Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui
si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il
risultato economico
FINALITA’- Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell’esercizio
- Evidenziare l’andamento della
OBBLIGATORIETA’- La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile
- La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo
IL BILANCIO D’ESERCIZIO(art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
15.36 1
- Evidenziare l’andamento della gestione economica (costi e ricavi)
risultati del bilancio per il calcolo delle imposte
STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.)
CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.)
NOTA INTEGRATIVA(art. 2427 C.c.)
situazione patrimoniale e finanziaria
componenti positivi e negativi del reddito
informazioni aggiuntive, esplicative e complementari
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1
SCRITTURE D’ESERCIZIO
Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio
INVENTARIO al 31/12 obbligatorio (art. 2217 C.c.)
Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione
SITUAZIONE CONTABILEpre-assestamento
•scopo conoscitivo e di controllo
E’ un documento di DERIVAZIONE CONTABILE
15.36 2
(sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 2426 C.c e dei principi contabili)
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
•scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento
•traducono in contabilità le operazioni dell’inventario
•scopo conoscitivo e di controllo•i fatti di gestione compaiono con riferimento all’aspetto finanziario che misura l’aspetto economico
SITUAZIONE CONTABILE FINALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE SITUAZIONE ECONOMICA
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2
15.36 3
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
espone il patrimonio di funzionamento
SITUAZIONE ECONOMICA
espone i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio
Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders)UTILIZZATORI
INTERNI• Imprenditore o soci di maggioranza• Amministratori• Alta direzione• Personale dipendente
INTERNI• Imprenditore o soci di maggioranza• Amministratori• Alta direzione• Personale dipendente
ESTERNI• Soci di minoranza• Finanziatori (banche,
obbligazionisti, enti previdenziali, …)
• Fornitori
ESTERNI• Soci di minoranza• Finanziatori (banche,
obbligazionisti, enti previdenziali, …)
• Fornitori
DESTINATARI DEL BILANCIO
15.36 4
• Fornitori• Clienti• Amministrazione Fiscale• Comunità Locale• Comunità Nazionale• Comunità Internazionale
• Fornitori• Clienti• Amministrazione Fiscale• Comunità Locale• Comunità Nazionale• Comunità Internazionale
Sono interessati al valore del dividendo,
alla puntualità nelle scadenze contrattuali,
alla continuità dell’attività aziendale,al valore del reddito realizzato
Sono interessati alla redditività degli investimentie alla stabilità dell’attività
aziendale
SOCIETA’ DI CAPITALI
AZIENDE INDIVIDUALI E STATO PATRIMONIALE =
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
NOTA INTEGRATIVA
Forma OBBLIGATORIA
(art. 2423, 2423 bis, 2423 ter
C.c.)
Scopo:
fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi
Documento PUBBLICO
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1
15.36 5
INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE
STATO PATRIMONIALE =
Situazione patrimoniale
CONTO ECONOMICO
= Situazione economica
Forma LIBERA
Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le strutture previste per le società di capitali:• per la loro maggiore chiarezza
• perché la legge istitutiva dell’IRAP richiede che la base imponibile venga determinata sulla base della classificazione prevista dall’art. 2425 C.c.
Scopo:
fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci
Documento INTERNO
SOCIETA’ DI CAPITALI
allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI
allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2
Tutte le aziende
15.36 6
AZIENDE INDIVIDUALI E
SOCIETA’ DI PERSONE
applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti
dall’art. 2426 C.c.
applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti
dall’art. 2426 C.c.
Tutte le aziende devono:
IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
REDAZIONE• postulati del bilancio• composizione del
fascicolo di bilancio• criteri di valutazione
BILANCIO D’ESERCIZIO
REVISIONE
15.36 7
REVISIONEProcedure di
auditing
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa
Allegati del bilancio
Società non quotate
• Collegio sindacale
Società quotate• Collegio
sindacale• Società di
revisione
Assolve a due importanti funzioni:
Funzione conoscitiva
Funzione di controllo
Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche
E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori
� le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire ilraggiungimento di finalità di interesse pubblico sono:
IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
15.36 8
• garantire unminimo di informazione ai soggetti interessatiraggiungimento di finalità di interesse pubblico sono:
• essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazionefinanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa
• essereneutrale riguardo alle informazioni fornite
� il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto estruttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica disocietà di capitali• fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le
quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio siadattano alle loro particolari realtà aziendali
I POSTULATI DI BILANCIO
I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida
che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del
bilancio d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
POSTULATI DI BILANCIO
clausole generali
principi di redazione
15.36 9
redazioneLe clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche.I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali ecostituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni.I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
(art. 2423 C.c.)
LE CLAUSOLE GENERALI
con tale norma il legislatore ha voluto indicare due
15.36 10
POSTULATI
FONDAMENTALI
CHIAREZZA= intelligibilità - comprensibilità
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele
Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell’art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo:
• obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.);
• divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della
CHIAREZZA
15.36 11
raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio;
• divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto.
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele• No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile).• Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in
bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili.
