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LA NORMATIVA SUI MEDICINALI NELLA PRATICA IPPIATRICA vario/Articoli/Manuale_Farmaco_SIVE... ·...

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Giorgio Neri Massimo Magri LA NORMATIVA SUI MEDICINALI NELLA PRATICA IPPIATRICA I. R. SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER EQUINI SOCIETÀ FEDERATA ANMVI A.N.M.V.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI in collaborazione con
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Giorgio NeriMassimo Magri

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SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER EQUINISOCIETÀ FEDERATA ANMVI

A.N.M.V.I.ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

in collaborazione con

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SUPPLEMENTO AL NUMERO 1-2010 DI IPPOLOGIA

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB PIACENZA

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI CREMONA N. 237 DEL 26/01/90

DIRETTORE RESPONSABILE: ANTONIO MANFREDI

DIRETTORE EDITORIALE: MARCO LIVINI

EDIZIONI: SCIVAC

Stampa: Press Point, Abbiategrasso - MI

© 2010, E.V. Soc. Cons. a r.l., Via Trecchi n. 20, Cremona

Copia non in vendita.

Si ringrazia la FNOVI per la consulenza deontologica.

Scopo di questo manuale è quello di raccogliere in maniera organica tutta lanormativa che riguarda la prescrizione e la scorta dei medicinali utilizzati inmedicina equina per facilitare il compito dei liberi professionisti. Alcune mo-dalità non sono previste da una legge specifica, ma sono dedotte da normepiù generali e, per tanto, si prestano a diverse interpretazioni. Alcuni obblighisottostanno a normative regionali. In caso di dubbi o di procedure particolarisi consiglia quindi di chiedere un parere preventivo al Servizio Veterinario del-l’ASL competente per territorio.

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Giorgio Neri • Massimo Magri

LA NORMATIVA SUI MEDICINALINELLA PRATICA IPPIATRICA

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER EQUINISOCIETÀ FEDERATA ANMVI

A.N.M.V.I.ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

in collaborazione con

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PRESCRIZIONE

Riferimenti normativi:• Artt. 11, 84, comma 6 del D. Leg.

193/2006;• D. Leg. 158/2006;• D. M. 28 luglio 2009.

DPA. Quali farmaci veterinari nonposso prescrivere ai cavalli DPA?

Fatto salvo il rispetto delle regole acascata sull’uso in deroga, non possonoessere prescritti a terzi i medicinali aduso ospedaliero o prescrivibili solo dal-lo specialista, e quelli la cui detenzioneè riservata al veterinario (anestetici ge-nerali iniettabili ed inalatori ed eutana-sici e ormoni di cui al D. Leg.158/2006). Inoltre, per la natura deiprincipi attivi in essi contenuti, i medi-cinali autorizzati per i soli cavalli nonD-PA non possono essere prescritti ai ca-valli DPA.

NonDPA. Quali farmaci veterinarinon posso prescrivere ai cavalli nonDPA?

Fatto salvo il rispetto delle regole a ca-scata sull’uso in deroga, non possono es-

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sere prescritti a terzi i medicinali ad usoospedaliero o prescrivibili solo dallo spe-cialista, e quelli la cui detenzione è ri-servata al veterinario (anestetici generaliiniettabili ed inalatori ed eutanasici). Gliormoni di cui al D. Leg. 158/2006 nonpossono essere prescritti per la detenzio-ne, neanche ai fini di un loro utilizzo suanimali nonDPA, in aziende ove sianopresenti animali DPA.

Medicinali. I medicinali sedativiche non sono inclusi nella tabella II dicui al DPR 309/1990 (medicinali stu-pefacenti e psicotropi) come la detomi-dina (Domosedam, Detogesis ecc.) so-no prescrivibili a terzi o solo per scortadel veterinario?

Tutti i medicinali psicotropi o neuro-tropi, compresi quelli stupefacenti opsicotropi inclusi nella tabella II, per iquali non esista una riserva di legge(medicinali in confezioni ad uso ospe-daliero, prescrivibili solo dallo speciali-sta o la cui detenzione sia riservata alveterinario - anestetici generali inietta-bili e inalatori, eutanasici) sono lecita-mente prescrivibili a terzi.

Legenda:La risposta è prevista nella leggeLa risposta non è prevista dalla legge ma è contenuta in una circolareLa risposta non è contenuta in nessun documento ufficiale per cui èstato necessario ricorrere a criteri più generali

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più specifiche quali “puledro lattanteDPA”, “puledro DPA”, “adulto DPA”.

Codice aziendale. È obbligatorial’indicazione del codice aziendale?

Il codice d’azienda è previsto in uncampo specifico all’interno del modellodi ricetta non ripetibile in triplice copia.Pertanto, giacché tale modello deve es-sere compilato “in ogni suo campo”, ilcodice aziendale deve sempre esseresempre indicato qualora previsto (in al-cune regioni e in particolare circostanzeè previsto il solo obbligo di registrazio-ne dell’“azienda” e non l’assegnazionedel relativo codice), mentre in caso con-trario il relativo spazio deve essere sbar-rato. La mancata applicazione di questemodalità equivale ad una compilazioneerronea od incompleta della ricetta, fat-to per il quale è prevista una sanzioneamministrativa.

Compilazione. Nella ricetta non ri-petibile in triplice copia vanno compila-ti tutti i campi?

La RNRTC deve essere compilata “inogni suo campo e firmata utilizzandopenna a inchiostro indelebile”. Pertantoogni campo pertinente alla prescrizionedovrà essere compilato, barrando i cam-pi residui in modo da annullarli.

Conservazione. In quali casi è obbli-gatoria per il veterinario la conservazionedi copia delle RNRTC da lui redatte?

Tale obbligo sussiste solo per le ricet-te redatte per la scorta propria o del-l’impianto. In questo caso il veterinario

RICETTA MEDICOVETERINARIA NON RIPETIBILEIN TRIPLICE COPIA

Riferimenti normativi:• Art. 76, commi 3, 5 e 7 e art. 77 del D.

Leg. 193/2006;• All. III al D. Leg. 193/2006, così co-

me modificato dal D. leg. 143/2007;• D.M. 28-09-1993.

Asl. È sufficiente indicarne la sede oè necessario il numero?

In considerazione del fatto che la de-nominazione delle Asl viene stabilitaufficialmente, un’indicazione diversapotrebbe essere interpretata come erro-nea compilazione. Pertanto la modalitàcorretta dovrebbe essere sempre quellaufficiale (che, a seconda dei casi, puòcomprendere la sigla provinciale da so-la oppure associata ad un numero).

Categoria. Nella sezione ove ripor-tare la categoria dell’animale è suffi-ciente indicare semplicemente DPA ononDPA?

Indubbiamente da quando è stata vie-tata la commercializzazione del latte pro-dotto da equidi trattati con farmaci, il ca-vallo DPA si identifica strettamente conquello produttore di carne. Tuttavia l’in-serimento della sola sigla “DPA” apparetroppo generica in considerazione delfatto che essa non permette di acquisireinformazioni discriminanti circa la deter-minazione del tempo d’attesa in relazio-ne all’età dell’animale. pertanto si ritienecorretto l’inserimento di denominazioni

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dovrà conservare sia la copia bianca chela copia gialla per 3 anni nel caso i me-dicinali siano utilizzati solo su animalinonDPA, o per 5 anni nel caso di lorosomministrazione ad animali DPA. Laconservazione della copia bianca non èinvece obbligatoria nel caso di prescri-zione di medicinali a terzi.

Cosa è. È un modello composto di 4copie con fogli di diverso colore che so-no destinati, uno ciascuno, al farmaci-sta, al servizio veterinario dell’Asl, alproprietario dell’animale e al veterina-rio. Ha validità di 10 giorni lavoratividalla data di emissione.

Diagnosi. In quali casi deve essereinserita in ricetta l’indicazione delladiagnosi?

La diagnosi deve essere sempre indi-cata, ma solo sulla copia bianca che ri-mane al veterinario (da notare che nonesiste obbligo di conservazione da partedel veterinario della copia di ricetta uti-lizzata per la prescrizione a terzi). Faeccezione a questa regola generale laprescrizione per scorta propria o del-l’impianto in quanto in questo caso lafornitura di farmaci non è finalizzata acurare un’affezione specifica ma appun-to a costituire una scorta.

Falso. Se il proprietario dell’animalefornisce erroneamente o falsamente idati richiesti, è colpevole il veterinarioche li inserisce sulla ricetta?

Salvo nei casi in cui la legge prevedel’obbligo per il veterinario di accertarsi

della veridicità dei dati (per esempioverifica sul passaporto dello status diequide DPA o nonDPA), il reato di falsoin certificazione commesso da privato èincluso tra i delitti e come tale è punibi-le solo in caso di dolo. Pertanto il vete-rinario è punibile solo qualora sia con-sapevole dell’erroneità o falsità dei datiinseriti.

Identificazione. Quali sono le cor-rette modalità di identificazione deglianimali?

