+ All Categories
Home > Documents > Il dolo quale vizio del volere - Simone per la Scuola · 2016-05-06 · Lezione 4 Invalidità e...

Il dolo quale vizio del volere - Simone per la Scuola · 2016-05-06 · Lezione 4 Invalidità e...

Date post: 16-Apr-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
Lezione  4 Invalidità e inefficacia del contratto 1 Il dolo quale vizio del volere Il dolo è ogni artificio o raggiro con cui un soggetto (deceptor) induce un altro soggetto (deceptus) in errore, determinandolo a porre in essere un contratto che, altrimenti, non sarebbe stato concluso, o lo sarebbe stato a differenti condizioni. Il dolo, quindi, vizia la volontà agendo sull’intelligenza mediante l’inganno, con l’indurre in errore l’autore del- contratto: un tale errore, proprio perché dipende dall’altrui inganno, è sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che sia essenziale o meno, riconoscibile o meno, di fatto, di diritto o ricadente sui motivi. Con il dolo si lede la libertà negoziale della vittima: costituendo il comportamento doloso un illecito, l’ingannato può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno senza agire per l’annullamento del contratto. Il dolo esaminato in questa sede è il dolo-vizio della volontà: esso si differenzia dalla figura generale di dolo, che si incontra non solo nell’ambito del diritto penale ma anche in quello del diritto privato cui rileva in particolare come elemento psicologico del fatto illecito o dell’inadempimento di un’obbligazione. Infatti: il dolo come figura di carattere generale costituisce un elemento di carattere psicolo- gico (intenzione di realizzare un certo risultato) e si concreta nella corrispondenza tra un programma e l’azione posta in essere; il dolo, invece, quale vizio della volontà, si concreta in una particolare azione, l’azione di chi inganna o raggira. Gli elementi costitutivi del dolo sono: l’animus decipiendi, estrinsecantesi in raggiri, e cioè in un complesso di manovre e artifici; non è richiesta, invece, la consapevolezza di arrecare danno (animus nocendi); la caduta del deceptus in errore; si è fuori da questa ipotesi, e non è ammissibile per- tanto l’annullamento del contratto eventualmente stipulato, se il deceptus, nonostan- te gli artifici usati dalla controparte, non è caduto in errore ma si è reso conto dell’ef- fettiva portata dell’affare; un nesso di causalità tra i due citati elementi. Si ricordi, inoltre, che il raggiro è ogni avvolgimento subdolo della psiche altrui tale da indurre in errore; l’artificio è una finzione idonea a dare ad altri una falsa percezione del- la realtà. Dolo commissivo e dolo omissivo Il dolo commissivo ricorre quando l’induzione in errore è conseguente a un comportamen- to attivo della controparte o del terzo (artificio o raggiro). Per l’ammissibilità della rile- vanza del dolo commissivo, nulla quaestio. È discusso, invece, se abbia rilevanza anche il cd. dolo omissivo, il quale comprende: la menzogna, cioè l’induzione in errore attraverso l’affermazione di cosa non vera; la reticenza, ossia l’omessa comunicazione di cosa vera. Secondo autorevole dottrina «il dolo omissivo può dare luogo a effetti analoghi al dolo commissivo soltanto di fronte a un obbligo, espressamente previsto, di dichiarare il vero stato delle cose, come ad es. nell’ipotesi di cui all’art. 1892 c.c.» (TRABUCCHI). Per la giurisprudenza la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a co- stituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere
Transcript
Page 1: Il dolo quale vizio del volere - Simone per la Scuola · 2016-05-06 · Lezione 4 Invalidità e inefficacia del contratto 1 Il dolo quale vizio del volere Il dolo è ogni artificio

Lezione   4    Invalidità e inefficacia del contratto

1

     Il dolo quale vizio del volere

Il dolo è ogni artificio o raggiro con cui un soggetto (deceptor) induce un altro soggetto (deceptus) in errore, determinandolo a porre in essere un contratto che, altrimenti, non sarebbe stato concluso, o lo sarebbe stato a differenti condizioni. Il dolo, quindi, vizia la volontà agendo sull’intelligenza mediante l’inganno, con l’indurre in errore l’autore del-contratto: un tale errore, proprio perché dipende dall’altrui inganno, è sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che sia essenziale o meno, riconoscibile o meno, di fatto, di diritto o ricadente sui motivi.Con il dolo si lede la libertà negoziale della vittima: costituendo il comportamento doloso un illecito, l’ingannato può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno senza agire per l’annullamento del contratto.

