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Jobs Act: tutto quello che serve alle imprese - asarva.org · • TFR in busta paga • Aumento...

Date post: 15-Feb-2019
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Jobs Act: tutto quello che serve alle imprese Una guida pratica sulle nuove regole che cambiano il mondo del lavoro
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Jobs Act: tutto quello che

serve alle imprese

Una guida pratica sulle nuove regole che cambiano il mondo del lavoro

Cos’è il Jobs Act? Come cambia il lavoro?

Decreto Poletti L. 16/5/2014 n. 78

• Contratto a termine

• Apprendistato

• Somministrazione

Legge di stabilità

L. 23/12/2014 n. 190

• Sgravi contributivi

assunzioni a tempo

indeterminato

• TFR in busta paga

• Aumento esenzione

Ticket Restaurant

Cos’è il Jobs Act? Come cambia il lavoro?

• Revisione degli ammortizzatori sociali

• Riorganizzazione dei servizi al lavoro e delle

politiche attive

• Semplificazione delle procedure e degli

adempimenti amministrativi

• Riordino delle forme contrattuali e dell’attività

ispettiva

• Tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita

e di lavoro

Il ‘Jobs Act’ - l. 183/2014- delega il governo in materia di:

TUTELE CRESCENTI

in vigore dal …/03/2015

Sostituzione reintegra con indennità:

due mensilità per ogni anno di servizio

NUOVA ASPI

in vigore dal 01/05/2015

Destinato ai dipendenti senza lavoro e con 13

settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti

Decreti del 24 dicembre 2014

• Superamento collaborazioni a progetto

• Ripensamento delle collaborazioni

coordinate e continuative come

rapporto flessibile ‘genuino’

• Cancellazione contratto di associazioni

in partecipazione e job-sharing

Decreti legislativi all’esame del Parlamento

• Contratto a termine: variazione durata

da 36 mesi a 24 mesi (?); superamento

del 20% dei dipendenti: sanzione

amministrativa

• Lavoro accessorio (Voucher): elevato

importo minimo a 7.000 € annui e

inserita la ‘tracciabilità’

• Revisione della disciplina delle

mansioni

Decreti legislativi all’esame del Parlamento

Decreti legislativi all’esame del Parlamento

APPRENDISTATO

Cambio di denominazione:

• L’apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale: «per la qualifica il diploma e la

specializzazione»

• L’apprendistato professionalizzante e di

mestiere: «professionalizzante»

Decreti legislativi all’esame del Parlamento

APPRENDISTATO

• Apprendistato professionalizzante: possibilità di assumere come apprendisti anche beneficiari del trattamento di disoccupazione senza limiti di età

• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: per conseguire diplomi di

formazione, di istruzione secondaria superiore e la specializzazione superiore

Decreti legislativi all’esame del Parlamento

APPRENDISTATO• Apprendistato alta formazione:

�accessibile solo a chi ha già un diploma di istruzione secondaria superiore;

�per conseguire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, diplomi di istituti tecnici

superiori e il praticantato per accesso alle professioni ordinistiche

Decreti legislativi all’esame del ParlamentoAPPRENDISTATO

RIDUZIONE DEI COSTI

• Salvo diverse previsioni dei CCNL, la formazione svolta fuori dall’azienda NON verrà retribuita.

Quella in azienda sarà pagata il 10% della retribuzione prevista per le ore lavorate

• Azzeramento dei contributi previdenziali per le aziende con oltre i 9 addetti

• Riduzione della ‘’burocrazia’’

Decreti legislativi all’esame del Parlamento

CONGEDO DI PATERNITA’

Estensione a tutte le categorie di lavoratori della

possibilità di usufruire del congedo da parte del

padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata

a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Decreti legislativi all’esame del Parlamento

TUTELA MATERNITA’ Estensione del congedo parentale (anche in caso di adozione e affidamento) dagli attuali 8 anni di vita

del bambino a 12 anni

• Congedo retribuito solo parzialmente (30%): elevato dai 3 anni di vita del minore ai 6;

• Congedo non retribuito: elevato dai sei 6 ai 12 anni di vita del minore

Il contratto a tutele crescenti e le nuove regole sui licenziamenti

NON SI TRATTA DI UNA NUOVA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

E’ un contratto a tempo indeterminato

con regole nuove in caso di licenziamento illegittimo

Contratto a tutele crescenti

Operai, impiegati, quadri assunti con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in aziende con più o con meno

di 15 dipendenti

Esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato

e i dirigenti.

Campo di applicazione

Dimensione aziendale

Lavoratori assunti PRIMAdell’entrata in vigore del

decreto(fino al …/03/2015)

Lavoratori assunti DOPOl’entrata in vigore del

decreto (dal …/03/2015)

Aziende fino a 15

dipendentiVecchia disciplina Nuova disciplina

Aziende con più di 15

dipendentiVecchia disciplina Nuova disciplina

Aziende con più di 15

dipendenti con nuove

assunzioni a tempo

indeterminato effettuate

dopo l’entrata in vigore del

decreto

Nuova disciplina Nuova disciplina

Continua ad essere presente distinzione tra

tutela reale e tutela obbligatoria

Campo di applicazione: aziende con + o – di 15 dipendenti

MODIFICA DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DA LICENZIAMENTI:

• per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

(G.M.O.)

• DISCIPLINARI (per giustificato motivo

soggettivo e per giusta causa)

• NULLI, DISCRIMINATORI OD ORALI

I licenziamenti

• Se è intimato dall’inizio della gravidanza fino al

compimento del primo anno di età del bambino;

• Se è intimato nel periodo dalla richiesta delle

pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione del

matrimonio;

• Se è intimato da un motivo illecito ai sensi dell’art.

1345 c.c.;

• Se è intimato in violazione del requisito della forma

scritta.

Il licenziamento nullo: cos’è?

• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;

• INDENNITÀ: commisurata all’ultima retribuzione dal

giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva

reintegrazione e versamento dei relativi contributi,

dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre

attività lavorative nel periodo di estromissione (non

meno di 5 mensilità).

Il licenziamento nullo: nuove regole

Rapporto di lavoro risolto se il lavoratore non

abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito

del datore di lavoro, salvo richiesta dell’indennità sostitutiva del reintegro pari a 15 mensilità

dell’ultima retribuzione.

Il licenziamento nullo: nuove regole

Quando è determinato da:

• ragioni di credo politico;

• fede religiosa;

• appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione

ad attività sindacali;

• appartenenza politica, religiosa, razziale, di lingua o di

sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento

sessuale o sulle convinzioni personali.

Il licenziamento discriminatorio: cos’è?

Il licenziamento discriminatorio: conseguenze

RIFORMA FORNERO = RIFORMA RENZI

• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;

• INDENNITÀ: minimo 5 mensilità dal giorno del

licenziamento sino a quello della reintegrazione con

interessi e rivalutazione monetaria;

• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

oppure

• OPZIONE DI USCITA: 15 mensilità dell’ultima

retribuzione globale.

Licenziamento ad nutum: nessuna modifica attuata

Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro

senza necessità di alcuna motivazione per:

• lavoratori assunti in prova

• apprendisti al termine del periodo

• lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile per

vecchiaia

• Dirigenti

• atleti professionisti

• lavoratori domestici.

Determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva,

all’organizzazione del lavoro e al regolare

funzionamento di essa (art. 3, Legge n. 604/66)

Onere a carico del datore di lavoro di provare il nesso

di causalità tra il licenziamento e la riorganizzazione

del lavoro

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: cos’è?

FATTISPECIE GIURISPRUDENZIALI:

• cessazione attività produttiva e liquidazione azienda;

• fallimento;

• soppressione posto di lavoro;

• riorganizzazione per maggiore economicità della

gestione;

• fine lavori o fase lavorativa.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: cos’è?

SE IL GIUDICE ACCERTA CHE NON RICORRONO I MOTIVI DEL LICENZIAMENTO:

• ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO dalla data del

licenziamento;

• INDENNITÀ: 2 mensilità dell’ultima retribuzione per

anno di servizio (non meno di 4 e non più di 24).

Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata

e non superiore a 6 mensilità.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nuove conseguenze

in caso di impugnazione

GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO: deriva da un

"notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da

parte del dipendente.

GIUSTA CAUSA: si sostanzia in una trasgressione o in

un'inadempienza posta in essere dal lavoratore di

gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario e da

non consentire la prosecuzione anche provvisoria del

rapporto di lavoro.

Il licenziamento disciplinare: cos’è?

SE IL GIUDICE ACCERTA CHE NON RICORRONO I MOTIVI DEL LICENZIAMENTO:

• ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO dalla data del

licenziamento;

• INDENNITÀ: 2 mensilità dell’ultima retribuzione per

anno di servizio (non meno di 4 e non più di 24).

Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata

e non superiore a 6 mensilità.

Il licenziamento disciplinare: conseguenze in caso di sussistenza del

fatto materiale

AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;

• INDENNITÀ commisurata all’ultima retribuzione dal

giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva

reintegrazione e versamento dei relativi contributi,

dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre

attività lavorative (non più di 12 mensilità).

Il licenziamento disciplinare: conseguenze in caso di insussistenza del

fatto materiale o difetto di giustificazione dell’inidoneità fisica o psichica

AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI

• NON SI APPLICA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;

• INDENNITÀ: 15 mensilità dell’ultima retribuzione su

richiesta del lavoratore entro 30 giorni dalla

comunicazione del deposito della pronuncia del Giudice

o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio.

La richiesta determina la risoluzione del rapporto.

Il licenziamento disciplinare: conseguenze in caso di insussistenza del

fatto materiale o difetto di giustificazione dell’inidoneità fisica o psichica

• ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO dalla data del

licenziamento;

• INDENNITÀ: 1 mensilità dell’ultima retribuzione per

anno di servizio (non meno di 2 e non più di 12).

Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata

e non superiore a 6 mensilità.

Il licenziamento viziato da errori formali e procedurali: mancanza motivazione o ovvero violazione

procedura

• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;

• INDENNITÀ: commisurata all’ultima retribuzione dal

giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva

reintegrazione e versamento dei relativi contributi,

dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre

attività lavorative nel periodo di estromissione (non

meno di 5 mensilità).

Il licenziamento collettivo senza forma scritta: nuove conseguenze

• INDENNITÀ: 2 mensilità dell’ultima retribuzione per

anno di servizio (non meno di 4 non più di 24

mensilità).

Il licenziamento collettivo in violazione delle comunicazioni finali

ovvero dei criteri di scelta: nuove conseguenze

Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti

Agli ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

applicazione di un

NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO A TUTELE CRESCENTI con un numero di indennità inferiori rispetto a quelle

previste per le aziende sopra i 15 dipendenti.

Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO

• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE

• RISARCIMENTO DEL DANNO non inferiore a 5 mensilità

pari all’ultima retribuzione maturata dal giorno del

licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione

• VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO

1 mensilità dell’ultima retribuzione

per anno di servizio, con minimo di 2 (se il licenziamento

avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità.

Non si applica, a differenza delle aziende sopra i 15

dipendenti, la reintegra nel posto di lavoro in caso di

“insussistenza del fatto materiale”.

Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti

VIZI FORMALI O PROCEDURALI: VIOLAZIONE REQUISITO DI MOTIVAZIONE

½ mensilità dell’ultima retribuzione per anno di servizio,

con minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2

anno), fino ad un massimo di 6 mensilità.

Indennità per frazioni di anno

• Le indennità sono riproporzionate nell’ipotesi di frazioni

di anno di anzianità di servizio.

• Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si

computano come mese intero.

Contributo di licenziamento

Continua ad essere previsto il c.d. contributo di

licenziamento anche per i lavoratori licenziati con un

contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Tale contributo è pari a un valore di 490,10 euro per ogni

dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni

(max 1.470,30 euro).

Revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro

• Entro 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore

dell’impugnazione del licenziamento

• Il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di

continuità

• Il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel

periodo precedente la revoca.

• Facoltativa

• Esperibile da tutti i datori di lavoro

• Adottabile per tutte le fattispecie di licenziamento

• Applicabile per il licenziamento dei soli lavoratori

assunti dopo l’entrata in vigore del decreto

• Se il lavoratore rifiuta di conciliare, lo stesso può

avviare un’azione giudiziale

L’offerta di conciliazione

Applicabilità anche ai lavoratori già in forza alla data di

entrata in vigore del decreto in aziende che hanno

superato la soglia dimensionale dei 15 dipendenti

tramite nuove assunzioni effettuate dopo l’entrata in

vigore del decreto.

L’offerta di conciliazione

Importo al lavoratore, mediante assegno circolare, pari

a una mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno

di servizio (minimo 2 e massimo 18 mensilità) entro 60

giorni dal ricevimento da parte dello stesso della

lettera di licenziamento.

OBIETTIVO: evitare una causa innanzi al giudice

Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata e

non superiore a 6 mensilità.

Conciliazione stragiudiziale

Da effettuare innanzi ad una delle seguenti sedi:

•Commissioni sindacali (Enti Bilaterali);

•Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

Estinzione del rapporto dalla data del licenziamento e

rinuncia da parte del lavoratore alla impugnazione,

anche se l’abbia già proposta.

Convalida conciliazione ed estinzione rapporto

Le nuove prestazioni di disoccupazione e il contratto di

ricollocazioneNASPI ASDI DIS-COLL

Decreto legislativo

attuativo del Jobs Act (in vigore dal

01/05/2015)

Legge Fornero(in vigore fino al 30/04/2015)

Normativa previgente

Disoccupazione

NASPI

ASPI

• Indennità mobilità

• Indennità mobilità in

deroga

• Indennità disoccupazione

a requisiti normali

• Indennità disoccupazione

speciale edile

Mini ASPI Indennità disoccupazione a

requisiti ridotti

Indennità

disoccupazione

agricola

Indennità

disoccupazione

agricola

Indennità disoccupazione

agricola

Decreto legislativo

attuativo del Jobs Act

Legge Fornero Normativa previgente

Disoccupazione lungo periodo e

indigenza

Assegno di

Disoccupazione

(ASDI)

- -

Disoccupazione co.co.co e co.co.pro

Indennità

sperimentale

per i

collaboratori

Una tantum a

regimeUna tantum sperimentale

NASPI

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Decorrenza 1 maggio 2015 1 gennaio 2013

Destinatari

Tutti i lavoratori

dipendenti, compresi gli

apprendisti e gli artisti

(subordinati)

Esclusi:

- Dipendenti a tempo

indeterminato della

PA

- Operai agricoli a tempo

determinato o

indeterminato

Tutti i lavoratori

dipendenti, compresi gli

apprendisti e gli artisti

(subordinati)

Esclusi:

- Dipendenti a tempo

indeterminato della

PA

- Operai agricoli a tempo

determinato o

indeterminato

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Requisiti

• Disoccupazione involontaria o

dimissioni per giusta causa o

risoluzione consensuale nell'ambito

della procedura di conciliazione

• Stato di disoccupazione

• Almeno 13 settimane di

contribuzione nei 4 anni precedenti

la disoccupazione

• Almeno 30 giornate di lavoro

effettivo, a prescindere dal

minimale contributivo, nei 12 mesi

precedenti la disoccupazione

• Disoccupazione involontaria o

dimissioni per giusta causa o

risoluzione consensuale

nell'ambito della procedura di

conciliazione

• Stato di disoccupazione

• 2 anni di anzianità assicurativa

ed almeno 52 settimane

nell’ultimo biennio

MINI-ASPI

Almeno 13 settimane di

contribuzione nell’ultimo anno

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Retribuzione di

riferimento

Retribuzione media mensile:

retribuzione imponibile ai

fini previdenziali degli ultimi 4

anni, divisa per il numero di

settimane di contribuzione e

moltiplicata per il numero 4,33

Retribuzione imponibile ai

fini previdenziali degli ultimi 2

anni, comprensiva degli elementi

continuativi e non continuativi e

delle mensilità aggiuntive, divisa

per il numero di settimane di

contribuzione e

moltiplicata per il numero 4,33

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Ammontare

• 75% della retribuzione di

riferimento, fino a 1.195 euro

(2015) +25% per la parte

eccedente i 1.195 euro, per i

primi 3 mesi

• Riduzioni del 3% dell’indennità

ogni mese, dal 4° mese

• Importo massimo dell’indennità

mensile: 1.300 euro (2015)

• 75% della retribuzione di

riferimento, fino a 1.192,98

euro (2014) +25% per la parte

eccedente i 1.192,98 euro, per

i primi 6 mesi

• Dal 7° al 12° mese: riduzione

del 15% dell’indennità

• Oltre i 12 mesi: ulteriore

riduzione del 15%

dell’indennità

• Massimale: 1.165,58 euro

Prelievocontributivo

Non si applica prelievo del 5,84% Non si applica prelievo del 5,84%

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Durata

Numero di settimane pari alla

metà delle settimane di

contribuzione negli ultimi 4 anni

Dal 2017: massimo 78 settimane

(1,5 anni, 18 mesi)

12 mesi per i lavoratori con meno

di 55 anni di età

18 mesi per i lavoratori con

almeno 55 anni di età

Mini - ASPI:

Numero di settimane pari alla

metà delle settimane di

contribuzione nell’ultimo anno,

detratti gli eventuali periodi

già usufruiti

Presentazionedella

domanda

Presentata all’INPS in via

telematica entro 68 giorni da

cessazione del rapporto di lavoro

(pena decadenza)

Presentata all’INPS in via

telematica entro 2 mesi dalla

data di spettanza del trattamento

(pena decadenza)

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Periodo di carenza

7 giorni 7 giorni

Decorrenza

8° giorno se domanda presentata

nei primi 8 giorni

Oppure

giorno successivo alla domanda

8° giorno se domanda

presentata nei primi 8 giorni

Oppure

giorno successivo alla domanda

Condizionalità

• Permanenza dello stato di

disoccupazione

• Regolare partecipazione alle

iniziative di attivazione

lavorativa nonché ai percorsi di

riqualificazione professionale

proposti

• Rimando a DM per definizione

condizioni e modalità

attuazione delle disposizioni di

condizionalità e sanzioni

• Permanenza dello stato di

disoccupazione

• Regolare partecipazione a

corsi di formazione o

riqualificazione, a iniziative di

politica attiva o di attivazione

Nuova ASPIAssicurazione

sociale per l’impiego

Compatibilità e

cumulabilità con rapporto

di lavoro subordinato

Lavoro subordinatocon reddito annuale > al reddito minimo escluso

da imposizione:

- A tempo indet. o tempo det. > 6 mesi:

• Indennità non compatibile e non cumulabile

• Decadenza dal diritto all’indennità

- A tempo det. fino a 6 mesi

• Indennità compatibile ma non cumulabile

• Sospensione dell’indennità

Con reddito annuale < al reddito minimo escluso

da imposizione, indipendentemente dalla

durata:

• Indennità compatibile e parzialmente

cumulabile

• Indennità ridotta di un importo

corrispondente all’80% del reddito previsto

Lavoro subordinato A tempo indet. o

tempo det. > 6

mesi:

- Indennità non

compatibile e non

cumulabile

- Decadenza dal

diritto

all’indennità

A tempo det. fino a

6 mesi

- Indennità

compatibile, ma

non cumulabile

- Sospensione

dell’indennità

Nuova ASPIAssicurazione

sociale per l’impiego

Compatibilità e

cumulabilità con rapporto

di lavoro subordinato

Lavoro autonomo o di impresa individuale

con reddito annuale > reddito minimo escluso da

imposizione:

• Indennità non compatibile e non cumulabile

• Decadenza dal diritto all’indennità

con reddito annuale < al reddito minimo escluso

da imposizione

• Indennità compatibile e parzialmente

cumulabile

• Indennità ridotta di un importo

corrispondente all’80% del reddito previsto

Lavoro autonomo• Indennità non

compatibile e

non cumulabile

• Decadenza dal

diritto

all’indennità

Intrapresa in

precedenza

• Indennità è

compatibile e

cumulabile

Nuova ASPIAssicurazione

sociale per l’impiego

Decadenza

• Perdita dello stato di disoccupazione

• Inizio di un’attività lavorativa subordinata

senza previste comunicazioni del lavoratore

all’INPS

• Inizio di un’attività lavorativa autonoma

senza prevista comunicazione all’INPS

• Raggiungimento dei requisiti per il

pensionamento di vecchiaia o anticipato

• Acquisizione del diritto all’assegno ordinario

di invalidità, sempre che il lavoratore non

opti per la NASPI;

• Violazione delle regole di condizionalità

(rifiuto partecipazione a iniziative di

attivazione e a percorsi di riqualificazione

professionale proposti, ecc.)

• Perdita dello

stato di

disoccupazione

• Inizio di

un’attività

autonoma senza

comunicazione

all’INPS

• Pensionamento

di vecchiaia o

anticipato

• Assegno

ordinario di

invalidità, se non

si opta per

l’indennità

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Decadenza

• Mancata accettazione di

un’offerta di lavoro congruo

(livello retributivo superiore

almeno del 20% dell’importo

lordo dell’indennità)

• Rifiuto di partecipare, senza

giustificato motivo, ad

iniziative di politica attiva

(attività di formazione,

tirocini, ecc.) o non regolare

partecipazione

• Mancata accettazione di

un’offerta di lavoro il cui

livello retributivo sia

superiore almeno del 20%

dell’importo lordo

dell’indennità

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Incentivo autoimprendi

torialità

• Liquidazione anticipata, in unica

soluzione, dell’importo

complessivo del trattamento

non ancora erogato

• Incentivo per avvio di un’attività

di lavoro autonomo o di

un’attività in forma di impresa

individuale o sottoscrizione di

una quota di capitale sociale di

una cooperativa. Domanda

entro 30 gg inizio dell'attività

• Liquidazione anticipata,

mensilità non ancora

percepite

• Per un'attività di lavoro

autonomo, ovvero di auto

impresa o di micro impresa, o

per associarsi in cooperativa

• Domanda entro 60 gg inizio

dell'attività

• Restituzione anticipazione

della prestazione in caso di

instaurazione un rapporto di

lavoro subordinato prima

della scadenza del periodo

per il quale avrebbe goduto

del trattamento

Nuova ASPIAssicurazione sociale per

l’impiego

Incentivo autoimprendi

torialità

• Restituzione anticipazione della

prestazione in caso di

instaurazione un rapporto di

lavoro subordinato prima della

scadenza del periodo per il

quale avrebbe goduto del

trattamento

• Non c’è contribuzione figurativa

• A regime

• Non c’è contribuzione

figurativa

• Sperimentale per 2012-2015

(di 20 milioni di euro)

ASDI

Assegno di disoccupazione

Destinatari Percettori della NASPI che abbiamo esaurito il diritto

Requisiti

• Conservazione stato di disoccupazione

• Condizione economica di bisogno (da definire con DM)

• Altri criteri da definire ad opera di DM

Ammontare

• 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI =

dell’ultima indennità, ma non superiore alla misura

dell’assegno sociale (447,61 euro mensili per il 2014)

• Incrementato per carichi familiari del lavoratore

Durata 6 mesi

Modalità di erogazione

Tramite uno strumento di pagamento elettronico

Assegno di disoccupazione

Condizionalità

• Adesione a progetto personalizzato redatto dai competenti

servizi per l’impiego con partecipazione obbligatoria a

iniziative di attivazione:

� Impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,

� Disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e

formazione,

� Accettazione di adeguate proposte di lavoro

• Sanzioni da definirsi ad opera di DM

Compatibilità e cumulabilità con

il lavoro

Redditi da lavoro parzialmente cumulati: limiti del cumulo e

modalità di riduzione progressiva dell’assegno da definire ad

opera di DM

Finanziamento Specifico fondo: euro 300 milioni nel 2015

Indennità di disoccupazione COCOPRO (DIS-COLL)

DIS-COLLUna tantum per co.co.co

L. 92/2012

Decorrenza 1 gennaio 2015 1 gennaio 2013

Destinatari

• Collaboratori coordinati e

continuativi (anche a

progetto)

• Iscritti in via esclusiva alla

gestione separata presso

l’Inps

Esclusi

• Amministratori

• Sindaci

• Collaboratori coordinati e

continuativi

• Iscritti in via esclusiva alla

gestione separata presso

l’Inps

DIS-COLLUna tantum per co.co.co

L. 92/2012

Requisiti

• Non essere pensionati

• Essere privi di partita IVA

• Essere disoccupati involontari

• Avere lo stato di disoccupazione

• Tra il 1° gennaio dell’anno solare

precedente e la disoccupazione: 3

mesi di contribuzione

• Nell’anno solare di disoccupazione:

1 mese di contribuzione oppure un

rapporto di co.co.co di durata pari

almeno ad un mese e che abbia

dato luogo a un reddito almeno pari

alla metà dell’importo che dà diritto

all’accredito di un mese di

contribuzione

Nell’anno precedente:

• Monocommittenza

• Reddito non superiore a

20.000 euro

• Accreditate alla

gestione separata non

meno di 4 mensilità (3

mensilità periodo

transitorio 2013-2015)

• Almeno due mesi di

disoccupazione

Nell’anno di riferimento:

• Accreditata alla

gestione separata

almeno 1 mensilità

DIS-COLLUna tantum per co.co.co

L. 92/2012

Reddito di riferimento

Reddito totale imponibile ai fini

previdenziali risultante dai versamenti

contributivi effettuati e relativo ai

rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa dell’anno di cessazione

dal

lavoro e dell’anno solare precedente,

diviso per il numero di mesi di

contribuzione, o frazione di essi

Minimale annuo di reddito

imponibile

Ammontare

• 75% del reddito di riferimento, fino

a 1.195 euro (2015) +25% per la

parte eccedente i 1.195 euro, per i

primi 4 mesi

• Riduzioni del 3% dell’indennità

ogni mese, dal 5° mese

• Importo massimo dell’indennità

mensile: 1.300 euro (2015)

5% (7% periodo transitorio

2013-2015) del minimale

annuo di reddito imponibile

per il minor numero tra le

mensilità accreditate

nell’anno precedente

(almeno 4) e quelle non

coperte da contribuzione

DIS-COLLUna tantum per co.co.co

L. 92/2012

Durata

Numero di settimane pari alla metà delle

mensilità di contribuzione relative al

periodo di riferimento ovvero tra 1°

gennaio dell’anno solare precedente

quello dell’evento di cessazione dal lavoro

e l’evento stesso

Una tantum

Presentazione della

domanda e decorrenza

• Presentata all’INPS in via telematica

• Entro 68 giorni da cessazione del

rapporto di lavoro (pena decadenza)

• 8° giorno (se domanda presentata nei

primi 8 giorni)

oppure

• Giorno successivo alla domanda

Apposito modello

Modalità di erogazione

Mensilmente Importo <= 1.000 €:

soluzione unica

> 1.000 €: quote mensili

di importo <= a 1.000

Accordo tra lavoratore, licenziato illegittimamente per

G.M.O. o per licenziamento collettivo, e servizio per

l’impiego, pubblico o privato, per erogazione di servizi

di ricollocazione a seguito presentazione del voucher

Il contratto di ricollocazione

• Dote individuale di ricollocazione erogato da C.P.I.

locale

• Importo proporzionato a profilo personale di

occupabilità

• Incasso voucher da parte agenzia: a risultato (da

definire)

Il contratto di ricollocazione: voucher

• Definizione del profilo personale di occupabilità c/o

CPI

• Presentazione voucher a Agenzia per il lavoro

pubblica o privata accreditata

• Sottoscrizione contratto di ricollocazione

Il contratto di ricollocazione: modalità

• Assistenza nella ricerca della nuova occupazione

programmata, strutturata e gestita dall’agenzia

• Ricerca, addestramento, formazione o

riqualificazione professionale mirate a sbocchi

occupazionali esistenti e appropriati

• Dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di

cooperare con l’agenzia nelle iniziative predisposte

Il contratto di ricollocazione: contenuti della sottoscrizione


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