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Revisore news Centro Studi Enti Locali Supplemento a Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2015 ANNO XIII 5 NUMERO 10 maggio 2015 6 Revisori Enti Locali i contenuti delle “Linee guida” della Corte dei conti per il Questionario al rendiconto della gestione 2014 11 Fondazione nazionale Commercialisti Nota sui criteri di determinazione del compenso spettante ai Revisori degli Enti Locali 45 Fatturazione elettronica possono essere accettate le fatture emesse prima del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva?
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RevisorenewsCentro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2015

ANNO XIII

5NUMERO

10 maggio 2015

6 Revisori Enti Localii contenuti delle “Linee guida” della Corte dei conti per il Questionario al rendiconto della gestione 2014

11 Fondazione nazionale CommercialistiNota sui criteri di determinazione del compenso spettante ai Revisori degli Enti Locali

45 Fatturazione elettronicapossono essere accettate le fatture emesse prima del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva?

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Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative

che interessano il Revisore di un Ente Locale n. 5 del 10 maggio 2015

(supplemento ad Entilocalinews n. 17 del 4 maggio 2015)

In questo numero:

Le novità del mese .................................................................................................................. pag.4 Il notiziario di settore ............................................................................................................. pag.6

Revisori Enti Locali: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” per il Questionario al rendiconto della gestione 2014 ............................................................................................................ pag.6 Fondazione nazionale Commercialisti: Nota sui criteri di determinazione del compenso spettante ai Revisori degli Enti Locali .................................................................................................. pag.11

Il notiziario ............................................................................................................................ pag.14 Bilancio di previsione 2015: nuova proroga in vista, con il termine per l’approvazione che slitta al 30 luglio ................................................................................................................................ pag.14Rendiconto 2014: approvati i Modelli di certificazione per Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane ........................................................................................................... pag.14 Personale e bilancio: le modalità per predisporre e inviare il Conto annuale per il 2014 ............. pag.15 Armonizzazione: criteri e modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal “Fondo crediti di dubbia esigibilità” ...... pag.19 “Split payment” e “reverse charge”: definite le modalità di contabilizzazione in bilancio ................... pag.22 “Pcc”: indicazioni in materia di ricognizione dei debiti P.A. ............................................................. pag.25 Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 4,88% in ragione annuale la misura degli interessi di mora .............................................................................................. pag.26

Il notiziario fiscale ................................................................................................................ pag.27

“Split payment”: esclusi gli aggi dei concessionari alla riscossione, le fatture semplificate, nonché le pro-loco ed altri Enti ex Legge n. 398/91 ......................................................................... pag.27 Imposta di bollo virtuale: nuovi chiarimenti delle Entrate sulle modalità di assolvimento .......... pag.34 Irpef: una dettagliata Circolare delle Entrate risponde a diverse questioni interpretative prospettate da Caaf e professionisti ...................................................................................................... pag.37 “Certificazione Unica”: Circolare Inps sulla trasmissione del Modello ............................................... pag.37 Inps: rideterminati importi di assegni di maternità e indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata ............................................................................................................................... pag.38 Trasferimento di immobili in aree soggette a “piani urbanistici particolareggiati”: un chiarimento delle Entrate risolve i contenziosi ......................................................................................................... pag.39

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Revisorenews n. 5 del 10 maggio 2015

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La documentazione .............................................................................................................. pag.42 Fattura elettronica: un fac-simile di comunicazione da inviare ai vari Uffici dell’Ente su come gestirle di Cesare Ciabatti ........................................................................................................................................ pag.42

I quesiti ................................................................................................................................. pag.44

Variazione bilancio di previsione: quali sono le conseguenze della mancata ratifica nei tempi previsti da parte del Consiglio comunale? di Giuseppe Vanni ...................................................................................................................................... pag.44 Fatturazione elettronica: possono essere accettate le fatture emesse prima del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva ? di Cesare Ciabatti ........................................................................................................................................ pag.45 Incompatibilità: l’Amministratore unico di una Società interamente partecipata dal Comune puó candidarsi alla carica di Sindaco ? di Alessia Rinaldi ........................................................................................................................................ pag.47

La giurisprudenza ................................................................................................................. pag.49

Responsabilità amministrativa: condanna del Ragioniere di un Comune per gli interessi maturati su fatture pagate in ritardo  di Antonio Tirelli ........................................................................................................................................ pag.49

Lo scadenzario del Revisore ................................................................................................. pag.52

Questo numero di Revisorenews si compone di n. 58 pagine

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Revisorenews n. 5 del 10 maggio 2015

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AVVISO AI NOSTRI ABBONATI Si ricorda che è possibile beneficiare del servizio quesiti su materie amministrativo-contabili, giuridiche e fiscali offerto dal Centro Studi Enti Locali anche inoltrando i quesiti direttamente dal sito dell’Istituto nazionale Revisori legali (I.N.R.L.), all’indirizzo: http://www.Revisori.it/servizioQuesitiEntiLocali.pag, ove vengono specificate anche le modalità per l’inoltro e le relative tariffe. Si ricorda che gli iscritti all’Istituto, in regola con il pagamento della quota annua, possono beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo di ogni singolo quesito, a seguito di un’apposita convenzione stipulata con l’Inrc.

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REVISORI ENTI LOCALI: DELIBERATE DALLA CORTE DEI CONTI LE “LINEE GUIDA” PER IL QUESTIONARIO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

La Corte dei conti, con la Deliberazione n. 13/Aut/2015/Inpr, approvata nell’Adunanza del 9 marzo 2015 e pubblicata sulla G.U. n. 87 del 15 aprile 2015, ha deliberato le “Linee guida” per il Questionario al rendiconto della gestione 2014.

(vedi commento a pag.6)FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI: NOTA SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

La Fondazione di partecipazione del Cndced ha pubblicato nei giorni scorsi un approfondimento sulla determinazione del compenso spettante ai professionisti nominati Revisori dei conti degli Enti Locali.

(vedi commento a pag.11)BILANCIO DI PREVISIONE 2015: NUOVA PROROGA IN VISTA, IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE SLITTA AL 30 LUGLIO

Con il Comunicato 7 maggio 2015, l’Anci ha annunciato che durante la Conferenza Stato-Città del 7 maggio 2015 è stato raggiunto l’accordo per la proroga al 30 luglio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali.

(vedi commento a pag.14)PERSONALE E BILANCIO: LE MODALITÀ PER PREDISPORRE E INVIARE IL CONTO ANNUALE PER IL 2014

Il Mef-RgS, con la Circolare n. 17 del 24 aprile 2015, pubblicata il 28 aprile 2015 sul proprio sito, ha fornito istruzioni sul Conto annuale del personale 2014.

(vedi commento a pag.15)ARMONIZZAZIONE: CRITERI E MODALITÀ DI RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E DAL “FONDI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’”

Il Mef ha pubblicato sul portale Arconet il Dm. 2 aprile 2015, con i criteri e le modalità di ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11.

(vedi commento a pag.19)“SPLIT PAYMENT” E “REVERSE CHARGE”: DEFINITE LE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Il Mef ha pubblicato sul Portale Arconet 4 nuove faq in materia di contabilizzazione finanziaria, da parte degli Enti territoriali, dello “split payment” sia istituzionale che commerciale e del “reverse charge”.

(vedi commento a pag.22)“PCC”: INDICAZIONI IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DEI DEBITI P.A.

Con la Nota 13 aprile 2015 sulla “Pcc”, il Mef ha fornito chiarimenti in materia di ricognizione dei debiti P.A..

(vedi commento a pag.25)RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: RIDETERMINATA NEL 4,88%

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha ridefinito, a decorrere dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora

LE NOVITA’ DEL MESE

Notizie flash sulle principali novità normative ed interpretative

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IN RAGIONE ANNUALE LA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA

per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. (vedi commento a pag.26)

“SPLIT PAYMENT”: ESCLUSI GLI AGGI DEI CONCESSIONARI ALLA RISCOSSIONE, LE FATTURE SEMPLIFICATE, NONCHÉ LE PRO-LOCO ED ALTRI ENTI

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 ha fornito nuovi chiarimenti in materia di “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14.

(vedi commento a pag27)IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: NUOVI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato 2 pronunciamenti con i quali vengono forniti chiarimenti in materia di Imposta di bollo virtuale: la Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 e la Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015.

(vedi commento a pag.34)IRPEF: UNA DETTAGLIATA CIRCOLARE DELLE ENTRATE RISPONDE A DIVERSE QUESTIONI INTERPRETATIVE PROSPETTATE DA CAAF E PROFESSIONISTI

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili, gli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente e le Imposte indirette, prospettate da Caf e altri soggetti.

(vedi commento a pag.37)“CERTIFICAZIONE UNICA”: CIRCOLARE INPS SULLA TRASMISSIONE DEL MODELLO

L’Inps ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la Circolare 8 aprile 2015, n. 71, recante “Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2015”.

(vedi commento a pag 37)INPS: RIDETERMINATI IMPORTI DI ASSEGNI DI MATERNITÀ E INDENNITÀ DI MALATTIA

Con la Circolare n. 78 del 16 aprile 2015, pubblicata sul proprio sito internet, l’Inps ha rideterminato una serie di parametri di riferimento in materia di welfare.

(vedi commento a pag.38)TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A “PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI”: UN CHIARIMENTO DELLE ENTRATE RISOLVE I CONTENZIOSI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2015, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime fiscale agevolato per gli immobili ricompresi in aree soggette a “piani urbanistici particolareggiati”.

(vedi commento a pag.39)

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IL NOTIZIARIO DI SETTORE

Revisori Enti Locali: deliberate dalla Corte dei conti le “Linee guida” per il Questionario al rendiconto della gestione 2014 La Corte dei conti, con la Deliberazione n. 13/Aut/2015/Inpr, approvata nell’Adunanza del 9 marzo 2015, pubblicata sulla G.U. n. 87 del 15 aprile 2015, ha deliberato le “Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014”. Ricordiamo che i citati commi 166 e 167, dell’art. 1 della “Finanziaria 2006”, attuativi della Legge n. 131/03 (“Legge La Loggia”), prevedono che l’Organo di revisione degli Enti Locali trasmetta alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, una Relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza ed una Relazione sul rendiconto approvato nello stesso esercizio, consistente nella compilazione di uno dei seguenti Questionari (disponibili anche sul sito internet della stessa Corte): Questionario per le Province, Questionario per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e Questionario per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. I Questionari oggetto delle “Linee guida” in commento rientrano nell’ambito del cosiddetto “controllo collaborativo”, così definito in quanto svolto nell’interesse dell’Ente Locale per evitare che vengano commesse irregolarità e per migliorare la qualità della gestione finanziaria e contabile, per definire le misure correttive da adottare da parte degli Organi degli stessi Enti e per rimuovere gli atti irregolari e sanare i comportamenti che rischiano di compromettere la salute finanziaria dell’Ente. I controlli sui bilanci e sui rendiconti degli Enti Locali consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, senza discostarsi dal quadro di un controllo di carattere collaborativo, compatibile con l’autonomia degli Enti, costituzionalmente tutelata, e permettono di predisporre strumenti utili per assicurare che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dalla “Legge di stabilità” e dalle altre norme di coordinamento finanziario vengano effettivamente messe in atto. La Sezione Autonomie della Corte dei conti quest’anno premette che il controllo degli equilibri finanziari e della sana gestione delle risorse degli Enti Locali deve poter offrire un valido supporto al corretto funzionamento dell’intero sistema di finanza pubblica e che i Questionari hanno l’obiettivo di verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell’osservanza dei vincoli in materia di indebitamento, nonché della salvaguardia degli equilibri economico-finanziari degli Enti, tenuto conto anche che, a far data dal 1° gennaio 2015, è stato avviato a regime il processo di riforma delle regole e dei sistemi contabili, introdotto dal Dlgs. n. 118/11. Nelle “Linee guida” viene indicato che le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a monitorare in modo sistematico la corretta attuazione della riforma, la cui applicazione risulta di fondamentale importanza per il conseguimento delle finalità di trasparenza e veridicità dei conti pubblici, e richiama in proposito la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SezAut/Inpr/2015, con la quale sono stati forniti agli Enti territoriali orientamenti per il corretto svolgimento degli adempimenti propedeutici alla realizzazione del bilancio armonizzato (operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” e del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”). La Corte ha presente che il succedersi nel corso dell’anno 2014 di provvedimenti normativi intervenuti, sia con finalità di manovra finanziaria che di modifiche istituzionali, ha determinato un quadro di riferimento complesso e articolato per gli operatori; pertanto l’aggiornamento delle “Linee guida” ha riguardato soprattutto le disposizioni contenute nella “Legge di stabilità” per il 2014, nel Dl. n. 16/14 e

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nel Dl. n. 66/14, in materia di equilibri di bilancio di parte corrente, di riduzioni della spesa corrente e specificatamente della spesa per il personale, nonché in materia di limiti all’indebitamento e di strumenti derivati. Anche le presenti “Linee guida” sul rendiconto della gestione 2014 risultano articolate in 3 distinti Questionari riguardanti, rispettivamente, Province, Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2012) e Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Ogni Questionario risulta articolato in più Sezioni, che seguono una parte introduttiva contenente le “domande preliminari”. Anche per l’esercizio 2014, caratterizzato dal differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e da una generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli Enti Locali, è stato deciso di non adottare anche un apposito Questionario in relazione al bilancio di previsione 2014 e di fare rinvio, per la raccolta dei dati previsionali ritenuti utili, al presente Questionario al rendiconto 2014. Nell’ambito delle “domande preliminari” è contenuto il rinvio alle Appendici “A” e “B1”. Tali Appendici concernono, rispettivamente, quesiti in merito all’esercizio provvisorio 2014 e domande rivolte specificatamente agli Enti in sperimentazione a far data dal 1° gennaio 2014. Con riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio (Appendice “A”) sono contenuti quesiti riguardanti alcuni specifici aspetti evidenziati nella Delibera Corte dei conti n. 18/SezAut/2014/Inpr, che ha fornito indicazioni per indirizzare gli Enti, nonostante il protrarsi dell’esercizio provvisorio, ad una sana gestione finanziaria, basata sull’adozione di strumenti anche provvisori di programmazione finanziaria ed operativa, nonché improntata a criteri prudenziali, atti a salvaguardare la permanenza, in corso d’esercizio, degli equilibri di bilancio e delle condizioni per il rispetto del Patto di stabilità, nonché dei vincoli alla spesa corrente. I quesiti contenuti nell’Appendice riguardano: la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la coerenza della gestione con l’obiettivo programmatico del Patto di stabilità e con gli altri vincoli di finanza pubblica, l’osservanza dei limiti imposti alle voci di spesa corrente e le modalità con le quali sono state affrontate le situazioni debitorie fuori bilancio. L’Appendice “B1” contiene quesiti per la verifica degli adempimenti previsti per il terzo anno di sperimentazione dall’art. 78 del Dlgs. n. 118/11, con riguardo al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, all’individuazione del “Fondo pluriennale vincolato”, alla quantificazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, e alle modalità di regolarizzazione delle eventuali anticipazioni di Tesoreria. L’articolazione in 6 Sezioni della struttura dei Questionari ricalca gli ambiti della verifica affidata, ai sensi dei commi 166 e seguenti, della “Finanziaria 2006”, ai Revisori degli Enti Locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto. La prima Sezione analizza i risultati della gestione di competenza e di cassa, nonché la gestione dei residui con riferimento all’ultimo triennio, con approfondimenti riguardanti la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la verifica dei vincoli e i debiti fuori bilancio. La seconda Sezione è riservata agli Organismi partecipati, con quesiti volti ad asseverare l’avvenuto rispetto da parte degli Enti Locali dei loro obblighi in materia ed è fatto rinvio all’Appendice “C”, dedicata all’aggiornamento dell’anagrafe degli stessi e dei dati contabili. La terza Sezione permette di verificare la sostenibilità dell’indebitamento da parte degli Enti Locali, l’utilizzo degli strumenti di finanza derivata e le operazioni di rinegoziazione del debito. La Sezione quarta è dedicata al Patto di stabilità interno e la Sezione quinta indaga la spesa per il personale nonché gli adempimenti connessi alla contrattazione decentrata. La Sezione sesta è inerente alle verifiche in materia di conto economico e conto del patrimonio degli Enti Locali. A tale ultimo riguardo, in considerazione del fatto che la struttura del conto economico e del conto del patrimonio degli Enti Locali in sperimentazione è differente rispetto agli schemi di cui al Dpr. n. 194/96, viene previsto che tali Enti potranno avvalersi degli schemi redatti sulla base del Dlgs. n. 118/11, contenuti nella specifica Appendice “B2”, concernente altresì i quadri contabili integrati da specifiche voci che valorizzano le informazioni introdotte dalla riforma sull’armonizzazione contabile.

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Nelle “Linee guida” è ancora presente l’esigenza di semplificazione e chiarezza che ha portato a contenere il numero di nuove domande ed a eliminare le duplicazioni nelle richieste istruttorie, sopperendo con il ricorso alle banche-dati ufficiali a disposizione della Corte; infatti, i dati già noti al sistema saranno automaticamente precompilati negli appositi Quadri del Questionario, in modo da evitare inutili duplicazioni. La Relazione, come negli anni precedenti, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali del Patto di stabilità, del vincolo sull’indebitamento di cui all’art. 119 della Costituzione, degli equilibri di bilancio, della spesa di personale, degli andamenti degli Organismi partecipati e di gravi irregolarità contabili e finanziarie eventualmente riscontrate. Si ricorda che il contenuto delle Relazioni per la Corte dei conti non deve necessariamente essere identico a quello del Parere dell’Organo di revisione che accompagna l’approvazione da parte del Consiglio comunale del rendiconto della gestione, dovendo ora fornire dati oggettivi ed eventualmente aggiornati, e che la nozione di “grave irregolarità contabile e finanziaria” è, in questa sede, da intendersi come violazione alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili che possono mettere in dubbio il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio e non consentire all’Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica. Tali eventuali irregolarità devono essere segnalate, non tanto in merito alle modalità con cui sono sorte, quanto invece relativamente alle ripercussioni sugli equilibri di bilancio, così da permettere alle Sezioni regionali di segnalare tempestivamente agli Enti interessati, per le necessarie misure correttive, situazioni che riguardino gli equilibri di bilancio. Rammentiamo anche che, nell’ambito del procedimento di “controllo collaborativo”, le “Pronunce specifiche” emanate dalle Sezioni regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della Legge n. 266/05 (“Finanziaria 2006”), seguono i principi propri dell’attività di controllo della Corte dei conti e risultano da contraddittorio esperito con l’Amministrazione locale (anche tramite apposite “audizioni”), per essere poi inviate all’unico destinatario, rappresentato dal Consiglio comunale o provinciale. Per quanto riguarda i tempi dell’invio dei Questionari, le “Linee guida” precedenti hanno sancito che “gli Organi di revisione sono obbligati a trasmettere alle Sezioni regionali di controllo la loro Relazione subito dopo l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale o provinciale. L’omissione o il ritardo ingiustificato dell’invio della Relazione ostacolano l’esercizio del controllo della Corte dei conti, con la conseguente responsabilità dell’Organo inadempiente. Le Sezioni fisseranno perciò un termine per l’adempimento, trascorso il quale, segnaleranno ai Consigli comunali o provinciali gli Organi che non abbiano ottemperato all’obbligo, per l’eventuale revoca del Revisore, ai sensi dell’art. 235, comma 2, Tuel n. 267/00”. Nei prossimi numeri della rivista verranno comunicate le scadenze, fissate dalla Sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti, per la compilazione e l’inoltro telematico dei Questionari in commento a cura dell’Organo di revisione. Alla Deliberazione Corte dei conti – Sezione Autonomie locali - n. 13/SezAut/2015/Inpr, sono allegati i “Questionari” relativi al rendiconto 2014, da compilare in formato elettronico sulla pagina “Siquel” – “Sistema informativo questionari Enti Locali” - della Corte dei conti entro la scadenza che le Sezioni regionali comunicheranno direttamente ai Revisori dei conti. Le Sezioni di controllo aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, ove ne ricorra l’esigenza, potranno apportare ai Questionari adattamenti o integrazioni che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli Enti Locali, nonché di finanza e tributi locali.

