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Il diritto ambientale in breve - Federal Council

Date post: 08-Nov-2021
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> Il diritto ambientale in breve Sintesi del diritto federale in materia ambientale
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Page 1: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

> Il diritto ambientale in breveSintesi del diritto federale in materia ambientale

Page 2: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

2 > Il diritto ambientale in breve

Nota editoriale

Editore

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Ideazione, concezione, realizzazione

Urs Steiger, steiger texte konzepte beratung, Lucerna

Accompagnamento UFAM

Marco Zaugg, divisione giuridica

Indicazione bibliografica

Il diritto ambientale in breve

Sintesi del diritto federale in materia ambientale

Ufficio federale dell’ambiente, Berna. 36 pagg.

Traduzione

si dice sàrl, Friburgo

in collaborazione con il Servizio linguistico italiano dell’UFAM

Grafica e impaginazione

Kurt Brunner, Martin Brunner Associés

Fotografie

Copertina, pag. 7 a destra: Keystone/Lukas Lehmann

pag. 3: UFAM

pag. 4: AWEL, Zurigo

pag. 5: Sammlung Verkehrshaus Lucerna

pag. 6: Keystone/Michael Kupferschmidt

pag. 7 a sinistra: CamCopter/Rolf Widmer

pag. 8: Keystone/Francesca Agosta

pag. 9 a sinistra, pag. 13, pag. 18 sotto, pag. 20 in alto a destra:

UFAM/AURA, Emanuel Ammon

pag. 9 a destra: Keystone/Sandro Campardo

pag. 11: Jakob Studnar, Düsseldorf

pag. 15: Keystone/Thedi Suter

pag. 16, pagg. 24–25, pag. 27 a sinistra: Priska Ketterer, Lucerna

pag. 18 in alto: René Maier, Brienz

pag. 20 a sinistra, pag. 32 in basso a destra: Keystone/Martin Ruet

pag. 20 in basso a destra: Stadtwerke Schweinfurt GmbH

pag. 22: Roche/Christopher Gmuender, Muttenz

pag. 27 a destra: UFAM/Markus Senn, Winterthur

pag. 28: ufficio protezione della natura del dipartimento per la natu

e il paesaggio del Cantone di Zurigo (ALN)

pag. 30: Albert Marty, Rothenthurm

pag. 32 in alto: Keystone/Gaëtan Bally

pag. 32 in basso a sinistra: «Landbote»/Marc Dahinden

pag. 35 in alto: Keystone/Regina Kuehne

pag. 35 in basso a sinistra: Keystone/Craig Ruttle

pag. 35 in basso a destra: Keystone/Jean-Christophe Bott

Per ordinare la versione stampata e scaricare il PDF

UFCL, Distribuzione pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

Tel. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58

[email protected]

Numero di ordinazione: 810.400.082i

www.bafu.admin.ch/ud-1072-i

La presente pubblicazione è disponibile anche

in tedesco, francese e inglese.

schi

ra

© UFAM 2013

> Indice

Premessa 3

Panoramica del diritto ambientale

Diritto ambientale: lo specchio della coscienza ecologica 4

Elaborazione ed esecuzione del diritto ambientale

Regole fondamentali della protezione dell’ambiente 8

Protezione dell’ambiente: un compito comune 10

Autorizzare senza pregiudicare l’ambiente 12

Soluzioni per migliorare la qualità ambientale 13

Elementi del diritto ambientale

La legge sulla protezione dell’ambiente 15

Proteggere dall’inquinamento 17Rifi uti e protezione del suolo 19Impiego sicuro di prodotti chimici 21La legge forestale 23

La legge sulla protezione delle acque 25

Tutela della biodiversità e del paesaggio 28

Utilizzazione controllata di organismi 31

Pericoli naturali 33

Protezione del clima: una sfi da globale 34

Page 3: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

3 > Il diritto ambientale in breve3

> Premessa

Il congresso mondiale sulla giustizia, la governance e il diritto per la sostenibilità

ambientale («Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability»),

tenutosi dal 17 al 20 giugno 2012 a Rio de Janeiro nell’ambito del Programma

delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), ha esortato gli Stati a impegnarsi ad

attuare in modo effi ciente ed effi cace la normativa ambientale per conseguire gli

obiettivi di sviluppo sostenibile. La sostenibilità ecologica può infatti essere rag-

giunta soltanto se le norme ambientali sono eque, chiare e applicabili.

Il diritto ambientale svizzero, che negli ultimi decenni ha raggiunto standard ele-

vati, persegue proprio questo obiettivo. Nei prossimi anni si tratterà di colmare

determinate lacune legislative in materia, adeguando la normativa alle nuove sfi de

e sviluppandola ulteriormente.

La presente pubblicazione fornisce un quadro della legislazione ambientale

svizzera. Quest’ultima copre molteplici aspetti e ambiti settoriali ed è il risultato

di un’evoluzione durata decenni. Il diritto nazionale e quello internazionale sono

presentati nella loro globalità e ne vengono illustrate le interdipendenze. Gli

schemi favoriscono la comprensione dei principi e dei concetti astratti discipli-

nati dal diritto.

Dott. iur. Florian Wild

Capo della divisione giuridica

Membro della direzione allargata

Uffi cio federale dell’ambiente

Altri link attinenti ai temi trattati dalla pubblicazione:

www.bafu.admin.ch/diritto-ambientale-breve

Page 4: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

Panoramica del diritto ambientale

> Diritto ambientale:

specchio della coscienza ecologica

Il boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta e il conseguente maggiore sfruttamento delle risorse

ambientali sono stati all’origine dei primi gravi problemi ambientali. A fronte di questa situazione, e di

pari passo con una maggiore conoscenza delle interrelazioni ecologiche, si è sviluppata una legislazione

ambientale di continuo affi nata e sempre più ampia.

Fino agli anni Cinquanta e Sessanta le acque di scarico prove-

nienti dalle industrie, dal settore artigianale e dalle utenze do-

mestiche venivano riversate in ruscelli, laghi e fi umi senza

praticamente essere sottoposte a trattamenti di depurazione.

Spesso ci si imbatteva in corsi d’acqua colorati o in cui galleg-

giavano residui schiumosi. Anche la moria di pesci era un feno-

meno assai diffuso. Il ritmo sfrenato dell’attività edilizia e la

crescita esponenziale del traffi co hanno generato sempre più

rumore e inquinamento atmosferico e hanno causato la perdi-

ta progressiva di terreni agricoli.

Acque più pulite e rispetto della natura

La risposta degli elettori, delle Camere e del Consiglio federa-

le ai crescenti problemi ambientali si concretizzò in una serie

Page 5: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

5 > Il diritto ambientale in breve

Protezione delle foreste

La legge federale sulla polizia delle foreste del 1876 pose i boschi

svizzeri sotto stretta protezione e creò per la prima volta i presuppo-

sti per la loro gestione sostenibile. La legge fu la risposta alle cata-

strofiche inondazioni del XIX secolo, prima tra tutte quella del 1868,

la più grande mai verificatasi nella regione alpina, la cui gravità fu

in parte dovuta all’eccessivo sfruttamento boschivo. Un anno dopo

l’entrata in vigore di detta legge venne varata la legge federale sulla

sistemazione dei corsi d’acqua, che nei decenni successivi porterà

all’arginatura di molti di essi.

di attività legislative che permisero di sviluppare gradualmen-te il diritto ambientale e di adeguarlo alle nuove esigenze. Nel 1953 fu iscritta nella Costituzione la protezione delle acque e quattro anni più tardi entrò in vigore la legge federale sullaprotezione delle acque (LPAc), il cui principale obiettivo era ampliare le reti di canalizzazione e allacciarle agli impianti di depurazione. In seguito alla rapida trasformazione dell’assetto paesaggistico, nel 1962 una votazione popolare sancì l’intro-duzione nella Costituzione federale di un articolo sulla prote-zione della natura e del paesaggio, dal quale nel 1966 scaturì la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Questa legge disciplinava per la prima volta a livello federale la protezione delle specie animali e vegetali indigene come pure del paesaggio e dei monumenti, fornendo al con-tempo la base legale dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP).

Legge federale sulla protezione dell’ambiente:

frutto di un dibattito serrato

Nel 1965 un intervento parlamentare chiese l’introduzione di norme di legge in materia ambientale. Il relativo articolo co-stituzionale venne approvato nel 1970 in sede di votazionepopolare con oltre il 90 per cento dei voti. Nel frattempo,la crisi petrolifera degli anni Settanta e la pubblicazione di tre rapporti («I limiti dello sviluppo» del Club di Roma, «Global 2000» e il rapporto del governo americano sulla situazioneambientale mondiale) intensifi cano il dibattito pubblico suiproblemi ambientali. Bisognerà tuttavia attendere altri quin-dici anni prima dell’entrata in vigore della legge federale sul-la protezione dell’ambiente (LPAmb), nel 1985.

Nel 1983 il fenomeno della moria dei boschi riporta prepoten-temente all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dell’in-

quinamento atmosferico e contribuisce, con l’ordinanza con-tro l’inquinamento atmosferico (OIAt), a concretizzare in tempi brevi le norme della LPAmb in questo ambito.

Sul piano internazionale la scoperta del buco d’ozono, ossia il sensibile impoverimento dello strato di ozono sopra l’Antarti-de, conduce nel 1985 a una reazione sorprendentemente rapi-da: il Protocollo di Montreal del 1987, ratifi cato anche dalla Svizzera, sancisce il divieto generalizzato a livello mondiale per le sostanze più dannose.

Smaltimento ecocompatibile dei rifiuti

A metà degli anni Ottanta si constata che in molti casi le di-scariche di rifi uti causano l’inquinamento delle acque e gene-rano cattivi odori. Le linee direttive per la gestione dei rifi uti elaborate di rifl esso dalla Confederazione si concretizzano nelle disposizioni sui rifi uti contenute nella revisione della

Cronistoria dei principali atti legislativi in materia ambientale

1875 Legge sulla caccia (revisione totale nel 1904, 1925 e 1986, LCP)

1875 Legge federale sulla pesca (revisione totale nel 1888, 1973 e 1991, LFSP)

1876 Legge sulla polizia delle foreste (revisione totale nel 1991: legge sulle foreste, LFo)

1877 Legge sulla polizia delle acque (revisione totale nel 1991: legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua)

1955 Legge sulla protezione delle acque (revisione totale nel 1971 e nel 1991, LPAc)

1966 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

1983 Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)

1999 Legge sul CO2 (revisione totale nel 2012)

2003 Legge sull’ingegneria genetica (LIG)

Situazione del bosco nella valle della Reuss, nel Canton Uri, ai tempi della costruzione della ferrovia del San Gottardo

Page 6: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

6 > Il diritto ambientale in breve

LPAmb e nell’ordinanza tecnica sui rifi uti (OTR), che impon-

gono di recuperare i rifi uti dopo un eventuale trattamento o di

depositarli in modo ecocompatibile in discariche adatte. Inoltre

i siti contaminati devono essere rapidamente risanati. Il divie-

to di conferire in discarica rifi uti combustibili, introdotto in

Svizzera nel 2000, rappresenta un’ulteriore tappa fondamen-

tale nell’ambito dello smaltimento dei rifi uti, in quanto con-

sente la valorizzazione termica o il riciclaggio di rifi uti fi no ad

allora inutilizzati.

Una maggiore consapevolezza dei rischi

Da tempo si è consapevoli della tossicità di determinate so-

stanze, per lo meno di quelle nocive per l’uomo. La legge sui

veleni (LV) del 1969 disciplinava ad esempio l’utilizzo di ve-

leni al fi ne di salvaguardare la salute degli esseri umani e degli

animali. La legge sulla protezione dell’ambiente ne estende il

quadro legale alla tutela ambientale.

Il 1° novembre 1986, un incendio divampato in un deposito di

prodotti chimici nell’area industriale di Schweizerhalle, nei pressi

di Basilea, provoca un gravissimo inquinamento del Reno. Questa

catastrofe ecologica mette improvvisamente a nudo i notevoli ri-

schi per l’ambiente legati allo stoccaggio e alla manipolazione

di sostanze chimiche. L’ordinanza sulla protezione contro gli

incidenti rilevanti (OPIR), varata in reazione al disastro, contri-

buisce a creare una nuova consapevolezza dei rischi e a ridurli

drasticamente. La legge sui prodotti chimici (LPChim) del 2000

conferisce al settore un assetto normativo più completo. Ad essa

fa seguito nel 2005 l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i

prodotti chimici (ORRPChim), che costituisce un altro importan-

te tassello della protezione ambientale.

In questa fase di confronto approfondito e consapevole sui peri-

coli legati all’industria chimica, l’attenzione si sposta anche su

altre tecnologie potenzialmente nocive per l’ambiente, come la

biotecnologia – disciplinata nella LPAmb, nella legge sull’inge-

gneria genetica (LIG) e nelle relative ordinanze – e la telefonia

mobile, una tecnologia il cui rapido sviluppo comporta anche

rischi. L’azione preventiva del legislatore consente in entrambi

i casi di fi ssare condizioni quadro chiare sotto il profi lo tecnico.

