4% per anzianità di contributo di un anno e di un incremento del 4% per ciascun ulteriore anno di anzianità di contributo. Nel caso opposto in cui le richieste risultino inferiori all’entità del “Fondo” stanziato, le risorse non ancora ripartite verranno distribuite in base alla popolazione residente ed al numero dei Comuni pre-esistenti alla fusione.Le modalità appena descritte si ripetono qualora risultino ulteriori risorse eccedenti da ripartire tra i Comuni coin-volti.Per quanto riguarda il termine entro il quale inviare la ri-chiesta per ottenere i contributi, spetta alla Regione in-viare copia della Legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione sul Bur, al Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari In-terni e Territoriali - Direzione centrale della Finanza locale - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all’indirizzo Pec [email protected].

Qualora la richiesta sia inviata nel rispetto del suddetto termine, il computo del giorno dal quale far decorrere il contributo parte dall’anno in corso alla richiesta, se inviato entro il mese di gennaio, o dall’anno successivo se la ri-chiesta, sempre inviata nei termini, pervenga dal mese di febbraio in poi. La procedura appena descritta deve essere seguita anche nel caso in cui vi sia un incremento dei Comuni coinvolti nelle fusioni già in essere.L’ampliamento del numero degli Enti Locali coinvolti tutta-via comporta una rideterminazione del contributo stesso al Comune che ha determinato l’ampliamento, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo al Provvedimento re-gionale, mantenendo la decorrenza originaria delle quote di contributo già erogate e riconoscendo la prosecuzione del contributo per il previsto decennio al Comune che ha generato l’ampliamento della fusione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-terpello n. 221 del 1° luglio 2019, ha ribadito che si ap-plica il regime di esenzione ex art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, alle prestazioni proprie delle Case di riposo, laddove venga a configurarsi la “gestione globale” delle strutture da parte del soggetto terzo.Tale norma, come più volte ribadito nella prassi, ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua (vedasi, tra le altre: Risoluzione Entrate 8 gennaio 2002, n. 1/E; Risoluzio-ne Entrate 16 marzo 2004, n. 39/E; Risoluzione Entrate 9 aprile 2004, n. 60/E; Risoluzione Entrate 25 novembre 2005, n. 164/E). L’unica eccezione riguarda le Cooperative sociali e loro Consorzi, le quali sono obbligate ad applicare l’aliquota Iva 5% (n. 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972.In vari Documenti di prassi, l’Agenzia ha inoltre precisa-to che l’esenzione presuppone la “gestione globale” delle

strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assog-gettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distin-tamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una Casa di riposo (tra le altre: Risoluzione 8 gennaio 2002, n. 1/E e Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E). In particolare, come specificato nella Risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, tale ipotesi ad esempio si verifica nel caso in cui la titolarità del Servizio rimane in capo al soggetto appal-tante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo. Tutto ciò premesso, con riferimento al caso in esame, sul-la base di quanto specificato nell’Istanza di Interpello e di quanto emerge dai documenti allegati (bozza di contratto e correlato allegato tecnico che ne costituisce parte inte-grante), l’Agenzia ha ritenuto che alle prestazioni rese dal-la Società istante, consistenti nella “gestione globale” della Casa di riposo, si renda applicabile il regime di esenzione previsto dal citato art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972.

Iva su prestazioni proprie di Case di riposoribadito il regime di esenzione in caso di “gestione globale”

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-terpello n. 225 del 5 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva del trasporto di passeggeri effettuato mediante imbarcazione, quando vengono offer-te prestazioni aggiuntive al trasporto.Nel caso di specie, la Società istante ha rappresentato di svolgere l’attività di trasporto urbano di passeggeri, inten-dendosi per tale il trasporto effettuato nel territorio di un Comune o tra Comuni non distanti tra loro oltre 50 chilo-metri. Tale attività è svolta mediante “motonavi da traffi-co” di proprietà abilitate a eseguire servizi di “Trasporto marittimo”. La Società, in occasione della stagione estiva, intende arricchire e ampliare la gamma dei servizi offerti mediante l’espletamento di una nuova serie di linee di tra-sporto. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, riguardo alle prestazioni di Servizio di “Trasporto urbano di persone” effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacua-le, fluviale e lagunare, l’art. 1, commi 33-35, della Legge n. 232/2016 (“Legge di stabilità 2017”), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la disciplina fiscale ai fini dell’Iva. Per effetto delle menzionate modifiche il novellato art. 10, comma 1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione Iva per le sole “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza”, inten-dendosi per tali quelli adibiti al servizio taxi, quali gondo-le o motoscafi. Sono invece soggette all’aliquota Iva del 5% le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equi-parabili ai taxi [n. 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis, allega-ta al Dpr. n. 633/1972, introdotto dalla “Legge di stabilità 2017”].Inoltre, sono da assoggettare a Iva con aliquota del 10% le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e da quelli abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate [Tabella A, Parte III, n. 127-novies), allegata al Dpr. n. 633/1972; si veda, inoltre, la Risoluzione n. 50/E del 2018]. Ciò premesso, in merito al caso di specie, in cui la Socie-tà istante ritiene accessori o complementari i servizi che intende offrire (attività di descrizione del paesaggio, di in-

trattenimento con musica e pasti, di somministrazione di alimenti e bevande, di guida turistica e simili) rispetto all’o-perazione principale di trasporto e dunque ininfluenti ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 5%, l’Agenzia ha osservato che, in base all’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 ed ai numerosi Documenti di prassi che lo commentano, tra cui la Risoluzione n. 337/E del 2008, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’opera-zione principale quando integra, completa e rende possi-bile, quest’ultima. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: occorre che la prestazione ac-cessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale. Al contrario, i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso commit-tente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, se-condo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, nella Sentenza 18 genna-io 2018, causa C-463/16, al punto 23, richiamando prece-denti Sentenze, ricorda che “una prestazione è considera-ta accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. Secondo la Corte di Giustizia si deve considerare che si è in presenza di un’unica prestazione quando 2 o più elementi o atti for-niti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto stret-tamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposi-zione avrebbe carattere artificioso (Sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22). Anche la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire che “la prestazione accessoria deve essere dunque stru-mentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè (...), l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essen-zialmente come un mezzo per il completamento o la rea-lizzazione della operazione principale (...)”. Da quanto riportato nell’istanza emerge che, durante il pe-riodo estivo, la Società istante non intende limitarsi al mero

Ivaaliquota ordinaria per i servizi aggiuntivi al trasporto su motonave se hanno finalità turistico-ricreative

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Con il Comunicato datato 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che da tale data è online, sul Por-tale “Fatture e corrispettivi”, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al Servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso di-sponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al Servizio all’interno dell’Area riservata dove è disponibile anche la Dichiarazione precompilata. Sia gli operatori Iva, sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossi-mo 31 ottobre 2019 per aderire al Servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento 21 dicembre 2018). Come aderireCome previsto dal Provvedimento 30 aprile 2018 e suc-cessive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a dispo-sizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva e ai loro Intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati in-formatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i

consumatori finali, che potranno così visualizzare in qual-siasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il Servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori Iva possono effettua-re la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, anche tra-mite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposi-zione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario. Quali e-fatture si possono vedere e scaricareSe la conferma viene comunicata entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno con-sultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gen-naio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevu-te saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tutta-via, se la conferma viene formalizzata dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. È sempre infine possibile recedere dal Servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più con-sultabili dal giorno successivo al recesso.

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevutedal 1° luglio 2019 è possibile aderire al Servizio dell’Agenzia delle Entrate

trasferimento entro 50 chilometri, dietro corrispettivo, dei propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione civilistica di “contratto di trasporto”, ma intende fornire una diversa e più articolata prestazione, inclusiva di altri servizi, quali l’animazione a bordo piuttosto che la somministrazione di alimenti e bevande, la cui finalità non è quella di integrare, completare e rendere possibile l’ope-razione principale del trasporto. Ne deriva un servizio complesso destinato a soddisfare esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilità dei passeggeri: si tratta di esigenze turistico-ricreative che permettono di qualificare le prestazioni aggiuntive come

generiche e quindi da assoggettare a Iva con aliquota del 22%. Con la Risoluzione n. 117/E del 2003, riferita ad un caso analogo, l’Agenzia era giunta alle medesime conclusioni, riprese da ultimo nella Risoluzione n. 50/E del 201, ove aveva precisato che l’esenzione da Iva non può riguarda-re l’utilizzo dei veicoli per il trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al sod-disfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turi-stica e simili.

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8 luglio 2019

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Con il Provvedimento 4 luglio 2019, l’Agenzia delle En-trate ha fornito le indicazioni per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dall’art. 12-quinquies del Dl. n. 34/2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (vedi commento all’interno della presente Rivista), con particolare riferimento agli operatori interessati (nel caso dei Comuni, ad esempio quelli che gestiscono direttamente le Farmacie) che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico.Nelle motivazioni del Provvedimento, viene ricordato che l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 stabilisce che, “a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memo-rizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi gior-nalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa tra-smissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obbli-ghi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del suddetto Dpr. n. 633/1972. Le disposizioni di cui ai periodi prece-denti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad Euro 400.000”. L’art. 12-quinques del Dl. n. 34/2019, introdotto dalla Leg-ge di conversione n. 58/2019, ha modificato il comma 6-ter dell’art. 1 del citato Dlgs. n. 127/2015, prevedendo che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al citato comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a Euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6, del medesimo art. 2, del Dlgs. n. 127/2015, non si ap-plicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico - indi-viduato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 quale strumento tecnologico di cui all’art. 2, comma 3, del menzionato Dlgs. n. 127/2015 - di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dalla norma, con il Provvedimento in commento sono definite ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio individuato dal citato art. 2, comma

6-ter, del Dlgs. n. 127/2015.Le modalità di trasmissione dei corrispettivi In base al Provvedimento, l’Agenzia metterà a disposizio-ne 3 servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da par-te degli operatori che, nei primi 6 mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico: a. servizio di upload di un file contenente i dati dei corri-

spettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazio-ne”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedi-mento;

b. servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con in-dicazione del regime di “ventilazione”;

c. sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite Modello “web service” fruibile attraverso Protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di tra-smissione dati tra terminali remoti basato su Protocol-lo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.

I servizi di cui sopra sono messi a disposizione dall’Agen-zia delle Entrate entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo previsto dal comma 6-ter dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015. Il Provvedimento fornisce poi indicazioni sul trattamento e sulla sicurezza dei dati, specificando che eventuali aggior-namenti delle specifiche tecniche allegate saranno pub-blicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. L’invio tramite intermediari I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere invia-ti, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal con-tribuente o da un Intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, gli Intermediari incaricati della trasmissione telema-tica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Trasmissione telematica dei corrispettividefinite le regole per l’invio nel periodo transitorio stabilito dal “Decreto Crescita”

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La Ragioneria generale dello Stato (RgS), con la Nota Protocollo n. 169507/2019, ha fornito chiarimenti ad alcu-ni quesiti posti dall’Unione delle Province d’Italia (Upi) in merito alla corretta applicazione delle norme legislative e contrattuali che disciplinano il “Fondo il salario accesso-rio”. Limite al trattamento accessorioIn primo luogo, la RgS, relativamente al rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio del personale, così come previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ritiene che debba essere considerato distintamente per il personale dirigente e non. Infatti, diversamente da quanto sostenuto nell’Orientamento espresso dalla Corte dei con-ti Puglia (Deliberazione n. 27/2019), la Ragioneria ha chia-rito che non è possibile procedere a “compensazioni”, cioè a spostare risorse di salario accessorio da una categoria di personale all’altra (ad esempio, in caso di temporanee riduzioni di personale) anche se nel complesso non viene sforato il limite del salario accessorio 2016, ciò anche in considerazione delle specifiche regole di utilizzo delle ri-sorse sussistenti nelle diverse categorie di personale.Sempre con riferimento al limite stabilito dall’art. 23, com-ma 2, del Dlgs. n. 75/2017, viene affrontata la specifica questione, di interesse delle Province, del trasferimento alle Regioni delle funzioni dei Centri per l’impiego. Tale operazione - che come noto ha comportato anche il tra-sferimento di personale - rispetto alla considerazione del limite 2016, determina che, per il Principio di neutralità finanziaria individuato dal Ccnl. “Funzioni locali”, debba essere incrementato in modo stabile il “Fondo” delle Re-gioni e contestualmente ridotto, con identico valore, quello delle Province, in attuazione di quanto previsto dall’art. 67, comma 2, lett. e), del Ccnl.

Risparmi del “Fondo per il lavoro straordinario”Il Parere chiarisce altresì che i risparmi del “Fondo per il lavoro straordinario” dell’anno precedente, come indica-to nell’art. 67, comma 3, del Ccnl., possono alimentare il “Fondo per il salario accessorio” dell’anno corrente in quanto queste risorse sono da considerare come un tra-sferimento temporale di somme legittimamente a disposi-zione degli Enti. Tali risorse sono fuori dal limite ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.Incremento parte stabile ex art. 67, comma 2, lett. a) Ccnl. “Funzioni locali”Circa l’incremento stabile del “Fondo delle risorse decen-trate” di Euro 83,20 con riferimento al personale impiegato in funzioni non fondamentali, che alla data del 31 dicem-bre 2015 era ancora dipendente delle Province e delle Città metropolitane, la RgS. ha chiarito che l’incremento deve essere calcolato dalle Province, dove il personale era in servizio al 31 dicembre 2105, e non dalle Regioni, dove lo stesso è stato successivamente trasferito.Effetti incrementi stipendiali Ccnl. “Funzioni locali”Altro aspetto considerato concerne gli incrementi stipen-diali determinati dall’applicazione del nuovo Contratto. Questi, chiarisce il Parere, non incidono ai fini del rispet-to del limite di spesa delle dotazioni organiche fissato dall’art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 845 della Leg-ge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), in merito alle nuove assunzioni.Infine, si afferma che gli incrementi stipendiali non posso-no in alcun modo consentire di incrementare automatica-mente gli istituti contrattuali della retribuzione accessoria, quali l’indennità di turno, il lavoro straordinario, ecc.