---------------oooooo---------------- I Questionari in commento prevedono che siano:

a) forniti dati identificativi dell’Ente e la quantificazione delle sue dimensioni demografiche; b) date risposte ad alcune domande (“Sezione prima”), affinché le Sezioni regionali possano

impostare una prima e provvisoria selezione dei casi in cui sia dichiarata o ritenuta probabile la presenza di gravi irregolarità e nei quali occorra avviare celermente la segnalazione agli Enti e le istruttorie di controllo. La risposta ad alcune delle domande preliminari presuppone la compilazione di prospetti contenuti nella “Sezione seconda”;

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c) compilati i prospetti e le domante (“Sezione seconda”) finalizzati ad un esame più approfondito dei casi in cui non siano segnalate gravi irregolarità, ma che dalla combinazione di alcuni fattori possano desumersi situazioni di rischio inerenti il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Rendiconto 2014 - Elementi di novità Analizziamo di seguito le innovazioni apportate al Questionario relativo al rendiconto 2014 rispetto a quello previsto per l’anno precedente, facendo sempre riferimento al Questionario per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre 2012. La “Sezione prima” - “Domande preliminari” – in primo luogo precisa che la compilazione dell’Allegato “A” risulta obbligatoria e che presenta domande riguardanti la gestione in esercizio provvisorio effettuata nel 2014, mentre per gli “Enti in sperimentazione” è prevista la compilazione dell’Allegato “B”; per tale ragione, la Sezione non riporta più, nella parte ordinaria, le domande in merito a tale tipologia di Enti. Le domande, per numero e contenuto, sono rimaste sostanzialmente inalterate rispetto al Questionario per il rendiconto 2013, con l’aggiunta della Domanda n. 12, con la quale vengono richieste le attività svolte in previsione dell’avvio dell’armonizzazione dei sistemi contabili (procedure informatiche, codifica dell’inventario e del piano dei conti, riclassificazione dei capitoli in funzione delle principio della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti finanziario, ricognizione del perimetro del “Gruppo pubblico locale” ai fini del bilancio consolidato, ecc.). Anche quest’anno, numerose domande aggiuntive sono riportate a corredo delle Tabelle di cui alla “Sezione seconda”. Tale “Sezione seconda”, da compilarsi, sempre per esigenze di elaborazione connesse al raffronto con le risultanze della banca-dati dei rendiconti “Sirtel”, con dati espressi in centesimi di Euro, presenta quest’anno non numerose variazioni, molte delle quali riguardanti il passaggio alla contabilità finanziaria armonizzata, qui di seguito riportate. Sezione prima: Risultato della gestione finanziaria Le variazioni riportane nelle nuove “Linee guida” in tale Sezione sono dsegnalate di seguito. Il nuovo punto 1.6.1.d) chiede se il Responsabile dei Servizi “Finanziari” ha definito, con propria Determinazione, la giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2015. Il successivo punto 1.6.2 prevede l’indicazione della suddivisione del Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 fra fondi liberi e vincolati, e l’indicazione dell’eventuale differenza di fondi vincolati da ricostituire. Sempre riguardo ai fondi vincolati, al punto 1.6.3, i Revisori devono comunicare se l’Ente, con la contabilità interna, ha monitorato in passato i fondi vincolati e se il dato risultante è stato riconciliato con quanto determinato secondo il principio della contabilità finanziaria. Viene ora richiesto, al punto 1.14.1, se l’Ente ha provveduto ad individuare i pagamenti effettuati oltre i termini previsti con il Decreto n. 231/02 ed a calcolare l’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 41, Dl. n. 66/14). Con riguardo al contenimento delle spese, al punto 1.15.1 deve essere indicato se l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ha verificato l’adozione delle misure di riduzione della spese ai sensi dell’art. 47 del Dl. n. 66/14, e al punto 1.15.2.a), che tratta specificatamente delle spese per studi e consulenze, se è stato rispettato il divieto di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca e di stipulare contratti di co.co.co., qualora la relativa spesa sia stata superiore al limite di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del Dl. n. 66/14; Sezione seconda: Organismi partecipati In premessa è stata eliminata l’elencazione degli Enti definiti “Organismi partecipati” e oggetto della presente Sezione. Non sono più riportate le Tabelle e le domande riguardanti i dati anagrafici e contabili degli Organismi partecipati, i flussi finanziari e le garanzie relativi all’Ente Locale di riferimento e gli affidamenti, in quanto richiesti con l’Allegato “C” da compilarsi con apposita funzione mediante procedura “Siquel”. Innovativamente viene richiesto se l’Ente ha dismesso nel corso del 2014 Organismi partecipati (punto 2.3), se detiene partecipazioni in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (punto 2.4);

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I Revisori devono comunicare anche se l’Ente: i. ha provveduto a pubblicare i dati individuati dall’art. 22, del Dlgs. n. 33/13, relativi agli Enti

pubblici vigilati, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico e delle partecipazioni in Società di diritto privato;

ii. ha aggiornato semestralmente l’Albo e il sito informatico dei soci pubblici con riguardo agli incarichi degli Amministratori nelle Società partecipate;

Sezione terza: capacità d’indebitamento e strumenti di finanza derivata Le informazioni richieste per la verifica della capacità d’indebitamento e della sua sostenibilità sono rimaste totalmente invariate, mentre con riguardo ai derivati viene ora richiesto soltanto se l’Organo di revisione ha provveduto ad aggiornare la banca dati “Siquel“ relativa e se l’Ente ha costituito nell’avanzo di amministrazione 2014 un apposito e congruo fondo rischi. Sezione quarta: Patto di stabilità interno La Sezione è rimasta totalmente invariata. Sezione quinta: spesa di personale Le variazioni della Sezione riguardano la richiesta del rispetto del limite del 60% della spesa relativa al personale di ruolo cessato l’anno precedente al fine di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e la comunicazione delle direttive d’indirizzo sulle politiche assunzionali degli Organismi partecipati, al fine di garantire la riduzione graduale del rapporto percentuale fra spesa del personale e spesa corrente. Con riferimento alla contrattazione integrativa viene ora richiesto se l’Ente Locale ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 4, del Dl. n. 16/14, e se è stato adottato il “Piano di riorganizzazione della spesa di personale”. Sezione sesta: conto economico e conto del patrimonio In tale Sezione è premesso che gli Enti che hanno aderito alla sperimentazione nel triennio 2012/2014 possono compilare, in alternativa, o gli schemi previsti dal Dpr. n. 194/96 esposti di seguito nella Sezione, o gli schemi redatti sulla base del Dlgs. n. 118/11, riportati nell’Appendice “B2”. Le informazioni richieste dalla Sezione risultano invariate.

---------------oooooo---------------- Con riferimento ai documenti in appendice del Questionario, facciamo presente quanto segue. Allegato “A” – Esercizio provvisorio del bilancio 2014 L’allegato pone ai Revisori domande in relazione alla gestione 2014 effettuata dall’Ente Locale in esercizio provvisorio, al fine di valutare se durante tale periodo l’Ente ha rispettato le norme di riferimento e attuato la gestione secondo principi prudenziali e di sana gestione, atti a salvaguardare la permanenza, in corso d’esercizio, degli equilibri di bilancio e delle condizioni per il rispetto del Patto di stabilità, nonché dei vincoli alla spesa corrente. Nell’Allegato “A” viene richiesto se l’Ente ha adottato azioni per scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale le spese e come è stato effettuato durante l’esercizio il controllo per la salvaguardia degli equilibri, se durante l’esercizio sono stati costantemente monitorati i saldi tendenziali relativi al Patto di stabilità, nonché di specificare le modalità di stanziamento del “Fondo svalutazione crediti”. Sono richieste anche le modalità gestionali adottate qualora il 2014 si fosse chiuso in disavanzo e quelle inerenti il tempestivo riconoscimento di debiti fuori bilancio in assenza di bilancio di previsione adottato. Quest’anno non è più richiesta l’indicazione dei 3 impegni di spesa di maggiore importo che l’Ente ha escluso dal limite della gestione in esercizio provvisorio, di attestare se l’Ente ha rispettato i vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva, e se l’Ente ha osservato il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge (art. 191, comma 5, Tuel), nel caso di disavanzo di amministrazione di cui al rendiconto dell’anno precedente o di debiti fuori bilancio per i quali non siano stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’art. 193 del Tuel. Allegato “B1” – Enti in sperimentazione dal 1° gennaio 2014

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Nel Questionario sono indicati quesiti diretti alla verifica degli adempimenti previsti per gli Enti che sperimentano il nuovo modello di contabilità. Agli Enti in sperimentazione vengono richieste le modalità di determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” e quelle seguite dall’Ente per provvedere al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e alla determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, le modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo 2013 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Viene aggiuntivamente richiesto se è stata data comunicazione al Tesoriere dell’elenco dei residui da iscrivere nel bilancio di previsione sperimentale 2014-2016 e se l’Ente Locale, ai fini del Patto di stabilità, ha ricompreso fra le entrate l’importo definitivo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” di parte corrente netto. Allegato “B2” – per gli Enti in sperimentazione dell’armonizzazione contabile ex Dlgs. n. 118/11 Tale allegato è inerente alle verifiche in materia di conto economico e conto del patrimonio degli Enti Locali in sperimentazione dell’armonizzazione contabile, in quanto questi devono avvalersi degli schemi redatti sulla base del Dlgs. n. 118/11; pertanto, i quadri contabili specifici sono integrati da specifiche voci che valorizzano le informazioni introdotte dalla riforma sull’armonizzazione contabile. Allegato “C” – Organismi partecipati L’Allegato richiede l’aggiornamento dei dati anagrafici, contabili e di bilancio degli Organismi partecipati, nonché informazioni in merito agli affidamenti.

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Revisori dei conti degli Enti Locali: Nota Fnc sui criteri di determinazione del compenso spettante ai professionisti La Fondazione di partecipazione del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato nei giorni scorsi un approfondimento, a firma delle Dott.sse Giuseppina Greco e Laura Pascarella, sulla determinazione del compenso spettante ai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili nominati Revisori dei conti degli Enti Locali. La presente Nota fornisce un contributo per addivenire alla determinazione del compenso dei Revisori, ormai da 10 anni non aggiornato nei limiti massimi e spesso, per esigenze finanziarie degli enti locali soggetti a revisione, ridotto di percentuali significative e non correlato, anzi, ai crescenti compiti e responsabilità cui sono chiamati gli operatori dalla sopravvenuta normativa. La presente posizione di dottrina non risulta al momento sorretta da documenti di prassi o giurisprudenziali. Il compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali è stabilito dall’Ente Locale con la stessa Delibera di nomina (art. 241, comma 7, Tuel). L’individuazione dei limiti massimi del compenso base erogabile al revisore di Enti Locali è definito, con Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Mef, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente di riferimento; tale Decreto individua le ipotesi e la misura in cui detti limiti possono essere superati e dovrebbe essere aggiornato periodicamente. Attualmente il Decreto di riferimento è il Dm. 20 maggio 2005. L’art. 241 nulla dispone circa i criteri a cui l’Ente deve attenersi nel determinare il compenso dei Revisori e, conseguentemente, gli Enti Locali nel tempo hanno adottato in materia comportamenti significativamente difformi tra loro. La Nota premette una disamina delle disposizioni in materia, rilevando che nell’ultimo decennio vi è stato un sistematico processo di scardinamento del sistema tariffario delle professioni regolamentate: abolizione dell’obbligatorietà dei minimi (art. 2, comma 1, del Dl. n. 223/06, c.d. “Decreto Bersani”); Dl. n. 138/11 - art. 3, comma 5, lett. d, modificato dall’art. 10, comma 12 della Legge n. 183/11; Dl. n. 1/12 – c.d. “Decreto Cresci-Italia”. L’art. 9 di quest’ultima norma in materia di professioni regolamentate dispone che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. (…..) nel caso di liquidazione da parte di un organo

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giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con Decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto. (…..) Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. (..…) In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. (..…) Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe (..…)”. La soprarichiamata disposizione evidenzia come il Legislatore, nel procedere alla definitiva soppressione del sistema tariffario, abbia sentito l’esigenza d’individuare, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dei criteri predeterminati per circoscrivere il potere equitativo del giudice. Inoltre, il successivo intervento normativo di modifica al citato art. 9 (art. 5, Dl. n. 83/12), ha colmato il vuoto normativo venutosi a creare a seguito dell’abrogazione di tutte le disposizioni che in materia di appalti pubblici rimandavano, per la determinazione dei corrispettivi, alle tariffe professionali delle categorie interessate, inserendo proprio nell’art. 9 che “ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del Dlgs. n. 163/06, si applicano i parametri individuati con il Decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo Decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. (..…) ”. La ratio degli interventi normativi succedutisi nel tempo sembra andare nel senso che la determinazione del compenso professionale deve essere frutto della libertà contrattuale delle parti al fine di rafforzare la concorrenza nei servizi professionali; tuttavia, laddove venga meno la tipica fase precontrattuale della trattativa, la determinazione del compenso non può che effettuarsi con riferimento a criteri predeterminati (parametri) che garantiscano, tra l’altro, il rispetto del principio della adeguata remunerazione di cui all’art. 2233 Cc., a meno di non volersi affidare a un intangibile criterio di equità che non preserva da abusi o eccessi di discrezionalità. Ed infatti, l’art. 3, comma 5 del Dl. n. 138/11, alla lett. d), ora abrogata, affermava che “in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con Decreto dal Ministro della Giustizia.”. Tenuto conto di quanto sopra, con riferimento alla modalità non consensuali di determinazione del compenso dei professionisti Revisori dei conti degli Enti Locali (stabilito con Delibera di nomina), risulta necessario individuare un criterio predeterminato, a meno di non voler ritenere che laddove non arrivi l’equità dei Giudici possa arrivare il buon senso dei consiglieri degli Enti Locali. Tale quantificazione unilaterale, inoltre, prescinde del tutto dalle variabili di mercato e dalle dinamiche concorrenziali, in quanto l’individuazione del revisore è frutto di estrazione a sorte tra professionisti in possesso dei requisiti di legge. Quindi viene ritenuto che il criterio di determinazione del compenso non possa che rimandare ai medesimi parametri a cui rinvia l’art. 9, del Dl. n. 1/12, per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un Organo giurisdizionale, attualmente individuati con Dm. n. 140/12, fermo restando il vincolo, inderogabile, dei limiti massimi stabiliti dall’art. 241 del Tuel; a quegli stessi parametri dovrebbe ricorrerebbe il Giudice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2233 Cc. e dell’art. 9, del Dl. n. 1/12, per stabilire l’entità del compenso spettante al professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, in caso di impugnazione della Delibera di determinazione del compenso adottata dall’Ente. Pertanto, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al Revisore dei conti, fatti sempre salvi i limiti massimi stabiliti, l’Ente territoriale dovrà ricorrere, anche per via analogica (art. 1, comma 1, Dm. n. 140/12) ai criteri stabiliti dall’art. 22, del citato Dm. n. 140/12, che in materia di revisioni contabili dispone che “il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di

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contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.”. Recita, in particolare, il richiamato riquadro 4 della Tabella C: “a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15% b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075% c) sull’ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%.”. Quanto all’applicazione per via analogica dei suddetti parametri con riferimento alla funzione di revisione in Enti pubblici, anche alla luce del contenuto dell’art. 38, comma 1, dell’abrogata tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Dm. n. 169/10, che, in merito alla medesima attività, disponeva che “al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all’articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente: a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito; b) al fondo di dotazione anzi ché al patrimonio netto; c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale”, è stato ritenuto che le soprarichiamate percentuali vadano commisurate rispettivamente: a) alle entrate proprie (titolo I e III) accertate degli Enti anziché ai componenti positivi di reddito lordi; b) al totale dell’attivo risultante dal conto del patrimonio anziché alle attività; c) al totale del passivo, escluso il valore del patrimonio netto (voci B, C e D), risultante dal conto del patrimonio anziché alle passività. In riferimento al punto a), viene precisato che tale correlazione è stata individuata considerando che i componenti positivi di reddito lordi sono il frutto dell’attività tipica, ovverosia, nella P.A., le entrate derivanti dall’erogazione dei servizi (entrate proprie, Titolo I e III). Gli autori hanno ritenuto opportuno anche evidenziare che, ai fini della determinazione del compenso, l’art. 22, del Dm. n. 140/12, fa riferimento al “valore della pratica” e non alla durata dell’incarico e neppure alla presenza di più soggetti incaricati; pertanto, il compenso risultante dall’applicazione delle percentuali sui parametri come sopra definiti, deve essere considerato unico e per l’intero triennio di durata dell’incarico dell’Organo di revisione presso l’Ente Locale. Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Dm. in commento, tuttavia, qualora l’incarico sia collegiale il compenso potrà essere aumentato sino al doppio. In conclusione, al fine di procedere ad un’adeguata e corretta determinazione del compenso spettante al professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, incaricato della revisione economico-finanziaria, l’Ente Locale deve riferirsi ai criteri stabiliti dall’art. 22, del Dm. n. 140/12, tenuto altresì conto dei parametri generali di cui all’art. 17 del medesimo Decreto e delle maggiorazioni previste dall’art. 18 per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, quale può ritenersi l’attività di revisione presso la P.A. Resta fermo che, nel deliberare l’entità del compenso, l’Ente deve comunque e tassativamente rispettare i limiti massimi dei compensi base erogabili ai Revisori, stabiliti con Dm. ai sensi dell’art. 241 del Tuel. Rimane comunque prioritario un intervento legislativo in materia che garantisca ai Revisori degli Enti Locali un compenso congruo ai compiti e alle responsabilità attuali.

