Il nuovo registro telematico
2 2
DM 8077/2009
Fino al
31.12.2013
Frantoi
Confezionatori
Commercianti olio
Registro
ordinario registrazione
ogni 6 giorni
DM 16059/2013
Dal
01.01.2014
Sansifici e raffinerie
Oli Dop/Igp
Commercianti olive
Registro
ordinario Ogni 6 giorni
Commercianti sansa
Registro
provvisorio 10 del mese
successivo
Dal
01.07.2015
Registro definitivo
disponibile dal
01 marzo 15
Olivicoltori che commercializzano
Tutti
entro 6 giorni
Fino a 500Kg
Il 10 del mese
successivo
Il nuovo registro telematico
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L’operatore HA L’OBBLIGO DI ATTIVARE IL REGISTRO quando
svolge una o più delle seguenti attività:
① commercializza (acquisto e vendita) olive da olio non prodotte
negli oliveti aziendali
② acquista olive per produzione di olio non destinato
all’autoconsumo
③ commercializza sansa destinata alla produzione di olio di
sansa di oliva greggio
④ effettua la molitura e produzione olio (attività di frantoio)
⑤ commercializza olio sfuso
⑥ confeziona ed etichetta olio
⑦ detiene olio sfuso non destinato all’autoconsumo
⑧ raffina olio di oliva lampante o olio di sansa di oliva greggio
⑨ effettua operazioni conto terzi
Il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013 (Reg UE 299/2013)
Chi deve compilare il registro
Il nuovo registro telematico
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Il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013
Chi è esente dalla tenuta del registro
L’operatore NON HA L’OBBLIGO DI ATTIVARE IL REGISTRO se
svolge una o più delle seguenti attività:
① vende olive da olio prodotte nei propri oliveti aziendali
② detiene olio destinato esclusivamente all’autoconsumo
③ detiene olio destinato alla produzione di conserve, di prodotti
da forno, di condimenti, di energia, ecc.
④ commercializza esclusivamente olio confezionato ed etichettato
da terzi
⑤ si avvale di terzi per la detenzione, la lavorazione e la
commercializzazione
Il nuovo registro telematico
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I soggetti interessati
I soggetti interessati alla tenuta del registro sono :
① frantoi ovvero imprese che esercitano attività di molitura delle
olive
② imprese di confezionamento di olio extravergine e vergine, di olio
di oliva e di olio di sansa di oliva
③ Commercianti di olio sfuso di qualsiasi categoria (es.
extravergine, lampante), origine (Italia, DOP ecc.) e qualifica
④ Raffinerie che producono olio di oliva raffinato o olio di sansa di
oliva raffinato
⑤ Sansifici che lavorano la sansa per ottenere olio di sansa greggio
⑥ Contoterzisti che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il
deposito di olio per conto terzi
⑦ Commercianti di olive che effettuano l’acquisto e la vendita di
olive destinate alla produzione di olio
⑧ Commercianti di sansa (acquisto e vendita sansa)
⑨ Olivicoltore ovvero soggetto che possiede oliveti che producono
olive destinate alla produzione di olio
Il nuovo registro telematico
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Il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013
Dove va compilato il registro I registri vanno tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei
servizi del SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale (art 5
comma 3), la tenuta può essere delegata ai Centri di Assistenza
Agricola (Art 5 comma 6)
Le registrazioni di carico e scarico si effettuano entro e non oltre il
sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi
compresi, in ordine cronologico (art 5 comma 4)
Gli olivicoltori che detengono e commercializzano proprio olio sfuso
o confezionato fino a 500 Kg possono effettuare le annotazioni entro
il 10 del mese successivo (art 5 comma 5)
Con che frequenza va compilato il registro
Il nuovo registro telematico
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Il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013
Per i frantoi decade l’obbligo della dichiarazione mensile di
produzione olio (previsto dal DM H393/2007) sostituite dal registro
provvisorio (art 5 comma 7)
Le dichiarazioni mensili di produzione
Per chi decade l’esenzione
L’obbligo di tenuta del registro riguarda anche gli oli
assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP e gli olivicoltori che
commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato della
propria azienda
Il nuovo registro telematico
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Tutti gli olivicoltori hanno l’obbligo di aggiornare annualmente il
fascicolo aziendale (prima della commercializzazione delle olive
e/o prima molitura delle olive) con il numero delle piante e, se
nota, la varietà coltivata (art 8 comma 3)
Il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013
Il fascicolo aziendale
Chi deve aggiornare il fascicolo aziendale
Gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente
all’autoconsumo e la cui produzione non supera i 200 Kg per
campagna di commercializzazione (art 8 comma 3)
Chi NON deve aggiornare il fascicolo aziendale
Il nuovo registro telematico
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Per semplificare la registrazione delle operazioni di carico e
scarico è stata definita una precisa mappatura tra:
① Tipologia di operatore/stabilimento (frantoio, confezionatore,
sansificio, raffineria ecc.)