“Tetto” al “Fondo salario accessorio”i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Con il Messaggio n. 2440 del 1° luglio 2019, l’Inps ha co-municato l’introduzione, all’interno del flusso “UniEmens-Lista PosPA”, di alcuni nuovi elementi che dovranno essere valorizzati a partire dalla Denuncia relativa alle re-tribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.Si tratta delle voci necessarie per effettuare il calcolo de-

gli elementi retributivi collegati al Tfr e i relativi contributi da calcolare in misura pari all’aliquota di computo pari al 6,91%.Il contributo per il trattamento di fine rapporto (Tfr) è do-vuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il trattamento di fine servizio (Tfs) ed è a totale

Flussi “UniEmens PosPA”aggiornamento dei tracciati per il Tfr

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Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha adottato la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019, avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento ob-bligatorio delle ‘Categorie protette’. Artt. 35 e 39 e seguen-ti del Dlgs. n. 165/2001 – Legge n. 68/1999 – Legge n. 407/1998 – Legge n. 25/2011”.Il Documento prende le mosse dalla complessità delle di-sposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le Amministrazioni pubbliche e dalla conseguente opportunità di dettare indirizzi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento. Si tratta di una vera e propria guida alla normativa in ma-teria collocamento obbligatorio, frutto di un’ampia condivi-sione che ha coinvolto il Ministro per la Famiglia e le Disa-bilità, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, l’Anpal, l’Inl, l’Inps, preventivamente inviata alla Consulta

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha firmato la Circolare n. 1/2019, concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. Foia)”. Tale atto in-terviene al fine di dare risposta alle numerose questioni

nazionale per l’Integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali Associazioni di ca-tegoria. È stato altresì acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.La finalità perseguita è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collo-camento obbligatorio, in coerenza con i Princìpi costituzio-nali e la disciplina normativa in materia.La Direttiva affronta anche le problematiche derivanti dall’estensione dei benefici della Legge n. 407/1998, di cui godono le vittime del terrorismo e della criminalità or-ganizzata, ad altre categorie come le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero si-ano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.Per un approfondimento dettagliato dei contenuti del pre-sente atto si rinvia ai prossimi numeri della Rivista.

problematiche emerse nei primi 2 anni di attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato.La disciplina in materia di “Accesso civico generalizzato”, introdotta a seguito della modifica del Dlgs. n. 33/2013 da

“Categorie protette”le “Linee guida” del Ministero per la Pubblica Amministrazione in materia di collocamento mirato

“Foia”adottata la nuova Circolare del Ministro della P.A. per l’attuazione della disciplina su “Accesso civico generalizzato”

carico delle Amministrazioni di appartenenza degli interes-sati. Per gli Enti Locali tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88%).Tuttavia, in attuazione dell’art. 4, comma 2, dell’Accordo-quadro nazionale, alcuni Ccnl. di Comparto (tra cui quello degli Enti Locali) hanno previsto l’inclusione, nel computo del Tfr, di alcuni emolumenti accessori non utili ai fini del Tfs.Al fine di consentire ai vari Enti pubblici una corretta de-

nuncia di tali voci accessorie retributive collegate al Tfr, l’Inps ha adeguato il flusso “UniEmens-Lista PosPA” nel seguente modo: - nel campo “ImponibileTFRUlterioriElem” si dovranno inserire le voci accessorie retributive ritenute utili dalla contrattazione di comparto ai fini Tfr in misura pari al 100% delle stesse.

- nel campo “ContributoTFRUlterioriElem” dovrà essere indicato il totale dei contributi nella misura pari al 6,91% dell’imponibile di riferimento indicato nel campo suddetto.

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Con il Comunicato-stampa 1° luglio 2019, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, rende noto che è dispo-nibile dalla stessa data, nell’Area Servizi del sito istituzio-nale della Corte dei conti, al link https://questionariotd.corteconti.it/, un Questionario per l’acquisizione delle in-formazioni sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle Amministrazioni territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome), elabo-rato dalla Sezione delle Autonomie con il contributo tecni-co del Team per la Trasformazione digitale, nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato dalla Corte con il Commissa-rio per l’attuazione dell’Agenda digitale. L’indagine conoscitiva riguarderà oltre 8.000 Enti che sa-ranno tenuti alla compilazione del Questionario entro il

30 settembre 2019. La realizzazione dell’Agenda digitale italiana - osserva la Corte dei conti - è un obiettivo stra-tegico per l’intero Paese, considerato che il fine ultimo è quello di migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi al cittadino, con maggiore efficienza a fronte di risparmi di spesa. È pertanto rilevante che tutte le Amministrazio-ni procedano alla compilazione del questionario entro il termine assegnato. Con quest’attività la Corte dei conti si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo sta-to di informatizzazione degli Enti Territoriali, richiamando, nello stesso tempo, l’attenzione di tutte le Amministrazioni coinvolte sulla necessità di portare a compimento le atti-vità operative indicate nel piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019.

Digitalizzazione P.A.Questionario per la valutazione dello stato di attuazione dell’Agenda digitale entro il 30 settembre 2019

parte del Dlgs. n. 97/2016, ha esteso a chiunque, ai sensi dell’art. 5, comma 2, “il diritto di accedere ai dati e ai do-cumenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione […], nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rile-vanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.”. Diritto altre-sì riconosciuto anche nei confronti di ogni altro soggetto ricompreso all’interno dell’art. 2-bis del Dlgs. n. 33/2013.L’Anac, di concerto con il Garante Privacy, è intervenu-to in materia con l’adozione della Delibera n. 1309/2016, contenente le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico” e successivamente il Dipartimento della Funzione pubblica, ha emanato la Circolare n. 2/2017 cd. “Foia” al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato.Alla luce della prassi attuativa della suddetta disciplina e delle numerose richieste di chiarimenti sulle modalità applicative da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si è resa evidente la necessità di fornire ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di promuovere una sempre più efficace ap-plicazione della disciplina “Foia”, nonché al contempo di favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presenta-zione e gestione delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro

di gestione delle richieste da parte delle Amministrazioni.Per dare risposta a queste esigenze e orientare il Sistema amministrativo verso una piena attuazione della disciplina del citato “accesso civico generalizzato”, il Dipartimento della Funzione pubblica, insieme all’Anac e al Garan-te Privacy, ha fornito, attraverso la Circolare n. 1/2019, soluzioni tecniche e interpretative relativamente ai profili organizzativi e procedimentali interni, revisionando anche le “Linee guida” ex art. 5, comma 2, del “Decreto Traspa-renza”, al fine di chiarire ulteriormente eccezioni e limiti al cosiddetto “accesso civico generalizzato”. La Circolare in esame fornisce raccomandazioni ope-rative, che integrano quelle contenute nella Circolare n. 2/2017, intervenendo sui seguenti profili: - criteri applicativi di carattere generale; - regime dei costi; - notifica ai controinteressati; - partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame; - termine per proporre l’istanza di riesame; - strumenti tecnologici di supporto (da intendersi quali di-

rettive nei confronti dei Responsabili per la transizione digitale).

Per un approfondimento dettagliato dei contenuti del pre-sente atto si rinvia ai prossimi numeri della Rivista.

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È stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 giu-gno 2019, che ha stabilito i tassi di interesse effettivi glo-bali medi rilevati ai sensi della “Legge sull’usura” (Legge n. 108/1996).Il Decreto, in vigore dal 1° luglio 2019, fissa la soglia dei tassi antiusura per i mutui da applicare per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2019. L’Allegato “A” del Decreto citato riporta le medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finan-ziari non bancari, corrette per la variazione del valore me-dio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema con riferimento alla rilevazio-ne nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2019. Infatti, l’art. 2, comma 1, della Legge n. 108/1996, dispone che il Ministro del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale

medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per Imposte e tas-se, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.Si ricorda che, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge citata, come modificata dal Dl. n. 70/2011, i tassi rilevati devo-no essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percen-tuali. I tassi effetti globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per ritardato pagamento. Le banche e gli intermediari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza la Tabella riportata nell’Alle-gato “A”.

“Legge sull’usura”definiti i tassi per il periodo luglio-settembre 2019

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GLI APPROFONDIMENTI

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GLI APPROFONDIMENTILa Sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 della Corte Costituzionale e il “Decreto Crescita”

Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della Legge 28 dicembre 2018, n. 208 (come sostituito dall’art. 1, comma 434, della Legge n. 232/2016) e la Delibera 12 aprile 2019 con cui la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (N. 8/SezAut/2019/Qmig) ha deciso l’Orientamento per la verifica da parte delle Se-zioni regionali di controllo della corretta attuazione degli effetti conseguenti alla Sentenza richiamata, su questo tema interviene adesso anche il Dl. n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), convertito con la Legge n. 58/2019.Questo tema era già stato affrontato da chi scrive1 pre-cedentemente all’Orientamento della Sezione Autonomie, nel qual si concludeva che “[…] si rende necessario un in-tervento legislativo più generale sulle crisi degli Enti Locali […], ma anche un’azione volta a dare risposte immediate ai dubbi lasciati dalla Sentenza della Corte Costituziona-le rispetto alla sua attuazione”, e si suggeriva che “[…] i ‘Piani di riequilibrio’ approvati prima della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale siano conside-rati efficaci; per i ‘Piani di riequilibrio finanziario plurien-nale’ presentati ma non definitivamente approvati dalla Corte dei conti si dia un tempo congruo per la rimodula-zione, prevedendo: che il ripiano della quota di disavanzo risultante dalla ‘revisione straordinaria dei residui’ di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, avvenga in un numero massimo di anni pari a quello previsto di durata del ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ sulla base di quanto stabilito all’art. 243-bis, comma 5, del Tuel, considerando nelle passività da ripianare anche tale disavanzo; che la

restituzione del “Fondo di rotazione” per finanziare il ri-piano della quota di disavanzo di cui al punto precedente possa essere prevista in un numero massimo di anni pari alla durata del ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ sulla base di quanto stabilito all’art. 243-bis, comma 5, del Tuel”.La Sezione Autonomie della Corte dei conti, nell’Orienta-mento citato, concludeva così:“1. I ‘Piani di riequilibrio finanziario pluriennali’ di cui all’art.

243-bis del Tuel riformulati ai sensi dell’art. 1, comma 714, Legge n. 208/2015, norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, approvati dalla competente Sezione re-gionale di controllo, sono intangibili relativamente alle sole quote di disavanzo riferite alle annualità il cui ciclo di bilancio si sia chiuso con l’approvazione del rendi-conto. Il disavanzo residuo deve essere ripianato con-siderando il piano originario dell’Ente, approvato prima della rimodulazione conseguente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015.

2. Gli Enti Locali che hanno proposto la rimodulazione o la riformulazione del predetto Piano ma non hanno otte-nuto l’approvazione entro la data di deposito della Sen-tenza n. 18/2019 della Corte costituzionale, adeguano il Piano di riequilibrio alla legislazione vigente. Provvedo-no, quindi, alla rideterminazione del disavanzo da ripia-nare che risulta dalla sommatoria di 2 valori: - il primo, corrispondente al disavanzo da revisione stra-

ordinaria dei residui ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lett. e);

- il secondo, corrispondente al ‘maggior disavanzo’ da

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

1 Giovanni Viale e Andrea Mazzillo, “Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019, un’occasione per ripensare la disciplina per evitare il dissesto dei Comuni”, Entilocalinews n. 13 del 1° aprile 2019, Centro Studi Enti Locali.

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riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, lett. da a) ad e), del Dlgs. n. 118/2011 e dal primo accan-tonamento al ‘Fcde’.