Salvo casi particolari e non sempreimmuni da possibile contestazione, i ca-valli devono sempre essere identificatiuno per uno mediante il numero di mi-crochip. L’identificazione tramite il no-me, il box o altro elemento deve esserecircoscritta ai casi particolari in cui nonsia possibile inserire il numero di mi-crochip. Le identificazioni di gruppi ogeneriche nel caso di cavalli si ritengo-no non applicabili.

Più in particolare devono avere sicu-ramente il microchip gli equidi identi-ficati da UNIRE, AIA, APA dopo il1/1/2007.

Dei passaporti FISE e ASL sono va-lidi solo quelli emessi prima del5/7/2007. Peraltro ASL e FISE non in-serivano i microchip e potevano emet-tere passaporti solo ad equidi che fos-sero sprovvisti di un passaporto emes-so da UNIRE o AIA e non fossero con-seguentemente ancora registrati.

Nel caso un equide abbia due o piùpassaporti quello emesso da UNIRE,AIA o APA prevale sempre sui passa-

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porti rilasciati da FISE e ASL, indipen-dentemente dalla data in cui è statoemesso.

Se invece un equide ha solo un pas-saporto FISE o ASL ma emesso dopo il5/7/07 questi passaporti non sono validiai fini né dell’anagrafe né della sanità.

FISE e ASL non possono mai rilascia-re passaporti ad equidi registrati e qua-lora lo abbiano fatto in passato anchequesti passaporti, in qualunque datasiano stati emessi, non sono validi.

Indirizzo. L’indirizzo deve corri-spondere al luogo dove si trovano i ca-valli o alla residenza del proprietario?

La ricetta, dal punto di vista giuridi-co, è tra l’altro contemporaneamenteuna certificazione e un’autorizzazioneche viene rilasciata al proprietario deglianimali. Pertanto deve essere possibileidentificare quest’ultimo ufficialmenteed inequivocabilmente. Tale condizionesi ottiene solo inserendo i dati relativialla sua residenza o domicilio.

In quali casi. Quando deve essereutilizzata?

In tutti i casi di prescrizione di unmedicinale la cui Autorizzazione all’Im-

missione in Commercio prevede questamodalità prescrittiva.

Come regola generale si tratta di “me-dicinali veterinari ad azione immunolo-gica, di premiscele medicate nonché dimedicinali veterinari contenenti che-mioterapici, antibiotici, antiparassitari,corticosteroidi, ormoni, antinfiammato-ri, sostanze psicotrope, neurotrope,tranquillanti e beta-agonisti” e dei me-dicinali per uso in deroga, “prescrittiper la terapia di animali destinati allaproduzione di alimenti per l’uomo” op-pure prescritti a nonDPA qualora sianoin confezioni autorizzate anche o soloper animali DPA.

Questo modello deve inoltre essereutilizzato in tutti i casi di prescrizioneper scorta propria o dell’impianto di cu-ra, custodia o allevamento degli animali.

Invio all’Asl. Quando la ricetta deveessere inviata all’Asl e conseguente-mente quando deve essere selezionatala relativa opzione?

La legge prevede che per la prescri-zione di medicinali per cui è obbligato-riamente previsto l’utilizzo di questo ti-po di modello la copia azzurra della ri-cetta debba sempre essere inviata all’A-

Data emissione Fino al Dal 1° gennaio 2007Dopo il 5 luglio 2007passaporti 1° gennaio 2007 al 5 luglio 2007

UNIRE-ANA UNIRE-ANA

Passaporti validiAPA APA UNIRE-ANA

FISE (no LO) FISE (no LO) APAASL (no LO) ASL (no LO)

Microchip validi NessunoNo se con passaporto

TuttiFISE-ASL (no LO)

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levano nei prodotti animali residui dimedicinali in concentrazioni nocive perla salute umana. Pertanto tale indicazio-ne è pertinente solo nel caso di prescri-zioni effettuate ad animali produttori dialimenti per l’uomo. Nel caso di usoproprio di medicinali il tempo d’attesanon deve essere inferiore a quello indi-cato nel riassunto delle caratteristichedel prodotto. In caso di uso in deroganon deve essere inferiore a 28 giorni pergli animali produttori di carne. In casodi somministrazione di medicinali con-tenenti le sostanze essenziali di cui alRegolamento CE 1950/2006 (vd. alle-gato 1) non deve essere inferiore a 180giorni. Si noti che la locuzione “non de-vono essere inferiori” intende sottoli-neare che in occasione di ogni prescri-zione il veterinario è responsabile del-l’individuazione di tempi d’attesa ido-nei a scongiurare il rischio della pre-senza di residui di farmaci nei prodottialimentari a prescindere dalle indica-zioni minime di legge. Infatti i parame-tri di legge non devono essere conside-rati come valori necessari e sufficientiad evitare la persistenza di residui far-macologici nei prodotti animali (e leconseguenze che lo status di responsa-bile comporterebbero per il veterinarioprescrittore in caso di riscontro positi-vo) ma solo come valori minimi sotto iquali non è possibile scendere ma cheinvece sarebbe necessario incrementarequalora se ne riscontrasse la necessità.Il veterinario pertanto in alcune situa-zioni potrebbe dover prescrivere tempid’attesa maggiori di quelli minimi.

sl da parte del farmacista, per cui inquesti casi tale opzione deve sempre es-sere selezionata dal veterinario. Pertan-to l’unica fattispecie in cui è possibileselezionare l’opzione “non deve essereinviata all’Asl” si verifica qualora il ve-terinario utilizzi il modello di RNRTCper la prescrizione di medicinali per cuiesso non è obbligatoriamente richiesto(per esempio nel caso in cui sia richie-sta ricetta ripetibile in copia semplicesu carta intestata del veterinario). Inquesto caso il veterinario dovrà conse-gnare al cliente le sole copie gialla erossa del modello.

Numerazione. Come devono esserenumerate le ricette?

La legge non prevede modalità prede-finite di numerazione. Ciò che è impor-tante è che la numerazione sia progres-siva e senza soluzione di continuità inmodo che sia inequivocabilmente rico-struibile l’ordine cronologico di emis-sione in una certa azienda. Pertanto ilveterinario potrà scegliere una numera-zione progressiva semplice (1, 2, 3ecc.), una numerazione riferita all’annodi emissione (1/2009, 2/2009, 3/2009,1/2010 ecc.) e così via.

Tempo di attesa. Quali criteri è ne-cessario seguire per individuare il tem-po di sospensione corretto? Potrebbeessere sufficiente, nel dubbio, prescri-verlo in 180 giorni? È necessario preve-derlo anche per i non DPA?

Il tempo d’attesa è finalizzato a defi-nire un termine oltre il quale non si ri-

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quattro casi:• Ricetta ripetibile utilizzata per la

prescrizione di medicinali non stupe-facenti e psicotropi: validità di tremesi e ripetibilità fino a 5 volte.

• Ricetta non ripetibile utilizzata per laprescrizione di medicinali non stupe-facenti e psicotropi: validità di tremesi, utilizzabile una sola volta.

• Ricetta ripetibile utilizzata per laprescrizione di medicinali stupefa-centi e psicotropi appartenenti allatabella II sezione E ad animali nonD-PA: validità di trenta giorni e ripeti-bilità fino a tre volte.

• Ricetta non ripetibile utilizzata per laprescrizione di medicinali stupefa-centi e psicotropi appartenenti allatabella II sezioni B, C e D ad animalinonDPA: validità di trenta giorni, uti-lizzabile una volta sola.

In quali casi. Quando si può utilizza-re il modello di ricetta su carta sempliceintestata? Si possono prescrivere farma-ci veterinari sulla ricetta in bianco?

La ricetta su carta semplice intestata,ripetibile o non ripetibile, deve essereutilizzata nella prescrizione dei medici-nali la cui Autorizzazione all’Immissio-ne in Commercio prevede tale modalitàprescrittiva. Tra di essi a titolo indicati-vo si citano:• Ricetta ripetibile per DPA (mai in ca-

so di uso in deroga): medicinali peruso orale destinati ad animali produt-tori di alimenti che, pur contenentichemioterapici, antibiotici o antipa-rassitari, sono autorizzati a questo tipo

RICETTA MEDICOVETERINARIA SU CARTASEMPLICE INTESTATA

Riferimenti normativi:• Art. 76, comma 6 del D. Leg.

193/2006;• All. III, punti 5 e 6, al D. Leg.

193/2006 così come modificato dalD. Leg. 143/2007;

• Art. 167 del TULLSS, R.D.1265/1934;

• Art. 2, commi 3, 4 e 5 del D.M. 28-09-1993.

Come. È necessario inserire la speciedell’animale e i dati del proprietario?