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IL NOTIZIARIO

Bilancio di previsione 2015: nuova proroga in vista, con il termine per l’approvazione che slitta al 30 luglio Scatta una nuova proroga del bilancio di previsione 2015 per gli Enti Locali. Il Governo ha accolto, nel corso della Conferenza Stato-Città del 7 maggio 2015, la richiesta avanzata dall’Anci di posticipare al 30 luglio la scadenza. A riferirlo è la stessa Associazione dei Comuni con il Comunicato 7 maggio 2015. Il termine in questione è già stato fatto oggetto di ripetuti differimenti: il primo, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015, è stato disposto con Dm. 24 dicembre 2014; il secondo, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, è stato disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015. A incidere sulla decisione dell’Esecutivo a dare il via libera all’ennesimo slittamento della scadenza è stato il fatto che il c.d. “Decreto Enti Locali” - che dovrebbe introdurre importanti misure finanziarie e ordina mentali – è ancora in via di definizione. Nella stessa sede tra l’altro l’Anci ha chiesto un impegno formale da parte del Governo a inserire nel citato Decreto anche una proroga del termine per il riaccertamento straordinario dei residui, la cui scadenza coincideva con la scadenza per l’approvazione del rendiconto di gestione, ovvero con il 30 aprile scorso. In realtà, risulta che il Governo abbia respinto quest’ultima richiesta, manifestando la ferma intenzione di non concedere riaperture per i termini già scaduti relativi appunto a consuntivi e riaccertamento dei residui.

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Rendiconto 2014: approvati i Modelli di certificazione per Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2015 il Decreto 8 aprile 2015, recante “Approvazione dei Modelli di certificazione del rendiconto al bilancio 2014 delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni”. Il testo, reso disponibile anche sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, è corredato dai Modelli approvati che dovranno essere trasmessi entro il 31 maggio 2015, direttamente alla Direzione centrale della Finanza locale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (all’indirizzo [email protected]) e con firma digitale dei sottoscrittori: Segretario, Responsabile del “Servizio finanziario” e Organo di revisione economico–finanziario. Gli Enti Locali dovranno far pervenire 2 file in formato “xml”: il primo contenente i dati del certificato firmato digitalmente, il secondo con le informazioni riguardanti il tipo di certificato (preventivo o al rendiconto), l’anno cui si riferisce e i dati identificativi dei soggetti referenti per la sua trasmissione. I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in Euro senza arrotondamenti e, “ai fini della predisposizione del certificato, non è più richiesta l’omologazione ministeriale del software, fermo restando l’esigenza di attenersi accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni previste nel presente Decreto”. Come di consueto, per accedere al sito della Finanza locale, gli Enti Locali potranno usare le credenziali impiegate gli scorsi anni e, per poter considerare assolto l’adempimento, dovranno attendere la comunicazione di buon esito della trasmissione. L’art. 1, comma 2, specifica che i Comuni e le Comunità montane della Valle d’Aosta devono compilare e trasmettere solo le Sezioni (Quadri) del certificato di cui all'Allegato tecnico.

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Infine, gli Enti Locali che hanno preso parte alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili devono compilare e trasmettere, oltre alla certificazione del rendiconto al bilancio 2014, anche quella relativa ai nuovi sistemi contabili di cui al Dlgs. n. 118/11, integrato e modificato dal Dlgs. n. 126/14, riportate in allegato al Decreto in commento.

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Personale e bilancio: le modalità per predisporre e inviare il Conto annuale per il 2014 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 17 del 24 aprile 2015, pubblicata il 28 aprile 2015 sul proprio sito internet, ha fornito le istruzioni per l’acquisizione, nel Sistema informativo “Sico” (“Sistema conoscitivo”), dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni per l’anno 2014 (Conto annuale). Le informazioni acquisite attraverso il Conto annuale consentono, rispettivamente: - alla Corte dei conti, di predisporre il Referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai

sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 165/01 – comprensivo anche del monitoraggio della Contrattazione integrativa previsto all’art. 40-bis dello stesso Decreto – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei Contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’Aran e dal Governo stesso;

- al Governo, di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei Contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;

- all’Aran, di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;

- all’Istat, di predisporre le statistiche sul pubblico impiego; - ad altri Organismi pubblici, di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web; - al Parlamento, di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego; - al Ministero dell’Interno, di predisporre le elaborazioni previste dall’art. 95 del Dlgs. n. 267/00, in

materia di Censimento degli Enti Locali; - al Ministero della Salute, di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse. Il periodo previsto per l’invio dei dati relativi alla Relazione va dal 29 aprile al 1º giugno 2015. La rilevazione riguarda anche le Regioni a Statuto speciale, nel rispetto dell’autonomia regionale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, che invieranno i dati del Conto annuale con riferimento al Contratto regionale e provinciale e con le medesime procedure d’invio e termini di scadenza. Gli Enti della Regione Friuli Venezia Giulia che applicano il Contratto collettivo regionale degli Enti Locali invieranno i dati tramite la Regione. Modulistica I Modelli in formato elettronico, disponibili all’indirizzo www.homepagesico.mef.gov.it, non devono essere inviati in forma cartacea ad alcuna delle Istituzioni coinvolte, in quanto le stesse hanno diretto accesso ai dati attraverso il Sistema informativo “Sico”. Sito internet e help desk Sullo stesso sito internet saranno rese note tutte le ulteriori informazioni e comunicazioni utili al corretto svolgimento della rilevazione. Gli interessati hanno inoltre la possibilità di consultarvi le risposte alle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all’invio dei dati. L’help desk assicura poi l’assistenza necessaria alla soluzione di problematiche tecniche. Funzioni dell’Organo di controllo interno I Modelli di rilevazione devono essere sottoscritti, al fine di certificarne la conformità con le scritture amministrative e contabili, oltre che dal Responsabile del procedimento amministrativo, anche dal Presidente del Collegio dei Revisori. Nella Circolare viene ricordato che il Sistema “Sico” rilascia la

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certificazione del Conto annuale solo in assenza di squadrature. Pertanto, per poter firmare il Modello certificato, è necessario avere rimosso le squadrature presenti nei dati. In applicazione dell’art. 40-bis del Dlgs. n. 165/01, inoltre, l’Organo di controllo interno individuato al comma 1 vigilerà sugli specifici adempimenti di pubblicazione della Tabella n. 15 e della Scheda informativa n. 2. Richiesta nuove utenze Le Istituzioni che inviano i dati per la prima volta devono richiedere il rilascio delle utenze utilizzando lo specifico Modello, disponibile nella Sezione di download del sito www.homepagesico.mef.gov.it al link “Modulo di richiesta utenze”. La richiesta va effettuata tramite la Ragioneria territoriale competente, che inoltrerà il Modello, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo [email protected] e, ottenuta l’utenza, provvederà ad inviarla all’indirizzo e-mail del Responsabile del procedimento amministrativo dell’Istituzione richiedente. In caso di carenza in ordine a questi adempimenti (mancato invio dei dati ovvero di invio di informazioni incomplete e/o chiaramente inattendibili) si applica, al Responsabile della rilevazione, la sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 7 e 11 del Dlgs. n. 322/89, come modificati dall’art. 3 comma 74 della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”). Novità della rilevazione per l’anno 2014 Già dalla scorso anno – in applicazione dell’art. 2, commi 10 e 11, del Dl. n. 101/13 convertito dalla Legge n. 125/2013– era stata ampliata la platea delle Amministrazioni coinvolte dalla rilevazione, arrivando a includere tutte le P.A. censite dall’Istat nella Lista “S13”, con esclusione dei soli Organi costituzionali, e le Società partecipate direttamente o indirettamente dalle P.A., con le esclusioni previste dal comma 11. Queste Amministrazioni potranno nuovamente utilizzare il Modello semplificato che era stato messo a loro disposizione lo scorso anno, ma con una tempistica allineata a quella di tutti gli altri Enti tenuti alla rilevazione del conto annuale. Riportiamo qui di seguito le novità relative al contenuto delle Schede informative e a quello delle Tabelle che compongono il Modello del Conto annuale. Schede informative e Tabelle

1. “Scheda informativa 1”: aggiornate le domande presenti per ciascun contratto; il campo “note e suggerimenti” è stato ampliato. Inoltre, per i Modelli acquisiti tramite “Ftp” e “Kit excel”, sono state sviluppate funzioni che recuperano in modo automatico alcuni dati comunicati con la “scheda informativa 1” della rilevazione dell’anno precedente, evitando così di doverli comunicare nuovamente con il rischio di generare scarti dell’intero modello nel caso di incompleta o errata comunicazione. Per tali informazioni andranno comunicate unicamente le variazioni intervenute rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Nel caso di compilazione tramite la modalità web tali informazioni risulteranno già caricate negli appositi campi. Nella Sezione: 1.Informazioni istituzione:

- Partita Iva, Codice fiscale e indirizzo sono riportati automaticamente da “Sico”; nel caso in cui l’Istituzione debba apportare delle modifiche, dovrà inviare una mail a [email protected];

- telefono, fax, e-mail e indirizzo web: se non indicati nel “kit/Ftp” saranno recuperati automaticamente da “Sico” i valori comunicati l’anno precedente;

2. Componenti del Collegio dei Revisori (o Organo equivalente): - i dati dell’intero Collegio saranno riportati automaticamente da “Sico” se non indicati

dall’Istituzione nel kit/Ftp; - nel caso in cui vengano comunicate tutte le informazioni richieste per uno solo dei

componenti del Collegio, queste saranno trasferite in “Sico” ma per gli altri componenti del Collegio nulla verrà caricato attingendo dalla rilevazione dell’anno precedente. In caso di variazione delle informazioni relative al Collegio, andranno quindi comunicati i dati

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relativi a tutti i suoi componenti. Tali informazioni saranno acquisite solo se complete e formalmente corrette (cognome, nome, e-mail).

3. Responsabile del procedimento amministrativo: le informazioni relative a cognome, nome, telefono, e-mail del “Responsabile del procedimento amministrativo” devono essere obbligatoriamente presenti in ogni Modello inviato tramite “kit/Ftp” (il numero di fax non è più obbligatorio). Nel caso in cui tali informazioni risultino incomplete o non formalmente corrette, il modello sarà comunque acquisito in “Sico” ma resterà in “acquisizione attiva” per essere integrato con i dati mancanti, preferibilmente in modalità web.

4. nella Sezione del Referente da contattare: a differenza Responsabile del procedimento, i dati relativi al “Referente da contattare” non sono obbligatori né verranno recuperati i dati dell’anno precedente (solo modalità di acquisizione web). Saranno acquisiti in “Sico” i dati inviati in modalità “kit/Ftp” solo se formalmente corretti e completi (cognome, nome, telefono, e-mail). Poiché la presenza di queste informazioni agevola le eventuali comunicazioni con l’Istituzione, si raccomanda di prestare particolare attenzione a ciò che viene comunicato.

2. “Scheda Informativa 1A”: Alcune domande sono state eliminate ed altre sono state leggermente modificate nel testo. Per “Unioni di Comuni” e “Comunità montane” l’elenco delle Istituzioni partecipanti è ampliato sino a contenere 50 codici e posizionato in fondo alla scheda.

3. Tabella 1 – “Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre”: - il campo “Provvedimento di riferimento della dotazione organica” rimane obbligatorio. La modalità

web di acquisizione dei dati proporrà quanto indicato nell’anno precedente che potrà essere eventualmente aggiornato dall’Istituzione. Se non valorizzato sul “kit/Ftp” sarà recuperato automaticamente il dato dell’anno precedente. Nel caso in cui l’informazione non sia presente nemmeno nell’anno precedente, il modello sarà acquisito in “Sico” ma resterà in “acquisizione attiva” ed andrà integrato con l’informazione mancante. A causa delle particolari modalità di definizione e gestione della dotazione organica, i modelli relativi alle Unità organizzative e quelli del contratto Università fanno eccezione; per tali modelli l’informazione non è obbligatoria;

- per agevolare la compilazione delle tabelle in modalità web, al salvataggio della Tabella 1(T1), vengono evidenziate le qualifiche per quali l’Istituzione ha inserito i dati. Le stesse qualifiche sono evidenziate nelle seguenti Tabelle: “T3” (per le sole colonne riferite al personale dell’Amministrazione), “T6”, “T7”, “T8”, “T9”, “T10”, “T11”, “T12”, “T13”. La medesima evidenziazione è prevista anche nella compilazione del kit. Le qualifiche evidenziate sono finalizzate unicamente ad individuare quelle già utilizzate nella “T1”, evitando così di commettere banali errori nella scelta delle righe su cui inserire i dati nelle Tabelle correlate, ma non rivestono alcun carattere di obbligatorietà.

4. Tabella 13 – “Indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio”: è stata inserita una nuova colonna “Arretrati a.p. per compensi Risultato/Produttività” (cod. S997) al fine di rilevare separatamente tale tipologia di arretrati riferiti ad annualità precedenti scorporandoli dalla generica colonna “Arretrati anni precedenti”.

5. Taus – “Personale in ausiliaria”: per i contratti Carabinieri, Guardia di Finanza, Cappellani militari dei Corpi di Polizia ad ordinamento militate, Esercito, Marina, Aeronautica, Capitanerie di porto e Cappellani militari delle Forze armate, è stata prevista una nuova Tabella che rileva il numero delle unità e le relative spese del personale in ausiliaria e richiamato in servizio. La Tabella sarà compilabile solo in modalità web.

6. “Tabella di Riconciliazione”: è stata aggiunta una nuova colonna denominata “Dati Siope”. Per alcune delle tipologie di Istituzioni che adottano tale sistema concernente gli incassi e i pagamenti effettuati dai Tesorieri, le voci utilizzate sono automaticamente riconciliate con il bilancio. L’estrazione centralizzata delle sole voci di interesse del conto annuale, e la loro riaggregazione secondo le logiche di quest’ultimo, permette di alimentare questa nuova colonna

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per un grande numero di Istituzioni, senza che vi sia più la necessità di inserire valori nella colonna “Bilancio”. Una volta compilate tutte le tabelle di spesa del conto annuale, resta comunque la necessità di motivare nei campi note presenti in questa tabella, gli scostamenti significativi fra i valori del conto annuale e quelli provenienti da “Siope” che saranno visualizzati in sola lettura e quindi non modificabili. Le modalità di lavoro sulla tabella di riconciliazione variano a seconda della modalità di invio dei dati: - le Istituzioni che invieranno i dati in modalità web vedranno i dati “Siope” precaricati nella

tabella di riconciliazione nel momento in cui questa diverrà accessibile (salvataggio di dati in una dalle Tabelle di spesa). Nei casi in cui verranno caricati dati nella colonna “Siope” la colonna “Bilancio” risulterà inibita. E’ comunque obbligatorio accedere alla Tabella e salvarla, compilando i campi note come sopra indicato;

- le Istituzioni che invieranno i dati in modalità kit/Ftp dovranno verificare preventivamente l’eventuale presenza delle informazioni provenienti da Siope attraverso la nuova funzionalità “Mostra dati Siope” visibile nella schermata di download/upload del kit. Nel caso di una Istituzione per la quale i dati Siope non siano stati acquisiti verrà prospettato il messaggio “Dati non presenti”. In presenza di dati Siope non dovranno inserire alcuna informazione nella colonna “Bilancio” perché non sarà trasferita su Sico; della mancata acquisizione di tali dati sarà data informazione con uno scarto che, in ogni caso, non impedirà l’acquisizione e conclusione del modello. Sul kit è stata mantenuta la possibilità di riportare i dati nella colonna “Dati Siope” unicamente con la finalità di agevolare il confronto e poter compilare correttamente i campi note della stessa tabella. Anche i “dati Siope” non verranno acquisiti tramite il kit.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata, le Istituzioni per le quali non saranno disponibili i dati Siope dovranno trasmettere le informazioni richieste dalla Tabella di riconciliazione nella colonna “Bilancio” ed utilizzare i campi testo della colonna “Note”. Il salvataggio on-line della Tabella sarà possibile solo se oltre ai dati provenienti da “Sico”, saranno presenti dati nella colonna “Bilancio” o nei campi note; nell’invio con modalità kit/Ftp il mancato rispetto di questa condizione produrrà uno scarto parziale della Tabella, il modello resterà in “acquisizione attiva” con necessità di integrazioni da parte dell’Ente.

7. Riepilogo Triennale Tabella “Tempo indeterminato”: per fornire un immediato confronto con i dati estrapolati dalla tabella 1, sono state inserite le colonne relative alle Mensilità/12 (Tabella 12) con i dati degli ultimi 3 anni di rilevazione.

Controlli Incongruenze “IN4”: è stato modificato il calcolo dell’incongruenza 4 nel caso in cui l’Istituzione abbia indicato l’applicazione dell’Irap commerciale. “Sico” verifica che il calcolo della stessa sia inferiore o uguale alla percentuale dell’ 8,5%. “IN10”: è una nuova incongruenza. “Sico” verifica, per categoria e genere, che in presenza di dati in tabella 2, colonna “Personale a tempo determinato”, sia comunicata la relativa anzianità nella Tabella “2A” e viceversa. Processo Sono state modificate le maschere di accesso a “Sico”, alla rilevazione del conto annuale e alla scelta della modalità di invio. Nella nuova maschera di identificazione un link consente di inviare direttamente una mail all’assistenza tecnica. Inoltre è stato implementato il processo di acquisizione dei dati in “Sico” che avverrà anche durante la giornata. Nel caso in cui ci sia la necessità di aggiornare un Modello già inviato nella stessa giornata, si potrà effettuare il nuovo upload solo se l’acquisizione del precedente è terminata lasciando il modello in fase di “acquisizione attiva” o “rettifica attiva”. Funzioni

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- Mostra dati “Siope”: visibile nella schermata di upload del Modello, permette all’Istituzione, che intende inviare con modalità kit/Ftp, di verificare la presenza dei dati provenienti dal Sistema “Siope”.

- Anomalie – Visualizza Pdf anomalie: nel file di dettaglio delle anomalie riscontrate dalla procedura, saranno riporti eventuali scarti prodotti nel trasferimento dei dati acquisiti tramite kit/Ftp.

Utenze Sono stati innalzati i requisiti di sicurezza legati alle chiavi di accesso a “Sico”. Le utenze di tutti coloro che operano in “Sico” sono state fino ad ora impersonali e legate all’ufficio. Nel corso dei prossimi mesi si procederà ad una loro graduale trasformazione per poterle associare alle persone fisiche.

