+ All Categories
Home > Documents > Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di...

Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di...

Date post: 21-Feb-2019
Category:
Upload: dinhxuyen
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
88
1 Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti
Transcript
Page 1: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

1

Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria

Facoltà di Architettura

CdL CEGA

Appunti del corso

di

SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA

Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti

Page 2: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

SCOPO DEL CORSO

Il corso ha come scopo principale quello di affrontare le problematiche della sicurezza delle

persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, in prossimità di sistemi impiantistici.

COSA NON TRATTA IL CORSO

Il corso non tratterà in dettaglio le problematiche delle caratteristiche architettoniche che

devono possedere gli edifici (che ospitano impianti e persone) perché siano garantite

condizioni di sicurezza.

IL CONCETTO DI IMPIANTO

Nel senso più generale del termine, per impianto può intendersi un complesso di

apparecchiature ed attrezzi, dotato di autonomia funzionale e destinato alla produzione di beni o

servizi.

Page 3: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

3

GLI IMPIANTI INTERESSATI

Produzione di servizi utili alle persone

Tra gli impianti destinati alla produzione di un servizio utile alle persone, e di maggiore

interesse, possono indicarsi:

- gli impianti idrici;

- gli impianti di climatizzazione;

- gli impianti di distribuzione del gas;

- gli impianti elettrici;

- gli impianti per l’illuminazione artificiale di locali;

- gli impianti telefonici;

- gli impianti per la ricezione dei segnali televisivi;

- gli impianti di allarme ed antintrusione;

- gli impianti per la rivelazione e l’estinzione degli incendi.

Page 4: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

4

Produzione di beni

Per quanto attiene agli impianti destinati alla produzione di beni, può farsi genericamente

riferimento agli impianti industriali che, evidentemente, ne comprendono un numero

elevatissimo (senza entrare nel merito della loro corretta classificazione, si va dalla produzione

di energia elettrica, alla produzione di beni alimentari, alla produzione di autoveicoli, alla

produzione di indumenti, etc…)

Page 5: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

5

RAPPORTO IMPIANTO-DESTINAZIONE D’USO

Va osservato che un dato impianto può risultare installato in locali caratterizzati da diversa

destinazione d’uso.

Si trovano, infatti, installati impianti tanto nelle civili abitazioni, quanto nelle scuole, quanto negli

uffici, quanto negli stabilimenti industriali, quanto nei cantieri, ecc..;

alcuni di questi locali sono destinati al Privato (le abitazioni), altri sono, invece destinate alla

Collettività (scuole, locali per lo svolgimento a attività ludico/ricreative/sportive, locali per lo

svolgimento di attività lavorative in genere).

A prescindere dal locale in cui l’impianto è installato, e dalla sua destinazione d’uso, il nostro

interesse è esplicitamente rivolto alla questione della sicurezza delle persone che,

frequentando per diverse ragioni gli anzidetti locali, si trovano ad operare in prossimità degli

impianti stessi.

Page 6: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

6

IL TEMA E’ MOLTO VASTO SIA PER GLI ASPETTI INTRINSECI CHE NORMATIVI

Appare subito evidente che lo scenario nel quale intendiamo muoverci è particolarmente

vasto, proprio in relazione alla diversa natura, costituzione e funzionamento che possono

caratterizzare diversi tipi impianti, installati in diversi tipi di ambienti.

D’altra parte, la complessità dell’argomento, è subito testimoniata dalla vastissima normativa

(legislativa e tecnica), emanata, a livello nazionale e comunitario, dai Governi e dagli Enti e/o

Comitati e/o Organismi preposti, appunto, alla normazione tecnica.

NORMATIVA DIFFERENZIATA IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DI IMPIANTO CUI È

DESTINATA.

Per esempio, le disposizioni normative atte al conseguimento della sicurezza degli impianti

elettrici sono, diverse dalle norme specifiche per il conseguimento della sicurezza degli impianti

di distribuzione del gas, così come sono diverse le disposizioni normative atte al

conseguimento della sicurezza d egli impianti installati negli edifici adibiti a civile abitazione

rispetto a quelle emanate per conseguire la sicurezza degli impianti installati nei luoghi di

lavoro, ulteriormente diverse dalle disposizioni normative emanate per conseguire la sicurezza

degli impianti installati nei cantieri.

Page 7: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

7

OPERARE IN SICUREZZA = OPERARE NEL RISPETTO DELLE NORME

Un primo importante concetto è che, nell’ambito dei sistemi impiantistici, operare in sicurezza

vuol dire, fondamentalmente, operare nel rispetto della normativa specifica vigente, e più nel

merito, progettare, installare, esercire e manutenere gli impianti seguendo le specifiche

disposizioni normative.