I dati del proprietario dell’animaledevono essere inseriti solo nella ricettanon ripetibile. L’indicazione della spe-cie animale è senz’altro richiesta in ca-so di ricetta non ripetibile mentre per laricetta ripetibile è richiesta nel D.M.28-09-1993 ma non è richiesta dalle al-tre norme. In ogni caso, giacché l’inseri-mento di quest’ultimo dato qualora nonfosse richiesto non rappresenterebbecomunque un’infrazione alla legge, di-versamente dal caso opposto, si consi-glia di inserire questa indicazione inogni ricetta.

Implicazioni. Cosa comporta il fat-to che la ricetta sia ripetibile o non ri-petibile?

La ricetta su carta semplice intestatapuò essere ripetibile o non ripetibile. Inriferimento alla durata della validità ealla ripetibilità si possono distinguere

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l’allegato IIIbis; medicinali stupefa-centi o psicotropi ad uso umano ap-partenenti alla Tab. II sez. E (vd. al-legato 2: “Tabelle stupefacenti”); me-dicinali preparati in base a formuleofficinali o magistrali; composizionimedicinali ad uso umano o veterina-rio elencate nell’Ordinanza 16 giu-gno 2009 sulla semplificazione pre-scrittiva dei medicinali stupefacentie psicotropi nella terapia del dolore.

USO IN DEROGA

Riferimenti normativi:• Artt. 10, 11, 76 del D. Leg. 193/2006;• Regolamento CE 1950/2006.

Analogo. È vero che posso prescri-vere un medicinale per uso in derogaquando non è previsto uno “analogo”autorizzato per il cavallo? In questo ca-so cos’è un analogo?

La legge non parla mai, in materia, di“medicinale analogo” bensì di esistenzao non esistenza di un medicinale auto-rizzato a curare una certa affezione diuna certa specie. La prescrizione in de-roga è effettuabile solo in caso di inesi-stenza di tale medicinale. A questo pro-posito le indicazioni attuali fanno rite-nere che la non esistenza debba essereintesa in senso restrittivo per cui essanon sembra adducibile in caso di medi-cinali in presentazioni diverse (liquidopiuttosto che in compresse piuttosto cheiniettivo ecc.), che abbiano minor costo,che non siano prontamente reperibili,

di ricettazione in quanto i prodotti ani-mali sono destinati all’autoconsumo.

• Ricetta non ripetibile per DPA: medi-cinali non in deroga registrati anche osolo per animali da reddito contenen-ti molecole diverse da quelle per cuiè richiesta la RNRTC (compresiquelli contenenti ossitocina, prosta-glandine, gonadotropine e fattori dirilascio delle gonadotropine); medi-cinali veterinari omeopatici per usoin deroga contenenti sostanze per cuinon è richiesto LMR ai sensi dellaTabella 1 allegata al RegolamentoUE 37/2010.

• Ricetta ripetibile per nonDPA: medi-cinali autorizzati solo per animalid’affezione (in alternativa: ricetta nonripetibile); medicinali stupefacenti opsicotropi ad uso veterinario apparte-nenti alla tab. II sez. E (vd. allegato 2:“Tabelle stupefacenti”).

• Ricetta non ripetibile per nonDPA:medicinali autorizzati solo per ani-mali d’affezione (in alternativa: ricet-ta ripetibile); medicinali ad uso uma-no; medicinali registrati anche o soloper animali DPA contenenti molecolediverse da quelle per cui è richiestala RNRTC; medicinali veterinariomeopatici (salvo diversa indicazionedell’AIC circa la non ripetibilità) an-che per uso in deroga; medicinali stu-pefacenti o psicotropi ad uso umano oveterinario non registrati per animaliDPA, appartenenti alla tab. II sez. B,C, D (vd. allegato 2: “Tabelle stupefa-centi”), comprese alcune preparazio-ni contenenti sostanze incluse nel-

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Sì, il registro è unico e riporta tutti itrattamenti in deroga eseguiti su cavalliDPA dal soggetto (veterinario o struttu-ra sanitaria) a cui è intestato, indipen-dentemente dal luogo ove i trattamentisono stati eseguiti.

Iscrizione. È obbligatorio indicaresulla ricetta l’utilizzo in deroga?

No, la legge non prevede esplicita-mente tale obbligo. Peraltro il ricorsoall’uso in deroga è comunque desumibi-le dalla mancata corrispondenza (rileva-bile nelle registrazioni dei trattamenti odirettamente sulla ricetta) tra le indica-zioni del medicinale e la specie e l’affe-zione che si intende trattare.

Quando. In quali casi si possonoprescrivere medicinali veterinari nonregistrati per i cavalli?

Indipendentemente dal fatto che i ca-valli siano DPA o nonDPA, i medicinaliregistrati per altre specie o per l’uomopossono essere prescritti solo nel casonon ne esistano di autorizzati per l’affe-zione del cavallo che si intende curare,e comunque sempre nel rispetto dellecondizioni e delle regole a cascata pre-viste in materia.

Registro. I trattamenti con medici-nali per uso in deroga devono essere an-notati su apposito registro?

Oltre che, quando necessario, sui re-gistri meno specifici (carico e scarico,trattamenti), nel caso di trattamento inderoga di un cavallo DPA il veterinariodeve annotare il trattamento eseguito

che abbiano diversa concentrazioneecc. Sono invece utilizzabili in deroga,alle condizioni e nelle situazioni previ-ste dal Regolamento 1950/2006 (cosìcome modificato dal Regolamento470/2009), le sostanze essenziali ivielencate (vd. allegato 1).

Come. Come si prescrive un medici-nale in deroga?

Se il cavallo è DPA bisogna sempreredigere la ricetta in triplice copia nonripetibile. In caso contrario la tipologiadi ricetta richiesta deve essere quellaprevista dall’autorizzazione all’immis-sione in commercio per il medicinale daprescrivere con eccezione dei medici-nali ad uso umano per i quali è richiestasempre la ricetta in copia semplice nonripetibile.

Cosa è. Cosa è l’uso in deroga deimedicinali?

È l’utilizzo di un medicinale su spe-cie o categorie di animali, oppure peraffezioni diverse da quelle per cui è sta-to autorizzato. Tale metodica è lecita so-lo a particolari condizioni, in particola-ri situazioni, secondo le “regole a casca-ta” previste dalla legge, e a condizioneche i principi attivi contenuti nel medi-cinale siano inclusi nell’allegato I alRegolamento UE 37/2010 con riferi-mento ad una qualunque specie produt-trice di alimenti.

Dove. Il registro vale sia per tratta-menti in clinica che per trattamenti incampo?

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No, in nessuno dei casi sopra enun-ciati è lecito prescrivere un medicinalead uso umano.

Formalità. Come devono essere pre-scritti i medicinali ad uso umano?

In caso di prescrizione di un medici-nale ad uso umano ad un cavallo DPA latipologia di ricetta da utilizzare è sem-pre quella medico veterinaria non ripe-tibile in triplice copia. Nel caso invecesi tratti di un cavallo nonDPA la pre-scrizione dovrà essere effettuata con ri-cetta in copia singola non ripetibile.

Ospedalieri e specialistici. Come èpossibile riconoscere i medicinali aduso ospedaliero o prescrivibili solo dal-lo specialista, che sono utilizzabili soloall’interno delle strutture veterinarie?

Tali medicinali sono indicati con unaformula e una codifica specifiche sianel prontuario farmaceutico e sia sulleconfezioni dei medicinali. Inoltre, incaso di prescrizione al proprietario diun animale di un medicinale apparte-nente a queste categorie, il farmacistaè tenuto a non spedire la ricetta e quin-di a non consegnare il medicinale al ri-chiedente.

Scorte. A chi è permessa la deten-zione di scorte di medicinali per usoumano?

Tale facoltà è concessa solo alle strut-ture di cura degli animali. L’utilizzo deimedicinali ad uso umano costituentiscorte è permesso solo per il trattamen-to di animali nonDPA.

anche su un proprio registro, previstospecificamente per i trattamenti in de-roga. Su tale registro, che non è di mo-dello predefinito e non è necessario farvidimare dall’Asl, il veterinario dovràinserire le generalità del proprietario,l’identificazione del cavallo, la data incui esso è stato trattato, la diagnosi, imedicinali prescritti, le dosi sommini-strate, la durata del trattamento e glieventuali tempi di attesa raccomanda-ti. Tale registro dovrà essere conserva-to per almeno cinque anni dall’ultimaannotazione.

Nel caso invece in cui il trattamentosia effettuato su un cavallo nonDPA nonsarà necessario effettuare alcuna anno-tazione sul suddetto registro.

MEDICINALI AD USO UMANO

Riferimenti normativi:• Artt. 10, 11, 76, comma 7, 84 commi

5 e 6 del D. Leg. 193/2006

Condizioni di prescrizione. È pos-sibile prescrivere ad un cavallo un me-dicinale per uso umano qualora ne esi-sta un altro ad uso veterinario autorizza-to per il cavallo, motivando tale sceltacon la diversa formulazione, la diversaconcentrazione o un prezzo più conve-niente? E qualora non esista un medici-nale per uso veterinario autorizzato inItalia per la specie equina, ma ne esistaun altro autorizzato per un’altra specieanimale che sia idoneo a trattare l’affe-zione che intendo curare?