Spazi per gli animali, le piante e le acque

Negli anni Settanta e Ottanta cresce la consapevolezza che, per

contrastare la graduale estinzione di specie animali e vegetali,

sono necessari provvedimenti di più ampio respiro. Un passo

decisivo a favore di una protezione dei biotopi più severa è

stata l’adozione, nel 1987, dell’iniziativa Rothenthurm, che in-

serisce nella Costituzione la tutela dei biotopi e delle zone pa-

lustri. Successivamente, vengono rafforzate anche le norme

che proteggono altri spazi vitali minacciati, quali le zone gole-

nali, i siti di riproduzione degli anfi bi o i prati e i pascoli sec-

chi. Dal 2007, con la possibilità di promuovere la creazione di

Lavori di ripulitura dopo l’incidente chimico di Schweizerhalle, presso Muttenz (BL)

Page 7: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

7 > Il diritto ambientale in breve

parchi di importanza nazionale in regioni di elevato valore na-

turalistico e paesaggistico, la legislazione tiene conto anche

delle esigenze legate allo sviluppo sostenibile. L’obiettivo di

una più ampia protezione della natura trova parimenti eco nel-

la regolazione dei defl ussi minimi, inserita nel 1991 nella nuo-

va legge sulla protezione delle acque grazie a un’iniziativa

popolare. La nuova legge non pone più l’accento unicamente

sulla qualità delle acque, ma riconosce che i corsi d’acqua pos-

sono svolgere la loro funzione di spazio vitale per animali e

piante soltanto se i loro defl ussi residuali sono suffi cienti e se

dispongono di suffi ciente spazio per una dinamica naturale.

Quest’ultimo aspetto viene garantito nel 2011 con un’ulteriore

revisione della legge sulla protezione delle acque che soddisfa

anche un’esigenza della protezione contro le piene, la cui conce-

zione di base è stata profondamente ripensata dopo i disastri pro-

vocati in diverse occasioni dal maltempo nel 1987. Riconosciu-

ta l’impossibilità di assicurare ovunque una protezione totale e

considerata l’eventualità di danni controllabili, la protezione

contro i pericoli naturali non va garantita solo mediante opere

protettive più alte e più solide, bensì con interventi edilizi abbi-

nati a misure di pianifi cazione del territorio e di ritenuta idrica.

Protezione ambientale globale e sviluppo sostenibile

La prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo svi-

luppo, tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro (detta anche «Rio 92»),

ha segnato una vera e propria svolta nell’approccio globale agli

aspetti ambientali. Il concetto di sviluppo sostenibile, lanciato in

occasione della Conferenza, impone di considerare tali aspetti

nel loro insieme, integrandoli altresì a fattori sociali ed economi-

ci. A Rio sono stati approvati due trattati internazionali di fonda-

mentale importanza: la Convenzione sulla biodiversità e la Con-

venzione sul clima. Sulla base della Convenzione sul clima è

stato varato, nel 1998, il Protocollo di Kyoto sulla riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra, per la cui attuazione la

Svizzera ha emanato nel 1999 la legge sul CO2. «Rio 92» ha

inoltre favorito gli sforzi internazionali volti a ridurre gli effet-

ti della produzione e dell’impiego di prodotti chimici. Nel

2002 è stata adottata la Convenzione di Stoccolma sugli inqui-

nanti organici persistenti (POP). Per quanto concerne la di-

mensione globale della protezione ambientale, cfr. pag. 11.

A seguito delle sempre maggiori conoscenze scientifi che,

dell’esperienza maturata dalla pratica e da dolorose cata-

strofi , la legislazione svizzera in materia ambientale si è tra-

sformata negli ultimi cinquant’anni in un mosaico normati-

vo ampio e articolato che nuove tecnologie, conoscenze e

sviluppi contribuiranno a completare. In un prossimo futuro

occorrerà tuttavia anche colmare alcune lacune, come quelle

nel settore della biodiversità e, probabilmente, della nano-

tecnologia, così come saranno necessari interventi per pro-

muovere l’impiego effi ciente delle risorse naturali.

Discarica combinata Häuli a Lufi ngen (ZH) durante la fase d’installazione

Metalli separati dai residui dell’incenerimento dei rifi uti

Page 8: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

Elaborazione ed esecuzione

del diritto ambientale

> Protezione dell’ambiente:

regole fondamentali

Il diritto ambientale si fonda su una serie di principi guida che, a prescindere dalle singole dispo-

sizioni di legge, dettano il carattere generale delle leggi e delle ordinanze in questo settore e hanno

anche un peso nell’attuazione delle disposizioni.

Il principio di prevenzione

Il detto popolare «prevenire è meglio che curare» costituisce il

principio fondamentale del diritto ambientale svizzero. A lun-

go termine, pianifi care e agire in maniera previdente ed eco-

compatibile è più vantaggioso in termini di costi e meno

dannoso per l’ambiente che non disporre a posteriori inter-

venti migliorativi o riparare i danni ambientali. Questo prin-

cipio trova applicazione ad esempio nell’esame dell’impatto

sull’ambiente, nell’obbligo di limitare a titolo preventivo le

emissioni nell’ambito della protezione contro le immissioni o

ancora nell’obbligo generale di diligenza in materia di prote-

zione delle acque.

Il principio di causalità

I costi legati all’eliminazione dell’inquinamento ambientale

e alla riparazione dei danni ambientali non devono andare a

Page 9: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

9 > Il diritto ambientale in breve9

carico della comunità, bensì di coloro che li causano. Chi in-

quina o danneggia l’ambiente deve quindi accollarsi l’onere

fi nanziario di detti interventi. Il principio di causalità è ormai

prassi comune nel sistema delle tasse sui rifi uti e degli emolu-

menti sulle acque di scarico. Occorre tuttavia ricordare che

esso ha validità generale e trova applicazione anche nel risana-

mento delle discariche e di altri siti contaminati.

Combattere l’inquinamento alla fonte

Per quanto possibile si dovrebbe evitare di inquinare l’am-

biente. La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e le

relative ordinanze limitano l’impatto ambientale, fi ssando dei

valori soglia per contenere il livello di emissioni inquinanti

generate dagli impianti. Anche nell’ambito degli interventi

di risanamento va data priorità alle misure che agiscono alla

fonte. Ad esempio, per ridurre il rumore del traffi co ferrovia-

rio, prima di installare pareti fonoassorbenti occorre sostituire

i vagoni in uso e adottarne di più silenziosi.

Approccio globale

Lo scopo perseguito dal diritto ambientale è ridurre l’inqui-

namento nel suo insieme. In ogni situazione è quindi necessa-

rio tenere conto in eguale misura di tutti gli aspetti legati

all’ambiente. Si devono inoltre evitare provvedimenti che,

andando a benefi cio di un unico settore, gravino eccessiva-

mente su un altro. Se si adottano ad esempio misure di prote-

zione contro il rumore, bisogna accertarsi che esse non pre-

giudichino nella sostanza gli obiettivi in materia di protezione

della natura e del paesaggio.

Il principio di cooperazione

Il diritto ambientale svizzero è frutto di un processo decisiona-

le di ampio raggio e viene attuato congiuntamente. Il coinvol-

gimento di partiti politici, Cantoni, organizzazioni ambienta-

liste ed economiche o di singoli settori nell’elaborazione di

ordinanze e aiuti all’esecuzione garantisce soluzioni praticabili

ed effi caci. La collaborazione con gli attori del mondo eco-

nomico consente inoltre di introdurre per tempo, ed eventual-

mente su base volontaria, opportune misure ambientali. Singo-

li compiti esecutivi, ad esempio i controlli e la sorveglianza,

possono essere delegati a imprese o organizzazioni esterne,

come è stato fatto nel settore dei rifi uti (riciclaggio) o nell’ese-

cuzione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico.

Macchina equipaggiata di fi ltro antiparticolato Bottiglie in PET per bevande pronte per essere valorizzate

Page 10: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

10 > Il diritto ambientale in breve

Organizzazioni ambientaliste al servizio dell’ambiente

L’ambiente non può far valere direttamente i propri diritti: il diritto ambien-

tale affida questo compito alle organizzazioni ambientaliste. Attra verso il

diritto di ricorso delle associazioni, le organizzazioni ambientaliste attive

a livello nazionale e accreditate dal Consiglio federale hanno infatti la

possibilità opporsi o ricorrere contro determinati progetti. Nel ruolo di

avvocati della natura possono quindi appellarsi a un tribunale affinché

decida se i progetti in questione sono conformi alle leggi.

> Protezione dell’ambiente: un compito comune

Nelle leggi federali e nelle relative ordinanze di applicazione la Confederazione defi nisce gli obiettivi

in materia di protezione dell’ambiente come pure gli strumenti e le misure per concretizzarli. Il compito

dei Cantoni consiste sostanzialmente nel realizzare gli obiettivi stabiliti. In alcuni settori è la Confe-

derazione ad essere responsabile dell’esecuzione. Essa vigila inoltre che i Cantoni che adempino i loro

compiti in conformità alle leggi. Confederazione e Cantoni collaborano con il settore economico sia a

livello legislativo che esecutivo.

Elaborazione ed esecuzione del diritto ambientale in Svizzera (schema)

Consultazione CantoniPartitiSettore economicoOrganizzazioni ambientaliste

CantoniPartitiSettore economicoOrganizzazioni ambientaliste

Elaborazione Esecuzione

Legge Ordinanza

Parlamento Consiglio federale

Consiglio federale

Amministrazione

Amministrazione Settore economico ComuniSettore economicoEconomie domestiche

Confederazione Cantoni Vigilanza federale

Lavori

preparatori

Approvazione

< <

< <

<

In una struttura federalista come quella svizzera, i compiti

statali vengono per quanto possibile espletati autonomamente

dai singoli organismi dello Stato secondo il principio di sussi-

darietà, in base al quale devono essere eseguiti ai livelli più

bassi possibile.

Leggi e ordinanze

Le basi giuridiche su cui poggia la protezione dell’am-

biente sono definite dalle Camere federali in leggi, che il

Consiglio federale concretizza emanando ordinanze. I lavori

preliminari in vista dell’elaborazione di leggi e ordinanze

sono affidati all’Amministrazione federale, che collabora

a stretto contatto con i Cantoni, i partiti e le organizza-

zioni ambientaliste ed economiche. La procedura di con-

sultazione e l’indagine conoscitiva, ben istituzionalizzate

soprattutto in Svizzera, hanno come obiettivo di raccog-

liere e far confluire nell’attività legislativa tutte le cono-

scenze specialistiche e i pareri delle autorità esecutive e del

mondo politico.

Il ruolo centrale dei Cantoni dell’esecuzione

Con l’esecuzione, ovvero l’attuazione pratica del diritto, le leggi

acquistano effi cacia. La responsabilità esecutiva spetta in primo

Page 11: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

11 > Il diritto ambientale in breve

luogo ai Cantoni, che rivestono quindi un ruolo centrale nella

protezione dell’ambiente. L’esecuzione delle leggi può differi-

re notevolmente da Cantone a Cantone, soprattuto per quanto

riguarda la scelta di espletare i compiti a livello cantonale op-

pure di delegarli ai Comuni. Alcune mansioni sono affi date a

imprese private o organizzazioni economiche o – cosa però più

rara – a organizzazioni ambientaliste. In alcuni casi specifi ci,

per esempio per disboscamenti di superfi ci di oltre 5000 m2 o

la costruzione di grandi impianti per la produzione di energia

termica o grandi centrali idroelettriche, prima di formulare

una decisione i Cantoni hanno l’obbligo di chiedere un parere

all’autorità federale competente in materia ambientale. In al-

cuni settori l’esecuzione del diritto spetta alla stessa Confedera-

zione, in particolare laddove entrano in gioco l’importazione e

l’esportazione di merci e rifi uti oppure negli ambiti in cui essa

è competente per il rilascio delle autorizzazioni (p.es. ferrovie,

autostrade, impianti a fune e altri impianti infrastrutturali).

L’occhio vigile della Confederazione

La Confederazione sorveglia l’esecuzione del diritto ambien-

tale da parte dei Cantoni allo scopo di garantire un’applicazio-

ne uniforme su tutto il territorio nazionale della legislazione.

Essa svolge questa funzione nell’ambito di un processo quanto

più partecipativo possibile. Tuttavia, se constata che le autorità

cantonali hanno violato la legislazione ambientale, rilasciando

ad esempio un’autorizzazione non conforme, la Confederazio-

ne, in virtù del diritto di ricorso delle autorità, può agire e sot-

toporre il caso al giudizio del tribunale competente.

Protezione dell’ambiente: anche un compito globale

Molti problemi legati all’ambiente, per esempio le emis-

sioni foniche o i danni ai biotopi, sono percepiti nelle immediate

vicinanze alla fonte. Altri, invece, si manifestano anche a notevole

distanza e assumono talvolta una dimensione più globale, per ef-

fetto ad esempio dei processi fisico-chimici o dell’interdipendenza

delle relazioni economiche a livello mondiale. L’impiego di cloro-

fluorocarburi (CFC) in impianti di refrigerzione e bombolette spray

contribuisce al fenomeno del buco dell’ozono sopra l’Antartide.