Affronteremo perciò il problema della sicurezza degli impianti sia dal punto di vista dell’analisi

della normativa vigente che dal punto di vista, più operativo, della corretta messa in opera di

tutte le azioni destinate al conseguimento della sicurezza, nelle diverse situazioni impiantistiche.

Per comprendere come progettare ed eseguire azioni capaci di garantire la sicurezza degli

impianti, dovremo affrontare (sinteticamente) il problema della costituzione e della funzionalità

degli impianti stessi.

Page 8: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

8

LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI CHE VERRANNO ESAMINATE

In sintesi, dopo aver inquadrato il problema degli aspetti normativi, saranno esaminate le

problematiche della sicurezza delle persone, con riferimento ai seguenti impianti:

- TERMOTECNICI

- ELETTRICI NELLE ABITAZIONI CIVILI

- ELETTRICI NEI CANTIERI

- ASCENSORI E MONTACARICHI

- RETE GAS

- SERBATOI GPL

Page 9: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

9

PARTE I:

INQUADRAMENTO NORMATIVO

TESTO UNICO – DPR n. 380

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

DPR 6 giugno 2001, n. 380

STRUTTURA DEL DECRETO:

Parte I ATTIVITA’ EDILIZIA

Parte II NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA

- Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- CAPO II DISCLIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

- CAPO III DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHIT.

- CAPO IV PROVVED.TI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI Z. SISMICHE

- CAPO V NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Page 10: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

10

- CAPO VI NORME PER IL CONTENIMENTO DELL’USO DELL’ENERGIA NEGLI EDIFICI

Capo V - NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Art. 107 (L) Ambito di applicazione

(Legge 46/90 - Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

Page 11: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

11

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio.

Art. 108 (L) Soggetti abilitati

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, e l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli

impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel

registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni

ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.

443.

2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-

professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in

possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile

tecnico che abbia tali requisiti.

Page 12: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

12

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le imprese in

possesso di attestazione, per le relative categorie, rilasciata da una Societa' Organismo di

Attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli

impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali,

inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Page 13: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

13

Art. 109 (L) Requisiti tecnico-professionali

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente

riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa

al settore delle attivita' di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente

riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette

dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di

formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,

alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore,

nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,

escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con

qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di

manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

Page 14: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

14

2. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei

soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalita' per

l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero

delle attività produttive.

Page 15: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

15

Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere

a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di

professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti

di cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di

attuazione di cui all'articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico

contestualmente al progetto edilizio.

Page 16: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

16

Art. 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

Esonero dalla presentazione del progetto

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il

committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai

commi 1, lettere a), b), c), e) e g), dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di

volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non

intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali

attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in

materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura

del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi

e di applicare, in caso di falsita' delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Page 17: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

17

Art. 112 (L) Installazione degli impianti

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

Obblighi dell’impresa di realizzare a regola d’arte

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo

scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo

le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato

elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica

vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di

interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto

previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalita' per

l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.

Page 18: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

18

Art. 113 (L) Dichiarazione di conformita'

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)

L’impresa rilascia la dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la

dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui

all'articolo 112.

Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di

partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati

nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.

Page 19: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

19

Art. 114 (L) Responsabilita' del committente o del proprietario

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

Cosa deve fare il proprietario (o committente)

1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,

di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai

sensi dell'articolo 108.

Art. 115 (L) Certificato di agibilita'

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

Chi rilascia il certificato di agibilità

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilita',

dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli

impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Page 20: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

20

Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

Esoneri su progetto e il certificato di collaudo

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di

collaudo, nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione

degli impianti di cui all'articolo 107.

2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di

collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia

elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della

dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 113.

Page 21: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

21

Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico

della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

Quando e dove depositare dichiarazione di conformità e collaudo

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), dell'articolo 107

vengano installati in edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', l'impresa

installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei

lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di

collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di

cui all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformita' o il

certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera

di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la

compatibilita' con gli impianti preesistenti.

Page 22: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

22

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e' possibile ricorrere alla

certificazione di conformita' dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111 (art. sugli

esoneri di presentazione progetto e collaudo).

Art. 118 (L) Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

Come le Istituzioni possono eseguire i collaudi

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle

disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i

comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la

Sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi

professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo

le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa

richiesta.

Page 23: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

23

Art. 119 (L) Regolamento di attuazione

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

Il regolamento indica quando fare il progetto e come farlo

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto

di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso

in relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto

dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. …..omissis

3. ….omissis

Page 24: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

24

Art. 120 (L) Sanzioni

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

Le sanzioni per committente e per impresa

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 (dichiarazione di conformità) consegue, a

carico del committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di

attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro. Alla

violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalita' previste dal

medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 euro a 5164 euro.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalita' della sospensione

delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti

disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle

norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni

amministrative di cui al comma 1.

Page 25: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

25

Art. 121 (L)

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto

con le disposizioni del presente capo.

Page 26: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

26

MA IL TESTO UNICO E’ IN VIGORE?

NON ANCORA….

….La storia infinita delle leggi italiane:

LEGGE 26 LUGLIO 2005, N. 148

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86

Art. 5-bis. Disposizioni relative al patrimonio abitativo

2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.

LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria

e finanziaria"

Articolo 11-quaterdecies

Page 27: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

27

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

Testo del DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173,

coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228

«Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa».

Art. 1-quater Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo

1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione

Page 28: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

28

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n.300

“DECRETO MILLE PROROGHE”

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Art. 3.

Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

Page 29: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

29

CLASSIFICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE

- Costituzione, il Codice Civile, il Codice Penale

- Fonti primarie: atti aventi forza di legge ordinaria;

× Le leggi;

× I decreti legge;

× I decreti legislativi;

× I regolamenti comunitari.

- Fonti subprimarie : emanate da altri organismi pubblici ma equiparate alle leggi statali, quali

leggi regionali e delle province autonome e alcuni regolamenti comunali;

- Fonti secondarie : Sono per lo più i regolamenti emanati dal Presidente della Repubblica, dal

Presidente del Consiglio, dai ministri, Regioni, Enti locali e altri enti pubblici.

- Le norme tecniche: sono documenti prodotti ed approvati da un Organismo riconosciuto.

Forniscono, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche,

relative a determinate attività. Sono un puro riferimento, nessuno è obbligato

a seguirle, ad eccezione dei casi in cui una legge o un altro simile

provvedimento, faccia rinvio ad una norma: nel qual caso, tale norma diventa

OBBLIGATORIA!

Page 30: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

30

ENTI DI NORMAZIONE

EUROPEI

- CEN: Comitato Europeo di Normazione

- CENELEC: Comitato Europeo di Standardizzazione di Norme nel settore Elettrotecnico

- IEC: Comitato Elettrotecnico Internazionale

NAZIONALI

- UNI: Ente Nazionale (Italiano) di Unificazione .

Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad

esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI.

- CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano

La sigla "EN" (seguita da un numero) associata ad una norma identifica una norma elaborata a

livello europeo, dal CEN.

Quando le norme EN sono recepite dall'UNI/CEI a livello italiano, diventano norme "UNI EN”

oppure “CEI EN".

Page 31: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

31

RICHIAMI ALLA SICUREZZA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (Omissis).

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e

l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni

internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (Omissis).

Page 32: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

32

RICHIAMI ALLA SICUREZZA NEL CODICE CIVILE

Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o

per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di avere adottato tutte

le misure idonee ad evitare il danno.

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la

personalità morale dei prestatori di lavoro.

Page 33: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

33

RICHIAMI ALLA SICUREZZA NEL CODICE PENALE Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o

infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni …

Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili, apparecchi o altri

mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o

infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o …

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della

reclusione da 1 a 5 anni.…

Page 34: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

34

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con ... Se i fatti di cui al

precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le

lesioni gravi è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da L. 160.000 a 400.000 …

LA SICUREZZA NELLE LEGGI ITALIANE

LA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI)

Art. 9 Tutela della salute e della integrità fisica

I lavoratori mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,

l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la loro integrità fisica.

Page 35: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

35

LA LEGGE 833/78

Ha istituito il nostro attuale servizio sanitario nazionale.

Art. 1 Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni destinate alla

promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica della popolazione,

senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurano

l’uguaglianza dei cittadini. Il servizio sanitario, inoltre, deve interagire con tutti gli altri organi,

centri, istituzioni e servizi che svolgono attività comunque incidenti sullo stato di salute degli

individui e della collettività.

Art. 2 Al Servizio sanitario è assegnata, tra l’altro:

• la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

• la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di

lavoro;

Page 36: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

36

• la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni, per

prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e

negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari.

LA LEGGE 833/78

L’Art. 4 fissa uniformi condizioni di igiene e salute, tra l’altro in materia di:

• igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

• omologazione, per fini previdenziali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi

personali di protezione.

All’Art. 20 si parla di attività di prevenzione svolta dalle Unità Sanitarie Locali, le quali devono,

tra l’altro:

• individuare, accertare e controllare i fattori di nocività e la pericolosità negli ambienti di vita e

di lavoro; tali compiti comportano collaudi e verifiche di macchine, di impianti e mezzi di

protezione;

Page 37: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

37

ALL’Art. 21 viene delegato il Governo ad istituire, su proposta del Ministero della Sanità,

l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, che dovrà essere un organo

alle dipendenze del Ministero della Sanità (Art. 23). In tale articolo, inoltre, sono fissati i principi

a cui dovrà ispirarsi l’ISPESL e che sono ampiamente trattati nella Legge 619/80.