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ti di origine animale, egli ne sarà per-sonalmente responsabile. Per contro ladefinizione di un tempo d’attesa ecces-sivamente ed ingiustificatamente ele-vato potrebbe determinare un dannoeconomico al proprietario degli animaliche pertanto potrebbe rivalersi sul ve-terinario attraverso una causa civilecon finalità risarcitorie.

È pertanto fondamentale che il veteri-nario, onde far fronte alle proprie re-sponsabilità senza rischi eccessivi, ri-corra all’uso in deroga solo qualora siaeffettivamente indispensabile, prescri-vendo in questi casi, come dispone lalegge, un tempo d’attesa che sia effetti-vamente idoneo e cioè né troppo brevené troppo lungo.

MEDICINALI PREPARATI IN FARMACIA SU INDICAZIONEDEL MEDICO VETERINARIO(c.d. “preparazioni galeniche magistrali”)

Riferimenti normativi:• Artt. 10, 11, 76, comma 7, 84 commi

5 e 6 del D. Leg. 193/2006

Ricetta. Quale modello deve essereutilizzato per prescrivere un medicinalepreparato secondo una formulazionemagistrale?

La prescrizione a cavalli DPA deve es-sere effettuata mediante ricetta medicoveterinaria non ripetibile in triplice co-pia, mentre quella destinata a cavallinonDPA può essere effettuata utilizzandoil modulo in copia semplice ripetibile.

Tempo d’attesa. I tempi di sospen-sione da prevedersi in caso di prescri-zione di medicinali ad uso umano percavalli DPA deve essere sempre pari a180 giorni?

Le previsioni di legge per l’accesso al-l’uso in deroga prevedono tra l’altro cheil veterinario debba prescrivere un ido-neo tempo d’attesa. La legge tuttavia nonindica delle tempistiche predefinite li-mitandosi solo a enunciare quelle mini-me. Pertanto tale determinazione deveessere effettuata discrezionalmente esotto la responsabilità, dal veterinario.

L’obiettivo del tempo d’attesa è quellodi far sì che nei prodotti di origine ani-male non siano presenti residui di natu-ra farmacologica in concentrazioni dan-nose per la salute umana. Pertanto il ve-terinario, fermo restando l’obbligo diprescrivere solo medicinali contenenti iprincipi attivi contenuti nell’allegato I alRegolamento UE 37/2010 o nel Regola-mento CE 1950/2006, nel caso di pre-scrizione in deroga ad un cavallo dovràprescrivere un tempo d’attesa che sia dialmeno 28 giorni nel caso di medicinalicontenenti sostanze incluse nell’allegatoI al Regolamento UE 37/2010, oppure dialmeno 180 giorni nel caso di prescri-zione di medicinali contenenti le sostan-ze essenziali previste nel RegolamentoCE 1950/2006 (vd. allegato 1).

Va pertanto da sé che nel caso il ve-terinario prescriva un tempo d’attesache pur essendo superiore a quelli mi-nimi previsti dalla legge determini no-nostante tutto la presenza di residui pe-ricolosi per la salute umana nei prodot-

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veterinario non dovrà effettuare alcunacomunicazione.

DPA. Quali farmaci veterinari nonposso somministrare ai cavalli DPA?,

Fatto salvo il rispetto delle regole acascata sull’uso in deroga, non possonoessere somministrati a cavalli DPA imedicinali ad uso umano appartenentialle scorte delle strutture di cura deglianimali, i medicinali ad uso ospedalie-ro, quelli prescrivibili solo dallo specia-lista, nonché i medicinali autorizzati peri soli cavalli nonDPA (ovvero quelli lecui sostanze contenute non sono inclusené nell’allegato I al Regolamento UE37/2010 né tra le sostanze essenziali).

Ormoni. Come devono essere pre-scritti i medicinali appartenenti alle ca-tegorie di ormoni disciplinate dal D.Leg. 158/2006 (sostanze beta-agoniste,sostanze ad azione estrogena diversedall’estradiolo-17 beta e dai suoi deri-vati sotto forma di esteri, sostanze adazione androgena, sostanze ad azionegestagena) come per esempio l’Altreno-gest/Regumate?

I medicinali contenenti tali sostanzenon possono essere detenuti all’internodi impianti ove sono presenti animalid’azienda allevati per la produzione dicarne. Pertanto in questi casi la prescri-zione sarà finalizzata alla somministra-zione diretta da parte del veterinario (o,nel caso del trembolone allilico, ancheda parte di terzi) nei casi consentiti ditrattamento terapeutico o zootecnico. Laprescrizione deve essere effettuata con

Quando. In quali casi posso prescri-vere una formulazione magistrale?

Solo nel caso in cui per curare l’affe-zione in questione non esistano medici-nali ad uso veterinario autorizzati in Ita-lia o nell’Unione Europea, né medicina-li ad uso umano autorizzati in Italia.

SOMMINISTRAZIONE

Riferimenti normativi:• Artt. 11, 84 commi 5 e 6 del D. Leg.

193/2006;• Artt. 4, 7 del D. Leg. 158/2006;• Regolamento (CE) 504/2008.

Comunicazione Asl. In caso di uti-lizzo di Altrenogest/Regumate la comu-nicazione all’Asl dell’avvenuto tratta-mento da inviarsi entro 3 giorni si in-tende dall’inizio del trattamento o dallafine dello stesso? È necessaria anche incaso di trattamenti eseguiti su animalinonDPA?

La normativa che disciplina questafattispecie è finalizzata ad evitare il ri-schio di presenza di residui di sostanzemedicinali nei prodotti di origine ani-male. Pertanto tale obbligo non può chedecorrere da quando tali residui sianorinvenibili e cioè fino dalla prima som-ministrazione. La suddetta normativatuttavia si rivolge ai soli “animali d’a-zienda” tra cui non possono essere com-presi gli animali nonDPA i quali peral-tro non possono comportare alcun ri-schio in termini di residui di farmacinegli alimenti, per cui in questo caso il

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ne del tempo di sospensione solo se so-no state rispettate le condizioni di som-ministrazione previste dalla legge e sela natura e la data del trattamento risul-tano sul certificato o sul passaporto cheaccompagna detti animali.

Nel caso di somministrazione medi-cinale a cavallo nonDPA il problemanon si pone in quanto in questo casol’assegnazione di un tempo d’attesa nonè pertinente.

Verifiche. Cosa deve controllare ilveterinario prima di prescrivere unfarmaco?

In caso di prescrizione di medicinalisomministrabili solo a cavalli nonDPAil veterinario dovrà preventivamente ve-rificare sul passaporto che il cavallo siastato effettivamente dichiarato nonDPA,oppure dovrà renderlo tale medianteiscrizione sull’idonea sezione del passa-porto stesso.

LE SCORTE DI MEDICINALI

Riferimenti normativi:• Artt. 65. 80, 81. 82,83, 84, 85, 86

del D. Leg. 193/2006

Autorizzazione. Chi è tenuto a ri-chiedere l’autorizzazione a detenere unascorta di medicinali?

La legge non prevede l’obbligo ma so-lo la facoltà di istituire scorte di medici-nali. Tale facoltà è comunque ristrettasolo ad alcune categorie di soggetti (ve-terinario zooiatra, strutture di cura, cu-

ricetta medico veterinaria non ripetibilein triplice copia. Tutti i trattamenti do-vranno essere annotati sul registro deitrattamenti ormonali. Inoltre entro 3giorni dalla somministrazione il veteri-nario dovrà comunicare all’Asl l’avve-nuto trattamento.

Nel caso di trattamenti di cavallinonDPA la prescrizione dovrà essere ef-fettuata con le modalità previste dal-l’autorizzazione all’immissione in com-mercio del medicinale utilizzato oppureeventualmente dalle norme sull’uso inderoga. In questo caso il registro deitrattamenti ormonali non dovrà esserecompilato.

Solo nonDPA. Cosa succede sesomministro un farmaco solo per nonD-PA ad un cavallo DPA?

In questo caso il veterinario dovràescludere definitivamente il cavallodall’alimentazione umana compilandol’apposita sezione del passaporto.

Spostamento. È permesso spostareun cavallo durante il tempo d’attesa pre-scritto dal veterinario?

Il cavallo DPA non può essere sposta-to ad eccezione dei cavalli di gran pre-gio, in particolare cavalli da corsa, dacompetizione, da circo o equidi destina-ti alla riproduzione o ad esposizioni, in-clusi gli equidi registrati, ai quali sonostati somministrati, per trattamento te-rapeutico, medicinali veterinari conte-nenti trenbolone allilico o sostanze β-agoniste. In ogni caso tali animali pos-sono essere movimentati prima della fi-

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contingenti che prescindano dall’utiliz-zo dei medicinali per scorta può approv-vigionarsi di piccole quantità di medici-nali necessarie e sufficienti per esegui-re le suddette prestazioni. In questi ca-si, non trattandosi di scorte, la procedu-ra prescinde dalle formalità proprie diqueste ultime per cui l’autoprescrizionesarà effettuata sul modello previsto dal-l’Autorizzazione all’Immissione in Com-mercio del medicinale approvvigionatoe nulla dovrà essere annotato sul regi-stro di carico e scarico delle scorte delveterinario.