Le passività che integrano il disavanzo così rideterminato devono essere ripianate secondo la disciplina di cui all’art. 1, comma 888, della Legge n. 205/2017. Ai fini della durata massima del ‘Piano’ deve essere com-putato il tempo già trascorso dalla data di approvazione dell’originario strumento di risanamento e, ai fini del moni-toraggio semestrale ex art. 243-quater, comma 6, del Tuel, resta ferma la periodicità dei semestri computata tenendo conto dei periodi già maturati.”Su tale Orientamento, chi scrive aveva espresso alcune perplessità, soprattutto rispetto al punto 12 delle conclu-sioni, ritenendo che “resta dunque al Legislatore il com-pito di intervenire per garantire il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale, evitando però il venir meno di un Principio, quello della certezza del diritto e dell’af-fidamento in una programmazione che la stessa Corte dei conti, sulla base di una legge vigente, aveva appro-vata. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire ai Comuni interessati di presentare un ‘Piano’ entro un certo termine a partire dalla data della Sentenza della Corte Costituzionale seguendo le normali procedure previste dal Tuel limitatamente al debito residuo”.Con il “Decreto Crescita”, all’art. 38, comma 2-bis e ss., si stabilisce che “gli Enti Locali che hanno proposto la rimo-dulazione o riformulazione del ‘Piano di riequilibrio’ ai sen-si dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, anche se non ancora ap-provato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta Sentenza della Sezione regionale competente, possono riproporre il ‘Piano’ per adeguarlo alla normati-va vigente secondo la procedura dell’art. 1, commi 888 e

889, della Legge n. 205/2017”. Il richiamato comma 888 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 ha modificato l’art. 243-bis del Tuel, prevedendo la durata del “Piano” in un tempo da 4 a 20 anni (anziché i 10 pre-cedenti) definiti sulla base di criteri oggettivi che lo stesso “Decreto Crescita” modifica all’art. 38, comma 1-terdecies, portando a 20 anni la durata massima del “Piano di riequi-librio finanziario” per i Comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti qualora il rapporto massa passiva da ri-pianare/impegni correnti superi il 60% (prima era il 100%).Il comma 889 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 consen-te agli Enti che hanno presentato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” o ne hanno conseguito l’approva-zione di rimodulare o riformulare il predetto “Piano” (al mo-mento dell’approvazione della Legge n. 205/2017, “al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo”) determinandone le modalità e i tempi3. In particolare, giova qui sottolineare che, tra le altre cose, il comma in oggetto prevede che “gli Enti Locali che inten-dono avvalersi di tale facoltà trasmettono la Deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competen-te sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge”.Quindi, il comma 2-bis dell’art. 38 citato consente la rifor-mulazione del “Piano” e ne definisce le modalità, anche se, poi, al comma 2-quater specifica la mancata sospen-sione delle azioni esecutive e una restrizione dei tempi per l’istruttoria: “le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di appro-vazione o di diniego della competente Sezione regionale della Corte dei conti entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo del Consiglio comunale. Per i ‘Piani’ per cui è pendente la fase istruttoria presso la Commissione di cui all’art. 155 del Tuel, la Commissione predetta è tenuta a

2 Giovanni Viale, “Pre-dissesto”: l’Orientamento della Corte dei conti sugli effetti Sentenza Corte Costituzionale n. 18/2019”, Entilocalinews n. 20 del 20 maggio 2019, Centro Studi Enti Locali.

3 Legge n. 205/2017, art. 1, comma 889: “Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi dell’art. 243-bis del Testo unico di cui al Dlgs. n. 267/2000, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto Piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli Enti Locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Il Consiglio dell’Ente locale, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della Deliberazione di cui al periodo precedente, approva il ‘Piano’ rimodulato o riformulato, corredato del parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del ‘Piano’ si applicano le disposizioni degli artt. 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del Tuel; i termini previsti dal citato art. 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli Enti Locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente Legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal ‘Piano’ originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell’art. 148-bis del Tuel, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo ‘Piano’ rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui all’art. 243-quater, comma 6, del Tuel, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato art. 243-quater”.

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concludere la fase istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle Deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi 5 giorni, la Commissione invia le proprie con-siderazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla appro-vazione o al diniego del ‘Piano di riequilibrio’ riformulato entro 20 giorni dalla ricezione degli atti”.Il “Decreto Crescita” quindi, richiamando i commi 888 e 889 - tenendo conto che questo ultimo fa riferimento, per il procedimento di formazione e di approvazione del “Piano”, ai commi da 6 a 9-bis dell’art. 243-bis e all’art. 243-quater - sembra prevedere la rideterminazione di tutti i disavanzi e della durata (peraltro, coi nuovi parametri).Il comma 2-ter dell’art. 38, poi, precisa che “la riproposizio-ne di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo com-plessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la di-sciplina prevista per gli altri disavanzi”. Questa previsione non è molto chiara. Secondo il Dossier di Camera e Senato sul Ddl., “la norma tiene ferma la di-sciplina prevista per il ripiano degli altri disavanzi”.Secondo le prime Note interpretative Anci–Ifel, “a norma del comma 2-ter, i ‘Piani di riequilibrio finanziario plurien-nale’ di cui al precedente comma devono contenere il rical-colo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto del ‘Piano’ modificato, ferme restando le regole che pre-siedono ai disavanzi di altro tipo (tipicamente il disavanzo ‘tecnico’ da ‘riaccertamento straordinario dei residui’ di cui al Dlgs. n. 118/2011)”. A conferma di questa interpretazio-ne, possiamo citare anche il punto 2 citato dell’Orienta-mento della Sezione Autonomie, laddove nella ridetermi-nazione del disavanzo da ripianare tiene separato quello da “riaccertamento straordinario dei residui”.Il comma 2-ter potrebbe forse anche intendersi nel senso che la rimodulazione deve riguardare soltanto il debito del precedente “Piano” e non anche i debiti sopravvenuti, an-che se questa interpretazione sembrerebbe in contrasto con il rinvio al comma 889 della Legge n. 205/2017, che a sua volta richiama l’art. 243-bis, commi dal 6 al 9-bis e, quindi, anche il comma 8, lett. e). Questa interpretazione però sembra essere coerente con la “lettera” del comma 2-ter, che parla di “ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modificato”, e con l’Orientamento del-la Sezione Autonomie della Corte che, al già citato punto 1, ritiene che “il disavanzo residuo deve essere ripianato considerando il ‘Piano’ originario dell’Ente, approvato pri-ma della rimodulazione conseguente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015”.

Quindi, ai nuovi disavanzi si dovrebbero applicare i ter-mini e le modalità stabilite dal citato art. 188, comma 1, del Tuel. Del resto, la Sezione regionale di controllo della Calabria, esprimendosi (con Deliberazione n. 31 /2019) sulla rimodulazione del “Piano” del Comune di Reggio Ca-labria ai sensi dell’art. 1, comma 714, Legge n. 208/2015, approvato dalla stessa Sezione alla luce della Corte Costi-tuzionale n. 18/2019, concludeva che, dopo la Sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale, “…..deve ritenersi attualmente vigente, nei suoi effetti, il precedente ‘Prfp’, adottato con la Deliberazione della Commissione straordi-naria dell’8 febbraio 2013, n. 17, come integrata e rimodu-lata dalla Deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142. Questa versione del ‘Piano’, ‘approvata’ dalla Sentenza delle SS.RR. n. 26/2014/El, prevede che il Comune di Reggio Calabria recuperi il disa-vanzo incluso nel ‘Prfp’ entro l’esercizio 2023, che segna il termine finale di durata del ‘Piano’ medesimo. […] Ciò premesso - ferma restando la durata del ‘Prfp’, da ultimo indicato, che termina nell’esercizio 2023 - occorre infine stabilire quali debbano essere le modalità di ripiano del disavanzo non recuperato negli esercizi 2017 e 2018; in tali esercizi infatti l’Ente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 434 della Legge n. 232/2016, come mo-dificato l’art. 1, comma 714 della Legge n. 208/2015, ha spesato in bilancio una rata annuale di disavanzo più ‘leg-gera’, rispetto alle precedenti, di Euro 8.553.318,63 (Euro 11.091.804,10 - Euro 2.538.485,47). […] Pertanto, poiché questa Sezione condivide il Principio di diritto espresso dalle SS.RR. con la Sentenza n. 1/2019/El e tenuto conto di quanto previsto dalla norma da ultimo indicata, appare evidente che, nella fattispecie, il Comune di Reggio Ca-labria dovrà recuperare le quote del disavanzo non recu-perato negli esercizi 2017 e 2018, entro i termini e con le modalità stabilite dal citato art. 188, comma 1, del Tuel”, cioè nel termine massimo di 3 anni.La lettura combinata delle varie posizioni sembra porta-re alla seguente interpretazione della disciplina prevista dal “Decreto Crescita”: è possibile la rimodulazione del debito residuo, definendone la durata sulla base dei nuo-vi parametri stabiliti dall’art. 38 comma 1-terdecies dello stesso Decreto, e non, come indicato nell’Orientamento applicativo, quella residua del vecchio “Piano” (punto 1) o quella ricalcolata computando il tempo già trascorso dalla data di approvazione dell’originario strumento di risana-mento (punto 2). I nuovi debiti eventualmente insorti nel frattempo dovrebbero essere ripianati secondo il regime ordinario.

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Revisori Enti Localideliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” per il Questionario al rendiconto della gestione 2018

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la De-liberazione n. 12/SezAut/2019/Inpr, approvata nell’Adu-nanza del 28 maggio 2019, ha approvato le “Linee guida e relativo Questionari per gli Organi di revisione economi-co-finanziaria degli Enti Locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione 2018” (pubblicata sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2019).Ricordiamo che i citati commi 166 e 167, dell’art. 1 del-la “Finanziaria 2006”, attuativi della Legge n. 131/2003 (“Legge La Loggia”), prevedono che l’Organo di revisione degli Enti Locali trasmetta alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, una Relazione sul bilancio di previ-sione dell’esercizio di competenza ed una Relazione sul rendiconto approvato nello stesso esercizio, consistente nella compilazione di un apposito Questionario. Alle “Li-nee guida” e all’annesso Questionario devono fare riferi-mento, sia l’Organo di revisione degli Enti Locali per le at-tività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza.Il Questionario rientra nell’ambito del cosiddetto “controllo collaborativo”, così definito in quanto svolto nell’interesse dell’Ente Locale per evitare che vengano commesse irre-golarità e per migliorare la qualità della gestione finanzia-ria e contabile, per definire le misure correttive da adottare da parte degli Organi degli stessi Enti e per rimuovere gli atti irregolari e sanare i comportamenti che rischiano di compromettere la salute finanziaria dell’Ente.La raccolta integrativa di dati risulta finalizzata ad assicu-rare, sia l’uniformità sostanziale dei controlli svolti dagli Organi di revisione e delle correlate attività di verifica delle Sezioni regionali, nonché ad orientare gli Enti Locali verso una corretta soluzione a problematiche d’interesse gene-rale. L’Organo di revisione dell’Ente Locale assume la qualifi-cazione di Organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e assume l’obbli-

go della prestazione non nell’interesse esclusivo dell’Ente Locale, bensì nell’interesse pubblico alla sana e corret-ta gestione dell’Ente; il tutto in coerenza con il nuovo Si-stema dei controlli interni delineato dal Dl. n. 174/12, che attribuisce all’Organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordi-namento. E’ raccomandata agli Organi di revisione contabile la co-stante vigilanza sulla corretta attuazione dei Principi con-tabili di cui al Dlgs. n. 118/11, tenendo conto degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata. Nella parte iniziale del documento della Corte dei conti si dà atto della preliminare interlocuzione fra la stessa ed i rappresentanti del Consiglio nazionale dei Dottori com-mercialisti e degli Esperti contabili (Cndcec) che ha per-messo di individuare spazi di semplificazione e di preve-dere già nello Schema di Parere al rendiconto adottato dal Cndcec di tutte le informazioni utili per la redazione del Questionario al rendiconto 2018.Gli Organi di revisione contabile sono chiamati ad una costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal Dlgs. n. 118/2011, tenendo conto degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezio-ne delle autonomie in materia di contabilità armonizzata, mentre l’attività di controllo della Corte, che deve essere sempre più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche, implica una maggiore attenzione ai fenomeni gestori che richiedono una ricalibratura degli interventi, specie ove questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. Vie-ne rimarcato che spetta agli Organi di revisione contabile effettuare valutazioni in ordine all’efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli Enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti. Particolare attenzione deve essere prestata ai numerosi

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali

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e diversi adempimenti, di natura soprattutto informativa, a carico degli Enti: interventi surrogatori nei casi di ina-dempienze di particolare gravità, invio nei termini stabiliti dei documenti contabili approvati secondo le cadenze le-gislative (compreso il monitoraggio delle opere pubbliche) e gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di paga-mento dell’Amministrazione e la corretta quantificazione del debito commerciale residuo. All’Organo di revisione viene anche richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel Sistema “Bdap - Bilanci Armonizzati” con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’Ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del Prospetto del risultato di amministrazione, nonché di verificare gli errori e le incon-gruenze segnalate dalla “Bdap”, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Te-soro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica.Le Sezioni regionali di controllo delle Regioni a Statuto speciale e delle 2 Province autonome dovranno tener con-to dei relativi regimi di autonomia differenziata applicabili e i Revisori potranno richiamare, negli appositi Quadri ri-servati ai chiarimenti, la normativa locale eventualmente applicata in luogo di quella richiamata nel Questionario. I controlli finanziari sui principali documenti contabili degli Enti territoriali costituiscono un indispensabile supporto informativo per un’adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spe-sa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare). Viene sottolineato che anche nel 2018 resta cruciale il monitoraggio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriali e dei loro Organismi parteci-pati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici, nonché dalla attendibilità dei sottostanti conti fi-nanziari, economici e patrimoniali, dipende la corretta va-lutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali. Per tale motivo viene richiamata l’attenzione degli Organi di controllo su alcuni principi di carattere generale e sul-le novelle legislative e giurisprudenziali che hanno inciso sull’esercizio finanziario 2018: - Principio di continuità del bilancio come specificazio-ne del Principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 della Costituzione, che impone una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all’interno del ciclo di bilancio dell’Ente;

- prospettiva dinamica dell’equilibrio di bilancio, che con-siste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche, che impone all’Amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell’approvazione del bilancio ma esteso a tut-te le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti. Ne consegue che il Principio dell’e-quilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pa-reggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata e che la visione “dinamica” di quest’ultimo deve necessariamente combinarsi, sia con il “Principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del qua-le ogni determinazione infedele del risultato di ammini-strazione si riverbera a cascata sugli esercizi successi-vi”, sia con la corretta applicazione dei Principi contabili della coerenza, della continuità e della costanza e dell’e-quilibrio di bilancio la cui verifica non può prescindere da una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio;

- rispetto dei termini di legge per l’approvazione del rendi-conto e delle puntuali raccomandazioni contenute nelle precedenti linee di indirizzo e/o guida; con la rendicon-tazione deve essere garantita la rilevazione delle spe-se liquidabili secondo i criteri espressi al punto 6.1. del Principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria, te-nendo conto che la determinazione della somma da pa-gare deve essere fatta, determinata e registrata quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile. In propo-sito, è di indubbia utilità l’innovata legislazione (art. 1, comma 905, della Legge n. 145/2018) che prevede un trattamento normativo più favorevole per gli Enti cha ap-provano i bilanci preventivi e consuntivi entro i termini previsti dal Tuel.