All’Art. 24 vengono, inoltre, fissati i criteri da seguire in materia di igiene e sicurezza negli

ambienti di lavoro e di vita:

• assicurare unitarietà degli obiettivi della Sicurezza, tenendo conto delle indicazioni dell’Unione

Europea e di altri organismi internazionali riconosciuti;

• prevedere l’emanazione di norme, al passo con il progresso tecnologico;

• stabilire gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita e

l’impiego di macchine, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi

personali di protezione, etc.

• prevedere obblighi per il Datore di Lavoro, in particolare per la determinazione dei rischi e la

loro diminuzione.

Page 38: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

38

LA LEGGE 619/80

ISTITUZIONE DELL’ISPESL

L’Art. 1 istituisce l’ISPESL, che si colloca nel servizio sanitario locale quale organo tecnico-

scientifico alle dipendenze del Ministero della Sanità. L’Ente è dotato di strutture e di

ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.

All’Art. 3 della legge, vengono indicati i compiti attribuiti all’ISPESL:

a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l’elaborazione dei criteri e delle metodologie per la

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare riguardo all’evoluzione

delle tecnologie;

b) la individuazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione, ai fini

dell’omologazione di macchine e di mezzi personali di protezione.

A tal fine l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro:

• effettua le attività di ricerca necessarie, anche promuovendo o collaborando alle iniziative di

altri organismi pubblici e privati;

Page 39: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

39

• formula, con l’apporto degli istituti universitari, pareri e proposte concernenti le norme relative

alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed alle macchine;

• svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle Unità Sanitarie

Locali, ivi compresa l’assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti

produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.

Page 40: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

40

I DECRETI INTERMINISTERIALI 23 DICEMBRE 1982 E 4 FEBBRAIO 1984 I Decreti Interministeriali 23 dicembre 1982 e 4 febbraio 1984 hanno modificato alcune

attribuzioni dei presidi sanitari locali.

Il primo Decreto aveva attribuito alle unità sanitarie locali le attività di omologazione per i

seguenti impianti:

• ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici e privati, a scopi ed usi privati, anche se

accessibili al pubblico;

• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa

a terra;

• generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua sotto pressione.

L’insorgere di difficoltà operative, però, hanno indotto il Legislatore a modificare tale

provvedimento.

Di fatto, le attività di omologazione relative ad ascensori, montacarichi e generatori di calore

sono oggi svolte dall’ISPESL.

Page 41: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

41

Restano di competenza delle unità sanitarie locali:

• le ispezioni successive per l’accertamento di conservazione dell’impianto ed il suo normale

funzionamento per gli ascensori ed i montacarichi installati in edifici pubblici e privati, a scopi

ed usi privati, anche se accessibili al pubblico;

• le verifiche periodiche dello stato d’efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e

controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione.

Page 42: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

42

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 547/55

Legge quadro per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Ha rappresentato in Italia la “Legge quadro”

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per moltissimi anni.

Solo a partire dagli anni ’90, il recepimento di numerose direttive europee in materia di

inquinamento ambientale dei luoghi di lavoro (acustico, da amianto, da piombo, da agenti

cancerogeni e biologici, …) oltre che di numerose norme relative all’uso di attrezzature e di

dispositivi di protezione contro gli infortuni, ha modificato il panorama normativo italiano della

Sicurezza.

Numerose nuove Leggi, quali ad esempio la Legge 46/90, la Legge 277/91 e il Dlgs 626/94,

hanno modificato il DPR 547/55, di fatto sostituendolo, benché questo continui a rimanere in

vigore con i doverosi aggiornamenti apportati dalle nuove disposizioni.

Page 43: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

43

IL DPR 547 Oltre che in Articoli, il DPR è suddiviso in Titoli, a loro volta suddividi in Capi.

Titolo I – Disposizioni generali (Articoli da 1 a 7, Capi da I a III)

definisce il campo di applicazione:

sono incluse tutte le attività che prevedano l’impiego di lavoratori subordinati (essendo il

lavoratore subordinato colui che presta il lavoro fuori del proprio domicilio alla dipendenza

altrui, con o senza retribuzione); sono escluse, invece, le attività relative all’esercizio delle

miniere, ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato e dal Ministero delle Poste, ai

trasporti terrestri pubblici e navali.

Vengono individuati i Responsabili della sicurezza dei lavoratori:

il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto.

Vengono fissati i doveri dei Responsabili della sicurezza e dei lavoratori subordinati.

