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Revisorenews n. 3-2017, nicola · Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che...

Date post: 12-Oct-2020
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5 20 28 Decreto Milleproroghele principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali contenute nella Legge di conversione n. 19/17 Trasmissione telematica dei dati delle fatture confermato l’obbligo anche per gli Enti Locali ma solo per le fatture attive analogiche Società “in housela responsabilità in caso di mancato esercizio del controllo analogoMarzo 2017 Revisore news ANNO XV 3 NUMERO Centro Studi Enti Locali Supplemento a Entilocalinews n.10 del 6 marzo 2017
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Page 1: Revisorenews n. 3-2017, nicola · Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che interessano il Revisore di un Ente Locale n. 3 del 10 marzo 2017 (supplemento ad Entilocalinews

5 20 28“Decreto Milleproroghe”le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali contenute nella Legge di conversione n. 19/17

Trasmissione telematica dei dati delle fattureconfermato l’obbligo anche per gli Enti Locali ma solo per le fatture attive analogiche

Società “in house”la responsabilità in caso di mancato esercizio del “controllo analogo”

Marzo 2017

RevisorenewsANNO XV

3NUMERO

Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n.10 del 6 marzo 2017

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Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che interessano il Revisore di un Ente Locale

n. 3 del 10 marzo 2017 (supplemento ad Entilocalinews n.10del 6 marzo 2017)

In questo numero:

Le novità del mese .................................................................................................................. pag.3 Il notiziario ............................................................................................................................. pag.5

“Decreto Milleproroghe”: le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali contenute nella Legge di conversione n. 19/17 .................................................................................... pag.5 Patto di stabilità interno: sanzioni per le violazioni relative agli anni 2013 e 2014 ........................ pag.11 Armonizzazione: chiarite le modalità di compilazione dei prospetti allegati alle variazioni di bilancio da trasmettere al Tesoriere .................................................................................................. pag.12 Mutui Enti Locali: in G.U. i tassi da applicare su quelli a tasso variabile per il I semestre 2017 ..................................................................................................................................... pag.13 “Fondo di solidarietà comunale”: saldo 2016 della quota per compensazioni Imu e Tasi ................... pag.13 Trasferimenti erariali: la Circolare della Finanza locale sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale” .................................................................................................................... pag.17 “Oiv”: pronta la procedura informatica per l’iscrizione nell’Elenco nazionale .............................. pag.18

Il notiziario fiscale ................................................................................................................ pag.20 Trasmissione telematica dei dati delle fatture: confermato l’obbligo anche per gli Enti Locali ma solo per le fatture attive analogiche ................................................................................................ pag.20 Modelli “Intra-2”: nella conversione del “Milleproroghe” l’estensione dell’obbligo di invio delle Comunicazioni ................................................................................................................................ pag.22 “Cu 2017”: per gli autonomi possibile l’invio entro i termini previsti per il Modello “770” come per il 2016 ...................................................................................................................................... pag.23 Debiti P.A.: addio alla “Piattaforma certificazione crediti”, arriva la “Piattaforma dei crediti commerciali” ................................................................................................................................................ pag.24

Gli approfondimenti ............................................................................................................. pag.25

Affidamenti diretti a “Società in house”: le indicazioni di Palazzo Spada sulle “Linee-guida” relative all’istituzione dell’Elenco di Ivan Bonitatibus ...................................................................................................................................... pag.25 Società“in house”: la responsabilità in caso di mancato esercizio del “controllo analogo” di Ivan Bonitatibus ...................................................................................................................................... pag.28 Riflessioni sulla disciplina degli Amministratori delle Società a partecipazione pubblica: compensi e cause di ineleggibilità di Roberto Camporesi ................................................................................................................................... pag.32

I quesiti ................................................................................................................................. pag.38

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Revisorenews n. 3 del 10 marzo 2017

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Iva agevolata: è configurabile come “uso domestico” quello svolto nelle Scuole e negli Uffici, vista la permanenza stabile e duratura all’interno di tali strutture ? di Francesco Vegni ....................................................................................................................................... pag.38 “Split payment”: come gestire le fatture di acquisto laddove il Comune eserciti, tra i vari servizi Iva, anche il servizio di “Agenzia di viaggio” ? di Francesco Vegni ....................................................................................................................................... pag.40 Invio in conservazione dell’Archivio fiscale: è ancora necessario procedere nei modi e nei tempi previsti dall’art. 3 del Dm. 14 giugno 2014 ? di Cesare Ciabatti ........................................................................................................................................ pag.41

La giurisprudenza ................................................................................................................. pag.42

Responsabilità: condanna del Direttore generale e del Ragioniere per aver liquidato spese legali eccessive rispetto all’attività forense svolta di Antonio Tirelli ........................................................................................................................................ pag.42

Lo scadenzario del Revisore ................................................................................................. pag.44

Questo numero di Revisorenews si compone di n. 48 pagine

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI Si ricorda che è possibile beneficiare del servizio quesiti su materie amministrativo-contabili, giuridiche e fiscali offerto dal Centro Studi Enti Locali anche inoltrando i quesiti direttamente dal sito dell’Istituto nazionale Revisorilegali (I.N.R.L.), all’indirizzo: http://www.Revisori.it/servizioQuesitiEntiLocali.pag, ove vengono specificate anche le modalità per l’inoltro e le relative tariffe. Si ricorda che gli iscritti all’Istituto, in regola con il pagamento della quota annua, possono beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo di ogni singolo quesito, a seguito di un’apposita convenzione stipulata con l’Inrl.

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Revisorenews n. 3 del 10 marzo 2017

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“DECRETO MILLEPROROGHE”: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 (S.O. n. 14) la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del Dl. n. 244/16, rubricato “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

(vedi commento a pag.5)PATTO DI STABILITÀ INTERNO: SANZIONI PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ANNI 2013 E 2014

Il 23 febbraio 2017 il Viminale ha pubblicato 2 Dm. Interno 22 febbraio 2017, concernenti l’applicazione della sanzione per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2013 e 2014.

(vedi commento a pag.11)ARMONIZZAZIONE: CHIARITE LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI ALLEGATI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA TRASMETTERE AL TESORIERE

E’ stata pubblicata sul portale Ragioneria generale dello Stato “Arconet”, la Faq n. 19, relativa alle modalità di compilazione del Prospetto da trasmettere al Tesoriere, di cui all’Allegato 8/1, del Dlgs. n. 118/11, da allegare alle variazioni di bilancio.

(vedi commento a pag.12)MUTUI ENTI LOCALI: IN G.U. I TASSI DA APPLICARE SU QUELLI A TASSO VARIABILE PER IL I SEMESTRE 2017

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio 2017 il Dm. Mef 31 gennaio 2017, con i tassi da applicare nel primo semestre 2017 sui mutui a tasso variabile contratti dagli Enti Locali.

(vedi commento a pag.13)“FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE”: SALDO 2016 DELLA QUOTA PER COMPENSAZIONI IMU E TASI

Con Comunicato Fl. 16 febbraio 2017, il Viminale ha reso nota l’avvenuta erogazione del saldo della quota non ripartita del “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2016.

(vedi commento a pag.13)TRASFERIMENTI ERARIALI: LA CIRCOLARE DELLA FINANZA LOCALE SUL RIMBORSO DELL’IVA SUL “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con la Circolare n. 2/17 del 7 febbraio 2017, ha fornito le consuete istruzioni sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”.

(vedi commento a pag.17)“OIV”: PRONTA LA PROCEDURA INFORMATICA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE

Dal 10 gennaio 2016 è disponibile, sul “Portale della performance”del Dipartimento della Funzione pubblica, la procedura informatica per l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Oiv.

(vedi commento a pag.18)TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE: CONFERMATO L’OBBLIGO ANCHE PER GLI EE.LL. MA SOLO PER LE FATTURE ATTIVE ANALOGICHE

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 e dell’art. 21 del Dl. n. 78/10.

(vedi commento a pag.20)

LE NOVITA’ DEL MESE

NOTIZIE flash sulle principali novità normative ed interpretative

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MODELLI “INTRA-2”: NELLA CONVERSIONE DEL “MILLEPROROGHE” L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Con un Comunicato congiunto, diramato il 17 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e l’Istat, hanno fornito chiarimenti in materia di Modelli “Intra-2”.

(vedi commento a pag.22)“CU 2017”: PER GLI AUTONOMI POSSIBILE L’INVIO ENTRO I TERMINI PREVISTI PER IL MODELLO 770 COME PER IL 2016

Con un Comunicato pubblicato il 3 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che non scatteranno sanzioni per le “Cu” trasmesse dopo il 7 marzo 2017 che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata”.

(vedi commento a pag.23)DEBITI P.A.: ADDIO ALLA “PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI”, ARRIVA LA “PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI”

Archiviata la “Piattaforma certificazione crediti”, arriva la “Piattaforma dei crediti commerciali”(http://crediti commerciali.mef.gov.it/). Ad annunciarlo, con la Nota 20 febbraio 2017, è il Mef.

(vedi commento a pag.24)

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IL NOTIZIARIO

“Decreto Milleproroghe”: le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali contenute nella Legge di conversione n. 19/17 E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 (S.O. n. 14) la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del Dl. n. 244/16, rubricato “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”, vedi Entilocalinews n. 2 del 9 gennaio 2017). Numerose le novità di interesse per le Amministrazioni locali: dall’ennesima proroga riguardante l’avvio definitivo del “Sistri”, alle deroghe e misure straordinarie pensate per favorire la ripresa dei territori colpiti dal sisma, alla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Esteso l’obbligo di tagliare del 10% gli emolumenti corrisposti dalle P.A. ai componenti degli Organi di indirizzo, direzione e controllo, così come anche i termini concessi per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. Proponiamo qui di seguito una breve sintesi dei contenuti ritenuti di maggiore interesse per gli Enti Locali. Art. 1 – Proroga dei termini in materia di Pubbliche Amministrazioni Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data del 1° settembre 2013 (data di entrata in vigore del Dl. n. 101/13) relative alle Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni stesse (tra le quali gli Enti Locali), ferma restando la vigenza delle graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria stessa. Ai sensi del comma 3, fermo restando il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’art. 16, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, le Province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva del personale. Ai sensi del comma 8, il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro – previsto dall’art. 2, comma 4, Dlgs. n. 81/15 – scatta a partire dal 1° gennaio 2018. Il comma 9 prevede che, nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l’impiego, alle Province e alle Città metropolitane è consentito stipulare, a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016. Il comma 13 prevede che, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016 da parte delle Regioni a Statuto speciale e degli Enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione del divieto di assunzioni di cui all’art. 1, comma 723, lett. e), della Legge n. 208/15. In sede di conversione è stato inserito il comma 15-quater, in base al quale le Regioni e gli Enti Locali che alla data del 1° marzo 2017 hanno adottato misure di contenimento della spesa di personale in conseguenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla Contrattazione collettiva – ai sensi

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dell’art. 4, comma 1, del Dl. n. 16/14 – possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo art. 4, comma 1, per un periodo non superiore a 5 anni, a condizione che dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di Società, Enti o Agenzie strumentali. Le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti inoltre a fornire la dimostrazione delle riduzioni di spesa con apposita relazione, corredata del parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Art. 3 - Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali Intervenendo su quanto disposto dall’art. 1, comma 302, della “Legge di stabilità 2015”, il comma 3 dell’art. 3, del “Decreto Milleproroghe”, dispone che i pagamenti relativi ai trattamenti pensionistici, agli assegni, alle pensioni e alle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell’Inail (che dal 1º giugno 2015 sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile) siano - a decorrere dal 2018 - effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Art. 4 - Proroga di termini in materia di Istruzione, Università e Ricerca L’art. 4 estende al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale gli Enti Locali potranno utilizzare le risorse trasferite loro dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica di cui all’art. 18, del Dl. n. 69/13. È altresì esteso al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a Scuola per i quali, alla data del 30 dicembre 2016, non si sia ancora provveduto. Il nuovo comma 2-bis, dell’art. 4,della Legge di conversione n. 19/17 in commento, specifica che la proroga al 31 dicembre 2017 di cui al precedente capoverso è prevista soltanto per gli obblighi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti ad Asili nido indicati all’art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Ministero dell’Interno 16 luglio 2014. Restano fermi pertanto i termini indicati alle lett. b) e c), dell’art. 6, comma 1, del medesimo Decreto. Il comma 3-bis proroga al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/10, l’utilizzo della procedura prevista all’art. 24, comma 5, della stessa Legge n. 240/10, per la chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia, di Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Università, a condizione che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica prevista all’art. 16, della medesima Legge n. 240/10. Inoltre, lo stesso comma 3-bis, proroga al nono anno il termine di decorrenza in cui l’Università può utilizzare le risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire metà dei posti disponibili di Professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. Il comma 4 proroga i termini di cui all’art. 1, comma 107, della Legge n. 107/15, secondo il quale, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 (e non più dall’anno scolastico 2016/2017), l’inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto potrà avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Il comma 5-bis, riguardo all’ordinamento degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, specifica che continua ad applicarsi l’art. 67, comma 1, del Dlgs. n. 297/94. E’ stato ora inserito il comma 5-quater che estende anche all’anno accademico 2016-2017 le procedure di assunzione per l’avvio dell’anno accademico di cui al Regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, lett. e), della Legge n. 508/99. Il comma 5-septies modifica l’art. 20, comma 1, della Legge n. 56/89, prevedendo che le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell’Ordine degli Psicologi si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza e la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica che scadono

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antecedentemente al quadrimestre indicato sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate. Art. 5 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’Interno Al comma 3 sono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2017, le semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extra Ue e di documentazione amministrativa per gli immigrati. Il comma 4 proroga, per l’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 314/04, relative ai poteri sostitutivi dei Prefetti per l’impulso all’approvazione di bilanci di previsione degli Enti Locali. Il comma 5 proroga, per le Province di Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, fino al 31 dicembre 2017, l’autorizzazione ad utilizzare le risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali di cui all’art. 41-bis, comma 1, del Dl. n. 66/14, ai fini di consentire i pagamenti dei crediti delle imprese connessi alle obbligazioni assunte ai sensi delle leggi di istituzione di dette Province (Legge n. 146/04, Legge n. 147/04 e Legge n. 148/04). Con il comma 6 sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini entro i quali i Comuni individuati dalle Regioni di appartenenza nell’ambito della dimensione territoriale ottimale e omogenea dovranno adempiere agli obblighi di gestione associata delle “funzioni fondamentali” di cui all’art. 14, comma 28, comma 31-ter, del Dl. n. 78/10, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza. Il comma 10 conferma anche per il 2017 le modalità di riparto del “Fondo sperimentale di riequilibrio” provinciale già adottate con Dm. Interno 4 maggio 2012. Il Ministero dell’Interno con proprio Decreto, di concerto con il Mef, provvederà alla ricognizione delle risorse da ripartire. Contestualmente è confermata per il 2017 la modalità di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell’Interno in favore delle Province appartenenti alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, secondo la disciplina di cui all’art. 10, comma 2, del Dlgs. n. 16/14. Infine, con il comma 11 è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli Enti Locali. L’introdotto comma 11-bis estende al 31 dicembre 2017, limitatamente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, il termine ultimo per la trasmissione - da parte dei legali rappresentanti o dei Tesorieri dei partiti e dei Movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2% dei voti validi nelle Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto nelle medesima Camera, al Senato della Repubblica o al Parlamento Europeo – del rendiconto ed i relativi allegati previsti dall’art. 8 della Legge n. 2/97, per le finalità di controllo da parte della Commissione preposta. Il comma 11-ter modifica al 7 ottobre 2017 il termine previsto - per Enti e privati responsabili delle attività di cui all’Allegato 1, Categorie B e C, del Dpr. n. 151/11 - per la presentazione dell’istanza preliminare di cui all’art. 3 e l’istanza di cui all’art. 4, del Dpr. n. 151/11, di esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni ovvero di progetti di modifica di quelli esistenti, che comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Tale termine di proroga si applica solo agli Enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti entro il 1° novembre 2017. Limitatamente ai rifugi alpini, tale temine suindicato è prorogato al 31 dicembre 2017. Il comma 11-sexies estende al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per l’adeguamento alle disposizioni previste in materie di prevenzione degli incendi per le strutture turistico-alberghiere aventi più di 25 posti letto, già esistenti al momento dell’entrata in vigore del Decreto Ministero Interno 9 aprile 1994. Il comma 11-septies proroga al 30 aprile 2017 il termine previsto per gli Enti Locali che, pur avendo avviato, alla data di entrata in vigore della Legge n. 19/17 in commento, la “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis, del Tuel, non abbiano rispettato il termine previsto al comma 5, primo periodo, del citato art. 243-bis, del Tuel, ovvero quello di cui all’art. 2, comma 5, del Dl. n. 78/15. Non avendo quindi deliberato l’accoglimento del “Piano” secondo le modalità previste all’art. 243-quater, comma 3, del Tuel, nei tempi indicati nelle normative di riferimento su citate, vi è la possibilità di approvare un nuovo “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” sino al prossimo 30 aprile, a condizione che sia conseguito un miglioramento, in termini di aumento dell’avanzo ovvero di diminuzione del disavanzo di amministrazione rispetto all’ultimo rendiconto approvato dall’Ente. Nella