Alla stessa stregua, i cambiamenti climatici globali sono riconducibili

alle emissioni di gas serra generate su scala planetaria. I rifiuti

speciali, che per essere smaltiti in maniera ecocompatibile richie-

dono procedimenti molto costosi, fanno il giro del mondo in cerca

di soluzioni a più basso costo.

Le normative in materia ambientale in vigore in singoli Paesi non

possono da sole risolvere problemi ambientali di portata globale.

Serve un’azione condivisa e coordinata a livello mondiale che coinvolga

l’intera comunità internazionale. Alla luce delle conseguenze poten-

zialmente disastrose di questi problemi, gli sforzi congiunti promossi

a livello internazionale per proteggere l’ambiente hanno assunto

una forte valenza soprattutto in tempi recenti. In determinati settori,

come il clima e la biodiversità, la comunità internazionale ha definito

all’interno di convenzioni quadro degli obiettivi generali comuni e

ne ha regolamentato l’attuazione operativa in cosiddetti protocolli,

basati su dette convenzioni (p. es. il Protocollo di Kyoto sul clima).

Dopo l’adesione a un accordo internazionale (ratifica), i singoli Paesi

devono di norma adeguare le legislazioni nazionali alle normative

internazionali. In Svizzera, per esempio, la legge sul CO2 è stata

emanata per conformarsi al quadro internazionale sul clima.

La politica ambientale internazionale costituisce un nodo centrale

della politica estera svizzera. Impegnandosi attivamente per un’ela-

borazione efficace del diritto ambientale internazionale, la Svizzera

fornisce un contributo fondamentale alla protezione dell’ambiente

globale e, di riflesso, tutela anche se stessa, poiché così facendo

previene i danni causati dall’inquinamento ambientale proveniente

da oltre confine. Migliorare gli standard ambientali internazionali

significa anche cautelarsi dalle importazioni a basso prezzo da

Paesi che si rifiutano di introdurre e applicare prescrizioni più severe

in materia ambientale.

Demolizione di navi in Bangladesh

Page 12: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

12 > Il diritto ambientale in breve

> Autorizzare senza pregiudicare l’ambiente

Prima di autorizzare un progetto che potrebbe gravare sull’ambiente, l’autorità competente deve consi-

derare, oltre a tutti gli altri aspetti giuridici, anche quelli in materia ambientale. Per i progetti di

grande portata che possono gravare notevolmente sull’ambiente, essa può decidere in base a un rapporto

sull’impatto ambientale. Anche la pianifi cazione del territorio deve tenere conto degli aspetti ambientali

per evitare eventuali confl itti nelle fasi successive.

L’esame dell’impatto sull’ambiente

I progetti di costruzione, soprattutto quelli di notevoli dimensioni

come la costruzione di centrali elettriche, autostrade, ferrovie,

ma anche di impianti industriali e centri commerciali, hanno un forte

impatto sull’ambiente. Il diritto ambientale prevede quindi che,

per determinati tipi di impianti, il richiedente chiarisca nel dettaglio

prima della decisione gli effetti sull’ambiente e li esponga in un

rapporto sull’impatto ambientale insieme alle misure previste per

limitarli. Sulla base di questo rapporto, l’autorità direttiva procede

a un esame per verificare se il progetto rispetta le prescrizioni in

materia ambientale.

Esempio: un’impresa zurighese che si occupa dello smaltimento di

rifiuti edili ha dovuto svolgere un esame dell’impatto sull’ambiente

per la costruzione di un deposito. Il progetto riguarda la copertura

di un’area di deposito per intensificarne l’utilizzo. Il terreno in ques-

tione confina con una torbiera protetta d’importanza nazionale e

funge da zona cuscinetto per la stessa. Sugli altri lati, la torbiera

è delimitata dall’autostrada e dalla strada principale. Da quando è

stato realizzato un sistema di drenaggio delle acque lungo la strada

principale, la torbiera non riceve più acqua a sufficienza. Nel rapporto

sull’impatto ambientale si è potuto dimostrare che la torbiera

trarrebbe beneficio dalla nuova costruzione, in quanto l’acqua pio -

vana pulita verrebbe raccolta sul tetto e lasciata percolare nella

torbiera. Il progetto prevede inoltre un’adeguata copertura vegetale

nella fascia di terreno tra il fondo edificato e la torbiera.

Le autorità preposte al rilascio di autorizzazioni, siano esse

comunali, cantonali o federali, devono accertarsi che il pro-

getto soddisfi i requisiti di legge. Oltre agli aspetti relativi al

diritto edilizio, devono considerare imperativamente anche

gli aspetti ambientali. Questo coordinamento non è necessa-

rio soltanto nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica,

ma anche in quello dei prodotti chimici, dove spesso entrano

in causa contemporaneamente questioni relative alla protezio-

ne della salute, dell’ambiente e dei lavoratori.

Di norma l’approvazione di un progetto richiede più auto-

rizzazioni rilasciate da autorità diverse. Per evitare decisioni

contraddittorie, queste ultime devono coordinare tra di loro

le decisioni. A livello federale, il rilascio di tutte le autoriz-

zazioni necessarie spetta all’autorità direttiva, la quale

chiede il parere degli altri servizi competenti in merito al

progetto in questione per poi elaborare una decisione glo-

bale. Nei Cantoni che non hanno accentrato in questo modo

le procedure, le autorità devono trovare altre soluzioni per

garantire il coordinamento delle decisioni.

Esempio: la costruzione di un nuovo gasdotto richiede il disbo-

scamento di 14 000 m2 di bosco e la rimozione della vegeta-

zione ripuale. L’Uffi cio federale dell’energia (UFE) rilascia

l’autorizzazione per la costruzione del nuovo gasdotto (appro-

vazione dei piani) come pure quella per il dissodamento e la

rimozione della vegetazione ripuale, non senza tuttavia aver

prima sentito l’Uffi cio federale dell’ambiente (UFAM).

Il ruolo della pianificazione del territorio

La pianifi cazione del territorio svolge a monte un importante

ruolo di coordinamento: regolamenta infatti l’utilizzo di alcu-

ne zone, in particolare quelle edifi cabili. In questo contesto,

ha ad esempio il compito di garantire che lo sfruttamento del

territorio fi nalizzato alla costruzione di centri commerciali,

palazzetti sportivi o padiglioni per manifestazioni, notoria-

mente associati a traffi co elevato e a inquinamento fonico e

atmosferico, non pregiudichi la qualità ambientale delle zone

abitative e delle aree adibite ad attività ricreative.

Page 13: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

13 > Il diritto ambientale in breve13

> Soluzioni per migliorare la qualità ambientale

Divieti, obblighi, incentivi: per proteggere l’ambiente il legislatore dispone di tutta una serie di stru-

menti che consentono di applicare effi cacemente le norme di legge, limitando i costi amministrativi e

mantenendo bassi quelli economici.

Utilizzo di calcestruzzo riciclato

Le disposizioni legislative in materia ambientale presentano

gradi diversi di concretezza. Quelle generali sono formulate

sotto forma di norme di comportamento generali, come il

divieto di inquinare le acque o il principio di differenziare al

massimo la raccolta dei rifi uti e, per quanto possibile, di rici-

clarli. Altre, invece, sono molto concrete e contengono indica-

zioni specifi che, spesso quantitative, come i valori limite delle

emissioni foniche o degli inquinanti atmosferici.

Regole chiare, sanzioni severe

Obblighi e divieti sono le tipologie di norme di legge più cono-

sciute. Le infrazioni a quelli più importanti vengono penalizza-

te. Mediante obblighi e divieti, ad esempio stabilendo dei valo-

ri limite, la legislazione sull’ambiente defi nisce regole chiare e

vincolanti. In tal modo è defi nita la quantità di gas nocivi e di

emissioni foniche che le automobili possono generare. La legi-

slazione impone dei controlli biennali delle emissioni dei gas

nocivi delle automobili al fi ne di verifi care che i valori limite

siano effettivamente rispettati. Anche gli impianti di riscalda-

mento degli edifi ci devono rispettare i valori limite defi niti.

Tra i divieti fi gura quello di utilizzare determinati combustibili

come olio pesante con un elevato tenore di inquinanti o olio da

riscaldamento ad alto tenore di zolfo. Le zone naturali protette

sono tutelate da prescrizioni relative all’utilizzazione. Laddove è

ammesso, lo sfruttamento agricolo viene ad esempio disciplina-

to da direttive che defi niscono un calendario del taglio dell’erba.

Obblighi e divieti hanno contribuito a un notevole migliora-

mento della qualità dell’ambiente. Il divieto di dissodamento

ha permesso di salvaguardare il patrimonio boschivo e di ga-

rantirne una rigenerazione sostenibile. Il limite delle emissio-

ni nocive fi ssato per gli impianti di riscaldamento e per i vei-

coli ha favorito lo sviluppo di bruciatori di nuova generazione,

catalizzatori e fi ltri antiparticolato. Anche il divieto dei cloro-

fl uorocarburi (CFC), dannosi per lo strato di ozono, ha per-

messo di ottenere risultati positivi.

Incentivi finanziari

L’imposizione di strumenti economici nasce dall’idea di sfrut-

tare i meccanismi dell’economia di mercato per garantire

Page 14: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

14 > Il diritto ambientale in breve

incentivi fi nanziari a chi adotta comportamenti ecocompa-

tibili. In poche parole, chi non rispetta l’ambiente deve pagare

di più di chi adotta un comportamento rispettoso. Tale com-

portamento può essere indotto attraverso emolumenti o tasse

d’incentivazione. La tassa d’incentivazione sui solventi,

per esempio, è stata aumentata progressivamente nella fase in-

troduttiva in modo da rendere più conveniente per i settori

coinvolti utilizzarne quantità inferiori. Questa tassa ha inoltre

spinto l’industria chimica a riciclare integralmente i solventi in

alcuni processi produttivi o a rinunciare del tutto al loro utilizzo.

I sistemi di gestione ambientale non devono soltanto indurre

le aziende a limitare l’impatto delle loro attività in alcuni set-

tori, bensì spingerle a ripensare tutti i loro processi e le loro

attività in un’ottica ecocompatibile al fi ne di ottenere miglio-

ramenti costanti. Le aziende che introducono questi sistemi

possono far valere i loro sforzi a favore dell’ambiente per dif-

ferenziarsi dalla concorrenza. Le loro prestazioni ambientali

vengono controllate periodicamente.

Gli strumenti dell’economia di mercato non vengono utilizza-

ti per rendere obbligatori determinati comportamenti ma per

incentivarli. L’obiettivo è promuovere l’interesse dei singoli

alla protezione dell’ambiente. A seconda del modo in cui sono

concepiti, tasse ed emolumenti servono inoltre a fi nanziare

misure quali il riciclaggio dei rifi uti o – come avviene in parte

per la tassa sul CO2 – vengono restituiti alle aziende e ai citta-

dini tramite le casse di compensazione AVS e le casse malati.

Accordi vincolanti per settori economici

Per rispettare le peculiarità di singoli settori economici, il di-

ritto ambientale prevede la possibilità di defi nire misure

specifi che nell’ambito di accordi volontari. In cambio della

rinuncia a nuove prescrizioni, i settori economici si impegna-

no a realizzare provvedimenti di ottimizzazione di una certa

entità in base a uno scadenzario defi nito. Simili accordi sono

stati siglati per esempio con i gestori delle stazioni di servizio

per ristrutturare le pompe di benzina e renderle compatibili

con le norme di igiene dell’aria oppure con l’industria del

cemento, importante consumatrice di energia, le cui possibili-

tà di risparmio energetico sono fortemente limitate a causa dei

relativi processi di produzione. Soluzioni aderenti a specifi -

che realtà aziendali sono previste anche dalla legge sul CO2:

alcune aziende possono farsi esonerare dal versamento della

tassa sul CO2, impegnandosi a limitare le proprie emissioni.

Gli accordi volontari consentono di tenere conto di condizioni

particolari. Offrono alle aziende un certo margine di manovra

per quanto concerne le misure di miglioramento, ma esigono

una maggiore responsabilità individuale delle stesse.

Una pianificazione ambientale proiettata al futuro

La complessità della maggior parte delle problematiche am-

bientali richiede da parte dello Stato la capacità di reagire

tempestivamente, ma anche di anticipare l’evoluzione futura.

In questo settore, la pianifi cazione riveste quindi un ruolo

centrale poiché riunisce, a seconda degli effetti prodotti,

strumenti volti a informare, infl uenzare o vincolare. I piani a

carattere vincolante sono generalmente fi nalizzati alla prote-

zione e, in quanto tali, defi niscono le attività autorizzate in

una determinata regione o il grado di inquinamento per esem-

pio fonico o atmosferico ammesso. Nell’ambito della prote-

zione contro il rumore, ad esempio, le zone edifi cabili vengo-

no classifi cate nei piani di utilizzazione comunali secondo

«gradi di sensibilità», cui corrispondono dei valori limite di

esposizione al rumore ammessi. Le aree di protezione delle

acque sotterranee hanno lo scopo di proteggere le captazioni

d’acqua sotterranea dall’immissione, ad esempio, di concimi e

prodotti fi tosanitari. Nell’ambito della protezione della natu-

ra, le zone protette contribuiscono alla salvaguardia di biotopi

minacciati quali paludi, prati secchi e golene fl uviali.

Il ruolo rilevante dell’informazione

Le informazioni sullo stato dell’ambiente rivestono un’impor-

tanza fondamentale. Da qui la necessità di garantirne la mas-

sima fruibilità. La diffusione di informazioni relative alla sal-

vaguardia dell’ambiente e su come ridurre l’inquinamento

ambientale facilita inoltre il compito della pubblica ammi-

nistrazione sul piano esecutivo e consente sia alle aziende,

nel rispettivo settore di attività, sia ai singoli cittadini, in am-

bito privato, di agire individualmente in modo responsabile e

rispettoso dell’ambiente. Con l’ausilio di campagne di sensi-

bilizzazione di varia portata la Confederazione ha rafforzato,

soprattutto nel campo dei rifi uti e dell’inquinamento fonico e

atmosferico, la coscienza ecologica e indicato ai cittadini dei

comportamenti in sintonia con l’ambiente. I progressi fi nora

ottenuti sono quindi anche il frutto di un’attività di informa-

zione attiva.

Page 15: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

Elementi del diritto ambientale

> La legge sulla protezione dell’ambiente

La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) costituisce il pilastro del diritto ambientale svizzero.

Disciplina vari ambiti di importanza centrale e contiene disposizioni la cui validità si estende all’intero

settore della protezione dell’ambiente. Le disposizioni dettagliate sono stabilite nelle varie ordinanze

di applicazione.

La LPAmb disciplina in modo trasversale vari settori ambien-

tali. Defi nisce inoltre strumenti di fondamentale importanza

per la tutela ambientale e formula principi giuridici di base

che risultano da una concezione globale dell’ambiente.

Ordinanze e altre leggi in materia ambientale

Sotto il profi lo tematico, la LPAmb si occupa di una parte

centrale della tutela ambientale, ossia delle seguenti questio-

ni: protezione contro le immissioni, sostanze pericolose per

l’ambiente, utilizzazione di organismi, rifi uti (incluso il risa-

namento di siti inquinati) e deterioramento del suolo. Per

questi settori la LPAmb contiene le norme fondamentali, che

indicano ad esempio gli strumenti da adottare. Le disposi-

zioni dettagliate, come ad esempio i valori limite, fi gurano

invece nelle relative ordinanze. Gli altri aspetti della prote-

zione ambientale, come la protezione delle acque, del clima,

delle foreste, della natura e del paesaggio sono disciplinati

da leggi speciali.

Page 16: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

16 > Il diritto ambientale in breve16

Disposizioni e strumenti trasversali

La LPAmb disciplina anche i principi giuridici fondamen-

tali del diritto ambientale svizzero (cfr. pag. 8) e strumenti

trasversali in questo settore, tra i quali l’esame dell’impatto

sull’ambiente, l’informazione ambientale, le tasse di incen-

tivazione e il diritto di ricorso delle associazioni. Tuttavia,

questa legge non si limita a garantire una protezione pre-

ventiva ma, nel caso delle norme in materia di risanamento,

definisce anche le procedure in caso di inosservanza delle

prescrizioni.

Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)

Protezione contro

le immissioni

Pro

do

tti

ch

i mic

i

Organismi

Siti in

quinati

Rifi

uti

Suol

o

– Competenze esecutive

Organizzazione

– Vigilanza

– Delega

– Servizi specializzati

e

valu

tazi

one

– Ra

ppor

ti su

ll’am

bien

te

Info

rmaz

ion

e

– Pu

bblic

he r

elaz

ioni

– Controlli

– Gestione ambientale sull’ambiente

– Esame dell’impatto

Garanzia dell’esecuzio

ne

Fina

nze

– Ta

sse

– Ai

uti fi

nanz

iari

e

inden

nità

Protezione contro

le catastrofi

Risanamento

– Principio di causalità Principi fondamentali

– Principio di prevenzione

– Visione globale

Rico

rso

delle

ass

ociaz

ioni e

delle

autorità Responsabilità civile

Espr

opria

zioneDisposizioni penali

Controllo della qualità delle acque di torrenti e fi umi

Ambiti giuridici trattati dalla LPAmb

Normative di rango superiore

Strumenti che garantiscono l’esecuzione

Page 17: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

17 > Il diritto ambientale in breve17

Proteggere dall’inquinamento (protezione contro le immissioni)

In virtù dello scopo principale della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) spetta alla protezione contro le immis-sioni tutelare l’ambiente da effetti dannosi o molesti. La LPAmb disciplina le condizioni quadro, lasciando alle ordinanze il compito di defi nire obiettivi dettagliati, in particolare sotto forma di valori limite.

La protezione da effetti dannosi o molesti si focalizza su due

aspetti: da un lato, la riduzione preventiva (ossia alla fonte) di

inquinanti atmosferici, rumore, radiazioni non ionizzanti o

vibrazioni (emissioni); dall’altro, la limitazione dei carichi

ambientali (immissioni) nel luogo in cui si manifestano i

relativi effetti.

contro le immissioni

Protezionetoatm

osferico

Inquinamen-OCO

V 3O

HEL 2O

BDZ 1

OIAt 4

Limitazioni preventive delle emissioniunto di vista

tecnico e operativo

ed economicamente

sostenibili

–Valori limite di emissione

–Se possibili dal

Limitazioni inasprite delle emissioni

–In caso di effetti nocivi o

molesti superiori al valore limite

d'immissione (VLI)

–Pianificazione di misure

Altre prescrizioni

TaTT ssed’incentivazione

–Risanamento

–Controllo

–Esigenze per l’immissione in commercio

di impianti a combustione, macchine

e apparecchi

RNI*

ORNI5

– Se possibili dalpunto di vista

tecnico e operativoed economicamente

sostenibili– Valori limite pergli impianti

– In caso di effetti nocivi omolesti superiori al valorelimite d’immissione (VLI)

– Controllo– Risanamento– Esigenze per la delimitazione dizone edificabili

Rumore

OSLa8

ORMAp9

OIF6

ORFF7

– Se possibili dal

punto di vista tec-

nico e operativoed

economicamentesos-

tenibili

– Valori di pianificazione

– Valori limite di emissione

– In caso di effetti nocivio

molesti superiori al valore

limite d'immissione (VLI)

– Controllo

– Risanamento

– Provvedimenti di isolamento acustico

negli edifici

– Requisiti per le zone edificabili e per le autor

izza-

zioni di costruire in zone esposteal rumore

Vibrar

-

zioni

Sepo

ssib

ili

dal p

unto

di

vista

tecn

ico

eop

erat

ivo

ed

econ

omic

amen

te

sost

enib

ili

–In

caso

dief

fetti

noci

vio

m

olest

i sup

erio

rial

valo

re

lim

ited’

imm

issi

one

(VLI

)

–Con

trollo

–Risa

nam

ento

1) OBDZ: ordinanza concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo supe-riore allo 0,001 per cento 2) OHEL: ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio

da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo su-periore allo 0,1 per cento3) OCOV: ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili4) OIAt: ordinanza contro l’inquinamento atmosferico

5) ORNI: ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti6) OIF: ordinanza contro l’inquinamento fonico7) ORFF: ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

8) OSLa: ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser9) ORMAp: ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto* RNI: radiazioni non ionizzanti

Limitare a titolo preventivo il carico ambientale

A scopo di prevenzione, la LPAmb esige che la diffusione di

inquinanti atmosferici, rumore, radiazioni non ionizzanti (RNI)

e vibrazioni venga per quanto possibile impedita alla fonte,

ossia laddove vengono prodotti. Questo compito spetta alla

pianifi cazione, che deve garantire tra l’altro l’inedifi cabilità di

zone già esposte a elevati carichi ambientali come pure la limi-

tazione preventiva delle emissioni. Misure, queste, fi nalizzate

a ridurre le emissioni direttamente alla fonte o sulla via di pro-

pagazione. Gli impianti di riscaldamento e i motori, per esem-

pio, devono essere costruiti in modo tale da emettere il minor

quantitativo possibile di gas nocivi e limitare al massimo il ru-

more. Le ordinanze stabiliscono le emissioni massime consen-

tite per diversi impianti e apparecchiature, fi ssando dei valori

limite. Oggi la tecnologia offre molte possibilità di ridurre le

emissioni. Basti citare i motori a basso consumo, i combustibili

Page 18: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

18 > Il diritto ambientale in breve

e carburanti con ridotto tenore di inquinanti, le case dotate di

un isolamento termico effi ciente, che consente di ridurre il

consumo di combustibile per il riscaldamento, e i silenziatori

che riducono il rumore delle macchine. La defi nizione di valo-

ri limite ha dato un nuovo impulso al progresso tecnologico,

come testimoniano l’introduzione dei catalizzatori per i moto-

ri a benzina e dei fi ltri antiparticolato per i motori diesel e la

costruzione di vagoni ferroviari più leggeri. Inoltre, i Comuni

che azzonano o urbanizzano zone edifi cabili devono tenere

conto dell’impatto ambientale legato all’inquinamento fonico

o alle RNI.

Disposizioni più severe

Le limitazioni preventive delle emissioni non sono sempre ga-

ranzia di un impatto ambientale sostenibile per l’uomo e l’am-

biente. Lungo le strade fortemente traffi cate e le linee ferroviarie

ad alta percorrenza l’inquinamento fonico è particolarmente

elevato. Defi nendo dei valori limite di immissione, le ordinan-

ze fi ssano l’esposizione massima al rumore ammessa in deter-

minate zone. Se questo limite viene superato scattano ulteriori

provvedimenti, come la costruzione di pareti antirumore.

Nelle regioni in cui l’inquinamento atmosferico è eccessivo,

i Cantoni sono chiamati a coordinare le misure supplementari

inserendole in un piano di intervento.

Settori contemplati dalla protezione contro le immissioni

Inquinamento atmosferico

L’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) disciplina in partico-

lare la limitazione preventiva delle emissioni degli impianti e le modalità

previste in caso di immissioni eccessive. Le ordinanze relative alla tassa

d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV), sull’olio da riscalda-

mento extra leggero (OHEL), sulla benzina e sull’olio diesel con tenore di

zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ) stabiliscono incentivi economi-

ci per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili e di zolfo.

Inquinamento fonico

L’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) regola la limitazione delle

immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti e definisce i criteri

per la delimitazione e l’urbanizzazione delle zone edificabili, nonché il

rilascio di permessi di costruzione in zone esposte ai rumori. L’ordinan-

za concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) stabilisce

requisiti specifici per il risanamento degli impianti ferroviari esistenti.

L’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (OSLa) disciplina il carico

sonoro in locali chiusi, per esempio durante concerti, e l’impiego di im-

pianti laser. Infi ne, l’ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto (ORMAp)

disciplina la limitazione preventiva delle emissioni foniche delle mac-

chine e degli apparecchi che devono essere immessi sul mercato.

Vibrazioni

La legge sulla protezione dell’ambiente si applica direttamente al settore

delle vibrazioni, non avendo il Consiglio federale ancora emesso la perti-

nente ordinanza.

Radiazioni non ionizzanti (RNI)

L’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) contiene

disposizioni sull’impatto ambientale dei campi elettrici e magnetici, prodotti

ad esempio dalle antenne di telefonia mobile o dalle linee dell’alta tensione.

Antenna di trasmissione per la telefonia mobile

Quartiere industriale di Basilea

Page 19: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

19 > Il diritto ambientale in breve

Rifiuti e protezione del suolo

Una gestione inadeguata dei rifi uti può causare danni ambien-tali gravi e di vario tipo. Proprio per questo il tema dei rifi uti,strettamente connesso con quello dei siti inquinati e dellaprotezione del suolo, fi gura tra le principali tematiche disci-plinate dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).

Prevenire e riciclare

La LPAmb sancisce i principi della gestione dei rifi uti. Nel li-

mite del possibile occorre evitare di produrne. Se vengono

prodotti, occorre per quanto possibile reimmetterli nel ciclo

dei materiali, ossia riciclarli. I rifi uti riciclabili, pari a circa la

metà dei rifi uti urbani, devono quindi essere raccolti e ricicla-

ti separatamente. L’ordinanza sugli imballaggi per bevande

(OIB) stabilisce una quota di riciclaggio per gli imballaggi in

vetro, PET e alluminio. Nel caso degli apparecchi elettrici ed

elettronici e delle pile vige l’obbligo di restituzione per i con-

sumatori e l’obbligo di ripresa per i commercianti.