L’indicazione nel Questionario, sia dei principali adempi-menti posti dall’Ordinamento contabile a garanzia della re-golarità delle gestioni, sia dei più importanti dati contabili rappresentativi della sana gestione, si aggiunge all’impor-tanza da attribuire ad alcuni istituti contabili rilevanti nella costruzione dei bilanci e dei loro effetti. Pertanto, dovrà prestarsi particolare attenzione ai seguen-ti adempimenti: a) determinazione corretta del “Fondo pluriennale vinco-

lato” (“Fpv”) a consuntivo, verificando la coerenza della sua consistenza rispetto agli sviluppi della realizzazio-ne delle spese da esso coperte e operando, a poste-riori, una verifica del legittimo ricorso alla costituzione del (“Fpv”) sulla base della sola prenotazione degli im-pegni, quando consentito. I Revisori dovranno prestare cura alla verifica dell’accertamento dell’entrata desti-

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nata a dare copertura alle spese esigibili negli esercizi successivi a quello di riferimento così come alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal principio contabile per il mantenimento del (“Fpv”) non operando la confluenza delle somme, costituenti lo stesso, al ri-sultato di amministrazione;

b) verifica della congruità del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”), condizione essenziale per poter applicare durante l’esercizio l’avanzo di amministrazio-ne. Viene fatto presente che il rendiconto del bilancio 2018 costituisce una particolare scadenza, visto che il Dm. 20 maggio 2015, nell’introdurre un correttivo al criterio di accantonamento totale in sede di rendicon-to, ha previsto che solo fino al 2018 la quota di “Fcde” nel risultato di amministrazione potesse essere deter-minata secondo un metodo di calcolo semplificato che si fonda sulla presunta equivalenza tra residui smaltiti e residui di nuova formazione. La valutazione di con-gruità dell’accantonamento “Fcde” deve quindi essere finalizzata a dimostrare che il metodo semplificato non abbia determinato un insufficiente accantonamento di una quota del risultato al “Fcde” negli esercizi pregressi e che di tale quota si sia correttamente tenuto conto nella determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018.

Ulteriore specifica attività di verifica riguarda lo stralcio fino a Euro 1.000 dei debiti affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Dovrà essere verificata se la comunica-zione dell’Agente della riscossione all’Ente riguardo alle quote annullate sia coerente con le risultanze relative ai residui iscritti in bilancio, l’eventuale disallineamento tra i dati considerati nella fase del riaccertamento dei residui e quelli effettivi comporta l’iscrizione nel rendiconto 2018 di valori non corretti, condizionando anche l’utilizzo delle agevolazioni concesse dall’art. 11-bis, comma 6, del Dl. n. 135/2018; quest’ultima disposizione prevede di ripartire in 5 anni l’eventuale disavanzo derivante da tale operazio-ne, tenendo conto che l’importo del disavanzo ripianabile non può comunque essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stral-cio al netto dell’accantonamento al “Fcde” nel risultato di amministrazione. Non deve essere trascurato l’impatto sulla Tari che la can-cellazione dei residui può avere, tenuto conto che tutti i crediti dichiarati inesigibili fanno parte del costo del Ser-vizio. Poi, per gli Enti destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al Dl. n. 35/2013, occorrerà verificare l’utilizzazione della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini

dell’accantonamento al “Fcde”. Tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’Allegato n. 5.2 al Dlgs. n. 118/2011, a seguito del “riac-certamento straordinario dei residui” effettuato nel 2015, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli Enti che hanno approvato il suddetto “riaccertamento straordinario” a decorrere dal 20 maggio 2015. Da verificare anche i presupposti che condizionano l’eser-cizio della facoltà che consente agli Enti Locali, limitata-mente agli anni dal 2018 al 2020, l’utilizzo dei proventi de-rivanti dalle alienazioni patrimoniali o rivenienti da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammorta-mento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario Piano di ammortamento. Detta possibilità è consentita esclusivamente quegli Enti che: - dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell’e-sercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobi-lizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

- non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente (definita nell’Allegato n. 7 al Dlgs. n. 118/2011) in sede di bilancio di previsione;

- siano in regola con gli accantonamenti al “Fcde”. Per il Questionario in commento occorre valutare le novità conseguenti all’interpretazione dei Principi contabili armo-nizzati offerta da Sentenze costituzionali del 2018: - l’avanzo di amministrazione e il “Fpv” non possono es-sere limitati nel loro utilizzo, in quanto una volta accerta-to nelle forme di legge è nella disponibilità dell’Ente che lo realizza; rimane comunque necessaria una vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi e della destina-zione del “Fcde” (Sentenze Corte Costituzionale nn. 247/2017, 94/2018 e 101/2018);

- la copertura delle spese deve essere credibile, sufficien-temente sicura, non arbitraria o irrazionale e la copertu-ra ricavata dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell’ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura (Sen-tenza Corte Costituzionale n. 89/2017);

- i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione, in caso di di-savanzo, permangono e l’Ente “deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vin-colate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente” (Sentenza Corte Costituzionale n. 89/2017).

Le “Linee-guida” evidenziano come il Questionario perse-

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gua lo scopo di “coniugare le tradizionali finalità di preven-zione e di contrasto delle disfunzioni gestionali suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica con l’esigenza di sostenere le elaborazioni di politica economica di ciascun livello di governo con apporti conoscitivi obiettivi e sintesi valutative utili ai sistemi decisionali di riferimento”, e ten-de a privilegiare un’azione di controllo e correttiva che dia rilevanza agli obiettivi più rilevanti delle gestioni finanzia-rie: effettività degli avanzi accertati, correttezza della indi-viduazione delle risorse conservate nel “Fpv”, copertura delle spese e, in generale, equilibrio di bilancio. Il questionario acquisisce informazioni semplificate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli Enti territo-riali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata quando non reperibili direttamente dalla Bdap e da altre Banche dati esterne. La Corte mediante il questionario vuol monitorare gli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l’atten-zione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo ter-mine che assume valenza centrale in relazione ai plurimi oneri maturati a carico degli enti per effetto delle misure di sostegno ai bilanci. Pertanto, anche per l’esercizio 2018 il questionario ha pri-vilegiato l’analisi dei seguenti aspetti: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento, con specifica attenzione agli enti colpiti negli anni scorsi da eventi si-smici. Con il questionario prosegue la rilevazione dei dati affe-renti a profili della gestione (entrate/indebitamento) incisi da discipline derogatorie dalle quali discendono minori en-trate ovvero il differimento di oneri finanziari ed in quanto tali possono rilevare ai fini degli equilibri, anche prospetti-ci, di bilancio.L’innovata Sezione dedicata alle Province presenta do-mande principalmente sul personale e sul “Piano di rias-setto organizzativo” e termina con il quesito relativo alla contabilizzazione del concorso finanziario della Provincia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Lo Schema di relazione sul rendiconto degli Enti Locali per l’esercizio 2018 è strutturato in un Questionario a ri-sposta sintetica da compilare on line mediante l’Applicati-vo “Con.Te.”, organizzato in 2 Parti, oltre all’Appendice per gli Enti cd. “terremotati” e alla Sezione denominata “Note” (utile per inserire elementi informativi aggiuntivi di carat-tere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti del Questionario). Sono presenti la Parte “Quesiti” - per raccogliere infor-mazioni di carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro - e la Parte “Quadri contabili”, per

l’acquisizione di dati numerici che permetteranno alla Cor-te la successiva gestione ed elaborazione degli stessi per effettuare controlli mirati. Lo Schema di relazione-Questionario presenta una par-te “fissa”, contenente “Quadri contabili” destinati ad im-plementare le banche-dati della Corte, affiancata da una parte “variabile”, con “quesiti” relativi a informazioni di ca-rattere qualitativo su profili gestionali potenzialmente ido-nei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell’Ente. Non sono richiesti i dati quantitativi del personale, le infor-mazioni generali sul rispetto dei saldi di finanza pubblica ed i dati di natura contabile sugli Organismi partecipati, in quanto altrimenti reperibili.Il Questionario si compone di 9 Sezioni di Quesiti e Qua-dri contabili compilabili mediante fogli di lavoro dedicati, sia alle informazioni gestionali di carattere testuale, che all’acquisizione di dati numerici non desumibili diretta-mente dagli Schemi di bilancio armonizzato, preceduti da domande preliminari per una prima ricognizione dei princi-pali adempimenti di carattere contabile e finanziario, e da una parte dedicata alle “Notizie generali dell’Ente”. La Parte Prima “Quesiti” raccoglie per ciascun Ente le in-formazioni anagrafiche, le notizie generali, le domande preliminari, e le Sezioni da 1 a 6; alle varie Sezioni spe-cifiche è premessa la parte “Domande preliminari”, che risulta innovata in relazione alle novelle legislative ed alla giurisprudenza nel frattempo intervenute. Oltre ad operare una ricostruzione di insieme di aspetti sensibili della gestione, la Corte sollecita verifiche da par-te dell’Organo di revisione in ordine alla completezza del-la documentale trasmesso alla “Bdap” (rendiconto 2018 corredato dei documenti elencati all’art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/2011) nonché in ordine alla congruenza dei dati inviati alla “Bdap” e alla “Banca-dati degli Organismi partecipati” con quelli presenti nei documenti contabili dell’Ente. Quanto sopra poiché i Revisori hanno il dovere di verifica-re che i canali informativi sopra richiamati siano adegua-tamente alimentati dagli Enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessità di inserire le informazioni mancanti o di variarle in caso di errata comunicazione dei dati al fine delle necessarie rettifiche. E’ specificato che l’Organo di revisione deve prestare particolare attenzione a 3 aspetti della gestione: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento. I Quesiti presenti nel Questionario risulta sostanzialmente identici a quelli previsti nel Questionario 2017, con minime semplificazioni e variazioni, e ciò vale anche per la Parte II “Dati contabili”.

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La Sezione I “Gestione finanziaria” dovrebbe permettere di individuare la presenza di eventuali problematiche o la non corretta rappresentazione contabile delle effettive ri-sultanze della gestione finanziaria. I Revisori devono prestare attenzione: - all’analisi della situazione di cassa, da condurre in pa-rallelo con le verifiche delle risultanze della gestione di competenza, in quanto i principi della copertura delle spese e del buon andamento devono trovare applica-zione sostanziale con la verifica delle risorse effettiva-mente introitate a fronte delle spese sostenute;

- all’alimentazione del “Fpv” e alla correlazione tra il man-tenimento degli impegni di spesa ed i cronoprogrammi di investimento;

- alla gestione delle entrate ed al grado di attendibilità del-le previsioni finali;

- all’evoluzione del “Fcde” ed alla gestione dei residui, te-nendo conto delle procedure e delle modalità operative attuate per il riaccertamento ordinario e per le eventuali declaratorie di inesigibilità e/o insussistenza;

- alle tempistiche per i pagamenti; - alla congruità e prudenzialità degli accantonamenti a fondi spese e rischi futuri in relazione (copertura debiti fuori bilancio/oneri da contenzioso/perdite reiterate), te-nuto conto che l’eventuale riscontrata presenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento impone all’Ente di apporre apposito vincolo sulla quota libera dell’avan-zo di amministrazione (se capiente);

- alla verifica della corretta contabilizzazione dei “servizi in conto terzi” e delle “partite di giro”, con attenzione alla contabilizzazione di risorse afferenti programmi operati-vi finanziati con fondi comunitari.