Obblighi. Che obblighi comportaavere una scorta?

La scorta di medicinali deve essereconservata in locali di caratteristicheadeguate, chiusi a chiave. Tali locali de-vono essere resi accessibili alle ispezio-ni del Servizio di farmacosorveglianza.Responsabile delle scorte deve essereun medico veterinario. L’autorizzazionealla detenzione di scorte di medicinalicomporta l’obbligo di detenzione e cor-retta compilazione di un registro di ca-rico e scarico.

Registro. Quali sono le modalità ditenuta del registro di carico e scaricodelle scorte e quando devono essere ef-fettuate le annotazioni?

Il registro di carico e scarico dellescorte di medicinali non è di modellopredefinito per cui può variare da regio-ne a regione e da Asl ad Asl. Esso deveessere vidimato dal Servizio veterinariodell’Asl preventivamente al suo utilizzo.

stodia e allevamento di animali) ed è su-bordinata all’approvazione del Servizioveterinario dell’Asl. Pertanto qualora, esolo qualora uno dei succitati soggettivolesse istituire una scorta di medicina-li dovrebbe rivolgere istanza al Servizioveterinario dell’Asl territorialmentecompetente adempiendo a quelle for-malità burocratiche (compilazione mo-dulistica, presentazione di documentiecc.) che non essendo specificatamenteprevisti dalla legge sul farmaco veteri-nario potrebbero variare da regione a re-gione e addirittura da Asl ad Asl.

Cosa sono. Cosa sono la scorta pro-pria e scorta dell’impianto?

Non esiste una definizione di leggedelle scorte di medicinali. Esse sono co-munque le dotazioni di quantitativi dimedicinali idonei ed adeguati a far fron-te alle normali necessità dei soggetti au-torizzati a detenerle. In particolare lascorta dell’impianto è quella detenutapresso le strutture di cura, allevamento ocustodia di animali, mentre la scortapropria è quella di pertinenza del veteri-nario zooiatra nonché quella utilizzatadal veterinario che fa capo ad una strut-tura di cura per le prestazioni domicilia-ri che non hanno carattere di urgenza.

Necessità contingenti. Qual è ladifferenza tra scorta e farmaci utilizza-bili per le necessità giornaliere?

Il medico veterinario non autorizzatoalla detenzione di scorte proprie o il ve-terinario che si trovasse nella necessitàdi far fronte a necessità professionali

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• Struttura per la custodia e l’alleva-mento di animali sia DPA che nonD-PA. Le modalità di registrazione sonole stesse di cui ai punti precedenti.Non essendo stato individuato dal

legislatore un modello predefinito nonè possibile indicare le informazioniche devono essere inserite nel registrocon valenza generale. Tuttavia è evi-dente che esse dovranno essere tuttequelle previste nel facsimile predispo-sto dall’Organismo competente (Regio-ne o Asl). A titolo esemplificativo taliinformazioni sono in linea di massimariconducibili:• Per il carico (quando richiesto) alla

data di carico, numero ricetta, all’i-dentificazione del farmaco, allaquantità di medicinale caricata e ge-neralità del fornitore, oltre alla firmadel veterinario responsabile.

• Per lo scarico (quando richiesto) alladata di scarico, all’identificazione delfarmaco, alla quantità di medicinalescaricata, al numero di animali tratta-ti, al motivo del trattamento, oltre al-la firma del veterinario responsabile.

Medicinali. Quali categorie di medi-cinali si possono detenere nella scortadel veterinario zooiatra?

E quali in quella del titolare di strut-tura veterinaria?

Il veterinario zooiatra autorizzato puòdetenere scorte unicamente di medici-nali veterinari, sia per uso proprio cheper uso in deroga. L’approvvigionamen-to può avvenire solo presso farmacie egrossisti di medicinali.

Le annotazioni devono essere effettuateentro 7 giorni dal movimento dei medi-cinali. Le modalità di registrazione va-riano in funzione della categoria a cuiappartiene il soggetto detentore dellescorte:• Veterinario zooiatra e struttura di cu-

ra degli animali. Il carico viene as-solto con la conservazione dei docu-menti di acquisto. Lo scarico deve es-sere effettuato solo in caso di tratta-menti effettuati su animali DPA. Ilregistro e la relativa documentazionedevono essere conservati per almeno5 anni dall’ultima somministrazionead animali DPA e comunque per al-meno 3 anni dall’ultimo movimentoin entrata.

• Struttura per la custodia e l’alleva-mento di animali nonDPA. Il caricoviene assolto con la conservazionedei documenti d’acquisto. Lo scaricodeve essere effettuato solo in caso diutilizzo di medicinali autorizzati an-che o solo per animali DPA. Il regi-stro e la relativa documentazione de-vono essere conservati per almeno 3anni dall’ultimo movimento in entra-ta o in uscita.

• Struttura per la custodia e allevamen-to di animali DPA. Sia il carico che loscarico devono essere analiticamenteannotati per ogni medicinale dellascorta per cui è richiesto l’obbligo diprescrizione mediante ricetta. Il regi-stro e la relativa documentazione de-vono essere conservati per almeno 5anni dall’ultimo movimento in entra-ta o in uscita.

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sul registro dei trattamenti in deroga,sul passaporto o sul registro degli stu-pefacenti.• Per quanto riguarda i casi in cui è ri-

chiesta l’annotazione sul registro dellescorte si veda la voce “Registro” nelcapitolo sulle scorte di medicinali.

• Sul registro dei trattamenti devonoessere annotati tutti i trattamentieseguiti con medicinali per cui è ri-chiesta una prescrizione (compresidunque quelli contenenti ossitocina,prostaglandine, gonadotropine e fat-tori di rilascio delle gonadotropine).Le annotazioni dovranno riguardarela data, l’identificazione del medici-nale, la quantità somministrata, itempi di attesa prescritti, il nome el’indirizzo del fornitore del medici-nale, l’identificazione degli animalisottoposti a trattamento, la data diinizio e di fine del trattamento. Per imedicinali che non devono essereprescritti con ricetta medico veteri-naria non ripetibile in triplice copiae che hanno tempo di attesa uguale azero è concessa una modalità di re-gistrazione semplificata consistente,oltre all’obbligo di conservazionedella prescrizione, nella sempliceannotazione del numero e della datadella ricetta nonché della data diinizio del trattamento.

• Sul registro dei trattamenti ormonalidevono essere annotati tutti i tratta-menti terapeutici o zootecnici effet-tuati con le sostanze ormonali di cuial D. Leg. 158/2006. Le annotazionidevono riguardare il numero progres-

Il titolare di struttura veterinaria puòdetenere, oltre alle scorte di medicinaliveterinari, anche scorte di medicinaliad uso umano (le scorte di medicinali aduso umano sono utilizzabili solo pertrattamenti ad animali nonDPA) il cuiapprovvigionamento può avvenire pres-so farmacie, grossisti e case farmaceuti-che. Inoltre può detenere medicinali peruso umano in confezioni ad uso ospeda-liero (utilizzabili solo all’interno dellastruttura veterinaria e solo su animalinonDPA) acquistabili presso farmacie,grossisti e case farmaceutiche e medici-nali per uso umano in confezioni la cuiprescrizione è riservata al medico spe-cialista (utilizzabili solo all’interno del-la struttura veterinaria e solo su anima-li nonDPA) acquistabili solo presso lefarmacie.

REGISTRAZIONE

Riferimenti normativi:• Artt. 11, 65, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85 del D. Leg. 193/2006;• Artt. 4, 5, 7, 15 del D. Leg.

158/2006;• Regolamento (CE) 504/2008;• Artt. 42 commi 3 e 4, 43 comma 6,

64 del D.P.R. 309/1990.

DPA. Dove deve essere registrata laprescrizione fatta ad un cavallo DPA?

A seconda dei casi la registrazionedovrà essere effettuata sul registro del-le scorte, sul registro dei trattamenti,sul registro dei trattamenti ormonali,

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carico e scarico nel quale i dati dell’e-quide devono essere riportati.

Ciò premesso, se il registro esiste mail trattamento da fare è uno di quelli ascadenza 180 gg e dunque necessitàdella sua trascrizione anche sul passa-porto è bene che il veterinario presti lasua opera solo in caso di necessità ai fi-ni del benessere segnalando all’ASL dinon aver potuto trascrivere sul passa-porto. L’ideale sarebbe abituare i propriclienti ad avere sempre il passaportodell’animale.

Mancanza registro. Quando si veri-fica la necessità di prescrivere dei medi-cinali o di registrare dei trattamenti inun’azienda che non ha né il codice azien-dale né il registro dei trattamenti farma-cologici, come ci si deve comportare?

Sulla ricetta è necessario a questopunto fornire tutti i dati che consentanodi individuare l’azienda e il proprietarioe indicare che la parte relativa al codiceaziendale non è stata compilata in quan-to l’allevamento ne è privo. La legge in-fatti non vieta al veterinario di prestarela sua opera per il solo fatto che un’a-zienda non è registrata. Ai fini della tu-tela dell’epidemiosorveglianza e dellafarmacosorveglianza l’importante è cheil veterinario in assenza di codice azien-dale, fornisca i dati utili a rintracciarel’azienda, l’animale e la proprietà

Il problema è più complesso qualoratrattasi di animale DPA per quanto ri-guarda la registrazione dei trattamenti.In questo caso infatti la legge prevede incapo al veterinario un obbligo preciso,

sivo della ricetta di riferimento, lanatura del trattamento, la denomina-zione del medicinale veterinario, ladata di inizio e fine trattamento, l’i-dentificazione degli animali trattati,la data prima della quale gli animalitrattati non possono essere inviati al-lo stabilimento di macellazione. Il ve-terinario dovrà anche effettuare la co-municazione di avvenuto trattamentoall’Asl entro tre giorni dalla sommini-strazione del medicinale ormonale.

• Per quanto riguarda i casi in cui è ri-chiesta l’annotazione sul registro deitrattamenti in deroga si veda la voce“Registro” nel capitolo sull’uso inderoga.

• Per quanto riguarda i casi in cui è ri-chiesta l’annotazione sul passaportosi veda la voce “Passaporto” in que-sto stesso capitolo.

• Per quanto riguarda i casi in cui è ri-chiesta l’annotazione sul registro de-gli stupefacenti si veda la voce “Re-gistri veterinario” in questo stessocapitolo.

Mancanza passaporto. Come sideve comportare il veterinario qualoradebba registrare dei trattamenti ese-guiti su cavalli DPA che non hanno ilpassaporto?

È bene chiarire preventivamente cheil veterinario ippiatra dovrebbe sempreessere dotato di un lettore microchip. Sel’equide ha un microchip poco male. Senon ce l’ha la normativa non regolamen-ta la fattispecie ma in tutte le aziendedovrebbe essere presente il registro di

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saporti corrispondano veramente aquell’equide. Ciò premesso bisognaconsiderare che i passaporti UNIRE,AIA, APA prevalgono sempre su qua-lunque altro tipo di passaporto. I pas-saporti FISE e ASL emessi dopo il5/7/2007 non sono mai validi.

• A livello UE: i passaporti CE emessida un Ente autorizzato sono da rico-noscere validi. L’elenco degli organi-smi emittenti autorizzati si trova sulsito www.ueln.net

Passaporto. Quali trattamenti far-macologici devo registrare sulle paginedel passaporto ad essi dedicate?

Sul passaporto dei cavalli DPA devo-no essere registrati i trattamenti con ivaccini, con le sostanze essenziali, non-ché quelli descritti alla voce “sposta-mento” del capitolo “Somministrazio-ne”. Su quello dei nonDPA solo i tratta-menti vaccinali. La compilazione deveessere effettuata indicando il nome delmedicinale e la data dell’ultima sommi-nistrazione.

Registri proprietario. Quali regi-stri deve detenere il proprietario deglianimali?

A seconda dei casi il proprietario deglianimali dovrà tenere i seguenti registri:• Registro di carico e scarico delle

scorte di medicinali (solo nel caso siaautorizzato a detenere tali scorte).

• Registro dei trattamenti (solo cavalliDPA);

• Registro dei trattamenti ormonali (so-lo cavalli DPA).

ossia registrare il trattamento conte-stualmente. La normativa non regola-menta la fattispecie dell’azienda non re-gistrata. Pertanto, a meno che non sitratti di intervento inderogabile per mo-tivi di benessere, il veterinario deve ri-fiutarsi di eseguire la prestazione o, incaso di prestazione d’urgenza, segnala-re all’ASL quanto avvenuto.

NonDPA. Dove deve essere regi-strata la prescrizione fatta ad un cavallononDPA?

A seconda dei casi la registrazionedovrà essere effettuata sul registro dellescorte, sul passaporto o sul registro de-gli stupefacenti.• Per quanto riguarda i casi in cui è ri-

chiesta l’annotazione sul registro del-le scorte si veda “Registro” nel capi-tolo sulle scorte di medicinali.

• Per quanto riguarda i casi in cui è ri-chiesta l’annotazione sul passaportosi veda “Passaporto” in questo stessocapitolo.

• Per quanto riguarda i casi in cui èrichiesta l’annotazione sul registrodegli stupefacenti si veda “Regi-stro” nel capitolo sui medicinalistupefacenti.

Passaporti. Qual è il modello dipassaporto su cui effettuare la registra-zione relativa a cavalli DPA in caso divaccinazioni o di trattamenti con so-stanze essenziali?• A livello nazionale: quando l’equide

ha più di un passaporto è bene verifi-care preliminarmente che tutti i pas-

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In qualche caso tuttavia tali modelli so-no predisposti dalle Regioni o dalleAsl. Pertanto il veterinario dovrà infor-marsi presso la propria Asl circa l’esi-stenza di un modello predefinito dei re-gistri che è tenuto a detenere. In caso dimancata previsione dei facsimile, eglipotrà provvedere autonomamente a do-tarsene acquistandoli presso i rivendi-tori autorizzati o traendoli da altri mo-delli esistenti.

Zooiatra. È sufficiente per il veteri-nario zooiatra conservare come unicaprova di carico bolle e ricette e scarica-re unicamente i farmaci somministratiai cavalli DPA sul registro dei tratta-menti dei proprietari?

Nel caso in cui i medicinali sommini-strati facciano parte della scorta propriadel veterinario egli dovrà procedere an-che allo scarico sul proprio registro del-le scorte, dei trattamenti eseguiti su ca-valli DPA.

MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI

Riferimenti normativi:• Artt. 42, 43, 64 del D.P.R 309/1990

Approvvigionamento. Quale mo-dello deve utilizzare il veterinario perapprovvigionarsi di medicinali stupefa-centi e psicotropi?

L’approvvigionamento dei medicinalicontenenti sostanze appartenenti allatabella II sezioni A, B e C (vd. allegato

Registri veterinario. Quali registrideve detenere il veterinario?

A seconda dei casi il veterinario do-vrà tenere i seguenti registri:• Registro di carico e scarico delle

scorte di medicinali (solo nel caso siaautorizzato a detenere tali scorte).

• Registro dei trattamenti per uso inderoga (solo nel caso esegua tratta-menti in deroga su animali DPA).

• Registro di carico e scarico dei medi-cinali stupefacenti (solo nel caso de-tenga medicinali stupefacenti e psi-cotropi contenenti sostanze inclusenella tabella II, sezioni A, B e C) (vd.allegato 2: “Tabelle stupefacenti”).

• Registro dei trattamenti con medici-nali di cui alla tabella III bis (solonel caso in cui detenga medicinalistupefacenti e psicotropi contenentisostanze appartenenti nella tabellaII, sezione A inclusi contempora-neamente nella tabella III bis, e liutilizzi per il trattamento del doloresevero) (vd. allegato 2: “Tabelle stu-pefacenti”).

Reperimento registri. Dove è pos-sibile reperire i registri richiesti dallalegge?

Di tutti i registri richiesti, l’unicomodello predefinito è quello relativo alregistro di carico e scarico degli stupe-facenti. Per gli altri registri (carico escarico scorte, trattamenti, trattamentiormonali, trattamenti in deroga, tratta-menti con medicinali stupefacenti epsicotropi di cui alla tab. III bis) la leg-ge non individua invece alcun modello.

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I medicinali contenenti benzodiaze-pine sono generalmente inclusi in tabel-la II se. D se in preparazioni iniettabilie in tabella II sezione E se in prepara-zioni somministrabili per vie diverse daquella iniettabile. In entrambi i casil’approvvigionamento del veterinarioavviene con ricetta non ripetibile in tri-plice copia. Non è necessario procedereal carico e allo scarico dal registro deglistupefacenti.

Numerazione. Come deve procede-re la numerazione delle richieste perapprovvigionamento dei medicinali stu-pefacenti e psicotropi appartenenti allatabella II sezioni A, B e C (vd. allegato2: “Tabelle stupefacenti”)?

La numerazione deve essere progres-siva, senza soluzione di continuità e de-ve essere comune a tutti i medicinali ele preparazioni. Eventualmente, a di-screzione del veterinario, all’inizio di unnuovo anno potrà ricominciare da capooppure continuare di seguito.

Registro. Per la detenzione di qualimedicinali stupefacenti e psicotropi èobbligatorio avere il registro?

Per quanto riguarda i casi in cui è ri-chiesta l’annotazione sul registro deglistupefacenti si veda la voce “Registri ve-terinario” nel capitolo “Registrazione”.