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Armonizzazione: criteri e modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal Fondo crediti di dubbia esigibilità” E’ stato inserito, sul portale Arconet, il Dm. Mef 2 aprile 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, emanato di concerto con il Ministero dell’Interno, afferente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”), di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11, a seguito dell’intesa sancita in Conferenza unificata nella riunione del 26 febbraio 2015. Si ricorda che l’art. 3, comma 16, del Dlgs. n. 118/11, prevede che, in attesa del Decreto di cui all’art. 3, comma 15, del Dlgs. n. 118/11, i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un Dm. Mef, di concerto con il Ministero dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale Decreto deve attenersi ai seguenti criteri: utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del

disavanzo di amministrazione; ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla

disciplina contabile prevista dal Decreto in commento. L’art. 3, comma 17, del Dlgs. n. 118/11, prevede che, nelle more dell’adozione del Decreto in questione, la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del Dpcm. 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all’esercizio 2042 da parte degli Enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli Enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2014. L’art. 1 del Decreto presenta una definizione del maggiore disavanzo; infatti, ai sensi della norma in parola, “in caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11, risultante dalla voce ‘totale parte disponibile’ del prospetto di cui all’Allegato 5/2 al Dlgs. n. 118/11 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende: a) l’importo della voce ‘totale parte disponibile’ del prospetto di cui all’Allegato 5/2 al Dlgs. n. 118/11, se il risultato

di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0; b) la differenza algebrica tra la voce ‘totale parte disponibile’ e la voce ‘risultato di amministrazione al 31 dicembre

2014 determinato nel rendiconto 2014’ del prospetto di cui all’Allegato 5/2 al Dlgs. n. 118/11, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo”.

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Con riguardo agli Enti sperimentatori che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, deve intendersi: l’importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al “Fondo svalutazione crediti” (successivamente rinominato “Fondo crediti di dubbia esigibilità”), agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote vincolate del risultato di amministrazione, qualora quest’ultimo alla data del 31 dicembre 2011 sia risultato positivo o pari a 0; la differenza tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al “Fondo svalutazione crediti” (successivamente rinominato “Fondo crediti di dubbia esigibilità”), agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote vincolate del risultato di amministrazione, qualora quest’ultimo alla data del 31 dicembre 2011 sia risultato negativo. Con riguardo invece agli Enti sperimentatori che hanno operato il riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012 si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario: a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva; b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva; c) l’accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” al 31 dicembre 2012; d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale; le quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito della cancellazione di residui passivi. Per gli Enti sperimentatori che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione negativo alla voce “totale parte disponibile” del prospetto concernente il risultato di amministrazione allegato alla Delibera di Giunta, per maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2014, si intende: l’importo della voce “totale parte disponibile” del prospetto predetto se il risultato di amministrazione al

31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, risulti positivo o pari a 0; la differenza tra la voce “totale parte disponibile” e la voce “risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013

determinato nel rendiconto 2013” del ridetto prospetto, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, risulti negativo.

Per le Regioni il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è determinato: 1) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario; 2) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario che non può essere destinato a copertura dell’eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è determinato dalla sola gestione non sanitaria; 3) incrementato, per le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell’eventuale disavanzo derivante dalla differenza tra i residui attivi e passivi reimputati agli esercizi successivi, se positiva, in attuazione dell’art. 3, comma 4-bis, del Dlgs. n. 118/11. Per gli Enti sperimentatori, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario può essere determinato considerando anche il maggior importo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo “Fondo crediti di dubbia esigibilità” nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, al fine di assicurarne l’adeguatezza, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell’esercizio e dell’importo del Fcde stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all’esercizio 2013 o con riferimento all’esercizio 2014.

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L’art. 1, infine, dispone che gli Enti sperimentatori che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 potranno adottare le modalità di copertura previste dall’art. 3, comma 17, del Dlgs. n. 118/11, per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata al 31 dicembre 2014, determinata quale differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del riaccertamento straordinario e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all’esercizio 2014. L’art. 2 fissa le modalità del ripiano, prevedendo che il disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario d’importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianato dalle Regioni secondo le modalità di cui all’art. 42, comma 12, del Dlgs. n. 118/11, e dagli Enti Locali secondo le modalità previste dall’articolo 188 del Tuel. Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario dovranno essere tempestivamente definite con Delibera di Consiglio, non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della Delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario. Tale Delibera consiliare, corredata del parere dell’Organo di revisione, dovrà altresì indicare l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. Gli Enti sperimentatori, in sede di rendiconto 2014, dovranno indicare le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, determinando l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. Il maggiore disavanzo potrà essere ripianato anche con i proventi da alienazione dei beni patrimoniali disponibili, nel rispetto delle modalità di accertamento di cui al principio applicato della contabilità finanziaria. Nelle more della realizzazione dei proventi da alienazione patrimoniale, il maggiore disavanzo sarà ripianato per l’intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel Titolo I della spesa sarà accantonato un fondo d’importo pari a quello delle entrate derivanti dall’alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo. Successivamente, una volta accertata l’entrata derivante da alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinata al ripiano del disavanzo, sarà approvata una variazione di bilancio che riduca il fondo predetto, destinando l’entrata a copertura del disavanzo e ridistribuendo il residuo disavanzo tra l’esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall’art. 3, commi 15 e 16, del Dlgs. n. 118/11, individuando l’importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo potranno comprendere anche: a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall’Ente; b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito. All’Organo di revisione spetta il compito di vigilare e segnalare la mancata adozione delle Delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l’applicazione delle quote di disavanzo al bilancio. In caso di esercizio provvisorio, l’applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell’approvazione del bilancio di previsione. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo in parola potranno essere adottate anche dagli Enti sperimentatori, per le quote di maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario che non risultino ancora ripianate al 31 dicembre 2014. L’art. 3 è dedicato al Fcde e dispone che potrà essere accantonato a tale Fondo una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al “Fondo svalutazione crediti”, compresi quelli effettuati a seguito dell’iscrizione in bilancio del Fondo svalutazione crediti di cui all'art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12. L’art. 4 dispone che in sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli Enti, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui avranno registrato un maggiore disavanzo, dovranno verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulti migliorato rispetto al disavanzo al 1°

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gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014. Qualora il disavanzo applicato all’esercizio 2015 non risulti recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015 e l’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 saranno interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l’esercizio 2016 e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 potrà essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una Delibera consiliare avente ad oggetto il Piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall’art. 42, comma 12, del Dlgs. n. 118/11, per le Regioni e gli Enti regionali e dall’art. 188 del Tuel per gli Enti Locali. Annualmente, a decorrere dall’esercizio 2016, in sede di approvazione del rendiconto, occorrerà verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulti migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente. Qualora il disavanzo applicato non risulti recuperato, la differenza non recuperata nel corso dell’esercizio, ovvero il maggiore disavanzo registrato, dovrà interamente essere applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio. Gli Enti sperimentatori che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, dovranno effettuare le verifiche predette a decorre dall’esercizio 2015. Il recupero dell’eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una Delibera consiliare avente ad oggetto il Piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall’art. 42, comma 12, del Dlgs. n. 118/11 per le Regioni e di cui all’art. 188 Tuel per gli Enti Locali. La Relazione sulla gestione al rendiconto dovrà analizzare la quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La stessa Relazione dovrà anche analizzare la quota ripianata dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’art. 3, comma 13, del Dlgs. n. 118/11. In caso di mancato recupero del disavanzo, la Relazione dovrà indicare le modalità di copertura da prevedere in occasione dell’applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate. La Nota integrativa al bilancio di previsione dovrà precisare le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La stessa Nota integrativa dovrà dimostrare anche le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’art. 3, comma 13, del Dlgs. n. 118/11.

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“Split payment” e “reverse charge”: definite le modalità di contabilizzazione in bilancio Nei giorni scorsi sono state pubblicate sul portale Arconet del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4 nuove faq in materia di armonizzazione contabile, con le quali il Dicastero ha preso posizione circa le modalità di contabilizzazione finanziaria da parte degli Enti territoriali dello “split payment”, sia in ambito istituzionale che con riferimento alle attività rilevanti Iva, e del “reverse charge”.

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La prima faq sancisce definitivamente la modalità di contabilizzazione dello “split payment” istituzionale, confermando quanto sostenuto dagli operatori circa l’assimilazione della “trattenuta” Iva “split payment” ad una ritenuta d’acconto effettuata nei confronti di professionisti. La seconda faq per la prima volta chiarisce la posizione del Ministero riguardo alla contabilizzazione dello “split payment” di natura “commerciale”, che privilegia, fra le diverse ipotesi avanzate in dottrina, la registrazione finanziaria delle fatture d’acquisto al lordo Iva con reintroito dell’Imposta prima in “partite di giro” e poi, al momento della liquidazione periodica, con reimputazione di tale Iva al Titolo III dell’Entrata. Di tale metodo di contabilizzazione dovranno opportunamente essere valutati e approfonditi i riflessi con riguardo: a) alla legittimità del reintroito dell’Iva “split payment” in partite di giro, in quanto per i servizi Iva tale

trattenuta non è effettuata in nome e per conto del fornitore, ma ha rilevanza diretta anche sulla contabilità Iva dell’Ente territoriale;

b) alla correttezza del successivo reintroito dell’Iva “split payment” anche al Titolo III, poiché la registrazione finanziaria di che trattasi comporta un incremento “fittizio”, per l’importo dell’Iva, del Titolo III dell’Entrata e del Titolo I della Spesa senza che vi siano sottese effettive movimentazioni finanziarie;

c) all’impossibilità d’imputare direttamente a conto economico il costo d’esercizio che corrisponde, per la fattispecie in parola, alla sola quota imponibile delle fatture “split payment” per i servizi rilevanti Iva.

La terza faq, relativa alla contabilizzazione del “reverse charge“, si differenzia dalla precedente soltanto per il mancato utilizzo del passaggio a partite di giro, mentre presenta le medesime problematiche pocanzi citate ai punti b) e c). La quarta faq specifica che un Ente che non ha partecipato alla sperimentazione deve in ogni caso redigere il Piano esecutivo di gestione 2015 anche in termini di cassa. Riportiamo il testo delle domande che delle risposte pubblicate da Arconet. “Domanda n. 1 – Contabilizzazione ‘split payment’ istituzionale L’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel Dpr. n. 633/72, l’art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’Iva dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di Iva. In attuazione di tali disposizioni, le Amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento Iva direttamente all’Erario piuttosto che al fornitore. Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti strumentali come devono contabilizzare le operazioni di ‘split payment’ in contabilità finanziaria ? Risposta: In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di Iva e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione ‘scissione dei pagamenti’, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate 2 modalità alternative: 1. se l’Ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento Iva all’Erario contestualmente al

pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di Iva, il secondo a favore dell’Erario per l’ammontare dell’Iva;

2. se l’Ente non effettua il versamento Iva contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a: a. un accertamento pari all’importo Iva tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 - Ritenuta

per scissione contabile Iva (‘split payment’); b. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lett. a), sempre tra le partite di giro, al

capitolo codificato U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (‘split payment’); c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’Iva a valere

dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’Iva1;

1 Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida Oil - paragrafo 6 - “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare Agid n.

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d. a fronte della ritenuta Iva indicata alla lett. c) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lett. a)2;

e. alle scadenze previste per il versamento dell’Iva, l’Ente emette un ordine di pagamento a favore dell’Erario, per un importo pari al complessivo debito Iva, a valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione di cui al punto 1) è adottata dagli Enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendono effettuare sempre il versamento Iva contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli Enti che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello ‘split payment’, con riferimento al medesimo esercizio. Domanda n. 2 - Contabilizzazione ‘split payment’ per attività rilevanti Iva Nel rispetto della recente normativa sull’Iva le Regioni, gli Enti Locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le operazioni di ‘split payment’ effettuate in ambito commerciale ? Risposta: Con riferimento al quesito posto, si richiama la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti ‘riguarda tutti gli acquisiti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di impresa’. Alle operazioni effettuate da una Pubblica Amministrazione in ambito commerciale si applica l’art. 5, del Decreto Mef 23 gennaio 2015 ‘Disposizioni per le Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi dell’Iva’ che, prevede: 1. Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in

relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’Imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo in cui l’Imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lett. e), che prevede: ‘nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’Ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di Iva e, per la determinazione della posizione Iva, diventano rilevanti la contabilità economico-patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri Iva)’. Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni: a. si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di Iva; b. si accerta un’entrata di importo pari all’Iva tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta

per scissione contabile Iva (‘split payment’). Al riguardo si invitano i Comuni ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute Iva derivanti dallo ‘split payment’ in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split payment in ambito istituzionale;

c. contestualmente all’accertamento di cui alla lett. b), si impegna una spesa di pari importo, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (‘split payment’);

d. si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’Iva a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’Iva1;

64/14). Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’Iva (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di pagamento è da suddividere in 2 pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo pagamento ‘Regolarizzazione’ e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lett. e) (tipo pagamento ‘Cassa’ o ‘Compensazione’ e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata nella parte). Anche nel caso di trasferimenti di fondi, ai sensi dell’art. 44, Legge n. 526/84, l’ordine di pagamento è da dividere in 2 pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lett. e). 2 Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore Cassa o Compensazione (paragrafo n. 1 - Linee guida Oil).

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e. a fronte della ritenuta Iva indicata alla lett. d) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lett. b)2;

f. alle scadenze previste dalla disciplina Iva, si determina la posizione Iva sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es. registri Iva). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del Titolo III, l’eventuale credito Iva, o tra le spese del Titolo I, l’eventuale debito Iva. Per un importo pari alla quota del debito Iva derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di pagamento a valere degli impegni assunti di cui alla lett. c), versato in entrata del bilancio dell’Ente, previo accertamento di un’entrata di pari importo al Titolo III dell’entrata ed emissione della relativa reversale di entrata (il capitolo è codificato E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.).

Domanda n. 3 - Contabilizzazione ‘reverse charge’ Nel rispetto della recente normativa sull’Iva le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti strumentali come contabilizzano le operazioni di ‘reverse charge’ ? Risposta: Gli Enti territoriali, in contabilità finanziaria, registrano le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali, soggette al meccanismo dell’inversione contabile (‘reverse charge’), come segue: a. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di Iva; b. tra le entrate correnti si accerta un’entrata di importo pari all’Iva derivante dall’operazione di inversione contabile, al

capitolo codificato E.3.05.99.03.001 - Entrate per sterilizzazione inversione contabile Iva (‘reverse charge’); c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’Iva a valere dell’impegno di

spesa di cui alla lett. a), con contestuale ritenuta per l’importo dell’Iva1; d. a fronte della ritenuta Iva indicata alla lett. a) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a

valere dell’accertamento di cui alla lett. b)2; e. alle scadenze per la liquidazione dell’Iva, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico

patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’Ente determina la propria posizione Iva e, se risulta un debito Iva, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 – ‘Versamenti Iva a debito per le gestioni commerciali’.

Domanda n. 4: Un Ente che non ha partecipato alla sperimentazione e che, ai sensi del Dlgs. n. 126/14 è tenuto ad approvare il bilancio 2015 armonizzato a soli fini conoscitivi, deve redigere il Piano esecutivo di gestione 2015, approvato ex art. 169 del Dlgs. n. 267/00, in coerenza con il bilancio di previsione 2015 anche in termini di cassa ? Risposta: Si ritiene opportuno, per consentire l’elaborazione del bilancio conoscitivo per missioni e programmi che, a soli fini conoscitivi, il Peg sia predisposto anche in termini di cassa”.

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“Pcc”: indicazioni in materia di ricognizione dei debiti P.A. Con la Nota pubblicata il 13 aprile 2015 sulla “Piattaforma certificazione crediti” (“Pcc”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la comunicazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014 che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, viene assolta dall’immissione nella Piattaforma stessa delle fatture riferite a tali debiti e dalla relativa comunicazione di scadenza. Ricordiamo che l’art. 7, comma 4-bis del Dl. n. 35/13 (c.d. “Decreto Sblocca debiti”) - che disciplina tale adempimento - ha previsto che, a partire al 1° gennaio 2014, le comunicazioni relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, debbano essere

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trasmesse dalle Amministrazioni pubbliche entro il 30 aprile dell’anno successivo, attraverso la Piattaforma elettronica. Si evidenzia infine che, con lo stesso Pronunciamento datato 13 aprile, il Ministero ha informato che, a partire dal 13 aprile 2015, la “Pcc” consente alle Amministrazioni debitrici di effettuare una comunicazione di assenza delle posizioni debitorie con riferimento ai debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014. La funzione è disponibile dal menu “Ricognizione debiti > Comunicazione di assenza di posizioni debitorie”. Il mancato adempimento da parte degli Enti agli obblighi di cui alla norma in oggetto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei Dirigenti responsabili e configura responsabilità dirigenziale e disciplinare.

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Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 4,88% in ragione annuale la misura degli interessi di mora L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha proceduto alla definizione, a decorrere dal 15 maggio 2015, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, che vengono determinati nella misura del 4,88% in ragione annuale. Il Decreto è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della Legge n. 244/07. Come ricordato nelle motivazioni, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo - escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi - si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con Provvedimento 10 aprile 2014, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,14% in ragione annuale. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con Nota 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1º gennaio 2014-31 dicembre 2014. Il presente Provvedimento fissa dunque, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30 del Dpr. n. 602/73.

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IL NOTIZIARIO FISCALE

“Split payment”: esclusi gli aggi dei Concessionari alla riscossione, le fatture semplificate, nonché le Pro-loco ed altri Enti ex Legge n. 398/91 L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, ha fornito nuovi chiarimenti in materia di “split payment”, di cui all’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) ed al successivo Decreto Mef 23 gennaio 2015, attuativo della norma, come modificato dal successivo Dm. 20 febbraio 2015, susseguenti a quelli già forniti, rispettivamente, con le Circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7. La Nota in esame ha chiarito alcuni dubbi applicativi – sia riferiti allo “split payment” che al “reverse charge“ (oltre a quelli già forniti su quest’ultimo dalla recente Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015) - emersi nel corso di questi primi 3 mesi e mezzo di vita delle nuove disposizioni, sia dal lato P.A. committente che dal lato fornitore. Per inciso, ricordiamo per completezza che in questo stesso numero della Rivista abbiamo riportato anche le faq in materia di armonizzazione contabile pubblicate nei giorni scorsi sul portale Arconet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le quali si è presa finalmente posizione ufficiale circa le modalità di contabilizzazione finanziaria da parte degli Enti territoriali dello “split payment”, sia in ambito istituzionale che con riferimento alle attività rilevanti Iva, e del “reverse charge”. Esaminiamo nel dettaglio i vari punti della Circolare, soffermandoci principalmente sui chiarimenti forniti ex novo rispetto ai precedenti pronunciamenti e rinviando per il resto alla lettura della Nota stessa. Ambito soggettivo di applicazione dello “split payment” L’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, introdotto dal comma 629 della “Legge di stabilità 2015”, nell’indicare i soggetti destinatari della norma, ha riproposto il contenuto dell’art. 6, comma 5, secondo periodo, del medesimo Decreto Iva. Successivamente, la citata Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 ha evidenziato che, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione del citato art. 17-ter, occorre in effetti fare riferimento ai soggetti destinatari dell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72, con valutazioni sostanziali che tengano conto della differente ratio perseguita dalle nuove disposizioni i materia di “split payment” rispetto a quelle in materia di Iva ad esigibilità differita. In ragione di ciò, nella Circolare in commento si precisa che, nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, debbano essere compresi, oltre agli Enti espressamente elencati nell’art. 17-ter, “anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti Enti”. Coerente al predetto criterio è l’elencazione esemplificativa delle P.A. destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti, contenuta nella Circolare n. 1/E, ed in base al medesimo criterio “sono da ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento anche, ad esempio, i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, qualificabili come organi dello Stato, nonché i Consorzi di bacino imbrifero montani, in conformità all’art. 31, comma 7, del Tuel (Dlgs. n. 267/00), in quanto Consorzi tra Enti Locali obbligatori ai sensi della Legge n. 959/53, ed i Consorzi interuniversitari costituiti, ai sensi dell’art. 91 del Dpr. n. 382 del 1980, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate”. Dunque, con riferimento agli Enti Locali, interessante è la precisazione circa l’assoggettamento a “split payment” dei Consorzi obbligatori tra Enti Locali.