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procedura in questione non si applica l’ultimo periodo dell’art. 243-bis, comma 1, del Tuel e, nelle more del termine prorogato dal presente comma e sino a conclusione della relativa procedura di approvazione del “Piano”, non si applica l’art. 243-quater, comma 7, del Dlgs. 267/00, con sospensione delle procedure avviate in esecuzione del medesimo. Art. 6 - Proroga di termini in materia di Sviluppo economico e Comunicazione Il comma 5 proroga per ulteriori 24 mesi i termini di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Interministeriale Ministero Sviluppo economico e del Ministero per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativo all’intervento delle Regioni nella definizione delle stazioni appaltanti per l’affidamento delle reti di distribuzione del gas in caso di mancata pubblicazione del bando di gara (nuova scadenza 31 dicembre 2018). Il comma 6 apporta modifiche alla Legge n. 234/12, prorogando al 1° luglio 2017 l’entrata a regime delle nuove modalità di verifica e controllo sul corretto utilizzo degli aiuti di Stato. Il comma 7 proroga al 1° luglio 2017 l’entrata a regime del divieto di beneficio di aiuti di Stato di cui all’art. 46 della Legge n. 234/12. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per il commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il comma 8 proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni in essere al 30 dicembre 2016. Il comma 9 proroga al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del Dl. n. 210/15, inerente alla riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri del Sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici. Il comma 10 estende al 30 giugno 2017 l’obbligo di installazione delle termovalvole negli alloggi condominiali di cui all’art. 9, comma 5, lett. a) e b), del Dlgs. n. 102/14. Il comma 8, al fine di allineare le scadenze e garantire omogeneità di gestione delle nuove procedure di assegnazione, estende fino al 31 dicembre 2018 le concessioni di commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della Legge n. 19/17 in commento e con scadenza antecedente il termine del 31 dicembre 2018. Le Amministrazioni interessate, se non hanno già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data, salvaguardando i diritti degli operatori economici. Il comma 9 modifica al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza, a carico dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeggsi), per l’adeguamento della struttura delle componenti tariffarie - relative agli oneri generali di Sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici - ai criteri che governano la tariffa di rete per i Servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di Sistema elettrico di cui all’art. 39, comma 3, del Dl. n. 83/12. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, prevedendo un gettito complessivo pari ad Euro 0,015 per ogni kilowattora prelevato. Il comma 10-quaterdispone che le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’Elenco dell’Istat delle Amministrazioni pubbliche, non si applicano alla società Expo 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del Dpcm. di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all’art. 1, comma 126, della Legge n. 232/16. Il comma 10-quinquies proroga al 31 dicembre 2017 la durata degli incentivi per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni (non inferiori a 35.000 Tep/anno) il cui periodo di riconoscimento dei “certificati bianchi” è terminato entro il 2014. Art. 7 – Proroga di termini in materia di Salute Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro cui dovrà essere effettuata la revisione del Sistema di governo del Settore farmaceutico, come previsto dall’art. 21, comma 1, del Dl. n. 113/16, ai

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fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto Settore agli obiettivi di salute, nell’ambito dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (comma 1). Il nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, in sostituzione dell’attuale, slitta al 1° gennaio 2018, e dovrà essere definito con Decreto del Ministro della Salute (comma 2). E’ stabilito in 6 anni il termine di utilizzo delle graduatoria dei concorsi indetti dalle Regioni per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario (comma 2-bis). Art. 9 - Proroga di termini in materia di Infrastrutture e Trasporti Il comma 4, intervenendo sull’art. 216, comma 11, del nuovo “Codice degli Appalti”, proroga il termine entro il quale gli avvisi e i bandi di gara dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale relativa ai contratti) fino alla data di entrata in vigore del Dm.Mit 20 dicembre 2016, recante gli indirizzi generali di pubblicazione di avvisi e bandi di gara, in attuazione di quanto previsto dall’art. 73, comma 4, del Dlgs. n. 50/16 (vedi Entilocalinews n. 7 del 13 febbraio 2017). Le pubblicazioni dovranno in futuro avvenire “senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Anac, in cooperazione applicativa con i Sistemi informatizzati delle Regioni e le Piattaforme regionali di ‘E-procurement’”. Fino all’entrata in vigore del citato Decreto applicativo (NdR. che di fatto ha a sua volta rimandato alla data in cui sarà attivata la citata Piattaforma Anac), restano quindi ferme le vigenti modalità che prevedono – tra l’altro - che le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando o dell’avviso in G.U. siano rimborsate dagli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Art. 11 - Proroga di termini in materie di Beni e attività culturali e di Turismo Il comma 3-bis proroga al 31 dicembre 2017 la delimitazione dei Distretti turistici, nei territori di cui all’art. 3, comma 4, del Dl. n. 70/11. Tale delimitazione dovrà esser effettuata dalle Regioni, d’intesa con il Mibac e con i Comuni interessati, i quali dovranno, obbligatoriamente se richiesta da imprese de Settore turistico che operano nel territorio, convocare sul tema apposita Conferenza di servizi. Art. 12 - Proroga di termini in materia di Ambiente Il comma 1 dell’art. 12 introduce l’ennesima proroga relativa al “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (“Sistri”). In particolare, la lett. a) dispone la proroga (dal 31 dicembre 2016 “alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del Concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”) della moratoria delle sanzioni relative all’operatività del Sistema di cui all’art. 260-bis,commi da 3 a 9, e all’art. 260-ter, del Dlgs. n. 152/06. Fino alla citata scadenza del 31 dicembre 2017 (o della data del subentro del nuovo Concessionario), le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 152/06, sono ridotte del 50%. Ricordiamo che le sanzioni in oggetto riguardano, nell’ordine: l’omissione dell’iscrizione al “Sistri” nei termini previsti da parte dei soggetti obbligati, che rischiano

quindi una sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 2.600 a Euro 15.500 (che può arrivare fino a Euro 93.000 in caso di rifiuti pericolosi);

il mancato pagamento del contributo per l’iscrizione al “Sistri”, punito con sanzioni di pari importo a quelle appena citate (da Euro 2.600 a Euro 15.500 e da Euro 15.500 a Euro 93.000 in presenza di rifiuti pericolosi).

Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, proroga al 31 dicembre 2017 del temine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013 (a condizione che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all’adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime). Art. 13 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria Il comma 1 estende sino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di cui all’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10, di ridurre del 10% gli emolumenti corrisposti dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 196/09 (inclusi gli Enti Locali) ai componenti degli Organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli di amministrazione e Organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,

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nonché per i Commissari di Governo e i Commissari straordinari, rispetto a quanto corrisposto nel 2010. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di cui all’art. 3-bis, comma 2, del Dl. n. 16/12, entro il quale, al fine di individuare i quantitativi di combustibile che possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica (e dunque soggetti ad Accisa agevolata nella produzione combinata di energia elettrica e calore) continuano ad applicarsi gli specifici coefficienti individuati dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas con la Deliberazione n. 16/98, ridotti del 12%. Il comma 3 estende anche al 2017 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione (Elenco Istat), nonché dalle Autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali. Con il comma 4 sono differiti al 1° ottobre 2017 i termini di decorrenza dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2-bis, del Dl. n. 193/16, concernenti l’entrata a regime del nuovo Sistema di riscossione spontanea delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri Enti Locali. Ricordiamo che, ai sensi della disposizione citata, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 446/97, il versamento spontaneo delle entrate tributarie degli Enti Locali dovrà necessariamente essere effettuato sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente impositore, o mediante il Sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17, del Dlgs. n. 241/97, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi Enti impositori, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 13, comma 12 del Dl. n. 201/11, e all’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, relative al versamento di Imu e Tasi; mentre per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dallo stesso Ente. Il comma 4-bis dispone che, a partire dal 2017, non si applica la sospensione l’aumento dei Tributi e delle Addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, al “contributo di sbarco” di cui all’art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies confermano quanto già annunciato con Comunicato-stampa in merito alla disposizione della proroga, al 31 dicembre 2017, degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi attraverso i Modelli Intrastat. Il comma 4-octies abroga, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016, l’obbligo di indicare in sede di Dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’Ici, al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, comma 1, della Legge n. 431/98. Ricordiamo che le agevolazioni di cui al precedente art. 8, comma 1, Legge 431/98, prevede che nei Comuni di cui all’art. 1, del Dl. n. 551/98, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3, dell’art. 2, a seguito di accordo definito in sede locale, determinato ai sensi dell’art. 34, del Tuir, è ridotto del 30%, pertanto, per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’Imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70%. Il comma 6 autorizza gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato all’assunzione di impegni sull’esercizio 2016 anche oltre il 31 dicembre 2016 al solo fine di dare seguito alle variazioni disposte con Dm. Mef nel mese di dicembre 2016, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché all’ttribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, sia stata disposta con Dm. Mef a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo che ne abbia stabilito la destinazione, ai sensi dell’art. 34, comma 6, lett. b), della Legge n. 196/09. Il comma 6-quaterdecies prevede che per l’anno 2016, in aggiunta agli impegni del perimetro sanitario del bilancio delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell’esercizio 2015, non rilevano inoltre gli impegni effettuati in funzione dell’acquisizione, nel medesimo anno 2016, delle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del Dl. n. 35/13.

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Art. 14 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali Il comma 1 modifica l’art. 1, comma 492, della Legge n. 232/16, ampliando per l’anno 2017 per gli Enti terremotati la possibilità di spesa, nell’ambito del “pareggio di bilancio”, per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli Enti dispongono di Progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi di cronoprogramma di spesa. Il comma 2 proroga di ulteriori 6 mesi il termine entro il quale i soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità della propria casa, dello studio professionale o dell’azienda, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle fatture disposta dall’art. 48, comma 2, del Dl. n. 189/16. Viene inoltre estesa anche a tutto il 2017 l’esenzione della tassazione dei sussidi erogati ai dipendenti residenti nelle aree terremotate del Centro Italia (art. 48, comma 3, Dl. n. 189/16). Il comma 4 proroga poi la scadenza di cui al comma 7 del citato art. 48, estendendo fino al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale i soggetti (cittadini o imprese) colpiti dal sisma del Centro Italia sono esonerati dal pagamento dell’Imposta di bollo per istanze presentate alla P.A. Il comma 5-bis, introdotto in sede di conversione, proroga fino al 2018 la sospensione del pagamento delle rate per i Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, che furono colpiti dal sisma nel maggio del 2012. Analogamente il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2017, la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni terremotati del Centro Italia. Vengono inoltre stanziate – a titolo di contributo straordinario - risorse in favore del Comune dell’Aquila e dei Comuni colpiti dai terremoti verificatisi dal 24 agosto 2016 in poi. Il comma 7-bis ha dettato una disposizione di favore per il Comune dell’Aquila e per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. In particolare, viene prorogata al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato, formatesi a seguito delle procedure selettive indicate all’art. 67-ter, comma 5, del Dl. n. 83/12 (il quale prevedeva la possibilità per gli Enti indicati di assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2013, complessivamente 200 unità di personale al fine fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici). Art. 14-ter - Comunicazione semestrale della fatture attive analogiche Con una modifica all’art. 4, comma 4, del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, si dispone che per il 2017 le Comunicazioni delle fatture (nel caso degli Enti Locali, delle sole fatture analogiche attive) di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dallo stesso art. 4, possono essere effettuate, rispettivamente: - per il primo semestre 2017, entro il 16 settembre 2017 (18 settembre, cadendo il 16 di sabato); - per il secondo semestre 2017, entro il mese di febbraio 2018. Tutto ciò a meno che non si eserciti, entro il 31 marzo 2017, l’opzione di cui all’art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In tal caso viene meno l’adempimento suddetto, sostituito da quello trimestrale previsto da tale ultima norma (vedi Circolare n. 1/E del 2017). Resta fermo invece l’obbligo di effettuare trimestralmente le Comunicazioni dell’esito delle liquidazioni periodiche, di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, introdotto ex novo dallo stesso art. 4, del Dl. n. 193/16, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

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Patto di stabilità interno: sanzioni per le violazioni relative agli anni 2013 e 2014 Il 23 febbraio 2017 il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, 2 Decreti ministeriali, entrambi datati 22 febbraio 2017, concernenti l’applicazione della sanzione, per accertamento successivo, ad alcuni Enti Locali che sono risultati non rispettosi del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2013 e 2014.

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Ai sensi dell’art. 31, comma 28, della Legge n. 183/11 (“Legge di stabilità 2012”), in caso di violazione del Patto di stabilità interno accertata oltre l’anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo all’accertamento del mancato rispetto del Patto stesso. I Comuni sanzionati sono in tutto 10: 3 per l’anno 2013 e 7 per il 2014. Anno 2013 Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, il Decreto relativo alle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2013 dispone che gli Enti in questione vengano assoggettati ad una sanzione di importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012. Anno 2014 Quanto alle sanzioni per la medesima violazione riferita all’anno 2014, queste sono state determinate in misura pari al 20% della differenza tra saldo obiettivo del 2014 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno, ovvero, per il solo Comune di Potenza, al 20% del peggioramento del predetto saldo. In entrambe le fattispecie, la sanzione comporta la riduzione delle risorse a titolo di “Fondo di solidarietà comunale” dell’anno 2014 previste dall’art. 1, comma 380 e seguenti, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”), e sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2017 che verranno divulgate sulla pagina web della Finanza locale. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata, entro il 31 dicembre 2017, tramite la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio, previa apposita comunicazione agli Enti, da parte del Ministero dell’Interno. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato, secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell’art. 1, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”), come trattenuta a valere su qualunque assegnazione finanziaria e/o sui riversamenti Imu.

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Armonizzazione: chiarite le modalità di compilazione dei Prospetti allegati alle variazioni di bilancio da trasmettere al Tesoriere E’ stata pubblicata sul portale Arconet la Faq n. 19, relativa alle modalità di compilazione del Prospetto da trasmettere al Tesoriere, di cui all’Allegato n. 8/1 del Dlgs. n. 118/11, da accludere alle variazioni di bilancio. La Commissione ha chiarito che, con riferimento alle variazioni degli stanziamenti di spesa, il Prospetto si compila indicando, per ciascun programma, i relativi Titoli interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto se la variazione coinvolge solo 2 Programmi di una Missione, il Prospetto riporterà solo i 2 Programmi (e i relativi Titoli oggetto di variazione). Analogamente dovranno essere indicati i totali di Programma dei soli Programmi interessati dalle variazioni di bilancio oggetto della comunicazione. Nella prima e ultima colonna del Prospetto, le voci “Totale Programma” indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all’ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del Prospetto. Tali importi non sono la somma solo dei titoli presenti nel Prospetto, ma riguardano tutti Titoli del Programma, anche di quelli che non sono oggetto di variazione. Dovranno altresì essere indicate solo le Missioni e i relativi Programmi interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto, se la variazione coinvolge solo 2 Missioni del bilancio, il Prospetto riporta solo le 2 Missioni. Analogamente dovranno essere indicati i totali di Missione delle sole Missioni interessate dalle variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna del Prospetto, le voci “Totale Missione” indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all’ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del Prospetto. Quindi, tali importi non sono la somma

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solo dei Programmi presenti nel Prospetto, ma riguardano tutti i Programmi della Missione, anche se non sono stati oggetto di variazione. Da ultimo, la Commissione ha specificato che le voci “Totale generale delle entrate” e “Totale generale delle uscite” indicano l’importo del bilancio di previsione aggiornato all’ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del Prospetto. In conseguenza di ciò, tali importi non sono la somma solo delle Missioni presenti nel Prospetto, ma riguardano tutte le Missioni di bilancio, anche se non sono state oggetto della variazione. A seguito della variazione di bilancio, ai fini della trasmissione al Tesoriere, il Responsabile finanziario è tenuto a compilare la prima e l’ultima colonna in modo da tenere conto di eventuali variazioni di bilancio disposte cui il Prospetto si riferisce.

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Mutui Enti Locali: in G.U. i tassi da applicare su quelli a tasso variabile per il I semestre 2017 E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio 2017 il Decreto 31 gennaio 2017, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi da applicare, tenuto conto delle misure dei tassi Euribor Act a 3 mesi rilevate nel mese di novembre 2016, per il periodo 1° gennaio–30 giugno 2017, ai mutui a tasso variabile contratti dagli Enti Locali. I relativi tassi sono stati stabiliti nelle seguenti misure: 0,55%, per i mutui di cui ai Dl. n. 318/86 e n. 359/87 ed alla Legge n. 67/88; 1,15%, per i mutui di cui al Dl. n. 66/89 ed al relativo Dm. 28 giugno 1989 di attuazione; 1,50%, per i mutui di cui al Dl. n. 66/89 ed al relativo Dm. 26 giugno 1990 di attuazione; 0,85%, per i mutui di cui al Dl. n. 66/89 ed ai Dm. 25 marzo 1991 e 24 giugno 1993, stipulati entro

il 30 dicembre 1998; 0,85%, per i mutui di cui al Dl. n. 66/89 ed ai Dm. 25 marzo 1991 e 24 giugno 1993, stipulati nel

periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999. Al costo della provvista – ai sensi dell’art. 1, comma 2 - va aggiunta la commissione onnicomprensiva in vigore nel periodo in cui i mutui sono stati perfezionati e che rimane fissa per tutta la durata dell’operazione. I tassi in questione si applicano ai mutui stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del Dm. 10 maggio 1999 che, com’è noto, in luogo della determinazione periodica da parte del Ministro dell’Economia del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile, ha stabilito che, per quelli stipulati successivamente al 29 maggio 1999, il costo globale annuo massimo è rappresentato dal valore medio dell’Euribor a 6 mesi rilevato in occasione di ogni rata in scadenza, più una percentuale fissa, diversa in relazione alla durata del finanziamento.