Il dolo esaminato in questa sede è il dolo-vizio della volontà: esso si differenzia dalla figura generale di dolo, che si incontra non solo nell’ambito del diritto penale ma anche in quello del diritto privato cui rileva in particolare come elemento psicologico del fatto illecito o dell’inadempimento di un’obbligazione. Infatti:

• il dolo come figura di carattere generale costituisce un elemento di carattere psicolo-gico (intenzione di realizzare un certo risultato) e si concreta nella corrispondenza tra un programma e l’azione posta in essere;

• il dolo, invece, quale vizio della volontà, si concreta in una particolare azione, l’azione di chi inganna o raggira.

Gli elementi costitutivi del dolo sono:

• l’animus decipiendi, estrinsecantesi in raggiri, e cioè in un complesso di manovre e artifici; non è richiesta, invece, la consapevolezza di arrecare danno (animus nocendi);

• la caduta del deceptus in errore; si è fuori da questa ipotesi, e non è ammissibile per-tanto l’annullamento del contratto eventualmente stipulato, se il deceptus, nonostan-te gli artifici usati dalla controparte, non è caduto in errore ma si è reso conto dell’ef-fettiva portata dell’affare;

• un nesso di causalità tra i due citati elementi.

Si ricordi, inoltre, che il raggiro è ogni avvolgimento subdolo della psiche altrui tale da indurre in errore; l’artificio è una finzione idonea a dare ad altri una falsa percezione del-la realtà.

Dolo commissivo e dolo omissivoIl dolo commissivo ricorre quando l’induzione in errore è conseguente a un comportamen-to attivo della controparte o del terzo (artificio o raggiro). Per l’ammissibilità della rile-vanza del dolo commissivo, nulla quaestio.

È discusso, invece, se abbia rilevanza anche il cd. dolo omissivo, il quale comprende:

• la menzogna, cioè l’induzione in errore attraverso l’affermazione di cosa non vera;• la reticenza, ossia l’omessa comunicazione di cosa vera.

Secondo autorevole dottrina «il dolo omissivo può dare luogo a effetti analoghi al dolo commissivo soltanto di fronte a un obbligo, espressamente previsto, di dichiarare il vero stato delle cose, come ad es. nell’ipotesi di cui all’art. 1892 c.c.» (TRABUCCHI). Per la giurisprudenza la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a co-stituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere

Page 2: Il dolo quale vizio del volere - Simone per la Scuola · 2016-05-06 · Lezione 4 Invalidità e inefficacia del contratto 1 Il dolo quale vizio del volere Il dolo è ogni artificio

Percorso   B    Il contratto

2

l’altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresì, alle qualità e condizioni soggettive dall’altro contraente, e al complesso del comportamento che determina l’erro-re, occorrendo che alla reticenza e al mendacio si accompagni tutta una condotta in cui si concretino le malizie volte a realizzare l’inganno che l’animus persegue.

«Dolus bonus» e «dolus malus»Dolus malus è quello che vizia il contratto e di cui si è già data la definizione. Dolus bonus corrisponde, invece, alla normale esaltazione pubblicitaria che in genere, nel campo del commercio, si fa della propria merce o delle proprie prestazioni; ora poiché tutti possono valutare opportunamente tale pubblicità e tenerla nel giusto conto, il dolus bonus non è vero dolo e pertanto non rileva ai fini dell’annullamento del contratto.Nel valutare la liceità della pubblicità commerciale, però è anche al fine di un auspicato controllo amministrativo — sarebbe opportuno non applicare il concetto di dolus bonus (TRIMARCHI), tenuto conto che pure una vanteria apparentemente innocua può diventa-re un inganno efficace se «subdolamente insinuata» nelle menti dei consumatori, i quali non sono in grado di esercitare un controllo appropriato.

Dolo determinante e dolo incidenteQuesta distinzione è relativa all’incidenza del dolo sulla determinazione causale:

• dolo determinante (o causam dans) è quello senza del quale il contratto non sarebbe stato concluso: esso determina l’annullabilità del contratto, cui si aggiunge la respon-sabilità dell’autore del dolo, tenuto a risarcire il danno.

Se l’inganno proviene da un terzo, alla responsabilità (extracontrattuale) di questi si affianca la responsabilità (precontrattuale) del contraente che, conoscendolo, ne ha tratto vantaggio (TRIMARCHI);

• dolo incidente (o dolus incidens) è quello senza del quale il negozio sarebbe stato ugualmente concluso ma a condizioni meno gravose: in tal caso il contratto resta vali-do, ma il contraente in mala fede è tenuto a risarcire i danni all’altro (art. 1440).

In particolare, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1440 è necessario accertare:

1) l’esistenza di raggiri maliziosi adoperati in mala fede da un contraente in danno dell’al-tro;

2) l’idoneità dei raggiri a trarre in inganno la controparte;3) la circostanza che il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse qualora

fossero mancati i raggiri.


Recommended