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Esenzione e agevolazione IMU 2013

Date post: 07-Dec-2014
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Via libera definitivo a esenzioni e agevolazioni IMU. E' stata approvata la legge del DL n. 102/2013 («Decreto IMU»).
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Circolare Ottobre 2013 Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00 24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677 Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] www.studiocfc.it P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00 24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459 MTSM srl E-mail: [email protected] P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 Cap. Soc. € 15.000,00 “Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008 Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350 Pag. 1 a 3 SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità Servizi di editoria Via libera definitivo a esenzioni e agevolazioni IMU. Ieri è stata approvata la legge di conversione del DL n. 102/2013 («Decreto IMU») Nella seduta di ieri, il Senato ha approvato definitivamente (con 175 voti favorevoli, 55 contrari e 17 astensioni) la legge di conversione del DL 31 agosto 2013 n. 102 c.d. “Decreto IMU” – che ora dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Anzitutto, viene confermato che la prima rata IMU per l’anno 2013 non è dovuta limitatamente agli immobili per i quali il DL n. 54/2013 ne aveva previsto la sospensione (art. 1 comma 1 del DL n. 102/2013).Si tratta, lo si ribadisce, delle seguenti tipologie:- le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;- gli alloggi degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;- i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011. L’art. 2 del Decreto in questione, inoltre, ha stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU dell’anno 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce” invenduti) (si veda “Niente più IMU per gli immobili merce” del 30 agosto). In aggiunta, la legge di conversione approvata ieri precisa che l’imposta per l’anno 2013 è dovuta, quindi, fino al 30 giugno 2013. Per detti fabbricati è stata anche prevista l’esenzione dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014. Dal 1° gennaio 2014, inoltre, beneficiano dell’esenzione IMU, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. n. 504/92, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica. Si tratta, lo si ricorda, delle unità immobiliari degli enti non commerciali residenti in Italia, o meglio, degli “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
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Page 1: Esenzione e agevolazione IMU 2013

Circolare Ottobre 2013

Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it

P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00

24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677

Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] – www.studiocfc.it

P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00

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Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350

Pag. 1 a 3

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Progettazione ed erogazione di servizi di

consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità

Servizi di editoria

Via libera definitivo a esenzioni e agevolazioni IMU.

Ieri è stata approvata la legge di conversione del DL n.

102/2013 («Decreto IMU»)

Nella seduta di ieri, il Senato ha approvato definitivamente (con 175

voti favorevoli, 55 contrari e 17 astensioni) la legge di conversione

del DL 31 agosto 2013 n. 102 – c.d. “Decreto IMU” – che ora dovrà

essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Anzitutto, viene

confermato che la prima rata IMU per l’anno 2013 non è dovuta

limitatamente agli immobili per i quali il DL n. 54/2013 ne aveva

previsto la sospensione (art. 1 comma 1 del DL n. 102/2013).Si

tratta, lo si ribadisce, delle seguenti tipologie:- le abitazioni

principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili

iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8

(ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici),

vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di

maggior pregio;- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a

proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze dai soci assegnatari;- gli alloggi degli IACP (Istituti

Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale

pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;- i

terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL n.

201/2011.

L’art. 2 del Decreto in questione, inoltre, ha stabilito che non è

dovuta la seconda rata IMU dell’anno 2013 per i fabbricati costruiti

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d.

“immobili merce” invenduti) (si veda “Niente più IMU per gli

immobili merce” del 30 agosto). In aggiunta, la legge di

conversione approvata ieri precisa che l’imposta per l’anno 2013 è

dovuta, quindi, fino al 30 giugno 2013. Per detti fabbricati è stata

anche prevista l’esenzione dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio

2014. Dal 1° gennaio 2014, inoltre, beneficiano dell’esenzione

IMU, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. n. 504/92, gli

immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del

TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non

commerciali anche di attività di ricerca scientifica. Si tratta, lo si

ricorda, delle unità immobiliari degli enti non commerciali residenti

in Italia, o meglio, degli “gli enti pubblici e privati diversi dalle

società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale

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Pag. 2 a 3

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l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di

investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello

Stato”.Sempre in materia di IMU, inoltre, viene ribadita

l’assimilazione alle abitazioni principali degli alloggi appartenenti

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tale disposizione si

applica, per l’anno 2013, a decorrere dal 1° luglio 2013 (la

precisazione è contenuta nella legge di conversione del DL n.

102/2013).Ha ottenuto il via libera anche l’assimilazione

all’abitazione principale dei fabbricati abitativi destinati agli alloggi

sociali a decorrere dal 2014 .Per quanto concerne l’unico immobile

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, dal personale

del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale

appartenente alla carriera prefettizia che, per godere del trattamento

fiscale di favore previsto per le abitazioni principali, non deve

possedere i requisiti della dimora abituale e della residenza

anagrafica, la legge approvata ieri precisa che l’agevolazione non si

applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per l’anno 2013, inoltre, tale disposizione si applica dal 1° luglio

2013. Per beneficiare delle agevolazioni introdotte dall’art. 2 del

DL n. 102/2013, la legge di conversione ha stabilito che i soggetti

passivi IMU debbano presentare un’apposita dichiarazione

utilizzando l’apposito modello ministeriale che sarà a tal fine

modificato. Le domande di variazione catastale presentate ai sensi

dell’art. 7, comma 2-bis del DL n. 70/2011 (poi abrogato) al fine del

riconoscimento della ruralità degli immobili, inoltre, producono i

loro effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di

presentazione della domanda. Infine, inserendo il nuovo art. 2-bis al

DL n. 102/2013 viene previsto che, per l’anno 2013 e limitatamente

alla seconda rata dell’IMU, i Comuni possano (è una facoltà)

assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative

pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta

a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale (dall’anno 2014 tale possibilità è contenuta nel

Ddl di stabilità per l’anno 2014). L’agevolazione può essere

applicata ad una sola unità immobiliare e ciascun Comune può

definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione,

compreso il limite dell’indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

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Fonte Eutekne

Per informazioni 035545100


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