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“Fondo di solidarietà comunale”: saldo 2016 della quota per compensazioni Imu e Tasi Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Comunicato del 16 febbraio 2017, che fa seguito ai precedenti dell’11 ottobre e del 2 dicembre 2016, dove si informa che è stato firmato in data 13 febbraio 2017 il Decreto del Ministero dell’Interno rubricato “Determinazione e corresponsione del saldo della quota non ripartita del ‘Fondo di solidarietà comunale’ per l’anno 2016, pari a Euro 43,9 milioni, di cui all’art. 5, comma 2, del Dpcm. 18 maggio 2016, a favore di 6.357 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna”. Tale Decreto, con l’unico articolo titolato “Determinazione e corresponsione di una ulteriore quota a saldo del ‘Fsc’ per l’anno 2016”, prevede che ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e

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della Regione Sardegna, sia corrisposta un’ulteriore quota a titolo di “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”) per l’anno 2016 pari complessivamente ad Euro 43.898.730,78, a valere sulla quota non ripartita del “Fsc” di cui all’art. 5, comma 2, del Dpcm. 18 maggio 2016, pari ad Euro 75.173.143,78. Nell’ipotesi in cui gli importi assegnati in applicazione dell’art. 5 del Dpcm. 18 maggio 2016 e del Decreto 27 settembre 2016 del Ministro dell’Interno risultino superiori a quelli dovuti, la Finanza locale dello stesso Dicastero procede al recupero delle somme eccedenti ai sensi dell’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/12. Nell’Allegato “A” al Decreto oggetto del Comunicato in commento sono indicati gli importi attribuiti a ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, a saldo della quota non ripartita residua del “Fsc” per l’anno 2016, pari a Euro 43.898.730,78; sono indicati l’integrazione per esenzioni Tasi abitazione principale e immobili assimilati, la variazione del contributo terreni, l’integrazione per altre agevolazioni Imu e Tasi, e il totale della variazione del contributo. Gli importi indicati corrispondono a quelli già divulgati con il Comunicato 2 dicembre 2016 relativo alla “Attribuzione di una ulteriore quota del ‘Fondo di solidarietà comunale’ per l’anno 2016 correlata a minori gettiti Imu e Tasi” e sono stati determinati a seguito della rilevazione dei minori gettiti per i Comuni derivanti da agevolazioni in tema di Imu e Tasi, previste dall’art. 1, commi da 10 a 16, 53 e 54, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”, vedi Entilocalinews n. 1 del 4 gennaio 2016), per particolari tipologie di immobili, quali: – immobili concessi in comodato a parenti di primo grado; – terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

ovvero ubicati nei comuni delle isole minori a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

– abitazioni principali e pertinenze della stessa e case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

– unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

– immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98. Nel Comunicato viene ricordato che una prima quota, per l’importo complessivo pari a Euro 31.274.413, è già stata distribuita in applicazione del precedente Decreto 29 settembre 2016, e che quindi l’importo totale della quota del “Fsc”, per l’anno 2016, di cui all’art. 5, comma 2, del Dpcm. 18 maggio 2016, distribuita ai Comuni ammonta a Euro 75.173.143,78. I criteri utilizzati per la determinazione dei contributi compensativi sono riportati nella Nota metodologica (Allegato “B”) concernente la distribuzione della residua somma dell’accantonamento del “Fsc 2016” ex art. 5, comma 2, Dpcm. 18 maggio 2016, licenziata Conferenza Stato-città ed Autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2016. La Nota metodologica 30 novembre 2016, dapprima, faceva presente: - che l’art. 1, comma 380-ter, della Legge n. 228/12, prevede che, a decorrere dal 2016, la dotazione

del “Fsc” sia incrementata per un importo pari a Euro 3.767,45 milioni al fine di ristorare i Comuni della perdita di gettito conseguente alle esenzioni previste dalla Legge n. 208/15 (art. 1, commi da 10 a 16 e commi 53-54) e che tale riparto doveva avvenire in base al gettito;

- che con il Dpcm. 18 maggio 2016, concernente la definizione e la ripartizione delle risorse spettanti a titolo di “Fsc” per l’anno 2016, è stata attribuita ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna una somma complessiva di Euro 3.692.276.856,22 con l’applicazione dei criteri indicati nella Nota metodologica licenziata nella seduta del 24 marzo 2016 della Conferenza Stato Città e Autonomie locali;

- che l’art. 5, comma 2, del Dpcm. 18 maggio 2016, stabilisce che la quota non ripartita, pari a Euro 75.173.143,78, venga distribuita con Decreti del Ministro dell’Interno per le stesse finalità indicate

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dalla Legge, ovvero il ristoro ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna del mancato gettito conseguente alle agevolazioni Imu/Tasi previste dalla “Legge di stabilità 2016”;

- che con il Dm. Interno 27 settembre 2016 è stata ripartita una prima parte dell’accantonamento in esame per Euro 31.274.413 relativamente all’integrazione del solo contributo per l’esenzione Tasi abitazione principale;

- che con il Dm. Interno 27 settembre 2016 per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna devono essere distribuite le somme residue, per Euro 43.898.730,78, al fine d’integrare il ristoro già assicurato per il minor gettito Imu e Tasi conseguente all’applicazione dei commi da 10 a 16, nonché dei commi 53 e 54, dell’art. 1, della Legge n. 208/15.

Tenuto conto di quanto sopra, la Nota metodologica stabilisca che l’importo di Euro 43.898.730,78 deve essere ripartito secondo i seguenti criteri. Con riferimento all’esenzione Tasi abitazione principale non di lusso,non sono stati rilevati sostanziali scostamenti riguardo ai ristori già erogati per l’esenzione a tale titolo e fatta eccezione per limitate rettifiche puntuali, rispetto a quanto già rimborsato sulla base del gettito 2015 versato con il codice-tributo 3958. I relativi criteri metodologici seguiti sono indicati nelle Note allegate al Dpcm. 18 maggio 2016 e al Dm. 27 settembre 2016 (sedute Conferenza Stato Città e Autonomie locali 24 marzo 2016 e del 3 agosto 2016). Si fa presente che aggiuntivamente è stata effettuata un’analisi del mancato gettito afferente gli immobili assimilati all’abitazione principale, immobili interessati dall’esenzione in esame; sono stati verificati i dati di gettito 2015 e 2016 relativi a immobili di Cooperative a proprietà indivisa e alloggi sociali che rappresentano le principali categorie di immobili assimilati. L’analisi ha permesso di verificare che la maggioranza dei versamenti 2015 per le appena citate categorie di immobili è stata effettuata utilizzando il codice- tributo “3958” riguardante l’abitazione principale e, quindi, il gettito in questione risulta già incluso nell’importo ristorato con il “Fsc” e con il successivo Dm. 27 settembre 2016. Ad integrazione del rimborso attribuito è stata condotta analoga analisi dei versamenti per rilevare i casi in cui nel 2015 sono stati effettuati con altro codice tributo. La verifica è stata effettuata considerando le specifiche tipologie di contribuenti (cooperativa a proprietà indivisa, Iacp/Ater/Aler, ecc.) e di determinare le differenze tra il gettito 2015 e il gettito (stimato) 2016 imputabili agli immobili in esame. L’esito della verifica ha reso necessario procedere ad un’ulteriore integrazione dei fondi a favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per circa Euro 16,9 milioni. In relazione al ristoro riguardante la modifica del regime di esenzione dei terreni agricoli, di cui all’art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15, la Nota rinvia ai criteri metodologici utilizzati in sede di riparto del “Fsc 2016”. Inoltre, la Nota specifica che, ai fini della quantificazione del contributo spettante per il ristoro del mancato gettito ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna: - è confermata l’assenza di effetti finanziari per i 2.991 Comuni esenti sia prima che dopo la modifica

del regime di esenzione; - relativamente ai Comuni delle Isole minori, i cui terreni ivi ubicati sono divenuti esenti a seguito del

Dl. n. 4/15, risulta congruo quanto indicato già in sede di riparto del “Fsc”; - per ciò che riguarda i 2.254 Comuni interessati prima dall’applicazione del Dl. n. 4/15 e

successivamente dal regime di esenzione previsto dalla “Legge di stabilità 2016”, sono confermati i criteri di stima indicati nella Nota metodologica allegata al Dpcm. di riparto del “Fsc”. La verifica ora effettuata ha permesso l’aggiornamento dei dati di gettito 2015 utilizzati per la quantificazione, nella quale sono considerati anche gli effetti relativi alla mancata applicazione delle variazioni compensative di risorse per i Comuni disposte dal Dl. n. 4/15 e “assorbite” dal ristoro effettuato per il tramite del “Fsc”. Le variazioni residuali per la presene voce sono stimate in circa Euro 0,5 milioni;

- per i 2.151 Comuni i cui terreni risultavano non esenti sia prima che dopo il cambio di regime normativo, con il riparto del “Fsc” è stata ristorata l’esenzione, a decorrere dal 2016, dei soli terreni posseduti (e condotti) da Imprenditori agricoli professionali (Iap) e Coltivatori diretti (Cd) iscritti alla previdenza agricola. Per tali Comuni è stata aggiornata la stima del contributo relativo all’esenzione

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di soggetti Iap/Cd sulla base dei medesimi criteri individuati per il riparto del “Fsc 2016”, ma considerando i nuovi dati di gettito 2015. Nel Documento è fatto presente che per tali Comuni la stima dell’esenzione di Iap/Cd ha considerato l’incidenza sul gettito effettivo dell’Imu versata da tali soggetti sulla base della metodologia utilizzata per il ristoro dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 711, della Legge n. 147/13. Tale incidenza è stata applicata con il riparto del “Fsc” al gettito effettivo Imu terreni 2015 disponibile al mese di febbraio 2016. Nell’ulteriore verifica effettuata, la predetta incidenza viene applicata al gettito effettivo 2015 aggiornato e definitivo alla data di emissione della presente Nota metodologica.

Inoltre, tenuto conto delle stime relative al gettito atteso per l’anno 2016 (determinato sulla base dei versamenti in acconto), sono stati rilevati anche i valori riguardanti gli scostamenti di gettito relativi ai terreni, per ciascun Comune, tra 2016 e 2015. Al riguardo, sono stati elaborati i seguenti dati: differenza tra gettito stimato2016 e gettito 2015 (per tutti i versamenti), differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (solo contribuenti del settore agricoltura senza distinzione dei soggetti agevolati che risultano essere solo quelli iscritti alla previdenza agricola), differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (solo contribuenti che risultano essere iscritti alla previdenza agricola dall’incrocio dei dati disponibili Inps e dai dati indicati nel Quadro “RA” delle Dichiarazioni dei redditi). Valutato che tali differenze di gettito possono risentire anche di variazioni di compliance di soggetti non esentati e che non necessariamente rappresentano la stima della relativa perdita di gettito, e che i dati del 2016 risentono di una fisiologica sottostima correlata al fenomeno dei ritardati versamenti, i dati sono stati confrontati con la nuova stima dell’esenzione con aggiornamento base dati gettito 2015 e con la differenza tra gettito 2015 e stima 2016. Nei casi di sostanziale coerenza tra valori, differenze non superiori al 10% (sia per scostamenti positivi che negativi), è stata attribuita la stima effettuata con i criteri approvati dalla Conferenza 24 marzo 2016, ricalcolata con il solo aggiornamento dei dati di gettito (466 Comuni). Negli altri casi, al fine di determinare il nuovo valore del contributo spettante, è stata determinata una media ponderata tra la nuova stima ricalcolata e le differenze di gettito sopra indicate, mediando quindi tra l’esigenza di attribuire la necessaria rilevanza alle differenze di gettito (ma con il rischio di considerare scostamenti non imputabili all’esenzione in parola) e quella di privilegiare la stima effettuata sulla base di una metodologia già consolidata. Prudenzialmente, per sterilizzare possibili effetti negativi dovuti alla non esaustività dei dati utilizzati per determinare la differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (solo contribuenti del Settore agricoltura senza distinzione dei soggetti agevolati che risultano essere solo quelli iscritti alla previdenza agricola) e la differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (solo contribuenti che risultano essere iscritti alla previdenza agricola dall’incrocio dei dati disponibili Inps e dai dati indicati nel Quadro “RA” delle Dichiarazioni dei redditi), queste differenze sono prese in considerazione solo quando evidenziano una perdita di gettito per il Comune superiore a quella risultante dalla variazione di gettito complessiva: differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (per tutti i versamenti). Nel dettaglio, nei casi in cui la nuova stima risulti inferiore alla perdita di gettito complessiva rilevata, è stato attribuito un peso maggiormente rilevante (pari al 66%) al minore delle 3 differenze sopra indicate e peso minore (pari al 33%) per la nuova stima dell’esenzione dei soggetti Iap/Cd, mentre al contrario, sempre al fine di mantenere un approccio prudenziale a fronte di condizioni di obiettiva incertezza dei dati disponibili, i pesi utilizzati sono invertiti nei casi in cui la nuova stima risulti superiore alla perdita di gettito rilevata, con necessità di recuperare una quota del contributo già erogato; così viene attribuita minore rilevanza alle differenze di gettito sopra indicate. Quindi, nel complesso, l’applicazione della metodologia sopra indicata comporta, per i Comuni considerati sempre “non esenti”, una riduzione complessiva di risorse di circa Euro 152.000 come saldo algebrico tra Comuni con integrazione e Comuni con riduzione di risorse. Nel totale, considerando i criteri adottati per tutte le tipologie di Comuni interessati per l’esenzione Imu terreni, è rilevabile un’integrazione complessiva di circa Euro 350.000, costituita da una maggiore attribuzione di risorse per 1.160 Comuni per un importo complessivo di Euro 6.419.580,13 e una

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riduzione di risorse per 1.210 Comuni per Euro -6.071.010,66. Per la restante parte dei Comuni non risultano variazioni per l’esenzione terreni. Con riferimento alle altre agevolazioni Imu/Tasi sono state effettuate le variazioni legate al ristoro: - del minor gettito Imu/Tasi per la riduzione del 25% dell’Imposta da versare in base alle aliquote

deliberate per gli immobili locati a canone concordato (art. 1, commi 53-54, della Legge n. 208/15) e - del minor gettito afferente la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in

comodato a parenti di primo grado, con le limitazioni previste dalla “Legge di stabilità 2016” (art. 1, comma 10, della Legge n. 208/15).

I criteri metodologici sono specificatamente indicati nella Nota allegata al Dpcm. 18 maggio 2016. Nella presente verifica è stato utilizzato un aggiornamento della base dati di riferimento della banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze; in particolare, l’aggiornamento ha considerato anche una più puntuale rilevazione dei dati riguardanti i soggetti c.d. “non abbinati” tra dati catastali e dati delle dichiarazioni dei redditi. Alla nuova base dati sono state applicate le aliquote deliberate dai Comuni in base ai criteri indicati nella predetta Nota allegata al Dpcm. di riparto del “Fsc”. Ulteriori affinamenti hanno riguardato un limitato numero di Enti per i quali è stato rilevato un maggiore scostamento rispetto ai dati di gettito previsti dagli Enti mediante l’implementazione del modello di elaborazione con ulteriori elementi informativi acquisiti in sede tecnica. Relativamente alle altre agevolazioni, non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla precedente quantificazione, fatta eccezione per specifiche rettifiche puntuali di correzione di dati non coerenti. Nel complesso, per le agevolazioni di cui appena sopra dette, è determinata a favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna un’integrazione del precedente ristoro di Euro 26,6 milioni. Quindi, in definitiva, nell’Allegato “A” vengono riportati i dati delle variazioni del contributo già erogato in applicazione dei criteri sopra descritti e, considerando anche i valori negativi connessi alle rettifiche del ristoro Imu terreni, l’importo complessivamente erogato ad integrazione delle assegnazioni del “Fsc” per l’anno 2016 risulta pari a Euro 43.898.730,78.

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Trasferimenti erariali: la Circolare della Finanza locale sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale” Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con la Circolare n. 2/17 del 7 febbraio 2017, ha fornito le consuete indicazioni in merito al rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”. La Direzione centrale ha sostanzialmente confermato interamente quanto già previsto lo scorso anno. Ricordiamo che l’art. 9, comma 4, della Legge n. 472/99, prevede il rimborso agli Enti Locali, da parte dello Stato, dell’Iva per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico locale”. In applicazione di tale disposizione, con Dm. Interno 22 dicembre 2000, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo ed approvate le relative certificazioni che gli Enti Locali sono tenuti a produrre. In un primo momento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato Decreto applicativo, l’erogazione del contributo riguardava tutte le Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane e Comunità montane, eccezion fatta per quelle della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e della Sicilia. A partire dal 2011, invece, l’insieme degli Enti beneficiari del contributo è stato rideterminato alla luce delle norme in materia di “Federalismo fiscale” e delle pronunce del supremo Organo di giustizia amministrativa che hanno riguardato i Consorzi.

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Enti Locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazione Possono presentare la certificazione (Modello “B”) le Province sarde, le Unioni di Comuni, i Consorzi e le Comunità montane. Le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 2000 devono essere prodotti entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017 (Modello “B” – dato presunto dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2016) e 2 maggio 2017 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2016). La mancata presentazione entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016 del Modello “B” non pregiudica la possibilità per gli Enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il Modello “B1” entro il 30 aprile 2016. Sono esclusi dalla presentazione le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane, i Consorzi e le Comunità montane facenti parte delle Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia. Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni La tardiva o mancata presentazione del Modello “B” comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2017, della prima rata nel limite del 70% dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’art. 3 del Dm. 22 dicembre 2000. La tardiva o mancata presentazione del Modello “B1” determina la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e causa il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. Adempimenti delle Prefetture-Utg Le Prefetture-Utg dovranno acquisire in banca-dati i certificati degli Enti Locali, utilizzando l’apposita procedura attivabile dall’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato. La procedura informatica prevede l’acquisizione dei file corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati. Tutti i certificati, compresi quelli pervenuti in ritardo, dovranno essere acquisiti ed inseriti nella procedura digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dal Ministero al momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli Enti richiedenti. L’acquisizione dei certificati presentati in ritardo ha finalità meramente conoscitive. Agli Enti coinvolti sarà quindi notificata l’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale. La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture-Utg non dovrà essere trasmessa alla Direzione centrale. Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una Guida operativa, mentre per eventuali quesiti e problematiche amministrative, è possibile rivolgersi, rispettivamente, alla Sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159, alle Sig.re Amelia Mazzariello e Evelina Di Prisco allo 06/46548158, o all’indirizzo mail di riferimento, [email protected]. Per problematiche esclusivamente informatiche, il riferimento è la Sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 o il Sig. Filippo Iengo allo 06/46526863.

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“Oiv”: pronta la procedura informatica per l’iscrizione nell’Elenco nazionale Dal 10 gennaio 2016 è disponibile, sul “Portale della performance” del sito del Dipartimento della Funzione pubblica, la procedura informatica per l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli “Organismi indipendenti di valutazione” (Oiv), prevista dall’art. 3 del Decreto ministeriale 2 dicembre 2016. Tale Decreto disciplina l’istituzione ed il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Oiv, istituiti ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 150/09 presso Amministrazioni, Agenzie ed Enti statali.

