+ All Categories
Home > Documents > IL GEOMETRA - N. 04 2012

IL GEOMETRA - N. 04 2012

Date post: 22-Mar-2016
Category:
Upload: collegio-dei-geometri-torino
View: 234 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Periodico del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
49
Transcript
Page 1: IL GEOMETRA - N. 04 2012
Page 2: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Editoriale

Il geometra

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta

Direttore responsabileILARIO TESIO

Consigliere responsabileLUCIANO SIMONATO

Redazione e impaginazioneMICHELA OBERTO

Direzione, Redazione,Amministrazione, Pubblicità:Via Toselli, 1 - 10129 TorinoTel. 011537756 - fax 011533285

Hanno collaborato a questo numero:FEDERICA MARCHETTO, DARIO MIRANO, RENATO PITTALIS, STUDIO CASAPIERI

Stampa e fotolito:Tipografia Melli - Borgone di SusaTel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948Pubblicazione mensile con pubblicità inferio-re al 50%

Le opinioni espresse negli articoli apparten-gono ai singoli autori dei quali si intende ri-spettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Le prime pagine di questo numero sono dedicate all’importantissimo, per la tutti i professionisti, DPR 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento re-cante riforma degli ordinamenti professionali” che ha recepito quanto di-sposto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 138 dell’agosto 2011 che prevedeva, entro 12 mesi, la riforma delle professioni basata sui principi: libero ac-cesso alle professioni; obbligo della formazione continua; disciplina del tirocinio; assicurazione obbligatoria; riforma degli organismi disciplinari; libertà di pubblicità.

Commentiamo qui brevemente alcuni contenuti del DPR n. 137.L’art. 2 prevede che “l’accesso alle professioni regolamentate è libero”,

fermo restando l’esame di Stato. Ciò avrà implicazioni sull’art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, che prevedeva invece il divieto di iscrizione all’Albo dei Geometri dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, così come sull’Elenco speciale, al quale fin’ora potevano essere iscritti i dipendenti pubblici.

L’art. 3, nell’istituire l’Albo unico nazionale, prevede che vi sia riportata l’annotazione dei provvedimenti disciplinari. Ciò significa che sarà più trasparente e pubblica la posizione di ogni professionista e la sua regolari-tà sia di iscrizione che di osservanza alle norme deontologiche.

L’art. 5 proroga l’obbligo di assicurazione ad agosto 2013. Ricordiamo che per i Geometri l’obbligo è già previsto dal Codice Deontologico.

Per il praticantato, le novità sono numerose: per prima cosa il periodo massimo di praticantato è ridotto a 18 mesi e può essere in parte sostituito da percorsi universitari, tirocini presso pubbliche amministrazioni, corsi istituzionalizzati.

Il tirocinio può essere svolto anche contemporaneamente ad un rapporto di impiego pubblico o privato, purché con modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento.

Una novità rilevante è che il superamento dell’esame di Stato deve av-venire entro cinque anni dal termine del praticantato, pena decadenza della validità.

Infine l’art. 8 prevede la costituzione di un nuovo Consiglio di Disciplina territoriale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle que-stioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. Ciò ha comportato alcu-ne perplessità: infatti se è da una parte comprensibile l’esigenza di rendere maggiormente autonomo il giudizio disciplinare, tuttavia la consistenza di tale nuovo organismo (numero uguale ai Consiglieri del Collegio, e quindi nel nostro caso 15 persone, che ovviamente non devono già appartenere al Consiglio) e la sua gestione non sarà semplice né economica.

Dunque questo è il nuovo provvedimento che regolamenterà da oggi in poi la libera professione, non ancora definitivo, perché il medesimo rimanda a regolamenti ed ulteriori decreti a carico degli Ordini e Collegi e dei Ministeri competenti. Entro 90 giorni, cioè entro novembre 2012, i Consigli Nazionali dovranno emanare il regolamento di criteri di scelta dei componenti il Consiglio di Disciplina; entro un anno, cioè entro agosto 2012, dovranno essere definite le modalità della formazione dei praticanti e dei professionisti.

L’argomento della riforma è oggetto del dibattito nelle Riunioni di Zona e vi saranno senz’altro occasioni per approfondire le tematiche. Nel frattempo invitiamo tutti i professionisti ed i praticanti a prenderne attenta visione.

Ilario Tesio

Page 3: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

2 il geometra n. 4/12

Sommario

Editoriale pag. 1

Argomenti legislativiIl nuovo regolamento delle professioni pag. 3

La riforma del lavoro pag. 6Studio Casapieri

ProfessioneParere n. 4/2009, Regione PiemonteLocali: certificato di agibilità, ex art. 24 DPR 380/01 pag. 10

MUDE, norme semplificative ed acustica: cosa cambia? pag. 13di Federica Marchetto

Calcolo veloce e automatico di aree e perimetri in ambiente Autocad pag. 18di Dario Mirano

La SCIA supera lo scrutinio della legittimitàcostituzionale pag. 21

Catasto: chiarimenti e disposizioni sulle aree cimiteriali e sugli impianti fotovoltaici a terra pag. 23

SITAD e GEOvagando pag. 25

Sentenze in breve per la professione pag. 27

Atti del CollegioScuola e professione - Il catalogo CESEDI pag. 30

Riunioni di Zona pag. 32di Renato Pittalis

Tavola Rotonda “La previdenza complementare” pag. 36

Mostra sui rilievi topografici degli allievi GeometriIstituto Alvar Aalto pag. 45

Il nuovo regolamento delle professioni, pag. 3

Riunioni di Zona, pag. 32

Calcolo veloce e automatico di aree e perimetri in ambiente autocad , pag. 18

Tavola Rotonda “La previdenza complementare”, pag. 36

Page 4: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 3

Art. 4 – Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad og-getto l’attività delle professioni rego-lamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto pro-fessionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illeci-to disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5 – Obbligo di assicurazione1. Il professionista è tenuto a stipula-

re, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazio-nali e dagli enti previdenziali dei pro-fessionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documen-ti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fi ne di consentire la negoziazio-ne delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione

di cui al presente articolo acquista ef-fi cacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6 – Tirocinio per l’accesso1. Il tirocinio professionale è obbli-

gatorio ove previsto dai singoli ordi-namenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell’adde-stramento, a contenuto teorico e pra-tico, del praticante, ed è fi nalizzato a conseguire le capacita’ necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fi ni del-l’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver con-seguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’ac-cesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universita-rio.

3. Il professionista affi datario deve avere almeno cinque anni di anziani-tà di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua fi nalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’at-

tività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio naziona-le dell’ordine o del collegio, previo pa-rere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, pres-so enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati al-l’esercizio della professione. Il tiroci-nio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifi ca con-venzione quadro tra il consiglio nazio-nale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di stu-dio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private posso-no stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzio-ni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi cazio-ne, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, al-l’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico im-piego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effet-tivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio

Il nuovo regolamento delle professioni

DPR 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

(G.U. 14 agosto 2012)

Novità in materia

di assicurazioni, disciplina,

tirocini

Argomenti legislativi

Il geometra

Page 5: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

4 il geometra n. 4/12

dell’ordine o collegio.6. Il tirocinio professionale non de-

termina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converti-to, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L’interruzione del tirocinio per ol-tre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’ac-cesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fer-mo l’effettivo completamento dell’in-tero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei pro-fessionisti e sono soggetti al medesi-mo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superio-re a sei mesi, di specifici corsi di for-mazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da al-tri soggetti, autorizzati dai consigli na-zionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autoriz-zazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono mo-tivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento,

da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente de-creto:a) le modalità e le condizioni per l’isti-tuzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta for-mativa e della relativa scelta indivi-duale;b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;c) la durata minima dei corsi di forma-zione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docen-ti universitari, in pari numero, e pre-sieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa ve-rifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, del-l’idoneità dei corsi organizzati a nor-ma del comma 9 sul territorio nazio-nale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesi-mo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell’ordine o col-legio presso il quale è compiuto il ti-rocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il supe-

ramento dell’esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio terri-toriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell’ambito delle po-testà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono discipli-nare l’attribuzione di fondi per l’orga-nizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gen-naio 2012, n. 1, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7 – Formazione continua1. Al fine di garantire la qualità ed

efficienza della prestazione professio-nale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professiona-le, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiorna-mento della propria competenza pro-fessionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione del-l’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono es-sere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da al-tri soggetti, autorizzati dai consigli na-zionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autoriz-

Il tirocinio è di 18 mesi e l’abilitazione deve essere conseguita entro 5 anni dal termine

La formazione continua è confermata come obbligatoria

I procedimenti disciplinari sono affidati a organismi autonomi

Argomenti legislativi

L’obbligo di assicurazione è prorogato ad agosto 2013

Page 6: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 5

zazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono mo-tivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente de-creto:a) le modalità e le condizioni per l’as-solvimento dell’obbligo di aggiorna-mento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di ag-giornamento;c) il valore del credito formativo pro-fessionale quale unita’ di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipula-te tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazio-nali possono individuare crediti for-mativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può rea-lizzarsi anche in cooperazione o con-venzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell’ambito delle po-testà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono discipli-nare l’attribuzione di fondi per l’orga-nizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell’ordine o col-legio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affi-dati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello

dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli del-l’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di discipli-na, nei consigli di disciplina territo-riali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglie-ri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano compo-nenti non iscritti all’albo, dal com-ponente con maggiore anzianità ana-grafica.

3. Ferma l’incompatibilità tra la ca-rica di consigliere dell’ordine o col-legio territoriale e la carica di consi-gliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presi-dente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai cor-rispondenti consigli dell’ordine o col-legio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tri-bunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presiden-te del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del pre-sente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del con-siglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quan-do vi siano componenti non iscritti al-l’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione al-l’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoria-le restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o

collegio territoriale.7. Presso i consigli nazionali dell’or-

dine o collegio che decidono in via am-ministrativa sulle questioni disciplina-ri, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’en-trata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono eser-citare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al pe-riodo che precede, i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano rego-lamenti attuativi, entro novanta gior-ni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del con-siglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal compo-nente con maggiore anzianità d’iscri-zione all’albo. Le funzioni di segre-tario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo.

10. Fino all’insediamento dei consi-gli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente rego-late dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizio-ni in materia di procedimento discipli-nare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può proce-dere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione del-la legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare re-golarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assi-curare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo man-dato, con facoltà di nomina di compo-nenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie conti-nua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le dispo-sizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Argomenti legislativi

Il geometra

Page 7: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

6 il geometra n. 4/12

APPRENDISTATO

LE NOVITA’Limiti di 3 apprendisti per ogni 2

lavoratori; divieto di utilizzo di ap-prendisti con la somministrazione a termine; conferma di un numero mi-nimo di apprendisti come condizione di assunzione di altri da parte del da-tore di lavoro.

ENTRATA IN VIGORETermine del 18 luglio 2012 per il

numero minimo di apprendisti da confermare ai fini di nuove assunzio-ni, ma fino al 18 luglio 2015 la per-centuale è fissata al 30%, mentre dal 19 luglio 2015 sale a quota 50%.

Termine dell’1 gennaio 2013 tanto per i limiti di assunzione di 3 appren-disti ogni 2 lavoratori, quanto per il divieto di utilizzo con la sommini-strazione a termine.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

LE NOVITA’Fissazione di nuovi limiti al nume-

ro di associati, con soglia massima possibile di 3 per ciascuna attività. Sono, tuttavia, esclusi da questa li-mitazione gli associati legati all’as-sociante da rapporto di parentela en-tro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

La limitazione del numero degli associati è relativa alla stessa attività, indipendentemente dal luogo in cui

la prestazione viene svolta. I rapporti di associazione con apporto di lavo-ro instaurati senza un’effettiva par-tecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, o quando non vi è un rendiconto, si presumono – salvo prova contrario – rapporti di lavoro subordinato a tempo indeter-minato.

ENTRATA IN VIGOREIl termine del 18 luglio 2012 per

tutti i contratti, ad eccezione di quel-li certificati, che rimangono in vista fino alla loro scadenza.

LAVORO ACCESSORIO

LE NOVITA’Limitato l’uso di questo strumento

contrattuale con l’introduzione di un tetto di utilizzo di 5 mila euro annui per singolo lavoratore indipendente-mente da numero di committenti. Il contratto è applicabile a tutti i set-

tori produttivi, alle attività agricole stagionali e alle attività agricole in favore di piccoli imprenditori agri-coli. Utilizzabili, fra gli altri, tutti i lavoratori con riferimento alla gene-ralità dei settori produttivi eccetto quello produttivo; giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi di qualsiasi ordine e grado; pensiona-ti, ad eccezione delle attività agricole stagionali.

ENTRATA IN VIGORE18 luglio 2012-07-17

LAVORO A PROGETTO

LE NOVITA’Il rapporto deve indicare un pro-

getto specifico e non può più essere riferito a un programma di lavoro o a una fase dello stesso.

Occorre, inoltre, che il progetto oltre ad essere determinato dal com-mittente e gestito in autonomia dal

La riforma del lavoro

a cura dello Studio Casapieri

Argomenti legislativi

Il geometra

La riforma del lavoro, introdotta dalla legge n. 92 del 28 giu-gno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, è in vigore dal 18 lu-glio.

Lo Studio Casapieri, consulenti in Torino, ha riassunto i punti salienti della nuova normativa che possono riguardare più di-rettamente i professionisti; i temi “storici” della modifica del-l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori sui licenziamenti, degli ammortizzatori sociali e della cassa integrazione, sono stati già ampliamente commentati su tutti i giornali.

Page 8: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 7

collaboratore sia funzionalmente in-dirizzato a un risultato finale indica-to nel contratto, non consista in una mera riproposizione dell’oggetto so-ciale del committente; non comporti lo svolgimento di compiti meramen-te esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti col-lettivi stipulati dalle organizzazio-ni sindacali più rappresentative sul piano nazionale; non venga reso con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti, salvo che per prestazioni di elevata professionalità. Aumento dell’aliquota contributiva

ENTRATA IN VIGORE18 luglio 2012 per i nuovi contratti.

LAVORO INTERMITTENTE

LE NOVITA’La riforma Fornero appronta vari

correttivi allo scopo dichiarato di rendere più difficile l’utilizzo dei la-voratori “a disposizione” In partico-lare, si interviene sulla procedura di utilizzo del lavoratore con l’introdu-zione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di inviare una comunica-zione preventiva alla direzione terri-toriale del lavoro competente.

Inoltre viene ridotta la lista dei casi in cui si può utilizzare il contratto, limitandoli a quelli previsti dai con-tratti collettivi stipulati dalle organiz-zazioni sindacali e datoriali compa-rativamente più rappresentative sul

piano nazionale e territoriale. Unico caso di utilizzo previsto del contratto senza previsione collettiva quello in cui si utilizzino over 55 o under 24

ENTRATA IN VIGORE18 luglio 2012 per i nuovi contrat-

ti e del 18 luglio 2013 per quelli in corso.

PARTITE IVA

LE NOVITA’Il rapporto viene trasformato so-

stanzialmente in collaborazione a progetto nel caso in cui si verifichino due di questi tre situazioni.a) la durata sia complessivamente su-periore a 8 mesi nell’anno solare;

Apprendistato, contratti a termine e voucher sono gli argomenti a cui sono state apportate modifiche in tutti i settori lavorativi

Argomenti legislativi

Il geometra

Page 9: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

8 il geometra n. 4/12

b) il corrispettivo costituisca più dell’80% del percepito complessivo nell’anno solare;c) si disponga di una postazione fissa in una delle sedi del committente.

ENTRATA IN VIGORETermine del 18 luglio 2012 per i

nuovi contratti e del 18 luglio 2013 per i contratti in corso.

PART TIME

LE NOVITA’Con l’obbiettivo di ridurre gli abu-

si nell’utilizzo di questa formula è stato previsto che saranno i contratti collettivi a individuare condizioni e modalità con cui il lavoratore potrà richiedere l’eliminazione delle clau-sole elastiche (che consentono al da-tore di lavoro di variare in aumento l’orario di lavoro) o per modificare quelle flessibili (che consentono di modificare la distribuzione dell’ora-rio). In pratica, i contatti potranno individuare situazioni in cui i lavo-ratori potranno recedere della clau-sola flessibile o elastiche, rendendo più rigido il rapporto con il datore. Inoltre viene introdotta una serie di casi in cui il lavoratore ha diritto di revocare il consenso già manifestato a una clausola elastica, senza alcuna specificazione da parte dei contratti collettivi.

ENTRATA IN VIGORE18 luglio 2012.

TEMPO DETERMINATO

LE NOVITA’Previsto l’utilizzo del contratto

senza causale solo se si tratta del primo rapporto a termine, nonproro-gabile, e per un periodo massimo di 12 mesi. Il contratto può proseguire oltre la scadenza senza conversione in rapporto indeterminato per un pe-riodo massimo di 30 o 50 giorni (in

base alla durata del contratto inferio-re o superiore ai 6 mesi).