Esigenze elevate per le discariche

I rifi uti non riciclabili, ossia quelli che devono essere deposi-

tati in discarica, non devono costituire un pericolo per l’am-

biente. Ciò signifi ca che, nel limite del possibile, non devono

reagire con l’ambiente e non devono essere solubili in acqua.

A seconda delle loro caratteristiche, vanno sottoposti a un

trattamento fi sico o chimico preliminare. Per i rifi uti urbani,

ad esempio, si procede dapprima all’incenerimento negli

appositi impianti e poi al conferimento in discarica dei residui

solidi. Il deposito deve avvenire in discariche autorizzate che,

a seconda del tipo di rifi uti che accolgono, devono soddisfare

esigenze specifi che per quanto concerne gli impianti tecnici e

la manutenzione a lungo termine (controllo ulteriore).R

ifiuti

Rifiuti/sitiinquinati/suolo

OTR 5

OTRif 1

OIB 4

ORSAE 3

ORRPChim 2

– Pianificazione della gestione dei rifiuti– Informazione/consulenza

– Finanziamento in baseal principio di causalità– Obbligo di separazione dei rifiuti

– Smaltire i rifiuti nel rispetttt odell’ambiente

Prescrizioni generali

di rifiuti

– Evitare la produzione

–O

bbligodi autorizzazione

per

l’esportazionee

l’importazione

–M

oduli di accompagnam

ento

Prescrizioni speciali

– Smaltimento

nel rispetto

dell’ambiente

– Separazione

dei rifiuti

– TaTT sse di smaltimento

– Quote di riciclaggio

– Obbligo di smaltimento

– Obbligo di ripresa

–Obbligo di riconsegnaanticipate

– Obbligo di prelievo di

un deposito

– Sorveglianza degli impianti di trattamento

– Obbligo di riciclare– Obbligo di incenerimento

– Requisiti per lo smaltimento di rifiuti– Divieto di mischiare

– Requisiti per gli impianti di trattamento

TrTT attamento

rispetto

dell’ambiente

(riciclaggio,

deposito)

–Sm

altirei

rifiuti nel

Siti in-

quinati

(siti con-

taminati)

OTaTT RSi7OSiti6

e di risanamentogine, di sorveglianza

– Obbligo di pagare

la tassa

– Indennità

– Obbligo d’inda-inquinati– Catasto dei siti

sione di indennità

– Procedure– Condizioni per la conces-

– Valori di concentrazione

Suolo

OSuolo

8

deterio

rato

– Misure

inca

sodi

suol

o

delsu

olocosti

pam

ento

e l’ero

sion

e

– Misure

per pr

even

ireil

– Salvag

uard

iaa

lung

ote

r-

minede

llafe

rtrr ilità

del s

uolo

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zione

, sor

vegli

anza

e

valuta

zione

del d

eterio

ram

ento

del s

uolo

– Risanam

enti

– Utilizza

zione

de

l suo

loas

porta

to

– Valor

i indic

ativi,

digu

ardia

edi

risan

amen

to

– Limita

zione

de

ll’utili

zzaz

ione

1) OTRif: ordinanza sul traffi co di rifi uti 2) ORRChem: ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

3) ORSAE: ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

4)OIB: ordinanza sugli imballaggi per bevande5) OTR: ordinanza tecnica sui rifi uti 6) OSiti: ordinanza sui siti contaminati

7) OTaRSi: ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati 8) O suolo: ordinanza contro il deterioramento del suolo

Page 20: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

20 > Il diritto ambientale in breve

Risanamento di siti inquinati

Per «siti inquinati» si intendono i siti in cui sono stati deposi-

tati o smaltiti rifi uti in modo non conforme alle esigenze eco-

logiche, ossia vecchie discariche, aree industriali dismesse o

siti di incidenti. Nel caso in cui vi sia un rischio concreto per

l’ambiente, ad esempio per le acque sotterranee, i Cantoni

sono tenuti a risanarli o quantomeno a provvedere alla loro

sorveglianza. Le indagini, la sorveglianza e il risanamento dei

siti inquinati possono comportare costi molto elevati. In alcuni

casi, ad esempio quando il responsabile non può essere identi-

fi cato o non dispone di mezzi suffi cienti per coprire i costi,

la Confederazione partecipa al fi nanziamento attingendo

dal fondo per i siti contaminati, alimentato con i proventi

delle tasse sul deposito di rifi uti in discarica e sull’esportazio-

ne di rifi uti destinati al deposito defi nitivo all’estero.

Preservare la fertilità del suolo

La protezione del suolo mira a preservare a lungo termine la

fertilità del suolo, la quale può essere pregiudicata da sostanze

chimiche diffi cilmente o non degradabili, da organismi pato-

geni o geneticamente modifi cati o da deterioramenti fi sici

come l’erosione e la compattazione del suolo. Le misure di

protezione contro il deterioramento chimico e biologico sono

disciplinate da varie leggi e ordinanze, in particolare dalla

legge sulla protezione delle acque e dall’ordinanza contro

l’inquinamento atmosferico. Per valutare il degrado del suolo

e determinare se e quali misure adottare sono inoltre stati

defi niti valori indicativi, di guardia e di risanamento.

Controllo dei movimenti di rifiuti grazie

alla Convenzione di Basilea

Durante i lavori di sgombero dopo l’incidente chimico

verificatosi nel 1976 in una filiale della Hoffmann-La Roche a Seveso

(I), 41 fusti di rifiuti inquinanti contenenti un’alta percentuale di

diossina svanirono nel nulla per ricomparire a distanza di mesi nel

nord della Francia. Due anni e mezzo dopo la catastrofe, i fusti furo-

no inceneriti a Basilea in un forno speciale ad alta temperatura.

Questa vicenda evidenziò la necessità di emanare una normativa

internazionale che disciplinasse la gestione dei rifiuti. L’obiettivo

è stato raggiunto nel 1989, quando è stata conclusa la Convenzione di

Basilea, che si prefigge di consentire a livello mondiale una gestione

ecocompatibile dei rifiuti e di controllare i movimenti transfrontalieri

di rifiuti pericolosi.

Apparecchi elettronici in fase di valorizzazione Rimozione di materiale inquinato dal suolo (sito contaminato)

Riempimento del forno di un impianto di incenerimento dei rifi uti urbani

Page 21: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

21 > Il diritto ambientale in breve

Impiego sicuro di prodotti chimici

I prodotti chimici sono onnipresenti e vengono utilizzati quo-tidianamente nell’industria, nell’agricoltura e in casa. Ve ne sono moltissimi. Le sostanze prodotte industrialmente sono circa 100 000, quelle attualmente conosciute sono più di 40 milioni e ogni anno se ne aggiungono 400 000 nuove. Il controllo autonomo imposto ai produttori e agli importa-tori è volto a prevenire problemi all’ambiente e alla salute causati dall’uso di prodotti chimici. La Confederazione può vietare prodotti chimici particolarmente problematici.

La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) impone

l’impiego ecocompatibiledi sostanze chimiche, considerati i ri-

schi che possono comportare per l’essere umano e l’ambiente.

Alcune sono tossiche, corrosive o cancerogene e, quindi, peri-

colose per la salute. Altre, invece, minacciano l’equi librio eco-

logico. Anche sostanze diffi cilmente degradabili che possono

accumularsi nell’ambiente arrecano problemi non indifferenti.

L’impiego dei prodotti chimici non è disciplinato soltanto dalla

LPAmb bensì anche, e in modo più globale, dalla legge sui pro-

dotti chimici (LPChim) e dalla legge sull’agricoltura (LAgr).

Controllo autonomo e obbligo di informazione

Il principio del controllo autonomo obbliga i fabbricanti e gli

importatori di prodotti chimici a valutare, procurandosi tutte

le informazioni accessibili, se le sostanze prodotte o impor-

tate possono mettere in pericolo l’ambiente o la salute. Le so-

stanze nuove devono essere esaminate e notifi cate e deve inol-

tre essere allestito un fascicolo tecnico sulle relative proprietà.

In determinati casi è anche necessario elaborare un rapporto

sulla sicurezza chimica. Questa procedura corrisponde ampia-

mente a quella prevista dal Regolamento UE concernente la

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione

delle sostanze chimiche (REACH).

Fabbricanti e importatori devono inoltre informare gli ac-

quirenti (clienti dei settori industriale, artigianale, agricolo

Prodotti chimic

i

LPAm

b/Legge sui prodotti chimici (LPChim

)Legge sull’agricoltura (LAgr)

– Classificazione/

etichettatura

– Obblighi di inform

a-

zione/notifica

– Vigilanza

– Obbligo di diligenza

– Controllo autonomo

– Conoscenze specifiche

– Limitazioni della consegna

– Obbligo di notifica

OPChim

1

– Autorizzazioni speciali

zioni eccezionali

– Limitazioni, divieti e autorizza-

ORRPChim 2

– Vigilanza/controlli

– Etichettatura particolare

– Obblighi di notifica

– Autorizzazione d’impiego

Prescrizioni generali

Prescrizioni speciali

OBioc3

– Obbligo di informare– Vigilanza/controlli

– Obbligo di diligenza

– Etichettatura

riconoscimento– Obbligo di riconsegna e di ripresa

– Omologazione, registrazione e

– Divieti

OBPL4

(BPL)

– Ispezioni/controlli

prassi di laboratorio

– Principi di buona

OPF5

– Vigil

anza

/con

trolli

inf

orm

azio

ne

– Obb

ligo

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ilige

nza

– Obb

ligo

di

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resa

– Etich

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tura

– Obb

ligo

di ri

cons

egna

e

ricon

oscim

ento

– Divi

eti

– Om

ologa

zione

, reg

istra

zione

,

1) OPChim: ordinanza sui prodotti chimici 2) ORRPChim: ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

3) OBioc: ordinanza sui biocidi 4) OBPL: ordinanza sulla buona prassi di laboratorio

5) OPF: ordinanza sui prodotti fi tosanitari

Page 22: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

22 > Il diritto ambientale in breve

e consumatori) circa l’impatto ambientale dei prodotti e il

loro impiego corretto. A tale scopo sono previste schede di

dati di sicurezza ed etichette con simboli di pericolo, av-

vertenze e consigli per la sicurezza.

Impiego dei prodotti chimici nel rispetto dell’ambiente:

un principio guida

Chi fa uso di prodotti chimici deve rispettare le indicazioni

del fabbricante o dell’importatore e utilizzarli in modo tale

da non mettere in pericolo la salute delle persone o l’am-

biente. L’uso di determinate sostanze è soggetto ad autoriz-

zazione, ad esempio l’impiego di prodotti fitosanitari nel

bosco o la loro dispersione per via aerea. Le persone che

utilizzano determinate sostanze per scopi professionali (ad

esempio prodotti per la protezione del legno, disinfettanti

per piscine o prodotti refrigeranti) devono inoltre essere

titolari di un’autorizzazione speciale che presuppone il supe-

ramento di un esame.

Divieti per determinate sostanze

Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni per

le sostanze che costituiscono una minaccia per l’ambiente

o per gli esseri umani. In particolare, può vietarne l’uso. È il

caso ad esempio dei ritardanti di fiamma bromurati non de-

gradabili che si accumulano nell’ambiente o dei clorofluo-

rocarburi (CFC), degli inquinanti persistenti che fino alla

metà degli anni Ottanta trovavano ampio impiego come

propellenti nelle bombolette spray e come prodotti refrige-

ranti. L’uso dei CFC e di una serie di altre sostanze che

contribuiscono in modo rilevante all’impoverimento dello

strato di ozono è stato fortemente limitato dal 1989 e dal

2005 vige un divieto generale.

Protezione dell’ambiente in casa e in giardino

Chi utilizza prodotti chimici a scopo professionale nell’indu-

stria e nell’agricoltura sa che per motivi ambientali l’uso di

determinate sostanze è limitato o addirittura vietato. Diverso

è il discorso per coloro che ne fanno un uso domestico.

Sovente si vedono regolarmente appassionati di giardinaggio

e portinai che spruzzano prodotti fi tosanitari (erbicidi) su tetti,

terrazze, strade, sentieri e piazze, sebbene ciò sia vietato.

È quindi necessario intervenire per migliorare l’esecuzione.

Migliore qualità delle acque grazie al divieto di fosfati nei detersivi

I fosfati sono sali dell’acido fosforico. Sono presenti anche in natura,

ma in piccole quantità. Si tratta di nutrienti importati, in particolare

per le piante, e hanno quindi un ruolo rilevante nell’agricoltura,

dove vengono usati come fertilizzanti. Per la loro proprietà di addol-

cire l’acqua e prevenire la formazione di calcare, fino alla metà

degli anni Ottanta sono stati ampiamente utilizzati come additivi nei

detersivi. A causa della loro eccellente azione fertilizzante, i residui

di fosfati nelle acque reflue hanno tuttavia favorito la crescita di

alghe in fiumi, laghi e mari. L’eccessiva presenza di fertilizzanti,

imputabile non da ultimo anche all’agricoltura, ha causato il grave

degrado delle acque, in particolare quelle dei laghi dell’Altipiano.

Per questo motivo, dal 1986 l’utilizzo di fosfati nei detersivi per il

bucato è vietato, mentre è soggetto a restrizioni in quelli per lava-

stoviglie. Con risultati tangibili: da allora, anche grazie all’adozione

di altre misure, lo stato dei laghi svizzeri è nettamente migliorato.

Impianto di confezionamento nell’industria farmaceutica

Page 23: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

23 > Il diritto ambientale in breve

> La legge forestale

Nel XIX secolo la protezione del bosco attraverso una selvicoltura sostenibile ha rappresentato una pietra

miliare nella gestione delle risorse naturali. La legislazione forestale in vigore, considerata un esempio a

livello internazionale, garantisce che il bosco possa svolgere le proprie funzioni sia per l’uomo, sia come

spazio vitale per animali e piante. Con la promozione di una selvicoltura naturalistica e sostenibile si

mira ad utilizzare in modo continuativo il legno dei boschi svizzeri. La legge forestale tiene inoltre conto

del ruolo fondamentale che il bosco assume nella protezione contro i pericoli naturali (cfr. pag. 33).

Salvaguardia dellaforesta

bioce

no

si

Pro

tezi

on

e d

elle

Accessibilità

Ges

tion

e so

sten

ibile

Organizzazione

– Competenze esecutive

– Organizzazione forestale

– Vigilanza

– Pianificazione d

elle

fore

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– Aiuti finanziari

– F

orm

azio

ne e

qua

lifica

pr

ofes

sion

ale

– Informazione, consulenza,

ricerca e studi di base

fores

tale

– Protezi

one della superficie

– Permess

o di dissodamento

– Distan

za dalla foresta

– Accertamento del carattere forestale

– Coordinamento con la pianifica-

– Autorizzazione per utilizzazioni nocive

zione del territorio

– Ri

serv

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ali

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mat

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le

– Obbligo di autorizzazione per l’organizzazione di manifestazio

ni – Divieto di circolazione

– Principio di accessibilità

– Di

vieto

di t

aglio

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o

– M

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Aut

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no

Legge forestale (LFo)1

Ricorso delle associazioni e delle autorità

Respo

nsab

ilità

civile

Disp

osizi

oni p

enali Espropriazione

1) esclusi i pericoli naturali (cfr. pag. 33)

Ambiti giuridici trattati dalla LFo

Normative di rango superiore

Strumenti che garantiscono l’esecuzione

Sezioni comprese tra due linee curve:Regolamentazioni indipendenti dall’ambito in questione

Sezioni comprese tra due linee rette:Regolamentazioni legate all’ambito in questione

La legge forestale (LFo) attribuisce al bosco un ruolo partico-

lare nell’utilizzo del suolo, tanto che ne garantisce la salva-

guardia sia per quanto concerne l’estensione che la riparti-

zione geografica. A tale scopo si avvale di uno strumento

fondamentale: il divieto generale di dissodamento. Secondo

questo principio è possibile rimuovere in modo defi nitivo il

bosco solo in casi eccezionali. In particolare, il bosco può es-

sere dissodato solo se un determinato progetto non può essere

Page 24: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

24 > Il diritto ambientale in breve

realizzato altrove e se vi è un interesse preponderante rispetto

a quello della salvaguardia della foresta. È il caso ad esempio

di un serbatoio per l’acqua potabile, per il quale sussiste un

forte interesse pubblico e che per motivi tecnici non può esse-

re installato ovunque. Nel caso in cui viene concessa una de-

roga al divieto di dissodamento, occorre procedere a un rim-

boschimento compensativo nella stessa zona pari alla stessa

superfi cie. In casi eccezionali, si possono adottare altre misu-

re compensative a favore della natura e del paesaggio.

Biocenosi nel bosco

Il bosco non è costituito solo da alberi: sul suolo forestale e

all’interno dello stesso, nel sottobosco e sulle cime degli alberi

vivono animali, piante e funghi. A seconda del tipo di suolo,

di sfruttamento forestale e di clima, si sviluppano inoltre forme

diverse di biocenosi. La protezione di queste biocenosi naturali

è un secondo obiettivo importante della LFo. Lo sfruttamento

del bosco, disciplinato da prescrizioni cantonali che ne regola-

no la pianifi cazione e la gestione, deve tener conto della biodi-

versità forestale. Pertanto, in determinate zone, il bosco può

essere utilizzato solo parzialmente oppure si rinuncia del tutto

al suo sfruttamento. I Cantoni possono istituire delle riserve

forestali, in modo da preservare i processi naturali e le strutture

ad alto valore ecologico, come il sottobosco o il legno morto,

che ad esempio offre al picchio rifugio e insetti quale nutrimento.

Luogo di svago e quiete

Nel bosco molti cercano svago e quiete: nelle regioni alpine,

per escursioni a piedi, in bicicletta o per raccogliere funghi;

negli agglomerati urbani, per passeggiare, distendersi o prati-

care sport. Ciò è possibile anche grazie alla legge forestale, che

delega ai Cantoni il compito di consentire a tutti l’accesso al

bosco. Il diritto di tutti di accedere al bosco, così com’è garan-

tito in Svizzera, è una conquista che pochi Paesi possono

vantare. Tuttavia, questo diritto può essere limitato qualora im-

portanti interessi pubblici lo richiedano, ad esempio se la sal

vaguardia del bosco è minacciata o per proteggere determinate

specie vegetali e animali. L’accesso generale al bosco è possi-

bile solo a chi si sposta a piedi: gli unici veicoli a motore am-

messi sono quelli dei servizi forestali e dei selvicoltori. Le pas-

seggiate a cavallo o in bicicletta sono consentite solo sulle

strade forestali, sui sentieri tracciati o su piste appositamente

segnalate. I cosiddetti «mountain bike trail», ovvero i sentieri

non tracciati per rampichini che attraversano il bosco, sono

considerati un utilizzo nocivo del bosco e richiedono un’auto-

rizzazione speciale cantonale soggetta a una serie di vincoli

e condizioni.

Selvicoltura sostenibile

Oltre a proteggere il bosco e a garantirne le molteplici funzio-

ni, la legge forestale mira a promuovere e salvaguardare una

selvicoltura naturalistica e, di rifl esso, l’utilizzo sostenibile

della risorsa legno, una risorsa disponibile in abbondanza e

che può essere impiegata in modo sostenibile. Il legno, infatti,

cresce continuamente e nel bosco vi è già una considere-

vole riserva di legno rimasta inutilizzata negli ultimi decenni.

Confederazione e Cantoni sono chiamati a formare un nume-

ro sufficiente di operatori forestali e a prestare consulenza

ai proprietari di boschi. Inoltre, la Confederazione sostiene

misure che migliorano la redditività dell’economia forestale,

tra cui l’elaborazione di piani di gestione regionali o l’ado-

zione di provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di

gestione delle aziende forestali (p. es.: comunità aziendali).

Per il bene dell’umanità

Il bosco ha un’importanza cruciale sia in Svizzera che a li-

vello mondiale. Le foreste sono un serbatoio di biodiversità e svolgo-

no un’importante funzione nel bilancio del carbonio e nella protezio-

ne del clima in quanto assorbono CO2, fissano il carbonio (C) e lo

rimuovono quindi dall’atmosfera. Un’azione fondamentale, se si con-

sidera che la deforestazione di ampie aree della Terra contribuisce

per quasi un sesto alle emissioni mondiali di CO2. Se da un lato le

foreste forniscono materie prime ed energia e regolano l’equilibrio

idrico, dall’altro sono anche importanti pilastri dello sviluppo socioe-

conomico locale e regionale. Tuttavia, finora non è stato firmato al-

cun accordo internazionale per proteggerle, anche se indirettamente

le foreste sono contemplate nella convenzione sulla biodiversità e in

quella sul clima, che attribuiscono loro un ruolo rilevante.

Nella faggeta di St. Aubin (NE)

Page 25: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

25 > Il diritto ambientale in breve

> La legge sulla protezione delle acque

La legge sulla protezione delle acque (LPAc) mira a proteggere le acque da effetti pregiudizievoli. Garan-

tisce tra l’altro la disponibilità di acqua potabile e industriale di buona qualità alle economie domestiche,

alle aziende artigianali e industriali e all’agricoltura come pure la salvaguardia degli habitat naturali,

acquatici o adiacenti a corsi e specchi d’acqua, della fauna e della fl ora. Le acque devono poter servire

anche a scopi di svago e costituiscono degli elementi della diversità paesaggistica.

Corso d’acqua laterale del Reppisch (ZH), un fi ume rivitalizzato

Salvaguardia della qualità delle acque

L’acqua pulita, ossia non contaminata da sostanze nocive, è vi-

tale sia per l’uomo, sia per animali e piante. Disporre di acqua

potabile pulita non è tuttavia un’ovvietà. Ancora negli anni Ses-

santa in Svizzera vi erano torrenti, fi umi e laghi in parte alta-

mente inquinati. La LPAc obbliga ognuno a usare la diligenza

necessaria al fi ne di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

In particolare, vieta l’immissione nelle acque di sostanze che

possono inquinarle. Per tale motivo, le acque di scarico che pro-

vengono dalle economie domestiche, dalle aziende artigianali e

dalle industrie devono essere trattate prima di essere scaricate

in corsi d’acqua e laghi. In linea di massima le acque di scarico

devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, a meno

che ciò non risulti eccessivamente costoso. Prima dell’immis-

sione nelle canalizzazioni, le acque di scarico provenienti dalle

aziende artigianali e industriali (ad esempio offi cine meccani-

che, fabbriche di trasformazione della frutta o industrie chimi-

che) devono essere talvolta trattate con procedimenti specifi ci.

Le aziende agricole devono spargere soltanto la quantità di

concimi (azoto, fosforo) di cui le coltivazioni necessitano,

garantendo quindi un rapporto equilibrato tra numero di capi,

gli altri concimi o fertilizzanti utilizzati e la superfi cie agri-

cola gestita. Inoltre devono disporre di depositi e fosse suffi -

cientemente capienti in modo tale da evitare la fuoriuscita di

concimi aziendali in inverno, durante il riposo vegetativo.

L’80 per cento dell’acqua potabile proviene dall’acqua di fal-

da (pozzi e sorgenti). Per evitare che le acque sotterranee

vengano inquinate, i Cantoni devono delimitare zone di pro-

tezione. In queste zone, la costruzione di edifi ci e di impianti

come pure il relativo utilizzo a scopo artigianale, industriale

e agricolo sono soggetti a restrizioni. Ad esempio, nelle zone

di captazione (zone S1) e nelle zone di protezione adiacenti

(zone S2) è vietato costruire, mentre nelle zone di protezione

distanti (zone S3) è ammessa unicamente la costruzione di

impianti che non pregiudicano le acque sotterranee.

Page 26: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

26 > Il diritto ambientale in breve

Quantità d’acqua sufficienti in fiumi e torrenti

Non basta che l’acqua sia pulita e non inquinata. Per gli ani-

mali e le piante che vivono in ambienti acquatici o nelle vici-

nanze è fondamentale che nei loro habitat siano preservate

anche la portata (il cosiddetto regime idrico) e la struttura dei

corsi e specchi d’acqua. In molti punti gli sbarramenti idroe-

lettrici, le opere di protezione contro le piene e le canalizza-

zioni realizzate in passato pregiudicano fortemente gli habitat

acquatici: nei corsi d’acqua scorre troppa poca acqua o non ve

ne scorre più e mancano alvei fl uviali e rive naturali.

Per consentire a pesci e piccoli organismi acquatici di so-

pravvivere è necessario che nei corsi d’acqua scorra sempre

una quantità suffi ciente d’acqua. Pertanto, per prelevare ele-

vate quantità d’acqua da fi umi, torrenti o laghi per fi ni agri-

coli o per la produzione di energia occorre un’autorizza-

zione, che viene rilasciata soltanto se viene garantito il man-

tenimento di suffi cienti defl ussi residuali nei corsi d’acqua.

Un altro aspetto è quello del fl usso discontinuo, ossia le

repentine variazioni della portata dei corsi d’acqua legate

al funzionamento delle centrali idroelettriche ad accumula-

1) aspetti disciplinati anche dalla legge federale sulla pesca (LFSP)

Legge sulla protezione

delle acque (LPAc)

– Pr

otezio

ne delle acque da

eff

etti p

regiudizievoli

Pr

incipi fo

ndamentali

Obbligo di diligenza

Princ

ipio di

caus

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– Tasse – Aiuti finanziari

Finanziam

ento

e indennità

Risanamento

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tudi di base–

Informazione al pubblico

In

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ze concernenti i liq

uidi inquinanti

– Pianific

azione della protezione delle acque (acque sotterranee)

di

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– M

antenimento di adeguati deflussi residuali

– Protezione delle falde freatiche

– Elim

inazione dei danni causati dai deflussi discontinui

– O

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anal

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ioni

– Obbligo di autorizzazione per impianti e attività

– Pianificazione dello smaltimento delle acque di scarico

– D

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acque sotterranee

– Pianific

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– Delimita

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– O

bbligo di autorizzazione per i prelievi d’acqua

– P

ianificazione del risanamento dei deflussi discontinui

Disposizioni penali

Espropriazione e ricomposizione fondiaria Rico

rso

delle

ass

ocia

zion

i e d

elle

aut

orità

Sezioni comprese tra due linee rette:Regolamentazioni legate all’ambito in questione

Sezioni comprese tra due linee curve:Regolamentazioni indipendenti dall’ambito in questione

Ambiti giuridici trattati dalla LPAc

Normative di rango superiore

Strumenti che garantiscono l’esecuzione

Page 27: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

27 > Il diritto ambientale in breve

zione (portate di piena seguite da portate molto ridotte): i ge-

stori degli impianti sono tenuti a ridurre il più possibile l’im-

patto del fl usso discontinuo sugli habitat acquatici adottando

misure di tipo tecnico-costruttivo.