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Viene poi ricordato, conformemente alla Circolare n. 1/E, che devono ritenersi esclusi in generale gli Enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché d’interesse generale (oltre agli Enti già citati dalla Circolare n. 1/E sono esclusi ad esempio anche Banca d’Italia e Coni). Riguardo all’Ipa (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), la Circolare precisa che per gli Enti appartenenti alle restanti categorie Ipa non elencate dalla citata Circolare n. 1/E, la valutazione in merito alla riconducibilità nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dovrà essere effettuata sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e, in caso d’incertezza, per i fornitori sia sufficiente “attenersi alle indicazioni fornite dalla PA committente o cessionaria, nel presupposto che la predetta PA abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla riconducibilità della stessa nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti”, restando ferma la possibilità d’inoltrare apposita Istanza di interpello. Ambito oggettivo di applicazione dello “split payment” Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/72 (compresi pertanto in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle P.A. di cui al paragrafo precedente, sia che queste agiscano in ambito istituzionale che commerciale. Come già precisato con la Circolare n. 1/E, dette operazioni devono essere documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21, del Dpr. n. 633/72, che indichi tra l’altro l’Imposta addebitata all’Ente pubblico. La Circolare chiarisce a questo punto che il meccanismo di “split payment” non è applicabile: 1) alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del

fornitore, come ad esempio i Servizi di riscossione delle entrate e altri proventi in relazione ai quali “il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e - in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso riversando alla P.A. committente un importo netto”. Ciò appare coerente con la ratio dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, in quanto l’imponibile e relativa Iva sono già nella disponibilità del fornitore;

2) per espressa previsione normativa, agli acquisti per i quali l’Ente è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto” (“reverse charge”, nei casi in cui la P.A. acquirente/committente agisca in ambito commerciale, incluse le nuove fattispecie introdotte dallo stesso comma 629 della “Legge di stabilità 2015”). La Circolare n. 15/E ricorda che, nell’ipotesi di acquisti afferenti sia la sfera istituzionale che quella commerciale della P.A. committente, quest’ultima “dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del ‘reverse charge’”. Alla quota-parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale verrà applicata la scissione dei pagamenti;

3) alle prestazioni di servizi rese alle P.A., quando i relativi compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di Imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25, del Dpr. n. 600/73, come anche già chiarito dalla richiamata Circolare n. 6/E del 2015;

4) alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell’Ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi. In tale ipotesi devono ricondursi anche “le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del Dpr. n. 633 del 1972”. L’esclusione si ha anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, “sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’Iva assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l’operazione va ricondotta nello ‘split payment’ quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale”;

5) le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. “speciali”. Oltre a quelli indicati dalla Circolare n. 6/E del 2015 (regimi “monofase” disciplinati dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72, “regime del margine” e “regime speciale” delle Agenzie di viaggio), rientrano nell’esclusione anche le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’Iva in fattura, sono

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caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio: del regime speciale previsto per l’agricoltura (artt. 34 e 34-bis del Dpr. n. 633/72); del regime di cui alla Legge n. 398/91 (es. Associazioni sportive e Pro-loco); del regime relativo all’attività di intrattenimento; del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla Tabella C

allegata al Dpr. n. 633/72. Adempimenti dei soggetti passivi fornitori Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori, ai sensi dell’art. 2, del Dm. 23 gennaio 2015, emettono la fattura ai sensi dell’art. 21, del Dpr. n. 633/72, con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del medesimo Decreto. La Circolare n. 15/E ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore Iva relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’Ente pubblico ma, ancorché debitore verso l’Erario dell’Iva addebitata in rivalsa alla P.A., non deve computare la stessa nella liquidazione di periodo. Pertanto, il fornitore dovrà registrare nel registro “Iva vendite” le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dalla P.A., annotando in modo distinto la fattura emessa in regime di “split payment” (ad esempio, in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all’art. 23 del Dpr. n. 633/72), riportando altresì l’aliquota applicata e l’ammontare dell’Imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo. Come cambia il concetto di esigibilità dell’Iva con lo “split payment” Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr. n. 633/72; pertanto, per le operazioni rientranti nel regime di “split payment”, il fornitore della P.A. non potrà più procedere all’emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata. Si rammenta che il Dm. 23 gennaio 2015 prevede che le P.A. possano comunque optare per l’esigibilità dell’Iva anticipata al momento della ricezione della fattura, senza attendere il momento del pagamento del corrispettivo. Ricordato che la fatturazione nei confronti della P.A. deve avvenire necessariamente, dal 31 marzo 2015 per tutte le P.A., in modalità elettronica, ai fini dell’individuazione del momento di ricezione della fattura giova richiamare quanto precisato nella Circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014 del Dipartimento delle Finanze – Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di fattura elettronica nei rapporti con la P.A.. Secondo il predetto documento di prassi, “il rilascio, da parte del Sistema di interscambio, della ricevuta di consegna, è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente. Tale ricevuta, infatti, è rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione committente”. Adempimenti delle P.A. soggetti passivi (esercizio di attività rilevanti Iva) L’art. 5, comma 1, del Dm. 23 gennaio 2015 stabilisce che “le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’Imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del Decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'Imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente”. In tali casi, ai sensi del successivo comma 2, “l’Imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre”. Al riguardo, viene precisato di nuovo che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’Imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’Ente pubblico. Quest’ultimo infatti ha solo l’onere di versare l’Iva relativa agli acquisti. Pertanto, le modalità introdotte dall’art. 5 del Dm. Mef 23 gennaio 2014, sono finalizzate esclusivamente a semplificare gli adempimenti, consentendo al soggetto pubblico di operare il versamento nel quadro dell’ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse e speciali per l’effettuazione dell’adempimento.

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Resta fermo ovviamente l’obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione, di registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25, del Dpr. n. 633/72, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa Imposta. Potrebbe quindi verificarsi che, in relazione agli acquisti effettuati dalla P.A. in qualità di soggetto passivo, nessun versamento debba essere eseguito dalla P.A., attesa la possibilità per l’Amministrazione acquirente di utilizzare l’importo dell’Iva relativa all’operazione resa nei suoi confronti dal fornitore in compensazione con altri crediti Iva vantati dalla medesima P.A.. Nella diversa ipotesi in cui l’Iva relativa all’acquisto non venisse completamente neutralizzata in sede di liquidazione, l’eventuale eccedenza a debito sarà versata con i normali codici tributo dell’Iva periodica, utilizzando il Modello “F24” ovvero, ricorrendone i presupposti, il Modello “F24EP”. Per inciso, in questo passaggio la Circolare utilizza il condizionale ma è utile rimarcare che, esauriti eventuali crediti Iva pregressi, si genererà fisiologicamente un’eccedenza di Iva a debito in sede di liquidazione periodica, che dovrà dunque essere gestita con estrema attenzione. Adempimenti delle P.A. non soggetti passivi (attività svolte in ambito istituzionale) Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalle P.A. nell’ambito delle proprie attività istituzionali (non rilevanti Iva), l’art. 4 del Dm. 23 gennaio 2015, prevede che il versamento dell’Iva dovuta deve essere effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione acquirente: 1) entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l’Imposta è divenuta esigibile nel mese precedente (modalità maggiormente seguita); 2) con versamenti distinti dell’Iva, entro la medesima scadenza del 16 del mese successivo al momento di esigibilità: a) in ciascun giorno del mese, per il complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; b) per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Detto versamento è effettuato senza possibilità di compensazione dell’Iva e utilizzando un apposito codice tributo, istituito sia per il Modello “F24” (codice 6040) che per il Modello “F24EP” (codice 620E) con la Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015. A differenza di quanto sostenuto da altri commentatori, si ritiene, per semplicità, che per chi opera il versamento dell’Iva riferito ai primi 3 mesi entro il 16 aprile 2015 possa essere effettuato un unico versamento indicando come periodo il mese di marzo, essendo scontato che in mancanza di versamenti precedenti il periodo di riferimento sia da intendersi i primi 3 mesi dell’anno. Viene precisato che non sono previsti limiti al numero di Modelli “F24EP” inviabili in un certo periodo di tempo. Ad esempio, è consentito l’invio di più Modelli “F24EP”per la stessa scadenza e le medesime tipologie di pagamenti, anche dello stesso importo, con l’avvertenza che gli invii successivi non annullano i precedenti, ma si aggiungono a questi ultimi; per eliminare quindi eventuali versamenti errati o duplicati è necessario richiederne l’annullamento, nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni. Viene poi ribadito che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività non commerciali e sia nell’esercizio d’impresa, la P.A. non debitore d’imposta dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa Iva da imputare rispettivamente alle 2 differenti attività, per le quali l’Ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti. Rammentiamo al riguardo che, nel caso degli Enti Locali, la definizione di criteri oggettivi potrà essere concordata con gli Uffici competenti (es. Uffici Tecnico, Sport, Scuola, ecc.) e potrà essere utile, oltre che a consentire il rispetto della norma sullo “split payment”, anche a consentire un risparmio Iva talvolta non indifferente, soprattutto sulle spese di investimento. Ricordiamo anche che, nell’ipotesi in cui un Ente Locale – nel rispetto del c.d. “termine lungo” di cui all’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72 – decida di operare una verifica delle fatture emesse in “split payment” per i quali ha agito inizialmente come non soggetto passivo versando la relativa Iva all’Erario, e da tale verifica risulti che alcune fatture (o una quota-parte delle stesse in base a criteri oggettivi) siano invece riferite alle attività commerciali dell’Ente, potrà recuperare detta Iva limitandosi a registrare le

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stesse nel registro acquisti ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 633/72. In altre parole, il meccanismo dello “split payment” non può limitare la possibilità di recuperare Iva su fatture pagate ai fornitori riferite a spese inerenti servizi Iva al 100% o in quota-parte, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72. Regolarizzazione e note di variazione (in aumento e in diminuzione: note di credito) Con la Circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che nel caso in cui la P.A., in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare, fermo restando il versamento dell’Iva addebitata in fattura secondo le regole proprie della scissione dei pagamenti, la P.A. dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 8, Dlgs. n. 471/97 e, quindi, l’Imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura. Nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26, del Dpr. n. 633/72, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa Imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa Imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. Trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, l’Imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini quindi alcun effetto nella relativa liquidazione Iva. Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria: - nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “Iva vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “Iva acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, al fine di stornare la parte di Imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’Imposta detraibile; - nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale, in relazione alla parte d’Imposta versata in eccesso rispetto all’Iva indicata nell’originaria fattura, la P.A. potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. Diversamente, quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore dello “split payment”, alla stessa si applicheranno le regole ordinarie, sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, l’Iva corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro di cui all’art. 23. La P.A. committente o cessionaria, a sua volta: - nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, dovrà registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24 del Decreto Iva, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa; - nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale, non dovrà effettuare alcuna variazione, fermo restando in ogni caso il suo diritto alla restituzione dell’importo originariamente pagato. Premesso quanto sopra, la Circolare precisa peraltro che, in considerazione della circostanza che le P.A. e i fornitori, dal 1° gennaio 2015 hanno implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti, per le note di credito ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che si riferiscono ad una fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1° gennaio 2015, il fornitore potrà comunque applicare la disciplina della scissione dei pagamenti. Tale soluzione risponde ad esigenze di semplificazione, sul piano degli adempimenti, per i fornitori che hanno già implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti. Infine, si ricorda che se il fornitore, dopo il 1° gennaio 2015, ha emesso fattura ritenendo erroneamente che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti e la P.A. non

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abbia corrisposto alcun corrispettivo comprensivo di Imposta, e detta Imposta, per effetto della esigibilità differita disposta dall’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72, non sia stata ancora liquidata dal fornitore, lo stesso dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, comma 3, del medesimo Decreto e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”. In alternativa, l’Agenzia delle Entrate consente la possibilità di emissione di un’unica nota di credito che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l’indicazione “scissione dei pagamenti”, le integri al fine di rappresentare alla Pubblica Amministrazione che, al momento del pagamento dei corrispettivi documentati con le fatture ivi elencate, l’Iva ad essi relativa andrà trattenuta e versata con le regole dello “split payment”. Viene ricordato infine quanto già precisato con la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, secondo cui, in considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 è efficace a partire dal 1° gennaio 2015, “… ove le Pubbliche Amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’Imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione”. In tali casi, infatti, l’Imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta. Stante quanto previsto nell’ultimo paragrafo (“Sanzioni”), a cui si rinvia, riteniamo che, laddove l’Iva sia stata corrisposta erroneamente dalle P.A. ai fornitori entro la data della presente Circolare (13 aprile 2015), il mancato versamento della stessa all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle P.A. non possa essere sanzionato stante le obiettive condizioni d’incertezza ai sensi dello “Statuto del contribuente”, purché l’Iva sia stata assolta dal fornitore. In altre parole, la sanatoria prevista dalla citata Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 su pagamenti di fatture ai fornitori, erroneamente emesse non in regime di “split payment”, operati anche per la quota-parte di Iva entro tale data, è implicitamente estesa, ad avviso dello scrivente, dalla presente Circolare, a pagamenti operati entro il 23 aprile 2015, purché i fornitori abbiano comunque provveduto ad assolvere l’Iva nei confronti dell’Erario. Laddove invece la P.A. - interessata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - non abbia ancora corrisposto al fornitore l’Iva, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/72 e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Conseguentemente, la P.A. dovrà provvedere al versamento dell’Iva addebitata secondo la disciplina dello “split payment”. Laddove infine il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, come già indicato dalla Circolare n. 1/E lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le P.A. dovranno corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’operazione ricevuta. 3 casistiche particolari: verifiche telematiche dei pagamenti - intervento sostitutivo in presenza di Durc negativo - creditore pignoratizio e debitore pignorato Riguardo alle 3 casistiche in questione, la Circolare specifica quanto segue: 1) la verifica preventiva telematica per importi superiori a 10.000 Euro, prevista dall’art. 48-bis del Dpr.

n. 602/73, deve essere fatta sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull’ammontare che possa allo stesso essere legittimamente corrisposto. Al riguardo, viene fatto rinvio alle Circolari Ragioneria generale dello Stato 22 ottobre 2008, n. 22, 8 ottobre 2009, n. 29, e 23 settembre 2011, n. 27, ricordando che, sebbene la citata Circolare n. 22/08, abbia precisato che, in via generale, l’importo da considerare deve ritenersi al lordo dell’Iva – in quanto “il termine pagamento, nell’accezione delineata, include necessariamente l’intero importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario per soddisfare l’obbligazione assunta, giusta l’obbligo di addebitare in fattura l’intera Iva (artt. 18 e 21 del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633)” – alla luce della normativa che ha introdotto il regime della scissione contabile, “si giunge ad un diverso risultato, in virtù della circostanza che il pagamento del corrispettivo al fornitore risulta ora nettamente disgiunto dall’obbligo di versamento della relativa Iva, posto direttamente a carico della PA committente. Pertanto, adempiendo gli obblighi contrattuali nei confronti del fornitore con il pagamento del corrispettivo senza l’Iva, si è

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dell’avviso che, relativamente alle operazioni rientranti nel regime della scissione contabile, l’obbligo di verifica ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 ricorra solo se il conseguenziale pagamento, al netto dell’Iva, risulti superiore a 10.000 Euro. Si rappresenta che l’anzidetta conclusione è stata condivisa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”;

2) gli artt. 4 e 6, del Dpr. n. 207/10, prevedono che, prima d’effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori, le P.A. provvedano a richiedere il Durc e, in presenza di irregolarità, attivino il c.d. “intervento sostitutivo” che consiste nel pagare l’importo dovuto direttamente all’Istituto previdenziale o assicurativo creditore. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello “split payment”, deve essere avviato in riferimento all’importo dell’imponibile della fattura, quindi escluso Iva. L’intervento sostitutivo si manifesterà, pertanto, solo sulla parte del credito effettivamente vantata dal fornitore;

3) in conseguenza dell’introduzione della disciplina di cui all’art 17-ter, le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi dovranno allinearsi, in presenza di P.A. terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell’Iva.

Rimborsi del fisiologico credito Iva maturato dai fornitori delle P.A. Il meccanismo della scissione dei pagamenti determina in capo ai fornitori della P.A. una fisiologica eccedenza di Iva detraibile. L’Agenzia dedica pertanto un paragrafo ad alcuni chiarimenti di interesse soprattutto per i fornitori della P.A., finalizzati al riottenimento dell’Iva a credito in tempi brevi e prioritari. Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A., la lett. c) del comma 629 della “Legge di stabilità 2015” ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), del Dpr. n. 633/72. Il successivo comma 630 prevede che, con Decreto Mef, siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della P.A., limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, ed al riguardo, l’art. 8 del Dm. 23 gennaio 2015, modificato dal Dm. 20 febbraio 2015 – stabilisce al comma 1 che “la disposizione di cui all’art. 38-bis, comma 10, del Decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter dello stesso Decreto n. 633 del 1972, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), del Decreto n. 633 del 1972”. Il comma 2 dello stesso art. 8 dispone altresì che “i rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’Imposta applicata alle operazioni, di cui all’art. 17-ter del Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”. Le disposizioni contenute nel citato art. 8 stabilisco che le operazioni da “split payment“ danno diritto all’erogazione prioritaria solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello della “aliquota media”, e nel limite dell’ammontare dell’Imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento. Diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario è dunque possibile che il rimborso da “split payment”, di cui al citato art. 8, sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante rimane soggetta all’esecuzione ordinaria. Efficacia temporale dello “split payment” L’art. 1, comma 632, della “Legge di stabilità 2015”, stabilisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti trova applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Ciò, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce. Sul punto, l’Agenzia ricorda che il modello della scissione dei pagamenti, nei suo elementi caratterizzanti, è stato preso in considerazione da studi della Commissione europea (cfr. c.d. “Libro verde sul futuro dell’Iva”, Com(2010)695, e successivo “Libro bianco”, Com/2011/0851) come uno dei modi per migliorare e semplificare la riscossione dell’Iva ed eliminare la frode dell’operatore inadempiente.