La Sezione II - “Indebitamento e strumenti di finanza deri-vata” - è stata semplificata e dovrebbe permettere di rico-struire lo stock del debito e di analizzarne la composizio-ne, con attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento. La Sezione III - “Rispetto del saldo di finanza pubblica” - richiede informazioni per verificare l’effettivo rispetto de-gli obblighi e degli obiettivi fissati dalla “Legge di bilancio 2017” e del tempestivo e corretto adempimento delle pre-scrizioni di legge relative alla trasmissione delle certifica-zioni dei risultati. La Sezione IV (“Organismi partecipati”) concerne il rispet-to delle prescrizioni normative in materia di esternalizza-zione dei servizi in Organismi e Società partecipate, con riferimento anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni. La Sezione V (“Stato patrimoniale”) acquisisce elementi conoscitivi in relazione alle determinazioni assunte dagli Enti sugli adempimenti per l’avvio della contabilità econo-

mico-patrimoniale. Sono stati inserirti Quesiti specifici in merito al corretto utilizzo del patrimonio, tenuto conto che il suo efficiente sfruttamento contribuisce a garantire en-trate certe ed affidabili.La Sezione VI - “Sezione aggiuntiva Province” - riguarda alcune specificità delle Province, con Quesiti significativa-mente variati in prevalenza riguardanti la spesa di perso-nale. La Parte II - “Dati contabili” - analizza particolari profili contabili che richiedono approfondimenti specifici. Nella Sezione prima (“Risultati della Gestione finanziaria”) ven-gono analizzati: l’evoluzione del risultato di amministrazio-ne nell’ultimo triennio (2016-2018) e le modalità di utilizzo dello stesso; l’evoluzione dei residui con riferimento all’o-rigine dei minori residui attivi derivanti dall’operazione di riaccertamento ordinario annuale e la conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di am-ministrazione; i “Dati contabili di cassa” (Sezione I.I) con riferimento agli equilibri di cassa, all’evoluzione della cas-sa vincolata nel triennio ed all’utilizzo dell’anticipazione e delle entrate vincolate nell’ultimo triennio; la “Alimentazio-ne del Fpv” (Sezione I.II) sia di parte corrente che di par-te capitale; e il grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali e il grado di efficienza della riscossione e dei versamenti. Nella Sezione II - “Indebitamento e strumenti di finanza derivata” - vengono richiesti i dati necessari per la dimo-strazione del rispetto del limite di indebitamento, per la ricostruzione del debito complessivo contratto e per le eventuali operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere; attenzione è prestata anche a eventuali concessioni di ga-ranzia (fidejussioni o lettere di patronage “forte”) a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati. La Sezione III - “Stato patrimoniale” - presenta una Tabella da compilare solo nel caso di mancato invio dello Stato patrimoniale riclassificato alla “Bdap”.L’appendice “Enti colpiti dal sisma” è naturalmente riser-vata agli Enti colpiti negli anni scorsi da eventi sismici, nonché, per quanto di interesse, alle Province in cui detti Enti ricadono, al fine di verificare le “conseguenze” degli eventi sismici sul bilancio degli Enti interessati, soprattutto in relazione alla normativa specifica dettata dall’emergen-za e all’analisi sulla gestione dei fondi destinati ai relativi interventi. Gli Organi di revisione, per poter accedere in visualizza-zione a tutti i documenti contabili (Schemi di bilancio, “Pia-no dei conti integrato” con i relativi dati contabili analitici, e “Piano degli Indicatori e Risultati attesi”) relativi agli Enti di propria competenza, dovranno registrarsi presso il Siste-ma gestionale della “Bdap” al link http://www.bdap.tesoro.

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it/Pagine/default.aspx; la registrazione potrà essere ese-guita dal Presidente del collegio dei revisori (PCR) e dai collaboratori del Collegio dei Revisori (Ccr) compreso il Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell’Ente. Per procedere alla compilazione della Relazione-Questio-nario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, Area Servizi on line, selezionare il Sistema “Fitnet” per poi ac-cedere al Sistema “Con.Te.”; per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sarà necessario eseguire prima la

registrazione sul Portale.Ogni Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avrà cura di comunicare direttamente agli Organi di re-visione il termine, differenziato per ogni Regione, entro il quale dovrà essere trasmesso il questionario al rendicon-to della gestione 2018 compilato. La scadenza è ipotizzata per i mesi di novembre e dicem-bre 2019.

Il ridimensionamento della mobilità nella “Legge Concretezza”

La Legge 19 giugno 2019, n. 56 (cd. “Legge Concretez-za”) ha apportato importanti modifiche all’istituto della “mobilità”.Come è noto, l’art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/2001, dispone che le Amministrazioni pubbliche, prima di proce-dere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono (e non possono) attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti pro-venienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa Area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Am-ministrazioni in cui prestano servizio. La previsione risponde a generali esigenze costituziona-li di finanza pubblica, in quanto la procedura di mobilità comporta un’ampia contrazione dei costi e dei tempi, sicu-ramente meno onerosi e durevoli rispetto a quelli neces-sari all’espletamento di un concorso, nonché una corretta distribuzione del personale, spostando le eccedenze di ta-lune Amministrazioni in Enti aventi carenze di personale, senza costi retributivi (e, in futuro, pensionistici). I soggetti prescelti, tra l’altro, sono già pubblici dipendenti vincitori di concorso e, nell’ipotesi in cui siano comandati presso

l’Amministrazione che bandisce la mobilità, hanno già una formazione specifica.Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza1, il previo esperimento di procedure di trasferimento mediante mobi-lità da altre Amministrazioni, rispetto all’indizione dei con-corsi pubblici per la copertura dei posti disponibili, rispon-de, sia agli interessi delle Amministrazioni, sia agli interessi dei dipendenti: per le P.A. l’istituto è idoneo a garantire economie di spesa e utilizzare il personale nel modo più razionale, evitando di effettuare nuove assunzioni quando sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un determinato Ente o Comparto; i dipen-denti, a loro volta, possono far fronte alle loro aspirazioni di espletare la propria attività presso altre Amministrazioni per ragioni professionali, ma anche più semplicemente lo-gistiche, come l’avvicinamento alla propria residenza. In termini più sintetici, il Consiglio di Stato in sede consul-tiva ha sottolineato che “la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale per-sonale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni”2.Alla luce dell’evidente favor legis per la mobilità, espresso

del Dott. Luca Busico - Coordinatore Direzione del Personale dell’Università di Pisa

1 Cfr.: Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 18 agosto 2010 n. 5830, in Lexitalia, n. 7-8/2010 con nota di Rapicavoli, Giust. civ., 2011, I,239; Tar Campania-Napoli, Sezione V, Sentenza 17 settembre 2012 n. 3886, in Foro amm. Tar 2012, 2832; Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, Parere 30 luglio 2013 n. 280, in www.corteconti.it; Corte dei conti, Sezione controllo Veneto, Parere 1° giugno 2018 n. 189, ivi.2 Cfr. Cons. St., sez. I, 7 novembre 2012 n. 5017, in Il lav. nelle P.A., 2013,883 con nota di BOLOGNINO.

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dall’art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/2001, la con-solidata giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la doverosa attivazione dell’istituto anterior-mente al concorso costituisce la regola generale per tutte le Amministrazioni e che la sua inosservanza comporta l’annullamento delle procedure concorsuali indette3.Il quadro sinteticamente tracciato risulta, seppur tempo-raneamente, ridimensionato dalla Legge n. 56/2019, il cui art. 3, comma 8, dispone che nel triennio 2019-2021 le

procedure concorsuali bandite dalle Amministrazioni pos-sono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001. Ne consegue che, limitatamente al periodo 2019-2021, la mo-bilità pre-concorsuale non è più obbligatoria.La deroga al principio del preventivo esperimento della mobilità più volte ricordato e sottolineato dalla giurispru-denza amministrativa trova giustificazione nelle finalità di ricambio generazionale.

3 Cfr. Tar Campania-Napoli, Sezione V, Sentenza 18 ottobre 2006, n. 8616, in Foro amm. Tar, 2006,3301; Tar Emilia Romagna-Bologna, Sezione I, Sentenza 2 dicembre 2009 n. 2634, in Corr. merito, 2010,200; Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 18 agosto 2010 n. 5830, cit. alla nota n. 1; Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 17 gennaio 2014, n. 178, in Lexitalia, n. 1/2014 con nota di Niglio; Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza 19 giugno 2018 n. 3750, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Lazio-Roma, Sezione II bis, Sentenza 29 marzo 2019 n. 4191, ivi.

Le “Società a controllo pubblico” ed a “controllo analogo congiunto” dopo la Sentenza n. 17/2019 della Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione

La questione del controllo previsto dal Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico delle Società a partecipazione pubblica” – Tusp) è argomento delicato e fonte di interpretazioni dif-ferenti (o apparentemente tali) anche in seno alla stessa Corte dei conti. In particolare, occorre valutare le Pronunce che in questo periodo vengono pubblicate e segnatamente quella del-la Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale - Sentenza n. 17/2019/El, pubblicata nelle more della re-dazione della Sentenza della stessa Sezioni Riunite n. 16 (tra l’altro, sul medesimo fatto) - di qualche giorno succes-siva alla Pronuncia della Corte dei conti - Sezione Autono-mie, che interviene anch’essa sul tema della definizione della qualifica di “Società a controllo pubblico” ai sensi del

Tusp (Delibera n. 11/2019) e più precisamente sul com-binato disposto ex art. 2, comma 1, lett. m) e b), in ciò chiamata in causa dalla Sezione regionale di controllo per l’Umbria che aveva sospeso un proprio parere, atteso le divergenti interpretazioni date da altre Sezioni di controllo oltre a quella fornita dal Mef e da ultimo anche dal Giudice ammnistrativo.Stante le diverse interpretazioni, che si sono succedute e che hanno visto la presa di posizione anche del Mef, non appare affatto scontato trovare una definizione di “control-lo” che sia la sintesi delle diverse posizioni soprattutto con specifico rifermento alla fattispecie del “controllo analogo congiunto” che attiene alla Società “in house”; Società che può dirsi l’emblema delle “Società a controllo pubblico”.

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società a partecipazione pubblicadel Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Professore a contratto di “Ragioneria pubblica” presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista

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Si ricorda l’importanza di tale nozione e quindi della qua-lificazione di “Società a controllo pubblico” ai sensi del Tusp, già stigmatizzata dalla Corte dei conti - Sezione Autonomie che, nella propria Relazione intitolata “Gli Or-ganismi partecipati dagli Enti territoriali - Relazione 2018 sommario - Deliberazione n. 23/SezAut2018/Frg”, al pa-ragrafo “1.5.1 Società a controllo pubblico”, rileva come “la sussistenza o meno del controllo pubblico è particolar-mente rilevante poiché, si ripete, le disposizioni derogato-rie alla disciplina di diritto comune sono prevalentemente disposte nei confronti di tali tipologie di Società. Tra que-ste, si rammentano: 1. le disposizioni sulla governance di cui all’art. 11, commi 1-3 e 4-15 (vincolo del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trattamento economico degli Amministratori, re-gole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi); 2. i Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione (art. 6); 3. la disciplina delle crisi d’impresa (art. 14, commi 2 e 3); 4. le regole sulla gestione dei rapporti di lavoro (art. 19, commi 1-4); 5. i criteri in tema di trasparenza (art. 22). La sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 175/2016, è necessaria anche per de-finire il perimetro delle Società indirette, che sono quelle detenute da una Pubblica Amministrazione per il tramite di una Società o di altro Organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, comma 1, lett. g)”. Argo-mento ripreso ancora dalla Corte dei conti – Sezione Au-tonomie (Delibera n. 11/2019) in un contesto interpretativo in cui traspare la evidente esigenza di evitare soluzione elusive che di fatto svuotassero o limitassero la portata applicativa del Tusp.La questione controversa attiene nello specifico al fatto se rientra nella nozione di “controllo”, ai sensi del Tusp, una Società i cui soci Pubbliche Amministrazione non raggiun-

gono la maggioranza dei voti assembleari singolarmente intesi in assenza di accordi o di patti parasociali (rectius, in assenza di patti che prevedano il consenso unanime della parte dei soci Pubbliche Amministrazione che condividono il controllo).Antecedentemente all’entrata in vigore del Tusp, il primo caso che ha coinvolto la nozione di Società a controllo pubblico è riferito all’applicazione dell’art. 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, e dell’art. 1 del Dpr. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di quote di genere alle Società in cui nessuna Pubblica Amministrazione ha da sola il con-trollo, e alle c.d. “Società miste”. Sul punto, è intervenuto il Parere del Consiglio di Stato - Sezione I, Adunanza 16 aprile 2014, n. 00594/2014, che ha circoscritto la materia in discussione, analizzando la portata dell’art. 2359 del Codice civile, per chiedersi se in tale disciplina normativa rientrino anche le Società, a capitale pubblico o misto, in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.c. non è eserci-tato da una singola Pubblica Amministrazione1.Già in sede di primo scrutinio esegetico è emerso dunque che non è la somma delle partecipazioni che determina il controllo della Società ma occorre la sussistenza di altri fatti sintomatici. Tale interpretazione tuttavia si discosta da quella assunta dal Giudice ordinario – come risulterà in appresso - che ammette che, si sensi dell’art. 2359, com-ma 1, punto 1, del Cc. (c.d. “controllo di diritto”), il controllo sussista solo in capo ad un solo socio, il quale dovrà quin-di isolatamente detenere la maggioranza dei voti assem-bleari.Il primo dato che viene incontro all’interprete è quello ri-ferito al dominio normativo cui si fa riferimento. Il dibattito attiene alla nozione di “Società a controllo pubblico” pre-visto dal Tusp: compendio normativo rappresentata da un Testo unico i cui canoni interpretativi – per quanto rileva

1 Giudici di Palazzo Spada che fanno presente come sia data per riconosciuta nell’ordinamento la nozione di “controllo congiunto”, che rappresenta la fattispecie secondo la quale più soggetti esercitino il controllo c.d. “congiunto”. In tale senso viene richiamata l’esperienza del “controllo analogo congiunto” di matrice comunitaria e che trova la propria disciplina nelle Direttive 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, e nella Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei Settori Acqua, Energia, Trasporti e Servizi postali, come peraltro recepita nel “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 50/2016). Proseguono i Giudici amministrativi cercando un necessario parallelismo fra “controllo pubblico” di cui alle disposizioni di legge in commento e quelle proprie del Codice civile, arrivando ad una prima conclusione, ove affermano che “il controllo societario ex art. 2359 può ritenersi unitariamente realizzato da più Amministrazioni pubbliche quando:1. gli Organi decisionali della Società controllata sono composti da rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni. Singoli rappresentanti possono

rappresentare varie o tutte le Amministrazioni partecipanti;2. le Pubbliche Amministrazioni congiuntamente – grazie ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli – dispongono della maggioranza dei voti

esercitabili nell’Assemblea ordinaria (controllo di diritto), ovvero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria (controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente sulla Società un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse;

3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle Amministrazioni controllanti.”A fronte di tale primo approdo poi giungono alla seconda conclusione, che sarà oggetto anche in proseguo di analisi e riflessioni alla luce delle sopravvenute nozione contenute nel Tusp: “non è invece sufficiente la mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale, essendo tale elemento, da solo considerato, estraneo all’art. 2359 del C.c., che riguarda le 2 ipotesi del ‘socio sovrano’ e del ‘socio tiranno’, in cui chi esercita il controllo è il dominus della Società. Concetto che certo non può dirsi integrato allorquando le Pubbliche Amministrazioni, pur avendo la maggioranza del capitale, agiscano separatamente”.