Page 44: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

44

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 547/55

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono (Art. 4 e 5):

• attuare le misure di sicurezza previste dal DPR 547/55;

• rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le

norme essenziali di prevenzione;

• disporre ed esigere l’osservanza delle norme e l’utilizzo dei mezzi di protezione;

• rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le

norme essenziali di prevenzione;

Page 45: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

45

I lavoratori devono (Art. 6):

• osservare le norme del DPR 547/55 e le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della

sicurezza;

• usare con cura i dispositivi di sicurezza;

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei

dispositivi di sicurezza o altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi, in caso di

urgenza, per eliminare tali deficienze e pericoli;

• non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza senza autorizzazione;

• non compiere di propria iniziativa operazioni non di loro competenza e che possano

compromettere le condizioni di sicurezza.

Page 46: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

46

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 547/55 Il Titolo II – Ambienti, posti di lavoro e di passaggio (Articoli da 8 a 40, Capi da I a VI)

Tratta di argomenti tipo:

• dimensioni minime delle vie di circolazione;

• l’assenza di buche o sporgenze pericolose nei pavimenti;

• la necessità di predisporre coperture per le aperture nel suolo, che vanno comunque

chiaramente segnalate;

• la necessità di predisporre uscite di sicurezza, con dimensione minime appropriate e modalità

di apertura “antipanico”;

• la necessità di predisporre dispositivi antisdrucciolo per le scale semplici;

• la necessità di predisporre “parapetti” di opportune dimensioni e caratteristiche, per evitare

le cadute nel vuoto;

• la necessità di prevedere impianti di illuminazione artificiale, in aggiunta alla illuminazione

naturale;

Page 47: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

47

• la necessità di prevedere misure di protezione contro gli incendi e contro le scariche

atmosferiche;

• la necessità di verificare periodicamente lo stato di conservazione degli impianti di protezione

contro le scariche atmosferiche;

Page 48: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

48

DPR 547

Il Titolo III – Norme generali di protezione delle macchine (Articoli da 41 a 83, Capi da I a IV)

Dispone che:

• le macchine siano dotate di dispositivi di sicurezza;

• le macchine siano costruite ed installate in modo che durante il funzionamento siano evitati

scuotimenti e vibrazioni eccessive;

• alcuni tipi di macchine (scale mobili) siano dotate di dispositivi di blocco (in casi particolari,

anche multipli).

Page 49: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

49

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 547/55 Il Titolo IV – Norme particolari di protezione per determinate macchine

(Articoli da 84 a 167, Capi da I a XIII)

Tratta la sicurezza di alcuni tipi di macchine, particolarmente a rischio per l’operatore

(lavoratore), quali:

• mole abrasive artificiali;

• presse, trance e macchine simili;

• macchine per centrifugare.

Page 50: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

50

Il Titolo V – Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento

(Articoli da 168 a 232, Capi da I a V)

Esempi di disposizioni impartite sono:

• Sui mezzi di sollevamento e di trasporto deve essere indicata la portata massima

ammissibile (Art. 171) e, qualora sussistano specifiche condizioni di pericolo, devono essere

dotati di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione (Art. 175);

• I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti di sollevamento (Art. 178) sui

quali si avvolgono funi metalliche devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il

diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste;

• L’imbracatura dei carichi (Art. 181) deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la

caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio;

Page 51: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

51

DPR 24 luglio 1996 – La direttiva macchine

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE E 93/68/CEE CONCERNENTI IL RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE MACCHINE

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonchè ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, così come definiti al comma 2.

Page 52: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

52

definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) macchina: - un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante

attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;

- un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono

disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; - un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata

per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;

Page 53: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

53

b) componente di sicurezza:

un componente, purchè non sia un’attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Si intende per messa in servizio: a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Unione europea; b) l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione

precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Page 54: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

54

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad

eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone; b) le macchine per uso medico destinate all’impiego diretto sul paziente; c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento; d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare

emissioni di radioattività; f) le fonti radioattive incorporate in una macchina; g) le armi da fuoco; h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi

infiammabili e sostanze pericolose; i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d’acqua destinati unicamente al trasporto di persone e

quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all’industria estrattiva;

l) le navi e le unità mobili offshore, nonchè le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;

m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone; n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell’art. 1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE;

o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine; p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina

che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinati al trasporto:

- di persone;

Page 55: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

55

- di persone e cose; - soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e

attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;

q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera; r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere s) gli elevatori di scenotecnica; t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale. Ai sensi dell’art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del presente regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico.

Page 56: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

56

Art. 2. Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine e i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento e ai requisiti essenziali di cui all’allegato I, purchè, debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute. Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell’Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1: a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto A, e l’apposizione

della marcatura di conformità CE di cui all’art. 5;

b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto C. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine e i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate di cui all’art. 3 che li riguardano. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente nell’Unione europea, sono destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE, purché corredate della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell’allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, ed alle successive modifiche.