Tra un contratto e l’altro devono passare 60 giorni per rapporti fino a 6 mesi e 90 giorni per le durate supe-riori. Modificati i termini per l’impu-gnazione dei contratti

ENTRATA IN VIGORE18 luglio, eccetto per i termini di

impugnazione, che scattano dal 1 gennaio 2013.

DIMISSIONI

LE NOVITA’Per le madri lavoratrici che si di-

mettono durante la gravidanza e per le madri e i padri che si dimettono durante i primi tre anni di vita del bambino le dimissioni devono essere sempre convalidate. Per tutti gli altri casi le dimissioni dovranno essere sempre convalidate presso le dire-zioni territoriali del lavoro, o i centri provinciali per l’impiego, o le sedi individuale dei contratti collettivi nazionali. In alternativa il lavoratore potrà sottoscrivere una dichiarazione in calce alla comunicazione di cessa-zione. Il datore di lavoro ha 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni per invitare il lavoratore a convalida-re. Il dipendente, entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, può convalida-re le dimissioni, sottoscrivere la di-chiarazione, revocare la scelta fatta in precedenza

ENTRATA IN VIGORE18 luglio 2012.

LICENZIAMENTIPROCESSO

LE NOVITA’Per quanto riguarda il contenzio-

so in tema di licenziamenti sono stati ridotti i tempi. passa da 270 a 180 giorni il tempo per prorogare la causa a fronte di impugnazione stra-

giudiziale. Inoltre entro 40 giorni dal deposito del ricorso d’urgenza vie-ne fissata l’udienza di comparizione delle parti del ricorso davanti al Tri-bunale del lavoro.

A questo punto il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non inferiore a 25 giorni prima del-l’udienza e un termine non inferiore a 5 giorni prima dell’udienza per la co-stituzione del convenuto. All’udienza il giudice provvede all’accoglimento o al rigetto della domanda con ordi-nanza immediatamente esecutiva.

ENTRATA IN VIGORELicenziamenti intimati dal 18 lu-

glio e controversie instaurate dal 18 luglio.

LICENZIAMENTIARTICOLO 18

LE NOVITA’Le modifiche all’art. 18 si concen-

trano sui licenziamenti per giustifi-cato motivo oggettivo, definiti anche per motivi economici. Introdotto un tentativo di conciliazione preventivo. Al lavoratore spetta un’indennità ri-sarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Se viene verificata la manifesta infondatezza del licenziamento il la-voratore ha diritto alla reintegra o in alternativa al pagamento di 15 men-silità che si aggiungono all’indennità risarcitoria. In aggiunta alla reintegra scatta il pagamento di un’indennità risarcitoria non superiore a 12 men-silità.

Per i licenziamenti disciplinari è prevista la reintegra e un’inden-nità pari a massimo 12 mesi o solo un’indennità comprensiva tra 12 e 24 mesi.

ENTRATA IN VIGORELicenziamenti dal 18 luglio 2012.

Argomenti legislativi

Page 10: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 9

Regime per gli iscritti agli Ordini Professionali

Sono escluse dalla presunzione di rapporto di collaborazione coor-dinata e continuativa le prestazio-ni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, o a registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni.

La ricognizione di queste attività è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge.

La presunzione non opera per quan-to riguarda le prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite

attraverso rilevanti esperienze matu-rate nell’esercizio concreto dell’atti-vità.

Ammortizzatori sociali Viene introdotta l’Assicurazione

Sociale per l’Impiego (ASPI), che si concretizza nell’erogazione di un’in-dennità mensile ai lavoratori dipen-denti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di lavoro, che sostituirà l’assegno di di-soccupazione e gradualmente anche quello di mobilità.

Decantierizzazione Viene cancellato il regime di decan-

tierizzazione utilizzato per le grandi opere, che permette nel meridione di avere un periodo di disoccupazione della durata massima di 27 mesi.

Cassa in deroga Viene cancellata la cassa in deroga

mentre per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato è prevista una contribuzione extra dell’1,4%. I con-tributi per la cassa integrazione, che oggi arrivano al 5,2% per l’edilizia, rimangono invariati.

Responsabilità solidale negli appalti

In materia di trattamenti retributi-vi negli appalti, viene modificata la disciplina relativa alla responsabilità solidale, in base alla quale il commit-tente imprenditore, l’appaltatore e il subappaltatore sono obbligati in soli-do verso i dipendenti entro due anni dalla cessazione dell’appalto.

Le altre misure relative al settore delle costruzioni

Posta elettronica certificataTutti i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta

Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali.E’ possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio

Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it

Firma digitaleIl Consiglio Nazionale Geometri ha convenzionato con Aruba la fornitura,

agli iscritti all’Albo, di un Kit per la Firma Digitale al prezzo di € 38,50 oltre IVA , con validità di 5 anni.

E’ possibile richiedere la firma digitale presso gli uffici del Collegio, consultando le modalità sul sito Internet www.collegiogeometri.to.it

Argomenti legislativi

Il geometra

Page 11: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

10 il geometra n. 4/12

Si chiede parere in merito al rila-scio del certificato di agibilità, ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 - a seguito di rilascio di permesso di costruire in condono – relativamente ad un im-mobile privo del requisito dell’altez-za minima interna di mt. 2,70, previ-sto dal D.M. 5.7.1975.

Nella richiesta di parere formulata al Servizio di consulenza regionale, il Comune segnala che un determina-to immobile, già fatto oggetto di per-messo di costruire in condono, risul-ta dotato dei requisiti di cui al D.M. 5.7.1975, nonché di “tutti i restanti requisiti di idoneità edificatoria e sa-lubrità prescritti per i locali di civile abitazione”, fatta eccezione per il re-quisito dell’altezza minima interna, pari – nel caso concreto – a mt. 2,67 anziché mt. 2,70.

Il Comune richiede, dunque, se sia legittimo il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, succes-sivamente all’intervenuto condono edilizio del medesimo, in deroga al suddetto requisito minimo – o, più in generale, in deroga ai requisiti minimi di cui al D.M. 5.7.1975 (rap-porto di superficie aeroilluminante, superfici minime dei locali, ecc…) – fatte salve “le verifiche di rispon-denza alla statica dell’edificio e alle norme sulla prevenzione incendi, si-curezza, ecc.”: ciò, in considerazione del fatto che, a fronte del disposto di cui all’art. 35, comma 20, della L. n. 47/1985, successiva giurisprudenza – richiamata dall’Ente – ha statuito che “il rilascio del certificato di agi-bilità non è un atto dovuto, ma sca-

Parere n. 4/2009, Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali: certificato di agibilità,

ex art. 24 D.P.R. 380/01

La Legge n. 47/85 sulla sanatoria degli abusi edilizi ha introdotto all’art. 5 comma 20 un criterio di au-tomaticità del rilascio del certificato di abitabilità o

agibilità (ora solo più agibilità) a seguito del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria.La giurisprudenza originatasi a distanza di oltre un decennio dalla emanazione della legge condiziona il rilascio del certifi-cato alla positiva verifica dei requisiti igienico-sanitari.La situazione è paradossale. Per “fare cassetta” lo Stato ha emanato una legge per la regolarizzazione degli abusi con il rilascio dei titoli edilizi di sanatoria e delle relative certifica-zioni di abilitazione all’uso in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari.A distanza di qualche anno la giurisprudenza non riconosce la deroga prevista dalla legge.Il negativo orientamento fa sì che una parte del patrimonio edilizio abusivo, benchè sanato, non sia agibile, mentre lo è quell’altra parte, definita prima delle sentenze negative, che ha ottenuto la certificazione in via automatica secondo quanto interpretato dal tenore dell’art. 35 comma 20 L. n. 47/85.Troppo semplice commentare come “il solito pasticcio al-l’italiana”; di fatto questo stato di cose può tradursi in un deprezzamento dell’immobile sanato ma non agibile.Fortunatamente si aprono spiragli di luce e di buon senso come deve valutarsi il parere reso dalla Regione Piemonte in risposta al quesito formulato da un comune, di seguito riprodotto.

G. Pagliero

Page 12: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 11

turisce dai controlli sulle condizioni igienicosanitarie che, in caso di bene condonato, possono avere esito nega-tivo” (Cons. Stato Sez. V, 15.04.2004 n. 2140), e che “il rilascio del certi-ficato di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condi-zioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario” (T.A.R. Veneto 8.9.2006 n. 2899).

Si ritiene di riferire allora quanto segue.

Stabilisce l’art. 35, comma 20, del-la L. n. 47/1985 che “A seguito della concessione o autorizzazione in sa-natoria viene altresì rilasciato il cer-tificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sana-te non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza stati-ca, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione incendi e degli in-fortuni”.

La successiva giurisprudenza, in parte già menzionata dal Comune nel quesito posto, ha chiarito che il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di un fabbricato – conse-guente all’intervenuto condono edi-lizio dello stesso – ai sensi dell’art. 35, comma 20, L. n. 47/1985 “può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condi-zioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di ecce-zionalità e derogatorio, non è suscet-tibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fon-damentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale… il Comune, infatti, deve pur sempre verificare l’osservanza non solo del-le disposizioni di cui all’art. 221 del Testo Unico delle Leggi sanitarie

(rectius, di cui all’art. 4 D.P.R. n. 425 del 1994), quanto anche quelle pre-viste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essen-ziali e rispettiva normativa tecnica: è pertanto legittimo il diniego di abita-bilità opposto dall’amministrazione in considerazione delle deficienze igienico-sanitarie riscontrate nei lo-cali (umidità diffusa, scarsa aera-zione ed illuminazione), trattandosi di violazione di prescrizioni poste a tutela della salubrità degli ambienti adibiti ad abitazione da fonti norma-tive di carattere primario, quali gli artt. 218 e 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265, come tali non derogabili” (Consi-glio di Stato, Sez. V, 15.04.2004 n. 2140; Consiglio di Stato, Sez. V, 13.04.1999 n. 414; T.A.R. Valle d’Aosta, 20.05.2004 n. 53; T.A.R. Emilia Romagna, 8.6.2000 n. 231).

Onde comprendere l’esatta porta-ta dei principi espressi dalla giuri-sprudenza summenzionata, risulta, quindi, indispensabile individuare le “fonti normative di livello primario”, le cui prescrizioni in materia di salu-brità degli edifici non sono in alcun modo derogabili ai fini del rilascio del certificato di agibilità.

Si deve allora rilevare che l’art. 1 (“Indicazione delle fonti”) delle “Di-sposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16.03.1942 n. 262” stabilisce che: “Sono fonti del diritto:

1) le leggi;2) i regolamenti;3) le norme corporative;4) gli usi”Pertanto, la “legge” costituisce in-

dubbiamente fonte primaria dell’or-dinamento giuridico italiano – pre-cisando, a scanso di equivoci, che il mancato inserimento della Costitu-zione nel suddetto ordine delle fonti non sta certamente a significare che la Carta Costituzionale non costitui-sca una fonte del diritto, ma, anzi, che la stessa sia da considerarsi sovraor-

dinata a tutte le altre fonti, essendo definita, in base ad un consolidato orientamento dottrinario, la “fonte delle fonti” (Martines, “Diritto Co-stituzionale”, Giuffrè Editore, 2000) - : nel novero delle fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano va dunque considerata, in primis, la legge costituzionale, quindi la legge “formale”, emanata dal Parlamento, e, altresì, gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge); costituiscono, poi, fonti primarie - in base all’orientamento della più accre-ditata dottrina -, altresì le leggi regio-nali emanate nell’esercizio della po-testà legislativa concorrente (art. 117 Cost.), in quanto “si è del parere che il rapporto tra legge statale e legge regionale vada posto, più che come rapporto di sovraordinazione, in ter-mini di separazione fra le due fonti”. (T. Martines, “Diritto costituzionale, Giuffrè Editore, anno 2000).

Per quanto concerne i “regolamen-ti” (governativi), essi costituiscono fonte secondaria dell’ordinamento, anche se “il rispetto del principio della supremazia della legge non vale ad escludere che esigenze prati-che giustifichino che una legge possa disporre l’abrogazione di norme vi-genti con effetto dall’entrata in vigo-re di norme regolamentari con esse in contrasto (regolamenti autorizza-ti) o che un regolamento possa disci-plinare una materia non disciplinata dalla legge ponendosi in tal caso – e fino a quando non interverrà la legge – come l’unica fonte regolatrice. Sia nell’una che nell’altra ipotesi, la mi-sura dell’efficacia sostanziale del re-golamento è pari a quella della legge, ma ad essa non corrisponde un’ugua-le efficacia formale, essendo, per questo aspetto, i regolamenti sempre considerati come fonti inferiori alla legge” (T. Martines, già citato).

Subordinati, dunque, alle fonti pri-marie, nonchè ai medesimi regola-menti governativi, sono poi i regola-menti ministeriali (emanati da singoli ministri) ed i regolamenti intermini-

Page 13: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

12 il geometra n. 4/12

steriali (emanati da più ministri).Alla luce di tali principi, deve ri-

tenersi che il Decreto Ministeriale 5.7.1975 non possa essere annoverato tra le fonti primarie dell’Ordinamen-to giuridico italiano, ma, semmai, tra le fonti secondarie regolamentari: così stando le cose, i requisiti previ-sti dal predetto Decreto Ministeriale sono suscettibili, di per sé – trattan-dosi di “norme regolamentari” - di essere derogati ai sensi dell’art. 35, comma 20, della L. n. 47/1985, al fine del rilascio dell’agibilità ad un fabbricato oggetto di permesso di co-struire in condono.

Sul punto, deve ritenersi – alla luce dell’orientamento giurisprudenzia-le già menzionato dal Comune nel quesito posto – che ciò che non può costituire oggetto di deroga nel rila-scio dell’agibilità ad un edificio già soggetto a condono edilizio, sia co-stituito dai “principi” stabiliti in ma-teria di “salubrità degli ambienti” da disposizioni legislative, quali gli artt. 218 (“I regolamenti locali di igiene e sanità… devono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abita-zioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce; b) lo smaltimento delle acque immonde… e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuo-lo…”) e 221 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (quest’ultimo articolo abrogato e “sostituito” dall’art. 4 del D.P.R. n. 425/1994, a sua volta abrogato dal D.P.R. n. 380/2001), nonché gli artt. 24-25 del D.P.R. n. 380/2001 (“il certificato di agibilità attesta la sussi-stenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici;… di-chiarazione… in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salu-brità degli ambienti…): tale normati-va richiede, invero, per il rilascio del certificato di agibilità di un edificio, la sussistenza delle condizioni di sa-lubrità, di igiene, di sicurezza degli edifici medesimi, condizioni, queste ultime, non derogabili dalla normati-va sul condono edilizio.

Concretamente, dunque, deve ri-

tenersi che, a fronte del rilascio di permesso di costruire in condono di un edificio, il Comune debba ve-rificare, esercitando la cosiddetta “discrezionalità tecnica” attribuita alla Pubblica Amministrazione, le singole situazioni caso per caso e va-lutare – al di là dei requisiti previsti dal D.M. 5.7.1975 – la sussistenza di quelle condizioni di salubrità degli ambienti indispensabili per il rilascio del certificato di agibilità.

La medesima sentenza – già men-zionata dal Comune - del T.A.R. Veneto 8.9.2006 n. 2899, dopo aver escluso l’automaticità assoluta nel rilascio del certificato di agibilità a seguito di permesso di costruire in condono, precisa che “… deve il Co-mune verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità sia-no osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle Leggi Sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 425/1994), ma altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi es-senziali relativi e rispettiva norma-tiva tecnica… permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizio-ni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”.

Applicando tali principi nel caso concreto, deve ritenersi, quindi, che se l’edificio in questione presenta, per quanto riguarda gli altri aspetti, adeguate condizioni di salubrità, di igiene, di aerazione, come precisato dal Comune – tanto che le aperture risultano addirittura pari ad 1/6 della superficie interna – la sussistenza di un’altezza interna pari a mt. 2,67 an-ziché mt. 2,70 non possa condurre a denegare il rilascio del certificato di agibilità all’edificio medesimo, non risultando fondatamente sostenibile che tale lieve “deficit” nell’altezza costituisca, di per sé solo, causa di insalubrità degli ambienti.

L’immobile può dunque essere di-chiarato agibile.

Art. 24 - Certificato di agibilità(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artico-li 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ri-sparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi in-stallati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal re-sponsabile del competente uffi-cio comunale con riferimento ai seguenti interventi:a) nuove costruzioni;b) ricostruzioni o sopraelevazio-ni, totali o parziali;c) interventi sugli edifici esisten-ti che possano influire sulle con-dizioni di cui al comma 1.3. Con riferimento agli interven-ti di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della do-manda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve esse-re allegata copia della dichiara-zione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decretolegge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modi-ficazioni e integrazioni.

Page 14: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 13

Ultimamente assistiamo, nel set-tore dell’acustica, all’emanazione di leggi cosiddette “semplificative”, di fatto poco chiare e soprattutto poco semplificative.