② Codice operazione (A1, AP, C1 ecc.)
③ Categoria di olio (Extravergine, Lampante, olio di oliva ecc.)
Tale mappatura consente di mettere a disposizione delle diverse
tipologie di operatori i soli codici operazione di propria
competenza (e le categorie di olio) sulla base della classificazione
dello stabilimento
La tipologia di operatore/stabilimento è quella indicata
nell’anagrafica dello stabilimento
Le semplificazioni
Il nuovo registro telematico
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① Alcune operazioni sono unificate in un unico codice
operazione (es. il codice B3 che assomma le operazioni B0, B1
e B2 oppure i codici T0A e T0B)
② Sono definiti i codici di riferimento per i nuovi soggetti (es. i
codici G per il commerciante di sansa)
③ Sono introdotti nuovi codici operazioni per gestire particolari
operazioni (es. R1 per la produzione di olio di oliva raffinato)
④ Viene introdotta la gestione della certificazione DOP/IGP con
indicazione della denominazione interessata (utilizzo del
codice operazione C9)
⑤ E’ ora possibile trattare separatamente l’operazione di
etichettatura da quella di confezionamento
⑥ Nella miscelazione sono introdotti nuovi codici operazione per
la produzione di olio di oliva e olio di sansa mentre il cambio di
categoria e qualifica può essere fatto con un’unica operazione
(O1)
Alcune novità
Il nuovo registro telematico
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Codice Categorie di olio
1 Olio di oliva vergine
2 Olio extra vergine di oliva
3 Olio in attesa di classificazione
4 Olio lampante
5 Olio di oliva
6 Olio di oliva raffinato
7 Olio di sansa di oliva
8 Olio di sansa greggio
9 Olio di sansa raffinato
Le uniche categorie di olio per cui è prevista l’indicazione
dell’ORIGINE sono olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine
e olio in attesa di classificazione
Gli oli trattati
Il nuovo registro telematico
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Codice Descrizione
A7 Carico olive provenienti da altro stabilimento della stessa
impresa o di terzi
A8 Reso olive da clienti
A9 Scarico/vendita olive a ditta italiana
A10 Scarico/vendita olive a ditta estera
A11 Scarico olive per trasferimento verso deposito/stabilimento
proprio o di terzi
A12 Scarico olive per autoconsumo o non destinate alla
produzione di olio
A13 Perdite o cali di olive
A14 Superi olive
A15 Reso di olive al fornitore
Nuovi codici sono resi disponibili sia al frantoio che al
commerciante di olive
Trattare le olive
Il nuovo registro telematico
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Codice Descrizione
B3 Scarico giornaliero olive e produzione olio classificato/da
classificare
Il nuovo codice B3 consente al frantoio di unificare in un’unica
registrazione l’avvio delle olive alla molitura (B0) e la produzione
di olio classificato (B1) oppure da classificare (B2)
Il carico delle olive può essere effettuato con i codici :
AP – Carico olive proprie
A1 – Carico olive da ditta italiana
A2 – Carico olive da ditta comunitaria
A3 – Carico olive da ditta extracomunitaria
I codici B0, B1 e B2 rimangono disponibili
Le semplificazioni
Il nuovo registro telematico
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Codice Descrizione
T0A Carico olive e produzione olio con restituzione immediata
T0B Carico olive e produzione olio stoccato presso il frantoio
Per il conto terzi, sono disponibili i nuovi codici T0A e T0B che
permettono, con un’unica operazione, di effettuare
① il carico di olive (T1)
② l’avvio delle stesse alla molitura (T2)
③ la restituzione immediata dell’olio al produttore (T3) oppure la
presa in carico dell’olio da parte del frantoio (T4) e lo
stoccaggio in un silos
I codici T1, T2, T3 e T4 rimangono disponibili
Il conto terzi
Il nuovo registro telematico
17 17
E’ stato eliminato il codice operazione C6 - Carico di olio che
non ha ottenuto la certificazione Dop/Igp e sono stati definiti
nuovi codici per il frantoio, il commerciante di olio e il
confezionatore
Codice Descrizione
C9 Certificazione olio DOP/IGP
C10 Carico olio lampante da recupero
La certificazione DOP
Il nuovo registro telematico
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Codice Descrizione
L Confezionamento e etichettatura
L1 Confezionamento senza etichettatura
L2 Etichettatura
Cambia l’operazione di confezionamento
Codice Descrizione
TL Confezionamento ed etichettatura (conto terzi)
TL1 Confezionamento senza etichettatura (conto terzi)
TL2 Etichettatura (conto terzi)
Anche per il CONTO TERZI sono previsti i nuovi codici operazione
TL e i corrispondenti TL1 e TL2
Il confezionamento
Il nuovo registro telematico
19 19
Codice Descrizione
M3 Miscelazione per produzione di olio d’oliva
M4 Miscelazione per produzione di olio di sansa
Per il confezionatore e il commerciante di olio sono presenti nuovi
codici per la miscelazione e produzione di olio di oliva e olio di
sansa
Codice Descrizione
O1 Cambio categoria e qualifica
Viene unificato il codice operazione O1 per il cambio di categoria
e di qualifica
Sono definite due nuove qualifiche da utilizzare in alternativa
esclusiva :
① BIOLOGICO
② IN CONVERSIONE
Permangono le qualifiche PRIMA SPREMITURA A FREDDO e
ESTRATTO A FREDDO
La miscelazione
Il nuovo registro telematico
20 20
Codice Descrizione
G1 Carico di sansa da ditta italiana
G2 Carico di sansa da ditta estera
G3 Scarico/vendita di sansa a ditta italiana
G4 Scarico/vendita di sansa a ditta estera
G5 Scarico di sansa per trasferimento di prodotto verso
stabilimento o deposito di terzi
G6 Perdite o cali di sansa
G7 Superi di sansa
G9 Scarico di sansa non destinata alla produzione di olio
Per il trattamento della sansa sono definiti nuovi codici
operazione (disponibile sia per commercianti di sansa che per i
frantoi)
La gestione della sansa
Il nuovo registro telematico
21 21
Per determinare i quantitativi di sansa prodotta viene utilizzato un
fattore di conversione olive – sansa (%) che i frantoi devono
comunicare per ciascun stabilimento
Il sistema in automatico, quando viene effettuata l’operazione di
molitura, calcola il quantitativo stimato di sansa prodotta (carico
sansa).
Per scaricare la sansa il frantoio può utilizzare i codici operazione
:
Codice Descrizione
G3 Scarico/vendita di sansa a ditta italiana
G4 Scarico/vendita di sansa a ditta estera
G9 Scarico di sansa non destinata alla produzione di olio
Utilizzando i codici G6 - Perdite o cali di sansa e G7 - Superi di
sansa per operazioni di compensazione
La gestione della sansa
Il nuovo registro telematico
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Il sansificio I sansifici hanno a disposizione quasi tutte le operazioni per il
carico, lo scarico e la movimentazione dell'olio dell'olio e tutto
quanto riguarda la sansa e la produzione di olio di sansa greggio.
Le raffinerie Le raffinerie, al pari dei sansifici, dispongono delle operazioni
tipiche per il carico, lo scarico e la movimentazione dell'olio.
Hanno inoltre un insieme specifico di operazioni per gestire la fase
di raffinazione (da considerare anche le corrispondenti c/terzi):
① R1 - SCARICO DI OLIO AVVIATO ALLA RAFFINAZIONE
② R2 - CARICO DI OLIO PROVENIENTE DA RAFFINAZIONE
③ PR - SCARICO RESIDUO DA IMPIANTO DI RAFFINAZIONE
Il ciclo della raffinazione si compone di tre fasi gestite dalle
operazioni "R1", "R2" e "PR”
Sansifici e raffinerie
Il nuovo registro telematico
23 23
Fase A
Tramite l'operazione "R1" ("TR1" per c/terzi) si scarica il recipiente
fisico contenente l'olio da raffinare.
L'attività dell'utente a questo punto è terminata, il sistema,
automaticamente, invia quest'olio a un recipiente virtuale
(disponibile solo per le raffinerie) attribuendogli una delle categorie
di sistema per le lavorazioni dell'olio raffinato ("10": olio in
lavorazione per ottenere olio di oliva raffinato; "11": olio in
lavorazione per ottenere olio di sansa di oliva raffinato).
Le categorie "10" e "11" vengono assegnate in base alla tipologia di
olio scaricato (olio vergine, extravegine o lampante diventano "10").
Il ciclo di raffinazione
Il nuovo registro telematico
24 24
Fase B
Tramite l'operazione "R2" ("TR2" per c/terzi) si carica un recipiente
fisico con l'olio raffinato. Anche in questo caso l'attività dell'utente
è terminata, il sistema provvede a verificare la disponibilità di
prodotto all'interno del recipiente virtuale e a scaricarlo (olio di
oliva raffinato deriva dall'olio con categoria"10" nel recipiente
virtuale).
Fase C
Tramite l'operazione "PR" ("TPR" per c/terzi) si scarica il recipiente
virtuale dal quantitativo di olio perso durante la raffinazione.
Il ciclo di raffinazione
Il nuovo registro telematico
26 26
Viene rivisto il tracciato di upload relativo ai movimenti di
registro (OPERREGI) relativamente a :
① Ampliamento del codice lotto a 20 caratteri
② Ampliamento di tutti i campi contenenti quantitativi di olio,
olive e sansa a 13 caratteri per consentire l’indicazione
delle tre cifre decimali
③ Inserimento dei campi CARICO E SCARICO DI SANSA
④ FLAG di inizio e fine operazione per il cambio di qualifica
(biologico, in conversione, prima spremitura a freddo,
estratto a freddo)
⑤ Inserimento del FLAG relativo all’etichettatura
⑥ Eliminazione dei campi CUAA, DENOMINAZIONE e PAESE
(sia del fornitore che del committente e olivicoltore)
sostituiti dal solo campo CODICE SOGGETTO (fornitore e
committente)
⑦ Eliminazione del campo DATA DI INVIO
⑧ Ampliamento del campo NOTE a 300 caratteri
⑨ Introduzione di nuovi campi per la Dop (Data/Ora raccolta
olive, Data/ora molitura, Annata, Serie collarini ecc.)
Il nuovo registro telematico
27 27
Viene rivisto il tracciato di upload relativo ai
fornitori/clienti(ANAGFCTO) relativamente a :
① Indicazione diretta del CODICE SOGGETTO
② Eliminazione di alcuni campi ridondanti (es. Sigla
automobilistica, tipologia di soggetto ecc.)
③ Riorganizzazione dei campi nel record
Viene rivisto il tracciato di upload relativo ai recipienti di
stoccaggio(ANAGSILO) per quanto riguarda :
① Indicazione della tipologia di recipiente ai fini della
determinazione del termine di validità del certificato di
analisi chimico-fisica e organolettica delle partite di olio Dop
② Semplificazione del record e eliminazione di alcuni campi
non significativi
Il nuovo registro telematico
29 29
Per accedere al nuovo registro è sufficiente andare al link
https://www.sian.it/SSLicqrfportaleolio/start.d
o
utilizzando le medesime credenziali già in possesso
Prima di iniziare al lavorare è necessario procedere con la
chiusura straordinaria del vecchio registro in modo da trasferire
l'anagrafica dei recipienti di stoccaggio attivi compreso le
giacenze alla data e gli stabilimenti/depositi dichiarati nel
precedente registro a quello tenuto con le nuove modalità
Accedere al nuovo registro
Il nuovo registro telematico
30 30
Il processo di CHIUSURA STRAORDINARIA consente di trasferire
tutte le informazioni dal vecchio al nuovo registro e si articola in
due fasi :
① si accede al vecchio registro e si attiva la funzione di
CHIUSURA STRAORDINARIA REGISTRO che provvede in
automatico al trasferimento nel nuovo dei stabilimenti attivi alla
data, dell’anagrafica fornitori/clienti attivi e dei recipienti di
stoccaggio attivi (trasferendo non solo il silos ma anche la
giacenza di olio contenuta), tutte le movimentazioni presenti nel
vecchio registro sono archiviate e non più modificabili
② si accede al nuovo registro e, per ciascun stabilimento attivo, si
attiva la funzione di GESTIONE GIACENZE INIZIALI dove sono
resi disponibili le giacenze di olio sfuso e confezionato trasferite
dal vecchio registro e calcolate all'ultima operazione registrata.