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L’iscrizione nell’Elenco nazionale potrà essere chiesta dai soggetti in possesso di precisi requisiti: a) di ordine generale, quali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 2. godere dei diritti civili e politici; 3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti

nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Cpp.;

b) di competenza ed esperienza, quali: 1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea

magistrale; 2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso

Pubbliche Amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;

c) di integrità, quali: 1. non essere stati condannati, anche con Sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I, Cp.; 2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno

erariale; 3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’Oiv prima della

scadenza del mandato; 4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla

censura. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno, mentre l’effettiva iscrizione decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti. Il Dipartimento si riserva poi la facoltà di effettuare controlli a campione sull’effettivo possesso dei requisiti, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La non veridicità della dichiarazione comporta la mancata iscrizione o l’immediata cancellazione dall’Elenco. I soggetti iscritti nell’Elenco saranno collocati in 3 fasce professionali, a seconda degli anni di esperienza professionale posseduti. Successivamente alla prima iscrizione, l’inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell’interessato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla fascia superiore. L’iscrizione nell’Elenco ha validità triennale, fatte salve eventuali domande di rinnovo dell’iscrizione. I componenti dell’Oiv sono nominati dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna Amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione all’Elenco. L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. I componenti degli Oiv possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno 6 mesi (requisito non richiesto fino al 30 giugno 2017) e deve essere rispettato, negli organismi collegiali, l’equilibrio di genere. Viene infine previsto l’obbligo di formazione continua per gli iscritti nell’Elenco. In particolare, ai fini della permanenza nell’Elenco, i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire 40 crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione. La formazione continua dovrà essere organizzata da istituzioni pubbliche o private accreditate presso la “Scuola nazionale dell’Amministrazione”, previa definizione dei requisiti per l’accreditamento da parte dello stesso Dipartimento della Funzione pubblica.

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IL NOTIZIARIO FISCALE

Trasmissione telematica dei dati delle fatture: confermato l’obbligo anche per gli Enti Locali ma solo per le fatture attive analogiche L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Accertamento, con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 e dell’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4, del Dl. n. 193/16, riferiti entrambi alla trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute. In primo luogo merita ricordare che, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche verso cui è obbligatorio emettere fatture elettroniche - ossia quelle disciplinate all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, incluse nell’Elenco annuale Istat, compresi dunque gli Enti Locali – l’Agenzia ha chiarito che queste sono certamente esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, in quanto tali fatture, essendo emesse in formato elettronico, transitano già attraverso il “Sistema di interscambio” ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 244/07, per cui verranno automaticamente acquisite dall’Agenzia delle Entrate. Resta invece obbligatorio, anche per tali Enti, l’invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi da altre Pubbliche Amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (es. fatture di vendita analogiche emesse verso privati). Art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 Tale norma ha disposto che i soggetti passivi Iva, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Tali dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il “Sistema di interscambio”, per cui nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il “Sistema di interscambio”, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i soli dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura. L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i 4 anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata. Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (vedi Provvedimento Entrate 1° dicembre 2016). L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario suo delegato, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’Area “Fatture e corrispettivi”. Nella stessa Area del sito è presente una pagina dedicata di informazione e assistenza on-line. Con Provvedimento Agenzia Entrate 28 ottobre 2016 sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole e le soluzioni tecniche ed i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 127/15.

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Il contribuente o il suo intermediario hanno a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall’Agenzia, Cns, identità Spid), per compilare e inviare la comunicazione in argomento. Alternativamente, il contribuente o il suo intermediario possono utilizzare software di mercato per predisporre il file, nel formato xml definito dalle citate specifiche tecniche, ed effettuare la trasmissione. Al riguardo, la Circolare in commento fornisce a questo punto utili indicazioni in merito alle informazioni da trasmettere, utili al contribuente, al suo intermediario, ma anche ai programmatori dei software privati, per una corretta compilazione dei tracciati. Ovviamente, agli Enti Locali che decidono di esercitare l’opzione interessano come detto soltanto le informazioni relative alle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e che non siano state trasmesse tramite “Sistema di interscambio”, in quanto le uniche ad essere eventualmente analogiche e quindi a non transitare già dallo “Sdi”. Si rammenta che, qualora all’Ente Locale risulti più agevole trasmettere tutti i dati delle fatture emesse (comprese quelle già inviate mediante “Sdi”) è tecnicamente possibile, sarà cura dei sistemi dell’Amministrazione finanziaria eliminare eventuali dati duplicati. Art. 21, Dl. n. 78/10 (come sostituito dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16) L’art. 4 del Dl. n. 193/16 ha modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro”, disponendo l’obbligo della comunicazione - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre - dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate. Al riguardo, la Circolare in commento ha precisato che i chiarimenti relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, vedi precedente paragrafo), valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21, del Dl. n. 78/10. Pertanto, anche chi non esercita l’opzione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 e ricade quindi nell’art. 21 del Dl. n. 78/10, può comunque sfruttare il “Sistema di interscambio” per inviare all’Agenzia delle Entrate i soli dati relativi alle fatture di vendita analogiche emesse, o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole. E’ il caso ad esempio degli Enti Locali che decidessero di non esercitare l’opzione. In tal senso dunque, gli adempimenti sostanziali richiesti a tali Enti tra scegliere l’opzione ex art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15 o, alternativamente, applicare l’art. 21 del Dl. n. 78/10, sono in pratica identici. Occorre peraltro tener conto, nella scelta tra le 2 norme, delle diversità delle sanzioni applicate in caso di invii omessi o tardivi, nonché le scadenze riferite al primo anno di applicazione. Inoltre, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione, vengono ridotti i termini per l’accertamento e quelli per l’ottenimento di eventuali rimborsi. Quale norma scegliere tra le 2 ? Come già avuto modo di sottolineare in uno dei precedenti numeri di Entilocalinews, a fronte di identici adempimenti dal punto di vista informatico e quindi di invio telematico, disciplinati nelle specifiche tecniche allegate al citato Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016, l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture determina di fatto i seguenti vantaggi: - esonero adempimento comunicativo previsto dal nuovo art. 21, del Dl. n. 78/10 (ma questo appare

scontato visti gli identici adempimenti …); - rimborsi prioritari (vantaggio per alcuni Enti Locali soltanto teorico, almeno finché resterà in vigore

lo “split payment”- attualmente fino al 31 dicembre 2017, ma è stata richiesta all’Ue una proroga fino a fine 2020 - visto che per effetto di tale nuovo regime per molti Enti Locali si è venuto a generare fisiologicamente un saldo Iva a debito);

- riduzione dei termini di accertamento. Riguardo alle tempistiche di invio, queste sono sostanzialmente identiche tranne le particolarità previste per il solo anno 2017 dall’art. 21 del Dl. n. 78/10 (primi 2 trimestri scadenti entrambi al 25 luglio) e, a regime, per la scadenza legata al II trimestre (31 agosto invece che 16 settembre), mentre per le sanzioni è difficile a priori stabilire quale sia la scelta più conveniente; a prima vista – a seguito delle modifiche

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apportate al Dl. n. 193/16 dalla Legge di conversione n. 225/16 – la scelta meno gravosa parrebbe essere quella degli adempimenti obbligatori previsti dall’art. 21 del Dl. n. 78/10, visto anche il limite massimo di sanzionabilità di Euro 1.000 per trimestre nonché la possibilità di rimediare all’omesso invio nei 15 giorni successivi con dimezzamento della sanzione. Va inoltre ricordato che, anche in caso di scelta per l’esercizio dell’opzione ex art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15 relativamente alla trasmissione telematica delle fatture, resta comunque da assolvere l’altro obbligo comunicativo introdotto dallo stesso art. 4 del Dl. n. 193/16, consistente nella “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali)”, prevista all’interno dell’art. 21-bis, introdotto ex novo nel citato Dl. n. 78/10. Rimane invece del tutto opzionale la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi prevista dallo stesso Dlgs. n. 127/15 e attuata anch’essa con altro Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016 (vedi Entilocalinews n. 43 del 7 novembre 2016), opzione che per gli Enti Locali - equiparabili per determinati servizi ai “commercianti al minuto” solo giuridicamente (art. 22, Dpr. n. 633/72) più che sostanzialmente - che gestiscono servizi Iva senza obbligo di fatturazione (es. “Refezione scolastica” e “Trasporto scolastico”) non sembra risultare particolarmente interessante. In definitiva, chi sceglie di optare potrà beneficiare di alcuni vantaggi ma dovrà comunque tener conto di una sanzionabilità comunque prevista in caso di omissioni e dell’obbligo di invio dei dati delle liquidazioni periodiche, per cui al momento le 2 scelte appaiono quasi del tutto equivalenti. Come già avuto modo di rimarcare, auspicabile sarebbe stato peraltro un esonero totale per gli Enti Locali da tutti gli adempimenti comunicativi sopra esaminati, anche perché appare illogico aver coinvolto tali Enti nella lotta all’evasione fiscale attraverso ad esempio l’istituzione dello “split payment” - richiedendo loro collaborazione e tempestività nei versamenti Iva (oltretutto con aggravio di lavoro e di costi, senza alcun ritorno in termini economici o vantaggi di altri genere) – obbligandoli poi ad assolvere i medesimi adempimenti previsti per tutti i contribuenti Iva e sanzionandoli addirittura in caso di errore. Oltretutto, rammentiamo che nel Comunicato-stampa 1° aprile 2016 (vedi Entilocalinews n. 14 del 4 aprile 2016) si leggeva quanto segue: “Dopo l’entrata a regime della fattura elettronica P.A. e l’introduzione dello ‘split payment’ (operata dalla ‘Legge di stabilità 2015’), con un Provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia esclude, anche per il 2015, la Pubblica Amministrazione dall’invio dello ‘Spesometro’…”. Pertanto, essendo stati gli Enti Locali espressamente esclusi dal vecchio “Spesometro” fino al 2015 - mentre per il 2016 sono ad oggi ancora ricompresi, con scadenza di presentazione, rispettivamente, il 10 aprile per i contribuenti mensili ed il 20 aprile per i contribuenti trimestrali, ma è facile presumere nelle prossime settimane un Provvedimento ad hoc di estensione dell’esonero anche per tale anno - appare incoerente obbligarli ai nuovi adempimenti laddove la stessa Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate abbia ricordato, che “le disposizioni dell’art. 4 del Dl. n. 193 rappresentano un’evoluzione e razionalizzazione di una serie di adempimenti comunicativi, attualmente assolti tramite la presentazione del cosiddetto ‘spesometro integrato’ – o comunicazione polivalente …”.

________________________________ Modelli “Intra-2”: nella conversione del “Milleproroghe” l’estensione dell’obbligo di invio delle Comunicazioni Gli effetti della soppressione delle Comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Modelli “Intra-2”) slittano di un anno. A renderlo noto, con un Comunicato congiunto, diramato il 17 febbraio 2017, sono state l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e l’Istat. La misura è contenuta nel testo della Legge di conversione del Dl. n. 244/16 (c.d. “Decreto Milleproroghe”, vedi Entilocalinews n. 2 del 9 gennaio 2017), che ha incassato la fiducia del Senato il 16 febbraio 2017 ed è ora in attesa dell’ultimo passaggio alla Camera.

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Data l’imminenza della scadenza in questione, Istat e Amministrazione finanziaria hanno optato per un chiarimento che di fatto anticipa la vera e propria formalizzazione della disposizione in questione. “Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento Ce n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell’Unione Europea, l’Istat – si legge - deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l’obbligo di trasmissione delle Comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli Intra-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a Euro 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017”. I soggetti citati devono quindi trasmettere la consueta Comunicazione mensile compilando integralmente i Modelli “Intra-2”, in maniera tale da non venir meno agli obblighi statistici definiti a livello comunitario. Restano ferme le consuete modalità di compilazione e di trasmissione degli stessi (Servizio telematico doganale e Entratel). Si ricorda che i soggetti passivi Iva obbligati all’adempimento riferito al mese di gennaio 2017, oggetto del Comunicato-stampa in esame, sono soltanto coloro che erano tenuti già nel 2016 alla presentazione mensile del Modello ovvero rientrano nella periodicità mensile in base all’ammontare delle operazioni del IV trimestre 2016 ovvero del gennaio 2017 (superamento della soglia di Euro 50.000). In merito alla periodicità di presentazione dei Modelli Intra, ricordato che se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo e che la periodicità annuale non è più prevista, rammentiamo che gli Elenchi devono essere presentati: - in caso di periodicità mensile, entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento; - in caso di periodicità trimestrale, entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento. La periodicità di presentazione dei Modelli Intra è stabilita dall’art. 2, comma 1, del Dm. 22 febbraio 2010, ovvero: - trimestrale, per i contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna

categoria di operazioni (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a Euro 50.000

- mensile, per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare superiore a Euro 50.000.

Per gli Enti Locali, l’invio del Modello “Intra-2” riguarda esclusivamente gli acquisti di beni e servizi operati in ambito commerciale, tenuto conto ovviamente dei suddetti termini di periodicità, valevoli per tutti i soggetti Iva.

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“Cu 2017”: per gli autonomi possibile l’invio entro i termini previsti per il Modello 770 come per il 2016 Nessuna sanzione per le “Certificazioni uniche” (Cu) trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2017, a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata” come redditi esenti o non dichiarabili con il Modello “730”. A precisarlo, con un Comunicato diramato il 3 marzo 2017, è stata l’Agenzia delle Entrate. La trasmissione delle “Certificazioni uniche” che non contengono dati da utilizzare per la “Dichiarazione precompilata” può dunque avvenire anche oltre il 7 marzo senza il rischio di incorrere in sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei Quadri riepilogativi (“ST”, “SV”, “SX”, “SY”) del Modello “770”. La scelta - ancora una volta comunicata ufficialmente soltanto a pochi giorni dalla scadenza del 7 marzo 2017, quando molti operatori hanno di fatto già predisposto le “CU” - si colloca sulla scia di quanto stabilito già negli anni passati dall’Amministrazione finanziaria, dapprima con la Circolare n. 6/E del 2015 e poi con la Circolare n. 12/E del 2016.

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Debiti P.A.: addio alla “Piattaforma certificazione crediti”, arriva la “Piattaforma dei crediti commerciali” Archiviata la “Piattaforma certificazione crediti”, arriva la “Piattaforma dei crediti commerciali” (http://crediticommerciali.mef.gov.it/). Ad annunciarlo, con la Nota 20 febbraio 2017, è il Mef. La nuova versione del Portale presenta rilevanti novità, sia a livello grafico che contenutistico, ed è stata oggetto di ridenominazione alla luce degli interventi normativi che hanno ampliato il campo di applicazione del Sistema, includendo il monitoraggio dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione. Ferma restando la validità delle operazioni previste con le precedenti procedure massive e con i web service, è stata resa più intuitiva l’interfaccia utente e sono state semplificate le funzionalità di maggior utilizzo. Le principali novità enunciate dal Mef sono: 1. una nuova interfaccia grafica e la semplificazione delle funzioni utente; 2. il recepimento dell’attuale assetto organizzativo che ciascuna P.A. ha definito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa). Non sarà più necessario effettuare manualmente l’associazione dei codici Ipa agli Uffici “Pcc” per visualizzare le fatture elettroniche inviate tramite il “Sistema di interscambio” (Sdi); 3. l’implementazione di nuove funzionalità per facilitare la registrazione nel Sistema “Pcc” dei cambiamenti organizzativi (es. accorpamento di Scuole, ri-organizzazione Ministeri, ecc.) e per soddisfare esigenze operative in cui siano coinvolte unità organizzative di differenti P.A.; 4. l’introduzione di nuove operazioni di contabilizzazione e ottimizzazione di quelle già esistenti. Per supportare gli utenti nell’approccio alle novità enunciate, il Ministero ha messo a disposizione nuove versioni delle Guide e delle Faq sulla Piattaforma. Peraltro i primissimi riscontri non sembrano essere del tutto positivi, il nuovo Portale è sì funzionante, ma avendo cambiato l’interfaccia l’operatore si trova disorientato e deve perdere un po’ di tempo a ricercare le cose.

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GLI APPROFONDIMENTI

Affidamenti diretti a “Società in house”: le indicazioni di Palazzo Spada sulle “Linee-guida” relative all’istituzione dell’Elenco di Ivan Bonitatibus Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole (Commissione speciale, Parere n. 282 del 1° febbraio 2017), con osservazioni, allo Schema di “Linee-guida n. …, di attuazione del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ‘Linee-guida per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società ‘in house’ previsto dall’art. 192 del Dlgs. n. 50/16’”, che il Consiglio dell’Anac ha approvato nell’Adunanza del 28 dicembre 2016. Giova precisare che tale ultimo Documento costituisce l’aggiornamento alla proposta di “Linee-guida” che l’Autorità aveva precedentemente elaborato e che aveva poi sottoposto alla consultazione on line terminata il 20 dicembre 2016. Prima di entrare nel merito del predetto Parere, è il caso di rammentare che l’art. 192, comma 1, del Dlgs. n. 50/16, prevede che presso l’Anac sia istituito un apposito Elenco di Amministrazioni aggiudicatrici e di Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società “in house” di cui all’art. 5 dello stesso Decreto. Tale previsione è anche funzionale a garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici. L’iscrizione nell’Elenco avviene a domanda, una volta riscontrata l’esistenza dei requisiti, seguendo modalità e criteri definiti con atto dell’Autorità. La domanda di iscrizione consente alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori, sotto la loro responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’Ente strumentale. Sul profilo del committente nella Sezione “Amministrazione trasparente” sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 33/13, in formato “open data”, tutti gli atti connessi agli affidamenti “in house”, ove non secretati (combinato disposto dei commi 1 e 3, dell’art. 192 menzionato). Orbene, il Consiglio di Stato, prima di esprimere le sue osservazioni sullo Schema “de quo”, provvede a fornire una visione esegetica di quanto previsto nel comma 1 dell’art. 192 citato, mettendo insieme 2 aspetti della norma all’apparenza incompatibili. Il Legislatore, con la disposizione di cui all’appena citato comma 1, non ha inteso sottoporre la possibilità di instaurare un rapporto “interorganico” tra affidante ed affidatario a condizioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalle leggi vigenti (art. 5 del Dlgs. n. 50/16 e artt. 4 e 16 del Dlgs. n. 175/16). L’iscrizione nell’Elenco Anac ha infatti efficacia “dichiarativa”, non essendo l’affidamento “domestico” (a persone giuridiche costituite nella veste societaria) assoggettato ad alcun “accertamento costitutivo”. Tanto è vero che la mera presentazione della domanda consente di procedere all’affidamento “in house”. L’Autore delle leggi ha però attribuito all’iscrizione nel predetto Elenco una valenza che non è “meramente notiziale”, avendo alla base “altri e più pregnanti effetti giuridici del meccanismo pubblicitario e dei poteri ad esso connessi”. Con questo quadro normativo, i Giudici di Palazzo Spada come conciliano il compito del controllo attribuito all’Anac “con lo schema funzionale secondo cui l’autoproduzione mediante Organismi domestici è subordinata soltanto al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge” ? Nel presupposto che la domanda di iscrizione nell’Elenco Anac non è diretta ad avviare un procedimento volto all’ottenimento di un “titolo abilitativo” che consente di effettuare affidamenti

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“domestici”, il Consiglio di Stato fornisce una ricostruzione interpretativa della questione che fa assumere alla ridetta domanda una duplice rilevanza. La doverosa domanda di iscrizione nell’Elenco [“… presidiata dalle sanzioni di cui … (all’art. 213 del Dlgs. n. 50/161)]” è di per sé sufficiente per poter procedere con l’affidamento senza gara, escludendo la necessità “dell’intermediazione provvedimentale preventiva”. La ridetta istanza innesca però l’intervento dell’Anac che (coerentemente a quanto sopra) si traduce in un provvedimento solo se la corrispondente verifica non “riscontra” i presupposti soggettivi validi per l’affidamento “in house”, determinando il diniego di iscrizione nell’Elenco o la cancellazione dallo stesso. Invece, l’eventuale esito positivo del controllo dell’Anac e la conseguente iscrizione nell’Elenco non fa altro che consolidare quella legittimazione già acquisita con la presentazione della domanda (infatti, tale domanda rende “operativa in termini di attualità concreta … la legittimazione astratta riconosciuta dal Legislatore”). Per la prima delle ipotesi di cui sopra (carenza dei presupposti legittimanti l’affidamento “in house”), “l’Autorità non adotta un provvedimento di rigetto di un’istanza, bensì un atto di accertamento negativo”, che - permanendo tale stato di cose (“rebus sic stantibus”) - ”rende le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori incapaci … di procedere (per il futuro) ad affidamenti diretti a quella specifica società”. “È evidente, infatti, che se la domanda di iscrizione consente all’Ente controllato di avvalersi della facoltà legale di affidamento domestico, il rigetto della medesima o la cancellazione dell’iscrizione non può non riverberarsi, per coerenza nel sistema, nel venir meno, per il futuro, del presupposto legittimante”. Invece, stante l’assenza di una “norma di legge abilitante” (non rinvenibile appunto tra le pieghe dell’art. 192 in parola), è da escludere che “il diniego di iscrizione o la cancellazione possa produrre l’automatica caducazione degli affidamenti in essere e, a fortiori, dei contratti già stipulati”. Comunque, il Provvedimento dell’Anac, essendo il frutto “dell’esercizio di potere autoritativo”, è giustiziabile dinanzi agli Organi della Giustizia amministrativa. Una volta inquadrata la natura giuridica dell’Elenco Anac e gli effetti che l’iscrizione in esso comporta, i Giudici amministrativi hanno esplicitato le loro osservazioni su quanto previsto nello Schema delle “Linee-guida”. Di seguito si riportano le valutazioni del Consiglio di Stato al punto del Documento che disciplina gli effetti che conseguono al provvedimento di cancellazione dall’Elenco. Nulla viene osservato sulla parte della disposizione (primo periodo del punto 8.8) che recita che “dalla data di cancellazione, l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dell’Organismo ‘in house’”. Tale previsione è infatti coerente con quanto affermato dagli stessi Giudici, i quali (in buona sostanza) ritengono che - nel permanere della carenza dei presupposti legittimanti - gli affidamenti “in house“ non possono più effettuarsi nei confronti di quella specifica Società. Vale comunque riportare che la previsione di cui sopra era diversamente formulata, nella maniera che segue (vedi parte sottolineata), nella precedente versione delle “Linee-guida” (quella sottoposta a consultazione on line): “Dalla data di cancellazione dall’Elenco, l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore non potrà effettuare nuovi affidamenti diretti in favore di Società ‘in house’”.

1 Sanzioni che vanno “ricercate” all’interno nel comma 13 del citato art. 213, laddove viene previsto che “l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di Euro 250 e il limite massimo di Euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli Enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di Euro 500 e il limite massimo di Euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”. A ciò si aggiunga che, a mente dell’art. 213, comma 6 citato, “(q)ualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli Organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico Eerario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti”.

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Tale differente formulazione [con il combinato disposto della restante parte della disposizione (che è rimasta sostanzialmente immutata, come da specificazione che segue)] aveva dato adito a diverse interpretazioni circa gli effetti che la predetta cancellazione avrebbe comportato. Detto del primo periodo del citato punto 8.8, le osservazioni dei Giudici si rivolgono al secondo e terzo periodo dello stesso punto, a tenore dei quali, “i contratti già aggiudicati devono essere revocati e affidati con le procedure di evidenza pubblica previste dal ‘Codice’. La continuità del servizio può essere garantita disponendo che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, l’esecuzione del contratto prosegua da parte dell’Organismo controllato”. Ebbene, per il Consiglio di Stato, la disposizione di cui sopra è priva di copertura legislativa, in quanto (come già accennato in precedenza) “(i)l Legislatore non assegna all’Anac un potere di diretto di annullamento straordinario dell’affidamento disposto senza gara o di revoca dei contratti già stipulati, ma il diverso potere di raccomandazione, finalizzato alla rimozione [in autotutela] dell’atto illegittimo da parte della Pubblica Amministrazione che lo abbia adottato (art. 211, comma 2, del Codice dei contratti pubblici …)”. In virtù di ciò, la Giustizia amministrativa adita invita l’Anac ad “eliminare il secondo periodo del punto 8.8 e i precetti che trovano fondamento sull’atecnica e irrituale fattispecie di revoca del contratto ivi prevista, introducendo una norma che richiami il potere dell’Anac di verificare la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una raccomandazione vincolante, ex art. 211, comma 2, cit., finalizzata all’eliminazione dell’affidamento contra legem”. Inoltre, lo stesso Organo magistratuale precisa che “(l)a sorte del contratto … resta disciplinata dalle apposite norme in tema di risoluzione (art. 108 del Codice), recesso (art. 109 del Codice) e inefficacia (art. 121 Cpa.)”. Giova riportare, sia che il suddetto obbligo di revoca dei contratti imposto dall’Anac era previsto anche nella versione delle “Linee-guida” sottoposta a consultazione, e sia che in sede di consultazione si era fatto notare che tale imposizione mancava di fondamento legislativo. Siffatta osservazione - come si legge nella “Relazione Air [Analisi di impatto della regolazione]” dell’Autorità allo Schema di “Linee-guida” all’esame del Consiglio di Stato - è stata però confutata dall’Autorità medesima con la seguente motivazione: “(s)ul punto si evidenzia che la domanda di iscrizione nell’Elenco consente alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. Da ciò si evince che l’iscrizione nell’Elenco è la condizione per operare affidamenti diretti, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Codice”. Altro aspetto da mettere in evidenza è che quanto sopra fa riferimento agli effetti che conseguono al Provvedimento di cancellazione dall’Elenco, mentre quelli che derivano dal Provvedimento finale di rigetto della domanda di iscrizione sono riportati nel punto 5.7 dello Schema di “Linee-guida” in commento. Addirittura, nel precedente Documento sottoposto a consultazione mancava un’apposita disposizione disciplinante le conseguenze che sarebbero derivate in caso di negata iscrizione nell’Elenco in parola. Ciò detto, rileva che il punto 5.7 citato - il cui contenuto non è stato oggetto di osservazioni da parte dei Giudici - prevede che “il rigetto della domanda di iscrizione comporta l’impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti di propri Organismi in house. Il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti ‘Linee guida’, ovvero una volta venuti meno gli elementi alla base del rigetto”. Evidentemente il Consiglio di Stato è dell’avviso che la disposizione di cui al punto che precede (che per la verità non brilla quanto a chiarezza nel primo periodo) va interpretata alla stregua di quella che disciplina il caso di cancellazione dall’Elenco per mancanza dei presupposti legittimanti l’affidamento “in house”, così come sarà (eventualmente) modificata per effetto delle sue osservazioni. È appena il caso di segnalare che l’Anac, in aggiunta a quanto previsto nel testo posto in consultazione, ha introdotto (appunto nel nuovo Schema di “Linee-guida”) la possibilità per l’Amministrazione aggiudicatrice o Ente aggiudicatore - una volta che l’Autorità medesima ha ravvisato la carenza di uno dei presupposti legittimanti l’affidamento “in house” (accertati dopo una precedente iscrizione nell’Elenco) - di richiedere il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco con riserva, ove tale carenza possa ritenersi sanabile. In proposito, nella citata “Relazione Air” si legge che “tale previsione si giustifica con la necessità di evitare la cancellazione dall’Elenco e la necessità di procedere alla revoca in autotutela degli affidamenti disposti in favore

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dell’Organismo ‘in house’ nel caso in cui la carenza rilevata sia sanabile nei termini indicati. La scelta operata consente una riduzione degli oneri a carico dei soggetti richiedenti, oltre alla semplificazione dell’attività istruttoria .…”. Siffatta specificazione contrasta con quanto poi scritto dalla stessa Autorità nello Schema richiamato. Essa ha infatti lasciato intendere, come osservato dal Consiglio di Stato, che il Provvedimento finale di cancellazione dall’Elenco in parola possa produrre l’automatica caducazione degli affidamenti in essere e, addirittura, dei contratti stipulati. Infine, non passa inosservato il fatto che nello Schema di “Linee-guida” non si fa cenno circa l’obbligatorietà della domanda di iscrizione (o meno) nell’Elenco per quelle Amministrazioni o Enti che avranno - al momento in cui sarà varato in versione definitiva il Documento in esame - affidamenti diretti già operanti nei confronti di proprie Società “in house”. Nel punto 3 dello Schema citato - che disciplina i soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’Elenco “de quo” - viene solamente specificato che possono richiedere l’iscrizione nel ridetto Elenco le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori che intendono operare mediante affidamenti diretti in favore di proprie Società “in house”. Che ci sia una fase transitoria nell’applicazione della norma lo si deduce però: - sia dal punto 5.3, secondo il quale, “(i)n fase di prima applicazione della presente disciplina, l’Autorità si

riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili…”;

- sia nella parte della “Relazione Air”, dove si legge (rispetto al punto che precede) che, “(a)l fine di consentire l’ottimale gestione delle richieste che, si presume, giungeranno numerose in fase di prima applicazione .., è stata prevista la possibilità di scaglionare le istruttorie secondo modalità che saranno rese note con apposite comunicazioni”.

Ovviamente il suddetto carico di lavoro dei tecnici dell’Autorità, rispetto a quello ordinario si giustifica solamente in considerazione dell’obbligo di iscrizione per quelle numerose Amministrazioni che, prima dell’entrata in vigore delle “Linee-guida”, già operano medianti affidamenti diretti a proprie Società “in house”.

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Società “in house”: la responsabilità in caso di mancato esercizio del “controllo analogo” di Ivan Bonitatibus Allo scopo di voler mettere in evidenza le possibili conseguenze relative al mancato esercizio del “controllo analogo” per gli affidamenti “domestici” (evidentemente illeciti) a persone giuridiche costituite nella veste societaria2, di seguito si riportano (sinteticamente) alcuni aspetti della Sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti n. 4/2017. Tale Sentenza condanna il Sindaco, il Segretario generale, il Dirigente dell’Area “Tecnica” e il Dirigente dell’Area “Finanziaria”, a risarcire il Comune di appartenenza, sul presupposto che talune attività (anche omissive) di detti soggetti hanno rappresentato il nesso causale che ha prodotto un danno al patrimonio della Società per azioni “in house”, in cui la stessa Civica amministrazione figura come unico azionista. Occorre tener presente che la Magistratura contabile, con la ridetta Sentenza, ha condannato anche Amministratori e Funzionari di altri Enti Locali che con alcune condotte (omissive) hanno prodotto un danno alla Società di cui sopra, e quindi, per essa, al Comune socio (vale far notare che le Amministrazioni a cui appartengono i soggetti appena citati non figurano come soci della ridetta Società).

2 Siffatta forma di controllo, come riportato nella parte della Sentenza specificante il “fatto”, “comporta un controllo non meramente formale sulla Società limitato alla nomina degli Amministratori, ma sostanziale e strutturale e, quindi, con la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l’individuazione delle scelte gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare al fine di non travolgere i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno”.

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Ai fini del presente lavoro, le vicende che hanno determinato quest’ultima condanna non vengono prese in considerazione. La Sezione giurisdizionale adita, nel ricostruire i tratti caratteristici dell’Organismo partecipato in parola, l’ha considerato (per le conseguenze del caso) Società “in house”, e dunque articolazione interna dell’Ente Locale socio. Dal ragionamento del Collegio giudicante si evince in buona sostanza che una volta operato l’affidamento diretto di servizi ad una Società, nella sussistenza della partecipazione pubblica totalitaria e dello svolgimento dell’attività prevalente in favore del socio affidante, ovverosia al cospetto di 2 delle 3 condizioni legittimanti l’affidamento “in house”, “rimane certo” che il “controllo analogo” “deve essere previsto e istituito” dall’Ente socio aggiudicante. In carenza di quest’ultimo presupposto legittimante, sull’Amministrazione affidante grava l’obbligo giuridico di riportare la situazione di fatto a quella di diritto. Come ? prevedendo ed istituendo tale forma di controllo [e dunque procedendo (si presume) anche al “rinnovo” del processo decisionale in ordine alla scelta del ridetto modello gestionale succedaneo alla gestione in economia dei servizi)]; oppure rilasciando i servizi medesimi alla concorrenza per il mercato. Invece, l’inerzia dell’Ente (che rimane nella condizione di illegalità da esso stesso determinata) non fa venir meno le conseguenze che derivano in termini di responsabilità per la gestione della Società affidataria diretta dei servizi. Alla luce di ciò, non ha fatto breccia nelle menti dei componenti del Collegio giudicante la tesi difensiva secondo la quale i citati in giudizio non andrebbero condannati in virtù della seguente motivazione: la Società di cui trattasi “non sarebbe stata, nel periodo considerato, una Società ‘in house’ perché nessun procedimento o Ufficio competente per l’esercizio del ‘controllo analogo’ era istituito, né tale forma di controllo era espressamente prevista dallo Statuto dal 2009 fino al 2013, essendo essa statutariamente prevista solo antecedentemente e successivamente, cioè nello statuto del 2008 fino alle modifiche del 2009, e, successivamente, in quello del 2013, e, conseguenzialmente, i convenuti sarebbero stati esenti da ogni dovere di controllo su di essa” (in realtà, va considerato che se la Società non fosse stata da considerare “in house”, per l’eventuale danno prodotto al patrimonio sociale sarebbe venuta meno la giurisdizione del Giudice contabile). La Magistratura giudicante ha quindi ritenuto corretta l’azione della Procura, “che pone a fondamento dell’addebito il dovere da parte del Comune di esercitare una forma di controllo sulla Società, anche indipendentemente dalle previsioni statutarie (cioè anche nei periodi in cui esse non lo disciplinavano espressamente), ed anche in forma atipica (svincolata dalle modalità tipiche di un ‘controllo analogo’), e basa gli addebiti …[delle 2e fattispecie dannose più avanti trattate] proprio sul fatto che esso non sia stato esercitato e sulle conseguenze dannose di tale omissione”. Alla Società in parola il Comune aveva affidato (in diversi periodi compresi tra il 2004 e 2013) una serie di servizi in via diretta (“Servizi di igiene urbana e ambientale”, “Servizi cimiteriali e accessori”, “Servizi di manutenzione e stradale e di pulizia …”), ma la questione rilevante è che i compensi contrattualmente previsti in favore dell’affidatario erano sistematicamente inferiori al costo degli stessi servizi. Siffatta anomalia si tramutava in un incremento della posizione debitoria della Società partecipata nei confronti dei propri fornitori, stante il disequilibrio economico che veniva a crearsi nella gestione delle citate attività. All’atto pratico, la situazione di cui sopra ha determinato ripetuti sforamenti negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione dell’Ente affidante, non essendo (tali previsioni) agganciate agli effettivi costi dei servizi, così come sostenuti dall’Organismo partecipato. Quest’ultimo dunque ha sforato i “tetti di spesa”, poiché non si è limitato all’impiego delle risorse convenzionalmente assegnate sotto forma di compensi (così come stanziate nel bilancio dell’Ente affidante). L’inevitabile conseguenza è stata “l’accumulo di pesanti passività sul bilancio della partecipata …”. Il meccanismo creato era il seguente: “ciò che non si poteva fare direttamente da parte degli Organi dell’Ente Locale, si è pensato fosse possibile a svolgersi da parte di un soggetto privato a totale partecipazione pubblica”. Di talché, “la spesa dei servizi pubblici negli anni risulta fortemente lievitata e superiore ad ogni vincolo derivante dal Patto di stabilità interno”.