VERITÀ E CORRETTEZZA
Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
15.36 12
OBBLIGO di fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423)
•PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
•RENDICONTO FINANZIARIO
DEROGA OBBLIGATORIA (art. 2423)
Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali
principio della
PRUDENZA
principio della
PRUDENZA
1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività
2) si possono indicare solo gli utili realizzatialla data di chiusura del bilancio d’esercizio3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento
4) si deve tenere conto dei rischi e delle
principio della CONTINUITÀ
principio della CONTINUITÀ
principio della COMPETENZA
principio della COMPETENZA
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis)
15.36 13
4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo
COMPETENZACOMPETENZA
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro
principio della VALUTAZIONE
SEPARATA
principio della VALUTAZIONE
SEPARATAprincipio
della COSTANZA
principio della
COSTANZADeroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)
Principio della CONTINUITÀ AZIENDALE: le valutazioni devono essere eseguite inipotesi di normale funzionamento (e quindi escludendo ipotesi di liquidazione o dicessione) e tenendo presenti le presumibili evoluzioni della gestione e iprogrammi operativi ai quali parteciperanno i beni che sono oggetto divalutazione.
1)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Principio della PRUDENZA: devono essere imputati al periodo le perdite presuntenon ancora verificatesi, mentre non vanno assolutamente presi in considerazionegli eventuali utili non ancora realizzati; scopo: evitare la distribuzione di utili chel’impresa non ha effettivamente conseguito.
15.36 14
valutazione.Ribadisce e rafforza il principio della PRUDENZA, escludendo la possibilità diprendere in considerazione profitti non ancora realizzati; precisa, inoltre, che ilmomento nel quale il realizzo deve essersi verificato è quello della chiusuradell’esercizio.Principio della COMPETENZA ECONOMICA: il reddito va determinato attribuendo icosti e i ricavi all’esercizio a cui si riferiscono “economicamente” e non a quello incui sono pagati o riscossi; ciò significa che si devono attribuire al periodo costi ericavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse, vale a direcomponenti economiche che riguardano processi produttivi che si sono conclusinel periodo considerato.
3)
2)
Principio della VALUTAZIONE SEPARATA: se in una stessa voce sono inclusi elementieterogenei si devono adottare criteri di valutazione differenti; scopo: evitare chenella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale vengano
5)
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
4)Principio della considerazione dei rischi e delle perdite di COMPETENZAdell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura (cioè nel periodo cheintercorre tra la fine dell’esercizio e la redazione dei conti annuali); questoprincipio riafferma e rafforza il principio della PRUDENZA.
15.36 15
nella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale venganocompensate perdite presunte con utili non ancora realizzati (utili sperati)
Principio della COSTANZA. Scopo: evitare “manovre” sulle valutazioni(accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati economici d’esercizio) eassicurare le condizioni per la comparabilità dei bilanci nel tempo.
6)
I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI
DAL CODICE CIVILE (art. 2426)
1. valore delle immobilizzazioni2. ammortamento delle immobilizzazioni3. svalutazione delle immobilizzazioni4. valore delle immobilizzazioni costituite da
partecipazioni5. valore e ammortamento dei costi pluriennali
15.36 16
5. valore e ammortamento dei costi pluriennali6. valore e ammortamento dell’avviamento7. valore e ammortamento del disaggio su prestiti8. valore dei crediti9. valore delle rimanenze di magazzino, dei titoli e
delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
10. costo dei beni fungibili11. valore dei lavori in corso su ordinazione12. valore dei beni di scarsa rilevanza
Acriterio del costod’acquisto o di produzione- eventuale ammortamento se A > B
Bvalore d’usovalore di presunto realizzo
in base al
CRITERI DI VALUTAZIONE
• tale valore viene considerato comelimite massimo• risulta di semplice applicazione ed attuazione, inoltre lascia poco spazio a
stime e apprezzamenti di carattere soggettivo
� il principio generale è quello del COSTO, inteso come insieme degli oneri
sostenuti dall’azienda per l’acquisizione o la produzione di un determinato bene
15.36 17
in base al principio della
prudenza
CRITERI ALTERNATIVI PREVISTI
• patrimonio netto (per le partecipazioni in imprese controllate o collegate)• corrispettivi maturati (per i lavori in corso su ordinazione)• valore costante (attrezzature e materie costantemente rinnovate e di scarsa
importanza)
oppure
Ccriterio del valore presumibile di realizzazione
(per i crediti)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
(punto 1)
COSTO DI ACQUISTO
• costi di acquisto• costi accessori
oppure
COSTO DI PRODUZIONE
• costi direttamente imputabili
(punto 2)
AMMORTAMENTO SISTEMATICO
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione
(se l’utilizzazione è limitata nel tempo)
oppure se durevolmente inferiore (a causa di danneggiamenti derivanti da eventi
particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti mutamenti nella
15.36 18
• costi direttamente imputabili• altri costi per la quota
ragionevolmente imputabile• oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione
(punto 3)
MINOR VALORE: il bene deve essere svalutato
(principio generale della rappresentazione
veritiera e corretta)
Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere rivalutato.
imprevisti, di imprevisti mutamenti nella domanda dei prodotti, ecc.)
relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene può essere utilizzato
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(punto 5)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI
non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili
ammortamento entro un periodo non superiore a
15.36 19
COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’
aventi utilità pluriennale
non superiore a cinque anni
(punto 6)AVVIAMENTO
se acquisito a titolo oneroso
iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento
entro un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa