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Il regolamento n. 1272/2008 Il regolamento n. 1272/2008
REGOLAMENTO CLPREGOLAMENTO CLP
Michele Michele ChecchinChecchin –– Marta Marta SimionSimion
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
Prima dell’entrata in vigore del regolamento CLP erano 4 gli strumenti legislativi fondamentali:
Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche
Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
Direttiva 76/769/CEE e successive modifiche
Regolamento CEE n. 793/93 e successive modifiche
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze e preparati pericolosi
valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 del 16 ag osto 1967“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 del 16 ag osto 1967
ALLEGATO I Elenco delle sostanze classificate come pericoloseALLEGATO II Simboli e indicazioni di pericolo nella forma grafica da
riportare in etichetta
ALLEGATO III Elenco delle frasi di rischio (frasi R)ALLEGATO IV Elenco dei consigli di prudenza (frasi S)
ALLEGATO V Metodi di riferimento per i saggi chimico-fisici, tossicologici
ed ecotossicologici ALLEGATO VI Criteri di classificazione ed etichettatura
ALLEGATO VII Set di base di studi per il dossier di notifica
ALLEGATO VIII Studi supplementari per il dossier di notificaALLEGATO IX Specifiche tecniche per chiusure di sicurezza per i bambini e
avvertenze tattili per i non vedenti
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
ALLEGATO I
ÈÈ un un elenco di sostanze pericoloseelenco di sostanze pericolose per le per le qualiquali, a , a livellolivello CE, CE, sonosono state state
concordate una classificazioneconcordate una classificazione ed ed unun’’etichettatura armonizzateetichettatura armonizzate..
Contiene lContiene l’’elenco delle sostanze pericolose classificateelenco delle sostanze pericolose classificate in base al in base al progresso progresso
delle conoscenze scientifichedelle conoscenze scientifiche e e tecnichetecniche..
Contiene informazioni dettagliate su classificazioneContiene informazioni dettagliate su classificazione ed ed etichettatura di etichettatura di
ciascuna sostanza pericolosa trattataciascuna sostanza pericolosa trattata: : identitidentitàà, , denominazionedenominazione, ,
classificazioneclassificazione, , etichettaturaetichettatura, , limiti di concentrazionelimiti di concentrazione..
“Direttiva Madre” 67/548/CEE“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967del 16 agosto 1967
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
ALLEGATO IEsempio di classificazione armonizzata tratto dal D.M. 29 febbraio 2006 XXIX°adeguamento al progresso tecnico
“Direttiva Madre” 67/548/CEE“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967del 16 agosto 1967
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
“Direttiva Madre” 67/548/CEE“Direttiva Madre” 67/548/CEE G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967G.U.C.E. 196 del 16 agosto 1967
D.M. 28.02.2006 (S.O.G.U. n.100 del 20.04.2006)29° ATP
D.M. 11.4.01 (S:O:G:U: 172 del 26.7.0127° ATP
D.M. 15.9.00 (G.U. 2 del 3.1.91)Rettifica del 25° ATP
D.M. 26.1.91 (S.O.G.U. 164 del 17.7.01)26° ATP
D.M. 14.6.02 (G.U. 244 del 17.10.02)28° ATP
D.M. 10.4.00 (S.O.G.U. 205 del 2.9.00 rettificato c on D.M. 30.10.00(S.O.G.U. 33 del 9.2.01
25°ATP e rettifica al 24° ATP
D.M. 7.7.99 (S.O.G.U. 226 del 25.9.99)24° ATP
D.M. 1.9.1998 (G.U. 271del 19.11.98)23° ATPD.M. 28.4 1997 (S.O. G.U. 192 del 19.8.97)1°-22° ATP
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
Sito web: http://ecb.jrc.it/esis/
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Le norme comunitarie prima del regolamento
CLP
Esempio:
FORMALDEIDE
CAS 50-00-0
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Le norme comunitarie prima del regolamento CLP
Ricerca in Allegato I
NO
Ricerca dati letteratura
Divieti e limitazioni d’uso
Etichettatura preparato Disposizioni speciali
Limiti generici o specifici
PROCESSO DI CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA SOSTANZE E PREPARATI
Etichettatura sostanza
Classificazione preparato
Metodo di calcolo
Classificazione sostanza
SI
Composizione
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IL REGOLAMENTO n.1907/2006 - REACH
Direttiva 67/548.Direttiva 67/548.
Sostanze Pericolose + Sostanze Pericolose +
AdeguamentiAdeguamenti
Direttiva 76/769.Direttiva 76/769.
Restrizione alla Restrizione alla
commercializzacommercializza
zione e uso di zione e uso di
Sostanze e Sostanze e
Preparati Preparati
Pericolosi + Pericolosi +
AdeguamentiAdeguamenti
RegolameRegolame
nto 793/ nto 793/
93 sugli 93 sugli
existing existing
chemicalschemicalsDirettiva 99/45 sui Direttiva 99/45 sui Preparati PericolosiPreparati Pericolosi
R.E.A.CH.R.E.A.CH.Regulation Evaluation AuthorizationRegulation Evaluation Authorization of of ChemicalsChemicals
Problemi di funzionamento e di integrazione fra le norme sopra indicate fa nascere una nuova regolamentazione sulle sostanze chimiche
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Perché il GHS
SITUAZIONE ATTUALE
regolamentazioni diverse fra i vari Paesi dell’OCSE ( es.Europa e Stati Uniti)
norme specifiche di settore (Trasporto, Industria, Ambiente, Salute,
Agricoltura, Consumatori, Ambiente di lavoro).
ARMONIZZAZIONE
obiettivi fondamentali:Migliorare la protezione dell’uomo e dell’ambiente con un sistema
internazionale per la comunicazione dei pericoli;
Fornire un quadro di riferimento ai Paesi privi di un sistema esistente;Ridurre la necessità di sperimentazione e valutazione dei prodotti chimici;
Facilitare gli scambi commerciali a livelli internazionali per i prodotti per i
quali i pericoli sono stati valutati internazionalmente
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Sostanza X: tossicità acuta orale LD50 = 257 mg/Kg
UE: nocivo
CAN: Tossico
USA: Tossico
CINA: Non pericoloso
AUS: Nocivo
Nuova Zel: Pericoloso
Giappone: Tossico
Malesia: Nocivo
Tailandia: Nocivo
INDIA: Non tossico
Corea: Tossico
Perché il GHS
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Perché il GHS
Divisione dei compiti
PERICOLI PER LA SALUTE UMANA E L’AMBIENTE
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
COMUNICAZIONE DEL PERICOLO (etichette e SDS)
ILO (International Labour Office)
PERICOLI DI TIPO FISICO
UNCEDTG (UN Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods )
+ILO
L’integrazione di questi sistemi si traduce nel GHS (Global Harmonised
Classification and Labelling System)
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Perché il GHS
Processo di armonizzazione della classificazioneParagone fra i sistemi di classificazione più rilevanti per le varie classi di
pericolo;
Identificazione di elementi comuni;
Sviluppo di un consenso o di un compromesso per gli elementi dissimili;
Esame delle basi scientifiche per i criteri che definiscono la classe di pericolo;
Accordo degli esperti sui metodi di saggio e sulla interpretazione dei dati.
Definizione di un sistema da applicare alle sostanze chimiche e alle loro miscele, quale denominatore comune dal quale ogni altro sistema potrà selezionare gli elementi rilevanti di interesse comuni ai diversi settori (Trasporto, consumatori, lavoratori, ambiente).
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Che cos’è il GHS (Globally Harmonized System of Classifi cationand Labelling of Chemicals)
Il GHS è un programma mondiale, volontario, di armonizzazione dei criteri di identificazione e comunicazione del pericolo relativo alle sostanze chimiche.
Il GHS suddivide i pericoli in pericoli fisici, pericoli per la salute e pericoli per l’ambiente e stabilisce i criteri per la comunicazione del pericolo sia agli utilizzatori professionali (SDS ed etichettatura) che ai consumatori (etichettatura);
Il GHS in Europa sostituirà le direttive su sostanze e preparati pericolosi (67/548/CEE e 1999/45/CE) e si integrerà con il REACH;
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I PRINCIPALI STRUMENTI LEGISLATIVI SULLE SOSTANZE CHIMICHERegolamento 1907/2006
“REACH”
Regolamento 1272/2008 “CLP”
Regolamento 440/2008 della Commissione
Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche (abrogata dal regolamento
CLP)
Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche (abrogata dal regolamento CLP)
Direttiva 76/769/CEE e successive modifiche (abrogata dal regolamento REACH)
Regolamento CEE n. 793/93 e successive modifiche (abrogato dal regolamento REACH)
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ;
Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Metodi di prova ai sensi del Regolamento REACH
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi;
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze e preparati pericolosi
valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti
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Perché il CLP
Il CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) nasce dal GHS, il programma volontario mondiale di armonizzazione della classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche.
L’idea del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical) risale al 1992, mentre è del 2002 l’invito ad implementare il sistema all’interno della legislazione europea rendendolo pienamente operativo.
La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa ha emanato il regolamento CE n.1272/2008, o CLP , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
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Il recepimento del GHS negli altri paesiMolti paesi stanno implementando all’interno dei loro sistemi legislativi il GHS, con tempistiche diverse.I paesi asiatici stanno guidando l’adozione del GHS a livello mondiale.
Fonte: Rio Tinto Alcan
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html
Per vedere lo stato di implementazione
negli altri paesi
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Concentrazione sul pericolo intrinseco delle sostanze più che sul rischio o l’esposizione;
Classificazione effettuata dall’industria e non dalle autorità;
Approccio “Building block” – le autorità decidono quali elementi adottare e quali no (es.trasporto, sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc) – per esempio la SEVESO dovrebbe essere recepita con un emendamento separato;
Non dovrebbe ridurre il livello di protezione esistente in nessuno Stato – le autorità possono non applicare alcuni elementi.
Non si riesce ancora a giungere ad una classificazione veramente univoca a livello globale. È comunque un notevole passo verso questa direzione.
Il recepimento del GHS: alcuni principi
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Il CLP (regolamento CE 1272/2008)
Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006;
Pubblicato sulla G.U.C.E. L353 del 31/12/2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
Primo adeguamento al progresso tecnico e scientifico mediante il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, in vigore dal 25 settembre 2009.
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Il CLP (regolamento CE 1272/2008)Il CLP recepisce il GHS, con lo scopo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico.
Stabilisce quindi criteri per:
IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO
COMUNICAZIONE DEL PERICOLO
Classificazione
Etichettatura
SDS
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7 titoli, 62 articoli, 7 allegati;
Titolo I : Questioni generali (ambito di applicazione, definizioni, ecc.) (artt. da 1 a 4) ;
Titolo II : Classificazione dei pericoli (artt. da 5 a 16);
Titolo III : Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura (artt. da17 a 34);
Titolo IV : Imballaggio (art. 35)
Titolo V : Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature (artt. da 36 a 42);
Titolo VI : Autorità competenti e attuazione (artt. da 43 a 47);
Titolo VII : Disposizioni comuni e finali (artt. da 48 a 62).
Il regolamento CLP: la struttura
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Allegato 1 : disposizioni relative alla classificazione ed all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose;
Parte 1: principi generali per la classificazione e l’etichettaturaParte 2: pericoli fisiciParte 3: pericoli per la saluteParte 4: pericoli per l’ambiente
Il regolamento CLP: la struttura
I criteri tecnici per la classificazione di sostanze e miscele nelle classi di pericolo e differenziazioni e fissa disposizioni aggiuntive sulle modalità di applicazione di tali criteri
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• Allegato 2: disposizioni particolari relative all’etic hettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele;
• Allegato 3: elenco delle indicazioni di pericolo, inform azionisupplementari sui pericoli ed elementi supplementaridell’etichetta;
• Allegato 4: elenco dei consigli di prudenza;• Allegato 5: pittogrammi di pericolo;
• Allegato 6: classificazione ed etichettatura armonizza te ditalune sostanze pericolose;
• Allegato 7: Tabella di conversione dalla classificaz ione secondo la direttiva 67/548/CEE al CLP.
Il regolamento CLP: la struttura
Gli strumenti per realizzare l’etichetta
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Il regolamento CLP: Titolo I (Questioni generali)
Fine: “garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli”
Armonizza i criteri e le norme di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose;
Obbliga i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle a classificare le sostanze e le miscele che immettono sul mercato o che devono essere registrate o notificate con il REACH;
Obbliga i fornitori ad etichettare ed imballare le sostanze e le miscele che immettono sul mercato;
Obbliga i fabbricanti e gli importatori di sostanze a notificare all’agenzia classificazione ed etichettatura (se non già fatto con la registrazione);
Stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni ed elementi di etichettatura armonizzati a livello comunitario (allegato VI);
Istituisce un inventario della classificazione ed etichettatura delle sostanze, costituito da tutte le notifiche e registrazioni effettuate dall’industria e dall’allegato VI.
Art.1
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Il regolamento CLP: Titolo I (Questioni generali)
1) Ambiti in cui il CLP non si applica:
Sostanze e miscele radioattive (in quanto è già applicabile una legislazione specifica);
Sostanze e miscele sotto la supervisione doganale (finché non subiscono alcuna forma di trattamento o trasformazione e che sono in deposito temporaneo o in zona franca in vista di una riesportazione o un transito);
Sostanze intermedie non isolate;
Sostanze e miscele utilizzate per fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano rispettate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente;
Ai rifiuti , in quanto non sono né sostanze, né miscele né preparati;
Eventuali sostanze o miscele esentate da singoli Stati Membrinell’interesse della difesa ;
Merci pericolose trasportate per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o fluviale.
COME IL REACH
Art.1
Per il REACH è un’esenzione
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2) Ambiti in cui il CLP non si applica solo quando le sostanze e le miscele sono in un determinato stato e destinate all’utilizzatore finale:
I medicinali e medicinali veterinari;
I cosmetici;
I dispositivi medici;
Gli alimenti ed i mangimi, anche se utilizzati come additivi o aromatizzanti.
Il regolamento CLP: Titolo I (Questioni generali)
Differente dal REACH
Art.1
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Il regolamento CLP: Titolo I (Questioni generali)
Principali attori della catena di approvvigionamento:
Produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità;
Fabbricante : ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;
Art.2
COME IL REACH
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Principali attori della catena di approvvigionamento:
Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 è considerato un utilizzatore a valle;
Distributore : ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
Fornitore : ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela;
Il regolamento CLP: Titolo I (Questioni generali)
Art.2
COME IL REACH
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Il regolamento CLP: Titolo I (Questioni generali)
Art. 4
Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle prima classificano sostanze e miscele, poi possono immetterle sul mercato (cfr. principio “no data – no market”del REACH).
I fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori che non immettono le sostanze sul mercato, le classificano quando queste sono soggette a registrazione o notifica secondo il REACH.
Per le sostanze intenzionalmente rilasciate dall’articolo o per le sostanze VHC soggette a notifica (presenti nell’articolo sopra lo 0,1% p/p e inglobate nell’articolo in una quantitàcomplessiva superiore ad 1 t/anno).
Se dalla classificazione risulta che la sostanza o la miscela sono pericolose, i fornitori prima la imballano ed etichettano conformemente al CLP e poi la immettono sul mercato.
Tutti i fornitori cooperano per soddisfare i requisiti del regolamento.
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Il regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
SOSTANZA o MISCELA
PERICOLOSA
Artt. 3,5,6
Sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I
Fonti di informazione: sostanze
Dati sperimentali o dati ricavati secondo le regole dell’allegato XI (parte 1) del REACH.
Produzione di nuovi dati sperimentali solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi.
Fonti di informazione: miscele
Dati sperimentali o dati ricavati secondo le regole dell’allegato XI (parte 1) del REACH, sulla miscela stessa o sui componenti.
Produzione di nuovi dati sperimentali solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi.
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Il regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
Limiti di concentrazione, valori soglia e fattori M
I limiti di concentrazione specifici e i limiti di concentrazione generici sono limiti assegnati a una sostanza che indicano una soglia alla quale o al di sopra della quale la presenza di tale sostanza in un'altra sostanza o in una miscela come impurezza, additivo o singolo componente identificato determina la classificazione della sostanza o miscela come pericolosa .
I fattori M sono dei fattori moltiplicativi, stabiliti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli utilizzatori a valle, che si applicano alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico, tossicità acuta cat. 1, tossicità cronica cat. 2, per determinare la classificazione della miscela in cui la sostanza è presente.
Valore soglia: soglia di ogni impurezza, additivo o singolo costituente classificati presenti in una sostanza o in una miscela al di sopra della quale la loro presenza è presa in considerazione per determinare se la sostanza o la miscela debba essere classificata;
Artt. 2,10,11
33© Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
Il regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
Quindi, e non è un concetto nuovo, in molti casi per prendere in considerazione l’eventuale pericolosità della miscela è necessario che almeno uno dei costituenti pericolosi superi un certo valore (solo per le classi di pericolo ambientale e per la salute).
La tabella 1.1. Riporta dei valori soglia generici, comparabili con quelli della precedente normativa.
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FISICO
PER LA SALUTE
PER L’AMBIENTE
16 Classi di pericoloEs. Liquidi piroforici, Perossidi organici, liquidi infiammabili…
Categorie di pericoloNumero dipendente dalla classe
Tipo di pericolo Natura del pericolo Gravità del peric olo
10 Classi di pericoloEs. Tossicità acuta, Cancerogenicità, Pericolo di aspirazione…
2 Classi di pericoloTossicità acquatica acuta
Tossicità acquatica cronica
Categorie di pericoloNumero dipendente dalla classe
Categorie di pericoloNumero dipendente dalla classe
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le sostanze componenti la miscela reagiscono lentamente ai gas atmosferici, in particolare all'ossigeno, all'anidride carbonica, al vapore acqueo, formando altre sostanze a bassa concentrazione;
le sostanze componenti la miscela reagiscono molto lentamente tra loro, formando altre sostanze a bassa concentrazione;
le sostanze componenti la miscela possono autopolimerizzare, formando oligomeri o polimeri a bassa concentrazione.
Con il CLP vengono esplicitati e formalizzati alcuni concetti già presenti nel senso comune di chi classificava sostanze e miscele. In particolare per le miscele è stato esplicitato che
La classificazione di una miscela resta inalterata anche se: Reazioni involontarie, cfr. all. V del REACH
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Il regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
Esplosivi
Gas infiammabili
Aerosol infiammabili
Gas comburenti
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Liquidi piroforici
Solidi piroforici
Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili
Liquidi comburenti
Solidi comburenti
Perossidi organici
Gas sotto pressione
Sostanze autoriscaldanti
Sostanze autoreattive
Corrosivi per i metalli
Pericoli fisici
37© Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
Pericoli per la salute
Il regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
Tossicità acuta
Corrosione/irritazione cutanea
Danni rilevanti/irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea
Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola
Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta
Mutagenicità
Cancerogenicità
Tossicità riproduttiva
Tossicità a seguito di aspirazione.
Effetti sull’ambiente
Pericolosità per l’ambiente acquatico
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La classificazione di una sostanza o di una miscela va revisionata ogni volta che:
Interviene una modifica nella composizione della concentrazione iniziale di uno o più componenti pericolosi in concentrazioni pari o superiori ai limiti indicati nella tabella 1.2 dell'allegato I, parte 1;
interviene una modifica nella composizione implicante la sostituzione o l'aggiunta di uno o di più componenti in concentrazioni pari o superiori al valore soglia della sostanza (determinato come visto in precedenza).
Quando questa revisione porta ad una diversa classificazione della sostanza o della miscela, la classificazione viene aggiornata dal produttore/importatore o dall’utilizzatore a valle.
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L’allegato VII – Tabella di transizione
È una guida per aiutare la conversione dalla vecchia alla nuova classificazione, ma non sempre è possibile una conversione diretta.
Tossicità acuta, orale
T+ R28 T R25 Xn R22
5-25<5 25-50 50-200 200-300 300-2000
Cat1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
EU
LD50
CLP
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Tossicità acuta, orale
T+ R28 T R25 Xn R22
5-25<5 25-50 50-200 200-300 300-2000
Cat1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
EU
LD50
CLP
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Una volta che la sostanza o la miscela sono identificate come pericolose, tale pericolo va comunicato ai lavoratori ed ai consumatori. I due principali strumenti sono la Scheda Dati di Sicurezza e l’etichetta.
Il contenuto dell’etichetta:
nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
gli identificatori del prodotto;
se del caso, i pittogrammi di pericolo;
se del caso, le avvertenze;
se del caso, le indicazioni di pericolo;
se del caso, gli opportuni consigli di prudenza;
se del caso, una sezione per informazioni supplementari.