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Riguardo al profilo temporale, l’art. 9 del Dm. 23 gennaio 2015 stabilisce che “le disposizioni del presente Decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015, la cui Imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data”. Ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità occorre avere riguardo all’art. 3, comma 1, del citato Dm., secondo cui “l’Imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi (…) diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”. Alla luce delle predette disposizioni, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è invece applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014, e che si considerano effettuate entro la predetta data. Per tali operazioni, ai fini dell’esigibilità dell’Iva è applicabile la disposizione di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr. n. 633/72 e la P.A. dovrà corrispondere al fornitore sia l’imponibile che l’Iva ancorché il predetto pagamento avvenga in data successiva al 1° gennaio 2015. Risulta pertanto irrilevante, a tal fine, che la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al Protocollo della P.A. acquirente nel 2015. Sanzioni Nel caso in cui una fattura non contenga - laddove prevista - la dicitura “scissione dei pagamenti”, è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 471/97, restando salva la non applicazione della stessa nell’ipotesi in cui il fornitore si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla P.A. in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’Imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. In relazione all’Iva addebitata dai fornitori, le P.A. sono responsabili del versamento della stessa all’Erario, per cui l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle P.A. è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 471/97 e le somme che l’Ente pubblico avrebbe dovuto versare saranno riscosse mediante atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/04. Resta salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione della Circolare in esame, stante le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dello “Statuto del contribuente”, sempre che l’Imposta sia stata assolta.

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Imposta di bollo virtuale: nuovi chiarimenti delle Entrate sulle modalità di assolvimento

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato 2 diversi pronunciamenti con i quali vengono forniti chiarimenti in materia di Imposta di bollo virtuale: la Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 e la Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015. Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 14 aprile 2015 La Circolare risponde ad un’esigenza di chiarezza sulla disciplina che regola le modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo virtuale, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dal Dm. 17 giugno 2014. In riferimento a quanto stabilito dall’art. 15, del Dpr. n. 642/72, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’Imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta dell’interessato, per determinati atti e documenti, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Ufficio competente. A tale scopo l’interessato deve presentare apposita istanza (prodotta in bollo), fatte salve le esenzioni di cui all’art. 16, della Tabella B, del Dpr. n. 642/72 (atti e documenti posti in essere da Amministrazione dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati), alla quale allegherà una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti e dei documenti che potranno essere emessi o ricevuti durante il periodo d’imposta con la descrizione della loro tipologia. Una volta ottenuta la dichiarazione, questa s’intende rilasciata a tempo indeterminato e può essere revocata dall’Agenzia delle Entrate con atto da notificare all’interessato.

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Quest’ultimo può rinunciare con comunicazione scritta, allegando una dichiarazione con indicazione degli atti e documenti emessi nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno in corso fino al giorno della rinuncia. La Circolare precisa che le strutture competenti al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione del Tributo sono le Direzioni provinciali, mentre esclusivamente per le domande presentate da Uffici, Enti statali e Camere di Commercio, le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Direzioni regionali. In entrambi i casi, la competenza al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione del Tributo è individuata in base al domicilio fiscale del contribuente. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate procede a una liquidazione iniziale provvisoria e presunta dell’Imposta, calcolata dalla data di decorrenza dell’autorizzazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, in base ai dati inseriti nella dichiarazione dal soggetto autorizzato. L’importo determinato con tale liquidazione viene ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Ai fini della liquidazione definitiva dell’Imposta, la persona interessata, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo al periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, deve presentare alla Direzione provinciale di competenza una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce e per tariffa, degli altri elementi utili per la liquidazione dell’Imposta e degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L’Ufficio competente, sulla base dei suddetti dati effettivi, elabora la liquidazione definitiva a consuntivo dell’Imposta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, se il caso, a quella successiva. La liquidazione definitiva viene assunta come base presuntiva per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso. La Circolare n. 16/E evidenzia che tutte le suddette disposizioni non si applicano nelle diverse ipotesi regolamentate dal Dm. 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’Imposta di bollo sui documenti informatici. Infatti, il Dm. 17 giugno 2014 stabilisce che l’assolvimento dell’Imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli artt. 15 e 15-bis del Dpr. n. 642/72, ma il versamento della stessa è effettuato telematicamente utilizzando il Modello “F24” in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Relativamente ai versamenti per l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, degli interessi e delle eventuali sanzioni, la Circolare in commento ricorda che, a partire dal 20 febbraio 2015, deve essere utilizzato il Modello “F24” anziché il Modello “F23” (gli importi versati tramite Modello “F23” fino al 31 marzo 2015 sono comunque scomputabili dai pagamenti da effettuare mediante Modello “F24”). I versamenti con Modello “F24” sono effettuati con i seguenti codici-tributo:

- 2505 - “Bollo virtuale-rata”; - 2506 - “Bollo virtuale-acconto”; - 2507 - “Bollo virtuale-Sanzioni”; - 2508 - “Bollo virtuale-Interessi”.

Il codice-tributo 2505 - “Bollo virtuale-rata” deve essere utilizzato anche nel caso in cui vi sia una differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente scaturita dalla liquidazione definitiva. Eventuali eccedenze d’imposta a credito non possono essere portate in compensazione nel Modello “F24” con debiti relativi ad altri tributi. Per quanto concerne l’acconto da versare, si prevede che non deve essere effettuato obbligatoriamente nel mese di febbraio ma può essere scomputato da tutti i versamenti da eseguire a partire dal mese di febbraio; inoltre, l’acconto può essere portato in diminuzione dal versamento dovuto per l’anno successivo nel caso in cui l’importo in acconto non possa essere interamente scomputato dai versamenti delle rate da effettuare nel corso dell’esercizio. Le modalità di scomputo dell’acconto possono essere decise dal contribuente in base alle sue esigenze di liquidità, potendo effettuare la scelta nella dichiarazione annuale.

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La Circolare n. 16/E, in ultima analisi, fornisce indicazioni sulle sanzioni applicabili e sulle modalità di irrogazione delle stesse in caso di mancato o ritardato versamento di una o più rate o dell’acconto e di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio. Per la mancata corresponsione in tutto o in parte dell’Imposta di bollo dovuta sin dall’origine, in seguito alla riforma del sistema sanzionatorio, è prevista una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’Imposta o della maggiore Imposta dovuta. In ipotesi di omessi o ritardati versamenti dell’Imposta risultate dalla Dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”, la sanzione sarà pari al 30% dell’importo non versato. Resta salva l’ipotesi di avvalersi del “ravvedimento operoso” anche in ipotesi di omessa presentazione della Dichiarazione di conguaglio relativa all’Imposta di bollo assolta in modo virtuale, nonché nell’ipotesi di violazioni in materia di versamento. Se la Dichiarazione, in caso di omessa presentazione, viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è ridotta a un decimo del minimo edittale. Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015 L’Agenzia delle Entrate è tornata, con la Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015, sul tema dell’Imposta di bollo virtuale per rispondere ad un quesito posto da una Spa. La Società in questione chiedeva di conoscere se, per il pagamento dell’Imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari per il periodo d’imposta 2014, si devono seguire le modalità previste dal Dm. 23 gennaio 2004 (comunicazione di riepilogo e pagamento con Modello “F23”) oppure quelle stabilite dal Dm. 17 giugno 2014 (pagamento a consuntivo con Modello “F24” entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il quesito pone inoltre il dubbio di poter scomputare o meno l’acconto versato con Modello “F23” nel gennaio 2014 in fase di versamento con Modello “F24”. Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha premesso che il Dm. 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione i diversi tipi di supporto”, all’art. 6, comma 1, prevede che “l’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, con modalità esclusivamente telematica”, vale a dire mediante Modello di pagamento “F24” con il codice tributo “2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del Decreto 17 giugno 2014”. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato inoltre che, secondo quanto dettato dal comma 2, dell’art. 6, del Dm. 17 giugno 2014, “il pagamento dell’Imposta relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Atteso che per “anno” si deve intendere anno solare, l’Imposta deve essere calcolata in relazione a tale periodo così come interpretato nella Circolare n. 5/12. Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2014 deve essere effettuato entro il 30 aprile 2015, in applicazione del Dm. 17 giugno 2014. Le disposizioni dettate dal Dm. 23 gennaio 2004 (pagamento Imposta di bollo tramite “F23” entro il 31 gennaio a saldo e/o in acconto, più comunicazione di riepilogo dei documenti emessi nell’anno precedente) vengono fatte salve, dal Dm. 17 giugno 2014, limitatamente ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore, in quanto quest’ultimo all’art. 7, comma 2, stabilisce che “dalla data di entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004”. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in tal caso, i versamenti effettuati in acconto con il Modello “F23” nel gennaio 2014 per i documenti informatici formati nel medesimo anno, in applicazione delle previsioni contenute nel Dm. 23 gennaio 2014, possono essere scomputati dall’Imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015. Tale principio è già stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, in riferimento al pagamento del bollo in modo virtuale, chiarendo che “il passaggio dal sistema di pagamento tramite il Modello F23 a quello tramite il Modello F24 non determina un’ interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il Modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il Modello F24”.

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L’ultima precisazione contenuta nella Risoluzione n. 43/E riguarda il caso in cui l’importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il Modello “F23”, risulti superiore all’Imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014. In tal caso, la differenza d’imposta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37, del Dpr. n. 642/72.

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Irpef: una dettagliata Circolare delle Entrate risponde a diverse questioni interpretative prospettate da Caaf e professionisti L’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili, gli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente e le imposte indirette, prospettate dal Coordinamento nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti. In particolare, nel Documento vengono esaminate in dettaglio le questioni inerenti: - le spese sanitarie; - le spese di istruzione; - il recupero del patrimonio edilizio; - una serie di questioni varie riferite a oneri deducibili/detraibili e reddito di lavoro dipendente. La Circolare n. 17/E, utile anche a quegli Enti Locali che prestano servizio di assistenza fiscale per i propri dipendenti, è consultabile per intero sul sito www.entilocaliweb.it.

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“Certificazione Unica”: Circolare Inps sulla trasmissione del Modello L’Inps ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la Circolare 8 aprile 2015, n. 71, recante “Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2015”, nella quale l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione del Modello di “Certificazione Unica 2015”. L’art. 1, comma 114, della Legge n. 228/12, ha previsto che, a decorrere dal 2013, l’Istituto rilasci la “Certificazione Unica”, di norma, attraverso il canale telematico. Gli utenti in possesso del Pin rilasciato dall’Inps possono scaricare e stampare la “Certificazione Unica” 2015 dal sito www.inps.it, cliccando sul banner “Certificazione Unica 2015”, pubblicato con evidenza nella home page, accedendo al menu “Servizi per il cittadino” > (Pin) > Certificazione Unica 2015, o dal menu “Elenco di tutti i servizi” > Certificazione Unica 2015”. Ai cittadini in possesso di un indirizzo di Posta elettronica “Cec_Pac”, preventivamente comunicata all’Istituto, la “Certificazione Unica” 2015 viene recapitata alla casella Pec corrispondente. I cittadini che all’atto della richiesta del Pin hanno indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata), sono informati via e-mail della disponibilità della “Certificazione Unica” sul sito dell’Istituto. Al fine di agevolare la consegna della “Certificazione Unica” all’utenza che non possiede la competenza o le dotazioni necessaria per la fruizione telematica del Modello, l’Inps ha previsto le seguenti modalità di trasmissione alternative: Servizio erogato dalle strutture del territorio: in ogni struttura territoriale è attivo uno sportello per il

rilascio della Certificazione nel formato cartaceo; postazioni informatiche self-service: in tutte le strutture sono state attivate postazioni telematiche

presso le quali l’utenza in possesso di Pin può procedere alla stampa del Modello, anche avvalendosi del personale dell’Ufficio “Urp”;

Posta elettronica: i cittadini in possesso di Pec possono richiedere la “Certificazione Unica” all’indirizzo richiesta [email protected] allegando l’istanza scannerizzata. A questa procedura possono accedere anche gli utenti in possesso di posta elettronica non certificata, i quali devono

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indicare anche il numero di posizione della pensione, quello presente nel cedolino ovvero con riferimento alla prestazione temporanea percepita nell’anno di riferimento, il numero della matricola aziendale, oltre che copia del documento di identità;

Patronati, Centri di assistenza fiscale, Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale; Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale

o di comunicazione: i citati utenti possono richiedere la consegna del modello presso il proprio domicilio;

pensionati residenti all’estero: possono richiedere la certificazione telefonando ai numeri telefonici indicati dall’Istituto;

spedizione della “Certificazione Unica 2015” al domicilio del titolare: la spedizione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La “Certificazione” può essere rilasciata anche a chi non è titolare, in questo caso la richiesta della “Certificazione” deve essere presentata dalla persona delegata o da parte degli eredi del soggetto deceduto. Nel primo caso il soggetto che si presenta allo sportello deve esibire la delega ed un proprio documento di riconoscimento, nel secondo caso, invece, è sufficiente esibire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47, del Dpr. n. 445/00, la quale attesti la qualità di erede.

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Inps: rideterminati importi di assegni di maternità e indennità di malattia per gli iscritti alla “Gestione separata” Con la Circolare n. 78 del 16 aprile 2015, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, l’Inps ha rideterminato una serie di parametri di riferimento in materia di welfare. Tra le novità introdotte segnaliamo che sono stati rideterminati gli importi da prendere a riferimento nel 2015 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera e maternità/paternità da erogare ai lavoratori iscritti alla “Gestione separata” e l’ammontare degli assegni di maternità concessi dai Comuni. Vediamo nel dettaglio i nuovi importi di riferimento introdotti per le prestazioni in questione. A. “Gestione separata” lavoratori autonomi A1. Aliquote contributive pensionistiche Nell’anno corrente per i lavoratori iscritti alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 (escluso pensionati e assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria), le aliquote contributive pensionistiche maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia risultano pari a:

Categoria Aliquota Lavoratori liberi professionisti 27,72%Altre categorie di lavoratori assicurati 30,72%

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2015, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito pari ad Euro 15.548. Pertanto, il contributo mensile utile è pari a:

Categoria Contributi mensiliLavoratori liberi professionisti 359,16 EuroAltre categorie di lavoratori assicurati 398,03 Euro

Il Documento precisa poi che, “per gli eventi insorti nel 2015, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 70.086,10 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2014, pari a euro 100.123,00”. A2. Indennità di malattia

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Quanto all’indennità di malattia, la misura prevista per la prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla “Gestione separata”. Pertanto, l’indennità di malattia viene calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 valido per l’anno di inizio della malattia. Quindi, posto che l’attuale massimale contributivo è pari a 100.324 Euro, per le malattie iniziate nell’anno corrente l’indennità viene calcolata su 274,86 Euro (Euro 100.324,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

Mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti

Indennità giornaliera di malattia

Da 3 a 4 Euro 10,99 (4%) Da 5 a 8 Euro 16,49 (6%) Da 9 a 12 Euro 21,99 (8%) 

A3. Indennità di degenza Un meccanismo analogo viene applicato anche per determinare l’indennità di degenza, che gli aventi diritto percepiscono in caso di ricovero ospedaliero. Anche questa indennità si calcola (seppur con percentuali diverse rispetto alle precedenti) sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. Per le degenze iniziate nel 2015, l’indennità è calcolata su Euro 274,86 e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

Mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti

Indennità giornaliera di degenza

Da 3 a 4 Euro 21,99 (8%) Da 5 a 8 Euro 32,98 (12%) Da 9 a 12 Euro 43,98 (16%) 

B. Assegni di maternità assegnati dai Comuni Si evidenzia infine che la Circolare fissa – tra le altre cose - i nuovi importi degli assegni di maternità assegnati dai Comuni. Tenuto conto che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2015, è pari allo 0,2%, per le nascite avvenute nel 2015 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, la misura dell’assegno di maternità del Comune e il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Assegno di maternità (in misura piena) Isee Euro 338,89 mensili per complessivi 1.694,45 Euro 16.954,95

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Trasferimento di immobili in aree soggette a “piani urbanistici particolareggiati”: un chiarimento delle Entrate risolve i contenziosi In seguito alle numerose controversie concernenti l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, per gli immobili ricompresi in aree soggette a “piani urbanistici particolareggiati”, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2015, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fornito chiarimenti sul contenzioso sorto in seguito alla revoca del beneficio fiscale per gli atti di cessione di immobili in aree soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata in considerazione della mancata adozione della Convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto di trasferimento. In primo luogo, occorre ricordare di quale agevolazione si tratta e quali sono le disposizioni attualmente vigenti. La norma in questione dispone che “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a ‘piani urbanistici particolareggiati’, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti

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all’Imposta di registro dell’1% e alle Imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento”. L’art. 36, comma 15, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06, ha limitato l’applicazione dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00 ai “trasferimenti di immobili in ‘piani urbanistici particolareggiati’, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le Amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione”. Successivamente, l’art. 1, comma 306, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), ha eliminato dalla formulazione della norma il termine “pubblica”, estendendo quindi l’ambito applicativo dell’anzidetta previsione agevolativa anche ai trasferimenti di immobili diretti alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata privata. L’art. 1 della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), commi da 25 a 28, nel riordinare la disciplina applicabile ai fini delle Imposte di registro, ipotecarie e catastali ai trasferimenti di immobili siti in aree individuate dai “piani urbanistici particolareggiati”, ha abrogato il citato art. 36, comma 15, del Dl. n. 223/06, ed ha trasfuso la norma agevolativa nell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale “se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in ‘piani urbanistici particolareggiati’ diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto: 1%”. Quest’ultima disposizione agevolativa non risulta più vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto dell’art. 10, del Dlgs. n. 23/11. Tornando al Pronunciamento in esame, si rammenta che i primi chiarimenti sull’applicabilità di quanto stabilito dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, sono stati forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 9/E e 11/E del 2002, con le quali è stato precisato che i “piani urbanistici” ad iniziativa privata attuativi del Piano regolatore generale rientrano sotto l’accezione di “piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati” a condizione che la relativa Convenzione deliberata dal Comune sia firmata da quest’ultimo e dall’attuatore. Inoltre, è stato precisato che è necessario che la Convenzione venga stipulata prima che sia posto in essere il trasferimento. La Legge n. 350/03, all’art. 2, comma 30, nell’affermare che il beneficio fiscale di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, nell’ipotesi di “piani attuativi di iniziativa privata”, si applica a seguito della sottoscrizione della Convenzione con il soggetto attuatore, di fatto ha confermato quanto riportato nelle Circolari n. 9/E e 11/E dell’Agenzia delle Entrate. Anche la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’ambito applicativo del regime fiscale agevolato attraverso Pronunce non sempre coerenti tra loro. In via generale la Corte Suprema, con la Sentenza n. 16835 del 20 giugno 2008, ha statuito che “l’ampiezza e la vaghezza dell’espressione ‘comunque denominati’ riferita alla locuzione ‘piani urbanistici particolareggiati’ usata dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, nonché il riferimento all’utilizzazione edificatoria entro un breve termine, fanno ritenere che la disposizione sia intesa a dare rilievo ai fini del riconoscimento della prevista agevolazione non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare”. Secondo la suddetta Sentenza, quindi, per ottenere il beneficio fiscale è sufficiente che l’immobile sia situato in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico generale che assolva, ai fini dell’edificabilità, alle stesse funzioni di uno strumento urbanistico secondario, pur in assenza di un “piano urbanistico particolareggiato”. La successiva giurisprudenza di legittimità ha inoltre esteso l’applicabilità dell’agevolazione agli atti di trasferimento di immobili siti in aree soggette a “piani di lottizzazione” ad iniziativa privata, regolarmente approvati e deliberati dall’Autorità competente, anche in assenza, al momento della cessione dell’area, dell’atto di stipula della Convenzione di lottizzazione. Inoltre, sempre secondo i Giudici di legittimità, il beneficio si applica persino nel caso in cui l’immobile, pur trovandosi in area soggetta a “piano di lottizzazione”, al momento della registrazione dell’atto di trasferimento non sia stata ancora stipulata la Convenzione attuativa con il Comune, sempre che sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (Sentenza n. 20864/10).