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I debiti così prodotti (nell’Organismo partecipato) sono poi (in parte) “confluiti” in 2 Delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del Comune Socio, riconosciute come legittime “dai convenuti sul presupposto di quanto dispone …” l’art. 194, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 267/003. La Sezione giurisdizionale ha però ritenuto che “l’assunto della legittimità del ricorso all(e) Deliber(e) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è totalmente infondato in quanto l’ordinario procedimento di spesa è stato intenzionalmente distorto proprio nell’ottica di trovare successivamente una copertura che è ed era sempre inesistente …”. Tutto ciò si sarebbe potuto evitare se fosse stato istituito ed esercitato (nei modi che gli sono propri) il prescritto “controllo analogo”, perché: - nella fase preventiva del controllo, non sarebbe mancata la “definizione di obiettivi gestionali e di

programmazione della spesa”; - nella fase contestuale del controllo, il monitoraggio costante sulle attività svolte avrebbe evitato lo

sforamento dei “tetti di spesa” da parte della Società partecipata. La posta dannosa messa a carico (in misura paritaria) dei soggetti indicati in premessa è stata quantificata in base all’importo delle 2 citate Delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (oltre Euro 2 milioni). Non ha evitato la condanna dei citati in giudizio la tesi difensiva secondo cui i servizi (prestati oltre i limiti di bilancio) avrebbero comunque determinato una utilità per la popolazione, e quindi per il Comune. Secondo Giudici infatti è valsa la seguente teorica compensazione: “… la presunta utilità per il Comune si è manifestata come grave perdita per la Società e subito dopo per lo stesso …[Ente]”. Ma non è tutto, perché un’altra posta dannosa è stata attribuita (sempre in parti uguali) a carico del Sindaco, del Segretario generale, del Dirigente dell’Area “Tecnica” e del Dirigente dell’Area “Finanziaria” del Comune unico azionista. Essa è diretta conseguenza delle operazioni di cessioni di crediti (come più avanti specificate) a cui la Società è dovuta ricorrere per far fronte alle esigenze di liquidità, ed è stata commisurata alle spese che dette operazioni hanno prodotto (oltre Euro 450.000). In relazione a tale fattispecie dannosa, ai soggetti di cui sopra è stato contestato il fatto che non si sono adoperati a che la Società non giungesse in crisi di liquidità. Dal momento che la Società aveva in gestione un impianto di discarica di rifiuti nella quale erano autorizzati allo smaltimento degli stessi, non solo il Comune socio, ma anche Enti Locali limitrofi, la Procura aveva contestato (correttamente, ad avviso del Collegio giudicante) ai chiamati in causa: - “l’inescusabile negligenza di non aver cercato in ogni modo di addivenire alla regolamentazione convenzionale del

‘Servizio di conferimento dei rifiuti’ con i numerosi Enti conferenti che avrebbe imposto singole scadenze di pagamento, permettendo il corretto funzionamento della Società partecipata. Per i casi in cui risulterebbe stipulato il contratto di servizio, la condotta gravemente colposa è consistita nel fatto di essere rimasti completamente inerti a fronte di mancato pagamento dei servizi comunque assicurati dalla Società partecipata o anche a fronte di notevolissimi ritardi, oltre tutti i termini convenzionali e di uso commerciale, per il saldo delle relative fatture. In tali casi il contratto stipulato, in luogo degli interessi moratori da richiedere, prevedeva una cessione pro solvendo dei crediti agli Istituti bancari con onere delle relative spese da addossare a carico dei debitori insolventi. Orbene, a fronte di queste chiarissime previsioni convenzionali, si è ritenuto di inviare lettere di richiesta di interessi moratori, note che ovviamente sono state impugnate dai destinatari perché richiedenti una prestazione accessoria non dovuta. Laddove invece si è fatto ricorso all’istituto della cessione del credito, le spese sono rimaste a carico della Società e non sono state poste a carico degli Enti debitori con aggravio della situazione economica della partecipata”.

A fronte di questa situazione, un qualsiasi lettore si chiederebbe perché le scelte gestionali di cui sopra dovrebbero far capo agli Amministratori degli Enti Locali. La risposta a tale interrogativo la si trova nelle pieghe della Sentenza in commento, laddove il Collegio giudicante ha confutato la tesi difensiva basata proprio sulla circostanza che le decisioni della Società partecipata non possono essere imputate ai convenuti in giudizio. In buona sostanza, i Giudici hanno postulato il seguente assioma: poiché la Società a cui sono stati affidati i servizi in via diretta opera (o meglio avrebbe dovuto operare) come una delegazione interorganica dell’Ente Locale socio, viene a determinarsi “un annullamento dei poteri autonomi

3 “(A)cquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

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gestori” del citato Organismo, e quindi ’“le sue scelte come pure l’utilizzo di risorse collegate a quelle scelte sono conosciute, sia dal Segretario generale, sia dal Responsabile dell’Area ‘Tecnica’, sia dal Responsabile finanziario dell’Ente”. Detto ciò, viene in rilevo che il “controllo analogo”, se fosse stato istituito ed esercitato (correttamente), avrebbe evitato lo spreco di risorse conseguente alla cessione dei crediti (seconda posta dannosa), così come avrebbe evitato lo sforamento (da parte della Società in parola) dei “tetti di spesa” per l’erogazione dei servizi (prima posta dannosa). Con riferimento al riconoscimento della responsabilità del Sindaco, che sedeva fra l’altro nel Consiglio di amministrazione della Società (condannato a risarcire, in egual misura, il danno prodotto al patrimonio della Società, e per essa al Comune, con i soggetti di cui sopra), i Magistrati della Sezione hanno tenuto conto che: - “il Sindaco è il ‘responsabile dell'Amministrazione del Comune’ ex art. 50, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, e che in

tale responsabilità ricade anche la gestione dei ‘servizi pubblici locali’”; - “fermo restando la distinzione delle sfere di competenza, all’Organo politico è demandato, comunque, un costante

monitoraggio sul funzionamento degli uffici, sulle attività amministrative svolte e sul raggiungimento dei risultati assegnati”;

- “le condotte poste in essere [dai Funzionari dell’Ente Locale menzionati] configurano tutte gravissime violazioni dei doveri di servizio che hanno minato alla radice la capacità finanziaria degli Enti e della stessa Società partecipata, con dispendio di risorse pubbliche incontrollate che hanno avuto un’inevitabile ripercussione sui programmi e sugli obiettivi prefissati, ma di questo completo fallimento delle attività gestorie gli Organi politici non hanno minimamente mostrato di preoccuparsi ed, in particolare, per il Sindaco …, l’inadempienza è ancora più grave in quanto alla gestione fallimentare della propria Società partecipata, si è aggiunta quella connessa alla gestione degli altri servizi che sono totalmente sfuggiti al suo controllo e soprattutto alle previsioni di bilancio che rappresenta il segno tangibile di un funzionamento degli uffici comunali completamente alla deriva”;

- “anche in mancanza di un Ufficio o delle procedure specifiche atte a concretare un controllo di tipo ‘analogo’ sulla … [Società], ed anzi, … proprio in virtù di tale mancanza, egli avrebbe dovuto controllare quantomeno le problematiche emergenti della gestione stessa, così bene a lui evidenziate, e che, contrariamente a quanto sostiene la difesa in questa sede, la mancata istituzione di un ‘controllo analogo’ tipico non lo può esimere dalle responsabilità correlate all’omissione di un dovere di supervisione che gli è imposto dalle responsabilità connesse alla gestione dei servizi pubblici”;

- “della necessità di istituire ed attuare un controllo [analogo] … sulla gestione della [Società] … anche [laddove non statutariamente previsto] … il Sindaco … era del tutto consapevole”.

In tutta questa vicenda, qual è stato il ruolo svolto dall’Organo di revisione economico-finanziario dell’Ente Locale socio ? Scorrendo la Sentenza, sia nella parte del “fatto” che in quella del “diritto”, viene in rilievo che: - “(l)a notizia danni è pervenuta a conoscenza della Procura regionale da varie fonti, tra cui … la lettura dei verbali del

Collegio dei revisori dei conti del Comune [socio] …”; - “(l)a situazione conclamata di disinteresse e superficialità, sia degli Organi di amministrazione attiva dell’Ente

Locale, sia degli Organi della Società partecipata che non hanno fatto nulla per impedire questa enorme esposizione debitoria risulta oggetto di numerose segnalazioni contenute nei verbali del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Locale che, fin dal 2007, aveva esortato gli Organi competenti ad eliminare questa situazione di pesante squilibrio ed esposizione debitoria”;

- “(l)a mancata adozione della Società partecipata di una qualsivoglia azione legale e/o scelta operativa gestionale che potesse eliminare il rilevante divario tra prezzo concordato e costo del servizio reso, come pure la mancata istituzione nell’ambito dell’Ente Locale di un Organo svolgente le funzioni di ‘controllo analogo’ sulla partecipata, nonostante che l’Organo di revisione avesse più volte segnalato le pesanti irregolarità amministrativo contabili che si andavano perpetrando, sono tutte inadempienze ricollegabili, a giudizio della Procura regionale [ai soggetti che poi sono stati condannati ]…”;

- “… sarebbe stato necessario istituire uno specifico Organo di controllo all’interno dell’Ente Locale deputato al monitoraggio delle attività della Società partecipata, come peraltro segnalato fin dalla relazione sul rendiconto 2006

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dal Collegio dei revisori dei conti che già in quella sede richiedevano proprio l’istituzione di una struttura di ‘controllo analogo’ di cui all’art. 113 del Tuel n. 267/00”;

- non “assume rilievo il fatto che il Collegio dei revisori … ha dovuto esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione [di riconoscimento dei debiti fuori bilancio] invitando, però, lo stesso Consiglio comunale a verificare eventuali responsabilità personali di tutti i Dirigenti capi rea che hanno violato le norme di contabilità”;

- “non si registrano tentativi da parte dei convenuti di procedere ad un necessario risanamento gestionale mediante ad esempio la proposizione di un piano di riassetto finanziario finalizzato ad una revisione dei contratti come pure era stato indicato dal Collegio dei revisori”.

Quanto sopra, ci permette di sottolineare l’importanza dei controlli imposti agli Enti pubblici, a carico di ciascun Organo, tra cui quello di revisione, al fine di rilevare criticità o irregolarità.

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Riflessioni sulla disciplina degli Amministratori delle Società a partecipazione pubblica: compensi e cause di ineleggibilità di Roberto Camporesi In attesa delle annunciate modifiche del “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” (“Tusp”), emergono alcune riflessioni sulla disciplina degli Amministratori così come portata dall’art. 11 del “Tusp”. In particolare, si fa riguardo al quadro di riferimento per definire obblighi e doveri ma anche responsabilità e relazioni che intercorrono con gli altri Organi o con i soci che li nominano. E’ dato assodato che il “Tusp” si occupa, per quanto attiene alle c.d. “regole di corporate governance”, alle Società a controllo pubblico, per le quali le definizioni contenute nell’art. 2, lett. b), dispongono che per controllo debba intendersi “la situazione descritta nell'art. 2359 del Cc.. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”4. L’aspetto decisivo per affrontare l’argomento è quello della portata interpretativa del “Tusp” in relazione all’ordinamento civile ed a quello pubblico. Risulta confermato quanto disposto dall’art. 4, comma 13, del Dl. n. 95/12, in quanto all’art. 1, comma 3, risulta come, “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente Decreto, si applicano alle Società a partecipazione pubblica le norme sulle Società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato”. Quindi, per quanto non disposto dal “Tusp”, valgono le disposizioni del Codice civile o del diritto comune e, in tema di Amministratori di Società con soci pubblici, l’art. 2449, comma 2, Cc., dispone che “gli Amministratori e i Sindaci o i componenti del Consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma 1 possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.” L’approccio interpretativo che emerge con il “Testo unico”, non solo non appare una novità, ma conferma l’orientamento consolidato fin dalla l’emanazione del Codice civile, vale a dire che le Società partecipate da Enti pubblici, da un lato, non sono Società di diritto speciale in quanto ricondotte all’alveo del Codice civile, e dall’altro lato, la presenza del socio pubblico non determina una involuzione verso la loro qualifica di Ente pubblico. Principi confermati anche dalla Ordinanza della Cassazione a Sezioni unite 1° dicembre 2016, n. 24591, che affronta in modo diretto, sia i canoni interpretativi per classificare le Società pubbliche, che il rapporto di natura privatistico che regola il rapporto fra il socio pubblico e l’Amministratore da esso nominato. La Corte, per risolvere una questione processuale relativa il riparto di giurisdizione, richiamando suoi precedenti, rimanda al Giudice ordinario per gli atti di nomina e revoca di Amministratori di Società pubbliche basandosi sulla riconduzione delle Società a partecipazione pubblica alla disciplina privatistica

4Per una approfondita disamina della nozione di Società a controllo pubblico si rinvia a AA.VV “Le Società Pubbliche” a cura Fimmanò e Catricalà – Università Mercatorum – Gipeto editore 2017.

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contenuta nel Codice civile, in ragione della previsione di cui all’art. 4, del Dl. n. 95/12 (oggi riproposta all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 175/16). Alle Società a partecipazione pubblica si applica dunque la disciplina di diritto comune, ove non diversamente previsto da disposizioni speciali (e oggi dal “Testo unico” di cui al Dlgs. n. 175/16). “Da tale indicazione normativa deriva, secondo l’impostazione della Corte, un chiaro inquadramento in senso privatistico delle Società a partecipazione pubblica: il rapporto tra soci (anche di controllo) e Società assume dunque i connotati propri delle Società di diritto comune. Tra tali connotati vi sono l’autonomia soggettiva e gestionale dell’Ente rispetto ai suoi soci (specie in caso di Società per azioni), nonché la derivazione dei poteri speciali esercitabili dal socio pubblico dagli strumenti propri del diritto societario (statuto sociale e art. 2449 Cc.) e non dal diritto pubblico”5 (cfr. Eupolis Lombardia – Osservatorio sulle Società a partecipazione pubblica). La Corte trova ulteriore conferma dell’impostazione di cui sopra in altri elementi: (i) la Relazione al Codice civile del 1942, in cui si evidenziava lo “assoggettamento” degli Enti pubblici alla

disciplina delle Società per azioni in caso di partecipazioni di proprietà pubblica; (ii) l’art. 2449 del Cc. il quale, pur attribuendo un potere speciale all’azionista pubblico, subordina tale

potere alla sua affermazione esplicita nello statuto sociale e afferma i principi di irrilevanza della natura pubblica degli azionisti, di parità di status tra gli Amministratori e di perfetta autonomia della Società;

(iii) la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (Sentenza 23 ottobre 2007, Causa C-112/05, Commissione c. Germania; Sentenza 6 dicembre 2007, Cause C-463/04 e C-464/04, Federconsumatori), secondo cui le disposizioni che comportano disparità di trattamento tra gli azionisti confliggono con i Trattati;

iv) la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana (Sentenza 5 febbraio 1992, n. 35; Sentenza 16 giugno 2006, n. 233), secondo cui le regole su nomina e revoca di Amministratori e Sindaci sono da ricondurre al diritto privato, con esclusione dei principi di cui all’art. 97 Costituzione in ragione dell’intuitus personae sotteso alle nomine;

(v) le nuove previsioni di cui al Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”) che, come già ricordato sopra, hanno riaffermato il principio dell’applicabilità in via residuale delle norme di diritto privato alle Società a partecipazione pubblica, oltre ad introdurre alcune regole volte a connotare in senso privatistico la disciplina delle stesse (in particolare, fallibilità delle Società anche se titolari di affidamenti in house, e affermazione generale dell’azione civile di responsabilità sociale nei confronti degli Amministratori)6.

In questo contesto, l’art. 11 del “Tusp” è norma articolata, in quanto contiene numerosi rinvii alla decretazione ministeriale, disposizioni di natura transitoria (comma 7), disposizioni precettive con obbligo di inserimento nello statuto (comma 9), disposizioni di “moral suasion” (ultimo comma). Dubbi interpretativi sono sorti proprio in materia di governance. I più significativi sono riferiti a prese di posizione della prassi che non ha tenuto conto del canone interpretativo come sopra illustrata alla luce anche dell’ultima Sentenza della Cassazione citata. In primo luogo, ci si riferisce al regime transitorio per la disciplina dei limiti massimi dei compensi degli Amministratori. La disciplina del compenso degli Amministratori si articola su 4 momenti temporali succedutesi nel tempo. ‐ La prima fase: caratterizzata dall’art. 1, comma 725, della “Finanziaria 2007” (Legge n. 296/06). Si

citano al riguardo, per le Società interamente pubbliche, i commi 725: “725. Nelle Società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo,

attribuito al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 82 del Testo unico di cui al Dlgs. n. 267/00. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso

5Cfr. Eupolis Lombardia – Osservatorio sulle Società a partecipazione pubblica. 6 Cfr. Eupolis Lombardia – Osservatorio sulle Società a partecipazione pubblica.

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onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Società controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cc., dalle Società indicate nel primo periodo del presente comma. (comma così modificato dall'art. 61, comma 12, Legge n. 133/08)”. - La seconda fase: caratterizzata dall’art. 16, comma 1, del Dl. n. 90/14, che ha modificato l’art. 4,

commi 4 e 5, del Dl. n. 90/15 e Legge n. 90/15. Tale fase fissa un taglio c.d. “lineare”, previsto dall’art. 16 del Dl. n. 90/14, convertito nella Legge n. 114/14, e prevede, per le Società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, che, “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di tali Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione, o della Società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Amministrazione o alla Società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”.