Acque vive

La costruzione di argini e opere di correzione per fi umi e

torrenti, un tempo pratica corrente, è oggi consentita solo in

casi eccezionali. In linea di massima, infatti, la copertura o la

messa in galleria di corsi d’acqua è vietata. Anzi, la LPAc

esige che i corsi d’acqua arginati, coperti e messi in galleria

vengano rivitalizzati. In tale contesto vanno considerati

anche gli aspetti legati al paesaggio e la funzione ricreativa

dei corsi d’acqua e occorre procedere a una ponderazione dei

costi e dei benefi ci. I Cantoni sono tenuti a pianifi care la rivi-

talizzazione dei corsi d’acqua.

In molti punti, i corsi d’acqua non dispongono di suffi ciente

spazio a causa delle costruzioni e degli impianti esistenti

o dello sfruttamento agricolo intensivo. Dal 2011 la LPAc

obbliga quindi i Cantoni a determinare lo spazio necessario

alle acque superfi ciali, affi nché possano svolgere le loro fun-

zioni naturali e garantire la protezione contro le piene e l’uti-

lizzazione delle acque.

Il salmone reintrodotto nel Reno

Con la Convenzione per la protezione del Reno, gli Stati

firmatari (Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi,

ossia i Paesi attraversati da questo fiume) e la Comunità europea si

sono impegnati a proteggere nel suo insieme il Reno come spazio

di vita. La Convenzione, che amplia dal punto di vista del contenuto

le precedenti convenzioni volte a migliorare la qualità delle acque,

si prefigge di tutelare il carattere peculiare del Reno, delle sue rive

e delle sue zone golenali, come pure di preservare e ripristinare per

quanto possibile il corso originale del fiume e gli habitat naturali delle

specie animali e vegetali che vivono nel fiume e lungo le sue rive.

Tra gli obiettivi della Convenzione vi è anche la prevenzione compati-

bile dal punto di vista ecologico delle piene. La reintroduzione del sal-

mone costituisce un obiettivo parziale significativo della Convenzione.

Sbarramento della Limmat presso la centrale elettrica di Dietikon (ZH)

Nel bosco golenale della Vecchia Aare

Page 28: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

28 > Il diritto ambientale in breve

> Tutela della biodiversità e del paesaggio

Negli ultimi cent’anni il paesaggio svizzero ha subito profonde trasformazioni per effetto dell’espan-

sione insediativa, della costruzione di infrastrutture (in particolare per il traffi co e per la produzione

e il trasporto di energia) e dell’evoluzione dello sfruttamento agricolo (intensifi cazione e abbandono

dell’attività agricola). A cambiare non è stata soltanto la fi sionomia del paesaggio: gli spazi vitali della

fl ora e della fauna sono diminuiti in termini di superfi cie e si sono deteriorati. La protezione e la

conservazione di questi habitat costituiscono degli obiettivi centrali della legge sulla protezione della

natura e del paesaggio (LPN), della legge sulla caccia (LCP) e della legge sulla pesca (LFSP).

Anche in Svizzera, nel corso degli ultimi cent’anni, numerose

specie vegetali e animali si sono estinte o rarifi cate in modo

repentino. L’esperienza insegna che per proteggerle e salva-

guardarle occorre preservare i loro habitat naturali, che offro-

no loro nutrimento e condizioni idonee alla riproduzione.

Per questo motivo, la LPN esige che l’estinzione di specie ani-

mali e vegetali indigene venga prevenuta mediante la conser-

vazione di spazi vitali (biotopi) suffi cientemente estesi e colle-

gati tra loro. Vanno protetti in particolare le zone ripuali, le

praterie a carice e le paludi, le siepi, i boschetti in terreni aper-

ti, le fi tocenosi forestali rare o i prati secchi che presentano

condizioni favorevoli alle biocenosi. Altri habitat soggetti a

tutela particolare sono le bandite di caccia, le riserve di uccelli

acquatici e migratori, la vegetazione ripuale, le riserve fore-

stali e le cosiddette «zone Smeraldo» (cfr. riquadro «Protezio-

ne della natura in Europa»).

Responsabilità internazionale a favore della biodiversità

Il termine «biodiversità» si riferisce a tutti gli aspetti della

diversità del mondo vivente e comprende la diversità degli ecosistemi

e delle specie, la varietà genetica e le interazioni tra questi elementi.

L’utilizzo della biodiversità deve essere sostenibile, in modo tale da

preservare gli ecosistemi e i loro servizi e garantire la salvaguardia

delle specie e della diversità genetica. A seconda della scala conside-

rata (locale, regionale o globale), i problemi che si pongono sono diver-

si. I comportamenti dei consumatori hanno un impatto che non resta

circoscritto a livello locale o nazionale, ma si estende alla biodiver-

sità globale – si pensi al consumo di materie prime o di prodotti agri-

coli come pesce, frutta esotica, fiori recisi e soprattutto foraggio per

gli animali da allevamento. La salvaguardia della biodiversità implica

quindi la necessità di agire anche a livello mondiale. È proprio questo

lo scopo della Convenzione sulla biodiversità, adottata nel 1992 a

Rio de Janeiro dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo

sviluppo e finora firmata da oltre 190 Paesi.

Protezione della natura in Europa

Con la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei

suoi biotopi in Europa (detta anche «Convenzione di Berna») gli Stati

firmatari si impegnano a preservare i biotopi particolarmente pregiati

e a proteggere le specie animali e vegetali minacciate d’estinzione

in Europa. La Convenzione, adottata a Berna nel 1979, è stata ratif-

cata da 44 Paesi e dall’Unione europea. Tutela circa 600 specie vege-

tali, 111 specie di mammiferi, 363 specie di uccelli e numerose altre

specie animali. Con le zone Smeraldo è stata creata una rete com-

prendente gli spazi vitali di particolare pregio per le specie minac-

ciate a livello europeo. In Svizzera le zone che fanno parte della rete

Smeraldo sono 37. La Convenzione di Berna definisce una serie di

obiettivi a livello regionale stabiliti a livello globale dalla Convenzione

sulla biodiversità del 1992.

Un esemplare della famiglia dei licenidi, uno dei tanti abitanti dei prati magri

Page 29: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

29 > Il diritto ambientale in breve

Spazi vitali d’importanza nazionale

La Confederazione ha il compito di designare gli spazi vitali

d’importanza nazionale. Le zone identifi cate, quali torbiere alte

e basse, zone golenali, siti di riproduzione degli anfi bi,

prati e i pascoli secchi, vengono inserite negli inventari federali

delle zone degne di particolare protezione. Spetta ai Cantoni ga-

rantirne la protezione e provvedere alla loro cura. I Cantoni han-

no inoltre il compito di proteggere e curare i biotopi di importan-

za regionale e locale, di salvaguardare l’equilibrio ecologico

all’interno e all’esterno degli agglomerati, ad esempio piantando

boschetti, siepi o altra vegetazione prossima allo stato naturale.

Prati secchi di particolare pregio

L’inventario federale dei prati e pascoli secchi di importanza

nazionale mira a proteggere questi ecosistemi poveri di nutri-

mento ma ricchi di biodiversità, che costituiscono gli spazi

vitali di moltissime specie, come alcune orchidee rare e nume-

rosi insetti quali farfalle e cavallette. L’inventario comprende

3000 aree distribuite su una superfi cie di 21 400 ettari. Si tro-

vano prati secchi estesi ad esempio nella Bassa Engadina,

presso Sent, dove, sul versante meridionale della valle, questi

habitat occupano centinaia di ettari.

Protezione di stambecchi, linci, lupi e compagnia

La protezione della fauna e della fl ora selvatiche avviene in

primo luogo attraverso la protezione dei loro habitat. La LPN,

la legge sulla caccia (LCP) e la legge sulla pesca (LFSP) con-

templano tuttavia anche disposizioni specifi che a tutela di de-

terminate specie animali e vegetali. In particolare, prevedono

la possibilità di vietare la raccolta di piante rare o la pesca di

Legg

e

sulla

protezione della natura

e de

l p

aesaggio (LPN)

caccia (LCP)

Legge sulla

pe

sc

a (L

FS

P)

Le

gg

e su

lla

Specie/ecosistemi/

paesaggi

Paes

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Specie ed ecosistemi

– Co

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– Se

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gilan

za

– Aiuti fina

nziar

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denn

ità

– Informazione, consulenza e formazione

Principi fondamentali

– Obbligo di conservazione e di rispetto

– Considerazione particolare nell’ambito

dell’adempimento dei compiti

della Confederazione

– In

vent

ario

fede

rale

dei p

aesag

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impo

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ionale

– Pa

rchi

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porta

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aziona

li

– Zone palustri

– Paludi e vegetazione ripuale

– Biotopi d’importanza nazionale

– Biotopi d’importanza regionale e locale

– Obb

ligo d

i aut

orizz

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– Misu

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prot

ezion

e di

pia

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imal

i rar

i

– Bandite di caccia

– Autorizzazione di caccia– Specie cacciabili e periodi

di protezione– Riserve di uccelli acquatici e migratori

– Mammiferi e uccelli protetti

– Protezione degli spazi vitali di gamberi e pesci

di pesci e gam

beri

– Disposizione sulla protezione e l’utilizzazione

Disp

osizi

oni p

enali

Ricorso delle associazioni e delle autorità

Espropriazione

Ambiti giuridici trattati dalla LFSP, dalla LCP e dalla LPN

Normative di rango superiore

Strumenti che garantiscono l’esecuzione

Sezioni comprese tra due linee curve:Regolamentazioni indipendenti dall’ambito in questione

Sezioni comprese tra due linee rette:Regolamentazioni legate all’ambito in questione

Page 30: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

30 > Il diritto ambientale in breve

determinate specie ittiche. La LCP tutela tra l’altro gli uccelli,

i predatori e altri gruppi di animali per i quali la caccia non è

esplicitamente consentita. È il caso in particolare dei grandi

predatori come la lince, l’orso e il lupo.

Protezione dei paesaggi svizzeri

I paesaggi hanno un valore inestimabile sotto vari aspetti:

ecologico (come spazio di rigenerazione delle risorse naturali

e degli habitat), economico (come risorsa turistica e fattore di

competitività), territoriale (come espressione del patrimonio

culturale) o identitario (come elemento del senso di apparte-

nenza a un luogo e a un Paese). La gestione sostenibile del pae-

saggio è uno degli obiettivi fondamentali della legge sulla pia-

nificazione del territorio (LPT). La LPN obbliga la

Confederazione a tener conto delle specifi cità del paesaggio

nell’adempimento dei propri compiti. I paesaggi di impor-

tanza nazionale come i vigneti del Lavaux, sulle rive del Le-

mano, sono iscritti in un inventario gestito dalla Confedera-

zione (Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti

naturali d’importanza nazionale, IFP). Lo scopo di questo

inventario è conservare intatti o preservare il più possibile i

paesaggi iscritti. Le 89 zone palustri di particolare bellezza

e d’importanza nazionale godono di una protezione quasi

assoluta.

Anche i parchi d’importanza nazionale contribuiscono a sal-

vaguardare aree di grande valore naturalistico e paesaggi stico.

Se i parchi nazionali offrono in primo luogo habitat intatti

alle specie animali e vegetali, i parchi naturali regionali favo-

riscono anche lo sviluppo economico sostenibile di una regio-

ne, mentre quelli naturali periurbani permettono di vivere

un’esperienza diretta nella natura contribuendo all’educazio-

ne ambientale.

Tutto è paesaggio

La Convenzione europea sul paesaggio del Consiglio

d’Europa mira alla gestione attiva e consapevole del paesaggio,

dalla sua conservazione, alla sua pianificazione, alla sua valorizza-

zione fino al relativo utilizzo sostenibile. Secondo la definizione

secondo la Convenzione, il termine «paesaggio» designa una deter-

minata parte di territorio, così come è percepita dagli abitanti e

dai visitatori, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali

e/o umani e dalle loro interrelazioni. La Convenzione non tutela

quindi solo paesaggi straordinari, selvatici o intatti, ma anche

paesaggi qualunque, urbani e deteriorati. Entrata in vigore il

1° marzo 2004, è stata finora ratificata da 29 Stati. Altri sei l’hanno

firmata, tra cui la Svizzera, Paese in cui è attualmente in corso la

procedura di ratifica.