Tali norme unite all’adesione di più di 100 Comuni della Regione Piemonte (Città di Torino compresa) al MUDE, modello unico digitale per l’edilizia, cosa cambiano di fatto nel-la tutela dell’inquinamento acustico richiesto dalla legge quadro 447/95 e dalla legge regionale 52/2000 e/o eventuali regolamenti comunali spe-cifici?

Vediamo prima nel dettaglio il MUDE: il decreto legge n 70/2011, convertito in legge (legge 12 luglio 2011 n. 106) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 160 del 12 luglio 2011),

concerne le “Prime disposizioni ur-genti per l’economia”, nel articolo 5 tratta in modo specifico le “Costru-zioni Private”.

Al comma 2 lettera a) punto 2 intro-duce, per il rilascio del permesso di costruire, “...omissis...” una dichia-razione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approva-ti ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di set-tore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia … “omissis” e precisa a quali norme “...omissis.., alle norme antisismiche, di sicurez-za, antincendio, igienico-sanitarie … .. omissis..”.

Molti Comuni, per aiutare il pro-gettista, hanno preparato un elenco,

che ritengo abbastanza esaustivo, di tutte quelle che possono considerar-si le “altre norme del settore avente incidenza”, elenco che può essere compilato su modulo cartaceo o, se il Comune ha aderito al MUDE, sul portale telematico.

Il progettista ha così una linea guida che gli permette di evitare di dimenticare le norme vigenti e deve solo selezionare l’applicabilità o meno al caso in oggetto.

Sia per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sia per la DIA (Denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire) sia per il CIL (Comunicazione di ini-zio lavori), nel MUDE telemetrico e nei modelli cartacei, si legge al punto 6. “ASSEVERAZIONI”:

MUDE, norme semplificative ed acustica: cosa cambia?

di Federica Marchetto

Page 15: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

14 il geometra n. 4/12

E, se si prosegue sino alla lettera T) si trovano le normative relative al-l’acustica: “Regolamento comunale tutela inquinamento acustico”:

Nel caso che il punto T) sia appli-cabile, ossia gli interventi rientrino nel relativo campo di applicazione della legge 447/95, occorre selezio-nare una o più voci ed allegare ido-nea documentazione.

Vediamo nel dettaglio le quattro voci presenti.

Le ultime tre sono già nostre vec-chie conoscenze: -) Valutazione Previsionale di Impat-to Acustico;-) Valutazione previsionale di Clima acustico;-) Valutazione previsionale dei Re-quisiti Acustici Passivi;

sono in vigore dal lontano 1995 quando è stata emessa la legge qua-dro 447/95 anche se sono state ef-fettivamente introdotte nel sempre lontano 1998 quando sono entrati in vigore i due decreti attuativi: il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sono-re” e il DPCM 05/12/1997 “Determi-nazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

E’ invece da chiarire la prima voce: “Autocertificazione di tecnico abili-tato che attesti il rispetto dei requi-siti di protezione acustica per edifi-ci adibiti a civile abitazione (Legge 447/95 art. 8 c. 3bis come modificata dall’art. 5 D.L. n. 70/2011)” per chia-rire chi è il “tecnico abilitato”, cosa sono i “requisiti di protezione acu-stica” e cosa ha modificato di fatto l’articolo 8 comma 3 bis nella legge 447 del 95.

Il già citato decreto legge n 70/2011, o legge 106/11 sempre al già citato articolo 5 ma al comma 1 alla lettera e) recita: “e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;”.

Immediatamente dopo al comma

5, il legislatore cerca di chiarire cosa intende con “cosiddetta relazione acustica”, termine non corretto e, a detta di molti, dispregiativo:5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costrui-re relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 otto-bre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:«3-bis. Nei comuni che hanno pro-ceduto al coordinamento degli stru-menti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edili-zia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e’ sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il ri-spetto dei requisiti di protezione acu-stica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento»

Passiamo quindi a presentare la “Legge n. 447/95” art. 8” come modificata “dall’art. 5 del D.L. n. 70/2011”:

“Art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico)1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi del-l’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescri-zioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifica-zioni, e 27 dicembre 1988, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle po-polazioni interessate.2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispon-gono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento del-le seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C

(strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (stra-de locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modifica-zioni;c) discoteche;d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o im-pianti rumorosi;e) impianti sportivi e ricreativi;f) ferrovie ed altri sistemi di traspor-to collettivo su rotaia.3. E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:a) scuole e asili nido;b) ospedali;c) case di cura e di riposo;d) parchi pubblici urbani ed extraur-bani;e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.3-bis. Nei comuni che hanno pro-ceduto al coordinamento degli stru-menti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edili-zia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e’ sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il ri-spetto dei requisiti di protezione acu-stica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento4. Le domande per il rilascio di con-cessioni edilizie relative a nuovi im-pianti ed infrastrutture adibiti ad atti-vità produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utiliz-zazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’eser-cizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.5. La documentazione di cui ai com-

Page 16: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 15

mi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lette-ra l), della presente legge, con le mo-dalità di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.6. La domanda di licenza o di auto-rizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente artico-lo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documenta-zione deve essere inviata all’uffi cio competente per l’ambiente del co-mune ai fi ni del rilascio dei relativo nullaosta.”

Abbiamo ora tutti gli elementi necessari per iniziare a fare alcune considerazioni sia sul D.L. 70/11 che sulla prima voce del riquadro T) del MUDE.-) la “semplifi cazione” del comma 5 dell’articolo 5 del D.L. 70/11 vale solo per gli edifi ci adibiti a civile abi-tazione e solo per il rilascio del per-messo di costruire, non vale quindi per il rilascio dell’agibilità.-) la “cosiddetta relazione acustica” della lettera e) del comma 1 dell’arti-

colo 5 del D.L. 70/11 è quindi la “va-lutazione previsionale di clima acu-stico”, poiché al comma 3 dell’art. della legge 445/95 si parla appunto di clima acustico.-) il comma 3 bis aggiunti all’art.8 della legge 447/95 dal D.L. 70/11 vale solo nei comuni che abbiano provveduto alla classifi cazione del territorio comunale, ossia la zonizza-zione acustica ed abbiano provvedu-to al coordinamento degli strumenti urbanistici, cioè almeno adottato un regolamento di attuazione della zo-nizzazione stessa.-) “l’autocertifi cazione” concerne “fatti, stati, qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’in-teressato” ed è una “dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo di-nanzi al funzionario competente a ri-cevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incari-cato dal sindaco … “ come defi nita art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n 15, era quindi già prevista al comma 5 dell’articolo 8 della Legge 447/95.

Quindi, di fatto, nulla cambia con l’introduzione dell’articolo 3 bis da parte del D.L. 70/11, il quale aggiun-ge soltanto che l’autocertifi cazione deve essere fatta dal “tecnico abilita-to”: chi è il tecnico abilitato?

Il “tecnico abilitato”, essendo il comma 3 bis un comma aggiunto alla 447/95 che defi nisce nell’articolo 2 comma 6 il tecnico competente in acustica ambientale come la “fi gura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verifi care l’ottemperanza ai valori defi niti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acusti-co, svolgere le relative attività di con-trollo”, potrebbe per l’appunto essere il suddetto tecnico competente.

Ma se si volesse interpretare alla lettera il D.L. 70/2011, (nel quale comunque abbiamo già visto che il legislatore usa terminologia grave-mente ambigua e smaccatamente errata) potrebbe essere un qualsiasi “tecnico abilitato” a una qualsiasi professione ed iscritto al proprio albo o ordine professionale: l’ingegnere, l’architetto, il geometra, il perito,.. ma nessuno precisa che deve essere abilitato nel settore dell’edilizia....

Non credo comunque però che il problema sia di fondamentale im-portanza perché indipendentemente da chi è il tecnico che può fare l’au-tocertifi cazione, questa continua a basarsi su “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato”, e quin-di che ad autocertifi care sia il tecnico competente in acustica ambientale o il tecnico abilitato, ad esempio alla

Cosa cambia di fatto nella tutela dell’inquinamento acustico richiesto dalla legge quadro 447/95 e dalla legge regionale 52/2000 e/o eventuali regolamenti comunali specifi ci?

Page 17: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

16 il geometra n. 4/12

progettazione, per sapere se il clima acustico è rispettato o meno e quindi se occorrono o meno opere di miti-gazione al ricettore, occorre in ogni caso aver fatto una valutazione pre-visionale di clima acustico, che deve essere certamente redatta da un “tec-nico competente in acustica ambien-tale” ai fini della Legge 447/95.

In pratica non vi è quindi alcuna semplificazione, si precisa solo che non è necessario consegnare una relazione di valutazione previsiona-le di clima acustico al comune ma è sufficiente presentare l’autocertifica-zione che questa è stata fatta e che le conclusioni dimostrano il rispetto dei requisiti di protezione acustica per gli edifici adibiti a civile abitazione, come del resto era già previsto dalla legge 447/95.

Ora per ingarbugliare ulteriormen-te le cose, … pardon per “semplifi-carle”… , aggiungo ancora l’ultima nata delle leggi di “semplificazione”, quella che riguarda la valutazione di impatto acustico: DPR 227/2011.

Il Decreto del Presidente della Re-pubblica del 19 ottobre 2011, n 227 è il “Regolamento per la semplifica-zione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”.

Si rivolge alle Piccole e Medie In-dustrie (PMI), ossia a quelle industrie con meno di 250 occupati e con un fatturato annuo inferiore ai 50 milio-ni di euro, appartenere a tale catego-ria è attestato con autocertificazione da parte delle PMI stesse.

Anche in questo troviamo un arti-colo dedicato all’acustica:Art. 4. Semplificazione della docu-mentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall’obbligo di pre-sentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, del-la legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricrea-tive, agroturistiche, culturali e di

spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di im-patto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione so-stitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non ven-gano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. 2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emis-sioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presiden-te del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° di-cembre 1997, la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, del-la legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. In tutti i casi in cui le attività com-portino emissioni di rumore superio-ri ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal de-creto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tec-nico competente in acustica.

Segue quindi, nell’allegato B, l’elenco di una cinquanta di attività escluse dalla presentazione della va-lutazione di impatto acustico.

Anche qui sono importanti alcune

considerazioni:-) Le attività a bassa rumorosità che rientrano nel comma 1) non sono esentate dall’obbligo di rispettare la Legge 447/95, ma solo dall’obbligo di “presentare” la documentazione“.-) La Regione Piemonte nel supple-mento ordinario n. 2 al B.U. n. 5 del 2 febbraio 2004, aveva già a sua volta fornito un elenco di attività produtti-ve escluse dal campo di applicazione, alle quali chiede comunque di osser-vare i principi della legge 447/95.-) Se le attività che non rientrano nel comma 1) rispettano i limiti acustici pertinenti, possono fare l’autocertifi-cazione che era peraltro già prevista dall’articolo 8 comma 5 della Legge 447/95, e per essa valgono le con-siderazioni fatte prima: senza una documentazione di impatto acustico il titolare dell’attività non può auto-certificare “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato”.-) Per le attività comunque rumorose e per le quali sono necessarie opere di mitigazione si fa rimando al già esistente comma 6 dell’art.8 della 447/95.

In pratica anche in questo non vi è quindi alcuna semplificazione, si ribadisce solo cose già scritte nella legge 447/95 o nella legge regionale della Regione Piemonte.

Passiamo ora all’ultimo problema: ma il DPCM 05/12/1997 “Determi-nazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” è ancora in vigore?

E si perché, fra le cose malfatte o incompiute di questi ultimi anni legi-slativi, si può annoverare un’altra se-rie di provvedimenti approssimativi e adempimenti mancanti, dovuti alla gestione disattenta e superficiale del-le problematiche riguardanti l’acusti-ca: le “Leggi Comunitarie”.

Anche qui le azioni del Governo hanno contribuito a generare con-fusione applicativa, perplessità e sconcerto fra i tecnici competenti in acustica ma soprattutto fra tutti i tecnici abilitati ad operare nel settore dell’edilizia.

Page 18: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 17

Con la legge Comunitaria 2008 del 7/7/2009 veniva data al Governo con l’articolo 11, la delega di sei mesi per il riordino della disciplina in ma-teria acustica, delega che riguardava la scrittura di uno o più decreti per la tutela dell’ambiente esterno e del ambiente abitativo dall’inquinamen-to acustico.

In tale frangente (6 mesi) si ren-deva non applicabile nei contenziosi tra privati (costruttori-venditori ed acquirenti) il DPCM del dicembre 1997 riguardante i requisiti acustici degli edifici (comma 5 dell’art 11) ma il DPCM non veniva affatto abro-gato!

I 6 mesi della delega si sono esau-riti con un nulla di fatto e la legge Comunitaria 2009 del 4/6/2010 pro-rogava la delega di ulteriori 12 mesi, anche questa volta inserendo la non applicabilità tra privati del DPCM, e anche questa volta i tempi previsti sono scaduti senza la pubblicazione di alcun decreto.

Il motivo di questa non applicabili-tà nei rapporti tra i privati è stata resa necessaria per interrompere la cate-na dei contenziosi creatasi a seguito della mancanza dei requisiti acustici che intasava la Giustizia Italiana per ottenere, in genere, riduzioni di costi di acquisto e indennizzi monetari per gli immobili non a norma.

Il mancato esercizio della delega da parte del Governo ha determina-to la piena riapplicabilità del DPCM 5/12/97 anche nei contenziosi tra pri-vati, mentre l’applicabilità nei con-fronti della pubblica amministrazione non è mai stata messa in forse come sottolineano ad esempio le azioni del Comune di Torino che tra il 2010 e 2011 ha condotto una campagna di 16 controlli a campione tramite ARPA e non ha rilasciato l’abitabili-tà per quegli edifici ( … tutti!... ) che non sono risultati conformi, sino alla loro completa messa a norma.

La situazione attuale quindi qual è? Il DPCM 05/12/97 è vigente e non

è mai stato abrogato, è sempre stato

il punto di riferimento per la proget-tazione e la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, si atten-de ancora un decreto sostitutivo, di cui sono girate infinite bozze, ma at-tualmente nulla è stato fatto.

Per tornare quindi al MUDE e agli obblighi relativi al contenimento del-l’inquinamento acustico poco o nulla è cambiato, semplicemente ora c’e’ un dichiarante in più che si fa impli-citamente garante delle informazioni contenute nella documentazione tec-nica e decide quale documentazione è o meno necessaria.

La documentazione necessaria continua ad essere:-) valutazione previsionale di clima acustico sotto forma di autocertifica-zione per i nuovi insediamenti resi-denziali e per i cambi di destinazione d’uso a residenziale se i Comuni hanno provveduto al coordinamento degli stru-menti urbanistici;-) valutazione previsionale di clima acustico sotto forma di relazione o autocertificazione per scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di ri-poso, parchi pubblici urbani ed ex-traurbani e, se i comuni non hanno provveduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, i nuovi inse-diamenti residenziali e i cambi di de-

stinazione d’uso a residenziale;-) valutazione di impatto acustico al-legata o autocertificata, secondo l’ap-partenenza all’allegato B del DPR 227/11 e al superamento dei limiti del DPCM 14/11/97, per tutte le atti-vità che possono produrre rumore;-) valutazione previsionale dei re-quisiti acustici passivi per tutti gli ambienti abitativi, ossia dedicati alla permanenza di persone realizzati o ristrutturati, ma non destinati alla produzione e per tutti gli impianti continui o discontinui a servizio del-l’immobile come: “gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria” o a servi-zio continuo come: “gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizio-namento” nuovi o ristrutturati.

Ora aspetta all’asseveratore, “pro-gettista incaricato, in qualità di tec-nico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell art. 29 comma 3 del D.P.R. N 380/2001, sotto la propria respon-sabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale” sapere se gli interventi rientrano nel campo di ap-plicazione del punto T) e quale docu-mentazione allegare per la correttez-za dell’asseverazione stessa.

Docfa 4, rilasciata la nuova versione

E’ disponibile dal 4 settembre nella sezione Software del sito www.agenziaterritorio.it la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali.

La nuova versione è relativa alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati ru-rali ai sensi dell’art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro del-l’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012. (Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2012 del 7 agosto 2012. Vedasi circolare del Collegio n. 58 del 31 agosto 2012).

Page 19: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

18 il geometra n. 4/12

In ambiente AutoCAD© uno dei modi più comodi e veloci per ottene-re il valore di un’ area o di un peri-metro in automatico è quello di de-limitare lo spazio del quale si vuole ottenere l’informazione con una po-lilinea e poi leggere area e perimetro di quest’ultima.

Con questo tutorial vedremo come rendere più veloce e pratica tale ope-razione. Per brevità si parlerà solo di aree, ma per i perimetri valgono esattamente gli stessi principi e mo-dalità.

Di solito la polilinea viene dise-gnata col comando classico “_pline”. Innanzitutto si tenga presente che si può ottenere una polilinea anche dal-l’unione di oggetti preesistenti, tra-mite il comando “_pedit”. Digitando questo comando si può selezionare un oggetto che polilinea non è, tra-

sformarlo in polilinea ed unirlo (con l’apposita opzione) a oggetti a lui adiacenti.

In molti casi però per ottenere una polilinea che delimiti un’area, per esempio di una camera già disegna-ta, ci viene in aiuto il comando “con-torni” o “_boundary” grazie al quale basta ciccare all’interno di una qual-siasi area per ottenere una polilinea che ne delimiti il contorno. Il funzio-namento è molto simile a quello del comando “tratteggio”, per cui vi è la necessità che l’area all’interno della quale clicchiamo sia “chiusa” a meno della variabile HPGAPTOL.

In caso di aree complesse da rical-care, questo comando ci fa risparmia-re parecchio tempo, in quanto crea la polilinea in automatico.

Una volta disegnata la nostra po-lilinea esistono alcuni modi classici

per fare una lettura della sua area:- a seconda delle impostazioni attiva-te, selezionando la medesima e cic-cando il tasto destro del mouse- usando il comando “_list” o “lista”- selezionandola e leggendone le proprietà nella tavolozza “proprietà” (menù strumenti – tavolozze – pro-prietà) che in questo caso sarebbe bene fosse disposta a scomparsa a fianco dello schermo

Tra gli ulteriori metodi possibili ve ne sono due molto interessanti:- personalizzazione del menu in modo che al passaggio del mouse sulla po-lilinea si legga l’area della medesima – METODO PIU’ VELOCE- utilizzo dei campi dati – METODO PIU’ LENTO ma che scrive a scher-mo l’area e la aggiorna alla modifica della polilinea

Calcolo veloce e automatico di aree e perimetri

in ambiente Autocad©

a cura di Dario Mirano

Page 20: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 19

Per

Per procedere col primo metodo, con riferimento alla figura 1:- digitare il comando “_.QUICKCUI” (o ciccare col tasto destro su una barra degli strumenti e scegliere persona-lizza) in modo da fare comparire la finestra “personalizza interfaccia utente” (qualora la schermata sia diversa da quella della figura 1, si può agire sulle “freccette” evidenziate in rosso)- scegliere “descrizione comandi al passaggio del mouse”, poi “polilinea” e poi scegliere le proprietà che si intende vengano evidenziate al passaggio del mouse sopra una polilinea. Nel nostro caso ci sarà utile selezionare almeno “area”, “lunghezza” e “chiusa” (per verificare se la polilinea è chiusa o meno, verifica utilissima nel disegno dei poligoni per DOCFA)

A questo punto passando col mouse so-pra una polilinea e soffermandosi breve-mente su di essa, si otterrà quanto visibile in figura 2.

Fig. 2

Fig. 1

Page 21: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

20 il geometra n. 4/12

procedere col secondo metodo (non presente nelle versioni LT), con riferimento alla figura 3:- digitare il comando “_field”. Si

aprirà una finestra nella quale selezioneremo “oggetto”

- click su “seleziona oggetto”- selezionare la polilinea- selezionare “area” (o perimetro

a seconda delle necessità)- premere ok- inserire il campo nella posizio-

ne desiderataSi otterrà quanto visibile in fi-

gura 5 a sinistra.

Si tenga presente che un cam-po dati può essere inserito all’in-terno di un testo e può essere for-mattato anche con prefissi tipo “m²” e con coefficienti di molti-plicazione per l’unità di misura, utili ad esempio per trasformare un’area da cm² a m² (un esempio in figura 4).

A questo punto modificando la polilinea, per esempio stirandola o aggiungendo ad essa dei verti-ci, vedremo aggiornarsi in auto-matico il valore del campo dati (nel caso non accadesse, utilizza-re il comando “rigen”).

Esempio in figura 5, dove un vertice della polilinea è stato sti-rato ed il campo dati si è aggior-nato in automatico.

Questi due metodi lasciano spazio a molte applicazioni, in-fatti sia nella personalizzazione dei menu, sia nei campi dati, si può notare che si possono attiva-re e ottenere decine di opzioni e dati differenti.

www.studiomirano.it

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Page 22: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 21

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164 del 27 giugno 2012, ha dichiarato non fondate le questio-ni di legittimità costituzionale avan-zate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle Regioni Toscana, Li-guria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento alle norme che hanno in-trodotto e disciplinato la SCIA, non-ché l’applicazione di questo istituto all’attività edilizia.

Le ricorrenti contestavano la Scia sotto molteplici aspetti. In buona sostanza, la normativa contestata, contenuta nell’articolo 49 comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, qualifi cava la disciplina della SCIA

attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., co-stituendo livello es-senziale delle presta-zioni concernenti i diritti civili e sociali a norma dell’art. 117, secondo comma, let-tera m), Cost. Inoltre

le disposizioni oggetto di ricorso, stabilendo che la nuova disciplina della SCIA fosse diretta a sostituire quella già esistente in tema di DIA (art. 49, comma 4-ter), fi nivano per modifi care non solo la previgente disciplina statale, ma anche quella regionale. Ciò che , se-condo le Regioni ricorrenti, avrebbe interessato ambiti di legislazione re-gionale, ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., come la tutela della salute, l’ordinamento degli uffi -ci regionali, l’artigianato, il commer-cio, oltre alle materie riservate dallo statuto di autonomia alla potestà le-gislativa primaria della Regione au-tonoma Valle d’Aosta.

La Corte Costituzionale non ha condiviso le censure avanzate dalle Regioni, innanzitutto perché la SCIA sostituisce (e quindi si pone in rap-porto di continuità con) l’istituto del-la DIA, introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (istituto diverso dalla DIA edilizia di cui all’articolo 23 del DPR 380/2001 TU edilizia) con lo scopo di rendere più semplici le pro-cedure amministrative e alleggerire il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino nei procedimenti di abi-litazione all’esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione; in attuazione del principio di semplifi -cazione che, già radicato nell’ordi-namento italiano fra i principi fonda-mentali dell’azione amministrativa, è altresì di diretta derivazione comu-nitaria (Direttiva 2006/123/CE, re-lativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). La SCIA innova la disciplina in questione prevedendo che gli in-teressati, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano

La SCIA supera lo scrutinio della legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che hanno introdotto e defi nito la SCIA, anche nella sua applicazione in edilizia

Page 23: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

22 il geometra n. 4/12

dare immediato inizio ad una deter-minata attività previa segnalazione all’amministrazione competente, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legitti-manti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in ma-teria edilizia), adotta motivati prov-vedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli even-tuali effetti dannosi di essa, salva la possibilità che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fi ssato dall’amministrazione.

La disciplina della SCIA, con il principio di semplifi cazione ad essa

sotteso, costituisce per la Corte un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in quanto «l’attività amministrativa può assurgere alla qualifi ca di prestazio-ne, della quale lo Stato è competente a fi ssare un livello essenziale a fronte di uno specifi co diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati», derivante dalla natura di «prestazione specifi -ca, circoscritta all’inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad effi cacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplifi cazione dell’azione ammini-strativa ed è fi nalizzata ad agevolare l’iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito esa-me, da parte della pubblica ammini-strazione competente, dei presuppo-sti di diritto e di fatto che autorizzano l’iniziativa medesima».

Ne discende che la disciplina del-la SCIA trova legittima applicazione anche in edilizia, in quanto l’edilizia, come l’urbanistica, rientra nella ma-

teria «governo del territorio», appar-tenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nella quale spetta allo Stato dettare i prin-cipi fondamentali, che comprendono anche la semplifi cazione ammini-strativa. Quindi la legittimazione dell’intervento statale nella specifi ca disciplina della SCIA in edilizia vie-ne individuato nell’esigenza di deter-minare livelli essenziali di prestazio-ni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.

Dopo aver evidenziato che la nor-mativa contestata riguarda soltanto il momento iniziale di un intervento di semplifi cazione procedimentale e precisato che la SCIA non si sostitui-sce al permesso di costruire - i cui ambiti applicativi restano disciplinati in via generale dal Testo Unico sul-l’Edilizia – la Corte ha concluso che le esigenze di semplifi cazione e di uniforme trattamento sull’intero ter-ritorio nazionale valgano anche per l’edilizia.

Con la pubblicazione della sentenza 27 giugno 2012,

n. 164 la Corte Costituzionale interviene in materia di SCIA dichiarando la legittimità costituzionale della sua applicazione a tutte le materie, tra cui quelle che spettano alla competenza concorrente delle regioni, ivi compresa l’edilizia.

Ordine di servizio n. 8/12 “Criteri applicativi della normativa sovraordinata e dell’Allegato Energetico-Ambientale al vigente Re-golamento Edilizio”.Focus su:- Contenuti della relazione tecnica attestante la rispon-

denza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifi ci - Ponti termici;

- Requisiti incentivati previsti dall’Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio - Precisazioni sui criteri di accesso agli incentivi relativi alla riduzione degli oneri concessori; isolamento ternico dell’involu-cro edilizio; ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale delle superfi ci trasparenti; impianto di ven-tilazione meccanica controllata; adozione di impianto di riscaldamento centralizzato a gestione autonoma;

- Precisazioni in merito all’applicazione del DLGS 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, revante modifi ca e successiva abrogazio-ne delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

- Precisazioni in merito all’applicazione degli obblighi di coibentazione dei terrazzi a copertura di locali ri-scaldati con accesso diretto al piano;

- Impianti termici elettrici a pannelli radianti.

Aggiornamento 2012 tariffe sportello per l’EdiliziaSono state aggiornate le tariffe dei diritti su atti e proce-dure edilizie. Disponibili le tabelle in formato pdf pub-blicate nell’apposita sezione.- Delibera C.C. n. 2012 02637/24 - Indirizzi per l’eserci-zio 2012 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili- Delibera G.C. n. 2012 03424/20 - Adeguamento delle tariffe relative all’attività edilizia ed urbanistica;- D.S. n. 1/12 SSEU relativa all’adeguamento tariffe re-lative ai servizi erogati dagli uffi ci della Direzione Edi-lizia Privata

Direzione Edilizia Direzione Edilizia privata Comune di Torino - Comunicatiprivata Comune di Torino - Comunicati

www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml

Page 24: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 23

www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml

La Direzione Centrale Cartografi a e Catasto ha emanato la nota prot. 26279 del 25 maggio 2012 riguar-dante l’accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse

In via generale, la Direzione os-serva che l’iscrizione di un immobi-le negli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, individuato autonomamente con numero di parti-cella e, eventualmente, di subalterno, è possibile solo nel caso in cui il bene in questione sia dotato di autonomia funzionale e reddituale, ovvero per esigenze di carattere civilistico.

L’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con specifi co riferi-mento alle aree cimiteriali, stabili-sce che“Non sono soggetti a dichiarazione:... c) i fabbricati destinati all’eserci-zio dei culti;d) i cimiteri e le foro dipendenze; ... “

Tuttavia ciò non esclude l’obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano per alcune tipologie di fabbri-cati e costruzioni presenti nei cimi-teri, secondo le vigenti disposizioni catastali.

Al riguardo, nel caso in cui nel-l’area cimiteriale insistano costruzio-ni con destinazione connessa a quella cimiteriale, queste sono censite al ca-

tasto edilizio urbano nella categoria E/8 del vigente quadro generale di qualifi cazione, che prevede “Fabbri-cati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia” tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento di catasto terreni e di catasto edili-zio urbano (utilizzando le procedure Pregeo e Docfa).

In tale tipologia di costruzioni possono essere incluse quelle stret-tamente necessarie ai servizi cimite-riali, quali ad esempio, i depositi di osservazione, le camere mortuarie, i forni crematori, i locali ospitanti gli

impianti tecnici, ancorché adiacenti all’area cimiteriali.

Per gli edifi ci destinati all’esercizio pubblico dei culti è prevista la facoltà della dichiarazione al catasto urbano in categoria “E/7- Fabbricati desti-nati all’esercizio pubblico dei culti”, fi nalizzata ad eventuali esigenze di natura civilistica, mentre riguardo ai colombari, ai sepolcri e alle tombe di famiglia, si deve far riferimento alle disposizioni già impartite con la nota prot. n. 41481 del 25/07/2001.

Viene specifi cato ulteriormente che per le unita immobiliari destinate ad alloggio del custode, avendo au-tonomia di utilizzazione rispetto al contesto cimiteriale, è obbligatorio presentare la dichiarazione di accata-stamento attribuendo la categoria del gruppo “A” con la relativa rendita.

Catasto: chiarimenti e disposizioni sulle aree cimiteriali e sugli impianti fotovoltaici a terra

Accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse

Gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella cimiteriale, sono censiti in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l’aggiornamento del catasto terreni

Page 25: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

24 il geometra n. 4/12

In conclusione, gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connes-sa a quella cimiteriale, sono censiti in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l’aggiornamen-to del catasto terreni.

Per quanta riguarda, infi ne, gli im-mobili diversi da quelli con destina-zione connessa a quella cimiteriale sopra esemplifi cati, sorge l’obbligo della dichiarazione in catasto, con censimento nella categoria catastale più consona, qualora dotati di auto-nomia funzionale e reddituale.

L’Agenzia del Territorio, con la nota prot. 31892 del 22 giugno 2012 ha specifi cato che l’impianto fotovol-taico costruito a terra deve essere ac-catastato e, quando rientra nell’eser-cizio di attività agricola, classifi cato catastalmente nella categoria D10.

L’impianto può venire accatastato come rurale se la produzione di ener-gia elettrica rientra tra le attività agri-cole ai sensi della legge 266/2005.

La ruralità degli immobili ospitan-ti gli impianti fotovoltaici (Circolare Agenzia delle entrate del 6 luglio 2009) è subordinata alle condizioni che: - l’azienda agricola esista, ossia si ri-scontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente sia-no, di fatto, correlati alla produzione agricola; - l’energia sia prodotta dall’impren-ditore agricolo, nell’ambito del-

l’azienda agricola; - l’impianto fotovoltaico sia posto nel comune dove sono ubicati i terre-ni agricoli, o in quelli limitrofi

Se gli impianti sono invece integra-ti con fabbricati o unità immobiliari già censite a catasto, non vi è l’obbli-go di accatastamento; occorre però richiedere la rideterminazione della rendita catastale, se l’incremento di valore è almeno del 15%.

Se l’impianto fotovoltaico non ha una potenza nominale superiore a 3 Kw, non sussiste l’obbligo di dichia-razione al catasto. In altri due casi, non è obbligatorio l’accatastamento.

Il primo è quello in cui “la poten-za nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dal-l’impianto, indipendentemente dalla

circostanza sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano”.

Il secondo caso riguarda le installa-zioni ubicate al suolo, il cui volume “individuato dall’intera area destina-ta all’intervento (comprensiva, quin-di, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri 3.

La nota del 22 giugno 2012 è sud-divisa nei seguenti paragrafi : - Criteri generali per l’attribuzione della categoria e della rendita - Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo di accatasta-mento - La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

Un allegato tecnico contiene alcuni esempi di rappresentazione in map-pa, la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche rea-lizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti foto-voltaici.

Ai sensi dell’art. 824 del codice civile, i cimiteri ed i mercati comunali sono assoggettati al regime demaniale. Per gli stessi non è ammessa, in ottemperanza all’art. 823, primo comma, dello stesso codice, l’alienabi-lità e la costituzione di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

L’attuale regolamento che disciplina, tra l’altro, il regime di conces-sione dei loculi e delle aree cimiteriali, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, all’art. 92 prevede per tali beni la sola costituzione di diritti di natura temporanea, mediante concessione demaniale, e per gli stessi vieta la possibilità di porre in essere atti di disposizione volontaria. Sem-bra peraltro potersi escludere la necessità di predisporre frazionamenti, fi nalizzati al trasferimento di diritti reali. Solo in presenza di detti atti di disposizione si rendono necessarie, ai fi ni della salvaguardia dei diritti di terzi, forme di pubblicità immobiliare. /Nota Agenzia del territorio prot. 7921 del 28 agosto 2000)

Impianti fotovoltaici a terra nell’esercizio dell’attività agricola: le indicazioni dell’Agenzia per l’accatastamento

L’Agenzia del Territorio si è occupata dell’inquadramento, ai fi ni catastali, degli impianti fotovoltaici, con nota prot. 31892 del 22 giugno scorso, nella quale è presente un allegato tecnico

con esempi di rappresentazione in mappe.

Page 26: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 25

SITAD è il Sistema Informativo Ter-ritoriale Ambientale Diffuso degli Enti pubblici piemontesi.

Attraverso queste sistema è pos-sibile cercare e visualizzare le in-formazioni territoriali e ambientali raccolte, documentate e messe a di-sposizione da parte dei vari Enti che partecipano al progetto.

Ricerca e consultazioneAttraverso il motore di ricerca è

possibile cercare le informazioni e visualizzare i risultati della ricerca suddivisi per tipologia: dati geogra-fici e alfanumerici, prodotti cartogra-fici, documenti, servizi informativi. Ogni risorsa è accompagnata da una descrizione (metadato). Per i dati geografici è disponibile anche un se-condo livello di metadato, compati-bile con lo standard ISO19915.