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Con la Risoluzione in esame, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00 è applicabile agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a “piani di lottizzazione” ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell’edificabilità, ai “piani particolareggiati”, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la Convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento. Sono da considerarsi pertanto superate le indicazioni fornite con le citate Circolari n. 9/E e 11/E del 2002.

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LA DOCUMENTAZIONE

Fattura elettronica: un fac-simile di comunicazione da inviare ai vari Uffici dell’Ente su come gestirle di Cesare Ciabatti Come noto, dal 31 marzo 2015 gli Enti Locali non possono più accettare fatture emesse3 in formato analogico (cartacee o in formato .pdf). L’unica modalità ammessa è quella elettronica, nel formato “.xml” indicato dall’Allegato A del Dm. 3 aprile 2013, n. 55, firmate con firma digitale e inviate mediante Sistema di interscambio. Il passaggio alla fattura elettronica riguarda, non soltanto i Servizi “Finanziari” dell’Ente Locale, ma tutta la struttura; pertanto, si è ritenuto utile predisporre un documento da diffondere tempestivamente ai vari Uffici con le indicazioni da seguire su come gestire l’arrivo delle nuove fatture.

Comune di __________ Servizi Finanziari

A tutti gli Uffici Oggetto: nuova procedura elettronica di gestione delle fatture Si informano gli Uffici che dal 31 marzo 2015, come previsto dall’art 25 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modifiche nella Legge 24 giugno 2014, n. 89, questo Ente non può più accettare fatture analogiche (cartacee o in formato .pdf). L’unica modalità ammessa è quella elettronica, nel formato “.xml” indicato dall’Allegato “A” del Dm. 3 aprile 2013, n. 55, firmate con firma digitale e inviate mediante Sistema di interscambio. Si rammenta in primo luogo che non possono essere accettate fatture datate ante 31 marzo 2015 se inviate (data Pec o timbro postale) o consegnate brevi mano dopo il 30 marzo 2015, in quanto per data di emissione fattura si intende quella indicata dall’art. 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72, e quindi non necessariamente la data fattura. La nuova procedura di gestione delle fatture elettroniche prevede le seguenti fasi:

1. registrazione delle fatture nel registro di protocollo generale e smistamento agli uffici mediante il sistema di gestione documentale dell’ente/protocollo informatico;

2. controllo preliminare delle fatture da parte dell’Ufficio competente; 3. assegnazione mediante sistema di gestione documentale dell’ente all’Ufficio “Ragioneria” per la

registrazione nel Registro unico delle fatture; 4. liquidazione della fattura.

Punto 1 Si ricorda che l’Ente ha provveduto a registrare in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) i

3 Non possono essere accettate fatture datate ante 31 marzo 2015 se inviate (data Pec o timbro postale) o consegnate brevi mano dopo il 30 marzo 2015, in quanto per data di emissione fattura si intende quella indicata dall’art. 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72, e quindi non necessariamente la data fattura.

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propri Uffici ed ottenuto il relativo Codice Ufficio che dovrà essere comunicato al relativo fornitore. L’inserimento del Codice Ufficio all’interno della fattura è obbligatorio e permetterà una procedura automatica di smistamento della fattura all’ufficio associato al codice. Punto 2 L’Ufficio competente della fattura dovrà “esitare” (accettare o rifiutare) la fattura previo controllo delle seguenti informazioni:

a. Cig e Cup, che secondo l’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/14, dovranno essere riportati in fattura, qualora previsti, al fine di garantire l’immediata tracciabilità dei pagamenti

b. Imposta di bollo che, dove dovuta, dovrà essere assolta nelle modalità di cui all’art. 6, del Dm. 17 giugno 2014 (annotazione nel campo “NumeroBollo” della stringa “DM-17-GIU-2014”);

c. apposizione in fattura della corretta dicitura “scissione dei pagamenti” (art. 17-ter, Dpr. n. 633/72, c.d. “split payment”), come indicato dall’art. 1 del Dm. 23 gennaio 2015, oppure della dicitura “inversione contabile” (art 17, del Dpr. n. 633/72, nei soli casi di forniture afferenti i servizi rilevanti Iva rientranti tra quelle indicate dalla Circolare Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, in regime di “reverse charge”);

d. scarto fatture non destinate a questa Amministrazione (per le fatture dell’Ente ma non di competenza dell’Ufficio, assegnarle all’Ufficio “Ragioneria” per lo smistamento), o di importi erroneamente fatturati o per i quali ancora non è stato assunto il relativo impegno ai sensi dell’art. 191 del Tuel;

e. adeguata valorizzazione dei dati facoltativi quali estremi dell’impegno, giorni termine pagamento (30/60 giorni) e dati per il pagamento (Iban). Tali dati insieme al Codice Ufficio, utili a semplificare la gestione interna della fattura, dovranno essere espressamente richiesti al fornitore da parte dell’Ente.

Punto 3 L’Ufficio competente dovrà assegnare mediante il sistema di gestione documentale dell’ente la fattura esitata all’Ufficio “Ragioneria” entro 5 giorni dalla data di emissione fattura (consegna fattura da parte del Sistema di Interscambio all’Ente). Punto 4 Liquidazione della fattura. _________________, lì ___________

Il Dirigente _____________________

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I QUESITI

Variazione bilancio di previsione: quali sono le conseguenze della mancata ratifica nei tempi previsti da parte del Consiglio comunale ? di Giuseppe Vanni Il testo del quesito: “La Giunta comunale ha deliberato, ai sensi dell’art. 175 Tuel, una variazione urgente al bilancio di previsione. Tale Delibera giuntale può essere ratificata dal Consiglio comunale decorsi i 60 giorni, tenuto conto del comma 5 dell’art. 175 Tuel? Quali sono le conseguenze in nel caso in cui il Consiglio comunale non ratifichi (o ratifichi parzialmente) la Delibera di variazione urgente entro i suddetti termini?” La risposta dei ns. esperti In merito al quesito postoci, premettiamo che le variazioni di bilancio si rendono necessarie qualora gli stanziamenti previsti debbono subire modifiche in quanto o esuberanti o insufficienti. Gli artt. 42 e 175 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), prescrivono che tali variazioni siano di competenza dell’Organo consiliare e precisano che, in via d’urgenza, le stesse variazioni di bilancio possono essere adottate dall’Organo esecutivo e successivamente ratificate, a pena di decadenza, dall’Organo consiliare. L’Organo di revisione, ai sensi del successivo art. 239, Tuel, tra le altre, deve esprimere pareri sulle variazioni di bilancio; il parere dei Revisori alla variazione di bilancio risulta essere un documento proceduralmente obbligatorio da allegare ad ogni Deliberazione che dispone variazioni di bilancio. La Risoluzione Ministero Interno 13 luglio 1995, Prot. n. 4356, ha avuto modo di precisare che l’Organo di revisione debba effettuare la propria verifica e presentare il proprio parere solo e soltanto al momento della ratifica della variazione urgente di bilancio da parte del Consiglio comunale. Pertanto, il Parere dell’Organo di revisione può legittimamente essere espresso solo successivamente alla Deliberazione di variazione di bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale, ma comunque obbligatoriamente entro la data fissata per la Deliberazione di Consiglio per la ratifica. Qualora vi siano i tempi tecnici che permettono all’Organo di revisione di effettuare le necessarie valutazioni riguardo alla variazione di bilancio, riteniamo altresì opportuno che il Collegio esprima il proprio parere già sulla Proposta di Deliberazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta; in tal modo, si consente anche a tale Organo di esaminare e approfondire eventuali rilievi espressi nel parere. In merito al quesito, facciamo presente che l’art. 175 del Tuel, ai comma 4 e 5 prescrive che “(….) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'Organo esecutivo, l'Organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (….)”. Significhiamo che il termine dei 60 giorni, previsto dall’art. 175, comma 4, del Dlgs. n. 267/00, per la ratifica da parte del Consiglio comunale di una Deliberazione di Giunta relativa ad una variazione di bilancio, è perentorio. La Deliberazione di Giunta deve essere ratificata “comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso” se i 60 giorni scadono dopo tale data. Il non rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 175 fa decadere la Deliberazione di variazione. Il comma 5 dello stesso articolo non concede a ns. avviso ulteriori 30 giorni per la ratifica consiliare, ma permette al Consiglio comunale soltanto di “adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31

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dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della Deliberazione non ratificata”. Le Deliberazioni di Giunta che determinano variazione di bilancio non sottoposte a ratifica (art. 42, comma 4, del Tuel) e la mancata assunzione da parte del Consiglio dei provvedimenti che regolano i rapporti eventualmente sorti sulla base delle Deliberazioni non ratificate (art. 175, comma 5, del Tuel), sono fatti che possono configurare gravi irregolarità di gestione che hanno quale punto di riferimento la responsabilità dell’operatore. La rilevazione d’irregolarità di gestione quali inefficienze, ritardi, inadempimenti, da valutare per significatività e anche sotto il profilo economico, richiede la denuncia da parte del Collegio dei revisori all’Organo consiliare. Nel caso di specie, provando a riassumere, si può sostenere che: - se a fronte della variazione di bilancio assunta con Delibera di Gc. sono stati assunti impegni di

spesa ed il Consiglio comunale non ratifica nei 60 giorni successivi, si configura l’esistenza di un debito fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell’art. 194 del Tuel;

- nell’ipotesi invece in cui non siano nel frattempo stati assunti impegni di spesa, il Consiglio comunale successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma comunque antecedente al 31 dicembre, potrebbe adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai sensi dell’art. 175, comma 5 (e non del comma 4), ratificando implicitamente e conseguentemente la variazione giuntale, in quanto condizione necessaria ma non sufficiente per adottare i provvedimenti necessari di cui al comma 5 (in tal caso risulta obbligatorio il parere dell’Organo di revisione); l’Organo consiliare potrebbe anche decidere (caso poco probabile) di non ratificare neppure post 60 giorni la variazione giuntale e, quindi, di far decadere la stessa, che comunque in assenza di impegno di spesa non ha prodotto alcun effetto nei confronti dei terzi. Per inciso, nell’ipotesi di ratifica post 60 giorni, con individuazione dei provvedimenti ritenuti necessari, è obbligatorio che la procedura da seguire sia quella del comma 5 e non quella del comma 4 dello stesso art. 175 del Tuel.

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Fatturazione elettronica: possono essere accettate le fatture emesse prima del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva ? di Cesare Ciabatti Il quesito: “Le fatture correttamente emesse prima del 30 marzo ancorché acquisite in data successiva al 30 marzo 2015 (con timbro postale anche successivo a tale data) devono essere accettate, liquidate e pagate ? E’ possibile che il fornitore acquisisca l’attestazione della data di emissione della fattura prima del 31 marzo 2015, e la sua conseguente presa in carico dall’Amministrazione ricevente, ricorrendo alle funzionalità messe a disposizione dalla ‘Piattaforma certificazione dei crediti’ (‘Pcc’) ? Infatti, il fornitore che ha emesso e trasmesso una fattura cartacea prima dell’avvio della seconda fase di ‘FatturaPa’ potrebbe accreditarsi sulla Piattaforma e inserire i dati della fattura sulla stessa, assicurando così l’attribuzione, di fatto, di una data certa di emissione e trasmissione della fattura all’Amministrazione destinataria”. La risposta dei ns. esperti. La Circolare Mef n. 1 del 31 marzo 2014, esplicativa del Dm. n. 55/13, non lascia, a parere di chi scrive, possibilità di replica sull’argomento in questione, affermando che: possono essere pagate fatture cartacee emesse prima del 31 marzo 2015, anche dopo i 3 mesi indicati

dall’art. 1, comma 210, Legge 244/07; è esclusa “la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni di accettare fatture in forma cartacea emesse

successivamente allo scadere del medesimo termine di cui al comma 209”.

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I chiarimenti erano opportuni per correlare l’art. 6, comma 6, del Dm. n. 55/13 e l’art. 1, comma 210, Legge n. 244/07. Quest’ultimo infatti dispone che, “a decorrere dal termine di 3 mesi [...] le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare, le fatture emesse e trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale sino all’invio in forma elettronica”. Dal tenore letterale della norma sembrerebbe evincere che: 1. a decorrere dal termine di 3 mesi le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare fatture

emesse in forma cartacea; 2. sempre dallo stesso termine le Pubbliche Amministrazioni non possono pagare le fatture in forma

cartacea. Relativamente al punto 2, la Circolare n. 1 chiarisce che per i motivi ricordati anche nel quesito (tempo di trasmissione della fattura, pregiudizio per il diritto del fornitore, aggravamento del procedimento, impossibilità di emettere una nota di accredito per una fattura regolarmente emessa), le Pubbliche Amministrazioni potranno pagare le fatture cartacee emesse prima del 31 marzo 2015 anche dopo i 3 mesi indicati dal comma 2010. Dalle parole del comma 210, si poteva anche intendere che l’Ente avrebbe dovuto saldare tutte le fatture “vecchie” entro il 30 giugno. Il punto 1, che sembra far pensare ad un periodo “ibrido” di 3 mesi in cui i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni avrebbero potuto inviare sia fatture analogiche che elettroniche, la Circolare in parola ne esclude la possibilità con espliciti richiami l’art. 1, comma 209, Legge n. 244/07, secondo cui, “al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 213, (lèggi 31 marzo per gli Enti Locali) l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le Amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del ‘Codice dell’Amministrazione digitale’, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Questione centrale per collocare la fattura in ambito analogico o elettronico è la data di emissione della fattura. In questo caso, la normativa Iva ha parole chiare nell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/72: “la fattura cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Infatti, siccome si tratta di un atto unilaterale e non di un contratto, la fattura produce il suo effetto giuridico dal momento in cui ne viene a conoscenza il destinatario. Tale cognizione è riconosciuta al momento in cui la fattura perviene all’indirizzo del destinatario, a meno che quest’ultimo non dimostri di non esserne venuto a conoscenza, per fatti la cui colpa non sia ad esso imputabile. Dal punto di vista tributario, parimenti la fattura si considera emessa solo al momento della sua consegna o spedizione al destinatario. Restano tuttavia i casi contemplati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 134 del 5 agosto 1994, che prevede che, “per quanto concerne la data di emissione della fattura si ricorda quanto già precisato in proposito nel passato da questo Ministero (Circolare n. 27 del 9 agosto 1975), e cioè che non assume rilievo il momento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte. Peraltro, dovendo necessariamente la data di emissione essere indicata nel documento, soprattutto ai fini dell’esatta imputazione al periodo di riferimento, si precisa che, per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione”. Principio questo che può essere applicato in ambito privatistico poiché non sempre è presente nella busta di trasmissione il timbro postale, ma non certo in ambito pubblico dove la presenza del Registro di protocollo ne attesta la data di consegna, né tanto meno in ambito elettronico per il quale la data di trasmissione è sempre presente. Da un punto di vista documentale la fattura ricevuta sarà oggetto di protocollo così come pervenuta all’Ente. Infatti, come disposto dall’art. 53 del Dpr. n. 445/00, la registrazione di protocollo è “un’operazione obbligatoria per tutti i documenti ricevuti o spediti da una pubblica amministrazione e per tutti i documenti informatici”. Del resto, la finalità giuridica del Protocollo è quella di attestare la data nella quale un certo documento è stato ricevuto dall’Ente. Pertanto - a prescindere dal rifiuto o meno della fattura per mancanza di dati (quali, ad esempio, il Cig e il Cup) - non è escluso l’obbligo della registrazione nel registro di Protocollo generale. Allo stesso obbligo sono tenuti gli esiti committente di rifiuto o accettazione della fattura prodotti a seguito del controllo “formale” dei dati fattura. Da non dimenticare

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che il Protocollo informatico, oltre alla finalità giuridica appena richiamata è anche strumento di archiviazione e gestione documentale, ovvero deve garantire la collocazione della fattura all’interno del fascicolo elettronico riguardante un certo affare e assegnare elettronicamente il documento all’ufficio competente, strumenti indispensabili per gestire documenti informatici. In merito all’osservazione fatta a proposito della data di inserimento a cura del fornitore della fattura in “Pcc” acquisibile come data emissione fattura, occorre ricordare che, da un punto di vista documentale, il Dm. 17 giugno 2014 dispone che le fatture debbano essere prodotte in formati in grado di garantire l’immodificabilità e leggibilità oltre ad avere i requisiti di integrità e autenticità. In questo senso il “tracciato record” relativo ai dati fattura presente in “Pcc”, anche se gestito in conformità al Dpcm. 13 novembre 2014 (G.U. 12 gennaio 2015), non sembra rispondere alla norma. Comunque, dal 31 marzo 2015 tutte le fatture dovranno essere prodotte in un file in formato “.xml “ e firmato con firma digitale, al fine di garantire i requisiti di autenticità, integrità e, non per ultimo, di conservabilità. Anche dal punto di vista della trasmissione, la modalità di “messa a disposizione” prevista dall’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/72 non sembra correttamente soddisfatta in considerazione degli aspetti documentali appena richiamati. Tuttavia, anche in questo caso, in vigenza della fattura elettronica, la trasmissione dovrà essere fatta esclusivamente mediante “Sdi”.