Page 57: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

57

L’installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro componente di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il comma 2, lettera b).

Page 58: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

58

ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA MACCHINE

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE

1.1. Considerazioni generali

1.1.1. Definizioni Ai sensi del presente allegato, si intende per: 1. «Zone pericolose», qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.

2. «Persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

3. «Operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.

Page 59: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

59

1.1.2. Principi d’integrazione della sicurezza

a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone.

Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile.

PRINCIPIO COSTRUTTIVO DELLE MACCHINE

b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:

- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);

- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;

- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

Page 60: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

60

USO STRAORDINARIO DELLE MACCHINE In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all’atto della redazione delle

istruzioni per l’uso, il fabbricante deve considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche l’uso della macchina ragionevolmente prevedibile.

La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio.

Negli altri casi le istruzioni per l’uso devono richiamare l’attenzione dell’utilizzatore sulle

controindicazioni nell’uso della macchina che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi. d) Nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni

psichiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei principi dell’ergonomia. e) All’atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve tener conto degli obblighi imposti

all’operatore dall’uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (a esempio: calzature, guanti, eccetera).

f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per

poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.

Page 61: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

61

1.1.3. Materiali e prodotti I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati ed originati durante

la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone

esposte.

In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in

modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al riempimento, all’utilizzazione, al recupero

e all’evacuazione.

1.1.4. Illuminazione Il fabbricante fornisce un’illuminazione incorporata adeguata alle operazioni dove, malgrado un’illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi. Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d’ombra, abbaglianti fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovuti all’illuminazione fornita dal fabbricante. Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di regolazione e di manutenzione.

Page 62: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

62

1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto

La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:

- poter essere trasportata in modo sicuro;

- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza

deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità, supporti speciali, eccetera).

Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi

non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina deve essere:

- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento,

- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad esempio: fori filettati),

- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.

Page 63: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

63

- Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano, essa deve

essere:

- facilmente spostabile,

- munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, eccetera) che ne consentano il trasporto

in tutta sicurezza.

Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche

leggeri, potenzialmente pericolosi (forma, materia, eccetera).

Page 64: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

64

1.2. Comandi

1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri

ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa.

Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo:

- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni,

- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle manovre.

Page 65: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

65

1.2.2. Dispositivi di comando I dispositivi di comando devono essere: - chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta,

- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,

- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l’azione

del comando

- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all’occorrenza, di taluni organi, come un

arresto di emergenza, una «console» di apprendimento per i robot,

• sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,

- progettati o protetti in modo che l’azione comandata, se comporta un rischio, non possa aver

luogo senza una manovra intenzionale,

- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili: particolare attenzione sarà data ai

dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grossi sforzi.

Page 66: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

66

Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione è non univoca (ad esempio: utilizzazione di tasti, eccetera), l’azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all’occorrenza, confermata. La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonchè lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l’azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all’uso necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad esempio: calzature, guanti, eccetera). La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadranti, segnali, eccetera) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l’operatore deve poter vedere l’indicazione dei suddetti dispositivi. Dal posto di comando principale l’operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell’assenza di persone esposte nelle zone di rischio. Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i mezzi per impedire rapidamente l’avviamento della macchina.

Page 67: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

67

1.2.3. Avviamento L’avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine. Lo stesso dicasi: - per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall’origine, - per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio: velocità, pressione, eccetera), salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte. La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda questo requisito essenziale. Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell’avviamento e se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per escludere questo rischio (ad esempio dispositivi di convalida o selettori che consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per volta). La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo un arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.

Page 68: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

68

1.2.4. Dispositivo di arresto Arresto normale. Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni di sicurezza. Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la macchina sia in situazione di sicurezza. L’ordine di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento. Ottenuto l’arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve interrompere l’alimentazione degli azionatori. Arresto di emergenza. Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Sono escluse da quest’obbligo: - le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il

tempo per ottenere l’arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,

- le macchine portatili e quelle a guida manuale.

Page 69: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

69

Detto dispositivo deve: - comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili, - provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi

supplementari, - eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia. Quando si smette di azionare il comando dell’arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest’ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione. Impianti complessi. Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l’arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisse un pericolo.

1.2.5. Selettore modale di funzionamento Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri sistemi di comando, salvo l’arresto di emergenza. Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione, l’ispezione, eccetera), essa deve essere equipaggiata di un selettore modale che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o di funzionamento. Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che consentono di limitare l’utilizzazione di talune funzioni della macchina ad alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune funzioni di comandi numerici, eccetera).