La zona palustre di Rothenturm (SZ)

Page 31: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

31 > Il diritto ambientale in breve

> Utilizzazione controllata di organismi

A livello mondiale le biotecnologie vengono sempre più utilizzate in settori quali l’agricoltura, la medi-

cina o l’industria alimentare. Se dispersi nell’ambiente in modo incontrollato, gli organismi gene-

ticamente modifi cati, quelli patogeni o alloctoni possono mettere in pericolo l’uomo, gli animali,

le piante o altri organismi. La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e la legge sull’inge-

gneria genetica (LIG) ne garantiscono un’utilizzazione sicura.

Legge sull’ingegneria genetic

a (LI

G)

Legg

e s

ulla protezione dell’ambiente

(LPA

mb)

Organismi1

Organizzazione

– Competenza in materia di esecuzione

– Commissioni federali 2

– Vigilanza e controllo Pr

incip

i fond

amentali

– Co

ntro

llo au

tonom

o

– Ob

bligo

di

dilige

nza

– Pr

incipi

o di ca

usalità

Prevenzione

– Principio della gradualità

– Analisi e valutazione dei rischi

– Obbligo di notifica e d’autorizzazione

Etica

– Rispetto de

lla d

igni

della creatu

ra

Utilizzazione di organismi in sistemi chiusi

Utilizzazione di organismi nell’ambiente (emissioni sperimentali e immission

e i

n com

mer

cio)

– Protezione della produzione senza OGM e garanzia della libertà di scelta dei

co

nsum

ator

i– Esigenze relative all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati

Esige

nze r

elative

all’utilizzazione di organismi, in particolare organismi patogeni e alloctoni

Disposizioni penali

Resp

onsa

bilit

à ci

vile

Ricorso delle associazioni e delle autorità

1) Foreste e specie protette cfr. pag. 23 e 28

2) Commissione federale d’etica per la biotecno-

logia nel settore non umano (CENU),

Commissione federale per la sicurezza biologica

(CFSB)

Ambiti giuridici trattati dalla LPAmb e dalla LIG

Normative di rango superiore

Strumenti che garantiscono l’esecuzione

Sezioni comprese tra due linee curve:Regolamentazioni indipendenti dall’ambito in questione

Sezioni comprese tra due linee rette:Regolamentazioni legate all’ambito in questione

Sicurezza grazie ai sistemi chiusi

Per organismi si intendono unità biologiche cellulari o acel-

lulari capaci di moltiplicarsi e di trasmettere materiale gene-

tico. Ad essi appartengono sia gli esseri viventi presenti in

natura che gli organismi geneticamente modifi cati. La legi-

slazione stabilisce che l’utilizzo di organismi non deve met-

tere in pericolo l’uomo o l’ambiente né pregiudicare la biodi-

versità. Chi manipola organismi patogeni o geneticamente

modifi cati deve quindi lavorare in dispositivi di laboratorio o

locali chiusi. Per l’immissione nell’ambiente a titolo speri-

mentale e per la messa in commercio di organismi di questo

tipo occorre l’autorizzazione della Confederazione. Per otte-

nerla è necessario dimostrare che l’impiego di questi organi-

smi non danneggia né l’uomo né l’ambiente. Dal 2005 vige

una moratoria per la coltivazione di piante geneticamente

modifi cate in agricoltura.

Page 32: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

32 > Il diritto ambientale in breve

Misure contro gli organismi dannosi

Anche specie vegetali e animali alloctone importate o in-

trodotte accidentalmente in Svizzera e che non trovano

specie antagoniste nel nostro Paese possono causare danni

all’ambiente, in particolare alla biodiversità. Ne è un esem-

pio la balsamina ghiandolosa. Importata originariamente

come pianta decorativa e foraggera, tende ora a soppiantare

le specie indigene e favorisce l’erosione, soprattutto lungo

i corsi d’acqua. Le legislazioni sull’ambiente e sulla tecno-

logia genetica consentono alla Confederazione e ai Canto-

ni di adottare misure peculiari contro gli organismi nocivi

che si diffondono nell’ambiente.

Utilizzo sicuro in tutto il mondo

Il Protocollo di Cartagena si prefigge di garantire che gli

organismi viventi modificati risultanti dalla biotecnologia moderna

siano trasportati e utilizzati in modo sicuro.

Tarlo asiatico del fusto: una minaccia per i boschi svizzeri Laboratorio di sviluppo

Laboratorio di ricerca dell’industria farmaceutica

Page 33: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

33 > Il diritto ambientale in breve

> Pericoli naturali

Piene, valanghe, frane e scivolamenti sono fenomeni frequenti in Svizzera che possono assumere note-

voli dimensioni. La legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua e la legge forestale (LFo) disciplinano

la protezione contro i pericoli naturali.

Protezione contro i pericoli naturali

Legge forestale (LFo)

Legg

e su

lla si

stemazione dei corsi d’acqua (LSCA

)

Prot

ezion

e delle

persone

e de

i ben

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Indennità

Misure pianificatorieMisure ed

ili:

opere di pro

tezio

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Basi, ad es.:

– Carte dei pericoli

– Servizi di preallarme

Organizzazione– Competenze esecutive– Vigilanza

Man

teni

men

to de

lla capacità di deflusso e del tracciato naturale dei corsi d’acqua

Cura del bosco di protezione

Espropriazione

Espropriazione

Ambiti giuridici trattati dalla LSCA e dalla LFo

Normative di rango superiore

Strumenti che garantiscono l’esecuzione

Sezioni comprese tra due linee curve:Regolamentazioni indipendenti dall’ambito in questione

Sezioni comprese tra due linee rette:Regolamentazioni legate all’ambito in questione

Identificare i pericoli

Per proteggersi da un pericolo o per prevenirlo occorre ricono-

scerlo per tempo. I Cantoni hanno quindi il compito di allestire

delle carte che mostrano le aree minacciate da pericoli natura-

li. Le conoscenze che si evincono dalle carte dei pericoli devo-

no poi essere integrate negli strumenti di pianifi cazione, ossia

nei piani direttori cantonali e nei piani regolatori comunali.

I servizi di preallarme istituiti e gestiti dai Cantoni avvertono

la popolazione in caso di pericoli naturali imminenti, quali va-

langhe, frane o piene. In tal modo, consentono alla popolazio-

ne di mettersi al sicuro o di adottare, se necessario, misure

supplementari.

Prevenire i pericoli

La protezione contro i pericoli naturali compete ai Cantoni.

Per la costruzione di opere di protezione e l’allestimento delle

carte dei pericoli, i Cantoni possono avvalersi del supporto

tecnico e fi nanziario della Confederazione. Le varie misure di

protezione sono finalizzate a proteggere le persone e i beni

materiali rilevanti. Ciononostante, solo un’adeguata pianifi ca-

zione del territorio offre la protezione più effi cace. Questo im-

plica lasciare suffi ciente spazio agli eventi naturali ed evitare

di costruire edifi ci e infrastrutture in zone a rischio. Poiché in

Svizzera gran parte di queste aree è già altamente edifi cata,

sono necessarie anche misure tecnico-costruttive come opere

di arginatura, di sistemazione o di correzione, che devono sod-

disfare determinati requisiti ecologici e avere un impatto sulla

natura il più contenuto possibile. Anche il bosco di protezione

contribuisce a proteggere da valanghe, frane e scivolamenti.

Per poter assolvere effi cacemente la loro funzione, le opere e il

bosco di protezione devono essere oggetto di manutenzione e

cura costanti.

Page 34: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

34 > Il diritto ambientale in breve

> Protezione del clima: una sfi da globale

Negli ultimi cento anni la temperatura atmosferica media in prossimità della superfi cie terrestre è aumen-

tata di 0,74 ºC. Per contenere il riscaldamento globale è necessario unire le forze a livello internazionale.

In Svizzera la legge sul CO2 costituisce l’elemento centrale per una politica climatica sostenibile.

Clima (Legge sul CO

2)

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ivo di riduzioneObi

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Com

pensazione

per i combustibili

– O

bbligo di compensazione di una

parte delle em

issioni di CO

2

zione delle emis-

Compensa-termiche a combus-

tibili fossili

sioni delle centrali

gralità delle emissioni di CO

2

– Contratto di compensazione tra

Stato e gestori delle centrali

– Obbligo di compensare l’inte-

misure volontarieMisure in

altri settori e

finanziaria e dei trasporti

– Politica energetica, ambientale,

di e

mis

sion

i

Scam

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uote

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ntità

– Ob

blig

ator

io p

er i

gran

di e

met

titor

i,

Esenzione dalla tassa

per imprese con

elevato consumo

energetico

– Esenzione dalla tassa per le imprese

ridurre le emissioni di gas serra

che si impegnano formalm

ente a

Tassa sul CO2

– Tassa d’incentivazione sui combustibili

– Impiego del prodotto della tassa:

programma di risanamento degli

e all’economia ridistribuzione alla popolazione edifici, fondo per le tecnologie,

fossili

Pena convenzionale

Sanzioni amministrative e diritto penale

Ambiti giuridici trattati dalla legge sul CO

2

Normative di rango superiore

Strumenti che garantiscono l’esecuzione

La pressione esercitata dall’uomo sul clima genera diversi gas

a effetto serra che accentuano l’effetto serra naturale dell’at-

mosfera. Secondo la revisione della legge sul CO2, che il Par-

lamento ha approvato nel dicembre 2011, la Svizzera deve

ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra prodotte all’inter-

no del proprio territorio nazionale del 20 per cento rispetto ai

valori del 1990. La riduzione concerne segnatamente i settori

dei trasporti, degli edifi ci e dell’industria, per i quali le dispo-

sizioni di esecuzione fi ssano obiettivi di riduzione specifi ci.

Tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili

La tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili rappresen-

ta una delle misure più importanti della legge. Ammonta a

36 franchi la tonnellata di CO2 e, se ciò fosse necessario per il

Page 35: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

35 > Il diritto ambientale in breve

raggiungimento dell’obiettivo, può essere aumentata progres

sivamente fi no a 120 franchi. I proventi di detta tassa vengon

in gran parte ridistribuiti alla popolazione e alle imprese. Un

parte degli introiti è destinata al risanamento energetico degl

edifi ci e a un fondo per le tecnologie.

Misure per l’economia

Le imprese operanti in settori ad alto consumo energetico pos

sono essere esentate dalla tassa sul CO2 a condizione che s

impegnino formalmente a ridurre le proprie emissioni di ga

serra o che partecipino al sistema di scambio di quote di emis

sione. Le imprese che emettono quantità elevate di gas serr

sono obbligate a partecipare allo scambio di quote di emissio

ne e sono automaticamente esentate dalla tassa sul CO2

Le imprese che partecipano allo scambio di quote di emission

devono consegnare ogni anno i propri diritti di emissione nell

misura delle loro emissioni effettive. Una parte di questi diritt

viene loro attribuita a titolo gratuito. I diritti mancanti devon

essere acquistati all’asta o presso altre imprese.

-

o

a

i

-

i

s

-

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.

e

a

i

o

I gestori di centrali a gas o alimentati con combustibili fossili

sono anch’essi automaticamente esentati dalla tassa sul CO2.

La legge li obbliga a compensare la totalità delle loro emissio-

ni di gas serra. Almeno la metà delle misure di compensazione

devono essere realizzate in Svizzera.

Obiettivi di riduzione per le automobili

Per quanto concerne i trasporti, il settore automobilistico è

tenuto a ridurre entro il 2015 le emissioni di CO2 delle automo-

bili immatricolate per la prima volta in misura tale da rispet-

tare il valore limite medio di 130 g di CO2/km. Inoltre, gli

importatori di carburanti fossili devono compensare parte delle

loro emissioni. Questa parte viene gradualmente aumentata.

Una sfida globale

In occasione del vertice mondiale tenutosi a Rio de Ja-

neiro nel 1992 è stata adottata la Convenzione delle Nazioni Unite

sul clima, finora ratificata da 165 Stati, il cui obiettivo è di preveni-

re una perturbazione pericolosa del sistema climatico e di stabiliz-

zare le emissioni di gas serra di origine antropica a un livello ac-

cettabile. Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997, concretizza la

politica globale in materia di clima e fissa per i Paesi industrializ-

zati degli obiettivi di riduzione delle emissioni per il periodo 2008–

2012. I negoziati internazionali per un secondo periodo d’impegno

sono attualmente in corso.

Sorveglianza di focolai nell’area boschiva interessata dall’incendio del 2011 presso Visp

Danni causati nel novembre 2012 dall’uragano «Sandy»

Situazione di magra del lago Bodanico nell’estate canicolare 2003

Page 36: Il diritto ambientale in breve - Federal Council

Altri link attinenti ai temi trattati dalla pubblicazione:

www.bafu.admin.ch/diritto-ambientale-breve


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