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Incompatibilità: l’Amministratore unico di una Società interamente partecipata dal Comune puó candidarsi alla carica di Sindaco ? di Alessia Rinaldi Il quesito: “L’Amministratore unico di una Società interamente partecipata dal Comune puó candidarsi alla carica di Sindaco ?” La risposta dei ns. esperti: In merito al quesito posto, relativo alle eventuali cause di incandidabilità e/o incompatibilità per l’Amministratore unico di una Società di capitali interamente partecipata dal Comune che intendesse candidarsi alla carica di Sindaco, si fa presente quanto segue. Nell’ipotesi in cui l’Amministratore unico di una Società a responsabilità limitata interamente partecipata dal Comune intenda candidarsi alla carica di Sindaco del Comune controllore, trova applicazione l’art. 60, comma 1, punto 11), del Dlgs. n. 267/00 (Tuel). In base a tale disposizione, infatti, non sono eleggibili a Sindaco ed a Consigliere comunale “gli Amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, Consorzio o Azienda dipendente rispettivamente dal Comune o dalla Provincia”. L’Amministratore unico si qualifica come un Amministratore con funzioni di rappresentanza (essendo il rappresentante legale) di una Azienda dipendente dal Comune. Come chiarito anche dal Ministero dell’Interno nel Parere n. 15900/2009, una Società partecipata interamente dal Comune è qualificabile come una Azienda del Comune, in quanto il relativo capitale è interamente detenuto dall’Ente Locale. E’ opportuno far presente che il punto 10) del comma 1 dell’art. 60 citato prevede altresì che non siano eleggibili a Sindaco “i legali rappresentanti ed i Dirigenti delle Società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del Comune o della Provincia”. Tale previsione fa espressamente riferimento alle sole Società per azioni con capitale superiore al 50% del Comune o della Provincia e non anche alle Società a responsabilità limitata. Al riguardo, si evidenzia che, in base alla giurisprudenza costante, le disposizioni di legge che prevedono cause ostative all’espletamento del mandato sono da considerare norme di stretta interpretazione e, come tali, non estensibili in via analogica in quanto una interpretazione di tale tipo comporterebbe una compressione del diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 della Costituzione.

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Sulla materia è intervenuto anche il Dlgs. n. 39/13, il quale all’art. 13, comma 3, prevede che “gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato di Ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima regione”. In questo caso la norma prevede la mera incompatibilità della carica di Amministratore di un Ente di diritto privato in controllo pubblico (che lo stesso Dlgs. n. 39/13 identifica con le Società sottoposte a controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile da parte di Amministrazioni pubbliche) con quella di componente della Giunta o del Consiglio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Dal combinato disposto dalle 2 norme citate - art. 60, comma 1, lett. 11) del Tuel e art. 13, comma 3, del Dlgs. n. 39/13 - si evince pertanto che l’incarico di Amministratore unico di una Società intermante partecipata da un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

a) è incompatibile con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di componente della Giunta del Comune;

b) è ineleggibile alla carica di Sindaco e Consigliere comunale. Nel caso di cui alla lett. a) il soggetto deve scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni tra la permanenza nell’incarico di Amministratore unico e lo svolgimento della carica di componente della Giunta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. h), del Dlgs. n. 39/13. Nel caso di cui alla lett. b), trova applicazione quanto previsto dall’art. 60, comma 3, del Tuel, per cui la causa di ineleggibilità non ha effetto “se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Amministratore unico di una Società interamente partecipata dal Comune non è eleggibile alla carica di Sindaco. La causa di ineleggibilità, tuttavia, non ha effetto qualora l’interessato presenti le proprie dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco.

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LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità amministrativa: condanna del Ragioniere di un Comune per gli interessi maturati su fatture pagate in ritardo Corte dei conti – Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello - Sentenze n. 276 del 14 aprile 2014 di Antonio Tirelli Oggetto Condanna Responsabile del Servizio “Finanziario” per omesso impegno di spesa (fatture Servizio “Nettezza urbana”): modifica Sentenza di assoluzione n. 624/09 della Sezione territoriale Emilia Romagna. Premessa In questo medio Comune nel 2006 la Procura della Corte dei conti cita in giudizio il Responsabile del Servizio “Finanziario”, il Sindaco e il Revisore dei conti, contestando un danno erariale di oltre 85.000 Euro per interessi maturati su una serie di fatture pagate in ritardo. La vicenda nasce nel 2000. Una prima Sentenza (n. 515/07) aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione, assegnando alla Procura il termine di 3 mesi per l’integrazione dell’atto stesso; con altra Sentenza (n. 285/08) la Sezione territoriale dichiara inammissibile l’atto di citazione in riassunzione limitatamente ad alcune voci di danno. Con Sentenza definitiva (624/09) ha assolto i 3 convenuti “per assenza della colpa grave, compensando le spese di giudizio”. Contro tale Sentenza di assoluzione presentava ricorso in appello la Procura territoriale, chiedendo la condanna del Sindaco e del Responsabile del Servizio “Finanziario” per un importo di circa 61.000 Euro “per maggiori oneri per interessi” pagati a 2 Aziende di servizi pubblici relative al Servizio “Rifiuti” ed al Servizio “Acquedotto”. Nel frattempo viene a mancare il Sindaco (per cui la Procura chiede l’estinzione dell’appello, mancando il suo illecito arricchimento). I Giudici d’appello reputano “che non sussistono fondati dubbi sulla grave colpevolezza” del Ragioniere (aveva visto le fatture ma non aveva provveduto al pagamento nei termini pattuiti), ma riconoscendo un’ampia riduzione dell’addebito “per la mancanza di un qualunque raccordo di collaborazione con l’Ufficio ‘Tecnico’” condanna l’interessato al pagamento, a favore del Comune, della somma di Euro 15.000, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla data di pubblicazione della Sentenza di primo grado al soddisfo. Sintesi della Sentenza I Giudici territoriali (Sentenza n. 624/09) avevano affermato, per quanto riguarda il Responsabile del Servizio “Finanziario”, che pur essendo “indubbio che […] le procedure di pagamento […] risultano per la maggior parte irregolari, a causa della carenza di documentazione e/o del ritardo nell’emissione dei mandati, nondimeno non appare sufficientemente dimostrato che tutto ciò sia dipeso da comportamenti omissivi gravemente colposi” del Ragioniere. Circa la posta dannosa più rilevante rilevano che il Revisore dei conti aveva reiteratamente evidenziato la “scarsa disponibilità di personale” dell’Ufficio “Ragioneria” e dell’Ufficio “Tributi” e le conseguenti inefficienze rilevabili dalla circostanza che gli incassi dei Tributi avvenivano nell’anno successivo a quello di competenza, determinando “carenza di liquidità nell’Ente che allunga i tempi di pagamento ai fornitori”; le affermazioni del Revisore dei conti trovavano “sostanziale riscontro nelle acquisizioni istruttorie” e negli stessi dati riportati nell’atto di citazione; “il ritardo nella riscossione delle entrate relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani […] ha comportato una corrispondente carenza (non di copertura finanziaria ma) di liquidità (cassa), tale da costituire di per se stessa oggettivo impedimento al tempestivo pagamento delle fatture”. Si osserva ulteriormente che “è rimasto indimostrato che, stante l’accertata carenza delle necessarie pertinenti risorse di cassa, ove non si fossero verificate le contestate irregolarità amministrative si sarebbe potuto comunque dare corso al tempestivo pagamento delle

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fatture, dovendosi tenere conto che ‘il Responsabile del Servizio Ragioneria non avrebbe potuto ricorrere direttamente all’utilizzo, in termini di cassa, di risorse (disponibili ma) aventi altra destinazione”. I Giudici d’appello affermano che il ritardo nei pagamenti, che ha dato luogo al maggior esborso per interessi, è imputabile a grave negligenza dell’appellata per non aver assolto con la necessaria e possibile tempestività le funzioni ad essa assegnate quale Responsabile dell’Ufficio “Finanziario” e del Servizio “Affari generali” del Comune. A ciò conduce la considerazione che non si frapponevano ostacoli, né giuridici, né di fatto, a che si desse corso ai pagamenti entro i termini contrattualmente previsti. Giova in primo luogo rammentare che le norme in materia di impegno di spesa prevedono che l’impegno è costituito “con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, … c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge”. Si osserva in proposito che nella convenzione, all’art. 7, si indicano i prezzi unitari per ciascun servizio; si prevede che per il 1999 l’importo complessivo dei servizi sarà definito applicando ai servizi conferiti i prezzi unitari, ed altresì che l’importo sarà di anno in anno aggiornato sulla base dei servizi attivati e dei criteri fissati nel disciplinare tecnico; è inoltre previsto che la Società presenterà per ogni esercizio, entro il 31 ottobre, un preconsuntivo e il preventivo per l’anno successivo. Tale procedura – diversamente da quanto sostenuto dall’appellata e anche nell’ipotesi di mancata presentazione del preventivo da parte della Società – non implica che non fosse possibile indicare l’attendibile impegno di spesa nei bilanci di previsione successivi al 1999. Sostengono i Giudici che non sussisteva alcun ostacolo a che venisse costituito nei bilanci di previsione di ciascun anno l’impegno di spesa per un importo pari a quello assunto nel 1999, atteso che “spettava proprio al Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ iscrivere tali poste di bilancio, tenendo conto della quantificazione dei costi dei servizi esposta nella deliberazione consiliare sulla base dei prezzi indicati negli atti contrattuali; e ciò a prescindere da eventuali modifiche nelle previsioni che potessero derivare dai preventivi redatti dalla Societò”. L’appellata ha sostenuto - sia in primo che in secondo grado – che l’impegno di spesa doveva essere assunto dal Responsabile dell’Ufficio “Tecnico”; e ciò proprio nella considerazione che la Delibera consiliare di approvazione della convenzione non individuava in modo specifico i servizi richiesti e, quindi, occorreva che venissero definiti annualmente i servizi da affidare alla Società, determinandone i relativi costi. I Giudici contestano tale affermazione, evidenziando “che gli atti contrattuali e soprattutto la Deliberazione n. 20 del 1999, che li recepiva, contenevano i dati contabili necessari e sufficienti per costituire l’impegno di spesa negli esercizi finanziari successivi al 1999, indicando i costi complessivi dei servizi nelle quantità rilevate per il 1999”. Ciò non significa che il Responsabile dell’Ufficio “Tecnico” non dovesse intervenire nella successiva fase della spesa. E’ ovvio infatti – e sul punto non può non convenirsi con quanto osservato dall’appellata – che il pagamento delle fatture esibite dalla Società dovesse essere preceduto dalla liquidazione e, cioè, dal procedimento attraverso il quale, “in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto” (art. 184, comma 1, del Tuel). E quindi, competeva all’Ufficio “Tecnico”, cui spettava la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali disporre la liquidazione della spesa, controllando se le prestazioni e i costi esposti in ciascuna fattura corrispondessero alle prestazioni effettuate dal concessionario, nonché ai “requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite” (art. 184, comma 2). Sennonché, osserva il Collegio che dalla relazione della Guardia di Finanza in atti risulta che solo in pochi sporadici casi le fatture emesse dalla Società sono state trasmesse all’Ufficio “Tecnico” per la liquidazione, che è stata effettuata da tale Ufficio con immediatezza (fatture n. 12939 e n. 12940 del 26 settembre 2000, consegnate all’Ufficio “Tecnico” il 28 dicembre 2000 e liquidate nello stesso giorno); in questi pochi casi l’invio all’Ufficio “Tecnico” è avvenuto quando erano già trascorsi circa 2 mesi dalla registrazione in Protocollo (30 settembre 2000) e dalla registrazione in Ragioneria (4 ottobre 2000). In tutti gli altri casi non risulta che le fatture siano state inoltrate all’Ufficio competente per la liquidazione e, comunque, non è stato reperito alcun atto di liquidazione. Il che costituisce sicuro sintomo del fatto che l’appellata – quale Responsabile, in quel periodo, sia dell’Ufficio “Finanziario” che del Servizio “Affari generali” – abbia del tutto trascurato di dar corso alle ordinarie e ulteriori fasi della

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spesa senza considerare che il ritardo nei pagamenti avrebbe esposto il Comune all’aggravio di oneri derivanti dalla richiesta, da parte della Società, degli interessi moratori previsti dall’art. 8 della convenzione, secondo cui “la fatturazione avverrà ogni bimestre in modo posticipato rispetto all’inizio del servizio, in quota pari ad 1/6 dell’importo preventivato; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione” (comma 1); “trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora in misura pari al Tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti” (comma 2). Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, risultando dagli atti che le fatture emesse dalla Società – almeno per la gran parte – sono state pagate quando il termine stabilito in contratto per l’adempimento era ormai abbondantemente scaduto. In sostanza, per tutte le ragioni fin qui esposte, reputa il Collegio che non sussistano fondati dubbi sulla grave colpevolezza dell’appellata, la quale (come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza, non contestata sul punto), in quanto Responsabile del Servizio “Affari generali”, riceveva in visione tutta la posta in arrivo – ivi comprese le fatture - prima che venisse protocollata e, poi, prendeva in carico le fatture in quanto responsabile dell’Ufficio “Finanziario”. Alla stessa appellata vanno quindi imputati i ritardi nei pagamenti; e ciò anche nella considerazione che – pur ipotizzando (in contrasto con le risultanze in atti) che le fatture siano state inoltrate all’Ufficio “Tecnico” per la liquidazione – i tempi generalmente abnormi intercorsi tra l’arrivo delle fatture e il pagamento segnalano che, comunque, è stata omessa ogni forma di sollecitazione a quell’Ufficio, nonostante fosse ben noto il rischio di maggiori esposizioni debitorie per l’Ente Locale. Innanzitutto, nessuna esimente deriva dalla carenza di organico. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il danno di cui si discute è stato cagionato dall’omissione di adempimenti che non necessitavano, né di particolare professionalità, né di significativi tempi di esecuzione, trattandosi sostanzialmente di iscrivere l’impegno annuale di spesa sulla base di conteggi già effettuati e già contenuti nella Deliberazione consiliare; inoltrare ciascuna fattura all’Ufficio “Tecnico” perché provvedesse all’atto di liquidazione di sua competenza; emettere il mandato di pagamento. Non si vede quindi in cosa possa aver inciso la carenza di organico che, comunque, per il periodo marzo 2000–dicembre 2001, era stata tamponata con un incarico di collaborazione. Né può ricollegarsi tale carenza di organico alla presunta carenza di liquidità che avrebbe impedito il tempestivo pagamento delle fatture. Sul punto, deve convenirsi con le considerazioni svolte dalla Procura appellante, nel senso che le indiscutibili disfunzioni nell’attività di riscossione della Tarsu hanno determinato, non una completa inerzia, ma solo una sfasatura temporale non impedendo al Comune di riscuotere le entrate seppure con ritardo. Commento Anche i Giudici confermano la mancanza di qualsiasi raccordo tra la Ragioneria e l’Ufficio “Tecnico”. Anche l’affermazione che il Servizio “Finanziario”, in carenza di una previsione dei costi da parte della Societò avrebbe potuto iscrivere in bilancio quanto poteva essere previsto sulla base del quantitativo dei rifiuti raccolti e smaltiti moltiplicando per le tariffe praticate, è solo teoria; in pratica era l’Ufficio “Tecnico” (il cui Responsabile non è mai stato citato in giudizio) che avrebbe dovuto periodicamente rilevare i costi del servizio e liquidare le fatture (che arrivavano ma erano tenute in un cassetto).

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LO SCADENZARIO DEL REVISORE

Venerdì 15 maggio Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Mutui Province e Città metropolitane

Entro la data odierna le Province e le Città metropolitane interessate a beneficiare della sospensione dei mutui di cui al comma 430 della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) devono inoltrare le domande alle relative Banche (vedi Accordo Abi - Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Sabato 16 maggio (*) Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel primo trimestre 2015 (fatture datate anno 2015) in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”

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delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, codice 6099.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.

Contributo del 23,5% (30,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 23,5% (30,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis, prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Domenica 31 maggio (*) Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente.

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Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Lunedì 1º giugno

Rimborso spese del personale collocato in aspettativa sindacale Entro la data odierna le Province, i Comuni, le Comunità montane, nonché le Ipab (ora Asp), devono presentare l’apposito certificato alle Prefetture competenti per territorio, allegato al Decreto 27 febbraio 2015 per ottenere, a norma dell’art. 1-bis del Dl. n. 599/96, convertito dalla Legge n. 5/97, il rimborso erariale delle spese sostenute nel 2014 per il personale collocato in aspettativa sindacale.

Conto annuale del personale anno 2014 Entro la data odierna occorre inserire nel sistema informativo Sico (Sistema conoscitivo) i dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni per l’anno 2014 (Conto annuale), come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 17 del 24 aprile 2015.

Lunedì 15 giugno Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Martedì 16 giugno Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel primo trimestre 2015 (fatture datate anno 2015) in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015” 2015) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap – versamenti saldo 2014 e 1° acconto 2015

Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente,

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del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 sul “metodo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97, utilizzando i codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, codice 6099.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.

Contributo del 23,5% (30,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 23,5% (30,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis, prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% per l’anno 2015 (vedi anche Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 5).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP”

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(approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Domenica 28 giugno (*) “Nuovi progetti di intervento”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica la domanda di finanziamento nell’ambito del Programma “Nuovi progetti di intervento” di cui alla Convenzione Mit-Anci pubblicata sulla G.U. n. 97 del 28 aprile 2015.

Martedì 30 giugno Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Casellario giudiziale

Scade in data odierna il termine per l’attivazione da parte dei Comuni della trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni relative ai decessi. La scadenza è stata prorogata dal Dm. 11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 23 dicembre 2014.

Anagrafe delle prestazioni

Scade oggi il termine entro il quale le P.A., compresi gli Enti Locali, sono tenute a trasmettere al Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell’art. 53, commi 12 e seguenti, del Dlgs. n. 165/01:

• la dichiarazione di non aver conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti nell’anno precedente;

• la comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati ai medesimi nell'anno precedente, o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione da soggetti pubblici o privati;

• la comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, dei compensi percepiti dai propri dipendenti per gli incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio;

• l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza nel semestre precedente, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.

Aggiornamento pubblicità incarichi di Amministratore in Società pubbliche

Entro la data odierna i Responsabili individuati da ciascun Ente devono aggiornare, in caso di

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Revisorenews n. 5 del 10 maggio 2015

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eventuali variazioni sugli incarichi di Amministratore in Società pubbliche di cui ai commi da 725 a 734 dell’art. 1 della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), l’Albo ed il sito informatico dei soci pubblici, ai sensi del comma 735 dello stesso art. 1, pena una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 Euro (applicata anche agli Amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro 30 giorni dal percepimento). Una comunicazione analoga è prevista anche dall'art. 22, comma 2, del Dlgs. n. 33/13 (“Decreto Trasparenza”).

Attività di accertamento tributi

Entro la data odierna i Comuni devono inviare all’Agenzia delle Entrate, attraverso il canale Siatel - il Sistema telematico che mette in comunicazione Anagrafe tributaria ed Enti Locali - tutte le informazioni utili per accertare il versamento dei tributi statali, per i periodi d’imposta i cui termini per l’esercizio dell’attività di accertamento decadono il 31 dicembre dell’anno 2014, in base alle modalità indicate nel Provvedimento Entrate 26 novembre 2008.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista

sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus.

Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione

di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.


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