Nella lingua/e dello Stato Membro in cui sostanza o miscela sono immesse sul mercato.
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Il regolamento CLP: Titolo III (Comunicazione dei pericoli)
Gli identificatori di prodotto: sostanze chimiche
Se la sostanza è presente nell’allegato VI o nell’inventario, la denominazione ed il numero di identificazione;
Se la sostanza non è presente nell’allegato VI o nell’inventario, il numero CAS ed il nome IUPAC o un’altra denominazione internazionale;
Se non esiste il numero CAS, il nome IUPAC o un’altra denominazione internazionale.
Art. 18
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Il regolamento CLP: Titolo III (Comunicazione dei pericoli)
CAS: numero fornito dal “Chemical Abstract Service”, che gestisce un repertorio delle sostanze alle quali assegna un numero univoco detto CAS;
Es. 50-00-0 per la Formaldeide
EC/EINECS/ELINCS: numero fornito dalla Comunità europea fino al 2008, assegna un numero univoco alle sostanze che possono circolare nell’Unione Europea;
Es. 200-001-8 per la Formaldeide
Nome IUPAC : denominazione della sostanza assegnata dalla Unione Internazionale della Chimica Pura e Applicata.
Es. “formaldehyde” per la Formaldeide
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Gli identificatori di prodotto: miscele
il nome commerciale o la designazione della miscela;
l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione.
Qualora l'applicazione di tale disposizione porti a indicare una pluralità di denominazioni chimiche, ci si può limitare a un massimo di quattro denominazioni, a meno che un numero maggiore sia necessario in ragione della natura e della gravità dei pericoli.
Il regolamento CLP: Titolo III (Comunicazione dei pericoli) Art. 18
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Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 1 per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma.
PERICOLI FISICI
PERICOLI PER LA SALUTE
PERICOLI PER L’AMBIENTE
GHS 01
GHS 02
GHS 03
GHS 04
GHS 06
GHS 07
GHS 08
GHS 09
GHS 05
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Il regolamento CLP: Titolo III (Comunicazione dei pericoli)
A chi conosce l’ADR, i pittogrammi GHS sembreranno familiari.
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Pericoli fisici
Esplosivi instabili
Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B
Perossidi organici, tipi A e B
GHS 01: bomba che esplode
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Pericoli fisiciGas infiammabili, categoria di pericolo 1
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili,categorie di pericolo 1,2 e 3
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F
GHS 02: fiamma
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Pericoli fisici
GHS 03: fiamma su cerchio
Gas comburenti, categoria di pericolo 1
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
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Pericoli fisici
GHS 04: bombola per gas
Gas sotto pressione:
Gas compressi;
Gas liquefatti;
Gas liquefatti refrigerati;
Gas disciolti.
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Pericoli fisiciGHS 05: corrosione
Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1
Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1
Pericoli per la salute
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Pericoli per la salute
GHS 06: teschio e tibie incrociate
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie di pericolo 1, 2 e 3
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Pericoli per la salute
GHS 07: punto esclamativo Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 4
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio —esposizione singola, categoria di pericolo 3
Irritazione delle vie respiratorie
Narcosi
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Pericoli per la saluteGHS 08: pericolo per la salute Sensibilizzazione delle vie respiratorie,
categoria di pericolo 1
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2
Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio —esposizione singola, categorie di pericolo 1 e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio —esposizione ripetuta, categorie di pericolo 1 e 2
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
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Pericoli per l’ambiente
GHS 09: ambiente
Pericoloso per l’ambiente acquatico:
pericolo acuto, categoria 1
pericolo cronico, categorie 1 e 2
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Le avvertenze
La classificazione della sostanza o della miscela può prevedere che sull’etichetta compaia una parola (l’”avvertenza”) che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo.
“PERICOLO”
“ATTENZIONE”
Per le categorie più gravi.
Per le categorie meno gravi.
L’avvertenza “pericolo” rende facoltativa l’avvertenza “attenzione”
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Le indicazioni di pericolo
Le indicazioni di pericolo non sono altro che le vecchie frasi R. Alcune frasi R non trovavano un corrispondente nel GHS, ma sono state comunque inglobate nel CLP nel principio di mantenere il livello di protezione piùelevato già esistente. Tali frasi sono chiaramente indicate dalla sigla EU.