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in questa sede - sono dati dall’art. 1, comma 3, che reci-ta che, “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente Decreto, si applicano alle Società a parte-cipazione pubblica le norme sulle Società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato”, e dal-le relative seguenti definizioni previste dall’art. 2 comma 1: b) ‘controllo’: la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti para-sociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; c) ‘controllo analogo’: la situazione in cui l’Amministrazione esercita su una Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’Amministrazione parte-cipante; d) ‘controllo analogo congiunto’: la situazione in cui l’Amministrazione esercita congiuntamente con al-tre Amministrazioni su una Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazio-ne si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; m) ‘società a controllo pubblico’: le Società in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”.Sul tema si sono infatti registrati orientamenti non asso-nanti da parte delle Sezioni regionali di controllo della Cor-te dei conti (oltre che dei Giudici amministrativi, dell’Anac, nonché dello stesso Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze - dapprima da parte della “Struttura di controllo e monitoraggio” istituita ai sensi dell’art. 15 del Tusp, e quin-di da ultimo da parte del Dipartimento del Tesoro).Rimanendo alle posizioni delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, emerge:- una qualificazione “estensiva” della nozione di “controllo”

esercitabile da una o più Amministrazioni come sotto-lineato da Corte dei conti - Sezione regionale di con-trollo per la Liguria, Deliberazione n. 3/2018, ove infatti si evidenzia che per ritenere sussistenti le situazioni di “controllo” di cui all’art. 2, lett. b), del Tusp, sarebbe ad-dirittura “sufficiente il possesso della maggioranza del capitale sociale da parte di una o più Amministrazioni pubbliche, anche se nessuna, autonomamente, è in gra-do di esercitare poteri di controllo ex art. 2359 del Codi-ce civile” (seguita da Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 42/2018, secondo cui “la lettura congiunta della lett. m) e della

lett. b) dell’art. 2 del Dlgs. n. 175/2016 consente pertan-to di individuare la sussistenza del controllo pubblico: (i) - nel caso in cui una singola Amministrazione pub-blica o una pluralità di Amministrazioni pubbliche con-giuntamente si trovino in una delle situazioni descritte dall’art. 2359 del C.c.; (ii) nel caso in cui, a prescindere dall’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2359 C.c., tutte le parti che condividono il controllo siano tenute, in base a norme di legge, a previsioni statutarie o a patti parasociali, ad esprimersi all’unanimità sulle ‘decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività so-ciale’. Nel primo caso, pertanto, come l’uso dell’espres-sione ‘una o più Amministrazioni pubbliche’ alla lett. m) rende palese, il carattere pubblico del controllo sussiste anche se il controllo di cui all’art. 2359 del C.c. non sia esercitato da una sola Amministrazione, ma da più Am-ministrazioni pubbliche, le quali, complessivamente con-siderate, detengano la maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria (‘controllo azionario di diritto’), o un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria (‘controllo aziona-rio di fatto’) o siano in grado di esercitare un’influenza dominante determinata da particolari vincoli contrattuali (‘controllo contrattuale’). Tale interpretazione consente, pertanto, di attribuire rilievo all’esercizio congiunto del controllo di cui all’art. 2359 del C.c. da parte di più Am-ministrazioni pubbliche”;

- una qualificazione “intermedia” assunta dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Ro-magna in recenti Deliberazioni, tra cui la n. 90/2018 ri-guardante la “ricognizione straordinaria delle partecipa-zioni” di un Comune romagnolo, con la quale la Sezione raccomanda l’esigenza di definire il controllo in modo formale, ad esempio attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, in modo da rendere effettivo l’esercizio del controllo (che comunque rimane un dovere per l’Ente), funzionale anche alla valutazione positiva della possi-bilità di incidere sull’agire della Società per il persegui-mento del fine pubblico, per come declinato dall’art. 4, commi 1 e 2, del Tusp, che ne determina la possibilità di mantenimento della partecipazione;

- una qualificazione “letterale” della nozione di “controllo” (specie “congiunto”) maggiormente aderente al dato te-stuale, rinvenibile in Corte dei conti, Sezione delle Auto-nomie (“I controlli interni degli Enti Locali - Analisi del si-stema dei controlli interni degli Enti Locali, 2018, pag. 86 e seguenti) alla quale risulta allineata la Sezione regio-nale di controllo per l’Emilia Romagna, Deliberazione n. 180/2017, incentrata sulla rilevanza dei patti parasociali.

Infine, interviene la Corte dei conti - Sezioni Autonomie

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che, dopo avere esposto le diverse posizioni assunte dalle Sezione di controllo locali e di quella della “Struttura” del Mef - con l’Orientamento emanato ai sensi dell’art. 15 del Tusp del 15 febbraio 2018 - e dopo avere ricordato la funzione essenziale delle nozione di “Società a control-lo pubblico” ai fini dell’applicazione del Tusp - conclude adottando l’interpretazione affermando “che sia sufficien-te, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle ‘società a controllo pubblico’, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del Dlgs. n. 175 del 2016, che una o più Amministrazioni pubbliche di-spongano, in Assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del Codice civile”.Tale interpretazione porta a considerare che sono “a con-trollo pubblico” le Società i cui soci Pubbliche Amministra-zioni detengono una somma di partecipazioni che sia su-periore alla maggioranza dei voti assembleari basandosi sui seguenti Principi interpretativi: - il primo, rappresentato da una nozione di “controllo” con-tenuta nel combinato disposto dell’art. 2, lett. m) e b), del Tusp, differente rispetto a quella del Codice civile, contenuta nell’art. 2359: pertanto, la nozione di “Società a controllo pubblico” si pone su un piano differente ri-spetto a quella del Codice civile di cui ne è una deroga in quanto presenta una gamma di fattispecie maggiori;

- il secondo, basato sul canone distintivo con la nozione del Codice, in quanto “il ‘Testo unico delle società pub-bliche’ richiama, all’art. 2, senza esaurirla, la definizione codicistica, come palesato sia dalla lett. b), che vi ag-giunge una fattispecie autonoma, che dalla lett. m), che, per indentificare una ‘società a controllo pubblico’, con-sente che ‘una o più’ Amministrazioni pubbliche, e non solo ‘una’, dispongano dei voti o dei poteri di controllo previsti dalla precedente lett. b). Quest’ultima, a sua volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alternative, elencate nell’art. 2359 del Codice civile (oltre a introdur-re una, già esposta, nuova ed autonoma). Pertanto, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell’art. 2 del Tusp, possono essere qualificate come ‘società a controllo pubblico’ quelle in cui ‘una o più’ Amministra-zioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in Assembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrat-tuali sufficienti a configurare un’influenza dominante)“.

Si potrebbe essere indotti quindi a ritenere che sussista una sovrapposizione di piani interpretativi del fenomeno del “controllo” delle Società a partecipazione pubblica che

viene a distinguersi sotto il profilo funzionale in base all’o-biettivo che si pone il compendio normativo in cui ricade: ognuno con caratteri propri. Si può quindi corre il rischio di affermare che sussista: - un controllo basato sulla disciplina generale prevista dal Codice civile, che ha la propria fonte primaria nell’art. 2359. Norma che rimane ferma al Principio interpretati-vo in base al quale non è ipotizzabile un “controllo con-giunto di diritto”, in quanto un socio solo deve avere la maggioranza dei voti assembleari affinché posso eserci-tare una “influenza dominate” per l’esercizio del control-lo. Non sfugge al riguardo che la più autorevole dottrina gius-commercialista fonda ancora tale Principio – oltre a quanto affermato da risalente Sentenza del Tribunale di Milano 19 dicembre 1986 in Foro It., 1987 I, 31772 - sulla evidenza che la norma deve essere interpretata letteralmente in senso stretto nell’espressione “un’altra società“ (una controllante): uso evidente del singolare che escluderebbe dall’art. 2359, comma 1, punto 1), il plurale (più controllanti). Tale disposizione è finalizzata alla definizione della responsabilità patrimoniale del so-cio che abusa dell’etero-direzione ex art. 2497 del Co-dice civile;

- un controllo “pubblico” secondo le disposizioni del Tusp – nella interpretazione fornita dalla Corte dei conti - Se-zioni Riunite n. 16/2019, e Corte dei conti - Sezioni Riu-nite in sede giurisdizionale, nella Sentenza n. 17 – fina-lizzata all’applicazione del Tusp;

- un “controllo analogo” (anche “congiunto”) che, sebbe-ne riportato nelle stesse definizioni di cui all’art. 2 del Tusp, trova la propria fonte normativa nel “Codice dei Contratti” e delle relative Direttive comunitarie in materia di appalti e concessione, ed è finalizzato al controllo del servizio (in modo “analogo” a quello che la P.A. eserci-terebbe sui propri servizi) quale requisito necessario per l’affidamento diretto senza gara (cosiddetto modello “in house providing”).

Il rischio di mantenere piani interpretativi distinti potrebbe portare ad un particolare paradosso all’interno della disci-plina del Tusp, che non può essere accettato: la Società “in house” potrebbe essere a “controllo analogo congiun-to” ma non a “controllo pubblico”.In questo senso appare doverosa una attenta ricostruzio-ne della fattispecie del “controllo congiunto” (in rapporto con quello “analogo”) come previsto dal Tusp, tenendo presente tutti gli spunti interpretativi offerti, a comincia-

2 Nel caso della Sentenza del Tribunale di Milano si fa riferimento alla “anomalia” – sia concettuale che tipologica, del “controllo analogo” in seno all’art. 2359 del Codice civile. V. Cariello “Dal controllo congiunto all’attività di direzione e coordinamento di società”, in Rivista Società 2007, con ampia trattazione dell’argomento del “controllo analogo”.

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re dal Mef – “Struttura dedicata” ex art. 15 del Tusp con proprio Orientamento n. 8 del 15 febbraio 2018) fino alla Corte dei conti - Sezioni Riunite giurisdizionali- Sentenza n. 17 del 2019.Il punto incontrovertibile è che il Tusp si discosta dalla de-finizione del “controllo” prevista dalla disciplina generale delle Società contenuta nell’art. 2359 del Codice civile e, come affermato dalla Corte dei conti - Sezione Ligu-ria, ne cambia la prospettiva d’indagine. Tale cambio di prospettiva, da cui poi discende una diversa disciplina, è perfettamente legittimo nel senso che il Legislatore dele-gato ha disposto che le Società a partecipazione pubblica applicassero la disciplina del Codice civile e quella di di-ritto comune “se non diversamente stabilita dal presente Decreto [il Tusp]”. Inoltre, va altresì osservato che il Legi-slatore delegato ha recepito l’indicazione delle delega di cui all’art. 18, comma 1, lett. 1), della “Legge Madia”) che richiedeva la “distinzione tra tipi di Società in relazione alla (…) misura (…) della partecipazione”, e pertanto si evince chiaramente come il Tusp preveda una specifica disciplina della governance per le Società a controllo pubblico e non per le altre Società partecipate.Nell’art. 2359 del Codice civile si può dire che il soggetto disciplinato è la Società da controllare; nell’art. 2, comma 1, lett. m), del Dlgs. n. 175/2016 è invece il soggetto che esercita il controllo: la Pubblica Amministrazione socia che viene individuata al plurale (“una o più Amministrazioni”). L’uso del plurale, anziché del singolare, è un elemento de-cisivo, dal punto di vista esegetico, atteso che, come già più sopra anticipato, la più autorevole dottrina ritiene che per l’art. 2359 del Cc. sia precluso il “controllo congiunto” perché viene utilizzato il singolare per individuare il sog-getto che controlla.3 La questione ruota allora attorno al combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. m) e b): vale dire, si ha “controllo” secondo il Tusp (c.d. “pubblico”) nei seguenti casi:1) quando ricorre la circostanza dell’art. 2359, comma 1,

punto 1), del Codice civile (c.d. “controllo di diritto”);2) quando ricorre la circostanza dell’art. 2359, comma 1,

punto 2), del Codice civile (c.d. “controllo di fatto”);3) quanto ricorre la circostanza dell’art. 2359, comma 1,

punto 3), del Codice civile (c.d. “controllo esterno” o “contrattuale”);

4) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), seconda parte del

Tusp, quando si verifica che: “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisio-ni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”, che rappresenta una de-roga al Codice civile in quanto ammette il c.d “controllo debole” attraverso un patto di sindacato “noto in dottrina come patto a controllo plurimo disgiunto”;4

5) nelle situazioni non contemplate dal punto sub 4), quan-do anche per “fatti concludenti” possa ravvisarsi la sus-sistenza di una influenza dominante che si traduca nella possibilità di imprimere una direzione unitaria secondo l’Orientamento espresso dal Mef, già citato, e dalla Cor-te dei conti - Sezione controllo Liguria, e ripreso con maggior illustrazione e motivazione dalla Sezione delle Autonomie.