Interoperabilità e Licenze d’usoAccedendo alla sezione Interopera-

bilità e consultazione WMS presente nel portale regionale GEOvagando, è possibile visualizzare i link riferi-ti alle GetCapabilities dei principali Geo-servizi presenti nel Catalogo

SITAD, affinché tutti gli utenti dotati dei più diffusi strumenti di visualiz-zazione WMS possano caricare i dati di base della Regione Piemonte o degli altri Enti della Pubblica Ammi-nistrazione piemontese che ne con-cedono la visualizzazione, accanto a quelli già presenti sui server locali.

GEOvagando è una guida per orien-tarsi nel patrimonio di conoscenza geografica piemontese attraverso cui trovare la propria meta o scoprirne una nuova.

Si possono intraprendere percor-si tematici o per tipologie di utenti, oppure, avendo un po’ di esperienza, attraverso i cataloghi dati, ma soprat-tutto si può creare e navigare la pro-pria mappa personalizzata.

Promuovere la cultura geograficaLe iniziative rivolte alla promozio-

ne della cultura geografica intendono

SITAD e

GEOvagando

www.regione.piemonte.it/geopiemontewww.sistemapiemonte.it/serviziositad

Il Parlamento Europeo, nel luglio 2004, ha dato vita alla Proposta di Direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), che prevede l’isti-tuzione di un’Infrastruttura europea per le informazioni territoriali e che include an-che le specifiche e i requisiti che l’infrastruttura dovreb-be avere per garantire un elevato grado di armonizza-zione e di interoperabilità a livello europeo.

Page 27: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

26 il geometra n. 4/12

favorire lo sviluppo di una ‘consape-volezza geomatica’ che consenta ai funzionari della PA, ai professionisti, agli studenti e ai cittadini interessati di costituire una comunità che per-metta la crescita della qualità della conoscenza geografica, la sua circo-lazione ed il suo corretto utilizzo.

Uno dei cardini di queste iniziati-ve è uno strumento in fase di messa a punto, destinato innanzitutto alle scuole, nell’ambito del progetto Fare geografia, ma che in prospettiva po-trà estendere il suo campo di utilizzo. L’idea è di sfruttare i GIS per rende-re la geografia strumento trasversale di supporto a qualunque materia che possa giovarsi della “consapevolez-za spaziale” dei fenomeni che tratta. Questo concetto di “geografia” ap-plicata è valido per qualunque utiliz-zatore, anche professionale

ServiziServizi resi disponibili dal Geo-

portale GEOvagando:- Servizi di ricerca

Cataloghi metadati - Servizi di consultazione

Visualizzatore GEOvagando Repertori immagini Repertorio cartografico di base Interoperabilità – Consultazione WMS

- Servizi di scaricoSono attualmente disponibili al-l’interno dei Cataloghi metadati e del Repertorio cartografico tema-tico

- Servizi di conversioneE’ disponibile il software Ver-toGIS* diffuso a titolo gratuito relativamente all’ambito geogra-fico piemontese

Atlante geograficoL’Atlante geografico del Piemon-

te, giunto alla sua seconda edizione, si propone come strumento didattico tradizionale per la conoscenza geo-grafica del Piemonte.

Formazione a distanza: - Corso sulla contabilizzazione del calore su Geoweb - Seminari di Acustica e sulla Sicurezza

La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia si è dotata di una procedura per erogare corsi on-line, con una propria piattaforma web in grado di gestire i corsi e seminari a distanza. Con la nuova procedura, i professionisti possono collegarsi on-line e se-guire le lezioni, con tutta al documentazione relativa. Il sistema informatico permette il controllo e la gestione degli accessi e dei test di verifica, per far sì che la formazione a distanza possa essere equiparata ed avere la stessa valenza di quella in aula.

CORSO SULLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE IN FAD SU GEOWEB

Il corso è erogato tramite il portale nazionale della categoria Geoweb ed in tal modo sono visibili e fruibili da tutti i colleghi d’Italia. Il corso è finalizzato a:- inquadrare, dal punto di vista normativo e legislativo nel panorama na-

zionale e europeo, il problema della contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento

- fornire gli strumenti teorici necessari per capire il funzionamento dei dispositivi per la contabilizzazione del calore e per la ripartizione delle spese di riscaldamento

- descrivere in quali tipologie di impianti si possano installare i disposi-tivi di contabilizzazione/ripartizione del calore, e come possano intera-gire con sistemi di termoregolazione

- illustrare la norma UNI 10200/2005, paradigma attuale per la riparti-zione delle spese di riscaldamento negli impianti centralizzati per l’edi-lizia residenziale

Durata del corso 8 oreCrediti 6Costo € 68,00 iva esclusa

Per visualizzare ed accedere al corso occorre collegarsi su http://ex.geoweb.it/elearning/public.aspx. E’ necessaria la registrazione (gratuita)

SEMINARI DI ACUSTICA E SULLA SICUREZZA IN FAD GRATUITI PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO

Sul sito www.fondazionegeometri.to.it della Fondazione sono disponibili il seminari “Classificazione acustica” (durata: 4 ore; crediti: 4) e “Sicurez-za sul lavoro: condominio, cantiere, agricoltura” (durata: 3 ore; crediti: 3), entrambi con test finale, che possono essere usufruiti gratuitamente dagli iscritti all’Albo e assegnano quattro crediti formativi.

L’iscrizione deve essere effettuata tramite il programma web “RICONO-SCO” accessibile dalla Home Page del sito del Collegio www.collegio-geometri.to.it tramite Username e Password.

Page 28: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 27

La disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’interventoCorte di Cassazione, sentenza n. 19440 del 23 maggio 2012, III Sezione penale

La Corte di Cassazione, nel ricor-dare la differenza fra interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, precisa che la discipli-na sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consi-stenza concreta dell’intervento.

La Corte di Cassazione, con la sen-tenza n. 19440 del 23 maggio 2012 della III Sezione penale, nel dichia-rare che la disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correla-ta alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta del-l’intervento, ricorda che la nozione di «ristrutturazione edilizia» ricom-prende gli interventi di demolizione e ricostruzione nei quali la volumetria e sagoma debbono rimanere iden-tiche, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristruttura-zione che non comportino la previa demolizione.

Nella fattispecie, al contrario, il risultato fi nale dell’attività demoli-torio-ricostruttiva non si prospetta coincidente, nella volumetria e nel-la sagoma, con il manufatto prece-dente, sicché l’intervento eseguito è stato ineccepibilmente qualifi cato come «nuova costruzione», assog-gettata esclusivamente al permesso di costruire (richiama: Cass., Sez. III, 18/03/2004, Calzoni, C. Stato: Sez. V, 29/05/2006, n. 3229; Sez. IV, 22/05/2006, n. 3006; Sez. II, 1/3/2006, n. 2687/04).

Condominio: l’assemblea si limita a ripartire le spese? Delibera solo annullabileCassazione civile, sez. II, sen-tenza 21.05.2012 n. 8010

L’art. 1123 c.c. prevede espressamente che i criteri legali stabiliti per la ripar-tizione delle spese possono essere derogati solo da una “diversa convenzione”, ossia da un regolamento condomi-niale di carattere contrattuale (predisposto cioè dall’origi-nario costruttore-venditore ed accet-tato per adesione dai singoli acqui-renti delle unità immobiliari o da un accordo tra tutti i condomini).

In materia di criteri di ripartizione spese condominiali occorre aderi-re all’orientamento della Suprema Corte - Cass. civ., 16793/2006 - se-condo cui in mancanza del consenso unanime dei condomini sono nulle le delibere con le quali tali criteri sono stabiliti o sono modifi cati quelli fi s-sati in precedenza, mentre si devono considerare annullabili quelle che in concreto ripartiscono le spese vio-lando i validi criteri già stabiliti.

E’ pertanto infi ciata da nullità la delibera assembleare che introduca un criterio di riparto diverso da quel-lo legale in quanto pretende di rego-lamentare con carattere di generalità ed astrattezza la suddivisione delle spese per il futuro.

E’ invece annullabile la delibera che per singole spese e per un deter-minato esercizio, di conseguenza in via limitata ed eccezionale, provveda ad un riparto in contrasto con il vali-do criterio vigente.

La ratio del citato principio, cui si aderisce la presente pronuncia - si fonda sul fatto che le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verifi ca ed alla applicazione in con-creto dei criteri fi ssati dalla legge ma

non comprendono il potere di intro-durre deroghe, atteso che queste in-cidendo direttamente e per il futuro sui diritti individuali dei singoli con-domini possono conseguire solo ad una convenzione cui essi aderiscano. La maggioranza dei condomini non ha il potere di disporre dei diritti in-dividuali, potere che è riservato ai singoli che lo esercitano con il nego-zio. Quindi se è nulla la delibera di modifi ca del criterio di riparto spese sono conseguentemente nulle e non annullabili le successive delibere che ripartendo costantemente e volonta-riamente le spese sulla base di que-st’ultimo risultano attuative di tale il-legittima modifi ca (Cass. civ. n. 126 del 2000).

Distanza tra edifi ci, nessuna deroga anche per l’isolamento a cappottoCorte Costituzionale, sentenza n. 114 dell’11 maggio 2012

La distanza di 10 metri tra edifi ci è inderogabile anche nel caso in cui siano presenti isolamenti a cappotto. A dichiararlo è la Corte Costituzio-nale con la sentenza n. 114 dell’11 maggio 2012(allegata alla presente per i Collegi associati) , intervenuta in merito ad alcuni articoli della Pro-

Sentenze in breve per la professione

Page 29: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

28 il geometra n. 4/12

vincia autonoma di Bolzano, che da-vano la possibilità di accorciare al di sotto dei 10 metri la distanza tra due pareti finestrate di differenti edifici, in contrasto con le disposizioni pre-cettive di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

“Tali disposizioni, che prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste dal d.m. n. 1444 del 1968, si collocano in un articolato nel qua-le si precisa che la deroga opera in riferimento agli strumenti di pianifi-cazione comunali ed ai relativi piani attuativi, con contestuale conferma della inderogabilità delle distanze imposte dal codice civile – spiegano i giudici – .

In altri termini, osserva la resisten-te, le norme impugnate prevedono una sola ipotesi derogatoria e la ri-conducono unicamente alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, in armonia con quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 173 del 2011, dopo aver affermato che la disciplina della ma-teria urbanistica rientra pacificamente nelle competenze legislative provin-ciali primarie, ha ritenuto legittima la deroga dei parametri e indici ur-banistici ed edilizi di cui al regola-

mento locale ovvero al piano regola-tore comunale, «fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fab-bricati», rispetto che sarebbe garanti-to dalle norme censurate dal richiamo esplicito alle disposizioni del codice civile, che si integrano con le previ-sioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968, assoggettati al medesimo regime di inderogabilità”.

I giudici sottolineano che la di-stanza fra gli edifici è competenza esclusiva dello Stato e non può esse-re derogata, nemmeno nel caso in cui sia utile ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica come l’applicazione di cappotti isolanti.

A seguito della sentenza la Provin-cia di Bolzano ha infatti la circolare del 13 giugno in cui si chiarisce che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sono immediati.

“Con la sentenza n. 114 del 7 mag-gio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiaralo l’illegittimità costituziona-le dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge urbanistica provinciale nella parte in cui viene consentito nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, di derogare alle distan-ze Ira edifici come previste nel piano urbanistico comunale.

La Corte Costituzionale ha ritenu-to che il mero richiamo – nelle citate disposizioni – alle prescrizioni del codice civile è “suscettibile di con-

sentire l’introduzione di deroghe par-ticolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444”, avente, per giurisprudenza consolidata “efficacia precettiva ed inderogabile”.

Gli effetti di questa decisione sono immediati. Questa decisione ovvia-mente riverbera i propri effetti su tut-te le disposizioni – sempre in tema di distanze tra edifici – contenute nella legge urbanistica provinciale e nei relativi regolamenti di esecuzione che vanno, conseguentemente, appli-cate con interpretazione orientata nei termini del decisum costituzionale e quindi nel rispetto della disciplina sulle distanze di cui al sopraindicato decreto.

I Comuni, nell’esercizio dell’atti-vità regolamentare, pianificatoria e autorizzatoria, dovranno pertanto at-tenersi alle disposizioni, in punto di-stanze, di cui all’articolo 9 del D.M. n. 144411 968.

Per quanto concerne il comma 7 dell’articolo 127 della LUP (veran-de), devono essere rispettate le di-stanze tra edifici di cui all’articolo 9 del D.M. 1444/1968. Per quanto riguarda invece il comma 6 dell’ar-ticolo 127 della LUP (isolamento termico) la citata norma del decreto ministeriale sulle distanze incontra un’espressa deroga con l’art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, applicabile nella provincia di Bolzano per il richiamo contenu-to nell’articolo 127, comma 6, della legge urbanistica provinciale che fa “salvo quanto disposto dalla nor-mativa d’attuazione della direttiva 2006132/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006””.

La disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento

Page 30: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Professione

Il geometra

il geometra n. 4/12 29

Acquirenti d’immobili in lottizzazione abusiva: sìal sequestro dell’immobileCassazione penale , sez. III, sentenza 28.01.2010 n. 3910

L’acquirente di un terreno lottizza-to abusivamente o di un’opera abu-sivamente costruita non può essere considerato estraneo al reato di lot-tizzazione abusiva.

Il suesposto orientamento della Cassazione penale, confermato dalla decisione 28 gennaio 2010, n. 3910 (allegata alla presente) , si fonda sul fatto che il reato di lottizzazio-ne abusiva cosiddetta “negoziale”, pur nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, ha una struttura unitaria caratterizzata dall’intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, compresi gli acquirenti, quando siano consape-voli dell’abusività della lottizzazione operata dalla parte venditrice.

Nel caso di specie, “soggetti che si definivano acquirenti in buona fede di singole unità abitative del complesso immobiliare sequestrato”, avevano presentato istanza di dissequestro che il GIP aveva respinto e, sull’im-pugnazione dell’ordinanza del GIP, il Tribunale si era pronunciato per il mantenimento del sequestro.

Nei ricorsi davanti ai giudici di le-

gittimità, i ricorrenti hanno tra l’altro sostenuto come l’orientamento giu-risprudenziale seguito dal Tribunale fosse stato superato dalla sentenza di Cassazione n. 42741/2008, secondo cui l’interpretazione costituzional-mente compatibile dell’art. 44, 2° comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esclude dall’ambito d’operati-vità della norma sulla lottizzazione abusiva la possibilità di confiscare beni appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato che pos-sano dimostrare la loro buona fede.

Per la cooperazione dell’acquiren-te nel reato, quindi “non sono neces-sari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una sem-plice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deli-beratamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost..”

L’acquirente, tuttavia, aggiunge la Corte, benché compartecipe all’ac-cadimento materiale abusivo, può dimostrare di avere agito in buona fede, per non essersi reso conto di partecipare ad un’operazione d’ille-cita lottizzazione, purché dimostri di aver adoperato la necessaria diligen-za nell’adempimento dei doveri d’in-

formazione e conoscenza.Quando invece l’acquirente “sia

consapevole dell’abusività dell’in-tervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, appa-rentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisi-bile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizza-torio”.

Neppure l’acquisto del sub-acqui-rente può essere considerato legitti-mo con valutazione teorica limitata alla sussistenza di tale sola qualità, “allorché si consideri che l’utilizza-zione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizio-ni legislative in materia di lottizza-zione negoziale”.

La Cassazione con una recente Sen-tenza del 28 Giugno 2012, seguendo i criteri conosciuti ha confermato la correttezza dell’avvenuto sequestro di una villetta realizzata in una lottiz-zazione abusiva, dimostrando che la mancata buona fede dell’acquirente, dimostrabile dal prezzo non congruo, è la conferma di una connivenza, in-fatti il basso prezzo avrebbe dovuto far sorgere i giusti sospetti.

TESTO UNICO SICUREZZA 81/08 - 106/09 AGGIORNAMENTO DI 40 ORE NEL QUINQUENNIO Il T. U. sulla Sicurezza impone l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dell’abilitazione già conseguita con il corso di 120 ore.Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima del 15/5/2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008) l’obbligo di aggiornamento decorre da tale data e quindi l’aggiornamento di 40 ore deve essere effettuato entro il 15/5/2013.Si invitano pertanto i professionisti interessati a quanto sopra a verificare la propria posizione ed a comple-tare la formazione obbligatoria per mantenere l’abilitazione a Coordinatore della Sicurezza

entro maggio 2013.

Page 31: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

30 il geometra n. 4/12

Il Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino predispone an-nualmente il piano delle proposte formative, rivolto a tutti gli Istituti Scolastici del territorio provinciale, pubblicato sul sito www.provincia.torino.it/istruzione/cesedi e in un vo-lume inviato a tutte le scuole e serve come base per le scelte del Consiglio Docenti.