Per un esempio di compilazione delregistro si veda l’allegato 4.

Scorte. È possibile detenere scortedi medicinali stupefacenti o psicotropi?

Premesso che la legge definisce “ap-

2: “Tabelle stupefacenti”) avviene me-diante richiesta su carta semplice inte-stata del veterinario, redatta in triplicecopia, su cui devono essere riportati idati richiesti (vd. allegato 3).

L’approvvigionamento dei medicina-li contenenti sostanze appartenenti al-la tabella II sezione A e contempora-neamente incluse nella tabella III bis(vd. allegato 2: “Tabelle stupefacenti”)qualora utilizzate per uso domiciliareurgente deve essere effettuato median-te ricetta auto copiante per medicinalistupefacenti.

Infine, l’approvvigionamento dei me-dicinali stupefacenti e psicotropi appar-tenenti alla tabella II sezioni D ed E (vd.allegato 2: “Tabelle stupefacenti”) deveavvenire mediante ricetta medico vete-rinaria non ripetibile in triplice copiaredatta a seconda dei casi per “scortapropria” o per “scorta dell’impianto”.

Butorfanolo. È possibile prescrive-re a terzi i medicinali contenenti butor-fanolo?

Si, come peraltro tutti i medicinalistupefacenti e psicotropi che non sianoinclusi nelle categorie di medicinali lacui detenzione è riservata al veterinario(medicinali in confezioni ospedaliere oprescrivibili solo dallo specialista, ane-stetici generali iniettabili o inalatori,eutanasici).

Diazepam. Quali regole si applica-no all’approvvigionamento del veterina-rio di medicinali contenenti benzodia-zepine (per es. il diazepam)?

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professione. Egli deve tuttavia potersempre dimostrare la legittimità di taledetenzione per cui è consigliabile cheegli porti sempre con sé insieme ai me-dicinali di tale categoria i documentiche possano giustificarla (registro e/o ri-chieste di approvvigionamento).

TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI

Riferimenti normativi:• Regolamento di Polizia Veterinaria -

D.P.R. 320/1954.

Modello 12. Per quali vaccinazionisussiste l’obbligo di compilare il Model-lo 12?

Teoricamente per tutte. Nella praticaogni Regione ha disciplinato diversa-mente tale obbligo.

In ogni caso ogni trattamento immu-nizzante deve obbligatoriamente essereriportato sul passaporto.

FARMACOVIGILANZA

Riferimenti normativi:• Artt. 91-99 del D. Leg. 193/2006.

Come. Come si effettua la segnala-zione al Servizio di farmacovigilanza?

Compilando ed inviando la scheda ri-prodotta in allegato 5.

Dove. A chi deve essere inviata lascheda di segnalazione di sospetta rea-zione avversa?

provvigionamento” e non “scorta” la de-tenzione di quantitativi di medicinalistupefacenti o psicotropi superiori aquelle necessarie per le necessità con-tingenti, tale facoltà è concessa specifi-catamente solo ai medici veterinari e al-le strutture veterinarie, per cui si puòdesumere che sia vietata la costituzionedi scorte di tale categoria di medicinalialle strutture di custodia o allevamentodegli animali.

Vidimazione. I registri degli stupe-facenti devono essere vidimati?

Il registro dei medicinali stupefacen-ti e psicotropi appartenenti alla tabellaII sezioni A, B e C (vd. allegato 2: “Ta-belle stupefacenti”) deve essere vidi-mato dall’Autorità sanitaria competente(Sindaco o suo delegato) all’atto dellasua istituzione e successivamente unavolta all’anno a far capo (ossia nellostesso mese) dalla data di istituzione.

Il registro da tenere per i trattamenticon medicinali contenenti sostanze ap-partenenti alla tabella II sezione A econtemporaneamente incluse nella ta-bella III bis (vd. allegato 2: “Tabellestupefacenti”) non necessita né di vidi-mazione iniziale né successivamente.

Per nessuna delle due tipologie di re-gistro è richiesta la chiusura annuale.

Trasporto. Quali avvertenze è beneadottare durante il trasporto di medici-nali stupefacenti?

Il veterinario è autorizzato a deteneree a trasportare i medicinali stupefacen-ti da utilizzarsi nell’esercizio della sua

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La scheda può essere inviata via fax oe-mail ai seguenti recapiti: Ministerodel Lavoro, della Salute e delle Politi-che Sociali - Settore Salute - ufficio IVdella Direzione Generale della SanitàAnimale e del Farmaco Veterinario Di-partimento per la Sanità Pubblica Vete-rinaria la Nutrizione e la Sicurezza degliAlimenti - Via G. Ribotta, 5 - 00144ROMA - fax 06 59946949 - [email protected], oppure aiCentri Regionali di Farmacovigilanza.

Quando. In quali casi è obbligatorioper il veterinario effettuare una segnala-zione al Servizio di farmacovigilanza?

In tutti i casi in cui si verifichi il so-spetto di una reazione avversa o di una

grave reazione avversa ad un farmaco.Ciò indipendentemente dal fatto che

tali eventi si siano verificati su un ani-male o sull’uomo o che il medicinale siaautorizzato o meno per l’affezione o perla specie oggetto del trattamento.

La segnalazione è obbligatoria anchenel caso di constatata mancanza di effi-cacia del medicinale, ma solo qualora sitratti di un medicinale veterinario.

La segnalazione deve essere effettua-ta entro 15 giorni lavorativi da quando ilveterinario venga a conoscenza dell’e-vento in caso di reazione avversa o diconstatata mancanza di efficacia, oppu-re entro 6 giorni lavorativi nel caso lareazione avversa debba essere conside-rata grave.

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ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2Elenco dei principi attivi contenuti nella Tabella II

(Art. 14 del DPR 309/1990) (I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l’allegato III-bis del testo unico)

Tabella II sezione AIl farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella,da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclu-sione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella Tabella II, sezione D o E.

• Sostanze e composizioni medicinali contenenti: Acetildiidrocodeina, Alfentanil, Amobarbital, Bupre-norfina**, Ciclobarbital, Codeina**, Destromoramide, Difenossilato, Difenossina, Diidrocodeina**,Dipipanone, Eptabarbital, Etilmorfina, Fentanil**, Flunitrazepam, Folcodina, Glutetimide, Idrocodo-ne**, Idromorfone**, Ketamina, Levorfanolo, Mecloqualone, Metadone**, Metaqualone, Metilfenida-to, Morfina**, Nicocodina, Nicodicodina, Norcodeina, Ossicodone**, Ossimorfone**, Pentobarbital,Petidina, Propiram, Remifentanil, Secobarbital, Sufentanil, Tebaina, Tiofentanil, Zipeprolo.

• Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui posso-no esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nellapresente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esi-stere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri edeteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Tabella II sezione BIl farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabel-la, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsivolta per volta.

• Sostanze medicinali contenenti: Acido gamma-idrossibutirrico (GHB), Acido5-etil-5-crotilbarbiturico,Alazepam, Allobarbital, Alossazolam, Alprazolam, Amfepramone, Amineptina, Aprobarbital, Barbexa-clone, Barbital, Benzfetamina, Brallobarbitale, Bromazepam, Brotizolam, Butalbital, Butallilonale, Bu-tobarbitale, Butorfanolo, Camazepam, Clobazam, Clonazepam, Clorazepato, Clordiazepossido, Clossa-zolam, Clotiazepam, Delorazepam, Delta-9-tetraidrocannabinolo, Destropropossifene, Diazepam, Esta-zolam, Etil loflazepato, Etinamato, Etizolam, Fencamfamina, Fendimetrazina, Fenobarbital, Fenpropo-rex, Fentermina, Fludiazepam, Flurazepam, Ketazolam, Lefetamina, Loprazolam, Lorazepam, Lormeta-zepam, Mazindolo, Medazepam, Mefenorex, Meprobamato, Metarbitale, Metilfenobarbitale, Metiprilo-ne, Midazolam, Nabilone, Nimetazepam, Nitrazepam, Nordazepam, Ossazepam, Ossazolam, Pentazoci-na, Pinazepam, Pipradrolo, Pirovalerone, Prazepam, Propilesedrina, Quazepam, Secbutabarbital, Te-mazepam, Tetrabamato, Tetrazepam, Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo, Triazolam, Vinilbital, Zale-plon, Zolpidem, Zopiclone.

• I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Tabella II sezione C• Composizioni medicinali contenenti: Barbexaclone, Destropropossifene, Fenobarbital, Pentazocina.

Tabella II sezione D• Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodei-

na, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in ba-se anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale,

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espressa in base anidra, compresa tra l’1% e il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; Com-posizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodi-na, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a100 mg per unità di somministrazione.

• Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** e dii-drocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione oin quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzionemultidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sa-li in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione.

• Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil**, idroco-done**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**.

• Composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**.

• Composizioni di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilatocalcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all’1 per cento dellaquantità di difenossilato.

• Composizioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina ecome minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.

• Composizioni che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati aduna quantità almeno uguale di metilcellulosa.

• Composizioni per uso parenterale contenenti: Clordemetildiazepam (Delorazepam), Diazepam, Loraze-pam, Midazolam.

Tabella II sezione E• Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodei-

na, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sa-li in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quan-tità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodei-na**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa inbase anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione”.

• Composizioni le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostan-ze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle Tabelle II sezione A e II sezione B.

• Composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono destropropossifene in as-sociazione con altri principi attivi.

• Composizioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti: Alazepam, Alprazolam, Bromazepam,Brotizolam, Clobazam, Clonazepam, Clorazepato, Clordiazepossido, Clotiazepam, Delorazepam, Diaze-pam, Estazolam, Etizolam, Flurazepam, Ketazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Medazepam, Meproba-mato, Midazolam, Nimetazepam, Nitrazepam, Nordazepam, Ossazepam, Ossazolam, Pinazepam, Praze-pam, Quazepam, Temazepam, Tetrazepam, Triazolam, Zaleplon, Zolpidem, Zopiclone.

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ALLEGATO 3Facsimile di Richiesta medicinali stupefacenti

(Art. 42 del DPR 309/1990)

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ALLEGATO 4Facsimile di Registro di carico e scarico medicinali stupefacenti

(Artt. 42 e 64 del DPR 309/1990)

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ALLEGATO 5Scheda di segnalazione di casi di Sospetta Reazione Avversa

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ALLEGATO 6Principali sanzioni

Natura della Violazione Articolo violatoSanzione Entità Pagamentoprevista da della sanzione entro 60 giorni

TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI

Il veterinario libero professionista Art. 65 comm 5 Art. 6 comma 3 Da € 258 a € 1291 € 430non inviava il Mod. 12 DPR 320/54 legge 218/88

ANAGRAFE

Il proprietario non provvedeva Art. 2 comma 2 Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098a comunicare entro 20 gg DPR 317/96 1265/34 comedall’attivazione richiesta di e art. 7 D.M. modificato art. 16registrazione e cod. az. 05/05/06 P.A.e F D.lgs 196

del 22/05/99

Il proprietario non istituiva Art. 3 DPR 317/96 Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098il registro aziendale e art. 9 D.M. 1265/34 come

05/05/06 P.A.e F modificato art. 16D.lgs 196del 22/05/99

Il proprietario non provvdeva ad Art. 9 lett. B D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098aggiornare i dati sul passaporto 05/05/06 P.A.e F 1265/34 come

modificato art. 16D.lgs 196del 22/05/99

Il proprietario non provvedeva Art. 9 D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098a dichiarare la destinazione 05/05/06 P.A.e F 1265/34 comefinale dell’equide al momento modificato art. 16della identificazione D.lgs 196

del 22/05/99

Proprietario non comunicava Art. 9 D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098all’autorità competente il 05/05/06 P.A.e F 1265/34 comepassaggio di proprietà entro 7 gg modificato art. 16

D.lgs 196del 22/05/99

Proprietario di animale deceduto Art. 9 D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098o abbattuto non comunicava 05/05/06 P.A.e F 1265/34 comeimmediatamente per iscritto alle modificato art. 16autorità competenti il decesso D.lgs 196

del 22/05/99

Proprietario di animale deceduto Art. 9 D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098o abbattuto non consegnava 05/05/06 P.A.e F 1265/34 comeil passaporto all’autorità modificato art. 16competente D.lgs 196

del 22/05/99

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Natura della Violazione Articolo violatoSanzione Entità Pagamentoprevista da della sanzione entro 60 giorni

ANAGRAFE

Proprietario di equino, nonostante Art. 3 D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098 il congruo tempo concesso, 05/05/06 P.A.e F 1265/34 comenon provvedeva ad identificare modificato art. 16il proprio animale D.lgs 196

del 22/05/99

Proprietario di equino, Art. 5 D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098movimentava il proprio animale 05/05/06 P.A.e F 1265/34 comenon identificato modificato art. 16

D.lgs 196del 22/05/99

Proprietario di equino, Art. 5 D.M. Art 358 R.D. Da € 1549 a € 9296 € 3098movimentava il proprio animale 05/05/06 P.A.e F 1265/34 comeprivo del documento modificato art. 16d’identificazione D.lgs 196

del 22/05/99

NORMATIVA SUL FARMACO

Titolare di allevamento di animali Art. 79 com 1 Art 108 com 17 Da € 2600 a € 15500 € 5100destinati alla produzione di D.L.vo 193/06 D.L.vo 193/06alimenti non deteneva il previsto come mod. dal come mod. dalregistro dei trattamenti D.L.vo 143/07 D.L.vo 143/07

Titolare di allevamento di animali Art. 79 com 1 Art 108 com 17 Da € 2600 a € 15500 € 5100destinati alla produzione di D.L.vo 193/06 D.L.vo 193/06alimenti non compilava come mod. dal come mod. dalnella parte a lui competente D.L.vo 143/07 D.L.vo 143/07il registro dei trattamenti

Titolare di allevamento di animali Art. 79 com 1 Art 108 com 17 Da € 2600 a € 15500 € 5100 destinati alla produzione di D.L.vo 193/06 D.L.vo 193/06alimenti non deteneva almeno come mod. dal come mod. dalper 5 anni copia del registro D.L.vo 143/07 D.L.vo 143/07dei trattamenti

Titolare di allevamento di animali Art. 79 com 1 Art 108 com 17 Da € 2600 a € 15500 € 5100destinati alla produzione di D.L.vo 193/06 D.L.vo 193/06alimenti non deteneva almeno come mod. dal come mod. dalper 5 anni copia delle ricette D.L.vo 143/07 D.L.vo 143/07in triplice copia

Veterinario operante in Art. 79 com 1 Art 108 com 17 Da € 2600 a € 15500 € 5100allevamento di animali destinati D.L.vo 193/06 D.L.vo 193/06alla produzione di alimenti come mod. dal come mod. dalnon compilava nella parte D.L.vo 143/07 D.L.vo 143/07a lui competente il registrodei trattamenti

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Natura della Violazione Articolo violatoSanzione Entità Pagamentoprevista da della sanzione entro 60 giorni

NORMATIVA SUL FARMACO

Veterinario non osservava le Art. 10 Art 108 com 11 Da € 1549 a € 9296 € 3098disposizioni dell’art. 10 (uso in D.L.vo 193/06 D.L.vo 193/06deroga del farmaco per animali come mod. dal come mod. dalnon destinati alla produzione D.L.vo 143/07 D.L.vo 143/07di alimenti)

Veterinario non osservava le Art. 11 Art 108 com 11 Da € 1549 a € 9296 € 3098disposizioni dell’art. 10 (uso in D.L.vo 193/06 D.L.vo 193/06deroga del farmaco per animali come mod. dal come mod. daldestinati alla produzione D.L.vo 143/07 D.L.vo 143/07di alimenti)

- Somministrazione di medicinali veterinari non autorizzati: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974.

ORMONI

Titolare di allevamento di Art. 4 comma 3 Art. 32 Da € 2037 a € 12394 € 4074animali destinati alla produzione D.L.vo 158/06 D.L.vo 158/06di alimenti non compilavail registro per gli ormoninella parte di sua competenza

Titolare di allevamento di Art.4 comma 4 Art. 32 Da € 2037 a € 12394 € 4074animali destinati alla produzione D.L.vo 158/06 D.L.vo 158/06di alimenti non conservava ilregistro per gli ormoni per 5 anni

Titolare di allevamento di Art.4 comma 4 Art. 32 Da € 2037 a € 12394 € 4074animali destinati alla produzione D.L.vo 158/06 D.L.vo 158/06di alimenti non conservava lericette per gli ormoni per 5 anni

Veterinario di allevamento di Art.15 comm 1 Art. 32 Da € 2037 a € 12394 € 4074animali destinati alla produzione D.L.vo 158/06 D.L.vo 158/06di alimenti non compilava ilregistro per gli ormoninella parte di sua competenza

- Trattamenti coi medicinali previsti dal D.Leg. 158/2006 (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoni-ste) in casi vietati: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.

- Omessa registrazione o omessa segnalazione all’Asl di trattamenti terapeutici/zootecnici eseguiti con medicinali previstidal D.Leg. 158/2006 (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste): (salvo che il fatto costituisca rea-to) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro.

MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI

- Mancata o irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei medicinali stupefacenti: arresto sino a due anni o ammen-da da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

FARMACOVIGILANZA

- Mancata segnalazione di evento avverso: salvo che il fatto non costituisca reato (….) sanzione amministrativa pecuniariada euro 2.600,00 a euro 15.000,00.

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SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER EQUINISOCIETÀ FEDERATA ANMVI

Via Trecchi, 20 - 26100 CremonaTel. 0372 403502 - Fax 0372 457091

Email: [email protected] Web site: www.sive.it

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