Es. EUH001 Esplosivo allo stato secco
Una novità interessante è che l’assegnazione delle frasi H deriva automaticamente dalla classificazione della sostanza, mediante le tabelle riportate per ogni classificazione nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I.
TUTTE le indicazioni di pericolo derivanti dalla classificazione devono essere presenti in etichetta, a meno di evidenti ripetizioni.
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I consigli di prudenza
I consigli di prudenza non sono altro che le vecchie frasi S.
A differenza delle indicazioni di pericolo (ex frasi R), i consigli di prudenza non derivano in modo del tutto automatico dalla classificazione della sostanza ma sono scelti tra quelli possibili per una data classificazione riportati nelle tabelle alle parti da 2 a 5 dell’allegato I, secondo i criteri stabiliti dall’allegato IV del CLP (che elenca i consigli di prudenza);
Se non strettamente necessario, nell’etichetta non dovrebbero essere più di 6.
L’allegato IV riporta una
tabella simile per tutti i tipo di
consigli di prudenza
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Ordine di precedenza dei pittogrammi
GHS 01 GHS 02
facoltativo
GHS 03
facoltativo
GHS 06 GHS 07
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Ordine di precedenza dei pittogrammi
GHS 05
GHS 08 GHS 07
GHS 07Per irritazione di pelle o occhi
Per sensibilizzazione vie respiratorie Per sensibilizzazione pelle o occhi
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Etichetta Sistema attualmente in vigore in EU
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IDENTIFICAZIONE PRODOTTO(denominazione, cas, EC, nome IUPAC…)(sostanze pericolose contenute)
Nome, indirizzo, telefono del fornitore
PITTOGRAMMA/I
AVVERTENZE (“pericolo” oppure “attenzione”)
INDICAZIONI DEL PERICOLO(ex frasi R)
CONSIGLI DI PRUDENZA(ex frasi S)
Il regolamento CLP: Titolo III (Comunicazione dei pericoli)
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BROMOBENZENE602-060-00-9
SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2 35131 Padova - tel.049 8227 531
ATTENZIONE
H226 Liquido e vapori infiammabili;H315Provoca irritazione cutanea;H411Tossico per gli organismi acquaticicon effetti di lunga durata;
Un esempio
Denominazione ed identificatore
Avvertenze
Indicazioni di pericolo
Pittogrammi
Nome e recapiti del fornitore
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Il regolamento CLP: Titolo IV (Imballaggio)
Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose devono:
Essere concepiti e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
Essere costituiti (compresa la chiusura) da materiali non deteriorabili dal contenuto, né che possano formare con questo composti pericolosi;
Essere in genere solidi e robusti in tutte le loro parti, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
Se muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato, essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.
Caratteristiche strutturali
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Il regolamento CLP: Titolo IV (Imballaggio)Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose devono:
Non avere forma o disegni che possano attirare la curiosità dei bambini o trarre in inganno i consumatori, anche presentandosi simili a imballaggi di alimenti, medicinali o cosmetici.
Se contengono sostanze o miscele destinate al pubblico e di tossicità acuta (cat.1,2,3), corrosive della pelle (cat.1) o pericolose per aspirazione (tranne gli aerosol) (All.II, parte 3.1.1.), sono dotati di chiusura di sicurezza per i bambini.
Se contengono sostanze o miscele destinate al pubblico e di tossicità acuta, corrosive della pelle (cat.1), mutageniche su cellule germinali (cat.2), cancerogene (cat.2), tossiche per la riproduzione (cat.2) o sensibilizzanti per le vie respiratorie (cat.1,2), pericolose per aspirazione, gas, liquidi e solidi infiammabili (cat.1,2) (All.II, parte 3.2.1.), sono dotati di avvertenze riconoscibili al tatto.
Disposizioni specifiche
Aspetto
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Il regolamento CLP: Titolo IV (Imballaggio)
Una nota:
Le caratteristiche strutturali dell’imballaggio si considerano conformi al CLP se soddisfano le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.
Approfondimento: il CLP non si applica al trasporto. Tuttavia la legislazione intema di trasporto di merci pericolose si sta da tempo avvicinando al GHS, e quindi di fatto saranno sempre meno le discrepanze tra ADR/RID-IMDG-IATA e “classificazione sanitaria”.