Le iniziative formative degli scorsi anni hanno avuto molto successo: nel

2010 24.000 studenti hanno parteci-pato alle attività.

La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia ha pubblicato nel 2011 sul catalogo quattro percorsi:

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

Conferenze rivolte agli studenti degli Istituti Tecnici Settore Tecnolo-gico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

SICUREZZA NEI CANTIERISeminario di 8 ore con illustrazio-

ne dei principi della sicurezza sul la-voro, con particolare riferimento ai cantieri edili, con esercitazione pra-tica per facilitare l’apprendimento didattico.

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Seminario di 8 ore con illustrazione dei principi di gestione del patrimo-nio immobiliare e della consulenza condominiale, con particolare riferi-mento all’attività del geometra libero professionista.

VALUTAZIONI IMMOBILIARI SECONDO GLI STANDARD ESTIMATIVI

Corso di 50 ore per diffondere presso i docenti e gli studenti degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio i nuovi principi delle Va-lutazioni Immobiliari secondo gli Standard Valutativi.

Il successo delle iniziative è stato notevole e l’elenco dei seminari è ri-portato nelle tabelle a fianco.

Hanno partecipato come relatori i componenti del Consiglio del Colle-gio e delle Commissioni:

Consiglieri geometri: Massimo Ot-togalli – Rodolfo Meaglia – Gian Luca Pautasso – Ilario Tesio – Luisa Roccia – Paolo Cuselli – Luca Per-riconeCommissione Scuola e Formazione geometri: Isidoro Verna – Guido Be-nedetto – Maurizio Pannoni – Carlo Laziosi – Pia Margherita De Valle – Flavio Taliano – Elio GiovineCommissione Gestione Patrimonio Immobiliare geometri: Guido Be-nedetto – Ivano Bonanno – Davide Campagnolo – Silvio CinqueCommissione Tariffa geometri: Franco RigazioCommissione Catasto e Banche Dati geometri: Daniele BrunengoCommissione Edilizia ed Urbani-stica geometri: Daniele Brunengo – Giovanni GeneroCommissione Sicurezza ed Im-piantistica geometri: Luca Giorda – Carlo Laziosi – Elio GiovineCommissione Estimo geometri: Luca Giorda – Giovanni Genero – Ivano BonannoCommissione Consulenti Tecnici e Conciliazione geometri: Ivano Bo-nanno – Denis Guido CibinCommissione Topografia e Carto-grafia geometri: Maurizio Pannoni

Scuola e professioneIl Catalogo

CESEDI

Atti del Collegio

Page 32: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 31

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL GEOMETRAIstituto Sede Data Presso ProfessionistiCena Ivrea 18/11/2011 Istituto Ottogalli - Verna

XXV Aprile Cuorgnè 22/11/2011 IstitutoMeaglia Benedetto Rigazio

Galilei Avigliana 09/02/2012 CollegioPautassoBrunengoGiorda

Don Bosco Lombriasco 05/03/2012 Collegio

Tesio - RocciaGenero Brunengo Bonanno

Erasmo da Rotterdam Nichelino 29/02/2012 Istituto Cibin – PannoniGuarini Torino 23/02/2012 Istituto Cuselli

Fermi Ciriè 11/04/2012 Collegio Roccia-OttogalliLaziosi-Bonanno

Vittone Chieri 22/03/2012 Istituto De Valle Taliano F.

Alvar Aalto Torino 06/06/2012 Istituto Cibin-Giovine E.

SICUREZZA NEI CANTIERIIstituto Sede Data Presso Professionisti

Cena Ivrea

Lezioni 201201/03-08/03Esercitazioni 201219/03-28/03

Istituto Perricone

Don Bosco Lombriasco Lezioni+esercitazioni12/03-16/03/2012 Istituto Perricone

Athenaeum Torino Lezioni+esercitazioni Istituto Perricone

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIAREIstituto Sede Data Presso Professionisti

Don Bosco Lombriasco 17/04-20/04/2012 Istituto CampagnoloCinque

Vittone Chieri 18/04-03/05/2012 Istituto CampagnoloCinque

Fermi Ciriè 17/05-25/05/2012 Istituto CampagnoloCinque

Athenaeum Torino 04/05-11/05/2012 Istituto CampagnoloCinque

Atti del Collegio

Il geometra

Page 33: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

32 il geometra n. 4/12

Favria, 16 giugno 2012La cornice della “Villa Soave” di

Favria ha ospitato il Convegno an-nuale dei Geometri Professionisti dell’Alto Canavese, sotto l’attenta organizzazione del Priore geom. Ro-berto Perino. Una splendida giorna-ta soleggiata di inizio estate ha po-sto in risalto le caratteristiche dello scenario che ha accolto i numerosi partecipanti; gli stessi hanno potuto apprezzare l’ampio e curato parco, con piante ultracentenarie, nonché gli spazi utilizzati per ospitare le re-lazioni tecniche del convegno.

Il saluto del Priore ed il ringrazia-mento rivolto a tutti i partecipanti, ha introdotto lo sviluppo di argomenti tecnici di interesse professionale. In particolare, la ditta RIWEGA, at-traverso il suo rappresentante Paolo Montanari, ha relazionato sulla fisica tecnica del tetto e della casa in legno, esprimendo concetti applicabili sia alla costruzione delle coperture, sia alla realizzazione dell’intero fabbri-cato. Gli obiettivi quali il risparmio energetico, la riduzione dell’inqui-namento, sono ormai universalmente recepiti nelle fasi legate alla proget-tazione e le interessanti prospettive sulle quali fondare il lavoro di idea-zione e realizzazione sono state bre-vemente, ma accuratamente, descrit-te anche attraverso l’individuazione di specifici prodotti e tecniche di la-vorazione.

Fabrizio Serena, successivamente, in qualità di rappresentante della dit-ta PAVER, ed in particolare della di-visione BIOPLUS, ha evidenziato le soluzioni per la qualità urbana; il si-

stema BIOPLUS e la sua risponden-za ai requisiti normativi sia in termi-ni di Legge 311/06, sia in termini di norme antisismiche, sia in materia di isolamento acustico, risultando un ottimo supporto per la progettazione in ambito di riqualificazioni con esi-genze legate alla riproduzione fedele

dei supporti lapidei più largamente usati nell’edilizia tradizionale dei centri storici.

Il saluto ai partecipanti da parte del Presidente del Collegio Geometri di Torino, geom. Ilario Tesio, ha conclu-so i lavori, con i dovuti complimenti al Priore per la scelta degli argomenti

Riunioni di Zonadi Renato Pittalis

Atti del Collegio

Page 34: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 33

del convegno e per la chiarezza espo-sitiva e la competenza dei relatori.

A seguire, il pranzo servito nel-l’elegante cornice del Parco, le im-mancabili “attività a sorpresa” (che generalmente caratterizzano le Riu-nioni di Zona dell’Alto Canavese: quest’anno gli arcieri in tenuta stori-ca) e la nomina del Priore per la pros-sima edizione.

Il geom. Danilo Semeraro di Cuor-gnè, assume quindi i compito di or-ganizzare, per il prossimo anno, un evento a cui augurare ed auspicare il meritato successo raggiunto dal geom. Roberto Perino.

Torino, 22 giugno 2012Quest’anno l’incontro annuale di

Torino ha visto la partecipazione di un buon numero di colleghi, grazie anche ai due Priori geom. Tiziana Pulga e Piero Grosso che hanno sa-puto invogliare i colleghi ad interve-nire; in Città infatti i colleghi sono solitamente più isolati ed individua-listi che nelle zone della Provincia, ma quest’anno invece hanno parteci-pato numerosi anche i “torinesi”.

La prestigiosa cornice di Villa Sas-si è stata la collocazione ideale per la serata di festa, in un piacevole clima estivo non ancora troppo afoso.

Già dall’aperitivo l’incontro è stato una sorpresa: gli artisti della Scuola di Cirko Vertigo hanno intrattenuto gli ospiti con acrobazie su un’alta struttura posta nello splendido parco di Villa Sassi; anche durante la cena i prestigiatori sono passati tra i tavoli divertendo i partecipanti con giochi e sorprese.

Gli ospiti intervenuti sono stati nu-merosi, sia in rappresentanza della Città che degli Uffici Pubblici che degli altri Ordini professionali. Il Presidente geom. Ilario Tesio li ha presentati e porto loro il saluto e ben-venuto a nome di tutti i professionisti della Città, accennando brevemente

Atti del Collegio

Il geometra

Page 35: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

34 il geometra n. 4/12

alla riforma delle professioni che sa-rebbe stata varata a breve.

La riunione di zona di Torino è an-che stata occasione, come di consue-to, per festeggiare la nostra squadra di calcio, che si è fatta onore al re-cente campionato italiano per Geo-metri di Cesenatico, classificandosi seconda dopo la squadra del Collegio di Arezzo.

Al termine della cena, i Priori uscenti sono stati applauditi e ringra-ziati per l’ottima organizzazione ed hanno ceduto la carica al nuovo Prio-re geom. Mauro Dalpasso.

Givoletto, 29 giugno 2012Con il ritrovo dei partecipanti

presso l’ingresso del sito “Barricalla S.P.A.” di Collegno, ha preso avvio il programma della intensa giornata dedicata al Convegno annuale dei Geometri Liberi Professionisti di Ci-riè e Valli di Lanzo, Ceronda e Ca-sternone.

La visita guidata, curata dal Diretto-re Tecnico dei sito “Barricalla”, ing. Luciani, ha posto in risalto l’obiettivo del raggiungimento dell’eccellenza

in ogni fase del processo industriale, di un modello nel trattamento e nella gestione dei rifiuti. Barricalla S.p.A. è, infatti, il gestore della principale discarica italiana di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Barricalla, sin dalla sua costituzio-ne, ha voluto essere un punto di rife-rimento e un laboratorio per la tutela ambientale. A tal fine ha dedicato, negli anni, ampie risorse economi-che e capacità tecniche imponendo-si standard di sicurezza strutturale e gestionale sempre superiori ai limiti di legge. Fin dal 1995, infatti, ha ade-rito al progetto LIFE, che è lo stru-mento con cui la Comunità Europea finanzia e supporta progetti diretti a preservare e proteggere l’ambiente. Barricalla ha partecipato a questa iniziativa con due diverse attività: il sistema di monitoraggio integrato ed il progetto FALL, svolto in collabo-razione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Grazie a queste attività, Barrical-la è in grado di fornire approfonditi dati analitici e statistici sulla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo del territorio che la ospita, oltre che la registrazione dei principali fenomeni meteorologici (velocità e direzione

Atti del Collegio

Page 36: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 35

del vento, quantità delle precipita-zioni, etc.)

E’ poi avvenuto il trasferimento presso la Sala Consiliare del Comu-ne di Givoletto, dove a fare gli onori di casa sono stati il Vice Sindaco sig.ra Maria Grazia Gallio ed il Priore geom. Dario Lisa, che hanno cordial-mente accolto e salutato i convenuti.

La prosecuzione dei lavori del con-vegno è stata affidata all’ing. Luca Lionetti dell’Agenzia “Casa Clima srl” di Bolzano, una struttura pubbli-ca che si occupa della certificazione energetica degli edifici, ma non solo, con la relazione dell’ing. Lionetti stesso sul “Risparmio Energetico e Certificazioni”, argomento di note-vole importanza e rilievo nel qua-dro di una prestazione progettuale di qualità.

Con l’intervento del Presidente del nostro Collegio geom. Ilario Tesio, che ha ringraziato i partecipanti ed il Priore geom. Lisa per l’impegno e l’attenzione riservata al conve-gno, si è conclusa la prima parte del convegno; il successivo trasferi-mento è stato per l’incontro convi-

viale, presso il piacevole “Risto-rante Cacciatori” di Givoletto.

Al termine della serata, il passaggio di consegne ha visto la nomina del Priore 2013, in persona del Geom. Doriano Poma di Ceres. Le Valli di Lanzo saranno dunque le scenario che ospiterà il Convegno 2013.

Al Geometra Dario Lisa è andato il caloroso ringraziamento da parte dei colleghi e delle autorità presenti alla

giornata di incontro.L’organizzazione di eventi profes-

sionali formativi e culturali legati alle Riunioni di Zona assume ormai aspetti legati a vera “formazione” a volte comparabili – nei contenuti al-tamente qualificati – ai veri e propri seminari di aggiornamento. Un gran-de merito va quindi riconosciuto ai Priori, ai relatori ed ai sempre nume-rosi colleghi presenti e partecipi.

XV Campionato di Calcio per Geometri

A Cesenatico dal 2 al 9 Giugno 2012 si è svolto il XV Campionato di Calcio per Geometri, dove la squadra del Collegio di Torino si è fatta onore, piaz-zandosi al secondo posto dopo il Collegio di Arezzo.

Atti del Collegio

Il geometra

Page 37: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

36 il geometra n. 4/12

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri ha introdotto, a sostegno del reddito previdenziale delle generazioni presenti e future, una nuova formula di previdenza complementare in grado di compen-sare le aspettative fi nora attese dalla previdenza obbligatoria.

E’ il primo Ente previdenziale ad offrire ai propri iscritti la possibili-tà di ottenere una pensione comple-mentare rivolgendosi direttamente

alla propria Cassa di previdenza ob-bligatoria.

Tutto il percorso previdenziale complementare, è coordinato con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), per garantirne correttezza e certezza di diritto a le-gislazione vigente.

Prima di avviare il progetto, la Cassa di Previdenza Geometri ha ef-fettuato un’indagine presso i propri iscritti che ha dimostrato un buon in-

teresse verso il prodotto.Durante il convegno a Torino, pres-

so l’aula magna del Politecnico, il fondo è stato presentato ai Presidenti e Delegati Cassa dei Collegi d’Italia, oltre che ai professionisti di Torino, durante una tavola rotonda coordina-ta da Federica Micardi, giornalista de Il Sole24 Ore.

Ha aperto i lavori il geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geome-

Tavola Rotonda

La previdenza pubblica e complementare dopo la

“Riforma Fornero”Le proposte

per la Categoria dei Geometri

e complementare dopo la

8 giugno 2012

Il fondo “Futura”

presentato al Politecnico

di Torino

Atti del Collegio

Page 38: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 37

tri, che ha riassunto i principi del si-stema previdenziale dei Geometri e la “sfida della sostenibilità”, iniziata dalla Cassa ormai da anni, mantenen-do fermo il principio solidaristico di categoria.

Ha quindi ricordato le numerose ri-forme avviate per garantire la soste-nibilità negli ultimi 14 anni, sia come contributi che come prestazioni, non-ché i nuovi provvedimenti al varo per garantire la sostenibilità a 50 anni.

Il primo relatore è stato il Prof. Francesco Vallacqua, Direttore Ma-ster M.a.p.a. Università Carlo Cat-taneo LIUC di Castellanza, che ha esordito con un quadro generale sulla previdenza, con particolare ri-ferimento alle recenti riforme, per garantire l’equilibrio del sistema previdenziale, che hanno compor-tato una progressiva riduzione delle prestazioni pensionistiche. In par-ticolare i giovani non potranno più disporre in vecchiaia di un assegno pensionistico adeguato al tenore di vita odirno. Per garantire prestazioni previdenziali equivalenti è necessa-rio pertanto attivare strategie previ-denziali compensative: le forme di previdenza complementare.

Ha proseguito citando che il decre-to legislativo n. 252 del 2005, l’at-tuale normativa di riferimento della previdenza complementare, assegna un importante ruolo alla tutela pen-sionistica complementare ed estende anche agli Enti di diritto privato la possibilità di istituire direttamente forme di previdenza complementare.

Per questo la Cassa Italiana di Pre-videnza ed Assistenza Geometri ha valutato l’opportunità di istituire un fondo previdenziale di Categoria, realizzando un ambizioso progetto suddiviso in diverse tappe: inizial-mente ha condotto tra gli associati un’indagine conoscitiva per verifi-care il grado di interesse e la propen-sione a sottoscrivere una previdenza complementare, poi ha avviato profi-cue relazioni con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (CO-

VIP) ai fini della definizione delle forma del fondo e della procedura da seguire per la sua istituzione. Infine ha misurato le disponibilità a versare il contributo e il valore dei versamen-ti in relazione al livello delle presta-zioni offerte, individuando attraverso l’indagine la base associativa minima per l’avvio del fondo.

A conclusione il Comitato dei De-legati della CIPAG ha deliberato, con delibera n. 14/2011, di istituire per gli iscritti una forma pensioni-stica complementare, gestita diretta-mente dall’Ente, con un patrimonio autonomo e separato all’interno della Cassa.

Nasce così il Fondo Pensione Fu-tura, un fondo pensione complemen-tare riservato ai Geometri Liberi

Professionisti, senza scopo di lucro che ha come fine esclusivo la possi-bilità di offrire agli aderenti all’atto del pensionamento una prestazione pensionistica complementare.

I vantaggi del Fondo Futura sono molteplici: ridotti costi di gestione, rilevanti vantaggi fiscali come la de-ducibilità e la minore tassazione del-le prestazioni per una migliore tutela del tenore di vita futuro.