Le 2 disposizioni sopra citate, sebbene emanate in periodi temporali successivi, sono legate da un nesso strutturale fra loro, che viene rappresentato come un rapporto di specie a genere, in quanto non è revocabile in dubbio che le 2 disposizioni hanno il medesimo oggetto. La prima norma (art. 1, comma 725) rappresenta il limite edittale, che risulta quindi inderogabile, mentre la seconda norma (art. 16, comma 1, del Dl. n. 90/14, che ha modificato l’art. 4, comma 4 e 5, del Dl. n. 90/15, e Legge n. 90/15) rappresenta ontologicamente un di cui della prima, avendo ad oggetto unicamente la determinazione di un’entità diversa rappresentata dal “costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”. La disciplina su richiamata, tanto quella della prima fase e soprattutto quella della seconda fase, non ha brillato per chiarezza e di fatto ha registrato critiche da parte di tutte le parti coinvolte: le Amministrazioni comunali che nell’esercizio dei controlli sulle Società partecipate dovevano applicare una disciplina a volte addirittura illogica ed iniqua; gli Amministratori delle Società che hanno visto svilito il loro ruolo da compensi basati unicamente su tagli c.d. “lineari”, ed anche la Corte dei conti che giocoforza è dovuta intervenire con interpretazioni estensive o restrittive per valutare di volta in volta la volontà del Legislatore che non risultava chiara e addirittura in contrasto con altre parti dell’ordinamento. Sta di fatto che ad oggi tale disciplina è stata abrogata. ‐ La terza fase: il regime transitorio che, dalla entrata in vigore del “Testo unico in materia di Società a

partecipazione pubblica” (avvenuta il 23 settembre 2016) e l’emanazione del Decreto ministeriale che prevedrà i nuovi criteri di determinazione dei compensi come prevede l’art. 11, comma 7, del “Testo unico”, che testualmente recita: “Fino all'emanazione del Decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, e s.m., e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166”. La norma, dal chiaro contenuto transitorio, viene interpretata dall’autorevole dottrina7 secondo un canone strettamente letterale, e diversamente non poteva essere, con la “inevitabile conseguenza” che, con l’entrata in vigore del “Testo unico”, viene abrogata la disciplina dei compensi previgente, che rimarrebbe in vigore solo per le Società cui rimanda l’art. 4, comma 4, secondo periodo, e le Società a partecipazione statale di cui al Dm. Mef 24 dicembre 2013, n. 166. Nel frattempo, non è ancora stato emanato il Dm. previsto dall’art. 11, comma 6, del “Testo unico”. Il canone interpretativo letterale è ineccepibile in punto di diritto, in quanto il “Testo unico” è norma speciale che deroga alle disposizioni del codice civile, come espressamente prevede il comma 3 dell’art. 1 del Dlgs. n. 175/16. Le norme speciali, a mente dell’art. 14 delle Preleggi (Rd. 16 marzo 1942, n. 262) non possono che essere interpretate se non per il loro contento letterale e non sono pertanto oggetto di interpretazione estensiva. Quindi, la ricostruzione interpretativa dell’illustre accademico, del tutto condivisibile, ha dovuto prendere atto che l’unico limite esistente per i compensi dell’Organo amministrativo è quello previsto dall’art. 11, comma 6, del “Testo unico” pari a Euro 240.000,00.

7Prof. Stefano Pozzoli in “Quotidiano Enti Locali” del Il Sole 24 ore.

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Dopo l’entrata in vigore del “Testo unico”, avvenuta il 23 settembre 2016, non sono più ammesse interpretazioni che rimandano al limite dell’80% del costo sostenuto al 2013 e fino a quando non verrà emanato il Decreto ministeriale previsto dalla disposizione contenuta dall’art. 11, comma 6, del “Testo unico”, dalla cui lettura appare definitivamente chiarito che viene abbandonato il metodo dei tagli c.d. “lineari” e si procederà con valutazioni sulla dimensione delle Società – da cui discenderà un indicatore fondamentale basato sul principio che, a fronte del maggior rischio per maggior dimensione, deve corrispondere un compenso maggiore – e con criteri oggettivi e trasparenti nonché i criteri per la determinazione dell’indennità di risultato, che appaiono al di fuori del compenso omnicomprensivo, perché commisurati ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società.

Appare dunque necessario ricordare come il rapporto fra Amministratore e Società sia stato interpretato dalla Giurisprudenza che ha esaminato la portata dell’art. 2389 del Cc.: in tema di compenso in favore dell’Amministratore di una Società di capitali che abbia agito come

Organo, legato da un rapporto interno alla Società, e non nella veste di mandatario libero professionista, la facoltà dell’Amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuata dall’Assemblea della Società in misura inadeguata, per chiedere al Giudice la quantificazione delle proprie spettanze, viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta Delibera sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve (Cassazione, Sentenza 24 maggio 2010, n. 12592);

l’Amministratore svolge un’attività professionale nell’interesse altrui (della Società) e, secondo le norme del mandato, deve percepire un compenso. Il diritto al compenso che nasce dall’accettazione anche tacita della carica è un diritto soggettivo perfetto, con la conseguenza che, ove la misura di tale compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo (ora: atto di nomina) o deliberata dall’Assemblea dei soci a norma degli artt. 2364 e 2389 del Cc., l’Amministratore ha la fondata pretesa di chiedere al Giudice la sua determinazione (Tribunale di Milano, Sentenza 29 dicembre 2010, Soc., 2011, 250);

la controversia nella quale l’Amministratore di una Società di capitali, o Ente assimilato, chieda la condanna della Società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell’attività di esercizio delle funzioni gestorie è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 3, Cpc. (Cassazione, Sentenza 29 marzo 2001, n. 4662 - in senso conforme: Cassazione, Sentenza 17 giugno 1995 n. 6701);

in tema di Società di capitali, ai sensi dell’art. 2384 Cc., il Consiglio di amministrazione rappresenta ed impegna validamente la Società nei confronti dei terzi, eventuali carenze di potere rilevando solamente nei rapporti interni quale fonte di responsabilità nei confronti della Società. Ne consegue che, in mancanza di statuizioni nell’atto costitutivo (ora: di nomina), ben può il Consiglio di amministrazione determinare il compenso degli Amministratori esercitando i poteri di cui all’art. 2389, comma 1, del Cc., a ciò non ostando il combinato disposto di cui al suindicato art. 2389 e all’art. 2384-bis del Cc., scopo di quest’ultimo essendo quello di garantire la certezza e la speditezza degli affari tutelando l’affidamento dei terzi (Cassazione, Sentenza 15 novembre 2004 n. 21628);

l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli Amministratori non è idonea a configurare la specifica Delibera richiesta dall’art. 2389 del Cc. citato, salvo che un’Assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli Amministratori (Cassazione, S.U., Sentenza 29 agosto 2008, n. 21933);

l’esistenza di contrapposti interessi degli Amministratori ad ottenere un aumento del compenso di carica e della Società a non concedere tale aumento non pone, di per sé sola e necessariamente, gli Amministratori in posizione di conflitto di interessi: ai fini dell’impugnazione della Delibera di aumento ex art. 2373 del Cc., sarà dunque necessario fornire la prova della irragionevole sproporzione di tali compensi rispetto, sia alla consistenza economica della Società, che all’entità dell’attività prestata dagli Amministratori e alla sua utilità per la Società stessa (Corte di Appello Milano, Sentenza 8 novembre 1996 Soc.-flash n. 2/1997, 1);

per particolari cariche e prestazioni, l’Amministratore di Società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell’art. 2389 del Cc.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari

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cariche che allo stesso siano state conferite che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della Società il cui limite deve individuarsi nell’oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell’Amministratore tutte quelle che siano inerenti all’esercizio dell’impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria. (Cassazione, Sentenza 23 agosto 2000, n. 11023).

***** Un altro aspetto della disciplina degli Amministratori delle Società pubbliche ha avuto una normazione in deroga alle regole pubblicistiche, in quanto l’art. 11, comma 11, dispone che “nelle Società di cui Amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei Consigli di amministrazione o di gestione, Amministratori della Società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla Società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli Amministratori della Società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento”. La disposizione deroga in modo esplicito – ancorché con riserva di verifica di alcune condizioni – la disposizione di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 39/13. La disciplina delle cause di inconferibilità, cosi come il divieto dell’esercizio di ruoli che possano determinare un conflitto fra controllore e controllate, non ha una autonoma e specifica disciplina nel Codice civile, se non per quanto desumibile: ‐ dall’art. 2382 del Cc. – cause di ineleggibilità e decadenza (degli Amministratori); ‐ dall’art. 2399 del Cc. – cause di ineleggibilità e decadenza (dei componenti del Collegio sindacale; ‐ diversamente il comma 14, dell’art. 11 del “Testo unico” stabilisce che “restano ferme le disposizioni in

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13.” In particolare, l’art. 7 - intitolato “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale” - al comma 2 recita che, “a coloro che nei 2 anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della Provincia, del Comune o della forma associativa tra Comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, nella stessa Regione dell'Amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati Presidente o Amministratore delegato di Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della stessa Regione, non possono essere conferiti: a) (…) ‐ d) gli incarichi di Amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un

Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione.”

Ora, la portata del “Testo unico” deve essere interpretata seguendo il canone interpretativo già più sopra illustrato e precisamente: il Dlgs. n. 175/16 abroga, o come in questo caso integra, le cause di ineleggibilità degli Amministratori previste dal Codice civile con quelle previste dal Dlgs. n. 39/13, le quali rimangono ferme, fatto salvo che lo stesso “Testo unico” a sua volta non deroghi a queste ultime. Si avrebbe una serie di norme speciali che si succedono nel tempo. In questo senso, quindi, per le Società a controllo pubblico che ricadono nella disciplina del “Testo unico” il profilo soggettivo dell’applicazione del Dlgs. n. 39/13 viene superato laddove lo stesso “Testo unico” apporta delle modificazioni espresse. Non pare peraltro che tale approccio interpretativo possa essere considerato, né illogico o comunque contrario, a una corretta analisi dell’evoluzione ed efficacia delle norme nel tempo. In questo senso apparirebbero così sopite, in parte, le critiche da parte della dottrina sulla irragionevolezza della disposizione dell’art. 7 del Dlgs. n. 39/13 – per quanto qui di interesse8 - giacché appare evidente che la disposizione avrebbe dovuto disciplinare la inconferibilità alla carica di Amministratore di Società di chi ricopre o ha ricoperto, nell’anno precedente, cariche elettive o cariche

8 Cfr. Sole 24 ore del 27 aprile 2015.

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dirigenziali in Pubbliche Amministrazioni, perché questa è la fattispecie che si vuole perseguire in quanto foriera di comportamenti non corretti da chi “approfitta” della propria posizione nella P.A. facendosi nominare nelle Società controllate. Non avrebbero rilievo invece le nomine di Amministratori già in passato o nel presente Amministratori di altre Società, cosi come ha chiarito il “Testo unico”. L’Anac non ha colto le novità del Dlgs. n. 175/16 e, con la Delibera n. 1103/2016, ha invece confermato la causa di inconferibilità della carica di Amministratore di Società partecipata da una Società “in house” nella quale anche in quest’ultima il candidato Amministratore già svolgeva la relativa carica di Amministratore: interpretazione non più sostenibile alla luce di quanto previsto dal “Testo unico”.

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I QUESITI

Iva agevolata: è configurabile come “uso domestico” quello effettuato nelle Scuole e negli Uffici, vista la permanenza stabile e duratura all’interno di tali strutture ? di Francesco Vegni Il quesito: “Richiamando la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2008, nella quale è stato affermato che ‘a tal fine, più precisamente, occorre che la permanenza all’interno della struttura collettiva si realizzi in modo stabile e duraturo nel tempo, venendosi la ‘abitazione collettiva’ a sostituirsi, in definitiva, in tutto o in parte alla ‘abitazione personale’, vorremmo sapere se ‘l’uso domestico’ è configurabile anche all’interno delle Scuole e degli Uffici pubblici, in cui in effetti vi è una permanenza stabile e duratura, e quindi, trattandosi di immobili ad uso istituzionale, sia possibile richiedere l’applicazione dell’Iva con aliquota del 10% ai fornitori di utenze elettriche e gas”. La risposta dei nostri esperti: La materia in esame è disciplinata dal punto di vista normativo dal n. 122), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel Decreto Interministeriale di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento di cui al Dpr. n. 412/82 e ss.mm.i.; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in primis con la Risoluzione n. 94/E del 10 maggio 2007, fornendo chiarimenti sul concetto di “uso domestico” e successivamente con altri diversi pronunciamenti in cui la nozione di “uso domestico” è stata progressivamente ampliata anche a fattispecie diverse da quelle a carattere strettamente familiare. In particolare, con la Circolare n. 82/E del 1999, è stato affermato che “l’uso domestico” si realizza nei casi in cui la somministrazione di energia elettrica (o termica) è resa nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, la impiegano nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo (quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri, ecc) senza tuttavia mai utilizzarla “nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione”. Il riferimento all’espressione “uso domestico”, in sostanza, limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzante dal requisito delle “residenzialità”, per fini propri e, comunque, non per lo svolgimento di attività che prevedono corrispettivi rilevanti ai fini Iva. Successivamente, con riferimento al carattere di “residenzialità”, in presenza del quale può dirsi ricorrente il connotato di “uso domestico”, la richiamata Risoluzione n. 21/E del 2008 ha precisato che “a tal fine, più precisamente, occorre che la permanenza all’interno della struttura collettiva si realizzi in modo stabile e duraturo nel tempo, venendosi la ‘abitazione collettiva’ a sostituirsi, in definitiva, in tutto o in parte alla ‘abitazione personale’”. Richiamando tale ultima Nota, recentemente, con la risposta all’Interpello n. 954-552/2016 posto dalla Città metropolitana di Milano in data 23 maggio 2016 - risposta che ad oggi non è stata diffusa come Risoluzione - l’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa, Ufficio Iva, ha ritenuto applicabile alle forniture in esame l’Iva con aliquota ridotta del 10%, “posto che per gli edifici scolastici [ma lo stesso, si ritiene, possa valere anche per gli Uffici pubblici] si realizza la condizione di permanenza stabile e duratura”.

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L’Agenzia ha poi precisato, come chiarito con la citata Circolare n. 82/E del 1999, che “nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua come, ad esempio, nel caso di Conventi con annessi Asili, di strutture militari nelle quali risultino ubicati, oltre alle strutture residenziali, anche comandi, uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari, ecc, ove non sia in sostanza possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l’Imposta non può che rendersi applicabile con l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura, per il principio di ordine generale in base al quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale nell’ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima”. A tal riguardo, è peraltro ragionevole ritenere che l’uso promiscuo possa essere rilevato, non soltanto attraverso la presenza di contatori separati, ma anche grazie a parametri oggettivi (es. i mq. occupati dai locali ad uso domestico rispetto al totale dei mq. di un certo edificio oppure, nell’ambito dei soli locali ad uso domestico, tipo le Scuole, i mq. occupati dagli spazi ad uso istituzionale rispetto a quelli occupati dai locali ad uso commerciale). Interessante al riguardo è il paragrafo 8 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2015, in cui l’Agenzia delle Entrate, seppur trattando del “reverse charge“ (ma il concetto è estendibile al caso di specie), afferma che “per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’Ente … da quella imputabile all’attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, … al carattere dimensionale degli edifici interessati, ecc.”, fornendo degli esempi basati proprio sul calcolo dei metri quadri. Nel caso degli Enti Locali, la definizione di criteri oggettivi basati sui mq. (ad esempio, i locali cucina/refettorio all’interno delle Scuole) potrà essere concordata con gli Uffici competenti (es. Ufficio “Tecnico”), assolvendo anche ad altre finalità importanti, sia quella della corretta imputazione delle fatture in “reverse charge”, per i casi che interessano tale disciplina (es. pulizie locali, installazione impianti, ecc…, vedi la richiamata Circolare n. 14/E del 2015), sia per poter portare in detrazione quota-parte dell’Iva sulle spese sostenute sugli immobili ad uso promiscuo (es. utenze, ma anche manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.). In definitiva, rispetto alla posizione assunta con la Circolare n. 82/E del 1999, la risposta al citato Interpello della Città metropolitana di Milano - senz’altro da tener presente seppur ad oggi non diffusa come Risoluzione - sembra sciogliere finalmente un dubbio che negli ultimi anni aveva portato molti Enti Locali, per motivi prudenziali, a richiedere l’applicazione dell’aliquota Iva del 22% sulle utenze energetiche a servizio di Scuole primarie (almeno per la quota-parte, la maggiore, ad uso istituzionale) ed Uffici pubblici, con rilevante aumento della spesa (anche in considerazione del previsto aumento di tale aliquota al 25% dal 1° gennaio 2018 ed al 25,9% dal 1° gennaio 2019). Per inciso, resta obbligatoria l’applicazione dell’aliquota Iva 22% alle forniture di utenze energetiche agli Asili nido ed alle Case di riposo, posto che l’attività ivi svolta, seppur in regime di esenzione ex art. 10, n. 21), Dpr. n. 633/72, è commerciale (vedi al riguardo anche la recente Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017, commentata in Entilocalinews n. 6 del 6 febbraio 2017); Imposta che, se tali servizi sono gestiti in contabilità separata per opzione ex art. 36, Dpr. n. 633/72, rappresenta un costo effettivo totale per l’Ente.

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“Split payment”: come gestire le fatture di acquisto laddove il Comune eserciti, tra i vari servizi Iva, anche il servizio di “Agenzia di viaggio” ? di Francesco Vegni Il quesito: “Come gestire le fatture di acquisto in ‘split payment’ laddove il Comune eserciti, tra i vari servizi Iva, anche il servizio di agenzia di viaggio ricadendo nella disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del Dpr. n. 633/72 (disciplinato dal Dm. n. 340/99 e su cui l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la Circolare n. 328/E del 1997 e con la Risoluzione n. 233/E del 2002) ?” La risposta dei ns. esperti: In merito al quesito in esame, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2015 a suo tempo si è limitata soltanto a chiarire che sono esclusi da “split payment” i fornitori dei Comuni soggetti al regime speciale di cui all’art. 74-ter del Dpr. n. 633/72. Mancano tuttavia ad oggi chiarimenti afferenti la gestione delle fatture di acquisto in “split payment”, laddove siano i Comuni ad operare direttamente come Agenzie di viaggio. Al momento non sono stati emanati documenti di prassi che disciplinino la specifica casistica del Comune (o comunque di altro Ente pubblico soggetto a “split payment”) che opera come Agenzia di viaggio e che pertanto si trova a dover decidere come gestire dal punto di vista fiscale le fatture di acquisto in “split payment” inerenti tale servizio. In mancanza al momento di chiarimenti perentori da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, stante nel caso di specie il meccanismo “base da base” di determinazione dell’imposta dovuta, il Comune debba gestire le fatture di acquisto in “split payment” versando l’Iva all’Erario come se si trattasse di acquisti operati in ambito istituzionale e poi considerare, nel calcolo “base da base” per la determinazione dell’Iva a debito, l’importo lordo delle fatture d’acquisto in “split payment”. Il tutto gestendo in contabilità separata detto servizio, ai sensi dell’art. 36 del Dpr. n. 633/72, rispetto a quelli in regime ordinario. Questo perché: 1) non esiste al momento una norma o una nota di prassi che preveda l’esonero dei fornitori, in tale fattispecie, da “split payment”, così che risulta poco prudenziale, sia per i fornitori che per il Comune committente, ritenere arbitrariamente esonerate da “split payment” tali forniture; 2) se il Comune non fosse soggetto a “split payment” (ma fosse una normale Agenzia di viaggio), pagherebbe le fatture ai fornitori per l’importo lordo, non potendosi poi portare in detrazione detta imposta; 3) per effetto dello “split payment” e per il fatto che il meccanismo “base da base”, per come è strutturato, non consente la detraibilità dell’Iva sugli acquisti secondo il metodo ordinario, il Comune dovrebbe gestire le fatture d’acquisto in “split payment” - almeno dal punto di vista del versamento dell’Iva - come se fossero acquisti istituzionali (in altre parole, l’indetraibilità dell’Iva equivale al versamento all’Erario dell’Iva da parte del Comune, con il codice “F24EP” 620E o con il codice “F24” 6040), poi le citate fatture dovrebbero - a differenza delle ordinarie fatture in “split payment” istituzionale - essere gestite in contabilità Iva, nel registro separato “Agenzia di viaggio” appositamente attivato, per la determinazione dell’Iva a debito secondo il metodo “base da base”.