Indubitabilmente le situazioni sub 4 e 5) sono tutte in dero-ga alle disposizioni del Codice civile per quanto dispone ai sensi dell’art. 2359; deroghe che sono il frutto della mera interpretazione letterale della lett. m), più volte citata, ove il riferimento del soggetto che controlla è al plurale e non al singolare, come invece prevede la disciplina generale codicistica.Ora, la portata interpretativa delle situazioni sub 4) e 5) va dovutamente circostanziata, quantomeno in relazione alla sussistenza di patti parasociali in forma scritta. Il Mef, che ha proposto la teoria dei “fatti concludenti”, evidente-mente alludeva alla circostanza in base alla quale, ai sensi dell’art. 2431-bis del Codice civile, “i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprie-tari o il governo della Società: a) hanno per oggetto l’eser-cizio del diritto di voto nelle Società per azioni o nelle So-cietà che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in Società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali Società, non possono avere durata superiore a 5 anni e si inten-dono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza”.Ne consegue che anche nel Codice civile non vi è l’obbligo della forma scritta per i patti parasociali (per le Società che non fanno ricorso al capitale di rischio) e quindi la loro sussistenza può essere rinvenuta per “fatti concludenti”.

3 Si veda anche M. Lamandini, in commentario Società di capitale art. 2359 e seguenti del Codice civile, a cura di G. Nicolini, A. Stagno d’Alcontres, Jovene editore 2004.4 Cfr. Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, Sentenza n. 17/2019, che fa rifermento alla dottrina il cui massimo esponente sul punto è M. Lamandini, op. cit. nota 3.

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La sussistenza di tali patti deve avere caratteri ben precisi e non può essere il frutto di comportamenti estemporanei, per decisioni assembleari dovute o comunque riconducibili al dovere del socio di essere attivo in tale contesto (esem-pio, l’approvazione all’unanimità del bilancio d’esercizio).Peraltro, la Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede giu-risdizionale, ha osservato che “la situazione di ‘controllo pubblico’, in definitiva, non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno juris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più Amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un coordinamento di fatto; esso deve risultare esclusivamen-te da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (la cui esistenza può in determinate circostanze desumersi da ‘comportamenti concludenti’) che, richiedendo il con-senso unanime o maggioritario di alcune delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti, determina la capacità di tali Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finan-ziarie e strategiche della Società.”Sulla base della ricostruzione tipologica di “controllo pub-blico” che si è effettuata sopra, si deve concludere che il “controllo analogo congiunto” è anche una forma di “con-trollo pubblico” ai sensi dell’art. 2, combinato disposto dei commi 1 lett. m) e b), del Tusp, e pertanto le Società “in house” sono per forza di cose “Società a controllo pubbli-co”.Per quanto interessa in questa sede, si deve osservare che il sistema di governance delle Società “in house”, sta-bilita all’art. 16 del Tusp, prevede forme espresse di dero-ghe al Codice civile che troveranno la loro compiuta decli-nazione nello Statuto della Società “in house”, e si potrà attuare l’assetto del “controllo analogo congiunto” anche tramite patti parasociali i quali, come si è visto, potranno prevedere forme di consenso unanime o maggioritario di alcune Pubbliche Amministrazioni partecipanti.Peraltro, è orami assodato che, affinché risulti la qualifica di Società “in house”, occorre che lo Statuto preveda i 3 Indici sintomatici, quali: (i) la maggioranza del capitale, (ii) l’attività prevalente (superiore all’80% del fatturato rivolta all’esercizio dei compiti affidati dai soci “in house”) e (iii) le modalità di esercizio del “controllo analogo” (anche tra-mite patti parasociali). Pertanto, non potendo più esistere la Società “in house” di fatto, ovvero in assenza delle pre-visioni statutarie di cui si è detto, risulta così provato che

lo Statuto ed i patti parasociali (nel caso di partecipazione particolarmente diffusa) si ergono a elementi certi e dure-voli della sussistenza anche delle condizioni richieste per il “controllo pubblico”, ai sensi del Tusp. Si ricompone una presunta frattura – peraltro paventata ma mai di fatto conclamata – fra “controllo analogo” e “con-trollo pubblico”. Il “controllo analogo” (anche “congiunto”) rappresenta pertanto una modalità di “controllo pubblico” attraverso il quale uno o più Amministrazioni pubbliche, nell’esercizio dei loro poteri di soci, attuano una forma di “influenza determinate” sulla gestione dei propri servizi affidati in via diretta alla Società. Il “controllo analogo” si perfeziona quindi anche attraverso il “controllo pubblico”, come previsto dal Tusp e ne rappresenta un “quid pluris” rispetto anche alla direzione e coordinamento ex art. 2497 del Codice civile.La condizione specifica della Società “in house” quale for-ma di “delegazione interorganica” della Pubblica Ammini-strazione ha insito l’esigenza che il rapporto di controllo si configuri, nella accezione pubblicistica di subordinazione gerarchica (nel rapporto di ricostruzione analogica a quel-la del “controllo pubblico” di cui si è detto), in quanto non vi sono interessi contrapposti fra Società e soci (non essen-doci fra loro la componente privata) e fra i soci pubblici in ogni caso deve prevalere un interesse di tipo pubblicistico che “passa attraverso l’obbligo – che si afferma indipen-dentemente dalla stipula di patti parasociali - di rappresen-tare unitariamente la volontà dei soci pubblici nelle forme previste dal Codice civile, in relazione alla generalità delle Delibere assembleari che coinvolgono gli interessi pubbli-ci tutelati dal Tusp”5. Tuttavia, la condizione della sussistenza del rapporto “in house providing” richiede, ancora prima di trovare giustifi-cazione all’inquadramento fra le “Società a controllo pub-blico” del Tusp, specifica declinazione statutaria e, quan-do necessaria per l’assetto del “controllo analogo”, anche tramite patti parasociali. Ciò determina che la Società “in house” a “controllo analogo congiunto”, ai fini della quali-ficazione del “controllo pubblico” ai sensi del Tusp, ricada nella fattispecie sopra illustrate sub 4) ovvero sub. 5).In ultimo, ma certamente non in subordine, la posizione assunta da chi scrive sul fatto che le Società “in house” siano comunque “Società a controllo pubblico”, colli-ma anche con le disposizioni sull’affidamento dei servi-

5 Corte dei conti Umbria, Parere 28 marzo 2019, n. 57

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zi contenute nel Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), che all’art. 56, tra le varie casistiche del Titolo II (“Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applica-zione”, indica specificatamente anche il modello “in house providing” a “controllo analogo congiunto”. Difatti, l’art. 5, comma 5, dispone che “le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un ‘controllo congiunto’ quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli Organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresen-tare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali Amministrazioni aggiu-dicatrici o Enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue

interessi contrari a quelli delle Amministrazioni aggiudi-catrici o degli Enti aggiudicatori controllanti”, ed al com-ma 4 che “un’Amministrazione aggiudicatrice o un Ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente ‘Codice’ qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di ‘controllo congiunto’”. Ovviamente, le condizioni del comma 1 sono le 3 seguenti: “a) l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata e’ effettua-ta nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ammi-nistrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione

6 Art. 5 (“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”) 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente ‘Codice’ quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 2. Un’Amministrazione aggiudicatrice o un Ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lett. a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo’ anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. 3. Il presente ‘Codice’ non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria Amministrazione aggiudicatrice o all’Ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice o Ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 4. Un’Amministrazione aggiudicatrice o un Ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di ‘controllo congiunto’. 5. Le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli Organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti; b) tali Amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatori controllanti. 6. Un accordo concluso esclusivamente tra 2 o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione. 7. Per determinare la percentuale delle attivita’ di cui al comma 1, lett. b), e al comma 6, lett. c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione. 8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attivita’ della persona giuridica o Amministrazione aggiudicatrice o Ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivita’, il fatturato o la misura alternativa basata sull’attivita’, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attivita’, che la misura dell’attività è credibile. 9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di Societa’ miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”.

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GLI APPROFONDIMENTI

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di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.In altre parole, il tema affrontato in queste ultime righe si fonda su un’ottica diversa ed aggiuntiva rispetto alle altre prima utilizzate per analizzare il fenomeno “Società a con-trollo pubblico” alla luce della nuova Sentenza n. 17/2019 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti. Ovvero, come potrebbe legittimamente operare una Società “in house providing” ex art. 16 del Tusp senza qualificarsi come “So-cietà a controllo pubblico” nel caso in cui la stessa eserciti servizi pubblici locali, servizi strumentali, o funzioni am-ministrative su delega, in affidamento diretto/concessione attribuito dagli Enti Locali soci senza aver esperito pre-cedentemente una gara pubblica ai sensi del “Codice dei Contratti pubblici”. E’ evidente, almeno per chi scrive, che una Società a to-tale capitale pubblico potrebbe anche non configurarsi come una “Società a controllo pubblico”, a condizione che la stessa non eserciti servizi ed attività ad essa affidate da ciascuno dei soci pubblici (per ciò che qui interessa, dagli Enti Locali). Infatti, la Società in questione può rice-vere affidamenti diretti senza gara solo in base al disposto dell’art. 5 del Dlgs. n. 50/2016, che richiede appunto, tra gli altri, o il “controllo analogo”, oppure anche il “controllo analogo congiunto” (comma 4). E per assurdo, come già sopra delineato, potrebbe anche sussistere il “controllo analogo congiunto” senza che la Società si dichiari qua-lificabile come “Società a controllo pubblico” e quindi di conseguenza non ricompresa obbligatoriamente nel peri-metro di applicazione del “Testo unico sulle Società a par-tecipazione pubblica”.Alla luce di quanto ora ricordato, le fattispecie sub 4) e 5) – e soprattutto la 5) in potenziale assenza di patti parasociali ed invece in presenza di “fatti concludenti” – acquisiscono,

almeno per chi scrive, maggiore evidenza, nell’ottica del rispetto concreto e puntuale, non solo del Tusp, ma anche dei Principi comunitari e nazionali della tutela della con-correnza e del mercato, e quindi del “Codice dei Contratti pubblici”.Per essere ancora più chiari: come può una Società a par-tecipazione totalmente pubblica che sostiene di non esse-re qualificabile, ai fini del Tusp, come “Società a controllo pubblico” per l’assenza di patti parasociali scritti, dimo-strare la legittimità dell’operato degli stessi soci pubblici nell’aver ad essa stessa affidato i servizi dall’esercizio dei quali si genera il fatturato tramite procedure di affidamento diretto senza gara?Concludendo, l’affermazione principale della recentissima Sentenza n. 17/2019 della Corte dei conti – in sede giuri-sdizionale in speciale composizione per cui “la situazione di ‘controllo pubblico’, in definitiva, non può essere pre-sunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno juris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più Amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un coordinamento di fatto; esso deve risulta-re esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (la cui esistenza può in determinate circostan-ze desumersi da ‘comportamenti concludenti’ […]” – non fa altro che rendere ancora più necessario un intervento chiarificatore, a parere di chi scrive, da parte del Legislato-re, ai fini della chiarezza e della uniformità di applicazione delle norme di riferimento tra “Società a controllo pubblico” e “Società a partecipazione pubblica” – sul tema del “con-trollo analogo congiunto” con o senza patti parasociali e/o “fatti concludenti” - con sullo sfondo il tema delle procedu-re di affidamento dei servizi comunali e la loro legittimità e coerenza rispetto al quadro normativo di riferimento a cui le stesse si richiamano (tra le altre, essere o meno soggette a Tusp).

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QUESITI

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QUESITISubappalto e subcontrattoquali le differenze ? E’ possibile il pagamento diretto anche al subcontraente e quale regime fiscale deve applicare ?

Subappalto e sub-contratto: quali sono le differenze ed in quali casi è possibile il pagamento diretto al subcontraente ? Qual è il regime fiscale da applicare da parte del subcontraente ?