A tutela e garanzia degli associati il fondo Futura è soggetto al control-lo della COVIP che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi de-stinati a previdenza complementare.

Le caratteristiche tecniche del Fon-do saranno inizialmente caratterizza-

Atti del Collegio

Il geometra

Page 39: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

38 il geometra n. 4/12

te da una strutturazione secondo una gestione monocomparto bilanciato con un grado di rischio medio – bas-so; cioè permetterà di rispondere alle esigenze del soggetto con una ricerca graduale della crescita del capitale contro una moderata esposizione al rischio.

Le caratteristiche principali del Fondo Futura sono la possibilità di anticipare la posizione maturata per spese sanitarie, per l’acquisto o ri-strutturazione della prima casa, per altre esigenze oppure al momento del pensionamento l’aderente potrà scegliere se percepire una rendita.

E’ seguito l’intervento della Prof.ssa Giovanna Nicodano, Professore di Economia Università di Torino e Membro del Comitato Scientifico del CeRP, che ha descritto il ruolo delle Casse come Investitori Istituzionali e ne ha approfondito i ruoli, sofferman-dosi poi sui prodotti, le competenze e i costi, nonché sulla valutazione dei risultati

L’ Avv. Leonardo Tais - Direttore centrale della COVIP, agganciandosi alle relazioni precedenti, è ritornato sul tema dell’importanza dello svi-luppo della previdenza complemen-tare con un interessante relazione, che pubblichiamo integralmente qui di seguito.

Intervento dell’ Avv. Leonardo Tais Direttore centrale COVIP

Per prima cosa desidero ringraziare gli organizzatori di questo incontro ed esprimere la considerazione della COVIP per un’iniziativa innovativa, come quella della Cassa Geometri, che ha l’obiettivo di dare sviluppo alla previdenza complementare an-che nel settore dei liberi professio-nisti.

Prima di svolgere alcune brevi considerazioni sul ruolo di garanzia della COVIP, vorrei mettere l’accen-

to, nel solco degli interventi che mi hanno preceduto, sull’utilità del-l’iniziativa e sul quadro di regole in cui essa si inse-risce.

Il tema è il futu-ro della previden-za complementare e le sfide che ven-gono imposte al settore, anche ad esito della riforma del sistema pen-sionistico.

In primo luogo, si può partire da una considerazio-ne: la riforma del sistema pensio-nistico di recente attuata induce - da subito e tanto più in prospettiva - ad un allungamen-to dell’età di pensionamento. Co-nosciamo le ragioni della riforma e sappiamo che esse si collegano in primo luogo a problemi di sosteni-bilità finanziaria, di riduzione della spesa pubblica. Nei fatti il nuovo meccanismo può consentire, in de-terminate situazioni, un incremento del tasso di sostituzione offerto dalla pensione pubblica, anche se poi, sul-la quantificazione di tale tasso, sono state prospettate aliquote assai diver-se tra loro.

Si potrebbe pertanto essere portati a ritenere che le esigenze alla base della previdenza complementare sia-no, se non venute meno, affievolite.

Ritengo, invece, che resti impre-giudicato il ruolo essenziale della previdenza complementare che, sen-za meccanismi di protezione a carico della collettività, renda socialmente più sostenibile il sistema pensioni-stico.

Ciò per vari ordini di motivi. In-tanto, l’ipotesi di un ampliamento del tasso di sostituzione sconta una

serie di fattori che sono quanto meno dubbi: un ingresso se non precoce, quanto meno non eccessivamente ritardato nel mondo del lavoro; la continuità dell’attività lavorativa nel tempo, senza eccessive scoperture contributive, un’adeguata rivaluta-zione dei contributi in rapporto al-l’evoluzione del PIL.

Sono fattori tutt’altro che sconta-ti. Poi, ritengo che non ci si debba fermare alla valutazione del tasso di sostituzione, ossia del rapporto tra pensione iniziale e ultima retribu-zione. Bisogna anche valutare come evolverà nell’arco di vita successivo al pensionamento - tempo che, per fortuna, risulterà in linea generale non breve - il potere di acquisto del pensionato. Sotto tale profilo è faci-le ipotizzare che il reddito in termini reali decrescerà in misura anche si-gnificativa nel corso del tempo.

L’esigenza della previdenza com-plementare dunque non viene meno e risulta anzi, per certi aspetti, raffor-zata.

Ma al di là della sostanziale esigen-

Atti del Collegio

Page 40: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 39

za di garantire, tramite la previdenza complementare, una maggiore ade-guatezza del complessivo assegno pensionistico, è ormai acquisita la consapevolezza che esiste un venta-glio di rischi e di incertezze intrinse-co nei sistemi pensionistici, sia nella componente obbligatoria, sia in quel-la complementare.

Nei mesi scorsi, la Commissione Europea ha diffuso il Libro Bianco - che fa seguito alla consultazione attuata con il Libro Verde pubblicato nel luglio del 2010- che ha come ti-tolo “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili”.

In tale Libro Bianco si evidenzia che entro il 2060 la speranza di vita alla nascita dovrebbe aumentare, ri-spetto al 2010, di 7,9 anni nei maschi e di 6,5 anni nelle femmine. Tale evento, certamente positivo, ha logi-camente delle conseguenze rilevanti sugli assetti pensionistici. E non è un problema lontano: è incombente, in quanto i figli del baby boom iniziano ad andare in pensione e la popolazio-ne attiva europea si sta riducendo. E’ stato stimato che le persone di età superiore a 60 anni, nell’Unione eu-ropea, aumentano ogni anno di circa 2 milioni, quasi il doppio rispetto alla fine degli anni novanta. Al contrario, il numero di persone in età lavorativa primaria (convenzionalmente indica-ta tra i 20 e i 60 anni) si ridurrà ogni anno nei prossimi decenni.

L’effetto sommato dell’aumento della longevità e del raggiungimen-to dell’età pensionabile dei protago-nisti del baby boom avrà profonde conseguenze economiche e finanzia-rie nell’Unione Europea, ridurrà il potenziale di crescita economica e aumenterà la pressione sulle finanze pubbliche.

In tale quadro, il Libro Bianco, nell’individuare gli strumenti atti a sostenere la sfida per una pensione adeguata e sostenibile, pone grande enfasi, tra i fattori principali, sull’esi-genza di sostenere lo sviluppo del risparmio a fini pensionistici com-

plementari. Ciò significa che, nelle agende nazionali, i Paesi dovranno porre con forza e con urgenza l’ac-crescimento del ruolo della previden-za complementare, cercando di risol-vere i problemi legati alla redditività, alla sicurezza e alla più equa accessi-bilità a tale regime pensionistico.

Se questo è, in estrema sintesi, il quadro di insieme, qual è la situazio-ne della previdenza complementare in Italia ?

Credo che su questo punto occorra essere chiari.

A distanza ormai di oltre 15 anni dalla sua costituzione in termini di ordinamento, la previdenza comple-mentare vive indubbiamente un mo-mento di forte stasi.

Il livello delle adesioni alla previ-denza complementare non è soddisfa-cente. Ne abbiamo parlato in molte occasioni. Da ultimo nella relazione annuale della COVIP sullo stato del-la previdenza complementare, che si è svolta un paio di settimane fa.

I dati aggiornati al 31 dicembre 2011 mostrano un leggero incremento del livello delle adesioni e, in un conte-

sto congiunturale estremamente diffi-cile, una sostanziale tenuta dei rendi-menti dei fondi pensione.

Il totale degli iscritti supera i 5.500.000, in larga misura (circa 4 milioni) lavoratori dipendenti del settore privato. Rispetto al 31 di-cembre dell’anno precedente si regi-stra un incremento del 5% circa. Tale aumento è concentrato nelle adesioni ai PIP (+25%), a fronte del leggero aumento (+3,8%) delle iscrizioni a fondi pensione aperti e della lieve riduzione (-0,8%) di quelle a fondi pensione negoziali.

In varie occasioni ci siamo soffer-mati sui motivi di questa stagnazio-ne, sulle cause di uno sviluppo solo parziale della previdenza comple-mentare, che sono certamente in lar-ga misura esogene, ma in parte ricon-ducibili anche al sistema stesso.

Occorre che tutte le parti interessa-te compiano uno sforzo per avviare iniziative nuove e, soprattutto, per far comprendere ai potenziali desti-natari l’utilità di pensare, per tempo, all’attuazione di un piano di previ-denza complementare.

Al convegno sulla previdenza integrativa hanno partecipato i rappresentanti dei Collegi dei Geometri d’Italia, che hanno il ruolo di informare e sensibilizzare i professionisti sull’argomento

Atti del Collegio

Il geometra

Page 41: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

40 il geometra n. 4/12

E’ per questo che ritengo partico-larmente utile l’iniziativa di cui oggi stiamo parlando, che è stata preceduta da un sondaggio tra gli appartenenti alla categoria e mi auguro sia seguita da una intensa e concreta campagna promozionale, volta a far compren-dere le ragioni e le utilità alla base dell’adesione.

Ciò è tanto più rilevante in un set-tore, come quello dei liberi profes-sionisti, in cui oggi vi è una carenza di iniziative di previdenza comple-mentare di carattere collettivo.

Oggi, in effetti, esiste un solo fon-do di carattere collettivo rivolto ai lavoratori autonomi. Si tratta del Fondosanità, che vede come destina-tari medici e dentisti.

Secondo gli ultimi dati disponibili, l’adesione dei lavoratori autonomi a forme pensionistiche complementa-ri si attesta, più in generale, a circa 1.400.000 iscritti pari al 24% degli occupati del settore.

Data la carenza di iniziative di carattere collettivo, le adesioni sono

evidentemente concentrate in for-me pensionistiche individuali (fondi pensione aperti, circa 400.000, e PIP, circa l milione).

I flussi contributivi medi sono nel-l’ordine di circa 2.000 euro annui, largamente inferiori, quindi, alla so-glia di deducibilità fissata in 5.165 euro.

Da questi pochi dati si compren-de come vi sia, anche con riguardo al comparto dei liberi professionisti, l’esigenza di una spinta nuova nella direzione dell’adesione alla previ-denza complementare.

Il decreto legislativo n. 252 del 2005 ha in certo senso responsabi-lizzato in tale ambito anche gli enti di previdenza privati, ascrivendoli al novero delle possibili fonti istituti-ve.

Certo, qui si pone il tema centrale del libero convincimento dei poten-ziali aderenti, in un sistema su base prettamente volontaria, che fa leva sul meccanismo della responsabilità individuale, dell’adeguata informa-

zione e della conseguente consape-volezza delle scelte.

La sfida è dunque questa. Convin-cere un libero professionista che non ha ritenuto sin qui di aderire alla pre-videnza complementare a farlo con riguardo ad un’iniziativa di carattere collettivo promossa dalla Cassa di ri-ferimento. Qui, tra l’altro, il piano competitivo è assolutamente parita-rio, in quanto, a differenza di ciò che avviene per i lavoratori dipendenti, non c’è alcun datore di lavoro che versa un contributivo aggiuntivo.

Credo che le ragioni che posso-no indurre a tale scelta siano state in buona misura illustrate negli in-terventi che mi hanno preceduto. Ovviamente a tali ragioni occorrerà dare un’adeguata concretezza attra-verso gli strumenti opportuni: con-tenimento dei costi, in primo luogo, utilizzando anche le sinergie deri-vanti dal comune bacino di operati-vità con la gestione di primo pilastro; scelte gestionali oculate e ispirate alla logica dell’investimento di lun-

Nel Libro Bianco della Commissione Europea “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili” si evidenzia che entro il 2060 la speranza di vita alla nascita dovrebbe aumentare, rispetto al 2010, di 7,9 anni nei maschi e di 6,5 anni nelle femmine. Tale evento ha logicamente delle conse-guenze rilevanti sugli assetti pensionistici. E non è un problema lontano: è incombente, in quanto i figli del baby boom iniziano ad andare in pensione e la popolazione attiva europea si sta riducendo. E’ stato stimato che le persone di età superiore a 60 anni, nell’Unione europea, aumentano ogni anno di circa 2 milioni, quasi il doppio rispetto alla fine degli anni novanta. Al contrario, il numero di persone in età lavorativa primaria (convenzionalmente indicata tra i 20 e i 60 anni) si ridurrà ogni anno nei prossimi decenni.

Atti del Collegio

Page 42: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 41

go termine con finalità previdenziali (e, quindi, con un’adeguata e coeren-te valutazione dei profili di rischio rendimento); inoltre rafforzando i meccanismi di partecipazione degli iscritti e curando attentamente il rap-porto informativo con gli stessi ed il riscontro alle relative richieste.

Quest’ultimo è un profilo di grande rilievo per accrescere, in linea gene-rale, la fiducia dei potenziali aderenti e degli iscritti.

Mi auguro, con queste premesse, che l’iniziativa possa avere un signi-ficativo sviluppo e costituire anzi un modello da seguire anche da parte di altre casse professionali.

La COVIP cercherà di dare il pro-prio contributo, come ha fatto nella fase genetica dell’iniziativa, attraver-so l’ausilio nelle varie fasi della vita del fondo e una costante interlocu-zione con gli organi dello stesso.

D’altronde lo scopo istituzionale della COVIP è proprio quello di con-tribuire a rafforzare la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione di tutte le forme pensionistiche complemen-tari.

Come si estrinseca questo ruolo?Intanto dobbiamo dire che, a segui-

to della riforma attuata nel 2005, or-mai la COVIP si pone come Autorità di vigilanza unica su tutto il settore, con ampi poteri e prerogative, non dissimili da quelli che hanno altre Au-torità di vigilanza sugli intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

Volendo sintetizzare, si può dire che la complessiva attività di vigilan-za si articola su tre filoni principali:- la definizione del complessivo qua-dro regolatorio (attività tipicamente di regolazione), integrando la norma-tiva primaria e secondaria di compe-tenza ministeriale;- la concreta attività di controllo sulla gestione dei fondi pensione (impor-tanza, in tale ambito, dei flussi in-formativi standardizzati e della me-todologia di vigilanza- sviluppo del cosiddetto risk based approach);

- gli interventi di vigilanza, finaliz-zati ad evidenziare eventuali anoma-lie o comportamenti non giudi-cati corretti, sino all’eventuale adozione di provvedimenti di tipo sanzionatorio nei confronti dei com-ponenti gli organi dei fondi o proporre provvedimenti di ri-gore, come l’adozione di com-missariamenti o, nei casi più gravi, la liquidazione coatta amministrativa.

Come si vede, un ambito di azione piuttosto ampio e variegato.

In concreto l’attività della COVIP è andata evolvendo nel tempo.

Nella prima fase, se si considera che la COVIP è nata, sostanzialmen-te, in contestualità con la costituzio-ne della previdenza complementare in termini di ordinamento, l’attività è stata volta soprattutto a favorire la fase, per così dire, genetica del-le iniziative di previdenza comple-mentare, con particolare attenzione ai profili, non solo amministrativi ma anche sostanziali, necessari per poter dar corso alle iniziative stesse (ad esempio in termini di sostenibi-lità rispetto alla platea dei potenziali aderenti).

Con il passare del tempo, la Com-missione è andata semplificando i procedimenti amministrativi di pro-pria competenza, con un largo uso dell’istituto del silenzio-assenso, concentrando le proprie iniziative sul versante del controllo degli assetti organizzativi, dei profili gestionali e della trasparenza e regolarità nei rap-porti con gli aderenti.

Sarebbe ora molto lungo ripercor-rere le varie iniziative adottate in tale ambito.

Sotto il profilo della governance, i nuovi scenari previdenziali impongo-no una gestione ancor più attenta alle esigenze degli aderenti. I responsa-bili dei fondi pensione devono indi-viduare azioni efficaci per assicurare un efficiente governo dei rischi cui i fondi si espongono, individuandone per tempo l’origine e le possibili di-namiche e predisponendo gli oppor-

tuni presidi.Proprio in considerazione di ciò,

nello scorso mese di marzo la CO-VIP ha emanato un provvedimento recante Linee guida sul processo di attuazione della politica di investi-mento.

Si tratta di un provvedimento al quale attribuiamo notevole impor-tanza: è il frutto di un lungo per-corso, partito dal confronto con gli operatori del settore, sviluppatosi poi attraverso un primo schema di provvedimento diffuso in pubblica consultazione nel luglio 2011 e poi realizzatosi il marzo scorso con la deliberazione conclusiva adottata tenendo conto, per quanto possibile, delle osservazioni nel frattempo per-venute dai soggetti interessati (osser-vazioni che peraltro sono state rese disponibili e quindi conoscibili sul sito della COVIP).

La finalità del provvedimento è quella di razionalizzare e semplifi-care il processo di programmazione e di attuazione della politica di inve-stimento da parte dei fondi pensione, consentendo ampia libertà di scelta dei mezzi più opportuni per raggiun-gere le finalità perseguite, ma, nel contempo, sottolineando l’esigenza di rendere trasparente e leggibile il percorso organizzativo e decisionale che si intende seguire.