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Invio in conservazione dell’Archivio fiscale: è ancora necessario procedere nei modi e nei tempi previsti dall’art. 3 Dm. 14 giugno 2014 ? di Cesare Ciabatti Il quesito: “Alla luce del nuovo art. 21, comma 3, Dl. n. 78/10, occorre comunque procedere all’invio in conservazione dell’archivio fiscale nei modi e nei tempi previsti dall’art. 3 Dm. 14 giugno 2014 ?” La risposta dei ns. esperti: Il nuovo art. 21, comma 3, Dl. 31 maggio 2010, n. 78, dispone che “….. gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 3 del (Decreto Mef 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’art. 1, comma 211, della Legge n. 244/07, e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del Decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”. Dunque il Legislatore, al fine di semplificare e di adottare misure volte alla riduzione degli oneri amministrativi del contribuente, ha inteso agevolare la conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti. Dall’interpretazione letterale non è ben chiaro l’oggetto della disposizione; sicuramente sono ricompresi nell’esonero della conservazione le fatture elettroniche trasmesse mediante “Sistema di interscambio”. Non è altrettanto chiaro se sono ricompresi i file “xml”delle comunicazioni dati fattura trimestrali, aspetto questo che si auspica venga chiarito all’interno del Provvedimento da emanare. L’esonero dagli adempimenti di conservazione richiamati nel comma 3 è conseguenza delle nuove disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 21 citato, che obbligano il contribuente a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate tutti i dati delle fatture attive e passive. Tuttavia, è importante sottolineare che l’esonero della conservazione in questione vale ai soli fini fiscali, ovvero nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Resta pertanto da domandarsi se ancora sia necessario procedere all’invio in conservazione dell’Archivio fiscale nei modi e nei tempi previsti dall’art. 3 Dm. 14 giugno 2014. Per sciogliere il nodo occorre ritornare sui passi del fine ultimo della conservazione di qualsiasi documento o dato prodotto, che è quello di garantirne nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità. In altre parole, le procedure di conservazione devono essere in grado di provare a terzi che il contenuto del documento esibito è affidabile. La fragilità e la facile manipolazione del contenuto di un documento informatico rende necessaria l’adozione di un processo sulla base di procedure individuate dalle regole tecniche di cui al Dpcm. 3 dicembre 2013. La formazione annuale dell’Archivio fiscale contenente i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, formato secondo le indicazioni dell’art. 3 del Dm. 14 giugno 2014 e conservato con i processi previsti dalle richiamate regole tecniche, rende il documento fiscale conservato opponibile erga omnes, anche per fini civilistici (artt. 2220 e 2214 del Codice civile) ed amministrativi e non solo verso l’Agenzia delle Entrate. Resta poi anche da stabilire se per l’Ente pubblico la sola conservazione ai fini fiscali sia sufficiente per ottemperare l’obbligo di conservazione previsto nel ns. ordinamento. In attesa di un’attenta lettura dell’emanando Provvedimento, sembra già di poter affermare che nei confronti dell’Agenzia non si può configurare un’omissione di corretta conservazione dei documenti fiscali indicati dall’art. 21, comma 3, Dl. n. 78/10, e quindi escludere la sanzione disposta dall’art. 9 del Dlgs. n. 471/97. Tuttavia, l’Ente pubblico è obbligato a conservare i propri documenti anche nel rispetto dell’art. 44 del Dlgs. n. 82/05, nonché del disposto previsto dal Dlgs. n. 42/04 (“Codice dei beni culturali”), e pertanto non è da escludere l’invio al Sistema di conservazione anche delle fatture elettroniche. Del resto, l’Archivio dell’Ente è indispensabile, non solo per custodire la memoria, ma anche per dimostrare la corretta azione amministrativa la cui prova è contenuta nei documenti correttamente conservati.

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LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità: condanna del Direttore generale e del Ragioniere per aver liquidato spese legali eccessive rispetto all’attività forense svolta Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 161 del 26 aprile 2016 di Antonio Tirelli Oggetto Condanna del Segretario-Direttore generale e del Responsabile del Servizio “Finanziario” per aver liquidato spese legali eccessive rispetto all’attività forense svolta: conferma Sentenza territoriale per il Veneto n. 1125/2012. Premessa In questo medio Comune in Provincia di Padova il Consiglio comunale nel 2004 nega una variante al Piano regolatore richiesta da una Società “per la realizzazione di una nuova sede produttiva”; la Società presentava ricorso al Tar chiedendo anche il risarcimento del danno; il Comune affidava l’incarico di patrocinio ad un legale, impegnando inizialmente la spesa di Euro 5.000, poi integrata da ulteriori somme per un complessivo di circa Euro 7.000. Gli importi impegnati vennero successivamente liquidati. La Procura territoriale contesta al Segretario–Direttore generale ed al Responsabile del Servizio “Finanziario” di aver provveduto ad erogare corrispettivi professionali all’Avvocato incaricato della difesa del Comune nel giudizio proposto innanzi al Tar per il Veneto “sulla base di semplici preavvisi di fatture e nell’assenza di documentazione idonea a giustificare la misura del compenso richiesto”. Il Pm. ha osservato “di aver acquisito la notitia domni in seguito all’esposto del Sindaco” in data febbraio 2011. “I Giudici territoriali (Sentenza n. 1125/2012) condannano il Segretario–Direttore generale ed il Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ per un danno di oltre 15.000 Euro perché i compensi al Professionista sono stati erogati ‘senza verificare la regolarità della prestazione e la corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, così come previsto dall’art. 184 del Tuel’”. Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto. Sintesi della Sentenza Gli appellanti lamentano l’inesistenza del danno erariale - poiché i compensi corrisposti al Professionista erano del tutto congrui in relazione alla rilevante attività espletata – e l’inesistenza della colpa grave in relazione all’iniziale previsione dei compensi in soli Euro 5.000,00 per mancanza dei fondi in bilancio e l’accurata verifica, da parte del Responsabile del Servizio “Finanziario” e del Segretario, della documentazione esaminata, consistente nei preavvisi di fattura, i quali erano ampiamente descrittivi delle attività svolte dal legale in favore dell’Ente. Il Responsabile del Servizio “Finanziario” sottolinea inoltre la limitatezza dei suoi poteri, che concernevano soltanto agli aspetti contabili dell’impegno, della liquidazione e dell’emissione dei pagamenti, e in particolare la copertura finanziaria delle somme impegnate e la verifica dei risconti contabili e fiscali, rimanendo del tutto estranee ai suoi compiti le valutazioni sull’operato del legale e della vicenda urbanistico edilizia alla base del contenzioso. La Procura generale chiedeva la reiezione dei gravami, sottolineando che i contestati pagamenti erano stati motivati esclusivamente con l’operato svolto nella causa amministrativa e non con ulteriori attività del legale il quale, come giustamente rilevato nella gravata Sentenza, non era stato neppure autorizzato a svolgere l’attività di consulenza ovvero altri compiti. Di conseguenza, sottolineava l’importo - giudicato eccessivo - del compenso liquidato, poiché l’attività dell’Avvocato si era limitata ad una costituzione meramente formale nel giudizio dinanzi al Tar e nella trasmissione di ulteriori note al Sindaco e al Direttore generale di un sintetico Schema di atto

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deliberativo comunale, nel Parere del 4 gennaio 2005 e nel successivo invio al Sindaco della Lettera della Società con la quale questa comunicava la rinuncia al ricorso. Quanto agli esiti della vicenda, complessivamente favorevoli per l’Ente, essa era stata conseguente all’approvazione della variante urbanistica che consentiva la realizzazione del progetto della Società privata e non risultava alcun apporto del legale alla stesura di ulteriori atti. In ogni caso, il Collegio di primo grado aveva tenuto conto anche delle attività complementari ed accessorie svolte dall’Avvocato nel determinare la corretta misura degli onorari, riducendo la pretesa risarcitoria del Pm. I Giudici evidenziano che, atteso che l’unico atto d’incarico al Professionista rinvenuto era stato quello del 2004 (per un impegno di Euro 5.000), la Sentenza della Corte territoriale “ha ritenuto non rientrante nell’attività conferita quella di cui agli atti versati già in primo grado, riguardanti la predisposizione dello Schema di convenzione con la Società e di cui al carteggio tra il Legale e l’Architetto, dell’Ufficio ‘Tecnico comunale’”. Né nella successiva Deliberazione di Consiglio comunale vi è traccia del conferimento di un incarico al Legale relativo alla predisposizione della Convenzione. Del resto, anche i mandati di pagamento emessi dal Direttore generale con il visto positivo del Responsabile del Servizio “Finanziario” non recano alcuna motivazione dell’attività “complementare” posta in essere dall’Avvocato, riferendosi esclusivamente al contenzioso davanti al Tar In tale ottica, va condivisa la convinzione della Corte veneta nella parte in cui ha ritenuto eccessivo e non giustificato il compenso corrisposto all’Avvocato a seguito delle Determine emesse e dei mandati conseguenti, tutti ritenuti legittimi dal Servizio “Finanziario”. Infatti, dagli atti prodotti risulta che il Legale si è limitato a costituirsi in giudizio davanti al Tar con una memoria generica, riservandosi di approntare nel prosieguo più puntuali difese, e nella successiva rinuncia al giudizio. Dalla lettura delle citate Determine, in cui si va riferimento, non solo alla vertenza tra la Società e il Comune, ma anche ad altre, si evince la loro assoluta genericità, limitandosi le stesse a richiamare la Delibera di affidamento dell’incarico, senza alcun riguardo alla valutazione dell’operato del Legale. Del resto, non avrebbe potuto essere diversamente, avuto riguardo alle “pezze d’appoggio” delle Delibere di liquidazione, consistenti in mere “notule” o “fatture pro forma” prive di rilievo fiscale in cui, senza far riferimento al valore della controversia, all’attività espletata in dettaglio, come da tariffa forense, sono indicati gli importi nelle loro singole componenti (diritti ed onorari, spese generali, spese imponibili, detraendo gli acconti già pagati). Corollario del ragionamento seguito dai primi Giudici è che all’attività del Legale, rientrante nei generali doveri di assistenza del cliente nell’ambito della controversia, non vanno ricollegati causalmente, né la stipula della Convenzione urbanistica con la Società, né i relativi vantaggi conseguiti dall’Ente e dalla collettività. In ogni caso, il primo Giudice ha tenuto conto dell’attività complementare documentata e svolta dall’Avvocato, provvedendo ad aumentare il compenso dello stesso in relazione ad alcune voci non considerate nell’atto di citazione (ricerca documenti, redazione memoria, diritti, disamina, posizione e archivio e autentica firme), prendendo a parametro il valore della controversia e riducendo in tal modo la richiesta risarcitoria. Commento Dalla lettura delle 2 Sentenze (in particolare, quella della Sezione territoriale per il Veneto) appare evidente che si è trattato di un incarico professionale nato per assistere il Comune nella causa presso il Tar poi proseguito con l’assistenza alla formulazione della Convenzione urbanistica, senza che questo seconda parte dell’iter procedurale venisse espressamente evidenziato, sia nelle Determine di impegno, sia ovviamente nelle fatture pro-forma del Professionista. Si ricorda che tutta la vicenda nasce da un esposto del Sindaco. Appare quindi un mero errore di procedura, che i controlli interni non sono stati sufficienti ad evitare.

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Revisorenews Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che interessano il Revisore di un Ente Locale Collaborano alla Rivista: Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione Dott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e Pubblicista Dott. Ignazio Del Castillo, Magistrato della Corte dei Conti Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei Conti Dott. ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde Comitato di redazione: Calogero Di Liberto, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni Segreteria di redazione: Francesca Combatti Responsabile: Fabrizio Mandorlini Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l. Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571/469222 – 0571/469230 – Fax 0571/469237 E-mail: [email protected] – Siti internet: www.entilocali-online.it / www.entilocaliweb.it Stampa: Grafiche Leonardo S.a.s. di Bettini Fabrizio & C. – Via Volta 50 – 56028 San Miniato (PI) Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97 Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Distribuzione: la Rivista viene inviata via mail, una volta al mese, agli abbonati del Sistema di informazione specialistica di Centro Studi Enti Locali

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LO SCADENZARIO DEL REVISORE

Mercoledì 15 marzo Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4, del Dlgs. n. 231/02.

Giovedì 16 marzo

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di

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considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare.

Contributo Inps del 24% (32,72%) per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (32,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir(si richiamano al riguardo: art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1, comma 79, Legge n. 247/07, come modificato dall’art. 2, coma 57, della Legge n. 92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha introdotto una progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018 per chi non è già iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, nè pensionati, mentre del 24% dal 2016 per gli altri). Si segnala che l’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) ha disposto che per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% per l’anno 2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016, “Legge di bilancio 2017”).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03.

Venerdì 31 marzo

Trasmissione telematica delle fatture attive - Dlgs. n. 127/15 e Provvedimento 28 ottobre 2016

Scade in data odierna, per il solo anno 2017 (vedi Provvedimento Agenzia Entrate 1° dicembre 2016), il termine per esercitare l’opzione per la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture attive emesse in formato analogico, che non transitano dallo SdI, di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, del Provvedimento AdE 28 ottobre 2016 e dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/E del 2017. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione si ricade automaticamente nella disposizione contenuta nell’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, convertito con Legge n. 225/16, oggetto a sua volta di modifica da parte dell’art. 14-ter della Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del Dl. n. 244/16, rubricato “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10.

Rimborso Iva servizi non commerciali

Scade in data odierna il termine entro cui gli Enti Locali interessati devono inviare alle Prefetture-Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito dell’affidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali nel quadriennio 2013-2016, mediante riparto del Fondo istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Finanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/01 (Circolare Fl. n. 1 del 26 gennaio 2017).

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Rimborso spesa personale ex Fime e Insud Entro la data odierna gli Enti interessati ad ottenere rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2016 per il personale ex Fime, devono consegnare alle Prefetture-Utg competenti per territori i certificati di cui alla Circolare n. 3 del 7 febbraio 2017 emanata dal Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale.

Comunicazione variazioni relative contributo in conto interessi su mutui Enti Locali Scade in data odierna il termine entro cui gli Enti Locali che hanno richiesto, nel 2016, il contributo in conto interessi di cui all’art. 1, Legge n. 190/14, comma 540, su operazioni di indebitamento attivate dagli Enti nel 2015 (Circolare Fl. n. 9/15 del 25 marzo 2015), possono comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato lo scorso anno. Per ulteriori dettagli si rimanda al Comunicato 15 febbraio 2017, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale.

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Contributi per spese di investimento Ai sensi dell’art. 2 del Dm. 28 luglio 2015 (G.U. n. 180 del 5 agosto 2015), entro le ore 12:00 della data odierna i Comuni, le Province e le Città metropolitane Locali interessati devono inviare in modalità telematica (attraverso il Portale istituzionale della Direzione centrale della Finanza locale), la certificazione per la concessione di contributi in conto interessi riservati agli Enti che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

Anagrafe delle opere incompiute

Entro la data odierna le stazioni appaltanti, gli Enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, devono individuare le opere incompiute di loro competenza e trasmetterne la lista al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza (a seconda dell’Ambito territoriale di appartenenza). L’adempimento è disciplinato dal Decreto 13 marzo 2013, n. 42 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 96 del 24 aprile 2013).

Approvazione del bilancio di previsione 2017 Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ordinariamente ad approvare il bilancio di previsione per il 2017 e i relativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza è stata prorogata alla data odierna dal Dl. n. 244/16 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Regolamenti, Imposte e tariffe Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2017 non venga prorogata, entro la presente data scadono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per l’Addizionale all’Irpef 2017 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 2017, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2017 (art. 1, comma 145, Legge n. 296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2017, delle Deliberazioni relative alle tariffe dei tributi locali 2017, delle Deliberazioni relative alle tariffe

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ed ai prezzi pubblici per il 2017, e del Regolamento per la disciplina delle entrate 2017, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a domanda individuale” per il 2017 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/06).

Pareggio di bilancio Entro la data odierna gli Enti Locali soggetti al Pareggio di bilancio devono trasmettere al Mef-RgS, utilizzando il portale http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una Certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio per l’anno 2016, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al Decreto Mef-RgS. n. 36991 del 6 marzo 2017.

Sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali

I Comuni interessati possono chiedere entro la data odierna il contributo previsto dall’art. 4 del Dl. n. 113/16, convertito dalla Legge n. 160/16 (c.d. “Decreto Enti Locali”) a seguito di Sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali. La richiesta dovrà infatti essere inoltrata esclusivamente in via telematica, attraverso il “Sistema Certificazioni Enti Locali” (Area Certificati Tbel, altri certificati), accessibile dal sito istituzionale della Direzione centrale della Finanza locale http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify (Dm. Interno 14 febbraio 2017).

Sabato 15 aprile Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4, del Dlgs. n. 231/02.

Domenica 16 aprile

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in

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base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare.

Contributo Inps del 24% (32,72%) per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del contributo del 24% (32,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir(si richiamano al riguardo: art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1, comma 79, Legge n. 247/07, come modificato dall’art. 2, coma 57, della Legge n. 92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha introdotto una progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018 per chi non è già iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, nè pensionati, mentre del 24% dal 2016 per gli altri). Si segnala che l’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) ha disposto che per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% per l’anno 2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016, “Legge di bilancio 2017”).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000

Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici

per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità

in ordine alla trasmissione di eventuali virus.


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