La chiusura straordinaria
Il nuovo registro telematico
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Le principali attività:
① Nel caso di frantoio è necessario indicare nell’anagrafica dello
stabilimento la percentuale di conversione olive – sansa (%)
che servirà per il calcolo automatico della sansa
② Se nel registro sono registrate giacenze di olio sfuso o
confezionato con qualifica “biologico/in conversione” va
specificato se la qualifica è “biologico” oppure ”in conversione”
③ Nel caso di produzione di olio DOP/IGP è necessario indicare la
tipologia dei recipienti di stoccaggio utilizzati al fine di garantire
la validità del certificato
④ Se sono presenti giacenze di olio DOP va specificata la
denominazione (nell’origine specifica)
Iniziare a lavorare
Il nuovo registro telematico
33 33
Per la gestione degli oli DOP sono state introdotte nuove
informazioni :
① La denominazione-sottozona (es. Olio Dop Canino)
② La data e l’ora di raccolta delle olive
③ L’annata a cui si riferisce la partita di olio Dop
④ La serie che identifica i collarini nell’operazione di
confezionamento
⑤ Le caratteristiche del silos dove viene stoccato l’olio Dop
La Denominazione-sottozona viene indicata nel campo ORIGINE
SPECIFICA mentre lo stato della partita di olio (atto a divenire
Dop/Igp oppure certificato Dop/Igp) va indicata nel campo
ORIGINE MACROAREA
Gli oli DOP
Il nuovo registro telematico
34 34
Per passare una partita di olio dallo stato ATTO A DIVENIRE DOP
allo stato CERTIFICATO DOP si utilizza il codice operazione C9 –
Certificazione olio DOP/IGP
Per declassare una partita di olio (es. olio Dop venduto come
origine ITALIA) si utilizza il codice operazione N – Cambio
designazione origine
Per le operazioni di carico e scarico si utilizzano gli ordinari codici
(A1, A2 ecc.)
Per le operazioni di molitura va sempre utilizzato il codice B3
Gli oli DOP
Il nuovo registro telematico
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L’Art. 8 lettera b) punto 3 del DM del 23 dicembre 2013 dispone che
“gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo
aziendale”, tale obbligo deve essere assolto prima della
commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive
L’obbligo non sussiste per gli olivicoltori che possiedono oliveti che
producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui
produzione non supera i 200 Kg. di olio per campagna di
commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno
successivo).
Tale obbligo deve altresì essere assolto dagli olivicoltori, che pur
possedendo oliveti che producono olio per una produzione che non
supera i 200 Kg. :
① commercializzano, anche in parte, il proprio olio o le proprie
olive
② producono olio certificato (DOP/IGP oppure biologico)
Il nuovo registro telematico
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Particelle olivetate non interessate da produzioni DOP/IGP
① numero delle piante
② varietà prevalente se nota
Particelle con oliveti iscritti alle produzioni DOP/IGP
① denominazione e menzione specifica
② numero di piante di olivo presenti nella particella
③ varietà di olivo presenti nella particella (vanno indicate tutte le
varietà colturali presenti nella particella espresse come quota
percentuale stimata)
④ tipo di utilizzo (uso specializzato oppure promiscuo)
⑤ titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato, titolo gratuito,
usufrutto, ecc.)
Sono inoltre previste le seguenti informazioni aggiuntive per le sole
menzioni che ne fanno richiesta nel disciplinare di produzione :
① capacità produttiva in Kg/HA
② caratteristica del sesto d’impianto
③ forma di allevamento
Il nuovo registro telematico
38 38
Grazie per l’attenzione