Viene quindi delineato un processo articolato in quattro fasi:- la programmazione degli obiettivi:- l’attuazione della politica di inve-stimento;- la misurazione e la valutazione dei risultati;- la revisione periodica del piano ori-ginario.

Le fasi configurano un ciclo conti-nuo di attività che consente di modi-ficare nel tempo i programmi iniziali per tenere conto delle difficoltà e dei cambiamenti che possono interveni-re durante la fase di attuazione. Ad esempio, lo scostamento dei risul-tati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, l’effettivo andamento dei

Atti del Collegio

Il geometra

Page 43: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

42 il geometra n. 4/12

mercati fi nanziari, i cambiamenti intervenuti nelle condizioni econo-miche generali e nelle caratteristiche della platea degli aderenti.

E’ inoltre previsto che le scelte compiute siano esplicitate dai fondi attraverso un apposito documento sulla politica di investimento di cui abbiamo defi nito i contenuti essen-ziali, in coerenza con il processo de-lineato.

Voglio sottolineare quindi che ac-canto alla fi nalità di schematizzare

e formalizzare un processo cruciale per i fondi pensione, quello appunto della defi nizione della politica di in-vestimento e attuazione della stessa, le disposizioni della COVIP hanno anche la fi nalità di assicurare un ade-guato livello di trasparenza alle deci-sioni assunte.

E’ infatti previsto che il documen-to deliberato dall’organo di ammini-strazione, e da sottoporre a revisione almeno ogni tre anni, oltre ad essere trasmesso agli organi di controllo e

al responsabile del fondo, ai soggetti incaricati della gestione fi nanziaria e alla banca depositaria e alla stessa COVIP, sia reso disponibile agli ade-renti del fondo.

In sintesi, gli elementi che devo-no essere esplicitati nel documento sono: a) gli obiettivi e le linee di indiriz-zo della gestione; tenendo presente che l’obiettivo fi nale della politica di investimento è quello di perseguire combinazioni rischio-rendimento ef-

fi cienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare;b) i criteri di attuazione della po-litica di investimento e le scelte in merito allo stile di gestione;c) i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel pro-cesso di investimento (breve discorso sulle differenze struttu-rali dei vari fondi pensione e, in conseguenza della diversa strut-turazione delle indicazioni della COVIP); in ogni caso è necessa-rio che la struttura organizzativa sia coerente con la complessità della politica di investimento che si intende attuare; particola-re attenzione è inoltre dedicata alla strutturazione del sistema di controllo della gestione fi -nanziaria.

Per ciascuno di questi ele-menti nelle disposizioni della COVIP sono contenute indica-zioni circa gli specifi ci aspetti che, nel quadro delle rispettive scelte gestionali, i fondi sono te-nuti a mettere in evidenza.

Ritengo che, con particolare riguardo, alle indicazioni re-lative ai compiti e alle respon-sabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento, il provvedimento della COVIP possa costituire uno stimolo ad una ulteriore “professionalizza-zione” dei fondi pensione. Le scelte in ordine alla costituzio-

Geometri card può essere richiesta anche dai tuoi Familiari, semplicemente inserendo nel modulo di richiesta, il tuo

numero di matricola di riferimento.

GEOMETRI CARDPROFESSIONISTA NEL PROGETTARE

OPPORTUNITÀ ESCLUSIVE,

PROPRIO COME TE!

SICUREZZA- PIN richiesto anche per le transazioni di acquisto PoS- Ideale per acquisti on line- Servizio di SMS Alert e Contact Center dedicato- Dotata di Codice IBAN personale slegato da conto corrente- Saldo ed estratto conto su http://geometricard.qnfs.it

LIBERTÀ- Utilizzabile in tutto il mondo perché è MasterCard- Senza conto corrente, senza spese di attivazione- Prelievi di contante presso ogni sportello automatico- Saldo e trasferimenti fondi via SMS- Pedaggio dei percorsi autostradali

PRIVILEGI- Circuito TornaQUI! Sconti- Ricarica del cellulare- Pagamento delle Utenze

+

+Acquistando con Geometri Card in migliaia di esercizi del circuito TornaQUI! Sconti, gli sconti accumulati ti verranno restituiti in denaro sulla tua card. Alcuni esempi di sconti*:

ALIMENTARI E SUPERMERCATI fino al 5%

RISTORAZIONE fino al 20%

VIAGGI DIVERTIMENTO TEMPO LIBERO fino al 25%

e ancora abbigliamento, accessori, librerie...

Per conoscere il regolamento e tutte le convenzioni visita la sezione del circuito TornaQUI! Sconti nel sito dedicato alla carta.

*Gli sconti possono variare, consultare il sito per gli aggiornamenti

1- COMPILA in tutte le sue parti il modulo richiesta carta

2- FIRMA il modulo di richiesta e il contratto di adesione

3- ALLEGA la fotocopia di un documento di riconoscimento

(per i minorenni documento identità genitore o tutore legale)

4- CONSEGNASPEDISCI a: QN FINANCIAL SERVICES SPA – UFF. EMISSIONE

CARTE – VIA BARTOLOMEO BOSCO 15/10 – 16121 GENOVA

5- RICEVI la carta con le indicazioni per attivarla

Con TornaQUI! Sconti risparmi davvero!

Atti del Collegio

Page 44: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 43

ne in house della funzione finanza o l’avvalimento a tali fini di servizi in outsourcing sono ovviamente ri-messe ai singoli fondi, che dovranno valutarie anche in funzione dei costi correlati e, quindi, anche in conside-razione dell’assetto dimensionale.

Si è cercato anche di evidenziare i profili relativi ai rapporti che devo-no intercorrere tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di investimen-to, nel quadro delle rispettive com-petenze.

In definitiva, alcune regole, spero chiare, che mi auguro possano servi-re da ausilio per i fondi pensione nel-la costruzione del proprio percorso decisionale in materia di investimen-ti e, quindi, anche dare un contributo alla crescita e allo sviluppo dell’atti-vità dei fondi pensione.

Fondamentali sono, in ogni caso, la chiarezza e, arrivo a dire, la sempli-cità, rispetto agli aderenti.

Quanto al profilo della trasparenza e della comunicazione agli iscritti, anche questo è stato ed è un profilo sul quale la COVIP ha posto forte-mente l’attenzione. Per la raccolta delle adesioni è stato strutturato un sistema che prevede, accanto a una

nota informativa piuttosto ampia e dettagliata, una scheda sintetica che consente di dar conto al poten-ziale aderente dei principali profili che attengono alla scelta di adesio-ne (livelli di contribuzione, opzioni di investimento, rendimenti storici, costi).

Grande attenzione è stata posta alle comunicazioni che i fondi devo-no trasmettere periodicamente agli iscritti. Tali comunicazioni, oltre a contenere il dettaglio della posizione contributiva maturata e l’andamento della gestione, sono corredate da un documento, denominato “progetto esemplificativo” che contiene una stima della rendita che potrà essere percepita al momento del pensiona-mento (una sorta di “busta arancione” della previdenza complementare).

Sempre sotto il profilo della infor-mativa agli iscritti, voglio sottolinea-re due iniziative che la COVIP ha po-sto in essere. Sono stati pubblicati sul sito della Commissione (www.covip.it) i dati relativi ai rendimenti e ai costi di ciascuna forma pensionistica complementare (fondi negoziali, fon-di pensione aperti, piani individua-li pensionistici). In particolare, per

quanto riguarda i costi, si è procedu-to alla determinazione di un indicato-re sintetico di costo (ISC), calcolato secondo una metodologia analoga per tutte le forme pensionistiche, che consente di avere, in modo sempli-ce e immediato, un’idea di quanto i costi complessivi praticati dalla forma pensionistica complementare incidono percentualmente ogni anno sulla posizione individuale. L’indi-catore sintetico dei costi è calcolato per differenti periodi di partecipa-zione (2, 5, 10 e 35 anni) perché al-cuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un ver-samento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendi-mento annuo del 4%.

Spero di aver fornito un quadro complessivo sufficientemente chiaro dell’assetto e delle possibili prospet-tive della previdenza complementare nel nostro Paese.

Il prof. Francesco Vallacqua - re-latore al convegno di Torino - è professore di economia e gestione delle assicurazioni Vita e dei Fondi Pensione presso l’Università Boc-coni e di Diritto dell’Economia dell’Università Ecampus, nonché direttore del Master MAPA presso l’Università Carlo Cattaneo di Ca-stellanza.Ha scritto un interessante libro, alla seconda edizione, che si pro-pone come manuale completo ed aggiornato, indispensabile alla comprensione delle caratteristiche delle forme di previdenza comple-mentare.

Francesco Vallacqua - La previdenza complementare per i lavoratori pubblici e privati. Aggiornato alla riforma Fornero ed al decreto Milleproroghe 2012 - Egea, 2012, pagg. 479, E. 58,00

Atti del Collegio

Il geometra

Page 45: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

44 il geometra n. 4/12

8 giugno 2012Presentazione della nuova sede del Collegio di Torino ai Presidenti d’Italia

Atti del Collegio

Page 46: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 45

Mostra sui rilievi topografi ci degli allievi Geometri

dell’Istituto Alvar Aalto Biblioteca Civica, Museo del

Risorgimento e Ponte della Gran Madre

Musica nei Cortili

Mostra sui rilievi topografi ci

Risorgimento e Ponte della Gran Madre

8 giugno 2012Mostra sui rilievi topografi ci

degli allievi dell’Istituto Alvar Aalto

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, in collaborazione con l’IIS Sella-Aalto di Torino, ha organizzato l’8 giugno, presso la propria sede di Torino di Via Toselli 1, la Manife-stazione “Musica nei cortili”Nata per iniziativa dell’Associazione Congrega dei Geometri di Rivarolo Canavese, sotto l’egida del Collegio dei Geometri, “Musica nei Cortili” ha lo scopo di favorire la colleganza tra il mondo scolasti-co e la realtà del lavoro, ed in particolare con l’attività professionale del Geometra.L’iniziativa, già realizzata negli anni scorsi a Rivarolo, consiste in un percorso formativo legato al rilie-vo plano-altimetrico, con apposita strumentazione topografi ca e fotografi ca, e alla conseguente restitu-zione grafi ca di edifi ci particolarmente signifi cativi dal punto di vista storico, artistico e architettonico.Quest’anno, oltre al proseguimento dei rilievi dei cortili storici di Rivarolo, il rilievo ha interessato an-che gli allievi Geometri dell’Istituto Alvar Aalto - sezione associata dell’IIS Sella-Aalto i quali, sotto la guida dei loro insegnanti e di alcuni Geometri professionisti topografi , hanno rilevato le facciate della Biblioteca Civica e del Museo del Risorgimento, nonchè una parte del Ponte della Gran Madre speri-mentando, accanto alle tecniche tradizionali, il rilievo e la restituzione con gli strumenti ed i software più moderni.Venerdì 8 giugno si è svolta una manifestazione per presentare i lavori degli allievi presso sede del Collegio, a cui hanno partecipato gli allievi e le loro famiglie, la Preside dell’istituto Alvar Aalto, gli insegnanti ed i professionisti che hanno assistito i ragazzi nei rilievi.Era presente alla presentazione l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale della Regione Pie-monte Claudia Porchietto.

Atti del Collegio

Il geometra

Page 47: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

46 il geometra n. 4/12

La partecipazione anche quest’an-no al progetto “Musica nei Cortili”, in collaborazione con il Collegio Geometri di Torino e la Congrega dei Geometri di Rivarolo ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, ha permesso al nostro Istituto di perse-guire uno degli obiettivi fondamen-tali dell’istruzione, che è il raggiun-gimento dell’interdisciplinarietà.

Il rilievo della facciata posterio-re di palazzo Carignano con il laser scanner e quello della facciata della Biblioteca Civica, tramite raddriz-zamento, sono stati accompagnati da ricerche che hanno coinvolto più discipline, come la Storia, Storia del-l’Arte e dell’Architettura e Diritto.

Nella restituzione grafica, fatta con grande impegno dagli studenti, ogni linea e ogni curva tracciate con Autocad venivano a perdere quel-la primaria freddezza che a volte il computer lascia trasparire, per acqui-sire, nell’unione degli elementi, una ricchezza particolare fatta di bellezza architettonica e storica: ed ecco che dietro una colonna, dietro una fine-stra di palazzo Carignano si ritrova l’interno con la sala ovale, sede poli-tica ed istituzionale del Primo Parla-mento italiano, già allora luogo di liti tra personaggi di spicco quali Cavour

e Garibaldi, si ritrova il luogo in cui venne promulgato lo Statuto Alberti-no, base giuridica ragguagliabile alla nostra Costituzione, e ove ebbe i na-tali Vittorio Emanuele II.

Si viene a scoprire che piazza Car-lo Alberto, rilevata con TS mediante una poligonale chiusa, era il giardi-no di palazzo Carignano delimitato lateralmente da mura e chiuso dal fabbricato delle scuderie Savoia-Ca-rignano, la cui magnifica facciata in stile neoclassico fu progettata da Fi-lippo Castelli nel 1790. Infine il rile-vamento con il sistema GPS dei Mu-razzi, oggi luogo di ritrovo per molti giovani e quindi a loro ben familiare, ha suscitato la curiosità circa l’epoca storica relativa alla realizzazione del ponte della Gran Madre e ha prodotto la ricerca delle informazioni riguar-danti questa opera ingegneristica, la cui gara d’appalto vide prevalere il progetto di ingegneri francesi su quello dei concorrenti italiani.

Il lavoro svolto con i tecnici del Collegio Geometri ha permesso di seguire l’obiettivo generale del man-dato ministeriale sulle nuove pro-spettive dell’istruzione tecnica, basa-to su un rilancio culturale di questo tipo di formazione e sulla possibilità di programmare gli apprendimenti

trasversalmente alle diverse discipli-ne; ricordando che nella scuola non si insisterà mai abbastanza sul fat-to che l’homo sapiens è tale perché homo faber e viceversa, in questa esperienza si è insegnata la Topo-grafia ai ragazzi lavorando sul serio con “le mani” in lavori non puramen-te scolastici: da piantare i chiodi, a collimare e misurare con una TS, da fare una stazione fissa con il GPS e a spostarsi sui punti significativi con l’antenna ricevente e a memorizzare i dati, dallo scoprire che alcune in-formazioni non sufficienti per la re-stituzione obbligano a tornare per un nuovo sopralluogo per completare il rilievo.

Significativi e ricchi di entusiasmo sono stati i momenti in cui le “stam-pe” dei lavori svolti sono state appe-se per realizzare l’esposizione, quan-do finalmente i ragazzi hanno potuto vedere e toccare i loro lavori, quando i genitori osservavano quanto espo-sto e ponevano domande, quando i geometri si complimentavano con loro…

Da tutto questo la conferma per noi insegnanti che:“i giovani non sono vasi da riempi-

re, ma fiaccole da accendere” (Marco Fabio Quintiliano – maestro di retorica)

Emanuela Camurati, insegnante di Topografia

L’esperienza della Scuola

Atti del Collegio

Page 48: IL GEOMETRA - N. 04 2012

il geometra n. 4/12 47

Coro Polifonico Città di Rivarolo CanaveseCollegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Concerto “Oltre lo schermo”A conclusione della giornata dell’8 giugno, per la IV edizione di Musica nei Cortili, il Coro Polifonico di Rivarolo, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e con l’accompagnamento dell’Ensemble Città di Rivarolo Canavese, ha proposto un con-certo di musiche tratte dai più famosi film della storia quali Eyes Wide Shut, Psycho, Lezioni di piano, Amarcord, Il te nel deserto e molti altri.Il concerto si è svolto presso l’Auditorium Orpheus dell’Educatorio della Provvidenza

Atti del Collegio

Il geometra

Hanno partecipato al lavoro del rilievo e della restituzione:

Marco GIANVITO Simone BALDAN Davide BIAVATIAndrea MARTORANA Stefano IERARDI Andrea COZZA Alberto SOLARO Chiara PORPORATO Simone DI OTTAVIO Arnold PANTA Marco TETRAOJurgen ASCURRA Federico ANGIONO Dario D’AGOSTINORoberto BOSSO El Mahdi BELAZRI Gianfranco PIERINI Andrea ROFFIN Mattia CIRIGLIANO Maurizio RAPALLIAdrian PAUN

Page 49: IL GEOMETRA - N. 04 2012

Il geometra

48 il geometra n. 4/12

Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri

Laureati di Torino e Provincia

Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia n. 851

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’Organismo, contenente l’indicazione dell’Organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Rivolgersi all’ Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia significa:- usufruire di uno strumento semplice e veloce con tempi e costi certi- affidarsi a mediatori professionisti geometri, qualificati in materia di Conciliazione

e particolarmente esperti nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria:- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Si invitano i professionisti Geometri ad inserire in tutte le scritture private e contratti la dicitura

“Le parti concordano fin d’ora, in caso di controversia, di proporre istanza di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino (n. 851), nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010.”

Atti del Collegio


Recommended