Page 70: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

70

Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve simultaneamente: - escludere il comando automatico, - autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano un’azione continuata, - autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto in condizioni di sicurezza migliorate

(ad esempio, velocità ridotta, sforzo ridotto, a intermittenza o altre disposizioni adeguate) evitando i rischi derivanti dalle sequenze collegate,

- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni della macchina.

Inoltre al posto di manovra, l’operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.

1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia L’interruzione, il ripristino dopo un’interruzione o la variazione, indipendentemente dal senso, dell’alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni pericolose. In particolare occorre evitare: - l’avviamento intempestivo, - l’impedimento dell’arresto della macchina se l’ordine è già stato dato, - la caduta o l’espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina, - l’impedimento dell’arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo, - l’inefficienza dei dispositivi di protezione.

1.2.7. Avaria del circuito di comando Un’anomalia della logica del circuito di comando, un’avaria o un deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose. In particolare occorre evitare: - l’avviamento intempestivo,

Page 71: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

71

- l’impedimento dell’arresto della macchina se l’ordine è già stato dato, - la caduta o l’espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina, - l’impedimento dell’arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo, - l’inefficacia dei dispositivi di protezione.

1.2.8. Software Il «software» di dialogo tra operatore e sistema di comando e di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.

Page 72: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

72

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NELLE CIVILI ABITAZIONI

(Legge 46/90, DPR 447/91 )

COSA REGOLAMENTA LA LEGGE 46/90?

LA LEGGE 46/90 REGOLAMENTA:

1 L'INSTALLAZIONE 2 LA TRASFORMAZIONE 3 L'AMPLIAMENTO 4 LA MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA SICUREZZA.

Page 73: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

73

IN QUALE MODO LA LEGGE 46/90

GARANTISCE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI?

LA LEGGE 46/90 GARANTISCE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ATTRAVERSO:

1. L'obbligo di progetto (per alcuni tipi impianti) firmato da tecnico abilitato e depositato presso gli uffici comunali.

2. L'obbligo di esecuzione ad opera di imprese abilitate, ossia in possesso dei requisiti tecnico-

professionali.

3. L'obbligo di eseguire gli impianti a regola d'arte usando componenti costruiti a regola d'arte (secondo norme UNI e CEI).

4. La responsabilizzazione dell'impresa, che deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme ed

al progetto dell'impianto eseguito.

Page 74: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

74

OBBLIGHI DEGLI IMPIANTI

QUALI SONO GLI IMPIANTI SOGGETTI ALLA LEGGE 46/90 E CON QUALI OBBLIGHI?

IMPIANTI ELETTRICI - Art. 1 comma 1a) e 2

Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore. L'impianto elettrico comprende i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, gli impianti elettrici esterni, compresi quelli luminosi pubblicitari, se collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

Page 75: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

75

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE (uso abitativo, studio professionale, sede di persone giuridiche private, etc)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

SI

obbligo di progettazione utenze condominiali con potenza > 6 kW

utenze domestiche di superficie > 400 m²

tutta l'unità immobiliare se potenza > 1,5 kW con locali soggetti a norme specifiche cei

obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità

SI

Page 76: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

76

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TERZIARIO E ALTRI USI

(sede di società, attività industriale, commerciale, agricola, intermediazione o produzione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi, pubbliche finalità dello Stato,etc)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

SI

obbligo di progettazione utenze alimentate a tensione > 1.000 v, inclusa la parte b.t.

utenze alimentate b.t. di superficie > 200 m².

utenze di potenza > 1,5 kw

con locali soggetti a norme specifiche cei

obbligo di rilascio della

dichiarazione di conformità

SI

Page 77: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

77

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE - Art. 1 comma 1c)

Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie.

L'impianto di riscaldamento è composto da: 1) sistema di adduzione del combustibile (tubazioni, eventuale serbatoio) 2) dalle aperture di adduzione dell'aria comburente dai sistemi di produzione 3) distribuzione , 4) regolazione ed emissione del calore 5) dal sistema di evacuazione dei gas combusti

Page 78: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

78

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE (uso abitativo, studio professionale, sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli, scuole, etc..)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

SI

obbligo di progettazione impianto di scarico fumi a canne collettive ramificate.

impianti di climatizzazione di potenza > 46,5 kW (40.000 frigorie/ora)

obbligo di rilascio della

dichiarazione di conformità

SI

Obbligo di progetto ai sensi di altre norme

Legge 10/91: impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda di qualsiasi potenza e in edifici di qualsiasi desti-nazione d'uso (centrale termica e frigorifera, rete di distribuzione, corpi utilizzatori, camini, regolazione, deposito e adduzione del combustibile)

dm 1.12.75: impianti termici con potenza > 34,8 kW (generatore, vaso d'espansione e dispositivi di sicurezza relativi).

dpr 577/82: centrale termica di potenza > 116 kW (adduzione e stoccaggio combustibile, locali, dispositivi di

sicurezza antincendio).