Il subappalto costituisce, ai sensi dell’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), un “contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di par-te delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”.La stessa norma specifica che costituisce comunque su-bappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodo-pera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’impor-to delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del con-tratto da affidare”.In tali ipotesi, occorre la previa autorizzazione della stazio-ne appaltante e l’affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stessa almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative pre-stazioni.Il contratto di subfornitura è invece disciplinato dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 192/1998 (“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”), il quale stabilisce che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si im-pegna a effettuare per conto di una Impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime for-niti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorpo-rati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze

tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’Im-presa committente”.Quindi, mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore a bene-ficio della stazione appaltante, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell’appaltatore un pro-dotto e rileva fondamentalmente sotto il profilo privatistico dei rapporti commerciali fra le Aziende.La seconda parte del comma 2 dell’art. 105 sopra citato ammette l’esistenza di sub-contratti che non siano subap-palti, prevedendo comunque l’obbligo per l’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.La lett. c-bis) del comma 3 del medesimo art. 105 aggiunge una ulteriore casistica alle ipotesi di sub-contratti che non costituiscono subappalti, prevedendo espressamente che non si configura il subappalto in caso di “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti conti-nuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto”. Anche in questo caso viene previsto che i relativi contratti debbano essere de-positati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Nelle fattispecie concrete, come quella oggetto del pre-sente quesito, l’Ente deve verificare quale ipotesi è confi-gurabile, tenendo presente che:

della Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni pubbliche, Pubblicista del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

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QUESITI

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a. in caso di subappalto, previsto e ammesso nel bando di gara a monte dell’affidamento nonché autorizzato dalla stazione appaltante, l’affidatario deve aver depositato il relativo contratto almeno 20 giorni prima dell’inizio ef-fettivo dei lavori;

b. in caso di sub-contratto, che non si configura come su-bappalto secondo le definizioni di cui all’art. 105, com-ma 2, l’affidatario deve aver comunicato alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’ogget-to del lavoro affidato;

c. in caso di sub-contratto avente ad oggetto prestazio-ni continuative di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della gara, l’affidatario deve aver depositato il relativo contratto pri-ma o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ciò premesso, ad avviso degli scriventi il pagamento di-retto è pacificamente ammesso dall’art. 105, comma 13, soltanto in caso di subappalto, ma non anche di subcon-tratto. Infatti, anche il cottimista - richiamato da tale nor-

ma - è comunque un subappaltatore ai sensi dell’art. 3, lett. g-undecies), del Dlgs. n. 50/2016, e riteniamo che tale qualifica sia da estendere altresì alle ipotesi del “prestato-re di servizi” e del “fornitore di beni o lavori” - anch’esse richiamate dal citato comma 13 - tenuto conto della formu-lazione letterale delle norma (nonché dell’interpretazione teleologica della medesima).Da un punto di vista fiscale, la norma sul “reverse charge” applicato dai subappaltatori ex art. 17, comma 6, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, appare tassativa, escludendo quindi subforniture che non rientrino nella stessa.Qualora, in base agli elementi sopra indicati, l’Ente ritenga che sia configurabile un subcontratto ma non un subappal-to, dal punto di vista fiscale non è possibile rientrare quindi nel sopra citato art. 17, comma 1, lett. a), del Decreto Iva. Peraltro, a seconda del tipo di servizio espletato dal sub-contraente, si potrebbe comunque rientrare nel regime del “reverse charge” (nel rapporto subcontraente-affidatario) ai sensi della successiva lett. a-ter) della stessa norma (esempio: prestazione del subcontraente qualificata come “demolizione edificio”).

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L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALIIl testo ha l’obiettivo di esaminare il ruolo e la funzione dell’Organo di revisione all’interno dell’Ente Locale e di fornire spunti ed esempi pratici per la risoluzione delle problematiche che ogni giorno si pongono ai Revisori nello svolgimento dei loro compiti, cresciuti esponen-zialmente negli ultimi anni, sia in termini quantitativi che sotto il profilo dell’importanza e delle connesse responsabilità.Caratterizzato da un taglio fortemente pratico e operativo, il testo è diviso in 4 parti: nella pri-ma vengono analizzati molteplici aspetti come la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria, la durata dell’incarico, le cause di cessazione, l’incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori, la responsabilità dell’Organo e dei suoi componenti e la fissazione della misura del compenso. Nella seconda parte viene tracciato il quadro dei principali adempimenti e controlli connessi allo svolgimento di questa delicata funzione. La terza parte passa in rassegna l’e-lenco delle funzioni che svolge l’Organo di Revisione anche in virtù dei nuovi adempimenti pre-visti dalle Manovre governative degli ultimi anni. Infine la quarta ed ultima sezione getta uno sguardo sul futuro, illustrando le tendenze in atto nel mondo della finanza locale e ponendo l’accento sul ruolo della Corte dei conti nell’orientare le scelte di contabilità pubblica.

Autori: Gianfranco Ponis e Andrea Mazzillo

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LA GIURISPRUDENZA

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LA GIURISPRUDENZA

Oggetto: Assoluzione di un Sindaco accusato di aver riconosciu-to, quale debito fuori bilancio, un compenso professionale relativo ai lavori di riqualificazione urbana, mai finanziati: conferma Sentenza n. 315/2017.FattoNel gennaio 2005 il Sindaco di questo Comune, con pro-pria Determina, conferisce l’incarico a 2 Professionisti di “elaborare il Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazio-ne urbana di un parte del centro storico”, senza però la previsione della relativa copertura finanziaria. Infatti, era stabilito “che il pagamento dei compensi ai predetti Pro-fessionisti restava condizionato alla futura concessione da parte della Regione Siciliana, di apposito finanziamento per la realizzazione dei Progetti in questione”. Il finanzia-mento però non fu concesso. Nel maggio 2011 la (nuova) Giunta, con proprio atto, “re-voca l’incarico per assenza di coperture finanziarie”; alla fine del 2012 uno dei 2 Professionisti presenta la fattura del proprio onorario, “calcolato in misura pari al 50% del totale delle competenze dovute per la progettazione ese-cutiva”; la fattura è munita del visto del competente Con-siglio dell’Ordine. Nel luglio 2013 il Professionista sollecita il pagamento della fattura, senza esito, per cui nel marzo successivo notifica al Comune il Decreto ingiuntivo per un importo di oltre Euro 46.000. Il Consiglio comunale, alla fine del 2014, approva una De-liberazione di “riconoscimento della legittimità del debito

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel”, assicurando il relativo finanziamento. Il pagamen-to avviene nel febbraio 2015. La Deliberazione consiliare viene inviata, come previsto, alla Corte dei conti. La Procura contesta il danno al Sindaco che aveva nel 2005 proceduto ad affidare l’incarico. I Giudici di I grado (Sentenza n. 315/2017) ritengono che la mancata oppo-sizione al Decreto ingiuntivo avrebbe potuto evidenziare, sia l’incompetenza del Tribunale civile, sia la prescrizione del credito (termine triennale per i compensi a Professioni-sti). Inoltre - sottolineano i Giudici - il Consiglio comunale, in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio, ha af-fermato “l’utilità del Progetto di riqualificazione del centro storico, che si riservava di utilizzare, una volta adeguato nei prezzi”. La conclusione è l’assoluzione dell’ex Sindaco, con rico-noscimento del compenso di Euro 1.000, oltre Iva, Cpa e spese generali (15%), a carico del Comune. La Procura generale presenta appello, che viene respinto (con altri Euro 1.500 più accessori, sempre a carico del Comune). Sintesi della SentenzaSulla scorta degli elementi sopra illustrati, il Collegio giu-dicante reputa che l’appello proposto dalla Procura gene-rale avverso la Sentenza di primo grado n. 315/2017 non possa essere accolto, dato che nella vicenda in esame non è ravvisabile il presupposto essenziale ed indispen-sabile per il configurarsi di una fattispecie di responsabili-tà amministrativa, non sussistendo un danno concreto ed attuale subìto dal Comune a causa del comportamento

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - Sentenza n. 190 del 13 settembre 2018

Responsabilità amministrativanon sussiste in caso di debito fuori bilancio per compenso professionale non finanziato se non determina aggravio di spesa

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LA GIURISPRUDENZA

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tenuto dall’ex Sindaco.Infatti, per effetto dell’avvenuta rinunzia, in sede di tran-sazione, da parte dell’Ingegnere, alla rifusione delle spe-se legali ed alla corresponsione degli interessi moratori computati sulla sorte capitale, la spesa sostenuta dal Co-mune, a seguito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, disposto con la Deliberazione con-siliare, corrisponde al compenso legittimamente spettan-te al Professionista per la redazione del Progetto che la stessa Amministrazione ha dichiarato valido, utile e foriero

d’arricchimento in proprio favore.ConclusioniIn sostanza, in tale peculiare contesto, la circostanza che in sede di conferimento dell’incarico di progettazione l’allo-ra Sindaco non avesse provveduto all’individuazione della relativa copertura finanziaria, pur essendo indubbiamente censurabile sotto il profilo della legittimità, non ha tuttavia concretamente determinato un ingiustificato aggravio di spesa per il Comune che possa ritenersi suscettibile di risarcimento.

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SCADENZARIO

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SCADENZARIO10 Mercoledì 10 luglio

Affidamento lavori per realizzazione investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e pa-trimonio comunaleScade il termine, originariamente fissato al 15 maggio 2019, per l’adozione della determina di affidamento lavori da parte del Responsabile/Dirigente del servizio tecnico dell’Ente, ai sensi dell’art.1, comma 109, della Legge n. 145/2018, come modificato dalla Legge di conversione del Dl. n. 32/2019 (Legge n. 55 del 14 giugno 2019).

15 Domenica 15 luglio *

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16 Martedì 16 luglio

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionaleScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” (oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrispo-sti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

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SCADENZARIO

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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

20 Sabato 20 luglio *

Codifica Siope dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarieDivulgazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie collocate, alla fine del mese precedente, presso altri Istituti di credito, a sensi dell’art. 2, comma 8, del Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, oltre che del Dm. Mef 9 giugno 2016, al fine di permettere al Tesoriere di inviare – al “Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici” (Siope) – le informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive detenute dal Comune.

31 Mercoledì 31 luglio

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Presentazione Modelli “Intra 12”Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individualiEntro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

“Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”: obblighi di pubblicazionePubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’Indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento, relativo al 2° trime-stre, degli acquisti di beni, servizi e forniture, disciplinato dall’art. art. 33, comma 1, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, dal Dpcm. 22 settembre 2014, e dalla Circolare RgS 14 gennaio 2015, n. 3.

Personale: obblighi di pubblicazione webAi sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, scade oggi il termine per la pub-

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SCADENZARIO

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blicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 2° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, oltre alla Pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di as-senza del personale nel 2° trimestre.

Bilancio di previsione Enti in predissesto con ripiano extra-deficit: approvazioneScade oggi il termine per deliberare l’adozione del bilancio preventivo da parte degli Enti in “Pre-dissesto” rientranti nel campo di applicazione della Sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’inammissibilità dei ripiani in 30 anni dell’extra-deficit.

Documento unico di programmazione (Dup)Entro oggi occorre adottare la Deliberazione di Giunta di approvazione della proposta di Dup 2020/2022 da presentare al Consiglio, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del Tuel.

Collaboratori e consulenti esterniComunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 15 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativa al primo semestre, al Dipartimento della Funzione pubblica dell’Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi.

Salvaguardia equilibri di bilancio e verifica di assestamento generaleTermine perentorio per l’adozione della Delibera consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2019 o di as-sunzione delle misure necessarie a ripristinare il Pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di ammini-strazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa oppure dei residui, di adeguamento del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui ovvero di ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio. Occorre assumere entro oggi anche la Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio, con verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il “Fondo di riserva” ed il “Fondo di cassa”, al fine di assicurare il mantenimento del “Pareggio di bilancio”. Il quadro normativo di riferimento è il seguente: art. 193, commi 2 e 3, del Tuel; artt. 147-quinquies, 153, comma 6, 162, comma 6, 175, comma 8, 183, comma 8, 187, comma 2, lett. b), 195, del Tuel; Punto 4.2 lett. g), Allegato n. 4/1 al Dlgs. n. 118/2011; Circolare Mef n. 5/2016; art 1, comma 711, Legge n. 208/2015.

Patrimonio pubblico-obbligo di comunicazioneTermine perentorio per la Comunicazione annuale al Mef delle eventuali variazioni intervenute nell’anno 2018 sui beni immobili utilizzati o detenuti e dei dati relativi alle concessioni di beni immobili in essere nel 2018 (art. 2, comma 222, Legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 24, comma 1, Dl. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14; Comunicato Mef n. 169 del 12 ottobre 2017).

15 Giovedì 15 Agosto

Accesso al creditoComunicazione al Mef, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, dei dati relativi alla fruizione, da parte del Comune, di credito a breve termine presso le banche, di mutui contratti con soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito ai sensi dell’art. 205-bis, comma 4, Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Dm. 1° dicembre 2003, oltre che del Dm. 3 giugno 2004.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

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EntilocaliNEWS

8 luglio 2019

SCADENZARIO

56

Ricognizione debiti Comunicazione mensile al Mef, per il tramite della “Piattaforma crediti commerciali”, dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi mo-ratori (30 giorni dalla data di ricezione fattura oppure 60 giorni se stabilito contrattualmente e giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione).

16 Venerdì 16 agosto **

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionaleScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” (oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensileScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrispo-sti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, vedi Entilocalinews n. 10 del 5 marzo 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scadenzario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03.

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EntilocaliNEWS

8 luglio 2019

SCADENZARIO

57

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile

2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85 (vedi Entilocalinews n. 19 del 7 maggio 2012), ha disposto la proroga al 20 agosto delle scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

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