Page 79: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

79

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TERZIARIO E ALTRI USI (sede di società, attività industriale, commerciale, agricola, intermediazione o produzione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, luoghi di cura, magazzini, depositi, pubbliche finalità dello Stato, enti istituzionali etc)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

NO

obbligo di progettazione NO obbligo di rilascio della

dichiarazione di conformità

SI

Obbligo di progetto ai sensi di altre norme

Legge 10/91: impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda di qualsiasi potenza e in edifici di qualsiasi destinazione d'uso (centrale termica e frigorifera, rete di distribuzione, corpi utilizzatori, camini, regolazione, deposito e adduzione del combustibile) dm 1.12.75: impianti termici con potenza > 34,8 kW (generatore, vaso d'espansione e dispositivi di sicurezza relativi). dpr 577/82: centrale termica di potenza > 116 kW (adduzione e stoccaggio combustibile, locali, dispositivi di sicurezza antincendio).

Page 80: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

80

IMPIANTI IDROSANITARI

Impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore. L'impianto idrosanitario comprende:

• le tubazioni di distribuzione dell'acqua calda e fredda, • gli apparecchi, • la rubinetteria sanitaria e di intercettazione, • eventuali serbatoi di accumulo, • scambiatori, • l'isolamento termico delle tubazioni, • l'eventuale impianto di irrigazione.

Page 81: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

81

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE (uso abitativo, studio professionale, sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli, etc)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

SI

obbligo di progettazione ai sensi della 46/90

NO

obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità

SI

Obbligo di progetto ai sensi di

altre norme

legge 10/91: impianti di produzione di acqua calda di qualsiasi potenza in edifici di qualunque destinazione d'uso.

Page 82: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

82

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TERZIARIO E ALTRI USI (sede di società, attività industriale, commerciale, agricola, intermediazione o produzione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi, pubbliche finalità dello Stato, enti istituzionali, territoriali, economici)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

NO

obbligo di progettazione ai sensi della 46/90

NO

obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità

NO

Obbligo di progetto ai sensi di

altre norme

legge 10/91: impianti di produzione di acqua calda di qualsiasi potenza in edifici di qualunque destinazione d'uso.

Page 83: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

83

IMPIANTI A GAS Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore. Per impianto del gas si intende:

• l'insieme delle tubazioni e accessori dal punto di consegna agli apparecchi utilizzatori, • gli apparecchi stessi, • le aperture per l'adduzione dell'aria comburente • il sistema per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

Page 84: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

84

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE (uso abitativo, studio professionale, sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli, etc)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

SI

obbligo di progettazione ai sensi della 46/90

impianti di trasporto gas combustibili con potenza > 34,8 kw. impianti di trasporto gas ospedalieri in caso di stoccaggi.

obbligo di rilascio della

dichiarazione di conformità

SI

Obbligo di progetto ai sensi di

altre norme

legge 10/91: impianti di adduzione del combustibile e comburente, ed evacuazione fumi di qualsiasi potenza in edifici di qualsiasi destinazione d'uso. - dpr 577/82: - centrale termica di potenza > 116 kw (adduzione del combustibile).

Page 85: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

85

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TERZIARIO E ALTRI USI (sede di società, attività industriale, commerciale, agricola, intermediazione o produzione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi, pubbliche finalità dello Stato, enti istituzionali, territoriali, economici)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

NO

obbligo di progettazione ai sensi della 46/90

NO

obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità

NO

Obbligo di progetto ai sensi di

altre norme

legge 10/91: impianti di adduzione del combustibile e comburente, ed evacuazione fumi di qualsiasi potenza in edifici di qualsiasi destinazione d'uso. - dpr 577/82: - centrale termica di potenza > 116 kw (adduzione del combustibile).

Page 86: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

86

ASCENSORI E MONTACARICHI - Art. 1 comma 1f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE (uso abitativo, studio professionale, sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli, etc)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

SI

obbligo di progettazione ai sensi della 46/90

NO

obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità

SI

Obbligo di progetto ai sensi di

altre norme

LEGGE 1415/42: INTERO IMPIANTO.

Page 87: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

87

EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TERZIARIO E ALTRI USI (sede di società, attività industriale, commerciale, agricola, intermediazione o produzione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi, pubbliche finalità dello Stato, enti istituzionali, territoriali, economici)

Obbligo di esecuzione da parte di imprese abilitate

NOI

obbligo di progettazione ai sensi della 46/90

NO

obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità

NO

Obbligo di progetto ai sensi di

altre norme

LEGGE 1415/42: INTERO IMPIANTO.

Page 88: Facoltà di Architettura - unirc.it fileFacoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti. SCOPO DEL CORSO

88


Recommended